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Dettaglio seduta n.289 del 29/11/84 - Legislatura n. III - Sedute dal 9 giugno 1980 al 11 maggio 1985

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Argomento:


PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE MARCHIARO


Argomento: Enti strumentali

Esame progetti di legge nn. 412 e 443: "Disciplina dell'Istituto di ricerche economico e sociali del Piemonte. Abrogazione L.R. 2/9/1974, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni" (seguito)


PRESIDENTE

La seduta è aperta.
Proseguiamo il dibattito sui progetti di legge nn. 412 e 443: "Disciplina dell'Istituto di ricerche economico e sociali del Piemonte.
Abrogazione L.R. 2/9/1974 n. 29 e successive modifiche ed integrazioni", di cui al punto quinto all'ordine del giorno. La parola al Consigliere Vetrino.



VETRINO Bianca

Signor Presidente, colleghi, devo chiedere scusa al Consiglio e segnatamente alla I Commissione in quanto, dopo una prima nostra presenza abbastanza attiva ed interessata alla Commissione, quando si avviò il dibattito attorno al disegno di legge che oggi abbiamo di fronte, per ragioni diverse, non abbiamo potuto partecipare alle conclusioni soprattutto in un momento abbastanza importante quale è stato quello dell'introduzione nel dibattito del nuovo disegno di legge presentato dalla D.C.
Questo spiega il motivo per cui io sia costretta a presentare degli emendamenti all'ultimo momento, contravvenendo alla deontologia del legislatore che suggerisce di presentare gli emendamenti al momento del dibattito; semmai gli emendamenti dovrebbero scaturire da un dibattito che si è sviluppato all'interno dell'aula e che può portare o non portare alla formulazione di nuove proposte e di correzioni del disegno di legge.
Mentre dico questo purtroppo devo constatare questa mia impossibilità di agire correttamente e quindi ho presentato proprio questa mattina 4-5 emendamenti che meritano un approfondimento.
Molte volte, intervenendo in Consiglio, in Commissione o nei pubblici dibattiti, abbiamo sottolineato come uno dei motivi del cattivo governo della cosa pubblica, derivi dall'assenza di processi amministrativi, quando questi processi amministrativi addirittura non si inquinino, e politici che conducano ad operare delle scelte e delle proposte.
E' un aspetto questo che è emerso con prepotenza nel corso del lunghissimo confronto consiliare sull'urbanistica, sulla povertà e sullo stravolgimento delle tesi scientifiche di analisi sul territorio a favore di decisioni e scelte esclusivamente politiche.
Quindi è importante innanzitutto riaffermare la categorica esigenza di compiere le scelte politiche sulla base di studi e di analisi che stabiliscano i limiti di compatibilità sulle rispettive tematiche.
Spero che in Italia siano abbandonate le scelte politiche come quella di Gioia Tauro, con i risultati che tutti conosciamo. Ancora nell'amministrazione centrale, come nelle nostre periferiche, si riscontra una forte diffidenza verso i normali codici del buon governo.
Pensiamo alla triste sorta del Nucleo di valutazione degli investimenti del Ministero del bilancio e, pensando alla nostra Regione (mi rivolgo all'Assessore Rivalta), allo smantellamento complessivo che abbiamo avuto all'Assessorato della programmazione piemontese.
Spero che Rivalta nella sua replica mi dica che non è così.
Scientificità significa anche strutture funzionali.



RIVALTA Luigi, Vicepresidente della Giunta regionale

Ti posso rispondere se mi spieghi meglio cosa intendi.



VETRINO Bianca

Risulta che via via si è proceduto depotenziando il funzionario o trasferendolo in altre strutture e a togliere di fatto peso ed importanza all'Assessorato alla programmazione che aveva avuto in questi ultimi anni un certo peso.



RIVALTA Luigi, Vicepresidente della Giunta regionale

Non è stato depotenziato nessun funzionario e non è stato trasferito nessuno.



VETRINO Bianca

Scientificità significa anche strutture funzionali.
Noi oggi parliamo di una emanazione di una struttura pubblica decentrata che è appunto l'Istituto di ricerche. Sottolineo questo aspetto perché un istituto come l'Ires è una di quelle strutture della quale mentre si riconoscono la validità dei presupposti, quindi la sua indispensabilità come strumento di emanazione della Regione e quindi di protagonismo nella realtà piemontese, poi negli atti immediati, nei fatti concreti, questo strumento di fatto è poco considerato.
Questo non perché l'Ires non abbia avuto dal Consiglio il conforto di quegli indirizzi, di quelle direttive che il Consiglio a norma del suo Statuto avrebbe dovuto fornirgli (probabilmente non gliele abbiamo fornite ma questo è un discorso che vale per l'Ires come per quasi tutti i nostri enti) e non per colpa di un rapporto difficile che è venuto determinandosi tra l'Ires e l'esecutivo della Regione.
Ricordo l'incontro abbastanza spiacevole che la I Commissione ha avuto con il Consiglio di Amministrazione dell'Ires nel momento in cui esso fu consultato per esprimere il suo parere rispetto al disegno di legge incontro spiacevole non per me che ero spettatrice, e non interlocutrice.
Nonostante questo e nonostante l'assenza di una legge, l'Ires in questi anni ha lavorato egregiamente tenendo conto della indispensabilità dei suoi elaborati.
Che poi in quello che l'Ires esprime, consiglia, se ne possa tenere poco conto è una costituzione che aggiunge una nota negativa allo sfascio generale rispetto alla programmazione regionale, dal Piano di sviluppo a tutti gli atti fondamentali che riguardano la Regione.
L'Ires, organizzato e regolamentato come cerchiamo di fare attraverso questo disegno di legge, risponde anche ad un'esigenza che risale alla fondazione del nostro ente, alla necessità che ha la Regione di capire ed analizzare la realtà piemontese e le sue specificità, all'esigenza di dare un'entità precisa alla fotografia del Piemonte e dei suoi mutamenti strutturali, all'esigenza di dare un corpo articolato alla società piemontese, capacità di coordinazione, di sintesi e di proposta politica.
La velocità dei mutamenti che non sono segnali futuribili, ma precise indicazioni sulla realtà, rende ancor più viva e presente l'attualità di strumenti come l'Ires come peraltro da parte di alcuni colleghi si tende ad affermare o riaffermare questa mattina.
Le nostre osservazioni sul presente testo di legge unificato tengono conto di questi elementi e di una analisi critica del recente passato.
In questo senso abbiamo individuato quattro principi che introducono altrettante precisazioni da parte nostra: l'autonomia istituzionale dell'Istituto, cioè la salvaguardia dei principi ispiratori nello scambio con gli obiettivi primari di attività il servizio componente fondamentale dell'attività, cioè la massimizzazione del prodotto in uscita degli elaborati la committenza e i rapporti con essa i controlli.
Mi soffermerò nella mia relazione introduttiva segnatamente sui primi due aspetti e lascerò al dibattito sugli emendamenti altre osservazioni che ancora si potrebbero fare.
La nostra posizione rispetto a questi due aspetti è una posizione che abbiamo cercato di qualificare attraverso alcuni emendamenti che abbiamo portato all'art. 2 del disegno di legge.
Noi pensiamo che se gli obiettivi di legge devono tradursi in progetti e quindi in operatività da parte dell'istituto, emerga la necessità di una gestione manageriale dell'istituto stesso.
La collocazione che è stata definita nell'articolato, non consente all'istituto di vivere alimentandosi di una linfa esterna, pur scientificamente garantita come peraltro abbiamo cercato di fare attraverso il disegno di legge.
Deve anche sapersi proiettare all'esterno e cogliere tutte le opportunità e le possibilità che per il miglior risultato delle indagini e delle ricerche possono derivargli.
Devo dire intanto che in linea di principio in questo istituto vediamo un direttore a tempo pieno; non è pensabile che un direttore possa farne parte occasionalmente o partecipare ai momenti più importanti della espressione di lavoro e di attività di questo ente. Ripeto necessità di trasmettere all'esterno e quindi di concretizzare il servizio.
Questi elaborati quando sono definiti non possono essere patrimonio dell'ente stesso o soltanto della Regione, devono andare a tutti gli interessati che oggettivamente possono essere coinvolti nel conoscere le risultanze e le prospettive che gli elaborati producono.
Ho letto con molta attenzione il rapporto sulla grande distribuzione commerciale (documento 24) ed ho anche cercato di capire come l'istituto avesse potuto produrre un documento di lavoro cosi perfetto e così interessante.
Nella premessa era peraltro descritto il metodo di lavoro (per esempio sono stati contattati telefonicamente i clienti) pertanto grazie a questo lavoro meticoloso è stato possibile arrivare ad un'analisi precisa e dare delle indicazioni chiare.
Quando gli elaborati hanno questo tipo di impegno debbono essere a disposizione di tutta la comunità o perlomeno di quella parte di comunità che può esservi interessata.
Noi lo vogliamo scrivere nella legge questo aspetto ed il nostro emendamento aggiuntivo comma prevede che l'Ires promuova delle azioni informative della propria attività e, pur nel rispetto degli impegni contrattuali con i committenti, cui la diffusione dei risultati delle indagini e delle ricerche.
Crediamo infatti che queste ricerche vengano oggi poco utilizzate quando probabilmente non soltanto gli operatori pubblici ma anche quelli privati sarebbero disposti a pagarle per ciò che alcune di esse contengono e per quello che propongono.
La ricerca in Piemonte vive su un binomio parallelo all'industria ed a tutte le attività produttive di servizio purtroppo senza incrociarle. E' un discorso che riguarda soprattutto l'Università, ma che per l'Ires possiamo modificare nel merito sin da questo momento.
Questi erano alcuni appunti che volevo fare per inquadrare le rettifiche che vogliamo apportare all'art. 2. Sugli altri aspetti che attengono alla committenza ed ai rapporti con la Regione in particolare ai controlli da parte dell'Ente Regione, ci soffermeremo nel momento in cui gli articoli affronteranno specificatamente questi aspetti.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Marchini.



MARCHINI Sergio

Il Gruppo liberale esprime gravi perplessità sulla proposta di legge che è sui nostri tavoli, perplessità che non derivano dalla proposta di legge, ma dall'aver verificato come sul piano storico, le preoccupazioni e soprattutto le informazioni che ci ha dato il collega Majorino, abbiano trovato nella concretezza delle cose una puntuale risposta. La storia dell'Ires è storia della vita politica e dei contrasti politici della nostra Regione. Sarebbe nascondere la testa sotto la sabbia, inventare improvvisamente un ente culturale che non ha né padre né madre, né voglia di fare figli.
L'Ires ha padri precisi e soprattutto ha madri precise e ha voluto fare dei figli. Li ha progettati in provetta ed hanno avuto una vita molto movimentata anche se non molto lunga (i governi di centro sinistra della nostra città). E' un dibattito che in qualche misura è condizionato dal voler sciogliere alcuni nodi cercando di conservare questa matrice. E' stato detto stamattina che l'Istituto deve continuare ad essere una emanazione della Regione: sono quelle espressioni a mezza strada che non risolvono il nodo giuridico o culturale che ci ha posto il collega Majorino e che sostanzialmente non risolvono il problema politico. O l'Ires è un'espressione della collettività, e la Regione è parte significativa della collettività e quindi deve farsi carico della sua presenza, oppure non è espressione della società. A questo punto bisogna anche dire che chi produce, magari ricerche, non le sa vendere, perché probabilmente le produce male. Questo nodo dovrà pure essere sciolto.
Alcune iniziative, politicamente chiarificatrici che sono introdotte nella proposta di legge sono da noi giudicate favorevolmente primi sul piano di fatto, poi sul piano del valore; si cerca di incanalare in termini più precisi questo processo e solo questo fatto merita un giudizio positivo. Il percorso che si vuole scegliere dà spazio al dibattito che avremo modo di svolgere in quest'aula.
In altri termini, l'autonomia funzionale, l'autonomia finanziaria dell'ente, proprio perché è ente di cultura, deve trovare la possibilità di essere sottratto alle dispute politiche. In un incontro con gli amministratori dell'ente mi sono trovato a dover prendere posizione rispetto alla quantità di servizi o comunque di attività che l'ente deve svolgere e mi sono trovato in contrasto con un gruppo di opposizione sostenendo che anche un'attività qualificata la si può svolgere nella misura in cui si ha un retroterra di esperienze numerose e spesse.
Abbiamo la presunzione di pensare che questo sia un argomento razionale che sfugge alle valutazioni politiche. Un ente di ricerca per poter fare una ricerca significativa deve avere tra l'altro una grossa attività di routine, altrimenti non si supporta né in termini di letteratura, né in termini di esperienza.
L'Ires è ancora guardato sotto l'occhio delle opportunità politiche, il che vuol dire che ancora non abbiamo maturato quel tanto di distacco rispetto all'ente che ci consenta di giudicarlo oggettivamente per quello che è e per quello che può e deve servire alla collettività piemontese.
Temiamo che l'introduzione di argomenti di governo, che noi condividiamo oggettivamente, non siano tali da non andare oltre gli elementi di resistenza e di difficoltà che faranno nascere all'interno dell'ente. Un elemento di governo e di controllo deve crescere al punto di far scegliere definitivamente una strada rispetto ai destini dell'Ires.
Il nostro sarà probabilmente un giudizio di astensione, in quanto consideriamo oggettivamente alcuni elementi della legge significativi quanto meno sul piano della scelta, consideriamo gli stessi peraltro non sufficientemente maturi a farci esprimere un giudizio del tutto negativo e fanno contestualmente nascere la preoccupazione che questi elementi di governo e di razionalizzazione, non avendo forza sufficiente da promuovere il processo della linea indicata, finiscano per ridursi ad elementi di minore possibilità di collaborazione tra la Regione e l'ente in oggetto.
Tutto questo è molto rischioso. Posto che ci sono scontri o comunque differenze molto marcate tra le forze politiche (non è ancora un problema culturale e istituzionale, ma ancora un problema politico) questo ente rischia di dover soffrire sulla sua pelle, le variazioni di umore delle forze politiche o degli elettori.
Bisogna trovare il modo di mettere il centro di ricerca, se consideriamo che sia vitale alla società, al riparo degli umori dei politici e degli umori degli elettori perché svolge una funzione che va al di là degli amori dei politici e degli umori degli elettori. Cosi com'è a nostro modo di vedere un ente ancora troppo condizionato dagli umori dei politici e degli elettori.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Moretti.



MORETTI Michele

Il contributo che il Gruppo ha dato nel corso della discussione del disegno di legge 412 e della proposta di legge del Gruppo democristiano n.
443 è stato non solo di partecipazione, ma anche propositivo per rinnovare l'Ires.
Questo è un ente strumentale di gestione, è ben diverso rispetto agli altri enti strumentali, come l'Ipla o l'Esap. Questo è un ente strumentale con una specifica funzione nel campo della ricerca. Più volte gli enti istituzionali si sono rivolti all'Ires per quanto riguarda ricerche in determinati settori.
Non si tratta tanto di sottoporre l'ente al controllo dell'attività semmai si tratta di essere di supporto all'ente per il tipo di attività che svolge.
Può essere strumento utile non solo per le istituzioni, ma anche per la ricerca in campo privatistico.
Anticipo che il Gruppo del P.S.I., è favorevole alla legge. Mi riservo di intervenire in sede di esame degli articolati.



PRESIDENTE

Non ci sono altre richieste di parola.
La parola al Vicepresidente Rivalta per la replica.



RIVALTA Luigi, Vicepresidente della Giunta regionale

Questa legge per qualche anno è stata periodicamente oggetto di confronto, mi è perciò difficile chiudere in breve tempo le varie argomentazioni che sono emerse ancora oggi.
Quando si fa la storia dell'Ires si coglie una permanente sensazione di difficoltà, dalla sua nascita ad oggi. Non riesco infatti ad individuare un periodo felice o un periodo meno difficile di questo Istituto.
Nella prima parte della sua vita, quando ancora non erano state istituite le Regioni, l'Istituto forse ha finito con il godere di una libertà e di una autonomia persino eccessive perché neppure le strutture istituzionali che l'avevano promosso utilizzavano le sue elaborazioni prodotte.
Tuttavia, avendo vissuto l'esperienza sotto il profilo del rapporto politico, ho colto un grande significato della produzione promossa, la capacità di individuare gli elementi di crisi incipienti se non già manifesti della nostra vita politica ed economica e la capacità di saper proporre lineamenti futuri della realtà che si stava evolvendo proponendo contenuti ed obiettivi sul piano economico e sociale e individuando contemporaneamente una struttura istituzionale capace di reggere ad un processo di gestione dell'evoluzione della realtà.
Il secondo periodo della vita dell'Ires nasce con la Regione nel momento in cui l'Istituto regionale incomincia realmente a cogliere e le valutazioni di carattere economico e sociale e il disegno istituzionale per intervenire su questa realtà e cerca di tradurlo nella operatività di una istituzione.
Se volessimo tornare alla situazione precedente agli anni 70 dovremo scegliere di fare dell'Ires qualcosa di diverso da quello che è stato in questi anni e da quello che presupponiamo possa e debba ancora essere per il futuro, cioè istituire l'Ires nei termini di una fondazione alla quale la Regione fornisce dei contributi che hanno finalità di carattere generale e che ogni anno le attua secondo un criterio interno. Se invece riteniamo ancora importante, nonostante le difficoltà espresse, che l'Ires sia uno strumento di una istituzione per la politica di programmazione e di pianificazione complessiva e settoriale, non possiamo che discutere il modo, le forme nelle quali il rapporto tra una istituzione come la Regione ed un istituto di ricerca si può stabilire, mantenendo saldi alcuni criteri di comportamento che debbono valere sia per quanto riguarda l'istituto, ma anche per quanto riguarda la Regione.
Dobbiamo difendere da un lato l'autonomia della ricerca e consentire che siano i ricercatori a caratterizzare la qualità ed il rigore delle elaborazioni, d'altro lato dobbiamo garantire alla Regione di poter colloquiare, orientare il lavoro dell'Ires in modo che possa essere effettivamente utilizzato dalla Regione.
Condivido le valutazioni contenute nell'intervento del Consigliere Vetrino quando diceva che la Regione come organo di programmazione e di pianificazione ha bisogno di un contributo di elaborazione scientifica.
Sentiamo tutti la necessità di togliere grandi e anche piccoli problemi da una pura decisione empirica spesso giocata sul piano dei rapporti politici.
Sentiamo tutti l'esigenza che la Regione, le varie forze politiche possano partecipare al processo di decisione, avendo come base fondamenti di analisi di interpretazione, di elaborazione, di prefigurazione della realtà condotti su basi scientifiche.
Se questa necessità effettivamente esiste, dobbiamo rispondere in termini legislativi. Che cosa deve essere l'Ires? Quali sono le procedure le modalità del rapporto tra Ires e Regione? Se riteniamo di eludere queste risposte è perché scegliamo la strada della libertà assoluta dell'Ires di partecipare alla dialettica, al dibattito culturale.
Credo allora che si debbano stabilire delle norme di comportamento individuarle nella legge, che caratterizza e definisce la forma istituzionale dell'Ires, garantire l'autonomia dell'Ires per quello che è il farsi della ricerca, il farsi dell'elaborazione, garantire la libertà metodologica di condurre la ricerca e la libertà di poter esprimere i frutti della ricerca che viene condotta.
Mentre credo che sia giusto che si stabiliscano condizioni di rapporto per poter incidere sugli obiettivi della ricerca, in una certa misura debbano confluire nell'esigenza di programmazione e di pianificazione della Regione. Persino nel rapporto con l'Università e con il Politecnico nel momento in cui applichiamo la convenzione-quadro, senza togliere nulla della libertà del ricercatore, decidiamo quali sono le ricerche che interessano la Regione ed a quali sbocchi devono giungere queste ricerche per essere utilizzate dall'istituto regionale.
Un esempio preclare l'abbiamo avuto ieri nell'incontro tra la VII Commissione ed i rappresentanti degli Atenei e del Politecnico che hanno presentato la terza relazione sul problema della centrale nucleare.
Abbiamo lasciato completamente liberi l'Università ed il Politecnico di condurre la ricerca, ma abbiamo fissato gli obiettivi che ci ponevamo.
Cogliamo adesso i risultati della ricerca, a noi la libertà di utilizzare i risultati secondo la valutazione complessiva politica che faremo di questi dati.
La legge che è in discussione oggi rispetta la caratteristica di lasciare all'Ires piena autonomia nel produrre l'attività sua propria di ricerca, dà dialetticamente alla Regione un contributo per definire i programmi di ricerca della Regione e la Regione indica i propri problemi.
Sono quindi garantiti i due termini che dicevo: autonomia della ricerca da una parte; possibilità di definire gli orientamenti, gli sbocchi e gli obiettivi che la ricerca si pone, dall'altra.
Se così non facessimo continueremmo a far permanere quella difficoltà di rapporto tra Regione ed Ires che è quello che caratterizza la seconda parte della vita dell'Ires. Credo sia importante che, a garanzia di questa autonomia nella conduzione della ricerca, venga istituito il Comitato scientifico e questa credo sia una garanzia per la Regione per alcune preoccupazioni che abbiamo vissuto e sperimentato nella misura in cui è mancata una relazione cooperativa nella intenzione, negli obiettivi tra la Regione ed istituto di ricerca e l'istituto di ricerca si è anche caricato di logiche estranee all'istituto e non dipendenti dalla Regione.
Penso, per esempio, al fatto che giustamente molti ricercatori dell'Ires sono confluiti come docenti all'università, col rischio che questa giusta confluenza nell'Università, in funzione di una attività didattica, possa riflettersi nel far definire le logiche dell'Istituto sulla base delle logiche universitarie.
Il Comitato scientifico si fa carico della indicazione di lavoro che la Regione dà e garantisce nei confronti della Regione la coerenza di questa elaborazione.
In questi ultimi anni per realizzare questo rapporto, abbiamo incominciato a tradurre il contributo nei confronti dell'Ires in finanziamento per commesse di ricerca.
Qualche problema c'è stato per l'Istituto abituato ad una prassi diversa, ma qualche effetto nei confronti della Regione è stato prodotto.
La legge sancisce questo principio che garantisce, attraverso il finanziamento, la definizione dei bilanci e la coerenza dei programmi di ricerca con l'esigenza della Regione.
Possiamo discutere sull'entità del rapporto tra contributi finanziamenti definiti per commessa. Non è contraria al mio modo di pensare l'eliminazione dei controlli amministrativi almeno su una parte degli atti.
Sarei per introdurre nella legge una casistica di atti dell'Ires da sottoporre al controllo della Regione lasciando tutti gli altri alla responsabilità del Consiglio di amministrazione.
Sulla base dell'esperienza amministrativa che stiamo conducendo, ho detto che per procedere verso questa via, nei confronti dell'Ires, ma anche nei confronti degli altri enti dipendenti dalla Regione, dovremmo incominciare a scrivere nelle leggi che certi atti non sono sottoposti al controllo della Regione.
Sotto questo profilo sento l'esigenza di arrivare ad una legge complessiva dei controlli della Regione sui vari enti in cui si sanciscono con chiarezza le responsabilità ed i compiti, superando le difformità dei comportamenti che magari abbiamo mantenuto nei confronti dei vari enti.
La Commissione si è però espressa contrariamente a questa impostazione anzi, verbalmente ha ribadito la responsabilità della Giunta.
Allora lasciamo che tutti gli atti amministrativi dell'Ires vengano al controllo della Regione. Questa è riduzione dell'autonomia dell'Ires? Non credo.
Se l'autonomia della ricerca, del metodo dell'elaborazione della ricerca è lasciata e garantita, come la legge garantisce il controllo degli atti amministrativi, non può essere considerato una riduzione dell'Ires in quanto istituto di ricerca. E' semplicemente una sottomissione, affermata in Commissione, della esigenza di un controllo da parte della Regione.
Sento allora l'esigenza di andare ad esaminare tutta la materia dei controlli, a partire dai parchi, ai vari enti strumentali, ai consorzi sottoposti alla Regione per definire un comportamento uniforme e in quella sede riproporrei che nei confronti di tutti gli enti, gli atti amministrativi ordinari non vengano sottoposti al controllo della Regione sancendolo con legge.
Allora su questa legge dopo le argomentazioni che sono venute in sede di I Commissione non è possibile mettere in discussione la questione dei controlli; personalmente sono però disponibile a rivedere in termini generali il metodo nei confronti di tutti gli enti sottoposti alla vigilanza ed al controllo della Regione.
Il Consigliere Vetrino ha poi accennato al fatto che in questi ultimi tempi sarebbe stata smantellata la struttura di programmazione della Regione Piemonte.
Sarei felice mi si dicesse che nel passato c'è stata una struttura di programmazione valida sul piano della quantità delle persone e delle capacità operative. Non mi risulta, se non nel caso di alcune persone che hanno chiesto autonomamente di trasferirsi altrove (penso per esempio a Gario, che ha lavorato nei servizi della programmazione e che ha chiesto di andare altrove; a Beltrame che è stato distaccato dalla provincia di Alessandria per un certo periodo e che oggi dà un contributo di una giornata alla settimana).
Comunque la questione posta dalla collega Vetrino deve essere affrontata anche in connessione con l'Ires per individuare un'interfaccia tra l'Istituto di ricerca e la Regione per consentire che l'elaborazione dell'Ires possa trovare all'interno della Regione una possibilità di traduzione ravvicinata alle decisioni politiche. Sono da affrontare problemi irrisolti da molto tempo persino sulla qualità e sulla professionalità delle strutture interne della nostra Regione.
Occorre avere nei servizi chiave, come sono quelli della programmazione e quelli della pianificazione, persone che operino a tempo pieno all'Ires e all'interno della Regione.
In questa struttura istituzionale, giustamente e correttamente aperta alla vita democratica del paese, ritroviamo funzionari di vari partiti compreso il mio, che sono funzionari responsabili magari di servizio, ma che svolgono attività amministrativa in altri enti locali o che hanno responsabilità politiche per cui la loro attività resta perlomeno dimezzata.
Ritengo molto importante per esempio, che ci sia la possibilità di trasferimento e di distacco dall'Ires alla Regione il che potrebbe consentire di risolvere non pochi problemi oggi esistenti.
Certo esiste una situazione di difficoltà che credo si rifletta su tutti a partire dall'Assessore fino ai Consiglieri regionali. Va superata per la vita interna della Regione ma anche per qualificare e caratterizzare giustamente gli apporti che l'Ires deve darci senza che noi chiediamo all'Ires di più di quello che si può chiedere ad un Istituto di ricerca.
Gli emendamenti li vedremo passo passo approvando gli articoli.
Alcuni sono contraddittori: si vuole difendere l'autonomia dell'istituto di ricerca e poi si introduce una elencazione dei compiti dei temi di ricerca.
Sotto questo profilo preferirei lasciare una indicazione molto generale perché la definizione avvenga annualmente sulla base di un programma dialetticamente discusso.
Un'altra serie di indicazioni riguarda la struttura istituzionale e la gestione dell'istituto. Mi sembrano elementi incisivi, vincolanti in una legge, mentre dovrebbero essere rimandati ad un regolamento dell'Istituto.



PRESIDENTE

Passiamo alla votazione del relativo articolato.
Capo I (Natura e funzioni) Art. 1 "Le funzioni, la struttura dell'istituto di ricerche economico sociali del Piemonte - Ires ed i principi di funzionamento dello stesso sono disciplinati dalla presente legge, che ne regola, altresì, i rapporti con la Regione Piemonte.
L'Ires, Ente regionale, dotato di autonomia funzionale ai sensi dell'art. 72 dello Statuto della Regione Piemonte, ha personalità giuridica di diritto pubblico.
Il regolamento dell'Istituto, di cui al successivo articolo 26, ne stabilisce, in base ai principi di cui alla presente legge ed in attuazione della legge regionale di cui all'art.31, comma, il funzionamento e l'organizzazione".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 41 hanno risposto SI 38 Consiglieri si sono astenuti 3 Consiglieri L'art. 1 è approvato.
Art. 2 "L'Ires struttura primaria di ricerca della Regione Piemonte sviluppa la propria attività in raccordo con le esigenze dell'azione programmatoria ed operativa della Regione stessa, degli Enti locali e degli Enti pubblici.
In conformità a tale ruolo, l'Istituto partecipa alla redazione ed all'aggiornamento del programma annuale e pluriennale di ricerche della Regione. Nel quadro di questo programma, l'Ires in collaborazione con la Regione, definisce il proprio programma di attività.
Per il conseguimento di tali obiettivi, l'Ires instaura rapporti di collaborazione con Enti ed organismi operanti nel settore della ricerca".
Vengono presentati i seguenti emendamenti: 1) Dai Consiglieri Brizio e Carletto: l'intero primo comma è così sostituito: "L'Ires, come struttura primaria di ricerca della Regione in campo economico e sociale, provvede all'elaborazione ed all'analisi delle informazioni di base sul sistema socio-economico e territoriale, allo studio di metodologie di analisi per la programmazione economica e territoriale, alla redazione di rapporti periodici sul sistema socio economico e territoriale, ed allo svolgimento di ricerche settoriali e globali in ordine alla programmazione regionale e sub-regionale".
La parola al Consigliere Brizio.



BRIZIO Gian Paolo

Ripresentiamo in aula un emendamento che in Commissione non è stato accolto, ma che riteniamo chiarisca meglio la natura dell'attività dell'Ires di quanto non lo faccia la formulazione sintetica proposta dalla Giunta.



RIVALTA Luigi, Vicepresidente della Giunta regionale

La dizione contenuta nel I comma dell'art 2 della legge così come è uscita dalla Commissione mi sembra molto chiara.
Ritengo sia giusta una indicazione di carattere generale. Quindi non si accetta l'emendamento.



PRESIDENTE

Pongo in votazione l'emendamento n. 1).
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
E' respinto con 14 voti favorevoli, 23 contrari e 4 astensioni.
2) Dal Consigliere Vetrino: alla fine del primo comma aggiungere "e privati".
La parola al Consigliere Vetrino.



VETRINO Bianca

Ho già spiegato nel mio intervento il motivo per cui riteniamo di allargare l'ambito nel quale si muove l'attività della ricerca che dovrebbe tener conto delle esigenze della comunità generalmente intesa.
Mi rendo conto che questo sia difficile perché è già assai difficile rimanere in raccordo con gli Enti locali e con gli Enti pubblici, tuttavia intenderei mantenere questo principio.



BONTEMPI Rinaldo

Pur convenendo sullo spirito dell'emendamento, ritengo che, nel momento in cui definiamo l'Ires e incorporiamo il raccordo con l'azione programmatoria ed operativa della Regione, degli enti locali e degli enti pubblici, ci riferiamo all'insieme dell'attività programmatoria pubblica.
La collaborazione ed il confronto con i privati giusto come principio è possibile ritrovarla in articoli successivi dove sono disciplinate le convenzioni. Non siamo quindi d'accordo sull'emendamento.



PRESIDENTE

Pongo in votazione l'emendamento n. 2).
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
E' respinto con 3 voti favorevoli, 24 contrari e 14 astensioni.
3) Dal Consigliere Vetrino: sostituire il terzo comma nel modo seguente: "Per il conseguimento di tali obiettivi l'Ires può instaurare rapporti di collaborazione con enti e organismi operanti nel settore della ricerca e della formazione professionale' ".
La parola al Consigliere Vetrino.



VETRINO Bianca

Si trattava di sostituire la parola "instaura" con "può instaurare" e si aggiunge al settore della ricerca anche quello della formazione professionale, anticipando una delle attività che l'art. 3 prevede dove al terzo comma viene specificato che l'Ires realizza momenti di formazione a favore del personale degli enti pubblici e degli enti locali



RIVALTA Luigi, Vicepresidente della Giunta regionale

Non ritengo sia giusto inserire nell'art. 2 che definisce le caratteristiche dell'Istituto, formazione professionale, usando tra l'altro un termine generico e di difficile individuazione soggettiva.
All'attività di formazione professionale dell'Ires fa riferimento l'art. 3.



PRESIDENTE

Ha facoltà di intervenire il Consigliere Brizio.



BRIZIO Gian Paolo

Suggeriamo alla Giunta di accettare parzialmente l'emendamento Vetrino e precisamente la prima parte mentre per la parte finale consideriamo valida l'obiezione sulla formazione professionale fatta dall'Assessore Rivalta.
In caso contrario ci asterremo dal voto.



MAJORINO Gaetano

Le parole "può instaurare" lasciano salva la facoltà di instaurare o di non instaurare rapporti di collaborazione.
Lo scopo primario dell'Ires è enunciato nel I comma in quella formulazione generica che abbraccia, secondo quanto ha detto il collega Rivalta, quella più dettagliata enunciazione che era stata proposta.



PRESIDENTE

Ha chiesto di parlare il Consigliere Marchini. Ne ha facoltà.



MARCHINI Sergio

Anche secondo noi la seconda parte dell'emendamento della collega Vetrino può trovare collocazione nell'articolo successivo. La inviterei a riflettere anche se nella sostanza sono d'accordo e quindi se insiste, lo voto.
In ordine all'opportunità di inserire la frase "può instaurare" o "instaura" ritengo di sottolineare che l'Ires deve necessariamente avere rapporti con gli altri enti ed organismi presenti nel settore della ricerca.
Ci spiegherà poi la misura e le modalità con cui li ha avuti. Il comando che viene dal Consiglio regionale attraverso la legge non è una facoltà che diventa poi un'opportunità metodologica dell'Ires, ma deve essere una sua caratterizzazione.
L'Ires deve adempiere allo scopo di cui al primo comma dell'articolo soprattutto nella misura in cui tenga collegamenti con tutti gli enti ed organismi della ricerca.
La parola "instaura" nel testo originario della Giunta è un preciso comando, non è una facoltà.
In una legge la parola "può" vuol dire togliere un limite non imporre un indirizzo.



BONTEMPI Rinaldo

Colgo il ragionamento di Marchini per dire che l'indicativo presente che in una legge significa obbligo, rappresenta in realtà la volontà del legislatore di fare agire l'Istituto all'interno non di una mera possibilità di instaurazione di rapporti, ma di una normalità di rapporti.
L'intenzione del legislatore potrebbe essere salvata se al posto della parola "può" vengono indicate le parole "instaura di norma rapporti di collaborazione con enti od organismi" oppure "promuove rapporti di collaborazione" oppure mettiamo "instaura di norma rapporti.".



VETRINO Bianca

Ritiro l'emendamento che riguarda la formazione professionale. Era nato prima che formulassi l'altro emendamento del "può" Mi rendo conto soprattutto per le osservazioni che sono state fatte che questa seconda parte è inopportuna.
Le parole "promuove" o "instaura di norma" mi vanno bene.



PRESIDENTE

Il Consigliere Vetrino ritira l'emendamento n. 3), mentre il Vicepresidente Rivalta propone il seguente altro emendamento: 4) al terzo comma sostituire la parola "instaura" con "promuove".
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
E' approvato all'unanimità.
Il Consigliere Vetrino presenta il seguente altro emendamento: 5) aggiungere all'articolo il seguente comma: "L'Ires promuove azioni informative della propria attività e, nel rispetto degli impegni contrattuali con i committenti, cura la diffusione dei risultati delle indagini e delle ricerche".
La parola al Vicepresidente Rivalta.



RIVALTA Luigi, Vicepresidente della Giunta regionale

C'è una indicazione normativa che ha lo stesso contenuto se non la stessa incisività all'art. 3, Il comma.
Possiamo in quella sede aggiungere "diffondere".



VETRINO Bianca

Importante è che si raccolga il senso all'art. 3. Ritiro l'emendamento.



PRESIDENTE

L'emendamento n. 5) è pertanto ritirato.
Pongo in votazione l'art. 2 nel testo modificato.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 43 hanno risposto SI 24 Consiglieri si sono astenuti 19 Consiglieri L'art. 2 è approvato.
Art. 3 "Costituiscono oggetto dell'attività ordinaria dell'Istituto: la redazione della relazione annuale sull'andamento socio-economico e territoriale della Regione la conduzione di una permanente attività di osservazione documentazione ed analisi sulle principali grandezze socio-economiche e territoriali del sistema regionale lo svolgimento di rassegne congiunturali sull'economia regionale lo svolgimento delle ricerche connesse alla redazione ed all'attuazione del piano regionale di sviluppo.
Inoltre, su incarico dei competenti organi della Regione, nel quadro dei programmi di cui al precedente articolo 2, l'Ires cura lo svolgimento di ricerche di settore, nell'ambito delle competenze regionali, dei cui risultati la Regione stessa acquisisce la proprietà, a tutti gli effetti.
Realizza, altresì, momenti di formazione a favore del personale della Regione e degli Enti locali e pubblici, su incarico di quelle amministrazioni".
Viene presentato dal Consigliere Vetrino il seguente emendamento: sostituire il secondo comma con il seguente: "Inoltre, su incarico dei competenti organi della Regione, nel quadro dei programmi di cui al precedente articolo 2, l'Ires cura, nell'ambito delle competenze regionali, lo svolgimento di ricerche di settore, dei cui risultati la Regione stessa acquisisce la proprietà, a tutti gli effetti.
Promuove, inoltre, azioni informative della propria attività e, nel rispetto degli impegni contrattuali con i committenti, ha facoltà di curare la diffusione dei risultati delle indagini e delle ricerche".
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
E' approvato all'unanimità Pongo in votazione l'art. 3 nel testo modificato



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 40 hanno risposto SI 39 Consiglieri si è astenuto 1 Consigliere L'art. 3 è approvato.
Art. 4 "Sono organi dell'Istituto: il Consiglio di amministrazione il Presidente il Collegio dei Revisori il Comitato scientifico".
Vengono presentati i seguenti emendamenti: dai Consiglieri Brizio e Carletto: aggiungere il seguente secondo comma: "Opera altresì all'interno dell'Istituto la conferenza di ricerca".
La parola al Consigliere Brizio.
BRIZIO.
L'emendamento si illustra da sé.



MORETTI Michele

Secondo me occorre fare un distinguo tra gli organi dell'Ires che sono il Consiglio, il Presidente ed il Collegio dei revisori, cioè gli organi attivi e gli organi consultivi qual è appunto il Comitato scientifico.



RIVALTA Luigi, Vicepresidente della Giunta regionale

L'art. 17 del disegno di legge che stiamo discutendo è dedicato alla Conferenza di ricerca. Mi sembra quella la sede propria.
Poiché la Conferenza di ricerca non è un organo, non mi pare debba essere messo all'art. 4.



MAJORINO Gaetano

Penso sia fondata l'osservazione del collega Moretti. Il comitato scientifico, alla pari della conferenza di ricerca, è un organo interno. O si indicano gli organi esterni che sono il Consiglio di amministrazione, il Presidente e il Collegio dei revisori e gli organi interni (il comitato scientifico e la conferenza di ricerca), oppure si elimina il comitato scientifico, che peraltro lo si elimina solo nella forma e non nella sostanza, perché collocato in un articolo successivo come è collocata all'art. 17 la conferenza di ricerca.
E' solo una questione sistematica quasi formale.



BONTEMPI Rinaldo

L'osservazione del Consigliere Moretti è fondata, ma lo stesso Moretti riprendeva il concetto che quando prevediamo degli organi, possiamo attribuirli sia alla partizione degli organi di amministrazione attiva, sia agli organi consultivi.
La conferenza invece è una struttura di partecipazione interna e non ha la valenza di organo consultivo per l'istituto, per cui sarei per ribadire il rango di organo, sia pure consultivo, al comitato scientifico, su cui si impalca largamente una delle novità della legge rispetto all'esistente anche perché i compiti del comitato scientifico sono quelli definiti all'art. 12. In questo spirito formuliamo la dichiarazione di voto. Siamo favorevoli all'attuale formulazione, perché correttamente sia individuata come struttura di partecipazione alla conferenza di ricerca.



MORETTI Michele

Devo formulare la proposta: sopprimere l'ultima riga del comma ed aggiungere: "E' organo consultivo dell'istituto il comitato scientifico".



PRESIDENTE

Chi è favorevole a tale emendamento è pregato di alzare la mano.
E' approvato.



BRIZIO Gian Paolo

Manteniamo il nostro emendamento. L'articolo non menziona soltanto organi attivi, ma prevede organi consultivi. Ci pare esatto inserire al punto quarto la conferenza di ricerca senza qualificarla come organo.
Questo inserimento non inficia assolutamente l'impostazione della legge.



PRESIDENTE

Pongo in votazione l'emendamento n. 1).
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
E' respinto.
Pongo in votazione l'art. 4 nel testo modificato.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 40 hanno risposto SI 25 Consiglieri si sono astenuti 15 Consiglieri L'art. 4 è approvato.
Art. 5 "Il Consiglio di amministrazione è composto da nove membri, eletti dal Consiglio regionale, a scrutinio segreto, con voto limitato a due terzi.
I Consiglieri così eletti sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale.
I Consiglieri non sono rieleggibili più di due volte.
Il Consiglio dura in carica cinque anni e, comunque, scade contemporaneamente al Consiglio regionale. Fino all'insediamento del nuovo Consiglio di amministrazione sono prorogati i poteri del Consiglio scaduto.
I singoli Consiglieri eletti nel corso del mandato, in sostituzione di membri del Consiglio revocati, decaduti o dimissionari, durano in carica fino alla scadenza del mandato stesso".
Il Consigliere Majorino presenta il seguente emendamento: dopo il quinto comma aggiungere: "I Consiglieri di amministrazione come sopra nominati sono vincolati nell'esercizio del mandato, all'osservanza degli indirizzi e delle direttive impartite dai competenti organi della Regione".
La parola al Consigliere Majorino.



MAJORINO Gaetano

Da un canto il testo di questo emendamento è ripreso letteralmente dalla legge istitutiva della Finpiemonte. Potrebbe anche apparire superfluo per la ragione che i 9 Consiglieri di amministrazione dell'Ires, designati dal Consiglio regionale, sono dei mandatari del Consiglio regionale e non è concettualmente concepibile che possano agire in maniera disorganica.
Se non c'è il chiarimento del loro vincolo, necessariamente dovrebbero agire in questa maniera. Non si vede poi come il Consiglio regionale che li ha designati non possa formulare degli indirizzi nei confronti dell'Ires.



BONTEMPI Rinaldo

La materia è sollevata propriamente dal Consigliere Majorino, perch non solo riprende una formulazione testuale della legge relativa alla Finpiemonte, ma riprende una delle questioni di fondo che stiamo cercando con qualche successo teorico, ma non certo compiuto, di affrontare da tempo nei rapporti tra l'ente che nomina e i nominati.
Nella legge sulle nomine questo problema è stato risolto attraverso un meccanismo di legittimazione preventiva e poi di verifica "export" dell'attuazione degli indirizzi come uno degli elementi su cui costruire processualmente il rapporto tra ente che nomina e nominati.
Oggi sarei per rivedere le formulazioni della legge istitutiva della Finpiemonte. Preferisco votare contro questo emendamento e recuperare nelle leggi vigenti un modo più procedurale e più processuale di stabilire il rapporto.
Voto contro per queste ragioni.



RIVALTA Luigi, Vicepresidente della Giunta regionale

Non ritengo opportuno inserire questo emendamento perché andrebbe a incidere sull'autonomia dell'istituto.
Preferisco un rapporto tale con l'Istituto che garantisca alla Regione che alcuni obiettivi di ricerca vengono svolti. Dopo di ché la gestione dell'istituto è nell'autonomia del nominato, nell'ambito di quei programmi prefissati, nel rispetto delle leggi e se vogliamo perfino nel rispetto del principio generale dell'art. 72 dello Statuto regionale. Non mi sembra opportuno approvare un emendamento di questo genere perché suonerebbe come vincolo al comportamento di ciascun nominato all'interno del Consiglio di amministrazione. Il rapporto di controllo con l'istituto sulle finalità lo stabiliamo sugli atti strutturali dell'Ires.



VETRINO Bianca

Mi spiace non approvare questo emendamento perché io stessa ripetutamente raccomando alla Regione ed al Consiglio di far valere questi articoli, che sono compresi anche nelle leggi istitutive. E' una materia molto delicata rispetto alla quale stiamo ogni giorno maturando sensibilità ed attenzioni anche più moderne. In occasione delle nomine il dibattito è stato intenso. La formulazione che è stata votata mi sembrava opportuna.
Oggi anche a me sembra contraddittoria questa richiesta rispetto tutto il dibattito che abbiamo fatto fino a questo momento, nel quale tutti abbiamo voluto salvaguardare l'autonomia dell'ente e quindi l'ambito di sua discrezionalità pur negli obiettivi che la Regione deve dare, ma nell'ambito dei progetti e degli indirizzi.
Chiedo al Consigliere Majorino di ritirare questo emendamento perché mi sembra che voglia richiedere un pronunciamento che non è attuale in questo momento, perché c'è la nuova legge delle nomine e ci sono dei progetti nuovi che stanno maturando.
Mi rendo conto quanto sia difficile per esempio definire una legge sugli enti strumentali in genere. Ci stiamo accorgendo che ogni ente ha una sua fisionomia, una sua peculiarità per cui dare delle indicazioni precise sugli enti diventa molto difficile.
Sulla materia dei controlli è forse possibile. E' poi necessario che ogni ente abbia la sua legge, come stiamo facendo in questo momento con l'Ires.
Se l'emendamento non viene ritirato, mi asterrò per i motivi che ho detto. Qualche mese fa avrei votato a favore dell'emendamento.



MAJORINO Gaetano

Pur apprezzando le ragioni di dissenso che sono espresse dai colleghi Vetrino e Bontempi che si richiamano a una normativa recente, mantengo l'emendamento perché si inquadra in quanto avevo esposto nell'intervento di carattere generale sul fatto che l'intera intelaiatura del disegno di legge pecca per un totale rispetto dell'articolo 72 dello Statuto. Quindi questo emendamento tenderebbe a recuperare, sia pure in parte, questa carenza.
Apprezzo le ragioni, che presumibilmente sono fondate sulla scorta di una normativa recente che in questo momento non ho ben presente.



PRESIDENTE

Pongo in votazione tale emendamento.
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
E' respinto con l voto favorevole e 39 contrari.
Pongo in votazione l'art. 5 nel testo originario.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 37 hanno risposto SI 36 Consiglieri si è astenuto 1 Consigliere L'art. 5 è approvato.
Art. 6 "Il Consigliere può essere revocato con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa motivata deliberazione del Consiglio regionale per gravi violazioni di legge o del regolamento dell'Istituto.
Il Presidente del Consiglio regionale deve comunicare le proposte di revoca all'interessato, assegnandogli un congruo termine per le controdeduzioni, che lo stesso ha facoltà di svolgere innanzi alla competente Commissione consiliare regionale.
Il Consigliere decade ove, senza giustificati motivi, non partecipi a tre sedute consecutive del Consiglio di amministrazione.
La decadenza è pronunciata dal Presidente della Giunta regionale previa deliberazione del Consiglio regionale, su segnalazione del Consiglio di amministrazione dell'Ires.
Nel caso di scioglimento del Consiglio di amministrazione, di revoca o di decadenza della maggioranza dei Consiglieri ove non sia possibile provvedere all'immediata sostituzione degli stessi il Presidente della Giunta regionale, per garantire la gestione dell'Istituto, previa conforme deliberazione del Consiglio regionale, nomina, con proprio decreto, un Commissario straordinario, che non può rimanere in carica più di sei mesi termine entro il quale deve essere eletto un nuovo Consiglio di amministrazione".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 37 hanno risposto SI 36 Consiglieri si è astenuto 1 Consigliere L'art. 6 è approvato.
Art. 7 "Il Consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente, in seduta ordinaria, almeno una volta ogni due mesi ed in seduta straordinaria quando il Presidente stesso lo ritenga opportuno, o quando tre dei suoi componenti ne facciano, per iscritto, istanza motivata.
L'adunanza è valida, con la presenza della metà più uno dei membri.
Le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente o di chi ne fa le veci.
Alle riunioni partecipa, con voto consultivo, il Direttore dell'Istituto".
I Consiglieri Brizio e Carletto presentano il seguente emendamento: aggiungere il seguente quinto comma: "Le funzioni di segretario del Consiglio di amministrazione sono svolte dal segretario amministrativo".
La parola al Consigliere Brizio.



BRIZIO Gian Paolo

L'emendamento si illustra da solo; mi pare giusto prevedere l'esercizio di questa funzione per il segretario amministrativo.



RIVALTA Luigi, Vicepresidente della Giunta regionale

Mi pare che in Commissione avessimo eliminato questa precisazione di comune accordo. Se mettiamo in legge che le funzioni del segretario del Consiglio di amministrazione sono svolte dal segretario amministrativo il giorno che lui non c'è che cosa si fa? E' un aspetto che caso mai va regolato dal regolamento interno.



BRIZIO Gian Paolo

Manteniamo l'emendamento. Riteniamo che fissare il segretario del Consiglio di amministrazione ed attribuire le relative fruizioni al segretario amministrativo non osti all'eventuale sostituzione. Per legge quando manca il segretario del Consiglio di amministrazione, il Consiglio provvede alla nomina con sua deliberazione.



MARCHINI Sergio

Mi pare che la preoccupazione di carattere funzionale posta dalla D.C.
meriti considerazione. Probabilmente un emendamento del genere andava formulato nel senso che si riconosce al Consiglio la facoltà-obbligo di emanare un regolamento, nel quale peraltro sia previsto che "di regola" le funzioni di segretario sono gestite da.... Se l'obiezione è soltanto di natura formale è superabile se la D.C. ritiene di considerare questa mia osservazione con un emendamento che reciti: "il Consiglio con proprio regolamento norma le attività di segreteria le quali comunque verranno svolte di regola dal segretario amministrativo".



PRESIDENTE

Pongo in votazione l'emendamento nel testo modificato: "Le funzioni di segretario del Consiglio di amministrazione sono svolte, di regola, dal segretario amministrativo".
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
E' approvato.
Pongo in votazione l'art. 7 nel testo modificato.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 39 hanno risposto SI 36 Consiglieri hanno risposto NO 2 Consiglieri si è astenuto 1 Consigliere L'art. 7 è approvato.
Art. 8 "Il Consiglio di amministrazione: 1) definisce annualmente l'attività dell'Istituto ed il programma di cui all'art. 2, secondo comma; approva il piano di ricerca, previo parere del Comitato scientifico, sentita la Giunta regionale e, con riguardo a programmi pluriennali, la competente Commissione consiliare 2) approva il bilancio di previsione, le relative variazioni ed il rendiconto, con le modalità previste al successivo capo IV 3) delibera le convenzioni con gli enti ed organismi di cui all'art. 2 primo comma 4) nomina il direttore 5) nomina i componenti del Comitato scientifico 6) può nominare nel proprio seno Commissioni, cui vengano demandati specifici compiti di natura istruttoria 7) assume tutti i provvedimenti concernenti il personale e propone alla Giunta regionale, motivandole, le variazioni della pianta organica dell'Istituto che la Giunta può proporre al Consiglio regionale con proprio disegno di legge 8) affida gli incarichi di consulenza esterna, su proposta dell'Ufficio di direzione 9) delibera tutti i contratti che esulano dall'ordinaria amministrazione 10) valuta la compatibilità delle richieste di cui al penultimo comma dell'art. 3, rispetto al programma di attività dell'Istituto ed autorizza la stipulazione con l'Ente richiedente di apposita convenzione recante le finalità, le metodologie della ricerca, i tempi e gli oneri da porre a carico del richiedente, che devono, in ogni caso, coprire per intero il costo relativo".
Vengono presentati i seguenti emendamenti: 1) dai Consiglieri Brizio e Carletto: al primo comma sostituire il punto 3) con il seguente: "3) delibera le convenzioni con gli enti ed organismi di cui all'art.
2, terzo comma ed all'art .3, ultimo comma" 2) dai Consiglieri Brizio e Carletto: al primo comma aggiungere il seguente punto 11): "11) nomina il VicePresidente".
La parola al Consigliere Brizio.



BRIZIO Gian Paolo

Ritiro gli emendamenti perché sono superati dopo l'approvazione della legge sulle nomine.



PRESIDENTE

Tali emendamenti sono pertanto ritirati.
3) Dai Consiglieri Bontempi e Valeri: al punto 8) togliere: "su proposta dell'Ufficio di direzione".
La parola al Consigliere Bontempi.



BONTEMPI Rinaldo

Ritiriamo il nostro emendamento. Esaminiamo l'emendamento presentato dal Consigliere Moretti.



PRESIDENTE

Tale emendamento è pertanto ritirato.
4) Dal Consigliere Moretti: al punto 8) sostituire le parole: "su proposta dell'Ufficio di direzione" con le seguenti "su proposta del Direttore".
La parola al Consigliere Brizio.



BRIZIO Gian Paolo

Sarebbe più opportuno dire: "affida gli incarichi di consulenza esterna". L'ufficio di direzione non è previsto. Affermare che una consulenza, se non è proposta dal direttore non è affidabile ci pare veramente eccessivo.



PRESIDENTE

La parola al Vicepresidente Rivalta.



RIVALTA Luigi, Vicepresidente della Giunta regionale

Credo che vada detto chi fa le proposte di consulenza. Mi sembra giusto che sia il direttore dell'Istituto che è il responsabile dell'elaborazione della ricerca.



PRESIDENTE

Pongo in votazione tale emendamento.
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
E' approvato con 24 voti favorevoli e 17 astensioni.
Pongo in votazione l'art. 8 nel testo modificato.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 41 hanno risposto SI 27 Consiglieri si sono astenuti 14 Consiglieri L'art. 8 è approvato.
Art. 9 "Il Presidente ed il Vicepresidente dell'istituto sono nominati, in seno al Consiglio di amministrazione, dal Presidente della Giunta, previa deliberazione della Giunta regionale, sentito il parere della Commissione consultiva per le nomine, prevista dall'art. 24 dello Statuto della Regione.
Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Istituto, convoca e presiede il Consiglio di amministrazione e ne attua le determinazioni.
Il Presidente provvede all'ordinaria amministrazione, e, in casi di particolare urgenza, può compiere atti di straordinaria amministrazione salva la ratifica del Consiglio, che deve essere a tal fine convocato, a pena di decadenza degli atti stessi, entro otto giorni.
Il Vicepresidente coadiuva il Presidente e lo sostituisce, a tutti gli effetti, in caso di assenza od impedimento".
I Consiglieri Brizio e Carletto presentano il seguente emendamento: al primo comma sopprimere le parole: "ed il Vicepresidente".
Tale emendamento viene ritirato dai proponenti.
Pongo in votazione l'art. 9 nel testo originario.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 41 hanno risposto SI 27 Consiglieri si sono astenuti 14 Consiglieri L'art. 9 è approvato.
Art. 10 "Il collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri effettivi di cui uno con funzioni di Presidente, e da due supplenti. Il Presidente ed i revisori sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale previa deliberazione del Consiglio regionale.
Il Presidente deve essere iscritto all'Albo nazionale dei revisori ufficiali dei conti.
La designazione di uno dei revisori effettivi e di uno dei supplenti spetta alla minoranza.
Il Collegio dei revisori dura in carica cinque anni e decade, comunque al termine della legislatura regionale. Fino all'insediamento del nuovo Collegio sono prorogati i poteri del Collegio decaduto.
Il Collegio è convocato dal Presidente o, in caso di assenza od impedimento, dal membro effettivo più anziano".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 41 hanno risposto SI 27 Consiglieri si sono astenuti 14 Consiglieri L'art. 10 è approvato.
Art. 11 "Il Collegio dei revisori: a) controlla la gestione finanziaria dell'istituto ed esprime il proprio parere in ordine al bilancio di previsione b) esamina il conto consuntivo e predispone la relazione che accompagna il conto stesso c) trasmette, ogni sei mesi, al Presidente della Giunta regionale una relazione sull'andamento della gestione amministrativa e finanziaria dell'Istituto.
I revisori hanno facoltà di assistere alle riunioni del Consiglio di amministrazione, cui sono invitati, e possono compiere ispezioni e verifiche in ogni tempo.
Il revisore decade ove non partecipi, senza giustificati motivi, a tre sedute consecutive del Collegio. La segnalazione è effettuata, a cura del Presidente del Collegio, al Consiglio regionale, che provvede alla sostituzione".
Il Consigliere Moretti presenta il seguente emendamento: al punto a) sopprimere le seguenti parole: "ed esprime il proprio parere in ordine al bilancio di previsione".
Pongo in votazione tale emendamento.
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
E' approvato.
Pongo in votazione l'art. 11 nel testo modificato.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 40 hanno risposto SI 39 Consiglieri si è astenuto 1 Consigliere L'art. 11 è approvato.
Art. 12 "Il Comitato scientifico è composto da cinque membri, eletti dal Consiglio di amministrazione con voto limitato a tre. I componenti il Consiglio devono essere studiosi di provata esperienza ai fini dell'espletamento dei compiti di cui al successivo IV comma.
Il Comitato dura in carica cinque anni, i suoi componenti sono rieleggibili per due volte; il Comitato decade, comunque, al termine della legislatura regionale. Fino all'insediamento del nuovo Comitato sono prorogati i poteri di quello scaduto.
Il Comitato elegge al proprio interno il Presidente, il quale convoca il Comitato almeno una volta ogni tre mesi, o quando ne sia richiesto da tre componenti, dal Presidente dell'Istituto, o dal Consiglio di amministrazione.
Il Comitato scientifico ha funzioni di proposta e di consulenza generale in merito all'attività dell'Istituto ed esprime annualmente al Consiglio di amministrazione una valutazione sulla coerenza dell'insieme delle metodologie e sui risultati delle attività svolte.
La partecipazione al Comitato scientifico è incompatibile con l'attribuzione da parte dell'Istituto di incarichi di consulenza o di rapporti di collaborazione".
Vengono presentati i seguenti emendamenti: 1) dai Consiglieri Bontempi e Valeri: sostituire la prima frase del primo comma con la seguente: "Il comitato scientifico è composto da sette membri, eletti dal Consiglio di amministrazione assicurando la presenza delle diverse aree culturali e scientifiche".
La parola al Consigliere Bontempi.



BONTEMPI Rinaldo

Sette mi pare un numero giusto e congruo per poter rappresentare una sufficiente diramazione di aree e le competenze specialistiche che occorrono.
Ci sembra d'altra parte del tutto preferibile eliminare il voto limitato, tipico dei meccanismi di ripartizione politica, per un organo di questo tipo per fare invece un riferimento generico pluralisticamente alle aree culturali e scientifiche.
Con questo si può concorrere a creare un organismo alto e non "lottizzato".



BRIZIO Gian Paolo

Noi votiamo contro l'emendamento.



PRESIDENTE

Pongo in votazione emendamento n. 1).
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
E' approvato.
2) Dal Consigliere Vetrino: al secondo comma, dopo la parola "i suoi componenti", sostituire "sono rieleggibili per due volte" con: "non sono rieleggibili per più di due volte".
La parola al Consigliere Marchini.



MARCHINI Sergio

Voto contro non perché non sia d'accordo ma perché introduciamo un principio che è accettabile conchè si consideri anche il principio della non rieleggibilità consecutiva.
Ci siamo avviati in un processo di moralizzazione e soprattutto di professionalizzazione delle nomine, ma stiamo attenti perché questi criteri poco alla volta verranno per i revisori dei conti, per i sindaci, e dopo dieci anni noi avremo consumato la possibilità di valerci di elementi validi.
Non capisco perché dopo aver fatto per due volte l'amministratore di questo ente io non possa ritornare a farlo tra 20 anni. E' un limite che ci metterà a lungo termine, in difficoltà. Quindi direi: "non sono rieleggibile per più di due volte consecutive".



PRESIDENTE

Pongo in votazione l'emendamento nel testo modificato: "non sono rieleggibili per più di due volte consecutive".
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
E' approvato.
1) Dai Consiglieri Brizio e Carletto: al quarto comma, dopo le parole "di proposta" aggiungere: "sugli indirizzi dì ricerca".
La parola al Consigliere Bontempi.



BONTEMPI Rinaldo

Una lettura attenta del quarto comma dell'art. 12 rende superflua questa precisazione. Nell'attività dell'Istituto sono compresi gli indirizzi di ricerca.



PRESIDENTE

Pongo in votazione tale emendamento.
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
E' respinto.
4) Dal Consigliere Vetrino: al quinto comma, dopo la parola "dell'istituto" aggiungere "e della Regione".
La parola al Consigliere Marchini.



MARCHINI Sergio

L'emendamento mi pare accoglibile. L'aggiunta "e della Regione" va bene, c'è però il fatto che non lega con il prosieguo dell'articolo dove si dice: "esprime nuovamente al Consiglio di amministrazione una valutazione sulla coerenza dell'insieme delle metodologie e dei risultati delle attività svolte".
Non si può fare una relazione sull'attività della Regione.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Brizio.



BRIZIO Gian Paolo

Il Comitato scientifico di un istituto, che funge da consulente della Regione, è un elemento di confusione. Semmai questa attività di consulenza deve passare attraverso gli organi dell'istituto, altrimenti il Comitato scientifico diventa qualche cosa di staccato. Se è un organo consultivo dell'istituto è l'istituto che deve avere i rapporti con la Regione.



BONTEMPI Rinaldo

E' incompatibile con le funzioni di consulenza per l'istituto e per la Regione.



PRESIDENTE

Pongo in votazione tale emendamento.
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
E' approvato.
5) Dai Consiglieri Brizio e Carletto: dopo il quarto comma aggiungere il seguente sesto comma: "Al Comitato scientifico possono partecipare il Presidente, il direttore e, in qualità di uditori, i Consiglieri che ne facciano richiesta".
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
E' respinto.
Pongo in votazione l'art. 12 nel testo modificato.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 38 hanno risposto SI 25 Consiglieri si sono astenuti 13 Consiglieri L'art. 12 è approvato.
Art. 13 "L'entità delle indennità, dei compensi, dei gettoni di presenza e dei rimborsi spese a favore degli Amministratori, dei membri del Collegio dei revisori e dei componenti del comitato scientifico e la relativa disciplina sono determinate dalla legge generale in materia della Regione Piemonte.
Fino all'entrata in vigore di detta legge, si applicano le norme transitorie di cui ai successivi artt. 29 e 30".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 38 hanno risposto SI 25 Consiglieri si sono astenuti 13 Consiglieri L'art. 13 è approvato.
Capo II (La struttura dell'Istituto) Art. 14 "Il direttore è nominato dal Consiglio di amministrazione, attraverso idonea selezione, che, se pubblica, viene operata assicurando opportune forme di pubblicità.
Il direttore è scelto fra persone di elevata qualificazione scientifica, culturale e professionale, che abbiano maturato esperienze di ricerca nei campi di interesse dell'Istituto.
Tale incarico ha durata di tre anni e può essere rinnovato.
Il direttore può essere revocato dal Consiglio di amministrazione con motivato provvedimento e deve esserlo in caso di gravi violazioni della legge regolatrice dell'Istituto, o di gravi inadempienze rispetto ai compiti assegnati.
Il direttore è responsabile dell'attuazione dei programmi di attività deliberati da! Consiglio di amministrazione. Dirige e coordina l'attività dell'Istituto, è responsabile del personale e della gestione amministrativa dell'Istituto".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 38 hanno risposto SI 25 Consiglieri si sono astenuti 13 Consiglieri L'art. 14 è approvato.
I Consiglieri Brizio e Carletto presentano il seguente emendamento: dopo l'articolo 14 aggiungere il seguente articolo 14 bis: "Per gli aspetti della gestione dell'Istituto concernente l'attività contabile ed amministrativa, il direttore generale è coadiuvato da un segretario amministrativo, con qualifica funzionale di dirigente di secondo livello , da inquadrarsi nel ruolo organico dell'Istituto.
Il segretario amministrativo svolge le funzioni di segretario del Consiglio di amministrazione e può essere da questo revocato solo in caso di violazioni della legge regolatrice dell'Istituto o di gravi inadempienze alle mansioni assegnate".
La parola al Consigliere Brizio.



BRIZIO Gian Paolo

L'emendamento era stato predisposto quando il testo dell'art. 17 che conteneva la Conferenza di ricerca non era completo.
Questo emendamento viene quindi ritirato.



PRESIDENTE

L'emendamento è pertanto ritirato.
Art. 15 "Il Consiglio di amministrazione può nominare un Vicedirettore, cui è attribuita la funzione di vicario del direttore.
Per gli aspetti della gestione dell'Istituto concernenti l'attività contabile ed amministrativa, il direttore può essere coadiuvato da un segretario amministrativo.
Il regolamento dell'Istituto, di cui al successivo articolo 26 definisce le specifiche attribuzioni del vicedirettore e del segretario".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 38 hanno risposto SI 25 Consiglieri si sono astenuti 13 Consiglieri L'art. 15 è approvato.
Art. 16 "L'Istituto dispone di un organico di personale determinato con legge regionale. L'organico può essere modificato con legge regionale d'iniziativa della Giunta regionale, su proposta del Consiglio di amministrazione.
Il personale è assunto attraverso pubblico concorso.
Ai sensi del disposto del quarto comma dell'art. 72 dello Statuto della Regione, gli aspetti normativi ed economici del rapporto di lavoro del personale dipendente dall'Istituto sono disciplinati dall'accordo unico nazionale concernente il personale dipendente dalle Regioni a statuto ordinario e recepito dalla legge regionale in materia.
Il livello aziendale di contrattazione si sviluppa tra le organizzazioni sindacali, la Giunta regionale ed il Consiglio di amministrazione dell'Istituto.
Attraverso idonee intese, nel quadro degli istituti in materia previsti dall'accordo unico di lavoro di cui al precedente terzo comma, si realizzano momenti di mobilità tra Ires e Regione e tra questa e l'Istituto.
Ove l'incarico di direttore non sia conferito ad un dipendente, i rapporti fra il direttore e l'Istituto sono regolati da apposito contratto o convenzione".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 38 hanno risposto SI 25 Consiglieri si sono astenuti 13 Consiglieri L'art. 16 è approvato.
Art. 17 "All'interno dell'Istituto opera la conferenza di ricerca. La conferenza di ricerca è composta dal direttore, dai componenti il Comitato scientifico e da ricercatori dell'Istituto responsabili di aree e di servizi.
E' sede di discussione e di verifica dell'attività scientifica svolta e del programma di ricerche, nonché di coordinamento interdisciplinare tra le aree ed i servizi dell'Istituto.
Le specifiche competenze e le modalità di funzionamento della conferenza sono definite dal regolamento di cui al successivo art. 26".
Vengono presentati i seguenti emendamenti: 1) Dai Consiglieri Bontempi e Valeri: sostituire il secondo comma con il seguente: "La conferenza è composta dal direttore, dai componenti il Comitato scientifico e dai ricercatori dell'Istituto".
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
E' approvato.
2) Dai Consiglieri Brizio e Carletto: sostituire il secondo, terzo e quarto comma come segue: "La conferenza di ricerca è composta dal direttore generale, dai componenti il Comitato scientifico e da ricercatori dell'Istituto responsabili di aree e di servizi.
La conferenza è sede di discussione e di verifica dell'attività scientifica svolta e del programma di ricerche, nonché di coordinamento interdisciplinare tra le aree ed i servizi dell'Istituto.
La conferenza è presieduta dal direttore generale che la convoca almeno una volta ogni tre mesi o quando richiesta da un terzo dei ricercatori dell'Istituto o dal presidente dell'Istituto o dal Consiglio di amministrazione.
Ai lavori della conferenza possono partecipare i componenti il Consiglio di amministrazione e, su invito del direttore generale consulenti dell'Istituto.
L'ordine del giorno della conferenza è comunicato al Consiglio di amministrazione".
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
E' respinto.
Pongo in votazione l'art. 17 nel testo modificato.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 42 hanno risposto SI 24 Consiglieri hanno risposto NO 2 Consiglieri si sono astenuti 16 Consiglieri L'art. 17 è approvato.
Art. 18 "L'Istituto bandisce annualmente concorsi pubblici per l'assegnazione di borse di specializzazione e di addestramento alla ricerca, riservate a laureati, con le modalità determinate dal consiglio di amministrazione, in base a quanto stabilito in materia dal regolamento di cui al successivo art. 26.
Le borse hanno durata annuale o biennale ed il relativo numero stabilito in rapporto al programma di attività dell'Istituto, non pu comunque, essere superiore ad un quinto del personale di ricerca dell'Istituto effettivamente in servizio: in ogni caso, l'attività svolta con la borsa di studio non si deve configurare come attività di lavoro subordinato".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 42 hanno risposto SI 24 Consiglieri hanno risposto NO 2 Consiglieri si sono astenuti 16 Consiglieri L'art. 18 è approvato.
Art. 19 "Per speciali esigenze, l'Istituto può stabilire rapporti di collaborazione, per lo studio di problemi connessi a ricerche di particolare rilievo, con gli Atenei e con altri Enti operanti nel settore della ricerca.
L'Istituto stabilisce, altresì, rapporti di collaborazione con gli altri enti strumentali della Regione, ai fini dell'attuazione delle linee di programmazione regionale, su coordinamento della Giunta regionale.
I rapporti con gli Enti di cui al primo e secondo comma sono regolamentati da apposite convenzioni, volte a stabilire finalità, tempi modalità e corrispettivi della collaborazione.
Il Consiglio di amministrazione presenta ogni anno alla Giunta regionale una relazione sui contratti di cui al terzo comma del presente articolo e su quelli stipulati ai sensi del successivo art. 29 specificando le spese sostenute o previste in attuazione degli stessi".
I Consiglieri Brizio e Carletto presentano il seguente emendamento: dopo il secondo comma aggiungere il seguente terzo comma: "Le consulenze di carattere generale sono ammesse, ma non possono avere durata maggiore a quella dell'esercizio finanziario e possono essere rinnovate solo qualora l'interesse dell'Istituto lo renda necessario".
La parola al Consigliere Brizio.



BRIZIO Gian Paolo

L'emendamento fa sì che l'Istituto si possa avvalere di supporti qualificati.



RIVALTA Luigi, Vicepresidente della Giunta regionale

Questa legge è già stata respinta una volta perché faceva riferimento alle consulenze di carattere generale. Le leggi dello Stato prevedono consulenze di carattere specifico, non di carattere generale.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Brizio per dichiarazione di voto.



BRIZIO Gian Paolo

Manteniamo l'emendamento. E' vero che c'è stato nel 1979 questo rilievo da parte del Governo, ma qui la questione si inserisce in un quadro diverso.
Nella relazione poniamo in evidenza che si tratta di un Istituto di ricerca, e che conseguentemente la consulenza generale si dimostra necessaria, anzi componente essenziale dell'attività dell'Istituto.
Il disegno di legge ricordato dall'Assessore Rivalta inoltre è stato respinto anche per altre motivazioni.



PRESIDENTE

Pongo in votazione tale emendamento.
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
E' respinto.
Pongo in votazione l'art. 19 nel testo originario.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 40 hanno risposto SI 25 Consiglieri hanno risposto NO 12 Consiglieri si sono astenuti 3 Consiglieri L'art. 19 è approvato.
Art. 20 "In casi eccezionali, in cui i problemi oggetto di studio richiedano la particolare competenza tecnica di consulenti, incarichi di collaborazione possono essere affidati a specialisti, di cui sia notoriamente riconosciuta la specifica competenza richiesta.
Gli incarichi previsti dal precedente comma sono conferiti a tempo determinato, previa deliberazione del Consiglio di amministrazione; non possono superare l'anno finanziario e possono essere rinnovati per non più di due volte. Complessivamente non possono affidarsi allo stesso incaricando studi interessanti più ricerche o progetti.
Per l'osservanza dei predetti limiti, l'incaricando è tenuto a dichiarare per iscritto, sotto la personale responsabilità, che nei suoi confronti non ricorre alcuna delle ipotesi di esclusione stabilite dal precedente comma.
Il provvedimento del Consiglio di amministrazione determina il compenso globale da corrispondere, in relazione all'importanza del lavoro affidato ed ai risultati conseguiti. Il compenso dovrà essere corrisposto soltanto al termine dell'incarico, dopo la consegna del lavoro eseguito.
Il limite massimo annuo di spesa per le consulenze deve essere determinato in sede di bilancio preventivo e, comunque, non può superare il decimo degli stanziamenti relativi alle spese ordinarie per il personale di ricerca".
I Consiglieri Bontempi e Valeri presentano il seguente emendamento: all'ultimo comma sostituire le parole "non può superare il decimo" con "non può superare il quinto" aggiungere al termine dell'articolo il seguente comma: "Il limite di cui al comma precedente può essere eccezionalmente superato ove il ricorso a consulenze sia richiesto da un ente committente che assuma a proprio carico i relativi oneri".
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
E' approvato.
Pongo in votazione l'art. 20 nel testo modificato.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 35 hanno risposto SI 25 Consiglieri si sono astenuti 10 Consiglieri L'art. 20 è approvato.
Capo IV (Finanze, contabilità e controlli) Art. 21 "L'Istituto ha un patrimonio ed un bilancio propri.
Ai sensi della legge 19 maggio 1976, n. 335, si applicano all'Istituto le norme in materia di bilancio e di contabilità della Regione Piemonte.
Al bilancio sono allegati il programma di attività ed il piano di ricerca dell'Istituto, di cui all'art. 8, n. 1".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 35 hanno risposto SI 25 Consiglieri si sono astenuti 10 Consiglieri L'art. 21 è approvato.
Art. 22 "L'esercizio finanziario dell'Istituto coincide con l'anno solare.
Il bilancio di previsione, predisposto secondo le norme di contabilità regionale, è adottato dal Consiglio di amministrazione ed è presentato, a cura del Presidente, alla Giunta regionale, nei termini e con le modalità di cui all'art. 46 della L.R. 29/12/1981, n. 55, per essere approvato con la legge di approvazione del bilancio della Regione".
Il Consigliere Majorino presenta il seguente emendamento: dopo il secondo comma aggiungere: "L'Ires presenta ogni anno alla Regione Piemonte il proprio bilancio oltreché una documentata relazione sull'attività svolta e il bilancio di cassa.
L'Ires presenta alla Regione ogni anno, entro il mese di settembre, una relazione previsionale e programmatica della propria attività, che viene allegata al bilancio di previsione della Regione.
Le informazioni relative alle attività, operazioni ed atti dell'Ires sono fornite ai Consiglieri regionali, a richiesta degli stessi, con le modalità previste dalle disposizioni del regolamento del Consiglio regionale attuative dell'art. 12, comma terzo dello Statuto regionale".
La parola al Consigliere Majorino.



MAJORINO Gaetano

Il primo comma dell'emendamento non incide sull'autonomia dell'Ires in quanto si sostanzia in una verifica ex post e consente nello stesso tempo il controllo politico previsto dalla norma statutaria.
Il secondo comma, che prevede una relazione previsionale e programmatica dell'attività, è già nei fatti e nella prassi con riferimento alla legge che verrà abrogata. Ho rilevato dalla riunione della Commissione del 17 ottobre che in quella sede è stato espresso un parere favorevole in merito al programma che l'Ires, secondo una prassi instaurata, aveva presentato per l'anno 1984, anche se la Commissione, pur approvandolo a maggioranza aveva rilevato non essere stato corretto che venisse presentato solo al mese di ottobre una relazione previsionale che riguardava l'intero anno. Questo secondo comma prevede la relazione previsionale ed il termine per presentarla.
Il terzo comma si commenta da se. E' un ente strumentale della Regione e mi pare lecito e legittimo che i Consiglieri regionali possano accedere in ordine alle informazioni da richiedere, come prevede il regolamento.



PRESIDENTE

La parola al Vicepresidente Rivalta.



RIVALTA Luigi, Vicepresidente della Giunta regionale

Il primo comma è già previsto nell'art. 21 dove si dice che si applicano le norme in materia di bilancio e di contabilità della Regione.
Quando al secondo comma, mi pare che la revisione previsionale programmatica non trovi collocazione giusta nel bilancio regionale.
Il terzo comma è già previsto. E' una norma generale che è prevista dallo Statuto regionale. Il primo ed il terzo comma ribadiscono cose già dette in questa legge o nello Statuto regionale.



MAJORINO Gaetano

Dichiarazione di voto.
Mantengo l'emendamento in quanto i tre commi sono previsti nella legge in vigore relativamente alla Finpiemonte, che mi pare un ente strumentale importante tanto quanto l'Ires.
Se poi è contenuto già implicitamente, come mi diceva il Vicepresidente Rivalta, tanto vale esplicitarlo. Sul primo e sul secondo comma vorrei ribadire che non incide su quella autonomia dell'Ires che, secondo l'ottica del disegno di legge è stata difesa ad oltranza e consente peraltro quel controllo politico che la norma statutaria prevede.
Quindi l'autonomia gestionale rimane salva, presupposto dell'intero disegno di legge; mentre viene consentito un controllo politico e si attua un principio legislativo, una normativa già contenuta per altri enti.



PRESIDENTE

Pongo in votazione tale emendamento.
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
E' respinto.
Pongo in votazione l'art. 22 nel testo originario.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 38 hanno risposto SI 25 Consiglieri si sono astenuti 13 Consiglieri L'art. 22 è approvato.
Art. 23 "Costituiscono entrate dell'Istituto: le entrate derivanti da contributi, affidamenti, assegnazioni e trasferimenti di fondi dal bilancio della Regione e di altri Enti pubblici cosi ripartite: contributo annuo della Regione, il cui importo è definito dalla legge di approvazione del bilancio regionale finanziamenti specifici della Regione, relativi alle ricerche affidate all'Istituto contributi e/o proventi per affidamenti da parte di altri enti pubblici entrate derivanti da rendite patrimoniali e da servizi prestati a privati entrate derivanti da alienazioni di beni patrimoniali, da trasferimenti di capitali e da rimborso di crediti entrate derivanti da mutui, da prestiti o da altre operazioni creditizie entrate per contabilità speciali.
L'ammontare del contributo annuo regionale e dei finanziamenti specifici relativi alle ricerche affidate all'Istituto della Regione è determinato sulla base del programma di attività e del piano di ricerca dell'Istituto".
Vengono presentati i seguenti emendamenti: 1) Dal Consigliere Vetrino: al primo comma, dopo la frase "il cui importo è definito dalla legge di approvazione del bilancio regionale" aggiungere: "ed il cui ammontare è determinato sulla base del programma di attività e del piano di ricerca dell'Istituto': sopprimere il secondo comma.
La parola al Consigliere Vetrino.



VETRINO Bianca

Intendevo dire che la definizione precisa dell'ammontare del contributo annuo era determinato sulla base del programma di attività e del piano di ricerca per l'attività ordinaria, mentre i finanziamenti specifici della Regione relativi alla ricerca affidata all'Istituto avranno quei finanziamenti che saranno determinati dalla consistenza delle ricerche.



PRESIDENTE

E' stato presentato il seguente altro emendamento: 2) dai Consiglieri Brizio e Carletto: all'ultimo comma, dopo le parole "ricerca dell'Istituto", aggiungere: "e comunque non può essere inferiore ai 2/3 delle spese del personale".
La parola al Consigliere Brizio.



BRIZIO Gian Paolo

Insistiamo su questo emendamento perché stabilisce un plafond minimo che deve essere attribuito all'Istituto con la legge di bilancio e perch se in proposito si va al di sotto dei due terzi del costo del personale l'Ente non può fare la ricerca di base. Sta al Consiglio regionale ed alla Giunta, quando approveranno l'organico, determinarlo adeguato.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Bontempi.



BONTEMPI Rinaldo

Su questi emendamenti abbiamo discusso lungamente in sede di Commissione. Il valore di questa norma che viene introdotta sta nel verificare annualmente il rapporto esistente tra l'attività ordinaria e le ricerche specifiche sapendo poi che se non ci sono ricerche specifiche dovremmo trovarne le cause, che possono essere tanto dell'Ires quanto della Giunta regionale, per cui manteniamo l'emendamento e non accogliamo gli emendamenti della D.C. e del P.R.I.



PRESIDENTE

Pongo in votazione emendamento n. 1).
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano E' respinto.
Pongo in votazione l'emendamento n. 2).
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
E' respinto.
Pongo in votazione l'art. 23 nel testo originario.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 35 hanno risposto SI 23 Consiglieri si sono astenuti 12 Consiglieri L'art. 23 è approvato.
Art. 24 "Il rendiconto dell'Istituto, predisposto con le modalità di cui agli artt. 71 e 72 della L.R. 29/12/1981, n. 55, è approvato dal Consiglio di amministrazione.
Il rendiconto viene esaminato dal Collegio dei revisori e, corredato dalla relazione del Collegio stesso, è presentato alla Giunta regionale, ai sensi e per gli effetti di cui 77 della L.R. 29/12/1981, n 55, con le modalità ivi stabilite, per essere approvato con la legge regionale di cui all'ultimo comma dell'art. 71 della L.R. 55/81".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 35 hanno risposto SI 23 Consiglieri si sono astenuti 12 Consiglieri L'art. 24 è approvato.
Art. 25 "I provvedimenti deliberativi degli organi dell'Istituto sono soggetti ai controlli di cui alla legge generale in materia della Regione Piemonte.
Fino all'entrata in vigore di detta legge, si applicano le norme transitorie di cui al successivo art. 28".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 35 hanno risposto SI 23 Consiglieri si sono astenuti 12 Consiglieri L'art. 25 è approvato.
Capo V (Norme di attuazione e transitorie) Art. 26 "Il regolamento dell'Istituto, in attuazione della presente legge, ed in armonia con le relative disposizioni, disciplina: il funzionamento e l'organizzazione interni dell'Istituto le procedure relative alla predisposizione ed all'approvazione dei programmi e delle attività di ricerca, di cui agli artt. 2 e 3 l'organizzazione del personale dell'Istituto, relativamente a quanto non previsto dall'accordo di cui all'art. 16 della presente legge le modalità relative all'assegnazione delle borse di specializzazione e di addestramento, di cui all'art. 18, nonché i criteri di utilizzo degli istituti di cui agli artt. 19 e 20 della presente legge le normative interne di contabilità, in armonia con le disposizioni di cui al precedente art. 23 e con quelle della legislazione regionale in materia" Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 35 hanno risposto SI 23 Consiglieri si sono astenuti 12 Consiglieri L'art. 26 è approvato.
Art. 27 "Il regolamento dell'Istituto e le eventuali modifiche dello stesso sono approvati con deliberazione del Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, sentito il Consiglio di amministrazione dell'Istituto.
In sede di prima approvazione del regolamento, la Giunta regionale formula le proprie proposte al Consiglio entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di cui al primo comma del successivo art. 31.
Il regolamento sostituisce ogni precedente normativa regolamentare dell'Istituto, normativa che, conseguentemente, è caducata a far tempo dal momento dell'intervenuta esecutività della deliberazione del Consiglio regionale di cui al primo comma".
I Consiglieri Brizio e Carletto presentano il seguente emendamento: sostituire il primo ed il secondo comma con i seguenti: "Il regolamento dell'Istituto e le eventuali modifiche dello stesso sono predisposti dalla Giunta regionale su proposta del Consiglio di amministrazione dell'Istituto ed approvati con delibera del Consiglio regionale.
In sede di prima approvazione, la Giunta regionale approva il regolamento entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
Trascorso tale termine, senza che la Giunta abbia deliberato, il Consiglio di amministrazione dell'Istituto può adottare la propria proposta di regolamento".
La parola al Consigliere Brizio.



BRIZIO Gian Paolo

L'emendamento allarga il ruolo del Consiglio di amministrazione nella predisposizione del regolamento.



PRESIDENTE

Pongo in votazione tale emendamento.
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
E' respinto con 15 voti favorevoli e 20 contrari.
Pongo in votazione l'art. 27 nel testo originario.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 37 hanno risposto SI 25 Consiglieri si sono astenuti 12 Consiglieri L'art. 27 è approvato.
Art. 28 "Fino all'entrata in vigore della legge generale in materia di controlli della Regione Piemonte, i provvedimenti deliberativi degli organi dell'Istituto, non soggetti ad approvazione con legge regionale, devono essere trasmessi, entro cinque giorni dall'adozione, alla Giunta regionale.
I provvedimenti divengono esecutivi ove, nel termine tassativo di 20 giorni dall'invio, non siano annullati con motivato provvedimento deliberativo della Giunta stessa.
Il termine di cui sopra è sospeso ove, con nota del Presidente della Giunta regionale, o del competente Assessore, siano richiesti chiarimenti od elementi integrativi di giudizio e ricomincia a decorrere a far tempo dal ricevimento degli stessi".
Viene presentato il seguente emendamento dai Consiglieri Brizio e Carletto: al primo comma sostituire le parole "entro cinque giorni dall'adozione" con le seguenti parole: "entro 30 giorni dall'adozione".
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
E' respinto con 11 voti favorevoli e 23 contrari.
Pongo in votazione l'art. 28 nel testo originario.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 36 hanno risposto SI 23 Consiglieri si sono astenuti 13 Consiglieri L'art. 28 è approvato.
Art. 29 "Fino all'entrata in vigore della legge generale in materia di indennità di carica, compensi, rimborsi spese e gettoni di presenza a favore degli amministratori e dei sindaci degli enti strumentali regionali e delle SpA a partecipazione regionale, agli amministratori ed ai sindaci dell'Ires sono attribuiti le indennità ed i compensi di seguito indicati: Indennità di carica: Presidente L. 12.000.000 lorde annue Vicepresidente L. 8.000.000 lorde annue Compensi ai membri effettivi del Collegio sindacale: Presidente L. 3.000.000 lorde annue Membri effettivi L. 2.000.000 lorde annue".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 36 hanno risposto SI 23 Consiglieri si sono astenuti 13 Consiglieri L'art. 29 è approvato.
Art. 30 "Fino all'entrata in vigore della legge regionale di cui al primo comma del precedente art. 29, i gettoni di presenza ed i rimborsi spese a favore dei membri degli organi dell'Ires sono disciplinati dalle disposizioni di cui ai commi successivi.
Per ogni giornata di seduta valida del Consiglio di amministrazione del Collegio sindacale e del Comitato scientifico, è corrisposto ai membri di tali organi un gettone di presenza di L. 120.000 lorde.
Il gettone di presenza a favore del Presidente del Comitato scientifico, per ogni giornata di seduta valida, è di L. 250.000 lorde.
Il gettone di cui al secondo comma si cumula con le indennità ed i compensi di cui al precedente articolo 29.
Per quanto concerne il rimborso delle eventuali spese sostenute per l'esercizio della carica, si applicano le norme in vigore per i dipendenti regionali di livello apicale".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 36 hanno risposto SI 23 Consiglieri si sono astenuti 13 Consiglieri L'art. 30 è approvato.
Art. 31 "La legge regionale che determina l'organico dell'istituto e ne definisce la struttura approvata contestualmente a quella recante le norme sull'ordinamento degli uffici della Regione Piemonte.
Entro tre mesi dall'intervenuta esecutività, della deliberazione del Consiglio regionale che approva il regolamento dell'Istituto, il Consiglio di amministrazione, sentite le organizzazioni sindacali, provvede al primo inquadramento del personale nel nuovo organico ed all'attribuzione delle nuove retribuzioni, nel rispetto delle modalità previste dalla legge regionale di recepimento dell'accordo di cui al II capoverso dell'art. 16".
Viene presentato il seguente emendamento dai Consiglieri Brizio e Carletto: al primo comma, dopo le parole "la struttura aggiungere: "viene formulata dopo preventiva consultazione del Consiglio di amministrazione ed..".
La parola al Consigliere Brizio.



BRIZIO Gian Paolo

L'emendamento si prefigge la valorizzazione del Consiglio di amministrazione.



RIVALTA Luigi, Vicepresidente della Giunta regionale

Propongo di scrivere: "sentito il Consiglio di amministrazione".



BRIZIO Gian Paolo

Con questa precisazione possiamo ritirare l'emendamento.



PRESIDENTE

L'emendamento è pertanto ritirato.
Pongo in votazione l'art. 31 nel testo originario.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 36 hanno risposto SI 23 Consiglieri si sono astenuti 13 Consiglieri L'art. 31 è approvato.
Art. 32 "L'Istituto di ricerche economico sociali del Piemonte, Ires, di cui alla presente legge, subentra in ogni rapporto reale ed obbligatorio all'Istituto di eguale denominazione di cui alla legge regionale 2 settembre 1974, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni, rispetto al quale rappresenta continuazione a tutti gli effetti.
Appartengono quindi all'Ires le attrezzature, i libri, i mobili, il materiale di ricerca, i documenti amministrativi, debiti, crediti rimanenze di cassa esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge.
In caso di estinzione dell'Istituto, i relativi beni vengono acquisiti al patrimonio regionale".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 36 hanno risposto SI 23 Consiglieri si sono astenuti 13 Consiglieri L'art. 32 è approvato.
Art. 33 "La legge regionale 2/9/1974, n. 29, recante la costituzione dell'Istituto, come modificata ed integrata dalla L.R. 23/5/1979, n. 33 e dalla L.R. 26/6/1979, n. 36 è abrogata".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 36 hanno risposto SI 23 Consiglieri si sono astenuti 13 Consiglieri L'art. 33 è approvato.
E' finito l'esame degli articoli e degli emendamenti.
Ha chiesto la parola il Consigliere Bontempi. Ne ha facoltà.



BONTEMPI Rinaldo

Su suggerimento del Consigliere Marchini abbiamo introdotto il principio della non rieleggibilità per due volte consecutive. In alcuni punti della legge che riguardano il Consiglio di amministrazione è rimasta la vecchia dizione.



PRESIDENTE

Se non vi sono obiezioni da parte dei Consiglieri si intende che in sede di coordinamento formale verrà aggiunta la parola "consecutive" in questi casi.
La parola al Consigliere Brizio per dichiarazione di voto.



BRIZIO Gian Paolo

Confermiamo totalmente l'intervento fatto in sede di discussione generale. Ci asteniamo dalla votazione sull'intero disegno di legge poich valutiamo positivamente parecchie delle modifiche che sono state accolte non ritenendo però che il complesso della legge sia adeguato alle linee che abbiamo indicato nelle nostre dichiarazioni.



PRESIDENTE

Non ci sono altre richieste di parola, passiamo quindi alla votazione dell'intero testo della legge.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 38 hanno risposto SI 23 Consiglieri si sono astenuti 15 Consiglieri L'intero testo della legge è approvato.


Argomento: Partecipazioni azionarie regionali

Esame progetto di legge n. 452: "Partecipazione della Regione Piemonte alla società consortile per azioni Consusa (Consorzio per il trattamento delle merci in Valle di Susa)"


PRESIDENTE

Propongo di iscrivere all'ordine del giorno il p.d.l. n. 452: "Partecipazione della Regione Piemonte alla società consortile per azioni Consusa (Consorzio per il trattamento delle merci in Valle di Susa)".
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
E' approvata all'unanimità dei 38 Consiglieri presenti in aula.
Ha chiesto di parlare il Consigliere Marchini. Ne ha facoltà.



MARCHINI Sergio

Non intendo svolgere un intervento di carattere generale. Esprimevo soltanto una raccomandazione e cioè l'aumento di capitale ha determinato all'interno di Consusa, per quanto mi consta, qualche problema in ordine alla rappresentanza dei soci.
Raccomando alla Giunta che, posto che il capitale viene sottoscritto dalla Regione e non da altra società, che si consideri comunque che l'entrata della Regione non mortifichi oltre l'opportuno le rappresentanze degli enti locali (concependo in questa misura il concetto della delega).
E' una raccomandazione che mi preme rimanga agli atti.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Brizio.



BRIZIO Gian Paolo

Il nostro voto sarà di astensione. Abbiamo contribuito in sede di Commissione a fare in modo che la legge potesse essere approvata entro i termini.
Ci asteniamo perché, pur ritenendo importante l'intervento di Consusa siamo dell'opinione che la doppia partecipazione (diretta ed indiretta tramite la Finpiemonte) costituisca un elemento ulteriore di confusione e di disorganicità.



PRESIDENTE

La parola al Vicepresidente Rivalta.



RIVALTA Luigi, Vicepresidente della Giunta regionale

Il Consigliere Brizio sa che la Giunta è costretta a procedere in questo modo perché, nonostante le sollecitazioni per operazioni miste che vengono dal mondo degli operatori privati in questo caso come altri, si sta manifestando una reticenza o addirittura una opposizione a partecipare da parte degli stessi.
La Finpiemonte ha raggiunto il tetto massimo, non possiamo evidentemente pagare le azioni anche per i privati che partecipano alla Finpiemonte, quindi siamo costretti a procedere con l'intervento diretto.
Eliminare queste reticenze e l'opposizione da parte degli operatori privati credo si possa procedere diversamente e considerare questo un caso di eccezione.



PRESIDENTE

Passiamo alla votazione del relativo articolato.
Art. 1 "La Regione Piemonte, in relazione a quanto previsto dall'art. 4 della L.R. 6 marzo 1980, n. 11, assume una partecipazione azionaria nella società consortile per azioni "Consorzio per il trattamento delle merci in Valle di Susa Consusa".
L'assunzione di tale partecipazione, ai sensi di quanto sancito dall'art. 72 dello Statuto regionale, è finalizzata agli obiettivi del Piano regionale di sviluppo e del piano dei trasporti".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 37 hanno risposto SI 25 Consiglieri si sono astenuti 12 Consiglieri L'art. 1 è approvato.
Art. 2 "La Giunta regionale è autorizzata a compiere tutte le operazioni necessarie per la sottoscrizione o l'acquisto di n. 10.000 azioni, del valore nominale unitario di L. 100.000, pari al 18,8 per cento del capitale sociale".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 37 hanno risposto SI 25 Consiglieri si sono astenuti 12 Consiglieri L'art. 2 è approvato.
Art. 3 "I membri del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale della Consusa SpA la cui nomina sarà riservata alla Regione Piemonte, ai sensi degli artt. 2458 e seguenti del C.C., saranno nominati, con le procedure previste dalla legislazione regionale in materia, assicurando la rappresentanza della minoranza.
I Consiglieri di amministrazione come sopra nominati sono vincolati nell'esercizio del mandato, all'osservanza degli indirizzi e delle direttive impartite dai competenti organi della Regione".
L'Assessore Rivalta presenta il seguente emendamento: al termine del primo comma sopprimere le parole "assicurando la rappresentanza della minoranza".
Chi è favorevole: è pregato di alzare la mano.
E' approvato con 21 voti favorevoli e 10 astensioni.
Pongo in votazione l'art. 3 nel testo modificato.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 37 hanno risposto SI 25 Consiglieri si sono astenuti 12 Consiglieri L'art. 3 è approvato.
Art. 4 "All'onere conseguente all'attuazione della presente legge, pari a L.
1.000.000.000, si fa fronte mediante la riduzione, per un pari ammontare dello stanziamento di cui al cap. 5680 del bilancio di previsione per l'esercizio 1984 e mediante l'istituzione nello stato di previsione medesimo di apposito capitolo, con la denominazione: "Oneri relativi alla sottoscrizione di azioni della SpA consortile Consusa', con lo stanziamento, in termini di competenza e di cassa, di L. 1.000.000.000.
Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni del bilancio".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 37 hanno risposto SI 25 Consiglieri sono astenuti 12 Consiglieri L'art. 4 è approvato.
L'Assessore Cerutti presenta il seguente emendamento: aggiungere il seguente articolo 5: "La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi del sesto comma dell'art. 45 dello Statuto".
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
E' approvato.
Pongo in votazione il nuovo art. 5.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 37 hanno risposto SI 25 Consiglieri si sono astenuti 12 Consiglieri Il nuovo art. 5 è approvato.
Procediamo ora alla votazione sull'intero testo della legge.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 37 hanno risposto SI 25 Consiglieri si sono astenuti 12 Consiglieri L'intero testo della legge è approvato.


Argomento: Partecipazioni azionarie regionali

Esame progetto di legge n. 373: "Sottoscrizione di nuove azioni della Promark S.p.A."


PRESIDENTE

Propongo ancora di iscrivere all'ordine del giorno il p.d.l. n. 373: "Sottoscrizione di nuove azioni della Promark S.p.A.".
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
E' approvata all'unanimità dei 37 Consiglieri presenti in aula.
Su questo p.d.l. ha chiesto di parlare il Consigliere Brizio. Ne ha facoltà.



BRIZIO Gian Paolo

Anche su questa proposta di legge il Gruppo D.C. si astiene per le valutazioni che ha ampiamente espresso in sede di Commissione.



PRESIDENTE

Passiamo alla votazione del relativo articolato.
Art. 1 "La Giunta regionale è autorizzata a sottoscrivere n. 80334 nuove azioni da nominali L. 6.000 ciascuna, emesse dalla Promark SpA di Torino in esecuzione dell'aumento del proprio capitale sociale da L. 499.998.000 a L. 1.500.000.000".
Il Consigliere Majorino presenta il seguente emendamento: al primo comma aggiungere: "La Società per azioni Promark presenta ogni anno alla Regione Piemonte il proprio bilancio, redatto a norma degli articoli 2423 e seguenti del C.C., oltreché una documentata relazione sull'attività svolta e il bilancio di cassa.
La SpA Promark presenta alla Regione ogni anno, entro il mese di settembre, una relazione previsionale e programmatica della propria attività, che viene allegata al bilancio di previsione della Regione.
Le informazioni relative alle attività, operazioni ed atti della Promark sono fornite ai Consiglieri regionali, a richiesta degli stessi con le modalità previste dalle disposizioni del Regolamento del Consiglio regionale, attuative dell'art. 12, comma terzo dello Statuto regionale".
La parola al Consigliere Majorino.



MAJORINO Gaetano

E' lo stesso emendamento che ho presentato nella legge dell'Ires relativamente al controllo, ai bilanci preventivi, alle relazioni previsionali.
Anche se si tratta di materia relativa all'aumento del capitale non è vietato introdurre siffatti emendamenti che sono una integrazione della legge istitutiva.
La legge istitutiva prevede quella norma che è stata motivatamente respinta dalla maggioranza, che suona nel senso che i Consiglieri di amministrazione nominati dalla Regione sono vincolati nell'esercizio del mandato alle istruzioni ed alle direttive.
Questi emendamenti non sono altro che un completamento di quella norma e prevedono le relazioni previsionali, i programmi a carico della Promark che nei fatti ci sono già, perché quando pochi mesi fa vennero approvate sia le direttive impartite dal Consiglio regionale ai membri del Consiglio di amministrazione e sia le relazioni previsionali nella prassi questi principi legislativi sono contenuti.
Quindi insisto nell'emendamento anche perché si tratta di un ente strumentale che è società per azioni, quindi un controllo effettivo e non solo politico mi pare doveroso.



PRESIDENTE

Pongo in votazione tale emendamento.
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
E' respinto.
Pongo in votazione l'art. 1 nel testo originario.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 35 hanno risposto SI 23 Consiglieri si sono astenuti 12 Consiglieri L'art. 1 è approvato.
Art. 2 "Per l'attuazione della presente legge è autorizzata per l'anno finanziario 1984 la spesa di L. 482.004.000.
All'onere di cui al precedente comma si provvede mediante una riduzione di L. 482.004.000 in termini di competenza e di cassa, dello stanziamento di cui al cap. 12600 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1984, e mediante l'istituzione, nello stato di previsione medesimo, di apposito capitolo con la denominazione: 'Oneri relativi alla sottoscrizione di nuove azioni della Promark SpA di Torino' e con lo stanziamento di L. 482.004.000, in termini di competenza e di cassa".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 35 hanno risposto SI 23 Consiglieri si sono astenuti 12 Consiglieri L'art. 2 è approvato.
Viene presentato il seguente emendamento: aggiungere il seguente articolo 3: "La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi del sesto comma dell'art. 45 dello Statuto".
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
E' approvato.
Pongo in votazione il nuovo art. 3.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 35 hanno risposto SI 23 Consiglieri Si sono astenuti 12 Consiglieri Il nuovo art. 3 è approvato.
Procediamo alla votazione sull'intero testo della legge.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 35 hanno risposto SI 23 Consiglieri si sono astenuti 12 Consiglieri L'intero testo della legge è approvato.


Argomento: Patrimonio culturale regionale (linguistico, etnologico, folcloristico, storia locale)

Esame deliberazione Consiglio regionale: "Istituzione della tabella degli Enti, degli Istituti, delle Fondazioni e delle Associazioni di rilievo regionale e determinazione dei contributi da assegnare a ciascuna istituzione, ai sensi degli artt. 1 e 2 della legge regionale 3/9/1984, n. 49"


PRESIDENTE

Propongo di iscrivere all'ordine del giorno l'esame della deliberazione del Consiglio regionale: "Istituzione della tabella degli Enti, degli Istituti, delle Fondazioni e delle Associazioni di rilievo regionale e determinazione dei contributi da assegnare a ciascuna istituzione, ai sensi degli artt. 1 e 2 della legge regionale 3/9/1984, n. 49".
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
E' approvata all'unanimità dei 35 Consiglieri presenti in aula.
Pongo in votazione tale deliberazione.
Ve ne do lettura: "Il Consiglio regionale vista la legge regionale 3 settembre 1984, n. 49 'Norme per l'erogazione di contributi regionali ad Enti, Istituti, Fondazioni ed Associazioni di rilievo regionale', che, in attuazione dell'art. 5 dello Statuto e dell'art. 49 del DPR 24.7.1977 n. 616, prevede il sostegno e la valorizzazione del patrimonio culturale degli Enti, degli Istituti, delle Fondazioni e delle Associazioni che con continuità e con elevato livello scientifico, operano in ambito regionale per la promozione di attività educative e culturali visti in particolare l'art. 1 della legge regionale citata, che prevede da parte del Consiglio regionale la formulazione della tabella e la determinazione dei contributi da assegnare a ciascuna istituzione, mediante propria deliberazione, e l'art. 2 che indica le condizioni per l'iscrizione nella tabella tenuto conto che sono pervenute entro i termini previsti dalla legge regionale citata le domande presentate dai soggetti di cui all'allegato A aventi i requisiti di cui all'art. 2 della legge regionale citata preso atto dell'istruttoria svolta dalla VI Commissione consiliare sulla base della documentazione presentata dall'Assessorato competente nonché della proposta di tabella e della relativa ipotesi di riparto formulata dalla Commissione stessa sentita la relazione della VI Commissione consiliare delibera di approvare l'istituzione della seguente tabella degli Enti, degli Istituti, delle Fondazioni e delle Associazioni di rilievo regionale e la determinazione dei contributi da assegnare a ciascuna istituzione: Fondazione Luigi Einaudi Torino: L. 85.000.000 Istituto piemontese di scienze economiche e sociali A. Gramsci-Torino: L. 50.000.000 I.U.S.E. - Istituto universitario di studi europei forino: L.
50.000.000 Accademia delle scienze Torino: L.50.000.000 Unione culturale F. Antonicelli: L.45.000.000 Club Turati - Torino: L. 25.000.000 Centro Studi Piero Gobetti - Torino: L. 20.000.000 Fondazione Camino Cavour - Santena: L. 20.000.000 Centro studi Mario Pannunzio - Torino: L. 20.000.000 Centro studi piemontesi - Torino: L. 20.000.000 Centro di ricerca e documentazione L. Einaudi - Torino: L. 20.000.000 A.C.I. - Associazione culturale italiana - Torino: L. 15.000.000 Centro internazionale di studi Rosminiani Stresa - (No): L. 15.000.000 Istituto di studi storici Gaetano Salvemini - Torino: L.15.000.000 Deputazione subalpina di storia patria: L. 10.000.000 Istituto Alvar Aalto Pino- Torinese: L.10.000.000 Centro studi sul giornalismo piemontese Carlo Trabucco - Torino: L.
10.000.000 Centro di cultura e di studi Giuseppe Toniolo - Torino: L. 10.000.000 Centro culturale Piergiorgio Frassati: 10.000.000 per un totale di L. 500.000.000 Stante l'urgenza da parte della Giunta regionale, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 3 settembre 1984, n. 49, di procedere all'erogazione dei contributi alle istituzioni e per gli importi di cui alla tabella sopra indicata, la presente deliberazione è dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 49 della legge 10/2/1953, n. 62, e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi dell'art. 65 dello Statuto".
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
E' approvata con 34 voti favorevoli ed 1 astensione.
Pongo in votazione l'immediata esecutività. Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
E' approvata all'unanimità dei 35 Consiglieri presenti in aula.


Argomento: Variazioni di bilancio

Esame deliberazione Consiglio regionale: "Settimo prelievo dal fondo di riserva di cassa di cui al capitolo n. 12900 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1984, della somma di L. 3.028.713.924"


PRESIDENTE

Propongo inoltre l'iscrizione all'ordine del giorno della deliberazione del Consiglio regionale: "Settimo prelievo dal fondi di riserva di cassa di cui al capitolo n. 12900 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1984, della somma di L. 3.028.713.924".
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
E' approvata all'unanimità dei 35 Consiglieri presenti in aula.
Pongo in votazione tale deliberazione.
Ve ne do lettura: "Il Consiglio regionale visto l'art. 40 della legge regionale 29 dicembre 1981, n. 55 concernente il prelevamento dal fondo di riserva di cassa vista l'art. 2 della legge regionale 16 agosto 1984 n. 38, che ha fissato in L. 32.089.127.689 la dotazione del fondo riserva di cassa considerato che le previsioni di cassa dei seguenti capitoli: n. 1770 concernente: 'Erogazione di fondi per il finanziamento delle Comunità Montane istituite con la legge 3 dicembre 1971 n. 1102' n. 11510 concernente: Spese per l'acquisto di materiali didattici e di consumo, per la riparazione e la manutenzione di attrezzature inerenti al funzionamento dei corsi': risultano inadeguate rispetto alle effettive necessità tenuto conto che l'integrazione ed il prelievo possono essere stabiliti nella misura di L. 3.028.713.924 ritenuto altresì che i pagamenti da effettuare sui capitoli indicati rivestono carattere di particolare urgenza visto il parere favorevole espresso dalla I Commissione consiliare delibera 1) l'incremento delle previsioni in termini di cassa per l'anno finanziario 1984, relativamente ai capitoli e negli importi di seguito indicati: capitolo n. 1770 L. 2.710.892.000 capitolo n. 11510 L 317.821.924 L. 3.028.713.924 2) la riduzione di L. 3.028.713.924 del fondo di riserva di cassa di cui al capitolo n. 12900 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1984 3) di autorizzare il Presidente della Giunta regionale ad apportare con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio".
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
E' approvata con 92 voti favorevoli e 13 astensioni.


Argomento: Questioni internazionali

Ordine del giorno relativo alla situazione politica e sociale del Cile


PRESIDENTE

Infine, pongo in votazione un ordine del giorno relativo alla situazione politica e sociale del Cile, firmato dai Consiglieri Bontempi Moretti, Avondo, Brizio, Marchini, Nerviani, Benzi, Biazzi, Marchiaro Montefalchesi e Vetrino.
Ve ne do lettura: "Il Consiglio regionale del Piemonte di fronte alla proclamazione dello stato d'assedio da parte della dittatura di Pinochet che ha aggravato ulteriormente la situazione politica e sociale del Cile riportando il paese al clima del dopo-golpe 1973 con il ricorso alle forme più aspre e ottuse di fascismo, agli stadi-lager, agli arresti indiscriminati per reprimere la resistenza popolare esprime piena solidarietà al popolo cileno che manifesta coraggiosamente nelle piazze assediate, alle forze politiche e sociali che ricercano unitariamente la via per una soluzione pacifica della crisi e per il ritorno della libertà e della democrazia chiede al Governo italiano di promuovere ogni immediata politico-diplomatica il sostegno del popolo cileno chiede inoltre che, nell'assumere il 1 gennaio 1985 la presidenza della Comunità europea, il Governo italiano proponga in quella sede i necessari provvedimenti e idonee iniziative che, rispondendo a un principio di condanna dei regimi che si reggono alla violenza e sull'autoritarismo contribuisca al ripristino delle libertà politiche e civili soppresse dal regime di Pinochet".
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
E' approvato con 34 voti favorevoli (non ha partecipato alla votazione 1 Consigliere).
Comunico che il Consiglio regionale sarà convocato per il 6 dicembre e che la Conferenza dei Capigruppo si riunirà il 5 dicembre alle ore 12.
La seduta è tolta.



(La seduta ha termine alle ore 19)



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