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Dettaglio seduta n.287 del 22/11/84 - Legislatura n. III - Sedute dal 9 giugno 1980 al 11 maggio 1985

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Argomento:


PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BENZI


Argomento:

Approvazione verbali precedenti sedute


PRESIDENTE

La seduta è aperta.
In merito al punto primo all'ordine del giorno: "Approvazione verbali precedenti sedute", non essendovi osservazioni, i processi verbali delle adunanze consiliari del 3 e 4 ottobre 1981 si intendono approvati.


Argomento: Programmazione e organizzazione sanitaria e ospedaliera

Interrogazione del Consigliere Valeri inerente il riparto tra le UU.SS.SS.LL. del fondo sanitario regionale ed interpellanza del Consigliere Valeri inerente l'UU.SS.SS.LL n. 45.


PRESIDENTE

In merito al punto secondo all'ordine del giorno: "Interrogazioni e interpellanze", esaminiamo l'interrogazione del consigliere Valeri inerente il riparto tra le UU.SS.SS.LL. del fondo sanitario regionale e l'interpellanza del Consigliere Valeri inerente l'UU.SS.SS.LL. n. 45.
Risponde ad entrambe l'Assessore Bajardi.



BAJARDI Sante, Assessore alla sanità

Da parte dell'Assessorato regionale alla sanità ed assistenza è già stato attivato, fin dal 1982, un sistema procedurale atto ad avviare i meccanismi organizzativi necessari alla tutela della salute dei lavoratori del settore agricolo ed in particolare del settore risicolo.
Per quest'ultimo settore la Regione aveva individuato nell'USSL n. 45 l'organismo preposto a svolgere l'attività nel settore specifico.
La USSL n. 45 ha provveduto ad utilizzare la maggior parte dei fondi disponibili per l'acquisto delle attrezzature scientifiche indispensabili allo svolgimento della ricerca nel settore in argomento.
Si è registrato effettivamente un non puntuale avvio della attività, da imputarsi anche alla carenza di personale qualificato dovuta ai vincoli posti dall'amministrazione centrale in materia di assunzioni di personale al servizio sanitario nazionale.
In merito alla possibilità di questa amministrazione di provvedere, in via straordinaria ed immediata, a decretare il divieto alla vendita ed all'utilizzo degli erbicidi denominati: Bargran, Ordram, Panil e Aniten si deve rilevare che un eventuale provvedimento di tal genere sarebbe illegittimo in quanto trattasi di competenza ministeriale.
L'Assessorato alla sanità ed assistenza, peraltro, venuto a conoscenza a seguito dell' interpellanza, dei primi risultati, ha provveduto a segnalare gli elementi accertati all'Amministrazione centrale, la quale potrà dar corso ad un provvedimento atto ad impedire la vendita e l'utilizzo dei prodotti sopra indicati.
Con la stessa nota è stato chiesto, inoltre, di informare l'amministrazione regionale sugli effetti tossicologici e/o mutageni e/o teratogeni dei prodotti in argomento.
Nel contempo, l'U.S.S.L. n. 45 sarà invitata a dar corso, in tempi brevi, alle iniziative necessarie a superare i ritardi segnalati nell'avvio del programma in oggetto ed a tenere costantemente aggiornato, sugli specifici sviluppi della situazione, l'Assessorato, il quale provvederà da parte sua a trasmettere le informazioni che perverranno al Ministero.
Anche in considerazione del fatto che il vercellese è tra le zone con un maggior indice di malattia tumorale, come richiamato nell'interpellanza si garantisce una vigile attenzione di questo Assessorato che si riserva di fornire in questa sede le informazioni in suo possesso e l'esito dell'intervento sull'amministrazione centrale.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Valeri.



VALERI Gilberto

Ringrazio l'Assessore e prendo atto delle informazioni date in merito sulle iniziative assunte dall'Assessorato.
Anche dalla risposta dell'Assessore emerge come il vercellese sia tra le zone ad alto rischio nel campo delle malattie cancerogene. Peraltro è una zona nella quale non esistono molti complessi per lavorazioni chimiche tali da far supporre che le cause siano individuabili in simili lavorazioni, per cui l'attenzione in direzione dei pesticidi e dell'uso dei composti chimici in agricoltura e in risicoltura diventa quasi scontata.
L'individuazione a detta del direttore del laboratorio di sanità pubblica di Vercelli, nelle urine dei lavoratori addetti alla distribuzione dei pesticidi, delle sostanze a suo tempo trovate all'Ipca di Ciriè, suonava come un campanello d'allarme. In questo senso l'interpellanza presentata intendeva essere una sollecitazione a che il programma finanziato dalla Regione trovi finalmente attuazione da parte dell'USSL n. 45. Mi auguro che le sollecitazioni che l'Assessore ha predisposto, trovino rapida attuazione.
Richiamo anche la necessità di opportune iniziative nei confronti del Ministero oltre alla lettera preannunciata e mi auguro che da quella sede vengano risposte non solo di tipo burocratico.



PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE MARCHIARO


Argomento: Università - Diritto allo studio - Assistenza scolastica

Interrogazione dei Consiglieri Cerchio e Bergoglio inerente il trasferimento al Comune di Torino delle funzioni di assistenza universitaria


PRESIDENTE

Passiamo all'interrogazione dei Consiglieri Cerchio e Bergoglio inerente il trasferimento al Comune di Torino delle funzioni di assistenza universitaria.
La parola all'Assessore Ferrero.



FERRERO Giovanni, Assessore all'istruzione

Un anno fa, avevo già ricordato come la situazione gestionale dei servizi di erogazione alle opere universitarie incontrava difficoltà crescenti dal punto di vista finanziario. Nel caso specifico almeno due sono le cause strutturali che ne rendono complessa la gestione economica.
Il primo elemento è la lievitazione dei costi che colpisce anche le mense e gli altri livelli di scuola che sono al di sopra degli indici di inflazione programmata per gli ultimi anni. Il secondo elemento è che al momento del passaggio delle competenze in materia di diritto allo studio universitario alla Regione, le opere avevano avviato un positivo programma di incremento dei servizi a disposizione degli studenti. Però con il passaggio alla Regione, è cambiato il meccanismo di riparto nazionale. Mentre con la presenza delle opere universitarie, il Ministero della pubblica istruzione assegnava quote proporzionali alla quantità di servizi erogati, e quindi questo positivo programma aveva anche una credibile possibilità di copertura attraverso un incremento proporzionale, non solo all'inflazione ma anche alla quantità di servizio, il passaggio alle Regioni ha determinato l'inglobamento negli stessi tipi di procedura del fondo comune e quindi ha tenuto conto del tasso di inflazione programmato e non della quantità di servizi erogati.
Ciò premesso, la situazione concordata con il Comune vede, a partire dall'esercizio di due anni or sono, una consistente anticipazione di cassa da parte del Comune nei confronti di questa materia delegata, anticipazione che come il Consigliere Cerchio potrà anche vedere dalla proposta di bilancio per il 1985, si tende a far rientrare in modo concordato e progressivo. Sarebbe quindi difficile parlare dal punto di vista di tecnica contabile di mancato versamento. Si è trattato di uno slittamento nei tempi dei pagamenti e dei trasferimenti in termini di cassa al Comune, rispetto agli oneri in termini di cassa che il Comune ha sostenuto e va sostenendo.
L'impegno è di mantenere la lievitazione complessiva dei costi all'interno di trend che permettano con manovre sul bilancio regionale di arrivare a una coincidenza più puntuale tra la gestione di cassa e la gestione di competenza.
Queste operazioni comportano ad esempio, attraverso l'appalto dei servizi di mense, lo sgravio delle spese relative alle opere universitarie del personale che si occupava delle mense, quindi una diminuzione della quota di personale comunale che grava su questa materia. Non è intenzione della Giunta pensare di reintrodurre il pasto domenicale né altri meccanismi di opzione, tipo la commutabilità del primo in un doppio secondo od altre operazioni. E' invece intenzione della Giunta incentivare il Comune a mantenere il più rigido controllo sugli accessi alle mense, in modo da assicurare che siano gli aventi diritto soltanto ad usufruire del servizio.
Alcuni servizi che sono stati introdotti recentemente, tradizionalmente a Torino non venivano erogati. Questo è stato anche oggetto di discussioni vivaci in assemblee studentesche.
Il sottoscritto a nome della Giunta regionale non si è tirato indietro dal compito ingrato, che determina disagio in alcune fasce di studenti, di dire chiaramente in quelle sedi che si trattava di assicurare e garantire nel complesso la comunità di un servizio e che accanto alle operazioni di riorganizzazione interna e di sgravio dei costi, che in via riorganizzativa e amministrativa gli Enti locali potevano fare, si trattava anche di individuare quelle fasce di servizio non strettamente essenziali alle quali poter, sia pure dolorosamente, rinunciare.
Credo di aver confermato le affermazioni del Sindaco, forse in modo più esteso e articolato di quanto non possa essere una risposta data nel volgere di una ripresa televisiva. Temo anche di aver confermato alcune preoccupazioni espresse dal Consigliere interrogante.
Credo però di poter ribadire in tutta serenità che non vi è nessun intento punitivo e né la volontà di contenere i servizi. Si tratta soltanto all'interno del complesso delle competenze regionali e all'interno delle indisponibilità che i Consiglieri sanno sempre più strette, di valutare quali sono gli indirizzi possibili che assicurino equità e correttezza nella ripartizione dei fondi.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Cerchio.



CERCHIO Giuseppe

Ringraziamo l'Assessore per la risposta tempestiva. Visto che i tempi tradizionali di risposta da parte della Giunta regionale sono ben altri.
Con minor piacere constatiamo situazioni di disagio che si determinano nel settore dell'assistenza universitaria. Al di là delle indicazioni date dall'Assessore sulla lievitazione dei costi e sui servizi in materia verifiche che si stanno realizzando ci dicono che i dubbi e la indisponibilità della D.C. a cavalcare la strada della delega al Comune di Torino in materia di assistenza universitaria aveva motivi di legittimità.
Voglio concludere facendo una constatazione e cioè che da questa interrogazione e da alcuni fatti avvenuti in questi ultimi giorni si evince l'esistenza di una pluralità di voci all'interno del Partito comunista tradizionalmente monolitico. Oggi leggiamo sul giornale che il Gruppo consiliare del P.C.I. ha votato in termini differenziati nella seduta consiliare della Provincia e che in una riunione dell'USSL 1/23 le tesi di Bajardi sono state contestate in campo di sanità dalla interpretazione del Sindaco Novelli che a "Videouno" il giorno 26 ottobre ha sostenuto che la Regione Piemonte avrebbe peccato di leggerezza delegando al Comune di Torino (quindi in dissonanza con l'Assessore comunista Ferrero) l'assistenza universitaria, senza trasferire i necessari finanziamenti. Ci fa piacere verificare la disponibilità degli uomini del P.C.I. a discutere in termini autonomi.
Detto questo, rimane il fatto che gli universitari che vengono dalla Regione non hanno titolo a usufruire della mensa di Via Bogino alla domenica, quindi faranno dieta, secondo un imperativo di economia che il nostro Paese ha certamente bisogno!


Argomento:

Risposta scritta ad interrogazione


PRESIDENTE

Se non c'è nulla in contrario all'interrogazione 942 dei Consiglieri Lombardi, Chiabrando, Giorsetti e Penasso l'Assessore Ferraris invierà risposta scritta poiché tali Consiglieri sono assenti.


Argomento: Organizzazione turistica

Interpellanza dei Consiglieri Ariotti e Bontempi inerente il bocciodromo coperto nel Comune di Coniolo


PRESIDENTE

L'Assessore Mignone risponde all'interpellanza dei Consiglieri Ariotti e Bontempi inerente il bocciodromo coperto nel Comune di Coniolo.



MIGNONE Andrea, Assessore al turismo

In data 20/12/1983 il Sindaco del Comune di Morano sul Po presentava istanza di approvazione di un progetto relativo alla realizzazione di un bocciodromo coperto, ai sensi della Legge 2/4/68 n. 526, che, con il trasferimento delle funzioni alla Regione, prevede ora il parere della Regione in ordine all'approvazione del progetto senza con questo comportare obblighi di finanziamenti da parte della Regione.
Detta istanza corredata della documentazione tecnico-amministrativa perveniva tramite il servizio opere pubbliche - difesa del suolo di Alessandria in data 23/2/1984, unitamente alla relazione tecnica del predetto servizio.
Il progetto dell'importo complessivo di L. 60 milioni, prevede la realizzazione di un capannone in ferro (con copertura in lamiera zincata e tamponamenti in blocchi di cemento), all'interno del quale vengono ricavati n. 4 campi gioco bocce con annessa tribunetta in ferro e legno per circa 60 spettatori.
I servizi igienici sono preesistenti in un locale adiacente il progettato bocciodromo. Quindi il bocciodromo progettato veniva a realizzarsi all'interno di un'area nella quale già esistevano precedenti strutture.
Il predetto progetto insiste su di un'area di proprietà del Comune di Morano sul Po ma facente parte del Comune di Coniolo. La medesima è destinata dallo strumento urbanistico vigente ad area verde e sport, ed è posizionata all'interno dell'argine del fiume Po a circa 60 metri dallo stesso argine e ad oltre 200 metri dalla riva del fiume. Dalla relazione tecnica a firma dell'arch. Luciano Ferioli - Ingegnere Capo - risulta che il Comitato provinciale del C.O.N.I. di Alessandria e la Commissione provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, istituita presso la Prefettura di Alessandria hanno espresso parere favorevole rispettivamente in data 16/1/1984 e 29/11/1983.
Il progetto medesimo è stato definito accettabile, sia sotto l'aspetto tecnico che economico funzionale. Il servizio OO.PP. esprimeva in data 14/2/1984 parere favorevole subordinato alla rimodellazione della tribunetta in modo da consentire una più ampia visibilità, senza evidenziare un eventuale problema di natura idrologica od urbanistica al riguardo.
Il servizio sport dell'Assessorato al turismo, incaricato dell'espletamento degli atti successivi, inerenti l'approvazione progettuale, esaminando gli atti tecnici prendeva atto che: il progetto è stato approvato dalla Commissione edilizia del Comune di Coniolo in data 24/5/1983 a cui è seguita regolare concessione edilizia che il progetto, così come descritto nella relazione del geom.
Giuseppe Gonella, estensore degli atti tecnici, completa una preesistente dotazione impiantistica costituita dal campo sportivo, dal gioco bocce scoperto e dal fabbricato spogliatoi/servizi/bar che non risultano agli atti ulteriori documenti e/o certificazioni inerenti eventuali problemi in ordine agli aspetti idrogeologici e/o di natura urbanistica.
L'analisi del progetto ha condotto i funzionari istruttori a verificare con maggiore dovizia, quindi anche al di fuori dello stretto arto di competenza previsto nel caso dalla L. 526/68, gli aspetti di natura urbanistica e di opportunità idrogeologica. A tal fine, con nota n. 3696 del 8/3/1984 l'Assessorato al turismo richiedeva al competente Assessorato all'urbanistica, onde chiarire la liceità, dell'intervento, un parere nel merito ed in particolare all'esistenza del vincolo di cui all'art. 29 della L.R. 56/77 ed alla esatta destinazione d'uso dell'area, con le prescrizioni di PRG del Comune di Coniolo.
In data 18/4/84 veniva esperito un sopralluogo presso il Comune di Morano e di Coniolo presenti il Sindaco e il Vice Sindaco di Morano, il tecnico comunale di Morano, il dott. Clemente, segretario della Giunta regionale, l'arch. Ferioli, ingegnere capo del servizio OO.PP. di Alessandria, l'arch. Olivero del servizio istruttoria, dell'Assessorato all'urbanistica, sezione di. Casale Monferrato, i geometri Bruna e Tommasone del servizio sport dell' Assessorato al turismo.
Nel corso dell'incontro è risultato quanto segue: a) che il "pennello" sul quale è stato realizzato il piccolo centro sportivo e dove si prevede la costruzione del bocciodrorno era stato utilizzato in passato a discarica pubblica, inoltre preesisteva un impianto di teleferica ed attrezzature minori per natanti b) l'arch. Ferioli, in tale sede provvedeva a consegnare ai funzionari dell'Assessorato al turismo copia del decreto del Magistrato per il Po, che rilasciato, in via provvisoria, sarà successivamente confermato in via definitiva c) l'arch. Olivero rilevava che l'area, in quanto ricadente nell'alveo e non nella fascia di rispetto individuata dall'art. 29 all'esterno dell'argine, era oggetto di parere e di vincolo da parte del Magistrato per il Po e non della Regione.
Rilevava inoltre che il parere del suddetto Magistrato era comunque favorevole. In data 19/4/1984 perveniva all'Assessorato al turismo il richiesto parere dell'Assessorato all'urbanistica - servizio istruttoria strumenti urbanistici - a firma dell'arch. Olivero dalla quale risulta testualmente: "questo servizio ritiene che, in base alla legislazione vigente ed alla normativa urbanistica del Comune di Coniolo, la concessione relativa all'opera di cui all'oggetto, sia subordinata alla preventiva autorizzazione del Magistrato per il Po competente per territorio ed a tutte le prescrizioni e condizioni che tale organo riterrà di dover imporre". Quanto sopra è stato riportato integralmente nelle premesse della deliberazione della Giunta regionale, divenuta esecutiva in data 6/6/1984.
E' stato effettuato un sopralluogo nel territorio laddove è prevista la realizzazione dell'impianto alla presenza di tecnici ed amministratori comunali del Comune di Moreno e di tecnici regionali.
Dall'incontro è risultato che il "pennello" sul quale è stato realizzato il centro sportivo e dove si prevede la costruzione del bocciodromo, era utilizzata in passato come discarica. Preesisteva inoltre un impianto di teleferica e di attrezzature minori per natanti.
In quell'occasione stato anche consegnato ai nostri uffici un'autorizzazione provvisoria del Magistrato del Po. Verbalmente è stato detto che questa è la prassi seguita da questo organismo. Dovrebbe far seguito la autorizzazione definitiva.
Per quanto riguarda l'aspetto urbanistico, il funzionario incaricato che segue queste pratiche presso il Comprensorio di Casale Monferrato ha dichiarato che, in base alla legislazione vigente ed alla normativa urbanistica, la concessione relativa all'opera di cui all'oggetto è subordinata alla preventiva autorizzazione del Magistrato per il Po. Questa è comunque stata acquisita agli atti nel senso che l'art. 29 della legge 56 interverrebbe a partire dall'argine verso l'entroterra, mentre per ciò che attiene l'area golenale, cioè dall' argine verso il fiume, la competenza sarebbe del Magistrato del Po.
Consegno copia della risposta al Consigliere signora Ariotti in cui sono esplicitati ulteriori passi. Ai sensi della legge 526, abbiamo acquisito ulteriori elementi oltre a quelli previsti dalla legge 526. Si tratta anche in questo caso di trovare qualche raccordo tra la legge 56 e le competenze rimaste allo Stato per le aree golenali. Comunque, per ci che riguarda la competenza regionale, gli atti acquisiti sono tutti favorevoli. E' soltanto alla luce di questi elementi che la Giunta regionale ha ritenuto di approvare il progetto del bocciodromo il che non sta a significare concessione di finanziamenti per la costruzione dello stesso.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Ariotti.



ARIOTTI Anna Maria

Ho studiato attentamente questa deliberazione.
Il problema sollevato da me e dal Consigliere Bontempi relativo al bocciodromo, è uno dei tanti che riguardano la salvaguardia e la tutela del Po.
Avrei molto da dire sulle considerazioni precedenti. E' una situazione strana ed ambigua che vede un intersecarsi di confini per cui il Comune di Coniolo entra nel Comune di Morano cosa che già da tempo si era detto si sarebbe potuto ovviare con una modifica dei confini dei due Comuni.
Ma la situazione incomincia a lasciarmi perplessa soprattutto quando sono fatti a monte - si dice che il piano regolatore del Comune di Coniolo prevede un'area verde sport. Il fatto è che quella è un'area golenale. Non vedo in che modo un piano regolatore possa prevedere dentro un'area golenale un'area verde sport.



RIVALTA Luigi, Vicepresidente della Giunta regionale

Per la pesca.



ARIOTTI Anna Maria

Sì, certo la pesca. Grazie, ma non sono strutture permanenti. Intanto incomincio a rilevare che la Giunta nell'approvazione dei piani regolatori dovrebbe stare molto attenta. Non è detto che sia un bene approvare i piani regolatori in fretta pur di passarli quando poi passano cose di questo tipo.
Coni, Comitato provinciale di vigilanza locali di pubblico spettacolo opere pubbliche e Magistrato del Po, l'uno dopo l'altro, gli Enti che dovrebbero provvedere alla tutela ed alla difesa del territorio e in ogni caso ad un corretto inserimento delle strutture pubbliche sono qui nominati. Ho sentito con molta attenzione la relazione dell'Assessore che con un po' di fatica, va a prendere l'una dopo l'altra, tutte queste giustificazioni che secondo me non hanno alcun valore per un motivo molto semplice.
Nell'interrogazione ho sottolineato semplicemente l'incredulità di questo aspetto rispetto all'atteggiamento generale che la Regione ha sempre tenuto nell'ambito della difesa e dell'uso del suolo, una serie di atti che la Regione Piemonte credo unica fra tutte le Regioni ha fatto per usare correttamente della risorsa del suolo pubblico. Ma devo scendere più in particolare.
Il Magistrato del Po ha dato una autorizzazione provvisoria a tutto questo. Questo vuol dire, come è chiaramente indicato nell'antecedente della deliberazione, che si tratta della costruzione di un capannone con attrezzature in ferro, copertura in lamiera, muri di calcestruzzo con cemento armato, murature, tamponamenti in blocchi di cemento. Tutto questo nell'area golenale.
Non capisco come un'autorizzazione possa essere provvisoria per opere di questo tipo che di provvisorio non hanno nulla. Vorrò vedere quando potranno essere considerate strutture mobili da togliere.
Conosco molto bene quella zona e so che questa disattenzione del Magistrato del Po va avanti da decenni per un motivo molto semplice: che quelle strutture sono state impostate - lei lo ha detto giustamente - su un'opera di riempimento dell'area golenale. Il discorso è da farsi in termini seri. Non possiamo continuare ad accettare che il Magistrato del Po porti avanti cose di questo tipo, poi, naturalmente, quando ci sono le piene succedono i disastri e noi corriamo a riparare i disastri che sono stati fatti volutamente perché quelle opere di riempimento vengono portate avanti da anni in molte parti del fiume. Per questo motivo al termine della mia interrogazione chiedo come si intende procedere per portare avanti un'azione comune con il Magistrato del Po volta ad una tutela del fiume che non vede il restringimento delle aree folenali.
A sostegno della mia tesi è sopraggiunto il decreto Galasso che difende il territorio od almeno intende difendere il territorio con un'ampiezza mai prevista prima d'ora.
Non vorrei che proprio la Regione Piemonte, che si è già distinta per parecchie azioni volte all'effettiva tutela del territorio, alla creazione di zone verdi, ad attività che ha portato a denucleare la zona dei rischi ecc, venga meno ad un suo dovere di fondo di tutelare queste zone e di evitare che venga costruito in zona ad alto rischio e ad alto pericolo.
Mi permetto di dire che, se si voleva sanare una situazione di questo tipo, la si doveva sanare facendo un atto di altro genere. Un'approvazione di questo tipo costituisce un precedente gravissimo perché chiunque adesso è autorizzato a costruire nell'argine cave e capannoni.
Quando c'è stata l'alluvione della Val d'Ossola, una delle cause determinanti del disastro è stato il restringimento degli alvei. La Regione, che allora è intervenuta con sollecitazione, con capacità promuovendo mostre, indagini, studi e ha bloccato quello che doveva essere bloccato, adesso la stessa Regione dà un permesso che contraddice le azioni che ha condotto precedentemente.
Chiedo che si abbia una maggiore attenzione a queste cose perché se i vari comitati provinciali sulle opere pubbliche, se il Magistrato del Po non si comportano correttamente, è auspicabile che la Regione abbia una maggiore coerenza interna nelle proprie azioni.
Invito la Giunta ad impostare una volta per tutte un'azione di coordinamento con il Magistrato del Po che ponga fine ad una serie di interventi che non hanno nulla di razionale sull'asta del fiume.



PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE PETRINI


Argomento: Problemi del lavoro e della occupazione

Interrogazione del Consigliere Cernetti inerente la Rockwell di Cameri


PRESIDENTE

Esaminiamo ora l'interrogazione del Consigliere Cernetti inerente la Rockewell di Cameri.
Risponde l'Assessore Tapparo.



TAPPARO Giancarlo, Assessore al lavoro

L'ipotizzato provvedimento aziendale di ricorso alla cig straordinaria potrebbe riguardare una quota inferiore alle 100 unità. Esse, pur andando ad aggiungersi alle già interessate 180 unità ai sensi della Legge 675 per riconversione, graverebbero su altri aspetti della citata legge, poiché i motivi del ricorso, riguardano problemi di carattere diverso dalla riconversione. Le ragioni sono infatti inerenti all'andamento del settore ed in particolare alle fluttuazioni del mercato. La situazione a questo proposito, è di poco mutata da quella dell'estate 1984, periodo nel quale effettuammo una visita agli stabilimenti (in particolare, si ricorderà che l'azienda opera come grande fornitore di componentistica per costruttori di autocarri e veicoli pesanti, ed al proprio interno contempla una partecipazione Fiat del 40 per cento). Proprio l'andamento delle richieste del prodotto finito hanno causato e causano alcune difficoltà commerciali per l' azienda. E' noto che essa non realizza magazzino, ma produce su richiesta.
Il mercato mediorientale, che ha sempre rappresentato un importante punto di riferimento, si è ridimensionato dal 40/50 per cento ordinario al 30 per cento scarso, registrando una perdita secca per i produttori europei di un punto. Perdita che si è invece trasformata in incremento di cinque o sei punti per i produttori giapponesi. Non migliori si presentano le condizioni del mercato africano. Le condizioni di instabilità e insicurezza della zona, nonché le difficoltà dei paesi richiedenti nell'onorare i pagamenti delle merci ha fatto il resto.
Il mercato europeo non segna punte di ottimismo, dai 480 mila esemplari richiesti nel '79, si è passati ai 355.000 richiesti nell'83 senza incremento significativo da allora.
I problemi di rinnovamento di prodotto riguardano a questo punto tutti i produttori d'Europa. Così come l'esigenza di razionalizzazione del sistema dei trasporti riguarda i Governi delle singole nazioni europee.
Sul piano interno poi è superfluo ricordare il mancato avvio di alcune politiche fondamentali per l'utilizzo del prodotto in questione, dal "piano autobus" alla "casa".
Sostanzialmente la concorrenza tra produttori di autocarri e veicoli pesanti è molto forte, e non va dimenticato che il produttore di questi tende a realizzarsi e montarsi in proprio i componenti assiali.
La stessa lveco, primo cliente della Rockwell, non ha ancora terminato la propria fase di riconversione ed ha tuttora centinaia di dipendenti in cig straordinaria.
Per quanto riguarda la Rockwell, gli investimenti a suo tempo annunciati sono stati completati e il sistema produttivo è stato ammodernato come previsto. Per tanto le contrazioni produttive prima accennate, andranno a cadere per il prossimo 1985 e non significa che siano permanenti.
In questo senso la direzione aziendale ha annunciato di essere in fase di individuazione del metodo più opportuno per affrontare questa contrarietà.
Non appena vi saranno le condizioni, questo Assessorato provvederà a promuovere un incontro per una consultazione sullo stato generale dell'azienda, per la quale i vertici di Cameri si sono già dichiarati disponibili.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Cernetti.



CERNETTI Elettra

Ringrazio l'Assessore della sollecita risposta e lo invito a seguire questa situazione.
In effetti il ridimensionamento ed il cambio di lavorazione avvenuto nell'ex Fiat di Cameri, oggi Rockwell ha portato molta disoccupazione nell'indotto che è venuto completamente a cadere.
Invito nuovamente gli Assessori, e sottolineo il nuovamente, a sentire i Consiglieri che provengono dalla Provincia ogni volta che in Consiglio vengono convocate riunioni per esaminare problemi occupazionali che interessano le Province di origine.
Pochi giorni fa, per esempio, si è tenuto un incontro sull'occupazione presente anche il sindaco di Novara il quale si è lamentato con me perch io sono rimasta in aula consiliare (si stava discutendo la modifica della legge 56). Ma io non ero stata avvisata.
Vorrei ricordare che i Consiglieri non servono solo a questioni di numero perché giustamente intendono corresponsabilizzarsi soprattutto per quelle vicende che riguardano la loro zona di provenienza.


Argomento: Parchi e riserve

Interrogazione del Consigliere Carazzoni inerente la partecipazione della Regione all'Ente giardini botanici di Villa Taranto


PRESIDENTE

Passiamo all'interrogazione del Consigliere Carazzoni inerente la partecipazione della Regione all'Ente giardini botanici di Villa Taranto.
Risponde l'Assessore Rivalta.



RIVALTA Luigi, Assessore alla pianificazione territoriale

Rispondo dichiarando l'interesse della Regione alla sopravvivenza e alla qualificazione di Villa Taranto, un giardino botanico e floristico di grande valore. La Giunta sta studiando lo Statuto per vedere quale possibile inserimento ci possa essere da parte della Regione nella gestione di Villa Taranto. Dichiaro però subito che l'inserimento della Regione deve avvenire, come peraltro in una parte dell'interrogazione viene detto, per qualificare sotto il profilo politico e culturale la vita di Villa Taranto.
Vedrei invece con molta oculatezza e cautela la vicenda relativa alla gestione finanziaria della partecipazione nel senso che la Regione non dovrebbe accettare un inserimento puramente rivolto all'assunzione di una responsabilità amministrativa soprattutto di fronte al fatto che quella è una istituzione, ultimamente anche riconosciuta dal Governo, come sede di una propria rappresentanza. Quindi, sotto il profilo politico culturale, la presenza della Regione è giusta, motivata, persino necessaria, stante il valore di Villa Taranto, che è insediata sulla parte piemontese del Lago Maggiore, però sotto il profilo finanziario questo inserimento non si deve configurare come uno scarico di responsabilità.
L'interesse della Regione è inoltre connesso all'adiacente Villa San Remigio che, pur essendo area di grande pregio, non ha una dimensione che giustifica come parco di carattere urbano quindi in gestione al Comune di Verbania.
Villa Taranto ci può orientare a far entrare Villa S. Remigio in un percorso di visite e a configurare una gestione unitaria.
Il Governo ha bocciato due volte la legge che, partendo da Villa San Remigio, prevedeva di costituire un ente di gestione di tutti i giardini dell'area del Lago Maggiore, configurando una presenza pubblica (Villa Taranto, Villa Giustiniani ed altre che adesso non ricordo) ed una presenza privata di giardini e di ville di grande pregio per una politica di conservazione e di qualificazione.
Credo che per un primo recupero di questa situazione possa avvenire aggregando Villa San Remigio e Villa Taranto e partendo di lì per allargare il discorso a tutto il Lago.



PRESIDENTE

Il collega Carazzoni intende replicare? Ne ha facoltà



CARAZZONI Nino

Ringrazio della risposta e, fatto per me abbastanza inusitato in quest'aula, devo dichiararmi perfettamente d'accordo con le argomentazioni svolte dall'Assessore Rivalta.
Mi fa piacere, in particolare, che nella parte finale di questa sua risposta abbia accennato alla possibilità di unificazione del parco di Villa Taranto e del parco di Villa San Remigio che, se fosse realizzata verrebbe a costituire un notevole tesoro e un patrimonio turistico per la zona.
Sono anche d'accordo sul fatto che l'ingresso della Regione nel Consiglio di amministrazione di Villa Taranto debba innanzitutto essere visto sotto la luce di un apporto di prestigio e di qualificazione e non soltanto sotto la luce del corrispettivo finanziario che la Regione potrebbe essere chiamata a dare.
Richiamo l'attenzione dell'Assessore sul fatto che il Consiglio di amministrazione dell'Ente viene a scadere il 31 dicembre 1984: quindi siamo a termini piuttosto brevi se vogliamo fare un'operazione corretta e completa.


Argomento:

Comunicazioni del Presidente del Consiglio regionale


PRESIDENTE


Argomento:

Comunicazioni del Presidente del Consiglio regionale

Argomento:

a) Congedi


PRESIDENTE

In merito al punto terzo all'ordine del giorno: "Comunicazioni del presidente del Consiglio regionale", comunico che hanno chiesto congedo i Consiglieri Astengo, Chiabrando, Penasso, Picco e Testa.


Argomento:

b) Presentazione progetti di legge


PRESIDENTE

Sono stati presentati i seguenti progetti di legge: N. 453: "Bilancio di previsione per Panno finanziario 1985" presentato dalla Giunta regionale in data 15 novembre 1984 ed assegnato in sede referente alla I Commissione in data 15 novembre 1984 N. 454: "Promozione e diffusione delle attività cinematografiche e audiovisive", presentato dai Consiglieri Cerchio, Villa, Fassio, Bergoglio Brizio, Carletto, in data 19 novembre 1984.


Argomento:

c) Deliberazioni adottate dalla Giunta regionale


PRESIDENTE

Le deliberazioni adottate dalla Giunta regionale nelle sedute del 6 e 8 novembre 1984 - in attuazione dell'art. 7 primo comma della legge regionale 6/11/1978 n. 65 - in materia di consulenze ed incarichi, sono depositate e a disposizione presso il Servizio Aula.


Argomento:

d) Ordinanza emessa dal TAR


PRESIDENTE

Comunico ancora che è stata emessa ordinanza dal T.A.R. per il Piemonte relativa al ricorso n. 657/82 a nome di Dalò Luigi e Gangui Maria contro il Comune di Torino.


Argomento: Organizzazione regionale: argomenti non sopra specificati

e) Mancato invio ai Gruppi delle deliberazioni della Giunta regionale


PRESIDENTE

Chiede ora di parlare il Consigliere Cerchio.
Ne ha facoltà.



CERCHIO Giuseppe

Utilizzo lo spazio delle comunicazioni del Presidente, per chiedere se è vera la notizia che le copie delle deliberazioni assunte dalla Giunta regionale perverranno ai Gruppi solo dopo il visto del Commissario di Governo. Se è così, ritengo scorretta questa impostazione, intanto perché i Gruppi consiliari, come espressione istituzionale del Consiglio, e conseguentemente i Consiglieri regionali, hanno titolo in quanto amministratori della Regione a conoscere le decisioni della Giunta tempestivamente.
Da alcune settimane ai Consiglieri regionali che si rivolgono agli uffici per conoscere l'iter delle deliberazioni vengono negate le risposte in quanto si dice "attendiamo il visto del Commissario di Governo": Se è così, ritengo scorretta questa impostazione, intanto perché i Gruppi consiliari, come espressione istituzionale del Consiglio, e conseguentemente i Consiglieri regionali, hanno titolo in quanto amministratori della Regione a conoscere le decisioni della Giunta tempestivamente.
Da alcune settimane ai Consiglieri regionali che si rivolgono agli uffici per conoscere l'iter delle deliberazioni, vengono negate le risposte in quanto si dice "attendiamo il visto del Commissario di Governo", ci pare quanto meno dubbia e poco corretta questa impostazione, soprattutto in un regime in cui occorre avere la massima certezza e la massima conoscenza di tutti gli atti della Regione.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Moretti.



MORETTI Michele

Mi associo al collega Cerchio, anzi, mi chiedo come possa il Consiglio controllare l'attività della Giunta se non può conoscere le deliberazioni.
La conoscenza dopo l'approvazione del Commissario di Governo non ha più carattere di controllo. Ripetutamente si sottolinea la centralità del Consiglio regionale ma seguendo queste linee vengono meno gli indirizzi che la Giunta decise al momento del suo insediamento e soprattutto viene meno la funzione del Consiglio.
Se ai Consiglieri spetta unicamente di approvare le leggi e di discutere le interpellanze e le interrogazioni, credo che potremmo tranquillamente decidere di non venire più in Consiglio e andarcene in altre sedi.



PRESIDENTE

L'elenco degli argomenti che si discutono in Giunta viene regolarmente inviato all'Ufficio di Presidenza del Consiglio ed ai Gruppi consiliari.
Accetteremo comunque gli aspetti salienti che sono stati sottolineati dai Colleghi Cerchio e Moretti e riferiremo al prossimo Consiglio.
Ha chiesto di parlare il Presidente della Giunta. Ne ha facoltà.



VIGLIONE Aldo, Presidente della Giunta regionale

I1 problema relativo alla comunicazione degli atti amministrativi è sorto in occasione della vicenda processuale che è in corso. In sede di.
Conferenza dei Capigruppo ho già accennato a questo fatto. Occorre trovare mezzi , e modi che non diano luogo a dei rilievi. L'iter delle pratiche amministrative è stato affrontato in sede di ordinanza. In alcuni casi è stata data conoscenza od informazione a persone ed è stata individuata come rivelazione di segreto d'ufficio. Questo ci ha preoccupati ed indotti a studiare i modi di informare senza violare questo principio. Se ritenete questo argomento può essere discusso nella sede più propria dell'Ufficio di Presidenza, Capigruppo e Giunta.
Sorge il dubbio del Regolamento che stabilisce la conoscenza degli atti amministrativi. Quando deliberammo, era giusto deliberare in questo modo ma una regolamentazione a questo proposito forse più precisa e più delineata avrebbe consentito di non sfiorare mai il sospetto di una rivelazione di atti che avrebbero dovuto rimanere segreti, pensando che il segreto, fino a poco tempo fa, potesse riguardare soltanto alcuni tipi di atti amministrativi, parlo specificamente del fascicolo personale dei dipendenti. Invece, l'ordinanza muove alcuni rilievi rispetto alla conoscenza degli atti amministrativi e ne determina il segreto.



BRIZIO Gian Paolo

Ma non dopo che la delibera è effettuata.



VIGLIONE Aldo, Presidente della Giunta regionale

Capisco questo, lo vorrei darti anche tutta la Giunta regionale se la vuoi, non ho problemi, Brizio, cerca di capire; chi ha determinate responsabilità deve anche farsene carico fino in fondo.
Fino adesso non è mai stato stabilito un criterio, se non nel fair-play tra le Giunte ed il Consiglio.
Voglio che questo sia determinato in un documento che mi abiliti a fare certe cose e non mi abiliti a farne delle altre e in modo che questo non sia discrezionale.
Invito coloro che sembrano più nervosi a meditare su quella ordinanza probabilmente meditando su quella ordinanza certe cose dovranno essere fatte meglio.



PRESIDENTE

Ha chiesto di parlare il Consigliere Brizio, io però vorrei prima sottolineare che l'argomento è indubbiamente serio, che va approfondito.
Credo che possa essere affrontato dall'Ufficio di Presidenza con i Presidenti dei Gruppi consiliari. L'argomento sarà comunque riferito ai colleghi del Consiglio nella prossima seduta di Consiglio in sede di comunicazione della Presidenza.
La parola al Consigliere Brizio.



BRIZIO Gian Paolo

A noi va benissimo che il tema sia chiarito in sede di Conferenza dei Presidenti con l'Ufficio di Presidenza. Tuttavia, in attesa che ci avvenga, chiediamo che sia applicato il Regolamento vigente, e che sia data comunicazione e notizia al Consiglio di tutti gli atti amministrativi dal momento che sono pronti per essere trasmessi al Commissario di Governo.
L'ordinanza tocca gli aspetti della formazione della deliberazione. E' questione molto diversa, che dev'essere approfondita ma non riguarda la comunicazione degli atti deliberati al Consiglio regionale.


Argomento: Parchi e riserve

Esame progetto di legge n. 397: "Modificazioni alla legge regionale 28 dicembre 1978, n. 84. Istituzione del parco naturale Alta Valle Pesio" (rinvio)


PRESIDENTE

In merito al punto quarto all'ordine del giorno: Esame progetto di legge n. 397: "Modificazioni alla legge regionale 28/12/78 n. 84 Istituzione del parco naturale Alta Valle Pesio", ha chiesto di parlare il Vice Presidente della Giunta. Ne ha facoltà.



RIVALTA Luigi, Vicepresidente della Giunta regionale

Il Consiglio di amministrazione del parco propone un ulteriore allargamento dei confini del parco, ragione per cui è opportuno soprassedere all'esame della legge che prevedeva un primo ampliamento e ritornare in Commissione il progetto per esaminare l'opportunità di aggregare anche questa seconda proposta.



PRESIDENTE

Questa era anche la volontà dei Presidenti dei Gruppi.
La parola al collega Martinetti per una dichiarazione.



MARTINETTI Bartolomeo

Vorrei invitare la Giunta ad approfittare di questo ulteriore esame per valutare anche la richiesta, che avevamo sollevato, di chiarimento dei rapporti con il Comune di Chiusa Pesio. In Commissione si era detto che poiché il progetto di legge era già in sede consiliare, la Commissione e la Giunta non avevano più la competenza di fare ulteriori approfondimenti. Pu darsi che nel frattempo questi approfondimenti siano stati fatti e che i chiarimenti siano arrivati. E' comunque importante che una legge di questo genere venga approvata con consenso della comunità locale.



RIVALTA Luigi, Vicepresidente della Giunta regionale

Sperando che il Sindaco intervenga perché quando lo abbiamo convocato non è venuto.



PRESIDENTE

L'argomento ritorna in sede di Commissione competente. L'esame del progetto di legge relativo alle modifiche e alle integrazioni delle norme e della disciplina della caccia, per intesa dei Presidenti dei Gruppi, viene rinviato. Se non ci sono richieste o chiarimenti possiamo passare al punto successivo.



PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE MARCHIARO


Argomento: Nomine

Esame progetti di legge n. 336 e 270: "Criteri e disciplina delle nomine ed incarichi pubblici di competenza regionale" e votazione relativo ordine del giorno


PRESIDENTE

Passiamo al punto sesto all'ordine del giorno: esame progetti di legge n. 336 e 270: "Criteri e disciplina delle nomine ed incarichi pubblici di competenza regionale".
La I Commissione ha concluso i suoi lavori ed ha licenziato il testo unificato. Relatori saranno i Consiglieri Bianca Vetrino e Rinaldo Bontempi.
La parola al Consigliere Bontempi.



BONTEMPI Rinaldo, relatore

Signor Presidente, signori Consiglieri, con la presente proposta di legge, che sottoponiamo oggi all'attenzione del Consiglio per l'approvazione, la Regione giunge a darsi una disciplina organica nella delicata materia delle nomine e designazioni in enti, società ed organismi di emanazione regionale.
Ci pare innanzitutto di dover sottolineare che la disciplina contenuta nella legge presenta rilevanti caratteri di novità sia rispetto all'attuale normativa vigente a livello nazionale (L. 24.1.78 n. 14), sia rispetto alle normative introdotte da altre leggi regionali (Lombardia, Abruzzo, Emilia etc.) entrate in vigore in questi ultimi anni. In particolare, criteri e procedure contenute nella presente legge innovano sostanzialmente rispetto all'esperienza concreta compiuta in questi anni, attraverso un sistematico riordino della materia alla luce di obiettivi di fondo finalizzati al rispetto di principi di carattere generale che devono presiedere in tutte le sue parti ad un sistema politico ed amministrativo ancorato a "regole del gioco" istituzionali rigorose, moderne, trasparenti.
Va comunque ricordato che un primo importante passo compiuto nella direzione applicativa di tali obiettivi e principi è costituito dall'ordine del giorno approvato dal Consiglio il 20 ottobre 1983, tuttora in vigore, e contenente criteri e modalità per le nomine: come i Consiglieri ricorderanno tale ordine del giorno, la cui approvazione ed efficacia ha reso possibile una discussione più meditata ed approfondita della normativa di cui alla presente legge, scaturì come effetto di una lettura critica dell'esperienza concreta fino ad allora compiuta individuando alcuni primi rimedi rispetto ai limiti ed "ai vuoti" riscontrati.
Gli obiettivi di fondo della nuova normativa si possono così sintetizzare: a) Superamento della logica meramente "spartitoria" allo scopo di garantire al massimo possibile i requisiti di capacità, di idoneità, .del designato in relazione all'incarico da ricoprire (la c.d. professionalità).
b) Certezza e chiarezza di responsabilità.
c) Trasparenza e pubblicità delle procedure.
d) Rapidità, efficienza, snellimento nell'effettuazione delle nomine.
e) Continuità nel raccordo tra ente che nomina e nominati, attraverso la corretta attuazione dei principi di indirizzo dell'ente che nomina e di autonomia dei nominati nell'esplicazione delle loro funzioni.
In altre parole dobbiamo trovare un equilibrio tra due principi fondamentali: il potere dii indirizzo, di guida e di orientamento e il principio di autonomia.
Il punto centrale sta nella questione richiamata dal primo di questi obiettivi. Infatti l'attuale sistema di nomine invalso nel nostro paese è ispirato a questa filosofia: che ciò che conta è garantire reciprocamente i partiti nel loro potere di designazione; il che, a sua volta, è una conseguenza di questo presupposto: che il massimo di "democraticità" si ottiene massimizzando la partecipazione dei partiti nella distribuzione.
Ora, non va certo sottovalutata l'importanza di tale acquisizione rispetto alle pratiche del passato in cui la discrezionalità del Governo o delle maggioranze si trasformava in arbitrio arrogante, emarginando dalla rappresentanza nelle varie realtà istituzionali parti importanti della società.
Va però detto che se tale principio non è temperato criticamente dall'introduzione di alcuni meccanismi di dialettica istituzionale, si possono produrre alcuni inconvenienti non secondari.
Infatti, per quanto riguarda le nomine, questa impostazione è sfociata nell'attribuire alle assemblee, ma in sostanza alle conferenze dei Capigruppo ed in realtà alle segreterie dei partiti, il potere di designazione.
Sulla base dei presupposti sopra richiamati, questa centralità delle assemblee creava un meccanismo che mirava ad equilibrare i rapporti interpartitici, senza dare vita ad alcun antagonismo istituzionale tra organi.
E' evidente che se al giusto potere di designazione dei Gruppi (e non dei partiti, e la differenza non è formalistica) non corrispondono da un lato altre titolarità del potere di designazione in funzione concorrente e soprattutto non si prevedono sedi istituzionali di verifica di requisiti si genera il rischio che l'attuale meccanismo garantisca direttamente solo la "giustizia nella distribuzione", ma non la "giustizia" nella designazione. Garantisce cioè il rispetto di un principio distributivo, non la qualità dei designati successivamente alla distribuzione.
Non solo, ma in realtà tale concezione della centralità delle assemblee elettive può portare ad uno svuotamento della funzione propria delle istituzioni perché l'interesse generale (in questo caso, qualità del designato rispetto all'ente ed ai suoi scopi) che l'istituzione deve tutelare o servire non è meccanicamente la stessa cosa della sommatoria accordo tra gli interessi di "parte" di cui sono strutturalmente portatori i partiti.
Oggi questa visione è in crisi, sia che si interpreti la "questione morale" come il problema di fare in modo che i partiti possano meglio svolgere il loro proprio ruolo insostituibile di tessuto connettivo tra società ed istituzioni, e tra i livelli istituzionali stessi; sia che la si interpreti come il problema di allentare la pervasività dei partiti sul sistema istituzionale. In questo secondo caso si tratta di distinguere la funzione di controllo da quella di governo, ed in genere, di privilegiare i meccanismi tendenti a far risaltare gli antagonismi istituzionali, rispetto a quelli tendenti ad inglobarli ed a risolverli in sede extra istituzionale.
Nella normativa in esame si sono introdotte alcune novità che rispondono alle esigenze esposte. Da un lato viene regolato per legge (art.
4, art. 14, art. 15) il ruolo istituzionale centrale della Commissione nomine prevista dallo statuto all'art. 24, disciplinandone poteri e funzioni (fino alla possibilità, in casi di rilevante importanza, di procedere all'audizione dei candidati).
Dall'altro, viene attribuito il potere di designazione in via concorrente oltre che ai Gruppi anche ai singoli Consiglieri e, con un'innovazione che riteniamo particolarmente coraggiosa, all'Ufficio di Presidenza (in via integrativa) sulla base di richieste di cittadini singoli od associati.E' un principio coraggioso, alcuni dicono rischioso comunque di grande significato politico.
Viene altresì sancito il principio (art. 2) che la responsabilità delle designazioni relative a ruoli di governo primario degli enti (Presidente Vicepresidente, amministratore delegato) compete alla Giunta, in relazione ad una corretta individuazione delle responsabilità di governo e della loro riferibilità ad un soggetto certo, controllabile, rappresentativo degli interessi istituzionali.
Per quanto concerne il secondo ed il terzo obiettivo, tra s strettamente collegati (certezza e chiarezza di responsabilità trasparenza, e pubblicità delle procedure) va sottolineato che, a partire dall'attribuzione di piene e nuove funzioni alla Commissione nomine, viene ad instaurarsi un meccanismo che punta alla massima chiarezza, trasparenza pubblicità delle designazioni e delle loro motivazioni, accentuando il principio della responsabilità istituzionale.
La stessa fase necessaria di accordo tra le forze politiche per le nomine collegiali viene collegata ad un meccanismo di responsabilità istituzionale (della Giunta, dei Gruppi, dei singoli Consiglieri) che è garanzia di chiarezza e di certezza, oltre che di massima esplicazione della funzione di controllo.
Da tale meccanismo, che potremmo definire di responsabili - pubblicità controllo, può scaturire il risultato finale della miglior qualità possibile della designazione. Risultato che appare chimerico se affidato al sistema rigido della predeterminazione di requisiti astratti - come ad esempio la professionalità - che hanno mostrato in quanto tali di non poter funzionare anche negli ordinamenti come quello USA dove erano previsti. La "professionalità" o meglio la "idoneità relativa" non può essere un requisito astratto a priori, ma il concreto risultato del processo democratico di proposta e scelta.
Naturalmente a condizione che si colleghi fortemente responsabilità dei proponenti e sussistenza dei requisiti.
Vanno in questa direzione le norme che individuano precise responsabilità (di designazione, esempio l'art. 2 già menzionato ed articolo 7 ed articolo 10, che verranno illustrati in seguito) ed effettiva trasparenza, pubblicità e controllabilità delle procedure (art. 7 e 10 nuovamente, art. 6, art. 4, art. 14, art. 19, ove si ampliano le forme e gli strumenti di pubblicità).
Per quanto riguarda il quarto obiettivo (rapidità ed efficienza nell'effettuazione delle nomine) le novità riguardano la facoltà di delega o attribuzione agli altri enti locali territoriali, Comuni e Province delle nomine aventi prevalente interesse ed ambito locale, le norme che prevedono procedure vincolanti e sanzionate per il rispetto dei tempi (art.
5, art. 6) nonché la scelta compiuta all'art. 9 di sottoporre a procedura particolarmente rafforzata le nomine di maggiore importanza: e ciò allo scopo duplice di garantire su tali nomine il massimo di esercizio di attenzione e rigore e nel contempo di rendere più snello l'esame delle molte nomine di scarsa rilevanza ma attribuite per leggi o convenzioni o statuti alla Regione.
Sull'ultimo obiettivo (il raccordo tra ente che nomina e nominato) pare opportuno insistere sulla crucialità di tale aspetto. Ciò che a priori attraverso i meccanismi politico-procedurali fin qui descritti, è "tendenziale garanzia" della qualità delle nomine da effettuarsi deve essere necessariamente integrato da una attenta, responsabile, continua verifica ex post o in itinere degli effettivi risultati conseguiti dal nominato nel suo incarico.
Naturalmente si tratta qui di conciliare il fondamentale principio di autonomia di coloro che sono stati nominati o designati e questo altrettanto importante processo di verifica. L'art. 17 risolve correttamente, a noi pare, tale questione, così come l'art. 18 fa nei confronti di quella particolare fattispecie, ove l'autonomia è legislativamente prevista e formata, delle società per azioni ove la Regione sia azionista.
Infine, last but not least, i criteri di rigore e di correttezza politico-istituzionale, che pervadono tutta la legge e ne sono in larga misura insieme criteri ispiratori e finalità, trovano preciso riscontro normativo nell'articolo 12 che prevede le incompatibilità e sancisce il divieto di cumulo (naturalmente, relativo agli enti di cui all'art. 9 di particolare rilevanza).
Signor Presidente, signori Consiglieri, sono state illustrate le ragioni e gli scopi della legge in esame attraverso una collocazione della trama legislativa e dei principi e prescrizioni contenuti nei vari articoli nel quadro più ampio del dibattito culturale, politico ed istituzionale che attiene ai meccanismi di decisione pubblici e quindi, significativamente alla stessa base di legittimazione delle istituzioni elettive.
La seconda parte della relazione affronterà un esame puntuale ed una specifica illustrazione delle singole norme. Preme a me qui, in chiusura della parte generale, sottolineare due aspetti.
Il primo. Nonostante la presente legge sia la risultante unificata del p.d.1. n. 270/1982 presentato dal Gruppo comunista e del p.d.l. n. 336/1983 presentato dal Gruppo repubblicano, va detto che alla formulazione finale del testo si è arrivati attraverso un confronto approfondito in cui anche gli altri Gruppi hanno apportato con modifiche, osservazioni, integrazioni un contributo originale e comunque utile al varo del provvedimento ed alla sua qualificazione. Mi sia permesso in particolare di ringraziare quei colleghi che con intelligenza ed assiduità hanno lavorato perché tale risultato si conseguisse.
Il secondo. Pur nella soddisfazione per l'imminente approvazione di una legge per tanti versi così importante ed innovativa, mi pare giusto sottolineare un concetto su cui nella discussione abbiamo comunemente fermato l'attenzione; essere cioè la legge un passo importante che per deve inverarsi in un atteggiamento complessivo, intanto delle forze politiche, di reale adesione e di coerente comportamento rispetto ai principi di rigore, responsabilità, trasparenza sottesi alla legge. Detto in altri termini è certo che si può affrontare positivamente la "questione morale" se la pur indispensabile riforma delle regole del gioco si incardina in un più grande e diffuso processo di riforma e risanamento morale che passa nelle coscienze e nel costume degli uomini e delle loro forme organizzative, a cominciare da quelle politiche.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Vetrino.



VETRINO Bianca, relatore

Signor Presidente, colleghi Consiglieri, l'illustrazione seguente dell'articolato della presente proposta di legge introdotta dalla relazione di accompagnamento del correlatore Consigliere Bontempi, conferma e soddisfa le aspettative ed i motivi di principio appena descritti.
La legge è composta da 20 articoli e divisa in tre corpi di disposizioni: le disposizioni generali in otto articoli, le disposizioni per nomine in incarichi di particolare rilievo e le disposizioni finali.
La disciplina delle nomine, proposte di nomine e designazioni di competenza della Regione Piemonte, come recita l'art. 1, è l'obiettivo principale della legge che, come descriverò, oltre a dotare la nostra Regione di una moderna misura di democrazia e garanzia per i cittadini rappresenta a livello nazionale, una prima risposta alla legge dello Stato n. 14 del 1978 sulle nomine pubbliche, considerata unanimemente superata dagli eventi e oggi all'attenzione legislativa del Parlamento e punto fondamentale del programma governativo.
Con questa legge potremo dunque significativamente offrire al Parlamento l'esempio regionale piemontese come testimonianza e modello della nostra azione legislativa.
L'art. 2 fissa e distingue i livelli e le responsabilità di competenza del Consiglio regionale e della Giunta regionale; motivi ripresi immediatamente dall'art. 3 che esprime la centralità istituzionale del Consiglio rispetto alla materia di nomina attraverso gli strumenti adottati dal Consiglio stesso. Centralità che è garanzia di equità e trasparenza nelle scelte ed espressione più diretta dell'assemblea eletta.
L'art. 4 da potestà alla Commissione consultiva per le nomine a procedere all'individuazione nominativa qualora le associazioni e gli enti non siano nominativamente previsti dalle leggi.
L'art. 5 stabilisce con precisione la delega di nomina alle Province ed ai Comuni per enti, istituti, organismi che hanno sede ed operano nei rispettivi territori.
L'art. 6 individua i tempi di pubblicazione ufficiale e pubblicità per le nomine da effettuarsi specificando le norme di comprensibilità.
L'art. 7 determina i soggetti proponenti le nomine e le modalità di iter per le proposte.
L'art. 7, che i Gruppi consiliari, i singoli Consiglieri o la Giunta possano disporre le designazioni delle candidature all'Ufficio di Presidenza, l'Ufficio di Presidenza abbia anche la possibilità di integrare le proposte dei soggetti titolati dallo stesso art. 7 sulla base delle segnalazioni che fossero pervenute da associazioni o da singoli cittadini.
E' una norma abbastanza innovativa. Probabilmente sarà di difficile applicazione tuttavia ai Commissari che hanno esaminato con molta attenzione questa norma è sembrato giusto inserirla.
L'art. 8 fissa i tempi dell'iter di nomina ed assicura la rappresentanza della minoranza negli enti od organismi con tre o più persone. La seconda parte della legge è stata volutamente distinta per le nomine di incarichi di particolare rilievo.
Vorrei introdurre un aspetto che non è stato rilevato dalla relazione per rilevare la diversità che esisteva tra il d.d.l. del P.C.I. e il d.d.l.
del P.R.I. La differenza sostanziale riguardava proprio il campo di applicabilità della legge: mentre il d.d.l. del P.C.I. intendeva formare in generale tutta la tematica e la pratica delle nomine di competenza regionale, il d.d.l. riduceva questo campo alle nomine di particolare rilievo. Nella discussione a noi è parso che nel momento in cui si andava a definire una regolamentazione, fosse anche giusto definire una regolamentazione di carattere generale, pur intendendo, attraverso questo corpo centrale degli articoli, dare soprattutto rilievo alle norme di particolare importanza.
Con l'art. 9 si determina il campo di applicabilità della legge relativamente ai seguenti componenti: a) della Commissione di controllo sugli atti della Regione e degli organi di controllo di cui alla legge n. 62 del 1953 b) degli organi collegiali di amministrazione, sindaci e revisori dei conti di istituti pubblici anche economici c) degli organi collegiali di amministrazione, sindaci e revisori dei conti di società od aziende al cui capitale la Regione Piemonte partecipi in qualsiasi forma d) degli organi collegiali di amministrazioni, sindaci e revisori dei conti di enti o istituti privati al cui finanziamento la Regione Piemonte concorra in via continuativa e) di organi ed organismi individuati con deliberazione del Consiglio regionale che concorrano al raggiungimento di obiettivi e finalità previsti da leggi regionali e statali, da statuti e convenzioni.
Crediamo di poter dire che per la voluta precisa delimitazione del campo di applicabilità essa si presenta snella e facilmente gestibile essendo rivolta non a tutte le nomine di competenza della Regione (ammontanti nel corso di una legislatura a circa mille), ma a quelle nomine che per importanza degli enti ai quali si rivolgono necesssitano di garanzie particolari. A richiamare tali particolari garanzie è l'art. 10 che introduce l'importante principio delle responsabilità dei soggetti proponenti che, come afferma l'articolato "sono tenuti a motivare esaurientemente le proprie determinazioni in relazione alla sussistenza nei candidati di vagliate e specifiche capacità tecnico-professionali e gestionali e di dimostrata esperienza acquisita in relazione alle caratteristiche dell'incarico proposto". In pratica il proponente diventa garante della proposta, ovvero maggiormente responsabilizzato nell'esecuzione del mandato.
L'art. 11 ritorna sui soggetti proposti alla nomina definendo l'ambito e le fasce di professionalità con prerogative per l'ammissione alla candidatura stessa: questa definizione è decisamente orientata a premiare la professionalità; affinché il pluralismo non venga mortificato dalla pura lottizzazione. Inoltre viene ad essere insostituibile garanzia per la gestione imprenditoriale degli enti e società, presupposto fondamentale per l'applicazione degli indirizzi regionali e, soprattutto, per il raggiungimento degli obiettivi stessi degli indirizzi regionali.
L'art. 12 tratta invece il campo delle incompatibilità per le seguenti funzioni: 1) Consiglieri regionali.
2) Dipendenti della Regione e degli Enti, Istituti, società, aziende della Regione, anche se in congedo o in aspettativa.
Annuncio che sarà introdotto un emendamento all'art. 12. Comunque questo emendamento verrà illustrato al momento opportuno.
3) Coloro che prestano non sporadicamente consulenza alla Regione e agli enti soggetti a controllo regionale o siano legati agli stessi da rapporti di collaborazione continuativa e specifica che "non è consentita la contemporanea presenza della stessa persona in più di un ente, società ed organismo regionale".
L'articolo doveva comprendere in sede unificata anche gli alti dirigenti politici ed amministratori dei partiti, criterio successivamente scartato per la disomogeneità incarichi nei diversi partiti ed anche per l'inevitabile contrasto costituzionale con l'art. 3 per il quale "Tutti i cittadini hanno pari dignità e diritti".
Un precedente d.d.l. atteneva alla nomina dei membri del Consiglio regionale di sanità che era stato respinto dal Governo perch incostituzionale in quanto andava a ledere i diritti che gli eletti, in quanto tali, continuavano ad avere. Il punto relativo ai dirigenti politici ed agli amministrativi dei partiti è stato scartato per la disomogeneità di tali incarichi nei diversi partiti, in quanto sarebbe difficile (non tutti i partiti hanno una struttura organizzativa e territoriale composta nello stesso modo).
In proposito voglio precisare che le esclusioni comprese e dichiarate nella legge non vogliono esaltare il falso dilemma, riguardante le cariche pubbliche, che vede il politico contrapporsi al professionale e viceversa perché siamo convinti che i partiti sono soggetti intrinseci della vita politica, motori del sistema: proprio perché va riconosciuto ad essi di essere il tramite tra le istituzioni regionali, la società civile l'opinione pubblica, non va consentito ad essi di sovrapporsi. Un primo passo verso questo assetto ideale consiste quindi nel distinguere, con prassi e regole operative, i ruoli politici da quelli amministrativi.
Ma in proposito la Regione Piemonte si è dotata da qualche mese di un rimedio più importante di tutti i testi legislativi: ed è quel codice di comportamento morale contenuto nell'ordine del giorno approvato dal Consiglio regionale il 20 ottobre 1983 che invitando il Consiglio a varare una disciplina per le nomine, confidava in una serie di comportamenti politici competenti e moralmente rigorosi.
La terza parte della legge, le disposizioni finali, stabiliscono con l'art. 13 che il nominato deve comunicare la propria accettazione dichiarando nel contempo l'inesistenza di incompatibilità e conflitti di interesse.
L'art. 14 affida alla Commissione Nomine la verifica e la rispondenza delle caratteristiche del nominato anche con audizioni obbligatorie.
Ispirato da particolare rigore è anche l'art. 15 che fissa come vincolante l'eventuale parere negativo della Commissione nomine. Questo articolo consente altresì di rafforzare la centralità istituzionale del Consiglio nelle decisioni. A commento di questo articolo vorrei solo aggiungere che questo rigore morale per le nomine dovrebbe essere seguito anche all'interno dei partiti, occorrerebbe cioè pensare ad un sistema analogo nella formazione delle proposte per le nomine.
L'art. 16 precisa che la mancata presentazione o la infedeltà delle dichiarazioni del nominato possono essere ricusate in ogni momento con decorrenza del designato dall'incarico.
L'art. 17 e l'art. 18 determinano l'autonomia del mandato nel solo limite degli indirizzi di programmazione regionale che i nominati sono chiamati a rappresentare. Tale funzione si concretizza nelle relazioni sull'attività svolta e che il Presidente del Consiglio può richiedere in ogni momento. L'inosservanza di questi obblighi comporta la decadenza dall'incarico. Anche qui viene privilegiato il tema istituzionale e lo spirito dello Statuto. Questi articoli tendono a spezzare il rapporto nominati-partiti, inteso nel senso più deteriore ovvero della lottizzazione, per instaurare viceversa il dialogo più diretto tra i nominati e le istituzioni regionali.
Ciò, tra l'altro, eviterà un acuirsi delle tensioni sulle singole nomine e costituirà punto di riferimento delle decisioni, portando il discorso sul terreno delle proposte istituzionali, senz'altro più fecondo di quello della polemica e dell'accusa reciproca.
L'art. 19 obbliga alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale dell'elenco delle nomine effettuate nell'anno precedente.
L'art. 20 determina infine la norma transitoria di applicabilità.
Anch'io vorrei ringraziare i colleghi che hanno partecipato con estrema tensione morale alla definizione di questo testo unificato, tensione morale che si concretizzerà nella votazione del d.d.l. che mi auguro all'unanimità così, come all'unanimità mi auguro verrà votato l'ordine del giorno di accompagnamento che recepisce alcuni principi che non hanno potuto essere precisati nel d.d.l. e che attengono appunto alla non opportunità di designare in enti di particolare rilievo dirigenti di partiti che abbiano una responsabilità di primaria importanza politica ed amministrava nell'ambito dei partiti stessi.



PRESIDENTE

Sulle relazioni sono aperti gli interventi della discussione generale.
Ha chiesto di parlare il Consigliere Carazzoni. Ne ha facoltà.



CARAZZONI Nino

Signor Presidente, colleghi Consiglieri, se dedicheremo a questo disegno di legge, che si propone di disciplinare organicamente la delicata materia delle nomine di competenza regionale, nulla più di un breve e contenuto intervento, non lo faremo certo per una sottovalutazione dell'argomento trattato.
Lo faremo, invece, perché riteniamo che poche affermazioni bastino e siano più che sufficienti per chiarire sino in fondo quale sia il pensiero del nostro Gruppo in ordine alla normativa proposta.
Intendiamo, cioè, dire di essere pienamente consapevoli dell'importanza di queste norme nonché delle loro caratteristiche innovative rispetto a quelle ora vigenti: nessun dubbio, quindi, che anche da parte nostra sia stato apprezzato l'impegno rivolto ad assicurare garanzie più rigorose e più trasparenti al meccanismo delle nomine regionali.
D'altra parte, come avremmo potuto restare insensibili ed indifferenti davanti ad un disegno di legge che, per esplicita ammissione dei relatori finalmente riconosce che il potere di designazione è spettante, sinora almeno, a quei "corpi estranei" che sono le segreterie dei partiti; e che di conseguenza, si propone di allentare la pervasività di essi partiti sul sistema istituzionale? Noi non vogliamo certo ricamare su forzature di pensiero, che potrebbero anche sembrare arbitrarie. E tuttavia dobbiamo domandarci che cosa significhi tutto questo, se non un primo timido riconoscimento alla validità di una tesi - che è poi segnale distintivo della nostra forza politica - sull'invadente partitocrazia, giunta ormai a soffocare le libere istituzioni.
Vorremmo ricordare, a questo proposito, che in uno dei tanti interventi sulla crisi del governo regionale e sullo "scandalo delle tangenti", senza il quale, ci si passi la malignità, questa legge forse mai sarebbe stata concepita; in uno di quegli interventi, dicevamo, noi parlavamo appunto della necessità non di distruggere i partiti, certo, ma di cambiarli: per attenuare la loro morsa sulla società, per limitare il loro strapotere, per modificare le loro regole interne.
Alla luce di queste considerazioni, in quale modo, dunque, ci sarebbe stato possibile negare attenzione ad un disegno di legge che si propone di "rompere" con (leggiamo testualmente dalla relazione) "l'attuale sistema di nomine invalso nel nostro paese: che ciò che conta è garantire reciprocamente i partiti nel loro potere di designazione; il che, a sua volta, è una conseguenza di questo presupposto: il massimo di democraticità (termine opportunamente messo tra virgolette...) si ottiene massimizzando la partecipazione dei partiti nella distribuzione". Ad un disegno di legge che, ancora, denuncia il rischio che "l'attuale meccanismo garantisca direttamente solo la giustizia nella distribuzione, ma non la giustizia nella designazione. Garantisca, cioè, il rispetto di un principio distributivo, non la qualità dei designati successivamente alla distribuzione". Ad un disegno di legge che, infine, si propone "il superamento della logica meramente spartitoria allo scopo di garantire al massimo possibile i requisiti di capacità e di idoneità del designato in relazione all'incarico da ricoprire"? Ad una siffatta normativa non poteva di sicuro mancare la nostra considerazione così come non mancherà, in sede di giudizio finale, il nostro voto favorevole. Ma .., c'è un ma. Se i contenuti di questa legge e le finalità che, con essi, si intendono raggiungere, non possono venire criticati, ciò che, invece, sentiamo di dover mettere in discussione è che sussista la possibilità pratica di applicarli e fors'anche la volontà politica di darvi concreta attuazione. In altre parole: la legge è buona epperò bisognerà vedere in quale modo la si vorrà gestire. Perché proprio qui sta punto! Per anni, la destra ha dovuto assistere, in questa Regione, alla lottizzazione selvaggia delle nomine tra i partiti dell'arco costituzionale, senza mai poter partecipare, pur essendone pienamente legittimata, a quello che si è voluto chiamare il "gioco democratico". Ora probabilmente sull'esperienza di quanto qui accaduto, ci si dice che, per il futuro, tutto dovrà cambiare. E noi possiamo solo rispondere: staremo a vedere.
Infatti - così come, e giustamente, si è scritto nella relazione illustrativa che non si può pensare di affrontare in modo positivo la "questione morale" senza che alle pur indispensabili correzioni delle regole del gioco non vada ad accompagnarsi anche un più grande e più diffuso processo di riforma e di risanamento morale che deve nascere nelle coscienze e nel costume degli uomini - ugualmente noi ora diciamo che non è sufficiente raccogliere in corpo legislativo alcuni apprezzabili principi tesi a disciplinare al meglio la materia delle nomine e degli incarichi pubblici, se poi, con un impegno anche più difficile di quello dimostrato nel mettere insieme un buon testo di legge, questi principi li si lasciano scritti soltanto sulla carta, non avendo la volontà, la capacità, il coraggio di tradurli nella realtà presente. Sempre, in ogni circostanza per qualunque situazione.
Ecco perché allora, sotto questo profilo, il disegno di legge che l'assemblea si accinge a votare, già di per sé qualificante, viene ad assumere una sua particolare ed eccezionale importanza. Forse, senza neppure rendersene conto, si sta per innescare una "mina vagante" che esplodendo, potrebbe anche causare danni per ora non previsti. Che se poi invece, tutto fosse calcolato, il Movimento Sociale Italiano è pronto a raccogliere quella che, allora, dovrebbe essere intesa come una sfida.
Staremo a vedere, abbiamo detto. Staremo a vedere, poiché è nostro meditato e preciso convincimento che su questa legge, e sulla sua applicazione, dovrà venire a misurarsi la credibilità stessa delle forze politiche di regime.
Per il momento - ed è nostra conclusiva osservazione - cominciamo a prendere atto che, in un disegno legislativo studiato per "tagliare le unghie" in certo qual modo alla partitocrazia, è stata soppressa (anche se il testo viene accompagnato da un ordine del giorno che accettiamo) proprio la norma che doveva escludere gli alti dirigenti politici ed amministrativi dei partiti dal cumulo delle cariche. Non ci sembra, questo, essere un inizio propriamente rassicurante.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Brizio.



BRIZIO Gian Paolo

Il Gruppo D.C. non ha presentato un suo d.d.l. per la regolamentazione delle nomine, quindi si è mosso sui progetti di legge presentati dagli altri Gruppi, P.C.I. e P.R.I.
Il Gruppo ha invece assunto una iniziativa per un progetto di legge in tema di associazioni segrete, soprattutto dopo i fatti ben noti della P2 con un progetto di legge che sta per essere portato all'esame del Consiglio regionale col concorso di altri Gruppi.
Siamo di fronte ad un tema estremamente difficile che tuttavia non pu essere risolto soltanto con la legge. Il clima del "2 marzo" ha in qualche modo accelerato l'iter di approvazione di questo d.d.l. che regolamenta le nomine. Concordiamo sulla esigenza di fissare delle norme che regolino la disciplina delle nomine, non sottoscriviamo pero enfatizzazioni successive perché riteniamo che il rigore morale sia soprattutto un problema di coscienza individuale e non riteniamo che la professionalità, seppur importante, sia di per sé sola garanzia di moralità e di serietà. Non abbiamo visioni né illuministiche, né tecnocratiche che ci portino su queste posizioni, abbiamo invece una visione che punta all'uomo nella sua interezza. E' nel comportamento dell'individuo che sta la, garanzia della serietà della gestione del pubblico denaro, non in leggi costringenti.
Detto questo, la legge è accettabile, è buona e noi vi abbiamo contribuito in sede di Commissione.
E' opportuno il chiarimento sul potere di designazione che compete ai Gruppi consiliari, ovvero al Consiglio oltre naturalmente all'Ufficio di Presidenza.
Le norme sulla chiarezza e sulla trasparenza sono nonne positive. Per gli enti di particolare rilievo ed importanza è richiesta la garanzia della professionalità.
Si è parlato di attuazione della legge e qui noi vorremmo essere chiari. Non potranno esservi solo enti di particolare rilievo all'insegna di un generale appiattimento delle valutazioni o di coperture per salvarsi l'anima e darsi tranquillità: occorrerà, come prevede la legge, operare in proposito con serietà e con puntualità.
Abbiamo accettato talune incompatibilità e talune norme non con piena e totale convinzione perché dobbiamo tenere ben presente che in qualunque modo si deve evitare la discriminazione fra i cittadini. Per questo motivo abbiamo stralciato in accordo con le altre forze politiche le normative sulla incompatibilità con cariche di responsabilità di Partito.
L'ordine del giorno testimonia la volontà di non facilitare l'occupazione delle istituzioni da parte di molti, ma garantisce anche la possibilità per ogni cittadino di adire a tutte le cariche. Discriminazioni che penalizzino i Partiti oltre il lecito non le giudichiamo assolutamente giuste. Stiamo attenti alla criminalizzazione dei Partiti ed alla criminalizzazione degli avversati che sta distruggendo un sistema democratico.



CARAZZONI Nino

E' la sagra delle buone intenzioni. Vedremo, vi prendiamo tutti quanti in parola.



BRIZIO Gian Paolo

Non è la sagra delle buone intenzioni. Stiamo subendo una demonizzazione da parte dì altre forze politiche che stanno tentando di attaccarci su ogni terreno. La D.C. ha subito prima l'attacco del terrorismo armato, perché era l'arco portante del sistema democratico italiano (occorre dirlo una volta per tutte) e poi il terrorismo verbale di questi giorni. Non siamo disponibili ad un discorso che criminalizzi la funzione dei Partiti o delle forze politiche soltanto a fini di comodo e di destabilizzazione.
Siamo anche d'accordo sulle norme e sulle qualità che deve avere il designato e diamo atto alla collega Vetrino di avere insistito con particolare forza sulla professionalità che tuttavia da sola non è garanzia di moralità e di correttezza né da sola può risolvere i problemi della sana gestione degli enti pubblici. La sana gestione degli enti pubblici sta negli indirizzi che vengono fissati, nella chiarezza e soprattutto nel comportamento dei singoli. Su questo terreno deve essere condotta una battaglia seria di moralizzazione, perché il discorso meramente tecnocratico non porta a risultati positivi. Guai a credere che il sistema economico sia perfetto sotto il profilo morale, non lo è nel modo più assoluto. E' un sistema che si muove secondo regole che accettiamo, ma anche esso ha delle distorsioni.
E' nell'uomo la garanzia del funzionamento degli enti. Noi speriamo che questa legge contribuisca a farci scegliere uomini migliori, non ci sentiamo pero di enfatizzarla come se fosse una legge che può risolvere problemi assai complessi.



PRESIDENTE

Non vi sono altri interventi? Possiamo quindi passare al voto, anche se immaginavo che su una legge di questo genere ci fossero più interventi.
Ha chiesto ancora di parlare il Consigliere Bontempi. Ne ha facoltà.



BONTEMPI Rinaldo

Spero con la replica di interpretare le idee e la posizione della collega Vetrino.
Registro con soddisfazione l'adesione alla legge. Vorrei soffermarmi sulla questione della cosiddetta partitocrazia, come l'ha chiamata il collega del M.S.L-D.N. La distinzione dei ruoli è una strada per il potenziamento del ruolo dei partiti. Ben diversa è questa accezione rispetto a una indiscriminata e qualunquistica critica del sistema dei partiti.
Questo principio di distinzione però impone elementi di ripensamento e di rinnovamento del ruolo dei partiti.
E questo penso è uno dei punti all'attenzione del dibattito politico e culturale del nostro Paese che, attraverso questi strumenti legislativi deve ricavare un'importante sanzione di un passo in avanti. Certo, non si risolve con una legge tanto meno regionale, problemi di un tale spessore strutturale. E' una questione del potere. Inviterei tutti a leggere l'ultimo libro in materia di Norberto Bobbio da dove vengono spunti di grande interesse e di riflessione da parte di un uomo che ha dedicato la vita allo studio e dal quale ricaverete la netta impressione che i Consiglieri della Regione Piemonte attorno al lavoro legislativo sono in sintonia con importanti correnti della storia e della cultura.
Quel libro afferma i principi di trasparenza, di chiarezza, di responsabilità, di nettezza.
Arrivo ad un'altra questione e cioè che dal dire al fare c'è differenza.
Sono consapevole che non basta essere animato da buone intenzioni e scrivere queste cose in una legge per produrre immediatamente un risultato corrispondente ed adeguato.
Bisogna fare due precisazioni: non si enfatizza, ma non si deve neanche sottovalutare. Le regole della democrazia vanno scritte e vanno introdotte nella realtà e nei comportamenti ma, per ottenere dei risultati occorre continuare la battaglia in tutte le altre sedi. C'è il rischio che questa legge diventi una lettera morta o una lettera viva in Regione, ma isolata rispetto al contesto. Anche gli altri enti hanno il compito di nominare i loro rappresentanti e si sono dati dei criteri ma la realizzabilità di queste norme sta in un processo molto più vasto di rinnovamento, di risanamento della politica che è oggi una delle questioni di fondo all'attenzione dei cittadini.
L'aver fatto un passo in avanti in questa direzione è un modo per garantirsi la possibilità di ottenere dei risultati.
I risultati raggiunti in sede di Commissione nomine dall'approvazione dell'ordine del giorno dell'ottobre 1983 ad oggi, ci confortano perché sono significativi.



PRESIDENTE

Passiamo alla votazione del relativo articolato.
Art. 1 (Disposizioni generali) "La presente legge disciplina le nomine, le proposte di nomina, le designazioni e le relative conferme attribuite alla competenza della Regione Piemonte da leggi, o regolamenti, statali o regionali, o da convenzioni, per incarichi di qualsiasi tipo, ad esclusione di quelli disciplinati dalla L.R. 6 novembre 1978 n. 65, e di quelli in Commissioni giudicatrici di concorso.
Le disposizioni della presente legge non si applicano nei casi di rappresentanza di diritto in funzione di cariche già rivestite, e nei casi in cui la persona da nominare o designare sia direttamente ed immediatamente individuabile in base a leggi, regolamenti, statuti o convenzioni".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 42 hanno risposto SI 42 Consiglieri L'art. 1 è approvato.
Art. 2 "Le nomine dei componenti degli organi di controllo di cui alla L.R.
62/53, dei componenti degli organi collegiali di amministrazione, dei sindaci o revisori dei conti di Enti od Istituti di diritto pubblico o privato, aziende, società o consorzi, o comunque spettanti alla Regione sono attribuite alla competenza del Consiglio regionale.
La nomina e designazione del presidente e vicepresidente amministratore delegato di Enti od Istituti, di diritto pubblico o privato aziende, società o consorzi, comunque spettanti alla Regione, sono attribuite alla Giunta regionale.
Ogni disposizione contraria è abrogata, fatte salve quelle disciplinanti le nomine da effettuarsi nelle ipotesi ed ai sensi degli artt. 2380 e seguenti C.C".
Viene presentato il seguente emendamento: 1) dal Consigliere Brizio: il secondo comma è così sostituito: "La nomina e designazione del presidente di Enti od Istituti, di diritto pubblico o privato, aziende, società o consorzi, comunque spettanti alla Regione, è attribuita alla Giunta regionale".
La parola al Consigliere Brizio.



BRIZIO Gian Paolo

E' ciò che abbiamo sostenuto in sede di Commissione. Abbiamo presentato un disegno di legge sull'Ires nel quale prevediamo un sistema di nomina analogo. I Consigli di amministrazione devono avere autonomia e movimento per cui ci pare un po' eccessivo prevedere che Presidente e Vice Presidente siano entrambi nominati dalla Giunta, tenuto conto che in parecchi enti i Vicepresidenti non rappresentano strettamente la maggioranza. Vogliamo nominarli con decreto della Giunta anche questi o l'indirizzo è quello di non nominare Vice Presidenti che rappresentano l'opposizione? A noi sta bene che il legale responsabile dell'ente sia designato e nominato dall'esecutivo, quanto al Vice presidente però è una forzatura delle decisioni in senso centralistico.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Bontempi.



BONTEMPI Rinaldo

Eravamo a conoscenza di questo emendamento perché il Gruppo D.C. l'ha fatto presente in Commissione.
E' una materia su cui è del tutto legittimo discutere.
Riteniamo però che due siano le motivazioni per cui è preferibile il testo da noi presentato: la prima riguarda l'introduzione di queste norme.
Ci sembra molto più coerente ai principi di responsabilità far sì che le cariche di governo degli enti abbiano un soggetto responsabile, che non è altrettanto garantito dall'accordo tra i Partiti della maggioranza.
La Giunta è un soggetto istituzionale ed emana attraverso le sue designazioni e le indicazioni gli uomini che devono ricoprire cariche di governo.
Se questo principio è vero è anche vero che diventa impossibile distinguere due fondi di legittimazione.
Credo che sia profondamente sbagliato sul piano dell'ordinamento una diversità di fonte di legittimazione.
Sul piano più strettamente politico, credo e mi auguro addirittura che per quanto riguarda le cariche di Vice presidente, una Giunta che voglia operare in sintonia con i problemi reali della società e con la rappresentanza di forti candidature di altre forze, possa attraverso la dialettica arrivare a queste determinazioni. In altri termini abbiamo attualmente dei Vicepresidenti che non appartengono all'area politica della maggioranza, ma le qualità e le caratteristiche sono tali che una Giunta può farsene carico.
Per queste ragioni riteniamo di non accogliere l'emendamento, pur avendone capita la genesi e pur sapendo che siamo in fase di transizione della normativa e che di dubbi, possano essercene. Pertanto confermiamo il nostro testo legislativo.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Vetrino.



VETRINO Bianca

In Commissione abbiamo approfondito questi aspetti e ci siamo reciprocamente scambiati le nostre impressioni, ma la D.C. ha ritenuto di mantenere questo emendamento.
Io avrei forse compreso di più se si fosse scisso la designazione della Presidenza (che io personalmente intendo unica con la Vice Presidenza) con quella dell'amministratore delegato.
Mi sembra che la volontà di unire le due cariche più importanti risponda ad una logica di nominare persone in grado di gestire un ente, nel senso che il Vice Presidente è automaticamente Presidente, quando il Presidente è assente, in sostanza è la volontà di rompere una nostra consuetudine di nominate il Presidente di maggioranza e il Vice Presidente di minoranza o viceversa.
Mi sembra che mantenendo una unica fonte di designazione costringa la Giunta a designazioni che tengano conto del pluralismo ma soprattutto della necessità che un ente deve funzionare e avere in ogni momento dei vertici adeguati.
Nel corso del dibattito molte osservazioni della D.C. hanno trovato il nostro consenso e della generalità dei Commissari. Questo è stato l'unico punto dolente, avendo la D.C. deciso di ripresentarlo in aula, sono costretta a votare contro l'emendamento.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Brizio.



BRIZIO Gian Paolo

Non ritiriamo l'emendamento per una questione di principio.
Il nostro emendamento prevede che sia nominato dalla Giunta il Presidente. Non riteniamo che la duplicità delle fonti costituisca elemento di confusione: abbiamo una serie di enti in cui il Presidente è nominato dal Consiglio.
Non v'è assolutamente discrepanza. Siamo convinti della bontà della nostra proposta e la sosteniamo con il voto.
La nostra proposta prevede anche l'attribuzione al Consiglio della nomina dell'amministratore delegato.



PRESIDENTE

Pongo in votazione tale emendamento.
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
E' respinto con 7 voti favorevoli, 33 contrari e 2 astensioni.
Pongo in votazione l'art. 2 nel testo originario.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 42 hanno risposto SI 42 Consiglieri L'art. 2 è approvato.
Art. 3 "Tutte le nomine, da effettuarsi in base alle leggi vigenti, previa la proposta, designazione, indicazione, parere o altra forma di presentazione della candidatura, da parte di associazioni, enti, istituti di qualsiasi tipo, sono deliberate di competenza del Consiglio regionale.
Le associazioni, enti, istituti di cui al comma precedente presentano nei termini indicati nell'elenco di cui all'art. 7, designazioni singole motivate dei nominandi, indipendentemente dal modo con cui le leggi relative configurano il loro intervento o il loro potere di presentazione della candidatura.
Il Consiglio regionale è tenuto a nominare il designato.
Al di fuori dei casi previsti dai commi precedenti, ed al di fuori delle ipotesi di nomine vincolate di rappresentanti di enti od associazioni, le nomine di qualsiasi tipo attualmente attribuite alla competenza del Presidente della Giunta, rientrano nella disciplina del precedente articolo 2".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 42 hanno risposto SI 42 Consiglieri L'art. 3 è approvato.
Art. 4 "Qualora le associazioni, enti, istituti di cui all'articolo precedente o comunque richiamati ai fini dell'esercizio del potere di nomina da parte di organi della Regione - non siano nominativamente previsti dalle leggi, ma siano da queste indicati solo i criteri per la loro individuazione, e il loro numero, la Commissione consultiva per le nomine di cui all'art. 24 dello Statuto, contestualmente alla predisposizione dell'elenco di cui all'art. 6, procede alla loro individuazione nominativa.
La relativa deliberazione è pubblicata sul Bollettino Ufficiale e mantiene la propria validità anche per le nomine da effettuarsi successivamente".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 42 hanno risposto SI 42 Consiglieri L'art. 4 è approvato.
Art. 5: "Possono essere delegate alle Province ed ai Comuni, singoli o associati, le nomine e designazioni di competenza regionale negli organi di amministrazione di enti, istituti ed organismi che hanno sede ed operano nei rispettivi territori.
Entro sei mesi dall'inizio di ogni legislatura su proposta dell'Ufficio di Presidenza per le nomine e designazioni di propria competenza e della Giunta regionale per le altre, determina le nomine e designazioni delegate ed individua gli enti destinatari delle deleghe.
Gli enti destinatari della delega devono osservare le disposizioni della presente legge, in quanto applicabili, intendendosi sostituiti agli organi e commissioni consiliari regionali quelli dei relativi enti.
La mancata effettuazione della nomina, da parte dell'ente delegato entro il termine fissato dalla Giunta regionale, in caso di inutile decorso del termine di scadenza previsto dalla legge, comporta di diritto il passaggio, una tantum, del potere di nomina alla Giunta regionale.
Di ogni nomina effettuata dagli enti delegati, ai sensi della presente legge, deve essere dato immediato avviso al Consiglio regionale, e a cura dell'Ufficio di Presidenza ne viene fatta pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 42 hanno risposto SI 42 Consiglieri L'art. 5 è approvato.
Art. 6 "Entro il 31 marzo ed il 30 settembre di ogni anno è pubblicato, a cura dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, sul Bollettino Ufficiale, l'elenco, predisposto dalla commissione consultiva per le nomine, delle nomine, designazioni, proposte di nomina e conferme da effettuarsi nel semestre successivo da parte di tutti gli organi della Regione. Tale elenco dovrà indicare: l'ente, o l'organismo, e l'incarico cui si riferisce la nomina la data entro cui dovrà essere effettuata l'organo regionale competente ad effettuarla, e l'eventuale titolare del potere di designazione, ai sensi dell'art. 3 i requisiti e le condizioni richieste dalle norme vigenti per ricoprire l'incarico i compensi a qualsiasi titolo previsti dalle norme vigenti o dagli ordinamenti dei singoli enti".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 42 hanno risposto SI 42 Consiglieri L'art. 6 è approvato.
Art. 7 "Trenta giorni prima della data entro la quale la nomina deve essere effettuata, la Giunta regionale, per gli atti di propria competenza, ai sensi del precedente art. 2 I comma, trasmette per il parere alla Commissione nomine lo schema del relativo provvedimento, o più schemi qualora intenda presentare - per lo stesso incarico - più candidature.
I Gruppi consiliari, i singoli Consiglieri o la Giunta, fanno pervenire per iscritto entro il termine di cui al primo comma all'Ufficio di Presidenza, le proposte di candidatura per le nomine, proposte di nomina designazioni o conferme di competenza del Consiglio regionale accompagnate dalla relativa documentazione.
L'Ufficio di Presidenza può integrare le proposte dei soggetti di cui al precedente comma, sulla base delle segnalazioni pervenute da associazioni o da singoli cittadini.
Scaduto il termine di cui ai commi precedenti gli schemi di provvedimenti e le proposte vengono trasmessi con la relativa documentazione, alla Commissione nomine perché esprima il proprio parere".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 42 hanno risposto SI 42 Consiglieri L'art. 7 è approvato.
Art. 8 "La Commissione esprime il proprio parere entro 30 giorni dalla ricezione degli schemi di provvedimento o delle proposte. Decorso tale termine la Giunta regionale provvede alla nomina, proposta, designazione o conferma anche in assenza del parere.
L'argomento concernente le nomine, proposte, designazioni o conferme di competenza consiliare, è iscritto all'ordine del giorno della seduta immediatamente successiva alla scadenza del termine di cui al comma precedente.
Qualora in detta seduta, od in quella immediatamente successiva, non si sia provveduto alla deliberazione, la Giunta, ai sensi dell'art. 40 dello Statuto, assume il relativo provvedimento.
Qualora per la stessa nomina o designazione siano state presentate più candidature, le operazioni di voto si effettuano su liste di votazione predisposte a cura dell'Ufficio di Presidenza.
Qualora debbano essere nominate, in seno allo stesso istituto, ente od organismo tre o più persone, deve essere assicurata la presenza della minoranza".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 42 hanno risposto SI 42 Consiglieri L'art. 8 è approvato.
Art. 9 (Disposizioni per nomine in incarichi di particolare rilievo) "Le nomine di competenza della Giunta ai sensi del I comma dell'art. 2 nonché le nomine e designazioni di competenza del Consiglio regionale relative ai componenti: a) della Commissione di controllo sugli atti della Regione e degli organi di controllo di cui alla legge N. 62 del 1953 b) degli organi collegiali di amministrazione, sindaci e revisori dei conti di istituti pubblici anche economici c) degli organi collegiali di amministrazione, sindaci e revisori dei conti di società od aziende al cui capitale la Regione Piemonte partecipi in qualsiasi forma d) degli organi collegiali di amministrazione, sindaci e revisori dei conti di enti o istituti privati al cui finanziamento la Regione Piemonte concorra in via continuativa e) di organi ed organismi individuati con deliberazione del Consiglio regionale che concorrano al raggiungimento di obiettivi e finalità previsti da leggi regionali e statali, da statuti e convenzioni sono individuate, sulla base della loro effettiva rilevanza, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, dal Consiglio regionale con propria deliberazione e per le stesse si applicano le disposizioni degli articoli 10, 11 e 12".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 42 hanno risposto SI 42 Consiglieri L'art. 9 è approvato.
Art. 10 "Le proposte di nomina al Consiglio regionale saranno effettuate tenendo conto delle attività da esercitare e fra candidati di comprovata competenza ed esperienza.
I soggetti proponenti, nell'effettuare le nomine di cui all'articolo precedente, sono tenuti a motivare esaurientemente le proprie determinazioni in relazione alla sussistenza nei candidati di vagliate e specifiche capacità tecnico-professionali e gestionali e di dimostrata esperienza acquisita in relazione alle caratteristiche dell'incarico proposto".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 42 hanno risposto SI 42 Consiglieri L'art. 10 è approvato.
Art. 11 "Gli schemi di provvedimenti e le proposte di nomina devono essere corredati, a cura del proponente del curriculum personale del candidato da cui risulti: 1) un curriculum che evidenzi: requisiti personali in riferimento alla carica da ricoprire titolo di studio e requisiti scientifici attività lavorative ed esperienze svolte cariche elettive, e non ricoperte certificato penale e dei carichi pendenti 2) copia integrale dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche 3) una dichiarazione sulla sua situazione patrimoniale secondo quanto richiesto dall'art. 2 della legge regionale 5 settembre 1983 n. 16".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 42 hanno risposto SI 42 Consiglieri L'art. 11 è approvato.
Art. 12 "Le nomine di cui all'art. 9 della presente legge sono incompatibili con le seguenti funzioni: 1) Consiglieri regionali 2) dipendenti della Regione e degli Enti, Istituti, società, aziende della Regione, anche se in congedo o in aspettativa 3) coloro che prestano non sporadicamente consulenza alla Regione ed agli Enti soggetti a controllo regionale o siano legati agli stessi da rapporti di collaborazione continuativa.
Non è consentita la contemporanea presenza della stessa persona in più di un ente, società od organismo regionale di cui all'art. 9 della presente legge".
Viene presentato il seguente emendamento dai Consiglieri Vetrino Bontempi, Moretti, Cadetto e Marchini: al primo comma alla fine del punto 2) sostituire il punto con la virgola; aggiungere: "salvo i casi previsti dalla legge o quando tale designazione possa costituire tramite per la presenza tecnico-funzionale della Regione nell'organismo in cui deve avvenire la nomina, e di ciò sia fatta menzione nel provvedimento di nomina".
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
E' approvato all'unanimità dei 42 Consiglieri presenti in aula.
Pongo in votazione l'art. 12 nel testo modificato.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 41 hanno risposto SI 41 Consiglieri L'art. 12 è approvato.
Art. 13 (Disposizioni finali) "Per tutte le nomine di cui all'art. 1, l'intervenuta nomina o designazione è immediatamente comunicata all'interessato, il quale, entro quindici giorni dalla ricezione dell' avviso, deve comunicare per iscritto la propria accettazione, dichiarando nel contempo: 1) l'inesistenza o la cessazione di eventuali cause di incompatibilità 2) l'inesistenza di conflitto di interesse in relazione all'incarico da assumere".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 41 hanno risposto SI 41 Consiglieri L'art. 13 è approvato.
Art. 14 "Alla Commissione consultiva per le nomine spetta il compito di verificare la rispondenza dei requisiti personali dei candidati rispetto a quanto previsto.
La Commissione nomine raccoglie gli elementi di valutazione che ritiene necessari e, per casi di rilevante importanza, può procedere all'audizione del candidato.
La mancata presentazione del candidato all'audizione produce di diritto la decadenza della candidatura, salvo gravi e comprovati motivi di giustificazione".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 41 hanno risposto SI 41 Consiglieri L'art. 14 è approvato.
Art. 15 "Il parere negativo della Commissione, fondato sulla non rispondenza al vero dei dati contenuti nel curriculum o nell'esposizione della situazione patrimoniale e delle cariche ricoperte in società, è vincolante.
Qualora, a seguito del parere espresso dalla Commissione nomine, la Giunta ritenga di procedere alla nomina di persona diversa da quella indicata nella richiesta di parere, si applica la procedura prevista dagli articoli precedenti.
La stessa procedura si applica integralmente anche nel caso di conferme".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 41 hanno risposto SI 41 Consiglieri L'art. 15 è approvato.
Art. 16 "La mancata presentazione o l'infedeltà delle dichiarazioni di cui agli articoli precedenti possono essere accertate dalla Commissione nomine in ogni momento, e comportano di diritto la decadenza del nominato o designato dall'incarico ricoperto".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 41 hanno risposto SI 41 Consiglieri L'art. 16 è approvato.
Art. 17 "Nell'espletamento del proprio mandato l'autonomia di coloro che sono stati nominati o designati dalla Regione incontra il solo limite degli indirizzi contenuti negli atti di programmazione regionale per i settori di competenza degli enti, istituti od organismi in cui sono chiamati a rappresentarla.
Quando ne siano richiesti, essi sono tenuti ad inviare al Presidente del Consiglio una relazione sull'attività svolta che viene da questi trasmessa alla Commissione consiliare competente per materia ed alla Commissione nomine.
In caso di grave inosservanza degli obblighi di cui al precedente primo comma, gli organi regionali che hanno provveduto alla nomina o alla designazione possono revocarla, sentita la Commissione consiliare competente e la Commissione nomine".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 41 hanno risposto SI 41 Consiglieri L'art. 17 è approvato.
Art. 18 "Per le società delle quali la Regione sia azionista, nei dieci giorni precedenti la data per la quale è convocata l'assemblea degli azionisti per l'approvazione del bilancio, il Presidente della Giunta riferisce alla Commissione consiliare competente sull'andamento della gestione sociale e sulla sua conformità agli atti programmatici di indirizzo della Regione.
Agli amministratori delle società non si applica il secondo comma dell'articolo 17".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 41 hanno risposto SI 41 Consiglieri L'art. 18 è approvato.
Art. 19 "Entro il 31 gennaio ed il 31 luglio di ogni anno, a cura dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione e sugli altri organi di informazione della Regione l'elenco delle nomine effettuate nell'anno precedente, con le indicazioni dei dati essenziali relativi e dei proponenti".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 41 hanno risposto SI 41 Consiglieri L'art. 19 è approvato.
Art. 20 "Alle nomine dei componenti le Commissioni ed i Comitati, istituiti dalle vigenti leggi regionali, dei quali facciano parte rappresentanti della Regione, dei suoi organi, o suoi dipendenti, e soggetti esterni, le disposizioni della presente legge si applicano decorsi sei mesi dalla sua entrata in vigore".
Viene presentato il seguente emendamento dai Consiglieri Vetrino Bontempi, Carletto, Moretti e Marchini: l'intero articolo è sostituito dal seguente: "Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, coloro che si trovano nelle situazioni di incompatibilità previste dalla legge stessa decadono dal loro incarico. Il Consiglio regionale pronuncia la decadenza e contestualmente avvia la procedura per le sostituzioni".
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
E' approvato all'unanimità dei 41 Consiglieri presenti in aula.
Pongo in votazione l'art. 20 nel testo modificato.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 41 hanno risposto SI 41 Consiglieri L'art. 20 è approvato.
La parola al Consigliere Moretti per dichiarazione di voto.



MORETTI Michele

Il P.S.I. esprime parere favorevole sulla legge 336 e sull'ordine del giorno con il quale si riprendono alcune proposte che non sono inserite nella legge stessa.
Siamo favorevoli alla legge con l'impegno di seguire l'impostazione e la normativa in modo da essere coerenti nelle scelte e da non trovarci di fronte alla non applicazione delle indicazioni che non hanno senso né sotto il profilo professionale, né sotto il profilo della qualità.
In varie riunioni della Commissione nomine abbiamo già preso alcune decisioni. C'è stato su questo problema anche un impegno. Fintanto che siederò in questi banchi, come Capogruppo, mi impegnerò a sostenere questa legge e rispetterò gli impegni politici che sono indicati dalla legge e dall'ordine del giorno che è stato presentato, che condividiamo e votiamo favorevolmente.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Marchini.



MARCHINI Sergio

Il Gruppo liberale esprime voto favorevole alla proposta di legge 336.
Non è un atto di natura legislativa ma un atto di natura politica e storica.
Certamente è un momento non secondario di un processo generale sul quale le forze politiche intendono avviarsi e si inserisce nel grande dibattito sulle istituzioni che ormai caratterizza i nostri rapporti.
Il nostro messaggio che intendiamo concorrere a far crescere con questa legge, e cioè il messaggio che la politica torni ad assumere il ruolo della politica, deve essere sottolineato da comportamenti non soltanto in relazione all'oggetto della nostra legge.
Nella misura in cui riconosciamo che il sistema dei partiti ha occupato lo Stato espellendo dallo Stato i soggetti propri della realtà, e quindi cerchiamo di concorrere a ridurre questo fenomeno che giudichiamo negativamente, dobbiamo far crescere verso l'esterno una affermazione che va fatta in modo forte: che la politica rivendichi nella società il suo ruolo di governo.
Non vorremmo cioè che questi messaggi venissero intesi come un'autocritica e una riduzione della considerazione che abbiamo della funzione che della politica della società e dei partiti nella società moderna.
I partiti, le istituzioni e la politica continuano ad essere la sede e gli strumenti con cui una società moderna e democratica vive e cresce. Se una società vive e cresce anche e soprattutto con l'apporto delle istituzioni, della politica e delle forze politiche, queste stesse forze politiche devono comprendere che devono ridurre la loro interferenza in tutto, sempre e comunque dedicarsi di più al governo della cosa pubblica alla sintesi dei grandi confronti, all'esame dei grandi problemi.
La politica e il nostro essere, è un modo e un momento di un processo.
Probabilmente potremmo far emergere un altro segnale in questo senso introducendo non solo dei criteri selettivi in ordine alle persone preposte alle funzioni che la Regione intende svolgere nel mondo esterno, ma riducendo al massimo le occasioni di presenza della Regione, comunque delle istituzioni, nel mondo esterno.
Il mondo esterno deve giocare il proprio ruolo, fare le proprie scelte governarsi, rischiare, sbagliare e alle istituzioni compete il ruolo di governo.
Mi preoccupa la lettura dell'elenco di occasioni in cui siamo presenti e nelle quali siamo coinvolti qualche volta, guarda caso, nemmeno per volontà nostra.
La Commissione nomine, per esempio, ha constatato che deve nominare parecchi rappresentanti in enti che hanno deciso di mettere un rappresentante della Regione senza averci mai chiesto se lo riteniamo opportuno o meno.
Quindi da una parte riaffermiamo che la politica è il modo di essere la società nel suo insieme, che le forze politiche sono i canali più naturali per introdurre e far emergere i conflitti che in qualsiasi tipo di società esistono, che le istituzioni sono la sede in cui questi conflitti e questi contrasti crescono a livello di scelta democratica e dall'altra prendiamo atto che il sistema politico si è degenerato in un sistema partitocratico.
A questo bisogna porre rimedio il che non significa soltanto puntare a persone più qualificate ma un ripensamento sul ruolo che le istituzioni devono avere rispetto al complesso della società.
Cerchiamo di essere più presenti sui grandi temi, di dare il senso del governo della società e non solo della presenza all'interno della società.
Qualora siamo chiamati direttamente ad essere presenti nel governo di segmenti specifici della società, cerchiamo di esserlo giocando sul massimo della professionalità e con il minimo di delega politica, ma cerchiamo anche di essere non compromessi, diceva un detto latino: de minimis non curat praetor. La Regione infatti, che è un'istituzione che deve presiedere al governo di 5 milioni di abitanti, è presente in alcune fondazioni che si occupano di raccolta di francobolli ! Queste sono situazioni dalle quali dobbiamo uscire.
Questo testo di legge è coraggioso, e, dal punto di vista formale molto sofferto. E' il risultato di un lavoro attento che ritengo faccia onore al Consiglio regionale, in particolare a coloro che ne sono stati i proponenti in ispecie ai due relatori che ce l'hanno illustrato.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Vetrino.



VETRINO Bianca

Non contesto, come qualcuno ha evidenziato, che questa legge scaturisca dalla tematica dell'emergenza morale e istituzionale che in questa Regione si è fatta particolarmente intensa in questi anni.
La legge specifica dei criteri di nomina che avrebbero dovuto da sempre essere sottintesi nel patto democratico e che invece sono stati purtroppo a volte abbandonati compromettendo le stesse istituzioni.
Riconoscere questa situazione e prenderne atto credo non sia una criminalizzazione di alcuno.
Abbiamo voluto porre le regole che abbiamo voluto scrivere e stampare che possono essere, per chi lo voglia, un riferimento preciso per il futuro.
Certo questa legge non copre né può farlo, tutti i campi di discrezionalità implicita nell'azione politica.
Non può farlo perché per molti versi, come ha detto il Consigliere Brizio, si tratta di pure logiche comportamentali e politiche, di quello spazio, però, dove abbondantemente si sono infiltrate le malversazioni.
Non credo di rilevare niente di nuovo se affermo una situazione di questo genere di cui prendiamo tutti atto.
Approvare questa legge e metterla in pratica è un atto di coraggio.
Nell'approvarla mi accorgo che c'è una frattura netta fra questa legge e la realtà del fare politica e dell'amministrare, tra la politica ed i partiti che la società considerano come consorterie.
Siamo generalmente intesi come tutti ladri e disonesti.
Credo che questa legge voglia anche mettere in evidenza che non abbiamo paura di controlli, che ci sottoponiamo ai controlli attraverso delle regole precise e chiediamo al Consiglio di approvare queste regole.
Lo chiediamo anche ai partiti che sono direttamente interessati da questa legge e chiediamo ai partiti di considerare questi principi e di recepire con coraggio le regole di questa legge, perché recepire e rispettare queste leggi, secondo le realtà di partito che a volte sono anche molto diverse, ma questo non significa che di fronte alle regole si possano trovare i modi per soddisfare queste regole, ci sembra un modo concreto di affrontare la questione morale che è sempre questione politica e che non conosce bandiere od opinioni.
Crediamo di aver portato a termine un lavoro interessante ed importante, di cui la comunità piemontese aveva bisogno. Adesso sta a noi fare in modo che queste regole vengano rispettate e recepite con quella tensione morale della quale ho parlato nel mio intervento e che deve accompagnare l'azione politica di tutti noi, sempre, ma segnatamente in occasioni come questa.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Bontempi.



BONTEMPI Rinaldo

Questo tema, se non dobbiamo si commette l'errore di enfatizzarlo, va colto nelle sue grandi implicazioni generali e politiche.
Ha ragione Marchini quando dice che qui si è fatto un ragionamento (ed era trasparente nelle relazioni e nelle leggi) ed una riflessione sulle istituzioni in Italia e sul rapporto tra istituzioni e società da una parte e istituzioni e partiti dall'altra.
Temo, come sempre succede, che non essendo questione che attiene all'esercizio concreto del governo e del potere, che la questione sia relativa: invero questa legge è un elemento di una riflessione sulle istituzioni, è un contributo che questo Consiglio regionale (non mi ricordo che in questa legislatura ne siano stati dati molti altri) dà al discorso sulle istituzioni.
L'adesione delle forze politiche, il modo con cui si sono collocate anche quelle che hanno avuto delle riserve, è un elemento da rimarcare.
Abbiamo spesso lamentato la difficoltà in quest'aula di svolgere riflessioni serie, concretizzabili su questioni più generali che attengono al principio di legittimazione da parte degli elettori.
Questa è una legge che può contribuire a far un passo concreto su questo terreno.
Molta di questa parte è comunque rinviata ai comportamenti concreti dei singoli e dei partiti.
Per quanto riguarda il nostro Partito, che noi abbiamo proceduto già un anno fa alla affermazione dei principi che sono contenuti in questa legge nel senso, che tutti coloro che avevano posizioni di segretario o di vice segretario, anche quando ricoprivano incarichi pubblici, hanno dato le dimissioni.
Di esempi ne potrei fare tanti, ne faccio uno per tutti: sull'azienda T.T. di Torino dove un vice presidente, nostro compagno, della Segreteria provinciale, ha dato le dimissioni ed è stato sostituito.
La votazione dell'ordine del giorno deve essere nel filone di quel principio che richiamava Moretti di un impegno coerente dentro e fuori le istituzioni. Sotto questo profilo mi auguro che chi ha più filo tessa di più.
Credo però che un comportamento coerente sia una delle più grandi garanzie per poter tradurre nei fatti una legge indubbiamente importante.



PRESIDENTE

Non essendovi altri interventi, pongo in votazione l'intero testo della legge.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 44 hanno risposto SI 44 Consiglieri In merito a tale argomento pongo in votazione un ordine del giorno firmato dai Consiglieri Vetrino, Bontempi, Moretti Cerutti, Carletto Marchini e Montefalchesi. Ve ne do lettura: Il Consiglio regionale del Piemonte considerando le indicazioni contenute nell'ordine del giorno del 20/10/1983 per la predisposizione di criteri per la designazione di rappresentanti della Regione in enti ed organismi tenuto conto altresì della successiva normativa del testo unificato del p.d.l., n.
336/270 su 'Criteri e disciplina delle norme ed incarichi pubblici di competenza regionale' e le indicazioni espresse dalla relazione di accompagnamento rilevando l'esigenza, sottolineata in entrambi i testi citati ed emersa nel lungo dibattito che ha accompagnato la discussione della tematica nella I Commissione, di distinguere tra funzioni di dirigenti di partito e funzioni di amministrazione negli Enti derivati dalle istituzioni e, perciò, di ritenere non opportune le designazioni di persone che ricoprono incarichi di primaria responsabilità politica ed amministrativa nelle organizzazioni di partito di significativa rappresentatività territoriale così come le designazioni degli eletti al Parlamento rilevando altresì l'invito formulato anche nella relazione di accompagnamento del p.d.l. n. 336/270, affinché i partiti recepiscano al loro interno le norme della legge stessa al fine di consentire l'applicazione più corretta e più rispettosa del dettato e dello spirito della legge invita i soggetti titolati di iniziativa e le libere organizzazioni interessate dalla citata normativa regionale, a considerare il principio della non opportunità della designazione in enti derivati dalle istituzioni di dirigenti di partito di primaria responsabilità politica ed amministrativa".
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
E' approvato all'unanimità dei 44 Consiglieri presenti.


Argomento: Associazioni segrete

Esame progetti di legge n. 283 e 377: "Norme di attuazione dell'art. 18 della Costituzione e della legge 25/1/1982, n. 17, in materia di associazioni segrete"


PRESIDENTE

Il punto decimo all'ordine del giorno prevede l'esame dei progetti di legge nn. 283 e 377: "Norme di attuazione dell'art. 18 della Costituzione e della legge 25.1.1982, n. 17, in materia di associazioni segrete".
I relatori sono i Consiglieri Valeri e Cerchio.
La parola al Consigliere Cerchio.



CERCHIO Giuseppe, relatore

Signor Presidente, colleghi Consiglieri, molto opportunamente giunge oggi in Consiglio regionale la normativa di attuazione dell'art. 18 della Costituzione e della legge nazionale n. 17 del 1982 in tema di associazioni segrete, arriva opportunamente perché, pochi minuti fa, il Consiglio regionale ha approvato altra normativa sui criteri e sulla disciplina delle nomine ed incarichi pubblici di competenza regionale.
La legge che andiamo ad esaminare non può non avere ovvii collegamenti ideali e sostanziali con la legge approvata pochi minuti or sono.
Nel dicembre del 1982, il Gruppo consiliare della D.C. presentò la proposta di legge n. 283 firmata da 20 Consiglieri come tempestiva risposta alla legge statale 25.1.1982 n. 17.
La proposta per la verità giunge solo ora in Consiglio ed è comunque positivo che giunga prima del termine della legislatura. Successivamente nel marzo 1984 anche il P.C.I. ha presentato una proposta di legge su questa materia. Nelle scorse settimane in sede di I Commissione consiliare si sono unificate le due proposte di legge in una sola, anche perché erano la ratio, la filosofia, le finalità di attuazione dello specifico dettato costituzionale e di una specifica legge del gennaio 1982 che imponeva alle Regioni di legiferare su questa materia.
Con il testo di legge proposto, si intende adeguare la legislazione della Regione al principio costituzionale del divieto delle associazioni segrete.
Questo adempimento risponde, sotto il profilo politico-morale all'esigenza di lealtà e di correttezza che l'opinione pubblica ha unanimemente manifestato dopo i recenti avvenimenti, ritornati all'attenzione in questi ultimi tempi, riguardanti la Loggia P2 e sotto il profilo giuridico, risponde all'obbligo derivante dall'art. 18 della Carta Costituzionale repubblicana ma dall'art. 4, ultimo comma, della legge 25 gennaio 1982 n. 17. Quest'ultima norma infatti, dispone che le Regioni provvedano ad emanare leggi nell'osservanza dei principi dell'ordinamento.
I "principi dell'ordinamento" da osservare nella formulazione della legge regionale, appaiono non solo e non tanto le singole norme contenute in un articolo isolatamente considerato, quanto e soprattutto le finalità ed i criteri che hanno ispirato il legislatore alla luce del suddetto precetto costituzionale. Vietare le associazioni segrete, infatti, non significa tanto punire con una sanzione penale l'appartenenza ad esse quanto escludere qualsiasi tutela giuridica e politica a tale fenomeno associativo, e considerarlo estraneo e dannoso alla società civile.
Con la legge regionale che si propone, dunque, si è voluto evitare che la Regione, nelle sue varie forme di attività, possa considerare le associazioni segrete (comunque mascherate) alla pari delle altre realtà associative che agiscono nel mondo economico, politico e culturale; e di conseguenza evitare che l'appartenenza a tali associazioni possa ritenersi 'neutra" e tanto meno esercizio della libertà di associazione.
Tali principi si sono esplicitati nelle varie norme dell'articolato che riguardano: a) il divieto, sanzionato disciplinarmente, di appartenenza ad associazioni segrete per i dipendenti regionali b) il divieto di conferire incarichi di rappresentanza regionale ad appartenenti a tali associazioni c) il divieto di ammettere quelle associazioni o loro organizzazioni di comodo a contributi, concessioni, consultazioni, ecc.
d) l'incompatibilità della veste di appartenente ad associazioni segrete con le cariche di amministratore o simile di società concessionarie di pubblici servizi regionali.
La formulazione dei singoli articoli è risultata, in più casi obbligata, data la necessità di adeguarsi a quanto la legge statale ha già disposto per lo Stato ed altri enti pubblici.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Valeri.



VALERI Gilberto, relatore

Illustre Presidente, egregio Consigliere, la presente proposta di legge ha lo scopo di disciplinare a livello regionale l'applicazione della Legge 25 gennaio 1982 n. 17 recante le "Norme di attuazione dell'articolo 18 della Costituzione in materia di associazioni segrete e scioglimento dell'associazione segreta denominata P2".
Le ragioni che hanno indotto il Parlamento ad approvare la legge suddetta sono ampiamente note ed appare pleonastico in questa sede soffermarvisi ulteriormente, salvo rimarcare che i dubbi, che tuttora sussistono, circa l'effettivo smantellamento delle basi oggettive e soggettive che hanno reso possibile l'instaurarsi di poteri occulti e criminosi nell'organizzazione statale e nella pubblica amministrazione rendono del tutto attuale il problema di dare piena applicazione al divieto costituzionale delle associazioni segrete.
In questo contesto il ruolo della Regione è sicuramente importante al fine di una piena estrinsecazione delle norme dettata dalla Legge 25/1/1982 n. 17. Tali norme enucleano, ai sensi dell'art. 18 della Costituzione, un sistema sanzionatorio incardinato sulla definizione del concetto di segretezza, attribuito alle associazioni aventi come fine lo svolgimento di attività dirette ad interferire sull'esercizio delle funzioni pubbliche degli organi costituzionali e delle amministrazioni pubbliche.
In pari tempo, dalla lettura combinata degli articoli n. 1 e 3 della legge, emerge che l'accertamento dei caratteri di segretezza così definiti deve avvenire nel concreto e che tale compito è affidato alla Magistratura la cui sentenza irrevocabile precede l'attivazione delle successive fasi relative allo scioglimento ed alla confisca dei beni della associazione giudicata segreta, nonché all'assunzione dei provvedimenti sanzionatori nei confronti dei suoi affiliati.
Questa interpretazione del quadro normativo definito dalla legge nazionale appare coerente con i principi generali del nostro ordinamento giuridico e con l'esigenza di garanzie contro i rischi con attività indagatorie e sanzionatorie nei confronti dei soggetti sospettati di appartenere ad associazioni segrete ma non ancora accertate come tali possano assumere un carattere vessatorio.
Peraltro detta interpretazione trascende la loggia massonica P2 cui segretezza è data per accertata dalla Legge n. 17 e che ne ha disposto con effetto immediato lo scioglimento.
Sulla base di tali presupposti il sistema sanzionatorio previsto dalla Legge n. 17 si articola in due ordini di provvedimenti: quelli di natura penale, con pene che vanno da uno a cinque anni di reclusione, e quelle di natura disciplinare, che, per i soggetti in rapporto di servizio o di collaborazione con lo Stato e con enti pubblici, si sommano alle sanzioni penali e sono regolate dalle disposizioni previste dal rispettivo ordinamento di appartenenza. Questo secondo è certamente il campo che più da vicino interessa la Regione e sul quale il Consiglio, nel rispetto e nei limiti dei principi fondamentali dettati dalla legge statale, è chiamato a definire una propria normativa legislativa.
Ciò è richiesto dai commi quinto e settimo dell'articolo 4, laddove è previsto che agli inquisiti ed ai condannati per appartenenza ad associazioni segrete si applicano il procedimento disciplinare e le sanzioni contemplate dai rispettivi ordinamenti di appartenenza.
Più in particolare, l'articolo 4, ultimo comma della legge n. 17 dispone espressamente che le Regioni provvedano a legiferare in ordine ai propri dipendenti, nonché ai soggetti di cui ai commi 10, 11, 12, ovvero: i dipendenti di Enti pubblici che svolgono esclusivamente o prevalentemente attività economica, i dipendenti di enti e società concessionari di pubblici servizi, i componenti degli organi di amministrazione e di controllo di enti e società concessionari di pubblici servizi e di enti pubblici, compresi quelli che svolgono esclusivamente o prevalentemente attività economica; gli amministratori e i sindaci nominati ai sensi degli articoli 2458 e 2459 del Codice Civile la cui nomina, proposta o designazione, spetti ad organi regionali.
L'articolo 1 definisce l'ambito di applicazione della proposta di legge e contiene pertanto l'elencazione delle categorie di soggetti cui si applicano le disposizioni di legge, resa opportuna dalla esigenza di evitare il più possibile dubbi interpretativi.
Circa il personale alle dipendenze dirette della Regione, la lettera a) dell'art. 1 precisa le norme che si applicano al personale inquadrato nel ruolo unico regionale, ancorché comandato presso altri enti, nonché al personale trasferito alla Regione non ancora inquadrato, a quello di enti dipendenti dalla Regione non inquadrati nel ruolo unico regionale ed al personale comandato presso la Regione da altri enti. La lettera b) si riferisce al personale di enti quali l'Esap, la Mandria e l'Ires, per i quali la Regione approva i bilanci, mentre la lettera c) concerne il personale dipendente di enti e società regionali e a partecipazione regionale quali la Finpiemonte, la Promark, l'Ipla, ecc., nonché quello dipendente da enti e società che gestiscono pubblici servizi in forza di provvedimenti della Regione o di enti locali da essa delegati.
Le lettere d), e), f), infine, ricomprendono nella normativa regionale i componenti degli organi di amministrazione e di controllo degli Enti e delle società regionali e a partecipazione regionale: gli amministratori ed i sindaci nominati ai sensi degli articoli 2458 e 2459 del Codice Civile; i titolari di incarichi pubblici regionali.
Gli articoli 2, 3, 4, 5, 6, rispondono alla necessità di normare nell'osservanza dei principi dell'ordinamento fissati dalla legge nazionale, il procedimento disciplinare e la definizione della sanzione conseguente nei riguardi dei dipendenti di cui alle già illustrate lettere a), b), c) dell'art. 1 della proposta di legge.
Per il personale di cui alla lettera a) vale in proposito quanto previsto dagli articoli 42, 47, 48 della Legge regionale 11/8/74, mentre per il personale di cui alle lettere b) e c) valgono le disposizioni dei rispettivi contratti ed accordi di lavoro in quanto applicabili. Per questi ultimi è previsto(art. 6) che i provvedimenti disciplinari siano disposti dagli organi dirigenti degli enti e società di appartenenza secondo le norme dei rispettivi ordinamenti.
L'articolo 7 prevede che in caso di apertura di un procedimento giudiziario per appartenenza ad una associazione segreta nei confronti di componenti degli organi di controllo e di amministrazione degli enti e società regionali e a partecipazione regionale, nonché di enti e società concessionarie di servizi pubblici la Giunta regionale o gli enti delegati invitano gli organi competenti alla nomina a sospendere gli inquisiti dagli incarichi ricoperti. Nel caso invece di sentenza irrevocabile di condanna è previsto che se ne richieda la revoca. Si tratta di provvedimenti che possono impegnare solo facoltativamente gli organi suddetti per cui, al fine di rafforzare almeno in parte la norma, si prevede che in caso di inadempienza la Giunta regionale e gli enti delegati possano procedere per inadempienza nei confronti delle società concessionarie fino alla esclusione dal rilascio di concessione di pubblici servizi e dalla fruizione di contributi che non siano obbligatori per legge.
L'art. 8 assume l'avvenuta condanna per violazione della Legge n. 17 come causa di inidoneità a rappresentare la Regione sotto forma di nomine o designazioni in qualsiasi organismo. Qualora i titolari di tali incarichi o designazioni vengano penalmente inquisiti o condannati con sentenza passata in giudicato sono, nel primo caso, sospesi dall'incarico ricevuto, nel secondo caso vengono dichiarati decaduti.
L'articolo 9 norma l'ipotesi di appartenenza ad associazioni segrete dei titolari di licenze, concessioni, contributi ed iscrizioni ad albi di appaltatori e fornitori. Nei loro confronti, in caso di condanna irrevocabile per violazione della Legge n. 17, è prevista l'esclusione per cinque anni da qualsiasi contributo, iscrizione ad albi, licenza e concessione. Nel caso di fondato sospetto di appartenenza ad associazioni segrete da parte dei suddetti soggetti, come pure nel caso che la magistratura eserciti nei loro riguardi l'azione penale, le licenze, le concessioni, i benefici e le iscrizioni ad albi di cui essi sono intestatari possono essere sospese per la durata di cinque anni.
Crediamo che in questo modo nel rispetto delle norme fondamentali della legge nazionale n. 17, il testo unificato risponda a questi principi e ne interpreti correttamente la loro applicazione per la sfera di competenza della Regione Piemonte.
Per queste ragioni se ne raccomanda l'approvazione da parte di questo Consiglio.



PRESIDENTE

Passiamo alla votazione del relativo articolato.
Art. 1 (Ambito di applicazione) "Le disposizioni della presente legge, attuativa della L. 25/1/1982 n.
17, inerente le associazioni segrete, nonché l'associazione denominata 'Loggia P2', si applicano: a) al personale inquadrato nel ruolo unico regionale anche se comandato presso altri Enti, al personale trasferito alla Regione non ancora inquadrato ed al personale di Enti dipendenti dalla Regione non inquadrato nel ruolo unico regionale, al personale comandato presso la Regione da altri enti b) al personale degli enti ed organismi per i quali la Regione approva il bilancio preventivo e consuntivo e/o la pianta organica c) al personale dipendente di enti e di società regionali ed a partecipazione regionale, nonché di Enti e di Società concessionari di pubblici servizi in forza di provvedimenti della Regione o di Enti locali da essa delegati d) ai componenti degli organi di amministrazione e di controllo degli Enti e delle Società regionali ed a partecipazione regionale e degli Enti e delle Società concessionarie di pubblici servizi regionali e) agli amministratori ed i sindaci nominati dalla Regione ai sensi degli articoli 2458 e 2459 del Codice Civile f) ai titolari di incarichi pubblici la cui nomina, designazione o proposta sia di competenza della Regione".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 45 hanno risposto SI 45 Consiglieri L'art. 1 è approvato.
Art. 2 (Provvedimenti disciplinari) "Ai sensi dell'art. 1 della legge 25.1.1982 n. 17, l'appartenenza ad una associazione segreta per i soggetti di cui alle lettere a), b), c) del precedente articolo 1, costituisce grave contravvenzione ai doveri del proprio ufficio; il dipendente che vi incorre, fatta salva l'applicazione delle norme penali, è soggetto alle sanzioni disciplinari della sospensione dal servizio e dallo stipendio, nonché della destituzione.
Il provvedimento disciplinare è commisurato al grado di corresponsabilità del dipendente nell'associazione e alla posizione ricoperta dallo stesso all'interno dell'amministrazione, in ragione delle funzioni esercitate. Il provvedimento disciplinare è altresì commisurato alla natura e alle conseguenze delle eventuali interferenze nel regolare esercizio delle funzioni regionali poste in essere dal dipendente a seguito del vincolo associativo vietato.
La sanzione della destituzione si applica per l'attività di promozione e di direzione dell'associazione, per il proselitismo a favore della stessa e nel caso di danni materiali e morali subiti dall'amministrazione".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 45 hanno risposto SI 45 Consiglieri L'art. 2 è approvato Art.3 (Sospensione cautelare) "I dipendenti di cui alle lettere a), b), c) del precedente articolo 1 a carico dei quali risulti il sospetto concretamente fondato di appartenenza ad associazione di cui sia stata accertata con sentenza irrevocabile la segretezza possono, ai sensi dell'art. 4 della Legge 25.1.1982 n. 17, essere sospesi dal servizio valutati il grado di corresponsabilità nell'associazione la posizione ricoperta nell'Amministrazione di appartenenza e la possibilità che la permanenza in servizio comprometta l'accertamento della responsabilità. A tali adempimenti provvede la Giunta".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 45 hanno risposto SI 45 Consiglieri L'art. 3 è approvato.
Art. 4 (Procedimento) "Gli atti riguardanti il dipendente nei cui confronti sia stato adottato il provvedimento di sospensione dal servizio sono inviati dalla Giunta all'autorità giudiziaria, provvedendo contestualmente a promuovere il procedimento disciplinare.
Il provvedimento di sospensione dal servizio decade qualora entro il termine di 180 giorni dalla sua adozione non sia stata esercitata l'azione penale o non si sia concluso il procedimento disciplinare.
La Giunta regionale provvede, in caso di proscioglimento, a revocare la sospensione dal servizio se ancora operante ovvero ad irrogare la sanzione deliberata.
Lo svolgimento del procedimento disciplinare e l'applicazione delle relative sanzioni sono, per il personale inquadrato nel ruolo unico regionale anche se comandato presso altri Enti, per quello ad essa trasferito non ancora inquadrato e per il personale di altri Enti presso di essa comandato regolati da quanto disposto dagli articoli 42, 47 e 48 della Legge regionale 11/8/74 n. 22. Per il personale comandato presso la Regione da altri Enti e per i dipendenti degli Enti e società regionali e a partecipazione regionale nonché di Enti e società concessionari di pubblici servizi in forza di provvedimenti della Regione o di Enti locali da essa delegate, valgono le disposizioni dei rispettivi contratti ed accordi di lavoro in quanto applicabili".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 45 hanno risposto SI 45 Consiglieri L'art. 4 è approvato.
Art. 5 (Personale regionale ed in servizio presso la Regione) "Qualora da fatti commessi da dipendenti regionali o che prestino servizio presso la Regione in violazione dei doveri d'ufficio, risultino connessioni con azioni di interferenza nel regolare esercizio delle funzioni regionali da parte di un'associazione segreta, a carico della quale non sia stata ancora emessa la sentenza irrevocabile di cui all'articolo 3 della L. 25/1/82 n.17, la Giunta regionale, ferma restando l'applicazione delle norme disciplinari previste dalla L. 25/1/1974 n. 22 e successive modificazioni, invia immediatamente gli atti e la comunicazione degli elementi di sospetto di cui è venuta in possesso all'autorità giudiziaria.
Nel caso l'autorità giudiziaria ritenga sussistano le condizioni previste dalla Legge 25/1/1982 n. 17 per l'apertura di un procedimento penale, ovvero lo apra, la Giunta regionale, qualora non vi abbia ancora provveduto, può sospendere dal servizio i dipendenti interessati dal procedimento giudiziario".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 45 hanno risposto SI 45 Consiglieri L'art. 5 è approvato.
Art. 6 (Personale di altri Enti e società concessionarie) "Gli organi dirigenti degli Enti presso i quali presti servizio personale regionale, nonché degli Enti e società regionali e a partecipazione regionale e degli Enti e società concessionari di pubblici servizi in base a provvedimento della Regione o di Ente locale da essa delegato, che vengono in possesso degli elementi di fondato sospetto di cui ai precedenti articoli 3 e 5, sono tenuti ad adottare i provvedimenti previsti dalla presente legge secondo le norme dei rispettivi ordinamenti.
La Giunta regionale, quando venga in possesso degli elementi di fondato sospetto di cui agli articoli 3 e 5 della presente legge a carico di personale dipendente da altri Enti e società che abbiano un rapporto di servizio con la Regione, trasmette gli atti relativi agli organi direttivi dei medesimi ed all'autorità giudiziaria".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 45 hanno risposto SI 45 Consiglieri L'art. 6 è approvato.
Art. 7 (Organi di amministrazione e controllo) "Qualora nei confronti dei componenti degli organi di cui alla lettera d) del precedente articolo 1 l'autorità giudiziaria apra un procedimento giudiziario per appartenenza ad associazioni segrete, la Giunta regionale o gli Enti delegati invitano gli Enti e società interessate a procedere alla sospensione dei medesimi fino all'atto del proscioglimento o alla sentenza definitiva di condanna o di assoluzione. In caso di condanna irrevocabile viene richiesta la revoca degli incarichi.
Se entro trenta giorni dalla data di notificazione dell'invito non sia stata data attuazione alla richiesta di sospensione, ovvero di revoca, la Giunta regionale o gli Enti delegati procedono per inadempienza agli obblighi di legge e di concessione nei confronti degli Enti e società concessionarie. Il procedimento può contemplare anche l'esclusione di tali Enti e società dal rilascio di concessioni di pubblici servizi nonché dalla fruizione di contributi che non siano obbligatori per legge.
Gli atti di concessione rilasciati ai soggetti di cui alla lettera d) dell'articolo 1 dovranno contenere a favore dell'Ente concedente apposita clausola di riconoscimento della facoltà di revoca della concessione in caso di mancato adempimento agli obblighi di cui ai due commi precedenti".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

PRESIDENTE



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 45 hanno risposto SI 45 Consiglieri L'art. 7 è approvato.
Art. 8 (Nomine e designazioni regionali) "La condanna per violazione della Legge 25/1/1982 n. 17 determina l'inidoneità a nomine o designazioni di competenza regionale.
I soggetti di cui alle lettere e) e f) del precedente articolo 1 qualora venga accertato con sentenza irrevocabile la loro appartenenza Ad associazioni segrete, vengono dichiarati immediatamente decaduti, salvo la validità degli atti compiuti. Nel caso l'autorità giudiziaria abbia nei loro confronti, ancor prima che sia stata emessa la sentenza irrevocabile di cui all'articolo 3 della Legge 25/1/1982 n. 17, esercitato l'azione penale, si procede alla sospensione fino all'atto del proscioglimento o dell'assoluzione.
Sono di competenza della Giunta regionale gli accertamenti istruttori i provvedimenti di sospensione e le pronunzie di decadenza".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 45 hanno risposto SI 45 Consiglieri L'art. 8 è approvato.
Art. 9 (Licenze, concessioni, albi, contributi ed altri benefici) "La condanna per violazione della Legge 25/1/1982 n. 17 determina, per la durata di 5 anni dalla data in cui la sentenza è divenuta irrevocabile l'esclusione da qualsiasi contributo della Regione degli Enti dipendenti o delegati, degli Enti o società a partecipazione regionale; nonch l'esclusione da benefici non dovuti per legge, da licenze e concessioni e dall'iscrizione agli albi degli appaltatori di opere o forniture regionali ancorché delegate agli Enti locali.
Le licenze, le concessioni, le iscrizioni agli albi o gli altri benefici non dovuti per legge a carico dei cui titolari risulti il sospetto concretamente fondato di appartenenza ad associazione di cui sia stata accertata con sentenza irrevocabile la segretezza ai sensi dell'art. 3 della legge 25/1/1982 n. 17, posso- no essere sospese per un periodo di 5 anni. Analogamente, qualora prima della sentenza irrevocabile l'autorità giudiziaria eserciti nei confronti dei suddetti soggetti l'azione penale il provvedimento di sospensione può essere assunto fino all'atto del proscioglimento o dell'assoluzione.
Le stesse disposizioni si applicano nel caso in cui le licenze concessioni, iscrizioni, contributi o altri benefici siano disposti a favore di società di capitali, società di persone o imprese individuali delle quali i soggetti di cui al primo comma siano amministratori, soci o dipendenti".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 45 hanno risposto SI 45 Consiglieri L'art. 9 è approvato.
Procediamo ora alla votazione sull'intero testo della legge.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 41 hanno risposto SI 41 Consiglieri L'intero testo della legge è approvato.


Argomento: Problemi del lavoro e della occupazione

Esame progetto di legge n. 357: "Conseguimento patenti di mestiere"


PRESIDENTE

Il punto settimo all'ordine del giorno reca: Esame progetto di legge n.
357: "Conseguimento patenti di mestiere".
Ha la parola il relatore Gerini.



GERINI Armando, relatore

La sentenza della Corte Costituzionale del 3 agosto 1976 n. 216 chiarisce in modo inequivocabile quali sono le competenze dello Stato e quali quelle delle Regioni che vogliono esercitare in concreto la potestà legislativa in materia di patenti di mestiere.
Il decreto 1 marzo 1974 del Ministero per il lavoro e la previdenza d'altra parte continua a spiegare i suoi effetti anche nella parte in cui è stato annullato per effetto della sentenza della Corte Costituzionale nei confronti di quelle Regioni non munite di strumento legislativo.
Analogamente ad altre Regioni (si cita ad es. la Regione Lombardia L.R.
27/8/1983 n. 68, art 15) anche la Regione Piemonte intende esercitare la propria potestà con l'approvazione del presente provvedimento, in modo da finanziare, autorizzare e riconoscere corsi di formazione professionale ai fini del conseguimento del patentino.
Va peraltro considerato che l'elevata concentrazione di generatori di vapore e di impianti termici sul territorio regionale, la crescente domanda di conduttori patentati provenienti dal mercato del lavoro con le conseguenti prospettive occupazionali che si possono presentare, inducono una notevole richiesta di istituzione di corsi nel settore da parte di organizzazioni imprenditoriali, Enti e centri di formazione professionale.
In questa materia la Regione potrà successivamente intervenire con opportuni atti regolamentari al fine di programmare, controllare e razionalizzare gli interventi formativi.
La VI Commissione ha licenziato all'unanimità il presente disegno di legge che sottopone all'approvazione del Consiglio regionale.



PRESIDENTE

Non essendovi interventi passiamo alla votazione dell'articolo unico.
Articolo unico "La Regione può istituire, convenzionare o riconoscere corsi rivolti al conseguimento di patenti licenze, abilitazioni o brevetti di mestiere attenendosi alla vigente normativa statale o regionale per quanto riguarda i requisiti di ammissione degli allievi ai corsi, la durata di questi, la determinazione delle materie d'insegnamento e le prove d'esame.
La composizione delle Commissioni esaminatrici è quella determinata dalle norme statali o regionali in materia" Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 44 hanno risposto SI 44 Consiglieri L'articolo unico è approvato.


Argomento: Zootecnia - Interventi per calamita' naturali

Esame progetto di legge n. 442: "Modificazioni ed integrazioni alla L.R. 1/9/1983, n. 11 - Aiuti straordinari per il sostegno e la ripresa economica della suinicoltura del Piemonte colpita dalla peste suina africana"


PRESIDENTE

Passiamo al punto ottavo all'ordine del giorno: Esame progetto di legge n. 442: "Modificazioni ed integrazioni alla L.R. 1/9/1983 n. 11 - Aiuti straordinari per il sostegno e la ripresa economica della suinicoltura del Piemonte colpita dalla peste suina africana".
La parola al relatore, Consigliere Lombardi.



LOMBARDI Emilio, relatore

Do per letta la relazione.



PRESIDENTE

Non essendovi interventi, passiamo alla votazione del relativo articolato.
Art. 1 (Spese di gestione) "Il punto 4 dell'art. 3 della L.R. 1 settembre 1983 n. 11 è così sostituito: Può essere concesso alle cooperative agricole un contributo in conto capitale sulle spese di gestione sostenute per operazioni di ammasso volontario delle carni suine fino alla percentuale massima del 90 per cento della spesa ritenuta ammissibile.
L'agevolazione è concessa con deliberazione della Giunta regionale" Si passi alla votazione



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 40 hanno risposto SI 40 Consiglieri L'art. 1 è approvato.
Art. 2 (Urgenza) "La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione" Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 40 hanno risposto SI 40 Consiglieri L'art .2 è approvato.
Procediamo ora alla votazione sull'intero testo della legge.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 40 hanno risposto SI 40 Consiglieri L'intero testo della legge è approvato.


Argomento: Personale del servizio sanitario

Esame deliberazione Giunta regionale n. 121-36700: "Recepimento d'intesa tra Regione Piemonte - Anci sanità Regione Piemonte - Organizzazioni sindacali sull'uniformità applicativa dell'istituto dell'incentivazione della produttività"


PRESIDENTE

Il punto undicesimo all'ordine del giorno prevede l'esame della deliberazione della Giunta regionale n. 121-36700: "Recepimento d'intesa tra Regione Piemonte - Anci, sanità Regione Piemonte - Organizzazioni sindacali, sull'uniformità applicativa dell'istituto dell'incentivazione della produttività" La deliberazione è stata approvata all'unanimità in sede di V Commissione.
Pongo in votazione tale deliberazione. Ve ne do lettura: "Il Consiglio regionale visto il D.P.R. 25/6/1983 n. 348 visto l'accordo sottoscritto fra Amministrazione regionale, l'Anci sanità regionale e le organizzazioni sindacali confederali vista la deliberazione della Giunta regionale n. 121-36700 del 23/8/1984 sentito il parere espresso dalla I e dalla V Commissione consiliare permanente delibera di approvare l'intesa, che si allega alla presente deliberazione per farne parte integrante, sottoscritta fra Regione Piemonte, Anci sanità Regione Piemonte e organizzazioni sindacali del 1° tavolo confederali e del 2° tavolo, sull'uniformità applicativa dell'istituto della incentivazione della produttività di cui agli artt. 59 - 66 del D.P.R. 25/6/1983 n. 348.
La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 65 dello Statuto." Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
E' approvata all'unanimità dei 40 Consiglieri presenti in aula.


Argomento: USSL: Piante organiche

Esame deliberazione Giunta regionale n. 50-36140: "Riconduzione delle qualifiche delle piante organiche provvisorie del personale delle UU.SS.SS.LL. piemontesi alle qualifiche di cui al D.M. 30 gennaio 1982 così come indicato ed integrato dal D.M. 3 dicembre 1982"


PRESIDENTE

Passiamo al punto dodicesimo all'ordine del giorno: Esame deliberazione Giunta regionale n. 50-36140: "Riconduzione delle qualifiche delle piante organiche provvisorie del personale delle UU.SS.SS.LL. piemontesi alle qualifiche di cui al D.M. 30 gennaio 1982, così come indicato ed integrato dal D.M. 3 dicembre 1982".
La parola al Consigliere Brizio.



BRIZIO Gian Paolo

Vorrei raccomandare all'Assessore Bajardi che queste norme vengano effettivamente applicate.
Mi risulta che nell'USSL 1/23 è stato raggiunto un accordo solo con la Cgil, non conforme agli indirizzi formati con la nostra deliberazione.
Credo che l'Assessore conosca perfettamente la situazione.



PRESIDENTE

La parola all'Assessore Bajardi.



BAJARDI Sante, Assessore alla sanità

Non è un pretesto, ma il ritardo nell'adozione della deliberazione pone dei problemi al fine di farla rispettare in termini retroattivi. Dal punto di vista sostanziale, posso dire che la vicenda dell'USSL di Torino è molto complessa, più complessa di quello che può apparire dalle cose che ha detto il collega Brizio.
Posso in ogni caso aggiungere che quella proposta di protocollo e stata siglata dalla Cgil e da tutte le associazioni mediche, mentre Cisl e Uil hanno avuto delle riserve.
Sono seriamente preoccupato di un'azione sindacale che veda trasferire le rotture manifestatesi in altri campi all'interno della sanità.
Voglio sperare che le situazioni che si sono determinate possano essere superate nel corso dei prossimi giorni.
Ci sono degli incontri fissati per recuperare questa rottura. La Gazzetta Ufficiale sta pubblicando il nuovo tariffario che aspettavamo da quattro mesi. Ne ho avuto comunicazione ufficiale dal Ministero della sanità, quindi la questione è stata superata e ci sono le condizioni per una corretta applicazione della normativa.
Mi auguro che gli organi di controllo assumano tempestivamente i loro provvedimenti.
Non posso garantire nulla sul corretto comportamento di tutte le UU.SS.SS.LL., questo è un capitolo che esaminiamo di volta in volta.
Purtroppo l'assenza di controlli ci porta a registrare le difformità a posteriori. Tutti gli atti delle UU.SS.SS.LL. sono autonomi, vanno al Co.Re.Co. Ci auguriamo che elementi di contenzioso non sorgano quando gli atti amministrati siano perfezionati, altrimenti sorgerebbero dei grossi problemi.



PRESIDENTE

Pongo in votazione tale deliberazione. Ve ne do lettura: "Il Consiglio regionale vista la deliberazione della Giunta regionale n. 50-36140 del 19/7/1984 sentito il parere espresso dalla V Commissione permanente delibera di provvedere alla riconduzione, secondo i criteri in premessa illustrati, delle qualifiche previste dalle piante organiche provvisorie delle UU.SS.SS.LL., approvate dal Consiglio regionale con deliberazione n.
186-6511 del 23/7/1981, tenendo conto delle successive modifiche dovute ad ampliamenti o a trasformazioni, nelle nuove qualifiche di cui al D.M.
30/1/1982, così come indicato ed integrato dal D.M. 3/12/1982, quali risultano dai tabulati specifici per ogni USSL, di cui all'elenco allegato ed in originale conservati presso i competenti servizi della Regione Piemonte di autorizzare le UU.SS.SS.LL. ad adottare specifici atti deliberativi con i quali le predette: prendono atto formalmente delle piante organiche ricondotte .provvedono ad eliminare dalle stesse eventuali errori presenti a qualsiasi titolo provvedono alle variazioni ed alle integrazioni dovute ai trasferimenti di funzioni o di personale (Ance-Enpi) provvedono ad identificare, ai sensi del D.M, del 10/2/84, facendo specifica proposta al competente Assessorato che provvederà a valutare ed approvare con atto di Giunta regionale, nei casi indicati dall'art.1 del D.M, stesso, i profili professionali di 'Operatore tecnico-coordinatore' 'Educatore professionale', 'Addetto stampa proveniente da ex Enti ospedalieri', e di 'Ausiliario socio-sanitario specializzato', prevedendo per tale ultimo profilo che, alla vacanza da parte degli attuali titolari gli stessi si intenderanno automaticamente ricondotti alla posizione funzionale di 'Ausiliario socio- sanitario', prevista dal citato D.M.
provvedono alla riconduzione di eventuali posti vacanti di infermiere psichiatrico con 2 anni di scuola in altrettanti posti di infermiere professionale di riservare, comunque, all'Assessorato regionale alla sanità, previa verifica e controllo degli atti deliberativi di ogni singola USSL. la possibilità di autorizzare le modifiche e gli aggiornamenti della pianta organica provvisoria derivanti dalle variazioni di cui ai punti precedenti.
La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 65 dello Statuto".
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
E' approvata all'unanimità dei 40 Consiglieri presenti in aula.


Argomento: Comunita' montane: Piani di Sviluppo

Esame deliberazione relativa a: "Piano di sviluppo pluriennale socio economico della Comunità Montana Valle Antigorio e Formazza"


PRESIDENTE

Il punto tredicesimo all'ordine del giorno prevede l'esame della deliberazione relativa a: "Piano di sviluppo pluriennale socio-economico della Comunità Montana Valle Antigorio e Formazza".
Pongo in votazione tale deliberazione. Ve ne do lettura: "Il Consiglio regionale visto il Piano pluriennale di sviluppo socio-economico della Comunità Montana l'alle Antigorio e Formazza visto il parere del Comitato comprensoriale del Verbano Cusio Ossola visto il parere espresso in merito dalla I Commissione consiliare esprime parere favorevole sul piano citato in premessa redatto ai sensi della legislazione vigente fatto salvo le esigenze di variazione, aggiornamenti e adattamenti da effettuarsi in sede di piano stralcio derivanti dal Piano regionale di sviluppo, dal piano territoriale di comprensorio di cui agli artt. 4 e seguenti della Legge regionale 5/12/1977 n. 56 'Tutela ed uso del suolo' e successive modificazioni ed integrazioni, dagli strumenti urbanistici comunali ed intercomunali, dai piani settoriali al fine di realizzare le necessarie compatibilità programmatiche e finanziarie".
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
E' approvata all'unanimità dei 40 Consiglieri presenti in aula.


Argomento: Attivita" delegate alle USSL (vigilanza, formazione) - Fondi sanitari

Esame deliberazione della Giunta regionale n. 41-38022: "Fondo per la gestione dei servizi socio-assistenziali di cui alla L.R. 23/8/1982 n. 20. Riparto definitivo tra le Unità Socio Sanitarie Locali per l'anno 1984"


PRESIDENTE

Propongo di iscrivere all'ordine del giorno due deliberazioni di particolare urgenza per consentire l'adozione dei bilanci entro il mese di novembre.
Deliberazione della Giunta regionale n. 41-38022: "Fondo per la gestione dei servizi socio-assistenziali di cui alla legge regionale 23/8/82 n. 20. Riparto definitivo tra le Unità Socio-Sanitarie Locali per l'anno 1984".
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
E' approvata all'unanimità dei 40 Consiglieri presenti in aula.
Il provvedimento è stato licenziato a maggioranza.
La parola al Consigliere Nerviani.



NERVIANI Enrico

Faccio una considerazione che ripeterò in occasione dell'approvazione della delibera successiva e cioè che, quando è giusto, bisogna dare riconoscimento agli operatori ed agli amministratori del corretto procedere.
Devo dare un riconoscimento di corretto procedere all'Assessore Bajardi ed alla sua equipe per quanto attiene la presentazione dei documenti al Consiglio e alla stesura dei documenti che sono prima di tutto forniti e quasi sempre accessibili e comprensibili. Non è cosa da poco in un momento in cui ci si trova in condizioni di minoranza senza gli strumenti per valutare l'opera dell'esecutivo.
Vi sono situazioni in cui provvedimenti dell'esecutivo di consistente rilevanza giungono di striscio al Consiglio e non sono sufficientemente elaborati malgrado interessino una consistente parte della nostra popolazione e per aspetti che sono di rilevantissimo interesse.
Anche il dibattito su questa materia in sede di Commissione porta sempre ad un riequilibrio, ad una limitazione delle tentazioni che sono legittime e naturali dell'esecutivo, sempre convinto con Oscar Wilde che noi sappiamo resistere a tutto fuorché alla tentazione.
Togliersi quindi dalla condizione di essere tentati è un atto morale di rilevante spessore.
Vi sono tuttavia dissensi legittimi nel merito, anche questi dissensi sono stati in parte sciolti durante il dibattito in Commissione.
L'esplosione di alcuni valori numerici, attinenti all'Onpi per esempio è stata sollecitata e recepita ed appare qui in modo evidente ed efficace.
Rimane una parte, corretta anche questa sulle indicazioni unanimi o quasi della Commissione, su cui non sono d'accordo, anche se è giusta la riluttanza da parte di alcuni Consiglieri che vedrebbero premiate le loro realtà locali con questo meccanismo, ad esprimersi esplicitamente, bench non fa mai piacere a nessuno rinunciare a qualche cosa anche se in forza di principi validi. Abbiamo scelto la via del principio lasciando da parte le tentazioni localistiche, marginali, che ci possono indurre in tentazioni di natura non altamente pregevole, anche se giustificate e fondate.
La parte su cui esprimiamo dissenso è quella che attiene alla quota della gestione associata UU.SS.SS.LL.-Comuni. Abbiamo detto che questa quota non doveva essere definita, non doveva essere destinata in questo modo, perché non riteniamo che si debbano concedere dei premi a, chi ha anticipato operazioni la cui scadenza non è ancora giunta.
Non è stato detto che le altre hanno superato la scadenza fissata e pertanto sono fuori norma e debbono essere punite. Sono tutte all'interno delle scadenze fissate dalla legge, quindi questo premio anche se un alto funzionario della Regione ci raccomandava di non usare questo termine, non trova giustificazione, perché finisce per premiare alcuni Comuni che per ragioni obiettive, per scelte più meditate e convinte hanno fatto il passaggio definitivo delle consegne e per punire altre USSL in cui l'intesa non è ancora stata raggiunta, non per responsabilità e qualche volta anche per resistenza di tipo culturale alla legge che prevedeva questo trasferimento e questa gestione associata.
Faccio il discorso particolaristico della mia Provincia. Vedo che tutte le UU.SS.SS.LL. della mia provincia sono colpevolizzate e private di questo premio, di questa erogazione per un servizio presuntuosa mente meglio reso.
Questo non è giusto. L'ho detto in Commissione scherzando, ma lo affermiamo in termini chiari anche dopo questa segnalazione in Consiglio regionale.
C'è un altro elemento negativo che voglio aggiungere.
Il "premio" viene dato perché la gestione estende l'assistenza ad un numero maggiore di Comuni, ma l'anno non ci sarà più, verrà riassorbito.
Avremmo dunque sollecitato dei bisogni che l'anno successivo non saremo in grado di mantenere e di soddisfare.
C'è allora un'altra ragione di opportunità e di procedura che ci conferma in una posizione distinta rispetto a quella della Giunta.
Concludendo: positiva valutazione per gli strumenti che ci sono stati forniti e per la correttezza che è stata dimostrata, apprezzamento per le modifiche significative che sono state effettuate, specificamente per quella che prevede una quota aggiunta per la gestione associata USSL Comuni.
Dicendo questo, diciamo anche che il nostro voto non sarà contrario, ma neppure favorevole.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Acotto



ACOTTO Ezio

Cercherò di essere conciso tralasciando tutte le considerazioni politiche che a questo riguardo si potrebbero fare circa i tagli della spesa sociale in generale nel nostro Paese.
Registro un primo dato a questo riguardo.
La quantità di spesa che quest'anno afferisce al settore socio assistenziale è di circa 52 miliardi. Mi pare che sia stato onorato con questo un impegno che avevamo chiesto alla Giunta ed all'Assessore allorquando deliberammo l'acconto dell'ordine di 32 miliardi. Si sono aggiunti 22 miliardi che portano ad una cifra che riprende gli stanziamenti degli anni precedenti e tiene conto dello sviluppo in relazione all'aumento dei costi.
Questo è un elemento importante da tener presente anche per i bilanci degli anni successivi.
Circa i criteri di riparto netta è la prevalenza dei parametri obiettivi nel riparto dei Fondi. Il giudizio nostro non può che essere positivo. Nel contempo, il riparto registra i passi significativi fatti da una parte dalle UU.SS.SS.LL. sulla via dell'integrazione dei servizi socio assistenziali.
E' una realtà corretta di cui bisogna tenere conto, non in termini di "premio" ma in termini di capacità di iniziativa che si è prodotta proprio attraverso l'integrazione fermo restando il fatto che il dibattito resta aperto su queste questioni, soprattutto in relazione alla discussione sulla cosiddetta riforma delle UU.SS.SS.LL. che mette in discussione aspetti che riguardano il discorso dell'integrazione totale in capo alle USSL e socio assistenziali.
Il nostro giudizio è positivo.



PRESIDENTE

Pongo in votazione tale deliberazione. Ve ne do lettura: "Il Consiglio regionale vista la deliberazione della Giunta regionale n. 41-38022 del 18/10/1984 sentito il parere espresso dalla V Commissione permanente delibera a norma dell'art. 35 della L.R. 23/8/1982, n. 20 di ripartire in via definitiva tra le UU.SS.SS.LL. il 'Fondo per la gestione dei servizi socio assistenziali' istituito in base all'art. 34 della citata legge regionale 20/82 ammontante a L. 52.371.215.887, di cui sono già state erogate L.
31.979.970.000 e rimangono ancora da assegnare L. 20.391.245.887 secondo i seguenti criteri: a) assegnazione a tutte le UU.SS.SS.LL. della somma complessiva di L.
49.200.000.000 da ripartire in base a parametri obiettivi già stabiliti con deliberazione del Consiglio regionale n. 459-8025 del 6/10/1983 (colonna 4) b) assegnazione della somma di L. 1.200.000.000 alle UU.SS.SS.LL. 1-23 49 e 57 in ragione di L. 400.000.000 ciascuna per la gestione delle case ex Onpi destinate al fine di mettere in grado gli enti gestori di garantire la continuità delle prestazioni erogate agli ospiti ammessi dalla cessata Omni con obbligo di una esatta rendicontazione che dovrà essere trasmessa all'amministrazione regionale entro il 31.1.1985, ai fini dei necessari conguagli che la Regione, si riserva per l'eventuale eccedenza in sede di riparto del fondo per l'anno 1985 (colonna B.) c) assegnazione di L. 303.435.118 per i programmi 1983, nella stessa entità già erogata lo scorso anno (colonna C) d) assegnazione di L. 1.667.708.769 alle UU.SS.SS.LL. che, avendo già concordato con i Comuni il programma di attività, sono pervenute alla totale definizione delle procedure per la messa a disposizione del personale, dei beni e dei finanziamenti. Il riparto di detta somma tra le UU.SS.SS.LL. interessate è fatto in proporzione alle somme già assegnate alle stesse UU.SS.SS.LL. nel 1983 in base ai parametri obiettivi (colonna D).
Le somme da erogare a saldo per il corrente anno a ciascuna USSL risultano dalla colonna G.
La situazione complessiva dei finanziamenti relativa a ciascuna Unità Socio Sanitaria Locale risulta dalle varie colonne dell'allegato 1 che fa parte integrante della presente deliberazione.
Le UU.SS.SS.LL. nell'utilizzare i fondi, dovranno tener conto prioritariamente delle finalizzazioni previste dalle leggi nazionali.
All'impegno di spesa di L. 20.391.245.887 si farà fronte, con successiva deliberazione della Giunta regionale, con lo stanziamento di cui al cap. 10340 del bilancio di previsione per l'anno 1984".
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
E' approvata con 22 voti favorevoli e 10 astensioni.
Al fine di consentire la tempestiva messa a disposizione delle UU.SS.SS.LL. dei mezzi finanziari e per consentire le relative variazioni di bilancio, nei termini di legge, pongo ai voti per alzata di mano l'immediata esecutività, ai sensi dell'art. 49 della legge 10/2/1953 n. 62 della deliberazione suddetta.
E' approvata all'unanimità dei 39 Consiglieri presenti.


Argomento: Edilizia sanitaria e ospedaliera

Esame deliberazione della Giunta regionale n. 21-38539: "Programma di investimenti in opere edilizie ed attrezzature sanitarie per l'anno 1984 Assegnazione alle Unità Socio-Sanitarie Locali della Regione della quota del Fondo sanitario nazionale 1984 in conto capitale, pari a L. 47.249.000.000 e delle somme di cui all'art. 69, lettera b) della legge 23/12/1978, n. 833, pari a L. 3.632.480.000"


PRESIDENTE

Propongo ancora di inserire all'ordine del giorno l'esame della deliberazione della Giunta regionale n. 21-38539: "Programma di investimenti in opere edilizie ed attrezzature sanitarie per l'anno 1984 Assegnazione alle Unità Socio-Sanitarie Locali della Regione della quota del Fondo sanitario nazionale 1984 in conto capitale, pari a L.
47.249.000.000 e delle somme di cui all'art. 69, lettera b), della legge 23/12/1978 n. 833, pari a L. 3.632.480.000".
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
E' approvato all'unanimità dei 40 Consiglieri presenti in aula.
La parola al Consigliere Nerviani.



NERVIANI Enrico

La posizione dell'opposizione di fronte ad un piano di spesa in settori di questo tipo, sufficientemente ed intelligentemente calibrato, è una situazione difficile.
Mi pare che siano stati mantenuti gli equilibri fra i quadranti, gli equilibri fra i settori e vi è in questa proposta un impianto che non pu far gridare al dissenso esplicito e allo scandalo anche perché a nessuno verrebbe in mente di operare tagli di qualunque genere in opere che la Giunta ha già ritenute positive.
La nostra necessità sarebbe di aggiungere altre opere, ma sappiamo che le disponibilità finanziarie sono quelle che sono e quindi anche questo discorso che potrebbe essere bassamente strumentale non intendiamo farlo.
Voglio però cogliere l'occasione che mi viene offerta da questo intervento per dire all'esecutivo ed all'Assessore Bajardi che abbiamo bisogno di impostare il nostro lavoro in termini ancora più approfonditi e ancora più seri a livello di Commissione. Quando arriva già definito il pacchetto degli interventi, è molto difficile operare seriamente con suggerimenti di indirizzo o con valutazioni di merito.
L'abbiamo detto in Commissione e lo ripetiamo qui. Sarebbe bene che una volta acquisito il quadro generale delle richieste, questo, mentre è in elaborazione presso l'Assessorato, venisse anche dato per conoscenza ai colleghi di Consiglio.
So che i tempi sono abitualmente stretti, che le difficoltà sono considerevoli, ma sarebbe un grosso contributo all'accentuazione di una corretta vita democratica all'interno di questo Consiglio.
Sono sicuro che questa raccomandazione verrà accolta per il futuro.
Non abbiamo quindi elementi sicuri per giudicare ottima e per votare la proposta di deliberazione dell'Assessore Bajardi. Dobbiamo anche rilevare che non si tratta di una manciata di milioni, ma si tratta di qualche decina di miliardi. Di questo non possiamo dimenticarci.
C'è poi una ragione di dissenso esplicito, che ho già manifestato in Commissione, che deriva dalla lettura della relazione, in cui si parla di elementi che hanno indirizzato le scelte. Un elemento su cui più frequentemente si insiste è il raccordo che con questa delibera si stabilisce fra piano socio-sanitario 1982/84 e piano socio-sanitario 85/87.
Credo sia sfuggito all'Assessore questo elemento nella deliberazione. E' un atto di non rispetto formale del Consiglio in quanto il piano, che pure esiste, che pure è stato proposto dalla Giunta, è un atto incompleto e in quanto incompleto, inefficace il riferimento ad esso, quindi, è un riferimento arbitrario o "aristocratico", cioè preclusivo del momento finale più grande che è quello che si deve esprimere in modo completo sulla materia.
Se sono questi i criteri che hanno indirizzato le scelte, noi, non avendo ancora definito completamente il nostro pensiero sul piano, non possiamo neanche in toto accettare la proposta di deliberazione.
Anche su questa, per le ragioni già dette nel primo intervento, la nostra posizione non è né di approvazione, né di contrarietà pregiudiziale.
Pertanto ci asterremo.



PRESIDENTE

La parola all'Assessore Bajardi per la replica.



BAJARDI Sante, Assessore alla sanità

Devo innanzitutto ringraziare per gli apprezzamenti che sono stati rivolti al sottoscritto, che però vanno rivolti ai funzionari dell'Assessorato che hanno raccolto positivamente le indicazioni di essere equanimi, di lavorare con equilibrio.
Sugli elementi procedurali posti dal collega Nerviani possiamo ritornare in sede di Commissione alla prima occasione.
Forse sarebbe più logico, più che discutere la singola opera, definire dei criteri di ordine generale.
Voglio solo ricordare che il programma di oggi è il completamento del programma che approvò il Consiglio nel 1982 per il triennio 1982/83/84 e che per l'abbattimento delle somme a disposizione, non fu possibile attuare nei tempi previsti. Sostanzialmente quel programma si attua con questo e altri provvedimenti. Quel programma fu elaborato sulla base dei criteri dettagliatamente enunciati. Il che non vuole assolutamente dire che i criteri alla base di quel programma possano essere identici a quelli che sono alla base dei programmi che si stanno elaborando.
I riferimenti al piano 85/87 dovrebbero essere intesi diversamente da come li interpreta il collega Nerviani.
Questi punti non sono in contraddizione con le indicazioni contenute nel programma '85/87 quindi è una rassicurazione che non prenderemo provvedimenti difformi in modo che la mano sinistra non sappia cosa ha fatto la mano destra.
La spesa sanitaria è nel mirino di tutti; la spesa sanitaria deve soddisfare a bisogni primari, che sono la promozione e la tutela della salute. Motivi di trasparenza devono essere validi in tutti i campi, ma in questo caso più che negli altri, non a caso abbiamo dato molta attenzione al sistema informativo all'accessibilità a tutte le basi informative per permettere una graduale costruzione di giudizi sempre più approfonditi.
Ricordo che al piano manca il capitolo degli investimenti, capitolo che conseguirà alle scelte che il Consiglio regionale farà; ma quando alle scelte corrisponderanno gli investimenti la comprensione dei programmi da parte del Consiglio sarà semplificato.



PRESIDENTE

Pongo in votazione tale deliberazione. Ve ne do lettura: "Il Consiglio regionale vista la deliberazione della Giunta regionale n. 21-38539 dell'8/11/84 sentito il parere espresso dalla V Commissione permanente delibera di approvare il programma di investimenti in edilizia ed attrezzature sanitarie - stralcio 1984 - a favore delle UU.SS.SS.LL. del Piemonte secondo le indicazioni contenute negli allegati A-B-C che formano parte integrante della presente deliberazione".
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
E' approvata con 25 voti favorevoli e 14 astensioni.
Pongo inoltre ai voti per alzata di mano, l'immediata esecutività, ai sensi dell'art. 49, della legge 10/2/1953, n. 62, della deliberazione suddetta.
E' approvata all'unanimità dei 39 Consiglieri presenti.


Argomento: Agricoltura: argomenti non sopra specificati - Formazione professionale

Esame deliberazione della Giunta regionale n. 66-26135: "Approvazione programma annuale di formazione professionale - corsi agricoli - anno formativo 1984/85 - Legge regionale 25 febbraio 1980, n. 8"


PRESIDENTE

Propongo infine di iscrivere all'ordine del giorno l'esame della deliberazione della Giunta regionale n. 66-26135: "Approvazione programma pluriennale di formazione professionale - corsi agricoli - anno formativo 1984/85 - Legge regionale 25 febbraio 1980, n. 8".
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
E' approvato all'unanimità dei 39 Consiglieri presenti in aula.
Pongo in votazione tale deliberazione. Ve ne do lettura: "Il Consiglio regionale vista la legge regionale 25/2/1980 n. 8 ed in particolare gli articoli 6 e 7 della legge regionale citata che, nell'ambito delle procedure della programmazione, prevedono l'approvazione del programma annuale della formazione professionale mediante deliberazione consiliare viste le deliberazioni Consiglio regionale 328 del 21/9/1982 'Schema di convenzione tipo' e la deliberazione della Giunta regionale 66-26135 del 14/6/1983 'Integrazione dell'articolo 8 della convenzione tipo relativamente ai corsi progetto in agricoltura' vista la circolare 11/FP del 27/9/1983 relativa all'organizzazione dei corsi di formazione professionale in agricoltura ed in particolare i punti 1) tipologia e 4) organizzazione dei corsi che prevede il numero massimo e minimo degli allievi e i criteri di ammissibilità a cui l'allegato programma annuale fa riferimento viste le proposte formative formulate dagli Enti gestori dei corsi ed i pareri espressi dalle Commissioni per i piani agricoli di zona e dagli organismi comprensoriali sentito il parere della Commissione consiliare competente delibera di approvare il programma annuale della formazione professionale corsi agricoli - anno formativo 1984/85, allegato alla presente deliberazione e qui di seguito riportato per farne parte integrante di demandare alla Giunta regionale l'adozione degli appositi provvedimenti amministrativi per il finanziamento dei corsi di formazione professionale, considerato che il costo complessivo presunto del programma annuale è di L. 2.772.334.000, da ripartire per gli esercizi 1984 e 1985 in base ai parametri e ai criteri di cui alla convenzione tipo Regione- Enti e successive integrazioni".
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
E' approvata all'unanimità dei 39 Consiglieri presenti in aula.
Pongo inoltre ai voti, per alzata di mano, l'immediata esecutività ai sensi dell'art. 49 della legge 10/2/1953, n. 62, della deliberazione suddetta.
E' approvata all'unanimità dei 39 Consiglieri presenti.
Comunico infine che il Consiglio verrà convocato per il giorno 29 novembre.
La seduta è tolta.
(La seduta ha termine alle ore 13,33)



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