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Dettaglio seduta n.286 del 15/11/84 - Legislatura n. III - Sedute dal 9 giugno 1980 al 11 maggio 1985

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Argomento:


PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE MARCHIARO


Argomento: Personale socio - assistenziale

Proseguimento esame progetti di legge nn. 124 e 433: "Modifica degli ambiti territoriali delle Unità Socio-Sanitarie Locali nel Comune di Torino e disposizioni per la riorganizzazione dei servizi"


PRESIDENTE

La seduta è aperta.
Riprendiamo l'esame dei progetti di legge n. 124 e 433: "Modifica degli ambiti territoriali delle Unità Socio-Sanitarie Locali del Comune di Torino e disposizioni per la riorganizzazione dei servizi", di cui al punto quarto all'ordine del giorno.
Passiamo alla votazione del relativo articolato.
Art. 1 "Gli ambiti territoriali già, definiti ai sensi della legge regionale 9.7.1976, n. 41, sono modificati ed il territorio del Comune di Torino è suddiviso in 10 Unità Socio Sanitarie Locali sub comunali costituite dalle circoscrizioni e dal loro raggruppamento nel modo che segue: Torino I, che comprende il territorio delle circoscrizioni 1 (Centro) e 3 (Crocetta - S. Secondo - S. Teresina) Torino II, che comprende il territorio delle circoscrizioni 2 (San Salvano - Valentino) e 22 (Cavoretto - Borgo Po) con le modifiche di cui al comma successivo Torino III, che comprende il territorio delle circoscrizioni 9 (Nizza Millefonti) e 10 (Lingotto - Mercati Generali), con le modifiche di cui al comma successivo Torino IV, che comprende il territorio della circoscrizione Mirafiori Sud Torino V, che comprende il territorio della circoscrizione 11 (S. Rita) e 12 (Mirafiori Nord) Torino VI, che comprende il territorio delle circoscrizioni 4 (San Paolo), 5 (Cenisia Cit Turni) e 13 (Pozzo Strada) Torino VII, che comprende il territorio delle circoscrizioni 6 (San Donato - Campidoglio) e 14 (Parella) Torino VIII, che comprende il territorio delle circoscrizioni 18 (Barriera di Milano), 19 (Rebaudengo - Falchera - Villaretto) e 20 (Regio Parco) Torino X, che comprende il territorio delle circoscrizioni 7 (Valdocco Aurora - Rossini), 8 (Vanchiglia - Vanchiglietta) e 21 (Madonna del Pilone).
Gli stabilimenti ospedalieri Molinette e San Lazzaro rientrano nel territorio della Unità Socio Sanitaria Locale subcomunale Torino IIl, i cui confini Est, Sud ed Ovest sono rappresentati da corso Polonia, via Santena corso Spezia, Piazza Bozzolo, via Cherasco, via Abegg, via Genova.
Gli ambiti territoriali delle Unità Socio Sanitarie Locali sub comunali di Torino sono contraddistinti con la denominazione Torino seguita dall'aggettivo numerale ordinale.
La Regione, fatto salvo l'art. 11, comma settimo, della legge 23/12/1978, n. 833, su istanza dell'assemblea generale delle Unità Socio Sanitarie Locali di Torino, può modificare l'ambito territoriale ed il numero delle Unità Socio Sanitarie Locali sub comunali, in deroga a quanto previsto dal secondo comma dell'art. 2 della legge regionale 2011/1980 n.
3, qualora il Comune determini un nuovo assetto territoriale del decentramento amministrativo delle funzioni territoriali.
Il provvedimento può essere assunto, sentita la Provincia di Torino con legge da presentare da parte della Giunta regionale con le procedure di cui all'art. 44 dello Statuto della Regione Piemonte".
Vengono presentati i seguenti emendamenti: 1) Dal Gruppo D.C. all'art. 1, secondo capoverso sostituire: "Torino I Nord,Ovest che comprende il territorio delle circoscrizioni: 17 (Borgo Vittoria), 18 (Barriera di Milano), 19 (Falchera) e 20 (Barca Bertolla) Torino II Ovest che comprende il territorio delle circoscrizioni: 6 (San Donato), 14 (Parella), 15 (Vallette) e 16 (Lanzo - Madonna di Campagna) Torino III Est che comprende il territorio delle circoscrizioni: 7 (Valdocco) e 8 (Vanchiglia) Torino IV Centro che comprende il territorio delle circoscrizioni: 1 (Centro), 2 (San Salvano) e 3 (Crocetta) Torino V Sud che comprende il territorio delle circoscrizioni: 12 (Mirafiori Nord) e 23 (Mirafiori Sud) Torino VI Sud che comprende il territorio delle circoscrizioni: 9 (Nizza - Millefonti), 10 (Lingotto) e 11 (Santa Rita) Torino VII San Paolo che comprende il territorio delle circoscrizioni: 4 (San Paolo), 5 (Cenisia) e 13 (Pozzo Strada) Torino VIII Collinare che comprende il territorio delle circoscrizioni: 21 (Madonna del Pilone) e 22 (Cavoretto).".
2) Dal Gruppo P.R.I.: all'art. 1, secondo capoverso sostituire: "Torino I che comprende il territorio delle circoscrizioni 1 (Centro) e 3 (Crocetta - San Secondo - Santa Teresina) Torino II che comprende il territorio delle circoscrizioni 2 (San Salvano - Valentino) e 22 (Cavoretto - Borgo Po) Torino III che comprende il territorio delle circoscrizioni 9 (Nizza Millefonti) e 10 (Lingotto - Mercati Generali) Torino IV che comprende il territorio delle circoscrizioni 23 (Mirafiori Sud), 11 (Santa Rita) e 12 (Mirafiori Nord) Torino V che comprende il territorio delle circoscrizioni 4 (San Paolo), 5 (Cenisia- Cit Turin) e 13 (Pozzo Strada) Torino VI che comprende il territorio delle circoscrizioni 6 (San Donato - Campidoglio), 14 (Parella), 15 (Lucento - Vallette) e 16 (Madonna di Campagna - Lanzo) Torino VII che comprende il territorio delle circoscrizioni 18 (Barriera di Milano), 19 (Rebaudengo - Falchera - Villaretto), 20 (Regio Parco) e 17 (Borgo Vittoria) Torino VIII che comprende il territorio delle circoscrizioni 7 (Valdocco - Aurora - Rossini), 8 (Vanchiglia - Vanchiglietta) e 21 (Madonna del Pilone)".
3) Dal Gruppo P.L.I.: i commi dall'I al 12 sono sostituiti dai seguenti: "Gli ambiti territoriali già definiti ai sensi della legge regionale 9.7.1976 n. 41, sono modificati e il territorio del Comune di Torino è suddiviso in otto Unità Socio Sanitarie Locali subcomunali costituite dalle circoscrizioni e dal loro raggruppamento nel modo che segue: Torino I, che comprende il territorio delle circoscrizioni 1 (Centro) 2 (San Salvario - Valentino) e 3 (Crocetta - San Secondo - Santa Teresina) Torino II che comprende il territorio delle circoscrizioni 4 (San Paolo), 5 (Cenisia - Cit Turin) e 13 (Pozzo Strada) Torino III, che comprende il territorio delle circoscrizioni 6 (San Donato - Campidoglio), 14 (Parella) e 15 (Lucento - Vallette) Torino IV, che comprende il territorio delle circoscrizioni 7 (Valdocco Aurora - Rossini), 8 (Vanchiglia - Vanchiglietta) e 18 (Barriera di Milano) Torino V, che comprende il territorio delle circoscrizioni 9 (Nizza Millefonti) e 10 (Lingotto - Mercati Generali) Torino VI, che comprende il territorio delle circoscrizioni 11 (Santa Rita), 12 (Mirafiori Nord) e 23 (Mirafiori Sud) Torino VII, che comprende il territorio delle circoscrizioni 16 (Madonna di Campagna-Lanzo), 17 (Borgo Vittoria), 19 (Rebaudengo - Falchera Villaretto) e 20 (Regio Parco) Torino VIII, che comprende il territorio delle circoscrizioni 21 (Madonna del Pilone) e 22 (Cavoretto - Borgo Po).
Gli stabilimenti ospedalieri Molinette e San Lazzaro rientrano nel territorio dell'Unità Socio Sanitaria sub comunale Torino I, i cui confini Est, Sud ed Ovest sono rappresentati da Corso Polonia, Via Santena, Corso Spezia, Piazza Bozzolo, Via Cherasco, Via Abegg, Via Genova".
La parola al Consigliere Bergoglio.



BERGOGLIO Emilia

Il nostro emendamento peraltro già discusso trae spunto da una motivazione.
La nostra prima proposta era di sette UU.SS.SS.LL., mentre l'emendamento che presentiamo ne propone otto tenendo conto della situazione dei trasporti e delle suddivisioni territoriali.
Mi preoccupa l'affermazione di questa mattina fatta dall'Assessore Bajardi che ha dichiarato che ai fini sanitari, sette, otto o dieci Unità Socio Sanitarie è uguale e che il decentramento su dieci Unità è vincolato da esigenze di decentramento amministrativo nelle circoscrizioni della città di Torino. A me pare invece che il Consiglio regionale dovrebbe innanzitutto preoccuparsi della valenza sanitaria di questo provvedimento e della definizione degli ambiti sulla base delle risposte da dare ai problemi sanitari. Non accettiamo il principio del decentramento sanitario vincolato al decentramento amministrativo e politico della Città di Torino.
Il parere della Giunta comunale è che le 23 circoscrizioni non sono rispondenti alle esigenze perché non rispondono al decentramento, mentre la nostra posizione è che le 23 UU.SS.SS.LL. non funzionano in quanto la Giunta non ha assegnato loro i poteri previsti dà leggi nazionali e da deliberazioni comunali.
E' facile scivolare sulla questione facendo riferimento alla divisione territoriale. Bisogna essere coerenti. Ricordo un dibattito sulle nostre proposte tenuto nella circoscrizione del quartiere 22 un anno e mezzo fa circa. In quell'occasione l'attuale Assessore alla sanità e al decentramento del Comune di Torino, l'allora Consigliere comunale della sinistra indipendente, Angelo Tartaglia, dichiarò che le UU.SS.SS.LL.
dovevano essere 23 e che il decentramento andava attuato secondo delle linee di delega reale dei poteri.
L'Assessore Bajardi, al quale faccio credito di onestà intellettuale ricorderà quel dibattito e ricorderà anche quell'intervento. Vorrei su questo un minimo di chiarezza perlomeno che si dica come è possibile che tesi così contrastanti siano sostenute dalla stessa persona. Ricordo che ci fu polemica tra l'Assessore Bajardi che disse: "non bisogna essere così vincolanti, un conto è la sanità, un conto sono gli altri problemi". Questo emendamento ha alle spalle la filosofia di prestabilire le Unità Sanitarie Locali in vista delle future circoscrizioni, filosofia che noi non accettiamo. Io vorrei che su questo si pronunciassero anche gli altri partiti. Non è un fatto di contrapposizione tra democristiani e comunisti è una questione di fondo sulla quale non si può tranquillamente ignorare un pronunciamento politico in questa sede.
Se si vuole ammazzare il decentramento, se si vuole vanificare la partecipazione dicendo che in realtà tra di loro non sono omogenee che non hanno unità territoriale, allora si portano avanti i provvedimenti camuffandoli con la sistemazione sanitaria. Noi non vogliamo camuffare questi provvedimenti, vogliamo che si facciano delle Unità Sanitarie e che nelle sedi giuste ed opportune si discuta delle ipotesi di decentramento amministrativo della città di Torino. Su questa nostra, valutazione chiediamo che le forze politiche presenti in questa sede e presenti nel Consiglio comunale di Torino esprimano le loro valutazioni. L'Unità Sanitaria Locale per noi ha una valenza sanitaria, che fa corpo intorno al settore ospedaliero esistente nella zona. Le proposte di modifica delle Unità Sanitarie che accennava l'Assessore Bajardi prevedono tra l'altro delle cose strane e cioè che ogni ospedale superiore agli 800 posti letto dovrebbe avere una sua autonomia funzionale, vanificando l'impalcatura della riforma sanitaria. Ma questo è un aspetto che potremmo discutere in altra sede, con una serie di altri problemi legati alla funzionalità dell'assemblea. Se va avanti il disegno chic è stato presentato in sede di Consiglio dei Ministri, noi qui non faremmo che mettere il carro davanti ai buoi, in quanto i poteri dell'assemblea saranno limitati a nominare i Comitati di gestione. Insisto sull'emendamento che abbiamo presentato perché contiene una chiave di lettura per comprendere se a Torino vogliamo fare la riforma della sanità o se vogliamo qualche altra cosa.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Gastaldi.



GASTALDI Enrico

Insistiamo col presentare il nostro emendamento, nonostante i giudizi già espressi dall'Assessore nel suo intervento generale sulla legge, perch ci pare utile precisare in questa sede la nostra opinione sull'argomento che si basa su cose più pratiche di quelle portate dalla D.C. e che evita riferimenti a disegni o a programmazioni future. E' vero che di fronte al problema decentramento e accentramento il numero 11, 10, 8 non conta, conta pero, se si decide per un numero, il criterio che si pone a base di quel numero. Per noi il criterio più importante da porre a base della divisione del territorio di Torino in UU.SS.SS.LL. è quello che in ogni U.S.S.L. ci sia un ospedale o un gruppo di ospedali che possano offrire le prestazioni più necessarie e più frequentemente richieste agli utenti, rendendo oltretutto più facili gli stessi bilanci.
E' la stessa considerazione che faceva la Giunta nella sua prima proposta di legge e la collega Ferrari nella sua relazione. Però la Giunta ed il Comune di Torino propongono di dividere oggi Torino riferendosi ad una situazione futura che, se realizzata, sarà certamente ottima, sia perché sarà migliore il rapporto U.S.S.L./abitanti, e sia perché sarà più facile la erogazione dei servizi. Noi invece proponiamo una divisione che si riferisce alla situazione attuale o presente o, per l'ospedale di Via Farinelli di un futuro molto prossimo. Devo precisare che col nostro emendamento proponiamo 8 UU.SS.SS.LL. e non sette ora e più tardi, a ospedale di via Farinelli realizzata, otto, perché consideriamo vicina e facile la realizzazione dell'ospedale di via Farinelli.
Preferiamo perciò riferirci alla situazione attuale perché a noi pare sarà più facile dividere nel futuro una U.S.S.L. in due che non mire due UU.SS.SS.LL. in una e perché, vista la possibilità finanziaria del Piemonte, che un recente provvedimento della Giunta identifica in 47 miliardi, il futuro potrebbe diventare molto remoto.
La nostra proposta non differisce molto da quella proposta da questa legge; unisce soltanto le due UU.SS.SS.LL. prive di ospedali ad UU.SS.SS.LL. vicine che lo hanno. In pratica, unisce Mirafiori nord a Mirafiori sud, perché Mirafiori nord non ha ospedali; unisce le due UU.SS.SS.LL. della zona nord-ovest di Torino, ottava e sesta, perch l'U.S.S.L. ottava è senza ospedale, facendo passare il quartiere 17, Borgo Vittoria, all'U.S.S.L. vicina sia per diminuire il numero degli abitanti da 262.000 a 212.000 e sia perché tale quartiere si rivolge già abitualmente all'ospedale Nuova Astanteria Martini.



PRESIDENTE

Ha chiesto di parlare il Consigliere Marchini per illustrare l'emendamento. Ne ha facoltà.



MARCHINI Sergio

Il nostro Gruppo ritiene che nel nuovo disegno delle UU.SS.SS.LL.
subcomunali, non si possa prescindere da criteri di omogeneità territoriale e demografica che sono tra l'altro previsti dalla legge e che quindi si debba cercare di superare con questo provvedimento quelle che potremmo chiamare le barriere urbanistiche esistenti nella città di Torino. La realtà torinese presenta inoltre alcune peculiarità nell'ambito della organizzazione ospedaliera, specie se si considera l'ubicazione dei presidi ospedalieri e la loro rilevanza regionale ancora più che cittadina.
L'organizzazione territoriale proposta dal Gruppo liberale con il suo emendamento tiene presente la realtà dei pubblici servizi sanitari esistenti sul territorio e cerca di evitare soluzioni esclusivamente ospedaliere o centriche o, al contrario che disegnino nuove UU.SS.SS.LL.
subcomunali prive di strutture sanitarie. Il ristretto numero di Unità sub comunali da noi predisposto, otto anziché dieci, risponde pienamente ai criteri di economicità e di efficienza di gestione che debbono presiedere ad ogni decisione in materia in relazione al futuro assetto delle Unità Sanitarie torinesi.



PRESIDENTE

Su questi emendamenti la Giunta intende replicare? La parola all'Assessore Bajardi.



BAJARDI Sante, Assessore alla sanità

Nel dibattito generale avevo cercato di esporre con una certa ampiezza le argomentazioni della Giunta nei confronti dei tre emendamenti e continuo a fare lo stesso discorso. Ho detto che sono omologhe nel senso che le sfumature che stanno all'interno di questo discorso possono dare adito a tutta una quantità di ipotesi di zonizzazioni: ad esempio manca ancora il numero nove che nessuna ha utilizzato ed ancora il cambiamento completo di tutti i confini.
Quindici anni fa avevo approvato, per la Provincia di Torino, le proposte di zonizzazione della città di Torino per le note esigenze psichiatriche e, negli anni 60, ho contribuito alla crescita dei 45 Comitati spontanei nella città di Torino. Nonostante questa grande esperienza e questa conoscenza della città di Torino non ho elementi sufficienti da assolutizzare al 100 per cento la divisione del territorio che è pieno di barriere fisiche, ferroviarie o fluviali o di altre cose. Il grande problema politico che sta di fronte a noi è di superare 1'1/23 e di portare avanti un discorso che crei le condizioni per dare una maggiore articolazione del territorio e per recuperare le dimensioni per la prevenzione e la riabilitazione. Non intendo parlare di prevenzione medica o di medicina preventiva, ma di prevenzione secondo il discorso presentato a suo tempo nel momento della verifica della Giunta regionale e del Comune di Torino che tentava una operazione di grande respiro nella direttrice del sistema delle autonomie e che disgiunge i momenti del decentramento amministrativo da quelli della partecipazione, che frequentemente abbiamo confuso e che recuperi l'unità di gestione della sanità e dell'assistenza con tutti gli altri momenti di politica territoriale che sono oggetto di decentramento amministrativo e che hanno grandissima incidenza nella politica socio-sanitaria. E' una strategia giusta, sacrosanta e vincente.
Questa prospettiva affascinante si colloca in un rapporto organico con l'ipotesi di area metropolitana sulla quale tutti sempre esprimiamo un largo consenso. Quando poi si arriva alla resa dei conti scattano meccanismi di altro genere. E' in ragione di queste argomentazioni che la Giunta non può accogliere gli emendamenti che sono stati presentati.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Bergoglio per dichiarazione di voto.



BERGOGLIO Emilia

Noi ovviamente voteremo a favore del nostro emendamento anche perch complessivamente ha una valenza sanitaria più organica e più significativa della proposta contenuta nel testo che viene presentato all'esame del Consiglio.
Non ci sono sostanziali differenze tra il nostro emendamento e quello presentato dagli altri Gruppi di opposizione, repubblicani e liberali.
L'accorpamento in fondo tiene conto di alcune linee discutibili sulle quali anche noi non abbiamo delle grosse difficoltà. La dichiarazione dell'Assessore Bajardi ci motiva ancora di più nel sostegno del nostro emendamento. Ha appartenuto a quel Gruppo che ha contribuito all'operazione delle Unità psichiatriche e ai 45 quartieri spontanei, ed oggi ci sembra che si adoperi per affossare, quella partecipazione che ha consentito al suo partito, sulla spinta dello spontaneismo guidato, di ottenere significativi risultati politici nella città di Torino. Anche la dimensione partecipativa e lo spontaneismo hanno un loro significato. Poiché noi crediamo realmente alla partecipazione ed alla possibilità di incidere sulle scelte politiche, continuiamo a sollecitare dalle altre forze politiche un pronunciamento su questi temi. Non soltanto la D.C. cerca di favorire la crescita democratica nell'ambito della città di Torino. Il voto è conseguenza di questa dichiarazione.



PRESIDENTE

Pongo in votazione emendamento n. 1).
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
E' respinto con 12 voti favorevoli, 21 contrari e 5 astensioni.
Pongo in votazione l'emendamento n. 2).
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
E' respinto con 6 voti favorevoli, 23 contrari e 11 astensioni.
Pongo in votazione l'emendamento n. 3).
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
E' respinto con 4 voti favorevoli, 23 contrari e 14 astensioni.
4) Dal Consigliere Gastaldi: l'articolo 1, comma quarto, viene così modificato: "La Regione può modificare l'ambito territoriale ed il numero delle UU.SS.SS.LL. sub comunali, in deroga a quanto previsto dal secondo comma dell'art. 2 della L.R. 20/10/1980, n. 3, su istanza della assemblea generale delle UU.SS.SS.LL. di Torino qualora il Comune determini un nuovo assetto territoriale del decentramento amministrativo delle funzioni territoriali e qualora vengano realizzate nuove strutture".
La parola al Consigliere Gastaldi.



GASTALDI Enrico

Questo emendamento era conseguente all'accettazione del primo, non essendo stato accettato il primo, questo viene ritirato.



PRESIDENTE

L'emendamento n. 4) è pertanto ritirato dallo stesso proponente.
5) Dai Consiglieri Nerviani, Devecchi, Martinetti e Bergoglio che lo illustra: ultimo capoverso dell'art. 1: "Sopprimere".
La parola al Consigliere Bergoglio.



BERGOGLIO Emilia

Se ci dovranno essere delle modifiche alle leggi, conseguenti a provvedimenti che verranno presi dal Comune di Torino, la Regione dovrà seguire le procedure normali previste per tutte le leggi regionali.
Non mi pare che si possa approvare ancora una volta una legge regionale, e rispettosamente essere disponibili a modificarla se il Comune di Torino riterrà che questa legge non sarà di suo totale gradimento.
Questo atteggiamento di andare sempre dietro alle decisioni del Comune di Torino è limitativo dell'autonomia dell'istituto regionale.
L'Assessore Bajardi in sede di replica ha fatto riferimento alla richiesta del mese di gennaio 1984 di attendere i risultati della Commissione comunale per poter definire gli ambiti delle UU.SS.SS.LL. ma probabilmente ha dimenticato che analoga richiesta venne fatta alla Commissione V in sede di consultazione il 15 marzo dell'83 e questa consultazione era già conseguente ad un rinvio, sempre richiesto dal Comune di Torino, del dicembre dell'82. Non è possibile accettare che in Consiglio questo ritardo venga genericamente attribuito ai lavori delle Commissioni od a ritardi generici del Consiglio. Questi ritardi hanno invece delle precise responsabilità che sono l'acquiescenza della maggioranza di sinistra della Regione Piemonte alle richieste ed alle decisioni della maggioranza di sinistra del Comune di Torino. Peraltro su questo tema non ci furono mai identità di vedute, tant'è vero che fin dall'inizio non si decise quante UU.SS.SS.LL. fare nella città di Torino e, alla fine, se ne è fatta una sola. Per non continuare ad essere i sudditi della città di Torino (in epoca in cui si amano i Presidenti della Repubblica), chiediamo che la Regione non approvi nessuna normativa che favorisca il Comune di Torino e che recuperi totalmente la sua autonomia funzionale ed istituzionale. Chiediamo la soppressione dell'ultimo comma, che è di nuovo un favore, formale e istituzionale che tra l'altro il Comune di Torino in questi anni non ha dimostrato di meritare.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Majorino.



MAJORINO Gaetano

Il nostro Gruppo si associa all'accoglimento di questo emendamento oltre che per le ragioni di merito espresse dalla collega Bergoglio, che condividiamo per motivi istituzionali e di rivendicazione della sovranità dell'iniziativa legislativa da parte dei soggetti proponenti, legittimi in base allo Statuto della Regione. Dopo che il Comune dì Torino, evento futuro ed incerto, avrà ridotto le circoscrizioni da 23 a 10 o a un altro numero, sorgerà l'opportunità, la convenienza, l'utilità politica o istituzionale, di modificare i confini territoriali delle Unità Sanitarie non si comprende perché questa utilità politica o convenienza o necessità debba essere subordinata a una istanza dell'assemblea generale delle UU.SS.SS.LL. di Torino. Identico ragionamento vale per l'ultimo comma dove si dice che questo provvedimento può essere assunto solo su istanza dell'assemblea generale delle UU.SS.SS.LL. Se, indipendentemente dall'istanza dell'assemblea generale, la Giunta o qualsiasi altro proponente proporrà di modificare l'ambito territoriale delle UU.SS.SS.LL.
potrà chiedere la procedura d'urgenza. Non si vede perché la procedura d'urgenza di un futuro eventuale e possibile disegno di legge, debba essere statuita con legge.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Marchini.



MARCHINI Sergio

Le argomentazioni svolte dai colleghi dei Gruppi DC e M.S.I-D.N.
rendono quasi superfluo il nostro intervento.
In effetti l'aspetto non è tanto di natura storico-politica, ma di natura istituzionale. Non sembra corretto introdurre una limitazione alla potestà normativa della Regione, che è autonoma, quindi non si comprende in quale misura sia da legarsi a una volontà in tal senso espressa dall'assemblea generale torinese. Posso capire probabilmente l'esigenza di introdurre fin d'ora un meccanismo che consideri l'interdipendenza dei due processi, suggerisco quindi alla Giunta, qualora la maggioranza ritenesse di respingere gli emendamenti soppressivi, di introdurre una modificazione che introduca il concetto: "sentito il Comune", magari rendendo più rigoroso il rapporto di consultazione reciproca. Tra l'altro ipotizzare che la Regione non possa normare se non su richiesta dell'assemblea delle Unità Socio Sanitarie Locali di Torino è un elemento che mette in discussione l'illegittimità del nostro provvedimento.



PRESIDENTE

La parola all'Assessore Bajardi.



BAJARDI Sante, Assessore alla sanità

Nessuno contesta all'amministrazione regionale il diritto di modificare, quando lo ritiene e nel rispetto delle procedure, qualsiasi legge. Si esprime, con due puntualizzazioni, la possibilità di un elemento aggiuntivo che non soggiace a una procedura (art. 11 della legge del 78) che è quanto mai pertinente quando la modificazione della zona di una USSL incide sulla zonizzazione delle UU.SS.SS.LL. contigue. E' parso ragionevole fissare una procedura che legasse la possibilità di modifica della zonizzazione a momenti cruciali, quali possono essere i documenti di piano.
In molte occasioni abbiamo dovuto trovare soluzioni di convenzioni tra i Comuni (Settimo - Cuorgné e Cuorgné-Ivrea) perché il meccanismo del Piano regionale è tale che non si riesce, nonostante il totale assenso a spostare un Comune da una USSL all'altra. Non far pesare questa esigenza all'interno della città di Torino che è cruciale per le UU.SS.SS.LL. mi pare non solo ragionevole, ma giusto.
Se mai mettono in evidenza criteri di riorganizzazione territoriale che ieri assumevano altri aspetti. Qualora ci fosse questa istanza noi possiamo accoglierla o respingerla in deroga a quel vincolo.
Non c'è nessuna imposizione al Consiglio regionale, si apre semmai una procedura inutilmente defatigante e vessatoria. Difendo questa tesi. Ci sono anche gli aspetti politici. Non è un segreto che il Comune di Torino ha avviato la procedura per la trasformazione delle UU.SS.SS.LL. da 23 a 10.
I giochi dal punto di vista pratico si faranno in Consiglio comunale. A me pare corretto e non rinunciatario il fatto che questa assemblea si dia dei meccanismi che possano in questo senso, applicare la procedura d'urgenza. Non ci può essere una interpretazione fiscale della legge tale da frustrare la legittima volontà e l'autogoverno del Comune di Torino in favore del quale noi non abbiamo mai rinunciato alle nostre prese di posizione. Ho chiesto in V Commissione e al Consiglio di passare alla modifica della zonizzazione e di mettere in discussione le rispettive leggi. Non attribuisco responsabilità a nessuno e non mi sento responsabile né del ritardo né di una acquiescenza al Comune di Torino nei confronti del quale mantengo in pieno il mio rapporto d'autonomia sia a livello istituzionale che a livello politico.



PRESIDENTE

Ha chiesto di parlare, per dichiarazione di voto, il Consigliere Bergoglio. Ne ha facoltà.



BERGOGLIO Emilia

Sulle dichiarazioni fatte dall'Assessore Bajardi desidero fare una precisazione. Un punto della sua indicazione non possiamo condividere oltre ad altri. Gli Assessori alla sanità e all'assistenza Olivieri e Assessore Migliasso, chiesero, presente l'Assessore Bajardi, il rinvio. La Giunta regionale accettò di buon grado quella richiesta di rinvio, così come si accettò un'ulteriore richiesta di rinvio nel gennaio del 1984 quando si chiese che la Commissione comunale ad hoc istituita potesse svolgere con tranquillità e con calma i propri lavori per poi venirci a dire quali erano i desiderata del Comune di Torino. Noi non riteniamo che ci sia la necessità di fare delle deroghe per il Comune di Torino. Se il Comune di Torino vorrà proporre qualche modifica alla legge, potremo tenerla nella dovuta considerazione e la maggioranza potrà fare tutta quell'azione politica necessaria perché le modifiche di legge vengano votate in tempo utile. Siamo sempre di fronte a due pesi e a due misure infatti tutte le altre UU.SS.SS.LL. del Piemonte non possono chiedere modifiche territoriali nei loro ambiti se non alla scadenza triennale mentre il Comune di Torino, ogni giorno, ogni momento, ogni epoca è buona.
Quando e come lo desidera, noi, pronti a scattare agli ordini dovremmo votare con procedura d'urgenza le nuove norme. Questa non è una deroga? Questo non è un atteggiamento passivo? Questa non è sudditanza politica? Lascio all'intelligenza di ogni Consigliere dirmi di che cosa si tratta.
Per questo motivo noi manteniamo il nostro emendamento.



PRESIDENTE

Pongo in votazione l'emendamento n. 5). Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
E' respinto con 13 voti favorevoli e 27 contrari.
Pongo in votazione l'art. 1 nel testo originario.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 46 hanno risposto SI 26 Consiglieri hanno risposto NO 20 Consiglieri L'articolo 1 è approvato.
Art. 2 "E' abrogato l'art. 11 della legge regionale 21/1/1980, n. 3.
Nelle Unità Socio Sanitarie Locali di cui all'art. 1 il numero dei componenti i Comitati di gestione è stabilito in 9.
Il Presidente ed il Vicepresidente del Comitato di gestione vengono eletti nei modi previsti rispettivamente dal IV e V comma dell'art. 10 della legge regionale 21/1/1980 n. 3.
I componenti dei Comitati di gestione sono eletti dall'assemblea generale, unica per tutte le Unità Socio Sanitarie Locali subcomunali ed identificata nel Consiglio comunale di Torino, con voto distinto e limitati ai due terzi del numero dei componenti fissati, al fine di assicurare la rappresentanza delle minoranze. L'assemblea generale, con propria deliberazione, fissa le modalità per assicurare che di ogni Comitato di gestione delle Unità Socio Sanitarie Locali subcomunali facciano parte Consiglieri di circoscrizione designati espressamente dai Consigli circoscrizionali. I restanti componenti possono essere scelti anche tra cittadini non appartenenti al Consiglio comunale, che non si trovino nelle condizioni di incompatibilità stabilite dalla legge 23/4/1981 n. 154. I componenti non possono appartenere contemporaneamente a più di un Comitato di gestione. L'elezione dei componenti dei Comitati di gestione delle Unità Socio Sanitarie Locali subcomunali della Città di Torino deve avvenire entro e non oltre quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Tali Comitati hanno la durata prevista dalla legge regionale 21/1/1980 n. 3 e assumono le funzioni non prima dell'1/1/1985".
Vengono presentati i seguenti emendamenti: 1) Dai Consiglieri Montefalchesi e Reburdo: emendamento sostitutivo del quinto comma e abrogativo del sesto comma dell'art. 2: "L'assemblea generale, con propria deliberazione, fissa le modalità per assicurare che ogni Comitato di gestione delle UU.SS.SS.LL. subcomunali sia esclusivamente composto da Consiglieri di circoscrizione all'uopo designati dai rispettivi Consigli circoscrizionali'.
2) Dal Gruppo P.L.I.: al quinto comma, penultima riga le parole "Consiglieri di circoscrizione" sono sostituite dalle parole "rappresentanti di circoscrizione non necessariamente Consiglieri di circoscrizione".
3) Dal Gruppo P.L.I.: alla fine del sesto comma sono aggiunte le seguenti parole "e dotati di specifica competenza in materia sanitaria socio-assistenziale o amministrativa".
Ha chiesto di parlare il Consigliere Reburdo per l'illustrazione del suo emendamento. Ne ha facoltà.



REBURDO Giuseppe

La filosofia che sta dietro alla nostra proposta è molto semplice: gli eletti dal popolo devono rispondere dei loro atti nel bene e nel male quindi, estranei all'elezione e al controllo popolare inseriti in un contesto decisionale di questo tipo, ci paiono non coerenti col discorso della trasparenza, della efficienza e della capacità delle decisioni.
Spero sia ancora valida la tesi, del movimento democratico e progressista di questi anni che ha lottato per creare ambiti e processi istituzionali chiari, coincidenti fra di loro e non sovrapposti.
La politica degli anni dal 75 in poi è stata caratterizzata dallo sforzo per dare trasparenza istituzionale. La coincidenza tra UU.SS.SS.LL.
distretti scolastici e, per la città di Torino, Consigli di circoscrizione è sicuramente un atto politico importante. Qui noi ci collochiamo esattamente all'opposto di come si collocano le proposte della D.C. e del P.L.I. Riteniamo che si debba guardare con occhio particolare alla problematica di Torino. Non possiamo ignorare i decentramenti istituzionali che devono procedere parallelamente a quelli dell'intervento nel campo della sanità.
Va aggiunto che ci sono competenze gestionali che non possono essere divise o separate, che non è possibile dividere la sanità dall'assistenza.
C'è un intreccio anche con i problemi riguardanti la qualità della vita, i servizi sociali, i livelli dell'occupazione. Pertanto l'unitarietà di governo sul territorio e l'unitarietà di ambiti territoriali vanno salvaguardati fino in fondo. La proposta di emendamento ci pare coerente con il tentativo di continuare su questa linea. Se poi si intende delegare la gestione della sanità al cosiddetto efficientismo dei tecnici (molte volte quando le cose non vanno come debbono andare ci sono i tecnici di mezzo) allora si cambi la legge, si dica che la sanità va gestita in termini burocratici o in termini tecnocratici e che questa è una legge che non ha nulla a che fare con la legge 833 sulla costituzione delle UU.SS.SS.LL. come nuovi enti locali previsti istituzionali.
Nell'eventualità in cui questo emendamento non venisse accolto ne abbiamo uno che vincola al numero di 7 su 9 i Consiglieri di circoscrizione presenti nei comitati di gestione



PRESIDENTE

Ha chiesto di parlare il Consigliere Marchini. Ne ha facoltà.



MARCHINI Sergio

Riteniamo che in ordine alla delegazione della circoscrizione non sia essenziale la qualifica di Consigliere di circoscrizione per ricoprire questa carica.
L'altro emendamento è un richiamo opportuno a che i designati abbiano specifiche competenze in materia socio-sanitaria o amministrativa.



PRESIDENTE

Ha chiesto di parlare il Consigliere Majorino. Ne ha facoltà.



MAJORINO Gaetano

Aderiamo al requisito della specifica competenza in materia socio assistenziale o amministrativa perché esalta un requisito di professionalità.
Sembrerebbe opportuno, a nostro avviso, aggiungere "e iscritti nelle liste elettorali del Comune di Torino" sia perché la scelta avvenga nell'ambito di soggetti che oltreché esperti sono suscettibili di conoscere nel concreto il problema, sia perché il filtro dell'iscrizione nelle liste elettorali consente di escludere persone che non sono elettori per qualsiasi precedente penale o non penale.



PRESIDENTE

Ha chiesto di parlare il Consigliere Barisione. Ne ha facoltà.



BARISIONE Luigi

Vorrei fare alcune osservazioni sull'emendamento dei Consiglieri Reburdo e Montefalchesi. L'Assessore ha detto che l'assemblea generale nella sua autonomia potrebbe decidere che sono tutti 9 Consiglieri di circoscrizione.
C'è però una esigenza di omogeneità col resto del territorio piemontese e con le leggi esistenti, per cui i requisiti per far parte del Comitato di gestione non erano necessariamente quelli del Consigliere comunale.
E' una materia in discussione a livello nazionale. Credo che il Comitato di gestione possa essere articolato con rappresentanti delle circoscrizioni, rappresentanti del Consiglio comunale e membri laici esterni esperti nella materia, pertanto pur comprendendo lo spirito dell'emendamento del Consigliere Reburdo, ci pare che non sia da accogliere. E' invece accoglibile la proposta presentata dal Gruppo P.L.I.
con l'aggiunta delle parole: "socio-assistenziale sanitaria e amministrativa"



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Marchini.



MARCHINI Sergio

Consento all'integrazione suggerita dal P.C.I. Nell'occasione chiederei al Consiglio di riflettere sull'opportunità di integrare le caratteristiche con quella di: "iscritto alle liste elettorali di Torino". E' una ipotesi di ragionamento, chiedo quindi alla Presidenza di considerarla non come un emendamento.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Bergoglio.



BERGOGLIO Emilia

Noi siamo d'accordo sull'integrazione proposta all'art. 2. Chi si occupa di problemi di questo genere deve averne la competenza, per l'esperienza ci insegna che è bene dare buoni consigli perché, o si stabiliscono qualifiche precise e determinate, oppure la "specifica competenza" in materia socio-assistenziale o amministrativa o sanitaria può essere variamente interpretata a seconda di chi determina i criteri per nominare queste persone.
Gli altri due emendamenti invece sono contrastanti, perché da un lato si dice che i membri dei Comitati di gestione delle UU.SS.SS.LL. di Torino debbono essere Consiglieri di circoscrizione, dall'altro si dice che anche quelli che vengono designati dai Consiglieri di circoscrizione possono non essere Consiglieri.
Noi siamo d'accordo che i Consiglieri di circoscrizione debbano essere membri dei Comitati di gestione.
Ci pare però vincolante e riduttiva l'esclusione totale dei Consiglieri comunali dal comitato di gestione. Questo potrebbe rendere più difficili i collegamenti tra i vari comitati di gestione. Ritengo che la presenza dei Consiglieri comunali nell'ambito dei comitati di gestione possa essere opportuna almeno per garantire una certa omogeneità di intervento. C'è da un lato l'esigenza di garantire la partecipazione delle circoscrizioni dall'altro di garantire l'omogeneità.
Per quanto riguarda l'emendamento P.L.I. suggerisco ai proponenti di modificare i rappresentanti di circoscrizione con "Consiglieri".



PRESIDENTE

Possiamo passare alla replica dell'Assessore Bajardi.



BAJARDI Sante, Assessore alla sanità

La discussione ha messo in evidenza che il testo proposto dalla Giunta è equilibrato perché cerca di contemperare una esigenza politica.
Non è possibile scrivere in una legge cose diverse da quello che stabilisce la legge 833.
D'altro canto noi abbiamo previsto la gradualità delle nomine. E' una soluzione che non imbriglia, che permette l'esprimersi della volontà politica che può essere valutata dall'opinione pubblica come scelta qualificante. Mi associo al consenso alla proposta che ha fatto il Gruppo liberale in relazione ai requisiti. E' un invito, ma, con i tempi che corrono, sono inviti che è giusto introdurre. Non mi pare giusto porre il vincolo della "iscrizione nelle liste elettorali" ed in particolare della "circoscrizione" oppure di "Torino". Non penso che si debbano mettere tante zeppe per cui tre devono avere questi dati requisiti, quattro altri requisiti e via dicendo.
Abbiamo accolto il principio che devono essere della circoscrizione quindi si assumano le responsabilità.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Reburdo per dichiarazione di voto.



REBURDO Giuseppe

Noi rimaniamo fermi nella nostra proposta confermata dal fatto che dalle dichiarazioni dei vari Gruppi emerge un sottofondo che noi riteniamo preoccupante che è questo: si sta tentando di togliere la gestione della riforma sanitaria al processo di democratizzazione, che rimane il fondamento della riforma anche se va corretta.
Si cerca di ridare spazio anche a livello governativo ai cosiddetti tecnici, facendola diventare sempre di più una gestione aziendale. Oggi nelle UU.SS.SS.LL. i tecnici non contano poco e sono in grado di condizionare tante decisioni pur non essendo degli organi politici, salvo lasciare ai politici incombenze che molte volte aprono anche problemi di carattere giudiziario.
Vogliamo mantenere questo emendamento perché nel disegno istituzionale di Torino ci potrebbe essere il tentativo di svuotare di significato l'esperienza delle circoscrizioni. Si portano a dieci per farle coincidere con le UU.SS.SS.LL. e si da maggiori poteri, però se si spezzetta la gestione delle varie materie, sarà molto difficile tentare un minimo di integrazione.
Penso che il vincolo di nove su nove debba essere sostenuto. E' un tentativo di mantenere aperto uno "spazio di potere" alle dieci UU.SS.SS.LL. e per dare più forza alle nuove circoscrizioni. Noi ribadiamo le nostre motivazioni se non altro per mantenere vivo ed aperto questo problema fin quando non cambieranno le leggi.



PRESIDENTE

Pongo in votazione l'emendamento n. 1).
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
E' respinto con 2 voti favorevoli, 22 contrari e 13 astensioni.
Pongo in votazione l'emendamento n. 2).
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
E' respinto con 6 voti favorevoli, 24 contrari e 13 astensioni.
Pongo in votazione l'emendamento n. 3).
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
E' approvato all'unanimità dei 43 Consiglieri presenti in aula.
Pongo in votazione l'art. 9 nel testo modificato.
(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 42 hanno risposto SI 27 Consiglieri ha risposto NO 1 Consigliere si sono astenuti 14 Consiglieri L'art. 2 è approvato.
Art. 3 "Dopo l'ultimazione delle operazioni di elezione dei Comitati di gestione di ciascuna Unità Socio Sanitaria Locale di cui all'articolo precedente, il Sindaco del Comune di Torino trasmette i relativi verbali al Presidente della Giunta regionale che, entro trenta giorni, con propri decreti, dichiara costituite le relative Unità Socio Sanitarie Locali e provvede al trasferimento con testuale, alle stesse, delle funzioni e del personale già attribuiti all'Unità Socio Sanitaria Locale Torino 1-23.
L'individuazione del personale da assegnare alle singole Unità Socio Sanitarie Locali, Costituite ai sensi della presente legge, è effettuata dall'assemblea generale entro il 31/12/1984".
Vengono presentati i seguenti emendamenti: 1) dall'Assessore Bajardi: il secondo comma viene così sostituito: "L'individuazione del personale da assegnare ai servizi, uffici e presidi delle singole UU.SS.SS.LL, costituite ai sensi della presente legge, in base alla pianta organica provvisoria, di cui all'art. 1 della L.
12 del 26/1/1982, è effettuata dall'assemblea generale entro il 31 dicembre 1984 ed in ogni caso entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge".
La parola all'Assessore Bajardi.



BAJARDI Sante, Assessore alla sanità

Si vuole evitare che l'individuazione del personale prescinda dal discorso della pianta organica. L'emendamento presentato da Marchini mi permette di evidenziare la necessità di cancellare nell'emendamento della Giunta le parole "entro il 31.12.84" perché, quando la legge ritornerà approvata dal Governo, non resterà che l'ipotesi dei 60 giorni, quindi proporrei a Marchini di ritirare l'emendamento.



PRESIDENTE

Pongo in votazione tale emendamento.
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
E' approvato all'unanimità dei 42 Consiglieri presenti in aula.
2) Dal Consigliere Marchini: al secondo comma la data 31/12/1984 è sostituita dalle parole "entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge".
Tale emendamento è stato ritirato dallo stesso proponente.
Pongo in votazione l'art. 3 nel testo modificato.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 43 hanno risposto SI 41 Consiglieri si sono astenuti 2 Consiglieri L'art. 3 è approvato.
Art. 4 "L'Assemblea generale si articola in Commissioni permanenti, da costituirsi con apposito provvedimento, ai sensi dell'art. 12 della legge regionale 21/1/1980, n. 3.
L'assemblea generale, non oltre la data di elezione dei Comitati di gestione delle relative Unità Socio Sanitarie Locali subcomunali costituisce nel proprio seno un Comitato di coordinamento formato dall'Assessore comunale alla sanità ed assistenza e dai Presidenti delle Commissioni assembleari permanenti coli i seguenti compiti: assegnazione degli affari alle singole commissioni coordinamento dei lavori delle commissioni elaborazione dei provvedimenti di competenza dell'assemblea generale al fine di assicurare l'omogeneità di indirizzo e di intervento socio sanitario, nonché l'unitarietà della programmazione nell'ambito del Comune di Torino attribuzione alle Unità Socio Sanitarie Locali subcomunali dell'esecuzione di attività che per loro natura e convenienza debbano essere esercitate a livello sovrazonale e risoluzione degli eventuali conflitti di competenza fra le stesse attivazione ed attuazione dei rapporti con le Unità Socio-Sanitarie Locali subcomunali, le circoscrizioni e gli Enti esterni.
predetto Comitato di coordinamento è presieduto dall'Assessore comunale alla sanità ed assistenza che può, su delega del Sindaco, presiedere l'assemblea generale.
L'Assemblea generale può prevedere l'erogazione di una indennità ai componenti del Comitato permanente di coordinamento. Tale indennità non deve in ogni caso superare le indennità spettanti agli Assessori di Comuni con popolazione oltre i 500 mila abitanti o di membro di Comitato di gestione e non è cumulabile con l'indennità di Assessore della Giunta del Comune di Torino o di membro del Comitato di gestione".
Vengono presentati i seguenti emendamenti: 1) Dal Consigliere Majorino: dopo le parole "dai Presidenti delle Commissioni assembleari" aggiungere "oltreché da un rappresentante di quei gruppi assembleari che non abbiano alcuna presidenza di Commissioni permanenti" 2) dall'Assessore Bajardi: il quarto comma è così sostituito: "a) Ai componenti del Comitato permanente di coordinamento, spetta un gettone di presenza pari a quello percepito dai Consiglieri per le sedute di assemblea.
b) il quinto comma è soppresso".
3) Dal Gruppo P.L.I.: Sono soppressi il penultimo e l'ultimo comma.
4) Dal Gruppo P.L.I.: Al penultimo comma le parole "può prevedere" sono sostituite dalla parola "determina".
La parola al Consigliere Majorino.



MAJORINO Gaetano

L'assemblea generale, secondo il progetto governativo che verrà discusso al Parlamento, verrà svuotata di contenuti e di poteri. Oggi pero dobbiamo vedere com'è la situazione legislativa. L'assemblea generale ha una serie di competenze e, in base all'innovazione del disegno di legge costituisce nel proprio seno un comitato di coordinamento delle varie Unità Sanitarie Locali che si vanno a costituire. L'assemblea generale si compone di 80 membri ed è formata dai Consiglieri comunali della città di Torino.
Il Comitato di coordinamento viene ad essere una emanazione dell'assemblea generale. L'emendamento tende a far sì che questa emanazione dell'assemblea generale, equivalente al Consiglio comunale, rifletta la medesima rappresentanza politica nel Comitato di coordinamento. Secondo il testo della legge, invece il Comitato di coordinamento oltre che dall'Assessore comunale competente è formato dai Presidenti delle Commissioni assembleari le quali sono o possono essere un'emanazione della maggioranza dell'assemblea generale. Con l'emendamento si ricupera il principio del rapporto fra assemblea generale e comitato di coordinamento che è emenazione, stando al testo del disegno di legge, dell'assemblea generale.
Quindi pare opportuno, sotto il profilo politico, che, come l'assemblea generale in base all'impostazione attuale degli organi delle Unità Sanitarie Locali equivale al Consiglio comunale di Torino e quindi ha nel suo seno tutte le componenti politiche del Consiglio comunale, anche il Comitato di coordinamento, che di essa assemblea è una emenazione ai fini dello svolgimento di certi compiti, ha la medesima rappresentanza. Per cui i Presidenti delle Commissioni assembleari, ma anche quei rappresentanti di Gruppi assembleari, in sostanza Gruppi politici, che non hanno avuta assegnata nell'interno dell'assemblea generale la presidenza di commissioni permanenti.



PRESIDENTE

La parola all'Assessore Bajardi.



BAJARDI Sante, Assessore alla sanità

Ho già detto stamani che questo emendamento riflette quanto avviene a livello nazionale.
Il gettone di presenza deve essere pari a quello percepito dai Consiglieri per le sedute consiliari.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Marchini.



MARCHINI Sergio

L'emendamento soppressivo, che nella lettura deve venire precedentemente a quello sostitutivo, o viene esclusa la possibilità dell'indennità o del gettone (concordo sulla ipotesi della Giunta del gettone) come atto di volontà politica o viene affermata come atto di volontà politica.
Mi pare che competa al Consiglio regionale di determinare se sia dovuto o no il gettone, lasciando poi l'USSL libera di determinare l'ammontare. Mi sembra che la parola "può" potrebbe sul piano dell'immagine scatenare qualche polemica.
Se si è determinati nell'ipotesi che sia dovuto il gettone, pare che debbano essere respinti i nostri emendamenti soppressivi e debbano essere accolti peraltro quelli che fanno assumere al Consiglio regionale la responsabilità della determinazione del dovuto.
La quantità venga lasciata all'assemblea. Ovviamente concordo peraltro e quindi in questo senso ritirerei l'emendamento.
Qualora la Giunta convenga sull'opportunità di togliere la parola "può" e di lasciare "determinare", ritireremmo il nostro emendamento e rientreremmo nell'ipotesi della Giunta che trasferisce al gettone, e non all'indennità, l'intervento economico.



PRESIDENTE

La parola alla Giunta che replica su questi emendamenti.



BAJARDI Sante, Assessore alla sanità

Ho provato ad applicare la proposta di Majorino nella situazione concreta: la maggioranza sarebbe in minoranza in comitato di coordinamento allora quando una proposta partecipativa stravolge i rapporti politici non è perseguibile.
Si tratta di ragionare.
Il comitato di coordinamento è un momento di sintesi di quanti hanno responsabilità operative.
Non è una struttura assembleare. Il ricostituire a fianco del comitato di coordinamento una sorta di attività assembleare, mi pare un elemento che rischia di stravolgere tutto l'assetto.
Non mi pare di poterlo accogliere.
Nei confronti del ragionamento che ha fatto Marchini, farei una proposta modificativa del testo della Giunta, ovvero casserei parte e farei iniziare la frase con le parole: "ai componenti del comitato permanente di coordinamento spetta un gettone di presenza pari a quello percepito dai Consiglieri per le sedute di assemblea".



MARCHINI Sergio

L'emendamento soppressivo viene ritirato nell'ipotesi in cui venga accolta la proposta complessiva della Giunta.



PRESIDENTE

Ha chiesto di parlare il Consigliere Bergoglio. Ne ha facoltà.



BERGOGLIO Emilia

All'art. 4 sono previste soltanto competenze abbastanza assimilabili a quelle di un ufficio di Presidenza o della conferenza dei Capigruppo.
Tra l'altro non dimentichiamo che sono in itinere disposizioni che renderanno probabilmente vano questo nostro lavoro, comunque, se così sarà riesamineremo questa questione e ci riserveremo di rivedere eventuali norme diverse.
Noi abbiamo espresso in sede di Commissione il nostro assenso alla costituzione di un organismo tecnico-politico nell'ambito dell'assemblea che dia indicazioni, ci pare però che non si possa prevedere che un organismo tecnico abbia possibilità di voto, poiché, in quanto tale secondo le norme della legge 833 non dovrebbe avere poteri di decisione.
Per cui non prevedere la possibilità di partecipazione al comitato da parte di Gruppi presenti a livello di assemblea, sia quanto meno non rispettoso della volontà dei cittadini.
Quindi mi pare che ridurre ad alcuni soltanto la possibilità di decidere sia riduttivo del concetto di democrazia popolare.
Preferirei un meccanismo che possa tener conto delle due esigenze, la funzionalità tecnica del comitato di coordinamento e un momento decisionale a livello politico che prevede la partecipazione di tutti i Gruppi presenti nell'assemblea dell'USSL.
Nessuna decisione dovrebbe essere espressa dal comitato di coordinamento se non è supportata dal voto dell'assemblea.
Qualora si volessero dare valori di voto si potrebbe prevedere una votazione proporzionale, come avviene nell'ambito delle nostre Commissioni questo potrebbe essere un modo per ovviare all'inconveniente.



PRESIDENTE

Pongo in votazione emendamento n. 1).
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
E' respinto con 2 voti favorevoli, 24 contrari e 12 astensioni.
Pongo in votazione l'emendamento n. 2).
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
E' approvato con 25 voti favorevoli e 11 astensioni.
Gli emendamenti nn. 3) e 4) sono stati ritirati dallo stesso proponente.
Pongo in votazione l'art. 4 nel testo modificato.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 43 hanno risposto SI 41 Consiglieri hanno risposto NO 2 Consiglieri L'art. 4 è approvato.
Art. 5 "La Regione, in sede di riparto del fondo sanitario regionale delibera, in un primo tempo, soltanto la quota da assegnare complessivamente alle 10 Unità Socio Sanitarie Locali di Torino e successivamente, a seguito di deliberazione dell'assemblea generale che stabilisce la suddivisione delle quote alle Unità Socio Sanitarie Locali subcomunali, delibera la ripartizione ed il versamento delle singole quote alle Unità Socio Sanitarie Locali subcomunali.
Le spese proprie dell'assemblea generale sono incluse nel bilancio dell'Unità Socio Sanitaria Locale Torino I, nel cui territorio sono ubicati il Comitato di coordinamento e la struttura tecnica di supporto".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 43 hanno risposto SI 41 Consiglieri hanno risposto NO 2 Consiglieri L'art. 5 è approvato.
Art. 6 "Il Comitato di coordinamento di cui al precedente art. 4, per le esigenze di segreteria e per l'esercizio delle attribuzioni previste dalla presente legge, si avvale di una struttura tecnica propria costituita dalle seguenti aree tecnico-operative: affari generali e segreteria organi collegiali affari relativi alla formazione professionale ed educazione sanitaria informazione ed epidemiologia proposta di programmazione e verifica attuazione piani socio sanitari.
I responsabili delle suindicate aree tecnico-operative devono espletare servizio a tempo pieno, secondo quanto previsto dall'art. 8 del DPR 20/12/1979 n. 761, e dall'art. 47 della legge 23/12/1978 n. 833.
Il coordinamento delle aree tecnico-operative è assicurato da coordinatori, uno per la responsabilità socio-sanitaria ed uno per la responsabilità amministrativa, individuati dal Comitato permanente di coordinamento di cui al precedente art. 4 in analogia ai modi previsti dalle norme delegate di cui al III comma dell'art. 47 della legge 23/12/1978 n. 833. I sopraindicati coordinatori partecipano con voto consultivo alle sedute del comitato permanente di coordinamento e partecipano senza voto alle sedute dell'assemblea generale.
La verbalizzazione delle sedute dell'assemblea generale e degli altri organi collegiali centrali è svolta dall'area tecnico-operativa affari generali e segreteria organi collegiali, sotto la responsabilità del coordinatore amministrativo.
Al coordinatore amministrativo o suo delegato spetta altresì l'autenticazione degli atti di competenza dell'assemblea generale.
Ai responsabili delle aree tecnico operative di cui al II comma del presente articolo ed ai coordinatori di cui al III comma spettano, con le stesse modalità, le indennità previste per i responsabili dei servizi e per i coordinatori dell'Ufficio di direzione di cui all'art. 15 della legge 23/12/1978 n. 833. Gli addetti alla struttura tecnica, di cui al I comma del presente articolo, sono distaccati dalle Unità Socio Sanitarie Locali subcomunali.
Le sedute dell'assemblea generale possono partecipare senza voto, per l'illustrazione dei provvedimenti dell'ordine del giorno, i coordinatori sanitari, socio-assistenziali ed amministrativi delle Unità Socio Sanitarie Locali subcomunali, secondo il criterio della competenza per territorio della materia da deliberare.
Le funzioni di coordinamento di cui al presente articolo non possono prefigurare sovra-ordinazione gerarchica nei confronti dei coordinatori delle Unità Socio Sanitarie Locali subcomunali".
Vengono presentati i seguenti emendamenti: 1) dall'Assessore Bajardi: il secondo comma è così sostituito: "I responsabili delle suindicate aree tecnico-operative devono espletare servizio a tempo pieno, in analogia a quanto previsto dall'art. 8 del DPR 20 dicembre 1979 n. 761, e in relazione a quanto previsto dal sesto comma dell'art. 47 della legge 23 dicembre 1978, n. 833".
Il terzo comma è così sostituito: "Il coordinamento delle aree tecnico-operative è assicurato da coordinatori, uno per la responsabilità sanitaria, uno per la responsabilità amministrativa, uno per la responsabilità socio assistenziale, individuati dal Comitato permanente di coordinamento di cui al precedente art. 4, in analogia ai modi previsti dalle norme delegate di cui al terzo comma dell'art. 47 della legge 23 dicembre 1978 n. 833".
Il settimo comma è integralmente sostituito dall'ottavo comma.
L'ottavo comma è così sostituito: "Ai responsabili delle aree tecnico-operative, di cui al secondo comma ed ai coordinatori di cui al terzo comma del presente articolo, spettano con le stesse modalità, le indennità nelle stesse misure previste per i responsabili dei servizi e per i coordinatori dell'Ufficio di direzione di cui all'art. 15 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.
L'onere per l'indennità relativa al personale con funzioni socio assistenziali grava integralmente sul bilancio socio-assistenziale dell'U.S.S.L.".
2) Dai Consiglieri Bergoglio, Martinetti e Devecchi: all'ultimo comma sostituire "possono prefigurare" con il termine "costituiscono" e aggiungere: "ma sono esclusivo supporto tecnico dell'assemblea generale".
La parola all'Assessore Bajardi.



BAJARDI Sante, Assessore alla sanità

La Giunta accoglie l'emendamento della DC. Gli emendamenti proposti dalla Giunta sono semplici perfezionamenti linguistici e riferimenti a termini di legge.



PRESIDENTE

Il Consigliere Bergoglio ha la parola per illustrare l'emendamento proposto dal Gruppo D.C.



BERGOGLIO Emilia

Brevemente illustro il senso del nostro ultimo emendamento che l'Assessore Bajardi ha colto nella sua valenza politica.
La preoccupazione nostra, che abbiamo con tanta fatica cercato di esprimere in sede di Commissione era di non creare degli organi di decisione che sfuggissero alla responsabilità amministrativa dei Comitati di gestione nell'assemblea dell'USSL.
Gli organi tecnici devono avere una valenza tecnica.
Dall'impostazione data dall'Assessore e dall'accettazione del nostro emendamento noi traiamo motivo di soddisfazione perché finalmente vengono accolte quelle osservazioni che a lungo e sempre con scarso successo abbiamo proposto in sede di Commissione. Di questo ringraziamo l'Assessore Bajardi che ha colto la preoccupazione nostra dal punto di vista politico e l'ha fatta preoccupazione complessiva. L'individuazione delle responsabilità ai vari livelli è presupposto di una USSL funzionante ed operante, senza confusione di termini, di responsabilità.



PRESIDENTE

Pongo in votazione emendamento n. 1).
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
E' approvato all'unanimità dei 41 Consiglieri presenti in aula.
Pongo in votazione l'emendamento n. 2).
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
E' approvato all'unanimità dei 41 Consiglieri presenti in aula.
Pongo in votazione l'art. 6 nel testo modificato.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 41 hanno risposto SI 38 Consiglieri si sono astenuti 3 Consiglieri L'art. 6 è approvato.
Art. 7 "Dopo il I comma dell'art. 5 della legge regionale 22/5/1980, n. 60 è aggiunto il seguente capoverso: 'Nella città di Torino l'Ufficio di direzione delle singole Unità Socio Sanitarie Locali subcomunali individua referenti per l'assolvimento delle sopraindicate attività per la formazione professionale, l'educazione sanitaria, l'informazione, l'epidemiologia e per la programmazione'.
Al fine di assicurare all'assemblea generale i necessari elementi di giudizio e garantire omogeneità nelle decisioni dei Comitati di gestione il regolamento sul funzionamento e le attribuzioni degli organi delle Unità Socio Sanitarie Locali subcomunali dovrà prevedere distinte conferenze permanenti formate da: i Presidenti dei comitati di gestione i coordinatori sanitari, socio-assistenziali ed amministrativi i capi di servizi svolgenti funzioni specifiche.
Le conferenze permanenti sono attivate dal Presidente dell'assemblea generale.
Alle suindicate conferenze partecipano gli altri componenti del Comitato di coordinamento ed i coordinatori socio-sanitario ed amministrativo della struttura tecnica di cui al primo comma dell'art. 6 della presente legge.
I pareri e le risoluzioni assunte nella conferenza permanente dei presidenti, dei coordinatori e dei capi servizio hanno carattere di obbligatorietà per i Comitati di gestione, salvo quanto espressamente previsto nell'ultimo comma del presente articolo, nelle materie relative a: variazione di pianta organica applicazione di contratti e convenzioni attivazione di strutture sanitarie e socio-assistenziali formulazione dei bilanci regolamenti economali e Provveditoriale decisioni assunte dalle singole Unità Socio Sanitarie Locali in difformità dei pareri e delle risoluzioni delle predette conferenze permanenti debbono essere adeguatamente motivate. Le relative deliberazioni saranno trasmesse al comitato di coordinamento dell'assemblea, per l'esercizio del potere di coordinamento e verifica".
Vengono presentati i seguenti emendamenti: 1) dall'Assessore Bajardi: il quarto comma è così sostituito: "Alle suindicate conferenze partecipano gli altri componenti del comitato di coordinamento ed i coordinatori sanitario, soci-assistenziale ed amministrativo della struttura tecnica di cui al primo comma dell'art. 6 della presente legge".
2) Al quinto comma dell'art. 7 viene soppressa la dizione: "dei coordinatori e dei capiservizio".
3) Dal Gruppo P.L.I.: al sesto comma le parole da "i pareri e le risoluzioni" a "relative a" sono sostituite dalle seguenti parole: "I pareri e le risoluzioni assunti alla conferenza congiunta delle conferenze dei presidenti, dei coordinatori e dei capi servizio, sono recepiti obbligatoriamente dai comitati di gestione ed hanno carattere vincolante.
Le deliberazioni assunte in difformità dovranno essere compiutamente motivate".
4) Dal Gruppo P.L.I.: all'ultimo comma le parole da "Le decisioni" a "motivate" sono soppresse.
La parola all'Assessore Bajardi.



BAJARDI Sante, Assessore alla sanità

Il primo emendamento introduce il coordinatore del socio-assistenziale.
L'altro emendamento sopprime il riferimento ai coordinatori ed ai capi servizio. Riprende il discorso che è stato sottolineato dalla collega Bergoglio.
La dizione proposta dal collega Marchini parla di riunioni congiunte.
Si possono tenere anche riunioni congiunte.
L'articolo prevede riunioni dei Presidenti, riunioni dei coordinatori e riunioni dei responsabili di servizio.
Pare ragionevole considerare l'obbligatorietà per tutti i Presidenti e che le decisioni vengano assunte nel collegio congiunto dei Presidenti, ma che una riunione dei coordinatori possa assumere delle decisioni e che diventino obbligatorie per i comitati di gestione, pare una cosa non corretta.
La proposta della Giunta coglie l'emendamento della non commissione tra i ruoli politici e ruoli tecnici.
Non si accolgono i due emendamenti proposti dal Gruppo liberale.



PRESIDENTE

Ha chiesto di parlare il Consigliere Marchini. Ne ha facoltà.



MARCHINI Sergio

L'Assessore ha espresso la valutazione della Giunta su emendamenti non ancora illustrati. Probabilmente se avesse ascoltato l'illustrazione li avrebbe considerati meno barocchi di quanto non siano.
In primo luogo il carattere di obbligatorietà dei pareri ci sembra un termine improprio, perché la obbligatorietà in termini istituzionali giuridici e di diritto pubblico significa che il parere deve essere obbligatoriamente trasmesso, richiesto o ricevuto.
Non attiene il rapporto tra l'ente consultivo e l'ente decisionale.
Quindi, dobbiamo chiarire se si tratta di pareri obbligatori nella misura che devono essere trasmessi e richiesti oppure vincolanti.
Sono concetti che vanno chiariti.
La nostra dizione forse non è la più felice, va chiarito se si tratta di pareri obbligatori o di pareri vincolanti, che sono cose completamente diverse. A me sembra peraltro di capire che lo spirito con cui la Giunta ha predisposto il testo fosse che i pareri fossero obbligatori ed anche abbastanza vincolanti.
Peraltro nell'ipotesi che siano vincolanti, è evidente che per essere vincolanti devono essere riportati a un'unica sede.
Non è ipotizzabile che ci siano tre pareri vincolanti, diversi sullo stesso argomento, per cui, o non sono vincolanti, ed allora possiamo pensare che arrivano dai tre soggetti diversi delle tre conferenze ma se sono vincolanti vanno assunti in un'unica sede. Un parere vincolante non soffre alcuna eccezione e non si può sfuggire al vincolo soltanto con la motivazione, perché altrimenti rischiamo di avviare un processo di contenzioso nella misura in cui si considererà la motivazione non adeguata.
Quella che noi introduciamo è una raccomandazione di ordine politico qualora si deliberi in modo difforme lo si motivi: questo è un vincolo politico. Il vincolante invece è un termine di vincolo giuridico. Quindi suggerisco che si chiarisca che i pareri sono obbligatori nel senso che debbono essere trasmessi o richiesti, che il discostarsi dagli stessi pareri deve essere motivato, senza introdurre il concetto di vincolante perché il fatto che un parere sia vincolante non può essere messo in discussione da una motivazione; oltretutto di volta in volta si tratterebbe di stabilire se la motivazione è sufficiente a far saltare il vincolo giuridico, mentre quello che noi vogliamo introdurre è una raccomandazione di ordine politico. Probabilmente il concetto di vincolante non va introdotto e il concetto di obbligatorietà va riferito all'onere delle conferenze di trasmettere oppure dei comitati di richiedere. Quindi è un argomento meramente formale e sistematico che prego l'Assessore di utilizzare nella forma e nelle misure che riterrà possibile. Per parte nostra ritiriamo l'emendamento perché è un emendamento di ordine sistematico e non di ordine politico, in questo senso preghiamo l'Assessore di riflettere ulteriormente sull'utilizzazione delle nostre osservazioni più che sull'accoglimento dell'emendamento.



PRESIDENTE

Ha chiesto di parlare il Consigliere Bergoglio. Ne ha facoltà.



BERGOGLIO Emilia

Non abbiamo presentato il nostro emendamento al punto 5 dell'art. 7 soddisfatti dal fatto che il senso è già stato colto dall'Assessore Bajardi, quindi ci riconosciamo nelle indicazioni che l'Assessore ha dato di non attribuire valenza politica agli elementi tecnici, che peraltro in questa funzione hanno grande spazio. Però avremmo preferito che la materia relativa ai rapporti tra assemblea, comitati di gestione e coordinatori fosse demandata al regolamento dell'assemblea stessa per non vincolare con norme di legge rigide che diventano non elastiche dal punto di vista della funzionalità rispetto al problema centrale, che è quello di non creare nella città di Torino divergenze di servizio e di funzionalità.
L'obiettivo di garantire omogeneità di intervento e parità di trattamento fra tutti i cittadini di Torino è condivisibile e corretto, ma il determinare questa omogeneità e questo coordinamento in un articolo di legge, rischia di creare forse più problemi di quanti non ne risolva.
Per questi motivi voteremo a favore degli emendamenti e ci asterremo sull'art. 7.



BAJARDI Sante, Assessore alla sanità

Le discussioni ed i ragionamenti portano sempre consiglio. Forse aveva ragione Marchini. Propongo di cassare i commi quinto e sesto e di sostituirli con un nuovo quinto comma che recita: "il regolamento di cui al secondo comma definirà le modalità di funzionamento delle conferenze e il rapporto con gli organi delle UU.SS.SS.LL. sub comunali".



PRESIDENTE

Su questa proposta ha chiesto di parlare il Consigliere Marchini. Ne ha facoltà.



MARCHINI Sergio

Confermiamo il ritiro dei nostri due emendamenti e ringraziamo l'Assessore per l'attenzione posta al nostro ragionamento.



PRESIDENTE

Pongo in votazione emendamento n. 1).
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
E' approvato all'unanimità dei 43 Consiglieri presenti in aula.
Pongo in votazione l'emendamento n. 2) nel testo modificato: il quinto e il sesto comma dell'art. 7 è sostituito come segue: "Il regolamento di cui al secondo comma definirà le modalità di funzionamento delle conferenze di cui al medesimo comma ed il rapporto con gli organi delle UU.SS.SS.LL. sub comunali".
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
E' approvato all'unanimità dei 43 Consiglieri presenti in aula.
Gli emendamenti nn. 3) e 4) sono stati ritirati dallo stesso proponente.
Pongo in votazione l'art. 7 nel testo modificato.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 43 hanno risposto SI 27 Consiglieri si sono astenuti 16 Consiglieri L'art. 7 è approvato.
Art. 8 "Sono abrogati il secondo e terzo comma dell'art. 16 della legge regionale 10/5/1982, n. 7.
In ciascuna Unità Socio Sanitaria Locale subcomunale devono essere attivati i servizi previsti dall'art. 3 della legge regionale 22/5/1980, n.
60 con l'integrazione di cui al primo comma dell'art. 16 della legge regionale 10/5/1982 n. 7.
Inoltre, devono essere attivati entro 1985 due distinti servizi per l'attività tecnica, che saranno assegnati a due Unità Socio Sanitarie Locali subcomunali con funzioni sovrazonali.
I programmi zonali di attività e spesa (P.A.S.) previsti dalle leggi regionali di piano socio sanitario e provvedimenti formali dell'assemblea generale stabiliranno le attività a carattere generale svolte per tutto il territorio comunale di Torino da una o più Unità Socio Sanitarie Locali subcomunali espressamente indicate".
Vengono presentati i seguenti emendamenti: 1) dall'Assessore Bajardi: il secondo comma è così sostituito: "In ciascuna U.S.S.L. subcomunale devono essere attivati i servizi previsti dall'art. 3 della legge regionale 22 maggio 1980, n. 60, ad eccezione del servizio veterinario che sarà attivato in quattro UU.SS.SS.LL. subcomunali, attualmente prive di stabilimento ospedaliero, il servizio farmaceutico non è attivato e la funzione di assistenza farmaceutica è svolta dal servizio farmaceutico di U.S.S.L. subcomunale contermine individuata dall'assemblea generale. Il servizio di igiene pubblica verrà attivato gradualmente in tutte le UU.SS.SS.LL. In ogni caso in sede di prima applicazione della legge dovrà essere attivato almeno in tre UU.SS.SS.LL. individuate dall'assemblea generale, con funzioni sovrazonali per il Comune di Torino".
Il terzo comma è così sostituito: "Inoltre devono essere attivati entro il 1984 quattro distinti servizi per l'attività tecnica che saranno assegnati a quattro UU.SS.SS.LL.
subcomunali con funzione sovrazonale per il Comune di Torino".
2) Dai Consiglieri Devecchi, Bergoglio, Martinetti e Brizio: secondo comma (del testo emendato dalla Giunta): le parole da "Il servizio di igiene pubblica." alle parole: "Comune di Torino" vengono sostituite dalle seguenti: "Il servizio relativo alle funzioni di vigilanza per la prevenzione e tutela sanitaria negli ambienti di lavoro sarà affidato al servizio di igiene pubblica attivato presso una delle U.S.S.L. scelta con deliberazione dell'assemblea generale".
La parola all'Assessore Bajardi.



BAJARDI Sante, Assessore alla sanità

Nella mia replica avevo già dato conto dell'esigenza di andare gradatamente verso i problemi dell'ambiente di lavoro



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Devecchi per l'illustrazione dell'emendamento della D.C.



DEVECCHI Armando

Stamattina l'Assessore Bajardi, concludendo la discussione di carattere generale ed annunciando gli emendamenti all'art. 8, ha detto chiaramente che parte degli emendamenti erano stati determinati dal desiderio di venire incontro ad alcune preoccupazioni espresse dalla parte imprenditoriale e dalle necessità di dare un indirizzo uniforme al servizio di controllo degli ambienti di lavoro.
Noi riteniamo che l'affidare questo controllo a tre UU.SS.SS.LL.
diverse determinerà una disparità di indirizzo, quindi, ci parrebbe più opportuno che il servizio ispettivo e di controllo sugli ambienti di lavoro venga affidato, perlomeno nel primo periodo di attuazione della legge ad un'unica USSL. a scelta dell'assemblea generale, per evitare che una stessa fabbrica magari divisa a metà da una via, subisca controlli ispettivi da parte di due servizi diversi.



PRESIDENTE

Ha chiesto di parlare il Consigliere Marchini per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.



MARCHINI Sergio

L'emendamento della D.C. merita attenzione e, a nostro modo di vedere va condiviso.
Il coordinamento nella specie non può che portare all'unità nel momento originario e poi alla distribuzione sul territorio, che deve essere definita da tutte le UU.SS.SS.LL. dopo che avranno steso una pianta delle situazioni che faccia capire il tipo di griglia da attivare.
Questo lavoro richiede tempo. Se attiviamo immediatamente le tre UU.SS.SS.LL. rispetto alle dieci, non c'è alcuna differenza.
I rischi a cui ha fatto riferimento il collega democristiano coesistono tutti.
Addirittura questa soluzione è peggiorativa rispetto a quella del testo originario, perché se tutte le UU.SS.SS.LL. hanno pari competenza probabilmente cercheranno attraverso sistemi convenzionali, di rimediare agli effetti devastanti almeno in primo impianto della legge. Se invece si individua l'esigenza per legge di accorpare le UU.SS.SS.LL. a modelli sostanzialmente riferibili a una su tre, probabilmente introduciamo un contenzioso di natura istituzionale oltre che funzionale.
Se la Giunta accoglie l'esigenza di un massimo di uniformità di comportamento nella fase di avvio è atto di prudenza politica cogliere questo significato nella sua valenza assoluta. Individuiamo una USSL che l'assemblea ritiene di considerare come quella che può farsi carico di queste funzioni in via di primo impianto, dopodiché nello sviluppo di autonomia che abbiamo individuato, soprattutto con l'obiettivo che ogni USSL abbia un proprio servizio (principio che condividiamo, a regime, ma che non condividiamo nel transitorio), sarà certamente perseguibile senza scosse.
Voteremo l'emendamento della D.C. così come votiamo quello della Giunta con preghiera di integrarlo con questa osservazione.
Il ragionamento che ha portato a tre porta ad uno. Non si capisce questa interruzione al numero tre, questo tre dovrebbe essere il risultato di un'analisi che abbiamo convenuto tutti essere di competenza dell'USSL torinese in linea subcomunale e non di competenza nostra.
Invito l'Assessore a voler riflettere.



PRESIDENTE

Ha chiesto di parlare il Consigliere Montefalchesi. Ne ha facoltà.



MONTEFALCHESI Corrado

La problematica sollevata dall'emendamento della D.C. è senz'altro di grande importanza e di grande rilevanza.
Non è tanto problema di uniformità si, uniformità no, il problema è di avere un servizio di igiene pubblica diffuso in ogni UU.SS.SS.LL. in grado di svolgere funzioni ispettive, di andare effettivamente all'interno dei luoghi di lavoro e fare le rilevazioni, le indagini, i controlli.
A Torino da alcuni mesi, da un anno circa, si è avviato questo meccanismo ed è iniziata una dura opposizione da parte imprenditoriale.
Quindi, non approvo l'emendamento sostitutivo della D.C., a fronte di quello della Giunta che prevede un servizio graduale in tutte le UU.SS.SS.LL. e subito almeno in tre UU.SS.SS.LL.



PRESIDENTE

La parola all'Assessore Bajardi.



BAJARDI Sante, Assessore alla sanità

Propongo questa formulazione: "Il servizio di igiene pubblica verrà attuato gradualmente in tutte le UU.SS.SS.LL. subcomunali. In sede di prima applicazione della legge per la parte relativa all'ispezione sugli ambienti di lavoro, l'assemblea generale assumerà i provvedimenti relativi alle modalità ed ai tempi di attuazione".



DEVECCHI Armando

Per noi sta bene, quindi ritiriamo l'emendamento.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Montefalchesi per dichiarazione di voto.



MONTEFALCHESI Corrado

Riteniamo che questo sia un arretramento rispetto al testo precedentemente formulato dalla Giunta, quindi voteremo contro questo emendamento.



PRESIDENTE

Pongo in votazione gli emendamenti n. 1) e 1/bis) nel nuovo testo proposto dall'Assessore Bajardi. Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
Sono approvati con 42 voti favorevoli e 1 contrario.
L'emendamento n. 2) è stato ritirato dagli stessi proponenti.
Pongo in votazione l'art. 8 nel testo modificato.
(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 40 hanno risposto SI 38 Consiglieri si sono astenuti 2 Consiglieri L'art. 8 è approvato.
Art. 9 "Il Comune di Torino, con propria deliberazione da assumersi entro il 31/12/1984, o, comunque, entro 60 giorni dalla promulgazione della presente legge, provvede, per quanto di competenza, a stabilire le modalità di trasferimento effettivo dell'esercizio delle funzioni socio-assistenziali alle Unità Socio Sanitarie Locali subcomunali. Tale trasferimento deve avvenire entro il termine del 31/12/1985, in deroga a quanto previsto dalla legge regionale 23/8/1982, n. 20.
La deroga di cui al comma precedente è estesa a tutte le Unità Socio Sanitarie Locali del Piemonte, che possono avvalersene in termini di proroga al 31/12/1985 della scadenza prevista all'articolo 36 della legge regionale 23/8/1982, n. 20".
Ha chiesto di parlare il Consigliere Martinetti. Ne ha facoltà.



MARTINETTI Bartolomeo

Signor Presidente, colleghi, non è colpa nostra se discutendo questa legge, che ha come oggetto la riorganizzazione degli ambiti territoriali delle UU.SS.SS.LL. di Torino, dobbiamo parlare della Legge 20. Lo dobbiamo fare perché è stato inserito questo articolo con un procedimento che noi abbiamo già contestato, perché ha tutta l'aria di essere un modo per evitare di prendere in esame una nostra specifica proposta di legge sull'argomento.
Diamo atto senza nessuna riserva della correttezza dell'Assessore Bajardi, il quale ha affermato di aver proposto la proroga utilizzando questo progetto di legge, senza sapere neanche della presentazione della nostra proposta; ma la commissione e la maggioranza ne erano a conoscenza ed avevano avuto tutte le nostre riserve su un procedimento che nell'ambito della discussione generale, anche il collega Marchini ha stigmatizzato.
Comunque siamo per il voto favorevole sulla proposta di legge. Leggo nella relazione della collega Ferrari che l'introduzione di questo argomento, del tutto estraneo alla legge, deriverebbe dal fatto che l'articolazione delle 10 UU.SS.SS.LL. e il momento di coordinamento proposto dall'assemblea unica e dai relativi organi tecnici di supporto hanno richiesto alcune specificazioni della L.R. 20, che ovviamente normava la situazione preesistente.
Questo è stato fortemente contestato in commissione dalla collega Cernetti, la quale non ha assolutamente accettato che in questa sede si parlasse di modificazione della L. 20.
Quello che è detto ha veramente il senso di una forzatura. Il titolo della legge non contiene questo aberrante richiamo alla necessità di modifica della L. 20, viene posto semplicemente come proroga.
Abbiamo sentito nel dibattito generale la collega Cernetti motivare a suo modo il perché di questa inattuazione della L. 20, non solo a Torino ma in ben 34 UU.SS.SS.LL. del Piemonte, motivandolo con la mancanza della legge nazionale.
Né la legge nazionale, come è prevista e come probabilmente sarà approvata - se lo sarà - né la logica, né la razionalità, conducono a concludere che sia opportuno obbligare i Comuni del Piemonte, a cui compete l'attività socio-assistenziale, ad una scelta così radicale, univoca vincolata, schematizzata, come quella del passaggio di tutti i servizi e di evitare che ci sia una capacità di scelta di determinate situazioni alternative, limitate a casi specifici.
Abbiamo anche sentito dal Consigliere Cernetti, che la sollevazione pressoché unanime che si è avuta in Piemonte contro la deliberazione attuativa di alcuni articoli della L. 20 sarebbe dovuta al fatto che la deliberazione è più rigida, più schematica, più dura, più vincolistica, che non la L. 20.
Questo non corrisponde sicuramente alla verità.
Nella relazione della collega Ferrari si dice che "un maggior arco temporale potrà consentire una verifica ulteriore di quanto sta emergendo dal dibattito su diversi aspetti della L. 20".
Il riconoscimento della necessità di questa verifica approfondita è contenuto anche nella relazione di maggioranza e di questo mi compiaccio.
Siamo d'accordo di approvare questa proroga. Siamo spiacenti di dover "protestare" perché non è stata portata in Consiglio la nostra legge specifica e dichiariamo che i modi con cui giudichiamo la non attuazione sono gli stessi che ci avevano fatto chiedere cautela, prudenza e maggiore gradualità nel tener conto delle valutazioni ambientali e locali dei Comuni.
La legge non viene attuata nei termini che sono stati stabiliti.
I Comuni resistono non perché non vogliano accettare certi principi generali, ma perché sono convinti (non è questione di colore) di rispondere meglio alle esigenze dei loro cittadini.
Mi sia consentito aprire una parentesi: non è con incentivi di vario genere che si deve forzare i Comuni all'attuazione della Legge 20. Ci è stata distribuita la proposta di deliberazione di ripartizione dei fondi per l'assistenza, in cui si insiste nel voler premiare, incentivare, dare dei finanziamenti per poter ottenere quello che con un dibattito reale, con una valutazione serena delle esigenze locali non si può ottenere.
Noi vorremmo approfondire questo ed altri temi della legge 20.
Riteniamo quindi questo voto come un passo necessario, del resto non so se qualcuno ha potuto pensare che entro il 31/12/84 le UU.SS.SS.LL. avrebbero potuto adempiere all'obbligo della totale integrazione dei servizi.



PRESIDENTE

Pongo in votazione l'art. 9.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 41 hanno risposto SI 39 Consiglieri si sono astenuti 2 Consiglieri L'art. 9 è approvato.
Art. 10 "La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 45 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 41 hanno risposto SI 39 Consiglieri si sono astenuti 2 Consiglieri L'art. 10 è approvato.
Passiamo alle dichiarazioni di voto. La parola al Consigliere Bergoglio.



BERGOGLIO Emilia

L'atteggiamento del Gruppo democristiano su questa legge è stato di grande responsabilità, di grande impegno e di grande coerenza nel rivendicare l'iniziativa politica, nel chiedere che si applicasse la legge di riforma sanitaria e che si costituisca un numero adeguato di UU.SS.SS.LL.
Le nostre proposte sono state oggetto di confronto e di dibattito. Una serie di osservazioni che abbiamo fatto sia in sede di approvazione del piano socio-sanitario, sia in sede di interrogazioni che via via abbiamo sviluppato sui problemi della città di Torino, sia nell'ambito della commissione competente, sono state puntualmente riprese in quest'aula. Devo dire, con soddisfazione da parte mia e dei colleghi che hanno specificamente seguito questa materia, molte delle nostre tesi e delle nostre posizioni hanno trovato consenso unanime del Consiglio.
Siamo quindi parzialmente soddisfatti di aver potuto condurre in porto questa iniziativa politica e tecnica e siamo soddisfatti che nell'ambito della città di Torino si costituiscano finalmente le UU.SS.SS.LL. così come le vuole la legge nazionale.
Non possiamo pero nascondere che alcuni problemi non sono stati n affrontati, né risolti, così come alcune questioni che emergono al di sotto e al di là del problema sanitario destino preoccupazione e non possano trovare il nostro consenso.
Nelle sedi opportune esprimeremo le nostre valutazioni sul problema del decentramento, così come abbiamo già fatto in quest'aula, ma fin da ora in sede di dichiarazione di voto dobbiamo ribadire la nostra convinzione che non possiamo accettare l'equazione decentramento dell'USSL, decentramento politico e amministrativo nell'ambito della città di Torino.
Su questa posizione il Gruppo democristiano in Regione, cosi come il Comune e il partito nella sua globalità, hanno espresso nelle opportune sedi il loro netto dissenso rispetto alla posizione della maggioranza social-comunista. Noi riteniamo che coloro che non hanno messo in atto la volontà politica di attuare il decentramento non possano costituirsi ulteriori alibi e nascondersi dietro il fatto che in 23 circoscrizioni non si può far funzionare ciò che si dovrebbe far funzionare in dieci.
Questo è un falso problema.
Questo lo denunceremo in tutte le sedi e speriamo che la verità sia capita e condivisa. Desideriamo anche sottolineare il ritardo con cui questo decentramento è stato attuato e non per colpa della commissione consiliare, ma per colpa delle divergenze profonde esistenti nell'ambito dell'attuale maggioranza, tant'è vero che, quando si rinnovò la Giunta al Comune di Torino tra i punti del programma vi era un assetto diverso della sanità.
Invito i colleghi a rileggere i documenti programmatici, dai quali emerge che nel programma del 1980 si parlava di una sola USSL. Questo ritardo ha creato ulteriori difficoltà nella gestione della sanità: di questi ritardi la maggioranza deve assumersi la totale responsabilità. Non siamo nemmeno d'accordo con quanto ha dichiarato l'Assessore Bajardi sulla suddivisione delle UU.SS.SS.LL.
E' un fatto che ha peso soprattutto se prefigura il futuro decentramento. Allora non si è considerata la valenza sanitaria, ma altri aspetti di interesse politico dell'attuale maggioranza. Avremmo preferito dare una valutazione positiva su questo provvedimento dopo avervi largamente contribuito. Il nostro voto è di astensione.



PRESIDENTE

Ha chiesto di parlare il Consigliere Vetrino. Ne ha facoltà.



VETRINO Bianca

Il collega Gastaldi ha seguito nella Commissione consiliare competente e in aula il dibattito, a me compete qui unicamente di definire la posizione dei repubblicani rispetto al d.d.l. della zonizzazione delle UU.SS.SS.LL. di Torino.
Noi non accogliamo la proposta della Giunta di definire nel numero di 10 le UU.SS.SS.LL. di Torino, perché a nostro avviso questa divisione non corrisponde ai criteri di una omogenea e reale presenza in rapporto ad una divisione territoriale ospedaliera che viceversa per quanto ci riguarda noi vediamo in numero di 8 UU.SS.SS.LL. L'Assessore Bajardi nei suoi interventi ha fatto presente che di fatto al Comune di Torino attorno a questa proposta si era realizzata una larghissima maggioranza, il che vuol dire che probabilmente anche i repubblicani, i liberali o i democristiani si erano espressi a favore di questa divisione, lo credo però che non accogliere la proposta di Torino nella sua globalità, e noi in proposito abbiamo presentato un emendamento per ridurre le situazioni territoriali delle UU.SS.SS.LL., non significa mortificare l'autonomia comunale, che peraltro abbiamo ampiamente e profondamente difesa nel momento in cui in quest'aula si parlo della legge urbanistica e dei rischi che alcune norme della nuova legge andavano ad incidere sull'autonomia comunale, perché noi crediamo che compito della Regione sia proprio quello di inquadrare le esigenze territoriali e sanitarie della città nel più ampio contesto regionale, non fosse altro per il fatto che alle strutture ospedaliere e sanitarie della città arrivano tutte le esigenze sanitarie di tutta una comunità, non soltanto di quella torinese.
La nostra proposta di divisione in otto Unità non era guidata da un criterio aritmetico, ma dal criterio che la ristrutturazione, detta zonizzazione, del servizio sanitario, doveva partire dal presupposto che pur tenendo conto di una situazione strutturale ospedaliera consolidata o comunque in un lentissimo modificarsi, in ogni U.S.S.L. ci fosse una struttura ospedaliera o più strutture ospedaliere, per quanto possibile più vicine all'utenza ed alle sue reali, concrete, giornaliere necessità sanitarie.
La nostra proposta era una proposta di razionalizzazione sotto il profilo del territorio e ci sembrava anche che fosse più facilmente gestibile sotto il profilo del bilancio dell'U.S.S.L., ma di questo potremo parlare anche in futuro.
Noi su questa legge ci asterremo, nonostante la non considerazione della Giunta della nostra proposta di modifica sotto il profilo del territorio. Ci asteniamo perché di questa legge - ed è questo che giustifica la nostra posizione di astensione - abbiamo apprezzato la seconda parte, quella che riguardava il cosiddetto nuovo assetto istituzionale identificato nella figura del referente, del coordinatore delle conferenze, perché ci è parsa questa l'affermazione del principio del riequilibrio delle competenze politiche e tecniche ed addirittura anticipando in parte le proposte dell'ultimo decreto legge Degan. Ci sembra che questa seconda parte introduca criteri di gestione aziendali, che dovrebbero portare al miglioramento dei servizi sanitari e a ridurre gli sprechi di risorse. Per questa seconda parte e anche per il fatto che finalmente questa proposta arriva in porto dando certezze a tante risposte che in questi anni erano rimaste sulla carta e nelle intenzioni, il nostro voto è di astensione.



PRESIDENTE

Ha chiesto di parlare il Consigliere Cernetti. Ne ha facoltà.



CERNETTI Elettra

Il Gruppo del P.S.I. approva questa legge perché ritiene che dia un modello di governo politico-amministrativo basato su una zonizzazione che consente continuità assistenziale alla popolazione, riequilibrio delle risorse, integrazione dell'ospedale nel territorio, finalmente l'integrazione tra attività sanitaria e attività socio-assistenziale.
Diciamo finalmente perché il Comune ha detenuto e detiene la funzione assistenziale che è stata amministrata in modo del tutto autonomo rispetto alle funzioni sanitarie.
Le entità autonome devono necessariamente essere coordinate e devono assicurare omogeneità e uniformità di intervento.
Questa legge attraverso il modello proposto, che è rispettoso dei poteri e delle prerogative delle autonomie locali, assicura questo.
Per quanto riguarda la proroga dei termini (art. 36 della L. 20) noi vorremmo sapere se è questione di forma o di sostanza. Questo ci pare il luogo adatto per inserire tale proroga di termini, indispensabile per Torino, diversamente saremmo stati accusa ti di fare per Torino una legge diversa da quella delle altre UU.SS.SS.LL.
Non entro in polemica con il collega Martinetti, sempre attento ai problemi dell'assistenza, che esalta le finalità della L. 20.
Voglio però dirgli che molte difficoltà le UU.SS.SS.LL. le hanno trovate per la mancanza di una legge nazionale, carenza che non consente un ruolo del personale socio-assistenziale.
Quanto alla meraviglia sulle differenziazioni tra le posizioni del P.C.I. e quelle del P.S.I., non dimentichiamo che questa maggioranza è composta, quindi differenziazioni non solo sono comprensibili, ma anche giuste. Ci sono delle differenziazioni a volte molto più marcate in seno ai partiti. Anche la D.C. di questo è un esempio.
Figuriamoci se non ci possono essere delle differenziazioni, a volte fatte di sfumature, all'interno della maggioranza composta da diversi partiti.
Per quanto riguarda i fondi devoluti alle UU.SS.SS.LL. che hanno assunto i servizi socio-assistenziali ritengo che non siano da considerarsi come premio, ma una necessità.
Il passaggio delle attività socio-assistenziali alle UU.SS.SS.LL.
permette di estendere il servizio anche ai piccoli Comuni che ne erano privi e questo logicamente comporta una spesa maggiore.
Questa legge finalmente viene incontro ai bisogni quotidiani della popolazione, consentirà una gestione equilibrata tra sanità ed assistenza e darà un maggior respiro alle UU.SS.SS.LL. in difficoltà attraverso la proroga al 31 dicembre 1985 dell'assunzione delle complete funzioni socio assistenziali.



PRESIDENTE

Ha chiesto di parlare il Consigliere Marchini. Ne ha facoltà.



MARCHINI Sergio

Il Gruppo liberale esprime voto di astensione e si compiace che altrettanto abbiano fatto le altre forze di opposizione.
Questa materia per quanto attiene alla carta delle UU.SS.SS.LL. è considerata materia esclusiva del Comune di Torino e se fosse presentata priva di pregiudiziali di ordine territoriale, probabilmente avrebbe permesso di trovare forme di esame della zonizzazione più decantate e anche più ragionevoli. In effetti ho l'impressione che il non accoglimento delle considerazioni dell'opposizione abbia ragione nel fatto che si debba difendere un documento così come è pervenuto.
Al contrario, dove si è potuto dispiegare in pieno la possibilità normativa della Regione, cioè l'aspetto istituzionale, abbiamo apprezzato l'assoluta e totale disponibilità dell'Assessore Bajardi che da 9 anni conosco come amministratore che sa dove vuole arrivare, ma che capisce che le strade per arrivare a un certo risultato devono essere verificate e misurate nei tempi che cambiano in una società che si muove e nell'atteggiamento delle forze politiche conche da parte di queste ci sia serietà di intendimenti nel lavoro che fanno.
Quindi c'è il rammarico che la Regione non abbia svolto in pieno questa possibilità di governo. Le considerazioni in ordine all'art. 1, che ha in qualche misura diviso il Consiglio regionale, sono già state fatte in occasione dell'elaborazione del nostro emendamento.
Le motivazioni erano un maggiore rispetto dell'organizzazione del territorio torinese e la preoccupazione che gli ospedali torinesi non rispondono a funzioni di UU.SS.SS.LL. comunali o subcomunali, ma a funzioni di area regionale.
La ragione però, per cui si impone un voto di astensione e non un voto contrario, nonostante queste riserve, è la stessa ragione che ci fa essere compiaciuti della scelta che hanno ritenuto di fare le forze politiche di questo segno stando all'opposizione.
In altri termini, abbiamo la consapevolezza che quello della sanità è un processo, è un processo che non si congela, perché domani è già diverso.
Nella storia dei confronti tra le forze politiche non possiamo andare nei distinguo oltre al limite che un processo consente: normalmente i distinguo si possono assumere con la totale radicalizzazione quando si è al consolidamento di un problema, al momento finale. Nei processi è opportuno che le parti politiche dopo che hanno fatto la loro parte pronuncino un giudizio, così come avviene in questo caso: la maggioranza difende la propria elaborazione, l'opposizione fa la sua parte, non si riconosce nel disegno, non lo ostacola, non lo condanna e si dichiara disponibile a lavorare e a confrontarsi sugli sviluppi successivi del processo soprattutto, si dichiara disponibile - questo è rilevante in una democrazia che punta alle alternative - a governare questo disegno, evidentemente con gli aggiustamenti che le soluzioni successive dovessero fare emergere come necessari.
Non è un'opposizione che si pone forza che vorrà costruire sulle rovine di quello che non c'è stato. C'è il riconoscimento che processi di questa natura hanno un valore che va al di là della nostra legislatura, al di là della nostra generazione, un processo che deve vedere le forze politiche attente a creare dei momenti di frattura netta rispetto ai quali diventano difficili momenti di governo e i governi di attività politica.
Voto di astensione quindi motivato dal non accoglimento della nostra posizione, non voto negativo, perché su questa problematica la nostra forza politica non intende costruire barriere e pregiudiziali, ma portare il proprio contributo nelle sedi e nelle occasioni in cui gli sarà consentito.



PRESIDENTE

Ha chiesto di parlare il Consigliere Majorino. Ne ha facoltà.



MAJORINO Gaetano

Presidente, il nostro Gruppo aveva già avuto occasione in passato di muovere critiche alla Legge regionale istitutiva delle UU.SS.SS.LL. laddove si prevedeva una unica U.S.S.L.: la Torino 1/23 per la città di Torino, in quanto la si riteneva troppo mastodontica da governare. Quella normativa inoltre era per di più in contrasto con alcune norme direttive della stessa Legge 833. Pertanto il principio della suddivisione della U.S.S.L. Torino 1/23 in più UU.SS.SS.LL. rappresenta un principio in sé e per s accettabile, anche se nel concreto non ci siamo sentiti di approvare, il modo di suddivisione delle UU.SS.SS.LL. quale è stato presentato nell'art.
1 del d.d.1. Ben essendoci apparsa più logica l'altra proposta che era stata presentata in aula relativa a un migliore accorpamento tra territorio ed ospedali, proposta che peraltro ha avuto il solo assenso della nostra forza di opposizione e delle altre.
Ci siamo soffermati con particolare attenzione sull'art. 6 di questo d.d.l. che prevede la costituzione di una struttura tecnica di cui si avvale il comitato di coordinamento, prevede una conferenza permanente delle UU.SS.SS.LL. e un referente, pure esso di carattere tecnico. Abbiamo interpretato l'introduzione di questa normativa come un segnale in linea di principio favorevole alla presenza dei tecnici, di un certo apparato tecnico nell'ambito della gestione delle UU.SS.SS.LL. estremamente caratterizzantesi per una caratteristica di componente prevalentemente politica.
C'è stata la mancata approvazione di un nostro emendamento, ma questo non lo lamentiamo sotto il profilo di offesa ricevuta, però questo emendamento sarebbe stato a nostro avviso qualificante in quanto consentiva appunto una posizione paritetica di tutte le forze politiche di quel comitato di coordinamento. Non ci è stato dato di comprendere la ragione del no intransigente della Giunta, anzi dell'Assessore, anche quando la motivazione del nostro emendamento che ritenevamo già di per sé sola rilevante, ha avuto un arricchimento dalle approfondite considerazioni della collega Bergoglio, la quale aveva puntualizzato che l'unica osservazione mossa dall'Assessore al nostro emendamento non reggeva in quanto il comitato di coordinamento non ha le espressioni usate nel d.d.l.
e a ben vederne il contenuto poteri decisori; quindi quell'unica obiezione non reggeva e la quasi proposta formulata, diciamo pure a supporto e ad arricchimento del nostro emendamento, dalla collega Bergoglio di consentire alle forze politiche non presenti nelle Presidenze delle Commissioni quanto meno di partecipare al comitato, a somiglianza di quanto avviene per le forze politiche non presenti nelle commissioni, avrebbe potuto a nostro avviso essere presa in considerazione dalla Giunta.
Il comportamento del nostro Gruppo consiliare al Comune di Torino, in sede di discussione del documento base che ha costituito la premessa di questo è stato di astensione per le motivazioni di fondo che ho già enunciato e, in coerenza con questo comportamento, oltre che convinti delle argomentazioni svolte, ci esprimiamo anche noi nel senso della astensione.
Tengo però a sottolineare non solo per le ragioni svolte, ma perché anche questo d.d.l. si pone necessariamente nell'alveo della legge 833 nei confronti della quale le nostre critiche e le nostre censure sono note.



PRESIDENTE

Ha chiesto di parlare il Consigliere Barisione. Ne ha facoltà.



BARISIONE Luigi

Concordo col Consigliere Marchini che la riforma sanitaria è un processo e che in questo processo ci sono tappe e sperimentazioni che le forze politiche devono affrontare.
E' un processo che è iniziato sette anni fa, che ha portato esperienze positive ed esperienze negative, che procederà ancora.
L'assetto istituzionale della sanità potrà subire modificazioni sostanziali, quando finalmente sarà approvata la riforma delle autonomie locali.
In questo quadro va collocata la proposta delle dieci UU.SS.SS.LL. di Torino a cui corrisponde il decentramento del Comune di Torino, forse come anticipazione di quella autorità subcomunale che la Commissione del Senato ha approvato all'unanimità, a cui corrisponderà un'autorità metropolitana.
La proposta di legge tiene conto della popolazione della U.S.S.L., delle caratteristiche degli insediamenti nelle varie circoscrizioni, dell'accesso ai servizi, della presenza dei servizi.
E' emersa in diverse sedi la tentazione logica di organizzare il servizio sanitario attorno agli ospedali.
Credo che in generale sia giusto tener presente le presenze di strutture ospedaliere, ma non in assoluto. I parametri devono essere anche altri, soprattutto altri; in effetti in Piemonte abbiamo delle UU.SS.SS.LL.
senza ospedali zonali, ma che fanno riferimento ad altri ospedali, per ragioni di omogeneità di territorio, di dimensioni delle strutture ospedaliere esistenti. Quindi esigenza di accesso ai servizi, esigenza di servizi di base articolati su tutto il territorio, esigenza di servizi integrativi differenziando l'ospedale dai poliambulatori che sono vicini alle strutture residenziali. L'utilizzo della struttura ospedaliera è molto più ridotto di quello della struttura poliambulatoriale che invece è molto più presente.
Con la suddivisione si va all'integrazione dei servizi sanitari con quelli socio-assistenziali anche nella città di Torino.
Questo è un momento importante e più facilmente realizzabile rispetto ad altre situazioni piemontesi.
Mi riferisco alla mia esperienza: far deliberare 54 Comuni perch passino le competenze socio-assistenziali anche se c'è la volontà politica dal punto di vista procedurale è macchinoso e richiede tempi lunghi.
Un'ultima notazione di tipo politico. La discussione di questa legge ha dimostrato che quando in sede di commissione si arriva allo scontro su problemi generali di metodo, le leggi che ne escono non sono sempre perfette; quando invece si riscontra serenità e le argomentazioni non sono per punire la maggioranza o la minoranza, si trovano dei punti di convergenza.
Devo dare atto che la discussione in Consiglio è stata più tranquilla e più serena.
Abbiamo trovato dei punti di convergenza anche se l'adesione non è unanime.



PRESIDENTE

Non essendovi altri interventi, pongo in votazione l'intero testo della legge.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 38 hanno risposto SI 24 Consiglieri si sono astenuti 14 Consiglieri L'intero testo della legge è approvato.


Argomento: Comitato regionale e sue sezioni

Esame progetto di legge n. 434: "Integrazione e modifiche della L.R. 12 agosto 1976, n. 42, concernente: Norme per il funzionamento dell'organo regionale di controllo"


PRESIDENTE

Passiamo al punto settimo dell'ordine del giorno: Esame n. 434: "Integrazione e modifiche della L.R. 12 agosto 1976, n. 42, concernente: Norme per il funzionamento dell'organo regionale di controllo".
E' un provvedimento che ha ottenuto parere favorevole dalle Commissioni. La parola al relatore Consigliere Vetrino.



VETRINO Bianca, relatore

Darei per letta la relazione.



PRESIDENTE

Passiamo pertanto alla votazione del relativo articolato.
Art. 1 "Il quinto comma dell'art. 10 della legge regionale 12 agosto 1976, n.
12, è sostituito dal seguente: 'L'organo di controllo può trattare anche argomenti non iscritti all'ordine del giorno con la presenza ed il consenso unanime dei membri effettivi o dei loro rispettivi supplenti'".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 36 hanno risposto SI 36 Consiglieri L'art. 1 è approvato.
Art. 2 "Al terzo comma dell'art. 13 è aggiunta la seguente parte: 'Nel caso di discordanze nell'indirizzo interpretativo da adottarsi, il verbale, se richiesto dai proponenti, dovrà indicare le tesi emerse".
Si passi alla votazione.
(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 36 hanno risposto SI 36 Consiglieri L'art. 2 è approvato.
Art. 3 "Il quarto comma dell'art. 16 è soppresso".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 36 hanno risposto SI 36 Consiglieri L'art. 3 è approvato.
Art. 4 (Atti soggetti a controllo soltanto a seguito di specifica richiesta del competente organo) "Sono soggetti ad eventuale controllo, cioè soltanto su specifica richiesta del competente organo a) gli atti privi di contenuto dispositivo b) gli atti confermativi di altri già esecutivi, cioè quelli che senza implicare nuove valutazioni ripetono il contenuto di precedenti provvedimenti, esclusi quelli assunti in sede di riesame di merito c) gli atti di mera esecuzione di altri, anche regolamentari o negoziali, già esecutivi a norma di legge o con i quali si sviluppano procedimenti decisi con atto iniziale già esecutivo d) gli atti di ratifica di provvedimenti posti in essere dalla Giunta in via d'urgenza o, per delega, da altro organo dell'ente già esecutivi non comportanti integrazioni o modificazioni e) gli atti di contenuto vincolato, cioè quelli in ordine ai quali verificatosi il presupposto di legge o di regolamento, non compete all'amministrazione alcun potere discrezionale, ad esclusione delle deliberazioni di inquadramento del personale e di determinazione del trattamento economico anche quando siano in attuazione di provvedimenti esecutivi di applicazione dei contratti di lavoro emanati nelle forme di legge".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 36 hanno risposto SI 36 Consiglieri L'art. 4 è approvato.
Art. 5 (Elenco degli atti non sottoposti a controllo) "L'elenco degli atti non soggetti a controllo ai sensi del precedente articolo 4 deve essere inviato in duplice esemplare, di cui uno è restituito all'ente per ricevuta, entro venti giorni dall'adozione dei relativi atti.
L'elenco deve contenere la data e l'oggetto di ciascuna delle deliberazioni, nonché gli estremi del provvedimento del quale le deliberazioni stesse costituiscono atto di esecuzione, conferma o ratifica.
Entro il termine perentorio di venti giorni dal ricevimento dell'elenco l'organo di controllo può chiedere copia integrale delle deliberazioni che vi sono comprese, al fine di verificarne la non assoggettabilità a controllo.
L'esecuzione delle deliberazioni come sopra richieste rimane sospesa fino all'esperimento da parte dell'organo di controllo, entro il termine di venti giorni dalla data del ricevimento, della procedura prevista dal successivo articolo 16.
Per le deliberazioni di cui al comma precedente l'organo di controllo qualora disponga l'annullamento o richieda chiarimenti o elementi integrativi di giudizio, è tenuto ad indicare pregiudizialmente le ragioni sulla base delle quali l'atto è stato ritenuto assoggettabile a controllo in nessun caso tale pregiudiziale motivazione potrà essere fondata su vizi della deliberazione di cui l'atto costituisce esecuzione, conferma o ratifica, ovvero su vizi dell'atto che non ne escludano tuttavia il carattere confermativo o esecutivo o non dispositivo".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 36 hanno risposto SI 36 Consiglieri L'art. 5 è approvato.
Art. 6 "L'ultimo comma dell'art. 16 è sostituito dal seguente: 'Gli atti di cui non sia stata richiesta la trasmissione da parte dei competenti collegi diventano esecutivi il ventunesimo giorno successivo alla data di ricezione dell'elenco" Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 36 hanno risposto SI 36 Consiglieri L'art. 6 è approvato.
Art. 7 "All'art. 18, dopo il secondo comma viene aggiunto il seguente: A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge i chiarimenti e gli elementi integrativi di giudizio debbono essere forniti dall'ente entro 60 giorni dalla data di ricevimento della richiesta: ove alla scadenza di tale termine i chiarimenti richiesti non siano pervenuti all'organo competente, la delibera si intende ad ogni effetto priva di efficacia" dopo il terzo ed ultimo comma viene aggiunto il seguente: 'Sugli atti deliberativi aventi contenuto preparatorio o comunque costituente parte di procedimenti destinati a perfezionarsi anche con successivi provvedimenti regionali o statali, il controllo è limitato ai soli vizi di legittimità estrinseca o formale'.
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 36 hanno risposto SI 36 Consiglieri L'art. 7 è approvato.
Art. 8 "L'ultimo comma dell'art. 25 è sostituito dal seguente: 'Il segretario assiste alle adunanze del collegio, provvede all'invio degli avvisi di convocazione, redige e sottoscrive i verbali delle adunanze, riceve gli atti degli enti locali dandone contestuale ricevuta anche a mezzo di timbri a data apposti da lui o da un suo delegato su copia dell'atto presentato - sottoscrive le deliberazioni del collegio, rilascia gli atti certificativi inerenti all'attività dell'organo di controllo'".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 36 hanno risposto SI 36 Consiglieri L'art. 8 è approvato.
Art. 9 "Il secondo comma dell'art. 27 è sostituito dai seguenti: 'L'eventuale costituzione in giudizio è deliberata dalla Giunta previo eventuale parere dell'organo autore del provvedimento. In ogni caso il Presidente del Comitato o della sezione interessata trasmette al Presidente della Giunta gli atti relativi al provvedimento impugnato. Il Presidente della Giunta allega alla relazione di cui all'art. 15 della presente legge notizie circa le controversie ed i ricorsi avverso provvedimenti dell'organo di controllo e sull'eventuale costituzione in giudizio della Regione'".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 36 hanno risposto SI 36 Consiglieri L'art. 9 è approvato.
Art. 10 "La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi del sesto comma dell'art. 45 dello Statuto".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 36 hanno risposto SI 36 Consiglieri L'art. 10 è approvato.
Procediamo alla votazione sull'intero testo della legge.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 36 hanno risposto SI 36 Consiglieri L'intero testo della legge è approvato.


Argomento: Personale socio - assistenziale

Esame deliberazione Giunta regionale n. 44-38213: "Recepimento d'intesa tra Regione Piemonte - Anci regionale. Organizzazioni sindacali confederali in ordine al profilo professionale ed ai requisiti di formazione dell'assistente domiciliare e dei servizi tutelari"


PRESIDENTE

L'Assessore Bajardi chiede di iscrivere all'ordine del giorno la deliberazione n. 44-38213 approvata all'unanimità dalla V Commissione su: "Recepimento d'intesa tra Regione Piemonte - Anci regionale Organizzazioni sindacali confederali in ordine al profilo professionale ed ai requisiti di formazione dell'assistente domiciliare e dei servizi tutelari".
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
E' approvato all'unanimità dei 36 Consiglieri presenti in aula.
Pongo pertanto in votazione tale deliberazione. Ve ne do lettura: "Il Consiglio regionale visto l'articolo 14 della legge 21/12/1978, n. 845 viste le leggi regionali 23/8/1982 n. 20 10/3/1982 n. 7 -- 25/2/1980 n.
8 vista la deliberazione della Giunta regionale n. 44-38213 del 25/5/1984 sentito il parere favorevole espresso dalla V Commissione consiliare permanente, con le raccomandazioni che al secondo capoverso del capitolo 'Profilo professionale' dell'accordo allegato alla presente deliberazione si intenda 'l'autoderminazione' dell'utente come rispetto per la dignità della persona e salvaguardia delle sue libertà di scelta nell'ambito della facoltà di utilizzo da parte delle UU.SS.SS.LL., di insegnanti anche esterni al rapporto di impiego, così come prefigurato nella dizione 'di norma' di cui al primo capoverso del capitolo 'Personale docente ed organizzativo' dell'accordo citato, si comprendono anche esperti appartenenti al settore privato e del volontariato delibera di approvare, con le raccomandazioni citate in premessa, l'intesa che si allega alla presente deliberazione per farne parte integrante sottoscritta tra amministrazione regionale, Anci regionale e organizzazioni sindacali confederali in ordine al profilo professionale ed ai requisiti di formazione dell'assistente domiciliare e dei servizi tutelari di delegare alle il rilascio degli attestati di qualifica conseguenti, in base alla normativa citata in premessa e nel rispetto delle procedure e delle modalità organizzative di cui all'accordo allegato".
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
E' approvata all'unanimità dei 36 Consiglieri presenti in aula.
Pongo inoltre in votazione l'immediata esecutività, ai sensi dell'art.
49 della legge 10/2/1953, n. 62, della deliberazione suddetta.
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
E' approvata all'unanimità dei 36 Consiglieri presenti in aula.
Il Consiglio è convocato per il prossimo giovedì per l'intera giornata e reca tutti i punti che non sono stati svolti oggi, più eventuali argomenti che vengano sollecitati dalle Commissioni.
La seduta è tolta.



(La seduta ha termine alle ore 19.30)



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