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Dettaglio seduta n.282 del 30/10/84 - Legislatura n. III - Sedute dal 9 giugno 1980 al 11 maggio 1985

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Argomento:


PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE MARCHIARO


Argomento: Urbanistica (piani territoriali, piani di recupero, centri storici

Proseguimento esame progetti di legge nn. 91, 125, 185, 192, 214, 244, 249 e 337: "Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 56/77 e successive modificazioni"


PRESIDENTE

La seduta è aperta.
Proseguimento esame progetti di legge n. 91, 125, 185, 192, 214, 244 249 e 337: "Modifiche ed integrazioni alla L.R. 56/77 e successive modificazioni".
Articolo 80 bis L.R. 56/77 Vengono presentati i seguenti emendamenti dai Consiglieri Biazzi, Calsolaro e Mignone: Articolo aggiuntivo al D.D.L.
"Art. 80 bis - Interventi di interesse regionale nelle more di approvazione del primo Piano Territoriale".
"1) Fino all'approvazione dei Piani Territoriali, gli schemi di piano territoriale adottati possono essere attuati in applicazione dei disposti di cui alla lettera d) dell'art. 8 bis agli effetti, per gli scopi e con la procedura di cui al quinto comma dell'art. 8 ter, nonché in applicazione dei disposti alle lettere b) e c) del predetto art. 8 bis.
2) Ai fini del disposto della lettera a) del primo comma dell'art. 8 bis i Piani Regolatori Generali comunali ed intercomunali o di Comunità Montana, anche in variante agli stessi, possono destinare immobili aree ed edifici per usi di interesse comunale, sovracomunale e regionale disciplinandone con prescrizioni grafiche e normative, le trasformazioni urbanistiche ed edilizie consentite, in attuazione delle previsioni contenute negli schemi di cui al precedente art. 80. I suddetti immobili sono sottoposti alle misure di salvaguardia di cui all'art. 58 fino all'approvazione del piano territoriale, il quale dovrà dichiarare espressamente la congruità delle previsioni del P.R.G. relative a detti immobili; le misure di salvaguardia si applicano comunque fino all'approvazione del piano regolatore o delle varianti. Nella deliberazione di approvazione del P.R.G. da parte della Giunta regionale può essere stabilita l'immediata operatività delle previsioni suddette".
Dai Consiglieri Genovese, Carletto e Picco.
Emendamento aggiuntivo al D.D.L. 337.
"Art. 80 bis - Interventi di interesse regionale nelle more di approvazione del primo piano territoriale.
Sino all'approvazione dei primi piani territoriali, e comunque per un periodo non superiore a 18 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, le previsioni contenute negli schemi di cui al precedente art. 80 possono essere attuate mediante: 1) I progetti territoriali operativi che, per le aree delimitate ai sensi del terzo comma dell'art. 8 ter, specificano e sviluppano i contenuti e le individuazioni degli schemi e sono formati e approvati ai sensi degli articoli 8 ter, 8 quater e 8 quinquies 2) gli interventi ed i progetti di cui alle lettere b) e c) dell'art. 8 bis 3) l'adeguamento dei Piani Regolatori Generali. A tale fine, i Piani Regolatori Generali, anche in variante agli stessi, possono essere destinati immobili, aree ed edifici per usi di interesse comunale sovracomunale e regionale, disciplinandone con prescrizioni normative e grafiche le trasformazioni urbanistiche ed edilizie consentite o prescritte.
I suddetti immobili sono sottoposti alle misure di salvaguardia di cui all'art. 58 fino all'approvazione del piano territoriale, il quale dovrà dichiarare espressamente la congruità delle previsioni del P.R.G. relative a detti immobili; le misure di salvaguardia si applicano comunque sino all'approvazione del piano regolatore o delle varianti. Nella deliberazione di approvazione del P.R.G. da parte della Giunta regionale dovrà essere stabilita l'immediata operatività delle previsioni o prescrizioni suddette.
Sino all'approvazione dei primi piani territoriali, le previsioni dei piani di settore approvati dal Consiglio regionale in applicazione di leggi statali e regionali, nonché le opere pubbliche e le infrastrutture di interesse regionale, possono costituire a tutti gli effetti, previa deliberazione del Consiglio regionale e per le parti e, le aree in essa specificate, integrazione degli schemi di cui al precedente art. 80 e per la loro attuazione si applicano i disposti del precedente comma." Ha la parola il Consigliere Bontempi.



BONTEMPI Rinaldo

Grazie al lavoro svolto nei giorni scorsi, l'emendamento presentato dalla D.C. è soddisfacente. Credo con questo di aver dato conto del lavoro compiuto e della titolarità delle proposte venute dagli altri Gruppi.



PRESIDENTE

Ha la parola il Consigliere Genovese.



GENOVESE Piero Arturo

Farò alcune precisazioni per chiarire il senso di questo inserimento del termine nella normativa. La norma dovrebbe avere validità per un periodo non superiore ai 18 mesi dall'entrata in vigore della legge stessa.
Il motivo si collega con le motivazioni di carattere generale che abbiamo illustrato discutendo le modifiche al titolo II della legge 56. Noi sosteniamo che occorre operare in modo da mandare a regime la legge, e quindi di addivenire alla formazione del piano territoriale di comprensorio.
Si è discusso per quanto riguarda i progetti territoriali operativi richiamati al primo comma, sulla natura che il progetto territoriale operativo deve avere. Noi insistiamo nel dire che deve essere strumento di attuazione dei piani territoriali di Comprensorio. In sede di normativa transitoria la maggioranza ha proposto un regime che consenta, nelle more di approvazione del primo piano territoriale, di operare formando e approvando progetti territoriali operativi anche sul primo schema di piano territoriale di comprensorio.
In linea di principio per molto tempo non abbiamo accolto questa richiesta. Ci pare però che si debba introdurre questa limitazione temporale, per un verso per rappresentare l'eccezionalità della formazione dei progetti territoriali operativi sugli schemi di piano territoriale di comprensorio, e per un altro verso per assumere un impegno politico ed arrivare alla conclusione della formazione dei piani territoriali di Comprensorio e mandare a regime la legge 56.
Con l'ultimo comma si affronta una situazione delicata per quanto riguarda l'operatività della Regione di prevedere una procedura di inserimento delle parti territoriali dei piani di settore, nei primi schemi di piano socio-economico territoriali di comprensorio e cercando di applicare la normativa transitoria anche per l'attuazione degli interventi di interesse regionale che discendono o dall'approvazione dei piani di settore, o dalla necessità di realizzare opere pubbliche e infrastrutture singole di interesse regionale.
Questo è importante. Diversamente tutte le volte che la Regione approverà piani di settore, si troverà in difficoltà per la loro applicazione e il loro inserimento negli strumenti di pianificazione o di livello territoriale o di livello urbanistico locale, comunale o intercomunale Il nostro voto è favorevole, prendendo atto del punto di incontro che si è realizzato tra le proposte del Gruppo D.C. e quelle della maggioranza.



PRESIDENTE

Il primo emendamento è pertanto ritirato.
Pongo in votazione il secondo emendamento.
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
E' approvato all'unanimità dei 39 Consiglieri presenti in aula.
Pongo in votazione il nuovo articolo 80 bis.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 39 hanno risposto SI 36 Consiglieri si sono astenuti 3 Consiglieri E' approvato.
Articolo 81 L.R. 56/77 - Vengono presentati i seguenti emendamenti dai Consiglieri Calsolaro e Mignone: al secondo comma dell'art. 81 della L.R. 56/77 dopo le parole "adottate dal Comune" sopprimere le parole "nei termini stabiliti al precedente art. 19".
L'ultimo comma dell'art. 81 della L.R. 56/77 è soppresso.
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
Gli emendamenti sono approvati all'unanimità dei 39 Consiglieri presenti in aula.
Pongo in votazione l'articolo 81 nel testo come sopra modificato.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 40 hanno risposto SI 27 Consiglieri si sono astenuti 13 Consiglieri E' approvato.
Articolo 59 D.D.L. 337 - Vengono presentati i seguenti emendamenti dai Consiglieri Biazzi, Calsolaro e Mignone: l'emendamento al primo comma art. 82 (che recita: "dopo piano territoriale" viene inserito: "o di un Progetto Territoriale Operativo") è soppresso.
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
L'emendamento è approvato all'unanimità dei 40 Consiglieri presenti.
Emendamento presentato dai Consiglieri Biazzi, Calsolaro e Mignone: al punto 3) del secondo comma sono soppresse le parole "nei piani di settore e nei P.T.C." e sostituiti con: "negli schemi di Piano Territoriale".
Dai Consiglieri Biazzi, Calsolaro e Mignone: al punto 3) è soppresso l'ultimo periodo e sostituito dal seguente "nei Comuni con limitata capacità turistica, fino all'approvazione del PTC possono essere previsti limitati interventi motivati da esigenze di riordino completamento ed integrazione rispetto alla situazione esistente".
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
L'emendamento è approvato con il seguente esito: favorevoli 24 Consiglieri contrari 15 Consiglieri astenuto 1 Consigliere Dai Consiglieri Biazzi e Simonelli: l'emendamento al secondo comma punto b) dell'articolo 82 è soppresso.
La parola al Consigliere Picco.



PICCO Giovanni

Sulla limitazione della capacità insediativa in attesa dei piani territoriali, il Consiglio deve soffermarsi con una certa attenzione soprattutto non avendo fretta di votare cose che poi risultino intenzionalmente opposte a quelle che si intendevano approvare. La correzione radicale al punto 3), rispetto al testo della legge 56, se in parte ci può trovare consenzienti nella soppressione di riferimenti a piani territoriali che ancora non esistono, ci lascia perplessi il discorso relativo ai piani di settore. Non siamo quindi d'accordo.



PRESIDENTE

Pongo in votazione tale emendamento.
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
L'emendamento è approvato con il seguente esito: favorevoli 27 Consiglieri contrari 5 Consiglieri astenuti 9 Consiglieri La parola al Consigliere Picco.



PICCO Giovanni

Perché i colleghi non si impazientiscano su questa votazione e per evitare alla Presidenza degli errori, preciso che abbiamo votato il punto 3) e adesso torniamo indietro.



PRESIDENTE

Ha la parola il Consigliere Genovese.



GENOVESE Piero Arturo

Avevamo già fatto osservare alla maggioranza che con questi emendamenti stiamo ripristinando, per quanto riguarda la lettera b) del secondo comma le previsioni temporali a cui deve essere riferito il dimensionamento della capacità residenziale insediativa, riportandolo a cinque anni.
Subito dopo, in virtù del terzo comma aggiuntivo che viene proposto diciamo che dall'approvazione degli schemi di piani territoriali, questa limitazione decade.
Ora gli schemi di piano territoriale li abbiamo già approvati e quindi non riusciamo a capire il significato di questa norma, che introduce limitazioni temporali e contemporaneamente le sopprime.



PRESIDENTE

Per votare questi emendamenti che emendano emendamenti bisogna avere sul tavolo il testo del d.d.l. 337, il testo della legge 56 ed i testi, a volte davvero ermetici, degli emendamenti. Possiamo fornire, se mancano, il testo di questi emendamenti, ma non più il testo del d.d.l. 337 e quello della legge 56 perché ve li avevamo già dati.
Chiede la parola il Consigliere Picco. Ne ha facoltà.



PICCO Giovanni

Le precisazioni intervenute in questo momento hanno evidenziato al Consiglio che gli emendamenti presentati dalla maggioranza si collocano palesemente in una situazione di imbarazzo rispetto al modo di gestire questo periodo transitorio. Le previsioni insediative nell'adeguamento dei piani regolatori generali sono un incidente, che non è più di percorso come poteva essere nella prima fase di regime della legge 56, sono ormai un incidente, che perdura per i quali bisogna trovare il modo di liberarsene.
Questo modo di liberarsene è il fare riferimento non più ai PTC ma agli schemi, ma ahimè non tutti gli schemi sono approvati, quindi qualche Comune continua ad inceppare in questa limitazione che non è di poco conto, sia per quanto riguarda le posizioni temporali, sia per quanto riguarda il merito rispetto a previsioni insediative, che discrezionalmente il CUR o la Giunta regionale potrebbero ritenere non commisurate o comunque non rispondenti alle previsioni indicate negli schemi e quindi nei piani. Credo che sussistano le condizioni per perdurare il nostro atteggiamento critico nonostante gli sforzi che la maggioranza può fare per cercare di limitare e di attenuare le conseguenze delle limitazioni stesse. Apprezziamo le modificazioni che sono state fatte, soprattutto nei confronti di quei Comprensori che hanno già avuto approvati gli schemi di piano territoriale e che paiono essere liberati da una ipoteca che certamente era pesante comunque permangono per 320 Comuni del Piemonte queste limitazioni, quindi non possiamo essere insensibili a questo dato.



PRESIDENTE

Ora vi sono tre commi aggiuntivi all'articolo. Chiede la parola il Consigliere Picco. Ne ha facoltà.



PICCO Giovanni

Vorrei avere alcune delucidazioni sulla presentazione del quarto e del quinto comma aggiuntivo.
Innanzitutto facciamo rilevare come la previsione ad "attuazione differita" sia un istituto nuovo nella legge regionale che non trova riscontro e definizione in altri articoli della legge, quindi mi pare che ci sia il rischio di un equivoco insito in questo tipo di definizione. Vuol dire che l'attuazione è sospesa? Oppure è una previsione che potrebbe essere operante, ma viene bloccata e condizionata con un regime di salvaguardia sino ad un certo periodo? L'altro punto sul quale chiederei spiegazione ai proponenti riguarda la procedura piuttosto anomala, quella richiesta al Comitato comprensoriale di motivare la riduzione degli standards urbanistici. Mentre abbiamo previsto in altra parte della legge che il Comitato comprensoriale possa autorizzare delle riduzioni di fasce di rispetto che corrispondano a entità fisiche facilmente individuabili e quindi anche oggettivamente definibili come motivazioni delle richieste di riduzione il problema relativo alla riduzione degli standards urbanistici ci potrebbe anche trovare consenzienti nella misura in cui il riferimento nella legge fosse un fatto ancorato a motivazioni precise. Diversamente il richiedere riduzioni da parte del Comitato comprensoriale pare un istituto molto strano. E' una deroga che ci lascia perplessi anche sotto il profilo giuridico. Sarebbe opportuno approfondire questo argomento. Non vorremmo che per questioni di questo tipo la legge fosse ritenuta non legittima.



PRESIDENTE

Da parte della maggioranza intende replicare il Consigliere Cerutti.



CERUTTI Giuseppe

Il comma inserito non dovrebbe costituire motivo di illegittimità nell'approvazione della legge. Certe indicazioni negli schemi territoriali di piano, soprattutto per quanto riguarda le grandi aree industriali contengono localizzazioni precise che i Comuni inseriscono nei loro piani regolatori, ma che non possono attivare se non con l'approvazione definitiva del piano territoriale.
Con questa norma si vuole consentire ai Comuni di attivare le indicazioni che trovano corrispondenza nello schema di piano senza aspettare l'approvazione del piano territoriale.
Abbiamo una serie di esempi di aree industriali precisate negli schemi che rischierebbero di restare inattive per due o tre anni in attesa dell'approvazione definitiva dei piani territoriali, mentre la necessità economica e la situazione contingente del territorio ci spingono ad una attuazione immediata.



PRESIDENTE

Vi do lettura dei tre commi aggiuntivi: Dai Consiglieri Biazzi e Simonelli: all'art. 82 vengono aggiunti dopo il secondo comma i seguenti: terzo comma "Dalla data di avvenuta approvazione degli schemi di piano territoriale non si applica la limitazione temporale prevista per la definizione della capacità insediativa alla lettera b) del precedente secondo comma dovendosi in ogni caso commisurare detta capacità insediativa alle effettive e dimostrate necessita locali".
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
L'emendamento è approvato con il seguente esito: favorevoli 23 Consiglieri astenuti 11 Consiglieri Dai Consiglieri Biazzi e Simonelli: quarto comma "Fino all'entrata in vigore dei piani territoriali, i piani regolatori possono comprendere previsioni ad attuazione differita secondo quanto stabilito al punto 3 del primo comma del precedente articolo 80 bis".
Chiede la parola il Consigliere Picco. Ne ha facoltà.



PICCO Giovanni

Ci asteniamo per i molti dubbi che possono sussistere alla luce della formulazione letterale del testo. Ci rendiamo conto delle giustificazioni che la maggioranza adduce alla necessità di una accelerazione di previsione che sia politicamente anche quella corrispondente alle esigenze delle Comunità locali; siamo però molto preoccupati del fatto che questa previsione inserita nel piano comunque non possa avere efficacia perché è pendente un atto che non dipende all'autonomia del Comune, ma è del livello superiore. Quindi questo è un principio che non elimina il vizio sostanziale che era già insito nella legge 56 e che continua a perpetuarsi al di là delle parole e dei tentativi di mistificare questa realtà. Non possiamo non apprezzare il tentativo di venire incontro alle aspirazioni dei Comuni i quali possono compiacersi di fare determinate previsioni nei loro strumenti urbanistici, devono però sapere che le loro previsioni sono lettera morta, anzi, rischiano molte volte di ingenerare aspirazioni e velleità non facilmente e tempestivamente rese conseguenti sul piano operativo. Anche rispetto alla leggibilità da parte della popolazione delle forze sociali queste previsioni urbanistiche anziché creare certezza e chiarezza finiscono per creare ulteriori confusioni. Mi chiedo anche dal punto di vista dei contenuti della approvazione quando non vi sia una congruità di riferimento rispetto ad un livello di pianificazione superiore, come l'atto di approvazione possa comunque motivare la bontà o meno delle previsioni sia pure differite. Con queste motivazioni dichiariamo voto di astensione.



PRESIDENTE

Pongo in votazione tale emendamento.
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
E' approvato con 24 voti a favore e 10 astensioni.
Dai Consiglieri Simonelli, Biazzi, Cerutti: quinto comma "Ai fini dell'applicazione degli standards urbanistici per servizi sociali ed attrezzature di interesse generale, i Comuni, i Consorzi di Comuni e le Comunità Montane con popolazione residente superiore ai 10.000 abitanti sono tenuti, nella formazione dei piani regolatori generali, fino all'approvazione del piano territoriale o di un piano territoriale operativo relativo al territorio interessato, al rispetto delle dotazioni minime di cui al primo comma dell'art. 22.
I soggetti di pianificazione interessati possono motivare, nel contesto della deliberazione programmatica, la previsione di dotazioni inferiori sulla base della valutazione della consistenza esistente e prevista di detti servizi ed attrezzature, della loro qualità ed accessibilità nell'area interessata.
Su tale motivazione si esprima, ai sensi dell'art. 15, il Comitato Comprensoriale".
La parola al Consigliere Simonelli per l'illustrazione.



SIMONELLI Claudio

Questo emendamento mira a coprire un vuoto normativo che si era determinato, dopo che all'art. 22 si era previsto che nei consorzi di Comuni e delle Comunità montane, con popolazione superiore a 20 mila abitanti, si dovessero applicare gli standards supplementari previsti dallo stesso articolo. Per quanto riguarda i Comuni, i Consorzi e le Comunità montane nella fase tra i 10 e i 20 mila abitanti fino all'approvazione dei piani territoriali, riteniamo sia opportuno mantenere, in sede di applicazione transitoria della norma, gli standards così come sono previsti all'art. 22, dando però ai Comuni la facoltà di discostarsi dalle previsioni degli standards minori di cui all'art. 22 e di stabilire standards motivando con la deliberazione programmatica. Sulla deliberazione programmatica dei Comuni si esprime con suo parere, ai sensi dell'art. 15 il Comprensorio. La valutazione all'interno della deliberazione programmatica trova la sua collocazione naturale. Resta però nella facoltà dei Comuni, di farlo o meno perché il Comprensorio dà il suo parere, poi la Regione, valutando il piano regolatore alla fine del suo iter evidentemente esprimerà la sua valutazione definitiva.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Picco per dichiarazione di voto.



PICCO Giovanni

Avremmo preferito che l'incidente di percorso, che peraltro riguarda le votazioni, fosse recuperato alla fine della revisione generale di tutto ci che si vota, certo che finiamo per mettere una pezza, solo parziale, a quanto affermato in altra parte dell'articolato della legge. Peraltro affinché sia chiaro che noi non giochiamo alla dequalificazione dei contenuti della legge, siamo favorevoli al primo comma dell'articolo che si riferisce alla "obbligatorietà rispetto a standards sino a." in modo che sia chiaro che mancando un punto di riferimento diverso non vi sono ragioni per non sottostare ai principi generali della legge nazionale e quindi di quella regionale. Siamo estremamente preoccupati sulla seconda parte dell'emendamento per le ragioni che abbiamo già detto. Quindi il nostro voto è di astensione.



PRESIDENTE

Pongo in votazione tale emendamento.
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano. L'emendamento è approvato con 21 voti favorevoli e 10 astensioni.
Il Consigliere Picco chiede la parola per dichiarazione di voto sull'intero articolo 59 (art. 82/56) Ne ha facoltà.



PICCO Giovanni

L'articolo 82 è un articolo importante della legge 56 che, come ho già sottolineato, presenta aspetti di incerta collocazione rispetto alle strategie dei Gruppi, soprattutto di quelli di maggioranza (possiamo aver rilevato anche noi delle incertezze nella valutazione degli effetti negativi, chi sottolineava di più gli aspetti positivi e chi, come il sottoscritto, continua ad essere convinto dell'incidenza non trascurabile rispetto ad una grande parte della realtà regionale), è comunque un articolo che ha diviso le stesse forze di maggioranza. Non a caso le formulazioni intervenute, non ultime quelle illustrate testé dal Consigliere Simonelli, sono la prova di una collocazione piuttosto imprecisa rispetto a quello che avevo definito un grosso inciampo nel quale il regime della legge 56 si è trovato ad incappare con una serie di limitazioni della attività costruttiva delle previsioni insediative e via dicendo. Tutto questo non è valutabile oggi rispetto alla modificazione intervenuta se non sugli effetti che deriveranno dalle celeri approvazioni degli schemi di Torino e dalle celeri approvazioni finali che dovranno essere tali da consentire finalmente ai Comuni di predisporre, senza dubbi e senza condizionamenti, le loro previsioni nei piani regolatori. Questa incertezza e questa persistenza della negativa impostazione filosofica, se così la possiamo chiamare, della normativa e delle prescrizioni dell'articolo 82, ci inducono a confermare, come abbiamo sempre fatto nel passato, quando si è trattato di esprimerci sulle valutazioni della legge 56, il nostro voto negativo.



PRESIDENTE

Pongo in votazione l'art. 59 nel testo modificato.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 48 hanno risposto SI 26 Consiglieri hanno risposto NO 21 Consiglieri si è astenuto l Consigliere E' approvato.
Articolo 83 L.R. 56/77 Viene presentato il seguente emendamento dai Consiglieri Biazzi Calsolaro e Mignone: il primo comma dell'art. 83 della L.R. 56/77, come modificata dalla L.R. 17/82 è soppresso.
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
L'emendamento è approvato all'unanimità dei 44 Consiglieri presenti.
Pongo in votazione l'art. 83 nel testo emendato.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 44 hanno risposto SI 26 Consiglieri si sono astenuti 18 Consiglieri E' approvato.
Sull'articolo 84/56 chiede la parola il Consigliere Picco. Ne ha facoltà.



PICCO Giovanni

Richiamo l'attenzione del Consiglio che, avendo votato la modificazione della durata dei programmi pluriennali di attuazione da 3 a 5 anni, anche l'art. 84, che si riferisce alla limitazione della capacità insediativa non possa più avere riferimento al triennio. Occorre un momento di meditazione sull'opportunità di modificare l'art. 84, anche perché queste limitazioni, in una proiezione quinquennale, assumono sempre più una deformazione assurda rispetto alla realtà regionale. Ci sono già molte limitazioni nelle previsioni insediative dei piani, non si vede perch bisogna aggiungere delle limitazioni aggiuntive ed ulteriori rispetto ai programmi pluriennali di attuazione. Tanto più nella misura in cui il programma pluriennale dovesse avere, come pare abbia nel regime della nuova modificazione della legge, una durata maggiore.
Chiedo alla Presidenza se non è il caso di sospendere brevemente i lavori per chiarire questo aspetto.



PRESIDENTE

D'accordo. Ha la parola il Consigliere Biazzi.



BIAZZI Guido

Per adeguare l'art. 84 alla norma appena approvata proporremmo di modificare al punto a) del primo comma la parola "triennio" con le parole "per il periodo di validità del programma".



PRESIDENTE

Pongo in votazione tale emendamento.
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
E' approvato con il seguente esito: favorevoli 24 Consiglieri astenuti 19 Consiglieri Ha chiesto la parola il Consigliere Picco per dichiarazione di voto.



PICCO Giovanni

Le correzioni che sono state apportate testé dalla maggioranza sono congruenti rispetto alle modificazioni che sono state votate nell'articolo precedente, ciononostante denunciamo ulteriormente la filosofia penalizzante e limitativa dell'espansione microeconomica che determina la limitazione delle previsioni insediative dei programmi pluriennali, quindi il nostro voto non può che essere contrario all'articolo.



PRESIDENTE

Pongo in votazione l'art. 84 nel testo modificato.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 44 hanno risposto SI 25 Consiglieri hanno risposto NO 18 Consiglieri si e astenuto 1 Consigliere E' approvato.
Articolo 60 D.D.L. 337 Vengono presentati i seguenti emendamenti dai Consiglieri Simonelli Biazzi e Cerutti: emendamento sostitutivo all'art. 85: il titolo dell'articolo viene sostituito dal seguente: "Disciplina transitoria dell'attività costruttiva".
La parola al Consigliere Picco per dichiarazione di voto.



PICCO Giovanni

Voglio sottolineare che la modificazione del titolo è mistificatoria rispetto ai contenuti dell'articolo, quindi ci asteniamo sulla votazione.
Non ci possiamo opporre al fatto che questa definizione normativa venga invocata come disciplina e non come limitazione, però sottolineiamo che la modificazione che interviene è del tutto ininfluente rispetto ai contenuti dell'articolo stesso.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Majorino per dichiarazione di voto.



MAJORINO Gaetano

Il voto sarà contrario anche per quanto concerne il titolo, il titolo non corrisponde alla norma. Intendo alludere alla cosiddetta salvaguardia attiva la quale, ben lungi dall'essere transitoria, è sicuramente una norma a regime. Quindi quanto meno nel comma che riguarda la salvaguardia attiva non c'è nulla di transitorio, ma una disciplina di carattere definitivo.



PRESIDENTE

Pongo in votazione l'emendamento che modifica il titolo dell'art.
85/56.
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
E' approvato con il seguente esito: favorevoli 23 Consiglieri contrari 2 Consiglieri astenuti 11 Consiglieri Dai Consiglieri Calsolaro, Biazzi, Cerutti: dopo il punto c3) del primo comma viene inserito un nuovo comma che recita: "nei Comuni di cui al precedente comma sono consentiti"; il testo inalterato fa riferimento alle lettere a), b), c) in luogo delle lettere c4), c5), c6) e prosegue sino alla parola "calamità".
Il secondo comma diviene terzo comma.
Il terzo comma diviene quarto comma.
Il quarto comma diviene il quinto comma Il quinto comma diviene il sesto comma.
La parola all'Assessore Calsolaro che illustra l'emendamento.



CALSOLARO Corrado, Assessore all'urbanistica

E' un fatto meramente formale dovuto ad un errore di coordinamento e che diventa sostanziale.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Biazzi.



BIAZZI Guido

C'è anche un ulteriore emendamento proposto dal Consigliere Chiabrando che accettiamo. Si tratta di consentire gli interventi necessari per adeguare l'esistente alle norme della legge 64/74 che regola gli interventi nelle zone sismiche. Proporremmo però che il richiamo non sia generalizzato, anche se nell'emendamento viene precisato che si consentono gli interventi necessari per l'attuazione. Proponiamo pertanto: "Nelle zone classificate sismiche sono consentiti gli interventi volti ad adeguare gli edifici esistenti alla disposizione della legge 64/74., nel rispetto dell'art. 16 della legge suddetta".



PRESIDENTE

Ha chiesto di intervenire il Consigliere Simonelli. Ne ha facoltà.



SIMONELLI Claudio

Il testo proposto dal Consigliere Biazzi va bene, però con una precisazione e cioè anziché le parole "in ogni caso." propongo le parole "in caso di ristrutturazione." altrimenti sembra che ci si debba adeguare alle prescrizioni delle leggi sismiche anche buttando giù gli edifici che esistono.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Montefalchesi.



MONTEFALCHESI Corrado

Vorrei continuare il discorso sull'emendamento Calsolaro.
Il testo precedente divideva: nelle lettere a) e b) gli interventi nell'ambito del perimetro degli abitati e dalla lettera e) in poi vi erano gli interventi fuori del perimetro degli abitati. Nel nuovo testo proposto dall'Assessore Calsolaro, gli interventi di cui alle lettere c4), c5), c6) diventano interventi consentiti sia al di fuori e sia all'interno dei perimetri degli abitati. Questo aspetto deve essere chiarito.



PRESIDENTE

La parola all'Assessore Calsolaro.



CALSOLARO Corrado, Assessore all'urbanistica

Era proprio quello che intendevamo dire nel senso che questi interventi sono consentiti tanto nell'ambito del perimetro degli abitati quanto fuori dal perimetro degli abitati



PRESIDENTE

Pongo in votazione tale emendamento.
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
E' approvato all'unanimità dei 36 Consiglieri presenti in aula.
Dai Consiglieri Biazzi, Calsolaro e Cerutti: nuovo terzo comma: "nelle zone classificate sismiche in caso di ristrutturazione sono consentiti gli interventi volti ad adeguare gli edifici esistenti alle disposizioni della L. 64/74, nel rispetto dell'articolo 16 della legge suddetta".
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
L'emendamento è approvato all'unanimità dei 36 Consiglieri presenti in aula.
Dai Consiglieri Biazzi, Calsolaro, Cerutti: all'art. 85, comma terzo che diviene quinto della L.R. 56/77 al punto a), dopo le parole "per la erogazione di pubblici servizi" aggiungere "e di servizi di interesse pubblico".
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
L'emendamento è approvato all'unanimità dei 36 Consiglieri presenti.
Dal Consigliere Genovese (che modifica il successivo emendamento): al testo dell'emendamento n. presentato dalla maggioranza è apportata la seguente modifica: la frase "a norma del sesto comma dell'art. 15" è sostituita con: "ai sensi del titolo III della presente legge".
La parola al Consigliere Montefalchesi.



MONTEFALCHESI Corrado

Si tratta di chiarire che cosa si intende per opere di urbanizzazione primaria.
La definizione di opere di urbanizzazione primaria è già indicata all'art. 91 quinquies della legge 17/82. Si tratta di aggiungere: "con riferimento all'art. 91 quinquies", oppure di recuperare il testo dell'articolo 91 quinquies che chiarisce le opere di urbanizzazione primaria.



PRESIDENTE

Ha la parola il Consigliere Genovese.



GENOVESE Piero Arturo

Questo testo recupera largamente la discussione che è intervenuta attorno alla definizione della salvaguardia attiva od applicazione anticipata di alcuni interventi. La soluzione è collocata all'art. 85 quindi sulle norme transitorie. Ci sono interpretazioni diverse, il Consigliere Majorino non ha dubbi nel dire che si tratta di una norma a regime, non di una norma transitoria che impropriamente viene collocata all'art. 85. Per alcuni colleghi della maggioranza si tratta invece di una norma transitoria in quanto si sostiene che, una volta approvato un piano regolatore generale, ai sensi del titolo terzo della legge n. 56, non si presenterebbe più l'occasione dell'applicazione di questa norma in quanto l'applicazione della salvaguardia passiva non contemplerebbe la possibilità di casi in cui sia richiesta l'applicazione anticipata degli interventi definiti dalle lettere a), b), c), d), e), f) dell'art. 13.
Noi siamo su una posizione intermedia. Riteniamo che qualche possibilità di individuare casi di applicazione anticipata, anche su un piano regolatore generale (ex legge 56), qualora venga studiata ed approvata una variante generale possa sussistere. Il regime transitorio potrebbe quindi essere esteso anche ai momenti in cui un Comune si trovi nella fase di passaggio tra un piano regolatore generale vigente (ex legge 56) ed una sua variante generale. Suggeriremmo di sostituire alla seconda riga la dizione "a norma del sesto comma dell'art. 15" che richiama l'articolo della legge 56 relativo alla formazione del piano regolatore generale, con la dizione "ai sensi del titolo terzo della presente legge" che contempla e contiene anche l'art. 17 che è quello relativo alle varianti generali.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Cerutti.



CERUTTI Giuseppe

La maggioranza accetta la proposta, pertanto lo voterà come emendamento prima di votare il testo.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Montefalchesi.



MONTEFALCHESI Corrado

L'emendamento presentato dal sottoscritto e dal collega Reburdo è compreso nel testo, quindi è ritirato. Sono però contrario rispetto all'emendamento proposto dal collega Genovese.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Majorino.



MAJORINO Gaetano

Intervengo sull'emendamento principale e contemporaneamente per dichiarazione di voto.
A me pare che la norma così come è proposta sia una norma a regime perché si richiama al sesto comma dell'art. 15 cioè alla procedura di formazione del piano regolatore. Che poi in concreto possa riguardare solo i Comuni che in questo momento non hanno il piano regolatore e che possa riguardare le varianti future dei piani regolatoti, mi pare che non ci possa essere dubbio. A questo punto però indipendentemente dal volersi qualificare la norma "a regime" o "transitoria" si verifica non un silenzio assenso che non c'è più, ma una anticipazione di alcune previsioni del piano regolatore immediatamente dopo la sua adozione, prima dell'approvazione, vicina o lontana, che abbia a verificarsi. Questo in linea teorica e in linea legislativa può essere ammesso, limitatamente agli interventi alle lettere a, b, c, d, e, f dell'art. 13. La domanda che si pone è questa: siccome la Giunta regionale mantiene il potere di approvare o di non approvare il piano regolatore adottato, di restituirlo con deduzioni, di modificarlo, che cosa si verifica per questi interventi che sono consentiti, qualora non venissero approvati dalla Giunta? Sono suscettibili di dovere essere annullati in qualche maniera dall'organo competente, che sarà o il Sindaco nel suo potere di autotutela o la Giunta nel periodo decennale. Se invece non è così, allora a mio avviso, si dovrebbe scrivere che questi interventi sono insuscettibili di non essere approvati. In difetto si cade nell'incertezza e nella confusione del diritto.



PRESIDENTE

Ha chiesto di parlare il Consigliere Biazzi. Ne ha facoltà.



BIAZZI Guido

Una delle due grosse innovazioni contenute nella modifica della legge 56 che è quella che abbiamo chiamato "salvaguardia attiva" sulla quale abbiamo discusso ampiamente sia nel dibattito generale, sia approvando l'art. 15.
A noi sembra che ci siano notevoli elementi di fondatezza nel ritenere valida dal punto di vista giuridico la normativa che proponiamo, come dal punto di vista del diritto positivo. La Regione Emilia ha approvato nel 1980 una norma con la quale si prevede la possibilità di attuare anche per i piani esecutivi di piano regolatore generale, l'intero strumento urbanistico entro 180 giorni dall'invio alla Presidenza del Comitato comprensoriale, che per la Regione Emilia ha la competenza ad approvare i piani regolatori stessi. C'è questo precedente di diritto positivo che non è all'interno dell'ordinamento regionale. Voglio ricordare che all'interno della legge 56 in termini di principio questo elemento è già stato codificato, proprio all'articolo 85. Con questo comma sopprimiamo il quarto comma della vecchia legge 56 nel quale si diceva che dopo il voto del CUR non valgono più le limitazioni di cui al primo comma di questo articolo, e cioè dopo il voto del CUR si può attuare interamente il progetto di piano regolatore generale da parte del Comune. L'unico rinvio e l'unica limitazione è quella alla legge n. 1902 del 3 novembre 1952 la quale dice che devono essere introdotte le norme di salvaguardia per cui il sindaco può negare o annullare le autorizzazioni, le concessioni già emanate qualora pregiudichino l'attuazione del piano adottato. All'interno della legge 56 troviamo altre deroghe ed attuazioni anticipate del piano adottato, per esempio, laddove si dice che una volta che il piano regolatore generale è inviato al CUR possono essere attuati alcuni interventi, più limitativi di questi, che derogano però già a questo principio, codificando ancora una volta che il piano regolatore adottato può essere attuato in parte dal Comune. E' evidente però che in tema di diritto ci sono volumi con tesi che si contrappongono. Riteniamo che la norma al di là della rilevanza che deriva da una scelta precisa che la maggioranza ha voluto fare sia fondata



PRESIDENTE

Pongo in votazione tale emendamento.
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
E' approvato con il seguente esito: favorevoli 34 Consiglieri contrari 2 Consiglieri Dai Consiglieri Biazzi, Simonelli e Cerutti (nel testo come sopra emendato dal Consigliere Genovese): all'art. 85 della L.R. 56/77, come modificato con L.R. 17/82, il quinto comma è sostituito con il seguente: "Nei Comuni che abbiano adottato il piano regolatore generale (ai sensi del titolo III della presente legge) dalla data di invio alla Regione gli interventi di cui alle lettere a, b, c, d, e, f, dell'art. 13, in aree dotate di aree di urbanizzazione primaria collegate funzionalmente con quelle comunali, come definite all'art. 91 quinquies primo comma lettera b), per destinazioni anche non residenziali, nel rispetto delle previsioni del piano regolatore generale adottato".
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano. L'emendamento è approvato con 34 voti favorevoli e 2 contrari.
Pongo in votazione l'articolo 60 nel testo emendato.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 51 hanno risposto SI 27 Consiglieri hanno risposto NO 3 Consiglieri si sono astenuti 21 Consiglieri E' approvato.
Articolo 61 D.D.L. 337 I Consiglieri Biazzi, Calsolaro e Mignone presentano il seguente emendamento: all'art. 86 della L.R. 56/77 il titolo è così modificato: "Art. 86 - Piani particolareggiati in attuazione di piani regolatori approvati prima del 5.12.1977 o approvati a norma dell'art. 90 della presente legge e adeguamento degli strumenti urbanistici esecutivi vigenti al 5.12.1977".
E' aggiunto il seguente primo comma: "I piani particolareggiati in attuazione di piani regolatori vigenti alla data del 5.12.1977 o approvati a norma dell'art. 90 della presente legge, sono adottati con le procedure di cui al primo e al secondo comma dell'art. 40 e trasmessi alla Regione che li approva con deliberazione della Giunta regionale entro 90 giorni dalla data di ricevimento, sentito il parere del Comitato Urbanistico Regionale Con la deliberazione di approvazione possono essere apportate modifiche con la stessa procedura prevista per il piano regolatore generale all'art. 15. La deliberazione di approvazione della Giunta regionale assume l'efficacia di cui al quarto comma dell'art. 40 ed è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione il piano è depositato presso la segreteria del Comune".
La parola al Consigliere Picco.



PICCO Giovanni

Non dobbiamo dimenticare che la grande novità, se così possiamo ascriverla, che viene introdotta con queste modificazioni alla legge 56 concerne l'approvazione degli strumenti esecutivi da parte dei Comuni e quindi un recupero di capacità decisionale che, per quanto attiene ad una corretta interpretazione del processo di pianificazione, finalmente non vedrà più i Comuni sfuggire all'opportunità di una definizione di strumentazione esecutiva. L'emendamento che viene introdotto recupera l'obbligo da parte della Regione di provvedere all'approvazione dei piani particolareggiati per strumenti esecutivi che fossero vigenti alla data dell'approvazione della legge n. 56. La maggioranza invoca questa obbligatorietà non solo per gli strumenti vigenti alla data dell'approvazione della legge 56, ma anche per quelli approvati a norma dell'art. 90 della legge 56, in una fase nella quale la Regione operò uno dei pochi atti meritori della sua azione di accelerazione delle approvazioni degli strumenti urbanistici cercando di giudicare nel merito gli strumenti predisposti, sia pure non ai sensi della legge 56, ma comunque predisposti ai sensi della legge urbanistica nazionale, quindi validi a tutti gli effetti per una approvazione. Questi strumenti in molti casi furono limati, corretti, modificati, alla fine furono approvati con l'art. 90. Non si vede perché ora si debba introdurre su questi strumenti urbanistici una discriminazione rispetto alla quale gli strumenti esecutivi sarebbero deprecati o perlomeno sarebbero da assoggettare ad una approvazione regionale. Teniamo presente che il piano regolatore di Biella ad esempio, fu falcidiato prima di essere approvato. Escludo che in quella sede vi fosse una approvazione liberatoria di previsioni insediative, anzi le approvazioni passarono attraverso un filtro di condizionamenti dal punto di vista della possibilità di espansione, non solo in carenza dei propri schemi, come allora eravamo, ma in presenza soprattutto di un comportamento e di una gestione dell'Assessorato, ben nota per le caratteristiche di giudizio discriminante e in alcuni casi abbastanza soggettivo.
Insistiamo nel dire che questi piani hanno le caratteristiche di legittimità così come li hanno i piani che erano approvati posteriormente ai decreti ministeriali, quindi con tutte le caratteristiche di previsione e di standards urbanistici che la legge in allora imponeva. Non vediamo come si possa invocare questa discriminante, quindi gradiremmo dalla maggioranza una illustrazione per sapere come comportarci nel voto degli atti successivi.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Biazzi.



BIAZZI Guido

L'emendamento ci sembra sufficientemente chiaro



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Cerutti.



CERUTTI Giuseppe

Presidente, il Consigliere Picco ha incentrato il suo intervento sui piani approvati con l'art. 90. Si è voluto differenziare il sistema di approvazione dei piani particolareggiati perché l'approvazione, ai sensi della legge 56, l'esame, la predisposizione dei piani, lo sviluppo che i piani hanno avuto come contenimento residenziale, hanno consentito un controllo maggiore da parte della Regione. Devo anche far presente al collega Picco che le approvazioni ai sensi dell'art. 90 sono avvenute negli anni che vanno dal 1977 al 1980. Questi piani sono in scadenza o perlomeno oggetto di nuovi piani regolatori ai sensi della legge 56. Non è pensabile che se a quel salto di qualità nei confronti dei Comuni, anche in forma indiscriminata, senza avere una certezza di controllo, di strumento generale da parte della Regione senza questo riferimento e questa approvazione che consente l'autonomia di approvazione. Ci sembra di aver operato questa distinzione correttamente anche in funzione del tempo che è trascorso dall'entrata in vigore della legge 56, pertanto riteniamo che possa essere un incentivo e uno stimolo ai Comuni di adeguarsi alla normativa regionale.



PRESIDENTE

Pongo in votazione tale emendamento.
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
E' approvato con 19 voti favorevoli e 16 contrari.
Passiamo alla votazione dell'art. 61 del D.D.L. 337.
La parola al Consigliere Picco per dichiarazione di voto.



PICCO Giovanni

La nostra dichiarazione di voto credo che sottolinei un principio politico di non limitata portata, quello della contraddizione nella quale la maggioranza intende porsi rispetto ad un principio votato negli emendamenti alla legge, il principio della non ingerenza, della non interferenza sull'approvazione degli strumenti esecutivi, in presenza di strumenti urbanistici generali regolarmente validi. Posso rendermi conto della strategia che la maggioranza vuole conseguire nella formulazione delle norme per ottenere certi risultati. Nella fattispecie, l'Assessore Cerutti ha dichiarato esplicitamente che questa norma vuole conseguire l'obiettivo della accelerazione degli adeguamenti degli strumenti urbanistici, ai sensi della legge 56. Riteniamo che una impostazione del genere non sia che una penalizzazione che rischia di essere distorcente rispetto agli obiettivi che potrebbe proporre una programmazione di revisione degli strumenti urbanistici. Sulla scia del miraggio di essere sottratti all'obbligo della costrizione a passare attraverso i piani esecutivi il rischio è che, da un lato i piani esecutivi non si facciano dall'altro che si faccia un adeguamento alla legge 56 di mera natura formale e non sostanziale, cioè non ancorandosi a nessuna previsione certa sulla pianificazione territoriale, quindi di fatto sfuggendo a una corretta impostazione degli strumenti stessi. Questo è un modo distorto di interpretare la norma regionale anche ai fini della qualità che si intende ottenere per quanto attiene agli strumenti di pianificazione comunale. Per queste ragioni voteremo contro l'articolo.



PRESIDENTE

Passiamo all'appello nominale per l'art. 61.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione presenti e votanti 46 hanno risposto SI 27 Consiglieri hanno risposto NO 18 Consiglieri si è astenuto 1 Consigliere E' approvato.
Articolo 87 L.R. 56/77 Vengono presentati i seguenti emendamenti dai Consiglieri Mignone e Calsolaro: - emendamento aggiuntivo: "All'art. 87 della L.R. 56/77, dopo il terzo comma è aggiunto il seguente nuovo quarto comma: "ad adozione avvenuta da parte del Consiglio regionale dei criteri ed indirizzi omogenei di cui all'ultimo comma il regolamento edilizio si intende approvato trascorsi 180 giorni dal ricevimento in Regione".
La parola al Consigliere Picco per illustrare gli emendamenti del Gruppo D.C.



PICCO Giovanni

I nostri emendamenti sono stati confrontati con le posizioni della maggioranza, ma in realtà non abbiamo trovato un punto d'intesa e ne riconfermiamo la validità e quindi li riproponiamo in votazione. Con il primo emendamento affermiamo il principio del regolamento edilizio. E' un atto di stretta pertinenza comunale che può essere soggetto ad una contestuale approvazione da parte della Regione solo in sede di esame delle norme di attuazione del piano regolatore, quando vi sia una stretta correlazione tra le norme di attuazione ed il regolamento edilizio.
Aggiungiamo un quarto comma che recupera questo concetto e prevediamo l'inoltro dei testi della relazione di accompagnamento al Comitato comprensoriale per informazione.
All'ultimo comma ripetiamo lo stesso concetto con riferimento ad una particolare congiuntura dell'assenza degli indirizzi regionali. Questi emendamenti sono per noi significativi di una posizione che intendiamo confermare.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Biazzi che intende intervenire.



BIAZZI Guido

Ritiriamo il nostro emendamento. Per quanto riguarda gli emendamenti della D.C., riteniamo che all'emendamento, che recita: "Il regolamento edilizio qualora venga trasmesso alla Regione con gli atti del piano regolatore, viene allegato alle norme di attuazione delle quali rappresenta la necessaria integrazione", vadano aggiunte le parole: "delle quali norme di attuazione costituisce parte integrante". Con questo si intende che l'approvazione del PRG costituisce automaticamente l'approvazione del nuovo testo del regolamento. Riteniamo di rinviare tutta la materia che riguarda il regolamento edilizio a quando verranno presentate le nuove disposizioni da parte della Giunta, Proponiamo che l'emendamento al terzo comma diventi comma quarto.



PRESIDENTE

Due emendamenti della D.C. non sono accettati dalla maggioranza. Per il terzo comma è giunto il suggerimento di inserirlo come quarto comma. E' accettata questa proposta dal Consigliere Picco?



PICCO Giovanni

Questa proposta al terzo comma, ora diventato quarto comma, avrebbe la seguente dizione: "Il regolamento edilizio, qualora venga trasmesso alla Regione con gli atti del piano regolatore, viene allegato alle norme di attuazione, delle quali rappresenta la necessaria integrazione". Si riafferma un principio che non condividiamo. Noi riteniamo che il regolamento edilizio possa essere un atto approvato dal Consiglio comunale nella misura in cui ne è verificata la congruenza rispetto alle norme degli strumenti urbanistici. Quindi non siamo d'accordo. Per noi rimane valida la proposta di votare la soppressione del terzo comma, che recita: "il regolamento edilizio è trasmesso alla Regione che lo approva con deliberazione della Giunta entro 120 giorni dal ricevimento, apportando eventuali modifiche per adeguare le norme di legge agli orientamenti regionali di cui all'ultimo comma del presente articolo".



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Biazzi.



BIAZZI Guido

Ci sembra giusto che quando arriva in Regione il piano regolatore, di cui le norme di attuazione costituiscono già un regolamento, questo di fatto comincia a vivere. Riteniamo però che si debba recuperare il concetto di approvazione del regolamento complessivo, con atto separato. In questo caso non si incorrerebbe nel pericolo di sottoporre la revisione del regolamento alle procedure di variante previste per il piano regolatore. La prima parte del comma non è molto chiara, non se ne coglie il significato non voteremo l'emendamento.



PRESIDENTE

Il Consigliere Picco è d'accordo?



PICCO Giovanni

Non siamo in condizioni di avvicinarci alla posizione della maggioranza perché partiamo da due presupposti diversi. Sosteniamo l'approvazione da parte dei Comuni del regolamento, qui si continua invece ad insistere sull'approvazione regionale, quindi facciamo una votazione separata degli emendamenti presentati.



PRESIDENTE

Benissimo, allora pongo in votazione il primo emendamento all'art. 87 che costituisce il terzo comma, che resta però integrale così come è stato presentato dal Gruppo D.C.
Dai Consiglieri Picco, Genovese ed altri: il terzo comma è sostituito dal seguente: "Il regolamento edilizio, qualora venga trasmesso alla Regione con gli atti del piano regolatore, viene allegato alle norme d'attuazione, delle quali rappresenta la necessaria integrazione".
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
E' respinto con 18 voti favorevoli e 25 contrari.
Dai Consiglieri Picco, Genovese ed altri: al terzo comma è aggiunto il seguente quarto comma: "Il regolamento edilizio e relative varianti sono approvate dai Comuni con deliberazione del Consiglio comunale; copia dei testi e delle relazioni d'accompagnamento sono inviate al Comitato comprensoriale per informazione".
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
L'emendamento è respinto con 17 voti a favore e 27 contrari.
Dai Consiglieri Picco, Genovese ed altri: al comma settimo (ultimo) è aggiunto il seguente ottavo comma: "Fino all'emanazione dei criteri di cui al precedente comma le varianti ai regolamenti edilizi e la redazione dei nuovi sono predisposte ed approvate dai Comuni, previa informazione del Comitato comprensoriale che provvede a segnalare eventuali particolari cautele da assumere in assenza degli indirizzi di carattere generale, La deliberazione di approvazione del regolamento edilizio dal parte del Consiglio comunale ha efficacia immediata".
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
E' respinto con 17 voti a favore e 25 contrari.
Dai Consiglieri Bontempi e Biazzi: all'ultimo comma, dopo le parole "artigianale ed agricola" sono aggiunte le seguenti: "anche al fine del contenimento dei costi insediativi e dei costi di costruzione, mediante l'adozione di opportuni tipi di impianto urbanistici, di tipologie e componenti edilizie. Con i suddetti criteri ed indirizzi sono altresì definite le provvidenze progettuali ed esecutive da assumere per il raggiungimento di più elevati requisiti di qualità di quell'ambiente edificato e non, con particolare riferimento all'arredo urbano e del paesaggio, nonché al fine di superamento diffuso delle barriere architettoniche".
Ha chiesto la parola il Consigliere Picco. Ne ha facoltà.



PICCO Giovanni

Il contenuto di questo emendamento ci troverebbe favorevoli se non fosse agganciato al concetto relativo ai criteri regionali sui quali abbiamo fiducia possano operare effetti positivi di incentivazione dell'autonomia della responsabilità dei Comuni. Per queste ragioni, da un lato di assenso gli obiettivi, ma dall'altro di dissenso sulle procedure imposte, ci asterremo in questa votazione.



PRESIDENTE

Pongo in votazione tale emendamento.
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
E' approvato con 27 voti favorevoli e 17 astensioni.
Sono stati così votati tutti gli emendamenti all'art. 87/56.
Chiede la parola il Consigliere Picco per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.



PICCO Giovanni

Avendo respinto tre emendamenti il nostro voto non può che essere negativo sull'articolo.



PRESIDENTE

Pongo in votazione l'art. 87 nel testo modificato.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 51 hanno risposto SI 29 Consiglieri hanno risposto NO 22 Consiglieri E' approvato.
Art. 62 del D.D.L. 337.
Chiede la parola il Consigliere Biazzi. Ne ha facoltà.



BIAZZI Guido

Probabilmente l'articolo a cui si fa riferimento non avrà la stessa successione dei commi. In sede di revisione formale si dovrà verificare la numerazione dei commi in relazione alle modifiche sostanziali apportate agli artt. 15 e 16.



PRESIDENTE

Pongo in votazione l'art. 62.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 48 hanno risposto SI 29 Consiglieri si sono astenuti 19 Consiglieri E' approvato.
Articolo 90 L.R. 56/77 I Consiglieri Biazzi, Calsolaro e Mignone presentano il seguente emendamento: nuovo articolo: all'art. 90 della L.R. 56/77 è aggiunto il seguente ultimo comma: "Gli strumenti urbanistici generali ed esecutivi adottati a norma della L.R. 56/77 e successive modifiche sono approvati secondo le procedure previste dalla presente legge".
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
L'emendamento è approvato all'unanimità dei 45 Consiglieri presenti in aula.
Pongo in votazione l'art. 90 nel testo emendato.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 45 hanno risposto SI 44 Consiglieri si è astenuto 1 Consigliere E' approvato.
Siamo all'art. 91.
Chiede la parola l'Assessore Cerutti. Ne ha facoltà.



CERUTTI Giuseppe, Assessore all'urbanistica

A questo punto chiederemmo la sospensione del Consiglio poiché gli articoli successivi richiedono un perfezionamento ed un coordinamento.



PRESIDENTE

Su queste richieste ha chiesto di parlare il Consigliere Genovese.



GENOVESE Piero Arturo

Dopo i confronti avvenuti sinora sulla legge, riteniamo che prima di aggiornare i lavori sia opportuna una sospensione per consentire ai Gruppi di valutare se è necessario un rinvio a domani o se è possibile riprendere i lavori questa sera.



PRESIDENTE

Sospendiamo i lavori per pochi minuti.



(La seduta, sospesa alle ore 18.30 riprende alle ore 19.30)



PRESIDENTE

La seduta riprende. La Commissione terminerà la revisione dei testi degli ultimi articoli in esame. I lavori riprenderanno domani mattina alle ore 9.30 per la votazione.
La seduta è tolta.



(La seduta ha termine alle ore 19.35)



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