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Dettaglio seduta n.281 del 30/10/84 - Legislatura n. III - Sedute dal 9 giugno 1980 al 11 maggio 1985

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Argomento:


PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE MARCHIARO



PRESIDENTE

La seduta è aperta.
Punto secondo all'ordine del giorno: "Interrogazioni ed interpellanze".
Esaminiamo l' interrogazione del Consigliere Cerchio inerente il tabellone luminoso nello stadio di Torino. La parola al Presidente della Giunta.



VIGLIONE Aldo, Presidente della Giunta regionale

Signori Consiglieri, come afferma il Consigliere Cerchio nella propria interrogazione, da circa 3 mesi è parzialmente in avaria il tabellone luminoso dello Stadio comunale di Torino, destinato all'aggiornarnento dei risultati delle partite com prese nel campionato nazionale di serie A.
L'avaria si è verificata a seguito del gesto di teppisti che hanno tranciato il cavo coassiale di collegamento fra il tabellone stesso e la cabina di comando. Il danno ammonta a parecchie decine di milioni ed il Comune di Torino ha subito contattato l'impresa concessionaria della pubblicità per addivenire ripristino del servizio, previo accertamento del soggetto cui compete sostenere l'onere finanziario di tale straordinaria manutenzione. La riparazione sta comunque per essere avviata. Il ritardo è dovuto alla necessità di reperire alcune componenti elettroniche che sono fornite da una ditta con sede negli Stati Uni ti.
Debbo infine sottolineare al Consigliere Cerchio che avendo la Regione primarie competenze di programmazione, non già di mera gestione, si ritiene corretto discutere di quelle che l'interrogazione definisce grandiose proposte relative allo Stadio comunale di Torino, evitando però di scendere nei particolari, a maggior ragione quando questi riguardano competenze di soggetti diversi dall'ente. Ovviamente è stato colto lo spirito bonariamente polemico della richiesta.



PRESIDENTE

Ha la parola il Consigliere interrogante.



CERCHIO Giuseppe

Ringrazio il Presidente della risposta con la quale richiama lo spirito ironico e polemico dell'interrogazione che in realtà prende lo spunto da una piccola e insignificante segnalazione, quella appunto dell'abbandono di un tabellone allo Stadio comunale per testimoniare l'abbandono di palazzi che a Torino è diventata purtroppo una drammatica consuetudine.
La cordiale ironia voleva toccare anche un discorso più generale, che abbiamo appreso dal quotidiano torinese, su progetti faraonici di un nuovo Stadio o di ristrutturazione del vecchio, di prenotazioni di megagalattici interventi da parte del Comune di Torino e magari della Regione Piemonte con l'interesse delle grandi squadre torinesi. Di tutto questo però il Consiglio non sa niente. Speriamo che dopo questa interrogazione si risolva intanto il problema del tabellone con l'arrivo dagli Stati Uniti degli strumenti necessari e al tempo stesso si affronti con serenità un discorso del recupero di una serie di strutture abbandonate nel Comune di Torino.
Grazie.



PRESIDENTE

Non ci sono le condizioni per discutere altre interrogazioni data l'assenza degli Assessori interessati.


Argomento:

Comunicazioni del Presidente del Consiglio regionale


PRESIDENTE


Argomento:

Comunicazioni del Presidente del Consiglio regionale

Argomento:

a) Congedi


PRESIDENTE

In merito al punto terzo all'ordine del giorno: "Comunicazioni del Presidente del Consiglio regionale", comunico che hanno chiesto congedo i Consiglieri Benzi, Carazzoni e Vetrino.


Argomento:

b) Presentazione progetto di legge


PRESIDENTE

E' stato presentato il seguente progetto di legge: N. 446: "Disciplina del volo e dell'atterraggio degli elicotteri e degli altri voli sul territorio montano della Regione Piemonte", presentato dai Consiglieri Marchini, Gerini e Turbiglio in data 24 ottobre 1984 ed assegnato alla VII Commissione in data 29 ottobre 1984.


Argomento:

c) Apposizione visto Commissario del Governo


PRESIDENTE

Il Commissario del Governo ha apposto il visto: alla legge regionale del 25 settembre 1984: "Sottoscrizione di nuove azioni della S.A.CE S.p.A." alla legge regionale del 25 settembre 1984: "Ammissione al trattamento di missione, previsto per i dipendenti regionali, dei componenti delle Commissioni tecnico-consultive costituite presso l'Assessorato alla sanità ed assistenza in attuazione della legge regionale di approvazione del piano socio-sanitario triennale".


Argomento:

d) Deliberazioni adottate dalla Giunta regionale


PRESIDENTE

Le deliberazioni adottate dalla Giunta regionale nelle sedute del 9, 16 e 18 ottobre 1984 in attuazione dell'articolo 7, primo comma della legge regionale 6/11/1978 n. 65 sono depositate e a disposizione presso il Servizio Aula.
Le comunicazioni sono così terminate.


Argomento: Urbanistica (piani territoriali, piani di recupero, centri storici

Proseguimento esame progetti di legge nn. 91, 125, 185, 192, 214, 244, 249 e 337: "Modifiche ed integrazioni alla L.R. n. 56/77 e successive modificazioni"


PRESIDENTE

Punto quarto all'ordine del giorno: Proseguimento esame progetti di legge nn. 91, 125, 185, 192, 214, 244, 249 e 337: "Modifiche ed integrazioni alla L.R. 56/77 e successive modificazioni".
Siamo giunti all'esame del nuovo articolo 55 bis della legge 56. Su questo articolo sono state presentate varie nuove stesure dai Consiglieri di maggioranza e di minoranza.
E' aperta la discussione per presentare gli emendamenti.
Ha chiesto di parlare il Consigliere Bontempi. Ne ha facoltà.



BONTEMPI Rinaldo

Su questa materia si è svolta nel corso dell'altra seduta una discussione e sono emerse notevoli difficoltà per la sistemazione della questione all'interno della legge. Noi proporremo di inserire questo punto o nel transitorio fino a quando andrà a regime, oppure di collocarlo in un altro articolo.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Cerchio.



CERCHIO Giuseppe

Siamo d'accordo su questa proposta.



PRESIDENTE

Va bene, allora questo articolo non viene esaminato in quanto rientra nella parte transitoria.
La parola al Consigliere Reburdo.



REBURDO Giuseppe

Non so se debba essere detto che rientra nelle norme transitorie.
Potremmo spostare la materia alla fine dell'articolato e poi decideremo se andrà nelle norme transitorie o meno. Si tratta di vedere come verrà formulata la proposta da parte dell'Assessore competente.



PRESIDENTE

Vedremo dove sarà più opportuno collocare questa norma.
Articolo 44 D.D.L. n. 337. Vengono presentati i seguenti emendamenti: 1) dai Consiglieri Picco, Genovese ed altri: al primo comma punto d) dopo attendamenti, aggiungere "fatta eccezione per quelli che avvengono in apposite aree attrezzate".
La parola al Consigliere Genovese.



GENOVESE Piero Arturo

E' un emendamento di precisazione che si illustra da sé. E' una precisazione per evitare il rilascio dell'autorizzazione agli automezzi in sosta.



PRESIDENTE

La Giunta accoglie l' emendamento, quindi lo pongo in votazione.



BRIZIO Gian Paolo

Signor Presidente, chiedo la verifica del numero legale. Tra l'altro posto che il numero legale ci sia, gli Assessori che dovrebbero occuparsi di questa legge non sono presenti in aula, e sono quelli che solitamente invitano gli altri ad essere puntuali e precisi.



PRESIDENTE

Chiede di intervenire il Consigliere Viglione. Ne ha facoltà.



VIGLIONE Aldo, Presidente della Giunta regionale

Vorrei dire che io non ho mai mancato a una seduta. L'Assessore Bajardi è in riunione con il Consigliere Nerviani. L'Assessore Calsolaro sta arrivando. Altri Assessori sono all'interno del Consiglio.



PRESIDENTE

Chiedo l'appello nominale per verificare il numero legale dei Consiglieri e poi pongo in votazione gli emendamenti. Invito i colleghi ad entrare in aula e a non muoversi nel corso della seduta perché si vota con continuità e quindi diventa farraginoso continuare a fare verifiche e appelli nominali. Invito i Consiglieri a rispettare questo metodo anche per procedere più speditamente perché il lavoro di oggi è molto gravoso.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Dall'appello nominale risultano presenti 39 Consiglieri.
Pongo pertanto in votazione l'emendamento n. 1.
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
E' approvato all'unanimità dei 39 Consiglieri presenti in aula.
2) Dal Gruppo P.L.I.: dopo il punto h), inserire il punto i): "le opere e gli impianti necessari al rispetto della normativa in merito allo smaltimento dei rifiuti solidi, liquidi ed aeriformi, nonch all'igienità ed idoneità del posto di lavoro, purché tali da non comportare incrementi nelle superfici utili di calpestio".
Tale emendamento viene ritirato dal Consigliere Turbiglio.
3) Dal Consigliere Bontempi ed altri: il testo alla lettera g) del primo comma dell'art. 56 L.R. 56/77 è sostituito con il seguente: "g) le opere costituenti pertinenze: intendendosi per tali quelle costituenti a catasto servizio complementare e che siano funzionalmente connesse e di servizio esclusivo, nell' uso, all'edificio principale e alle unità immobiliari di cui è costituito, e che comunque non comportino aggravio sulle opere di urbanizzazione primaria e secondaria elencate all' art. 51".
La parola al Consigliere Genovese per dichiarazione di voto.



GENOVESE Piero Arturo

Il nostro Gruppo dà voto favorevole.



PRESIDENTE

Pongo in votazione emendamento n. 3).
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
E' approvato all'unanimità dei 39 Consiglieri presenti in aula.
Pongo in votazione l'art. 44 nel testo modificato.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 39 hanno risposto SI 37 Consiglieri si sono astenuti 2 Consiglieri L'art. 44 è approvato.
Articolo 45 (D.D.L. n. 337) Vengono presentati i seguenti emendamenti: dal Gruppo D.C.: 1) al testo del quinto comma aggiungere: "e quando sussistono gravi impedimenti all'attuazione delle previsioni degli strumenti stessi" 2) al sesto comma sostituire "36" con "12" 3) al settimo comma sostituire "tre anni" con "20 mesi".
Ha chiesto di parlare il Consigliere Biazzi. Ne ha facoltà.



BIAZZI Guido

Accogliamo la prima parte dell' emendamento modificando le parole "quando sussistono" con le parole: "ove ravvisi impedimenti all'attuazione delle previsioni degli strumenti stessi" Non accettiamo invece gli altri emendamenti.



PRESIDENTE

Pongo in votazione emendamento n. 1) con la modifica proposta dal Consigliere Biazzi. Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
E' approvato all'unanimità dei 39 Consiglieri presenti in aula.
Pongo in votazione l'emendamento n. 2). Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
E' respinto con 12 voti favorevoli, 21 contrari e 1 astenuto.
Pongo in votazione l'emendamento n. 3). Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
E' respinto con 18 voti favorevoli e 22 contrari.
Ha chiesto di parlare il Consigliere Picco per dichiarazione di voto.



PICCO Giovanni

Il nostro voto è contrario. Sulle misure di salvaguardia abbiamo cercato di fare apportare correzioni che sono intervenute tardivamente ed alcune solo limitatamente agli aspetti più gravi delle ipotesi che si danno.
Grave ci pare la repulsa da parte della maggioranza della ipotesi di far durare un periodo molto inferiore i provvedimenti cautelari di sospensione ai sensi anche degli art. 9, 9 bis e 25. E' vero che ci sono dei tempi di approvazione degli strumenti comprensoriali che vanno ben al di là di quest'ipotesi, comunque pareva opportuno che si prefigurasse un'ipotesi di accelerazioni maggiore anche per indurre gli organi preposti all'approvazione degli strumenti stessi ad un'accelerazione in presenza di provvedimenti cautelari di sospensione.



PRESIDENTE

Pongo in votazione l'art. 45 nel testo modificato.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 44 hanno risposto SI 26 Consiglieri hanno risposto NO 18 Consiglieri L'art. 45 è approvato.
Articolo 46 D.D.L. n. 337. Il Consigliere Majorino presenta il seguente emendamento: all'art. 60, dopo le parole: "Ogni cittadino singolarmente, o quale rappresentante di una Associazione o di una organizzazione sociale", aggiungere: "Avendone interesse".
La parola al Consigliere Majorino.



MAJORINO Gaetano

L'emendamento col quale si richiama il requisito dell'interesse, ai fini di proporre il ricorso gerarchico in proprio al Presidente della Giunta, si fonda innanzitutto sull'osservazione che fece il Commissario di Governo in sede di approvazione della Legge 56, il quale, pur approvando la legge rilevò che ai fini di un ulteriore intervento legislativo, si doveva, fra l'altro, considerare che l'art. 60, laddove prevede il ricorso gerarchico in proprio prescinde dal principio della legislazione statale circa il possesso del requisito dell'interesse personale per proporre ricorsi amministrativi.
C'è un'altra considerazione. L'art.. 66 dal titolo "Controllo partecipativo", nel consentire a ogni cittadino singolarmente o quale rappresentante di un'associazione, di proporre il ricorso gerarchico in proprio nei confronti di concessioni o autorizzazioni che siano state rilasciate, richiama espressamente il DPR 24.11.1971 n. 1199 che disciplina l'intera materia dei ricorsi gerarchici, propri ed impropri, e nel quale si mette in evidenza che è necessario l'interesse a ricorrere. Quindi lo scopo dell'emendamento è di precisare la necessità del requisito dell'interesse che peraltro deve risultare, anzi risulta già per implicito nella normativa; se poi la ragione per la quale la maggioranza si oppone ad inserire questo emendamento sta nella considerazione che non deve essere necessario l'interesse allora, questa interpretazione è da rigettare perch si tenderebbe ad introdurre, con siffatta interpretazione non condivisibile, un'azione popolare che non è consentita al legislatore regionale perché non ha competenza nel fissare norme giurisdizionali.



PRESIDENTE

Ha chiesto di parlare il Consigliere Biazzi. Ne ha facoltà.



BIAZZI Guido

A noi sembra opportuno mantenere la formulazione dell'articolo così come era stato inserito nella Legge 56 in quanto riteniamo che ci sia un controllo partecipativo da salvaguardare che va oltre la fascia dei diretti interessati, anche perché i diretti interessati non sempre sono motivati a presentare i ricorsi gerarchici, anche impropri Inoltre, a noi sembra, che il cittadino, che ne abbia interesse, abbia già un diritto soggettivo di presentare il ricorso gerarchico, proprio od improprio. Riteniamo di mantenere l'articolo della legge 56.



PRESIDENTE

Pongo in votazione tale emendamento.
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
E' respinto con 17 voti favorevoli e 27 contrari.
Pongo in votazione l'art. 46, nel testo modificato.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 44 hanno risposto SI 26 Consiglieri ha risposto NO 1 Consigliere si sono astenuti 17 Consiglieri L'art. 46 è approvato.
All'art. 47 del D.D.L. 337 non sono stati presentati emendamenti.
Ha chiesto di parlare il Consigliere Majorino. Ne ha facoltà.



MAJORINO Gaetano

Con l'art. 47 siamo in tema di sanzioni amministrative, le quali sono disciplinate fino a tutto l'art. 69 del vecchio testo. Siccome è stato approvato dal Senato il disegno di legge sul condono edilizio, il quale contiene numerose norme a regime, alcune di principio, alcune di dettaglio nella materia delle sanzioni, si era ventilata in Commissione l'opportunità di ritirare gli emendamenti che riguardano le sanzioni amministrative e anche naturalmente le proposte di modifica. Se permane questo orientamento io concordo, non tanto con riferimento a questo articolo che non contiene emendamenti, ma con riferimento ad altri; se invece vogliamo discutere e approvare o non approvare sia le proposte di modifica che concernono le sanzioni amministrative, sia gli emendamenti che le concernono, ci regoliamo in conformità. Sentirei anche il pensiero della Giunta.



PRESIDENTE

Ha chiesto di parlare il Consigliere Biazzi. Ne ha facoltà.



BIAZZI Guido

Eravamo infatti orientati a seguire la linea ricordata dal Consigliere Majorino. L'unica eccezione può essere all'art. 61 in quanto non viene a toccare direttamente la materia delle sanzioni. Si tratta di sostituire la Giunta regionale alla Sovrintendenza competente. Per quanto riguarda la materia delle sanzioni abbiamo presentato gli emendamenti soppressivi della proposta licenziata dalla Commissione e penso che anche gli altri Gruppi siano d'accordo a ritirare i loro emendamenti.



PRESIDENTE

Pongo in votazione l'art. 47 del D.D.L. n. 337.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 44 hanno risposto SI 26 Consiglieri si sono astenuti 16 Consiglieri L'art. 47 è approvato.
Articolo 48 D.D.L. n. 337 Il Consigliere Biazzi ne propone la soppressione.
Ha chiesto di parlare il Consigliere Biazzi. Ne ha facoltà.



BIAZZI Guido

Signor Presidente, sulla falsariga di quanto è stato detto testé, ci orienteremo a considerarlo tra quegli articoli non modificati perché incide sulla materia che è stata regolamentata o che sarà regolamentata dalla legge sul condono edilizio. Propongo la soppressione dell'art. 48.



PRESIDENTE

Votiamo l'emendamento soppressivo dell'art. 48 del D.D.L. n. 337.
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
E' approvato all'unanimità dei 44 Consiglieri presenti in aula.
Credo che la stessa cosa vale per l'emendamento aggiuntivo presentato dal Consigliere Majorino: aggiungere il seguente secondo comma: il primo comma dell'art. 63 è sostituito come segue: "il mancato versamento delle quote di contributi per la concessione nei termini rispettivamente previsti dal primo e dal secondo comma dell'art. 11 legge 28 gennaio 1977, comporta:".
Tale emendamento è pertanto ritirato.
Articolo 49 D.D.L. n. 337 - Il Consigliere Biazzi ne propone la soppressione. Chi è favorevole è pregato di alzare la mano. E' approvato all'unanimità dei 44 Consiglieri presenti.
Articolo 50 D.D.L. n. 337 - Il Consigliere Biazzi ne propone la soppressione. Chi è favorevole è pregato di alzare la mano. E' approvato all'unanimità dei 44 Consiglieri presenti. Pertanto il Consigliere Majorino ritira il seguente emendamento: al primo comma dell'art. 65 bis, dopo le parole: "Legge 29 giugno 1939 n.
1497" aggiungere: "E salvo quanto disposto dall'art. 9 della legge 24 novembre 1981, n. 689".
Articolo 51 D.D.L. n. 337 - Il Consigliere Biazzi ne propone la soppressione. Chi è favorevole è pregato di alzare la mano. E' approvato all'unanimità dei 44 Consiglieri presenti. Pertanto il Consigliere Majorino ritira i seguenti emendamenti: 1) al primo comma dell'art. 66, dopo le Parole: "In caso di annullamento della concessione": aggiungere: "per motivi imputabili al concessionario" 2) all'art. 66, nell'aggiunto terzo comma, sostituire alle parole: "Dall'Amministrazione comunale" le parole: "Dall'Ufficio tecnico erariale" 3) al terzo comma dell'art. 66, dopo le parole: "In caso di annullamento dell'autorizzazione", aggiungere: "Per motivi imputabili al soggetto che l'ha conseguita".
Articolo 52 D.D.L. n. 337 - Il Consigliere Biazzi ne propone la soppressione. Chi è favorevole è pregato di alzare la mano. E' approvato all'unanimità dei 44 Consiglieri presenti. Pertanto il Consigliere Majorino ritira i seguenti emendamenti: 1) all'art. 68, primo comma, dopo le parole: "Entro dieci anni dalla loro adozione, le deliberazioni ed i provvedimenti comunali" sopprimere l'espressione: "che autorizzano" e sostituirla con l'espressione: "di concessione e di autorizzazione" 2) all'art. 68, secondo comma, sostituire integralmente la prima parte come segue: "Il provvedimento di annullamento è emerso entro 1.2 mesi, a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla notifica dell'accertamento delle violazioni di cui al primo comma" 3) all'art. 68 sostituire interamente il quarto comma come segue: "Entro trenta giorni dalla notificazione del provvedimento di annullamento il Sindaco deve provvedere a norma dell'art. 66: ove non provveda si applica l'art. 67" 4) all'art. 68 aggiungere il seguente quinto ed ultimo comma: "La Giunta regionale può pronunziare l'annullamento dei provvedimenti comunali di cui al primo comma solamente per motivi imputabili al soggetto che ha conseguito la concessione o l'autorizzazione".
Articolo 53 D.D.L. n. 337 - Vengono presentati i seguenti emendamenti: 1) dal Consigliere Majorino: prima dell'unico comma dell'art. 53 aggiungere il seguente comma: "l'art. 70 è interamente sostituito - nel titolo e nel testo - come segue: Procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie.
Fatto salvo quanto disposto dagli articoli 65, secondo comma, 66, primo comma e terzo comma e 67 per l'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'art.
69 si applicano le norme ed i principi di cui al capo primo della legge 24 novembre 1981 n. 689.
Gli atti di accertamento, contestazione e notificazione delle violazioni sono compiuti dal personale di vigilanza di cui al secondo comma dell'art.
59, oppure dagli ufficiali o agenti di polizia giudiziaria, con le modalità previste dagli articoli 13 e 14 della legge 24 novembre 1981 n. 689 decorso inutilmente il termine di cui all'art. 16 della citata legge per l'esercizio della facoltà, da parte dell'interessato, del pagamento della sanzione in misura ridotta, il soggetto che ha accertato la violazione presenta rapporto all'Assessorato regionale competente, ai sensi dell'art.
17 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
Fatta salva la facoltà per l'interessato di presentare scritti difensivi e documenti e di richiedere di essere personalmente sentito dall'Assessore regionale competente e fatti salvi gli altri adempimenti previsti dal primo e secondo comma dell'articolo 18 legge 689/1981, il Presidente della Giunta regionale determina con ordinanza la somma dovuta per la violazione, ovvero pronunzia ordinanza di archiviazione.
Entro trenta giorni dalla notificazione dell'ordinanza-ingiunzione di pagamento, gli interessati possono proporre opposizione davanti al Pretore del luogo in cui è stata commessa la violazione, ai sensi degli articoli 22 e 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689".
Il Consigliere Majorino ha la parola per illustrarlo.



MAJORINO Gaetano

Questo emendamento che tende a sostituire interamente l'art. 70 non incide nella materia attualmente all'esame del Parlamento (norme a regime propriamente sanzionatorie).
L'art. 70 riguarda il procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie e sostuisce l'intero attuale testo che è anacronistico perché era stato formulato, era stato emanato prima dell'entrata in vigore della legge 689. Con questo emendamento, che prevede il procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, ci si è adeguati puramente e semplicemente al testo della legge statale 689 del 1981 che disciplina, anche per le Regioni, il procedimento per applicare le sanzioni. A sostegno ancora dell'opportunità dell'inserimento di questo testo, ricordo al Consiglio che, allorquando vennero modificate alcune norme in materia di parchi, un emendamento perfettamente identico a questo, concernente cioè la procedura per l'applicazione delle sanzioni amministrative, venne approvato all'unanimità da questo Consiglio proprio perché si ritenne evidentemente opportuno di sostituire alla vecchia normativa, ormai non più applicabile, la nuova normativa che a sua volta recepisce nella sostanza la legge 689 del 1981.
Se il Consiglio all'unanimità ha ritenuto di inserire un testo perfettamente identico a questo nella legislazione sui parchi allorquando si trattava del capo relativo alle sanzioni, mi pare che le stesse identiche ragioni di opportunità ci siano in questo momento.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Cerutti.



CERUTTI Giuseppe

Manteniamo il discorso globale di tutta questa parte del testo di legge senza entrare nel merito e nella validità di quanto il collega Majorino ha illustrato, quindi respingiamo l'emendamento. Riproporremo tutta la materia al momento dell'esame del condono edilizio.



PRESIDENTE

Pongo in votazione tale emendamento. Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
E' respinto con 1 voto favorevole, 26 contrari e 15 astensioni.
2) Dai Consiglieri Biazzi, Simonelli e Mignone: l'art. 53 è soppresso e sostituito dal seguente: "L'esercizio delle funzioni espropriative per quanto attiene alle opere di pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24/7/77 n. 616, art. 106, è delegato, per le opere di loro acquisizione e competenza ai Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, alle Province, alle Comunità montane, ai Consorzi dei Comuni istituiti ai sensi dei precedenti articoli 8, 16 e 34.
I provvedimenti espropriativi previsti dal presente articolo sono comunicati alla Regione e pubblicati per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione".
Ha chiesto di parlare il Consigliere Biazzi. Ne ha facoltà.



BIAZZI Guido

L'emendamento si propone di dare un miglior coordinamento alle disposizioni della legge 56 con quanto è previsto all'art 20 della legge n.
18 del 1984.
Inoltre si cerca di dare risposta alla questione aperta, oggetto di discussione in dottrina ed in giurisprudenza, per quanto riguarda la legittimità di una parte dell'articolo (delega al Sindaco o al Presidente del Consorzio). Lo Stato ritiene che l'individuazione di questa materia non possa essere normata dalle Regioni. Esiste una sentenza del TAR in questo senso. La materia è stata rinviata alla Corte Costituzionale.
L'emendamento ha da una parte l'obiettivo di sanare i problemi di legittimità costituzionale e dall'altra di coordinare i disposti della legge 56 con quelli della L. 18.



PRESIDENTE

Ha chiesto di parlare il Consigliere Genovese. Ne ha facoltà.



GENOVESE Piero Arturo

Il nostro Gruppo esprime parere favorevole alla riscrittura dell'art.
71/56 in materia di deleghe nelle funzioni espropriative. Avendo la parola vorrei anche dire che il Gruppo D.C. esprimerà voto favorevole ai due emendamenti agli articoli soppressivi, 54 e 55 del d.d.l. 337, che riportano in vita gli artt. 72 e 73 della L. 56 e che ricompongono il titolo relativo alla materia dell'espropriazione.



PRESIDENTE

Pongo in votazione tale emendamento. Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
E' approvato all'Unanimità dei 44 Consiglieri presenti in aula.
Pongo in votazione l'art. 53 nel testo modificato.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 45 hanno risposto SI 43 Consiglieri si sono astenuti 2 Consiglieri L'art. 53 è approvato.
Articolo 54 D.D.L. n. 337 - Viene presentato il seguente emendamento: dal Consigliere Bontempi: "l'art, art. 54 del D.D.L. n. 337 è soppresso (rivive l'art. 72 della L.R.
56/77)".
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
E' approvato all'unanimità dei 45 Consiglieri presenti.
Articolo 55 D.D.L. n. 337 - Viene presentato il seguente emendamento: dal Consigliere Bontempi: "l'art. 55 del D.D.L. n. 337 è soppresso (rivive l'art. 73 della L.R.
56/77)".
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano. L'emendamento è approvato all'unanimità dei 45 Consiglieri presenti.
Articolo 74 L.R. 56/77 - Vengono presentati i seguenti emendamenti: I.) dagli Assessori Calsolaro e Cerutti: l'art. 74 della L.R. 56/77 è soppresso e sostituito dal seguente: "Ai fini dell'applicazione della presente legge l'organizzazione degli uffici e dei servizi è individuata sulla base delle seguenti funzioni: a) verifica formale e istruttoria degli strumenti urbanistici generali sottoposti all'approvazione della Regione e degli strumenti urbanistici attuativi sottoposti ad approvazione decentrata b) verifica sostanziale degli strumenti urbanistici generali, dei piani territoriali, dei progetti territoriali operativi e dei piani di settore c) raccolta sistematica delle informazioni e dei documenti sull'uso del suolo per la formazione della banca dei dati urbani e territoriali d) formazione delle cartografie di base e tematiche e loro aggiornamento in relazione alle trasformazioni d'uso del territorio e all' attuazione dei piani e) predisposizione degli strumenti urbanistici nell'esercizio del potere sostitutivo f) predisposizione degli atti tecnici e dei provvedimenti di competenza regionale per la definizione e l'aggiornamento degli oneri di urbanizzazione, dell'aliquota del costo di costruzione, dell'elenco dei Comuni obbligati alla formazione del programma pluriennale di attuazione raccolta e memorizzazione dei dati tecnici e finanziari per la gestione g) memorizzazione delle opere infrastrutturali e di urbanizzazione realizzate e di quelle ammesse a contributo h) vigilanza e predisposizione delle misure di salvaguardia e di controllo di competenza regionale i) consulenza tecnica e legale agli Enti locali per la pianificazione e la gestione urbanistica e per la promozione del processo di pianificazione a livello locale l) segreteria del Comitato regionale urbanistico, predisposizione degli atti e dei provvedimenti amministrativi, esecuzione dei provvedimenti in materia urbanistica".
Ha chiesto di parlare il Consigliere Genovese. Ne ha facoltà.



GENOVESE Piero Arturo

Signor Presidente, gli emendamenti all'art. 74 vengono formalmente presentati solo questa mattina dalla maggioranza, dopo essere stati oggetto di lunga riflessione.
Il nostro Gruppo chiede dieci minuti di sospensione per poterli valutare.



PRESIDENTE

La sospensione è accordata per dieci minuti. Prima però darei la parola al Consigliere Bontempi per l'illustrazione.



BONTEMPI Rinaldo

Sono d'accordo sulla sospensione però avverto che il problema è stato notevolmente ridotto dalle variazioni apportate al testo della legge 56.
Sono piccole modificazioni.



PRESIDENTE

Il Consigliere Genovese presenta i seguenti emendamenti al testo di cui sopra: 2) al punto a) la frase: "e degli strumenti urbanistici attuativi sottoposti ad approvazione decentrata" con "e parere sugli strumenti urbanistici attuativi sottoposti ad approvazione decentrata qualora richiesto dai Comuni" 3) aggiungere al testo di cui sopra, gli ultimi due commi dell'articolo 74 della L.R. 56/77.
La parola al Consigliere Genovese.



GENOVESE Piero Arturo

Proponiamo due emenda-menti al testo presentato dalla maggioranza.
Il primo si spiega da se; quanto al secondo emendamento chiediamo che rimangano in vita i due ultimi commi sulla previsione della costituzione degli uffici di piano.



MONTEFALCHESI Corrado

Mi sembra di interpretare il testo della maggioranza nel senso che c'è un'istruttoria degli Uffici della Regione e una verifica invece sostanziale fatta da qualcun altro, probabilmente esterno alla struttura regionale.
Vorrei un chiarimento su questo. Se la norma è così come l'ho interpretata non sono affatto d'accordo.



PRESIDENTE

Ha la parola l'Assessore Calsolaro.



CALSOLARO Corrado, Assessore all'urbanistica

La verifica sostanziale è quella svolta dal CUR. in cui ci sono membri interni e membri esterni.
E' denominata formale quella sugli adempimenti formali fatta dagli uffici: la verifica sostanziale è l'esame del piano in relazione alla L. 56 (piani territoriali, piani di settore). Sono due cose completamente diverse. Infatti, la procedura si svolge attraverso queste due fasi essenziali.



PRESIDENTE

Pongo in votazione gli emendamenti presentati dal Consigliere Genovese.
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
Sono approvati all'unanimità dei 45 Consiglieri presenti in aula.
Pongo altresì in votazione l'emendamento presentato dagli Assessori Calsolaro e Cerutti, emendato dagli emendamenti approvati.
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
E' approvato all'unanimità dai 45 Consiglieri presenti.
Pongo in votazione il nuovo art. 74 della L.R. 56/77.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 47 hanno risposto SI 45 Consiglieri si sono astenuti 2 Consiglieri E' approvato.



PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE PETRINI



PRESIDENTE

Articolo 75 L.R. 56/77 - Gli Assessori Calsolaro e Cerutti presentano il seguente nuovo articolo: "Uffici comunali e intercomunali di programmazione, di pianificazione e di gestione urbanistica.
In attuazione di quanto previsto dall'art. 43 della legge 17 agosto 1942 n. 1150 e della vigente legislazione regionale, i Comuni singoli o associati possono istituire uffici di programmazione, di pianificazione e di gestione del territorio.
La Regione può concedere, con propri provvedimenti legislativi contributi per l'impianto ed il funzionamento degli uffici di cui al precedente comma".
Pongo in votazione il nuovo articolo 75 della L.R. 56/77.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 45 hanno risposto SI 44 Consiglieri si è astenuto 1 Consigliere E' approvato.
Articolo 56 D.D.L. n. 337 - Vengono presentati i seguenti emendamenti: 1) dai Consiglieri Chiabrando, Lombardi, Genovese e Picco: al secondo comma lettera c) dopo la parola "urbanistica" sono aggiunte le parole: "e di uso del territorio agricolo" 2) dai Consiglieri Marchini, Cerini e Turbiglio: dopo la lettera g) aggiungere la lettera h): "un rappresentante, senza diritto di voto rispettivamente per l'Unione dell'edilizia del Piemonte e per la Federazione delle associazioni industriali del Piemonte".
Ha chiesto di parlare il Consigliere Picco. Ne lia facoltà.



PICCO Giovanni

Noi ritiriamo il nostro emendamento perché la formulazione che ci è stata proposta da due presentatori della maggioranza, Cerutti e Calsolaro è degna di considerazione. Su questa noi proponiamo successivi affinamenti.
La proposta della maggioranza al punto b) parla dell'Assessore regionale con funzioni di Vice Presidente. Noi siamo d'accordo naturalmente su questo, oggetto di una variazione, già intervenuta all'art. 65/56 per non siamo d'accordo all'ipotesi di non coinvolgere gli Assessorati alla pianificazione territoriale ai lavori pubblici ed ai trasporti. Ci rendiamo anche conto dell'impossibilità da parte degli Assessori preposti a partecipare alle sedute del CUR. quindi siamo dell'avviso che possano essere sostituiti e rappresentati con specifica designazione da un funzionario del loro Assessorato. L'emendamento che proporremmo al punto b) sarebbe così formulato: "gli Assessori preposti alla pianificazione territoriale, lavori pubblici e trasporti, eventualmente rappresentati con specifica designazione da un funzionario del loro Assessorato; uno dei predetti Assessori è nominato Vice Presidente con decreto del Presidente della Giunta regionale".
L'altra proposta di emendamento alla proposta della maggioranza riguarda il punto c) del terzo comma.
Proporremmo "undici esperti con specifica e provata competenza nelle discipline che interessano la pianificazione territoriale e l'urbanistica".
Al punto d) del terzo comma proporremo questa modifica che recita, dopo le parole: "gli undici funzionari designati dalla Giunta regionale" di lasciare le parole "tenendo conto dei criteri di cui alla precedente lettera c) e di aggiungere "e scelti di norma all'interno del Servizio urbanistico regionale".
L'altra proposta riguarda il comma nove della proposta della maggioranza dove proporremmo di indicare il riferimento al terzo comma dell'articolo.
L'altra modifica riguarda il quattordicesimo comma degli emendamenti proposti dalla maggioranza all'art. 76.
Noi proponiamo di sopprimere le parole "previo parere favorevole della Commissione consiliare competente per la materia urbanistica".
E' un parere che riguarda le revoche, sulle quali non vediamo l'opportunità dell'inserimento della Commissione consiliare.



PRESIDENTE

Gli emendamenti n. 1) e n. 2) sono pertanto ritirati.
Pongo in votazione l'emendamento presentato dai colleghi Calsolaro e Cerutti nella seguente formulazione: l'art. 76 della L.R. 56/77 è soppresso e sostituito dal seguente: "Comitato Urbanistico Regionale (C.U.R.) E' istituito il Comitato Urbanistico Regionale.
Il Comitato è costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale dura in carica 30 mesi e ha sede nel capoluogo della Regione. Il Comitato scade con lo scioglimento del Consiglio regionale ed esercita, anche dopo la scadenza, le funzioni ad esso attribuite dalla presente legge fino al suo rinnovo.
Il Comitato Urbanistico Regionale è composto da: a) l'Assessore regionale all'urbanistica, che lo presiede b) dagli Assessori preposti alla pianificazione territoriale, lavori pubblici e trasporti, eventualmente rappresentati, con specifica designazione, da un funzionario del proprio Assessorato; uno dei predetti Assessori è nominato vice presidente con decreto del Presidente della Giunta regionale c) undici esperti con specifica e provata competenza nelle discipline che interessano la pianificazione territoriale ed urbanistica designati dal Consiglio regionale, con voto limitato a sei nominativi d) undici funzionari regionali, designati dalla Giunta regionale, tenendo conto dei criteri di cui alla precedente lettera c) e scelti, di norma all'interno del Servizio urbanistico regionale e) tre esperti designati dalla Sezione regionale dell'Associazione nazionale Comuni d'Italia (ANCI) f) un esperto in rappresentanza delle Amministrazioni provinciali designato dalla Sezione regionale dell'unione nazionale Province Italiane (URPP) g) un esperto designato dalla delegazione regionale dell'Unione nazionale dei Comuni ed Enti montani (UNCEM).
Gli esperti di cui alle lettere e), f) e g) devono essere in possesso dei requisiti di cui alla precedente lettera c).
Le riunioni del Comitato sono valide con la presenza di un terzo dei membri di cui al terzo comma del presente articolo ed i pareri espressi sono approvati quando vengono adottati con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti alla riunione a norma dell'articolo 9, secondo comma della legge 3 gennaio 1978, n. 1.
Fanno altresì parte del Comitato senza diritto di voto: a) il Soprintendente ai beni monumentali ed ambientali per il Piemonte b) il Soprintendente al patrimonio archeologico per il Piemonte c) il Provveditore alle opere pubbliche d) il Capo Compartimentale ANAS e) il Capo Compartimentale delle Ferrovie dello Stato f) tre esperti, indicati dalle Associazioni più rappresentative in materia urbanistica ed ambientale, designati dal Consiglio regionale su terne proposte dalle singole associazioni g) un rappresentante dell'Unione edilizia del Piemonte h) un rappresentante della Federazione delle associazioni industriali del Piemonte.
La partecipazione dei rappresentanti delle Amministrazioni statali è subordinata al consenso ed alla designazione delle stesse.
I componenti, di cui alle lettere c), e), f), g) del terzo comma, sono scelti fra esperti qualificati che si impegnino, per la durata del mandato a non assumere, nell'ambito del territorio regionale, incarichi di progettazione di strumenti urbanistici.
Il Presidente del Comitato designa uno o più relatori sui singoli affari tra gli esperti ed i funzionari del terzo comma, secondo le modalità previste nel regolamento per il funzionamento del Comitato.
Alle sedute sono invitati, con facoltà di essere coadiuvati da esperti di fiducia, i rappresentanti degli Enti locali, del Comprensorio e delle Amministrazioni pubbliche, direttamente interessati agli affari posti all'ordine del giorno.
Il Presidente del Comitato può invitare, di volta in volta, alle adunanze studiosi e tecnici particolarmente esperti in speciali problemi, nonch funzionari statali e regionali dei settori interessati.
Possono partecipare alle sedute i Consiglieri regionali.
I pareri del Comitato sono formulati in assenza dei soggetti indicati nei commi 10, 11 e 12 del presente articolo.
I membri del Comitato Urbanistico Regionale di cui alle lettere e), f) e g) di cui al terzo comma del presente articolo, possono essere revocati con decreto del Presidente della Giunta regionale per gravi e ripetute inadempienze, su proposta motivata degli organi o degli enti che li hanno designati.
L'iniziativa per la proposta di revoca spetta altresì nei confronti di tutti i membri di cui alle lettere sopra citate alla Giunta regionale e anche per i membri di cui alla lettera c), al Consiglio regionale. In questi casi, occorre il parere favorevole dell'organo e dell'Ente che li ha designati. Resta salva la competenza della Giunta regionale in merito alla nomina o alla revoca dei membri di cui alla lettera d).
Alle spese di funzionamento del Comitato Urbanistico Regionale si provvede a norma della legge regionale 2 luglio 1977, n. 33".
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
L'emendamento è approvato all'unanimità dei 41 Consiglieri presenti.
Pongo in votazione il nuovo articolo 56 del D.D.L. n. 337.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 41 hanno risposto SI 39 Consiglieri si sono astenuti 2 Consiglieri E' approvato.
Articolo 57 D.D.L. n. 337 - Vengono presentati i seguenti emendamenti: 1) dagli Assessori Calsolaro e Cerutti: "Art. 77 Compiti del Comitato Urbanistico Regionale.
Il Comitato Urbanistico Regionale esprime parere obbligatorio non vincolante sui piani territoriali, sui progetti territoriali operativi sugli strumenti urbanistici generali e sulle relative varianti, la cui approvazione spetta ai sensi della presente legge, al Consiglio od alla Giunta regionale.
Il Comitato può essere convocato dal Presidente in formazione ristretta con la presenza, ai sensi dell'art. 9, secondo comma della legge 3 gennaio 1978 n. 1, di almeno un terzo dei membri delle classi c) e d) di cui al terzo comma dell'articolo precedente, per esprimere parere su: a) le perimetrazioni dei centri abitati e dei centri storici b) i piani di zona di edilizia economica e popolare che comportino variante al Piano Regolatore Generale c) i piani particolareggiati ed i piani per insediamenti produttivi che comportino variante al Piano Regolatore Generale d) i piani esecutivi convenzionati, quando il parere del Comitato Urbanistico Regionale sia richiesto dal Comitato comprensoriale e) le varianti agli strumenti urbanistici predisposte ai sensi dell'art. 83 della presente legge f) i regolamenti edilizi g) le localizzazioni di edilizia ospedaliera, universitaria, scolastica alberghiera e di poste e telecomunicazioni in attuazione delle vigenti leggi h) le violazioni delle leggi statali e regionali in materia di tutela ed uso del suolo.
Il parere del Comitato Urbanistico Regionale sulle materie di cui alle lettere f), g) e g) di cui al precedente comma è facoltativo. Alle riunioni del Comitato di formazione ristretta sono convocati tutti i membri del Comitato.
Il Presidente può delegare uno dei funzionari regionali di cui alla lettera c) del terzo comma dell'art. 76, a presiedere il Comitato in formazione ristretta.
I pareri del Comitato in formazione ristretta sono approvati quando vengono adottati con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti alla riunione".
2) Al riguardo, i Consiglieri Biazzi e Mignone presentano la seguente modifica: l'emendamento alla lettera c) del secondo comma dell'art. 77 è sostituito con il seguente: "c) i piani particolareggiati ed i piani per gli insediamenti produttivi che comportano variante al Piano Regolatore Generale e quelli di cui al successivo art. 86".
Ha chiesto di parlare il Consigliere Picco.



PICCO Giovanni

Faccio intanto una dichiarazione circa un errore di battitura contenuto nella proposta di emendamento all'art. 76 al comma 14. Oltre alla soppressione enunciata e votata della lettera b) è necessario sopprimere anche la lettera d) e sostituirla con la lettera e).



PRESIDENTE

In sede di correzione formale verranno poste queste correzioni.
Passiamo adesso ai due emendamenti all'art. 57.
Ha la parola il Consigliere Picco.



PICCO Giovanni

La nostra posizione è quella di non sottoporre alla competenza del CUR questi strumenti.
Riteniamo che il principio dell'autonomia dei Comuni viene fatta salva con l'introduzione del nuovo regime di esame, da parte dei Comuni stessi degli strumenti esecutivi, e che, se è correttamente riferita ad uno strumento urbanistico che era vigente, quindi approvato anche anteriormente all'approvazione della L. 56, non debba essere soggetto alla revisione e quindi all'approvazione regionale. Ci riserviamo di ritornare su questo concetto nell'art. 86.
Comunque il riferimento tout court al regime vigente, anteriormente all'approvazione della L. 56, come se non avesse la legittimità di una previsione urbanistica valida a tutti gli effetti, quindi la possibilità di produrre anche degli strumenti esecutivi, a cascata, rispetto allo strumento generale, è un principio che non ci trova consenzienti.



PRESIDENTE

Pongo in votazione quest'ultimo emendamento. Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
E' approvato con 23 voti favorevoli e 17 contrari.
Pongo in votazione l'emendamento presentato dai colleghi Calsolaro e Cerutti nel testo modificato. Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
E' approvato con 23 voti favorevoli e 17 astensioni.
Pongo in votazione l'art. 57 d.d.l, n. 337 nel testo modificato.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 49 hanno risposto SI 28 Consiglieri si sono astenuti 21 Consiglieri E' approvato.
Articolo 78 L.R. 56/77 - Viene presentato il seguente nuovo articolo dall'Assessore Calsolaro: "Efficacia dei pareri del Comitato Urbanistico Regionale.
Il CUR è competente ad esprimere i pareri ed a svolgere le attribuzioni sostituendoli a tutti gli effetti, degli organi consultivi, singoli o collegiali, aventi sede presso le Amministrazioni centrali o periferiche dello Stato o degli Enti pubblici, nelle materie trasferite o delegate alla Regione ai sensi della legge 16 maggio 1970 n. 281; della legge 22 luglio 1975, n. 382; del D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8; del D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616.
La comunicazione al Comune da parte della Giunta regionale del parere del Comitato Urbanistico Regionale per la formulazione delle controdeduzioni di cui all'art. 15 della presente legge, vincola il Comune alla immediata salvaguardia per quanto attiene le osservazioni contenute nel parere".
Pongo in votazione tale nuovo articolo.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 43 hanno risposto SI 39 Consiglieri ha risposto NO 1 Consigliere si sono astenuti 3 Consiglieri E' approvato.
Articolo 58 D.D.L. n. 337 che corrisponde all'art. 79 (l.r. 56/77).
1) Gli Assessori Calsolaro e Cerutti presentano il seguente emendamento: "Progettazione degli strumenti urbanistici.
Gli incarichi esterni per la progettazione degli strumenti urbanistici generali ed esecutivi sono conferiti dai Comuni ad esperti laureati in urbanistica, in architettura ed in ingegneria.
Per l'intera durata dell'incarico di progettazione dei piani generali e fino alla loro approvazione i progettisti non possono assumere incarichi di progettazione da parte di privati nell'ambito dei Comuni interessati.
Per la redazione degli allegati tecnici di cui all'art. 14, punti 2a e 2h e per gli accertamenti di cui al secondo comma dell' art. 29, gli incarichi debbono essere conferiti ad esperti con specifica competenza ed in particolare, per gli allegati di cui al punto 2b di cui all'art. 14 a laureati in geologia o ingegneria".
2) I Consiglieri Lombardi e Chiabrando presentano il seguente emendamento all' emendamento di cui sopra: ultimo comma dopo la parola "competenza" sono aggiunge le seguenti: "anche agrazia".
Ha chiesto di parlare il Consigliere Genovese.



GENOVESE Piero Arturo

Il nostro emendamento potrebbe essere ritirato qualora venga accolto l'emendamento che proponiamo a voce.
Invece di "anche agraria" chiederemmo di inserire "iscritti ai rispettivi albi professionali".



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Montefalchesi.



MONTEFALCHESI Corrado

Pongo un problema. Gli urbanisti non hanno un albo? Propongo di non accogliere questo emendamento della D.C. perché taglia fuori categorie di esperti.



GENOVESE Piero Arturo

Vorremmo che nell'affidamento dell'incarico del piano regolatore generale per studi geologici, agronomici, fosse chiara la responsabilità professionale e che questa sia sottoposta al controllo degli Albi professionali.. Proporrei di completare la previsione per cui gli incarichi possono essere conferiti ai laureati in urbanistica estendendola ad esperti con specifica competenza iscritti ai rispettivi albi professionali.



PRESIDENTE

Pongo in votazione le seguenti modifiche all'emendamento degli Assessori: al primo comma, dopo la parola "ingegneria" aggiungere le parole: "con specifica competenza nella disciplina urbanistica" al terzo comma modificare la frase: "conferiti ad esperti con specifica competenza" con la frase "conferiti a laureati in urbanistica e ad esperti con specifica competenza iscritti ai rispettivi albi professionali".
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano. Sono approvati all'unanimità dei 45 Consiglieri presenti.
Pongo in votazione l'emendamento degli Assessori Calsolaro e Cerutti, così modificato.
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
E' approvato all'unanimità dei 45 Consiglieri presenti.
Ha chiesto di parlare il Consigliere Buontempi. Ne ha facoltà.



BONTEMPI Rinaldo

Ho chiesto di parlare per dichiarazione di voto non solo in riferimento all'art. 79 ma a tutto il pacchetto di emendamenti che riguarda il Titolo IX degli organi tecnici e consultivi.. E' una dichiarazione di voto breve che però per coerenza ritengo di dovere rendere rispetto a quanto già dichiarato a nome del Gruppo P.C.I. in sede di discussione generale.
Ci eravamo soffermati sulla questione di come intervenire anche sugli organi tecnici che operano nella fase istruttoria e di decisione al duplice fine di ottenere un reale sveltimento delle pratiche e una maggiore chiarezza nell'iter di approvazione. La soluzione che avevamo ipotizzato ci pare più calzante di quella tradizionale che era quella di una maggiore e più netta distinzione tra le fasi di competenza della struttura regionale e la fase di decisione e di responsabilità della Giunta stessa.
A noi pareva e pare tuttora che una soluzione di questo tipo avrebbe potuto in realtà, se intesa correttamente, promuovere un potenziamento di ruolo reale della struttura, senza ingenerare elementi di confusione che paiono ancorché fortemente validati dalle esperienze in materia delle Commissioni consultive miste a livello regionale ed a livello statuale tra le responsabilità dei vari soggetti. Perché abbiamo acceduto a queste proposte? Perché ci pare che gli Assessori che hanno la responsabilità di governare la materia e l'hanno particolarmente in questo momento di fine legislatura, hanno anche il dovere di mettere in evidenza che cambiamenti strutturali possono generare effetti negativi sul piano del lavoro concreto. Questa ci pare una motivazione convincente. Per questo motivo giudichiamo positivi gli emendamenti proposti dagli Assessori come quelli proposti dal Gruppo D.C.
Sul piano generale riteniamo utile ed opportuno inserire nei processi di formazione della volontà politica e quindi della decisione amministrativa, elementi di distinzione, di chiarezza e di assunzione di specifiche responsabilità.
E' un lavoro che potremo fare anche in futuro.
La motivazione resa dagli Assessori è degna del massimo rispetto quindi non è né un compromesso né un cedimento alle loro volontà, ma un sano senso di responsabilità per un lavoro che non può avere inceppi specie in questo momento..



PRESIDENTE

Ha chiesto di parlare il Consigliere Montefalchesi.



MONTEFALCHESI Corrado

Nel nostro intervento di carattere generale avevamo evidenziato la necessità di sveltire le procedure di approvazione degli strumenti urbanistici e che questa necessità venisse affrontata attraverso un adeguamento della struttura regionale. Da qui deriva il discorso di modificare la struttura ed il funzionamento del CUR.
Questo obiettivo con questo testo di legge non viene raggiunto in modo adeguato e soddisfacente.
Le motivazioni appena richiamate dal Consigliere Bontempi sono comprensibili, ma il problema rimane e credo che questo problema sia accentuato dall'emendamento approvato all'articolo 76 con il quale si stabilisce che i relatori vengono individuati unicamente tra i membri del CUR. Noi ritenevamo invece che anche funzionari regionali esterni al CUR individuati ad hoc potessero essere relatori. Non so se quell'emendamento è passato nella disattenzione, io stesso non sono riuscito a sollevare il problema.
Credo sia opportuno verificare se quell'emendamento va al di là della volontà del Consiglio regionale se la chiusura si potrà recuperare in Parte.
Il problema rimane e se il problema dell'adeguamento della struttura rimane, credo che dobbiamo sin da oggi assumerci l'impegno di riprendere in mano questa partita nel prossimo futuro.



PRESIDENTE

Ha chiesto di parlare il Consigliere Picco.



PICCO Giovanni

Le ragioni per le quali noi ci avviciniamo con un atteggiamento positivo a queste votazioni sono mi pare di segno abbastanza opposto alle motivazioni che hanno addotto i due colleghi che hanno parlato a nome della maggioranza.
Noi dobbiamo denunciare una grande incertezza nell'indirizzo politico sia rispetto alla questione del Servizio urbanistico regionale, sia rispetto al CUR. Il nostro intervento sugli emendamenti della maggioranza se non hanno avuto il ruolo dei pompieri che intervengono all'ultimo momento a spegnere l'incendio, certo hanno avuto il ruolo positivo di assicurare comunque una diga rispetto al pericolo di certi concetti espressi in termini programmatici e ribaditi nell'impegno più volte preso e mai assolto di dare corpo e struttura ai servizi, in una correlazione di rapporto col CUR che esaltasse sì il ruolo delle competenze interne professionali. Se noi non ci collocassimo in un atteggiamento che, al di là delle osservazioni critiche, non puntasse pragmaticamente responsabilmente ad assicurare al testo legislativo l'essenziale, avremmo dovuto collocarci rispetto a questi emendamenti, rispetto alle proposte fatte in atteggiamenti molto ma molto più critici. Colleghi della maggioranza, dopo sette anni, porre problematica mente il dubbio se esistano le condizioni per il privilegio di una maggiore o minore responsabilizzazione della componente politica rispetto alle componenti interne professionali, ci stupisce profondamente.. Ci stupisce perché tutto questo consegue ad una demotivazione, ad una deresponsabilizzazione, ad un appiattimento dei quadri che non è mai stato tanto evidente nella struttura regionale al punto di porre a voi stessi l'amletico dubbio se l'utilizzazione della struttura debba continuare a persistere in un quadro di riferimento che era quello a suo tempo delineato dalla L. 56. Il problema non è questo, il problema consiste in una serie di atti e di atteggiamenti consequenziali che avrebbero dovuto essere presi dalla maggioranza, qualificando il personale, ponendolo in condizioni di assumere responsabilmente un ruolo sia rispetto agli interlocutori interni alla struttura regionale, sia rispetto agli interlocutori esterni nella loro complessità e di esaltarne la professionalità non di mortificarla.
Se ogni volta invochiamo il dubbio se questa professionalità debba comunque prevaricare o meno rispetto alle responsabilità politiche, ci collochiamo in un atteggiamento di sfiducia nella possibilità di valorizzare il ruolo dei funzionari e la struttura nel suo complesso.
Il discorso sarebbe certo molto lungo. Per noi ha significato oggi affermare perché ci collochiamo positivamente su queste proposte.
L'impalcatura della L. 56 che prevedeva la strutturazione di un servizio urbanistico regionale e di un Comitato che avesse certe caratteristiche ci sta bene, vorremmo però che la sua messa a fuoco, sia come servizio urbanistico, sia come perfezionamento e funzionamento del CUR. venissero affrontati con responsabilità vedendo semmai quali sono le esperienze che sono maturate in questi anni. Tutto questo non è stato messo a fuoco, sono stati accentuati gli aspetti negativi, l'Assessore Calsolaro ha fornito una puntuale descrizione delle inadempienze e delle inosservanze, anche procedurali, che di fatto conseguono il ritardo nell'approvazione degli strumenti urbanistici, purtroppo pero dobbiamo lamentare che la Giunta nonostante tutte le constatazioni fatte e tutte le analisi puntuali sui ritardi e sulle inadempienze, non ha assunto nessun strumento operativo convincente che ci garantisca rispetto alla non ripetibilità di tali inconvenienti. Noi abbiamo cercato insomma di proporre degli emendamenti che facessero salvo il principio del Servizio urbanistico, come struttura portante, sulla quale si impone, al di là dei termini di 6 mesi che stabiliva la L. 56, che sono stati del tutto mortificati per non dire snobbati, l'impegno da parte della maggioranza di affrontare l'istituzione di questo servizio nel contesto delle sistemazioni più generali del personale che sono attualmente in discussione con provvedimenti di natura sindacale e di relativi assestamenti sul piano giuridico.
Noi abbiamo fatto salvo il principio che la professionalità dei funzionari preposti all' approvazione degli strumenti urbanistici è da esaltare in tutta la sua valenza, quindi abbiamo recuperato il concetto che l'istruttoria debba essere loro affidata con responsabilità, al limite estesa anche alle competenze territoriali, cosa che purtroppo non è stato possibile trasfondere in un schematico succinto testo della legge votata ma che comunque rimane per noi uno dei presupposti rispetto ai quali chiediamo con insistenza che il Servizio urbanistico venga attrezzato venga prefigurato, quindi venga trasfuso in un'apposita legge regionale come appunto prevedeva la L. 56.



PRESIDENTE

Se non ci sono altre dichiarazioni di voto, passiamo all'appello nominale per l'art. 58.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 44 hanno risposto SI 42 Consiglieri si sono astenuti 2 Consiglieri E' approvato.
I lavori sono sospesi e proseguiranno nel pomeriggio alle ore 14,30.
La seduta è tolta.



(La seduta ha termine alle ore 13,20)



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