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Dettaglio seduta n.280 del 18/10/84 - Legislatura n. III - Sedute dal 9 giugno 1980 al 11 maggio 1985

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Argomento:


PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE MARCHIARO


Argomento: Urbanistica (piani territoriali, piani di recupero, centri storici

Proseguimento esame progetti di legge nn. 91, 125, 185, 192, 214, 244, 249 e 337: "Modifiche ed integrazioni alla L.R. 56/77 e successive modificazioni"


PRESIDENTE

La seduta è aperta.
Prosegue l'esame del punto quarto all'ordine del giorno: proseguimento esame progetti di legge nn. 91, 125, 185, 192, 214, 244, 2,19 e 337 "Modifiche ed integrazioni alla L.R. 56/77 e successive modificazioni".
Articolo 27 D.D.L. n. 337 (art. 33 L.R. 56/77) Vengono presentati i seguenti emendamenti: 1) dal Gruppo D.C.: Il testo dell'art. 27 è sostituito con il seguente testo: "L'art. 33 della L.R.. 56, con le modifiche apportate dall'art. 21 della L.R.. 50 del 20/5/1980 e dall'art. 1 della L.R.. 17 dell'11/8/1982, è abrogato e sostituito con il seguente: Art. 33 - Programma Pluriennale di Attuazione I Comuni, salvo i casi di esonero previsti dal successivo articolo 36 sono tenuti a formare un Programma Pluriennale di Attuazione delle previsioni del Piano Regolatore Generale vigente, della durata non inferiore a tre e non superiore a cinque anni, in cui sono comprese, in un unico atto amministrativo, le aree e le zone incluse o meno in strumenti urbanistici esecutivi nelle quali debbono realizzarsi, anche a mezzo di comparti, le previsioni di detti strumenti e le relative urbanizzazioni.
Con deliberazione consiliare, i Comuni tenuti a dotarsi di programma di attuazione e quelli che si avvalgono della facoltà di formarlo, possono avanzare alla Regione richiesta di preventivo nulla-osta per l'esclusione dal programma stesso di porzioni di territorio relative a centri, nuclei e frazioni caratterizzati da costante decentramento degli abitanti o di ridotte dimensioni demografiche, per i quali il Piano Regolatore Generale non preveda aumenti significativi della popolazione residente e della capacità ricettiva turistica ed alberghiera, aree attrezzate per insediamenti produttivi o infrastrutture di rilievo comunale. La Giunta regionale si esprime in merito entro 60 giorni dal ricevimento dell'istanza; decorso tale termine il nulla-osta si intende concesso.
Il programma di attuazione è formato dal Comune in riferimento al fabbisogno di infrastrutture, di attrezzature sociali, di insediamenti produttivi, di residenze, tenendo conto della disponibilità prevedibile di risorse pubbliche complessive e delle richieste e presumibili esigenze degli operatori, privati e pubblici.
I Comuni, nel formulare i Programmi Pluriennali di Attuazione: 1) sono tenuti a stimare la quota presumibile degli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente e a valutarne l'incidenza ai fini della determinazione delle nuove costruzioni previste nei programmi stessi 2) possono prevedere il rilascio delle concessioni relative ad interventi singoli, da effettuarsi nelle zone interne alla perimetrazione degli abitati di cui all'articolo 81 della presente legge, nel rispetto dei vincoli e delle disposizioni del Piano Regolatore Generale, entro limiti volumetrici globali da stabilirsi nel programma stesso.
Nei Comuni obbligati, ai sensi del successivo articolo 36, l'inclusione nel programma di attuazione degli interventi di urbanizzazione primaria secondaria e indotta, per i quali si richiede un contributo regionale, è vincolante ai fini della concessione del contributo stesso; l'adozione del programma è altresì vincolante per il prelievo dei fondi di cui all'articolo 12 della legge 28/1/1977 n. 10, da destinare all'acquisizione ed all'esproprio di aree.
Fanno eccezione agli obblighi di cui al comma precedente le spese relative alle opere di completamento e di manutenzione straordinaria delle infrastrutture e dei servizi esistenti e le spese relative all'esecuzione di opere od impianti tecnologici di interesse sovracomunale, nonché quelle relative agli interventi previsti dall'articolo 9, lettera b), della legge 28/1/1977, n. 10.
La Regione, a mezzo dei Comitati comprensoriali, procede annualmente alla ripartizione dei finanziamenti e dei contributi regionali e provvede di conseguenza al finanziamento delle opere pubbliche comunali e sovracomunali in relazione al periodo di validità dei Programmi di Attuazione.
Il rilascio della concessione o dell'autorizzazione da parte del Sindaco, è subordinato, per i Comuni che sono tenuti a dotarsene all'approvazione del programma di attuazione.
Il rilascio della concessione, sempreché non in contrasto con le prescrizioni di Piano Regolatore Generale e con le norme della presente legge, non è subordinato all'approvazione del Programma di Attuazione n all'inclusione dell'intervento nel programma stesso, nei seguenti casi: a) interventi ed opere indicati all'art. 9 della legge 28 gennaio 1977 n. 10 b) interventi elencati alle lettere c) e d) dell'articolo 13, terzo comma della presente legge, che non rispondano ai requisiti per la concessione gratuita ed ampliamenti e/o sopraelevazioni delle abitazioni necessari al miglioramento degli impianti igienico-sanitari ed al miglioramento funzionale delle stesse, non eccedenti il 20 per cento della superficie utile esistente: un minimo di 25 mq di superficie utile è comunque consentito, per una volta sola, ancorché non previsto dallo strumento urbanistico generale vigente c) variazioni delle destinazioni d'uso di edifici esistenti, purché non escluse dal Piano Regolatore Generale o comunque non contrastanti con le previsioni del piano stesso d) modifiche interne agli edifici, necessarie per l'efficienza degli impianti produttivi, industriali, artigianali, commerciali, turistici e di quelli agricoli che non rispondono ai requisiti per la concessione gratuita ai sensi dell'articolo 9, lettera a), della legge 28/1/1977, n. 10 e) interventi di manutenzione straordinaria, risanamento e ristrutturazione degli edifici esistenti adibiti alle attività produttive di cui alla precedente lettera d); interventi di ampliamenti dei predetti edifici, anche da realizzarsi mediante fabbricati a sé stanti, ammessi in base a specifici criteri, parametri e limiti stabiliti dal Programma di Attuazione, ma comunque consentiti, anche prima della sua approvazione sino al 50 per cento della superficie utile coperta esistente con il limite massimo di I.000 mq di superficie utile aggiuntiva per le attività industriali non nocive o moleste e per gli impianti agricoli di cui alla precedente lettera d) e con il limite massimo di 200 mq di superficie utile aggiuntiva per le attività artigianali, commerciali e turistiche f) interventi di demolizione, di consolidamento statico o di ricostruzione prescritti dal Comune per tutelare la pubblica incolumità opere di pronto intervento e di ripristino, pubbliche e private conseguenti a calamità naturali; allacciamenti degli edifici ai pubblici servizi.
Fino al 31 dicembre 1984 il rilascio della concessione o dell'autorizzazione non è inoltre subordinato all'inclusione dell'intervento nel programma pluriennale di attuazione nei casi previsti dall'articolo 91/quinquies della presente legge.
Nei casi indicati alle lettere b), c), d), e), la concessione è rilasciata previo versamento dei contributi di cui all'articolo 3 della legge 28/1/I977, n. 10.
In sede di formazione del Piano Regolatore Generale del Programma di Attuazione, il Comune può precisare e dettagliare, agli effetti normativi gli interventi di manutenzione-straordinaria, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione di cui all'articolo 9, lettere b), c), d) della legge 28/1/1977, n. 10." 2) Dai Consiglieri Simonelli e Bontempi: il comma ottavo art. 33 L.R.
56 è sostituito dal seguente: "Il rilascio della concessione o dell'autorizzazione non è subordinato all'inclusione dell'intervento nel programma pluriennale di attuazione all'approvazione dello stesso, sempreché non in contrasto con le prescrizioni del PRG e previo versamento dei contributi di cui all'art. 3 della legge 28 gennaio 1977 n. 10, le varianti, nei casi previsti dall'art.
9 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 e nei seguenti casi: a) interventi diretti al recupero del patrimonio edilizio esistente, di cui all'art. 13, terzo comma, lettera c) b) modifiche interne necessarie per l'efficienza degli impianti produttivi, industriali, artigianali ed agricoli c) ampliamento, fino al 50 per cento della superficie coperta e comunque non superiore a 1000 metri quadrati di solaio utile lordo, di edifici destinati ad attività produttive, purché non nocive e modeste d) variazioni delle destinazioni d'uso di edifici esistenti consentite dal PRG e) modesti ampliamenti delle abitazioni necessari al miglioramento degli impianti igienico-sanitari o al miglioramento funzionale delle stesse, non eccedenti al 20 per cento della superficie utile esistente i 25 mq sono consentiti anche se eccedono tale percentuale f) interventi urgenti da realizzare a tutela della pubblica incolumità".
Il comma nono è sostituito dal seguente: "Il rilascio della concessione o dell'autorizzazione non è inoltre subordinato all'inclusione dell'intervento nel programma pluriennale di attuazione nei casi e nei limiti temporali previsti dall'articolo 91 quinques della presente legge".
Ha chiesto di parlare il Consigliere Genovese. Ne ha facoltà.



GENOVESE Piero Arturo

Sull'art. 27 il nostro Gruppo aveva presentato un emendamento sostitutivo dell'intero articolo 33 della legge 56. Ci interessava evidenziare due aspetti: 1) precisare, nei casi in cui l'intervento è consentito anche al di fuori dei programmi pluriennali di attuazione, che gli interventi possono essere realizzati anche prima dell'approvazione del programma pluriennale di attuazione. Questo concetto è riconosciuto anche nell'emendamento presentato dalla maggioranza 2) definire gli interventi di trasformazione edilizia che sono possibili al di fuori del programma pluriennale di attuazione.
Su questo aspetto c'è stata discussione ed incertezza anche perché ci sono situazioni che sono facilmente ravvisabili come possibili, quindi non suscettibili di illegittimità, e ci sono situazioni che sono state temporalmente definite dal Decreto Nicolazzi, convertito in legge; per questi anche noi, come la maggioranza, in un primo tempo proponevamo di prevedere a regime l'inclusione di questi interventi, quindi come sempre possibili, oppure di mantenerli in una norma transitoria, che esiste nella legge 56 a seguito delle modifiche apportate con la legge I7.
La dizione che risulta al nono comma non fa più riferimento al 31.12.1984, limite previsto dalla legge Nicolazzi, ma fa riferimento più generalmente ai limiti temporali fissati dalla legge 94 e consente mantenendo le norme in sede transitoria, di consentirne la prorogati qualora le disposizioni venissero prorogate.
Riteniamo che il testo presentato dalla maggioranza sia accettabile in linea di massima, fatti salvi la discussione e il confronto che si svilupperanno; noi comunque ritiriamo l'emendamento che avevamo presentato e se del caso ci collocheremo con altri emendamenti sull'emendamento della maggioranza.



PRESIDENTE

Ha chiesto di parlare il Consigliere Cerutti. Ne ha facoltà.



CERUTTI Giuseppe

Noi eravamo più disponibili ad accettare l'emendamento della prima stesura, soprattutto per quanto riguarda gli interventi di completamento di cui all'art 13, lettera f). Nell'ultima stesura questa parte viene rinviata all'art. 9I quinques, come norma transitoria di accettabilità e di realizzazione da parte dei Comuni nel periodo legato alla legge 94. Questo potrebbe significare che al 31 dicembre la possibilità edificatoria venga a cadere. I termini di approvazione della legge (ammesso che si riesca a completarla entro il mese di ottobre), quelli dell'invio al Commissario di Governo, sono tali per cui rischiano di inserire una clausola che scade nel momento in cui viene accettata. Allora chiediamo che rinviando all'art. 91 quinques si dia un termine temporale di un anno, ovvero che la scadenza sia staccata dagli atti o dalle proroghe che la legge 94 subirà e che si concordi un anno di tempo come possibilità di applicazione per le aree di completamento in modo da consentire ai Comuni un passaggio a regime.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Simonelli.



SIMONELLI Claudio

Mi pare che il testo che è stato letto risponda all'esigenza di una soluzione a regime. La maggioranza mantiene quel testo, che è stato frutto di una elaborazione che ha tenuto anche conto delle proposte presentate dal Gruppo D.C. Quando tratteremo dei casi previsti dalle norme transitorie (art. 91 quinques) potremo valutare anche il tentativo di far sopravvivere fino al 31.12.1985 le disposizioni della legge 94 (indipendentemente dal fatto che si sta discutendo se la legge 94 sarà prorogata o meno con provvedimento del Parlamento).



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Genovese per dichiarazione di voto.



GENOVESE Piero Arturo

L'emendamento è ritirato. Discuteremo successivamente la proposta del collega Cerutti. Per la verità abbiamo discusso a lungo per trovare un punto d'incontro ed una norma analoga è contenuta nel testo del nostro emendamento.



PRESIDENTE

Pongo in votazione il secondo emendamento.
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
E' approvato con 39 voti favorevoli e I astensione.
Pongo in votazione l'articolo 27 nel testo come sopra emendato.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 40 hanno risposto SI 25 Consiglieri si sono astenuti 15 Consiglieri E' approvato.
Articolo 27 bis D.D.L. 337 (art. 34 L.R. 56/77) Vengono presentati i seguenti emendamenti: I) dal Gruppo D.C.: Il secondo e terzo comma dell'art. 34 della L.R. n. 56, con le modifiche apportate dall'art. 22 della L.R. n. 50 del 20/5/1980, sono abrogati e sostituiti con il seguente testo: "In particolare, per quanto concerne il numero 1) del precedente comma il Programma di Attuazione evidenzia: a) le aree comprese o da comprendere nel piano di zona per l'edilizia economica e popolare, per i Comuni tenuti a dotarsene e per quelli che si avvalgono della facoltà di formarlo, ai sensi della legge 18 aprile 1962 n.
167 e successive modifiche ed integrazioni e nel rispetto delle proporzioni stabilite dall'articolo 2 della legge 28/1/1977 n. 10, con le precisazioni di cui all'articolo 41 della presente legge; gli interventi di edilizia convenzionata ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 28/1/1977, n. 10 possono essere computati ai fini delle predette proporzioni in misura non superiore al 20 per cento del fabbisogno complessivo di edilizia abitativa nel periodo considerato. I Comuni non tenuti a formare il piano di zona possono avvalersi del disposto dell'articolo 51 della legge 22 ottobre I971, n. 865 ai fini dell'inclusione nel programma di attuazione delle previsioni di interventi di edilizia economica e popolare b) le parti di territorio, oggetto di piani esecutivi di iniziativa pubblica o privata già formati e vigenti, ma non ancora del tutto attuati di cui il Programma di Attuazione prevede la realizzazione nel periodo di validità del programma stesso, e quelle da sottoporre a piani esecutivi con l'indicazione delle porzioni da attuare nel periodo di validità del programma c) l'eventuale delimitazione dei comparti di intervento e di ristrutturazione urbanistica ed edilizia ai sensi del successivo articolo 46 d) le aree e gli edifici e le opere per cui è ammesso l'intervento diretto con singola concessione e) gli eventuali limiti volumetrici globali da prevedere per il rilascio delle concessioni relative ad interventi singoli da effettuarsi nelle zone interne alla perimetrazione degli abitati di cui al successivo articolo 81 della presente legge, nel rispetto dei vincoli e delle disposizioni del Piano Regolatore Generale f) le aree attrezzate o da attrezzare, di riordino o di nuovo impianto destinate a nuovi insediamenti produttivi, nonché le porzioni di esse da espropriare e da urbanizzare ai sensi dell'articolo 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 g) le possibilità di ampliamento degli edifici adibiti alle attività produttive indicate al nono comma, lettera e) dell'art. 33; il Programma di Attuazione specifica dimensionalmente detti interventi oppure, in via alternativa, indica il carico urbanistico massimo da essi raggiungibile in termini di addetti insediabili, di capacità ricettiva turistica ed alberghiera c/o di parametri tecnico-finanziari relativi all'insediamento h) le aree con insediamenti produttivi da sottoporre alla disciplina di cui all'articolo 53 della presente legge indicando le aree, le modalità ed i tempi di rilocalizzazione e normando in attesa di essa gli eventuali ampliamenti ammissibili.
Nel rispetto dei parametri e dei criteri indicati dal programma, la specificazione dimensionale degli interventi può essere anche articolata per parti e per tempi successivi, in sede di rilascio della prima concessione ad edificare relativa all'area interessata.
I Comuni, riuniti in consorzi, de Comunità Montane, possono formare programmi di attuazione intercomunali o coordinati secondo le procedure di cui al successivo articolo 37 bis; in tal caso le aree, gli interventi e le infrastrutture, di cui ai cornmi precedenti, sono determinati considerando globalmente fabbisogni e risorse dei Comuni che fanno parte del Consorzio o della Comunità Montana. Le aree da comprendere nel programma intercomunale per gli interventi di edilizia economica e popolare sono individuate ai sensi della lettera a) del precedente secondo comma e dall'articolo 41 della presente legge" Ha chiesto di parlare il Consigliere Genovese. Ne ha facoltà.



GENOVESE Piero Arturo

Sulla parte della legge che riguarda i programmi pluriennali di attuazione abbiamo ripresentato le proposte che erano contenute nella proposta di legge della D.C., con leggere modificazioni conseguenti all'entrata in vigore della legge 94. E' in sostanza una riscrittura dei contenuti del programma pluriennale di attuazione con differenze sensibili rispetto al testo della legge 56. Abbiamo previsto un sistema generale dei programmi di attuazione, sia per quanto riguarda l'obbligo, sia per quanto riguarda i contenuti e le modalità di attuazione, che si scostano sensibilmente dall'impostazione che è stata ribadita con la legge 17.
Vorremmo fare alcune osservazioni relativamente all'ultima parte del nostro emendamento.
Abbiamo concordato un testo per quanto riguarda gli emendamenti all'art. 41 in materia di programmi di piani per l'edilizia economica e popolare.
Nell'ultima parte dell'art. 34/56 vengono richiamati i piani per l'edilizia economica e popolare. A noi sembra che almeno una parte del nostro emendamento per logica e per coerenza debba essere richiamata perch quando parliamo dei piani intercomunali per l'edilizia economica e popolare facciamo riferimento solo alla legge nazionale per quanto riguarda il dimensionamento dei piani. Siccome intendiamo introdurre una norma diversa sull'art. 41, si dovrebbe aggiungere "con le precisazioni di cui all'art.
41 della presente legge".



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Bontempi.



BONTEMPI Rinaldo

Non accogliamo l'emendamento generale, invece accoglieremmo il rinvio all'art. 41. Quindi si rinvia ad un testo su cui siamo fondamentalmente d'accordo per quanto riguarda le dimensioni del PEEP nei casi di iniziative consortili. Quindi all'emendamento della D.C. voteremo contro, mentre accoglieremo la precisazione di Genovese.



PRESIDENTE

Pongo in votazione tale emendamento.
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
E' respinto con 14 voti favorevoli, 26 contrari ed 1 astensione.
2) Dai Consiglieri Genovese e Picco: al secondo comma dopo "legge 10" è inserito "con le precisazioni di cui all'art. 41 della presente legge" all'ultimo comma dopo 'legge 10" è inserito "con le precisazioni di cui all'art. 41 della presente legge".
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
L'emendamento è approvato all'unanimità dei 41 Consiglieri presenti.
Pongo ai voti l'articolo 27 bis nel testo come sopra emendato.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 40 hanno risposto SI 24 Consiglieri si sono astenuti 16 Consiglieri E' approvato.
Articolo 27 ter D.D.L. n. 337 (art. 36 L.R. 36/77) Il Gruppo D.C. presenta il seguente emendamento: L'art. 36 della legge regionale 56/77, come modificato dall'art. 1 della legge regionale 11/8/1982, n. 17, è abrogato e sostituito con il seguente testo: "Sono obbligati alla formazione del programma pluriennale di attuazione tutti i Comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti e quelli con popolazione inferiore individuati dai Piani Territoriali di Comprensorio.
Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, può procedere con propria deliberazione di aggiornamento e con motivazione specifica, ad integrare l'elenco dei Comuni tenuti ad approvare il programma pluriennale di attuazione.
I Comuni non obbligati possono dotarsi di programma pluriennale di attuazione secondo le norme della presente legge".
La parola al Consigliere Genovese.



GENOVESE Piero Arturo

Approfitto dell'illustrazione di questo emendamento per sottolineare perché stiamo assumendo attorno all'art. 36 che riguarda i Comuni obbligati al PPA un atteggiamento di astensione.
Noi abbiamo sempre dissentito sui criteri adottati dalla Regione per l'individuazione dei Comuni obbligati alla formazione del PPA e il nostro dissenso si è manifestato nuovamente in occasione dell'approvazione della legge 17/82 di modifica della L.56 ed in presenza di una normativa statale (legge 94) che innovava profondamente in materia.
Con la modifica all'art. 36 noi riproponiamo il concetto che avevamo sostenuto sulla legge 17/82; cioè una diversa definizione dei Comuni che sono obbligati alla formazione del PPA, prevedendone l'obbligatorietà e rinviando ai piani territoriali di comprensorio (oggi potrebbero essere anche i progetti territoriali operativi) l'individuazione di ulteriori Comuni tenuti a formare il PPA. Noi insistiamo su questo concetto che sappiamo non essere accolto dalla maggioranza: peraltro questo spiega il motivo della nostra posizione di astensione anche su articoli ed emendamenti presentati dalla maggioranza che sono considerati favorevolmente dal nostro Gruppo.



PRESIDENTE

Pongo in votazione tale emendamento.
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
L'emendamento è respinto con 15 voti favorevoli, 25 contrari e 2 astensioni.
Articolo 27 qua ter D.D.L. n. 337 (art. 37 L.R. 56/77): Il Gruppo D.C. presenta il seguente emendamento: il primo comma dell'art. 37 della L.R. 56, come modificato dalla L.R.
17 dell'11/8/1982, è sostituito con il seguente testo: "il programma pluriennale di attuazione è approvato dal Consiglio comunale, previa consultazione degli enti pubblici, delle aziende e dei privati interessati, entro i termini di scadenza del precedente programma: se redatto da più Comuni congiuntamente, è formato ed approvato secondo le procedure di cui al successivo art. 37 bis".
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
L'emendamento è respinto con 15 voti favorevoli, 25 contrari e 2 astensioni..
Articolo 25 quinques D.D.L. n. 337 - Vengono presentati dal Gruppo D.C.
i seguenti emendamenti: 1) Dopo l'art. 37 della L.R. 56 sono inseriti i seguenti nuovi articoli: "Articolo 37 bis - Programma intercomunale di attuazione e programma di attuazione coordinato tra più Comuni.
I Comuni tenuti a dotarsi di programma di attuazione e quelli che si avvalgono della facoltà di formarlo possono predisporre, riuniti in consorzio, il programma pluriennale intercomunale di attuazione dei Piani Regolatori Generali comunali o del Piano Regolatore Generale intercomunale.
Ai fini della formazione del programma intercomunale, si seguono le procedure di cui all'articolo 37, con le seguenti precisazioni: a) la predisposizione del programma è effettuata dall'assemblea del consorzio in collaborazione con i Comuni consorziati, ai quali spetta l'espletamento preliminare di quanto disposto al primo comma b) l'approvazione del programma è deliberata dai Comuni per la parte relativa al territorio di propria competenza e successivamente dall'Assemblea del consorzio c) si applicano i disposti di cui al quarto, quinto e sesto comma.
Qualora i Comuni siano compresi in una Comunità Montana, per l'eventuale formazione ed approvazione del programma pluriennale intercomunale di attuazione si seguono le stesse procedure intendendosi sostituito il Consorzio, a tutti gli effetti, dalla Comunità Montana.
In alternativa alla formazione del programma intercomunale di attuazione, i Comuni di cui al primo comma del presente articolo, compresi nel territorio di una Comunità Montana e nel territorio disciplinato da un piano regolatore generale intercomunale, possono formare i propri programmi di attuazione in forma coordinata secondo le seguenti procedure: 1) la Comunità Montana, congiuntamente con i Comuni interessati predispone un documento programmatico preliminare contenente gli obiettivi i criteri, i parametri principali di dimensionamento per la predisposizione dei singoli programmi comunali d'attuazione indicante le opere pubbliche e le infrastrutture di interesse sovracomunale; i Comuni compresi nel territorio disciplinato dal Piano Regolatore Generale intercomunale predispongono il predetto documento delegando ad un Comune coordinatore il compito della stesura materiale del medesimo. Il progetto programmatico preliminare, approvato dai Comuni, ha natura di atto preparatorio e le relative deliberazioni comunali sono soggette al solo controllo di legittimità estrinseca e formale 2) i Comuni procedono alla formazione ed approvazione dei propri programmi comunali di attuazione secondo i disposti dell'art. 37 della presente legge, dando pubblico avviso dell'avvenuta formazione del documento programmatico preliminare e mettendolo a disposizione degli interessati ai fini indicati al primo comma del predetto articolo 37.
La formazione e l'approvazione dei programmi intercomunali e coordinati di attuazione è facoltativa".
"Articolo 37 ter - Utilizzazione delle aree incluse nei programmi pluriennali di attuazione.
Qualora entro i termini temporali indicati dal programma pluriennale di attuazione gli aventi titolo, singolarmente o riuniti in consorzio, non abbiano presentato per le aree delimitate ai sensi del secondo comma lettere b), d), f), h), dell'articolo 34 della presente legge istanze di concessione corredate dagli atti, documenti ed elaborati richiesti, il Comune può procedere con deliberazione consiliare all'esproprio, oppure inserire dette aree nel successivo programma di attuazione..
Le aree espropriate ai sensi del sesto comma dell'art. 13 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, che il Comune non intende utilizzare direttamente se destinate ad insediamenti residenziali, sono utilizzate a norma dell'ultimo comma del successivo articolo 46.
Le aree espropriate destinate ad impianti produttivi sono utilizzate prioritariamente per gli interventi di rilocalizzazione di cui all'art. 53 della presente legge o secondo le disposizioni di cui all'art.. 27, sesto settimo ed ottavo comma della legge 22 ottobre 1971, n. 865 e successive modificazioni.
Per gli interventi relativi al patrimonio edilizio esistente compresi nel programma pluriennale di attuazione ai sensi della presente legge, ad eccezione di quelli di cui all'articolo 9 e all'articolo 13, comma quarto della legge 28 gennaio 1977, n. 10, in caso di presentazione delle istanze di concessione al di fuori determini previsti dal programma pluriennale di attuazione, il Sindaco può rilasciare le relative concessioni solo previa stipula della convenzione di cui agli articoli 7 e 8 della legge 28 gennaio 1977, n. 10.
L'articolo 37 bis della L.R.. 56, nel testo approvato con L.R. n. 17 dell'I1.8.I982, diventa "Articolo 37 quater"'.
La parola al Consigliere Genovese.



GENOVESE Piero Arturo

Il primo emendamento tende a meglio disciplinare le procedure per la formazione del programma intercomunale di attuazione qualora i Comuni si consorzino rispetto alla legge 56. Ovviamente questa disciplina è prevista nell'ambito delle modifiche normative ai programmi pluriennali di attuazione presentati dal nostro Gruppo.
Qualora la maggioranza lo approvasse, si dovrebbero rivedere i riferimenti.
Inoltre si prevede la possibilità, soprattutto per le Comunità Montane di formare programmi di attuazione coordinati tra più Comuni senza il ricorso alla costituzione del consorzio intercomunale. E' in sostanza uno strumento più agile.
Il secondo emendamento ci pare ancora più importante. Con esso cerchiamo di porre rimedio ad una condizione di grave difficoltà, e per qualche verso anche di possibili irregolarità, in cui vengono a trovarsi i Comuni.
Sulla base della legislazione statale vigente, tutte le aree e gli immobili che sono inseriti all'interno di un programma pluriennale di attuazione alla scadenza dello stesso, qualora non si siano realizzati gli interventi edilizi previsti, dovrebbero essere espropriati dal Comune.
Questo non avviene nella generalità dei casi perché non c'è la corrispondente copertura finanziaria per procedere agli espropri.
Noi proponiamo, sulla scorta di quanto già fatto in altre Regioni, che al termine del periodo di validità del programma di attuazione, il Comune possa procedere con deliberazione consiliare o all'esproprio o all'inserimento delle aree sulle quali non si sono realizzati gli interventi previsti nel programma pluriennale di attuazione, nel successivo programma di attuazione.



PRESIDENTE

Ha chiesto di parlare Consigliere Bontempi. Ne ha facoltà..



BONTEMPI Rinaldo

Si tratta di due punti che io vorrei distinguere per comodità di ragionamento. Il non accoglimento del primo sta nella logica dell'atteggiamento che abbiamo tenuto in ordine ai P.P.A. e anche per non contraddire quanto era stato stabilito nella legge 17 e per non venir meno ad un ragionamento, peraltro lungamente discusso.
Per quanto riguarda il secondo emendamento riconosciamo alla D.C. di avere recuperato con la sua analisi uno dei momenti critici della disciplina del P.P.A. Non è che non vogliamo tentare un approfondimento, su questa materia, ma temiamo le difficoltà di normare sul piano giuridico in una materia ricadente direttamente nella sfera dei diritti individuali.
Siamo convinti di ciò che è contenuto nell'emendamento D.C. ma non so come potremmo sostanziare per dare fede che non ne facciamo solo parole.
Non sarei neanche alieno da proporre di studiare questa materia nel momento in cui dovremo rimettere mani alla legge sul condono edilizio.



PRESIDENTE

Ha chiesto di parlare il Consigliere Cerutti. Ne ha facoltà.



CERUTTI Giuseppe

Anche noi abbiamo valutato direttamente l'emendamento predisposto dal Gruppo D.C., ne condividiamo la sostanza, abbiamo però la preoccupazione che un tale articolo venga bocciato dal Governo col pericolo di vanificare lo sforzo che con modifica della legge 56 abbiamo fatto di stare nel solco delle leggi fondamentali.
Noi condividiamo quanto ha detto il collega Bontempi, siamo disponibili ad approfondire questo articolo anche verificando il comportamento del Commissione del Governo e ponendolo poi nelle norme che dovremmo inserire per applicare il condono edilizio.
La trasposizione di un P.P.A, in un altro P.P.A, non può avvenire in questa specie di contratto fra privato e pubblico senza un atto sostanziale.
Si pensava di aggiungere le parole: "purché versati gli oneri di urbanizzazione primaria" dove l'amministrazione comunale si sia impegnata a realizzare le strutture a favore del privato per consentirgli l'edificazione.
Tutti questi problemi comportano una profonda meditazione da parte di tutti.
Se la legge venisse rinviata sarebbero vanificati duri anni di lavoro e di trattative fra le forze politiche.
Se non verrà una norma dal livello nazionale ne faremo oggetto di una modifica con un articolo unico oppure inseriremo questo nell'applicazione del condono edilizio.



GENOVESE Piero Arturo

Chiedo la parola.
Siamo in una fase interlocutoria e sulle proposte avanzate dai Consiglieri Bontempi e Cerutti si esprimerà il collega Picco, lo vorrei solo precisare lo spirito di quanto abbiamo presentato. Non intendiamo vanificare il lavoro fatto dalle amministrazioni comunali.
Raramente gli interventi per le infrastrutture ai servizi anticipano all'interno dei P.P.A. gli interventi privati: semmai assistiamo al contrario per le difficoltà finanziarie degli enti locali, non solo, ma anche perché in molti casi viene stravolto l'art. 12 della legge 10 per i quali gli oneri di urbanizzazione dovrebbero essere depositati in un conto vincolato da utilizzare per le opere di urbanizzazione.
Qui però apriremmo un capitolo che ci porterebbe molto lontano e che riguarda la condizione finanziaria dei Comuni e gli adempimenti previsti dall'art. 12 della legge 10.
Quindi, non vogliamo assolutamente vanificare il lavoro dei Comuni vogliamo, al contrario, mettere i Comuni al riparo rispetto ad inadempienze. Già due Regioni hanno approvato una norma come quella che noi proponiamo sin dall'anno 1980.
Quindi è legittimo quanto abbiamo proposto.



PRESIDENTE

Ha chiesto di parlare il Consigliere Picco. Ne ha facoltà.



PICCO Giovanni

Signor Presidente, questo argomento è troppo importante per non poter essere sottolineato anche con interventi aggiuntivi oltre a quelli già eloquentemente svolti. Credo di darmi carico delle preoccupazioni che la maggioranza può avere ma abbiamo rischiato nella votazione e nella formulazione dell'articolato sulla legge urbanistica ben altri rischi in passato rispetto all'eventuale illegittimità e siamo riusciti a passare nelle maglie della legittimità quando siamo stati in condizione di difendere il presupposto della capacità totale dell'amministrazione regionale di essere responsabile di materie delegate dallo Stato e quindi di poterle disciplinare con circostanziate norme facendo salvi ovviamente principi di non prevaricazione dei diritti dei privati. Credo che in questo caso il famoso principio dell'art. 13 della legge 10 sia stato sancito a seguito della sentenza della Corte Costituzionale per obbligare i Comuni ad essere consequenziali rispetto all'opposizione di vincoli nei piani regolatori.
Questo è un argomento di grande rilevanza e di grande importanza che ha una componente di gestione a valle dell'impostazione giuridico amministrativa, nel senso che le condizioni per poter espropriare le aree e indennizzare i vincoli dipendono da condizioni di natura finanziaria e da decisioni di priorità rispetto alla programmazione del Comune.
Se l'amministrazione trasferisce la richiesta di un privato dal precedente P.P.A. al successivo P.P.A. non è che contraddica il principio che si è imposto di essere consequenziale rispetto ai programmi complessivi di urbanizzazione primaria e secondaria che intende darsi. Semplicemente l'amministrazione differisce, in questo venendo incontro agli interessi dei privati non già andando contro l'interesse dei privati, questo tipo di decisione ad una successiva fase programmatoria e operativa. Quindi non vedo in che senso possa esservi contraddizione di principio rispetto ai principi sanciti e dalla Corte Costituzionale e dalla legge 10 e nemmeno prevaricazione dei diritti dei privati, anzi, i diritti dei privati vengono fatti salvi nel differimento nel tempo di un obbligo che essi si erano impegnati ad assolvere con l'edificazione entro certi termini e che non dando corso implicitamente si impongono o si prefiggono di realizzarla in tempi successivi.
Credo che le preoccupazioni che ha espresso il Consigliere Cerutti potrebbero essere fatte salve ricordando che, qualora queste condizioni di investimento dell'amministrazione vi fossero, cadono i presupposti di far salvi gli interessi pubblici e quelli privati, perché sarebbe palesemente una sperequazione di trattamento rispetto ad altri soggetti oppure potrebbe essere un investimento pubblico fatto in correlazione ad un intervento privato che non avviene e che può determinale degli squilibri complessivi nel rapporto tra investimenti privati ed urbanizzazioni, trattandosi di una decisione autonoma. Tra l'altro i Comuni hanno avuto riconoscimento pieno su questa loro capacità non dimentichiamo il principio della legge 94 che innova rispetto a quello che era ambiguamente stabilito nell'art. 13.
Comuni hanno piena autorità di potere programmare, quindi hanno piena capacità di potere decidere quali interventi siano afferenti ad un certo periodo di programmazione, un triennio nel nostro caso.
Certo che se il respiro fosse di cinque anni problemi di questo tipo non si porrebbero o perlomeno si porrebbero in modo minore.
Abbiamo già la condizione iugulatoria dei tre anni, abbiamo recuperato nella legge 94 la capacità di autonomia dei Comuni di potere decidere sul modo col quale organizzare i programmi pluriennali di attuazione, non riesco a vedere allora quale illegittimità ci sia.
Peraltro questa norma è compresa in altri contenuti normativi di leggi regionali. Se il Governo non è intervenuto è segno che la legittimità è perlomeno dubbia poi non è detto che tutto quello che passa nelle maglie dei Commissari di Governo sia pienamente conforme anche allo spirito del legislatore nazionale.
Credo di avere esposto le ragioni per le quali io ritengo che bisogna in questo punto andare incontro gli interessi dei Comuni.
Non possiamo lasciare gli amministratori all'alea pazza dei pretori o di qualcuno che si sveglia fa una denuncia per omissione di atti d'ufficio perché un certo intervento che non si è realizzato non è stato consumato con gli adempimenti di cui all'art. 13.
E' una questione troppo grave sulla quale non possiamo tacere, n possiamo pensare di differire l'argomento.



PRESIDENTE

Via chiesto di parlare il Consigliere Bontempi. Ne ha facoltà.



BONTEMPI Rinaldo

E' un problema che noi non avevamo preso in esame nelle modifiche della legge, che è stato opportunamente sollevato dal Gruppo D.C.
Crediamo di avere la possibilità di approfondire per garantirci da uno dei più rilevanti rischi di illegittimità delle modifiche che presentiamo.
Dato che questo per noi vuol dire non mettere in cantiere dal lato operativo immediatamente il P.T.O. e dall'altro le norme di cui all'art.
85, noi questo rischio intendiamo non correrlo.
Ci siamo anche impegnati a ricercare le condizioni per recuperare una soluzione.



PRESIDENTE

Va bene, allora adesso mettiamo in votazione gli emendamenti. La parola al Consigliere Genovese per dichiarazione di voto.



GENOVESE Piero Arturo

Ci auguriamo che venga al più presto l'occasione di riprendere questo problema. Accogliamo con favore quanto è stato detto e poiché abbiamo posto in termini sufficientemente convinti e comprensibili il problema manteniamo gli emendamenti.



PRESIDENTE

Pongo in votazione il primo emendamento. Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
E' respinto con 16 voti favorevoli e 23 contrari.
Pongo in votazione il secondo emendamento.
Chi è favorevole è favorevole è pregato di alzare la mano.
E' respinto con 16 voti favorevoli e 21 contrari.
Articolo 38 L.R. 56/77 Il Consigliere B ontempi ritira il segu ente emendamento: E' aggiunto il seguente comma: "Ai fini del superamento delle barriere architettoniche, ai sensi del D.P.R. n. 384 del 27/4/1978, i Comuni promuovono l'introduzione di idonei elementi progettuali, almeno per quanto attiene l'arredo urbano e l'accessibilità ai pubblici servizi".
Articolo 28 D.D.L. n. 337 (art. 39 L.R. 56/77) Vengono presentati i seguen-ti emendamenti: 1) Dai Consiglieri Bontempi e Biazzi: E' aggiunto il seguente ultimo comma: "Gli elaborati di cui ai punti 3 e 4 del precedente comma sono altresì corredati di specifiche prescrizioni in ordine ar requisiti dell'arredo urbano anche ai fini del superamento delle barriere architettoniche, in applicazione del penultimo comma dell'art. 32".
La parola al Consigliere Genovese.



GENOVESE Piero Arturo

Scusi signor Presidente, chiedo se questo emendamento sostituisce l'art. 28 che era stato soppresso con un emendamento.



PRESIDENTE

Esatto è la sostituzione dell'art. 28. Ha la parola il Consigliere Bontempi.



BONTEMPI Rinaldo

Spiego. Un emendamento all'art. 28 del d.d.l. 337 sostituiva la parola "eventuale".
L'emendamento veniva soppresso, ma ora intendiamo ripristinarlo.
Pertanto occorre sopprimere l'art. 28 e sostituirlo con questo testo modificativo per quanto riguarda le barriere architettoniche e va incorporato nel vecchio art. 39/56.



PRESIDENTE

Pongo in votazione tale emendamento.
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
E' approvato all'unanimità dei 39 Consiglieri presenti in aula.
2) Dalla Giunta regionale: "L'art. 28 del D.D.L. n. 337 è soppresso".
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
E' approvato all'unanimità dei 39 Consiglieri presenti.
Pongo in votazione l'articolo 28 del D.D.L. n. 337 (che modifica l'art.
39 L.R. 56/77).



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 39 hanno risposto SI 38 Consiglieri si è astenuto 1 Consigliere E' approvato.
Articolo 29 D.D.L. m. 337 (art. 40 L.R. 56/77) - Il Consigliere Bontempi presenta i seguenti emendamenti: a) l'ultimo comma dell'art. 29, dopo le parole "..., dell'art. 24 della presente legge" è modificato dal seguente testo: "... è trasmesso subito dopo l'adozione alla Commissione regionale per la tutela dei beni culturali ed ambientali la quale, entro 60 giorni dal ricevimento, sentito il comitato comprensoriale, esprime il proprio parere vincolante ai fini della tutela dei beni culturali ed ambientali" b) sempre all'ultimo comma dopo le parole: "al parere" le parole: "del Comitato comprensoriale" vengono sostituite dalle parole: "della Commissione regionale".
La parola al Consigliere Bontempi.



BONTEMPI Rinaldo

La legge 56 prevede un parere espresso dalla Commissione comprensoriale per la tutela dei beni culturali ed ambientali, la quale non si è costituita.
A noi pare che per la peculiarità del tema, sia opportuno introdurre un meccanismo simile a quello previsto in altre leggi regionali ad esempio quelle sulle attività estrattive, per cui introduciamo la Commissione regionale per la tutela dei beni culturali, la quale è competente ad interloquire direttamente col Comune, sentito il Comitato comprensoriale per la inclusione nei piani particolareggiati dei beni di particolare rarità culturali e ambientali.



PRESIDENTE

Pongo in votazione tali emendamenti.
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
Sono approvati all'unanimità dei 39 Consiglieri presenti in aula.
Pongo in votazione l'art. 29 del d.d.l, n. 337 nel testo modificato.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 35 hanno risposto SI 34 Consiglieri si è astenuto 1 Consigliere E' approvato.
Articolo 30 D.D.L. n. 337 (art. 41 L.R. 56/77) Viene presentato il seguente emendamento dai Consiglieri Genovese e Picco: Il testo dell'articolo 30 è sostituito con il seguente: "Il terzo comma dell'art . 41 è sostituito dal seguente nuovo secondo comma: "Nell'ambito dei Comuni che abbiano adottato il piano regolatore intercomunale con popolazione complessiva superiore a 20.000 abitanti è obbligatoria la formazione del piano di cui al presente articolo. Sono altresì tenuti a formare il piano per l'edilizia economica e popolare i Comuni che nello strumento urbanistico adottato o vigente prevedano almeno una delle seguenti condizioni: la realizzazione di nuove stanze con interventi di cui alle lettere f) e g) del terzo comma dell'art. 13, in misura superiore al 20 per cento delle stanze esistenti, sempre che il volume relativo sia superiore a 60.000 mc., con esclusione delle residenze temporanee, e comunque ove sia prevista la realizzazione di più di 90.000 mc. per residenza temporanea e permanente aree di nuovo impianto destinate ad insediamenti artigianali industriali e commerciali, complessivamente superiori a 5 ha.
Sono inoltre tenuti alla formazione del .P.E.E.P. i Comuni per i quali il piano territoriale o lo schema o i progetti territoriali operativi lo prevedano".
Il quarto comma dell'art. 41 è sostituito con il seguente nuovo terzo comma: "I Comuni non obbligati, che si avvalgono, della facoltà di formare il piano, possono individuare le aree, nella misura necessaria, anche prescindendo dai limiti di cui all'articolo 2, terzo comma, della Legge 28.1.1977 n. 10".
Al quinto comma (già sesto comma), la seconda parte, da "In tal caso" a "consorziati" è sostituita dal seguente testo: "I Comuni facenti parte di Comunità Montane o di Consorzi per la formazione del PRGI e quelli che intendono approvare il programma intercomunale di attuazione, possono formare il piano di zona consortile.
In tal caso il piano di zona è dimensionato applicando le percentuali minime e massime di cui all'art. 2 della Legge 28 gennaio 1977, n. 10, al fabbisogno complessivo di edilizia abitativa dei Comuni consorziati.
Qualora nessuno dei Comuni consorziati sia obbligato a dotarsi di piano e questi non superino complessivamente i 20.000 abitanti, per la definizione del dimensionamento globale degli interventi di edilizia economica e popolare, si applica il disposto specifico di cui al precedente terzo comma".
Al sesto comma (già settimo comma), prima riga, dopo la parola "contenuto" è aggiunto: ", gli elaborati".
Sempre al settimo comma dopo la parola "articolati" è aggiunto "38".
L'ultimo comma è soppresso.
La parola al Consigliere Genovese.



GENOVESE Piero Arturo

Il testo dell'emendamento all'art. 30 del d.d.l. 337 (art. 41/56) è scaturito dalla discussione sugli emendamenti presentati dalla maggioranza.
Si prevede che il piano per l'edilizia economica e popolare sia obbligatorio per i Comuni dotati di piano regolatore intercomunale con popolazione complessiva superiore ai ventimila abitanti.
Si prevede inoltre l'obbligo del piano per l'edilizia economica e popolare a tutti i Comuni che prevedano nello strumento urbanistico o una certa espansione edilizia residenziale, temporanea o permanente, superiore a 60 mila metri cubi solo nel caso che sia unicamente edilizia residenziale permanente, a 90 mila metri cubi qualora questa quantità sia raggiunta complessivamente per le residenze temporanee e permanenti; oppure che abbiano una previsione di insediamenti industriali superiori a cinque ettari.
Inoltre i Comuni che non sono obbligati a dotarsi di piano per l'edilizia economica e popolare possono individuare le aree relative anche prescindendo dai limiti imposti dall'art. 2 della legge 10 per i Comuni obbligati; si rende più elastica la possibilità di dotarsi di questo strumento esecutivo da parte dei Comuni che non sono obbligati ma che si avvalgono della facoltà di farlo. Lo stesso concetto è trasferito anche per i Comuni che sono dotati di piano regolatore intercomunale e che non sono obbligati singolarmente a dotarsi del piano per l'edilizia economica e popolare.
Sono poi richiamati altri emendamenti che già erano contenuti nel testo licenziato dalla Commissione. Su questo emendamento c'è l'accordo della maggioranza.



PRESIDENTE

Ha chiesto di parlare il Consigliere Bontempi. Ne ha facoltà.



BONTEMPI Rinaldo

Confermo che su questo emendamento c'e l'intesa della maggioranza.
Pertanto la maggioranza ritira il suo emendamento.



PRESIDENTE

Pongo in votazione tale emendamento. Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
E' approvato all'unanimità dei 36 Consiglieri presenti in aula.
Pongo in votazione l'art. 30 del d.d.l, n. 337 nel testo modificato.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 36 hanno risposto SI 36 Consiglieri E' approvato.
Articolo 31 D.D.L. n. 337 (art. 41 bis L.R. 56/77) Vengono presentati i seguenti emendamenti: 1) dai Consiglieri Picco e Genovese: all'art. 41 bis, inserito con l'art. 29 della legge regionale 20/5/1980, n. 59, sono apportate le seguenti modifiche: 1) al termine del quinto comma inserire le seguenti parole: "qualora il piano di recupero preveda interventi da finanziare per mezzo delle leggi vigenti in materia di edilizia pubblica residenziale o di altre leggi regionali, le procedure sopra indicate sono completate con l'inoltro, da parte del Comune, degli elaborati tecnici ed amministrativi al Comitato comprensoriale ed alla Regione".
La parola al Consigliere Picco.



PICCO Giovanni

Si tratta di una precisazione aggiuntiva che può essere inserita o dopo la parola "457" del quinto comma oppure alla fine del quinto comma prima delle precisazioni dei contenuti del piano di recupero.
Lasciamo al coordinamento di decidere qual è l'inserimento più opportuno.
Rivendichiamo naturalmente il principio della pubblicità e quindi dell'informazione al Comprensorio ed alla Regione nel caso in cui il piano di recupero preveda interventi da finanziare per mezzo di leggi vigenti in materia di edilizia pubblica residenziale e di altre leggi regionali.
Forse la collocazione più opportuna, al di là di quello che è detto nella proposta letterale, sarebbe alla fine del quinto comma.



BONTEMPI Rinaldo

Va bene.



PRESIDENTE

Pongo in votazione tale emendamento.
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
E' approvato all'unanimità dei 36 Consiglieri presenti in aula.
2) Dal Gruppo D.C.: all'inizio dell'ottavo comma dell'art. 41 bis, dopo le parole "Per gli immobili, aree ed edifici" aggiungere il seguente nuovo testo: "ricadenti nell'ambito delle zone di recupero di cui all'art. 27 della legge 5 agosto 1978 n. 457 e".
La parola al Consigliere Genovese.



GENOVESE Piero Arturo

E' un emendamento di precisazione. Stiamo parlando di interventi per gli immobili, le aree e gli edifici ricadenti nelle zone di recupero e non assoggettati al piano di recupero, altrimenti si potrebbe pensare che la norma valga anche per gli immobili, le aree e gli edifici che non sono assoggettati al piano di recupero ma non sono compresi neanche nelle più generali zone di recupero.



PRESIDENTE

Pongo in votazione tale emendamento.
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
E' approvato all'unanimità dei 36 Consiglieri presenti in aula.
3) Dal Gruppo D.C.: "L'ultimo comma dell'art. 41 bis è soppresso".
La parola al Consigliere Genovese.



GENOVESE Piero Arturo

In verità non riusciamo a comprendere il significato e la portata della norma che dice che per gli immobili ed i complessi non assoggettati al piano di recupero, e comunque non compresi in questi, si attuano gli interventi ammessi dal piano regolatore generale.



PRESIDENTE

Pongo in votazione tale emendamento.
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
E' approvato all'unanimità dei 36 Consiglieri presenti in aula.
4) Dal Gruppo P.L.I.: Sostituire i commi 8, 9, 10 con il seguente: "Per le aree e gli immobili non assoggettati al piano di recupero o comunque non compresi in questo, o per quelli per i quali siano trascorsi i termini di cui al precedente comma, si attuano gli interventi edilizi che non siano in contrasto con le previsioni degli strumenti urbanistici generali. Qualora tali strumenti subordino il rilascio della concessione alla formazione del piano particolareggiato, sono consentiti, in assenza di questo, gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché di restauro e di ristrutturazione edilizia che riguardino esclusivamente opere interne e singole unità immobiliari, con il mantenimento delle destinazioni d'uso residenziali.
Sempre nel caso in cui gli strumenti urbanistici generali subordinino il rilascio della concessione alla formazione del piano particolareggiato e quest'ultimo manchi, gli interventi di restauro e di ristrutturazione edilizia che riguardino globalmente edifici costituiti da più alloggi sono consentiti, con il mantenimento delle destinazioni d'uso residenziali purché siano disciplinati da convenzione o da atto d'obbligo unilaterale trascritto a cura del comune e a spese dell'interessato, mediante il quale il concessionario si impegni a praticare prezzi di vendita e canoni di locazione degli alloggi concordati con il Comune ed a concorrere negli oneri di urbanizzazione ai sensi della legge 28 gennaio 1977, n. 10".
La parola al Consigliere Turbiglio.



TURBIGLIO Antonio

Il testo è chiaro. Ci siamo inseriti per indicare con puntualità i lavori che si possono fare anche in attesa o in emergenza delle leggi.
E' soltanto un chiarimento e non uno stravolgimento.



PICCO Giovanni

A me pare che il contenuto di questo emendamento non è né inopportuno né improponibile al confronto.
Mi stupisce che la maggioranza che ne conosceva il testo non abbia preso in considerazione l'ipotesi di razionalizzarne la formulazione dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 41 bis.



PRESIDENTE

Ha chiesto di parlare il Consigliere Bontempi. Ne ha facoltà.



BONTEMPI Rinaldo

In realtà abbiamo esaminato l'emendamento con attenzione proprio nella sede del confronto informale.
Ci sono però due o tre punti a causa dei quali preferiamo mantenere il testo precedente, quindi chiediamo che venga messo ai voti.



PRESIDENTE

Va bene, votiamo l'emendamento del Gruppo liberale.
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
E' respinto con 15 voti favorevoli e 24 contrari.
Pongo in votazione l'art. 31 del d.d.l, n. 337 nel testo modificato.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 42 hanno risposto SI 24 Consiglieri hanno risposto NO 18 Consiglieri E' approvato.



PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE PETRINI



PRESIDENTE

Articolo 32 D.D.L. n. 337 Vengono presentati i seguenti emendamenti: 1) dal Gruppo P.L.I.: Vanno soppresse le parole "riferiti ad aree di riordino di cui all'articolo 26, primo comma, lettera b)".
La parola al Consigliere Turbiglio.



TURBIGLIO Antonio

Desidero illustrare l'emendamento e modificarlo, dopo le modifiche che sono state apportate questa mattina all'art. 26 e precisamente vanno soppresse le parole "riferiti ad aree di riordino e di completamento infrastrutturale di cui all'art. 26, primo comma, lettera b)".



PRESIDENTE

Su questo emendamento desidera prendere la parola il Consigliere Picco.



PICCO Giovanni

Il Gruppo D.C. vota a favore di questo emendamento. Illustro anche il nostro emendamento che si riferisce al primo periodo del terzo comma dell'art. 42 ora art. 32 del d.d.l. 337.
L'innovazione che è intervenuta con il testo che la maggioranza propone ci trova moderatamente accondiscendenti perché, finalmente, si riconosce il principio che i piani per insediamenti produttivi, quando calano in realtà rigide come le realtà di riordino, sono di fatto piano che impattano con delle situazioni che devono essere considerate in quanto tali.
Nel terzo comma la maggioranza recupera il concetto della formazione del comparto e quindi del convenzionamento.
Tutto questo ci sta bene, però deve essere affermato in un principio generale e cioè il piano di recupero in questi casi può comprendere al suo interno anche aree non assoggettabili al regime d'uso pubblico.
Da questa affermazione discendono le altre considerazioni. Se non facciamo questa affermazione di principio il PIP è tout court per legge assoggettabile all'art. 27 della 865.
Però che si ammetta nella legge che questo strumento, stante le caratteristiche di complessità che presenta quando viene ad agire su aree di riordino (aggiungerei anche le aree di completamento infrastrutturale che abbiamo richiamato all'art. 26) in questi casi ci sia l'affermazione che all'interno del PIP vi sono anche aree non a regime pubblico.
Da questa affermazione discende il recupero dell'istituto del comparto e il recupero dell'istituto della convenzione.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Biazzi.



BIAZZI Guido

Su questo problema abbiamo riflettuto e discusso abbastanza.Il problema sta nel fatto che con questo emendamento verrebbe a configurarsi una sorta di PIP con tanti intorni che non fanno più parte del PIP stesso.
Il dubbio è che la soluzione indicata non sia adeguata.



PICCO Giovanni

Potremmo proporre una formulazione che assorba l'emendamento liberale e il nostro, accettando le ragioni di cautela che la maggioranza vuole avere su questa formulazione e precisamente : "i piani di insediamenti produttivi riferiti ad aree di riordino possono comprendere al loro interno anche aree non assoggettabili a regime d'uso pubblico".



PRESIDENTE

Allora vengono ritirati l'emendamento liberale e l'emendamento democristiano. Viene posto invece in votazione l'emendamento del collega Picco: Il primo periodo del terzo comma è così sostituito: "I piani di insediamenti produttivi riferiti ad aree di riordino e di completamento infrastrutturale possono comprendere al loro interno anche aree non assoggettabili a regime d'uso pubblico, purché assoggettate ad uno dei regimi di cui ai successivi periodi del presente comma. Il Comune ...".
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
L'emendamento è approvato all'unanimità dei 47 Consiglieri presenti.
La parola al Consigliere Picco per dichiarazione di voto.



PICCO Giovanni

Mi pare di dovere sottolineare con il vostro voto positivo la grande innovazione che è intervenuta sulla formulazione di questo articolo.
Sottolineo il fatto che molti Comuni hanno giacenti in Regione piani di insediamenti produttivi non approvati perché viziati di procedure di assoggettamenti a regime improprio oppure a condizioni di operatività non solvibili.
Questa sarà una innovazione sulle aree di riordino soprattutto e sulle aree di completamento infrastrutturale che apporterà dei benefici non indifferenti.
Per questo noi .votiamo a favore dell'art. 32 del d.d.l. 337.



PRESIDENTE

Pongo in votazione l'art. 32 del d.d.l. n. 337 nel testo modificato.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 47 hanno risposto SI 46 Consiglieri si è astenuto 1 Consigliere E' approvato.
Pongo in votazione l'articolo 33 d.d.l, n. 337 nel testo modificato.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 41 hanno risposto SI 41 Consiglieri E' approvato.
Articolo 34 d.d.l. 337 (art. 45 L.R. 56/77) Vengono presentati i seguenti emendamenti: 1) dal Consigliere Genovese: al primo comma punto 2), dell'art. 45, alla terz'ultima riga, dopo la parola "nonché" è aggiunto il seguente nuovo testo: "le eventuali riduzioni di aliquote e di coefficienti di cui all'ultimo comma del precedente art. 32 e".
La parola al collega Genovese.



GENOVESE Piero Arturo

L'emendamento viene ritirato perché si è concordato un emendamento analogo all'art. 41 del d.d.l. (art. 52/ 56).



PRESIDENTE

2) Dal Consigliere Picco: "Il secondo comma è soppresso".
La parola al Consigliere Picco.



PICCO Giovanni

Il comma secondo dell'art. 45/56 fa riferimento ai piani esecutivi di restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione di edifici destinati ad usi abitati con particolare riguardo ai centri storici e fissa una convenzione, da definire in sede di programma pluriennale di attuazione che "stabilisca criteri per la determinazione e la revisione dei prezzi di vendita dei canoni di locazione degli edifici oggetto di intervento". Si dice inoltre: "In tale caso si applica il disposto del primo comma dell'art. 7 della legge 10 e, ove del caso, gli esoneri di cui all'art. 9 lettera b) della predetta legge".
A parte il fatto che l'applicazione di questi commi di legge è scontata ai fini generali ed è invocabile indipendentemente dalla precisazione formale del contenuto della legge, non è politicamente accettabile che queste convenzioni debbano essere ipotecate con la specifica richiesta ai proprietari di stabilire revisioni di prezzi di vendita e dei canoni di locazione degli edifici oggetto degli interventi.
Chiedo la testimonianza degli amministratori, se eventualmente ve ne siano in aula, che abbiano gestito queste operazioni se e quando questo tipo di precisazione sull'imposizione di revisione dei prezzi di vendita e dei canoni di locazione sia uno strumento gestibile dalla pubblica amministrazione, cioè dal Comune.
Sono affermazioni di principio che non possono essere gestite in termini di controllo perché mancano gli strumenti di tipo generale e particolare perché l'amministrazione comunale, anche nei grandi centri, possa intervenire su aspetti di questo tipo.
Si tratta di disciplinare in linea generale un regime di pattuizione nei canoni e nelle vendite che riguardano soggetti ed oggetti dei quali peraltro l'amministrazione molte volte non dispone nemmeno della documentazione di base per poter gestire un controllo.
I notai che sono preposti al trasferimento di questi beni dovrebbero essere assoggettabili a pene particolari sulla non osservanza di questi patti.
Ma, da quanto mi risulta, proprio questo tema oggi è in discussione nei provvedimenti nazionali sul condono.
I notai sono chiamati in causa in quella legge sui condoni per testimoniare sulla legittimità di trasferimenti di oggetti o di immobili che hanno nei confronti della pubblica amministrazione un regime di certa legittimità, ma sulla possibilità di invalidazione che può intervenire negli aventi causa che si trovano a dovere gestire queste vendite o negli aventi causa che si trovano a dovere subire queste imposizioni, ritengo che vi siano tutte le condizioni per una elusione sostanziale e del disposto e quindi l'inopportunità di assoggettare queste pattuizioni a questi regimi.
Richiamo una seconda considerazione di ordine economico: questi interventi che vengono fatti proprio nei grandi centri, secondo una valutazione che ritengo oggettiva, non sono condizionabili dal punto di vista della utilità sociale a questi tipi di parametrizzazione.
Le utilità sociali possono essere conseguite con altri mezzi, volerle artificiosamente conseguire con strumenti che aggravano solo il livello di operatività e di libertà dell'operatore economico porta di fatto allo scoraggiamento di queste iniziative e di fatto questo avviene nelle grandi città come nelle piccole città e convenzionamenti riferiti a questo comma dell'art. 45 ne esistono pochissimi o, se esistono, esistono sulla base di pattuizioni che concedono da un lato un assoggettamento parziale di alcuni alloggi a determinate condizioni di locazione però dall'altro concedono delle liberalizzazioni in termini di destinazioni d'uso che compensano questa limitazione.
Mi chiedo se tutto questo sullo scenario finale degli obiettivi che si vogliono conseguire con l'equilibrio sociale richiamato all'art. 24, abbia un senso e abbia della coerenza. Perché nell'art. 24 si richiama da un lato il principio di conservare le condizioni del tessuto sociale, poi queste condizioni sono artificiosamente e parzialmente mantenute concedendo delle terziarizzazioni a volte improprie che sostengono limitazioni d'uso e di agibilità degli operatori privati.
Quindi questo mio intervento rimanga a testimonianza comunque della necessità di modificare il contenuto di questo articolo.
Non so se la maggioranza è preparata o disposta a questo passo, credo che però questo sia uno dei nodi politici che si pongono su tutto il versante del recupero dei centri storici, degli interventi che anche la Regione dovrebbe fare e che invece non vengono fatti.
Altre istituzioni ed altre Regioni si sono poste il problema del recupero dei centri storici con strumenti attivi di interventi economici.
Invece noi inventando un ennesimo istituto di limitazione e di regolamentazione negativa pensiamo di incentivare un processo di recupero e di ristrutturazione dei centri storici che si basa ahimé su presupposti molto complessi e difficili e soprattutto su grandi impatti di tipo economico.
Semmai si dovrebbe incentivare il recupero di edifici ad uso residenziale, non assoggettandoli ad obblighi di questo tipo, semmai mettendoli in condizione di usufruire addirittura di limitazioni negli oneri di urbanizzazione che pesantemente condizionano questi interventi.
Noi non solo non ci poniamo il problema della diminuzione degli oneri di urbanizzazione sulla quale vi sono difficoltà di ordine giuridico più generale, ma imponiamo una taglia del tutto impropria, che semmai è invocabile per alcune rarissime eccezioni.
Se per esempio con il Collegio dei costruttori si tratta di fare una operazione su migliaia di vani è chiaro che il problema del convenzionamento deve avere delle basi di riferimento anche per quanto attiene al regime delle locazioni, ma rispetto all'operatore singolo privato e uno scoraggiamento. Se le convenzioni non vanno in porto è proprio perché questo comma impedisce di fatto che molte operazioni che si potrebbero tranquillamente fare gli operatori non si sentono obbligati ad assoggettarsi ad una tale imposizione.
Colleghi Consiglieri, richiamo tutta la gravità di questo contenuto e tutta l'opportunità che questo contenuto venga rivisto.
Noi abbiamo proposto l'eliminazione del comma e questo può sembrare una soluzione radicale forse eccessivamente semplicistica e traumatica, però se vogliamo fermarci per trovare un termine di mediazione per cercare di correggere gli aspetti più distorcenti degli obiettivi che si vogliono conseguire con questo comma c'è la nostra disponibilità a questo confronto.



PRESIDENTE

Ha chiesto di parlare il Consigliere Biazzi.



BIAZZI Guido

In commissione il Consigliere Picco ha sollevato ripetutamente interventi attivi all'interno dei centri storici. Noi riteniamo però di mantenere la formulazione della legge 56 perché non siamo riusciti ad individuare le formulazioni giuridiche per dare una risposta a queste esigenze.



PRESIDENTE

Pongo in votazione tale emendamento. Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
E' respinto con 16 voti favorevoli e 27 contrari.
Ha chiesto la parola per dichiarazione di voto il Consigliere Picco. Ne ha facoltà.



PICCO Giovanni

La mia dichiarazione di voto è semplicissima e rapida e richiama anche la posizione del nostro Gruppo consiliare di Torino che di fronte ad un pacchetto della casa che proponeva interventi coordinati in vari settori l'unico intervento sul quale il nostro Gruppo si è schierato contro riguarda un'operazione immobiliare che formalmente sembrava collocarsi sulla scia di questo comma.
In realtà questa operazione consegue altri effetti sulla base di una serie di do ut des che riteniamo comunque non essere quelli che il legislatore regionale quando aveva votato questo comma si riproponeva.
Per queste ragioni noi non solo richiamiamo il voto a favore sul nostro emendamento, ma enunciamo una censura pubblica sull'impossibilità di operare su questo tema un confronto che sia costruttivo e che consenta di sciogliere i nodi storici che esistono su questo grande problema regionale.



PRESIDENTE

Pongo in votazione l'art. 34 del d.d.l. 337.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 48 hanno risposto SI 29 Consiglieri hanno risposto NO 18 Consiglieri si è astenuto 1 Consigliere E' approvato.
Pongo ai voti l'articolo 35 d.d.l, n. 337.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 46 hanno risposto SI 45 Consiglieri si è astenuto 1 Consigliere E' approvato.
Pongo ai voti l'articolo 36 d.d.l, n. 337.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 48 hanno risposto SI 47 Consiglieri si è astenuto 1 Consigliere E' approvato.
Art. 37 d.d.l, n. 337 Il Consigliere Majorino presenta il seguente emendamento: sostituire come segue l'intero primo comma dell'art. 48: "Il proprietario, il titolare di diritto reale, e colui che per qualsiasi altro valido titolo abbiano l'uso o il godimento di entità immobiliari, devono richiedere al Sindaco la concessione o l'autorizzazione a norma dei successivi articoli, per eseguire qualsiasi attività comportante trasformazione urbanistica od edilizia del territorio comunale, per i mutamenti di destinazione d'uso degli immobili, per l'utilizzazione delle risorse naturali e per la manutenzione degli immobili: e contestualmente alla richiesta devono documentare la loro qualità.
Non sono necessarie né la concessione né l'autorizzazione: a) per i mutamenti di destinazione d'uso degli immobili relativi ad unità non superiori a 700 mc. che siano compatibili con le norme di attuazione del P.R.G.
b) Per l'esercizio delle attività estrattive, fatte salve le prescrizioni delle leggi di settore che le disciplinano.
c) Per l'impianto, la scelta o le modificazioni delle colture agricole.
d) Per gli interventi di manutenzione ordinaria".
La parola al Consigliere Majorino.



MAJORINO Gaetano

L'emendamento ha lo scopo di chiarire e di riscrivere il primo comma.
Mi si conferma che da parte della maggioranza e della Giunta c'è la disponibilità all'accoglimento totale, quindi non lo illustro.



PRESIDENTE

Ha chiesto di parlare il Consigliere Picco. Ne ha facoltà.



PICCO Giovanni

Sul famoso certificato urbanistico le opinioni dei Consiglieri sono probabilmente molto diverse.
Non credo che sia una materia sulla quale ci si possa rigidamente attestare agli assiomi delle indicazioni della legge nazionale.
Rilevo semplicemente la difficoltà oggettiva che presenta la gestione di uno strumento di questo tipo soprattutto nelle piccole realtà dei Comuni.
E' uno strumento di difficile gestione amministrativa che appesantisce e molte volte inasprisce anziché facilitare i rapporti tra cittadino e pubblica amministrazione. Personalmente manifesto perplessità su una formulazione di questo tipo e, pur rendendomi conto che tutto questo ha un riscontro nella legge nazionale, ritengo doveroso portare in questo intervento la testimonianza di questa difficoltà e quindi la non disponibilità in via generalizzata dello strumento della nostra realtà regionale. Per queste ragioni propongo al Gruppo D.C. l'astensione.
Comunque, non credo che sia materia sulla quale ci siano problemi di posizione politica molto precisa.



PRESIDENTE

Pongo in votazione tale emendamento. Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
E' approvato all'unanimità dei 50 Consiglieri presenti in aula.
Pongo in votazione l'art. 37 del d.d.l, n. 337 nel testo modificato.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 50 hanno risposto SI 30 Consiglieri si sono astenuti 20 Consiglieri E' approvato.
Pongo in votazione l'articolo 38 d.d.l. n.337.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 48 hanno risposto SI 30 Consiglieri si sono astenuti 18 Consiglieri E' approvato.
Articolo 39 D.D.L. n. 337 (art. 40 L.R. 56/77) Vengono presentati i seguenti emendamenti: 1) Dal Consigliere Majorino: all'art. 49, secondo comma, dopo le parole "Qualora la concessione non venga utilizzata in conseguenza di annullamento d'ufficio o giurisdizionale" aggiungere "di rinunzia o decadenza, o per qualsivoglia altro motivo".
La parola al Consigliere Majorino.



MAJORINO Gaetano

Rilevo che il secondo e il terzo comma dell'art. 39, approvato a maggioranza in Commissione, hanno recepito l'articolo unico di un d.d.l.
che avevamo presentato ai fini di risolvere una questione controversa relativa al diritto o meno al rimborso del contributo di concessione qualora, in seguito ad annullamento d'ufficio o giurisdizionale della concessione, o in seguito a rinuncia o decadenza della stessa o per qualsivoglia altro motivo, non si fosse provveduto da parte dell'interessato all'edificazione.
L'articolo unico del d.d.l. è stato recepito quasi totalmente limitando però il diritto al rimborso alle ipotesi di annullamento d'ufficio o giurisdizionale.
Con l'emendamento si ripropone di estendere il diritto al rimborso del contributo di concessione in caso di non utilizzazione della concessione all'ipotesi di rinunzia o decadenza o per qualsiasi altro motivo.
Vorrei però precisare rileggendo e rimeditando sull'emendamento se effettivamente estendere al caso della rinunzia o della decadenza o più in genere a qualsiasi altro motivo di non utilizzazione della concessione sia eccessivo, quindi, non ritiro l'emendamento ma propongo di rettificarlo aggiungendo le parole "o per qualsivoglia giusto motivo".
Effettivamente il caso dell'annullamento d'ufficio o giurisdizionale contiene in se un giusto motivo per ottenere il rimborso ed aggiungendo una categoria non tipica, non nominata, di giusto motivo si completi la norma in maniera equa e corretta, ovvero non la rinunzia pura e semplice perch potrebbe essere un atto di volontariato di chi ha ottenuto la concessione e poi non la utilizza, non la decadenza pura e semplice perché potrebbe essere conseguenza di un comportamento colposo, non qualsiasi altro motivo perché troppo generico.



PRESIDENTE

Ha la parola il Consigliere Biazzi.



BIAZZI Guido

Esistono due sentenze del TAR. la 534 dell'80 e la 606, che dicono che il contributo di urbanizzazione è irripetibile in caso di mancata utilizzazione per qualsiasi motivo; inoltre la sentenza 606 ammette solo l'azione nel caso in cui non fosse dovuto in partenza.
Sappiamo che diversamente si è espressa la circolare del Ministero dei lavori pubblici; però di fronte a sentenze del TAR così chiare nell'interpretare l'art. 3 della legge 10, noi abbiamo dei dubbi ad andare oltre i casi che noi abbiamo individuato per la ripetibilità dei contributi, limitandoli agli atti di annullamento della concessione stessa da parte dell'amministrazione oppure agli annullamenti che derivano da una sentenza giurisdizionale. Di fronte a sentenze così chiare, vorremmo ancorarci al massimo ad elementi certi; quindi concedere la ripetibilità dei contributi solamente in caso di annullamento d'ufficio oppure a seguito di sentenza giurisdizionale.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Majorino per dichiarazione di voto.



MAJORINO Gaetano

Mantengo l'emendamento in quanto era stato suggerito da motivi di equità ed ai fini di mediare fra la circolare ministeriale, che invitava i Comuni a restituire indiscriminatamente in ogni caso di mancata utilizzazione della concessione il contributo, e le sentenze del TAR. del Piemonte in particolare, che erano sostanzialmente contrarie.
Con il concetto dei giusti motivi accanto ai motivi di annullamento giurisdizionale o di annullamento di ufficio mi pare che si contempera una giusta esigenza del privato e della P.A. ispirata sostanzialmente all'equità.



PRESIDENTE

Pongo in votazione tale emendamento. Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
E' respinto con 15 voti favorevoli e 25 contrari.
2) Dai Consiglieri Genovese e Picco: dopo il settimo comma è aggiunto seguente nuovo comma:"Il rilascio di concessioni, nei casi di particolare complessità o che richiedano il coordinamento tra operatori pubblici e privati per la realizzazione delle opere infrastrutturali e che non siano in attuazione di strumenti urbanistici esecutivi, può essere subordinato alla stipula di convenzioni che disciplinino le modalità ed i tempi di realizzazione degli interventi previsti".
La parola al Consigliere Picco.



PICCO Giovanni

Se la formulazione della maggioranza è soddisfacente noi ritiriamo il nostro emendamento.



PRESIDENTE

3) Dai Consiglieri Bontempi e Biazzi: All'art. 49 della L.R. 56/77, dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:"La concessione, in casi di particolare complessità degli interventi previsti, e che richiedano opere infrastrutturali eccedenti al semplice allacciamento ai pubblici servizi o il coordinamento tra operatori pubblici e privati per la realizzazione delle opere di urbanizzazione, pu essere subordinata alla stipula di una convenzione, o un atto di impegno unilaterale da parte del richiedente, che disciplini modalità, requisiti e tempi di realizzazione degli interventi".
La parola al Consigliere Picco.



PICCO Giovanni

Noi proponiamo un emendamento all'emendamento per dare una formulazione soddisfacente. Dopo la parola "previsti" proporremmo di mettere: "che richiedano opere infrastrutturali eccedenti il semplice allacciamento ai pubblici servizi".
Con queste precisazioni noi votiamo a favore di questo emendamento.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Biazzi.



BIAZZI Guido

Per dichiarazione di voto. Vorremmo far presente, per memoria, che abbiamo dei dubbi sulla legittimità di introdurre una concessione convenzionata. A noi sembra che l'interpretazione prevalente sia quella che considera la concessione un atto dovuto e non può essere sottoposta a nessun condiziona mento.



PRESIDENTE

Ha chiesto la parola il Consigliere Picco. Ne ha facoltà.



PICCO Giovanni

Noi non solo giustifichiamo il voto favorevole ma lo rivendichiamo anche come iniziativa perché riteniamo che questo emendamento mette in condizioni l'amministrazione comunale di gestire la disciplina dell'attività edilizia e para-urbanistica (non quella urbanistica perché la sua complessità richiede lo strumento esecutivo), cioè di limitata portata urbanistica con lo strumento della convenzione senza il ricorso agli strumenti esecutivi.
Lo riteniamo uno strumento di accelerazione della gestione urbanistica fatti salvi i principi del controllo pubblico e dell'assenso da parte del soggetto interessato.
Riteniamo che lo spirito della legge ponte e della legge 10 richiamino contenuti accessori alla convenzione che molte volte, come è ricordato nell'emendamento, per complessità richiedono precisazioni che non possono essere semplicemente affidate alla discrezionalità ma devono essere assentite anche dal soggetto.
Per queste ragioni lo riteniamo uno strumento positivo ed utile ai fini della gestione dell'attività edilizia.



PRESIDENTE

Ha chiesto di parlare il Consigliere Genovese.



GENOVESE Piero Arturo

Con un emendamento presentato dalla maggioranza all'art.. 40 della L.
56 è stata modificata una procedura analoga a questa che riguardava i piani particolareggiati che comprendono immobili di interesse storico ed artistico e in luogo del parere vincolante del Comitato comprensoriale sentito il servizio regionale, abbiamo previsto il parere della Commissione regionale per la tutela dei beni culturali ed ambientali.
Riteniamo che anche in questo caso, debba essere sentito il parere vincolante della Commissione regionale per la tutela dei beni culturali e ambientali che, sentito il Comitato comprensoriale, si pronuncia entro 60 giorni e con l'aggiunta: "ove non sussistano vincoli che richiedano l'autorizzazione ecc...".



PRESIDENTE

Pongo in votazione tale emendamento. Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
E' approvato all'unanimità dei 40 Consiglieri presenti in aula. Viene altresì accolto il seguente emendamento formale: all'ultimo comma dell'art. 49 della L.R. 56/77 le parole: "Il Comitato comprensoriale, sentito il servizio regionale competente" sono sostituite dalle parole: "dalla Commissione regionale per i beni culturali ambientali sentito il Comitato comprensoriale...".
Sull'art. 39 ha chiesto di parlare il Consigliere Picco per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.



PICCO Giovanni

Esprimiamo voto favorevole perché gli emendamenti che noi abbiamo suggerito, soprattutto quello riferito al contenuto paraconvenzionale della concessione, cioè la possibilità di alleggerire il ricorso da parte delle P.A. agli strumenti esecutivi, pur riservandosi l'amministrazione il pieno controllo dell'attività edilizia, ci pare sufficiente per consentire una valutazione positiva sugli emendamenti che il d.d.l. 337 apporta al contenuto della 56.



PRESIDENTE

Pongo in votazione l'art. 39 del d.d.l. n. 337.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 44 hanno risposto SI 42 Consiglieri si sono astenuti 2 Consiglieri E' approvato.
Articolo 40 D.D.L. n. 337 Il Consigliere Majorino presenta il seguente emendamento: al secondo comma dell'art. 50 dopo le parole "Presidente della Giunta regionale", aggiungere quanto segue:"Il ricorso va proposto entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine di cui al primo comma".
La parola al Consigliere Majorino.



MAJORINO Gaetano

Tutti i commi di questo articolo prevedono dei termini. Il primo comma prevede il termine di 60 giorni entro il quale il Sindaco deve pronunziarsi se non si sia pronunziato, il terzo comma prevede che, nei 15 giorni dal ricevimento del ricorso, il Presidente della Giunta debba compiere certi adempimenti. Viceversa, il secondo comma oggetto dell'emendamento non prevede il termine entro il quale l'interessato può presentare il ricorso e siccome si tratta di un ricorso gerarchico improprio, l'emendamento tende a precisare il termine entro il quale l'interessato può proporre il ricorso gerarchico improprio, cioè entro i trenta giorni dalla scadenza del termine entro il quale il Sindaco dovrà provvedere. In questa maniera si avrebbe una armonica concatenazione fra i vari termini fissati rispettivamente a carico del Sindaco, che deve provvedere nei 60 giorni, a carico dell'interessato che, se lo ritiene, propone il ricorso gerarchico in proprio e nel terzo comma c'è il termine a carico del Presidente della Giunta che deve compiere certi adempimenti sul ricorso.



BIAZZI Guido

Proporrei però che il termine di trenta giorni venga allungato a sessanta giorni perché spesso l'interessato può avere conoscenza che l'amministrazione sta per emettere la concessione.
Se restringiamo troppo i tempi per presentare il ricorso, incentiviamo oggettivamente un contenzioso; non abbiamo però nulla in contrario anche a mantenere i trenta giorni se ci sono ragioni oggettive o motivi di carattere giuridico.



MAJORINO Gaetano

Ritengo che debba essere mantenuto il termine dei 30 giorni, termine che per proporre il ricorso gerarchico improprio, quale è questo, è fissato dal decreto del Presidente della Repubblica 24/11/1971 n. 1199 che disciplina la materia dei ricorsi gerarchici impropri. Qui si incorrerebbe in una reiezione.



PRESIDENTE

Con le precisazioni del collega Majorino pongo in votazione l'emendamento da lui presentato.
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
E' approvato all'unanimità dei 47 Consiglieri presenti in aula.
Pongo in votazione l'art. 49 del d.d.l. n. 337 nel testo modificato.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 47 hanno risposto SI 45 Consiglieri si sono astenuti 2 Consiglieri E' approvato.
Passiamo all'emendamento aggiuntivo al d.d.l. 337 di modifica dell'art.
51 della legge 56 che tratta delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria.
E' stato presentato un emendamento aggiuntivo a firma Sartoris, Picco Genovese e Brizio.
Ha chiesto di parlare il collega Sartoris. Ne ha facoltà.



SARTORIS Riccardo

Noi abbiamo presentato questo emendamento in riferimento alla risposta che l'Assessore Calsolaro diede alla nostra interrogazione del 29 maggio 1984: problema della esecuzione di opere di urbanizzazione secondaria da parte di soggetti che non siano i Comuni e non sia la Regione. L'Assessore Calsolaro conveniva sulla difficoltà di collegare operativamente gli enti istituzionalmente competenti ad eseguire opere di urbanizzazione secondaria con il Comune rinviava all'esame delle modifiche della legge 56 un eventuale provvedimento che operasse nel senso di ovviare alle conseguenze che si sono manifestate in questi anni.
Noi siamo partiti da questo riconoscimento dell'Assessore Calsolaro ma anche del Presidente della Giunta, che in più dichiarazioni ai quotidiani aveva anch'esso rinviato all'esame delle modifiche della 56 la soluzione di questo problema. L'emendamento prevede che l'art. 51 si occupi oltre che della determinazione degli oneri di urbanizzazione anche della loro destinazione e che il Consiglio regionale approvi una deliberazione che stabilisca in che modo vengono destinati gli oneri di urbanizzazione che sono riservati a un certo tipo di urbanizzazione secondaria.
La nostra interrogazione si riferiva ad opere di carattere religioso.
Poiché nell'articolo in cui si parla di standards urbanistici non è stata definita quantitativamente la quota di riserva per questo tipo di opere di urbanizzazione secondaria, approfittando dell'esame dell'art. 51 presentiamo questo emendamento.



PRESIDENTE

Ha chiesto di parlare il collega Picco. Ne ha facoltà.



PICCO Giovanni

In realtà la collocazione giusta dell'emendamento è proprio in questo articolo perché il richiamare principi di ripartizione rispetto a quote parametriche negli artt. 21 e 22 potrebbe inquinare il concetto che qui è stato esemplarmente posto.
Si tratta di decidere con atto che viene definito chiaro dal Consiglio comunale in relazione all'effettiva destinazione necessaria per queste quote di urbanizzazione, quali sono le quote relative alle secondarie da destinare a quei soggetti che in determinate realtà sono chiamate eccezionalmente o normalmente ad intervenire su investimenti che sono la normalità.
Determinate opere di assistenza sociale o religiose non sono opere a carico degli enti pubblici territoriali e non sono nella normalità delle erogazioni che avvengono in corrispondenza di interventi edificatori.
Si da il caso però di particolari momenti nei quali questi enti sono chiamati e sono sollecitati dalle stesse amministrazioni comunali ad intervenire ed è giusto che possano beneficiare degli oneri che i privati hanno versato a questo titolo.
Faccio presente che questo concetto è ripreso non solo nella formulazione sostanziale, ma anche letterale, nella legislazione in proposito delle Regioni Toscana ed Emilia Romagna.
Quindi non siamo nella illegittimità se recuperiamo questo concetto che come è stato già ricordato dal Consigliere Sartoris ha una vasta accezione di applicabilità e una necessità di riconsiderazione nella formulazione legislativa affinché gli end locali non abbiano dubbi sulle interpretazioni giuridiche nelle destinazioni di questi fondi che sono destinati a specifiche opere di urbanizzazione secondaria.



PRESIDENTE

Ha chiesto di parlare il Consigliere Bontempi.



BONTEMPI Rinaldo

Chiedo di sospendere brevemente la seduta per una pausa di meditazione.



PRESIDENTE

Ha chiesto di parlare il collega Devecchi.



DEVECCHI Armando

In attesa di concordare l'emendamento, chiedo se è possibile iscrivere all'ordine del giorno e mettere poi in approvazione, le deliberazioni che interessano le dieci piante organiche delle UU.SS.SS.LL. già approvate all'unanimità in Commissione. Esse sono attese con una certa impazienza da parte degli amministratori interessati.



PRESIDENTE

Accolgo la richiesta del collega Devecchi mentre c'é questa pausa di meditazione e pongo in votazione l'iscrizione di questi dieci punti all'ordine del giorno. Si tratta di deliberazioni della Giunta regionale relative alle UU.SS.SS.LL. di Novara, Fossano, Bra, Vercelli, Domodossola Saluzzo, Ceva, Tortona, Moncalieri, Acqui Terme.



BRIZIO Gian Paolo

Chiedo, se questo è possibile, pendente l'esame di una legge. Non vorrei che si creasse un precedente.
La richiesta è giusta nel merito, però deve essere valutata nella forma.



PRESIDENTE

Durante la pausa riflettiamo anche su questo. Alla ripresa dei lavori vedremo se dovremo porle in votazione per l'iscrizione.
Si conclude la pausa di meditazione. Riprendiamo il discorso sull'emendamento aggiuntivo in attesa di chiarire l'altro aspetto che è stato sollevato.
Ha chiesto di parlare il Consigliere Cerutti. Ne ha facoltà.



CERUTTI Giuseppe

E' stato concordato l'emendamento al comma primo. Anziché "i Comuni in via provvisoria determinano" si è stabilito: "possono determinare".
Non deve essere una riserva obbligatoria per una serie di problemi.
Sicuramente i Comuni che hanno già chiese e strutture di questa natura non andranno ad aggiungere oneri di urbanizzazione per la costruzione di altre chiese, pertanto non ci sarà un successivo riparto.



PRESIDENTE

Ha chiesto di parlare il collega Sartoris per dichiarazione di voto, ne ha facoltà.



SARTORIS Riccardo

Esprimiamo il nostro compiacimento per il fatto che viene accettato questo emendamento.
Nel momento in cui si opererà sulle tabelle parametriche dovranno ricordare anche questi aspetti che l'emendamento solleva.



PRESIDENTE

Ha chiesto di parlare il Vice Presidente Rivalta per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.



RIVALTA Luigi, Vice Presidente della Giunta regionale

Accettiamo questo emendamento sapendo però che apriamo un discorso che sarà fatto nel momento in cui si definiranno i criteri.
Sarà un discorso rilevante nel merito, sia per il rispetto che va portato a questa forma di servizio sociale, il culto, sia perché si introduce un principio che non ha avuto fino ad oggi consistenza reale.
La chiesa fino ad oggi ha operato per la costruzione degli edifici attraverso la partecipazione volontaristica dei credenti.
Credo che questo modo di operare costituisca un elemento di forza per la Chiesa stessa.
Penso che una Chiesa che si costruisca sulla base delle sue forze è più forte di una chiesa costruita sulla base di un impegno di legge.
Penso alla chiesa povera rispetto alla chiesa ricca, alla chiesa che vive di presenza nel tessuto sociale più che di presenza all'interno degli edifici del culto.
La nostra accettazione richiederà un'ampia discussione e coinvolgerà anche i cattolici ed i credenti.
Rimandiamo la discussione alla fissazione dei criteri e vi chiediamo un apporto di merito che sia, sotto questo profilo, rispettoso delle esigenze generali della società.



PRESIDENTE

Pongo in votazione l'emendamento nel testo seguente: al primo comma, dopo la parola "determinazione" aggiungere le parole: "e della destinazione".
Al primo comma, dopo la lettera "o" del punto 2), inserire la seguente frase: "Con apposito atto il Consiglio regionale definisce i criteri di utilizzazione delle somme relative ad opere di urbanizzazione secondaria che facciano carico a soggetti diversi dal Comune. Fino all'entrata in vigore di tale atto, i Comuni, in via provvisoria, possono determinare l'uso delle somme medesime, con deliberazione del Consiglio comunale assunta sulla base delle proposte formulate dar soggetti interessati".
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
E' approvato all'unanimità dei 44 Consiglieri presenti in aula.
Pongo in votazione l'art. 40 bis del d.d.l, n. 337.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 44 hanno risposto SI 43 Consiglieri si è astenuto 1 Consigliere E' approvato.



PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE MARCHIARO



PRESIDENTE

Articolo 41 D.D.L. n. 337 (art. 52 L.R. 56/77) Vengono presentati i seguenti emendamenti: 1) Dal Consigliere Bontempi: il primo comma dell'art. 52 L.R. 56/77 è sostituito dal seguente: "In attuazione dei disposti degli articoli 5, 6 e 10 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, modificata ed integrata con la legge 25 marzo 1982 n.
94, la Regione, con deliberazioni di Consiglio periodicamente aggiornate stabilisce le tabelle parametriche con le relative norme di applicazione e le aliquote che i Comuni, nei successivi 90 giorni, sono tenuti a rispettare nelle proprie deliberazioni consiliari, per la determinazione del contributo commisurato alle spese di urbanizzazione ed al costo di costruzione da applicare alle concessioni onerose rilasciate per trasformazioni urbanistiche ed edilizie".
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
L'emendamento è approvato all'unanimità dei 44 Consiglieri presenti.
2) Emendamento del Consigliere Bontempi: l'art. 41 del D.D.L. è integrato con il seguente: art. 52 della L.R. 56/77 è aggiunto il seguente ultimo comma: "I proventi delle concessioni possono essere destinati, oltreché agli interventi di cui all'art. 12 della legge 28 gennaio 1977 n. 10, ad opere dirette al superamento delle barriere architettoniche, ai sensi del D.P.R.
n. 384 del 27/4/1978. 1 Comuni, con la deliberazione di cui al primo comma possono stabilire agevolazioni dirette alla conservazione e ripristino di elementi costruttivi e materiali d'opera ritenuti essenziali per la tutela ambientale e paesaggistica degli abitati e ritenuti particolarmente onerosi, nonché agevolazioni per gli interventi edilizi diretti al superamento delle barriere architettoniche".
Ha chiesto di parlare il Consigliere Genovese. Ne ha facoltà.



GENOVESE Piero Arturo

Siamo d'accordo sulle modifiche apportate al primo comma dell'art.
52/56 proposte dal collega Biazzi. Quanto all'emendamento aggiuntivo di un comma all'art. 52/56 saremmo d'accordo con una precisazione e cioè, dove si dice nella parte finale "nonché gli interventi edilizi diretti al superamento delle barriere architettoniche" chiederemmo di scrivere: "nonché agevolazioni per gli interventi edilizi diretti al superamento delle barriere architettoniche".



BIAZZI Guido

Siamo d'accordo. Accettiamo questa precisazione.



PRESIDENTE

Pongo in votazione tale emendamento. Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
E' approvato all'unanimità dei 44 Consiglieri presenti in aula.
Pongo in votazione l'art. 41 del d.d.l. n. 337 nel testo modificato.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 51 hanno risposto SI 50 Consiglieri si è astenuto 1 Consigliere E' approvato.
Articolo 42 D.D.L. n. 337 (art. 53 L.R. 56/77) Vengono presentati i seguenti emendamenti: 1) dal Gruppo D.C.: il testo dell'articolo è così sostituito: "Art. 53 - Rilocalizzazione e ristrutturazione di impianti produttivi e per il riuso delle preesistenze obsolete.
Le trasformazioni, ristrutturazioni, riusi e rilocalizzazioni di attività per aree già occupate, tutte od in parte, da attività produttive stabilimenti artigianali od industriali, obsoleti od inattivi previste dal PRG o la cui ubicazione sia in contrasto con le prescrizioni dei piani sono definite in sede di convenzione da stipulare tra i Comuni e le imprese interessate.
La convenzione fissa le prescrizioni allegate alla concessione che autorizza le trasformazioni urbanistiche ed edilizie".
Ha chiesto di parlare il Consigliere Picco. Ne ha facoltà.



PICCO Giovanni

Il primo emendamento è soppressivo dell'intero articolo e sostitutivo con una formulazione che recupera la capacità contrattuale dei Comuni a stabilire, in presenza di rilocalizzazione di impianti obsoleti ed inattivi, le condizioni per la rilocalizzazione col mantenimento di tutte le garanzie che si richiedono in tali circostanze.
E' inutile ricordare che alla base di queste operazioni esistono esigenze di mantenimento di livelli occupazionali, di continuità nell'occupazione, di continuità nella professionalità o semmai garanzie della riconversione alla professionalità che non siano totalmente avulse dalla realtà socio-economica locale.
Queste considerazioni però non giustificano l'invenzione della convenzione-quadro regionale, la quale comunque non riesce a dire nulla di più se non che le valutazioni degli impianti obsoleti, sui quali si dovrebbero attuare operazioni di ristrutturazione urbanistica anche con valore aggiunto, deve avvenire sulla base di valutazioni espropriative di partenza che sono legate peraltro alla legge 865, legge ormai defunta per quanto attiene al riferimento dell'indennizzo in quanto tale.
Se in Piemonte è avvenuto qualcosa sulla base del principio della rilocalizzazione, è avvenuto sulla base non della convenzione-quadro regionale, ma sulla base di una trattativa e di un attivismo e di una creatività che le amministrazioni comunali di volta in volta hanno saputo innescare per ricreare le condizioni e per ricomporle in un quadro di compatibilità tale da far salve le esigenze di servizio pubblico e di controllo da parte della pubblica amministrazione e di continuità nell'occupazione, nella professionalità che le industrie obsolete andavano mettendo in discussione.
Per noi è sufficiente che questo tipo di operazione venga assistito da una consistente capacità comunale ad innescare questi processi e non vediamo veramente quale possa essere il ruolo dell'amministrazione regionale su questi versanti.
A meno che qualcuno mi smentisca, sia sulla base di ciò che è avvenuto sia sulla base di ciò che può avvenire, a meno che qualcuno non voglia invocare comunque astratte ipotesi di pianificazione che comunque devono essere fatte salve indipendentemente dal merito delle condizioni contrattuali che vengono innescate all'atto delle rilocalizzazioni in discussione.
Noi abbiamo proposto la soppressione dell'articolo che fa riferimento alla convenzione-quadro regionale.
Se questo primo emendamento non viene accettato - e vorremmo sapere perché - riproporremo la votazione dei successivi emendamenti che correggono nei vari punti dell'articolato il riferimento alla convenzione quadro regionale.



PRESIDENTE

Ha chiesto di parlare il Consigliere Simonelli. Ne ha facoltà.



SIMONELLI Claudio

Le considerazioni del Consigliere Picco, sono state oggetto di discussione sia in Commissione che in aula non convincono la maggioranza in ordine al problema di .fondo della convenzione-quadro.
Noi riteniamo che sia opportuno impostare i temi della rilocalizzazione del riuso attraverso uno strumento regionale.
Posso offrire ai Comuni una traccia della guida-line alla quale i Comuni si adegueranno attivando le loro capacità di guida di questi processi.
Una considerazione che svolgeva Picco, deve essere presa in considerazione, ed è quella che si riferisce al secondo comma, punto a) laddove il testo dell'art. 53 fa riferimento per le proprietà immobiliari interessate, alla legge 865, quindi ad una norma che non è applicabile.
E' opportuno emendare questo punto per superare questa empasse e per rendere la convenzione-quadro immediatamente operativa.
Ci rendiamo conto che tutta la materia dopo la sentenza della Corte Costituzionale, è subordinata all'incertezza della normativa che regola i valori d'esproprio e quindi tutto quello che ad essi può essere assimilato tuttavia riteniamo che la convenzione sia ugualmente applicabile e debba pertanto essere salvata come linea di riferimento per i Comuni.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Picco.



PICCO Giovanni

Prima di mettere in votazione il nostro emendamento sarebbe opportuno conoscere la rettifica che il Consigliere Simone!li intende proporre, dopo di che procediamo alla votazione degli emendamenti.



SIMONELLI Claudio

L'emendamento è sostitutivo del secondo comma lettera a) e suona così: "a) le modalità per la definizione del valore delle singole proprietà immobiliari interessate. La definizione di tale valore deve assicurare l'indifferenza rispetto alle destinazioni che deriveranno dalle operazioni di riuso, nonché condizioni di globale equilibrio economico delle operazioni stesse".



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Picco.



PICCO Giovanni

L'emendamento proposto da Simonelli è certamente degno di interesse perché consente innanzitutto di fare giustizia rispetto ad un riferimento legislativo che non è più proponibile.
Quello che non ci lascia soddisfatti è comunque il principio che le proprietà immobiliari interessate debbano comunque essere assoggettate o assoggettabili ad un valore.
Lo riteniamo un oggetto del contendere non pertinente rispetto al problema della rilocalizzazione.
Il problema della determinazione del valore ha un significato solo nella misura in cui l'area venga destinata ad usi sociali; se non viene destinata ad usi sociali, non vedo perché debba essere necessariamente determinato un valore.
Oltretutto questa è un'indebita ingerenza di tipo patrimoniale sulla disponibilità di beni dei privati. Se i privati vogliono vendere questi beni a degli operatori che intendono realizzare su queste aree di decollo dell'operazione una qualsivoglia utilizzabilità, anche di tipo speculativo ma che renda possibile il trasferimento dell'attività stessa e la riconversione dell'attività con la salvaguardia dell'occupazione, andiamo a penalizzare questo valore iniziale immobiliare con una valutazione che non ci compete.
Ci potrebbe competere solo nella misura in cui il bene è acquisito dalla pubblica amministrazione.
Si dice che tutte le aree interessate all'operazione della rilocalizzazione, ovviamente potrebbe anche intendersi quelle di approdo non solo quelle di decollo, devono essere valutate sulla base del valore zero, o del valore della 865.
Sappiamo comunque che questo valore non è stato applicato. Quando l'Assessore all'urbanistica di Torino cita le operazioni di applicazione della convenzione-quadro regionale, cita impropriamente l'art. 53. Questa valutazione coerente al principio di valutare secondo la 865 le proprietà interessate alla rilocalizzazione, non è stata attuata.
Vorrebbe dire di fatto pregiudicare e rendere impossibile l'operazione immobiliare che comunque deve avvenire, l'innesco di mutui, di garanzie fidejussorie e via dicendo.
Quindi se noi sottolineiamo l'improponibilità di uno strumento di questo tipo, lo diciamo a ragion veduta. Vorremmo che le correzioni si facessero valutando anche il significato letterale dell'applicazione delle norme.



PRESIDENTE

Ha chiesto di parlare il Vice presidente Rivalta. Ne ha facoltà.



RIVALTA Luigi, Vicepresidente della Giunta regionale

Mi rifaccio alla ragione per cui è nata la convenzione-quadro.
Dopo il 1975, quando ci siamo occupati dell'agibilità di alcune indicazioni di piano regolatore, ci siamo trovati di fronte ad una situazione per cui i piani regolatori, soprattutto delle maggiori città indicavano come aree di servizio delle aree che erano occupate da impianti industriali.
Vi era una situazione di stallo in quanto i Comuni disponevano delle risorse finanziarie per espropriare le aree e gli impianti; dall'altro lato c'era una situazione di impedimento alle stesse strutture industriali a qualsiasi ammodernamento degli impianti anche marginali perché erano su aree improprie.
Si era fatto il ragionamento di prevedere un procedimento che consentisse all'imprenditoria industriale di recuperare una parte del valore dell'area in termini non speculativi e di mercato per poter operare il trasferimento e all'origine c'era il principio di vedere la trasformazione d'uso di quelle aree, in parte da destinare al soddisfacimento dei servizi sociali e in parte da destinare a possibili riutilizzi a beneficio dell'imprenditore. Si trattava di bilanciare queste due esigenze, quindi il problema del valore esisteva anche con riferimento alle potenzialità di riuso imprenditivo che su quell'area veniva fatto.
Credo che si debba ancora ragionare in questo modo, per cui il problema del valore è un problema riferito agli aspetti di riuso pubblico ed agli aspetti di riuso privato.
La convenzione-quadro intendeva introdurre dei criteri che consentissero, secondo le situazioni, di definire un valore che potesse essere ritenuto equo, non speculativo (adesso aggiungiamo indifferente, ma secondo me sarebbe meglio dire di indipendenza dal possibile uso).
Mi sembra che il problema del valore permanga e che si intenda promuovere un'iniziativa per cui il valore sia recuperato non dalle finanze comunali perché ci ritroveremmo nell'impossibilità di acquisirlo, ma da un'operazione di riuso dell'area attraverso un'acquisizione della rendita di posizione che si riconosce, ai fini da un lato di acquisizione pubblica dall'altro di consentire un autofinanziamento all'imprenditore privato che si trasferisce. E' un problema molto delicato da affrontare e non da eludere.



PRESIDENTE

Vorrei richiamare i colleghi alle norme di regolamento; sullo stesso argomento non è possibile intervenire più di una volta.
Quindi la parola è concessa per le dichiarazioni di voto.
La parola al Consigliere Picco.



PICCO Giovanni

Io faccio una dichiarazione di voto se la maggioranza vuole arrivare a conclusioni che sono suicide su questo tema. Mi rifaccio alla convenzione dei centri direzionali Fiat. Se nell'area di Corso Ferrucci, dove si è realizzato l'unico centro direzionale, fosse stata definita in termini di valori sulla base delle concezioni richiamate della convenzione-quadro regionale, credo che non si sarebbe fatta nessuna operazione di investimento né sotto forma di leasing immobiliare, né sotto forma di investimento diretto.
Dico queste cose a ragion veduta sapendo le ragioni che motivano le preoccupazioni che sottendono questa indicazione.
Che il legislatore, inizialmente affascinato dall'idea della non esaltazione del valore dell'area e degli impianti esistenti per le ragioni che ha ricordato Rivalta (che alcune aree destinate a servizio contenessero delle attrezzature esistenti immobiliari sull'area stessa che potevano essere valutate a valore di mercato e quindi avrebbero di fatto reso impossibile l'operazione dell'acquisizione da parte della pubblica amministrazione) era una considerazione che posso anche accettare se è riferita alle aree destinate a servizio.
In realtà sappiamo benissimo che gli impianti e le attrezzature esistenti sulle aree pur destinate a servizio vengono pagate comunque a valore di mercato (legge di Napoli) quindi fare affermazioni sull'indipendenza caro Simonelli, credo che sia del tutto pletorico, per aree destinate a servizio.
Per le aree destinate ad utilizzazione immobiliare il valore iniziale dell'area rimane qualche cosa che incide sul valore dell'immobile stesso anche come valore finale, quindi non vedo perché lo dobbiamo penalizzare con delle valutazioni che non ci competono, anzi, più l'area vale, più l'operazione potrebbe essere economicamente vantaggiosa e quindi possibile.
Comunque, questa è una dichiarazione di voto e di sfogo, se la maggioranza intende perseguire questa strada lo faccia pure, poi vedremo quali termini di applicabilità avrà la convenzione-quadro.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Simonelli per dichiarazione di voto.



SIMONELLI Claudio

L'impostazione che era stata data è quella richiamata da Rivalta.
L'operazione era concertata ed avrebbe dovuto consentire alla proprietà delle aree, cioè alle imprese che si rilocalizzavano in altra sede attraverso un condizionamento con il Comune, di potere utilizzare una parte della rendita, di una rendita che veniva in tal modo riconosciuta e che avrebbe anche potuto non esserci perché tra i casi in cui si applicherebbe l'art. 53 c'è anche quello delle ubicazioni in contrasto con le prescrizioni di piano e quindi di ubicazioni in zona destinata a servizi dove la rendita non ci sarebbe e che la rendita viene recuperata e in qualche modo reinventata attraverso questo meccanismo che ha due finalità precipue: di recuperare degli spazi ai servizi, e quella di rendere possibile all'impresa un'altra localizzazione per consentire il mantenimento dei posti di lavoro.
Addirittura avevamo visto nella struttura della convenzione-quadro una forma di "incentivi diversificati" a seconda dell'area di atterraggio delle imprese. Il meccanismo è chiaro. Si tratta di una tipica operazione di concertazione tra il potere pubblico e il privato che cerca di ripartire i vantaggi e gli oneri dell'operazione mettendo a confronto i due interessi che sono in gioco. Questo è il criterio che vogliamo mantenere.
In un contesto nel quale l'incertezza legislativa, la difficoltà di trovare punti di riferimento in norme precise, lo stesso superamento nei fatti dei contenuti iniziali della convenzione-quadro regionale rendono necessario aggiornare i contenuti della convenzione-quadro senza scartare l'istituto.
Si tratta di fare in modo che la convenzione diventi utilizzabile modificandone i termini, ma non rinunciando ad un'operazione di contrattazione programmata.
Tra l'altro la convenzione-quadro è stata firmata dalla Regione e dalla Federazione degli industriali del Piemonte, quindi è uno strumento che fu messo a punto e fu accettato dagli imprenditori.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Picco per dichiarazione di voto.



PICCO Giovanni

Sostanzialmente non siamo favorevoli ad una formulazione di questo tipo perché questo valore ha una differente attenzione e un differente riferimento alle aree destinate a servizio e a quelle no. Noi riteniamo che questa formulazione sia penalizzante per le operazioni di rilocalizzazione.
Volevamo verificare che questa richiamata finalità sociale della cosiddetta valutazione non fosse già richiamata in altri punti dell'articolato stesso.
Questo non è, sta bene che venga inserito così, però noi non lo votiamo.



PRESIDENTE

Pongo in votazione tale emendamento. Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
E' respinto con I8 voti favorevoli e 23 contrari.
2) Dal Consigliere Simonelli: il secondo comma lettera a) è sostituito dal seguente: "a) le modalità per la definizione del valore delle singole proprietà immobiliari interessate.
La definizione di tale valore deve essere indipendente dalle destinazioni che deriveranno dalle operazioni di riuso e garantire condizioni di globale equilibrio economico delle operazioni stesse".
Ha chiesto di parlare il Consigliere Borando. Ne ha facoltà.



BORANDO Carlo

Vorrei che fosse chiarito maggiormente il concetto di equilibrio.
Faccio degli esempi perché solo con gli esempi riusciamo a capirci.
Intanto non è detto che si tratti di attività obsolete, ci sono anche delle attività che non sono obsolete, ma che sono inaccettabili in quella posizione.
Immaginate per esempio un caseificio, un allevamento di maiali, tanto per fare due esempi banali, capitati a Novara, che per i cattivi odori li hanno mandati a 4, 5, 6 chilometri di distanza.
E' evidente che quelle attività, quelle strutture devono in qualche modo essere risarcite. Si parla di equilibrio, ma dipende dal buon senso e dalla disponibilità.
Quella che suggeriva Rivalta invece può essere un'ottima soluzione: in un'area grande l'amministrazione comunale può disporre di aree per servizi e nella restante parte si consentono altre iniziative per cui il danno patito da una parte si recupera dall'altra.
In sostanza io potrei avere 10.000 metri quadri di terra, ne regalo 5.000 al Comune se per gli altri mi da una destinazione di edilizia intensiva, recuperando di qua quello che perdo di là.



PRESIDENTE

Considero chiusa la discussione su questo emendamento e lo pongo in votazione. Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
E' approvato con 28 voti favorevoli e 20 astensioni.
3) Dal Gruppo D.C.: Nel titolo sopprimere le parole: "quadro regionale" Nel titolo sopprimere: "di insediamenti commerciali e di regionali" Nel primo comma sopprimere: "di insediamenti commerciali e di regionali" Nel primo comma sopprimere: "quadro regionale di indirizzo" Nel secondo comma sopprimere: "quadro regionale" Nel secondo comma punto a), dopo "interessante" sopprimere il restante testo Nel secondo comma, punto d), dopo "unitaria" sostituire il testo con il seguente: "equilibrati rapporti tra insediamenti e servizi sociali pubblici e particolare attenzione ai problemi del traffico e dei trasporti pubblici" Dopo il punto d) è aggiunto un ulteriore punto e): "Le garanzie assunte dagli operatori sul bilancio delle attività temporanee e permanenti e dei relativi posti di lavoro".
Il terzo comma è soppresso.
All'ottavo comma è soppressa la parola "quadro" il nono comma è soppresso.
Tale emendamento è ritirato dai proponenti.
Pongo in votazione l'articolo 42 nel testo come sopra emendato.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 51 hanno risposto SI 29 Consiglieri si sono astenuti 22 Consiglieri E' approvato.
Articolo 43 D.D.L. n. 337 Viene presentato il seguente emendamento dal Consigliere Turbiglio Il testo dell'articolo va sostituito con: "L'esercizio delle attività estrattive, nonché la formazione di rilevati per accumulo di rifiuti solidi e l'apertura di nuove discariche sono consentiti nel rispetto delle leggi statali e regionali che regolano il settore".
La parola al Consigliere Turbiglio.



TURBIGLIO Antonio

Riteniamo che la materia dovrebbe regolamentare anche i rilevati per accumulo di rifiuti solidi e l'apertura di nuove discariche nel rispetto delle leggi statali e regionali che regolano il settore.
Credo che se rimandiamo alle leggi che regolano il settore sarebbe più semplificativo per le amministrazioni comunali e per i diretti interessati.



PRESIDENTE

Ha chiesto di parlare l'Assessore Calsolaro. Ne ha facoltà.



CALSOLARO Corrado, Assessore all'urbanistica

L'attività estrattiva e soprattutto quella delle discariche che affligge tutti i livelli, amministrativi e giudiziari, è stata affrontata in sede di Commissione per tentare di dare una sistemazione giuridica diversa ai problemi connessi all'entrata in vigore del DPR 915. La Giunta regionale ha presentato un disegno di legge per regolamentare la materia, con delega alle Province. Riteniamo però che il secondo comma dell'art. 43 del d.d.l.
337 del quale il collega Turbiglio chiede l'abrogazione, debba essere mantenuto perché esistono dei dubbi interpretativi in merito alla suscettibilità o meno di sottoporre a concessione le discariche.
Studiato a fondo il problema, abbiamo risolto la questione nel senso che gli impianti di smaltimento dei rifiuti solidi siano suscettibili di concessione comunale, a meno che non vi sia un piano di settore (come è avvenuto per i piani dei siti industriali) in base al quale, trattandosi di stralcio dei piani territoriali, i Comuni si devono adeguare e quindi la Regione può intervenire con provvedimenti sostitutivi.



PRESIDENTE

Pongo in votazione tale emendamento.
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
E' respinto con 1 voto favorevole, 27 contrari e 19 astensioni.
Pongo in votazione l'art. 43 del d.d.l, n.
337.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 47 hanno risposto SI 27 Consiglieri hanno votato NO 20 Consiglieri E' approvato.
Articolo 44 del d.d.l. 337 che propone la concessione per l'installazione di impianti ed antenne per telecomunicazioni.
Invito i Consiglieri ad illustrare i testi degli emendamenti. La parola al Consigliere Cerchio per l'illustrazione dell'emendamento del Gruppo democristiano.



CERCHIO Giuseppe

L'installazione delle antenne e degli impianti delle teleradiocomunicazioni è di estrema attualità per le vicende che anche gli organi di informazione hanno pubblicizzato in questi ultimi tempi in ordine alle vicende di Pecetto, delle ruspe, del ricorso al TAR da parte di una serie di emittenze radiofoniche.
Si tratta di dare certezza e indirizzi chiari sia agli operatori radiotelevisivi che ai cittadini per ciò che riguarda gli aspetti sanitari e di dare corso ad un impegno per il quale le forze politiche e la Giunta si erano impegnate a regolamentare.
Si tratta di consentire ai Comuni il rilascio delle necessarie concessioni edilizie prescrivendo una zona di rispetto intorno agli impianti stessi.
La proposta dell'emendamento aggiuntivo prevede che le antenne potranno sorgere su tutto il territorio escluse le aree individuate dai piani regolatori.
Si rovescia la prassi secondo la quale gli impianti restano abusivi per mancanza di norme; addirittura, mentre oggi si tende ad allontanare l'antenna delle case di abitazioni, in futuro saranno le abitazioni che non saranno costruite intorno alle antenne.
L'Ente locale, nel rilascio della concessione dovrà fornire alcune prescrizioni a tutela della salute pubblica valendosi della collaborazione dei servizi operanti presso il laboratorio di sanità pubblica dell'USSL 40 l'unico presidio riconosciuto a livello nazionale e a livello regionale come soggetto titolato a rilasciare questi giudizi.



PRESIDENTE

I1 Consigliere Simonelli illustra l'emendamento della maggioranza.



SIMONELLI Claudio

E' una materia difficile da normare in assenza di disposizioni nazionali che dovrebbero presiedere al settore. Si tenta di introdurre norme per sottrarre il settore alla totale anarchia.
Ci pare però che allo stato dell'opera sia preferibile dettare poche norme e tali da rendere più trasparente l'interesse pubblico che emerge da questa materia, evitando una situazione non governativa e nello stesso tempo un rimpallo da parte dei Comuni a responsabilità altrui.
L'emendamento presentato dalla maggioranza prevede un'autorizzazione del Presidente della Giunta regionale nel rispetto delle competenze statali in materia senza precisare il tipo di istruttoria che la Regione deve fare.
E' un'istruttoria di natura sanitaria, che viene svolta attraverso le strutture e gli uffici preposti.
Vi è una norma poi che chiarisce che l'installazione degli impianti di cui al comma precedente è consentita su tutto il territorio comunale ad esclusione di aree espressamente indicate dal PRG o da norme di legge.
In altri termini si vuole evitare che ci siano da parte dei Comuni tendenze a negare la concessione in base alle destinazioni d'uso del suolo.
Il terzo comma prevede l'area di rispetto che deve essere posta intorno agli impianti. Si deve ancora definire il rapporto con la concessione comunale. Nel testo che abbiamo presentato prevedevamo che l'autorizzazione del Presidente della Giunta regionale avvenisse sentiti i Comuni interessati.
Se riteniamo che il ruolo del Comune possa esaurirsi esclusivamente nella fase della concessione edilizia, possiamo prescindere da questo parere dato nella sede dell'autorizzazione regionale.



PRESIDENTE

Il Consigliere Montefalchesi illustra i due emendamenti proposti



MONTEFALCHESI Corrado

Ritiro il primo testo presentato a firma del sottoscritto e dei Consiglieri Reburdo e Moretti.
E' bene ricordare che questa esigenza è nata dai provvedimenti del sindaco di Pecetto che aveva intimato alle emittenti di smantellare gli impianti.
Ho presentato un emendamento all'emendamento testè illustrato dal Consigliere Simonelli perché è opportuno chiarire un aspetto..
L'autorizzazione della Regione riguarda una espressione di coerenza tra l'impianto e l'esigenza di tutela della salute e dell'ambiente.
Ricordo che il sindaco di Pecetto aveva ordinato lo smaltellamento degli impianti perché le radiazioni ionizzanti comportavano problemi per la salute.
L'autorizzazione della Regione deve avere queste caratteristiche di tutela. Dopo l'autorizzazione della Regione ci vuole la concessione del sindaco. Nel testo illustrato da Simonelli ci sono tre passaggi: il parere del Consiglio comunale, l'autorizzazione della Regione ed infine la concessione.
Io ho presentato un emendamento che elimina il parere preventivo del Comune. Il Comune si esprimerà nel rilasciare la concessione.



PRESIDENTE

Ha chiesto di parlare il Vicepresidente Rivalta. Ne ha facoltà.



RIVALTA Luigi, Vicepresidente della Giunta regionale

E' opportuno definire nel dettaglio questo articolo molto importante.
Il testo presentato fa pensare quasi ad un'automatica risposta a molteplici richieste che possono giungere tutte singolarmente.
Potremmo trovarci di fronte a molteplici installazioni che non solo determinano effetti negativi sull'ambiente, ma che influiscono negativamente sull'efficienza degli impianti.
L'autorizzazione oltre ad essere concessa nel rispetto delle competenze statali in materia, deve anche essere concessa nella finalità di razionalizzare delle installazioni, sia sotto il profilo ambientale, di tipo paesistico e di tipo sanitario, sia sotto il profilo dell'efficienza degli impianti.



PRESIDENTE

Ha chiesto di parlare il Consigliere Moretti. Ne ha facoltà.



MORETTI Michele

Chiedo una pausa di meditazione per confrontare gli emendamenti.



PRESIDENTE

Si però senza interrompere la seduta del Consiglio. Ha chiesto di parlare il Consigliere Picco. Ne ha facoltà.



PICCO Giovanni

Si tratta di affermare in una legge di grande rilevanza per quanto attiene la disciplina dell'uso del territorio, una disciplina di tipo sanitario che la Regione avocherebbe a sé inventando una autorizzazione aggiuntiva, rispetto alle competenze sul territorio del Comune.
Richiamo l'opportunità di una riconsiderazione di tipo generale sull'opportunità di richiamare l'autorizzazione regionale in questa legge.
Sarei dell'avviso di essere molto precisi per quanto riguarda la competenza del Comune e il tipo di strumento che il Comune deve usare ad evitare che intervengano fattori di discriminazione selvaggia tra una situazione e l'altra.
Il nostro emendamento parlava di concessione edilizia perch presupponevamo il concetto di impianto produttivo in fondo che non solo ha una valenza di tipo economico, ma comporta a volte trasformazioni sul territorio che richiedono anche oneri di urbanizzazione, quindi, una autorizzazione tout court gratuita trattandosi di un impianto che ha pure una valenza economica, mi parrebbe una discriminazione sperequativa rispetto ad altri tipi di strutture analoghe.
E' pur vero che esistono altre strutture molto più impattanti quali le reti distributive energetiche, che pure impattano nel territorio che non hanno né concessione né autorizzazione, però qui si tratta di una richiesta puntuale che per essere condizionata è bene che venga sottoposta ad un controllo da parte del Comune molto preciso e che sia coordinato con altre destinazioni e comunque compatibile con le condizioni sanitarie degli insediamenti.
Noi saremmo dell'avviso di disciplinare in questa legge i contenuti relativi agli atti che devono compiere i Comuni, facendo un generico riferimento a questo tipo di autorizzazione regionale che però sarebbe opportuno fosse disciplinata con provvedimento specifico e motivato ad evitare una generica affermazione di una verifica di tipo regionale che in questa sede non può essere definita in tutti i suoi aspetti.



PRESIDENTE

L'interruzione è brevissima per consentire una visione contestuale delle proposte.
Riprendiamo la seduta con l'esame degli articoli proposti. Ha chiesto di parlare il Consigliere Cerutti. Ne ha facoltà.



CERUTTI Giuseppe

Presidente, propongo di rinviare i lavori alla settimana prossima per avere la possibilità di esaminare attentamente una materia così delicata.
Non chiediamo l'inserimento dell'articolo e prevediamo lo spostamento dell'art. 58.



PRESIDENTE

Va bene. Possiamo considerare chiuso per oggi l'esame della legge. Devo porre ai colleghi la questione relativa alle dieci deliberazioni sollecitate dal Presidente della V Commissione e dall'Assessore Bajardi. Se i colleghi sono d'accordo le inserisco all'ordine del giorno per la votazione.


Argomento: USSL: Piante organiche

Esame deliberazione Giunta regionale n. 31-35623: "U.S.S.L. n. 51 di Novara Ampliamento pianta organica provvisoria del servizio per lo svolgimento delle attività connesse all'attuazione della legge 405/75 Consultori familiari"


PRESIDENTE

Propongo di iscrivere all'ordine del giorno l'esame della deliberazione della Giunta regionale n. 32-35623 relativa a: "U.S.S.L. n. 51 di Novara Ampliamento pianta organica provvisoria del servizio per lo svolgimento delle attività connesse all'attuazione della legge 405/75 Consultori familiari".
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
E' approvata all'unanimità dei 47 Consiglieri presenti nel testo seguente: "Il Consiglio regionale Vista la legge 26 gennaio 1982 n. 12 vista la legge regionale 10 marzo 1982 n.7 vista la deliberazione della Giunta regionale n. 31-35623 del 3/7/1984 sentito il parere espresso dalla V Commissione permanente delibera di disporre, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1, V comma del D.L. 26 novembre 1981 n. 678, convertito con modificazioni nella legge 26 gennaio 1982 n. 12, l'ampliamento della pianta organica provvisoria dell'U.S.S.L. n. 51 di Novara mediante l'istituzione di n. 4 posti di psicologi per strutture e servizi finalizzati all'attuazione della legge 23/7/1975, n. 405 di non autorizzare, per le motivazioni espresse in premessa L'U.S.S.L. n. 51 di Novara ad istituire n. 2 posti di assistente sociale di dare atto che l'autorizzazione all'ampliamento della pianta organica provvisoria non comporterà automaticamente l'incremento della quota di riparto del Fondo sanitario regionale attribuita all'U.S.S.L. n.
51 di Novara e che, pertanto, la copertura dei relativi nuovi posti dovrà avvenire avuto riguardo alle disponibilità finanziarie dell'U.S.S.L.
richiedente per il corrente anno.
La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 65 dello Statuto".
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano. E' approvata all'unanimità dei 47 Consiglieri presenti in aula.


Argomento: USSL: Piante organiche

Esame deliberazione Giunta regionale n. 37-35629: "U.S.S.L. n. 62 di Fossano Determinazione pianta organica per efficiente funzionamento servizi di cui alle leggi n. 405/75, n. 685/75, n. 180/78, n. 194/78".


PRESIDENTE

Propongo di iscrivere all'ordine del giorno l'esame della deliberazione della Giunta regionale n. 37-35629 relativa a: "U.S.S.I , n. 62 di Fossano Determinazione pianta organica per efficiente funzionamento servizi di cui alle leggi n. 405/75, n.685/75 n.180/78, n.194/78".
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
E' approvata all'unanimità dei 47 Consiglieri presenti nel testo seguente: "Il Consiglio regionale vista la legge 26 gennaio 1982 n. 12 vista la legge regionale 10 marzo 1982 n.7 vista la deliberazione della Giunta regionale n. 37-35629 del 3/7/1984 sentito il parere espresso dalla V Commissione permanente delibera di disporre, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1, V comma del D.L. 26 novembre 1981 n. 678, convertito con modificazioni nella legge 26 gennaio 1982 n. 12, l'ampliamento della pianta organica provvisoria dell'U.S.S.L. n. 62 di Fossano, mediante l'istituzione dei seguenti nuovi posti per strutture e servizi finalizzati all'attuazione delle leggi 29/7/1975, n. 405 23/12/1975, n. 685 13/5/1978, n. 180 22/5/1978, n. 194: n. 3 posti di psicologo n. 7 posti di ausiliario socio-sanitario n. 5 posti di infermiere professionale n. 1 posto di assistente medico pediatra n. 1 posto di assistente ostetrico-ginecologo n. 2 posti di applicato amministrativo di non autorizzare, per le motivazioni espresse in premessa L'u.S.S.L. n. 62 di Possano ad istituire i seguenti nuovi posti: n. 4 posti di assistente sociale n. 2 posti di vigilatrice d'infanzia n. 2 posti di ostetrica n. 1 posto di assistente fisiatra n. 4 posti di terapista della riabilitazione n. 1 posto di logopedista di dare atto che l'autorizzazione all'ampliamento della pianta organica provvisoria non comporterà automaticamente l'incremento della quota di riparto del Fondo sanitario regionale attribuita all'U.S.S.L. n.
62 di Possano e che, pertanto, la copertura dei relativi nuovi posti dovrà avvenire avuto riguardo alle disponibilità finanziarie dell'U.S.S.L.
richiedente per il corrente anno..
La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 65 dello Statuto".
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
La deliberazione è approvata all'unanimità dei 47 Consiglieri presenti in aula.


Argomento: USSL: Piante organiche

Esame deliberazione Giunta regionale n. 39-35631: "U.S.S.L. n. 64 di Bra Istituzione nuovi posti in organico"


PRESIDENTE

Propongo di iscrivere all'ordine del giorno l'esame della deliberazione della Giunta regionale n. 39-35631 relativa a: "U.S.S.L. n. 64 di Bra Istituzione nuovi posti in organico".
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
E' approvata all'unanimità dei 47 Consiglieri presenti nel testo seguente: "Il Consiglio regionale vista la legge 26 gennaio 1982 n. 12 vista la legge regionale 10 marzo 1982 n.7; vista la deliberazione della Giunta regionale n. 39-.35621 del 3/7/1984 sentito il parere espresso dalla V Commissione permanente delibera di disporre, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1, V comma del D.L. 26 novembre 1981 n. 678, convertito con modificazione nella legge 26 gennaio 1982 n. 12, l'ampliamento della pianta organica provvisoria dell'U.S.S.L. n. 64 di Bra, mediante l'istituzione di n. 1 posto di psicologo, per strutture e servizi finalizzati all'attuazione della legge 13/5/1978, n. 180 di dare atto che l'autorizzazione all'ampliamento della pianta organica provvisoria non comporterà automaticamente l'incremento della quota di riparto del Fondo sanitario regionale attribuita all'U.S.S.L. n.
64 di Bra e che, pertanto, la copertura dei relativi nuovi posti dovrà avvenire avuto riguardo alle disponibilità finanziarie dell'U.S.S.L.
richiedente per il corrente anno.
La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 65 dello Statuto".
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
La deliberazione è approvata all'unanimità dei 47 Consiglieri presenti in aula.


Argomento: USSL: Piante organiche - Assistenza sanitaria (prevenzione - cura - riabilitazione)

Esame deliberazione Giunta regionale n.38-35833: "U.S.S.L. n. 45 di Vercelli Istituzione della sezione fisica per radiazioni ionizzanti del laboratorio di sanità pubblica con relativo organico e potenziamento del personale medico del D.E.A."


PRESIDENTE

Propongo di inserire all'ordine del giorno l'esame della deliberazione della Giunta regionale n. 38-35833 relativa a: "U.S.S.L. n. 45 di Vercelli Istituzione della sezione fisica per radiazioni ionizzanti del laboratorio di sanità pubblica con relativo organico e potenziamento del personale medico del D.E.A.".
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
E' approvata all'unanimità dei 47 Consiglieri presenti nel testo seguente: "Il Consiglio regionale vista la legge 26 gennaio 1982 n. 12 vista la legge regionale 10 marzo 1982 n.7 vista la deliberazione della Giunta regionale n. 38-35833 del 10/7/1984 sentito il parere espresso dalla V Commissione permanente delibera di disporre, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1, VI comma del D.L. 26 novembre 1981 n. 678, convertito con modificazioni nella legge 26 gennaio 1982 n. 12, l'ampliamento della pianta organica provvisoria dell'U.S.S.L. n. 45 di Vercelli, conseguente all'istituzione della sezione fisica per il controllo delle radiazioni ionizzanti del laboratorio di sanità pubblica mediante l'istituzione dei seguenti nuovi posti: n. 1 posto di assistente tecnico-chimico ruolo sanitario - profilo professionale: chimico - posizione funzionale: chimico collaboratore n. 1 posto di assistente tecnico-fisico ruolo sanitario - profilo professionale: fisico - posizione funzionale: fisico collaboratore n. 1 posto di perito chimico ruolo tecnico - profilo professionale: assistente tecnico - posizione funzionale: assistente tecnico n. 1 posto di perito elettrotecnico ruolo tecnico - profilo professionale: assistente tecnico -posizione funzionale: assistente tecnico n. 1 posto di tecnico di laboratorio di analisi - ruolo sanitario personale tecnico sanitario - profilo professionale: operatore professionale di 1^ categoria - posizione funzionale: operatore professionale collaboratore n. 1 posto di perito industriale - profilo professionale: assistente tecnico - posizione funzionale: assistente tecnico n. 1 posto di applicato ruolo amministrativo - profilo professionale: coadiutore amministrativo - posizione funzionale: coadiutore amministrativo n. 1 posto di aiuto radiologo - ruolo sanitario - profilo professionale: medico - posizione funzionale: aiuto corresponsabile ospedaliero, da destinare al DEA per espletare anche le funzioni di medico autorizzato di dare atto che l'autorizzazione all'ampliamento della pianta organica provvisoria non comporterà automaticamente l'incremento della quota di riparto del Fondo sanitario regionale attribuita all'U.S.S.L. n.
45 di Vercelli e che, pertanto, la copertura dei relativi nuovi posti dovrà avvenire avuto riguardo alle disponibilità finanziarie dell'U.S.S.L.
richiedente per il corrente anno.
La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 65 dello Statuto".
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
La deliberazione è approvata all'unanimità dei 47 Consiglieri presenti in aula.


Argomento: USSL: Piante organiche

Esame deliberazione Giunta regionale n. 43-35838: "U.S.S.L. n. 56 di Domodossola - Rettifica deliberazione n. 37 del 30/7/1982. Ampliamento della pianta organica provvisoria per l'attivazione delle leggi 405/75 e 194/78"


PRESIDENTE

Propongo di iscrivere all'ordine del giorno l'esame della deliberazione della Giunta regionale n. 43035838 relativa a: "U.S.S.L. n. 56 di Domodossola Rettifica deliberazione n. 37 del 30/7/1982. Ampliamento della pianta organica provvisoria per l'attivazione delle leggi 405/75 e 194/78".
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
E' approvata all'unanimità dei 47 Consiglieri presenti nel testo seguente: "Il Consiglio regionale vista la legge 26 gennaio 1982 n. 12 vista la legge regionale 10 marzo 1982 n.7 vista la deliberazione della Giunta regionale n. 43-35838 del 10/7/1984 sentito il parere espresso dalla V Commissione permanente delibera di disporre, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1, V comma del D.L. 26 novembre 1981 n. 678, convertito con modificazioni nella legge 26 gennaio 1982 n. 12, l'ampliamento della pianta organica provvisoria dell'U.S.S.L. n. 56 di Domodossola, mediante l'istituzione dei seguenti nuovi posti per strutture e servizi finalizzati all'attuazione delle leggi 29/7/1975, n. 405 23/12/1975, n. 685 e 22/5/1978 n. 194 n. 1 posto di neuropsichiatria infantile n. 4 posti di psicologo n. 2 posti di applicato di non autorizzare, per le motivazioni espresse in premessa l'U.S.S.L. n. 56 di Domodossola ad istituire i seguenti nuovi posti: n. 3 posti di assistente sociale n. 1 posto di ausiliario di dare atto che l'autorizzazione all'ampliamento della pianta organica provvisoria non comporterà automaticamente l'incremento della quota di riparto .del Fondo sanitario regionale attribuito all'U.S.S.L. n.
56 di Domodossola e che, pertanto, la copertura dei relativi nuovi posti dovrà avvenire avuto riguardo alle disponibilità finanziarie dell'U.S.S.L.
richiedente per il corrente anno.
La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 65 dello Statuto".
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
La deliberazione è approvata all'unanimità dei 47 Consiglieri presenti in aula.


Argomento: USSL: Piante organiche

Esame deliberazione Giunta regionale n. 44-35839: "U.S.S.L. n. 63 di Saluzzo - Ampliamento pianta organica provvisoria ai sensi del V comma del D.L. 678/81 convertito dalla legge 12/1982"


PRESIDENTE

Propongo di iscrivere all'ordine del giorno l'esame della deliberazione della Giunta regionale n. 44-35839 relativa a: "U.S.S.L. n. 63 di Saluzzo Ampliamento pianta organica provvisoria ai sensi del V comma del D.L.
678/81 convertito dalla legge 12/1982".
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
E' approvata all'unanimità dei 47 Consiglieri presenti nel testo che segue: "Il Consiglio regionale vista la legge 26 gennaio 1982 n. 12 vista la legge regionale 10 marzo 1982 n. 7 vista la deliberazione della Giunta regionale n. 44-35839 del 10/7/1984 sentito il parere espresso dalla V Commissione permanente delibera di disporre, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1, V comma del D.L. 26 novembre 1981 n. 678, convertito con modificazioni nella legge 26 gennaio 1982 n. 12, l'ampliamento della pianta organica provvisoria della U.S.S.L. n. 63 di Saluzzo, mediante l'istituzione dei seguenti nuovi posti per strutture e servizi finalizzati all'attuazione delle leggi 29/7/1975 n. 405 23/12/1975,n. 685 13/5/1978, n. 18022/5/1978, n. 194; n. 3 posti di infermiere professionale n. 6 posti di applicato (coadiutore amministrativo) di non autorizzare, per le motivazioni espresse in premessa L'U.S.S.L. n. 63 di Saluzzo ad istituire n. 3 posti di assistente sociale di dare atto che l'autorizzazione all'ampliamento della pianta organica provvisoria non comporterà automaticamente l'incremento della quota di riparto del Fondo sanitario regionale attribuita all'U.S.S.L. n.
63 di Saluzzo e che, pertanto, la copertura dei relativi nuovi posti dovrà avvenire avuto riguardo alle disponibilità finanziarie dell'U.S.S.L.
richiedente per il corrente anno.
La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 65 dello Statuto".
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
La deliberazione è approvata all'unanimità dei 47 Consiglieri presenti in aula.


Argomento: USSL: Piante organiche

Esame deliberazione Giunta regionale n. 49-,35844: "U.S.S.L. n. 67 di Ceva - Ampliamento pianta organica per i servizi e le strutture sanitarie finalizzate all'attuazione delle leggi 23/7/1975 n. 405 e 23/12/1975 n.685"


PRESIDENTE

Propongo di iscrivere all'ordine del giorno l'esame della deliberazione della Giunta regionale n. 49-35844 relativa a: "U.S.S.L. n. 67 di Ceva Ampliamento pianta organica per i servizi e le strutture sanitarie finalizzate all'attuazione delle leggi 23/7/1975, n.405 e 23/12/1975 n.685". Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
E' approvata all'unanimità dei 47 Consiglieri presenti nel testo che segue: "Il Consiglio regionale vista la legge 26 gennaio 1982 n. 12 vista la legge regionale 10 marzo 1982 n.7 vista la deliberazione della Giunta regionale n. 49-35844 del 10/7/1984 sentito il parere espresso dalla V Commissione permanente delibera di disporre, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1, V comma del D.L. 26 novembre 1981 n. 678, convertito con modificazioni nella legge 26 gennaio 1982 n. 12, l'ampliamento della pianta organica provvisoria dell'U.S.S.L. n. 67 di Ceva, mediante l'istituzione dei seguenti nuovi posti per strutture e servizi finalizzati all'attuazione delle leggi 23/7/1975, n. 405 e 23/12/1975 n. 685: n. 1 posto di assistente medico di medicina generale n. 2 posti di psicologo collaboratore n. 2 posti di assistente sanitario-operatore professionale di prima categoria-coordinatore n. 2 posti di applicato-coadiutore amministrativo di non autorizzare, per le motivazioni espresse in premessa L'U.S.S.L. n. 67 di Ceva ad istituire n. 2 posti di assistente sociale collaboratore di dare atto che l'acquisizione della prescritta autorizzazione da parte del Consiglio regionale all'ampliamento della pianta organica provvisoria non comporterà automaticamente l'incremento della quota di riparto del Fondo sanitario regionale attribuita all'U.S.S.L. n. 67 di Ceva e che, pertanto, la copertura dei relativi nuovi posto dovrà avvenire avuto riguardo alle disponibilità finanziarie dell'U.S.S.L. richiedente per il corrente anno.
La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 65 dello Statuto".
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
La deliberazione è approvata all'unanimità dei 47 Consiglieri presenti in aula.


Argomento: USSL: Piante organiche

Esame deliberazione Giunta regionale n. 31-36364: "U.S.S.L. n. 72 di Tortona. - Ampliamento della pianta organica dei servizi finalizzati all'attuazione delle leggi n. 405/75, n. 685/75, n. 180/78 e n. 194/78"


PRESIDENTE

Propongo di iscrivere all'ordine del giorno l'esame della deliberazione della Giunta regionale n. 31-36364: "U.S.S.L. n. 72 di Tortona Ampliamento della pianta organica dei servizi finalizzati all'attuazione delle leggi n.
405/75, n. 685/75, n. 180/78 e n.194/78".
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
E' approvata all'unanimità dei 47 Consiglieri presenti nel testo che segue: "Il Consiglio regionale vista la legge 26 gennaio 1982 n. 12 vista la legge regionale 10 marzo 1982 n.7 vista la deliberazione della Giunta regionale n. 31-36364 del 26/7/1984 sentito il parere espresso dalla V Commissione permanente delibera di disporre, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1, V comma del D. L. 26 novembre 1981, n. 678, convertito con modificazioni nella legge 26 gennaio 1982, n. 12, l'ampliamento della pianta organica provvisoria dell'U.S.S.L. n. 72 di Tortona mediante l'istituzione dei seguenti nuovi posti per strutture e servizi finalizzati all'attuazione delle leggi 29/7/197.5 n. 405 23/1211975, n. 685 13/5/1978, n. 180 22/5/1978, n. 194 n. 3 posti di assistente tecnico psicologo riconducibile alla posizione funzionale di psicologo collaboratore n. 2 posti di infermiere professionale-operatore professionale di prima categoria di non autorizzare, per le motivazioni espresse in premessa L'U.S.S.L. n. 72 di Tortona ad istituire ad 1 posto di psicomotricista di dare atto che l'autorizzazione all'ampliamento della pianta organica provvisoria non comporterà automaticamente l'incremento della quota di riparto del Fondo sanitario regionale attribuita all'U.S.S.L. n.
72 di Tortona e che, pertanto, la copertura dei relativi nuovi posti dovrà avvenire avuto riguardo alle disponibilità :finanziarie dell'U.S.S.L.
richiedente per il corrente anno.
La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 65 dello Statuto".
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
La deliberazione è approvata all'unanimità dei 47 Consiglieri presenti in aula.


Argomento: USSL: Piante organiche

Esame deliberazione Giunta regionale n. 100-36679: "U.S.S.L. n. 32 di Moncalieri - Servizio consultorio familiare: ampliamento pianta organica provvisoria"


PRESIDENTE

Propongo di iscrivere all'ordine del giorno l'esame della deliberazione della Giunta regionale n. 100-36679 relativa a: "U.S.S.L. n. 32 di Moncalieri Servizio consultorio familiare: ampliamento pianta organica provvisoria".
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
E' approvata all'unanimità der 47 Consiglieri presenti nel testo che segue: "Il Consiglio regionale vista la legge 26 gennaio 1982 n. 12 vista la legge regionale 10 marzo 1982 n.7 vista la deliberazione della Giunta regionale n. 100-36679 del 23/8/1984 sentito il parere espresso dalla V Commissione permanente delibera di disporre, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1, V comma del D.L. 26 novembre 1981 n. 678, convertito con modificazioni nella legge 26 gennaio 1982 n. 12, l'ampliamento della pianta organica provvisoria dell'U.S.S.L. n. 32 di Moncalieri mediante l'istituzione dei seguenti nuovi posti per strutture e servizi finalizzati all'attuazione della legge 29/7/1975 n. 405: n. 5 posti di psicologo collaboratore n. 6 posti di infermiere professionale n. 6 posti di applicato di non autorizzare, per le motivazioni espresse in premessa L'u.S.S.L. n. 32 di Moncalieri ad istituire n. 6 posti di assistente sociale di dare atto che l'autorizzazione da parte del Consiglio regionale all'ampliamento della pianta organica provvisoria non comporterà automaticamente l'incremento della quota di riparto del Fondo sanitario regionale attribuita all'U.S.S.L. n. 32 di Moncalieri e che, pertanto, la copertura dei relativi nuovi posti dovrà avvenire avuto riguardo alle disponibilità finanziarie dell'U.S.S.L. richiedente per il corrente anno.
La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 65 dello Statuto".
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
La deliberazione è approvata all'unanimità dei 47 Consiglieri presenti in aula.


Argomento: USSL: Piante organiche

Esame deliberazione Giunta regionale n. 114-36693: "U.S.S.L. n. 75 di Acqui Terme - Variazione della pianta organica provvisoria"


PRESIDENTE

Propongo infine, di iscrivere all'ordine del giorno l'esame della deliberazione della Giunta regionale n. 114-36693 relativa a: "U.S.S.L. n.
75 di Acqui Terme - Variazione della pianta organica provvisoria". Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
E' approvata all'unanimità dei 47 Consiglieri presenti nel testo che segue: "Il Consiglio regionale vista la legge 26 gennaio 1982 n. 12 vista la legge regionale 10 marzo 1982 n.7 vista la deliberazione della Giunta regionale n. 114-36693 del 231811984 sentito il parere espresso dalla V Commissione permanente delibera - di disporre, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1, V comma del D.L. 26 novembre 1981 n. 678, convertito con modificazioni nella legge 26 gennaio 1982 n. 12, l'ampliamento della pianta organica provvisoria dell'U.S.S.L. n. 75 di Acqui Terme, mediante l'istituzione dei seguenti nuovi posti per strutture e servizi finalizzati all'attuazione della legge 13 maggio 1978, n. 180: n. 1 posto di assistente psichiatra n. 1 posto di assistente psicologo n.1 posto di infermiere professionale - di dare atto che l'autorizzazione all'ampliamento della pianta organica provvisoria non comporterà automaticamente l'incremento della quota di riparto del Fondo sanitario regionale attribuita all'U.S.S.L. n. 75 di Acqui Terme e che, pertanto, la copertura dei relativi nuovi posti dovrà avvenire avuto riguardo alle disponibilità finanziarie dell'U.S.S.L. richiedente per il corrente anno. La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 65 dello Statuto". Chi è favorevole è pregato di alzare la mano. La deliberazione è approvata all'unanimità dei 47 Consiglieri presenti in aula. Comunico infine che il Consiglio sarà convocato a domicilio per giovedì 25 ottobre. La seduta è tolta.



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