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Dettaglio seduta n.279 del 18/10/84 - Legislatura n. III - Sedute dal 9 giugno 1980 al 11 maggio 1985

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Argomento:


PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE PETRINI


Argomento:

Approvazione verbali precedenti sedute


PRESIDENTE

La seduta è aperta.
In merito al punto primo all'ordine del giorno: "Approvazione verbali precedenti sedute", non essendovi osservazioni, i processi verbali delle sedute consiliari del 25 settembre 1984 si intendono approvati.


Argomento: Organizzazione regionale: argomenti non sopra specificati - Spettacoli: teatro, musica, cinema, danza

Interrogazione dei Consiglieri Cadetto, Bergoglio e Cerchio inerente la partecipazione di un funzionario al Festival cinematografico internazionale di Cannes


PRESIDENTE

In merito al punto secondo all'ordine del giorno: "Interrogazioni e interpellanze", esaminiamo l'interrogazione dei Consiglieri Cadetto Bergoglio e Cerchio inerente la partecipazione di un funzionario al Festival cinematografico internazionale di Cannes..
Risponde l'Assessore Ferrero.



FERRERO Giovanni, Assessore all'istruzione

Il funzionario in questione ha effettivamente partecipato al festival di Cannes per alcuni giorni. L'importo della liquidazione della correlativa missione non è noto, perché, per quanto la delibera sia datata 5 aprile, a oggi al funzionario in questione non è stata liquidata l'indennità di missione in oggetto. In ogni caso, per quanto sembri indelicato che l'Assessore stesso si metta a compiere complessi conteggi che soltanto il preposto ufficio con la necessaria cautela e attenzione deve svolgete, non dovrebbe essere difficile procedere al conteggio dato che si tratta della diaria per missioni all'estero detratta la quota relativa alle spese di soggiorno che viene pagata sulla base di fattura, più il viaggio in treno nella classe corrispondente al livello del funzionario.
Il medesimo funzionario e nemmeno altri dell'Assessorato hanno preso parte a manifestazioni cinematografiche nel corso del 1984. Per la verità l'Assessore aveva pregato il funzionario in questione di recarsi per valutare alcune questioni relative ad attività che abbiamo in corso al festival di Venezia, ma non si è ritenuto delicato insistere, vista la necessità di procedere da parte del funzionario ad un'anticipazione di tasca propria dei soldi relativi alle spese. Nonostante fosse avviso dell'Assessore l'opportunità che il funzionario in questione si recasse a Venezia, il fatto non è stato ritenuto dal punto di vista della qualità di anticipazione da parte del funzionario ragionevole ed auspicabile. Posso assicurare che, se non altro per la celerità ed il funzionamento di alcuni uffici, si effettuano risparmi consistenti sulle spese regionali.
Ritengo che il funzionario in questione è andato a Cannes e sarebbe andato a Venezia per disposizione e volontà dell'Assessore, relatore della deliberazione, e non per suo sfizio o personale desiderio di folleggiare in vacanza a Cannes o a Venezia.
Ritengo peraltro che nel settore delle attività culturali, la presenza dei nostri funzionari ai convegni, alle riunioni ed alle occasioni nazionali ed internazionali, è assolutamente insufficiente e vorrei far presente ai Consiglieri interroganti che molte delle possibilità di concreta realizzazione di iniziative a Torino, proprio nella logica di una sprovincializzazione e di una apertura di Torino ai circuiti nazionali ed internazionali, non deriva tanto dalla disponibilità di fondi per sostenere iniziative, ma deriva dalla tempestività che si può garantire nel contattare organizzatori e promotori di diverse iniziative e deriva anche dal tipo di rapporti che si riescono a stabilire, non soltanto in via formale, ma anche in via informale, con gli operatori del settore.
Quando in premessa della deliberazione, non del dispositivo, si usa il termine "settore" riferendosi al cinema, è ovvio che, sia per il luogo, che per la situazione legislativa attuale, non si intende il termine settore nelle condizioni in cui l'allora legge 22 indicava la strutturazione degli organici, cioè non vi è più nessun riferimento legislativo di responsabilità di comparti amministrativi della Regione.
Il termine "settore" va inteso genericamente come comparto, tipologia.
Quando si usa questo termine non si intende già precostituire una massima responsabilità di direzione verso terzi, ma si usa soltanto uno dei termini della lingua italiana in parte sinonimi e in parte ormai consumati dall'uso, per dire "colui che si occupa di una certa cosa".
Per la verità, che la Regione Piemonte si occupi di promuovere attività in campo cinematografico, risulta non tanto dalle deliberazioni di trasferta, che anzi sono assai marginali e neppure dalle deliberazioni di finanziamento di singole iniziative, ma quanto da un atto di carattere generale che annualmente la Giunta approva a seguito del parere delle Commissioni competenti e della Consulta regionale per i beni culturali cioè qui il documento di attività che oltre a illustrare le finalità e gli obiettivi, elenca anche in modo analitico le rassegne e le manifestazioni che vengono finanziate.
Come i Consiglieri interroganti sanno, ormai per procedere al finanziamento di una iniziativa, soprattutto se di una qualche rilevanza gli atti che la Giunta deve compiere consistono nella formulazione all'inizio anno di un piano di attività relativo all'intero anno, sulla base del parere espresso dalla Consulta regionale dei beni culturali, la Commissione competente nell'approvazione dei singoli provvedimenti che intervengono nei diversi campi di attività.
Se si fa mente al fatto che il livello del funzionario in questione è in attesa dell'applicazione del nuovo contratto, il massimo livello regionale, cioè l'VIII e che corrisponde quindi alla figura che, secondo la legislazione vigente, viene ancora definita come "esperto" si ipotizza altresì che nel settore cinematografico, il funzionario di VIII livello pur non avendo nessuna responsabilità gerarchica nei confronti di altri funzionari in quanto esperto, possa configurare un riferimento operativo per quanto attiene alle attività relative al settore cinematografico.
Voglio infine aggiungere, credo di poterlo dire anche per esperienze personalmente vissute in materia di trasferte e viaggi, che forse esistono materie di sprechi, di inefficienze, magari per imperizia dell'Assessore alla cultura, per difficoltà nel realizzare certe iniziative che tendono ad assumere ben diversa consistenza e che a mio avviso la presenza, anche più assidua a un complesso di manifestazioni, non va tanto intesa come fruizione e godimento da parte del funzionario interessato, delle manifestazioni culturali stesse, ma come una delle poche occasioni, perch Torino non è sede di nessuna grande rassegna in materia di cinema se non il Festival cinema giovani, ma di rapporti e relazioni che risultano essere decisivi nel momento in cui si deve passare alla realizzazione delle diverse iniziative.
Ad esempio, stiamo compiendo una serie di ricognizione anche al di fuori del Piemonte per ritrovare tutti i referenti ed i riferimenti per un rilancio efficace ed incisivo del museo del cinema. Come è noto il museo del cinema è una delle tre cineteche nazionali che è abilitata a procedere a scambi su base internazionale con le cineteche omologhe di films pellicole, materiali, documenti e manifesti. Dobbiamo ricostruire in capo al museo del cinema, ma con il massimo impegno della Regione, una rete istituzionale che permetta a questa porta di accesso da Torino, del materiale cinematografico internazionale, di essere operante ed agente.
Quindi, disponibile a discutere; forse non ho colto bene, e mi mancano elementi di informazione, il richiamo e la sollecitazione che da parte del Gruppo della D.C. mi veniva con questa interrogazione. Se è così, sono disponibile a ripensare e ridiscutere, vorrei soltanto far presente che queste presenze rientrano in una necessità che vedo forse sottovalutata e non mi sembra sia portata al livello tale da configurare il piacere del funzionario in luogo del compito e del dovere di istituto.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Cerchio.



CERCHIO Giuseppe

Ringrazio l'Assessore che ha dato una dimensione ironicamente gentile articolata e ampia nella risposta, che forse non meritava tanto. In effetti, devo dire che non vedo aspetti negativi nell'atteggiamento di un funzionario che volesse avere un momento di godimento a partecipare ad una rassegna cinematografica, giacché arte e cultura, per chi l'ammira, è occasione di godimento, se non altro come estimatore, amatore soddisfazione personale.
Se poi in quel grigiore tipico nel quale in genere i funzionari degli enti pubblici ed anche della Regione sono molte volte abituati ad operare un po' di fruizione di godimento non è un fatto negativo, magari stimola gli stessi funzionari ad essere più produttivi ed incidenti nella loro operatività di burocrati. Prendiamo atto della risposta, degli aspetti tecnici che devono essere ancora concretizzati, della conoscenza attraverso le risposte dell'Assessore, di tutta una tematica che anche nel settore del cinema l'Assessorato alla cultura intende attivare, in un campo peraltro la cui legittimità in termini di competenza regionale esistono alcuni punti interrogativi.
L'incentivazione dell'Assessorato su questo settore mi crea alcuni interrogativi: ad esempio perché no, allora andare a legiferare anche tutto un discorso degli audiovisivi, dell'aspetto cinematografico? Per risolvere un problema che in questi ultimi mesi ha avuto un'accelerazione enorme sul piano della Regione attraverso soprattutto l'Assessorato alla sanità ed altri Assessorati nella realizzazione di filmati. Mi faccio carico di questo problema e presenterò, per rispondere in termini propositivi e concreti, un articolato per gestire tutta la situazione degli audiovisivi e della attività cinematografica della Regione, con la certezza che l'Assessorato vorrà essere attento a questo aspetto, anche se forse alcuni punti interrogativi circa la competenza legislativa della Regione esistono in questa materia. Sono grato della risposta e degli stimoli che mi sono velluti.


Argomento: Edilizia scolastica

Interrogazione del Consigliere Nerviani inerente l'assegnazione di fondi per edilizia scolastica


PRESIDENTE

Passiamo all'interrogazione del Consigliere Nerviani inerente l'assegnazione di fondi per l'edilizia scolastica.
La parola all'Assessore Bruciamacchie..



BRUCIAMACCHIE Mario, Assessore all'edilizia scolastica

A norma dell'art. 3 della L.R. n. 31 la Giunta assume il programma degli interventi annuali formulato dall'Assessore competente, lo propone al Consiglio per l'approvazione e comunica agli Enti interessati, entro il 30 aprile, l'entità del contributo concesso.
Per quanto concerne il programma '84 i provvedimenti si sono avuti nella seguente successione.
Il servizio bilanci consolidati, ha trasmesso all'Assessorato competente, le domande di contributo di cui alla L.R. 11 agosto 1982 n. 17 in data 27 febbraio.
Espletata una prima istruttoria, è stata inviata, al Consiglio regionale in data 93 marzo la proposta assessorile di riparto dei fondi su base comprensoriale.
Le Commissioni consiliari (pianificazione territoriale e istruzione) hanno approvato all'unanimità i criteri di riparto in data 9 maggio.
L'Assessorato ha trasmesso ai comprensori gli elenchi dei Comuni richiedenti l'intervento, in data 14 maggio al fine di ricevere da questi la graduatoria di priorità.
Le risposte dei comprensori inseriti in delibera si sono avute tra il 28 maggio (Ivrea) ed il 6 luglio (Pinerolo ed Asti).
La successione degli invii è la seguente: 28/05/1984 Comprensorio di Ivrea 04/08/1984 Comprensorio di Vercelli 06/06/1984 Comprensorio di Saluzzo 07/06/1984 Comprensorio di Casale M.to 11/06/1984 Comprensorio di Novara 11/06/1984 Comprensorio di Verbania 18/06/1984 Comprensorio di Cuneo 21/06/1984 Comprensorio di Biella 25/06/1984 Comprensorio di Alba-Bra 26/06/1984 Comprensorio di Borgosesia 29/06/1984 Comprensorio di Alessandria 04/07/1984 Comprensorio di Torino 06/07/1984 Comprensorio di Pinerolo 06/07/1984 Comprensorio di Asti La Giunta regionale con atto deliberativo del 17 luglio ha formulato la proposta di assegnazione al Consiglio.
La lettera degli Enti, datata 19 luglio è stata inviata prima della delibera del Consiglio, adottata il 31 successivo, in quanto i lavori oggetto del contributo regionale devono essere eseguiti nel periodo di chiusura della scuola e in considerazione delle imminenti vacanze estive anche per gli uffici degli Enti ai quali le comunicazioni erano dirette.
Si fa notare che la comunicazione in questione, riportava gli esatti termini del procedimento seguito e previsto dalla legge, non si parla infatti di "assegnazione" da parte della Giunta, ma di proposta al Consiglio.
In particolare si rammenta che nessuna modifica è stata apportata alle segnalazioni dei comprensori e la necessità di dare l'avvio al procedimento con meno ritardo possibile, si era oltre due mesi e mezzo la data prevista dalla legge, è stata l'unica ragione che ha determinato l'invio della documentazione in questione.
Non era nostra intenzione compiere un atto che sottraesse potere a quello che è il reale potere del Consiglio regionale nell'andare a compiere l'atto decisionale e definitivo, in merito all'assegnazione di queste risorse. Ci rendiamo perfettamente conto che avendo spedito una settimana prima la lettera, pur con queste precisazioni, abbiamo forse ecceduto, nel senso che qualcuno potrebbe interpretare questa nostra lettera come una lettera di comunicazione inviata prima ancora che il Consiglio abbia deciso.
V'era semplicemente un problema di tempi e di urgenza. D'altra parte le procedure e le decisioni assunte in Commissione di concerto con il Comprensorio sono state rispettate in modo estremamente puntuale e preciso.
Credo che per gli anni a venire, dovremmo farci carico tutti quanti di rispettare i tempi, perché se avessimo rispettato i tempi, e questo era possibile, avremmo potuto dare quelle comunicazioni, così come prevede la legge e alla quale pensiamo senz'altro di attenerci.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Nerviani.



NERVIANI Enrico

L'Assessore Bruciamacchie ha sottolineato le ragioni che hanno portato alla decisione di inviare la lettera "incriminata" Debbo dire che, mentre prendo atto delle sue sincere dichiarazioni respingo le motivazioni che sono state addotte, perché, per quanto la materia sia poco rilevante e poco interesse possa destare l'argomento penso che questo involontariamente da parte dell'Assessore sia stato un atto grave che ha sottratto di fatto dei poteri al Consiglio.
E' stata motivata la lettera, con il ritardo con cui è stato completato l'iter di preparazione della deliberazione.
L'esecutivo si deve prendere tutta la responsabilità di questo ritardo e non può in conseguenza di una sua responsabilità inviare una lettera in cui si dà per scontata una decisione che è del Consiglio.
S'immagina l'Assessore Bruciamacchie se il Governo inviasse disposizioni anticipate rispetto all'approvazione di una legge relativa per esempio al condono edilizio, dicendo alle Regioni di prepararsi perch questa legge verrà approvata? Penso che si griderebbe allo scandalo e al piccolo scandalo si deve gridare per questa lettera che non so in che modo e fino a che punto sia stata controllata dall'Assessore Bruciamacchie. Ne ho fatto una piccola questione, ma l'ho fatta a ragion veduta e senza voler sollevare scandalo di sorta: all'esterno, dare risonanza che probabilmente non merita, ma voglio richiamare fin dove mi è consentito la Giunta e gli Assessori a questo rispetto della forma. La forma nelle istituzioni è importante quanto la sostanza e frequentemente questo rispetto della forma non esiste. Avrò modo di sollevare obiezioni di questo tipo anche per altri argomenti. Prendo atto comunque delle giustificazioni dell'Assessore Bruciamacchie e chiedo che questi incidenti non si verifichino più, perch sono incidenti che hanno la caratteristica della vera e propria illegittimità, se per illegittimità si intende un atto che è fuori dalla legge, e la legge della Regione Piemonte che ha fatto scaturire questa deliberazione e questa lettera all'art. 3 prevede che gli Assessori competenti propongano al Consiglio regionale per l'approvazione e successivamente provvedano a comunicare agli enti interessati entro il 30 aprile di ogni anno l'entità del contributo concesso.
Un invito al rispetto di questa forma che ha spesso e soprattutto in questi casi uguale importanza quanto ha la sostanza della materia.


Argomento: Parchi e riserve

Interrogazione del Consigliere Cerchio inerente il Giardino delle rose a Moncalieri


PRESIDENTE

Esaminiamo l'interrogazione del Consigliere Cerchio inerente il Giardino delle rose a Moncalieri.
Risponde l'Assessore Rivalta.



RIVALTA Luigi, Assessore ai parchi

In risposta alla richiesta del Consigliere Cerchio, intendo richiamare i fatti. La Regione è entrata in possesso del giardino delle rose nel 1978.
Si tratta di un'area di soli 1 800 metri quadri. Nell'anno successivo, al fine di rendere utilizzabile al pubblico l'area del giardino, la Regione propose alcune modifiche e sistemazioni sulle quali prima la Sovrintendenza per i beni ambientali, poi i Carabinieri, si pronunciarono sfavorevolmente indicammo diverse tipologie per rendere attuabili le soluzioni che poi si sono limitate alla costruzione di una cancellata che rendesse visibile questo giardino. Durante questo periodo di attesa, determinato dall'espletamento delle pratiche burocratiche, si è comunque provveduto ad intervenire nel giardino con opere di risistemazione.
La prospettiva era quella di poter sistemare il giardino delle rose all'interno del parco del Castello di Moncalieri, ed aprire al pubblico questa parte più estesa della estensione del giardino delle rose.
Il giardino delle rose costituiva quindi il primo atto per un discorso che doveva riguardare le aree verdi del Castello di Moncalieri. In questo senso, con il Presidente della Giunta Viglione, avemmo allora numerosi incontri per poter addivenire a una soluzione ed inizialmente i Carabinieri assunsero un atteggiamento positivo.
Nel corso dei lavori di sistemazione del giardino delle rose, si evidenziarono alcuni locali che erano coperti dalla vegetazione e che costituiscono nell'esedra del giardino tre spazi interessanti per il loro possibile utilizzo in connessione a questo piccolo giardino a servizio del Comune di Moncalieri.
Noi cercammo di avviare un processo per entrare in possesso di questi tre locali, ma a quel momento insorsero, sia per questi tre locali, che per il problema più generale del verde che circonda il castello, delle questioni di sicurezza (eravamo nel periodo di grande tensione nella società per le azioni terroristiche) per cui non si riuscì ad andare avanti nel discorso della sistemazione complessiva del verde del castello dell'apertura al pubblico e non ottenemmo l'utilizzo dei tre locali, se non molto più tardi, con il vincolo di una sistemazione di protezione in cemento armato che doveva garantire i cortili sovrastanti il giardino delle rose da qualsiasi possibile intervento di carattere terroristico. La concessione di questo giardino è scaduta quest'anno. L'Ufficio del patrimonio regionale alla fine del mese di agosto ci ha chiesto quale fosse la decisione in merito al giardino delle rose, se cioè si trattava di rinnovo di concessione o meno.
Ho risposto che il problema dovrebbe essere più opportunamente posto in relazione al Comune di Moncalieri. Il giardino delle rose da solo non pu costituire, perché così minuto, ad interesse così comunale, un'attenzione di carattere regionale.
Sotto questo profilo nella nostra Regione, davvero, avremmo alcune centinaia di giardinetti di cui prenderci cura, per cui nella risposta all'Ufficio patrimonio ho chiesto di sondare la possibilità che il Comune di Moncalieri succeda alla Regione nella concessione d'uso, lo curi e lo attivi nell'ambito delle politiche comunali del verde, della fruizione pubblica.
Ritengo sia questo l'atteggiamento più corretto: l'intervento regionale avviato al giardino delle rose costituisce semplicemente la premessa di una sistemazione dell'intera area verde del Castello e dell'apertura conseguente di questo parco.
Mi sembra poco giusto che la Regione intervenga in fatti così minuti di carattere comunale.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Cerchio.



CERCHIO Giuseppe

Prendo atto della risposta dell'Assessore competente su questa vicenda ormai pluriennale del giardino delle rose di Moncalieri.
Sono passati molti anni dal 1978 e l'intervento in questa piccola porzione di terreno di 1800 metri , quadri, come ha ricordato l'Assessore seppur primo tassello di un discorso più generale per una fruizione e un utilizzo del parco del Castello di Moncalieri, fa certamente meditare sui tempi della burocrazia e soprattutto su alcune operazioni forse nate sull'onda del verde attrezzato, accelerando sempre più spazi e occasioni che negli anni passati la Regione ha attivato, non sempre guardando alle possibili fattibilità di determinate aree, se è vero che, come è stato indicato dall'Assessore, una certa pressione sociale ed una certa accelerazione di fenomeni di terrorismo hanno magari frenato il decollo di questo giardino localizzato nel castello di Moncalieri che oggi è sede e presidio di una scuola di allievi carabinieri.
Certo è che il romanticismo delle rose con il terrorismo, ha creato alcune contraddizioni. Diceva prima il collega Villa che non c'è rosa senza spina, ma qui le spine nemmeno più ci sono perché non ci sono nemmeno più le rose e quello che in realtà era stato per Moncalieri non solo per richiami storici legati alla Casa Savoia, il giardino delle rose così chiamato perché sede magari romantica dei Savoia i quali avevano localizzato la loro residenza estiva nel castello di Moncalieri, devo dire ha rappresentato per la città, nel centro storico di Moncalieri, una aspettativa non indifferente, soprattutto quando nel 1978/79 un elegante cartello, a sfondo bianco e di verde dipinto, annunciava "Assessorato regionale ai parchi" costituzione del parco, si fa per dire, del giardino delle rose; il cartello da un paio di anni non esiste più (non so se è stato rimosso per iniziativa della Regione o se si è logorato per consunzione naturale) certo è che questa storia che dura ormai da sette/otto anni dimostra in quale linea di programmazione gli enti molte volte si spingono.
C'è una ipotesi di ribaltamento, dopo che non si è riusciti a creare le condizioni di un decollo di questo polmone verde, e per motivi storici e per motivi naturali, nel centro di Moncalieri, per lasciarlo alla città stessa di Moncalieri. Dico che sarebbe bene formalizzarlo in termini concreti, perché le aspettative dei moncalieresi sono certamente non poche su questo settore.
Si tratta peraltro di un intervento, che era stato oggetto anche di critiche da parte del mio gruppo e del sottoscritto in una precedente interrogazione, che aveva visto finalizzare una cifra di circa 200 milioni per la ristrutturazione: alcune ristrutturazioni sembrano essere state fatte per dichiarazione dell'Assessore e sarebbe assurdo avere impegnato dei fondi per un lavoro che poi non è decollato, lavoro che non poteva non avere certamente anche una importanza legata all'ambiente perché un illustre architetto aveva predisposto l'intervento, e si trattava dell'architetto Luca Borlera, già capogruppo del Partito comunista al Consiglio comunale di Moncalieri.


Argomento: Problemi energetici

Interrogazione dei Consiglieri Bontempi, Ferro, Avondo e Marchesotti inerente il nucleare in Piemonte


PRESIDENTE

Passiamo all'interrogazione dei Consiglieri Bontempi, Ferro, Avondo e Marchesotti inerente il nucleare in Piemonte.
Risponde l'Assessore Calsolaro.



CALSOLARO Corrado, Assessore all'energia

Concordo sul fatto che le dichiarazioni del Ministro Altissimo non agevolino il governo della scelta nucleare e siano in contrasto con gli obiettivi del PEN approvato dal Parlamento, e con la delibera CIPE del 22 febbraio 1983 relativa alla identificazione delle due aree suscettibili della localizzazione di una centrale elettro-nucleare in Piemonte.
La dichiarazione ha suscitato perplessità soprattutto fra gli amministratori favorevoli all'insediamento.
Non ero presente alla riunione tenutasi al Municipio di Torino nel corso della quale il Ministro Altissimo avrebbe fatto le dichiarazioni citate nell'interrogazione.
In ogni caso il problema di due centrali elettro-nucleari in Piemonte non esiste.
La Regione è attualmente impegnata nelle procedure di localizzazione della centrale nucleare prevista dal PEN e dalla delibera CIPE. A questa, e non ad altre.
Pertanto, tutte le dichiarazioni fatte circa ipotesi di localizzazione di due centrali elettro-nucleari nel territorio della Regione Piemonte sono da considerarsi semplici boutades. In quanto tali non ci sembra il caso di rispondere e di aprire inutili polemiche che turberebbero ulteriormente le procedure in corso.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Ferro.



FERRO Primo

La storia delle due centrali in Piemonte non è nuova e non è neanche un problema sottolineato dal Ministro Altissimo, perché ogni tanto qualche balon d'essai stranamente l'abbiamo avvertito in certe dichiarazioni fatte da qualche funzionario dirigente dell'Enel. Che lo dica qualche dirigente dell'Enel è un conto (e non si può certamente correre dietro a tutte le dichiarazioni che vengono fatte in proposito), che lo dica un Ministro è un altro conto.
Voglio qui ricordare che certi titolari di dicasteri, attorno a materie come quelle che stiamo discutendo, dovrebbero tener conto che esiste un Parlamento e, per usare un eufemismo, è quanto meno incauto, oltre che scorretto, uscirsene con delle dichiarazioni così estemporanee. Spesso qualcuno, forse preso dalla frenesia per il nucleare, dimentica che nel nostro Paese esiste, non solo un Parlamento che ha approvato il piano energetico, ma esiste un piano energetico dove l'energia nucleare è considerata complementare e le localizzazioni delle tre 'centrali sono ben definite nell'Allegato A del piano energetico.
Voglio dire che a questi indirizzi del Parlamento sono vincolati sino a prova contraria, per quanto riguarda le procedure realizzative, sia il Governo che le Regioni.
Voglio anche sottolineare che il Ministro con le sue dichiarazioni in fondo ha fatto in modo che queste suonassero di fatto, forse inavvertitamente non lo so, comunque, come un invito indiretto alla Lombardia a non andare avanti perché "tanto in Piemonte si possono fare due centrali" e in Piemonte, poi, come giustamente ha rilevato l'Assessore Calsolaro, queste dichiarazioni suonano come un qualcosa che ostacola una fase estremamente delicata come quelle che stiamo attraversando, dove siamo impegnati come Consiglio regionale a individuare la localizzazione del sito. Proprio perché condivido le dichiarazioni fatte dall'Assessore Calsolaro, vorrei anche che non si sottovalutasse la dichiarazione fatta dal Ministro Altissimo, per cui, anche per recuperare i guasti prodotti da altri, raccomanderei di rendere il più pubblico possibile, anche attraverso un comunicato stampa, le puntualizzazioni che qui abbiamo sentito da parte dell'Assessore.


Argomento: Problemi energetici

Interrogazione dei Consiglieri Brizio, Cadetto, Lombardi, Giorsetti Martinetti e Quaglia inerente la pubblicità su "la Repubblica" per la presentazione delle domande relative alla L.R. n. 19/84


PRESIDENTE

Esaminiamo infine l'interrogazione dei Consiglieri Brizio, Carletto Lombardi, Giorsetti, Martinetti e Quaglia inerente la pubblicità su "la Repubblica" per la presentazione delle domande relative alla L.R. 19/84.
Risponde l'Assessore Calsolaro.



CALSOLARO Corrado, Assessore all'energia

Il comunicato della Giunta regionale relativo alle modalità ed ai termini di presentazione delle domande di concessione dei contributi di cui alla legge regionale 23 marzo 1984, n. 19, è stato pubblicato sui quotidiani "La Stampa", "24 Ore" e "La Repubblica" nelle edizioni di domenica 9 settembre 1984.
La spesa complessiva, IVA compresa, è stata di L. 8.949.1120, imputata al capitolo 630 del bilancio 1984 ("Spese ed oneri relativi a pubblicazioni a norma di legge, di avvisi, inserzioni e documenti su giornali, riviste Gazzetta Ufficiale, bollettini ufficiali di altre Regioni").
La scelta dei quotidiani è avvenuta sulla base della loro maggiore diffusione in Piemonte ("La Stampa" e "la Repubblica") o dello specifico indirizzo politico economico ("Il Sole 24 Ore").
L'interrogazione non indica quali siano i soggetti "aventi requisiti analoghi a quelli degli Enti o delle Associazioni indicate nel comunicato".
Preciso che nel comunicato sono state segnalate per il ritiro delle domande (e non per la presentazione, come inesattamente recita il testo dell'interrogazione, che va comunque fatta all'Assessorato regionale all'energia) Enti ed associazioni individuati direttamente dall'Assessorato (e cioè le Amministrazioni provinciali, la Federpiemonte, l'Api e la Cispel) ed associazioni (come la lega nazionale delle Cooperative e Mute, e l'associazione nazionale degli installatori) che avevano fatto espressa offerta di collaborazione con la Regione ai fini dell'attuazione della legge.
L'Enel ha provveduto alla informazione, a proprie spese, per quanto di sua competenza; mentre è stato raccomandato alle Amministrazioni provinciali di provvedere alla loro volta, ed a proprie spese alla opportuna informativa sui giornali locali. Mi consta che le Province, a mezzo dei competenti Assessorati, si sono attivamente prestate in questo senso (Vercelli, Alessandria).
A seguito del comunicato pubblicato sui quotidiani, alcune associazioni hanno chiesto di poter provvedere anche esse alla distribuzione delle domande ai propri associati, e cosi è avvenuto.
Sono stati stampati 5.000 moduli, già tutti distribuiti e si è provveduto, di conseguenza, alla ristampa delle domande.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Brizio.



BRIZIO Gian Paolo

Prendiamo atto della risposta dell'Assessore. La scelta degli organi di stampa a nostro parere è discutibile, ma non è questo il tema principale posto alla base dell'interrogazione.
Il problema è quello di una legge di finanziamento nella quale tra i soggetti segnalati per la presentazione delle domande, c'è una discrepanza di trattamento perché in effetti relativamente le cooperative, risulta segnalata la Lega delle Cooperative, ma non invece l'Unione delle cooperative.
L'Assessore ci dice: "la Lega delle cooperative ha preannunciato una sua collaborazione che altri hanno successivamente solo dato" però ci pare che comunque sia stato commesso un errore (non diciamo in mala fede! ) perché si è indicato fra le associazioni distributrici della modulistica solo un settore e non un altro della cooperazione.
L'Assessore afferma che il problema è stato risolto attraverso la consegna materiale del modulo di domanda anche a queste associazioni, e ci mi sta bene.
Forse sarebbe stato però opportuno poiché sono stati utilizzati solo tre organi di stampa, allargare questa utilizzazione e riprendere il discorso con le associazioni per non dare la sensazione che vi siano associazioni di seconda categoria o associazioni discriminate.
Vi è questa necessità. Noi invitiamo l'Assessore a far si che per il futuro si tenga adeguatamente conto dell'esistenza di questo settore ampiamente rappresentativo e si valuti la possibilità nel caso si dovesse procedere ad una nuova indicazione pubblicitaria, analoga (o comunque di pubblicità in senso stretto), che sia garantita la presenza totale dell'arco pluralistico che opera nel mondo della cooperazione per non dare sensazione di discriminazioni che non sono, nella sostanza, corrette.


Argomento:

Comunicazioni del Presidente del Consiglio regionale


PRESIDENTE


Argomento:

Comunicazioni del Presidente del Consiglio regionale

Argomento:

a) Congedi


PRESIDENTE

In merito al punto terzo all'ordine del giorno: "Comunicazioni del Presidente del Consiglio regionale", comunico che hanno chiesto congedo i Consiglieri Giorsetti e Mignone.


Argomento:

b) Presentazione progetti di legge


PRESIDENTE

Sono stati presentati i seguenti progetti di legge: N. 443: "Disciplina dell'Istituto di ricerche economico e sociali del Piemonte", presentato dai Consiglieri Brizio, Genovese, Carletto, Sartoris Picco e Quaglia in data 10 ottobre 1984, assegnato alla I Commissione in data 12 ottobre 1984 N. 444: "Disciplina delle strutture ricettive extralberghiere" presentato dalla Giunta regionale in data 11 ottobre 1984, assegnato alla VI Commissione in data 15 ottobre 1984 N. 445: "Istituzione dell'agenzia regionale del Piemonte per l'artigianato", presentato dal Consigliere Benzi in data 15 ottobre 1984 assegnato alle Commissioni le Il nella stessa data.


Argomento:

c) Deliberazioni adottate dalla Giunta regionale


PRESIDENTE

Le deliberazioni adottate dalla Giunta regionale nelle sedute del 2 e 4 ottobre 1984 in attuazione dell'art. 7, primo comma della legge regionale 6/11/1978 n. 68, sono depositate ed a disposizione presso il Servizio Aula.


Argomento: Urbanistica (piani territoriali, piani di recupero, centri storici

Proseguimento esame progetti di legge nn. 91, 125, 185, 192, 214, 244, 249 e 337: "Modifiche ed integrazioni alla L.R. 56/77 e successive modificazioni"


PRESIDENTE

Punto quarto all'ordine del giorno: proseguimento esame progetti di legge nn. 91, 125, 185, 192, 214, 244, 249 e 337: "Modifiche ed integrazioni alla L.R. 56/77 e successive modificazioni".
Articolo 21 (d.d.l. n. 337).. L'Assessore Ferraris presenta il seguente emendamento: "Art. 25 Norme per le aree destinate ad attività agricole.
1) Nelle aree destinate ad attività agricole sono obiettivi prioritari la valorizzazione ed il recupero del patrimonio agricolo, la tutela e l'efficienza delle unità produttive, ottenute anche a mezzo del loro accorpamento ed ogni intervento atto a soddisfare le esigenze economiche e sociali dei produttori e dei lavoratori agricoli.
2) il piano regolatore, in aderenza agli obiettivi di cui al precedente comma e sulla base dei piani zonali di sviluppo agricolo, ha lo specifico compito di : a) individuare il territorio produttivo ai fini agricoli e silvo-pastorali e la sua ripartizione nelle grandi classi di: terreni messi a coltura (seminativi, prati, colture legnose specializzate, orticole e floricole) pascoli e prati-pascoli permanenti boschi, incolti (produttivi e abbandonati) b) attribuire gli indici di edificabilità per le residenze rurali, nei limiti fissati dal presente articolo c) individuare gli interventi diretti al recupero, alla conservazione ed al riuso del patrimonio edilizio esistente, nonché fissare norme atte al potenziamento ed all'ammodernamento degli edifici esistenti a servizio delle aziende agricole d) individuare sul territorio agricolo le aree per eventuali annucleamenti rurali e fissarne i limiti e le relative prescrizioni, anche al fine dell'insediamento di servizi e di infrastrutture di supporto agli insediamenti agricoli e con essi compatibili e) individuare gli edifici rurali abbandonati o non più necessari alle esigenze delle aziende agricole e regolarne la possibile riutilizzazione anche per altre destinazioni comprese quelle di carattere agrituristico f) individuare gli edifici rurali e le attrezzature agricole ubicati in zone improprie, o comunque in contrasto con le destinazioni di piano regolatore, da normare con particolari prescrizioni per il loro mantenimento ed eventuale ampliamento o per il loro trasferimento ai sensi dell'art. 53 della presente legge g) disciplinare la costruzione delle infrastrutture, delle strutture delle attrezzature per la produzione, la conservazione, la lavorazione, la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli, con dimensionamento proporzionale alle esigenze delle aziende agricole singole e associate interessate e comunque configurabili come attività agricola ai sensi dell'art. 2135 del Codice civile h) individuare apposite aree destinate alle infrastrutture, strutture ed attrezzature per allevamenti di animali, di aziende non configurabili come attività agricola ai sensi dell'art. 2135 del Codice Civile e disciplinare la costruzione delle opere, garantendo comunque una quota di superficie libera pari ai due terzi dell'intero lotto i) stabilire le norme per gli interventi ammissibili per le aziende agricole esistenti, localizzate nelle fasce di rispetto e di salvaguardia di cui agli articoli 27, 29 e 30 l) individuare gli edifici sorti in aree agricole ed adibiti ad usi non agricoli, dettando le relative prescrizioni ai fini del miglioramento igienico-sanitario e funzionale m) stabilire le norme operative per la ristrutturazione e l'ampliamento degli edifici rurali esistenti degli imprenditori non a titolo principale riconosciute ai sensi del penultimo e ultimo comma della L.R. 63/78 e successive modificazioni ed integrazioni n) individuare e normare, ove se ne ravvisi l'esigenza, aree di proprietà pubblica all'interno o ai margini dei centri abitati, per la coltivazione di orti urbani, da assegnare in uso convenzionato a privati che ne facciano richiesta.
3) Le concessioni per la edificazione delle residenze rurali sono rilasciate: a) agli imprenditori agricoli ai sensi delle leggi 9/5/1975 n. 153 e 10/5/1976 n. 352 e delle leggi regionali 12/5/1975 n. 27 e 23/8/1982 n. 18 anche quali soci di cooperative b) ai proprietari dei fondi e a chi abbia titolo per l'esclusivo uso degli imprenditori agricoli e di cui alla lettera a) e dei salariati fissi addetta alla conduzione del fondo c) agli imprenditori agricoli non a titolo principale ai sensi del penultimo e ultimo comma della L.R. 63/78 e successive modificazioni e integrazioni e della lettera m) del secondo comma del presente articolo che hanno residenza e domicilio nell'azienda interessata.
4) Tutte le altre concessioni previste dal presente articolo sono rilasciate ai proprietari dei fondi e a chi abbia titolo.
5) Il piano regolatore non può destinare ad usi ex-agricoli i suoli utilizzati per colture specializzate, irrigue e quelli ad elevata produttività, o dotati di infrastrutture e di impianti a supporto dell'attività agricola, e quelli inclusi in piano di riordino fondiario ed irriguo di iniziativa pubblica in corso di attuazione e in piani aziendali o interaziendali di sviluppo o comunque costituenti fondi accorpali, se non in via eccezionale, quando manchino le possibilità di localizzazione alternative, per interventi strettamente necessari alla realizzazione di infrastrutture e servizi pubblici e di edilizia residenziale pubblica nonché alla riqualificazione edilizia, di cui alla lettera d) dell'art. 2 e per gli interventi di completamento di cui alla lettera f) del terzo comma dell'art. 13 della presente legge; ulteriori eventuali eccezioni devono essere motivate.
6) La Regione con deliberazione della Giunta regionale, può adottare provvedimenti cautelari di cui al precedente art. 9, nelle aree di particolare fertilità. I provvedimenti cautelati di inibizione o sospensione hanno efficacia sino all'approvazione del piano regolatore generale elaborato o modificato tenendo conto della particolare fertilità delle aree comprese nel provvedimento cautelare e comunque non oltre i termini di cui all'art. 58.
7) Il rilascio della concessione per gli interventi edificatori nelle zone agricole è subordinato alla presentazione al Sindaco di un atto di impegno dell'avente diritto che preveda: a) il mantenimento della destinazione dell'immobile a servizio dell'attività agricola b) le classi di colture in atto e in progetto documentate a norma del diciottesimo comma del presente articolo c) il vincolo del trasferimento di cubatura di cui al diciassettesimo comma d) le sanzioni a norma del successivo art. 69 per inosservanza degli impegni assunti.
8) L'atto è trascritto a cura dell'Amministrazione comunale ed a spese del concessionario su registri della proprietà immobiliare.
9) Non sono soggetti all'obbligo della trascrizione di cui ai due commi precedenti gli interventi previsti dalle lettere d), e), f) dell'art. 9 della legge 28/1/1977 n. 10.
10) E' consentito il mutamento di destinazione d'uso, previa domanda e con il pagamento degli oneri relativi, nei casi di morte, di invalidità e di cessazione per cause di forza maggiore, accertate dalla Commissione comunale per l'agricoltura di cui alla legge regionale 63/78 e successive modificazioni ed integrazioni.
11) Nei casi di cui al comma precedente non costituisce mutamento di destinazione la prosecuzione della utilizzazione dell'abitazione da parte del concessionario e/o dei suoi aventi causa i quali conseguentemente non hanno l'obbligo di richiedere alcuna concessione.
12) Gli indici di densità fondiaria per le abitazioni rurali nelle zone agricole non possono superare i seguenti limiti: a) terreni a colture protette in serre fisse: mc. 0,06 per mq b) terreni a colture orticole o floricole specializzate: mc 0,05 per mq c) terreni a colture legnose specializzate: mc. 0,03 per mq.
d) terreni a seminativo ed a prato: mc. 0,02 per mq.
e) terreni a bosco ed a coltivazione industriale del legno annessi ad aziende agricole: mc. 0,01 per mq, in misura non superiore a 5 ha per azienda f) terreni a pascolo e prato-pascolo di aziende silvo-pastorali: mc. 0,001 per mq, per abitazioni non superiori a 500 mc. per ogni azienda.
In ogni caso le cubature per la residenza al servizio dell'azienda non devono nel complesso superare un volume di 1 500 me.
13) Entro i limiti stabiliti dal comma precedente sono consentiti gli interventi di cui alla lettera c) dell'articolo 2 della L.R. 31/7/1984 n.
35.
14) Il piano regolatore in casi eccezionali e motivati può, in deroga ai limiti di densità fondiaria stabiliti dal dodicesimo comma del presente articolo, determinare le cubature massime ammissibili per l'ampliamento delle residenze rurali di imprenditori agricoli a disagio abitativo e la contemporanea insufficiente dotazione aziendale di superfici coltivate.
15) il volume edificabile per le abitazioni rurali di cui al dodicesimo comma del presente articolo è computato, per ogni azienda agricola, al netto dei terreni incolti ed abbandonati e al lordo degli edifici esistenti.
16) Nel computo dei volumi realizzabili non sono conteggiate le strutture e le attrezzature di cui alla lettera g) del secondo comma del presente articolo, anche se comprese nel corpo dell'abitazione.
17) E' ammessa l'utilizzazione di tutti gli appezzamenti componenti l'azienda, anche non contigui ed in Comuni diversi, entro la distanza dal centro aziendale ritenuta congrua dalle norme di attuazione del piano regolatore.
18) Gli indici di densità fondiaria si intendono riferiti alle colture in atto o in progetto. Gli eventuali cambiamenti di classe e la applicazione della relativa densità fondiaria sono verificati dal Comune in sede di rilascio di concessione, senza che costituiscano variante al piano regolatore..
19) Il trasferimento della cubatura edilizia ai fini edificatori, ai sensi del comma 17 del presente articolo non è ammesso tra aziende diverse. Tutte le aree la cui cubatura è stata utilizzata ai fini edificatori sono destinate a "non aedificandi" e sono evidenziate su mappe catastali tenute in pubblica visione.
20) Analogamente, non sono ulteriormente utilizzabili per servire nuove strutture ed attrezzature, di cui alla lettera g) del secondo comma del presente articolo, i terreni la cui capacità produttiva è già stata impegnata per dimensionare strutture ed attrezzature rurali".
La parola all'Assessore Ferraris.



FERRARIS Bruno, Assessore all'agricoltura

Le proposte che vengono presentate a sostituzione dell'art. 25 rappresentano un ulteriore miglioramento di un testo che già era stato universalmente riconosciuto appropriato rispetto alla salvaguardia del territorio per produzione agricola.
E' più pregnante il riferimento ai piani zonali di sviluppo agricolo inoltre l'articolato viene ristrutturato in modo da garantire da una parte le minori utilizzazioni extra agricole possibili, dall'altra esigenze di ristrutturazione e di sviluppo delle, aziende agricole.
Il nuovo testo introduce il part-time nelle zone di montagna od in quelle zone che verranno riconosciute unicamente dal Consiglio regionale.
Tutto l'articolato va nella direzione della massima utilizzazione degli edifici esistenti.
E' meglio precisata l'utilizzazione degli edifici esterni esistenti ai fini dell'agriturismo.
Viene pure riconosciuta la possibilità di dotare i fondi agricoli di abitazione per gli imprenditori non agricoli che conducono l'azienda o per i salariati che vengono adibiti alla coltivazione del fondo.
Abbiamo concordato di presentare un ordine del giorno che impegna la Giunta ad emanare entro 90 giorni una circolare esplicativa.
Con un emendamento all'art. 12 si da già una rilevanza ai piani zonali di sviluppo per quanto riguarda l'uso complessivo del territorio.
Con l'inserimento dello stesso concetto al primo capoverso, dell'art.
25, si dà rilevanza e incidenza al Piano di sviluppo.
Da una parte si consente agli operatori agricoli i necessari ampliamenti o quelle costruzioni e per altri aspetti si impediscono utilizzazioni extra agricole.
E' stato anche affrontato e risolto il problema dei cosiddetti "senza terra" o di quegli allevamenti e strutture che non sempre sono configurabili come attività agricole.
Per queste, i piani regolatori dovranno individuare le zone ove potranno essere insediate aziende di allevamenti "senza terra" o di altro genere che non si configurino come attività agricole ai sensi del codice civile.



CHIABRANDO Mauro

Confermiamo la validità dell'art. 25 che avevamo contribuito a redigere, che in questi anni ha operato bene senza creare problemi nel mondo dell'agricoltura.
L'art. 25 riguarda 1'80 o il 90 per cento del territorio della nostra Regione. E uno degli articoli più importanti di questa legge.
In occasione di revisione della legge intendevano raggiungere lo scopo di perfezionare l'art. 25 mantenendo fermi i principi che lo ispiravano, ai fini della interpretazione più corretta da parte dell'amministrazione comunale.
Con esso si vuole da un lato tutelare il territorio agricolo da insediamenti e da assalti dall'esterno e dall'altro consentire maggiore libertà di azione per chi in agricoltura vive ed opera.
L'altra sera dopo lunghe riunioni su questa materia ci pareva che questi scopi fossero stati raggiunti con un accordo generale.
All'ultimo momento sono sorte delle preoccupazioni e delle richieste di modifica radicali da parte di alcune forze della maggioranza.
Non sappiamo da che parte ne provenissero le pressioni per liberalizzare, per tornare indietro rispetto agli obiettivi che già erano stati raggiunti.
Proposte che aprivano troppo le porte all'assalto, all'occupazione del territorio agricolo da parte di interessi non agricoli.
Ci preoccupano alcuni aspetti tra cui il recupero del patrimonio edilizio esistente.
E' stata tolta l'incentivazione a recuperare i fabbricati rurali punto sul quale insistiamo perché più si recupera l'esistente, meno case nuove si costruiscono e meno terreni si occupano.
E' stato tolto un criterio di individuazione e delimitazione dell'azienda agricola rispetto alle aziende che non sono agricole, ma industriali.
L'agriturismo vogliamo tutti incentivarlo, ma l'articolo che lo precisava puntualmente è stato ridotto e reso meno chiaro.
Chiedevamo che le case rurali di campagna fossero proporzionate all'esigenza delle famiglie coltivatrici, ma questo criterio, che poneva dei limiti agli abusi è stato tolto.
Sono state introdotte peraltro altre impostazioni e aperture a chi non è né agricoltore né imprenditore agricolo, i quali da ora in poi potranno costruirsi le case in campagna.
Per queste preoccupazioni chiediamo, attraverso un ordine del giorno di impegnare la Giunta ed il Consiglio regionale ad emanare, entro 90 giorni dalla pubblicazione della legge, le opportune istruzioni per precisare e per chiarire quei parametri che non abbiamo potuto inserire nella legge, affinché vengano in modo che vi sia omogeneità di interpretazione e di comportamento da parte di tutte le amministrazioni comunali.
Approviamo l'emendamento con queste riserve.



BONTEMPI Rinaldo

Vorrei chiarire le motivazioni della nostra proposta.
Non disconosciamo assolutamente la legittimità delle esigenze rappresentate che non hanno però trovato accoglimento nel testo di legge.
Non volevamo però esercitare una forzatura nell'impianto generale della legge sia pure avendo riguardo per un settore primario ed importante come quello dell'agricoltura.
Abbiamo cercato di dare al testo dell'articolo 25 un carattere di analogia strutturale facendoci carico però di affrontare con ulteriori provvedimenti ed atti amministrativi questioni che nella legge potrebbero costituire pericolose aperture sul piano della normativa generale urbanistica.
Per quanto riguarda l'ordine del giorno, credo sia preferibile una formulazione generale anche perché rappresenta comunque un impegno preciso nei termini che diceva Chiabrando entro cui i termini di confronto e di approfondimento che venivano qui richiamati su problemi reali, possono essere svolti.
Si è mantenuta l'ossatura generale della normativa di pianificazione si sono introdotti alcuni punti ulteriori ammissibili, e si è fatta un'operazione positiva nell'interesse dell'agricoltura e dei problemi del territorio ad essa connessi.
Approviamo l'articolo e l'ordine del giorno che Chiabrando ha illustrato nella sua formula stringata e sintetica.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Gastaldi.



GASTALDI Enrico

Con la firma posta agli emendamenti il nostro Gruppo ha accettato il testo proposto dalla maggioranza.
Con ciò non è detto che tutte le nostre richieste siano state accettate. Non solo pro bona facis o per risparmio di tempo, accettiamo il testo perché qualche miglioramento che va anche oltre le nostre proposte già in parte ricordate dal collega Chiabrando e che compensa la non accettazione di alcune nostre proposte, ci ha indotti a firmare gli emendamenti proposti ai quali daremo un voto favorevole.
Anche noi concordiamo con la richiesta del collega Chiabrando sull'ordine del giorno circa l'emanazione in breve tempo delle istruzioni per l'applicazione dell'articolo, istruzioni che potrebbero precisare aspetti non ricordati ma non negati in questi emendamenti.



PRESIDENTE

Pongo in votazione tale emendamento.
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
E' approvato all'unanimità dei 54 Consiglieri presenti in aula.
Vengono pertanto ritirati i seguenti emendamenti: dai Consiglieri Chiabrando, Lombardi, Picco e Genovese: secondo comma, lettera a): le parole "anche in riferimento ai" sono sostituite dalle parole "nel rispetto dei". Dopo le parole "sviluppo agricolo" sono aggiunge le parole "ove operanti".
Secondo comma, lettera a): sono aggiunte le seguenti parole: "terreni incolti o abbandonati ai sensi dell'art. 2 della legge 4/8/78 n. 440".
Secondo comma, lettera b): il comma è soppresso e sostituito dal seguente: "attribuire le volumetrie delle residenze rurali per le necessità degli imprenditori agricoli a titolo principale ai sensi delle leggi 9/5/75 n.
153 e 10/5/76 n. 352 e delle L.R. 12/5/75 n. 27 e 23/8/82 n. 18 anche quali soci delle cooperative agricole e dei salariati fissi".
Secondo comma lettera c): il testo è sostituito dal seguente: "disciplinare la costruzione di infrastrutture, impianti ed opere di urbanizzazione, tra cui cabine elettriche, telefoniche e torri piezometriche, nonché delle attrezzature e servizi elementari per il turismo e lo sport a carattere popolare ed associativo e l'agriturismo".
Secondo comma, lettera f): dopo la parola "agrituristica" sono aggiunge le seguenti: "con la possibilità di incremento di cubatura per il miglioramento delle condizioni igieniche, statiche ed abitative delle costruzioni, nel limite del 20 per cento della superficie utile esistente: 25 mq, di superficie utile sono comunque consentiti".
Secondo comma, lettera g): dopo la parola "mantenimento" sono aggiunge le seguenti: "e ampliamento". La parola "eventualmente" è soppressa.
Secondo comma, lettera h): la lettera h) è soppressa e sostituita dalla seguente: "disciplinare la costruzione delle attrezzature e delle infrastrutture quali: stalle, silos, serre, magazzini e degli impianti per la conservazione, lavorazione, commercializzazione delle produzioni agricole, con dimensionamento proporzionale alle esigenze delle aziende agricole, cui sono connesse ed a condizione che il fondo fornisca almeno il 25 per cento dei prodotti da conservare o degli alimenti degli animali da ricoverare".
Secondo comma, lettera m): sono aggiunte le seguenti parole: "che prevedono possibilità di incremento di cubatura per le esigenze ed entro i limiti previsti dalla precedente lettera f)".
Secondo comma, lettera n): le parole "nei comuni superiori ai 10 mila abitanti", "da assoggettare ad uso pubblico" e "la costruzione e" sono soppresse. Dopo la prima parola sono aggiunte le seguenti: "e normare".
Il terzo comma è soppresso e sostituito dal seguente: "le concessioni di cui alle lettere b), d), h) del secondo comma ed all'ottavo comma del presente articolo sono date a titolo gratuito ai sensi dell'art. 9 della legge 28/1/1977 n, 10; le concessioni di cui alle lettere b) e d) del secondo comma del presente articolo sono rilasciate agli imprenditori agricoli ai sensi delle leggi 9/5/75 n. 153 e 10/5/76 n. 352 e delle L.R.
12/5/1975 n. 27 e 23/8/1982 n. 18, anche quali i soci di cooperative; le concessioni di cui alle lettere c), f), m), n) del secondo comma del presente articolo sono rilasciate ai proprietari dei fondi o a chi abbia titolo".
Il quarto comma è sostituito dal seguente: "Il piano regolatore non pu destinare ad, usi extragricoli i suoli utilizzati per colture specializzate, irrigue e quelli ad elevata produttività, o dotati di infrastrutture e di impianti a supporto dell'attività agricola e quelli inclusi in piani di riordino fondiario ed irriguo e in piani aziendali o interaziendali di sviluppo o comunque costituenti fondi accorpati o che hanno beneficiato delle agevolazioni fiscali per la proprietà contadina, se non in via eccezionale, quando manchino le possibilità di localizzazione alternative. Eventuali eccezioni devono essere circostanziatamente motivate. La norma di cui al comma precedente prevale su tutti gli strumenti urbanistici approvati prima del 20/5/1980".
Il quinto comma è sostituito dal seguente: "La Regione, con deliberazione della Giunta regionale, può adottare provvedimenti cautelari di cui al precedente art. 9, nelle aree di particolare fertilità. I provvedimenti cautelari di inibizione o sospensione hanno efficacia sino all'approvazione del Piano Regolatore Generale elaborato e modificato tenendo conto della particolare fertilità delle aree comprese nel provvedimento cautelare".
Sesto comma: le parole "per 20 anni" sono soppresse.
Il settimo comma è sostituito dal seguente: "è consentito il mutamento di destinazione d'uso, senza oneri, nei casi di morte, di invalidità e di cessione per cause di forza maggiore accertate dalla Commissione comunale per l'agricoltura di cui alla legge regionale 63/78 e successive modificazioni ed integrazioni".
L'ottavo comma è soppresso e così sostituito: "ogni azienda agricola ha diritto ad una cubatura per abitazione proporzionalmente alla esigenza della famiglia dell'imprenditore agricolo a titolo principale ai sensi delle leggi di cui alla lettera b) del secondo comma, ivi comprese le unità a carico e conviventi ancorché impegnate in attività lavorative extragricole nella misura di 1 vano per ogni persona. In ogni caso sono consentite una cubatura minima di 500 mc, ed una cubatura massima di 1500 mc, per azienda. E' inoltre consentita la cubatura necessaria per l'attuazione delle iniziative previste dalla L.R. 31/7/1984 n. 35 art. 2 lettera c) e art. 2 lettera b) alle condizioni stabilite dalla legge stessa".
Il decimo comma è sostituito dal seguente: "fatti salvi i limiti di cui al comma precedente gli indici di densità fondiaria, comprensivi della cubatura esistente e di quella in progetto, non possono superare i limiti seguenti: a) terreni a colture protette mc. 0,12 per mq.
b) terreni a colture orticole e floricole specializzate mc. 0,07 per mq.
c) terreni a colture legnose specializzate mc. 0,03 per mq.
d) terreni a seminativo ed a prato permanente mc. 0,02 per mq.
e) terreni a bosco ed a coltivazione industriale del legno annessi ad aziende agricole mc. 0,01 per mq.
f) terreni a pascolo e prato-pascolo permanenti, di aziende silvo-pastorali mc. 0.001 per mq.
Al dodicesimo comma sono aggiunte le parole seguenti: "anche se comprese nel corpo dell'abitazione"..
Tredicesimo comma, dopo la parola "contigui" sono aggiunte le seguenti parole "tenuto conto delle norme sulla formazione della proprietà coltivatrice".
Il quattordicesimo comma è soppresso.
Prima dell'ultimo comma è aggiunto il seguente: "analogamente, non sono ulteriormente utilizzabili per servire nuove attrezzature ed annessi rustici, di cui alla lettera h) secondo comma del presente articolo, i terreni la cui capacità produttiva è già stata impegnata per dimensionare edifici ed infrastrutture rurali".
L'ultimo comma è soppresso.
Dei Consiglieri Montefalchesi e Reburdo: il punto h) divenuto i) viene così riscritto: "individuare e disciplinare apposite aree nelle quali è ammessa la costruzione di impianti ed attrezzature per allevamenti di animali, non configurabili come attività agricola ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile".
Dei Consiglieri Biazzi, Ferro e Calsolaro: al nuovo terzo comma previsto dall'articolo 21, dopo le parole: "gli imprenditori agricoli a titolo principale" aggiungere: "e per gli imprenditori agricoli a qualsiasi titolo limitatamente alle esigenze del personale addetto stabilmente alla coltivazione del fondo".
Il comma prosegue con "e per le cooperative agricole...".
Al punto e) del nono comma dell'articolo 25 della L.R. 56/77 sopprimere le parole: "per abitazioni non superiori a 500 mc, per ogni azienda".
Dopo il nono comma aggiungere il seguente nuovo comma: "Il volume delle abitazioni calcolato in base agli indici di densità fondiaria di cui al comma precedente non può comunque essere complessivamente superiore ai 1.000 mc.".
La parola al Consigliere Chiabrando per dichiarazione di voto.



CHIABRANDO Mauro

Approviamo l'emendamento, ma poiché esso non contiene tutte le richieste che avevamo fatto e alcuni commi sono stati tolti, ci asteniamo sull'art. 25.



PRESIDENTE

In base alla prassi questo deve essere considerato prima emendamento e poi, essendo emendamento totale, diventa articolo, quindi il voto ricade sullo stesso oggetto.



BRIZIO Gian Paolo

E' vero che l'emendamento è sostitutivo dell'intero articolo. Noi potremmo proporre ulteriori emendamenti aggiuntivi all'articolo e, dopo che li avrete respinti, astenerci. Per semplificare i lavori non lo facciamo.
Occorre un po' di disponibilità a comprendere la situazione.
Noi approviamo quella parte. Se volete che la nostra astensione sia più motivata, presentiamo emendamenti per le parti non accolte e dopodiché ci asteniamo.
Stiamo cercando di dare un contributo al proseguimento dei lavori, ma vogliamo che si comprendano le nostre posizioni.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Montefalchesi.



MONTEFALCHESI Corrado

Voteremo a favore di questo articolo di grande importanza.
E' frutto di un lavoro complesso tra i Gruppi e di una mediazione tra esigenze diverse.
All'interno di questa soluzione sta il discorso fatto da Chiabrando sulla circolare applicativa sulla quale ci si deve impegnare con un ordine del giorno.
A questo punto, trovata una mediazione tra le diverse esigenze, tutti devono assumersi le proprie responsabilità, perché non si può ritenere di portare a casa dei pezzi rispetto alle proprie esigenze politiche e poi non assumersi le responsabilità sulla votazione dell'articolo.
Questa logica non l'accetto, quindi voterò a favore dell'articolo ma voterò contro l'ordine del giorno richiesto dal collega Chiabrando.



PRESIDENTE

Pongo in votazione l'art. 21 nel testo modificato.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 54 hanno risposto SI 32 Consiglieri si sono astenuti 22 Consiglieri E' approvato.
Articolo 22 n. 337) Vengono presentati i seguenti tre emendamenti: 1) dai Consiglieri Biazzi, Bontempi, Simonelli e Cerutti: il titolo viene cosi modificato: "Art. 29 Norme generali per la localizzazione ed il riuso di aree ed impianti industriali, artigianali, commerciali e terziari".
2) Dai Consiglieri Genovese e Picco: il titolo è cosi modificato: "Norme generali per la localizzazione di impianti industriali, artigianali commerciali e terziari ed il riuso di aree anche miste".
3) Dai Consiglieri Marchini, Gerini e Turbiglio: nel titolo, dopo la parola "artigianali" è aggiunto ", agricoli".
La parola al Consigliere Simonelli.



SIMONELLI Claudio

Le modifiche al titolo di questo articolo conseguono al fatto che si introduce una norma relativa al riuso nel testo dell'articolo di cui va dato atto già nel titolo dell'articolo.
Preferiremmo la dizione: "Riuso di aree e di impianti industriali artigianali e commerciali" che corrisponde esattamente ai contenuti dell'articolo.



PICCO Giovanni

L'individuazione di aree con destinazione specialistica e non già l'intreccio di destinazioni anche plurime, mi parrebbe una condizione da verificare.
Il riferimento alle aree miste aggiuntivamente alla definizione di aree industriali produttive, artigianali e terziarie non guasta.
Comunque non ne facciamo un problema, noi votiamo il nostro emendamento e, se la maggioranza non intende coglierlo, crediamo che sia solo una limitazione di precisazione.



TURBIGLIO Antonio

Abbiamo chiesto di aggiungere dopo la parola "artigiani" anche "agricoli". Questo rientra nella richiesta, che abbiamo fatto anche precedentemente su altri articoli, di essere precisi nella legge e di valorizzare la priorità degli interessi agricoli.
Le aree miste, che la maggioranza vorrebbe introdurre, forse sono comprensive dei terreni agricoli. Il nostro termine però è più preciso quindi insistiamo sulla nostra richiesta.



PRESIDENTE

Pongo in votazione il primo emendamento.
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
E' approvato con 26 voti favorevoli e 21 contrari.
Pongo in votazione il secondo emendamento.
Chi è favorevole e pregato di alzare la mano.
E' respinto con 21 voti favorevoli e 29 contrari.
Pongo in votazione il terzo emendamento.
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
E' respinto con 21 voti favorevoli e 21 contrari.
Successivamente, vengono presentati i seguenti emendamenti: 4) Dai Consiglieri Biazzi, Bontempi, Simonelli e Cerutti: primo comma lettera b) dopo le parole: "le aree di riordino" vengono aggiunte le parole: "e di completamento infrastrutturale" dopo le parole: "possono essere" viene soppressa la parola: "eventualmente".
Dopo il terzo comma viene inserito un nuovo comma che recita: "gli interventi rivolti all'utilizzo di aree ed immobili abbandonati e impianti inattivi possono essere disciplinati con prescrizioni di durata anche limitata, sia per quanto concerne le destinazioni d'uso sia per le trasformazioni edilizie temporaneamente necessarie".
Ha chiesto di parlare il Consigliere Biazzi. Ne ha facoltà.



BIAZZI Guido

Si tratta di allargare la possibilità di intervento oltre che alle aree di riordino anche alle aree di completamento infrastrutturale.
Si è partiti da un'esigenza concreta, che probabilmente si presenterà per la definizione del SITO, per allargare la norma a casi analoghi che potrebbero succedere nel futuro.
L'esigenza è di non obbligare all'esproprio le aree stesse per attribuirle ad altri enti lasciando la possibilità di addivenire a degli accordi con i proprietari delle aree.
In questo caso sarebbe l'Ordine Mauriziano.



PRESIDENTE

Pongo in votazione tali emendamenti.
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
Gli emendamenti sono approvati con 50 voti favorevoli e 4 astensioni.
5) Dai Consiglieri Picco e Genovese: al secondo comma sono soppresse le parole "quadro-regionale" 6) Al secondo comma aggiungere un nuovo terzo comma: "Gli interventi rivolti al riuso di aree ed immobili abbandonati od impianti inattivi possono essere disciplinati con prescrizioni di durata anche limitata, sia per quanto concerne le destinazioni d'uso, sia per le trasformazioni edilizie temporaneamente necessarie".
La parola al Consigliere Picco.



PICCO Giovanni

Attribuiamo un'importanza relativa a questi emendamenti e ne rivendichiamo la paternità. Riteniamo che avendo a suo tempo rivendicato l'autonomia dell'intervento e l'indipendenza dell'intervento rispetto ad altri interventi previsti nella legge 457 e recepiti nella legge 56, non possiamo non esprimere un assenso rispetto al fatto che si parli di questa specifica operazione (anche se in questo caso essendo inserita all'art. 26 è qualcosa di più dell'intervento), nel senso che per quanto attiene all'art. 26 si tratta di norme generali per le localizzazioni ed impianti industriali, artigianali, commerciali e terziari, quindi è un concetto di intreccio di operazioni che, per quanto attiene agli impianti produttivi, è ripreso successivamente.
Per quanto attiene al primo comma dell'emendamento della maggioranza siamo d'accordo, invece per quanto riguarda il secondo comma, potremmo ritirare il nostro emendamento dietro una semplice correzione letterale.
Quando si dice "immobili abbandonati od inattivi" preferiremmo che si parlasse "di immobili abbandonati ed impianti inattivi".
Ritiriamo il nostro emendamento rivendicandone però la paternità.
L'altro emendamento concerne la soppressione, che dibatteremo più approfonditamente all'art. 53, della definizione della "convenzione-quadro generale". Riteniamo che l'enfatizzazione di questo concetto della convenzione-quadro regionale, a sette anni di distanza dalla sua applicazione a regime, non abbia dato i risultati che ne legittimino la continuità e quindi sia più opportuno parlare di convenzione ex art. 53 e non di convenzione-quadro regionale.
Si tratta di operazioni complesse e diversificate nelle varie realtà socio-economiche e territoriali, quindi il volerle uniformare sulla base di principi, peraltro ancorati alla valutazione delle aree in base alla 865 la cui validità dal punto di vista della determinazione dell'indennizzo delle aree stesse è superata, sia del tutto inopportuno.



SIMONELLI Claudio

La maggioranza accoglie l'aggiunta all'emendamento Picco sull'attività che si intende riferita agli impianti anziché agli immobili.
Per quanto riguarda l'altra questione, riteniamo che debba essere mantenuto il concetto della convenzione-quadro regionale.
E' in concetto innovativo che riteniamo utile ed è quello di formare attraverso una convenzione-quadro pilotata dalla Regione in una materia così importante e delicata, i contenuti delle operazioni di rilocalizzazione e di trasferimento.
Se poi i contenuti della convenzione devono essere aggiornati, ed adeguati, questa sarà un'azione successiva. Certamente devono essere aggiornati ed adeguati per rendere la convenzione più funzionale, ma non per ciò può cadere il concetto di convenzione-quadro regionale.
Sul merito degli interventi che abbiamo aggiunto non abbiamo difficoltà a riconoscere che sono frutto del confronto che c'è stato anche in aula a seguito della proposta fatta all'art. 13 dal Consigliere Picco, quando abbiamo convenuto di inserirli invece all'art. 26.



PRESIDENTE

Pongo in votazione l'emendamento n. 5).
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
L'emendamento è respinto con 4 voti favorevoli, 29 contrari e 21 astensioni.
L'emendamento n. 6) è ritirato dai proponenti.
7) Dai Consiglieri Marchini, Gerini e Turbigl io: al punto c) del primo comma, dopo la parola "industriali" è aggiunto "e agricoli" al punto e) del primo comma, dopo la parola "impianti" è aggiunto: "produttivi, commerciali e le attività agricole".
La parola al Consigliere Turbiglio.



TURBIGLIO Antonio

Questo emendamento si ricollega a quello precedente quando avevamo chiesto di aggiungere nel titolo la parola "agricoli" Anche in questo chiediamo di aggiungere la parola "agricoli" per coerenze. Approviamo l'emendamento della Giunta con questa aggiunta. In caso contrario ci asterremo.
Per quanto riguarda l'emendamento al punto e) del primo collima, il discorso è uguale.
Chiediamo che dopo le parole "produttive commerciali" si aggiunga "attività agricole"



SIMONELLI Claudio

Non possiamo accettare di inserire anche "le norme relative agli impianti agricoli" perché sono state votate pochi minuti fa con riferimento all'art. 25. La previsione delle destinazioni ci uso degli immobili abbandonati dell'agricoltura fanno parte dell'art. 25.



TURBIGLIO Antonio

Noi ci asterremo anche perché la risposta del Consigliere Simonelli non ci convince. Mi pare che all'art. 25 segua un ordine del giorno dove si chiede l'emanazione entro 90 giorni, di un regolamento che precisi queste attività.
Per noi questi problemi non sono acquisiti e insistiamo che nella legge vengano inserite queste parole.



PRESIDENTE

Pongo in votazione tale emendamento.
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
L'emendamento è respinto con 4 voti favorevoli, 29 contrari e 21 astensioni.
Pongo in votazione l'articolo 22 nel testo modificato.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 54 hanno risposto SI 30 Consiglieri si sono astenuti 24 Consiglieri E' approvato.
Articolo 23 (d.d.l. n. 337 Art. 27 L.R. 56/77) Vengono presentati i seguenti emendamenti: 1) dal Gruppo D.C.: L'art. 23 del D.D.L. 337 è abrogato e sostituito con il seguente testo: "L'art. 27, già modificato con l'art. 16 della legge regionale n. 50 del 20.5.1980, è abrogato e sostituito dal seguente: Articolo 27 - Fasce e zone di rispetto Il Piano Regolatore Generale individua sugli elaborati grafici le seguenti categorie di fasce e zone di rispetto specificando le norme di tutela ed utilizzazione di dette aree: 1) Fasce di protezione dei nastri stradali, degli incroci e di sedi per la circolazione veicolare, anche quando non ne sia previsto l'ampliamento all'esterno dei centri edificati e dell'azzonamento del Piano Regolatore Generale, non inferiori a quanto disposto dal D.M. 1/4/68 n. 1444.
Eventuali riduzioni possono essere consentite nelle norme di Piano Regolatore Generale in relazione alle esigenze di sistemazione di fabbricati in zona agricola e per la tutela di antiche preesistenze. Nelle aree di espansione la fascia di protezione delle strade statali o provinciali deve essere salvaguardata con una distanza minima degli edifici dal ciglio di m. 10 riducibili a m. 6 in particolari situazioni di impianto orografico. In dette fasce è vietato il rilascio di concessioni per nuove costruzioni ad uso residenziale, produttivo, commerciale; possono essere autorizzate modificazioni uso di edifici preesistenti quando non siano di grave pregiudizio alla circolazione e la costruzione a titolo precario di impianti per la distribuzione del carburante ed edicole per giornali.
2) Fasce ed aree di rispetto per infrastrutture di trasporto quali gli aeroporti, le ferrovie, funivie e sistemi di trasporto a fune, disciplinati da leggi vigenti; in difetto di precisazioni, necessarie alle specifiche realtà dei singoli Comuni, il Piano Regolatore Generale integra o ridefinisce le apposite norme.
3) Aree di rispetto cimiteriali definite ai sensi dell'art. 338 del T.U.
delle leggi sanitarie 27. 7:1934 n. 1165 e successive modificazioni ed integrazioni. In tali aree, normalmente da attrezzare a verde se di proprietà pubblica, sono vietate nuove costruzioni e l'ampliamento di quelle esistenti. Sono ammissibili ristrutturazioni e manutenzioni straordinarie dei soli volumi esistenti, parcheggi ed attrezzature di interesse pubblico, pertinenti ai cimiteri. Laddove per situazioni orografiche o pressistenza di edifici non siano possibili fasce di rispetto della profondità prescritta dalla legge, il Piano Regolatore Generale sulla base di adeguata motivazione, può prevedere parziali riduzioni di tale profondità.
4) Fasce di protezione in corrispondenza di industrie insalubri, depositi di materiali pericolosi, discariche pubbliche, impianti di depurazione delle acque ed allevamenti di suini, da asservire alle proprietà degli impianti predetti anche mediante avvicendamenti di colture arboree a rotazione..
5) Fasce di protezione per pozzi e prese d'acqua pubblici, sorgenti depositi interrati di acquedotti, da asservire in proprietà agli Enti preposti alla distribuzione idrica o dei Comuni e da destinare esclusivamente a piantagioni di colture arboree.
Sono inoltre disciplinate nelle norme di attuazione del Piano Regolatore Generale le distanze minime delle stalle e delle concimaie dalle zone abitabili e, qualora presenti ed ammissibili, nel Comune con rilevante impatto sugli insediamenti, fasce di rispetto per altre infrastrutture tecnologiche quali metanodotti, elettrodotti o sportive quali le piste sciistiche e per l'esercizio di attività competitive.
Le aree comprese nelle predette fasce od aree di rispetto e di protezione sono computabili, ai fini dell'edificabilità delle aree finitime, secondo il parametro delle stesse.
Nel caso di esproprio di edificio di abitazione per la realizzazione di strade o loro ampliamenti e di opere pubbliche in genere e nei casi di demolizione e ricostruzione per inderogabili motivi statici o di tutela della pubblica incolumità, può essere consentita la ricostruzione di eguale volume in area agricola adiacente, quand'anche questa risulti inferiore alle norme di edificabilità in dette aree.
Gli edifici rurali, ad uso residenziale e non, esistenti nelle fasce di rispetto di cui ai commi precedenti, possono essere autorizzati in sede di normativa del Piano Regolatore Generale, ad aumenti di volumi non superiori al 20 per cento del volume preesistente, per sistemazioni igieniche e tecniche; gli ampliamenti dovranno avvenire sul lato opposto a quello dell'infrastruttura viaria o ferroviaria da salvaguardare.
Nelle fasce di rispetto di cui ai commi precedenti possono essere ubicati impianti ed infrastrutture per la trasformazione ed il trasporto dell'energia, nonché le attrezzature di rete per la erogazione di pubblici servizi".
La parola al Consigliere Picco.



PICCO Giovanni

L'art. 27 è uno di quegli articoli della legge 56 che, nonostante la sua apparente ascetticità rispetto ai contenuti del piano regolatore, è quello che in realtà determina pesanti condizionamenti.
Non siamo insensibili all'esigenza di salvaguardare il territorio che in presenza di condizioni orografiche, idrografiche o di tutela di particolari condizioni ambientali, esigano rispetto e cautela, però non possiamo non dimenticare come la formulazione dell'articolo e la gestione che ne è conseguita si sia ancorata a dei principi generalizzati di tutela che devono essere di fatto soggetti a eccezioni, a ridefinizioni in sede di piano regolatore, con una serie di difficoltà oggettive che si verificano nel momento in cui i Comuni devono proporre queste modifiche o eccezioni.
Queste difficoltà non nascono tanto dalla non considerazione o incultura rispetto agli assensi o alle negazioni che possono essere accordate nelle diverse situazioni, quanto, queste difficoltà, nascono appunto a fronte di delimitazioni molto precise che poi sono riprese con maggior astrazione all'art. 29.
I nostri emendamenti erano orientati soprattutto a recuperare la valenza propositiva e non solo negativa, dei vincoli e delle difficoltà di tutela ambientale che è affidata ai piani territoriali e comprensoriali quindi a cercare di ridefinire queste condizioni di limitazioni o di tutela in funzione di un'analisi approfondita delle varie realtà che si danno nella nostra realtà regionale.
La maggioranza pare non cogliere il significato della nostra proposta che a nostro avviso è la proposta vincente, se vogliamo fare piani che servono a qualcosa, comunque insistiamo perché su questo tema, nonostante i confronti negativi, se necessario, si svolga ancora un confronto in questa sede e si proceda poi alla votazione..



BONTEMPI Rinaldo

In risposta alle questioni poste dalla D.C. insistiamo sulle modifiche al VI comma e sulla sostituzione del I comma aggiuntivo dell'art. 23 dell'VIII comma dell'art. 27.
Chiediamo che vengano messi in votazione.



CERUTTI Giuseppe

Ho pregato il collega Bontempi di lasciare il testo del disegno di legge originale per quanto riguarda le fasce di rispetto delle ferrovie con la modifica delle parole "riportate nei piani" con "previste nei piani".



PRESIDENTE

Votiamo l'emendamento globale sostitutivo dell'art. 23.
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
E' respinto con 16 voti favorevoli, 24 contrari e 6 astensioni.
2) Dal Consigliere Bontempi: a) il quarto comma viene sostituito con il seguente: "Nelle fasce di rispetto delle ferrovie, previste dal Piano Regolatore per la tutela degli insediamenti, non è ammessa la costruzione di nuovi edifici da destinare ad abitazione o ad attrezzature e servizi a norma del punto 1) del primo comma dell'art. 21 e dell'art. 22.
In dette fasce e fino ad una profondità di metri 30 dalla linea della rotaia più vicina, si applicano i divieti di cui al D.P.R. 11 luglio 1980 n. 753, con le eccezioni, per quanto compatibili, ivi previste".
Tale emendamento viene ritirato dal proponente.
3) b) il sesto comma è sostituito con il seguente: "Ove la situazione orografica, o l'assetto degli abitati e gli edifici esistenti, non consentano anche ai fini dell'ampliamento degli impianti cimiteriali esistenti fasce di rispetto della profondità di metri 150, 'il Piano Regolatore, sulla base di adeguata documentazione, può prevedere con specifiche prescrizioni la parziale riduzione di tali profondità fermi restando i divieti di cui all'art. 338 della predetta legge 27 luglio 1934 n. 1265 da applicare nelle aree delimitate a norma dell'art. ....della L.R.
n.....".
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano. L'emendamento è approvato con 42 voti favorevoli e 4 astensioni.
4) c) il primo comma aggiunto dell'art. 23 del D.D.L. dopo l'ottavo comma dell'art. 27 è sostituito con il seguente: "Le aree comprese nelle fasce od aree di rispetto e di protezione di cui ai commi precedenti possono essere computate, ai fini della edificabilità nelle aree limitrofe, in quanto ammesso dal Piano Regolatore Generale e nei limiti da esso prescritti".
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano. L'emendamento è approvato con 42 voti favorevoli e 4 astensioni.
5) Dal Consigliere Chiabrando ed altri: settimo comma: alla quinta, sesta e settima riga, le parole "il piano regolatore determina altresì in sede di norme di attuazione, le distanze delle stalle dalle abitazioni del proprietario e altrui e dalle altre zone abitabili" sono soppresse.
La parola al Consigliere Chiabrando.



CHIABRANDO Mauro

Il settimo comma dell'art 27/56 dice che "il Piano Regolatore determina altresì in sede di norme di attuazione, le distanze delle stalle dalle abitazioni del proprietario e da altre zone abitabili".
Questa frase ha dato adito all'inserimento in molti piani regolatori di distanze strane e impossibili da rispettare (50 metri tra una casa e una stalla cosa che è praticabile se non in casi rarissimi nella grande azienda e ha reso impossibile la costruzione di stalle).
Sono misure indicate da tecnici non esperti di cose agricole che hanno reso impossibile l'attuazione del piano regolatore. Per evitare queste distorsioni proporremmo di togliere quella frase lasciando che siano i regolamenti di igiene a dire queste cose.
Perciò se verrà diramata una circolare di attuazione propongo di lasciare alla circolare di precisare questi aspetti.
Se la maggioranza acconsente questo, noi ritiriamo l'emendamento.
L'articolo 27/56 dice che il piano regolatore autorizza aumenti di volume non superiori al 20 per cento del volume preesistente per sistemazioni igieniche e tecniche.
Siccome è detto nell'articolo: "ad uso residenziale e non", anche le stalle e le tettoie hanno il limite del 20 per cento.
A noi pare non logico fissare questo limite anche per le tettoie o per le attrezzature, per cui proponiamo: "per esigenze igieniche, tecniche e produttive" lasciando che il piano regolatore possa dare anche il consenso ad eventuali aumenti superiori del 20 per cento se si tratta di tettoie o di magazzini o di stalle.



CERUTTI Giuseppe

Si possono semplicemente togliere le parole "e non". Trattandosi di volumi, l'articolo è riferito esclusivamente alla residenza, le altre attrezzature ovviamente noli sono ammesse perché sono nelle fasce di salvaguardia



CHIABRANDO Mauro

Credo che non ci siamo capiti con il collega Cerutti. Piuttosto lasciamo così, perché la sua proposta va in senso contrario perché toglie anche la possibilità del 20 per cento.



SIMONELLI Claudio

Evidentemente la norma deve essere riportata all'uso residenziale e in questo senso togliamo le parole: "e non".
Ciò che non è residenziale non è previsto in questa norma, quindi non è previsto nemmeno nel limite che questa norma stabilisce.



PRESIDENTE

Tale emendamento è pertanto ritirato.
6) Dal Consigliere Picco: al comma ottavo aggiungere: "riducibili solo in presenza di centri abitati o nuclei esistenti".
La parola al Consigliere Picco.



PICCO Giovanni

La lettura dell'emendamento deve intendersi con una integrazione: "riducibili per gli impianti solo in presenza di centri abitati e nuclei esistenti".
Così era stato, concordato nella riunione che avevamo avuto precedentemente.



BONTEMPI Rinaldo

E' stata una questione largamente discussa che attiene a casi concreti.
Abbiamo ritenuto di non accedere a questa richiesta pur avendo cercato di compiere fino in fondo le esigenze che ne stavano alla base. Una riduzione senza limiti inferiori, ci pare un rischio che non ci sentiamo di correre.
Pertanto non accogliamo questo emendamento.



PRESIDENTE

Pongo in votazione tale emendamento.
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
E' respinto con 20 voti favorevoli, 29 contrari e 2 astensioni.
7) Dal Consigliere Chiabrando ed altri: decimo comma: alla terza e quarta riga le parole da "non superiori" fino alla fine del comma sono soppresse e sostituite dalle seguenti "e di superficie per esigenze igieniche, tecniche e produttive".
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
E' respinto con 19 voti favorevoli, 29 contrari e 2 astensioni.
8) Dall'Assessore Cerutti: al decimo comma dell'art. 27 della legge 56, dopo le parole "ad uso residenziale" sono soppresse le parole "e non".
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
E' approvato con 30 voti favorevoli e 20 astensioni.
Dopo la correzione formale all'art. 23 del D.D.L. 337 (la parola "riportate" sostituita con la parola "previste") pongo in votazione l'art.
23 del D.L. n. 337.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 54 hanno risposto SI 30 Consiglieri hanno risposto NO 20 Consiglieri si sono astenuti 4 Consiglieri E' approvato.
Articolo 24 D.D.L. n. 337 (art. 29 L.R. 56/77) - Vengono presentati i seguenti emendamenti: 1) Dal Consigliere Genovese ed altri: L'articolo 24 del D.D.L. 337 è abrogato e sostituito con il seguente testo: "L'art. 29, già modificato con l'art. 17 della legge regionale n. 50 del 20/5/1980, è abrogato e sostituito dal seguente: Articolo 29 - Sponde dei laghi, dei fiumi, dei torrenti e dei canali Il Piano Regolatore Generale individua sugli elaborati grafici, al di fuori degli insediamenti esistenti e delle aree già urbanizzate, fasce di inedificabilità e di tutela lungo i laghi, fiumi, torrenti e canali e ne detta le relative norme.
La norma deve contenere, indipendentemente dalle dimensioni delle fasce asservite risultanti dagli elaborati grafici, i criteri di riferimento rispetto ai limiti del Demanio o di eventuali argini nonché le prescrizioni per l'utilizzazione degli edifici, dei manufatti ed attrezzature esistenti e l'eventuale ammissibilità di nuove esclusivamente per attività sportive o per transitabilità degli specchi e corsi d'acqua.
Le opere di urbanizzazione necessarie per consentire accessibilità, sosta ed utilizzazione a fini ricreativi, sportivi e per il tempo libero, sono ammissibili quando non alterino lo stato di natura dei luoghi da tutelare.
Le dimensioni delle fasce per la tutela di tali sponde sono definite, in relazione alle caratteristiche oro-idrografiche ed insediative esistenti nei vari Comprensori dal Piano Territoriale Comprensoriale.
In assenza di Piano Territoriale Comprensoriale le misure sono definite articolatamente per Comprensorio, con deliberazione del Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale".
La parola al Consigliere Genovese.



GENOVESE Piero Arturo

L'emendamento sostitutivo viene ritirato perché concordiamo su un emendamento presentato dalla maggioranza che prevede che sia il piano territoriale in via principale, quando è approvato, a stabilire dimensioni diverse dalle fasce di rispetto che vengono determinate per le distanze dalle sponde dei laghi e dei fiumi.



PRESIDENTE

Tale emendamento è pertanto ritirato.
2) Dal Consigliere Bontempi: il testo attuale dell'articolo 24 del D.D.L. è soppresso e sostituito da: "Viene aggiunto un ultimo comma primo all'art. 29 L.R. 56/77. Il primo ed il secondo comma dell'art. 24 del D.D.L. sono soppressi e sostituiti con il seguente ultimo comma dell'art. 29 della L.R. n. 56/77 che recita: "Il Piano Territoriale può stabilire dimensioni diverse da quelle di cui al primo comma, in relazione alle caratteristiche, orografiche ed insediative esistenti"".
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
L'emendamento è approvato all'unanimità dei 54 Consiglieri presenti.
3) Dal Consigliere Chiabrando ed altri: al penultimo comma dopo la parola "terzo" sono aggiunte le seguenti "e decimo".
La parola al Consigliere Chiabrando.



CHIABRANDO Mauro

Nelle zone di protezione, nelle fasce di rispetto dei laghi, torrenti e fiumi vengono ammessi percorsi pedonali, sistemazioni a verde, parcheggi pubblici, attrezzature sportive, mentre le aziende agricole che sono dentro queste fasce, non sono ammesse.
Chiediamo che possano rimanere ed eseguire le opere di cui hanno necessità.
Interi centri aziendali in queste fasce, quindi non possiamo non riconoscere le ristrutturazioni ed i piccoli ampliamenti di cui hanno bisogno le aziende, altrimenti significa soffocarle, estrometterle da queste fasce agricole.
Sono aziende agricole vive che devono rimanere anche nell'interesse della tutela del territorio. Dobbiamo trovare una soluzione non più con il richiamo al decimo comma dell'art. 27, ma dicendo qui espressamente che le aziende esistenti, possono eseguire i piccoli ampliamenti.



SIMONELLI Claudio

La proposta non ci pare accoglibile perché in effetti nelle fasce di rispetto per motivi vari è bene non vengano costruiti nuovi impianti.
L'eccezione che si è fatta per le attrezzature sportive si riferisce a quelle collegate con lo specchio d'acqua, quelle finalizzate all'uso per far scendere la barca nell'acqua, sono le zone sottoposte all'esondazione dei fiumi.
Il consentire impianti in più, costruzioni di manufatti in queste zone ci pare sia in contraddizione con le regole che ho introdotto a salvaguardia non solo del fiume, ma anche dell'incolumità e dell'interesse di chi costruisce.
Un conto è l'impianto che consente alla barca di scendere nell'acqua un conto sono gli impianti di aziende agricole che lo possono fare al di là dell'argine del fiume e al di fuori delle fasce di rispetto.



LOMBARDI Emilio

L'argomento è importantissimo. Nelle nostre zone agricole in una fascia di 100 metri esistono centinaia di aziende agricole.
Le aziende agricole rimarranno imbalsamate così come sono, mentre l'agricoltura sta evolvendosi come qualsiasi altro settore.
Ci sono poi le abitazioni che si deve presupporre che migliorino.
Ci sono anche problemi di incolumità..
Possiamo ridurre le possibilità di incrementi al 20 per cento, che significa una camera in più per il figlio o i servizi igienici qualora non ci fossero? La maggioranza mi spieghi che cosa faranno le migliaia di aziende agricole quando dovranno ammodernare.
Questa impostazione non è accettabile ci sono aziende agricole che hanno tutti i terreni nelle fasce di rispetto previste, per cui non possono nemmeno, costruire su terreni che non hanno.
Mi sembra un problema così oggettivo, così concreto.
La tutela loro è fatta dalla storia. Se le aziende agricole sono state costruite a distanze inferiori e se dopo secoli quelle aziende sono ancora in piedi, significa che i fiumi non le hanno distrutte, significa che sono nate, cresciute e si sono sviluppate.
Ognuno si assuma la propria responsabilità.



SIMONELLI Claudio

Non mi pare che la lettura dell'articolo porti alle considerazioni di Chiabrando e di Lombardi.
Si parla del divieto di nuove costruzioni, quindi resta salvo tutto ci che può essere fatto sull'esistente, compresi gli ampliamenti del 20 per cento.



PRESIDENTE

Pongo in votazione tale emendamento.
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
E' respinto con 24 voti favorevoli e 27 contrari.



PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE PETRINI



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Picco.



PICCO Giovanni

Il Gruppo D.C. esprimerà voto negativo sull'intero articolo 24 perch ancora una volta si sfugge alla volontà di una rielaborazione sostanziale del testo che non voglia far salvi principi solo formali e letterali rispetto alla sostanza.
L'introduzione dell'emendamento della maggioranza sul quale abbiamo votato a favore, è di per sé un miglioramento dell'articolo stesso, però è un miglioramento che nell'impalcatura dell'articolo lascia dei vuoti e delle incertezze proprio su quei problemi che sono stati evidenziati ultimamente negli interventi dei colleghi Lombardi e Chiabrando.
Non è sufficiente, secondo noi, il richiamo alle eccezioni o alle precisazioni che vengono date in sede di pianificazione comprensoriale. La maggioranza avrebbe dovuto disporsi ad un confronto di merito più preciso su alcune ricorrenti attuazioni in presenza di attività come quelle agricole che normalmente impattano su queste fasce di rispetto.
Nonostante le correzioni introdotte ci troveremo ancora di fronte a difficili interpretazioni per casi precisi che potevano, con un po' più di buona volontà, essere affrontati e precisati nell'articolato, per queste ragioni il nostro voto è negativo.



PRESIDENTE

Pongo in votazione l'art. 24 nel testo modificato.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 54 hanno risposto SI 30 Consiglieri hanno risposto NO 24 Consiglieri E' approvato.
Articolo 25 D.D.L. n. 337 (Art. 30 L.R. 56/77) - Vengono presentati i seguenti emendamenti: 1) Dal Consigliere Picco ed altri: l'art. 25 del D.D.L. 337 è abrogato e sostituito con il seguente testo: "Il terzo ed il quarto comma dell'art. 30 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56, come modificato dalla legge regionale 20 maggio 1980, n. 50 sono soppressi e sostituiti dal seguente: 'Gli interventi di trasformazione nelle zone a vincolo idrogeologico e boscate sono regolati dalla legge regionale 4/9/1978 n. 57 e successive modificazioni ed integrazioni'".
La parola al Consigliere Picco.



PICCO Giovanni

L'emendamento è riferito ai commi terzo e quarto dell'art. 30. Alla luce di considerazioni e constatazioni successivamente emerse e delle testimonianze portate in Commissione dai Consiglieri e dal Presidente del CUR, si è constatato come di fatto tutte le proposte di modificazione dei vincoli idrogeologici, imposti ai sensi dei decreti ministeriali, impattino nell'istruttoria regionale quindi nel voto finale sull'approvazione dei piani, in una sentenza del tutto negativa.
Su questo argomento non avevamo fatto una proposta abrogativa del comma, perché riteniamo che questo comma dia almeno la possibilità ai Comuni di proporre l'eliminazione del vincolo idrogeologico sugli abitati già esistenti.
Molte volte esistono frange di vincolo e non vediamo per quali ragioni gli abitati, se non hanno dato motivo di instabilità o di effettiva tutela e protezione, debbano continuare a permanere all'interno dei perimetri stessi..
Su questo argomento il confronto con la maggioranza non ha sortito una posizione precisa. Non si tratta tanto di carenza di tipo propositivo dal punto di vista politico-legislativo, ma di un problema di gestione dell'attività e dei controlli da parte dell'amministrazione regionale. Su questo problema abbiamo un emendamento che fa riferimento non solo al servizio citato nel vecchio testo della legge 56, ma genericamente ai servizi regionali competenti, avendo verificato che le pratiche relative impattano sul servizio forestale e geologico.
Il riferimento non specifico all'uno o all'altro servizio, ma ai generici servizi regionali competenti o a quali altri l'amministrazione in sede di gestione voglia fare riferimento, ci sembrava la soluzione più opportuna.
Il terzo emendamento riguarda il riferimento alla legge 56 per gli aspetti in positivo degli interventi che possono essere fatti all'interno dei vincoli idrogeologici. Non riusciamo a capire le ragioni contrarie della maggioranza.



PRESIDENTE

Pongo in votazione tale emendamento.
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
E' respinto con 19 voti favorevoli e 28 contrari.
2) Dai Consiglieri Biazzi e Bontempi Al comma secondo le parole "del servizio regionale delle foreste" sono sostituite con le seguenti: "dei servizi regionali competenti".
La parola al Consigliere Biazzi.



BIAZZI Guido

L'emendamento sostitutivo all'art. 25 fa riferimento "ai servizi regionali competenti" anziché al "servizio regionale delle foreste".
E' sottinteso che il primo servizio interessato sarà il servizio geologico regionale.
Illustrerei anche l'emendamento aggiuntivo della maggioranza. E' una norma regolamentare. Spesso capita che i titolari della concessione diano inizio ai lavori appena ottenutala dal Sindaco, senza pensare che devono ottenere anche l'autorizzazione a costruire in zona soggetta a vincolo.
Per disinformazione, molto spesso incorrono nelle sanzioni previste dalla legge 57 (modificata dalla legge 27 del 1981).
E' un emendamento di tutela del cittadino e degli operatori interessati.
Quanto all'insieme dell'articolo ci sembra che non sia opportuno introdurre ulteriori modifiche. Si parte da questa considerazione: l'art.
69 del DPR 616 stabilisce che "restano comunque fermi i vincoli stabiliti dal regio decreto fino a quando non verrà emessa una legge-quadro di principi da parte dello Stato": La legge-quadro di principi non è stata ancora emessa, per cui molte di queste norme di fatto sono ancora inapplicabili e inattuabili.



PRESIDENTE

Pongo in votazione tale emendamento.
Chi e favorevole è pregato di alzare la mano.
E' approvato con 49 voti favorevoli e 2 astensioni.
Chiede la parola il Consigliere Picco per dichiarazione di voto.



PICCO Giovanni

La nostra posizione è di insoddisfazione sulla formulazione di questo articolo e richiamiamo la maggioranza e la Giunta alle responsabilità che deriveranno dalla difficile interpretazione dell'articolato così come viene votato.
Esprimiamo voto contrario.



PRESIDENTE

Pongo in votazione l'art. 25 nel testo modificato.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 52 hanno risposto SI 30 Consiglieri hanno risposto NO 21 Consiglieri si è astenuto 1 Consigliere E' approvato.
Articolo 26 D.D.L. n. 337 (art. 32 L.R. 56/77) - Vengono presentati i seguenti emendamenti: 1) dai Consiglieri Genovese e Picco: il testo dell'art. 26 è sostituito con il seguente testo: dopo il terzo comma dell'art. 32 è aggiunto il seguente nuovo comma: "Ai fini del superamento delle barriere architettoniche, ai sensi del D.P.R. n.
384 del 27/4/1978, i Comuni promuovono l'introduzione di idonei elementi progettuali in particolare per quanto attiene l'arredo urbano e l'accessibilità ai pubblici servizi".
La parola al Consigliere Genovese.



GENOVESE Piero Arturo

Le modifiche introdotte alla legge 56 nel testo licenziato dalla Commissione riguardavano il problema del superamento delle barriere architettoniche ed erano state richieste dal Gruppo D.C. con le proprie proposte di modifica alla L. 56 sin dal 1981.
L'emendamento che viene proposto recupera una parte del testo licenziato dalla Commissione che invece, secondo una proposta della maggioranza, verrebbe introdotto sull'art. 38 della legge 56.
Ci pare preferibile mantenere in questo articolo la previsione per i Comuni di poter introdurre elementi progettuali volti al superamento delle barriere architettoniche, in particolare per l'accesso ai pubblici servizi (mentre altre previsioni e prescrizioni si ritroveranno in altri articoli).
Restiamo convinti che è opportuno collocare la norma all'art. 32, che fa riferimento agli strumenti attuativi del piano regolatore, e non all'art. 38 che riguarda i piani particolareggiati e che lascerebbe margini di dubbio sull'applicabilità all'interno dei piani esecutivi convenzionati.



BONTEMPI Rinaldo

I dubbi sono sulla sistematica dell'articolo. Visto che non sarà l'unico problema di sistematica, credo si possa accogliere questo emendamento con la dizione dell'articolo 38.



PRESIDENTE

Pongo in votazione tale emendamento.
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
E' approvato all'unanimità dei 52 Consiglieri presenti in aula.
2) Dai Consiglieri Bontempi e Biazzi: l'art. 26 del D.D.L. è soppresso con il seguente: "Al secondo comma le parole da 'o con specifiche deliberazioni consiliari' fino a 'Piano Regolatore Generale' sono sostituite con le seguenti: 'o, nei Comuni non obbligati alla formazione del predetto programma, con specifiche deliberazioni consiliari motivate. Le suddette delimitazioni non costituiscono variante al Piano Regolatore Generale".
La parola al Consigliere Bontempi.



BONTEMPI Rinaldo

E' la risposta a questioni che ci sono state poste per casi emersi da deliberazioni consiliari che non sono state considerate sufficientemente per i Comuni non obbligati alla formazione dei programmi a passare agli strumenti esecutivi e, come conseguenza, non costituirebbero variante al piano regolatore generale.
L'emendamento è mantenuto però solo fino alla parola "motivate".



PICCO Giovanni

Nell'apprezzare lo sforzo che la maggioranza fa nel definire questo aspetto, concordo con l'ipotesi testè illustrata dal Consigliere Bontempi di arrestare il testo alla parola "motivate".
Suggeriamo per maggiore chiarezza, di sostituire "o nei" con le parole "e per i", perché altrimenti nasce l'equivoco che queste deliberazioni possano essere fatte da qualsiasi Comune al di fuori dei programmi pluriennali d'attuazione, mentre vogliamo ribadire il principio che queste deliberazioni, pur non costituendo variazione al piano regolatore generale possono essere in condizione di eccezionalità dovute all'esigenza di dettare norme operative e non generali comportamentali in sede di programma pluriennale d'attuazione.



PRESIDENTE

Pongo in votazione tale proposta.
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
E' approvata all'unanimità dei 52 Consiglieri presenti.
Pongo in votazione l'emendamento come sopra modificato.
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
E' approvato con 50 voti favorevoli e 2 astensioni.
Pongo in votazione l'articolo 26 così modificato.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 46 hanno risposto SI 44 Consiglieri si sono astenuti 2 Consiglieri E' approvato.
Comunico infine che i lavori proseguiranno nel pomeriggio alle ore 14,15.
La seduta è tolta.
(La seduta ha termine alle ore 12,50)



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