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Dettaglio seduta n.278 del 10/10/84 - Legislatura n. III - Sedute dal 9 giugno 1980 al 11 maggio 1985

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Argomento:


PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BENZI


Argomento: Problemi del lavoro e della occupazione

Ordine del giorno sulla crisi occupazionale in Valle di Susa


PRESIDENTE

La seduta è aperta.
Sull'ordine del giorno sulla crisi occupazionale in Valle di Susa chiede la parola il Consigliere Montefalchesi. Ne ha facoltà.



MONTEFALCHESI Corrado

I Capigruppo in un recente incontro con le organizzazioni sindacali si sono impegnati per quanto riguarda la situazione della Valle di Susa di presentare un ordine del giorno. Il dissenso tra i Gruppi è stato superato quindi credo sia opportuno, appunto data l'importanza della questione, non relegare un atto così significativo del Consiglio regionale alla fine della seduta quando pochi Consiglieri ascoltano.
Chiedo che l'ordine del giorno venga posto in votazione subito.



PRESIDENTE

I nostri Consiglieri sono attenti sia al principio che alla fine della seduta. Non esiste tempo di scadenza. Per quanto riguarda l'ordine del giorno, se tutti sono d'accordo, sono disposto a metterlo subito in votazione.



MORETTI Michele

Sono d'accordo sulla proposta Montefalchesi.



BRIZIO Gian Paolo

Anche noi siamo d'accordo.



CARAZZONI Nino

Non conosco l'ordine del giorno. Nessuno mi ha chiesto niente, quindi prego di darci il tempo per esaminarlo e di rinviare la votazione a fine seduta.



BONTEMPI Rinaldo

La prima parte dell'ordine del giorno contiene una premessa descrittiva della situazione drammatica della Val di Susa e del piano di ristrutturazione della Teksid di Avigliana. C'è poi una parte in cui il Consiglio regionale invita la Giunta ad attivare incontri con la Teksid e con il Ministero delle partecipazioni statali per verificare l'applicazione dell'accordo.
C'è poi un impegno a verificare se è possibile accedere ai fondi CECA per il finanziamento di attività finalizzate al reimpiego di lavoratori ex siderurgici.
Infine sollecita la formulazione di uno specifico progetto Val Susa come quadro di riferimento e strumento di supporto per nuove iniziative imprenditoriali nella zona.
Propongo che venga messo ai voti.



PRESIDENTE

Pongo pertanto in votazione tale ordine del giorno.
Ve ne do lettura: "Il Consiglio regionale del Piemonte esprime viva preoccupazione per la grave crisi economica ed occupazionale che colpisce l'arca della Valle Susa, con il ridimensionamento del settore portante dell'economia della Valle quale quello industriale e conseguente chiusura di numerose aziende quali: Acciaierie Alpine, Campidoglio, Utita IMP, Sisma, ecc.
In tale quadro segue con estrema preoccupazione l'evoluzione della situazione produttiva ed occupazionale dello Stabilimento Teksid di Avigliana, i cui addetti sono scesi dai 4005 del 1980 ai 2370 attuali, ed il cui piano di ristrutturazione attualmente in discussione - pur necessario ai fini dell'innovazione del prodotto e del recupero di competitività - prevede un esubero di altri 800 lavoratori considerato che a tutt'oggi non si è avuta pratica attuazione dell'accordo Teksid-Finsider del maggio 1982, nella parte riguardante la creazione di 500 nuovi posti di lavoro da parte della Teksid, di cui la parte prevalente era destinata all'area di Avigliana ritiene che l'attuazione del piano di ristrutturazione dello Stabilimento Teksid .Avigliana non può prescindere dal concreto avvio degli investimenti occorrenti per l'attivazione dei 500 nuovi posti di lavoro cosciente della necessità che le varie parti (istituzioni, forze economiche, imprenditoriali e sociali), nell'ambito dei rispettivi ruoli e competenze, contribuiscono ad attivare gli interventi necessari per invertire l'attuale tendenza il Consiglio regionale, invita la Giunta regionale: ad attivare appositi incontri con la Teksid ed il Ministero delle partecipazioni statali, parti contraenti l'accordo del maggio '82 per verificare le condizioni che ne permettano una pronta applicazione attraverso l'attivazione dei 500 nuovi posti di lavoro, che costituiscono parte integrante e qualificante di tale accordo a verificare la possibilità di accedere ai fondi della CECA, per il finanziamento di attività sostitutive finalizzate al reimpiego di lavoratori ex siderurgici e la loro utilizzazione in Val Susa a sollecitare e favorire la creazione di nuove attività produttive finalizzate al sostegno economico della Valle Susa a verificare con le parti sociali la modalità di attuazione degli strumenti legislativi e normativi esistenti al fine di evitare nuove eccedenze e contribuire al riequilibrio occupazionale ritiene necessario attivare uno specifico progetto Valle Susa, come importante quadro di riferimento ed un valido strumento di supporto per nuove iniziative imprenditoriali in tale zona si impegna ad attivare in tempi rapidi sedi di confronto con gli Enti locali per contribuire ad individuare modalità e strumenti per l'attuazione di tale progetto".
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
E' approvato all'unanimità dei 47 Consiglieri presenti in aula.



PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE MARCHIARO


Argomento: Urbanistica (piani territoriali, piani di recupero, centri storici

Proseguimento esame progetti di legge nn. 91, 125, 185, 192, 214, 244, 249 e 337: "Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 56/77 e successive modificazioni"


PRESIDENTE

Prosegue l'esame dell'articolato relativo alla modifica della L.R.
56/77.
Art. 18 (del d.d.l. 337). Vengono presentati i seguenti emendamenti: dal Gruppo P.L.I.: l'ultima frase del punto 2 del VII comma è così sostituita: "Nei casi di cui alle lettere b), c), e) del I comma dell'art. 26, la dotazione minima è stabilita nella misura del 10 per cento della superficie fondiaria".
La penultima frase del punto 3 del VII comma è così sostituita: "Nei casi di intervento di ristrutturazione urbanistica e di completamento di cui alla lettera e) e f) del III comma dell'art. 13, la dotazione minima è stabilita nella misura dell'80 per cento della superficie lorda di pavimento".
Al penultimo comma è aggiunto: "In tal caso il maggior valore delle superfici cedute al Comune sarà scomputato dagli oneri di urbanizzazione".
La parola al Consigliere Marchini.



MARCHINI Sergio

L'emendamento è di immediata comprensione.



PRESIDENTE

Sono stati inoltre presentati i seguenti emendamenti: dal Gruppo D.C.: il testo è soppresso e sostituito con il seguente: "Il piano regolatore generale definisce le dotazioni di servizi sociali di attrezzature comunali esistenti ed in progetto, commisurate alla capacità insediativa, per ambiti territoriali funzionali alla reale utilizzazione dei servizi stessi ed anche mediante aggregazione di aree per servizi destinate ad attività polifunzionali.
Tale articolazione è finalizzata ad una verifica qualitativa e dimensionale dello standard urbanistico che può risultare assolto con attrezzature pubbliche già esistenti, qualitativamente rispondenti alle quantità di aree prescritte.
La dotazione minima è assicurata mediante vincolo di destinazione di: a) aree pubbliche nei limiti previsti dal D.M. LL.PP. 1.4.1968, n. 1444 (18 mq, per abitante); tali aree debbono essere tutte acquisite al patrimonio comunale in sede di formazione dei programmi pluriennali di attuazione b) aree private ad uso pubblico eccedenti i limiti di cui al precedente punto a), ma compresi nei 25 mq/ab. nei Comuni inferiori ai 10.000 abitanti.
Il predetto vincolo di destinazione ad uso pubblico su aree private previsto nel Piano Regolatore Generale, ha efficacia decennale dalla data di adozione degli strumenti urbanistici generali o attuativi, trascorsi i quali, in assenza di acquisizione bonaria o di utilizzazione convenzionata o di esproprio, ai sensi della legge 20/10/1971, n. 865, il vincolo decade.
Il valore delle aree o delle opere cedute per standards urbanistici e gli eventuali indennizzi per vincoli di destinazione su aree private effettivamente utilizzate ad usi pubblici, sono scomputabili dagli oneri delle urbanizzazioni secondarie, in sede di rilascio di concessioni.
Nei Comuni caratterizzati da insediamenti ed attrezzature che comportano la presenza di popolazione stagionale, le dotazioni minime di cui al terzo comma debbono essere incrementate in relazione ad accertate esigenze di infrastrutture.
Le Comunità Montane verificano e stabiliscono, Comune per Comune, come debbono essere articolati gli standards comunali ed intercomunali.
Le dotazioni minime di aree per attrezzature funzionali agli insediamenti produttivi stabilite dall'art. 5 sub 1 del D.M. 2/4/1968, n. 1444, deve essere destinata a parcheggio, verde alberato e servizi sociali, quali mense ed impianti sportivi, in misura del: 20 per cento della superficie destinata a zone o aree attrezzate di nuovo impianto, di cui all'art. 26 della presente legge 10 per cento dei lotti destinati a nuovi insediamenti in aree di riordino da attrezzare ed artigianali o comprese in Comuni ricadenti in Comunità Montane.
Le dotazioni minime di aree per attrezzature al servizio di nuovi insediamenti direzionali e commerciali o all'ampliamento di quelli esistenti, stabilite dall'art. 5 sub 2 del DM 2/4/1968 n. 1444, deve essere destinata a parcheggio, verde, servizi sociali in misura: del 100 per cento della superficie lorda del pavimento degli edifici previsti in zone di nuovo impianto a destinazione omogenea dell'80 per cento della superficie lorda del pavimento degli edifici previsti o delle parti di questi con tale destinazione di aree di ristrutturazione urbanistica.
Ai fini degli standards, di cui ai precedenti commi, sono computabili le aree per le quali siano previste l'acquisizione da parte del Comune o l'assoggettamento ad uso pubblico".
La parola al Consigliere Picco.



PICCO Giovanni

Sarebbe opportuno sentire dalla maggioranza qual è il grado di accettabilità delle nostre proposte.
Facciamo presente di avere non solo gettato il sasso nello stagno sull'argomento degli standards, ma di avere recuperato concetti che vanno da un lato nella direzione dell'interesse dei Comuni per evitare asservimenti eccessivi rispetto alle effettive esigenze delle comunità interessate, dall'altro lato di avere precisato meglio, anche nei confronti dei soggetti destinatari dei vincoli e degli espropri, l'articolazione degli standards rispetto a possibili usi ed asservimenti che concorrono alla formazione dello standards.
Sono due concetti nuovi che sappiamo essere recepiti dalla maggioranza e sui quali vogliamo sentire le conclusioni da parte del relatore.
L'ultima parte è relativa alla possibilità di computare il valore delle aree espropriate od asservite all'interno degli oneri di urbanizzazione.
Questo argomento pur essendo stato valutato e discusso non è riuscito ad approdare a una proposta legislativa che fosse accettabile, quindi riconducibile nel testo della legge.
Per altre proposte mi pare che dovrebbero derivare sufficienti risposte.



PRESIDENTE

I Consiglieri Simonelli e Biazzi presentano i seguenti emendamenti: emendamento aggiuntivo all'art. 18 (21/L.R. 56): a) al comma primo, punto uno, dopo le parole "25 mq, per abitante" si aggiunge: "e sino a 7 mq, per abitante può essere reperita in aree private assoggettate ad uso pubblico o da assoggettare ad uso pubblico mediante convenzione, secondo le norme del P.R.G.".
Il comma riprende con "tale dotazione è da intendersi in linea di massima così ripartita".
emendamento soppressivo: b) i commi 2, 3, 4, 5, 6, 9 sono soppressi.
emendamento integrativo all'art. 18 (21/L.R. 56/77): c) è inserito il nuovo secondo comma "Nei Comuni nei quali la popolazione prevista dal P.R.G, non supera i 2000 abitanti, la dotazione globale di aree per attrezzature e servizi può essere ridotta a 18 mesi".
La parola al Consigliere Simonelli.



SIMONELLI Claudio

Credo che convenga fare un intervento complessivo sull'art. 18 in modo da dare conto della posizione che la maggioranza esprime nell'insieme.
Con le modifiche introdotte si stabilisce che resta la dotazione di 25 metri cubi, ma si rende esplicita la possibilità di raggiungere tale dimensionamento degli standards non necessariamente attraverso aree pubbliche o da rendere tali, ma anche attraverso aree private assoggettate ad uso pubblico o in sede di piano regolatore, quindi cartograficamente individuate nel piano regolatore col dettaglio, oppure individuate quanto alla loro dimensione nel piano regolatore, formate nelle norme del piano e da individuare nel dettaglio successivamente attraverso il convenzionamento con i privati interessati.
Il secondo emendamento prevede la soppressione della distinzione delle due categorie di Comuni che erano previsti all'art. 21 e rispetto ai quali si stabilivano i due diversi livelli di standards: 18 mq, per i Comuni con minori problemi, 25 mq per quelli con maggiori problemi.
Questa proposta era contenuta nell'emendamento della D.C. Viene invece ripristinata la norma già contenuta nel testo della legge 56 secondo la quale i Comuni al di sotto dei 2000 abitanti hanno gli standards ridotti a 18 mq per abitante e si riporta la norma già contenuta nell'art. 21.
In conseguenza di queste modifiche scompare l'ultimo comma dell'articolo proposto dalla maggioranza, perché superato dagli emendamenti accolti, e, per quanto riguarda le aree per attrezzature al servizio degli insediamenti direzionali e commerciali, si stabilisce che si assimilano ai casi di intervento di completamento di cui alla lettera f) del III comma dell'art. 13, già previsti nel testo, anche gli interventi di ristrutturazione edilizia, di cui alla lettera e) dello stesso articolo.
Altrettanto avviene nel paragrafo successivo in cui si fa cenno alla dotazione minima di aree per parcheggio pubblico negli interventi all'interno dei centri storici, che sono interventi o di ristrutturazione urbanistica o di completamento.
In altri termini, viene mantenuto lo standard di 25 mq che la legge regionale piemontese ed anche altre Regioni hanno individuato più o meno in misure analoghe e che resta l'obiettivo ottimale da perseguire. Tuttavia rendendoci conto delle realtà e delle necessità che nelle diverse situazioni e nelle diverse aree rendono questo obiettivo difficile da raggiungere, si è voluto riconoscere a determinate situazioni la possibilità di un avvio graduale verso il regime ottimale, in particolare nelle aree caratterizzate da preesistenze, come sono i centri storici delle quali è giusto riconoscere interventi di miglioramento, di riordino e di recupero che sono necessari per evitare il degrado.



PRESIDENTE

Prego i Consiglieri di maggioranza di fornire il testo degli emendamenti.



BONTEMPI Rinaldo

Chiedo qualche minuto di sospensione.



PRESIDENTE

E' stato concordato il seguente emendamento sostitutivo dell'intero art. 18 (art. 21/56): l'art. 21/56 è soppresso e sostituito dal seguente: "Art. 21 - Standards urbanistici e servizi sociali ed attrezzature a livello comunale.
Nel Piano Regolatore Generale deve essere assicurata una dotazione complessiva di aree per servizi sociali, comprendenti attrezzature pubbliche e di uso pubblico, esistenti ed in progetto, commisurata all'entità degli insediamenti residenziali, produttivi, direzionali commerciali e turistici, sulla base dei seguenti parametri: 1) Aree per attrezzature e servizi in insediamenti residenziali: la dotazione minima complessiva delle aree per servizi sociali è stabilita in 25 mq e sino a 7 mq per abitante può essere reperita in aree private assoggettate ad uso pubblico o da assoggettare ad uso pubblico mediante convenzione, secondo le norme del P.R.G..Tale dotazione è da intendersi, in linea di massima, così ripartita: a) 5 mq per abitante di aree per l'istruzione (asili nido, scuole materne scuole elementari, scuole medie dell'obbligo) b) 5 mq per abitante di aree per attrezzature di interesse comune (religiose, culturali, sociali, assistenziali, sanitari e amministrative per mercati e centri commerciali pubblici) c) 12,50 mq per abitante di aree per spazi pubblici a parco, per il gioco e lo sport d) 2,50 mq per abitante di aree per parcheggi pubblici.
E' altresì ammessa una dotazione diversa, comunque non inferiore a 18 mq qualora il Piano Regolatore Generale determini una aggregazione di aree per servizi destinate ad attività polifunzionali.
Nei Comuni nei quali la popolazione prevista dal P.R.G. non supera i 2000 abitanti la dotazione globale di aree per attrezzature e servizi può essere ridotta a 18 mq.
La verifica dello standards urbanistico residenziale dei piani comunali è effettuata con riferimento alla capacità insediativa residenziale, così come definita nel precedente art. 20.
I Piani Regolatoti Generali dei Comuni con capacità ricettiva turistica superiore alla popolazione residente, sono tenuti ad adeguare alla somma della popolazione residente e di quella turistica media annua prevista i valori di cui alla lettera c) e d) del primo comma, elevando la dotazione minima di cui alla lettera c) a mq. 29 per abitante-vano, mentre i valori di cui alle lettere a) e b) del primo comma vanno riferiti esclusivamente alla popolazione residente.
Nei casi di Piani Regolatori Generali intercomunali a dotazione minima di aree è pari alla sommatoria delle dotazioni minime spettanti a ciascun Comune, in conformità a quanto previsto nei commi precedenti, il piano intercomunale provvede alla distribuzione fra i Comuni di tali quantità e determina le eventuali aggregazioni delle aree per servizi.
2) Aree per attrezzature al servizio degli insediamenti produttivi: la dotazione minima di aree per attrezzature funzionali agli insediamenti produttivi, di nuovo impianto di cui alle lettere a) e b) del primo comma dell'art. 26, per parcheggi, verde ed attrezzature sportive, centri e servizi sociali, mense ed attrezzature varie, è stabilita nella misura del 20 per cento della superficie territoriale a tale scopo destinata; per i Comuni siti in territorio montano la dotazione è stabilita nella misura del 10 per cento.
Nei casi di cui alle lettere b) e c) del primo comma dell'articolo 26, la dotazione minima è stabilita nella misura del 10 per cento della superficie fondiaria .
3) Aree per attrezzature al servizio degli insediamenti direzionali e commerciali: nei casi di intervento all'interno dei centri storici individuati conformemente a quanto disposto dall'art. 24 sub. 1) e di ristrutturazione urbanistica e di completamento di cui alle lettere e) ed f) del terzo comma dell'art. 13, la dotazione minima è stabilita nella misura dell'80 per cento della superficie lorda di pavimento. Nei casi di intervento di nuovo impianto, di cui alla lettera g) del terzo comma dell'art. 13, la dotazione minima è stabilita nella misura del 100 per cento della superficie lorda di pavimento.
La dotazione minima di aree di cui al precedente comma dovrà essere destinata nella misura di almeno il 50 per cento a parcheggio pubblico. Nei casi di interventi all'interno dei centri storici, di ristrutturazione urbanistica o di completamento la superficie da destinare a parcheggio potrà essere reperita come superficie utile in apposite attrezzature, anche nel sottosuolo.
Ai fini degli standards, di cui al presente articolo, anche per gli interventi di cui ai punti 2) e 3), sono compatibili, oltre alle aree delle quali è prevista l'acquisizione da parte della P.A. anche quelle private per le quali è previsto l'assoggettamento ad uso pubblico, nelle proporzioni definite dal P.R.G. o dai loro strumenti di attuazione".
La parola al Consigliere Marchini.



MARCHINI Sergio

Il Gruppo liberale prende atto che si è voluto dare risposta a un problema reale e di significativa importanza, esprime quindi voto favorevole al testo espresso dalla maggioranza perché lo considera finalizzato alla soluzione di un problema.
Per memoria storica, il Gruppo liberale intende sottolineare le gravi perplessità che l'elaborato che la maggioranza ci sottopone fanno sorgere sul piano concettuale.
In effetti ci sembra difficile, in sede di programmazione, ipotizzare due diverse categorie quella dell'uso pubblico e quella della proprietà privata soggetta ad uso pubblico; la prima da acquisire al pubblico demanio attraverso l'esproprio, l'altra da mettere a disposizione attraverso un atto convenzionale.
L'atto di esproprio è un atto di governo, di imperio, l'atto convenzionale è un atto di volontà.
Mi pare difficile dal punto di vista della cartografia far convivere questi due istituti in termini di programmazione, cioè di regolamentazione ossia mi sembra difficile far coesistere l'istituto dell'imperio e l'istituto della convenzione. Non solo, nel testo si parla addirittura di zone assoggettate ad uso pubblico. Vorrei capire con quale provvedimento si assoggetta qualche bene ad uso pubblico. Non esiste secondo noi.
Lo strumento della convenzione, che non è un atto di programmazione, ma di gestione della programmazione, avrebbe dovuto essere introdotto come facoltà del Comune di sostituire aree che nel piano regolatore venivano indicate ad uso pubblico, con aree fino a non oltre il 7 per cento che, a seguito di convenzione, potessero essere estrapolate dalla massa di aree destinate ad uso pubblico. Siamo sul piano dell'attuazione del piano regolatore, non siamo sul piano della previsione del piano regolatore.
Questo dal punto di vista concettuale, mentre dal punto di vista operativo il Gruppo liberale ha l'impressione che l'individuazione della possibilità da parte del privato di portare in dote i 7 metri quadrati, probabilmente tenderà a far nascere delle spinte all'interno della programmazione urbanistica soprattutto nei piccoli Comuni.
Se non chiariamo questi punti potremmo rischiare che alcuni Comuni commettano vere e proprie illeceità introducendo un terzo genus tra aree disponibili e aree non più disponibili come sono queste le soggette ad uso pubblico. Queste nostre perplessità lasciano per memoria nostra e della istituzione nella misura in cui le vorrà raccogliere nei tempi e nei modi dovuti, non ci esimono dal riconoscimento dello sforzo politico fatto dalla maggioranza, voteremo quindi a favore.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Genovese.



GENOVESE Piero Arturo

Nel dare il giudizio sul testo emendato vorremmo richiamare un'osservazione di carattere procedurale.
La definizione di questi testi avviene in condizioni atipiche: chiediamo il riconoscimento del contributo che stiamo dando ai lavori visto che risultano sempre come emendamenti proposti dalla maggioranza mentre alcuni sono stati scritti con la partecipazione di altri Gruppi. In questo caso, per quanto riguarda l'art. 21 che è un articolo importante di revisione della legge 56, avevamo con il nostro emendamento sostitutivo proposto di prevedere una dotazione minima di aree per gli standards 18 mq di aree pubbliche a cui potevano essere aggiunti per i Comuni al di sopra di una certa dimensione, 7 mq di aree private assoggettate ad uso pubblico.
Nel testo emendato che ora viene discusso il concetto è rovesciato; infatti si stabilisce che la dotazione minima deve essere di 25 mq di cui fino a 7 mq possono essere rappresentati da aree private assoggettate ad uso pubblico.
Questo non corrisponde esattamente alla proposta che avevamo avanzato però riteniamo positivo che si sia pervenuti a questo punto di incontro e a questa formulazione; così come riteniamo positive e migliorative le altre norme che in sede di emendamento vengono introdotte.
Potremmo ricavarne motivazioni per una astensione, ma riteniamo che il complesso delle modifiche che vengono apportate debba in questo caso farci propendere per un voto favorevole, reclamando però il ruolo che il nostro Gruppo sta svolgendo nella definizione dell'articolato.



PRESIDENTE

C'è una strada che devo percorrere sul piano formale che tiene conto dell'esigenza che lei ha espresso, in quanto io ho letto un testo globale un emendamento complessivo con queste integrazioni.
A questo punto dovrei chiedere alla maggioranza di ritirare gli emendamenti parziali, in quanto sono già parte integrante di questo testo complessivo.
La parola al Consigliere Simonelli.



SIMONELLI Claudio

Ritiriamo gli emendamenti.



PRESIDENTE

Gli emendamenti presentati dai Gruppi P.L.I., D.C. e dai Consiglieri Biazzi e Simonelli si intendono pertanto ritirati.
Pongo in votazione l'emendamento presentato dalla maggioranza.
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
E' approvato all'unanimità dei 47 Consiglieri presenti in aula.
Pongo in votazione l'art. 18 nel testo modificato.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 47 hanno risposto SI 45 Consiglieri si sono astenuti 2 Consiglieri L'art. 18 è approvato.
Articolo 19 (d.d.l. 337) Vengono presentati i seguenti emendamenti: dal Gruppo D.C.: emendamento sostitutivo.
Il testo è soppresso e sostituito con il seguente: "Il Piano Regolatore Generale, quando ne risulti l'esigenza, nel rispetto delle previsioni del Piano Territoriale Comprensoriale e comunque nei Comuni con popolazione superiore ai 20.000 abitanti, prevede dotazioni aggiuntive di aree per attrezzature pubbliche d'interesse generale in misura non inferiore ai 17,5 mq/ab secondo le ripartizioni previste all'art. 4 sub 5 del D.M. 2/4/1968, n. 1444. Sino all'approvazione del Piano Territoriale Comprensoriale l'esigenza di prevedere le predette dotazioni aggiuntive di aree è verificata in sede di formazione del Piano Regolatore Generale tenendo conto dei piani regionali di settore".
La parola al Consigliere Genovese.



GENOVESE Piero Arturo

Noi vogliamo affermare due principi: innanzitutto e in via principale che, per i Comuni al di sotto di una certa soglia, la previsione degli standards "aggiuntivi", nella misura di 17.5 mq per abitante, deve essere contenuta nei piani territoriali di cui all'art. 3 della legge 56. Devono cioè essere i piani territoriali a prevedere queste dotazioni, in quanto si tratta di standards aggiuntivi che non possono essere frazionati sulle singole realtà comunali e che invece richiedono, per la loro rilevanza, una previsione coordinata a livello territoriale ampio, quindi a livello di piano territoriale di Comprensorio.
Il secondo punto che intendiamo sottoporre all'attenzione del Consiglio è determinato dal fatto che l'attuale norma della legge 56 prevedeva per i piani regolatori dei Comuni o dei Consorzi di Comuni superiori ai 10.000 abitanti l'applicazione obbligatoria dello standard aggiuntivo di 17,5 mq per abitante per i servizi di livello elevato (scuola, sanità, parchi) e che ciò in molti casi, soprattutto nelle Comunità Montane, porta ad una previsione obbligatoria di vincoli che di fatto non si traduce in nessuna realizzazione concreta di servizi.
Di conseguenza, abbiamo avanzato una proposta che tende ad elevare la soglia oltre cui è obbligatoria la previsione di questi standards aggiuntivi nella misura di 17,5 mq per abitante: cioè, solo per i Comuni Consorzi e Comunità Montane superiori ai 20.000 abitanti e per le aree individuate dai Piani Territoriali.
Ci sembra che altri emendamenti, preannunciati dalla maggioranza vadano ora in questa direzione. Se è così ritireremo il nostro emendamento lieti di avere contribuito a dare soluzione ad un problema non secondario ai fini di un coordinato e corretto uso del suolo.



PRESIDENTE

Sono stati presentati i seguenti altri emendamenti: dai Consiglieri Simonelli, Biazzi e Cerutti: al primo comma, la parola "10..000" abitanti è sostituita con "20.000" abitanti.
il secondo somma è soppresso.
Sono aggiunti i seguenti due commi: secondo comma: "Nei casi di P.R.G.I. per la distribuzione nei diversi Comuni della dotazione aggiuntiva di aree si applicano le disposizioni di cui al sesto comma dell'art. 21" (coordinamento) Terzo comma: "Il Piano Territoriale verifica la consistenza qualitativa degli standards nelle aree interessate e determina le esigenze di eventuali aree da garantire nell'ambito di aree sub-comprensoriali".
La parola al Consigliere Simonelli.



SIMONELLI Claudio

In sintonia con quanto diceva il collega Genovese per l'articolo 22 della legge 56 si sono stabiliti tre punti di novità.
Intanto si ritengono applicabili gli standards aggiuntivi di 17,5 mq per abitante nei Comuni o nei Consorzi di Comuni e Comunità Montane con popolazione prevista superiore a 20.000 abitatiti.
Si prevede che per la distribuzione di tale dotazione aggiuntiva nei diversi Comuni valgano le norme che abbiamo or ora approvato a VI comma dell'art. 21 cioè che questa distribuzione di servizi aggiuntivi viene fatta non necessariamente pro quota nei singoli Comuni, ma nell'ambito dell'intera superficie del piano intercomunale o della Comunità Montana.
Il terzo punto chiarisce che il piano territoriale verifica la consistenza qualitativa degli standards nei Comuni interessati e determina l'esigenza di eventuali nuove aree da garantire nell'ambito di aree subcomprensoriali, ovvero al di sotto degli aggregati di 20,000 abitanti; è il piano territoriale che individua le ulteriori necessità in relazione alla qualità degli standards esistenti. Anche in questo caso la maggior superficie per standards aggiuntivi può essere distribuita non necessariamente in modo uguale per Comune ma per sub-aree comprensoriali secondo le indicazioni del piano territoriale.



PRESIDENTE

Gli emendamenti del Gruppo D.C. si intendono ritirati.
Pongo in votazione gli emendamenti dei Consiglieri Simonelli, Biazzi e Cerutti.
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
L'esito della votazione è il seguente: favorevoli 43 Consiglieri astenuti 2 Consiglieri Pongo in votazione l'art. 19 nel testo modificato.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 45 hanno risposto SI 43 Consiglieri si sono astenuti 2 Consiglieri L'art. 19 è approvato.
Articolo 19 bis (d.d.l. 337) Il Consigliere Genovese ritira i seguenti emendamenti sostitutivi: gli artt. 23 e 24 della L.R. 56, come modificati dagli artt. 13 e 14 della L.R. 50 del 20/5/1980, sono abrogati e sostituiti dal seguente testo: "Art. 23 - Densità territoriali e densità fondiarie minime e massime nelle zone residenziali.
Il Piano Regolatore Generale determina, ai fini di equilibrati sviluppi degli insediamenti, le densità territoriali delle singole aree con i seguenti criteri: a) per gli insediamenti esistenti, le densità territoriali medie accertate sono assunte come documentazione di base per definire articolatamente le norme che ne disciplinano le trasformazioni b) per le aree di completamento le densità fondiarie relative ai lotti liberi non possono superare quelle medie di cui al precedente punto a).
Per le aree di ristrutturazione urbanistica e di espansione residenziale nonché per interventi di nuovo impianto di attività direzionali o commerciali, il Piano Territoriale Comprensoriale determina i limiti delle densità territoriali proprie ai Comuni o fasce di Comuni.
In assenza di Piano Territoriale Comprensoriale le densità fondiarie relative a singoli lotti, nelle sole aree di completamento ed espansione residenziale, non possono superare: a) 3 mc/mq nei Comuni fino a 10.000 abitanti b) 4 mc/mq nei Comuni tra i 10.000 e 20.000 abitanti c) 5 mc/mq nei Comuni superiori ai 20.000 abitanti Gli strumenti attuativi di Piano Regolatore Generale possono prevedere incrementi non superiori al 30 per cento di tali limiti, purch giustificabili per esigenze di minori costi di insediamento connessi a migliori gestioni dei pubblici servizi".
La parola al Consigliere Genovese.



GENOVESE Piero Arturo

Ritiriamo questo emendamento poiché essendo modificati i contenuti dell'art. 3 della legge 56 il riferimento per la definizione delle densità territoriali e densità fondiarie alle prescrizioni ed alle indicazioni di piano territoriale non è più configurabile.
Devo peraltro dire che l'art. 23/56 di fatto conosce più eccezioni che applicazioni; già nel 1980 avevamo approvato un emendamento che aggiungeva le parole "di norma" all'articolato.
Secondo noi rimane un articolo quasi del tutto inapplicabile, ma siccome di fatto non viene applicato crediamo che possa anche rimanere così com'è se la maggioranza ritiene di non modificarlo.



PRESIDENTE

Il Gruppo P.L.I. presenta il seguente emendamento: l'articolo è abrogato.
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
E' respinto con il seguente esito: favorevoli 3 Consiglieri contrari 24 Consiglieri astenuti 15 Consiglieri Articolo 20 (d.d.l. 337) Vengono presentati i seguenti emendamenti: dal Gruppo D.C.
"Art. 24/56 - Norme generali per i beni culturali ambientali e centri storici.
Ai fini di salvaguardia e di valorizzazione il Piano Regolatore Generale individua e tutela con specifiche fasce di protezione le parti di territorio che comprendono: 1) le aree aventi pregi paesaggistici, storici, etnologici ed archeologici già vincolate con D.M. di cui alle leggi 1.6.1939 n. 1089 e 29.6.1939 n.
1497 e successive modificazioni 2) le aree d'interesse ambientale proprio e pertinente ad altre aventi analoga rilevanza 3) gli insediamenti urbani o rurali con caratteristiche storiche ed artistiche di rilevante interesse 4) monumenti o singoli edifici e manufatti con caratteri e valori storici artistici, documentati.
Per le singole predette parti il Piano Regolatore Generale indica i modi per la progettazione degli strumenti esecutivi, definisce le norme di tutela e prescrive quali sono i tipi di intervento previsti, sia per usi pubblici che privati.
Indipendentemente dall'individuazione delle zone di recupero di cui al precedente art. 12, il Piano Regolatore Generale verifica e ridefinisce le perimetrazioni dei centri storici vigenti di cui all'art. 81 della presente legge, con specifico riferimento ai beni culturali come precedentemente definiti.
All'interno di aree perimetrate come "aree di tutela di beni culturali ambientali" e come "centri storici" e delle rispettive fasce di protezione contigue sono vietate alterazioni dei caratteri ambientali della trama viaria ed edilizia e dei manufatti che costituiscono testimonianza culturale.
Il Piano Regolatore Generale disciplina gli interventi anche in assenza di strumenti urbanistici esecutivi ed in attesa della loro approvazione nel rispetto dei seguenti principi: a) gli edifici compresi negli elenchi di cui alla legge 29:6.1939, n. 1497 e 1.6.1939 n. 1089 e quelli individuati come tali negli strumenti urbanistici, sono soggetti a restauro e risanamento conservativo; proposte di interventi straordinari per totale o parziale riuso sono sottoposte alle Commissioni comprensoriali di cui all'art. 91 bis della presente legge b) le aree libere di interesse ambientale restano inedificate; eventuali utilizzazioni per usi pubblici sono definite dal Piano Regolatore Generale c) gli interventi di ristrutturazione urbanistica sono disciplinati esclusivamente da strumenti urbanistici esecutivi formati ed approvati secondo le procedure di cui al successivo art. 40 d) le norme di attuazione del Piano Regolatore Generale debbono prevedere apposita disciplina urbanistica ed edilizia per gli immobili, i manufatti o le parti di territorio delimitato ai sensi del presente articolo; tali norme prevedono precisi "modelli di operatività" a carico dei privati proprietari, con priorità al controllo sugli usi incompatibili con le caratteristiche dei beni da tutelare o tali da creare pregiudizi alla loro integrità e) la norma urbanistica sugli immobili individuati come beni culturali ambientali non può condizionare l'uso privato se non per quanto attiene ad obiettivi di preservazione; limitazioni finalizzate ad uso o godimento pubblico debbono essere esplicitamente previste negli obiettivi e nelle norme d'attuazione del Piano Regolatore Generale f) le norme che disciplinano le trasformazioni, in presenza od in assenza di strumenti urbanistici esecutivi, possono prescrivere, con le destinazioni, limitazioni d'uso privato secondo precise esigenze o obiettivi espressi nel progetto di Piano Regolatore Generale g) nei centri storici la preservazione del tessuto sociale esistente, delle attività ad esso afferenti, i servizi sociali carenti, l'accessibilità pedonale ed il verde debbono essere anteposti ad altri obiettivi nella riorganizzazione degli usi pubblici e privati dei sedimi e degli immobili.
Le aree di interesse archeologico individuate in sede di Piano Regolatore Generale sono tutelate con apposite norme ed ove si prevedano trasformazioni con il ricorso al Piano particolareggiato".
La parola al Consigliere Picco.



PICCO Giovanni

Noi abbiamo riscritto questo articolo perché lo ritenevamo impropriamente formulato. In realtà questa soddisfazione da parte della maggioranza non ci è stata concessa anche se alcune componenti dell'articolo sono state rettificate.
Intendevamo evidenziare come fosse necessario sancire il principio che il Piano Regolatore generale è in condizione di normare specificatamente gli interventi all'interno delle cosiddette aree definite "centro storico" sul quale si tratterebbe di fare delle specificazioni, non sempre strettamente vincolando questa disciplina normativa agli strumenti urbanistici esecutivi.
Questa grande innovazione in realtà non era recepita nella legge 56 perché fu formulata prima della legge nazionale 457 che disciplinò gli interventi nei centri storici e in genere nel patrimonio edilizio esistente e sancì il principio che i piani di recupero, strumento molto più agile ed adatto alla normativa sul patrimonio edilizio esistente, costituiva totalmente le prescrizioni contenute nei piani regolatori relative ai piani particolareggiati.
Se era comprensibile che la 56 prima della 457 non avesse questa impalcatura, dopo l'approvazione della L. 457 ci si aspettava che questa impalcatura fosse rivista e riadattata. E' vero che dopo la 457 anche la 56 ha già subito delle variazioni, ancora nella passata legislatura, con la legge 50 e che alcuni principi relativi agli interventi sul patrimonio edilizio esistente sono stati recepiti ma per quanto riguarda in particolare i centri storici, la rigidità alla quale pare ancorarsi la 56 è stata ed è motivo di preoccupazione, quindi il problema di riferirsi al piano regolatore come momento dirimente i nodi specifici che si presentano nelle singole realtà, a noi pareva essere l'affermazione di maggiore interesse e di maggiore capacità di produrre effetti positivi.
Quello che abbiamo inteso sottolineare nella nostra proposta di legge è che purtroppo la disciplina degli articoli normativi che si riferiscono ai centri storici molto dicono in termini di vincoli sul patrimonio edilizio ma poco dicono per quanto attiene alle valorizzazioni, alle possibilità di riscatto, di utilizzazione, non ponendosi nemmeno il problema più coerente e più ricorrente della salvaguardia del patrimonio, cosa che in questi ultimi tempi ha evidenziato proprio nella nostra città i fenomeni di degrado a tutti noti.
Sul problema del degrado abbiamo presentato un emendamento che speriamo di recuperare nell'art. 26 per sottolineare l'esigenza di una maggiore elasticità relativa al recupero di questo patrimonio, un'elasticità che non configuri normativamente solo e sempre alcune categorie di interventi, ma soprattutto concepisca un rapporto privati-amministrazione per il riuso dell'edificio in modo che abitato ed utilizzato non degradi. Questo è pero ancora un concetto insufficiente e noi nella nostra proposta di legge abbiamo recuperato il principio di una norma specifica relativa alla conservazione del patrimonio edilizio esistente che imponesse dei comportamenti ai privati.
Il privato che è proprietario di un bene, destinatario di una capacità e responsabilità rispetto ad edifici di grande interesse monumentale ed artistico, deve essere messo in condizione, con una norma comportamentale che consenta di porre in atto delle priorità rispetto alle quali si possono innescare finanziamenti pubblici, aiuti, sostegni per evitare che soprattutto il patrimonio artistico-monumentale degradi.
Questo è un concetto - ci è stato detto - molto interessante e capace di produrre effetti di utilità pubblica, però di fatto non è stato tradotto, per colpa della maggioranza, in termini normativi.
Noi riteniamo che il patrimonio edilizio esistente vada tutelato con interventi che integrino il rapporto privato-pubblico, anche sostitutivamente, senza parlare con ciò di surrogazioni o di espropri, ma che consenta di anteporre a determinate priorità sugli interventi quelle che pongono il presupposto per la conservazione del patrimonio. Auspico che la maggioranza colga il significato di queste nostre proposte e ci dica in quale sede è più opportuno che questo tema di grande interesse, volto ad innescare un sistema attivo di norme per la conservazione del patrimonio edilizio dei centri storici venga recepito e disciplinato.



BONTEMPI Rinaldo

Con chiarezza e correttezza il Consigliere Picco ha esposto le ragioni che stanno alla base dell'emendamento soppressivo proposto dalla D.C., ma anche quelle della nostra decisione, di non accoglimento.
Accogliamo la suggestione di idee e di intuizioni che ci paiono del tutto meritevoli di interesse, abbiamo però da fare i conti con i limiti di garanzia che per una azione di governo devono essere dati da un dettato legislativo preciso.
Picco ci invita ad esprimerci in una sede su questi temi. Siamo disponibili e riteniamo che in ottemperanza ai criteri di ruolo della Commissione sullo stato di attuazione delle leggi, dovremmo anche per mettere del fieno in cascina per la prossima legislatura riflettere su queste cose e promuovere un momento di dibattito politico-culturale che ci possa far approdare a soluzioni stabili. L'introduzione di queste suggestioni oggi in questa legge può provocare più danni che benefici.



PRESIDENTE

Pongo in votazione tale emendamento.
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
E' respinto con il seguente esito: favorevoli 15 Consiglieri contrari 25 Consiglieri Dal Gruppo D.C.: emendamento sostitutivo: comma quarto, punto b) dopo le parole "e/o documentario sono" sostituire il testo con il seguente: "disciplinati da specifiche norme, anche ai fini dell'eliminazione degli elementi deturpanti ed atte a migliorare la qualità del prodotto edilizio".
La parola al Consigliere Picco.



PICCO Giovanni

Potrebbe sembrare un emendamento formale ma in realtà c'è una preoccupazione sostanziale. Si tratta della disciplina relativa agli edifici di recente edificazione e privi di carattere storico artistico o documentario nei centri storici. Si dice che sono suscettibili solo di interventi atti ad eliminare elementi deturpanti. Vorrebbe dire che la manutenzione ordinaria e straordinaria e il restauro conservativo e la ristrutturazione non si potrebbero fare. Riteniamo che questo riferimento alla 56 possa essere recepito, ma riteniamo sia logico che si dica che questi edifici sono disciplinati da specifiche norme del piano regolatore anche ai fini dell'eliminazione degli elementi deturpanti.



BIAZZI Guido

La maggioranza accetta l'emendamento.



PRESIDENTE

Pongo in votazione tale emendamento.
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
E' approvato all'unanimità dei 44 Consiglieri presenti in aula.
Emendamento presentato dai Consiglieri Montefalchesi e Reburdo: Art. 20 del d.d.l. 337: è soppresso e sostituito dal seguente: Articolo 14, quarto comma, il punto d) è soppresso e sostituito dal seguente: "non sono ammessi, di norma, interventi di ristrutturazione urbanistica, salvo casi eccezionali e motivati, sempreché disciplinati da strumenti urbanistici esecutivi formati ed approvati ai sensi dell'articolo 40".
La parola al Consigliere Montefalchesi.



MONTEFALCHESI Corrado

L'emendamento riprende i concetti espressi nel testo di legge, facendo delle precisazioni per quanto riguarda gli interventi di ristrutturazione urbanistica.



BONTEMPI Rinaldo

Accogliamo l'emendamento perché è più chiaro del testo precedente..



PRESIDENTE

Pongo in votazione tale emendamento.
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
E' approvato con il seguente esito: favorevoli 24 Consiglieri astenuti 17 Consiglieri Dall'Assessore Rivalta: emendamento soppressivo al quarto comma dell'art. 24 L. R. 56: al punto a) sopprimere "e di cui all'art. 9 della presente legge".
La parola al Vice Presidente della Giunta regionale Rivalta.



RIVALTA Luigi, Vicepresidente della Giunta regionale

L'emendamento è stato presentato per eliminare equivoci nell'interpretazione.
L'art. 9 al primo comma, dice che la Regione può aggiornare gli elenchi della legge 1939. L'art. 9 contemporaneamente dice che si possono prendere provvedimenti cautelativi su singoli oggetti.
Le parole: "di cui all'art. 9" non si capisce se si riferiscono alla prima parte o alla seconda parte dell'articolo.
Inoltre sembrano riferirsi alla legge n. 1089/1939 che neppure per delega è gestita dalla Regione per cui la dizione mi sembrava poco chiara.



PRESIDENTE

Pongo in votazione tale emendamento.
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
E' approvato all'unanimità dei 44 Consiglieri presenti in aula.
Dall'Assessore Rivalta: .emendamento soppressivo al penultimo comma dell'art. 24 della L.R. 56 sopprimere "con apposito ufficio, facente parte del Servizio Urbanistico Regionale".
La parola al Vicepresidente Rivalta.



RIVALTA Luigi, Vicepresidente della Giunta regionale

L'attribuzione dei compiti previsti da questo comma ad un ufficio è da collocarsi nella legge sulle strutture. Peraltro, attualmente, a questi compiti partecipano più uffici della Regione.



PICCO Giovanni

L'emendamento dell'Assessore Rivalta probabilmente non sarebbe sottoscritto dal Consigliere Astengo se fosse presente perché le competenze del Servizio Urbanistico Regionale, è impensabile non possano comprendere anche un settore specifico che si riferisca al patrimonio edilizio esistente, al suo ruolo rispetto all'assetto dei centri abitati ed in genere al suo ruolo rispetto al patrimonio storico ed ambientale della Regione.
Il pensare di sottrarre totalmente questa competenza al Servizio Urbanistico Regionale, indipendentemente dal fatto che oggi questa competenza di tutela normativa e preventiva viene esercitata da un altro Assessorato, a noi pare una forzatura.
Avremmo preferito che il riferimento al Servizio Urbanistico Regionale fosse rimasto non escludendo il fatto che nell'ambito dell'organizzazione gestionale e strutturale degli Assessorati, anche altri Assessorati potessero concorrere alla formazione di questo nucleo specialistico che si occupa del patrimonio edilizio storico-monumentale.
Non siamo d'accordo sulla soppressione di questo riferimento.



PRESIDENTE

Pongo in votazione tale emendamento.
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
E' approvato con il seguente esito: favorevoli 26 Consiglieri contrari 8 Consiglieri astenuti 3 Consiglieri Pongo in votazione l'art. 20 nel testo modificato.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 52 hanno risposto SI 29 Consiglieri hanno risposto NO 22 Consiglieri si è astenuto 1 Consigliere L'art. 20 è approvato.
Signori Consiglieri, l'art. 21 è pronto ma ha bisogno di essere sottoposto ad una riscrittura e una rilettura che richiederebbero un tempo che ci porterebbe oltre le ore 20.
C'è la proposta di sospendere a questo punto la seduta dando a questa sospensione carattere tecnico. Domani mattina non si terrà seduta di Consiglio e un Gruppo di Consiglieri esaminerà accuratamente il resto dell'articolato; giovedì 18 i testi verranno in aula messi a punto in modo che si possano votare speditamente gli articoli.
La seduta è tolta.



(La seduta ha termine alle ore 19.30)



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