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Dettaglio seduta n.277 del 10/10/84 - Legislatura n. III - Sedute dal 9 giugno 1980 al 11 maggio 1985

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Argomento:


GERMANO BENZI


Argomento: Programmazione e organizzazione sanitaria e ospedaliera

Interrogazione del Consigliere Cernetti inerente all'ex ospedale di Oleggio


PRESIDENTE

La seduta è aperta.
Punto secondo all'ordine del giorno: "Interrogazioni ed interpellanze".
Iniziamo con l'interrogazione del Consigliere Cernetti inerente l'ex ospedale di Oleggio.
Risponde l'Assessore Bajardi.



BAJARDI Sante, Assessore alla sanità

L'Assessorato ha più volte sollecitato, anche a livello tecnico, in diverse occasioni e in riunioni con le UU.SS.SS.LL. interessate, il superamento dell'attività ospedaliera del presidio di Oleggio secondo le indicazioni della legge regionale n. 7 e l'attivazione della casa protetta di Bellinzago.
Al fine di consentire la corretta attivazione del servizio residenziale, con deliberazione della Giunta del 16/12/83 la Regione Piemonte ha finanziato un corso per la qualificazione di collaboratori socio-assistenziali da adibire al servizio di assistenza domiciliare ed alle strutture tutelari, al quale potranno partecipare anche i dipendenti dell'USSL stessa per la preparazione del personale chiamato ad operare nella casa protetta di Bellinzago.
In detta struttura potranno essere trasferiti gli ospiti non più bisognosi di trattamento sanitario tuttora presenti nell'ospedale di Oleggio. Per quanto concerne l'ospedale di Oleggio l'USSL sta predisponendo un programma di ristrutturazione dello stesso che ne prevede la trasformazione in modo da poter essere utilizzato ad altri usi sanitari e socio-assistenziali (casa protetta, attività ambulatoriale, sede del distretto). A tal fine l'Assessorato stanzierà già per il 1984 finanziamenti che permetteranno di iniziare tale ristrutturazione. Il Presidente dell'USSL con nota del 19.9.1984, ha comunicato che il comitato di gestione proporrà nella prossima assemblea il provvedimento di chiusura dell'ospedale attraverso le dimissioni degli attuali ospiti che non abbisognano di cure sanitarie e il loro trasferimento, ove necessario nella casa protetta di Bellinzago. In una recentissima riunione; svoltasi presso l'Assessorato, è stato altresì precisato che, previo accordo con le organizzazioni sindacali, la suddetta casa protetta potrà usufruire della collaborazione di quei dipendenti in forza attualmente all'ospedale di Oleggio che possono essere trasferiti nel presidio residenziale.
Contemporaneamente, l'USL si farà carico di avviare il primo nucleo operativo del competente distretto al fine di supportare sotto il profilo socio-sanitario anche la struttura di Bellinzago. Nel frattempo sono state già attivate, e saranno ulteriormente sollecitate agli organi competenti le procedure necessarie per permettere l'assunzione di adeguato personale socio-assistenziale previsto in pianta organica dal Comune parallelamente allo svolgimento del corso di formazione, il cui bando è già stato approvato, al fine di consentire la messa a regime della casa protetta.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Cernetti.



CERNETTI Elettra

Nel ringraziare l'Assessore della sollecita e puntuale risposta non posso esprimere nuovamente le mie perplessità in proposito perché ormai da tempo quell'ospedale doveva essere sciolto. Come ho detto nella mia interrogazione i 16 anziani che vi sono ricoverati costano in media 350.000 lire il giorno ed il personale vi permane inutilizzato con un grosso spreco anche sul piano della professionalità. In un sopralluogo nella struttura protetta di Bellinzago, ormai terminata da tempo, avvenuto con i rappresentanti dell'USSL 53 e con funzionari della Regione, era stato concordato quanto l'Assessore ha con fermato questa mattina. Il tutto per non è ancora avvenuto e sono passati grosso modo 4 mesi, il primo ottobre il personale dell'ex ospedale di Oleggio sarebbe stato trasferito e avrebbe potuto aprire la casa protetta di Bellinzago, ma quella data è già ampiamente superata e l'operazione non mi sembra che possa avvenire nel futuro immediato.
Di qui la mia raccomandazione all'Assessore di seguire questa vicenda perché è assurdo che 16 anziani impieghino il personale sanitario e parasanitario dell'ospedale di Oleggio, con un dispendio di risorse mentre altri anziani non autosufficienti e bisognosi di essere ricoverati in casa protetta e handicappati psichici che sono ancora ricoverati nell'ospedale psichiatrico di Novara non vengano trasferiti.


Argomento: Problemi del lavoro e della occupazione

Interrogazione del Consigliere Cernetti inerente alla cassa integrazione alla Pavesi


PRESIDENTE

Passiamo all'interrogazione del Consigliere Cernetti inerente la cassa integrazione alla Pavesi. La parola all'Assessore Tapparo.



TAPPARO Giancarlo, Assessore al lavoro

L'interrogazione del Consigliere Cernetti fa riferimento alla situazione della Pavesi, Gruppo Alivar, rispetto alla quale ho già dato una risposta in merito al problema del trasferimento della direzione commerciale a Milano. Sin dalla fine del mese di agosto, l'Assessorato ha seguito la vicenda dell'Alivar intervenendo conseguentemente: purtroppo la questione presenta aspetti di difficile recupero, rispetto alla prospettata ipotesi di trasferimento della direzione commerciale. L'azienda ha anche manifestato la necessità di porre in cassa integrazione 500 lavoratori addetti alla produzione.
Stiamo seguendo questa situazione che pare non strutturale, n contingente e quindi con tutti gli aspetti critici, ma non drammatici connesso all'uso della cassa integrazione, in modo non strutturale dall'altro lato, abbiamo manifestato la nostra disponibilità che la procedura dell'utilizzo della CIG possa essere la più armonica e rispondente alle necessità dei lavoratori, qualora si addivenga all'accordo in merito al suo utilizzo.
Devo aggiungere che abbiamo in corso di preparazione un incontro con il Ministro del le partecipazioni statali per affrontare in sede generale la presenza, delle partecipazioni pubbliche in Piemonte ed anche gli aspetti di merito della vicenda Alivar, sia per quanto attiene alla direzione commerciale e sia per quanto attiene al futuro produttivo dell'azienda.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Cernetti.



CERNETTI Elettra

Ringrazio della risposta sollecita l'Assessore che sta seguendo con particolare attenzione la vicenda dell'Alivar.
E' inutile rimarcare l'importanza che questa azienda ha nel mondo produttivo della città di Novara e del Comprensorio dell'Alto Novarese. La crisi si sta aggravando ed estendendo in maniera preoccupante anche nel Comprensorio del Basso Novarese. Prego pertanto l'Assessore di rivolgervi un'attenzione costante anche perché, le maestranze della Pavesi si attendono molto dall'incontro con il Ministro delle partecipazioni statali così come molto si attendono da iniziative a livello locale che in questo ultimo periodo hanno lasciato la popolazione e soprattutto i dipendenti della Pavesi molto in soddisfatti.


Argomento: Protezione della natura (fauna, flora, minerali, vigilanza, ecc.)

Interrogazione del Consigliere Martinetti inerente la salvaguardia paesaggistica nel territorio di Frabosa Soprana


PRESIDENTE

Esaminiamo infine l'interrogazione del Consigliere Martinetti inerente la salvaguardia paesaggistica nel territorio di Frabosa Soprana.
Risponde l'Assessore Rivalta.



RIVALTA Luigi, Assessore ai parchi

Il Consigliere Martinetti chiede quale atteggiamento la Giunta esprime in riferimento alla richiesta del Comune di Frabosa Soprana di eliminare o di ridurre le aree sottoposte al vincolo della tutela ambientale ai sensi della legge n. 1497 del 1939.
Per procedere a una riduzione del vincolo è necessario disporre di una documentazione di supporto grafica e di merito, atta ad evidenziare concretamente l'entità delle modifiche che l'amministrazione comunale richiede di apportare all'attuale estensione del vincolo. Tale documentazione peraltro deve essere trasmessa, oltre che all'Assessorato regionale, al Ministero per i beni culturali ed ambientali e alla Sovraintendenza per i beni ambientali e architettonici del Piemonte.. In sostanza io mi rifaccio alla lettera che ho inviato al Presidente della Giunta il quale era stato richiesto dal Comune appunto su questa problematica. Per quanto di competenza regionale questa proposta di cui stiamo parlando deve essere esaminata in istruttoria da parte degli uffici regionali e sotto questo profilo dovrà essere sottoposta al parere della sezione speciale del CUR ai sensi dell'attuale articolo 91 bis della legge 56 e dovrà poi essere sottoposta a deliberazione della Giunta regionale.
Tale proposta inoltre dovrà essere sottoposta al parere del Consiglio nazionale per i beni culturali che è previsto dal III comma dell'art. 2 del D.P.R. n. 616/77 col quale sono state delegate le funzioni amministrative sulla protezione delle bellezze naturali alla Regione.
In riferimento alla richiesta del Consigliere Martinetti in ordine a un atteggiamento tendente a semplificare o a facilitare le pratiche burocratiche, rispondo che la procedura da seguire è comunque prevista dalle leggi regionali o dalle normative di carattere nazionale e richiede quei passaggi che ho riferito e che comunque sono connessi al fatto che il Comune fornisca la documentazione necessaria ad entrare nel merito della questione.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Martinetti.



MARTINETTI Bartolomeo

Potrei dichiararmi soddisfatto della risposta perché in effetti la mia interrogazione tendeva a sollecitare un chiarimento sulla procedura da attuarsi, in quanto sembrava che esistesse una certa reticenza da parte della Regione nel dare l'eventuale avvio all'iter di revisione.
L'Assessore ha fatto riferimento ad una nota che ha inviato al Presidente della Giunta regionale. A me, però, non risulta che sia stata trasmessa una comunicazione al Comune di Frabosa Soprana, al quale io mi farò dovere di comunicare il fatto che alla domanda presentata dal Comune deve essere allegato un supporto tecnico urbanistico che motivi adeguatamente la richiesta.
Frabosa è uno dei pochi Comuni in Piemonte il cui territorio è interamente soggetto a vincolo della legge 1497 del 1939.
Quindi, in considerazione del fatto che siamo in presenza di un vincolo richiesto dal Comune a salvaguardia di uno sviluppo, che aveva un certo avvio abbastanza tumultuoso, si ritiene che, esistendo ora il Piano regolatore generale, tale vincolo oggi appare eccessivo.
Prendo atto che la Regione è disponibile a seguire la procedura dovuta per una richiesta logica e motivata e mi rammarico che trattandosi di una richiesta che il Comune di Frabosa avanza fin dal 1983, non sia stato possibile chiarire prima d'ora la necessità di una documentazione maggiore da parte del Comune.


Argomento:

Comunicazioni del Presidente del Consiglio regionale


PRESIDENTE


Argomento:

Comunicazioni del Presidente del Consiglio regionale

Argomento:

a) Congedi


PRESIDENTE

In merito al punto terzo all'ordine del giorno: "Comunicazioni del Presidente del Consiglio regionale", comunico che è stato presentato il seguente progetto di legge: N. 442: "Modificazioni ed integrazioni alla L.R. 1/8/1983 n. 11 'Aiuti straordinari per il sostegno e la ripresa economica della suinicoltura del Piemonte colpita dalla peste suina africana'", presentato dai Consiglieri Lombardi, Gastaldi e Ferro in data 2 ottobre 1984, assegnato alla III Commissione in data 8 ottobre 1983.


Argomento:

b) Deliberazioni adottate dalla Giunta regionale


PRESIDENTE

Le deliberazioni adottate dalla Giunta regionale nelle sedute del 25 e 27 settembre 1984 - in attuazione dell'art. 7, primo comma della legge regionale 6/11/1978 n. 65 - in materia di consulenze ed incarichi, sono depositate ed a disposizione presso il Servizio Aula.
Le comunicazioni sono così terminate.


Argomento: Urbanistica (piani territoriali, piani di recupero, centri storici

Proseguimento esame progetti di legge nn. 91, 125, 185, 192, 214, 244, 249 e 337: "Modifiche ed integrazioni alla l.r. 56/77 e successive modificazioni"


PRESIDENTE

Proseguiamo l'esame dell'articolato di modifica alla legge 56/77.
Articolo 16 del p.d.l. n. 337 - Vengono presentati i seguenti emendamenti: 1) Dai Consiglieri Biazzi, Simonelli ed altri: (art. 17 L.R. 56/77) al termine del quarto comma sono aggiunte le seguenti parole: "Esse sono formate ed approvate secondo le procedure di cui all'art. 15 fatto salvo quanto previsto dall'art. 8 sexies".
2) Dai Consiglieri Genovese, Picco ed altri: il testo è soppresso e sostituito con il seguente: "Il piano regolatore generale è sottoposto a revisione periodica ogni dieci anni e, comunque per i Comuni che vi sono tenuti ai sensi del precedente art. 8, in occasione della revisione del piano territoriale. Esso mantiene la sua efficacia sino all'approvazione delle successive varianti parziali o generali.
Le varianti per l'adeguamento ai piani territoriali ed ai Progetti Attuativi Territoriali vigenti, e le varianti che prevedono un incremento della dotazione di spazi pubblici o una riduzione dell'edificazione o che non comportano sostanziali modifiche, non sono soggette ad autorizzazione preventiva e per la loro formazione non è richiesta la deliberazione programmatica né l'adozione del progetto preliminare; sono adottate dal Consiglio comunale, depositate presso la segreteria del Comune, pubblicate per estratto all'albo pretorio per 30 giorni consecutivi durante i quali chiunque può prenderne visione e presentare entro i successivi 30 giorni osservazioni alle quali il Comune controdeduce, apportando eventuali modifiche al piano. La variante è inoltrata contemporaneamente al Comitato comprensoriale affinché esprima il proprio parere entro 60 giorni dal ricevimento. La variante, eventualmente modificata dalla deliberazione con la quale si controdeduce alle osservazioni ed al parere del Comprensorio viene inviata dal Comune alla Regione; entro 90 giorni dalla data di ricevimento la Giunta regionale, sentito il Comitato Urbanistico Regionale esprime con deliberazione le proprie determinazioni. Con la deliberazione di approvazione, la Giunta regionale può apportare modifiche di ufficio con la stessa procedura prevista all'art. 15 per il Piano Regolatore Generale.
Per le varianti di revisione periodica di cui al primo comma e per quelle generali diverse da quelle di cui al precedente comma e per quelle che comportano sostanziali modifiche al Piano regolatore vigente, il Consiglio comunale adotta una deliberazione programmatica nella quale sono illustrati i motivi che rendono necessaria la variante, nonché gli obiettivi, le scelte ed i criteri di impostazione della variante stessa. Tale deliberazione è trasmessa al Comitato comprensoriale, il quale esprime osservazioni entro il termine di 60 giorni, trascorsi i quali, senza osservazioni, la variante si intende autorizzata; essa è formata e approvata secondo le procedure di cui all'art. 15.
Le varianti specifiche al Piano Regolatore Generale occorrenti per la formazione degli strumenti urbanistici esecutivi, ivi comprese quelle previste in via preliminare all'articolo 53, seguono nella formazione adozione ed approvazione le stesse procedure del piano particolareggiato di cui al successivo art. 40 e sono adottate ed approvate con atti contestuali. Per le varianti e la revisione periodica del Piano Regolatore Generale non è richiesta alcuna autorizzazione preventiva.
Non costituiscono variante al PRG le modificazioni parziali o totali ai singoli interventi ammissibili e definiti dal PRG sul patrimonio edilizio esistente che non comportino sostanziali variazioni nel rapporto tra capacità insediativa ed aree destinate a pubblici servizi. Le modificazioni sono autorizzate dal Comune, se obbligato, in sede di formazione e di approvazione del programma pluriennale di attuazione o, qualora il Comune non sia obbligato, con deliberazione motivata del Consiglio comunale".
La parola al Consigliere Picco.



PICCO Giovanni

Fatto il confronto del nostro emendamento sostitutivo e modificativo con il testo della maggioranza, noi ritiriamo tutte le nostre formulazioni fatta eccezione di quella che si riferisce alle varianti specifiche di PRG occorrenti per la formazione di strumenti urbanistici esecutivi.
E' un argomento questo che è rilevante perché è il caso nel quale impattano normalmente le amministrazioni comunali quando debbono affrontare la predisposizione degli strumenti esecutivi (piani particolareggiati in particolare, quelli di iniziativa pubblica, piani di insediamenti produttivi, ecc.). In molti di questi casi si rendono necessarie delle varianti che sarebbe opportuno sottrarre all'approvazione regionale quando ovviamente non comportano degli stravolgimenti del piano stesso. Questo emendamento comunque noi lo riconfermiamo. Sappiamo che la maggioranza non è disposta ad accettarlo e ce ne dispiace.
Per quanto riguarda invece l'approvazione di varianti relative ai piani intercomunali, la nostra ultima edizione dell'emendamento, che sostituisce quello che era stato scritto la scorsa settimana, è questa: "Le varianti al piano regolatore intercomunale per i Comuni consorziati o già consorziati relative a parti di territorio od al patrimonio edilizio di un solo Comune sono formate ed adottate, previa informazione al Consorzio c/o alla Comunità Montana e pubblicate a cura del Comune interessato".
Di fatto, se la variante riguarda solo una porzione del Comune ed il patrimonio edilizio di un solo Comune, l'informazione al consorzio o alla Comunità montana viene data e comunque le opposizioni eventuali vengono fatte in sede di pubblicazione in modo che se vi fosse una rilevanza tale nella variazione che implica da parte regionale una censura, una modificazione, questo sia possibile.



PRESIDENTE

Ha chiesto di parlare il Consigliere Biazzi. Ne ha facoltà.



BIAZZI Guido

Siamo d'accordo sull'ultimo emendamento illustrato dal collega Picco.
Per quanto riguarda invece l'emendamento relativo alle varianti specifiche al P.R.G., che dovrebbero seguire le procedure dei piani particolareggiati non siamo d'accordo, perciò ci sembra in contrasto con il principio generale, secondo il quale le modifiche di un atto dovrebbero seguire le procedure previste per l'atto principale. Riteniamo che le proposte del Consigliere Picco cozzino contro problemi di legittimità.
Proponiamo di aggiungere dopo le parole: "chiunque può presentare osservazioni" le parole: "nel pubblico interesse".



PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE MARCHIARO



MARIA LAURA MARCHIARO



PRESIDENTE

Il Consigliere Picco presenta il seguente emendamento: 3) è aggiunto il seguente ottavo comma: "Le varianti al PRGI per i Comuni consorziati o già consorziati, relative a parti del territorio od al patrimonio edilizio di un solo Comune, sono formate ed adottate, previa informazione al Consorzio e/o alla Comunità montana, e pubblicate a cura del Comune interessato".
Il Consigliere Biazzi propone di inserire a tale emendamento le parole "nel pubblico interesse".
Pongo ora in votazione il primo emendamento.
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
E' approvato all'unanimità dei 45 Consiglieri presenti in aula.
Il secondo emendamento è stato ritirato.
Pongo in votazione il terzo emendamento con la modifica proposta dal Consigliere Biazzi.
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
E' approvato all'unanimità dei 45 Consiglieri presenti in aula.
Pongo in votazione l'art. 16 nel testo modificato.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 45 hanno risposto SI 43 Consiglieri si sono astenuti 2 Consiglieri L'art. 16 è approvato.
4) Viene presentato il seguente emendamento aggiuntivo all'art. 18 della legge 56/77 dal Consigliere Biazzi ed altri: "Successivamente alla pubblicazione del PRG, per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione, il Comune interessato è tenuto all'affissione all'albo pretorio - per 15 giorni consecutivi - di un avviso che attesti il deposito in continua visione degli elaborati del piano stesso ai sensi dell'art. 15.
Chiunque può prendere visione di tali elaborati e ottenerne copia, per le parti di suo interesse, previo deposito delle relative spese.
Dalla scadenza del periodo di affissione dell'avviso di cui al precedente terzo comma decorrono i termini per l'impugnazione del piano".
La parola al Consigliere Simonelli.



SIMONELLI Claudio

Mi scuso con il Consigliere Majorino perché questo emendamento ricalca con alcune modifiche, un suo emendamento presentato all'articolo 15 e che la maggioranza aveva respinto con una insufficiente valutazione della portata giuridica dell'emendamento stesso. Riflettendo nella seduta scorsa eravamo giunti alla conclusione che era opportuno inserire queste norme per garantire la data certa dell'efficacia del piano regolatore ai fini dell'eventuale impugnativa da parte dei terzi. Abbiamo perciò aggiunto, a maggior chiarimento, l'ultima frase.



PRESIDENTE

Ha chiesto di parlare il Consigliere Picco. Ne ha facoltà.



PICCO Giovanni

Richiamo l'opportunità di limitare la richiesta della copia alle parti per le quali il cittadino ritiene di avere un interesse diretto, perch anche solo la riproduzione degli elaborati, indipendentemente dal fatto che venga pagata o meno, comporta un'onerosità che è anche di tipo organizzativo per il Comune.



PRESIDENTE

Ha chiesto di parlare il Consigliere Marchini. Ne ha facoltà.



MARCHINI Sergio

In riferimento al Consigliere Majorino mi chiedo se questo emendamento faccia proprie le argomentazioni poste a suo tempo dal Consigliere Majorino in ordine alle formalità di pubblicazione del piano regolatore agli effetti dell'impugnativa e della sua entrata in esecuzione.
Qualora così fosse Presidente, io le pongo un quesito sul quale la invito a riflettere. Non dovrebbe essere consentito per rispetto alla dignità del Consigliere che si respinga un argomento da parte della maggioranza e che poi la stessa maggioranza faccia proprio l'argomento. La maggioranza ha il dovere di riconoscere la paternità e di invitare il Consigliere alla ripresentazione dell'emendamento, altrimenti la logica della dialettica viene completamente snaturata.
Avverto Presidente, che lei ha molte difficoltà a seguire questi problemi e prendo atto che un emendamento respinto dalla maggioranza viene riproposto dalla stessa maggioranza e questo non la porta a riflettere neanche un secondo.
Registro questo come un momento delicato che segna negativamente questo dibattito anche sotto l'aspetto dell'evoluzione del sistema istituzionale.
E' un problema di metodo e la Presidenza deve farsene carico.



PRESIDENTE

Non mi tocca come fatto personale, ma mi sembra molto grave che un collega mi dica che io ho delle difficoltà a seguire i lavori. Diciamo che le abbiamo tutti e lei lo ha anche detto, gli emendamenti si incrociano con altri emendamenti, il merito delle questioni ho assolutamente diritto di non conoscerlo perché fra l'altro non appartengo alla II Commissione e se il contenuto di questo emendamento riguarda un emendamento che è stato respinto, non attiene alla Presidenza valutarlo perché è un merito.
Formalmente devo dire che avevo degli emendamenti che in base al voto sono stati respinti e ho degli emendamenti da discutere: questi sono i termini della Presidenza.
Non può essere coinvolta in altre questioni. Se il Consigliere che ha presentato l'emendamento ritiene illustrarlo nei termini che vorrà la Presidenza ne prenderà atto. Vi invito però a rendervi conto che non è semplice affrontare queste cose che del resto, voi stessi che siete competenti della materia fate fatica a seguire. I compiti formali della Presidenza sono stati sempre rispettati in questa assemblea.
Ha chiesto di parlare il Consigliere Simonelli. Ne ha facoltà.



SIMONELLI Claudio

Ho fatto al Consigliere Majorino le mie scuse, sul piano della correttezza, di più non so che cosa posso fare. L' emendamento è diverso nella forma rispetto a quello del Consigliere Majorino, pur accogliendo le preoccupazioni che lo stesso aveva espresso in ordine alla necessità di stabilire un momento certo da cui decorre l'efficacia del piano regolatore ai fini dell'impugnativa. Si accoglie il principio scrivendo l'emendamento in forma parzialmente diversa e collocandolo in una sede che ci è parsa più propria, che è l'articolo 18, anziché l'articolo 15.
Dal punto di vista formale ciò vale a configurare che l'emendamento è distinto, è collocato in altra sede e può essere messo ai voti. Se poi Majorino pensa di sfidarmi a duello perché l'altro giorno abbiamo votato contro e adesso ripresentiamo la sua proposta, credo che questo problema lo possiamo risolvere domani mattina dietro il convento delle Carmelitane scalze e non far perdere tempo qui al Consiglio!



PRESIDENTE

Ha chiesto di parlare il Consigliere Majorino. Mi fa piacere che richieda la parola visto che è direttamente interessato.



MAJORINO Gaetano

Senz'altro non ritengo di dovere mandare i padrini al collega Simonelli perché se mando i padrini implicitamente accetterei le norne del codice Gelli e allora la situazione potrebbe complicarsi.
Tornando, viceversa, alla sostanza della questione, esprimerò voto favorevole a questo emendamento per la ragione cioè che viene accolto nella sostanza un emendamento del quale ero convinto e che mi appariva, ai fini della certezza del diritto, opportuno inserire nell'articolato.
Il collega Simonelli ha espressamente manifestato che l'emendamento mio viene ora recepito dalla Giunta, quindi non pongo nessuna questione.
Però intendo sottolineare che la questione sollevata dal collega Marchini non è di poco conto perché si crea un precedente di natura regolamentare nel senso che un emendamento respinto a un certo punto dell'esame di una legge viene nella sostanza riproposto in tempo successivo, ma pare che un problema identico sia sorto qualche mese fa al Parlamento nazionale e riguardava la ripresentazione, nella forma del decreto legge relativo alla Tesoreria unica che era stato respinto in un primo tempo. Rammento che appunto la Presidenza della Camera aveva posto il problema.
So che a livello di opinione pubblica si diceva: "può essere riproposto un decreto legge respinto?". L'obiezione era che si possa riproporre se ci sono delle parole diverse e dei concetti diversi. A me pare però che la questione sia da valutare nella sede opportuna della Commissione regolamento.
Se nel corso dell'esame dell'articolato di una legge viene respinto un determinato emendamento può lo stesso emendamento, mutato solo nella forma essere riproposto? Il problema rimane. In concreto io in questo momento lo supero, e voterò a favore.
Sull'osservazione del Consigliere Picco il quale diceva che bisognerebbe precisare che le copie del piano regolatore e dei suoi elaborati possono venire riprodotti e consegnati solo a chi ne abbia interesse, ritengo che si potrebbe inserire questo inciso però il problema rimane egualmente perché è difficile comprendere come il sindaco o chi per lui o gli uffici tecnici, possano valutare questo interesse, quindi pu aprirsi un contenzioso. Il cittadino può avere l'interesse e non essere in grado di esplicitarlo, il sindaco o chi per lui può non recepire i motivi più o meno sfumati per cui c'è l'interesse.
Sarei dell'opinione di inserire questo inciso, però, vista la questione sul piano pratico, non la risolviamo.
Piuttosto, nell'emendamento mio originario si diceva a spese del richiedente. Poteva apparire una norma regolamentare, quindi non da inserire nella legge, però vorrei ricordare all'art. 69, dove si parla del controllo partecipativo e si dice espressamente che "chiunque può prendere visione presso gli uffici comunali dei registri e degli atti delle pratiche edilizie può ottenere copia integrale previo deposito delle relative spese".
Forse questo inciso unito all'altro inciso dell'interesse suggerito dal collega Picco potrebbero servire da deterrenti a chi voglia conseguire copie di atti senza averne un effettivo interesse.



PRESIDENTE

Per la prima parte dell'intervento del Consigliere Majorino convengo con lei che anche questa è una norma da rivedere in sede di commissione regolamento.
In effetti con il regolamento attuale un emendamento va posto in discussione e in votazione anche nel caso in cui rappresenti i termini di un emendamento che è stato respinto.
Sulla seconda parte c'è l'aggiunta "chiunque può prendere visione di tali elaborati e ottenere copia in tutto o in parte a proprie spese".
L'elemento di contenziosità che lei esprimeva nell'indicare l'interesse qui non c'è.



MAJORINO Gaetano

Pensavo di aggiungere alla fine "avendone interesse" recuperando così i due concetti dell'interesse e dell'onere delle spese.



SIMONELLI Claudio

Non c'è dubbio che la visione del piano deve essere a disposizione di chiunque cittadino, il problema si può porre semmai solo per le copie che costituiscono un onere anche organizzativo e funzionale per il Comune, per cui approvo l'ultima dizione: "chiunque può prendere visione di tali elaborati e, avendone interesse, ottenerne copia in tutto od in parte a proprie spese".



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Montefalchesi.



MONTEFALCHESI Corrado

Le parole: "avendone interesse" sono rapportate a che cosa? Io posso avere un interesse a conoscere perché il Piano Regolatore si riferisce ad una mia proprietà. L'interesse è un elemento che può aprire del contenzioso.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Picco.



PICCO Giovanni

Avevo proposto di formulare: "per le parti di interesse dei richiedenti e previo deposito delle relative spese", per ovviare all'inconveniente di dover sempre fornire gli elaborati completi, quando in realtà molte volte è sufficiente fornire solo le parti che sono relative a determinati interessi.



PRESIDENTE

Pongo in votazione il testo definitivo dell'emendamento.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 47 hanno risposto SI 46 Consiglieri ha risposto NO 1 Consigliere E' approvato.
5) Viene altresì presentato dai Consiglieri Genovese, Picco ed altri il seguente emendamento all'art. 19 della L.R. 56/77: il testo dell'articolo è così sostituito: "Titolo: Obbligo dei Comuni a dotarsi del Piano Regolatore Generale.
Tutti i Comuni della Regione devono dotarsi di un Piano Regolatore Generale, redatto in conformità alla presente legge. Qualora il Comune permanga nell'inadempienza la Regione può provvedere a far redigere il piano ed approvarlo ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 15.
Qualora i ritardi siano dovuti all'insufficiente dotazione di documentazione cartografica di base, la Regione, sentito il Comitato comprensoriale, provvede a fornire ai Comuni la documentazione necessaria.
Analogamente la Regione provvede a dotare i Comuni, consorziati o compresi in Comunità Montane che hanno deliberato la formazione del piano regolatore intercomunale, della cartografia di base ed in scala 1:2000 per le parti di territorio urbanizza te o per le quali il piano provveda nuovi insediamenti".
La parola al Consigliere Picco.



PICCO Giovanni

L'articolo intende richiamare l'opportunità d'una depurazione del testo legislativo rispetto ad obblighi che ormai sono superati perché, il riferimento a vecchie strumentazioni urbanistiche, come quelle dei programmi di fabbricazione sono state definitivamente sepolte con 7 anni di regime della L. 56.
La seconda parte si riferisce alla cartografia che è un argomento di importanza non irrilevante soprattutto ai fini delle prescrizioni che vengono qui enunciate, quelle della obbligatorietà e della tempistica.
Questo argomento andrebbe ripreso, comunque segnalo l'opportunità di un'attenzione al problema documentario cartografico come componente non irrilevante dei ritardi che si accumulano nella formazione degli strumenti urbanistici.



PRESIDENTE

Ha chiesto di parlare il Consigliere Biazzi.



BIAZZI Guido

Siamo d'accordo che il testo originario dell'articolo debba essere depurato anche alla luce dell'esperienza quanto dei 7 anni di applicazione della legge 56.
Proporremmo, però, di stralciare i due commi che riguardano la cartografia, perché riteniamo che la Regione non possa assumere un impegno di questo tipo.
L'Assessore Calsolaro ricorda che il costo sarebbe di 10 miliardi.
Proporremmo di lasciare immutato il primo comma e di formulare il secondo comma nel modo seguente: "qualora il Comune permanga nell'inadempienza, la Regione può provvedere a far redigere il piano ai sensi dell'art. 15" e di mantenere l'ultimo comma: "dalla data di entrata in vigore della presente legge, i Comuni non possono adottare programmi di fabbricazione".



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Picco.



PICCO Giovanni

Io prendo atto con soddisfazione di questa formulazione che è comprensiva di una parte delle nostre richieste. Suggerirei di depurare anche il titolo dove si riferisce ai tempi ed alle modalità di adeguamento perché sono superati dalla nuova formulazione.



PRESIDENTE

Pongo in votazione l'emendamento nel testo riformulato dal Consigliere Biazzi: 6) "Titolo: Obbligo dei Comuni a dotarsi del Piano Regolatore Generale.
a) Tutti i Comuni della Regione devono dotarsi di un Piano Regolatore Generale, redatto in conformità della presente legge.
b) Qualora il Comune permanga nell'inadempienza la Regione può provvedere a far redigere il piano ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 15.
c) Dalla data di entrata in vigore della presente legge, i Comuni non possono adottare programmi di fabbricazione".
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
E' approvato all'unanimità dei 50 Consiglieri presenti in aula.
Pongo in votazione l'art. 19 della l.r. 56/77 (nuova formulazione).



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 50 hanno risposto SI 48 Consiglieri hanno risposto NO 2 Consiglieri E' approvato.



PRESIDENTE

Articolo 17 del p.d.l. n. 33. Viene presentato dai Consiglieri Picco e Genovese il seguente emendamento: 1) l'art. 20/56 già modificato con l'art. 1 della L.R. n. 50 del 20/5/1980 è abrogato e sostituito dal seguente: "Articolo 20 - Capacità insediativa residenziale teorica.
Il dimensionamento del Piano Regolatore Generale è espresso dal complesso di previsioni insediative residenziali, produttive e terziarie e dalle corrispondenti riserve di aree per standards urbanistici.
La corrispondenza, dimensionale e qualitativa, tra le qualità di aree assegnate agli insediamenti e quelle assicurate per servizi pubblici o di uso pubblico è definita di massima con il dimensionamento del Piano Regolatore e successivamente verificate in sede di attuazione e di elaborazione dei programmi pluriennali di attuazione.
Sono componenti del dimensionamento le capacità insediative teoriche articolate per residenze, attività produttive e terziarie.
Per le residenze la capacità insediativa teorica di piano risulta dalla somma delle capacità insediative delle aree totalmente o parzialmente libere residenziali e dagli abitanti insediati, distinguendone residenti e stagionali, negli edifici esistenti alla data di adozione del piano regolatore.
In assenza di indagini dirette si assumono come validi i dati statistici dell'ultimo accertamento annuale del Comune.
Per quanto riguarda la stima della capacità insediativa teorica nel tessuto edificato esistente, accertata la consistenza dei locali abitabili e la loro reale utilizzazione, si valutano i possibili incrementi o decrementi solo in funzione di obiettivi perseguibili nell'arco di validità decennale del piano regolatore.
Non si computa l'incremento di volume teoricamente possibile per l'aumento fino al 20 per cento degli edifici unifamiliari esistenti, di cui alla lett. d) dell'art. 9 della legge 28/1/1977 n. 10.
Per lotti liberi resi edificabili dal Piano Regolatore Generale compresi in aree già edificate, si assume come capacità teorica il valore ottenuto moltiplicando le relative superfici per l'indice di fabbricabilità massima consentita, attribuendo mediamente ad ogni abitante 100 mc. di volume edificabile.
Per le aree di espansione residenziale e di ristrutturazione urbanistica le superfici di riferimento per il calcolo della capacità teorica s'intendono comprensive delle relative aree per servizi.
In presenza di analisi dirette è ammesso il calcolo della capacità insediativa in rapporto ai modelli in atto confrontando i nuclei familiari alle abitazioni, sulla base degli indirizzi ricavati. Gli scostamenti individuati in progetto dovranno essere opportunamente giustificati.
In mancanza di indagini dirette la stima sintetica della capacità insediativa per le zone residenziali esistenti potrà anche avvenire sulla base del numero di alloggi esistenti attribuendo a ciascun alloggio il numero di componenti del nucleo familiare medio comunale secondo i dati dell'ultimo censimento.
Per tali aree, con particolare riferimento ad interventi previsti di edilizia residenziale pubblica e residenziale turistica, i valori di cui al precedente comma possono essere diminuiti fino ad un minimo di 70 mc. per abitante. Per le attività produttive la capacità insediativa del Piano Regolatore Generale è espressa dalla somma degli addetti nelle attività produttive esistenti e previste.
Il rapporto tra superficie lorda costruita o costruibile ad addetto viene espresso in ragione delle effettive condizioni d'uso o delle prevedibili utilizzazioni.
Per le attività terziarie, commerciali o direzionali, la capacità insediativa è espressa dalla somma delle superfici lorde costruite o costruibili, articolate per destinazioni o tipo di attività".
Ha chiesto di parlare il collega Picco. Ne ha facoltà.



PICCO Giovanni

Signori Consiglieri, questo articolo relativo alla capacità insediativa è uno di quelli che probabilmente annoierà di più i Consiglieri colleghi perché privo di quei contenuti normalmente definiti norme che sono forse più a portata degli amministratori pubblici. Qui si tratta in realtà di norme tecniche introdotte nella L. 56 con riferimento alle capacità insediative, diciamo il cosiddetto dimensionamento del piano, che di aspetto normativo ha quel vizio di natura ideologico-concettuale che noi avevamo denunciato essere non una delle caratteristiche positive della L.
56 ma una delle caratteristiche negative. Siamo consci del fatto che questo argomento sia stato ripreso in altre legislazioni regionali, ma non vi è dubbio che come era stato definito nella L. 56 e come era stato applicato almeno nella prima fase del regime della 56 aveva rappresentato una delle difficoltà maggiori per la predisposizione di piani regolatori e comunque per una complessiva fiducia dei Comuni della possibilità di operare previsioni insediative nei propri piani senza essere soggetti a delle iugulatorie verifiche ed imposizioni da parte regionale.
Il dimensionamento generale del piano dovrebbe essere espresso in base a delle componenti molto diverse da quelle che sono prescritte nella 56 essendo la realtà comunale composita e diversificata e quindi essendo questo dimensionamento in alcuni Comuni riferito ad attività ed in altri Comuni riferito ai contenitori residenziali siano essi stagionali o siano essi di residenza stabile o di prime case.
Il concetto generale che abbiamo ripreso nel nostro emendamento è quello di un riferimento al concetto di capacità insediativa che non si limitasse meramente e rigidamente al dimensionamento residenziale puro e semplice in quanto vi sono Comuni i quali hanno caratteristiche o turistiche oppure produttive oppure turistiche e residenziali, quindi il riferimento ai parametri doveva essere elastico articolato, parametrato più alle caratteristiche qualitative che non ai dimensionamenti quantitativi.
Ecco il motivo del nostro emendamento che ripropone sostanzialmente la riscrittura dell'articolo.
Io non mi voglio dilungare su questo argomento perché sono convinto che, per deformazione professionale rischierei di tradurlo in una enunciazione eccessivamente specialistica, quasi arida, però non possono non richiamare alcuni concetti che mi paiono fondamentali perché i colleghi possano orientarsi su questa votazione.
Oltre al concetto che richiamo nel primo comma, e cioè che le previsioni insediative devono essere riferite con attenzione anche alle attività, vi è il concetto, richiamato nel secondo comma, del rapporto che deve esistere tra la dimensione e la qualità delle aree assegnate agli insediamenti in modo che si possa fare una correlazione al cosiddetto parametro qualità di vita e cioè a quel certo rapporto che deve esistere tra le aree e gli insediamenti residenziali ed i servizi pubblici, siano essi il verde o i servizi sociali.
Nel nostro emendamento si dice che la corrispondenza tra le qualità di aree assegnate agli insediamenti e quelle assicurate per i servizi viene definita con il dimensionamento del piano regolatore e può essere successivamente verificata in sede di attuazione e di elaborazione di programmi pluriennali di attuazione.
Questo è un secondo concetto nel concetto che dice: attenzione alla qualità degli insediamenti, però non si ritenga di definire tutto rigidamente in sede di piano regolatore: esistono degli strumenti amministrativi di attuazione del piano regolatore (PPA) quindi si verifichino alcune condizioni per l'effettiva insediabilità in quella sede.
Nel terzo comma abbiamo precisato le componenti del dimensionamento cioè della capacità insediativa teorica.
Queste componenti possono essere articolate per residenze, per attività produttive e terziarie, precisando sostanzialmente il concetto già espresso nel primo comma.
Nel quarto comma abbiamo richiamato un principio che poi è stato accettato dalla maggioranza e che cioè non si può fare riferimento per la capacità insediativa astrattamente alle aree e ai contenitori, ma deve essere distinta la capacità insediativa già presente negli insediamenti residenziali rispetto alla capacità insediativa futura, recepibile nel piano regolatore in funzione dei nuovi insediamenti che possono essere fatti, sia su aree libere sia su aree già urbanizzate che vengono trasformate.
Questo è un concetto importante, quindi noi recuperiamo il dato statistico come dato valido ai fini dell'accertamento della popolazione esistente anche perché grazie ad un impegno diretto della Regione i dati statistici del censimento 1982 sono stati elaborati in forma tale da essere disponibili come dati non più occulti, ma tali da poter essere utilizzati dai Comuni e dai tecnici. Naturalmente rimane valido il riferimento abitante-vano residenziale, oppure abitante-stanze. Su questo argomento evito di approfondire il discorso perché si tratta di una lunga querelle che da anni vede i tecnici e gli operatori prodighi in valutazioni di quale debba essere questo parametro, anche perché nelle legislazioni e nelle regolamentazioni sull'edilizia nazionale questo dato è stato più volte se non alterato, certamente confuso.
Quindi quando si fece riferimento alla correlazione tra il parametro abitante ed il parametro dimensionale del contenitore ottimale che deve essere in grado di ospitare per la residenza (si fa evidentemente il riferimento principalmente alla prima casa) si prescrisse nella legge 56 un parametro ottimale con riferimento a degli standards che poi si sono verificati improponibili nella realtà regionale. Questo per una serie di ragioni che qui velocemente cito che sono dovute ai costumi di vita, alle caratteristiche socio-economiche della popolazione, alle altitudini anche orografiche e quindi alle caratteristiche tipologiche degli edifici e via dicendo. In riferimento ai 90 metri cubi per abitanti ed il riferimento ai 75 mc. per abitante è un riferimento di indirizzo ideologico, di indirizzo politico che tende cioè a comprimere ed a ridimensionare la previsione insediativa in funzione di un rapporto abitante-volumetria che è non quello proponibile nella realtà regionale.
Su questo argomento abbiamo richiamato l'attenzione del legislatore e diciamo che una delle variazioni che troviamo felicemente accolte da parte della maggioranza è questa, che cioè la stima della capacità insediativa come già affermato, in via molto teorica e quindi non applicativa nel vecchio testo, viene riaffermato esplicitamente in questo testo e viene verificata sulla base di indagini dirette, comunque non assumendo più come riferimento quel parametro rigido che era certamente superato dal costume e dalle condizioni socio-economiche della popolazione piemontese.
L'altro punto che richiamo all'attenzione della maggioranza, che non è stato sufficientemente recepito, è che l'incremento volumetricamente ammissibile a seguito di norme che eludono la specifica normativa dei piani regolatori, perché sono norme di carattere generale ammesse dallo stesso legislatore nazionale quale quello del 20 per cento famoso, non venga considerato come sommatoria generalizzabile su tutto il patrimonio edilizio esistente tale da precostituire la possibilità di nuove previsioni di insediamento. Il riferimento al calcolo della capacità insediativa in rapporto ai dati del censimento e alle quantità riscontrabili dovrebbe mettere in condizioni i Comuni che provvedono all'elaborazione di queste indagini di potersi difendere rispetto alle indicazioni di tipo prescrittivo che vengono enunciate dall'articolato. Un'ultima raccomandazione importante alla quale teniamo, per le ragioni che ho detto precedentemente e cioè della confusione che esiste sia nel legislatore nazionale, sia nella regolamentazione tra volumetria ed abitante, è quella del riferimento anche alla situazione tipologica propria dei Comuni in funzione dei nuclei familiari. Vi sono realtà socio-economiche dove la diffusione della casa per nubili, per scapoli, per persone sole, per esigenze insomma differenziate di nuclei familiari minimi esige la verifica di questo dato rispetto a certi parametri, vi sono realtà socio-economiche nelle quali questo dato può essere invece a valenza opposta, ad esempio aree a forte contenuto di immigrazione, dove il nucleo familiare a volte non è limitato alle due persone o alla persona sola, ma esige previsioni insediative che sono ben superiori al parametro ad esempio ultimamente enunciato dalla L. 457 dei famosi 95 metri quadrati per alloggio, il che comporta dal punto di vista parametrale una volumetria che supera i dati normalmente assegnabili al nucleo familiare con le statistiche derivate dal censimento.
Un ultimo richiamo si riferisce al dimensionamento che sarebbe opportuno richiamare per le altre attività non residenziali, sulle quali il nostro articolato ripropone una formulazione corrente con i principi richiamati nei primi commi. Ripeto la formulazione nuova rispetto al nostro disegno di legge presentato nel 1981 si riferisce al comma che dice: "In mancanza di indagine diretta la stima sintetica della capacità insediativa per le zone residenziali esistenti potrà anche avvenire sulla base del numero di alloggi esistenti attribuendo a ciascun alloggio il numero di componenti del nucleo familiare medio comunale secondo i dati dell'ultimo censimento". Questo richiamo ci pare opportuno per una serie di considerazioni che credo i colleghi avranno potuto riscontrare nella composita varietà delle situazioni esistenti nei 1.209 Comuni del Piemonte.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Simonelli.



SIMONELLI Claudio

Il Consigliere Picco a nome del Gruppo D.C. correttamente ha illustrato un emendamento che di fatto significa la riscrittura totale dell'articolo 20. E' una questione interessante che ci ha appassionato in Commissione sulla quale ci siamo già confrontati, tuttavia se ci mettessimo sul terreno degli emendamenti che sono stati illustrati, dovremmo ribaltare interamente l'impostazione dell'articolo.
Delle accettazioni parziali quindi non sono possibili perché fanno saltare il ragionamento logico che sta dietro alla scrittura della maggioranza. Pur considerando che questa impostazione ha una sua dignità culturale, ha diritto di cittadinanza, è uno dei modi per affrontare il tema della capacità residenziale, tuttavia la maggioranza deve rimanere sulla sua impostazione in toto. Quindi non accettiamo nessuno degli emendamenti proposti per non alterare il senso della norma, quindi preferiamo mantenere il testo così come è stato presentato.



PRESIDENTE

Pongo in votazione tale emendamento.
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
E' respinto con il seguente esito: presenti e votanti 43 favorevoli 16 Consiglieri contrari 26 Consiglieri astenuto 1 Consigliere La parola al Consigliere Picco per dichiarazione di voto.



PICCO Giovanni

Non è che noi siamo totalmente insoddisfatti della trascrizione fatta dalla maggioranza che innova molte cose, piccole o grandi che esse siano quindi esiste da parte nostra una comprensione per quanto riguarda le modificazioni intervenute che possono certamente migliorare la possibilità di redigere e di elaborare la capacità insediativa in modo più corretto.
Noi però abbiamo richiamato alcuni principi che non sono stati accettati per considerazioni che non ci paiono tutte comprensibili, in particolare, non riusciamo a comprendere perché si sia di fatto voluto evitare il riferimento alla composizione sociologica della popolazione che rappresenta una risposta non in astratto, nella conclamata volontà di fare i piani per la gente e quindi per le aspettative della popolazione.
Noi riteniamo che il non considerare questo concetto infici la bontà delle modificazioni che sono intervenute. Quindi richiamiamo l'opportunità in sede di voto di una testimonianza su questo versante. Riteniamo che il fare i piani per l'uomo e per la gente comporti un'attenzione specifica a questi problemi anche con riferimento a componenti che possono sembrare solo di tipo strumentale rispetto all'organizzazione della società, ma che in realtà hanno fatto riferimento a valori culturali e quindi riteniamo che siano in assonanza con principi per noi irrinunciabili.
Per questa ragione non siamo soddisfatti totalmente e voteremo contro la formulazione della maggioranza.



PRESIDENTE

Pongo ora in votazione l'art. 17 nel testo originario.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 47 hanno risposto SI 26 Consiglieri hanno risposto NO 19 Consiglieri si sono astenuti 2 Consiglieri L'art. 17 è approvato.
Comunico, infine, che i lavori sono sospesi e riprenderanno nel pomeriggio alle ore 14.15.
La seduta è tolta.



(La seduta ha termine alle ore 12.30)



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