Sei qui: Home > Leggi e banche dati > Resoconti consiliari > Archivio



Dettaglio seduta n.276 del 04/10/84 - Legislatura n. III - Sedute dal 9 giugno 1980 al 11 maggio 1985

Scarica PDF completo

Argomento:


PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE MARCHIARO


Argomento: Urbanistica (piani territoriali, piani di recupero, centri storici

Proseguimento esame p.d.l. nn. 91, 125, 185, 192, 214, 244, 249 e 337: "Modifiche ed integrazioni alla l.r. 56/77 e successive modificazioni"


PRESIDENTE

La seduta è aperta.
Riprende l'esame dell'articolato della L. 56/77.
Art. 14 (p.d.l. 337) emendamento sostitutivo della maggioranza, a cui seguono 3 emendamenti modificativi del Consigliere Majorino, 3 emendamenti sostitutivi del Gruppo Liberale, un emendamento sostitutivo dei Consiglieri Montefalchesi e Reburdo, una serie di emendamenti presentati dal Gruppo D.C. e due emendamenti presentati dal Consigliere Valeri.
Su questa serie di emendamenti apriamo la discussione.
Ha la parola il Consigliere Bontempi.



BONTEMPI Rinaldo

Nonostante l'importanza e la rilevanza dell'articolo è possibile un'illustrazione sintetica, intanto perché il testo dell'emendamento proposto dalla maggioranza riprende in maniera leggibile e chiara la strada che durante le discussioni in Commissione è stata illustrata dalla maggioranza stessa, pertanto mi limiterò ad illustrarne i punti essenziali.
Nella prima parte dell'emendamento si fa riferimento ai Comuni con popolazione non superiore ai 5.000 abitanti i quali possono adottare la deliberazione programmatica contestualmente all'adozione del progetto preliminare di piano. Abbiamo visto che in altri emendamenti sono state seguite altre strade. Riteniamo che la deliberazione programmatica, ai fini della declaratoria delle intenzioni dell'amministrazione e quindi della parte pubblica rispetto al meccanismo di partecipazione, sia un momento di notevole rilevanza.
Si sarebbero potute adottare anche altre strade per snellire le procedure, ci pare comunque che la contestualità dei provvedimenti sia sostenibile in quanto vi è la coincidenza tra le intenzioni programmatiche ed il progetto preliminare di piano che permette di abbreviare i tempi.
Ci pare opportuno insistere sulla parte relativa al termine dato per il parere del Comitato comprensoriale sulla base dell'istruttoria operata dal competente servizio della Giunta regionale, parere che, qualora non venga espresso, non blocca l'iter del piano regolatore.
Questo è un altro punto a cui si è data molta attenzione per avere una garanzia tendenziale che, come è stato più volte detto nella discussione generale, deve essere in pratica inverata dall'intervento delle strutture dalla corretta allocazione dei pareri consultivi e dalla approvazione o meno dello strumento urbanistico, che, già in questa fase, necessita di una chiarezza rispetto al parere che il Comitato comprensoriale deve esprimere.
il punto più rilevante di questo articolo è costituito dal meccanismo di salvaguardia attiva, introdotto, rispetto alla originaria impostazione, in relazione agli interventi di completamento, di manutenzione straordinaria di restauro conservativo, di ristrutturazione edilizia che riteniamo decorsi i termini, possano anche essere assentiti, ancorché non sia intervenuta l'approvazione da parte della Regione.
Noi, su questo punto, come sul P.T.O., crediamo di avere provocato un problema.
Nel porre la questione della salvaguardia attiva, l'abbiamo riportata a due coordinate essenziali: al principio generale nella certezza del rapporto tra gli enti principio fondamentale, ma difficile da riscontrare nella legge urbanistica, sul quale però qualsiasi sforzo o tentativo di sperimentazione non deve trovarci né sordi né insensibili a un meccanismo che rendesse possibile l'efficacia di una serie di interventi tali da non pregiudicare, né l'impianto urbanistico, né le scelte complessive di uso del territorio in un ambito comunale, che fossero non tanto e non solo la sanzione per un ritardo o un'inadempienza dell'ente approvatore, quanto il riconoscimento di manifestazioni legittime di autonomia da parte dei Comuni.
L'aver gettato questo sasso nello stagno, che ha provocato furiose reazioni, comprensibili e in parte previste, da parte di molte forze politiche (non è un caso che siano venute da parti politiche diversamente collocate), credo che non sia stato inutile, intanto perché ha affrontato un problema di fondo che attiene a quello che nell'intervento generale io avevo definito "il livello di attestazione" a cui deve arrivare l'esame della Regione sui piani regolatori.
E' una valutazione di impianto, un vincolo sull'uso del territorio più che una approvazione minutamente determinata sulle scelte che in parte ricadono nell'ambito dell'esplicazione dell'autonomia dell'ente generale comune.
Quelle reazioni hanno fatto intravedere anche i limiti di questo emendamento. Voglio dire che è stato positivo l'aver posto con coraggio il problema, alcuni dicono con incoscienza, io preferirei usare la parola coraggio, perché affronta uno dei problemi emersi in questi anni e ha riproposto alla nostra attenzione la possibilità di distinguere un livello ineliminabile e imprescindibile di esame e di approvazione dello strumento urbanistico da parte dell'ente che deve approvarlo (la Regione) rispetto a quegli interventi la cui effettuazione non pregiudica l'impianto complessivo del tessuto urbanistico, l'impostazione e le scelte sull'uso del territorio, ma attengono all'effettuazione nell'ambito di interventi che a noi paiono assentibili come scelta autonoma dei Comuni. La questione della salvaguardia attiva, vale a dire di una sanzione per le inadempienze o i ritardi degli enti approvatori (in questo caso la Regione, questa maggioranza, ma io lo proporrei più in generale) è un problema che non potremmo eludere ancora a lungo. La giusta obiezione è che è maggiore il rischio del vantaggio, è maggiore il rischio rispetto al principio da tutelare.
Dissi nell'intervento generale che ero convinto che con una dialettica trasparente e controllabile che permettesse alle forze politiche e alle forze sociali, come in una casa di vetro, di verificare i motivi dei ritardi e delle inadempienze, poteva essere un utilissimo correttivo rispetto a questo meccanismo in cui il rischio era rappresentato da inadempienza voluta, tanto per dirla chiara, per far passare qualsiasi tipo di aggressione al territorio.
Forse a questo tipo di cultura dell'ottimismo non siamo arrivati, non siamo neanche arrivati alla cultura della casa di vetro vera e propria, per cui noi avendo fatto questo passo ci rendiamo anche conto del divario tra le intenzioni, le prospettazioni nel futuro e la realtà.
Noi riteniamo preferibile collocare gli assentimenti a questi interventi nella parte transitoria dell'art. 85 e non con limitazioni temporali di cui un riferimento possibile in quella parte dell'art. 91 quinquies potrebbe portarci, prevedendo cioè che manutenzione, restauro risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia già oggi assentiti, in più il completamento come definito dalla lettera f) dell'art. 3 vengano rese possibili subito.
Cosa posso dire in conclusione come riflessione politica? Non mi discosto molto dai ragionamenti che feci al momento della votazione del P.T.O. Vorrei ricordare ai colleghi che c'è stato un lungo periodo di limbo nella discussione della legge 56, che in un certo senso ha demotivato molti Consiglieri, ed anche la partecipazione reale delle forze politiche e sociali a collocarsi in questa fase.
Io credo di aver posto uno strumento innovativo come il progetto territoriale e dall'altro aver posto il dito su una piaga con una soluzione che è parsa anche a noi opportuno correggere, sentendo le molte obiezioni e capendo, come devono fare le forze che compongono un governo, che è preferibile non intestardirsi in soluzioni la cui appetibilità appare legata a condizioni che in realtà non ci sono, ma attestarsi su quelle produttive dei maggiori risultati immediati, sul piano di governo concreto ed anche rispettose di un'impalcatura a cui con tutta la legge abbiamo dato alimento.
La discussione ha fatto emergere, oltre ad obiezioni, critiche, a volte furiose ripulse che però il confronto tra i Gruppi avviato con queste forze ha permesso di ridimensionare, stimolando la capacità di altre forze politiche di proporre soluzioni e di intravedere dei risultati.
Abbiamo tentato di percorrere la strada con intelligenza ascoltando gli altri e non ritenendo di avere assolutamente la verità in tasca.
Rimando alla votazione degli emendamenti e alle dichiarazioni di voto le eventuali precisazioni più specifiche dell'emendamento aggiuntivo.



PRESIDENTE

Ha chiesto la parola il Consigliere Montefalchesi. Ne ha facoltà.



MONTEFALCHESI Corrado

Il sottoscritto con il compagno Reburdo abbiamo presentato un emendamento sostitutivo dell'art. 15 e alternativo a quello della maggioranza.
Il nostro emendamento è analogo a quello presentato dalla maggioranza tranne che all'undicesimo comma, che riguarda la soppressione della salvaguardia attiva o il silenzio-assenso.
Abbiamo appena ascoltato il compagno Bontempi il quale ha annunciato un emendamento soppressivo di questa parte.
E' stata accolta la sostanza del nostro emendamento, quindi il nostro emendamento non ha più senso, tuttavia, per la rilevanza esterna che ha avuto questa proposta credo che vadano dette due parole in più. Concordo con Bontempi quando dice che questa è stata una utile provocazione, se non altro perché ha fatto discutere forze politiche e tecnici regionali sulla soluzione da dare a un problema reale: è inaccettabile che l'approvazione dei piani regolatori richieda tempi tanto lunghi; 520 giorni di media. Se non ci fosse stata questa provocazione non si sarebbe neanche messo l'accento sulla necessità di adeguare il funzionamento del CUR al quale arriveremo. E' una manifestazione di grande intelligenza politica e di buon senso il fatto che da questa discussione si traggano delle conseguenze.
Evidentemente noi ci riconosciamo nel!' art. 15 della legge 56 così come è riformulato.



PRESIDENTE

Ha chiesto di parlare il Consigliere Picco. Ne ha facoltà.



PICCO Giovanni

Signori Consiglieri, le dichiarazioni testé rese dal Consigliere Bontempi confermano la validità della nostra posizione e l'originalità della posizione che abbiamo assunto nei confronti dell'istituto della salvaguardia attiva che era stata introdotta surrettiziamente rispetto agli obiettivi che si intendevano perseguire per rimediare, per ovviare, per correggere distorte impostazioni del passato. Deve essere chiaro e molto preciso e noi lo ribadiamo: gli obiettivi della cosiddetta salvaguardia attiva non avevano riguardato anche nella formulazione della maggioranza problemi di fondo, problemi di sostanza, ma semplicemente erano correttivi di errate impostazioni delle procedure previste dalla vecchia legge. Il principio che noi abbiamo recuperato, a seguito di quella posizione, è un principio che si colloca con una sua originalità cioè non intende solo gli aspetti negativi delle procedure sancite dalla legge 56, ma intende far salvo un principio fondamentale che è previsto nella legislazione nazionale, è recuperato, ma sommerso nella legislazione regionale: il principio dell'autonomia decisionale dei Comuni in tema di disciplina urbanistica.
L'atto di adozione del Consiglio comunale del piano regolatore viene recuperato e valorizzato nella sua vera dimensione politica e decisionale cioè in un atto completo che consente di attivare una serie di interventi che peraltro sono presenti e congruenti con i ruoli e le capacità proprie del Comune in tema di disciplina urbanistica e di normativa sulla trasformazione del territorio. Quindi recuperiamo un concetto vecchio presente nella legislazione nazionale, ma nuovo nella nuova collocazione nella quale intendiamo porlo nella legislazione regionale, nuovo nel senso che finora purtroppo anche questi compiti di disciplina minima, delle manutenzioni ordinarie e straordinarie del patrimonio edilizio esistente etc., per essere assentiti dovevano attendere il vaglio, la sanzione regionale che non si vede a che cosa potesse servire.
Obiettivamente si tratta di una disciplina che a volte in larga misura è indipendente da innovazioni di trasformazione, da concetti di modificazione sostanziale della realtà fisica e via dicendo.



PRESIDENTE

Ha chiesto di parlare il Consigliere Cerutti. Ne ha facoltà.



CERUTTI Giuseppe

Signor Presidente, colleghi, nel nostro intervento iniziale avevamo sottolineato la posizione dei comuni nei confronti della Regione in materia di urbanistica: un aspetto penalizzante che vedeva i Comuni costretti a subire una specie di programmazione, di approvazione di atti, di valutazioni di tipo centralizzato; volevamo comunque dare autonomia ai Comuni per la gestione del loro territorio. Ci siamo resi conto che la salvaguardia attiva, che era un grosso salto di qualità che invertiva comunque una tendenza di carattere generale, poteva essere migliorata dando ai Comuni la massima responsabilità e la massima autonomia. Abbiamo tolto questa specie di salvaguardia, che era comunque vincolata ad un determinato periodo di tempo, legata a delle decisioni regionali, l'abbiamo resa libera ed autonoma, l'abbiamo riproposta all'art. 85 come atto di applicazione transitoria nella fase di adozione definitiva da parte del Comune del P.R.G. e nell'approvazione regionale. Riteniamo in questo modo di aver fatto un grosso salto di qualità. La formulazione cosi redatta consentirà di valutare in tutta la sua ampiezza la dimensione ed il salto di qualità che si è voluto dare all'autonomia comunale non solo negli atti di predisposizione di carattere generale dove da più banchi in questa sede si è voluto limitare al massimo le interferenze regionali (a nostro avviso anche dove erano assolutamente necessarie nell'interesse generale), ma anche su temi specifici operativi, una serie di atti come manutenzione di fabbricati esistenti, ristrutturazione di fabbricati esistenti, compreso il completamento di aree urbanizzate che un nostro Ministro ha voluto porre all'attenzione dell'opinione pubblica e che tanta discussione ha generato.
Se atti decisionali devono essere concessi è giusto che vengano concessi nelle sedi naturali quali sono quelle dei Comuni.



PRESIDENTE

Ha chiesto di parlare il Consigliere Majorino. Ne ha facoltà.



MAJORINO Gaetano

Intervengo anch'io sul preannunciato emendamento soppressivo di quella parte dell'art. 15 relativo alla salvaguardia attiva. Al riguardo va preso atto che la maggioranza ha riconosciuto che l'introduzione dell'istituto della salvaguardia attiva nell'ambito dell'art. 15, relativo alla formazione dei piani regolatori costituiva un errore politico e contestualmente legislativo. Senza volere fare la cronistoria nel dettaglio dell'istituto, va però ricordato che non esisteva la salvaguardia attiva nel testo originario del d.d.l. 337, che è stata introdotta nel corso della discussione in commissione e in maniera piuttosto corposa perché si prevedeva che la massima parte delle previsioni del piano regolatore avrebbero potuto essere attuate qualora nei 360 giorni la Giunta non avesse fatto fronte al proprio potere-dovere di approvare; si inseriva però quella anomala norma secondo la quale la Giunta a sua volta di fronte alla propria inadempienza avrebbe col suo potere discrezionale detto se e quali parti entravano in vigore, abbiamo poi avuto l'ultima versione nella quale non solo era stato eliminato questo potere discrezionale, ma si arrivava a quella che poteva essere definita una mini-salvaguardia, perché riguardava solamente più i tre punti dell'art. 13. Adesso prendiamo atto che, in seguito a tutte le censure e perplessità che erano state mosse in sede di consultazione e dalle forze politiche di opposizione, e segnatamente anche da noi, con le quali avevamo osservato che, a prescindere da ogni altra considerazione sulla questione delle autonomie comunali, dall'opportunità di consentire ai comuni diligenti che avevano con sollecitudine preparato il P.R., di attuare quello che in seguito ad inadempienza della Giunta non si poteva attuare, tuttavia c'era un nodo inestricabile ed era quello della incertezza, anzi della confusione, normativa e di diritto che si sarebbe venuta a verificare in quanto quelle parti che sarebbero state attuate avrebbero pur sempre potuto essere riprese in sede di approvazione e quindi essere eventualmente non approvate con la conseguenza messa in evidenza anche da parte di alcuni autorevoli enti consultati che coloro i quali avevano attuato degli interventi assentiti con la salvaguardia attiva si sarebbero poi trovati in una situazione anomala di fronte ad una eventuale non approvazione di quegli istituti.
Prendiamo atto di questo comportamento della maggioranza che in sostanza abroga puramente e semplicemente la salvaguardia attiva. Non conosciamo il testo dell'emendamento aggiuntivo all'art. 85, nel quale verrà trasferita la sostanza della salvaguardia attiva, quando lo conosceremo potremo valutare come si colloca e potremo esprimere il nostro giudizio circa l'opportunità politica e legislativa di trasferire la sostanza della salvaguardia attiva nell'interno dell'art. 85.



PRESIDENTE

Ha chiesto di parlare il Consigliere Simonelli. Ne ha facoltà.



SIMONELLI Claudio

Questa materia merita una disamina. E' un tema che di volta in volta con nomi diversi ha fatto oggetto della nostra attenzione, ora sotto la sigla di salvaguardia attiva, ora sotto quella di silenzio-assenso comunque, ha rappresentato uno degli oggetti della polemica di questi mesi.
Cercherò di non ripetere le argomentazioni che sono già state svolte se non per richiamare un principio.
Quando fu presentata per la prima volta in Commissione la proposta di rendere più rapidamente attuabili talune previsioni dei piani regolatori cercando di non fare pagare ai comuni le eventuali inadempienze della Regione, la proposta incontrò forti critiche perché pareva che rompesse il disegno armonico della legge, secondo la quale, il piano regolatore, fino a quando non viene approvato dalla Regione, non può essere attuato dai Comuni; pareva introdurre dei criteri di eccessiva discrezionalità consentendo alla Giunta regionale di stabilire alla fin fine in quali occasioni il piano regolatore poteva essere adottato.
Le critiche quindi non mettevano in discussione in principio ma taluni aspetti della norma, cosi come era allora formulata, sotto il duplice profilo o di un eccessivo permissivismo, oppure di una eccessiva discrezionalità.
Abbiamo lavorato sulla norma per cercare di mantenere lo spirito iniziale, evitando di cadere in ognuno dei due possibili rischi che erano stati individuati.
E' stato introdotto il principio che i piani regolatori sono realizzabili dopo un periodo di 180 giorni per una serie di interventi, con automatismo, in modo da dare oggettività alle possibilità di realizzazione degli interventi.
Abbiamo creduto di fare un passo ancora nel senso della chiarezza della norma per sottrarla ad ogni possibile equivoco e rischio e l'abbiamo collegata al regime transitorio disciplinato dall'art. 85 che già consente taluni di questi interventi.
E' un regime transitorio che per questa materia esaurisce la problematica perché, al di là del primo piano regolatore, in questo ambito non vi sono casi ulteriori configurabili, perché i piani regolatori successivi hanno comunque la doppia salvaguardia che agisce l'una sull'altra, quindi se erano possibili col primo lo diventano anche col secondo.
Non siamo riusciti a individuare una sola ipotesi di regime che una volta risolto in sede transitoria non valga anche per il definitivo. La norma in realtà rappresenta un ampliamento delle possibilità applicative dei piani regolatori; non è semplicemente un ritocco dato alla facciata.
Allarghiamo la sfera dell'autonomia comunale facendo conseguire al momento dell'adozione del piano regolatore una serie di possibilità per i Comuni, indipendentemente e prima del controllo della Regione.
La norma si muove espressamente in quel filone che questa legge fin dal primo momento persegue, il filone di una maggiore valorizzazione dell'autonomia comunale.
Sgombriamo il terreno da tutte le interpretazioni e le denominazioni che sono state date, silenzio-assenso, salvaguardia attiva. La norma si colloca nel contesto della valorizzazione dell'autonomia comunale perch gli effetti conseguono al momento dell'adozione.
E' responsabilità del Comune. Tutto viene quindi riferito alla autonomia comunale.
Questa norma, così come si viene a configurare, riporta la possibilità che potremmo chiamare "di attuazione anticipata del piano regolatore".
Al momento della sua adozione tutti gli interventi che vanno dalla manutenzione ordinaria, alla manutenzione straordinaria, risanamento conservativo già assentiti dall'art. 85, alla ristrutturazione edilizia, ai modesti ampliamenti nell'ambito del 20 per cento, che si possono fare nei centri abitati, fino agli interventi nelle aree di completamento dotate di opere di urbanizzazione primaria collegate funzionalmente a quelle comunali, possono essere attuati, se il comune lo ritiene, fin dal momento dell'adozione del piano.
Siamo arrivati ad una formulazione che raggiunge l'obiettivo che ci eravamo prefissi di rendere celeri gli interventi dei Comuni per le opere che non danno luogo a lungaggini burocratiche e a controlli eccessivi.
Riportiamo nell'ambito dell'autonomia comunale la formazione e l'approvazione degli strumenti attuativi del piano regolatore. Consideriamo i Comuni talmente maggiorenni da potere realizzare, senza controllo regionale, il piano regolatore attraverso la formazione di tutti gli strumenti attuativi e nello stesso modo consideriamo i Comuni talmente maggiorenni da potere realizzare quegli interventi che, nei casi che ho richiamato, non necessitano di un controllo da parte regionale.



PRESIDENTE

Passiamo alla votazione dei suddetti emendamenti: 1) Dai Consiglieri Bontempi, Biazzi, Simonelli e Cerutti: l'art. 15 della L.R. 56/77 è soppresso e sostituito dal seguente: "Articolo - 15 Formazione e approvazione del piano regolatore generale comunale".
"Il Consiglio comunale, adotta preliminarmente una deliberazione programmatica che, sulla base dei contenuti del Piano Territoriale e di una prima indagine conoscitiva sulla situazione locale e sulle dinamiche in atto, individua gli obiettivi generali da conseguire e delinea i criteri di impostazione del piano regolatore generale.
La deliberazione programmatica, divenuta esecutiva ai sensi di legge, viene inviata agli organi di decentramento del Comune, alla Provincia, al Comitato comprensoriale, alla Comunità montana, alla Commissione agricola zonale competente per territorio, nonché alle organizzazioni sociali più rappresentative presenti sul territorio. Chiunque può presentare osservazioni e proposte secondo le modalità ed i tempi indicati nella deliberazione.
Sulla base degli elementi acquisiti il Comune elabora il progetto preliminare di piano regolatore e lo adotta entro 180 giorni dalla deliberazione programmatica.
Il progetto preliminare deve comprendere lo schema della relazione illustrativa di cui al n. 1), gli allegati tecnici di cui al n. 2), le tavole di piano di cui al n. 3), le lettere a) e b), le norme di attuazione di cui al n. 4) del Primo comma dell'art. 14 della presente legge. I Comuni che hanno una popolazione non superiore a 5.000 abitanti residenti, possono adottare la deliberazione programmatica contemporaneamente all'adozione del progetto preliminare di piano. Il progetto preliminare è depositato presso la segreteria del Comune; è pubblicato per estratto all'albo pretorio per 30 giorni consecutivi, durante i quali chiunque può prenderne visione; è messo a disposizione degli organi e degli enti di cui al secondo comma. Nei successivi 30 giorni chiunque può presentare osservazioni e proposte nel pubblico interesse.
Entro 180 giorni dall'avvenuto deposito, il Consiglio comunale adotta il piano regolatore generale motivando l'accoglimento ed il rigetto delle osservazioni e delle proposte presentate. Non sono soggette a pubblicazione né a nuove osservazioni le modifiche introdotte nel piano regolatore generale a seguito di accoglimento di osservazioni.
Il piano regolatore adottato è depositato presso la segreteria ed è contemporaneamente pubblicato all'albo pretorio del Comune per 30 giorni consecutivi. Dell'avvenuto deposito è data notizia anche a mezzo stampa. Il piano regolatore generale è inviato alla Giunta regionale e al Comitato comprensoriale competente, il Comitato comprensoriale esprime il proprio parere sulla base dell'istruttoria operata dal competente servizio della Giunta regionale entro e non oltre il termine di 30 giorni dal ricevimento della relazione istruttoria e lo trasmette alla Giunta regionale, nonché al Comune interessato. Qualora il Comitato comprensoriale non abbia espresso il proprio parere entro il termine sopra indicato, il competente servizio della Giunta regionale trasmette il piano regolatore adottato al Comitato Urbanistico Regionale per gli adempimenti di legge.
Il piano regolatore generale è approvato con deliberazione della Giunta regionale, sentito il parere del Comitato Urbanistico Regionale entro 180 giorni dal suo ricevimento in Regione. Decorso il termine di cui al precedente comma il Comitato può attuare i seguenti interventi previsti nel piano regolatore generale adottato riferiti a tutte le destinazioni d'uso anche non residenziali: 1) manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo ristrutturazione edilizia, come definiti alle lettere a), b) e c); del terzo comma dell'articolo 13 2) completamento, come definito alla lettera f) del terzo comma dell'articolo 13 qualora non sottoposto dal piano regolatore generale adottato a strumento urbanistico esecutivo.
In sede di approvazione del piano regolatore la Giunta regionale pu apportare, con le procedure di cui ai successivi commi 14 e 15, modifiche che non mutino le caratteristiche essenziali quantitative e strutturali del piano ed i suoi criteri di impostazione, oltre che quelle necessarie per: a) l'adeguamento del piano delle disposizioni del piano territoriale e dei progetti territoriali operativi b) la razionale coordinata organizzazione e realizzazione delle opere e degli impianti di interesse dello Stato e della Regione, anche ai fini dell'eventuale coordinamento con i Comuni contermini c) la tutela del passaggio e dei complessi storici, monumentali, ambientali ed archeologici d) l'osservanza degli standards.
Le proposte di modifica, formulate previo parere del Comitato Urbanistico Regionale, sono comunicate al Comune che, entro 30 giorni, adotta le proprie controdeduzioni con deliberazione del Consiglio comunale, da trasmettersi alla Giunta regionale entro 15 giorni dall'apposizione del visto di esecutività.
In caso di silenzio del Comune oltre i termini fissati per le controdeduzioni, le modifiche sono introdotte d'ufficio nel piano regolatore della Giunta regionale.
La Giunta regionale può apportare d'ufficio, senza ricorrere alla procedura di cui ai precedenti commi 13 e 14, modifiche riguardanti la correzione di errori materiali, i chiarimenti su singole disposizioni e gli adeguamenti formali a norme di legge.
Le proposte di modifica che, su parere del Comitato Urbanistico Regionale mutino parzialmente le caratteristiche del piano regolatore sono comunicate dalla Giunta regionale al Comune che provvede entro 30 giorni dal ricevimento alla rielaborazione parziale del piano.
Il piano regolatore cosi modificato è depositato presso la segreteria ed e contemporaneamente pubblicato all'albo pretorio del Comune per 30 giorni consecutivi. Dell'avvenuto deposito è data notizia anche a mezzo stampa.
Nei successivi 30 giorni chiunque può presentare osservazioni e proposte nel pubblico interesse limitatamente alle parti modificate. Entro 90 giorni dall'avvenuta pubblicazione, il Consiglio comunale adotta il piano regolatore modificato, motivando l'accoglimento o il rigetto delle osservazioni e delle proposte presentate. Il piano è trasmesso alla Giunta regionale che lo approva sentito il parere del CUR. Il piano regolatore generale entra in vigore con la pubblicazione per estratto della deliberazione di approvazione della Giunta regionale ed è esposto in pubblica e continua visione nella sede del Comune interessato, del Comprensorio e della Comunità Montana di appartenenza.
La Giunta regionale, sentito il parere del Comitato Urbanistico Regionale delibera la restituzione al Comune, per la rielaborazione, dei piani che richiedono sostanziali modifiche di carattere quantitativo, strutturale e distributivo. In caso di mancata adozione del piano regolatore nei termini stabiliti, la Giunta regionale può formare il progetto di piano secondo le procedure di cui ai commi sesto, settimo, ottavo e decimo del presente articolo".
2) Dal Consigliere Simonelli all'emendamento di cui sopra: è apportato il seguente emendamento soppressivo: "il comma n. 11 dell'art. 14 del p.d.l. n. 337 è soppresso".
3) Dal Consigliere Majorino: il quinto comma è sostituito come segue: "I Comuni che hanno una popolazione non superiore a 5000 abitanti residenti, adottano contestualmente la deliberazione programmatica e il progetto preliminare di piano. I Comuni che hanno una popolazione superiore, hanno la facoltà di adottare contestualmente la deliberazione programmatica e il progetto preliminare di piano".
La parola al Consigliere Majorino.



MAJORINO Gaetano

Nel quinto comma del testo definitivo della maggioranza si affronta un nodo di rilievo relativo alla formazione dei piani regolatori. Questo nodo riguarda gli strumenti procedimentali sui quali si era discusso in Commissione e si erano lette le opinioni scritte dei soggetti consultati.
Riguarda un possibile snellimento della procedura di formazione. La maggioranza propone uno snellimento nel senso di consentire ai Comuni aventi popolazione residente non superiore ai 5.000 abitanti di adottare contemporaneamente (sarebbe meglio dire contestualmente) deliberazione programmatica e progetto preliminare di piano.
Sullo snellimento della prima parte procedurale ci sono diverse opinioni: o si elimina la deliberazione programmatica e si arriva immediatamente al progetto che va in consultazione, in discussione e all'approvazione della Giunta, o si elimina, come mi pare che sia l'opinione del Gruppo liberale, il progetto preliminare e si salta dalla delibera programmatica al progetto definitivo; oppure soluzioni miste come quella proposta dalla maggioranza di accorpare deliberazione programmatica e progetto preliminare (quindi in questa impostazione rimarrebbero le tre tappe procedimentali, ma attraverso un accorpamento contestuale della deliberazione programmatica e del progetto preliminare allorquando si tratti di Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti).
Ritengo che il principio possa essere accettato. Effettivamente quando nei Comuni soprattutto quelli con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti si discute sulla impostazione del P.R.G. e quando si parla di deliberazione programmatica, documento a contenuto prevalentemente politico, fatalmente si discute sia pure nelle linee essenziali del progetto preliminare di piano.
Quindi l'opportunità dell'accorpamento della delibera programmatica col progetto preliminare a nostro avviso sussiste per i comuni aventi popolazione non superiore ai 5.000 abitanti; conviene in questa ottica fare un ulteriore passo avanti e statuire e prevedere legislativamente puramente e semplicemente che questi Comuni, che sono peraltro un numero cospicuo in Piemonte, adottano in buona sostanza la deliberazione programmatica contestualmente al progetto preliminare, dopodiché si innesta la procedura che conosciamo. Nel nostro emendamento non solo proponiamo questa adozione contestuale obbligatoria, ma prevediamo anche l'ipotesi che i Comuni superiori ai 5.000 abitanti possano (facoltà e non obbligo) compiere questa operazione.
E' un discorso non attuabile nei grossi Comuni aventi una consistente popolazione, però penso che ci possano essere realtà comunali con popolazione superiore di tanto o di poco ai 5.000 abitanti che per l'efficienza del loro Consiglio comunale siano in grado di compiere questa operazione contestuale della deliberazione programmatica insieme al progetto preliminare.
Il nostro emendamento vuole arrivare a questa conclusione: per Comuni non superiori ai 5.000 abitanti obbligo di adottare deliberazione programmatica e progetto preliminare in maniera contestuale; per i Comuni superiori ai 5.000 abitanti, facoltà.



PRESIDENTE

4) Dal Gruppo P.L.I.: il quinto comma è sostituito dal seguente: "I Comuni che alla data di adozione del progetto preliminare del P.R.G. non hanno popolazione superiore a 10.000 abitanti residenti, non sono tenuti alla formazione della delibera programmatica. In tal caso la relazione del progetto preliminare, assume anche i contenuti della deliberazione programmatica".
La parola al Consigliere Marchini.



MARCHINI Sergio

Sono in imbarazzo perché la maggioranza ha ritenuto di introdurre un dibattito senza produrre un documento mettendo l'opposizione a discutere su elementi che qualche volta sono di carattere importante ma marginale.
Questo rischia di ridurre lo spessore del confronto tra le parti politiche.
Non vorrei, per esempio, che all'esterno, attraverso i nostri collaboratori della stampa, maturassero determinazioni che non ho ben capito se sono maturate.
Per venire alla illustrazione dell'emendamento, in ordine alla rinuncia all'emendamento da parte della maggioranza, devo dire che si elude il problema (tra l'altro con una edizione che criticheremo quando discuteremo in seguito) in quanto si consente ai Comuni di procedere ad una serie di interventi che non vengono considerati di rilievo tale da essere necessariamente subordinati all'adozione a livello regionale. Questo elude il problema sul quale si dibatteva della salvaguardia attiva in ordine alla sanzione, sede che doveva ricadere sulla Regione qualora i tempi di approvazione del piano regolatore non fossero rispettati.
O le cose sono così ed allora ha ragione Montefalchesi, e si è rinunciato a un certo tipo di provvedimento oppure non sono così ed allora dovremmo capire.
Ho l'impressione che le cose stiano così, che di fatto l'istituto dell'approvazione automatica dello strumento urbanistico, in assenza di approvazione, sia caduto. Sostanzialmente si dà ai Comuni un certo contentino dicendo: vi lasciamo fare talune cose.
Il ragionamento secondo il mio parere non dovrebbe essere l'uno elusivo dell'altro, semmai devono sommarsi le une cose alle altre.
Il problema della sanzione e quelli dei tempi di approvazione del piano regolatore da parte della Regione rimangono tutti. Montefalchesi ha osservato che avete ridotto il problema del ritardo a dei problemi di ordine funzionale e di contenuto nel senso che vengono alleggeriti i funzionari e gli uffici dall'esame di materia che si ritiene governabile direttamente.
Dopo di che si dice: ripopoliamo le strutture ma attenzione, questa ottica (ci si è anche rivolti ai funzionari tra l'altro in modo abbastanza scorretto) non è l'ottica che noi liberali riteniamo che debba presiedere alla concezione del rapporto Regione-Comune. Non si tratta di avere più funzionari per controllare ed approvare più piani; non è un'utilità di controllo di tipo gerarchico, è un'attività complessa nella misura in cui c'è una osmosi di proposte da una parte e adeguamento di impegno politico all'intendimento del Comune dall'altra.
Questo tipo di processo dovrebbe anche presiedere nei CO.RE.CO. i quali si sono ridotti a strumenti di una fiscalità inaudita, perché noi non abbiamo dato loro lo scenario sul quale verificare la compatibilità dei provvedimenti comunali, non tanto in ordine alle norme di carattere formale, ma alle realtà oggettive sulle quali la Regione sta operando e in funzione delle quali opera.
Ho l'impressione che la maggioranza ha gettato sì il sasso nello stagno, si è resa però conto che gettare il sasso nello stagno poteva avere un duplice e gravissimo rischio: in primo luogo una presa d'atto che il sasso sarebbe ribaltato su di lei da uno stagno gelato oppure una presa d'atto che, sia pure in modo surrettizio, che questo stravolgeva la logica della legge 56.
Questa mi pare fosse la preoccupazione fondamentale del professor Astengo. Sostanzialmente il silenzio-assenso non è tanto il rischio che ne viene al territorio e che ne deriva al territorio dal fatto che alcune previsioni, che la Regione non riteneva compatibili con un quadro di previsioni generali, fossero attuate, ma che partiva dal principio del controllo, mentre non continuava ad essere difeso il principio del lavoro sull'atto complesso in sedi e atti successivi.
Apprezziamo che si sia finalmente preso atto dell'esigenza di dare ai Comuni maggiore autonomia e che si sia avviato il processo di delegiferazione del sistema.
Questo dibattito ha messo l'accento sul ritardo come tempo, mentre è un ritardo-assenza della Giunta che non individua i punti fermi rispetto ai quali i soggetti, che chiamiamo impropriamente controllori, devono riferirsi per verificare la validità o meno del piano.
Se mi si dice che io devo verificare il piano in ordine a parametri di ordine politico e in questo senso, evolutivo, è chiaro che il controllore viene ridotto a un soggetto fiscale che verifica la materiale sovrapponibilità di due concetti, l'impostazione astratta della legge 56 che è solo uno scheletro dei contenuti che devono venire dalla programmazione socio-economica e dalla politica del territorio, e verifica se questo nell'ambito del piano regolatore si è concretizzato. In altri termini è un controllo di ordine politico, non è un controllo di ordine burocratico formale. Non vorrei che con il fatto che si è per certi versi ridotto il tasso di allarme nei Comuni per non poter operare in conseguenza della nuova approvazione del piano regolatore, che possano scattare due meccanismi altrettanto pericolosi: da una parte che si riduca il livello di guardia sul problema dei tempi di presa in esame dei piani regolatori: dall'altra parte, caduta la tensione (ha ragione Astengo) sul processo di programmazione del territorio nel suo complesso con un processo che potremmo chiamare di sclerosi progressiva, la Regione da ente proponente e collaboratore della pianificazione del territorio, si riduca sempre più ad un ente di pura verifica di coerenza formale tra i documenti dei Comuni e la legge regionale, saltando i due elementi fondamentali che ne sono le chiavi di lettura, il Piano di sviluppo e il piano territoriale. La Regione ha ancora aperto un tipo di confronto politico-programmatorio con i cittadini in tempi politici.
Allora è giusto che si sia superata la sanzione in termini formali, a questo punto gli enti locali e le forze politiche devono essere attente a far sì che la sanzione di ordine politico che comunque deve esserci sulla Regione politica (non sulla Regione ufficio) qualora il processo generale di approvazione dei piani non vada avanti in tempi congrui.
A questo punto non sono più ritardi di controllo, ma burocratici e di ordine politico-programmatorio che non interessano il singolo piano regolatore, ma la collettività piemontese, poiché il ritardo nella programmazione territoriale determina una serie di ricadute negative sulla società.
E' un argomento di grande importanza che è stato introdotto da parte della maggioranza in termini chiari, ma un po' semplicistici, nel senso che una importante riforma come il silenzio-assenso che sembrava la panacea di tutti i mali, viene accantonata dando ai comuni libertà di fare talune cose che sono sostanzialmente la risposta immediata ai bisogni più immediati della gente. E' bene che la collettività non la interpreti come una scorciatoia, ma come un diverso riconoscimento del ruolo che può avere il Comune.



PRESIDENTE

5) Dal Gruppo D.C.: "Il quinto comma è soppresso".
La parola al Consigliere Genovese.



GENOVESE Piero Arturo

Quando la D.C. ha presentato i suoi emendamenti non era ancora stato presentato l'emendamento della maggioranza, quindi noi necessariamente avevamo collocato gli emendamenti sul testo licenziato dalla Commissione.
Non abbiamo ritenuto di riformulare gli emendamenti ed ora ci sforziamo di capire dove vanno collocati rispetto ai nuovi testi presentati dalla maggioranza. Per spiegare perché proponiamo la soppressione del quinto comma dobbiamo richiamarci brevemente alla discussione che è avvenuta in Commissione.
In Commissione si sono contrapposte la proposta della D.C. di eliminare per i Comuni al di sotto di una certa soglia il progetto preliminare e di prevedere per la formazione e l'approvazione del P.R.G. la procedura che è prevista dalla legge statale (ripresa dall'art. 49 per i piani particolareggiati che contemplano varianti) e la proposta sostenuta dalla maggioranza, che era di eliminazione della deliberazione programmatica.
Successivamente, per intervento del Consigliere Astengo, che non condivideva né l'una né l'altra soluzione, venne trovato il compromesso di maggioranza, con cui si prevede per i Comuni al di sotto di una certa soglia di abitanti, la facoltà di approvare la deliberazione programmatica contestualmente al progetto preliminare.
E' una soluzione che non comprendiamo, dato che il progetto preliminare di fatto supera le indicazioni della deliberazione programmatica e le sviluppa. Quindi non ha più un significato sostanziale approvare la deliberazione programmatica unitamente al progetto preliminare. Questa proposta non rappresenta poi oggi alcun snellimento di procedure o accelerazione di tempi, poiché ormai tutti i Comuni hanno adottato la deliberazione programmatica e in futuro opereranno con varianti ai propri P.R.G. Anche nelle proposte della maggioranza, di modifica all'art. 17 che riguarda le varianti di P.R.G. comunali e intercomunali, la deliberazione programmatica è richiesta solo in alcuni casi particolari.
Ne consegue che, dopo la formazione del "primo" P.R.G., conforme alla legge 56, i Comuni opereranno attraverso lo strumento della variante generale, parziale o di adeguamento, con una procedura che nella maggior parte dei casi, non prevede la deliberazione programmatica; quindi questa norma tutto (o nulla) può significare meno che un'accelerazione dei tempi e delle procedure perché non si utilizzerà praticamente più. La D.C. chiede la soppressione di questo comma che è del tutto inutile, perché la facoltà di approvare contestualmente deliberazione programmatica e progetto preliminare non dovrebbe riguardare più nessun Comune. Riproponiamo invece, la soppressione del progetto preliminare per i Comuni che sono al di sotto di una certa soglia di abitanti.



PRESIDENTE

La maggioranza si deve esprimere sul comma quinto del Consigliere Majorino e sull'emendamento del Gruppo Liberale.
Deve esprimersi la maggioranza dopo di che votiamo. Ha la parola l'Assessore Cerutti.



CERUTTI Giuseppe

La maggioranza respinge tutti gli emendamenti presentati con alcune precisazioni. La bozza preliminare di piano interessa l'intera cittadinanza e l'amministrazione comunale nella predisposizione del piano definitivo pu cogliere una serie di osservazioni che sono molto più leggibili da parte dei cittadini che non gli indirizzi di carattere generale, che contiene una delibera programmatica. Rinconfermiamo pertanto il nostro emendamento.



PRESIDENTE

Ha chiesto di parlare il Consigliere Picco per dichiarazione di voto.



PICCO Giovanni

Votiamo contro l'emendamento del Consigliere Majorino per le ragioni che ha espresso il Consigliere Genovese. Ci dispiace che questa votazione avvenga senza una risposta completa da parte della maggioranza sul nodo che il Consigliere Genovese ha posto, cioè sulla utilità della deliberazione programmatica, sui suoi effetti e sulla non proponibilità di una contemporaneità della votazione dei due documenti. L'Assessore Cerutti dice che i cittadini non leggerebbero la deliberazione programmatica, ma questa non è una risposta possibile. Tutti gli istituti che vengono attivati non sono destinati alla volgarizzazione totale, comunque sono documenti di partecipazione necessari indipendentemente dal fatto che i cittadini la leggano o meno. Sono in successione ad altri atti amministrativi che devono essere conseguenti a scelte e a decisioni. Queste scelte e decisioni sono proprie della deliberazione programmatica e quindi la delibera programmatica va recuperata in tutto il suo valore. Questa modificazione che sta per essere votata, respingendo gli emendamenti che sono stati proposti sul quinto comma, credo sia uno stravolgimento sostanziale dell'impalcatura di una delle cose positive che aveva la legge urbanistica regionale.



PRESIDENTE

Pongo in votazione l'emendamento presentato dal Consigliere Majorino.
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
E' respinto con il seguente esito: presenti e votanti 47 favorevoli 2 Consiglieri contrari 27 Consiglieri astenuti 18 Consiglieri Pongo altresì in votazione l'emendamento del Gruppo P.L.I.
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
E' respinto con il seguente esito: presenti e votanti 48 favorevoli 3 Consiglieri contrari 45 Consiglieri Pongo in votazione l'emendamento del Gruppo D.C.
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
E' respinto con il seguente esito: presenti e votanti 46 favorevoli 19 Consiglieri contrari 27 Consiglieri Il Consigliere Picco presenta i seguenti emendamenti: 6) settimo comma, dopo "proposte presentate" è aggiunta la seguente frase: "I Comuni con popolazione inferiore ai 3.000 abitanti alla data di approvazione della deliberazione programmatica possono superare le procedure previste per il progetto preliminare adottando, entro i prescritti termini, esclusivamente il Piano Regolatore Generale".
7) Settimo comma, il secondo periodo è soppresso e sostituito dal seguente: "Non formano oggetto di pubblicazione e quindi non sono sottoposte a nuove osservazioni le modifiche normative od a previsioni insediative o riguardanti le specifiche destinazioni delle aree a servizi introdotte nel Piano Regolatore Generale a seguito dell'accoglimento delle osservazioni purché non incidano sulla disponibilità dei fondi da asservire per le realizzazioni già previste nel progetto preliminare".
8) Dopo il settimo comma è aggiunto il seguente comma 7 bis: "Dopo l'esecutività della deliberazione del Consiglio comunale di adozione del Piano Regolatore Generale il Comune può rilasciare concessioni ed autorizzazioni che disciplinino gli interventi sul patrimonio edilizio esistente, escluse le trasformazioni urbanistiche ed edilizie di cui ai punti d), e), f), g), h), del terzo comma dell'art. 13, che non siano in contrasto con prescrizioni vigenti od adottate".
Ha chiesto di parlare il Consigliere Picco. Ne ha facoltà.



PICCO Giovanni

Sono tre emendamenti importanti.
Il primo emendamento recupera la nostra proposta di by-passare la procedura del progetto preliminare per i comuni inferiori ai 3.000 abitanti.
Risottolineiamo la bontà di questo comma perché è effettivamente uno snellimento che può comportare risparmi di tempo dai 6 mesi agli 8 mesi nei tempi di formazione del P.R.G.
Chi ha il coraggio di smentire questa mia affermazione lo faccia comunque, noi ci assumiamo la responsabilità di recuperare questa procedura tra l'altro è proprio della legge urbanistica nazionale, quindi non vi è il minimo dubbio che abbia tutta la validità giuridica che le è propria.
Il secondo emendamento è invece più complesso. Riguarda le osservazioni alle pubblicazioni. In realtà l'argomento non si riferisce più al progetto preliminare, ma al progetto definitivo. Il problema della pubblicazione in sede di progetto definitivo presenta diversi casi.
L'Assessore Simonelli a suo tempo aveva diramato una circolare alla quale noi diamo atto e riconoscimenti di una certa utilità, ma di una insufficienza sostanziale perché da quanto mi risulta i Comuni leggono questa circolare e, fatti alcuni apprezzamenti sulla sua utilità, ne rilevano la non sufficiente esplicitazione. Le osservazioni che vengono accolte comportano delle modificazioni del progetto preliminare nel progetto definitivo. Le osservazioni accolte, in alcuni casi non richiedono una nuova pubblicazione, in altri casi richiedono una pubblicazione se le modificazioni vanno ad incidere sulla disponibilità o sull'utilizzabilità dei fondi privati. Il terzo emendamento va nella logica del trasferimento all'art. 85 in quanto si tratta della possibilità immediata di applicare determinate norme.
Questo emendamento viene spostato.



PRESIDENTE

Ha chiesto di parlare il Consigliere Simonelli. Ne ha facoltà.



SIMONELLI Claudio

Ci pare di dover mantenere il testo presentato dalla maggioranza. E' vero che l'accoglimento di nuove osservazioni potrebbe comportare delle modifiche destinate a incidere nella sfera di altri soggetti, ma se teniamo presente che, come recita testualmente il comma precedente le osservazioni e le proposte devono essere comunque fatte nel pubblico interesse, questo dovrebbe escludere che ci siano delle implicazioni che in qualche modo ribaltano nella sfera degli interessi privati.
D'altra parte se aprissimo la sfera delle ripubblicazioni sulle osservazioni accolte, apriremmo una strada senza fine perché a loro volta l'accoglimento di quelle osservazioni potrebbe comportare di nuovo una successiva ripresentazione e non arriveremmo mai a conclusione. La materia può essere oggetto di circolare, più che di legge. Ci può essere una circolare più esplicita di quella fatta allora, anzi, la circolare pu andare nel senso che il Comune ripubblichi ove si renda conto che nel caso di una particolare osservazione questo ribalti sugli interessi dei privati senza fissare per legge proprio per non aprire la via per una successione infinita di osservazioni e ripubblicazioni.



PRESIDENTE

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto il Consigliere Picco.



PICCO Giovanni

Ritiro l'emendamento perché ritengo che sia inopportuno che venga respinto come mi pare dalle valutazioni fatte.
Prego l'Assessore Calsolaro di ribaltarlo in una esplicitazione di circolare e lo prego soprattutto di volere dare istruzione ai funzionari di non fare ripubblicare i piani per modificazioni di questo tipo come invece esigono che si faccia.
Questo lo denuncio qui pubblicamente.
Anche io sono d'accordo sul fatto che nel pubblico interesse il definitivo possa contemplare delle modificazioni di previsione anche del preliminare, però i funzionari in questi casi esigono la ripubblicazione.
Tutto questo deve essere chiarito in via definitiva con una circolare.
Questa è una delle cause dei ritardi per i quali i piani non arrivano tempestivamente al CUR per l'approvazione.



SIMONELLI Claudio

L'esame del primo emendamento può essere rinviato in sede di art. 85.



PRESIDENTE

Pongo in votazione il secondo emendamento.
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
E' respinto con il seguente esito: presenti e votanti 49 favorevoli 20 Consiglieri contrari 29 Consiglieri Il terzo emendamento viene ritirato.
Il Consigliere Majorino presenta il seguente emendamento: 9) al comma ottavo, dopo l'espressione "dell'avvenuto deposito è data notizia anche a mezzo stampa" aggiungere: "e nei successivi 60 giorni chiunque ne abbia interesse può presentare alla Giunta regionale deduzioni relativamente ad osservazioni o proposte che, ai sensi del comma che precede, siano state accolte o respinte: su dette deduzioni la Giunta si pronunzia motivatamente con delibera di approvazione prevista al successivo decimo comma della presente disposizione di legge".
La parola al Consigliere Majorino.



MAJORINO Gaetano

Anche questo emendamento si colloca, come quello che è stato test ritirato dal Consigliere Picco, nell'ottica di un fine garantista e peraltro non provoca quel timore del moto perpetuo cui accennava il Consigliere Simonelli. Si prevede che il progetto preliminare possa venire assoggettato a osservazioni, sia pure nel pubblico interesse. Il comma settimo prevede la formazione del progetto definitivo di piano, con la contestuale motivazione, da parte del Consiglio comunale, a latere del progetto di piano, dell'accoglimento o del rigetto delle osservazioni e delle proposte che erano state presentate. D'accordo, nel pubblico interesse, ma è chiaro che una proposta, una osservazione presentata nel pubblico interesse può incidere su posizioni soggettive o su diritti soggettivi o su interessi legittimi. Siccome il Consiglio comunale motiva su questo accoglimento o rigetto, l'emendamento tende a consentire a colui il quale ne abbia interesse in seguito all'accoglimento al rigetto di potere presentare delle deduzioni alla Giunta regionale, cui è pervenuto nel frattempo il piano definitivo, ai fini di dedurre su questo accoglimento o rigetto di osservazioni. Questo emendamento non appesantisce l'itinerario della procedura, perché si colloca nel momento in cui il piano adottato è pervenuto alla Giunta regionale, alla quale viene fornita una serie di pareri e di osservazioni da parte del CUR. del SUR. del Comitato comprensoriale prima dei l80 giorni entro i quali la Giunta regionale deve pronunciarsi approvando o non approvando il piano. L'emendamento prevede che, accanto ai pareri e alle osservazioni del CUR. del SUR e del Comitato comprensoriale, possano anche pervenire (quindi non crea nessun meccanismo di moto perpetuo e nessuna complicazione se pervengono queste osservazioni di chi voglia dedurre sulle osservazioni o proposte presentate, respinte od accolte), in modo che col provvedimento finale di approvazione nell'ambito della complessa e lunga motivazione di approvazione del piano o di eventuale non approvazione si possa dare risposta, di carattere garantista anche a queste osservazioni.



PRESIDENTE

Ha chiesto di parlare il Consigliere Cerutti. Ne ha facoltà.



CERUTTI Giuseppe

La maggioranza esprime parere negativo a questo emendamento, anche perché l'ambito comunale dopo aver respinto le osservazioni alle osservazioni non può accettare addirittura un ricorso regionale.
Iniziando subito l'istruttoria e la relazione sui piani si dovrebbe aspettare 60 giorni per attendere eventuali osservazioni sul piano, ma c'è di più, ogni Comune invia lo strumento urbanistico con le osservazioni accettate o respinte, ed è già oggetto di valutazione da parte degli istruttori e dei relatori e se alcune osservazioni hanno carattere generale di interesse pubblico sono già valutate nell'esame del piano.



PRESIDENTE

Pongo in votazione tale emendamento.
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
E' respinto con il seguente esito: presenti e votanti 49 favorevoli 2 Consiglieri contrari 29 Consiglieri astenuti 18 Consiglieri 10) Il Gruppo D.C. presenta i seguenti due emenda menti : nono comma, dopo le parole "Servizio Urbanistico Regionale" aggiungere: "operante nel Comprensorio".
11) Nono comma, dopo la parola "ricevimento" aggiungere, sostituendo il vecchio testo: ",lo comunica al Comune e lo trasmette all'Assessorato competente. Il Servizio Urbanistico Regionale trasmette comunque l'istruttoria indipendentemente dal suddetto parere all'Assessorato ed alla Segreteria del Comitato Urbanistico Regionale. Acquisiti gli atti e l'istruttoria il CUR lo esamina entro e non oltre 120 giorni dalla data di accettazione degli atti in Regione".



GENOVESE Piero Arturo

Abbiamo presentato un emendamento aggiuntivo al nono comma per sottolineare che l'istruttoria può avvenire anche in sede decentrata.
Il testo della legge 56 già lo prevedeva.
Ora noi vorremmo capire non solo che fine faranno i Comprensori, ma anche il CUR. Abbiamo affermato il principio che il CUR, anche nell'ottica della riforma dell'ordinamento delle autonomie, dovrebbe essere potenziato e articolato in sede locale.
Vogliamo capire se questa previsione non comporti la volontà di realizzare un accentramento generale in sede regionale di questa materia.



PRESIDENTE

Ha chiesto di parlare il Consigliere Cerutti. Ne ha facoltà.



CERUTTI Giuseppe

Articolo 14, nono comma: non c'è nessuna intenzione di accentrare tutto.
Stiamo predisponendo la modifica alle strutture, non è escluso che le strutture dipendano gerarchicamente dal centro.
La precisazione "al centro" o "in periferia" è puramente di carattere capzioso. Le strutture sono della Regione Piemonte, operano dove devono operare e l'intenzione è quella di farle operare congiuntamente con istruttoria e relazione in modo da ridurre ulteriormente i tempi tecnici dell'esame del piano.



PRESIDENTE

Ha chiesto di parlare il Consigliere Picco.



PICCO Giovanni

Intendo replicare su questo. La soppressione del riferimento alla sede decentrata presuppone l'intenzione di eliminare questa articolazione del SUR.
Propongo allora di lasciare la dizione precedente. Questo secondo noi ha grande rilevanza politica perché comunque non è pensabile che la Regione, anche in futuro quando l'ente intermedio non sarà il Comprensorio pensi di istruire tutti gli strumenti urbanistici a livello centralizzato.
Oppure possiamo correggere la nostra dizione dicendo "operanti nel Comprensorio", quando poi il Comprensorio sarà un'altra cosa cambieremo questa dizione.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Carazzoni per dichiarazione di voto.



CARAZZONI Nino

Noi voteremo contro l'emendamento proposto dai colleghi della D.C. e cioè ci allineeremo sostanzialmente con il voto della maggioranza. Teniamo però a precisare che questo allineamento dipende solo dal fatto che abbiamo una posizione nota, pregiudiziale nei confronti dell'Istituto comprensoriale che si tende qui a rivalutare.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Picco.



PICCO Giovanni

L'emendamento al comma 9 è finalmente la cartina di tornasole per valutare se la maggioranza intende apportare delle riduzioni ai tempi dell'approvazione.
Tra l'altro il discorso si ripropone al decimo comma e, con rilevanza politica maggiore, all'undicesimo comma.
Noi proponiamo la trasmissione al SUR perché l'istruttoria venga sveltita al massimo in termini di conclusione non attendendo, qualora ritardi, il parere del Comitato comprensoriale il quale parere potrebbe peraltro pervenire anche in altri tempi, prima che la Giunta regionale in via definitiva si pronunci anche dopo il CUR.
Questo l'abbiamo voluto affermare non per snobbare il principio del valore del parere del Comitato comprensoriale. Tra i tanti ritardi che pare si accumulino nell'istruttoria c'è anche questo, molte volte per difficoltà di convocazione delle commissioni, noi riteniamo che il SUR debba trasmettere la sua istruttoria all'Assessorato ed alla segreteria del CUR indipendentemente dal parere del comitato comprensoriale.
Abbiamo stabilito il termine di 4 mesi che sono i tempi che decorrono dall'accettazione degli atti completi in Regione.
L'acquisizione degli atti è importante perché molte volte i Comuni trasmettono gli atti incompleti quindi non hanno ragione di lamentarsi per i ritardi della Regione; quindi il riferimento al principio della completezza degli atti deve essere acquisito per legge.
Per completezza degli atti si intende un completamento che deve avvenire nei termini di un mese, 15 giorni per richiederli e 15 giorni per averli, perché diversamente rischiamo di avere una lungaggine eccessiva consumata in tempi burocratici, per assolvere a doveri che sono non di competenza della Regione, ma dei Comuni.



CERUTTI Giuseppe

La Giunta non accoglie l'emendamento.



PRESIDENTE

Pongo in votazione il primo emendamento.
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
E' respinto con il seguente esito: presenti e votanti 53 favorevoli 20 Consiglieri contrari 33 Consiglieri Pongo in votazione il secondo emendamento.
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
E' respinto con il seguente esito: presenti e votanti 52 favorevoli 23 Consiglieri contrari 29 Consiglieri 12) Il Consigliere Valeri presenta i seguenti due emendamenti: emendamento aggiuntivo al nono comma: "L'istruttoria del competente servizio della Giunta regionale deve essere redatta entro 60 giorni dalla data di presentazione degli elaborati del PRG ed accerterà in via preliminare la completezza degli atti ricevuti".
13) Emendamento aggiuntivo al decimo comma: "Nei casi di cui all'ultimo paragrafo del comma precedente i termini per l'approvazione decorrono dalla data di presentazione dei documenti mancanti".
La parola al Consigliere Valeri.



VALERI Gilberto

Illustrerei anche gli emendamenti al comma decimo. Si tratta di due emendamenti integrativi. Il primo è teso a perfezionare le previste procedure, fissando i tempi per l'istruttoria sulla base dei quali i Comitati comprensoriali si potranno esprimere; col secondo si prevede la completezza degli atti quale data di riferimento per il computo dei tempi da cui decorrono i 180 giorni per l'approvazione del piano. Si tratta, in sostanza, di dare maggiore certezza anche alla Regione e di ridurre il possibile contenzioso interpretativo in una fase importante, quale è quella della presentazione degli atti e dell'inizio del decorso dei 180 giorni responsabilizzando, in tal senso, i Comuni oltre al servizio istruttorio.
Sono materie da non rinviare a future ed ipotetiche circolari, anche perch una parte consistente del contenzioso con i Comuni è appunto motivata dalla incompletezza degli atti consegnati alla Regione.
Per analogia cito il caso dei progetti per opere pubbliche che vengono presentati come tali ma in effetti incompleti, tanto da dovere poi, ad appalto avvenuto, ricorrere quasi sistematicamente a perizie suppletive, a causa delle quali si perviene al raddoppio o alla triplicazione dei certi inizialmente previsti.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Simonelli.



SIMONELLI Claudio

I problemi sollevati dal Consigliere Valeri e in parte richiamati dal Consigliere Picco, colgono dei problemi reali, però ho dei dubbi che debbano essere collocati nel testo normativo. E' vero che nell'istruttoria dei piani regolatori le perdite di tempo, le anomalie, le strozzature, sono a volte legate all'incompletezza dei documenti. Ma per ricondurre questa materia a tempi accettabili e a cadenze corrette nell'esame dei piani non è necessario prevedere norme di legge, anche perché le norme legislative possono addirittura irrigidire anziché semplificare queste fasi della procedura. La materia allora può essere oggetto di circolare o in qualche caso addirittura di un ordine di servizio e di organizzazione interna degli uffici.



PICCO Giovanni

Queste cose le stiamo dicendo da lustri, da anni però non essendovi altra forma di proposta politica che quella della presentazione degli emendamenti in un disegno di legge, li collochiamo in questa spiaggia.



SIMONELLI Claudio

Infatti, il relatore di maggioranza parla alla Giunta oltre che al Consiglio, quindi, queste considerazioni contenute negli emendamenti di Valeri (che inviteremmo Valeri a ritirare) debbono valere come raccomandazione alla Giunta perché si attivi con disposizioni attraverso circolari od attraverso ordini di servizio.



VALERI Gilberto

Ritiro entrambi gli emendamenti, fidando nella circolare che fisserà queste norme.



PRESIDENTE

Questo resta agli atti è un impegno.
La parola al Consigliere Genovese.



GENOVESE Piero Arturo

La formulazione dell'emendamento del Consigliere Valeri ci pareva preferibile al nostro. Poiché lo ha ritirato, siamo nella condizione di non poter votare.



PRESIDENTE

Ha la parola il Consigliere Vetrino.



VETRINO Bianca

Noi siamo stati tra i molti che non credono alla necessità della salvaguardia attiva che abbiamo considerato semmai, un indicatore della resa della Regione al non ottimale funzionamento della burocrazia regionale, dunque alle carenze gestionali ed alle difficoltà politiche che stanno tuttora determinando questo non buon funzionamento. Il silenzio assenso era per noi una scorciatoia pericolosa che comunque non avrebbe mai consentito di poter risolvere i problemi di funzionamento attraverso questo, che avevamo considerato un espediente. Quella che il relatore nella sua introduzione nel luglio scorso aveva considerato un'innovazione particolarmente significativa, parlandoci tra l'altro con molta efficacia di quell'imbuto difficile da superare nella fase finale dell'iter di approvazione del P.R.G., questa innovazione è stata ritirata e viene quindi stralciata dall'articolo che ci apprestiamo a votare. D'altra parte sarebbe stata una prova di forza ed una testardaggine incomprensibile mantenere questa eventualità, dopo le numerose critiche che erano state portate da tutti ed anche da Astengo che aveva inoltre ipotizzato nel suo intervento che questo istituto, penalizzante e punitivo verso quei Comuni che fino a ieri avevano agito in un diverso regime, avrebbe potuto alla fine essere riservato ad un numero assai esiguo di Comuni. Si chiedeva il Consigliere Astengo: perché affermare una cosi totale abdicazione della funzione di coordinamento e di controllo, che comunque spetta alla Regione che afferma tra l'altro in questo modo il suo essere istituzionale? Il relatore nella sua introduzione anticipava anche che probabilmente durante il dibattito questa norma avrebbe potuto essere affinata anche per evitare di lasciare spazio a "furberie ed inadempienze". Sembra strano che una maggioranza, tra l'altro così variegata, non avesse ritenuto in una fase di presentazione generale delle modifiche di presentare questa modifica in quell'occasione, e avesse potuto immaginare quasi come un fal d'estate una scappatoia di questo tipo. Credo tuttavia che sia significativo che la maggioranza abbia compreso che non è attraverso il silenzio-assenso che si valorizza l'autonomia comunale, ma semmai evitando inutili (questo lo dice ancora Simonelli nella sua relazione) quanto casuali penalizzazioni e intralci di natura burocratica o meramente formalistici.
Vorrei anche dire: per evitare di usare della discrezionalità per privilegiare nei tempi di esame un Comune piuttosto che un altro. Questo è l'atteggiamento che noi abbiamo verso silenzio-assenso. L'articolo viene votato evidentemente nel suo complesso.
Per la disponibilità della maggioranza rispetto a questo importante strumento noi avremo un atteggiamento positivo che viceversa è contrario sulle modifiche alla legge 56.



PRESIDENTE

La parola per dichiarazione di voto al Consigliere Genovese.



GENOVESE Piero Arturo

Il nostro Gruppo voterà a favore dell'emendamento soppressivo del comma 11, che riguarda un comma dell'art 15 già profondamente modificato rispetto al testo licenziato dalla Il Commissione. Con questa soppressione e con il trasferimento della disciplina all'art. 85, viene definitivamente a cadere l'istituto della salvaguardia attiva o di applicazione parziale anticipata e l'eccessiva discrezionalità della Giunta regionale, che il nostro Gruppo sin dalla formulazione in Commissione, ha sempre fermamente osteggiato.



PRESIDENTE

Pongo in votazione l'emendamento presentato in precedenza dal Consigliere Simonelli.
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
E' approvato all'unanimità dei 43 Consiglieri presenti in aula.
Vengono ancora presentati i seguenti emendamenti: 14 bis) Dal Gruppo D.C.: L'undicesimo comma è soppresso e sostituito dal seguente: "La Giunta regionale, sentito il CUR decide in merito al P.R.G. entro i successivi 30 giorni; la deliberazione di approvazione della Giunta regionale è pubblicata sul Bollettino Ufficiale entro 30 giorni dalla data di esecutività della deliberazione stessa".
La parola al Consigliere Picco.



PICCO Giovanni

Il nostro contributo è sempre nella direzione dell'accelerazione dei tempi.
Sostanzialmente dovremmo avere entro due mesi al massimo la pubblicazione della deliberazione del pronunciamento del CUR.
Chiedo la testimonianza dell'Assessore Calsolaro, che recentemente ha verificato e statisticamente annotato questi tempi se di fatto avviene che questi tempi sono molto più lunghi dei 60 giorni.
Questa cose vanno sancite in termini legislativi in modo che rappresentino l'impegno per l'esecutivo a provvedere con gli strumenti che ha a disposizione.



CALSOLARO Corrado, Assessore all'urbanistica

La media per la predisposizione degli atti è 100 giorni



PICCO Giovanni

Quindi se proponiamo 60 giorni credo che diamo un contributo non indifferente.



CALSOLARO Corrado, Assessore all'urbanistica

La Giunta non accoglie l'emendamento.



PRESIDENTE

Pongo in votazione tale emendamento.
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano E' respinto con il seguente esito: presenti e votanti 47 favorevoli 16 Consiglieri contrari 29 Consiglieri astenuti 2 Consiglieri 15) dal Gruppo P.L.I.: il dodicesimo comma è sostituito dal seguente: "In sede di approvazione del piano regolatore, la Giunta regionale pu apportare con le procedure di cui ai successivi commi quattordicesimo e quindicesimo modifiche per a) idem b) idem c) idem d) idem".
La parola al Consigliere Marchini.



MARCHINI Sergio

L'emendamento è dato per illustrato. E' una questione nominalistica.



PRESIDENTE

Pongo in votazione tale emendamento.
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
E' respinto con il seguente esito: presenti e votanti 46 favorevole 1 Consigliere contrari 29 Consiglieri astenuti 16 Consiglieri 16) Dal Gruppo D.C.: i commi 12, 13, 14, 15, 16 sono soppressi e sostituiti dai seguenti: "Decorsi 150 giorni dalla data di acquisizione degli atti completi per l'istruttoria al SUR senza che sia intervenuta la decisione della Giunta regionale, di cui al precedente comma, il P.R.G. è trasmesso alla Presidenza del Consiglio regionale che deve iscrivere l'oggetto dell'approvazione o rinvio al Comune all'ordine del giorno del Consiglio entro 30 giorni. Il Consiglio regionale decide in merito entro e non oltre i successivi 30 giorni.
Entro i termini di cui ai precedenti commi la Giunta regionale o la Presidenza del Consiglio regionale comunicano al Comune l'eventuale motivazione di non approvazione, con richieste di rettifiche, motivazioni o precisazioni".
La parola al Consigliere Picco.



PICCO Giovanni

Questo è l'emendamento principale all'articolo perché scioglie il nodo delle inadempienze dell'esecutivo nei confronti delle approvazioni celeri dei P.R.G. e lo scioglie con una proposta che ci sembra essere perfettamente in linea con l'impalcatura giuridico-istituzionale dell'Ente Regione. La Giunta, per ragioni che possono essere oggettive, motivate oppure no, per inadempienze a volte proprie delle deficienze dell'esecutivo o dei funzionari non riesce a rispettare i termini che sono previsti nella legge, quindi, si deve dar corso alla possibilità di far salvi i diritti dei Comuni ad avere approvati i piani regolatori.
Noi proponiamo che, trascorsi ben 150 giorni dalla data di acquisizione degli atti completi (ritorna un concetto che anche il Consigliere Valeri aveva evidenziato) ben 5 mesi, l'istruttoria del SUR e gli atti dei P.R.G.
possano, senza che la Giunta naturalmente si sia pronunciata al Consiglio regionale, il quale deve iscrivere all'ordine del giorno l'approvazione oppure il rinvio del piano entro 30 giorni, e, entro i successivi 30 giorni, si deve pronunciare.
Il rinvio al Consiglio regionale, dopo i 150 giorni di inadempienza da parte della Giunta regionale, prefigura una possibilità di approvazione del piano entro i successivi 60 giorni. Sostanzialmente entro 210 giorni (150 più 60) si dovrebbe ottenere l'approvazione del piano.
Questo non ha nulla a che vedere con il silenzio-assenso o con le salvaguardie attive di defunta memoria, questa è una sanzione politica che viene definita per legge nei casi in cui la Giunta regionale non provveda ad un atto dovuto di approvare o di respingere il piano e noi esigiamo che questa risposta venga data decorsi i 150 giorni dall'acquisizione totale.
E' un argomento di grande importanza che coinvolge un aspetto del quale dovremmo occuparci, apportando allo statuto correzioni che siano se non esemplificative e correttive, almeno modificative del funzionamento della macchina regionale.
Sono innovazioni importanti. Nel quadro delle vicende della vita della Regione la mancanza di continuità nella presenza dell'esecutivo è un dato acquisibile.
La maggioranza ha fruito in queste legislature di una discreta condizione di stabilità, però vi possono essere situazioni di discontinuità. Il fatto che questo atto venga compiuto dal Consiglio regionale in sostituzione della Giunta regionale al di là dell'affermazione sanzionatoria che è contenuta in questa proposta,noi riteniamo che sia una proposta da prendere seriamente in considerazione e che dà all'immagine esterna della Regione una risposta credibile sulla propria efficienza. In fondo siamo 60 Consiglieri pagati per svolgere un ruolo nei confronti della comunità esterna e quindi avremo molte volte la possibilità e la soddisfazione di compiere atti dovuti per qualche cosa che serva effettivamente alla comunità esterna.
Scusate l'inciso, ma il fatto di doverci continuamente rimbalzare in termini polemici, ritardi, assistendo da barriere opposte a ruoli che in fondo rispetto a determinate attese della comunità esterna sono abbastanza impropri, credo che sarebbe una posizione da superare e mettendoci tutti quanti in condizioni di assolvere a compiti che sono dovuti e che sono propri per lo sviluppo della comunità piemontese.



PRESIDENTE

Pongo in votazione tale emendamento.
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
E' respinto con il seguente esito: presenti e votanti 51 favorevoli 21 Consiglieri contrari 30 Consiglieri Ha chiesto di parlare il Consigliere Cerutti. Ne ha facoltà.



CERUTTI Giuseppe

Presidente e colleghi, sarei quasi tentato di accogliere l'emendamento della D.C. per fare capire che cosa succederebbe in quest'aula, decorsi i 150 giorni dalla presentazione di un piano regolatore che non ha n un'istruttoria e né una relazione.
Sfido il Consiglio regionale ad esaminare uno strumento di quel genere solo sulla cartografia che viene prodotta dai Comuni.



BRIZIO Gian Paolo

Sarebbe scandaloso che dopo 150 giorni non aveste fatto niente.



CERUTTI Giuseppe

Facciamo l'ipotesi di trasmettere un piano regolatore in quest'aula.
Alla data di convocazione del Consiglio troveremmo l'aula tappezzata di piani regolatori, sfido il Consiglio, con le sue strutture a dimostrare di essere in grado di svolgere funzioni di carattere tecnico. Un piano viene presentato, viene esaminato da un primo ufficio se non è completo si scrive al Comune, il Comune manda gli atti integrativi, viene mandato al comprensorio dopo di che si fa l'istruttoria su quella parte, ritorna al centro, viene esaminato.
180 giorni per l'approvazione definitiva dei piani regolatori non è un termine puramente casuale. D'altra parte si è dimostrato, piaccia o non piaccia ai colleghi, che si sono ridotti i due o i tre anni a tempi accettabili pur con le difficoltà esistenti.
Un emendamento di questa natura investe il Consiglio, quasi come un atto di accusa della Giunta, mi sembra un atto veramente assurdo.



PRESIDENTE

Ha chiesto di parlare il Consigliere Martinetti. Ne ha facoltà.



MARTINETTI Bartolomeo

Non sono mai intervenuto su questa legge anche se è un argomento di particolare interesse per chi, come amministratore comunale, ha maturato una certa esperienza su questa materia.
I Comuni chiedono che ad una data scadenza i loro piani siano approvati. Questa è la ragione per cui la maggioranza si è fatta carico di questa esigenza ed è partita con la presentazione di una struttura normativa, che giustamente era chiamata del silenzio-assenso, anche se si tendeva a farla passare per altre forme, in quanto si intendeva che passato ogni termine ragionevole, sia pure non totalmente, il piano diventasse efficace. Sulla volontà di fare qualche cosa per dare risposta alla esigenza dei Comuni di avere una approvazione od un rifiuto del piano eravamo tutti concordi in partenza.
Si è avuta una forte reazione, da parte di Gruppi di sinistra interni alla maggioranza e di associazioni di vario genere, contro il silenzio assenso, contestazione motivata, prova ne sia che avete ridotto progressivamente il contenuto dell'operatività di piano, concessa ai Comuni, nel momento in cui sia passato un tempo giudicato oltre ogni modo ragionevole nell'esame della pratica.
Noi pensiamo che sia invece possibile, non ricorrendo allo strumento del silenzio-assenso, strumento recentemente introdotto nella normativa, ma che ha molte pecche e che viene a sancire l'incapacità dell'amministrazione di rispondere in termini giusti. E ci siamo riferiti, invece, in modo inadeguato ad un concetto di silenzio-rifiuto. So benissimo che giuridicamente, non è questa la configurazione esatta, perch l'approvazione di un piano regolatore è un atto amministrativo complesso che parte dall'adozione del Consiglio comunale e viene concluso alla fine dalla deliberazione dell'amministrazione regionale.
Quindi non si poteva dare ai Comuni quella stessa sanzione che in altri casi viene data al cittadino quando vede mancare risposta della pubblica amministrazione.La Regione ed i Comuni non sono due antagonisti per cui il Comune possa ricorrere contro l'inadempienza della Regione, come se la Regione abbia risposto in modo negativo.
La nostra proposta, comunque, è partita dalla necessità che, se il Comune non ha risposta dalla Giunta, possa appellarsi a qualcuno. Abbiamo allora fatto la scelta politica dell'appello al Consiglio regionale. Quando la Giunta abbia i giorni sufficienti per approvare un piano e sappia che se non lo approva c'è la sanzione politica dell'avocazione al Consiglio approderà i piani in tempo giusto: è questo che noi vogliamo.
Vogliamo che i piani siano approvati dalla Giunta entro i tempi giusti.
Se 150 giorni sono pochi, prevediamone di più; ci sia comunque una norma che, per il caso in cui la risposta non venga, preveda una sanzione. Il nostro suggerimento è una proposta che sarebbe accettata e compresa dalla generalità dei Comuni.
E' una sanzione politica, è un deterrente che farà in modo che la Giunta non lasci incancrenire la situazione.



PRESIDENTE

Ha chiesto di parlare il Consigliere Marchini. Ne ha facoltà.



MARCHINI Sergio

L'argomento portato dalla D.C. risponde ad una preoccupazione che avevo introdotto nell'intervento precedente con il quale commentavo la decisione della maggioranza di rinunciare allo strumento del silenzio-assenso e di "barattarlo" con una possibilità di intervento immediato dei Comuni, in pendenza di approvazione di piano regolatore. Avevo detto che la decisione della maggioranza era estremamente pericolosa e adesso dico che è demagogica, perché dà una risposta a un problema funzionale, facendone cadere il livello e questo è uno degli aspetti che comporta la demagogia.
Capisco anche le considerazioni che ha fatto l'Assessore Cerutti, ma rifiutiamo che un Assessore a nome di un Gruppo di maggioranza sostenga che i tempi previsti dalla legge non siano gestibili. Allora, o la previsione fatta dalla maggioranza non è realistica, allora la si riveda, oppure è realistica ed allora c'è la sanzione politica che, per esempio, comporta le dimissioni automatiche dell'Assessore competente. Concettualmente è un mostro giuridico e i colleghi democristiani se ne sono resi conto, ma sostanzialmente è il modo di rispondere politicamente all'inadempienza. In questo Paese stranamente la sanzione politica non è conseguente ai comportamenti, altrimenti questa Giunta sarebbe cambiata da tempo e le maggioranze rimangono in piedi per dei disegni misteriosi di potere, di continuità di revanscismo, certamente non per i disegni politici. Allora spaventa rifiutare l'ipotesi di pagare una sanzione politica. Voi rifiutaste questo emendamento per una questione di carattere concettuale.
Avete detto: "rifiutiamo l'inquinamento, tra Giunta e Consiglio (cosa che io rifiuto sempre ma che voi condividete quando vi fa comodo)". Dopo 150 giorni i piani richiedono ancora il sopralluogo. Andare sul territorio vuol dire che non è stato fatto neanche il sopralluogo. A parte il fatto che ho qualche dubbio che nella società dell'informatica si debba andare sul territorio per esaminare un piano regolatore, anche perché ho la netta impressione che gli occhi dei tecnici sono come quelli che ho io, perch normalmente non vedono molto di più al di là della linea dell'orizzonte che molte volte è ostacolata da castagni, da pioppi, da viti, da colline.
Probabilmente i sopralluoghi sul territorio servono per le trasferte o per aumentare le parcelle dei consulenti. Le letture dei piani regolatori si fanno con la sovrapposizione delle carte geologiche, delle carte di fertilità, con il confronto con gli studi dei piani territoriali. Non importa. Quello che mi preoccupa grandemente è il fatto che, dopo che avete predisposto una normativa e una tempistica che ritenete governabile, vi preoccupiate fortemente che questo possa ancora comportare, qualora non sia sufficiente, una responsabilità politica, qualunque essa sia. C'è da pensare che nell'ambito della nostra normativa abbiamo ipotizzato ancora dei tempi che voi ritenete non gestibili. Il tempo è neutro, non è n socialista, né liberale. Se rispetto alla situazione degli uffici, alla situazione del territorio, alla situazione della cultura urbanistica come la chiamate voi, taluni tempi sono da considerarsi insufficienti, possiamo anche fare un patto fra gentiluomini e li allunghiamo. Se non sono ancora sufficienti, allungateli ancora, però, a quel punto, farete solo più un problema di carattere istituzionale. Non possiamo prendere in giro la gente. In omaggio alla profondità della preoccupazione politica della D.C.
che si pone il problema di una Giunta, che se non funziona deve pagare in qualche modo: questo è il punto.
Voglio sapere che prezzo paga la Giunta quando non funziona. I Comuni hanno il diritto soggettivo di vedere la Regione adempiere a una funzione che essa stessa si è assunta, rispetto alla quale si è data tempi strumenti, modalità, procedure.
Se la Giunta non adempie deve andare soggetta a sanzioni. Allora, o inventate un'altra sanzione o il mio Gruppo, pur rendendosi conto che aderisce a una proposta che è megagalattica nella misura in cui è fuori da questo mondo, darà il suo assenso perché ritiene che la sanzione politica deve essere considerata in qualche parte della legge o nella correttezza dei comportamenti politici.
Perché non si revocano le deleghe quando succedono taluni fenomeni? Non è corretto, anche giocando su situazioni di debolezza oggettiva aspettare da parte dei rappresentanti della maggioranza che contestino all'Assessore di due anni ritardi e inefficienze che sono stati anche caricati di validità personale. Il Presidente della Giunta assume dei comportamenti che fanno sì che un inadempimento di questo genere comporti una sanzione. Altrimenti non avremo affrontato il problema né sul piano politico, né sul piano funzionale. Probabilmente questo problema va spostato nel dibattito sull'emendamento integrativo all'art. 85. Comunque il problema della sanzione che deve ricadere sulla Regione per le sue inadempienze, la contraffaccia, l'immagine del diritto che ha il Comune è un meccanismo che va messo in movimento. Se con la modifica della legge 56 non diamo una svolta, una garanzia ai Comuni sul rispetto dei tempi, il dato innovativo che i Comuni si aspettano, non verrà.
Cambiare i numeri e non garantire che cambia il corso non serve a niente.
Qui dentro si è detto: "attenzione, abbiamo ridotto i tempi, abbiamo fatto tutto, però sappiamo fin d'ora che non li rispettiamo, tant'è vero che abbiamo rifiutato qualunque responsabilità politica".
Sarà opportuno andare nei Comuni e dire: "abbiamo collaborato, abbiamo votato la legge, ci siamo astenuti o abbiamo approvato, ogni Gruppo deciderà quello che crede, ma non cambierà assolutamente niente".
Per modificare le situazioni bisogna intervenire con le norme, e a valle di una norma, c'è sempre una sanzione. Siccome nei confronti delle istituzioni le uniche sanzioni pensabili sono quelle d'ordine politico quella introdotta dalla D.C. è una sanzione di carattere politico, quindi la proposta della D.C. si pone correttamente. Che poi sia una soluzione non corretta al problema, questo evidentemente i democristiani sono forse i primi a ritenerlo. Esprimerò un giudizio positivo sull'emendamento proposto dalla D.C. per l'apprezzamento sulla sottolineatura della necessità della sanzione politica.



PRESIDENTE

Ha chiesto di parlare il Consigliere Brizio. Ne ha facoltà



BRIZIO Gian Paolo

Sono intervenuto poche volte in questo dibattito, intervengo ora per ribadire l'importanza di questo emendamento. Se la modifica alla legge 56 deve essere incidente nella realtà, se deve essere una chiara risposta alle richieste dei Comuni, occorre andare a fondo su alcuni aspetti, per esempio, sui tempi. Siamo in netto ritardo nella gestione e nell'approvazione degli strumenti urbanistici, come risulta dai dati portati dall'Assessore Calsolaro; il miglioramento che ci si attendeva non c'è stato e quindi una delle risposte che si deve dare è proprio quella di approvare in tempo i P.R.G. E' una strada che impegna duramente l'esecutivo e gli uffici ed è un problema di adeguamento delle strutture. Si devono cambiare le concezioni. Ci vuole una programmazione a maglie larghe lasciando sulle maglie strette un margine di libertà. Le istruttorie dei piani regolatori devono essere adeguate al processo che cambia: se non c'è la volontà di modificare le istruttorie, di renderle agili e capaci, di rispondere alle proposte dei Comuni, non c'è la volontà di modificare l'approccio ai problemi urbanistici. Se la pubblica amministrazione deve funzionare, le istruttorie devono essere complete e tempestive.



CERUTTI Giuseppe

Penso di chiedere la fustigazione pubblica, trascorsi i termini ...



BRIZIO Gian Paolo

Non c'è da chiedere la fustigazione pubblica. E' un'ironia che dimostra scarso senso dei problemi reali. Mi stupisce che proprio voi Assessori non vi rendiate conto di questi problemi, qui, occorre...



VIGLIONE Aldo, Presidente della Giunta regionale

"Voi Assessori" non lo puoi dire.



BRIZIO Gian Paolo

E perché?



CERUTTI Giuseppe

Devi rivolgerti solo a me.



VIGLIONE Aldo, Presidente della Giunta regionale

"Voi opposizione" io non lo dico mai...



BRIZIO Gian Paolo

Presidente, io sono stato interrotto da due Assessori, mi riferisco a loro.
Se con questa legge non fissiamo una sanzione, può accadere quello che è accaduto in passato. Si approvano piani dopo 3-4 anni, siamo arrivati anche a 6 anni! Quella che proponiamo è una sanzione politica! Poniamo il rinvio all'esame dell'assemblea che è sovrana, Marchini ha osservato che il problema è posto in modo corretto come deterrente rispetto ai ritardi. Si tratta di una proposta a nostro avviso corretta per quanto sia originale e discutibile perché rinvia all'assemblea e non ad un altro organo esterno il compito di dirimere questo ritardo e quindi di esprimersi.
Al CUR ci siamo andati, abbiamo visto il tipo di lavoro: a nostro avviso, le istruttorie devono essere di tipo diverso, devono essere condotte sui problemi nodali del piano regolatore, sulle grosse scelte, non sulle piccole che vanno lasciate ai Comuni. In questo senso c'è la reale necessità di deregolamentazione. Il Comune aspetta la risposta definitiva e questa risposta definitiva abbiamo il dovere di darla.
La sanzione non può che essere politica, quindi non può che venire dal Consiglio Regionale. D'altra parte la norma statutaria che sostiene espressamente come per "Regione" si deve intendere "Consiglio regionale" costituisce l'interpretazione autentica della volontà di sottoporre gli atti amministrativi al Consiglio regionale.



PRESIDENTE

Ha chiesto di parlare il Consigliere Bontempi.



BONTEMPI Rinaldo

Quando vengono trascinate questioni di responsabilità politica, il nostro Gruppo ritiene di dovere intervenire.
Non si può spacciare una questione di responsabilità politica qui avanzata alla quale non ci sottraiamo come giustificazione di una soluzione che, a nostro avviso, appartiene invece alle deviazioni od alle aberrazioni istituzionali.
Noi siamo contrari all'emendamento per questi motivi. Nel corso della discussione generale avevamo detto che per atti compiuti dall'esecutivo di grande complessità e spesso di incerta e difficile definizione di responsabilità, come l'approvazione dei piani regolatori si inseriscano, o in itinere o nella fase terminale, momenti di informazione, verifica ed esplicazione dei motivi per i quali si è arrivati in ritardo.
Allora non è una fuga dalla responsabilità politica, anzi disponibilità a studiare forme idonee.



PRESIDENTE

Ha chiesto di parlare il Presidente della Giunta. Ne ha facoltà.



VIGLIONE Aldo, Presidente della Giunta regionale

Da quando siedo su questi banchi ho sempre assistito ad una commistione fra l'azione del Consiglio regionale con quella dell'esecutivo. Il Parlamento regionale non può più essere trascinato su atti amministrativi.
I compiti propri di un Parlamento sono quelli di formare le leggi, di votarle, di dare degli indirizzi, di costituire le maggioranze e di esercitare un'azione di controllo.
Quanto all'esame dei piani e degli strumenti urbanistici, l'Assessore Calsolaro ha dato una prima informazione sugli strumenti urbanistici giacenti ed a fine ottobre o ai primi di novembre, sarà in grado di dare dei dati completi, con i quali si dimostrerà che è possibile mantenere largamente i tempi fissati con questa legge o con la precedente legge 56.
Dei 700 strumenti esistenti al momento dell'elezione di questa Giunta che subì un'interruzione di qualche mese, oggi ne esistono pochi e credo che alla fine di ottobre o ai primi di novembre non ce ne sarà assolutamente più. Se non ci fosse stata l'interruzione dell'attività dal mese di marzo al mese di giugno o luglio, oggi potremmo dire di essere abbastanza vicini alla fase ottimale.
Il cosiddetto regime parlamentare di democrazia da quando è nato ha sempre rifiutato di caricarsi di fatti amministrativi.
Noi desideriamo scindere: la responsabilità degli atti amministrativi è totalmente dell'esecutivo, questo non lo rifiutiamo. Se volete esercitare l'azione di controllo che il Parlamento deve avere sull'esecutivo, si pu alla scadenza dei singoli piani che non hanno trovato espletamento da parte del CUR. dare notizia al Parlamento perché lo affigga in modo che tutti i Consiglieri ne abbiano conoscenza e la Commissione competente ne discuta.
Questo è il controllo che il Parlamento deve eseguire, questa è la norma che deve essere emessa. Non è possibile rimettere la gestione al Parlamento. Questo vorrebbe dire rompere tutto ciò che è avvenuto nei regimi parlamentari dalla rivoluzione francese ad oggi. Noi desideriamo che si effettui il controllo e desideriamo avere tutta la responsabilità dell'azione amministrativa e gestionale che ci avete dato.
Pagheremo la sanzione politica informando che non è stato possibile per ragioni varie, attuare quanto la legge ci ha imposto. Questo sarà il prezzo pubblico che pagherà chi governerà.



PRESIDENTE

Dichiarazione di voto del Consigliere Vetrino.



VETRINO Bianca

Il Gruppo repubblicano non ha presentato né delle modifiche, né degli emendamenti alla legge 56. Sono stata però molto attenta a tutti gli emendamenti che dalle varie forze politiche sono intervenuti in particolare ad alcuni presentati dalla D.C., alcuni dei quali hanno incontrato il nostro interesse e la nostra valutazione positiva.
Probabilmente se non fosse per un inevitabile gioco delle parti questi emendamenti avrebbero anche potuto incontrare il voto favorevole della maggioranza.
L'importanza dell'emendamento che viene proposto in questo momento è tale che ha determinato l'intervento di tutti i Gruppi e da ultimo un intervento appassionato del Presidente della Giunta. E' un emendamento provocatorio nel senso positivo del termine, non solo, ma è anche stimolante. La materia che ci viene sottoposta è talmente innovativa talmente rivoluzionaria, che potrebbe essere oggetto di un convegno. Questo articolo potrebbe essere una nuova legge urbanistica che avrebbe potuto scrivere la D.C. e ne avrebbe avuto tutto il diritto essendo il partito di maggioranza relativa. E' una materia che considero un'aberrazione sotto il profilo istituzionale, ma una materia che andrebbe dibattuta e approfondita e non inserita come emendamento in una legge. Rifiuto questo emendamento non soltanto per questo motivo, ma anche per la sua motivazione sanzionatoria. Non credo che sia una motivazione corretta per introdurre uno strumento ed un controllo così importante. La sanzione dovrebbe esserci in tutti i campi in cui l'esecutivo è inadempiente, non sono per la materia urbanistica.
Se la proposta fosse stata fatta in sede di Commissione consiliare probabilmente i Gruppi avrebbero potuto approfondire questo aspetto.
Credo che la D.C. potrebbe accantonare questo argomento. Mi sembrerebbe stonato che nel momento in cui si va a modificare una legge urbanistica un aspetto così importante sanzionasse un voto negativo del Consiglio.
Quindi non chiedo alla D.C. di ritirare l'emendamento perché non sta a me chiederlo. Chiedo però alla D.C. di esaminare i modi per superare questo momento di difficoltà nel quale ha posto il Consiglio.



PRESIDENTE

Prima di dare la parola per dichiarazione di voto, comunico che il Consigliere Marchini ha presentato un emendamento aggiuntivo di seguito all'ultimo comma, che forse può servire di orientamento nel voto.
Ha chiesto di parlare il Consigliere Majorino per dichiarazione di voto.



MAJORINO Gaetano

In sede di dichiarazione di voto a nome del Gruppo devo rilevare che sono rilevanti le ragioni che hanno indotto il Gruppo della D.C. a proporre una sanzione a fronte del possibile inadempimento della Giunta. Mi pare che questo emendamento si inquadri nello spirito della legge 56, la quale prevede delle sanzioni nei confronti dei soggetti pubblici o privati che violano la legge e delle sanzioni nei confronti dei Comuni inadempienti nei confronti dei quali la sanzione è l'eserco di un potere sostitutivo.
L'esigenza di una sanzione dei confronti dell'organo che deve approvare, ma non approva nei termini il piano regolatore predisposto dal Comune, sussiste.
Però riconosco l'incapacità propositiva del nostro Gruppo, a congegnare una sanzione di cui si sente l'esigenza per tutti i suoi destinatari (e in questo caso anche la Giunta è destinataria della legge nella sua funzione di approvazione dei piani regolatori).
Peraltro la sanzione prevista dal Gruppo della D.C. ci lascia perplessi.
Anche noi abbiamo sempre sostenuto che la Regione ha da essere in via esclusiva ente che legifera e che programma e questo proposito, è quindi non condivisibile quanto dice lo Statuto all'articolo 16: "esercita la potestà legislativa e regolamentare e le altre funzioni conferite dalle leggi regionali".
Sotto il profilo strettamente formale non è aberrante e non è inammissibile la proposta di coinvolgere in questa funzione, non legiferante, non programmatoria, il Consiglio, perché, a rigore, lo statuto lo consentirebbe. La nostra è una valutazione da un canto di opportunità da un canto di coerenza con quanto abbiamo sempre sostenuto sotto il profilo istituzionale, di vedere l'ente Regione come ente esclusivamente legiferante e programmatore, anche se ripeto sarebbe giusto e legittimo una sanzione, ma non una sanzione politica, come diceva il Presidente Viglione.
La legge urbanistica prevede sanzioni per tutti i destinatari inadempienti, per i Comuni prevede il potere sostitutivo, per la Giunta non prevede niente sul piano legislativo. Comprendiamo che è stato inserito questo tipo di sanzione in uno stato di necessità per l'impossibilità di averne congegnata un'altra più idonea.
Per le ragioni anzidette, non ci sentiamo di condividerla. A malincuore il nostro comportamento sarà quello dell'astensione.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Brizio per dichiarazione di voto.



BRIZIO Gian Paolo

Con la mia dichiarazione di voto vorrei sgombrare il campo dalle tensioni.
Non siamo assolutamente animati dalla volontà di creare scontri intorno a questa legge, meno che mai su questo emendamento, però richiamiamo i Consiglieri all'esame attento della nostra proposta e della nostra posizione.
Si dice che il problema esiste, che va ricercata una sanzione non penalizzante, come la facoltà del potere sostitutivo. Ma tale potere sostitutivo chi può averlo se non l'assemblea che ha l'origine del potere sotto il profilo giuridico.
La nostra proposta merita di essere valutata e votata, quindi la manteniamo.
Tutti ritengono che sia necessaria una sanzione di fronte alla violazione dei termini, ma nessuno sa indicare soluzioni diverse.
La Regione ha potere legislativo ma anche potere amministrativo. Dalla lettura degli statuti risulta che ai Consigli regionali vengono attribuiti compiti vari. Ci sono statuti approvati dalle sinistre che riconoscono al Consiglio regionale poteri su molti atti amministrativi: la cosa va esaminata con un taglio diverso e con un minimo di fantasia. Qualora il nostro emendamento non passi voteremo l'emendamento Marchini come elemento succedaneo, come norma che non contiene le norme sanzionatorie da noi proposte, ma che costituisce un'importante verifica, anche se insufficiente, perché molte leggi impegnano la Giunta a relazionare al Consiglio senza che a tale impegno venga data attuazione.



MARCHESOTTI Domenico

No, non è vero!



BRIZIO Gian Paolo

Come no, te ne cito 50, se neghi questo.



MARCHESOTTI Domenico

La relazione che facevo io ogni anno non è mai stata discussa.



BRIZIO Gian Paolo

Se non vengono discusse, chiederemo che vengano discusse! Se facessimo un elenco di tutte le inadempienze e chiedessimo che vengano tutte assolte dal Consiglio regionale, sapremmo che cosa fare in questo residuo periodo della legislatura. Come ho già detto voteremo a favore del nostro emendamento e, in via succedanea, a quello presentato dal Consigliere Marchini.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Montefalchesi per dichiarazione di voto.



MONTEFALCHESI Corrado

Ho seguito in silenzio la discussione e devo far rilevare al Gruppo D.C. l'incoerenza di ciò che ha detto e di ciò che si appresta a fare.
Avete detto: "E' una proposta provocatoria per evidenziare un problema, ma non è la soluzione". Adesso la mettete in votazione dicendo che è la soluzione.
Non si capisce se è una proposta provocatoria o se è la soluzione. Io darò voto contrario perché questa proposta non la condivido. Il sottoscritto ha affrontato il problema nella discussione generale evidenziando la necessità di intervenire nella struttura e nell'organizzazione del lavoro del CUR. Per questi motivi voterò contro la proposta D.C. perché è assolutamente inaccettabile.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Marchini per dichiarazione di voto.



MARCHINI Sergio

Mi trovo in una difficile posizione quale soggetto votante, in quanto apprezzo la D.C. perché ha posto il problema e, a seguito della provocazione della D.C., ho ritenuto di formulare un emendamento che probabilmente risponde in termini più corretti alla esigenza.
C'è un problema di coerenza intellettuale e di coerenza politica.
Il mio voto è positivo in termini di coerenza politica. E' da apprezzare il modo provocatorio con cui si è posto il problema perché se fosse stato posto in termini più urbani, probabilmente sarebbe passato quasi nell'indifferenza generale e probabilmente non avrebbe sortito nessun risultato.
Invece l'iniziativa della D.C., un risultato lo determinerà certamente.
Se non verrà risolto in questa sede il problema verrà posto da qualche altra forza politica, verranno presentati ordini del giorno, certamente l'iniziativa della D.C. lascerà il segno.
Quindi vogliate considerare il mio voto favorevole; non un voto legislativo, ma un voto politico. Prego di scusare la contraddizione che in questo caso è necessaria, perché finisce per essere anche espressione di coerenza.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Bontempi per dichiarazione di voto.



BONTEMPI Rinaldo

Per le ragioni che ho evidenziato voteremo no all'emendamento della D.C. Non sono affatto convinto che il modo provocatorio con cui è stato sostenuto l'argomento sia utile ad un dibattito. Secondo me avrebbe dovuto coinvolgere molto di più le posizioni, la storia, le responsabilità che ognuno porta in questa vicenda, anche i Consiglieri.
Nelle forze di maggioranza c'è la volontà di andare lungo la linea indicata dal Presidente della Giunta, che anch'io avevo sostenuto introdurre meccanismi tali che garantiscano una sistematica e completa informazione sugli atti in modo da dare luogo al controllo politico.
Condividiamo nello spirito l'emendamento Marchini. Sono le parole che ha detto Viglione. Non vediamo però come la norma possa essere inserita.
Propongo di riprendere integralmente il testo proposto da Marchini in un ordine del giorno che impegni la Giunta.
Per questo motivo voteremo contro l'emendamento Marchini.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Marchini.



MARCHINI Sergio

L'emendamento che ho proposto a nome del mio Gruppo è sintetico, ma contiene alcuni principi ed alcune novità molto significativi. Parto dall'obiezione del Capogruppo comunista in ordine al problema sistematico.
La legge 56 dal punto di vista sistematico sarà una cosa così curiosa che una norma così importante, non sistemata benissimo, probabilmente non darà più fastidio di tante altre norme poco importanti, collocate probabilmente non molto meglio.
Perché questa norma deve essere prevista per legge? Perché si inserisce in una giusta collocazione di responsabilità politica e funzionale di tutti i soggetti chiamati dalla legge urbanistica.
Un ordine del giorno, che per legge non è impegnativo, rischierebbe di perdere nel tempo il significato che aveva quando è stato posto. Nel momento in cui il problema si pone è cruciale, viene avvertito, quindi si ritiene di risolverlo con la leva politica dell'ordine del giorno; passa il tempo, il problema perde l'attualità, la relazione diventa soltanto più un atto dovuto e non voluto.
Il Consiglio se non è obbligato per legge non va ad esaminare del materiale che non gli interessa. Invece l'onere per legge alla Giunta di relazionare una volta all'anno e al Consiglio di prendere in esame, sono due elementi significativi.
La nostra proposta contiene un ulteriore elemento di novità non più di natura politica, ma di natura funzionale. Mi sembra non inopportuno che una volta all'anno venga pubblicato per estratto lo stato della procedura e che il B.U.R., contenga l'elenco dei piani regionali giacenti, e delle deliberazioni in fase di approvazione (sono così lontano dalla soglia del potere che non capisco la differenza fra decreto e delibera e tutte le cose che dovete fare).
La sanzione dell'attività esecutiva è dibattito. Le conseguenze della sanzione vengono tratte, sul piano politico, quando si ritenesse di doverle trarre, con una mozione di sfiducia, con le dimissioni: questa è la conseguenza. La sanzione politica, il momento successivo alla gestione l'esame calendarizzato da parte del Consiglio invece, mi sembra un modo corretto ed anche sistematicamente compiuto per affrontare questo problema.
Aderirò a sottoscrivere un ordine del giorno. Insisto perché sia approvato l'emendamento con l'incarico all'ufficio legislativo di inserirlo opportunamente in sede di raccordo finale. Qualora la maggioranza volesse tradurre la mia proposta in un ordine del giorno, dovremmo scendere tutti sulla subordinata metodologia dell'ordine del giorno, che peraltro mi sembra di minore importanza.
Però, piuttosto di mettere in discussione un ordine del giorno rispetto al quale dovesse esserci un voto negativo ed approvare un ordine del giorno successivo, che verrebbe letto come un minus rispetto alla mia proposta mentre è un diverso, non ha più valore la mia proposta. Un voto negativo sul mio emendamento farebbe credere al lettore nel tempo, all'utilizzatore della raccomandazione, qualcosa che ha un valore inferiore rispetto a quello che è stato respinto. Siccome invece quello che deve uscire di qui deve essere considerato di grande importanza, invito la maggioranza a riflettere nel caso ritenga di accogliere il mio suggerimento nel merito ma non nella forma e io ritirerò l'emendamento.



PRESIDENTE

Ha chiesto di parlare il Consigliere Calsolaro. Ne ha facoltà.



CALSOLARO Corrado, Assessore all'urbanistica

Io voterò contro questo emendamento per le ragioni che sono state esposte dal collega Bontempi. Voterò contro questo emendamento anche per una ragione personale.
Senza alcuna norma stabilita in una legge, senza alcuna sollecitazione da parte del Consiglio regionale, senza nessun ordine del giorno, nel corso di un anno ho presentato due relazioni sullo stato delle giacenze degli strumenti urbanistici a dimostrazione che certe norme, certi ordini del giorno, sono assolutamente inutili se non si collegano con la volontà che viene espressa dal governo regionale.



PRESIDENTE

Rileggo l'emendamento Marchini in aggiunta all'ultimo comma dell'art.
14: "La Giunta regionale ogni anno tra il primo ed il 31 dicembre presenta al Consiglio regionale che la esamina entro 30 giorni una relazione sullo stato di approvazione degli strumenti urbanistici. La relazione stessa è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione".
La maggioranza ha presentato una ipotesi di trasformazione in ordine del giorno e il rifiuto a votare favorevolmente questo emendamento.
La discussione è stata fatta.
Chiede ancora la parola il Consigliere Marchini. Ne ha facoltà.



MARCHINI Sergio

Devo dire con grande amarezza che la civiltà della ragione non ha ancora piena cittadinanza in questo palazzo.
Quando una forza politica fa uno sforzo di intelligenza, di mediazione per chiudere in termini corretti un problema, esiste comunque e sempre una maggioranza che intende prevaricare e portare a casa il suo risultato.
Ritiro l'emendamento per i motivi che ho spiegato. Non desidero che agli atti sembri che la mia proposta di legge è stata considerata meno valida di una proposta della maggioranza.
Il Consiglio ha detto no, perché l'emendamento è proposto da un Consigliere di minoranza e ha detto sì perché l'ordine del giorno è presentato dalla maggioranza.
Ripeto, letta in futuro questa vicenda non farebbe capire la differenza tra un di più e un di meno, mentre in questo momento è soltanto un diverso che attiene al clima politico nel quale stiamo ragionando.
Nella storia del Consiglio non può esserci un emendamento bocciato e poi ripreso da un ordine del giorno che viene approvato.
Lo ritiro e ringrazio la maggioranza di essere stata attenta al merito del mio suggerimento, anche se mi rammarico che non abbia fatto uno sforzo di cordialità politica, se cosi la possiamo chiamare, per apprezzare uno sforzo collaborativo da parte di forze politiche in questo senso intermedie.



PRESIDENTE

L'emendamento è stato ritirato.
18) Da parte del Gruppo P.L.I.: il tredicesimo comma, dopo le parole "formulato previo parere" sono aggiunge le seguenti: "motivato e circostanziato".
La parola al Consigliere Marchini.



MARCHINI Sergio

Dichiarazione di voto. Presidente, lei ricorderà che io ho presentato ieri un emendamento quasi identico a questo in cui chiedevo che non fosse prevista la motivazione nella risposta, di diniego o meno, all'osservazione del privato sul P.T.O.
Adesso si respinge un emendamento con cui chiedo che venga motivata una modifica d'ufficio della Giunta al piano regolatore. Ho l'impressione veramente che la stanchezza metta un velo alla nostra capacità di ragionare.
Siccome decidiamo per cinque milioni di cittadini, vediamo di lavorare in termini che ci consentano un po' più di chiarezza nelle nostre considerazioni.



PRESIDENTE

Comunque, per correttezza vi devo richiamare ai termini del Regolamento e ai tempi consentiti per illustrare gli emendamenti, per discuterli e alla norma generale che stabilisce che si interviene una volta sola sullo stesso argomento, norma che sistematicamente viene infranta in quest'assemblea.
Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo proposto dal Consigliere Marchini.
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
E' respinto con il seguente esito: presenti e votanti 54 favorevoli 24 Consiglieri contrari 30 Consiglieri Il Gruppo D.C. ritira i seguenti emendamenti: 19) comma 17 - La prima fra se del comma è sostituita dalla seguente: "In sede di approvazione del piano regolatore generale la Giunta regionale ed il Consiglio regionale possono apportare d'ufficio, con le procedure di cui al successivo comma, modifiche che non mutino le caratteristiche strutturali del piano ed i suoi criteri d'impostazione, oltre quelle necessarie per: a) l'adeguamento del piano territoriale ed ai progetti attuativi territoriali; ecc.".
20) comma 18 - Dopo la parola "esecutività", aggiungere: "In sede di modifiche e controdeduzioni, indipendentemente dalla sede nella quale è avvenuto il pronunciamento, il Comune integra gli atti richiesti dalla Giunta regionale".
21) Dal Consigliere Majorino: sostituire come segue il comma 19: "La delibera della Giunta regionale di approvazione del Piano Regolatore Generale comunale è pubblicata per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione, e con la pubblicazione entra in vigore il piano regolatore.
Gli elaborati che, ai sensi dell'art. 14, costituiscono il piano regolatore, sono depositati ed esposti in pubblica e continua visione nelle sedi del Comune interessato, dal Comprensorio e della Comunità Montana di appartenenza.
Successivamente alla pubblicazione di cui al primo comma, il Comune interessato è tenuto ad affiggere all'Albo Pretorio, per quindici giorni consecutivi, un avviso che attesti l'avvenuto adempimento, presso la propria sede, di quanto previsto dal secondo comma.
Chiunque può prendere visione degli elaborati del piano regolatore come sopra depositati ed esposti, e può ottenerne copia previo deposito delle relative spese".
La parola al Consigliere Majorino.



MAJORINO Gaetano

Non commetto l'errore di ritirarlo sulla scia dei recenti ritiri, anche se abbiamo commesso un errore votando a favore dell'emendamento della D.C.
sul quale avevamo esposto un motivato giudizio di astensione. I primi due commi sono identici, si prevede che la deliberazione di approvazione del piano regolatore è pubblicata per estratto sul Bollettino Ufficiale che con la pubblicazione entra in vigore. Si precisa, forse in maniera un po' più dettagliata rispetto al testo, che gli elaborati di cui all'articolo 14 che costituiscono il piano regolatore, sono depositati ed esposti in pubblica e continua visione nelle sedi del Comune interessato, così come prevedeva il testo originario della legge 56 recependo un identico principio della legge del 1942.
L'emendamento che propongo aggiunge che, successivamente alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale, il Comune interessato è tenuto ad affiggere all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi un avviso che attesti di avere depositato ed esposto in pubblica e continua visione tutti gli elaborati. Apparentemente può sembrare un formalismo inutile, ma, a mio avviso non è inutile e mi è stato suggerito dalla lettura di un opuscolo: "La legge urbanistica piemontese davanti al TAR".
Nella prefazione si dice che nell'opuscolo sono esposte per riassunto e sistematicamente tutte le decisioni del TAR del Piemonte e si confida che sia uno strumento utile per il legislatore quando dovrà rivedere la legge.
Ad un certo punto viene riportata una recente decisione del TAR che si è posto questo problema: quale è il momento in cui scatta la presunzione di conoscenza del piano regolatore nei confronti di tutti i cittadini.
Questo momento non può coincidere con la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale per il fatto che il Bollettino Ufficiale, in base ad una legge regionale risalente al 1975, contiene solamente la pubblicazione dell'estratto della deliberazione di approvazione.
Tant'è vero che c'è l'altro adempimento del deposito di tutti gli elaborati presso il Comune. E' necessario che il Comune compia la formalità di affiggere un avviso ai fini di dare la conoscenza legale e presunta a tutti i destinatari del piano regolatore e quindi di fare decorrere i termini della sua effettiva entrata in vigore e soprattutto i termini di impugnazione.
Il TAR del Piemonte nella sentenza ha giustamente messo in evidenza che ai fini della impugnazione, ai fini del contenzioso che può aprirsi nei confronti di un piano regolatore si devono prevedere i termini. Questi termini sono dati da questo combinato disposto : pubblicazione sul Bollettino Ufficiale, deposito successivo presso la sede del Comune di tutti gli elaborati del piano regolatore e avviso, ai fini della conoscenza legale, affisso all'Albo Pretorio di questi adempimenti.



PRESIDENTE

La Giunta e la maggioranza hanno esaminato l'emendamento e ritengono di non accoglierlo.
Ha chiesto di parlare il Presidente della Giunta.



VIGLIONE Aldo, Presidente della Giunta regionale

Voglio dire una cosa. Si tratta di scegliere tra una soluzione perennemente impugnabile oppure altra che ha il decorso normale dell'atto amministrativo (60 giorni per l'impugnazione dal momento in cui si è perfezionato l'ultimo atto).
Non è un problema, è una scelta.



PRESIDENTE

Ha chiesto di parlare il Consigliere Simonelli. Ne ha facoltà.



SIMONELLI Claudio

Il Presidente della Giunta ha chiarito il concetto. Se si dovesse seguire l'interpretazione del TAR. che fa testo finché non è contraddetta da altre sentenze, indubbiamente il piano regolatore è sempre impugnabile.
Se vogliamo viceversa stabilire un adempimento formale che valga a costituire momento finale dell'iter di formazione ed approvazione dello strumento, dobbiamo introdurre un adempimento comunale che chiuda questo momento. Riteniamo di lasciare aperto senza nessun termine e sappiamo che i piani regolatori, se vale l'interpretazione del TAR., sono impugnabili a tempo indeterminato.



PRESIDENTE

Pongo in votazione tale emendamento.
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
E' respinto con il seguente esito: presenti e votanti 47 favorevoli 2 Consiglieri contrari 25 Consiglieri astenuti 16 Consiglieri Pongo in votazione il primo emendamento con la modifica apportata dal Consigliere Simonelli.
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
E' approvato con il seguente esito: presenti e votanti 44 favorevoli 28 Consiglieri astenuti 16 Consiglieri Prima di passare alla votazione dell'intero articolo 14, ha la parola il Consigliere Picco per dichiarazione di voto.



PICCO Giovanni

Signori Consiglieri, questa dichiarazione di voto richiederebbe un lungo intervento ma, vista l'ora, sintetizzerò le sei ragioni per le quali noi votiamo contro questo articolo..
La prima ragione è una metafora; avete uccisa la deliberazione programmatica, l'avete relegata fra gli atti inutili e formali che i Comuni saranno obbligati o meno a redigere, comunque, senza più un riferimento politico su questo strumento.
La seconda ragione è la repulsa della maggioranza di accettare la nostra proposta di semplificazione per i piccoli Comuni al di sotto dei 3000 abitanti, di superare la procedura del preliminare per redigere approvare ed adottare subito il definitivo.
La terza ragione è il rifiuto venuto dalla maggioranza di precisare in sede legislativa le precisazioni per le pubblicazioni del piano regolatore definitivo anche se c'è l'assicurazione di trasferire questi argomenti in sede di circolare.
Noi riteniamo che il cittadino abbia diritto di avere, in sede legislativa, puntuali precisazioni.
Il quarto motivo è l'insoddisfazione complessiva per il rinvio all'articolo 85 delle norme di immediata applicabilità di alcuni contenuti normativi anche perché non c'è stata da parte della maggioranza la disponibilità di accettare una formulazione che comunque consentisse di far salvo il principio che l'autonomia comunale ha diritto ad avere possibilità, con l'adozione del piano regolatore generale, di attivare una serie di norme di regolamentazione edilizia (in altri termini da regolamento edilizio e non da piano regolatore).
La quinta ragione è il rifiuto della accelerazione dei tempi per sancire l'efficienza del Servizio Urbanistico Regionale e del Comitato Urbanistico Regionale, due argomenti che riprenderemo puntualmente con una battaglia a fondo agli articoli 74 e seguenti. La sesta ragione è il rifiuto dell'accelerazione dei tempi e il rifiuto di prefigurare una sanzione "politica", ma esemplificativa dell'efficienza dell'esecutivo nel dare soddisfazioni comuni di un diritto acquisito con l'approvazione e con l'adozione del piano regolatore.
Il rifiuto di tutti questi aspetti motivano ampiamente il nostro voto contrario.
Ne daremo ampia pubblicità anche alla comunità esterna regionale perch sappia da dove nascono certi nodi di inefficienza e di incapacità di rispondere alle esigenze della comunità locale.



PRESIDENTE

Non ci sono altre dichiarazioni di voto. Prima di votare l'articolo 14 per appello nominale, pregherei i Consiglieri di tenere dei discorsi stringati, pertinenti all'argomento, sereni, non zeppi di polemiche soprattutto nei tempi consentiti anche perché oggi festeggiamo il Patrono d'Italia, San Francesco, che era un buono, un mite, un rispettoso di tutte le creature e, se fosse in vita, lo sarebbe anche degli amministratori pubblici e quindi dei Consiglieri regionali. Grazie.
Passiamo all'appello nominale.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 52 hanno risposto SI 29 Consiglieri hanno risposto NO 21 Consiglieri si sono astenuti 2 Consiglieri E' approvato.
Articolo 15 (del p.d.l. n. 337) Vengono presentati i seguenti emendamenti: 1) dal Consigliere Marchini: dopo il terzo comma è aggiunto il seguente: "All'atto dell'adozione della deliberazione programmatica relativa al Piano regolatore intercomunale di cui al comma precedente, la Comunità Montana indica se il piano regolatore intercomunale: a) è da ritenersi sostitutivo dei piani regolatori dei singoli Comuni; in questo caso esso ha i contenuti di cui all'art. 12 ed è composto dagli elaborati di cui all'art. 14 b) svolge la funzione di coordinamento ed indirizzo per la formazione dei piani regolatori dei singoli Comuni. In questo caso i contenuti di cui all'art. 12 e gli elaborati di cui all'art. 14 sono rapportati alle effettive esigenze di programmazione dell'uso del suolo tenuto conto degli approfondimenti eventualmente già sviluppati dai Piani regolatori dei singoli Comuni. Ove espressamente previsto, l'adozione e l'approvazione del piano regolatore intercomunale costituisce variante agli strumenti urbanistici vigenti nei singoli Comuni, senza che sia necessaria l'autorizzazione preventiva; i singoli Comuni formano e adeguano il proprio piano regolatore nel rispetto degli indirizzi di cui al piano regolatore intercomunale".
Ha chiesto di intervenire il Consigliere Marchini. Ne ha facoltà.



MARCHINI Sergio

Si è constatato che i piani intercomunali, soprattutto quelli a dimensione di Comunità Montana, hanno difficoltà a decollare così come la legge auspicava e come le forze politiche ancora adesso auspicano.
Noi abbiamo individuato una delle difficoltà al decollo di questi piani, nella necessità che si ipotizzi che il piano intercomunale possa individuare diverse ipotesi del suo essere; abbiamo quindi ipotizzato che le Comunità Montane possono scegliere, e quindi deliberare in questo senso se fare un vero e proprio piano intercomunale che copra tutte le aree dei Comuni interessati (ma perché questo avvenga le Comunità Montane debbono avere aree molto omogenee e situazioni molto armoniche) oppure, qualora così non sia, di predisporre un piano intercomunale che potremo chiamare "direttore" nel senso che individua soltanto le linee di supporto dei piani comunali che i singoli Comuni andranno ad adottare. Se la possibilità di fare un "piano direttore" non viene esplicitata anche in termini legislativi, la diffidenza dei piccoli centri per il piano intercomunale rimane totale ed assoluta e lo strumento dei piani intercomunali non si avvia. La norma che proponiamo in termini politici potrebbe concorrere a fare decollare questo strumento che deve portare a dimensione accettabile la programmazione urbanistica. Spero che i colleghi abbiano capito il senso del nostro emendamento e confido in una serena attenzione.



SIMONELLI Claudio

Esprimo una opinione negativa.



PRESIDENTE

Ha chiesto di parlare il Consigliere Genovese. Ne ha facoltà.



GENOVESE Piero Arturo

L'emendamento presentato dal collega Marchini, motivato da una valutazione di reali difficoltà, non sembra di facile collocazione all'interno della legge 56, anche perché la legge nazionale prevede che le Comunità Montane possono dotarsi di un piano urbanistico, che potrebbe essere l'equivalente di un piano direttorio.
Mentre ho la parola vorrei dire qualcosa sull'emendamento sostitutivo dell'art. 16 della legge 56 presentato dalla maggioranza. Premetto che condividiamo la proposta, laddove prevede che le Comunità Montane, se delegate espressamente dai Comuni, procedano negli adempimenti relativi alla formazione ed all'adozione del piano regolatore intercomunale sostituendosi di fatto ai Comuni. Ci sembra invece che sia opportuno riflettere su quella parte in cui si prevede che il Consorzio, sin dalla fase della predisposizione, della formazione e dell'adozione dello strumento urbanistico intercomunale, si sostituisca ai Comuni.
Secondo noi si devono fare delle valutazioni di opportunità e di carattere politico. Ci sembra pericoloso affermare che tutto viene fatto dal Consorzio poiché, probabilmente, non si faranno più i Consorzi intercomunali.



SIMONELLI Claudio

Il Consorzio è volontario.



GENOVESE Piero Arturo

Probabilmente una norma di questo genere scoraggerà il consorziamento dei Comuni; essendo prevista una procedura in cui il Consorzio si sostituisce totalmente ai Comuni, si creerebbero non facili problemi e forse sarebbe preferibile prevedere l'adozione del progetto preliminare anche da parte dei singoli Comuni.
C'è poi il grosso problema delle varianti. I Comuni possono consorziarsi per la realizzazione del piano regolatore e per la gestione del piano regolatore.
Fatto il piano, in caso di scioglimento del consorzio, le varianti possono essere autonomamente adottate dai singoli Comuni nel rispetto delle finalità e dei contenuti definiti in sede di pianificazione urbanistica intercomunale.
Ci preoccupa invece il caso opposto, laddove il Consorzio ha compiti di attuazione e di gestione del piano regolatore e c'è la necessità di procedere a varianti parziali che riguardano solo uno o alcuni Comuni. In questo caso la procedura di variante prevista, per cui tutti i Comuni e il Consorzio devono adottare formalmente la variante, ci sembra macchinosa e scoraggiante. Per questo proponiamo che all'art. 16 si individuino i casi in cui la variante di Piano Regolatore potrebbe essere adottata dal solo Comune interessato.



PRESIDENTE

Credo che dopo le puntualizzazioni del collega Genovese sia opportuno che il relatore di maggioranza o la maggioranza illustrino la loro posizione sull'art. 16/56.
La parola al Consigliere Simonelli.



SIMONELLI Claudio

Propongo una sospensione breve per valutare la seconda questione posta dal Consigliere Genovese. Quanto alla prima, ritengo che è più impegnativa la formulazione contenuta circa i consorzi nel senso che si dice che i consorzi, proprio perché volontari, rappresentano una scelta dei Comuni di delegare le loro funzioni proprie nel settore della formazione degli strumenti urbanistici, a un organismo di secondo grado che è il consorzio il che può anche voler dire che si fa un numero minore di consorzi, ma si fanno soltanto quelli che sono determinati ad andare avanti fino alla fine e non si assiste più come in passato a consorzi che dopo 10 anni non hanno ancora prodotto il progetto preliminare di piano regolatore.



PRESIDENTE

Posso concedere una breve pausa di meditazione senza sospendere i lavori del Consiglio.
Dopo la pausa riflessiva ci troviamo di fronte a nuovi emendamenti che leggo e pongo in votazione.
2) Dal Consigliere Biazzi ed altri: l'art. 16 è soppresso e sostituito dal seguente: "Articolo 16 - Piani regolatori intercomunali di Comuni consorziati e di Comunità Montane.
Due o più Comuni contermini, costituiti in consorzio volontario per la formazione congiunta del piano regolatore, possono adottare un piano regolatore intercomunale sostitutivo, a tutti gli effetti, dei piani regolatori comunali, con gli stessi contenuti di cui all'art. 12.
Ai fini della formazione, adozione e pubblicazione dei piani regolatori intercomunali, si applicano le norme relative ai piani regolatori generali intendendosi sostituito il Consorzio ai singoli Comuni.
Le Comunità Montane formano, in attuazione del piano pluriennale di sviluppo economico-sociale ed in coerenza con il piano socio-economico e territoriale del Comprensorio, il piano regolatore intercomunale esteso al loro territorio o ad aree sub-comunitarie, con eventuali volontarie aggregazioni di Comuni ad esse contermini.
La Comunità Montana, se delegata espressamente dai Comuni appartenenti ad essa o costituenti aree sub-comunitarie, procede alla formazione, adozione e pubblicazione del piano regolatore intercomunale, sostituendosi ai singoli Comuni per tutti gli adempimenti relativi. I Comuni possono altresì delegare alla Comunità Montana l'attuazione del piano regolatore.
In mancanza di delega, la deliberazione programmatica, il progetto preliminare, il piano regolatore intercomunale, e le controdeduzioni di cui all'articolo 15 sono adottati dalla Comunità Montana e dai singoli Comuni per il territorio di propria competenza. Le osservazioni e le proposte previste dal sesto comma dell'art. 15 possono essere presentate al singolo Comune o alla Comunità Montana che provvedono a trasmetterle ai Comuni.
I Consorzi di Comuni e le Comunità Montane che hanno popolazione non superiore a 5.000 abitanti residenti,possono adottare la deliberazione programmatica contemporaneamente all'adozione del progetto preliminare di piano. I piani intercomunali o di Comunità Montana sono trasmessi dal Consorzio o dalla Comunità Montana,anche se sprovvista di delega, alla Regione e al Comprensorio.
La Regione, in caso di particolari esigenze o su motivata richiesta di uno o più Comuni, stabilisce, con deliberazione della Giunta regionale l'obbligo della redazione del piano regolatore intercomunale, ne delimita il perimetro e fissa i termini per la sua adozione.
In caso di mancata adozione nei termini stabiliti dal precedente comma, la Giunta regionale forma e adotta il progetto preliminare di piano intercomunale, lo deposita presso la segreteria dei Comuni interessati e lo fa pubblicare per estratto nei rispettivi albi pretori, nonché presso la sede del Comprensorio per 90 giorni consecutivi. Nei successivi 30 giorni chiunque può presentare osservazioni e proposte nel pubblico interesse. La Giunta regionale, esaminate le osservazioni, provvede alla predisposizione del piano regolatore intercomunale e, sentito il Comitato Urbanistico Regionale, lo approva con propria deliberazione. Nelle agglomerazioni urbane, comprendenti Comuni con insediamenti ravvicinati e tra loro interconnessi, di cui almeno uno con popolazione superiore ai 10.000 abitanti, le indicazioni di cui all'ultimo comma dell'art. 14, sono estese all'intero ambito geografico dell'agglomerazione e costituiscono elemento di base nella formazione del relativo piano intercomunale.
La Regione promuove l'associazione dei Comuni non compresi nelle Comunità Montane per la formazione consortile dei relativi piani regolatori generali intercomunali".
3) Dal Consigliere Simonelli: all'emendamento all'art, 15 del p.d.l. n. 337 (soppressivo e sostitutivo) presentato dai Consiglieri Simonelli ed altri, è apportato il seguente emendamento soppressivo: "il comma n. 11 dell'art. 15 del p.d.l. 337 è soppresso".
Pongo ai voti tale emendamento. Chi è favorevole è pregato di alzare la mano. E approvato all'unanimità dei 52 Consiglieri presenti.
4) Dal Consigliere Simonelli: dopo il secondo comma aggiungere un terzo comma: "Lo statuto del consorzio stabilisce le modalità di partecipazione dei Comuni nella formazione del P.R.G.I.".
Pongo ai voti tale emendamento.
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
E' respinto con il seguente esito: presenti e votanti 49 favorevoli nessun Consigliere contrari 29 Consiglieri astenuti 20 Consiglieri Pongo infine ai voti l'emendamento presentato dal Consigliere Biazzi ed altri (modificato dall'emendamento Simonelli al comma 11, approvato precedentemente).
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
E' approvato con il seguente esito: presenti e votanti 50 favorevoli 31 Consiglieri astenuti 19 Consiglieri Pongo in votazione l'articolo 15 nel testo come sopra emendato.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 54 hanno risposto SI 31 Consiglieri hanno risposto NO 2 Consiglieri si sono astenuti 21 Consiglieri E' approvato.
Siamo all'articolo 16. Due emendamenti si identificano, l'uno è del collega Simonelli e l'altro del collega Montefalchesi.
Ha chiesto di parlare il Consigliere Montefalchesi.



MONTEFALCHESI Corrado

Possiamo votare quello del collega Simonelli, io ritiro il mio.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Genovese.



GENOVESE Piero Arturo

Abbiamo presentato un emendamento sostitutivo all'art. 17 della legge 56 che in larga misura risulta accolto, perché è uguale al testo proposto dalla maggioranza. La parte che si differenzia dall'articolo presentato dalla maggioranza riguarda il secondo comma. Il progetto preliminare ha soprattutto lo scopo di realizzare il concorso partecipativo di più soggetti alla formazione dell'atto, che nei casi previsti al secondo comma già si sono espressi sul piano territoriale o sui progetti territoriali operativi.
Ci sarebbe quindi una duplicazione, che comporta l'allungamento dei tempi, che in alcuni casi proponiamo di alleggerire. Per quanto riguarda le procedure, abbiamo ripreso esattamente quelle previste all'art. 40 per le varianti collegate ai piani particolareggiati.



PRESIDENTE

Il relatore di maggioranza chiede su questo una pausa di riflessione.
Colleghi, poiché i Presidenti dei Gruppi avevano concordato di chiudere i lavori alle ore 20, propongo di rinviare l'esame dell'art. 16 alla prossima seduta che si terrà mercoledì 10 ottobre alle ore 9.30.
I Presidenti dei Gruppi sono convocati alle ore 9 del 10 ottobre 1984 per concordare i tempi ed i lavori del Consiglio regionale.
La seduta è tolta.



(La seduta ha termine alle ore 20)



< torna indietro