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Dettaglio seduta n.274 del 03/10/84 - Legislatura n. III - Sedute dal 9 giugno 1980 al 11 maggio 1985

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Argomento:


PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE MARCHIARO


Argomento: Urbanistica (piani territoriali, piani di recupero, centri storici

Proseguimento esame p.d.l. nn. 91, 125, 185, 192, 214, 244, 249 e 337: "Modifiche ed integrazioni alla L.R.. 56/77 e successive modificazioni"


PRESIDENTE

La seduta è aperta.
Proseguiamo la discussione sulle modifiche della legge 56/77.
Articolo 6 - del ddl 337. I Consiglieri Bontempi, Biazzi, Moretti Simonelli e Cerutti presentano i seguenti due emendamenti: al primo comma, punto 1) le parole "o al suo schema" vengono soppresse è aggiunto il seguente ultimo comma: "nei casi di cui al sesto comma del successivo art. 8 sexies il Progetto Territoriale Operativo contiene gli elaborati di cui all'art. 39".
Il Gruppo D.C. presenta i seguenti due emendamenti: emendamenti modificativi: al primo comma, punto 1, dopo "Comprensorio", sostituire le parole "o al suo schema" con le parole "e delle eventuali varianti ad esso proposte" al primo comma, punto 2) aggiungere al termine le parole "nei suoi aspetti fisici ed urbanistici".
I Consiglieri Montefalchesi e Reburdo presentano il seguente emendamento: il punto 4) è sostituito dal seguente: 4) lo studio di impatto ambientale contenente: a) motivazione della scelta compiuta rispetto alle possibili alternative b) la descrizione delle componenti dell'ambiente soggette ad impatto ambientale, nelle fasi di attuazione, costruzione e gestione c) la descrizione e valutazione secondo metodi scientificamente provati delle caratteristiche qualitative e quantitative degli effetti provocati dall'impatto sul sistema economico-sociale preesistente, sugli equilibri ecologici e sul patrimonio paesaggistico e storico d) la descrizione e la valutazione delle misure previste per ridurre compensare, eliminare gli impatti stessi.
Il Gruppo P.L.I. presenta i seguenti due emendamenti: emendamenti integrativi: il punto 1) del primo comma è così completato: "Nel caso in cui il Progetto Territoriale Operativo sia formato in variante al Piano Territoriale, la relazione dovrà illustrare le motivazioni e verificarne gli effetti nell'ambito di tutto il territorio interessato".
Il punto 3 a) del primo comma è così completato: "con indicazione comparata delle previsioni del Piano Territoriale e di quelle del Progetto Territoriale Operativo".
Chiede la parola il Consigliere Genovese. Ne ha facoltà.



GENOVESE Piero Arturo

Il nostro Gruppo chiede se proceduralmente sia possibile discutere prima gli artt. 8 quinquies e 8 sexies per favorire una più facile comprensione per tutti.



PRESIDENTE

Possiamo estendere questa discussione ai due articoli successivi e poi differenziare le votazioni.
Nella discussione sull'art. 6 considerate anche i contenuti degli articoli successivi 7 e 8.
La parola al Consigliere Bontempi.



BONTEMPI Rinaldo

Per chiarezza procederei con l'illustrazione dell'art. 8 quinquies. In questo emendamento a differenza del testo precedente abbiamo diviso la fase di formazione dalla fase di proposta attribuendo la funzione principale al Consiglio regionale, il quale decide la formazione del progetto territoriale sulla base di proposte che provengono dalla Giunta, dai Comitati comprensoriali, dagli enti territoriali nonché da altri soggetti pubblici e privati.
Nel secondo comma è detto che la formazione del Progetto Territoriale Operativo è demandata alla Giunta regionale. Abbiamo scelto questa via con il rischio di qualche semplificazione e con qualche rischio sul piano operativo; ad esempio non abbiamo compreso tra i soggetti che possono formare il Piano Territoriale gli enti locali che, specie quelli di una certa dimensione, sono strutturati per farlo, per una ragione politica perché in questa prima fase è opportuno che il governo e il controllo della formazione di questo strumento siano demandati al soggetto che legislativamente li ha previsti.
Il terzo comma precisa che la proposta deve avere una sostenibilità una leggibilità, una visibilità sufficiente.
Il Consiglio regionale si esprime sulla proposta inoltrata dalla Giunta con propria deliberazione.
Siamo disponibili ad esaminare la possibilità che il Consiglio regionale si esprima sulla proposta inoltrata dalla Giunta alla presenza dei Comuni che, visto che le decisioni ricadono sul loro territorio possono dire la loro opinione.
L'emendamento nella seconda pagina entra nelle procedure che vengono seguite per l'adozione del progetto. Vi è la fase di pubblicità e di osservazioni.
Al terzo comma la frase: "La Giunta regionale, nei successivi 60 giorni, esaminate le osservazioni, si esprime motivatamente per l'accoglimento o per il rigetto".
E' una frase di maggior trasparenza e di maggiore chiarezza sulle osservazioni pervenute.
Abbiamo due distinte fattispecie: le osservazioni possono provenire da "chiunque" ed il parere dei Comitati comprensoriali. Potremmo esaminare anche in relazione con quanto dirò in seguito, la possibilità di prevedere all'interno di questo "chiunque" che è onnicomprensivo, le osservazioni proprie dei Comuni e di quei soggetti che, essendo richiamati nella fase attuativa, paiono determinanti per il buon esito del PTO. Questi meccanismi di garanzia sono rafforzanti in ipotesi fisiologiche del PTO, perché il PTO scaturisca come atto definitivo da un concerto con gli enti locali e non da un disaccordo con essi.
Dico questo anche perché c'è chi vede, in caso di disaccordo difficoltà politiche enormi.
Quindi non ci muoviamo in una ipotesi prepunitiva ma nell'ipotesi concertativa della verifica e dell'accordo con gli enti locali. Non vorremmo che il PTO, una volta approvato, qualora sia in variante, abbia tempi più lunghi della variante dei piani territoriali stessa.
Questo punto potrebbe essere risolto prevedendo che, nella fase di formazione, quando la Giunta regionale esprime per l'accoglimento o per il rigetto le osservazioni, i soggetti che possono fare le osservazioni nell'ambito di quel "chiunque".
L'espressione motivata può concretare la fase di deliberazione democratica necessaria e rendere possibile la definizione del PTO. Ho illustrato alcuni punti dell'emendamento cercando di percorrere i vari commi e di dire quali potrebbero essere le riflessioni ulteriori. Attendo da parte dei colleghi le loro valutazioni e le loro eventuali proposte per poter chiudere su questo articolo.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Genovese.



GENOVESE Piero Arturo

La Presidenza mi scuserà se non rispetterò i tempi previsti dal regolamento, poiché stiamo trattando uno dei punti centrali delle modifiche in discussione. Sull'art. 6 del d.d.l. 337 il Gruppo D.C. ha presentato un proprio testo al quale dobbiamo fare riferimento in quanto il testo della maggioranza è successivo. Vorrei fare una breve premessa. Nella valutazione di questo articolo ci siamo preoccupati di dare una valutazione sulla rispondenza o meno alle esigenze di iniziative e di libertà della società civile ed economica, nel rispetto di un indirizzo e di un coordinamento che deve trovare nel momento pubblico la capacità di armonizzare interessi diversi; e ci siamo preoccupati dell'autonomia degli enti locali e della correttezza del rapporto che si viene a stabilire tra la Regione e gli enti locali autonomi. Alcune nostre proposte sono ora presenti nel nuovo testo della maggioranza. Per esempio, per noi non era accoglibile una procedura di formazione in capo a diversi soggetti, Regione, enti locali, soggetti pubblici e privati; mentre riconoscevamo ad altri soggetti istituzionali ed a soggetti privati o pubblici non istituzionali, il potere di proposta e questo è presente anche nel testo che ha presentato ora la maggioranza.
Poi, ci siamo preoccupati anche delle procedure successive.
Il Capogruppo del P.C.I. Bontempi, ha parlato di coinvolgimento iniziale degli enti locali per attuare un passaggio ai progetti operativi di concerto tra Regione ed enti locali e questa proposta è presente nel nostro emendamento, anche se diversamente collocata. A noi sembra che nella fase iniziale si debba prevedere un parere preventivo in capo agli enti locali interessati, con la precisazione che se non c'è l'espressione del parere nei tempi richiesti, si procede comunque: si tratta di una modifica che stiamo cercando di introdurre in più parti della legge 56, proprio per dare maggiore certezza alle procedure.
Ci sembra, poi, che nella fase delle osservazioni gli enti locali non possono essere compresi tra i "chiunque" che possono fare le osservazioni poiché vi sono soggetti a cui deve essere riconosciuto naturalmente un particolare ruolo e rilievo, mentre, oltre a questi, ci sono i cittadini che possono presentare proprie osservazioni nel pubblico interesse. Sarebbe anche bene distinguere i soggetti proponenti: in via principale la formazione del progetto territoriale dovrebbe appartenere alla Giunta regionale, ai comitati comprensoriali, agli enti locali territoriali ed alle Comunità montane.
Ci pare invece corretta la procedura da seguire per quanto riguarda l'approvazione delle varianti al piano territoriale comprensoriale. Vorrei sottolineare un problema che riguarda l'art. 8 sexies, e cioè, l'efficacia e i contenuti particolari del PTO, nei casi in cui assuma un livello tale di specificazione da contenere gli elaborati di cui all'art. 39 della legge 56; cioè quelli del piano particolareggiato. Il Consiglio regionale in questi casi, di fatto si sostituirebbe ai Consigli comunali. Ed è questo l'altro grosso nodo su cui chiediamo un'ulteriore riflessione: infatti, non vogliamo sminuire i poteri e le responsabilità della Regione, ma vogliamo che siano rispettati i poteri e le funzioni degli enti locali. La norma non ci sembra, così come è formulata, accettabile; a nostro avviso sarebbe preferibile prevedere che il PTO, qualora addivenga ad un livello di specificazione esecutiva proprio del piano particolareggiato comunale fissi modalità e termini di tempo entro i quali gli enti locali interessati devono procedere alla formazione dei piani particolareggiati e che, solo in assenza del rispetto dei tempi e dei criteri assegnati, scattino i poteri sostitutivi della Regione. In questo modo si salvaguarderebbe l'autonomia locale e nello stesso tempo non si paralizzerebbe il processo di pianificazione.
Questi sono i due nodi che giustificano la nostra proposta di modifiche sostanziali.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Vetrino.



VETRINO Bianca

Intervengo brevemente sia sull'emendamento della Giunta che sull'emendamento proposto dalla D.C. Abbiamo votato contro l'introduzione di questo strumento urbanistico ma questo non significa che non possiamo cercare di migliorare la definizione dello strumento. Sono stata molto attenta all'introduzione del Consigliere Bontempi quando diceva che c'è la disponibilità della Giunta a rendere la presenza degli enti locali in questa fase anche più consistente di quella che era prevista dall'emendamento della maggioranza.
L'emendamento proposto dalla D.C. prevede che sia una deliberazione consiliare del Consiglio comunale a determinare questo parere. Questo è un fatto importante che va sottolineato e va inserito nell'articolo che definisce i rapporti per la formazione del PTO. Quale sarà l'atteggiamento della Giunta nel caso di un parere negativo da parte del Consiglio comunale che ha riveduto il PTO? Capisco tuttavia che questo appartiene più che alla definizione della legge, alle mediazioni politiche che sappiamo sempre possibili.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Reburdo.



REBURDO Giuseppe

Illustro l'emendamento presentato dal sottoscritto e dal Consigliere Montefalchesi all'art. 8 ter. Abbiamo cercato di sviluppare una proposta che facesse uscire dalla genericità le pur condivisibili affermazioni contenute al punto 4 del testo uscito dalla Commissione. Riteniamo di emblematica importanza e di grande rilievo l'aspetto che riguarda l'impatto ambientale. I principi sono importanti ma se non sono seguiti da impegni e da adempimenti concreti corrono il rischio di rimanere nel regno dei sogni.
Perciò chiediamo che il nostro emendamento venga posto come ulteriore specificazione al punto 4 dell'art. 6 (art. 8 ter). Attendiamo dalla Giunta impegni precisi sull'impatto ambientale. Diversamente manterremo il nostro emendamento ritenendolo tra i più qualificanti. Mentre ho la parola comunico che ritiriamo il nostro emendamento all'art. 8 quinquies.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Bontempi.



BONTEMPI Rinaldo

Per rispondere alla questione riproposta dal Consigliere Genovese devo dire che abbiamo presentato un emendamento al terzo comma dell'art. 8 sexies sul problema della disciplina e dei rapporti con i Comuni.
Abbiamo avanzato una ipotesi procedurale. In questo spirito fattivo di dialogo credo sia possibile determinare formalmente un atto di pronuncia del Comune nel senso dell'assenso quindi, possiamo superare i non piccoli problemi che riguardano chi fa le varianti agli strumenti urbanistici.
E questo vale anche per l'art. 39 del piano particolareggiato.
Nel caso invece in cui ci sia una espressione formale di assenso del Comune a che la disciplina dichiarata immediatamente prevalente sia introdotta nell'ordinamento comune e sia a variante degli strumenti urbanistici abbiamo il caso che chiamo fisiologico in cui l'accordo dei due enti abilita una strada particolarmente veloce e rapida.
Nel caso in cui l'assenso non ci sia è necessario prevedere la via ordinaria dell'invito all'adempimento e tempi magari particolari, perch questo adempimento si faccia, dopo di che scattano i poteri sostitutivi. Ho introdotto questa riflessione perché, a monte del processo, può permetterci su tutti gli adempimenti, varianti, piani particolareggiati, di arrivare ad una conclusione che nel caso ottimale, ci permetta di arrivare ad una sostanziale riduzione dei tempi e quindi alla concretezza di quel concetto di operatività cui ci siamo richiamati.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Marchini.



MARCHINI Sergio

Da parte mia faccio un richiamo apparentemente di carattere formale ma significativo che vale per entrambi gli emendamenti proposti. Farò poi un ragionamento di carattere generale.
Il ragionamento di carattere specifico è in ordine alla fase in cui la Giunta "esaminate le osservazioni". "provvede".
L'Uso di questi due termini diversi nel tempo "esaminate e provvede" scinde l'esame delle osservazioni del processo decisionale. Se così è si configura, si ipotizza una ipotesi con cui sulle diverse osservazioni ci si pronuncia. Questo fa nascere tutta una casistica di contenzioso con il proponente l'osservazione ed i pareri. Lo spirito dell'emendamento della D.C. come di quello della maggioranza, mi pare sia di raccogliere degli elementi di partecipazione, non degli elementi che vanno ad esame, quindi soggetti ad una decisione. Suggerisco quindi di riportare tutto al presente e quindi alla contestualità: "la Giunta provvede esaminando".
Si sa che, non appena si introduce il concetto di motivazione in un atto amministrativo, nasce l'ipotesi di vizio e di nullità dell'atto per carenza di motivazioni.
La contestualità, che non prevede un atto di pronuncia ad hoc probabilmente riassume ad un unico atto. Sulle considerazioni che venivano fatte sul ruolo degli enti locali esprimo a nome del Gruppo liberale la preoccupazione che il PTO, se da un lato non deve sembrare un atto di imperio della Regione sugli enti locali, non deve dall'altro diventare un fatto troppo banalizzato a livello periferico.
La legittimazione di ruolo del Comune porta alla crescita di domanda di questo tipo di strumento e di intervento, quindi c'è il rischio che si voglia ricorrere a questo tipo di strumento per esigenze che non sono quelle che il nostro Gruppo ritiene.
Questo istituto che andiamo ad introdurre, sul quale peraltro ci pronunceremo, ha comunque una sua validità politica e culturale nella misura in cui è uno strumento molto agile per seguire degli obiettivi che sono, per loro natura, non riconducibili all'ente locale. E' evidente che ipotizzare che l'ente locale si pronunci, evidentemente si pronunci in termini politici, fa correre dei rischi senza produrre nessun vantaggio. Se il parere è positivo, c'è una convergenza di valutazione, se il parere non è positivo rischiamo di nuovo di cadere sotto il sospetto di atto d'imperio della Regione oppure di non utilizzazione dello strumento. Quindi il non ricorso al Comune come soggetto della procedura significa accettare di essere accusati di voler giocare d'imperio su questa materia.
Devo però dire che in concreto si giocherà sempre d'imperio, perché se c'è l'assenso, è un assenso di mera adesione, o peggio ancora, se l'assenso è condizionato ed avvia una trattativa, probabilmente le ragioni del tempo che giustificano gli istituti vengono perse.
Qualora non si potesse chiudere "stragiudizialmente" la controversia c'è l'atto d'impero della Regione, quindi il conflitto istituzionale rimarrebbe sempre.
Affido alla prudenza dei colleghi che hanno elaborato gli emendamenti di considerare questa nostra preoccupazione. Non c'è niente di politico e di partigiano nei miei ragionamenti. Confido che gli estensori degli emendamenti vorranno riflettere su questi ragionamenti.



PRESIDENTE

Chiede di intervenire il Consigliere Cerutti ne ha facoltà.



CERUTTI Giuseppe

Esistono parecchi punti di convergenza, almeno sugli obiettivi dagli interventi dei colleghi sia di maggioranza sia di minoranza. Chiediamo cinque minuti di sospensione per trovare una formula comune di esposizione dell'articolo.



PRESIDENTE

Sulla richiesta del Consigliere Cerutti non vi sono obiezioni.
La seduta è sospesa.



(La seduta, sospesa alle ore 15.10 riprende alle ore 16.10)



PRESIDENTE

La seduta riprende.
La parola al Consigliere Simonelli.



SIMONELLI Claudio

Leggo gli artt. 7 e 8 nella stesura nuova.
Restano gli emendamenti che erano stati presentati e che vanno sull'art. 6. Leggo ora il nuovo testo degli artt. 7 e 8.



(Il Consigliere Simonelli dà lettura degli artt. 7 e 8 della legge 56/77 modificati)



PRESIDENTE

Chiede di intervenire il Consigliere Marchini. Ne ha facoltà.



MARCHINI Sergio

Pongo una questione di metodo e una di merito. Quella di metodo è che mi oppongo a che venga posto all'ordine del giorno un articolo diverso da quello del testo.
Siccome in questo emendamento sono introdotti elementi proposti sia dalla D.C. che dalla maggioranza, desidero che gli emendamenti abbiano nome, cognome e paternità dei sottoscrittori. Questo non è un ragionamento capzioso. Ricordo che la maggioranza ha rifiutato nel modo assoluto il ritorno in Commissione per una mediazione e una ricucitura. Apprezziamo la riscrittura dell'articolo fatta dal collega Simonelli che è diretta alla Presidenza e non al Consiglio. Sul merito devo dire che la mia obiezione non è stata accolta, anzi, il testo precedente è stato peggiorato. Il nostro Gruppo riteneva che il porre in termini diversi l'esame dei rilievi dei Comitati comprensoriali e delle osservazioni dei Comuni prima della proposta, spostasse non tanto nel tempo ma nelle procedure i due momenti.
Si è detto che si è data ragione al Gruppo liberale ponendoli nello stesso tempo. Non è vero, perché si è accentuata la caratteristica di atto proprio dell'esame delle osservazioni, tant'è vero che l'accettazione o il loro rifiuto devono essere motivati. Posto che la motivazione è un atto non sempre richiesto ma che voi pretendete, quindi fa parte dell'atto, avviamo una fase di contenzioso potenziale tra la Regione e gli stilatori delle osservazioni, alla quale richiamo l'attenzione della maggioranza. Posso capire la ragione politica che si vuole rispondere a tutti e sempre su tutto, però questa logica di chiedere il parere di tutti, di dare ragione a tutti, ha inceppato la macchina decisionale regionale.
Mi pare anche che questo individui un atto di timidezza politica che la maggioranza non dovrebbe avere. Il PTO è un tipico atto di gestione della Regione, quindi le interdipendenze con gli enti locali creano conflitti di ordine istituzionale. Sollecito l'opportunità di rivedere questo punto; in caso contrario, valuteremo in sede di dichiarazione di voto il nostro comportamento. Se tutti i cittadini di un piccolo centro di campagna ritenessero, ognuno per conto proprio, di copiare in bella calligrafia alcune pagine dei "Promessi Sposi" e le inviassero alla Regione, la Regione si troverebbe nella necessità di spiegare come quelle pagine non siano elementi tali da giustificare l'accoglimento di questa osservazione. Sono attività di tipo collaborativo, come le osservazioni ai piani regolatori.
E' la partecipazione che chiediamo a un'attività che, sul piano giuridico compete alla Regione, quindi non c'è necessità di rendere conto al cittadino di come il suo materiale sia stato utilizzato o perché non sia stato utilizzato.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Brizio.



BRIZIO Gian Paolo

Non entro negli aspetti sostanziali, sui quali interverranno i colleghi Picco e Genovese, affronto invece un tema politico formale. Sotto il profilo formale siamo d'accordo con il Consigliere Marchini.
Questi di fatto sono emendamenti sostitutivi degli articoli. Vengono presentati in questo modo e la maggioranza se ne assuma la responsabilità anche se c'è il nostro concorso.
Sul piano politico vorrei che riflettessimo sull'andamento dei lavori.
Siamo in una situazione irrituale, stiamo svolgendo a livello assembleare un tipico lavoro di commissione in cui l'incontro è sostanzialmente tra i Gruppi, in cui non vediamo collocarsi la Giunta come organo di governo su un disegno di legge che ha la sua paternità e la sua firma.
Partecipiamo ai lavori per senso di responsabilità perché ci interessano i contenuti, ma dobbiamo riflettere su quello che sta avvenendo che esige una valutazione politica e conseguenti atteggiamenti che il nostro Gruppo assumerà al momento opportuno.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Picco.



PICCO Giovanni

Come ha già detto il Capogruppo Brizio e rifacendomi ai precedenti interventi di Nerviani e di Marchini credo che due degli articoli dei quali stiamo parlando richiederebbero il testo modificato perché le correzioni e le rettifiche che vengono apportate, e che, come dirò non ci soddisfano totalmente, sono rilevanti.
Su questa vicenda esiste la latitanza della Giunta. Di fatto sopperiamo ad una elaborazione che non si è conclusa prima dell'approdo in aula.
Questo lavoro di Commissione che le forze politiche affrontano avrà dei risvolti sul versante operativo anche per quanto attiene alcuni compiti specifici dell'esecutivo, sui quali sarebbe opportuno un pronunciamento specifico tenendo conto che il PTO ha due grosse valenze, una nella parte a regime, l'altra nella parte dell'immediata applicabilità.
Sarebbe opportuno che valutassimo come queste norme possono approdare rispetto ai programmi di interventi in atto.
Affronto per la prima volta questo argomento ma ritengo responsabilmente di dovermene fare carico a fronte di una serie di progetti coni quali stiamo assumendo impegni sul piano internazionale che forse potrebbero avere con l'uso del PTO una applicabilità a tempi rapportabili alla definitiva approvazione della legge.
Ecco perché insistiamo sull'esigenza di un raccordo tra il lavoro delle forze politiche e il lavoro dell'esecutivo.
Detto questo, operiamo nella migliore buona fede e con la buona intenzione sulla base di elaborazioni che ci vengono proposte. Le correzioni migliorative avvengono su diversi fronti. Sull'art. 7 abbiamo fatto una serie di precisazioni in ordine alla non immediata consequenzialità tra le proposte di formazione del PTO e la effettiva formazione. A noi premeva che su questo argomento vi fosse chiarezza politica perché avevamo la preoccupazione che le sollecitazioni esterne che possono provenire con corrette intenzioni si sovrapponessero a sollecitazioni estranee o strumentali che potessero introdurre nella pianificazione territoriale delle componenti o delle variazioni che fossero distorcenti rispetto ad un disegno più generale. L'avere distinto la fase della proposta dalla fase della formazione e avere ottenuto dopo il dibattito in Commissione oltre che nella comunità esterna una sede di valutazione delle proposte che fosse precedente alla formazione del PTO noi lo riteniamo un risultato da ascrivere al tipo di dibattito che è avvenuto. Abbiamo invece da esprimere alcune perplessità per quanto riguarda la successione delle procedure che sono state si messe a fuoco con le garanzie che intendevamo fare salve, però queste garanzie hanno un difetto di fondo, quello di volere recuperare quel ruolo di protagonismo e di iniziativa della Giunta regionale e dell'esecutivo rispetto a un processo di formazione che invece è nelle cose, di necessario riferimento alle comunità locali ed alle forze sociali.
Questa contraddizione emerge da un lato nella volontà di volere protagonizzare il processo di formazione con certe celerità finalizzate e dall'altro di inceppare in una serie di tempi che di fatto rischiano di vanificare il significato dello strumento che si va ad approvare nel testo legislativo.
Abbiamo cercato di migliorare le proposte della maggioranza.
Sottolineiamo quanto sia pleonastico il fatto che in una legge anche per l'esperienza maturata si debbano riperpetuare indicazioni temporali tempistiche che dovrebbero essere assolte in termini di gestione e quindi di comportamento da parte dell'esecutivo tali da non richiedere una autoregolamentazione di tipo normativo e legislativo, il problema che più ci preoccupa però è relativo ai temi della validità e dell'efficacia del PTO. Sulla validità temporale c'è già stata una piccola correzione che fa salve certe preoccupazioni. La preoccupazione invece che ci ha guidato è che comunque l'efficacia del progetto territoriale operativo faccia salve le competenze proprie dei livelli istituzionali che si occupano di pianificazione, ai quali livelli sono attribuiti dalle leggi nazionali e da leggi regionali, competenze particolari.
Il problema è noto. Esistono delle valenze e delle necessità per le quali per dimensioni territoriali, per complessità di problemi, per pluralità di soggetti che devono intervenire, per complessità nell'aggregazione delle risorse, si debba amalgamare il coacervo delle decisioni e delle scelte in un unico strumento.
L'uso sociale delle aree destinate ai servizi, l'impatto ambientale di determinate componenti, che possono essere relative al traffico o all'inquinamento richiedono da parte delle autorità locali un tipo di responsabilità diretta che non può mai essere superata imponendo una efficacia dall'alto come il PTO. Quindi non possiamo non essere totalmente in disaccordo sul fatto che il PTO debba contenere delle norme e prescrizioni che siano prevalenti sulla pianificazione comunale.
Ci rendiamo conto che non vi può non essere consequenzialità, ma non possiamo ammettere che, per quanto attiene alla progettualità fisica relativa alle prescrizioni, il Comune non possa dire il suo parere, non possa intervenire e quindi non possa adattare la scelta che viene fatta in una sede sovracomunale e regionale con esigenze proprie e con responsabilità proprie.
Abbiamo apprezzato gli sforzi della maggioranza per venire incontro a queste nostre richieste che hanno fatto salvi gli adempimenti che i Comuni devono fare per l'adeguamento e della normativa e degli strumenti urbanistici, alle prescrizioni di piani territoriali, però, la maggioranza dice che il PTO ha efficacia di piani particolareggiati, il che vuol dire che quella efficacia che in altri articoli della legge noi riconosciamo come compito specifico dei Comuni per gli strumenti esecutivi, noi poi la by-passiamo e la trasferiamo a livello di Consiglio regionale, quindi superiamo un livello di competenze con il superamento di un principio che non è di poco conto.
Proponiamo quindi l'emendamento all'art. 8 sexies. Qualora sia necessaria per una esigenza particolare espressa a livello progettuale e di indicazioni prescrittive nel PTO di predisporre il piano particolareggiato i Comuni redigono il piano particolareggiato, i relativi oneri debbono essere a carico della Regione ed il Comune attribuisce, con l'approvazione del piano particolareggiato, l'efficacia alle prescrizioni del PTO che sono indicate nello strumento territoriale.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Bontempi.



BONTEMPI Rinaldo

Per rispondere al Consigliere Marchini, vorrei intervenire sulla questione formale e metodologica.
Gli emendamenti presentati dalla maggioranza sono soppressivi o aggiuntivi o sostitutivi di emendamenti che tutti avevano davanti agli occhi.
Preciso che abbiamo utilizzato la pausa di pranzo per concordarli con la Giunta.



PRESIDENTE

Ha chiesto di parlare il Consigliere Carazzoni. Ne ha facoltà.



CARAZZONI Nino

A questo punto vorrei porre all'Ufficio di Presidenza una domanda molto semplice, riprendendo le considerazioni formali che sono state poste dal Consigliere Marchini, che pienamente condivido, e riprendendo le argomentazioni svolte dal collega Bontempi; ma vorrei che a questa domanda a differenza di quanto avviene in molte altre simili occasioni, l'Ufficio di Presidenza fornisse una risposta chiara. Si è detto che sono stati riscritti due articoli completamente nuovi e si è poi corretto che non di articoli nuovi si tratta, ma di emendamenti sostitutivi.
Accetto l'impostazione, ma sempre sono emendamenti sostitutivi completamente nuovi. Allora chiedo: se qualsiasi Consigliere volesse presentare emendamenti agli emendamenti, che tuttora non conosciamo, perch ancora non ci è stato dato il testo scritto, come potrebbe l'Ufficio di Presidenza garantire questo diritto che il Consigliere ha?



PRESIDENTE

Intanto devo dire che la Presidenza ha seguito parola per parola gli emendamenti agli emendamenti. Non mi sembra che siano state totali riscritture; ci sono state delle integrazioni, delle modifiche all'interno dei commi, ma sostanzialmente si è arrivati, con il supporto di una ampia discussione, a recuperare nel testo delle osservazioni che in aula erano state espresse da più parti con estrema chiarezza.
In base al regolamento i termini di consegna degli emendamenti sono di 24 ore; la Presidenza - data la complessità della materia e le modalità d'esame - ritiene di poter fare eccezione a questi termini.
Pertanto se riterrete necessario suggerire altri emendamenti sui testi che ora riceverete, la Presidenza è disponibile a considerarli. Poi sarà il Consiglio che deciderà di accoglierli o meno con una normale votazione per alzata di mano.
Passiamo alla votazione dell'art. 6 che deve avere la votazione sugli emendamenti.
La parola al Consigliere Genovese per dichiarazione di voto.



GENOVESE Piero Arturo

Anche il Gruppo della D.C. ha presentato un emendamento al primo comma che, per una parte, ripete quello presentato dalla maggioranza e per un'altra parte propone di sostituire alcune parole.



BONTEMPI Rinaldo

Votiamo l'emendamento della D.C. L'emendamento della maggioranza è ritirato.



PRESIDENTE

Votiamo sull'emendamento modificativo dell'art. 6 presentato dai Consiglieri della D.C.
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
E' approvato con il seguente esito: favorevoli 51 Consiglieri astenuti 2 Consiglieri Sull'emendamento dei Consiglieri Montefalchesi e Reburdo, chiede la parola il Vicepresidente Rivalta. Ne ha facoltà.



RIVALTA Luigi, Vicepresidente della Giunta regionale

Sono grato che i colleghi ritirino l'emendamento perché sulla questione dell'impatto ambientale stiamo lavorando sperimentalmente con gli enti strumentali, Finpiemonte per la valutazione economica e Ipla per la valutazione dell'impatto ambientale, per definire in maniera il più possibile precisa e sperimentata che cosa può significare una procedura di impatto ambientale in modo da avere esempi elaborati da prospettare alle applicazioni più varie e più diffuse che si dovranno fare.
Analizzando la complessità del lavoro dell'impatto ambientale che stiamo sperimentando, tenendo conto delle metodologie che in altri Paesi sono state adottate (compresa la CEE) mi sentirei in difficoltà a racchiudere in poche indicazioni di legge la strada che bisognerà percorrere. Stiamo lavorando quindi vi è l'impegno a corrispondere alle esigenze che prospettavano i colleghi Montefalchesi e Reburdo.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Reburdo.



REBURDO Giuseppe

Ci dichiariamo soddisfatti di questa puntualizzazione, quindi ritiriamo l'emendamento.



PRESIDENTE

Emendamento integrativo presentato dal P.L.I. La parola al Consigliere Turbiglio.



TURBIGLIO Antonio

Il primo emendamento integrativo è stato assorbito, quindi viene ritirato; è mantenuto invece il secondo comma.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Genovese.



GENOVESE Piero Arturo

La D.C. vota a favore dell'emendamento presentato dal P.L.I.



PRESIDENTE

Pongo in votazione tale emendamento.
Chi è favorevole è pregato dì alzare la mano.
E' respinto con il seguente esito: favorevoli 22 Consiglieri contrari 31 Consiglieri Pongo quindi ai voti il secondo emendamento presentato dal Consigliere Bontempi ed altri. Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
E' approvato con il seguente esito: favorevoli 31 Consiglieri contrari 22 Consiglieri La parola al Consigliere Picco per dichiarazione di voto sull'art. 6.



PICCO Giovanni

L'art. 6 che stiamo votando presenta alcune modificazioni che sono venute parzialmente incontro alle nostre esigenze, però registra ancora una posizione negativa del nostro Gruppo. Lo vedremo nella votazione dell'art.
8 sexies relativa alla proposta di integrare gli elaborati del progetto territoriale operativo ad una scala di definizione progettuale che abbiamo sostenuto essere di competenza delle comunità locali e dei Comuni.
Per queste ragioni il nostro voto è negativo. Ci riserviamo di riprendere questo argomento nella votazione dell'art. 8 sexies.



PRESIDENTE

Pongo in votazione l'art. 6 del ddl n. 337.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 58 hanno risposto SI 31 Consiglieri hanno risposto NO 27 Consiglieri E' approvato.
Articolo 7 - del d.d.l. 337. Il Consigliere Biazzi ed altri presentano il seguente emendamento: "Art. 8 quinquies - Formazione ed approvazione del progetto territoriale operativo.
1) Il Consiglio regionale delibera sulla formazione del Progetto Territoriale Operativo su proposta della Giunta regionale, dei Comitati comprensoriali, dei Comuni, delle Province, delle Comunità montane, nonch di altri soggetti pubblici e privati.
2) Il Progetto Territoriale Operativo è formato dalla Giunta regionale.
3) La proposta è corredata dagli allegati tecnici e descrittivi atti ad individuare le caratteristiche essenziali degli interventi previsti e la loro compatibilità con il Piano di sviluppo regionale e con i piani territoriali.
4) La Giunta regionale, ove non sia il soggetto proponente, esprime il proprio motivato parere sulla proposta di Progetto Territoriale Operativo sulla base degli elaborati di cui al comma precedente.
5) La proposta di PTO viene inviata ai Comuni interessati, i quali esprimono con delibera il proprio parere entro 45 giorni.
6) Il Consiglio regionale si esprime sulla proposta inoltrata dalla Giunta con propria deliberazione entro 60 giorni valutando anche la compatibilità del Progetto Territoriale Operativo proposto con il Piano di sviluppo regionale e con i piani territoriali, individua le priorità e ove ricorrano i casi di cui al terzo comma del precedente art. 8 ter) - delimita le aree interessate e definisce gli obiettivi. Il Progetto Territoriale Operativo è approvato con le procedure di cui ai seguenti commi.
8) La Giunta regionale adotta il progetto, previo parere del Comitato Urbanistico Regionale, espresso entro 30 giorni dal ricevimento.
9) La Giunta regionale invia il progetto adottato agli Enti locali territoriali ed ai Comitati comprensoriali interessati e ne da notizia sul Bollettino Ufficiale della Regione, con l'indicazione della sede in cui chiunque può prendere visione degli elaborati e presentare le eventuali osservazioni nel pubblico interesse entro 60 giorni dall'avvenuta pubblicazione.
10) Entro lo stesso termine con deliberazione i Comitati comprensoriali interessati esprimono il proprio parere ed i Comuni le proprie osservazioni.
11) La Giunta regionale nei successivi 60 giorni, si esprime motivando l'accoglimento o il rigetto delle osservazioni e del parere e provvedendo alla predisposizione degli elaborati definitivi del progetto e, sentito il Consiglio regionale per l'approvazione.
12) In caso di decorrenza dei termini per i pareri cui ai commi precedenti o di qualsiasi altro termine assegnato dalla legge o dalla Giunta regionale ad organi consultivi, senza che sia stato comunicato il parere, le procedure amministrativa riprendono il loro corso, prescindendo dall'eventuale parere tardivamente pronunciato.
13) L'approvazione del Progetto Territoriale Operativo non conforme ai piani territoriali, costituisce variante agli stessi.
14) Ove la variante riguardi i contenuti di cui alle lettere a, b, c, d del terzo comma dell'art. 5, gli elaborati del Progetto Territoriale Operativo sono trasmessi al Comitato comprensoriale il quale si esprime con deliberazione entro 60 giorni dal ricevimento.
15) Entro i successivi 60 giorni, il Consiglio regionale approva il PTO che costituisce ad ogni effetto variante del Piano territoriale".
Il Consigliere Majorino presenta il seguente emendamento: emendamento all'emendamento n. 6: alla fine del sesto comma dell'art. 8 quinquies aggiungere: "Il Consiglio regionale verifica inoltre che il Progetto Territoriale Operativo costituisca attuazione del Piano Territoriale".
La parola al Consigliere Majorino per l'illustrazione.



MAJORINO Gaetano

Preciso che l'emendamento non è più al quinto comma ma al sesto perch è stato inserito un comma.
Il sesto comma si inserisce nella parte preliminare della procedura di approvazione del progetto territoriale operativo.
L'emendamento aggiuntivo propone di completare il sesto comma con questa espressione: "Il Consiglio regionale verifica inoltre che il Progetto Territoriale Operativo costituisca attuazione del PTO".
Questo mi pare un adempimento del Consiglio regionale doveroso soprattutto coerente con le norme precedentemente approvate in forza delle quali si precisa essere il PTO una attuazione del Piano Territoriale, quindi il Consiglio regionale che, in base al sesto comma, compie un esame preliminare, si esprime valutando la compatibilità, individuando le priorità ed infine verifica che esso PTO costituisca attuazione del PTO perché ove il Consiglio regionale dovesse valutare e ritenere che non costituisca attuazione del PTO, già in questa fase preliminare e procedimentale dovrebbe respingere.



PRESIDENTE

Pongo in votazione tale emendamento.
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
E' respinto con il seguente esito: favorevoli 23 Consiglieri contrari 30 Consiglieri astenuti 2 Consiglieri Il Consigliere Majorino presenta il seguente emendamento: emendamento all'emendamento n. 6: all'art. 8 quinquies, nono comma, dopo la parola "esaminate", aggiungere "con provvedimento motivato".
La parola al Consigliere Majorino.



MAJORINO Gaetano

Ritiro l'emendamento in quanto il nuovo testo del comma 11 recepisce la sostanza del mio emendamento.



PRESIDENTE

Il Consigliere Majorino presenta il seguente emendamento: emendamento all'emendamento n. 6: sopprimere l'intero tredicesimo comma.
La parola al Consigliere Majorino.



MAJORINO Gaetano

Mi rendo perfettamente conto della sorte che avrà questo emendamento anche in forza di quella che sarà l'espressione di voto degli altri Gruppi di minoranza i quali si sono già espressi nel senso di ritenere consentita la variante, lo mantengo però in quanto rimane sempre ferma più che una non condivisibilità, sotto il profilo politico-giuridico della espressione, una contraddizione logica, prima ancora che politica o giuridica di quella che è la definizione dell'ultimo testo approvato in aula del PTO. Soprattutto l'attuazione del PTO non si riesce a comprendere, sotto il profilo logico come possa essere variante del PTO. La parola "variante" significa possibilità di immutare il PTO.



PRESIDENTE

La Giunta non accoglie l'emendamento.
La parola al Consigliere Genovese per dichiarazione di voto.



GENOVESE Piero Arturo

La D.C. voterà contro perché durante tutta la discussione ha sostenuto che il Progetto Territoriale deve essere strumento di attuazione, sia pure anche in variante del piano territoriale.



PRESIDENTE

Pongo ai voti tale emendamento.
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
E' respinto con il seguente esito: favorevoli 2 Consiglieri contrari 51 Consiglieri astenuti 2 Consiglieri Il Consigliere Picco presenta il seguente emendamento del Gruppo D.C.: emendamento sostitutivo: l'art. 7 è sostituito con il seguente testo: "Il Consiglio regionale, con la delibera di approvazione dei piani territoriali e del Piano regionale di sviluppo può individuare le aree su cui formare il progetto attuativo territoriale, anche definendone gli elementi di riferimento programmatici ed i relativi tempi di formazione.
Il progetto attuativo territoriale è formato dalla Regione, anche su proposta dei Comuni, delle Province delle Comunità montane e dei Comitati comprensoriali, nonché di altri operatori pubblici e privati.
La proposta di progetto attuativo territoriale, redatta dalla Giunta regionale o dagli altri soggetti di cui al precedente comma, deve almeno comprendere: lo schema della relazione di cui al punto 1) del precedente articolo 8 ter; lo schema delle tavole di cui al punto 3), lettere a), b) c), d), e) e l'elaborato di cui al punto 7) del precedente articolo 8 ter).
Qualora la proposta sia formulata da operatori pubblici e privati, essa deve comprendere anche gli elaborati di cui ai punti 4), 5) e 6) del precedente articolo 8 ter).
La proposta di progetto è inviata dalla Giunta regionale ai Comuni interessati ed a quelli di cui al punto 7) del precedente articolo 8 ter) al Comitato comprensoriale, alla Comunità montana ed alla Provincia, che non risultino tra i soggetti proponenti, i quali entro il termine di 45 giorni dal ricevimento esprimono, con deliberazioni consiliari, il proprio parere preventivo. La Giunta regionale nei successivi 60 giorni, tenendo conto dei pareri, qualora siano pervenuti forma e adotta il progetto valutandone la conformità al piano territoriale ed al Piano regionale di sviluppo e motivando le eventuali varianti al piano territoriale.
La Giunta regionale invia il progetto adottato agli enti locali territoriali, alle Comunità montane ed ai Comitati comprensoriali interessati e ne dà notizia sul Bollettino Ufficiale della Regione, con l'indicazione della sede in cui chiunque può prendere visione degli elaborati e presentare le eventuali osservazioni entro 60 giorni dall'avvenuta pubblicazione. Nello stesso termine gli Enti locali territoriali, le Comunità montane ed i Comitati comprensoriali interessati esprimono il proprio parere.
La Giunta regionale, nei successivi 69 giorni, esaminati i pareri e le osservazioni, provvede alla predisposizione degli elaborati definitivi del progetto e, sentito il Comitato Urbanistico Regionale, sottopone gli atti al Consiglio regionale per l'approvazione.
In caso di decorrenza dei termini per i pareri di cui ai commi precedenti o di qualsiasi altro termine assegnato dalla legge o dalla Giunta regionale ad organi consultivi, senza che sia stato comunicato il parere, le procedure amministrative riprendono il loro corso, prescindendo dall'eventuale parere tardivamente pronunciato.
Il Consiglio regionale, nell'approvare il progetto, può determinare l'ambito dei Comuni posti al di fuori del perimetro del progetto ed interessati dagli effetti indotti, i quali, dopo l'approvazione del progetto, possono procedere alla formazione della variante del loro strumento urbanistico, ai sensi del successivo articolo 17.
L'approvazione del Progetto attuativo territoriale non conforme al Piano Territoriale, costituisce variante dello stesso".
Tale emendamento viene ritirato dai proponenti.
Pongo quindi ai voti l'emendamento presentato dal Consigliere Biazzi ed altri con l'inserimento delle parole "nel pubblico interesse", al nono comma, dopo le parole "eventuale osservazioni".
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
E' approvato con il seguente esito: favorevoli 31 Consiglieri contrari 2 Consiglieri astenuti 20 Consiglieri Pongo in votazione l'articolo 7 del ddl 337 nel testo come sopra emendato.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 56 hanno risposto SI 31 Consiglieri hanno risposto NO 2 Consiglieri si sono astenuti 23 Consiglieri E' approvato.
Articolo 8 del d.d.l. 337. I Consiglieri Biazzi ed altri presentano il seguente emendamento: "art. 8 sexies validità ed efficacia del Progetto Territoriale Operativo".
"Il Progetto Territoriale Operativo ha la validità determinata dal Consiglio regionale in relazione alla complessità ed alle caratteristiche degli interventi previsti dalla legislazione statale.
Gli strumenti urbanistici esecutivi che hanno come presupposto il Progetto Territoriale Operativo hanno la validità che a ciascuno di essi è attribuita dalle norme di legge.
Le norme e le altre prescrizioni del Progetto Territoriale Operativo qualora dichiarate immediatamente prevalenti, hanno immediata applicazione anche in variante alla disciplina urbanistica comunale.
2) Il Progetto Territoriale Operativo, ove contenga gli elaborati di cui al successivo articolo 39 ha efficacia di piano particolareggiato; ove contenga altresì i progetti delle opere ed infrastrutture in esso previste la deliberazione di approvazione del Consiglio regionale costituisce dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere stesse.
3) I Comuni interessati provvedono ai necessari adempimenti.
4) Gli oneri relativi sono a carico della Regione.
5) Qualora i Comuni non provvedano entro tre mesi, la Giunta regionale esercita i poteri sostitutivi.
6) Le varianti agli strumenti urbanistici locali diverse da quelle di cui al precedente secondo comma, comunque necessarie per l'attuazione del Progetto Territoriale sono formate dai Comuni secondo quanto previsto all'art. 8, quarto comma.
7) Le varianti agli strumenti urbanistici locali di cui al presente articolo, sono approvate con deliberazione della Giunta regionale previo parere del Comitato Urbanistico Regionale il quale si esprime nella prima seduta successiva al ricevimento degli atti e comunque non oltre 30 giorni".
I Consiglieri Genovese e Picco presentano il seguente emendamento: emendamento all'art. 8 sexies: qualora il Progetto Territoriale Operativo contenga specificazioni progettuali che richiedano il piano particolareggiato, i Comuni lo redigono con gli elaborati dell'art. 39.
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
E' respinto con il seguente esito: favorevoli 17 Consiglieri contrari 29 Consiglieri astenuti 4 Consiglieri Il Consigliere Majorino presenta il seguente emendamento: si propone il seguente emendamento al terzo comma: aggiungere "se e in quanto vengano recepiti dai Comuni interessati con formale delibera".
La parola al Consigliere Majorino per illustrarlo.



MAJORINO Gaetano

Quando nella relazione di minoranza definivo questa impostazione come "provvedimento ghigliottina" pensavo di avere ecceduto nel linguaggio figurato, viceversa, rivedendolo riscritto, mi convinco che era esatto.
La dichiarazione di immediata prevalenza nei confronti della disciplina urbanistica comunale, cioè di piani regolatori, contrasta fra l'altro con i principi tuttora in vigore della legge del 1942 che prevedeva la gerarchia (piani territoriali di coordinamento e piani regolatori che sono sopravvissuti nella legge 56) non solo, ma l'art. 8 della legge 56 prevede che quando il piano territoriale contiene prescrizioni che sono in contrasto o in variante dei piani regolatori, non ha questa efficacia di prevalere e di essere in maniera immediata applicato sulla disciplina urbanistica comunale, cioè sul piano regolatore, ma prevede, correttamente e in sintonia con il carattere di legge quadro del PTO rispetto al piano regolatore, che i Comuni, singoli o riuniti in consorzio, adeguino i loro piani con loro deliberazione. E' previsto un atto dovuto dei comuni di recepire il PTO. Qui invece, il PTO che dovrebbe essere, secondo la definizione che più volte ho avuto occasione di richiamare, solo attuazione del PTO, quando invece, straripando dall'essere attuazione, contiene norme che sono in contrasto con i piani regolatori, ha una efficacia immediata di variante della disciplina urbanistica comunale.
Quindi anche con riferimento all'art. 8 della legge 56 - questo è il ragionamento conclusivo che sorregge l'emendamento - in forza del quale il piano territoriale, quando contrasta con i piani regolatori deve essere adeguato ma con provvedimento del comune, si salta addirittura questa fase e gli si dà un'efficacia immediata, mi pare violatrice di quella autonomia comunale di cui tanto si parla ma poco si rispetta.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Marchini.



MARCHINI Sergio

Rilevo che l'emendamento presentato dalla maggioranza contiene al numero 4 una previsione di spesa a carico della Regione, quindi ai sensi dell'art. 78 terzo comma, chiedo che l'Ufficio di Presidenza voglia disporre la trasmissione dell'emendamento alla I Commissione per il prescritto parere. Questa osservazione comprende tutte le ipotesi in cui l'approvazione della legge determina l'apertura di un processo che ricade sul bilancio.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Picco.



PICCO Giovanni

La domanda che ha posto il Consigliere Marchini richiede una risposta pregiudiziale perché l'argomento è abbastanza rilevante. Dopo di che interverrò nel merito dell'articolo.



PRESIDENTE

La Presidenza non considera la richiesta del Consigliere Marchini una pregiudiziale perché non è stata posta come pregiudiziale. Ascolteremo tutti gli interventi poi valuteremo.



PICCO Giovanni

La ritengo pregiudiziale quindi chiedo di rinviare l'intervento.



MARCHINI Sergio

Signor Presidente, lei ha interpretato in modo scorretto la mia richiesta. Questa non è materia sulla quale si disputa, è un onere della Presidenza che io chiedo se la Presidenza intende rispettare o meno.



PRESIDENTE

Chiedo, se è una pregiudiziale e se il Consigliere Marchini intende formalizzarla come tale.



MARCHINI Sergio

Sulla pregiudiziale, comunque, il Consiglio deve pronunciarsi.
Questa non è una materia sulla quale si deve pronunciare il Consiglio.
E' fatto onere alla Presidenza di trasmettere alla competente Commissione gli emendamenti, qualora questi comportino oneri a carico del bilancio.
Questo è un onere che compete alla Presidenza ed io mi rimetto alla valutazione della Presidenza. Le questioni pregiudiziali e preliminari sono comunque questioni di competenza del Consiglio che si risolvono con deliberazione del Consiglio e con voto del Consiglio.
Non è una questione pregiudiziale. Certamente non solleverò scandalo se la Presidenza riterrà su questo di sentire l'opinione dei colleghi che hanno chiesto la parola. Tengo peraltro a precisare che non ritengo che questa possa essere considerata una questione pregiudiziale perché non è questione di competenza del Consiglio, ma è questione di competenza della Presidenza che avrebbe già dovuto trasmettere l'emendamento stesso alla I Commissione prima ancora che pervenisse sui nostri banchi, quindi in Consiglio questo problema non si sarebbe dovuto porre. Quindi non è una questione preliminare, non è una questione pregiudiziale, ma è una questione che attiene alla Presidenza e mi rimetto alla valutazione che la Presidenza riterrà di fare.



PRESIDENTE

Lei fa quindi riferimento all'art. 78, la cui procedura richiede un parere alla I Commissione; anche un parere verbale che può essere espresso nel corso della seduta stessa.



SIMONELLI Claudio

Chiedo la parola.



PRESIDENTE

Ha la parola.



SIMONELLI Claudio

Se ho la facoltà, io credo che nulla di ciò che si dice in questo Consiglio è sottratto alla discussione ed al confronto del Consiglio.
L'opinione del Consigliere Marchini è che la sua richiesta debba o non debba essere accolta, dall'Ufficio di Presidenza. Ma questa è una sua opinione. Sulla sua opinione tutti noi abbiamo il diritto di interloquire.
Non esiste il rapporto diretto tra il singolo Consigliere e l'Ufficio di Presidenza. Sull'opinione del Consigliere Marchini tutti noi diciamo la nostra opinione, in seguito l'Ufficio di Presidenza decide come crede.
La mia opinione è che la proposta del Consigliere Marchini è improcedibile perché la norma a cui lui ha fatto riferimento attiene ad una ipotesi in cui le previsioni di spesa sono concrete, individuate e immediatamente a carico del bilancio della Regione. In questo caso si fa previsione di un onere a carico del bilancio della Regione eventuale futuro, incerto sull'anno e sul quantum e, come tale, non è suscettibile di alcuna verifica in sede di I Commissione.
E' chiaro che l'obiezione del Consigliere Marchini avrebbe un senso nel momento in cui arrivasse in quest'aula un PTO nel quale fosse prevista l'effettuazione di una revisione degli strumenti urbanistici a carico della Regione e che non contenesse la spesa relativa. A quel punto dovrebbe essere inviata alla I Commissione per la previsione di spesa. Le previsioni astratte della legge non possono essere equiparate ad una norma finanziaria. Questa è la prassi dei lavori parlamentari che non conosce su questo eccezioni. Quindi proponiamo che sia dichiarata improcedibile la richiesta del Consigliere Marchini.



PRESIDENTE

Penso che sarebbe stata in questi termini anche la risposta della Commissione in quanto nella fattispecie non può esaminare nessuna spesa precisa.
La parola al Consigliere Marchini.



MARCHINI Sergio

L'argomento che ha portato il Presidente avvalora la fondatezza della mia richiesta. Vorrà dire che il primo PTO che verrà presentato in questa sede dovrà essere accompagnato da una legge di variazione di bilancio.
Questo mi sembra paradossale.
Non si tratta di sostenere che la Regione avrà una spesa. Questo significa che i Comuni avranno diritto di ottenere il rimborso dalla Regione, perché sono oneri relativi all'attività che i Comuni andranno a svolgere, ma non sono le spese della regione.
Si tratta di capire a quale capitolo di spesa verrà imputata la richiesta di ristorno da parte dei Comuni. Certo che quando si vuole avere ragione, la democrazia è bella perché ci sono i numeri, quindi è meglio contare le teste che romperle e io preferisco essere considerato tra quelli che hanno torto che non tra quelli che vengono soppressi.
Visto, Presidente, che lei ha voluto introdurre un dibattito che non è di Consiglio, che semmai è dell'Ufficio di Presidenza e di Commissione devo dire che lei ha ritenuto di sciogliere questo quesito, aprendo il dibattito in aula, sciogliendolo in termini di estrema leggerezza.
L'Ufficio di Presidenza e in particolare il Presidente effettivo di questa assemblea (che, guarda caso, non ritiene di presiedere) costituisce un precedente.
Noi facciamo passare una legge che prevede una spesa e che quindi fa nascere un obbligo della Regione e un diritto dei Comuni, che non può non tradursi nell'apertura di un capitolo di bilancio.
Il testo del regolamento parla di "aumenti di spesa" o - seconda ipotesi - "comunque incidono sul Piano di sviluppo o sul bilancio della Regione".



SIMONELLI Claudio

Quando si fanno i bilanci si prevedono le spese.



MARCHINI Sergio

Consigliere Simonelli, da quando in qua si fa un bilancio a consuntivo delle domande? I bilanci si fanno a preventivo delle domande che si prevede che arriveranno, quindi con questa legge si prevede che arriveranno delle domande da parte dei Comuni, non si elencano le domande pervenute, perch non si fanno i bilanci a posteriori.
Questa legge metterà in movimento sicuramente delle spese perché i Comuni attueranno il dispositivo di legge, quindi questa legge prevede un onere a carico della Regione e, come tale, va previsto a bilancio e come tale ci deve essere il parere della I Commissione. Ho fatto questo incidente in termini provocatori, per dimostrare ancora una volta come si vuole portare all'esterno un risultato, mentre non c'è stato alcun approfondimento di ordine culturale, processuale, tecnico e giuridico e guarda caso neanche di ordine finanziario su questa materia.
Lo stesso Consigliere Valeri questa volta dice di no, mentre so benissimo che nella sua coscienza dice di sì. La coscienza di Valeri è trasparente perché Valeri è un laico. L'assurdo sostenuto dal collega Simonelli è che, per introdurre una ipotesi di piano territoriale operativo, si dovrà far precedere la stessa da una legge di modifica di bilancio. Lascio ai colleghi valutare se abbia più senso mandare in Commissione questa ipotesi di legge oppure se si debba dire che per introdurre in Consiglio una ipotesi di PTO si deve accompagnare la stessa con una legge di bilancio che preveda l'ipotesi di spesa.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Brizio.



BRIZIO Gian Paolo

Il Consigliere Marchini ha posto un preciso problema che ha un certo fondamento, perché indubbiamente mancano gli articoli finanziari della legge, quindi l'Ufficio di Presidenza deve dare una precisa risposta e deve assumersi le relative responsabilità.
Sono un laico cristiano; credo di avere anch'io la coscienza trasparente e limpida come quella di Valeri e proprio per questo non voglio entrare nel merito di una questione correttamente posta e che esige una corretta risposta.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Valeri.



VALERI Gilberto

Cercherò di stare nel merito delle cose dette dal Consigliere Marchini e non mi addentrerò nelle considerazioni che egli ha fatto che coinvolgono la mia persona.
Condivido le considerazioni del collega Simonelli e aggiungo flessione.
Se una legge prevede degli oneri, che peraltro non sono quantificabili al momento in cui essa viene formulata, il modo corretto di affrontare il problema è di aggiungere un apposito articolo che preveda che agli oneri relativi si provvederà con l'iscrizione a bilancio 1985 di apposito capitolo di spesa.



PRESIDENTE

Chiede ancora la parola il Consigliere Marchini. Ne ha facoltà.



MARCHINI Sergio

L'ilarità viene dal fatto che si vuole comunque usare degli strumenti inidonei rispetto all'obiettivo che si vuole ottenere.
Non si utilizzano le cariche delle istituzioni per ottenere un risultato, non si utilizzano le maggioranze per ottenere un risultato di questo tipo. Voi sapete che la comicità è la contrapposizione delle situazioni.
E' una questione che ho posto in termini provocatori, non nel senso di far perdere tempo. Spero che darete atto al Gruppo liberale che né in sede di dibattito generale, né in sede di dibattito sugli emendamenti ha mai ritenuto di prendere più spazio di quanto gli comporterebbe, se l'avesse ritenuto. Ha presentato una decina di emendamenti che ritiene di dover sostenere e li sosterrà. Questo problema si è posto in ordine alla posizione generale dell'opposizione che ha ritenuto nel suo complesso segnatamente quella della D.C. con il nostro sostegno, di ritenere che ci dovesse essere un momento di rilettura di tutto questo materiale in Commissione. Questo rifiuto evidenzia alcune difficoltà di procedere e noi ne abbiamo segnalata una. Un problema di questa natura in Commissione si risolveva in pochi minuti, in questa sede, evidentemente, diventa un fatto politico.
Posto che le norme vanno interpretate in termini letterari, ma anche in termini sistematici, se il collega Simonelli ci dice che il parere della Commissione ci vuole soltanto quando sono previste specifiche mature liquidando partite di spesa, chiedo al Presidente della I Commissione Valeri di utilizzare questa interpretazione che la Presidenza fa sua e il Consiglio fa sua anche per l'art. 30, quindi chiederò, come membro della Commissione, di non esprimere pareri su nessuna legge ai sensi dell'art. 40 (laddove c'è scritto che ogni Commissione ha l'obbligo di chiedere il parere della Commissione, programmazione e bilancio ogni qualvolta un progetto di legge implica entrate o spese sia per le disposizioni contenute nel testo del proponente, sia per le modificazioni che allo stesso si intendessero apportare).
Questo significa che la I Commissione non dovrà più esprimere pareri sulle leggi che comportano oneri finanziari della Regione, se questi oneri non sono dettagliatamente previsti, specificati e presenti nel momento in cui viene presentata la legge.
Come fa una legge che guarda al futuro prevedere delle spese già maturate ? E' fuori di ogni luogo.
Allora la I Commissione verrà sollevata da molto lavoro perché fin quando le spese non sono maturate e liquidabili, quindi configurabili, non c'è il parere della I Commissione.
Questa è l'aberrante conclusione, a sommesso avviso dello scrivente alla quale si arriva quando si vuole prevaricare rispetto alla ragione.
Ho fatto ammenda dell'uso strumentale di un argomento, sarebbe opportuno che la risposta non fosse di tipo strumentale perché mentre la risposta data a Marchini si riduce nella reiezione della propria domanda la motivazione che Simonelli ha posto e che la Presidenza pone a fondamento della sua risposta comporta uno stravolgimento del lavoro legislativo fin qui attuato. L'esperienza ci dice che ogni legge deve prevedere la sua configurazione a bilancio, l'emendamento evidentemente deve prevedere la sua configurazione a bilancio, qualunque onere comporti.
Non si è mai ritenuto in sede di I Commissione che questo valesse solo quando la spesa è precisa e configurabile.
Di fronte ad indicazioni generiche, come sono in questa sede nell'emendamento della maggioranza, la Commissione chiedeva alla Giunta di formalizzare il testo in termini corretti dal punto di vista contabile.
Devo dire che, per spirito collaborativo, ritiro la mia richiesta, qualora la Presidenza colga la delicatezza di una risposta data in immediato.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Simonelli.



SIMONELLI Claudio

Non ho sostenuto e credo che non sia sostenibile il fatto che la I Commissione si deve attivare soltanto in presenza di spese liquidabili ma ritengo che si debba attivare in presenza di spese impegnabili.
L'art. 30 stabilisce: "Ogni Commissione ha l'obbligo di chiedere il parere della Commissione programmazione e bilancio ogni qualvolta un progetto di legge implichi entrate o spese, sia per le disposizioni contenute nel testo del proponente, sia per le modificazioni che allo stesso si intendessero apportare".
In questo caso non si prevedono spese, ma si fanno ipotesi di spese che saranno previste nel momento in cui questa particolare procedura si attiverà.
La previsione astratta di una possibile spesa è contenuta in tutti i possibili progetti di legge che vengono discussi, perché ogni attività posta in essere dalla Regione ha di per sé la possibilità di attivare spese.
Dirò di più. Nella fattispecie dei provvedimenti che riguardano la formazione degli strumenti urbanistici esiste già la legge n. 82 del 1978 semmai il problema si porrà quando si verrà a determinare l'onere che deriva dall'effettuazione di un PTO, quindi si dovrà verificare se la legge n. 82/78 ha la capienza e se non l'avrà si dovrà modificare il bilancio per renderla capiente. Quinti esiste già la legge n. 82 del 1978 che ha la finalità di dare contributi per gli strumenti urbanistici.
Oltretutto mi chiedo, se questa questione fosse posta alla I Commissione, che cosa potrebbe fare la I Commissione visto che non ci sono previsioni possibili né di spesa né di tempi? Le leggi di spesa che hanno fatto esplodere la spesa pubblica, spese indicizzate a efficacia differita, per cui le pensioni che aumentavano ad un certo tasso all'anno, nel giro di 10 anni facevano esplodere delle spese non previste.
In questo caso però la spesa è "eventuale" perché non si sa se e quando i PTO vengono fatti.
Su queste basi non ci sono gli estremi per andare in Commissione. Il rilievo del Consigliere Marchini, ha senso ed è fondato con riferimento ad una spesa che preveda degli oneri che devono essere impegnati.
Il richiamo alla I Commissione programmazione e bilancio è riferita all'impegno degli oneri sul bilancio della Regione, in base a questa legge non è impegnabile una sola lira. La proposta di Valeri di inserire un articolo che preveda che agli oneri che conseguono all'applicazione di questa legge si farà fronte con le leggi di bilancio, è ad abundantiam.



PRESIDENTE

Credo che le osservazioni fatte dal Consigliere Simonelli chiariscano definitivamente la questione.
Non si tratta quindi di materia che possa essere rinviata alla I Commissione. C'è da dire che la proposta del Consigliere Valeri che rimanda all'ipotesi di un articolo finale può essere considerata al termine dell'esame della legge.
Torniamo all'emendamento al III comma dell'art. 8 sexies.
Ha chiesto di parlare il Consigliere Picco. Ne ha facoltà.



PICCO Giovanni

Il Consigliere Majorino nel suo intervento aveva sviluppato l'argomentazione relativa alle norme e prescrizioni immediatamente prevalenti, quindi mi ero predisposto ad intervenire quando è successo l'incidente provocato dall'intervento del Consigliere Marchini.
Volevo intervenire per giustificare la comprensione del nostro Gruppo alle valutazioni che ha fatto il Consigliere Majorino.
E' vero che l'efficacia del PTO, nell'art. 8 del vecchio testo della legge 56, non è sancita con la precisazione che viene ora avanzata, per dobbiamo anche riconoscere che, a seguito del dibattito che è avvenuto, è stata aggiunta la precisazione "qualora dichiarate immediatamente prevalenti" il che vuol dire che questa prevalenza non è sancita in linea di principio in modo assoluto; ritengo che si debba considerare come attenuante questa efficacia l'inciso "qualora dichiarate immediatamente prevalenti".
Nell'art. 8 del vecchio testo della legge n. 56 era precisato "nei limiti previsti dalla legislazione statale". Era una formulazione non priva di opportunità e di prudenza perché proprio la legislazione statale, per quanto attiene alla pianificazione a livello non comunale, prevedeva nella vecchia legge urbanistica fondamentale, quella ancora vigente nel nostro ordinamento nazionale, che questa efficacia di piano territoriale ricordasse soprattutto la tutela di determinate porzioni del territorio che, a certi fini, potessero e dovessero essere salvaguardate, e non già una efficacia, così come sembra prefigurare il PTO, anche nei confronti attivi dell'insediamento cioè della insediabilità, delle possibilità di edificare.
Secondo me questo riferimento alla normativa nazionale dovrebbe essere considerato e dovrebbe essere ripreso anche nella formulazione del PTO. Se era stato inserito a suo tempo nel testo originale della legge 56, su suggerimento probabilmente di qualche giurista, era perché aveva una giustificazione e una motivazione che non credo secondaria.
Quindi l'argomento si allarga per quanto riguarda la proposta di emendamento del Consigliere Majorino alle considerazioni che ho fatto.
Chiedo quindi che la maggioranza su questo argomento dica perché nella formulazione del testo relativo all'efficacia del PTO ha ritenuto di sopprimere il riferimento "nei limiti previsti dalla legislazione statale" che era rivisto nel vecchio testo della legge 56.
Nel merito dell'emendamento del Consigliere Majorino, noi riteniamo con le considerazioni fatte, pur con tutta l'attenzione per le argomentazioni svolte dal Consigliere, anche rispetto alla collocazione del suo emendamento, essendo stata ammessa la norma cautelare, riteniamo che l'efficacia di consequenzialità diretta non debba essere la norma costante e prevalente. Auspichiamo che in sede di riscontro della validità giuridica il Comitato regionale di controllo riscontri se vi sono le condizioni per poter innescare immediatamente un processo di immediata efficacia sugli strumenti urbanistici locali oppure se questa modificazione intervenuta a seguito delle norme del PTO, richieda poi un adeguamento con specifici atti da parte del Comune. Questo rimane tuttora da sciogliere che riteniamo quanto mai pertinente, sul quale, con la formulazione attuale, riteniamo di dover assumere un atteggiamento di assenso. Quindi sull'emendamento del Consigliere Majorino ci asteniamo.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Simonelli per la risposta di questi requisiti.



SIMONELLI Claudio

Il riferimento "nei limiti previsti dalla legislazione statale" non è stato messo nei nuovi articoli per omissione. E' una dizione per la verità del tutto pleonastica perché ogni istituto previsto dalla legge regionale si muove nei limiti previsti dalla legislazione statale. Non vi sono obiezioni ad inserirlo al primo comma dopo le parole: "degli interventi previsti in ossequio alla legislazione dello Stato".



PRESIDENTE

La parola al Vicepresidente Rivalta.



RIVALTA Luigi, Vicepresidente della Giunta regionale

Un'aggiunta alle cose che diceva Simonelli, voglio anche dire che nei contenuti indicati nell'art. 5 della legge 56 e nella variante del piano territoriale, non abbiamo fatto questa precisazione, perché si intende che il PTO si esprime su quei contenuti che sono di competenza regionale.
Abbiamo richiamato il rispetto delle leggi dello Stato nell'art. 3 del disegno di legge, laddove abbiamo espressamente detto (punto c) che "il Piano Territoriale fornisce anche indicazioni per il coordinamento dei programmi relativi ai più rilevanti interventi territoriali delle amministrazioni delle aziende pubbliche".
In questo caso abbiamo specificato che il piano territoriale interviene "con indirizzi" per coordinare i programmi di altri enti "nel rispetto delle competenze statali definite dal DPR". Negli altri punti non l'abbiamo inserito perché è implicito che il piano territoriale si esprime su materia di competenze regionali. Voglio dire che in tutte le leggi l'avremmo dovuto precisare, ma la precisazione l'abbiamo fatta laddove abbiamo detto che indichiamo anche degli indirizzi che riguardano gli interventi.



PRESIDENTE

Pongo in votazione tale emendamento.
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
E' respinto con il seguente esito: favorevoli 2 Consiglieri contrari 31 Consiglieri astenuti 24 Consiglieri Il Gruppo D.C. presenta i seguenti emendamenti: emendamenti sostitutivi: il secondo comma è sostituito dal seguente: "il progetto approvato assume efficacia di .variante al Piano territoriale qualora sia, in tutto od in parte, in contrasto con lo stesso".
Il terzo comma è sostituito dal seguente: "le norme e le prescrizioni dichiarate immediatamente prevalenti sulla disciplina urbanistica comunale, nei casi previsti alla lettera e) del precedente art. 8 bis, hanno immediata applicazione con le modalità previste dal progetto stesso. Le norme e le prescrizioni che non siano dichiarate immediatamente prevalenti comportano l'obbligo di adeguare gli strumenti urbanistici generali, secondo quanto previsto dall'articolo 8 per i piani territoriali, per le parti costituenti varianti ai vigenti piani territoriali o qualora agli stessi i Comuni non abbiano, ancora adeguato i propri piani regolatori".
Tali emendamenti vengono ritirati dai proponenti. La parola al Consigliere Picco per dichiarazione di voto sull'emendamento della maggioranza.



PICCO Giovanni

L'emendamento della maggioranza sostanzialmente scrive un nuovo articolo che è la validità e l'efficacia del PTO. Ho già detto in precedenza che sono state apportate alcune correzioni migliorative, per non sono state accolte alcune posizioni sulle quali riteniamo sia da richiamare tutta l'attenzione politica del provvedimento che stiamo per votare.
La rilevanza politica consiste nell'assunzione di poteri che la Regione surroga nei confronti dei Comuni con una assunzione di ruoli quali quello della redazione di un progetto territoriale che sia piano particolareggiato, di fatto poi imponendolo ai Comuni senza ammettere un preciso e specifico atto che faccia salvi i compiti dei Comuni stessi. Con il nostro emendamento abbiamo proposto l'ipotesi in cui il progetto territoriale contemplasse solo specificazioni progettuali e non costituisse già un vero e proprio piano particolareggiato e ritenevamo di far salve le ragioni della maggioranza che sostanzialmente richiedeva uno strumento che avesse un livello di "progettualità" urbanistica, il dettaglio, tale da poter configurare, semmai a caduta, rispetto lo strumento generale, lo strumento esecutivo. Questa posizione non è stata accettata, noi riteniamo che sia una posizione politicamente significativa del suolo che si intende affidare a questo strumento, lo denunciamo come un episodio che si colloca in stonatura rispetto ai miglioramenti che si sono ottenuti, non possiamo derogare da questo principio e riconfermiamo il nostro voto negativo.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Simonelli.



SIMONELLI Claudio

La maggioranza non è contraria ad introdurre nell'articolo che riguarda la validità ed efficacia del PTO, un emendamento che ponga la sua efficacia nei limiti previsti dalla legislazione statale. Bisogna però collocare questo emendamento in un comma di questo articolo.
L'emendamento al terzo comma di Majorino, che abbiamo respinto, non aveva senso se inserito al terzo comma. Secondo la proposta che facciamo una norma siffatta, nei limiti previsti dalla legislazione statale, ha senso al primo comma, dopo le parole "degli interventi previsti".



PRESIDENTE

Con questa integrazione pongo in votazione per alzata di mano l'emendamento complessivo della maggioranza.
L'emendamento ottiene il seguente risultato: favorevoli 30 Consiglieri contrari 24 Consiglieri Su richiesta del Consigliere Brizio effettuiamo una seconda votazione. Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
L'esito è il seguente: favorevoli 31 Consiglieri contrari 25 Consiglieri Tale emendamento è quindi approvato.
Pongo in votazione l'art. 8 del d.d.l. 337 nel testo come sopra emendato.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 56 hanno risposto SI 31 Consiglieri hanno risposto NO 25 Consiglieri E' approvato.
Articolo 9 - del d.d.l. 337. Il Consigliere Picco presenta i seguenti emendamenti del Gruppo D.C.: il primo comma è sostituito con il seguente testo: "il quarto comma diventa il primo comma".
il quarto comma è soppresso.
Tali emendamenti vengono ritirati dai proponenti. Il Consigliere Montefalchesi presenta seguente emendamento: art. 9 il quarto comma diventa il primo comma. Il quinto comma diventa il secondo comma. Il sesto ed ultimo comma diventa il terzo comma. Al primo comma, divenuto quarto, dopo le parole "della Giunta regionale" vengono soppresse le parole "sentito il Consiglio o in caso di urgenza la competente Commissione consiliare". Il secondo comma diventa il quinto comma. Il terzo comma diventa il sesto ed ultimo comma.
La parola al Consigliere Montefalchesi.



MONTEFALCHESI Corrado

Abbiamo ritirato l'emendamento a mani dei Consiglieri, e ne abbiamo presentato un altro semplificativo nel senso che, per quanto riguarda l'integrazione degli elenchi previsti dalla legge 1497, tende a mantenere le procedure previste dall'art. 91 bis.



PRESIDENTE

Il Consigliere Montefalchesi presenta pertanto il seguente emendamento: art. 9 d.d.l. 337: al primo comma vengono soppresse le parole "secondo la procedura di cui all'art. 91 bis".
La parola al Consigliere Biazzi.



BIAZZI Guido

Questo è il primo di una serie di emendamenti che riguardano la tutela dei beni ambientali e culturali. L'insieme delle modifiche hanno la finalità di eliminare errori e di evitare incoerenze esistenti nella legge.
Vi è poi una modifica di sostanza che riguarda la soppressione delle parole "sentito il Consiglio o, in caso di urgenza, la competente Commissione comprensoriale". Se si tratta di interventi urgenti e cautelativi la Giunta ha la possibilità di intervenire senza nessun vincolo; verrà verificata a posteriori la validità dell'atto compiuto dalla Giunta.



PRESIDENTE

Il Consigliere Montefalchesi ritira anche questo emendamento.
Il Consigliere Majorino presenta il seguente emendamento: emendamento all'art. 9: il quarto comma è interamente sostituito dal seguente: "ai fini dell'esercizio delle funzioni amministrative delegate dall'art.
82, lettera a) del DPR 24 luglio 1977 n. 616, per particolari e rilevanti esigenze di tutela ambientale, naturale, paesaggistica e di beni immobili culturali di interesse ambientale, nonché in attuazione del piano regionale dei parchi e delle riserve naturali di cui all'art. 2 della legge 4 giugno 1975 n. 43, la Giunta regionale - sentita la competente Commissione consiliare può, adottare provvedimenti cautelari idonei al prevenire ed inibire trasformazioni di destinazioni d'uso di rilevanza ambientale esteriore o la costruzione di opere pubbliche o private, od a sospendere opere in corso". La parola al Consigliere Majorino che illustra l'emendamento.



MAJORINO Gaetano

L'emendamento nella prima parte non apporta innovazioni all'attuale testo dell'art. 4. Lo scopo dell'emendamento è di recuperare il parere, non del Consiglio che effettivamente portava a tempi lunghi allorquando si deve provvedere in via di urgenza e cautelare, ma della competente Commissione consiliare: questo non porta tempi lunghi rispetto all'urgenza del provvedimento. La seconda parte dell'emendamento riguarda ciò che la norma vuole tutelare, cioè il provvedimento di urgenza e cautelare ai fini di prevenire e inibire trasformazioni di destinazioni d'uso. Si soggiunge di "rilevanza ambientale esteriore". Qui si tende a tutelare l'ambiente naturale e il paesaggio, quando vengano commessi degli illeciti attraverso trasformazioni di destinazione d'uso, le sanzioni hanno da essere quelle normali della sanzione pecuniaria o della rimessione in pristino senza bisogno di ricorrere al provvedimento d'urgenza quando queste trasformazioni e destinazioni d'uso siano di rilevanza interna; dato che il provvedimento d'urgenza e cautelare è qualche cosa di eccezionale, penso che debba riguardare solo quelle trasformazioni o destinazioni d'uso che incidono in maniera immediata e diretta sul paesaggio che si vuole tutelare e che quindi, in quanto tali siano di rilevanza esteriore. Quando sono di rilevanza interiore valgono le normali sanzioni (artt. 64 e seguenti).



PRESIDENTE

La maggioranza non accoglie l'emendamento. La parola al Consigliere Picco per dichiarazione di voto.



PICCO Giovanni

Mi stupisco che l'illustrazione fatta dal Consigliere Majorino sia stata liquidata con negazione sommaria da parte della maggioranza. In realtà l'emendamento è pieno di suggerimenti utili ed interessanti.
La Commissione consiliare non ha mai rappresentato una difficoltà per l'esplicazione del compito di intervento della Regione nell'esercizio delle proprie funzioni amministrative delegate dall'art. 82.
In secondo luogo l'affermazione del Consigliere Majorino che recupera la componente relativa alla destinazione d'uso di rilevanza esteriore, mi pare un argomento interessante sul quale esprimiamo parere pienamente favorevole.



PRESIDENTE

Vi è un successivo emendamento del Consigliere Majorino.
emendamento all'art. 9: al sesto comma, dopo le parole "per la tutela del bene", aggiungere "e perdono in ogni caso efficacia decorsi trentasei mesi dalla data della loro deliberazione".
La parola al Consigliere Majorino.



MAJORINO Gaetano

La perdita di efficacia, decorsi i 36 mesi è già scritta in un'altra norma della legge 56.
Quindi è solo un motivo sistematico di collocare nella sua sede naturale, cioè all'art. 9 dove si parla di provvedimenti cautelari e d'urgenza, il momento finale in cui perdono efficacia.



PICCO Giovanni

Noi siamo d'accordo su questo emendamento perché richiama il comma sesto dell'art. 58.



PRESIDENTE

La parola al Vicepresidente Rivalta.



RIVALTA Luigi, Vicepresidente della Giunta regionale

La Giunta esprime parere favorevole su entrambi gli emendamenti dell'art. 9.



PRESIDENTE

Il Consigliere Picco presenta i seguenti emendamenti del Gruppo D.C.: emendamento sostitutivo: quarto comma dopo "art. 82" sostituire il testo con il seguente: "provvede alla redazione dei piani paesistici. Inoltre per particolari...." segue il testo vigente.
emendamento aggiuntivo: sesto comma, dopo "ove occorra" aggiungere "nei piani paesistici e....".
Sesto comma, dopo "1497" sostituire "e alle" con "e per le ".
La parola al Consigliere Picco per l'illustrazione.



PICCO Giovanni

L'argomento è quello sollevato dall'Assessore Rivalta sui piani paesistici.
Non è detto in nessuna parte della legge 56 che la Regione provvede a redigere i piani paesistici, che invece sono specificazione di norme inibitorie oppure vincolistiche a seguito di decreti ministeriali. Abbiamo alcune parti del territorio regionale vincolate da decreti di tutela ambientale dal Ministero prima di educazione nazionale ed oggi Ministero dei beni culturali ed ambientali, sono aree tutelate solo negli effetti negativi che invece esigerebbero uno strumento attivo di precisazione maggiore delle cose che sono possibili al loro interno con dei piani paesistici che consentano di definire che cosa si intende per vincoli paesaggistici o paesistici.



PRESIDENTE

Chiede la parola il Consigliere Montefalchesi per dichiarazione di voto.



MONTEFALCHESI Corrado

Il collega Biazzi ha sostenuto il non accoglimento dell'emendamento da me presentato con la motivazione che in effetti nell'art. 91 bis non sono previste delle procedure. Prendo atto e do ragione a questa tesi. Sostengo però che l'art. 91 bis istituiva il CUR speciale che in effetti non ha mai funzionato, quindi è necessario normare adeguatamente questa materia rivedendo i contenuti dell'articolo affinché funzioni una Commissione e ci siano delle sedi e degli strumenti per adeguare gli elenchi della legge 1497. Mi auguro che prima di arrivare all'art. 91 bis possiamo formulare una proposta adeguata. Per ora ritiro l'emendamento perché è superato.



RIVALTA Luigi, Vicepresidente della Giunta regionale

Considero la puntualizzazione del Consigliere Montefalchesi opportuna.
Si tratterà di tenerne conto più avanti nella legge. L'impegno della Giunta è comunque di dare corso alla sua richiesta.



MONTEFALCHESI Corrado

Nei giorni scorsi è stato approvato un decreto del Governo con il quale si demanda alle Regioni il compito di redigere entro 90 giorni i piani paesistici per la tutela del territorio. Chiedo in che modo recepiamo questo aspetto all'interno della legge? Inoltre, nell'emendamento del Consigliere Majorino è detto ". può dotare provvedimenti cautelari ed idonei a prevenire e inibire trasformazioni di destinazione d'uso di rilevanza esteriore".
Chiedo che cosa vuole dire in concreto questo per un parco.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Majorino.



MAJORINO Gaetano

Ribadisco che siamo in materia di provvedimenti a tutela del paesaggio in via d'urgenza, quindi è opportuno limitarli a quelle trasformazioni ristrutturazioni o simili di rilevanza esteriore.
Quelle di rilevanza interiore, magari altrettanto gravi, verranno perseguite nelle vie normali della sanzione amministrativa pecuniaria o della rimissione in pristino, ma non con provvedimento d'urgenza che le blocchi immediatamente perché il paesaggio non viene deturpato se la rilevanza di questa trasformazione, illegittima finché si vuole, è interna.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Montefalchesi. Ricordo che un Consigliere, a norma di regolamento, non può intervenire due volte sullo stesso argomento.



MONTEFALCHESI Corrado

Le argomentazioni del Consigliere Majorino rafforzano la mia convinzione che questo emendamento non è da accogliere almeno in questi termini. Gli interventi d'urgenza non sono da limitare soltanto per quanto riguarda le trasformazioni d'uso di rilevanza esteriore perché anche quelle di rilevanza interiore possono provocare dei riflessi negativi all'equilibrio naturale di determinate zone da tutelare.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Biazzi per dichiarazione di voto.



BIAZZI Guido

Ho dei dubbi nel votare l'emendamento proposto dal collega Majorino che differisce su due punti rispetto al testo licenziato dalla Commissione: l'uno riguarda la rilevanza esterna che non introdurrei in modo così incerto ed ambiguo, perché potrebbe impedire l'intervento immediato di cautela da parte della Giunta. L'altro elemento dell'emendamento del Consigliere Majorino che si differenzia dal testo licenziato dalla Commissione è quello che reintroduce l'obbligo da parte della Giunta di sentire la Commissione consiliare competente.
Penso che la via migliore sia quella di sentire, ove possibile, il Consiglio, in via subordinata, la Commissione competente.
Può capitare che sia necessario intervenire con urgenza, per esempio nel mese di agosto e che sia difficile convocare la Commissione consiliare competente.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Marchini.



MARCHINI Sergio

In coerenza con l'atteggiamento costante del nostro Gruppo, respingiamo l'emendamento del Consigliere Majorino ed esprimiamo voto negativo perch riteniamo che tutte le ipotesi di commistione di responsabilità fra Giunta e Consiglio siano da evitare. L'esperienza ci dice che tutte le volte che la Giunta deve sentire .la Commissione, di fatto, viene impedita nella sua naturale funzione di Governo e deve scendere alla mediazione, nella misura in cui non crea più delle gerarchie di interessi da soddisfare e da premiare, ma appiattisce i propri interventi. Siamo convinti che sia opportuno evitare ulteriori occasioni di commistione di responsabilità tra Giunta e Commissione.
La Giunta operi, provveda, intervenga. Risponderà politicamente nella sede di Consiglio ed in altre sedi per altri tipi di responsabilità.



RIVALTA Luigi, Vicepresidente della Giunta regionale

Vorrei rispondere al collega Montefalchesi, ricordando che le Regioni hanno chiesto un incontro al Ministro dei beni culturali per poter capire come procedere in ordine alla tutela ambientale.
L'incontro è previsto per la settimana prossima. Mi sembra impossibile recepire norme nella legge sulla base di un decreto che per molti aspetti è ancora di incerta valutazione. Sulle questioni sollevate dal Consigliere Biazzi sono del parere che la consultazione in Commissione sia opportuna.
Credo che per atti di questa rilevanza, sia opportuno sentire il Consiglio e, in difficoltà a sentire il Consiglio, sia sentita la Commissione.
Quest'anno nel mese di agosto si è verificata l'assenza della Commissione credo tuttavia che possa essere mantenuto il rapporto consultivo.
Sulla questione della rilevanza esteriore devo dire che la discussione ha fatto rilevare l'ambiguità di questa dizione.
Il Consigliere Majorino ha portato delle esemplificazioni che attengono più a violazioni di carattere urbanistico che non a violazioni relative al paesaggio, quindi non sarebbe il caso di parlarne in questa normativa.
D'altro lato se un intervento si ha da fare è chiaro che deve aver manifestato una rilevanza esteriore e a maggior ragione occorre intervenire se ha degli effetti materiali sugli aspetti della natura.
In questo senso l'avevo considerata una sottolineatura del significato che deve avere l'intervento di urgenza, per altri versi però non mi ha del tutto soddisfatto la spiegazione del Consigliere Majorino. Mi sembra pero che non sia da respingere la sottolineatura che l'intervento debba avere una rilevanza esteriore, mi è difficile adesso capire quali sono gli interventi che non hanno rilevanza esteriore.



PICCO Giovanni

Credo che "rilevanza esteriore" voglia dire "rilevanza ambientale".



RIVALTA Luigi, Vicepresidente della Giunta regionale

Siccome si parla di ambiente, è superfluo dirlo. Accolgo la raccomandazione venuta dal Consigliere Biazzi. Dell'emendamento di Majorino la Giunta accetta la parte che riguarda la Commissione consiliare e respinge la dizione "rilevanza esteriore".
Accettiamo gli emendamenti del Consigliere Picco.



PRESIDENTE

Pongo in votazione gli emendamenti presentati dal Gruppo D.C. Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
Sono approvati all'unanimità dei 47 Consiglieri presenti in aula.
Ha chiesto la parola il Consigliere Majorino.



MAJORINO Gaetano

Vorrei precisare, al fine di evitare equivoci, che accetto il suggerimento del Consigliere Picco circa la dizione di "rilevanza ambientale".
E' chiaro che se nel contesto tutelato dalle leggi paesaggistiche si verificano interventi illegittimi di rilevanza interna, c'è pur sempre il vigente testo dell'art. 61 che conferisce al sindaco un potere cautelare di impedire che si prosegua l'attività.
Quindi le preoccupazioni del Consigliere Montefalchesi, cadono alla luce dell'art. 61.
Quando la rilevanza è esteriore o meglio ancora ambientale, c'è quel provvedimento ancora più urgente ed immediato della Giunta "sentita la Commissione consiliare". Mantengo l'emendamento con questa dizione.



PRESIDENTE

Pongo in votazione il seguente emendamento.
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano: al primo comma, divenuto quarto, le parole "lettera e)" vengono soppresse e sostituite da "provvede alla redazione dei piani paesistici inoltre" sempre al primo comma le parole "sentito il Consiglio o, in caso d'urgenza la competente Commissione consiliare", vengono soppresse e sostituite da "sentita la competente Commissione consiliare".
L'emendamento è approvato all'unanimità dai 47 Consiglieri presenti in aula.
Pongo ai voti il primo emendamento del Consigliere Majorino.
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
E' respinto con il seguente esito: favorevoli 20 Consiglieri contrari 27 Consiglieri La parola al Consigliere Picco per dichiarazione di voto.



PICCO Giovanni

Esprimiamo apprezzamento per l'accoglimento di alcuni nostri emendamenti.
Dobbiamo peraltro rilevare come su tutta questa materia i nostri emendamenti siano l'ultima spiaggia rispetto a una serie di sollecitazioni di provocazioni che su questa materia avevamo fatto anche in sede di dibattito in Commissione. I colleghi hanno potuto rendersi conto che l'argomento della tutela ambientale doveva avere nel testo della 56 un riscontro più pertinente.
Sottolineo in questa circostanza come questa discrasia tra l'attenzione relativa ai problemi di natura propriamente urbanistica ed i troppi silenzi che vi sono in materia di tutela ambientale, rileva uno dei limiti fondamentali della nostra legislazione e cioè un non sufficiente coordinamento delle norme e dei provvedimenti legislativi rispetto all'articolazione delle competenze all'interno dell'esecutivo.
La legge 56, al di là del fatto che si possa convenire o meno sull'efficacia dei contenuti normativi, disciplina abbastanza completamente tutto ciò che attiene alle trasformazioni del territorio e agli aspetti di trasformazione edilizi ed urbanistici, mentre non affronta sufficientemente gli aspetti di valorizzazione e di promozione dell'uso del territorio tutelato, che è un aspetto che dovremmo deciderci, con provvedimenti separati dalla 56, ad affrontare. Per queste ragioni e perché noi in passato sull'art. 9 avevamo sempre assunto posizioni negative (il discorso si rifarebbe allo Statuto ed altre ragioni che non sto ad elencare) ci asteniamo sulla votazione.



PRESIDENTE

Pongo in votazione l'art. 9 nel testo modificato.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 55 hanno risposto SI 32 Consiglieri hanno risposto NO 2 Consiglieri si sono astenuti 21 Consiglieri E' approvato.
Articolo 10 del d.d.l. 337. Il Consigliere Majorino presenta il seguente emendamento: al primo comma dell'art. 9 bis dopo le parole "Servizio geologico regionale" aggiungere "e sentito il Comune interessato".
La parola al Consigliere Majorino per l'illustrazione.



MAJORINO Gaetano

Al primo comma si propone di aggiungere "sentito il Comune competente" perché nel testo del nuovo articolo 9 bis si propone di sostituire alla Giunta regionale, che deve delimitare le aree colpite da calamità naturali il Consiglio regionale; con l'emendamento aggiuntivo propongo di completare questo primo comma con l'espressione "sentito il Comune competente".
Ovviamente sarà un parere non vincolante, ma dato che si tratta di delimitare un territorio comunale, nel quale non effettuare nuovi insediamenti o simili, mi pare giusto che sia quanto meno sentito il Comune. La decisione come prevede la norma compete al Consiglio regionale su proposta della Giunta, non più alla Giunta come era nel testo originario.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Biazzi.



BIAZZI Guido

La Commissione ha cercato di distinguere i provvedimenti cautelari urgenti, mettendoli in capo alla Giunta regionale dagli altri provvedimenti non urgenti che possono essere adottati con deliberazione del Consiglio regionale.
Riteniamo opportuno mantenere la dizione "Giunta regionale" proprio perché si tratta di provvedimenti essenzialmente cautelativi ed urgenti.
L'emendamento del collega Majorino "sentito il Comune competente" non trova una obiezione di principio da parte nostra; diventa però difficile intravvedere come possa incidere sulla formulazione di quel giudizio.
Ci rimettiamo alla valutazione della Giunta. il successivo emendamento del collega Majorino, che propone di sostituire la parola "adozione" con la parola "approvazione" può essere accolto in quanto fissa un termine certo dal quale possono scattare i provvedimenti.
Quanto all'emendamento della D.C. ritengo che sia più lineare il testo licenziato dalla Commissione.



PRESIDENTE

Pongo in votazione tale emendamento.
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
E' approvato all'unanimità dei 55 Consiglieri presenti in aula.
Il Consigliere Marchini presenta il seguente emendamento del P.L.I.: emendamento sostitutivo: nel primo comma la parola "la Regione" è sostituita da "il Consiglio regionale, su proposta della Giunta"...
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
E' respinto con il seguente esito: favorevoli 2 Consiglieri contrari 53 Consiglieri Il Consigliere Majorino presenta il seguente emendamento: al secondo comma dell'art. 9 bis sostituire la parola "approvazione" con la parola "adozione".
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
E' approvato all'unanimità dei 55 Consiglieri presenti in aula.
Il Consigliere Picco presenta il seguente emendamento della D.C.: emendamento aggiuntivo: al testo è aggiunto il seguente nuovo secondo comma : "sempre al primo comma la parola "delimitate" è sostituita con: "previa delimitazione delle aree stesse".
Tale emendamento viene ritirato dai proponenti.
La parola al Consigliere Picco per dichiarazione di voto sull'art. 10.



PICCO Giovanni

L'art. 10 (9 bis) ripropone ruoli e compiti dell'esecutivo sui quali noi abbiamo assunto posizioni di disimpegno nel senso che riteniamo che l'esercizio di talune funzioni debba essere assunto con provvedimenti di altro genere, comunque, ci rendiamo conto dell'esigenza che la formulazione nuova ripropone alla precedente anche in coerenza con quanto affermato all'articolo 9, il nostro voto, coerentemente alla votazione sull'art. 9. è di astensione.



PRESIDENTE

Pongo in votazione l'art. 10 nel testo modificato.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 53 hanno risposto SI 32 Consiglieri hanno risposto NO 2 Consiglieri si sono astenuti 19 Consiglieri E' approvato.
Articolo 11 del d.d.l. 337. I Consiglieri Bontempi, Biazzi, Simonelli Moretti e Cerutti presentano il seguente emendamento: l'art. 11 del d.d.l. è così sostituito: l'art. 10 della L.R. 56/77 è così sostituito: "I piani territoriali estesi al territorio dell'intera regione o comprensorio di cui al precedente art. 3, possono essere modificati, col procedimento di cui all'art. 7 della presente legge, rispettivamente nei casi di cui agli artt. 9 e 14 della legge regionale n. 43/77. I Progetti Territoriali Operativi possono essere modificati con il procedimento di cui all'art. 9 quinquies della presente legge. Le previsioni e le prescrizioni contenute territoriali e nei Progetti Territoriali Operativi sono di norma aggiornate periodicamente sulla base della verifica dello stato di attuazione di cui al precedente art. 8 ter ultimo comma. Le previsioni e le prescrizioni contenute nei piani territoriali sono verificate almeno ogni dieci anni in relazione al variare delle esigenze sociali ed economiche".



BRIZIO Gian Paolo

Era stato detto che si sarebbero chiusi i lavori alle ore 19.30; siamo comunque disponibili a passare all'articolo successivo per chiudere il titolo. Chiediamo che anche per gli altri titoli si faccia un esame complessivo degli emendamenti e degli articoli.
Devo anche rilevare che in altre occasioni quando i lavori si protraevano, si agevolavano con opportuni mezzi i Consiglieri affinch potessero raggiungere le loro abitazioni.



PRESIDENTE

Per il rientro dei Consiglieri si è provveduto. Passiamo all'emendamento della maggioranza che riformula l'art. 10.
Le ragioni di questa riscrittura le espone il Consigliere Biazzi.



BIAZZI Guido

Penso che sia chiara la rilettura, volevo solo precisare che al penultimo comma al termine, anziché art. 8 bis si debba leggere 8 ter in quanto è stato modificato il testo precedente.



PRESIDENTE

Pongo in votazione tale emendamento.
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
E' approvato con il seguente esito: favorevoli 29 Consiglieri contrari 2 Consiglieri astenuti 16 Consiglieri Pongo in votazione l'art. 11 nel testo come sopra emendato.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 47 hanno risposto SI 30 Consiglieri hanno risposto NO 2 Consiglieri si sono astenuti 15 Consiglieri E' approvato.
Comunico, infine, che i lavori di Consiglio proseguiranno domani alle ore 9,30, mentre i Capigruppo si riuniranno mezz'ora dopo.
La seduta è tolta.



(La seduta ha termine alle ore 19.45)



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