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Dettaglio seduta n.272 del 02/10/84 - Legislatura n. III - Sedute dal 9 giugno 1980 al 11 maggio 1985

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Argomento:


PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE MARCHIARO


Argomento: Urbanistica (piani territoriali, piani di recupero, centri storici

Proseguimento esame progetti di legge n. 91, 125, 185, 192, 214, 244, 249 e 337: "Modifiche ed integrazioni alla L.R. 56/77 e successive modificazioni"


PRESIDENTE

La seduta è aperta.
Proseguimento esame p.d.l. nn. 91, 125, 185, 192, 214, 244, 249 e 337: "Modifiche ed integrazioni alla L.R. 56/77 e successive modificazioni".
E' stato presentato dal Gruppo D.C. un emendamento di coordinamento formale che dovrebbe poi essere recepito per tutto l'articolato: nell'articolato la dizione "Progetto Territoriale Operativo" è sostituita con "Attuativo Territoriale (P.A.T.)".
La parola al Consigliere Picco.



PICCO Giovanni

Signori Consiglieri, questa vicenda che si divide sulle valutazioni politiche e strategiche rispetto a questo nuovo strumento credo che trovi nella definizione formale in fondo una grossa componente rispetto ai nodi che debbono essere sciolti.
La nostra proposta di emendamento ricalca il primitivo concetto proposto dalla maggioranza di far discendere dalla pianificazione territoriale il Progetto Territoriale Operativo, ovvero far direttamente discendere dal processo complesso che è dato dalla pianificazione, dal coordinamento degli interventi, gli effetti di realizzazione fisica degli interventi, le realizzazioni infrastrutturali, le realizzazioni degli investimenti intesi come edifici, ivi comprendendo decisioni di natura propria della pianificazione e non strettamente attinenti alla pianificazione. Noi abbiamo proposto in un primo tempo la dizione: Progetto Attuativo Territoriale, innanzitutto, per dirimere uno degli aspetti pendenti che riguarda non già un'operatività avulsa nel progetto territoriale operativo dalle scelte e dai processi della pianificazione territoriale, ma una operatività conseguente: abbiamo suggerito il termine "attuativo" per sottolineare questa diretta consequenzialità e non per lasciare che il progetto significhi una precostituzione di scelte, di definizioni, che devono avvenire all'interno del processo di pianificazione e quindi all'interno del piano territoriale operativo. Alla luce delle considerazioni che sono state fatte in questi giorni, anche a seguito degli ultimi emendamenti che la maggioranza ha proposto, noi riterremmo che sarebbe opportuno fare un ulteriore passo avanti cercando di dirimere, una volta per tutte, l'opzione se questo strumento debba essere definito "progetto" o debba essere definito "piano". Invito i Signori Consiglieri a volere considerare attentamente questa proposta. Non si tratta di definizione solo formale, non si tratta di una pura compiacenza letterale ma si tratta di significati totalmente diversi.
Mi spiego.
Come ho già detto, la pianificazione ha a che vedere con coordinamenti di decisioni e di scelte che non necessariamente investono gli aspetti di realizzazione fisica; la progettazione invece è un processo di coordinamento complesso che riguarda la realizzazione fisica. Questa confusione tra pianificazione e progettazione rischia di ingenerare delle pericolose sbandate anche in ordine a scelte politiche che dobbiamo fare in questo d.d.l. Non a caso, l'ultima proposta della maggioranza per quanto attiene agli elaborati del PTO contiene l'ipotesi che il PTO pu addirittura diventare un piano particolareggiato, quindi può diventare uno strumento by-pass tutte le decisioni proprie della pianificazione per divenire lo strumento progettuale proprio che definisce gli aspetti fisici della realizzazione. Sarebbe opportuno accettare l'ipotesi di chiamare questo nuovo strumento "Piano Territoriale Operativo" oppure "Piano Attuativo Territoriale" a seconda di come vogliamo considerare l'etimologia. Insistiamo sulla necessità di eliminare l'equivoco tra piano e progetto. E' una vertenza che riguarda la pianificazione, non riguarda la progettazione. Riguarda processi complessi sulle scelte politiche, riguarda processi complessi che devono investire determinati livelli e che non devono essere confusi con i processi di coordinamento tecnico che avvengono specialisticamente da parte degli ingegneri, degli architetti, degli ecologi e di quanti sono addetti alla progettazione per la realizzazione di una infrastruttura oppure di un insediamento.
Detto questo non intendo portare al differimento della votazione dell'articolo.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Majorino.



MAJORINO Gaetano

Devo rilevare che il testo originario del p.d.l. 337 non definiva il Progetto Territoriale Operativo (nel senso che proponeva gli artt. 8 bis, 8 ter e 8 quater, rispettivamente enunciandoli come "Progetto Territoriale Operativo caratterizzato da articolo 8 bis", art. 8 ter "elaborati del progetto territoriale operativo" e infine art. 8 quater "procedure di formazione e di approvazione").
Il testo di cui all'emendamento a questo articolato che viene in aula viceversa enuncia la definizione in maniera chiara e lineare. Dice: "Hl Progetto Territoriale Operativo è strumento dì specificazione e attuazione del piano territoriale". Considerato che "specificazione" ed "attuazione" se non sono sinonimi sono quasi sinonimi, alla luce dell'emendamento sostitutivo della maggioranza, dove si definisce il Progetto Territoriale Operativo come strumento di specificazione ed attuazione, mi pare che si innesti l'emendamento che è stato proposto dal Consigliere Picco e da altri, dove si dice "Progetto Attuativo Territoriale". In questo momento della discussione è una questione più di forma che di sostanza però, se si definisce il Progetto Territoriale Operativo come strumento di specificazione ed attuazione, il suo titolo dovrebbe essere: Progetto Attuativo Territoriale e non "Progetto Territoriale Operativo".



PRESIDENTE

Ha chiesto di parlare il Consigliere Simonelli. Ne ha facoltà.



SIMONELLI Claudio

La maggioranza non è d'accordo con questa proposta di emendamento e ritiene che il Progetto Territoriale Operativo debba conservare la sua definizione, che da conto della natura dello strumento territoriale infatti figura nell'elenco degli strumenti territoriali nell'articolo apposito, ma è caratterizzato da una finalità operativa, quindi ha il connotato di mirare alla realizzazione attraverso il coordinamento delle diverse iniziative, degli interessi, degli aspetti finanziari, delle procedure alla realizzazione degli interventi previsti. Ha una valenza che abbiamo voluto chiamare operativa e che è in attuazione dei piani territoriali (anche se può anche andare in variante agli stessi), ma che non esaurisce le sue funzioni nell'ambito di una mera accezione di attuazione. La maggioranza è affezionata alla sua etichetta. Il fatto di chiamarlo piano o progetto è una querelle che durerebbe all'infinito in verità questo strumento ha natura di piano e di progetto. Ne abbiamo discusso in quest'aula individuando la necessità di superare la separatezza e la consequenzialità temporale e logica tra il momento del piano e quello del progetto, negando che abbia senso immaginare i piani fatti in astratto prima e i progetti conseguiti tutti sempre logicamente dopo. Quindi attiene sia alla natura del piano sia a quella del progetto. Proprio perché abbiamo voluto sottolineare gli aspetti operativi preferiremmo che mantenesse la dizione di progetto.



PRESIDENTE

La Giunta intende replicare?



CALSOLARO Corrado, Assessore all'urbanistica

La Giunta respinge l'emendamento sulle considerazioni svolte dal collega Simonelli.



PRESIDENTE

Per dichiarazioni di voto chiede la parola il Consigliere Picco.



PICCO Giovanni

In dichiarazione di voto naturalmente chiediamo alle altre forze politiche di considerare le ragioni della nostra proposta anche se ci scusiamo se l'abbiamo rettificata verbalmente e non per iscritto.
Vista la repulsa della maggioranza ad accettare una proposta di mediazione, di accettare il concetto di operatività, ma di recuperare perlomeno la distinzione tra il processo di pianificazione e quello di progettazione, noi insistiamo sul testo iniziale e cioè sulla proposta "Progetto Attuativo Territoriale". Voteremo a favore di questa proposta e intendiamo che abbia emblematicità di chiarezza, anche politica, che ha sottolineato precedentemente anche il Consigliere Majorino.
Si tratta di una coerenza rispetto a definizioni che vengono date nei successivi articoli.



PRESIDENTE

Pongo in votazione tale emendamento.
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
L'emendamento è respinto con il seguente esito: favorevoli 22 Consiglieri contrari 29 Consiglieri astenuti 4 Consiglieri Passiamo ora all'esame del relativo articolato.
I Consiglieri Montefalchesi e Reburdo presentano il seguente emendamento: l'articolo 1 del D.D.L. n. 337 è soppresso.
Ha chiesto di parlare il Consigliere Montefalchesi per illustrarlo. Ne ha facoltà.



MONTEFALCHESI Corrado

L'art. 1 del disegno di legge 337 è un articolo modificativo dell'art.
3 della legge 56 che definisce gli strumenti ed i livelli di pianificazione. Negli emendamenti che i partiti di maggioranza hanno presentato, il Progetto Territoriale Operativo è sempre venuto configurandosi come strumento attuativo. Ci sembra quindi opportuno sopprimere questo articolo che individua tra i livelli di pianificazione anche il Progetto Territoriale Operativo.
Se è strumento attuativo non deve essere inteso come livello di pianificazione.



PRESIDENTE

Ha chiesto di parlare il Consigliere Bontempi. Ne ha facoltà.



BONTEMPI Rinaldo

E' una questione che ci siamo posti anche noi. Siamo arrivati alla determinazione di includere il Progetto Territoriale Operativo negli strumenti di pianificazione. Lo dico con convinzione perché c'è stato qui un dibattito sulla caratteristica del momento attuativo della pianificazione territoriale.
Il modo con cui è prevista la caratteristica specificativa ed attuativa ci conferma_nell'opportunità e nella necessità di non togliere a questo strumento una valenza che riteniamo abbia perfetta coerenza con quelli che intendiamo gli strumenti di pianificazione. Non per amore di posizioni precostituite ma, dopo una consapevole disamina della questione, riteniamo di dover mantenere questo articolo che inserisce il PTO fra gli strumenti di pianificazione.



PRESIDENTE

Ha chiesto di parlare il Consigliere Genovese. Ne ha facoltà.



GENOVESE Piero Arturo

Chiedo se è consentito dal regolamento, visto che la discussione verte sulla stessa materia, di discutere contemporaneamente una parte del nostro emendamento..



PRESIDENTE

Svolgiamo pure la discussione.



GENOVESE Piero Arturo

Così come al punto b) dell'art. 3 della L.R. 56 si parla degli strumenti e dei livelli di pianificazione a livello locale e si ricordano gli strumenti di attuazione, si potrebbe dire: "i PTO (dizione che ormai dobbiamo accettare) quali strumenti di attuazione e di specificazione degli stessi" (piani territoriali). Risulta chiaro che ci sono livelli e strumenti di natura diversa che vengono tutti elencati all'art. 3. Vorrei inoltre dire in merito all'altra parte dell'emendamento che il Gruppo D.C.
ha presentato, che noi proponiamo di aggiungere: "o di aree sub comprensoriali di particolare interesse ambientale ed economico" e poi "i progetti territoriali operativi di cui all'art. 8 bis quali strumenti di attuazione e di specificazione dei piani territoriali", in coerenza con quanto previsto all'art. 2 che modifica l'art. 4 della L. 56.



PRESIDENTE

Quindi è già parte dell'illustrazione dell'emendamento successivo. Ha chiesto di parlare il Consigliere Biazzi. Ne ha facoltà.



BIAZZI Guido

Approviamo la proposta di emendamento del Gruppo D.C. in quanto è in sintonia con l'art. 4. L'art. 3 elenca gli strumenti ed i livelli di pianificazione tra i quali appunto il livello di sub comprensorio: l'art. 4 specifica le iniziative della Giunta atte a promuovere la formazione dei piani a livello territoriale comprensoriale di sub area.
Non accettiamo la seconda parte dell'emendamento per una questione di carattere formale e la prima parte dell'emendamento, illustrato dal Consigliere Genovese, per le motivazioni espresse dai colleghi Bontempi e Simonelli.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Genovese.



GENOVESE Piero Arturo

Sull'emendamento presentato da Montefalchesi ci asterremo. Ci pareva di avere avanzato una proposta corretta e non riusciamo a comprendere i motivi per cui non si vuole precisare all'art. 3, contenente le definizioni generali, che i PTO sono "strumenti di attuazione e di specificazione dei piani territoriali", come, peraltro, è già previsato negli articoli successivi.
La nostra proposta voleva riassorbire le due proposte di emendamento.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Montefalchesi per dichiarazioni di voto.



MONTEFALCHESI Corrado

Noi condividiamo sulla parte dell'emendamento proposto dalla D.C. dove dice: "o di sub aree comprensoriali di particolare interesse ambientale ed economico". Evidentemente non condividiamo la seconda parte dove si fa riferimento ai progetti attuativi territoriali di cui all'art. 8 in quanto il ragionamento è antitetico a quello che abbiamo fatto noi. Pur condividendo sulla prima parte, voteremo contro sull'emendamento D.C.



PRESIDENTE

Pongo in votazione l'emendamento presentato dal Consigliere Montefalchesi.
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
E' respinto con il seguente esito: favorevoli 2 Consiglieri contrari 28 Consiglieri astenuti 26 Consiglieri Pongo in votazione il secondo emendamento, diviso per parti: l'art. 1 del d.d.l. 337 è sostituito dal seguente: a) "Art. 3 lettera a) dopo la parola 'comprensori' sono aggiunte le parole: 'o di aree sub-comprensoriali di particolare interesse ambientale od economico'".
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
L'emendamento è approvato con il seguente esito: favorevoli 54 Consiglieri astenuti 2 Consiglieri b) "I Progetti Attuativi Territoriali di cui all'art. 8 bis quali strumenti di attuazione e di specificazione dei Piani Territoriali".
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
L'emendamento è respinto con il seguente esito: favorevoli 20 Consiglieri contrari 30 Consiglieri astenuti 6 Consiglieri Pongo in votazione l'art. 1 nel testo modificato.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 55 hanno risposto SI 29 Consiglieri hanno risposto NO 3 Consiglieri si sono astenuti 23 Consiglieri L'art. 1 è approvato.
All'art. 2 del d.d.l. n. 337 i Consiglieri Bontempi, Moretti Simonelli, Biazzi e Cerutti presentano il seguente emendamento: al testo è aggiunto il seguente: "E' aggiunto il seguente ultimo comma - la Regione puo altresì provvedere alla forma- zione del Piano Territoriale Regionale, quale parte integrante del Piano regionale di sviluppo a norma della legge 19 agosto 1977 n. 43".
Ha chiesto di illustrarlo il Consigliere Bontempi. Ne ha facoltà.



BONTEMPI Rinaldo

Poiché nell'art. 7 è stato introdotto il principio del Piano Territoriale regionale era opportuno richiamarlo anche in questo articolo.
E' un coordinamento tecnico reso necessario.



PRESIDENTE

Ha chiesto di parlare il Consigliere Chiabrando. Ne ha facoltà.



CHIABRANDO Mauro

Mozione d'ordine. Signor Presidente, chiedo come possono votare i Consiglieri se ogni momento ci distribuiscono testi diversi l'uno dall'altro. Intendo seguire parola per parola su quello che faccio, ma in questo modo non riesco a raccapezzarmi.



PRESIDENTE

Mi rendo conto della difficoltà. La quasi totalità degli emendamenti coordinati sono già stati esaminati da tutti. C'è però qualche innesto nuovo che proviene più o meno da tutte le parti.
Ha chiesto di parlare il Consigliere Bontempi. Ne ha facoltà.



BONTEMPI Rinaldo

Dovremmo stabilire una regola di comportamento. Anche il Gruppo D.C.
poco fa ha illustrato un nuovo emendamento. Io l'ho capito perfettamente per cui sono stato in grado di collocarmi con facilità..
Credo che il metodo giusto sia quello di annunciare l'emendamento e di illustrarlo.



PRESIDENTE

Ha chiesto di parlare il Consigliere Picco. Ne ha facoltà.



PICCO Giovanni

Con la votazione dell'art. 3 abbiamo esaurito gli emendamenti che concernono gli articoli del Titolo I della legge 56. Non sono in condizione di capire quali siano gli emendamenti presentati sul titolo secondo.
Chiedo un minimo di chiarezza perché non si può proseguire in questa confusione che non è di poco conto. Prego l'Ufficio di Presidenza di farsi carico di questa esigenza di chiarezza.



PRESIDENTE

Ha chiesto di parlare il Consigliere Montefalchesi. Ne ha facoltà.



MONTEFALCHESI Corrado

Concordo sull'emendamento.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Genovese per dichiarazione di voto.



GENOVESE Piero Arturo

E' stato introdotto un altro articolo al d.d.l. in discussione (emendamento n. 2) con il quale si prevede di introdurre il piano territoriale di livello regionale. Nell'articolo successivo però non si dice questo; si afferma che ci sarà un piano territoriale esteso all'intera Regione in quanto "parte integrante del Piano regionale di sviluppo".
Crediamo di capirne i motivi, anche se non abbiamo ancora discusso sull'art. 3. Probabilmente siamo nell'ottica della riforma dell'ordinamento delle autonomie. Sul concetto di Piano Territoriale regionale il Gruppo D.C. già nel '77 e ancora successivamente in occasione della discussione sulle prime modifiche alla L. 56, aveva insistito, ma non c'era stata possibilità di incontro.
Si tratta di una previsione che anche noi siamo d'accordo venga inserita nell'art. 4 della legge 56; ma, allora, sarebbe bene modificare il secondo comma dell'articolo dove si parla di coordinamento dei piani territoriali comprensoriali e parlare di "previsione" di piano territoriale regionale quale parte integrante del Piano regionale di sviluppo.



PRESIDENTE

Ha chiesto di parlare il Consigliere Simonelli. Ne ha facoltà.



SIMONELLI Claudio

Il sistema della L. 56 sostanzialmente escludeva un livello in più di pianificazione territoriale, pur prevedendo che attraverso la mosaicatura dei piani territoriali dei comprensori si arrivasse a definire un quadro di insieme del territorio regionale.
Non c'è alcun dubbio che con l'emendamento proposto viene introdotta una norma nuova. Si dice che la Regione "può" fare un piano territoriale esteso all'intero territorio della Regione.
Ciò potrebbe essere non indispensabile, però, ove lo fosse, anche in relazione ad ipotesi di riassetto dei poteri delle amministrazioni che, per esempio, spostassero fuori dall'ambito regionale la competenza in materia di pianificazione territoriale, si deve prevedere.
Credo sia corretto, in questa fase, prevedere l'ipotesi che alla Regione non sfugga la possibilità di definire un quadro normativo riferito in tema di pianificazione territoriale all'intero territorio regionale.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Picco.



PICCO Giovanni

Le ragioni che il Consigliere Simonelli ha espresso non ci convincono a parte la tardività della presentazione che comporta problemi di coordinamento rispetto a testi che seguono che non sono di poco conto.
Come già ha ricordato il collega Genovese, noi non siamo contrari all'ipotesi del Piano regionale territoriale, però riteniamo che non possa essere un compito discrezionale dell'Amministrazione regionale in funzione di certi propri suoi interessi o strategie rispetto al processo di pianificazione consolidatosi con il contributo dei comitati comprensoriali che tuttora esistono.
Quindi, insistiamo ecco sulla esigenza di sancire il principio che questi piani esistono, non vogliamo però infierire su questo argomento rendendoci anche conto della tardività con la quale viene affrontato questo argomento.
Votiamo contro l'emendamento perché siamo d'accordo nella sostanza all'ipotesi di una mosaicatura necessaria dei piani comprensoriali, non siamo d'accordo sulla possibilità di questo compito, quindi ci asterremo nella votazione.



PRESIDENTE

Pongo in votazione tale emendamento.
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
E' approvato con il seguente esito: favorevoli 31 Consiglieri contrari 4 Consiglieri astenuti 22 Consiglieri Pongo in votazione l'art. 2 nel testo modificato.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 57 hanno risposto SI 31 Consiglieri hanno risposto NO 2 Consiglieri si sono astenuti 24 Consiglieri L'art. 2 è approvato.
Prima d'accedere all'esame dell'articolo 3, sul quale sono stati presentati due tipi di emendamenti, propongo una breve sosta per poterli verificare.
La seduta è sospesa.



(La seduta, sospesa alle ore 16.30 riprende alle ore 17.10)



PRESIDENTE

La seduta riprende.
Sull'articolo del d.d.l. n. 337 sono stati presentati emendamenti soppressivi, emendamenti sostitutivi ed emendamenti che emendano gli emendamenti.
I Consiglieri Bontempi, Cerutti, Biazzi e Simonelli hanno presentato un articolo che consta di due pagine.
Questo articolo prima di essere votato, va emendato con proposte di emendamenti che vengono l'una dal Consigliere Majorino, l'altra di nuovo dai Consiglieri di maggioranza.
il Consigliere Majorino illustra il suo emendamento.



MAJORINO Gaetano

L'emendamento all'emendamento della maggioranza, con il quale si riscrive l'articolo 5 del vecchio testo della L.R. 56 riguarda il punto f) che è nuovo nel contenuto perché prende in considerazione normativa i progetti territoriali operativi. L'emendamento tende ad escludere l'espressione "approfondimento". Rimane naturalmente salva la questione pregiudiziale che abbiamo formulato nei confronti del progetto territoriale operativo. Comunque, una volta superato per volontà di maggioranza l'introduzione del progetto territoriale operativo, noi tendiamo a circoscriverlo, come pare che lo faccia la stessa maggioranza, a delinearlo sul piano normativo come qualche cosa di attuativo del piano territoriale.
Perché la parola "approfondimento"? I casi sono due: o approfondimento significa in buona sostanza un aspetto dell'attuazione del piano territoriale ed allora è superfluo, oppure viene inserito a ragion veduta per voler dire qualche cosa di più, cioè per volere dire qualche straripamento rispetto al Piano Territoriale, allora siamo al di fuori dell'attuazione. Qui sta il fondamento e la ragione del nostro emendamento.



PRESIDENTE

Ha chiesto di parlare il Consigliere Picco. Ne ha facoltà.



PICCO Giovanni

Signori Consiglieri, credo che l'occasione meriti alcune considerazioni sull'articolo 5 più che sull'emendamento.
La nuova trascrizione che è approdata in aula è in realtà il frutto di una profonda elaborazione di questo articolo, che ha avuto anche il contributo delle forze di minoranza.
il Gruppo D.C. aveva presentato in Commissione una serie di emendamenti, che erano stati in parte accolti, ma che comunque di fatto hanno portato ad un risultato complessivamente positivo rispetto al testo originale dell'art. 5. Noi avevamo osservato come nel vecchio testo fosse eccessivamente rigido il riferimento ad alcuni vincoli ed alle norme relative ai vincoli, fosse rigido il riferimento a specificazioni che concernevano determinati tipi di impianti produttivi e ad alcuni tipi di infrastrutture; avevamo sottolineato l'esigenza anche di una diversa trascrizione del discorso relativo alle aree sub comprensoriali ed ai parametri relativi ai criteri ed agli indirizzi che erano precisati al punto f).
Noi riteniamo che la trascrizione che è intervenuta abbia in larga misura accolto molte delle precisazioni che noi avevamo richiesto, oppure delle correzioni che avevamo richiesto, quindi, ci collochiamo rispetto a questo testo con una specificazione modificativa che riguarda il secondo comma, non quindi il punto che è stato affrontato nell'emendamento del Consigliere Majorino. Sull'emendamento del Consigliere Majorino concordiamo, quindi siamo anche disposti a votarlo.



PRESIDENTE

Ha chiesto di parlare il Consigliere Bontempi. Ne ha facoltà.



BONTEMPI Rinaldo

Non ho difficoltà a riconoscere il ruolo che hanno giocato i Gruppi di minoranza. Non a caso sull'articolo 5 si è soffermata l'attenzione della II Commissione. E' l'articolo che norma la struttura del piano territoriale quindi le innovazioni vanno lette alla luce della revisione apportata tenendo conto dell'esperienza compiuta con il procedimento di formazione degli schemi dei piani territoriali.
In questo senso il rapporto con tali forze politiche è stato fattivo.
Noi abbiamo ritenuto di dover tirare le fila con una proposta modificativa dell'intelaiatura dell'articolo.
L'ultimo emendamento che è stato consegnato oggi accoglie quella osservanza sulla parola "approfondimento".



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Montefalchesi.



MONTEFALCHESI Corrado

Con il collega Reburdo ho presentato un articolo sostitutivo che riprende il testo presentato dalla maggioranza ma 'e più preciso, meno vago sui contenuti del piano territoriale.
Il rischio è che si prendono gli schemi dei piani territoriali, si cambia la copertina e si scriva sopra che sono piani territoriali.
Il nostro emendamento tenta di precisare meglio i contenuti recuperando nella prima parte la dizione dell'art. 5 della L.R. 56.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Genovese per dichiarazione di voto.



GENOVESE Piero Arturo

Noi voteremo a favore. E' però difficile capire il modo con cui proseguono i lavori; infatti anche un emendamento presentato dalla maggioranza accoglie in parte il concetto espresso dal collega Majorino.
Comunque il nostro voto è favorevole.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Bontempi per dichiarazione di voto.



BONTEMPI Rinaldo

Il Gruppo P.C.I. vota contro.



PRESIDENTE

Pongo in votazione emendamento presentato dal Consigliere Majorino: all'art. 5, terzo comma, lettera f) sopprimere le parole "l'approfondimento, o".
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
E' respinto con il seguente esito: favorevoli 26 Consiglieri contrari 30 Consiglieri I Consiglieri Biazzi, Simonelli e Cerutti presentano il seguente emendamento: Art. 3 (art. 5) Emendamento punto f): sostituire il punto f) con il seguente: "individua i casi in cui la specificazione o l'attuazione del Piano Territoriale sono subordinati alla formazione di P.T.O. delimitandone le relative aree, le opere ed i sistemi infrastrutturali di diretta competenza della Regione e di altri soggetti pubblici da comprendere o meno in Progetti Territoriali Operativi".
Ha chiesto di parlare il Consigliere Carazzoni. Ne ha facoltà.



CARAZZONI Nino

Per dichiarazione di voto. Rilevato che l'emendamento presentato dalla maggioranza è identico al precedente emendamento avanzato e presentato dal Gruppo del Movimento Sociale, noi voteremo contro, tanto per rendere la cortesia alla maggioranza.



PRESIDENTE

Ha chiesto di parlare il Consigliere Picco per dichiarazione di voto.



PICCO Giovanni

Abbiamo a lungo discusso sull'esigenza di riferirci ad una formulazione letterale del nuovo strumento aderente agli effettivi contenuti di tale strumento.
Abbiamo avuto in questo confronto una posizione negativa da parte della maggioranza anche sulla formulazione letterale contestandoci il fatto che questo strumento dovesse essere inteso come semplice attuazione, quando poi troviamo che, proprio nell'emendamento proposto dalla maggioranza, si dice che il piano comprensoriale e territoriale individua i casi in cui la specificazione o l'attuazione del piano territoriale sono subordinati alla formazione del famoso "oggetto misterioso", il PTO, delimitandone le relative aree.
Quindi voi stessi proponete un emendamento che dice che il PTO è uno strumento di attuazione ed avete fatto questa lunga battaglia per andare a individuare una formulazione letterale che di fatto introduce concetti nei processi di pianificazione che sono di altra natura.
Sono concetti di anticipazione delle scelte politiche non concetti di corretta subordinazione di certe metodologie a certe altre in modo da arrivare alla formazione dello strumento urbanistico in quanto tale.
Per questa ragione ci asteniamo nella votazione. Se dovessimo dare un giudizio totalmente negativo saremmo in contraddizione rispetto a ciò che abbiamo richiesto e cioè che il piano territoriale comprensoriale individuasse queste aree oggetto di PTO. Questa è una battaglia profonda che abbiamo condotto fino a questo risultato, però non possiamo non sottolineare questa contraddizione.



PRESIDENTE

Ha chiesto di parlare il Consigliere Turbiglio, ne ha facoltà.



TURBIGLIO Antonio

La posizione del nostro Gruppo di fronte al PTO era stata già specificata in Commissione. Noi, in linea di principio, non abbiamo nulla contro il PTO, avevamo però avuto l'impressione che la maggioranza avesse percepito che questo strumento poteva addivenire a nuove concezioni di urbanistica capaci di rispondere in modo agile ai fatti nuovi che derivano continuamente dalla società.
Noi eravamo solo perplessi e dubbiosi sulle possibilità attuative di questo strumento. Ora questi dubbi non li abbiamo perché, leggendo gli emendamenti presentati, riusciamo a capire che l'idea iniziale di modificare la legge è completamente caduta.
Qui si impongono delle normative nuove per le quali il PTO verrà fatto in certe condizioni che devono essere preconcette, per cui non sarà più un piano territoriale operativo, ma ancora e soltanto una complicazione. Il nostro voto sarà contrario.



PRESIDENTE

Pongo in votazione tale emendamento.
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
E' approvato con il seguente esito: favorevoli 29 Consiglieri contrari 6 Consiglieri astenuti 22 Consiglieri I Consiglieri Genovese e Picco presentano il seguente emendamento: Emendamento modificativo all'art. 3 DDL 337 come modificato dall'emendamento n. 1 della maggioranza: al secondo comma, lettera a) sostituire la frase da "può" ad "esecutivo"la con parola "definisce": al quarto comma sostituire "definisce" con "può definire".
Il Consigliere Genovese illustra l'emendamento.



GENOVESE Piero Arturo

Nelle indicazioni generali si dice che il piano territoriale "può" definire i vincoli e gli interventi, anche direttamente a livello esecutivo. A noi sembra che in via generale il piano territoriale "definisce" i vincoli e gli interventi e non "può definirli".
Quanto alla dizione: "direttamente a livello esecutivo", ci sembra sia più opportuna la dizione che già si trova nelle definizioni che devono essere contenute nel piano territoriale, quando si precisa che "possono essere contenute le prescrizioni immediatamente prevalenti". Per quanto riguarda la seconda parte dell'emendamento ci pare più opportuno dire che il piano territoriale "può definire" i criteri e gli indirizzi per la formazione di programmi di settore, piuttosto che "definisce".
Non è detto che sia sempre il piano territoriale a definire i criteri per la formazione dei provvedimenti di settore della Regione.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Bontempi.



BONTEMPI Rinaldo

Noi manteniamo la dizione del testo proposto perché la struttura dell'articolo divide gli oggetti che non sono imperativamente prescritti dal piano territoriale, ma che attengono alla sfera della possibilità.
Sull'altra parte dell'emendamento crediamo sia opportuno "definire i criteri", perché, nel momento in cui riscontriamo difficoltà ad individuare una definizione dei vincoli diretta a livello esecutivo, non ci pare che questo possa sussistere per quanto riguarda i criteri, gli indirizzi e le prescrizioni nella formazione dei piani.
Il piano territoriale, se vuole avere operatività, deve contenere questa norma come imperativo.
Quindi non accogliamo l'emendamento.



PRESIDENTE

Pongo in votazione tale emendamento.
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
E' respinto con il seguente esito: favorevoli 23 Consiglieri contrari 29 Consiglieri astenuti 3 Consiglieri I Consiglieri Biazzi, Moretti, Bontempi, Cerutti e Simonelli presentano il seguente emendamento: Art. 3 D.D.L. 337 è modificato come segue: l'art. 5/56 è soppresso e sostituito dal seguente: "Art. 5 - Contenuti del Piano Territoriale".
"Il Piano territoriale, di cui al precedente art. 3, individua la struttura territoriale del sistema insediativo e dell'ambiente naturale e le politiche per la sua trasformazione e gestione, che sulla base degli indirizzi programmatici formulati dalla Regione, si rendono necessarie per promuovere il corretto uso delle risorse ambientali e la razionale organizzazione territoriale delle attività e degli insediamenti.
Per l'attuazione delle politiche individuate, il Piano territoriale: a) può definire direttamente a livello esecutivo i vincoli e gli interventi che si rendono necessari, valutando gli effetti ambientali e socio-economici, che la realizzazione di tali interventi pu complessivamente determinare b) fornisce indicazioni territoriali e normative da seguire, precisare e introdurre nella formazione ed adeguamento degli strumenti urbanistici e dei piani e programmi di settore c) fornisce indicazioni per il coordinamento dei programmi, relativi ai più rilevanti interventi territoriali delle amministrazioni e delle aziende pubbliche, nel rispetto delle competenze statali definite dal D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.
A tale scopo e secondo le modalità indicate al comma precedente, il piano territoriale definisce: a) le porzioni di territorio da sottoporre a particolare disciplina ai fini della tutela delle risorse primarie, della difesa del suolo dal dissesto idrogeologico, della prevenzione e difesa dell'inquinamento definendo, nel rispetto delle competenze statali, i criteri di salvaguardia b) le porzioni di territorio da sottoporre a particolare disciplina ai fini della tutela e della valorizzazione dei beni storico-artistici ed ambientali, dei parchi e delle riserve naturali e delle aree di interesse paesaggistico e turistico c) i sistemi relativi alle reti infrastrutturali, ai servizi, alle attrezzature, agli impianti produttivi di interesse regionale, sulla base delle valutazioni dei fabbisogni attuali e futuri nonché i sistemi delle aree di interesse paesaggistico e turistico d) la diversa distribuzione nel territorio dei pesi insediativi delle diverse attività e della popolazione e) i criteri, gli indirizzi e le principali prescrizioni, che devono essere osservati nella formazione dei piani a livello comunale o di settore, precisando le eventuali prescrizioni immediatamente prevalenti sulla disciplina urbanistica comunale vigente e vincolanti anche nei confronti dei privati f) individua i casi e le aree in cui l'approfondimento, o l'attuazione del piano territoriale è subordinato alla formazione di progetti territoriali operativi, nonché le opere ed i sistemi infrastrutturali di diretta competenza della Regione e di altri soggetti pubblici, da comprendere o meno in progetti territoriali operativi g) le aree sub-comprensoriali, così come individuate alla lettera d) dell'art. 11 della L.R. 19.8.77, n. 43, nonché le unità geografiche per l'adeguamento ed il coordinamento dei P.R.G. rispetto alle indicazioni del P.T. e per l'attuazione dei programmi pluriennali e di settore.
Il Piano Territoriale definisce inoltre i criteri e gli indirizzi per la formazione di programmi e provvedimenti di settore e può dettare particolari discipline e prescrizioni relative alle materie di competenza regionale.
Il P.T. costituisce quadro di riferimento per la programmata attuazione degli interventi pubblici e privati del territorio".
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
E' approvato con il seguente esito: favorevoli 29 Consiglieri contrari 6 Consiglieri astenuti 20 Consiglieri I Consiglieri Montefalchesi e Reburdo presentano il seguente emendamento: Art. 3 D.D.L. 337 è modificato come segue: l'art. 5/56 è soppresso e sostituito dal seguente: "Art. 5 - Contenuti del Piano Territoriale.
Il Piano Territoriale, previsto dalla lettera c) dell'art. 12 della legge regionale 19 agosto 1977, n. 43 definisce l'organizzazione del territorio sulla base degli indirizzi programmatici formulati dalla Regione nel Piano di sviluppo regionale.
Per l'attuazione delle politiche individuate, il Piano Territoriale definisce: a) le indicazioni territoriali e normative da seguire, precisare e introdurre nella formazione ed adeguamento degli strumenti urbanistici e dei piani e programmi di settore b) le indicazioni per il coordinamento dei programmi, relativi ai più rilevanti interventi territoriali delle amministrazioni e delle aziende pubbliche, nel rispetto delle competenze statali definite dal D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 c) le porzioni di territorio da sottoporre a particolare disciplina ai fini della tutela delle risorse primarie, della difesa del suolo dal dissesto idrogeologico, della prevenzione e difesa dall'inquinamento definendo, nel rispetto delle competenze statali, i criteri di salvaguardia d) le porzioni di territorio da sottoporre a particolare disciplina ai fini della tutela e della valorizzazione dei beni storico-artistici ed ambientali, dei parchi e delle riserve naturali e delle aree di interesse paesaggistico e turistico e) i sistemi relativi alle reti infrastrutturali, ai servizi, alle attrezzature, agli impianti produttivi di interesse regionale, sulla base delle valutazioni dei fabbisogni attuali e futuri nonché i sistemi delle aree di interesse paesaggistico e turistico f) la diversa distribuzione nel territorio dei pesi insediativi delle diverse attività e della popolazione g) i criteri, gli indirizzi e le principali prescrizioni, che devono essere osservati nella formazione dei piani a livello comunale o di settore, precisando le eventuali prescrizioni immediatamente prevalenti sulla disciplina urbanistica comunale vigente e vincolanti anche nei confronti dei privati h) i casi e le aree in cui l'approfondimento, o l'attuazione, del Piano Territoriale è subordinato alla formazione di progetti territoriali operativi, nonché le opere ed i sistemi infrastrutturali di diretta competenza della Regione e di altri soggetti pubblici, da comprendere o meno in progetti territoriali operativi i) definisce direttamente a livello esecutivo i vincoli e gli interventi che si rendono necessari, valutando gli effetti ambientali e socio-economici, che la realizzazione di tali interventi pu complessivamente determinare 1) le aree sub-comprensoriali, così come individuate alla lettera d) dell'art. 11 della L.R. 19/8/1977, n. 43, nonché le unità geografiche per l'adeguamento ed il coordinamento dei P.R.G. rispetto alle indicazioni del P.T. e per l'attuazione dei programmi pluriennali e di settore. Il Piano Territoriale definisce inoltre i criteri e gli indirizzi per la formazione di programmi e provvedimenti di settore e può dettare particolari discipline e prescrizioni relative alle materie di competenza regionale.
Il P.T. costituisce quadro di riferimento per la programmata attuazione degli interventi pubblici e privati sul territorio".
Ha chiesto di parlare il Consigliere Genovese per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.



GENOVESE Piero Arturo

Dobbiamo sottolineare le difficoltà di confronto in cui ci troviamo.
Siamo di fronte ad un testo normativo ripresentato dalla maggioranza completamente riscritto, dove il piano territoriale si configura con minori vincoli e con caratteristiche diverse rispetto al testo della L.R. 56. Pur nell'impossibilità di dare una valutazione complessiva e di improvvisare una lettura approfondita della riscrizione dell'art. 5 e di tutti gli articoli che riguardano il PTO, siamo portati a pensare che, a fronte di un piano territoriale che assume queste diverse caratteristiche, il PTO finirà per essere più caratterizzato per le specificazioni rispetto al piano territoriale di comprensorio, che non per i contenuti di attuazione. Noi ci siamo collocati rispetto allo strumento PTO, chiedendo sempre che fosse essenzialmente strumento di attuazione, sia pure anche in variante del piano territoriale. Siamo convinti che sarebbe stata opportuna una lettura congiunta e più approfondita dell'articolato, e per questo avevamo chiesto di valutare tutti assieme l'opportunità del ritorno in Commissione infatti, crediamo che il contributo dato da Montefalchesi, insieme ai contributi di tutti, avrebbe consentito di chiarire il rapporto che deve esistere tra pianificazione territoriale generale e attuazione della pianificazione territoriale. Per queste perplessità, che non possiamo risolvere in questa sede e che probabilmente nessuno risolverà perch questi aspetti li comprenderemo quando i piani territoriali saranno formati, il nostro voto sarà di astensione.



PRESIDENTE

Ha chiesto di parlare il Consigliere Marchini. Ne ha facoltà.



MARCHINI Sergio

Mi rivolgo all'Ufficio di Presidenza.
Ho l'impressione che ci stiamo avviando sul piano procedurale su un sentiero estremamente rischioso e processualmente discutibile. Mi pare che la Presidenza nel complesso debba essere molto attenta ad accettare che vengano messi in discussione degli emendamenti che per loro natura sono estranei alla materia oggetto dell'esame in Commissione. Questo stravolge il metodo ed il sistema del processo legislativo statutario e regolamentare. Una cosa è la volontà di ordine politico del Consiglio di ritornare in Commissione, altra cosa è il rispetto dell'impianto del processo legislativo della Regione Piemonte il cui rispetto è affidato alla Presidenza del Consiglio. Mi si darà atto che non sono intervenuto nel merito e non ho dubbi di credere alle parole di Montefalchesi da una parte e di Genovese dall'altra. In questa fase di presentazione di secondi emendamenti si affrontano problematiche che non sono state affrontate in sede di Commissione, quindi ci troviamo in aula di fronte ad una proposta legislativa e non di fronte ad un emendamento.
Il nostro Gruppo chiede alla Presidenza di valutare con la dovuta prudenza questa materia. Sono intervenuto per scaricare da responsabilità solo sue, come responsabile del settore, il collega Turbiglio sulla difficoltà che ha il nostro Gruppo di seguire una discussione nella quale evidentemente, le difficoltà della maggioranza hanno fatto sì che si rinviasse all'ultimo momento la presa di posizione, non sul materiale esaminato in Commissione, ma su materiale completamente nuovo. E' un problema che pongo all'Ufficio di presidenza, non pongo al Consiglio. A questo punto chiedo con che titolo il Vice Presidente presiede l'adunanza in presenza del Vice Presidente, visto che abbiamo una Presidenza collettiva (il Presidente è presente ma non presiede). Chiedo all'Ufficio di Presidenza di valutare l'opportunità di non mettere in discussione e in votazione emendamenti che non abbiano radici nel lavoro svolto e nel testo licenziato dalla Commissione - ripeto - nel rispetto del processo e dell'impianto legislativo e non dell'articolo del regolamento che prevede il rinvio in Commissione: questa è una valutazione di opportunità politica rimessa al complesso delle forze politiche e quindi del Consiglio.



PRESIDENTE

Collega Marchini, lei ha chiamato in discussione la Presidenza. Le rispondo come Presidente di turno.
L'esame in Commissione risulta alla Presidenza essere stato sviluppato al massimo, in tempi molto estesi e con piena partecipazione di tutti i Gruppi politici.
Peraltro - e di questo fa fede l'art. 78 del regolamento - il Consiglio è sovrano e in fase di discussione di un testo di legge in aula, qualsiasi Consigliere, anche non appartenente alla Commissione, può presentare emendamenti, purché si attenga alle condizioni previste dal secondo comma dell'art. 78 del regolamento.
La Presidenza ha il compito di rispettare queste volontà quando si manifestano nei termini indicati.



MARCHINI Sergio

Presidente, qui c'è una mutazione del testo.



PRESIDENTE

Gli emendamenti tendono a mutare il testo, vengono presentati proprio per questo. La Presidenza deve fare rispettare il regolamento. Le posso anche dire che sarebbe molto più semplice per la Presidenza venire in aula con una situazione ferma e chiara, esaminata in precedenza; purtroppo non è sempre così. E in ogni caso la Presidenza deve procedere secondo regolamento.
Ha chiesto di parlare il Consigliere Majorino. Ne ha facoltà.



MAJORINO Gaetano

Devo osservare che la questione posta dal Consigliere Marchini è seria e fondata, ma non nei termini in cui lui l'ha posta. E' chiaro che qualsiasi Consigliere, il giorno prima od anche nell'aula quando si discute l'articolato, può presentare emendamenti. Questa questione però è diversa perché il testo del progetto di legge 337 toccava certe determinate norme della L.R. 56.
Non sono norme, come diceva Marchini, non esaminate e non oggetto di emendamenti, ma sono norme dell'originaria 56 che non erano oggetto di modifica del disegno di legge. Quindi il problema è diverso sia dal modo in cui l'ha posto il Consigliere Marchini, sia dal modo in cui ha risposto lei. Il testo originario su cui si è svolta la discussione in Commissione riguardava gli articoli 3, 4 e 7 della L. 56. Quindi, a rigore di regolamento e di procedura, l'articolo 5 del DDL non poteva essere emendato da nessuno, né in Commissione e tanto meno in aula.
Se si vuole fare una questione di forma e di procedura, ritengo che questo sia il modo corretto di procedere. Noi non l'abbiamo mai posta e non vogliamo porla per superarla, però, vista l'impostazione data dal Consigliere Marchini, penso sia giusto rettificare e precisare.



PRESIDENTE

Nella fattispecie gli emendamenti sono all'articolo 3 del DDL. La Presidenza disponendo di questo materiale, deve procedere in questo modo.
Se incontreremo, nel corso dell'esame, situazioni diverse, valuteremo insieme che cosa fare. Al momento la situazione è questa. La parola al Consigliere Mrchini.



MARCHINI Sergio

Presidente, visto che lei ha ritenuto di dare una risposta, devo dire che mi ritengo soddisfatto dell'impegno assunto dalla Presidenza di essere attenta a che gli emendamenti abbiano un'origine nel testo licenziato dalla Commissione o comunque oggetto di processo legislativo.



PRESIDENTE

Ha chiesto di parlare il Presidente della Giunta.



VIGLIONE Aldo, Presidente della Giunta regionale

In 15 anni di permanenza in questo Consiglio sono stato Presidente del Consiglio e Presidente di Commissione.
L'introduzione di un DDL al Consiglio è soggetto a tutti i possibili emendamenti che i Consiglieri, e nel Parlamento i deputati, credono di apportare.
Ma, signori Consiglieri, chi potrebbe decidere se un emendamento pu essere legato o non può essere legato ad un testo presentato? Dove è detto questo? Ma da dove nasce questo? Da quale regolamento nasce questo? Questa è l'aberrazione completa, sarebbe il taglio alla gola alla democrazia.
Gaetano, ti stimo e tu non hai detto questo. Se un Consigliere ritiene di apportare un emendamento al testo presentato, migliorativo o peggiorativo, nella sua libertà di Consigliere lo fa e il Consiglio, oppure maggioranza e minoranza insieme, opposizione e governo insieme, se ritengono, lo accolgono e lo respingono.
E' un prezzo politico che si paga alla democrazia, nient'altro.



PRESIDENTE

Ha chiesto di parlare il Consigliere Picco. Ne ha facoltà.



PICCO Giovanni

Credo che se le discussioni si fanno, dovrebbero almeno servire a qualcosa e, se vogliamo che servano a qualcosa, al di là del rinvio in Commissione sul quale non intervengo ulteriormente, una semplificazione va introdotta. Noi dobbiamo votare gli emendamenti agli articoli della legge 56, non possiamo continuare in questo rimbalzo di riferimento al DDL 337 che non è l'unico DDL portato in votazione. Su questo concordo con l'obiezione che ha posto il Consigliere Majorino. C'è una confusione terribile su un coordinamento assurdo su una serie di proposte che col 337 non hanno nulla a che vedere.
Se poi il coordinamento formale lo si vorrà fare sul testo che va al Commissario di Governo, il discorso è diverso, ma adesso ragioniamo sui numeri della 56.
Diversamente la confusione impera anche per quei Consiglieri che non essendo addetti specificatamente a questa materia, non riescono a seguire ed a capire più nulla.



PRESIDENTE

Collega, è solo questione di intendersi.
Potremmo in giornata, o domani, consegnare a tutti i Consiglieri il testo della legge 56 per favorire la comparazione dei testi.
Devo ora ritornare all'emendamento soppressivo e sostitutivo dei Consiglieri Montefalchesi e Reburdo che pongo in votazione.
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
E' respinto con il seguente esito: favorevoli 2 Consiglieri contrari 29 Consiglieri astenuti 26 Consiglieri I Consiglieri Turbiglio, Gerini e Marchiaro presentano il seguente emendamento: Emendamento aggiuntivo: al terzo comma, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente: "c) la delimitazione delle aree da salvaguardare ai fini agricoli e forestali". La lettera c) diventa d) e così di seguito.
Il Consigliere Turbiglio illustra l'emendamento.



TURBIGLIO Antonio

L'emendamento fa riferimento alla nostra proposta di legge presentata nell'81 e riguarda i terreni agricoli.
Ci pare che né nella 56 né nel DDL 337 sia specificato sufficientemente il rapporto che deve esserci nei riguardi dell'uso del suolo per i terreni agricoli e forestali.



PRESIDENTE

Ha chiesto di parlare il Consigliere Chiabrando. Ne ha facoltà.



CHIABRANDO Mauro

E' un rilievo di carattere tecnico. Non si tratta del terzo comma, ma del secondo comma.
Gli Uffici dovranno coordinarli.



PRESIDENTE

Certamente. Ha chiesto di parlare il Consigliere Simonelli. Ne ha facoltà.



SIMONELLI Claudio

Il tema era già venuto in discussione in sede di Commissione dove la maggioranza aveva già obiettato al Consigliere Turbiglio quello che obiettiamo adesso in aula e cioè che nel testo predisposto dalla maggioranza dell'art. 5, punto a), sono indicate, tra i contenuti del piano territoriale, le porzioni di territorio da sottoporre a particolare disciplina ai fini della tutela delle risorse primarie, della difesa del suolo, della prevenzione e della difesa dall'inquinamento.
Quindi, la tutela dei beni a fini agricoli è già contenuta nel testo dell'articolo 5, si ritiene quindi pleonastica una ulteriore specificazione.



PRESIDENTE

Pongo in votazione tale emendamento.
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
E' respinto con il seguente esito: favorevoli 26 Consiglieri contrari 31 Consiglieri Può intervenire il Consigliere Vetrino per dichiarazione di voto.



VETRINO Bianca

Il nostro voto sull'art. 3 è negativo.
La nostra contrarietà però non è all'introduzione di questo strumento che noi, nel 1977, avevamo auspicato a livello legislativo.
Non avevamo approvato la legge 56, ma su questo articolo eravamo favorevoli, anzi, in questi anni abbiamo anche invocato che questa norma da norma legislativa diventasse realtà attraverso gli schemi ed attraverso i vari piani comprensoriali.
Il nostro è un "no" motivato dallo stravolgimento dei contenuti del piano territoriale che si è voluto fare, dopo che la Commissione aveva soffertati-lente lavorato attorno a questo articolo. Bene ha fatto l'architetto Picco a ricordarlo.
Ricordiamo l'impegno di tutte le forze politiche per arrivare ad un articolo che soddisfacesse le ansie di snellire o di ammorbidire certe rigidezze che la prima stesura conteneva. Dalle rigidità siamo però passati alle slabbrature.
In questo senso sono perfettamente d'accordo con il Consigliere Montefalchesi, di cui avrei volentieri votato l'emendamento da lui proposto se il suo articolo non avesse compreso i capi h) ed i) che si riferivano al Piano Territoriale Operativo.
Probabilmente, così come indicava il Consigliere Genovese, un maggior concerto di tutte le forze politiche su questo tema, sul quale a differenza del Piano Territoriale Operativo, non ci sono state molte differenze all'interno della Commissione ed una maggiore volontà da parte della maggioranza di raccogliere le istanze della opposizione, avrebbero permesso di definire un testo che avrebbe potuto raccogliere il voto favorevole di tutte le forze politiche.



PRESIDENTE

Ha chiesto di parlare il Consigliere Montefalchesi. Ne ha facoltà.



MONTEFALCHESI Corrado

Per le ragioni che ho testé spiegato il nostro voto, in coerenza con il voto sull'emendamento sarà contrario su questo articolo.



PRESIDENTE

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto il Consigliere Genovese. Ne ha facoltà.



GENOVESE Piero Arturo

Il collega Picco, prima dell'esame degli emendamenti a questo articolo ha espresso il giudizio del Gruppo D.C. riconoscendo la necessità di riscrivere i contenuti del piano territoriale. Abbiamo presentato alcuni emendamenti, che non sono stati accolti, ed abbiamo sollevato, in sede di dichiarazione di voto sull'emendamento sostitutivo presentato dal collega Montefalchesi, alcune perplessità e preoccupazioni sul complesso delle norme che riguardano i contenuti del piano territoriale. Per le osservazioni che abbiamo espresso e per le perplessità che conserviamo, non essendo stato sufficiente il confronto su una parte così importante della legge 56 anche in questo caso daremo un voto di astensione.



PRESIDENTE

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto il Consigliere Turbiglio. Ne ha facoltà.



TURBIGLIO Antonio

Il nostro Gruppo si asterrà dal voto. Non è che il voto negativo sul nostro emendamento ci abbia particolarmente addolorati.
E' stato detto che siamo pleonastici, mi pare però, che se rileggiamo il testo di legge troviamo molti casi analoghi, ma soprattutto troviamo molte contraddizioni, per cui il ripetere e il rafforzare certi concetti può anche essere valido.
Tuttavia qualche alleggerimento, qualche facilitazione è stata introdotta nella legge 56 per cui la nostra posizione è di astensione.



PRESIDENTE

Ha chiesto di parlare il Consigliere Bontempi. Ne ha facoltà.



BONTEMPI Rinaldo

Francamente spiace e non la capisco fino in fondo la posizione di quei Gruppi che hanno motivato un consenso culturale rispetto alle innovazioni ma che poi non hanno tratto il tempo di valutare aspetti che - in questo ha ragione Genovese - sono patrimonio di una discussione lunga di questi anni in diretto rapporto con la difficile spedizione della pianificazione territoriale. L'essere arrivati in maniera realistica salvaguardando quelli che noi riteniamo essere i contenuti fondamentali ed inderogabili dei piani territoriali, non vuol essere una pura e semplice ancorché allettante equiparazione degli schemi ai piani territoriali, caro Montefalchesi.
Ricordo che il chiavistello da cui siamo partiti è quel famoso punto e) della legge, che individua i bisogni quantitativi e qualitativi di occupazione, di alloggio e di servizi disaggregandoli per unità geografiche, un comma che, rispetto ai tempi reali della pianificazione e della programmazione, non osservabile e questo ci ha permesso una lettura delle cose fatte ma anche di quelle che si devono fare, quindi una manifestazione di intenzione legislativa che a noi sembra abbia radici profonde nell'esperienza di questi anni, ma anche nell'esperienza di chi i piani li ha fatti, parlo di tecnici e di amministratori locali.
In questo senso credo di potere con tranquillità riconoscere il contributo delle altre forze.
Ricordo, per esempio, che il Consigliere Picco in una riunione di Commissione manifestava un certo coraggio su queste indicazioni.
Si dice però che non se ne trassero fino in fondo le conseguenze. Credo però che l'essere arrivati questa settimana a normare modificazioni innovazioni, non è assolutamente un atto di stravolgimento, ma è un atto coraggioso in perfetta coerenza con l'esigenza del territorio reale, non immaginario.
Ancora meno capisco i voti negativi, motivati da una sorta di dispetto rispetto a una posizione che, caso mai, dovrebbe essere riconosciuta come atto di coraggio e di apertura della maggioranza.
Sulle ragioni di altri voti non voglio intrattenermi. Dico soltanto che noi diamo molto rilievo a questa modificazione e riteniamo, insieme alle altre misure amministrative e politiche assunte, ci diano le condizioni per arrivare ai piani territoriali in tempi utili e reali.



PRESIDENTE

Possiamo passare alla Votazione dell'art. 3 del d.d.l. n. 337.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 56 hanno risposto SI 29 Consiglieri hanno risposto NO 4 Consiglieri si sono astenuti 23 Consiglieri Ha chiesto di parlare il Consigliere Carazzoni. Ne ha facoltà.



CARAZZONI Nino

I voti negativi sono cinque.



PRESIDENTE

Nessuno vuole contraffare la votazione. Questo è quanto risulta al Segretario dell'Ufficio di Presidenza. Se c'è qualche problema Consigliere, lo si può esprimere in un altro modo e si può sempre procedere a riprova. Non vorrà pensare che ci sia dolo. Io mi auguro che non lo pensi.



CARAZZONI Nino

Ho solo contestato che c'è una gran confusione.



PRESIDENTE

C'è confusione, ma noi cerchiamo di fare faticosamente il nostro dovere. Mi sembra che lo facciano anche altri. E' faticoso per tutti, ma siamo qui per questo, colleghi. Ripetiamo l'appello nominale sull'articolo 3.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 57 hanno risposto SI 29 Consiglieri hanno risposto NO 5 Consiglieri si sono astenuti 23 Consiglieri L'art. 3 è approvato.
Chiede di parlare il Consigliere Chiabrando. Ne ha facoltà.



CHIABRANDO Mauro

Un po' di dolo forse c'era, perché mancava un Consigliere ed eravamo pari.



PRESIDENTE

Ma no!! Collega, le posso consentire di averle pensate ad alta voce queste cose, ma in quanto espressioni, le considero particolarmente gravi.
Collega non può pensare questo, per di più lei, che proviene da un'assemblea ben più importante di questa! Pensa davvero che qui stiamo giocando sui voti? Le chiedo per favore di non pensarlo neppure. A nessuno viene in mente.



CHIABRANDO Mauro

Chiedo la parola per fatto personale.



PRESIDENTE

Ha la parola.



CHIABRANDO Mauro

Mi dispiace che lei si sia un po' agitata.



PRESIDENTE

Insomma, è un'offesa grave.



CHIABRANDO Mauro

La votazione ormai è fatta e quella che conta è questa e va benissimo.
Faccio solo notare che prima non c'era il Presidente Benzi, che è entrato in aula dopo. Eravamo 28 presenti e 28 votanti.



PRESIDENTE

No, il Presidente ha votato. Non era seduto al tavolo della Presidenza ma ha votato. Lo ricordo bene.
Mi auguro che sia chiuso l'incidente. Chiede la parola il Consigliere Bontempi.



BONTEMPI Rinaldo

Invito il Consigliere Chiabrando a riconoscere l'errore di manifestazione del suo pensiero, che così come è stato espresso è lesivo nei confronti della Presidenza, del suo ruolo, di chi in questo momento sta presiedendo e di tutti.
Credo che lo possa fare e comporrebbe così l'incidente.



PRESIDENTE

Ho già considerato chiuso l'incidente. Consigliere Lombardi, lei chiede la parola. Lo ritiene indispensabile? Preferirei davvero non dare più la parola a nessuno su questa questione.



LOMBARDI Emilio

Voglio far notare che in questa confusione, di errori ne erano già stati fatti prima perché risultavano 4 no che invece erano 5.



PRESIDENTE

Ma era una votazione per alzata di mano, collega: è diverso.



CHIABRANDO Mauro

No, no era sull'appello nominale.



LOMBARDI Emilio

Di errori qui ne vengono fatti tanti.



GUASSO Nazzareno

Ma dall'errore al dolo.!



PRESIDENTE

Consigliere Brizio, prego.



BRIZIO Gian Paolo

Vorrei contribuire a calmare gli animi affermando semplicemente che pu essere che il collega Chiabrando abbia calcato la mano con la sua espressione. Peraltro occorre prendere atto che la votazione precedente era palesemente errata.



PRESIDENTE

Nessuno nega l'errore, collega.



BRIZIO Gian Paolo

Siamo in un clima di nervosismo. Errare è umano, però si dà il caso che l'errore è avvenuto a vantaggio della maggioranza e non dell'opposizione.



PRESIDENTE

No, ma non si può fare così.



BRIZIO Gian Paolo

Ho già detto che si è trattato di un errore, per noi va bene questa interpretazione.



PRESIDENTE

Sì, ma con una leggera insinuazione.



BRIZIO Gian Paolo

Presidente, sto parlando. Ho diritto di finire l'intervento? A questo punto, visto che l'art. 65 del regolamento consiliare lo prevede, chiedo che anche per gli emendamenti si faccia la votazione per appello nominale.
Abbiamo il diritto di controllo e vogliamo seguire l'esito delle votazioni pur ammettendo la perfetta buona fede della Presidenza e dei membri che la compongono.



PRESIDENTE

Per quanto riguarda la votazione per appello nominale sugli emendamenti, essa è ammissibile solo se tre Consiglieri la richiedono motivando la richiesta, altrimenti il regolamento prevede la votazione per alzata di mano. La Presidenza fa presente che la procedura per appello nominale sugli emendamenti implicherebbe comunque un lavoro tale da rendere estremamente difficile procedere nell'esame del testo. Faremo le votazioni per alzata di mano, faremo un controllo rigoroso, se qualcuno avrà dei dubbi li solleverà.
Ha chiesto di parlare il Presidente della Giunta. Ne ha facoltà.



VIGLIONE Aldo, Presidente della Giunta regionale

Colleghi Consiglieri, il problema è del tutto tranquillo e sereno, non facciamo una questione se, ad esempio, una parola o un articolo debbono essere mediati, quindi, non c'è da esasperare la situazione, si pu tranquillamente votare come si è deciso.
Tutti abbiamo l'interesse che questa legge sia condotta a termine nel modo migliore: Consigli comunali, associazioni di imprenditori e di industriali, lavoratori, chiedono che questa legge sia approvata.
Dobbiamo anche ammettere che qualche Consigliere possa uscire dall'aula ed allora non vota. Ma non possiamo impedirgli di uscire. Quindi teniamo conto di questi spostamenti e non facciamone una tragedia.



PRESIDENTE

Chiudiamo veramente questo incidente. Mi auguro che non si ripropongano più questioni di questo genere.
Nuovo articolo 3 bis del d.d.l. 337. I Consiglieri Biazzi, Bontempi Simonelli e Cerutti presentano il seguente emendamento: L'art. 6 della L.R. 56/77 è sostituito dal seguente: "art. 6 - Elaborati del Piano Territoriale. Il Piano Territoriale è costituito dai seguenti elaborati: 1) la relazione, che contiene l'illustrazione dei criteri e delle scelte di piano in riferimento alla situazione di fatto ed ai contenuti di cui all'articolo 5 della presente legge, con la precisazione dell'arco temporale assunto per gli interventi previsti dal piano e del relativo programma pluriennale di intervento e di spesa secondo quanto previsto al punto D) dell'art. 12 della legge n. 43/1977 2) le tavole di piano, che definiscono a scala più appropriata, e comunque non inferiore 1:100.000, le scelte e le politiche di piano in riferimento alla situazione di fatto ed ai contenuti di cui al terzo comma dell'articolo 5 della presente legge 3) le norme di attuazione, contenenti anche i criteri, gli indirizzi le direttive e le prescrizioni per la predisposizione e l'adeguamento dei piani di competenza comunale, con la specificazione delle eventuali prescrizioni immediatamente prevalenti sulla disciplina comunale vigente e vincolanti anche nei confronti dei privati 4) gli allegati, tecnici e statistici, comprendenti le analisi e la rappresentazione cartografica dei caratteri fisici del territorio, della distribuzione della popolazione, dei posti di lavoro e degli insediamenti dell'uso del suolo in generale e di quant'altro necessario a definire lo stato di fatto".
Il Consigliere Majorino presenta il seguente emendamento: emendamento all'emendamento n. 1 bis: sopprimere il primo comma, n. 3 dell'art. 6 ("Le norme di attuazione ecc.").
La parola al Consigliere Majorino.



MAJORINO Gaetano

Avendo proposto questo emendamento che illustrerò brevemente, ritengo per implicito che sia ammissibile l'esame di questo articolo, però, mi sento di dovere segnalare ed enunciare la questione che è stata fatta prima.
L'articolato che è stato votato a maggioranza dalla Commissione nel luglio scorso non comprendeva l'articolo 6 della legge 56. L'art. 6 della L. 56, che i firmatari di questo emendamento sostitutivo chiamano articolo aggiunto, è stato toccato per la prima volta con l'emendamento sostitutivo presentato una settimana fa. Ciò premesso e richiamato quanto è stato detto prima dal collega Marchini sotto un certo angolo visuale ed osservato anche da me sotto altro angolo visuale, cioè a dire che gli emendamenti siano essi sostitutivi, aggiuntivi, modificativi, hanno diritto di cittadinanza nel corso dell'esame di una legge in quanto si ancorino a un determinato articolo approvato in Commissione, questo non si verifica.
L'emendamento soppressivo ha solo questo scopo e parte anzi da questa considerazione. L'inserire fra gli elaborati del piano territoriale le norme di attuazione che contengono i criteri, gli indirizzi, le direttive ai fini della predisposizione dei piani di competenza comunale, la prima parte dell'articolato è superfluo in quanto le finalità, i contenuti e le prescrizioni dei piani regolatori generali o le finalità, i contenuti e le prescrizioni delle loro varianti sono già enunciati ampiamente negli articoli 11, 12, 13.
Lo stesso discorso vale per la seconda parte: Norme di attuazione che contengono la specificazione delle eventuali prescrizioni immediatamente prevalenti sulla disciplina comunale.
Questo lo può contenere come principio il Piano Territoriale, per l'articolo 8, quarto comma del vecchio testo della 56, prevedeva in considerazione normativa questo problema prevedendo che i Comuni adeguano con variante i loro piani regolatori alle prescrizioni del piano territoriale.
I Comuni che non hanno piano regolatore lo devono formare, proporre e chiederne l'approvazione in conformità del piano territoriale. In sostanza la ragione dell'emendamento è prevalentemente tecnica perché si prevedono certe direttive e certe normative che sono poi sviluppate con maggiore chiarezza e maggiore precisione negli articoli 11, 12, 13 per quanto riguarda le direttive cui i Comuni si devono adeguare e, articolo 8, quarto comma, per quanto riguarda l'altro punto che ho messo in evidenza.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Simonelli.



SIMONELLI Claudio

Per brevità si potrebbe illustrare l'intero emendamento della maggioranza. Si tratta della riscrittura dell'articolo 6 della legge 56 che contiene l'indicazione degli elaborati del Piano Territoriale, operazione che si è resa necessaria a seguito della modifica introdotta sull'art. 5 che ha modificato i contenuti del Piano Territoriale e di conseguenza è ovvio che l'articolo 6 che ne discende ha dovuto anche essere modificato.
La nuova dizione dell'articolo 6 snellisce e semplifica anche dal punto di vista formale dei contenuti e della loro espressione letterale, quelle che erano peraltro delle normative già contenute. Infatti la cadenza dei punti contenuti nell'articolo richiama anche se in ordine diverso quelli che ci sono già nella legge, come elaborati indica la relazione, le tavole di piano, le norme di attuazione e gli allegati. Si sono soltanto semplificati, resi più leggibili, più schematici, più agili i contenuti già compresi nell'articolo 6.
Di conseguenza si pensa sia una norma che non apre grandi problemi di costituzionalità e di legittimità del nostro operare.



PRESIDENTE

Ha chiesto di parlare il Consigliere Marchini. Ne ha facoltà.



MARCHINI Sergio

Chiedo il pronunciamento della Presidenza per linearità di comportamento. Non mi pare che con un emendamento si possa chiedere l'abrogazione o la modifica di un articolo di legge. Per modificare una legge ci vuole un procedimento legislativo e non un procedimento di emendatio a una proposta di legge che è passata in istruttoria.
La Presidenza si era impegnata a valutare la opportunità di dichiarare non procedibili emendamenti che oggettivamente sono delle leggi e siccome stiamo parlando di una legge regionale che viene messa in discussione attraverso un emendamento, devo sottolineare questo modo di procedere sul piano legislativo estremamente curioso.
Questo articolo potrebbe benissimo essere riscritto in modo da essere un emendamento. Così com'è non è un emendamento, ma è una legge. E'una proposta rivolta al Consiglio di abolire un articolo di una legge in vigore nella Regione Piemonte. Come tale è un procedimento legislativo, non è un procedimento di emendatio, di integrazione, di modificazione di una proposta che è già sui nostri testi.
Una interpretazione alla magna carta liberatis del Presidente Viglione porterebbe magari a che qualunque maggioranza potrebbe portare in quest'aula, senza passare attraverso un momento legislativo, ma solo attraverso un momento deliberante in aula, le cose più aberranti. Se si ritiene che attraverso il meccanismo dell'emendamento si possono proporre in votazione le cose più incredibili si salta il momento della consultazione della proposta legge, dell'istruttoria. Caro Presidente Viglione, è vero, qui c'è la sovranità, che però impone delle regole di comportamento perché la sovranità non è l'assolutezza.
Sovranità significa riconoscerci in un sistema. Qui siamo usciti dai binari.
Noi abbiamo il diritto di chiedere alla Presidenza di garantire il procedimento legislativo nella sua linearità. Perché questo non avviene? Per una ragione di ordine politico. Perché questi nodi cruciali la maggioranza se li è posti non in termini di proposta legislativa, ma in termini di discussione di tutta una complessa problematica e li ripropone in termini di emendamenti saltando i momenti istituzionali previsti per il procedimento legislativo.
Questo è un caso specifico di specie. L'emendatio è cambiare Presidente Viglione, non è innovare, questa è una materia che si deve proporre attraverso l'iniziativa legislativa. Siccome la Presidenza aveva ritenuto di riflettere sulle mie considerazioni e di dare una risposta qualora si fosse verificato un caso di specie, io sottolineo l'opportunità che la Presidenza, posto che questo è un caso di specie, su questo si pronunci.



PRESIDENTE

Esaminiamo gli interventi per dare quindi una valutazione complessiva dei problemi sollevati.
Sembrano, fra l'altro, esserci precedenti richieste analoghe di emendamenti da parte dei Gruppi di minoranza, proprio nel corso dell'esame di questa legge.
Ha chiesto di parlare il Consigliere Picco. Ne ha facoltà.



PICCO Giovanni

Signor Presidente, credo che questo problema vada risolto una volta per tutte, diversamente rischiamo di inquinare i rapporti anche tra le forze politiche che possono avere degli orientamenti comuni su una serie di problemi che sono di rilevante importanza per la comunità piemontese.
lo credo di dover respingere un atteggiamento di collocazione strategica su questi emendamenti perché le sollecitazioni che ci sono pervenute dalla comunità piemontese e dall'esperienza che è maturata in questi 7 anni dall'approvazione della 56 di fatto hanno posto l'esigenza di una revisione generale della legge. Il fatto che le varie forze politiche si siano collocate parzialmente sulle proposte in positivo e che sia pervenuta in aula la sommatoria di una serie di proposte delle opposizioni e della Giunta che sono parziali, non scioglie tutti i nodi politici che comunque rimangono rispetto agli atteggiamenti che le forze politiche devono avere su questi versanti. I versanti sono generali, cioè rispetto all'impatto politico ed economico che crea questa normativa nella realtà sociale, nella realtà della gestione dei Comuni, nella realtà socio economica, negli impatti psicologici rispetto al problema della casa da parte dei cittadini.
Noi rischiamo di dividerci anche rispetto alla posizione tradizionale degli schieramenti tra le forze politiche per un atteggiamento direi strategico furbesco che non voglio definire diversamente, ma che comunque pare ricercare uno spazio proprio relativo alle sollecitazioni esterne che si ricevono, non pensando quali implicazioni invece ha il tipo di riesame della legge che noi stiamo affrontando. Mi allineo con la posizione direi politico-giuridico-istituzionale del Presidente Viglione, soprattutto per sollecitare un atteggiamento di resa generale dei conti su questa materia.
In fondo dal 1980 al 1985 non abbiamo affrontato questo problema.
Siamo alla scadenza della legislatura, io non credo che possiamo porci il problema di un rinvio ulteriore di posizioni, di contenuti. Se vogliamo lasciare come Consiglieri regionali, come forze politiche, al di là del pessimo bilancio di questa legislatura, un contributo positivo per quanto attiene al miglioramento del contenuto legislativo, affrontiamo tutti i nodi che ci sono sulla legge 56. Per i titoli che seguiranno moltissimi emendamenti non sono stati presentati né sul 337 né sui DDL delle forze di opposizione, né sul DDL delle comunità esterne, ma abbiamo tutta la titolarità di avere presenti queste proposte in questo dibattito.
Per questo chiediamo alla Presidenza del Consiglio di correggere l'impostazione formale della presentazione in aula di questa proposta, lo credo che la II Commissione non abbia licenziato il testo emendato del DDL 337. Ha licenziato un testo coordinato e se volete, signori della Presidenza del Consiglio, attribuitegli un altro numero perché non sussista più alcun dubbio su questa materia che comunque è la modifica alla L.R.
56/77 e non è altro.



MARCHINI Sergio

Chiedo la parola per fatto personale.
E' stato attribuito alla mia forza politica, in particolare al sottoscritto, un comportamento furbesco. Rifiuto questo termine che non attiene alla politica, ma attiene ad altri comportamenti. A questo punto chiedo alla D.C. di spiegare perché ha assentito manifestatamente al rilievo che ho posto alla Presidenza di essere attenta, per quanto ritenesse opportuno, a che non venissero introdotti nel dibattito degli argomenti che non fossero passati attraverso il procedimento legislativo.
C'è stato un assenso plateale della D.C. su questa mia richiesta, quindi l'atteggiamento politico è stato di una richiesta di attenzione della Presidenza. Ho ritenuto di richiedere alla Presidenza se la sperimentazione di questa attenzione che la Presidenza ha ritenuto di dover avere alla nostra preoccupazione potesse articolarsi sull'articolo che abbiamo all'esame. La Presidenza ha ritenuto di ritenere che così non fosse, da parte nostra non c'è stato alcun rilievo.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Biazzi.



BIAZZI Guido

Il Consigliere Picco ha ricordato come il testo che è pervenuto all'aula in effetti sia una proposta che ha recepito posizioni diverse emerse nel dibattito in Commissione, proposta perciò della Giunta modificata secondo le indicazioni delle altre forze politiche, un testo che potrebbe non essere identificato, sic et simpliciter col testo presentato dalla Giunta. Va anche detto che nessuna forza politica ha chiesto di accorpare in un unico testo i d.d.l. allora giacenti in Consiglio. Qualcuno si ricorderà della polemica che era sorta in luglio sul fatto che fossero o meno decaduti i d.d.l., ma credo che questa sia una questione di carattere formale. La sostanza mi pare stia in quanto ha indicato il collega Picco.
Tant'è vero che nel testo che stiamo esaminando alcune parti hanno recepito quasi interamente le proposte formulate dalla D.C. e da altre forze politiche. Questo è il testo su cui lavoriamo, che potrà essere modificato continuando il lavoro iniziato in Commissione e che in aula dovrebbe avere la massima esplicazione conclusiva. Il Presidente Viglione ha chiarito i principi fondamentali su cui si basa l'attività legislativa.
Nel merito, si tratta di una questione di carattere formale. L'articolo 6 modificato dalla L. 56 deriva innanzitutto dalle modifiche che abbiamo introdotto all'art. 5. E' un adeguamento che formalmente non è altro che la conseguenza dell'art. 5 che noi abbiamo appunto modificato ed emendato.



PRESIDENTE

Ha chiesto di parlare il Presidente della Giunta.



VIGLIONE Aldo, Presidente della Giunta regionale

Ho seguito, recentemente, i lavori del Parlamento su vari disegni di legge dove dall'opposizione venivano presentati migliaia di emendamenti da parte del Movimento Sociale e da parte di altri Gruppi politici. Tutti vennero accettati anche quando si proponeva addirittura di stravolgere l'intero disegno di legge . Qui ci troviamo ad esaminare degli emendamenti che è giusto siano presentati, perché vedete si parla di modifiche e di integrazioni alla legge 56, quindi si è nel tema. Sono dell'opinione che se un Consigliere matto presenta un emendamento per abolire la Presidenza della Repubblica, gli elettori non lo eleggeranno più perché tutti sanno che lui è matto.
La vita politica sotto questo aspetto non ha limitazioni, non ha censure, ha soltanto dei modelli di comportamento.
Se il comportamento di un Consigliere dal punto di vista politico deve essere censurato, gli elettori penseranno a censurarlo.
Il nostro regolamento consente la presentazione di emendamenti anche nel momento in cui si discute in aula, quindi non vedo perché debbano essere presentati quando possono migliorare un testo di legge. Quindi ha fatto bene la Presidenza.



PRESIDENTE

Ha chiesto di parlare il Consigliere Brizio. Ne ha facoltà.



BRIZIO Gian Paolo

Desidero precisare l'opinione del nostro Gruppo. Noi concordiamo con quanto hanno detto i colleghi Picco e Genovese sulla procedura legislativa nel senso che riteniamo che quando si modifica uno strumento come la legge urbanistica o qualunque altra legge, ci sia la possibilità di innovare anche con gli emendamenti.
Qui però c'è un problema di sostanza. Ci troviamo di fronte ad una mole tale di emendamenti che non possiamo trascurare.
Ci troviamo di fronte a un complesso di modifiche alla legge 56 che tutti vogliamo e che la nostra forza politica fin dal 1981 ha richiesto e dobbiamo dire con chiarezza che questo disegno di legge di modifica alla 56 è giunto in aula ad un livello di non sufficiente preparazione per cui ci troviamo in difficoltà a dare il nostro impegno in modo corretto.
Quindi ripetiamo quello che abbiamo detto più volte: vogliamo la modifica della legge 56, il nostro Gruppo è fortemente impegnato a portarla avanti e se abbiamo assentito all'intervento di Marchini non era per l'aspetto marginale e formale, ma per la conclusione che era sottesa e implicita.
Oggi non siamo più in grado di dare un prodotto corretto perché ci troviamo di fronte alla mutazione continua degli elementi sui quali ci dobbiamo pronunciare. Ci sono degli articoli presentati dalla maggioranza che sono completamente nuovi, che innovano completamente nel tessuto delle modifiche della L. 56 inizialmente previste.
Non siamo maturi per una serena discussione in aula che ci porti ad una legge veramente adeguata. Quindi è opportuno trovare una via diversa che forse, entro tempi più brevi, consentirebbe una soluzione più positiva.
L'abbiamo proposta stamani, la riproporremo ad ogni momento perché abbiamo coscienza di non fare una proposta strumentale ma invece doverosa per la qualità del lavoro che dobbiamo compiere.
Poiché il problema è di ampio peso, occorrerebbe una serena valutazione sulla via da percorrere, e invitiamo la maggioranza a farlo.
Proseguire alle 7 di sera in un clima defatigante e di stanchezza credo non produca vantaggio alcuno.
Quindi proponiamo di chiudere la seduta all'orario previsto, di proseguire domattina e nello stesso tempo invitiamo la Giunta a valutare se l'iter intrapreso sia idoneo a produrre un risultato positivo.



PRESIDENTE

Per quanto riguarda la questione procedurale, i chiarimenti sono emersi dai diversi interventi. Procediamo pertanto nell'esame del testo di modifica della legge 56.
Tuttavia, tutte le volte che in quest'aula incontriamo questioni di procedura e di metodo, ritorniamo all'esigenza di un riesame più attento del regolamento e dell'inserimento di riflessioni ulteriori su articoli che sembravano già sufficientemente chiari e che invece lasciano aperte delle incertezze. Posso dire al Consigliere Marchini che da parte della Presidenza ci sarà una considerazione attenta alle sue osservazioni e il recepimento degli aspetti che dovessero essere ritenuti fondati in sede di esame del regolamento. Adesso possiamo votare gli emendamenti. La parola al Consigliere Montefalchesi.



MONTEFALCHESI Corrado

Vorrei invitare la Presidenza a considerare l'emendamento globale che il sottoscritto ha presentato come modifica unicamente del punto 2) riguardante le tavole di piano. Vorrei illustrare le ragioni del nostro emendamento. Simonelli ha detto appunto che è stata fatta una semplificazione del testo di legge. A me sembra che la semplificazione sia stata eccessiva per quanto riguarda le tavole di piano, infatti il nostro emendamento precisa meglio ciò che le tavole di piano debbono definire.
Debbo dire per correttezza che il nostro giudizio su questo articolo non è vincolato all'accoglimento o meno di questo emendamento.
Il giudizio sull'articolo è globale ed è positivo. Inviterei però i tre Gruppi che hanno presentato questo testo a valutare le considerazioni che ho testé fatto.



PRESIDENTE

La parola all'Assessore Rivalta.



RIVALTA Luigi, Vice Presidente della Giunta regionale

Il Consigliere Montefalchesi in sostanza dice che le politiche di piano devono fare riferimento alla situazione di fatto ed ai contenuti di cui al terzo comma dell'art. 5 della presente legge, cioè fa un elenco più lungo e più preciso dei contenuti che devono avere le tavole.



MONTEFALCHESI Corrado

Colgo le precisazioni del Vicepresidente Rivalta, comprendendo in queste l'assenso del Presidente della Giunta purché seguano delle circolari esplicative.
Quindi ritiro l'emendamento.



PRESIDENTE

Pongo in votazione l'emendamento presentato dal Consigliere Majorino.
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
L'emendamento è respinto con il seguente esito: favorevoli 4 Consiglieri contrari 30 Consiglieri astenuti 20 Consiglieri Pongo ora in votazione l'emendamento presentato dai Consiglieri Biazzi Bontempi, Simonelli e Cerutti. Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
E' approvato con il seguente esito: favorevoli 30 Consiglieri contrari 2 Consiglieri astenuti 22 Consiglieri Pongo ora in votazione il nuovo art. 3 bis.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 4 hanno risposto SI 30 Consiglieri hanno risposto NO 2 Consiglieri si sono astenuti 22 Consiglieri Il nuovo art. 3 bis è approvato.
Dovremmo esaminare l'art. 4. C'è una richiesta del Capogruppo della D.C. di sospendere la seduta e di rinviarla a domani mattina.
Il Consigliere Carazzoni si associa.
Ha chiesto di parlare il Consigliere Bontempi.



BONTEMPI Rinaldo

Quando abbiamo fatto il lavoro di assemblaggio degli emendamenti avevamo esaminato anche gli artt. 4, 7 e 8 ter. Propongo di esaminare ancora un articolo.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Brizio.



BRIZIO Gian Paolo

Noi riteniamo che si debbano chiudere i lavori a questo punto e domani mattina prima dell'inizio i Capigruppo potranno prevedere l'ora di chiusura dei lavori, anche considerando che i Consiglieri che vengono da fuori Torino devono essere in tempo per tornare alle abitazioni e rientrare.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Chiabrando.



CHIABRANDO Mauro

Mi associo alla richiesta del Capogruppo D.C. perché ritengo che nessuno di noi sia più in grado di continuare. Ne è prova l'ultima votazione. Signor Presidente, non me ne voglia, ma la dichiarazione che ha fatto lei è di nuovo sbagliata, perché ha detto 52 presenti, 30 si, 2 no e 22 astenuti; il che fa 54 e non 52.
Questo non ha nessun effetto pratico ma per dimostrarle che qui non ci sia più un clima sereno per lavorare.



PRESIDENTE

Consigliere Chiabrando, voler avere ragione a tutti i costi su questo argomento, mi creda, è un pochino troppo. Comunque prendiamolo come errore speriamo di non incapparci più. La Presidenza fa questa proposta. Domani la seduta incomincia alle 9,30 in punto. Chiedo ai colleghi di essere presenti perché si voterà subito. Si farà un'ora di intervallo per la colazione e poi si proseguirà fino alle 8. Il giorno successivo si proseguirà fino ad esaurimento. Quindi prevedete anche la seduta notturna del giovedì. I Presidenti dei Gruppi sono convocati alle ore 9 domani mattina.
La seduta è tolta.



(La seduta ha termine alle ore 19.15)



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