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Dettaglio seduta n.258 del 13/07/84 - Legislatura n. III - Sedute dal 9 giugno 1980 al 11 maggio 1985

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Argomento:


PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE MARCHIARO


Argomento: Stato giuridico ed economico del personale dipendente

Esame progetto di legge n. 363/bis: "Norme sullo stato giuridico e sul trattamento economico dei dipendenti regionali" (seguito)


PRESIDENTE

La seduta è aperta.
Proseguiamo l'esame del p.d.l. 363 bis: "Norme sullo stato giuridico e sul trattamento economico dei dipendenti regionali".
La discussione generale è stata conclusa ieri sera. Prima di procedere dobbiamo considerare l'ordine del giorno di non passaggio agli articoli, ai sensi dell'art. 77 del regolamento del Consiglio regionale, presentato dal Consigliere Marchini.
Il Consigliere Marchini ha illustrato ieri sera le ragioni di questo ordine del giorno. Ha chiesto di intervenire il Consigliere Bontempi. Ne ha facoltà.



BONTEMPI Rinaldo

Non siamo d'accordo su questo ordine del giorno, quindi richiamiamo sostanzialmente le motivazioni espresse nell'intervento di ieri.



PRESIDENTE

Ha chiesto di intervenire il Consigliere Carletto. Ne ha facoltà.



CARLETTO Mario

Anche noi ieri abbiamo anticipato il nostro giudizio sulla richiesta del Consigliere Marchini. E' una richiesta che poteva essere legittima sei mesi fa, quando avrebbe evitato di far slittare il recepimento del contratto da dicembre a luglio, mentre oggi non ci pare utile soprattutto per i dipendenti. Su questa richiesta noi ci asterremo.



PRESIDENTE

Ha chiesto di intervenire il Consigliere Vetrino. Ne ha facoltà.



VETRINO Bianca

Questo d.d.l. arriva in ritardo se consideriamo che l'accordo è fatto da un anno e la Regione avrebbe già dovuto recepirlo. Il lavoro in Commissione è stato impegnato, consapevole e responsabile pur nella differenziazione dei ruoli e delle posizioni. Credo che la discussione vada affrontata. Quello che succederà non lo so perché l'articolato deve essere ancora valutato.
Credo che si debba discutere e votare.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Marchini.



MARCHINI Sergio

Io insisto. Peraltro le motivazioni addotte dai colleghi meriterebbero profonde considerazioni. Ho l'impressione che non si sia sufficientemente riflettuto sulla situazione di grave imbarazzo in cui si trova un legislatore. Questa legge, lo sappiamo tutti, è illegittima, ma questi nodi non si vogliono affrontare. Noi riteniamo che questa legge non sia tempestiva né sul piano del processo, né sul piano politico né sul piano del sistema. La nostra politica non farà niente di quello che riterrebbe necessario fare, per senso delle istituzioni, per rendere meno difficile il prosieguo della legge, anche se, comportandoci così abbiamo qualche dubbio di fare fino in fondo il nostro dovere.



PRESIDENTE

Pongo in votazione l'ordine del giorno: "Il Consiglio regionale udita la discussione generale sul progetto di legge n. 363/bis all'esame delibera il non passaggio agli articoli.
Invita la Giunta a predisporre e presentare in tempi brevi un disegno di legge di mero recepimento dell'accordo relativo al contratto nazionale".
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
E' respinto con 1 voto favorevole, 25 contrari e 7 astensioni.
Procediamo quindi all'esame del relativo articolato.
Art. 1 (Finalità della legge) "La presente legge disciplina gli istituti attinenti lo stato giuridico ed economico dei dipendenti regionali secondo quanto previsto dall'accordo nazionale stipulato il 20.5.1983 di cui alla deliberazione del Consiglio dei Ministri del 16.6.1983".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 37 hanno risposto SI 36 Consiglieri si è astenuto 1 Consigliere L'art. 1 è approvato.
Art. 2 (Campo di applicazione) "Ai sensi dell'art. 10 della legge 29 marzo 1983, n. 93, le disposizioni di cui alla presente legge trovano applicazione, in quanto applicabili in relazione alle funzioni attribuite ed al tipo di struttura organizzativa alle stesse correlata, anche nei confronti del personale degli Enti pubblici non economici dipendenti dalla Regione".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 37 hanno risposto SI 36 Consiglieri si è astenuto 1 Consigliere L'art. 2 è approvato.
Art. 3 (Livelli di contrattazione) "Nell'ambito e nei limiti fissati dalla disciplina dell'accordo a livello nazionale recepito con la presente legge e con le modalità previste dall'art. 14 della legge 29 marzo 1983, n. 93, si individuano i seguenti livelli di accordi: a) Regionale: regola l'attuazione di una serie di istituti previsti nell'accordo nazionale di lavoro secondo quanto disposto nella presente legge.
Per gli accordi a livello regionale che riguardano aspetti comuni per il personale regionale e degli enti locali, la delegazione di parte pubblica è composta dal Presidente della Giunta regionale o suo delegato, e dalle rappresentanze regionali dall'Anci, Upi, Uncem.
b) Aziendale: riguarda le condizioni di lavoro nonché i criteri dell'organizzazione del lavoro anche conseguenti alla ristrutturazione dei servizi e degli uffici; individua la rispondenza della prestazione ai profili professionali inerenti la qualifica funzionale risultante dall'ordinamento stabilito dall'accordo nazionale di lavoro; le articolazioni dell'orario di lavoro; verifica le condizioni per l'erogazione del salario accessorio in base ai criteri e nei limiti quantitativi fissati dall'accordo nazionale di lavoro; definisce ed attua progetti per la rilevazione e gli incrementi della produttività collettiva ed individuale.
Gli accordi di cui ai precedenti punti a) e b) non possono comportare oneri aggiuntivi se non nei limiti previsti dagli accordi nazionali. Sono abrogati le lettere: a), b), c), d), f), del primo comma e il quarto comma dell'articolo 9 della legge regionale 27 gennaio 1981, n. 5".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 37 hanno risposto SI 36 Consiglieri si è astenuto 1 Consigliere L'art. 3 è approvato.
Art. 4 (Informazione) "Nel rispetto delle competenze proprie degli Organi istituzionali ed al fine di ricercare ogni contributo di partecipazione al miglioramento ed all'efficienza dei servizi, la Regione garantisce una costante e tempestiva informazione alle organizzazioni sindacali sugli atti e sui provvedimenti che riguardano il personale, l'organizzazione del lavoro ed il funzionamento dei servizi, nonché i programmi e gli investimenti della Regione. L'informazione riguarda sia gli atti e i provvedimenti che direttamente attengono le materie predette, sia atti o provvedimenti relativi ad altri oggetti dar quali, comunque, discendono conseguenze riguardanti il personale, l'organizzazione del lavoro ed il funzionamento dei servizi.
L'informazione avviene a livello di strutture sindacali orizzontali e verticali.
L'informazione si attua in via preventiva con le organizzazioni sindacali, a livello orizzontale territoriale se riguarda obiettivi e programmi di sviluppo, piani di intervento e di investimento, bilanci annuali o pluriennali e a livello di organizzazioni sindacali di categoria se riguarda l'organizzazione del lavoro e provvedimenti concernenti il personale.
Gli accordi decentrati in sede regionale ed aziendale definiranno, per gli oggetti di rispettiva competenza, modalità e tempi dell'informazione.
Per le finalità di cui al primo comma si svolgono inoltre periodiche conferenze di servizio. L'art. 8 della l.r. 27 gennaio 1981 n. 5 è abrogato".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 37 hanno risposto SI 36 Consiglieri si è astenuto 1 Consigliere L'art. 4 è approvato.
Art. 5 (Diritti sindacali) "In attesa della definizione intercompartimentale della disciplina unitaria delle relazioni sindacali, viene mantenuto il numero attuale di aspettative sindacali retribuite, di cui all'art. 28 della l.r. 17 dicembre 1979, n. 74".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 37 hanno risposto SI 36 Consiglieri si è astenuto 1 Consigliere L'art. 5 è approvato.
Art. 6 (Ordinamento delle qualifiche funzionali e della dirigenza regionale) "Il personale della Regione è inquadrato in un ruolo unico comprendente otto qualifiche funzionali e due qualifiche funzionali dirigenziali.
Le declaratorie delle otto qualifiche funzionali nonché le attribuzioni, i compiti, le responsabilità e le funzioni relative alle due qualifiche dirigenziali sono descritte nei successivi articoli 7, 8, 9, 10 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 della presente legge.
Gli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 della legge regionale 17 dicembre 1979 n. 74 sono abrogati".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 37 hanno risposto SI 36 Consiglieri si è astenuto 1 Consigliere L'art. 6 è approvato.
Art. 7 (Declaratoria professionale della prima qualifica funzionale) "Sono inserite nella prima qualifica funzionale le posizioni di lavoro caratterizzate da: Complessità delle prestazioni Attività semplici di tipo manuale comportanti anche l'utilizzo di strumenti di lavoro di uso comune.
Professionalità Comuni conoscenze pratiche.
Autonomia operativa Nessuna apprezzabile autonomia.
Responsabilità Limitata alla corretta esecuzione del proprio lavoro.
Requisiti di accesso all'esterno Assolvimento della scuola dell'obbligo.
Declaratoria di funzioni Svolge compiti di pulizia dei locali".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 37 hanno risposto SI 36 Consiglieri si è astenuto 1 Consigliere L'articolo 7 è approvato.
Art. 8 (Declaratoria professionale della seconda qualifica funzionale) "Sono inserite nella seconda qualifica funzionale le posizioni di lavoro caratterizzate da: Complessità delle prestazioni Attività semplici di tipo manuale e non di carattere ripetitivo, con eventuale utilizzo di strumenti di lavoro di uso elementare e comune, che non comporta la trasformazione del prodotto, ma la sola conservazione.
Professionalità Comuni conoscenze pratiche per le quali non si richiede preparazione professionale specifica.
Autonomia operativa Nessuna apprezzabile autonomia se non quella limitata all'esecuzione del proprio lavoro nell'ambito di istruzioni dettagliate.
Responsabilità Limitata alla corretta esecuzione del proprio lavoro.
Requisiti di accesso dall'esterno Assolvimento dell'obbligo scolastico.
Declaratoria di funzioni E' addetto a compiti di custodia e di sorveglianza di locali ed uffici di cui cura l'apertura e la chiusura; di anticamera ed aula nel cui ambito regola l'accesso del pubblico agli uffici, fornendo informazioni semplici di dislocazione di fascicoli ed oggetti d'ufficio; di prelievo distribuzione e spedizione di corrispondenza; di commissioni anche esterne al luogo di lavoro; di esecuzione di fotocopie, di ciclostilati e di fascicolature, mediante l'uso di attrezzature di facile impiego e manovrabilità. Le mansioni di tale qualifica si integrano con quelle della prima qualifica".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 37 hanno risposto SI 36 Consiglieri si è astenuto 1 Consigliere L'art. 8 è approvato.
Art. 9 (Declaratoria professionale della terza qualifica funzionale) "Sono inserite nella terza qualifica funzionale le posizioni di lavoro caratterizzate da: Complessità delle prestazioni Attività prevalentemente esecutiva o tecnico-manuale la cui esecuzione comporta anche gravosità e/o disagio, ovvero l'uso e la manutenzione ordinaria di strumenti e arnesi di lavoro.
Professionalità Preparazione professionale qualificata da adeguata conoscenza di tecniche di lavoro o di procedure predeterminate acquisibili anche con un periodo limitato di pratica.
Autonomia operativa Limitata all'esecuzione del proprio lavoro nell'ambito di istruzioni dettagliate.
Responsabilità Limitata alla corretta esecuzione del proprio lavoro.
Eventuali elementi accessori Può richiedersi il possesso di particolari abilitazioni o patenti.
Requisiti di accesso dall'esterno Licenza della scuola dell'obbligo e qualificazione professionale se richiesta.
Declaratoria di funzioni E' addetto a prestazioni tecnico-manuali ed amministrative semplici, lo svolgimento delle quali presuppone conoscenze preliminari non specializzate; conduzione e manutenzione ordinaria di macchinari semplici e di impianti tecnici di varia natura; conduzione di autoveicoli e motoveicoli di cui esegue la pulizia e garantisce l'ordinaria manutenzione attività agricole e forestali; altre assimilabili per capacità professionali, conoscenze preliminari ed esperienza di compiti accessori e collegati all'esercizio delle mansioni proprie della qualifica, nonché, in via complementare e non prevalente, operazioni a diverso contenuto professionale che integrano e completano le funzioni assegnate. Le mansioni di tale qualifica possono integrarsi con quelle delle precedenti".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 37 hanno risposto SI 36 Consiglieri si è astenuto 1 Consigliere L'art. 9 è approvato.
Art. 10 (Declaratoria professionale della quarta qualifica funzionale) "Sono inserite nella quarta qualifica funzionale le posizioni di lavoro caratterizzate da: Complessità delle prestazioni Attività specializzate nel campo amministrativo, contabile, tecnico manutentivo, esercitate anche mediante l'uso di apparecchiature tecniche di tipo complesso.
Complessità organizzativa L'attività può comportare il coordinamento di addetti a qualifiche inferiori e altresì al mantenimento di rapporti diretti interni ed esterni al servizio di appartenenza per trattare questioni o pratiche di importanza apprezzabile.
Professionalità E' richiesta una preparazione professionale specifica.
Autonomia operativa Nell'ambito di istruzioni generali non necessariamente dettagliate.
Eventuali elementi accessori Può richiedersi il possesso di particolari abilitazioni o patenti.
Responsabilità Limitata alla corretta esecuzione del proprio lavoro e all'eventuale coordinamento di addetti a qualifiche inferiori.
Requisiti di accesso dall'esterno Licenza della scuola dell'obbligo e specializzazione professionale se richiesta.
Declaratoria di funzioni Esegue le attività amministrative che comportano operazioni di archivio, protocollo, registrazione e reperimento, anche a mezzo di macchine complesse, di atti, documenti e pubblicazioni; collabora alla minuta istruzione di natura contabile, tecnica ed amministrativa delle pratiche; esegue attività di stenografia e/o dattilografia, da originali e registrazioni, anche mediante impiego di macchine memorizzatrici e compositrici, di cui garantisce l'ordinaria manutenzione, provvede alla collazionatura dei dattiloscritti, effettua operazioni di esecuzione dei programmi di elaborazione secondo procedure definite; è addetto all'esercizio di impianti telefonici complessi. Le attività sono svolte in forma integrata costituendo un'unica posizione di lavoro, ovvero con esclusivo riferimento ad una parte di esse, in relazione alle esigenze organizzative del settore di destinazione.
E' addetto a prestazioni tecnico-manuali, lo svolgimento delle quali presuppone conoscenze specializzate relative a: attività agricole e forestali; sorveglianza idraulica; strutture per la ristorazione collettiva e complessi ricettivo-alberghieri; servizi tecnici attinenti lo svolgimento dei lavori consiliari; riparazione, collaudo e anche, ove occorra conduzione di autoveicoli; conduzione di operatrici semoventi; riproduzione litotipografica e confezionamento di stampati; altri servizi tecnico operativi di competenza regionale.
Comporta l'impiego di macchine automatiche complesse di cui garantisce l'ordinaria manutenzione e lo svolgimento di altri compiti assimilabili per capacità professionali; conoscenze preliminari ed esperienza; nonché di operazioni amministrative complementari".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 37 hanno risposto SI 36 Consiglieri si è astenuto 1 Consigliere L'art. 10 è approvato.
Art. 11 (Declaratoria professionale della quinta qualifica funzionale) "Sono inserite nella quinta qualifica funzionale le posizioni di lavoro caratterizzate da: Complessità delle prestazioni Attività professionale che richiede l'uso complesso di dati per l'espletamento delle prestazioni lavorative; può richiedere altresì preparazione tecnica e particolare conoscenza delle tecnologie del lavoro con eventuale impiego di apparecchiature complesse.
Complessità organizzative L'attività può comportare funzioni di indirizzo e coordinamento di operatori con qualifiche inferiori.
Autonomia operativa E' completa nell'ambito di prescrizioni di massima riferite a procedure generali.
Responsabilità La prestazione lavorativa è caratterizzata da responsabilità per l'attività direttamente svolta e, eventualmente, per i risultati conseguiti dagli operatori nei confronti dei quali si esercita il coordinamento.
Requisiti di accesso dall'esterno E' richiesto il diploma di istruzione di secondo grado e/o particolari requisiti previsti per i singoli profili professionali, nonché specifica specializzazione professionale acquisita anche attraverso altre esperienze di lavoro.
Declaratoria di funzioni E' addetto a funzioni tecniche che richiedono conoscenze preliminari ed esperienza a livello di operaio ed operatori ad alta specializzazione con connessa responsabilità di indirizzo di posizioni di lavoro a minor contenuto professionale, ed ha funzioni di vigilanza nell'ambito delle materie di competenza regionale, anche con riferimento alla prevenzione e repressione delle violazioni di norme di legge e regolamenti".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 37 hanno risposto SI 36 Consiglieri si è astenuto 1 Consigliere L'art. 11 è approvato.
Art. 12 (Declaratoria professionale della sesta qualifica funzionale) "Sono inserite nella sesta qualifica funzionale le posizioni di lavoro caratterizzate da: Complessità delle operazioni Attività che comportano l'uso complesso di dati per l'espletamento di prestazioni lavorative di natura tecnica, amministrativa e contabile a livello di diploma di scuola secondaria superiore.
Complessità organizzativa L'attività può comportare il coordinamento di addetti a qualifica inferiore ed altresì il mantenimento di rapporti diretti interni ed esterni al servizio di appartenenza per trattare questioni e pratiche importanti.
Professionalità E' richiesta una preparazione derivante in genere da specifico titolo professionale Autonomia operativa Grado di iniziativa secondo istruzioni di massima, norme e procedure valevoli nell'ambito della sfera di attività dell'addetto.
Responsabilità Riferita alla corretta esecuzione del proprio lavoro ed all'organizzazione e il coordinamento, anche mediante emanazione di prescrizioni dettagliate, del lavoro di appartenenti a livelli inferiori.
Requisiti di accesso dall'esterno Si richiede la licenza di scuola media superiore o equipollente.
Declaratoria di funzioni Cura, nel campo amministrativo, la raccolta, conservazione e reperimento di documenti, atti e norme; la ricerca, l'utilizzo e l'elaborazione semplice di elementi (atti, dati istruttori e documenti) anche complessi e complessa di dati semplici, secondo istruzioni di massima; la redazione, su schemi definiti, di provvedimenti che richiedono procedure anche complesse; la corrispondenza e le relazioni esterne correnti collegate anche ai compiti di segreteria; la redazione sintetica di verbali, comunicazione, testi e documenti; la rendicontazione; le attività economati correnti, la rilevazione statistica, altri compiti assimilabili per capacità professionali, conoscenze preliminari ed esperienza. Nel campo dell'informazione, dell'elaborazione dati, la minutazione dei programmi, la gestione operativa degli impianti di elaborazione, il controllo delle informazioni input/output, la gestione dei flussi informativi ed attività di prima elaborazione statistica degli stessi. Nel campo tecnico, le attività correnti (indagini, rilievi perizie, analisi, misurazioni, elaborati progettuali, disegni, assistenza tecnica, sperimentazione, ecc.).
Con riferimento alle attività tecnico-operative dei servizi regionali svolge compiti caratterizzati da approfondita conoscenza delle tecniche di trasformazione, confezionamento e distribuzione dei prodotti verificando la qualità ed i risultati della produzione, conduzione di impianti e macchinari che comportano alta specializzazione; sovraintende tecnicamente alle operazioni effettuate dagli addetti all'area funzionale cui è proposto, controlla lo stato degli impianti e macchinari, predisponendo idonei interventi per assicurare adeguati rendimenti ed evitare rapide usure.
Funzioni docenti nel settore della formazione professionale che richiedono quale titolo di studio il diploma di scuola media superiore".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 37 hanno risposto SI 36 Consiglieri si è astenuto 1 Consigliere L'art. 12 è approvato.
Art. 13 (Declaratoria professionale della settima qualifica funzionale) "Sono inserite nella settima qualifica funzionale le posizioni di lavoro caratterizzate da: Complessità delle prestazioni Attività di natura tecnica, amministrativa, contabile, consistendo nell'istruttoria formale di atti e provvedimenti o nell'elaborazione dei dati, nonché attività di studio, ricerca, elaborazione e progettazione.
Dette attività comportano altresì l'applicazione di norme e procedure ovvero l'interpretazione delle stesse e dei dati elaborati. Consiste inoltre nella collaborazione con titolari di posizione di lavoro di maggior contenuto professionale.
Direzione e coordinamento Può comportare il coordinamento di gruppi informali di lavoro o organizzazione di unità semplici.
Autonomia operativa e iniziativa Nell'ambito di prescrizioni generali contenute in norme o procedure definite o in direttive di massima; l'iniziativa può manifestarsi anche nell'individuazione di procedimenti necessari alla soluzione dei casi esaminati e di concrete situazioni di lavoro.
Responsabilità Per i risultati delle attività direttamente svolte nonché di quelle del gruppo coordinato.
Requisiti di accesso dall'esterno Diploma di laurea.
Declaratoria di funzioni Svolge attività di ricerca, studio ed elaborazione per la preparazione di provvedimenti o interventi preordinati all'attuazione dei programmi di lavoro, alla cui impostazione è tenuto a collaborare nell'ambito dell'unità organica cui è inserito.
Con riferimento ai compiti attribuiti: espleta attività proprie di specifiche discipline tecniche, che comportano anche assunzione di autonoma responsabilità professionale; definisce le procedure correnti verificandole nell'ambito dell'unità operativa; redige provvedimenti e schemi di provvedimenti; cura la corrispondenza e le relazioni esterne relaziona periodicamente sull'efficienza e razionalità delle procedure e sullo stato di attuazione dei compiti attribuiti; svolge i compiti di segreteria di progetto e di segreteria di direzione di supporto per l'attuazione di procedure, di progetti operativi complessi ed atti di programmazione; partecipa ai gruppi di lavoro per obiettivi attinenti i compiti attribuiti; collabora alle attività formative ed agli interventi di aggiornamento, di qualificazione e/o riqualificazione programmati per l'unità organica in cui è inserito.
Si avvale degli strumenti e metodologie informative e informatiche predisposti dal sistema regionale di gestione delle informazioni. Provvede ad altri compiti assimilabili per capacità professionale, conoscenze preliminari ed esperienza, nonché in via complementare e non prevalente operazioni a diverso contenuto professionale che integrano e completano le funzioni assegnate. Funzioni docenti nel settore della formazione professionale che richiedono quale titolo di studio il diploma di laurea.
La posizione di lavoro può comportare l'indirizzo di altre posizioni di lavoro a minor contenuto professionale".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 37 hanno risposto SI 36 Consiglieri si è astenuto 1 Consigliere L'art. 13 è approvato.
Art. 14 (Declaratoria professionale dell'ottava qualifica funzionale) "Sono inserite nell'ottava qualifica funzionale le posizioni di lavoro caratterizzate da: Complessità e difficoltà delle prestazioni Attività di studio, di ricerca, di elaborazione di piani e di programmi che richiedono elevata specializzazione professionale, nonché il controllo dei risultati nei settori amministrativi, tecnico-scientifici, ovvero l'istruttoria, la predisposizione e la formazione di atti e provvedimenti di notevole grado di difficoltà, può comportare la responsabilità di unità operative organiche e l'esercizio di funzioni con rilevanza esterna.
Attività operativa e iniziativa L'attività è caratterizzata da difficoltà di decisione e autonomia di iniziativa nell'ambito degli obiettivi e degli indirizzi generali.
Responsabilità L'attività comporta la piena responsabilità dell'attività direttamente svolta, delle istruzioni impartite, nonché del conseguimento degli obiettivi previsti dai programmi di lavoro.
Requisiti di accesso dall'esterno Per l'accesso alla qualifica è richiesto il diploma di laurea nonché la prescritta abilitazione nel caso di prestazione professionale.
Declaratoria di funzioni Svolge attività di ricerca, studio ed elaborazione rivolta alla predisposizione di provvedimenti e di interventi diretti all'attuazione dei programmi di lavoro, alla cui formulazione è tenuto a collaborare nell'ambito dell'unità organica complessa, organizzazione della raccolta ed elaborazione dei dati relativi allo stato di attuazione dei programmi ed al grado di incidenza degli interventi.
Nell'ambito dell'unità operativa complessa in cui è inserito: collabora, predisponendo i relativi atti e documenti alla redazione di progetti e di schemi di articolati, pareri ed istruttoria di particolare complessità e rilevanza; può partecipare ai gruppi di lavoro per obiettivi in relazione ai compiti affidati.
Espleta attività di progettazione e formazione in interventi di aggiornamento, qualificazione e/o riqualificazione. Si avvale degli strumenti e metodologie informative ed informatiche predisposti dal sistema regionale di gestione delle informazioni.
Nell'ambito dell'unità organica complessa può essere incaricato della responsabilità - con compiti di indirizzo dell'attività degli addetti - di un'unità operativa organica eventualmente prevista, nonché dell'esercizio di funzioni che comportano assunzioni di autonoma responsabilità professionale. In ordine a tali funzioni verifica il rispetto dei tempi e delle procedure previste dal programma e dalle norme; definisce le procedure correnti; segue gli affari di complessità non ordinaria e le relative relazioni esterne; relaziona periodicamente sull'efficienza e razionalità delle procedure dell'organizzazione anche con riferimento ai carichi di lavoro, ovvero espleta attività proprie di specifiche discipline che comportino assunzione di autonoma e rilevante responsabilità professionale".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 37 hanno risposto SI 36 Consiglieri si è astenuto 1 Consigliere L'art. 14 è approvato.
Art. 15 (Funzione dirigenziale ) "La funzione dirigenziale nelle Regioni è rivolta ad assicurare e garantire il ruolo di programmazione dello sviluppo economico e sociale di indirizzo, coordinamento e controllo delle istituzioni pubbliche sub regionali proprio dell'Ente Regione, in conformità ai principi definiti nei rispettivi statuti e in attuazione degli indirizzi politico-amministrativi formulati dai competenti organi istituzionali. Essa si esplica essenzialmente mediante: il raccordo degli apparati amministrativi con gli organi politico istituzionali, con un diretto apporto collaborativo alla formazione delle scelte, degli indirizzi e dei programmi dell'Ente ed alla loro attuazione e verifica il coordinamento delle relazioni interfunzionali, interne ed esterne delle e tra le strutture operative dell'ente, in modo da garantire la reciproca integrazione interdisciplinare e la complessa coerenza dell'azione degli apparati amministrativi regionali.
L'esercizio della funzione dirigenziale - inteso ad assicurare l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa è caratterizzato da: preparaziome culturale e professionale, tale da garantire i più ampi rapporti interdisciplinari, la collaborazione con e tra diverse professionalità specifiche, l'utilizzo integrato di molteplici competenze tecniche e scientifiche piena autonomia tecnica di decisione e di direzione, in particolare nell'organizzazione ed utilizzazione delle risorse assegnate diretta responsabilità dell'attività personalmente svolta, nonch delle decisioni assunte e delle disposizioni impartite nell'esercizio delle rispettive attribuzioni.".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 37 hanno risposto SI 36 Consiglieri si è astenuto 1 Consigliere L'art. 15 è approvato.
Art. 16 (Attribuzione e compiti dei dirigenti regionali) "I dirigenti regionali organizzano e dirigono le strutture previste dalle leggi di organizzazione, studiano gli aspetti ed esaminano i problemi di natura giuridico-amministrativa, economico-sociale e tecnico-scientifica attinenti le materie di competenza regionale, elaborano relazioni, pareri proposte, documenti, schemi di provvedimenti legislativi e regolamentari.
Forniscono ai competenti organi politico-istituzionali gli elementi di conoscenza e di valutazione tecnica necessari per l'analisi del grado di soddisfacimento del pubblico interesse e la scelta delle conseguenti determinazioni, formulando proposte anche alternative in termini di rapporto tra risultati conseguibili e rispettivi costi.
A questo fine possono disporre inchieste e promuovere ricerche per la migliore individuazione e qualificazione dei bisogni e degli interessi rilevanti.
Collaborano alla determinazione e selezione degli obiettivi generali dell'amministrazione e alla formulazione dei piani, programmi e progetti in cui si articola il piano regionale di sviluppo.
Attuano la specificazione degli obiettivi indicati dai competenti organi politico-istituzionali e la loro traduzione in programmi di lavoro verificandone lo stato di attuazione ed i risultati.
Disciplinano il funzionamento e l'organizzazione interna delle strutture operative cui siano preposti, assicurando la migliore utilizzazione e l'efficace impiego delle risorse umane e strumentali assegnate.
Studiano i problemi di organizzazione, la razionalizzazione e semplificazione delle procedure, le nuove tecniche e metodologie di lavoro formulando proposte o adottando disposizioni volte ad assicurare l'osservanza dei criteri di regolarità gestionale, speditezza amministrativa ed economicità di gestione, con riferimento al rapporto costi/benefici.
Ai dirigenti regionali, nell'ambito delle rispettive attribuzioni competono inoltre: l'amministrazione degli stanziamenti di bilancio corrispondenti alle funzioni della struttura organizzativa cui sono preposti e la firma delle proposte di assunzione di impegni di spesa e di liquidazione della stessa l'azione di vigilanza e di controllo volta ad accertare la correttezza e la regolarità amministrativa e contabile delle attività, la razionale organizzazione dei servizi, l'adeguata utilizzazione del personale e l'andamento generale degli uffici la firma dei contratti e delle convenzioni nei limiti fissati nelle deliberazioni che autorizzano la relativa stipula l'emanazione di atti a rilevanza esterna loro attribuiti da leggi regionali o delegati da organi regionali nel rispetto delle norme statutarie l'emanazione di istruzioni e disposizioni per l'applicazione di leggi e regolamenti la partecipazione ad organi collegiali, commissioni o comitati operanti in seno all'amministrazione la rappresentanza dell'amministratore regionale e la cura degli interessi della stessa".
I Consiglieri Avondo, Valeri, Marchesotti e Bontempi presentano il seguente emendamento: nell'ultima riga del primo comma, tra le parole "legislativi" e "regolamentari" inserire: "di programmazione, di indirizzo".
Chi è favorevole all'emendamento è pregato di alzare la mano.
L'emendamento è approvato.
Pongo in votazione l'art. 16 nel testo emendato.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 37 hanno risposto SI 36 Consiglieri si è astenuto 1 Consigliere L'art. 16 è approvato.
Art. 17 (Responsabilità dei dirigenti) "I dirigenti sono responsabili dell'espletamento delle funzioni loro attribuite come descritte nei precedenti punti nonché del buon andamento e dell'imparzialità dell'azione degli uffici o delle attività cui sono preposti.
In particolare sono responsabili: dell'osservanza delle direttive generali e dei programmi di massima formulati dagli organi competenti delle disposizioni da loro impartite dal conseguimento dei risultati dell'azione dell'ufficio o dell'attività cui sono preposti in termini di rapporto tra risultati preposti e risultati raggiunti, anche sotto l'aspetto dell'adeguatezza del grado di soddisfacimento dell'interesse pubblico, inerenti al settore affidato.
I risultati rilevati, se non corrispondenti alle attribuzioni affidate sono contestati con atto scritto dal competente organo. Qualora non siano ritenute valide le giustificazioni addotte, può essere disposta la revoca della funzione.
Si conferma per la dirigenza, la responsabilità penale, civile amministrativa, contabile e disciplinare prevista per l'impiego pubblico.
L'esercizio della funzione dirigenziale comporta un impegno a tempo pieno e la disponibilità alla prestazione di orari di lavoro corrispondenti alle esigenze dei compiti da assolvere anche in rapporto al funzionamento degli organi regionali.
Alla qualifica dirigenziale si applica la più ampia mobilità nell'ambito della struttura regionale, fatto salvo il possesso dei requisiti professionali specifici necessari".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 37 hanno risposto SI 36 Consiglieri si è astenuto 1 Consigliere L'art. 17 è approvato.
Art. 18 (Qualifiche dirigenziali funzionali) "La funzione dirigenziale si articola in due qualifiche funzionali.
Il personale appartenente alla prima qualifica funzionale dirigenziale esercita le proprie funzioni a livello di responsabile della struttura organizzativa di base e/o per compiti di studio e ricerca dirette alla formulazione e realizzazione dei programmi nell'ambito delle competenze per materia o per obiettivo.
Il personale appartenente alla seconda qualifica funzionale dirigenziale esercita le proprie funzioni a livello di responsabile delle strutture organizzative di secondo grado per materia omogenea e/o per compiti di studio, ricerca ed elaborazioni complesse dirette alla formulazione e realizzazione dei programmi nell'ambito delle competenze per materia o per obiettivo.
Il contingente della seconda qualifica dirigenziale deve corrispondere alla responsabilità delle unità organiche complesse e delle attività di elaborazione di studio e ricerca, definite dalle leggi di organizzazione, e non può comunque essere superiore a 126 unità".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 37 hanno risposto SI 36 Consiglieri si è astenuto 1 Consigliere L'art. 18 è approvato.
Art. 19 (Funzione di coordinamento) "E' istituita per assicurare le funzioni di direzione di vaste aree operative di coordinamento, la funzione di coordinamento da attribuire a personale inquadrato nella seconda qualifica funzionale dirigenziale.
L'incarico per la funzione di coordinamento è conferito a tempo determinato per un periodo non superiore ad anni 5; è revocabile rinnovabile, ed è attribuito al personale inserito nella seconda qualifica dirigenziale che continua ad esercitare contemporaneamente le funzioni della propria qualifica.
A decorrere dal sessantesimo giorno successivo dall'entrata in vigore della presente legge gli incarichi di coordinamento dirigenziale non possono essere superiori a 21.
L'art. 11 della l.r. 17/12/1979, n. 74 è abrogato a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 37 hanno risposto SI 36 Consiglieri si è astenuto 1 Consigliere L'art. 19 è approvato.
Art. 20 (Ammissione agli impieghi).
"Alle qualifiche funzionali dalla seconda all'ottava si accede per concorso pubblico per titoli ed esami scritti ed orali; il 50 per cento dei posti disponibili messi a concorso pubblico è riservato al personale in servizio appartenente alla qualifica immediatamente inferiore che abbia in tale qualifica un'anzianità di servizio di almeno 5 anni e che sia in possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso alla qualifica immediatamente inferiore a quella a cui si concorre.
La norma di cui al comma precedente non si applica quando le funzioni connesse ai posti messi a concorso comportano, ai sensi delle leggi in vigore o di quelle sull'ordinamento delle professioni, il possesso di uno specifico titolo di studio o di una specifica abilitazione professionale.
Alla riserva di cui al primo comma possono partecipare anche i dipendenti muniti del titolo di studio richiesto per il concorso esterno indipendentemente dall'anzianità di servizio. I dipendenti regionali di ruolo inquadrati nella 4^ qualifica funzionale - profili amministrativi possono partecipare a concorsi della 6^ qualifica funzionale. Gli specifici requisiti di accesso, le riserve dei posti per il personale dipendente, gli specifici criteri di mobilità orizzontale e verticale per il personale interno vengono determinati, nel rispetto della normativa vigente ed in relazione a ciascun profilo professionale, con apposito regolamento deliberato dal Consiglio regionale.
Il decimo, l'undicesimo, il dodicesimo, il tredicesimo ed il diciottesimo comma dell'art. 12 della l.r. 17/12/1979, n. 74 sono abrogati".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 37 hanno risposto SI 36 Consiglieri si è astenuto 1 Consigliere L'art. 20 è approvato.
Art. 21 (Ammissione alle qualifiche funzionali dirigenziali) "Alla prima qualifica funzionale dirigenziale si accede mediante concorso pubblico per titoli ed esami scritti ed orali: il 25 per cento dei posti è riservato ai dipendenti inquadrati nell'8^ qualifica funzionale con tre anni di anzianità nella qualifica.
Per accedere alla prima qualifica dirigenziale dall'esterno occorre il possesso del titolo di laurea richiesto ed un'esperienza di servizio adeguatamente documentata di almeno 5 anni acquisita presso pubbliche amministrazioni, o enti di diritto pubblico, aziende pubbliche o imprese private in qualifica direttiva corrispondente, per contenuti, alle funzioni proprie dell'8^ qualifica funzionale.
Alla 2^ qualifica funzionale dirigenziale si accede mediante concorso interno per titoli ed esami scritti ed orali per non meno del 75 per cento dei posti disponibili. Detti concorsi sono riservati al personale appartenente alla prima qualifica dirigenziale con tre anni di anzianità nella qualifica e in possesso del diploma di laurea.
I restanti posti sono coperti mediante concorso pubblico per titoli ed esami scritti ed orali.
Per accedere dall'esterno alla seconda qualifica dirigenziale mediante i concorsi pubblici di cui al comma precedente, occorre il possesso del titolo di laurea richiesto ed una esperienza di servizio adeguatamente documentata di almeno 5 anni acquisita presso pubbliche amministrazioni o enti di diritto pubblico, aziende pubbliche o imprese private in qualifica dirigenziale corrispondente per contenuti alle funzioni proprie della prima qualifica dirigenziale.
Per l'accesso alla seconda qualifica dirigenziale sia per concorso pubblico che interno si prevede che una delle prove dovrà consistere nella predisposizione da parte del candidato di un elaborato progettuale concernente la materia del concorso, finalizzato a valutare le capacità e le conoscenze del candidato tipiche del ruolo e della funzione dirigenziale, secondo quanto previsto dagli artt. 15 e 16 della presente legge.
La giunta regionale, a seguito di concorsi pubblici o di quelli interni, provvede con proprie deliberazioni, sulla base delle graduatorie all'inquadramento nei posti della seconda qualifica dirigenziale ed all'assegnazione ai corrispondenti posti di strutture dei vincitori cui vengono affidati i relativi incarichi per un periodo di tempo determinato anche in attuazione del principio di mobilità di cui all'art. 17 della presente legge. La durata degli incarichi non può essere comunque inferiore a tre anni.
Entro 60 giorni dalla scadenza delle assegnazioni ogni qualvolta questa si verifichi, la Giunta regionale delibera le nuove assegnazioni confermando o modificando gli incarichi affidati e determinandone la durata che non può comunque essere inferiore a tre anni. L'assegnazione dei dirigenti agli incarichi di responsabile di strutture organizzative e di responsabile di posizione di ricerca, studio ed elaborazione, e l'eventuale sua modificazione viene comunicata ai diretti interessati preventivamente all'adozione del relativo provvedimento da parte della Giunta regionale. I dirigenti inquadrati nella 2^ qualifica dirigenziale in ogni caso saranno assegnati ad uno degli specifici incarichi previsti dalla legge sull'organizzazione. Gli specifici requisiti di accesso, le riserve dei posti per il personale dipendente, gli specifici criteri di mobilità orizzontale e verticale per il personale interno vengono determinati nel rispetto della normativa vigente ed in relazione a ciascun profilo professionale, con il regolamento di cui al presente articolo".
Vengono presentati i seguenti emendamenti: 1) dai Consiglieri Carletto, Brizio, Picco, Quaglia, Genovese e Sartoris: al quinto comma, quinta riga sopprimere le seguenti parole: "o imprese private".
La parola al Consigliere Carletto.



CARLETTO Mario

Nel mio intervento avevo anticipato questo nostro emendamento. Noi riteniamo importante che si possa accedere al primo livello dirigenziale anche dalle imprese private.
Dopo un periodo di esperienza nell'ente pubblico i dipendenti che provengono da aziende private potranno accedere al secondo livello di dirigenza attraverso le metodologie concorsuali previste da questa legge.
Far accedere direttamente al secondo livello di dirigenza i possibili candidati mi pare azzardato considerando che la professionalità acquisita in imprese private è importante, ma è azzardato trasportarla automaticamente al secondo livello di dirigenza di un ente pubblico come la Regione dove occorre avere esperienza di enti pubblici.
Le imprese private hanno caratteristiche, strutture, modi di essere che rispondono a logiche che sono diverse da quella dell'ente pubblico. Siamo a livello apicale e quindi con questo emendamento noi chiediamo di confermare al primo livello di dirigenza e quindi non abbiamo presentato emendamento soppressivo al primo livello di dirigenza. Quindi chiediamo di confermare l'opportunità di venire dalle imprese private per il primo livello di dirigenza e di sopprimere questa opportunità al secondo livello di dirigenza.



PRESIDENTE

Ha chiesto di intervenire il Consigliere Bontempi. Ne ha facoltà.



BONTEMPI Rinaldo

Le motivazioni del Consigliere Carletto meritano attenzione. Non è un ragionamento né scontato né facilmente risolvibile in via di principio.
Ci sono delle questioni reali che sostengono l'emendamento della D.C.
Ci troviamo di fronte al requisito per l'ammissibilità ai concorsi.
Volendo introdurre, specie a certi livelli elementi di comparazione e di confronto con l'azienda privata, abbiamo cercato di accentuare le caratteristiche di direzionalità o di managerialità al cui acclaramento non credo del tutto idonee le procedure concorsuali ordinarie, ma altre forme di selezione, ma, considerato questo ragionamento credo almeno che si debba prevedere che si possa partecipare ai concorsi e all'interno dei concorsi deliberare le qualità, le caratteristiche, quindi l'idoneità per la funzione del secondo livello.
E' una possibilità da non scartare.
Invito il Gruppo della D.C. a rivedere il suo atteggiamento, perché mi sembra che togliere questa possibilità a priori sia negare una potenzialità, forse teorica, ma che esiste.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Marchini.



MARCHINI Sergio

Questo emendamento ripropone un discorso più ampio che va affrontato in termini compiuti. E' grave perché si sottolinea con il fatto che lo stesso emendamento non viene proposto al secondo comma dello stesso articolo per quello che attiene alla prima dirigenza. In questo articolo si ritiene che la pubblica amministrazione possa ricevere dall'esterno dei contributi, a metà carriera da parte di chi non ha ancora espresso nell'attività esterna il massimo delle sue capacità, quindi in quei settori incomincia a considerarsi frustrato e ritiene che possa ripiegare sulla soluzione pubblica; mentre invece si vuole impedire l'accesso diretto di un manager privato affermato ai livelli apicali della pubblica amministrazione. O si è per la separatezza allora non si fanno mescolanze, o si ritiene, come noi riteniamo che in questo interscambio, che dovrebbe essere a tempo bisognerebbe dare la possibilità al passaggio dalla pubblica amministrazione al settore privato con mobilità a stages, per periodi di mesi, per periodi di anni.
Se la pubblica amministrazione non acquisisce dalla società civile la capacità di adattarsi alla realtà che si modifica accumulerà dei ritardi.
Tra l'altro questa norma, posto che i nostri discorsi debbano anche essere destinati non solo alla legge ma anche agli utilizzatori, è sostanzialmente non applicabile.
E' una affermazione di principio che nell'ambito della riforma dell'ente locale nasce dalla Regione Piemonte è diretto allo Stato e, se vogliamo essere più compiuti, tende a lanciare un messaggio rispetto a un processo da aprire.
Questo messaggio deve essere però fortemente significativo e molto marcato 'e non deve essere caratterizzato da contraddizioni e da ripensamenti.
Questo emendamento è un ripensamento, una contraddizione rispetto a un ragionamento, in questo senso è grave.
O il messaggio esce in tutta la sua valenza, o fa nascere delle interpretazioni non compiute, non complete sul modo in cui il problema è stato affrontato dal Consiglio.



PRESIDENTE

Ha chiesto di intervenire il Consigliere Testa. Ne ha facoltà.



TESTA Gianluigi

L'intervento del Consigliere Marchini mi trova d'accordo, nel senso che anch' io ritengo che questa formulazione sia simbolica e teorica. Allo stato attuale delle cose è difficile ipotizzare, nelle condizioni di natura giuridica e retributiva diverse tra la dirigenza privata e quella pubblica passaggi a questo livello con questi requisiti.
Nonostante ieri si dicesse che c'è un salto retributivo rilevante (comunque il rapporto è ancora grosso modo uno a uno e cinque) in sostanza chi volesse venire in Regione da una azienda privata del settore industriale, ha una decurtazione di stipendio piuttosto sensibile.
Il passaggio di dirigenti dal settore delle imprese al settore della pubblica amministrazione in paesi più evoluti è normale e, dato che ci si è messi su una strada di recupero di queste differenze, credo che sia significativo dare questo spazio, che non è agibile né immediatamente né a breve periodo, che però ha il significato di un messaggio di voler proseguire sulla strada dell'integrazione fra le risorse esistenti nelle imprese e le risorse esistenti nella pubblica amministrazione.



PRESIDENTE

Ha chiesto di parlare il Consigliere Brizio. Ne ha facoltà.



BRIZIO Gian Paolo

Noi manteniamo questo emendamento perché ha una sua ragione e non contraddice affatto il principio generale. Non si tratta di dividersi fra illuministi e conservatori, tra persone che ragionano con i piedi per terra o garantisti. Siccome le leggi debbono essere serie occorre pensare che un funzionario che entra nella pubblica amministrazione vi entra con i vincoli e con i sistemi della pubblica amministrazione.
Il manager dell'industria pubblica se non va, il giorno dopo se ne va.
Nella pubblica amministrazione invece si instaura un rapporto diverso, e siccome si va verso livelli apicali è giusto che ci sia un minimo di esperienza nella pubblica amministrazione e un minimo di conoscenza delle procedure Noi dobbiamo presumere che i managers possano venire anche con i vincoli che pone il pubblico impiego.
Confermiamo il nostro emendamento che riteniamo fondato e serio e che merita la massima attenzione da parte del Consiglio.



PRESIDENTE

La parola al Presidente della Giunta.



VIGLIONE Aldo, Presidente della Giunta regionale

Accettando la logica del rapporto tra privato e pubblico, mentre un tempo c'era una netta divisione, uno dei punti qualificanti di questa legge è l'accettazione dell'intersezione delle esperienze fra pubblico e privato allora o si accetta questa logica oppure la si cancella dappertutto perch non si può limitarla.
Dobbiamo andare verso l'accettazione totale di questa intersezione fra pubblico e privato, non si può limitare.
Che por nessuno venga in Regione è anche probabile, però dobbiamo lasciare almeno aperta questa possibilità.



PRESIDENTE

Passiamo al voto dell'emendamento soppressivo della Democrazia Cristiana.
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano. L'emendamento è respinto.
2) Dai Consiglieri Avondo, Valeri, Marchesotti e Bontempi: al termine dell'ottavo comma cancellare la parola "anni" e aggiungere: "e superiore a cinque anni".
La parola al Consigliere Bontempi.



BONTEMPI Rinaldo

Poiché si stabilisce il limite inferiore dei 3 anni ci pare opportuno stabilire anche il limite superiore di 5 anni.



PRESIDENTE

La parola al Presidente della Giunta.



VIGLIONE Aldo, Presidente della Giunta regionale

Anche questo emendamento va nello spirito della scelta delle grandi democrazie anglosassoni dove la dirigenza è legata, se non del tutto, alla formula politica che governa. Non però nel senso deteriore che un governo arrivi e cacci quelli che ci sono.
La scelta è innegabile. Se si dovesse formare un altro governo regionale questo avrebbe titolo per scegliersi dei collaboratori non in virtù politica, ma in virtù professionale secondo gli indirizzi ed i programmi che propone.



PRESIDENTE

Ha chiesto di intervenire il Consigliere Carletto per dichiarazione di voto.



CARLETTO Mario

Ci asterremo su questo emendamento perché si lega troppo alla legislatura. Il Presidente ha dato la sua interpretazione, io ne do un'altra.
I funzionari a livello apicale non possono soggiacere ai cambiamenti politici della Regione Piemonte. La legislatura è di 5 anni e di crisi ce ne possono essere anche durante i 5 anni.
La lettura di questo emendamento è: "quando arrivo io a comandare cambio tutto".
Questa logica non la possiamo accettare. Noi ci siamo attenuti ai 3 anni e la proposta, tra l'altro, era del Consigliere Testa; noi l'accettammo perché riteniamo che ci voglia un certo periodo di tempo perché il dirigente possa esprimere tutta la sua professionalità e la sua capacità. La Regione ha bisogno di tempo per valutare le professionalità dei dirigenti al livello apicale quindi le parole: "non meno di 3 anni" ci paiono rispondenti alle esigenze dell'ente, mentre i 5 anni hanno il segno del legame con la legislatura. Non possiamo accettare.



PRESIDENTE

Ha la parola il Consigliere Bontempi.



BONTEMPI Rinaldo

Per dichiarazione di voto. Riteniamo che la durata di cinque anni è collegata al limite inferiore di tre anni. A noi pare giusto richiamare a quella funzione di responsabilità di un giudizio dell'esecutivo.
D'altra parte, trattandosi di un giudizio, quindi dell'assunzione piena di responsabilità, credo che i vantaggi di questa proposta siano maggiori degli svantaggi.
Se ritenessimo congruo un termine di due e di quattro anni oppure di tre e di sei anni, a noi andrebbe bene e potremmo superare l'interpretazione rigida della durata delle maggioranze.



PRESIDENTE

Ha chiesto di intervenire il Consigliere Marchini. Ne ha facoltà.



MARCHINI Sergio

Chiedo scusa al Presidente anche se la mia dichiarazione di voto entrerà nel merito, ma nell'ascoltare i colleghi ho avuto l'impressione che ci stiamo avviando su un terreno molto delicato.
C'era la necessità di garantire un minimo di spazio all'incarico adesso viene invece introdotto un altro parametro che pone un tetto massimo alla durata dell'incarico.
Vorrei sapere come verrà motivata, caso per caso, la durata dell'incarico tra due estremi. Nel provvedimento di incarico viene scritta la durata di incarico e lo spazio gestionale che ha la Giunta da tre a cinque, o da tre a quattro, o da due a quattro; è uno spazio che va gestito a monte.
Con quale criterio possiamo a monte incaricare il funzionario per tre anni e sei mesi, per tre anni e otto mesi, per quattro anni. Non è più opportuno pensare che il termine di tre anni è la durata dell'incarico comunque e sempre? Quando si affida l'incarico ci vuole una motivazione logica, comunque il funzionario cercherà di capire a cosa risponde lo spazio diverso rispetto al minimo e diverso rispetto al massimo.
Alla fine della durata dell'incarico si valuta l'opportunità del rinnovo.



PRESIDENTE

La Giunta accetta l'emendamento.
La parola al Consigliere Testa per dichiarazione di voto.



TESTA Gianluigi

Io sono un po' perplesso su questo tipo di discorso perch ricostruendo il ragionamento che era stato fatto in sede di commissione, il minimo dei tre anni era stato messo a garanzia del dirigente; in sostanza era stato stabilito un termine entro il quale il dirigente era in grado di esprimere le sue capacità. L'esigenza di stabilire un termine di scadenza è stabilita in termini generali già da questa legge, perché in sostanza vengono nominati a termine, quindi il termine viene stabilito.
Ho delle perplessità ad accedere alla proposta di Marchini, comunque se questa è la scelta prevalente penso che ci adeguiamo. Io preferirei non stabilire il termine massimo perché ci sono altri meccanismi che garantiscono, però se questa esigenza è condivisa da parte di tutti gli altri colleghi di Commissione, la accetto anch'io.



PRESIDENTE

La parola al Presidente della Giunta.



VIGLIONE Aldo, Presidente della Giunta regionale

Certamente questo si collocherà nelle future maggioranze, non in questa, quindi non c'è neanche il sospetto che questa possa avvalersene.
Non credo che la Giunta nomini un funzionario per tre anni, tre anni e mezzo, quattro anni, quattro anni e mezzo.
Il periodo da 3 a 5 anni dà una maggiore garanzia a quanti avessero superato la prova e si ponessero nelle condizioni della dirigenza. Se una parte politica ritiene di procedere per 3 anni procede per 3 anni, se invece ritiene di procedere per 5 anni, procede per 5 anni.
Tre anni sarebbero un vincolo.



PRESIDENTE

Pongo in votazione tale emendamento.
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
E' approvato.
Pongo in votazione l'articolo 21 nel testo emendato.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 46 hanno risposto SI 30 Consiglieri si sono astenuti 16 Consiglieri L'art. 21 è approvato.
Art. 22 (Rapporto di lavoro a part-time) "in via sperimentale, la Regione può procedere alla trasformazione di posti di organico ad orario pieno, in posti ad orario ridotto per le qualifiche funzionali dalla seconda alla sesta compresa nel limite massimo del 5 per cento degli organici delle singole qualifiche, previa contrattazione con le organizzazioni sindacali aziendali.
Nell'ambito del numero dei posti di organico convertibili a part-time ai sensi del successivo quinto comma del presente articolo, ad ogni posto a tempo pieno devono corrispondere due posti a tempo parziale.
Il part-time comporta un orario giornaliero di lavoro pari al 50 per cento dell'orario normale, articolato su almeno 5 giorni lavorativi settimanali.
Al rapporto di lavoro part-time si applica la disciplina del rapporto di lavoro del personale a tempo pieno ivi compresa la incompatibilità assoluta con ogni altro rapporto di lavoro pubblico o privato o altre attività professionali. In particolare: a) le norme di accesso sono le stesse di quelle previste per il personale a tempo pieno b) il trattamento economico è pari al 50 per cento di tutte le competenze fisse e periodiche spettanti al personale a tempo pieno, ivi compresa l'indennità integrativa speciale c) il salario di anzianità di cui all'art. 34 della presente legge è ridotto del 50 per cento d) al personale a part-time spettano per intero le quote di aggiunta di famiglia in quanto dovute e) il personale a part-time non può eseguire prestazioni straordinarie né può usufruire di benefici che comportino a qualsiasi titolo di riduzione di orario di lavoro f) non possono coprire posti a part-time i dipendenti con posizione funzionale di direzione e coordinamento di lavoro.
L'individuazione dei settori, dei profili professionali e la quantità di posti a tempo pieno convertibili a part-time saranno definiti compatibilmente con le esigenze di servizio con deliberazione di Giunta previa contrattazione con le organizzazioni sindacali aziendali.
Il personale a tempo pieno può richiedere la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a part-time o viceversa sempre che vi siano le disponibilità dei relativi posti. In tal caso il dipendente godrà dal momento della trasformazione del posto, del trattamento economico previsto dal presente articolo per il personale a part-time.
L'assunzione a part-time non precostituisce diritto ad ottenere la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno.
L'attuazione della normativa di cui al presente articolo è subordinata all'emanazione di norme legislative che definiscano gli aspetti previdenziali del rapporto di lavoro a part-time".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 44 hanno risposto SI 43 Consiglieri si è astenuto 1 Consigliere L'art. 22 è approvato.
Art. 23 (Rapporto di lavoro a tempo determinato) "L'Amministrazione regionale può procedere ad assunzioni a tempo determinato di personale da utilizzare per lo svolgimento di attività comprese nell'ambito di profili professionali propri di qualifiche funzionali fino alla sesta, per esigenze indilazionabili e di carattere eccezionale determinate nella durata e specificatamente motivate in relazione a: a) improrogabili esigenze organizzative limitate nel tempo e derivanti dall'attuazione di leggi specifiche di settore b) sostituzione di personale di ruolo assente per un periodo di durata superiore a 60 giorni a causa di malattia o di congedo straordinario non retribuito per motivi personali.
Le assunzioni sono effettuate attraverso richiesta numerica al competente ufficio di collocamento e con le seguenti modalità: a) il personale assunto a tempo determinato non può essere tenuto in servizio per un periodo di tempo, anche discontinuo, complessivamente superiore a novanta giorni nell'anno solare, a compimento dei quali il rapporto è risolto di diritto b) il personale cessato dal servizio non può essere nuovamente assunto se non siano trascorsi almeno sei mesi dal compimento del periodo complessivo indicato al punto precedente c) al personale assunto ai sensi del presente articolo compete il trattamento economico spettante al personale di ruolo di pari qualifica nonché il trattamento di fine servizio previsto dalla l.r. 27 maggio 1980 n. 64.
Ai fini del trattamento assistenziale e pensionistico detto personale è iscritto rispettivamente alla competente gestione per le assicurazioni obbligatorie contro le malattie e alla C.P.D.E.L.
Per le assunzioni a tempo determinato trova applicazione la normativa di cui al D.P.R. n. 276 del 31 marzo 1971, fatto salvo l'articolo 14 della l.r. 17/12/1979 n. 74 e l'articolo 13 della l.r. 12/8/1974, n. 22, quale modificato dal primo comma dell'art. 14, l.r. 17/12/1979, n. 74".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 44 hanno risposto SI 43 Consiglieri si è astenuto 1 Consigliere L'art. 23 è approvato.
Art. 24 (Formazione ed aggiornamento professionale) "La Regione promuove e favorisce forme permanenti di intervento per la formazione, l'aggiornamento, la qualificazione e la specializzazione professionale del personale.
La definizione di piani dei corsi di qualificazione e aggiornamento, la definizione di orari privilegiati e l'uso parziale delle 150 ore vengono stabilite con deliberazione Giunta regionale previa contrattazione con le organizzazioni sindacali regionali di categoria.
Nell'ambito del piano di formazione di cui al precedente comma per i corsi di qualificazione ed aggiornamento specificatamente riguardanti l'attività del Consiglio regionale, la deliberazione sarà assunta previo parere degli uffici competenti dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.
Il personale che, in base a predetti programmi, è tenuto a partecipare ai corsi di formazione cui la Regione lo iscrive, è considerato in servizio a tutti gli effetti ed i relativi oneri sono a carico della Regione.
Qualora i corsi si svolgano fuori sede, compete, ricorrendone i presupposti, l'indennità di missione e il rimborso delle spese secondo la normativa vigente.
L'attività di formazione è finalizzata: a) a garantire che ciascun dipendente acquisisca le specifiche attitudini culturali e professionali necessarie all'assolvimento delle funzioni o dei compiti attribuitigli nell'ambito delle strutture a cui è assegnato b) a fronteggiare i processi di riordinamento istituzionale e di ristrutturazione organizzativa.
Per gli obiettivi indicati nella precedente lett. a) saranno promossi corsi di aggiornamento che dovranno tendenzialmente riguardare il complesso dei dipendenti nell'ambito di una necessaria programmazione degli interventi che privilegi specifiche esigenze prioritarie.
Gli obiettivi di cui alla precedente lett. b) saranno perseguiti mediante corsi di riqualificazione in modo da assicurare sia esigenze di specializzazione nell'ambito dei profili professionali, sia esigenze di riconversione e di mobilità professionali.
Le attività di formazione professionale, sia di aggiornamento e sia di riqualificazione, possono concludersi con misure di accertamento dell'avvenuto conseguimento di un significativo accrescimento della professionalità del singolo lavoratore che costituiranno ad ogni effetto titolo di servizio".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 44 hanno risposto SI 43 Consiglieri si è astenuto 1 Consigliere L'art. 24 è approvato Art. 25 (Mobilità) "La mobilità del personale nell'ambito della Regione e fra gli enti destinatari degli accordi relativi al personale dipendente dalle Regioni a statuto ordinario e dagli enti locali, deve rispondere ad esigenze di servizio ed è anche finalizzata al raggiungimento dei seguenti obiettivi: a) la razionalizzazione dell'impiego del personale b) l'accelerazione delle procedure per la copertura dei posti vacanti c) l'avvicinamento del dipendente alla propria residenza anagrafica e/o la ricongiunzione con il nucleo familiare d) il reciproco interesse dell'ente di provenienza, dell'ente di nuova destinazione o del dipendente.
Al personale interessato ai processi di mobilità di cui ai successivi articoli 26, 27, 28, 29 spettano, ove dovute, le indennità di missione o di trasferimento previste in materia dalla normativa vigente".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 44 hanno risposto SI 43 Consiglieri si è astenuto 1 Consigliere L'art. 25 è approvato.
Art. 26 (Mobilità interna) "La mobilità interna alla Regione, che non comporta assegnazione a sede di lavoro in territorio comunale diverso da quello di provenienza, è effettuata dall'Amministrazione secondo criteri generali da definire previo confronto con le organizzazioni sindacali aziendali. Dei singoli provvedimenti viene data informazione alle organizzazioni sindacali aziendali.
Qualora la mobilità comporti modifica dei profili professionali nell'ambito della stessa qualifica funzionale, devono essere accertati i necessari requisiti professionali secondo criteri oggettivi stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, da contrattare con le organizzazioni sindacali aziendali, anche ricorrendo, ove occorra, alle iniziative di riqualificazione professionale ed alla verifica delle idoneità alle mansioni. Qualora la mobilità interna all'ente comporti l'assegnazione a sede di lavoro posta all'esterno del territorio comunale di provenienza l'Amministrazione provvede, con le procedure di cui all'art. 33, l.r. 17 dicembre 1979 n. 74, secondo graduatorie determinate sulla base di criteri oggettivi collegati alla residenza, all'anzianità ed alla situazione di famiglia. Tali criteri sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale previa contrattazione con le organizzazioni sindacali aziendali".
Si passi alla votazione.
(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 44 hanno risposto SI 43 Consiglieri si è astenuto 1 Consigliere L'art. 26 è approvato.
Art. 27 (Mobilità tra enti) "La mobilità esterna che riguarda il personale destinatario degli accordi nazionali relativi al personale delle Regioni e degli Enti locali comporta il trasferimento del dipendente.
Il personale trasferito conserva la posizione giuridica ed economica acquisita all'atto del trasferimento.
Ferme restando le riserve di legge nonché le riserve dei posti al personale interno, la mobilità esterna si attua nell'ambito dei posti disponibili per concorso pubblico.
In sede di accordi decentrati a livello regionale verrà stabilita la percentuale dei posti che possono essere coperti mediante trasferimento.
A tal fine l'Amministrazione regionale pubblica sul proprio Bollettino Ufficiale gli avvisi relativi alla copertura dei posti che intende ricoprire mediante trasferimento, ponendo un termine per la presentazione delle domande da parte del personale di ruolo appartenente alle stesse qualifiche e profilo professionale.
La copertura dei posti è effettuata attraverso graduatorie formate da una commissione nominata dalla Giunta regionale e della quale facciano parte rappresentanti delle organizzazioni sindacali, in base a criteri, e modalità concordati in sede di accordi decentrati a livello regionale tenendo comunque conto dei titoli professionali, della residenza dell'anzianità, della situazione di famiglia dei richiedenti e di eventuali motivi di studio. La mobilità di cui al precedente primo comma è subordinata comunque al consenso dell'ente di provenienza, nonché dell'ente di destinazione.
E' consentito il trasferimento di personale tra Regioni, nonché tra la Regione e gli Enti destinatari dell'accordo degli Enti locali e delle Regioni, a domanda motivata e documentata del dipendente interessato e previa intesa tra gli Enti, a condizione dell'esistenza di posto vacante conferibile con concorso pubblico e di corrispondente profilo professionale nell'ente di destinazione. Dei singoli provvedimenti viene data comunicazione alle organizzazioni sindacali aziendali.
L'art. 34, l.r. 17 dicembre 1979 n. 74 e l'art. 2, primo comma l.r. 27 gennaio 1981 n. 5 sono abrogati".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 44 hanno risposto SI 43 Consiglieri si è astenuto 1 Consigliere L'art. 27 è approvato.
Art. 28 (Mobilità a seguito di delega di funzioni) "Le leggi regionali di delega disciplinano il trasferimento o l'assegnazione funzionale del personale per l'esercizio delle funzioni delegate agli enti locali.
In caso di trasferimento, la Regione provvede alla corrispondente riduzione dei propri organici, mentre gli enti locali destinatari del personale provvedono al conseguente adeguamento delle proprie dotazioni organiche.
In caso di assegnazione funzionale il dipendente conserva ad ogni effetto lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale regionale, mentre il rapporto di servizio e tutti gli aspetti ad esso connessi sono riferiti all'Ente a cui il dipendente è assegnato. Il trasferimento o l'assegnazione funzionale del personale sono effettuati previa intesa con gli enti locali, sulla base di criteri stabiliti in sede di accordi decentrati con le organizzazioni sindacali regionali di categoria tenendo comunque conto dei titoli professionali, dell'anzianità e della situazione di famiglia dei dipendenti.
Nell'ipotesi di revoca della delega o di assegnazione della stessa ad Ente diverso, fermo restando il principio che l'assegnazione del personale è connessa a quella delle funzioni delegate, gli accordi decentrati con le organizzazioni sindacali regionali di categoria stabiliranno i criteri per il trasferimento del personale interessato".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 44 hanno risposto SI 43 Consiglieri si è astenuto 1 Consigliere L'art. 28 è approvato.
Art. 29 (Comando) "Per comprovate esigenze connesse a specifiche professionalità e per consentire l'interscambio di esperienza, formazione e aggiornamento professionale, è consentito, limitatamente al solo personale di ruolo degli Enti destinatari degli accordi relativi ai dipendenti delle Regioni e degli Enti locali, il comando di personale fra gli enti stessi.
Il relativo provvedimento è adottato a condizione che esista la disponibilità del posto in organico corrispondente al livello funzionale rivestito nell'Ente dì provenienza.
Il provvedimento di comando, adottato dall'Ente di provenienza d'intesa con il dipendente interessato, deve essere preceduto da formale richiesta dell'Ente di destinazione che ne determini la durata nel tempo.
Il comando cessa al termine del periodo indicato nel provvedimento che lo richiede ed, in ogni caso, col venir meno, per qualsiasi causa, della vacanza del posto di ruolo e della esigenza specifica che aveva inizialmente giustificato l'adozione del provvedimento.
In caso di richiesta di comando di personale, l'Amministrazione regionale può richiedere, ferme restando le condizioni previste dai commi precedenti, esclusivamente personale inquadrato in qualifiche funzionali non inferiori all'ottavo livello e limitatamente ad un periodo di anni uno.
Nel caso previsto dal presente articolo, trovano applicazione gli articoli 56/57 del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3.
L'art. 35 della l.r. 17 dicembre 1979, n. 74 è abrogato".
I Consiglieri Carletto, Brizio, Picco, Quaglia, Genovese e Sartoris presentano il seguente emendamento: l'ultimo comma è sostituito con: "L'art. 35 della L.R. 17 dicembre 1979, n. 74 e la L.R. 13 maggio 1980 n.
42 sono abrogati".
Ha chiesto di illustrarlo il Consigliere Carletto, ne ha facoltà.



CARLETTO Mario

Con l'abrogazione della legge 42 del 1980 non si consente più ai comandati la possibilità alla scadenza dell'anno, di essere inseriti negli organici regionali.
Il senso di questo emendamento mi pare chiaro. Il Presidente della Giunta ha più volte dichiarato che avrebbe eliminato gli aspetti di provvisorietà.
Con questo atto si conclude il "mercato dei comandati". Mi auguro che la Giunta, nella logica delle dichiarazioni del Presidente, possa accettare questo emendamento.



PRESIDENTE

La parola al Presidente della Giunta.



VIGLIONE Aldo, Presidente della Giunta regionale

Accogliamo questo emendamento. In Regione non ci sono più precari.



PRESIDENTE

Ha chiesto di intervenire il Consigliere Testa per dichiarazione di voto.



TESTA Gianluigi

L'emendamento è accoglibile purché sia chiaro che il concetto non è la limitazione della mobilità fra enti locali e Regioni che è sancita dal contratto.



PRESIDENTE

Pongo in votazione tale emendamento. Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
E' approvato all'unanimità.
Pongo in votazione l'art. 29 nel testo emendato.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 44 hanno risposto SI 43 Consiglieri si è astenuto 1 Consigliere L'art. 29 è approvato.
Art. 30 (Trattamento economico) "Il trattamento economico iniziale per ciascuna qualifica funzionale e per le due qualifiche funzionali dirigenziali è stabilito nell'importo annuo lordo indicato nella seguente tabella: primo livello L. 3.300.000 secondo livello L. 3.600.000 terzo livello L. 3.900.000 quarto livello L. 4.450.000 quinto livello L. 5.200.000 sesto livello L. 5.500.000 settimo livello L. 6.400.000 ottavo livello L. 8.640.000 1^ qualifica funz.dirigenz. L. 11.200.000 2^ qualifica funz.dirigenz. L. 14.000.000 Ai dipendenti spettano, inoltre, l'aggiunta di famiglia, l'indennità integrativa speciale e la tredicesima mensilità, con i criteri stabiliti per i dipendenti dello Stato".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 44 hanno risposto SI 43 Consiglieri si è astenuto 1 Consigliere L'art. 30 è approvato.
Art. 31 (Indennità fisse) "Al personale cui venga affidata la funzione di coordinamento prevista dal precedente art. 6 compete una indennità annua fissa per 12 mensilità di L. 3.500.000.
Al personale inquadrato nella seconda qualifica dirigenziale compete una indennità annua fissa per 12 mensilità di L. 4.800.000.
Al personale inquadrato nella prima qualifica dirigenziale con direzione di una struttura organizzativa di primo grado compete una indennità annua fissa per 12 mensilità di L. 3.000.000.
Al personale inquadrato nell'ottava qualifica con direzione di unità operativa organica compete una indennità annua fissa per 12 mensilità di L.
1.500.000.
Al personale inquadrato nelle qualifiche settima e sesta compete una indennità annua fissa per 12 mensilità di L. 360.000.
Al personale di vigilanza (ittica, venatoria, silvo pastorale) inquadrato nella quinta qualifica compete l'indennità annua fissa per 12 mensilità di L. 600.000. Detta indennità assorbe ogni altra indennità comunque corrisposta a tale titolo.
Al personale inquadrato nelle qualifiche quinta, quarta, terza compete l'indennità annua fissa per 12 mensilità di L. 120.000. Tale indennità non compete al personale della qualifica quinta che percepisce l'indennità di L. 600.000 di cui al precedente comma.
Al personale inquadrato nella seconda qualifica compete una indennità annua fissa per 12 mensilità di L. 60.000.
AI personale inquadrato nella quarta e terza qualifica funzionale destinato a prestazioni comportanti condizioni di particolare esposizione a rischio nei settori di cui alla tabella C allegata, compete una indennità annua fissa di 12 mensilità di L. 240.000. Detta indennità non è cumulabile con l'indennità di L. 120.000 spettante al personale inquadrato nelle qualifiche funzionali quarta e terza, che presta servizio in settori di attività diversi da quelli indicati nella medesima tabella A".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 44 hanno risposto SI 43 Consiglieri si è astenuto 1 Consigliere L'art. 31 è approvato.
Art. 32 (Omnicomprensività) "Con effetto dall'entrata in vigore della presente legge è fatto divieto di corrispondere ai dipendenti, oltre alle indennità previste dalla presente legge, ulteriori indennità, proventi e compensi dovuti a qualsiasi titolo in connessione con la carica o per prestazioni comunque rese in rappresentanza dell'Amministrazione regionale, salvo che abbiano carattere di generalità per tutti i dipendenti.
L'importo dell'indennità, dei proventi o dei compensi per i quali è vietata la corresponsione al dipendente deve essere versato dagli enti società, aziende e amministrazioni tenuti ad erogarli, direttamente alla Tesoreria della Regione su apposito capitolo di bilancio.
Il primo, secondo e terzo comma dell'art. 36 della l.r. 17 dicembre 1979 n. 74 così come modificato dalla l.r. 17 dicembre 1980, n. 85 sono abrogati".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 44 hanno risposto SI 43 Consiglieri si è astenuto 1 Consigliere L'art. 32 è approvato.
Art. 33 (Riconoscimento anzianità pregressa) "Il riequilibrio tra anzianità economica e anzianità giuridica per i dipendenti regionali viene effettuato sul reticolo derivante dalla progressione economica orizzontale prevista dalla legge regionale 27 gennaio 1981, n. 5 e con riferimento alla data del 31 dicembre 1982.
I criteri su cui si attua questo riequilibrio sono i seguenti: a) valutazione per intero, in termini di classi e/o scatti, in mesi degli anni di effettivo servizio, maturati nella qualifica nella quale il dipendente trovasi inquadrato al momento dell'operazione di riequilibrio computando anche il servizio svolto presso lo Stato, Enti pubblici, Enti locali e Regioni b) valutazione in mesi degli anni di effettivo servizio maturati nei livelli inferiori pure valutati per intero sul valore delle classi e/o scatti attribuiti ai livelli inferiori di riferimento computando sempre anche il servizio svolto presso lo Stato, Enti pubblici, Enti locali Regioni.
L'importo complessivo derivante da detta operazione di riequilibrio decurtato del 7 per cento definisce compiutamente e definitivamente la quota di salario spettante ad ogni dipendente in funzione della progressione economica orizzontale per anzianità al 31 dicembre 1982 che resta in godimento individuale.
Viene comunque garantito, nel livello retributivo, l'importo maturato per anzianità (classi ed aumenti periodici) in godimento al 31 dicembre 1982, ove risultasse superiore al maturato determinato ai sensi dei punti a) e b) del secondo comma del presente articolo".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 44 hanno risposto SI 43 Consiglieri si è astenuto 1 Consigliere L'art. 33 è approvato.
Art. 34 (Salario di anzianità) "Al personale, per il periodo 1 gennaio 1983 - 31 dicembre 1984, verrà corrisposta alla data del 1 gennaio 1985, quale salario di anzianità, una somma annua fissa per ciascun livello nelle seguenti misure: primo livello L. 198.000 secondo livello L. 216.000 terzo livello L. 234.000 quarto livello L. 267.000 quinto livello L. 312.000 sesto livello L. 330.000 settimo livello L. 384.000 ottavo livello L. 518.000 1.a dir. L. 672.000 2.a dir. L. 840.000 Qualora il rinnovo del nuovo accordo non dovesse realizzarsi entro il biennio del prossimo triennio contrattuale, al personale verrà comunque corrisposto alla data del l gennaio 1987, a titolo di acconto, un analogo beneficio di eguale importo.
Al personale assunto dopo il 1.1.1983 il salario di anzianità è riconosciuto in misura proporzionale ai mesi di servizio.
Il dipendente, che nei periodi 1 gennaio 1983/31 dicembre 1984 e 1 gennaio 1985/31 dicembre 1986, sia stato assente dal servizio avendo diritto alla sola conservazione del posto o sia stato assente ingiustificato, ha diritto alla corresponsione delle somme di cui ai precedenti commi in misura ridotta proporzionale alle giornate di assenza.
L'attribuzione delle somme di cui ai precedenti primo e secondo comma è ritardata di un anno, a decorrere dalla data in cui verrebbe a scadere la prima corresponsione del salario di anzianità successiva alla punizione per i dipendenti che nei periodi 1 gennaio 1983/31 dicembre 1984 e 1 gennaio 1985/31 dicembre 1986 abbiano riportato, a seguito di giudizio della Commissione di disciplina di cui all'art. 47, l.r. 12.8.1974 n. 22 le sanzioni disciplinari della censura o della riduzione dello stipendio.
Il dipendente, al quale nei periodi indicati nel comma precedente venga inflitta la sanzione disciplinare della sospensione dall'impiego, non ha diritto alla corresponsione del salario di anzianità corrispondente a tale biennio.
In caso di nascita di figli è concessa una maggiorazione pari al 2,50 per cento dello stipendio iniziale della qualifica funzionale posseduta alle condizioni e con le modalità già previste per l'attribuzione degli aumenti biennali anticipati di stipendio al personale civile dello Stato riassorbibile all'atto del conferimento delle somme previste dal primo e secondo comma del presente articolo.
Analogo beneficio è riconosciuto al personale che abbia diritto, con effetto successivo alla data del 31.12.1982, all'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio per benefici combattentistici di cui alla legge 24 maggio 1970, n. 336 e successive modificazioni ed integrazioni.
A decorrere dal 1 gennaio 1983 gli artt. 13 e 14 della l.r. 27 gennaio 1981, n. 5 sono abrogati.
Sono altresì abrogati il terzo comma dell'art. 44, l.r. 12 agosto 1974 n. 22 e il quarto comma, secondo capoverso dell'art. 45, l.r. 12 agosto 1974 n. 22".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 44 hanno risposto SI 43 Consiglieri si è astenuto 1 Consigliere L'art. 35 è approvato.
Art. 36 (Indennità di turno) "Al personale assegnato a strutture organizzative, che erogano servizi per almeno 12 ore giornaliere articolate in turni, compete un'indennità mensile di L. 25.000 lorde.
L'indennità di turno viene erogata al personale di cui al comma precedente, che, presente in servizio, esplichi effettivamente le proprie prestazioni in turni di lavoro.
Le strutture di servizio che comportano l'attribuzione dell'indennità di turno devono essere individuate con deliberazione della Giunta regionale, previa contrattazione con le organizzazioni sindacali a livello aziendale".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 44 hanno risposto SI 43 Consiglieri si è astenuto 1 Consigliere L'art. 36 è approvato.
Art. 37 (Compenso per lavoro ordinario notturno, festivo e notturno festivo) "I dipendenti prestano servizio in ore diurne dei giorni feriali salvo che, in casi del tutto eccezionali e/o per particolari esigenze degli uffici, si rendano necessari servizi notturni e festivi.
L'indennità per servizio ordinario notturno, prestato tra le ore 22 e le ore 6, è di L. 1.080; per servizio ordinario festivo è di L. 1.215; per servizio ordinario notturno, prestato tra le ore 22 e le ore 6 di giorno festivo, è di L. 1.800.
L'indennità ordinaria per lavoro ordinario notturno non compete per le prestazioni che istituzionalmente debbono essere eseguite esclusivamente di notte.
Gli articoli 39, della l.r. 17 dicembre 1979, n. 74 e 16 della l.r. 27 febbraio 1981, n. 5 sono abrogati".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 44 hanno risposto SI 43 Consiglieri si è astenuto 1 Consigliere L'art. 37 è approvato.
Art. 38 (Indennità di reperibilità ) "L'indennità di reperibilità viene erogata nelle situazioni riguardanti le attività di protezione civile, i servizi sui fiumi e sui canali navigabili ed i servizi generali regionali.
Il compenso per tale servizio è di L. 600 orarie.
In caso di chiamata l'interessato dovrà raggiungere il posto di lavoro assegnato nell'arco di 30 minuti.
I dipendenti interessati e le modalità di svolgimento sono determinati con deliberazione della Giunta regionale, previa contrattazione con le organizzazioni sindacali aziendali".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 44 hanno risposto SI 43 Consiglieri si è astenuto 1 Consigliere L'art. 38 è approvato.
Art. 39 (Lavoro straordinario) "Le prestazioni di lavoro straordinario sono autorizzate entro il limite massimo pari al prodotto di 100 ore annue per il numero dei dipendenti dell'Ente, ed entro il limite annuo individuale di 250 ore previa definizione di un ammontare di spesa di 150 ore pro-capite.
La spesa annua complessiva per i compensi di lavoro straordinario e per compensi incentivanti la produttività non può superare il valore del prodotto di 150 ore per il numero dei dipendenti e per il compenso unitario a ciascuno attribuibile per prestazioni straordinarie in relazione alla qualifica funzionale rivestita.
Per esigenze eccezionali - debitamente motivate in relazione all'attività di diretta assistenza degli organi istituzionali riguardanti un numero di dipendenti non superiore al 2 per cento dell'organico, o per fronteggiare eventi o situazioni di carattere straordinario - il limite massimo individuale può essere superato, previo confronto con le organizzazioni sindacali aziendali, nel rispetto comunque della spesa complessiva prevista dal comma precedente.
Fino alla definizione intercompartimentale della disciplina unitaria del lavoro straordinario ai sensi della legge 20 marzo 1983, n. 93, da stabilire entro tre mesi dalla stipula dell'ultimo accordo di lavoro del settore del pubblico impiego, e comunque entro e non oltre 6 mesi dalla data di entrata in vigore dell'accordo recepito con la presente legge, gli importi orari restano stabiliti in base ai livelli retributivi iniziali dell'accordo 1979/1981, recepito con legge regionale 27 gennaio 1981, n. 5 salvo quanto derivante dalla dinamica della scala mobile computata alla data del 1 gennaio di ogni anno. Il compenso orario è determinato secondo la formula prevista dall'art. 40 della legge regionale 17 dicembre 1979, n.
74.
Le prestazioni di lavoro straordinario effettuate per attività richieste dall'Istat non sono comprese nei limiti previsti dalla presente normativa. Le relative spese sono a carico dell'Istat.
Il primo e secondo comma dell'art. 16, della l.r. 17 dicembre 1979 n.
74, nonché l'art. 4 della l.r. 27 gennaio 1981, n. 5, sono abrogati".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 44 hanno risposto SI 43 Consiglieri si è astenuto 1 Consigliere L'art. 39 è approvato.
Art. 40 (Compensi incentivanti la produttività) "Per il conseguimento degli obiettivi di miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza dell'Amministrazione regionale, sono istituiti compensi incentivanti la produttività.
La previsione dei compensi di cui al precedente comma è subordinata alla formulazione scritta di programmi di attività delle singole unità organiche e dalla verifica dei risultati.
I criteri per l'attribuzione individuale dei compensi in rapporto ai risultati conseguiti rispetto a quelli programmati per le singole unità organiche, sono stabiliti dal regolamento Consiliare su proposta della Giunta regionale, definito in attuazione di accordi sindacali, tenendo conto del parametro retributivo, delle ore di presenza di servizio e del rendimento, idoneamente verificato, dimostrato da ciascun dipendente nell'esecuzione del programma di attività. Il monte salario attribuibile a titolo di compenso incentivamente la produttività è costituito da: a) quote di salario relativo alle 50 ore di straordinario per ciascun dipendente derivante dalla riduzione dell'importo impegnato nei capitoli di straordinario del monte spesa di cui al precedente art. 39 b) e da economie di esercizio derivanti da processi di ristrutturazione che aumentino, sulla base di criteri oggettivi individuati in sede decentrata, la produttività individuale collettiva.
Tali economie sono verificate in sede di assestamento di bilancio in data 30 novembre e sono desumibili dal raffronto tra le somme impegnate per spese correnti con aggiunta di quelle che si presume di impegnare nel mese di dicembre e quelle previste, tenuto conto delle precedenti eventuali variazioni in corso di esercizio ed escluse, ovviamente, quelle dell'assestamento.
L'importo così determinato sarà stornato a favore dello stanziamento relativo a compensi incentivanti la produttività già inscritto in bilancio.
Dette economie si ripartiscono come segue: 20% in economia di bilancio 40% in riconversione di attrezzature 40% di produttività.
Gli standards di produttività saranno definiti nel regolamento consiliare sulla base degli studi e delle proposte formulate dai servizi competenti, individuati in base alla legge regionale sull'organizzazione degli uffici".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 44 hanno risposto SI 43 Consiglieri si è astenuto 1 Consigliere L'art. 40 è approvato.
Art. 41 (Trattamento economico di missione, trasferimento e di nuova sistemazione) "Si applicano le norme di cui all'art. 41 della l.r. 17 dicembre 1979 n. 74 e successive modificazioni, fino alla definizione della materia in sede intercompartimentale, ai sensi dell'art. 12 della legge 29 marzo 1983 n. 93".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 44 hanno risposto SI 43 Consiglieri si è astenuto 1 Consigliere L'art. 41 è approvato.
Art. 42 (Inquadramento nelle qualifiche funzionali) "In sede di primo inquadramento, il personale regionale è collocato nelle 8 qualifiche funzionali secondo la seguente tabella di corrispondenza: livelli l.r. 17/12/79 n.74 qualifiche funzionali I I II II III III IV IV V V VI VI VII VII VIII Previo accordo decentrato a livello aziendale ed in relazione alla propria organizzazione del lavoro, la Giunta regionale definirà in attuazione di quanto previsto dal regolamento del Consiglio regionale di cui all'art. 20, quinto comma, della presente legge, i criteri per l'accesso alla quinta qualifica funzionale in relazione alle declaratorie di cui all'articolo 2 della presente legge.
Per i profili amministrativi della IV qualifica funzionale, la qualifica immediatamente superiore è la VI".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 44 hanno risposto SI 43 Consiglieri si è astenuto 1 Consigliere L'art. 42 è approvato.
Art. 43 (Inquadramento nelle qualifiche funzionali dirigenziali) "Sono inquadrati automaticamente nella prima qualifica dirigenziale tutti coloro che all'entrata in vigore della presente legge sono inquadrati nell'ottavo livello funzionale di cui alla legge regionale 17 dicembre 1979, n. 74 e successive integrazioni.
I vincitori di concorsi già banditi ed in svolgimento alla data di entrata in vigore della presente legge, aventi diritto alla nomina in posti di ottavo livello funzionale previsto nel precedente ordinamento, vengono immessi, all'atto della nomina, nella prima qualifica dirigenziale.
Per il personale inquadrato nella prima qualifica dirigenziale gli effetti economici e giuridici decorrono dal 1 gennaio 1983, o dalla data della nomina in ruolo se successiva. Nella fase di prima attuazione della presente legge la copertura dei posti nella seconda qualifica dirigenziale è effettuata con le procedure selettive sulla base dei requisiti d'ammissione, nonché dei criteri indicati nel successivo art. 44.
I posti messi a concorso per la seconda qualifica dirigenziale saranno il 90 per cento di quelli disponibili, per i restanti si dovrà procedere mediante concorso pubblico per titoli ed esami.
Per il personale che verrà inquadrato nella seconda qualifica dirigenziale gli effetti economici e giuridici decorrono dalla data di attribuzione di tale nuova qualifica dirigenziale.
Le selezioni per la copertura dei posti della seconda qualifica dirigenziale devono essere effettuate entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge di recepimento del contratto e previa previsione dei relativi posti di organico".
La parola al Consigliere Reburdo.



REBURDO Giuseppe

Chiedo la parola per un chiarimento alla Giunta. Mi pare di leggere una incongruenza tra quanto affermato all'art. 43, in cui si parla di primo inquadramento automatico nei livelli dirigenziali per chi già oggi è all'ottavo livello, senza i requisiti di studio e quanto detto all'art. 20 dove questo viene diversamente affrontato per le categorie inferiori.
Infatti per le qualifiche funzionali dalla seconda all'ottava, il personale già in servizio per poter accedere al livello successivo deve avere 5 anni di anzianità e il titolo di studio richiesto per l'accesso alla qualifica immediatamente inferiore a quella a cui si concorre.
Questo sbarramento non c'è per chi è inserito ai livelli dirigenziali in prima applicazione delle norme. Sono due criteri, due metodi discutibili.



VIGLIONE Aldo, Presidente della Giunta regionale

Si tratta del recepimento di una norma contrattuale, quindi noi non abbiamo fatto una valutazione nostra rispetto a questo aspetto.



REBURDO Giuseppe

Sarò obbligato a votare contro il contratto.



PRESIDENTE

Non ci sono emendamenti su questo articolo. Votiamo per appello nominale.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 42 hanno risposto SI 39 Consiglieri si sono astenuti 3 Consiglieri L'art. 43 è approvato.
Art. 44 (Modalità di svolgimento delle selezioni) "Le selezioni si svolgeranno per i posti della 2^ qualifica dirigenziale articolati, in base alla legge sulle strutture, in posti di responsabili di unità organizzativa di secondo livello ed in posti di responsabili aventi compiti di studio, ricerca, elaborazione ed analoghi.
Tali posti di norma saranno accorpati, con criteri di omogeneità secondo le indicazioni della legge sulle strutture, nonché in base a criteri che tengano conto dei requisiti professionali necessari a ricoprire i posti per i quali si procede a selezione.
La selezione dei candidati avverrà attraverso concorsi interni per titoli e prove d'esame scritte ed orali.
Alle selezioni sono ammessi a partecipare i dipendenti che per effetto delle norme di prima applicazione di cui al precedente art. 43 della presente legge sono inquadrati nella prima qualifica dirigenziale.
Ciascun dipendente potrà chiedere di partecipare a non più di due selezioni, indicandone l'ordine di priorità.
Le specifiche modalità di partecipazione alle selezioni, i posti da mettere a concorso, gli accorpamenti, i requisiti specifici di professionalità necessari per l'ammissione, i titoli di studio, le modalità di svolgimento dei concorsi interni, saranno determinati anche per quanto attiene la copertura dei posti del Consiglio regionale secondo i principi e la disciplina prevista dal presente articolo, previa contrattazione con le organizzazioni sindacali regionali di categoria, con provvedimento della Giunta regionale che dovrà essere sottoposto al preventivo parere della prima Commissione consiliare.
Il provvedimento di cui al comma precedente per quanto attiene la copertura dei posti del Consiglio regionale sarà concordato dalla Giunta con l'Ufficio di Presidenza.
Per quanto concerne i titoli saranno valorizzate in modo particolare le precedenti esperienze in funzioni direttive e dirigenziali svolte nell'Ente Regione. In tale contesto saranno altresì valutati i titoli scientifici e culturali, con maggior punteggio se inerenti le materie di competenza regionale. Saranno, infine, valorizzati i periodi di attività svolti con l'incarico di responsabile di servizio.
Per quanto concerne gli esami si ricorrerà ad una prova finale dello specifico corso inerente le funzioni dirigenziali di secondo livello previste dalla presente legge, per valutare le capacità ed attitudini dei candidati a svolgere tali funzioni; ad una seconda prova consistente nella stesura di un elaborato progettuale concernente la materia di ogni concorso, nel quale il candidato dovrà dimostrare conoscenze e capacità oltre che tecnico-professionali anche di applicazione del diritto amministrativo allo specifico settore di attività, nonché le capacità tipiche del ruolo dirigenziale; infine in una prova orale consistente nella discussione, con la commissione giudicatrice del concorso, dell'elaborato progettuale predisposto dal candidato. Le graduatorie saranno approvate distintamente per ciascun bando di selezione con deliberazione della Giunta regionale. La Giunta provvederà, altresì, sulla base delle graduatorie all'inquadramento dei vincitori nella seconda qualifica dirigenziale. Entro 60 giorni dalla data del provvedimento di inquadramento la Giunta regionale, nell'ambito di ciascun concorso, determina l'assegnazione dei vincitori agli specifici incarichi di responsabili di strutture organizzative di secondo livello e di responsabili di posizioni di ricerca studi ed elaborazioni, per un periodo di tempo determinato, comunque non inferiore a 3 anni, secondo quanto disposto dall'art. 21 della presente legge.
Nel provvedimento di prima assegnazione verrà prevista la verifica della deliberazione di affidamento degli incarichi non prima di sei mesi, e non oltre un anno dall'assegnazione stessa.
La Giunta regionale entro 60 giorni dalla scadenza del termine indicato al precedente comma delibera la conferma del provvedimento di assegnazione o la sua modifica. L'assegnazione dei dirigenti agli incarichi di responsabile di strutture organizzative e di responsabile di posizione di ricerca, studio ed elaborazione, e la eventuale sua modificazione viene comunicata ai diretti interessati preventivamente all'adozione del relativo provvedimento da parte della Giunta regionale.
I dirigenti inquadrati nella seconda qualifica dirigenziale in ogni caso saranno assegnati ad uno degli specifici incarichi previsti dalla legge sull'organizzazione.
La Commissione giudicatrice dei concorsi interni di cui al presente articolo è composta secondo quanto previsto all'articolo unico della L.R.
n. 3 del 19.1.1981. Due esperti componenti la Commissione saranno scelti fra i docenti dei corsi".
I Consiglieri Carletto, Brizio, Picco, Genovese, Quaglia e Sartoris presentano i seguenti emendamenti, che il Consigliere Carletto illustra: 1) al termine del primo comma aggiungere: ", per un totale complessivo del 90 per cento dei posti previsti in organico" 2) sostituire il terzo comma con: "La selezione dei candidati avverrà attraverso concorsi interni secondo le seguenti modalità: a) il 50 per cento dei posti disponibili di cui al primo comma è conferito mediante selezione per titoli e per merito comparativo b) il restante 50 per cento dei posti è conferito mediante selezione per titoli ed esami" 3) dopo il terzo comma aggiungere il seguente quarto comma: "Le procedure selettive, gli elementi di valutazione, gli accorpamenti i requisiti specifici di professionalità necessari per l'ammissione, nonch ogni altro criterio di selezione sono definiti da apposito regolamento consiliare, previa contrattazione con le organizzazioni sindacali regionali di categoria" 4) i commi sesto, settimo ottavo e nono sono soppressi 5) inserire all'inizio del decimo comma le seguenti parole: "al termine di tutte le procedure concorsuali".
La parola al Consigliere Carletto.



CARLETTO Mario

Farei una illustrazione unica dei primi cinque emendamenti. Vorrei riprendere brevemente quanto detto ieri. Intanto devo alcune risposte al Consigliere Testa e al Capogruppo Bontempi.
Noi non disconosciamo la validità del lavoro fatto in Commissione con i Consiglieri dei Gruppi socialista e comunista nell'elaborazione di questo articolo. Siamo convinti che gli esami di concorso non possono avere caratteristiche scolastiche ma debbono dimostrare alla Commissione il grado di managerialità e di professionalità dei candidati che dovranno salire al vertice della Regione.
Non dimentichiamo che il vertice regionale oggi è rappresentato da 250/300 persone e che domani sarà solo più di 126 persone, quindi con un restringimento e con un aumento di responsabilità dei dirigenti che saranno alla testa dell'ente. Non riteniamo però opportuno che i funzionari al livello apicale della Regione siano costretti a questo tipo di prove, come se la Regione non sapesse qual è la loro capacità, il loro impegno. Molti di questi funzionari provengono da altri enti dove svolgevano compiti di vertice. Quindi il senso dei nostri primi cinque emendamenti è appunto questo.
Noi pensiamo che la procedura che proponiamo non sia bizzarra, proprio perché è ampiamente usata dallo Stato.
Chiediamo che tutti i funzionari possano accedere ai concorsi interni per titoli e merito comparativo, eliminando la parte per titoli ed esami.
Attendiamo di conoscere la posizione delle altre forze politiche su queste nostre proposte che sono aperte nelle percentuali, nei meccanismi.



PRESIDENTE

Ha chiesto di parlare il Consigliere Marchini. Ne ha facoltà.



MARCHINI Sergio

Si deve dare atto alla D.C. di aver affrontato un problema certamente delicato soprattutto nei confronti di coloro che provenendo da altre amministrazioni si trovano in un sentiero di carriera diverso, più aspro e più difficile di quello che avrebbero avuto se fossero rimasti alle amministrazioni di origine.
Queste ragioni di equità non devono però farci perdere di vista un elemento significativo e caratterizzante di questa nostra discussione. Per molti versi la seconda qualifica dirigenziale è qualcosa di nuovo nel sistema regionale e, se verrà utilizzata come tale, evidentemente deve essere una leva, uno strumento nuovo nel sistema del personale organizzativo regionale che quindi va organizzato e fatto partire sulla scorta di verifiche di professionalità esistenti che non è detto si possano dimostrare e verificare soltanto con l'acquisizione di titoli. Quindi noi preferiamo lo strumento del concorso per titoli ed esami.
Qualora si ritenesse di non accedere a questa soluzione piuttosto dell'ambiguità e cioè dei due trattamenti diversi, mi sembra che si debba tornare all'altro trattamento, ai meriti comparati per tutti.
Dice un funzionario di questa Regione: il Governo ha tra le sue prerogative quella di decidere, di scegliere, di promuovere, di punire, di premiare: questo è governare, non è soltanto assumere i titoli. Andando in quest'ordine di idee è una soluzione legittima, speculare.
Qualche funzionario più significativo dice che questo apre grandi discrezionalità, ma certamente la discrezionalità è lo spazio del governo e, a fronte della discrezionalità che la legge lascerebbe all'esecutivo, ci sarebbe un onere di altrettanta necessità di motivazione, quindi di altrettanta assunzione di responsabilità politica e giuridica, politica nei confronti del Consiglio che verificherebbe l'uso di questa discrezionalità e giuridica nei confronti di quella parte di dipendenti che fossero penalizzati dall'uso di questo potere discrezionale che la farebbero valere in sede giudiziaria.
I due pesi, invece di premiare da un lato e accantonare dall'altro il problema di coloro che hanno titoli, ma che probabilmente non hanno numeri attuali, il rischio è che seguendo la soluzione individuata dal collega Carletto si vada ad evidenziare una categoria di persone, certamente capaci e meritevoli, ma che probabilmente non hanno più titoli capaci di svilupparsi per il futuro e che hanno grandi titoli ma poche potenzialità.
Noi ci asterremo sugli emendamenti proposti dalla D.C. perché non li consideriamo condivisibili, peraltro ne apprezziamo l'approfondimento ed anche le motivazioni che li hanno prodotti a monte.
Colgo l'occasione per introdurre una preoccupazione che desidero resti agli atti anche come memoria per la Giunta.
Questo è uno strano meccanismo di selezione che individua un obiettivo che è la palma sinistra, e un punto di partenza per il candidato che è la palma destra.
Non soltanto al candidato si chiede di avere i numeri per superare la selezione, quindi di essere affacciabile alla palma della mano sinistra, ma si chiede di avere già in partenza i numeri per concorrere alla stessa carica, quindi di corrispondere alla faccia della palma destra. Attenzione! Questa necessità di coincidenza tra gli obiettivi requisiti che, molto curioso, è il filtro del poter concorrere soltanto a due selezioni potrebbe in qualche misura rendere molto debole, dal punto di vista della legittimità, il complesso dei concorsi, nella misura in cui se qualche candidato che ha diritto di partecipare al concorso per legge nazionale dovesse non poter partecipare neanche a un concorso perché non dispone dei requisiti attuali rispetto all'obiettivo che intende perseguire evidentemente tutto il complesso dei concorsi diventerebbe illegittimo.
Raccomando quindi alla Giunta che abbia molta attenzione, soprattutto nella verifica preventiva che farà con i sindacati, per far sì che il complesso dei requisiti di partenza non rischi di diventare una griglia attraverso la quale a qualcuno sia impossibile passare, ripeto alla presentazione delle domande. Perché rischiamo che qualche dipendente non sia in grado di presentare la domanda e di essere ammesso al concorso.
Se anche solo un dipendente per una somma di condizioni negative e positive non potesse accedere alle prove di selezione, evidentemente vanificherebbe il complesso di tutti i concorsi che andremo ad impostare.
Raccomando quindi alla Giunta estrema attenzione in questa fase e grande attenzione alle raccomandazioni che su questo faranno le organizzazioni sindacali.



PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BENZI



PRESIDENTE

La parola al collega Testa.



TESTA Gianluigi

A nome della maggioranza vorrei ribadire su questo argomento la linea che abbiamo già seguito nell'illustrazione di ieri.
Apprezzo le preoccupazioni che la D.C. ha espresso, che non ci trovano né contrari né dissenzienti. Sulla preoccupazione siamo tutti d'accordo. Il punto di disaccordo è sul metodo con cui questa preoccupazione viene accolta e viene realizzata nei fatti.
Noi riteniamo che il metodo prescelto dia garanzie a tutti di uno stesso punto di partenza e non contenga elementi discriminatori.
Condivido l'opinione di Marchini che il criterio che metta su due piani diversi le persone che devono accedere al decimo livello è discriminatorio.
Vorrei anche ricordare, su questo il dibattito non si è soffermato abbastanza, che il concorso per il decimo livello è per titoli e per esami non solo per esami.
Nella legge che stiamo votando vi sono anche degli orientamenti sulla base dei quali la Giunta dovrà varare il regolamento specifico per l'attuazione di questo aspetto della legge. Nella valutazione dei titoli è stato dato particolare rilievo al discorso delle esperienze in funzioni direttive e dirigenziali. Questo aspetto quindi costituirà oggetto di specifica valutazione all'interno del concorso nella parte destinata ai titoli.
La Commissione ha preferito scegliere la strada del punteggio per titoli da rimandare in sede di regolamento anziché fissare in questa sede il punteggio, così come in una prima versione era stato fatto.
In sostanza si è cercato di introdurre un meccanismo innovatore. Questo è un contratto di frontiera quindi necessariamente è un po' contraddittorio in alcuni suoi aspetti. Si è cercato di scegliere fra le due alternative quella più lanciata verso il futuro che quella lanciata verso il passato cercando di non penalizzare nessuno. Attraverso l'elaborato progettuale si è cercato di evitare ogni aspetto di natura scolastica; si è evitato per esempio che l'elaborato progettuale venisse svolto in un'aula con un numero di ore dato, assimilandolo quindi alla tesi di laurea. Questo perch riteniamo giusto che a persone che hanno maturato molti anni di esperienza non venga richiesto di fare il compitino. In sostanza, si sono cercati tutti gli accorgimenti che fossero rispettosi delle esperienze fatte dai concorrenti che valorizzassero queste esperienze vuoi nel discorso dei titoli vuoi nel discorso degli esami e che consentissero nel contempo di mettere tutti in pari condizioni.
E' chiaro che un meccanismo innovativo come questo può essere positivo se poi viene gestito in modo coerente, mentre diventa negativo se viene gestito in modo maldestro. La I Commissione si è riservata di riesaminare il regolamento per attuare in sede regolamentare i principi che sono qui sanciti e per mettere assieme sia il corso-concorso che l'elaborato progettuale a un livello tecnico scientifico elevato in modo che effettivamente chi ha più esperienza e più capacità lo possa dimostrare.
Io credo che se rispettiamo questi due aspetti gli inconvenienti che la D.C. ha segnalato vengano annullati.



PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE MARCHIARO



PRESIDENTE

Ha chiesto di intervenire il Consigliere Nerviani. Ne ha facoltà.



NERVIANI Enrico

Su questo specifico argomento con un minimo di realismo e con l'occhio rivolto alla realtà obiettiva a cui ci riferiamo mi sento di sostenere e non per ragioni di parte, in termini completi la tesi presentata con l'emendamento dal collega Carletto. Devo peraltro rilevare l'onestà intellettuale di tutte le argomentazioni che il collega Testa porta a sostegno della scelta che raccomanda. Ma se sono oneste intellettualmente mi sembra che non tengano conto della storia dei concorsi nel nostro Paese e delle realtà in cui viviamo. Noi ci rivolgiamo a personale che ha lunga esperienza di attività regionale o nell'amministrazione pubblica. Ritengo che la frequenza ad un corso-concorso con selezione finale è per un certo senso e per alcune persone già avanti negli anni, abbastanza avvilente.
Per l'esperienza che ho nel settore, ritengo estremamente difficile trovare persone così autorevoli in termini di cultura e di esperienza da fare corsi-concorsi sufficientemente credibili, accettabili, non capaci alla fine di determinare tensioni, scontenti profondi nel momento in cui i giudizi saranno espressi.
Ho fatto parte come responsabile diretto di alcune commissioni negli esami di abilitazioni riservate (sono state esperienze infelici sotto ogni punto di vista) quindi io ritengo che a questi corsi-concorsi si debbano preferire i veri e propri, freddi, asettici e criticati concorsi tradizionali. L'alternativa è quella del seminario promozionale che dura 4 5-6 mesi, che prepara, che rifinisce, al termine del quale c'è, se non per casi eccezionalissimi, lo sbocco positivo. Ma questo non può essere essendo qui il numero dei posti limitato rispetto ai concorrenti che sono consistenti. La proposta di Carletto ha questo senso: un certo numero di persone viene automaticamente premiato per la lunga esperienza amministrativa, ci saranno alcuni che non valgono, ma la lunga esperienza in Regione e il fatto di ricoprire incarichi importanti in questo momento dovrebbe dare sufficienti garanzie. Quindi vengono premiati i più anziani i più dotati di esperienza e nella maggior parte dei casi anche di competenza professionale. Al tempo stesso non si preclude a coloro che vogliono approfondire, studiare, andare avanti nella carriera, anche se giovani con titolo, la possibilità di puntare ai gradi più alti, ai momenti manageriali della vita regionale. E' indubbiamente una proposta di compromesso, ma è una proposta realistica che tiene conto del nostro momento di lavoro e tiene anche conto della lunga esperienza che molti di noi su questi banchi hanno in materia di concorsi che è sempre indubbiamente una materia estremamente difficile. Quindi sostegno caloroso della tesi di Carletto, fuori dalla regola delle parti, rispetto profondo per quanto Testa ha rappresentato. L'unica colpa che l'intervento di Testa ha è quella della semplicità del trasferimento un po' managerialistico di criteri che valgono altrove ma che nella realtà dello Stato e nella realtà regionale non sempre valgono. Mi sembra che il 50 per cento proposto da Carletto sia un elemento di distensione all'interno del gruppo dei 280 che mirano ai gradi più alti e in un certo senso favorisce il progredire sereno dell'attività dell'amministrazione regionale.



PRESIDENTE

Ha chiesto di intervenire il Consigliere Majorino. Ne ha facoltà.



MAJORINO Gaetano

Intervengo sul terzo emendamento col quale si demanda a un regolamento consiliare di disciplinare le procedure selettive e gli altri requisiti per lo svolgimento delle selezioni. Penso sia condivisibile questo emendamento mi soffermo però sull'inciso finale dove si dice che il regolamento consiliare verrà deliberato previa contrattazione con le organizzazioni sindacali. Innanzitutto non si indica il soggetto che dovrebbe contrattare ma non è ancora questo il problema. A me pare che l'espressione "previa contrattazione" sarebbe opportuno fosse sostituita con l'inciso "previa consultazione", perché contrattazione significa che alla fine dovrà esserci un incontro di consensi fra questo soggetto, che non sappiamo ancora quale sia, che tratta e le organizzazioni sindacali, quindi incontro di consensi e vincolo finale, dopo di che non vedo quale spazio rimanga per definire il regolamento e alla Giunta che lo proporrà e al Consiglio regionale che lo dovrà approvare.



PRESIDENTE

Possiamo dare la parola al Presidente della Giunta per la replica.



VIGLIONE Aldo, Presidente della Giunta regionale

Questo nodo durante l'iter della discussione è stato più volte specificato e chiarito nei suoi termini dal Consigliere Carletto.
Soltanto che non possiamo accettare la sua proposta per varie ragioni.
Una delle ragioni è che non passerebbe la legge. L'abbiamo già accertato.
Diamo però delle soluzioni come Testa e Nerviani hanno ipotizzato.
Il primo emendamento si può accettare. Gli altri li potremmo rinviare con l'utilizzazione della graduatoria.
Per l'utilizzo della graduatoria nei concorsi per l'attribuzione del secondo livello si potrà inserire tale normativa, che già è in vigore per i concorsi pubblici, ai sensi dell'art. 12 della legge n. 74 del '79 nel regolamento generale sui concorsi da approvarsi dal Consiglio regionale ovvero altra specifica regolamentazione sui concorsi.
Il regolamento stabilirà termini e modi per cui si potrà uscir da questo problema senza incrociare nel rinvio della legge che presenta già dei limiti e dei margini difficilmente superabili da parte del Governo.
Con la graduatoria aperta si potrà trovare la soluzione anche per quei casi meritevoli ma che gli eventi, gli incidenti non hanno permesso di coprire.
Con questo chiuderemo questa fase storica e permetteremo alla Regione di guardare al futuro che è di promozione legislativa, di programmazione e di alta amministrazione.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Carletto per dichiarazioni di voto.



CARLETTO Mario

Dagli interventi dei colleghi dei vari Gruppi è emersa la preoccupazione di trovare il modo più corretto per risolvere questo problema. Tutti hanno riconosciuto la legittimità degli emendamenti presentati dal Gruppo D.C. L'aver sollevato questo problema e l'aver trovato in aula queste preoccupazioni ci fa dire che abbiamo fatto bene a presentarli e a sostenerli.
Mi riferisco soprattutto a quegli emendamenti attinenti le modalità per accedere al decimo livello. Prendiamo atto che la Giunta e la maggioranza non li accolgono. Il Consigliere Testa ricordava che i concorsi saranno per titoli ed esami, quindi sarà il regolamento a stabilirne i parametri. Noi chiediamo alla Giunta ed alla maggioranza di tenere conto di queste affermazioni che sono state fatte e quindi di non svilire nel regolamento l'importanza dei titoli che sono un aspetto non secondario, ma determinati dalla professionalità, dall'anzianità, dall'inserimento in certi livelli apicali della Regione.
Sui meccanismi di accesso, auspico che le prove che abbiamo immaginato in Commissione siano serie e che non accada quanto il collega Nerviani ha molto opportunamente sottolineato nel suo intervento.
Tali meccanismi sono validi, efficaci ed utili per il dirigente e per l'ente se hanno una serietà altissima. I corsi-concorsi, la discussione del progetto, il modo di atteggiarsi della Commissione, la scelta dei docenti tutto dovrà vedere impegnata la Giunta e le forze politiche con serietà diversamente queste cose finiranno per scadere e, scadendo daremo l'impressione alla dirigenza regionale che siamo dei legislatori disattenti ai problemi della dirigenza regionale, quindi dell'ente.
Il fatto che il regolamento venga esaminato dalla Commissione è una garanzia anche per le forze politiche di opposizione, tuttavia chiediamo al Presidente e alla Giunta un grande impegno su questo problema. Il Presidente quasi ci ha invitato a ritirare un emendamento per evitare la bocciatura della legge. Vediamo che nei confronti del Governo la Giunta e il Presidente fanno delle forzature quotidiane e ci pare che su un problema così importante da parte del Presidente della Giunta che ha col Governo e con i Ministri rapporti così stretti, possa esserci non un tentativo di forzatura, ma un ragionamento serio su un problema che lui conosce bene e che condivide.
Non vorremmo essere noi la forza politica che fa respingere il disegno di legge anche perché i rischi di questo tipo il d.d.l. ne corre veramente tanti.
Siamo disposti a ritirare l'emendamento se c'è l'impegno della Giunta sul regolamento.
In più occasioni il Presidente ha riconosciuto che molti dirigenti potrebbero andare in pensione a tempi brevi lasciando scoperto il vertice regionale; proprio per questa ragione il problema è aperto e non è da sottovalutare quindi dietro questo impegno del Presidente ritiriamo l'ultimo emendamento, mentre sugli altri manteniamo la nostra posizione e ne chiediamo la votazione.



PRESIDENTE

Ha chiesto di parlare il Consigliere Bontempi per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.



BONTEMPI Rinaldo

Noi aderiamo alle motivazioni che ha esposto il Consigliere Testa e confermiamo che la nostra valutazione è del tutto coerente con due obiettivi che ci eravamo posti: introdurre una norma che la D.C. ci rimprovera come non realistica, ma che noi riteniamo coraggiosa e con forti garanzie di equità. Non è possibile la suddivisione statistica e percentuale delle modalità di accesso alla seconda dirigenza. La modalità deve essere una.
E' una norma che rilancia elementi elevati di responsabilità e di qualità. D'altra parte nella cultura organizzativa, nella cultura giuridica e ordinamentale e nella cultura progettuale, a livello piemontese e a livello italiano, possono essere reperite intelligenze e capacità in grado di dare degli apporti. Non vedo nel corso-concorso una funzione classica didascalica, ma una funzione innovativa. Non c'è contrapposizione tra vecchi e giovani funzionari, c'è invece una coerenza di fondo nei confronti di coloro che per esperienza, per titoli, per capacità, per passione possono legittimamente aspirare a ricoprire la seconda dirigenza. Il voto su questo articolo è positivo.
Siamo anche d'accordo sul ritiro dell'emendamento che ci pare un po' pericoloso.



PRESIDENTE

Pongo in votazione l'emendamento n. 1.
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
E' approvato all'unanimità.
Pongo in votazione l'emendamento n. 2.
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
E' respinto con 15 voti favorevoli, 26 contrari e 2 astensioni.
Pongo in votazione l'emendamento n. 3, con la modifica proposta dal Consigliere Majorino. Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
E' respinto con 14 voti favorevoli, 27 contrari ed 1 astensione.
Pongo in votazione l'emendamento n. 4.
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
E' respinto con 14 voti favorevoli, 27 contrari e 1 astensione.
Pongo in votazione l'emendamento n. 5.
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
E' respinto con 14 voti favorevoli, 27 contrari ed 1 astensione.
Vengono presentati i seguenti altri emendamenti: 6) dai Consiglieri Avondo, Valeri, Marchesotti e Bontempi: alla penultima riga del dodicesimo comma, tra le parole "3" e "anni" è inserito quanto segue: "e superiore a 5".
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
E' approvato con 26 voti favorevoli, 13 contrari e 2 astensioni.
7) Dai Consiglieri Carletto, Brizio, Picco, Quaglia, Genovese e Sartoris: prima dell'ultimo comma aggiungere il seguente comma: "Nel caso in cui alcuni posti messi a concorso rimangano scoperti per rinuncia, decadenza o cessazione dei vincitori, la Giunta regionale ha facoltà, nell'ambito di ciascuna graduatoria, di procedere, nel termine di un anno dalla data di approvazione della stessa, ad altrettante nomine nel rispetto dell'ordine, secondo le norme sopra indicate".
Tale emendamento viene ritirato dai proponenti.
Pongo in votazione l'art. 44 nel testo emendato.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 45 hanno risposto SI 28 Consiglieri hanno risposto NO 15 Consiglieri si sono astenuti 2 Consiglieri L'art. 44 è approvato.
Art. 45 (Funzioni di coordinamento) "Sino alla nomina dei coordinatori di cui al precedente art. 7, i coordinatori previsti dalla legge 20 febbraio 1979, n. 6, percepiscono l'indennità di coordinamento nella misura stabilita dalla legge 27 gennaio 1981, n. 5. La nomina dei nuovi coordinatori dovrà essere effettuata entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge".
Si passi alla votazione.
(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 41 hanno risposto SI 41 Consiglieri L'art. 45 è approvato.
Art. 46 (Concorsi speciali) "In occasione delle operazioni di ristrutturazione dell'Ente in attuazione dell'accordo di cui alla presente legge, sulla base delle leggi regionali di organizzazione ed anche per il definitivo riequilibrio dell'applicazione degli istituti normativi di cui alle leggi 17 dicembre 1979 n. 74, 27 gennaio 1981, n. 5, almeno il 50 per cento dei posti vacanti nelle qualifiche funzionali dalla seconda all'ottava previsti dalla presente legge è coperto mediante concorsi interni per titoli ed esami riservati al personale inquadrato nel livello immediatamente inferiore con una anzianità di servizio di almeno tre anni nel livello medesimo ed in possesso del titolo di studio richiesto per il livello di appartenenza. I concorsi devono essere indetti entro il periodo di validità dell'accordo recepito con la presente legge".
Il Consigliere Marchini presenta il seguente emendamento: al termine del secondo comma si propone l'inserimento del seguente comma: "A detti concorsi possono inoltre, senza vincolo di anzianità, partecipare i dipendenti inquadrati nelle qualifiche immediatamente inferiori in possesso del titolo di studio richiesto per i posti messi a concorso".
L'attuale secondo comma rimane invariato e si trasforma in terzo comma.
La parola al Consigliere Marchini.



MARCHINI Sergio

Questo meccanismo prevede che l'accesso al concorso è riservato a coloro che hanno come unico requisito previsto l'anzianità. Questo significa che se vi sono dipendenti al IV livello che hanno titoli di gran lunga superiori (laureati) ma che non hanno l'anzianità non possono concorrere al VI livello (posto che il V è un livello speciale).
Con questo concorso speciale di fatto si manda la macchina regionale a regime con il rischio che per molto tempo non si creino occasioni di concorsi aperti per laureati che siano al IV livello.
E' una incongruenza sulla quale ho ritenuto di richiamare l'attenzione del Consiglio. Il considerare 3 anni di anzianità equipollenti al titolo è un riconoscimento alla professionalità che però non deve andare a discapito di coloro che hanno titoli per concorrere al livello superiore (dal quale vengono estromessi da una norma addirittura punitiva).
Mi rendo conto che i fautori della tesi diversa ragionano nel senso che questo è un concorso straordinario che tende a mettere a regime la macchina esistente ignorando il meccanismo con cui si è acceduti all'organico regionale.



PRESIDENTE

Ha chiesto di intervenire il Consigliere Testa. Ne ha facoltà.



TESTA Gianluigi

L'emendamento del Consigliere Marchini è accoglibile in quanto sana una zona grigia della regolamentazione. In realtà c'è un altro strumento attraverso cui l'ipotetico dipendente con titolo di studio superiore pu accedere ai livelli superiori ed è la partecipazione al concorso pubblico con la riserva interna. Comunque questo emendamento integrativo non va contro nessun principio, semmai stabilisce la possibilità per chi è entrato nelle strutture con un titolo superiore di quello richiesto, fatto che negli ultimi anni si è verificato abbastanza spesso a causa dell'inflazione dei titoli di studio.



PRESIDENTE

Ha chiesto di intervenire il Consigliere Carletto.



CARLETTO Mario

Votiamo favorevolmente l'emendamento.



PRESIDENTE

La parola alla Giunta.



VIGLIONE Aldo, Presidente della Giunta regionale

L'art. 46 parla di concorso interno. Al concorso pubblico pu partecipare chiunque, al concorso interno partecipa chi ha conseguito il posto immediatamente inferiore senza alcun termine di anzianità.
Un minimo di frequenza lo prevedrei, non ne faccio però una questione di principio.



PRESIDENTE

Ha chiesto di intervenire il Consigliere Marchini. Ne ha facoltà.



MARCHINI Sergio

L'intervento del Presidente Viglione mi fa riflettere sull'opportunità di differenziare i tempi di permanenza. Suggerisco tempi diversi: tre anni per coloro che non hanno titolo e due anni per coloro che hanno titolo superiore.



VIGLIONE Aldo, Presidente della Giunta regionale

E' difficile la differenziazione. Se si accoglie l'emendamento vuol dire che il concorso interno è libero a tutti.
Io ho alcune perplessità, posso ammettere due anni invece di tre per favorire questo processo, ma non prevedere alcun termine può diventare stravolgente.
Propongo di togliere le parole "senza vincolo di anzianità" e di aggiungere "da almeno due anni nel livello medesimo".



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Carletto.



CARLETTO Mario

Non vorrei che si consolidasse il concetto che per arrivare ai livelli alti ai laureati convenga passare dai gradi bassi.
Dobbiamo chiarire come il titolo di studio, la professionalità l'anzianità vengano considerati: questi concetti in certi articoli li usiamo in un modo e in altri articoli li usiamo in altro modo. A mio giudizio, non precostituiamo nulla per il futuro perché sono concorsi speciali che risolvono situazioni singolari. Non sono dipendenti inquadrati al IV o al V livello, che pensavano di arrivare all'VII, al IX, al X livello più rapidamente ma sono dipendenti che hanno concorso per quei livelli perché la Regione aveva solo quella possibilità.
Sappiamo che ci sono dei laureati che fanno i tranvieri, è gente che per trovare un posto di lavoro è anche disponibile a svolgere mansioni non adeguate alla sua professionalità. Si è parlato di coraggio all'art. 44 cerchiamo di averne un poco anche qui, Presidente.
Bisogna anche rompere la logica della burocrazia che spesso impone le situazioni.



PRESIDENTE

La parola al Presidente Viglione.



VIGLIONE Aldo, Presidente della Giunta regionale

Il contratto dice "a seguito della ristrutturazione dei servizi e degli uffici conseguenti all'attuazione della presente legge, possono essere indetti entro il 31/12/84 e previa contrattazione decentrata, concorsi interni per titoli ed esami per la copertura di almeno il cinquanta per cento dei posti vacanti nelle qualifiche dal II all'VIII livello. Detti concorsi sono riservati al personale inquadrato nelle qualifiche immediatamente inferiori a quelle dei posti messi a concorso con un'anzianità di servizio di almeno tre anni nella qualifica di appartenenza e in possesso del titolo di studio richiesto per detta qualifica".
Aggiunge la Toscana "a detti concorsi possono inoltre partecipare i dipendenti inquadrati nelle qualifiche immediatamente inferiori in possesso del titolo di studio richiesto per i posti messi a concorso".



MARCHINI Sergio

Il testo che ha letto il Presidente è quello sul quale ho costruito l'emendamento proposto. Mi pare che questo dibattito ha sancito l'eccezionalità di questo comportamento e non l'avvio di un meccanismo per cui c'è un sentiero di carriera, quello che ha illustrato il collega Carletto, che ci preoccuperebbe molto dal punto di vista della funzionalità dell'ente.



PRESIDENTE

Pongo in votazione tale emendamento.
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
E' approvato all'unanimità.
Pongo in votazione l'art. 46 nel testo emendato.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 44 hanno risposto SI 44 Consiglieri L'art. 46 è approvato.
Art. 47 (Effetti giuridici ed economici) "Gli effetti giuridici ed economici, previsti dalla presente legge decorrono dal 1 gennaio 1983.
I benefici economici conseguenti all'applicazione della presente legge vengono attribuiti con le decorrenze e le percentuali di seguito specificate prendendo a base di calcolo l'intero beneficio economico spettante a ciascun dipendente: dal 1 gennaio 1983: 35 dal 1 gennaio 1984: 70 dal 1 gennaio 1985: 100 Ai fini della determinazione del beneficio da attribuire si deve prendere a base quanto compete a ciascun dipendente a seguito dell'inquadramento ai sensi della presente legge alla data dell'i gennaio 1983 per le seguenti voci: stipendio tabellare iniziale, importo derivante dal riequilibrio delle anzianità pregresse, indennità aggiuntive previste per le singole qualifiche funzionali (con esclusione dell'indennità di coordinamento) decurtato del trattamento economico in godimento al 31.12.1982.
Al personale assunto dopo il 1 gennaio 1983 e prima del 31 dicembre 1984 compete il trattamento economico iniziale fissato con la legge regionale 27 gennaio 1981 n. 5 a cui vanno aggiunti i benefici previsti dalla presente legge secondo le percentuali di scaglionamento di cui al secondo comma del presente articolo.
Nei casi di passaggio di livello nel periodo 1 gennaio 1983/31 dicembre 1984 i benefici conseguenti saranno assoggettati alle stesse percentuali di scaglionamento previste dal secondo comma del presente articolo.
L'accordo di cui all'art. 1 della presente legge scadrà il 31 dicembre 1984 e protrarrà i propri effetti economici sino al 30 giugno 1985".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 44 hanno risposto SI 44 Consiglieri L'art. 47 è approvato.
Art. 48 (Servizio di mensa) "Al fine di agevolare la realizzazione delle nuove forme di organizzazione del lavoro e le maggiori prestazioni richieste ai dipendenti, la Giunta regionale istituisce, ove necessario e possibile, il servizio di mensa.
L'Amministrazione regionale organizza, con deliberazione della Giunta regionale previa contrattazione con le organizzazioni sindacali aziendali i servizi di mensa per il proprio personale stipulando speciali convenzioni o attraverso forme associative con altri enti nel territorio, ponendo a suo carico l'organizzazione dei servizi ed i costi fissi degli stessi.
Le modalità ed i criteri di organizzazione ed attuazione del servizio sono stabiliti, sentite le organizzazioni sindacali aziendali, con apposito regolamento formulato sulla base dei seguenti criteri: 1. per poter usufruire del diritto alla mensa è necessario essere effettivamente in servizio 2. non potrà usufruire di tale diritto il personale che effettua orario unico 3. il pasto va consumato al di fuori dell'orario di servizio 4. con decorrenza dal mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge il dipendente è tenuto a pagare per ogni pasto un corrispettivo pari ad 1/3 del costo unitario riportato nella convenzione se la mensa è gestita da terzi, oppure un corrispettivo sempre pari ad 1/3 dei costi dei generi alimentari e del personale, qualora la mensa sia gestita direttamente dalla Regione 5. in ogni caso è esclusa ogni forma di monetizzazione e di indennità sostitutiva 6. verranno previste forme di controllo sulle modalità attuative del servizio, che garantiscano la partecipazione delle rappresentanze sindacali aziendali.
L'art. 1 della legge regionale 20 agosto 1976, n. 43 è abrogato".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 44 hanno risposto SI 44 Consiglieri L'art. 48 è approvato.
Art. 49 (Personale docente nella formazione professionale) "Sulla base di successivo accordo da stipularsi entro 4 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'art. 14 della legge quadro sul pubblico impiego, saranno emanate norme per la disciplina unitaria ed il trattamento economico del personale docente dei corsi di formazione professionale dipendente dalla Regione".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 44 hanno risposto SI 44 Consiglieri L'art. 49 è approvato.
Art. 50 (Abrogazione di norme) "Le parole 'livelli funzionali' presenti nelle leggi regionali vigenti sono sostituite dalle parole 'qualifiche funzionali'.
Le parole 'ottavo livello funzionale' s'intendono sostituite con le parole 'prima qualifica funzionale dirigenziale'.
Il primo capoverso dell'art. 2 della legge regionale 27 gennaio 1981 n. 5 è abrogato". Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 44 hanno risposto SI 44 Consiglieri L'art. 50 è approvato.
Art. 51 (Norma finanziaria) "Agli oneri derivanti dall'applicazione degli artt. 30, 31, 33, 34, 37 39, 40, 42, 43, 46, 47 della presente legge per l'anno finanziario 1984 valutati in L. 3.000.000.000, si provvede mediante una riduzione di pari ammontare, in termini di competenza e di cassa, del fondo speciale di cui al cap. 12500 del bilancio di previsione per l'anno 1984 e mediante l'iscrizione in termini di competenza e di cassa delle somme di L. 2 miliardi, L. 500 milioni - L. 500 milioni, rispettivamente ai capitoli 200 220, 260 del bilancio di previsione.
La denominazione del capitolo 260 è modificata in "spese per compenso per lavoro straordinario prestato dal personale regionale e per compensi incentivanti la produttività.
Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'anno 1984 è istituito apposito capitolo con la seguente denominazione: 'Indennità di turno e indennità di pronta reperibilità per il personale regionale' con la dotazione di L. 55.000.000 in termini di competenza e di cassa.
Al relativo onere inerente gli artt. 36 e 38 della presente legge valutato in lire 55 milioni per l'anno finanziario 1984 si fa fronte mediante una riduzione di pari ammontare, in termini di competenze e di cassa, del fondo speciale di cui al capitolo 12500 del bilancio di previsione e l'iscrizione della medesima somma nel capitolo di cui al comma precedente.
Agli oneri derivanti dall'applicazione dell'art. 49 della presente legge si fa fronte con lo stanziamento di cui al capitolo 800 del bilancio finanziario 1984.
L'articolo 2 della legge regionale 20 agosto 1956 n. 43 è abrogato.
Agli articoli derivanti dall'applicazione della presente legge per gli anni 1985 e successivi si farà fronte con rispettive leggi di bilancio.
Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato ad apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio". Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 44 hanno risposto SI 44 Consiglieri L'art. 51 è approvato.
Art. 52 (Norma transitoria) "Dalla data di pubblicazione della presente legge sul Bollettino Ufficiale della Regione e fino all'entrata in vigore della nuova legge sulle strutture regionali i provvedimenti di istituzione di nuove unità organizzative flessibili di cui agli articoli 19 e 20 della legge regionale 20 febbraio 1979 n. 6, devono essere sottoposti al preventivo parere della 1^ Commissione consiliare.
Le unità organizzative flessibili attualmente costituite decadranno alla data dell'entrata in vigore della nuova legge sulle strutture regionali".
I Consiglieri Carletto, Brizio, Picco, Quaglia, Genovese e Sartoris presentano il seguente emendamento: l'articolo 52 è così sostituito: "Dall'entrata in vigore della presente legge e fino a quando non entrerà in vigore la nuova legge di ristrutturazione degli organici, è sospeso il ricorso alle unità organizzative flessibili di cui agli articoli 19 e 20 della legge regionale 20/2/1979 n. 6.
Le unità organizzative flessibili regolarmente costituite sono sciolte di diritto; ove speciali esigenze organizzative richiedano di completare le attività iniziative, si provvederà mediante la promozione di gruppi di lavoro informali, costituiti ad hoc".
La parola al Consigliere Carletto.



CARLETTO Mario

Questo emendamento si spiega da solo. Forse sarà respinto, ma noi siamo qui per proporre, per dare delle indicazioni, molte delle quali vengono respinte altre vengono accolte, alla fine ci sarà un giudizio complessivo sui comportamenti. Certo che se si vogliono proporre le unità organizzative flessibili per favorire qualcuno, questo comportamento, alla fine dovrà essere chiarito. Noi siamo molto trancianti su questo e credo di non dover ripetere quanto dissi in un recente dibattito su di una unità organizzativa flessibile. Chiediamo alla Giunta di chiudere questa esperienza che non ha senso e di rimandarla alla legge sulle strutture. Quindi il nostro emendamento non ha bisogno di ulteriori spiegazioni.



PRESIDENTE

Se non vi sono altri interventi, ha la parola il Presidente della Giunta.



VIGLIONE Aldo, Presidente della Giunta regionale

Il problema potrà essere esaminato nel momento in cui sottoporremo alla vostra attenzione l'ipotesi di riforma generale dell'istituzione. L'unità flessibile era stata creata a suo tempo per sopperire a esigenze nuove, per esempio, nei campi di lavoro, della formazione, della disoccupazione.
L'emendamento non è accolto.



PRESIDENTE

Pongo in votazione tale emendamento. Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
E' respinto.
Pongo in votazione l'art. 52 nel testo originario.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 42 hanno risposto SI 27 Consiglieri hanno risposto NO 14 Consiglieri si è astenuto 1 Consigliere L'art. 52 è approvato.
Siamo alle dichiarazioni di voto.
Raccomando ai Consiglieri di contenere gli interventi nei dieci minuti.
Ha chiesto di parlare il Consigliere Carletto. Ne ha facoltà.



CARLETTO Mario

A conclusione del lavoro svolto in aula, dopo gli interventi di ieri sugli aspetti generali della legge e quelli di stamattina sui singoli emendamenti agli articoli ci apprestiamo a votare una legge che per una parte recepisce il contratto e per un'altra indica delle scelte di massima ma già abbastanza definite per il futuro della dirigenza regionale. E' un provvedimento che ha dei rischi di legittimità in molte parti ma dato il ritardo che si è accumulato, è opportuno correre questi rischi.
Noi avremmo preferito approvare 6 mesi fa un provvedimento di recepimento contrattuale per lavorare poi sui profili professionali, sulle strutture, sull'organizzazione della Regione, quindi sulla dirigenza.
Questa proposta non è stata accolta, ciò non di meno abbiamo contribuito perché questo testo fosse il più accettabile possibile. Le nostre proposte non sono state accettate tutte in particolare è stata respinta quella più significativa sull'accesso al X livello. Per queste considerazioni, per la precarietà di alcuni passaggi sul piano della legittimità, per il troppo tempo perso, ma soprattutto perché la Giunta non ha accolto alcune nostre proposte significative per migliorare il pessimo rapporto fra l'ente e i suoi dipendenti, perché non si è voluto fare un salto di qualità nel modo di concepire questo rapporto fra dipendenti ed ente, confermiamo il voto di astensione che abbiamo già dato in sede di Commissione.



PRESIDENTE

Ha chiesto di parlare il Consigliere Montefalchesi. Ne ha facoltà.



MONTEFALCHESI Corrado

Questo è anche il mio intervento su questa legge non essendo intervenuto in sede di discussione generale. Condividiamo la relazione del Presidente della I Commissione, Consigliere Valeri, perciò sarò breve, mi soffermerò solo su alcuni aspetti importanti. E' importante che si sia assunto il contratto come base per definire l'apparato regionale e per renderlo qualitativamente adeguato al dettato della Costituzione che assegna alle Regioni ruoli di programmazione di indirizzo e di legislazione.
Le scelte sul personale vanno collegate alle decisioni politiche sulla sopravvivenza delle Regioni, intese non come lunga mano gestionale del Governo centrale, ma come enti di indirizzo e di programmazione.
E' evidente che se la Regione deve sopravvivere come struttura burocratica, il riflesso sull'apparato regionale sarà unicamente burocratico e i meccanismi di selezione e di promozione del personale saranno prevalentemente automatici nei quali l'anzianità e la fedeltà alla struttura politica, saranno prevalenti. Se invece, come io ritengo, le Regioni hanno un futuro di programmazione, di indirizzo e di legislazione con delega delle attività gestionali, la politica del personale deve avere caratteristiche ben diverse, indirizzi miranti a sviluppare competenze coerenti con il ruolo che l'Ente Regione deve assumere.
In questo caso i meccanismi di selezione saranno più rigorosi, la professionalità abbisognerà di continui aggiornamenti, più stretto sarà l'intreccio tra politica ed amministrazione.
Per questa ragione abbiamo condiviso l'accesso alla seconda qualifica dirigenziale dall'esterno mediante concorsi che oltre ai titoli di studio considerino l'esperienza di servizio prestata in enti pubblici e in imprese private.
Certamente questo disegno si realizza non tanto per volontà soggettiva della struttura regionale, ma a fronte di scelte politiche coerenti: la nuova legge sulle strutture, la revisione organizzativa dell'ente. Assume rilevanza particolare l'aggiornamento permanente dei dipendenti e l'avvio coraggioso, finalmente e senza incertezze, del processo di delega delle funzioni amministrative.
Vi sono alcune ambiguità della normativa di prima applicazione che risentono dell'assenza della legge sulle strutture.
Ci sono alcune questioni che non possiamo non rilevare anche se sono legate al contratto nazionale, quindi non sono modificabili con legge regionale.
Mi riferisco ai benefici salariali che premiano oltre misura le qualifiche alte a scapito delle qualifiche più basse.
L'altra questione che è importante ricordare è quella relativa alla normativa per l'accesso ai livelli più bassi.
In una situazione sociale come l'attuale e come è quella prefigurabile per il futuro caratterizzata da una forte disoccupazione, anche la pubblica amministrazione deve attingere i suoi dipendenti dalla disoccupazione reale. Il procedimento concorsuale per posti fino al IV livello regionale risulta il meno adeguato alle esigenze di qualità per l'estrema genericità delle prove. Vi è poi l'esigenza di espletare con rapidità i concorsi.
Perciò ritengo che il reclutamento dei dipendenti delle qualifiche esecutive, fino al quarto livello, debba avvenire dalle liste di disoccupazione utilizzando lo strumento del corso-concorso previsto dalla legge regionale 5/81 e dall'art. 20 della legge quadro sul pubblico impiego n. 93.
Questo aspetto lo abbiamo evidenziato nella discussione di questa legge. Con il collega Barisione ho sottoscritto un ordine del giorno con il quale chiediamo di discutere di questo problema e se i Gruppi sono concordi, di prendere i necessari provvedimenti. L'ultimo aspetto che voglio rilevare è la necessità ormai indilazionabile di emanare la legge per il ruolo unico del personale della formazione professionale, problema sul quale in queste settimane ci sono state delle mobilitazioni da parte delle organizzazioni sindacali.
E' stata presentata una legge al riguardo che va aggiornata, quindi sollecitiamo la Giunta in questo senso.
Il nostro voto su questa legge sarà positivo.



PRESIDENTE

Ha chiesto di intervenire il Consigliere Vetrino. Ne ha facoltà.



VETRINO Bianca

Quando nella primavera del 1982 la Giunta presentò la prima bozza di piano regionale di sviluppo, i capitoli di quel piano erano 11 e l'undicesimo era il capitolo dell'organizzazione. Ricordo che in un commento a caldo, avevo osservato che quello dell'organizzazione non avrebbe dovuto essere l'undicesimo capitolo, ma il primo. Oggi ci troviamo senza piano di sviluppo. Per fortuna affrontiamo il capitolo dell'organizzazione. Il Presidente Viglione ha promesso la legge delle strutture, anzi, una riforma dell'istituzione regionale, quindi un progetto di organizzazione generale. Quello del personale è soltanto un tassello e molto più opportunamente si sarebbe dovuta approvare prima la legge di riforma dell'istituzione e poi la legge organica del personale.
Quando il Presidente della Giunta in sede di I Commissione ci present il primo d.d.l., considerammo l'opportunità di recepire tout- court il contratto e di procedere successivamente alla legge sul personale, ma, in quel momento, nessun legislatore volle rinunciare alla possibilità che veniva offerta alla Regione di normare la materia del personale, tenendo evidentemente in conto l'accordo nazionale, ma facendo risentire al nostro d.d.l. le peculiarità e le specificità della nostra Regione.
Ieri ho parlato di valore istituzionale del d.d.l. perché si suppone che il personale del quale ci stiamo occupando non sia il persona le di questa maggioranza, ma sia il personale della Regione, che permane qualunque siano le maggioranze che si succederanno. Noi ci asterremo su questo d.d.l. e il motivo fondamentale per il quale ci asterremo, oltre le riserve che ho avanzato ieri su alcuni articoli e che stamattina ho confermato, attengono soprattutto al fatto che in Commissione è prevalso il concetto che alla professionalità e alle esperienze acquisite, senza a volte precisare le esperienze acquisite, dovessero essere attribuiti particolari meriti per l'avanzamento nella carriera e non si tenesse sempre e comunque conto, del titolo di studio.
Il titolo di studio, come sapete, è previsto dall'accordo nazionale e io credo che un rischio di illegittimità nel non avere abrogato con questo d.d.l. il comma 17 che appunto prevedeva queste possibilità noi lo abbiamo.
Il relatore con molta onestà prevede la possibilità di impugnativa governativa. Noi non ci auguriamo questo però vogliamo rilevare che questo rischio permane ed è probabile che venga rilevato da parte del Commissario di Governo. Noi pensiamo che chi vuole accedere ai concorsi della Regione deve avere appunto il titolo di studio necessario. E' anche vero, che ci siamo posti di fronte a questa legge tutti quanti, non soltanto la Giunta con l'ansia di innovare profondamente proprio per poter disporre di un personale che guardi anche all'Ente Regione come ad un ente nuovo, capace di risolvere i problemi che una società complessa pone.
Il superamento del titolo di studio lo riteniamo un atto eccessivamente disinvolto. Io non posso non essere sensibile alle dichiarazioni del Consigliere Testa quando dice che ci vuole anche questo atteggiamento di novità e di disinvoltura, però non possiamo nemmeno consentire che un principio, che è stato probabilmente molto sofferto e molto discusso a livello nazionale, sia entrato nell'accordo nazionale e venga invece disatteso dalla legge regionale. Questo è il motivo di fondo per cui noi ci asteniamo.



PRESIDENTE

Ha chiesto di intervenire il Consigliere Bontempi. Ne ha facoltà.



BONTEMPI Rinaldo

Con la dichiarazione di voto, dopo l'intervento di ieri, desidero segnalare alcune questioni di carattere politico.
La tecnicità, la complessità e l'intreccio con altri momenti istituzionali come la contrattazione tra Giunta e Consiglio, hanno rappresentato degli scogli e delle difficoltà non indifferenti. Abbiamo però lavorato su questo testo volendo ricavare con l'applicazione del contratto alcuni elementi utili per innovare.
Questo sforzo ha caratterizzato un elemento politicamente apprezzabile proprio nel momento in cui, nell'ultima fase della legislatura, andiamo a determinare il Piano di sviluppo da un lato, la legge delle strutture e gli strumenti di indirizzo e di programmazione dall'altro per determinare le condizioni per un'altra legislatura che parla in condizioni migliori di questa.
Se alle norme corrisponderà un'attuazione coerente, noi avremo fatto con questo disegno di legge un passo significativo.
E' anche significativo che nella discussione e nella consultazione con i sindacati si sia trovato la disponibilità da parte dei rappresentanti dei lavoratori nei confronti del legislatore regionale nell'andare al di là dello stretto recepimento del contratto.
Mi rammarico francamente che a questo sforzo non corrisponda una sanzione con un voto positivo, per esempio, del Partito Repubblicano che ha partecipato alla Commissione e che sa, per esempio, come sul punto sottolineato dal suo Capogruppo, noi avessimo una posizione molto simile.
Abbiamo ritenuto di accedere a questa interpretazione in forza di un ragionamento coerente con un'impostazione sull'assunzione di responsabilità politica, sulla professionalità da valutarsi attraverso una prova. Oggi è importante mantenere gli impegni sulla legge delle strutture, su un lavoro che ci faccia partecipi sulla delineazione di una nuova Regione. Credo che un meccanismo del genere vada gestito con un grande rigore, il rigore deve venire da chi governa e ha le massime responsabilità, ma anche da parte di tutte le forze politiche.
E' forte la tentazione a fermarsi ai momenti immediati e contingenti all'uso strumentale ed elettorale, a compiacere tutti a fare delle operazioni poco chiare.
Dal confronto che si è avuto in sede di Commissione con i rappresentanti dei lavoratori è scaturito un fatto positivo sia per noi che per i lavoratori. Su questa strada occorre andare.
Le novità e le modernità che si delineano sono in linea con l'elaborazione che da tempo il nostro Partito sta compiendo su tutti i temi del pubblico impiego, e che pone nel rapporto tra tecnici e politici nuove regole. E' una strada da perseguire anche in altre direzioni.
Non tutto ciò che nel passato è stato frutto di una impostazione tradizionale del nostro ordinamento può immediatamente essere cambiato, si deve però avere il coraggio di affrontare le questioni con gradualità per cambiarle profondamente.
Credo nella possibilità di non perdere in partenza, come tendiamo a fare, il confronto con il privato.



PRESIDENTE

Pongo in votazione l'intero testo della legge.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 44 hanno risposto SI 29 Consiglieri si sono astenuti 15 Consiglieri L'intero testo della legge è approvato.


Argomento: Assestamento di bilancio

Esame progetto di legge n. 416: "Assestamento al bilancio di previsione per l'anno finanziario 1984"


PRESIDENTE

Il punto settimo all'ordine del giorno prevede l'esame del progetto di legge n. 416: "Assestamento al bilancio di previsione per l'anno finanziario 1984".
La parola al relatore, Consigliere Avondo.



AVONDO Giampiero, relatore

Intendo dare per letta la relazione che peraltro i Consiglieri hanno ricevuto da alcuni giorni. Devo soltanto fare due correzioni a pagina 6 della stessa, primo rigo.
Dopo le parole: "si dice ad esempio" aggiungere le parole: "se dovesse perdurare la crescita zero del fondo comune di cui all'art. 8 della legge 281/70 non consentirà più..."; e al nono rigo la parola "impossibilità" deve essere intesa "difficoltà".



PRESIDENTE

La parola al Presidente della Giunta.



VIGLIONE Aldo, Presidente della Giunta regionale

Colleghi Consiglieri, la novità che presenta quest'anno l'assestamento di bilancio è particolare. Il Governo come voi sapete, ha deciso il taglio netto della spesa degli enti locali.
Negli anni a cavallo dal 1975 al 1977 l'assestamento di bilancio, a metà anno costituiva un momento di verifica delle somme che erano state erogate, degli interventi che erano stati attuati e delle risorse da risistemare nei vari capitoli; oggi tutto questo, come è detto anche nella relazione, non è più possibile.
L'assestamento di bilancio che doveva essere un momento importante di verifica dopo il primo semestre diventa soltanto più una sistemazione di qualche capitolo oppure una resa dei conti al Governo.
Il Governo ha richiesto la restituzione di circa 30 miliardi per la sanità, somma che era stata versata, ma che nella ripartizione generale risultava non dovuta.
Provvedemmo a versare i primi 60 miliardi pensando che nella definizione generale dei problemi delle Regioni il Governo avrebbe consentito una lunga dilazione se non addirittura un taglio netto, invece il Ministro Goria ha detto decisamente che l'assestamento non sarebbe stato approvato se non con il ritorno da parte della Regione di una somma importante che sarebbe andata nelle casse dello Stato. Dopo una lunga trattativa abbiamo convenuto che 20 miliardi sarebbero stati subito restituiti e 9 miliardi con il bilancio del 1985.
Se avessimo avuto a disposizione questa somma avremmo anche potuto dare inizio a ipotesi di intervento prefiguranti alcuni momenti del Piano di sviluppo, purtroppo la situazione è questa.
Dobbiamo rilevare un altro fatto. Le modifiche che sono intervenute sono lievi. La modifica più importante riguarda le calamità naturali.
Sarà presentato un documento sulle calamità naturali a seguito delle piogge che hanno causato il crollo del Palazzo degli Stemmi e danneggiato parecchie strade specialmente nelle Langhe.
Esiste in Parlamento un vecchissimo piano per il quale dovrebbe essere assegnata alla nostra Regione una somma pari a 20 miliardi annui per un decennio o per una trasformazione idrogeologica e forestale nelle zone più compromesse, impedirebbe ulteriori danni. Già abbiamo fatto molto in questa direzione.
Sono diminuiti fortemente i residui passivi. Se nell'ultima parte del mese di gennaio 1984 avessimo avuto i 50 miliardi che erano in sofferenza nella nostra Tesoreria oggi saremmo a meno di 270 miliardi (nel breve volgere di qualche mese i residui passivi sono scesi di 100 miliardi).
Nel frattempo sono aumentati notevolmente i residui attivi.
Complessivamente ci stiamo avvicinando ai 1000 miliardi. Del fondo comune (386 miliardi) ci è stata pagata solo una quota e sul fondo comune per gli investimenti non è ancora stata pagata alcuna somma. Oggi la Tesoreria è in sofferenza di circa 100 miliardi. La capacità di spesa della Regione è aumentata notevolmente, non è però aumentato il flusso che è sempre lo stesso. Così come raccomando a voi di non premere troppo l'acceleratore sui residui passivi che, su un bilancio di 4500 miliardi sono 270 miliardi così noi non premiamo troppo l'acceleratore sui residui attivi che il Governo deve trasferire.
Questo assestamento ha una natura meramente tecnica, di scarsa scelta.
Speriamo invece di presentare nel mese di ottobre un bilancio che abbia qualche scelta in più, pur essendo molto preoccupati per la finanza locale.



PRESIDENTE

Passiamo ora alla votazione dell'articolato: Art. 1 "Nel bilancio di previsione per l'anno finanziario 1984, sono introdotti, ai sensi dell'articolo n. 43, terzo comma della legge regionale 29 dicembre 1981, n. 55, gli aggiornamenti e le variazioni allo stato di previsione dell'entrata e allo stato di previsione della spesa riportati nei volumi 1 e 2 di cui la presente legge si compone".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 43 hanno risposto SI 27 Consiglieri hanno risposto NO 15 Consiglieri si è astenuto 1 Consigliere L'art. 1 è approvato.
Art. 2 "Il fondo di riserva di cassa di cui all'articolo 40 della legge regionale 29 dicembre 1981, n. 55, destinato a far fronte al maggior fabbisogno di cassa che si manifesti nell'ulteriore corso dell'esercizio finanziario 1984 sui singoli capitoli di spesa, è determinato in lire 32.089.127.689 ed è iscritto al capitolo 12900".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 43 hanno risposto SI 27 Consiglieri hanno risposto NO 15 Consiglieri si è astenuto 1 Consigliere L'art. 2 è approvato.
Art. 3 "A parziale modificazione ed integrazione dell'articolo 12 della legge regionale 27 gennaio 1984, n. 10, è autorizzata la contrazione di mutui per un importo complessivo di 204.000 milioni.
Agli oneri derivanti dall'ammortamento dei mutui di cui al presente articolo previsti in 600 milioni per l'anno finanziario 1984 e in 42.400 milioni per l'anno finanziario 1985 e successivi, si provvede: per l'anno finanziario 1984 con le disponibilità iscritte in corrispondenza dei capitoli n. 13090 e n. 13095 del bilancio per l'anno finanziario 1984 nella rispettiva misura di 500 milioni e di 100 milioni e per gli anni finanziari 1985 e successivi, con le somme che sono iscritte, nell'ambito delle disponibilità esistenti alla voce 'oneri non ripartibili' del bilancio pluriennale 1984/1986.
Le spese al cui finanziamento è possibile provvedere mediante l'assunzione di mutui sono quelle iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1984 sui capitoli numero: 1000 - 1060 - 1790 - 2680 - 2709 - 2720 2730 - 2993 - 3020 - 3140 3161 - 3423 3427 - 3450 - 3509 - 3586 - 3630 - 3815 - 3840 - 3857 - 3860 5010 - 5025 - 5032 - 5036 - 5175 - 5200 - 5285 - 5300 - 5370 - 5385 - 5386 5390 - 5420 - 5617 - 5640 - 5680 - 5750 - 5756 - 5795 - 5820 - 5840 5849 - 5921 - 6010 - 6020 - 6110 - 6115 - 7075 - 7110 - 7140 - 7260 - 7755 7760 - 7770 - 7780 - 7800 - 8380 - 8466 - 8477 - 8480 - 8482 - 8610 8620 - 8900 - 8915 - 8920 - 8930 - 8940 - 8960 - 8992 - 9100 - 9130 - 9230 9300 - 9440 - 9530 - 11500 - 11505 - 11695 - 11751 - 11765 - 11785 11790 - 11970 - 12600 - 12760".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 43 hanno risposto SI 27 Consiglieri hanno risposto NO 15 Consiglieri si è astenuto 1 Consigliere L'art. 3 è approvato.
Art. 4 "E' autorizzata l'ulteriore spesa di lire 250 milioni da iscrivere ad integrazione dello stanziamento del capitolo n. 12500 per far fronte agli oneri derivanti dal finanziamento del provvedimento legislativo avente per oggetto l'impiego temporaneo e straordinario di lavoratori disoccupati in cantieri di lavoro di enti locali. E' autorizzata l'ulteriore spesa di lire 688 milioni da iscrivere ad integrazione dello stanziamento del capitolo n.
12600 per far fronte agli oneri derivanti dal finanziamento dei seguenti provvedimenti legislativi: realizzazione del monumento al medico condotto (lire 25 milioni) sottoscrizione degli aumenti di capitale sociale delle società Sace S.p.A., Promark S.p.A. e Socotras S.p.A. (lire 663 milioni)".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 43 hanno risposto SI 27 Consiglieri hanno risposto NO 15 Consiglieri si è astenuto 1 Consigliere L'art. 4 è approvato.
Art. 5 "E' approvato l'assestamento del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1984 dell'Azienda regionale dei parchi suburbani già 'Azienda regionale per la gestione della Tenuta La Mandria'".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 43 hanno risposto SI 27 Consiglieri hanno risposto NO 15 Consiglieri si è astenuto 1 Consigliere L'art. 5 è approvato.
Art. 6 "E' approvata la variazione del piano di attività per l'anno 1984, del Museo regionale di Scienze naturali".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 43 hanno risposto SI 27 Consiglieri hanno risposto NO 15 Consiglieri si è astenuto 1 Consigliere L'art. 6 è approvato.
Passiamo alle dichiarazioni di voto.
La parola al Consigliere Vetrino.



VETRINO Bianca

Il documento di assestamento che abbiamo di fronte è figlio di quel bilancio di previsione del 1984 al quale demmo voto contrario proprio perché non raccoglieva la scelta politica che noi indicavamo che era quella di privilegiare gli investimenti rispetto alle spese correnti e perché non comprendeva la definizione di programmi e di interventi che discendessero da priorità e obbligassero alle scelte.
Per quanto, chi oggi considerasse nel documento di assestamento il moderato incremento delle spese di natura corrente (che si incrementano del 5,93 per cento) il notevole incremento delle spese di investimento (che aumentano sulla previsione del 45,81 per cento) e la diminuzione delle spese per oneri di ammortamento (del 10,76 per cento) potrebbe essere indotto nella valutazione che qualche cosa sta mutando e queste cifre potrebbero essere anche considerate di segno positivo.
Senonché occorre subito osservare che queste cifre riguardano soltanto il bilancio di previsione per il 7,8 per cento, appunto la percentuale dell'incremento complessivo del bilancio di previsione. Può apparire interessante constatare che le spese di investimento aumentano nella fase di assestamento del 45,81 per cento, ma occorre dire subito che l'ordine di grandezza nel quale ci stiamo muovendo con il bilancio di assestamento è di 278 miliardi e in questa cifra c'è tutto, ovvero nel totale assestato di 886 miliardi per spese di investimento, ci sono 604 miliardi di reimpostazione di spese finanziate con fondi statali a destinazione vincolata.
Un accenno c'è, ma purtroppo le cifre sono quelle che sono, quindi non si può valutare positivamente questo movimento. Interverrò brevemente su tre capitoli rispetto ai quali anche in sede di previsione avevamo fatto delle riserve. Il capitolo che riguarda il patrimonio regionale immobiliare viene assestato su circa 17 miliardi e mezzo. Noi avevamo criticato in fase di discussione di bilancio la previsione di 13 miliardi e mezzo che già allora consideravamo eccessiva.
Negli anni passati noi avevamo contrastato con attenzione la scelta politica della Regione di investire nel recupero del patrimonio architettonico ed artistico della Regione. Vi era in questa scelta anche un ideale profondamente democratico, quello di restituire alla comunità le strutture e le bellezze che per secoli erano state privilegi soltanto di alcuni e quindi era parso un obiettivo condivisibile.
Oggi però occorre incominciare a fare i conti. Abbiamo un patrimonio che può non avere un mercato a meno che non lo si riconverta, ma è un patrimonio carissimo da conservare. Faccio un piccolo esempio che può dare la dimensione nella quale ci stiamo muovendo. Questo palazzo nel quale ci riuniamo per le nostre riunioni ha un costo per quanto riguarda la manutenzione ordinaria (pavimenti, tappeti e lampadari, ecc.) di circa un milione al giorno considerando i giorni lavorativi.
Su queste cifre occorrerà ragionare perché un incremento del patrimonio immobiliare significa anche un aggravamento di quelle spese correnti che vorremmo invece ridurre.
L'altro capitolo sul quale mi sono soffermata e che vedo incrementato riguarda l'agricoltura. L'agricoltura è ancora sempre un settore cardine della nostra economia. Non si tratta tanto di trovare qualche decina di miliardi in più, ma di definire gli strumenti che può offrire la Regione agli agricoltori per fare in modo che le più sofisticate tecniche produttive possano essere assimilate dall'agricoltura per migliorarne le rese. Il relatore afferma che queste maggiori uscite, circa il 30 per cento del previsto, per il campo agricolo possono mantenere i livelli di occupazione nell'agricoltura.
Ben sappiamo però che la salvaguardia dell'occupazione nell'agricoltura come nell'industria, non la si ottiene con dei programmi settoriali ma con progetti globali di intervento e di coordinamento. Vorrei fare un'ultima considerazione. Si incrementa il capitolo dei beni e delle attività culturali di circa 5 miliardi e 533 milioni. In sede di previsione si enfatizzò la volontà delle Regioni di voler ridurre un certo tipo di spesa. Infatti scrive il relatore che in sede di bilancio di previsione il programma per i beni e le attività culturali aveva subito una forzata riduzione.
Oggi si cerca di far rientrare dalla porta di servizio ciò che suonando le trombe, si era fatto uscire dalla porta del Palazzo nel dicembre del 1983.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Montefalchesi.



MONTEFALCHESI Corrado

Non posso che ribadire le osservazioni che ho fatto in Commissione per motivare l'astensione.
Alcuni capitoli dell'assestamento non mi convincono, per esempio lo stanziamento per l'Osservatorio del mercato del lavoro è stato ridotto di 50 milioni. E' un grave segnale verso uno strumento di grande importanza e di grande rilevanza per programmare la politica del lavoro e la formazione professionale.
Questa riduzione unitamente al fatto che a un anno e mezzo dal varo della legge sull'Osservatorio del lavoro non è ancora approvata la deliberazione per la dotazione organica del servizio, sono segnali preoccupanti. C'è un altro aspetto che voglio rilevare. Circa un anno e mezzo fa il Consiglio regionale ha votato la deliberazione sulla devianza e sulla criminalità: ora il Governo, dopo aver vistato la deliberazione informa che questa deliberazione non può essere finanziata.
Credo che non si possano accettare supinamente queste scelte contraddittorie del Governo.
L'altro rilievo riguarda l'inserimento lavorativo degli handicappati.
Per il 1983 la previsione di spesa era di 100 milioni, con l'assestamento è stata portata a 15 milioni, che non sono stati spesi. Quest'anno si conferma una spesa che è assolutamente insufficiente per venire in aiuto ad una categoria molto in difficoltà. L'altra questione riguarda la caccia che aumenta di un miliardo. E' vero che sono spese vincolate da leggi nazionali, ma dovremmo tutti fare una riflessione sul fatto che abbiamo grosse difficoltà a trovare centinaia di milioni per finanziare i cantieri di lavoro e per l'occupazione e poi si aumentano di un miliardo gli stanziamenti per la caccia.



MIGNONE Andrea

Sono soldi che versano i cacciatori.



MONTEFALCHESI Corrado

D'accordo. Si dovrebbe intervenire presso il Governò per fare una modifica delle leggi nazionali in situazioni di emergenza come questa in cui la qualificazione della spesa è decisiva per rispondere ai problemi.
L'ultimo aspetto che voglio toccare riguarda il pronto intervento che viene aumentato di 4 miliardi. Spendiamo quest'anno 46 miliardi per affrontare i danni derivanti da calamità naturali e da alluvioni.
Dobbiamo trovare il modo di intervenire sul dissesto del territorio ed essere in grado di intervenire soprattutto con la prevenzione. Mi risulta che l'Ipla ha predisposto un piano forestale per circa 500 miliardi di investimenti in 10 anni, sono 50 miliardi all'anno con una occupazione di circa 2.500 persone. Se parliamo di prevenzione in campo di calamità naturali, dobbiamo decidere se quel piano sarà da finanziare o meno. Io sono d'accordo di finanziarlo e di agire decisamente sulla prevenzione.
Questi rilievi li ho già motivati in sede di Commissione per motivare la nostra astensione, mi auguro che nella discussione del bilancio di previsione per il 1985 si possano chiarire quegli aspetti e che il Gruppo P.d.U.P. possa superare le sue riserve.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Brizio.



BRIZIO Gian Paolo

Come ha detto il Presidente della Giunta l'assestamento è prevalentemente tecnico quindi non vi sono molte cose da dire. Tuttavia proprio perché si tratta di un assestamento tecnico, il nostro voto sarà contrario, quindi riteniamo che anche questa volta si è persa l'occasione per fare delle scelte, per ricercare risorse, per dare un indirizzo diverso alla spesa della Regione.
Il 1983 si è chiuso in modo negativo perché la spesa è diminuita in termini di quantità, sia in valore assoluto che in valore reale. E' irrisolto il problema dei residui passivi mentre il meccanismo della legge della contabilità sviluppa le reimpostazioni in luogo dei residui passivi ma nella sostanza accentua la forte rigidità del bilancio. Ad un avanzo formale di oltre 500 miliardi corrisponde un disavanzo sostanziale di 93 miliardi che si ripercuote sul bilancio.
In merito al recepimento di nuovi fondi infatti, si copre una parte notevole di spese con i mutui che avrebbero dovuto finanziare le spese dell'anno precedente. La politica del rinvio può avere qualche ragione però non si può andare avanti così indefinitamente perché si annulla la fonte delle spese libere che si riducono in modo tale da ridurre nettamente le possibilità di operare: siamo quindi in una situazione oggettivamente difficile. Occorre cambiare rotta e nell'intervento del Consigliere Avondo appare qualche indicazione. La via maestra, a nostro giudizio, è quella di analizzare a fondo la situazione regionale e se è necessario di incidere su certe spese per evitare la paralisi completa della Regione.
Scendendo nel particolare, ci sono variazioni significative che riguardano prevalentemente il recepimento dei trasferimenti di fondi vincolati da parte dello Stato. Lamentiamo sempre la carenza di risorse ma in realtà ne sono state messe a disposizione della Regione parecchie. Il bilancio rece pisce finalmente il finanziamento sulla legge 240 (930 milioni), della legge 308 sul risparmio energetico che avevamo già richiesto con la presentazione del bilancio di previsione; il finanziamento infine del FIO (590 miliardi): un complesso forte di trasferimenti statali.
Importante è l'aumento della spesa per la formazione professionale, per siamo perplessi sulla linea di comportamento adottata: non vorremmo che ci si avviasse ad una caccia ai fantasmi e si finisse per penalizzare la formazione professionale più qualificata ed efficace. Vi sono poi alcune spese che vanno in direzione contraria alla più volte conclamata volontà di riqualificare la spesa corrente. Cito alcuni esempi: si aumentano le spese per convegni e mostre di 780 milioni, quelle per la sistemazione di immobili di 4 miliardi, quelle per acquisto di arredi di due miliardi e 200 milioni, quelle per studi di 776 milioni, oltre ai I.250 milioni mascherati nel capitolo 8865. Il Consigliere Montefalchesi faceva rilievi sui fondi caccia; sui quali non possiamo incidere. Su quelli però possiamo incidere sono miliardi che vanno verso la spesa corrente perché non si ha la volontà e la capacità di operare.
Si tratta dunque di un assestamento tecnico che recepisce gli stanziamenti statali, che non fa scelte, che non può avere il nostro voto.
Ieri il Consigliere Vetrino osservava che la Regione è in "coma" e non sarà il rimpasto, se ci sarà, che potrà farla rivivere. Questo assestamento per l'impostazione tecnica, per la mancanza di una relazione della Giunta conferma che la Regione è in "coma". Anche se ieri il Presidente della Giunta ha dato una immagine della Regione tutta diversa, ha parlato di una Regione che si sveglia improvvisamente. Ci pare una immagine forzata. Ci che ci stupisce maggiormente è che non vi rendiate conto o fingiate di non rendervi conto della gravità effettiva della nostra situazione, della crisi del Piemonte. Il mio professore di economia, Arrigo Bordin, noto per la virulenza delle sue invettive verso gli allievi che non studiavano, un giorno si trovò di fronte un esaminando (peraltro persona oggi autorevole) il quale non riusciva a convincere il professore della sua preparazione e insisteva "mi faccia ancora una domanda, professore, perché sono convinto di essere preparato". Bordin gli disse "Ciò che è più grave è che tu non ti rendi conto di non essere preparato. Che cosa succede all'ubriaco? Anche lui pensa di non essere ubriaco e vuol darne prova; prende un bicchiere beve e non riuscendo a continuare dà la prova che la sbronza c'è stata". La sbronza della Regione è finita, può passare il giorno dopo, però, siccome è durata molto, possiamo anche trovarci di fronte ad una cirrosi epatica che è grave malattia. La Giunta è malata, la Regione è malata, occorre qualcosa di diverso che non un assestamento tecnico per uscire dalla crisi.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Moretti.



MORETTI Michele

In sede di discussione del consuntivo finanziario mi soffermai sui residui passivi, punto sempre critico.
Tuttavia, da un confronto con i residui passivi della altre Regioni quelli della Regione Piemonte sono impegnati, quindi non sono da reimpostare.
I residui della Regione Piemonte oscillano attorno al 21 per cento dal quale bisogna fare un calo del 12 o del 13 per cento, quindi è un residuo passivo insignificante dal punto di vista contabile.
Devo dare atto alla Giunta di aver predisposto l'assestamento in tempi brevi. Il bilancio 1985 darà delle indicazioni e degli indirizzi in riferimento al dibattito del 1984.
L'assestamento è un fatto tecnico di riutilizzo dei fondi. Qualcuno ha parlato dell'utilizzo dei fondi per il pronto intervento. Siamo del parere che per quanto riguarda il pronto intervento occorre coinvolgere la II Commissione per una verifica,per non trovarsi di fronte ad elenchi di sindaci che protestano pur di ottenere il contributo.
Concordiamo sull'impostazione del piano idrogeologico, siamo convinti di non attendere eventi disastrosi, ma prevenirli. Questo discorso l'abbiamo affrontato diverse volte, purtroppo oggi stiamo di nuovo parlando. Esistono studi predisposti dall'Ipla che però restano tali se non vengono mai attuati. Con queste osservazioni il Gruppo del P.S.I. esprime voto favorevole all'assestamento di bilancio.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Marchini.



MARCHINI Sergio

Il voto del Gruppo Liberale sarà ovviamente negativo, perché il nostro atteggiamento sulla politica della spesa e sugli stanziamenti finanziari della Regione è noto e coerente.
Questo documento porta le stimmate dei vostri peccati originali - li ha elencati bene Brizio - ritengo di lasciargli la paternità dei titoli e dei ragionamenti che potremmo fare. Siamo in presenza di una caduta di capacità di spesa, siamo in presenza di una riduzione della spesa libera gestibile siamo nella situazione di recepire passivamente, anche qui come marche di frontiera sottoposte al potere centrale nei confronti dei quali non sappiamo, non dico confrontarci, ma porci come elemento di specificazione sulle grandi decisioni finanziarie che vengono dal centro (legge 308 e legge FIO). Sulle specifiche ci sono voci e perplessità. Devo condividere quella che ha colto Brizio sulla formazione professionale. Ho avuto modo di leggere alcuni bandi di iscrizione a scuole ad intervento professionale pubblicati sui muri e ho notato qualcosa che mi ha preoccupato molto e cioè che in aree periferiche, con grandi difficoltà occupazionali, persegue una formazione professionale diretta a gente già altamente professionalizzata.
Nella cittadina della periferia dove ho la fortuna di vivere, un centro di formazione sostenuto dalla Regione su 4 blocchi di ipotesi, ne riserva 3 a personale già dotato di licenza di scuola media superiore, lasciando abbandonato alla non occupazione o alla dequalificazione definitiva il blocco numerosissimo di personale che ha soltanto la scuola dell'obbligo.
Questo è indicativo di come questa maggioranza di fronte ad una crisi che è istituzionale, nazionale e, in qualche misura, anche europea, non abbia una risposta strategica.
Ho rispetto e stima dei rappresentanti della Giunta; ognuno di loro però tende ad esponenziare quella che è diventata la propria sfera di competenza perdendo completamente di vista una idea forte centrale, che peraltro non è mai esistita.
Questo è il vero cancro che sta rendendo a livello di ectoplasma l'immagine di questa Giunta. Quindi non è una responsabilità del momento gestionale, ma del momento del nascere.
E' una Giunta che è nata su un peccato originale: dal problema del riequilibrio siamo passati ad un falso problema dello sviluppo (che non si è posto), adesso siamo nel crocevia delicatissimo e difficile del processo di trasformazione che va governato e gestito, ma rispetto al quale questa Giunta è inesistente. Che cosa fa questa Giunta per trasformare la nostra Regione? Quello che ci preoccupa, anzi ci scandalizza, per il rispetto che le forze politiche conservano le une nei confronti delle altre, è il fatto che si voglia vendere, quindi rifiuto la valutazione del Consigliere Brizio come una immagine politica quella che di sé dà in questo momento la Giunta.
La Giunta non tenta di dare una immagine politica o di individuare una idea centrale forte sulla quale compattarsi né perde nessuna occasione per chiarire che questa Giunta è tenuta insieme semplicemente da egoismi di partito.
I partiti diversi qui perseguono risultati politici unici ed irripetibili.
Al P.S.I. non sarà più consentita per lungo tempo una ubiquità di comportamenti in aree centrali e strategiche della politica nazionale.
Sarà irripetibile il fatto che in un momento in cui i problemi delle grandi aree industriali avanzate sono i problemi centrali del Paese, un Partito possa beneficiare di rendite (che a questo punto secondo me non sono più rendite ma sono oneri di posizione e quindi vincoli negativi) quali quelli del Presidente del Consiglio che persegue un tipo di politica a livello centrale, mentre il suo partito persegue a livello periferico una politica che è esattamente contraria, che rifiuta realisticamente di prendere atto che in Piemonte ed in Italia esiste un processo di trasformazione e non di crisi. La differenza fra crisi e trasformazione è estremamente significativa e va gestita e governata. Quindi il P.S.I.
rimane in questa situazione di pseudo centralità che sostanzialmente è di logoramento.
Le esperienze elettorali ce lo hanno anche detto e mi stupisce che queste meditazioni non le faccia qualche altro partito. E' una situazione di logoramento che ci penalizza ma è una situazione che non si ripeterà. Il P.C.I., si rende conto che se non subisce, se non accetta, se non presta il fianco a una serie di situazioni che peraltro sono molto lontane dal suo costume e dalla sua visione politica della società, perde l'occasione di ritornare al Governo in una società tipo quella regionale. Esistono poi altri fatti ancora più irripetibili come la posizione del partito socialdemocratico che riesce a piazzare due Assessori ed un Presidente del Consiglio.
Questi sono fatti anomali.
La politica è il rispetto di regole fondamentali: ogni Partito deve rappresentare a livello di potere quello che rappresenta nella società ogni maggioranza deve rappresentare nel Governo il tipo di vocazione che quella società ha in quel momento; questa maggioranza non esprime la vocazione di questa società perché non è in grado di trasformare, non sa dare risposte.
Questo è il nodo nudo e crudo.
Ci rendiamo conto che i partiti di maggioranza hanno difficoltà ad abbandonare in articulo mortis queste rendite di posizioni. Questa loro posizione ci sembra veramente sbagliata, ma soprattutto ci preoccupa nella misura in cui si rendiamo conto che la politica e l'istituzione sono un corpo organico in cui non esiste separatezza tra maggioranza e minoranza tra partito e partito e gli errori che compie l'opposizione nel chiudersi e nel non crescere coinvolgono la maggioranza nella misura in cui permettono a questa di non modernizzarsi e di non essere stimolata. Contestualmente questa chiusura sul piano dei programmi, della discussione, del dibattito politico che questa maggioranza ha, nella realtà, nei confronti dell'opposizione, ma soprattutto nei confronti della società, ai cui richiami è sorda e cieca, è un cattivo servizio fatto alla politica come arte del vivere insieme.
Questa maggioranza persegue situazioni di regime di rapporti tra le forze politiche, l'istituzione e la società che fanno passare sotto silenzio cose che in un dibattito politico chiaro, corretto, squisitamente politico non passerebbero.
Questi comportamenti che vedono anche noi responsabili compartecipi porteranno delle conseguenze nella nostra capacità di rappresentanza nella società pubblica. Abbiamo fatto una richiesta formale al Presidente del Consiglio, che ci auguriamo trasmetterà quanto prima al Presidente della Giunta. Noi riteniamo che le istituzioni abbiano il diritto di sapere come intende la Giunta uscire da una vicenda nota. Rimpasto tecnico? Crisi? Modifica del pacchetto degli Assessori? Su questo passaggio le istituzioni hanno il dovere di dire la loro parola. Ci sono tre personaggi che hanno molti titoli, meno l'unico che abilita in democrazia a decidere: il voto degli elettori.
Noi abbiamo il titolo di depositari della sovranità popolare, quindi come depositari della sovranità popolare, chiediamo e vogliamo che si dica se si fa la crisi, se non si fa la crisi e quando la si fa.
Gli altri personaggi hanno tanti titoli, ma non certo quello di prevaricare sulle istituzioni. Chiediamo al Presidente della Giunta di sciogliere questi nodi nella seduta del 19 luglio.
Ci auguriamo che il Presidente della Giunta con la sua sensibilità e la sua esperienza chiuda questa vicenda. Mi auguro che il 19 luglio questa questione ritorni nelle sedi proprie delle istituzioni e si chiarisca la posizione di tre personaggi che hanno funzioni delicatissime, importanti centrali, ma non esclusive nella gestione della cosa pubblica.
Una piccola parte di funzione ce l'abbiamo anche noi che abbiamo il grosso difetto di essere riusciti con artifizi, con raggiri, con blandizie e seduzioni a raccogliere quello che è il senso della democrazia, il voto popolare.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Bontempi.



BONTEMPI Rinaldo

C'è molta enfasi in questi discorsi. Forse c'è un po' di voglia di scherzare.
Ormai siamo preparati ad un rituale che riteniamo sia il copione su cui si svilupperà, ahimè, in quest'ultimo anno, la discussione in Consiglio.
Oggi avevamo in esame un assestamento che tutti hanno riconosciuto avere carattere eminentemente tecnico per esplicito impegno della Giunta che ha rinviato al prossimo bilancio le scelte, che possiamo ancora innescare in quest'ultimo scorcio di legislatura per riconoscimento dei commissari. E' chiaro nella relazione, è chiaro nelle cifre. Le opposizioni l'hanno dovuto ammettere. Il rituale però non cambia mai, mi pare anzi che stia aumentando ad ogni seduta la virulenza delle espressioni.
Le variazioni apportate nell'assestamento ci sono parse necessarie per il funzionamento di importanti comparti dell'attività regionale.
Riferendomi alle osservazioni critiche fatte dal Consigliere Montefalchesi ritengo che sia possibile onorare gli impegni, per esempio in ordine all'inserimento al lavoro degli handicappati e alla deliberazione sulla criminalità e devianza iniziando una discussione franca e aspra con il livello governativo perché riteniamo che questi siano punti qualificanti di quel "nuovo" a cui le Regioni con un lavoro concreto hanno introdotto con la vicinanza politica ai bisogni sociali fondamentali. La nostra valutazione politica non viene scalfita dal rituale e non viene scalfita perché accettiamo il confronto, il dialogo, le osservazioni critiche.
Mi sembra che il ripetere l'accusa di una Giunta inesistente o inoperante venga in realtà smentita dai fatti. La Giunta sta attuando un programma di lavoro con leggi importanti, con atti e provvedimenti significativi. La Giunta ha anche tentato di costruire una idea più alta di Governo che non sia quella degli atti caso per caso.
Questo vuol dire governare, innovare e trasformare. Non si può chiedere ad una Giunta di essere più netta e più dura nei confronti del Governo centrale quando proprio sul rapporto con il governo centrale le Giunte di sinistra a partecipazione comunista, per la nostra collocazione parlamentare, sono guardate con grandissimo sospetto.
Noi riteniamo di non essere né contro né pro il Governo centrale.
Proposte per cambiare il rapporto con il Governo centrale ne abbiamo fatte. Si è detto che questa Giunta non ha rapporti con la società. Oggi la società è quanto mai complessa. Non tutti gli input che vengono dalla società sono meccanicamente assumibili.
C'è una dialettica, c'è il tentativo di essere presente sui problemi con un governo del giorno per giorno, con una presenza che questa Giunta garantisce.
E questo è molto importante in un Paese in cui abbiamo altri esempi non di questo tipo.
Non credo abbiano legittimità politica quelli che ritengono di poter dare dei giudizi inappellabili. La legittimazione a governare la si trova sui problemi e nel confronto con i problemi della società.
Voi, amici democristiani, siete ricorsi ad una lettera in cui chiedete aiuto a De Mita affinché nel pacchetto della verifica nazionale tra i Partiti vi sia anche la questione piemontese.
Questo è un segno di profonda debolezza. Quella vostra lettera non è un segno di forza. Così come non è stato un segno di forza, né sur contenuti né sui fatti, la vita di questi cinque anni, difficile e complessa per la stessa maggioranza, ma che dopo gli eventi che ci sono stati è riuscita a ricostruire un percorso che possiamo migliorare.
Riteniamo di poter dire che questa è una Giunta stabile, questa è una maggioranza che intende riproporsi nel 1985.



PRESIDENTE

Non essendovi altri interventi, pongo in votazione l'intero testo della legge.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 43 hanno risposto SI 27 Consiglieri hanno risposto NO 15 Consiglieri si è astenuto 1 Consigliere L'intero testo della legge è approvato.


Argomento: Sanita': argomenti non sopra specificati

Ordine del giorno sulla spesa sanitaria regionale


PRESIDENTE

Passiamo alla votazione dell'ordine del giorno sulla spesa sanitaria presentato dai Consiglieri Bontempi, Cernetti, Mignone, Montefalchesi e Gastaldi annunciato ieri.
Chiede la parola il Consigliere Devecchi. Ne ha facoltà.



DEVECCHI Armando

Mi limito a richiamare ed a ricordare gli interventi dei colleghi della D.C. fatti ieri in aula intorno all'argomento della spesa sanitaria e sul modo con cui è stata indirizzata la spesa sanitaria da parte dell'Assessorato alla sanità della Regione Piemonte.
I colleghi hanno riconosciuto gli sforzi che in parte sono stati compiuti per cercare di adeguare la spesa sanitaria alle reali esigenze della Regione, nell'intento di cercare di superare il criterio basato sul rimborso della spesa storica, o come si suol dire, a piè di lista. I mostri colleghi hanno però sollevato anche una serie di obiezioni e di punti interrogativi, ai quali non si è data risposta puntuale nelle repliche dell'Assessore. L'ordine del giorno che ci viene sottoposto, all'ultimo punto dà un mandato preciso all'Assessore regionale alla sanità e all'assistenza.
Riteniamo, come è stato detto anche ieri, che questo sia compito specifico dell'esecutivo, di conseguenza, non intendiamo assumerci responsabilità in materia.
Per questi motivi e per altri che tralascio per brevità perché ci rendiamo conto dell'ora in cui viene votato questo ordine del giorno, il nostro voto sarà di astensione.



PRESIDENTE

Pongo in votazione tale ordine del giorno. Ve ne do lettura: "Il Consiglio regionale del Piemonte considerato che in data odierna ha provveduto all'esame delle relazioni sugli andamenti della spesa nel settore sanitario, per il primo trimestre 1984 nella Regione Piemonte verificato che tali andamenti di spesa, pur ridotto nel loro incremento relativo rispetto agli analoghi valori per gli anni precedenti, nonché ai valori previsti per l'anno in corso su tutto il territorio nazionale, ha evidenziato una insufficienza degli stanziamenti del F.S.N. e conseguentemente, del F.S.R. assegnato alla Regione Piemonte invita la Giunta regionale a predisporre adeguate misure per garantire un corretto svolgimento delle funzioni amministrative delle UU.SS.SS.LL. del Piemonte per l'anno in corso, ovvero: 1) la prosecuzione nell'individuazione e adozione di misure volte al contenimento della spesa sanitaria nella Regione Piemonte, specie nei settori indicati nella relazione sull'andamento della spesa sanitaria nonché la messa in atto delle misure che, a tal fine, saranno adottate dallo Stato. Inoltre, la predisposizione di strumenti adeguati, per una corretta gestione economico-finanziaria delle UU.SS.SS.LL., compresa la contabilità dei costi, ed il completamento del progetto di ampliamento del patrimonio tecnologico e delle relative procedure che consentano una più efficace e puntuale circolazione delle informazioni, indispensabili per la programmazione degli interventi del settore dell'assistenza sanitaria 2) l'assunzione di tutte le iniziative necessarie nei confronti del Governo centrale dello Stato, volte ad ottenere il rifinanziamento del fondo sanitario nazionale - determinato in base a parametri oggettivi e ripartito tra le Regioni secondo criteri di riequilibrio - in misura adeguata, e non appena tale rifinanziamento sarà disposto, l'immediato rifinanziamento delle UU.SS.SS.LL. del Piemonte, secondo le indicazioni fornite dalla deliberazione della Giunta regionale 30.11.1983 n. 1-30050 adottata con i poteri di urgenza previsti dall'art. 40 dello Statuto regionale, relativa alla ripartizione del F.S.R. di parte corrente per l'anno 1984 3) la predisposizione da parte dell'Assessorato regionale alla sanità ed assistenza di una direttiva che autorizzi le Unità Sanitarie Locali ad effettuare variazioni di bilancio sui capitoli relativi a quelle voci di spesa, che ne presentino urgente necessità, fermo restando che l'ammontare del fondo sanitario regionale, ripartito alle UU.SS.SS.LL. ai sensi della legge 42/81, con la citata deliberazione, resta per ora invariato".
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
E' approvato con 23 voti favorevoli e 12 astensioni.


Argomento: Artigianato

Ordine del giorno relativo alla legge quadro per l'artigianato


PRESIDENTE

Infine, chiedo l'iscrizione all'ordine del giorno di un ordine del giorno relativo alla legge quadro per l'artigianato, presentato dai Consiglieri Avondo, Marchini, Vetrino, Cernetti, Montefalchesi, Mignone e Cerchio.
Chi è favorevole all'iscrizione è pregato di alzare la mano. E' approvata.
Pongo pertanto in votazione l'ordine del giorno.
Ve ne do lettura: "Il Consiglio regionale del Piemonte avute presenti: la necessità di realizzare rapidamente un impianto legislativo di principi in materia di artigianato che, senza svilire le competenze delle Regioni, garantisca spazi adeguati alle potenzialità del comparto ed al pieno riconoscimento del ruolo moderno e dinamico che lo stesso svolge soprattutto nell'economia delle aree piemontesi le importanti convergenze raggiunte con il testo di legge approvato dal Senato della Repubblica il 31 maggio 1984 sollecita il Parlamento affinché la Camera dei Deputati prenda in esame il testo di legge quadro per l'artigianato approvato dal Senato il 31 maggio 1984 riconoscendo e riaffermando tutto il valore delle intese raggiunte con la normativa stessa".
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano. L'ordine del giorno è approvato all'unanimità dei 35 Consiglieri presenti in aula.
Il Consiglio è convocato per i giorni 19 e 20 luglio prossimi.
La seduta è tolta.



(La seduta ha termine alle ore 14)



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