Sei qui: Home > Leggi e banche dati > Resoconti consiliari > Archivio



Dettaglio seduta n.251 del 21/06/84 - Legislatura n. III - Sedute dal 9 giugno 1980 al 11 maggio 1985

Scarica PDF completo

Argomento:


PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BENZI


Argomento: Varie

Auguri del Consiglio regionale al Consigliere Chiabrando eletto deputato al Parlamento Europeo


PRESIDENTE

La seduta è aperta.
Desidero innanzitutto felicitarmi con il collega Chiabrando per la sua brillantissima affermazione nelle elezioni del 17/6 al Parlamento Europeo.
E' uno dei Consiglieri più anziani in quest'aula che spero rimanga con noi fino alla fine della legislatura.
Mi fa piacere che uno dei nostri colleghi che conosce a fondo le questioni dell'agricoltura vada al congresso europeo. Chiabrando dopo i molti discorsi che ha fatto qua dentro li potrà fare a livello più alto e certamente sono sicuro che sarà uno dei più battaglieri conoscendone il carattere da 14 anni, perciò a nome di tutti i Consiglieri gli faccio i più vivi complimenti per la sua brillantissima affermazione sicuro che nella prossima tornata altri seguiranno il suo esempio.


Argomento: Edilizia pubblica (convenzionata, sovvenzionata, agevolata)

Esame progetto di legge n. 369: "Norme per la determinazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica ai sensi dell'art. 2, comma secondo della L. 5/8/1978 n. 457 in attuazione della deliberazione del CIPE pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 348 in data 19/12/1981"


PRESIDENTE

Passiamo al punto quinto all'ordine del giorno: esame progetto di legge n. 369: "Norme per la determinazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica ai sensi dell'art. 2, comma secondo della L. 5/8/1978 n. 457 in attuazione della deliberazione del CIPE pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 348 in data 19/12/1981".
E' relatore il Consigliere Ferrari che rinuncia alla lettura della relazione dandola per letta.
Passiamo alla votazione dell'articolato.
Art. 1 (Definizione del canone di locazione) "Il canone di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, di cui all'art. 1 della Legge regionale del.... n. .... è diretto a compensare i costi di gestione, di amministrazione e di manutenzione entro i limiti annualmente determinati dalla Giunta regionale ai sensi del secondo comma dell'art. 25 della Legge 8 agosto 1977 n. 513, nonché a consentire il rientro di una parte delle risorse impegnate per la realizzazione degli alloggi stessi.
Le entrate per canoni degli alloggi sottoposti alla disciplina della presente legge, al netto della spese di gestione, amministrazione e manutenzione di cui al primo comma, sono destinate: a) al pagamento delle rate residue dei mutui gravanti sugli alloggi, al netto dei contributi statali, così come indicato al terzo comma, lett. a) dell'art. 25 della legge 8 agosto 1977, n. 513 b) all'esecuzione di opere di recupero del patrimonio edilizio esistente di cui alle lettere b), c), d), e) dell'art. 31 della legge 5 agosto 1978 n. 457 c) al finanziamento di nuovi programmi costruttivi per l'incremento del patrimonio di edilizia residenziale pubblica destinato alla sola locazione e limitatamente al patrimonio di proprietà degli IACP d) al ripianamento dei disavanzi degli IACP e) alla realizzazione di servizi e urbanizzazioni in quartiere o immobili di edilizia pubblica carenti di tali opere.
L'utilizzazione dei fondi da destinarsi alle finalità di cui alle lettere b), c), d) ed e) del precedente comma è autorizzata dalla Giunta regionale a seguito di un apposito programma annuale predisposto dall'Ente gestore di concerto con l'Ente proprietario che dovrà essere trasmesso alla Regione entro 60 giorni dalla data di approvazione del bilancio consuntivo.
Gli assegnatari sono inoltre tenuti a rimborsare integralmente all'ente gestore le spese dirette ed indirette sostenute per i servizi ad essi prestati, nella misura fissata dall'ente in relazione al costo dei medesimi, secondo congrui criteri di ripartizione e con riferimento a guanto stabilito dalle norme del successivo titolo II".
L'Assessore Bruciamacchie presenta il seguente emendamento: al primo comma, la frase "della legge regionale del ..., n...." si intende sostituita con la seguente: "del provvedimento relativo alla disciplina delle assegnazioni degli alloggi di edilizia residenziale pubblicata ai sensi dell'art. 2, comma secondo della legge 5/8/1978 n. 457 in attuazione della deliberazione CIPE pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 348 in data 19/12/I981".
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano. E' approvato all'unanimità.
Procediamo alla votazione dell'articolo così emendato.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 35 hanno risposto SI 32 Consiglieri ha risposto NO 1 Consigliere si sono astenuti 2 Consiglieri L'art. 1 è approvato



MARCHIARO MARIA LAURA



MARCHIARO MARIA LAURA



PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE MARCHIARO

L'articolo 2 recita: Art. 2 (Elementi per la determinazione del canone) "Per la determinazione del canone di locazione degli alloggi di cui all'art. 1 della Legge regionale del .. n. ..., gli Enti gestori tengono conto del reddito complessivo annuo del nucleo familiare degli assegnatari e delle caratteristiche oggettive degli alloggi".
L'Assessore Bruciamacchie presenta il seguente emendamento: al primo comma, la frase "della legge regionale del . n. ..." si intende sostituita con la seguente: "del provvedimento relativo alla disciplina delle assegnazioni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica ai sensi dell'art. 2, comma secondo della legge 5/8/1978 n. 457 in attuazione della deliberazione CIPE pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.
348 in data 19/12/1981".
Chi approva l'emendamento è pregato di alzare la mano. E' approvato all'unanimità.
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE MARCHIARO

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 35 hanno risposto SI 32 Consiglieri ha risposto NO 1 Consigliere si sono astenuti 2 Consiglieri L'art. 2 è approvato.
Art. 3 (Accertamento e calcolo del reddito) "Gli Enti gestori richiedono, almeno biennalmente e successivamente al 1 giugno, agli assegnatari, che sono tenuti a fornirla nei termini all'uopo stabiliti, documentazione atta a comprovare la situazione di lavoro reddituale e la condizione non professionale di ogni componente il nucleo familiare.
Per tali accertamenti essi possono avvalersi degli organi dell'amministrazione dello Stato e degli Enti locali e sono autorizzati a chiedere informazioni e certificazioni.
L'accertamento del reddito deve avvenire di norma tramite presentazione da parte dell'assegnatario di copia della dichiarazione dei redditi relativi all'anno precedente per ogni componente il nucleo familiare che svolga attività lavorativa autonoma o dipendente o percepisca pensione.
In ogni caso l'assegnatario deve fare attestare sul retro dello stato di famiglia l'eventuale iscrizione alla Camera di Commercio o presentare dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi dell'art. 4 della Legge 4 gennaio 1968 n. 15, da cui risulti l'eventuale iscrizione alla Camera di commercio di ciascuno dei componenti la famiglia.
Ai sensi dell'art. 2, lettera f) della Legge regionale del.. n. .. il reddito complessivo annuo del nucleo familiare degli assegnatari è determinato sulla base del reddito imponibile relativo alla dichiarazione fiscale, riferita all'anno precedente, al lordo delle imposte ed al netto dei contributi previdenziali e degli assegni familiari di ciascun componente il nucleo che svolga attività lavorativa autonoma o dipendente o percepisca pensione. Oltre all'imponibile fiscale vanno computati tutti gli emolumenti, indennità, pensioni, sussidi, a qualsiasi titolo percepiti, ivi compresi quelli esentasse. Detto reddito è calcolato ai sensi dell'art. 21 della legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive modificazioni ed integrazioni.
Ai fini dell'applicazione del comma precedente si considerano appartenenti al nucleo familiare dell'assegnatario le persone indicate all'art. 2, terzo comma della legge regionale .. n. ..
L'Assessore Bruciamacchie presenta il seguente emendamento: al quinto e settimo comma, la frase "della legge regionale del .. n.
.." si intende sostituita con la seguente: "del provvedimento relativo alla disciplina delle assegnazioni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica ai sensi dell'art. 2, comma secondo della legge 5/8/1978 n. 457 in attuazione della deliberazione CIPE pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.
348 in data 19/12/1981".
Chi è favorevole all'emendamento è pregato di alzare la mano. E' approvato.
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE MARCHIARO

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 35 hanno risposto SI 32 Consiglieri ha risposto NO 1 Consigliere si sono astenuti 2 Consiglieri L'art. 3 è approvato.
Art. 4 (Determinazione del canone di locazione) "Gli Enti gestori definiscono il canone di locazione in relazione ai caratteri oggettivi degli alloggi, secondo le modalità indicate nei commi seguenti.
Il canone di locazione per gli alloggi di cui all'art. 1 della Legge regionale del .... n. .., è stabilito nella misura del 3,85 per cento del valore locativo dell'immobile locato, determinato moltiplicando il costo unitario di produzione dell'alloggio per la superficie convenzionale del medesimo.
Per gli effetti di cui alla presente legge il costo unitario di produzione si ottiene moltiplicando il costo base per i coefficienti correttivi indicati al successivo articolo 7.
Il canone di locazione determinato ai sensi dei commi precedenti si applica anche nei Comuni con popolazione inferiore ai 5000 abitanti".
L'Assessore Bruciamacchie presenta il seguente emendamento: al secondo comma, la frase "della legge regionale del .. n. ...." si intende sostituita con la seguente: "del provvedimento relativo alla disciplina delle assegnazioni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica ai sensi dell'art. 2, secondo comma della legge 5/8/1978 n. 457 in attuazione della deliberazione CIPE pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.
348 in data 19/12/1981".
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano. E' approvato.
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE MARCHIARO

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 35 hanno risposto SI 32 Consiglieri ha risposto NO 1 Consigliere si sono astenuti 2 Consiglieri L'art. 4 è approvato.
Art. 5 (Costo base) "Il costo base a metro quadrato degli alloggi la cui costruzione è stata ultimata entro il 31 dicembre 1975 è determinato a norma dell'art. 14 della Legge 27 luglio 1978, n. 392, in L. 250.000.
Il costo base a metro quadrato degli alloggi ultimati fra il 1 gennaio e il 31 dicembre 1976 è determinato in L. 250.000.
Il costo base a metro quadrato degli alloggi ultimati fra il 1 gennaio 1977 e il 31 dicembre 1984 è decurtato nella misura del 20 per cento.
Il costo base a metro quadrato degli alloggi ultimati dopo il 31 dicembre 1984 è determinato annualmente dalla Giunta regionale".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE MARCHIARO

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 35 hanno risposto SI 32 Consiglieri ha risposto NO 1 Consigliere si sono astenuti 2 Consiglieri L'art. 5 è approvato.
Art. 6 (Superficie convenzionale) "La superficie convenzionale è determinata a norma dell'art. 13 della legge 27/7/1978 n. 392.
Non si applicano gli elementi di cui al primo comma, lett. b) c) e f) ed i coefficienti di cui al quinto comma del citato articolo.
La superficie convenzionale è data pertanto dalla somma dei seguenti elementi: a) l'intera superficie dell'unità immobiliare b) il 25 per cento della superficie di balconi, terrazze, cantine ed altri accessori simili c) il 15 per cento della superficie scoperta di pertinenza dell'immobile in godimento esclusivo dell'assegnatario.
In sede di prima applicazione delle presenti norme, qualora non siano disponibili le superfici di pertinenza dell'alloggio esterne al medesimo di cui al terzo comma lettere b) e c) del presente articolo, la superficie convenzionale viene calcolata incrementando del cinque per cento la superficie dell'unità immobiliare.
Alle autorimesse singole e ai posti macchina in autorimesse di uso comune è applicato, con contratto separato rispetto a quello dell'alloggio un canone calcolato sull'intera superficie, determinato annualmente dal Consiglio di amministrazione dell'Ente gestore".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE MARCHIARO

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 35 hanno risposto SI 32 Consiglieri ha risposto NO 1 Consigliere si sono astenuti 2 Consiglieri L'art. 6 è approvato.
Art. 7 (Coefficienti correttivi del costo base) "I coefficienti correttivi del costo base sono quelli espressi dagli artt. 16/17/18/19/20/21 della legge 22/7/1978 n. 392, salvo quanto disposto nei successivi articoli relativamente alla tipologia, alla classe demografica dei Comuni, all'ubicazione, al livello di piano, alla vetustà".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE MARCHIARO

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 35 hanno risposto SI 32 Consiglieri ha risposto NO 1 Consigliere si sono astenuti 2 Consiglieri L'art. 7 è approvato.
Art. 8 (Tipologia) "In relazione al coefficiente di categoria catastale da attribuirsi ai soli fini del calcolo del canone di locazione per gli alloggi di ERP, si applica un coefficiente univoco, pari a 0,95, intermedio fra quelli previsti alle lettere c) e d) del primo comma dell'art. 16 della legge 27/7/1978 n. 392".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE MARCHIARO

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 35 hanno risposto SI 32 Consiglieri ha risposto NO 1 Consigliere si sono astenuti 2 Consiglieri L'art. 8 è approvato.
Art. 9 (Classe demografica dei Comuni) "In relazione alla classe demografica dei Comuni si applica un coefficiente intermedio fra quelli stabiliti alle lettere c) e d), primo comma dell'art. 17 della legge 27/7/1978, n. 392.
Detto coefficiente, pari a 1, è applicato anche agli ubicati nei Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE MARCHIARO

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 35 hanno risposto SI 32 Consiglieri ha risposto NO 1 Consigliere si sono astenuti 2 Consiglieri L'art. 9 è approvato.
Art. 10 (Ubicazione) "In relazione all'ubicazione si applica a tutto il patrimonio di edilizia residenziale pubblica il coefficiente previsto dall'art. 18 della legge 27/7/1978 n. 392, primo comma, lett. b).
Detto coefficiente, pari a 1, è applicato anche agli alloggi ubicati nei Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE MARCHIARO

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 35 hanno risposto SI 32 Consiglieri ha risposto NO 1 Consigliere si sono astenuti 2 Consiglieri L'art. 10 è approvato.
Art. 11 (Livello di piano) "In relazione al livello di piano si applica il coefficiente di cui all'art. 19 primo comma lett. c) della legge 27/7/1978 n. 392. Detto coefficiente risulta pari a 1".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE MARCHIARO

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 35 hanno risposto SI 32 Consiglieri ha risposto NO 1 Consigliere si sono astenuti 2 Consiglieri L'art. 11 è approvato.
Art. 12 (Vetustà) "In relazione alla vetustà si applicano le disposizioni previste all'art. 20 della legge 27/7/1978 n. 392.
I coefficienti di degrado per ogni anno decorrente dal sesto anno successivo a quello di ultimazione costruttiva dell'immobile sono stabiliti nel modo seguente: a) 1 per cento per i successivi 15 anni b) 0,50 per cento per gli ulteriori 30 anni.
Se si è proceduto a lavori di restauro e di risanamento conservativo o di ristrutturazione edilizia dell'unità immobiliare o ad interventi di ristrutturazione urbanistica anno di costruzione è quello dell'ultimazione dei lavori comunque accertato.
Per la definizione di restauro e di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia e di ristrutturazione urbanistica previste al terzo comma, sì fa riferimento all'art. 31 lett. c), d) ed e) della L.
5/8/78 n. 457 e successive modificazioni e integrazioni".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE MARCHIARO

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 35 hanno risposto SI 32 Consiglieri ha risposto NO 1 Consigliere si sono astenuti 2 Consiglieri L'art. 12 è approvato.
Art. 13 (Stato di conservazione e manutenzione) "In relazione allo stato di conservazione e manutenzione si applicano le disposizioni di cui all'art. 21 della legge 27/7/1978 n. 392 e successive modificazioni e integrazioni".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE MARCHIARO

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 35 hanno risposto SI 32 Consiglieri ha risposto NO 1 Consigliere si sono astenuti 2 Consiglieri L'art. 13 è approvato.
Art. 14 (Applicazione del canone di locazione) "Per la determinazione del canone di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, gli Enti gestori riducono il canone definito ai sensi degli articoli precedenti alle percentuali sottoindicate sulla base del reddito complessivo del nucleo familiare di ciascun assegnatario: A) nella misura del 15 per cento per gli assegnatari con reddito annuo complessivo del nucleo familiare, derivante esclusivamente da pensione non superiore all'importo di una pensione minima Inps per la generalità dei lavoratori aumentato dell'importo di una pensione sociale B1) nella misura del 25 per cento per gli assegnatari con reddito annuo complessivo del nucleo familiare, derivante esclusivamente da lavoro dipendente o da pensione, non superiore al limite di assegnazione diminuito del 40 per cento B2) nella misura del 50 per cento per gli assegnatari con reddito annuo complessivo del nucleo familiare, compreso tra l'importo di cui al precedente punto B1) e il limite di assegnazione B3) nella misura del 75 per cento per gli assegnatari con reddito annuo complessivo del nucleo familiare compreso fra l'importo di cui al precedente punto B2) e il limite di assegnazione aumentato del 40 per cento C) nella misura del 100 per cento per gli assegnatari con reddito annuo complessivo del nucleo familiare compreso fra l'importo di cui al precedente punto B3) ed il limite di decadenza D) agli assegnatari con reddito annuo superiore all'importo massimo di cui al precedente punto C) viene applicato integralmente il canone previsto dalla L. 27/7/1978 n. 392.
In prima applicazione ai fini della determinazione delle fasce di cui al comma precedente si fa riferimento al limite di reddito per l'accesso all'edilizia sovvenzionata in vigore alla data di pubblicazione della presente legge.
I limiti delle fasce di reddito sono aggiornati biennalmente in relazione all'incremento del limite di assegnazione di cui all'art. 2 lett. f) della legge regionale .. n. ...., con decorrenza dal 1 gennaio dell'anno successivo alla data di determinazione del nuovo limite di assegnazione e in concomitanza con l'aggiornamento del canone di cui al successivo art. 16.
I redditi indicati alle lettere Bl, B2, B3, C, D del primo comma sono calcolati con le modalità di cui all'art. 21 della L. 5/8/78 n. 457 e successive modificazioni e integrazioni.
Agli assegnatari con reddito annuo familiare superiore al doppio del limite di assegnazione di cui alla lettera D), si applicano le disposizioni previste all'art. 21 della Legge regionale ...., n. ..
In prima applicazione i canoni determinati a norma del primo comma sono stabiliti con riferimento al reddito annuo complessivo del nucleo familiare dell'assegnatario relativo al 1982, risultante dalla documentazione fiscale acquisita dall'ente gestore per l'attuazione dell'anagrafe dell'utenza. Per l'accertamento ed il calcolo del reddito si fa riferimento a quanto stabilito al precedente art. 3.
Il canone di locazione non potrà in alcun caso essere inferiore a L.
7.500 mensili per alloggio anche qualora per effetto dell'applicazione dei coefficienti riduttivi di cui agli articoli precedenti o degli abbattimenti dei redditi di cui al presente articolo o per effetto di entrambe le ipotesi risulti inferiore a tale importo.
Detto limite viene aggiornato annualmente con riferimento all'indice Istat delle retribuzioni minime contrattuali degli operai dell'industria riferite all'anno immediatamente precedente.
In ogni caso il canone di locazione di cui ai punti A-B1-B2-B3-C, del primo comma del presente articolo, non potrà essere superiore a quello risultante dal calcolo effettuato ai sensi della legge 27/7/78 n. 392".
L'Assessore Bruciamacchie presenta i seguenti emendamenti: le prime cinque righe del primo comma sono sostituite con le seguenti: "Il canone di locazione definito ai sensi degli articoli precedenti è corrisposto dagli assegnatari secondo le seguenti misure:" ai punti A), B1), B2), B3), C) sono sostituite le parole: "nella misura del" con "il".
Chi è favorevole all'emendamento è pregato di alzare la mano. E' approvato all'unanimità.
Al terzo e quinto comma, la frase "della legge regionale del .., n.
...." si intende sostituita con la seguente: "del provvedimento relativo alla disciplina delle assegnazioni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica ai sensi dell'art. 2, comma secondo della legge 5/8/1978 n. 457 in attuazione della deliberazione CIPE pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.
348 in data 19/12/1981".
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano. E' approvato all'unanimità.
Si proceda alla votazione dell'articolo così emendato.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE MARCHIARO

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 35 hanno risposto SI 32 Consiglieri ha risposto NO 1 Consigliere si sono astenuti 2 Consiglieri L'art. 14 è approvato.
Art. 15 (Adeguamento del canone) "In relazione all'eventuale mutamento degli elementi di determinazione del canone di cui agli artt. 6 e 13, l'Ente gestore procede all'adeguamento dei canoni, con decorrenza dalla data di ultimazione dei lavori.
L'adeguamento del coefficiente relativo alla vetustà di cui all'art. 12 è applicato di norma ogni 2 anni, contestualmente agli aggiornamenti dell'anagrafe dell'utenza, ad eccezione dei casi contemplati al terzo comma dello stesso articolo, per i quali l'adeguamento del coefficiente relativo alle vetustà decorre dalla data di ultimazione lavori.
L'Ente gestore è tenuto a comunicare preventivamente all'assegnatario le variazioni del canone di locazione conseguenti al mutamento delle condizioni dell'alloggio e dei relativi coefficienti di cui al comma primo e secondo del presente articolo".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE MARCHIARO

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 35 hanno risposto SI 32 Consiglieri ha risposto NO 1 Consigliere si sono astenuti 2 Consiglieri L'art. 15 è approvato.
Art. 16 (Aggiornamento del canone di locazione) "Per gli alloggi ultimati dopo l'entrata in vigore della presente legge il canone definito a norma dell'art. 14 è aggiornato ogni anno entro il mese di luglio dalla Regione in base all'indice Istat delle retribuzioni minime contrattuali degli operai nell'industria, riferite all'anno immediatamente precedente.
Detto aggiornamento ha efficacia con decorrenza dal 1 gennaio dell'anno successivo alla data di determinazione e non è subordinato alla preventiva richiesta prevista nel secondo comma dell'art. 24 della L. 27/7/1978, n.
392.
Per gli alloggi ultimati prima dell'entrata in vigore della presente legge il canone definito a norma del precitato articolo 14 è integrato dagli aggiornamenti annuali maturati fino al luglio 1984 e calcolati sulla base del 75 per cento delle variazioni annuali, accertate dall'Istat dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. Successivamente a tale data, il canone è aggiornato ogni anno con le modalità indicate al primo e secondo comma".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE MARCHIARO

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 35 hanno risposto SI 32 Consiglieri ha risposto NO 1 Consigliere si sono astenuti 2 Consiglieri L'art. 16 è approvato.
Art. 17 (collocazione nelle fasce di reddito) "Gli assegnatari sono collocati nelle fasce di reddito di cui al precedente art. 14 sulla base della documentazione prodotta o degli accertamenti effettuati a norma del successivo art. 18.
In sede di prima applicazione della disciplina di cui alla presente legge la collocazione degli assegnatari nelle fasce di reddito di appartenenza ha effetto, ai fini della determinazione del relativo canone di locazione dal quarto mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.
La corresponsione del canone deve essere effettuata secondo le modalità specificatamente previste dalla convenzione di locazione e dalle vigenti disposizioni di legge".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE MARCHIARO

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 35 hanno risposto SI 32 Consiglieri ha risposto NO 1 Consigliere si sono astenuti 2 Consiglieri L'art. 17 è approvato.
Art. 18 (Accertamento periodico del reddito) "I dati relativi alle condizioni reddituali dei nuclei familiari degli assegnatari, con conseguente verifica ed eventuale variazione delle fasce di reddito e dei canoni di cui all'art. 14 della presente legge, devono essere rilevati contestualmente agli aggiornamenti, da effettuare con frequenza almeno biennale, delle anagrafi della utenza e del patrimonio, di cui alla deliberazione Consiglio regionale del 22 dicembre 1982 - n.
370/11262.
L'Ente gestore comunica preventivamente all'assegnatario le eventuali variazioni del canone di locazione conseguenti all'aggiornamento di cui al primo comma.
La collocazione degli assegnatari nelle fasce di reddito e l'applicazione del relativo canone di locazione ha effetto dal 1 gennaio dell'anno successivo all'anno in cui è stata effettuata l'indagine reddituale.
L'assegnatario ha in ogni caso diritto su specifica e documentata richiesta di essere collocato in una fascia di reddito inferiore qualora abbia subito una diminuzione di reddito. La collocazione nella fascia di reddito inferiore qualora abbia subito una diminuzione di reddito. La collocazione nella fascia di reddito inferiore è disposta dall'Ente gestore con decorrenza dal mese successivo alla richiesta.
Qualora l'assegnatario non produca entro i termini all'uopo stabiliti dall'ente gestore la documentazione richiesta o presenti una documentazione incompleta sì applica il canone di cui al punto D) del precedente art. 14.
L'assegnatario di cui al comma precedente, verrà collocato nella fascia di competenza qualora produca la documentazione richiesta, con decorrenza dal mese successivo alla data di presentazione della stessa.
Qualora l'assegnatario produca un reddito ritenuto inattendibile ai fini fiscali, l'Ente gestore ha l'obbligo di trasmettere agli Uffici finanziari per gli opportuni accertamenti tale documentazione, dandone comunicazione all'interessato. In pendenza di tale accertamento all'assegnatario è applicato il canone di cui al punto D) del precedente art. 14.
Qualora gli Uffici finanziari accertino in capo all'assegnatario un reddito inferiore a quello previsto per l'applicazione del canone di cui al punto D) del precedente art. 14 la riduzione del canone con i relativi conguagli decorre dalla data di applicazione dello stesso".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE MARCHIARO

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 35 hanno risposto SI 32 Consiglieri ha risposto NO 1 Consigliere si sono astenuti 2 Consiglieri L'art. 18 è approvato.
Art. 19 (Fondo sociale) "E' istituito nell'ambito regionale il fondo sociale per la corresponsione di contributi per i servizi accessori dell'abitazione destinato agli assegnatari percettori di redditi da pensione minima e sociale, appartenenti alla fascia di cui al punto A) del precedente art.
14.
L'utilizzo di tale fondo è esteso anche ai casi contemplati all'art.
23) della legge regionale .... n. ....
La Giunta regionale determina le modalità, le forme di costituzione e di funzionamento del fondo stesso".
L'Assessore Bruciamacchie presenta il seguente emendamento: Al secondo comma, la frase "della legge regionale del .. n. .." si intende sostituita con la seguente: "del provvedimento relativo alla disciplina delle assegnazioni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica ai sensi dell'art. 2, comma secondo della legge 5/8/1978 n. 457 in attuazione della deliberazione CIPE pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.
348 in data 19/12/1981".
Chi è favorevole all'emendamento è pregato di alzare la mano. E' approvato all'unanimità Si passi alla votazione dell'articolo così emendato.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE MARCHIARO

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 35 hanno risposto SI 32 Consiglieri ha risposto NO 1 Consigliere si sono astenuti 2 Consiglieri L'art. 19 è approvato.
Art. 20 (Revisione delle modalità di applicazione dei canoni) "La Regione provvede entro il 198.... alla revisione delle modalità di applicazione del canone di locazione di cui al primo comma del precedente art. 14 in modo da garantire che il gettito annuo complessivo dei canoni di locazione non sia inferiore all'ammontare previsto dalle vigenti disposizioni dello Stato in materia, tenuto conto: a) delle risultanze dell'anagrafe dell'utenza e del patrimonio da completarsi entro il mese di luglio 1984 da parte degli enti gestori secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale b) degli aggiornamenti del limite di reddito per l'accesso all'edilizia sovvenzionata c) degli effetti derivanti dall'applicazione dei canoni di cui al precedente art. 14, documentati in una relazione del Consorzio tra gli IACP della Regione Piemonte d) della variazione dell'indice delle retribuzioni minime contrattuali degli operai dell'industria accertata dall'Istat".
L'Assessore Bruciamacchie presenta il seguente emendamento: alla prima riga del primo comma la frase "entro il 198..." si intende sostituita con la seguente: "Entro il 1985".
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano. L'emendamento è approvato all'unanimità.
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE MARCHIARO

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 35 hanno risposto SI 32 Consiglieri ha risposto NO 1 Consigliere si sono astenuti 2 Consiglieri L'art. 20 è approvato.
Titolo II Norme per la regolamentazione delle autogestioni Art. 21 (Alloggi soggetti ad autogestione dei servizi) "Gli Enti gestori favoriscono e promuovono l'autogestione da parte dell'utenza dei servizi accessori e degli spazi comuni, sulla base dei criteri indicati nel presente articolo.
Per gli alloggi di nuova costruzione o recupero, la convenzione di locazione prevede l'assunzione diretta della gestione dei servizi da parte degli assegnatari.
Per gli alloggi già assegnati gli enti gestori realizzano il decentramento dell'attività di gestione dei servizi entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge.
In caso di particolari esigenze o difficoltà, l'Ente gestore pu sentite le organizzazioni sindacali dell'utenza, deliberare di soprassedere all'attivazione dell'autogestione, ovvero a sospenderne la prosecuzione per i tempi strettamente necessari per far cessare le cause ostative assunte a base del deliberato".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE MARCHIARO

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 35 hanno risposto SI 32 Consiglieri ha risposto NO 1 Consigliere si sono astenuti 2 Consiglieri L'art. 21 è approvato.
Art. 22 (Struttura organizzativa dell'autogestione) "L'assemblea degli assegnatari è regolata dall'art. 10, ultimo comma legge 27 luglio 1978 n. 392.
L'assemblea nomina un rappresentante degli assegnatari in qualità di amministratore e il Comitato di gestione approva i bilanci, e delibera quanto occorre per la gestione.
L'assemblea dell'autogestione è convocata dall'Amministrazione almeno una volta all'anno.
L'amministratore esegue le delibere dell'assemblea, esige i crediti e paga i debiti, rappresenta l'autogestione anche in giudizio.
Il funzionamento delle autogestioni, con particolare riguardo ai rapporti fra assegnatari e ente gestore e fra gli assegnatari, è disciplinato da apposito regolamento predisposto dall'Ente gestore, sentite le organizzazioni dell'utenza.
Detto regolamento deve essere sottoposto all'approvazione della Giunta regionale entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE MARCHIARO

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 35 hanno risposto SI 32 Consiglieri ha risposto NO 1 Consigliere si sono astenuti 2 Consiglieri L'art. 22 è approvato.
Art. 23 (Assistenza all'autogestione) "L'Ente gestore presta assistenza contabile, amministrativa, tecnica e legale alle autogestioni, in particolare nella fase della loro costituzione, convoca l'Assemblea quando l'amministratore non provvede, e può utilizzare per le necessità di amministrazione fondi provenienti sia dalla quota b) dell'art. 19 del DPR 30 dicembre 1972 n. 1035, sia da altre disponibilità di bilancio, sia da appositi finanziamenti della Regione.
L'Ente gestore può essere surrogato nei diritti verso gli assegnatari debitori, con atto dell'Amministratore, qualora siano stati esperiti inutilmente gli atti di esazione.
L'Ente gestore richiede alla Regione ed al Comune gli interventi di competenza per gli indigenti".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE MARCHIARO

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 35 hanno risposto SI 32 Consiglieri ha risposto NO 1 Consigliere si sono astenuti 2 Consiglieri L'art. 23 è approvato.
Art. 24 (Misura del canone) "Gli assegnatari degli stabili dei quali sia stata autorizzata la gestione autonoma sono tenuti a versare all'Ente gestore il canone, nella misura prevista dalla presente legge, detratte le quote riferentesi ai servizi autogestiti. E' facoltà dell'Ente gestore, sulla base di apposito regolamento definito d'intesa con le organizzazioni sindacali degli assegnatari, estendere l'autogestione alla piccola manutenzione accreditando agli organi dell'autogestione una parte della quota di canone destinata alla manutenzione non superiore al 30 per cento.
Gli assegnatari che si rendono morosi verso l'autogestione sono considerati a tutti gli effetti inadempienti degli obblighi derivanti dal contratto di locazione.
Fino al momento dell'effettivo funzionamento delle autogestioni gli assegnatari sono tenuti a rimborsare agli enti gestori i costi diretti ed indiretti dei servizi erogati - secondo acconti mensili e conguagli annuali su rendiconto redatto dall'Ente".
Si passi alla votazione.
(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE MARCHIARO

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 35 hanno risposto SI 32 Consiglieri ha risposto NO 1 Consigliere si sono astenuti 2 Consiglieri L'art. 24 è approvato.
Art. 25 (Sospensione dell'autogestione) "La sospensione dell'autogestione può essere richiesta per gravi motivi, con deliberazione dell'assemblea degli assegnatari.
L'ente gestore delibera in merito alla richiesta nei .. giorni successivi all'adozione della deliberazione di cui al precedente comma".
L'Assessore Bruciamacchie presenta il seguente emendamento: al secondo comma, la frase: "nei .. giorni" si intende sostituita con la seguente "nei 60 giorni".
Chi approva l'emendamento è pregato di alzare la mano.
E' approvato all'unanimità.
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE MARCHIARO

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 35 hanno risposto SI 32 Consiglieri ha risposto NO 1 Consigliere si sono astenuti 2 Consiglieri L'art. 25 è approvato.
Art. 26 (Alloggi in amministrazione condominiale) "E' fatto divieto agli enti gestori di proseguire, o di iniziare l'attività di amministrazione degli stabili integralmente o prevalentemente ceduti in proprietà. Dal momento della costituzione del condominio, cessa per gli assegnatari in proprietà l'obbligo di corrispondere all'ente gestore le quote per spese generali, di amministrazione e manutenzione eccezion fatta per quelle afferenti al servizio di rendicontazione e di esazione delle rate di riscatto, la cui misura è autorizzata annualmente dalla Regione, su proposta dell'ente gestore. Le norme di cui al comma precedente si applicano altresì agli assegnatari in locazione con patto di futura vendita, che costituiscono un'autogestione disciplinata dalla norma del C.C. sul condominio.
Gli assegnatari in locazione di alloggi compresi negli stabili a regime condominiale hanno diritto di voto, in luogo dell'ente gestore, per le delibere relative alle spese ed alle modalità di gestione dei servizi a rimborso, ivi compreso il riscaldamento, che sono tenuti a versare direttamente all'amministratore".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE MARCHIARO

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 35 hanno risposto SI 32 Consiglieri ha risposto NO 1 Consigliere si sono astenuti 2 Consiglieri L'art. 26 è approvato.
Passiamo alla votazione dell'intero testo della legge.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE MARCHIARO

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 35 hanno risposto SI 32 Consiglieri ha risposto NO 1 Consigliere si sono astenuti 2 Consiglieri L'intero testo della legge è approvato.
Colleghi, è stato presentato dai colleghi Biazzi, Ferrari Montefalchesi, Vetrino, Bruciamacchie, Nerviani, Moretti e Marchini un ordine del giorno che fa riferimento ai provvedimenti di legge 368 e 369 che pongo in votazione, il cui testo recita: "Il Consiglio regionale del Piemonte considerato che in data odierna ha proceduto all'esame e all'approvazione di due provvedimenti di legge relativi a 'Disciplina delle assegnazioni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica ai sensi dell'art. 2 della L. 5/8/1978 n. 457, in attuazione della deliberazione CIPE pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 348 in data 19/12/1981' e a 'Norme per la determinazione dei canoni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica ai sensi dell'art. 2, comma secondo della L. 5/8/1978 n. 457 in attuazione della deliberazione CIPE pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 348 del 19/12/1981' preso atto che i due provvedimenti, per connessione di materia, fanno riferimento l'uno a disposizioni dell'altro e viceversa e che tali riferimenti hanno dovuto necessariamente essere riportati, nei testi approvati dal consiglio senza indicazione del numero e della data della legge di riferimento dà mandato all'Ufficio di Presidenza, ai sensi dell'art. 81, ultimo comma del regolamento consiliare e al Presidente della Giunta regionale in sede di promulgazione delle predette leggi perché i riferimenti ai provvedimenti indicati siano sostituiti, anche ai fini della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione, con l'esatta indicazione degli estremi delle leggi citate".
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
E' approvato con 33 voti favorevoli e 2 astensioni.


Argomento: Enti strumentali - Cultura: argomenti non sopra specificati

Esame deliberazione relativa a: "Convenzione con l'Istituto finanziario regionale Finpiemonte SpA L.R. 2/3/1984, n. 16"


PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE MARCHIARO

Punto undicesimo all'ordine del giorno: Esame deliberazione relativa a: "Convenzione con l'Istituto finanziario regionale Finpiemonte Spa L.R.
2/3/1984, n. 16".
La deliberazione è stata approvata all'unanimità dalla VI Commissione.
La parola all'Assessore Ferrero per una precisazione.



FERRERO Giovanni, Assessore alla cultura

La Commissione ha esaminato ed approvato all'unanimità la deliberazione. Il Consigliere Villa, per conto del Gruppo D.C., pur non avendo alcuna obiezione nel merito del provvedimento aveva illustrato in commissione automatica collocazione del Gruppo democristiano su una posizione di astensione stante il voto contrario espresso alla legge. E' un provvedimento che ha un carattere tecnico ed applicativo.



PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE MARCHIARO

La parola al Consigliere Villa.



VILLA Antonino

Ringrazio l'Assessore Ferrero che ha espresso in modo corretto la posizione del Gruppo D.C.



PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE MARCHIARO

Passiamo alla votazione della deliberazione che recita: "Il Consiglio regionale vista la L.R. 2 marzo 1984, n. 16 'Sostegno ad iniziative concernenti la ristrutturazione e l'ammodernamento di strutture culturali e dello spettacolo' tenuto conto delle osservazioni formulate dal Governo nell'apporre il visto (1 marzo 1984 prot. 22005) alla legge regionale citata, secondo cui l'attività di collaborazione di cui all'art. 2 della legge regionale citata deve essere regolata mediante convenzione le cui clausole riguardanti la destinazione dei fondi pubblici e le modalità di rendicontazione debbono essere opportunamente articolate ed approvate dal Consiglio regionale sentito il parere della commissione consiliare competente delibera di approvare la convenzione che regola i rapporti tra la Regione Piemonte e l'istituto finanziario regionale Finpiemonte SpA, come da schema allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante di autorizzare la Giunta regionale ad assumere gli atti amministrativi conseguenti.
La presente deliberazione è dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 49 della legge 10/2/1953 n. 62 e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi dell'art. 65 dello Statuto".
Chi approva è pregato di alzare la mano.
E' approvato con 21 voti favorevoli e 16 astensioni.


Argomento: Edilizia pubblica (convenzionata, sovvenzionata, agevolata)

Esame deliberazione Giunta regionale n. 81-32252: "Convenzione tipo per la concessione relativa agli investimenti di edilizia abitativa convenzionata di cui alla L. 28/1/1977 n. 10, art.7 e 8. Nuova stesura"


PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE MARCHIARO

Punto decimo all'ordine del giorno: esame deliberazione Giunta regionale n. 81-32252: "Convenzione tipo per la concessione relativa agli investimenti di edilizia abitativa convenzionata di cui alla L. 28/1/1977 n. 10, artt. 7 e 8. Nuova stesura".
La Commissione ha approvato la deliberazione a maggioranza.
Ha chiesto di intervenire il Consigliere Genovese. Ne ha facoltà.



GENOVESE Piero Arturo

Signor Presidente, colleghi Consiglieri, questa deliberazione non ha ottenuto il nostro voto in sede di Commissione in quanto ci eravamo riservati di esprimere la nostra posizione definitiva in sede di Consiglio regionale.
Il nostro Gruppo esprime ora voto favorevole.



PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE MARCHIARO

Ha chiesto di parlare il Consigliere Biazzi. Ne ha facoltà.



BIAZZI Guido

Signor Presidente, nel condividere il merito della deliberazione desidero fare alcune precisazioni di carattere formale su due articoli alcune delle quali potrebbero anche rientrare nei poteri dell'Ufficio di presidenza. Data la particolarità della materia forse è opportuno richiamare l'attenzione in aula.
Art. 7. Si tratta di spostare una parentesi all'ultima riga. La parentesi va posta dopo le parole: "o dalla data di stipula della convenzione".
Art. 8. Sono in preparazione emendamenti relativi alla scadenza dell'aggiornamento del prezzo di concessione per le cessioni successive alla prima. Una questione analoga riguarda l'art. 9 per la determinazione e la revisione periodica dei canoni di locazione. Nella tabella allegata al testo della deliberazione (pag. 40) deve essere modificata la dizione dell'ultima colonna, dove si dice "incremento" deve essere letto "indici".
Lo stesso vale per la tabella n. 4. Inoltre per quanto riguarda la tabella 4 devono essere eliminate le ultime due righe.
Queste sono le precisazioni il cui testo dovrebbe essere pervenuto, nel frattempo, alla Presidenza.



PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE MARCHIARO

Pongo in votazione gli emendamenti agli artt. 8 e 9. Le altre modifiche le consideriamo aggiustamenti tecnici che vanno fatti nel coordinamento del testo.
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
Sono approvati all'unanimità.
Ha chiesto di parlare il Consigliere Genovese. Ne ha facoltà.



GENOVESE Piero Arturo

Il nostro Gruppo darà voto favorevole all'articolo 8 però devo osservare che i motivi delle nostre riserve in sede di Commissione riguardavano l'applicazione della legge 10, in relazione alle previsioni degli artt. 8 e 9 della convenzione-tipo che stiamo votando.
Siamo sorpresi che la modifica pervenga in questo momento in aula visto che l'obiezione era stata da noi sollevata in Commissione e sulla quale ci eravamo riservati una decisione. Poiché questo emendamento rispetta in pieno la legge 10, daremo voto favorevole, non senza manifestare sorpresa perché la maggioranza sembrava orientata a dare una interpretazione diversa da quella della legge 10.



PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE MARCHIARO

Art. 9 la parola al Consigliere Genovese.



GENOVESE Piero Arturo

Siamo d'accordo sulle correzioni formali proposte dal Consigliere Biazzi, non comprendiamo però il significato della cancellazione della quarta e quinta riga della tabella 4.



PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE MARCHIARO

Ha chiesto di parlare il Consigliere Biazzi. Ne ha facoltà.



BIAZZI Guido

Il numero delle caratteristiche previste sono limitate a tre per cui non sarebbero prevedibili le caratteristiche riportate al quarto e al quinto comma. Questa è la motivazione per cui viene eliminato il rigo che comincia con quattro e il rigo che comincia con cinque.



PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE MARCHIARO

Se non vi sono altri emendamenti alla deliberazione ed agli allegati pongo in votazione la proposta di deliberazione, il cui testo recita: "Il Consiglio regionale vista la deliberazione della Giunta regionale in data 21 febbraio 1984 n. 81-32252, relativa a 'Convenzione tipo per la concessione relativa agli investimenti di edilizia abitativa convenzionata di cui alla legge 28/1/1977 n. 10, artt. 7 e 8. Nuova stesura' sentita la Commissione competente delibera l'approvazione, in sostituzione della convenzione tipo approvata con deliberazione del Consiglio regionale del 19 marzo 1980 n. 444-2140, della 'Convenzione tipo per la concessione relativa agli investimenti di edilizia abitativa convenzionata di cui alla legge 28/1/1966 n. 10', secondo i seguenti criteri e parametri: 1) I Comuni devono uniformare le convenzioni per l'edilizia convenzionata di cui all'art. 7 della legge 28.1.1977 n. 10, alla convenzione-tipo allegata sotto la lettera A, alla presente deliberazione.
2) L'atto d'obbligo di cui all'art. 7, quarto comma della legge 28.1.1977 n. 10, deve contenere tutte le prescrizioni previste dallo schema di convenzione adottato dal Consiglio comunale in attuazione al precedente punto 1) ed acquista piena efficacia soltanto se accettato con deliberazione del consiglio comunale.
3) Le caratteristiche tipologiche degli interventi di edilizia abitativa devono uniformarsi a quelle indicate nell'allegato C.
4) Le caratteristiche costruttive e il grado di finitura degli interventi saranno fissati nella relazione tecnico-illustrativa da allegare alla convenzione.
5) La determinazione del prezzo di cessione degli alloggi convenzionati, per le nuove costruzioni, avviene applicando il metodo ed i parametri indicati all'art. 7 della convenzione-tipo e all'allegato B.
6) Il costo delle opere di urbanizzazione, ai fini della determinazione del prezzo di cessione, è da computare in misura pari a quello stabilito per il rilascio della concessione ad edificare.
7) Le spese generali, comprese quelle per la progettazione e gli oneri di preammortamento e di finanziamento, ai fini della determinazione del prezzo di cessione, sono determinate secondo il metodo ed i parametri indicati all'allegato B.
8) Il costo delle aree, ai fini della determinazione del prezzo di cessione degli alloggi convenzionati, è stabilito dal consiglio comunale in misura non superiore ad un massimo del 20 per cento del costo di costruzione, determinato annualmente dal Ministero dei lavori pubblici ai sensi dell'art. 6 della legge 10/77 per i Comuni capoluogo di provincia; ad un massimo del 18 per cento di tale costo per i comuni superiori a 10.000 abitanti; ad un massimo del 15 per cento di tale costo nei Comuni inferiori a 10.000 abitanti ma obbligati alla formazione del PPA, in base all'art. 36 della L.R. 56/77 e successive modificazioni ed integrazioni; ad un massimo del 12 per cento di tale costo negli altri comuni. La misura dell'incidenza percentuale prevista sarà motivata dal Consiglio Comunale nella deliberazione di approvazione di ogni specifica convenzione, tenuto conto dell'ubicazione delle aree e dei parametri di utilizzazione fondiaria fissati dagli strumenti urbanistici vigenti. Il costo delle aree non pu comunque essere inferiore a quello corrispondente all'indennità di esproprio. E' comunque fatta salva la possibilità di cui al terzo comma dell'arti 8 della legge 10/77, quindi fino al 29.1.1987. Ai fini della determinazione del valore definito in occasione di trasferimenti di proprietà, si intende che esso possa risultare da atti di transazione immobiliare anche non riguardanti l'area oggetto di convenzionamento, ma relativi a trasferimenti di proprietà di aree limitrofe avvenuti nel quinquennio antecedente la data della convenzione stessa.
9) Il prezzo di cessione è rivalutato per cessioni successive alla prima secondo le modalità di cui all'art. 8 dell'allegata convenzione-tipo seguendo le variazioni dell'indice Istat del costo di costruzione.
10) I canoni annui di locazione delle unità immobiliari convenzionali sono determinati con le modalità indicate all'arti 9 dell'allegata convenzione-tipo e corrispondono alla percentuale di reddito fissata dalla legislazione nazionale in materia di locazione, applicata al prezzo delle unità immobiliari a cui si riferiscono. Il canone annuo di locazione è aggiornato ogni anno, secondo le variazioni del valore dell'unità immobiliare calcolato in base all'art. 8 dell'allegata convenzione-tipo.
11) La durata di validità della convenzione è determinata dal consiglio comunale per un periodo non inferiore a 20 anni e non superiore a 30 anni.
12) La richiesta di sottoporre gli interventi di edilizia abitativa a regime di convenzione di cui all'art. 7 della legge 28.1.1977 n. 10, pu essere presa in esame dall'Amministrazione comunale soltanto se presentata dal concessionario contestualmente o successivamente all'istanza di concessione ad edificare, ma prima che sia iniziata la realizzazione degli interventi medesimi; la richiesta stessa può interessare anche singole unità immobiliari di più ampi complessi edilizi abitativi.
13) Sono ammessi a regime di convenzione di cui all'art. 7 della legge 28.1.1977 n. 10, i soli interventi di edilizia abitativa realizzati nelle aree espressamente destinate dallo strumento urbanistico agli insediamenti residenziali, o a insediamenti di tipo misto con possibilità di insediamenti residenziali.
14) Le convenzioni dovranno essere stipulate con atto pubblico.
15) I comuni, in occasione della stipula della prima convenzione istituiscono un registro delle convenzioni stipulate a norma degli arti 7 e 8 della legge 28.1.1977 n. 10, dove riportano, oltre agli estremi della stipulazione e della registrazione delle convenzioni stesse, il numero di unità immobiliari ed il relativo numero di stanze sottoposte a regime convenzionale, i prezzi di cessione e di locazione ed ogni elemento ritenuto necessario per la formazione dell'anagrafe dell'edilizia convenzionata. I dati riportati sul registro delle convenzioni sono trasmessi dai comuni alla Regione entro il 31 gennaio di ogni anno.
16) Per quanto riguarda gli interventi sugli edifici esistenti in attesa che la Regione definisca criteri per le convenzioni comunali, i comuni approveranno una specifica convenzione per ogni intervento sull'esistente.
Nella definizione di tale convenzione le amministrazioni comunali dovranno fare riferimento a quanto contenuto nella convenzione-tipo di cui all'allegato A tenendo conto in particolare dei seguenti elementi: al posto del costo di costruzione nella convenzione deve essere inserito il costo dell'intervento sull'esistente da determinarsi fra l'Amministrazione comunale e il concessionario su base analitica delle opere da eseguire al valore dell'area viene sostituito il valore dell'edificio esistente prima dell'intervento comprensivo del valore dell'area su cui l'edificio insiste per gli interventi sull'esistente non possono essere applicate le norme relative alle caratteristiche tipologiche e costruttive degli interventi di nuova costruzione dovendo questi essere sostituiti con caratteri tipologici e costruttivi legati allo specifico intervento La determinazione del prezzo di cessione deve tenere conto di eventuali maggiori oneri e ritardi derivanti da particolari prescrizioni imposte da norme o richieste di specifici enti e organismi per la tutela dei beni ambientali ed archeologici, da difficoltà relative alla situazione di uso degli immobili, nonché da particolari esigenze di tipo strutturale e costruttivo.
17) Gli allegati A.B.C. formano parte integrante della presente deliberazione".
Chi approva è pregato di alzare la mano. E' approvata all'unanimità dei 36 Consiglieri presenti


Argomento: Unita' locali dei servizi sociali ed assistenziali e dei servizi sanitari

Esame deliberazione Giunta regionale n. 55.34052: "Funzioni amministrative in materia socio-assistenziale delegate e subdelegate dalla Regione alle UU.SS.SS.LL., ai sensi degli art. 25 e 27 della L.R. 20/82: approvazione della direttiva per l'esercizio e finanziamento delle attività. Spesa di L. 630.000.000 (cap. 1850/84)"


PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE MARCHIARO

Punto sesto all'ordine del giorno: esame deliberazione Giunta regionale n. 55-34052: "Funzioni amministrative in materia socio-assistenziale delegate e subdelegate dalla Regione alle UU.SS.SS.LL., ai sensi degli artt. 25 e 27 della L.R. 20/82: approvazione della direttiva per l'esercizio e finanziamento delle attività. Spesa di L. 630.000.000 (cap.
1850/84)".
Questa deliberazione è stata approvata dalla V Commissione a maggioranza. Ha chiesto di intervenire il Consigliere Martinetti. Ne ha facoltà.



MARTINETTI Bartolomeo

Riconosciamo che lo sforzo degli uffici dell'Assessorato per pervenire ad una deliberazione motivata sul piano giuridico, ampia nelle riflessioni e nelle considerazioni, è stato notevole; così come appare dal testo della deliberazione la volontà di sottolineare la necessità che il controllo che viene delegato alle UU.SS.SS.LL. non sia di carattere fiscale, ma un controllo che abbia la caratteristica di stimolo per l'assolvimento di tutti i compiti che hanno le varie istituzioni pubbliche o private di beneficenza. Noi abbiamo però delle riserve su quanto sta a monte della deliberazione, in particolare abbiamo delle grosse difficoltà a riconoscere la legittimità di quanto è stato previsto nella Legge 20 rispetto alla richiesta obbligatoria di autorizzazione per l'apertura di istituzioni relative ai servizi residenziali anche nei casi in cui questa autorizzazione non è richiesta da legge generale dello Stato.
Come il Consiglio ricorderà, avevamo ampiamente obiettato contro questa disposizione della Legge 20. Non è sufficiente il fatto che anche il Governo non abbia eccepito a questa determinazione del Consiglio regionale e non abbia ritenuto di dar corso alle nostre obiezioni perché l'eventuale illegittimità costituzionale di determinate normative rimane anche al di là della valutazione in contrario da parte degli organi governativi. Noi ritenevamo che non fosse possibile alla Regione di condizionare l'esercizio di determinati servizi sociali ad autorizzazioni che non siano richieste da norme generali dello Stato.
In questa deliberazione ci sono formulazioni che riteniamo vadano nel senso di un eccesso di indirizzo e di disposizioni da parte della Regione nei confronti delle UU.SS.SS.LL., a cui sarà delegato il compito di vigilanza e di controllo delle istituzioni. C'è la tendenza della Regione ad eccedere nelle disposizioni attraverso circolari e direttive; a queste direttive corrisponde la tendenza degli organismi locali a non saper distinguere quelle che sono norme di legge o regolamentari, stabilite nelle forme dovute, dagli indirizzi dell'esecutivo. E' abbastanza comune il caso di amministratori locali che attribuiscono alle circolari regionali o addirittura alle indicazioni telefoniche o verbali dei funzionari valori cogenti che in realtà non hanno.
In questa deliberazione di indirizzo vi sono indicazioni confuse. Per esempio, non condividiamo in pieno la definizione degli alberghi e dei pensionati; così, quando si parla degli asili nido, noi non siamo perfettamente d'accordo con tutte le valutazioni che sono contenute nella deliberazione, dove si accentua il carattere pedagogico del servizio cadendo poi in una contraddizione, perché nel momento stesso in cui si riconosce il carattere pedagogico della istituzione la si comprende nelle istituzioni sottoposte al controllo dell'U.S.S.L., la cui competenza pu estendersi soltanto al comparto socio-assistenziale.
Intravvediamo poi un altro rischio, ossia la tendenza esortativa verso le UU.SS.SS.LL. a segnalare, a denunciare. In sostanza, si contraddice la volontà di non volere un controllo di carattere fiscale. Si potrebbe temere che per la volontà di seguire attentamente questa direttiva si instauri un sistema di controllo, di diffidenza, di sfiducia. Le commissioni che vengono costituite devono fare dei piani di lavoro per verificare se le costruzioni edilizie delle istituzioni di pubblica assistenza e beneficenza sono dotate di tutti i crismi edilizi urbanistici, se rispondono alle norme di sicurezza, eccetera, il che può anche essere ritenuto giusto, ma c'è il rischio che si instauri nella Regione, con questa direttiva, una strategia di vigilanza che può comportare un insieme di provvedimenti, che difficilmente saranno sostenibili e saranno risolvibili caso per caso.
Per tutte queste ragioni, soprattutto per il fatto che la deliberazione consegue a certe disposizioni della Legge 20, che secondo noi sono assolutamente illegittime, pur riconoscendo lo sforzo dell'Assessorato nel dare un compendio chiaro di questa difficile materia, pur ammettendo che è giusto delegare alle UU.SS.SS.LL. questo espletamento, anche se qualche riserva si potrebbe fare su alcuni aspetti della delega che pure sono già decisi nella Legge 20 (per esempio quelli che riguardano la vigilanza sulle istituzioni private rispetto a certi interventi che erano riservati al Prefetto in casi assolutamente eccezionali), esprimiamo voto di astensione sulla deliberazione.



PETRINI LUIGI



PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE PETRINI

Ha ora facoltà di parlare il Consigliere Acotto.



ACOTTO Ezio

Signor Presidente, colleghi Consiglieri, la direttiva che oggi abbiamo in esame a noi pare opportuna. Se ne sentiva la necessità dopo una fase di apprendistato che risale alla legge regionale sui Consorzi n. 39. La fase aperta dalla legge 39, comunque la si valuti, è stato un momento positivo di responsabilizzazione degli enti locali e non ha prodotto quelle preoccupazioni eccessive a cui faceva cenno il collega Martinetti.
Dopo quella fase di apprendistato, è giunto il momento di un esercizio organico delle funzioni di vigilanza da parte delle Unità Socio Sanitarie Locali inteso naturalmente come strumento tecnico ed amministrativo dei Comuni singoli o associati.
Secondo noi si tratta di raggiungere l'unico e il principale intendimento, quello di vigilare per garantire gli utenti cioè i cittadini bisognosi delle diverse forme di tutela rispetto all'efficacia ed all'efficienza dei servizi forniti dai diversi soggetti che sono individuati in quello che Martinetti ha chiamato un efficace compendio della norma legislativa del settore socio assistenziale.
Sui concetti di efficacia e di efficienza noi insisteremo anche in altre occasioni tra le quali quella della deliberazione sul sistema autorizzativo, richiamata ripetutamente nel testo della direttiva che oggi discutiamo e rammentata anche dal collega Martinetti.
Secondo noi è questo lo spirito con cui leggere ed applicare le procedure previste nell'odierno atto deliberativo. Quegli aspetti che Martinetti definiva di carattere esortativo tendono, secondo questa lettura, a conseguire lo scopo principale che sta alla base delle finalità dell'attività di vigilanza sulle strutture socio-assistenziali, senza dimenticare i valori che sono sottesi all'impostazione dei servizi socio assistenziali, così come sono previsti dalla legge regionale n. 20 e dal Piano socio sanitario, che potranno certamente essere rivisti nel secondo piano socio sanitario che è in formazione.



PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE PETRINI

La parola all'Assessore Bajardi.



BAJARDI Sante, Assessore alla sanità

Questa deliberazione era un atto amministrativo dovuto in attuazione della legge 20.
Desidero evidenziare il valore del lavoro svolto in sede di V Commissione. Mi pare giusto rilevare l'apprezzamento del collega Martinetti che vale in questo caso, ma che deve valere per tutte le attività ispettive e di vigilanza.
L'importante è che le attività di controllo e di vigilanza non assumano caratteri fiscali, ma assumano un carattere promozionale e di costruzione della consapevolezza di dover svolgere un'attività di collaborazione con l'intenzione di rispondere ai bisogni della gente. Si è voluto affidare questa funzione alle UU.SS.SS.LL. che sono più vicine alle prestazioni delle erogazioni e più in grado ancora di svolgere questa attività quotidiana di rapporto per aumentare le risposte adeguate.
Voglio esprimere la piena disponibilità ad eventuali aggiustamenti che si renderanno necessari dopo un periodo di sperimentazione.
Tutte le attività di vigilanza non debbono interferire, ma garantire l'interesse pubblico generale, lasciando che i singoli nei vari enti si assumano le loro responsabilità senza organismi superiori che si pongono come garanti delle efficienze, ma anche delle inefficienze, cosa che non rientra assolutamente nelle nostre competenze.



PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE PETRINI

Passiamo alla votazione della deliberazione che recita: "Il Consiglio regionale vista la legge regionale 23/8/1982 n. 20; vista la deliberazione della Giunta .regionale n. 55-34052 del 3/5/1984 sentito il parere espresso dalla V Commissione permanente DELIBERA di approvare la direttiva alle UU.SS.SS.LL. per l'esercizio delle funzioni amministrative regionali delegate e subdelegate ai sensi degli artt. 25 e 27 della legge regionale 23/8/1982 n. 20, allegata alla presente deliberazione per farne parte integrante di approvare i criteri di finanziamento alle UU.SS.SS.LL. e il relativo riparto tra le stesse per l'esercizio delle funzioni amministrative suddette di autorizzare la Giunta regionale a procedere immediatamente all'erogazione alle UU.SS.SS.LL. delle quote ad esse spettanti per il 1984 e cioè L. 100.000.000 all'U.S.S.L. 1/23 e L. 10.000.000 a ciascuna delle altre UU.SS.SS.LL. del territorio piemontese, per un importo di L. 630 milioni.
La somma complessiva di L. 630 milioni grava sul cap. 1850 del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1984.
La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 65 dello Statuto".
Chi approva è pregato di alzare la mano. E' approvata con 20 voti favorevoli e 16 astensioni.


Argomento: Norme generali sull'agricoltura

Esame progetto di legge n. 391: "Integrazione della legge regionale 27 gennaio 1984, n. 10"


PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE PETRINI

Punto settimo all'ordine del giorno: Esame progetto di legge n. 391: "Integrazione della legge regionale 27 gennaio 1984, n. 10".
La parola al relatore, Consigliere Valeri.



VALERI Gilberto, relatore

Signor Presidente, colleghi Consiglieri, la stesura del bilancio dell'Esap, che stiamo esaminando e che deve integrare, sotto forma di allegato, la legge di approvazione del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1984, è stata adeguata, dal Consiglio di amministrazione dell'Ente, alle risorse che la Regione ha ritenuto di dover destinare al funzionamento di questo suo ente strumentale.
Il finanziamento regionale, se confrontato con quello relativo all'esercizio 1983, passa da 7.375 milioni a 4.452 milioni circa, con una diminuzione del 39,6 circa, pari a 2.923 milioni. Tale diminuzione di risorse viene ad incidere su un bilancio già rigido, sia nella parte corrente che in quella delle spese d'investimento.
Le risorse sulle quali l'Ente può ancora fare affidamento ammontano complessivamente a 840 milioni, che comprendono: un mutuo a ripianamento del bilancio di un esercizio precedente, per 180 milioni ancora da riscuotere, ed una anticipazione di cassa di 500.000 milioni.
Complessivamente le risorse a disposizione dell'Esap per l'esercizio 1984 ammontano a 5.292 milioni, escluse le entrate per contabilità speciali contro una massa di spesa risultante dal rendiconto 1983 pari a 8.248 milioni. Ciò ha comportato una compressione delle spese di natura corrente come le spese per il personale per il quale sono previsti 948 milioni contro una spesa accertata di 900 milioni nell'esercizio 1983, o le spese per i beni e servizi, per i quali sono stati previsti 582 milioni contro una spesa accertata di 446 milioni nel 1983. Complessivamente l'incremento previsto per l'area di attività è del 10,7 circa, rispetto all'accertamento di spesa del rendiconto 1983, e l'Ente ritiene che, prima della fine dell'esercizio, le spese di funzionamento dovranno essere incrementate di 400 milioni, da prelevarsi dal fondo creato con le poche risorse disponibili non ancora destinate, che pertanto si prevede verranno ridotte da 1.300 milioni a 900 milioni.
Relativamente alle spese d'investimento, le ridotte risorse disponibili, non potendo essere impiegate nel finanziamento di attività gestionali di strutture aziendali come finora avvenuto, e non essendo stato ancora selezionato e definito un programma organico d'intervento nel quale investirle, sono state suddivise in due fondi a destinazione ancora da definire: il primo per spese d'investimento e l'altro per spese correnti per complessivi 1.297 milioni. D'altra parte sono risultati privi di ogni previsione di spesa, settori d'intervento nei quali l'Ente finora ha operato.
Nel settore della programmazione territoriale, la diminuzione dei finanziamenti ha determinato un ridimensionamento del supporto tecnico delle Commissioni di zona, con la riduzione del numero dei coordinatori, i quali anziché operare ciascuno un collegamento in una zona, sono presenti d'ora in poi in ogni singola provincia. La diminuzione delle risorse disponibili in questo settore è del 32,2 rispetto alla spesa accertata nel rendiconto 1983. I riflessi della minor disponibilità di risorse sono sensibili anche sul settore lattiero-caseario, dove è stata annullata ogni previsione di spesa, a fronte di spese accertare per 4.321 milioni nel 1983. La situazione degli stabilimenti lattiero-caseari dei quali 1'Esap è azionista maggioritario è variamente caratterizzata: il consorzio Latte Verbano è in fase di sviluppo e consolidamento, e sta intervenendo per il salvataggio di un consorzio di produttori casalesi, che si è venuto a trovare in grave difficoltà, ed è riuscito a migliorare i rapporti con i soci produttori.
Relativamente allo stabilimento di Crescentino, sono in corso trattative per il suo passaggio alla cooperativa Piemonte Formaggi favorito dalla convenzione stipulata con la Polenghi Lopbardo. La Cooperativa Piemonte Formaggi, costituita da un gruppo di produttori che riscuotono la fiducia dell'Ente, attualmente sta assumendo i relativi impegni in base alle quote di proprietà dei soci. Tuttavia per poter completare l'operazione l'Ente deve prestare la propria garanzia fidejussoria, e ciò richiederebbe la disponibilità di 650 milioni. Per fare fronte a questa esigenza, nonché alle passività accumulate dallo stabilimento in questione, l'Esap ha previsto la cessione del cash and carry di Chivasso. Peraltro la somma che si prevede di ricavare non appare sufficiente a coprire gli oneri finanziari or ora richiamati.
Sempre nel settore lattiero-caseario l'Ente ha la proprietà dello stabilimento di Vigone, la cessione della cui gestione è oggetto di trattative con cooperative di produttori, che vedono in questa struttura lo strumento per affrancarsi dalla subordinazione ai grandi stabilimenti lattiero-caseari della Provincia di Cuneo. Questo obiettivo economico sociale potrebbe essere tuttavia annullato dall'indisponibilità da parte dell'Esap dei fondi per la copertura finanziaria delle passività di gestione maturate e maturande. La qual cosa potrebbe costringere l'Ente di sviluppo agricolo a cedere lo stabilimento, col rischio che esso finisca nelle mani proprio dei grandi operatori lattiero-caseari della zona.
Nel settore vitivinicolo la riduzione delle risorse disponibili potrebbe influire negativamente sulle trattative per la cessione dello stabilimento di Moriondo, a suo tempo acquisito dalla Alleanza Cooperativa Torinese, ad un consorzio di cooperative. Infatti tale stabilimento ha prodotto nell'esercizio 1983 un disavanzo di 130 milioni, a cui occorre trovare copertura finanziaria.
Altro settore d'intervento dell'Esap che potrà risentire del mancato stanziamento di fondi è quello delle infrastrutture e servizi per l'agricoltura, in quanto era prevista la realizzazione di progetti di opere irrigue per 43 miliardi, finanziati con i fondi FIO. Una attività progettuale, questa, che aveva determinato una notevole attività da parte delle Commissioni di zona, ed un accertamento di spesa, nel rendiconto dell'esercizio 1983, di 81 milioni e mezzo circa.
Infine il settore dell'agrometereologia. Non è più stata prevista alcuna spesa relativa alla gestione del centro agro-meterologico Piemontese, contro un accertamento di spesa nell'esercizio 1983 di 32 milioni circa. In bilancio è prevista invece una spesa di 510 milioni, tra competenza e residui, per l'acquisto di attrezzatura a favore del Centro.
In proposito occorre sottolineare che oggi il centro non svolge la propria attività esclusivamente in funzione dell'Esap, ma, a seguito di convenzioni, fornisce dati anche a diversi assessorati regionali come gli Assessorati all'agricoltura, al territorio, al turismo ed altri.
Una considerazione deve essere fatta anche relativamente al settore di intervento fondiario, ed in particolare in relazione all'azienda agricola Cannona, di cui è stato portato a termine il progetto di riordino fondiario, che interessa il 75 dell'azienda, mentre il 25 rimane di proprietà della Regione e della Provincia di Alessandria, per la costituzione di un'azienda sperimentale. Dal riordino saranno recuperate delle risorse, sulle quali però l'Ente non ritiene di poter realisticamente fare affidamento, esistendovi vincoli di leggi statali.
La I Commissione, dovendo esprimere un giudizio di merito su questo bilancio ridimensionato dell'Esap, non ha potuto non tener conto delle esigenze dell'Amministrazione regionale di adeguare anche i finanziamenti degli Enti strumentali alla situazione di estrema limitatezza delle risorse a disposizione, specie di quelle a destinazione non vincolata. D'altro lato occorrerà aver presente la situazione di difficoltà che si è venuta a determinare nell'ente strumentale a seguito dei tagli di bilancio, onde accertare le eventuali possibilità di alleviarle in occasione di future variazioni di bilancio.
Con questa raccomandazione alla Giunta la I Commissione ha approvato il bilancio di previsione dell'Esap e lo propone all'approvazione del Consiglio.



PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE PETRINI

Ci sono colleghi che intendono prendere la parola sul progetto di legge? Ha chiesto di parlare il consigliere signora Vetrino. Ne ha facoltà.



VETRINO Bianca

Signor Presidente, colleghi Consiglieri, la relazione che il relatore collega Valeri ci ha letto e che questa mattina compariva nella cartella consegnata ai Consiglieri regionali tenta di recuperare la sintetica, e niente affatto esauriente relazione al bilancio che accompagnava il disegno di legge della Giunta, ma entrambe mettono in luce una situazione a dir poco sconcertante.
Credo che un'occasione come questa sia anche opportuna per fare un bilancio (visto che di bilancio parliamo) dell'attività di un Ente che nelle intenzioni di coloro che votarono la legge alcuni anni fa, aveva certamente ambizioni ed obiettivi ben più prestigiosi di quelli dei quali oggi dobbiamo occuparci.
L'Ente di sviluppo agricolo opera negli ambiti stabiliti dalla legge istitutiva regionale che ne fissa competenze, funzioni, sistemi di controllo e modalità di finanziamento con un certo grado di autonomia programmatica e gestionale nei settori d'intervento, peraltro assai vasti definiti dalla Regione. Che il grado di autonomia dell'Esap si traduca tuttavia nella formulazione di previsione di entrata e di spesa completamente avulse e incompatibili rispetto alle previsioni dell'amministrazione regionale è fatto abnorme, che potrebbe sembrare quasi al limite del paradosso, se questa situazione non costituisse l'ennesimo esempio delle difficoltà politiche e gestionali nelle quali permane la maggioranza di governo, se non fosse l'ennesima prova concreta dell'assenza totale di una politica e di un indirizzo programmatico per la gestione degli enti dipendenti e strumentali della Regione, dell'inadeguatezza organizzativa delle strutture, della carenza assoluta di collegialità nelle decisioni amministrative.
Quando si formò questa maggioranza (era un'altra ma comunque sempre la stessa nel luglio 1980) e si definirono le competenze assessorili noi salutammo con favore il fatto che gli enti strumentali si concentrassero in un unico assessorato (nella specie l'Assessorato alla pianificazione territoriale). Oggi però a distanza di quattro anni c'è da domandarsi (ma io credo che il primo a domandarselo sia proprio l'Assessore Rivalta) quale sia l'utilità di disporre di un apposito servizio per il coordinamento degli enti strumentali e delle partecipazioni regionali, istituite presso l'Assessorato alla pianificazione territoriale e, quale la funzione di apposite deleghe assessorili in materia se poi ogni Assessorato ha continuato a pascolare nel proprio campo. Forse a consentire di accorgersi della sproporzione delle previsioni di bilancio dell'Esap prima dell'approvazione del bilancio regionale ed a richiederne l'adeguamento e quindi il rinvio ed essere costretti oggi, a giugno 1984, a perfezionare sotto l'aspetto anche formale questo bilancio dell'Esap.
Certamente con quello che abbiamo visto negli anni scorsi non si pu fare a meno di constatare un notevole miglioramento: negli anni passati infatti, accadde che la maggioranza del Consiglio approvò il bilancio dell'Esap che conteneva previsioni di trasferimento di fondi in misura superiore a quanto previsto dal bilancio della Regione! (lo dissi allora e lo ripeto oggi).
Ancora un'osservazione merita la relazione della Giunta: non è sicuramente necessario scrivere pagine e pagine per spiegare scelte e indirizzi, ma non è d'altra parte corretto né accettabile sul piano politico non fornire alcuna informazione e spiegazione. La relazione criticamente conclude: "il bilancio dell'Esap che viene proposto all'approvazione del Consiglio . tiene conto delle osservazioni formulate dalla Giunta". Per noi questa non è ovviamente una sufficiente garanzia.
Quali osservazioni ha formulato la Giunta e quali indirizzi ha fornito? Dopo queste osservazioni di carattere generale mi rivolgo in specifico al bilancio dell'Esap.
In via generale si può affermare che sotto il profilo tecnico il bilancio dell'Esap rispecchia nell'impostazione quello della Regione; ma non solo per quanto riguarda gli aspetti tecnico-contabili (peraltro coerente con le norme definite dalla legge di contabilità). Per quanto concerne le indicazioni di intervento, le scelte amministrative, le tendenze operative e finanziarie appaiono evidenti le carenze di indirizzo politico e gestionale, la mancata definizione di specifici progetti di fattibilità per gli interventi e di programmi precisi. Noi credevamo che l'Esap potesse essere uno strumento operativo, capace di integrare le politiche regionali di intervento nel settore agricolo tramite la realizzazione di validi progetti integrati nel campo fondiario vitivinicolo, dell'irrigazione, della trasformazione dei prodotti, ecc.
Invece dobbiamo constatare che a fronte di modeste o discutibili per improduttività operazioni economiche (caseifici di cui non si sa più nulla se non che sono in condizioni disastrose, vignaioli piemontesi, la Cannona ecc.), l'Esap sviluppa attività di studio in misura all'incirca pari nel valore, se non superiore a quella di sostegno agli investimenti. Come per l'anno scorso, anche le previsioni per il 1984 vedono l'impiego di meno del 30 dei contributi della Regione in investimenti (peraltro non programmati) mentre oltre il 70 va a finanziare spese correnti e la inesauribile, quanto poco producente, attività di pianificazione zonale. Le spese per investimenti nel 1983 sono state di fatto assorbite dal settore lattiero caseario per sostenere gestioni deficitarie e improduttive.
Come si vede la situazione dell'Esap rispecchia specularmente quella della Regione: spese per investimenti effettivi e produttivi assai ridotte e gestite senza precisi criteri di scelta programmatica, molte spese per studi, analisi e ricerche finalizzate ad un sistema di pianificazione che non riesce a decollare e a prendere corpo, né a produrre risultati finora da potersi considerare apprezzabili.
E questo stato di cose, di fatto, favorisce una gestione polverizzata quanto inefficace, dettata più da criteri particolaristici, corporativi e assistenziali, che da logiche di convenienza economica e di produttività.
D'altra parte anche i risultati del consuntivo 1983 confermano anche sul piano contabile le nostre considerazioni: quasi 2 miliardi di residui passivi e 3,8 miliardi di economie di spesa.
Anche sul piano strettamente finanziario e contabile, abbiamo qualche perplessità su alcune previsioni di bilancio: a titolo esemplificativo sulla dimensione dell'avanzo finanziario presunto che non risponde ai risultati di gestione 1983 (fra l'altro l'avanzo presunto '82 riportato all'83 è risultato inesistente), e sulla consistenza prevista per gli oneri passivi sulle anticipazioni di cassa: 10 milioni di interesse su 500 milioni di prestiti a breve non paiono assolutamente sufficienti ai tassi correnti, a meno che l'Esap non goda di particolari condizioni dagli istituti di credito o a meno che, di fatto, si ritenga che le anticipazioni non verranno utilizzate; in questo caso però tali previsioni alterano la trasparenza del bilancio.
Non vorremmo che accadesse anche per l'Esap quello che è già accaduto alla Regione e le cui conseguenze sono oggi evidenti: cioè che una sopravalutazione delle possibili entrate maschera o produce disavanzo effettivo.
Prima di esprimere la nostra valutazione su questo bilancio, intendiamo sentire la replica dell'Assessore.
Grazie.



PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE PETRINI

Ha chiesto di intervenire il Consigliere Carazzoni. Ne ha facoltà.



CARAZZONI Nino

Signor Presidente, con voluta concisione noi dichiariamo che, per logica coerenza, avendo votato contro la legge di approvazione del bilancio di previsione, daremo voto contrario a questa sua integrazione, cioè esprimeremo parere negativo sul bilancio di previsione dell'Esap. Non senza aggiungere a questi motivi di conformità nel voto, ragioni di merito che ci fanno essere altamente critici verso questo ente, che la Destra Nazionale ebbe a non approvare nel momento della sua costituzione, ma che soprattutto è andato sviluppandosi in questi anni secondo scelte distorsive o puramente assistenziali, com'è dimostrato da non pochi passati e recenti esempi. E' stato così in tema di ricomposizione fondiaria (campo in cui non ci pare che l'ente sia riuscito ad esprimere una sua originaria autonoma iniziativa politica) con la non esaltante vicenda gestionale collegata all'acquisto della tenuta Cannona in provincia di Alessandria. E' stato così in tema di sviluppo cooperativo, con quanto derivato dai poco avveduti - ci permettiamo di definirli così - acquisti dei caseifici di Crescentino e di San Matteo di Vigone. E' stato così, ed è così perché è storia di questi giorni, anche in tema di garanzie fidejussorie, con l'intervento che l'Esap sta svolgendo a favore della "Piemonte-formaggi", il che ha un precedente anche questo discutibile, che denota come si sia sempre seguito in questo campo e su questa via una politica alquanto criticabile, nella fidejussione concessa a suo tempo dalla Cooperativa Latte Verbano. E così potremo continuare con altri esempi, ma ci sembra che quelli già dati forniscano a sufficienza il quadro di un Ente di sviluppo nel quale predominano ancora le incrostazioni politiche e gli interessi corporativi di parte.
Perciò il voto che abbiamo preannunciato sul bilancio di previsione dell'Esap non è solo rivolto al merito del bilancio stesso, ma vuole sottolineare questi appunti di fondo che all'Ente di sviluppo dobbiamo muovere.



PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE PETRINI

Ha chiesto di parlare il Consigliere Brizio per dichiarazione di voto.
Ne ha facoltà.



BRIZIO Gian Paolo

Anche noi per coerenza con l'atteggiamento che abbiamo assunto sul bilancio della Regione, terremo ora un atteggiamento conseguente.
E' singolare approvare nel mese di giugno il bilancio di previsione di un Ente strumentale che dovrebbe rappresentare una parte non indifferente anzi importante della programmazione regionale, uno strumento operativo della Giunta nel settore agricolo.
V'è una osservazione da fare riguardo alla politica degli Enti strumentali: noi abbiamo sempre denunciato in proposito la carenza di una linea politica della Giunta. Già la collega Vetrino rilevava l'approvato affidamento degli enti strumentali all'Assessorato alla pianificazione senza risultati adeguati. Non possiamo che confermarlo. C'è un grande disorientamento negli enti strumentali. Ieri in sede di I Commissione si è messa in evidenza la drammatica situazione dell'Ires. Lo stesso Assessore ha ammesso di aver dovuto stendere la nuova edizione del Piano di sviluppo senza il supporto dell'Ires.
Se questa è la dimostrazione dell'insufficienza degli enti strumentali la responsabilità tuttavia non può essere addebitata agli enti stessi.
Non credo che si possa esprimere un giudizio sul funzionamento degli enti strumentali che prescinda dalle responsabilità del la Regione e della Giunta che devono dare loro indirizzi. Gli enti strumentali, senza una guida vanno allo sbando. Di fronte alle difficoltà ed alle carenze dell'Esap non si è trovato altro sistema che quello di tagliare i fondi secondo una regola superficiale e questo bilancio non è sufficiente a coprire l'attività che l'Esap dovrà svolgere.
Nel corso delle consultazioni abbiamo sentito ripetere l'insoddisfazione in ordine ai rapporti con la Giunta e in ordine al taglio dei fondi non finalizzato. Tutte le aree di intervento sono azzerate, ma non dimentichiamo che la ristrutturazione dell'Ente realizzata attraverso il taglio delle risorse e senza un programma è una linea che aumenterà le inefficienze e che non produrrà dei risultati. Cade l'aspetto fondamentale della programmazione: l'Esap è costretto a tagliare i fondi per la stessa predisposizione dei piani di zona, l'unico strumento programmatorio in campo agricolo a disposizione della Regione.
Non entro nel merito delle attività lattiero-casearie perché il discorso ci porterebbe lontano, così come non entro nel merito della ricomposizione fondiaria in atto. Forse l'episodio della Cannona è uno dei meno negativi di tutta la gestione.
A noi preme porre in evidenza tre aspetti: manca una politica degli enti strumentali si adotta la linea del taglio delle risorse senza fornire indicazioni e strategie la responsabilità dell'inefficienza dell'Ente è nella carenza di indirizzi.
Le difficoltà gestionali interne potrebbero essere corrette. Forse manca quella collegialità che è stata indicata da più parti come assolutamente necessaria. Certamente non possiamo approvare un bilancio di un ente di programmazione nel mese di giugno in carenza di una chiara strategia.



PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE PETRINI

Dichiaro chiusa la discussione generale.
La parola per la replica al rappresentante della Giunta, Assessore Ferraris.



FERRARIS Bruno, Assessore all'agricoltura

E' la prima volta che intervengo in sede di discussione del bilancio dell'Esap. Ne sono felice e, all'insegna della verità, non ho nessuna difficoltà a riconoscere che l'Esap non è riuscito a decollare così come ci attendevamo. Le ragioni possono essere diverse, una delle quali è legata alla legge 386 che ha trasferito questi enti alle Regioni condizionandone nella sua formazione dei suoi organi come in altri aspetti; per di più questa legge ha dato in un primo tempo autonomia e risorse agli enti, ma nel 1980, i programmi ipotizzati con autonomia e con orientamenti definiti non hanno potuto realizzarsi. Anch' io avevo riposto molte speranze nell'operazione che trasferiva questo ente con altri alla competenza dell'Assessorato ai beni strumentali.
Da sei mesi circa l'Esap è tornato all'Assessorato di settore. Credo che quell'esperienza sia stata utile a Rivalta e sia utile anche a me nonostante tutti i limiti. E' esagerato dire che l'Esap non ha fatto nulla o che ha fatto tutto male e che la colpa è anche della Giunta. E' vero che l'Esap si è impegnata in troppe iniziative, malgrado le scarse risorse comunque ha cercato di dare uno sviluppo nel settore della trasformazione e della commercializzazione.
Oggi si incominciano a valutare i risultati positivi e quelli negativi.
La tanto vezzata questione del Latte Verbano oggi, per l'aiuto che ebbe a suo tempo dall'Esap, è in grado di pagare il latte al prezzo della Lombardia e con difficoltà riesce a recuperare l'antico consorzio di Casale, che, invece di finire malamente, viene recuperato tanto che in quella zona riesce ad assolvere la funzione che si era voluto a suo tempo.
Crescentino è un'azienda che è distata parecchio, ma oggi è modernissima e risanata. In un primo tempo Crescentino doveva raccogliere tutto il latte che lasciavano gli industriali e doveva pagarlo al prezzo regionale. Oggi quell'azienda passa a Piemonte-Formaggi e pagherà all'Esap per vent'anni quella quota che avrebbe ugualmente pagato alle banche se avesse a suo tempo chiesto un contributo. Quindi ha assolto una funzione ed adesso passa a una gestione cooperativa come è previsto dalla legge istitutiva.
Per il San Matteo la situazione è più complicata, avrà però la stessa conclusione. E' un'azienda che ha compiuto una funzione precisa in anni difficili, non è stata capitalizzata a sufficienza per potersi imporre sul mercato, è ancora presente il capitale privato, è comunque una struttura in mano alla cooperazione che potrà commercializzare la merce, aumentare il potere di contrattazione dei produttori.
Per quanto riguarda l'Azienda Cannona è stato un acquisto che per una parte ha realizzato un piano di riaccorpamento o di ampliamento della maglia aziendale di alcune aziende e per un'altra parte realizza la sperimentazione nel settore della viticoltura. I vignaioli non c'entrano affatto. L'Esap fece un progetto, ma il sottoscritto e la Giunta ne impedirono la realizzazione, quindi non c'è niente di sprecato.



VETRINO Bianca

Si è perso tempo.



FERRARIS Bruno, Assessore all'agricoltura

Ma è tempo perso positivamente. L'Enocoop, azienda per l'imbottigliamento e la commercializzazione è gestita da un gruppo di cantine sociali. Si tratta di perfezionare e di favorirne il passaggio in modo che sia una prima struttura di commercializzazione. La provincia di Asti vuole fare realizzare a sue spese un centro sull'autostrada. Credo che qualsiasi apporto sia favorevole.
Per quanto riguarda la metereologia, di cui si sta parlando anche nelle Regioni Emilia Romagna e Lombardia, possiamo dire che il Piemonte è più avanzato su questo terreno. Questo viene da ciò che si è realizzato in passato anche con l'acquisizione dei radar. Quindi non è un progetto abortito, ma un progetto che viene recuperato e rilanciato.
Le attività fondamentali su cui deve impegnarsi l'ente sono per ora due: piani zonali e progettazioni. Deve dare un'assistenza di carattere progettuale e non più impegnarsi direttamente nelle gestioni, completare i piani zonali di sviluppo (questo si può fare con la riduzione del personale e con l'utilizzo di uffici di zona, i servizi provinciali dell'Assessorato all'agricoltura e alle foreste) impegnarsi nella progettazione per l'irrigazione. Si impegnerà nei progetti integrati ad attuazione dei piani zonali di sviluppo, dei piani delle comunità montane, che potranno essere finanziati dai fondi CEE, dai fondi BEI, dal FIO o dalle risorse degli Assessorati.
Per quanto riguarda gli studi non mi lamenterei se c'è una somma impegnata per gli studi e per l'approfondimento dei vari problemi perché ne abbiamo bisogno.
Dobbiamo ancora chiarire alcuni aspetti della promozione. Esiste la Promark, quindi dobbiamo concentrare lì ogni iniziativa.
Purtroppo con il passaggio delle competenze al sottoscritto c'è il taglio. Io credo però che tagli e scure possano servire. Sto cercando di sbloccare una somma di circa tre miliardi che l'ente non può usare (direttive comunitarie): potrà avere risorse per un programma nel settore fondiario.
Credo che questo bilancio possa essere approvato.



PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE PETRINI

Passiamo alla votazione dell'articolato.
Articolo Unico "Alla legge regionale 27 gennaio 1984, n. 10 è aggiunto il seguente articolo n. 20: Articolo 20 - Bilancio di previsione dell'Ente di sviluppo agricolo del Piemonte.
E' approvato il bilancio di previsione dell'Ente di sviluppo agricolo del Piemonte, per l'anno finanziario 1984, allegato alla presente legge".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE PETRINI

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 47 hanno risposto SI 24 Consiglieri hanno risposto NO 23 Consiglieri L'articolo unico è approvato.


Argomento: Problemi energetici - Tutela dell'ambiente - Inquinamenti: argomenti non sopra specificati

Esame progetto di legge n. 405: "Rettifica alla L.R. 23 marzo 1984, n. 19. Norme di attuazione della legge 308/82. Interventi in materia di risparmio energetico e sviluppo delle fonti rinnovabili di energia"


PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE PETRINI

Punto ottavo all'ordine del giorno: same progetto di legge n. 405: "Rettifica alla L.R. 23 marzo 1984, n. 19. Norme di attuazione della legge 308/82. Interventi in materia di risparmio energetico e sviluppo delle fonti rinnovabili di energia".
Il relatore Borando può svolgere la relazione.



BORANDO Carlo, relatore

Signor Presidente, il presente disegno di legge ha per oggetto la rettifica di meri errori materiali contenuti nella legge regionale 23 marzo 1984, n. 19, agli articoli n. 2 e n. 13 a cui poi segue un emendamento integrativo che si denomina e si identifica con l'art. 3.
Gli stessi vengono conseguentemente modificati come segue: Le parole "ove previsti dalla normativa vigente" indicate al numero 6 del secondo comma dell'art. 2 della legge regionale in argomento, sono sostituite con le parole "ove non previsti dalla normativa vigente, così come recita l'art. 6, terzo comma, numero 6, della legge 29 maggio 1982, n.
308 (articolo 1)" viene riformulata correttamente la lettera b) dell'art. 13 della legge regionale 23 marzo 1984, n. 19, laddove veniva citato erroneamente l'articolo 12, terzo comma della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 che deve intendersi invece come art. 13, secondo comma, della stessa legge regionale (articolo 2).
Poiché ho la parola, aggiungo che ho presentato un emendamento integrativo che anche altri Consiglieri propongono e che costituisca l'art.
3.
Tutto ciò è stato approvato all'unanimità dalla VII Commissione.



PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE MARCHIARO



PRESIDENTE

Procediamo alla votazione dell'articolato.
Art. 1 "Al numero 6) del secondo comma dell'art. 2 della legge regionale 23 marzo 1984 n. 19, le parole 'ove previsti dalla normativa vigente' sono sostituite dalle seguenti: 'ove non previsti dalla normativa vigente'.
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 36 hanno risposto SI 36 Consiglieri L'art. 1 è approvato.
Art. 2 "La lettera b) dell'art. 13 della legge regionale 23 marzo 1984 n. 19 è sostituita dalla seguente: 'b) gli interventi su edifici esistenti sono assimilati a tutti gli effetti alla manutenzione straordinaria di cui agli artt. 31 e 48 della legge 5 agosto 1978 n. 457, ed agli artt. 13, secondo comma, lettera b) e 56 della legge regionale 5 dicembre 1977 n. 56, e successive modificazioni"'.
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 36 hanno risposto SI 36 Consiglieri L'art. 2 è approvato.
Sono stati presentati due emendamenti uno del Consigliere Borando l'altro dell'Assessore aventi lo stesso oggetto.



CALSOLARO Corrado

E' semplicemente la correzione di un errore materiale.



PRESIDENTE

Gli emendamenti recitano: Successivamente e di seguito all'articolo 2 va aggiunto l'articolo 3 come segue: "Nel titolo della tabella A (art. 2, n. 1) alla cifra 6 è sostituita la cifra 3".
Chi approva l'emendamento è pregato di alzare la mano.
E' approvato all'unanimità dei 36 Consiglieri presenti.
Pongo in votazione il nuovo Articolo 3.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 36 hanno risposto SI 36 Consiglieri L'articolo 3 è approvato.
Art. 4 (ex art. 3) "La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 45 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 36 hanno risposto SI 36 Consiglieri Procediamo ora alla votazione sull'intero testo della legge.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 36 hanno risposto SI 36 Consiglieri L'intero testo della legge è approvato.


Argomento: Informazione

Esame proposta deliberazione del Consiglio regionale per l'approvazione delle norme per il collegamento di emittenti radiofoniche nell'aula consiliare per la trasmissione in diretta delle sedute del Consiglio


PRESIDENTE

Punto nono all'ordine del giorno: "Esame proposta deliberazione del Consiglio regionale per l'approvazione delle norme per il collegamento di emittenti radiofoniche nell'aula consiliare per la trasmissione in diretta delle sedute del Consiglio".
Ha chiesto di intervenire il Consigliere Vetrino. Ne ha facoltà.



VETRINO Bianca

Vorrei chiedere alla Presidenza del Consiglio di considerare l'opportunità di rinviare ancora l'esame di questa legge, perch all'Ufficio di Presidenza sono pervenute delle informazioni in ordine a disegni di legge di altre Regioni che è opportuno valutare prima di portare all'approvazione del Consiglio questa legge.



PRESIDENTE

Vi sono obiezioni da parte degli altri Gruppi?



BRIZIO Gian Paolo

Ci associamo.



PRESIDENTE

Possiamo passare questo argomento all'ordine del giorno di una prossima seduta.


Argomento: Asili nido

Esame progetto di legge n. 261: "Costruzione e gestione degli asili nido comunali di cui alla L.R. 15/1/1973 n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni, alla L. 23/12/1975 n. 98 e alla L. 1/8/1977 n. 563. Contributi di finanziamento. Adeguamento strutturale e sistemazione dei locali degli asili nido ex Onmi. Istituzione di un fondo unico regionale per gli asili nido"


PRESIDENTE

Punto dodicesimo all'ordine del giorno: esame progetto di legge n. 261: "Costruzione e gestione degli asili nido comunali di cui alla L.R.
15/1/1073, n. 3 e successive modificazioni ed integrazioni, alla L.
23/12/1975 n. 98 e alla L. 1/8/1977 n. 563. Contributi di finanziamento.
Adeguamento strutturale e sistemazione dei locali degli asili nido ex Onmi.
Istituzione di un fondo unico regionale per gli asili nido".
Il relatore, signora Cernetti è assente, tuttavia la relazione è stata consegnata per tempo, se non vi sono obiezioni, possiamo darla per letta, e passare alla discussione generale e all'esame del testo.
Ha chiesto di parlare il Consigliere Martinetti. Ne ha facoltà.



MARTINETTI Bartolomeo

La legge in esame risolve problemi finanziari creando un fondo unico che ha lo scopo di consentire una migliore utilizzazione delle risorse per questo settore. L'occasione è stata utilizzata per un riordino complessivo della materia. Infatti l'art. 1 definisce chiaramente l'ambito e l'oggetto degli interventi, l'art. 2 precisa le finalità e le priorità degli stessi, l'art. 4 prevede le modalità per l'adeguamento degli asili nido ex Onmi. Quindi è una legge importante.
Abbiamo offerto la nostra attiva collaborazione in sede di Commissione perché il testo fosse adeguato e rispondente alle esigenze del settore.
Le nostre proposte relativamente ai tre articoli più importanti sono state ampiamente accolte.
Tra le finalità e le priorità degli interventi c'è il proposito di utilizzare le strutture esistenti e noi abbiamo consigliato l'aggiunta affinché ciò si possa ottenere attraverso intese fra i Comuni. Abbiamo ottenuto che la spinta verso l'omogeneizzazione del servizio sia graduale e fatta tenendo conto delle esigenze locali senza farsi un feticcio di questo schematismo che in altri campi caratterizza l'indirizzo che certe forze politiche danno al settore dei servizi sociali.
Il testo originario del disegno di legge parlava della volontà di incentivare e diffondere sul territorio regionale la realizzazione di asili nido, mentre il testo all'esame del Consiglio parla di realizzare nuovi asili nido ove se ne verifichi la concreta esigenza in rapporto al fabbisogno. E' una modificazione di rilievo perché sappiamo che la situazione attuale presenta un certo numero di asili nido realizzati sulla spinta di teorizzazioni, di indirizzi e di orientamenti ideologici, e che quelle strutture sono inutilizzate.
La struttura dell'asilo, essendo una struttura di supplenza della famiglia, deve sforzarsi di acquisire i modelli pedagogici della famiglia.
Non siamo contrari a riconoscere una valenza pedagogica all'asilo nido siamo contrari a riconoscere che questa valenza pedagogica sia prevalente sulla motivazione sociale. In sostanza riteniamo che l'asili nido pu essere una struttura sostitutiva delle esigenze familiari, in determinate situazioni; in questi casi deve il più possibile adeguarsi al modello pedagogico familiare, rispondere alle esigenze psicologiche del bambino non creare traumi. Non siamo d'accordo nel dire che, pure in presenza di situazioni familiari normali, che possono adempiere al loro primario compito di allevamento e di educazione dei figli, sia opportuno che l'ente pubblico si disponga ad offrire qualche cosa di più che, a nostro avviso non è utile e non è nella realtà delle cose.
Avendo trovato una buona disponibilità della maggioranza nell'accogliere le nostre proposte, annunciamo, comunque, il voto favorevole a questa legge.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Ferrari.



FERRARI Maria Sofia

Nel dichiarare che il nostro Gruppo vota a favore di questo disegno di legge intendiamo metterne in risalto alcuni aspetti di questo disegno di legge che non indicherò in ordine prioritario. Il primo aspetto è che questa riorganizzazione consentirà di utilizzare al massimo, anche favorendo intese fra i Comuni e accorpamenti di utenza, le strutture esistenti.
L'altro punto qualificante è che il disegno di legge tende ad uniformare la qualità e la quantità del servizio e consente l'inserimento dei bambini portatori di handicap.
L'altro aspetto che desidero sottolineare per ultimo, non per questo però è meno importante, riguarda la realizzazione dei nuovi asili nido. Su questo punto c'è stata molta discussione in sede di Commissione. Alla fine si è deciso di inserire le parole "ove se ne verifichi l'esigenza", tenendo conto delle articolazioni territoriali (Torino non è paragonabile a Novara o a Vercelli o ad Asti). Va sottolineato che spesso la domanda nasce quando c'è un'offerta. Se non c'è il servizio, le famiglie si organizzano in modo tale da non avere bisogno del servizio. Ma questo sottende un altro problema: in questi ultimi anni è andato avanti un disegno strisciante e sotterraneo che tende a ricacciare la donna dal mondo del lavoro a casa.
Tutta la politica portata avanti in questi anni lo denota, l'integrazione degli assegni familiari, i tickets, le tassazioni, le quote di servizi, di fatto portano all'esclusione della donna dal mondo del lavoro perché le integrazioni che vengono tolte alla famiglia in cui ci siano due persone che lavorano portano oggettivamente a un ripiegamento specialmente in una situazione in cui la stabilità del posto di lavoro è sempre più messa in discussione. Se continuerà questa politica sarà maggiore l'offerta che la domanda di servizi. Questo significherà un ritorno indietro sia dal punto di vista economico che dal punto di vista sociale. La nostra battaglia sarà perché questo non avvenga. Ricordo inoltre all'Assessore di inserire in sede di assestamento di bilancio 1984 le quote del fondo per realizzare questo progetto.



PRESIDENTE

Ha chiesto di parlare il Consigliere Nerviani. Ne ha facoltà.



NERVIANI Enrico

Intervengo anticipando che anche il mio voto sarà favorevole come peraltro è già stato annunciato per la D.C. dal collega Martinetti, solo per esprimere una riserva personale, ma che penso si possa estendere a tutti i colleghi del Gruppo, in ordine alla percorribilità contemporanea e parallela dell'applicazione di questo disegno di legge con la legge n. 18 del 21 aprile 1984 e che si riferisce ai lavori pubblici.
Non credo che sarà facile immaginare la costituzione di fondi speciali come quello previsto in questo disegno di legge, che siano compatibili con il piano pluriennale delle opere dei lavori pubblici. Per tutte le opere pubbliche a seconda e in relazione ai vari tipi di intervento bisognerà dunque pensare ad un fondo speciale? Voglio dire, o vale questa via (quella dei fondi speciali), o vale l'altra (quella del piano generale).
Ritengo che alla fine noi sceglieremo la prima via, ma allora, ancora una volta, verrà dimostrata l'inconsistenza di quella indicata qualche mese fa e sulla quale noi abbiamo fatto una decisa opposizione. Insomma, il fondo per gli asili nido seguirà il piano pluriennale ed i progetti annuali delle opere pubbliche o lo anticiperà? Quale è la logica, il coordinamento tra questi due provvedimenti? Qui si dice soltanto: "nell'ambito del piano pluriennale delle opere e dei lavori pubblici", l'espressione è estremamente equivoca e si cerca di rendere compatibile questo provvedimento con l'altro, ma, a mio avviso, le cose non andranno così facilmente. A settembre e ottobre, quando dovrebbe essere pronto il primo piano pluriennale, andremo alla verifica.
Sono riserve che verificheremo tra qualche mese.



PRESIDENTE

La parola all'Assessore per la replica.



BAJARDI Sante, Assessore alla sanità

Replicherò partendo dalle ultime considerazioni del collega Nerviani in relazione alla questione non marginale delle opere pubbliche. Non dimentichiamo che il capitolo delle opere pubbliche finanziate con il fondo sanitario nazionale, ha meccanismi di erogazione derivati da adempimenti totalmente sottratti alle decisioni del Consiglio e che ne derivano dal Consiglio sanitario nazionale, in tempi totalmente diversi rispetto a quelli di un programma pluriennale. Una delle ultime decisioni del Consiglio sanitario nazionale è relativa all'anticipazione delle disponibilità degli anni 1985 e 1986. Le Regioni si trovano a dover elaborare programmi triennali che però per un intreccio di legislazioni saranno messi a soqquadro, quindi diventerà difficile realizzare quei programmi.
Va inoltre detto che i fondi per gli asili nido derivano da leggi statali la cui entità non è decisa dalla Regione ed il cui rapporto tra investimenti e gestione costituisce una ulteriore variabile. Di fronte a tanta incertezza cerchiamo di mettere ordine dove siamo in grado di farlo.
Il nostro buon senso indurrà a cogliere gli elementi peculiari per inserirli in un discorso generale di razionalizzazione. In relazione al provvedimento che oggi approviamo credo si debba dare atto dello sforzo compiuto dall'Amministrazione regionale e dalla V Commissione e della linea razionalizzante della legge che permette una maggiore trasparenza e una maggiore comprensione dei capitoli di bilancio.
Vorrei fare alcune considerazioni finali. Siamo in una fase di transizione nella quale si intrecciano due fenomeni autonomi ma correlati fra loro; ovvero la concezione dell'asilo nido come strumento per favorire la presenza della donna nel processo produttivo è fortemente condizionata e modificata dalle trasformazioni avvenute nel processo produttivo nei confronti della donna. L'asilo nido, inoltre, è uno strumento a supporto del processo educativo. Non possiamo infine nemmeno ignorare i dati sulla modificazione dei comportamenti della famiglia. Le localizzazioni sono state influenzate negli anni passati dalla sensibilità di questo o di quel Comune e questo ha fatto registrare degli squilibri sul territorio. Devo informare che alcuni mesi fa, c'è stato un incontro degli operatori degli asili nido e delle UU.SS.SS.LL. promosso dall'U.S.S.L. della Val Pellice per ragionare sui problemi comportamentali dei bambini e sui processi di socializzazione a causa delle modificazioni che ha subito la nostra società.
Molti operatori degli asili nido non riescono a fronteggiare i problemi che i giovani pongono, pertanto, rifacendomi alle considerazioni che faceva il Consigliere Martinetti, ritengo che sia opportuno riflettere su queste modificazioni che non sono solo quantitative, ma sono anche qualitative e che incidono profondamente nella organizzazione dei servizi sociali.



PRESIDENTE

Passiamo alla votazione dell'articolato.
Art. 1 (Ambito e oggetto degli interventi) "La Regione, secondo le norme della legge regionale 15 gennaio 1973, n.
3 e successive modificazioni e integrazioni, della legge regionale 21/3/1984, n. 18 e della presente legge, assegna ai Comuni e loro consorzi contributi finanziari a) per la costruzione, il riattamento, l'adeguamento strutturale, la sistemazione, l'ampliamento, il miglioramento e l'arredamento b) per la gestione, il funzionamento e la manutenzione degli asili nido comunali realizzati in attuazione del piano regionale formato ai sensi della legge 6 dicembre 1971 n. 1044, o realizzati autonomamente dai Comuni oppure già appartenenti alla disciolta Onmi (Opera nazionale maternità e infanzia)".
Si passi alla votazione.
(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 35 hanno risposto SI 35 Consiglieri L'art. 1 è approvato.
Art. 2 (Finalità e priorità degli interventi) "I contributi assegnati a sensi del precedente art. 1 saranno principalmente finalizzati: a) a porre gli asili nido comunali esistenti in condizione di utilizzare al massimo i posti di cui dispongono, anche favorendo intese fra i Comuni ed attuando ogni possibile accorpamento di utenza b) a rendere il funzionamento e la gestione degli asili nido comunali pur nel rispetto delle differenti esigenze locali, per quanto possibile uniformi ed omogenei, per quantità e qualità delle prestazioni, su tutto il territorio regionale c) a promuovere le condizioni strutturali, ambientali e funzionali maggiormente idonee a favorire il contenimento e la riduzione dei costi di gestione, il miglioramento del servizio e l'inserimento dei bambini handicappati d) ad adeguare le strutture degli asili nido ex Onmi, secondo quanto previsto al successivo art. 4 e) a realizzare nuovi asili nido, ove se ne verifichi la concreta esigenza, in rapporto al fabbisogno del servizio".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 35 hanno risposto SI 35 Consiglieri L'art. 2 è approvato.
Art. 3 (Attribuzioni e adempimenti della Giunta regionale) "I criteri di assegnazione, l'ammontare, le modalità di erogazione dei contributi di finanziamento, compresi quelli relativi agli asili-nido ex Onmi, sono stabiliti dalla Giunta regionale, ai sensi della Legge regionale 15/1/1973 n. 3 e successive modificazioni ed integrazioni, della legge regionale 21/3/84 n. 18 e della presente legge, sentita la Commissione consiliare competente.
All'assegnazione dei contributi provvede la Giunta regionale con propri atti deliberativi".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 35 hanno risposto SI 35 Consiglieri L'art. 3 è approvato.
Art. 4 (Adeguamento strutturale degli asili-nido ex Onmi - Termini e modalità di attuazione) "L'adeguamento strutturale dei locali degli asili-nido ex Onmi agli standards costruttivi, volumetrici e di superficie prescritti dalla L.R.
15/1/1973 n. 3 e successive modificazioni ed integrazioni deve, ove occorra, avere luogo ed essere ultimato entro 5 anni dall'entrata in vigore della presente legge e può essere effettuato anche mediante idonea sistemazione e ristrutturazione di altri immobili di proprietà comunale o dei quali i Comuni abbiano comunque la disponibilità.
Laddove il fabbisogno lo richieda, è consentito l'ampliamento della capienza dell'asilo nido rispetto a quella individuata all'atto del trasferimento delle funzioni dall'Onmi ai Comuni, operato con la Legge 23/12/1075 n. 698.
Fino al compimento del periodo di tempo indicato al primo comma, agli asili nido ex Onmi funzionanti verranno assegnati i contributi di gestione di cui al successivo art. 6 lett. b), indipendentemente dall'avvenuto adeguamento strutturale dei locali".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 35 hanno risposto SI 35 Consiglieri L'art. 4 è approvato.
Art. 5 (Istituzione di un fondo unico regionale di finanziamento) "Ai fini di cui agli articoli precedenti e nell'ambito del piano pluriennale delle opere e dei lavori pubblici di cui all'art. 5 della legge regionale 21/3/1984, n. 18, è istituito un fondo regionale per gli asili nido, denominato 'Fondo per asili nido', distinto in cinque capitoli di spesa, di cui: due riferiti ai fondi statali finalizzati (uno per contributi in conto capitale relativi alla costruzione e uno per la gestione) tre riferiti alle risorse libere regionali (uno per contributi in conto capitale ed uno per contributi in conto interessi relativi alla costruzione, nonché uno per la gestione), alimentato 1) dalle assegnazioni statali ex lege 29/11/1977 n. 891, compresi gli avanzi di amministrazione riferiti agli esercizi pregressi 2) da fondi propri della Regione, compresi i fondi e i relativi avanzi di amministrazione occorrenti ad assicurare, ai sensi della Legge 23/12/1975 n. 698, il finanziamento di parte delle attività ex Onmi.
Per l'esercizio finanziario 1984 il fondo è altresì alimentato: 1) dall'avanzo di amministrazione relativo alle somme assegnate dallo Stato in esecuzione delle Leggi 6/12/1971, n. 1044 e 29/11/1977 n. 891 e finalizzate all'attuazione del piano poliennale degli asili nido 2) dall'avanzo di amministrazione relativo alle somme assegnate dallo Stato in esecuzione della legge 23/12/1975 n. 698 e riferito agli esercizi pregressi fino al 1981 compreso 3) da fondi propri della Regione, compresi gli avanzi di amministrazione riferiti agli esercizi 1982 e 1983 dei fondi occorrenti ad assicurare, ai sensi della L. 23/12/75 n. 698, il finanziamento di parte delle attività ex Onmi".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 35 hanno risposto SI 35 Consiglieri L'art. 5 è approvato.
Art. 6 (Determinazione annuale delle quote del fondo unico) "La Regione fissa ogni anno, di norma, contestualmente all'approvazione del bilancio di previsione, le quote del fondo, di cui al precedente art.
5, da destinare: a) ai contributi di finanziamento in conto capitale o in conto interessi per la costruzione, il riattamento, l'adeguamento strutturale, la sistemazione, l'ampliamento, il miglioramento e l'arredamento degli asili nido comunali b) ai contributi di finanziamento per la gestione, il funzionamento e la manutenzione degli asili nido comunali.
L'entità per ciascuna delle quote del fondo è stabilita, su proposta della Giunta regionale, in relazione alle risorse disponibili ed alle accertate esigenze e priorità di intervento, indicate al precedente art.
2".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 35 hanno risposto SI 35 Consiglieri L'art. 6 è approvato.
Passiamo alla votazione sull'intero testo della legge.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 35 hanno risposto SI 35 Consiglieri L'intero testo della legge è approvato.
Dichiaro chiusa la seduta.
Il prossimo Consiglio è convocato per il giorno 28 la mattino e al pomeriggio e per il giorno 29 al mattino.
La seduta è tolta.



(La seduta ha termine alle ore 17.50)



< torna indietro