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Dettaglio seduta n.247 del 31/05/84 - Legislatura n. III - Sedute dal 9 giugno 1980 al 11 maggio 1985

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Argomento:


PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE MARCHIARO


Argomento: Presidi privati di diagnosi e cura

Esame legge rinviata dal Governo: "Disciplina per l'apertura, l'esercizio e la vigilanza dei laboratori privati di analisi mediche a scopo di accertamento diagnostico" (seguito)


PRESIDENTE

La seduta è aperta.
Proseguiamo l'esame della legge rinviata dal Governo: "Disciplina per l'apertura, l'esercizio e la vigilanza dei laboratori privati di analisi mediche a scopo di accertamento diagnostico", di cui al punto quarto all'ordine del giorno.
Poiché questa mattina si erano sollevati dei problemi, avevamo sospeso la seduta. La Giunta nell'intervallo ha esaminato le questioni e ha predisposto un emendamento all'art. 19 che dovrebbe risolvere gli elementi di incertezza che erano nati.
Se non vi sono obiezioni possiamo votare l'emendamento della Giunta all'art. 17, quindi l'emendamento presentato dal Consigliere Majorino e rimandare all'art. 19 eventuali osservazioni relative alla questione che era stata posta.
Pongo in votazione l'emendamento presentato dall'Assessore Bajardi.
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
E' approvato con 22 voti favorevoli e 15 astensioni.
Pongo in votazione l'emendamento presentato dal Consigliere Majorino.
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
E' respinto con 2 voti favorevoli, 21 contrari e 14 astensioni.
Pongo in votazione l'art. 17 nel testo emendato.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 36 hanno risposto SI 22 Consiglieri si sono astenuti 14 Consiglieri L'art. 17 è approvato.
Art. 18 (Funzioni regionali per l'ordinamento dei servizi di patologia) "Sono individuate le seguenti funzioni regionali: a) formulazione di parere in merito alle richieste di autorizzazione all'apertura di laboratori, nonché all'estensione dell'esecuzione agli esami elencati negli allegati 2, 3, 4 e 5 della presente legge b) indicazione di criteri e modalità, nonché formulazione di pareri in ordine all'eventuale convenzionamento di strutture private di laboratorio autorizzate, ad eccezionale supporto della rete regionale di presidi diagnostici pubblici c) esame dei rilievi comunicati dalle Unità Socio-Sanitarie Locali o comunque, giunti a conoscenza dell'Assessore regionale competente, in merito al funzionamento dei laboratori autorizzati e proposta alla Giunta regionale dei provvedimenti conseguenti d) formulazione di proposte in ordine all'attuazione del previsto programma regionale di controllo di qualità e verifica dei risultati e) prestazioni di consulenza scientifica e formulazione di indicazioni sui valori di riferimento e sulle tecniche analitiche da utilizzare, anche al fine di consentire un'adeguata omogeneità anche nell'espressione dei risultati f) proposte circa l'aggiornamento degli elenchi degli esami di cui agli allegati 1, 2, 3, 4 e 5 della presente legge g) proposte in ordine alle azioni di educazione sanitaria dirette ad orientare le richieste dei medici su esami realmente utili e necessari in relazione ad ogni forma morbosa, in funzione di quanto disposto dalla legge 23/12/1978, n. 833, nonché dirette a disincentivare ogni inutile fenomeno di puro consumismo delle analisi di laboratorio h) esecuzione di indagini e ricerche necessarie all'esercizio dei propri compiti i) proposte in ordine all'aggiornamento dell'elenco degli standards di attrezzature 1) controllo di affidabilità delle nuove attrezzature e di quelle esistenti, nonché dei kits di reattivi posti in commercio m) predisposizione e messa in funzione di un programma periodico di "controllo di qualità", a cui devono obbligatoriamente essere tenuti tutti i servizi di laboratorio sia pubblici che privati n) predisposizione di un programma di gestione dati di laboratorio, in previsione anche del collegamento con i servizi di informazione sanitaria delle USSL o) consulenza alla Giunta e all'Assessore regionale competente in ordine a problemi attinenti il complesso delle attività dei laboratori operanti nella regione p) individuazione, nonché definizione dei criteri di dimensionamento e modalità operative dei servizi pubblici di laboratorio in rete di riferimento regionale previsti nel piano socio-sanitario regionale.
In attesa della costituzione, nonché della definizione della relativa disciplina di funzionamento del Consiglio regionale di Sanità, è nominato per svolgere transitoriamente le funzioni di cui al precedente comma, un apposito Comitato presieduto dall'Assessore regionale competente, o da un suo delegato, e composto da sette membri esperti, designati dal Consiglio regionale.
Il gruppo di esperti di cui al comma precedente può essere integrato ogni volta che si renda necessario, da esperti di particolare competenza nelle singole materie elencate nei commi in questione.
Per le funzioni elencate dalla lettera a) alla lettera d) del primo comma, tale gruppo di esperti viene integrato da: a) tre rappresentanti designati dai competenti livelli degli ordini professionali, dei quali uno dall'Ordine dei medici, uno dall'Ordine dei biologi, uno dall'ordine dei chimici b) quattro rappresentanti designati dalle articolazioni scientifiche nazionali delle discipline afferenti alle materie disciplinate dalla presente legge.
Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario regionale designato dall'Assessorato regionale alla sanità".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 36 hanno risposto SI 22 Consiglieri si sono astenuti 14 Consiglieri L'art. 18 è approvato.
Titolo IV Norme finali e transitorie Art. 19 (Norme per i laboratori autorizzati) "I titolari delle strutture private di diagnostica di laboratorio, già autorizzate a qualsiasi titolo e da chiunque prima dell'entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'art. 193 del T.U. delle leggi sanitarie approvato con R.D. 27/7/1934 e dell'art. 96, primo comma, punto b), del D.P.R. 13/2/1964, n. 185, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge devono avanzare richiesta di conferma dell'autorizzazione della struttura, che intendono mantenere in esercizio, agli organi competenti al rilascio delle autorizzazioni previste dalla presente legge allegando idonea documentazione dalla quale emerga: a) l'idoneità ai fini protezionistici dei locali separati eventualmente adibiti ad esami radioimmunologici b) il codice fiscale del richiedente c) la sede e denominazione del laboratorio, nonché la sede dell'eventuale punto di prelievo d) il numero e la destinazione dei locali, compreso l'eventuale punto di prelievo su planimetria 1/100 e) l'elenco dettagliato delle attrezzature e degli impianti in esercizio f) il nominativo del direttore tecnico o suo sostituto ed i relativi titoli di studio e professionali, nonché la conferma di accettazione dell'incarico, con firma autenticata nelle forme di legge g) i nominativi, le qualifiche, i titoli di studio e professionali, il tipo di rapporto di lavoro e l'orario settimanale di tutto il personale di servizio h) l'orario di attività e di apertura al pubblico della struttura i) copia dell'atto costitutivo e sue successive variazioni, se il titolare è persona giuridica, e le generalità del legale rappresentante l) eventuale richiesta di autorizzazione all'esecuzione degli esami elencati negli allegati 2, 3, 4 e 5 m) riepilogo dell'attività effettuata nell'anno precedente, mediante compilazione di apposito schema fornito dalla Giunta regionale n) copia del regolamento interno.
Le autorizzazioni antecedenti l'entrata in vigore della presente legge mantengono validità, fatto salvo l'obbligo di adeguamento alle disposizioni stabilite dalla presente legge entro i termini prescritti al successivo comma quarto.
La Giunta regionale provvede alla conferma dell'autorizzazione indicando, se del caso, i necessari adeguamenti, sulla base della documentazione prodotta e delle eventuali verifiche disposte, sentito il parere dell'USSL territorialmente competente, nonché del Consiglio regionale di Sanità e, transitoriamente, del Comitato di cui all'art. 18.
Ferma restando l'immediata applicazione di quanto disposto dal sesto comma dell'art. 10, nonché dagli artt. 2, ultimo comma e 8 della presente legge i titolari delle strutture devono produrre, pena la revoca dell'autorizzazione, idonea documentazione attestante la realizzazione degli adeguamenti prescritti, entro il termine massimo di due anni dalla data della comunicazione degli adeguamenti necessari da parte degli organi competenti.
Limitatamente ai laboratori già autorizzati prima dell'entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'art. 193 del T.U. delle leggi sanitarie approvato con R.D. 27/7/1934, n. 126 5, è consentito il consorziamento dei medesimi, al fine del raggiungimento dei requisiti di cui agli artt. 4, 6, 16 e 17 della presente legge, fermo restando l'obbligo per ciascuno di essi di rispettare gli ulteriori requisiti previsti dalla presente legge".
Sono stati presentati i seguenti emendamenti: 1) dall'Assessore Bajardi: il quarto comma è così sostituito: "Ferma restando l'immediata applicazione di quanto disposto dal sesto comma dell'art. 10, nonché degli artt. 2, ultimo comma e 8 della presente legge i titolari delle strutture devono produrre idonea documentazione attestante la realizzazione degli adeguamenti prescritti, entro i termini fissati dal secondo comma dell'art. 18 del D.P.C.M. 10/2/1984.
Il mancato adeguamento entro tali termini costituisce motivo di immediata sospensione dell'attività, alla quale segue la revoca dell'autorizzazione in caso di inottemperanza entro sei mesi dalla notifica del provvedimento di sospensione".
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
L'emendamento è approvato con 24 voti favorevoli ed 11 astensioni.
2) Dal Consigliere Majorino: il quarto comma è così sostituito: "In conformità di quanto disposto dall'art. 18, secondo comma, del D.P.C.M. 10/2/1984, i titolari dei laboratori privati devono adeguarsi alle norme previste dalla presente legge: a) per quanto concerne il personale, entro cinque anni: e fatte salve le posizioni giuridiche di coloro che dirigono da almeno cinque anni un laboratorio privato o di coloro che per uguale periodo hanno svolto l'attività di tecnico nelle medesime strutture b) per quanto concerne le strutture e le strumentazioni dei laboratori entro tre anni.
I termini per l'adeguamento decorrono dall'entrata in vigore della presente legge e sono altresì applicabili i commi terzo e quarto del citato D.P.C.M, 10/2/1984".
Tale emendamento viene ritirato dal proponente in quanto confluito nell'emendamento n. 1) proposto dall'Assessore Bajardi ed approvato.
Pongo in votazione l'art. 19 nel testo emendato.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 36 hanno risposto SI 22 Consiglieri si sono astenuti 14 Consiglieri L'art. 19 è approvato.
Art. 20 (Direttore tecnico ed altro personale ai sensi dell'art. 193 T.U. leggi sanitarie) "I direttori tecnici dei laboratori regolarmente autorizzati in periodo anteriore all'entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'art.
193 del T.U. delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27/7/1934, n. 1265 possono venire confermati nelle loro funzioni anche in carenza di alcuni dei requisiti previsti all'art. 10 della presente legge, purché la loro nomina sia avvenuta con atto formale validato dagli organismi pubblici competenti ex art. 193 citato, ed abbiano svolto continuativamente tali funzioni per almeno cinque anni.
Analoghi criteri valgono per il personale tecnico, fermo restando quanto previsto al comma settimo dell'art. 9 della presente legge.
In sede di prima applicazione della presente legge e per un periodo non superiore a due anni dalla data di promulgazione si prescinde per il direttore del laboratorio di analisi già autorizzato ai sensi dell'art. 193 del T.U. delle leggi sanitarie e successive modificazioni, dal possesso della specializzazione o libera docenza ed altri titoli previsti dal comma secondo dell'art. 10 della presente legge.
Tale deroga non è applicabile per i direttori di laboratorio che svolgono anche attività di anatomia patologica, istologia patologico e citologia".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 36 hanno risposto SI 22 Consiglieri si sono astenuti 14 Consiglieri L'art. 20 è approvato.
Art. 21 (Norme per l'esercizio delle attività convenzionate) "L'autorizzazione all'esercizio delle attività concessa ai laboratori privati, ai sensi della presente legge, non costituisce obbligo del loro utilizzo da parte della Regione, quale elemento di supporto della rete pubblica in regime di convenzionamento.
In questo quadro le strutture diagnostiche di laboratorio a conduzione privata svolgono una funzione integrativa e di supporto della rete pubblica, quando ne venga rilevata la necessità in sede di formulazione del piano socio-sanitario regionale, nonché dei programmi zonali di riordino predisposti dalle singole USSL.
In tali casi le strutture diagnostiche di laboratorio a conduzione privata sono utilizzate mediante stipula di specifica convenzione, ai sensi dell'art. 44 della legge 23/12/1978, n. 833 tali convenzioni hanno durata annuale, sono tacitamente rinnovabili, comunque non oltre la scadenza del piano regionale triennale, o di sua prorogatio, e debbono, a pena nullità indicare la qualità e quantità delle prestazioni che la struttura privata è tenuta ad erogare, nonché il limite massimo annuale di spesa non derogabile o superabile connesso con l'erogazione delle prestazioni convenzionate".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 36 hanno risposto SI 22 Consiglieri si sono astenuti 14 Consiglieri L'art. 21 è approvato.
Art. 22 (Dichiarazione d'urgenza) "La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell'art. 127 della Costituzione, nonché dell'art. 45, sesto comma, dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Piemonte".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 36 hanno risposto SI 22 Consiglieri si sono astenuti 14 Consiglieri L'art. 22 è approvato.
Pongo ora in votazione l'intero testo della legge.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 36 hanno risposto SI 22 Consiglieri si sono astenuti 14 Consiglieri L'intero testo della legge è approvato.


Argomento: Consulte, commissioni, comitati ed altri organi collegiali - Sanita': argomenti non sopra specificati

Esame legge rinviata dal Governo: "Istituzione del Consiglio regionale di Sanità ed Assistenza"


PRESIDENTE

Il punto ottavo all'ordine del giorno prevede l'esame della legge rinviata dal Governo relativa a: "Istituzione del Consiglio regionale di Sanità ed Assistenza".
Si tratta di votare due articoli modificativi.
Ha chiesto di parlare il Consigliere Carazzoni. Ne ha facoltà.



CARAZZONI Nino

Signor Presidente, colleghi Consiglieri, il Gruppo del Movimento Sociale Italiano darà voto favorevole ai due articoli emendati proposti dalla Giunta, intendendo sottolineare con questo atteggiamento piena approvazione ai rilievi mossi alla legge dal Commissario di Governo.
In realtà, le norme contenute all'art. 2 e all'art. 3 non tenevano conto dei limiti procedurali fissati per l'attività delle Regioni, oppure venivano ad interferire in materie demandate alla competenza statale e pertanto, le obiezioni del Commissario di Governo sono apparse a nostro avviso pertinenti. Il nostro giudizio globale sulla normativa però non cambia rispetto alla posizione che abbiamo ritenuto di dover assumere in sede di primo esame della legge.
Sul complesso delle norme pertanto riconfermiamo la nostra astensione motivata soprattutto dal fatto che riteniamo l'istituzione del Consiglio regionale di Sanità una scelta superflua e probabilmente inutile, comunque non prevista espressamente dalla legge 833 e, quindi, imitazione formale del Consiglio Nazionale Sanitario, organismo, noi crediamo, del tutto privo di effetto che finirà con il gravare sulle finanze regionali, quindi sulle spalle dei contribuenti e che, in ipotesi astratta, potrebbe avere una qualche efficacia solo nel caso in cui fossero chiamati a comporlo esperti professionalmente competenti e, soprattutto, svincolati da qualsiasi condizionamento partitico.
Dubitiamo però fortemente che questo possa avvenire, soprattutto da parte di questa Giunta.
Temiamo che il nuovo organismo sarà fatalmente destinato a risultare soltanto un inutile baraccone clientelare.
Per queste perplessità il Gruppo del Movimento Sociale Italiano si asterrà.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Devecchi.



DEVECCHI Armando

Il Gruppo DC così come aveva fatto durante la discussione dell'intero disegno di legge, manterrà la stessa posizione che ha assunto precedentemente.



PRESIDENTE

Non essendovi altri interventi, passiamo alla votazione degli articoli modificati, tenendo conto delle osservazioni del Governo.
Art. 2 (Attribuzioni) "Il Consiglio regionale di sanità ed assistenza è sentito obbligatoriamente in ordine: alla formazione del piano socio-sanitario triennale ed ai suoi aggiornamenti annuali alla stesura del testo finale della relazione annuale sullo stato di salute ai criteri per la ripartizione dei finanziamenti connessi con il piano socio-sanitario, sia per quanto riguarda la spesa corrente, sia per quanto attiene agli investimenti alle convenzioni che vengono stipulate dalla Regione e che hanno per oggetto l'igiene, la sanità e l'assistenza sociale alla definizione di schemi-tipo di convenzioni adottabili dalle USSL per regolare rapporti in materia di igiene, di sanità e di assistenza sociale ai regolamenti igienici proposti da qualunque ente pubblico, con particolare riferimento ai regolamenti locali d'igiene e sanità alla costituzione volontaria o coattiva di consorzi per la provvista di acqua potabile alle autorizzazioni all'apertura e mantenimento in esercizio di case o istituti di cura medico-chirurgica o di assistenza ostetrica, o gabinetti di analisi per il pubblico a scopo di accertamento diagnostico stabilimenti termali, di cure idropiniche, idroterapiche, fisiche di ogni specie,gabinetti medici ed ambulatori in genere ove si applica anche saltuariamente la radioterapia, nonché all'esercizio del trasporto di malati e feriti ai contratti di concessione dei servizi di nettezza urbana alle piante organiche delle farmacie in tutti i casi in cui ne è fatto obbligo per disposizione di legge o di regolamento generale.
Il Consiglio regionale di sanità ed assistenza, inoltre: esprime pareri su richiesta della Giunta regionale e dei competenti Assessori in tutti i casi previsti dalla legge esprime pareri su richiesta delle USSL nella materia sanitaria ed assistenziale appartenente alla loro competenza propone lo studio di problemi attinenti l'igiene, la sanità e l'assistenza sociale formula proposte di indagini scientifiche, schemi di norme e provvedimenti per la tutela della salute individuale e collettiva e della promozione sociale di singoli, di gruppi e della comunità regionale in generale si pronuncia sulle questioni sottoposte alla sua competenza.
Il Consiglio regionale di sanità ed assistenza, altresì, con riferimento a quanto previsto al numero 7 dell'allegato 9 del piano socio sanitario regionale, approvato con legge regionale 10/3/1982, n. 7: propone alla Giunta regionale i criteri di indirizzo per il piano pluriennale di ricerca finalizzata, anche ai fini della ripartizione dei finanziamenti relativi promuove l'anagrafe delle ricerche del settore biomedico redige una relazione annuale sullo stato della ricerca finalizzata.
Il Consiglio regionale di sanità ed assistenza, ai fini dello svolgimento della sua attività e qualora la difficoltà delle materie e degli argomenti necessitino di conoscenze specifiche altamente specializzate, può richiedere alla Giunta regionale l'affidamento di incarichi e consulenze ai sensi della legislazione regionale vigente in materia.
Il Consiglio regionale di sanità ed assistenza si riunisce, di norma in assemblea generale ogni due mesi ed ogni volta che l'Ufficio di Presidenza lo ritenga necessario".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 35 hanno risposto SI 25 Consiglieri si sono astenuti 10 Consiglieri L'art. 2 è approvato.
Art. 3 (Composizione) "Il Consiglio regionale di sanità ed assistenza è composto da 36 esperti eletti dal Consiglio regionale, di cui 10 scelti sulla base di rose di tre nomi indicate dalle organizzazioni più rappresentative sanitarie ed assistenziali, la cui individuazione è compiuta, entro 45 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, dalla Commissione Nomine del Consiglio regionale, 1 designato dall'Università e 1 designato dal Politecnico. L'elezione avviene attraverso due votazioni separate, entrambe con voto limitato ai 2/3.
La presentazione della candidatura di ogni esperto deve indicare la materia di specifica competenza ed essere accompagnata da un curriculum dal quale risulti che il candidato abbia particolare esperienza, per accertati titoli scientifici, o professionali, per funzioni tecniche assolte in materia di igiene e sanità o di assistenza sociale nell'ambito della programmazione, dell'organizzazione, dell'economia, della formazione professionale, dell'amministrazione, dell'edilizia e del diritto.
Sono incompatibili con la nomina a membro del Consiglio regionale di sanità ed assistenza i membri del Consiglio regionale e dei Comitati di gestione delle USSL.
Ai lavori del Consiglio regionale di sanità ed assistenza possono partecipare gli Assessori interessati.
In caso di dimissioni, morte o sopravvenuta incompatibilità di uno dei componenti il Consiglio regionale di sanità ed assistenza, il Consiglio regionale provvede alla sostituzione entro il termine di 60 giorni dalla data dell'evento, con le stesse modalità procedurali previste dai commi precedenti".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 35 hanno risposto SI 25 Consiglieri si sono astenuti 10 Consiglieri L'art. 3 è approvato.
Pongo ora in votazione l'intero testo della legge.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 35 hanno risposto SI 25 Consiglieri si sono astenuti 10 Consiglieri L'intero testo della legge è approvato.


Argomento: Produzione e trasformazione dei prodotti

Esame progetto di legge n. 94: "Norme per la regolamentazione, la tutela e lo sviluppo dell'apicoltura in Piemonte"


PRESIDENTE

Passiamo al punto settimo all'ordine del giorno che reca: esame progetto di legge n. 94: "Norme per la regolamentazione, la tutela e lo sviluppo dell'apicoltura in Piemonte".
La parola al relatore, Consigliere Gastaldi.



GASTALDI Enrico, relatore

L'apicoltura non è un'attività di poco conto e da trascurare se il maggior numero degli apicoltori (90%) è rappresentato da dilettanti e da hobbisti, che producono anche la maggior quantità di miele in Italia (più del 60%). L'importanza dell'apicoltura si può valutare in: a) termini economici: il miele prodotto in Italia corrisponde a L. 28 miliardi (70.000 q. a L. 4.000 al Kg prezzo 1981) e in Piemonte a L. 4,5 miliardi (11.000 q.).
La quantità prodotta non copre la richiesta del mercato nazionale per cui sono necessarie massicce importazioni da Paesi dell'Europa dell'Est e da Paesi extraeuropei, soprattutto Argentina e Messico, che nel 1981 hanno raggiunto i 100.000 q. (per un valore di oltre 13 miliardi).
Il consumo di miele, che negli ultimi anni si è raddoppiato, è ancora oggi in continuo aumento per la crescente diffidenza nei confronti dello zucchero industriale causata dal diffuso desiderio di cibi genuini e dal fascino della macrobiotica e dell'eubiotica.
Anche il commercio degli altri prodotti delle api (propoli, polline pappa reale, cera) e delle stesse api regine è molto attivo.
Le nostre api regine sono particolarmente apprezzate per il loro carattere laborioso e poco aggressivo e trovano numerosi acquirenti all'estero (Australia, Libia, ecc.).
b) Termini di reddito di investimento: si calcola che essa corrisponda (dedotti spese vive ed ammortamenti) all'8 % circa. E' un investimento quindi che può rappresentare un discreto reddito aggiuntivo a quello prevalente per un lavoratore, soprattutto se imprenditore agricolo, sapendo che il reddito netto dell'agricoltura è, di solito, inferiore a quella cifra.
c) Termini di utilità per l'agricoltura: con gli altri insetti pronubi le api sono indispensabili per le fecondazioni dei fiori delle piante da frutto e delle erbe soprattutto annuali e quindi indispensabili per le produzioni della frutta e per il mantenimento delle cotiche erbose. Gli esperti valutano in 5.000 miliardi l'anno il valore dell'apporto delle api alla produzione agricola nazionale.
Accanto ai vantaggi l'apicoltura comporta vari problemi per cui deve essere regolamentata e non lasciata alla libera iniziativa ed al libero arbitrio dell'apicoltore.
Attualmente è regolata dal R.D.L. 33 dell'agosto 1925, n. 207 convertito nella legge 562 del 13/5/1926, che detta norme per l'organizzazione dei Consorzi apistici provinciali a fini particolarmente sanitari e che già prevede norme riguardanti il nomadismo e le distanze tra apiari stabili e nomadi.
Esistono poi il Regolamento di Polizia Veterinaria (D.P.R. n. 320/1954) che attribuisce ai veterinari l'intera responsabilità nella prevenzione e nella lotta contro le malattie delle api e la deliberazione regionale n. 47 del 18/6/1975.
Il Regolamento C.E.E. sulle Associazioni dei Produttori e loro Unioni riporta anche il miele come una produzione agricola possibile di entrare tra quelle alle quali lo stesso Regolamento si riferisce.
Esistono poi in varie province del Piemonte (Torino, Novara, Vercelli) decreti prefettizi ed in molti Comuni del Piemonte ordinanze e deliberazioni varie.
La legislazione esistente è quindi vasta, ma varia e disomogenea.
Era quindi necessario che anche la Regione Piemonte, come tante altre Regioni, provvedesse con una propria legge a regolamentare l'apicoltura la cui competenza le proviene dal D.P.R. 616/77.
Alla legge che viene ora proposta al Consiglio si è giunti nella III Commissione, aiutati dalla competenza dei funzionari dell'Assessorato agricoltura, attraverso l'esame di una vasta documentazione raccolta nelle consultazioni delle organizzazioni degli apicoltori, delle organizzazioni sindacali agricole, o inviata direttamente alla Commissione da apicoltori singoli e da loro cooperative, e di tutte le leggi già esistenti in materia sia nazionali e regionali, sia estere.
I problemi che la legge attuale ha voluto risolvere nell'apicoltura sono quelli che esistono in tutta la zootecnia locale. E particolarmente sono quelli inerenti: 1) all'aspetto sanitario 2) al rapporto tra apicoltori e non apicoltori e tra gli stessi apicoltori 3) all'applicabilità delle attuali leggi agricole all'apicoltura 4) alla commercializzazione dei suoi prodotti.
1) Aspetto sanitario. E' materia di competenza della sanità e delle sue leggi e quindi compito del Servizio Veterinario delle USSL. La presente legge, ricordate le leggi generali applicabili a tutta l'attività zootecnica, richiama e specifica in modo particolare quanto interessa l'apicoltura: a) divieto dell'uso di antiparassitari durante la fioritura e limitazione dell'uso degli anticrittogamici nelle zone vicine agli apiari b) risanamento degli alveari dalle malattie infettive delle api (peste varroasi). Propone, per questo, incentivi con contributi alle spese per la distruzione degli alveari infetti e per la loro sostituzione c) formazione ed uso di tecnici con conoscenze apicole specifiche che possano servire anche di supporto e di aiuto ai veterinari.
2) Rapporto tra apicoltori e non apicoltori, rapporto tra stanziali e nomadi e tra apicoltori nomadi. Il problema più grande che si presenta sotto questo punto di vista è quello delle distanze tra gli alveari e tra alveari e luoghi dove l'uomo è abitualmente presente. Dovrebbe essere un problema puramente tecnico, perché dipendente dalla reperibilità e dalla quantità di nutrimento per le api esistente sul territorio e facilmente risolvibile conoscendo le necessità alimentari delle api e la quantità di nettare e polline esistente nell'unità di superficie delle zone visitate dalle api stesse. Il problema quasi non esiste per la distanza tra gli stanziali perché di solito hobbisti, che posseggono pochi alveari; esiste invece per quella tra stanziali e nomadi e tra nomadi nelle località sedi di nomadismo (l'esperienza dice infatti che questa è la maggior fonte di litigi). Esso non può essere risolto con una misura unica (tabella) per tutto il territorio regionale perché non è uguale su di esso la quantità di flora.
Dopo lunghe discussioni in Commissione si è preferito lasciare alle Province (non alle Comunità montane perché non sedi esclusive di nomadismo) il compito di stabilire tale distanza, perché le Province sono più vicine al territorio e possono meglio conoscere :le condizioni della flora locale.
3) Applicabilità delle leggi agricole. L'attuale legge, come già la 63/77, considera l'apicoltura come un'attività agricola e quindi dispone che essa possa beneficiare delle agevolazioni previste dalle leggi agricole se esercitata da imprenditori agricoli.
Nella legge si ricorda poi anche che si applicano ai suoi prodotti le possibilità dei Regolamenti C.E.E. sulle Associazioni dei Produttori e delle loro Unioni.
4) Commercializzazione. Non esistendo problemi di vendita dei prodotti agricoli, perché la loro quantità non copre il fabbisogno nazionale, la legge si propone di valorizzare il miele prodotto in Piemonte perch diverso e migliore di quello prodotto in altre Regioni e di impedire la concorrenza del miele estero, del miele sofisticato o variamente trattato e quindi non più genuino.
La legge viene ora presentata alla discussione del Consiglio per eventuali modifiche e proposte aggiuntive che, in una materia, che per larga parte costituisce attività hobbistica, possono essere, come succede per questi tipi di legge (funghi, caccia e pesca, ecc.), certamente tante.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Majorino.



MAJORINO Gaetano

Signor Presidente, colleghi Consiglieri, alcune norme di questo disegno di legge lasciano delle profonde perplessità, che ho evidenziato presentando una serie di emendamenti soppressivi.
Come ha accennato il relatore la litigiosità tra gli apicoltori riguarda le distanze degli apiari rispetto ai fondi vicini di non apicoltori o rispetto alla strada pubblica, riguarda le distanze degli apiari nomadi o non nomadi fra gli stessi apicoltori e riguarda l'arbitrato che è stato additato in una norma della legge.
Una prima perplessità di fondo sorge nella norma contenuta nell'art. 3 laddove si stabilisce che gli apiari devono distare almeno 10 metri dal confine del fondo del vicino o dalla strada pubblica.
Questa norma nella sostanza pare inaccettabile in quanto è noto ed è pacifico che è il Codice Civile, quindi il legislatore statale, a poter disciplinate le distanze e normare il cosiddetto diritto di vicinato.
Solo a titolo di esempio meritano di essere ricordati gli artt. 889 e 890 del Codice Civile che prevedono certe distanze dal confine per pozzi cisterne, fossi e tubi.
L'art. 890 in particolare disciplina la distanza per fabbriche depositi nocivi e pericolosi ovvero per macchinari o manufatti dai quali può sorgere pericolo di danno.
Quindi, il legislatore statale rivendica a sé la competenza esclusiva in materia di distanze. Riteniamo quindi con certezza assoluta che la legge regionale non possa fissare le distanze degli apiari dal fondo del vicino.
Gli apiari rientrano puntualmente nelle norme dell'art. 890 del Codice Civile perché integrano uno di quei manufatti per i quali può sorgere pericolo di danno per i vicini e per i quali l'art. 890 del Codice Civile demanda al proprietario del fondo, all'usufruttuario o comunque al possessore del fondo di tenerlo ad una distanza tale da poter attuare la regola del "neminem laedere", per cui sarà l'apicoltore il quale nella sua saviezza e sotto la sua responsabilità dovrà tenere il suo apiario ad una certa distanza che sarà da vedersi, caso per caso, a seconda che il fondo sia livellato o sia a dislivello.
Ma un'altra norma lascia altrettante perplessità ed è quella che prevede l'arbitrato fra apicoltori allorquando fra di loro insorgano divergenze in ordine alle rispettive postazioni.
E' una norma sostanzialmente giurisdizionale. Non intendo dilungarmi n fare sfoggio di erudizione per dimostrare quello che tutti i manuali di diritto regionale dicono, senza nemmeno dilungarsi a loro volta, per dimostrare che la Regione non può emanare norme in materia giurisdizionale.
Qui invece si prevede l'arbitrato nel caso di lite che insorga fra gli apicoltori in ordine alle loro postazioni, in ordine alle distanze; si prevede che sia il Sindaco o il Presidente della Comunità montana a fungere da arbitro; si prevede che debba essere emanato un lodo arbitrale entro il termine breve di 10 giorni.
Nella norma che riguarda le sanzioni si prevede che coloro i quali non rispettano questo lodo arbitrale hanno una sanzione pecuniaria. Questa norma, che stando ai lavori preparatori, alle discussioni svoltesi in Commissione ed alle consultazioni, era rilevante ai fini di dirimere le questioni che sovente insorgono fra apicoltori, mi pare che non abbia colto nel segno, anche se nella sostanza mi rendo conto che sotto il profilo dell'equità, della giustizia e dell'opportunità ci vorrebbe questo arbitrato per dirimere le controversie minime senza pretendere necessariamente di mandarle davanti al Giudice. E' la solita rilevante questione. Siamo in uno Stato di diritto dove i rapporti sociali vanno disciplinati dalle norme giuridiche, prima fra tutte la Costituzione.
Siccome la Costituzione prevede che ognuno possa rivolgersi al suo giudice naturale per fare valere i suoi diritti e siccome la Regione, senza che questo assunto vada dimostrato, non può emanare norme di carattere giurisdizionale, qui c'è questo vizio che fatalmente porterebbe ad una reiezione da parte del Commissario di Governo, anche perché, contrariamente ai principi che disciplinano l'arbitrato, in forza del quale sono le parti a scegliersi l'arbitrato e di comune accordo gli demandano le decisioni qui l'arbitro (il Sindaco o il Presidente di Comunità montana) è predeterminato dalla legge e per di più l'arbitro deve rendere il suo lodo nel termine breve di 10 giorni, mentre le norme processuali prevedono un termine di 90 giorni.
A parte queste questioni di dettaglio, l'ostacolo principale è che siamo in tema di giurisdizione.
C'è poi un'altra norma che lascia minor perplessità rispetto alle due principali che ho citato. E' quella in forza della quale la Giunta regionale avrebbe il compito periodicamente di poter modificare le sanzioni amministrative che vengono previste, mentre in base alla legge 689, è la formale dello Stato o della Regione che può emanare norme in materia di sanzioni.
E' una disciplina in sé e per sé apprezzabile perché contiene un miglioramento rispetto al Regio Decreto legge del 1952, che ha retto fino ad oggi, ma che è abbondantemente superato.
Concludo nel dire che è una disciplina apprezzabile soprattutto nella parte che disciplina l'aspetto sanitario del fenomeno dell'apicoltura, ma le obiezioni che investono l'impianto nelle sue linee sostanziali ci lasciano molto perplessi.
Mi auguro che l'Assessore o lo stesso relatore mi muovano eventuali obiezioni e mi spieghino eventuali vizi nel mio ragionamento oppure se per avventura altre Regioni si siano comportate nella stessa maniera ed abbiano avuto il placet del Commissario di Governo.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Borando.



BORANDO Carlo

Faccio i miei complimenti al collega Gastaldi per l'ottima relazione nella quale è stata descritta esattamente la situazione dell'apicoltura e sul piano nazionale e su quello provinciale. Il problema più importante a mio giudizio è quello dei conflitti inevitabili tra apicoltori nomadi ed apicoltori stanziali. Per quanto riguarda gli apicoltori stanziali si tratta di aziende agricole o prevalentemente di hobbysti il cui lavoro rappresenta un'integrazione dell'economia familiare mentre per quanto riguarda quelli nomadi si tratta di aziende che svolgono questa attività come prevalente fonte di reddito. Occorre regolamentare questa materia onde evitare che nascano dei conflitti.
Ho anche avuto degli incontri con le due categorie di apicoltori. Un gruppo di apicoltori nomadi mi ha condotto in diverse zone del Piemonte, in Va Sesia a Quarona e nell'Alto Novarese, dove erano stati collocati gruppi di alveari. Ciò a dimostrazione del fatto che è tale e tanta la flora esistente nella nostra Regione dalla pianura alle pendici montane utilizzata per la produzione del miele, che questa insana rivalità non dovrebbe esistere. E' chiaro che quando i Sindaci vengono posti nella condizione di poter dirimere questi conflitti, essi favoriscono gli alvearisti locali, a danno dei forestieri. Poiché non è facile dirimere una vertenza di questo genere, ritengo sia giusto dare alla Provincia il compito di predisporre un regolamento che consenta al Presidente della Comunità montana o al Sindaco del Comune di dirimere le vertenze di cui all'art. 8. La Regione però non dovrebbe rimanere assente. A mio giudizio l'Ispettorato Regionale dell'Agricoltura dovrebbe far parte della Commissione che predisporrà questo regolamento perché i suoi componenti conoscono, talvolta meglio di taluni Consiglieri provinciali o rappresentanti zoologici, i problemi dell'agricoltura locale.
Vorrei raccomandare inoltre il fatto che quando si concedono dei finanziamenti occorre agire sempre con estrema cautela ed obiettività. Non vorrei che si ripetesse per esempio ciò che è avvenuto quindici anni fa in Valle Vigezzo, in provincia di Novara.
Rivestivo allora la carica di Assessore provinciale ed in quel periodo dato il continuo aumentare delle richieste per l'incremento della coltivazione delle patate, era stato creato un organismo denominato Centro Moltiplicazione Patate (CE.MO.PA.). Purtroppo, però, dopo un certo periodo di tempo, ci fu un'epidemia causata da una dorifera americana che decimò le coltivazioni per cui si stabilì che per poter arginare il fenomeno fosse necessario non coltivare più le patate cosicché coloro che prima richiedevano finanziamenti per moltiplicare le patate ora li chiedevano perché non potevano più coltivarle. La Regione quindi deve effettuare dei controlli seri perché i fondi distribuiti alle Province o alle Comunità montane siano utilizzati nella giusta maniera.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Lombardi.



LOMBARDI Emilio

Signor Presidente, colleghi Consiglieri, ai settori portanti della nostra agricoltura, che sono la carne, il latte, il vino, il riso, i cereali, l'ortofrutta, si aggiungono altre attività agricole di minore rilevanza quali l'elicicoltura, le erbe officinali, i piccoli frutti, i funghi, i tartufi, l'agriturismo, l'acquacoltura e l'apicoltura che costituiscono comunque fonte di lavoro e di reddito per migliaia di piemontesi.
Queste attività, che si collocano normalmente in zone svantaggiate e soprattutto in aree montane, vanno regolamentate, sebbene ciò sia difficile, quando vi sono interessi contrastanti, fra gli apicoltori stanziai e gli apicoltori nomadi.
Queste difficoltà comunque non devono far sì che l'ente pubblico non si impegni a regolamentare la materia, tenuto conto soprattutto che per gran parte di queste produzioni la nostra Regione ed il nostro Paese sono importatori.
Sono stati consultati gli Enti locali, le Comunità montane e le organizzazioni degli apicoltori, al fine di trovare a livello di Commissione ed oggi a livello di Consiglio, la sintesi giusta delle esigenze emerse. E' necessario però che non si verifichino situazioni analoghe a quelle avvenute per altre produzioni marginali, come le erbe officinali o i piccoli frutti, dove le produzioni importate erano così concorrenziali che quelle locali sono entrate in crisi.
La difesa delle nostre produzioni tocca soprattutto il livello nazionale, ma la Regione deve essere presente con proposte ed iniziative tenendo presente inoltre che spesso le nostre produzioni sono di qualità superiore e che pertanto questa caratteristica deve essere tutelata.
Il testo di legge che ci accingiamo ad approvare ha avuto un lungo e faticoso iter, perché all'interno della nostra Regione esistono realtà diverse. Concordiamo sulla regolamentazione riguardante gli aspetti sanitari anche se riteniamo indispensabile che gli Assessori responsabili operino per creare le condizioni perché quanto previsto venga concretizzato.
Molto spesso vengono approvate delle leggi alle quali anche i Gruppi di opposizione danno il loro consenso perché si tratta di leggi meritevoli del consenso; talvolta però avviene che la gestione sia talmente sbagliata o scarsa da pentirsi di averla approvata, perché quanto detto non viene realizzato, creando dei problemi fra le varie realtà sociali. Non siamo completamente convinti della modifica apportata all'art. 7, in merito al problema delle distanze, la cui determinazione viene ora demandata alle Amministrazioni provinciali, mentre prima queste erano stabilite nella legge e quindi spettava alla Regione di decidere.
Nella relazione il collega Gastaldi evidenziava una diversità anche nella capacità di dare del polline nelle varie situazioni della realtà regionale, però è altrettanto vero che nel momento in cui queste distanze vengono determinate a livello provinciale si creano delle difficoltà per gli apicoltori nomadi che svolgono la loro attività in più province, i quali dovranno preoccuparsi delle distanze vigenti nelle varie province piemontesi. Noi abbiamo accettato questa impostazione perché riteniamo che il livello provinciale sia sufficientemente ampio ed omogeneo. Non vorremmo però che si dessero delle deleghe per scaricare i problemi sulle Amministrazioni provinciali o sugli altri Enti locali. La nostra Regione non ha fatto grossi passi in avanti nel delegare le Province, i Comuni o le Comunità montane; dà le deleghe laddove a livello regionale è difficile scegliere.
Se questa fosse la motivazione per delegare anche in questo settore l'Amministrazione provinciale, noi non saremmo certamente d'accordo.
Raccomandiamo alla Giunta, all'Assessore alla sanità e all'Assessore all'agricoltura di mettersi velocemente in movimento perché questa legge sia applicata correttamente e per gli aspetti sanitari e per quelli economici.
All'art. 16 è previsto un Comitato tecnico-scientifico consultivo presso il quale le Province devono rivolgersi al fine di determinare le distanze.
E' necessario dunque che la Giunta si metta all'opera rapidamente perché queste procedure siano attuate nei tempi il più breve possibile.
In base alle lamentele che riceveremo in ambito regionale potremo giudicare se è stata prodotta una legge discreta o se, come è successo per altre leggi di questo tipo, saranno necessarie delle modificazioni. Noi ci auguriamo che queste modificazioni non si debbano apportare, ma se si evidenziassero delle difficoltà nell'applicazione della legge, credo che attraverso i propri esperti l'Assessorato sia in grado di dare delle risposte.
Detto questo comunico che il nostro Gruppo voterà a favore di questa legge.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Acotto.



ACOTTO Ezio

Signor Presidente, colleghi Consiglieri, la relazione del collega Gastaldi consente di valorizzare il lavoro che ha svolto la Commissione su questa materia che ha precedenti letterari molto illustri.
Circa 2000 anni fa il poeta Virgilio scrisse addirittura un poema che aveva al centro l'arte dell'apicoltura in una visione bucolica della vita agreste. E' pur vero che nel poema accanto a questa dimensione idilliaca della vita di campagna si citavano episodi di lotta dei cavalli nel Norico ed appena si adombravano le problematiche dei possessori di api, ahimè servi della gleba con i loro bugni idillici.
Da allora in avanti di acqua sotto i ponti ne è passata molta e oggi siamo a discutere di un problema che presenta dimensioni numeriche di notevole interesse. A livello di Comunità Economica Europea sono ufficialmente denunciati 347.000 apicoltori, in Italia denunciati ufficialmente 70.000, ma si ha ragione di ritenere che soltanto una minima parte compaia nelle statistiche ufficiali.
Tra l'altro la nostra legislazione con la denuncia della presenza degli apiari anche stanziali consente le famose mappe degli apiari su scala territoriale quali fanno emergere un fenomeno molto diffuso sul territorio montano e collinare.
Io porrei intanto l'accento sulla difesa sanitaria del settore dell'apicoltura e sulla precisazione che si è compiuta rispetto al ruolo che svolgono i servizi veterinari delle Unità Socio-Sanitarie Locali.
Si è prevista una consulenza, una collaborazione attraverso la figura nuova del tecnico apista che dovrebbe consentire ai servizi veterinari di svolgere il risanamento che è previsto nella legislazione.
Con questo disegno di legge si sono poi affrontate le problematiche relative alla regolamentazione dell'esercizio dell'apicoltura e le politiche di sviluppo.
Circa queste ultime non possiamo dimenticare che il nostro Paese è tributario dell'estero del 60 % circa nel settore del miele.
E' giusto quindi pensare di ridurre questa quota di importazioni.
Ovviamente il grosso tema su questo fronte è quello dei costi di produzione e quindi del prodotto finale. Anche se è difficile la competizione tra le partite di miele che arrivano dall'estero e i costi incommensurabili delle produzioni locali, qualsiasi sforzo in questa direzione è opportuno sostenerlo. Sostenere l'apicoltura italiana significa puntare su elementi di qualità e di tipicità del prodotto, significa lavorare per spuntare prezzi più alti sul mercato che consentano una remunerazione di questa attività. Credo che possiamo dire che abbiamo trovato una soluzione equilibrata sulla parte relativa alla regolamentazione dell'attività. In altri termini, abbiamo individuato le distanze stanziali e nomadi. L'individuazione della Provincia risponde all'esigenza di avere un ente vicino, più di quanto non lo sia la Regione alle realtà presenti nel territorio, un ente tra l'altro frammentato come potrebbe essere la Comunità montana che sarebbe esposto al rischio di una molteplicità di regolamenti tra loro diversi. La Regione ha un compito specifico di indirizzo, quello cioè di indicare alle Amministrazioni provinciali le tabelle regionali delle distanze.
Questo ruolo di indirizzo consentirà di ridurre le difformità tra le varie realtà provinciali. In conclusione di questo mio intervento chiedo alla Giunta di riflettere attentamente sugli emendamenti soppressivi sollevati dal collega Majorino, che toccano questioni importanti sulle misure di sicurezza e sull'arbitrato e che, nel caso fossero approvati creerebbero problemi di coordinamento con il testo legislativo.



PRESIDENTE

La parola all'Assessore Ferraris.



FERRARIS Bruno, Assessore all'agricoltura

Attraverso questo disegno di legge non solo si dà soddisfazione in questo settore, le cui competenze prima spettavano a ciascuna Provincia nella figura del Prefetto tramite suo decreto, nel rispetto della vecchia regolamentazione (R.D.L. del 1925, regolamento di Polizia Veterinaria del 1954) e che ora sono stati trasferiti alla Regione, per adattare questa materia alle esigenze attuali, ma si interviene anche - e con la consueta diligenza è stato illustrato dal relatore Consigliere Gastaldi - per creare condizioni e strumenti tali da dare sostegno, rilanciare e tutelare questo comparto produttivo, la cui dimensione economica e sociale può anche apparire modesta, se intesa come apporto diretto alla produzione lorda vendibile, sia a livello nazionale, sia a livello locale, ma di grande rilievo per quanto riguarda la produzione di miele, di polline, di pappa reale, prodotti di cui oltretutto il nostro Paese è largamente deficitario.
Le api inoltre assolvono un'importante funzione a favore dell'agricoltura per quanto riguarda l'impollinazione, la fecondazione dei fruttiferi e dei fiori; funzione che, in termini economici, diventa consistente in rapporto alla produzione lorda vendibile agricola e regionale e nazionale. Si è reso quindi necessario intervenire in questo campo, registrando da una parte l'esigenza di realizzare una normativa disciplinare moderna, dall'altra quella di istituire strumenti ed avviare politiche (censimento, piano di risanamento), tali da garantire, sostenere e valorizzare queste produzioni. La legge prevede l'organizzazione dei produttori, recuperandoli da associazioni quasi informali, fra hobbisti dilettanti e professionisti, in modo volontaristico ed autonomo, in associazioni che rientrino nella normativa comunitaria ed in quella nazionale e regionale.
Questo disegno di legge è stato elaborato in collaborazione con forze esterne, l'Università e le organizzazioni esistenti degli apicoltori, prima del 21 maggio 1981. In seguito, in sede di Commissione, si è registrata un'ampia ed approfondita discussione, al termine della quale è stato varato un testo ritenuto avanzato e soddisfacente; ma poiché questa legge riguarda diverse categorie di operatori (i produttori agricoli, gli apicoltori dilettanti e gli apicoltori professionisti - suddivisi in stanziali e nomadi) è evidente che i loro interessi si possano scontrare.
La Giunta ed anche la Commissione hanno ritenuto opportuno tutelare la forma di apicoltura stanziale, soprattutto quella presente nelle zone montane, dove l'eccessivo arrivo di nomadi potrebbe danneggiarla. Gli uffici regionali competenti e la Commissione erano pervenuti all'elaborazione di una tabella tendente a risolvere in modo abbastanza equanime il problema relativo alle distanze. Sono sorte però delle tensioni ed abbiamo quindi cercato di risolvere il problema delegando alle Province la predisposizione delle distanze, senza rinunciare però con questo alla funzione di indirizzo, conferendo alle Province l'apporto necessario: le tabelle da noi elaborate possono essere adottate come tali ove non sussistano problemi o comunque possono essere ulteriormente modificate previa consultazione con le comunità locali.
Ho ascoltato con attenzione l'intervento del collega Majorino e gli emendamenti da lui proposti.
Egli fa rilevare problemi che sono o possono essere evidentemente reali. Tutti sappiamo che quando si tratta di affrontare i problemi di carattere disciplinare si corrono diversi rischi. Sono i problemi più ardui da risolvere, non sono stimolanti dal punto di vista propositivo, ma da una parte suscitano passioni ed interessi, dall'altra, nell'intento di rendere il più possibile armoniosa la materia, si rischia di sconfinare dalle proprie competenze.
La prima reazione dopo aver ascoltato l'intervento di Majorino è stata quella di chiedere il ritorno in Commissione della legge; in seguito, per ho ritenuto che anche il Consiglio avrebbe potuto svolgere lo stesso lavoro della Commissione.
Occorre anche rischiare di veder tornare non approvata dal Commissario di Governo una legge, perché la Regione svolge un ruolo propositivo. In ogni caso, per quella parte ove appare evidente uno sconfinamento di competenze, cercheremo di apportare le modifiche necessarie in sede di votazione.



PRESIDENTE

Grazie.
A questo punto passiamo alla votazione degli articoli e degli emendamenti.
Art. 1 (Finalità) "La Regione Piemonte con la presente legge si propone di: a) regolamentare e tutelare l'esercizio dell'apicoltura b) incentivare l'allevamento delle api e le relative produzioni c) favorire un adeguato sfruttamento della flora apicola d) assicurare all'agricoltura l'indispensabile attività pronube delle api e) tutelare i prodotti genuini dell'apicoltura piemontese".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 42 hanno risposto SI 42 Consiglieri L'art. 1 è approvato.
Art. 2 (Definizioni) "Ai fini della presente legge: a) viene considerato apicoltore chiunque allevi le api sia come attività principale sia come attività secondaria b) si intende per alveare l'arnia contenente i favi e la famiglia di api c) si intende per apiario l'insieme di uno o più alveari collocati in una postazione d) si considerano alveari condotti in forma stanziale quelli che non vengono spostati nel corso dell'anno e) si considerano alveari condotti in forma nomade quelli che vengono spostati uno o più volte nel corso dell'anno.
Gli apicoltori possono costituire le Associazioni dir Produttori di miele e le loro Unioni ai sensi del Regolamento C.E.E. del 19/6/1978, n.
1360, della legge 20/10/1978, n. 674 e della legge regionale 22/4/1980, n.
27.
Inoltre, ai fini della presente legge, le organizzazioni di apicoltori devono avere i seguenti requisiti: a) essere costituite con atto pubblico b) prevedere il voto pro-capite c) essere aperte a tutti gli apicoltori che non abbiano interessi in contrasto con gli scopi delle Organizzazioni d) avere come scopo principale la tutela, la promozione, la commercializzazione e lo sviluppo dell'apicoltura piemontese e) comprendere nel caso di organizzazioni regionali almeno 1000 aderenti fra apicoltori singoli e/o associati ad altre organizzazioni interessanti più province nell'ambito regionale; oppure avere un'adeguata rappresentatività sia come aderenti sia come numero di alveari, nel caso di una sola provincia f) avere un'adeguata struttura organizzativa".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 42 hanno risposto SI 42 Consiglieri L'art. 2 è approvato.
Titolo I Regolamentazione dell'esercizio dell'apicoltura Art. 3 (Norme di sicurezza) "Gli apiari devono essere collocati, rispetto alle case di abitazione altrui ed alle strade di pubblico transito, ai luoghi pubblici e comunque a luoghi assiduamente frequentati da persone, a non meno di 10 metri nella direzione di volo e a non meno di 5 metri nelle altre direzioni.
L'apicoltore non è tenuto a rispettare dette distanze se tra l'apiario le case di abitazione e i luoghi sopraindicati, sono interposti muri, siepi o altri ripari, senza soluzione di continuità. Tali ripari devono avere altezza di almeno 2 metri ed estendersi per almeno 2 metri oltre agli alveari posti all'estremità dell'apiario.
Il controllo del rispetto delle norme di sicurezza per le strade di pubblico transito e luoghi pubblici è affidato ai Comuni per tutto il territorio regionale.
Negli altri casi il Comune interviene su richiesta delle parti interessate; vengono comunque fatti salvi gli eventuali accordi intervenuti fra le parti interessate anche in difformità alle norme sopra indicate.
Le presenti norme valgono: a) a partire dall'entrata in vigore della presente legge per gli apicoltori stanziali limitatamente agli alveari impiantati successivamente a tale data b) a partire dal primo anno dopo l'entrata in vigore della presente legge per gli apicoltori stanziali, limitatamente agli alveari già esistenti c) a partire dall'entrata in vigore della presente legge per gli apicoltori nomadi".
Sono stati presentati i seguenti emendamenti: 1) dal Consigliere Majorino: si propone di sopprimere l'intero art. 3.
2) Dall'Assessore Ferraris: al primo comma, dopo le parole "frequentate da persone" sopprimere le successive parole fino a fine comma ed aggiungere le parole. "alle distanze stabilite dai Comuni"; sopprimere i commi dal secondo fino a fine articolo.
La parola all'Assessore Ferraris.



FERRARIS Bruno, Assessore all'agricoltura

La soppressione dell'art. 3 significa sopprimere tutto il lavoro che si era svolto per risolvere una serie di problemi di contenzioso e di salvaguardia nei confronti di terzi.
L'argomentazione del collega Majorino sulle distanze che sono fissate dal Codice Civile l'avevo portata qui quando discutemmo le distanze per i pioppi.
L'articolo invocato da Majorino si riferisce a siepi, piante manufatti, ma poiché Majorino conosce il Codice Civile più di me ed insiste, io proporrei di cassare gran parte dell'articolo e di mantenere la parte che riguarda le distanze stabilendo che dovranno essere fissate dai regolamenti di polizia rurale dei Comuni. La Regione darà indicazioni in tal senso.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Majorino.



MAJORINO Gaetano

Voglio rilevare che demandando ai Comuni di fissare le distanze non si risolve il problema, anzi lo si aggrava.
Se la Regione non ha il potere di fissare le distanze fra vicini e disciplinare il diritto del vicinato, a maggior ragione non ha il potere di delegare i Comuni.



FERRARIS Bruno, Assessore all'agricoltura

E' materia di regolamento di polizia rurale. Le piante e le siepi hanno le distanze stabilite dai regolamenti di polizia urbana e rurale. I regolamenti di polizia rurale, che una volta erano molto praticati ed attivi, evitano ragioni di contenzioso fra privati ed anche fra il pubblico passaggio ed il privato.
Mandiamo avanti la legge così com'è e lasciamo che sia il Governo a decidere.
L'emendamento presentato dalla Giunta è ritirato.



PRESIDENTE

Pongo in votazione l'emendamento n. 1) presentato dal Consigliere Majorino. Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
E' respinto con 2 voti favorevoli, 22 contrari e 13 astensioni.
L'emendamento n. 2) è stato ritirato dallo stesso proponente, Assessore Ferraris.
Pongo pertanto in votazione l'art. 3 nel testo originario.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 40 hanno risposto SI 38 Consiglieri hanno risposto NO 2 Consiglieri L'art. 3 è approvato.
Art. 4 (Denuncia degli alveari stanziali) "Gli apicoltori devono presentare, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, denuncia degli alveari stanziali e delle relative postazioni alla Comunità montana competente quando gli alveari sono situati in territorio incluso nella Comunità montana, oppure al Comune competente quando gli alveari sono situati in altri territori.
Ogni variazione sia di quantità sia di postazione, deve essere comunque denunciata entro il 30 novembre di ogni anno. Le variazioni di cui al comma precedente non comportano revisione delle distanze per gli apiari condotti in forma nomade, preesistenti e regolarmente denunciati.
Gli Enti competenti che ricevono le denunce, rilasciano ricevuta delle stesse ed attribuiscono ad ogni apiario un numero progressivo che deve essere inserito in un apposito cartello, esposto a cura dell'apicoltore in maniera visibile, presso gli alveari.
Il fac-simile del cartello viene predisposto dall'Assessorato agricoltura e foreste della Regione Piemonte.
Chiunque, a richiesta, può prendere visione delle domande depositate negli uffici competenti".
Il Consigliere Acotto ha presentato il seguente emendamento: al secondo comma, quarta riga, sopprimere la parola "gli" ed aggiungere "le postazioni di".
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano L'emendamento è approvato.
Pongo in votazione l'art. 4 nel testo emendato.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione presenti e votanti 40 hanno risposto SI 40 Consiglieri L'art. 4 è approvato Art. 5 (Denuncia degli alveari nomadi) "Gli apicoltori che esercitano l'apicoltura in forma nomade e che intendono collocare i propri alveari nel territorio piemontese devono entro il 31 dicembre di ogni anno, presentare denuncia degli alveari nomadi alla Comunità montana competente quando gli alveari. vengono trasferiti in territorio incluso nella Comunità montana oppure al Comune competente quando gli alveari vengono trasferiti n altri territori.
Prima dello spostamento l'apicoltore deve presentare ai Comuni o alle Comunità montane un certificato sanitario rilasciato dall'autorità sanitaria competente di provenienza, attestante che gli alveari sono indenni da malattie infettive e diffusive.
Per i medesimi alveari e per lo stesso periodo di tempo non può essere fatta denuncia per più di una postazione.
Gli Enti competenti che ricevono le denunce rilasciano ricevuta ed attribuiscono annualmente ad ogni apiario un numero progressivo che deve essere inserito in un apposito cartello, esposto a cura dell'apicoltore in maniera visibile, presso gli alveari.
Il fac-simile del cartello viene predisposto dall'Assessorato agricoltura e foreste della Regione Piemonte.
Chiunque, a richiesta, può prendere visione delle denunce depositate negli uffici competenti. Eventuali contestazioni debbono essere presentate alle Comunità montane o ai Comuni competenti entro e non oltre il 31 gennaio.
Gli Enti di cui sopra sono tenuti a comunicare agli interessati le contestazioni pervenute fissando la data dell'arbitrato di cui al successivo art. 8.
Dopo il 15 febbraio, in mancanza di comunicazioni, le denunce si intendono accolte.
Qualora per cause di forza maggiore si rendessero necessari spostamenti non programmati degli alveari nomadi, gli apicoltori sono tenuti a farne denuncia alla Comunità montana o al Comune competenti entro 5 giorni precisando le cause che hanno determinato gli spostamenti stessi.
Inoltre sono tenuti a fare immediatamente denuncia alla Comunità montana ed al Comune competente nel cui territorio intendono trasferire gli alveari".
Sono stati presentati i seguenti emendamenti: 1) dal Consigliere Acotto: al secondo comma, prima riga, aggiungere dopo "deve presentare": "pena l'annullamento d'ufficio della denuncia".
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
L'emendamento è approvato.
2) Dal Consigliere Majorino: si propone di sopprimere il comma ottavo.
La parola al Consigliere Majorino.



MAJORINO Gaetano

Intendo mantenere l'emendamento precisando che dovrà subire la stessa sorte che verrà riservata agli emendamenti soppressivi all'art. 8 relativi all'arbitrato.



FERRARIS Bruno, Assessore all'agricoltura

Abbiamo istituito l'arbitrato, una specie di giudice conciliatore per tentare di risolvere un tipo di contenzioso.
E' il frutto di un'elaborazione culturale e politica che non ha il significato di sottrarre i due contendenti al giudizio della Magistratura ma quello di comporre alcuni tipi di vertenze.
Sono disponibile a sostituire la parola "arbitrato" con un'altra.
Vorrei sentire il parere del Consigliere Majorino.



MAJORINO Gaetano

Mantengo l'emendamento pur essendo chiaro, dal tenore letterale dell'art. 8, che le parti possono rivolgersi alla Comunità montana ed al Comune ai fini di provocare l'arbitrato, ma non devono, quindi non sono sottratti al loro giudice naturale. Tuttavia l'art. 8 è una norma di carattere giurisdizionale che impone alle parti, che decidano di scegliere questo tipo di arbitrato, l'arbitro nel Presidente della Comunità montana o nel Sindaco ed impone un termine breve per la pronuncia del lodo innovando alla disciplina legislativa del Codice di procedura attribuendo al Presidente della Comunità montana o al Sindaco una funzione di arbitro non scelto dalle parti, ma attribuendo questa funzione di arbitro che non è una funzione istituzionale del Sindaco o del Presidente della Comunità montana.
Nella sostanza è una norma giurisdizionale sulla quale la Regione non ha poteri. Concordo con lo spirito che ha animato la Commissione e l'Assessore, però non penso che sia impraticabile la strada dell'arbitrato.
E' chiaro che le parti, se sollecitate dagli apicoltori, se sollecitati dalle loro associazioni o da una circolare dell'Assessore, cercheranno di dirimere le vostre vertenze in via amichevole senza ricorrere al giudice ma questo è un argomento di persuasione. Veda la maggioranza quello che ritiene di fare. Io mantengo l'emendamento.



PRESIDENTE

Pongo pertanto in votazione l'emendamento n. 2) presentato dal Consigliere Majorino. Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
E' respinto.
Pongo in votazione l'art. 5 nel testo emendato.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 37 hanno risposto SI 35 Consiglieri hanno risposto NO 2 Consiglieri L'art. 5 è approvato.
Art. 6 (Mappa apiari) "Le Comunità montane ed i Comuni non inclusi nelle Comunità montane predispongono ed aggiornano entro il 31 marzo di ogni anno la mappa degli alveari stanziali e nomadi.
Copia della mappa viene trasmessa alle Province le quali entro il 30 aprile predispongono la mappa provinciale degli alveari. Chiunque, a richiesta, può prendere visione della mappa depositata presso gli uffici".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 37 hanno risposto SI 37 Consiglieri L'art. 6 è approvato.
Art. 7 (Nomadismo e distanze tra gli apiari) "Gli apicoltori che esercitano l'apicoltura in forma nomade devono osservare, nella dislocazione dei propri apiari, le distanze minime rispetto agli apiari stanziali e rispetto ad altri apiari nomadi stabilite dalle Amministrazioni provinciali.
Al fine di cui sopra le Amministrazioni provinciali, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, adottano, sulla base di norme di indirizzo e coordinamento stabilite dalla Giunta regionale, apposito atto deliberativo, acquisito il parere del Comitato consultivo regionale per l'apicoltura di cui all'art. 16 della presente legge. Fino all'entrata in vigore delle deliberazioni delle Amministrazioni provinciali valgono, in quanto applicabili, le norme contenute nei vigenti decreti prefettizi.
Copia della deliberazione deve essere trasmessa alla Regione entro 15 giorni dall'esecutività.
Tali distanze comunque non valgono per le postazioni di svernamento.
Comunque vengono fatti salvi gli eventuali accordi intervenuti fra le parti interessate".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 37 hanno risposto SI 37 Consiglieri L'art. 7 è approvato.
Art. 8 (Arbitrato postazioni alveari) "In caso di controversie tra apicoltori, gli interessati possono rivolgersi alla Comunità montana o al Comune nel cui territorio sono localizzate le postazioni.
Funge da arbitro il Presidente della Comunità montana o suo delegato oppure il Sindaco o suo delegato che possono farsi assistere dalla Provincia e/o dalle organizzazioni regionali e provinciali degli apicoltori o dalle associazioni degli apicoltori e loro Unioni.
L'arbitrato, effettuato in base alle norme della presente legge, è vincolante per le parti e deve essere pronunciato entro 10 giorni.
Qualora due o più apicoltori nomadi, in regola con la denuncia scelgano postazioni incompatibili tra di loro, avrà diritto prevalente nell'ordine: a) l'apicoltore che è proprietario, affittuario o conduttore a titolo legittimo del terreno b) l'apicoltore che da più anni ininterrottamente disloca i propri apiari nella zona c) l'apicoltore che ha presentato per primo la denuncia.
Gli apicoltori non in regola con la denuncia non possono rivendicare a loro favore l'applicazione delle distanze.
Gli apicoltori esclusi possono presentare nuove denunce per i propri alveari entro i 10 giorni successivi all'arbitrato.
La Comunità montana o il Comune competente deve dare risposta alla nuova denuncia entro 8 giorni; trascorso tale termine, in mancanza di comunicazioni, la denuncia si intende accolta".
Sono stati presentati i seguenti emendamenti: 1) dal Consigliere Majorino: si propone la soppressione dei commi primo, secondo e terzo.
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
L'emendamento è respinto.
2) Dal Consigliere Acotto: aggiungere, dopo "nuove denunce": "anche in altre Comunità montane o Comuni".
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
L'emendamento è approvato.
Pongo in votazione l'art. 8 nel testo emendato.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 40 hanno risposto SI 38 Consiglieri hanno risposto NO 2 Consiglieri L'art. 8 è approvato.
Titolo II Difesa sanitaria degli alveari Art. 9 (Risanamento alveari) "E' avviato, su tutto il territorio regionale il risanamento obbligatorio degli alveari dalle malattie infettive e diffusive previste dal D.P.R. 8/2/1954, n. 320 e successive modificazioni ed integrazioni.
Il risanamento viene effettuato dalle competenti autorità sanitarie secondo programmi predisposti dalle stesse e secondo gli indirizzi della Giunta regionale, sentiti l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta, l'Osservatorio di Apicoltura dell'Università di Torino, le Organizzazioni regionali degli apicoltori, le Associazioni dei produttori di miele e le loro Unioni.
Nelle zone risanate gli alveari vengono annualmente sottoposti a verifiche anche a campione".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 40 hanno risposto SI 40 Consiglieri L'art. 9 è approvato.
Art. 10 (Vendita o cessione degli alveari e api vive) "Gli alveari e le api vive possono essere venduti o ceduti a qualsiasi titolo soltanto se accompagnati da un certificato sanitario rilasciato dall'autorità sanitaria competente, attestante la sanità e la provenienza da allevamenti non infetti.
In relazione all'attuazione dei programmi di risanamento e comunque a partire dalla data stabilita dalla Giunta regionale, il certificato sanitario deve attestare inoltre la provenienza da alveari siti in zona indenne da malattie infettive e diffusive".
Il Consigliere Acotto ha presentato i seguenti emendamenti: 1) nel titolo aggiungere dopo "cessione": "e acquisto" 2) al primo comma, prima riga, dopo "ceduti" aggiungere "e acquistati".
Chi è favorevole all'emendamento n. 1) è pregato di alzare la mano.
E' approvato.
Chi è favorevole all'emendamento n. 2) è pregato di alzare la mano.
E' approvato.
Pongo in votazione l'art. 10 nel testo emendato.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 40 hanno risposto SI 40 Consiglieri L'art. 10 è approvato.
Art. 11 (Tecnici apistici) "Ai fini del risanamento e dei successivi controlli periodici di cui all'art. 9 le autorità sanitarie possono avvalersi della collaborazione delle Organizzazioni regionali e provinciali degli apicoltori, nonché delle Associazioni di produttori e loro Unioni le quali operano attraverso propri tecnici apistici. Con deliberazione della Giunta regionale, verranno stabiliti i requisiti professionali che debbono possedere tali tecnici e le norme per la loro qualificazione nonché le entità dei compensi in misura forfettaria per la collaborazione".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 40 hanno risposto SI 40 Consiglieri L'art. 11 è approvato.
Art. 12 (Divieto di trattamenti antiparassitari) "I trattamenti antiparassitari sono vietati sulle piante erbacee ed arboree visitate dalle api durante la fioritura, dall'inizio della schiusura dei primi fiori sino alla fine della caduta dei petali.
I trattamenti fungicidi specifici contro micosi di colture erbacee delle drupacee possono venire effettuati con prodotti selettivi, anche durante le fioriture, solamente nei casi di necessità accertati dai Servizi regionali competenti".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 40 hanno risposto SI 40 Consiglieri L'art. 12 è approvato.
Titolo III Sanzioni e controlli Art. 13 (Sanzioni e controlli) "La mancata osservanza entro 30 giorni dell'ordine del Comune di spostare gli alveari al fine del rispetto delle norme di sicurezza di cui all'art. 3, è punita con un'ammenda di L. 10.000 per alveare.
L'omessa o non veritiera denuncia di cui agli artt. 4 e 5 è punita con un'ammenda di L. 10.000 per alveare.
L'omessa esposizione del numero progressivo attribuito all'apiario di cui agli artt. 4 e 5 è punita con un'ammenda di L. 1.000 per apiario.
L'esecuzione di trattamenti antiparassitari in contrasto con l'art. 12 è punita con un'ammenda da L. 100.000 a L. 500.000; i trasgressori di tale obbligo sono tenuti a risarcire gli eventuali danni provocati a terzi.
Chi vende o cede alveari o api vive in contrasto con l'art. 10 è punito con un'ammenda di L. 50.000 per alveare o per famiglia di api o per singola ape regina.
Le ammende sono applicate: dalle Comunità montane per le zone incluse in Comunità montane e dai Comuni per le altre zone per gli artt. 4, 5 e 12 dall'autorità sanitaria competente per l'art. 10, che può avvalersi per i controlli delle Comunità montane per le zone incluse in Comunità montane e dei Comuni per le altre zone.
Il Presidente della Comunità montana ed il Sindaco possono attribuire ad un Assessore o ad una struttura organizzativa dell'Ente in tutto o in parte l'esercizio dei compiti previsti dalla presente legge.
Il controllo del rispetto della presente legge compete ai rispettivi Enti che applicano le ammende.
I proventi delle ammende sono attribuiti all'Ente che ha applicato la sanzione.
Gli importi delle ammende possono essere modificati con deliberazione della Giunta regionale, sentita la competente Commissione del Consiglio regionale e il Comitato consultivo regionale per l'apicoltura".
Il Consigliere Majorino ha presentato i seguenti emendamenti: 1) sostituire ai commi sesto, settimo ed ottavo il seguente comma: "Per l'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni di cui ai commi che precedono, si applicano le norme e i principi di cui al Capo I della legge 24/11/1981, n. 689" 2) sostituire la parola "ammenda" che compare nei primi cinque commi con le parole "sanzione amministrativa" 3) sopprimere l'ultimo comma.
La parola al Consigliere Majorino.



MAJORINO Gaetano

Signor Presidente, colleghi Consiglieri, ricordo che in tutte le leggi approvate in questi ultimi due anni, quella in materia di parchi, quella di modifica alla legge per la raccolta dei funghi, si richiama che l'accertamento delle sanzioni è demandato alle autorità competenti, ai sensi della legge 689.
In questa legge invece si dice che le ammende sono applicate dalle Comunità montane e dall'autorità sanitaria competente.
Qui siamo proprio fuori campo.
Questa disposizione poteva valere prima dell'entrata in vigore della legge 689. Ma da allora l'impianto è quello contenuto in quelle poche righe che abbiamo inserito in tutte le norme sanzionatorie.



PRESIDENTE

La Giunta che cosa replica?



FERRARIS Bruno, Assessore all'agricoltura

La Giunta ha presentato tre emendamenti all'art. 13.
La Giunta mantiene il primo con l'aggiunta di un comma finale: "Per quanto non indicato nella presente legge valgono in quanto applicabili le norme di cui al Capo I della legge 24/11/1981, n. 689".
Nella legge sulla raccolta dei funghi sono le Comunità montane che applicano le sanzioni.



MAJORINO Gaetano

L'accertamento delle sanzioni amministrative, secondo la legge 689, è demandato agli organi che elevano la contravvenzione e la sanzione l'irrogazione è di competenza del Presidente della Giunta regionale mediante ingiunzione. C'è una dettagliata procedura che abbiamo accolto in altre leggi. Qui il problema è di accertamento e di applicazione. Le ammende applicate dalle Comunità montane escono dal campo della legge 689.



FERRARIS Bruno, Assessore all'agricoltura

Con la soppressione dell'emendamento che propone il Consigliere Majorino le sanzioni vengono applicate dal Presidente della Regione.
La Giunta accoglie l'emendamento proposto.



PRESIDENTE

Pongo pertanto in votazione l'emendamento n. 1).
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
E' approvato all'unanimità.
Pongo in votazione l'emendamento n. 2).
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
E' approvato all'unanimità.
Pongo in votazione l'emendamento n. 3).
Chi è favorevole e pregato di alzare la mano.
E' approvato all'unanimità.
Pongo in votazione l'art. 13 nel testo emendato.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 40 hanno risposto SI 40 Consiglieri L'art. 13 è approvato.
Titolo IV Sviluppo dell'apicoltura Art. 14 (Sviluppo dell'apicoltura) "1) Agli imprenditori agricoli a titolo principale singoli od associati ed alle cooperative agricole che esercitano l'apicoltura possono essere concessi gli incentivi e le agevolazioni previste per tali figure di beneficiari dalla legge regionale 12/10/1978, n. 63 e successive modificazioni ed integrazioni e da altre leggi regionali, nazionali e comunitarie.
2) Per la sostituzione degli alveari in attuazione di programmi di risanamento possono essere concessi contributi in capitale nelle seguenti misure: a) apicoltori residenti in zone montane fino al 50% della spesa ritenuta ammissibile b) apicoltori residenti in altre zone fino al 25% della spesa ritenuta ammissibile.
Le percentuali dei contributi in capitale vengono stabilite dalla Giunta regionale nell'ambito dei valori sopraindicati.
I fondi relativi al presente intervento vengono attribuiti alle Comunità montane per le zone montane ed alle Province per le altre zone, le quali provvedono alla concessione dei contributi in capitale agli aventi diritto.
Per tale intervento le Province e le Comunità montane possono avvalersi della collaborazione delle Organizzazioni e delle Associazioni degli apicoltori o loro Unioni le quali raccolgono le domande e si rendono garanti dell'avvenuta sostituzione con materiale sano.
Per il servizio viene riconosciuto un compenso forfettario.
Le Province e le Comunità montane effettuano controlli a campione.
La concessione del contributo viene effettuata sulla base della documentazione comprovante l'avvenuta distruzione degli alveari infetti e la sanità del materiale di sostituzione rilasciata dall'autorità sanitaria competente.
3) Alle Organizzazioni regionali e provinciali degli agricoltori ed alle Associazioni Produttori di miele e loro Unioni di cui al Regolamento C.E.E. del 19/6/1978, n. 1360, possono essere concessi contributi da parte della Giunta regionale per le seguenti attività: a) assistenza tecnica e qualificazione professionale b) sperimentazione e ricerca c) promozione d) attività relativa alla denominazione del miele prodotto da api allevate in Piemonte e di altri prodotti dell'apicoltura piemontese.
Il contributo per le spese ritenute ammissibili è concesso fino al 50%.
Ogni sei mesi i beneficiari dei contributi debbono trasmettere una relazione relativa all'attività svolta nel semestre, all'Assessorato agricoltura e foreste della Regione.
Gli aiuti diretti alle Associazioni dei Produttori di miele e loro Unioni non sono cumulabili con quelli concessi ai sensi del Regolamento C.E.E. n. 1360/78 per le stesse finalità.
4) E' attribuita alle Comunità montane per i territori montani ed alle Province per gli altri territori, l'applicazione di interventi per lo sviluppo dell'apicoltura previsti da disposizioni nazionali o comunitarie la cui attuazione è demandata alla Regione.
L'attribuzione è disposta con deliberazione della Giunta regionale in via provvisoria e con legge regionale in via definitiva, sentite l'Unione Regionale Province Piemontesi (U.R.P.P.) e l'Unione Nazionale Comuni Enti Montani (U.N.C.E.M. regionale)".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 40 hanno risposto SI 40 Consiglieri L'art. 14 è approvato.
Art. 15 (Promozione denominazione) "Le denominazioni del miele prodotto da api allevate in Piemonte e di altri prodotti dell'apicoltura piemontese vengono promosse dalla Giunta regionale, sentito il Comitato consultivo regionale per l'apicoltura di cui al successivo art. 16.
La denominazione riguarda il miele prodotto in Piemonte, indica tra l'altro la zona e la fioritura interessata e riguarda altresì gli altri prodotti dell'apicoltura piemontese.
La Giunta regionale, anche attraverso le Province e le Comunità montane nonché le Organizzazioni provinciali e regionali degli apicoltori, le Associazioni di produttori di miele e loro Unioni, effettua appositi programmi di promozione dei prodotti dell'apicoltura piemontese".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 40 hanno risposto SI 40 Consiglieri L'art. 15 è approvato.
Art. 16 (Comitato consultivo regionale per l'apicoltura) "Presso l'Assessorato agricoltura e foreste della Regione Piemonte è istituito il Comitato consultivo regionale per l'apicoltura così composto: a) Assessore regionale competente o suo delegato, che lo presiede b) un rappresentante dell'Unione Regionale Province Piemontesi (U.R.P.P.) c) un rappresentante della delegazione regionale dell'Unione Nazionale Comuni Enti Montani (U.N.C.E.M, regionale) d) un rappresentante per ognuna delle Organizzazioni regionali degli apicoltori e delle Unioni delle Associazioni dei Produttori di miele ritenute più rappresentative e) un rappresentante dell'Osservatorio di apicoltura dell'Università di Torino f) un rappresentante dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale per il Piemonte, Liguria e la Valle d'Aosta g) un funzionario regionale per ogni Assessorato interessato tenuto conto, di volta in volta, dell'argomento da trattare.
Le funzioni di segretario del Comitato sono svolte da un funzionario regionale.
Il Comitato viene nominato dalla Giunta regionale, resta in carica per tutta la durata del Consiglio regionale e continua comunque la propria attività fino al suo rinnovo.
Il Comitato deve essere consultato nei casi previsti dalla presente legge, mentre può essere sentito per tutti i problemi relativi all'applicazione della presente legge.
Ai componenti viene corrisposto il rimborso delle spese di viaggio oppure l'indennità chilometrica di cui all'art. 3 della legge regionale 2/7/1976, n. 33".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 40 hanno risposto SI 40 Consiglieri L'art. 16 è approvato.
Titolo V Disposizioni finanziarie Art. 17 (Disposizioni finanziarie) "Per l'attuazione della presente legge è autorizzata per l'anno finanziario 1984 la spesa di L. 130 milioni.
Agli oneri derivanti dal precedente comma si provvede mediante una riduzione di pari ammontare, in termini di competenza e di cassa, del capitolo n. 2936 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1984 e mediante l'istituzione, nello stato di previsione medesimo di appositi capitoli con le seguenti denominazioni: "Spese per l'attuazione dei programmi di risanamento degli alveari" e con lo stanziamento di 30 milioni in termini di competenza e di cassa "Contributi per la sostituzione degli alveari" e con lo stanziamento di 40 milioni in termini di competenza e di cassa "Spese per la realizzazione di programmi di promozione dei prodotti dell'apicoltura piemontese" e con lo stanziamento di 60 milioni in termini di competenza e di cassa.
Le spese per gli anni finanziari 1985 e successivi saranno stabilite con le leggi di approvazione dei relativi bilanci.
Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio".
L'Assessore Ferraris ha presentato il seguente emendamento: al secondo comma le denominazioni dei capitoli sono soppresse e così sostituite: "Spese per l'attuazione dei programmi di risanamento degli alveari" istituito per memoria.
"Contributi per la sostituzione degli alveari di cui all'art. 14 paragrafo 3" istituito per memoria.
"Spese per la realizzazione dei programmi di promozione dei prodotti dell'apicoltura piemontese di cui all'art. 15" e con lo stanziamento di 90 milioni in termini di competenza e di cassa.
"Contributi alle Organizzazioni degli apicoltori ed alle Associazioni Produttori miele e loro Unioni per le attività di cui all'art. 14 paragrafo 3" e con lo stanziamento di 20 milioni in termini di competenza e di cassa.
"Spese per la regolamentazione, la tutela e lo sviluppo dell'apicoltura in Piemonte ivi comprese quelle relative all'esercizio dei compiti attribuiti agli Enti delegati" e con lo stanziamento di 20 milioni in termini di competenza e di cassa.
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
L'emendamento è approvato.
Pongo in votazione l'art. 17 nel testo emendato.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 40 hanno risposto SI 40 Consiglieri L'art. 17 è approvato.
Titolo VI Disposizioni finali e transitorie Art. 18 (Disposizioni finali) "Per quanto non espressamente indicato nella presente legge, vale quanto previsto dalle vigenti normative regionali, nazionali e comunitarie".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 40 hanno risposto SI 40 Consiglieri L'art. 18 è approvato.
Art. 19 (Disposizioni transitorie) "Nel primo anno di applicazione della presente legge la Giunta regionale, sentito il Comitato consultivo regionale per l'apicoltura stabilisce: a) i termini di presentazione delle denunce, delle contestazioni e dell'accoglimento delle denunce previste all'art. 5 della presente legge b) i termini entro i quali gli Enti competenti predispongono la mappa degli apiari stanziali e nomadi di cui all'art. 6 della presente legge.
Inoltre nel primo triennio di applicazione della presente legge vengono chiamati a far parte del Comitato consultivo regionale per l'apicoltura, di cui al precedente art. 16, i rappresentanti di Consorzi, Associazioni ed Organizzazioni esistenti più rappresentative a livello regionale provinciale, invece delle Organizzazioni regionali degli apicoltori e delle Unioni delle Associazioni dei Produttori di miele di cui all'art. 2 della presente legge".
L'Assessore Ferraris ha presentato il seguente emendamento: aggiungere le seguenti parole: "Nel primo anno di applicazione della presente legge i contributi di cui all'art. 14, paragrafo 3, possono essere concessi a Consorzi Associazioni ed Organizzazioni esistenti più rappresentative, invece delle Organizzazioni, Associazioni ed Unioni di cui all'art. 2 della presente legge".
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
L'emendamento è approvato.
Pongo in votazione l'art. 19 nel testo emendato.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 40 hanno risposto SI 40 Consiglieri L'art. 19 è approvato.
Prima di votare l'intero progetto di legge vi sono dichiarazioni di voto? La parola al Consigliere Majorino.



MAJORINO Gaetano

Il nostro Gruppo si astiene dal voto in quanto il mancato recepimento da parte della maggioranza di due emendamenti, che ritenevamo rilevanti e sostanziali ci induce a tenere questo comportamento. Erano due emendamenti che concernevano l'impianto della legge sotto il profilo istituzionale, per cui ci asteniamo pur manifestando apprezzamento - e lo abbiamo dimostrato votando a favore di alcune norme - per il merito della legge che significa un passo avanti ed un miglioramento rispetto alla vecchia normativa statale.



PRESIDENTE

Non essendovi altri interventi, pongo in votazione l'intero testo della legge.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 39 hanno risposto SI 36 Consiglieri si sono astenuti 3 Consiglieri L'intero testo della legge è approvato.


Argomento:

Nomine


PRESIDENTE

In merito al punto sedicesimo all'ordine del giorno, procediamo con le seguenti "Nomine".


Argomento: Nomine

Comitato tecnico-consultivo per l'applicazione legge "Interventi in materia di risparmio energetico e sviluppo delle fonti rinnovabili di energia": nomina di quattro esperti nel settore del risparmio energetico e delle fonti rinnovabili, con voto limitato a due


PRESIDENTE

Si distribuiscano le schede per la votazione.



(Si procede alla votazione a scrutinio segreto)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti n. 39 hanno riportato voti: LAVAGNO Evasio n. 20 FERRO Vincenzo n. 18 FANTOZZI Mario n. 17 MARITANO Ermanno n. 16 schede bianche n. 2 Li proclamo eletti.


Argomento: Nomine

Comitato consultivo regionale per la protezione dell'ambiente naturale: nomina di sette esperti nelle discipline naturalistiche e forestali con voto limitato a quattro nominativi designati dalle Facoltà universitarie ed Associazioni naturalistiche


PRESIDENTE

Si distribuiscano le schede per la votazione.



(Si procede alla votazione a scrutinio segreto)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti n. 39 hanno riportato voti: BIANCOTTI Augusto n. 20 CAVALCHINI Alessandro n. 20 DURIO Paolo n. 20 FERRARIS Claudio n. 20 SCUCCHIA Maurizio n. 10 MONDINO Gianpaolo n. 14 MALORZO Eupremio n. 16 schede bianche n. 3 Li proclamo eletti.
Le nomine sono così terminate.


Argomento: Commercio

Esame ordine del giorno inerente il trasferimento del Salone MIAD da Torino a Milano


PRESIDENTE

Passiamo ora al punto quindicesimo all'ordine del giorno che prevede l'esame dell'ordine del giorno inerente il trasferimento del Salone MIAD da Torino a Milano che è stato presentato dai Consiglieri Bontempi, Moretti Benzi e Montefalchesi.
I Capigruppo lo hanno riesaminato e corretto e pertanto lo pongo in votazione. Voi conoscete le modifiche che sono state fatte.
Ha chiesto di parlare il Consigliere Carazzoni. Ne ha facoltà.



CARAZZONI Nino

Signor Presidente, colleghi Consiglieri, dobbiamo lamentare che purtroppo, sul finire delle sedute, le discussioni su argomenti importanti quale può essere quello del trasferimento del MIAD, abbiano a svolgersi in un clima quanto mai caotico. E' una considerazione che ci proponiamo di riprendere e di sviluppare se esamineremo successivamente il punto all'ordine del giorno relativo alle norme per il collegamento di emittenti radiofoniche all'aula consiliare.
Ciò premesso, dobbiamo dire che abbiamo firmato questo ordine del giorno, in quanto ne condividiamo pienamente la sostanza e, cioè l'auspicio che il MIAD resti a Torino. Dobbiamo annotare che sono troppe ormai le manifestazioni, vuoi internazionali, vuoi nazionali, che si sono allontanate negli ultimi anni da Torino, impoverendone il contesto commerciale, a cominciare dal trasferimento del SAMIA.
E' un destino che sembra impossibile poter correggere, se è vero, come è vero, che ancora in questi giorni, e il pericolo non appare ancora del tutto scongiurato, si è parlato del trasferimento anche del Salone dell'Automobile. Ora, se in Torino, capitale dell'auto, si mette in forse anche il trasferimento di questa esposizione, tutto allora diventa possibile e, soprattutto, tutto allora diventa temibile.
Concordiamo con il testo dell'ordine del giorno, ma non pensiamo francamente che il problema possa risolversi soltanto con la richiesta al Governo di una legge quadro sulle fiere, oppure con l'invito agli espositori ed agli operatori economici di considerare anche la piazza di Torino, al solo fine di consentire una più equa distribuzione delle manifestazioni fieristiche sull'intero territorio nazionale.
Tutto sommato, queste sono dichiarazioni fatalmente destinate a lasciare il tempo che trovano, tutt'al più destinate a risolversi in affermazioni di accademica buona volontà, prive di qualsiasi effetto concreto.
Il MIAD e quante altre manifestazioni rimarranno a Torino, rinunciando a trasferirsi altrove, vi rimarranno non perché convinti da queste nostre argomentazioni, ma soltanto se riusciranno a trovare le condizioni favorevoli per poter svilupparsi, così come è loro fine perseguire.
Dietro ogni manifestazione espositiva ruotano infatti grandi interessi economici; ci pare quindi puramente accademico ricorrere agli appelli alla comprensione degli organizzatori di queste manifestazioni e non dare invece, nel concreto le possibilità perché simili manifestazioni abbiano ad espandersi e a rinforzarsi.
Torino manca innanzitutto di una struttura quale un centro espositivo adeguato che sia all'altezza almeno della struttura della Fiera di Milano.
Questo è tra l'altro un motivo determinante del programmato trasferimento del MIAD.
Torino non dispone di una moderna e sufficiente rete di servizi in grado di supportare efficacemente qualunque manifestazione fieristica ed è città deficitaria anche dal punto di vista della ricettività alberghiera.
Se questi ostacoli non verranno rimossi, assisteremo al continuo degrado di Torino dal punto di vista fieristico - commerciale. Era scontato che il Consiglio regionale manifestasse la volontà di cercare di salvare il MIAD come altresì è scontato il fatto che, se non verranno rimosse le cause che abbiamo brevemente elencato, il nostro resterà soltanto un documento vuoto e privo di alcuna conseguenza concreta.
Ci auguriamo che la Giunta, ponendo fine ad una troppo lunga assenza nella programmazione di strutture che siano in grado di offrire adeguata ricettività a manifestazioni fieristiche, voglia compiere la sua parte assumendosi le proprie responsabilità. Nella speranza che ciò avvenga ribadiamo il nostro voto favorevole all'ordine del giorno.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Picco.



PICCO Giovanni

La votazione di questo ordine del giorno ci ripropone una ritualità fin troppo frequente nelle nostre assise; tutti i livelli, dal Consiglio provinciale a quello comunale a quello regionale rinnovano questi riti pietistici di soccorso nell'attenzione alla nostra realtà economica.
Siccome esperienze di questo tipo ne sono già state consumate troppe, penso che un richiamo ai livelli istituzionali locali ed alle loro responsabilità politiche debba essere aggiornato non consumando quindi esperienze già fatte nel passato.
Il problema ha una dimensione piuttosto rilevante per l'economia locale e non solo torinese e richiede un'attenzione non solo legata all'aspetto espositivo in quanto tale, ma - come ha già detto il collega Carazzoni esiste una dimensione dell'intervento che deve avere una proiezione molto più vasta. L'ordine del giorno affronta questi aspetti ma, non potendosi dire in un testo sintetico tutto, sarebbe opportuno che il Consiglio regionale assumesse, a nome dell'Assessore competente per la materia oppure all'Assessore per la programmazione, un impegno a sviluppare in loco delle azioni più pertinenti, soprattutto in quella direzione che in passato ha dimostrato una certa utilità. Per esempio , una struttura associativa delle attività economiche del settore ha tenuto in piedi a Torino, per un certo numero di anni, un'esposizione nel settore dell'abbigliamento.
Venuta meno la presenza nella nostra città; nonostante una legge nazionale che assicurava un finanziamento di 25 milioni all'anno, della struttura associativa imprenditoriale locale, è chiaro che anche l'aspetto espositivo è entrato in crisi. Quindi, tutto ciò che è stato detto nell'ordine del giorno ha un retroterra di inattività e di non presenza delle strutture istituzionali locali sul settore espositivo.
Voglio evidenziare però che in questa circostanza la Giunta e l'Assessore devono prendere l'iniziativa di una forma di aggregazione del settore economico specifico che trovi in Torino un punto di riferimento.
Se poi non è quello relativo all'esposizione, è relativamente importante. Non possiamo pensare di svolgere un ruolo utile alla nostra realtà economica solo in funzione delle localizzazioni. Questa è un'ipotesi perseguibile nella misura in cui vi sono certe condizioni storiche e di non concorrenzialità. Vi sono delle ipotesi da percorrere sull'aggregazione e sull'invenzione di strutture terziarie che sono possibili pure in presenza di alcune sconfitte quale quella che pare si vada delineando. Non so se l'Assessore ha colto questa esigenza e se riuscirà a trasformarla in un'iniziativa concreta. Questo comporta un impegno iniziale delle forze politiche locali e tutto ciò avrà dei risvolti sul piano nazionale, con un consolidamento sul piano legislativo. C'è l'esigenza di una semina che potrà produrre effetti durativi e positivi solo tra qualche anno.
Oggi, a fronte della battuta d'arresto nella quale ci troviamo occorre battere quelle strade che non sono state battute nel passato né con prudenza né con coraggio.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Marchini.



MARCHINI Sergio

Il nostro Gruppo avrebbe ritenuto che potesse essere superfluo un intervento, posto che le argomentazioni espresse nell'ordine del giorno sono sostanzialmente esaustive dei problemi immediati e della ragione d'essere dello stesso ordine del giorno.
Peraltro, una felice rimembranza del collega Picco sul SAMIA mi ricorda che non siamo soltanto ad un incidente di percorso o ad un'invasione di cavallette, ma alla raccolta dei frutti maturi di semine che si sono fatte.
Quando si è svolto il dibattito sul SAMIA non c'era da parte di quella maggioranza il totale convincimento che il trasferimento di quella struttura fosse un segnale del decadimento di Torino.
Come evidentemente non c'è la consapevolezza da parte della maggioranza di oggi per il MIAD, perché altrimenti avrebbe presentato un proprio ordine del giorno non coinvolgendo nella responsabilità politica le opposizioni.
Dopo dieci anni di governo della sinistra non è strano che sia in crisi addirittura il Salone dell'Automobile, non è strano che si sia trasferito il SAMIA.
Questa maggioranza quando dieci anni fa è salita sul cocchio aveva un disegno della città e della Regione che ha realizzato ma che adesso non piace più, perché non piace alla gente, perché la gente è cambiata, perch la gente e la realtà delle cose vanno molto più in fretta di quanto non vadano i disegni politici.
Apprezzo che da parte della DC ci sia il tentativo di creare dei meccanismi operativi, degli organismi rappresentativi, delle cooperative che rimettano in pista interessi operativi, che promuovano iniziative ed attività espositive.
Questo, amici della maggioranza, è il messaggio politico che voi avete sempre rifiutato. Il dibattito sul SAMIA fu caratterizzato dall'impressione che quell'allontanamento non significava nulla rispetto alla realtà torinese che era incentrata su presupposti ben consolidati della grande industria e di quanto derivava dalla grande industria. Quello che avviene oggi non è altro che un sintomo di come sia andato avanti il processo di impoverimento della città e della regione, soprattutto rispetto alla terziarizzazione che si vuole realizzare, alla quale le forze di maggioranza e di governo non possono sottrarsi.
Questo dibattito non poteva non richiedere da parte dell'opposizione questa puntualizzazione.
La collettività regionale, in particolare quella torinese, non si è mossa a favore della terziarizzazione e della diversificazione, ma ha espulso o non ha ostacolato l'espulsione dalla nostra realtà di tutte quelle situazioni che tendevano alla diversificazione produttiva ed alla terziarizzazione.
Ho grande stima per alcuni colleghi della maggioranza ed alcune loro frasi mi rimangono nella mente come segnale del loro disegno politico.
Ricordo, per esempio, che l'Assessore Rivalta ebbe a dire in relazione al Frejus: "Attenzione al terziario indotto dal Frejus". La verità è che il Frejus è realizzato come asse internazionale dei trasporti, ma conseguenze su Torino non ce ne sono state di nessuna natura; non è nata una società non è nato un organismo, non è nato un momento associativo, non c'è neanche l'associazione dei camionisti, il che vuol dire che su questa novità che sembrava traumatica nella realtà piemontese e torinese non è successo niente. E' chiaro che la filosofia di una forza politica di questa maggioranza era di recuperare in Torino ed in Piemonte sul piano della qualità della vita. Questo obiettivo è stato perseguito e realizzato.
L'altro obiettivo invece non è stato né perseguito né realizzato. Mi sembra allora gesuitico lacrimare sul sintomo di un processo che si è voluto, si è provocato ed alla fine non si è saputo ostacolare.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Vetrino.



VETRINO Bianca

Anch'io, come il collega Marchini, ritengo questo dibattito se non inutile, certamente superfluo.
Intanto perché sia il dibattito che l'ordine del giorno arrivano in ritardo e la tensione su questo tema si è sviluppata ormai da due o tre mesi.
Ricordo che io stessa presentai un'interrogazione in data 21 marzo sull'argomento ed un'interrogazione contestuale è stata presentata dalla Democrazia Cristiana.
L'Assessore rispose con una documentata relazione sulla quale esprimemmo le nostre riserve e le nostre soddisfazioni per una parte di essa. Il Consiglio avrebbe dovuto trovare in quel momento su sollecitazione dell'aula un momento di sintesi qual è quello che stiamo vivendo in questo momento.
In un certo senso poi, questo dibattito è in anticipo in quanto era programmato ed è stato poi rinviato al 7 giugno un dibattito sulla politica commerciale, quindi anche questo tema potrà trovare collocazione in quella sede.
In ogni modo accogliamo questa sollecitazione e votiamo a favore di questo ordine del giorno.
Vorrei unicamente sottolineare i motivi per cui a suo tempo ritenemmo di sollevare questo argomento. Erano due le peculiarità che andavano salvaguardate nell'iniziativa del Salone del MIAD: l'immagine di pubblicità nel campo alimentare dolciario, una tradizione piemontese che appunto nel MIAD trovava una maggiore espansione e supporto fondamentale alla commercializzazione dei prodotti delle medie e delle piccole aziende soprattutto quelle prive di capillari reti distributive.
Avevo detto in quel dibattito e lo ripeto che probabilmente alla grande industria non importa che il Salone si trasferisca a Milano. Sono invece penalizzati i piccoli e i medi produttori. Credo che la nostra presa di posizione abbia soprattutto il valore di salvaguardare un'iniziativa promozionale che andava a beneficio degli imprenditori che da questo trasferimento riceveranno probabilmente disagi e certamente dei danni.
Votiamo a favore dell'ordine del giorno.



PRESIDENTE

La parola al collega Benzi, che parla in veste di Consigliere.



BENZI Germano

A mio avviso la questione del MIAD va posta in un'ottica diversa da quella adottata nei precedenti interventi.
L'amico Marchini ha ricordato lo spinoso dibattito di quattro anni fa quando venne trasferito il SAMIA. Allora dissi le cose che pensavo su questo argomento. Circa un mese fa all'inaugurazione del MIAD ero presente c'era anche il Ministro Altissimo. Insieme abbiamo fatto una constatazione: l'80% delle ditte presenti alla rassegna erano piemontesi. E la più grande come dimensioni, fatturato, mercato è la Ferrero che, combinazione, è nata e ha la sua sede proprio in. Piemonte. Poco dopo ho polemizzato con un signore, che arrivava dalla capitale, il segretario del MIAD. Gli ho detto che non comprendevo il perché, e come fosse possibile, che un dirigente come lui, stando a Roma, fosse a conoscenza, avesse ogni momento in mano il polso, la realtà, dell'industria dolciaria italiana, concentrata soprattutto in Piemonte. La sua risposta è stata, quella lapidaria, che era stato fatto un contratto con Milano. Gli ho risposto dicendogli che il fare o meno contratti con Milano era irrilevante: era grave, però, che del progetto di spostamento del MIAD a Torino nessuno - autorità in testa - ne sapesse nulla. Le prime informazioni sono trapelate quando sono usciti, tre mesi or sono, alcuni articoli sui giornali. Al segretario del MIAD ho detto che, secondo me, aveva abusato del proprio potere. Accanto a me c'era il Ministro Altissimo il quale si è dichiarato concorde nell'opporsi al trasferimento del MIAD a Milano.
Nella stessa giornata ho incontrato anche il neo Presidente dell'Associazione Commercianti della Provincia di Torino il quale mi ha assicurato tutta l'adesione, tutto l'appoggio della categoria da lui rappresentata se il Consiglio regionale sul tema MIAD prenderà - magari attraverso un ordine del giorno .- una posizione precisa, tesa a mantenere questa rassegna a Torino. E su questa posizione sono in molti ad essere d'accordo, dal Comune al Comprensorio, alla Provincia di Torino.
La rassegna, dopo sette anni di sacrifici e spese non indifferenti, ha acquistato un suo peso ed un notevole valore. E proprio perché è valida Milano la vuole tutta per sé. Mantenere invece il MIAD a Torino significa oltreché tutelare il lavoro piemontese, evidenziare gli aspetti anche turistici della Regione che, certamente, non sono né pochi, né marginali.
Ora dobbiamo, come Regione Piemonte, come Consiglio e Giunta fare da capofila per impedire che il MIAD lasci Torino per Milano. Si dice che in Lombardia minaccino, comunque vada, di allestire una mostra analoga. E la facciano. E' poi da vedere quale successo potrà avere se le ditte piemontesi - e sappiamo quali e di che tipo sono - non aderiranno alla rassegna. A Milano c'è la Fiera campionaria che purtroppo, a mio avviso pare ormai un grande baraccone di scarso valore. Non voglio offendere, sia chiaro. Dico queste cose perché sono del mestiere. Per concludere l'importante è che il MIAD resti a Torino. Ringrazio i colleghi perché mi pare che questo desiderio, questo convincimento sia stato espresso, a chiare lettere, da tutti quelli che mi hanno preceduto. L'importante è non recedere da questa decisione, da questo impegno.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Bontempi.



BONTEMPI Rinaldo

Nemmeno il nostro Gruppo intendeva simulare un dibattito visto che il 7 giugno discuteremo le questioni generali della promozionalità. Credo non possa essere astratta da queste questioni una considerazione sui fatti del passato, su quelli del presente e sulle correzioni che si possono apportare al sistema della promozionalità che è concepito in maniera da rendere difficile, se non impossibile, una reale partecipazione delle istituzioni locali sulle attività che non possono essere limitate all'apertura di un salone ma che vanno collegate ad una politica ben definita.
Credo che questo ordine del giorno sia un tentativo per operare una correzioni su fatti importanti e non può che portare a conseguenze di fondo sulla politica generale della promozionalità e chiamare in causa chi intende che le cose continuino nell'anarchia, nel non coordinamento. Noi non abbiamo timore di rivedere la politica condotta in questi anni e di accogliere critiche soprattutto presunte, di insensibilità. Queste critiche vanno collocate in un quadro di ripresa di una politica per la qualità dei prodotti, per la commercializzazione e la modernizzazione dell'apparato che non può tollerare feudi scoordinati o contrapposti.



PRESIDENTE

La parola all'Assessore Bruciamacchie, per la replica.



BRUCIAMACCHIE Mario, Assessore al commercio

L'ordine del giorno viene proposto dal Consiglio. Vorrei ricordare perciò che noi abbiamo dibattuto di questo problema circa un mese fa ed abbiamo analizzato le motivazioni per le quali il MIAD intende trasferirsi a Milano ed abbiamo fatto anche considerazioni per quanto riguarda la struttura espositiva di Torino e su quali iniziative intraprendere per potenziarla. Questo però è un tema già iscritto all'ordine del giorno del Consiglio. Il dibattito che vogliamo sviluppare ha lo scopo di esaminare l'attività promozionale, le responsabilità a livello regionale, i soggetti che si vogliono coinvolgere (il Comune, la Provincia, i privati).
Esistono in questo campo indicazioni; occorre dare vita a strumenti organizzativi, a società capaci di realizzare la struttura. Si stanno svolgendo riunioni con gli altri livelli istituzionali di Torino della Provincia e del Comprensorio. Vogliamo sviluppare un discorso che riguardi anche l'intervento dello Stato nel campo della promozionalità e delle strutture fieristiche. Infatti è iscritto all'ordine del giorno un documento sulla convenzione ICE, il suo ruolo. Ecco siamo impegnati su questo. Credevo che la risposta data all'interrogazione circa un mese fa esaurisse l'argomento specifico del trasferimento del MIAD.



PICCO Giovanni

Ci saremmo aspettati, da un mese a questa parte, qualche iniziativa su questo versante.



BRUCIAMACCHIE Mario, Assessore al commercio

Posso dire che da un mese l'Assessorato tiene riunioni con il Comune la Provincia, il Comprensorio per esaminare nel concreto la materia.
Il Consigliere Picco sicuramente ricorda le motivazioni nostre e gli argomenti della società che organizza il MIAD, la quale esprimeva rincrescimenti di doversi trasferire a Milano e ricordava che quella scelta era dettata da pressioni e contraddizioni, da lotte sorte tra industrie enti e società che sviluppano attività promozionali in questo ambito. La società MIAD ha dovuto accettare nonostante tutto il trasferimento a Milano, diversamente altre autorizzazioni sarebbero state date come riconoscimento della manifestazione internazionale e quindi avrebbe perduto la capacità di organizzare questa manifestazione autonomamente a Torino.
La Regione ha di fronte un grosso problema e lo affrontiamo nel dibattito della prossima seduta.


Argomento:

Sull'ordine dei lavori


PRESIDENTE

Ha chiesto di parlare il Vicepresidente della Giunta, Rivalta. Ne ha facoltà.



RIVALTA Luigi, Vicepresidente della Giunta regionale

Chiedo perché abbiamo rinviato le due leggi inerenti gli IACP.



PICCO Giovanni

Perché non ci è stata data la documentazione necessaria per poter votare.



RIVALTA Luigi, Vicepresidente della Giunta regionale

La documentazione c'era; sia ben chiaro. Voglio sia messo a verbale che c'erano tutte le condizioni necessarie per poter votare le due importanti deliberazioni.


Argomento: Commercio

Esame ordine del giorno inerente il trasferimento del Salone MIAD da Torino a Milano (seguito)


PRESIDENTE

Riprendendo l'esame dell'ordine del giorno inerente il trasferimento del Salone MIAD. Ha chiesto di parlare il Consigliere Moretti. Ne ha facoltà.



MORETTI Michele

L'ordine del giorno relativo al MIAD mi dà l'occasione di parlare dell'attività promozionale, ma la prossima settimana il Consiglio discuterà non in termini settoriali, ma in linea generale. Stiamo parlando del MIAD e tutti siamo d'accordo di lasciarlo a Torino, ma occorre parlare anche del Salone dell'Informatica che proprio in Piemonte ha dei riferimenti importanti. Gli operatori economici organizzarono il Salone MIAD a Torino ed ora trasferita a Milano l'attività espositiva gli organizzatori delle mostre e delle fiere non hanno una visione legata ai luoghi di produzione.
Quindi la responsabilità di molti trasferimenti non è da attribuire alla volontà di una maggioranza ma ad un fatto commerciale. Attendiamo di ricevere la relazione dell'Assessore ed allora avremo modo di contribuire con critiche e suggerimenti tenendo ben presente che le attività promozionali non riguardano solo la commercializzazione dei prodotti e l'organizzazione di fiere e saloni, ma tocca diversi campi come quello culturale. Il tema culturale è anche un'attività promozionale, bisogna verificare se vi sono dei momenti in cui la cultura può predisporre dei piani di attività promozionale. Noi speriamo che la Giunta ne tenga conto nel piano di sviluppo. Siamo favorevoli all'ordine del giorno, riteniamo però che non lo si debba soltanto limitare ad una critica, ma che occorra individuare i canali e gli strumenti per incrementare l'attività promozionale.



PRESIDENTE

La discussione è conclusa.
Consigliere Picco, lei chiede la parola, ma sulla stessa discussione non si può intervenire due volte.



PICCO Giovanni

Il Consigliere Moretti è intervenuto dopo la replica dell'Assessore non vedo perché non possa intervenire io.



PRESIDENTE

Sono due interventi di un Consigliere sullo stesso argomento.



PICCO Giovanni

E chi ha detto che ci deve essere un solo intervento sullo stesso argomento?



PRESIDENTE

Il Regolamento.



BRIZIO Gian Paolo

Chiedo di intervenire io.



PICCO Giovanni

Se non devo intervenire io, interviene il collega Brizio, però io voglio sapere alcune cose.



PRESIDENTE

Prego, ha la parola.



PICCO Giovanni

Mi sono sforzato di evidenziare che il nostro appunto non era tanto sulla localizzazione fieristica quanto piuttosto sulle iniziative a monte che evidenziano come in una realtà come quella piemontese, dove la maggiore industria italiana e forse europea nel settore dolciario ha la possibilità di catalizzare, di coagulare e di coordinare, veda Torino indifferente a questo discorso.
Sarebbe come se assistessimo con indifferenza all'allontanamento da Torino dell'ANFIA. Non si tratta in questa circostanza di piangere sull'aspetto settoriale, ma di assumere iniziative dal punto di vista economico perché queste iniziative sono investimenti molto più pertinenti che non un investimento su una mostra fieristica, oppure sul Festival della Birra che peraltro ha delle vocazioni da esaltare in altra direzione che non quella del consumo della birra. Mi chiedo che cosa si intende fare in questa direzione se non vogliamo continuare a ripetere riti pietistici come sono questi ordini del giorno.



PRESIDENTE

Consigliere Picco, voglio farle presente la norma a cui l'ho richiamata prima.
L'art. 17, secondo comma, stabilisce che nessuno può intervenire più di una volta nella discussione di uno stesso argomento, tranne che per un richiamo al Regolamento (e non è il caso) per un richiamo all'ordine del giorno dei lavori del Consiglio.
Intendo precisare che le ho concesso la parola perché lei ha detto che voleva un chiarimento, ma questo non deve costituire un precedente per altre discussioni.
La parola al Consigliere Montefalchesi.



MONTEFALCHESI Corrado

Non era mia intenzione intervenire perché nel dibattito di giovedì prossimo esporremo le nostre opinioni.
Intervengo soltanto perché nella polemica che si è instaurata non si è rilevato che se il Piemonte e Torino non si sono sviluppati in ordine agli aspetti della commercializzazione delle aree espositive è perché purtroppo questa Regione in passato anche abbastanza remoto, con responsabilità abbastanza precise, si è sviluppata sulla monoindustria dell'auto attorno alla quale si è sviluppato tutto l'apparato produttivo.



CARLETTO Mario

E voi eravate contrari!



MONTEFALCHESI Corrado

Io ero contrario, certo che ero contrario, perché attorno ad esso non si sono sviluppate altre iniziative.
Allora va detto che questi sono i riflessi di un certo tipo di sviluppo che hanno vissuto Torino ed il Piemonte.
Ci sono dei ritardi, certo, ma occorre porsi il problema delle cause che li hanno generati, dei settori industriali e produttivi che sono da sviluppare e da incentivare.
Fatta questa riflessione si potrà fare il discorso delle aree espositive.



PRESIDENTE

Possiamo considerare chiusa la discussione.
Votiamo quindi l'ordine del giorno che è stato peraltro presentato da tutti i Gruppi. Ve ne do lettura: "Il Consiglio regionale del Piemonte rilevato che è stato programmato il trasferimento da Torino a Milano del MIAD mostra internazionale dolciaria, giusta alla sua IX edizione e sviluppatasi con successo nel contesto economico produttivo regionale poiché il settore dolciario piemontese rappresenta circa il 25 % della produzione nazionale considerato che tale trasferimento si riflette negativamente sull'attività fieristica piemontese auspica un efficace coordinamento a livello nazionale che tuteli le manifestazioni internazionali che si sono sviluppate in uno specifico contesto economico produttivo valutato che lo sviluppo dell'economia regionale può avere un notevole impulso dalla riqualificazione dell'attività fieristica piemontese e da un ammodernamento delle sue strutture espositive impegna la Giunta regionale, il comprensorio ed il comune di Torino a perseguire la realizzazione di un annunciato nuovo centro fieristico con il concorso di tutti i soggetti pubblici e privati interessati all'iniziativa: i comuni dell'area metropolitana torinese, la Provincia di Torino, la Finpiemonte, gli organizzatori di manifestazioni fieristiche (UICA, To Esposizioni, Promark), le categorie economiche, gli istituti di credito e gli operatori privati interessati all'iniziativa ritiene che, nel quadro degli obiettivi di potenziamento del terziario di servizi all'industria nell'area metropolitana torinese, la riqualificazione dell'attività fieristica costituisca un settore di particolare rilevanza e che pertanto il MIAD vada mantenuto nella sua sede originaria trattandosi di uno degli appuntamenti periodici più qualificati a carattere internazionale richiede alla Giunta regionale ed al Governo di attivare ogni iniziativa verso gli organizzatori e gli operatori economici del MIAD, invitandoli a rivedere la proposta di trasferimento della manifestazione a Milano, nel quadro di una più equilibrata diffusione delle manifestazioni fieristiche sul territorio nazionale invita il Governo all'emanazione di un disegno di legge quadro sulle fiere con il precipuo scopo di coordinare e programmare l'attività fieristica a carattere internazionale che si svolge in Italia all'applicazione della normativa antincendio con criteri omogenei su tutto il territorio nazionale".
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
L'ordine del giorno è approvato all'unanimità dei 38 Consiglieri presenti in aula.


Argomento: Bilanci consuntivi (generale e del Consiglio Regionale)

Esame deliberazione relativa a: "Rendiconto del Consiglio regionale per l'esercizio finanziario 1983"


PRESIDENTE

Il punto nono all'ordine del giorno prevede l'esame della deliberazione relativa a: "Rendiconto del Consiglio regionale per l'esercizio finanziario 1983".
Il relatore, che è il Consigliere Valeri, è assente, tuttavia la deliberazione è stata licenziata dalla I Commissione all'unanimità.
La relazione ampia ed interessante del collega Valeri è a tutti nota credo la si possa dare per letta e si possa votare la deliberazione.
Ha chiesto di parlare il Consigliere Carazzoni. Ne ha facoltà.



CARAZZONI Nino

Signor Presidente, data l'ora tarda eviteremo qualunque considerazione di merito sul rendiconto e ci limiteremo a chiarire le ragioni del nostro atteggiamento nella votazione annunciando che il voto del MSI. per logica coerenza con le posizioni assunte nel passato, sarà un voto di astensione.
E' un voto che, come di consueto, vogliamo anzitutto caricare di una protesta di principio, non potendo noi approvare un bilancio predisposto da un Ufficio di Presidenza dal quale la destra soltanto continua ad essere mantenuta faziosamente esclusa.
Ma, accanto alle ragioni di principio, esistono anche delle ragioni di merito, quali quelle che, sotto il profilo politico, ci inducono ad esprimere un giudizio severamente critico per il finanziamento di molte iniziative, come quelle del Comitato per la Resistenza, tutte secondo noi caratterizzate da un'impostazione faziosa e settaria: come l'organizzazione di manifestazioni rievocative, la stampa di pubblicazioni celebrative l'acquisto di opere di scarso o nullo valore documentario, dedicate alla trattazione a senso unico di un periodo della nostra storia. Queste sono le ragioni di principio ed anche di merito per cui noi ci asterremo in sede di votazione della delibera.



PRESIDENTE

Non essendovi altri interventi, possiamo passare alla votazione della deliberazione.
Ve ne do lettura: "Il Consiglio regionale vista la legge 6/12/1973, .n. 853, recante norme sull'autonomia contabile e funzionale dei Consigli regionali delle Regioni a Statuto ordinario considerato che l'art. 5 delle predette norme stabilisce che la 'Presidenza del consiglio regionale sottopone all'assemblea consiliare secondo le norme previste dal Regolamento interno di questa, apposita rendicontazione delle spese. Le correlative risultanze finali sono incluse nel rendiconto generale della Regione'; vista la legge regionale 29/12/1981, n. 55: 'Norme di contabilità regionale' visto il Regolamento per l'autonomia funzionale e contabile del Consiglio regionale, in attuazione della legge 6/12/1973, n. 853 ed in particolare l'art. 3 che detta le norme sull'approvazione del rendiconto vista la deliberazione n. 231/84 datata 29/3/1984 con cui l'Ufficio di Presidenza ha approvato il rendiconto delle spese relative all'esercizio finanziario 1983 sia per quanto riguarda la gestione dei residui passivi alla chiusura dell'anno 1982 sia per quanto riguarda la gestione di competenza dell'esercizio 1983 visto il parere della I Commissione consiliare permanente, la quale riferisce altresì sulla situazione delle spese per l'attività e l'affermazione dei valori della Resistenza e dei principi della Costituzione repubblicana (legge regionale 22/1/1976, n. 7) e sulla situazione al 31/12/1983 del fondo di previdenza, di cui alla legge 23/1/1984, n. 9 allegate al rendiconto di cui sopra approva il rendiconto delle spese del consiglio regionale per l'anno 1983 presentato dall'Ufficio di Presidenza nelle seguenti risultanze finali.
Attività Fondo cassa all'1/1/1983 1.852.068.281 Entrate previste nel bilancio regionale per l'esercizio 1983 6.148.000.000 Interessi attivi 131.695.598 Entrate diverse 13.040.701 Partite di giro 743.168.053 Totale 8.887.972.633 Passività Somme pagate in conto gestione della competenza 4.752.125.065 Somme pagate in conto gestione residui passivi 537.611.680 Partite di giro 743.169.531 Rimborso alla Regione per l'anno 1982 934.148.784 Residui passivi al 31/12/1983 1.063.941.210 Somma da rimborsare alla Regione per l'anno 1983 856.976.363 Totale 8.887.972.633 La differenza di L 1.478 nell'ammontare delle partite di giro è dovuta a somma pagata in più per arrotondamento, nel versamento dei contributi IRPEF.
Prende atto che a tale rendiconto sono allegati: il bilancio del fondo di previdenza per il 1983, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 23/1/1984, n. 9 le note riepilogative presentate dai Gruppi consiliari circa l'utilizzazione dei fondi loro erogati nell'anno 1983 ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 9/12/1980, n. 77".
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
La deliberazione è approvata con 37 voti favorevoli e 2 astensioni.


Argomento:

Sull'ordine dei lavori (seguito)


PRESIDENTE

Colleghi, rimangono altri punti all'ordine del giorno che la Presidenza è disponibilissima a svolgere. Propongo di esaminare quelli che ritenete di svolgere dietro richiesta specifica.



BRIZIO Gian Paolo

Non è più possibile tecnicamente perché manca il numero legale ed ormai sono le diciannove. Noi eravamo d'accordo di discutere l'ordine del giorno fino alla deliberazione relativa al collegamento delle emittenti radiofoniche se vi era l'accordo di tutte le forze politiche. E' chiaro che occorre il numero legale.
Abbiamo evitato di intervenire sul rendiconto per facilitare lo svolgimento dei lavori, ma c'è un limite in proposito.
Siamo alle diciannove ed una parte dei nostri Consiglieri si è assentata perciò mi pare logico un aggiornamento alla prossima seduta.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Montefalchesi.



MONTEFALCHESI Corrado

Ho ricevuto personalmente da parte di alcune emittenti richiesta di sospendere per qualche giorno questa discussione perché intendono presentare all'Ufficio di Presidenza del Consiglio alcune osservazioni all'ordine del giorno. La deliberazione può rimanere all'ordine del giorno per la prossima seduta.



PRESIDENTE

La parola al Vicepresidente della Giunta Rivalta.



RIVALTA Luigi, Vicepresidente della Giunta regionale

La convocazione del Consiglio regionale era prevista per il 31 maggio alle ore 9,30 del mattino ed alle ore 15 del pomeriggio e per il 1 giugno alle ore 9,30. Non è la prima volta che il Consiglio decide nel pomeriggio della prima seduta di affrettare i lavori per chiudere nella giornata.
L'andamento della discussione mostra anche oggi una fretta di concludere i lavori per evitare di riconvocarsi il giorno successivo pur già previsto.
Siccome è importante che il Consiglio possa svolgere nella pienezza della discussione e del confronto i suoi lavori, chiedo se non si debba decidere questa sera di ritrovarci domani mattina per portare a termine l'ordine del giorno. Chiedo che in futuro si tenga conto delle esigenze del lavoro del Consiglio e che venga più spesso convocato per due giorni e che i due giorni siano di lavoro effettivi.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Brizio.



BRIZIO Gian Paolo

Nell'ultima conferenza dei Capigruppo si è convenuto all'unanimità di tenere la seduta per un solo giorno. All'inizio dei lavori la Presidenza lo ha comunicato ai Consiglieri presenti, quindi a questo punto la scelta effettuata è irreversibile.
Le osservazioni del Vicepresidente per una riflessione sull'andamento dei lavori ci trovano disponibili.



RIVALTA Luigi, Vicepresidente della Giunta regionale

Un esame sbagliato.



BRIZIO Gian Paolo

C'erano all'ordine del giorno anche degli argomenti non ancora licenziati dalla Commissione, compresi quelli che hai definito urgenti.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Montefalchesi.



MONTEFALCHESI Corrado

Credo si possa soprassedere all'esame dei punti tredicesimo e quattordicesimo, ma che i punti quinto e sesto debbano essere svolti. Non ha senso che l'Assessore Bruciamacchie venga in sede di Commissione a sollecitare i provvedimenti perché sono urgenti se poi non si esaminano.
Se sono urgenti significa che lo sono nei confronti della comunità quindi tutte le forze politiche debbono assumersene la responsabilità.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Marchini.



MARCHINI Sergio

Signor Presidente, colleghi Consiglieri, il Consiglio regionale mostra di essere un corpo vivo quando al suo interno emergono delle tensioni, ma queste tensioni debbono essere ricondotte in una controversia tra Consiglio e Giunta.
Posso capire che qualche Assessore, preoccupato dei tempi di discussione di taluni adempimenti, chieda l'esame di materie che ritiene mature ed importanti.
La conferenza dei Capigruppo comprende il Presidente della Giunta il quale sul programma della Giunta ha chiuso dicendo che il Consiglio deve operare per renderne possibile l'attuazione.
In sostanza, nella conferenza dei Capigruppo la priorità dei problemi non è emersa con chiarezza.
Il richiamo al Consiglio deve essere respinto perché non deve sembrare che ci siano delle cose che vengono trascurate o ritardate per mancanza di capacità o per non volontà da parte del Consiglio di lavorare e di operare.
Così non è, anzi, addirittura è il contrario perché molte volte nella conferenza dei Capigruppo ci si guarda l'un l'altro e ci si chiede "facciamo Consiglio per che cosa?".
Questo è, signor Presidente, il clima della conferenza dei Capigruppo.
Bisogna organizzare le sedute del Consiglio in modo tale che non si verifichino tempi vuoti.
Non vorrei che si possa ritenere che qualche provvedimento ritarda per volontà del Consiglio - assemblea.
Non pongo obiezione alcuna a che si proceda nell'ordine del giorno nella misura in cui la conferenza dei Capigruppo, che potremmo subito riunire, ritenga di dover procedere.
L'espressione umorale dell'Assessore Rivalta non deve costituire un precedente di natura istituzionale che sarebbe negativo. E' un contrasto determinato dall'ora tarda e da altre vicende che tutti conosciamo.
Suggerisco che questo incidente venga superato e, se è opportuno e necessario che un argomento venga affrontato, io sono perché venga affrontato ed invito la Giunta a valutare se è opportuno insistere sulla richiesta.
Poiché ci avviamo all'ultimo anno della legislatura non possiamo lasciare cadere questo problema perché sarebbe un precedente rischioso.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Bontempi.



BONTEMPI Rinaldo

Intervengo volentieri su questa vicenda perché tutti sono preoccupati dell'andamento del Consiglio che spesso è difficilmente controllabile.
Intervengo volentieri proprio per testimoniare la necessità di darci un ordine mentale ed un criterio di comportamento che ci porti a sviluppare il massimo del dibattito e della discussione quando sono necessari a capire le finalità e gli obiettivi che ci poniamo.
Considero il richiamo fatto dal Vicepresidente Rivalta come tale e non come un conflitto tra Giunta e conferenze dei Capigruppo o Consiglio istituzione.
Penso che un'autocritica la conferenza dei Capigruppo debba farla perché a volte fa una valutazione un po' approssimativa sull'andamento delle sedute del Consiglio soprattutto quando sono fissati due giorni di seduta. Quindi accolgo l'invito a valutare più attentamente l'ordine dei valori e la reale consistenza degli argomenti, occorre però una programmazione degli obiettivi in termini urgenti e medi. Quindi sono anch'io disponibile ad un esame sereno e non fuorviante e polemico degli argomenti. Il rischio è che il Consiglio affronti sempre più di scorcio questioni e discussioni centrali ed importanti. Detto questo oggi ci sono le condizioni per darci una regolata nell'interesse di un dibattito chiaro ed aperto.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Moretti.



MORETTI Michele

Sono d'accordo sulla proposta fatta dal Vicepresidente Rivalta.
Possiamo fare una verifica in sede di Capigruppo o in sede di Consiglio oppure rinviare la discussione a domani mattina o ad un'altra seduta.
I due provvedimenti sollecitati dal Vicepresidente della Giunta sono urgenti ed importanti ed il Gruppo PSI è favorevole a discutere in Consiglio domani mattina le due proposte all'ordine del giorno.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Carazzoni.



CARAZZONI Nino

Devo ricordare che avevo sollecitato all'inizio della seduta pomeridiana una riunione dei Capigruppo per valutare l'andamento dei nostri lavori. La richiesta non è stata accolta e ci troviamo a discutere da mezz'ora se continuare la seduta. Propongo che si riunisca immediatamente la conferenza dei Presidenti dei Gruppi.



PRESIDENTE

Ritengo che questa discussione conclusiva di una giornata faticosa ed anche un po' caotica sia stata utile e ha permesso di rendere espliciti in un confronto costruttivo problemi che sono in tutti noi, talvolta vissuti con disagio e da tempo ormai. In effetti c'è un problema di rendimento e di produttività dell'attività assembleare. Ci sono degli sfilacciamenti che si possono evitare pur salvaguardando la dialettica politica ed il confronto.
C'è all'origine l'esigenza di valutare i tempi dei singoli punti all'ordine del giorno in sede di conferenza dei Capigruppo. A volte però non è possibile questa valutazione dei tempi perché il materiale che giunge in aula non è ancora adeguatamente elaborato e definito.
Devo fare a questo proposito un appunto alla Giunta che è il principale soggetto di quasi tutti i disegni di legge e provvedimenti all'esame del Consiglio. L'Ufficio di Presidenza si riserva di predisporre un invito scritto perché i provvedimenti che vengono portati in Commissione abbiano una partenza più garantita sul piano formale.
C'è poi l'esame degli emendamenti che a volte è prolungato. Nella conferenza dei Capigruppo questa riflessione verrà ripresa per misurare puntualmente i tempi. Questa sera non è possibile continuare la seduta proprio perché il tempo è ristretto e i punti all'ordine del giorno sono notevolmente complessi. Non è possibile convocare l'assemblea domani mattina perch molti Consiglieri sono già usciti e non possono esserne informati né posso convocare i Capigruppo.
La conferenza si terrà invece martedì 5 giugno alle ore 15 per esaminare l'ordine del giorno del 7 giugno e per analizzare i tempi di discussione. Se sarà necessario porteremo la seduta anche al giorno 8 con opportuno avviso ai Consiglieri.
Credo che dalla discussione di oggi non potremo che ricavare utili indicazioni per il nostro futuro.
La seduta è tolta.



(La seduta ha termine alle ore 19.25)



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