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Dettaglio seduta n.244 del 17/05/84 - Legislatura n. III - Sedute dal 9 giugno 1980 al 11 maggio 1985

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Argomento:


PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BENZI



PRESIDENTE

La seduta è aperta.
Colleghi Consiglieri, abbiamo appreso stamane della scomparsa del collega senatore professor Cesare Rotta. Il senatore Rotta, nato nel 1903 a Lamporo in provincia di Vercelli, ricoprì la carica di Consigliere regionale per il Partito Liberale nel primo scorcio della prima legislatura regionale dal 7 giugno 1970 al 17 giugno 1971. In questo periodo - prima di optare per la carica di senatore - ricoprì la carica di Consigliere segretario e di componente della II e della IV Commissione.
Di lui ricordiamo l'impegno profuso a piene mani per dare vita al neonato Istituto regionale.
Il professor Rotta era noto in tutta Italia per la sua attività nel settore della sanità. Laureatosi a Torino all'età di 24 anni in medicina e chirurgia nel 1935, dopo lunghe ricerche, presenta un suo studio, ancora oggi famoso, sulla diffusione della tubercolosi e sulla prevenzione della stessa tra i giovani dai 6 ai 18 anni.
La sua notorietà in campo medico sale di anno in anno. Nel 1939 viene chiamato a ricoprire la carica di primario all'ospedale di Mondovì, tre anni dopo di quello di Moncalieri.
La guerra e il periodo tra il settembre 1943 e l'aprile 1945 lo vedono impegnato in formazioni partigiane autonome.
Dopo il conflitto inizia la sua attività politica tra le file del Partito Liberale. Un impegno assiduo, continuo unito a quello professionale. Nel 1949 il professor Rotta assume la carica di Direttore della Mutua aziendale Fiat. Nel 1963 viene chiamato a ricoprire la carica di Assessore all'igiene della Provincia di Torino.
Colleghi Consiglieri, voglio esprimere a nome del Consiglio regionale e mio personale i sensi più profondi di cordoglio alla signora Rotta, agli otto figli del senatore, al Partito Liberale.
Con la scomparsa del professor Rotta la scienza medica torinese ed italiana perdono uno dei suoi più insigni luminari che per anni ha trasfuso la sua preparazione professionale in un impegno politico continuo ed assiduo.
Di questa perdita ne siamo tutti addolorati.



(I presenti, in piedi osservano un minuto di silenzio)



PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE MARCHIARO



PRESIDENTE

Riprendiamo il dibattito sull'Ufficio del Difensore Civico.
E' iscritto a parlare il Consigliere Moretti. Ne ha facoltà.



MORETTI Michele

Oggi il Consiglio è chiamato a discutere sull'attività esplicativa dall'Ufficio del Difensore Civico negli anni 1982/1983. E' una relazione positiva dalla quale emergono elementi utili al dibattito e le linee e gli indirizzi su cui il Consiglio regionale deve discutere.
Il Gruppo P.S.I. ritiene che l'istituto del Difensore Civico non rappresenta un organo della Regione. Nel nostro Paese, l'ufficio del Difensore Civico è stato istituito nelle Regioni Toscana ed Emilia Romagna ma ci sono anche dei riferimenti a livello europeo. In Svezia e in Danimarca ove la funzione del Difensore Civico non è limitativa.
Questa figura nella Regione Piemonte è invece limitativa per il fatto che ha competenza su problemi strettamente legati alle questioni regionali quindi non ha quella funzione e quel ruolo che hanno altri difensori civici in altri Paesi sviluppati democraticamente.
Dobbiamo sciogliere un nodo: la Regione intende il Difensore Civico che si occupi strettamente di problemi legati alla legislazione regionale o il Difensore civico che possa occuparsi di altri temi? La risposta è di natura legislativa statuale, più che regionale.
La funzione del Difensore Civico che emerge dalle proposte di legge presentate dai Gruppi P.C.I. e P.L.I. al Parlamento ha tutta un'altra prospettiva.
Riteniamo che la Regione si faccia propositrice di una legge al Parlamento per ampliare le funzioni del Difensore Civico.
Il Gruppo del P.S.I. è d'accordo a discutere la proposta di legge presentata a livello regionale; ritengo che non si debba esaurire la discussione all'interno di quest'aula.
E' opportuno che il Consiglio regionale si faccia promotore di un convegno sul ruolo del Difensore Civico. Il Capogruppo del P.R.I. ha fatto riferimento alle persone che hanno svolto correttamente la funzione del Difensore Civico, credo però che non si tratti di riferimento alla funzione personale ma ai supporti che per svolgere tale funzioni sappiano dare.
Nella Costituzione si fa riferimento ad un momento di connessione fra gli amministratori e gli amministrati. I cittadini come risulta anche dalla relazione, si rivolgono al Difensore Civico pensando che abbia una funzione molto ampia, invece le sue funzioni sono limitative. Anche nella legge regionale n. 50 è detto che il Difensore Civico non può interferire nelle materie statuali. Ritengo però che il Consiglio regionale possa predisporre una relazione e contestualmente presentare una proposta di legge.
Presso l'Università di Perugia è stato affrontato questo argomento sulla base di una proposta legislativa statale, ne è nata una discussione che ha coinvolto anche gli allievi dell'Università. Poiché il Consiglio regionale non è pronto a dare degli indirizzi e delle indicazioni, prego l'Ufficio di Presidenza di predisporre una proposta che interessi le forze politiche e le altre realtà regionali per conoscere le opinioni e verificare esperienze sulle funzioni svolte dal Difensore Civico nelle altre Regioni.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Montefalchesi.



MONTEFALCHESI Corrado

Il Consiglio regionale oggi deve dare un giudizio sull'attività svolta dall'Ufficio del Difensore Civico anche per valutare se tale attività è collocata nel ruolo che ogni forza politica nell'approvare la legge riteneva di far assumere a questo istituto.
Nella nostra società sempre più si evidenzia il grave problema del rapporto tra istituzione e società, tra governanti e governati.
Sostanzialmente è un problema riconducibile da un lato all'esigenza crescente di un controllo sociale sulla gestione della cosa pubblica e dall'altro all'esigenza crescente di individuare strumenti di partecipazione attiva. Questo istituto a nostro giudizio è uno dei possibili strumenti per incominciare a dare una risposta a queste esigenze e dicendo questo confermiamo il giudizio che abbiamo dato nel momento dell'approvazione della legge n. 50.
Se è vero che l'istituto del Difensore Civico non è sufficiente per rispondere alla domanda di protagonismo che viene dalla società è quindi necessario individuare ulteriori strumenti affinché il protagonismo della società possa avere sbocco, è altrettanto importante valorizzare lo strumento del Difensore Civico.
Nella relazione si chiede se i suggerimenti del Difensore Civico debbano essere vincolanti o meno per l'amministrazione regionale.
Questo non è risolto nell'ambito della legge istitutiva. Pertanto credo che l'amministrazione regionale debba individuare i rimedi più idonei per rispondere ai problemi sollevati e il Difensore Civico debba avere il diritto-dovere di portare tempestivamente a conoscenza degli organi della Regione e delle forze politiche della non risoluzione dei problemi entro i termini stabiliti affinché le forze politiche, nell'ambito dei poteri del Consiglio si facciano carico di stimolare la soluzione dei problemi.
E' importante il taglio dato alla relazione del 1983 che evidenzia i problemi connessi alla legislazione regionale in atto e pone la Giunta, il Consiglio e le forze politiche di fronte alla necessità di adeguare la legislazione.
Faccio un esempio. La relazione evidenzia che le lamentele più frequenti riguardano questioni inerenti la strumentazione urbanistica, la non adozione di provvedimenti circa le osservazioni dei cittadini in sede di formazione e di approvazione degli strumenti urbanistici.
Questo può essere legittimo nella salvaguardia degli interessi della collettività prima di quelli del singolo cittadino. Mi sembra però che si debba considerare il silenzio delle amministrazioni sugli esposti e sulle osservazioni dei cittadini.
Queste osservazioni si collegano con le modifiche alla legge urbanistica regionale in discussione presso la II Commissione. Non posso dire se la migliore soluzione sia quella prospettata nella relazione del Difensore Civico. So però che le modifiche alla legge urbanistica nell'ottica giusta di rendere più veloce l'iter di approvazione degli strumenti urbanistici, hanno un neo e cioè in qualche modo riducono la possibilità del cittadino di interloquire con gli enti deputati alla formazione e all'approvazione degli strumenti urbanistici. Addirittura l'art. 15, sul quale ieri c'è stata un'ampia e approfondita discussione non prevede la ripubblicazione di alcune modifiche, quindi di fatto è un arretramento sulla impossibilità di interloquire dei cittadini. In quest'ottica è molto interessante il taglio della relazione perché mette le forze politiche di fronte alla necessità di riflettere sull'adeguamento della legislazione vigente. Molto interessanti sono le argomentazioni sulla formazione professionale delle guardie ecologiche e i rilievi sull'organizzazione del lavoro in rapporto ai tempi per l'espletamento delle pratiche.
Il mio è un intervento telegrafico che più che entrare nel merito del disfunzionamento dell'esecutivo e delle strutture regionali, evidenzia un dato politico della relazione e cioè che l'attività del Difensore Civico si giustifica da una parte come strumento che dà alla società la possibilità di interloquire con gli enti pubblici sulla gestione della cosa pubblica e dall'altra parte come strumento che oltre a tentare di risolvere i problemi dei cittadini tende a migliorare il funzionamento della macchina regionale e la legislazione vigente renderla più rispondente alle esigenze della società.
Questo è l'elemento politico da cogliere dalla relazione se non vogliamo che questa discussione sulla relazione del Difensore Civico sia solo un atto rituale.



PRESIDENTE

La parola al Presidente della Giunta.



VIGLIONE Aldo, Presidente della Giunta regionale

Un passo della pregevole relazione del Difensore Civico, che è stato uno dei migliori funzionari della Regione Piemonte, ha avuto per serietà impegno e vastità di interesse, afferma testualmente che la "macchina regionale limitatamente alla attività burocratica debba considerarsi funzionante". E' un impegno che non ho sentito ripetere qui. Questo mi permette di non gettarmi nella disperazione e di essere moderatamente ottimista.
Chi vi parla conosce molto bene la macchina regionale, ogni attività e ogni cassetto della Regione. Nel complesso ho trovato presenza, dedizione e passione da parte dell'operatore regionale che ritengo adeguato, se non superiore a quello del complesso della macchina burocratica pubblica del nostro Paese. Il Difensore Civico questo riconosce, ma non si addentra nelle scelte politiche dell'Amministrazione perché non può farlo. Allora la relazione ha un indirizzo relativo ai diritti del cittadino, ma non ha la verifica dei temi politici e degli obiettivi politici. Sui cosiddetti obiettivi burocratici ci siamo abbastanza, anche se si sono manifestate carenze notevoli. Questa Giunta, che è stata eletta nel mese di agosto 1983, si era assunta l'impegno di verificare dopo un anno di attività quindi nell'agosto 1984, se qualcosa era cambiato in questa macchina. Se leggete gli atti della Regione vi accorgerete che quell'impegno è stato mantenuto.
Infatti, alcuni nodi dell'attività burocratica sono stati sciolti quali, ad esempio, una maggiore messa a punto del bilancio e delle sue varie ripartizioni e composizioni, l'adeguamento dal punto di vista tecnico della finanza, alle realtà emergenti, alle manchevolezze che sono alle nostre spalle da lungi anni nel campo dell'urbanistica, dell'attività sul territorio, delle attività produttive, dei pagamenti e degli investimenti.
I versamenti nel complesso, come risulta dal rendiconto dell'anno 1983 sono stati di 3.117 miliardi. L'espletamento delle pratiche urbanistiche al di là della modifica alla legge oggi in discussione in seno alla II Commissione, ha dato un risultato abbastanza soddisfacente. C'erano 770 strumenti urbanistici quando l'Assessore Calsolaro assunse l'incarico e entro la fine del mese di agosto 1984 avremo esaminato tutti gli atti che erano giacenti al momento della nostra elezione. Possiamo dire che il piano sta funzionando quasi alla perfezione.
Non tutto è perfetto, molti di voi l'hanno ricordato. La legge di istituzione dell'Ufficio del Difensore Civico è scarsamente conosciuta, non tutti coloro che si sentono lesi nel loro diritto ricorrono al Difensore Civico, quindi il campione non è un campione vero. Il Consigliere Majorino con lucidità di giurista di grande valore, ha dato un affondo; il Consigliere Brizio non ha tralasciato nessuna critica. L'istituto del Difensore Civico in altri Paesi è presente da 180 anni (per esempio in Svezia), mentre nel nostro Paese esiste soltanto da qualche anno, quindi il campione che esaminiamo può anche non essere vero, ecco perché dò una interpretazione giusta al passo della relazione che dice che la macchina deve considerarsi funzionante disattendendo quanti dicono che invece la macchina non funziona. Dobbiamo allargare la conoscenza di questo strumento facendo emergere la realtà, perché di fronte alle richieste del Difensore Civico molte cose si muovono perché costituisce un pungolo e anche motivo determinante di controllo, quindi motivo di crescita rispetto ai problemi.
Se vogliamo ragionare in termini di prospettiva e di proiezione verso il futuro dobbiamo pensare ad una Regione nuova. Le Regioni hanno circa 15 anni di vita e stiamo avviandoci verso la fine della terza legislatura. Dal 1970 attorno a noi si è modificato tutto quanto. Ricordo che il Consigliere Bastianini diceva: "quando andavo al Politecnico usavo il regolo e nessuno si sarebbe sognato di usare il computer". La società specialmente negli ultimi cinque o sei anni si è modificata così profondamente tanto è vero che non vi è più una fabbrica che non tenda alla automazione per diventare competitiva a livello mondiale, se la società che ci circonda cambia come facciamo a non accorgercene? Come possiamo rifiutarci di cambiare la macchina regionale? La relazione del Difensore Civico è oggettiva, puntuale, a volte anche pungente e rivela che non siamo al nulla, ma che siamo arrivati ad alcuni risultati. La professione del politico è la più defatigante e la più dura.
Ho fatto la professione politica con durezza per 35 anni. Il Piemonte ha cinque milioni di cittadini che bisogna mettere insieme, ricollocare insieme, farli pensare a indirizzi comuni perché altrimenti non avrebbero rilevanza e penetrazione, estrarne il consenso per le cose che si sono f atte. La macchina regionale è molto difficile e molto complessa da amministrare. Così come molti imprenditori hanno cambiato le loro fabbriche, anche noi in questo anno che ci separa dalla fine della legislatura, dobbiamo pensare di cambiare la macchina regionale per non consegnare a quanti avranno dopo di noi una macchina logora e stanca che non servirebbe, che non farebbe nemmeno storia per quanti hanno sudato lavorato e creduto come voi, Signori Consiglieri. Il governo regionale si impegna a presentare una serie di documenti e di atti che serviranno, per vostro studio e nostro, affinché il cambiamento avvenga entro quest'anno.



PRESIDENTE

Abbiamo concluso un dibattito ricco di riflessioni, che è entrato nel merito dei problemi sollevati dalle relazioni particolarmente stimolanti del Difensore Civico e che ha affrontato questioni generali relative alla pubblica amministrazione e al nostro ordinamento.
E' stato sottolineato negli interventi che questo era inevitabile proprio perché il ruolo dell'ufficio del Difensore Civico è un ruolo cerniera che si intreccia sia con problemi di gestione diretta dell'amministrazione, sia con problemi istituzionali di più ampia prospettiva; problemi acuti, legati alla recente esperienza delle Regioni ma anche problemi antichi delle istituzioni statuali.
Questioni di ordinamento, di efficienza e di trasparenza della pubblica amministrazione e del rapporto tra Stato e cittadini.
Il dibattito su questi argomenti è particolarmente intenso e vivo, ne fa fede il Convegno che si è svolto a Genova in questi giorni e altri incontri.
Negli interventi dei Consiglieri sono stati ripresi, con atteggiamento unanime, molti aspetti. Tutti gli intervenuti hanno sottolineato l'importanza del ruolo dell'ufficio del Difensore Civico a cerniera fra la pubblica amministrazione, sede di decisioni politiche e di comportamenti burocratici, e gli interessi diffusi della società.
E' anche un punto vivo per realizzare un aspetto che spero abbiamo detto essere in crisi, quello della partecipazione.
L'altro elemento che è stato sottolineato è quello di un effettivo consolidamento di questo ruolo nonostante le difficoltà e una presenza per certi versi incerta nei confronti dell'esterno.
Sono state fatte delle proposte che la Presidenza ritiene di dover riprendere e far proprie: l'esigenza di una maggiore informazione affinch strati sempre più vasti di cittadini conoscano l'istituto del Difensore Civico perché abbiano l'appoggio di cui hanno bisogno; la ripresa del processo legislativo sia per avere i chiarimenti necessari sulla questione del vincolo rispetto agli indirizzi dati dall'ufficio del Difensore Civico sia per definire al massimo consentito l'articolazione dell'istituto.
Vanno considerati i suggerimenti che nascono dalle relazioni, quali le questioni che riguardano i tempi delle pratiche e l'efficienza della burocrazia regionale.
L'Ufficio di Presidenza per quanto di sua competenza esaminerà queste indicazioni anche specifiche come sono state poste dal Consigliere Moretti e considererà anche l'opportunità di pubblicare gli atti di questo dibattito.



PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE PETRINI



PRESIDENTE

Il punto sesto dell'ordine del giorno reca: "Esame deliberazione relativa a: 'Approvazione dello Statuto dell'Unità Socio Sanitaria Locale n. 27, con sede a Cirie'".
Il resto recita: "Il consiglio regionale visto il D.P.R. 24/7/1977 n. 616 Vista la legge 23/12/1978, n. 833 Visti gli articoli 4 e 5 della legge regionale 21/1/1980, n. 3 Visto l'articolo 8 della legge regionale 23/8/1982, n. 20 Visti gli atti deliberativi dei comuni appartenenti all'Unità Socio Sanitaria Locale n. 27 con sede in Ciriè Sentito il parere favorevole espresso dalla I e dalla V commissione consiliare permanente delibera di esprimere parere favorevole in ordine allo Statuto approvato dai Comuni appartenenti all''Associazione dei Comuni costituenti l'Unità Socio Sanitaria Locale n. 27 con sede in Ciriè' quale risulta dall'allegato A e dalle modifiche contenute nell'allegato B che i comuni costituenti l'associazione dovranno adottare e che formano parte integrante dello Statuto stesso e della presente deliberazione.
La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi dell'art. 65 dello Statuto".
Chi approva è pregato di alzare la mano.
La deliberazione è approvata all'unanimità dei 45 Consiglieri.



PRESIDENTE

Il punto settimo all'ordine del giorno reca: "Esame deliberazione relativa a: 'Approvazione dello Statuto dell' Unità Socio Sanitaria Locale n. 40, con sede a Ivrea'".
Il testo recita: "Il consiglio regionale Visto il D.P.R. 24/7/1977 n. 616 Vista la legge 23/12/1978 n. 833 Visti gli articoli 4 e 5 della legge regionale 21/1/1980, n. 3 Visto l'articolo 8 della legge regionale 23/8/1982 n. 20 Visti gli atti deliberativi dei comuni appartenenti all'Unità Socio Sanitaria Locale n. 40 con sede in Ivrea Sentito il parere favorevole espresso dalla I e dalla V commissione consiliare permanente delibera di esprimere parere favorevole in ordine allo Statuto approvato dai Comuni appartenenti all''Associazione dei Comuni costituenti l'Unità Socio Sanitaria Locale n. 40' con sede in Ivrea, quale risulta dall'allegato A e dalle modifiche contenute nell'allegato B che i comuni costituenti l'associazione dovranno adottare e che formano parte integrante dello Statuto stesso e della presente deliberazione.
La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi dell'art. 65 dello Statuto".
Chi approva è pregato di alzare la mano.
E' approvata all'unanimità dei 45 Consiglieri.



PRESIDENTE

Il punto ottavo dell'ordine del giorno reca: "Esame deliberazione relativa a: 'Approvazione dello Statuto dell' Unità Socio Sanitaria Locale n. 62', con sede a Fossano".
Il testo recita: "Il consiglio regionale Visto il D.P.R. 24/7/1977 n. 616 Vista la legge 23/12/1978 n. 833 Visti gli articoli 4 e 5 della legge regionale 21/1/1980, n. 3 Visto l'articolo 8 della legge regionale 23/8/1982 n. 20 Visti gli atti deliberativi dei comuni appartenenti all'Unità Socio Sanitaria Locale n. 62 con sede in Fossano Sentito il parere favorevole espresso dalla I e dalla V Commissione consiliare permanente delibera di esprimere parere favorevole in ordine allo Statuto approvato dai Comuni appartenenti all'Associazione dei Comuni costituenti l'Unità Socio Sanitaria Locale n. 62 con sede in Fossano, quale risulta dall'allegato A e dalle modifiche contenute nell'allegato B che i comuni costituenti l'associazione dovranno adottare e che formano parte integrante dello Statuto stesso e della presente deliberazione.
La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi dell'art. 65 dello Statuto".
Chi approva è pregato di alzare la mano.
E' approvata all'unanimità dei 45 Consiglieri.



PRESIDENTE

Il punto nono dell'ordine del giorno reca: "Esame deliberazione relativa a: 'Approvazione dello Statuto dell'Unità Socio Sanitaria Locale n. 76', con sede a Casale Monferrato".
Il testo recita: "Il consiglio regionale Visto il D.P.R. 24/7/1977 n. 616 Vista la legge 23/12/1978, n. 633 Visti gli articoli 4 e 5 della legge regionale 21/1/1980, n. 3 Visto l'articolo 8 della legge regionale 23/8/1982 n. 20 Visti gli atti deliberativi dei comuni appartenenti all'Unità Socio Sanitaria Locale n. 76 con sede in Casale Monferrato Sentito il parere favorevole espresso dalla I e dalla V commissione consiliare permanente delibera di esprimere parere favorevole in ordine allo Statuto approvato dai comuni appartenenti all''Associazione dei comuni costituenti l'Unità Socio Sanitaria Locale n. 76 con sede in casale Monferrato' quale risulta dall'allegato A e dalle modifiche contenute nell'allegato B che i comuni costituenti l'Associazione dovranno adottare e che formano parte integrante dello Statuto stesso e della presente deliberazione.
La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi dell'art. 65 dello Statuto".
Chi approva è pregato di alzare la mano.
E' approvata all'unanimità dei 45 Consiglieri.



PRESIDENTE

Punto decimo all'ordine del giorno: "Esame deliberazione Giunta regionale 'Direttive generali per il rilascio delle autorizzazioni al commercio ambulante, valide fino al 31 dicembre 1984'".
Questa deliberazione è stata esaminata dalla IV Commissione che l'ha approvata all' unanimità. E' stato presentato un emendamento formale che pongo in votazione.
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano. L'emendamento è approvato. Il testo recita: "Il Consiglio regionale sentita la relazione dell'Assessore Mario Bruciamacchie vista la legge 19/5/76 n. 398 sulla disciplina del commercio in forma ambulante che attribuisce alla Regione la formulazione delle direttive generali per il rilascio delle autorizzazioni al commercio ambulante richiamata la deliberazione del consiglio regionale n. 610-3246 del 17/4/1980 recante le passate direttive per il rilascio delle autorizzazioni al commercio ambulante, nella quale, tra l'altro, era mantenuto il criterio del contingentamento delle autorizzazioni già adottato in precedenza considerato che un'indagine conoscitiva svolta presso i comuni della Regione a mezzo invio di appositi questionari ha permesso, tra l'altro, di verificare la dinamica del parco autorizzazioni nel periodo 1980/1983 ritenuto di riconfermare il principio del contingentamento delle autorizzazioni, con le modifiche conseguenti all'indagine di cui sopra ed all'esigenza di perseguire una crescita delle autorizzazioni in modo non casuale, ma programmato e fatta salva la possibilità per i comuni che abbiano adempiuto alle prescrizioni di cui all'art. 7 della legge 398/76 e che denuncino particolari carenze di strutture mobili di vendita, di derogare, entro prestabiliti intervalli qualitativi, ai contingenti loro attribuiti considerato il suddetto criterio in armonia con la citata legge 398/76 in quanto inteso ad assicurare lo sviluppo equilibrato e programmato nonché la produttività del commercio ambulante visto il parere favorevole della IV commissione che ha peraltro consultato le Associazioni di categoria interessate delibera l'adozione delle direttive generali per il rilascio delle autorizzazioni al commercio ambulante, valide fino al 31 dicembre 1984 di cui all'allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.
La presente delibera sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi dell'art. 65 dello Statuto".
Chi approva è pregato di alzare la mano.
E' approvata all'unanimità dei 45 Consiglieri.



PRESIDENTE

Il Consiglio passa al punto undicesimo all'ordine del giorno che reca: "Giornata europea delle Regioni: l'unificazione europea".
Il testo recita: Ordine del Giorno "Il consiglio regionale del Piemonte, a seguito dell'ampio ed approfondito dibattito svoltosi il 17 aprile scorso sui problemi dell' integrazione e dell'unificazione europea, in rapporto al progetto di Trattato che istituisce l'Unione Europea approvato dal Parlamento Europeo il 14 febbraio 1984 Ribadita la profondità dei legami culturali, commerciali e produttivi esistenti tra il Piemonte e l'Europa che affondano le loro radici nella storia passata e presente Riaffermata la scelta politica di fondo che sottostà al proprio impegno europeo, caratterizzata dalla volontà, da un lato, di inserire sempre più il Piemonte nel contesto economico delle aree forti dell'Europa industrializzata e, dall'altro, di sviluppare maggiormente il ruolo che gli è proprio di regione-cerniera tra le aree dell'Europa continentale e l'area del bacino mediterraneo, capace, quindi, di porsi quale parte attiva e trainante delle zone meno favorite del nostro Mezzogiorno e dei Paesi emergenti che si affacciano sul Mediterraneo Convinto che l'attuale crisi che il Piemonte sta vivendo con preoccupanti effetti sul piano occupazionale e sociale, in conseguenza dei mutamenti imposti dall'irrompere nei processi produttivi delle nuove tecnologie e dalla conseguente necessità di riqualificazione e riconversione del propri() apparato produttivo, è parte del più generale processo di crisi e di rinnovamento che interessa l'intera Europa Certo che una corretta strategia politica per il superamento dell'attuale fase recessiva, è pensabile solo nell'ambito di comuni politiche europee, imperniate sull'esistenza di un mercato comune di dimensione continentale che offra la potenzialità economica e la dimensione adeguata per uno sviluppo competitivo sul piano internazionale Preoccupato vivamente dell'attuale stato di difficoltà politica finanziaria ed istituzionale che la Comunità Europea sta attraversando, a seguito dei recenti fallimenti registratisi negli ultimi vertici comunitari di Atene e di Bruxelles, dove lo scontro degli interessi e degli egoismi nazionali ha prevalso sull'interesse e la solidarietà comunitaria constatato che, ad oltre 25 anni dal Trattato di Roma, gli obiettivi allora delineati, di uno sviluppo armonioso e di un'espansione equilibrata e stabile delle attività economiche nell'insieme della comunità, non solo non sono stati raggiunti, ma che anzi si è dovuto registrare, in questi anni, un aumento delle disparità e degli squilibri esistenti tra le diverse nazioni e tra le diverse regioni della Comunità, in un contesto economico complessivo di grave recessione economica, testimoniata dalla crescente disoccupazione, dalla persistenza di tassi di inflazione elevati, dal deficit delle bilance dei pagamenti, dal divario crescente esistente con le economie di paesi quali gli Stati Uniti o il Giappone convinto che occorra rilanciare la funzione che la comunità Europea pu e deve svolgere per garantire ai cittadini europei la pace, la libertà ed il lavoro, accelerando i tempi, non solo dell'integrazione economica e monetaria degli Stati Membri, ma soprattutto quelli della loro unificazione politica, nella certezza che, fintantoché nella comunità mancherà un'autorità politica unitaria dotata di istituzioni capaci di farle superare le divisioni ed i contrasti nazionali, lo sforzo di integrazione delle politiche comunitarie non potrà che avere successi modesti e parziali, sottratto come è ad un coerente disegno, di insieme Preso atto con soddisfazione del progetto politico del Trattato che istituisce l'Unione Europea, approvato a larghissima maggioranza dal Parlamento Europeo, che attraverso una profonda riforma delle istituzioni comunitarie e il riconoscimento pieno al Parlamento Europeo del ruolo centrale che gli è proprio, di massimo organo rappresentativo della volontà dei cittadini europei, concreta il passaggio alla seconda fase costituente dell'Europa, quella che è di premessa alla sua unificazione politica Verificato che il progetto di Trattato sull'Unione, partendo dal consolidato patrimonio europeista espresso dal sistema delle autonomie locali e regionali europee, muove verso un processo di profonda democratizzazione delle istituzioni comunitarie fondato sul rilancio di una rinnovata solidarietà tra i popoli d'Europa Preso atto delle affermazioni contenute nel preambolo del progetto di trattato relative alla 'necessità di consentire la partecipazione dei poteri locali e regionali alla costruzione europea, nelle forme più appropriate', nel richiedere che un più definito ruolo ed una maggiore presenza istituzionale delle autonomie locali e regionali sia sancito nello stesso Statuto dell'Unione auspica che, in ossequio alla dichiarazione finale della Conferenza delle Regioni della Comunità Europea tenutasi recentemente a Strasburgo, il Parlamento Europeo mantenga, tramite le commissioni competenti, relazioni dirette con le Regioni della Comunità e che la commissione della Comunità Europea instauri con le stesse, pur nel rispetto delle competenze degli Stati Membri, un dialogo diretto per tutte le azioni che le concernono impegna i propri organi e la Giunta regionale ad assumere e a favorire adeguate iniziative politiche tese a facilitare processi che rafforzino il passaggio ad una Unione Europea sovranazionale, politicamente unita ed economicamente forte, in grado di affrontare le sfide che i rapporti internazionali, gli squilibri drammatici tra Nord e Sud, le tensioni tra i blocchi militari, la rivoluzione scientifica e tecnologica ed i problemi per un nuovo sviluppo pongono all'Europa nella sua interezza invita il Governo e il Parlamento nazionale a procedere il più rapidamente possibile, nei modi e nelle forme costituzionali, alla ratifica del progetto di Trattato che istituisce l'Unione Europea, approvato a larghissima maggioranza dal Parlamento Europeo il 14 febbraio 1984. Invita inoltre il Governo, al fine di un maggior coordinamento ed armonizzazione delle proprie scelte con quelle nazionali e comunitarie, a superare le limitazioni eccessive che ancora si frappongono ad una più attiva partecipazione delle Regioni, pur nel rispetto delle rispettive competenze e della legislazione vigente, alla determinazione degli indirizzi ed all'attuazione delle politiche comunitarie, attraverso l'istituzione di un canale di raccordo permanente delle Regioni presso la comunità Europea fa appello ai cittadini del Piemonte affinché affluiscano, come sempre, il prossimo 17 giugno alle urne per l'elezione diretta a suffragio universale del nuovo Parlamento Europeo, indicando, con il loro voto, la strada che l'Europa deve percorrere per riprendere nell'unità il proprio cammino e rilanciare così la sua indispensabile funzione di pace e di progresso".
Chi è favorevole all'ordine del giorno è pregato di alzare la mano.
E' approvato all'unanimità dei 45 Consiglieri.



PRESIDENTE

Il punto quattordicesimo all'ordine del giorno reca: "Esami progetti di legge n. 351/358 'Interventi per l'inserimento qualificato di giovani disoccupati e lavoratori in cassa integrazione o ex dipendenti di aziende in crisi in cooperative già formate di nuova costituzione'".
La parola al relatore Montefalchesi.



MONTEFALCHESI Corrado, relatore

Signor Presidente, colleghi Consiglieri, per la seconda volta nell'arco di un anno, il Consiglio regionale è chiamato ad esaminare un provvedimento legislativo in materia di cooperazione, come i colleghi ricorderanno il precedente testo di legge approvato da questa assemblea era stato rinviato a nuovo esame del Consiglio regionale da parte del Commissario di Governo.
Le due proposte di legge dei Consiglieri Reburdo-Montefalchesi e della Giunta, che sono alla base del testo unificato oggi in discussione, e l'ampio ed approfondito lavoro svolto dalla Commissione, con il fattivo contributo delle organizzazioni consultate e di tutti i Gruppi presenti hanno teso a superare le ragioni che erano alla base delle osservazioni del Commissario di Governo.
Il progetto di legge oggi in discussione si colloca tra le iniziative tese ad affrontare una situazione occupazionale di grave emergenza. Non c'è dubbio che tale emergenza, che è stata oggetto di approfonditi dibattiti in questa Assemblea, è e resterà tale ancora per un lungo periodo di tempo.
Infatti i vari indicatori che segnalano il decollo della ripresa economica sono concordi nel formulare previsioni pessimistiche sulle dinamiche occupazionali per i prossimi anni.
Il quadro socio-economico nel quale il progetto di legge si inserisce evidenzia una disoccupazione che continua ad aumentare: gli iscritti agli uffici di collocamento nel dicembre 1983, erano 159.206, circa 27.000 in più sul dicembre 1982. A tali dati va aggiunta un'area, che tende a consolidarsi, di lavoratori in c.i.g. a zero ore che non hanno prospettive di rientro nelle aziende dalle quali sono stati espulsi. Molte migliaia di lavoratori in situazioni analoghe si sono autolicenziati, non vi sono dati e informazioni precise che ci dicano dove siano finiti, di certo non è aumentata l'occupazione. Comunque è certo che molti di essi hanno cercato soluzioni individuali, spesso passando dalla condizione di cassaintegrato a quella di disoccupato. Altri purtroppo hanno scelto soluzioni ben più tragiche, è di questi giorni la notizia che almeno 150 lavoratori in c.i.g.
a zero ore si sono suicidati. La drammaticità di tali notizie fa giustizia di superficiali ed interessate teorie del rifiuto del lavoro, viceversa testimoniano di un crescente e diffuso rifiuto all'assistenzialismo.
A fronte di tale situazione, si assiste ad una propensione crescente verso il lavoro autonomo o autoorganizzato, non solo da parte dei giovani ma anche di chi dalla fabbrica è stato espulso. La volontà di costituirsi in cooperative è anche frutto delle spinte culturali della sinistra e delle lotte condotte sull'organizzazione del lavoro, per una maggiore professionalità, per una presenza cosciente e responsabile sul posto di lavoro. Lo sviluppo di tale processo è confermato da un'indagine condotta dalla Commissione della Comunità Europea, dalla quale emerge che il numero delle persone che lavorano in "cooperative di produzione e lavoro" è aumentato nell'ultimo quinquennio da 298.000 a 540.000, mentre il numero di "cooperative di produzione e lavoro" è passato da 6.500 a 13.900 e sta continuando ad aumentare rapidamente. Dal progetto di risoluzione che in conseguenza di tale indagine è stato adottato dal Consiglio delle comunità europee, viene un esplicito invito ai paesi membri ad adottare misure di sostegno a quello che viene definito un "fenomeno nuovo sul mercato del lavoro ... costituito da iniziative locali per l'occupazione, di cui molte assumono la forma di cooperative". In tale progetto di risoluzione, si mette in rilievo come "un'attività di sostegno a livello regionale e locale sia particolarmente importante per queste piccole imprese".
A tal fine significativa appare l'ipotesi che viene formulata dalla Comunità Europea di consentire agli ex dipendenti che diventino lavoratori autonomi o si associno in cooperative di produzione lavoro, la conservazione per un periodo transitorio, della loro condizione giuridica e finanziaria di lavoratori dipendenti. Non c'è dubbio che questi processi di crescita di iniziative cooperativistiche, si sono sviluppati in modo caotico e disorganico. I protagonisti sono il più delle volte soggetti privi di un bagaglio culturale e di una esperienza professionale da trasferire nell'autodeterminazione del lavoro e con scarse risorse finanziarie da investire.
Questo progetto di legge, che intende dare delle prime risposte a tali problemi, recepisce ed attua l'impegno sottoscritto dalla Regione con le organizzazioni sindacali nell' accordo del settembre '82, per l'emanazione di provvedimenti a sostegno della cooperazione, costituisce inoltre la risposta della Regione a quella parte dell'accordo stipulato tra Fiat ed organizzazioni sindacali, che prevede il reinserimento nel mondo del lavoro di parte dei lavoratori eccedenti attraverso la costituzione di cooperative.
Questo è il contesto all'interno del quale la legge si inserisce, con il fine di creare nuove occasioni di lavoro, nuove capacità e qualità produttive. Credo che vada chiaramente detto, onde evitare equivoci e pericolose illusioni, che questo progetto di legge, se diventerà legge sarà uno strumento che potrà concorrere ad affrontare i gravi problemi occupazionali esistenti, ma certamente né questo strumento, né la cooperazione in generale, potranno essere gli strumenti in grado di risolvere da soli tali problemi.
Con questo progetto di legge s'intende, da un lato, favorire lo sviluppo e la diffusione dell'imprenditorialità cooperativa ed associata, e dall'altro intervenire con gli strumenti che la Regione può utilizzare per orientare e qualificare quote di disoccupazione e di occupazione precaria.
I soggetti destinatari degli interventi sono i disoccupati (in particolare giovani), ed i lavoratori in c.i.g. straordinaria o in disoccupazione speciale, che siano propensi ad iniziare un'attività imprenditoriale ex novo. Inoltre si intende favorire un consistente e qualificato aumento dell'occupazione in cooperative già costituite attraverso l'inserimento lavorativo dei soggetti sopra richiamati. Si prevede di fornire un supporto oltre che economico, anche di orientamento, di formazione e servizi di assistenza tecnico-gestionale per la predisposizione e l'attuazione dei progetti.
Mi sembra importante sottolineare l'importanza di tale supporto, perch questi sono i nodi sui quali in questi anni si sono spesso arenate le imprese cooperative, soprattutto quelle costituite prevalentemente da giovani (vedasi l'esperienza della 285). La Regione fornirà tale supporto attraverso i propri Enti strumentali, ed in collaborazione con le organizzazioni cooperative e gli Enti locali interessati. In questo modo si potrà garantire, ad imprese cooperative che nascono oggettivamente "deboli" (per la composizione dei soci), strumenti e strutture in sintesi servizi e contributi che consentano una presenza sul mercato non residuale.
I benefici economici, sono costituiti da contributi di avviamento per le cooperative di nuova costituzione, e contributi di investimento sia per le cooperative di nuova costituzione, che per quelle già costituite che realizzino adeguati aumenti occupazionali. Qualora gli investimenti siano realizzati attraverso operazioni di leasing, è previsto il contributo per tali operazioni in alternativa al contributo in conto capitale. E' inoltre istituito un apposito fondo di garanzia al fine di favorire l'accesso al credito di esercizio e la stipulazione di contratti di locazione finanziaria. Condizione per accedere ai benefici previsti, è la possibilità di valutare in termini economici ed imprenditoriali la capacità di tenuta dell'impresa stessa, per evitare che l'intervento pubblico si traduca in assistenzialismo improduttivo. Tale possibilità è garantita da un lato dall'obbligo, per le cooperative richiedenti i benefici, di presentare un progetto di sviluppo triennale o almeno biennale, e dall'altro dagli strumenti di controllo previsti. Non c'è dubbio che per la gestione della legge bisognerà predisporre una struttura adeguata, con l'individuazione da subito di personale ed uffici in grado di fornire informazioni ed indicazioni sulla prima applicazione della legge. Struttura che in futuro potrà utilmente tenere un'anagrafe delle cooperative beneficiarie della legge e coordinare le rilevazioni statistiche e le indagini previste, tali elementi conoscitivi sono essenziali per predisporre annualmente la delibera quadro che dovrà fissare le priorità per l'esame delle domande.
Appare anche importante predisporre al più presto moduli formativi di breve durata, per una formazione di base in grado di fornire ai futuri cooperatori, primi elementi per la gestione dell'impresa e far maturare in essi la cultura del cooperatore.
I colleghi, sono al corrente che nelle scorse settimane il Governo ha presentato il disegno di legge 1522, il quale si rivolge all'area della cooperazione; analogo provvedimento era stato precedentemente presentato dal Gruppo parlamentare comunista.
Non è certamente questa la sede per entrare nel merito di tali proposte, le quali dovranno essere esaminate dal Parlamento e quindi sono suscettibili di modificazioni. Però, mi corre l'obbligo di ricordare che i Gruppi consiliari della D.C. e del M.S.I., nell'esame in IV Commissione di questo progetto di legge, pur esprimendo un voto favorevole lo hanno fatto con riserva, ponendo la questione del rapporto tra la proposta del Governo e questo progetto di legge. In sostanza sull'opportunità o meno di legiferare a livello regionale su tale materia, in pendenza di una proposta del Governo. A me sembra comunque che rischi di sovrapposizione non ve ne siano o siano molto limitati, in quanto il progetto di legge oggi in discussione opera su un segmento del mercato del lavoro più ampio ed elastico (disoccupati, giovani e lavoratori in c.i.g.), rispetto al disegno di legge del Governo che si rivolge ai soli lavoratori in c.i.g. Lo stesso rischio di sovrapposizione di interventi per i lavoratori in c.i.g., mi sembra scongiurato, innanzi tutto perché la finalità degli interventi è diversa; quelli del Governo prevalentemente rivolti ad iniziative che si propongono di salvaguardare l'occupazione mediante l'acquisto o l'affitto e la gestione, anche parziale delle imprese in crisi, viceversa quelli regionali, rivolti anche e soprattutto ad iniziative ex novo. Ed inoltre perché attraverso la delibera quadro, prevista all'art. 6, con la quale ogni anno si dovranno definire le priorità per l'esame delle domande, si potrà coordinare la destinazione dei benefici della legge regionale con eventuali altri benefici nazionali o comunitari, che potranno sopravvenire.
Tuttavia non è escluso, e su ciò la Commissione, con l'assenso della Giunta è stata unanime, che nella verifica dell'operatività pratica della legge o in rapporto all'emanazione di nuove normative nazionali o comunitarie, si possa presentare l'esigenza di eventuali aggiustamenti alla legge stessa.
Debbo ancora rilevare che particolarmente positivo è stato l'apporto dei consultati, dalle cui osservazioni la Commissione ha tratto utili spunti per migliorare i due testi in discussione e pervenire ad un unico testo finale, nel quale si sono riconosciute tutte le forze politiche presenti, con la riserva che prima ricordavo da parte dei Gruppi della D.C.
e del M.S.I.
Nel raccomandare al Consiglio regionale l'approvazione della legge, mi corre l'obbligo di ricordare il positivo contributo dato da tutti i Gruppi presenti, alla predisposizione del testo unificato.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Majorino.



MAJORINO Gaetano

Signor Presidente, colleghi Consiglieri, così come ha precisato il relatore in sede di votazione finale in Commissione anche da parte del nostro Gruppo si era data una adesione con riserva di meglio esplicitare in aula il nostro pensiero, dopo avere approfondito la materia.
Dopo questo approfondimento, il nostro Gruppo ha deciso di porsi in una posizione di astensione per i motivi che illustro brevemente. Ci troviamo di fronte a due disegni di legge, quello regionale odierno e quello dell' aprile di quest'anno di iniziativa governativa.
Sono due disegni di legge che trattano la stessa materia quindi si tratta di due provvedimenti che sono diretti nella loro finalità e nei loro intenti a fornire credito alle imprese cooperative a salvaguardia dei livelli occupazionali ed entrambi i disegni di legge prendono in considerazione l'erogabilità di determinati finanziamenti a favore di cooperative che siano formate o da giovani disoccupati o da ex dipendenti di aziende in crisi o da cassintegrati.
Di fronte al concorso di questi due disegni di legge che disciplinano la stessa materia, ci siamo soffermati con particolare attenzione sulla motivazione con la quale il Commissario di Governo mesi or sono ha respinto la legge regionale che era stata approvata e che, sia pure con altro dettaglio, disciplinava questa materia e prevedeva erogazioni per attivare le imprese cooperative. La motivazione da parte del Commissario di Governo che la Regione non ha competenza in materia industriale nel senso che sono consentiti finanziamenti a favore di cooperative a condizione che queste cooperative operino nei settori di competenza della Regione (per esempio in materia di turismo, di cave e torbiere, di commercio).
Però è chiaro che il problema che vogliamo oggi affrontare è diverso perché qui si vuole salvaguardare l'occupazione industriale e su questo punto c'è la concorrenza del disegno di legge statale che rafforza l'opinione del Governo di essere esso solo competente.
Nel convegno che si è tenuto a Genova la settimana scorsa che ha trattato la materia del conflitto di competenze tra Stato e Regioni, il relatore principale, il professor Giannini, ha detto brutalmente a proposito del disegno di legge sul condono edilizio, che lo Stato ruba le competenze alla Regione perché i fondi che si raccoglieranno con il condono edilizio dovranno essere devoluti ai Comuni.
Quindi ha parlato di furto di competenze. Di fronte a questi disegni di legge penso si debba andare più cauti e, per usare l'espressione figurata e brutale della sottrazione di competenze, qui non sappiamo se siamo noi che sottraiamo delle competenze o viceversa.
Questa è la ragione principale per cui riteniamo di astenerci pur apprezzando gli intenti che si vogliono raggiungere. C'è una seconda ragione che sta alla pari con la prima e cioè nonostante tutti i meccanismi che attraverso emendamenti di tutti i Gruppi presenti in Commissione sono stati proposti, sviscerati e approvati, riteniamo che nonostante le doverose cautele che si sono prese ai fini di decidere le condizioni essenziali e precise dei finanziamenti, riteniamo che il pericolo di una formula assistenzialistica si annidi ancora nel disegno di legge.
Per queste ragioni, l'una di legittimità e l'altra di merito, ribadisco l'astensione del Gruppo del M.S.I.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Barisione.



BARISIONE Luigi

La legge per lo sviluppo della cooperazione dei lavoratori in cassa integrazione, dei giovani e dei disoccupati, è una legge importante, e siamo rammaricati che la legge precedente non abbia potuto trovare attuazione per il rinvio da parte del Governo che nella sostanza ha privato la Regione Piemonte di uno strumento che può dare delle risposte ai problemi occupazionali.
Tuttavia, il ritardo può essere recuperato attraverso questa formulazione legislativa più precisa e più impegnata, che mi auguro possa trovare sbocco positivo a livello governativo.
E' una legge che da una risposta alla crisi occupazionale parziale, ma significativa per il Piemonte. La Regione tenta di dare delle risposte ai problemi drammatici che la disoccupazione crea alle famiglie senza reddito che, come risulta da un recente censimento del Comune sono circa 3.000 a reddito zero, ma che una indagine di massa potrebbe portare a circa 10.000 famiglie.
La ripresa è in atto e ci auguriamo possa stabilizzarsi, ma alcune valutazioni di questi giorni prevedono che già negli anni 84/85 ci sarà un rallentamento. Questi indici ci dicono che la ripresa industriale ed economica non porterà allo sviluppo dell'occupazione.
Sarà opportuno trovare delle iniziative di tipo economico in vari campi.
Quali sono le risposte della Regione? Una politica complessiva regionale, interventi specifici quali la riqualificazione professionale, la formazione di nuove professionalità, lavori di pubblica utilità e la cooperazione.
La cooperazione è momento importante anche per il significato intrinseco della stessa forma di lavoro, cioè come momento di mutualità tra i cooperatori, una struttura più elastica che sa adeguarsi ai cambiamenti del mercato con la corresponsabilità dei soci nella gestione dell'attività economica.
La legge che non ha grandi stanziamenti, ma è l'avvio di un processo certamente potranno opportunamente essere integrati dalla legge statale.
Auspico che quella legge potrebbe prevedere una corresponsabilità delle Regioni più pregnante di quella attuale nella distribuzione dei finanziamenti. Nonostante le scarse risorse impegnate qualificante è la richiesta di chi vuole accedere ai contributi per un progetto pluriennale e la presenza di un minimo di economicità dei progetti che vengono presentati.
E' una risposta ai problemi della disoccupazione ed è una risposta che tende a consolidare il superamento della disoccupazione attraverso una prospettiva di economicità di gestione della stessa cooperazione.
Valuteremo come è previsto dalla legge, alla fine del primo anno di attività, attraverso una relazione che verrà presentata al Consiglio regionale, eventuali cambiamenti ed affinamenti della legge stessa.
Ci auguriamo che questa legge raggiunga gli scopi che si prefigge che sono anche di orientare gli investimenti in aree e in settori particolarmente colpiti dalla crisi.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Brizio.



BRIZIO Gian Paolo

Si tratta della ripresentazione di un disegno di legge già approvato dal Consiglio e rinviato con osservazioni da parte del Commissario di Governo. E' una ripresentazione che modifica in modo sostanziale l'articolato della legge, anche se si muove sulla stessa linea di fondo.
Noi avevamo allora votato a favore formulando riserve di legittimità e facendo prevalere l'indicazione politica della necessità di un intervento nel settore delle cooperative.
Per questo siamo anche oggi favorevoli, ma con riserva. Il Consigliere Majorino ha posto in evidenza come si entri in un campo nel quale la competenza regionale è almeno dubbia. Se l'intervento delle cooperative riguardasse settori di competenza regionale, come agricoltura, commercio artigianato, non ci sarebbero incertezze. Invece rimane questa perplessità che sarà forse superata dalla guida che la Giunta cercherà di dare all'iter di esame del provvedimento, ma che può prepararci a qualche ulteriore sorpresa.
L'altra nostra preoccupazione è quella della sovrapposizione del nostro disegno con il provvedimento nazionale.
Noi voteremo la legge, ma non approviamo il testo della relazione. Il Presidente della IV Commissione, Montefalchesi, si fa sempre carico di esprimere le posizioni di tutti, ma non condividiamo in questo caso il suo approccio. C'è il rischio che vengano richiesti più facilmente i fondi regionali innanzitutto perché il campo è più ampio, ma perché a parità di campo, rimanendo nel settore dei cassaintegrati, le condizioni della Regione sono migliori. Quindi i fondi regionali verranno prosciugati prima e la tranche di fondi statali per il Piemonte, che è ben superiore ai fondi regionali, rischia di non essere interamente coperta. Occorreva forse pensare ad un provvedimento aggiuntivo con contributi integrativi rispetto a quelli statali.
Per questo noi ritenevamo più prudente attendere il completamento dell'iter del provvedimento nazionale. I tempi sono lunghi e comprendiamo la volontà di premere con l'approvazione comunque di una legge. Non faremo mancare il nostro voto, come non abbiamo fatto mancare il nostro contributo per migliorare il provvedimento.
Il testo iniziale dell'art. 7 era diverso e noi abbiamo insistito per migliorarlo perché riteniamo che il Consiglio debba effettuare fino in fondo il controllo in termini utili.
Abbiamo inoltre puntato l'attenzione sul comitato tecnico che esaminerà le domande. In sostanza abbiamo cercato di contribuire alla formulazione di un provvedimento legislativo che giudichiamo interessante e che ha l'obiettivo di andare incontro ai cassintegrati, ai disoccupati, sotto questo aspetto innovando rispetto all'ex disegno di legge Marcora ripreso poi dal Governo.
Andare incontro alla cooperazione è giusto in un momento economico difficile. Non concordiamo invece sulle valutazioni del Presidente della Commissione che attribuisce l' avanzata della mentalità cooperativa, in realtà tutta ancora da scoprire, soltanto alla cultura e all'azione delle sinistre; semmai è un'avanzata che riguarda la cultura dei lavoro e non è quindi patrimonio di questa o di quella forza politica, ma è patrimonio culturale del complesso delle forze politiche che operano tra i lavoratori ma che è superficiale classificare di sinistra con un termine sbrigativo.
Le cooperative devono essere aiutate quando hanno progetti validi. La legge sotto questo aspetto è sufficientemente chiara. Tutto dipenderà dalla sua gestione, per questo abbiamo richiesto che dalla gestione non venga completamente estraniato il Consiglio regionale nella fase dell'assegnazione dei contributi e nell'iter della legge.
Con queste annotazioni diamo il nostro voto favorevole. Rinunceremo alla dichiarazione di voto se la replica dell'Assessore non ci stimolerà in modo particolare. Il voto favorevole va soprattutto alla volontà della Regione di ottenere un certo risultato malgrado i limiti della proposta ed i rischi che essa contiene.



PRESIDENTE

La parola all'Assessore Tapparo.



TAPPARO Giancarlo, Assessore al lavoro

La legge che oggi il Consiglio regionale approva è uno strumento importante, in una strategia più generale di intervento sul grave problema della disoccupazione che forse è sottostimato dalla collettività nazionale e da quella piemontese, ma che purtroppo è in fase crescente, malgrado qualche aggancio alla ripresa economica mondiale, malgrado una situazione di maggiore equilibrio rispetto ai processi di ristrutturazione attuati nella prima parte del decennio in corso.
Stiamo tentando di attivare una serie di strumenti, certamente non risolutivi del problema, ma che possono contribuire ad allentarne la parte più drammatica; cerchiamo di attivarli non per una strada assistenziale distorta, improvvisata, ma con contenuti di correttezza e fattibilità economica. Si tratta dunque di iniziative che verranno pesate per la loro fattibilità; l'aspetto assistenziale è molto marginale.
Sul piano della legittimità, questo disegno di legge tende probabilmente a forzare alcuni spazi. Ne siamo consapevoli, ne abbiamo discusso a lungo in Commissione. Una discussione lunga e attenta e un lavoro puntuale con i funzionari dell'Assessorato al lavoro, ed anche in collaborazione con il Ministero del lavoro, quindi credo che questo strumento abbia buona probabilità di essere approvato dal Governo.
Va ancora sottolineato, per non accendere ingiustificate aspettative che il Consiglio regionale offre alla collettività uno strumento sul problema della disoccupazione non decisivo, non dirompente, ma che rappresenta una componente di rapida attuazione di alcuni progetti. La trasformazione del tessuto industriale richiede sempre più queste forme di autorganizzazione, com'è la cooperazione, perché occupa aree interstiziali o nicchie di mercato in certe produzioni che le iniziative imprenditoriali ordinarie non sarebbero in grado di coprire in modo adeguato e non avrebbero interesse ad occupare.
Sono all'esame del Consiglio regionale tre emendamenti formali per rendere il testo più perfetto. Data la loro semplicità possono essere considerati acquisiti.



PRESIDENTE

Questo progetto di legge ha avuto nella seduta del 9 maggio il parere favorevole di competenza della I Commissione.
Passiamo alla votazione del relativo articolato.
Art. 1 (Finalità della legge) "La Regione, in attuazione dei suoi compiti istituzionali e dei suoi obiettivi programmatici, individua nella cooperazione un importante strumento di politica attiva del lavoro in grado di concorrere alla creazione di nuove occasioni di occupazione e di favorire processi di mobilità interaziendali.
La Regione, anche in relazione alla particolare gravità della crisi industriale e occupazionale in atto, concorre quindi, nell'ambito delle iniziative nazionali in materia, con la collaborazione delle associazioni cooperative giuridicamente riconosciute ed il supporto delle forze sociali nonché degli Enti locali e strumentali, a favorire la formazione, lo sviluppo e il consolidamento delle iniziative cooperative di cui alla presente legge".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 39 hanno risposto SI 37 Consiglieri si sono astenuti 2 Consiglieri L'art. 1 è approvato.
Art. 2 (Destinatari degli interventi) "Possono essere ammesse ai benefici previsti dalla presente legge secondo le modalità indicate negli articoli successivi e con esclusione delle cooperative edilizie e di consumo: a) Le cooperative, costituite dopo l'entrata in vigore della presente legge, che sono formate per almeno il 60 dei soci da: giovani disoccupati di età tra i 19 e 29 anni e/o lavoratori che si trovavano in cassa integrazione guadagni straordinaria o in disoccupazione speciale al momento della loro associazione nella cooperativa e/o lavoratori direttamente provenienti da aziende in liquidazione o sottoposte a procedure concorsuali.
b) Le cooperative che prevedono, nell'arco di validità del progetto di cui al successivo art. 3, un consistente e qualificato aumento dell'occupazione attraverso l'inserimento lavorativo di disoccupati e/o di lavoratori con le caratteristiche di cui al precedente punto a). Tali cooperative devono inoltre ispirarsi ai principi di mutualità di cui al DLCPS 14 dicembre 1947 n. 1577 e successive modificazioni ed integrazioni essere iscritte nei registri delle Prefetture o nello schedario generale della cooperazione ed essere soggette alla vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
Per le cooperative ed i lavoratori interessati resta fermo l'obbligo dell'osservanza dell'incompatibilità e delle altre disposizioni derivanti dalla normativa statale in materia di cassa integrazione guadagni trattamento ordinario e speciale di disoccupazione e collocamento".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 39 hanno risposto SI 37 Consiglieri si sono astenuti 2 Consiglieri L'art. 2 è approvato.
Art. 3 (Progetti di sviluppo) "Le cooperative di cui al precedente articolo 2 per accedere ai benefici della presente legge devono presentare un progetto di sviluppo triennale o, nel caso vengano previsti investimenti non superiori ai 100 milioni, almeno biennale.
I progetti devono: indicare obiettivi produttivi ed occupazionali coerenti con le finalità della programmazione regionale così come specificate dalla deliberazione quadro della Giunta regionale di cui al successivo art. 6 indicare quali spazi di mercato si intendono coprire, anche attraverso una sintetica analisi degli stessi contenere un piano finanziario che, prevedendo un'adeguata capacità di autofinanziamento dell'impresa proponente dimostri l'idoneità della cooperativa a produrre beni o servizi con criteri di efficienza ed economicità, assicurando una ragionevole stabilità del bilancio e la remunerazione del lavoro contenere un piano degli investimenti che si intendono attivare per il periodo di validità del progetto prevedere, qualora comprendano programmi di risanamento e di ricapitalizzazione, che tali programmi vengano realizzati almeno per il 30 per cento con l'apporto diretto dei soci.
Le cooperative di cui alla lettera a) del precedente articolo 2 qualora richiedano il contributo di avviamento previsto dal successivo art.
4, secondo comma, devono altresì analiticamente indicare le spese previste od anche già sostenute a tale titolo.
Le cooperative di cui al punto b) del precedente articolo 2 devono altresì presentare un piano occupazionale che indichi quantità, tempi e caratteristiche dei nuovi inserimenti, nonché i profili professionali richiesti per i nuovi occupati.
Nella predisposizione dei progetti di cui al presente articolo, le cooperative indicate all'art. 2 possono avvalersi dei servizi attivati dalla Regione d'intesa con le associazioni cooperative giuridicamente riconosciute e con gli enti strumentali regionali, come disposto dall'art.
10 della presente legge".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 39 hanno risposto SI 37 Consiglieri si sono astenuti 2 Consiglieri L'art. 3 è approvato.
Art. 4 (Entità dei contributi) "Per l'attuazione degli investimenti previsti dai progetti di sviluppo di cui all'art. 3 la Regione può concedere alle cooperative di cui al precedente art. 2 un contributo in conto capitale, in misura non superiore al 40 della spesa totale riconosciuta ammissibile, da erogarsi in rate annuali determinate in relazione alla durata del progetto di sviluppo ed alle caratteristiche degli investimenti. Gli investimenti ammessi a contributo sono quelli relativi all'acquisizione di beni immobili impianti, macchinari ed attrezzature.
La Regione può concedere inoltre, per le spese generali di avviamento connesse alla realizzazione del progetto di sviluppo (costituzione delle cooperative, predisposizione del progetto di sviluppo, acquisto di materie prime e semilavorati, eventuali canoni di locazione per gli immobili destinati alle attività produttive), da sostenere o anche già sostenute nel primo anno di esercizio, dalle cooperative di nuova costituzione aventi le caratteristiche di cui alla lettera a) del precedente articolo 2, un contributo non superiore al 50 della spesa riconosciuta ammissibile. Tale contributo non può superare comunque l'importo massimo di lire 50 milioni".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 39 hanno risposto SI 37 Consiglieri si sono astenuti 2 Consiglieri L'art. 4 è approvato.
Art. 5 (contributi per operazioni di leasing) "In sostituzione del contributo di cui al precedente articolo 4, primo comma, qualora gli investimenti siano realizzati mediante operazioni di locazione finanziaria con società di leasing appositamente convenzionate con la Regione può essere concesso un contributo fino al 40 del valore dei beni oggetto del contratto di locazione.
La Giunta regionale è autorizzata a stipulare le convenzioni di cui al comma precedente con le società di leasing per disciplinare le modalità e le procedure di erogazione dei contributi.
Le suddette convenzioni devono anche prevedere che in caso di anticipata risoluzione del contratto di locazione finanziaria, la quota di contributo regionale sui canoni non pagati dalla cooperativa sarà restituita alla Regione entro 60 giorni dalla risoluzione del contratto".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 39 hanno risposto SI 37 Consiglieri si sono astenuti 2 Consiglieri L'art. 5 è approvato.
Art. 6 (Delibera quadro per l'esame delle domande) "La Giunta regionale, sentita la Commissione regionale per la cooperazione di cui alla legge regionale 15 maggio 1978 n. 24 previo parere della competente Commissione consiliare, entro il 30 ottobre di ogni anno assume una deliberazione quadro che fissa, per l'anno successivo, le priorità per l'esame e l'accoglimento delle domande di cui al successivo art. 7, sulla base degli obiettivi indicati dal Piano di sviluppo e dei seguenti criteri: a) stato di crisi occupazionale e produttiva esistente nei diversi settori produttivi e/o nelle diverse aree territoriali regionali b) contributo all'assorbimento della disoccupazione in specie giovanile e/o alla ricollocazione produttiva dei lavoratori provenienti da aziende in crisi c) rapporto tra risorse finanziarie richieste e sviluppo dell'occupazione.
Con la stessa deliberazione la Giunta regionale determina inoltre le modalità di riparto del fondo di cui all'art. 14 fra le cooperative di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 2 nonché, per le cooperative di cui all'articolo 2 lettera b), le dimensioni minime delle stesse, le caratteristiche e l'entità dell'incremento occupazionale da effettuarsi ai fini dell'ammissione delle relative domande ai benefici della presente legge".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 39 hanno risposto SI 37 Consiglieri si sono astenuti 2 Consiglieri L'art. 6 è approvato.
Art. 7 (Modalità e termini per la presentazione e l'esame delle domande) "Le cooperative in possesso dei requisiti previsti dalla presente legge, per ottenere i contributi di cui ai precedenti articoli 4 e 5 presentano domanda al Presidente della Giunta regionale.
Le cooperative di cui all'art. 2 lettera a) devono presentare domanda entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello della loro costituzione e, qualora si siano costituite nel primo semestre dell'anno possono anticipare la presentazione della domanda al 30 giugno dell'anno stesso; le cooperative di cui all'art. 2 lettera b) presentano domanda entro il 31 gennaio di ogni anno.
Le domande devono essere corredate della documentazione fissata nel disciplinare adottato con deliberazione della Giunta regionale.
La Giunta regionale, accertato che le cooperative richiedenti risultino in possesso dei requisiti di cui alla presente legge e sentita la Commissione regionale per la cooperazione di cui alla legge regionale 15 maggio 1978 n. 24, previa informazione alla Commissione consiliare competente, delibera l'assegnazione dei contributi sulla base dei criteri e delle priorità di cui al precedente art. 6.
Per l'esame e la valutazione tecnica della domande e degli allegati progetti di sviluppo, la Giunta regionale si avvale della consulenza e della collaborazione di un apposito comitato tecnico.
Il suddetto comitato è composto da persone esperte in economia, finanza aziendale, marketing, organizzazione e tecnologia dell' impresa in numero non superiore a 5 ed è nominato, annualmente, con deliberazione della Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente in materia di cooperazione.
Alle spese di funzionamento si provvede a norma della legge regionale 2/7/1976 n. 33.
La Giunta regionale ed il Comitato di cui al comma precedente possono avvalersi altresì ai sensi e secondo le modalità della Legge regionale 6/11/1978 n. 65, della collaborazione e della consulenza degli enti strumentali regionali, che non abbiano partecipato alla predisposizione del progetto di sviluppo in esame e/o, quando richiesto da particolari esigenze tecniche, di esperti scelti, sentita la competente Commissione consiliare".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 39 hanno risposto SI 37 Consiglieri si sono astenuti 2 Consiglieri L'art. 7 è approvato.
Art. 8 (Modalità e controlli per l'erogazione dei contributi) "La prima rata del contributo per investimenti di cui al primo comma dell'art. 4 e gli eventuali contributi per l'avviamento di cui al secondo comma dell'articolo 4, sono erogati secondo modalità stabilite dalla Giunta regionale con la deliberazione di concessione.
L'erogazione delle rate successive dei contributi di cui all'art. 4 primo comma è effettuata con decreto del Presidente della Giunta regionale previa dimostrazione da parte delle cooperative, da fornire entro il 31 gennaio di ogni anno, dell'attuazione degli investimenti e degli incrementi occupazionali previsti dai progetti di sviluppo per l'anno precedente.
Le modalità di erogazione dei contributi di cui all'articolo 5 saranno disciplinati dalle convenzioni di cui all'articolo stesso.
Le società cooperative che beneficiano delle provvidenze previste dagli artt. 4 e 5 precedenti sono tenute, per tutti gli esercizi relativamente ai quali le stesse sono imputate, a non erogare ai soci somme aggiuntive rispetto ai salari normali, né a distribuire utili in ragione del capitale versato e a destinare gli utili stessi ad un fondo di riserva indivisibile come previsto dall'art. 12 della legge 16/12/1977 n. 904.
Nel periodo di validità dei progetti di sviluppo, la Giunta regionale può effettuare ulteriori verifiche sullo stato di attuazione degli stessi richiedendo alle cooperative beneficiarie informazioni, presentazioni di documenti e disponendo, se necessario, appositi controlli.
Rilevanti modifiche ai progetti di sviluppo approvati devono essere preventivamente autorizzati con deliberazione della Giunta regionale su apposita domanda delle cooperative interessate.
La Giunta regionale può disporre inoltre, previo parere della Commissione regionale per la cooperazione, la cessazione e/o la revoca dei benefici in caso di gravi inadempienze delle cooperative beneficiarie ovvero se i contributi concessi non sono utilizzati conforme mente alle finalità indicate nei progetti di sviluppo di cui al precedente articolo 3 e alle modalità fissate dalla Giunta regionale nella delibera di concessione dei contributi di cui al primo comma, o risulti comunque impossibile il loro utilizzo per l'attuazione di tali progetti.
I contributi per gli investimenti delle cooperative di cui alla lettera a) dell'art. 2 sono concessi per un solo progetto di sviluppo.
Resta però in facoltà di tali cooperative la possibilità di richiedere il finanziamento di un ulteriore progetto di sviluppo ove esse si trovino nelle condizioni di cui alla lettera b) dell'art. 2.
I contributi di cui alla presente legge non sono cumulabili con altre agevolazioni finanziarie corrisposte dalla Regione, dallo Stato e da altre pubbliche amministrazioni per le medesime iniziative".
Il Consigliere Tapparo presenta il seguente emendamento: settimo comma penultima riga, sono soppresse le parole "dicui al primo comma".
Chi è favorevole all'emendamento è pregato di alzare la mano.
E' approvato.
Passiamo alla votazione dell'articolo 8, così modificato.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 39 hanno risposto SI 37 Consiglieri si sono astenuti 2 Consiglieri L'art. 8 è approvato.
Art. 9 (Fondo di garanzia) "Al fine di favorire l'accesso al credito di esercizio e la stipulazione di contratti di locazione finanziaria su beni di investimento da parte delle cooperative di cui al precedente art. 2, la Regione Piemonte promuove la costituzione di un apposito fondo di garanzia con la partecipazione dell'Istituto finanziario regionale piemontese - Finpiemonte s.p.a. - delle Società finanziarie e consorzi costituiti dalle associazioni cooperative giuridicamente riconosciute e degli Enti locali che ne facciano richiesta.
Le modalità e le condizioni della partecipazione della Regione saranno determinate su proposta della Giunta, con deliberazione del Consiglio regionale".
Viene presentato il seguente emendamento dall'Assessore Tapparo: all'articolo 9, primo comma, dopo le parole "Finpiemonte S.p.A." il testo viene così sostituito "di associazioni cooperative giuridicamente riconosciute o di società finanziarie o consorzi da esse costituite, e dagli enti locali che ne facciano richiesta".
Chi è favorevole all'emendamento è pregato di alzare la mano. E' approvato.
Si proceda alla votazione dell'articolo 9 così modificato.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 39 hanno risposto SI 37 Consiglieri si sono astenuti 2 Consiglieri L'art. 9 è approvato.
Art. 10 (Servizi di assistenza) "A favore delle cooperative di cui all'art. 2 sono previsti servizi di assistenza tecnicogestionale per la predisposizione e l'attuazione dei progetti di sviluppo di cui all'art. 3, per l'analisi di mercato e l'accesso all'innovazione tecnologica, per la formazione professionale e manageriale dei soci e per gli interventi di orientamento e di consulting necessari al decollo delle iniziative produttive.
La Giunta regionale provvederà a stipulare convenzioni con le associazioni cooperative giuridicamente riconosciute e con gli Enti strumentali regionali e in particolare con la Finpiemonte spa al fine di definire, con le organizzazioni cooperative stesse e con gli Enti strumentali della Regione, le modalità dell'erogazione dei servizi sopra indicati.
Le associazioni cooperative giuridicamente riconosciute presteranno l'attività di supporto tecnico-gestionale di cui al secondo comma del presente articolo nell'ambito delle funzioni previste dalla legge regionale 15 maggio 1978, n. 24.
Per le finalità di cui al primo comma del presente articolo la Giunta regionale promuove altresì le opportune collaborazioni con gli Enti locali interessati".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 39 hanno risposto SI 37 Consiglieri si sono astenuti 2 Consiglieri L'art. 10 è approvato.
Art. 11 (Relazione consuntiva) "La Giunta regionale, contestualmente alla presentazione della proposta di deliberazione di cui all'art. 6, presenta annualmente al Consiglio regionale una relazione sullo stato di attuazione della presente legge anche in rapporto alle tendenze in atto nel mercato del lavoro.
A tal fine la Giunta regionale effettua, promuove e coordina rilevazioni statistiche, indagini e ricerche avvalendosi della collaborazione delle associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo giuridicamente riconosciute e territorialmente competenti, della Commissione regionale per la cooperazione, degli Enti locali degli Enti strumentali regionali e degli organi del Ministero del lavoro e della previdenza sociale".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 39 hanno risposto SI 37 Consiglieri si sono astenuti 2 Consiglieri L'art. 11 è approvato.
Art. 12 (Norme transitorie per la prima applicazione della legge) "Al fine di garantire immediata operatività alla presente legge, per l'anno 1984, le cooperative in possesso dei requisiti di cui al precedente art. 2 possono presentare le domande intese ad ottenere i contributi, di cui al precedente articolo 4, in alternativa, ai termini di cui al primo e secondo comma del precedente articolo 7, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge stessa.
Le domande, sono corredate della documentazione comprovante l'esistenza dei requisiti di cui alla presente legge, nonché dei progetti di sviluppo di cui al precedente art. 3.
Le cooperative di cui alla lettera b) dell' art. 2 possono presentare le domande, di cui ai commi precedenti, soltanto qualora si impegnino a realizzare, nel piano occupazionale contenuto nel progetto di sviluppo, un incremento occupazionale contenuto nel progetto di sviluppo, un incremento occupazionale pari almeno al 20 del totale dei lavoratori dipendenti delle cooperative e dei soci lavoratori partecipanti alle stesse all'atto della presentazione della domanda. L'incremento occupazionale predetto non pu essere comunque inferiore alle 5 unità.
Le cooperative con le caratteristiche di cui alla lettera ) del precedente articolo 2 che siano state costituite nei 2 anni precedenti all'entrata in vigore della presente legge e siano tuttora operanti possono presentare domanda, corredata della documentazione di cui al precedente secondo comma, per ottenere i contributi di cui all'art. 4 primo comma e nel caso in cui tali cooperative siano state costituire nell'anno precedente all'entrata in vigore della legge, anche per i contributi di cui all'art. 4, secondo comma.
In alternativa al disposto di cui al precedente comma, tali cooperative possono chiedere unicamente i contributi di cui all'art. 4, primo comma riferendoli agli investimenti compiuti anziché a quelli da compiere. In tal caso, in sostituzione del progetto di sviluppo di cui al precedente articolo 3, la cooperativa richiedente deve presentare una relazione analitica che documenti gli investimenti effettuati, l'attività svolta e quella attualmente in corso.
Le cooperative di cui ai precedenti due commi devono inderogabilmente presentare le domande, a pena di decadenza, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
Per l'accoglimento delle domande di cui al presente articolo la Giunta regionale dà priorità alle iniziative che interessino le aree e i settori di maggior crisi occupazionale e che contribuiscano maggiormente al reinserimento produttivo di lavoratori disoccupati e/o in c.i.g. e/o all'inserimento di giovani disoccupati".
Vengono presentati dall'Assessore Tapparo i seguenti emendamenti: 1) all'articolo 12, quinto comma dopo le parole "l'attività svolta" viene soppressa la congiunzione "e" sostituita da "," 2) dopo le parole "attualmente in corso" vengono inserite le parole "nonché l'esistenza di condizioni di stabilità imprenditoriale delle iniziative cooperative stesse".
Chi è favorevole agli emendamenti è pregato di alzare la mano. Sono approvati.
Passiamo alla votazione dell'art. 12, così modificato.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 39 hanno risposto SI 37 Consiglieri si sono astenuti 2 Consiglieri L'art. 12 è approvato.
Art. 13 (Norme finanziarie per i contributi di avviamento) "Per la concessione dei contributi previsti dall'art. 4, secondo comma della presente legge, è autorizzata per l'anno 1984 la spesa di lire 300 milioni, in termini di competenza e di cassa, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di cui al capitolo 12.500 dello stato di previsione della spesa per l'anno 1984 ed iscrivendo la stessa spesa in apposito capitolo da istituire nello stato di previsione medesimo con la denominazione 'Contributi alle cooperative per spese generali di avviamento' e con la dotazione di L. 300 milioni in termini di competenza e di cassa.
La spesa per ciascuno degli anni finanziari successivi al 1984 sarà determinata con le leggi di approvazione dei relativi bilanci.
Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato ad apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 39 hanno risposto SI 37 Consiglieri si sono astenuti 2 Consiglieri L'art. 13 è approvato.
Art. 14 (Norme finanziarie per i contributi di investimento) "Per la concessione dei contributi di cui agli art. 4, primo comma e 5 a favore delle cooperative di cui all'art. 2 della presente legge è autorizzata per l'anno 1984 la spesa complessiva di L. 700 milioni.
All'onere di 700 milioni per l'anno finanziario 1984 si provvede mediante riduzione di pari importo, in termini di competenza e di cassa del capitolo 12800 dello stato di previsione della spesa per tale anno ed iscrivendo nello stato di previsione medesimo un apposito capitolo con la denominazione 'finanziamenti e contributi in conto capitale alle cooperative per l'attuazione di progetti di sviluppo' e con la dotazione in termini di competenza e di cassa, di lire 700 milioni.
La spesa per ciascuno degli anni finanziari successivi al 1984 sarà determinata con le leggi di approvazione dei relativi bilanci.
Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 39 hanno risposto SI 37 Consiglieri si sono astenuti 2 Consiglieri L'art. 14 è approvato.
Art. 15 (Norme finanziarie per il fondo di garanzia) "Agli oneri derivanti dall'attuazione dell' art. 9 della presente legge è autorizzata per l'anno 1984 la spesa di lire 100 milioni, in termini di competenza e di cassa, cui si provvede mediante riduzione di pari importo in termini di competenza e di cassa del capitolo 12800 dello stato di previsione della spesa per l'anno 1984 e con l'iscrizione nello stato di previsione medesimo di apposito capitolo con la denominazione 'Partecipazione alla costituzione di un fondo di garanzia per favorire l'accesso al credito di esercizio delle cooperative' e con la dotazione in termini di competenza e di cassa, di L. 100 milioni.
La spesa per ciascuno degli anni finanziari successivi al 1984, sarà determinata con le leggi di approvazione dei relativi bilanci.
Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 39 hanno risposto SI 37 Consiglieri si sono astenuti 2 Consiglieri L'art. 15 è approvato.
Art. 16 (Norme finanziarie per i servizi di assistenza) "La Giunta regionale è autorizzata a corrispondere all'Istituto finanziario regionale piemontese - Finpiemonte spa - e agli Enti strumentali regionali il rimborso degli oneri sostenuti per quanto previsto dall'art. 10 della presente legge.
Alla determinazione dell'entità delle erogazioni di cui al precedente comma ed al relativo finanziamento si provvederà sulla base delle convenzioni di cui al precedente art. 10, valutata la richiesta presentata da tali Enti in relazione all'attività svolta nell'anno precedente, con le leggi di approvazione dei bilanci degli esercizi finanziari 1985 e seguenti.
Nello stato di previsione della spesa per l'anno 1985 verrà iscritto apposito capitolo con la seguente denominazione: 'Somme da corrispondere a Finpiemonte ed Enti strumentali regionali per l'assistenza tecnico gestionale alle cooperative', con la dotazione che verrà stabilita in sede di approvazione del relativo bilancio".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 39 hanno risposto SI 37 Consiglieri si sono astenuti 2 Consiglieri L'art. 16 è approvato.
Si passi ora alla votazione sull'intero testo della legge.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 39 hanno risposto SI 37 Consiglieri si sono astenuti 2 Consiglieri L'intero testo di legge è approvato.



PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE MARCHIARO


Argomento:

Nomine


PRESIDENTE

In merito al punto diciottesimo dell'ordine del giorno, vengono effettuate le seguenti "Nomine":


Argomento: Nomine

Comitato regionale per il servizio RAI-TV: nomina di nove membri con voto limitato a due terzi.


PRESIDENTE

Si distribuiscano le schede per la votazione.



(Si procede alla votazione a scrutinio segreto)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti n. 41 hanno riportato voti: DESTEFANIS Silvio n. 23 GUERRA Remo n. 23 SEGRE Bruno n. 24 FIORENTINI Claudio n. 20 DEGIACOMI Carlo n. 20 PIGNOCCHINO Guido n. 16 PINTUS Giovanni n. 15 GREPPI Tonino n. 14 PIAZZA Daniela n. 15 schede bianche n. 2 Proclamo eletti i Signori Destefanis, Guerra, Segre, Fiorentini Degiacomi, Pignocchino, Pintus, Greppi e Piazza.


Argomento: Nomine

Commissione tecnico-consultiva per la tutela del patrimonio speleologico della Regione Piemonte: nomina di tre rappresentanti con voto limitato a due.


PRESIDENTE

Si distribuiscano le schede per la votazione.



(Si procede alla votazione a scrutinio segreto)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti n. 41 hanno riportato voti: GOBETTI Andrea n. 23 PIZZATO Adriano n. 21 ZANELLA Eugenio n. 16 schede bianche n. 3 Proclamo eletti i Signori Gobetti, Pizzato e Zanella.


Argomento: Nomine

Commissione tecnico-consultiva per la tutela del patrimonio speleologico della Regione Piemonte: nomina di due esperti sentita l'Università degli Studi di Torino.


PRESIDENTE

Si distribuiscano le schede per la votazione.



(Si procede alla votazione a scrutinio segreto)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti n. 41 hanno riportato voti: CARRARO Francesco n. 35 MASALI Melchiorre n. 35 SALVETTI n. 1 schede bianche n. 5 Proclamo eletti i Signori Carraro Francesco e Masali Melchiorre.


Argomento: Protezione della natura (fauna, flora, minerali, vigilanza, ecc.)

Esame progetto di legge n. 398: "Legge regionale 2.11.1982 n. 32 Norme per la conservazione del patrimonio naturale e dell'assetto ambientale'. Modifica ed integrazione degli articoli 22, 27, 33, 38"


PRESIDENTE

Punto quindicesimo all'ordine del giorno: Esame progetto di legge n.
398: "Legge regionale 2.11.1982, n. 32 'Norme per la conservazione del patrimonio naturale e dell'assetto ambientale'. Modifica ed integrazione degli articoli 22, 27, 33, 38".
Il relatore è il Consigliere Ferro.



FERRO Primo

Darei per letta la relazione che è nelle mani dei Consiglieri.



PRESIDENTE

Chiede la parola il Consigliere Carazzoni. Ne ha facoltà.



CARAZZONI Nino

L'unanimità dei consensi che si è coagulato in Commissione attorno a questo provvedimento di legge, non può condizionare anche il nostro voto e il giudizio che su questa proposta ci accingiamo ad esprimere, rilevando come si tratti, in ultima analisi, di un insignificante e inadeguato adeguamento che non risolverà alcuno dei problemi di fondo posti dalla vigente normativa in tema di tutela ambientale e del patrimonio naturale.
E' vero - e non siamo certo noi che vogliamo disconoscerlo - che la revisione della legge regionale 32/82, disciplinando materie alquanto diverse l'una dall'altra, doveva necessariamente comportare un esame lungo nei tempi e approfondito nelle analisi; e che, sotto l'urgenza di intervenire anche per la scadenza di tempi e stagioni, qualcosa doveva pur essere fatto. Ma è altrettanto vero che, nel quadro delle modifiche, anche soltanto limitate a pochi articoli, si poteva e si doveva necessariamente andare più a fondo e non restare soltanto in superficie affrontando nel merito taluni problemi di attuazione della legge 32/82, problemi che hanno peraltro già sollevato una vastissima contestazione. Questo non è stato fatto, deludendo le attese di migliaia e migliaia di cittadini piemontesi i quali sono destinati a rimanere del tutto insoddisfatti dalle modifiche che si andranno ad approvare e, in forza di questa loro insoddisfazione che vogliamo interpretare, condividendo questo stato d'animo, esprimeremo sulla legge un voto di astensione che per chiarezza non è rivolto ad investire le modifiche degli artt. 27-33-38. Infatti, per quanto riguarda l'art. 27 l'aumento del numero degli anfibi catturabili in zone di risaia è soltanto un riconoscimento, sia pure tardivo, che non possiamo certo contestare. Per quanto riguarda l'art. 33 siamo del tutto d'accordo: con le semplificazioni introdotte si rende più spedito e più agevole il testo che era stato finora di difficile attuazione pratica. Per quanto riguarda l'art. 38, dobbiamo dire che riteniamo un atto di giustizia finalmente perfezionato quello di stabilire una diversa congruità tra violazione e sanzione in modo che ne abbia a risultare una più equa proporzione tra infrazione e pena pecuniaria.
Ciò che ci porta invece a denunciare l'inadeguatezza di questa proposta di legge è la mancata radicale riforma dell'art. 22 concernente la raccolta dei funghi. Sottolineiamo il termine "radicale". E' proprio su questo punto infatti che si doveva radicalmente innovare, prendendo atto delle molte e caotiche conseguenze che una contrastante regolamentazione sul territorio regionale è venuta a determinare in tutto il Piemonte. I nuovi commi che si intendono aggiungere, lasciano la situazione del tutto immutata, e sono stati formulati per recepire ed accogliere alcune, peraltro legittime richieste da parte dei proprietari dei fondi (sia pure attraverso una macchinosa procedura che si vuole instaurare a favore dei proprietari di fondi, ai quali vengono richiesti gli estremi delle particelle catastali relative ai fondi posseduti, il titolo di godimento, l'elenco dei familiari, la relativa parentela). Ma, tutto sommato, questo è un problema che riguarda solo i possessori o conduttori di fondi.
I veri nodi da sciogliere sono ed erano invece altri, a cominciare da quello dell'istituzione del tesserino per la raccolta dei funghi, il cui rilascio si è voluto assurdamente demandare alle Comunità montane, così consentendo l'instaurarsi di una regolamentazione caotica su tutto il territorio piemontese, regolamentazione che è stata fonte di disparità di trattamenti e di indubbie difficoltà per il cittadino. Ci risulta che migliaia e migliaia di firme siano state inoltrate alla Presidenza della Giunta contro questa disposizione e, per essa, all'Assessorato all'ecologia, da tutto il Piemonte.
Ci risulta però anche che il Presidente della Giunta o l'Assessore all'ecologia non abbiano degnato quest'istanza neppure di un cenno cortese di risposta.
Era auspicabile che le critiche diffusissime, fossero tenute in considerazione in sede di modifica della Legge 32/82 così come era doveroso attendersi che l'art. 22 fosse modificato, sempre secondo le indicazioni espresse da tanti cercatori di funghi, anche ai commi quarto e sesto. Altre modifiche diventava lecito attendersi all'articolo 20-21-33 nelle parti riguardanti sempre la micologia. Soprattutto si doveva integrare - questo lo sottolineiamo con forza - l'art. 35; bisognava concedere a un numero ristretto di appartenenti alle associazioni mitologiche riconosciute, il diritto di effettuare per tutto l'anno raccolte di funghi per scopi scientifici o didattici. Queste sono le richieste che i gruppi mitologici verranno a presentare, e con forza, nelle consultazioni già indette per il 23 maggio prossimo. Ora, ci domandiamo quale significato e quale valore potrà avere una consultazione che si svolge sei giorni dopo l'approvazione di una legge che non tiene in alcuna considerazione le proposte avanzate da tempo e con tanto giustificato ardore? E' soprattutto giudicando in forza di queste omissioni, di queste carenze, di queste superficialità, che il Gruppo del Movimento Sociale Italiano darà un voto di astensione.



PRESIDENTE

Passiamo alla votazione degli articoli.
Art. 1 "All'art. 22 della legge regionale 2 novembre 1982, n. 32 si aggiungono i seguenti commi: 'Il tesserino viene rilasciato gratuitamente a titolo di indennizzo ai proprietari, possessori o conduttori - e loro familiari - di fondi che in nessun caso esercitino la riserva della raccolta funghi e prodotti del sottobosco né si avvalgano degli articoli 841 e seguenti del Codice Civile.
Per il rilascio del tesserino gratuito gli interessati presentano domanda alla Comunità Montana o al Comune per i territori non montani indicando gli estremi catastali delle particelle, il titolo di godimento nonché l'elenco dei familiari e relativo grado di parentela.
Al fine di facilitare le operazioni di vigilanza, il tesserino viene inoltre, rilasciato gratuitamente, se richiesto, ai proprietari, possessori o conduttori e loro familiari che delimitano i loro fondi, in base all'art.
841 e seguenti del Codice Civile, ed ha valore limitatamente alla raccolta sui fondi stessi; a tale fine deve recare la dicitura "validità limitata sui fondi in proprietà (o altro titolo di godimento)'".
La parola al Consigliere Lombardi.



LOMBARDI Emilio

Proponiamo la soppressione dell'art. 1 perché rischierebbe di creare difficoltà e disagio nei confronti dei cittadini e dei pubblici amministratori.
Le modifiche alla legislazione debbono venire in tempo utile anche per favorire l'informazione alla comunità. Con questo emendamento si superano parzialmente le difficoltà evidenziate dal collega Carazzoni. La legge rimane immutata per quanto riguarda il rilascio del tesserino, anche perch nelle comunità montane (spesso tanto vituperate) che hanno correttamente operato, già nell'annata trascorsa, c'è stata chiarezza e certezza del diritto e del dovere.
Noi abbiamo sempre posto una questione di principio perché non riteniamo giusto che un ente pubblico dia la possibilità di raccogliere prodotti del sottobosco al privato su territori di privati.
Ma, a parte questa questione di principio, laddove la legge 32 è stata correttamente applicata ha dato certezza e chiarezza del diritto sia agli amministratori, sia ai cittadini residenti sia a quelli che hanno l'hobby della raccolta.
Noi proponiamo la soppressione dell'art. 1 in attesa degli opportuni chiarimenti in sede di riforma della legge 32 tenendo presente che la legge 32 per molti cittadini è già funzionante e chiara.
Come sempre succede quando ci sono interessi contrastanti fra proprietari, residenti e hobbisti vengono fuori i pateracci. Noi scegliamo la strada della difesa degli interessi dei cittadini locali che in montagna vivono e lavorano e teniamo presenti nel limite del possibile le esigenze dei ricercatori hobbysti.
Tutto questo è possibile se viene data una regolamentazione adeguata.
Marceremo su questa strada, siccome questa legge non contrasta con questa impostazione, considerato che era necessario fare alcune precisazioni per ciò che riguarda le sanzioni, problema che era sfuggito nel momento della prima stesura della legge, riteniamo di poter dare voto favorevole a questa legge con l'impegno che nella modifica generale vengano portati avanti i principi che questa legge vuole difendere.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Ferro.



FERRO Primo

Ho concordato le posizioni nostre con quelle della Giunta quindi credo di poter parlare a nome della maggioranza che è d'accordo sulla soppressione.



PRESIDENTE

Chi è favorevole all'emendamento è pregato di alzare la mano. E' approvata all'unanimità. L'articolo 1 è soppresso.
Art. 2 "L'art. 27 della legge regionale 2 novembre 1982, n. 32, è così sostituito: 'E' vietata nel territorio regionale la raccolta o la distribuzione di uova e la cattura o l'uccisione di tutte le specie di anfibi, nonché la cattura, il trasporto ed il commercio dei rospi.
Dal 1 luglio al 30 novembre è consentita la cattura di rane per quantitativi non superiori a 20 esemplari per persona al giorno. Nelle zone a risaia il limite è elevato a 100 esemplari per persona al giorno.
La cattura di un numero superiore di esemplari è consentita in deroga secondo le prescrizioni di cui all'art. 32 della presente legge.
E' vietato comunque l'uso della guada o di altre reti per la cattura.
La cattura è vietata dal tramonto alla levata del sole'".
Si passi alla votazione.
(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 40 hanno risposto SI 38 Consiglieri si sono astenuti 2 Consiglieri L'art. 2 è approvato.
Art. 3 "L'art. 33 della legge regionale 2 novembre 1982 n. 32, è così sostituito: 'E' consentita la vendita di specie tutelate dalla presente legge provenienti da colture od allevamenti, nonché da giardini ed orti botanici.
Tali prodotti, se posti in commercio, devono essere accompagnati da un certificato redatto dal produttore ed indicante la varietà, la provenienza ed il peso netto all'origine.
E' inoltre consentita la vendita delle specie tutelate dalla presente legge raccolte con regolare autorizzazione di cui all'art. 32 nei limiti quantitativi autorizzati ed entro un anno dal rilascio dell'autorizzazione'".
Si passi alla votazione.
Si passi alla votazione.
(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 40 hanno risposto SI 38 Consiglieri si sono astenuti 2 Consiglieri L'art. 3 è approvato.
Art. 4 "L'art. 38 della legge regionale 2 novembre 1982, n. 32 è così sostituito: 'Per le violazioni dei divieti e per l'inosservanza degli obblighi di cui alla presente legge si applicano le seguenti sanzioni: a) per le violazioni di cui all'art. 5 si applicano le sanzioni di cui al D.P.R. 10.9.1982, n. 915 b) per le violazioni di cui all'art. 9 si applicano le sanzioni di cui all'art. 3 della legge 9.10.1967, n. 950, così come modificata dalla legge 1.3.1975, n. 47 c) per le violazioni di cui all'art. 24 si applicano le sanzioni previste dall'art. 16 della legge 17.7.1970, n. 568 d) per le violazioni previste dagli articoli 6 - primo comma - 13, 14 26, 22, si applicano le sanzioni da L. 20.000 a L. 200.000 e) per le violazioni di cui all'art. 10 si applica la sanzione da L.
50.000 a L. 500.000 f) per le violazioni di cui ai commi primo e secondo dell'art. 11 si applica la sanzione da L. 25.000 a L. 250.000; le violazioni alle disposizioni degli altri commi dello stesso articolo comportano la sanzione da L. 20.000 a L. 200.000 g) per la violazione al primo comma dell'art. 15 si applica la sanzione da L. 20.000 più L. 5.000 per ogni esemplare eccedente la quantità consentita. La violazione al secondo comma dello stesso articolo 15 comporta la sanzione da L. 5.000 a L. 50.000 h) per le violazioni alle norme previste dagli artt. 16, 25 e 30 si applicano le sanzioni da L. 100.000 a L. 1.000.000 i) per la violazione al secondo comma dell'art. 20 si applica la sanzione da L. 10.000 a L. 100.000 l) le violazioni al primo comma dell'art. 20 sopra citato e agli articoli 27 e 28 comportano la sanzione di L. 10.000 più L. 3.000 per ogni esemplare eccedente la quantità consentita m) le violazioni all'art. 29 comportano la sanzione di L. 20.000 più L.
5.000 per ogni esemplare catturato n) la violazione al disposto dell'art. 22 comporta la sanzione equivalente al doppio del costo del tesserino".
Vengono presentati i seguenti emendamenti: emendamento soppressivo del punto c). La parola al Consigliere Majorino.



MAJORINO Gaetano

L'emendamento è di carattere formale. L'articolo proposto dice: "Per le violazioni di cui all'art. 24, si applicano le sanzioni previste dall'art.
16, legge 17/7/70". L'art. 24 della legge, non contiene divieti o prescrizioni suscettibili di essere violati.
L'art. 24 si limita a dire che la disciplina della raccolta e del commercio dei tartufi destinati al consumo è regolata dalla legge statale n. 568 del 17/7/70 che disciplina l'intera materia.
Non è concettualmente concepibile una violazione all'art. 24.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Ferro.



FERRO Primo

A nome della maggioranza credo sia da respingere la proposta di emendamento del Consigliere Majorino in quanto attraverso il punto c) riaffermiamo anche per quanto riguarda la parte sanzionatoria la titolarità della legge nazionale n. 568, come affermiamo questa titolarità per quanto riguarda i dispositivi relativi alla raccolta dei tartufi, nell'art, che veniva citato da Majorino, per cui le due cose combaciano perfettamente.



PRESIDENTE

Il secondo emendamento è presentato dai Consiglieri Avondo e Villa: alla lettera g) all'art. 4 (che modifica l'art. 38 della L.R. 32/82), le parole "per ogni esemplare eccedente la quantità consentita", sono sostituite con le parole "per ogni esemplare raccolto, detenuto danneggiato o commerciato illegittimamente".
Chi è favorevole a tale emendamento è pregato di alzare la mano. E' approvato con 37 voti favorevoli e 3 astenuti.
Emendamento presentato dal Consigliere Majorino che recita: dopo l'ultimo comma aggiungere: "per l'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge 2 novembre 1982 n. 32 si applicano le norme e i principi di cui al capo I della legge 24 novembre 1981 n. 689.
Gli atti di accertamento, contestazione e notificazione delle violazioni per le quali è prevista la sanzione amministrativa sono compiuti dal personale di vigilanza oppure dagli ufficiali o agenti di polizia giudiziaria, con le modalità previste dagli articoli 13 e 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689: decorso inutilmente il termine di cui all'articolo 16 della citata legge per l'esercizio della facoltà, da parte dell'interessato, del pagamento della sanzione in misura ridotta, il soggetto che ha accertato la violazione presenta rapporto all' ufficio regionale competente, ai sensi dell'art. 17 della legge 24 novembre 1981 n.
689.
Fatta salva la facoltà per l'interessato di presentare scritti difensivi e documenti e di richiedere di essere personalmente sentito dall'ufficio regionale competente e fatti salvi gli altri adempimenti previsti dal primo e secondo comma dell'art. 18 della citata legge 689/1981, il Presidente della Giunta regionale determina con ordinanza la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento ovvero pronunzia ordinanza di archiviazione.
Entro trenta giorni dalla notificazione dell'ordinanza-ingiunzione di pagamento, gli interessati possono proporre opposizione davanti al Pretore del luogo in cui è stata commessa la violazione, ai sensi degli articoli 22 e 23 della legge 689/1981".
La parola al Consigliere Majorino.



MAJORINO Gaetano

Questo emendamento era già stato proposto in sede di votazione della legge 2/3/84 n. 15 che riguardava il procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative inerenti le violazioni in materia di parchi naturali, riserve naturali ed aree attrezzate e riprendeva, nelle linee essenziali, la linea procedimentale della 1. 689. Siccome siamo in materia di sanzioni, una ragione di opportunità dovrebbe suggerire che, come questo lungo emendamento venne proposto ed accolto per le ragioni anzidette nella materia sanzionatoria dei parchi, ben può essere accolto in questa sede perché delinea al cittadino la procedura che deve seguire quando c'è una violazione di legge che dà luogo a sanzione pecuniaria.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Ferro.



FERRO Primo

L'emendamento nel primo comma richiama praticamente una parte dell'art.
39 che fa riferimento alla 689. La seconda parte è esplicativa delle procedure. Si tratta di stabilire un principio. Se decidiamo di esplicare in tutte le leggi sanzionatorie le procedure, è chiaro che questa parte deve essere ripresa in tutte le leggi, mentre secondo me varrebbe la pena affermare un principio, per quanto riguarda le procedure, non obbligando necessariamente tutte le leggi a recepire le procedure stesse. Al di là di queste considerazioni, c'è un aspetto che è relativo agli organi di vigilanza su cui vale la pena di riflettere.
Proporrei al Consigliere Majorino di ritirare l'emendamento considerato il fatto che ci troveremo comunque ad affrontare la legge generale, in quella sede, approfondiremo questo discorso che ha una sua validità.



MAJORINO Gaetano

Volevo far rilevare che questo emendamento è stato preso in blocco dalla legge del 15 marzo 1984. In allora il Consiglio aveva pensato diversamente ritenendo giusto esplicitare le linee essenziali di una certa procedura. Non c'è niente di nuovo rispetto al contenuto della legge del 15/3/1984.
Se sorgono problemi, non ho nulla in contrario a ritirare l'emendamento.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Borando.



BORANDO Carlo

Poiché nell'emendamento proposto dal Consigliere Majorino si dice che "l'interessato ha il diritto di ricorrere all'ufficio regionale competente", bisognerebbe stabilire qual è l'ufficio regionale perché è accaduto che a un cittadino accusato di avere ucciso un gufo è stato ritirato il fucile ed io, nonostante sia Consigliere regionale ho impiegato un mese e mezzo per accertare quale era l'ufficio regionale al quale ricorrere.
Figuriamoci come potrebbe cavarsela un semplice cittadino!



MAJORINO Gaetano

Ritiro l'emendamento e mi riservo di proporlo quando si riesaminerà la legge 32.



PRESIDENTE

Passiamo alla votazione dell'art. 4.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 39 hanno risposto SI 37 Consiglieri si sono astenuti 2 Consiglieri L'art. 4 è approvato.
Art. 5 (Disposizioni transitorie) "Alle infrazioni commesse anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, si applicano le sanzioni previste dalla presente legge, ove più favorevoli, quando il relativo procedimento amministrativo non sia stato definito".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 39 hanno risposto SI 37 Consiglieri si sono astenuti 2 Consiglieri L'art. 5 è approvato.
Art. 6 (Urgenza) "La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 45 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 39 hanno risposto SI 37 Consiglieri si sono astenuti 2 Consiglieri L'art. 6 è approvato.
Procediamo alla votazione dell'intero testo di legge.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 39 hanno risposto SI 37 Consiglieri si sono astenuti 2 Consiglieri L'intero testo della legge è approvato.


Argomento: Assistenza farmaceutica (organizzazione, servizi ecc.

Ordine del giorno sui tickets sanitari presentato dai Consiglieri Montefalchesi, Sartoris, Marchini, Ferrari, Cernetti, Moretti, Gastaldi


PRESIDENTE

E' stato presentato un ordine del giorno sui tickets sanitari dai Consiglieri Montefalchesi, Sartoris, Marchini, Ferrari, Cernetti, Moretti Gastaldi.
L'ordine del giorno recita: "Il consiglio regionale del Piemonte Considerato che dal 1 maggio è entrata in vigore la nuova normativa sui ticket che prevede un aggravio degli oneri a carico del singolo cittadino bisognoso di terapie farmacologiche che con successivo provvedimento sono stati esclusi dai ticket i lavoratori dipendenti, con reddito annuo non superiore ai nove milioni ed i pensionati con reddito annuo non superiore agli undici che soltanto un successivo decreto ministeriale indicherà, entro novanta giorni, le malattie gravi che daranno diritto al completo esonero del pagamento del ticket, anche per i soggetti non rientranti nella fascia di reddito esente, ma bisognosi di farmaci essenziali che tale rinvio a provvedimenti successivi provoca grave disagio a quanti dal 1 maggio sono tenuti al pagamento dei tickets chiede al Governo 1) di provvedere alla più sollecita emanazione del decreto concernente le 'forme morbose di particolare rilevanza sociale e di peculiare interesse per la salute pubblica' in relazione alle quali i cittadini possano essere esentati dagli attuali tickets 2) di porre la massima attenzione, in relazione alle patologie dell'età fra zero e tre anni, a quelle forme morbose che, come il nanismo ipofisario, si manifestano alla nascita ma perdurano per un arco di tempo superiore al triennio e che richiedono, molto spesso, costosissime terapie di mantenimento anche per un'intera esistenza".
Chi approva è pregato di alzare la mano.
L'ordine del giorno è approvato all'unanimità dei 39 Consiglieri.
La seduta è tolta.



(La seduta ha termine alle ore 17,45)



(La seduta ha termine alle ore 17,45)



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