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Dettaglio seduta n.233 del 16/02/84 - Legislatura n. III - Sedute dal 9 giugno 1980 al 11 maggio 1985

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Argomento:


PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE MARCHIARO


Argomento: Opere pubbliche

Esame progetto di legge n. 262: "Legge generale in materia di opere e lavori pubblici" (seguito)


PRESIDENTE

La seduta è aperta.
Siamo alle dichiarazioni di voto sul progetto di legge n. 262: "Legge generale in materia di opere e lavori pubblici".
Ha chiesto di parlare il Consigliere Vetrino. Ne ha facoltà.



VETRINO Bianca

Signor Presidente, colleghi Consiglieri, non riprenderò in questa sede i temi che il mio Gruppo ha sollevato nel dibattito generale sulla legge che ci apprestiamo a votare.
Sintetizzerò invece i motivi per i quali il Gruppo consiliare repubblicano voterà a favore della legge sulle opere pubbliche.
Nel mese di luglio del 1980 quando, dopo l'insediamento, il Consiglio avviò il dibattito per trovare al suo interno una maggioranza, i repubblicani presentarono una bozza di programma per risolvere alcuni problemi nodali del Piemonte, nel quale indicavano prioritaria la revisione delle leggi fondamentali che avevano caratterizzato le legislature precedenti e indicavano le leggi 28 e 56. Dopo il 2 marzo 1983 ogni forza politica tentò di delineare le linee di intervento per riportare la gestione amministrativa in termini di correttezza e di efficienza. In quello che venne chiamato il "decalogo dei repubblicani", noi indicammo come fondamentale e prioritaria la revisione della legge delle opere pubbliche, e segnatamente la parte che attiene agli appalti.
Salutiamo con soddisfazione la conclusione di questo importante progetto di revisione, anche se registriamo un ritardo rispetto al 1980 e anche rispetto al 1983. Voteremo a favore della legge anche perch riteniamo che la legge, così come è stata predisposta e emendata, cerca di rendere più trasparente tutto il meccanismo relativo alla realizzazione delle opere pubbliche.
Avremmo voluto però un impianto più snello, perché riteniamo che molte delle precisazioni che nella legge si sono volute indicare per non lasciare spazio a contraddizioni o a mistificazioni, potevano essere rimandate ad un regolamento. Comunque se questa legge verrà attuata, riteniamo che possa assicurare quei criteri e quelle caratteristiche di trasparenza che devono accompagnare la gestione della cosa pubblica. Siamo consapevoli che la legislazione in materia è piuttosto complessa, ma una revisione dovrebbe essere fatta a livello nazionale. Ricordo che i repubblicani hanno presentato a livello nazionale alcune proposte di revisione.
Oggi ci troviamo di fronte a questo disegno di legge che assume una caratteristica fondamentale, quella di avere come punto di riferimento la legge 584 del 1977 che attua le Direttive comunitarie: questo ci pare estremamente positivo, al di là degli obblighi che avevamo di tenere in conto le direttive stesse. Ci sembra giusto, nel momento in cui si stabiliva di definire modalità nuove per scegliere, finanziarie e gestire le opere pubbliche, che venissero definite delle possibili modalità di appalto, però senza porre sin d'ora delle eccezioni. Pertanto, nel caso di lavori aventi carattere di urgenza, abbiamo proposto di avvalersi della trattativa privata solo se i lavori iniziano entro 60 giorni dalla data di dichiarazione di urgenza da parte della Giunta regionale, pena la decadenza della dichiarazione stessa. La Giunta ha accolto gli emendamenti all'art.
17 da noi proposti e questo ci permette di votare a favore della legge anche se non possiamo pensare di risolvere in assoluto i problemi relativi alla correttezza amministrativa e alla moralità pubblica.
Le norme possono essere perfezionate tecnicamente e aggiornate, come cerchiamo di fare con le modifiche alla legge 28, ma correttezza, serietà e onestà non si sanciscono con le leggi, ma richiedono comportamenti concreti. Comunque i riferimenti legislativi ci paiono importanti. Ecco perché il P.R.I. ha presentato a livello nazionale e a livello regionale una proposta di legge sulle nomine dei rappresentanti negli enti pubblici.
Sono i motivi fondamentali per i quali il Gruppo repubblicano voterà a favore di questa legge. Faccio ancora una precisazione (che non ho fatto nel momento in cui se ne discuteva) sui compensi ai componenti del Comitato. Non era quella la sede in cui avrei potuto presentare un emendamento per risolvere questo problema che, viceversa, deve risolvere un'altra legge o una modifica a un'altra legge. Ritengo che al Comitato delle opere pubbliche, come al C.U.R. e a tante altre Commissioni che agiscono all'interno o a lato della Regione si debba garantire la presenza costante stabilendo un compenso adeguato. Mi chiedo se sia morale obbligare le persone a lunghe permanenze (a volte anche di una intera giornata) per un compenso di L. 15.000 che diventano L. 12.500 dedotta la ritenuta fiscale.
Credo che la Giunta debba affrontare questo problema. Mi risulta che è stato proposto un disegno di legge di revisione degli emolumenti ai membri degli enti strumentali. Sarebbe opportuno però, rivedere la legge regionale n. 33/78 che disciplina appunto questi emolumenti.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Biazzi.



BIAZZI Guido

Signor Presidente e colleghi, indubbiamente in questa legislatura sono poche le leggi che sono state oggetto di un confronto paziente, minuzioso e serrato, come questa, con la partecipazione e l'impegno serio di tutti i Gruppi, la grande disponibilità della Giunta, in particolare dell'Assessore Cerutti, e della maggioranza, a riesaminare e verificare ogni formulazione per dare una risposta positiva ai problemi posti. Anche quando le proposte della minoranza non sono state accolte perché ritenute meno idonee a raggiungere gli obiettivi che la legge si propone, sono però servite da stimolo ad approfondire e a ripensare le formulazioni stesse contenute in questa legge. E' una legge importante, una legge che innova in materia di programmazione e di procedure, che recupera d'altra parte molti contributi e innovazioni che già vivevano nel nostro ordinamento regionale, anche se forse, fra loro non sempre legati e coordinati. E' stato compiuto uno sforzo positivo in direzione della valorizzazione del ruolo delle autonomie e su questo contestiamo gli interventi svolti dal Gruppo della D.C.
L'obiettivo della legge è quello di valorizzare e di esaltare il ruolo delle autonomie, esaltare il ruolo della programmazione, andare nella direzione della trasparenza. La legge di per se non risolve i problemi indica però una direzione di marcia chiara. La strada è per gran parte da percorrere. E' sufficiente pensare alle tappe successive, tutte importanti e a breve scadenza: il regolamento di attuazione; la predisposizione del piano e dei programmi di intervento; la raccolta dei dati e il suo immagazzinamento nella banca dati; l'utilizzo e l'elaborazione dei dati contenuti nei programmi operativi degli enti locali, che rappresentano un legame più consistente, dal punto di vista tecnico-amministrativo, tra Regione ed enti locali, venendo a diminuire il ruolo svolto fino ad ora dai Comprensori; l'insediamento del nuovo C.R.O.P. in tempi brevi.
Per realizzare tutto ciò occorre strutturare gli uffici regionali in modo che siano in grado di coordinare e predisporre i programmi e gestire quindi la legge con tutte le novità in essa contenute. E' un problema che deve essere affrontato a tempi brevi, altrimenti si rischierebbe di vanificare per gran parte il lavoro fatto. E' uno sforzo grande ma pensiamo che sia realizzabile, in quanto ci sono le forze sia in Regione sia nella comunità piemontese.
Le consultazioni sul Piano di sviluppo, gli incontri tra Giunta e comunità regionale subito dopo il suo insediamento, le consultazioni sulla Legge 56, hanno dimostrato come nella nostra Regione sia cresciuta la cultura della programmazione, al di là e al di sopra degli schieramenti delle parti politiche. Gli amministratori degli enti locali non chiedono tutto e subito (per la verità non lo hanno mai chiesto) anche perché le difficoltà incontrate nel gestire la cosa pubblica li hanno ampiamente vaccinati da queste malattie infantili. Essi chiedono, però, ed è questa la costante che si riscontra che gli interventi della Regione siano coordinati e facciano parte di programmi in cui siano ben definite le priorità e le ragioni delle singole scelte. La legge che stiamo per approvare va nella direzione di dare risposta a queste esigenze. Le innovazioni sono rilevanti. Basti pensare all'ambito di applicazione; all'uniformità delle procedure che diventeranno un punto certo di riferimento per gli enti locali e per gli operatori; alla valorizzazione del ruolo delle autonomie e ad una loro maggiore responsabilizzazione; alla formazione dei piani e dei programmi annuali e pluriennali in coerenza con il Piano di sviluppo; agli interventi programmatori della Regione; all'approvazione degli stessi o loro modifica e aggiornamento da parte del Consiglio regionale. Altre innovazioni sono ad esempio: lo snellimento delle procedure, la banca dati le modalità per gli appalti e la trattativa privata; l'adeguamento degli interventi tramite contributi sia per entità che per modalità di erogazione. O ancora, previsione non ancora definita, l'introduzione di una sorta di fondo di rotazione, per rendere più adeguate le procedure alla esigenze che via via si manifestano. Sono indicazioni precise per la collettività regionale. Per ottenere risultati significativi occorrerà che l'intero sistema delle autonomie si muova concordemente nella stessa direzione, nei comportamenti, anche dotandosi autonomamente di propri regolamenti interni che servono a precisare ulteriormente la legge e rendere più trasparenti gli atti della pubblica amministrazione. Se questa legge fosse stata approvata un anno fa, quando tutto sommato fu presentata avremmo avuto più tempo per farla decollare e metterla a regime di questa Legislatura. Esiste però la possibilità di iniziare il lavoro e concludere questa legislatura con qualche risultato positivo per la programmazione.
Del resto è un processo avviato da tempo, che ha già dato risultati consistenti, come ad esempio la recente approvazione del piano decennale della viabilità. Alcune proposte di emendamento da parte della minoranza non sono state accettate. Si è chiarito il perché: non erano in sintonia con gli obiettivi posti alla base della legge. Prima di concludere vorrei riprendere due temi, su cui si è molto discusso e sui quali mi sembra siano rimasti alcuni equivoci. Si tratta degli emendamenti e delle discussioni relativi agli articoli 5 e 7. La maggioranza non ha accolto i criteri di formazione del piano proposti dal Gruppo della D.C., per i limiti che contenevano. Escluderebbero di fatto l'apporto delle Province, delle Comunità Montane, dei progetti operativi dei Comuni. Infatti, prendendo alla lettera la proposta di emendamento del Gruppo D.C., chi non dispone del piano regolatore generale approvato in base alla L.R. 56, viene escluso dall'apporto alla formazione del piano. L'altra questione riguarda le scadenze. Anche in questo caso non sono state accolte le proposte dei colleghi democristiani circa i tempi di presentazione del piano e dei programmi da parte della Giunta in quanto in gran parte non adeguate. Per esempio, il Consiglio regionale avrebbe dovuto approvare il Piano entro il 30 novembre. Di fatto in periodo in cui non sarebbe stato di utilità per la formazione dei bilanci degli Enti locali, giunti alla fase finale (è logico prevedere che a regime la legge sulle autonomie locali e sulla finanza locale, prevedrà il 31/12 come scadenza ultima). Inoltre lo stesso piano approvato entro il 30 novembre, diventerebbe operativo praticamente alla fine dell'anno successivo e solo allora potrebbe costituire la base per i bilanci ed i programmi degli enti locali. Sempre secondo la proposta D.C. i programmi degli enti locali, poi, diventerebbero riferimento per i programmi di intervento pluriennali ed annuali della Regione, un giro interminabile. Tale marchingegno, a mio modo di vedere, avrebbe rallentato e complicato maggiormente le procedure della programmazione; verrebbe messa in funzione praticamente dopo circa 3 anni (entro il 30/9/84 presentazione del piano da parte della Giunta; entro il 30/11/84 approvazione da parte del Consiglio regionale; entro il 31/1/85 visto del Commissario del Governo; fine 1985 programmi annuali e pluriennali di attuazione; 1986 ulteriore verifica con Enti locali). Attraverso la nostra proposta, invece anche con i limiti che contiene e le difficoltà a renderla operativa, già dal 31 ottobre di quest'anno la Regione potrebbe costruire una base di partenza, di riferimenti precisi per l'insieme della programmazione e degli interventi in questa materia, presentando Piano e programma annuale e pluriennale di intervento. Rimane aperto il problema dell'aggiornamento che potrebbe cadere a metà anno, e che permetterebbe la verifica delle proposte con gli atti concreti (bilanci) degli Enti locali. Questa legge è importante occorre che diventi operativa presto. In quella fase, quella dell'applicazione, tutte le forze politiche insieme alla comunità piemontese, potranno dare, come nella fase della predisposizione della legge, il loro contributo perché la programmazione faccia ulteriori passi in avanti nella nostra Regione. La Presidenza segnala che il tempo a disposizione è scaduto. Concludo dichiarando il voto favorevole del mio Gruppo.



PRESIDENTE

Invito i Consiglieri a rispettare i tempi stabiliti dal regolamento.
Ha chiesto di parlare il Consigliere Turbiglio. Ne ha facoltà.



TURBIGLIO Antonio

Signor Presidente, colleghi Consiglieri, vedrò di stare rigidamente nei termini, d'altra parte devo sottolineare la posizione del Gruppo liberale nei confronti del progetto di legge n. 262. Riconosciamo quanto sia stato grande lo sforzo per elaborare una legge regionale sulle opere pubbliche.
Abbiamo ritenuto di seguire con costanza ogni iniziativa in questa direzione, prima in Commissione, ora in aula.
Questa legge pone la Regione come ente primario di indirizzo e di programmazione degli interventi nelle opere pubbliche. Su questo e su altri punti che non sto a elencare siamo d'accordo, rileviamo però delle carenze generali che non ci permettono di esprimere voto positivo.
A nostro avviso, questa legge, anziché snellire le procedure di intervento, crea ulteriori difficoltà e rallentamenti, i quali peseranno gravemente sulle possibilità di disporre delle risorse destinate ai lavori pubblici e sulle possibilità di attuarli.
Le nostre perplessità riguardano gli aspetti progettuali ovvero i limiti che verrebbero imposti agli enti nella presentazione dei loro progetti per attuare i finanziamenti. Riteniamo che questa regolamentazione debba essere chiara sotto tutti gli aspetti, debba dare la certezza del diritto agli enti locali e debba garantire alle progettazioni un iter svelto e lineare.
Riteniamo che questa legge sarà completa soltanto quando sarà approvato il regolamento di attuazione. In quella fase esprimeremo il nostro giudizio definitivo.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Nerviani.



NERVIANI Enrico

Signor Presidente, colleghi, per correttezza, avrei preferito non riprendere gli interventi di coloro che mi hanno preceduto, ma una obiettiva provocazione sul piano politico da parte del Consigliere Biazzi mi impegna a cancellare l'impressione da lui generata che i nostri emendamenti fossero in qualche modo limitativi delle possibilità di contributo alla programmazione da parte degli enti locali. Abbiamo detto, e lo ribadiamo ora, che noi ci siamo impegnati nel concreto su questo terreno e che la nostra prima preoccupazione è stata quella di rispettare, di valorizzare e di consentire alle autonomie locali di offrire un contributo reale di partecipazione alla definizione dei programmi di intervento pluriennali ed annuali. E' vero che nel piano pluriennale questo intervento non era contemplato, ma ciò perché avevamo attribuito al piano pluriennale valore di proposta di partenza, sulla quale, poi, consapevolmente e motivatamente, avrebbero dovuto intervenire gli enti locali e gli altri soggetti di cui all'art. 3.
Ci sembrerebbe puerile tornare a giocare sulle date. Lo spazio delle verifiche sugli elementi specifici e concreti non è stato interamente sfruttato; talvolta con un po' di superficialità e di sufficienza è stato lasciato libero e non occupato opportunamente.
Voglio ancora osservare che l'invenzione, nell'accezione più corretta del tempo necessario a mettere a regime questa legge consente a questa maggioranza di non pagare dazio, di fare le verifiche dell'applicabilità e dell'efficacia di buona parte della legge a dopo il 1985, cioè a momento legislativo concluso. Avremmo voluto che questo non accadesse e forse con un impegno deciso qualche verifica anticipata avrebbe potuto esserci.
Devo dare atto all'Assessore Cerutti di una disponibilità progressivamente maggiore, a considerare le obiezioni, tutte fatte con spirito di collaborazione e migliorativo della legge, nessuna con intendimenti ostruzionistici che avremmo semmai usato in modo più intelligente, più completo e con risultati certamente migliori.
Questione emendamenti.
Se è disponibilità da parte della Giunta quella di venire in Consiglio con un testo di legge approvato a maggioranza e accompagnato da 30 proposte di modifica che intervengono su 16 emendamenti ad altrettanti articoli, io ho perso il senso ed il valore della parola "disponibilità" e dovrei sostituirla, se usassi il vocabolario che mi era abituale fino a qualche tempo fa, con "sprovvedutezza legislativa", perché veramente è insolita una procedura di questo tipo, così come è insolito un intervento considerevole nella produzione di emendamenti da parte di altre forze politiche presenti in Consiglio: sono stati a decine infatti gli emendamenti presentati dal nostro Gruppo, come anche considerevoli sono stati quelli, peraltro quasi tutti ritirati, presentati dal Gruppo del P.R.I. Continuo comunque a ritenere non motivate le ragioni di un'opposizione al rimando in Commissione, in presenza di un testo di legge con tante proposte di emendamento. Continuo a non capire per quale ragione non si sia umilmente nel senso più pulito del termine, accettata la proposta di un dibattito in approfondimento nuovamente in sede di Commissione: avremmo potuto anche coprire con un velo pietoso e generoso la fragilità legislativa di questa legge, forte di buone intenzioni ed anche di intelligenti intuizioni, ma debole sostanzialmente nell'impianto complessivo che ha portato in questa sede a meschine contrattazioni e disquisizioni di ordine giuridico che non sono proprie di una assemblea qual è la nostra. Non ritengo, infatti, sia giusto che si debba stabilire in aula che cosa si intenda per consorzi; che non vengano date motivazioni quando valori di un miliardo vengono ridotti a 500 milioni; che si dica che i tempi previsti sono di tre anni, anziché di uno. Non ritengo sia giusto sentire due voci diverse nella maggioranza l'una che fa riferimento a problemi di approvazione e di correttezza legislativa, l'altra a problemi di applicazione e problemi di natura gestionale e politica. I problemi legislativi dovevano essere affrontati dagli uffici legislativi a tempo opportuno; in questa sede ci saremmo limitati ad esprimere i giudizi politici complessivi e non ci saremmo immiseriti in disquisizioni che probabilmente non tutti noi, io no di certo, siamo in grado di fare. Gli avvocati del Foro non devono utilizzare questa assemblea per esercitare la loro professione, altra è la sede in cui devono manifestare le loro capacità forensi. In quest'aula si fa dibattito politico ed è quindi in questo ambito che dobbiamo muoverci.
Siamo contenti che la collega Vetrino veda risolti i problemi e gli impegni e veda una risposta precisa al decalogo repubblicano con l'approvazione di una legge comunque. Noi riteniamo che non sia giusto ritenere risolto un problema per il fatto che è stata approvata una legge che improvvisamente esalta il ruolo di un organismo tecnico. Stamattina il Consigliere Simonelli ha affermato che questo organismo viene qualificato riqualificato e mutato di caratteristica, ma rimane comunque un organismo tecnico e per la prima volta noi abbiamo oggi la possibilità di constatare che il C.R.O.P. giudicherà prima del Consiglio regionale i contenuti che sono propri per l'esame degli stessi da parte del Consiglio regionale.
Taluni emendamenti sono stati provvidenziali e la nostra resistenza ha sortito per la Regione dei risultati positivi: due articoli emblematici sono l'art. 1 e l'art. 17. L'art. 1 è stato sostanzialmente modificato e non soltanto nei termini, ma nel contenuto e nelle finalità che esso propone; l'art. 17 (e questo lo porterò anche nei dibattiti esterni) è stato decisamente migliorato grazie ad un atto di umiltà dell'Assessore Cerutti; questo articolo appare ora applicabile, mentre la versione originale allungava i tempi di applicazione della legge, rendendoli talvolta improponibili e qualche altra volta impercorribili. Vi sono per altri articoli che sono stati modificati grazie al nostro intervento ricordo ad esempio l'art. 32. Stamani la maggioranza ha manifestato la sua disponibilità a modificare questo articolo, dimostrando però anche che soltanto questa mattina si è fatta mente locale, precisa, alle conseguenze operative che questa legge avrebbe determinato nella vita quotidiana degli enti locali, ai quali particolarmente si rivolge. I problemi che sono collegati e che dovrebbero essere risolti dall'art. 32 non sono finiti: le numerose leggi che sono citate e che dovranno essere modificate non hanno ancora visto un coordinamento opportuno, vi sono delle previsioni di modifica che non hanno corrispondenza in atti precisi, in cancellature, in revisioni almeno in termini propositivi.
Le ragioni, dunque, delle nostre perplessità e della nostra opposizione sono consistenti: gli emendamenti, infatti, non sono bastati a fugare i dubbi ed i dissensi che più volte abbiamo manifestato durante il dibattito.
In particolare, non sono cadute le obiezioni sul pericolo di una forte tentazione di centralismo regionale e sull'utilità di impalcature programmatorie e procedurali che per esperienza acquisita o non si completeranno o saranno necessariamente non considerate, o ritarderanno ulteriormente i tempi operativi già di per sé lunghissimi di questa Regione. Ho il fondato timore che fra qualche tempo le domande degli enti locali in materia di opere pubbliche riceveranno risposte sempre più lente.
Non vorrei che il motto della nostra Regione, anche per le difficoltà che questa legge potrà determinare, diventasse davvero il cantilenante rituale messaggio dei nostri centralini: "Siete in attesa di essere collegati con l'ufficio richiesto", un ufficio che non risponde, il cui titolare è in malattia, in permesso sindacale, in riunione, impegnato fuori stanza messaggio fin troppo noto ai talora esasperati rappresentanti dei nostri enti locali. Entro il 31 luglio, gli enti locali dovranno presentare l'aggiornamento dei loro programmi operativi con riferimento a un piano pluriennale, di cui all'art. 5, che esisterà ancora. Le tesi sostenute dall'Assessore Cerutti la scorsa seduta, secondo le quali occorre un certo periodo perché provvedimenti di questo genere entrino a regime, non paiono accettabili e sollecitano posizioni per le quali le leggi, anche se approvate, possono essere inefficaci o parzialmente inefficaci per un periodo che la legge stessa non menziona e non prevede in alcun modo. E ugualmente sono rimasti, così come erano stati concepiti, i grandi castelli dei piani pluriennali delle opere pubbliche e i programmi di intervento annuali e pluriennali. Il discorso su questo punto è stato davvero fra sordi; talvolta l'affermazione della posizione della maggioranza è sembrata segnata non da radicate convinzioni sulla giustezza delle tesi sostenute ma da infastidite indisponibilità a verificare le tesi dell'opposizione. Il 31 ottobre però non è lontano e sarà per noi motivo di soddisfazione prendere atto, se esisteranno, dei programmi di intervento annuali che indicheranno, attuando il piano pluriennale, se questo esisterà, tutte le finalità e le caratteristiche contenute nell'art. 6 di questa legge che sono riferite a tutti gli interventi di opere pubbliche, strutturali e infrastrutturali da realizzarsi da parte della Regione, delle Province, dei Comuni, delle Comunità Montane, delle società pubbliche a partecipazione pubblica e degli altri soggetti di cui all'art. 3. Debbo dire che sono stato sollecitato nella fantasia ad immaginare questo futuro piano pluriennale ed i piani che dovranno esserci presentati entro il 31 ottobre che dovranno essere inviati, però, dopo la modifica di questa mattina, al C.R.O.P. in tempo decisamente anticipato. L'impegno per la Giunta è quello di partire dai dati che dai soggetti citati, almeno gli enti locali dovranno pervenire entro il 31 luglio p.v. Detto questo, abbiamo il dovere di manifestare la nostra contrarietà al provvedimento in esame che esprimiamo però di malavoglia, avendo cercato un nuovo confronto che di fatto non c'è stato; qualche volta è sembrato che si ricercasse la vittoria del puntiglio, secondo una linea che è insolita per grandi forze politiche presenti in questo Consiglio. Siamo certi che i nodi maldestramente tagliati si ripresenteranno tali e quali in tempi brevi ed allora forse ci saranno riflessioni più complete e più meditate. No, dunque, ad un provvedimento in cui le ombre sono più consistenti delle luci; ad una legge carica di molte buone intenzioni, delle quali, però, come si sa, è lastricata la via dell'inferno, che nell'attività amministrativa è la lentezza, l'impaccio, la dimensione pachidermica, il centralismo.
No, per il metodo attuato nell'iter dei lavori. No, per il dovere che ha l'opposizione di evidenziare difetti che potevano essere corretti e che non si è voluto correggere.



PRESIDENTE

Ha chiesto di parlare il Consigliere Simonelli. Ne ha facoltà.



SIMONELLI Claudio

Signor Presidente, colleghi Consiglieri, giunge al voto una legge complessa ed anche sofferta, sulla quale si è realizzato un rilevante concorso di energie nella II Commissione e in aula.
Voglio ricordare la disponibilità della Giunta e della maggioranza a modificare, correggere ed arricchire il disegno di legge, disponibilità che si è manifestata con l'accoglimento degli emendamenti presentati dal Gruppo repubblicano (il quale su nove emendamenti ne ha visti sei accolti e tre ritirati perché superati dalle modifiche nel frattempo intervenute) e dal Gruppo della D.C. E' un provvedimento che fin dall'inizio è stato aperto al confronto ed alla collaborazione delle forze politiche, non per una debolezza della maggioranza e della Giunta, ma per la consapevolezza che si tratta di una materia importante e significativa, sia per la Regione che per gli enti locali.
La vita delle Regioni sta attraversando una fase difficile; alcuni giuristi, riuniti a convegno qualche tempo fa, hanno rilevato che è ormai ora di mettere mano alla "riconversione" dell'istituto regionale; altri invece, ritengono che la riforma attuata con l'istituzione delle Regioni sia sempre meno compatibile con le tendenze neo-corporative che si stanno sviluppando nella società e che, come tali, richiedono forme di mediazione a livello centralistico; in sostanza non si giustificherebbe più il sistema autonomistico, così come è delineato dalla Costituzione, e che la riforma delle Regioni ha contribuito a mettere a punto. E' una tesi che trova conferma nelle recenti vicende tragicomiche sui finanziamenti del FIO: scelte che dovrebbero essere di programma, vengono decise sulla base del peso preponderante delle lobbie organizzate e degli interessi costituiti.
E' una tendenza che è confermata anche da altri segnali. Per esempio, la proposta di legge sulle autonomie in discussione al Senato elimina il momento di forza rappresentato dall'istituto regionale nel rapporto fra lo Stato e gli enti locali, rapporto che, nel disegno costituzionale, non dovrebbe essere diretto, ma filtrato attraverso i poteri costituzionali della Regione, viste come momento di programmazione e di indirizzo. Se la riforma delle autonomie dovesse passare così, il ruolo delle Regioni verrebbe - se non cancellato - fondamentalmente mutato e ristretto.
Se questi sintomi e queste difficoltà sono reali, occorrono risposte sul terreno legislativo, delle riforme e sugli interventi a livello parlamentare e governativo. Ma una risposta deve anche venire dalle Regioni, intesa a recuperare appieno il loro ruolo legislativo. Colleghi non siamo qui a discutere in astratto, non siamo in un grande consiglio comunale a discutere dei problemi politici agitati dai Partiti; siamo nell'esercizio della nostra funzione legislativa, nell'ambito della quale siamo chiamati ad elaborare norme che resteranno nell'ordinamento giuridico del Paese; quindi è giusto che ci scontriamo con argomenti politici, con argomenti giuridici, con dubbi, con incertezze per trovare soluzioni adeguate, ma alla fine dobbiamo decidere con la coscienza a posto.
Poiché questo è il nostro ruolo, intendiamo nel presentare questa legge al voto del Consiglio, ribadire la pienezza della funzione legislativa regionale. In questa legislatura - dobbiamo dirlo francamente - non abbiamo ricoperto ampiamente questo nostro ruolo e non abbiamo ottenuto i risultati della prima e della seconda legislatura, nel corso delle quali approvammo leggi tra le più significative varate dalle Regioni italiane. Però non è mai troppo tardi per recuperare il terreno perduto. La legge che il Consiglio è chiamato a votare oggi dimostra che si è imboccata nuovamente la strada dell'iniziativa legislativa coraggiosa, seria, meditata e, per certi aspetti, innovativa del nostro sistema.
Quali sono i caratteri essenziali di questa legge? Non ripeto le considerazioni fatte dal collega Biazzi, ricordo soltanto per titoli gli elementi più significativi di essa: l'unificazione in un unico testo normativo della disciplina regionale in tema di opere pubbliche l'introduzione di norme di programmazione che superano la casualità della politica di spesa della Regione e degli enti locali il tentativo di coordinamento tra la Regione e gli enti locali per costituire un sistema integrato di programmazione e di gestione della politica delle opere pubbliche la flessibilità degli strumenti finanziari, che lascia il massimo spazio possibile alle scelte di programma, anno per anno, senza irrigidire in via preventiva le norme procedurali un rafforzamento del modello autonomistico, riconducendo la Regione ai suoi ruoli essenziali di programmazione, di indirizzo e di coordinamento e riducendo lo spazio di controllo e di ingerenza nell'attività degli enti locali uno snellimento delle procedure e un incentivo alla operatività evidenziati dalle previsioni introdotte nella legge in ordine ai sensi alle procedure, agli obblighi e ai diritti dei vari soggetti interessati Questa è dunque una nuova legge che la maggioranza non ha mai inteso considerare come "cosa propria", né trattenere nell'ambito delle proprie certezze ideologiche o politiche che fossero, ma che ha sempre portato al confronto più ampio; una legge, dunque, che giunge al voto con la collaborazione e la partecipazione più ampia.
Dobbiamo essere grati di questo apporto costruttivo alle forze della maggioranza e a tutti i Gruppi consiliari.
Il Gruppo repubblicano ha giustamente colto in questa legge la risposta a quelle esigenze di razionalità e di programmazione che lo stesso pose in primo piano in materia della spesa pubblica, fin dalla prima legislatura.
Il Gruppo liberale ha sottolineato gli aspetti innovativi che questa legge introduce nel sistema legislativo regionale.
Provo un sincero rammarico per l'atteggiamento del Gruppo della D.C. Mi pare che il contributo dato in Commissione e in aula per migliorare la legge potesse consentire un voto finale diverso, non per un bisogno di consensi unanimi, ma perché riteniamo che la legge sia nata da un confronto molto produttivo di opinioni diverse, che hanno trovato punti importanti di incontro, ben al di là di quanto possa esprimere un voto contrario.
Pensiamo che questa sia una legge destinata a durare nel sistema legislativo della Regione Piemonte.
E' quindi con coscienza tranquilla che il Gruppo socialista esprime voto favorevole.



PRESIDENTE

Ha chiesto di intervenire il Consigliere Cerutti. Ne ha facoltà.



CERUTTI Giuseppe

Signor Presidente, colleghi Consiglieri, in sede di dichiarazione di voto, ritengo che ciascun Gruppo faccia una sintesi del lungo lavoro svolto, sia nella predisposizione di un d.d.l., sia nel confronto avvenuto prima in sede di Commissione e poi in Aula. Questa legge porterà sicuramente una grossa innovazione nei criteri e nel modo di applicare una serie di interventi in questo importante settore che vede coinvolte non solo la Regione, ma l'intera struttura territoriale, dai Comuni alle Province.
Questa legge non è il toccasana dei mali economici del Paese, ma è una legge che può determinare, almeno sotto l'aspetto della programmazione della serietà e delle intenzioni della Giunta e del Consiglio, un importante indirizzo e un cambiamento di sistema. Questo sforzo è stato colto dalla collega Capogruppo del P.R.I., un Partito che ha fatto della programmazione la sua bandiera, riconoscendo che la Giunta, attraverso questo d.d.l., si è posta come obiettivo primario quello di svestire di casualità - come sosteneva il collega Simonelli - e di discrezionalità come sostengo io - gli interventi nel settore delle opere pubbliche e riportare questa materia nella sede istituzionale del Consiglio per consentire a tutti i Gruppi di svolgere un sereno dibattito sulla programmazione. Certamente, durante la prima fase di applicazione della legge incontreremo delle obiettive difficoltà, poiché si parte dal concetto di discrezionalità e si riconduce a un sistema di programmazione una notevole mole di investimenti.
Riprendo l'intervento del collega Nerviani, circa la perplessità rappresentata dal Gruppo D.C. nel sentire squillare i telefoni degli uffici della Regione senza ricevere alcuna risposta o ricevendola in ritardo; io dico che è molto meglio forse attendere per qualche attimo la risposta piuttosto che non riceverla, come in passato spesso accadeva. Questo d.d.l.
era stato presentato il 26/10/1982, per cui non posso accettare che oggi si dica che non c'è stato il tempo necessario e quindi sono mancati il conforto e il confronto sulle diverse problematiche. Questo d.d.l. è stato approvato dalla Commissione il 9/11/1983, dopo un anno di giacenza lasciando pertanto a tutti i Gruppi, compresi quelli facenti parte della maggioranza, di riflettere sul d.d.l. e normative che si sono modificate nell'arco di un anno. C'è stata sì una crisi di governo, ma ciò non ha tolto la possibilità operativa e di valutazione di ciascun Gruppo soprattutto nel momento di confronto in Commissione, che non mi pare sia stata volutamente strozzata o vanificata nel contributo che le diverse forze politiche hanno voluto proporre. Questa coscienza è stata assunta nello stesso istante in cui il d.d.l. è stato licenziato dalla Commissione e portato all'esame del Consiglio, dove tutte le forze, comprese quelle di maggioranza, hanno meglio ponderato alcune formulazioni che, fermo tenendo certi obiettivi, sono state ribadite nell'accettazione o meno delle proposte di emendamento.
Il grosso apporto di intelligenza che il Gruppo D.C. ha dato attraverso i suoi membri è stato vanificato non tanto e non solo dal voto contrario dichiarato oggi, ma dal modo in cui esso è stato formulato per bocca di un suo esponente, il quale ha parlato di grossa chiusura, usando anche termini molto duri come "meschine contraddizioni", "gravità dei problemi", che io non ritengo sia rappresentata da questa legge.
Una legge non è un atto fine a se stesso, viene votata in determinati momenti ed applicata magari in momenti successivi, quando rapporti politici, anche all'interno di un'aula, vengono ribaltati e sarebbe un errore se ciascun Gruppo politico valutasse una legge soltanto dalle funzioni che in quel momento essa svolge.
Una legge ha il motivo di essere esaminata attentamente per quello che rappresenta o che vuole rappresentare, per l'indirizzo che un ente come la Regione vuole dare. La Regione Piemonte si propone di riassumere attraverso questa legge, un ruolo di programmazione e di coordinamento di interventi che rischiano di essere vanificati nella disparità degli stessi o da una mancata coesione di sforzi.
Il portavoce del Gruppo D.C. ha sottolineato che questa legge con ogni probabilità andrà a regime nel 1985. Io dico che sicuramente ciò avverrà prima della tornata elettorale, almeno come programmazione e punto di riferimento per i Comuni per gli anni 1985/86/87 se il piano sarà triennale e chiedo scusa fin da ora alla futura gestione se troverà un'impostazione triennale, al di fuori del proprio ambito di disponibilità, ma, poiché la legge prevede aggiornamenti annuali con ampie possibilità di correzioni certi indirizzi potranno essere comunque modificati. Sarà una grossa scommessa però, non solo della minoranza, ma dell'intera capacità programmatica del Consiglio, se al 31 ottobre, momento di impostazione di carattere generale, e all'atto di approvazione del bilancio (fine '84 inizio '85), sapremo dare una risposta globale a questi problemi.
Il regolamento - come sosteneva il collega repubblicano - è un atto che completa la legge. Non vi potevano essere infatti trasferite normative che sono esplicative all'articolato stesso. La Giunta e tutte le forze politiche saranno impegnate nel dare maggiore capacità ed esemplificazione operativa a questa legge, in modo da dare certezza di autonomia agli enti territoriali interessati. Vorrei sottolineare due aspetti. La esemplificazione delle procedure che viene ottenuta, in quanto i Comuni vengono resi autonomi per la prima volta nell'approvazione di molti atti amministrativi, sia pure con certi limiti, che fanno però parte della regola del gioco nello stesso istante in cui in quest'aula si parla, troppe volte, forse a sproposito, di trasparenza di atti amministrativi. Ed infine, l'aspetto finanziario di questa legge: essa per la prima volta apporta una capacità moltiplicatrice. Non avremo più legami diretti con finanziamenti dello Stato nella loro funzione operativa, quale è la Cassa Depositi e Prestiti, ma nella possibilità aggiuntiva che finanziamenti regionali possano consentire ai Comuni di realizzare seri programmi o serie opere, indispensabili per il loro territorio, al di fuori delle regole che la Cassa Depositi e Prestiti, per volontà statale, viene a loro fissare.
Ciò rappresenterà un grosso volano operativo che dovrebbe consentire di porre la Regione Piemonte a fianco dello Stato, nell'attuale sforzo di utilizzare ogni risorsa e di non finalizzarla a se stessa, ma inserirla in un contesto organico di programmazione a livello territoriale.
E con questo spirito che, a conclusione di questo dibattito, il Gruppo P.S.D.I. ribadisce il proprio voto favorevole a questa legge, rinviando ad altri momenti ed altre verifiche nell'aspetto operativo la validità e il conforto che questa legge intende darsi.



PRESIDENTE

Le dichiarazioni di voto sono concluse. Data la risonanza che questa legge avrà sull'attività degli enti locali, l'Ufficio di Presidenza valuterà l'opportunità di pubblicare gli atti del dibattito che si è svolto in Consiglio.
Passiamo ora alla votazione dell'intero disegno di legge.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 49 hanno risposto SI 28 Consiglieri hanno risposto NO 21 Consiglieri L'intero testo della legge è approvato.


Argomento:

Nomine


PRESIDENTE

In merito al punto settimo all'ordine del giorno vengono effettuate le seguenti Nomine:


Argomento: Nomine

Comitato scientifico della scuola di formazione per dipendenti pubblici coinvolti in processi di informatizzazione: nomina di un rappresentante


PRESIDENTE

Si distribuiscano le schede e si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione a scrutinio segreto)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti n. 41 hanno riportato voti: CIMA Marco n. 23 BERGOGLIO n. 1 schede bianche n. 17 Proclamo eletto il Signor Cima Marco.


Argomento: Nomine

Consiglio Direttivo dell'Istituto regionale di ricerca sperimentazione ed aggiornamento educativi: rinnovo di tre rappresentanti


PRESIDENTE

Si distribuiscano le schede e si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione a scrutinio segreto)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti n. 43 hanno riportato voti: AZZARELLO Ferdinando n. 43 AMATO Raimondo n. 24 PIACENZA Domenico n. 18 scheda bianca n. 1 scheda nulla n. 1 Proclamo eletti i Signori Azzarello Ferdinando, Amato Raimondo e Piacenza Domenico.


Argomento: Nomine

Commissione per attribuzione borse di studio: nomina di un rappresentante


PRESIDENTE

Si distribuiscano le schede e si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione a scrutinio segreto)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti n. 43 hanno riportato voti: GASTALDI Enrico n. 30 VETRINO n. 1 BOGGIO n. 1 schede bianche n. 11 Proclamo eletto il Signor Gastaldi Enrico.


Argomento: Nomine

Sezione decentrata CO.RE.CO. di Biella: sostituzione di Guido Tucci, membro supplente dimissionario


PRESIDENTE

Si distribuiscano le schede e si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione a scrutinio segreto)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti n. 42 ha riportato voti:



BOGGIO MARZET Carlo n. 26

schede bianche n. 16 Proclamo eletto il Signor Boggio Marzet Carlo.


Argomento: Nomine

Consiglio di Amministrazione ESAP: sostituzione dei membri dimissionari Riba Lido e Ortona Silvio.


PRESIDENTE

Si distribuiscano le schede e si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione a scrutinio segreto)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti n. 43 hanno riportato voti: RIU Mario n. 27 DEMI Orietta n. 26 schede bianche n. 15 scheda nulla n. 1 Proclamo eletti i Signori Riu Mario e Demi Orietta.


Argomento: Nomine

Area industriale attrezzata del Vercellese A.I.A.V. S.p.A.: sostituzione di Sergio Chiamparino


PRESIDENTE

Si distribuiscano le schede e si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione a scrutinio segreto)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti n. 43 ha riportato voti:


Argomento: Nomine

Collegio dei Revisori dei conti dell'U.S.S.L. n. 73 di Novi Ligure: sostituzione di Giuseppe Zavattaro.


PRESIDENTE

Si distribuiscano le schede e si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione a scrutinio segreto)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti n. 43 ha riportato voti: BOCCA Giancarlo n. 39 schede bianche n. 3 scheda nulla n. 1 Proclamo eletto il Signor Bocca Giancarlo.


Argomento: Nomine

Collegio dei Revisori dei Conti dell'U.S.S.L. n. 53 di Arona: sostituzione di Mario Bertoncelli


PRESIDENTE

Si distribuiscano le schede e si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione a scrutinio segreto)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti n. 43 hanno riportato voti: LAUDICINA Luigi n. 35 BOCCA n. 1 schede bianche n. 7 Proclamo eletto il signor Laudicina Luigi.


Argomento: Nomine

Comitato tecnico-scientifico di supporto alla politica dei parchi e delle riserve naturali. Nomina di due veterinari


PRESIDENTE

Si distribuiscano le schede e si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione a scrutinio segreto)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti n. 43 hanno riportato voti: BALBO Teresio n. 36 DURIO Paolo n. 37 schede bianche n. 6 Proclamo eletti i Signori Balbo Teresio e Durio Paolo.


Argomento: Nomine

Comitato tecnico-scientifico di supporto alla politica dei parchi e delle riserve naturali. Nomina di tre zoologi


PRESIDENTE

Si distribuiscano le schede e si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione a scrutinio segreto)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti n. 43 hanno riportato voti: PARENTI Umberto n. 36 BADINO Guido n. 35 ZUNINO Mario n. 35 schede bianche n. 7 Proclamo eletti i signori Parenti Umberto, Badino Guido e Zunino Mario.


Argomento: Nomine

Comitato tecnico-scientifico di supporto alla politica dei parchi e delle riserve naturali. Nomina di tre botanici


PRESIDENTE

Si distribuiscano le schede e si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione a scrutinio segreto)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti n. 43 hanno riportato voti: SCANNERINI Silvano n. 32



DAL VESCO Giovanna n. 34

MONTACCHINI Franco n. 35 schede bianche n. 8 Proclamo eletti i Signori Scannerini Silvano, Dal Vesco Giovanna Montacchini Franco.


Argomento: Nomine

Comitato tecnico-scientifico di supporto alla politica dei parchi e delle riserve naturali. Nomina di tre forestali


PRESIDENTE

Si distribuiscano le schede e si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione a scrutinio segreto)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti n. 43 hanno riportato voti: FASSI Bruno n. 35 COLLE Giorgio n. 34 DURANTE Silvio n. 34 schede bianche n. 8 Proclamo eletti i Signori Fassi Bruno, Colle Giorgio e Durante Silvio.


Argomento: Nomine

Comitato tecnico scientifico di supporto alla politica dei parchi e delle riserve naturali. Nomina di tre agronomi


PRESIDENTE

Si distribuiscano le schede e si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione a scrutinio segreto)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti n. 43 hanno riportato voti: MONDINO Giampaolo n. 32



CERETTI Fausto Carlo n. 33

QUAGLINO Alberto n. 34 schede bianche n. 9 Proclamo eletti i Signori Mondino Giampaolo, Ceretti Fausto Carlo e Quaglino Alberto.


Argomento: Nomine

Comitato tecnico-scientifico di supporto alla politica dei parchi e delle riserve naturali. Nomina di tre geologi


PRESIDENTE

Si distribuiscano le schede e si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione a scrutinio segreto)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti n. 43 hanno riportato voti: MALARODA Roberto n. 34 NERVO Renato n. 34 PAVIA Giulio n. 33 schede bianche n. 8 Proclamo eletti i signori Malaroda Roberto, Nervo Renato, Pavia Giulio.


Argomento: Nomine

Comitato tecnico-scientifico di supporto alla politica dei parchi e delle riserve naturali. Nomina di due architetti.


PRESIDENTE

Si distribuiscano le schede e si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione a scrutinio segreto)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti n. 43 hanno riportato voti: GAMBINO Roberto n. 34 VIGLIANO Giampiero n. 35 schede bianche n. 8 Proclamo eletti i Signori Gambino Roberto e Vigliano Giampiero.


Argomento: Nomine

Comitato tecnico-scientifico di supporto alla politica dei parchi e delle riserve naturali. Nomina di due storici.


PRESIDENTE

Si distribuiscano le schede e si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione a scrutinio segreto)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti n. 43 hanno riportato voti: GRISERI Andreina n. 34 SERENO Paola n. 34 schede bianche n. 9 Proclamo elette le Signore Griseri Andreina e Sereno Paola.


Argomento: Nomine

Comitato tecnico-scientifico di supporto alla politica dei parchi e delle riserve naturali. Nomina di un archeologo


PRESIDENTE

Si distribuiscano le schede e si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione a scrutinio segreto)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti n. 43 ha riportato voti: GULLINI Giorgio n. 34 schede bianche n. 8 scheda nulla n. 1 Proclamo eletto il Signor Gullini Giorgio.


Argomento: Problemi energetici

Esame progetto di legge n. 348: "Norme di attuazione alla legge 29 Maggio 1982, n. 308 'Interventi in materia di risparmio energetico e sviluppo delle fonti rinnovabili di energia'"


PRESIDENTE

Punto quarto all'ordine del giorno: Esame progetto di legge n.
348:"Norme di attuazione della legge 29 Maggio 1982, n. 308 'Interventi in materia di risparmio energetico e sviluppo delle fonti rinnovabili di energia' ".
La parola al relatore, Consigliere Avondo .



AVONDO Giampiero, relatore

Signor Presidente, colleghi Consiglieri, la Regione Piemonte si accinge a votare oggi un disegno di legge assai importante che segna il primo gradino per l'attuazione della legge 308/82, la prima e tanto attesa legge nazionale che regolamenta complessivamente la materia del risparmio energetico, in ottemperanza anche a quanto previsto per tale settore dal PEN. Come ricorda la relazione della Giunta regionale che accompagna il disegno di legge, le Regioni sono delegate ad erogare contributi, definire le modalità di accesso ai finanziamenti e individuare i relativi criteri di priorità, in ordine ai seguenti settori di intervento: contenimento di energia primaria ed utilizzo di fonti rinnovabili nell'edilizia risparmio energetico nell'agricoltura e nell'industria produzione di energia da fonti rinnovabili nell'agricoltura.
La legge 308 però, pur presentando indiscussi aspetti positivi, che già una proposta di legge approvata dal Consiglio regionale piemontese - e non vistata dal Governo - anticipava, non indica alle Regioni di dotarsi di un piano energetico regionale né prevede per le Regioni strumenti per operare sul sistema energetico.
In effetti perseguire nel tempo i fini della legge, ampiamente condivisibili, non è facile se non si parte dalla conoscenza del bilancio energetico regionale per fonti, per comparti e per usi finali, se non si è in grado cioè di conoscere l'andamento delle variabili energetiche dalle quali desumere gli effetti reali degli incentivi e dei regolamenti.
Inoltre l'ambito di competenza regionale che deriva dalla legge è fortemente vincolato allo svolgimento di alcune funzioni settoriali ed incontra anche limiti non indifferenti nei contenuti e dispositivi sostanziali della legge che disciplina in maniera estremamente dettagliata lo stesso campo di intervento della Regione. Viene previsto inoltre, che tali funzioni delegate vengano svolte dalla Regione nel quadro delle direttive generali emanate dal CIPE e da quelle specifiche dei Ministeri competenti.
Tali direttive sono state emanate l'8 giugno 1983.
Ora, pur nell'ambito di un puntuale rispetto dei vincoli posti dalla normativa nazionale, la proposta di legge è significativa perché individua procedure che tendono a realizzare attraverso il successivo riparto dei fondi e l'individuazione dei criteri di priorità la maggiore possibile coerenza tra gli interventi attivabili in materia di risparmio energetico e gli obiettivi e le strategie individuati negli atti della programmazione regionale. La proposta di legge regionale, inoltre, ricompone, anche ai fini di un più agevole impiego operativo, il complesso delle disposizioni fissate dalla legge 308 in riferimento ai compiti delegati alle Regioni previsti dagli interventi di cui agli articoli 6, 7, 8 e 9 della legge nonché di quelle fissate nella successiva direttiva CIPE.
Si prevede inoltre la costituzione di un comitato tecnico consultivo con i compiti, esplicitati all'art. 7, di supporto alla Regione per l'espressione dei pareri su interventi finanziabili e per la predisposizione degli strumenti atti a rendere operativa la legge e raggiungere gli obiettivi preposti.
In effetti l'attuazione puntuale della legge (modulistica, procedure di istruttoria) è demandata all'approvazione, da parte del Consiglio regionale, di apposito Regolamento (entro 60 giorni dall'approvazione della presente legge).
Il fatto più importante è che con tale regolamento si dovranno stabilire non solo i riparti dei fondi per i singoli settori di intervento ma soprattutto i criteri di priorità ed i programmi di intervento, tenendo conto, come già prima evidenziato, della programmazione regionale e favorendo processi tali per cui gli incentivi non siano dispersi sul territorio con scarsi effetti, ma attivino interventi efficaci e significativi che contribuiscano in modo concreto al risparmio energetico al contenimento dei consumi ed all'eliminazione degli sprechi.
Inoltre, per favorire il raggiungimento degli obiettivi previsti dalla legge, nel disegno di legge si ribadisce la possibilità per la Regione di avvalersi di convenzioni non solo con gli Enti di Stato (Enel, Enea, Eni Cnr) ma anche con le Aziende municipalizzate piemontesi o con le loro espressioni regionali.
Data la caratteristica di questo disegno di legge, di rappresentare prevalentemente un riordino di norme statali onde agevolare la lettura dei vari disposti da parte dell'utenza, la Commissione ha ritenuto di non dovere procedere alle consuete consultazioni, le quali saranno per senz'altro indette al momento dell'esame del Regolamento. Peraltro, per favorire a tempi brevi la conoscenza di questo testo, che tratta un argomento che tante aspettative ha generato e genera in vari settori dell'utenza produttiva e privata, la Commissione ha ravvisato l'opportunità di inviare il testo approvato agli Enti ed Associazioni che comunque saranno poi invitati alle consultazioni sul regolamento di attuazione.
A titolo riepilogativo alleghiamo alla presente relazione un quadro riassuntivo dei finanziamenti previsti dalla L. 308 per la Regione Piemonte, suddivisi per i capitoli indicati nel bilancio dello Stato. Circa l'organizzazione sistematica del disegno di legge, mi limito a sottolineare che esso è articolato in quattro titoli che recano rispettivamente: il titolo I, le priorità e gli obiettivi dell'intervento legislativo, in armonia con il piano energetico nazionale ed in attuazione della legge 29 maggio 1982, n. 308, per la predisposizione e la realizzazione, nell'ambito delle competenze regionali, degli interventi diretti al contenimento dei consumi di energia e all'utilizzo e alla produzione di energia da fonti rinnovabili il titolo II, la normativa contenuta negli articoli 6 e 8 della legge 308/82, relativa ai contributi in conto capitale a sostegno dell'utilizzo delle fonti rinnovabili nell'edilizia ed ai contributi per il contenimento dei consumi energetici nei settori agricolo ed industriale il titolo III, le procedure per l'istruttoria e l'assegnazione dei contributi, con l'istituzione di un comitato tecnico quale supporto consultivo alla Regione ai fini degli obiettivi relativi all'incentivazione del risparmio energetico e allo sviluppo delle fonti rinnovabili il titolo IV, le norme finanziarie, finali e transitorie. Richiamando ancora una volta l'urgenza di questa legge, che la VII Commissione rassegna all'unanimità all'esame ed all'approvazione dell'aula - dati i tempi non più ampi che restano alla Regione per innescare la procedura necessaria alla destinazione dei contributi, si sottolinea l'importanza l'attenzione che deve essere posta al regolamento, provvedimento altrettanto urgente ed atteso a tempi brevi onde permettere al Consiglio l'approvazione nei termini previsti.



PRESIDENTE

Sulla relazione è aperta la discussione generale. La parola al Consigliere Majorino.



MAJORINO Gaetano

Signor Presidente, colleghi Consiglieri, intervengo solo per fare un rilievo fondamentale: questo disegno di legge è senz'altro condivisibile non perché sia attuazione di una legge nazionale, ma perché il suo contenuto è di rilievo ed è opportuno che venga attuato nella maniera più rapida possibile. Si è persa l'occasione di provvedere all'erogazione di questi contributi mediante l'istituto della delega. La Regione, come è congeniata dalla Costituzione e dallo Statuto, è ente programmatore e legiferante e deve avvalersi, di regola, della delega. Infatti il legislatore nazionale della legge 308, nel delegare le Regioni ad erogare i contributi in questione, ha espressamente previsto la facoltà delle Regioni di potere, a loro volta, delegare le Province, i Comuni o le Comunità Montane. Indubbiamente c'era una eccezionale carica di ottimismo nel prevedere che le Comunità Montane e i Comuni (mi riferisco a piccoli Comuni con supporti tecnici insufficienti) avrebbero potuto essere i gestori della legge. Un pensiero sulle Province (come ente delegato dalla Regione, visto che la delega è prevista non solo dallo Statuto ma è ricordata e suggerita dal legislatore della legge n. 308) avrebbe dovuto essere fatto. Nè mi si potrebbe obiettare che le Province a loro volta non sono dotate di strumenti, di strutture tecniche idonee a gestire il delicato congegno dell'erogazione dei contributi in questa materia del risparmio energetico e dello sviluppo delle fonti rinnovabili. Il legislatore della legge n. 308 all'art. 9 prevede che la Regione è delegata: di riflesso gli enti che avrebbero potuto essere delegati possono avvalersi degli uffici o degli organi tecnici dello Stato, mentre all'art. 15 della 308 indica nell'Enel nell'Eni, nell'Enea e nel CNR le istituzioni che, in base a convenzione possono insieme alla Regione (ente delegato o all'ente delegato collaborare ed esprimere la loro consulenza in questa materia. Una riflessione al riguardo avrebbe dovuto essere fatta in sede di elaborazione della legge e in sede di Commissione per attuare la delega che dovrebbe essere lo strumento normale di gestione delle leggi regionali, e che in questo particolare caso il legislatore nazionale aveva ricordato. Fatta questa considerazione di fondo, l'utilità e l'opportunità della legge è fuori discussione, e quindi pur con questo rilievo, il voto sarà favorevole.



PRESIDENTE

Ha chiesto di intervenire il Consigliere Ferro. Ne ha facoltà.



FERRO Primo

Con questa proposta di legge ci troviamo di fronte ad una tappa importante e per molti aspetti qualificante della politica della maggioranza che ha come riferimento finale il bilancio e il piano energetico regionale. E' opportuno però considerare anche il fatto che per quanto riguarda la materia energia, ci troviamo in una situazione estremamente controversa. Non condivido ad esempio quanto è stato sottolineato dal Consigliere Majorino, dal momento che nel D.P.R. 616 l'energia non è mai stata considerata una materia, ma un insieme di interventi che attraversano tutta una serie di politiche settoriali.
Diventa, quindi, difficile cogliere il senso di una delega anche perch analizzando la legge 308 ci si rende conto che se è vero che la Regione per alcuni articoli, oserei dire minori, ha una propria titolarità per quanto riguarda la raccolta delle pratiche e la definizione delle priorità, per altro verso per quanto attiene interventi più consistenti, non può più intervenire e viene ad instaurarsi un rapporto diretto tra l'azienda o l'ente che intende sviluppare delle opere in questo campo ed il Governo. In questa direzione, in ogni caso, occorre procedere e da parte del nostro Gruppo ci sarà tutto l'impegno a dare l'apporto necessario.



PRESIDENTE

Ha chiesto di parlare il Consigliere Montefalchesi. Ne ha facoltà.



MONTEFALCHESI Corrado

Il progetto di legge n. 348 ha lo scopo di rendere attuativa la legge nazionale n. 308. Intervengo per sottolineare che questo è un momento significativo per la politica energetica della Regione. Finalmente questa legge permette alle Regioni di operare per quanto riguarda le fonti energetiche alternative e il risparmio energetico.
Il nostro Gruppo accoglie con favore questa legge, dopo averne sollecitato più volte l'emanazione e anche di recente con la presentazione di una interrogazione.
Su questa legge il sottoscritto ha presentato due emendamenti che più avanti illustrerà. Colgo l'occasione della discussione per fare alcuni cenni più generali sulla politica energetica regionale e il quadro all'interno del quale questa legge si colloca. Se esprimiamo soddisfazione per questa legge, altrettanto non possiamo fare per quanto riguarda la politica energetica della Regione, della quale non condividiamo le linee e il modo di operare.
I ritardi di questa politica energetica sono dovuti alla scarsa considerazione di cui godono, in questa Regione, le fonti rinnovabili e il risparmio energetico.
Le responsabilità di questi ritardi sono remote e gran parte di esse non possono essere fatte carico all'attuale Assessore. Forse il precedente Assessore all'energia Salerno, ora onorevole, era troppo impegnato a fare convenzioni (che poi si sono rivelate fallimentari) con Enti di Stato e con la Fiat, piuttosto che occuparsi della legge n. 308 e delle fonti rinnovabili.
E' indispensabile ed essenziale predisporre un quadro di riferimento per programmare, operare e mobilitare risorse anche private in campo energetico.
Mi riferisco al bilancio energetico e al Piano energetico regionale due strumenti, richiamati dai colleghi Avondo e Ferro, essenziali per programmare e pianificare la politica energetica, tenendo conto dell'affermazione del collega Ferro sul fatto che l'energia non è solo un settore, ma è un fattore che attraversa orizzontalmente una serie di altri settori produttivi dell'economia.
La carenza fondamentale di questa Regione è quella di non aver ancora predisposto un bilancio energetico e un piano energetico regionale.
L'importanza di questi strumenti è presente a tutti. E' da quattro anni che richiedo l'emanazione di questi strumenti: la mia richiesta continuerà sperando che, prima della fine della legislatura, la Regione e la Giunta vogliano presentare questi due strumenti essenziali e conoscitivi per decidere democraticamente le scelte energetiche. Chiedo alla Giunta sperando di avere oggi delle prime risposte, quando intende e se intende presentare il bilancio e il piano energetico. Nel merito della legge illustrerò l'emendamento all'art. 7 e all'art. 5 presentati dal sottoscritto. L'art. 7 stabilisce che la Regione può avvalersi di convenzioni nell'attuazione di questa legge. E' mia opinione che queste convenzioni debbano essere stipulate oltre che con gli enti di Stato, anche con l'Azienda elettrica municipalizzata di Torino e l'Ipla, enti le cui capacità tecniche possono contribuire notevolmente alla attuazione di questa legge.
Il riferimento alle aziende elettriche municipalizzate, come è formulato nell'art. 7, a mio avviso assegna loro un ruolo marginale, in quanto non sono riportate nel Comitato tecnico e non andrebbero a far parte del Comitato tecnico di cui all'art. 5, ne emerge ancora una volta un ruolo marginale delle aziende municipalizzate a favore di quegli Enti di Stato con i quali la Regione ha stipulato convenzioni che hanno prodotto ben poco. Chiedo quindi che venga esplicitato con precisione che è possibile avvalersi delle convenzioni con l'azienda elettrica municipalizzata di Torino e con l'Ipla; inoltre chiedo che questi due enti entrino a far parte del Comitato tecnico di cui all'art. 5. Le ragioni che ci hanno indotto a presentare questa proposta di valorizzazione del ruolo delle aziende municipalizzate sono diverse: innanzitutto è bene ricordare che la Regione per opera dell'allora Assessore Salerno, ha attuato una politica di convenzionamento per quanto riguarda l'energia con gli enti di Stato e con la Fiat. Ebbene non poco più di 15 giorni fa abbiamo discusso il fatto che queste convenzioni non hanno prodotto nemmeno un minimo di progettualità tanto è vero che la Regione Piemonte non è stata in grado di presentare alcun progetto dimostrativo nel campo dell'energia alla CEE per ottenere i finanziamenti previsti dalla stessa.
Un'altra ragione fondamentale per la quale chiediamo l'inserimento delle aziende elettriche municipalizzate nella legge attuativa della 308 è perché siamo convinti che sia possibile incentivare lo sfruttamento delle risorse energetiche rinnovabili e del risparmio nella misura in cui sul territorio c'è una politica energetica diffusa che favorisce la crescita delle capacità progettuali degli esiti locali e delle Regioni e l'azienda municipalizzata è lo strumento tecnico gestionale che permette di incrementare la capacità progettuale degli enti locali. La terza ragione è che sia la legge 308, sia il piano energetico nazionale, fanno esplicito riferimento alle aziende municipalizzate per l'attuazione della politica energetica. Ricordo che l'art. 13 della legge 308 concede contributi in conto capitale alle aziende municipalizzate per l'acquisto di veicoli a trazione elettrica; l'art. 10 invece concede finanziamenti alle aziende municipalizzate ed ai consorzi di Comuni per effettuare studi di fattibilità per la generazione e il teleriscaldamento. La mozione approvata dal Parlamento che accompagna il PEN, fa chiaro riferimento alla promozione di aziende energetiche nel territorio per la gestione integrata dei servizi. Per queste ragioni è importante rafforzare il ruolo che le aziende municipalizzate devono svolgere per l'attuazione di questa legge: rafforzarne il ruolo significa dire esplicitamente oggi che è possibile stipulare convenzioni oltre che con gli enti di Stato anche con l'azienda elettrica municipalizzata di Torino e con l'Ipla e per le competenze che hanno è necessario inserire questi Enti nel Comitato tecnico di cui all'art. 5.



PRESIDENTE

Ha chiesto di intervenire il Consigliere Bontempi. Ne ha facoltà.



BONTEMPI Rinaldo

Intendo dichiarare a nome del Gruppo che condividiamo l'intervento di Montefalchesi nello spirito e nelle finalità. Riteniamo che per esigenze organiche nella composizione dei Comitati tecnici si consideri la partecipazione dell'Assessore e dei rappresentanti degli enti strumentali che hanno autonomia, ma che per il loro livello di partecipazione fanno capo alla Regione come ente che li promana e li legittima.
Per quanto riguarda invece le municipalizzate, di cui condividiamo ampiamente l'apporto e la funzione, sarei d'accordo di inserire due rappresentanti nel comitato tecnico. C'è però un'obiezione da fare e cioè che le aziende municipalizzate sono possibili destinatarie dei contributi che il comitato tecnico definisce.
Questa è la mia preoccupazione che ho voluto sottolineare per non incorrere in errori.



PRESIDENTE

Ha chiesto di intervenire il Consigliere Borando. Ne ha facoltà.



BORANDO Carlo

Faccio mia l'ultima parte del discorso del relatore, laddove si sottolineano l'importanza e l'attenzione che devono essere date, oltre che alla legge, al regolamento.
Desidero far notare che in questo settore esiste già una legge, la n.
650, ed io, in questa sede, mi permetto di invocarne e sollecitarne l'utilizzazione. Tale legge interviene oltre che per il disinquinamento anche per ciò che riguarda il recupero di energie. I fondi stanziati per questa legge, ammontanti a qualche miliardo, non vengono utilizzati ed io non capisco se l'economo della Regione preferisce lasciarli depositati in banca, affinché maturino interessi; ma devo rilevare che, a differenza di questa nuova legge che offre la possibilità di interventi secondo stati di avanzamento sia pure in presenza di fidejussioni, le aziende artigiane ed agricole che hanno operato in base alla legge 650, hanno ottenuto contributi solamente dopo "lavori eseguiti" esponendosi quindi per centinaia di milioni, o propri o con quelli di banche con alti tassi di interesse. Occorre assolutamente affrontare con la massima sollecitudine il regolamento e sottolineo il fatto che esso dovrebbe essere "preciso" soprattutto per quanto riguarda i controlli. Faccio una dichiarazione di esperienza consumata in questo settore: ho progettato le parti murarie di un impianto per la produzione di biogas, il cui costo finale è stato di circa un miliardo, dove la Regione è intervenuta nella misura di 250 milioni. Ebbene, la Regione si è accontentata della dichiarazione del Sindaco del Comune ove è situato tale impianto, attestante essere questo impianto esistente e funzionale. Questa dichiarazione è seguita ad un sopralluogo effettuato dall'U.S.S.L. di zona con personale per incompetente in materia di produzione di metano. A tale scopo esiste infatti l'Istituto sperimentale di Stato con sede a Milano, che ha comunque rilasciato una dichiarazione. La legge regionale recita che il gas biologico prodotto deve contenere almeno il 60 per cento di metano.
Io vorrei avere la soddisfazione e la pretesa che un corpo di addetti della Regione, se non addirittura l'Assessore o il Presidente della Giunta verifichino in che modo sono stati utilizzati i fondi erogati che in questi casi sono stati rilevanti. Concordo con il Consigliere Montefalchesi circa il fatto che un impianto per la produzione di biogas, oltre che per gruppi di imprese agricole, può anche essere costruito per città come Torino, dove le deiezioni liquide e solide sono, anziché di capre o di suini, di esseri umani, del resto Lavoisier diceva che nulla si crea, nulla si distrugge e tutto si trasforma. La mia preoccupazione però è che queste pur lodevoli iniziative, da parte di aziende municipalizzate, assorbano tutti i finanziamenti, lasciando a bocca asciutta tutto il comparto privato produttivo (industriale, artigianale e agricolo). Occorre quindi liquidare rapidamente ogni pendenza a carico della legge 650, onde evitare di creare confusione, e predisporre in breve tempo un regolamento preciso, che preveda anche un controllo, se non minuzioso, ma costante, da parte della Regione.



PRESIDENTE

Ha chiesto di parlare il Consigliere Carletto. Ne ha facoltà.



CARLETTO Mario

Signor Presidente, Colleghi Consiglieri, aggiungo alcune valutazioni conclusive del Gruppo della D.C., dopo la dichiarazione resa dal vice presidente della VII Commissione Borando. Il problema, come è stato sollevato da alcuni colleghi, in particolare dal collega Montefalchesi, è di duplice natura. Sul disegno di legge attuativo della legge 308 dobbiamo rilevare il ritardo con il quale il provvedimento arriva in aula. E' dall'8 giugno 1983 che il CIPE ha impartito le direttive in ordine a questa legge: avremmo dovuto essere più tempestivi nel predisporre, per la comunità regionale, l'attuazione di questa legge. Ricordo che più volte ne abbiamo avuta l'opportunità: non ultima, in occasione dell'approvazione del bilancio generale, quando ci siamo stupiti che nel bilancio regionale non fossero inseriti per memoria i contributi che la legge 308 assegna al Piemonte. E' un problema di tempi che devono assolutamente essere recuperati. L'importanza, richiamata dai colleghi, di predisporre rapidamente il regolamento attuativo è un'occasione per dimostrare la sensibilità del Consiglio regionale in materia. E' un invito a predisporre rapidamente un regolamento importante che dovrà prevedere il riparto dei fondi per i singoli interventi, i criteri di priorità, i programmi di intervento, cioè sostanzialmente dovrà essere sua competenza la gestione di queste risorse. Ci auguriamo quindi che l'Assessorato e la Giunta rapidamente portino questo regolamento in Commissione e poi alle consultazioni. La proposta di diffondere questa legge sul territorio è un fatto positivo in quanto è una legge che nella nostra Regione è molto attesa ed anche le parti sociali hanno interesse a proporsi come interlocutori della Regione. Condividiamo questo passaggio richiamato nella relazione del Consigliere Avondo e riteniamo che sia una scelta utile e positiva. Il secondo ragionamento deriva dal fatto che questa legge non accoglie tutti i problemi energetici della nostra Regione. La valutazione più ampia che può nascere dall'approvazione di questo disegno di legge riguarda la politica energetica della nostra Regione. Noi diciamo che è stata una politica alterna che ha privilegiato le convenzioni. Questo aspetto, richiamato anche dal Consigliere Montefalchesi, è stato spesso da noi definito non esauriente di una vasta ed importante problematica che non si può affrontare e risolvere con semplici convenzioni. In questa terza legislatura regionale è nata una proposta, chiamata dapprima Irte, poi Arte ed infine è sparita. Potrei fare altri esempi circa le alterne vicende dei rapporti fra la Regione e gli enti strumentali, delle quali tutti dovrebbero occuparsi e non si capisce quale sia il raccordo fra questi enti. Mi rendo conto che questi temi non possono essere dibattuti oggi: su di essi intendo solo accennare che per noi la politica energetica regionale non ha avuto l'attenzione che l'argomento meritava. La dimostrazione è la mancanza del piano energetico regionale, che dovrebbe scaturire da un bilancio energetico regionale, peraltro invocato da tutte le forze politiche in questo Consiglio fin dal 1981, quando in un ordine del giorno si dava mandato alla Giunta di predisporre il bilancio energetico regionale per elaborare il piano energetico regionale. Questo è il ragionamento conclusivo di un processo che ci pare assolutamente insufficiente e inadeguato. Il voto della D.C. su questo disegno di legge è favorevole. E' una legge invocata da tempo, e fondamentale per la nostra Regione al fine di ottenere risultati in questo settore non solo attraverso l'individuazione di aree atte all'insediamento di una centrale nucleare, ma tramite l'individuazione di fonti alternative rinnovabili e di risparmio energetico, in stretto raccordo con gli enti locali che possono essere investiti in modo proficuo. Ci auguriamo un cambiamento di linea e interventi concreti in un settore dove le Regioni hanno difficoltà a collocarsi. La Regione deve avere la volontà politica di conquistarsi spazi di gestione nel settore energetico. Tutte le forze politiche, in questa legislatura, hanno tentato di gestire questa materia, così difficile ma così importante. La Giunta deve avere idee chiare, obiettivi precisi, non deve proporre Irte o Arte (per poi abbandonarli) o utilizzare enti strumentali, che poi non si realizzano, non deve proporre soluzioni o proposte che, sul territorio e nel concreto, non hanno possibilità attuativa. La Giunta deve passare ad una fase operativa concreta e definita che dimostri alla comunità regionale la volontà netta e chiara di affrontare in modo serio e organico questa delicata materia. La disorganicità di questi anni nel settore energetico, è stata sicuramente negativa. Da parte nostra, concorreremo per quanto ci sarà dato, al recupero dell'immagine che la Regione ha perso, in questi ultimi due anni nel settore energetico.



PRESIDENTE

Ha chiesto di intervenire il Consigliere Marchini. Ne ha facoltà.



MARCHINI Sergio

Signor Presidente, colleghi, questa legge giunge in Consiglio saltando uno dei momenti istituzionali previsti dallo Statuto e cioè la consultazione. Ciò sta ad indicare che questa legge non è stata considerata un terreno di verifica della capacità regionale in questa materia, ma semplicemente un passaggio ordinatorio, rispetto a un momento operativo che è rappresentato dal regolamento. Veniamo a delle valutazioni di ordine politico. Mi paiono del tutto ingenerosi, gratuiti, non motivati ed anche di gusto discutibile, gli attacchi proposti nei confronti di un personaggio che era Assessore ed ora è onorevole, perché non mi sembra di avere sentito questo tipo di considerazione, quando il personaggio era presente, vivo e vegeto e Consigliere.
Devo peraltro dire che, mentre il Consigliere Montefalchesi, rispetto alla conduzione dell'energia nella prima parte della legislatura, ha comunque ritenuto di esprimere un giudizio in modo aperto, quindi discutibile, ma franco, noi abbiamo l'impressione che questa maggioranza un giudizio lo abbia dato in modo molto implicito e sfuggente, non ricostituendo l'Assessorato all'energia. Perché non si è ricostituito l'Assessorato all'energia, forse perché non si crede nella sua utilità o perché si ha paura di questo Assessorato? Non è un fatto casuale. Non è pensabile che a un Assessorato, che per sua natura di questi tempi è oberato, sul piano dell'attività legislativa, dalla riforma della legge 56 e, sul piano operativo, dalla risposta da dare all'impegno assunto dal Presidente della Giunta che non solo avremo 40.000 occupati in più, ma che a uno ogni dieci di loro verrà anche dato un piano regolatore approvato venga affidato un settore nel quale la Regione, in passato, aveva impegnato e speso molto in termini politici, in termini di obiettivi.
Ci sarà certamente occasione e sede per fare il processo a questa vicenda e capire se la decisione di questa maggioranza è la paura dell'Assessorato all'energia o la convinzione che l'Assessorato all'energia non sia più utile. Il nostro Gruppo è preoccupato di un' ipotesi con cui si ritenga che l'Assessorato all'ecologia non abbia più ragione di essere e che quindi sostanzialmente questa problematica sia diventata di tipo meramente gestionale e di seconda battuta. A nostro modo di vedere le cose non stanno così: i problemi dell'energia e dell'ambiente sono strettamente correlati e rappresentano - come ha sostenuto prima il collega Carletto uno dei settori in cui si qualificherà l'attività delle Regioni-Istituzioni e sul quale si misurerà anche la capacità di una civiltà di misurarsi col proprio futuro. Per civiltà si intende la capacità di un gruppo di uomini di vivere in equilibrio con se stessi e col proprio ambiente: le belle civiltà sono quelle che hanno saputo cogliere questo rapporto di equilibrio con se stessi, nei sistemi culturali e filosofici, nella loro espressione nelle loro residenze, nel loro modo di gestire il territorio. I tempi della Grecia classica, come quelli del Rinascimento italiano, sono stati caratterizzati dal rispetto per l'ambiente e per se stessi.
Questa nostra generazione dunque deve preparare un nuovo umanesimo o una nuova civiltà liberale, come diremo al nostro Congresso, in cui i problemi dell'ambiente e dell'energia che è necessaria alla qualità della vita dell'uomo, richiedono un impegno, non soltanto tecnico-finanziario, ma anche culturale che non può essere sottaciuto. Aspettiamo quindi una risposta confortante da parte della Giunta regionale. Ad esempio, che l'avere riunite in un'unica persona, peraltro capace, due funzioni così delicate è stata soltanto la conseguenza della non disponibilità di altri socialdemocratici, perché se ci fosse stato un altro esponente di quel Partito, sarebbe divenuto Assessore all'ecologia. Ci verrà detto che i tempi hanno ritardato la predisposizione di questa legge, ma che certamente non ritarderanno quella del regolamento e la sua attuazione. Verificheremo l'opportunità di continuare in un tipo di atteggiamento politico che è quello - già richiamato dal collega Carletto - di cogestione dei grandi temi dell'ambiente e dell'energia con un'ottica più da Consiglio di amministrazione che di assemblea elettiva. Noi abbiamo pagato un prezzo come forza di opposizione, rispetto ad un obiettivo e ci auguriamo che questo venga colto nell'ambito di questa legislatura. Chiediamo quindi assicurazioni, non solo verbali, da parte della Giunta, che si lavora per questo obiettivo; in difetto di che, da parte delle forze di opposizione sicuramente da parte della nostra, ci sarà la necessità di riaprire il corretto dialogo opposizione-maggioranza, esercitando un diritto-dovere che è quello di stimolo, di critica e di richiamo alle proprie responsabilità.



PRESIDENTE

Se non vi sono altri interventi, posso considerare chiusa la discussione generale.
La parola all'Assessore Calsolaro.



CALSOLARO Corrado, Assessore all'energia

La relazione della VII Commissione consiliare, presentata dal Consigliere Avondo, coglie puntualmente il senso della metodologia seguita per la presentazione del disegno di legge regionale di attuazione della legge 308. La legge 308, infatti, è costituita da un complesso di articoli ai quali non è stata data una organica sistemazione, per cui la stessa lettura riesce di difficoltosa interpretazione. Per questa ragione la Giunta si è prefissa il compito - come esattamente rileva il relatore - "di rappresentare prevalentemente un riordino di norme onde agevolare la lettura dei vari disposti da parte dell'utente".
In sostanza si è proceduto in questo modo: si sono isolati gli articoli della normativa statuale alla cui attuazione sono state delegate le Regioni.
Questi articoli sono essenzialmente: l'art. 6 (contributi in conto capitale a sostegno dell'utilizzo delle fondi rinnovabili nell'edilizia) l'art. 7 (competenza delle Regioni, in relazione all'art. 6) l'art. 8 (contributi per il contenimento dei consumi energetici nei settori agricolo e industriale) l'art. 9 (competenza delle Regioni, in relazione all'art. 8) l'art. 12 (incentivi alla produzione di energia da fonti rinnovabili nel settore agricolo).
Successivamente è stato stralciato l'art. 12, che riguarda esclusivamente il settore agricolo, per una quota esigua di interventi rispetto alla quota degli articoli 6 e 8 della legge 308, sia perché il riparto dei contributi avviene ad opera del Comitato interministeriale per la politica agricola e alimentare (C.I.P.A.A.) e non del Comitato interministeriale per la programmazione economica (C.I.P.E.) come avviene per l'applicazione degli articoli 6, 7, 8 e 9; sia perché la relazione delle Regioni per l'art. 12 (quello agricolo), deve essere presentata entro il mese di gennaio di ogni anno al Ministero dell'agricoltura, mentre per gli altri articoli deve essere presentata entro il mese di febbraio di ogni anno dal Ministero dell'industria; sia perché nel ricorso al credito sono attivati, rispettivamente, per l'art. 12 gli istituti e gli enti esercenti il credito agrario di miglioramento, e per l'art. 8 sono attivati gli istituti di credito a medio termine; sia infine perché l'attuazione dell'art. 12 è collegata alla legge regionale sull'agricoltura che già da tempo opera nel settore. Sono state infine regionalizzate alcune norme di carattere generale contenute nella legge 308, come quella urbanistica di cui all'art. 5 e quelle sul convenzionamento con gli Enti di Stato di cui all'art. 15. Un altro gruppo di norme, come quello relativo alle priorità e altre di carattere interpretativo, sono state tratte dalla deliberazione CIPE dell'8 giugno 1983. La VII Commissione ha quindi operato molto opportunamente, decidendo di non procedere alle consuete consultazioni sul disegno di legge, trattandosi per l'appunto nella fattispecie di una mera trasposizione della normativa statuale in quella regionale per quanto di competenza, e riservandosi invece di procedere alle consultazioni per l'esame del regolamento, che è il vero nodo dell'attuazione della legge 308. A questo proposito, informo il Consiglio che, ai sensi dell'art. 15 della legge 308, e delle convenzioni a suo tempo stipulate con gli Enti abbiamo ritenuto di avvalerci sin d'ora degli Enti di Stato Enel, Enea, Eni e CNR, al fine di predisporre la normativa tecnica che costituirà la base del regolamento e la cui predisposizione è in fase assai avanzata. Gli esperti di questi quattro Enti sono attualmente al lavoro, con gli uffici dell'Assessorato, avvalendosi soprattutto delle esperienze maturate nei rapporti con le altre Regioni e nell'attuazione della legge nazionale per quanto di competenza dello Stato.
Mi riferisco in particolare all'attività da essi svolta per l'attuazione dell'art. 10 (Incentivi per la produzione combinata di energia e di calore) e dall'art. 14 (Piccole derivazioni d'acqua. Contributi per la riattivazione e per la costruzione di nuovi impianti): in particolare mi riferisco al prof. Cesare Boffa del Politecnico di Torino che è il responsabile del CNR per il progetto finalizzato energia ed è istruttore delle pratiche relative a questi due articoli di competenza statale.
Giovedì 2 febbraio, si è tenuta a Firenze una riunione degli Assessori regionali all'energia per esaminare, fra gli altri argomenti, lo stato di attuazione della legge 308: in particolare l'assegnazione finanziaria alle Regioni. Nel corso di questa riunione è emerso che: 1) alle Regioni non sono ancora stati assegnati i fondi in quanto la Corte dei Conti non ha approvato il decreto di assegnazione a causa di un errore contenuto nel decreto (un 45 che e diventato 54 e che ha provocato uno stravolgimento dei totali). Pertanto il decreto dovrà essere riemessso. Al momento della riunione (parlo della riunione del 2 febbraio) le Regioni non erano ancora a conoscenza di quando sarebbero arrivati i fondi, che comunque andranno impegnati entro il 1984.
2) Per quanto riguarda le procedure di omologazione dei prototipi di impianti e di apparecchiature per l'utilizzazione delle fonti di energia di cui all'art. 1 della Legge 308, e con particolare riferimento al Decreto del Ministro dell'industria 3 gennaio 1983, che richiama l'art. 22 della legge 308 secondo il quale i prototipi devono avere la preventiva omologazione da parte del Ministero dell'industria (per cui gli impianti non omologati non possono essere ammessi al contributo essendo fuori commercio e pertanto non vendibili) sembrerebbe che il Ministero dell'industria consideri ammissibili le domande relative agli impianti per i quali la ditta costruttrice abbia presentato la domanda di omologa dell'impianto.
Questa tesi suscita delle perplessità e può provocare grossi ritardi nell'attuazione pratica della legge, anche perché il Decreto ministeriale 3.1.1983 sulle procedure di omologazione dei prototipi, stabilisce che dal 23 dicembre 1982 al 31 dicembre 1983 è permessa la vendita al pubblico di apparecchi e di impianti di cui all'art. 1 e all'art. 22 della legge n. 308 privi della targhetta, purché si apponga l'altra targhetta: "E' stata presentata domanda di omologazione per questo apparecchio, impianto al Ministero dell'industria, del commercio, dell'artigianato" entro il 31.12.1983. Dopo questa data questi impianti non sarebbero vendibili, sono fuori commercio- per cui diventa difficile poter ipotizzare che la Regione possa dare contributi per delle realizzazioni effettuate su impianti che non sono omologati.
D'altra parte risulta che al Ministero dell'industria sono arrivate 26.000 domande di omologa: sembra del tutto improbabile che il loro esame possa essere contenuto a tempi brevi e comunque accettabili in relazione a tempi di attuazione della legge 308. Non dimentichiamo che l'art. 22 dice che gli impianti devono essere omologati! Per quanto riguarda invece i pannelli solari il problema è meno grave, in quanto l'omologazione effettuata, dall'Enel, a mezzo della Phoebus, è stata riconosciuta di piena validità e completa garanzia. Questa omologa, a quanto è risultato nella riunione interregionale, presenta per l'inconveniente dell'alto costo.
3) Occorre distinguere il problema del collaudo da quello della verifica.
Il collaudo è a carico del beneficiario. La verifica è a carico della Regione che può effettuarla anche a mezzo degli Enti nazionali (es. Enel Enea). La tendenza prevalente delle Regioni è che la notifica avvenga a campione per i contributi inferiori ai 150 milioni, e singola per i contributi superiori ai 150 milioni. Ho qualche dubbio (ma la questione sarà esaminata in sede di regolamento) che si possano concedere contributi di un centinaio di milioni e che la verifica avvenga per campione.
Esiste un altro grosso problema che riguarda l'applicazione dell'art. 8. Mi riferisco sempre alla riunione delle Regioni. L'art. 8 prevede il contributo in conto interessi e consente in alternativa che il soggetto possa chiedere un contributo in conto capitale in luogo di quello in conto interessi. Noi, infatti, nella legge lo abbiamo messo tutto in conto interessi, salvo poi valutare se ci saranno delle domande in conto capitale. Ma la cosa curiosa l'ha fatta rilevare la Regione Umbria. Sembra che il contributo in conto capitale non possa essere concesso immediatamente, ma debba essere rateizzato in dieci anni e che in particolare le coperture finanziarie da parte dello Stato arrivino soltanto a tre anni.
Di fronte a questo problema posto dalla Regione Umbria, il Ministero dell'industria non è stato in grado di dare informazioni puntuali.
Per tutti questi problemi, alcuni dei quali di notevole rilevanza, le Regioni presenteranno (a quest'ora sono già state presentate) tutte le osservazioni relative ai punti che ho indicato al Ministero dell'industria.
E' stata delegata la Regione Lombardia, che per l'energia ha addirittura un ufficio distaccato a Roma, per farsi portavoce delle esigenze che le Regioni hanno manifestato e manifesteranno a proposito dell'attuazione della legge 308. Nella riunione di giovedì 2 febbraio sono anche state esaminate due questioni che non attengono alle competenze delegate, ma che interessano i piani regionali in relazione alle 308 e che nel corso della discussione sono state sollevate da alcuni Consiglieri.
La prima è quella che riguarda le cosiddette centraline. L'indirizzo delle Regioni è che ogni Regione interessata predisponga una mappa delle centraline da riattivare, che sono molte di più di quelle conteggiate nelle domande presentate.
Informo il Consiglio che, per quanto riguarda la Regione Piemonte, mi limito a pochi dati relativi alla situazione della Regione Piemonte. Le scadenze per le centraline erano due: quella del 28 febbraio 1983 e quella del 31 dicembre 1983. Alla prima scadenza (28 febbraio 1983) sono state presentate complessivamente 66 domande di contributi per un ammontare complessivo degli investimenti previsti per la realizzazione dei relativi impianti idroelettrici (per circa 42 miliardi di lire di cui il 20 riguarda il potenziamento di impianti esistenti in esercizio, mentre il 70/80% riguarda la costruzione di nuovi impianti e la riattivazione di impianti allo stato attuale non in esercizio).
Nella seconda ed ultima scadenza (31 dicembre 1983) le richieste di contributi sono state 113. In sostanza togliendo 4 o 5 domande che non avevano i requisiti per poter essere inviate al Ministero dell'Industria si tratta di 172 domande per cui, si può dedurre, dall'ammontare di queste domande, che il patrimonio idroelettrico della Regione, in precedenza abbandonato, dovrebbe teoricamente essere recuperato grazie alle agevolazioni della legge 308 del 1982. Devo rilevare che, il numero delle domande presentate in Piemonte è di almeno tre volte quello della Lombardia che è la seconda Regione in ordine di numeri assoluti di domande, il che dimostra questo maggiore interesse che c'è nella Regione Piemonte per la riattivazione delle vecchie centraline o per la costruzione di nuove centraline. A questo proposito, informo il Consiglio, che la Finpiemonte ha presentato un progetto, attualmente all'esame del servizio energia, che lo ha proposto, dell'Assessorato e che potrà essere sottoposto all'esame del Consiglio per l'approvazione se sarà possibile comporre il quadro organizzativo e finanziario dell'intervento. Mi limito ad accennare la notizia senza addentrarmi nella relazione che è stata presentata dalla Finpiemonte per una iniziativa di questo tipo.
Bisogna aggiungere che il finanziamento relativo all'art. 14 per la riattivazione e la costruzione di nuovi impianti (le centraline) non è stato rinnovato. Attualmente i fondi stanziati con la legge 308 per questo articolo non sono stati rifinanziati.
La seconda questione riguarda il teleriscaldamento. Sembra, a parere del coordinamento interregionale che i fondi stanziati dalla legge 308 siano sufficienti per accogliere tutte le domande presentate. Dalla relazione fatta dall'Azienda elettrica municipale, sulla quale ebbi occasione di soffermarmi per un' interrogazione fatta dal Consigliere Montefalchesi, non sembra che le cose stiano esattamente in questo modo.
Dalla relazione dell'Azienda elettrica municipale di Torino risulta invece che i progetti presentati dall'Azienda elettrica municipale di Milano coprano abbondantemente e superino ampiamente lo stanziamento della legge 308. Su questi due punti (centraline e teleriscaldamento) l'intesa fra le Regioni è stata quella di ottenere dagli organi competenti - e cioè dal Ministero dell'industria - un'informazione precisa su quanto sta succedendo.
Devo dire che nessuna informazione si ha finora da parte delle Regioni e dal Ministero dell'industria sulla prima tranche, cioè le domande presentate entro il febbraio 1983 per le centraline. Sembra che tutto sia avvolto nel più oscuro segreto.
Il Consigliere Avondo ha posto, nella sua relazione, un problema molto importante, e fin qui disatteso dal governo regionale: e cioè la formulazione del piano energetico regionale. Sono convinto che, anche in relazione alle decisioni che il Consiglio regionale dovrà assumere presumibilmente entro la fine di quest'anno - sulla localizzazione della centrale nucleare, non si potrà non tenere conto di uno schema di piano energetico che componga il quadro complessivo regionale: schema che attualmente manca e che è necessario al fine di confortare le scelte che il Consiglio regionale dovrà fare in materia. Ho rappresentato questa esigenza, in presenza del collega Rivagli, agli Enti nazionali, (Enel ed Enea) in occasione dell'incontro per la convocazione del Comitato misto: ho riproposto questo problema nella breve introduzione ai lavori del Comitato misto del 6 febbraio. La presentazione del piano energetico regionale corrisponde peraltro ad una esigenza di programmazione socio-economica e di assetto territoriale nel cui ambito si esplica la responsabilità politica e la funzione di governo della Regione.
Con l'occasione che viene offerta da questa discussione informo il Consiglio - ed in particolare i Consiglieri che hanno presentato specifiche interrogazioni sulla materia (e cioè i Consiglieri della D.C.: Martinetti Lombardi, Martini e Quaglia e i Consiglieri del P.C.I.: Valeri e Avondo) che, nell'ambito della convenzione Eni - Regione del 15 ottobre 1982, l'Eni sta predisponendo il piano regionale di metanizzazione E' in fase di completamento lo studio di estensione della rete dei metanodotti in Piemonte con la valutazione dell'allacciabilità delle utenze industriali e dei centri abitati non ancora serviti dal gas naturale.
L'Eni ha impostato, in collaborazione con l'Italgas, una metodologia e un programma di calcolo della domanda di energia per uso domestico commerciale e artigianale in tutti i Comuni del Piemonte, per la stima della quota di mercato acquisibile dal metano, per la valutazione dei costi delle nuove reti di distribuzione, di trasformazione e di estensione delle reti esistenti, dei relativi costi di esercizio e della redditività della gestione. Sulla base del lavoro svolto, dopo una prima analisi di carattere generale, saranno individuate, in collaborazione Eni-Regione e secondo i principi stabiliti dalla Convenzione, le possibili linee di sviluppo della estensione dell'uso del metano in Piemonte: saranno determinati i fabbisogni finanziari per le iniziative che risultano tecnicamente ed economicamente fattibili, anche sulla base di eventuali interventi di sostegno, e sarà avviata la realizzazione dei progetti.
Il piano per la metanizzazione regionale sarà presentato alla Regione nel prossimo mese di marzo secondo gli impegni a suo tempo assunti e ancora recentemente confermati dall'Eni alla Giunta regionale.
Per quanto riguarda le osservazioni che ha fatto il collega Majorino devo dire che l'unica Regione che si è avvalsa della facoltà di subdelegare gli Enti locali è stata la Toscana. Lo stesso presidente della Giunta toscana Bartolini ha però espresso, nel corso della riunione del 2 febbraio, in cui si doveva puntualizzare lo stato dell'attuazione della legge 308, qualche perplessità sull'opportunità della scelta che è stata fatta. La gestione della legge infatti presenta difficoltà tali che continuano ad essere convocate (ce ne sarà una fra qualche giorno) riunioni presso il Ministero dell'industria, presso l'Enea, riunioni interregionali convocate dal coordinamento interregionale.
Le riunioni presso l'Enea hanno lo scopo di mettere a punto i programmi elaborati dalla stessa Enea e quindi le relative schede. L'Enea ha fornito alle Regioni un elaboratore e ha curato la formazione specifica per gli operatori delle Regioni relativamente all'uso dell'elaboratore. Da questo si evince chiaramente che le Province non sarebbero state in grado di effettuare operazioni di questo genere. Credo di non poter essere considerato un nemico delle Province. Come avevo riferito a suo tempo in Consiglio, abbiamo costituito una Commissione mista, Regione, Province Uncem, per la riforma della legge 32, e abbiamo elaborato una proposta che presenterò fra alcuni giorni. Le Province hanno già presentato la proposta (da questo punto di vista non posso essere considerato un loro nemico) alle televisioni e alle radio libere del Piemonte e hanno elogiato la Regione che finalmente si accorge che esistono le Province. I rapporti con le Province sono buoni e continuiamo a mantenerli tali. Concludo dicendo che l'Assessorato all'energia non è stato abrogato, anzi all'Assessorato all'energia e all'ambiente si è aggiunta l'urbanistica.
Comunico che, nonostante la mia "pochezza" ho portato all'approvazione della Giunta regionale la convenzione con l'Università. Quando sono rientrato in Consiglio regionale, ero convinto, così come avevo appreso dalle lettura dei giornali, che fosse già stata firmata da parecchi mesi invece ho scoperto che così non era e che la bozza di convenzione era stata rigettata con disgusto (ci sono le lettere dell'Università).
Sollecitamente, grazie alla collaborazione dei professori Deltin e Trossarelli, si è messa a punto la convenzione e l'elaborato tecnico. Si citano sovente le Regioni che sono più tempestive del Piemonte. La Lombardia nel mese di giugno 1982 aveva già approvato la legge di attuazione della legge 308.
Io sono arrivato in questo Consiglio regionale un anno e tre mesi dopo.
Credo che sui ritardi occorra fare delle valutazioni quanto meno oneste.



PRESIDENTE

Passiamo alla votazione del relativo articolato.
Art. 1 (Obiettivi) "La Regione Piemonte, in armonia con le direttive del piano energetico nazionale ed in attuazione della Legge 29 maggio 1982, n. 308, predispone e realizza, nell'ambito delle proprie competenze, gli interventi diretti al contenimento dei consumi di energia e all'utilizzo ed alla produzione di energia da fondi rinnovabili.
A tal fine sono concessi: 1) contributi in conto capitale a sostegno delle fonti rinnovabili di energia nell'edilizia 2) contributi sugli interessi, per mutui deliberati dagli Istituti di credito, per il contenimento dei consumi energetici nei settori agricolo e industriale o, in alternativa, contributi in conto capitale.
I contributi sono destinati prioritariamente secondo gli obiettivi indicati dal piano energetico nazionale, tenendo conto delle condizioni climatiche socio-economiche e della struttura residenziale presenti nella Regione.
Sono considerati prioritari: a) nel settore dell'edilizia gli interventi volti a favorire il contenimento dei consumi energetici negli edifici pubblici, sportivi residenziali b) nei settori agricolo e industriale gli interventi volti a favorire la trasformazione di processo per la riduzione dei consumi energetici.
Agli effetti della presente legge sono considerate fonti rinnovabili di energia o assimilate quelle indicate nell'art. 1, secondo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 308, per quanto applicabile al territorio regionale".
Si passi alla votazione.



(Si procede a lla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 38 hanno risposto SI 38 Consiglieri L'art. 1 è approvato.
Art. 2 (Contributi in conto capitale a sostegno dell'utilizzo delle fonti rinnovabili nell'edilizia) "Gli interventi di cui al presente articolo hanno il fine di incentivare la realizzazione di iniziative volte a favorire il contenimento dei consumi di energia primaria e l'utilizzo delle fonti rinnovabili di energia, nella climatizzazione degli ambienti, anche adibiti ad uso industriale artigianale, commerciale, turistico, sportivo ed agricolo, nella produzione di energia elettrica in abitazioni rurali non elettrificate e nella produzione di acqua calda sanitaria o destinata ad impianti sportivi. Sono concessi contributi in conto capitale a favore dei soggetti pubblici e privati nella misura massima del 30 per cento della spesa di investimento documentata, e fino ad un limite di 15 milioni di lire, per ciascuno dei seguenti interventi: 1) la coibentazione negli edifici esistenti che consenta un risparmio di energia non inferiore al 20 per cento e sia effettuata secondo le regole tecniche di cui all'allegata tabella A) 2) l'installazione di nuovi generatori di calore ad alto rendimento, sia negli edifici di nuova costruzione, sia in quelli esistenti in sostituzione dei generatori attualmente in funzione. Nell'allegata tabella b) sono indicate le caratteristiche che individuano i generatori ad alto rendimento 3) l'installazione di pompe di calore o di impianti per l'utilizzo di fonti rinnovabili che consentano la copertura di non meno del 30 per cento del fabbisogno termico annuo dell'impianto in cui è attuato l'intervento nell'ambito della legge 30 aprile 1976, n. 373 e del D.L. 17 marzo 1980, n.
68, convertito con modificazioni, nella legge 16 maggio 1980, n. 178 4) l'installazione di apparecchiature per la produzione combinata di energia elettrica e di calore 5) l'utilizzo di impianto fotovoltaici e/o altra, fonte rinnovabile per la produzione di energia elettrica per edifici rurali non elettrificati abitati stabilmente dal conduttore del relativo fondo. Per tali interventi il contributo può essere elevato fino all'80 per cento 6) l'installazione di sistemi di controllo integrati, in edifici civili purché dotati di impianti di riscaldamento con potenza termica al focolare superiore a 100.000 kcal/h, ovvero in edifici pubblici, in grado di regolare e simultaneamente contabilizzare per ogni singola utenza i consumi energetici, ove previsti dalla normativa vigente.
Ai fini degli interventi di incentivazione di cui al presente articolo il termine intervento deve intendersi riferito ai singoli provvedimenti così come indicato nella tabella A).e, non al complesso degli interventi eseguibili su di un edificio.
In particolare, il 20 per cento del risparmio di energia deve intendersi riferito al contributo fornito ai consumi dall'elemento costruttivo sul quale si interviene prima dell'intervento stesso.
Nel caso di interventi a favore di cooperative e/o altre forme consortili o condominiali, il limite di 15 milioni deve- essere inteso come contributo massimo per ogni singolo intervento e per ogni socio, avuto riguardo al risparmio energetico complessivo e alla validità degli interventi opportunamente coordinati tra loro".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 38 hanno risposto SI 38 Consiglieri L'art. 2 è approvato.
Art. 3 (Contributi per il contenimento dei consumi energetici nei settori agricolo ed industriale) "Al fine di contenere i consumi di energia primaria nel settore agricolo e nel settore industriale sono concessi contributi sugli interessi per mutui fino a 10 anni deliberati dagli Istituti di credito a medio termine allo scopo di finanziare interventi intesi a favorire la riduzione dei consumi mediante la realizzazione di impianti fissi, sistemi o componenti.
Sono ammesse al contributo le iniziative che conseguano per gli impianti un'economia non inferiore al 15 per cento dei consumi iniziali di idrocarburi e di energia elettrica sia per i servizi generali sia per usi industriali e/o di processo, considerando prioritari gli investimenti volti a favorire le trasformazioni di processo, in particolare nelle piccole e medie industrie e nell'artigianato. Ai fini della valutazione del risparmio di idrocarburi e di energia elettrica, un chilogrammo di idrocarburi viene considerato equivalente a 4 chilowattora di energia elettrica. I contributi non possono eccedere, per ciascuna delle predette iniziative, il limite di 500 milioni di lire.
In alternativa a quanto previsto dal primo comma, la Regione, su richiesta inoltrata direttamente dall'interessato, può concedere contributi in conto capitale fino al 25 per cento della spesa preventivata e con il limite di 500 milioni di lire.
Sul contributo possono essere concesse anticipazioni in corso d'opera garantite da polizze fidejussorie, bancarie ed assicurative emesse da Istituti ed accettate dalla Regione.
La Regione eroga i contributi su domanda dei soggetti interessati e nei limiti dello stanziamento ad essa assegnato.
Per l'ammissione al credito agevolato occorre altresì presentare domanda ad uno degli Istituti di Credito abilitati ad esercitare il credito a medio termine, corredata dalla relazione di un tecnico iscritto in un albo di un ordine o collegio professionale, che documenti la corrispondenza dell'intervento alle finalità ed ai requisiti di cui al presente articolo.
Ai fini della concessione del credito agevolato, l'Istituto di credito che abbia ricevuto la domanda, dopo aver deliberato il finanziamento, la trasmette alla Regione, unitamente all'estratto della delibera e ad una relazione motivata.
Il Presidente della Giunta regionale decreta la concessione del contributo in conto interesse in misura che il tasso di interesse, comprensivo di ogni onere accessorio e spese, posto a carico dell'operatore, risulti pari alla metà del tasso di riferimento determinato ai sensi dell'art. 20 del D.P.R.
9 novembre 1976, n. 902.
Per la definizione dei rapporti con gli Istituti di credito di cui sopra la Regione può avvalersi dell'opera della Finpiemonte SpA di cui al successivo art. 9".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 38 hanno risposto SI 38 Consiglieri L'art. 3 è approvato.
Art. 4 (Istruttoria e assegnazione dei contributi) "Il contributo è concesso a seguito di presentazione di domanda da formularsi in conformità delle direttive contenute nel regolamento di applicazione della presente legge.
Il regolamento è approvato con deliberazione del Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
La domanda di contributo è trasmessa alla Regione, secondo le modalità contenute nel regolamento di applicazione che stabilisce altresì le procedure istruttorie e di finanziamento.
La Giunta regionale, visto il parere del Comitato tecnico, di cui al successivo art. 6, e sentita la competente Commissione consiliare, delibera l'ammissione al contributo degli interventi finanziabili organizzati in un programma.
L'erogazione del contributo è autorizzata con delibera della Giunta regionale.
Il regolamento di applicazione della presente legge prescriverà le modalità di verifica della realizzazione delle opere".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 38 hanno risposto SI 38 Consiglieri L'art. 4 è approvato.
Art. 5 (Comitato tecnico) "Per l'applicazione della presente legge, è istituito un comitato tecnico con funzioni consultive.
Il Comitato è costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale ha sede presso l'Assessorato regionale per l'energia, resta in carica per il periodo della legislatura in cui è stato nominato e i suoi componenti possono essere riconfermati: rimane tuttavia in funzione fino alla sua ricostituzione.
Il Comitato tecnico consultivo è composto da: 1) l'Assessore regionale all'energia, con funzioni di presidente 2) quattro funzionari regionali, designati dalla Giunta regionale, con specifiche e provate competenze nella materia di cui alla presente legge 3) quattro rappresentanti, uno per ciascuno, dell'Enel, dell'Eni, dell'Enea e del CNR. La partecipazione dei rappresentanti di questi Enti è subordinata al consenso ed alla designazione degli Enti stessi 4) quattro esperti nel settore del risparmio energetico e delle fonti rinnovabili, scelti in base a documentata e riconosciuta attività scientifica e professionale, nominati dal Consiglio regionale con votazione limitata a due nominativi.
Svolge le funzioni di Segretario del Comitato un funzionario addetto al servizio regionale per l'energia.
Il funzionamento del Comitato è disciplinato nell'ambito del regolamento di applicazione della presente legge di cui all'art. 4.
Ai membri del Comitato tecnico, non dipendenti dell'Amministrazione regionale, compete il trattamento previsto dalla legge regionale 2 luglio 1976, n. 33".
Il Consigliere Montefalchesi presenta e ritira il seguente emendamento: il punto 3) del terzo comma è così sostituito: "Cinque rappresentanti, uno per ciascuno, dell'Enel, dell'Eni, dell'Enea, del CNR. dell'Azienda elettrica municipalizzata di Torino, dell'Ipla".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 38 hanno risposto SI 38 Consiglieri L'art. 5 è approvato.
Art. 6 (Compiti del Comitato) "Il Comitato tecnico ha il compito di: a) fornire un supporto tecnico per la predisposizione delle idonee normative e dei provvedimenti per il raggiungimento degli obiettivi della presente legge 2) esprimere i pareri ai sensi del quarto comma dell'art. 4 sugli interventi finanziabili, verificandone la coerenza con gli obiettivi ed i criteri di priorità nazionali e regionali, e l'esistenza di requisiti di fattibilità tecnico- economica, anche in base alla quantità di energia primaria risparmiata per unità di capitale investito nell'intervento".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 38 hanno risposto SI 38 Consiglieri L'art. 6 è approvato.
Art. 7 (Convenzione e servizi) "La Giunta regionale, al fine di ottenere assistenza nell'attuazione della presente legge, può avvalersi di convenzioni con l'Enel, l'Eni, l'Enea e il CNR. nell'ambito dei rispettivi compiti istituzionali, nonché di rapporti anche convenzionati con le aziende municipalizzate competenti in materie energetiche e le loro espressioni regionali.
La Giunta regionale è autorizzata a dotarsi di appositi servizi per l'attuazione degli adempimenti di sua competenza previsti dalla presente legge regionale di attuazione della legge 29 maggio 1982, n. 308, nonch della legge 30 aprile 1976, n. 373". Vengono presentati i seguenti emendamenti: 1) dal Consigliere Montefalchesi: il primo comma è così sostituito: "La Giunta regionale, al fine di ottenere assistenza nell'attuazione della presente legge, può avvalersi di convenzioni con l'Enel, l'Eni, l'Enea, il CNR. l'Azienda elettrica municipalizzata di Torino e l'Ipla, nell'ambito dei rispettivi compiti istituzionali, nonché di rapporti anche convenzionati con altre aziende municipalizzate competenti in materia di energetica e le loro espressioni regionali".
La parola al Consigliere Montefalchesi.



MONTEFALCHESI Corrado

Tenendo conto che l'emendamento presentato dall'Assessore Calsolaro accoglie il senso della proposta presentata dal sottoscritto, chiedo che l'emendamento da me presentato non venga posto in votazione.



PRESIDENTE

L'emendamento resta agli atti.
Il Consigliere Calsolaro presenta il seguente emendamento: dalla parola "nonché" del primo comma, il periodo è così modificato: "con le aziende municipalizzate competenti in materie energetiche e le loro espressioni regionali e con gli Enti strumentali regionali".
Chi è favorevole all'emendamento è pregato di alzare la mano.
E' approvato all'unanimità dei 38 Consiglieri. Chiede di intervenire il Consigliere Carletto per richiesta di chiarimenti. Ne ha facoltà.



CARLETTO Mario

Vorrei chiedere un chiarimento dell'Assessore. Il secondo comma recita: "la Giunta regionale è autorizzata a dotarsi di appositi servizi per l'attuazione degli adempimenti ...", poiché all'interno della Regione Piemonte il servizio per l'energia esiste, non credo sia necessario autorizzare la Giunta a dotarsi di un servizio che già esiste.



CALSOLARO Corrado, Assessore all'energia

Potrebbe essere un servizio speciale, nel caso in cui dovessimo far confluire funzionari da altri servizi in questo.



CARLETTO Mario

Se si tratta di creare un secondo servizio all'energia, occorre predisporre un d.d.l. apposito; se si tratta invece, di ampliare l'organico del personale in attività presso il servizio energia, non è necessario scriverlo in questa legge.



PRESIDENTE

Passiamo alla votazione dell'art. 7 nel testo come sopra modificato.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 38 hanno risposto SI 38 Consiglieri L'art. 7 è approvato.
Art. 8 (Istituti di credito) "Per la concessione dei contributi sugli interessi dei mutui di cui all'art. 3 della presente legge, la Giunta regionale è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli Istituti di credito abilitati ad esercitare il credito a medio termine.
Per la definizione dei rapporti e la stipula delle convenzioni con gli Istituti di credito, di cui al comma precedente, la Giunta regionale pu avvalersi della propria finanziaria regionale, denominata Finpiemonte SpA.
Nell'ambito degli interventi previsti dalla presente legge la Regione Piemonte promuove la realizzazione di progetti, anche integrati particolarmente significativi sotto il profilo del risparmio energetico.
A tal fine la Finpiemonte SpA può assicurare, oltre alla relativa assistenza tecnica, il reperimento delle fonti di finanziamento necessarie sia direttamente mediante la prestazione di garanzie, fidejussioni finanziamenti, sia mediante l'organizzazione di specifiche fonti di finanziamento, ovvero mediante la promozione di idonei strumenti giuridici di intervento".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 38 hanno risposto SI 38 Consiglieri L'art. 8 è approvato.
Art. 9 (Norme finanziarie e riparto fondi) "Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede mediante le assegnazioni disposte a favore della Regione ai sensi della legge 29/5/1982 n. 308.
Per l'attuazione degli interventi di cui agli articoli 2 e 3 della presente legge, nello stato di previsione dell'entrata del bilancio regionale per l'anno 1984 sono conseguentemente istituiti appositi capitoli con la seguente denominazione e con la dotazione a fianco di ciascuno indicata: 'Assegnazione di fondi per la concessione di contributi in capitale a sostegno dell'utilizzazione delle fonti rinnovabili nell'edilizia (art. 6 legge 308/82)' e con la dotazione di lire 39.273.800.000, in termini di competenza e di cassa.
'Assegnazione di fondi per la concessione di contributi nel pagamento degli interessi ovvero di contributi in capitale per il contenimento dei consumi energetici nei settori agricolo e industriale (art. 8, Legge 308/82)' e con la dotazione di L. 43.807.500.000, in termini di competenza e di cassa. Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'anno 1984, sono istituiti appositi capitoli con la seguente denominazione e con la dotazione a fianco di ciascuno indicata: 'Contributi in capitale a sostegno dell'utilizzo delle fonti rinnovabili nell'edilizia (art. 6, Legge 308/82)', con la dotazione di lire 39.273.800.000, in termini di competenza e di cassa.
'Contributi nel pagamento degli interessi per il contenimento dei consumi energetici nei settori agricolo e industriale (art. 8, Legge 308/82)' con la dotazione di lire 43.807.500.000, in termini di competenza e di cassa 'Contributi in capitale, per il contenimento dei consumi energetici nei settori agricolo e industriale (art. 8, Legge 308/82)', con la dotazione indicata per memoria.
Sono autorizzate variazioni compensative da apportare con atto amministrativo tra gli ultimi due capitoli del comma precedente.
Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato ad apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio.
Le dotazioni sopra indicate potranno essere incrementate in base a successivi provvedimenti di riparto.
Contestualmente all'approvazione del regolamento di applicazione della presente legge, verrà approvato dal Consiglio regionale, su proposta della Giunta, il piano di riparto dei fondi per singoli settori d'intervento unitamente ai criteri di priorità di finanziamento degli interventi previsti dalla presente legge".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 38 hanno risposto SI 38 Consiglieri L'art. 9 è approvato.
Art. 10 (Relazione annuale) "La Giunta regionale trasmette annualmente, entro il mese di febbraio al Ministero dell'industria, una relazione dettagliata sui contributi erogati nell'anno precedente per interventi di cui alla presente legge ed alla legge 308/82.
La relazione è accompagnata da una valutazione globale del quadro degli interventi finanziati in rapporto alle direttive nazionali ed alla programmazione regionale".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 38 hanno risposto SI 38 Consiglieri L'art. 10 è approvato.
Art. 11 (Varianti in corso d'opera) "Nel caso di modifiche da apportarsi al progetto presentato, il richiedente deve produrre alla Regione, prima dell'esecuzione delle opere difformi dal progetto approvato, la documentazione relativa alla variante, completa di tutti gli elaborati atti a provare che l'adozione delle modificazioni non comporta la diminuzione della resa energetica dell'intervento.
Il Presidente della Giunta regionale, visto il parere del Comitato tecnico espresso sulla base di specifica istruttoria, di cui al regolamento di applicazione della presente legge, decreta l'approvazione della variante.
L'approvazione della variante non comporta l'aumento del contributo.
Nel caso in cui la variante non sia approvata il richiedente deve eseguire le opere in conformità del progetto approvato.
La realizzazione delle opere in difformità del progetto approvato comporta la revoca del contributo".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 38 hanno risposto SI 38 Consiglieri L'art. 11 è approvato.
Art. 12 (Norme transitorie) "Le iniziative di cui agli articoli 2 e 3 della presente legge, intraprese dopo la data del 30 giugno 1981, sono ammesse ai benefici previsti dalla legge medesima. Sono ammissibili alle provvidenze gli impianti e le apparecchiature per l'utilizzazione delle fonti rinnovabili di energia a condizione che il costruttore dichiari di avere presentato domanda di omologazione al competente Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge si intendono richiamate le norme della legge 29 maggio 1982, n. 308".
Emendamento sostitutivo del primo comma proposto dal Consigliere Majorino.
Il primo comma è così sostituito: "I contributi previsti negli articoli 2 e 3 possono essere concessi, con la medesima procedura prevista nell'articolo 4, relativamente ad opere od iniziative che siano state iniziate anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge e che alla data medesima, siano ancora in corso di esecuzione o non siano comunque ancora state ultimate".
La parola al Consigliere Majorino.



MAJORINO Gaetano

Ritiro l'emendamento, in quanto vige una norma identica nella legge 308, sebbene sia anomala, a mio avviso, perché consente il finanziamento e l'erogazione dei contributi anche con riferimento a opere già ultimate violando il principio che i rapporti esauriti non possono essere presi in considerazione dalla legge. Ma se così ha agito il legislatore nazionale di riflesso è possibile anche agire in sede regionale.



PRESIDENTE

Emendamento soppressivo del secondo comma proposto dall'Assessore Calsolaro.
La parola al Consigliere Calsolaro.



CALSOLARO Corrado, Assessore all'energia

Questo comma è in contrasto con la normativa nazionale. Il problema verrà affrontato in sede di regolamento, alla luce di quanto deciderà il Ministero e poiché preferirei non ricevere comunicazioni giudiziarie consiglio l'approvazione dell'emendamento.



PRESIDENTE

Chi è favorevole all'emendamento è pregato di alzare la mano. E' approvato all'unanimità dei 38 Consiglieri.
Procediamo alla votazione dell'articolo 12 nel testo così modificato.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 38 hanno risposto SI 38 Consiglieri L'art. 12 è approvato.
Art. 13 (Norme urbanistiche) "Ai sensi dell'art. 5 della legge 29 maggio 1982, n. 308: a) le disposizioni di cui all'art. 9 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, si applicano, nel rispetto delle norme urbanistiche, di tutela artistico storica ed ambientale, ai nuovi impianti, lavori, opere, installazioni relativi alle energie rinnovabili ed alla conservazione ed al risparmio dell'energia b) gli interventi su edifici esistenti sono assimilati a tutti gli effetti alla manutenzione straordinaria di cui agli artt. 31 e 48 della legge 5 agosto 1978, n. 457, ed agli artt. 12, terzo comma, lettera b) e 56 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 e successive modificazioni c) l'installazione di impianti solari e di pompe di calore destinati unicamente alla produzione di aria e acqua calda per edifici esistenti e negli spazi liberi privati annessi, è considerata estensione dell'impianto idrico-sanitario già in opera e quindi non è soggetta ad autorizzazione specifica".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 38 hanno risposto SI 38 Consiglieri L'art. 13 è approvato.
Art. 14 (Norme di limitazione) "Ai soggetti che beneficiano dei contributi previsti dalla presente legge non sono applicabili le provvidenze previste dalla legge regionale 14 novembre 1979, n. 65".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 38 hanno risposto SI 38 Consiglieri L'art. 14 è approvato.
Passiamo alla votazione dell'intero testo della legge.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 38 hanno risposto SI 38 Consiglieri L'intero testo della legge è approvato.


Argomento: Caccia

Esame deliberazione Giunta regionale n. 147-31108 relativa a: "Legge regionale n. 17/83 , art. 2 - Approvazione regolamento per la gestione delle zone in regime di caccia controllata"


PRESIDENTE

Propongo di iscrivere all'ordine del giorno la deliberazione della Giunta regionale n. 147-31108 relativa a: "Legge regionale n. 17/83 - art.
2 - Approvazione regolamento per la gestione delle zone in regime di caccia controllata".
Chi approva l'iscrizione è pregato di alzare la mano.
E' approvata all'unanimità dei 38 Consiglieri. La parola al relatore Gerini.



GERINI Armando, relatore

La legge regionale 17/83 nel consentire un primo avvio al regime delle zone di gestione sociale - le quali possono essere istituite dalle Province anche prima dell'approvazione dei piani faunistici territoriali provinciali, rispettando il limite del 30 per cento della superficie agro forestale provinciale - dà alle Province, in ogni caso, la facoltà di costituire zone in regime di caccia controllata, qualora non fosse possibile istituire le zone di gestione sociale citate.
La legge regione 17/83 prevede inoltre che la Regione, sentite le Province, regolamenti la gestione delle zone di caccia controllata relative al territorio di pianura.
Avendo individuato nelle zone di gestione sociale il regime definitivo le zone di caccia controllata si pongono come uno strumento di "passaggio" che consente di fissare un rapporto tra territorio agro-forestale e cacciatore ai fini di un razionale esercizio venatorio, in un'ottica di pianificazione faunistico - ambientale, di salvaguardia della fauna e di responsabilizzazione dei cacciatori. Il regolamento in esame, oltre a sancire la transitorietà delle zone di caccia controllata, prevede che le Province delimitino tali zone e si avvalgano di organismi a base associativa e di esperti, come previsto dalla legge-quadro 968/77, per la gestione. Inoltre fissa i criteri di accesso dei cacciatori, compresi quelli residenti in altre Regioni e ne determina il numero (esso non pu superare il rapporto di 1 cacciatore ogni 10 ettari di territorio agro forestale), nonché le modalità a cui devono attenersi i cacciatori per la presentazione della domanda (sono esonerati i cacciatori residenti nella zona interessata) e per l'ammissione all'esercizio venatorio (versamento all'Amministrazione provinciale di un contributo di partecipazione da parte del cacciatore non inferiore a L. 30.000 per ogni zona).
Il regolamento dispone inoltre che tali quote siano destinate al ripopolamento, alla protezione della fauna e al miglioramento degli ambienti naturali. Il regolamento, predisposto dalla Giunta regionale d'intesa con le Amministrazioni provinciali ed esaminato e approvato all'unanimità dalla VI Commissione, anche alla luce delle osservazioni espresse da Enti ed Associazioni presenti nella Consulta regionale per la tutela della fauna e la disciplina della caccia, viene sottoposto all'approvazione del Consiglio regionale.
Si richiede la dichiarazione di immediata eseguibilità della presente deliberazione per consentire alle Province di applicare il regolamento nella stagione venatoria 84/85 e di espletare gli adempimenti di affissione dei manifesti per le domande di ammissione, entro il 31 maggio.



PRESIDENTE

Passiamo alla votazione della deliberazione il cui testo recita: "Il Consiglio regionale vista la legge 27/12/1977, n. 968 vista la legge regionale 17/10/1979 n. 60 vista la legge regionale 30/9/1983, n. 17 la quale prevede all'art. 2 la possibilità da parte delle Province di costituire zone in regime di caccia controllata ai sensi dell'art. 15 della legge n. 968/77, avvalendosi di organismi a base associativa e degli esperti di cui all'art. 5 della legge citata considerato che dette zone in regime di caccia controllata possono essere costituite transitoriamente in attesa delle zone faunistiche omogenee di gestione sociale di cui agli artt. 12 e 18 della legge regionale n. 60/79 e all'art. 1 della legge regionale n. 17/83 considerato altresì che la Regione, secondo quanto previsto dal secondo comma del citato art. 2 della legge regionale n. 17/83, regolamenta sentite le Province, i modi di gestione e di accesso dei cacciatori compresi quelli residenti in altre Regioni, e ne determina il numero comunque non inferiore alla media regionale, calcolato in base al rapporto tra cacciatori e territorio agro-forestale vista la proposta di regolamento predisposta d'intesa con le Province sentita la Commissione consiliare competente delibera di approvare il regolamento per la gestione delle zone in regime di caccia controllata, allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante.
Stante l'urgenza di consentire alle Province la possibilità di applicare nella stagione venatoria 84/85 il regime di caccia controllata di cui al citato art. 2 della legge regionale n. 17/83, la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 49 della legge 10.2.1953, n. 62 e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi dell'art. 65 dello Statuto".
Chi approva è pregato di alzare la mano.
E' approvata all'unanimità dei 38 Consiglieri.


Argomento: Trasporti e comunicazioni: argomenti non sopra specificati

Esame deliberazione Giunta regionale n. 44-31479: "Legge n. 151/81 e legge regionale n. 16/82. Proposta di deliberazione quadro del Consiglio regionale per la definizione dei criteri e dei parametri relativi alla determinazione dei costi economici standardizzati dei servizi di trasporto pubblico di persone"


PRESIDENTE

Propongo di iscrivere all'ordine del giorno la deliberazione della Giunta regionale n. 44-31479: "Legge n. 151/81 e legge regionale n. 16/82.
Proposta di deliberazione quadro del Consiglio regionale per la definizione dei criteri e dei parametri relativi alla determinazione dei costi economici standardizzati dei servizi di trasporto pubblico di persone".
Chi è favorevole all'iscrizione è pregato di alzare la mano.
E' approvata all'unanimità dei 38 Consiglieri. La deliberazione recita: "Il Consiglio regionale vista la legge 10 aprile 1981 n. 151 vista la legge regionale 23 luglio 1982 n. 16 vista la deliberazione della Giunta regionale del 24/1/1984 n. 44-31479 sentita la II commissione consiliare delibera Art. 1 - Classificazione del costo economico standardizzato Il costo economico standardizzato dei servizi di trasporto pubblico di persone, con riferimento a criteri e parametri di rigorosa ed efficiente gestione, e tenuto conto, attraverso analisi comparate, della qualità del servizio offerto e delle condizioni ambientali in cui esso viene svolto sentite la Federtrasporti, l'ANAC, la FENIT, le Organizzazioni sindacali dei lavoratori, si articola rispetto ai seguenti tipi di servizio: costo economico standardizzato per gli autoservizi urbani della città di Torino costo economico standardizzato per i servizi tranviari urbani della città di Torino costo economico standardizzato per gli autoservizi urbani dei restanti Comuni del Piemonte costo economico standardizzato per gli autoservizi extraurbani di pianura costo economico standardizzato per gli autoservizi extraurbani di montagna costo economico standardizzato per gli autoservizi suburbani di cui al successivo art. 2.
Sono classificate linee extraurbane di montagna quelle che presentano un dislivello, tra le quote altimetriche minime e massime, superiore a mt. 300 oppure quelle che si sviluppano, per almeno due terzi, a quote altimetriche superiori a mt. 500.
Le restanti linee sono considerate di pianura.
Art. 2 - Area metropolitana torinese e aree metropolitane degli altri capoluoghi di provincia.
Il costo economico standardizzato delle autolinee suburbane è calcolato rispetto alla velocità commerciale di esercizio desunta dall'orario di esercizio allegato al provvedimento di concessione della linea, secondo le classi di velocità di cui all'allegato 2.
Si considerano linee suburbane quelle aventi origine dai capoluoghi di provincia e destinazione i Comuni compresi nelle delimitazioni territoriali di cui all'allegato n. 2 bis, sempre che dall'orario dei servizi esistenti le velocità commerciali risultino comprese nelle classi di cui all'allegato 2.
Art. 3 - Aggiornamento a consuntivo del costo economico standardizzato e stima a preventivo.
Il costo economico standardizzato è aggiornato a consuntivo con delibera di Giunta rispetto al 1° luglio dell'anno precedente in modo globale considerando le variazioni medie annue dei prezzi per singole componenti di costo e del costo unitario nazionale per agente.
Tali variazioni nel loro valore complessivo costituiscono vincolo ai fini della determinazione del valore da attribuire al costo ammissibile.
Il costo economico standardizzato a preventivo è definito per l'anno successivo sulla base delle variazioni previste dei prezzi e del costo unitario nazionale per agente.
I criteri ed i parametri di riferimento per la determinazione dei costi economici standardizzati sono specificati nell'allegato 1.
Agli autoservizi suburbani e extraurbani di pianura effettuati mediante autobus a 4 assi (autotreni) è riconosciuto un incremento, pari al 19% e al 25%.
Per quanto riguarda gli impianti a fune non si ritiene per il momento possibile definire un costo economico standardizzato tenuto conto che gli impianti attualmente soggetti all'applicazione della L. 151 sono tre (due funivie e una funicolare) con caratteristiche completamente diverse per i quali è opportuno procedere alla revisione di ogni singolo bilancio di esercizio allo scopo di fissare il costo ammissibile ai fini del ripiano dei disavanzi.
Art. 4 - Erogazione dei contributi regionali per il ripiano dei deficit aziendali di esercizio a titolo di acconto e di saldo delle competenze aziendali rispetto ai costi economici standardizzati.
Il saldo delle competenze aziendali è definito rispetto ai costi economici standardizzati stimati a consuntivo ai sensi del precedente art. 3: tali costi sono considerati come limiti massimi ammissibili rispetto al costo effettivo ammissibile della singola azienda per l'anno di competenza, fermo restando invece il riferimento ai costi effettivi aziendali e revisionati dagli Uffici regionali, quando risultino inferiori a quelli standardizzati.
Per i contributi regionali erogati a titolo di acconto si fa riferimento agli importi liquidati nell'anno precedente secondo i criteri di cui all'art. 10 della L.R. 23 luglio 1982 n. 16 e tenuto conto della totale disponibilità del fondo di cui alla legge 10 aprile 1981 n. 151 salvo conguaglio a consuntivo sulla base dei costi revisionati e delle percorrenze ammesse a contributo.
Qualora gli Enti e Aziende di trasporto abbiano beneficiato di contributi regionali sugli investimenti; di cui al Titolo II, art. 8 della L.R. 23 luglio 1982 n. 16, dalle competenze in conto esercizio dell'anno sono dedotte le corrispondenti quote in corso di ammortamento, conformemente al periodo di obbligo di non alienazione di cui all'art. 9, comma terzo e quinto della L.R. 23 luglio 1982 n. 16.
A decorrere dall'esercizio finanziario 1983, tali quote sono rivalutate per ogni anno, tenuto conto della variazione ISTAT, rispetto all'anno precedente, dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati nell'ipotesi di aggiornamento annuo del costo economico standardizzato.
In relazione alla particolare situazione storica delle aziende pubbliche e in conformità all'art. 10, sesto e settimo comma della L.R. 23 luglio 1982 n. 16, i livelli dei costi economici standardizzati possono essere considerati livelli di costo obiettivo che le sopra richiamate aziende devono raggiungere nell'arco di un quinquennio a decorrere dall'esercizio 1982 incluso, fermo restando l'aggiornamento annuo dei suddetti costi ai prezzi di mercato, a condizione che venga concordato con la Regione un piano di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale, nonché l'adozione di idonee misure di organizzazione del traffico e dei servizi, secondo modalità e tempi di attuazione stabiliti con l'amministrazione regionale.
In via transitoria, fino alla definizione di tale piano, per le Aziende pubbliche il cui costo effettivo ammissibile superi attualmente il livello standard prefissato l'incremento percentuale annuo ammesso del costo effettivo dovrà essere inferiore al corrispondente aumento annuo prefissato del costo standard di una percentuale pari all'aumento di produttività interna, esterna (per aumento velocità commerciale) e per effetto degli investimenti sostenuti.
Tale aumento di produttività deve avere incrementi percentuali annui in modo da livellare al termine dei 5 anni il costo effettivo a quello standard.
Per le aziende pubbliche che riducono l'incremento annuo del costo effettivo ed applicano le tariffe minime previste, alla fine del periodo transitorio, la differenza fra deficit effettivo e quello standard deve annullarsi.
Alle stesse aziende pubbliche durante tale periodo, in aggiunta al deficit standard può essere erogato un contributo annuo di esercizio aggiuntivo nella misura necessaria per ammortizzare gradualmente la differenza nell'arco dei 5 anni.
Art. 5 - Documentazione aziendale di riferimento per l'accertamento dei costi effettivi aziendali a consuntivo ed a preventivo.
I costi effettivi aziendali sono accertati a consuntivo sulla base dei seguenti documenti che devono essere trasmessi dagli Enti e aziende di trasporti agli uffici regionali entro il 30 maggio di ogni anno: a) Stato patrimoniale e conto economico dell'intero complesso aziendale secondo lo schema di cui all'allegato 3 b) Tabella di raffronto articolata secondo centri di costo aziendali corrispondenti a quelli economici standardizzati di cui al precedente art.
1, secondo lo schema di cui all'allegato 4, ai sensi dell'art. 7, secondo comma della L. 10 aprile 1981 n. 151.
I costi effettivi aziendali a preventivo sono rilevati sulla base di una tabella analoga a quella di cui alla precedente lettera b), che le aziende e enti di trasporto devono trasmettere agli Uffici regionali entro il 30 settembre di ogni anno a previsione dell'anno successivo.
Art. 6 - Disposizioni finali Con riferimento alla classificazione dei costi economici standardizzati di cui all'art. 1 e fermi restando i criteri ed i parametri di cui agli articoli 1, 2 e 3, la Giunta regionale è autorizzata a provvedere alla determinazione del costo economico standardizzato dei servizi di trasporto pubblico al 1/7/82 e relativi aggiornamenti per gli anni successivi sulla base della variazione dei prezzi di mercato e del costo unitario nazionale per agente.
Il costo economico standardizzato relativo alle tramvie urbane della città di Torino potrà essere rideterminato entro il prossimo quinquennio in relazione a più idonee tipologie di materiale rotabile da destinare sulle linee urbane, sulla base di accertati livelli di domanda di traffico da soddisfare in un corretto e razionale assetto della rete dei servizi dell'area interessata.
I costi economici standardizzati potranno altresì con deliberazione di Giunta essere estesi con opportuni coefficienti o rideterminati per altri modi di trasporto che si ritenessero utili e vantaggiosi ai fini dello svolgimento dei servizi.
La presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 49 della legge 10/2/1953 n. 62 e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione a norma dell'art. 65 dello Statuto".
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
E' approvata all'unanimità dei 38 Consiglieri.
Il Consiglio è convocato per il giorno 23/2 alle ore 9.30.
La seduta è tolta.



(La seduta ha termine alle ore 18.25)



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