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Dettaglio seduta n.231 del 09/02/84 - Legislatura n. III - Sedute dal 9 giugno 1980 al 11 maggio 1985

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Argomento:


PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE MARCHIARO



PRESIDENTE

La seduta è aperta.
Proseguiamo l'esame del progetto di legge n. 262: "Legge generale in materia di opere e lavori pubblici", di cui al punto quarto all'ordine del giorno.
Art. 2 (Ambito di intervento) "Le norme della presente legge si applicano alle opere e ai lavori pubblici e di interesse pubblico che si realizzano sul territorio regionale, ad esclusione degli interventi di competenza dello Stato, con o senza intervento finanziario della Regione.
La Regione può promuovere tutti gli interventi necessari all'acquisizione alla realizzazione e all'efficienza funzionale delle opere, in coerenza con gli obiettivi del piano regionale di sviluppo e del programma pluriennale di attività e di spesa, di cui alla legge regionale 19/8/1977, n. 43".
Il Gruppo D.C. ha presentato il seguente emendamento: al primo comma è soppressa la frase: "con o senza intervento finanziario della Regione".
La parola al Consigliere Nerviani.



NERVIANI Enrico

Si tratta di un'espressione non necessaria ed assolutamente pleonastica. Il comma stabilisce che le norme della presente legge si applicano alle opere e ai lavori pubblici di interesse pubblico che si realizzano sul territorio regionale. La specificazione "con o senza intervento finanziario della Regione" è inutile.



CERUTTI Giuseppe, Assessore alla viabilità

La Giunta non accoglie l'emendamento in quanto quella precisazione non riguarda solo l'intervento della Regione.



PRESIDENTE

Pongo in votazione tale emendamento. Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
E' respinto con 13 voti favorevoli, 23 contrari e 2 astensioni.
Vi è un altro emendamento presentato dal Gruppo D.C.: al termine del secondo comma è aggiunta la frase: "e con le previsioni dei piani e dei programmi di cui ai successivi artt. 5, 6 e 7".
La parola al Consigliere Genovese.



GENOVESE Piero Arturo

Non abbiamo trovato una formulazione migliore. Ci sembra, però, che il fare sempre riferimento solo alla coerenza con gli obiettivi del piano regionale di sviluppo e non invece con i piani e con i programmi che in questa legge sono previsti, sia sostanzialmente un rito.
Quindi con l'emendamento si intende fare un riferimento di coerenza anche a documenti che assumono un significato di programmazione reale di tipo settoriale.



CERUTTI Giuseppe, Assessore alla viabilità

La Giunta respinge questa formulazione perché ritiene che il riferimento sia insito nel testo della legge.



PRESIDENTE

Pongo in votazione tale emendamento. Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
E' respinto con 10 voti favorevoli, 21 contrari e 5 astensioni.
I Consiglieri Cerutti, Biazzi e Simonelli hanno presentato il seguente emendamento: dopo le parole "di competenza dello Stato" viene soppresso l'inciso " con o senza intervento finanziario della Regione"; dopo le parole " territorio regionale" vengono inserite le seguenti parole: ", con o senza intervento finanziario della Regione".
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
L'emendamento è approvato con 21 voti favorevoli e 15 astensioni.
Infine, il Consigliere Vetrino ha presentato il seguente emendamento: al termine del secondo comma aggiungere: "ed in conformità alle disposizioni della legge regionale 5/12/1977, n. 56 e successive modificazioni ed integrazioni".
La parola al Consigliere Vetrino.



VETRINO Bianca

Il titolo dell'articolo si riferisce all'ambito della legge. Con questo emendamento aggiuntivo noi intendiamo rafforzare il collegamento e l'integrazione fra gli interventi per opere e lavori pubblici e gli strumenti di programmazione esistenti, in particolare di assetto urbanistico e di pianificazione territoriale perché consideriamo proprio questo uno dei primi obiettivi da conseguire sul piano organizzativo ed operativo.



CERUTTI Giuseppe, Assessore alla viabilità

La Giunta accoglie l'emendamento a completamento dell'art. 2.



PRESIDENTE

Pongo in votazione tale emendamento.
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
E' approvato con 26 voti favorevoli e 10 astensioni.
Pongo ora in votazione l'art. 2 nel testo emendato.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 41 hanno risposto SI 27 Consiglieri hanno risposto NO 11 Consiglieri si sono astenuti 3 Consiglieri L'art. 2 è approvato.
Il Consigliere Valeri presenta il seguente emendamento come nuovo articolo: Art. 2/bis (Progetti) "Sono ammessi a fruire di contributo regionale soltanto le opere per le quali sia stata effettuata una progettazione esecutiva comprendente: a) tutti gli elementi sommari e particolareggiati di raffigurazione grafica b) tutti gli elementi di calcolo delle parti strutturali e impiantistiche c) la descrizione minuziosa e dettagliata di tutte le parti dell'opera e dei materiali da impiegare, unitamente alla predeterminazione puntuale del loro costo d) la computazione metrica delle lavorazioni, particolareggiata e dettagliata e) il cronoprogramma di esecuzione per le opere superiori ai 100 milioni f) la definizione, in capitolato, di procedure per la sospensione dei lavori e di revisione prezzi.
Analoga completezza di progetto è condizione per l'appalto delle opere la cui realizzazione è gestita direttamente dalla Regione, dai suoi enti strumentali o società miste al cui capitale essa partecipi, nonché per l'ammissione agli appalti concorso".
La parola al Consigliere Valeri.



VALERI Gilberto

L'emendamento di articolo aggiuntivo muove dall'esigenza di definire quanto meno in via generale i requisiti tecnici minimi indispensabili necessari per poter classificare come tale un progetto esecutivo. Oggi la materia è lasciata all'ampia discrezionalità dei soggetti.
L'indeterminatezza consente ampie licenze: progetti indicati come esecutivi, nella pratica non si rivelano tali, con la conseguenza di numerose varianti in corso d'opera e revisioni prezzi.
Se verifichiamo l'iter di attuazione delle principali opere constatiamo che la differenza fra i costi iniziali ed il costo finale è notevole spesso la cifra d'appalto è raddoppiata se non addirittura triplicata o quadruplicata.
In sostanza, in questa indeterminatezza operano meccanismi che dal punto di vista finanziario assorbono la maggior parte delle risorse che impieghiamo nelle opere pubbliche.
Voglio citare un caso che è di pochi giorni fa: un Ente locale ha chiesto alla Regione un contributo per il restauro di una basilica; la Regione ha concesso un contributo di 150 milioni per il restauro del tetto l'opera è già andata in appalto con un progetto esecutivo che si compone unicamente della planimetria del tetto.
Questo è un caso limite, ma ne esistono probabilmente numerosi altri di analoghi. Ognuno di noi ha avuto modo di riflettere, ad esempio, sui misteri per cui certi appalti vengono assunti da ditte a prezzi assolutamente non remunerativi; poi però si scopre che nel corso della sua esecuzione quell'opera si è progressivamente ingigantita nella dimensione finanziaria, a furia di varianti in corso d'opera al punto da mutare di fatto le iniziali condizioni di appalto.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Majorino.



MAJORINO Gaetano

Questo emendamento mi pare non abbia diritto di cittadinanza in un testo legislativo, perché ha un carattere regolamentare.
L'art. 31 del progetto di legge prevede un regolamento di attuazione da presentarsi da parte della Giunta al Consiglio, che lo approva entro 90 giorni, previa consultazione con gli enti e con gli organismi interessati.
In quella sede questo emendamento sarà indubbiamente degno della massima attenzione.
C'è una ragione di fondo. Ricordo che nel programma dell'attuale Giunta fra i numerosi impegni da assumere vi era anche quello di "delegiferare" ed in questo caso anziché delegiferare si chiede di introdurre una norma regolamentare in un nuovo testo.
Questo regolamento ha un particolare peso secondo le intenzioni dei proponenti perché è un regolamento per il quale contrariamente a quanto avviene normalmente si prevedono le consultazioni.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Biazzi.



BIAZZI Guido

Le esigenze messe in evidenza dal collega Valeri sono indubbiamente giuste. Si è cercato di tenerne conto nel contesto della legge e con gli emendamenti presentati questa mattina e già esaminati in precedenza dalla maggioranza.
L'art. 19 prevede per le opere di importo superiore ai 500 milioni un progetto esecutivo che ha le caratteristiche indicate da Valeri. La stessa procedura viene richiesta anche per le opere che devono eseguirsi in tempi superiori ai dieci mesi.
Abbiamo presentato un emendamento all'art. 19 per dare una risposta alle preoccupazioni derivanti dall'eccessivo incremento dei costi per revisioni prezzi, con il quale si stabilisce che per richiedere la revisione prezzi su lavori pubblici assistiti da contributi regionali è necessaria la predisposizione, congiuntamente al progetto, del programma che definisce lo sviluppo esecutivo dei lavori e determina il riferimento per i compiti revisionali. Inoltre, va tenuto conto che il Comitato regionale per le opere pubbliche ha il compito di predisporre i capitolati generali e per settore. Non va mai dimenticato che le indicazioni contenute in questa legge tendono alla massima trasparenza nella gestione dei lavori pubblici, ma si potranno fare concreti passi in avanti solo se ogni singolo ente, con propri regolamenti, adeguerà la normativa alle singole esigenze.
In altre parole, questo processo di trasparenza si realizzerà compiutamente solo se ci sarà una convergenza ed una coerenza di comportamenti all'interno del sistema delle autonomie locali e soprattutto da parte dell'amministrazione dello Stato, che comunque decide e gestisce gran parte dei lavori e delle opere pubbliche.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Turbiglio.



TURBIGLIO Antonio

Ritengo che il problema posto dal Consigliere Valeri sia di estrema importanza. Ho già avuto modo di sottolineare l'importanza di una regolamentazione delle progettazioni. Molti altri problemi pongono degli ostacoli nell'attuazione dei lavori e comportano aggravi di spese; mi riferisco alle interferenze che si frappongono all'esecuzione delle opere problemi di carattere geologico, il problema del raffronto con la carta della fertilità dei suoli, dei quali dobbiamo preoccuparci.
Convengo tuttavia con Majorino che non possiamo introdurre nella legge queste normative e che sono argomenti da valutare in sede di regolamento.
Il nostro Gruppo interverrà per suggerire eventuali indicazioni.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Genovese.



GENOVESE Piero Arturo

La proposta di emendamento, come ha sottolineato il Consigliere Majorino, è di tipo regolamentare, ma ridefinisce le condizioni di ammissibilità al contributo regionale e contrasta con l'art. 37/bis della legge n. 56.
La questione non solo deve essere rinviata alla definizione regolamentare ma deve essere risolta in sede di presentazione di richiesta di contributo integrativo.
Quindi, secondo noi, l'emendamento non può essere accolto.



PRESIDENTE

La parola Consigliere Nerviani.



NERVIANI Enrico

Desidero sottolineare che attorno alla buona intenzione del collega Valeri vi è un'atmosfera particolare, che è quella della cultura del sospetto nei confronti degli Enti locali, i quali dovrebbero essere liberati da molti vincoli ora esistenti (concetto ripetutamente detto nella legge), ma che finiranno per essere ulteriormente frenati nella loro possibilità operativa se si accetterà la proposta Valeri. Non basteranno più i tradizionali ritardi degli interventi regionali, propri del meccanismo che non funziona bene, ma ci saranno dei legacci di tipo legislativo che non sono assolutamente rispettosi di quella tradizione pulita e corretta che è propria della stragrande maggioranza dei nostri Enti locali.
Devo anche aggiungere che l'ambito di intervento riservato alla legge nell'emendamento proposto da Valeri si restringe alle opere finanziate dalla Regione. E' ovviamente una chiusura delle possibili prospettive di controllo e di gestione che ancora questa mattina Simonelli rivendicava per la Regione. Se, paradossalmente, si seguisse il discorso di Valeri si dovrebbe aggiungere che la stessa documentazione pretesa per le opere che fruiscono di contributo regionale dovrebbe essere estesa a quelle opere per le quali la Regione esprime un suo parere presso la Cassa Depositi e Prestiti. Quindi, posizione contraddittoria, vincolante ed offensiva dell'autonoma degli Enti locali, soprattutto accentuativa della cultura di sospetto nei loro confronti ed esaltatrice di un centralismo regionale che pregiudizialmente rifiutiamo.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Valeri.



VALERI Gilberto

E' un problema esistente ed il regolamentarlo non significa puntare al centralismo regionale.
La serietà deve valere per tutti, soprattutto nel momento in cui la Regione regolamenta l'attribuzione dei contributi.
Non si impone nessun vincolo ulteriore agli Enti locali, si tratta semmai di garantire che i progetti indicati come esecutivi siano effettivamente tali.
Comunque, se la Giunta si impegna ad affrontare questa materia in sede regolamentare, ritiro l'emendamento.



PRESIDENTE

La parola all'Assessore Cerutti.



CERUTTI Giuseppe, Assessore alla viabilità

La Giunta non avrebbe potuto accogliere l'emendamento. Il progetto esecutivo è un elaborato preciso che comprende il computo metrico l'analisi dei prezzi, ecc.
Sarebbe difficile ai tecnici stare nel generico nella gamma diversa dei lavori che richiedono elaborati diversi largamente evidenziati dalla normativa dello Stato, ma che potrebbero essere recuperati, è questa l'assicurazione che dò al Consigliere Valeri nella formulazione dei capitolati d'appalto della Regione.
I controlli che oggi sono esercitati dagli organi periferici della Regione diventeranno atti autonomi dei Comuni e saranno sottoposti alla responsabilità ed all'approvazione dei Consigli comunali.
La revisione prezzi invece è largamente recuperata con la modifica dell'art. 19.
Spesso le perizie sono necessarie perché i progetti non sono esatti o sono incompleti perché contenuti entro uno stanziamento che alla resa dei conti non è sufficiente. Inoltre, la legislazione nazionale ha imposto certi sondaggi come l'analisi dei terreni, per verificarne la solidità questo elimina il rischio di sospensione dei lavori.



PRESIDENTE

L'emendamento che propone il nuovo art. 2/bis è pertanto ritirato.
Proseguiamo nell'esame dell'articolato.
Art. 3 (Soggetti attuatori) "I soggetti attuatori degli interventi di cui alla presente legge sono: la Regione, nei limiti previsti dall'art. 9 gli enti operanti nel territorio regionale i consorzi e le società pubbliche e a partecipazione pubblica istituzionalmente preposti alla realizzazione di opere e lavori pubblici e di interesse pubblico.
I programmi degli interventi di competenza regionale sono coordinati, anche mediante apposite convenzioni, con quelli di competenza dello Stato e degli Enti locali territoriali ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. 24/7/1977, n.
616".
I Consiglieri Cerutti, Biazzi e Simonelli hanno presentato il seguente emendamento: al primo comma, dopo "art. 9" inserire una linea: "- gli Enti locali territoriali" dopo il termine "Enti" viene inserita la parola "pubblici"; dopo il termine "regionale" viene inserita la dizione "ivi compresi i Consorzi pubblici e le Comunità montane"; è soppressa la dizione "i Consorzi e" citata alla quarta riga.
Chiede di parlare il Consigliere Picco. Ne ha facoltà.



PICCO Giovanni

Vorrei sapere se quando si parla di società pubbliche e a partecipazione pubblica si intendono anche le società concessionarie, come le società autostradali. Se così fosse, la definizione, così come è formulata, è impropria. Certamente ci illuderemmo di disciplinare l'esercizio o determinate facoltà operative di questi soggetti.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Majorino.



MAJORINO Gaetano

Mi pare sia sufficiente dire "Enti pubblici" la quale espressione comprende gli Enti locali territoriali, i Consorzi pubblici e le Comunità montane; non pare fra l'altro si debba rimarcare "ivi compresi i Consorzi pubblici e le Comunità montane" perché dicendo "Enti pubblici" si intende comprendere gli Enti locali territoriali.



PRESIDENTE

La parola all'Assessore Cerutti.



CERUTTI Giuseppe, Assessore alla viabilità

Rispondo al Consigliere Picco Attualmente la Regione non ha compartecipazioni con società autostradali. Abbiamo voluto puntualizzare una serie di condizioni anche se attualmente non esistono ma che potrebbero essere istituite per gestioni di servizi territoriali.



PRESIDENTE

Pongo in votazione l'emendamento presentato dai Consiglieri Cerutti, Biazzi e Simonelli. Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
E' approvato con 21 voti favorevoli e 19 astensioni.
Pongo in votazione l'art. 3 nel testo emendato.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 47 hanno risposto SI 27 Consiglieri hanno risposto NO 16 Consiglieri si sono astenuti 4 Consiglieri L'art. 3 è approvato.
Titolo II Programmazione Art. 4 (Procedure di programmazione) "Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, approva il piano pluriennale delle opere e dei lavori pubblici ed i programmi di intervento annuali e pluriennali.
Il piano pluriennale ha una validità di tre o cinque anni e comunque non superiore a quella del piano regionale di sviluppo e viene aggiornato annualmente.
La Giunta Regionale, entro il 31 Ottobre di ogni anno, tenuto conto delle indicazioni fornite dai Comprensori, presenta la proposta di piano pluriennale e/o di aggiornamento del medesimo, con i programmi di intervento annuali e pluriennali, al Consiglio regionale, che l'approva entro il 31 dicembre".
Il Gruppo D.C. ha presentato il seguente emendamento: l'art. 4 è sostituito con il seguente testo: "Strumenti di programmazione - La Regione attua la programmazione in materia di opere e di lavori pubblici mediante il piano pluriennale delle opere e dei lavori pubblici e di interesse pubblico e i relativi programmi di intervento pluriennali ed annuali".
La parola al Consigliere Nerviani.



NERVIANI Enrico

L'emendamento è collegato a quel progetto di mutazione complessiva che è stato illustrato questa mattina. Al di là del merito e della sostanza devo fare un'osservazione che riguarda la forma. Non ritengo che un articolo di legge possa introdursi con l'affermazione: "Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, approva il piano pluriennale delle opere e dei lavori pubblici ed i programmi di intervento annuali e pluriennali..." quando di questi non si è parlato né negli articoli precedenti né in quelli successivi. E' una questione di forma ma che deve essere osservata nelle leggi perché siano comprensibili da coloro che le debbono rispettare.
E' auspicabile una diversa impostazione dell'articolo.
La sostanza dell'articolo è rappresentata dai suoi termini perentori per la presentazione dei vari strumenti operativi. Nell'articolo è detto che la Giunta regionale, entro il 31 ottobre di ogni anno, tenuto conto delle indicazioni fornite dai Comprensori, presenta la proposta di piano pluriennale ed i programmi di intervento annuali e pluriennali. Il Consiglio approva entro il 31 dicembre il piano pluriennale ed i programmi di intervento annuali e pluriennali. Allorquando la Giunta presenterà piani e programmi i Comuni avranno già approvato i loro bilanci da dieci mesi ed avranno già i loro piani di realizzazione di opere pubbliche. Ricordo poi che entro il 31 luglio i Comuni devono presentare i progetti operativi. Qui nasce la contraddizione tra coloro che sostengono che bisogna partire con i piani pluriennali e coloro che sostengono che bisogna partire con i progetti operativi.
In ogni caso, la Giunta avrà lo strumento perfezionato nei primi mesi dell'anno successivo e i Comuni avranno già esaurito l'attività annuale prevista dai loro programmi, quindi riceveranno risposta alle domande inviate alla Regione soltanto un anno e mezzo circa dopo l'approvazione dei propri bilanci.
A me sembra che questo significhi una resa alla nostra incapacità operativa. Con gli articoli che di seguito presenteremo come sostitutivi di quelli contenuti nel progetto di legge della Giunta abbiamo cercato di normalizzare la cosa e di mettere la legge in sintonia con i tempi che devono essere rispettati dai soggetti attuatori di cui all'art. 3. La ragione, quindi, della semplificazione di questo articolo sta in queste considerazioni: l'articolo per noi deve essere soltanto semplificato e sintetizzato nell'indicazione degli strumenti della programmazione di cui in materia di opere pubbliche e di lavori pubblici la Regione intende disporre.



PRESIDENTE

La parola all'Assessore Cerutti.



CERUTTI Giuseppe, Assessore alla viabilità

La Giunta respinge l'emendamento presentato dal Gruppo D.C. perché non lo considera generico. Questa legge andrà a regime con il 1985. I Comuni stanno predisponendo i loro bilanci ed i loro programmi di intervento alcuni li approveremo nei mesi di febbraio o marzo, alcuni otterranno qualche deroga ed arriveranno a giugno. Il porre il termine al mese di luglio e consentire entro il 31 ottobre di predisporre il primo piano pluriennale non significa paralizzare i Comuni con le scelte regionali. I Comuni avranno fatto le loro scelte autonome nello spirito che i colleghi auspicavano. Tutt'al più quest'anno avremo un intervento programmatico alla vecchia maniera. Sicuramente per il bilancio successivo i Comuni avranno dei precisi punti di riferimento sul piano che la Regione varerà e sui programmi di intervento.



PRESIDENTE

Pongo in votazione tale emendamento. Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
E' respinto con 18 voti favorevoli, 23 contrari e 3 astensioni.
Vi è ancora un emendamento presentato dai Consiglieri Cerutti, Biazzi e Simonelli: al terzo comma dopo le parole "di ogni anno" è soppresso l'inciso "tenuto conto delle indicazioni fornite dai Comprensori"; sono soppresse le parole "entro il 31 dicembre" e viene inserita la dizione "contestualmente al bilancio".
La parola al Consigliere Biazzi.



BIAZZI Guido

Al primo comma si propone di sopprimere l'inciso "tenuto conto delle indicazioni fornite dai Comprensori" non per una sottovalutazione di questi organismi, ma perché per la formazione del piano pluriennale si prevedono un insieme di atti, proposte ed interventi di una pluralità di soggetti.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Nerviani.



NERVIANI Enrico

In tutta la legge i Comprensori sono stati cancellati - e la cosa mi lascia assolutamente indifferente - ma non posso non rilevare che questa linea è in contrasto con quella espressa frequentemente dalla Giunta, anche in sede di discussione ufficiale.
I Comprensori non vengono sentiti neanche nel momento immediatamente precedente a quello della presentazione dei piani pluriennali.
Voglio ancora osservare che i progetti operativi che verranno presentati entro il 31 luglio di quest'anno, secondo un articolo successivo, saranno fatti in assenza di linee di piano, non ci sarà il piano di sviluppo e non ci sarà neanche il piano pluriennale delle opere pubbliche per cui i progetti operativi sono fatti ad invenzione e su questa invenzione si costruirà il piano pluriennale che verrà proposto il 31 ottobre.
Non amo questi meccanismi e questi intrecci, ma a coloro che invece credono profondamente nelle procedure di programmazione vale la pena di fare rilevare che qualche incongruenza nel loro comportamento esiste.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Biazzi.



BIAZZI Guido

Mi sembra doverosa una precisazione.
E' stato detto che in questa legge si cancella il ruolo dei Comprensori per quanto riguarda la programmazione. Devo richiamare l'attenzione sul punto d) dell'art. 7 il quale dice che si deve tenere conto dei programmi pluriennali di intervento e di spesa approvati dai Comitati comprensoriali.
Ci sembra così che il ruolo dei Comprensori trovi la giusta collocazione e valorizzazione nella legge, nell'articolo più proprio. Era superfluo, e poteva dar luogo a confusione, se non fosse stato corretto l'articolo in discussione.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Majorino.



MAJORINO Gaetano

Mi dichiaro favorevole all'emendamento in quanto viene tolto l'inciso relativo al Comprensorio, Ente che la Regione Lombardia ha già abrogato che è sostanzialmente morituro in quanto è destinato all'estinzione nel proGetto di legge Rognoni. Si tratta, tra l'altro, di un Ente in ordine al quale la nostra parte politica, in sede di istituzione dello stesso progetto, ha sempre espresso opinione contraria.



PRESIDENTE

Pongo in votazione tale emendamento.
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
E' approvato con 27 voti favorevoli, 15 contrari e 2 astensioni.
Pongo in votazione l'art. 4 nel testo emendato.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 48 hanno risposto SI 29 Consiglieri hanno risposto NO 16 Consiglieri si sono astenuti 3 Consiglieri L'art. 4 è approvato.
Art. 5 (Piano pluriennale delle opere e dei lavori pubblici) "Il piano pluriennale delle opere e dei lavori pubblici per le finalità di cui all'art. l definisce: 1) gli obiettivi di assetto e di sviluppo della dotazione di opere pubbliche nel territorio della Regione da perseguire nei periodi di validità del piano 2) gli indirizzi generali per la programmazione degli interventi e relative priorità di settori e tipologia di opere 3) i soggetti direttamente o indirettamente interessati alla realizzazione ed i necessari coordinamenti fra gli stessi 4) il quadro di riferimento finanziario che indichi la prevedibile disponibilità di risorse per il periodo di validità del piano, tenuto conto dei programmi della Cassa Depositi e Prestiti e delle condizioni e possibilità di accesso al sistema creditizio".
Il Gruppo D.C. ha presentato il seguente emendamento: l'articolo 5 e l'articolo 7 sono sostituiti con il seguente testo: "Piano pluriennale delle opere e dei lavori pubblici e di interesse pubblico Il piano pluriennale delle opere e dei lavori pubblici di interesse pubblico è predisposto in base alle indicazioni circa la consistenza del fabbisogno che derivano: a) dai rilevamenti dello stato di fatto e dalla verifica dello stato di attuazione dei programmi precedenti b) dalle previsioni degli strumenti urbanistici generali ed esecutivi degli Enti locali previsti dalla legge regionale 5/12/1977, n. 56 e successive modifiche ed integrazioni c) dai programmi pluriennali di intervento e di spesa approvati dai Comitati comprensoriali.
Il piano pluriennale delle opere e dei lavori pubblici e di interesse pubblico definisce: 1) gli obiettivi di assetto e di sviluppo della dotazione di opere pubbliche nel territorio della Regione da perseguire nel periodo di validità del piano 2) gli indirizzi generali per la programmazione degli interventi e relative priorità di settori e tipologie di opere 3) i soggetti direttamente o indirettamente interessati alle realizzazioni ed i necessari coordinamenti fra gli stessi 4) il quadro di riferimento finanziario che indichi la prevedibile disponibilità di risorse regionali per il periodo di validità del piano.
La Giunta regionale presenta al Consiglio regionale la proposta di piano pluriennale o di aggiornamento del medesimo entro il 30 settembre di ogni anno.
Il Consiglio regionale l'approva entro il 30 novembre dello stesso anno".
La parola al Consigliere Nerviani.



NERVIANI Enrico

Nell'illustrazione di questa mattina siamo andati per rapidissima sintesi, quindi riprendo velocemente quanto ho detto.
L'emendamento sostitutivo all'art. 5 fonde gli artt. 5 e 7. Dall'art. 7 è tolto il paragrafo alla lettera c) degli strumenti ed in particolare del programma operativo. Abbiamo sostenuto e ripetiamo che gli strumenti amministrativi di programmazione degli Enti locali debbono essere forniti successivamente alla presentazione del piano pluriennale. L'altra considerazione si riferisce al punto 4) dell'art. 5 che proponiamo di interrompere dopo le parole "per il periodo di validità del piano".
In sostanza, riteniamo che sia tempo ormai di programmare e di presentare i piani sulla base delle risorse certe o quasi certe e non sulla base di elementi non definiti quali quelli che derivano dalla presunta conoscenza dei programmi della Cassa Depositi e Prestiti.



PRESIDENTE

La parola all'Assessore Cerutti.



CERUTTI Giuseppe, Assessore alla viabilità

Sarebbe troppo bello, collega Nerviani, se potessimo programmare sulla finanza certa della Regione Piemonte. Chi è stato amministratore di Enti locali sa che una programmazione completamente avulsa dal sistema creditizio e dalle indicazioni della Cassa Depositi e Prestiti è impossibile. Ecco perché ribadiamo la validità dell'art. 5 e respingiamo l'emendamento sostitutivo.



PRESIDENTE

Pongo in votazione tale emendamento.
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
E' respinto con 15 voti favorevoli, 22 contrari e 3 astensioni.
Ha chiesto ora di parlare il Consigliere Genovese per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.



GENOVESE Piero Arturo

Il nostro Gruppo voterà contro gli artt, 5, 6 e 7.
Con gli emendamenti da noi presentati avevamo cercato di dare un'organizzazione chiara alle procedure ed agli elementi che dovrebbero costituire il presupposto dei piani pluriennali ed annuali di intervento.
Il riferimento all'approvazione del bilancio della Regione per approvare una serie di atti di programmazione non potrà che portare delle incongruenze nel complesso delle procedure vigenti. In tutto questo processo si dovrebbe tenere conto dei piani comprensoriali, dei programmi pluriennali di attività e di intervento dei Comprensori, dei piani di settore, da organizzare ora in un piano intersettoriale e poliennale almeno per quanto riguarda le opere pubbliche in genere. Di questi atti per la legislazione regionale, dobbiamo tenere conto nel formulare il programma pluriennale di attività e di spesa della Regione ed ora per i programmi annuali e pluriennali intersettoriali previsti dalla legge sulle opere pubbliche; infine, dovremo tenerne conto nel formulare il bilancio pluriennale ed il bilancio annuale della Regione. Riportare temporalmente tutti questi documenti programmatori alla contestuale approvazione del bilancio della Regione può apparire un atto di semplificazione, ma, secondo noi, rischia di portare ad incongruenze. Intanto, perché in un rapporto di programmazione circolare e complessa, con scadenze rigide ed unificate, non ci sarà possibilità di interscambio conoscitivo e di proposta fra i diversi livelli di governo; inoltre, si creerà una condizione in cui o saranno vanificati alcuni atti di bilancio e di spesa oppure alcuni atti di programmazione. Come successione temporale logica, sarebbe preferibile poter disporre di un riferimento generale, cioè il piano poliennale delle opere e degli interventi pubblici, in un momento che consenta il confronto propositivo con gli Enti locali i quali potrebbero assumere le proprie determinazioni e concorrere alla definizione dei programmi annuali e pluriennali di intervento che, in successione temporale, devono poi trovare traduzione nel bilancio pluriennale e nel bilancio annuale della Regione.
Le procedure scelte non semplificheranno la vita della Regione e degli Enti locali, salvo che si intenda ritornare su questi aspetti per rivederli in sede di definizione del regolamento o delle decisioni annuali.
Ci auguriamo che non si debba tornare presto sulla legge che oggi approviamo per cercare di armonizzare questa materia con il complesso delle procedure di programmazione.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Simonelli.



SIMONELLI Claudio

I problemi che pone il Consigliere Genovese del rispetto dei tempi e dell'incastro delle procedure è difficile da risolvere, non mi pare per che sostituendo le proposte progettuali e programmatorie della maggioranza quelle proposte dal Gruppo D.C. si abbia la garanzia di migliori risultati.
Anzi, abbiamo il timore che toccando i meccanismi predisposti nella formulazione del disegno di legge, si rischi di complicarli senza introdurre degli effettivi miglioramenti. Nè sono esclusi quei passaggi preliminari alla formazione del bilancio regionale che possono consentire di avere tutti i documenti programmatori già elaborati, utilizzati e resi disponibili.
D'altra parte, l'introduzione di tempi diversi che possono anticipare la presentazione dei documenti rischia di essere irrealistica anche perch tutte le volte che abbiamo fissato delle scadenze nel mese di settembre dopo la pausa estiva, queste scadenze non sono mai state rispettate.
Dunque, rischieremmo di scrivere dei termini che nei fatti non avrebbero attuazione.



PRESIDENTE

Non essendovi altri interventi, pongo in votazione l'art. 5 nel testo originario.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 48 hanno risposto SI 28 Consiglieri hanno risposto NO 18 Consiglieri si sono astenuti 2 Consiglieri L'art. 5 è approvato.
Art. 6 (Programmi di intervento annuali e pluriennali) "Il piano pluriennale delle opere e dei lavori pubblici viene attuato mediante programmi annuali e pluriennali che determinano le condizioni di realizzazione degli interventi. In particolare i programmi annuali e pluriennali indicano, tenuto conto dei piani e dei programmi di settore: 1) i criteri di programmazione e di priorità degli interventi 2) gli interventi di opere pubbliche strutturali ed infrastrutturali da realizzare a cura della Regione e quelli da realizzare a cura di altri soggetti pubblici e privati, con l'indicazione dei prevedibili tempi e costi, della localizzazione, della valutazione dell'impatto ambientale della dotazione progettuale e della dimensione delle aree acquisite e da acquisire 3) il piano di finanziamento complessivo per la realizzazione degli interventi previsti comprendente: a) la ripartizione delle risorse disponibili fra i tipi di intervento finanziario di cui al successivo art. 10 b) la misura, le condizioni finanziarie e le modalità di erogazione dei contributi".
Il Gruppo D.C. ha presentato il seguente emendamento: l'art. 6 è soppresso e sostituito con il seguente testo: "Coordinamento con la programmazione locale Gli Enti locali, gli Enti pubblici e gli altri soggetti di cui all'art. 3 a conoscenza del piano pluriennale delle opere e dei lavori pubblici e di interesse pubblico predispongono i propri strumenti amministrativi di programmazione; in particolare, i Comuni predispongono il programma operativo delle opere e degli interventi pubblici di cui all'art. 37/bis della legge regionale 5/12/1977, n. 56 e successive modifiche ed integrazioni.
Gli strumenti amministrativi di programmazione degli Enti pubblici e degli altri soggetti di cui all'art. 3 costituiscono il quadro della programmazione locale da assumere come riferimento per la formazione dei programmi di intervento pluriennali ed annuali di cui al successivo art. 7.
Le opere ed i lavori pubblici e di interesse pubblico previsti dalla programmazione locale per cui è richiesto l'intervento finanziario della Regione o di Istituti autorizzati che prevedono il parere obbligatorio della Regione devono essere rigorosamente coerenti con il piano pluriennale.
Il contributo della Regione o i pareri della stessa per opere e lavori pubblici finanziati da altri Istituti autorizzati sono richiesti contemporaneamente alla trasmissione degli atti riguardanti la programmazione locale secondo le modalità previste all'art. 15".
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
L'emendamento è respinto con 16 voti favorevoli, 24 contrari e 4 astensioni.
Pongo in votazione l'art. 6 nel testo originario.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 47 hanno risposto SI 28 Consiglieri hanno risposto NO 17 Consiglieri si sono astenuti 2 Consiglieri L'art. 6 è approvato.
Art. 7 (Criteri per la formazione del piano pluriennale delle opere e dei lavori pubblici e dei programmi di intervento annuali e pluriennali) "Il piano pluriennale delle opere e dei lavori pubblici, con i programmi di intervento annuali e pluriennali, ed i loro aggiornamenti sono predisposti in base alle indicazioni circa la consistenza del fabbisogno che derivano: a) dai rilevamenti dello stato di fatto e dalla verifica dello stato di attuazione dei programmi precedenti b) dalle previsioni degli strumenti urbanistici generali ed esecutivi degli Enti locali previsti dalla legge regionale 5/12/1977, n. 56 e successive modifiche ed integrazioni c) dalle previsioni degli strumenti amministrativi di programmazione degli Enti locali ed in particolare del Programma Operativo delle opere e degli interventi pubblici, di cui all'art. 37/bis della legge regionale 5/12/1977, n. 56 e successive modifiche ed integrazioni d) dai programmi pluriennali di intervento e di spesa approvati dai Comitati comprensoriali".
Il Gruppo D.C. ha presentato il seguente emendamento: l'art. 7 è sostituito con il seguente testo: "Programmi di intervento annuali e pluriennali Il piano pluriennale delle opere e dei lavori si realizza mediante programmi pluriennali ed annuali che determinano le condizioni per l'attuazione degli interventi. In particolare i programmi annuali e pluriennali indicano, tenuto conto dei piani e dei programmi di settore: 1) i criteri di programmazione e di priorità degli interventi 2) gli interventi di opere strutturali ed infrastrutturali da realizzare con il totale o parziale concorso finanziario della Regione, con l'indicazione dei prevedibili tempi e costi, della localizzazione della valutazione dell'impatto ambientale della dotazione progettuale e della dimensione delle aree acquisiti e da acquisire 3) il piano di finanziamento complessivo per la realizzazione degli interventi previsti comprendente: a) la ripartizione delle risorse disponibili fra i tipi di intervento finanziario di cui al successivo art. 10 b) la misura, le condizioni finanziarie e le modalità di erogazione dei contributi.
I programmi pluriennali ed annuali sono integrati dall'indicazione delle opere e dei lavori pubblici e di interesse pubblico per cui è stato richiesto e concesso ai soggetti di cui all'art. 3 il parere favorevole della Regione al fine dell'acquisizione di finanziamenti da altri Istituti autorizzati.
I programmi sono altresì integrati dell'indicazione di tutte le opere e dei lavori pubblici e di interesse pubblico previsti dai soggetti citati giudicati coerenti, sentita la Commissione consiliare competente, con gli indirizzi del piano pluriennale.
I programmi pluriennali ed annuali sono predisposti dalla Giunta e sono approvati dal Consiglio regionale entro 90 giorni dal termine ultimo fissato dalla legge finanziaria dello Stato per l'approvazione dei bilanci di previsione degli Enti locali".
La parola al Consigliere Nerviani.



NERVIANI Enrico

L'emendamento è stato illustrato solo parzialmente nel momento in cui abbiamo trattato delle procedure della programmazione, ma intendiamo anche illustrare il merito. Intendiamo modificare nella sostanza il punto 2) dell'articolo. Sinceramente non riusciamo a capire l'indisponibilità a riconsiderare i programmi di intervento annuali e pluriennali concepiti secondo le indicazioni dell'art. 6 che sono già stati definiti molto complessi, pachidermici e probabilmente non gestibili.
Debbo dare atto alla maggioranza di avere proposto la modifica dell'art. 17, nella fattispecie al punto b) dove si faceva riferimento ai "lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria di cui ai programmi annuali di intervento", che faceva presumere che tutti i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria di tutti gli enti, di tutti i soggetti attuatori di cui all'art. 3 dovevano venire inclusi in questi programmi di intervento annuali e pluriennali che sarebbero diventati assolutamente incomprensibili, probabilmente neanche definibili in termini concreti.
Ma facciamo le cose che ci compete fare e facciamo i piani per gli ambiti in cui possiamo sicuramente operare! Ecco perché abbiamo detto che questi programmi di intervento debbono comprendere i criteri di programmazione, gli interventi di opere strutturali ed infrastrutturali da realizzare con il totale o parziale concorso finanziario della Regione. Ci eravamo fermati qui senza aggiungere "e quelle da realizzarsi a cura di altri soggetti pubblici e privati".
Non ci eravamo discostati dallo spirito che caratterizza gran parte della legge ed avevamo detto che i programmi di intervento annuali e pluriennali dovevano essere limitati all'ambito delle opere pubbliche finanziate parzialmente o totalmente dalla Regione, ma che dovevano essere integrati da due ordini di lavori: 1) quello per il quale veniva richiesto il parere della Regione per l'ottenimento del finanziamento da parte della Cassa Depositi e Prestiti 2) quello per le opere che erano in coerenza con il piano pluriennale dei lavori pubblici.
Questo suggerimento non è però stato accolto; ho comunque inteso illustrarlo. Può darsi che ora i colleghi abbiano qualche motivo di riflessione in più sugli elementi che la legge offre.



PRESIDENTE

Vi è ancora un emendamento presentato dai Consiglieri Cerutti, Biazzi e Simonelli: al primo comma, punto c), dopo le parole "in particolare" vengono aggiunte le seguenti parole: ", per quanto riguarda i Comuni"; dopo il primo viene aggiunto il seguente comma: "Il piano pluriennale ed i programmi di intervento annuali e pluriennali comprendono anche i lavori le opere pubbliche e di interesse pubblico programmati autonomamente con proprie risorse dai soggetti di cui all'art. 3. Gli interessati sono tenuti a dare comunicazione dei programmi di intervento, che intendono realizzare nelle forme e con le procedure stabilite dalla presente legge e dal regolamento di attuazione di cui all'art. 31".
La parola al Consigliere Simonelli.



SIMONELLI Claudio

Le accorate considerazioni del Consigliere Nerviani non devono far pensare che ci sia stato un pregiudiziale rifiuto di considerare le ragioni che hanno mosso gli emendamenti del Gruppo D.C. Nella sostanza, il testo dell'art. 7 con l'emendamento aggiuntivo che ho presentato con i colleghi Biazzi e Cerutti non è molto dissimile da quello proposto dalla D.C. Noi abbiamo voluto ribadire che il piano pluriennale e i programmi di intervento sono comprensivi di tutte le opere pubbliche, comunque finanziate, salvo naturalmente che abbiano una diversa valenza a seconda del soggetto che le realizza; quindi, il piano, per quanto riguarda le opere finanziate direttamente dalla Regione, è un'indicazione vincolante per quanto riguarda quelle realizzate dagli altri soggetti, c'è un'indicazione di interventi autonomamente programmati dai diversi soggetti. L'emendamento della D.C. rischia di irrigidire le procedure ed i rapporti tra i diversi livelli di governo nel senso che cristallizza una situazione che oggi può essere corretta ma che domani può venire modificata.
Quando diciamo che il programma è onnicomprensivo delle opere finanziate dalla Regione e delle altre opere autonomamente finanziate dagli enti e dagli altri soggetti con loro risorse, diciamo già tutto.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Nerviani.



NERVIANI Enrico

Non vorrei che il nostro apparisse un atteggiamento pregiudiziale, cosa che proprio non è. Voglio soltanto rilevare questo: al piano pluriennale assegno dignità di scelta e non caratteristiche di accidentalità e di casualità. Il piano pluriennale e i programmi di intervento annuali e pluriennali devono comprendere le opere scelte dalla Regione e che appaiono coerenti con i propri indirizzi. Se nel piano inseriamo anche le opere dei soggetti di cui all'art. 3, non favoriamo altro che la confusione perch nel piano finiranno sicuramente delle opere che non sono coerenti con i programmi di intervento annuali e pluriennali e sono inserite soltanto in quanto sono "autonomamente finanziate dai singoli soggetti di cui all'art.
3". Quindi è una mescolanza di elementi confusi che non dà agli strumenti di programmazione, ai programmi di intervento annuali e pluriennali la dignità che debbono avere.



PRESIDENTE

La parola all'Assessore Cerutti.



CERUTTI Giuseppe, Assessore alla viabilità

Non voglio ripetere ciò che il collega Simonelli ha detto, voglio solo dire ai colleghi della D.C. che abbiamo apprezzato alcune loro preoccupazioni ed abbiamo cercato con l'emendamento aggiuntivo all'art. 7 e la trascrizione globale dell'art. 17 di fugare tutte le preoccupazioni che il primo articolato poteva generare.



PRESIDENTE

Pongo in votazione l'emendamento presentato dal Gruppo D.C. Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
E' respinto con 18 voti favorevoli, 21 contrari e 2 astensioni.
Chiede ora di parlare il Consigliere Vetrino sull'emendamento presentato dai Consiglieri Cerutti, Biazzi e Simonelli. Ne ha facoltà.



VETRINO Bianca

Sono d'accordo che sia meglio abbondare che essere deficitari. Quando facciamo riferimento all'art. 37/bis della legge regionale n. 56, credo che non occorra più richiamare nulla, perché in quell'art. 37/bis è compreso tutto.



SIMONELLI Claudio

Solo per i Comuni.



VETRINO Bianca

A me sembrava sufficiente, comunque sono d'accordo.



PRESIDENTE

Pongo in votazione l'emendamento presentato dai Consiglieri Cerutti, Biazzi e Simonelli.
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
E' approvato con 24 voti favorevoli, 3 contrari e 17 astensioni.
Il Consigliere Turbiglio presenta un ultimo emendamento: il punto "d)" che recita "dai programmi pluriennali di intervento e di spesa approvati dai Comitati comprensoriali" è soppresso.
La parola al Consigliere Turbiglio.



TURBIGLIO Antonio

Con l'aggiunta dell'articolo votato in questo momento dove si dice che "...gli interessati sono tenuti a dare comunicazione dei programmi di intervento..." i Comprensori non possono entrare in questo argomento.
Chiedo pertanto di sopprimere il punto d).



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Simonelli.



SIMONELLI Claudio

In questo punto si fa riferimento a tutti i documenti di programmazione che sono previsti dalle leggi vigenti della Regione Piemonte. I programmi pluriennali di attività e di spesa dei Comprensori sono uno strumento di programmazione vigente di cui dobbiamo tenere conto, quindi questo inciso deve rimanere.



CERUTTI Giuseppe, Assessore alla viabilità

La Giunta respinge l'emendamento.



PRESIDENTE

Pongo in votazione tale emendamento. Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
E' respinto con 4 voti favorevoli, 23 contrari e 15 astensioni.
Pongo in votazione l'art. 7 nel testo emendato.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 46 hanno risposto SI 28 Consiglieri hanno risposto NO 18 Consiglieri L'art. 7 è approvato.
Art. 8 (Attività di promozione per la predisposizione dei piani e dei programmi d'intervento) "Per l'attuazione della presente legge la Giunta regionale, avvalendosi del Comitato regionale per le opere pubbliche di cui al Titolo IV, promuove e coordina: 1) studi di fattibilità e consulenza sulle opere di interesse regionale 2) la predisposizione di regolamenti, capitolati generali e speciali di appalto e disciplinari tipo 3) la definizione di standards tipologici, tecnologici ed economici relativi a tipi e componenti edilizi ed alle soluzioni tecnologiche di impianti e di attrezzature 4) l'unificazione delle procedure istruttorie degli uffici regionali centrali e periferici 5) tutte le modalità di concorso organizzativo previsto dall'art. 14.
La Giunta regionale provvede alla raccolta, all'aggiornamento ed all'elaborazione dei dati fisici e finanziari relativi alle opere pubbliche di interesse regionale che usufruiscono o non di contributo da parte della Regione".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 46 hanno risposto SI 28 Consiglieri hanno risposto NO 18 Consiglieri L'art. 8 è approvato.
Titolo III Operatività Art. 9 (Modalità di intervento) "Gli interventi di cui alla presente legge possono essere realizzati direttamente dalla Regione o dai soggetti di cui al precedente art. 3.
L'intervento diretto da parte della Regione può essere previsto per le opere di interesse interregionale e regionale, rilevanti ai fini dell'attuazione degli obiettivi del piano regionale di sviluppo.
La Regione, su richiesta specifica dei Comuni, può anche intervenire direttamente nei casi di somma urgenza o di pronto intervento.
In tali casi la Regione, provvede avvalendosi preferenzialmente delle proprie strutture ovvero degli enti strumentali regionali.
La Regione, per l'attuazione degli interventi, può fornire ai soggetti di cui al precedente art. 3 i concorsi finanziari ed organizzativi di cui ai successivi articoli".
I Consiglieri Cerutti, Biazzi e Simonelli hanno presentato il seguente emendamento: al secondo comma, le parole "L'intervento diretto da parte della Regione può essere previsto" sono sostituite con le parole: "La Regione pu intervenire direttamente".
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
L'emendamento è approvato con 28 voti favorevoli e 18 astensioni.
Pongo in votazione l'art. 9 nel testo emendato.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 46 hanno risposto SI 28 Consiglieri hanno risposto NO 18 Consiglieri L'art. 9 è approvato.
Art. 10 (Interventi finanziari) "La Regione concede contributi in capitale, contributi costanti in annualità e presta garanzie fidejussorie, fino al 100% dei costi di realizzazione delle opere.
Nel piano pluriennale di intervento e nei programmi annuali, di cui i precedenti artt. 5 e 6, sono determinati la misura ed il tipo di concorso nonché le modalità e le condizioni di ammissione e di erogazione delle agevolazioni regionali".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 43 hanno risposto SI 39 Consiglieri ha risposto NO 1 Consigliere si sono astenuti 3 Consiglieri L'art. 10 è approvato.
Art. 11 (Contributi in capitale) "I contributi in conto capitale vengono erogati nella misura del 30% del contributo concesso alla stipula del contratto dei lavori da parte degli enti o equivalente dichiarazione nel caso di esecuzione in amministrazione diretta; un 30% del contributo previa presentazione dello stato di avanzamento emesso al raggiungimento del 30% dei lavori in contratto; un ulteriore 30% a presentazione dello stato finale; il 10% od il minor importo necessario a presentazione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione, nonché del quadro economico di tutte le spese sostenute per la realizzazione dell'opera.
L'erogazione del contributo in conto capitale può essere disposta in un'unica soluzione nei casi di acquisizione di immobili e di opere infrastrutturali, con l'obbligo della presentazione di idonea documentazione che attesti l'acquisita disponibilità dei beni stessi".
I Consiglieri Cerutti, Biazzi e Simonelli hanno presentato il seguente emendamento: la parola "vengono" è sostituita con le parole: "possono essere"; dopo la parola "erogati" aggiungere le parole: "fino alla costituzione di un fondo di rotazione da istituirsi con appassita legge".
La parola al Consigliere Biazzi.



BIAZZI Guido

Il primo emendamento ha un carattere solo formale e credo non richieda illustrazione; l'altro invece è sostanziale. Si prevede un fondo di rotazione per accelerare le procedure per l'appalto e per l'esecuzione delle opere pubbliche. Ci rendiamo conto che è difficile prefigurare già adesso in modo compiuto il fondo di rotazione, per le difficoltà tecniche che vi sono connesse. Riteniamo però che sia una strada da perseguire e rimandando ad apposita normativa. Dato l'interesse generale che riveste riteniamo che alla costituzione di questo fondo di rotazione si possano chiamare anche altri enti, esterni alla Regione, a partire dagli enti strumentali, non escludendo l'apporto del sistema creditizio piemontese. Si tratterà di trovare le soluzioni tecnico-finanziarie più appropriate per dare risposte ad esigenze reali, fatte presenti ripetutamente nelle consultazioni da enti ed operatori economici del settore.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Sartoris.



SARTORIS Riccardo

Non comprendiamo perché la maggioranza non ritiene di istituire il fondo di rotazione con questa stessa legge. Abbiamo presentato un emendamento all'art. 30 con il quale chiediamo l'istituzione del fondo di rotazione soprattutto perché sulla costituzione di questo fondo non c'è certezza alcuna.



CERUTTI Giuseppe, Assessore alla viabilità

La risposta circa il motivo per cui rifiutiamo il fondo di rotazione potremo darla quando discuteremo l'art. 31/bis.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Picco.



PICCO Giovanni

Il problema è di anticipazione di discussione. Le provvidenze che vengono disciplinate can l'art. 11 concettualmente non sono uguali alla possibilità di erogazioni in anticipazione o in acconto che vengono stabilite con apposito fondo destinato a determinati scopi e a determinate finalità.
Chiediamo che la Giunta ci dica come intende collocarsi anche rispetto alle proposte dell'art. 31/bis perché il suo atteggiamento non è secondario rispetto al voto che dobbiamo esprimere sull'art. 11.



PRESIDENTE

La parola all'Assessore Cerutti.



CERUTTI Giuseppe, Assessore alla viabilità

La Giunta non esclude a priori la possibilità di istituire un fondo di rotazione per le opere pubbliche e ritiene che questa possibilità debba essere attentamente valutata ed approvata con una legge apposita.
Questa legge consente di finanziare opere a favore dei Comuni o di altri enti (ma rivolgiamoci ai Comuni) al di fuori della Cassa Depositi e Prestiti. Sappiamo che quando si contrae questo mutuo con gli Istituti di credito, l'erogazione è contestuale alla sottoscrizione del mutuo stesso.
La Cassa Depositi e Prestiti invece eroga i fondi in base allo stato di avanzamento delle opere. In passato si verificavano forti ritardi fra l'invio degli atti e l'erogazione dei fondi, oggi da parte della Cassa sono ridotti attorno ai 30-35 giorni. Ma c'è un altro problema: l'ammontare dei contributi consentiti ai Comuni della Regione Piemonte, in questo momento è di circa 210 miliardi. Allora, per costituire un fondo di rotazione che possa sostituirsi alla Cassa Depositi e Prestiti "appena si è avuta l'adesione" significa dover accantonare almeno il 20% rispetto alle quote e congelare dei fondi per questi interventi che si aggirano attore ai 50 miliardi. E' una somma che in questo momento di crisi finanziaria è impossibile accantonare: Questo fondo di rotazione si potrebbe realizzare attraverso la Finpiemonte o attraverso un organismo finanziario costituito dalla Regione con un pool di banche. Ma in questo momento come è pensabile inserire nella legge un articolo finanziario di questa natura? Come può la Regione sostituirsi come ente erogante o come banca quando gli interessi sarebbero quelli ipotetici della Cassa Depositi e Prestiti, ma, nei confronti dei Comuni, decorrerebbero dal momento dell'erogazione del mutuo pertanto i Comuni dovrebbero farsi carico di un impegno di spesa che secondo le indicazioni dell'emendamento del Gruppo D.C. dovrebbe compensare il ritardo? C'è il rischio oltretutto che la Regione debba ricorrere ad anticipazioni di cassa che le costano il 20-25% accontentandosi delle quote di interesse previste dalla Cassa Depositi e Prestiti.
Tutti questi problemi ci sembra difficile poterli valutare nel contesto di questa legge sulle opere pubbliche, pertanto ci pare opportuno rinviare ogni decisione al momento di applicazione della legge per capirne il processo di attuazione e soprattutto per capire in funzione delle disponibilità finanziarie la possibilità di rispondere con questo eventuale supporto alla programmazione comunale.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Sartoris.



SARTORIS Riccardo

Le argomentazioni dell'Assessore Cerutti non ci hanno convinto soprattutto nella parte che riguarda l'eventuale maggior onere a, carico della Regione. Queste opere possono rapidamente andare in cantiere per cui il costo dell'opera sarebbe inferiore. Voteremo contro.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Bontempi.



BONTEMPI Rinaldo

Siamo convinti che la strada indicata dagli amici democristiani è corretta, ma ci rendiamo anche conto della complessità di uno strumento del genere, quindi riteniamo che il progetto debba essere portato avanti con gradualità, attraverso la verifica dei meccanismi che si instaurano.
Approviamo la formulazione proposta dalla Giunta perché riteniamo che una volta che uno strumento viene determinato per legge possa essere realmente applicabile e dare certezza.
Sulla questione del prezziario, per esempio, non intenderemmo seguire una strada classica e tradizionale. Le questioni di fondo sono la valutazione delle componenti dei vari costi ed un'elevata tecnicità, per cui, essendoci una specifica previsione di legge, il rinvio ad un atto successivo ci pare più proprio.
Questa è la nostra posizione. Solleciteremo l'istituzione del fondo attraverso una legge e valuteremo quali iniziative dovremo assumere per concretarla.



PRESIDENTE

Non essendovi altri interventi, pongo in votazione tale emendamento.
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
E' approvato con 26 voti favorevoli e 15 astensioni.
Pongo in votazione l'art. 11 nel teste emendato.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 44 hanno risposto SI 27 Consiglieri hanno risposto NO 16 Consiglieri si è astenuto 1 Consigliere L'art. 11 è approvato.
Art. 12 (Fidejussioni e contributi in annualità) "La Regione incentiva la realizzazione delle opere inserite nei programmi operativi comunali e da finanziarsi attraverso l'accensione di mutuo con: a) prestazioni di garanzie fidejussorie ai soggetti di cui al precedente art. 3, beneficiari e non del contributo regionale, carenti di cespiti delegabili o di altra idonea garanzia b) contributi in annualità per le sole opere che non beneficiano del finanziamento creditizio da parte della Cassa Depositi e Prestiti e/o per le quali lo Stato non è tenuto ad assicurare il finanziamento ai sensi delle disposizioni vigenti in materia di finanza locale o specifiche leggi di settore.
La Regione concede altresì contributi in annualità e presta garanzie fidejussorie a società di intervento o consorzi appositamente costituiti per la realizzazione di opere e lavori pubblici e di interesse pubblico".
I Consigliere Cerutti, Biazzi e Simonelli hanno presentato il seguente emendamento: dopo il secondo comma viene aggiunto il seguente: "La Regione concede agli enti di cui all'art. 3 anche contributi annui per contratti di locazione finanziaria (leasing), appositamente stipulati per la realizzazione di opere previste nei piani e nei programmi di cui agli artt.
5 e 6 e nei limiti fissati dall'art. 10".
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
L'emendamento è approvato con 23 voti favorevoli e 15 astensioni.
Pongo in votazione l'art. 12 nel testo emendato.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 39 hanno risposto SI 23 Consiglieri hanno risposto NO 15 Consiglieri si è astenuto 1 Consigliere L'art. 12 è approvato.
Art. 13 (Contributi suppletivi) "La Regione può concedere contributi suppletivi per aggiudicazione dei lavori con aumento sul prezzo di appalto, lavori imprevisti, danni di forza maggiore, tacitazione di riserve, revisione dei prezzi contrattuali.
La Giunta regionale prevede annualmente, nell'ambito degli appositi stanziamenti di bilancio, gli importi necessari per tali maggiori oneri.
Sull'ammissibilità a contributo delle maggiori spese decide la Giunta regionale. Per importi superiori a 100 milioni ovvero al 50% del costo progettuale dell'opera è obbligatorio il parere del Comitato regionale per le opere pubbliche.
In caso di mancato rispetto degli adempimenti amministrativi e dei termini contrattuali, determinati da comportamenti od omissioni da parte dei soggetti attuatori, i conseguenti maggiori oneri di qualsiasi natura restano a carico dei soggetti stessi".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 39 hanno risposto SI 23 Consiglieri hanno risposto NO 15 Consiglieri si è astenuto 1 Consigliere L'art. 13 è approvato.
Art. 14 (Concorso organizzativo) "La Regione può fornire la consulenza ed anche l'assistenza tecnico amministrativa in tutte le fasi di realizzazione delle opere e dei lavori di competenza dei soggetti di cui al precedente art. 3, anche in coordinamento, mediante apposite convenzioni, con le Province.
La Regione agevola, inoltre, mediante la concessione di contributi, la costituzione o il potenziamento di uffici tecnici intercomunali, anche in accordo con quanto disposto dall'art. 75 della legge regionale 5/12/1977 n. 56 e successive modifiche ed integrazioni".
Il Gruppo D.C. ha presentato il seguente emendamento: il secondo comma è sostituito con il seguente testo: "La Regione agevola inoltre, mediante la concessione di contributi: a) la costituzione o il potenziamento di uffici tecnici intercomunali anche in accordo con quanto disposto dall'art. 75 della legge regionale 5/12/1977, n. 56 e successive modifiche ed integrazioni b) il convenzionamento dei Comuni singoli od associati e delle Comunità montane con la Provincia per l'affidamento alla stessa della progettazione e dell'esecuzione di opere pubbliche di interesse comunale o comunitario ai sensi del primo comma dell'art. 11 del D.L. 28/2/1983, n. 55, convertito in legge 26/4/1983, n. 131".
La parola all'Assessore Cerutti.



CERUTTI Giuseppe, Assessore alla viabilità

E' un emendamento esplicativo che la Giunta fa proprio.



PRESIDENTE

Pongo in votazione tale emendamento. Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
E' approvato all'unanimità dei 40 Consiglieri presenti in aula.
Pongo in votazione l'art. 14 nel testo emendato.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 41 hanno risposto SI 40 Consiglieri si è astenuto 1 Consigliere L'art. 14 è approvato.


Argomento:

Sull'ordine dei lavori


PRESIDENTE

Chiede ora di parlare il Consigliere Brizio. Ne ha facoltà.



BRIZIO Gian Paolo

Come ho anticipato alla conferenza dei Capigruppo, la D.C. è impegnata nelle riunioni precongressuali per cui chiedo di chiudere i lavori alle ore 18 e di aggiornarci alla prossima seduta di Consiglio. Questo intervallo consentirà di valutare con la dovuta attenzione gli emendamenti presentati anche da parte della Giunta.



PRESIDENTE

La parola al Presidente della Giunta Viglione.



VIGLIONE Aldo, Presidente della Giunta regionale

Sono conscio dell'importanza di un congresso e delle assemblee che lo precedono. Chiedo però di votare entro questa sera ancora qualche articolo.



PRESIDENTE

Potremmo votare gli artt. 15 e 16 che non hanno emendamenti.


Argomento: Opere pubbliche

Esame progetto di legge n. 262: "Legge generale in materia di opere e lavori pubblici" (seguito)


PRESIDENTE

Proseguiamo pertanto con l'esame dell'articolato del progetto di legge n. 262.
Art. 15 (Ammissione ai contributi) "Ai sensi dell'art. 37/bis della legge regionale 56/1977 e successive modificazioni è vincolante, per la concessione del contributi, la presentazione da parte del Comune interessato del Programma Operativo delle opere e degli interventi pubblici, nel quale è incluso l'intervento per cui si richiede il finanziamento, con riferimento al piano pluriennale di cui all'art. 5.
Per gli altri soggetti di cui all'art. 3, l'ammissione a contributo avverrà in conformità a leggi e piani di settore secondo le modalità previste nel regolamento di cui al successivo art. 31.
Il Programma Operativo e i suoi aggiornamenti costituiscono a tutti gli effetti domanda di contributo e devono pervenire alla Regione entro e non oltre il 31 luglio di ogni anno.
L'approvazione dei Programmi di intervento annuali e pluriennali costituisce titolo per l'ammissione ai contributi di cui all'art. 10 per le opere e gli interventi in essi previsti".
Il Gruppo D.C. ha presentato il seguente emendamento: l'art. 15 è sostituito dal seguente testo: "Ammissione ai contributi Il contributo della Regione ai Comuni è subordinato alla presentazione del programma operativo delle opere e degli interventi pubblici previsto dall'art. 37/bis della legge regionale n. 56 del 5/12/1977.
Per gli altri soggetti di cui all'art. 3 l'ammissione al contributo avverrà in conformità a leggi e piani di settore secondo le modalità previste nel regolamento di cui al successivo art. 31.
I programmi operativi ed i loro aggiornamenti costituiscono a tutti gli effetti domanda di contributo.
Gli stessi devono essere trasmessi alla Regione entro 30 giorni dall'approvazione dei rispettivi bilanci di previsione. Le domande di ammissione a contributo da parte degli altri soggetti di cui all'art. 3 debbono essere presentate alla Regione non oltre 30 giorni dalla data fissata dalla legge finanziaria dello Stato per l'approvazione dei bilanci di previsione degli Enti locali".
La parola al Consigliere Nerviani.



NERVIANI Enrico

Tralascio l'illustrazione dell'emendamento perché è già stata fatta con la presentazione dei precedenti. Ricordo soltanto, per quanto riguarda le procedure, che i tempi di scadenza per la presentazione delle domande sono diversi da quelli proposti dalla Giunta. Vorrei invece fare qualche osservazione nel merito. Chiedo: come possono i progetti operativi riferirsi al piano pluriennale (di cui all'art. 5) che non esiste?



PRESIDENTE

La parola all'Assessore Cerutti.



CERUTTI Giuseppe, Assessore alla viabilità

A Nerviani ho cercato di spiegare il meccanismo della fase transitoria che occorre attivare. Siccome abbiamo chiesto i programmi operativi dei Comuni per formulare il piano poliennale ed il programma degli interventi finalizzato alla realtà del territorio entro il 31 luglio 1984 proprio per il fatto che i Comuni avranno i bilanci approvati e avranno formulato una serie di schede operative.
In questo momento può esserci una contraddizione nella dizione letterale dell'art. 5, ma non ci sarà più dal 1985 quando entrerà a regime la programmazione.



PRESIDENTE

La parola ancora al Consigliere Nerviani.



NERVIANI Enrico

Questo può ritenersi un chiarimento, ma non è sufficiente per una legge che deve dare delle disposizioni. Non possiamo dire ai Comuni di presentare programmi operativi con riferimento a piani che non esistono.
In questo articolo c'è scritto che i progetti operativi devono riferirsi ai piani pluriennali, ma i piani pluriennali per poter essere punto di riferimento debbono esistere, altrimenti si approva una norma transitoria in cui si spiega che per un determinato periodo non ci si deve comportare nel modo in cui la legge suggerisce di comportarsi. Mi pare che non sia motivo di insofferenza davanti ad un'osservazione di questo genere.



CERUTTI Giuseppe, Assessore alla viabilità

La norma transitoria finale puntualizza due questioni. Ho letto la vostra proposta, noi ne abbiamo studiata un'altra perché alcuni aspetti pensiamo che vadano meglio sottolineati e risolveranno questa fase.



PRESIDENTE

Pongo in votazione tale emendamento.
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
E' respinto con 15 voti favorevoli, 25 contrari e 2 astensioni.
Vi è ancora un emendamento presentato dai Consiglieri Cerutti, Biazzi e Simonelli: al primo comma, al termine "vincolante" viene sostituito quello di "obbligatoria".
Ha chiesto di parlare il Consigliere Picco. Ne ha facoltà.



PICCO Giovanni

Vista la repulsa della proposta che abbiamo fatto precedentemente chiedo alla Giunta che mi spieghi la ragione di questo emendamento che finisce per esser contraddittorio con quanto diceva l'Assessore Cerutti cioè esiste di fatto un regime transitorio all'interno del quale l'obbligatorietà non è prescrittiva; l'aggettivo "vincolante" sembrerebbe più proprio; quindi se si respinge la nostra proposta di non considerare il periodo che intercorre tra l'approvazione della legge ed il periodo in cui ci saranno i piani pluriennali di cui all'art. 5, lasciamo l'aggettivo "vincolante" e non indichiamo "obbligatoria"



CERUTTI Giuseppe, Assessore alla viabilità

Per noi non ci sono problemi se i presentatori ritirano l'emendamento.



BIAZZI Guido

Siamo d'accordo.



VIGLIONE Aldo, Presidente della Giunta regionale

Ha ragione il Consigliere Picco su questo. Tra obbligatoria e vincolante non passa nessuna differenza.



PRESIDENTE

L'emendamento dei Consiglieri Cerutti, Biazzi e Simonelli è pertanto ritirato.
Pongo in votazione l'art. 15 nel testo originario.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 41 hanno risposto SI 28 Consiglieri si sono astenuti 13 Consiglieri L'art. 15 è approvato.
Art. 16 (Adempimenti dei soggetti beneficiari) "I soggetti ammessi a contributo devono rispettare, per l'espletamento di tutti gli adempimenti di loro competenza, i termini loro assegnati nei provvedimenti regionali di ammissione e di concessione di contributo.
Qualora i soggetti beneficiari di contributo regionale non provvedano entro i termini previsti per i singoli adempimenti, la Giunta regionale li diffida ad adempiere assegnando ad essi un ulteriore termine non superiore a 60 giorni.
Scaduto tale termine il contributo è revocato".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 41 hanno risposto SI 28 Consiglieri si sono astenuti 13 Consiglieri L'art. 16 è approvato.
Art. 17 (Appalti) "Per le procedure di aggiudicazione di appalti delle opere e dei lavori pubblici si applicano le norme stabilite dalle leggi vigenti.
In particolare gli appalti di opere e lavori pubblici di importo superiore a 1 miliardo di lire, ovvero con tempo utile di realizzazione progettuale superiore a 300 giorni, sono comunque aggiudicati in base ai criteri previsti all'art. 24, punto b), della legge 8/8/1977, n. 584 e successive modifiche ed integrazioni.
I lavori assistiti da contributo regionale aventi carattere d'urgenza o di somma urgenza (artt. 69 e 70 del R.D. 25/5/1895, n. 350) dichiarati tali dalla Giunta regionale, su parere del Comitato regionale per le opere pubbliche, possono essere affidati a trattativa privata.
Possono altresì essere affidati con le procedure della trattativa privata i lavori di importo a base d'asta non maggiore di L. 200 milioni ed afferenti a: a) tutte le situazioni previste dall'art. 41 del R.D. 23/5/1924, n. 827 dichiarate tali con decreto del Presidente della Giunta regionale b) lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria di cui ai programmi annuali d'intervento.
Il ricorso alla trattativa privata da parte dei soggetti di cui all'art. 3 può avvenire anche per l'affidamento dei lavori per indagini, misure, studi e progettazione, sulle opere oggetto della presente legge".
I Consiglieri Cerutti, Biazzi e Simonelli hanno presentato il seguente emendamento: l'art. 17 viene soppresso e sostituito dal seguente: "Procedure per l'aggiudicazione dei lavori Per le procedure di aggiudicazione delle opere e dei lavori pubblici si applicano le norme stabilite dalle leggi vigenti.
La licitazione privata, ai sensi della legge 2/2/1973, n. 14 e successive modificazioni ed integrazioni, costituisce il metodo normale di aggiudicazione degli appalti.
Gli appalti di opere e lavori pubblici di importo superiore a 1 miliardo di lire, ovvero con tempo utile di realizzazione progettuale superiore a 300 giorni, sono aggiudicati in base ai criteri previsti dall'art. 24 della legge 8/8/1977, n. 584 e successive modificazioni ed integrazioni.
I lavori, assistiti da intervento finanziario regionale, da realizzarsi dai soggetti indicati all'art. 3 e la cui esecuzione riveste, comunque carattere di urgenza possono essere affidati a trattativa privata.
Il carattere di urgenza è decretato dal Presidente della Giunta regionale su richiesta degli Enti interessati, previo parere del responsabile del Servizio Opere Pubbliche e Difesa del Suolo competente per territorio o del responsabile del Servizio Tecnico a tutela della pubblica incolumità.
Gli interventi di pronto soccorso necessari a seguito di calamità naturali sono disciplinati dalla legge regionale 29/6/1978, n. 38.
Possono altresì essere affidati con le procedure della trattativa privata i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria di cui ai programmi annuali di intervento d'importo a base d'asta non maggiore di 100 milioni.
Il ricorso alla trattativa privata da parte dei soggetti di cui all'art. 3 può avvenire anche per l'affidamento lavori per indagini preliminari sulle opere oggetto della presente legge".
Vi è un altro emendamento presentato dal Consigliere Vetrino: il terzo comma risulta così modificato: "I lavori assistiti da contributo regionale aventi carattere di urgenza o di somma urgenza, dichiarati tali dalla Giunta regionale con apposita deliberazione, su parere del Comitato regionale delle opere pubbliche possono essere affidati a trattative private. In questo caso i lavori devono iniziare entro e non oltre 60 giorni dalla data di dichiarazione di urgenza. In caso contrario la dichiarazione d'urgenza decade".
Sono abrogati il quarto e quinto comma dell'articolo.
La parola al Consigliere Vetrino.



VETRINO Bianca

La Giunta nel rifacimento di questo articolo, al terzo comma ha in parte accolto le richieste che facevamo con il nostro emendamento, quindi siamo in parte soddisfatti, però manca di un completamento che io proporrei in questo momento attraverso quello che abbiamo chiamato un emendamento all'emendamento. Al terzo comma, dopo le parole "a tutela della pubblica incolumità" porterebbe questa aggiunta: "In questo caso i lavori devono iniziare entro e non oltre 60 giorni dalla dichiarazione di urgenza. In caso contrario il decreto dichiarativo d'urgenza decade e la relativa procedura diviene non applicabile". Prima di decidere di ritirare il mio emendamento vorrei conoscere la posizione della Giunta.



CERUTTI Giuseppe, Assessore alla viabilità

La Giunta è d'accordo.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Picco.



PICCO Giovanni

La mia richiesta di parola è pregiudiziale.
Siccome il Consigliere Vetrino ha introdotto un emendamento che richiama delle disposizioni di legge che non sono in grado di valutare in seduta stante, visto che dobbiamo sospendere la votazione, chiedo che l'argomento venga approfondito.
Su altre parti del provvedimento vi sarebbero altre considerazioni e valutazioni da fare perché l'emendamento sostitutivo dell'art. 17 sconvolge totalmente il contenuto dell'articolo originale, quindi anche per queste ragioni un'attenzione più particolare e una discussione più approfondita di questo articolo è opportuna.



CERUTTI Giuseppe, Assessore alla viabilità

Collega Picco, l'emendamento della signora Vetrino non modifica nella sostanza. Quando si fa un decreto di urgenza e pertanto si attua anche un procedimento attuativo dell'opera si deve dare anche un inizio di quest'opera in termini brevi, perché altrimenti l'urgenza non si riesce a capire che finalità possa avere.
Mi sembra che il Consigliere Vetrino chieda sostanzialmente che entro 60 giorni inizino le opere, in caso contrario decade il decreto del Presidente della Giunta che ha dichiarato l'urgenza.



VETRINO Bianca

La sostanza del mio primitivo emendamento rimane. Io semplicemente ho cercato di adattarla e di renderla compatibile con il nuovo testo proposto dalla Giunta che approvo.



PICCO Giovanni

Le considerazioni che possono essere addotte a favore dell'emendamento sono pari come validità a quelle che possono essere addotte contro. Se viene invocato l'istituto della dichiarazione d'urgenza e di indifferibilità di una certa opera, viene invocato per ragioni di merito che nulla hanno a che vedere con i ritardi che possono intervenire rispetto alla possibilità di realizzare l'opera stessa.
La procedura d'urgenza e di indifferibilità viene invocata in funzione dell'accesso ai finanziamenti.
II fatto di farla decadere solo per questione di scadenza di tempi è sì un rigoroso criterio etico che però non è rispondente alle esigenze di applicabilità nella spesa pubblica e nell'esecuzione di opere pubbliche.



PRESIDENTE

La riflessione del Consigliere Picco è fondata, tuttavia la valutazione data dalla Giunta e le esplicazioni date dal Consigliere Vetrino, che peraltro aveva presentato con ampio anticipo i suoi emendamenti, ci consente di votare questo emendamento con sufficiente serenità e di passare alla votazione dell'intero articolo.
Pongo pertanto in votazione il nuovo emendamento formulato dal Consigliere Vetrino: al terzo comma, dopo le parole "a tutela della pubblica incolumità" aggiungere: "In questo caso i lavori devono iniziare entro e non oltre 60 giorni dalla dichiarazione di urgenza. In caso contrario il decreto dichiarativo d'urgenza decade e la relativa procedura diviene non applicabile".
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
E' approvato con 27 voti favorevoli, 1 contrario e 13 astensioni.
Chiede ora di parlare il Consigliere Nerviani. Ne ha facoltà.



NERVIANI Enrico

E' chiaro che la votazione sull'emendamento di fatto diventa votazione dell'intero art. 17.
Ci saranno due interventi distinti: io laccio riferimento all'emendamento proposto, Picco entrerà nel merito del testo originario dell'art. 17 e probabilmente anche nella sua nuova formulazione.
Se non ci fosse stato diniego alla sospensione con ogni probabilità la nostra posizione sarebbe stata favorevole all'approvazione dell'art. 17 così come è stato emendato. Le cose infatti,rispetto al testo originario sono totalmente cambiate. Non so se debbo dare atto, all'Assessore Cerutti che aveva assicurato una revisione attenta di questo articolo o alla Giunta. Fatto sta che una proposta di legge, inficiata dall'assurdità dell'art. 17, è corretta in termini consistentemente positivi con questa nuova versione emendata. Era una delle ragioni per cui avevamo richiesto anche il ritorno del disegno di legge in Commissione. Voglio far grazia ai Consiglieri e non voglio spingermi in considerazioni dettagliate sull'articolo. Ripeto solo, tuttavia, che nell'articolo originario vi era una serie di contraddizioni assurde che distruggevano lo spirito della legge. I tempi di realizzazione delle opere sarebbero stati di gran lunga prolungati, l'urgenza, di fatto, non sarebbe più esistita, perché i marchingegni messi in mezzo avrebbero ritardato ogni intervento opportunamente, anche dopo le sollecitazioni venute dall'intervento del Consigliere Genovese in sede di discussione generale, è stato modificato in termini che il Gruppo D.C. ritiene positivi.
Ci sono alcuni aspetti che ancora meriterebbero un modesto approfondimento. Questa sera probabilmente non si potrà fare. Il Consigliere Picco comunque avrà occasione già questa sera di fare le possibili riserve dovute soprattutto alla persistente non chiarezza completa sul piano formale dell'articolo; ci orientiamo, comunque, verso una posizione di astensione.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Picco.



PICCO Giovanni

Mi rifaccio alla dichiarazione di voto che già ha fatto il Consigliere Nerviani. Siccome il nostro contributo ha il fine di migliorare il testo legislativo, a noi pare che il testo originale dell'ultimo comma dell'art.
17 era molto più chiaro del testo emendato con la proposta che ci è stata sottoposta.
In realtà è molto più corretto precisare che si fa ricorso all'affidamento alla trattativa privata per opere de indagini, misure studi e progettazione che non genericamente parlare di indagini preliminari il che equivocherebbe esclusivamente sulla possibilità di fare ricorso alla trattativa privata per progettazione le quali di fatto vengono affidate con trattativa privata.
Non penso che la progettazione possa essere considerata un'indagine preliminare; mentre qui di fatto si sancisce con questo testo che il ricorso alla trattativa privata avviene quasi solo esclusivamente per lavori che siano di indagini preliminari alle opere oggetto della presente legge.
Faccio presente il pericolo che si possa interpretare più rigorosamente l'esigenza di non fare accesso alla trattativa privata per affidamenti di opere e di lavori che comunque sono non solo preliminari all'esecuzione dell'opera in senso lato.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Bontempi.



BONTEMPI Rinaldo

Mi è sembrato di cogliere nella dichiarazione del Consigliere Nerviani una valutazione positiva sull'emendamento e nell'astensione la ragione per non aver potuto approfondirne sufficientemente tutti gli aspetti.
Vorrei capire se l'osservazione è fatta perché non è chiara la fattispecie degli studi preliminari o perché c'è la preoccupazione che l'affidamento a trattativa privata sia troppo limitato. A me sembra che l'affidamento a trattativa privata, sia la via preferibile anche se c'è da fare un discorso su altre forme.
Invito la Giunta a chiarire che cosa intende per studi preliminari.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Vetrino.



VETRINO Bianca

Mi sembra che la normativa vigente consenta alla Giunta ampia discrezionalità di procedere in questo senso per questi aspetti. Però se vogliamo prevederlo inseriamoli pure.



PRESIDENTE

La parola all'Assessore Cerutti.



CERUTTI Giuseppe, Assessore alla viabilità

E' doverosa una risposta al Consigliere Picco per spiegare la modifica finale.
La trattativa privata per assegnare un progetto è una cosa oscena. Non possiamo assegnare la progettazione se le tariffe, la dignità delle persone e dei progettisti sono di scelta nominale dell'Amministrazione. Abbiamo mantenuto le indagini preliminari perché la legge impone che l'assegnazione di un'opera debba avvenire dopo la verifica della consistenza del terreno e l'indagine geologica che possono essere affidate a ditte specializzate.
Abbiamo tolto gli studi e le misurazioni che sono parte della progettazione, nella preoccupazione che l'Ente locale fosse soggetto ad una trattativa privata anche per la progettazione ed abbiamo lasciato soltanto le indagini preliminari.



PRESIDENTE

Pongo ora in votazione l'emendamento presentato dai Consiglieri Cerutti Biazzi e Simonelli.
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
E' approvato con 26 voti favorevoli e 15 astensioni.
Pongo in votazione l'art. 17 nel testo emendato.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 44 hanno risposto SI 27 Consiglieri si sono astenuti 17 Consiglieri L'art. 17 è approvato.
La votazione del progetto di legge n. 262 è sospesa. Verrà posta al primo punto dell'ordine del giorno della seduta d 14 febbraio.
Non si prevede di porre all'ordine del giorno di quella seduta la discussione delle interrogazioni ed interpellanze, salvo ragioni di urgenza.


Argomento: Turismo sociale

Ordine del giorno relativo alla "Cooperativa PALIT S.r.l."


PRESIDENTE

Prima di terminare i lavori dobbiamo ancora votare due ordini del giorno presentati questa mattina e che hanno la firma di quasi tutti i Gruppi del Consiglio.
Il primo riguarda la "Cooperativa PALIT S.r.l." ed è firmato dai Consiglieri Barisione, Sartoris, Moretti, Gerini, Vetrino e Benzi.
Pongo in votazione tale ordine del giorno. Ve ne do lettura: "Il Consiglio regionale viste le deliberazioni della Giunta regionale n. 77-2832 del 16/6/1980 e n. 57 13661 del 16/2/1982 con le quali, in applicazione dell'art. 3, lettera a) della legge regionale 56/1979, si ammettevano a contributo alcune opere indicate espressamente in un elenco allegato impegnando le occorrenti somme nel cap. 8433 del bilancio 1982 preso atto che la Cooperativa PALIT S.r.l., pur ammessa a contributo, non è stata posta in condizione di utilizzarlo per l'impossibilità di presentare garanzie fidejussorie necessarie al perfezionamento della pratica di mutuo considerato che la Cooperativa PALIT S.r.l, ha realizzato la costruzione di una stazione invernale nei Comuni di Traversella e Trausella compiendo investimenti sul presupposto dell'impegno di spesa di L. 75.000.000 annui previsti dalla citata deliberazione della Giunta regionale n. 57-13661 del 16/2/1982 che l'andamento delle stagioni invernali degli ultimi anni ha ulteriormente aggravato la situazione finanziaria relativa ad iniziative di turismo sociale invernale nelle zone montane emarginate del territorio piemontese ritenuto che la Regione deve farsi carico di tale situazione e, in particolare, deve ricercare una soluzione adeguata per consentire l'erogazione ai destinatari di risorse già impegnate con atti deliberativi invita la Giunta regionale ad assumere i necessari provvedimenti diretti a: 1) dotare di un minimo delle risorse finanziarie sufficienti a consentire la sopravvivenza di quelle iniziative cooperativistiche, a larghissima base sociale, sorte e funzionanti per combattere l'arretratezza economica e sociale delle zone montane e per assicurare, in queste funzioni possibilità occupazionali ai giovani che garantiscono un indispensabile presidio umano in luoghi disagiati e di difficile permanenza di vita 2) intervenire urgentemente per consentire l'attuazione definitiva delle citate deliberazioni ricercando ogni possibile forma per garantire l'erogazione dei contributi impegnati, verificando, come eventuali soluzioni, se i rapporti tra l'Ente Regione e gli Istituti di Credito che gestiscono la Tesoreria regionale possano consentire il superamento del grave problema, oppure attraverso l'intervento della Finanziaria Piemonte".
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
L'ordine del giorno è approvato all'unanimità dei 44 Consiglieri presenti in aula.


Argomento: Problemi del lavoro e della occupazione

Ordine del giorno relativo alla Fiat Meccanica di Villar Perosa


PRESIDENTE

Il secondo ordine del giorno riguarda la Fiat Meccanica di Villar Perosa ed è firmato dai Consiglieri Bontempi, Carletto, Moretti, Vetrino, Mignone e Montefalchesi.
Pongo in votazione tale ordine del giorno. Ve ne do lettura: "Il Consiglio regionale del Piemonte di fronte al preannunciato intento dell'azienda Fiat di dare attuazione al piano di chiusura dello stabilimento Fiat Meccanica di Villar Perosa deciso dalla direzione aziendale stessa facendo seguito all'incontro svoltosi nella mattinata con una folta rappresentanza di lavoratori, sindacalisti, amministratori locali, parlamentari da parte dei rappresentanti della Giunta regionale e dei Gruppi consiliari, incontro in cui sono state discusse (nel quadro della più generale situazione di grave degrado produttivo ed occupazionale che colpisce la Valle Chisone e Germanasca) le iniziative da intraprendere, in coerenza con la lunga lotta dei lavoratori, per raggiungere l'obiettivo del mantenimento dell'unità produttiva Fiat Meccanica di Villar Perosa, come tassello essenziale per la tenuta del tessuto produttivo e sociale della zona già duramente messo in pericolo dalle più recenti situazioni di crisi (Filseta, Talcografite) impegna la Giunta ad avviare immediatamente iniziative nei confronti della direzione Fiat Auto affinché receda dalla decisione, ove effettivamente assunta, di procedere alle prime fasi dello smantellamento dell'unità produttiva di Villan Perosa e affinché venga riconsiderata la decisione originaria di chiusura dello stabilimento aderisce alla posizione assunta dai rappresentanti degli Enti locali della Val Chisone e Germanasca, in ogni sede, a cominciare dall'incontro ufficiale con l'azienda promosso dalla Regione e svoltosi il 16 gennaio u.s. e cioè il pieno appoggio e concreto impegno ad operare per il mantenimento dell'unità produttiva di Villar Perosa e quindi dei relativi posti di lavoro in valle, non accettando in alcun modo la logica perseguita dall'azienda e volta al totale disimpegno Fiat rispetto allo stabilimento ed alla valle si impegna a sostenere le iniziative nei confronti del Governo per un'assunzione immediata del problema da parte dello stesso nel quadro dei rapporti intercorrenti tra lo Stato e società Fiat, anche al fine di un'attenta valutazione dei finanziamenti pubblici erogati o erogabili all'azienda Fiat in rapporto al modo con cui gli effetti indotti dai programmi di ristrutturazione vengono fatti ricadere sui livelli occupazionali nelle varie realtà, così come si impegna a fare per le parti di propria competenza".
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
L'ordine del giorno è approvato all'unanimità dei 44 Consiglieri presenti in aula.
Comunico, infine, che il Consiglio verrà convocato per il giorno 16 febbraio prossimo.
La seduta è tolta.



(La seduta ha termine alle ore 18,30)



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