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Dettaglio seduta n.229 del 02/02/84 - Legislatura n. III - Sedute dal 9 giugno 1980 al 11 maggio 1985

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Argomento:


PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE MARCHIARO


Argomento: Consorzi

Esame progetto di legge n. 291: "Interventi per l'attuazione in Piemonte della legge 21 maggio 1981, n. 240, recante provvidenze a favore dei Consorzi e delle Società consortili miste"


PRESIDENTE

La seduta è aperta.
Punto settimo all'ordine del giorno: Esame progetto di legge n. 291: "Interventi per l'attuazione in Piemonte della legge 21 maggio 1981, n.
240, recante provvidenze a favore dei Consorzi e delle Società consortili miste".
La parola al relatore, Consigliere Valeri.



VALERI Gilberto, relatore

Signor Presidente, colleghi Consiglieri, la legge 240/81, cui il disegno di legge all'esame di questo Consiglio regionale detta norme di attuazione, mira a valorizzare al massimo grado le ampiamente sperimentate capacità e vitalità delle piccole e medie imprese. Lo scopo di questo provvedimento legislativo è quello di incentivare il superamento dell'individualismo proprio degli operatori minori, onde rendere possibile attraverso l'associazionismo, la creazione di servizi produttivi e commerciali la cui qualità e dimensione li renda oggettivamente non incorporabili all'interno di una piccola o media impresa.
E' il caso ad esempio di sottolineare l'importanza che ha l'esportazione dei nostri prodotti verso gli altri mercati e per converso le difficoltà derivanti dall'eccessiva segmentazione dell'offerta.
Sotto questo aspetto la formula del consorzio export può giocare un ruolo decisivo, nell'accrescimento della capacità esportativa complessiva del sistema, avviando all'esportazione forze nuove e sostenendo l'impegno delle imprese, mediante un'organizzazione che colleghi più diffusamente ed efficacemente l'offerta alla domanda. In tal senso è indispensabile che detti consorzi possano contare sull'intervento pubblico e quindi su misure capaci di incentivarne la costituzione, consentendo ad essi di operare pur attraverso una prevedibilmente non breve fase di rodaggio.
Le provvidenze di cui alla suddetta legge non sono però limitate al settore dell'esportazione. Nel quadro delle esigenze nuove che si vanno manifestando nella realtà operativa delle imprese, la legge ha esteso la portata delle provvidenze a quelle fasi dell'attività imprenditoriale in cui la collaborazione interaziendale è agli inizi del proprio sviluppo. Ci al fine di incrementare la formazione di consorzi e società consortili miste nel campo della ricerca e della diffusione di nuove tecnologie nonché dell'assetto del territorio e della salvaguardia dell'ambiente.
Consorzi tra piccole e medie imprese finalizzati alla diffusione della tecnologia, al reperimento ed all'urbanizzazione di aree per l'insediamento industriale ed artigiano, alla costruzione e gestione di impianti antinquinamento, con l'indispensabile coinvolgimento di istituti di ricerca e degli enti territoriali, interessati allo sviluppo tecnologico dell'impresa minore, nonché alla creazione di condizioni nelle quali l'industria possa svilupparsi senza compromissione delle esigenze di salvaguardia ambientale. Per il conseguimento di simili obiettivi è richiesto alla Regione di esprimere appieno il proprio ruolo propulsivo e di governo dei processi economico-territoriali, accrescendo per questa strada il livello del possibile contributo al risanamento dell'economia piemontese e nazionale. La Legge 240/81 prevede essenzialmente tre forme di incentivi a favore delle piccole e medie imprese associate: 1) finanziamenti agevolati concessi dagli istituti di medio credito con l'utilizzazione dei fondi appositi del medio credito centrale, per i consorzi operanti nei settori della produzione e della commercializzazione dei prodotti 2) contributi annuali per la realizzazione di programmi pluriennali ai consorzi per l'esportazione, concessi da un Comitato interministeriale avente sede presso il Ministero per il commercio con l'estero 3) contributi in conto capitale, concessi dalle Regioni, per le società consortili miste operanti nel campo della ricerca tecnologica, o dell'acquisizione e della realizzazione di aree industrializzate.
L'intervento a favore delle piccole e medie imprese appare così articolato in modo da prevedere il loro accesso alle varie sedi che gestiscono i canali di finanziamento, operanti per i diversi tipi di intervento di cui le imprese stesse necessitano.
Ciò è facilitato anche da una dilatazione del concetto di investimento che viene esteso oltre che agli investimenti fissi, di cui si è provveduto ad adeguare il limite massimo finanziabile, anche degli investimenti in beni immateriali, quali l'acquisto di brevetti e conoscenze tecnologiche l'utilizzazione di servizi di assistenza tecnica ed organizzativa, lo svolgimento di azioni pubblicitarie, l'espletamento di studi e ricerche di mercato, la predisposizione di cataloghi e schedari, l'avvio o il potenziamento dell'organizzazione di vendita in Italia e all'estero.
L'altra forma di finanziamento ha come obiettivo di sostenere i consorzi di più recente formazione, al fine di garantire loro una maggiore stabilità operativa nei primi anni di vita. I consorzi di nuova costituzione, che normalmente non sono in grado di far ricorso ad altre fonti di finanziamento, possono contare su flussi finanziari atti ad assicurare il decollo e lo sviluppo iniziale. L'obbligo della presentazione di un piano pluriennale di iniziative dei consorzi per l'esportazione consente una proficua continuità nell'attività promozionale del consorzio e quindi un sicuro impegno operativo.
Per la promozione dei consorzi operanti nel campo della ricerca e dell'innovazione tecnologica, dell'urbanizzazione di aree per l'insediamento industriale, della costruzione e gestione di impianti antinquinamento, la legge coinvolge gli istituti pubblici di ricerca e gli enti locali territoriali, i quali essendo le istituzioni di base rappresentative delle comunità locali, sono i primi ad essere interessati allo sviluppo tecnologico ed economico dell'impresa minore.
Per la promozione di questo tipo di iniziative, è prevista la concessione di contributi in capitale da parte della Regione, per gli investimenti fissi che i consorzi attiveranno. Si tratta di investimenti ad alto contenuto tecnologico ed a produttività differita, che possono essere economicamente sopportati soltanto se convenientemente sostenuti. La collettività acquisisce, nel contempo, il vantaggio di agevolare l'uso programmato del territorio e dell'ambiente, impegnando risorse non solo pubbliche.
Risponde a tutte queste esigenze il d.d.l. n. 291, nel testo approvato dalla I Commissione, la quale, modificando il testo iniziale predisposto dalla Giunta regionale, ha tenuto conto delle esigenze emerse dalle consultazioni con i rappresentanti delle organizzazioni delle forze sociali e produttive, e dei suggerimenti avanzati dalla Finpiemonte, che nella maggior parte delle forme d'intervento, previste dal provvedimento legislativo in esame, appare come soggetto attivo.
Le modifiche apportate al testo originario del disegno di legge hanno pertanto lo scopo di renderlo più consono alle attuali esigenze delle classi produttive medie e piccole, destinatarie delle provvidenze in esso previste, e nello stesso tempo di accrescerne l'operatività, facilitando la predisposizione delle condizioni preliminari di consorziamento, presupposto indispensabile all'applicabilità del provvedimento legislativo stesso.
Il disegno di legge in esame non si limita a dettare le norme di attuazione degli interventi che la Regione Piemonte dovrà affrontare, ma prevede anche una integrazione delle somme assegnate dallo Stato per gli interventi prima illustrati, considerato che tali somme appaiono insufficienti e sproporzionate rispetto alle esigenze cui si intende corrispondere. In questo contesto assume particolare importanza il tentativo di superare, con idonei supporti di assistenza tecnica e finanziaria, le difficoltà, che soprattutto gli operatori minori incontrano ai fini del consorziamento.
Queste difficoltà sono rappresentate in gran parte dalla fase preliminare di incontri, contatti, scambi di informazione, ecc., che precede un'azione di associazionismo tra imprese, e che appare particolarmente difficile per le aziende di piccola dimensione, prive in gran parte della strumentazione di professionalità in grado di favorire e di alimentare lo scambio e l'incontro di esperienze e di traguardi imprenditoriali. E' attraverso un servizio di assistenza tecnica e di consulenza, necessarie per la costituzione ed il funzionamento dei Consorzi e delle Società consortili previste dalla legge n. 240/81, nonch attraverso la partecipazione diretta, o la fornitura di assistenza finanziaria ai consorzi ed alle società consortili, per la costituzione di fondi di garanzia collettiva, fidi che agevolino l'accesso al credito alle imprese associate, che la Regione Piemonte intende superare gli ostacoli preliminari e di avvio delle iniziative associative delle piccole e medie imprese. Questa funzione di assistenza tecnica, consultiva e finanziaria è previsto venga opportunamente affidata alla Finpiemonte SpA, quale struttura operativa della Regione in campo finanziario e imprenditoriale nel settore industriale, non trascurando però l'indispensabile apporto e coinvolgimento degli altri enti strumentali della Regione.
Ai fini della costituzione di Società consortili miste aventi le finalità di cui all'art. 17 della legge 21.5.1981 n. 240, per il raggiungimento di particolari obiettivi in settori considerati di interesse prioritario per lo sviluppo regionale, o di particolari realtà territoriali, la Regione prevede la partecipazione diretta, o tramite Finpiemonte, alla costituzione di queste Società.
Costituiranno garanzia dell'opportunità dell'intervento e della buona riuscita dell'operazione, oltre alle proposte e le indicazioni di principio dei suoi organi istituzionali, la prevista possibilità di utilizzo delle specifiche competenze di tutti gli Enti strumentali della Regione e delle società a partecipazione regionale, nonché la richiesta della presenza ai sensi degli artt. 2458 e 2459 del Codice Civile nei consigli di amministrazione delle società miste, di almeno un amministratore e di un sindaco in rappresentanza della Regione Piemonte.
L'eliminazione nel testo definitivo dell'art. 3 - tra l'altro, io faccio riferimento a mutamenti avvenuti in sede di I Commissione, ma avendo svolto un lavoro d'intesa, compiuto in stretto coordinamento con la Giunta che aveva predisposto il testo originario - che prevede appunto la costituzione delle società consortili miste con la partecipazione diretta o attraverso Finpiemonte della Regione, della limitazione delle finalità di queste società, a quelle di cui alla lettera a) dell'art. 17 della legge 240/81 (ricerca tecnologica), per estenderle anche a quelle di cui alla lettera b) dello stesso articolo (aree industriali attrezzate), è derivata dall'accoglimento, da parte della Commissione, di una delle istanze delle rappresentanze delle categorie produttive, che vedono in tale estensione la possibilità di un intervento finanziario immediato di quelle società d'intervento, per la creazione di aree industriali attrezzate, che già hanno assunto la configurazione giuridica delle società consortili miste prevista dal citato art. 17 della legge 240/81.
Tale limitazione, prevista dalla Giunta regionale, aveva peraltro la sua giustificazione, in quanto era intesa a concentrare le limitate risorse disponibili a favore della formazione di società consortili miste per la ricerca tecnologica, che non sempre trova un terreno adatto per il suo decollo, mentre relativamente alle localizzazioni industriali, esistono già strumenti giuridici e finanziari adeguati, per una loro affermazione sul territorio. Appunto alla normativa regionale vigente in materia di aree attrezzate industriali ed artigiane, ed alla normativa statale e regionale in materia di agevolazioni a favore dei consorzi, si è voluto far esplicito riferimento all'art. 6, ove, in tema di determinazione dei criteri prioritari per la partecipazione alle società consortili per la costituzione di fondi di garanzia collettiva fidi, per la partecipazione alle società consortili miste aventi le finalità di cui all'art. 17 della legge 240/81, e per la concessione di contributi in conto capitale, si è inteso affermare la priorità negli interventi di cui al provvedimento legislativo in esame, alle società consortili che abbiano per oggetto il riutilizzo di stabilimenti produttivi dismessi, o inutilizzati, ubicati in aree con idonea destinazione urbanistica.
Peraltro in materia di aree industriali ed artigianali attrezzate la I Commissione ha sottolineato la necessità che oltre al coordinamento tra le rispettive normative, da tempo affermata dall'unanimità della Commissione ed ora più che mai necessaria, si stabilisca l'indispensabile coordinamento tra le normative regionali esistenti e le disposizioni della presente legge, onde evitare possibili sovrapposizioni d'intervento.
Analoga esigenza di coordinamento esiste per quanto riguarda le normative settoriali in materia di artigianato e di commercio. Circa l'attuazione del punto b) dell'art. 17 della legge 240/81, a proposito della priorità relativa al riuso degli stabilimenti dismessi, nella stesura definitiva della legge, accogliendo peraltro anche lo spirito di alcune osservazioni venute dalla Federpiemonte ed emerse in Commissione, si è comunque individuata una efficacia non automatica di questa priorità facendo diretto riferimento alla fase in cui sarà il Consiglio regionale e non più la Giunta a definire le priorità d'intervento. In tale fase quella priorità deve comunque essere valutata alla luce anche dello stato di attuazione delle aree industriali attrezzate già attivate e delle esigenze che esse esprimono, in maniera da considerare tutto l'insieme delle effettive priorità su cui operare. Se vi fosse, ad esempio, un'area industriale attrezzata non ancora completata, nella quale vi sono esigenze reali di collocazione di industrie, quindi di investimenti e di occupazione, è evidente che la valutazione dell'altra priorità debba essere mediata alla luce di questa, per cui mantenendo quella priorità la si è contemperata con quest'altra esigenza. Per quanto concerne la concessione di contributi in capitale, cui si è fatto cenno, questi interventi sono diretti a favore degli investimenti attivati da Consorzi e società consortili operanti nei settori: della ricerca e dell'innovazione tecnologica, dell'urbanizzazione di aree per insediamenti produttivi, della costruzione e gestione di impianti antinquinamento, ecc. E' previsto che questi contributi in capitale siano erogati in misura non superiore al 30 della spesa riconosciuta ammissibile e per un importo non superiore a 300 milioni, secondo priorità di settore, di attività e di aree territoriali da agevolare, che saranno individuate dal Consiglio regionale, su proposta della Giunta, con particolare riferimento agli indirizzi programmatici della Regione.
Relativamente alle risorse disponibili, già si è detto che il provvedimento legislativo in esame non ha soltanto lo scopo di dettare le norme di attuazione degli interventi previsti dalla Legge n. 240/81, ma prevede un'integrazione delle somme assegnate dallo Stato, considerata la loro limitatezza rispetto alle esigenze cui si intende far fronte con la normativa in esame.
Ecco pertanto che ad integrazione dei fondi assegnati dallo Stato, che relativamente ad un biennio ammontano a 481 milioni circa, per la concessione dei contributi in conto capitale alle società consortili, per la realizzazione di investimenti connessi con le attività di cui all'art.
17 lettere a) e b) della legge n. 240/81, la Regione autorizza, per l'anno 1984, una ulteriore spesa di 450 milioni; i due stanziamenti collegati, non costituiscono certamente una gran disponibilità di risorse, rispetto alle esigenze che si vorrebbero soddisfare, ma non bisogna dimenticare che alle iniziative conformi alle finalità di cui alla lettera b) del più volte citato articolo 17, concorrono, sia pure non sommandosi a queste, ma con finalità concorrenziali, le risorse stanziate ai sensi delle leggi regionali sulle aree attrezzate industriali ed artigiane. Ma la Regione ha stanziato inoltre un fondo di 450 milioni da mettere a disposizione della Finpiemonte, per le attività e gli interventi attuati dalla stessa, ed in particolare: per l'attività di assistenza finanziaria, per la partecipazione a consorzi ed a società consortili per la costituzione di fondi di garanzia collettiva fidi, nonché per la partecipazione alla costituzione di società consortili miste.
Se consideriamo anche il finanziamento di circa 1 miliardo che è presumibile venga destinato dallo Stato per l'anno in corso complessivamente l'intervento si aggirerà sul miliardo e mezzo. Nella relazione ho richiamato l'opportunità che le normative, in parte anche in esame, relativamente all'artigianato e al commercio, vengano coordinate per la parte generale relativa al funzionamento dei consorzi in materia di aree, di ricerca e di diffusione della tecnologia, per cui anche sotto questo profilo probabilmente sono da considerarsi risorse aggiuntive quelle già destinate da altre leggi per le aree industriali e artigiane attrezzate che per l'anno 1984, stando al Bilancio, sfiorano i 2 miliardi.
Signor Presidente, colleghi Consiglieri, l'importanza per l'economia regionale di questo provvedimento legislativo, i cui riflessi sul potenziamento delle imprese minori piemontesi è auspicabile possano dispiegarsi con tempestività ed urgenza, non lascia dubbi sulla necessità che esso venga rapidamente adottato e reso operante. Con questo spirito, la I Commissione, nel licenziarlo all'unanimità, ne raccomanda l'approvazione da parte di questo Consiglio.



PRESIDENTE

Sulla relazione del Consigliere Valeri è aperta la discussione generale.
Ha chiesto la parola il Consigliere Brizio. Ne ha facoltà.



BRIZIO Gian Paolo

Signor Presidente, colleghi Consiglieri, il Gruppo della D.C. è sostanzialmente favorevole a questo disegno di legge.
Con questa approvazione si colma un vuoto che è durato alcuni anni. La legge 240 risale al mese di maggio 1981. Siamo all'inizio del 1984 e in questi anni è mancato, da parte della Regione Piemonte, un intervento attuativo della legge 240, uno dei pochi strumenti di politica industriale a disposizione della Regione. Direi che essa costituisce una anomalia nel quadro delle competenze e poiché le Regioni hanno sempre lamentato possibilità di azione e disponibilità di mezzi e strumenti legislativi, è un fatto singolare che si sia tardato anche in Piemonte. Il discorso è tuttavia abbastanza generale: altre Regioni, come la Lombardia, hanno normato in modo diverso questo settore.
I nostri interventi sui temi della politica economica e della crisi del Piemonte, hanno sempre sottolineato la necessità di attuare la legge 240: una legge che ha i suoi limiti, ma che è innovativa perché consente alcune possibilità di intervento prima non previste. Si colma un vuoto con un certo ritardo e noi non possiamo che esserne soddisfatti, proprio perch ripetutamente avevamo chiesto che si procedesse in questo senso. Per quello che riguarda specificatamente la legge dobbiamo fare alcune precisazioni.
Quando dalla I Commissione avevamo licenziato il testo originario, avevamo posto l'esigenza di consultare le forze economiche e gli imprenditori. In quell'occasione non lo si ritenne necessario, ma, arrivata in aula la legge, la si rimandò perché formalmente la Federpiemonte aveva chiesto di essere consultata. Rilevammo allora che una legge come questa, per nascere esigeva la collaborazione degli imprenditori.
La relazione del Consigliere Valeri sottolinea l'inserimento della normativa di cui alla lettera b) dell'art. 17 della legge 240 espressamente su richiesta della Federpiemonte. Vorrei però ricordare che, quando la legge fu presentata in aula per la prima volta, il Gruppo D.C. presentò un emendamento riguardante l'applicazione della lettera b) dell'art. 17 per le aree attrezzate, perché considerava una limitazione, rispetto al quadro complessivo della legge, puntare soltanto sull'aspetto delle innovazioni tecnologiche.
La legge che ne è uscita è una legge positiva, infatti le consultazioni effettuate hanno consentito di avere un rapporto dalla parte imprenditoriale.
Si è arrivati ad una seconda edizione e ad una seconda consultazione sul testo.
Questo è stato un elemento di disponibilità della Commissione, anche essa rivelatasi utile perché nella seconda consultazione sono emerse delle indicazioni, in parte recepite nel testo finale, che ci trovano consenzienti. E' spiaciuto invece che, nella seconda parte della consultazione, sia mancato l'interesse delle organizzazioni sindacali. E' un giudizio oggettivo: forse le organizzazioni sindacali non hanno colto l'importanza di questa legge, che ha difficoltà attuatine e hanno così mancato di dare un contributo utile.
Le osservazioni dei consultati in gran parte sono state accolte: rimane la grossa perplessità avanzata dalla Federpiemonte sulla capacità della Finpiemonte di poter svolgere questo ruolo promozionale nel terreno dei consorzi misti. Una perplessità alla quale la Federpiemonte non ha saputo su nostra esplicita richiesta, dare una indicazione alternativa. Scegliere un ente strumentale qualificato può quindi rappresentare, nella fase iniziale, la strada migliore e la strada più giusta.
L'eventuale utilizzo della lettera b) ci trova consenzienti, perch nella legislatura vigente delle aree attrezzate non è trattato il problema del riuso e dell'uso dei contenitori vuoti. La via dei consorzi non è facile, ma tuttavia può essere in qualche modo percorsa. Gli stanziamenti iniziali, integrativi, sono stanziamenti di una certa consistenza e,aggiunti a quelli che saranno posti a disposizione dallo Stato, ci consentiranno di portare avanti questo esperimento.
Il nostro unico rilievo alla relazione, e non alla legge, è di aver voluto giustificare la posizione iniziale della Giunta limitatasi alla lettera a) dell'art. 17; una posizione che forse non rientrava negli obiettivi complessivi della legge. Tutti infatti hanno ritenuto necessario applicare la legge 240 con un solo strumento legislativo: procedere su due strumenti legislativi uno per la lettera a) e uno per la lettera b) avrebbe potuto creare difficoltà pratiche e una sostanziale discriminazione, non certo positiva.
Le priorità possono essere indicate. C'è da sperare che la legge sia uno strumento attuativo e che ci sia il ricorso alle forme di consorzio miste, obiettivo non facile, nel momento in cui la politica industriale si muove soprattutto sul salto tecnologico (che crea problemi a livello occupazionale). Bisognerà fare grossi sforzi affinché le modeste risorse messe a disposizione dallo Stato e dalla Regione diano risultati positivi.
Abbiamo sottolineato che è una soluzione tardiva, ma la soluzione alla quale si è giunti ci soddisfa. Alla stesura del testo abbiamo dato un contributo attento e migliorativo, quale è nella tradizione del nostro Gruppo e del nostro Partito.
Gran parte degli emendamenti proposti dal collega Genovese sono stati accolti e il testo, nel suo complesso,ci pare idoneo. Molto dipenderà dall'effettiva capacità promozionale e di assistenza che saremo in grado di esprimere e dal lavoro che la Finpiemonte potrà effettivamente svolgere.
Ci auguriamo che i risultati di questa scelta possano seguire affinch la legge sia uno strumento positivo in un momento di crisi ben grave per la nostra Regione.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Montefalchesi.



MONTEFALCHESI Corrado

Il nostro Gruppo voterà favorevolmente questa legge, perché riteniamo che essa sia uno strumento importante, uno dei pochi di cui la Regione dispone per poter intervenire nel tessuto industriale e produttivo.
Di fronte all'oggettiva esigenza di uno strumento di questo genere esigenza determinata dai notevoli mutamenti in atto nell'apparato produttivo, sia per quanto riguarda il prodotto, sia per quanto riguarda le tecnologie - circa due mesi fa il nostro Gruppo si è fatto carico di sollecitare formalmente la I Commissione ad esaminare questo provvedimento presentato dalla Giunta circa un anno fa dall'allora Assessore al lavoro e Vicepresidente Sanlorenzo, ora onorevole. Deve essere dato atto alla I Commissione del buon lavoro svolto, che ha permesso di migliorare un testo legislativo che originariamente aveva alcune lacune. Il prodotto finale credo sia una buona legge che permetterà alla Regione di intervenire nell'apparato produttivo, dando alle aziende uno strumento per migliorare la competitività. E' uno strumento reale di politica industriale e rappresenta finalmente una nota diversa dal modo in cui, oggi, si tenta di affrontare il problema della competitività del nostro apparato produttivo: ponendo, cioé, sotto accusa il costo del lavoro, come elemento da ridimensionare per aumentare tale competitività. Questa legge è una nota diversa perché interviene sulle cause reali, sulle capacità, cioè, del nostro apparato produttivo di rispondere alla sfida che la crisi ha posto per quanto riguarda l'innovazione, sia nel campo dei processi e delle tecnologie e sia nel campo del prodotto. Non c'è dubbio infatti che i processi, ai quali abbiamo assistito in questi ultimi anni, pongono complessivamente sia nella piccola che nella grande industria problemi di ricerca, di innovazione tecnologica, e quindi di trasferimento di quest'ultima alle aziende, problemi di capacità di cogliere per tempo i mutamenti che avvengono nel mercato per quanto riguarda la qualità del prodotto, ed essere in grado di rispondervi prontamente, senza dover rincorrere gli apparati produttivi dei Paesi che colgono più tempestivamente questi processi. Nella piccola e media impresa però questi problemi si moltiplicano poiché esse dispongono di risorse economiche e umane non adeguate per rispondere a questi processi.
Dunque l'importanza di questa legge, di uno strumento che favorisca attraverso il supporto dell'ente pubblico, il consorziamento delle imprese per rispondere alla sfida di ricerca, di innovazione e di qualità del prodotto. Qui si misura anche la capacità della Regione, in particolare della Finpiemonte, di essere adeguata a svolgere un ruolo di sostegno su questo terreno. Credo che la Finpiemonte debba maggiormente dotarsi di capacità finanziarie, tecniche e professionali, tali da permettere di svolgere meglio questo compito. Questa legge non deve quindi passare in sordina, ma occorre assegnarvi una particolare qualificazione.
Tale strumento legislativo permette inoltre di intervenire su un altro aspetto di grande importanza: le aree attrezzate.
Le piccole imprese, le imprese artigiane, necessitano di strutture adeguate alla loro esigenza di espansione nella fase di risposta alla sfida tecnologica, con l'introduzione di nuovi processi produttivi. Occorre quindi cogliere anche un elemento nuovo, quale l'esistenza di molti contenitori vuoti, per poter intervenire in questo campo.
L'intervento sulle aree attrezzate deve essere strettamente collegato con gli interventi della legge 9 per quanto riguarda le aree artigiane. Io ritengo sia necessario giungere ad una unificazione di queste normative e faccio carico la Giunta di questo.
Ritengo inoltre che con questa legge si possa rispondere a una delle affermazioni che più volte in questi mesi abbiamo sentito ripetere soprattutto dal mondo della piccola impresa e dalle imprese artigiane, e cioè: "Se dall'ente pubblico viene un sostegno queste imprese sono in grado di sviluppare l'occupazione". Questo strumento rappresenta una prima risposta di sostegno alle piccole e medie aziende e alle imprese artigiane.
Oggi non si fanno più solo chiacchiere, come spesso qualche associazione artigiana scrive nei documenti, ma si compiono atti concreti, stanziando risorse, per dare una risposta concreta ai problemi che riguardano lo sviluppo dell'occupazione.
Infine, vorrei rilevare la questione delle risorse. Questa legge prevede lo stanziamento di 1381 milioni. Di questi, 900 sono costituiti da fondi regionali, mentre solo 481 provengono dalla ripartizione fatta dallo Stato attraverso la legge 240 per gli anni 1981/82/83. I fondi statali quindi sono assolutamente insufficienti rispetto al ruolo che può e deve giocare questa legge. Per altro verso, il fatto che la Regione ha deciso di utilizzare 900 milioni di risorse proprie per questa legge è un fatto politico importante, un segnale che va colto positivamente.
Non possiamo però non interrogarci su quali iniziative intraprendiamo per sollecitare lo Stato a rifinanziare in modo adeguato la legge 240, in modo che nei prossimi anni possano esservi attribuite maggiori risorse.
Sia nella seduta odierna che in quella precedente, ho collegato strettamente questo problema dei consorzi ad altri provvedimenti sui quali sia lo Stato che la Regione hanno stanziato molte più risorse di quelle attribuite a questa legge e mi riferisco ai 2.600 miliardi deliberati dal Consiglio regionale per la grande viabilità in Piemonte. Credo sia opportuno domandarci se non è il caso di stanziare un po' meno miliardi per strade ed autostrade, ed allora togliere qualche centinaio di miliardi a quei 2600 previsti e utilizzare alcune di queste risorse per rifinanziare la legge 240.
Sarebbe opportuno riflettere su questo punto e sarebbe inoltre interessante sentire il parere della società, del mondo produttivo, del mondo imprenditoriale, delle organizzazioni sindacali, di coloro cioè che sono destinatari di questo intervento.
Sollecito la Giunta a considerare l'opportunità di far presente al Governo la necessità di rifinanziare in modo adeguato la legge 240.



PRESIDENTE

Ha chiesto di parlare il Consigliere Marchini. Ne ha facoltà.



MARCHINI Sergio

Il Gruppo liberale esprime una valutazione di astensione. Questa legge nella parte che non è un mero recepimento di norma nazionale, pone sul tappeto strumenti che, attraverso l'istituto del consorziamento, possano mettere a disposizione le innovazioni tecnologiche, funzionali e dimensionali, alle aziende che ne abbiano necessità. Un Gruppo di opposizione, quando esprime un giudizio su una legge, deve valutare politicamente come questa legge si pone nello scenario più ampio delle strategie che una maggioranza, o un ente, assumono rispetto alla materia.
Apprezziamo i tentativi della Giunta e dell'Assessore competente di porre in moto meccanismi rispetto ai quali si hanno poche conoscenze soprattutto non affrontandone i nodi cruciali. In altri termini abbiamo difficoltà a capire come le iniziative, che l'Assessorato individua possano sbloccare quelle che sono le origini di ordine strutturale, e non congiunturale, della vicenda regionale piemontese. Sono convinto che la realtà piemontese, sia in grado per forza, per capacità e per intelligenze proprie, di superare i nodi congiunturali.
I nodi strutturali invece sono politici, sono nodi di volontà che dovranno essere sciolti e resi comprensibili da parte della classe politica che non è in grado di sapere se la Giunta conosca la dimensione della grande impresa da una parte e lo spazio del terziario qualificato dall'altro, che sono, a nostro modo di vedere, i punti focali del dibattito sul futuro occupazionale e imprenditoriale del Piemonte. Un voto negativo sarebbe fare un' offesa alla volontà politica della Regione Piemonte di attivarsi come protagonista in questa vicenda, anche se alcuni degli strumenti utilizzati e delle ipotesi suggerite ci lasciano molto perplessi.
Il ruolo della Finpiemonte, per esempio, viene enfatizzato e caricato di eccessive responsabilità senza che alla stessa siano messe a disposizione risorse adeguate. Nelle note al Piano di sviluppo la Finpiemonte richiamava l'attenzione del Consiglio regionale sulle risorse e sulle funzioni ridotte in termini di politica di aree industriali attrezzate. Quindi, vorrei capire qual è la sua funzione di consulenza, che peraltro svolge per interposta commessa esterna. Mi rivolgo polemicamente all'Assessore ai trasporti per capire perché, quando viene riconosciuto un ruolo alla Finpiemonte, non si porta fino in fondo questa scelta. Mi riferisco alla partecipazione di Finpiemonte, quale longa manus della Regione, in talune iniziative, quando il ruolo della Finpiemonte dal punto di vista finanziario non è più considerato sufficiente; prima di passare ad altri partners questo Consiglio, su questi argomenti, dovrebbe discutere. Voglio dire che siamo molto perplessi sugli strumenti da utilizzare su alcune procedure, sul non aver approfondito, a mio avviso, sufficientemente il rapporto tra l'intervento che mi pare di tipo promozionale rispetto al fenomeno e non di sostegno finanziario ai soggetti. Probabilmente questo lascerà incertezze non tanto nelle interpretazioni gestionali che la Giunta risolverà a livello di funzionari, ma nell'interpretazione da parte dei destinatari della legge che probabilmente considereranno legge di finanziamento. D'altra parte le ristrettezze processuali in Commissione nonostante l'attento lavoro dei Gruppi consiliari e il confronto aperto con le componenti sociali, hanno reso impossibile sciogliere questi nodi. Il nostro Gruppo esprime voto di astensione e raccomanda alla Giunta di volere dare il ruolo che riterrà alla Finpiemonte, ente che deve essere utilizzato con molta prudenza, ma caricandolo di tutte le responsabilità e caricando noi delle responsabilità conseguenti quando riteniamo di utilizzarlo in questo processo, altrimenti vicende come quella di Susa e quella del Sito (che non decollano) mettono in dubbio la nostra capacità di governo rispetto alle opzioni che la realtà pone.



PRESIDENTE

La parola all'Assessore Tapparo per la replica della Giunta.



TAPPARO Giancarlo, Assessore al lavoro

Tra gli obiettivi che si stanno perseguendo per elevare la velocità di adattamento del nostro sistema produttivo, lo strumento organizzativo rappresenta un aspetto fondamentale. L'innovazione tecnologica non è l'unico fattore trascinante; il processo di adattamento alle evoluzioni dei mercati, dei prodotti e delle tecnologie, ma anche le trasformazioni organizzative sono importanti. Tanto più quanto le tecnologie di processo e le trasformazioni organizzative necessarie all'interno delle aziende, le necessità di ricerca tecnologica, le esigenze di qualità poste dai grandi gruppi alle piccole aziende, rendono la piccola dimensione produttiva incapace di affrontare questi "appuntamenti". Il senso di questa legge va proprio nella direzione di mettere a disposizione delle piccole e medie aziende e delle imprese artigiane uno strumento organizzativo capace di fare esprimere a queste imprese delle sinergie che da sole non sarebbero in grado di sviluppare.
L'attivazione, attraverso questa legge regionale, dell'utilizzo della legge nazionale 240, che è stata scarsamente impiegata, è un aspetto rilevante. Tale legge è infatti importante sia per quanto riguarda l'area dell'export, sia anche per quanto riguarda una serie di punti, quali l'acquisto di beni strumentali, l'acquisto di materie prime, l'acquisizione e gestione di magazzini, la promozione di attività di vendita a livello nazionale, le ricerche di mercato, che rappresentano quelle aree aziendali critiche, che qualificano la capacità delle aziende di stare sul mercato.
Il nostro d.d.l. propone, nella sua prima parte, dei percorsi di attivazione dell'utilizzo della l. 240, successivamente norma la parte di diretta competenza regionale (art. 17) per quanto riguarda l'aspetto relativo all'innovazione tecnologica nelle piccole e medie aziende e dall'altro versante tutta l'area delle aree attrezzate e del riuso degli stabilimenti dismessi. Sono due elementi molto disomogenei; il legislatore comunque ha voluto ritagliare a livello regionale questo ambito. Noi abbiamo anche posto con particolare enfasi l'attenzione sul punto a) dell'art. 17, cioè l'aspetto della diffusione dell'innovazione tecnologica perché temevamo che essendo più in ritardo questo processo rispetto alle aree attrezzate, ci fosse il rischio di un trasferimento di risorse più vasto, sproporzionato, sul settore delle aree attrezzate invece che su quello dell'innovazione tecnologica che a nostro parere necessita in questo momento di una maggiore attenzione. In questo senso, noi abbiamo superato quella che poteva essere una contraddizione e che è stata lungamente discussa in Commissione, normando e indicando come aree di intervento, sia la diffusione dell'innovazione tecnologica, sia le aree attrezzate stabilendo però, di anno in anno in base a delle scelte di politica economica che si dà il Consiglio regionale, quali sono le priorità dei settori che permettono di privilegiare ora la diffusione tecnologica ora le aree attrezzate a seconda delle esigenze che vengono poste in campo. Si è inoltre posta attenzione agli stabilimenti dismessi, perché, nel momento in cui grandi processi di trasformazione hanno lasciato nel nostro territorio ampi spazi di stabilimenti dismessi, occorre pensare a come coniugare questa disponibilità di risorse con il tema delle aree attrezzate che è nato sulla fine degli anni '60, normato agli inizi degli anni '70, e sviluppato alla fine degli anni '70, ma che oggi trova una dimensione nuova, certamente imprevedibile, per il legislatore che elaborò gli interventi nelle aree attrezzate.
Ritengo che lo strumento del consorziamento sia uno strumento estremamente efficace per permettere alle piccole e medie aziende e alle imprese artigiane di poter affrontare le sfide sul terreno delle tecnologie organizzative, degli approvvigionamenti dell'acquisizione di know-how, per cui ci sarà da ripensare in termini di risorse quando sarà entrato a regime e quando si saranno potute attivare opportunamente le attenzioni su questo strumento. Ritengo si tratti inoltre anche di un'occasione, per quanto riguarda le società consortili miste, di poter permettere un inserimento diretto o indiretto della Regione, attraverso i suoi enti strumentali, per la funzione di trascinamento in alcuni settori a produttività molto differita, e mi riferisco alla parte avanzata dell'innovazione tecnologica al settore della programmazione con strumenti particolarmente innovativi nei quali società consortili miste di ricerca e di diffusione dell'innovazione possono svolgere un compito molto importante.



PRESIDENTE

Passiamo alla votazione dell'articolato.
Art. 1 "La Regione, in armonia con l'art. 4 dello Statuto regionale e con le indicazioni della programmazione nazionale e regionale, favorisce l'attuazione, sul proprio territorio, della legge 21 maggio 1981, n. 240 da parte dei Consorzi e delle Società consortili di cui all'art. 1 della predetta legge ed attua, con le modalità indicate nei successivi articoli le specifiche attribuzioni ad essa demandate dalla stessa legge n.
240/1981".



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 40 hanno risposto SI 38 Consiglieri si sono astenuti 2 Consiglieri L'articolo 1 è approvato.
Art. 2 "La Regione concorre a fornire alle imprese di cui all'art. 1 l'assistenza tecnica e la consulenza necessarie per la costituzione e lo sviluppo di consorzi e di società consortili come previsti dalla legge 21 maggio 1981, n. 240, avvalendosi dei propri enti strumentali e, in particolare, dell'Istituto Finanziario regionale piemontese - Finpiemonte S.p.A.
La Regione può, altresì, promuovere la partecipazione o la fornitura di assistenza finanziaria, da parte della Finpiemonte, ai consorzi e alle società consortili di cui al precedente art. 1, che costituiscano fondi di garanzia collettiva fidi per agevolare l'accesso al credito alle imprese associate.
Per l'attuazione di quanto previsto dal presente articolo la Regione può corrispondere agli Enti strumentali, secondo i criteri e le modalità stabiliti nelle convenzioni di cui al successivo art. 7, ultimo comma, le somme appositamente stanziate ai sensi dello stesso articolo; per le medesime iniziative è escluso ogni altro intervento finanziario della Regione".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 40 hanno risposto SI 38 Consiglieri si sono astenuti 2 Consiglieri L'art. 2 è approvato.
Art. 3 "In relazione a particolari obiettivi, in settori considerati di interesse prioritario per lo sviluppo regionale o di particolari realtà territoriali, la Regione può partecipare direttamente, o promuovere, la partecipazione della Finpiemonte alla costituzione di società consortili miste aventi le finalità di cui all'art. 17 della legge 21 maggio 1981, n.
240.
La partecipazione diretta della Regione è attuata, ai sensi dell'art.
72 dello Statuto regionale, con apposita legge regionale.
La Finpiemonte, nell'assunzione di partecipazioni effettuate su proposta della Giunta, conforme ai criteri prioritari stabiliti dal Consiglio regionale ai sensi del successivo art. 6, si avvale delle competenze specifiche degli altri enti strumentali o società a partecipazione regionale. Per le partecipazioni di cui al presente articolo la Finpiemonte utilizza il fondo di cui all'art. 7, primo comma.
Le società consortili costituite ai sensi del precedente comma sono considerate, ai fini dell'applicazione della legge 21 maggio 1981, n. 240 società consortili miste fra piccole e medie imprese.
Ai sensi degli artt. 2458 e 2459 del Codice Civile gli Statuti delle costituende società consortili miste, a partecipazione diretta o attraverso la Finpiemonte ai sensi del terzo comma del presente articolo, devono attribuire alla Regione la nomina di almeno un amministratore e un sindaco".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 40 hanno risposto SI 38 Consiglieri si sono astenuti 2 Consiglieri L'art. 3 è approvato.
Art. 4 "La Regione, nei limiti degli stanziamenti di cui all'art. 8 della presente legge ed in attuazione degli articoli 18 e 19 della legge 21 maggio 1981, n. 240, concede alle società consortili costituite anche con la partecipazione di enti pubblici e/o di enti privati di ricerca ed assistenza tecnica tra piccole e medie imprese operanti nel settore dell'industria, dei servizi e dell'artigianato, contributi in conto capitale per la realizzazione di investimenti connessi con le attività previste dall'art. 17, lett. a) e b) della stessa legge.
Il contributo in conto capitale è determinato in misura non superiore al 30% della spesa riconosciuta ammissibile e non può superare l'importo massimo di lire 300 milioni. Il contributo di cui al presente articolo non è cumulabile con altre agevolazioni finanziarie corrisposte dalla Regione o da altri organismi pubblici per le medesime iniziative".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 40 hanno risposto SI 38 Consiglieri si sono astenuti 2 Consiglieri L'art. 4 è approvato.
Art. 5 "Per ottenere i contributi di cui all'art. 4 le società consortili aventi i requisiti previsti dalla legge 21 maggio 1981, n. 240 e dalla presente legge regionale devono presentare domanda al Presidente della Giunta regionale entro 60 giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione della deliberazione consiliare di cui al successivo art. 6.
Le domande devono essere corredate dalla documentazione definita con deliberazione della Giunta regionale che determina altresì gli elementi conoscitivi che devono essere forniti dalle società consortili richiedenti.
Per l'anno 1984 le domande di contributo possono riferirsi ad interventi già effettuati, purché successivamente alla data di entrata in vigore della legge 240/1981.
L'assegnazione dei contributi è deliberata dalla Giunta regionale tenendo conto dei criteri prioritari stabiliti a norma del successivo art.
6.
L'erogazione dei contributi concessi è effettuata con decreto del Presidente della Giunta regionale sulla base delle spese documentate da parte delle società consortili beneficiarie".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 40 hanno risposto SI 38 Consiglieri si sono astenuti 2 Consiglieri L'art. 5 è approvato.
Art. 6 "Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge e per gli anni successivi al 1984, entro il 31 gennaio di ogni anno, il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, approva i criteri prioritari per le partecipazioni di cui agli artt. 2 secondo comma e 3 primo comma e per la concessione dei contributi di cui all'art. 4, individuando in particolare con riferimento agli indirizzi programmatici della Regione, i settori, le attività e le aree territoriali da agevolare.
Con la stessa deliberazione consiliare viene altresì definita la percentuale di riparto dei fondi di cui agli artt. 7 e 8 della presente legge fra iniziative aventi le finalità di cui alla lettera a) dell'art. 17 della legge 240/1981 ed iniziative riferentesi alla lettera b) dello stesso articolo.
Nell'ambito delle finalità di cui alla lettera b) dell'art. 17 della legge 240/1981 il Consiglio regionale, tenuto conto delle leggi nazionali vigenti in materia di aree attrezzate industriali ed artigianali e della restante normativa statale e regionale di agevolazione a favore dei consorzi, attribuisce priorità agli interventi che riguardino il riutilizzo di stabilimenti produttivi dismessi o inutilizzati, ubicati in aree con idonea destinazione urbanistica. La definizione di tale priorità avviene valutando altresì lo stato di attuazione delle aree attrezzate industriali e artigianali e le eventuali esigenze reali di completamento delle relative infrastrutturazioni e dei servizi".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 40 hanno risposto SI 38 Consiglieri si sono astenuti 2 Consiglieri L'art. 6 è approvato.
Art. 7 "Per quanto previsto dagli artt. 2, secondo comma e 3 della presente legge, la Giunta regionale per l'anno 1984 è autorizzata a corrispondere all'Istituto finanziario regionale piemontese - Finpiemonte S.p.A. - per le attività e gli interventi attuati dallo stesso, un fondo di lire 450.000.000 ai sensi dell'art. 5 della legge 26 gennaio 1976 n. 8.
All'onere di L. 450.000.000 per l'anno finanziario 1984, si provvede mediante riduzione di pari importo, in termini di competenza e di cassa del fondo speciale di cui al cap. 12600 dello stato di previsione della spesa per tale anno ed iscrivendo la stessa spesa in apposito capitolo da istituire nello stato di previsione medesimo con la denominazione 'Fondo a disposizione di Finpiemonte per la partecipazione a consorzi e società consortili che costituiscono fondi di garanzia collettivi fidi, nonché a società consortili aventi le finalità di cui all'art. 17 lettere a) e b) della legge n. 240/1981' e con lo stanziamento, in termini di competenza e di cassa, di L. 450.000.000. Per ciascuno degli anni successivi al 1984 la dotazione del fondo di cui ai precedenti commi è determinata con la legge di approvazione del relativo bilancio. Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato ad apportare con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.
A decorrere dall'anno 1985 la Giunta regionale è autorizzata a corrispondere agli Enti strumentali e alla Finpiemonte S.p.A. gli oneri dagli stessi sostenuti per l'attuazione di quanto previsto dall'art. 2 primo comma della presente legge.
Alla determinazione della spesa regionale di cui al precedente comma e al relativo finanziamento si provvede con le leggi di approvazione dei bilanci relativi agli anni 1985 e seguenti, tenendo conto degli interventi effettuati nell'anno precedente e di quanto stabilito nelle convenzioni di cui all'ultimo comma del presente articolo.
Nello stato di previsione della spesa per l'anno 1985 viene iscritto apposito capitolo con la seguente denominazione 'Somme da corrispondere agli Enti strumentali e alla Finpiemonte per l'assistenza tecnica e la consulenza prestata a consorzi e a società consortili fra piccole e medie imprese industriali, artigianali e commerciali', e con la dotazione che verrà stabilita in sede di approvazione del relativo bilancio.
I rapporti tra Regione ed Enti strumentali e Finpiemonte per le attività di cui al primo comma dell'art. 2 e per quanto previsto dal presente articolo, sono regolati da apposita convenzione".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 40 hanno risposto SI 38 Consiglieri si sono astenuti 2 Consiglieri L'art. 7 è approvato.
Art. 8 "Le somme assegnate dallo Stato ai sensi dell'art. 21 della legge 21 maggio 1981, n. 240 sono utilizzate per la concessione dei contributi di cui all'art. 4 della presente legge.
Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio per l'anno finanziario 1984 è istituito apposito capitolo con la seguente denominazione: 'Assegnazione di fondi per la concessione di contributi a società consortili costituite anche con la partecipazione di enti pubblici e/o di enti privati di ricerca ed assistenza tecnica, tra piccole e medie imprese operanti nel settore dell'industria, dei servizi e dell'artigianato' e con lo stanziamento di lire 481.360.000, in termini di competenza e di cassa. Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1984 è istituito apposito capitolo con la seguente denominazione: 'Contributi in capitale a società consortili costituite anche con la partecipazione di enti pubblici e/o enti privati di ricerca ed assistenza tecnica, tra piccole e medie imprese operanti nei settori dell'industria, dei servizi e dell'artigianato per la realizzazione di investimenti connessi con le attività di cui all'art. 17 lettere a) e b) della legge 21 maggio 1981, n. 240 - Fondi statali' e con lo stanziamento di L. 481.360.000, in termini di competenza e di cassa. Per la concessione dei contributi di cui all'art. 4 della presente legge è inoltre autorizzata, per l'anno 1984, una spesa integrativa a carico della Regione di L. 450.000.000 in termini di competenza e di cassa, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di cui al cap. 12600 dello stato di previsione della spesa per l'anno 1984 ed iscrivendo la stessa spesa in apposito capitolo con la denominazione 'Fondi regionali per la concessione di contributi in capitale a società consortili costituite anche con la partecipazione di enti pubblici e/o di enti privati di ricerca e di assistenza tecnica fra piccole e medie imprese operanti nei settori dell'industria, dei servizi e dell'artigianato per la realizzazione di investimenti connessi con le attività di cui all'art. 17 lettere a) e b) della legge 21 maggio 1981, n. 240 - Fondi regionali' e con lo stanziamento, in termini di competenza e di cassa, di L. 450.000.000.
Gli stanziamenti relativi ai fondi regionali sono stabiliti per l'anno 1985 e successivi con la legge di approvazione dei rispettivi bilanci.
Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 40 hanno risposto SI 38 Consiglieri si sono astenuti 2 Consiglieri L'art. 8 è approvato.
Si passi ora alla votazione dell'intero testo di legge.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 40 hanno risposto SI 38 Consiglieri si sono astenuti 2 Consiglieri L'intero testo di legge è approvato.


Argomento: Comuni

Esame deliberazione Giunta regionale n. 67-30118: "Legge regionale n. 17/82 art. 2; Legge regionale n. 56/77 e successive modificazioni ed integrazioni, art. 36, secondo comma. Individuazione dei comuni obbligati alla formazione del programma pluriennale di attuazione: primo aggiornamento dell'elenco approvato con D.C.R. 27/1/1983 n. 384-875"


PRESIDENTE

Passiamo al punto quinto all'ordine del giorno: esame deliberazione Giunta regionale n. 67-30118: "Legge regionale 17/82 art. 2; Legge regionale n. 56/77 e successive modificazioni od integrazioni, art. 36 secondo comma. Individuazione dei comuni obbligati alla formazione del programma pluriennale di attuazione: primo aggiornamento dell'elenco approvato con D.C.R. 27/1/1983 n. 384-875".
La deliberazione è stata approvata a maggioranza nella II Commissione.
La relazione non c'è.
Ha chiesto di parlate il Consigliere Martinetti. Ne ha facoltà.



MARTINETTI Bartolomeo

Signor Presidente, colleghi Consiglieri, è strano che non ci sia la relazione dell'Assessore e la presentazione di questa deliberazione.
Intervengo solo per ripetere le considerazioni da noi fatte al momento dell'approvazione della legge 17 e dei criteri seguiti nella stesura del primo elenco dei Comuni obbligati alla formazione dei programmi pluriennali di attuazione: l'inclusione di Comuni al di sotto dei 10.000 abitanti ci lascia perplessi.
I decreti Nicolazzi prevedevano che l'inclusione dei Comuni al di sotto dei 10.000 abitanti, fra quelli obbligati alla redazione del P.P.A. fosse una vera e propria eccezione. Non si tratta di formare degli elenchi, ma di indicare caso per caso le ragioni e le motivazioni per cui si propone questa eccezione.
La motivazione dovrebbe essere singola per ogni singolo Comune. Da parte nostra sussistono dubbi sul fatto che la semplice apposizione di sigle parametriche equivalga ad una vera e propria motivazione, anche perché la legge 17, conformemente ai Decreti Nicolazzi, precisava i caratteri per cui i Comuni potevano essere inclusi tra quelli obbligati, e i caratteri non sono semplicemente stabiliti da determinati indicatori. Gli indicatori parametrici servono per definire questi caratteri. Ma il carattere è qualche cosa di più complesso e attiene anche ad un esame particolareggiato della situazione specifica.
Questo elenco è fatto sulla base di un esame dei singoli piani regolatori che sono stati predisposti. Ciononostante sono inclusi Comuni di una rilevanza demografica modesta, come Ostana con 237 abitanti e Gifflenca con 241 abitanti.
L'unico parametro addotto come motivazione per l'inserimento di questi piccolissimi Comuni attiene al fatto che, essendo un Piano regolatore intercomunale, un altro Comune, o qualche altro Comune del Consorzio del piano regolatore, ha una previsione di insediamenti di aree industriali per 5 ettari. Se in un piano regolatore consortile ci sono Comuni che prevedono uno sviluppo industriale, non è assolutamente automatico che anche quelli di 141 anime debbano essere soggetti alla formazione del piano pluriennale.
Per queste ragioni manteniamo le riserve sulla metodologia adottata e ci asteniamo rispetto alle proposte della Giunta regionale.



PRESIDENTE

La parola al Presidente della Giunta.



VIGLIONE Aldo, Presidente della Giunta regionale

Signori Consiglieri, alcuni dei motivi addotti sono giusti. E' in corso l'esame delle modifiche della Legge 56 e quindi sostanzialmente potranno essere introdotti criteri diversi da quelli attualmente esistenti.
Purtroppo il meccanismo, in seguito al quale taluni Comuni sono obbligati alla formazione del programma pluriennale di attuazione scatta in base all'applicazione di rigidi parametri. C'è però l'impegno della Giunta di procedere nella direzione indicata dal Consigliere Martinetti, nel momento in cui si procederà alla modifica della Legge 56. Poiché è stato espletato l'iter della consultazione, ritengo possa essere prontamente esaminata in sede di Commissione. In sede di conferenza dei Capigruppo dovranno essere posti i tempi della sua discussione in aula che non dovranno certamente essere lontani.



PRESIDENTE

Vi do lettura della deliberazione: "Il Consiglio regionale vista la deliberazione della Giunta regionale del 18 gennaio 1983, che propone al Consiglio regionale l'aggiornamento dell'elenco dei Comuni obbligati alla formazione del programma pluriennale di attuazione: primo aggiornamento dell'elenco approvato con D.C.R. 27/1/1983 n. 384-875 visto il parere favorevole della competente Commissione consiliare delibera di approvare, ai sensi dell'art. 36, secondo comma, della legge regionale 5/12/1977 n. 56 e successive modifiche ed integrazioni, il seguente elenco di Comuni da obbligare alla formazione del programma pluriennale di attuazione nonché l'allegato B1, che forma parte integrante della presente deliberazione, dando atto che i medesimi costituiscono primo aggiornamento ed integrazione dell'elenco e dell'allegato B già approvati con deliberazione C.R. del 27/1/1983 n. 384-875.
Primo aggiornamento dell'elenco dei Comuni inferiori ai 10.000 abitanti obbligati alla redazione dei P.P.A.
Comprensorio di Torino Andezeno - Ceres - Valperga Comprensorio di Ivrea Torre Canavese Comprensorio di Pinerolo Angrogna - Torre Pellice - San Secondo di Pinerolo Comprensorio di Vercelli Balocco - Bianzé - Buronzo - Casanova Elvo - Gifflenga - Rovasenda Villarboit Comprensorio di Novara Biandrate - Casalbeltrame - Cavallirio - Recetto - San Nazzaro Sesia Suno - Vicolungo Comprensorio di Verbania Ameno - Anzola d'Ossola - Miasino - Pallanzeno Comprensorio di Saluzzo Ostana - Polonghera Comprensorio di Alba-Bra Ceresole - La Morra - Lequi Bercia - Monticello d'Alba - Neive Neviglie - Trezzo Tinella - Verduno Comprensorio di Asti Baldichieri d'Asti - Casorzo - Castel Boglione - Castelnuovo Calcea Montafia - San Paolo Solbrito Comprensorio di Alessandria Cassano Spinola - Fabbrica Curone Comprensorio di Casale Balzola - Cellamonte - Ozzano Monferrato - Rosignano Monferrato - Sala Monferrato - San Giorgio Monferrato - Terruggia - Treville." Chi approva la deliberazione è pregato di alzare la mano.
E' approvata con 24 voti favorevoli e 15 astensioni.


Argomento:

Nomine


PRESIDENTE

Il punto undicesimo all'ordine del giorno reca: "Nomine".


Argomento: Nomine

Consiglio scolastico provinciale per la Provincia di Asti: nomina di un rappresentante.


PRESIDENTE

Si distribuiscano le schede e si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione a scrutinio segreto)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti n. 41 hanno riportato voti: FASSIO Sergio n. 23 OTTAVIANO n. 1 LIVRAGHI n. 1 schede bianche n. 16 Proclamo eletto il Signor Fassio Sergio.


Argomento: Nomine

Consiglio scolastico provinciale per la Provincia di Alessandria: nomina di un rappresentante


PRESIDENTE

Si distribuiscano le schede e si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione a scrutinio segreto)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti n. 41 ha ottenuto voti: LIVRAGHI Roberto n. 34 schede bianche n. 7 Proclamo eletto il signor Livraghi Roberto.


Argomento: Nomine

Consiglio scolastico provinciale per la Provincia di Vercelli: nomina di un rappresentante


PRESIDENTE

Si distribuiscano le schede e si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione a scrutinio segreto)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti n. 41 ha riportato voti: ROLLINO Gilberto n. 27 schede bianche n. 14 Proclamo eletto il signor Rollino Gilberto.


Argomento: Nomine

Commissioni regionale e provinciale per l'artigianato del Piemonte: nomina dei rappresentanti


PRESIDENTE

Si distribuiscano le schede e si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione a scrutinio segreto)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti n. 41 hanno riportato voti: Commissione regionale PESIMENA Carmelo n. 30 Commissione provinciale di Alessandria MENINO Giovanni n. 26 Commissione provinciale di Asti CERRUTI Patrizia n. 26 Commissione provinciale di Cuneo CERABONA Giuseppe n. 28 Commissione provinciale di Novara GIGLIO Alba n. 28 Commissione Provinciale di Torino LA CECILIA Maria n. 26 Commissione provinciale di Vercelli BRINO Franca n. 25 schede bianche n. 11 Proclamo eletti i signori Pesimena Carmelo, Menino Giovanni, Cerruti Patrizia, Cerabona Giuseppe, Giglio Alba, La Cecilia Maria e Brino Franca.


Argomento: Nomine

Comitato amministrativo del Teatro Stabile della Città di Torino: nomina di un rappresentante


PRESIDENTE

Si distribuiscano le schede e si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione a scrutinio segreto)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti n. 41 hanno riportato voti:



DEL MASTRO BOCCA Anna n. 24

PICCHIONI n. 1 scheda nulla n. 1 schede bianche n. 15 Proclamo eletta la signora Del Mastro Bocca Anna.
A 12033 Consulta regionale per la tutela della fauna e la disciplina della caccia: sostituzione di Gianfranco Tamietto, rappresentante Coldiretti



PRESIDENTE

Si distribuiscano le schede e si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione a scrutinio segreto)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti n. 41 ha riportato voti: BERMOND Remigio n. 31 schede bianche n. 10 Proclamo eletto il Signor Remigio Bermond.



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