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Dettaglio seduta n.221 del 21/12/83 - Legislatura n. III - Sedute dal 9 giugno 1980 al 11 maggio 1985

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Argomento:


PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE MARCHIARO


Argomento: Protezione della natura (fauna, flora, minerali, vigilanza, ecc.)

Esame progetto di legge n. 262: "Legge quadro in materia di opere pubbliche" (seguito)


PRESIDENTE

La seduta è aperta.
Proseguiamo il dibattito sul punto quarto all'ordine del giorno che prevede l'esame del progetto di legge n. 262: "Legge quadro in materia di opere pubbliche".
La parola al Consigliere Biazzi.



BIAZZI Guido

Signor Presidente, colleghi Consiglieri, il nostro giudizio sulla legge che stiamo esaminando è positivo soprattutto perché la riteniamo una legge quadro, effettivo strumento di programmazione e di intervento coordinato nell'economia. Ha il pregio di ricondurre ad unitarietà la materia delle opere e dei lavori pubblici. La sua definizione è stata raggiunta grazie ad un lavoro serio svolto in Commissione con la collaborazione dei funzionari regionali che hanno dato un contributo prezioso.
Non entro nel merito degli articoli avendone il relatore fatto un'analisi molto precisa e puntuale.
Ricordava la collega Vetrino che questo è un campo in cui permangono incertezze, carenze e confusione a livello nazionale.
Spesso si fa ancora confusione tra opere pubbliche e lavori pubblici. E la confusione c'è persino nell'articolo di rinvio della Costituzione. Ci troviamo in realtà in presenza di un corpo giuridico nazionale piuttosto farraginoso.
Di qui allora la necessità di dotarci in tempi brevi di uno strumento unificante e chiarificatore.
Il relatore Simonelli ha ricostruito il processo attraverso il quale è stata predisposta la legge che stiamo esaminando.
La sua relazione è servita per ricostruire la nostra memoria storica come lui stesso l'ha definita (che forse si è un po' appannata in questi ultimi anni) e ci ha costretto a riconsiderare gli strumenti di cui si è dotata la Regione e a cercare, ad individuare linee di percorso che forse sono rimaste incerte in alcuni punti ed in alcuni momenti, ma che hanno già un loro tracciato inconfondibile e preciso.
La discussione è un'occasione importante per questa rivisitazione e per inquadrare l'azione di revisione di altre leggi regionali come la legge 56/77 e la legge regionale sui trasporti. E' anche un'occasione per collocare nella Giunta decisioni ed atti importanti che si stanno compiendo in questi mesi (le scelte per i progetti FIO, le analisi per il piano di sviluppo).
A questa proposta di legge si lavora sin dal 1978. Simonelli ci ricordava la delibera del Consiglio regionale e i conseguenti documenti per la revisione delle leggi regionali di spesa.
E' stato un lavoro lungo, forse troppo lungo, ma che fa parte di un processo che ha contraddistinto l'azione della Regione in questi ultimi anni.
Non è quindi frutto del caso. A partire dagli anni 1976/1977 si è consolidata una normativa regionale che fa perno sulla programmazione.
Ricordo la legge 43, sulle procedure della programmazione, la legge 56 sulla tutela del suolo, la legge 44 sui trasporti.
Parallelamente a questo intenso lavoro legislativo si consolidava la pratica della programmazione democratica, con il coinvolgimento dalle strutture decentrate, i Comprensori, gli Enti locali che partecipavano direttamente alle scelte regionali, comprese quelle concernenti la destinazione delle risorse.
Tutto questo trovava qualche corrispondenza anche a livello nazionale dove le competenze delle Regioni venivano ampliate e definite con il D.P.R.
616 che, all'art. 11, indica il punto di raccordo tra programmazione regionale e programmazione nazionale.
In questo processo di elaborazione culturale e di sperimentazione va collocata la prima proposta di modifica della legge 28 presentata dalla Giunta regionale nel marzo del 1980.
Ricordava la collega Vetrino che esiste in Piemonte un'ampia area che si riconosce nella cultura della programmazione e che ha fatto sentire la sua influenza anche negli anni in cui sembrava che fossero spenti gli stimoli più pregnanti da questo punto di vista. In questa vasta presenza culturale affondano le radici le proposte di legge presentate in materia di opere pubbliche anche in questa legislatura, per esempio, dai due Gruppi più importanti del Consiglio regionale, quello della DC e quello del PCI.
Questa cultura è un patrimonio comune di tutte le forze democratiche regionali. Anche se c'è stata una stasi in questi tre anni, questa cultura ha continuato a far sentire la sua influenza ed il suo peso in modi diversi. Infatti, tutti gli atti legislativi varati o che saranno varati nelle prossime settimane o in questi giorni hanno un denominatore comune quello di essere strumenti di programmazione e di intervento coordinato nell'economia.
Spesso si introducono addirittura istituti nuovi, non previsti dalla legislazione nazionale e da quella di altre Regioni, come si sta facendo con la legge in discussione.
In questi ultimi tre anni ci fu anche il tentativo di impostare criteri oggettivi per la ripartizione dei fondi della legge 28/75 prendendo come criteri prioritari quelli di ripartire i fondi sulla base di progetti esecutivi che fossero inseriti nei PPA.
Forse era troppo empirico, forse ci sono stati molti sospetti intorno a quella ripartizione. Però, a posteriori, va ammesso che era un tentativo per andare nella direzione di collegare gli interventi ad un processo di programmazione. Lo stesso si cercò di fare con l'adeguamento della legge 56 alle disposizioni della legge Nicolazzi, la 94 del 1982 e ci dotammo della legge regionale 17 del 1982.
Forse, è ancora l'unica legge regionale in Italia che, rivendicando l'autonomia e la competenza regionale in campo urbanistico e pur adeguandosi alle norme della legge 94, ne chiarisce persino alcune oscurità ed imprecisioni. Siamo stati fra i pochi a misurarci su queste problematiche.
Così con l'art. 37/bis furono introdotte rilevanti novità nel campo della programmazione comunale e regionale, come lo strumenti dei Programmi Operativi delle Opere Pubbliche, importante per la conoscenza delle potenzialità d'intervento che la Regione ed il sistema delle autonomie possiedono.
Può essere inoltre una base su cui costruire i rapporti con gli Enti locali in modo più chiaro e più certo e per rilanciare la programmazione in Piemonte.
I Comuni nel complesso hanno risposto positivamente. Circa 1.000 Comuni hanno inviato i loro programmi operativi e che sia in corso una prima razionalizzazione dei processi di spesa negli Enti locali lo possiamo desumere dalla loro analisi.
Si tratta di continuare su questa strada e di rendere più operativo questo strumento. E' un'esigenza emersa in sede di Commissione, è un'esigenza di cui dovrà farsi carico il Consiglio e l'organo esecutivo.
Non a caso questo strumento ha trovato la sua collocazione naturale nella legge generale per le opere e i lavori pubblici come elemento di conoscenza e raccordo per la definizione dei programmi annuali e pluriennali di intervento.
Il discorso si è ulteriormente sviluppato con il disegno di legge che stiamo esaminando fino a cercare nuovi canali di collegamento tra la Regione, organo centrale della programmazione regionale ed il sistema delle autonomie locali.
Questi nuovi canali o anelli possono essere rafforzati anche con il sistema della banca dati in materia di lavori pubblici, attraverso il quale si potrà ottenere una collaborazione più stretta tra la Regione, il CSI e gli Enti locali. Sarà uno strumento utile ai Comuni, alle imprese, alle forze politiche e sociali, a singoli cittadini.
E' una proposta che non graverà con pesanti bardature burocratiche e si esaurirà con la semplice compilazione di una scheda a consuntivo.
L'altro elemento che potrà consolidare questo raccordo può essere costituito dall'istituzione di un fondo di rotazione, di cui tuttavia non ci nascondiamo le difficoltà tecniche di applicazione.
C'è un elemento positivo, un denominatore comune, riscontrato pressoch ovunque durante le consultazioni sul piano di sviluppo e risulta anche dal quadro riassuntivo pubblicato sull'ultimo numero di "Notizie", ed è la richiesta costante e diffusa di interventi coordinati e programmati. Lo stesso era emerso negli incontri tra Giunta regionale e Comunità montane tenutisi nei mesi di settembre ed ottobre scorsi.
Questa esigenza viva, diffusa nella comunità regionale, dà forza alle organizzazioni democratiche che si battono per la programmazione e di cui è utile far tesoro.
Forse siamo stati troppo timidi nel valutare il processo di crescita culturale che sul terreno della programmazione è avvenuto nella nostra Regione. L'abbiamo forse sottovalutato, non utilizzato fino in fondo, anche se in questi anni sono andati sempre più consolidandosi, nell'attività regionale, elementi di razionalizzazione e programmazione. Per esempio, è indubitabile che la spesa sanitaria si basa su programmi annuali e pluriennali (nonostante le incertezze governative) e quindi è parte di un processo di programmazione. Se ne vogliono cogliere alcuni limiti li possiamo trovare in una sua forse troppo accentuata settorialità per cui esiste il problema di un raccordo più stretto con gli altri settori.
Ma la stessa impostazione programmata vale per la spesa del settore trasporti o per quello dell'agricoltura e dell'edilizia residenziale. Sono comparti che assorbono circa il 90 % della spesa regionale.
Forse occorre potenziare l'azione di coordinamento generale tra questi grossi comparti, ma non si parte dal nulla.
E' la strada, in ogni caso, da imboccare con decisione.
E' la stessa dimensione spesa pubblica in generale, d'altra parte, che incide ormai in modo determinante sull'utilizzo del prodotto interno lordo a richiedere ai poteri pubblici l'adeguamento delle loro strutture e delle loro normative.
L'incidenza della spesa pubblica in Italia rispetto al prodotto interno lordo è di circa il 50 %; mi pare che questa percentuale valga anche per gli altri Paesi della CEE e per gli USA. E' da qui che si fa più forte l'esigenza di stabilire rapporti più chiari, più razionali e più efficienti tra la pubblica amministrazione e le imprese private.
E' nota a tutti la difficoltà determinata dall'incertezza nei finanziamenti e dai ritardi dei pagamenti in materia di lavori pubblici l'incidenza dei maggiori oneri per revisione prezzi, per perizie suppletive spesso sproporzionate, che determinano rapporti non sempre trasparenti.
Con il disegno di legge che stiamo esaminando si cerca di dare delle risposte anche se parziali a queste esigenze.
Lo sforzo per introdurre elementi di razionalizzazione mi pare colga esigenze ed interessi generali. Riguarda sia il settore pubblico che il settore privato della nostra struttura economica.
E' in questo quadro che vanno lette le proposte di snellimento delle procedure, di accelerazione dei processi di spesa, di valorizzazione del ruolo e delle responsabilità delle autonomie, la creazione di nuovi istituti come quello della "banca dati" o la previsione di un "fondo di rotazione". Con questa legge la Regione disporrà di una normativa che ha il pregio della flessibilità, elemento quanto mai utile in una società che è in veloce trasformazione.
Alcuni problemi sono ancora aperti. Sono stati presentati dalla maggioranza alcuni emendamenti, i quali però non alterano la sostanza della proposta. Il Gruppo DC ha sollevato alcune osservazioni sull'ambito di applicazione della legge. Noi riteniamo legittima l'interpretazione che è stata data in sede di Commissione, confermata d'altra parte da numerosi precedenti di leggi regionali, oltre che dalla lettura chiara sia del D.P.R. 616 che dello stesso art. 117 della Costituzione.
Certo, in materia di diritto, spesso c'è dell'opinabile. E' tuttavia interesse generale disporre di una normativa unificata, al di là delle questioni di carattere giuridico e formali.
E' interesse delle imprese appaltatrici avere dei riferimenti certi ed omogenei per qualsiasi appalto di opere pubbliche, è interesse dei professionisti, è interesse degli Enti pubblici.
Nel caso in cui si accedesse all'interpretazione secondo la quale questa legge si applica solo per le opere assistite da contributo regionale ci troveremmo addirittura nella situazione in cui un'opera, solo in parte assistita da contributo regionali, sarebbe formata da norme diverse.
Comunque, durante l'esame degli articoli ci sarà spazio per riprendere questi punti.
La Commissione ha licenziato il provvedimento da oltre un mese, solo ora se ne comincia l'esame in aula. Non deve meravigliare. Di fronte ad argomenti così importanti spesso, nella fase finale, intervengono utili puntualizzazioni. Tuttavia non mi pare opportuno rinviare la proposta di legge in Commissione. Si possono trovare momenti di riflessione che ci permettano di esaminare gli emendamenti proposti.
Ritornando alla proposta di legge mi pare che sia una dimostrazione ed un riassunto delle cose che in questi tre anni sono state fatte, alcune anche di notevole significato. Oggi raccogliamo il frutto di un importante lavoro. Forse con questo strumento le forze che si riconoscono nella necessità della programmazione potranno fare molto nell'anno e mezzo che ci separa dalla fine del nostro mandato per renderla più concreta ed incisiva.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Genovese.



GENOVESE Piero Arturo

Signor Presidente, signori Consiglieri, intervengo a nome del Gruppo DC senza pretendere o presumere di entrare nel merito di tutti gli aspetti che la proposta di legge propone.
Il collega Simonelli ha parlato di "memoria storica" per ricordare le diverse fasi della vita della Regione, i risultati ottenuti, le speranze che attorno all'istituto regionale si sono manifestate.
Il nostro Gruppo, come forza di opposizione, non rinuncia a svolgere il suo ruolo propositivo nel confronto interno all'assemblea.
Siamo in presenza di un'importante proposta che è stata a lungo in gestazione in II Commissione e che, anche per nostra insufficienza, è approdata all'attenzione dell'assemblea non sufficientemente perfezionata come dimostrano i numerosi emendamenti presentati anche dalla maggioranza.
Tuttavia è un atto significativo della vita della Regione e noi non intendiamo sottrarci al confronto, al di là di quello che sarà il nostro atteggiamento finale, per contribuire a definire una buona legge che consenta di meglio disciplinare un importante settore della vita della Regione, degli Enti locali e di altri Enti territoriali o pubblici.
Occorre, quindi, molto equilibrio politico; questo disegno di legge pone, tra l'altro, la questione del ruolo e delle competenze delle autonomie locali nell'ordinamento statale e nei rapporti con la Regione così come è stato richiamato nel documento conclusivo del dibattito sulle "Autonomie Locali" approvato all'unanimità dal Consiglio regionale, con il quale si invitavano i Capigruppo, l'Ufficio di Presidenza del Consiglio e la Giunta regionale a dare contenuti e precise configurazioni ai risultati cui il dibattito era pervenuto. Per ora, però, è rimasto lettera morta.
C'è un problema delicato di rapporti: si deve rivendicare il ruolo della Regione, da un lato, e d'altra parte si deve difendere l'autonomia degli altri livelli di governo.
La lettura del D.P.R. 616 non è difficile, ma non mi sembra così scontata e così pacifica come parrebbe dalla relazione del collega Simonelli e dalle dichiarazioni del collega Biazzi.
E' vero che esiste l'art. 11 del D.P.R. 616, pur difficile da realizzare, ma c'è anche l'art. 2 del D.P.R. 616 che relativamente all'attribuzione di competenze agli Enti locali dice che non è possibile sottrarre, con legislazione regionale, competenze già attribuite agli Enti locali.
Quindi nel valutare l'ambito e le modalità di intervento esiste un problema di equilibrio. Ed a questo intendeva riferirsi con il proprio intervento il collega Sartoris e non già per dare una lettura del D.P.R.
616 diametralmente opposta rispetto a quella data dal relatore.
Infatti, siamo preoccupati perché la struttura della legge in discussione prevede una programmazione degli interventi ed una disciplina amministrativa della pianificazione "a cascata": piano poliennale e programmi annuali e pluriennali di interveto.
Il piano poliennale fissa criteri generali e indirizzi per le scelte che devono essere attuate attraverso i programmi di intervento annuali e pluriennali.
E' evidente che riconducendo tutto il settore delle opere e degli interventi pubblici a questi momenti di programmazione regionale attraverso modalità che sono definite nella proposta, c'è il rischio che il piano poliennale possa di fatto determinare i canali obbligati sui quali deve marciare l'autonomia degli Enti locali, degli Enti sub-regionali e degli Enti pubblici per poter adire a certi canali finanziari; il che potrebbe "predeterminare" le richieste del sistema delle autonomie locali e degli Enti sub-regionali e condizionare, attraverso il processo di coordinamento e di programmazione a livello regionale, la loro autonomia.
Se c'è questo rischio è opportuno chiarirci fino in fondo. Mi riferisco unicamente ai Comuni; il discorso sulle Province, sulle Comunità montane e sugli altri soggetti lo riprenderò in seguito.
Nel caso dei Comuni abbiamo già previsto, raccordando la disciplina nazionale in materia finanziaria e in materia urbanistica, il Programma Operativo delle Opere e degli Interventi Pubblici attraverso le modifiche introdotte alla legge 56 sulla tutela ed uso del suolo.
All'interno del programma pluriennale o programma operativo di livello comunale, abbiamo l'indicazione dei diversi canali finanziari a cui i Comuni intendono accedere per la realizzazione di opere, in un arco di tempo che va dai tre ai cinque anni, che dovrebbero altresì essere previste nel bilancio pluriennale del Comune.
A noi sembra che quando questo documento perviene alla Regione, essa per la formulazione dei programmi di livello regionale, dovrà recepire gli interventi coperti con i mezzi del Comune e individuare gli interventi per i quali si richiede il ricorso alla Cassa Depositi e Prestiti o ad altri Istituti equiparati; ci saranno poi delle opere per le quali si richiede il contributo regionale sulla base delle leggi e dalle disposizioni annuali e pluriennali della Regione.
Ora, ci chiediamo: nei "programmi" della Regione dovranno entrare tutte le opere previste da tutti i Comuni per un certo arco di tempo, comprese quelle per le quali è previsto il ricorso ai mezzi propri di bilancio o al sistema creditizio in genere? Oppure, solamente quelle per le quali si richiede il contributo regionale, sia esso in conto interessi o in conto capitale, o il ricorso alla Cassa Depositi e Presisti per il quale è richiesto alla Regione il parere di congruità con gli atti di programmazione regionale? L'ambiguità o ambivalenza delle norme potrebbe indurre a pensare che, con le pressioni che possono essere esercitate attraverso i criteri generali indicati nei piani poliennali, si voglia incidere anche nell'allocazione delle risorse autonome da parte degli Enti locali. Il che non ci sembra né opportuno né legittimo.
Altro discorso vale per gli interventi per i quali si richiede il contributo regionale o l'accesso alla Cassa Depositi e Prestiti previo parere regionale di congruità degli atti locali con gli atti di programmazione regionale.
E' giusto, legittimo e comprensibile sotto il profilo della programmazione e del coordinamento regionale avere una conoscenza piena delle risorse e degli interventi del sistema delle autonomie; non apparirebbe comprensibile un'elencazione generale, nei programmi regionali di tutto ciò che autonomamente i Comuni hanno deciso di realizzare e cioè delle opere di 1.209 Comuni e di altri Enti, comprese quelle di manutenzione ordinaria e straordinaria.
A meno che ciò non sottintenda una sostanziale volontà di "incidere" anche sulla "sfera autonoma" dei Comuni, che, ovviamente, il nostro Gruppo respinge e contrasta fino in fondo, poiché riteniamo che la programmazione debba essere basata sulla partecipazione e sull'incontro delle volontà autonome riconoscibili all'interno del nostro ordinamento costituzionale.
Poiché poniamo, quindi, un interrogativo di carattere generale, non abbiamo proposto emendamenti al testo di legge. Aggiungo, scendendo nel dettaglio, che la proposta di legge ha scompensi che non abbiamo valutato sufficientemente in sede di Commissione.
Infatti, mentre si fa riferimento ad una serie di atti programmatori della Regione, se ne dimenticano completamente degli altri di livello regionale e di livello sub-regionale.
C'è il continuo riferimento al piano di sviluppo regionale e alla legge 43 e non c'è nessun riferimento ai piani socio-economici territoriali. E questa è una carenza grossolana, a meno che con la discussione in atto sulle modifiche alla legge 56 non si voglia abbandonare, pur lasciandolo come previsione di legge, il processo di pianificazione territoriale.
Ci sono poi livelli sub-regionali che non sono tenuti in considerazione. L'art. 3 della legge prevede i soggetti attuatori e ne definisce e ne specifica solo alcuni, accennando poi genericamente ad altri soggetti operanti sul territorio.
L'art. 17 stabilisce che per le procedure di ammissione ai contributi dei soggetti attuatori, non specificamente indicati all'art. 3, si farà ricorso al regolamento previsto all'art. 31 e quindi è prevista una corsia particolare per altri soggetti: tra questi Amministrazioni provinciali Enti locali non territoriali, Comunità montane.
Per la formazione del processo di pianificazione si fa riferimento agli atti di programmazione generali approvati a livello comunale, mentre non si fa riferimento all'autonoma indicazione di volontà, all'apporto al processo programmatorio delle Amministrazioni provinciali e delle Comunità montane.
Eppure, nella legislazione vigente abbiamo altri strumenti amministrativi a cui fare riferimento per acquisire un contributo dai livelli sub-regionali ad esempio, per le Province si può fare riferimento ai bilanci pluriennali che vengono trasmessi alla Regione (come quelli dei Comuni) e sui quali la Regione può esprimere il proprio parere.
In definitiva, a noi pare che per garantire il processo di programmazione e di coordinamento, che è proprio della Regione, ma al quale deve partecipare per dignità costituzionale e per preciso dettato della legislazione regionale e statale tutto il sistema delle autonomie, occorre trovare meccanismi di reale partecipazione a questo processo anche per le Amministrazioni provinciali e le Comunità montane.
Mi fermo su questi aspetti generali che se saranno chiariti consentiranno di meglio comprendere la volontà del legislatore e al nostro Gruppo di collocarsi in modo preciso e puntuale con gli emendamenti che si riserva di presentare.



SIMONELLI Claudio

Come relatore intendo replicare.



PRESIDENTE

Il Regolamento prevede all'art. 63 la replica del relatore e della Giunta.
Do pertanto la parola al Consigliere Simonelli.



SIMONELLI Claudio, relatore

Interverrò soltanto su alcuni punti per consentire di procedere più celermente nella discussione degli emendamenti.
Contenuti della legge. Mentre non mi pare possa essere messa in dubbio la competenza della Regione a normare con una sua legge la materia delle opera pubbliche e di pubblico interesse realizzate da qualunque soggetto ad eccezione dello Stato, credo sia corretto preoccuparsi che la norma dettata dalla Regione nell'esercizio dei suoi poteri legislativi non limiti illegittimamente gli ambiti amministrativi, di competenza degli Enti locali, riconosciuti da leggi dello Stato: mentre è certo che la Regione può - nell'ambito delle leggi dello Stato - normare procedure, iter organizzativi, ecc. Secondo l'intenzione della Giunta proponente intenzione che può anche trovare un'espressione legislativa più appropriata, il piano deve indicare come stabilisce la norma dell'art. 5 le priorità, gli obiettivi, gli indirizzi generali, i soggetti interessati, il quadro di riferimento finanziario.
Non c'è dubbio che il piano pluriennale delle opere e dei lavori pubblici rientra perfettamente nell'ambito dei doveri programmatori della Regione.
Quindi è giusto che la Regione, dopo le opportune consultazioni, dia le indicazioni di piano nel settore delle opere pubbliche. Viceversa i programmi d'intervento annuali e pluriennali, che contengono l'indicazione degli interventi concreti, non potrebbero prevedere da parte della Regione l'ammissione o l'esclusione di opere finanziate autonomamente dagli Enti locali perché questa sarebbe una compressione della loro autonomia.
Non darei a questa indicazione delle opere carattere di mera elencazione; è, invece, un tentativo di arrivare al consolidamento della spesa pubblica, è una tappa verso la realizzazione dei bilanci consolidati che a livello comprensoriale sono previsti dalle nostre leggi fondamentali.
Se siamo d'accordo sul concetto, possiamo trovare la forma più idonea.
Piani comprensoriali. Il disegno di legge non fa riferimento ai piani comprensoriali perché laddove si fa riferimento ai raccordi di carattere programmatico generale, hanno rilevanza il piano regionale di sviluppo ed il programma pluriennale di attività e di spesa.
Il programma pluriennale di attività e di spesa deve comprendere anche le indicazioni dei Comprensori, i quali, d'altra parte, rientrano in gioco nel momento in cui si formula il programma sulla base delle indicazioni degli Enti (art. 7).
I programmi di intervento tengono conto del rilevamento dello stato di fatto dei programmi precedenti, dei vari stati di attuazione.
Al punto c) si dice: previsioni degli strumenti amministrativi di programmazione degli Enti locali; termine generico che però consente di ricomprendere tutti gli strumenti che sono a disposizione dei soggetti compresi Province e Comunità montane.
Non abbiamo richiamato esplicitamente tutti questi strumenti solo perché - essendo in itinere la legislazione dello Stato in materia potrebbe darsi che taluni di questi mutino o che altri vengano introdotti.
Il bilancio pluriennale, i piani di sviluppo delle comunità possono essere cambiati dalla legge quadro delle autonomie. Forse si può aggiungere al punto c) "... in particolare per quanto riguarda i Comuni, del programma operativo degli interventi pubblici" per far capire che gli strumenti amministrativi di programmazione sono di tutti gli Enti; per quanto riguarda i Comuni, sono rappresentati dal programma operativo.
Al punto d) ci si riferisce ai Comprensori non richiamando il piano socio-economico, ma la sua traduzione nei documenti di programmazione finanziaria, cioè i programmi pluriennali di intervento e di spesa dei Comitati comprensoriali. Ciò non toglie che laddove si fa riferimento al piano regionale di sviluppo si possano anche richiamare i piani socio economici di Comprensorio. Perché i richiami non abbiano il valore di mera enunciazione è opportuno che il richiamo avvenga in relazione alla natura dello strumento che viene richiamato.
Credo che con l'introduzione di qualche emendamento, le preoccupazioni del Gruppo DC su questi aspetti possano trovare puntuale risposta.



PRESIDENTE

La parola all'Assessore Cerutti.



CERUTTI Giuseppe, Assessore alle opere pubbliche

Signor Presidente, colleghi Consiglieri, il collega Genovese all'inizio del suo intervento ha detto che stiamo per approvare un atto significativo della vita regionale. Effettivamente visto che il Consiglio ha sempre rivendicato la sua presenza concreta nella programmazione delle risorse e della spesa pubblica regionale, riportare, qui al di fuori di pressioni e di spinte campanilistiche che in passato possono aver condizionato gli interventi, è un atto coraggioso.
La programmazione comporta anche momenti di verifica e di confronto in questa sala.
Il collega Simonelli nella replica ha sgombrato il campo della preoccupazione venuta dai banchi della DC in ordine al condizionamento dell'autonoma dell'Ente locale.
La Giunta, proprio per eliminare questa interpretazione e questa preoccupazione, ha proposto un'aggiunta all'art. 7 con la quale viene specificato che il piano pluriennale e i piani di intervento annuale e pluriennali comprendono anche i lavori e le opere pubbliche di interesse pubblico programmati autonomamente con proprie risorse dai soggetti di cui all'art. 3 e dagli Enti pubblici e privati.
Una programmazione regionale che non sia in grado di capire e di conoscere gli indirizzi che gli Enti autonomi, Comuni, Province e Comunità montane intendono realizzare sul territorio collegandoli al quadro generale che la Regione consegue con il piano di sviluppo, significa fare una programmazione monca, slegata dalla realtà territoriale.
D'altra parte, colleghi, lo Stato non ha esercitato una forte coercizione nei confronti degli Enti locali quando ha fissato il tetto di indebitamento o di contrazione dei mutui della Cassa Depositi e Prestiti e ha stabilito le opere prioritarie che devono essere realizzate dimenticando che esistono situazioni territoriali particolari che indurrebbero i Comuni a scelte più inerenti alle loro necessità di sviluppo che non siano quelle enunciate dalle decisioni della Commissione? Abbiamo voluto sottolineare la caratteristica di finanziamento aggiuntivo, non rimborso, non partita di giro nei confronti dello Stato, ma un finanziamento che dia maggior respiro ai Comuni, alle Province, alle Comunità montane, agli Enti attuatori per completare con risorse regionali quegli obiettivi che le sole risorse comunali non consentono di realizzare.
Alcune osservazioni poi si riferivano sul modo di attivare le procedure della realizzazione.
Non esiste contrasto fra la legislazione nazionale e le normative regionali.
La Giunta ha cercato, in forma indiretta, in forma non ufficiale, di sottoporre agli organi di governo i dettami di questa proposta di legge e alcuni emendamenti proposti sono anche frutto di questa verifica. Si è detto che gli emendamenti sono molti.
Conosco quelli presentati dal Gruppo PCI, PLI e PRI ma non conosco quelli del Gruppo democristiano. Comunque se gli emendamenti sono dettati dalle preoccupazioni qui enunciate le risposte sono date dal relatore ed il contenuto degli emendamenti della Giunta dovrebbe fugarle.
Questa legge, in sostanza, ci sembra meriti di essere approvata dal Consiglio regionale.
Il collega Turbiglio ne ha chiesto il rinvio in II Commissione. La Giunta data la consistenza delle osservazioni svolte in aula, si dichiara disponibile ad incontrarsi con i rappresentanti dei Gruppi per un'analisi sintetica degli emendamenti proposti e che la D intende proporre.
Se vi saranno difficoltà ad applicare questa legge saranno dovute alla scarsa disponibilità di risorse.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Majorino.



MAJORINO Gaetano

Sull'importanza e sulla complessità della legge non ci sono dubbi. Ne fanno fede gli interventi che si sono susseguiti, in particolare quello del relatore e quello del Consigliere Genovese.
Ciò premesso, rilevo che sono stati presentati 14 emendamenti da parte della Giunta, 6 da parte del Gruppo repubblicano, 1 da parte dei Gruppi socialista e comunista.
Sono emendamenti corposi e complessi che vanno visti a fondo e proprio in funzione dell'importanza della legge. A questo punto, penso quindi sia doveroso applicare l'art. 79 del Regolamento, laddove si prevede che il Consiglio può rinviare alla Commissione l'esame del testo allorquando siano stati proposti emendamenti che rendono necessaria, od opportuna un'ulteriore istruttoria.
Sarebbe sufficiente una scorsa rapidissima al contenuto degli emendamenti in questione e, in particolare, a quell'emendamento proposto dalla Giunta che prevede l'abrogazione delle norme di programmazione procedurale contenute in ben 25 leggi regionali, ma senza un'indicazione precisa (occorre individuare le 25 leggi regionali, cogliere all'interno delle stesse le norme di programmazione, individuare quali di queste siano suscettibili dell'abrogazione richiesta con l'emendamento) per dare supporto al rinvio in Commissione.
Se si vogliono esaminare gli emendamenti all'insegna della fretta allora una riunione di un'ora potrebbe essere sufficiente per individuare le norme di programmazione procedurale di 25 leggi regionali, ma se si vuole invece compiere un lavoro serio si rende necessario un rinvio; e ci in base al Regolamento, che lo consente quando sorge la necessità o l'opportunità di un'ulteriore istruttoria. La legge è stata approvata in Commissione il 9/11/1983 e se gli emendamenti sono stati proposti solo oggi è segno che la Giunta, i Gruppi e i Consiglieri che li hanno proposti hanno riflettuto; ed allora non pare giusto guadagnare tempo "buttandoli" sui tavoli dei Consiglieri solamente il mattino della discussione.
E' questa una ragione di più per avere un po' di respiro, soprattutto alla luce delle considerazioni fatte dal Consigliere Genovese sull'impianto della legge e sugli effetti che gli emendamenti potranno produrre.
Invito pertanto il Presidente a chiedere al Consiglio di deliberare sul rinvio in Commissione per l'esame degli emendamenti.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Simonelli.



SIMONELLI Claudio

Comprendo le motivazioni addotte dal Consigliere Majorino, ma la maggioranza non intende rinviare la proposta di legge in Commissione, tanto più che gli emendamenti sono relativi ad un numero limitato di articoli.



PRESIDENTE

Ritengo che si possa accedere alla richiesta fatta dalla Giunta. Quindi è opportuno che un rappresentante per ogni Gruppo si incontri con l'Assessore Cerutti per valutare gli emendamenti.
Chiede di parlare il Consigliere Brizio. Ne ha facoltà.



BRIZIO Gian Paolo

Noi rimaniamo dell'opinione che sarebbe più corretto un rinvio in Commissione che consentirebbe di esaminare con più attenzione gli emendamenti proposti. Inoltre, occorrerà sciogliere una riserva di fondo che il nostro Gruppo ha formulato.
Dubito che si possa in breve tempo sciogliere questo nodo anche perch il nostro Gruppo presenterà degli emendamenti ulteriori e quindi si allargherà probabilmente il campo della discussione.
Non siamo pregiudizialmente contrari a proseguire, non poniamo un veto ma riteniamo che sia difficile pervenire rapidamente alle conclusioni che il relatore ritiene invece facilmente raggiungibili.
La richiesta del Consigliere Majorino di applicare l'art. 79 del Regolamento è la stessa richiesta che è stata formulata stamane dal collega Sartoris.



PRESIDENTE

Ha la parola anche il Consigliere Marchini, però bisognerebbe chiudere in fretta su queste cose.



MARCHINI Sergio

Signor Presidente, quell'"anche" non lo gradisco perché io mi sono guadagnato il diritto a parlare con un'onerosa campagna elettorale e con 9.000 preferenze.



PRESIDENTE

Pensavo, come Presidente, di poter concludere la discussione.



MARCHINI Sergio

Non compete al Presidente concludere questa discussione, posto che il collega Majorino ha formalmente chiesto che il Consiglio deliberi in ordine al rinvio in Commissione della proposta di legge.
Spetta al Consiglio e non alla Presidenza decidere se rinviare o meno in Commissione questa vicenda. Mi pare che la conversazione che lei ha introdotto debba essere rivolta al collega Majorino. Se il collega Majorino ritira la sua formale richiesta di rinvio in Commissione non si pone il problema della votazione. Ma, visto il Regolamento, i Gruppi hanno la possibilità di formalizzare una proposta di rinvio.
Posto quindi che il Gruppo del Movimento Sociale, per bocca del collega Majorino, ha posto in termini formali e corretti la richiesta di rinvio in Commissione, il Consiglio deve deliberare.
Il Gruppo liberale è stato il primo a porre l'esigenza di un confronto in Commissione sugli emendamenti proposti, sul problema dei tempi che non sono tempi di bandiera, ma tempi funzionali.
L'Assessore Cerutti ha riconosciuto la fondatezza del rilievo di Turbiglio laddove diceva che questa legge avrà la sua gestione con l'attuazione della programmazione conseguente al piano di sviluppo e dice che ci sarà contestualità fra la gestione del piano e la gestione della legge; sappiamo tutti che il piano di sviluppo non verrà approvato con l'arrivo della Befana.
Pertanto non ci sono esigenze funzionali di accelerare i tempi della legge, ce ne sono probabilmente per i lavori di Consiglio e di questo gliene do atto.
Mi pare, signor Presidente, che ella debba lasciare il Gruppo del Movimento Sociale libero di decidere se sottoporre o meno al voto dell'assemblea la proposta formalizzata.



PRESIDENTE

Voglio farle presente che il Gruppo del Movimento Sociale aveva suggerito questa opportunità e non aveva fatto una richiesta formale di passaggio al voto su questo. Ritenevo che la Presidenza potesse accogliere i suggerimenti che erano venuti da diversi interventi.
Comunque, chiedo formalmente al Movimento Sociale se ritiene di formalizzare questa richiesta, che quindi verrà messa ai voti.



MAJORINO Gaetano

Forse non sono riuscito a spiegarmi; ma, introducendo il mio discorso avevo chiesto che la Presidenza proponesse al Consiglio di decidere sulla proposta di rinvio in Commissione. Quindi, per motivi di opportunità, di convenienza, di necessità - come dice il Regolamento - sia il Consiglio a decidere dopo che gli altri Gruppi si siano espressi.



PRESIDENTE

Certamente.
La parola al Consigliere Vetrino.



VETRINO Bianca

Sarei anche disponibile all'incontro con l'Assessore per discutere gli emendamenti che ho presentato. Mi chiedo però qual è l'obiettivo del rinvio ad incontri separati con le forze politiche che hanno presentato gli emendamenti. Probabilmente si vuole evitare una permanenza eccessiva in aula visto che l'ordine del giorno è ancora ricco di argomenti, ma nel caso in cui i miei emendamenti non venissero accettati non rinuncerei all'intervento in aula per far conoscere al Consiglio regionale qual è la posizione del nostro Gruppo.
Però come ci si comporta di fronte agli emendamenti della Giunta?



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Bontempi.



BONTEMPI Rinaldo

La Giunta ha proposto una prassi che abbiamo seguito costantemente.
Siamo pertanto contrari anche noi al rinvio in Commissione perché riteniamo che il confronto possa svilupparsi proficuamente anche subito. Non mi pare che la riserva fatta dal Consigliere Vetrino impedisca questo confronto.



PRESIDENTE

Altri Gruppi intendono esprimersi su questa richiesta formale? Chiede di intervenire il Consigliere Moretti. Ne ha facoltà.



MORETTI Michele

Il nostro Gruppo è favorevole alla discussione della legge nella seduta del Consiglio di oggi. Accettiamo la proposta del Gruppo repubblicano di verificare con la Giunta e per essa con l'Assessore gli emendamenti che i Gruppi hanno predisposto.
Quindi chiediamo un incontro della Giunta con i Gruppi.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Brizio.



BRIZIO Gian Paolo

Noi ci esprimiamo favorevolmente al rinvio della legge in Commissione come già il Consigliere Sartoris ha proposto.
Ci riserviamo di decidere in ordine alla successiva proposta formulata dalla Presidenza. E' vero, come diceva Bontempi, che talvolta siamo ricorsi a questi incontri informali ai quali non ci siamo mai rifiutati di partecipare, ma questa è un'eccezione.



PRESIDENTE

La parola al Presidente della Giunta Viglione.



VIGLIONE Aldo, Presidente della Giunta regionale

Credo sia opportuno sospendere per qualche minuto la seduta per riunire i Capigruppo. La discussione può aver fatto emergere emendamenti che siamo disponibili ad accogliere, laddove contribuiscono a migliorare la legge.
Potremmo iniziare oggi la votazione e nei giorni seguenti valutare il modo di procedere.
D'altra parte visto che la legge ha avuto una larghissima discussione non mi pare che possa dall'aula ritornare in Commissione e dalla Commissione ritornare in aula.
L'aula deve affrontare l'articolato e i principi in esso contenuti.
Questa è l'opinione della Giunta. La riunione dei Capigruppo servirà per confrontarci sulla procedura.



PRESIDENTE

La parola ancora al Consigliere Bontempi.



BONTEMPI Rinaldo

Chiedo solo se è mantenuta la richiesta di formalizzare il rinvio in Commissione.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Majorino.



MAJORINO Gaetano

Dopo quanto esposto dal Presidente della Giunta, allo stato degli atti sospendo la mia richiesta di formale pronuncia da parte del Consiglio e concordo sulla riunione dei Capigruppo.



PRESIDENTE

La richiesta formale è sospesa.
Sospendo la seduta per qualche minuto per la riunione dei Capigruppo.



(La seduta, sospesa alle ore 17.00 riprende alle ore 17.35)



PRESIDENTE

La seduta riprende.
Ha chiesto di parlare il Consigliere Carazzoni. Ne ha facoltà.



CARAZZONI Nino

Signor Presidente, in base ai risultati conseguiti nella riunione dei Capigruppo è stato possibile raggiungere un accordo soddisfacente per cui ritiriamo la pregiudiziale posta.



PRESIDENTE

Vi sono quindi le condizioni per il passaggio al voto degli articoli.
Chiede di parlare il Consigliere Brizio.
Ne ha facoltà.



BRIZIO Gian Paolo

Come avevo anticipato nella riunione dei Capigruppo il nostro Gruppo presenta un emendamento all'art. 1.
Chiedo la sospensione della discussione e di aggiornarla ad altra riunione del Consiglio.



PRESIDENTE

La parola all'Assessore Cerutti.



CERUTTI Giuseppe, Assessore alle opere pubbliche

Per raccogliere tutti gli elementi e gli emendamenti conseguenti richiesti e presentati dalla DC noi chiediamo il rinvio della votazione alla prima seduta del mese di gennaio.



PRESIDENTE

La Presidenza accoglie la richiesta del Gruppo DC, fatta propria dalla Giunta, e rinvia l'esame della legge alla prima seduta del mese di gennaio 1984.


Argomento: Beni demaniali e patrimoniali - Contratti ed appalti

Esame progetto di legge n. 317: "Norme concernenti l'amministrazione dei beni e l'attività contrattuale della Regione"


PRESIDENTE

Passiamo pertanto al punto quinto all'ordine del giorno che prevede l'esame del progetto di legge n. 317: "Norme concernenti l'amministrazione dei beni e l'attività contrattuale della Regione".
La parola al relatore, Consigliere Biazzi.



BIAZZI Guido, relatore

Signor Presidente, colleghi Consiglieri, il disegno di legge che ci apprestiamo ad approvare e che va sotto il titolo di "Norme concernenti l'amministrazione dei beni e l'attività contrattuale della Regione" riveste indubbiamente notevole importanza per la gestione di una parte consistente della spesa regionale, quella, appunto, che riguarda l'amministrazione dei beni e i contratti in generale.
E' importante per la materia che regolamenta ed è importante perché ha visto la convergenza di tutte le forze democratiche nello sforzo di dare all'Amministrazione regionale un complesso di norme che si prefiggano, in una materia tanto delicata, di mettere ordine e di ricondurre a sistematicità una legislazione rimasta finora troppo frammentaria.
E' noto che, ad oltre tredici anni dall'istituzione delle Regioni a Statuto ordinario, la materia contrattuale non ha ancora avuto la sistemazione necessaria.
La legge 16/5/1970, n. 281 "Provvedimenti finanziari per l'attuazione delle Regioni a Statuto ordinario", stabilisce all'art. 11 che "per i beni costituenti il patrimonio delle Regioni si applicano le norme del Codice Civile, delle leggi speciali e quelle sull'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato".
Le Regioni, pertanto, hanno dovuto fare riferimento, fin dal loro insediamento, alle norme del R.D. 18/11/1923, n. 2440 ed al Regolamento approvato con R.D. 23/5/1924, n. 827.
La legge 335/76, relativa alla contabilità delle Regioni, all'art. 35 terzo comma, disponeva che "con apposita legge della Repubblica saranno stabiliti i principi fondamentali in materia di amministrazione del patrimonio e di contratti delle Regioni" ed al quarto comma precisava che "fino a quando non sia emanata la legge di cui al comma che precede, si osservano le norme dello Stato in materia di beni e contratti, salva diversa disciplina dettata dalla le 14:e regionale nell'ambito dei principi fondamentali della legislazione statale vigente in materia". E quest'ultima è certamente un'affermazione importante.
Con questa norma si riconosce alle Regioni la facoltà di emanare proprie leggi in materia, ovviamente nell'ambito dei principi fondamentali della legislazione statale vigente.
Ma l'assenza di una legge quadro fa permanere una situazione di incertezza sull'ambito di applicazione di tali principi ed alimenta la confusione in materia.
Il Parlamento avrebbe dovuto provvedere, con una legislazione d'impronta completamente nuova, a porre un duplice ordine di norme: 1) quelle che dovrebbero esprimere i valori che l'ordinamento ritiene fondamentali da perseguire nel settore e quindi costituire elementi modificabili solo dal Parlamento 2) e quelle norme (tutte le altre) anche di dettaglio, che non potrebbero mancare e che dovrebbero valere sia per la materia o sub-materia di interesse statale che, in via suppletiva, anche per le Regioni fino a quando le stesse non vi provvederanno autonomamente.
Finora, invece, permane la confusione, per cui le norme statali continuano ad applicarsi per forza propria anche se non costituiscono legislazione di principio ma, semmai, applicazione di principi, quale la regola per cui la scelta del contraente deve avvenire di norma a mezzo di gara; oppure la normativa riguardante la revisione prezzi, che discende dal principio di equità, ecc.
Anche quando si sono voluti dettare dei principi, elencandoli nelle due leggi (la 584/77 e la 1/78), non si è provveduto purtroppo a razionalizzare la materia, anche se da parte delle Regioni non sembra ci siano state reazioni di rilievo; forse per il tipo di disposizioni: la legge 584/77 recepiva disposizioni comunitarie e come tali si imponevano alle Regioni la legge 1/78 tendeva a soddisfare esigenze di accelerazione delle procedure, avvertiti anche dalle Regioni.
Non va taciuto, infine, che in materia di opere pubbliche la legislazione regionale in genere sembra tendere a riprodurre la mancanza di unitarietà che contraddistingue quella statale, con il rischio di riprodurre la frattura nella disciplina sostanziale dei lavori pubblici tra i vari settori con il proliferare di leggi e disposizioni riguardanti le singole categorie di opere (edilizia residenziale pubblica, ospedaliera scolastica, sportiva, asili nido, acquedotti, ecc.). Per cui si pu rischiare di trovarsi con un complesso separato di disposizioni per ogni amministrazione che esegue i lavori.
E' un rischio a cui si è cercato di ovviare da parte della Regione Piemonte con la legge quadro in materia di lavori pubblici e con la legge che stiamo discutendo.
Va però messo in evidenza che con questa legge non ci si è limitati a razionalizzare la normativa esistente.
Si sono introdotti istituti nuovi, quali gli elenchi delle persone o delle ditte da invitare a concorrere alla licitazione privata, di cui al sesto comma dell'art. 29; oppure la norma relativa all'appalto-concorso, tramite la quale questo istituto viene ricondotto al suo ambito naturale di applicazione e cioè ai casi "di particolare complessità tecnico-scientifica o che richiedono competenze e mezzi di esecuzione speciali".
Di particolare interesse, sempre in materia di appalto-concorso, è l'istituzione di una Commissione di almeno tre esperti che esprime il parere sugli elementi economici e tecnici delle singole offerte, oltrech sulle garanzie di capacità e serietà che presentano gli offerenti (cfr art. 30).
Si introduce la "delibera motivata" per la scelta della procedura più idonea per ciascun contratto o gruppo di contratti.
Si è quindi cercato, in altre parole, di dare una risposta al problema della trasparenza nella gestione della cosa pubblica sia per quanto riguarda la formulazione delle scelte e la definizione delle decisioni, sia per quanto attiene alla gestione dei vari flussi di entrata e delle procedure di spesa.
Si ha coscienza che si tratta di un processo non facile ma che va perseguito con coerenza. I provvedimenti che approviamo costituiscono già una tappa significativa, perché permettono di passare dalla fase elaborativa alle applicazioni concrete.
Certo queste indicazioni, anche se già ad un livello non trascurabile come quello regionale, acquisterebbero ben diverso valore se diventassero patrimonio degli Enti locali piemontesi e dell'intero sistema delle autonomie; ma soprattutto se trovassero completa rispondenza nell'amministrazione centrale dello Stato.
Le risposte che si cerca di dare con le due leggi all'ordine del giorno anche se ancora parziali, si sforzano però di affrontare alcuni aspetti della trasparenza nella pubblica amministrazione, partendo dall'evoluzione e dalle novità in atto nel nostro sistema economico.
Si snelliscono le procedure, si responsabilizzano di più gli Enti locali in materia di progetti, appalti, collaudi, contributi.
Si riconducano gli interventi regionali ad, un "Programma pluriennale d'intervento" formulato dalla Giunta regionale ed approvato dal Consiglio sulla base delle indicazioni del piano di sviluppo e dell'elaborazione dei Comprensori e degli Enti locali.
Si cerca di dare risposte per quanto riguarda la certezza dei flussi finanziari ed i pagamenti alle imprese.
Si prevede la possibilità di dare avvio ad una sorta di banca dati degli appalti, dei tempi di esecuzione, delle imprese e dei loro rapporti con gli Enti pubblici.
Si dà cioè una risposta anche alla "questione morale", non con l'inasprimento di provvedimenti o controlli di tipo burocratico-fiscale che si sono quasi sempre rivelati impotenti. Si cerca invece di affrontare questi problemi delicati e difficili tentando e sperimentando soluzioni nuove, coscienti delle difficoltà che esistono ma anche convinti che dei passi in avanti si stanno facendo nella direzione giusta e che altri se ne potranno fare con la collaborazione di tutti.
La Commissione ha licenziato all'unanimità il disegno di legge. La Giunta per approvare il regolamento ed istituire l'elenco delle imprese e delle ditte ha sei mesi di tempo.
Sarà necessario inoltre un periodo di tempo per applicarlo per la durata del quale manca una normativa.
D'intesa con tutti i Gruppi politici si propone una norma transitoria che leggo: "Fino a quando non saranno operanti gli elenchi previsti dall'art. 29 non si applicano, ai fini dell'individuazione delle persone o ditte da invitare alle gare, le disposizioni concernenti gli elenchi stessi".



PRESIDENTE

E' aperta la discussione generale sulla relazione del Consigliere Biazzi. Chi intende intervenire è pregato di iscriversi.
Ha chiesto di parlare il Consigliere Carletto. Ne ha facoltà.



CARLETTO Mario

Il disegno di legge presentato dalla Giunta "Norme concernenti l'amministrazione dei beni e l'attività contrattuale della Regione" non presenta nulla di innovativo rispetto alle dello Stato, né potrebbe farlo in mancanza di normativa specifica a livello nazionale. Il Gruppo DC ha inteso offrire anche per questo disegno di legge, come è suo costume politico, un contributo fattivo presentando proposte ed emendamenti a molti articoli affinché il testo definitivo potesse risultare il più chiaro possibile ed eliminasse i punti di contraddittorietà.
Siamo consci e ci auguriamo che tutte le forze politiche lo siano, che non sono sufficienti buone leggi per evitare fatti gravi come quelli che la Regione Piemonte ha vissuto e sta vivendo in questi mesi.
La gestione deve essere cristallina, deve esserci la volontà di operare con limpidezza facendo seguire alle leggi comportamenti coerenti.
Consapevoli di questo, non condividiamo l'ottimismo di chi pensa che con questo disegno di legge si possano correggere eventuali storture o devianze che in passato tanto danno hanno recato alle nostre istituzioni.
Si colma un vuoto legislativo che doverosamente doveva essere colmato.
Con questo spirito, senza velleitarismo, ci apprestiamo a dare il voto favorevole al disegno di legge ritenendo di aver dato un valido contributo in Commissione dove sono stati accolti gli emendamenti che abbiamo proposto per migliorare il testo.



PRESIDENTE

Poiché nessun Consigliere chiede di intervenire, ha la parola il Presidente della Giunta, Viglione.



VIGLIONE Aldo, Presidente della Giunta regionale

Ringrazio quanti hanno partecipato alla stesura e ai lavori in sede di Commissione.
Con questa legge non si innova assolutamente nulla, si dà però la certezza agli atti e ai comportamenti dell'Amministrazione.
Chi vi parla ogni giorno deve affrontare problemi di carattere generale non supportati però da norme legislative, quindi il rischio c'è anche se il comportamento è corretto.
Con questa legge si chiude un periodo e se ne apre un altro. Di ciò vi sono grato perché in prima persona sono responsabile di tanti atti e io desidero sempre applicare le norme che il Consiglio si è dato.



PRESIDENTE

Non essendovi altri interventi, possiamo passare alla votazione del relativo articolato.
Titolo I Dei beni regionali Capo I Condizione giuridica Art. 1 (Beni regionali) "I beni della Regione si distinguono in demanio pubblico e beni patrimoniali, secondo le norme del Codice Civile".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 44 hanno risposto SI 44 Consiglieri L'art. 1 è approvato.
Art. 2 (Inventari) "I beni della Regione sono descritti in appositi inventari secondo le norme contenute nei successivi articoli.
I beni mobili debbono essere dati in consegna a funzionari responsabili. La consegna si effettua per mezzo di inventari".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 44 hanno risposto SI 44 Consiglieri L'art. 2 è approvato.
Art. 3 (Demanio pubblico della Regione e suo regime giuridico) "I beni della specie di quelli indicati dal secondo comma dell'art. 822 del Codice Civile, se appartengono alla Regione, per acquisizione a qualsiasi titolo, nonché i porti lacuali e gli acquedotti di interesse regionale costituiscono il demanio regionale e sono soggetti al regime previsto dallo stesso Codice per i beni del demanio pubblico.
Il medesimo regime si applica ai diritti reali che spettano alla Regione su beni appartenenti ad altri soggetti, quando i diritti stessi sono costituiti per l'utilità di alcuno dei beni previsti dal comma precedente o per il conseguimento di fini di pubblico interesse corrispondenti a quello a cui servono i beni stessi".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 44 hanno risposto SI 44 Consiglieri L'art. 3 è approvato.
Art. 4 (Patrimonio della Regione) "I beni appartenenti alla Regione, che non siano della specie di quelli previsti dall'articolo precedente, costituiscono il patrimonio regionale.
Essi si distinguono in immobili e mobili ed in indisponibili e disponibili".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 44 hanno risposto SI 44 Consiglieri L'art. 4 è approvato.
Art. 5 (Patrimonio indisponibile e suo regime giuridico) "Fanno parte del patrimonio indisponibile della Regione le foreste, le cave e le torbiere, quando la disponibilità ne è sottratta al proprietario del fondo, le acque minerali e termali.
I beni di cui al precedente comma sono soggetti ai vincoli previsti dall'art. 17, lettera a) della legge 16/5/1970, n. 281.
Fanno parte del patrimonio indisponibile della Regione gli edifici destinati a sede di uffici pubblici, con i loro arredi e gli altri beni destinati ad un pubblico servizio.
I beni che fanno parte del patrimonio indisponibile non possono essere sottratti alla loro destinazione se non nei modi stabiliti dalla presente legge".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 44 hanno risposto SI 44 Consiglieri L'art. 5 è approvato.
Art. 6 (Passaggio di beni dal demanio al patrimonio) "I beni di demanio pubblico che cessano dalla loro destinazione all'uso pubblico passano al patrimonio della Regione.
Il passaggio deve essere dichiarato dalla Giunta regionale con apposita deliberazione da pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 44 hanno risposto SI 44 Consiglieri L'art. 6 è approvato.
Art. 7 (Patrimonio disponibile) "Tutti gli altri beni patrimoniali della Regione non compresi fra quelli rientranti nel patrimonio indisponibile fanno parte del patrimonio disponibile.
I beni del patrimonio disponibile sono soggetti alla disciplina della presente legge". Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 44 hanno risposto SI 44 Consiglieri L'art. 7 è approvato.
Art. 8 (Passaggio di beni dal patrimonio indisponibile al patrimonio disponibile) "I beni patrimoniali indisponibili che cessano dalla loro destinazione ad un pubblico servizio o che non abbiano né possano avere particolare destinazione passano al patrimonio disponibile della Regione.
Il passaggio deve essere dichiarato dalla Giunta regionale con apposita deliberazione da pubblicare nel Bollettino Ufficiale della Regione".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 44 hanno risposto SI 44 Consiglieri L'art. 8 è approvato.
Art. 9 (Inventario dei beni demaniali) "L'inventario dei beni di demanio pubblico regionale consiste in uno stato descrittivo desunto dai rispettivi catasti e, per quelli trasferiti dallo Stato, dai rispettivi decreti di trasferimento e dai conseguenti verbali di consegna.
L'inventario deve contenere anche l'indicazione delle eventuali concessioni assentite sui beni.
E' tenuto altresì uno schedario descrittivo dei beni medesimi.
La scheda contiene gli elementi utili per l'identificazione e l'amministrazione dei singoli beni, nonché l'ammontare delle spese sostenute per la manutenzione ordinaria e straordinaria e la descrizione delle opere eseguite".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 44 hanno risposto SI 44 Consiglieri L'art. 9 è approvato.
Art. 10 (Inventario dei beni immobili patrimoniali) "L'inventario dei beni immobili patrimoniali consiste in uno stato descrittivo e valutativo comprendente le seguenti indicazioni: a) il luogo, la denominazione, la qualità b) i connotati catastali, l'estimo o la rendita imponibile c) i titoli di provenienza d) l'estensione e) il reddito f) il valore fondiario approssimativo g) le servitù, i pesi e gli oneri di cui sono gravati h) l'uso o servizio particolare a cui sono destinati i) la durata di tale destinazione.
E' tenuto altresì lo schedario di cui al precedente articolo secondo le modalità ivi indicate".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 44 hanno risposto SI 44 Consiglieri L'art. 10 è approvato.
Art. 11 (Inventario dei beni mobili) "I beni mobili, esclusi quelli di facile e rapido consumo sono indicati nell'inventario che deve contenere: a) la denominazione e descrizione dei singoli oggetti secondo la loro diversa natura e specie b) il numero di inventario attribuito ad ogni singolo oggetto, anche con numerazione discontinua per le eventuali esigenze del sistema meccanizzato di tenuta delle scritture c) l'ufficio in cui si trovano gli oggetti d) il valore.
I diritti e le azioni che a norma del Codice Civile sono considerati come beni mobili vengono descritti in separati inventari".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 44 hanno risposto SI 44 Consiglieri L'art. 11 è approvato.
Art. 12 (Consegnatari dei beni mobili) "La Giunta regionale nomina i consegnatari dei beni mobili in rapporto all'ubicazione e alla dislocazione dei vari uffici scegliendoli tra i dipendenti assegnati agli uffici stessi.
I consegnatari sono personalmente responsabili dei beni ricevuti in custodia, fino a che non ne abbiano ottenuto formale discarico, salvo che per la custodia dei beni regolarmente dati in uso ai singoli dipendenti.
Ogni consegnatario tiene a sua cura un registro descrittivo dei beni ricevuti con l'indicazione del numero di inventario e del valore assegnato al bene, nonché del dipendente al quale il bene stesso è stato dato specificatamente in uso.
Il consegnatario vigila sulla buona conservazione e sul regolare uso dei beni stessi".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 44 hanno risposto SI 44 Consiglieri L'art. 12 è approvato.
Art. 13 (Ricognizione periodica dei beni) "La Giunta regionale provvede a ricognizioni periodiche, almeno decennali dei beni regionali al fine di una loro migliore utilizzazione e per l'aggiornamento dei valori iscritti negli inventari".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 44 hanno risposto SI 44 Consiglieri L'art. 13 è approvato.
Art. 14 (Dichiarazione di fuori uso e discarico) "I beni mobili regionali divenuti inservibili o non più idonei all'uso loro assegnato per vetustà sono dichiarati fuori uso e cancellati dal relativo inventario con deliberazione della Giunta regionale, con la quale viene determinata anche la destinazione da dare ai beni stessi".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 44 hanno risposto SI 44 Consiglieri L'art. 14 è approvato.
Capo II Uso dei beni regionali Art. 15 (Uso dei beni demaniali) "I beni del demanio pubblico regionale sono destinati all'uso pubblico regionale, secondo la disciplina per loro prevista dalle leggi e nell'interesse della collettività regionale.
I beni del demanio pubblico regionale sono destinati: a) all'uso pubblico generale, secondo la natura del bene b) ad usi particolari, compatibilmente con l'interesse generale regionale e la natura del bene.
L'uso particolare può essere accordato a soggetti pubblici o privati mediante concessione approvata con deliberazione della Giunta regionale nei limiti delle finalità indicate nel presente articolo ed in conformità alle norme della presente legge".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 44 hanno risposto SI 44 Consiglieri L'art. 15 è approvato.
Art. 16 (Uso dei beni patrimoniali indisponibili) "I beni immobili appartenenti al patrimonio indisponibile della Regione sono destinati all'uso pubblico regionale, secondo la disciplina per loro prevista dalle leggi e nell'interesse della collettività regionale.
I beni patrimoniali indisponibili sono destinati: a) all'uso pubblico generale, secondo la natura del bene b) all'uso diretto da parte dell'Amministrazione regionale, secondo la natura del bene c) ad usi particolari, compatibilmente con l'interesse generale regionale e la natura del bene.
L'uso particolare può essere accordato a soggetti pubblici o privati mediante concessione approvata con deliberazione della Giunta regionale nei limiti delle finalità indicate nel presente articolo ed in conformità alle norme della presente legge".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 44 hanno risposto SI 44 Consiglieri L'art. 16 è approvato.
Art. 17 (Uso dei beni patrimoniali disponibili) "I beni appartenenti al patrimonio disponibile sono destinati all'uso loro assegnato dalla Giunta regionale".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 44 hanno risposto SI 44 Consiglieri L'art. 17 è approvato.
Capo III Amministrazione dei beni regionali Art. 18 (Amministrazione dei beni regionali) "I beni regionali sono amministrati dalla Giunta regionale secondo le modalità fissate dalla presente legge.
I beni assegnati al Consiglio regionale sono amministrati dallo stesso nell'ambito della propria autonomia funzionale e contabile".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 44 hanno risposto SI 44 Consiglieri L'art. 18 è approvato.
Art. 19 (Accertamento della natura giuridica dei beni immobili) "La Giunta regionale, sulla base della natura e delle caratteristiche dei singoli beni, immobili e universalità di mobili, acquisiti a qualsiasi titolo dalla Regione, assegna i beni stessi ad una delle categorie indicate negli artt. 3 e 4 della presente legge".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 44 hanno risposto SI 44 Consiglieri L'art. 19 è approvato.
Art. 20 (Concessione per l'uso dei beni) "Nei casi in cui, ai sensi dei precedenti int. 15 e 16, si costituiscono sui beni regionali usi particolari, il relativo atto di concessione leve stabilire la durata, l'ammontare del canone e della cauzione.
Quando il concessionario sia un soggetto, pubblico, il canone può essere soltanto ricognitorio e la cauzione non obbligatoria.
In tale atto deve essere specificato l'uso per il quale il bene viene dato in concessione, nonché le eventuali condizioni necessarie per la buona conservazione del bene regionale.
Scaduto il termine della concessione, le eventuali opere costruite sul bene e le relative pertinenze restano acquisite al patrimonio della Regione".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 44 hanno risposto SI 44 Consiglieri L'art. 20 è approvato.
Art. 21 (Vigilanza sui beni regionali e mezzi di tutela) "La Giunta regionale vigila affinché i beni regionali siano realmente destinati agli usi generali e particolari cui gli stessi sono stati assegnati. A tal fine, compiuti gli opportuni accertamenti, la Giunta regionale adotta i provvedimenti ritenuti necessari, ivi compresi quelli occorrenti per la tutela dei beni regionali sia in via amministrativa che esercitando le azioni previste dal Codice Civile a difesa della proprietà e del possesso".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 44 hanno risposto SI 44 Consiglieri L'art. 21 è approvato.
Titolo II Dei contratti Art. 22 (Competenza) "All'acquisto ed all'alienazione di beni, alle prestazioni di servizi, alle convenzioni e agli altri contratti comunque riguardanti le funzioni e i servizi della Regione, sia attinenti a competenze proprie, che a quelle delegate dallo Stato, provvede, mediante contratti, la Giunta regionale, ai sensi dell'art. 39 dello Statuto, con le modalità ed entro i limiti stabiliti dalla presente legge".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 44 hanno risposto SI 44 Consiglieri L'art. 22 è approvato.
Art. 23 (Forme di contrattazione) "Tutti i contratti dai quali derivi un'entrata o una spesa per la Regione debbono essere preceduti di regola da licitazione privata, salvo che non ricorrano le ipotesi dell'appalto concorso o della trattativa privata nei casi previsti nei successivi artt. 30 e 31.
Può farsi ricorso anche all'asta pubblica, ove ritenuto conveniente per la Regione.
Con apposito regolamento saranno individuati e disciplinati i lavori, i servizi e le forniture che possono farsi in economia".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 44 hanno risposto SI 44 Consiglieri L'art. 23 è approvato.
Art. 24 (Scelta delle procedure) "La Giunta regionale delibera motivatamente, per ciascun contratto o per gruppi di contratti, sulla scelta della procedura più idonea, tra quelle di cui al precedente art. 23, al fine di garantire l'economicità delle iniziative e la speditezza dell'azione amministrativa, nel rispetto dei principi di imparzialità, di concorrenza tra gli imprenditori e della parità di trattamento dei concorrenti.
Nessuna prestazione, opera o fornitura può essere artificiosamente suddivisa in più contratti allo scopo di sottrarla all'applicazione della presente legge".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 44 hanno risposto SI 44 Consiglieri L'art. 24 è approvato.
Art. 25 (Capitolati d'oneri) "Il Consiglio regionale approva i capitolati generali contenenti le condizioni che possono applicarsi indistintamente a determinati tipi di contratti.
La Giunta regionale, sulla base di questi, approva i capitolati speciali sulle condizioni relative all'oggetto proprio del contratto singolo ovvero di una ristretta categoria di contratti della stessa specie".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 44 hanno risposto SI 44 Consiglieri L'art. 25 è approvato.
Art. 26 (Asta pubblica) "L'asta pubblica è preceduta da avviso che viene affisso presso la sede della Giunta regionale e pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione nonché, per estratto, in due o più giornali quotidiani a divulgazione nazionale o larga diffusione locale, almeno 15 giorni prima del giorno fissato per l'incanto.
L'avviso d'asta deve indicare: a) l'autorità che presiede all'incanto, il luogo, il giorno e l'ora in cui deve svolgersi la gara b) l'oggetto dell'asta c) la qualità e, ove d'uopo, i prezzi parziali o totali, secondo la natura dell'oggetto d) il termine e le modalità prefissi per l'adempimento della prestazione e) gli uffici regionali presso i quali si può avere cognizione delle condizioni d'appalto f) i documenti comprovanti l'idoneità o le altre condizioni prescritte per essere ammessi alla gara g) le modalità con le quali sarà effettuata l'asta e il modo di presentazione delle offerte se si tratta di asta ad offerte segrete h) il deposito da farsi dagli aspiranti alla gara presso la tesoreria regionale i) se l'aggiudicazione sia o no definitiva ad unico incanto l) se, ne! caso di asta con i sistemi delle offerte segrete, si procederà all'aggiudicazione anche quando venga presentata una sola offerta".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 44 hanno risposto SI 44 Consiglieri L'art. 26 è approvato.
Art. 27 (Esclusione dalle gare) "Sono esclusi dal partecipare alle gare coloro che, nell'eseguire altra prestazione alla Regione, si siano resi colpevoli di negligenza o di inadempienza.
L'esclusione non dà luogo a indennizzo o a rimborso alcuno".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 44 hanno risposto SI 44 Consiglieri L'art. 27 è approvato.
Art. 28 (Svolgimento della gara) "La gara è presieduta dal Presidente della Giunta regionale, ovvero da un componente della stessa all'uopo delegato dalla Giunta medesima.
Per lo svolgimento della gara e l'aggiudicazione si applica, in quanto compatibile, la disciplina contenuta negli arte. 69, 70, 71, 72, 73 esclusi i modi indicati alle lettere a), b) e d), 76, 77, 81, 82, 83 e 88 del Regio Decreto 23/5/1924, n. 827 e successive modificazioni".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 44 hanno risposto SI 44 Consiglieri L'art. 28 è approvato.
Art. 29 (Licitazione privata) "Si procede alla licitazione privata: a) invitando le persone o ditte ritenute idonee per l'oggetto del contratto a comparire in luogo, .giorno ed ora determinati per presentare le loro offerte b) inviando alle persone o ditte che si presumono idonee per l'oggetto del contratto uno schema di atto in cui siano descritti l'oggetto e le condizioni generali e speciali del contratto, con invito a restituirlo munito della propria firma e con l'indicazione del prezzo offerto per il quale si sarebbe disposti ad eseguire il contratto, oppure con l'indicazione del miglioramento offerto sul prezzo base, se questo sia stato stabilito dalla Regione.
Nel primo caso gli invitati presentano le loro offerte a voce se la licitazione deve essere verbale, o per iscritto se ad offerte segrete.
Se non diversamente indicato negli inviti, d Presidente della gara, dopo aver invitato ancora i concorrenti a fare una nuova offerta a miglioramento di quella più vantaggiosa presentata, aggiudica l'appalto al miglior offerente.
Nel secondo caso il Presidente della gara, nel luogo, nel giorno e nell'ora resi noti ai concorrenti, procede in pubblica seduta all'apertura delle offerte ricevute e dichiara aggiudicatario del contratto il miglior offerente.
Delle operazioni compiute viene steso verbale dal quale debbono risultare le persone o ditte invitate a concorrere, le offerte ricevute e l'esito della licitazione.
L'individuazione delle persone o delle ditte da invitare alla gara è fatta avvalendosi di elenchi all'uopo predisposti.
La formazione, l'aggiornamento e la tenuta degli elenchi di cui al precedente comma saranno disciplinati con un apposito regolamento da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Si applica alla licitazione privata, in quanto compatibile, la disciplina prevista o richiamata nella presente legge per l'asta pubblica.
Per gli appalti delle opere pubbliche si applicano le disposizioni della legislazione statale e regionale vigente in materia".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 44 hanno risposto SI 44 Consiglieri L'art. 29 è approvato.
Art. 30 (Appalto-concorso) "Si può procedere all'appalto-concorso per lavori o forniture di particolare complessità tecnico-scientifica o che richiedano competenze e mezzi di esecuzione speciali.
In tal caso, fissate dalla Giunta regionale le norme di massima, le persone o le ditte ritenute idonee sono invitate a presentare nei termini, nei modi e nelle forme stabilite nella condizioni alle quali siano disposte ad eseguirli.
La Giunta regionale procede alla scelta del progetto che risulti preferibile, tenuto conto degli elementi economici e tecnici delle singole offerte e delle garanzie di capacità e serietà che presentano gli offerenti, e sentito il parere di una Commissione di almeno tre esperti all'uopo da essa nominata.
Nel caso che nessuno dei progetti presentati corrisponda alle esigenze per le quali è stato bandito l'appalto-concorso, la Giunta regionale può dare luogo ad altra gara.
Nel caso di aggiudicazione si procede alla stipulazione del relativo contratto.
Nessun compenso o rimborso spetta di regola ai concorrenti per la compilazione dei progetti presentati. Tuttavia, ove ricorrano circostanze eccezionali, considerate sia in relazione all'interesse dell'Amministrazione, sia in rapporto alla professionalità ed all'impegno di spesa del concorrente, la Giunta regionale può concedere, nei limiti preventivamente stabiliti nella lettera di invito, compensi o rimborsi spese ai concorrenti i cui progetti, anche se non prescelti, siano riconosciuti di particolare rilievo.
L'avviso di appalto-concorso viene pubblicato con le stesse modalità di cui al precedente art. 26".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 44 hanno risposto SI 44 Consiglieri L'art. 30 è approvato.
Art. 31 (Trattativa privata) "Si può procedere a trattativa privata interpellando, ove possibile, più persone o ditte ritenute idonee tra quelle iscritte negli elenchi di cui al sesto comma dell'art. 29: a) quando gli incanti o le licitazioni siano andati deserti b) per l'acquisto di cose la cui produzione è garantita da privativa industriale o per la cui natura non è possibile promuovere il concorso di pubbliche offerte c) per l'acquisto di macchine, strumenti ed oggetti che una sola ditta pu fornire con i requisiti tecnici ed il grado di perfezione richiesti d) quando l'urgenza dei lavori, dei servizi e delle forniture sia tale da non consentire l'indugio della licitazione e) quando si tratti di acquisto o di locazione di immobili destinati ad uffici o servizi regionali f) per l'affidamento di studi, ricerche, sperimentazioni, consulenze e progettazioni di interesse regionale g) quando l'importo del contratto non superi L. 50.000.000, esclusi gli oneri fiscali. Per i contratti di importo non superiore a L. 15.000.000 esclusi gli oneri fiscali, è consentito trattare anche con una sola persona o ditta h) in genere, in ogni altro caso in cui ricorrono speciali ed eccezionali circostanze per le quali non possono essere utilmente seguite altre forme di contrattazione.
La Giunta regionale può aggiornare annualmente gli importi di cui alla precedente lettera g) in misura non superiore alla variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati verificatasi nell'anno precedente".
Il Consigliere Valeri ha presentato il seguente emendamento: al punto f) aggiungere: "nel rispetto delle norme di cui alla legge regionale 65/78".
La parola al Consigliere Valeri.



VALERI Gilberto

Al punto f) dell'art. 31 si parla di conferimento a trattativa privata di incarichi, di studi, di ricerche. Poiché esiste una legge che regola l'affidamento di tali incarichi chiedo se è opportuno aggiungere le parole: "a norma della legge regionale 65/78" oppure se è sufficiente un'interpretazione che tenga conto di tale normativa.



PRESIDENTE

Pongo in votazione tale emendamento. Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
E' approvato all'unanimità dei 44 Consiglieri presenti in aula.
Pongo in votazione l'art. 31 nel testo emendato.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 44 hanno risposto SI 44 Consiglieri L'art. 31 è approvato.
Art. 32 (Approvazione degli atti di aggiudicazione) "Le risultanze della gara o della trattativa privata sono approvate con deliberazione della Giunta regionale unitamente allo schema di contratto contenente tutte le altre pattuizioni.
Con la stessa deliberazione la Giunta regionale sceglie altresì la forma in cui dovrà essere stipulato il contratto tra quelle previste nel successivo articolo.
Qualora per circostanze sopravvenute si rendesse dannosa o superflua la conclusione del contratto la Giunta regionale, fino a quando il contratto medesimo non sia stato stipulato, può con deliberazione motivata revocare il provvedimento di cui al primo comma.
In tal caso, la controparte non ha diritto ad alcun rimborso o indennizzo".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 44 hanno risposto SI 44 Consiglieri L'art. 32 è approvato.
Art. 33 (Stipulazione dei contratti) "I contratti sono stipulati dal Presidente della Giunta regionale, ovvero da un componente della stessa da lui delegato e ricevuti, se stipulati in forma pubblico-amministrativa, dal funzionario regionale designato quale ufficiale rogante.
I contratti possono essere stipulati: a) in forma pubblico-amministrativa, innanzi all'ufficiale rogante b) per mezzo di scrittura privata c) per mezzo di accettazione sottoscritta dalla controparte in calce al capitolato od alla proposta dell'Amministrazione regionale d) per mezzo di corrispondenza, secondo gli usi del commercio, quando sono conclusi con ditte commerciali.
Quando la Giunta regionale lo ritenga opportuno ovvero l'altra parte contraente ne faccia richiesta, il contratto può essere ricevuto anche da un notaio".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 44 hanno risposto SI 44 Consiglieri L'art. 33 è approvato.
Art. 34 (Ufficiale rogante) "I contratti e gli atti per cui occorra pubblicità e autenticità sono stipulati in forma pubblico-amministrativa e ricevuti con le modalità prescritte dalla legge notarile, in quanto applicabili, dal funzionario reggente la segreteria della Giunta regionale, ovvero da altro funzionario regionale designato dalla Giunta regionale quale ufficiale rogante.
L'ufficiale rogante deve custodire contratti e gli atti da lui ricevuti nonché i contratti stipulati per mezzo di scrittura privata in fascicoli per ordine cronologico e tenerne il repertorio.
L'ufficiale rogante autentica le copie degli atti originali da lui ricevuti per ogni effetto di legge e rilascia le copie stesse alle parti che ne facciano richiesta.
L'ufficiale rogante cura altresì gli adempimenti tributari connessi a tutti i contratti della Regione".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 44 hanno risposto SI 44 Consiglieri L'art. 34 è approvato.
Art. 35 (Condizioni e clausole contrattuali) "I contratti non possono prevedere pagamenti anticipati, né la corresponsione di interessi o di provvigioni a favore della controparte sulle somme che questa fosse obbligata ad anticipare per l'esecuzione del contratto.
I pagamenti in acconto sono ammessi solo in ragione delle parti di opere realizzate, dei beni forniti o delle prestazioni eseguite.
Nel caso di contratti di prestazione d'opera intellettuale è ammesso il pagamento in acconto delle spese inerenti alla prestazione se previsto dalla disciplina professionale.
E' ammesso altresì il pagamento in acconto nel caso di contratti per la fornitura e manutenzione di beni da parte di ditte di notoria solidità che non usino assumere incarico di fornitura o di lavoro senza anticipazione di parte del prezzo".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 44 hanno risposto SI 44 Consiglieri L'art. 35 è approvato.
Art. 36 (Durata dei contratti) "I contratti devono avere termini e durata certi.
Per le spese ordinarie la durata non può oltrepassare i nove anni salvo che per ragioni di assoluta necessità o convenienza".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 44 hanno risposto SI 44 Consiglieri L'art. 36 è approvato.
Art. 37 (Cauzione e penalità) "A garanzia dell'esecuzione dei contratti le ditte devono prestare idonee cauzioni.
Si può prescindere dalla cauzione definitiva qualora la ditta contraente sia di notoria solidità, subordinatamente al miglioramento del prezzo.
Nel contratto devono essere previste le penalità per l'inadempienza o il ritardo nell'esecuzione del medesimo".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 44 hanno risposto SI 44 Consiglieri L'art. 37 è approvato.
Art. 38 (Revisione dei prezzi) "Salvo che per i beni e servizi i cui prezzi siano determinati per legge o atto amministrativo, i prezzi contrattuali sono fissi ed invariabili. E' tuttavia ammessa la revisione dei prezzi nei limiti delle vigenti disposizioni del Codice Civile e delle altre leggi statali".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 44 hanno risposto SI 44 Consiglieri L'art. 38 è approvato.
Art. 39 (Spese contrattuali) "Le spese di contratto sono a carico del contraente con l'Amministrazione regionale, a meno che, per legge, per casi speciali di interesse esclusivo della Regione e per esplicita convenzione, le spese predette siano, in tutto o in parte, a carico della Regione".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 44 hanno risposto SI 44 Consiglieri L'art. 39 è approvato.
Art. 40 (Esecuzione dei contratti) "Ai contratti stipulati non possono essere apportate aggiunte o altre variazioni. Tuttavia, se nel corso di esecuzione di un contratto occorra apportare variazioni alle quantità e alle qualità dei lavori o delle forniture, il contraente è obbligato ad assoggettarvisi agli stessi patti ed alle stesse condizioni fino alla concorrenza del quinto del prezzo contrattuale. Oltre questo limite egli ha diritto alla risoluzione del contratto.
In questo caso al contraente sarà pagato il prezzo delle opere, dei lavori o delle forniture eseguite, a termini di contratto.
Nel caso di variazioni oltre il quinto del prezzo contrattuale, il contraente, ove non si avvalga del diritto alla risoluzione del contratto è obbligato ad assoggettarvisi agli stessi patti ed alle stesse condizioni del contratto.
Le variazioni previste nel presente articolo sono approvate con deliberazione della Giunta regionale".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 44 hanno risposto SI 44 Consiglieri L'art. 40 è approvato.
Art. 41 (Collaudo dei lavori e delle forniture) "Tutti i lavori e tutte le forniture sono soggetti a collaudo da eseguirsi nei termini stabiliti dal contratto.
Il collaudo dei lavori è eseguito dagli iscritti nell'Albo regionale dei collaudatori istituito da apposita legge regionale di settore ovvero, in mancanza, dal personale della Regione munito della competenza tecnica che la natura dei lavori richiede, nominati dal Presidente della Giunta regionale o dall'Assessore da lui delegato.
Il collaudo delle forniture è eseguito dal personale della Regione munito della competenza tecnica che la natura della fornitura richiede, nominato dal Presidente della Giunta regionale o dall'Assessore da lui delegato ovvero, ove occorra, da estranei appositamente incaricati con deliberazione della Giunta regionale.
Nei casi di lavori di importo sino a L. 500.000.000, oneri fiscali esclusi e di forniture sino a L. 50.000.000, oneri fiscali esclusi, il certificato di collaudo può essere sostituito rispettivamente da quello di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori e da un attestato di conformità all'ordinazione rilasciato da un funzionario del competente servizio tecnico regionale.
Il collaudo non può essere effettuato dalla stessa persona che ha progettato, diretto o sorvegliato i lavori".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 44 hanno risposto SI 44 Consiglieri L'art. 41 è approvato.
Art. 42 (Adeguamento alle direttive della CEE) "Per gli appalti di lavori pubblici di importo superiore, con esclusione dell'IVA, a quello fissato nella legge 8/8/1977, n. 584 e successive modificazioni ed integrazioni, si applicano le norme contenute in tale legge.
Per le forniture di beni, compresi i necessari lavori di installazione, il cui valore di stima, con esclusione dell'IVA, sia uguale o superiore a quello fissato nella legge 30/3/1981, n. 113 e successive modificazioni ed integrazioni, si applicano le norme contenute in tale legge".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 44 hanno risposto SI 44 Consiglieri L'art. 42 è approvato.
Art. 43 (Norma finale) "La presente legge non si applica al Consiglio regionale a norma dell'art.
23, ultimo comma, dello Statuto e della legge 6/12/1973, n. 853.
Per quanto altro attinente la materia dei beni regionali e dei contratti non espressamente disciplinato dalla presente legge, si applicano, in quanto compatibili, le leggi statali".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 44 hanno risposto SI 44 Consiglieri L'art. 43 è approvato.
I Consiglieri Biazzi, Marchini, Vetrino e Carletto presentato il seguente emendamento aggiuntivo: Art. 44 (Norma transitoria) "Fino a quando non saranno operanti gli elenchi previsti dall'art. 29 non si applicano, ai fini dell'individuazione delle persone o ditte da invitare alle gare, le disposizioni concernenti gli elenchi stessi".
Pongo in votazione tale emendamento. Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
E' approvato all'unanimità dei 44 Consiglieri presenti in aula.
Pongo ora in votazione il nuovo art. 44.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 44 hanno risposto SI 44 Consiglieri L'art. 44 è approvato.
Pongo ora in votazione l'intero testo della legge.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 44 hanno risposto SI 44 Consiglieri L'intero testo della legge è approvato.


Argomento: Norme generali sui trasporti

Esame progetto di legge n. 342: "Interpretazione autentica del disposto di cui all'art. 1, secondo comma, lettere c) e d) della legge regionale 23/12/1982, n. 41"


PRESIDENTE

Il punto ottavo all'ordine del giorno prevede l'esame del progetto di legge n. 342: "Interpretazione autentica del disposto di cui all'art. 1 secondo comma, lettere c) e d) della legge regionale 23/12/1982, n. 41".
Non essendovi interventi, possiamo passare alla votazione dell'articolo unico.
Articolo unico "All'art. 1, secondo comma, lettere c) e d) della legge regionale 23/12/1982, n. 41, per 'autoveicoli' si intendono 'autovetture'".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 43 hanno risposto SI 43 Consiglieri L'articolo unico è approvato.


Argomento: Commercio all"ingrosso

Esame progetto di legge n. 349: "Integrazione alla legge regionale 30/10/1979, n. 62, concernente 'Disciplina dei mercati all'ingrosso'"


PRESIDENTE

Passiamo al punto nono all'ordine del giorno che reca: Esame progetto di legge n. 349: "Integrazione alla legge regionale 30/10/1979, n. 62 concernente 'Disciplina dei mercati all'ingrosso'".
La parola al relatore, Consigliere Di Gioia.
DI GIOIA Vittorio, relatore Il presente disegno di legge si prefigge lo scopo di colmare una lacuna che si è venuta a riscontrare nell'attività della Commissione Consultiva Regionale Mercati, di cui all'art. 9 della legge regionale 62/79.
Detta Commissione, istituita con provvedimento della Giunta regionale ha molteplici funzioni consultive: tra le tante, il parere (obbligatorio) prestato all'Organo di Amministrazione attiva (Giunta regionale) sull'autorizzazione alla costruzione dei nuovi mercati, all'ammodernamento alla rilocalizzazione ed all'ampliamento di quelli esistenti (art. 6).
Parere che costituisce elemento integrante l'efficacia dell'atto della Giunta regionale.
Per consentire la rappresentanza ad un ampio arco di istituzioni, di categorie e di forze sociali, la composizione di detto organo collegiale amministrativo è risultata eccessivamente ampia. La compongono infatti ben 43 membri. Tra le Regioni italiane che legiferano in materia di mercati all'ingrosso (in attuazione della normativa di cui agli artt. 51 - 54 del D.P.R. n. 616/1977 che ha trasferito alle Regioni le funzioni amministrative dello Stato e degli Enti pubblici nazionali ed interregionali nelle materie "Fiere e mercati") hanno previsto l'istituzione di una Commissione consultiva, la Regione Piemonte l'ha prevista con un maggior numero di componenti. Le altre Regioni (Veneto Lombardia, Campania ed Emilia Romagna) hanno una Commissione consultiva composta rispettivamente di 23, 24, 39 e 9 membri. La Regione Toscana, pur legiferando in materia, non ha previsto alcun organo consultivo.
Alla richiesta delle parti sociali di ampia rappresentatività all'interno della Commissione non è seguita una presenza altrettanto assidua alle sedute della Commissione. Nel corso del 1983 ben quattro convocazioni regolarmente convocate, non hanno potuto tenersi per mancanza del numero legale.
La mancanza di specifica norma relativa al numero minimo di componenti del collegio ai fini della validità della seduta dello stesso (quorum strutturale o costitutivo) ha comportato l'applicazione del principio generale che lo fissa in metà più uno dei componenti del collegio. Nel caso di specie 22 su 43. Scarse sono infatti le disposizioni di legge circa il funzionamento degli organi collegiali amministrativi (ad eccezione degli organi collegiali degli enti autarchici. Si veda il R.D. 4/2/1915, n. 148 e il R.D. 3/3/1934, n. 383, T.U. della legge comunale e provinciale).
L'abituale mancanza di molti Commissari alle riunioni regolarmente convocate ha determinato inattività dell'organo.
Non costituendo il richiamato principio generale (che fissa il quorum strutturale in metà più uno dei componenti) norma inderogabile, è consentito al legislatore, al fine di garantire il regolare funzionamento dell'organo collegiale amministrativo (collegio consultivo), prevedere un quorum diverso. Occorre contemperare infatti il principio della rappresentatività dell'organo con quello del suo regolare funzionamento.
Dottrina e giurisprudenza non escludono che una specifica norma possa derogare al richiamato principio generale.
La Regione Piemonte ha già fatto applicazione di ciò prevedendo nella legge regionale 63/1978, all'art. 8, lettera b) ("Commissione consultiva regionale"), che le sedute della stessa siano valide con la presenza di almeno un terzo dei componenti dell'organo collegiale.
Si rende pertanto opportuna una modifica aggiuntiva all'art. 9 della legge regionale 62/1979, così formulata nel testo allegato, modifica che mirando, lo ripetiamo, a conciliare rappresentatività dell'organo ed esigenze di funzionamento, determina il quorum strutturale, ovvero il numero minimo dei componenti del collegio la cui presenza è indispensabile ai fini della legalità della seduta, in un terzo dei componenti stessi.



PRESIDENTE

Non essendovi altri interventi, possiamo passare alla votazione dell'articolo unico.
Articolo unico "Dopo il quindicesimo comma dell'art. 9 della legge regionale 30/10/1979 n. 62, è aggiunto il seguente comma: 'Le sedute della Commissione Consultiva Regionale Mercati sono valide con la presenza di almeno un terzo dei componenti ed i pareri sono validi quando sono adottati con, il voto della maggioranza dei presenti'".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 42 hanno risposto SI 42 Consiglieri.
L'articolo unico è approvato.


Argomento: Variazioni di bilancio

Esame deliberazione Giunta regionale n. 2-28971: "Quinto prelievo dal fondo di riserva di cassa di cui al capitolo n. 12900 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1983, della somma di L. 435.892.708"


PRESIDENTE

Il punto tredicesimo all'ordine del giorno prevede l'esame della deliberazione della Giunta regionale n. 2-28971: "Quinto prelievo dal fondo di riserva di cassa di cui al capitolo n. 12900 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1983, della somma di L. 435.892.708".
Pongo in votazione tale deliberazione. Ve ne do lettura: "Il Consiglio regionale visto l'art. 40 della legge regionale 29/12/1981, n. 55, concernente il prelevamento dal fondo di riserva di cassa visto l'art. 3 della legge regionale 2/12/1983, n. 24, che fissa in L.
4.336.634.002 la dotazione dal fondo di riserva di cassa considerato che le previsioni di cassa dei seguenti capitoli: n. 3780, concernente: 'Contributi alle Amministrazioni provinciali ed ai Comuni per la rilevazione ed il controllo della produzione e del commercio dei prodotti vinicoli' n. 10041, concernente: 'Spese per l'istituzione, il funzionamento e la gestione dei servizi consultoriali di cui alla legge 29/7/1975, n. 405.
Contributo statale' n. 10780, concernente: 'Erogazione di fondi per la concessione, ad Enti ospedalieri, dei contributi di cui all'art. 33 della legge 12/2/1968, n.
132, delle spese per l'acquisto di attrezzature' risultano inadeguate rispetto alle effettive necessità.
Tenuto conto che l'integrazione ed il prelievo possono essere stabiliti nella misura di L. 435.892.708 ritenuto altresì che i pagamenti da effettuare sui capitoli indicati rivestono carattere di particolare urgenza visto il parere favorevole della I Commissione delibera 1) l'incremento delle previsioni in termini di cassa per l'anno finanziario 1983, relativamente ai capitoli e negli importi di seguito indicati: Capitolo n. 3780 - Incremento delle previsioni in termini di cassa: più L.
75.000.000 Capitolo n. 10041 - Incremento delle previsioni in termini di cassa: più L.
355.716.264 Capitolo n. 10780 - Incremento delle previsioni in termini di cassa: più L.
5.176.444.
Totale: più L. 435.892.708.
2) La riduzione complessiva di L. 435.892.708 del fondo di riserva di cassa di cui al capitolo n. 12900 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1983.
Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio".
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
La deliberazione è approvata all'unanimità dei 42 Consiglieri presenti in aula.


Argomento: Comunita' montane: Statuti

Esame deliberazione relativa a: "Modifica dello Statuto della Comunità montana Dora Baltea Canavesana"


PRESIDENTE

Passiamo al punto quattordicesimo all'ordine del giorno che prevede l'esame della deliberazione relativa a: "Modifica dello Statuto della Comunità montana Dora Baltea Canavesana".
Pongo in votazione tale deliberazione. Ve ne do lettura: "Il Consiglio regionale visto l'art. 10 della legge regionale 11/8/1973, n. 17, relativo alle modifiche ed alle integrazioni degli Statuti delle Comunità montane viste le deliberazioni n. 30 in data 24/6/1982, n. 31 in data 4/7/1983 e n.
45 del 20/10/1983 adottate dal Consiglio della Comunità montana Dora Baltea Canavesana visto l'art. 21 dello Statuto della Comunità montana Dora Baltea Canavesana relativo alle modifiche ed integrazioni dello Statuto stesso; visto il parere favorevole espresso dalla I Commissione permanente del Consiglio regionale delibera di approvare la richiesta della Comunità montana Dora Baltea Canavesana riguardante le modifiche al proprio Statuto, secondo quanto di seguito riportato: all'ultimo comma dell'art. 11 è aggiunta la frase: 'ed inoltre può essere titolare di deleghe amministrative' l'ultimo comma dell'art. 13, recitante: 'Qualora il Segretario della Comunità montana venga scelto tra i Segretari comunali titolari di un Comune facente parte della Comunità, ai fini del relativo trattamento economico, previdenziale ed assistenziale, trova applicazione, per analogia, quanto disposto nel sesto comma dell'art. 25 del D.P.R.
23/6/1972, n. 749', è abrogato gli ultimi cinque commi dell'art. 17 sono sostituiti dal seguente: 'Il bilancio verrà redatto su appositi stampati a norma di legge'.
La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi dell'art. 65 dello Statuto".
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
La deliberazione è approvata all'unanimità dei 42 Consiglieri presenti in aula.


Argomento: Distributori carburante

Esame deliberazione Giunta regionale n. 49-29246: "D.P.R. 24/7/1977, n. 616, art. 54 - D.P.C.M. 31/12/1982 - Criteri regionali concernenti gli orari di apertura e chiusura degli impianti stradali di distribuzione carburanti"


PRESIDENTE

Il punto quindicesimo all'ordine del giorno reca: Esame deliberazione Giunta regionale n. 49-29246: "D.P.R. 24/7/197 7, n. 616, art. 54 D.P.C.M. 31/12/1982 - Criteri regionali concernenti gli orari di apertura e chiusura degli impianti stradali di distribuzione carburanti".
La parola al relatore, Consigliere Cernetti.



CERNETTI Elettra, relatore

Con D.P.R. 616/77 è stato delegato alle Regioni l'esercizio delle funzioni in materia di distribuzione carburanti; il Presidente del Consiglio dei Ministri con proprio decreto in data 31/12/1982 ha aggiornato le direttive alle Regioni a Statuto ordinario stabilendo, tra l'altro, gli indirizzi che le Regioni devono osservare nell'indicare ai Comuni i criteri per fissare gli orari di apertura degli impianti automatici di distribuzione carburanti.
Rispetto alle precedenti direttive, emanate con il D.P.C.M. 8/7/1978 che, in materia di orari, individuavano come limiti, nelle attribuzioni regionali l'orario medio settimanale e la chiusura domenicale del 75 degli impianti, sono stati individuati altri criteri ai quali le Regioni devono attenersi nell'emanare le proprie direttive che consistono nell'orario minimo giornaliero da garantire (dalle 8 alle 12 e dalle 15,30 alle 19) e nella chiusura pomeridiana infrasettimanale dei punti vendita.
Proprio su quest'ultimo punto si è avuto il contrasto più forte tra le parti interessate che sono state consultate: le organizzazioni sindacali dei gestori da una parte e i rappresentanti delle compagnie petrolifere e dell'utenza motorizzata (ANCI-ACI) dall'altra.
In merito alla chiusura turnata infrasettimanale, il D.P.C.M. così recita: "Nei giorni di sabato o in altro giorno da stabilirsi da ciascuna Regione, deve essere garantita l'apertura pomeridiana di un numero di impianti non inferiore al 50 % degli impianti siti nel territorio regionale. Tale limite di apertura può essere ridotto, a livello regionale al 25 % in relazione alla concentrazione degli impianti e comunque quando tale riduzione non crei disservizio".
Le organizzazioni sindacali dei gestori sostengono che si può adottare una chiusura turnata del 75 % degli impianti, motivandola con l'elevata concentrazione degli stessi sul territorio regionale che consentirebbe la riduzione del servizio senza creare disagi per l'utenza, mentre le compagnie petrolifere la vogliono al 50 % giustificando tale posizione con problemi tecnici di rifornimento e disagi per l'utenza, oltreché con l'esatta interpretazione del D.P.C.M. L'ANCI e ACI si sono pronunciate a favore di una turnazione pomeridiana con chiusura del 50 % degli impianti.
Attualmente i punti vendita sono tutti aperti nella giornata del sabato pomeriggio tranne che nei Comuni di Cuneo e Vercelli (e omonima provincia) che, avendo un'alta concentrazione di impianti, di fatto hanno già adottato una chiusura del 75 % degli impianti.
In un incontro con i rappresentanti di diversi Comuni sono state rappresentate, da parte di questi, diverse esigenze, relative anche alle diverse realtà dei territori e dell'utenza, che sono servite comunque ad evidenziare come in molti casi potrebbe rivelarsi traumatico il passaggio da una situazione di apertura del 100 % degli impianti ad una in cui i punti vendita aperti siano solo il 25 %, considerando anche che non tutti gli impianti sono autorizzati all'erogazione del gasolio.
Anche nelle altre Regioni il problema più grande è legato alla divergenza tra le parti sulla chiusura infrasettimanale. Come in Piemonte nei capoluoghi di provincia ed in quelli con densità media di popolazione prevale, in linea di massima, l'orientamento di un'apertura turnata degli impianti al sabato pomeriggio in misura del 25 %; nei piccoli Comuni, che costituiscono la grande maggioranza (in particolare nella nostra Regione) prevale l'orientamento di applicare l'apertura turnata del 50 %.
A questo proposito si precisa che alcune Regioni quali la Puglia e la Toscana avevano recentemente deliberato nel senso di autorizzare la chiusura pomeridiana al sabato nella misura del 75 % degli impianti successivamente a fonte dei "chiarimenti" richiesti dai rispettivi Commissariati governativi hanno dovuto recedere da tale posizione.
In questo contesto si inserisce la proposta della Giunta regionale che nel rivetto delle direttive governative, prevede al sabato pomeriggio la chiusura turnata degli impianti un'estensione fino al 75 % solo in ben individuati casi e purché venga dimostrato dal Comune interessato che tale estensione non crei disservizio.
Analizzando nel dettaglio l'articolato relativo al regolamento proposto all'approvazione del Consiglio regionale si evidenzia: l'art. 1 prescrive i criteri a cui debbono attenersi i Comuni per la determinazione degli orari di apertura e chiusura degli impianti stradali di distribuzione dei carburanti l'art. 2 fissa i limiti per l'orario di apertura degli impianti introducendo la distinzione tra l'orario estivo e quello invernale, fatta comunque salva l'apertura, su tutto il territorio regionale, tra le ore 8 e le ore 12 e tra le ore 15,30 e le ore 19 l'art. 3 individua i criteri della turnazione domenicale ed infrasettimanale stabilendo che tali turnazioni vanno definite a livello sovracomunale in modo da garantire, rispettivamente, l'apertura del 25 % e del 50 % degli impianti l'art. 4 stabilisce quale sia il campo di applicazione del presente regolamento tenendo conto sia degli impianti che distribuiscono solo metano e gas di petrolio liquefatto sia delle attività complementari agli impianti stradali di distribuzione l'art. 5 norma le modalità di attuazione del servizio notturno su tutto il territorio regionale entro il limite del 3 % degli impianti di distribuzione l'art. 6 dà facoltà ai Comuni di derogare per quanto concerne la chiusura pomeridiana del sabato e dei turni domenicali e festivi, per casi limitati e comunque nel rispetto del limite delle 52 ore settimanali lavorative l'art. 7 stabilisce i criteri per la fruizione dei periodi di ferie l'art. 8 esclude dalla chiusura le colonnine erogatrici con apparecchiature a moneta o a lettura ottica (self-service pre-payment) l'art. 9 fissa le procedure che dovranno essere eseguite dai Comuni per stabilire la turnazione degli impianti l'art. 10 richiama le sanzioni amministrative, previste in violazione di quanto stabilito con il presente regolamento, ai sensi della vigente normativa statale l'art. 11, infine, stabilisce le disposizioni generali per l'osservanza del regolamento prescrivendo, in particolare, l'obbligo di rifornimento alle pompe, da parte delle compagnie petrolifere, anche nella giornata del sabato.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Brizio.



BRIZIO Gian Paolo

Intervengo solo per dire che il Gruppo DC si astiene come si è astenuto in Commissione.



PRESIDENTE

Non essendovi altri interventi, passiamo alla votazione di tale deliberazione. Ve ne do lettura: "Il Consiglio regionale visto l'art. 54, lettera d), del D.P.R. 24/7/1977, n. 616 visto il D.P.C.M. 31/12/1982 vista la proposta della Giunta regionale in data 3/11/1983 sentita la relazione della IV Commissione consiliare delibera di approvare l'allegato regolamento, che fa parte integrante della presente deliberazione, recante i criteri ai Comuni per la determinazione degli orari di apertura e chiusura degli impianti stradali di distribuzione carburanti.
La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 65 dello Statuto".
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
La deliberazione è approvata con 23 voti favorevoli e 14 astensioni.


Argomento: Ristrutturazione industriale

Esame deliberazione Giunta regionale n. 89.39140: "Fabbrica Pisana S.p.A. Stabilimento di Savigliano (Cn). Programma di ristrutturazione ai sensi della legge 12/8/1977, n. 675"


PRESIDENTE

Il punto sedicesimo all'ordine del giorno prevede l'esame della deliberazione della Giunta regionale n. 89-39140: "Fabbrica Pisana S.p.A.
Stabilimento di Savigliano (Cn). Programma di ristrutturazione ai sensi della legge 12/8/1977, n. 675".
Pongo in votazione tale deliberazione. Ve ne do lettura: "Il Consiglio regionale considerato che la Fabbrica Pisana S.p.A. ha presentato un piano di ristrutturazione per lo stabilimento di Savigliano (Cn) ai sensi della legge 12/8/1977, n. 675 rilevato che la Banca Nazionale del Lavoro ha ultimato favorevolmente l'istruttoria bancaria; vista la proposta della Giunta regionale visto l'art. 6 della legge 12/8/1977, n. 675; visto il parere favorevole della I Commissione delibera di esprimere al CIPI parere favorevole al piano di ristrutturazione presentato dalla Fabbrica Pisana S.p.A. per lo stabilimento di Savigliano (Cn).
La presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 49 della legge 10/2/1953, n. 62 e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 65 dello Statuto".
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
La deliberazione è approvata all'unanimità dei 37 Consiglieri presenti in aula.


Argomento: Statuto - Regolamento - Consulte, commissioni, comitati ed altri organi collegiali

Esame proposta di deliberazione relativa all'istituzione della Commissione Statuto e Regolamento


PRESIDENTE

Pongo ora in votazione la proposta di deliberazione relativa all'istituzione della Commissione Statuto e Regolamento, di cui al punto diciassettesimo all'ordine del giorno.
Ve ne do lettura: "Il Consiglio regionale preso atto che sono state presentate proposte di legge di modifica allo Statuto della Regione Piemonte considerato che tali proposte, per la complessità e la particolarità della materia trattata, necessitano di un esame specifico da parte di un'apposita Commissione considerato altresì che modifiche statutarie possono riflettersi in molti casi sulle norme del Regolamento consiliare determinandone conseguenti modificazioni, oppure tradursi esse stesse in norme regolamentari ritenuto pertanto opportuno individuare nella Commissione Regolamento prevista all'art. 23 dello Statuto l'organismo istituzionalmente competente ad occuparsi del problema visti gli artt. 14, lettera b), 17 e 18 del Regolamento consiliare delibera di proporre al Consiglio regionale di affidare alla Commissione prevista dall'art. 23 dello Statuto il compito di esaminare le proposte di modifica allo Statuto ed al Regolamento, di predisporne un testo coordinato entro sei mesi; di prendere atto che tale Commissione, denominata 'Commissione consiliare per lo Statuto ed il Regolamento', è composta dai Consiglieri: Bontempi - Brizio - Carazzoni - Marchiaro - Martinetti - Mignone Montefalchesi - Moretti - Petrini - Picco - Reburdo - Simonelli - Turbiglio Valeri - Vetrino".
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
La deliberazione è approvata all'unanimità dei 37 Consiglieri presenti in aula.


Argomento: Trattamento economico dei Consiglieri

Esame progetto di legge n. 326: "Modifica alla legge regionale 2/4/1979, n. 14"


PRESIDENTE

Propongo ora di iscrivere all'ordine del giorno l'esame del progetto di legge n. 326: "Modifica alla legge regionale 2/4/1979, n. 14".
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
E' approvato all'unanimità dei 41 Consiglieri presenti in aula.
Passiamo pertanto alla votazione del relativo articolato.
Art. 1 (Indennità di carica) "L'art. 1 della legge regionale 2/4/1979, n. 14, è sostituito dal seguente: 'L'indennità di carica spettante, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto, ai Consiglieri regionali è determinata, a far data dall'1/1/1984, nella misura del 65 % dell'indennità mensile globale lorda spettante ai membri del Parlamento della Repubblica Italiana, ai sensi della legge 31/10/1965, n.
1261. L'indennità è corrisposta in dodici rate mensili, con decorrenza dalla prima convocazione del Consiglio regionale dopo la proclamazione degli eletti e fino alla cessazione del mandato.
Ai componenti il Consiglio regionale, cui siano conferiti gli incarichi previsti dallo Statuto, viene corrisposto un assegno integrativo mensile in relazione alle funzioni ed alle attività svolte, commisurato alle seguenti percentuali dell'indennità parlamentare di cui al precedente comma: Presidente della Giunta regionale e Presidente del Consiglio regionale: 35 %.
Vicepresidente della Giunta regionale: 30 %.
Assessori regionali e Vicepresidenti del Consiglio regionale: 20 %.
Componenti l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale: 10 %.
Presidenti di Commissione legislativa permanente del Consiglio regionale e Presidenti di Commissioni speciali di cui all'art. 19 dello Statuto regionale: 5 %.
Vicepresidenti delle Commissioni legislative permanenti del Consiglio regionale e Vicepresidenti di Commissioni speciali: 5%.
Le indennità di cui al precedente comma sono corrisposte in dodici rate mensili, con decorrenza dal conferimento dell'ufficio o dell'incarico e fino alla cessazione dell'ufficio o dell'incarico, comunque motivata".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 41 hanno risposto SI 41 Consiglieri L'art. 1 è approvato.
Art. 2 (Norma finanziaria) "Al finanziamento degli oneri di cui alla presente legge si provvede mediante impiego delle somme annualmente stanziate nello stato di previsione delle spese dei singoli bilanci regionali di competenza al cap.
10 'Spese per l'indennità di carica e di missione spettanti ai componenti del Consiglio regionale'".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 41 hanno risposto SI 41 Consiglieri L'art. 2 è approvato.
Pongo in votazione l'intero testo della legge.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 41 hanno risposto SI 41 Consiglieri L'intero testo della legge è approvato.


Argomento: Fondo di previdenza dei Consiglieri

Esame progetto di legge n. 334: "Norme sulla previdenza e l'indennità di fine mandato dei Consiglieri regionali del Piemonte"


PRESIDENTE

Propongo infine di iscrivere all'ordine del giorno l'esame del progetto di legge n. 334: "Norme sulla previdenza e l'indennità di fine mandato dei Consiglieri regionali del Piemonte".
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
E' approvato all'unanimità dei 38 Consiglieri presenti in aula.
La parola al relatore, Consigliere Vetrino.



VETRINO Bianca, relatore

La relazione è già a mani dei Consiglieri ed è data per letta.
Ci sono delle correzioni che peraltro sono pervenute anch'esse sul tavolo di tutti i Consiglieri.



PRESIDENTE

Non essendovi altri interventi, possiamo passare alla votazione del relativo articolato.
Titolo I Istituzione del fondo di previdenza Art. 1 (Istituzione del fondo di previdenza) "A far tempo dall'1/1/1984 il fondo di previdenza e di solidarietà tra i Consiglieri della Regione Piemonte di cui alle leggi regionali 12/6/1978 n. 32 e 9/12/1980, nn. 77 e 78 è estinto.
A far tempo dalla stessa data è istituito il fondo di previdenza dei Consiglieri della Regione Piemonte.
Il Presidente del Consiglio regionale ha la rappresentanza legale del fondo".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 38 hanno risposto SI 38 Consiglieri L'art. 1 è approvato.
Art. 2 (Comitato di gestione del fondo) "Il fondo è amministrato dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio integrato da un rappresentante di ogni Gruppo consiliare non rappresentato nel predetto Ufficio.
L'Ufficio di Presidenza, così integrato, ha mandato di dettare norme per la gestione del fondo".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 38 hanno risposto SI 38 Consiglieri L'art. 2 è approvato.
Art. 3 (Bilancio) "Il consuntivo del fondo è allegato come gestione speciale alla rendicontazione annuale del Consiglio regionale, di cui all'art. 5 della legge 6/12/1973, n. 853".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 38 hanno risposto SI 38 Consiglieri L'art. 3 è approvato.
Art. 4 (Finanziamento) "Al finanziamento del fondo concorrono: a) i contributi obbligatori dei Consiglieri in carica b) i contributi volontari dei Consiglieri cessari dal mandato o dei loro aventi causa c) i fondi accantonati, le rendite di origine patrimoniale e quelle maturate sui fondi stessi d) le eventuali donazioni o elargizioni".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 38 hanno risposto SI 38 Consiglieri L'art. 4 è approvato.
Art. 5 (Contributi obbligatori dei Consiglieri) "A far tempo dall'1/1/1984, i contributi di cui alla lettera a) del precedente art. 4 sono costituiti da una quota del 20 % dell'indennità mensile lorda spettante ai Consiglieri regionali.
Da tale data i contributi sono trattenuti ogni mese dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio per tutto il tempo in cui i Consiglieri ricoprono la carica, qualunque sia la loro posizione agli effetti del conseguimento delle prestazioni del fondo.
I contributi sono riscossi dall'Ufficio di Presidenza a decorrere dal giorno dell'inizio della corresponsione dell'indennità ai singoli Consiglieri. Le trattenute sono contemporaneamente versate al fondo".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 38 hanno risposto SI 38 Consiglieri L'art. 5 è approvato.
Art. 6 (Prestazioni del fondo) "Il fondo eroga ai Consiglieri cessati dal mandato e ai loro aventi causa di cui al successivo art. 12 assegni vitalizi mensili calcolati sull'indennità mensile lorda dovuta ai Consiglieri in carica nello stesso mese a cui si riferisce l'assegno nelle seguenti misure: anni percentuale di contribuzione sull'indennità mensile versata lorda 5 25 6 30 7 35 8 40 9 45 10 50 11 52 12 54 13 56 14 58 15 e oltre 60 La frazione di anno di effettivo esercizio in carica non inferiore a sei mesi ed un giorno, viene computata come anno intero, quella minore non è considerata.
L'assegno vitalizio diretto spetta ai Consiglieri cessati dal mandato che abbiano compiuto 60 anni di età ed abbiano corrisposto i contributi per un periodo di almeno un quinquennio; a tal fine si considera per quinquennio il periodo non inferiore a quattro anni, sei mesi ed un giorno.
Per i Consiglieri che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano già versato i contributi per un periodo non inferiore ai cinque anni, rimane in vigore il terzo comma dell'art. 5 della legge regionale 12/6/1978, n. 32.
Ai Consiglieri che optino di avvalersi di tale norma, l'ammontare mensile dell'assegno vitalizio è determinato in base al 60 % dell'indennità mensile lorda spettante ai membri del Parlamento della Repubblica Italiana, ai sensi della legge 31/10/1965, n. 1261.
L'assegno vitalizio è corrisposto a partire dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si verifica la condizione che dà titolo alla sua prestazione.
Nel caso di cessazione del mandato per fine legislatura, coloro che ne abbiano già maturato il diritto percepiscono l'assegno con decorrenza dal giorno successivo a quello della cessazione del mandato.
Per i Consiglieri regionali cessati dal mandato prima dell'entrata in vigore della presente legge, l'ammontare mensile del predetto assegno è determinato in base al 60 % dell'indennità mensile lorda spettante ai membri del Parlamento della Repubblica Italiana, ai sensi della legge 31/10/1965, n. 1261.
La norma di cui al primo comma del presente articolo, non si applica ai Consiglieri cessati dal mandato prima della scadenza della prima legislatura del Consiglio regionale, per i quali rimane valido il trattamento previsto dall'art. 12 della legge regionale 20/10/1972, n. 11".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 38 hanno risposto SI 38 Consiglieri L'art. 6 è approvato.
Art. 7 (Contributi volontari) "E' ammesso il versamento volontario del contributo previdenziale per completare il quinquennio necessario al conseguimento dell'assegno vitalizio minimo, anche in caso di surrogazione attiva e passiva ai sensi dell'art. 16 della legge 17/2/1968, n. 108, sempreché il Consigliere interessato abbia versato i contributi obbligatori per almeno trenta mesi.
Tale facoltà compete anche agli aventi causa del Consigliere deceduto. Non è comunque ammessa la prosecuzione dei contributi volontari per il completamento dei periodi superiori ad un quinquennio.
I Consiglieri dimissionari che intendono avvalersi di tale facoltà, devono effettuare i versamenti dei contributi obbligatori per la durata dell'intera legislatura.
La domanda di ammissione alla contribuzione volontaria deve essere presentata al Comitato di gestione del fondo entro 90 giorni dalla data di effettiva cessazione del mandato, a pena di decadenza; il relativo versamento deve essere effettuato in unica soluzione entro 90 giorni dalla comunicazione del Comitato di gestione del fondo ed è calcolato sulla base del contributo obbligatorio in atto al momento della domanda.
Non è ammesso alla contribuzione volontaria il Consigliere dichiarato ineleggibile o decaduto a norma di legge.
Per i Consiglieri regionali in carica al momento dell'entrata in vigore della presente legge è ammessa la prosecuzione dei contributi volontari per completare il quinquennio necessario al conseguimento dell'assegno vitalizio minimo, indipendentemente dal limite dei trenta mesi di versamento dei contributi obbligatori previsto dal primo comma del presente articolo; la relativa domanda deve essere presentata entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 38 hanno risposto SI 38 Consiglieri L'art. 7 è approvato.
Art. 8 (Rinuncia alla contribuzione volontaria) "I Consiglieri cessati dal mandato che non intendano avvalersi della facoltà di cui al precedente articolo ed i Consiglieri dichiarati ineleggibili o decaduti a norma di legge, hanno diritto alla restituzione senza interessi, dei contributi obbligatori già versati. Tale disposizione si applica anche ai loro aventi causa".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 38 hanno risposto SI 38 Consiglieri L'art. 8 è approvato.
Art. 9 (Sospensione dell'erogazione dell'assegno vitalizio diretto) "Qualora il Consigliere già cessato dal mandato rientri a far parte del Consiglio regionale, il pagamento dell'assegno vitalizio diretto, di cui eventualmente già goda, resta sospeso per tutta la durata del nuovo mandato. Alla cessazione di quest'ultimo, l'assegno diretto sarà nuovamente erogato, tenuto conto dell'ulteriore periodo di contribuzione.
L'erogazione è sospesa altresì qualora il titolare dell'assegno vitalizio diretto venga eletto al Parlamento Europeo, al Parlamento Nazionale o ad altro Consiglio regionale; l'assegno è ripristinato con la cessazione dell'esercizio dei relativi mandati".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 38 hanno risposto SI 38 Consiglieri L'art. 9 è approvato.
Art. 10 (Anticipazione dell'età per la corresponsione dell'assegno vitalizio) "La corresponsione dell'assegno vitalizio può essere anticipata, su richiesta del Consigliere e dopo la cessazione del mandato, fino al cinquantacinquesimo anno di età.
In tal caso, per ogni anno di anticipazione le misure dell'assegno vitalizio di cui al precedente art. 6 sono ridotte, anche ai fini della determinazione, dell'assegno indiretto, in relazione al numero degli anni di contribuzione maturati nonché al numero di anni di anticipazione secondo la seguente tabella: I Anni di Anni di Anticipazioni Contribuzioni 1 2 3 4 5 cinque 21% 17% 13% 9% 5 sei 26% 22% 18% 14% 10 sette 31% 27% 23% 19% 15 otto 36% 32% 28% 24% 20 nove 41% 37% 33% 29% 25 dieci 46% 42% 38% 34% 30 undici 48% 44% 40% 36% 32 dodici 50% 46% 42% 38% 34 tredici 52% 48% 44% 40% 36 quattordici 54% 50% 46% 42% 38 quindici ed oltre 56% 52% 48% 44% 40



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 38 hanno risposto SI 38 Consiglieri L'art. 10 è approvato.
Art. 11 (Consiglieri inabili al lavoro) "Hanno diritto all'assegno vitalizio indipendentemente dall'età, dalla durata dell'effettivo mandato consiliare o dei versamenti contributivi, i Consiglieri che provino di essere divenuti inabili al lavoro in modo permanente per cause dipendenti dall'esercizio del mandato.
Qualora il Consigliere sia riconosciuto inabile ai sensi del comma precedente prima di aver raggiunto il quinto anno di contribuzione l'ammontare dell'assegno vitalizio è quello minimo previsto dall'art. 6 della presente legge.
Il Comitato di gestione, integrato da un collegio medico composto da tre membri, di cui due nominati dal Presidente del Consiglio ed uno indicato dall'interessato, accerta l'inabilità permanente, nonché la dipendenza da cause dipendenti dall'esercizio del mandato dell'inabilità stessa, e delibera in merito.
Qualora la delibera di cui al comma precedente sia positiva, l'assegno vitalizio spetta a decorrere dalla data dell'effettiva cessazione del mandato.
Sull'applicabilità dei precedenti commi nel caso di inabilità parziale decide il Comitato di gestione di cui al precedente terzo comma".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 38 hanno risposto SI 38 Consiglieri L'art. 11 è approvato.
Art. 12 (Beneficiari dell'assegno vitalizio indiretto) "Gli aventi causa a favore dei quali viene erogato l'assegno vitalizio indiretto in caso di decesso del Consigliere sono: a) il coniuge in concorso, ove esistano, con i figli legittimi o naturali o, in mancanza di questi, con gli affiliati b) i figli legittimi o naturali, in mancanza del coniuge c) gli affiliati, in mancanza dei figli legittimi o naturali d) gli ascendenti di primo grado legittimi o naturali ed in mancanza di questi gli adottanti o gli affilianti, qualora non esistano altri aventi diritto secondo le disposizioni che precedono.
L'assegno vitalizio indiretto spetta al coniuge, purché non divorziato o no separato giudizialmente con sentenza con la quale la separazione gli sia addebitata ai sensi dell'art. 151 del Codice Civile e salva in ogni caso diversa disposizione dell'autorità giudiziaria, finché nello stato vedovile.
Per i figli legittimi o naturali si intendono quelli legittimi legittimati, naturali riconosciuti e dichiarati giudizialmente, anche se concepiti al tempo del decesso del dante causa a termini dell'art. 462 del Codice Civile, nonché adottati; l'assegno spetta a costoro qualora siano: a) minori, fino al conseguimento della maggiore età, oppure se studenti sino al compimento del ventiseiesimo anno di età b) inabili in modo permanente al lavoro, già conviventi a carico del proprio dante causa ed in particolari condizioni di bisogno, accertate dal Comitato di gestione del fondo di cui al precedente art. 2.
Al padre, o in mancanza alla madre l'assegno vitalizio indiretto spetta qualora siano di età superiore ai sessant'anni.
Il diritto all'assegno vitalizio indiretto si estingue con il decesso delle persone che ne hanno beneficiato al momento del decesso del Consigliere".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 38 hanno risposto SI 38 Consiglieri L'art. 12 è approvato.
Art. 13 (Assegno indiretto in caso di decesso per cause dipendenti dall'esercizio del mandato) "L'assegno indiretto spetta agli aventi causa di cui al precedente articolo anche se il Consigliere deceduto non abbia versato i contributi per almeno un quinquennio, se il decesso avviene per cause dipendenti dall'esercizio del mandato; la relativa deliberazione è assunta dal Comitato di gestione nei modi previsti dal precedente art. 11".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 38 hanno risposto SI 38 Consiglieri L'art. 13 è approvato.
Art. 14 (Condizioni per il conseguimento dell'assegno vitalizio indiretto) "Le condizioni soggettive per l'erogazione dell'assegno vitalizio indiretto devono sussistere al momento del decesso; qualora esse vengano a cessare l'assegno stesso viene revocato con provvedimento del Comitato di gestione.
Qualora si modifichino i presupposti per il godimento e la misura dell'assegno, il Comitato di gestione adotta i provvedimenti conseguenti.
A tal fine i beneficiari sono tenuti a comunicare tempestivamente il venir meno delle condizioni che danno diritto all'assegno indiretto; agli stessi può essere richiesta, ogni anno, la documentazione atta a dimostrare il perdurare delle condizioni suddette".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 38 hanno risposto SI 38 Consiglieri L'art. 14 è approvato.
Art. 15 (Ammontare dell'assegno vitalizio indiretto) "L'ammontare mensile dell'assegno vitalizio indiretto è erogato in percentuale dell'assegno che sarebbe spettato al Consigliere nelle seguenti misure: a) al coniuge superstite, in mancanza di altri beneficiari, 50 b) al coniuge in concorso con i figli aventi diritto, 50 % elevato del 10 per ogni figlio, fino ad un massimo dell'80 %; qualora concorrano con il coniuge figli aventi diritto non conviventi a carico del coniuge superstite, la quota aggiuntiva a questi spettante, nella misura del 10 % o della minor percentuale che per ciascuno di essi concorre a formare l'ammontare complessivo dell'assegno, è corrisposta direttamente a ciascuno di essi o a chi ne esercita la patria potestà o ne ha la rappresentanza legale c) al figlio unico superstite, in mancanza di altri beneficiari, 50 qualora i figli siano più di uno, l'assegno è aumentato del 10 % per ogni unità, fino ad un massimo dell'80 % ed è ripartito per quote eguali tra gli aventi diritto d) al padre o alla madre, 40 %.
Le disposizioni di cui alle lettere b) e c) del presente articolo si applicano agli affiliati, qualora essi abbiano diritto agli assegni in mancanza di figli legittimi o naturali.
L'assegno indiretto decorre dal primo giorno del mese successivo a quello del decesso del Consigliere, fermo quanto disposto dal Codice Civile circa la decorrenza degli effetti dei provvedimenti relativi alla filiazione diversa da quella legittima.
Le disposizioni di cui al primo comma del presente articolo non si applicano ai beneficiari dell'assegno indiretto usufruenti dello stesso prima dell'entrata in vigore della presente legge, per i quali rimane in vigore il disposto dell'art. 18 della legge regionale 12/6/1978, n. 32".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 38 hanno risposto SI 38 Consiglieri L'art. 15 è approvato.
Art. 16 (Procedure per ottenere l'assegno indiretto) "La domanda intesa ad ottenere l'assegno indiretto deve essere presentata al Comitato di gestione entro il termine di un anno dalla data del decesso del dante causa o del completamento della contribuzione volontaria prevista dall'art. 9 della presente legge.
Qualora l'avente diritto sia il coniuge, la domanda deve essere corredata dai seguenti documenti: a) certificato di morte del Consigliere b) certificato di matrimonio c) atto notorio dal quale risulti che tra i coniugi non sia stata pronunziata sentenza definitiva di divorzio o di separazione con addebito ai sensi dell'art. 151 del Codice Civile d) stato di famiglia.
Qualora il coniuge manchi, o non abbia diritto all'assegno, o non sia convivente con i figli ed affiliati aventi diritto, la domanda è presentata da costoro, o da chi ne ha la tutela, con la seguente documentazione: 1) certificato di morte del Consigliere 2) certificati idonei a provare l'inesistenza del diritto del coniuge del Consigliere 3) certificato di nascita degli aventi diritto 4) stato di famiglia 5) atto notorio da cui risulti che i figli maggiorenni convivevano a carico del dante causa, ai fini di quanto disposto dal precedente art. 12, comma terzo, lettera b) 6) certificato comprovante la condizione di studente per i figli maggiorenni ai fini di quanto disposto dal precedente art. 12, comma terzo lettera a).
Nei casi previsti dal precedente art. 12, lettera d), la domanda presentata dagli interessati deve essere corredata dai seguenti documenti: a) certificato di morte del Consigliere b) certificato di nascita dell'avente diritto".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 38 hanno risposto SI 38 Consiglieri L'art. 16 è approvato.
Art. 17 (Prescrizioni di ratei di assegno) "I ratei di assegni diretti o di reversibilità non riscossi entro due anni dalla data di emissione dei relativi mandati si intendono prescritti.
Qualora la mancata riscossione dipenda da cause di forza maggiore, decide inappellabilmente il Comitato di gestione".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 38 hanno risposto SI 38 Consiglieri L'art. 17 è approvato.
Art. 18 (Sequestro, pignoramento e cessione dell'assegno vitalizio) "Per il sequestro, il pignoramento e la cessione dell'assegno vitalizio si applicano le disposizioni delle leggi statali vigenti per gli impiegati civili dello Stato".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 38 hanno risposto SI 38 Consiglieri L'art. 18 è approvato.
Titolo II Indennità di fine mandato Art. 19 (Beneficiari dell'indennità) "L'indennità di fine mandato è erogata a quei Consiglieri che cessino dall'incarico per dimissioni o che non siano rieletti nella successiva legislatura ovvero che non si ripresentino candidati.
Nel caso di annullamento dell'elezione di un Consigliere, questi ha diritto alla restituzione, senza interessi, dei contributi versati in applicazione del seguente art. 21".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 38 hanno risposto SI 38 Consiglieri L'art. 19 è approvato.
Art. 20 (Ammontare dell'indennità di fine mandato) "L'ammontare dell'indennità di fine mandato dovuta ai Consiglieri regionali è fissato nella misura dell'ultima mensilità dell'indennità consiliare lorda, percepita in carica dal Consigliere cessato dal mandato moltiplicata per ogni anno di effettivo esercizio del mandato fino ad un massimo di dieci anni.
Per gli effetti di cui al comma precedente, la frazione di anno di effettivo esercizio in carico, non inferiore a sei mesi ed un giorno, viene computata come anno intero, quella minore non è considerata.
Il Consigliere che abbia già beneficiato della liquidazione dell'indennità di fine mandato ha diritto, nel caso di riassunzione del mandato ed al termine dello stesso, alla corresponsione di un'indennità per gli anni del nuovo mandato fino alla concorrenza di dieci mensilità, comprese quelle tenute a calcolo per la liquidazione già percepita".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 38 hanno risposto SI 38 Consiglieri L'art. 20 è approvato.
Art. 21 (Finanziamento della spesa per l'indennità di fine mandato) "A parziale copertura dell'onere relativo alla corresponsione dell'indennità di fine mandato, sull'indennità mensile lorda del Consigliere regionale si applica una trattenuta pari al 5 % da devolvere ad apposito capitolo da istituirsi nella parte Entrata del bilancio regionale avente per oggetto: 'Introiti per ritenuta indennità di fine mandato'.
L'indennità di fine mandato sarà corrisposta mediante prelievo dal bilancio del Consiglio regionale, nel cui preventivo, all'interno del capitolo 10 'Spese per le indennità di carica e di missione spettanti ai componenti del Consiglio regionale', figurerà ogni anno un apposito articolo intitolato 'Spese per indennità di fine mandato'".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 38 hanno risposto SI 38 Consiglieri L'art. 21 è approvato.
Art. 22 (Norma transitoria) "Per i Consiglieri regionali che, all'entrata in vigore della presente legge, sono in carica da oltre due legislature, l'ammontare dell'indennità di fine mandato è aumentata per ogni anno di mandato successivo al decimo anno, della misura del 50 % dell'ultima mensilità dell'indennità consiliare lorda percepita in carica dal Consigliere cessato dal mandato".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 38 hanno risposto SI 38 Consiglieri L'art. 22 è approvato.
Art. 23 (Assegno in caso di decesso) "In caso di decesso del Consigliere regionale ai soggetti indicati dall'art. 12 viene corrisposto un assegno una tantum il cui ammontare è pari all'indennità di fine mandato previsto dall'art. 20, oltre ad una mensilità aggiuntiva dell'indennità consiliare".
Si passi alla votazione.
( (Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 38 hanno risposto SI 38 Consiglieri L'art. 23 è approvato.
Titolo III (Norme finali) Art. 24 (Abrogazione) "Salvo quanto previsto dagli artt. 6, quarto comma, e 15, ultimo comma della presente legge, è abrogata la legge regionale 12/6/1978, n. 32, così come modificata dalle leggi regionali 9/12/1980, nn. 77 e 78.
Il fondo di cui al Titolo I della presente legge succede in tutti i rapporti attivi e passivi facenti capo al fondo di cui alla legge regionale 12/6/1978, n. 32 e successive modificazioni".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 38 hanno risposto SI 38 Consiglieri L'art. 24 è approvato.
Art. 25 (Trattamenti di miglior favore) "Sono fatti salvi i trattamenti di miglior favore goduti dai Consiglieri cessati dal mandato che all'entrata in vigore della presente legge già usufruiscono delle prestazioni del fondo di previdenza".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 38 hanno risposto SI 38 Consiglieri L'art. 25 è approvato.
Pongo ora in votazione l'intero testo della legge.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 38 hanno risposto SI 38 Consiglieri L'intero testo della legge è approvato.
Comunico, infine, che il Consiglio è convocato per domani mattina alle ore 9.30.
La seduta è tolta.



(La seduta ha termine alle ore 18.20)



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