Sei qui: Home > Leggi e banche dati > Resoconti consiliari > Archivio



Dettaglio seduta n.213 del 03/11/83 - Legislatura n. III - Sedute dal 9 giugno 1980 al 11 maggio 1985

Scarica PDF completo

Argomento:


PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BENZI


Argomento: Programm. e promoz. attivita" socio-assist. (assist. minori, anziani, portat. handicap, privato sociale, nuove poverta")

Esame progetti di legge nn. 41 - 56 - 66 relativi alla valorizzazione del volontariato nel settore sanitario e socio-assistenziale (seguito)


PRESIDENTE

La seduta è aperta.
Proseguiamo il dibattito sul punto sesto all'ordine del giorno che prevede l'esame dei progetti di legge nn. 41 - 56 - 66 relativi alla valorizzazione del volontariato nel settore sanitario e socio assistenziale.
La parola al Consigliere Majorino.



MAJORINO Gaetano

Signor Presidente, colleghi Consiglieri, l'intervento del Consigliere Carazzoni è stato esauriente, non solo ai fini di enunciare il pensiero politico-legislativo del nostro Gruppo relativamente ai disegni di legge unificati, ma anche per motivare le ragioni della nostra astensione.
Mi limiterò pertanto ad alcune osservazioni di carattere meramente legislativo, a mio avviso rilevanti, in quanto - come è noto - le scelte e le determinazioni politiche contenute in uno strumento legislativo devono passare attraverso la strettoia della legittimità. La legge 833, che all'art. 1 enuncia i principi della riforma e della legge sanitaria dichiara espressamente che compete allo Stato, alle Regioni ed agli altri Enti locali l'attuazione del Servizio Sanitario Nazionale, garantendo la partecipazione dei cittadini. L'art. 1 e l'art. 45 prevedono poi che la partecipazione dei cittadini avvenga attraverso "associazioni di volontariato" le quali concorrono al raggiungimento dei compiti istituzionali del Servizio Sanitario Nazionale.
Dunque, la normativa nazionale prevede espressamente, ed in maniera esclusiva, le associazioni di volontariato. E allorquando questo disegno di legge unificato prevede, accanto alle associazioni di volontariato, anche i singoli e le famiglie, esce dai confini della normativa nazionale. Anche i disegni di legge presentati dal nostro Gruppo e dai Gruppi DC e PSI tendevano a disciplinare esclusivamente le associazioni di volontariato così come le già vigenti leggi della Regione Autonoma della Valle d'Aosta e della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia, disciplinano in attuazione della legge 833, esclusivamente il volontariato attuantesi attraverso le associazioni.
Mi è stato autorevolmente obiettato, nel corso di colloqui informali con altri colleghi, che anche i singoli e le famiglie possono svolgere un ruolo: quindi non sarebbe giusto escluderli dalla normativa del volontariato.
Ma ritengo che i servizi di volontariato dei singoli possano essere valorizzati e meglio attuati nell'ambito e nell'interno di un sistema associativo, pur dovendosi riconoscere che anche i singoli e le famiglie possano svolgere questo ruolo.
Avevo però osservato che il legislatore della legge quadro n. 833 ha ritenuto di non prendere in considerazione normativa i singoli, ai fini di collaborare con il Servizio Sanitario Nazionale, che è attribuito all'esclusiva competenza dello Stato, della Regione e degli Enti locali.
A mio avviso, un'approvazione della legge che disciplini il volontariato e che prenda in considerazione normativa le associazioni accanto ai singoli, rischia un appunto di non legittimità da parte del Commissario di Governo. Non ho avuto modo di esaminare i resoconti parlamentari, ma, presumibilmente, in quella sede si sarà anche discusso se accanto alle associazioni di volontari potessero agire anche i singoli. Il legislatore nazionale ha però fatto una determinata scelta e ha ritenuto che accanto all'esclusiva competenza dello Stato, delle Regioni e degli Enti locali vadano collocate solo le associazioni di volontari.
Il nostro Gruppo sorregge pertanto, anche con questa motivazione di stretta legittimità, la sua astensione, ritenendo che in una legge regionale solo le associazioni del volontariato hanno diritto di cittadinanza e non i singoli. Agli argomenti ampiamente ed esaurientemente svolti aggiungiamo questo argomento strettamente tecnico e legislativo di legittimità ritenendo che la legge non può essere approvata in quanto pu riguardare, nell'ambito delle competenze regionali, solo le associazioni di volontariato e non i singoli.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Montefalchesi.



MONTEFALCHESI Corrado

Condivido la relazione del Consigliere Reburdo, quindi non mi dilungo nel mio intervento.
Esprimeremo voto favorevole sul testo unificato dei disegni di legge nn. 41 - 56 - 66 che, peraltro, giunge addirittura in ritardo rispetto all'esigenza di costruire un supporto affinché le esperienze di volontariato da parte dei giovani, di anziani e di associazioni, possano continuare ad operare. Il volontariato necessita di strumenti culturali che lo sottraggano al rischio di strumentalizzazioni in funzioni dell'organizzazione del consenso o del dissenso verso chi governa.
La realizzazione di questo obiettivo non è né legata ad una visione statica del volontariato, né è un modo per salvare la coscienza di fronte alle richieste delle associazioni.
E' necessario un salto qualitativo e culturale per valorizzare il volontariato come strumento attraverso il quale la società rivendica un protagonismo, di fronte ad un certo modo di fare politica che scoraggia la partecipazione o quanto meno non la incoraggia ed una politica che rende i cittadini spettatori e non partecipi alle scelte, soggetti passivi e non attivi.
Dobbiamo fare in modo che il volontariato diventi uno strumento attraverso il quale la società interloquisce con i pubblici poteri sulla qualità degli interventi, sul modo di organizzare i servizi e le prestazioni. Abbiamo avuto un esempio emblematico con il tragico terremoto nel Sud che ha visto una grande mobilitazione di volontari, i quali, anche se incontrarono problemi di organizzazione, indicarono allo Stato, alle forze politiche, alla società, un modo attraverso il quale si pu organizzare un servizio di protezione civile. Quella mobilitazione ha prodotto un grande dibattito nel nostro Paese. La protezione civile deve essere di competenza degli apparati dello Stato, oppure può essere un servizio civile che attivi la partecipazione della gente? Il volontariato può essere un elemento di controllo e di partecipazione della società alla gestione della cosa pubblica. La partecipazione non può essere qualcosa di generico che si svolge in sedi formali, qualcosa che non incide sulle decisioni, ma deve essere una forma di organizzazione della società nella quale crescono forme di gestione e di autogestione di una serie di servizi.
Questa legge non viene approvata per dare un contentino alle associazioni ma è uno strumento decisivo della Regione per recepire gli aspetti positivi del volontariato.



PRESIDENTE

La parola all'Assessore Bajardi.



BAJARDI Sante, Assessore alla sanità

Questo disegno di legge deriva dalla fusione di quattro proposte presentate dai Gruppi politici.
Esprimo l'apprezzamento della Giunta sulle conclusioni del lavoro e riconosco che ogni documento e ogni proposta legislativa è sempre perfettibile (forse tra qualche anno ragionando sulle nostre esperienze legislative e su quelle di altre Regioni potremo portare qualche innovazione).
Mi auguro che le riserve formali, anche comprensibili, sollevate dal collega Majorino, non siano tali da contrastare il cammino di questa legge che, in un'epoca come la nostra, cerca di dare concrete risposte. Il volontariato non può agire entro schemi troppo rigidi anche se - è fuor di dubbio - deve svolgersi nell'ambito di criteri e di norme. La legge infatti pone alcuni criteri essenziali come la presentazione delle proposte sull'organizzazione dell'attività, dei programmi ufficialmente presentati rendicontati, la presentazione dei bilanci da parte delle associazioni ecc. Guai se in questo campo scegliessimo la strada dell'imbrigliamento rigido.
Certo, il volontariato subisce l'influsso degli orientamenti e delle posizioni laiche, religiose, ideologiche o di ordine economico Una delle forme più originali di volontariato è quella che ha caratterizzato il 1800 ed è rappresentata dalle organizzazioni della mutualità, le quali si sono collegate con il sindacato.
I partiti sono una filiazione della mutualità e del sindacato.
Da questo punto di vista capisco che possano esserci delle strumentalizzazioni, ma credo che le formulazioni che sono state adottate nella legge possano offrirci la massima garanzia per il futuro.
L'attività del volontariato non deve essere sostitutiva di attività professionali soprattutto di alta qualificazione, né può essere considerata una sommatoria di atti casuali improntati alla superficialità. Se così fosse si banalizzerebbero l'interpretazione del volontariato e le tesi che lo hanno sorretto all'interno del Servizio Sanitario.
Il collega Marchini, con la sua ben nota spregiudicatezza, da una parte ha detto "no" alla professionalità ancorandolo alla legge sui laboratori di analisi e dall'altra ha detto "sì" al pressapochismo riferito al volontariato. Il ragionamento del collega Marchini è paradossale perch esaspera i concetti.
Se vi è un'interpretazione di pressapochismo dobbiamo combatterla: non a caso la legge prevede programmi ragionati e resi pubblici.
Anche se sono convinto che la legge è perfettibile, ritengo che i lavori della V Commissione l'abbiano perfezionata nei punti essenziali. E' una legge che aiuta la crescita del volontariato libero, gratuito disinteressato.
La Giunta ha presentato alcuni emendamenti agli artt. 5, 10, 13 che valuteremo di volta in volta nel corso dell'esame dell'articolato. Questi emendamenti sono scaturiti dalla discussione avuta in sede di I Commissione congiuntamente con la V Commissione.
La Giunta si impegna ad attuare rapidamente la legge. Al collega Carazzoni, che quasi anticipa un rimprovero perché il 31 marzo 1984 non sarà possibile presentare la relazione, devo dire che se questa legge ritornerà dal Governo verso la fine di dicembre sarà effettivamente difficile presentare quella relazione. Dobbiamo realizzare quanto è previsto agli artt. 6, 7 (schema di convenzione) e 11. Si tratterà di studiare un modo per omogeneizzare i bilanci secondo un unico schema. Il 31 marzo discuteremo sull'attività della Giunta, censimento dei volontari avvio del processo di ricerca, emanazione di direttive nella sperimentazione, uso dello stanziamento in bilancio. Nel 1985 saremo in grado di presentare una relazione sulla gestione 1984 della legge.
Con l'approvazione di questa legge possiamo guardare in avanti. In sede di V Commissione non si potevano assumere altre decisioni perché la discussione generale sul volontariato si sarebbe dovuta svolgere in I Commissione. Il capitolo del volontariato è aperto per altri settori così come è aperto il capitolo della regolamentazione ed evidenziazione dei diritti dei cittadini.
La carta dei diritti del malato ed altre iniziative non partono soltanto da temi di ordine deontologico, ma interessano temi relativi al funzionamento dei servizi pubblici, all'interno dei quali opera il volontariato; quindi una corposa componente umana oltre a quella professionale gioca un peso rilevante.
Da questo punto di vista c'è ancora molto cammino da fare e molti quesiti da risolvere: il diritto alla salute, il diritto all'accesso ai servizi, tutte realtà nei confronti delle quali il nostro comportamento non può che essere di tutela e di difesa.
Questa legge pone una premessa ai passi ulteriori che, per quanto ci compete, dovremo responsabilmente fare in questa direzione.



PRESIDENTE

La discussione generale è finita.
Passiamo alla votazione del relativo articolato.
Art. 1 (Riconoscimento e valorizzazione del volontariato) "La Regione Piemonte riconosce e favorisce tutte le forme di espressione autonoma dei cittadini che realizzino modi di partecipazione democratica alla vita delle istituzioni e contribuiscano allo sviluppo della società.
In particolare, a norma e per i fini di cui alla legge 23/12/1978, n.
833, alla legge regionale 10/3/1982, n. 7 e alla legge regionale 23/8/1982 n. 20, la Regione riconosce e valorizza la funzione sociale del volontariato singolo o associato che concorra alla promozione della salute al miglioramento della qualità della vita e delle relazioni tra i cittadini".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 47 hanno risposto SI 45 Consiglieri si sono astenuti 2 Consiglieri L'art. 1 è approvato.
Art. 2 (Definizione del volontariato socio-sanitario) "Le attività di volontariato considerate nella presente legge consistono in prestazioni libere, gratuite e senza fine di lucro, che concorrono a prevenire e a rimuovere, o alleviare stati di bisogno situazioni di emarginazione e carenze fisiche, psichiche o di altro genere mediante adeguati interventi nell'ambito sanitario e socio-assistenziale.
Il volontariato concorre al miglior conseguimento degli obiettivi generali dei servizi definiti dalle leggi regionali e dal piano socio sanitario regionale".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 47 hanno risposto SI 45 Consiglieri si sono astenuti 2 Consiglieri L'art. 2 è approvato.
Art. 3 (Volontariato dei singoli, delle famiglie, delle comunità, dei gruppi e delle associazioni) "Le attività di volontariato possono essere svolte da persone singole da nuclei familiari, da comunità, da gruppi e da associazioni di fatto o legalmente costituite".



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 47 hanno risposto SI 45 Consiglieri si sono astenuti 2 Consiglieri L'art. 3 è approvato.
Art. 4 (Associazioni di volontariato) "Le associazioni di volontariato, di cui alla presente legge, si fondano, a norma di Statuto, su prestazioni libere, gratuite e disinteressate dei soci.
Tali prestazioni, di norma, non debbono configurare rapporti di dipendenza contrattuale di chi le presta, né comportare impegno a tempo pieno.
Le cariche dirigenziali di dette associazioni debbono essere, comunque a titolo gratuito".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 47 hanno risposto SI 45 Consiglieri si sono astenuti 2 Consiglieri L'art. 4 è approvato.
Art. 5 (Ambito di intervento) "Le attività di volontariato previste dalla presente legge possono concorrere all'attuazione della politica sanitaria e socio-assistenziale mediante interventi integrativi delle prestazioni cui sono tenuti i pubblici operatori.
Tra l'altro possono riguardare: le prestazioni dirette al recupero funzionale e sociale dei soggetti affetti da minorazioni fisiche, psichiche e sensoriali, da qualunque causa provocate la donazione e la raccolta del sangue umano, nonché ogni attività rivolta ad una maggiore sensibilizzazione della comunità sul problema della donazione di organi ed il raccordo con le strutture sanitarie operanti in tale settore gli interventi per la tutela sociale, compreso l'affidamento delle persone in difficoltà, con particolare riferimento agli anziani, ai tossicodipendenti ed al settore materno-infantile, per quanto riguarda sia l'attività consultoriale prevista dalla legge 22/5/1978, n. 194, sia la prevenzione e la riabilitazione dei portatori di handicaps l'assistenza ai dimessi dal carcere e dalle strutture sanitarie e socio-assistenziali, anche a seguito dei provvedimenti di ristrutturazione e riconversione dei servizi ospedalieri e residenziali attuati a norma del piano socio-sanitario regionale e della legge regionale 23/8/1982, n. 20 l'adozione speciale, a norma delle vigenti disposizioni, dei minori privi di nucleo familiare le iniziative rivolte al recupero dei soggetti, che si trovano in situazioni emarginanti ed al loro reinserimento nel tessuto sociale e nelle famiglie le attività di trasporto per gli utenti del servizio socio-sanitario non in grado di raggiungere con mezzi propri i centri erogatori dei servizi socio-sanitari e delle altre attività di socializzazione sul territorio il collegamento tra gli utenti dei servizi residenziali e le loro famiglie l'educazione sanitaria".
La Giunta regionale ha presentato il seguente emendamento: al secondo comma, sostituire il quinto capoverso (l'adozione speciale, a norma delle vigenti disposizioni, dei minori privi di nucleo familiare) con la seguente nuova formulazione: "l'adozione, a norma delle vigenti disposizioni, dei minori privi di nucleo familiare".
Ha chiesto di parlare il Consigliere Martinetti. Ne ha facoltà.



MARTINETTI Bartolomeo

Mi domando se non sia eccessivo inserire in questa legge l'adozione come espressione di volontariato.
Sarebbe opportuno eliminare questa indicazione perché l'adozione è una figura giuridica particolare normata da legge.



PRESIDENTE

La parola all'Assessore Bajardi.



BAJARDI Sante, Assessore alla sanità

La Giunta ha dato una formulazione corretta. Non esiste più la questione dell'adozione speciale. L'atto specifico ha delle, sue regolamentazioni giuridiche. La legge regionale non può modificare aspetti regolati da leggi statali ed il nostro intervento non può che esplicarsi in termini collaterali.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Reburdo.



REBURDO Giuseppe

E' una questione che ha un significato politico e sociale rilevante anche se la legge sull'adozione ha delle sfaccettature particolari. Il volontariato può intervenire per piccoli spazi di tempo.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Bergoglio.



BERGOGLIO Emilia

La precisazione del collega Martinetti ha un valore tecnico e vuole prevenire un'inesattezza giuridica. Il caso a cui si riferisce il Consigliere Reburdo rientra nell'affidamento temporaneo in attesa che il provvedimento di adozione sia definitivo. L'adozione è legata ad una procedura che non consente l'affidamento temporaneo.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Acotto.



ACOTTO Ezio

Propongo di omettere questo comma, tenendo conto che l'art. 5 specifica una serie di prestazioni che sono introdotte dall'inciso: "... tra l'altro possono riguardare". Quel "tra l'altro" può consentirci di affrontare adeguatamente il problema specifico sulla base di ulteriori approfondimenti.



PRESIDENTE

L'Assessore Bajardi ritira l'emendamento precedente e lo ripropone nel testo seguente: sopprimere il quinto capoverso del secondo comma.
Chi è favorevole è pregato di alzare mano.
L'emendamento è approvato con 45 voti favorevoli e 2 astensioni.
Pongo in votazione l'art. 5 nel testo emendato.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 47 hanno risposto SI 45 Consiglieri si sono astenuti 2 Consiglieri L'art. 5 è approvato.
Art. 6 (Partecipazione) "La partecipazione dei soggetti di cui ai precedenti artt. 3 e 4 alla programmazione ed all'attività dei servizi sanitari e socio-assistenziali si attua secondo i principi e le modalità indicati nella legge 23/12/1978 n. 833, artt. 1, 11 e 13, nonché nelle leggi regionali 10/3/1982, n. 7 all. 1, nn. 75-76 e 23/8/1982, n. 20, art. 2, n. 6-7.
Il regolamento previsto dal secondo comma dell'art. 18 della legge regionale 21/1/1980, n. 3, fissa le forme e le modalità di partecipazione consultazione ed informazione dei volontari singoli ed associati e detta norme per l'inclusione delle associazioni di volontariato negli organismi di cui alla lettera a) del citato comma.
I soggetti di cui ai precedenti artt. 3 e 4 partecipano alle consultazioni indette per la formazione e l'aggiornamento del piano socio sanitario regionale".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 47 hanno risposto SI 45 Consiglieri si sono astenuti 2 Consiglieri L'art. 6 è approvato.
Art. 7 (Attività dei volontari singoli e dei gruppi) "I volontari singoli o i gruppi di volontariato di cui al precedente art. 3 possono accedere ai servizi socio-sanitari pubblici onde svolgersi la loro attività.
Le Unità Socio-Sanitarie Locali (USSL) ne stabiliscono le modalità ispirandosi ai principi di cui all'art. 1 della presente legge, onde favorire e facilitare la presenza e l'apporto del volontariato, sulla base di proposte operative.
Al fine di perseguire il massimo coordinamento interno alle strutture ed evitare possibili intralci allo svolgimento dell'attività istituzionale del servizio pubblico, le USSL devono, tra l'altro, prevedere: un coretto rapporto con gli operatori dei servizi le garanzie per evitare inconvenienti di ordine igienico ogni altra norma rivolta ad assicurare il rispetto dei diritti dell'assistito, compresa la sua libertà di rifiutare l'intervento.
Attraverso specifici programmi di intervento, le USSL possono anche utilizzare i volontari, che si dichiarino disponibili, per il raggiungimento di particolari obiettivi".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 47 hanno risposto SI 45 Consiglieri si sono astenuti 2 Consiglieri L'art. 7 è approvato.
Art. 8 (Volontariato delle famiglie e delle comunità) "L'attività di volontariato prestate da nuclei familiari o da comunità si esplica in particolare, anche se non esclusivamente, mediante l'ospitalità, di norma temporanea, offerta a persone che si trovino, per qualsiasi ragione, in condizione di bisogno, ivi compresi i minori da ricevere in affidamento a norma delle vigenti disposizioni.
Nel caso in cui le prestazioni di cui al primo comma siano richieste o ritenute necessarie dall'USSL, questa provvede a concordarne le modalità ed i conseguenti rapporti con le famiglie o le comunità interessate".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 47 hanno risposto SI 45 Consiglieri si sono astenuti 2 Consiglieri L'art. 8 è approvato.
Art. 9 (Attività delle associazioni di volontariato) "Le associazioni di volontariato di cui al precedente art. 4 svolgono la loro attività, per il raggiungimento delle finalità statutarie, in piena autonomia, nell'ambito della legislazione vigente.
Qualora intendano direttamente concorrere al perseguimento degli obiettivi fissati dai piani zonali delle USSL o, comunque, la loro attività comporti l'accesso alle strutture pubbliche e/o la necessità di rapporti con i servizi ed il personale dipendente dalle USSL stesse, le associazioni devono presentare specifiche proposte-progetti al Comitato di gestione dell'USSL interessata. Sulla base di tali proposte-progetti e delle modalità di intervento concordate, tra l'USSL e l'associazione deve essere stipulata apposita convenzione, regolante i reciproci rapporti, le modalità per l'effettuazione dei servizi, la verifica periodica dell'attuazione dei programmi predisposti ed il riscontro dei risultati conseguiti, anche in relazione alle risorse impiegate.
La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare ed esperite le necessarie consultazioni con il volontariato, provvede a predisporre uno schema-tipo della suddetta convenzione.
Se le proposte di intervento riguardano l'intero territorio regionale la convenzione deve essere concordata e stipulata tra l'associazione proponente e la Giunta regionale; in tal caso l'attuazione della convenzione stessa nell'ambito delle singole zone socio-sanitarie è subordinata al consenso delle relative USSL".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 47 hanno risposto SI 45 Consiglieri si sono astenuti 2 Consiglieri L'art. 9 è approvato.
Art. 10 (Censimento, formazione ed aggiornamento dei volontari) "Le USSL, al fine della programmazione dei servizi socio-sanitari: provvedono al censimento delle risorse di volontariato presenti nel rispettivo territorio stimolano iniziative rivolte alla reciproca conoscenza, allo scambio di informazioni e di esperienze favoriscono l'approfondimento culturale e tecnico della problematica del volontariato.
Le USSL collaborano al conseguimento di un'adeguata professionalità da parte dei volontari, assicurando alle associazioni di cui al precedente art. 4, che organizzano corsi di formazione ed aggiornamento, tutte le informazioni necessarie e mettendo a loro disposizione, se richiesto proprio personale tecnico.
Le USSL possano concordare con le associazioni e con gli altri soggetti interessati la partecipazione dei volontari ai corsi di formazione ed aggiornamento promossi per il proprio personale dipendente".
La Giunta regionale ha presentato i seguenti emendamenti: 1) al titolo dell'articolo, dopo la parola "censimento", sostituire le parole "formazione ed aggiornamento" con "addestramento ed informazione".
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
L'emendamento è approvato con 45 voti favorevoli e 2 astensioni.
2) Al secondo comma, dopo le parole "organizzano corsi di", sostituire le parole "formazione ed aggiornamento" con "addestramento ed informazione".
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
L'emendamento è approvato con 45 voti favorevoli e 2 astensioni.
Pongo in votazione l'art. 10 nel testo emendato.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 47 hanno risposto SI 45 Consiglieri si sono astenuti 2 Consiglieri L'art. 10 è approvato.
Art. 11 (Sostegno alle attività di volontariato) "Ai soggetti di cui al precedente art. 3 che realizzino i programmi concordati con le USSL, può essere corrisposto, secondo modalità da definire preventivamente, un rimborso per le spese vive sostenute, a seguito di presentazione della dovuta documentazione Le convenzioni di cui al precedente art. 9 stabiliscono la misura e le modalità di erogazione dei rimborsi previsti per le associazioni, in relazione all'attuazione dei programmi di intervento oggetto delle convenzioni stesse. Tali rimborsi, in base al principio enunciato nel secondo comma del precedente art. 4, devono concernere esclusivamente le spese vive affrontate dall'associazione e dai singoli per l'espletamento degli obblighi previsti in convenzione.
Le associazioni che ricevono rimborsi a sensi del comma precedente sono tenute ad assicurare, per la durata della convenzione, la pubblicità dei propri bilanci ed il riscontro dei risultati ottenuti in relazione alle risorse impiegate.
Ai soggetti di cui ai precedenti artt. 3 e 4, che svolgono attività convenzionate o, comunque, ritenute utili per la comunità locale le USSL possono concedere in uso locali ed attrezzature per il loro funzionamento e coordinamento associativo.
Le USSL assumono a proprio carico gli oneri relativi alle necessarie coperture assicurative contro gli infortuni e per la responsabilità civile verso terzi dei volontari nell'espletamento dei servizi previsti all'ultimo comma dell'art. 7, al secondo comma dell'art. 8 e al secondo e quinto comma dell'art. 9 della presente legge, nell'ambito degli accordi e delle convenzioni previsti".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 47 hanno risposto SI 45 Consiglieri si sono astenuti 2 Consiglieri L'art. 11 è approvato.
Art. 12 (Relazioni annuali) "Le USSL trasmettono alla Giunta regionale, entro il 31 gennaio di ogni anno, una relazione in merito all'attività del volontariato nell'attuazione dei loro programmi, nonché i dati del censimento di cui al precedente art.
10.
La Giunta regionale, entro il 31 marzo di ogni anno, presenta al Consiglio regionale una dettagliata relazione sulle attività di volontariato e sullo stato di attuazione della presente legge, sia a livello delle singole USSL che a quello di sua diretta competenza".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 47 hanno risposto SI 45 Consiglieri si sono astenuti 2 Consiglieri L'art. 12 è approvato.
Art. 13 (Rapporti con la Regione) "La Regione: attua il censimento del volontariato organizzato a livello regionale e coordina il censimento delle USSL di cui al precedente art. 10 promuove direttamente e favorisce le iniziative culturali e di ricerca, tese ad approfondire le motivazioni sociali, civili, etiche religiose che stanno alla base del volontariato stimola, favorisce, valorizza, su precise e circostanziate proposte anche attività di volontariato che sperimentino forme innovative in campo socio-assistenziale di cui alla legge regionale 23/8/1982, n. 20, con particolare riferimento all'art. 2, punti 6 e 7.
La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare emana direttive volte ad agevolare il conseguimento delle finalità della presente legge".
La Giunta regionale ha presentato il seguente emendamento: al primo comma, dopo le parole "forme innovative in campo" sostituire "socio-assistenziale di cui alla legge regionale 23/8/1982, n. 20, con particolare riferimento all'art. 2, punti 6 e 7" con "sanitario e in campo socio-assistenziale in armonia con quanto previsto all'art. 2, punti 6 e 7 della legge regionale 23/8/1982, n. 20".
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
L'emendamento è approvato con 45 voti favorevoli e 2 astensioni.
Pongo in votazione l'art. 13 nel testo emendato.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 47 hanno risposto SI 45 Consiglieri si sono astenuti 2 Consiglieri L'art. 13 è approvato.
Art. 14 (Norme finanziarie) "Agli oneri derivanti dalla presente legge provvedono, secondo i rispettivi livelli di intervento, la Regione e le Unità Socio-Sanitarie Locali.
Alla spesa che la Regione sostiene per il proprio livello d'intervento direttamente o, per iniziative di particolare significato, in concorso convenzionato con le Unità Socio-Sanitarie Locali, si fa fronte: per la parte sanitaria e per l'ammontare di L. 250.000.000 in termini di competenza e di cassa, con lo stanziamento del capitolo del bilancio 1984 corrispondente al capitolo 10674 del bilancio di previsione dell'esercizio 1983; per la parte socio-assistenziale e per l'ammontare di L. 250.000.000 in termini di competenza e di cassa si provvede, in deroga all'art. 34 della legge regionale 23/8/1982, n. 20 e dell'art. 4 della legge regionale 5/9/1983, n. 15, con una quota parte di pari ammontare del capitolo 10350 del bilancio 1984: 'Fondo per la gestione dei servizi socio-assistenziali risorse regionali' e l'istituzione del capitolo con la denominazione: 'Fondo per interventi diretti o, per iniziative di particolare significato in concorso convenzionato con le Unità Socio-Sanitarie Locali, in materia di volontariato' e con lo stanziamento di L. 250.000.000 in termini di competenza e di cassa.
Per gli esercizi successivi si provvederà in sede di approvazione delle rispettive leggi di bilancio.
Le Unità Socio-Sanitarie Locali intervengono utilizzando: a) il fondo sanitario regionale, in via prioritaria le quote a destinazione vincolata di cui agli artt. 2 e 15 della legge regionale 3/9/1981, n. 42 b) il fondo per la gestione dei servizi socio-assistenziali di cui all'art. 34 della legge regionale 23/8/1982, n. 20".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 47 hanno risposto SI 45 Consiglieri si sono astenuti 2 Consiglieri L'art. 14 è approvato.
Pongo ora in votazione l'intero testo della legge.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 47 hanno risposto SI 45 Consiglieri si sono astenuti 2 Consiglieri L'intero testo della legge è approvato.



PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE MARCHIARO


Argomento: Norme finanziarie, tributarie e di contabilita

Esame deliberazione Giunta regionale n. 40-28181: "Tabelle parametriche regionali ex artt. 5 e 10 della legge 28/1/1977, n. 10, da assumere nelle deliberazioni consiliari per la determinazione dei contributi relativi agli oneri di urbanizzazione"


PRESIDENTE

Passiamo al punto settimo all'ordine del giorno che prevede l'esame della deliberazione della Giunta regionale n. 40-28181: "Tabelle parametriche regionali ex artt. 5 e 10 della legge 28/1/1977, n. 10, da assumere nelle deliberazioni consiliari per la determinazione dei contributi relativi agli oneri di urbanizzazione".
Tale deliberazione è stata licenziata all'unanimità dalla II Commissione.
La pongo pertanto in votazione.
Ve ne do lettura: "Il Consiglio regionale vista la deliberazione del 22/9/1983 n. 40-28181 della Giunta regionale visto il parere favorevole della competente Commissione consiliare delibera di rettificare il testo degli allegati nn. 3 e 4 della deliberazione del Consiglio regionale del 26/5/1977 n. 179 - C.R. 4170, pubblicato sul Bollettino Ufficiale suppl. n. 24 del 14/6/1977, come di seguito specificato: a pagina 2052 - allegato n. 3: punto 1), secondo comma, anziché 'Indice fondiario = 1,33:500.000 500.000 - (125.000 + 75.000)' leggasi: 'Indice fondiario = 1,33 = 400.000 500.000 - (125.000 + 75.000)' paragrafo 'Opere di urbanizzazione secondaria', ultimo capoverso anziché 'Anche per le opere di urbanizzazione secondaria si fa riferimento alla tabella 1 per gli oneri indotti.' , leggasi: 'Anche per le opere di urbanizzazione secondaria si fa riferimento alla tabella 2 per gli oneri indotti...' a pagina 2055 - allegato n. 4 - tabella n. 5: nella colonna 6, ultime due righe, anziché il valore '2.850' leggasi: il valore '2.350' i valori delle righe stesse nelle colonne 16, 17, 18, 19 sono di conseguenza modificate in '3.200' anziché '3.700' a pagina 2056 - allegato n. 4 - tabella n. 6: nella colonna 'superficie netta', riga 'attività turistico ricettive', è soppresso il valore '20 mq'".
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
La deliberazione è approvata all'unanimità dei 46 Consiglieri presenti in aula.


Argomento: Industria (anche piccola e media) - Problemi del lavoro e della occupazione

Dibattito sui problemi della siderurgia (rinvio)


PRESIDENTE

Signori Consiglieri, nella conferenza dei Capigruppo si è deciso di rinviare il dibattito sulla siderurgia alle sedute del 17 e 18 p.v.
Chiede di parlare l'Assessore Tapparo. Ne ha facoltà.



TAPPARO Giancarlo, Assessore al lavoro

Probabilmente prima del 17 e 18 novembre potranno verificarsi fatti nuovi, quindi sarà opportuno discutere preliminarmente su questo argomento con le Commissioni I e IV, per accelerare i tempi.
Propongo quindi di fissare per la prossima settimana la convocazione delle due Commissioni, senza con questo voler negare il valore del dibattito generale in aula.
Chiedo un pronunciamento su questa proposta.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Brizio.



BRIZIO Gian Paolo

Siamo d'accordo su questa proposta.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Montefalchesi, Presidente della IV Commissione.



MONTEFALCHESI Corrado

Propongo di fissare la riunione congiunta per venerdì 11 novembre, alle ore 15.



PRESIDENTE

Non vi sono obiezioni.
Il Consiglio sarà convocato a domicilio per i giorni 17 e 18 novembre.
La seduta è tolta.



(La seduta ha termine alle ore 16,15)



< torna indietro