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Dettaglio seduta n.209 del 20/10/83 - Legislatura n. III - Sedute dal 9 giugno 1980 al 11 maggio 1985

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Argomento:


PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BENZI


Argomento: Tutela dagli inquinamenti del suolo - smaltimento rifiuti

Interrogazione del Consigliere Ariotti inerente la discarica di rifiuti in regione Cascinetta a Casale


PRESIDENTE

La seduta è aperta.
Iniziamo i lavori con il punto secondo all'ordine del giorno che reca: "Interrogazioni ed interpellanze".
Discutiamo per prima l'interrogazione presentata dal Consigliere Ariotti inerente la discarica di rifiuti in regione Cascinetta a Casale.
Risponde l'Assessore Calsolaro.



CALSOLARO Corrado, Assessore alla tutela dell'ambiente

Risulta all'Assessorato all'ambiente il fatto che il Comune di Casale abbia autorizzato la ditta Bagna Enrico, con ordinanza n. 25 del 26/4/1983 ad utilizzare un'area di proprietà della ditta stessa come deposito temporaneo di rifiuti speciali invocando l'applicazione dell'art. 12 del D.P.R. n. 915 e cioè le condizioni di eccezionale urgenza sulla base delle quali il Comune può ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di smaltimento dei rifiuti. Ai sensi del citato D.P.R. la Regione aveva nel frattempo ricevuto la domanda della ditta Bagna per effettuare uno stoccaggio provvisorio di rifiuti industriali raccolti presso aziende situate nel Comprensorio Casalese.
E' emerso tuttavia dall'esame delle integrazioni fatte pervenire dalla ditta su richiesta dell'Assessorato che l'attività prevista nell'area prescelta è quella di discarica definitiva. Pertanto è stato comunicato alla ditta Bagna ed al Comune di Casale che il caso non può più rientrare nell'applicazione dell'art. 12 del D.P.R. n. 915 e che di conseguenza la discarica potrà essere avviata solo dopo il rilascio dell'autorizzazione regionale ex D.P.R. n. 915/1982. Al Sindaco del Comune di Casale è stato richiesto altresì quali fossero in dettaglio le situazioni urgenti ed eccezionali tali da giustificare l'assunzione dell'ordinanza di cui sopra.
In merito alla tipologia dei rifiuti che la ditta Bagna intende smaltire in discarica va premesso che nelle domande presentate entro il 16/3/1983, una di esse si riferiva a stoccaggio provvisorio di rifiuti tossici e nocivi.
Nelle integrazioni inviate successivamente la ditta parla invece dell'apertura di una discarica definitiva per rifiuti speciali (scarti di lavorazione di particolari di cemento / amianto, fanghi industriali di conceria, altri rifiuti industriali dichiarati assimilabili agli urbani).
Occorre precisare a questo punto che il D.P.R. 915 stabilisce all'art.
2 che siano da considerare rifiuti tossici e nocivi tutti quelli che contengono o sono contaminati dalle sostanze elencate nell'allegato al D.P.R. stesso. Le quantità e le concentrazioni o in generale le caratteristiche delle sostanze di cui all'allegato sopraccitato che rendono i rifiuti che li contengono tossici e nocivi per la salute dell'uomo e/o per l'ambiente dovranno essere definite dallo Stato, entro il 31/12/1983 ai sensi dell'art. 4, lettera g) e dell'art. 31, primo comma, del D.P.R.
915.
Nell'attuale situazione transitoria non esistono limiti di concentrazione da applicare per verificare l'appartenenza di un rifiuto alla categoria degli urbani, o degli speciali o dei tossici e nocivi.
Fra le sostanze citate al punto 3 dell'interrogazione, il piombo ed i fenoli sono compresi nell'elenco allegato al D.P.R. 915 e pertanto la loro presenza in un prodotto di scarto potrebbe far classificare quest'ultimo tra i rifiuti tossici e nocivi. E' stato richiesto alla ditta Bagna se tra i residui che si prevede di raccogliere e di mettere a dimora in discarica ve ne sono alcuni che possono contenere o essere contaminati dalle suddette sostanze. E' peraltro da osservare che tra i rifiuti che la ditta Bagna dichiara di voler ritirare sono compresi scarti di lavorazione di cemento amianto: essendo l'amianto in fibre o in polvere compreso nell'elenco allegato al D.P.R. 915 si può affermare che i rifiuti di cui trattasi siano da considerare tossici o nocivi (per la salute dell'uomo soprattutto) e non speciali come invece afferma la ditta Bagna nella sua domanda.
Per quanto attiene infine i tempi necessari per rispondere alla domanda inoltrata sia dalla ditta Bagna per la sua discarica privata, sia al Comune di Casale per la discarica progettata da quest'ultimo in zona adiacente a quella utilizzata dalla ditta di cui sopra non è attualmente possibile fornire elementi di risposta precisi in quanto: l'applicazione del D.P.R. 915/1982 ha determinato una situazione di profondo disagio nell'ambito degli uffici che se ne occupano (Servizio Scarichi Industriali e Smaltimento Rifiuti Solidi) trattandosi di materia per molti versi non prevista nei programmi di lavoro dei Servizi stessi, di complessa applicazione mancando criteri tecnici e scientifici di riferimento, soprattutto per quanto attiene lo smaltimento dei rifiuti industriali. A ciò si aggiunga il fatto che, stabilendo il D.P.R. 915 che le autorizzazioni per le varie fasi od operazioni costituenti smaltimento dei rifiuti debbano essere autorizzate dalla Regione, sono pervenute all'Assessorato 1.200 domande circa.
Gli uffici stanno in questo periodo terminando la prima istruttoria delle istanze, nell'espletamento della quale si è determinata nella quasi totalità dei casi la necessità di richiedere notizie integrative essendosi rivelate del tutto carenti quelle inviate dalle ditte o dagli enti interessati, unitamente alle domande di autorizzazione.
Gli uffici ritengono di poter terminare questa prima fase di esame delle domande entro il mese di ottobre e di riprendere immediatamente l'esame delle varie pratiche alla luce delle documentazioni suppletive pervenute, al fine di predisporre i singoli provvedimenti autorizzativi.
Per completare le informazioni in merito al problema di cui trattasi si informa che in data 1/9/1983 la Squadra di Polizia Giudiziaria della Pubblica Sicurezza presso la Procura della Repubblica di Casale ha richiesto alla Regione gli atti concernenti l'istruttoria delle pratiche relative alle due domande di autorizzazione giacenti presso l'Assessorato per l'ambiente e l'energia e relative una alla discarica in località Cascinetta di Bagna Enrico e la seconda inerente il progetto di una discarica del Comune per il deposito di rifiuti industriali. Le documentazioni richieste sono state trasmesse.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Ariotti.



ARIOTTI Anna Maria

L'interrogazione è nata dal desiderio di dare una risposta alle preoccupazioni espresse dalla popolazione e da molte forze sociali e politiche ed anche dalla necessità di acquisire certezza di fronte ad una decisione, quella dell'apertura di una discarica a monte delle falde dell'acquedotto di Casale che a parere di molti ed anche mio non solo appare illegittima ma ha originato una situazione che come confermano le analisi dell'USL è pericolosa per la salute degli abitanti. E' vero che la discarica è tuttora aperta, in seguito all'insistenza dell'opinione pubblica è stata regolamentata, ma l'Assessore sa bene quanto sia difficile modificare atteggiamenti in questo campo quando si è concesso un permesso ed una serie di industrie, molte da fuori Regione, hanno potuto scaricare rifiuti speciali e purtroppo sostanze tossiche (la presenza del piombo lo testimonia). D'altra parte la sorveglianza ed il controllo sono ugualmente difficili. Ringrazio l'Assessore per l'attenzione e la tempestività con cui ha seguito questo problema e lo pregherei di usare la stesa attenzione nel predisporre tutti gli atti da parte del suo Assessorato per l'individuazione e l'allestimento di una discarica pubblica come richiesto dal Comune che sia fin dall'inizio (perché è difficile modificare quando si è dato un permesso) conforme a tutti i requisiti di legge.
Credo che questo delle discariche e dello smaltimento dei rifiuti sia uno dei settori e dei problemi più urgenti da risolvere con competenze, con serietà e con correttezza da parte di tutti gli enti interessati, dal momento che è in gioco la salvaguardia dell'ambiente e della salute pubblica.
La ringrazio.



PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE PETRINI


Argomento: Urbanistica (piani territoriali, piani di recupero, centri storici - Edilizia e norme tecnico-costruttive

Interrogazione dei Consiglieri Barisione, Acotto e Ferro inerente le autorizzazioni edilizie in Comuni agricoli (Strambino e Romano)


PRESIDENTE

Passiamo all'interrogazione presentata dai Consiglieri Barisione Acotto e Ferro inerente le autorizzazioni edilizie in Comuni agricoli (Scambino e Romano).
Risponde l'Assessore Calsolaro.



CALSOLARO Corrado, Assessore all'urbanistica

Con riferimento all'interrogazione dei Consiglieri Barisione, Acotto e Ferro è stato effettuato il 16 settembre scorso un sopralluogo nei due Comuni interessati dal quale è emerso: per quanto riguarda il Comune di Strambino la realizzazione della villa cui accennano gli interroganti è stata autorizzata con concessione edilizia n. 734, rilasciata il 24/11/1982, a seguito di PEC approvato dal Consiglio comunale con deliberazione del 14/5/1982, esecutiva per decorrenza dei termini, su parere favorevole del Comitato comprensoriale di Ivrea espresso il 24-25 marzo 1982. Questo intervento risulta compreso nel primo PPA approvato con deliberazione della Giunta regionale il 14/10/1980. E' stato verificato dagli atti giacenti presso l'Assessorato all'urbanistica che nessuna indicazione della rete di acquedotto era presente nel PPA.
Secondo quanto dichiarato verbalmente dal tecnico comunale ai due funzionari istruttori, la costruzione insiste su di un'area interessata dal passaggio di un tratto di condotta del Consorzio irriguo dell'Agro morenico che, al momento degli scavi, è stato interrotto. I funzionari regionali non hanno però potuto verificare direttamente quanto ha dichiarato il funzionario comunale in quanto il Comune non ha fornito una piantina riportante il tracciato delle condotte dell'Agro morenico.
Agli atti del Comune non risulta la comunicazione di inizio dei lavori.
Per quanto riguarda il Comune di Romano Canavese le costruzioni esistenti sull'area irrigua non risulterebbero frapporre ostacoli all'utilizzazione completa della capacità delle condotte dell'Agro morenico.
Secondo quanto dichiarato verbalmente dal tecnico comunale sulla base della piantina riportante il tracciato delle condotte, tutte le costruzioni autorizzate dal Comune sono state realizzate su aree non interessate dal passaggio delle condotte.
Il Comune ha poi trasmesso, il 23 settembre scorso, una dichiarazione attestante questa situazione.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Barisione.



BARISIONE Luigi

Mi dichiaro soddisfatto della risposta e dell'indagine. E' opportuno compiere un intervento presso il Comune di Scambino perché recepisca tra i suoi strumenti urbanistici quella struttura e perché impedisca altri interventi che potrebbero comprometterla ulteriormente visto che già in passato aveva subito variazioni per interventi edilizi.
Chiedo agli Assessori all'urbanistica e all'agricoltura che prestino un'attenzione particolare attraverso l'ESAPE che gestisce quella struttura irrigua.


Argomento: Protezione della natura (fauna, flora, minerali, vigilanza, ecc.)

Interrogazione del Consigliere Carazzoni inerente la raccolta di funghi


PRESIDENTE

L'Assessore Calsolaro risponde all'interrogazione presentata dal Consigliere Carazzoni inerente la raccolta di funghi.



CALSOLARO Corrado, Assessore alla tutela dell'ambiente

L'Assessorato all'ambiente ha avviato la revisione dei punti maggiormente controversi della legge n. 32/1982 sulla "Conservazione del patrimonio naturale e dell'assetto ambientale". Il disegno di legge di revisione sarà presentato quanto prima. A questo fine, dopo un incontro con l'Unione Regione delle Province Piemontesi e con la delegazione regionale dell'UNCEM, è stata costituita un'apposita Commissione di studio, composta da due funzionari per ciascuno dei tre Enti (Regione, URPP ed UNCEM) con l'incarico di raccogliere le osservazioni ed i suggerimenti degli Enti interessati al fine di predisporre la revisione degli articoli controversi.
Per facilitare e rendere più agevole il compito della Commissione l'Assessorato all'ambiente ha raccolto tutta la normativa regolamentare emanata dai soggetti attuatori della legge, nonché le decisioni assunte dai CO.RE.CO. in merito ad essa. Al termine di questo lavoro preparatorio sarà presentato il disegno di legge di revisione cui seguirà il normale iter legislativo. Mi sembra appena il caso di ricordare che tra gli argomenti oggetto di verifica, quali la raccolta di prodotti del sottobosco e le sanzioni, vi è quello del prezzo del tesserino per il quale si proporrà una disciplina più precisa, che dovrebbe evitare la disomogeneità di regolamentazione da parte di Enti locali anche contigui. Per quanto riguarda invece le sanzioni si agirà di concerto con l'Assessorato regionale ai parchi per la loro omogeneizzazione. Sembra cioè che le sanzioni che vengono irrogate per la raccolta dei funghi nelle aree libere siano più gravi di quelle che vengono irrogate nel caso che si tratti di terreni sottoposti a vincolo di parco.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Carazzoni.



CARAZZONI Nino

Nel ringraziare l'Assessore per la risposta, mi permetto due osservazioni.
L'interrogazione era stata presentata il 27/7/1983 all'apertura della stagione tradizionalmente dedicata alla raccolta dei funghi, quando ancora era possibile modificare o rettificare disposizioni legislative e deliberanti che si erano dimostrate, al primo impatto con la realtà, fonte di notevoli discussioni e contestazioni. La seconda osservazione riguarda la legge n. 32, in particolare la parte dedicata alla raccolta dei funghi che è stata, per tutta l'estate, alla ribalta dell'attenzione pubblica attraverso convegni, dibattiti ed articoli di giornale.
E' strano che in questo lungo periodo la Giunta non abbia mai fatto sentire ufficialmente la propria parola. Il Presidente Viglione non perde occasione - così almeno mi risulta - per scrivere addirittura ai giornali lettere di chiarimenti, di precisazioni, di anticipazioni.



VIGLIONE Aldo, Presidente della Giunta regionale

Non uso l'Ufficio Stampa.



CARAZZONI Nino

Prendo atto che il Presidente Viglione ha anche eliminato le spese dell'Ufficio Stampa per poter sopperire ed integrare di persona a questa importante attività.
Evidentemente al Presidente Viglione deve essere sfuggita l'importanza di questa questione che ha suscitato molte discussioni nell'ambito piemontese.
Ad ogni modo prendo atto che è stata assicurata una sollecita revisione della legge le cui norme meritano di essere riviste non soltanto nella parte riferentesi alla raccolta dei funghi. Mi auguro che il disegno di legge della Giunta regionale sia presentato alla discussione in aula al più presto.


Argomento: Consiglio, organizzazione e funzioni

Interrogazione del Consigliere Carazzoni relativa all'incontro di amministratori regionali per il Comprensorio di Mondovì e Comunità montane della zona. Uso di elicottero per raggiungere la località


PRESIDENTE

Discutiamo ora l'interrogazione presentata dal Consigliere Carazzoni relativa all'incontro di amministratori regionali per il Comprensorio di Mondovì e Comunità montane della zona. Uso di elicottero per raggiungere la località.
Risponde il Presidente della Giunta, Viglione.



VIGLIONE Aldo, Presidente della Giunta regionale

Non risultano richieste di pagamento per trasporto in elicottero per raggiungere quelle località. Non conosco il caso.
In questi giorni ho volato due volte su un elicottero dietro invito quindi senza costi per le finanze regionali.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Carazzoni.



CARAZZONI Nino

A me risulta che un episodio quale quello segnalato - non dico denunciato - sia effettivamente accaduto: ad una riunione a Ceva, nel ciclo di quelle programmate dalla Giunta regionale con il Comprensorio di Mondovì e con la Comunità montana della zona, un Assessore è arrivato a bordo di un elicottero. Il Presidente dice che queste spese non incidono sulle finanze regionali. Ne prendo volentieri atto e mi complimento per lo zelo dimostrato da quell'Assessore, che con pregevole sacrificio personale sopporta un esborso di finanze notevole.



VIGLIONE Aldo, Presidente della Giunta regionale

Mi sono impegnato verso il Consiglio che non verranno usati aerei a titolo privato.
Se qualche amico volesse farmi fare un volo fino a Roma permettetemi di farlo a mie spese.


Argomento: Sanita': argomenti non sopra specificati

Interrogazione dei Consiglieri Bergoglio e Ratti inerente gli inconvenienti per il ritiro e prenotazione di esami specialistici e riscossione ticket


PRESIDENTE

Passiamo ora all'interrogazione presentata dai Consiglieri Bergoglio e Ratti inerente gli inconvenienti per il ritiro e prenotazione di esami specialistici e riscossione ticket.
Risponde l'Assessore Bajardi.



BAJARDI Sante, Assessore alla sanità

In conseguenza all'entrata in vigore dell'art. 2 della legge 26/4/1980 n. 181, l'USSL n. 1-23 di Torino, ai fini di una corretta ed uniforme applicazione di quanto disposto dalla citata legge, con apposita circolare dell'11/11/1982, ha precisato, ai Direttori Sanitari ed ai Referenti Amministrativi degli Ospedali di Torino, criteri e modalità di applicazione del ticket sulle prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio.
In particolare e compatibilmente con l'attuale legislazione in materia di maneggio di denaro, la stessa USSL ha disposto, con la predetta circolare, che il ticket può essere riscosso all'atto della prenotazione degli esami oppure successivamente nell'arco di tempo che va dalla prenotazione stessa alla consegna dei referti, a seconda del tipo di organizzazione del presidio.
La riscossione viene praticata preferibilmente con pagamento in contanti presso le casse economali, oppure attraverso gli sportelli delle banche.
L'importo della partecipazione è preliminarmente determinato su un modulo uniformato predisposto, che l'interessato deve presentare alla cassa economale o alla banca. Presso i presidi devono essere affissi appositi fogli informativi per l'utenza, con l'indicazione dei punti di riscossione o degli orari degli sportelli. Per agevolare la riscossione del ticket nei presidi sprovvisti di cassa economale o di sportello bancario, si è istituito, ove possibile, un servizio straordinario di riscossione affidando tale compito a personale dipendente in veste di riscuotitore speciale, secondo le norme che disciplinano il maneggio di denari e valori.
L'USSL n. 1-23 ritiene pertanto che con l'adozione dei provvedimenti sopra esposti, fatto salvo il periodo di rodaggio, gli inconvenienti denunciati non dovrebbero più ripetersi.
Su aspetti particolari si ha notizia che l'USSL n. 1-23 sta affrontando un'ipotesi di prenotazione coordinata - centralizzata da qualsiasi punto della città con l'accesso alle strutture con minore carico di lavoro.
Questo dovrebbe gradualmente permettere di superare alcuni squilibri territoriali sull'utilizzo delle strutture.
Il mancato ritiro del 10% degli esami, effettuati dai cittadini suggerisce la riscossione all'atto della prenotazione per evitare di effettuare prestazioni che poi non permettano la riscossione del ticket addebitandone quindi l'onere alle USSL. ma è fuori di dubbio che il problema di fondo è quello dell'esistenza del ticket e i problemi quindi connessi al suo mantenimento o alla sua eliminazione.
Più in generale va rilevato che il Progetto Poliambulatorio Ospedali di Torino (PPOT), il disegno di legge è giacente in Consiglio, con le proposte organizzative in esso contenute potrebbe-dovrebbe aumentare l'efficacia e l'efficienza del servizio.
Non può che auspicarsi, in questa sede, una ripresa rapida dell'iter della legge stessa in Commissione ed in Consiglio.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Bergoglio.



BERGOGLIO Emilia

Ringrazio l'Assessore Bajardi per l'integrazione alla risposta scritta pervenutaci qualche tempo addietro, nonostante che la crisi della Giunta regionale avesse di fatto ritardato la discussione di questa interrogazione.
Abbiamo ritenuto opportuno discutere in aula questo argomento perché il contenuto della risposta dell'Assessore Bajardi è di notevole interesse.
L'interrogazione nasce da una mia esperienza personale come cittadina abitante a Torino e residente nell'ambito territoriale dell'USSL n. 1-23 e trae spunto da informazioni che mi sono state fornite dal personale che opera in quei reparti.
Mi ha particolarmente sorpresa il vedere come le strutture private che praticano il servizio, a prezzi superiori a quelli delle strutture pubbliche, siano razionali e funzionali.
Le code sono minime e gli orari precisi.
L'assistito si presenta per l'esame il giorno e all'ora stabilita e non deve aspettare. Perché questa semplice organizzazione di lavoro non pu essere applicata anche nella struttura pubblica? Perché al Centro Tumori dell'Ospedale San Giovanni si devono prenotare le visite di controllo in tre momenti diversi? Sarebbe opportuno concentrare in un unico ufficio il servizio di prenotazione e di pagamento del ticket per poter realizzare quelle economie di gestione di cui tanto si parla. Sono d'accordo con l'Assessore Bajardi che non è sufficiente aumentare i ticket anche se possono avere una funzione di freno, mi pare però opportuno agire in tempi brevissimi sulle aree di spreco, analizzando i costi e la qualità dei servizi resi.
Suggerisco all'Assessore Bajardi di dare direttive in questo senso.
Quanto al Progetto Poliambulatori Ospedali di Torino ricordo che le consultazioni si terranno nel mese di febbraio e i rappresentanti dell'USSL n. 1-23 avevano chiesto di rinviare la discussione in Commissione per poterlo esaminare.
E' quanto meno singolare che in questi giorni di crisi del Comune di Torino si ponga in discussione il cattivo funzionamento di quell'ente faraonico che è l'USSL n. 1-23. La mancata suddivisione dell'USSL n. 1-23 è forse imputabile alla Regione? O non è imputabile a quei signori che non sono nemmeno in grado di risolvere problemi apparentemente piccoli come le disfunzioni che abbiamo denunciato nella nostra interrogazione?


Argomento: Zootecnia

Interrogazione del Consigliere Turbiglio inerente la mortalità per asfissia di centinaia di migliaia di capi di polli da carne


PRESIDENTE

L'Assessore Ferraris risponde all'interrogazione presentata dal Consigliere Turbiglio inerente la mortalità per asfissia di centinaia di migliaia di capi di polli da carne.



FERRARIS Bruno, Assessore all'agricoltura

Il Consigliere Turbiglio converrà con me che quest'anno non si sono ravvisate quelle condizioni di calamità da sollecitare un intervento straordinario, come è avvenuto per la peste suina. Il problema esisteva, ma molti pollicoltori ed avicoltori hanno rimediato applicando nei loro capannoni delle ventole. Se la Regione dovesse intervenire in questi casi sarebbe la fine di ogni politica di rigore.
Il settore è invece in crisi non per il caldo, ma per le difficoltà di mercato, che si possono accomunare a quelle dei suinicoltori.
Sono troppi gli allevamenti senza terra e, come tali, esclusi da ogni intervento agevolato e questo problema deve essere affrontato.
Personalmente sono per gli allevamenti in azienda, però in questo settore molti allevatori non adoperano più le risorse foraggiere vere e proprie e possono pretendere, a torto o a ragione, un riconoscimento. Il Ministro Pandolfi nel suo calendario di incontri si è impegnato su questo. Avremo con il Ministro incontri mensili, quindi in quelle occasioni torner sull'argomento trattandosi di questione legislativa di carattere nazionale.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Turbiglio.



TURBIGLIO Antonio

Ringrazio l'Assessore per la risposta.
L'eccessivo caldo ha provocato questa estate una moria eccezionale che ha inciso severamente sull'andamento economico delle aziende. Con l'interrogazione intendevo attirare l'attenzione dell'Assessore sull'argomento. La ringrazio comunque anche per l'interessamento che vorrà dare a questa attività che è rilevante in Piemonte.


Argomento: Nomine

Interrogazione del Consigliere Turbiglio inerente la designazione dei rappresentanti nell'ambito del Consiglio di amministrazione dell'ENOCOOP di Moriondo Torinese, da parte del Consiglio di amministrazione dell'ESAP


PRESIDENTE

Esaminiamo ora l'interrogazione presentata dal Consigliere Turbiglio inerente la designazione dei rappresentanti nell'ambito del Consiglio di amministrazione dell'ENOCOOP di Moriondo Torinese, da parte del Consiglio di amministrazione dell'ESAP. Risponde l'Assessore Ferraris.



FERRARIS Bruno, Assessore all'agricoltura

Credo che l'interrogante abbia più di una ragione, però condivido quella scelta sia pure post factum.
Gli amministratori dell'ENOCOOP vengono nominati con votazione autonoma dal Consiglio di amministrazione dell'ESAP che sin da quando era socio di maggioranza dell'azienda ENOCOOP (che deriva dall'ex ACT) ritiene di designare, come suoi rappresentanti, amministratori scelti all'interno delle cantine sociali. Della gestione sia l'ESAP che io stesso eravamo soddisfatti poiché, senza infamia e senza onore, l'ENOCOOP non ha accumulato passività e ha svolto un ruolo importante nel settore.
Successivamente l'ESAP, con l'aumento del capitale, acquisì l'intero pacchetto azionario, meno una quota dello 0,7% che venne acquisita dalle cantine sociali di Calamandrana, Castelnuovo Don Bosco, Castiglione Falletto, Moncalvo, Montaldo Bormida, Nizza Monferrato e Vignale. L'ESAP come prevede la legge, può intervenire in via straordinaria al recupero delle aziende, conché avvii una gestione cooperativa e entro cinque anni la struttura passi ad una gestione cooperativa. Questa azienda è l'unica che ha realizzato la gestione cooperativa prima dei cinque anni.
Indipendentemente dalla questione di principio, credo che di un ente che ha subito individuato in coloro che dovevano diventare i gestori del domani gli amministratori, non si possa dire altro che ha operato bene e che quella scelta sta dando risultati positivi.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Turbiglio.



TURBIGLIO Antonio

Non sono assolutamente soddisfatto della risposta dell'Assessore Ferraris.
Sono d'accordo che istituzionalmente le nomine dei rappresentanti siano fatte direttamente dall'Ente, ma la Regione ha una funzione di controllo sulle attività degli Enti strumentali, in questo caso l'ESAP.
Mi compiaccio con gli amministratori per il fatto che l'ENOCOOP non abbia prodotto dei deficit, ma, in linea di principio, fintanto che la società farà parte dell'Ente, non può essere lasciata completamente in mano a persone che non rappresentano la Regione. Mi pare che l'Assessore sia allineato con le mie tesi, anche se ha voluto sottolineare che nella realtà la gestione non ha provocato inconvenienti e naturalmente questo mi fa piacere. Invito però l'Assessore ad avvisare gli Enti strumentali che non è accettabile la tendenza ad affidare le questioni amministrative a personaggi che, anche se non estranei, partecipano tuttavia con quote di minoranza alla proprietà e di maggioranza alla gestione.


Argomento: Problemi del lavoro e della occupazione

Interpellanza del Consigliere Montefalchesi inerente le comunicazioni giudiziarie emesse nei confronti di delegati e lavoratori Fiat Mirafiori


PRESIDENTE

Passiamo ora all'interpellanza presentata dal Consigliere Montefalchesi inerente le comunicazioni giudiziarie emesse nei confronti di delegati e lavoratori Fiat Mirafiori.
Risponde l'Assessore Tapparo.



TAPPARO Giancarlo, Assessore al lavoro

L'interpellanza del Consigliere Montefalchesi si riferisce ai fatti avvenuti durante le lotte sindacali per la definizione dell'accordo dell'autunno 1980, quando vennero denunciati all'Autorità Giudiziaria 22 dipendenti della Fiat, in gran parte delegati sindacali o R.S.A. I reati loro imputati sono stati: danneggiamento, lesioni, percosse, minacce violenza privata.
In seguito 19 imputati furono prosciolti con formula piena, in fase di istruttoria, perché il fatto non sussisteva e 3 imputati furono rinviati a giudizio ai sensi dell'art. 581. Il procedimento penale è in corso.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Montefalchesi.



MONTEFALCHESI Corrado

La mia interpellanza si riferisce alle denunce relative allo sciopero del 18 gennaio 1983 e non ai fatti a cui l'Assessore si riferisce.
Probabilmente c'è un equivoco.
Comunque ritengo discussa l'interpellanza e chiedo all'Assessora di operare affinché l'azienda si impegni a ritirare le denunce relative allo sciopero del mese di gennaio 1983 oggetto della mia interpellanza.



PRESIDENTE

La parola ancora all'Assessore Tapparo.



TAPPARO Giancarlo, Assessore al lavoro

Forse non sono stato chiaro. I fatti si riferiscono allo sciopero del 18 gennaio 1983 che era stato proclamato per definire ed applicare i termini dell'accordo del 1980.


Argomento: Problemi del lavoro e della occupazione

Interrogazione dei Consiglieri Ferro Alasia e Bruciamacchie inerente la situazione occupazionale della Michelin


PRESIDENTE

L'Assessore Tapparo risponde ancora all'interrogazione presentata dai Consiglieri Ferro (Alasia e Bruciamacchie) inerente la situazione occupazionale della Michelin.



TAPPARO Giancarlo, Assessore al lavoro

I contenuti dell'interrogazione fatta tempo addietro evidentemente sono stati modificati notevolmente dal corso degli eventi, in quanto il 16 giugno 1983 è stato firmato un accordo tra le organizzazioni sindacali e la Direzione della Michelin per definire i termini della crisi e della ristrutturazione della multinazionale francese per i suoi stabilimenti in Italia.
In tale accordo si è convenuto nel merito della richiesta dello stato di crisi dell'azienda, conseguente a difficoltà commerciali e a necessità di profonde ristrutturazioni per ottenere un maggior grado di competitività connessa all'ottimizzazione dell'uso degli impianti, fatto che tocca pesantemente l'area della Michelin Dora.
L'accordo ha previsto la messa in cassa integrazione di lavoratori soprattutto prossimi al pensionamento.
Sono stati individuati alcuni meccanismi di rotazione. L'accordo prevedeva incontri periodici, che si sono tenuti per definire, strada facendo, gli aggiustamenti necessari secondo l'evoluzione della crisi settoriale e del Gruppo Michelin.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Ferro.



FERRO Primo

Mi dichiaro soddisfatto delle affermazioni dell'Assessore Tapparo.
Ho l'impressione che, dall'accordo del 16 giugno, la strategia della Michelin stia mutando. Infatti il mercato americano, al quale la Michelin puntava, non è florido essendo al di sotto delle previsioni di rafforzamento della multinazionale negli Stati Uniti. In Francia la Michelin ha richiesto allo Stato un prestito di 600 miliardi e naturalmente nel momento in cui lo Stato contribuirà vi saranno anche vincoli per quanto riguarda la politica che la Michelin porta avanti sul territorio francese.
E' vero che l'accordo del 16 giugno ridimensionava l'insediamento industriale della Torino-Dora, ma è altrettanto vero che oggi qualcosa si sta modificando, infatti sono in corso investimenti tecnologici in quello stabilimento.
Qual è la politica industriale della Michelin? Invito l'Assessore Tapparo a promuovere un incontro con la Direzione della Michelin per conoscere la politica che intende portare avanti dopo l'accordo del 16 giugno, alla luce dei nuovi investimenti che sono conseguenza della nuova strategia della multinazionale.


Argomento: Industria (anche piccola e media)

Interrogazione dei Consiglieri Gerini, Marchini e Turbiglio inerente gli incontri con la dirigenza Fiat S.p.A.


PRESIDENTE

Passiamo all'interrogazione presentata dai Consiglieri Gerini, Marchini e Turbiglio inerente gli incontri con la dirigenza Fiat S.p.A.
Risponde l'Assessore Tapparo.



TAPPARO Giancarlo, Assessore al lavoro

In merito a questa interrogazione, penso sia utile ricapitolare i termini nei quali pensavamo di porre la ripresa di un sistematico rapporto informativo e di confronto con la più importante azienda della nostra Regione. Incontri che ritenevamo utili non solo perché si trattava di definire l'applicazione dell'accordo sul rientro dei cassintegrati, ma anche per meglio capire le politiche dell'impresa e, rispetto alle competenze ed agli spazi di intervento della Regione, valutare la nostra operatività sul terreno della politica industriale e del lavoro.
Si è quindi ritenuto opportuno far anticipare all'incontro politico vero e proprio, un incontro tecnico tra funzionari della Fiat e funzionari della Regione. Poiché alla riunione non poteva partecipare un'ampia rappresentanza del Consiglio per ragioni di funzionalità della riunione stessa, avevo invitato i Presidenti della IV e della I Commissione, i quali mi consigliarono di riportare in sede di Commissione i dati che sarebbero emersi dall'incontro, per un confronto più generale con le Commissioni. Ci è avvenuto con la presenza anche del Consigliere Turbiglio, pochissimi giorni dopo, e si è realizzato un collegamento tra il momento della verifica dell'Assessorato all'industria e la lavoro ed il momento conoscitivo e di discussione con gli strumenti di elaborazione specifica del Consiglio che sono le Commissioni.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Marchini.



MARCHINI Sergio

Il nostro Gruppo è profondamente insoddisfatto della risposta dell'Assessore Tapparo. Mi spiace che il Presidente nell'introdurre questa interrogazione non l'abbia letta diffusamente - d'altra parte non vi è tenuto - perché essa attiene ai rapporti tra Giunta e Consiglio, nella specie tra l'Assessore ed il Consiglio, il quale Assessore in proposito ha delle idee molto vaghe e lo ha dimostrato ancora ieri in sede di Commissione. Nel mese di luglio, non richiesto da nessuno, l'Assessore si impegnò a far presenziare le forze politiche agli incontri con il più grande gruppo aziendale piemontese. Noi non crediamo a queste occasioni di compresenza esecutivo - ente di controllo, nella specie legislativo - forze politiche, anzi ci sembrano improprie ed inopportune. Ma, dal momento che l'Assessore Tapparo, che si trova dietro a quel tavolo, al quale è arrivato portato non solo dai voti degli elettori, ma anche dai rapporti tra le forze politiche, aveva assunto questo impegno, avrebbe dovuto rispettarlo.
Qualora avesse ritenuto di non doverlo rispettare, avrebbe dovuto comunicarlo (esistono antichi mezzi di comunicazione: le bandiere, i segnali di fumo, gli specchi a sole, i colombi, oggi abbiamo il telefono) alle forze politiche.
La risposta data è oltremodo offensiva, oltreché inaccettabile, perch cerca di ricostruire giustificazioni che non ci sono dovute. L'Assessore è libero di valutare giorno per giorno l'opportunità di un'operazione, di un metodo rispetto ad un altro, ma non è tenuto a dirci che, comunque, si è instaurato un rapporto molto corretto.
Se così non fosse saremmo alla rivoluzione delle istituzioni. Lo consideriamo un incidente di percorso della Giunta e dell'Assessore, ma insistiamo a dire che il rapporto della Giunta con il Consiglio, in ispecie dell'Assessore al lavoro, è del tutto inaccettabile.
Stimiamo ed apprezziamo molto l'Assessore Tapparo per l'attivismo e l'impegno personale da lui profusi, ma che spesso lo portano ad occuparsi più del risultato che della strada da seguire per ottenere il risultato.
Peraltro, riteniamo che l'attenzione dell'Assessore su questi problemi debba essere ancora maggiore di quanto non sia stata per il mancato coinvolgimento delle forze politiche. Verificheremo in futuro se questo metodo verrà abbandonato e, se verrà abbandonato, dovrà essere chiarito in sede di Consiglio. Ieri, in I Commissione ho compreso benissimo che l'Assessore intendeva stringere i tempi per arrivare ad un confronto più pregnante che coinvolgesse tutti in un'unica tornata e non in una duplice tornata, prima Giunta e poi Consiglio, per cui l'incontro con la Commissione sembrava un esame di riparazione ad ottobre. Devo dire che lo sviamento dal metodo e dalla prassi di lavoro nella specie avrebbe privilegiato la Commissione e quindi le forze politiche.
Ho l'impressione che l'Assessore guardi più al risultato che non al sentiero per pervenire al risultato e ritengo che debba essere più attento a questi comportamenti che ci mettono in gravissimo imbarazzo, quando ci riteniamo impegnati su fronti che invece ci vedono poi necessariamente assenti.


Argomento: Comprensori

Interpellanza dei Consiglieri Marchini, Turbiglio (e Bastianini) inerente il rilancio della funzione comprensoriale


PRESIDENTE

L'Assessore Rivalta risponde all'interpellanza presentata dai Consiglieri Marchini, Turbiglio e Bastianini inerente il rilancio della funzione comprensoriale.



RIVALTA Luigi, Assessore alla pianificazione territoriale

L'interpellanza risale all'anno scorso ed io l'ho ricevuta dopo la formazione di questa Giunta.
Rispondo a partire dalla seconda domanda, sui costi dell'organizzazione comprensoriale. Il bilancio del 1983 prevede ai capitoli 1450 e 1690 (indennità di carica dei Consiglieri, missioni dei Consiglieri, costo del personale proveniente ai Comprensori dagli Enti locali, mezzi di trasporto immobili, attrezzature per uffici, stampati, cancelleria, telefoni ed altre spese di questo tipo) una spesa di L. 1 miliardo e 860 milioni, sulla base del bilancio consuntivo 1982 che agli stessi capitoli aveva in previsione una cifra di 1 miliardo e 390 milioni ed un accertamento spesa di 1 miliardo e 132 milioni circa.
Alle spese di previsione 1983 (1 miliardo e 860 milioni) e all'accertamento 1982 (1 miliardo e 132 milioni) vanno aggiunte le spese del personale dipendente dalla Regione attribuite ai Comprensori.
I dati che richiamo sono riferiti al mese di febbraio 1983. Gli emolumenti sono lordi, comprensivi quindi degli oneri riflessi (circa il 25%) e degli importi relativi ad eventuali straordinari e missioni.
I dipendenti sono complessivamente 200 più un dipendente convenzionato con altri Enti. Gli emolumenti retribuiti nel mese di febbraio 1983 sono stati pari a L. 254.777.000. Tenendo distinte le voci per straordinari e missioni dalle retribuzioni si hanno i seguenti totali: retribuzioni lorde L. 246.554.000, straordinari e missioni L. 8.340.00. La media del personale in servizio per ciascun Comprensorio è di 13-14 unità. Solo 2 dipendenti su 200 hanno una retribuzione lorda inferiore al milione, tutti gli altri oscillano tra il milione e centomila e i 2 milioni e mezzo con una retribuzione media nel mese preso in esame di L. 1.273.000 per dipendente comprensiva di straordinari e di missioni.
Questo personale svolge la normale pratica amministrativa. Manca ai Comprensori personale tecnico, soprattutto a livello dirigenziale, che sappia orientare il lavoro su aspetti di programmazione nell'attività dei Comprensori.
Le incertezze dell'ipotesi di forma istituzionale non hanno consentito di completare, soprattutto in termini qualitativi, gli organici dei Comprensori che dovrebbero svolgere soprattutto una funzione programmatoria. Rispondo ora alla prima domanda, relativa alle iniziative che la Regione intende assumere al fine di rilanciare la funzione comprensoriale nelle istituzionali finalità programmatorie.
In questi giorni la Giunta ed il Consiglio regionale, nella fattispecie la I Commissione comprensoriale, hanno assunto iniziative attorno al piano di sviluppo, iniziative che rappresentano non solo un'occasione di incontro dovuta alla procedura fissata dalle nostre leggi per l'esame del piano di sviluppo, ma anche l'avvio del rilancio del ruolo dei Comprensori ai fini programmatori e della pianificazione, rilancio che deve dare un ruolo ai Comprensori nel periodo che ci separa da oggi alla fine della legislatura pensando ragionevolmente che in questo periodo non si realizzerà la riforma istituzionale.
L'esperienza comprensoriale, al di là dei limiti oggettivi e soggettivi che sono stati imposti dal rallentamento di attenzione nei confronti dei Comprensori, non è facilmente cancellabile nella nostra Regione, anzi personalmente penso che non dovrebbe essere cancellata. Il Piemonte dovrebbe difendere questa esperienza, non come modello assoluto da estendere a tutto il Paese, ma per giungere alla definizione di alcune autonomie regionali di adattamento alle linee generali della riforma.
Le consultazioni nei Comprensori sono qualitativamente e rappresentativamente partecipate e valide, lo sono un po' meno dal punto di vista della partecipazione quantitativa in quanto si tengono nelle ore giornaliere nelle quali non è possibile da parte di tutti una larga partecipazione.
Dalle consultazioni emerge il desiderio di svolgere un ruolo ed una funzione importante come quella della programmazione. Come potrebbero le Province governare i loro territori senza tenere conto dell'articolazione comprensoriale che deriva da fatti socio-economici recenti, ma anche da tradizioni culturali lontane, le cui radici sono ancora vive? La Giunta ed io personalmente riteniamo che i Comprensori debbano riprendere il ruolo di governo in un momento in cui vi è scarsità di risorse ed occorre una programmazione seria.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Marchini.



MARCHINI Sergio

L'Assessore Rivalta nel dare la risposta non soltanto ha chiarito alcuni aspetti di carattere gestionale dei Comprensori, ma non ha perso l'occasione, come è nella sua onestà intellettuale, di riaprire il tema delle autonomie locali. Prima di assumere decisioni su questa materia a livello nazionale, sarebbe necessario fare una riflessione di concerto con i livelli regionali per verificare il senso che ha avuto fino adesso l'esperienza comprensoriale.
Noi liberali, ma penso anche altre forze politiche, concepiamo i Comprensori come soggetti componenti il processo di programmazione regionale e nazionale. Condivido la preoccupazione dell'Assessore e sono a chiedergli di assumere un'iniziativa precisa e se è il caso di aprire un dibattito su questo tema. A questo punto, dimenticando la tessera di partito, dico che sono molto preoccupato dell'impostazione che si ritiene di dare al rapporto tra Stato ed autonomie in ordine alla programmazione attribuendo alla Provincia funzioni di programmazione. Non vorrei che quanto sto dicendo venisse considerato un delitto di lesa maestà provinciale, ma ritengo che in un Paese che funzioni sia accettabile il sistema piramidale in cui lo Stato dà linee precise, la Regione le dà in un settore più ridotto e la Provincia assume le determinazioni a livello periferico e, come sempre avviene nella programmazione, l'input dovrebbe venire dall'alto.
In questo Paese, per la verità, si capovolge tutto, perché non è il vertice a dare l'input, ma la base. Sostanzialmente la Regione viene schiacciata dal vertice, lo Stato e dalla base la Provincia e probabilmente finisce per non avere nessuna capacità di mediazione politica e programmatoria.
Programmazione non vuol dire mediazione di interessi, ma proposta di obiettivi strategici all'interno dei quali si mediano gli interessi. Poich c'è il rischio che il livello intermedio, comunque esso sia, si ponga come portatore di interessi localistici e in una posizione di lamentazione rispetto alla mancata accettazione da parte del livello regionale delle sue istanze, ritengo che potremmo impiegare parte del tempo che rimane a questa legislatura o comunque che rimane al sistema delle autonomie di qui fino alla riforma per riflettere sulla nostra esperienza comprensoriale.
Abbiamo l'impressione che il Comprensorio stia copiando queste velleità di rappresentanza degli interessi locali e che si senta frustrato quando non riesce a rispondere alla domanda che viene dalla base.
Insieme con gli amministratori comprensoriali dovremmo compiere uno sforzo diretto all'approfondimento culturale sulla funzione dell'ente intermedio, sia esso la Provincia o il Comprensorio che, comunque, è una funzione organica non alternativa.
I Comprensori sono un modo d'essere della Regione sul territorio. Mi sembra non soltanto inopportuno, ma addirittura impossibile che la legislazione nazionale possa immaginare un sistema in cui alla Regione sia impedito di porre elementi di lettura dei problemi del territorio e soprattutto degli elementi di lettura della risposta che dà alle domande. A mio avviso, il Comprensorio deve essere rilanciato con questa funzione la quale può essere recuperata attraverso un approfondito dibattito culturale politico e non attraverso l'attribuzione di risorse e di fette di potere.
Invito l'Assessore, la Giunta e i colleghi a valutare l'opportunità di approfondire queste perplessità che, venendo da espressioni politiche lontane, come sono quelle comuniste e quelle liberali, probabilmente indicano che non di un problema politico si tratta, ma di un problema istituzionale.


Argomento: Interventi per calamita' naturali

Interrogazione del Consigliere Carazzoni inerente i danni causati dall'alluvione in provincia di Novara ed interrogazione del Consigliere Cernetti inerente l'alluvione nell'Alto Novarese


PRESIDENTE

Esaminiamo infine l'interrogazione del Consigliere Carazzoni inerente i danni causati dall'alluvione in provincia di Novara e l'interrogazione del Consigliere Cernetti inerente l'alluvione nell'Alto Novarese.
Risponde ad entrambe l'Assessore Cerutti.



CERUTTI Giuseppe, Assessore al pronto intervento

Ho fornito ai colleghi interroganti l'elenco dei Comuni direttamente interessati dall'evento alluvionale. L'importo complessivo dell'intervento ha sfiorato 1 miliardo e 500 milioni. In caso di eventi alluvionali i tecnici effettuano prima di tutto gli accertamenti e se si ritiene opportuno, data l'entità dei danni, vengono convocati i Sindaci dei Comuni.
In questa sede mi assumo l'impegno di avvisare i colleghi, a qualsiasi forza politica appartengano, diretti rappresentanti del territorio interessato.
Faccio però presente che l'accertamento tecnico deve prevenire la definizione vera e propria di qualsiasi atto politico che si voglia assumere.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Carazzoni.



CARAZZONI Nino

L'interrogazione era precedente al breve dibattito svolto in Consiglio regionale. Le risposte avute in quella sede le ritengo sufficienti.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Cernetti.



CERNETTI Elettra

Mi ritengo parzialmente soddisfatta della risposta dell'Assessore Cerutti. Siamo convinti che in caso di calamità la fase dell'accertamento dei danni spetta ai funzionari, ma alla fase tecnica deve seguire la gestione politica che deve avere la presenza dell'istituzione. Raccomando pertanto alla Giunta intera che in questi casi sia coinvolto anche il Consiglio regionale perché questo raramente avviene.



PRESIDENTE

Le interrogazioni ed interpellanze sono così discusse.


Argomento:

Comunicazioni del Presidente del Consiglio regionale


PRESIDENTE


Argomento:

Comunicazioni del Presidente del Consiglio regionale

Argomento:

a) Congedi


PRESIDENTE

In merito al punto terzo all'ordine del giorno: "Comunicazioni del Presidente del Consiglio regionale", comunico che hanno chiesto congedo i Consiglieri Ratti e Testa.


Argomento:

b)Presentazione progetto di legge


PRESIDENTE

E' stato presentato il seguente progetto di legge: N. 337: "Modifiche ed integrazioni alla legge regionale n. 56/77 e successive modificazioni" presentato dalla Giunta regionale in data 19 ottobre 1983.



PRESIDENTE

c) Elenco trasferte effettuate dai Consiglieri regionali



PRESIDENTE

Informo che, ai sensi dell'art. 2, primo comma, del Regolamento missioni, è a disposizione presso l'Ufficio di Presidenza l'elenco delle trasferte effettuate dai Consiglieri regionali nel primo semestre 1983 e regolarmente liquidate.


Argomento:

d) Deliberazioni adottate dalla Giunta regionale


PRESIDENTE

Le deliberazioni adottate dalla Giunta regionale nelle sedute del 4 e 6 ottobre 1983 - in attuazione dell'art. 7, primo comma, della legge regionale 6/11/1978, n. 65 - sono depositate e a disposizione presso il Servizio Aula.
Le comunicazioni sono così terminate.


Argomento: Presidi privati di diagnosi e cura

Esame progetto di legge n. 27: "Disciplina per l'apertura, l'esercizio e la vigilanza dei laboratori privati di analisi mediche a scopo di accertamento diagnostico" (seguito)


PRESIDENTE

Riprendiamo il punto quarto all'ordine del giorno che prevede l'esame del progetto di legge n. 27: "Disciplina per l'apertura, l'esercizio e la vigilanza dei laboratori privati di analisi mediche a scopo di accertamento diagnostico".
Si prosegue con l'esame dell'articolato.
Art. 10 (Direttore) "1) Ad ogni laboratorio privato è preposto un direttore, che non pu dirigerne altri e deve garantire la propria presenza per almeno la metà di ore di apertura settimanale del laboratorio fissate all'atto della concessione di autorizzazione, fermo restando che in ogni caso deve essere garantita la presenza di almeno un laureato per l'intero arco di attività giornaliera del laboratorio.
2) Il direttore deve possedere i seguenti requisiti: laurea in medicina e chirurgia o scienze biologiche iscrizione all'Albo del relativo ordine professionale.
specializzazione - o libera docenza nelle discipline corrispondenti - in biologia clinica o, transitoriamente, in una disciplina di cui ai gruppi 163, 166, 167, 168, 171 del D.M. 30/6/1979, ovvero in una disciplina di cui alle tabelle di equivalenza ed affinità del D.M. del Ministero della Sanità, emesse al fine dei concorsi ospedalieri ovvero, in mancanza servizio effettivo di ruolo o incaricato, per almeno tre anni, presso un laboratorio di analisi delle strutture pubbliche.
3) Il direttore sceglie ed approva i metodi di analisi, risponde dell'attendibilità dei risultati, organizza i servizi, nonché i controlli di qualità, vigila sull'idoneità delle attrezzature e degli impianti vigila sulla refertazione, sulla registrazione e sull'archiviazione degli esami, presta all'utenza direttamente, o tramite i collaboratori medici a ciò destinati, consulenza medica necessaria per l'interpretazione dei risultati. Compete al direttore o a un collaboratore laureato all'uopo delegato la firma dei referti.
4) Qualora il laboratorio intenda svolgere attività di anatomia istopatologia e citodiagnostica, l'addetto deve essere laureato in medicina e chirurgia ed essere iscritto nel relativo Albo professionale.
5) Il direttore tecnico è altresì responsabile: a) dell'applicazione del regolamento interno b) dello stato igienico dei locali, dello stato dell'attrezzatura e degli impianti, delle scorte e dello stato di conservazione dei reattivi e del materiale impiegato, nonché delle norme di tutela degli operatori contro i rischi derivanti dalla specifica attività c) della registrazione, trascrizione ed archiviazione dei referti d) delle segnalazioni obbligatorie previste dalle vigenti leggi".
Il Consigliere Majorino presenta il seguente emendamento: completare il punto n. 2 aggiungendo, dopo le parole "laurea in medicina e chimica o scienze biologiche", le parole: "o laurea in chimica".
La parola al Consigliere Majorino.



MAJORINO Gaetano

Questo emendamento costituisce una conseguenza immediata e diretta dell'avvenuta approvazione dell'art. 9, laddove si prevede fra le strutture portanti del laboratorio la presenza di laureati in medicina, scienze biologiche, chimica, soggiungendosi: "di cui uno con funzioni di direttore".
Pertanto, all'art. 10, riprendendo i requisiti che deve avere, insieme ad altri, il direttore del laboratorio, non si può non tenere conto che, in sede di approvazione dell'art. 9, si sono elencati i possibili soggetti suscettibili di diventare direttori del laboratorio.
Quindi è assurdo escludere, nell'art. 10, il laureato in chimica che è espressamente previsto all'art. 9.



BAJARDI Sante, Assessore alla sanità

La Giunta accoglie l'emendamento.



PRESIDENTE

Pongo in votazione tale emendamento. Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
E' approvato all'unanimità dei 45 Consiglieri presenti in aula.
Il Consigliere Gastaldi ha presentato il seguente emendamento: cancellare nel primo comma del punto 3) le parole: "all'utente".
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
L'emendamento è approvato all'unanimità dei 45 Consiglieri presenti in aula.
La Giunta regionale ha presentato il seguente emendamento: dopo il secondo comma aggiungere: "Qualora il direttore sia un biologo o un chimico, il laboratorio, per gli atti di natura medica, deve avvalersi di un laureato in medicina e chirurgia iscritto nell'Albo professionale".
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
L'emendamento è approvato all'unanimità dei 45 Consiglieri presenti in aula.
La Giunta regionale presenta ancora il seguente emendamento: il punto n. 4) è così sostituito: "Qualora il laboratorio intenda svolgere anche attività di anatomia, istologia patologica e citodiagnostica, l'addetto deve essere laureato in medicina e chirurgia e in possesso della libera docenza o specializzazione, o dell'idoneità a primario o aiuto ospedaliero, ovvero aver prestato servizio di ruolo o per incarico presso Ente pubblico in servizio di anatomia e istologia patologica per almeno cinque anni".
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
L'emendamento è approvato all'unanimità dei 45 Consiglieri presenti in aula.
La Giunta regionale presenta infine in seguente emendamento: al punto 3) del primo comma cancellare la parola "all'utente".
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
L'emendamento è approvato all'unanimità dei 45 Consiglieri presenti in aula.
Pongo in votazione l'art. 10 nel testo emendato.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE MARCHIARO



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 45 hanno risposto SI 28 Consiglieri si sono astenuti 17 Consiglieri L'art. 10 è approvato.
Art. 11 (Locali) "1) La dotazione minima del laboratorio è costituita dai seguenti locali: a) un vano di attesa b) un vano per il prelievo e .per la raccolta dei campioni c) due vani di adeguata superficie per l'esecuzione delle analisi, o uno divisibile mediante parete mobile, nonché un locale separato per esami batteriologici d) un vano per le attività amministrative e per l'archivio e) un vano di sosta fornito delle attrezzature idonee per il primo soccorso f) un vano per il lavaggio e la sterilizzazione della vetreria g) almeno due servizi igienici, uno dei quali destinato esclusivamente agli utenti.
2) Il punto di prelievo di cui al precedente art. 5 deve essere dotato almeno di: a) un vano di attesa b) un vano per il prelievo c) un vano per la sosta d) almeno un servizio igienico.
3) I locali di cui ai precedenti commi devono essere sufficientemente ampi con pareti, pavimenti ed infissi che garantiscano una facile ed adeguata pulizia e disinfezione e tali da assicurare, per aerazione, illuminazione umidificazione e termoregolazione, un ambiente di lavoro igienico.
La superficie complessiva dei locali non deve essere inferiore a mq 100 e, in ogni caso, deve garantire la disponibilità di almeno 12 mq per operatore laureato e tecnico in servizio.
I laboratori che richiedono l'autorizzazione per svolgere le attività di anatomia, istopatologia e citologia diagnostica, devono essere dotati di almeno un locale separato per lo svolgimento di tali attività. I locali per lo svolgimento delle attività di diagnostica radioisotopica devono essere separati e rispondere alle norme protezionistiche previste dalle vigenti disposizioni in materia".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 45 hanno risposto SI 28 Consiglieri si sono astenuti 17 Consiglieri L'art. 11 è approvato.
Art. 12 (Dotazioni strumentali) "1) I laboratori devono essere dotati di apparecchiature tecniche in buone condizioni di efficienza, adeguatamente dimensionate per l'esecuzione del numero di analisi da effettuare ed idonee ad eseguirle correttamente.
Pertanto, il seguente elenco di dotazioni strumentali costituisce il requisito minimo per i laboratori privati di primo impianto ed all'atto della richiesta di autorizzazione: frigoriferi: capacità complessiva di lt. 1.500 congelatore a -20 gradi (separato o incorporato ai precedenti) deionizzatori (consigliati) stufa a secco (250 gradi) autoclave con regolazione automatica (salvo completo impiego di materiale a perdere) essicazione per vetreria un termostato a 37 gradi un bagno maria a 37 gradi un bagno maria a 56 gradi una bilancia tecnica (consigliabile anche una bilancia analitica) due centrifughe per almeno 80 posti due microscopi un contaglobuli elettronico a tre parametri un contapiastrine automatico due fotocolorimetri uno spettrofotometro per letture fino a 339-340 mm diluitori automatici (consigliati) centrifuga per microematocrito coagulimetro a 1 o 2 canali(consigliato) fotometro a fiamma con standard interno di litio o a elettrodi specifici alimentatore a vasche per elettroforesi densitometro per strisce elettroforestiche agitatori armadi per le vetrerie e reattivi banchi di lavoro proporzionati al numero dei locali cappa di aspirazione banco a flusso laminare (consigliato) inceneritore o altro idoneo sistema per smaltimento rifiuti.
2) Nel caso di richiesta di estensione dell'autorizzazione all'esecuzione degli esami contenuti nell'allegato 4, le dotazioni strumentali di base di cui al precedente comma devono essere integrate almeno dalle seguenti attrezzature: a) microtomo con lame per paraffina b) microtomo per congelazione c) stufa a paraffina o apparecchio per inclusione automatica d) microscopio binoculare in campo scuro e per fluorescenza e) materiale per inclusione f) castelli per colorazione g) classificatori per vetrini h) classificatori per blocchetti.
3) Nel caso di richiesta di estensione dell'autorizzazione all'esecuzione degli esami contenuti negli allegati 2-3, le dotazioni strumentali di base di cui al precedente comma primo devono essere integrate almeno dalle seguenti attrezzature: a) contatore di particelle radioattive (beta o gamma) b) fluorimetro o spettrofluorimetro c) gasoromatografo (consigliato) d) attrezzature per assorbimento atomico.
4) Le dotazioni strumentali minime elencate ai precedenti commi primo secondo e terzo saranno sottoposte a verifica annuale, ai fini dell'adeguamento dei requisiti previsti al successivo art. 16.
5) Il Consiglio di Sanità Regionale e, transitoriamente, il Comitato di cui al successivo art. 18 potrà proporre alla Giunta regionale l'aggiornamento delle dotazioni strumentali minime di cui ai commi precedenti.
Sulla base di tali proposte la Giunta regionale potrà emettere atto deliberativo di aggiornamento delle dotazioni strumentali minime".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 45 hanno risposto SI 28 Consiglieri si sono astenuti 17 Consiglieri L'art. 12 è approvato.
Titolo III Adempimenti Art. 13 (Domanda di autorizzazione) "1) Chiunque intenda aprire, gestire, ampliare, trasformare, trasferire in altra sede una struttura privata di diagnostica di laboratorio o, comunque variare le condizioni esistenti all'atto della primitiva autorizzazione deve inoltrare domanda all'Assessore regionale competente tramite l'USL territorialmente competente.
La domanda deve essere corredata da: a) le generalità e il domicilio del richiedente o, se trattasi di persona giuridica, la denominazione, la sede, le generalità del legale rappresentante, nonché gli estremi dell'atto costitutivo e le successive variazioni del medesimo b) il codice fiscale del richiedente c) la sede del laboratorio e degli eventuali punti di prelievo d) la denominazione del laboratorio, che deve essere tale da non ingenerare equivoci con la denominazione di istituti pubblici e) indicazioni sull'orario di apertura e di attività del laboratorio f) le generalità, i titoli professionali, di studio e di carriera del direttore tecnico designato con la relativa comprovante documentazione g) indicazioni sul numero e sulle qualifiche professionali del restante personale h) indicazioni dell'orario di apertura al pubblico e dell'orario di attività i) indicazioni sulla progettazione e destinazione dei locali del laboratorio e dell'eventuale punto di prelievo, comprendenti la planimetria dei locali in scala 1/100 l) descrizione dettagliata del numero e del tipo delle attrezzature e degli impianti di cui la struttura verrebbe dotata m) eventuale richiesta di estensione dell'autorizzazione all'esecuzione di gruppi di esami compresi negli allegati 2, 3, 4 e 5".
Il Consigliere Majorino ha presentato il seguente emendamento: aggiungere al primo comma, lettera b), dopo le parole "il codice fiscale del richiedente", quanto segue: "e la certificazione della sua iscrizione presso la C.C.I.A. competente per territorio".
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
L'emendamento è approvato all'unanimità dei 45 Consiglieri presenti in aula.
Pongo in votazione l'art. 13 nel testo emendato.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 45 hanno risposto SI 28 Consiglieri si sono astenuti 17 Consiglieri L'art. 13 è approvato.
Art. 14 (Procedure di autorizzazione) "1) L'Assessore regionale competente, acquisito il parere del Comitato di gestione dell'USL territorialmente competente, nonché del Consiglio Regionale di Sanità e, transitoriamente, del Comitato di cui al successivo art. 18, decide, entro 90 giorni dalla data di presentazione della domanda all'USL. sull'ammissibilità della domanda, dando comunicazione dell'esito della stessa al richiedente, nonché all'USL interessata.
Con la comunicazione di cui sopra è contestualmente fissato il termine utile, comunque non inferiore a 90 giorni, per il completo allestimento della struttura progettata. Vengono inoltre segnalati, se necessario, gli eventuali adeguamenti o modifiche da apportare al progetto.
2) Entro il termine indicato dalla comunicazione di cui al precedente comma, il richiedente deve, a pena di decadenza della preliminare decisione di cui al primo comma del presente articolo, dare conferma dell'avvenuto allestimento e trasmettere all'Assessore regionale competente: a) certificato di agibilità e di abitabilità dei locali b) certificato di idoneità, ai fini protezionistici, dei locali separati eventualmente adibiti ad esami radio-immunologici, ai fini dell'art. 96 del D.P.R. 13/2/1964, n. 185 c) dichiarazione, a firma autenticata nelle forme di legge, di accettazione dell'incarico e della conseguente responsabilità da parte del direttore tecnico designato d) le generalità, i titoli professionali e la qualifica di tutti gli operatori, ivi compreso originale o copia autenticata del diploma di scuola professionale, nonché diploma di abilitazione e di iscrizione all'Albo professionale, ove prevista dalle presenti norme o da altre disposizioni di legge e) copia del regolamento interno f) ricevuta comprovante l'avvenuto versamento della tassa prevista dalle vigenti disposizioni di legge.
3) Espletate le opportune verifiche e sopralluoghi, soprattutto in ordine all'acquisizione ed installazione delle attrezzature previste, nonché al perfezionamento delle procedure per l'acquisizione del personale, mediante gli uffici regionali e con la collaborazione dei servizi dell'USL territorialmente competente, su proposta dell'Assessore regionale competente, il Presidente della Giunta regionale rilascia, entro 60 giorni dall'avvenuta conferma di allestimento da parte del titolare, il provvedimento definitivo di autorizzazione.
4) L'autorizzazione è strettamente personale e qualsiasi trasferimento di titolarità, nonché la variazione della persona del direttore tecnico deve essere oggetto di preventiva autorizzazione da parte della Giunta regionale.
A tal fine è fatto obbligo che la domanda di variazione di titolarità venga corredata da una dichiarazione dell'interessato subentrante, in ordine all'assunzione degli obblighi, nonché al subentro nei rapporti attivi e passivi del cedente.
Il Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente, è tenuto ad esprimere la preventiva autorizzazione di cui sopra entro e non oltre 30 giorni dalla data di presentazione della domanda".
Il Consigliere Majorino ha presentato il seguente emendamento: sostituire l'intero punto n. 4) come segue: "Qualora, dopo il rilascio del provvedimento definitivo di autorizzazione venga trasferita - per atto fra vivi o per successione - la titolarità della struttura privata di diagnostica, il successore deve documentare alla Giunta regionale la propria iscrizione alla C.C.I.A. competente per territorio e deve comunicare il proprio codice fiscale.
Le persone giuridiche che abbiano conseguito il provvedimento definitivo di autorizzazione, devono comunicare alla Giunta regionale le variazioni concernenti la persona del proprio legale rappresentante.
I titolari del provvedimento definitivo di autorizzazione devono altresì comunicare alla Giunta regionale la variazione della persona del direttore tecnico, documentando il possesso dei requisiti di cui all'art. 10 della presente legge.
Gli adempimenti di cui ai commi che precedono vanno compiuti entro il termine di 90 giorni dal verificarsi dei rispettivi eventi".
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
L'emendamento è approvato all'unanimità dei 42 Consiglieri presenti in aula.
Pongo in votazione l'art. 14 nel testo emendato.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 42 hanno risposto SI 26 Consiglieri si sono astenuti 16 Consiglieri L'art. 14 è approvato.
Art. 15 (Pubblicità) "La pubblicità deve essere contenuta entro i limiti della serietà professionale e della dignità tecnico-scientifica ed i relativi testi devono essere preventivamente autorizzati. A tal fine, su proposta dell'Assessore regionale competente, il Presidente della Giunta regionale sentito il Consiglio Regionale di Sanità e, transitoriamente, il Comitato regionale di cui al successivo art. 18, emana il relativo provvedimento entro 30 giorni dalla richiesta, trascorsi i quali l'autorizzazione si considera accordata.
Il testo deve contenere gli estremi dell'atto di autorizzazione".
La Giunta regionale ha presentato il seguente emendamento: al secondo comma sostituire "entro 30 giorni" con "entro 60 giorni".
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
L'emendamento è approvato all'unanimità dei 42 Consiglieri presenti in aula.
Pongo in votazione l'art. 15 nel testo emendato.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 42 hanno risposto SI 26 Consiglieri si sono astenuti 16 Consiglieri L'art. 15 è approvato.
Art. 16 (Vigilanza) "1) Allo scopo di verificare la rispondenza dei requisiti e del funzionamento delle strutture alle disposizioni della presente legge e garantire il corretto espletamento dell'attività delle stesse, l'Assessore regionale competente, avvalendosi dei Servizi dell'USL territorialmente competente, dispone periodiche ispezioni.
2) Qualora vengano riscontrate inadempienze rispetto alle disposizioni della presente legge, nonché alle condizioni inserite nell'atto di autorizzazione, oppure la struttura interrompa la propria attività per un periodo superiore ai tre mesi, la Giunta regionale, dandone comunicazione all'USL territorialmente competente, diffida il titolare a rimuovere le inadempienze riscontrate o a riattivare la struttura entro un congruo termine tassativo.
Trascorso inutilmente tale termine, su proposta dell'Assessore regionale competente, il Presidente della Giunta regionale procede ad ulteriore formale diffida e, trascorso inutilmente il termine di 30 giorni, la Giunta regionale revoca l'autorizzazione.
3) Qualsiasi forma di compartecipazione diretta o indiretta dei medici curanti agli utili derivanti da analisi eseguite in favore di propri pazienti inviati presso un laboratorio privato è rigorosamente vietata.
In caso di accertata violazione di tale norma, su proposta dell'Assessore regionale competente, il Presidente della Giunta regionale dispone la revoca dell'autorizzazione".
Il Consigliere Majorino aveva presentato il seguente emendamento modificato da uno successivo dei Consiglieri Gastaldi e Majorino: sostituire il titolo dell'articolo "Vigilanza" con il titolo: "Vigilanza e sanzioni".
Sostituire come segue il n. 2) ed il n. 3) dell'articolo: "E' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L.
2.000.000 a L. 20.000.000 chiunque eserciti attività di laboratorio diagnostico senza l'autorizzazione prevista dall'art. 14 della presente legge.
E' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L.
1.000.000 a L. 10.000.000 chi - dopo avere ottenuto l'autorizzazione prevista dall'art. 14 della presente legge - modifichi la struttura, la funzionalità, le dotazioni ed ogni altra caratteristica del laboratorio diagnostico, oppure ne sospenda l'attività, senza giusta causa, per un periodo superiore a due mesi. Qualsiasi forma di partecipazione diretta o indiretta, dei medici curanti agli utili derivanti da analisi eseguite in favore di propri pazienti inviati presso un laboratorio privato è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 1.000.000 a L. 10.000.000. Alla medesima sanzione amministrativa è assoggettato il titolare del laboratorio privato e l'illecito viene comunicato ai competenti ordini professionali.
Ferme restando le sanzioni amministrative di cui ai tre commi che precedono da irrogarsi in conformità dei principi e delle procedure di cui alla legge 24/11/1981, n. 689, nei casi di particolare gravità il Presidente della Giunta regionale può inoltre revocare - con provvedimento motivato l'autorizzazione concessa ai sensi dell'art. 14 della presente legge".
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
L'emendamento è approvato all'unanimità dei 43 Consiglieri presenti in aula.
Pongo in votazione l'art. 16 nel testo emendato.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 43 hanno risposto SI 26 Consiglieri si sono astenuti 17 Consiglieri L'art. 16 è approvato.
Art. 17 (Adeguamento dei requisiti) "Sulla base del volume di lavoro annualmente accertato per ogni singola struttura con i criteri dell'allegato 6, sentito il Consiglio Regionale di Sanità e, transitoriamente, il Comitato di cui al successivo art. 18 e di concerto con l'USL territorialmente competente, l'Assessore regionale competente dispone, per i laboratori per i quali ciò si renda necessario l'adeguamento delle dotazioni di personale e di attrezzature e locali rispetto a quelle minime iniziali di cui agli artt. 9, 11 e 12 della presente legge, fissando un congruo termine, trascorso inutilmente il quale, su proposta dell'Assessore regionale competente, il Presidente della Giunta regionale procede alla revoca dell'autorizzazione".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 43 hanno risposto SI 26 Consiglieri si sono astenuti 17 Consiglieri L'art. 17 è approvato.
Art. 18 (Funzioni regionali per l'ordinamento dei servizi di patologia) "Sono individuate le seguenti funzioni regionali: a) formulazione di parere in merito alle richieste di autorizzazione all'apertura di laboratori, nonché all'estensione dell'esecuzione agli esami elencati negli allegati 2, 3, 4 e 5 della presente legge b) indicazione di criteri e modalità, nonché formulazione di pareri in ordine all'eventuale convenzionamento di strutture private di laboratorio autorizzate, ad eccezionale supporto della rete regionale di presidi diagnostici pubblici c) esame dei rilievi comunicati dalle Unità Locali o, comunque, giunti a conoscenza dell'Assessore regionale competente, in merito al funzionamento dei laboratori autorizzati e proposta alla Giunta regionale dei provvedimenti conseguenti d) formulazione di proposte in ordine all'attuazione del previsto programma regionale di controllo di qualità e verifica dei risultati e) prestazioni di consulenza scientifica e formulazione di indicazioni sui valori di riferimento e sulle tecniche analitiche da utilizzare, anche al fine di consentire un'adeguata omogeneità anche nell'espressione dei risultati f) proposte circa l'aggiornamento degli elenchi degli esami di cui agli allegati 1, 2, 3, 4 e 5 della presente legge g) proposte in ordine alle azioni di educazioni sanitaria dirette ad orientare le richieste dei medici su esami realmente utili e necessari in relazione ad ogni forma morbosa, in funzione di quanto disposto dalla legge 23/12/1978, n. 833, nonché dirette a disincentivare ogni inutile fenomeno di puro consumismo delle analisi di laboratorio h) esecuzione di indagini e ricerche necessarie all'esercizio dei propri compiti i) proposte in ordine all'aggiornamento dell'elenco degli standards di attrezzature l) controllo di affidabilità delle nuove attrezzature e di quelle esistenti, nonché dei kits di reattivi posti in commercio m) predisposizione e messa in funzione di un programma periodico di 'controllo di qualita' , a cui devono obbligatoriamente essere tenuti tutti i servizi di laboratorio sia pubblici che privati n) predisposizione di un programma di gestione dati di laboratorio, in previsione anche del collegamento con i servizi di informazione sanitaria delle USL o) consulenza alla Giunta e all'Assessore regionale competente in ordine a problemi attinenti il complesso delle attività dei laboratori operanti nella Regione p) individuazione, nonché definizione dei criteri di dimensionamento e modalità operative dei servizi pubblici di laboratorio in rete di riferimento regionale previsti nel piano sanitario regionale.
2) In attesa della costituzione, nonché della definizione della relativa disciplina di funzionamento del Consiglio Regionale di Sanità, è nominato per svolgere transitoriamente le funzioni di cui al precedente comma, un apposito Comitato presieduto dall'Assessore regionale competente, o da un suo delegato, e composto da sette membri esperti, designati dal Consiglio regionale.
3) Il gruppo di esperti di cui al comma precedente può essere integrato ogni volta che si renda necessario, da esperti di particolare competenza nelle singole materie elencate nei commi in questione.
4) Per le funzioni elencate dalla lettera a) alla lettera d) del primo comma, tale gruppo di esperti viene integrato da: a) tre rappresentanti designati dai competenti livelli degli ordini professionali, dei quali uno dall'ordine dei medici, uno dall'ordine dei biologi, uno dall'ordine dei chimici b) quattro rappresentanti designati dalle articolazioni scientifiche nazionali delle discipline afferenti alle materie disciplinate dalle presenti leggi.
5) Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario regionale designato dall'Assessore regionale alla sanità".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 43 hanno risposto SI 26 Consiglieri si sono astenuti 17 Consiglieri L'art. 18 è approvato.
Titolo IV Norme finali e transitorie Art. 19 (Norme per i laboratori autorizzati) "1) I titolari delle strutture private di diagnostica di laboratorio, già autorizzate a qualsiasi titolo e da chiunque prima dell'entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'art. 193 del T.U. delle leggi sanitarie approvato con R.D. 27/7/1934 e dell'art. 96, primo comma, punto b), del D.P.R. 13/2/1964, n. 185, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge devono avanzare richiesta di conferma dell'autorizzazione della struttura, che intendono mantenere in esercizio, agli organi competenti al rilascio delle autorizzazioni previste dalla presente legge allegando idonea documentazione dalla quale emerga: a) l'idoneità ai fini protezionistici dei locali separati eventualmente adibiti ad esami radio-immunologici b) il codice fiscale del richiedente c) la sede e denominazione del laboratorio, nonché la sede dell'eventuale punto di prelievo d) il numero e la destinazione dei locali, compreso l'eventuale punto di prelievo su planimetria 1/100 e) l'elenco dettagliato delle attrezzature e degli impianti in esercizio f) il nominativo del direttore tecnico o suo sostituto ed i relativi titoli di studio e professionali, nonché la conferma di accettazione dell'incarico, con firma autenticata nelle forme di legge g) i nominativi, le qualifiche, i titoli di studio e professionali, il tipo di rapporto di lavoro e l'orario settimanale di tutto il personale di servizio h) l'orario di attività e di apertura al pubblico della struttura i) copia dell'atto costitutivo e sue successive variazioni, se il titolare è persona giuridica e le generalità del legale rappresentante l) eventuale richiesta di autorizzazione all'esecuzione degli esami elencati negli allegati 2, 3, 4 e 5 m) riepilogo dell'attività effettuata nell'anno precedente mediante compilazione di apposito schema fornito dalla Giunta regionale n) copia del regolamento interno.
2) Le autorizzazioni antecedenti l'entrata in vigore della presente legge mantengono validità, fatto salvo l'obbligo di adeguamento alle disposizioni stabilite dalla presente legge entro i termini prescritti al successivo punto 3).
La Giunta regionale provvede alla conferma dell'autorizzazione, indicando se del caso, i necessari adeguamenti, sulla base della documentazione prodotta e delle eventuali verifiche disposte, sentito il parere dell'USL territorialmente competente, nonché del Consiglio Regionale di Sanità e transitoriamente del Comitato di cui all'art. 18.
3) Ferma restando l'immediata applicazione di quanto disposto dal sesto comma dell'art. 10, nonché dagli artt. 2, ultimo comma, e 8 della presente i titolari delle strutture devono produrre, pena la revoca dell'autorizzazione, idonea documentazione attestante la realizzazione degli adeguamenti prescritti, entro il termine massimo di due anni dalla data della comunicazione degli adeguamenti necessari da parte degli organi competenti.
4) Limitatamente ai laboratori già autorizzati prima dell'entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'art. 193 del T.U. leggi sanitarie 12/7/1934, n. 1265, è consentito il consorziamento dei medesimi, al fine del raggiungimento dei requisiti di cui agli artt. 4, 6 e 16 della presente legge, fermo restando l'obbligo per ciascuno di essi di rispettare gli ulteriori requisiti previsti dalla presente legge".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 43 hanno risposto SI 26 Consiglieri si sono astenuti 17 Consiglieri L'art. 19 è approvato.
Art. 20 (Direttore tecnico ed altro personale ai sensi dell'art. 193 T.U. leggi sanitarie) "1) I direttori tecnici dei laboratori regolarmente autorizzati in periodo anteriore all'entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'art.
193 del T.U. delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 22/7/1934, n. 1265 possono venire confermati nelle loro funzioni anche in carenza di alcuni dei requisiti previsti all'art. 9 della presente legge, purché la loro nomina sia avvenuta con atto formale validato dagli organismi pubblici competenti ex art. 193 citato ed abbiano svolto continuativamente tali funzioni per almeno cinque anni.
Analoghi criteri valgono per il personale tecnico, fermo restando quanto previsto al punto 4) dell'art. 9 della presente legge.
In via transitoria e per la durata di cinque anni le condizioni previste all'art. 10, punto 2), sono così definite: il direttore deve possedere i seguenti requisiti: a) laurea in medicina e chirurgia o scienze biologiche b) iscrizione all'Albo del relativo ordine professionale".
Il Gruppo D.C. ha presentato il seguente emendamento: al terzo comma sostituire "In via transitoria per la durata di cinque anni le condizioni previste all'art. 0, punto 2), sono così definite:" con: "In via transitoria e per la durata di tre anni le condizioni previste dall'art. 10, punto 2), sono così definite:".
La parola all'Assessore Bajardi.



BAJARDI Sante, Assessore alla sanità

La Giunta ha presentato un emendamento che accoglie lo spirito di quello della D.C.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Nerviani.



NERVIANI Enrico

Il periodo transitorio deve essere definito. Per evitare inutili votazioni ai colleghi, siamo disposti a ritirare il nostro emendamento che contempla i tre anni ed accettiamo quello proposto dalla Giunta che prevede due anni.



PRESIDENTE

Pongo pertanto in votazione l'emendamento presentato dalla Giunta regionale che recita: sostituire l'ultimo comma con il seguente: "In sede di prima applicazione della presente legge e per un periodo non superiore a due anni dalla data di promulgazione si prescinde per il direttore del laboratorio di analisi già autorizzato ai sensi dell'art. 194 del T.U. delle leggi sanitarie e successive modificazioni, dal possesso della specializzazione o libera docenza ed altri titoli previsti dal punto 2) dell'art. 10 della presente legge.
Tale deroga non è applicabile per i direttori di laboratorio che svolgano anche attività di anatomia patologica, istologia patologica e citologia".
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
L'emendamento è approvato all'unanimità dei 45 Consiglieri presenti in aula.
Pongo in votazione l'art. 20 nel testo emendato.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 45 hanno risposto SI 24 Consiglieri si sono astenuti 21 Consiglieri L'art. 20 è approvato.
Art. 21 (Norme per l'esercizio delle attività convenzionate) "L'autorizzazione all'esercizio delle attività concessa ai laboratori privati, ai sensi della presente legge, non costituisce obbligo del loro utilizzo da parte della Regione, quale elemento di supporto della rete pubblica in regime di convenzionamento.
In questo quadro le strutture diagnostiche di laboratorio a conduzione privata svolgono una funzione integrativa e di supporto della rete pubblica, quando ne venga rilevata la necessità in sede di formulazione del piano socio-sanitario regionale, nonché dei programmi zonali di riordino predisposti dalle singole USL.
In tali casi le strutture diagnostiche di laboratorio a conduzione privata sono utilizzate mediante stipula di specifica convenzione, ai sensi dell'art. 44 della legge 23/12/1978, n. 833; tali convenzioni hanno durata annuale, sono tacitamente rinnovabili, comunque non oltre la scadenza del piano regionale triennale, anche in regime di prorogatio, e debbono, a pena di nullità, indicare la qualità e quantità delle prestazioni che la struttura privata è tenuta ad erogare, nonché il limite massimo annuale di spesa non derogabile o superabile connesso con l'erogazione delle prestazioni convenzionate".
La Giunta regionale ha presentato il seguente emendamento: al terzo comma sostituire "anche in regime di prorogatio" con la dizione: "o di sua prorogatio".
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
L'emendamento è approvato all'unanimità dei 45 Consiglieri presenti in aula.
Vi è ancora un emendamento presentato dal Gruppo D.C.: sostituire il terzo comma con: "In tali casi le strutture diagnostiche di laboratorio a conduzione privata sono utilizzate mediante stipula di specifica convenzione, ai sensi dell'art. 44 della legge 23/12/1978, n. 833; tali convenzioni hanno durata annuale, sono tacitamente rinnovabili, comunque non oltre l'approvazione del successivo piano regionale e debbono, a pena di nullità, indicare la qualità e quantità delle prestazioni che la struttura privata è tenuta ad erogare, nonché il limite massimo annuale di spesa non derogabile o superabile connesso con l'erogazione delle prestazioni convenzionate".
La parola al Consigliere Nerviani.



NERVIANI Enrico

Il testo proposto originariamente dalla D.C. venne successivamente perfezionato in Commissione.
La correzione apportata dall'Assessore supera il nostro intervento quindi lo ritiriamo in quanto lo spirito è stato correttamente interpretato nell'emendamento della Giunta testé approvato.



PRESIDENTE

L'emendamento presentato dal Gruppo D.C. è pertanto ritirato.
Pongo in votazione l'art. 21 nel testo emendato.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 45 hanno risposto SI 25 Consiglieri si sono astenuti 20 Consiglieri L'art. 21 è approvato.
Art. 22 (Dichiarazione d'urgenza) "La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell'art. 127 della Costituzione, nonché dell'art. 45, sesto comma, dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Piemonte".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 45 hanno risposto SI 25 Consiglieri si sono astenuti 20 Consiglieri L'art. 22 è approvato.
Ha chiesto di parlare il Consigliere Majorino. Ne ha facoltà.



MAJORINO Gaetano

Ho chiesto di parlare non per la dichiarazione di voto, ma avvalendomi dell'art. 81 del Regolamento che prevede che ogni Consigliere pu richiamare l'attenzione del Consiglio sulle disposizioni che sono state approvate e che sembrano in contrasto tra di loro, per rilevare che l'art.
20 disciplina, in via transitoria, i requisiti del direttore del laboratorio e non prevede (perché non lo prevedeva l'art. 14) il laureato in chimica. Mi pare pertanto che nell'art. 20, laddove si indicano i requisiti in via transitoria del direttore di laboratorio, vadano aggiunte le parole: "o laureato in chimica".



BAJARDI Sante, Assessore alla sanità

La Giunta concorda.



PRESIDENTE

Pongo in votazione tali modifiche di carattere formale da apportare al testo di legge in sede di coordinamento, proposte dal Consigliere Majorino.
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
E' approvato all'unanimità dei 45 Consiglieri presenti in aula.
Passiamo alle dichiarazioni di voto. La parola al Consigliere Gastaldi.



GASTALDI Enrico

Il nostro voto sulla legge esaminata sarà favorevole perché essa attua i disposti degli artt. 25 e 43 della legge 833 anche nelle intenzioni e negli scopi sottintesi in tali articoli. Essa infatti dà una sufficiente garanzia che gli istituti privati di analisi daranno prestazioni non inferiori a quelle dei servizi delle USL. sia per le strutture e sia per le qualità ed il numero del personale che la legge pretende. E' una garanzia di sicurezza sui risultati degli esami che da una parte giustificherà la convenzione dell'USL quando il servizio pubblico, in ogni caso preferito mancherà o non sarà presente nel tempo e dall'altra parte coopererà al risparmio ed all'economia nella spesa sanitaria perché eviterà la non accettazione, la duplicazione e la ripetizione degli esami.
Non pare poi che faccia difficoltà all'emanazione ed all'approvazione della legge regionale la mancanza di una legge quadro nazionale, perché i ritardi nazionali non devono impedire che le Regioni cerchino di mettere ordine e serietà nelle prestazioni di natura medica e sanitaria. Non ci pare neppure, come ho già detto nel mio primo intervento, che la preferenza del comparto pubblico rispetto a quello privato, affermata in questa legge riduca o vada contro alla libertà di scelta richiamata e concessa all'art.
19 della legge 833, sia perché in tale articolo non si accenna ai laboratori di analisi, ma soltanto al medico ed al luogo di cura, sia perché il giudizio sulla scelta tra pubblico e privato è diverso tra utente, medico e luogo di cura e tra utente ed istituto di analisi, perch in questo ultimo caso, non può essere legato alla qualità di prestazione e deve limitarsi al tempo di erogazione del servizio. Neppure ci pare che le disposizioni della legge finanziaria che sarà discussa a Roma provocheranno un grande cambiamento nelle funzioni e nell'utilizzo dei laboratori di analisi perché esse impegneranno soltanto i medici ad una maggiore oculatezza, ad una maggiore giustificazione ed al ragionamento nella prescrizione degli esami.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Carazzoni.



CARAZZONI Nino

Noi eravamo partiti da una precisa premessa che cioè, fermo restando il riconoscimento dell'esigenza assoluta di disciplinare l'apertura e l'esercizio dei laboratori privati di analisi, ci trovavamo di fronte ad un testo normativo varato in Commissione che era parzialmente accettabile e che poteva essere sino ad un certo punto condivisibile. Senonché ci siamo trovati di fronte ad una corposa serie di emendamenti presentati dalla Giunta che, ove fossero stati accolti, avrebbero finito con il radicalmente innovare il provvedimento dal quale, proprio per i nuovi vincoli penalizzanti che si venivano a porre alla struttura privata, dissentivamo in modo deciso.
Questa nostra valutazione, che abbiamo riscontrato anche nelle posizioni espresse dal collega Nerviani, ci ha convinto a sospendere il nostro giudizio definitivo in attesa di verificare se i sospetti, o per meglio dire i timori che avevamo enunciato, trovassero fondamento e riscontro, e cioè si verificasse quello stravolgimento della legge a seconda dell'andamento della discussione. Possiamo adesso sciogliere la riserva ed annunciare che il Gruppo MSI-DN si asterrà sul complesso del provvedimento avendo constatato che le modifiche introdotte non vengono a snaturarlo profondamente e si ritorna quindi nel caso, che abbiamo definito accettabile, della normativa già varata a suo tempo dalla V Commissione.
Dobbiamo dare atto all'Assessore alla sanità di non essersi chiuso a riccio nella difesa di un'impostazione che noi giudicavamo troppo ideologicizzata ma di avere invece dimostrato apertura e sensibilità nell'accettare alcune sostanziali modificazioni con gli emendamenti presentati. Tuttavia, alcuni punti della legge rimangono per noi inaccettabili.
Abbiamo voluto manifestare il nostro dissenso sui punti di prelievo sul limite annuo delle analisi richieste, sul carico del personale imposto ai laboratori di primo impianto, artt. 5, 6 e 9, i quali pur con le correzioni introdotte continuiamo a ritenere troppo restrittivi; così come da un punto di vista generale, manteniamo intatte le nostre riserve sulla ratio del provvedimento.
Avevamo dichiarato che le norme previste da questa legge ci sembravano essere vessatorie o burocratiche. Possiamo adesso attenuare quel nostro primitivo giudizio, ma dobbiamo ancora una volta parlare di disposizioni comunque limitatrici dell'apertura e dell'esercizio dei laboratori privati e, a maggior ragione, ci sentiamo di sostenere questa tesi dopo la lettura di quanto ha scritto ai Gruppi politici l'Associazione Piemontese degli studi medici polispecialistici privati che giustamente fa presente che è in corso l'emanazione da parte del Ministero della Sanità di un disegno di legge concernente i laboratori pubblici e privati, pertanto non vede la necessità di anteporre un disegno di legge regionale, proprio in Piemonte dove la spesa per il convenzionamento esterno raggiunge il 2,7% delle uscite, con un onere capitano per utente di L. 9.975 nel 1982, contro una media nazionale del 5,8% ed un onere di L. 23.994. Qui sta la filosofia contraddittoria della legge che, da un lato, si propone di controllare rigidamente il settore, comprimendo il diffondersi delle aperture private e, dall'altro, non considera in questa impostazione l'ancora carente situazione delle strutture pubbliche, insufficienti a soddisfare i bisogni dell'utenza se non, appunto, con la provvidenziale integrazione dei laboratori privati. Qui sta il nodo politico che, nelle sue linee di fondo e nonostante la disponibilità manifestata dall'Assessore, si è voluto mantenere. Soprattutto per questa ragione di principio, dalla quale non intendiamo deflettere, il giudizio conclusivo del MSI-DN sarà, come abbiamo già anticipato, tradotto in un voto di astensione sul complesso del provvedimento.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Nerviani.



NERVIANI Enrico

La nostra dichiarazione di voto sarà estremamente sintetica. Abbiamo detto delle positive finalità della legge e dell'impianto complessivo originario che abbiamo ritenuto sufficientemente efficace.
Tuttavia dobbiamo rilevare che sono stati inizialmente richiesti emendamenti da parte della Giunta che modificavano punti peculiari del disegno di legge che - dobbiamo ricordarlo - venne approvato in sede di Commissione con il particolare appoggio dell'attuale Presidente della Giunta, Viglione. Nello specifico, la nostra posizione è contraria all'indirizzo che è stato dato all'art. 5, dopo l'emendamento della Giunta e non siamo neppure soddisfatti dell'emendamento che la Giunta, per sollecitazione dell'Assessore Cerutti, ha proposto e poi ha fatto approvare dalla maggioranza del Consiglio. Non siamo soddisfatti perché lascia l'articolo ancora troppo limitante e non sufficientemente fondato sulla logica degli indirizzi generali, neppure di quelli suggeriti dal primo emendamento della Giunta; in altre parole, rileviamo una forte contraddizione e con il progetto originario e con l'emendamento proposto dalla Giunta. Riconosciamo all'Assessore Bajardi una sincera disponibilità ad esaminare le proposte di modifica che i Gruppi politici informalmente dapprima in sede di Commissione e poi in Consiglio hanno avanzato. Se è vero che non ha accettato alcune modifiche per noi sostanziali è altrettanto vero che ha messo in discussione ed in parte ha accolto proposte di modifica che noi riteniamo rilevanti ed incidenti sull'impianto complessivo del provvedimento. Questo ci consente di dire che la nostra posizione non è di decisa contrarietà sia perché la legge è nel complesso positiva, sia perché sono state accolte proposte di modifica rilevanti.
Pertanto la nostra posizione nel voto finale sarà di astensione.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Acotto.



ACOTTO Ezio

Signor Presidente, colleghi Consiglieri, nell'ambito della discussione generale su questo disegno di legge ci dichiariamo disponibili, a fronte degli emendamenti presentati dalla Giunta, a tradurre il nostro voto di astensione, espresso in sede di Commissione, in un voto favorevole.
Accompagniamo questa posizione con altre considerazioni di disponibilità ad ulteriori esami e a considerare perfettibili gli stessi emendamenti presentati dalla Giunta. Il lavoro di miglioramento del testo legislativo è stato fatto in maniera proficua dalla Commissione e ha portato a risultati significativi che ci lasciano soddisfatti; intanto per la distinzione dei ruoli tra settore pubblico e settore privato e in secondo luogo perché lo sforzo compiuto in sede di emendamenti ha eliminato gli spazi degli abusi, delle speculazioni e delle distorsioni presenti nel mercato relativo a questo settore. Per esempio, i dati richiamati nella discussione odierna sulla spesa capitaria piemontese relativa al settore del convenzionamento, consigliano un'attenta politica di regolamentazione anche in termini di spazio economico del settore stesso.
Dal costo medio per abitante della nostra Regione noi traiamo il convincimento che occorre una politica tale da non alimentare le presenze sul mercato delle strutture, le quali non avrebbero poi dal punto di vista economico uno spazio reale in cui muoversi con le relative conseguenze rispetto anche alle leggi economiche che vigono nel settore privato. La legge si occupa di questo argomento in senso positivo poiché cerca di evitare appunto quelle distorsioni sul mercato che potrebbero derivare dalla proliferazione delle strutture. Il nostro voto sul disegno di legge in base alle su esposte ragioni, è favorevole.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Marchini.



MARCHINI Sergio

Il progetto di legge n. 27 e il settore nel quale tale progetto si inserisce sono molto complessi, quindi il giudizio non può che essere articolato. E' un giudizio positivo sul fatto che la Regione finalmente decide di legiferare in un settore che ha bisogno soprattutto di grandi certezze. Ma qui finisce la nostra soddisfazione ed il nostro giudizio positivo di legislatori e qui si aprono le valutazioni di ordine politico e generale.
In sede di Commissione abbiamo dato voto favorevole ed ora sembrerà contraddittorio il ripiegamento di posizione sul voto di astensione, posto che gli emendamenti proposti dalla Giunta sono stati sostanzialmente ritirati. Avevo già espresso questa mia posizione in sede di dibattito generale ed avevo proposto un ordine del giorno con la richiesta del non passaggio all'esame degli articoli, perché, siccome la politica è soprattutto gestione del divenire dei fatti, mi pareva che rispetto alla realtà socio-economica che si è concretizzata il testo votato in Commissione non fosse coerente.
E' strano come nel grande dibattito che è in corso in Italia sulla sanità si richiamino soltanto gli sperperi e non ci si soffermi sul livello dei servizi che è globalmente il più basso d'Europa.
Oltretutto le risorse, sul piano della razionalizzazione, sono mal distribuite; basti pensare al numero dei posti letto rispetto al numero degli abitanti.
In Italia al momento curativo e diagnostico sono riservate pochissime risorse, perché poche sono le risorse che i cittadini hanno a disposizione in assoluto e molte delle poche risorse sono destinate a strutture non funzionali rispetto alle esigenze.
Questo aspetto del problema non viene sufficientemente sottolineato e devo anche dire che la classe dei medici (non voglio riferirmi ai medici per il fatto che hanno bocciato il nostro Ministro) non ritiene di difendere né il suo spazio professionale né la sua funzione all'interno di un settore in cui se le risorse che sono già limitate scendono, vedrà ridotti i servizi e superata la riforma sanitaria. Questa legge mi sembrava intempestiva perché sembra ormai chiaro che lo Stato, resosi conto che non è possibile ridurre la sanità sul piano delle prestazioni da stregoneria deve rinunciare a dare tutto a tutti e quindi deve togliere qualcosa a qualcuno. In primo luogo quel "qualcuno" saranno i percettori di redditi medio-alti o medio, medio-alti ed il "qualche cosa" saranno quegli elementi non collegati direttamente con le strutture.
Se è vero che il nostro sistema ospedaliero è superiore alle esigenze è difficile pensare che lo Stato riduca la disponibilità di ospedalizzazione, proprio perché esuberante, probabilmente ridurrà l'accesso alle attività libero-professionali e specialistiche, che verranno rimesse alla discrezione del singolo. In questa non attualità della legge a nostro modo di vedere si giustifica il voto di astensione che pronunciamo.
Qualcuno ha parlato di coesistenza pacifica tra pubblico e privato. Non si tratta di una coesistenza pacifica, caro collega comunista, ma di concorrenza sleale da parte del pubblico nei confronti del privato che si accentua con questa legge. Per esempio, perché gli incentivi li hanno i chirurghi e non li hanno i medici di laboratorio? Questo sta ad indicare che già a monte è stata fatta una scelta sleale. Sarebbe anche interessante valutare il costo medio dell'esame fatto nella struttura pubblica rispetto a quello fatto in regime convenzionale per stabilire se c'è una concorrenza sleale del privato rispetto al pubblico. Il prelievo del sangue per l'esame è una semplice attività ambulatoriale che qualunque medico è in grado di fare e la struttura pubblica lascia uno spazio a quella privata solo quando non riesce ad esercitare neanche l'attività di prelievo (non parlo di esame). Allora siamo sul piano della coesistenza armata. Io non auspico una coesistenza pacifica ma una competitività.
Il privato adotta tecnologie di avanguardia e metodologie di lavoro tali da mettere il pubblico nella necessità di adeguarsi, ma questo pu avvenire solo se ha uno spazio per poter operare.
Questa legge non permette questo spazio perché pone la struttura privata in una condizione di pesantezza organizzativa. Il laboratorio qui descritto ha un bacino medio di utenza di 70.000 persone e io voglio capire come può una struttura, così complessa, così corposa, così costosa e così bloccata, investire le energie in tecnologie di avanguardia, se deve utilizzarle, per esempio, nel personale; perché se deve avere quattro tecnici di laboratorio, non vedo perché debba cercare un'apparecchiatura che sostituisca il lavoro di uno sperimentatore, quindi continuerà ad avvalersi di tecnologie vecchie. La mia preoccupazione è che per assicurare strutture che siano accettabili sul piano tecnico, funzionale, igienico e sanitario, perché questo è un dovere che abbiamo nei confronti dei cittadini, si sia utilizzata la possibilità di normare, per mettere in crisi il settore dei laboratori privati.
Mi auguro, dopo che si è fatta giustizia, in assoluta concordia, sui sottoscala o sulle botteghe da barbiere e sui "vetturali" delle valli che andavano avanti e indietro con i campioni di sangue, che finisca il conflitto non tra il pubblico e il privato, ma tra la Giunta regionale e il settore, e che ora, che finalmente sappiamo che i laboratori esistenti sono seri, organizzati e affidabili, finisca il messaggio che veniva lanciato in ogni occasione e in qualunque sede dall'Amministrazione regionale centrale e periferica con gli slogans "abbasso i laboratori" e "a morte l'analista".
Con queste norme accettiamo probabilmente i laboratori più attrezzati più avanzati, più garantisti d'Italia, quindi ci auguriamo che l'Amministrazione regionale si renda conto che ha messo in funzione sul territorio un sistema integrativo complementare, alternativo concorrenziale e di tutta affidabilità e nei confronti del quale dovrà assumere un tipo di rapporto ed un comportamento del tutto leale.
Probabilmente in passato si è dovuto ricorrere a comportamenti non completamente leali proprio per governare una situazione che diversamente non poteva essere governata. Mi riferisco, per esempio, alle istruttorie per autorizzazione che si sono dovute rifare perché lo stampato della domanda non esisteva ancora.
Questi escamotages si possono utilizzare quando mancano gli strumenti normativi.
Ora gli strumenti normativi ci danno la possibilità di governare la materia, governiamola con saggezza e con senso della realtà.
Misureremo il senso politico che la Giunta darà alla legge dall'entrata in vigore della stessa.
Il voto di astensione si giustifica con la considerazione che la legge si misura non più con la realtà del 1980, ma con la realtà del 1983, in cui l'accesso all'esame privato è ridotto in percentuali altissime, in cui si aprono gli spazi all'iniziativa non convenzionata, in cui si considerano le esigenze del privato.
Mi spiace che non sia presente nessun socialdemocratico perché gli vorrei dire che il privato non si difende autorizzando il punto di prelievo, ma mettendolo nelle condizioni di poter svolgere la sua funzione con il minimo di investimenti e di strutture.
Questa legge ci sembra intempestiva, rispetto alla nuova problematica ossia l'esigenza che è nella legge finanziaria di togliere qualche cosa a qualcuno (prevedibilmente gli esami a coloro che possono permetterseli di tasca propria).
Mi rendo conto che si sta parlando del futuro, quindi l'Assessore avrà motivo di replicare dicendo che è suo dovere di amministratore attuare il dettato della legge, che tende ad un tipo di regime che non deve essere certamente sconfessato negli atti di governo fin quando non viene sconfessato nella sua pregiudiziale politica.



MORETTI Michele

Signor Presidente, circolano nell'emiciclo persone estranee.



PRESIDENTE

Hanno la targhetta che consente loro di rimanere nell'emiciclo?



MORETTI Michele

La targhetta non conta nulla. Bisogna rispettare lo spazio dell'emiciclo.
I funzionari possono accedere nell'emiciclo senza disturbare soprattutto in sede di dichiarazioni di voto.
Prego la Presidenza di invitare coloro che partecipano ai lavori del Consiglio di rimanere oltre gli spazi riservati ai Consiglieri.



PRESIDENTE

D'accordo.
La parola al Consigliere Cernetti.



CERNETTI Elettra

Era doveroso approvare questa legge che finalmente regola un settore dove molte volte si ingeneravano degli abusi.
Vi abbiamo dato un contributo sostanzioso e pensiamo che sia una legge buona che produrrà effetti positivi anche dal punto di vista economico perché privilegerà, come noi riteniamo giusto, le strutture pubbliche e non penalizzerà le strutture private.
La richiesta dei quattro tecnici di laboratorio che a qualcuno è parsa eccessiva e che è stata ridotta a tre è una garanzia indispensabile perch gli esami vengano svolti con cognizione di causa e con la serietà che il settore deve avere.



PRESIDENTE

L'Assessore vuole replicare?



BAJARDI Sante, Assessore alla sanità

Devo preliminarmente ringraziare i colleghi...



BRIZIO Gian Paolo

La Giunta non può replicare in sede di dichiarazione di voto.



PRESIDENTE

Il Consigliere Brizio ha ragione. Il Regolamento non consente repliche alle dichiarazioni di voto.
Pongo pertanto in votazione l'intero testo della legge.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 49 hanno risposto SI 29 Consiglieri si sono astenuti 20 Consiglieri L'intero testo della legge è approvato.


Argomento:

Sull'ordine dei lavori


PRESIDENTE

Prima di passare ad un altro punto all'ordine del giorno vorrei fare il quadro della situazione.
Ricordo che sono da esaminare e da votare i provvedimenti relativi agli Statuti delle USSL. Inoltre è previsto un dibattito sulla situazione carceraria e vi è una richiesta del Gruppo liberale di esaminare nell'ambito della conferenza dei Presidenti di Gruppo, l'opportunità di votare oggi un ordine del giorno sulla questione relativa al GIOC ed alle associazioni artigiane.
C'è pure l'esigenza di riunire la Commissione Nomine. Pertanto penso che si debba chiudere la seduta di questa mattina, convocare immediatamente la Commissione Nomine, riconvocare l'assemblea per le ore 15 per rispettare questi adempimenti.
Chiede di parlare il Consigliere Devecchi. Ne ha facoltà.



DEVECCHI Armando

Non ho nessun motivo per contrastare le proposte che ha ricordato la Presidenza, però vorrei far presente che gli Statuti delle USSL. che sono stati approvati all'unanimità dalla Commissione, richiederebbero pochi minuti per essere approvati, quindi potremmo esaminarli subito se la Presidenza concorda.



PRESIDENTE

D'accordo. Dobbiamo però votarli separatamente.


Argomento: USSL: Statuti

Esame Statuti Unità Socio-Sanitarie Locali


PRESIDENTE

Pongo pertanto in votazione gli Statuti delle Unità Socio-Sanitarie Locali, di cui al punto venticinquesimo all'ordine del giorno.
Unità Socio-Sanitaria Locale n. 26 Venaria "Il Consiglio regionale visto il D.P.R. 24/7/1977, n. 616 vista la legge 23/12/1978, n. 833 visti gli artt. 4 e 5 della legge regionale 21/1/1980, n. 3 visto l'art. 8 della legge regionale 23/8/1982, n. 20 visti gli atti deliberativi dei Comuni appartenenti all'Unità Socio Sanitaria Locale n. 26 con sede in Venaria sentito il parere favorevole espresso dalla I e dalla V Commissione consiliare permanente delibera di esprimere parere favorevole in ordine allo Statuto approvato dai Comuni appartenenti all'Associazione dei Comuni costituenti l'Unità Socio Sanitaria n. 26 con sede in Venaria, quale risulta dall'allegato A e dalle modifiche contenute nell'allegato B che i Comuni costituenti l'Associazione dovranno adottare e che formano parte integrante dello Statuto stesso e della presente deliberazione.
La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi dell'art. 65 dello Statuto".
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
E' approvato all'unanimità dei 50 Consiglieri presenti in aula.
Unità Socio-Sanitaria Locale n. 34 Orbassano "Il consiglio regionale visto il D.P.R. 24/7/1977, n. 616 vista la legge 23/12/1978, n. 833 visti gli artt. 4 e 5 della legge regionale 21/1/1980, n. 3 visto l'art. 8 della legge regionale 23/811982, n. 20 visti gli atti deliberativi dei Comuni appartenenti all'Unità Socio Sanitaria Locale n. 34 con sede in Orbassano sentito il parere favorevole espresso dalla I e dalla V Commissione consiliare permanente delibera di esprimere parere favorevole in ordine allo Statuto approvato dai Comuni appartenenti all'Associazione dei Comuni costituenti l'Unità Socio Sanitaria n. 34 con sede in Orbassano, quale risulta dall'allegato A e dalle modifiche contenute nell'allegato B che i Comuni costituenti l'Associazione dovranno adottare e che formano parte integrante dello Statuto stesso e della presente deliberazione.
La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi dell'art. 65 dello Statuto".
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
E' approvato all'unanimità dei 50 Consiglieri presenti in aula.
Unità Socio-Sanitaria Locale n. 35 Giaveno "Il Consiglio regionale visto il D.P.R. 24/7/1977, n. 616 vistala legge 23/12/1978, n. 833 visti gli artt. 4 e 5 della legge regionale 21/1/1980, n. 3 visto l'art. 8 della legge regionale 23/8/1982, n. 20 visti gli atti deliberativi dei Comuni appartenenti all'Unità Socio Sanitaria Locale n. 35 con sede in Giaveno sentito il parere favorevole espresso dalla I e dalla V Commissione consiliare permanente delibera di esprimere parere favorevole in ordine allo Statuto approvato dai Comuni appartenenti all'Associazione dei Comuni costituenti l'Unità Socio Sanitaria Locale n. 35 con sede in Giaveno, quale risulta dall'allegato A e dalle modifiche contenute nell'allegato B che i Comuni costituenti l'Associazione dovranno adottare e che formano parte integrante dello Statuto stesso e della presente deliberazione.
La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi dell'art. 65 dello Statuto".
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
E' approvato all'unanimità dei 50 Consiglieri presenti in aula.
Unità Socio-Sanitaria Locale n. 45 Vercelli "Il Consiglio regionale visto il D.P.R. 24/7/1977, n. 616 vistala legge 23/12/1978, n. 833 visti gli artt. 4 e 5 della legge regionale 21/1/1980, n. 3 visto l'art. 8 della legge regionale 23/8/1982, n. 20 visti gli atti deliberativi dei Comuni appartenenti all'Unità Socio Sanitaria Locale n. 45 con sede in Vercelli sentito il parere favorevole espresso dalla I e dalla V Commissione consiliare permanente delibera di esprimere parere favorevole in ordine allo Statuto approvato dai Comuni appartenenti all'Associazione dei comuni costituenti l'Unità Socio Sanitaria Locale n. 45 con sede in Vercelli, quale risulta dall'allegato A e dalle modifiche contenute nell'allegato B che i Comuni costituenti l'Associazione dovranno adottare e che formano parte integrante dello Statuto stesso e della presente deliberazione.
La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi dell'art. 65 dello Statuto".
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
E' approvato all'unanimità dei 50 Consiglieri presenti in aula.
Unità Socio-Sanitaria Locale n. 49 Borgosesia "Il Consiglio regionale visto il D.P.R. 24/7/1977, n. 616 vista la legge 23/12/1978, n. 833 visti gli artt. 4 e 5 della legge regionale 21/1/1980, n. 3 visto l'art. 8 della legge regionale 23/8/1982, n. 20 visti gli atti deliberativi dei Comuni appartenenti all'Unità Socio Sanitaria Locale n. 49 con sede in Borgosesia sentito il parere favorevole espresso dalla I e dalla V Commissione consiliare permanente delibera di esprimere parere favorevole in ordine allo Statuto approvato dai Comuni appartenenti all'Associazione dei Comuni costituenti l'Unità Socio Sanitaria Locale n. 49 con sede in Borgosesia, quale risulta dall'allegato A e dalle modifiche contenute nell'allegato B che i Comuni costituenti l'Associazione dovranno adottare e che formano parte integrante dello Statuto stesso e della presente deliberazione.
La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi dell'art. 65 dello Statuto".
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
E' approvato all'unanimità dei 50 Consiglieri presenti in aula.
Unità Socio-Sanitaria Locale n. 56 Domodossola "Il Consiglio regionale visto il D.P.R. 24/7/1977,n. 616 vista la legge 23/12/1978, n. 833 visti gli artt. 4 e 5 della legge regionale 21/1/1980, n. 3 visto l'art. 8 della legge regionale 23/8/1982, n. 20 visti gli atti deliberativi dei Comuni appartenenti all'Unità Socio Sanitaria Locale n. 56 con sede in Domodossola sentito il parere favorevole espresso dalla I e dalla V Commissione consiliare permanente delibera di esprimere parere favorevole in ordine allo Statuto approvato dai Comuni appartenenti all'Associazione dei Comuni costituenti l'Unità Socio Sanitaria Locale n. 56 con sede in Domodossola, quale risulta dall'allegato A e dalle modifiche contenute nell'allegato B che i Comuni costituenti l'Associazione dovranno adottare e che formano parte integrante dello Statuto stesso e della presente deliberazione.
La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi dell'art. 65 dello Statuto".
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
E' approvato all'unanimità dei 50 Consiglieri presenti in aula.
Unità Socio-Sanitaria Locale n. 57 Omegna "Il Consiglio regionale visto il D.P.R. 24/7/1977, n. 616 vista la legge 23/12/1978, n. 833 visti gli artt. 4 e 5 della legge regionale 21/1/1980, n. 3 visto l'art. 8 della legge regionale 23/8/1982, n. 20 visti gli atti deliberativi dei Comuni appartenenti all'Unità Socio Sanitaria Locale n. 57 con sede in Omegna sentito il parere favorevole espresso dalla I e dalla V Commissione consiliare permanente delibera di esprimere parere favorevole in ordine allo Statuto approvato dai Comuni appartenenti all'Associazione dei Comuni costituenti l'Unità Socio Sanitaria Locale n. 57 con sede in Omegna, quale risulta dall'allegato A e dalle modifiche contenute nell'allegato B che i Comuni costituenti l'Associazione dovranno adottare e che formano parte integrante dello Statuto stesso e della presente deliberazione.
La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi dell'art. 65 dello Statuto".
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
E' approvato all'unanimità dei 50 Consiglieri presenti in aula.
Unità Socio-Sanitaria Locale n. 58 Cuneo "Il Consiglio regionale visto il D.P.R. 24/7/1977, n. 616 vista la legge 23/12/1978, n. 833 visti gli artt. 4 e 5 della legge regionale 21/1/1980, n. 3 visto l'art. 8 della legge regionale 23/8/1982, n. 20 visti gli atti deliberativi dei Comuni appartenenti all'Unità Socio Sanitaria Locale n. 58 con sede in Cuneo sentito il parere favorevole espresso dalla I e dalla V Commissione consiliare permanente delibera di esprimere parere favorevole in ordine allo Statuto approvato dai Comuni appartenenti all'Associazione dei Comuni costituenti l'Unità Socio Sanitaria Locale n. 58 con sede in Cuneo, quale risulta dall'allegato A e dalle modifiche contenute nell'allegato B che i Comuni costituenti l'Associazione dovranno adottare e che formano parte integrante dello Statuto stesso e della presente deliberazione.
La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi dell'art. 65 dello Statuto".
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
E' approvato all'unanimità dei 50 Consiglieri presenti in aula.
Unità Socio-Sanitaria Locale n. 61 Savigliano "Il Consiglio regionale visto il D.P.R. 24/7/1977, n. 616 vista la legge 23/12/1978, n. 83 visti gli artt. 4 e 5 della legge regionale 21/1/1980, n. 3 visto l'art. 8 della legge regionale 23/8/1982, n. 20 visti gli atti deliberativi dei Comuni appartenenti all'Unità Socio Sanitaria Locale n. 61 con sede in Savigliano sentito il Parere favorevole espresso dalla I e dalla V Commissione consiliare permanente delibera di esprimere parere favorevole in ordine allo Statuto approvato dai Comuni appartenenti all'Associazione dei Comuni costituenti l'Unità Socio Sanitaria Locale n. 61 con sede in Savigliano, quale risulta dall'allegato A e dalle modifiche contenute nell'allegato B che i Comuni costituenti l'Associazione dovranno adottare e che formano parte integrante dello Statuto stesso e della presente deliberazione.
La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi dell'art. 65 dello Statuto".
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
E' approvato all'unanimità dei 50 Consiglieri presenti in aula.
Unità Socio-Sanitaria Locale n. 65 Alba "Il Consiglio regionale visto il D.P.R. 24/7/1977, n. 616 vista la legge 23/12/1978, n. 833 visti gli artt. 4 e 5 della legge regionale 21/1/1980, n. 3 visto l'art. 8 della legge regionale 23/8/1982, n. 20 visti gli atti deliberativi dei Comuni appartenenti all'Unità Socio Sanitaria Locale n. 65 con sede in Alba sentito il parere favorevole espresso dalla I e dalla V Commissione consiliare permanente delibera di esprimere parere favorevole in ordine allo Statuto approvato dai Comuni appartenenti all'Associazione dei Comuni costituenti l'Unità Socio Sanitaria Locale n. 65 con sede in Alba, quale risulta dall'allegato A e dalle modifiche contenute nell'allegato B che i Comuni costituenti l'Associazione dovranno adottare e che formano parte integrante dello Statuto stesso e della presente deliberazione.
La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi dell'art. 65 dello Statuto".
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
E' approvato all'unanimità dei 50 Consiglieri presenti in aula.
Prima di concludere la seduta ricordo che i lavori proseguiranno nel pomeriggio alle ore 15.
La seduta è tolta.



(La seduta ha termine alle ore 12.30)



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