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Dettaglio seduta n.208 del 13/10/83 - Legislatura n. III - Sedute dal 9 giugno 1980 al 11 maggio 1985

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Argomento:


PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE MARCHIARO


Argomento: Parchi e riserve

Esame progetto di legge n. 281: "Istituzione dell'area attrezzata della Collina di Rivoli"


PRESIDENTE

La seduta è aperta.
Iniziamo i lavori con il punto nono all'ordine del giorno che prevede l'esame del progetto di legge n. 281: "Istituzione dell'area attrezzata della Collina di Rivoli".
La parola al relatore, Consigliere Ariotti.



ARIOTTI Anna Maria, relatore

Signor Presidente, signori Consiglieri, giunge ad approvazione del Consiglio regionale il progetto di legge "Istituzione dell'area attrezzata della Collina di Rivoli", dopo un iter non privo di difficoltà che ha visto l'originaria proposta del parco della Collina morenica di Rivoli, contenuta nell'aggiornamento al piano dei parchi del 1979, ricondotta, di fronte a resistenze non superabili, al limitato nucleo individuato nella proposta attuale, interessanti quasi esclusivamente proprietà pubbliche ed il rinvio, da parte del Governo di un precedente provvedimento, nell'aprile del 1980, motivato dalla preoccupazione di un aumento di nuovi apparati gestionali.
Il presente progetto di legge definisce una prima zona da tutelare su cui esistono fabbricati di proprietà pubblica, da recuperare e destinare ad attività culturali, sociali e didattiche, come il Castello in avanzata fase di restauro da usarsi per scopi museografici. Le aree boschive da risanare possono offrire una nuova area verde nella cintura di Torino in una zona come quella di Rivoli che ha visto il moltiplicarsi delle ville e delle case private.
La gestione dell'area è affidata all'azienda regionale dei parchi suburbani per ovviare al rilievo del Governo.
Il presente progetto di legge è stato approvato a maggioranza in Commissione.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Valeri.



VALERI Gilberto

La I Commissione, non essendo previsto l'impiego di altre risorse oltre a quelle già previste in bilancio, ha ritenuto superfluo l'esame consultivo.



PRESIDENTE

Non essendovi altri interventi, possiamo passare alla votazione del relativo articolato.
Art. 1 (Istituzione dell'area attrezzata) "Ai sensi della legge regionale 4/6/1975, n. 43, è istituita, con la presente legge, l'area attrezzata della Collina di Rivoli".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 33 hanno risposto SI 23 Consiglieri si sono astenuti 10 Consiglieri L'art. 1 è approvato.
Art. 2 (Confini) "I confini dell'area attrezzata della Collina di Rivoli, incidente sul Comune di Rivoli, sono individuati nell'allegata planimetria, in scala 1:2000, facente parte integrante della presente legge.
I confini dell'area attrezzata sono delimitati da tabelle portanti la scritta 'Regione Piemonte - Area attrezzata della Collina di Rivoli', da collocarsi in modo che siano visibili da ogni punto di accesso e che da ogni tabella siano visibili le due contigue.
Le tabelle debbono essere mantenute in buono stato di conservazione e di leggibilità".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 33 hanno risposto SI 23 Consiglieri si sono astenuti 10 Consiglieri L'art. 2 è approvato.
Art. 3 (Finalità) "Nell'ambito ed a completamento dei principi generali indicati nell'art. 1 della legge regionale 4/6/1975, n. 43, le finalità dell'istituzione dell'area attrezzata della Collina di Rivoli sono: 1) tutelare le caratteristiche ambientali, paesaggistiche, culturali ambientali, naturali ed architettoniche dell'area attrezzata 2) mantenere e valorizzare gli aspetti culturali ed architettonici presenti nell'area attrezzata, concorrendo alla manutenzione ed alla riqualificazione di entità architettoniche rilevanti, quali lo storico Castello di Rivoli, che costituiscono una componente inscindibile con l'insieme paesaggistico nel quale sono inserite 3) mantenere e valorizzare il patrimonio forestale 4) promuovere iniziative atte a consentire la fruizione dell'area attrezzata, a fini culturali, didattici e ricreativi".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 33 hanno risposto SI 23 Consiglieri si sono astenuti 10 Consiglieri L'art. 3 è approvato.
Art. 4 (Durata della destinazione) "La destinazione ad area attrezzata, attribuita con la presente legge al territorio individuato dal precedente art. 2, ha la durata di anni 99 prorogabile alla scadenza".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 33 hanno risposto SI 23 Consiglieri si sono astenuti 10 Consiglieri L'art. 4 è approvato.
Art. 5 (Gestione) "Le funzioni di gestione direttiva, di amministrazione e di vigilanza, per il conseguimento delle finalità di cui al precedente art. 3, sono esercitate dall'Azienda regionale per i parchi suburbani, istituita con legge regionale 31/8/1982, n. 28".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 33 hanno risposto SI 23 Consiglieri si sono astenuti 10 Consiglieri L'art. 5 è approvato.
Art. 6 (Personale) "Per l'espletamento delle funzioni gestionali di cui al precedente art. 5 l'Azienda regionale dei parchi suburbani si avvale del personale proprio previsto dall'art. 11 della legge regionale 31/8/1982, n. 28, integrato da n. 2 dipendenti da inserirsi nel IV livello e da n. 4 guardiaparco da inserirsi nel V livello funzionale e retributivo del contratto Enti locali".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 33 hanno risposto SI 23 Consiglieri si sono astenuti 10 Consiglieri L'art. 6 è approvato.
Art. 7 (Norme vincolistiche) "Sull'intero territorio dell'area attrezzata della Collina di Rivoli, oltre al rispetto delle leggi statali e regionali in materia di salvaguardia dei monumenti, di tutela dell'ambiente, della flora e della fauna, nonché delle leggi sulla caccia e sulla pesca, è fatto divieto di: a) aprire e coltivare cave di qualsiasi natura b) esercitare l'attività venatoria c) alterare e modificare le condizioni naturali di vita degli animali d) danneggiare e distruggere i vegetali di ogni specie e tipo, fatte salve le normali operazioni connesse alle attività agricole e) abbattere o comunque danneggiare gli alberi che abbiano un particolare valore ambientale, scientifico, urbanistico f) costruire nuove strade ed ampliare le esistenti, se non in funzione delle finalità dell'area attrezzata g) esercitare attività ricreative e sportive con mezzi meccanici fuoristrada; h) effettuare interventi di demolizione di edifici esistenti o di costruzione di nuovi edifici o di strutture stabili o temporanee che possano deteriorare le caratteristiche ambientali del luogo.
Fino all'approvazione del piano naturalistico di cui all'art. 8 della legge regionale 4/9/1979, n. 57 e del relativo piano di assestamento, i tagli boschivi sono regolati in base alle norme di cui all'art. 12 della legge medesima.
Con apposito Regolamento, approvato dal Consiglio regionale e proposto dal Consiglio di amministrazione dell'Azienda regionale dei parchi suburbani sono fissate le norme specifiche relative alle modalità di fruizione dell'area attrezzata".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 33 hanno risposto SI 23 Consiglieri si sono astenuti 10 Consiglieri L'art. 7 è approvato.
Art. 8 (Sanzioni) "Le violazioni al divieto di cui alla lettera a) dell'art. 7 della presente legge comportano sanzioni amministrative da un minimo di L. 3.000.000 ad un massimo di L. 5.000.000 per ogni 10 mc di materiale rimosso.
Per le violazioni al divieto di cui alla lettera b) del precedente art. 7 si applica la sanzione amministrativa da un minimo di L. 200.000 ad un massimo di L. 2.000.000.
Le violazioni ai divieti di cui alle lettere c), d), e) e g) del precedente art. 7 comportano sanzioni amministrative da un minimo di L. 100.000 ad un massimo di L. 1.000.000, in relazione alla gravità del fatto commesso.
Le violazioni ai divieti di cui alle lettere f) e h) dell'art. 7 della presente legge comportano sanzioni amministrative da un minimo di L.
5.000.000 ad un massimo di L. 10.000.000.
I tagli boschivi effettuati in difformità dalla previsione di cui all'art.
12 della legge regionale 4/9/1979, n. 57, comportano la sanzione amministrativa da un minimo di L. 1.000.000 ad un massimo di L. 5.000.000 per ogni ettaro o frazione di ettaro di terreno su cui è stato effettuato il taglio boschivo. Le violazioni ai divieti richiamati ai commi primo terzo e quarto del presente articolo comportano, oltre alle sanzioni amministrative previste, l'obbligo del ripristino che dovrà essere realizzato in conformità alle disposizioni formulate in apposito decreto del Presidente della Giunta regionale.
Per l'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni previste dalla presente legge si applicano le norme ed i principi di cui al Capo I della legge 24/11/1981, n. 689.
Le somme riscosse ai sensi del presente articolo e quelle riscosse ai sensi delle norme contenute nel Regolamento di cui all'ultimo comma del precedente art. 7 saranno introitate nel bilancio della Regione".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 33 hanno risposto SI 23 Consiglieri si sono astenuti 10 Consiglieri L'art. 8 è approvato.
Art. 9 (Vigilanza) "La vigilanza dell'area attrezzata della Collina di Rivoli è affidata: a) al personale di vigilanza dell'Azienda regionale dei parchi suburbani b) al personale degli Enti indicati all'ultimo comma dell'art. 3 della legge regionale 4/6/1975, n. 43 e successiva modificazione ed integrazione previa convenzione con gli Enti di appartenenza; c) a guardie giurate volontarie, nominate in conformità dell'art. 138 del T.U. delle leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con R.D. 18/6/1931, n. 773 e che abbiano prestato giuramento davanti al Pretore, previa convenzione con l'Azienda regionale dei parchi suburbani".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 33 hanno risposto SI 23 Consiglieri si sono astenuti 10 Consiglieri L'art. 9 è approvato.
Art. 10 (Finanziamenti per le opere di tabellazione) "Agli oneri relativi alle opere di tabellazione, di cui al precedente art.
2, provvede direttamente l'Azienda regionale dei parchi suburbani, mediante lo stanziamento ad essa attribuito sul capitolo 7970 del bilancio per l'anno finanziario 1983 e sui corrispondenti capitoli di cui ai bilanci successivi".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 33 hanno risposto SI 23 Consiglieri si sono astenuti 10 Consiglieri L'art. 10 è approvato.
Art. 11 (Finanziamenti per la gestione) "Agli oneri per la gestione dell'area attrezzata della Collina di Rivoli provvede direttamente l'Azienda regionale dei parchi suburbani, mediante lo stanziamento ad essa attribuito sul capitolo 7970 del bilancio per l'anno finanziario 1983 e sui corrispondenti capitoli di cui ai bilanci successivi".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 33 hanno risposto SI 23 Consiglieri si sono astenuti 10 Consiglieri L'art. 11 è approvato.
Art. 12 (Disposizioni relative alla redazione del piano naturalistico) "Per la redazione del piano naturalistico, di cui al precedente art. 7, si provvede a norma della legge regionale 4/9/1979, n. 57".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 33 hanno risposto SI 23 Consiglieri si sono astenuti 10 Consiglieri L'art. 12 è approvato.
Art. 13 (Entrate) "I proventi derivanti dalle sanzioni di cui al precedente art. 8 saranno iscritti al capitolo 2230 dello stato di previsione delle entrate del bilancio per l'anno finanziario 1983 ed ai corrispondenti capitoli dei bilanci successivi".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 33 hanno risposto SI 23 Consiglieri si sono astenuti 10 Consiglieri L'art. 13 è approvato.
Pongo in votazione l'intero testo della legge.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 33 hanno risposto SI 23 Consiglieri si sono astenuti 10 Consiglieri L'intero testo della legge è approvato.


Argomento: Parchi e riserve

Esame progetto di legge n. 266: "Istituzione della riserva naturale della Palude di Casalbeltrame"


PRESIDENTE

Passiamo al punto decimo all'ordine del giorno che reca: Esame progetto di legge n. 266: "Istituzione della riserva naturale della Palude di Casalbeltrame".
La parola al relatore, Consigliere Ariotti.



ARIOTTI Anna Maria, relatore

Signor Presidente, colleghi Consiglieri, il presente progetto di legge istituisce la riserva naturale della Palude di Casalbeltrame, area di particolare interesse faunistico e come tale inserita nell'aggiornamento al piano dei parchi del 1979.
La palude di Casalbeltrame è costituita da una zona allagata dall'aspetto paludoso con vegetazione tipica che offre rifugio ad uccelli palustri, di cui alcune specie sono stazionarie e nidificanti.
E' affidata attualmente al F.A.I. (Fondo Ambiente Italiano). Sono stati individuati dalla legge due aree di salvaguardia: la prima, al centro classificata come riserva naturale speciale, particolarmente tutelata con specifici compiti di conservazione; la seconda, come fascia protettiva circostante, classificata "riserva naturale orientata" in cui sono ovviamente permesse le attività agricole, ma impediti gli interventi che arrechino disturbo all'avifauna, l'accesso indiscriminato e movimenti di terra tali da alterare il regime idrico. Data l'omogeneità e la vicinanza la gestione della riserva è stata affidata al Consiglio direttivo del Parco naturale delle Lame del Sesia che ricomprende anche le riserve naturali speciali dell'Isolone di Oldenigo e della Garzaia di Villarboito nella direzione anche di non aumentare, dove possibile, gli Enti gestori.
La Commissione, in accordo con la Giunta, ha modificato il testo originario secondo i suggerimenti indicati dalle consultazioni sottolineando in particolare che solo l'area individuata "riserva naturale speciale" è sottoposta ad esproprio, ad acquisizione o ad affitto e ribadendo tra le finalità la salvaguardia delle attività agricole nell'area indicata come riserva naturale orientata.
Il presente progetto di legge è stato votato all'unanimità in Commissione.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Valeri.



VALERI Gilberto

Il progetto di legge n. 266 era stato assegnato in sede consultiva alla I Commissione per la parte finanziaria. Anche in questo caso la Commissione ha constatato che, non essendo previsti stanziamenti aggiuntivi oltre quelli già previsti a bilancio, il parere era superfluo.
Peraltro è emersa l'esigenza di integrare il terz'ultimo paragrafo dell'art. 7 nel modo seguente: dopo le parole "con lo stanziamento regionale" si propone di cancellare "di cui" e di aggiungere "attribuito all'Ente di gestione del Parco naturale Lame del Sesia sul capitolo...".



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Borando.



BORANDO Carlo

Mi risulta che il progetto di legge n. 266 è stato approvato all'unanimità in sede di II Commissione, ma mi risulta anche che il testo originario è stato modificato per venire incontro alle rivendicazioni degli agricoltori locali in ordine ai danni provocati dagli acquatici che allignano nella riserva naturale.
E' opportuno ricordare che quella zona non è una riserva naturale perché negli anni che vanno dal '50 al '60, quando le coltivazioni davano scarso rendimento, abbiamo assistito alla fuga dai campi e all'abbandono di larghe fasce di terreno allora coltivate a risaia e i proprietari investirono a pioppeto, anche se le zone non avevano vocazione per tale coltivazione, oppure cedettero i terreni nella maniera più strampalata: è il caso di questa riserva.
Un gruppo di cacciatori milanesi ha realizzato argini perimetrali su una zona di circa 10 ettari e l'ha allagata.
In sostanza, era una risaia con degli argini più alti ed è diventata una palude, dove sono nati infestanti di ogni genere, erbe palustri e dove uccelli acquatici nidificano e si moltiplicano diventando fauna naturale.
A questo punto c'è da domandarsi se una riserva come questa cosiddetta naturale può essere allocata in quella zona e permanentemente. Di questo passo potremmo impaludare mezzo Piemonte e mezza Lombardia, perché è una riserva artificiale che si può realizzare in qualsiasi momento ed in qualsiasi luogo.
Vorrei sapere se la legge prevede degli stanziamenti anche per l'indennizzo dei danni provocati dagli uccelli e quanto spende la Regione per mantenere una riserva naturale utile solo alla contemplazione, ma non alla produzione.
Se gli indennizzi dovessero essere molto ingenti quale opportunità rimarrebbe alla Regione con l'istituzione di riserve come questa che costano enormemente e che sul piano pratico danno vantaggi solo alla W.W.F.
e a qualche naturalista? Desidero che rimanga agli atti il mio intervento perché gli agricoltori di Casalbeltrame e dintorni sappiano che in Consiglio almeno un Consigliere ha fatto delle considerazioni che collimano con le loro.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Nerviani.



NERVIANI Enrico

La prudenza è caratteristica fondamentale della cultura democristiana ed il richiamo del Consigliere Borando mi trova largamente sensibile.
Le perplessità degli agricoltori sono state attentamente considerate nella preparazione del testo definitivo della legge ed è giusto che il lavoro sia tutelato.
L'oasi naturale è formata da 10 ettari e la parte restante è destinata a zona di rispetto, in cui il lavoro e la tutela dei prodotti sono assicurati; quindi la preoccupazione di tutelare il lavoro, la produzione e la fatica degli agricoltori era presente ai membri della II Commissione che hanno votato all'unanimità il provvedimento.
Ho parlato di prudenza e, per richiamare le considerazioni di Rivalta sul rapporto costi-benefici, quando dovessimo riscontrare un rapporto negativo (anche se è difficile stabilire la negatività) andremo a rivalutare la decisione di oggi.
Voglio ancora ricordare che quell'oasi esiste da 20 o 25 anni e che in ogni caso come legislatori della Regione Piemonte non saremmo compresi dal resto d'Italia nel momento in cui prosciugassimo la palude e destinassimo altrove gli uccelli stanzianti e di passo che nella palude sono di casa.
E' un luogo, come dice Borando, per esteti, per appassionati, forse anche per "perdigiorno", ma, soprattutto, parlando seriamente, è un'occasione di ricerca naturalistica scientifica, unica per la provincia di Novara e fors'anche per il Piemonte.
Vediamo di sfruttarla per quanto ci è possibile: se nella nostra "cultura" ecologica è entrato questo lembo di terreno agricolo allagato vediamo anche di difenderlo opportunamente.
Per questi motivi il Gruppo democristiano ha espresso in II Commissione parere favorevole, lo esprime ora rispettando non tanto il dissenso di Borando, che non c'è, ma la sua preoccupazione per una verifica che dovrà essere fatta nel tempo futuro.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Biazzi.



BIAZZI Guido

La relazione del Consigliere Ariotti e gli interventi dei colleghi Nerviani e Borando hanno evidenziato come nell'oasi di Casalbeltrame si siano create condizioni di vita per un sistema naturale che è difficile riscontrare in altre zone del Piemonte.
E' una riserva che ha probabilmente un'origine artificiale, anche se i pareri sul formarsi del nucleo centrale, da proteggere, sono discordanti.
Qualcuno sostiene che quella parte non è mai stata coltivata per l'impossibilità pratica a coltivarla. Ci vorrebbe una piccola indagine storica per accertarlo. E' fuori dubbio, però, che da qualche decennio vi è un ecosistema del tutto particolare. Il nucleo centrale è stato affittato dai cacciatori milanesi per farvi delle postazioni di caccia; loro stessi si sono però resi conto di trovarsi di fronte ad un ecosistema particolare che andava tutelato. Cominciarono così ad andare in quei luoghi semplicemente per fotografare e studiare la proliferazione degli animali.
E' entrato effettivamente nella nostra cultura quindi, come diceva il collega Nerviani. Da qui nacque la proposta di salvaguardare la zona centrale, che costituirà la riserva naturale per la conservazione e la fascia circostante che sarà una riserva naturale orientata, nella quale saranno consentiti gli interventi agricoli.
I vincoli saranno: il divieto di caccia, il divieto di accesso indiscriminato e non controllato, il divieto agli scavi e ai movimenti di terra tali da alterare il regime idrico.
Questi vincoli non mi sembrano in contrasto con la destinazione primaria ad agricoltura della fascia circostante. C'è qualche problema nessuno può negarlo.
Il Sindaco di Casalbeltrame, per esempio, è preoccupato per i danni all'agricoltura i quali dovranno essere puntualmente accertati e indennizzati in tempi celeri.
Chiede, a nome del Consiglio comunale di Casalbeltrame, di rivedere i confini della riserva naturale orientata, proprio perché la caccia nella fascia protettiva è quella che accentua i danni all'agricoltura.
Chiede inoltre l'inserimento di tre rappresentanti del Comune di Casalbeltrame nel Consiglio di gestione del Parco delle Lame del Sesia. Il Sindaco di Casalbeltrame propone, per esempio, una normativa speciale per la caccia che autorizzi l'apertura della stagione dopo la raccolta del riso. E questa potrebbe essere una soluzione.
Il progetto di legge va nella direzione della difesa della natura, non sembra provocare danni alle attività circostanti, garantisce la sopravvivenza del sistema che si è costituito all'interno della zona.
Pur avendo presente le difficoltà che ci sono, che andranno affrontate il nostro giudizio è positivo ed il voto favorevole.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Cernetti.



CERNETTI Elettra

Questo progetto di legge causa consensi e forti dissensi. Questa mattina e oggi pomeriggio ho ricevuto molte telefonate nettamente contrarie a questo progetto di legge. Sorgono contrasti in ordine ai danni che questa riserva recherebbe proprio all'agricoltura. Ogni riserva genera consensi però, siccome per la riserva di Casalbeltrame si presentano particolarmente accentuati, io inviterei l'Assessore a tenerne conto compiendo un'azione di convincimento e di approfondimento illustrando l'eventuale risarcimento dei danni.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Carazzoni.



CARAZZONI Nino

Il ventaglio di opinioni che è stato manifestato in ordine all'istituzione della riserva naturale di Casalbeltrame, rappresenta le perplessità che hanno accompagnato e che ancora accompagnano il varo della legge.
Non credo di avere nulla di nuovo da aggiungere a quanto è stato esposto con sufficiente ampiezza, in particolare dal Consigliere Borando che è risalito alla nascita della zona che si vorrebbe sottoporre a vincolo protezionistico.
Ed è proprio partendo da questo punto che io riconfermo le perplessità che pensavo di avere fugato attraverso un colloquio avuto prima dell'apertura della discussione con la relatrice.
Borando ha ricordato che siamo di fronte ad una riserva che è stata creata artificialmente. Di questa affermazione faccio una questione di principio.
Posto che l'oasi naturale ha avuto inizio attraverso il semplice ed artificiale allagamento di una risaia, c'è da domandarsi se, posti sulla strada del principio, qualunque altro territorio del Piemonte possa essere assoggettato a vincoli protezionistici.
Gli interessi dei naturalisti e degli agricoltori sono variamente interpretabili perché nettamente in contrasto. All'origine però c'è questa questione di fondo. Una volta che accettiamo di dare dignità e copertura di legge ad una costruzione artificiale in origine, dovremo poi sempre comportarci di conseguenza che per analoghi casi che si dovessero porre. Ho sentito poi parlare, con toni tranquillizzanti o che vorrebbero essere rassicuranti, delle misure introdotte per il risarcimento dei danni alle colture agricole, ma non mi pare che si possa liquidare il problema semplicemente parlando di dovuto risarcimento.
Va sempre tenuto presente che l'agricoltore produce per il consumo, non produce per essere indennizzato dei danni che subisce: è una questione di principio che ha una sua validità.
In sostanza, questa proposta di legge provoca forti e motivate perplessità per le ragioni che mi sono permesso di addurre.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Ariotti.



ARIOTTI Anna Maria

Non intendevo replicare, ma sono costretta da un'obiezione venuta dal Consigliere Borando e da chi mi ha preceduto, secondo cui la riserva tutelerebbe una zona costruita dall'uomo e di conseguenza non avrebbe i requisiti per rientrare nell'ambito della tutela regionale.
Permettetemi di fare una precisazione come insegnante di filosofia e di ricorrere a dati che pensavo a conoscenza di tutti, ma che in realtà non lo sono, quindi è mio dovere renderli noti.
Il concetto di natura, così come è emerso dalle parole che ho sentito è il vecchio concetto di natura della fisica classica di Newton e di Laplace, che ha tenuto campo fino agli inizi dell'800.
Da allora sono passati più di cento anni e la scienza ha proseguito e ha modificato questo concetto di natura.Faccio cenno ad alcuni nomi e ad alcune grosse teorie.
Una è la teoria dei Quanta, l'altra è la teoria della relatività l'altra è il principio di indeterminazione del 1927.
Mentre avanzava e si approfondiva il discorso scientifico si stava elaborando la filosofia del pragmatismo che, come la ricerca scientifica portava avanti un concetto di natura ben diverso da quello enucleato dalla fisica classica. La fisica classica diceva: "La natura ha delle leggi, è una realtà data a sé stante; compito dello scienziato è di registrare passivamente queste leggi".
Questo atteggiamento era talmente fondato nella cultura del tempo che si estendeva in tutti gli altri ambiti. Ad esempio, il concetto di romanzo dell'800 risente di questo atteggiamento.
Ma il concetto che è venuto ad enuclearsi alla fine dell'800 ed agli inizi del '900 dà, della natura, un'interpretazione totalmente diversa.
La natura è qualche cosa che è modificata dall'uomo in un rapporto (uso i termini dell'americano Dewey) di interazione o di transazione. Di conseguenza, la polemica, qui enucleata, "artificiale" o "naturale" è, come diremmo in sede filosofica, un falso problema, proprio perché da almeno 70 anni la natura è tale in quanto modificata dall'uomo.



CARAZZONI Nino

Questa risposta in campo filosofico è accettabile.



PRESIDENTE

La parola all'Assessore Rivalta.



RIVALTA Luigi, Assessore ai parchi

La riserva di Casalbeltrame ha un'origine recente. E' un'area di palude connessa alle trasformazioni portate avanti dall'uomo a fini di produzione agricola e la trasformazione della natura che l'uomo continua a fare è andata così avanti da eliminare quasi del tutto le zone umide che erano presenti e da incidere negativamente sul sistema di vita dei volatili quelli stanziali (che in parte erano addirittura scomparsi).
La trasformazione che l'uomo determina sulla natura ai fini della produzione e del miglioramento delle condizioni di vita è giusta, mentre è sbagliata quando supera i limiti dell'ecosistema.
In questo senso il recupero di certe situazioni mi sembra per certi aspetti un'anamnesi storica portata avanti dall'uomo.
A me pare positivo che si consolidino e si promuovano alcune condizioni nuove rispetto a quelle del passato come abbiamo fatto per le Lame del Sesia e per la Garzaia di Valenza, anzi è una giusta politica per certi aspetti persino ancora limitata e credo che in Piemonte si stiano creando altre zone umide attraverso processi naturali.
Tra qualche anno verificheremo se si dovrà espandere o contenere questa politica di recupero. Nonostante negli ultimi cento anni la scienza che studia problemi ecologici abbia progredito, noi non abbiamo ancora coscienza di ciò che sta avvenendo nel sistema naturale complessivo.
Consideriamo l'ecologia in presenza di interventi distruttivi di inquinamento o di deterioramento del territorio e la intendiamo come intervento riparatore costruendo un depuratore o qualche muro di sostegno in presenza di una frana. Non abbiamo ancora acquisito la concezione culturale di studiare l'evoluzione del rapporto tra l'uomo e l'ambiente.
Quindi le fotografie ai volatili sono una giusta ed interessante ricreazione oltre che strumenti di osservazione didattica.
L'intervento di tutela regionale potrà provocare dei danni, tuttavia teniamo presente che l'avifauna esiste da qualche lustro e non risulta che ci siano stati rilevanti danni, ma qualora vi fossero stati non vennero mai denunciati, quindi sono stati sopportati da quel tessuto produttivo agricolo, che è particolarmente intenso ed economicamente valido.
La mancata denuncia di danni mi fa dire che forse quella struttura produttiva sarebbe in grado di sopportare qualche danno marginale rispetto all'economia dell'intero bacino risicolo.
Sotto questo profilo vorrei invitare i risicoltori, di cui ho grande rispetto per la struttura produttiva che hanno impiantato e che gestiscono e per le capacità imprenditoriali che hanno, a non mettersi in situazioni di tensione per la tutela di alcuni ettari di terreno a fini ambientali, ma di guardare ad un'azione culturale giusta e positiva impegnandosi a partecipare con la Regione ad una politica di tutela.
Forse basterebbe che ciascuno si impegnasse in ragione di un'aliquota anche bassa rispetto al reddito, al fine di sopportare solidamente il mancato guadagno e il danno provocato.
Quindi, non un disprezzo per i risicoltori, ma l'invito a collaborare con la Regione in una politica giusta e concreta che forse potrà dare loro anche dal punto di vista estetico, culturale o ricreativo, qualche interesse.



PRESIDENTE

La discussione è così conclusa.
Passiamo alla votazione del relativo articolato.
Art. 1 (Istituzione della riserva naturale) "Ai sensi della legge regionale 4/6/1975, n. 43, è istituita, con la presente legge, la riserva naturale della Palude di Casalbeltrame integrante il Parco naturale delle Lame del Sesia, istituito con legge regionale 23/8/1978, n. 55".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 38 hanno risposto SI 35 Consiglieri si sono astenuti 3 Consiglieri L'art. 1 è approvato.
Art. 2 (Classificazione) "Nella riserva naturale della Palude di Casalbeltrame sono individuate: a) un'area classificata 'riserva naturale speciale' in ragione della presenza di particolari specie avifaunistiche b) una fascia di territorio circostante ed adiacente classificata 'riserva naturale orientata'.
L'area di cui alla precedente lettera a) è preordinata all'espropriazione ai sensi del terzo comma dell'art. 6 della legge regionale 4/6/1975, n. 43 o all'acquisizione od all'affitto.
Il piano naturalistico di cui all'ultimo comma del successivo art. 4 pu apportare modifiche ai confini della riserva naturale speciale".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 38 hanno risposto SI 35 Consiglieri si sono astenuti 3 Consiglieri L'art. 2 è approvato.
Art. 3 (Confini) "I confini della riserva naturale della Palude di Casalbeltrame, incidente sui Comuni di Casalbeltrame, Biandrate e Casalino, sono individuati nell'allegata planimetria in scala 1:25000, facente parte integrante della presente legge, nel seguente modo: a) la riserva naturale speciale con linea punteggiata b) la riserva naturale orientata con tratto continuo.
I confini della riserva naturale sono delimitati da tabelle da collocarsi lungo il perimetro dell'area in modo che siano visibili da ogni punto di accesso e che da ogni tabella siano visibili le due contigue e portanti la scritta 'Regione Piemonte - Riserva naturale della Palude di Casalbeltrame'.
Le tabelle devono essere mantenute in buono stato di conservazione e di leggibilità".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 38 hanno risposto SI 35 Consiglieri si sono astenuti 3 Consiglieri L'art. 3 è approvato.
Art. 4 (Finalità) "A completamento dei principi di cui all'art. 3 della legge regionale 23/8/1978, n. 55, le finalità della riserva naturale speciale della Palude di Casalbeltrame sono specificate secondo quanto segue: 1) tutelare la presenza delle specie avifaunistiche presenti o che dovessero in futuro insediarsi garantendo la conoscenza delle stesse attraverso forme controllate di fruizione 2) conservare le caratteristiche ambientali dei luoghi 3) salvaguardare le attività agricole nell'area individuata come riserva naturale orientata.
Le modalità di utilizzo e di fruizione sono stabilite da un apposito Regolamento e dal Piano naturalistico, redatto a norma dell'art. 7 della legge regionale 4/9/1979, n. 57".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 38 hanno risposto SI 35 Consiglieri si sono astenuti 3 Consiglieri L'art. 4 è approvato.
Art. 5 (Vincoli e permessi) "Sull'intero territorio della riserva naturale della Palude di Casalbeltrame, oltre al rispetto delle leggi statali e regionali in materia di tutela dell'ambiente, della flora e della fauna, è fatto divieto di: a) aprire e coltivare cave di qualsiasi natura b) esercitare l'attività venatoria c) esercitare la pesca d) accedere, limitatamente al territorio dell'area classificata come riserva naturale speciale, se non per motivi di carattere didattico tecnico o scientifico, senza l'autorizzazione del Consiglio Direttivo. Da tale divieto e autorizzazione sono esonerati i proprietari e gli aventi titolo e) alterare e modificare le condizioni naturali di vita degli animali f) danneggiare o distruggere i vegetali di ogni specie e tipo g) costruire nuove strade ed ampliare le esistenti se non in funzione delle finalità della riserva specificate al precedente art. 4 h) esercitare attività ricreative e sportive con mezzi meccanici fuori strada i) costruire nuovi edifici od opere di qualsiasi genere se non in funzione delle finalità della riserva l) abbattere alberi se non previa autorizzazione del Presidente del Consiglio Direttivo".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 38 hanno risposto SI 35 Consiglieri si sono astenuti 3 Consiglieri L'art. 5 è approvato.
Art. 6 (Sanzioni) "Le violazioni al divieto di cui alla lettera a) dell'art. 5 della presente legge comportano la sanzione amministrativa da un minimo di L. 3.000.000 ad un massimo di L. 5.000.000 per ogni 10 mc di materiale rimosso.
Per le violazioni al divieto di cui alla lettera b) del precedente art. 5 si applica la sanzione amministrativa da un minimo di L. 200.000 ad un massimo di L. 2.000.000.
Per le violazioni al divieto di cui alla lettera c) del precedente art. 5 si applicano le sanzioni previste dalle vigenti leggi dello Stato e della Regione.
Le violazioni ai divieti di cui alle lettere d), e), f) e h) del precedente art. 5 comportano la sanzione amministrativa da un minimo di L. 100.000 ad un massimo di L. 1.000.000, in relazione alla gravità del fatto commesso.
Le violazioni ai divieti di cui alle lettere g) e i) del precedente art. 5 comportano la sanzione amministrativa da un minimo di L. 5.000.000 ad un massimo di L. 10.000.000.
Le violazioni al divieto di cui alla lettera l) dell'art. 5 della presente legge comportano la sanzione amministrativa da un minimo di L. 1.000.000 ad un massimo di L. 5.000.000 per ogni ettaro o frazione di ettaro di terreno su cui è stato effettuato il taglio boschivo.
Le violazioni ai divieti di cui al precedente art. 5, lettere a), f), g) i) e l), comportano, oltre alle sanzioni amministrative previste, l'obbligo del ripristino da realizzarsi in conformità alle disposizioni che sono formulate in apposito decreto del Presidente della Giunta regionale.
Per l'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni previste dalla presente legge si applicano le norme ed i principi di cui al Capo I della legge 24/11/1981, n. 689.
Le somme riscosse ai sensi del presente articolo e quelle riscosse ai sensi delle norme contenute nel Piano naturalistico di cui all'ultimo comma dell'art. 4 della presente legge e del Regolamento saranno introitate nel bilancio della Regione".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 38 hanno risposto SI 35 Consiglieri si sono astenuti 3 Consiglieri L'art. 6 è approvato.
Art. 7 (Gestione) "La gestione della riserva naturale della Palude di Casalbeltrame è affidata al Consiglio Direttivo del Parco naturale delle Lame del Sesia la cui composizione è così modificata: a) quattro rappresentanti, di cui uno della minoranza, del Comune di Albano Vercellese b) tre rappresentanti, di cui uno della minoranza, per ciascuno dei Comuni di Casalbeltrame, Greggio, Oldenico, San Nazzaro Sesia e Villata c) un rappresentante del Comune di Villarboit d) tre rappresentanti designati dal Consiglio regionale, sentito il parere dei Comitati comprensoriali di Vercelli e di Novara.
Il Consiglio Direttivo provvede, entro 90 giorni dall'insediamento nella sua nuova composizione, a modificare lo Statuto del Parco delle Lame del Sesia e delle riserve naturali speciali dell'Isolone di Oldenico e della Garzaia di Villarboit apportando le necessarie variazioni derivanti dall'applicazione delle norme di cui alla presente legge.
Il nuovo Statuto dovrà prevedere la formazione di una Giunta esecutiva, da eleggersi da parte del Consiglio Direttivo in modo che sia garantita la presenza dei Comuni di Albano Vercellese, Casalbeltrame, Greggio, Oldenico San Nazzaro Sesia e Villata e dovrà prevedere il Presidente ed il Vicepresidente.
Lo Statuto è approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale.
Il Consiglio Direttivo provvede agli oneri derivanti dalla gestione della riserva naturale speciale con lo stanziamento regionale sul capitolo 7980 del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1983 e di cui ai corrispondenti capitoli per gli anni finanziari successivi.
Conseguentemente la denominazione del capitolo 7980 del bilancio di previsione per l'anno 1983 è così modificata: 'Assegnazione regionale per le spese di gestione del Parco naturale delle Lame del Sesia e della riserva naturale speciale dell'Isolone di Oldenico, della Garzaia di Villarboit e della Palude di Casalbeltrame'.
Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio".
Sono stati presentati due emendamenti con lo stesso testo da parte dei Consiglieri Valeri, Biazzi e Vetrino: al quinto comma dell'art. 7, dopo le parole "con lo stanziamento regionale" aggiungere: "attribuito all'Ente di gestione del Parco naturale Lame del Sesia sul.." Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
Gli emendamenti sono approvati all'unanimità dei 38 Consiglieri presenti in aula.
Pongo in votazione l'art. 7 nel testo emendato.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 38 hanno risposto SI 35 Consiglieri si sono astenuti 3 Consiglieri L'art. 7 è approvato.
Art. 8 (Personale) "Per l'espletamento delle funzioni gestionali di cui al precedente art. 7 il Consiglio Direttivo del Parco si avvale del personale proprio, previsto dalla legge regionale 5/5/1980, n. 35, così come modificata dalla legge regionale 31/8/1982, n. 29, integrato da n. 2 guardiaparco da inserirsi nel V livello funzionale e retributivo degli Enti locali".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 38 hanno risposto SI 35 Consiglieri si sono astenuti 3 Consiglieri L'art. 8 è approvato.
Art. 9 (Norme generali) "Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge si applicano le normative di cui alla legge regionale 23/8/1978, n. 55, relative a: a) durata della destinazione b) personale c) controllo d) vigilanza e) finanziamenti ed entrate.
Il territorio della riserva naturale speciale della Palude di Casalbeltrame è oggetto, ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge regionale 4/9/1979, n.
57, di apposito piano naturalistico".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 38 hanno risposto SI 35 Consiglieri si sono astenuti 3 Consiglieri L'art. 9 è approvato.
Art. 10 (Norma transitoria) "I membri del Consiglio Direttivo di nomina del Comune di Casalbeltrame, il membro aggiuntivo del Comune di Albano Vercellese ed il membro di nomina del Comune di Villarboit, sostitutivo dei tre rappresentanti previsti dall'art. 5 della legge 20/8/1978, n. 55, di cui al secondo comma del precedente art. 7, sono nominati dai rispettivi Consigli comunali entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 38 hanno risposto SI 35 Consiglieri si sono astenuti 3 Consiglieri L'art. 10 è approvato.
Pongo in votazione l'intero testo della legge.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 38 hanno risposto SI 35 Consiglieri si sono astenuti 3 Consiglieri L'intero testo della legge è approvato.


Argomento: Programmazione sportiva (impianti e attivita")

Esame progetto di legge n. 295: "Rifinanziamento della legge regionale 1/3/1979, n. 10 'Norme per la programmazione sportiva in Piemonte'"


PRESIDENTE

Il Presidente della VI Commissione chiede di inserire all'ordine del giorno l'esame del progetto di legge n. 295: "Rifinanziamento della legge regionale 1/3/1979, n. 10 'Norme per la programmazione sportiva in Piemonte' ".
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
E' approvato all'unanimità dei 39 Consiglieri presenti in aula.
La parola al relatore, Consigliere Moretti.



MORETTI Michele, relatore

E' una proposta di legge per il rifinanziamento della legge n. 10 relativa agli impianti sportivi predisposti dai Comuni.
L'Assessore allo sport si è impegnato in sede di Commissione di fornire l'elenco dei Comuni che hanno chiesto il finanziamento.
Il capitolo di bilancio relativo ha subito un taglio di circa un miliardo, quindi gli interventi della Regione, decisi a suo tempo, non possono essere soddisfatti. La Commissione ha licenziato questa legge all'unanimità. Non ho nulla da aggiungere anche perché si tratta soltanto di una decisione del Consiglio in ordine all'utilizzo dei fondi stanziati per l'anno 1983.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Cerchio.



CERCHIO Giuseppe

Il Gruppo D.C. voterà a favore di questo progetto di legge con il rammarico però che i fondi predisposti siano del tutto insufficienti a soddisfare le richieste dei Consiglieri, relativamente ad attrezzature ed impianti sportivi che da tempo attendono di poter decollare sul territorio regionale. Questo piccolo intervento finanziario potrà finanziare impianti sportivi che si riferiscono a domande presentate negli anni 1979-1980.
Negli anni successivi, infatti, molti Enti locali non hanno nemmeno più presentato domanda di finanziamento per indisponibilità finanziaria nel settore. E' un settore che ha alimentato molte aspettative, nel momento in cui la Regione Piemonte attivava una politica lodevole che mirava innanzitutto a completare impianti già realizzati, ma non polivalenti ed organicamente funzionali. Non possiamo che esprimere parere favorevole riconoscendo l'urgenza del provvedimento e ricordando quanto abbiamo suggerito in sede di VI Commissione e cioè che questi pochi fondi vadano in direzione di quelle aspettative degli Enti locali che hanno già iniziato i lavori o che forse li hanno già finiti.



PRESIDENTE

La parola all'Assessore Mignone per la replica.



MIGNONE Andrea, Assessore allo sport

Ringrazio i colleghi che hanno consentito di portare rapidamente all'esame del Consiglio regionale questo progetto di legge, il quale è stato predisposto dalla Giunta precedente con una previsione di bilancio di 2 miliardi. In sede di assestamento questa cifra si è purtroppo ridotta a 500 milioni che sono inadeguati rispetto alle aspettative degli Enti locali e del mondo sportivo, basti considerare che dall'entrata in vigore della legge 10 ad oggi sono pervenute circa 800 domande di Comuni che chiedono l'intervento finanziario per il completamento di impianti sportivi (circa 26 miliardi).
Questo divario dà la misura dell'impossibilità finanziaria di rispondere alle esigenze.
La Giunta regionale si è impegnata a portare all'esame della Commissione le ipotesi di assegnazione di questi 500 milioni non appena la legge avrà ottenuto il visto del Commissario di Governo e diventerà quindi operativa. Intanto verrà completato il programma che era stato approvato dalla Commissione consiliare nel corso del 1982. In ogni caso saranno privilegiati gli impianti già completati e quegli Enti locali ancora privi di impianti sportivi. 'ufficio ha già individuato circa 100 istanze che potrebbero rientrare in questi requisiti. La richiesta per il 1984 è tale da consentire di rispondere in modo più consistente alle aspettative del mondo sportivo. Accolgo il suggerimento del Consigliere Cerchio di introdurre gli aggiustamenti che si ritengono opportuni quando la legge 10 verrà rifinanziata.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Moretti.



MORETTI Michele

Poiché le risorse a disposizione sono esigue si pensava di verificare l'entità delle stesse a disposizione per impianti sportivi di Comuni con oltre 10.000 abitanti e Province, al fine di utilizzarli in modo programmatico, cercando di evitare la costruzione di impianti sovradimensionati a costi eccessivi e di favorire la costruzione di impianti nelle aree carenti. uggerisco all'Assessore di promuovere un incontro con le Province e successivamente con i Comuni (oppure con i Comprensori).



MIGNONE Andrea, Assessore allo sport

Informo il Consigliere Moretti di aver già preso contatti con le Province a tale proposito.
Non appena sarà fissata la data ne darò comunicazione alla Commissione.



PRESIDENTE

La discussione è così conclusa.
Passiamo alla votazione del relativo articolato.
Art. 1 "Ai fini dell'attuazione dei programmi di formazione sportiva e del completamento del piano di intervento per l'impiantistica sportiva, di cui ai titoli II e III della legge regionale 1/3/1979, n. 10, modificata con la legge regionale 23/8/1982, n. 19, sono autorizzate per l'anno finanziario 1983 la spesa di L. 450 milioni per la concessione dei contributi di cui al titolo II e la spesa di L. 500 milioni per la concessione dei contributi di cui al titolo III della predetta legge regionale".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 39 hanno risposto SI 39 Consiglieri L'art. 1 è approvato.
Art. 2 "Sono ammesse ai contributi per l'attuazione del programma di interventi per l'impiantistica sportiva e per l'attuazione dei programmi di formazione sportiva di cui al precedente articolo le istanze presentate entro il 30 giugno 1983".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 38 hanno risposto SI 35 Consiglieri si sono astenuti 3 Consiglieri L'art. 2 è approvato.
Art. 3 "Agli oneri di cui alla presente legge si provvede utilizzando gli stanziamenti iscritti nel bilancio di previsione per l'anno finanziario 1983 al capitolo 8690 con la denominazione 'Contributi a Comuni, Consorzi ed Enti locali territoriali e Comunità montane per l'attuazione dei programmi di formazione sportiva' e al capitolo 8610 con la denominazione 'Contributi a Comuni, Consorzi di Enti locali e Comunità montane per il completamento ed il recupero di impianti sottoutilizzati".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 38 hanno risposto SI 35 Consiglieri si sono astenuti 3 Consiglieri L'art. 3 è approvato.
Art. 4 "La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 45, sesto comma, dello Statuto".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 38 hanno risposto SI 35 Consiglieri si sono astenuti 3 Consiglieri L'art. 4 è approvato.
Pongo ora in votazione l'intero testo della legge.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 38 hanno risposto SI 35 Consiglieri si sono astenuti 3 Consiglieri L'intero testo della legge è approvato.


Argomento: Presidi privati di diagnosi e cura

Esame progetto di legge n. 27: "Disciplina per l'apertura, l'esercizio e la vigilanza dei laboratori privati di analisi mediche a scopo di accertamento diagnostico" (seguito)


PRESIDENTE

Riprendiamo la discussione sul punto quarto all'ordine del giorno che prevede l'esame del progetto di legge n. 27: "Disciplina per l'apertura l'esercizio e la vigilanza dei laboratori privati di analisi mediche a scopo di accertamento diagnostico".
Esaurita la propria discussione la V Commissione è ora riunita per valutare le modalità di votazione.
Il Consigliere Marchini inoltre aveva presentato un ordine del giorno con la richiesta di non passaggio agli articoli. Ha pertanto la parola.



MARCHINI Sergio

Il nostro Gruppo ritira la richiesta di non passaggio agli articoli in quanto i membri della V Commissione e del Consiglio sono consapevoli del fatto che la materia in esame è soggetta a trasformazioni e probabilmente sarà oggetto di verifica non appena saranno definite le norme di ordine finanziario nazionale e le norme in ordine alle modifiche del Servizio Sanitario Nazionale.
Insistere sull'argomento sembrerebbe fare credere che da parte del Gruppo liberale ci siano difficoltà ed obiezioni a che si normi questa materia. nvece è desiderio del Partito Liberale che una normativa venga definita al più presto e nel modo migliore.
Prova ne è che avevamo votato a favore del progetto di legge che è sui nostri tavoli.
Prego, signor Presidente, di considerare ritirato il nostro ordine del giorno.



PRESIDENTE

La parola all'Assessore Bajardi.



BAJARDI Sante, Assessore alla sanità

La V Commissione ha esaminato gli emendamenti presentati.
All'art. 4 proposto dalla Giunta proseguirebbe con la frase: "salvo i casi di forza maggiore i quali giustifichino l'autorizzazione preventiva da parte dell'USSL competente per territorio". La discussione in relazione all'art. 5 si è svolta soprattutto attorno alla quantità dei punti di rilievo e la Giunta propone il mantenimento del testo presentato. Di conseguenza valgono i due emendamenti successivi che usano il singolare anziché il plurale.
All'art. 9 la Giunta propone "almeno tre tecnici di laboratorio rapporto di impiego per i laboratori di nuova istituzione, in fase di primo impianto e fino ad un carico di lavoro di 100 mila esami. Per le strutture già autorizzate almeno due tecnici per un carico di lavoro fino e non oltre i 60 mila esami".
La formulazione del terzo emendamento prevede la partecipazione ai corsi di aggiornamento promossi ed organizzati dalla Regione per i laboratori convenzionati.
Ai corsi può partecipare anche il personale laureato e tecnico dei laboratori privati non convenzionati.
Quanto all'art. 10, dietro proposta del Consigliere Gastaldi, si propone di usare il termine istopatologia anziché istologia patologica.
Al punto 3) del primo comma, sempre dietro proposta del collega Gastaldi, si propone di cancellare la parola "utente".
La Giunta accoglie la proposta di emendamento al primo comma, lettera b), dell'art. 13 presentato dal Consigliere Majorino e così formulato: "...la certificazione della sua iscrizione presso la Camera di Commercio Industria ed Agricoltura competente per territorio".
La Giunta accoglie la proposta sostitutiva al n. 4) dell'art. 14.
All'art. 15 il periodo è di 60 giorni anziché di 30 giorni.
Viene accolto l'emendamento all'art. 16 proposto dal Consigliere Gastaldi.
All'art. 20 la Giunta propone la norma transitoria (due anni) per l'adeguamento delle strutture.



PRESIDENTE

Mi pare di capire che con questi emendamenti si è raggiunto un accordo in Commissione, quindi non si dovrebbe passare all'esame degli altri emendamenti.
Chiede di parlare l'Assessore Cerutti, che interviene a nome del Gruppo socialdemocratico.



CERUTTI Giuseppe

Abbiamo delle riserve per quanto riguarda l'art. 5, relativamente all'indicazione dell'unico punto di prelievo nell'USSL dove esiste il laboratorio, perché riteniamo di danneggiare i piccoli laboratori della provincia che si trovano sul confine.
Consideriamo che l'USSL n. 1-23 raggiunga 23 aree disponibili e grandi possibilità operative, mentre quelle provinciali si trovano ridotte ai minimi termini.
Chiediamo pertanto che venga consentito a questi laboratori il prelievo anche nelle USSL contermini, cioè vicine al laboratorio.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Marchini.



MARCHINI Sergio

A me pare di aver capito che questa legge ha come presupposto (che probabilmente non abbiamo illustrato sufficientemente) che l'ambito di valutazione di tutti i requisiti è la dimensione dell'USSL.
Che ci siano situazioni di disagio delle piccole USSL rispetto a quelle grandi, mi pare ovvio. D'altra parte, non possiamo inventare due meccanismi per realtà diverse, anche perché non è facile trovare una linea omogenea con cui creare questa differenziazione. Le carte geografiche sono piatte ma le realtà non lo sono.
Ci sono USSL apparentemente contermini che contermini non sono, come le USSL sulle vette delle Alpi che non sono funzionalmente contermini.
Non possiamo pensare che la Valle di Susa sia contermine con la Valle del Chisone anche se sulla planimetria sono contermini perché la Valle di Susa e la Valle del Chisone sono contermini solo con l'USSL n. 1-23.
Questa eccezione, sistematicamente poco accettabile, diventa una linea di differenziazione che non passa tra l'USSL n. 1-23 e le altre USSL. ma passa tra l'USSL n. 1-23 e talune USSL comprese nell'USSL 1-23.
Teniamo presente che l'USSL n. 1-23 avrà una diversa delimitazione del territorio, quindi ora apriamo un problema che ci porterà a riesaminare la dimensione del territorio.
Questa mattina si ragionava sull'eventualità di trasferire i prelievi ma le argomentazioni dell' Assessore ci hanno convinti sugli inconvenienti che ciò può determinare.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Bontempi.



BONTEMPI Rinaldo

Faccio una proposta. Visto che nell'ambito di due USSL. con certe caratteristiche, può sussistere una condizione di opportunità o di necessità che il secondo punto di prelievo sia allocato fuori, chiedo se non sia possibile rinviare ad un meccanismo "pattizio" o di concertazione o di convenzione fra le due USSL. per disciplinare un caso del genere.



PRESIDENTE

Prego di formalizzare l'emendamento che esamineremo quando saremo all'art. 5.
Per il momento passiamo alla votazione dell'articolato, iniziando dall'art.
1.
Titolo I Norme generali Art. 1 (Principi e finalità) "La presente legge disciplina l'autorizzazione all'apertura e all'esercizio dei laboratori privati di analisi mediche a scopo di accertamento diagnostico, compresi quelli delle Case di cura private aperti ai non ricoverati, in appresso detti laboratori, e la vigilanza sugli stessi al fine di garantire ai cittadini utenti prestazioni affidabili secondo standard di efficienza, qualificazione, uniformità ed economicità in armonia con i disposti degli artt. 32 e 41 della Costituzione della Repubblica secondo quanto stabiliscono gli artt. 43 e 25 della legge 23/12/1978, n. 833".
Il Consigliere Majorino ha presentato il seguente emendamento: dopo l'ultimo comma aggiungere: "La Regione adeguerà allo schema tipo previsto dall'art. 25, settimo comma, della legge 23/12/1978, n. 833, le disposizioni della presente legge che risultino in contrasto con detto schema".
La parola al Consigliere Majorino.



MAJORINO Gaetano

L'art. 25, settimo comma, della legge n. 833 prevede che i presidi diagnostici debbano rispondere a requisiti minimi di strutturazione e di qualificazione funzionale del personale e che debbano avere caratteristiche uniformi per tutto il territorio nazionale, secondo uno schema tipo.
Questo schema tipo non è ancora stato emanato, a causa del consueto inadempimento del potere centrale.
Sappiamo però che, come si è già verificato per il Piano Sanitario Regionale (che, a rigore, non poteva essere discusso né emanato senza il Piano Sanitario Nazionale) e come si è già verificato per la legge sull'assistenza n. 20 (che, a rigore, non poteva essere emanata senza la legge quadro nazionale), si può procedere, nonostante l'assenza dello schema tipo.
Però pare opportuno e doveroso, istituzionalmente, affermare il principio che, allorquando entrerà in vigore lo schema tipo che prevede i minimi strutturali, ci si adeguerà a detto schema.
Fra l'altro non si ravvisa l'opportunità di un trattamento diverso a questa legge quando per le altre due (Piano Sanitario Regionale e legge n.
20) un tale impegno istituzionale e legislativo è stato preso.



PRESIDENTE

La parola all'Assessore Bajardi.



BAJARDI Sante, Assessore alla sanità

Ho l'impressione che non si possa accettare questa proposta in linea di principio.
Un decreto delegato del Governo non può essere considerato obbligatorio nei confronti di una legge regionale che dal momento in cui è approvata è legge dello Stato.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Nerviani.



NERVIANI Enrico

Le motivazioni del Consigliere Majorino sono valide, tuttavia l'emendamento non mi pare accettabile.
Vorremmo però ricordare che è nostro impegno rivedere la legge alla luce del decreto che sarà emanato.



PRESIDENTE

Pongo in votazione tale emendamento.
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
E' respinto con 2 voti favorevoli, 20 contrari e 15 astensioni.
La parola ancora al Consigliere Nerviani.



NERVIANI Enrico

Questo è l'unico articolo della legge sul quale il Gruppo D.C. voterà a favore. L'indirizzo è condivisibile e l'impegno è positivo, quindi li accettiamo e li condividiamo.
Sugli altri articoli anticipo l'astensione del Gruppo D.C., perch l'impianto generale è condizionato dalla posizione scettica su alcune realtà esistenti.



PRESIDENTE

Non essendovi altri interventi, pongo in votazione l'art. 1 nel testo originario.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 42 hanno risposto SI 39 Consiglieri si sono astenuti 3 Consiglieri L'art. 1 è approvato.
Art. 2 (Nozione di laboratorio privato di analisi mediche a scopo di accertamento diagnostico) "Agli effetti della presente legge si intende per laboratorio ogni struttura privata aperta al pubblico nella quale vengano eseguiti prelievi o somministrazioni per prove ed indagini funzionali ovvero indagini su materiale biologico di provenienza umana diretta a fornire informazioni utilizzabili per la formulazione di giudizi diagnostici e/o di indirizzo terapeutico, nonché per la prevenzione di malattie e malformazioni.
Tali strutture hanno l'obbligo di far precedere ai fini fiscali, di individuazione e dell'informazione la loro denominazione particolare a quella generale di 'Laboratorio privato di analisi mediche a scopo di accertamento diagnostico' ".



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 45 hanno risposto SI 26 Consiglieri si sono astenuti 19 Consiglieri L'art. 2 è approvato.
Art. 3 (Attività soggette ad autorizzazione) "1) Sono soggette all'autorizzazione regionale ed al pagamento della relativa tassa di concessione, di cui alla legge regionale 6/3/1980, n. 13: a) l'apertura, l'ampliamento, il trasferimento, la modificazione strutturale dei laboratori b) l'istituzione di punti di prelievo e di consegna di referti di cui al successivo art. 5 c) l'estensione di attività nell'ambito dell'esecuzione di gruppi di esami elencati negli allegati 2 - 3 - 4 - 5.
2) Presso i competenti Servizi della Giunta regionale è tenuto un elenco nel quale sono registrati, suddivisi per USSL. i laboratori autorizzati".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 45 hanno risposto SI 26 Consiglieri si sono astenuti 19 Consiglieri L'art. 3 è approvato.
Art. 4 (Norme per le attività dei laboratori) "1) Il laboratorio deve essere in grado di eseguire tutti gli esami elencati nell'allegato 1) e può estendere l'attività a gruppi di esami compresi negli allegati 2 - 3 - 4 - 5, qualora ne ottenga la relativa autorizzazione.
Nessun laboratorio, ancorché consorziato, può, di norma, trasferire ad altro presidio pubblico o privato campioni biologici per l'esecuzione degli esami per i quali è stato autorizzato. Ove particolari motivate esigenze lo rendessero necessario, il laboratorio può essere temporaneamente autorizzato dall'USSL competente; in questo caso il laboratorio trasferente è responsabile dell'assunzione di adeguate procedure di garanzia per il trasporto dei campioni.
Fanno eccezione particolari esami che possono venire appoggiati su servizi immuno-trasfusionali pubblici o convenzionati, di cui all'allegato 5).
2) L'Assessore regionale competente può, su conforme parere del Consiglio Regionale di Sanità e, transitoriamente, del Comitato regionale di cui al successivo art. 18, aggiornare gli elenchi di cui agli allegati 1 - 2 - 3 4 - 5 - 6, quando si renda necessario in relazione all'evoluzione tecnico scientifica del settore".
La Giunta regionale ha presentato il seguente emendamento: il secondo comma è così modificato: "Nessun laboratorio, ancorch consorziato, può trasferire ad altro presidio pubblico o privato campioni biologici per l'esecuzione degli esami per i quali è stato autorizzato salvo i casi di forza maggiore i quali giustifichino l'autorizzazione preventiva da parte dell'USSL competente per territorio; in questo...".
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
E' approvato con 43 voti favorevoli e 2 astensioni.
Il Gruppo D.C. presenta il seguente emendamento: sostituire il secondo comma con il seguente: "Nessun laboratorio ancorché consorziato può trasferire ad altro presidio pubblico o privato campioni biologici per l'esecuzione degli esami per i quali è stato autorizzato. Eccezionalmente, ove particolari motivate esigenze lo rendessero necessario, il laboratorio può essere temporaneamente autorizzato dall'USSL competente; in questo caso il laboratorio trasferente è responsabile dell'assunzione di adeguate procedure di garanzia per il trasporto dei campioni". Il Consigliere Nerviani ritira tale emendamento a nome del Gruppo D.C.
Pongo in votazione l'art. 4 nel testo emendato.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 45 hanno risposto SI 26 Consiglieri si sono astenuti 19 Consiglieri L'art. 4 è approvato.
Su richiesta dell'Assessore Bajardi sospendo la seduta per concordare gli emendamenti relativi all'art. 5.



(La seduta, sospesa alle ore 17.50 riprende alle ore 18.05)



PRESIDENTE

La seduta riprende. Proseguiamo l'esame dell'articolato relativo al progetto di legge n. 27.
Art. 5 (Punto di prelievo) "Oltre al punto di prelievo ubicato nella sede di esecuzione delle analisi la quale, ai sensi della presente legge, si identifica con la sede legale del laboratorio, a domanda possono essere autorizzati altri punti di prelievo e di consegna dei referti, in dipendenza delle esigenze sanitarie della zona dove verranno situati. L'autorizzazione all'attivazione di singoli punti di prelievo esterni al laboratorio è temporanea e può essere revocata con motivato provvedimento.
Il direttore di cui al successivo art. 9 è responsabile anche della completa funzionalità ed organizzazione dei punti di prelievo dipendenti dal laboratorio, in ordine al corretto prelievo dei campioni, al loro adeguato e tempestivo trasporto, nonché alla sollecita consegna dei referti.
Non è consentita l'attivazione di punti di prelievo mobili.
E' consentito il prelievo a domicilio per pazienti impossibilitati ad adire al laboratorio o ai punti di prelievo".
La parola all'Assessore Bajardi.



BAJARDI Sante, Assessore alla sanità

Il parere unanime della Commissione era di accantonare l'art. 5.
In ogni caso il punto di prelievo fuori dell'USSL in cui esiste il laboratorio privato è alternativo a quello esistente all'interno, non integrativo, non aggiuntivo.
Considerare punti di prelievo nell'USSL vicino, vuol dire addossare l'onere sull'USSL in cui è localizzato l'impianto, ma su questo occorre riflettere perché l'USSL paga gli oneri del laboratorio di analisi della sua popolazione e di quello della popolazione contigua, i cui oneri sono a carico invece dell'USSL contigua.
E' obbligatorio il parere delle due USSL interessate.
Proseguendo pertanto il comma, propongo di formalizzare l'emendamento.
La Giunta regionale, in via del tutto eccezionale, per sopperire a reali e documentate esigenze della popolazione, sentite le USSL interessate che devono obbligatoriamente esprimere parere, può in alternativa autorizzare il punto di prelievo in una USSL contermine.
Sono però convinto, e potrebbe essere un augurio, che questo articolo non sarà mai applicato, perché nessuna USSL ha interesse di caricarsi degli oneri delle USSL contigue.
Non ci sono questioni di principio o ideologiche. Dobbiamo avere la consapevolezza che in un sistema stabilizzato l'introduzione di un punto di prelievo altera profondamente il mercato e, quando si altera il mercato vincono i potenti.
Il nostro senso di responsabilità deve essere profondo in questo.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Nerviani.



NERVIANI Enrico

Durante una riunione che si è tenuta i giorni scorsi nella mia città un mio collega Senatore ha descritto l'Assessore Bajardi come un pugile grintoso in difesa.
Ad un pugile può capitare di essere in difesa per dieci round e andare infine al tappeto per un colpo di poco conto.
Così è capitato all'Assessore Bajardi che ha dovuto faticosamente proporre questo emendamento. Devo dire che ho provato persino commozione di fronte alle sue dichiarazioni. Vorrei soltanto essere certo che i rimbrotti e il tono alto della voce che hanno caratterizzato una parte del suo intervento fossero rivolti alla Giunta che gli sta vicino, piuttosto che all'opposizione che sta svolgendo il suo compito.
Noi abbiamo operato nella preparazione di questa legge secondo i nostri principi, perché crediamo profondamente in essi e, malgrado non siano mancate sollecitazioni obiettive di quanti sono interessati ad una o ad un'altra formulazione della legge, noi abbiamo proceduto soltanto secondo le nostre convinzioni in materia di iniziativa libera, anche nel settore sanitario.
E non abbiamo apprezzato il fatto che durante il lunghissimo lavoro svolto in sede di Commissione non si sia registrata la presenza socialdemocratica.
Solo nel pomeriggio di oggi, alle 14.30, nell'ultima battuta di questo lavoro, i socialdemocratici erano presenti, muti però su questo argomento e ora condizionano il Consiglio e la Giunta e fanno interrompere i lavori per proporre un emendamento, interessante per i laboratori privati, ma con caratteristiche particolari e non di interesse generale.
Il nostro è un grande partito che viene da lontano e che ha radicamenti popolari; non può permettersi di battagliare su valori modesti e deve caratterizzare le sue posizioni con un adeguato spessore. Per questo diciamo che piuttosto di niente è meglio il piuttosto e vada pure avanti con la forza della maggioranza questo squarcio di libertà all'iniziativa privata nel settore sanitario.
Ma diciamo anche che noi voteremo contro perché questo emendamento da un certo punto di vista è limitativo e contro i principi e, da un altro punto di vista, è estensivo, ma in termini negativi per le caratteristiche di particolarismo che lo segnano in modo distintivo.
Assessore Bajardi, è veramente deprimente assistere alla delega alla Giunta del compito di valutare se è possibile aprire o meno un laboratorio nelle USSL contermini. Una norma di legge ha un respiro più alto di quello che gli viene dato con questa correzione, anche se interessa coloro che svolgono questa attività Così come la struttura pubblica deve accentrare gli esame e così come si raccomanda che abbia punti di prelievo ma nei distretti delle USSL alla struttura privata seguendo una logica stretta non si può dire: scegli soltanto un punto e magari ti autorizziamo a sceglierlo fuori dall'USSL.
Capirei di più il rigore assoluto. Quando si apre la finestra il raffreddamento dell'ambiente è totale, magari ci vuole solo più tempo ma il risultato è lo stesso di quello che si ottiene aprendole tutte subito.
Vedo nell'iniziativa della Giunta di limitare prima e di allargare poi un notevole sbandamento ed una notevole perplessità e vedo ancora meglio nell'impegno di Bajardi una posizione non fondata sulla prudenza ma sul sospetto.
Non escludo che l'esperienza di Bajardi sia negativa, che abbia avuto contatto con ambienti non particolarmente rassicuranti, ma non ci può dire stando ai fatti, che non abbia del sospetto o dello scetticismo o una valutazione negativa delle attività che i privati conducono. Questa posizione caratterizza davvero tutti gli emendamenti proposti.
Devo peraltro dire al Presidente della Commissione e all'Assessore Bajardi di avere essi, con volontà e con grinta, cercato di migliorare le cose. E' per questo che non diamo voto contrario sul complesso della legge.
Apprezziamo gli sforzi fatti per migliorare nei termini e nei principi il progetto di legge ed apprezziamo le aperture che ci sono state nel senso che abbiamo raccomandato.
Per concludere noi diciamo che comunque se non ci sarà la libertà di aprire laboratori nei distretti di una stessa USSL. noi voteremo contro alle proposte relative all'art. 5.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Marchini.



MARCHINI Sergio

Mi sono spuntati parecchi capelli grigi in quest'aula e pensare che noi svolgiamo due funzioni: una di rappresentanza di interessi di valori culturali di varia natura e l'altra di legislatori.
Stamane ho presentato un ordine del giorno per chiarire che politicamente questa legge è superata rispetto al perseguimento di un obiettivo.
Questa non è una legge di indirizzo ma di governo di una situazione infatti è giunta in aula tardi perché è necessario porre una normativa chiara che sciolga molti nodi, alcuni anche nelle sedi giudiziarie amministrative.
Questa realtà ha bisogno di un'assoluta chiarezza e visto che si parla spesso di questione morale toglie quegli spazi discrezionali che attraverso il potere politico, muovevano a favore di questo o di quell'interesse, a favore di questa o di quell'area.
La legge che la Giunta ha elaborato e che la Commissione ha studiato per un anno e mezzo aveva la caratteristica di non lasciare spazi di incertezza, era una legge di governo di una realtà.
Con questo emendamento, pur comprensibile nei suoi obiettivi, si reintroduce negli interessi presenti nella legge l'aspettativa che agendo sulle forze politiche si riesca di nuovo ad ottenere quella che si otteneva in passato. Chi ha maturato qualche capello grigio in quest'aula sa a che cosa mi riferisco. Nella storia della Regione esiste una deliberazione, poi dichiarata illegittima dal TAR. con cui si sono bloccate le autorizzazioni ai laboratori privati. Esiste un ordine del giorno che impegna la Giunta a rilasciare quelle autorizzazioni che avessero avuto parere favorevole da parte della V Commissione ma la Giunta regionale ha sempre disatteso questo parere.
La Giunta ha perso tutte le cause nei confronti del TAR e nei confronti del Consiglio di Stato su questa materia.
E' una materia sulla quale deve esserci la separatezza tra il mondo degli operatori ed il mondo politico.
Io sinceramente desidero essere messo nelle condizioni di non avere alcuna possibilità di intervenire in questa materia.
Questo risultato lo avevamo ottenuto con l'indicazione di criteri matematici, di parametri, di indici.
Sappiamo tutti che cosa vuol dire eccezionalità per cui si fa coincidere l'interesse di natura operativa con l'interesse di natura politica (magari di una stessa forza politica che magari è in maggioranza nelle due USSL e nella Giunta).
Personalmente, come soggetto della classe politica, ritengo che l'emendamento debba essere ritirato, non respinto. Sono d'accordo con la D.C.: volevamo ottenere certezze diverse, invece usciamo con delle ambiguità rispetto alle certezze che volevamo.
Così come non desidero incertezze sui requisiti dei nominandi amministratori di un asilo infantile, desidero che non ci siano incertezze sulle condizioni di apertura di un centro di prelievo. L'incertezza in una materia così delicata è un rischio soprattutto ha un prezzo inaccettabile che qualcuno vuol fare pagare alla classe politica. Quindi, signori della maggioranza, se votate questo emendamento prevaricate nelle richieste che vi faccio di essere estromesso definitivamente da questa materia. Siamo in un processo in cui alla classe politica possiamo tranquillamente sostituire un cervello elettronico che verifichi le condizioni prima di emettere il provvedimento. Non condivido questa legge dal punto di vista politico, ma l'accetto nella sua elaborazione tecnica. E' la seconda volta che il Partito Socialdemocratico sulla materia sanitaria porta a casa, in zona Cesarini, vittorie del tutto immeritate, perché le vittorie si ottengono con la ragione e non con la prevalenza dei numeri. Può essere comodo non venire in Commissione a discutere sul Piano Sanitario Regionale ed incaricare l'Assessore Bajardi di negare tutte le richieste dell'opposizione con pugni sul naso dopodiché si può venire in aula con un elenco di infermerie, di laboratori, di presidi ed ottenere delle modifiche. Questo comportamento ci crea grande imbarazzo e ci umilia.
Questo emendamento deve essere ritirato intanto perché riapre un'area di compromissione tra la classe politica e gli interessi coinvolti nella materia e, in secondo luogo, perché mortifica la forza della ragione con cui le forze di opposizione hanno portato avanti i loro argomenti e che si sono arrese alla forza dei numeri della maggioranza, ma che adesso si trovano a doversi arrendere alla forza di una componente minimale della maggioranza. Questo è estremamente mortificante per un'opposizione che rappresenta poco meno della metà della popolazione cittadina. Peraltro poiché non disconosco il problema che c'è dietro alla preoccupazione degli amici socialdemocratici, suggerisco che nel ritirare l'emendamento il Consiglio si riservi di riesaminare questa materia a tempi stretti.
E il riesame a tempi stretti significa mettere immediatamente in pista coloro che hanno interesse ad ottenere un risultato e mettere in pista un contenzioso già da domani. La Giunta, motivando la necessità di verificare il raccordo con il decreto governativo, si riserva di riesaminare alla luce dell'esperienza questa materia. A quel punto esamineremo soltanto le realtà fondate, non le realtà strumentali.
A quel punto la mia forza politica sarà disponibile a dare il suo assenso a questa decisione.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Bontempi.



BONTEMPI Rinaldo

Personalmente, e non solo su questo argomento, ho sempre scartato il rischio, che palesava con efficacia il Consigliere Marchini, a cui sono esposte le forze politiche quando sono oggetto, più che soggetto, di spinte e di pressioni.
Sono state sollevate questioni di ordine politico e noi intendiamo intervenire per dire con chiarezza la nostra opinione, intanto per sfuggire ai rischi di un'intelligente strumentalizzazione della situazione e poi per indicare le nostre preoccupazioni in questa materia.
Credo si debba partire dalla sostanza. L'Assessore Bajardi e la Giunta hanno tentato di dare prevalenza al sistema sanitario nazionale in un momento in cui vi sono rilevanti problemi di spesa e di verifica sugli investimenti. Riteniamo sia coerente percorrere questa traiettoria, in cui noi ci siamo riconosciuti in questi anni, per garantire condizioni di sussistenza e di operatività del sistema sanitario nazionale e dentro questo quadro correlare la funzione dell'iniziativa privata. Come riuscire tecnicamente? Le preoccupazioni di Marchini stanno molto a cuore alla nostra forza politica. Non siamo così ingenui da pensare che solo con gli sbarramenti normativi si possa risolvere la questione morale, anzi.
Abbiamo messo nei punti qualificanti della nostra iniziativa e nei nostri documenti la garanzia della massima pubblicità, della trasparenza del controllo sociale come condizione per eliminare le distorsioni esistenti nel nostro sistema.
E' vero che non bastano gli sbarramenti normativi, ma è anche vero che dobbiamo preoccuparci di non essere messi nelle condizioni di avere il falso caldo di chi, con il potere, riesce a determinare un corso anche alterato delle decisioni pubbliche.
Bajardi ha parlato di interessi delle USSL non convergenti, ma potenzialmente contrastanti. Mi pare che l'emendamento proposto da Bajardi affronti un problema reale. Noi riteniamo molto importante il valore euristico del processo democratico del confronto al quale non ci sottraiamo mai.
Si è fatto un percorso con le altre forze politiche, abbiamo ragionato sui contenuti, abbiamo cercato di arrivare a degli approfondimenti che magari sono diversi da quelli che l'opposizione sperava.
Diamo peso e siamo sensibili ai richiami che ci vengono fatti. Possiamo anche accedere a formulazioni diverse quando stanno dentro ai problemi reali, quando sono coerenti, abbiamo però grande preoccupazione per quegli scarti che possono parere mero cinismo di maggioranza (ma non ci interessa questo, ci interessano i contenuti e la maggioranza l'abbiamo costruita e la vogliamo tenere in piedi sui contenuti) e vogliamo rimuovere ogni remora al procedere del nostro lavoro sul piano della questione morale, nella pienezza e nella titolarità di legislatori che tentano di fare il loro meglio.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Cerutti, che parla a nome del Gruppo PSDI.



CERUTTI Giuseppe

Intendo chiarire le nostre intenzioni ed il nostro comportamento. In primo luogo, comunico che ritiro l'emendamento e chiedo all'Assessore Bajardi se consente di presentare l'emendamento della Giunta a nome del nostro Gruppo politico affinché la maggioranza sia libera di esprimersi come meglio ritiene. Il collega Nerviani è tra gli ultimi arrivati in questo Consiglio. A lui devo dire che da oltre un anno e mezzo i socialdemocratici sono sempre stati presenti nel dibattito della Commissione anche se non siamo fisicamente presenti a tutte le riunioni abbiamo sempre cercato di portare il nostro contributo nel dibattito. La minoranza ha sempre detto che il dibattito in Consiglio non deve essere svilito né da atteggiamenti di Giunta né dalle valutazioni fatte in Commissione. Se il dibattito in questa sala non è consentito a quei Gruppi politici, per la loro dimensione dovrebbero essere sdoppiati nelle diverse Commissioni. Come è possibile svolgere la funzione politica? Non discuto la D.C. è un partito che viene da lontano e che ha un supporto popolare.
Non siamo pochi, ma anche il nostro partito cerca di svolgere la sua funzione con delle indicazioni precise.
Noi non siamo per il tutto pubblico. Noi riteniamo che pubblico e privato possano convivere. Certamente, il privato non può sostituirsi al pubblico ed il pubblico, con la sua struttura e di fronte alla realtà economica che stiamo vivendo, difficilmente può sostituirsi al privato.
Il collega Marchini è preoccupato delle sollecitazioni che certi Gruppi di potere potrebbero esercitare sui politici. Colleghi, se ci sono state sollecitazioni di questa natura, non ne siamo stati sensibili né in passato né lo saremo in futuro. Questa visione è al di fuori di noi. Noi però siamo provinciali, e chiedo scusa ai colleghi che vivono nelle grandi aree metropolitane, e forse conosciamo più di voi la realtà drammatica delle province, che diventa difficile trovare un pronto soccorso, dove il decentramento sanitario non è verificato e non per incapacità degli amministratori, ma perché la situazione economica non lo ha permesso.
Per questo abbiamo accettato l'esposto formulato da Bajardi. Ci sono realtà territoriali che sono drammatiche, che difficilmente il pubblico riesce a coprire. Noi ci auguriamo che almeno qualche piccola realtà possa essere soddisfatta. La proposta di Bajardi prevede la norma relativa ai pareri vincolanti delle due USSL. Colleghi, abbiamo un po' di rispetto per gli amministratori esterni e non mettiamo in dubbio la loro lealtà operativa ed amministrativa, pensando che le realtà del territorio sono fasulle, che gli amministratori chiamati a gestire la cosa pubblica possono essere sensibili a sollecitazioni varie e che l'intera Giunta è responsabile sul favorire operazioni varie. Io difendo la figura del pubblico amministratore e la difendo in base al mio modo di concepire la vita pubblica. Si è detto che il Gruppo PSDI all'ultimo momento può portare a casa qualcosa. Io non voglio portare a casa niente né non voglio creare nessun imbarazzo né ai colleghi della Giunta né ai colleghi della maggioranza. Chiedo a Bajardi di presentarlo come atto del Gruppo, al quale la maggioranza non è legata.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Moretti.



MORETTI Michele

Trattando di una normativa che investe un settore così delicato come quello della sanità, non possiamo fare dei colpi di maggioranza perché la normativa rimane nel codice della legislazione regionale, quindi occorre l'impegno di tutti. La minoranza deve essere responsabilizzata altrettanto come la maggioranza e deve collaborare ad un'impostazione legislativa di indirizzo per tutta la comunità regionale. Devo aggiungere che la nostra rappresentanza ha seguito l'iter di questa legge e valutato gli emendamenti e non sono emersi i problemi che sono emersi all'ultimo momento, sollevando giustamente le obiezioni di natura politica.
A questo punto desidero sapere se la richiesta del Consigliere Cerutti è formulata a nome del Gruppo PSDI o è una richiesta formulata dalla Giunta. Prego l'Assessore, che ha seguito l'iter della legge con obiettività, di tenere conto dell'atteggiamento emerso. Penso che se il discorso sui laboratori si affronta complessivamente non è corporativo, se invece si affronta nei particolari diventa di parte e noi riteniamo che la Regione debba affrontare i problemi in termini generali. In questo caso possiamo accettare le proposte della Giunta.



PRESIDENTE

La parola all'Assessore Bajardi.



BAJARDI Sante, Assessore alla sanità

Alla proposta del Gruppo la Giunta ha fatto seguire la sua proposta che dà un'ipotesi organizzativa ad un'esigenza reale. Il problema esiste. Fa parte del parere del Consiglio Sanitario Nazionale che lo ha considerato come reale. Il Consigliere Nerviani ha ritenuto di dare la mia immagine mettendomi nelle condizioni di chi è messo K.O. Dal punto di vista politico questa potrebbe essere l'aspirazione di Nerviani, ma dal punto di vista fisico, se andiamo allo scontro, saprei difendermi. A parte la battuta devo dire di avere opinioni diverse. Chi gestisce la sanità in Piemonte che non è l'ultima Regione d'Italia, se vuole fare il suo mestiere, non pu essere in difesa. In difesa sono coloro che non fanno le leggi, che non si impegnano, che non portano avanti un'attività. A me non interessa di avere un'immagine da vincitore, ma interessa avere un'immagine di chi tiene conto della discussione. L'amarezza del sottoscritto non è dovuta dalle discussioni in Commissione, che sono sempre istruttive e producono risultati positivi, l'amarezza è che in altre sedi si verificano fatti che assumono rilevanze gravi e corpose che potrebbero anche indurre il collega Marchini, avvalendosi dei suoi legami con le istituzioni di governo, a fare altri ragionamenti. E' stato teorizzato che le Regioni potevano essere schiacciate. Quando ci accapigliavamo per le autorizzazioni alle USSL sapevamo già che tutto era andato a pallino. Il Consiglio dei Ministri ha ugualmente approvato il secondo elenco. La verità viene sempre a galla. C'è chi vuole riconoscere le strutture periferiche e chi non le vuole riconoscere, volontà centralistiche, neo-centralistiche e decentratrici.
Bisogna avere fiducia. Chi crede in una certa direzione può lavorare.
Il testo dell'emendamento è quello che consapevolmente ho presentato a nome della Giunta.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Gastaldi.



GASTALDI Enrico

Sui motivi spiegati o sottintesi nelle parole dei colleghi non voglio dare giudizi perché possono sembrare reali o meno, non voglio e non mi sento di atteggiarmi su di essi a giudice né mi pare giusto fare il processo alle intenzioni perché queste potrebbero essere ben diverse da quelle prospettate.
So però che esistono casi eccezionali che devono essere risolti dalla legge.
E' la soluzione di questi casi eccezionali che mi consiglia il voto favorevole sull'emendamento proposto.



PRESIDENTE

La parola al Presidente della Giunta regionale, Viglione.



VIGLIONE Aldo, Presidente della Giunta regionale

Colleghi Consiglieri, vorrei premettere che sono stato a suo tempo uno degli autori del blocco di questa legge. Il Consigliere Nerviani ha fuorviato. Non ci sarà mai una norma oggettiva. Perché non l'avete proposto questo rapporto oggettivo per quanto riguarda il campo, molto più importante, delle convenzioni con le cliniche private? Devo dire che non ho mai ricevuto pressioni perché mi occupassi di una convenzione con una clinica privata, che è molto più importante di un laboratorio, quindi non temiamo di essere perseguitati dagli amici o dai compagni di scuola. Devo anche dire che il Piemonte ha un rapporto di 50 laboratori rispetto ad altre Regioni che ne hanno 500 o 600.
Come si fa ad accusare una maggioranza che per tanti anni si è comportata in modo lineare, che ha formulato una proposta di legge che ripeto - condivido solo in parte dal momento che il Gruppo socialista ha deciso così? In questo momento parlo come Presidente della Giunta.



MARCHINI Sergio

Sarebbe come dire che la Giunta si rimette alle decisioni del Gruppo.



VIGLIONE Aldo, Presidente della Giunta regionale

Ti pregherei di non interrompere perché io non ho pronunciato parola quando sei intervenuto tu.
In America ti liquiderebbero subito come Consigliere chiacchierone.
L'emendamento proposto dalla Giunta per mezzo dell'Assessore Bajardi ha qualche piccolo riscontro.
Ci sono delle situazioni periferiche che devono avere qualche aggiustamento. Sollecitazioni non ne abbiamo mai avute e se venissero sapremmo come rispondere.
Sui punti di prelievo vi possono essere dei disaccordi ma su un punto di prelievo Brizio vuole fondare delle speranze!



CARLETTO Mario

Non svilire il nostro ruolo, un po' di rispetto!



VIGLIONE Aldo, Presidente della Giunta regionale

Lasciami parlare. Perché ho sentito dire di tutto da parte vostra, ma sono sempre stato zitto.
Su questo aspetto, quindi, non fondare alcuna speranza perché noi la situazione l'abbiamo risolta e conduciamo questa materia in modo obiettivo e rigoroso.



PRESIDENTE

La discussione su questo emendamento è conclusa.



BRIZIO Gian Paolo

Dateci il testo dell'emendamento sul quale chiederemo di parlare.
Comincia adesso la discussione.
Anche il Gruppo PDUP non ha l'emendamento.



PRESIDENTE

Sono in distribuzione.
Riprendiamo la discussione.
Ha chiesto di parlare il Consigliere Nerviani. Ne ha facoltà.



NERVIANI Enrico

Ripeto quello che ho precedentemente detto: riteniamo questo uno squarcio nel senso che avevamo sollecitato in Commissione e che abbiamo ripetutamente richiesto qui.
Ci asterremo per le ragioni che ho già illustrato. Devo soltanto precisare dal punto di vista tecnico che le parole: "sentite le USSL interessate" sembrano insufficienti perché le USSL dovrebbero esprimere un parere favorevole.
Se la Presidenza del Consiglio me lo consente vorrei anche fare una brevissima digressione per modesto fatto personale.
Il Presidente Viglione ha detto che oggi si è sentito "di tutto". Se quel "tutto" (che è stato assolutamente onesto e corretto nei confronti della Giunta) ha un senso dispregiativo nei nostri confronti noi assolutamente non l'accettiamo. Abbiamo condotto la discussione in termini corretti e secondo le nostre posizioni di principio. Non abbiamo accusato la maggioranza perché non è nostra abitudine accusare quando si discute su ragioni di principio, ma ancora una volta abbiamo assunto le nostre posizioni. Abbiamo rilevato un dissenso nella maggioranza e l'abbiamo colto. Qualunque altra forza di opposizione avrebbe fatto altrettanto. Se i socialdemocratici dissentivano sulla materia era correttezza nei nostri confronti metterlo in evidenza, nelle sedi opportune e preliminari.
Voglio infine concludere dicendo che io sono l'ultimo di sei figli in casa mia e anche qui sono l'ultimo arrivato. Ma in termini politici godo di pari dignità, quindi non intendo essere discriminato neanche dai colleghi di maggioranza. Se sono l'ultimo arrivato, dico a Cerutti che farò in modo che non succeda più in futuro...



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Marchini.



MARCHINI Sergio

Apprezzo il Presidente della Giunta per il modo in cui riesce a strumentalizzare le debolezze e le logorree di qualche Consigliere. Gli ricordo però che si è lasciato sfuggire che lui parlava nella qualità di Presidente della Giunta e che, come tale, accettava la valutazione del Gruppo PSI. Questo atteggiamento del Presidente meritava da parte di un Consigliere "chiacchierone" quanto meno l'esercizio dello "ius murmurandi" di vecchia maniera e che non è stato neanche sottaciuto durante il periodo fascista perché mi risulta che in quel periodo si portasse all'occhiello un distintivo con scritto "Io sono un cittadino che protesta". La mia era semplicemente un'intemperanza verbale rispetto all'affermazione del Presidente della Giunta difficilmente sottoscrivibile. Posso pensare che quella frase volesse essere una dichiarazione personale e cioè il Consigliere Viglione e non il Presidente della Giunta si rimetteva alla valutazione del suo partito. In questo senso posso anche credere che il mio "chiacchierio" fosse fuori luogo. Devo dire però che se nella storia della Regione si considererà anche la categoria dei Consiglieri chiacchieroni, io sarò secondo, non per meriti ma rispetto al tempo, perché un altro Consigliere che del suo chiacchierare ha fatto uno strumento politico e di comportamento è stato premiato mentre a me non è ancora successo? Per venire all'argomento devo dire che dalla nostra forza politica non è stato fatto alcun rilievo alla Giunta su questa materia. Ho semplicemente cercato di sottolineare che noi non siamo chiamati al momento feriti anche perch abbiamo scelto la fase programmatoria e di indirizzo. Quindi la fase gestionale che la legge lascia al livello regionale è concettualmente e politicamente di disturbo. Questo non vuol significare che dietro questa proposta ci siano pressioni o che comunque questa Giunta o quella precedente siano state soggette e sensibili alle pressioni. Oggettivamente non muta il nostro giudizio sulla soluzione che si vuole dare al problema.
Dobbiamo peraltro rilevare che il fatto che l'emendamento venga presentato dalla Giunta assume non più il significato di un'adesione e solo di un atto legislativo, ma è già un atto di governo. In questo senso l'emendamento, in quanto proposto dalla Giunta, riduce il carico di preoccupazione su questa materia che peraltro non è eliminato.



PRESIDENTE

Non essendovi altri interventi, vi do lettura di tale emendamento: il primo comma è così sostituito: "Oltre al punto di prelievo ubicato nella sede di esecuzione di analisi la quale ai sensi della presente legge si identifica con la sede legale del laboratorio, a domanda può essere autorizzato con le procedure di cui alla presente legge e quale struttura decentrata un secondo punto di prelievo purché ubicato nel territorio dell'USSL dove insiste il laboratorio. La Giunta regionale, in via del tutto eccezionale per sopperire a reali e documentate esigenze della popolazione, sentite le USSL interessate, che devono obbligatoriamente esprimere parere, può, nel caso di pareri favorevoli, autorizzare in alternativa il punto di prelievo in una USSL contermine".
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
E' approvato con 26 voti favorevoli e 15 astensioni.
La Giunta regionale presenta ancora il seguente emendamento: il secondo comma è così modificato: dopo "funzionalità ed organizzazione", sostituire le parole "dei punti di prelievo" con: "del punto di prelievo".
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
E' approvato con 26 voti favorevoli, 14 contrari ed 1 astensione.
Vi è ancora un emendamento presentato dalla Giunta regionale: il quarto comma è così modificato: sostituire alle parole "o ai punti di prelievo" con: "o al punto di prelievo".
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
E' approvato con 26 voti favorevoli, 14 contrari ed 1 astensione.
Vi è infine un emendamento presentato dal Gruppo D.C.: sostituire il primo comma con il seguente: "Oltre al punto di prelievo ubicato nella sede di esecuzione delle analisi la quale, ai sensi della presente legge, si identifica con la sede legale del laboratorio, a domanda possono essere autorizzati altri punti di prelievo e di consegna dei referti nel territorio dell'USSL in cui ha sede il laboratorio. Restano pertanto autorizzabili per un periodo di tre anni i punti di prelievo attualmente esistenti da più di un anno purch rispondenti ai requisiti previsti dalla presente legge".
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
E' respinto con 15 voti favorevoli e 26 contrari.
Pongo ora in votazione l'art. 5 nel testo emendato.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 41 hanno risposto SI 25 Consiglieri hanno risposto NO 15 Consiglieri si è astenuto 1 Consigliere L'art. 5 è approvato.
Art. 6 (Capacità operativa) "Al fine di garantire l'affidabilità delle analisi l'autorizzazione è accordata esclusivamente ai laboratori in grado per struttura organizzazione interna, strumentazione e personale, di eseguire annualmente un numero complessivo di analisi non inferiore a 100.000".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 40 hanno risposto SI 26 Consiglieri si sono astenuti 14 Consiglieri L'art. 6 è approvato.
Art. 7 (Raccolta e registrazione dei dati ed archiviazione dei referti) "1) In tutte le strutture deve essere predisposto un sistema di registrazione dei dati ed anche di refertazione, che abbia il massimo possibile di omogeneità.
2) All'uopo, sentito il Consiglio Regionale di Sanità e transitoriamente il Comitato di cui al successivo art. 18, l'Assessore regionale competente impartisce ai servizi di laboratorio, sia pubblici che privati, opportune disposizioni, anche in ordine alle modalità di registrazione e di trasmissione dei dati, che diventano vincolanti allorché emanate.
In ogni caso il sistema di cui al primo paragrafo del presente articolo fatto salvo il rispetto delle norme che salvaguardano la riservatezza dei dati, deve consentire di accertare con ragionevole immediatezza il numero dei prelievi e quello delle determinazioni analitiche effettuate giornalmente per ogni tipo di esame, anche allo scopo di verificare il carico di lavoro annuale di cui al successivo art. 17.
In particolare è fatto obbligo di trasmissione al servizio informativo delle USSL territorialmente competenti e, tramite queste, al previsto Osservatorio Epidemiologico Regionale di quei dati singoli o per gruppi che si rilevassero necessari ed utili agli effetti dello studio epidemiologico e statistico di alcune malattie di rilevanza sociale.
Le registrazioni e le copie dei referti devono essere conservate da ciascun laboratorio per un periodo non inferiore a due anni.
I dati relativi alle attività di anatomia, istologia patologica e citologia devono essere conservati in appositi archivi a tempo indeterminato.
I referti hanno carattere riservato e sono a disposizione unicamente degli interessati e degli enti pubblici convenzionati".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 40 hanno risposto SI 26 Consiglieri si sono astenuti 14 Consiglieri L'art. 7 è approvato.
Titolo II Criteri organizzativi obbligatori Art. 8 (Obblighi del titolare) "1) Il titolare del laboratorio è tenuto a trasmettere all'USSL territorialmente competente, la quale è tenuta a conservarle a disposizione degli organi regionali, le seguenti informazioni: a) entro il 31 gennaio di ogni anno, l'elenco del personale in servizio con l'indicazione delle relative qualifiche ed il numero dei prelievi, nonch degli esami eseguiti nel corso dell'anno precedente suddivisi in esami di ematologia ed emocoagulazione, chimica - clinica, batteriologia e sierologia, citologia ed istopatologia, distinti per mese e secondo la codificazione stabilita dalla Giunta regionale b) il nominativo di altro laureato abilitato alla direzione, che sostituisce il direttore in caso di assenza o impedimento c) entro un mese dall'avvenuta assunzione o dimissione le eventuali variazioni del personale, adeguatamente documentate, ai sensi del successivo art. 14 d) le sostituzioni ed integrazioni delle attrezzature e) i periodi di chiusura per ferie e le interruzioni di attività da qualsiasi causa determinate f) ogni ulteriore notizia richiesta dagli organi regionali o dall'USSL territorialmente competente, in ordine all'attività svolta, al personale nonché ogni altra notizia necessaria ai fini epidemiologici e statistici.
Gli atti scritti concernenti gli adempimenti di cui ai commi precedenti devono portare la firma anche del direttore tecnico.
2) Il titolare è altresì tenuto: a) ad assicurare la presenza del direttore tecnico responsabile per un numero di ore giornaliere pari almeno alla metà dell'orario dell'attività della struttura, nonché quello del restante personale laureato e tecnico per l'intero arco dell'orario suddetto b) a garantire, tramite il direttore tecnico, l'attuazione dei necessari controlli di qualità intra-laboratorio, nonché la partecipazione ai controlli di qualità inter-laboratorio predisposti dagli organi competenti per le strutture di diagnostica di laboratorio pubbliche e private operanti nel territorio regionale c) a provvedere al pagamento della tassa annuale di apertura entro e non oltre i termini previsti dalla normativa vigente, pena la decadenza dell'autorizzazione".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 40 hanno risposto SI 26 Consiglieri si sono astenuti 14 Consiglieri L'art. 8 è approvato.
Art. 9 (Personale) "1) Nel laboratorio deve essere assicurata la presenza di personale sanitario, tecnico, amministrativo ed ausiliario, con rapporto di impiego.
E' consentito l'utilizzo di personale laureato a rapporto professionale.
E' fatto assoluto divieto di utilizzo di personale dipendente da enti pubblici con rapporto di impiego a tempo pieno, fatte salve le disposizioni dell'art. 35, comma secondo, punto c), del D.P.R. 20/12/1979, n. 761, fermo restando che l'attività dell'eventuale consulente non può essere calcolata ai fini dei computi per il raggiungimento dei requisiti di cui agli artt.
4, 6, 9, 10, 16, 17 della presente legge.
Il personale deve essere numericamente proporzionato al carico di lavoro e al grado di automazione delle attrezzature.
2) Requisito minimo per l'autorizzazione, in fase di primo impianto, è costituito dalla seguente dotazione di personale, individuata come condizione per consentire una minima base organizzativa: a) due laureati in medicina, biologia, o chimica o farmacia, di cui uno con funzioni di direttore, fatte salve le ulteriori specificazioni di cui al successivo art. 10. Uno dei due deve essere laureato in medicina b) almeno due tecnici di laboratorio a rapporto di impiego c) almeno una unità di personale amministrativo d) almeno una unità di personale ausiliario.
Tale dotazione minima deve poi essere convenientemente adeguata in proporzione all'eventuale incremento del carico di lavoro.
3) Ai fini dell'adeguamento dei requisiti previsti ai successivi artt. 16 e 17, nonché all'art. 5 della presente legge, il computo viene effettuato in base ai criteri indicati nell'allegato 6.
In caso di utilizzo di personale laureato a tempo parziale e a rapporto professionale, il computo viene effettuato sulla base della somma di ore annue di disponibilità di ciascuna unità interessata, indicata in base al contratto, che vale come documentazione.
4) I tecnici di laboratorio devono essere provvisti di uno dei seguenti titoli: diploma di scuola universitaria diretta a fini speciali, alla quale si acceda con diploma di scuola media di II grado titolo di perito chimico ad orientamento analitico, integrato dal certificato di corso ospedaliero di perfezionamento per tecnico di laboratorio medico titolo di istituto tecnico femminile ad orientamento specifico di durata quinquennale.
I tecnici in possesso di diplomi rilasciati al termine di corsi di durata triennale, o inferiore, e che alla data di approvazione della presente legge si trovino assunti con regolare contratto di lavoro presso laboratori privati di analisi mediche, autorizzati ai sensi dell'art. 193 del T.U.
22/7/1934, n. 1265, possono essere utilizzati nella stessa attività ad esaurimento.
Qualora il laboratorio di analisi richieda l'autorizzazione all'esecuzione di gruppi di esami compresi negli allegati 2, 3, 4, 5, l'organico dovrà comprendere personale laureato e tecnico dotato di specifica competenza".
La Giunta regionale ha presentato i seguenti emendamenti: 1) sostituire il punto b) del quarto comma sub b) con: "almeno tre tecnici di laboratorio a rapporti di impiego, per i laboratori di nuova istituzione, in fase di primo impianto e fino ad un carico di lavoro di 100 mila esami. Per le strutture già autorizzate, almeno tre tecnici per un carico di lavoro fino e non oltre 60 mila esami".
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
E' approvato con 38 voti favorevoli e 2 contrari.
2) Aggiungere, al quinto comma, dopo "carico di lavoro": "... su disposizione dei competenti organi della Giunta regionale sentito il Consiglio Regionale di Sanità o transitoriamente il Comitato di cui al successivo art. 18".
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
E' approvato con 38 voti favorevoli e 2 contrari.
3) Dopo l'ultimo comma aggiungere: "Il personale laureato e tecnico dei laboratori privati convenzionati partecipa ai corsi di aggiornamento professionale promossi o organizzati dalla Regione in ottemperanza agli indirizzi espressi dall'art. 48 legge statale 23/12/1978, n. 833. A tali corsi può partecipare a domanda anche il personale laureato e tecnico dei laboratori privati non convenzionati".
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
E' approvato con 38 voti favorevoli e 2 contrari.
4) Sopprimere, al quarto comma sub a), le parole: "o farmacia".
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
E' approvato con 38 voti favorevoli e 2 contrari.
Pongo ora in votazione l'art. 9 nel testo emendato.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 40 hanno risposto SI 26 Consiglieri hanno risposto NO 2 Consiglieri si sono astenuti 12 Consiglieri L'art. 9 è approvato.
Art. 10 (Direttore) "1) Ad ogni laboratorio privato è preposto un direttore, che non pu dirigerne altri, e deve garantire la propria presenza per almeno la metà di ore di apertura settimanale del laboratorio fissate all'atto della concessione di autorizzazione, fermo restando che in ogni caso deve essere garantita la presenza di almeno un laureato per l'intero arco di attività giornaliera del laboratorio.
2) Il direttore deve possedere i seguenti requisiti: laurea in medicina e chirurgia o scienze biologiche iscrizione all'Albo del relativo ordine professionale specializzazione - o libera docenza nelle discipline corrispondenti - in biologia clinica o, transitoriamente, in una disciplina di cui ai gruppi 163, 166, 167, 168, 171 del D.M. 30/6/1979, ovvero in una disciplina di cui alle tabelle di equivalenza ed affinità del D.M. del Ministero della Sanità, emesse al fine dei concorsi ospedalieri ovvero, in mancanza servizio effettivo di ruolo o incaricato, per almeno tre anni, presso un laboratorio di analisi delle strutture pubbliche.
3) Il direttore sceglie ed approva i metodi di analisi, risponde dell'attendibilità dei risultati, organizza i servizi, nonché i controlli di qualità, vigila sull'idoneità delle attrezzature e degli impianti vigila sulla refertazione, sulla registrazione e sull'archiviazione degli esami, presta all'utenza direttamente, o tramite i risultati.
Compete al direttore o ad un collaboratore laureato all'uopo delegato la firma dei referti.
4) Qualora il laboratorio intenda svolgere attività di anatomia istopatologia e citodiagnostica, l'addetto deve essere laureato in medicina e chirurgia ed essere iscritto nel relativo Albo professionale.
5) Il direttore tecnico è altresì responsabile: a) dell'applicazione del regolamento interno b) dello stato igienico dei locali, dello stato dell'attrezzatura e degli impianti, delle scorte e dello stato di conservazione dei reattivi e del materiale impiegato, nonché delle norme di tutela degli operatori contro i rischi derivanti dalla specifica attività c) della registrazione, trascrizione ed archiviazione dei referti d) delle segnalazioni obbligatorie previste dalle vigenti leggi".
Il Consigliere Majorino ha presentato il seguente emendamento: completare il punto 2) aggiungendo, dopo le parole "laurea in medicina e chirurgia o scienze biologiche": "o laurea in chimica".
La parola al Consigliere Majorino.



MAJORINO Gaetano

Nell'art. 9 si prevede la possibilità che anche il laureato in chimica possa essere direttore. Questa precisazione non è ripetuta all'art. 10 quindi deve essere ripresa dove si parla dei requisiti del direttore.



PRESIDENTE

La parola al Presidente della Giunta Viglione.



VIGLIONE Aldo, Presidente della Giunta regionale

L'obiezione del Consigliere Majorino è, come tutte le sue osservazioni valida.
Sarebbe opportuno interrompere a questo punto i lavori per approfondire questa osservazione non di poco conto e riprendere la discussione il 20 prossimo.



PRESIDENTE

Se tutti sono d'accordo la legge verrà votata nella seduta del 20 ottobre prossimo.
Il Consiglio concorda.
La seduta è tolta.



(La seduta ha termine alle ore 19.30)



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