Sei qui: Home > Leggi e banche dati > Resoconti consiliari > Archivio



Dettaglio seduta n.207 del 13/10/83 - Legislatura n. III - Sedute dal 9 giugno 1980 al 11 maggio 1985

Scarica PDF completo

Argomento:


PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BENZI


Argomento: Programmazione e organizzazione sanitaria e ospedaliera

Interrogazione dei Consiglieri Reburdo e Montefalchesi, inerente l'U.S.S.L. n. 24 di Collegno


PRESIDENTE

La seduta e aperta.
Iniziano i lavori con il secondo punto all'ordine del giorno: Interrogazioni e interpellanze.
Si discute l'interrogazione dei Consiglieri Reburdo e Montefalchesi inerente l'USL n. 24 di Collegno: "Ristrutturandone ex Ospedale psichiatrico".
Risponde l'Assessore Bajardi.



BAJARDI Sante, Assessore alla sanità

Comunico che di quasi tutti i posti resisi disponibili nella pianta organica provvisoria (circa 220) della U.S.S.L. n. 24 nel corso del processo di superamento dell'ospedale psichiatrico è stata puntualmente prevista, nell'ambito della definizione dei P.A.S. per il triennio 1982/84 la riutilizzazione ai fini del riordino dei servizi sanitari territoriali.
In particolare tale riutilizzazione è stata finalizzata anche alla trasformazione degli incarichi libero-professionali, che sono tema dell'interrogazione consiliare in oggetto, in posti a rapporto organico di dipendenza.
Le proposte di trasformazione, deliberate dall'Assemblea generale dell'U.S.S.L. n. 24 che sono pervenute a questo Assessorato sono: Deliberazione dell'Assemblea Generale 11/4/83 n. 7 relativa a "Trasformazione di posti vacanti nella pianta organica provvisoria per l'istituzione dei servizi distrettuali per la tutela materno-infantile nell'U.S.S.L. n. 24". Si prevede la soppressione dei seguenti posti vacanti nella p.o.p.: n. 3 posti di capo sala - 35 posti di infermiere psichiatrico con due anni di scuola - n. 1 posto di portiere centralinista, e la loro contestuale trasformazione nei seguenti nuovi posti: n. 4 posti di Medico Assistente (ginecologo), n. 8 posti di Psicologo collaboratore, n. 5 posti di Assistente amministrativo, n. 6 posti di Ostetrica, n. 11 posti di infermiere professionale, n. 5 posti di Vigilatrice d'infanzia.
La richiesta di che trattasi è al vaglio dei competenti uffici del Servizio programmazione.
Deliberazione dell'Assemblea Generale 11/4/1983 n. 8 relativa a "Richiesta alla Regione Piemonte di trasformazione di posti vacanti nella p.o.p. per l'avvio ed il potenziamento delle quattro Sezioni del Laboratorio di sanità pubblica nell'U.S.S.L. n. 24" che prevede la soppressione dei seguenti posti vacanti nella p.o.p.: n. 1 Capo servizio sanitari ausiliari - n. 3 Capo sala, e la loro contestuale trasformazione dei seguenti nuovi posti: n. 1 posto di Direttore Tecnico-Biologo riconducibile alla posizione funzionale di Biologo dirigente - n. l posto di Assistente Tecnico-Biologo riconducibile alla posizione funzionale di Chimico collaboratore - n. 2 posti di Assistente Tecnico-Chimico riconducibile alla posizione funzionale di Chimico collaboratore; la richiesta di che trattasi è al vaglio dei competenti uffici del Servizio Programmazione.
Deliberazione dell'Assemblea Generale 11/4/83 n. 9 relativa a "Richiesta alla Regione Piemonte di trasformazione di posti vacanti nella p.o.p. per il potenziamento del Laboratorio analisi cliniche nell'U.S.S.L.
n. 24".
L'atto summenzionato prevede la trasformazione dei seguenti posti nella p.o.p.: n. 1 posto di Rettore spirituale in n. 1 posto di Primario di Laboratorio analisi; n. 1 posto di Capo Servizi operai (dispensiere) in n.
1 posto di Aiuto di Laboratorio di analisi; n. 1 posto di Capo servizi operai (cuoco) in n. 1 posto di Assistente di laboratorio di analisi; n. 1 posto di Capo sala in n. 1 posto di Assistente tecnico-biologo riconducibile alla posizione funzionale di Biologo collaboratore; n. 3 posti di Capo sala in n. 3 posti di Tecnico di laboratorio analisi; n. 2 posti di Capo sala in n. 2 posti di Applicato, riconducibile alla posizione funzionale di coadiutore amministrativo.
La Giunta regionale con deliberazione 10 agosto 1983 n. 112-27530, ha autorizzato tali trasformazioni. Deliberazione dell'Assemblea Generale 11/4/83 n. 10 relativa a "Richiesta alla Regione Piemonte di trasformazione di posti vacanti nella p.o.p. per il potenziamento del Servizio riabilitazione di fisioterapia e logopedia". L'atto in questione prevede la soppressione dei seguenti posti nella p.o.p.: n. 7 posti di infermiere psichiatrico con due anni di scuola; n. 1 posto di portinaio (capo servizio operai) e la loro contestuale trasformazione nei seguenti nuovi posti: n. 4 posti di logopedista; n. 4 posti di terapista della riabilitazione.
La richiesta di che trattasi è al vaglio dei competenti uffici del Servizio programmazione. Sarà cura di questo Assessorato definire nel più breve tempo possibile le pratiche relative alle trasformazioni di posti di che trattasi, al fine dell'adozione del previsto provvedimento autorizzativo da parte della Giunta regionale che permetterà all'U.S.S.L.
interessata compatibilmente con quanto disposto dalla legge finanziaria 26 aprile 1983 n. 130, la conversione in rapporto al pubblico impiego dei rapporti convenzionali in atto.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Reburdo.



REBURDO Giuseppe

Ringrazio l'Assessore per la risposta esauriente.
Invito gli uffici che stanno vagliando le trasformazioni ad essere il più celeri possibile nelle decisioni secondo quanto ha dichiarato questa mattina l'Assessore Bajardi.



PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE PETRINI


Argomento: Problemi generali - Problemi istituzionali - Rapporti con lo Stato:argomenti non sopra specificati

Interpellanza dei Consiglieri Paganelli, Brizio e Cerchio inerente il progetto di collaborazione fra le Città di Milano e Torino (MI.TO)


PRESIDENTE

Interpellanza dei Consiglieri Paganelli, Brizio e Cerchio, inerente il progetto di collaborazione fra le Città di Milano e Torino (MI-TO).
Risponde il Presidente della Giunta.



VIGLIONE Aldo, Presidente della Giunta regionale

Nell'estate dell'82 toccò al sottoscritto, insieme ai colleghi di altri partiti, rendere pubblico un documento con perplessità e riserve sulla questione MI-TO e sul mancato coinvolgimento delle forze politiche regionali. Oggi - singolare destino - è ancora mio compito trattare l'argomento per darmi e dare una risposta agli interroganti su aspetti controversi di quella problematica.
Dissi un anno fa che sarebbe stata errata una concezione legata al gigantismo di Milano e Torino; avrebbe significato l'annullamento della politica di riequilibrio territoriale; il MI-TO, in sostanza, correva il rischio, nella migliore ipotesi, di restare un mito.
Forse, tale rischio è ancora attuale e trova presupposti proprio nei passi iniziali, negli slanci della nascita fra grandi dichiarazioni e uno sproporzionato clamore degli organi di informazione.
Al di là dell'episodio ricordato nel documento liberale e relativo al Convegno di Stresa dell'estate '82, tutta la vicenda presenta aspetti controversi e problematiche da verificare con puntualità, così come sottolinea l'interrogazione della Democrazia Cristiana. Giova ricordare che il merito o la responsabilità di aver varato la proposta del Mi-To è da attribuirsi in modo esclusivo ai sindaci di Torino e Milano, escludendo da un lato le realtà regionali e dall'altro la città di Genova.
In effetti le Regioni dovettero assumere loro iniziative, pur blande di recupero del problema, mentre la città di Genova solo in un secondo tempo si riunì allo stesso tavolo con Milano e Torino.
Al citato convegno di Stresa, il Presidente del Piemonte, seppur non formalmente invitato, ebbe ad esprimere alcune considerazioni per sottolineare l'opportunità di coinvolgere nella trattazione della problematica le tre realtà regionali, ipotizzando una strategia di respiro europeo. A chiarire la posizione del Piemonte vi è anche una comunicazione dello stesso Presidente, nella quale si esprimeva stupore per presunta iniziativa di costituire un comitato coordinatore senza prima aver coinvolto con primaria responsabilità di propositi e di programmazione l'intera realtà regionale e quindi anche tutte le forze politiche di questa assemblea.
Dallo scorso autunno, al di là di alcuni approfondimenti su singoli aspetti tecnici come il collegamento in fibra ottica fra Torino e Milano la tematica non è più stata affrontata negli aspetti politici complessivi.
Credo che il Piemonte abbia grande interesse all'azione comunitaria con le Regioni vicine, in particolare Lombardia e Liguria, per una verifica di strategie volte alla programmazione dello sviluppo nell'ottica nazionale.
Bisogna però guardarsi da facili entusiasmi avveniristici e da ristretti ambiti tecnicistici, lavorando con metodo e gradualità nella realtà quotidiana affinché - mi si permetta - il Mi-To non debba restare tale.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Brizio.



BRIZIO Gian Paolo

La risposta giunge tardiva, quando il tema è superato a causa della scarsa attenzione data alle interpellanze nel passato. Ci premeva sottolineare che i problemi della metropoli di Torino si intersecano con quelli regionali perché qualsiasi decisione che riguardi i raccordi con le altre Regioni non può che passare attraverso alla programmazione e all'intervento regionale con il coinvolgimento di tutte le forze politiche.
Questa risposta viene data mentre è in corso una grave crisi al Comune di Torino, che pone in evidenza come anche il progetto Mi-To si sia dimostrato solo veramente un mito scarsamente realizzabile. I problemi del Comune di Torino sono molti; metropolitana, sviluppo urbanistico, occupazione. Ci auguriamo che la crisi venga superata e che si possa realizzare una maggiore articolazione nella rappresentanza politica torinese tale da far superare i complessi problemi senza miti e con più realismo.


Argomento: Questioni internazionali - Consiglio, organizzazione e funzioni

Interrogazione dei Consiglieri Paganelli, Genovese, Petrini, Brizio Cerchio e Ratti inerente il viaggio in Romania dell'ex Presidente della Giunta per un incontro con il Presidente Ceausescu


PRESIDENTE

Interrogazione dei Consiglieri Paganelli, Genovese, Brizio, Ratti Cerchio e Petrini inerente il viaggio in Romania dell'ex Presidente della Giunta per un incontro con il Presidente rumeno Ceausescu.
Risponde il Presidente Viglione.



VIGLIONE Aldo, Presidente della Giunta regionale

Il viaggio compiuto in Romania, precisamente a Bucarest, dall'allora Presidente Enrietti accompagnato da due funzionari della Presidenza della Giunta, si è svolto nei giorni 8-9 dicembre 1981. Risulta che tale trasferta avvenne su invito del Presidente rumeno Ceausescu, a seguito dell'ospitalità che la Regione Piemonte aveva fornito alla mostra "civiltà rurale dei Carpazi", presentata nel periodo settembre-novembre 1981 presso il Museo della Montagna di Torino.
Per il viaggio non esiste autorizzazione preventiva. Con deliberazione 135 del 20.12.1982 la Giunta regionale autorizzò la liquidazione di tale trasferta, procedendo però alla successiva revoca (con delibera 141 del 12.4.83) in seguito ai rilievi formulati dal Commissario di Governo. Con ulteriore delibera del 21.4.1983 la Giunta provvide ad autorizzare la liquidazioni della medesima trasferta in favore del Presidente della Giunta, per una somma di lire 821.690, essendo state naturalmente già liquidate le competenze dei funzionari.
Ad una seconda nota del Commissario di Governo, con la quale si chiedevano chiarimenti in merito ad eventuali autorizzazioni concesse dal competente Ministero per il viaggio a Bucarest (trattandosi di visita all'estero di un rappresentante della Giunta regionale), la Giunta rispondeva indirettamente con ulteriore deliberazione 59 del 21.7.83 che rinviava ad un successivo provvedimento la liquidazione delle spese di trasferta, ad oggi quindi non ancora liquidate.
Per quanto concerne l'autorizzazione ministeriale, non esistono documenti scritti di assenso; risulta invece, dal testo di una deliberazione, che del viaggio venne "informato il Ministero degli Esteri Colombo".



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Brizio per la replica.



BRIZIO Gian Paolo

Già in una precedente risposta ad una interrogazione sui viaggi con aerotaxi, il Presidente della Giunta aveva detto che erano ancora da pagare trasferte per otto milioni di lire. Chi pagherà queste somme eccessive di rappresentanza? Vorremmo quindi essere tempestivamente informati sulla questione dell'aerotaxi e sull'iter che avrà la liquidazione delle spese.
Non possiamo non cogliere con quanta leggerezza si spende il denaro pubblico ed esprimere sotto il profilo politico un severo giudizio sull'uso di tale denaro per quel che concerne i viaggi.


Argomento:

Comunicazioni del Presidente del Consiglio regionale


PRESIDENTE


Argomento:

Comunicazioni del Presidente del Consiglio regionale

Argomento:

a) Congedi


PRESIDENTE

In merito al punto terzo all'ordine del giorno: "Comunicazioni del Presidente", comunico che hanno chiesto congedo i Consiglieri Calsolaro Ferrari, Genovese, Gerini, Penasso, Salvetti, Simonelli.


Argomento:

b) Presentazione progetti di legge


PRESIDENTE

Sono stati presentati i seguenti progetti di legge: N. 335: "Secondo provvedimento recante disposizioni finanziarie per l'anno 1983", presentato dalla Giunta regionale in data 7 ottobre 1983 N. 336: "Criteri e norme per le nomine di competenza della Regione Piemonte in Enti, Istituti, Società, Organi e organismi regionali" presentato dal Consigliere Vetrino in data 7 ottobre 1983.


Argomento: Presidi privati di diagnosi e cura

Esame progetto di legge n. 17: "Disciplina per l'apertura, l'esercizio e la vigilanza dei laboratori privati di analisi mediche a scopo di accertamento diagnostico"


PRESIDENTE

Punto quarto all'ordine del giorno: "Esame progetto di legge n. 27: 'Disciplina per l'apertura, l'esercizio e la vigilanza dei laboratori privati di analisi mediche a scopo di accertamento diagnostico'".
Poiché relatrice è il Consigliere signora Ferrari, assente perché in congedo, la relazione è data per letta. Ha chiesto di intervenire il Consigliere Carazzoni che ha la parola.



CARAZZONI Nino

Non è certo facile compito quello di elaborare normative che, adeguando gli ormai superati ed obsoleti contenuti del T.U. delle leggi sanitarie del 1934, riesca contemporaneamente a soddisfare la tutela della salute dei cittadini, di tutti i cittadini, ed a dare garanzia per lo svolgimento della libera iniziativa privata.
Tanto più, poi, quando si sia costretti a normare in un quadro di non ancora acquisite certezze, per la mancata emanazione, a livello nazionale di un decreto ministeriale disciplinante la materia: provvedimento, questo di cui sempre più si va avvertendo l'urgenza e la necessità; ma che il Governo ha continuato a rinviare nel tempo, così consentendo il consolidarsi di una situazione purtroppo oggi giunta al limite della sopportabilità.
La proposta di legge regionale per la disciplina dei laboratori privati di analisi rispecchiava, senza dubbio, e riassumeva in sé, tutte queste difficoltà alle quali abbiamo fatto cenno. Era perciò fatale che avesse come ricordato anche dal relatore - un iter molto lungo e dibattuto, fra tensioni e polemiche che hanno coinvolto tutte le forze politiche; ma che soprattutto, sono venute a mettere a nudo il lacerante contrasto esistente su questo argomento, tra i gruppi della stessa coalizione maggioritaria cioè tra PCI e PSI. Crediamo che - anche senza stare a ripercorrerne tutte le tappe - questo travagliato cammino non possa non formare oggetto di qualche critica considerazione.
Nel luglio del 1981, la V Commissione varava un testo, approvato a maggioranza, che non era certo immune da pecche o da carenze e che non avrebbe mancato di sollevare, anche da parte nostra, riserve e perplessità ma che presentava comunque l'aspetto positivo di dare alla complessa materia una prima sistemazione di massima, fors'anche suscettibile di ulteriori aggiustamenti, ma per intanto organica e lineare.
Ebbene, non si sa perché (o lo si sa anche troppo bene) quel testo non venne mai portato all'approvazione del Consiglio e - caso unico e senza precedenti nella storia legislativa della nostra Regione - per oltre due anni rimase bloccato in Commissione.
Visto che nella relazione introduttiva non se ne fa cenno, qualcuno vuole forse spiegarci, adesso, le ragioni - quelle vere - di tanto ritardo? Ma c'è anche dell'altro.
Rimasto fermo, come si è detto, dal luglio del 1981, quel testo oggi viene posto finalmente in discussione: però accompagnato da una corposa serie di emendamenti formulati dalla Giunta che - qualora fossero approvati, come probabile se messi in votazione - produrrebbero la conseguenza di portare al varo di una legge non formalmente, ma sostanzialmente diversa da quella che, a suo tempo, era stata licenziata dalla Commissione.
Ora noi ci chiediamo, e lo domandiamo a voi, colleghi delle altre parti, come sia possibile sostenere che tutta la normativa sui laboratori privati di analisi, se corretta ed integrata dagli emendamenti di cui si è parlato, non ne uscirebbe stravolta rispetto alla primitiva ed originaria impostazione. Come sia possibile non riconoscere che ci si trova messi di fronte ad un altro e diverso disegno di legge, radicalmente innovato rispetto al precedente. E, dunque, come sia possibile non convenire sull'esigenza e sull'opportunità che questo nuovo testo legislativo venga ripresentato e riesaminato nella competente sede, cioè a dire quella della V Commissione.
L'articolo 79 del regolamento consiliare parla chiaro. Dice, al primo comma, che "Il Consiglio può rinviare alla Commissione l'esame dell'intero testo o di singoli articoli quando gli emendamenti proposti rendano necessaria ed opportuna un'ulteriore istruttoria".
Forse che questo non è proprio il caso nostro? Ci si risponde che urge fare in fretta davanti agli imminenti pronunciamenti del TAR. cui diversi laboratori privati di analisi, vistisi negare l'autorizzazione all'apertura, hanno fatto ricorso. Siamo così alle solite. Quante volte mai siamo stati presi alla gola, non diciamo ricattati, dalla richiesta di affrontare situazioni che, lasciate "in sonno" per anni, all'improvviso si scoprivano essere urgenti e tali da imporre soluzioni magari affrettate, ma obbligate, perché - ci si diceva e ci si dice - se avessimo rifiutato di prenderle, la responsabilità sarebbe poi stata nostra? Questo disegno di legge ha dormito dal luglio del 1981 nei cassetti della V Commissione: e nessuno si è mai preoccupato di tirarlo fuori. Oggi ci si viene a dire che occorre votarlo quasi a tamburo battente. Ma che senso ha, tutto questo? Poiché pare, comunque, che l'orientamento prevalente sia quello di procedere subito all'esame in aula del provvedimento e degli emendamenti presentati dalla Giunta, senza indulgere a quella pausa di riflessione che a noi sembrava invece essere giustificata, vediamo allora di chiarire la nostra posizione.
Abbiamo già anticipato d'avere sul testo licenziato dalla V Commissione fondati motivi di perplessità che ci impedirebbero di esprimerci con un voto favorevole: vedremo, tuttavia, di seguire la discussione e, se le nostre riserve dovessero venir fugate, ci riserviamo eventualmente di modificare, all'atto della votazione finale, il giudizio negativo. Questo ben inteso, nella sola ipotesi che l'Assemblea debba votare sul disegno di legge così come approvato in V Commissione, senza introdurvi alcun elemento stravolgente.
Che se poi questo avvenisse, cioè se si dovesse far spazio nel testo alla serie di emendamenti avanzati dalla Giunta, allora anticipiamo che senza alcuna esitazione, il nostro sarà un voto nettamente contrario.
Questa nostra posizione trae la sua origine dalla filosofia stessa che sembra ispirare tutto il provvedimento e che ci pare essere incentrata attorno al discutibile principio politico (per noi inaccettabile) di limitare o comunque comprimere con una serie di disposizioni restrittive la possibilità di vita e di azione per i laboratori privati di analisi, ad esclusivo vantaggio di quelli pubblici.
Ora, noi crediamo di dover respingere questa impostazione, anzitutto nel nome della libertà stessa del cittadino, al quale deve andar riconosciuta la possibilità di scelta non vincolata tra struttura pubblica e struttura privata e, in secondo luogo, nella considerazione che è contraddittorio e velleitario voler controllare rigidamente l'attività del privato, quando poi tutti sappiamo benissimo che le strutture pubbliche sono chiaramente inadeguate ed incapaci di soddisfare, se non con l'integrazione provvidenziale di quelle private, al fabbisogno dell'utenza.
Sotto questo aspetto, dissentiamo radicalmente dal disposto dell'articolo 6 che pretende di subordinare l'autorizzazione di un laboratorio privato esclusivamente alla capacità operativa di effettuare almeno 100.000 analisi l'anno.
E', questo, un numero-sbarramento che comporta automaticamente tutta una serie di prescrizioni ben difficili da osservarsi, quali quelle relative alla strumentazione richiesta, che troviamo elencata al successivo articolo 12. Non intendiamo addentrarci in un discorso che, a questo punto dovrebbe diventare squisitamente tecnico. Ci fermiamo a dire, solo per fare qualche esempio, che ci sembra eccessiva l'imposizione di 2 bagnomaria quando ne basterebbe 1 tarabile, o di 4 centrifughe, laddove anche 2 soltanto sarebbero più che sufficienti. Ma non siamo dei tecnici e, quindi non vogliamo insistere oltre su questo argomento. Torniamo, allora, alle osservazioni di principio, per dire che ugualmente discutibile ci appare il contenuto dell'articolo 9, riguardante l'impiego di personale dell'autorizzando gabinetto di analisi: che, in fase di primo impianto deve essere costituito da 2 laureati in medicina, biologia o chimica (e non comprendiamo perché un emendamento della Giunta tenda ad escludere, come previsto invece dal testo approvato dalla V Commissione, i laureati in farmacia); poi, da 2 tecnici di laboratorio a rapporto di impiego (che un altro emendamento della Giunta vorrebbe addirittura portare a 4! ) e da 1 unità di personale ausiliario e di personale amministrativo.
Disponendo un siffatto carico minimo di personale, a quali oneri fissi per stipendi, per gravami assistenziali, per vincoli previdenziali andrebbe a sottoporsi, già in, partenza, un qualsiasi laboratorio privato. In particolare, noi vorremmo sapere a quale metodo si è fatto ricorso per la determinazione dell'organico. E, infatti, nell'allegato 6 troviamo elencati cinque sistemi di lavoro dei servizi di diagnostica di laboratorio: lavoro manuale, lavoro quasi manuale, lavoro in semiautomazione, lavoro in automazione semplice e, infine, lavoro in automazione integrale. Orbene supponiamo pure che per un laboratorio che svolga il primo tipo di lavoro il lavoro, cioè, manuale - sia indispensabile avere il personale indicato dalla legge. Ma, nel caso di altro laboratorio che, con rilevante impiego di capitali, si sia attrezzato sul piano dell'automazione, è forse giusto imporre un medesimo organico? Noi pensiamo che un gabinetto di analisi che abbia migliorato e potenziato la strumentazione rispetto a quella minima prescritta, dovrebbe quantomeno avere in logica contropartita la possibilità di ridurre il personale dipendente ma è possibilità, questa che la legge - punitiva e vincolistica - esclude proprio a dimostrazione dell'assunto che è stata concepita in modo tale da impedire o, almeno, da scoraggiare, l'apertura di un laboratorio privato. Che, oltretutto dovrebbe poi disporre - come vuole l'articolo 11 - di una dotazione minima di locali, sempre per 100.000 diagnosi annue, pari ad almeno 100 metri quadri .... Ma, riflettiamo: se le strutture pubbliche dovessero osservare simili parametri, le Molinette di Torino, allora, con un carico non sappiamo di quante centinaia di migliaia di analisi l'anno, di quale superficie avrebbero bisogno per essere considerate in regola? Quanto ai punti di prelievo di cui si parla all'articolo 5, gli emendamenti proposti dalla Giunta tenderebbero a restringere ulteriormente l'attività diagnostica, riducendoli da 2 a 1 soltanto: siamo anche qui in presenza di un orientamento che non possiamo non qualificare come punitivo e discriminatorio per la struttura privata.
Ci si è fatto osservare che, però, la riduzione sarebbe conforme ad un parere espresso dal Consiglio Sanitario ma, anche se ciò fosse, resterebbe sempre valida in linea di principio la nostra osservazione critica. E tanto più se ne dimostra la validità di fronte alla proposta restrittiva della Giunta perché - con altro emendamento - non soltanto si prevede l'autorizzazione per un solo punto di prelievo, ma anche lo si vuole ubicato nel territorio della USL ove insiste il laboratorio. E perché mai? Che giustificazione può avere questo vincolo territoriale? Se è vero- come è vero, che per la struttura pubblica - è consentito ad esempio, ad un cittadino di Torino di andare a farsi ricoverare a Palermo, noi sosteniamo che uguale libertà deve essere accordata alla struttura privata. Altri motivi di perplessità e di dissenso possiamo individuare qua e là nel testo della legge. Citiamo così a caso: all'articolo 9 - dove non si capisce perché (ma forse qui si è trattato solo di una dimenticanza formale) non si preveda, per l'incarico di direttore di laboratorio, la laurea, oltreché in medicina e chirurgia od in scienze biologiche, anche in chimica, come contemplato da analoghe leggi di altre Regioni.
All'articolo 15 - dove si vogliono stabilire, per la pubblicità, norme che, a nostro avviso, è superfluo introdurre in un corpo legislativo potendo benissimo bastare ed essendo anzi più che sufficiente il codice deontologico.
All'articolo 16, ultimo comma del punto 2, dove, a proposito di vigilanza, è prevista per il laboratorio privato in difetto la revoca dell'autorizzazione all'attività da parte del Presidente della Giunta: quando, secondo noi, potrebbe essere bastevole una sanzione che induca il laboratorio privato divenuto per qualsiasi ragione inosservante oppure inadempiente delle disposizioni di legge, a mettersi in regola.
All'articolo 18, comma c, dove rileviamo che eventuali provvedimenti dovranno essere assunti, su proposta delle Unità Sanitarie Locali, dalla Giunta regionale: mentre sembrerebbe più opportuno, una volta che l'autorizzazione è stata concessa, consentire maggiore potere decisionale alle UU.SS.LL. stesse, in un quadro di più ampia autonomia da accordarsi alle strutture periferiche. Sono, tutte queste, notazioni, anche solo marginali: dall'insieme delle quali tuttavia, ci confermiamo nella tesi già prima enunciata, che questo disegno di legge - ed ancor più gli emendamenti che l'accompagnano - in realtà sia stato progettato non tanto per disciplinare i laboratori privati di analisi, quanto invece per scoraggiare o impedirne - attraverso norme o vessatorie o burocratiche - lo sviluppo e la diffusione, nonostante l'accertata situazione di carenza e di inadeguatezza nella quale versano, con grave disagio dei cittadini utenti le strutture pubbliche tutt'ora, e per lungo tempo ancora, insufficienti a soddisfare i bisogni della collettività. E' la vocazione tutta marxista a privilegiare il pubblico sul privato. Ed è, già lo abbiamo detto e vogliamo ripeterlo a conclusione del nostro intervento, una filosofia politica che il Movimento Sociale Italiano - Destra Nazionale non può, da parte sua sostenere e neppure condividere con un voto favorevole.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Gastaldi.



GASTALDI Enrico

La legge in esame non è altro che l'attuazione dei disposti degli artt.
25 e 43 della L. 833. Tali articoli precisano i vari problemi in materia di laboratori privati di analisi e gli scopi che si devono ottenere con la legge su questi laboratori.
Tali articoli danno alle Regioni la competenza di autorizzare l'apertura dei laboratori privati, di vigilare affinché tali strutture mantengano nel tempo il livello ottimale di prestazione e di convenzionarle quando il piano socio-sanitario regionale lo esige.
Gli articoli predetti inoltre precisano che gli istituti privati devono dare una prestazione sanitaria non inferiore a quella erogata dai servizi dalle USL che viene garantita da altri atti regionali. La non inferiorità è dipendente naturalmente dalla struttura dei locali, dalle attrezzature dalla qualità e dal numero del personale presente nella struttura e che spetta alla legge stabilire. Su questo tema si sono avute nella consultazione un gran numero di osservazioni sul numero degli esami nell'anno, sulle apparecchiature, sul tempo di conservazione dei preparati sul personale dirigente tecnico e di servizio e sulle loro qualifiche sull'elenco degli esami negli allegati. Parte di queste osservazioni sono già state risolte in Commissione e parte saranno risolte durante la discussione in Consiglio.
L'art. 25 stabilisce che "la struttura privata deve avere caratteristiche uniformi per tutto il territorio nazionale secondo uno schema tipo".
Questo si può ottenere solo attraverso la disposizione legislativa nazionale che ora è sotto forma di proposta quindi non ha ancora valore di legge, anche se è già approvata dal Consiglio nazionale di sanità. Non è la prima volta che la Regione precede un atto legislativo nazionale dovuto (piano socio-sanitario regionale, la legge sull'assistenza e sull'occupazione). Mi pare che anche questa volta sia giustificato l'intervento legislativo regionale sia per mettere ordine e dare garanzia di funzionalità e di ammodernamento negli istituti già esistenti soprattutto se condotti in maniera tradizionale e se non sono all'altezza delle tecniche moderne, sia per porre freno alla speculazione che potrebbe facilmente insorgere favorita dalla tendenza ad aumentare la richiesta degli esami.
L'intervento legislativo regionale diventa perciò giustificato anche sul piano economico e sul piano del risparmio.
E' noto che le già alte spese delle USL per le analisi sono aumentate per la non accettazione, da parte delle strutture pubbliche, degli esami eseguiti in modo privato e si sa che tali spese potrebbero aumentare a seguito di una propaganda o eccessiva o non giustificata o strumentale ad una attività imprenditoriale più di mercato che di servizio alla comunità.
Come conseguenza dell'uguaglianza di prestazione tra pubblico e privato, gli articoli in questione pretendono che per il servizio di analisi siano usate di preferenza le strutture pubbliche (all'art. 25 difatti si precisa questo con le parole "di norma") limitando solo apparentemente la libertà di scelta all'utente che dall'art. 19 della legge 833, è lasciata per il medico e per il luogo di cura. Giustamente il rapporto tra utente e medico e luogo di cura è un rapporto diretto che implica per la scelta non solo un giudizio di tempo, ma anche un giudizio soggettivo sulla qualità sulle doti del medico e del luogo di cura, il rapporto invece tra utente e laboratorio di analisi è un rapporto indiretto che deve prescindere dai giudizi di qualità, garantiti dalle autorizzazioni e dal convenzionamento e che si deve limitare perciò ad un giudizio di tempo. Per cui l'intervento della struttura privata è diversa per il medico, i luoghi di cura e gli istituti di analisi: - di integrazione, come precisa la L. 833 a proposito degli ospedali (l'art. 44 comma 3); - di vice, di intervento quando nel tempo manca la struttura pubblica a proposito degli istituti di analisi come si ricava dalla circolare che impone la regola dei 3 giorni. La legge in esame è per noi una legge necessaria, non solo perché tende a garantire sicurezza sui risultati degli esami, sia che siano eseguiti dal comparto pubblico sia che siano eseguiti dal comparto privato, ma anche perché giustificando, se tale garanzia sarà ottenuta dalla legge in esame, l'utilizzazione da parte del comparto pubblico degli esami fatti da quello privato, si realizzerà un'economia ed un risparmio nella spesa sanitaria.



PRESIDENTE

Ha chiesto di parlare il Consigliere Acotto. Ne ha facoltà.



ACOTTO Ezio

Signor Presidente, colleghi Consiglieri, vorremmo intanto ricordare la nostra posizione di astensione assunta in sede di V Commissione sul testo di legge nella stesura in cui oggi è all'esame del Consiglio regionale. La nostra posizione di astensione non era dettata da ideologismi del tipo: il privato non ci piace, mentre il pubblico è tutto bello; ma da una non sufficiente chiarezza del testo legislativo nella distinzione dei ruoli tra pubblico e privato. Le obiezioni che i colleghi ci hanno rivolto in Commissione non hanno mutato nella sostanza i nostri convincimenti. Questi convincimenti riguardano: il rapporto tra costi e benefici. Non è dimostrato che, a parità di benefici, il privato costi di meno, anzi recenti ricerche empiriche dimostrano spesso il contrario. Rimando, a questo proposito, ad alcuni elementi di valutazione emersi durante il Convegno tenuto a Mondovì e dedicato ai problemi relativi alla diagnostica l'introduzione della logica mercantile nel settore della sanità è gravida di conseguenze negative. Nel settore specifico delle analisi ci pare che il rischio incombente sia quello della socializzazione delle perdite e della privatizzazione dei profitti. A nostro avviso, occorre impegnarsi nella direzione di un corretto funzionamento del servizio pubblico per impedire interferenze improprie del settore privato. Non riusciamo a comprender perché la Regione, ente per definizione di programmazione, non debba intervenire su questa materia e, volendo ragionare in una logica di mercato, impedire le distorsioni presenti all'interno del mercato medesimo.
Si è citato l'esempio della siderurgia e si sono sottolineati i problemi delle eccedenze produttive. A nostro avviso, guardando con una logica produttivistica la questione dei laboratori di analisi, emerge il tema della regolamentazione per impedire appunto effetti di distorsione che potrebbero, se non opportunamente regolamentati, manifestarsi nel settore.
Noi siamo innanzitutto per conseguire l'obiettivo prioritario del completamento e della piena efficienza della rete laboratoristica pubblica così come l'abbiamo delineata nella legge di Piano socio sanitario.
In secondo luogo siamo per un rapporto chiaro e trasparente tra pubblico e privato, siamo per la cosiddetta coesistenza competitiva, per un rapporto di concorrenza leale. Vogliamo puntare sull'affidabilità delle strutture combattendo gli abusi, le pratiche speculative che sono deleterie per la salute dei cittadini e per la finanza pubblica.
La gestazione lunghissima di questa legge ha consentito di maturare una serie di impostazioni positive. Quindi siamo disponibili alla valutazione ed alle necessarie verifiche degli emendamenti presentati questa mattina dagli altri Gruppi.
Condividiamo lo sforzo che la Giunta compie proponendo i suoi emendamenti e pensiamo che questo sforzo possa consentirci di sciogliere le riserve che avevamo manifestato in termini di astensione nel licenziare il disegno di legge dalla V Commissione il lontano luglio 1981.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Nerviani.



NERVIANI Enrico

Dopo numerosi rinvii giunge in aula questa legge che dovrà disciplinare l'apertura, l'esercizio e la vigilanza di laboratori privati di analisi mediche a scopo di accertamento diagnostico.
Il Gruppo democristiano ha sempre desiderato una normativa per questa attività. Nessun intendimento dilatorio è mai passato nella mente dei Consiglieri democratico cristiani e se in altre menti questo intendimento c'è stato, come qualcuno ha detto in Commissione, noi ripetiamo che è meglio una decisione con qualche ambiguità che continue ambiguità senza decisioni. Anche a livello nazionale, peraltro, si sta procedendo ad una verifica generale dei laboratori di analisi, perché veramente occorre una normativa che dia garanzia al cittadino e metta ordine in questo specifico campo dell'attività sanitaria, tanto disastrato.
Per quanto riguarda il provvedimento in esame sorprende innanzitutto vedere proporre dalla nuova Giunta emendamenti ad una proposta di legge che lo stesso Viglione, insieme con il Consigliere Beltrami, aveva sostenuto ed approvato in sede di Commissione.
Ricordo che il Partito Comunista nel 1981 si astenne sul disegno di legge nella sua stesura originaria non per ragioni ideologiche, ma a causa della confusione che caratterizzava il provvedimento. Sentito l'orientamento del Consigliere Acotto che ha dichiarato ora di approvare questo progetto, presumo che sono bastati quattro emendamenti proposti dall'Assessore alla sanità Bajardi, per cancellare tutte le confusioni.
Sinceramente il passaggio dall'astensione all'approvazione mi sembra troppo rapido a meno che i quattro emendamenti incidano particolarmente sulla legge da stravolgerne la caratteristica di fondo.
Se così è, per quale ragione il Presidente della Giunta approva questo testo di legge dopo averne approvato uno che meritava la sua fiducia due anni fa? Secondo il mio modesto punto di vista gli emendamenti sono invero sostanziosi, quindi ha ragione Acotto a modificare la sua posizione e cercherò di dimostrare il perché.
Indubbiamente la legge tiene conto di un Piano socio-sanitario che vede il privato in tutti i suoi punti con occhi sospettosi.
Al proposito ricordo le premesse e le finalità che sono poste all'allegato 7 al Piano socio-sanitario della Regione Piemonte, per il triennio 1982/1984 dove il privato è del tutto subordinato all'attività del pubblico.
Non abbiamo una particolare simpatia per il privato e riteniamo che debba essere utilizzato solo se attraverso di esso, si migliorano i servizi ai cittadini e pensiamo che questo possa avvenire se il privato è regolamentato, se al privato è dato il giusto spazio e se gli si consente di vivere. Al privato debbono essere riservati compiti complementari e non solo di supplenza o compiti "vicarianti" (un tempo si chiamavano surrogatori o autarchici. Comunque siano, surrogatori o autarchici o vicarianti, quando si parla di iniziativa privata preferiamo parlare di funzioni integrative e complementari). Privato e pubblico debbono vivere assieme per servire meglio il cittadino. Ma, quand'anche si volesse pensare ad una funzione vicariante e surrogatoria, bisogna fare in modo che tale funzione possa essere esercitata. Se si creano le premesse per cui l'iniziativa privata, per impossibilità di esercitare con qualche vantaggio economico la sua attività debba chiudere, quando nella fattispecie non esisteranno più i laboratori privati, anche la funzione invocata ed accettata di surroga o vicariante non potrà essere svolta.
Questa legge, che appare già sufficientemente rigorosa con la richiesta del "plafond" di 100.000 esami, mi pare che dia, senza gli emendamenti della Giunta, sufficienti garanzie per i necessari controlli del pubblico sul privato. Forse non c'era bisogno di ulteriori elementi, che Carazzoni ha definito vessatori, e che indubbiamente sono fortemente limitativi quali quelli introdotti con le modifiche dell'Assessore Bajardi. Noi vorremmo che il privato esistesse, con il controllo del pubblico e che avesse possibilità di esercitare fino in fondo la sua capacità di stimolazione, di concorrenzialità che è positiva per spingere il pubblico ad adeguarsi rapidamente ai tempi anche sul piano tecnologico e del progresso scientifico.
E dobbiamo dire che il "surrogatorio" e il "vicariante" si realizzeranno molto difficilmente allorquando la Regione Piemonte con legge stabilirà che i laboratori privati non potranno avere, ad esempio, più punti di prelievo salvo uno.
Mi domando: perché non più di uno? per quale ragione le UU.SS.LL.
possono avere più punti di prelievo, quantomeno quanti sono i distretti ed i laboratori privati? Le risposte date nei colloqui privati sono: "non si deve favorire il consumismo degli esami, le garanzie di trasferimento del sangue o dei materiali diagnostici sono modesti, i medici hanno sotto banco dei riconoscimenti economici per avere questi prelievi presso i laboratori privati".
Si deve presumere che l'intervento è di tipo punitivo, fiscale negativamente preventivo. Sono sempre sospettoso, a volte contrario, quando si opera in negativo. Lo Stato e la Regione hanno i massimi diritti di controllo che devono esercitare con rigore intransigente, ma non devono impedire il nascere di una iniziativa perché potrebbe essere male utilizzata: è una logica questa, distorta, lontana dalla nostra mentalità e dalla concezione che abbiamo dell'attività libera. Questo emendamento, che è fortemente limitativo e che indurrà alla chiusura molti laboratori deve essere rivisto. Se non vogliamo consentire i prelievi in qualunque parte del Paese, se vogliamo che, per ragioni di controllo, siano limitati alle UU.SS.LL. i punti di prelievo possono essere tanti quanti se ne vogliono o al limite, come per la struttura pubblica, tanti quanti sono i distretti sanitari.
Dobbiamo inoltre garantire il principio del "periodo transitorio". Non possiamo dall'oggi al domani, in presenza di una iniziativa privata che è comunque avviata, stabilire norme nuove ed estremamente restrittive.
Presenterò perciò un emendamento in modo che tutti i punti di prelievo già esistenti possano essere autorizzabili, se esistono le richieste, di sicurezza per i cittadini. La stessa considerazione si deve fare per il 2 comma dell'art. 20. Nel testo originario si prevedeva un periodo transitorio della durata di cinque anni.
Dall'emendamento Bajardi questo periodo transitorio è completamente cancellato. Si richiedono inoltre ai laboratori privati adeguamenti particolarmente esigenti. Nel testo originario del disegno di legge si parlava di cinque anni, ora si vuole ridurre questo periodo a tre anni. E' assolutamente necessario assicurare un periodo di tempo ai lavoratori esistenti per l'adeguamento delle loro strutture.
Infine, all'art. 21 è opportuno stabilire le condizioni perché non ci siano dei salti nel buio. E' necessario prevedere il tacito rinnovo delle convenzioni nel caso in cui il nuovo Piano regionale, dopo la scadenza del vecchio non sia approvato in modo che i laboratori privati, come qualunque altra struttura sanitaria, possano ugualmente svolgere la loro funzione.
Contrariamente si verificherebbe un vuoto che non sarebbe colmato neanche dalla struttura pubblica.
Abbiamo presentato altri emendamenti che ci auguriamo vengano presi in considerazione.
Nello spirito di collaborazione legislativa che non abbiamo mai messo da parte, ripetendo i concetti di fondo della nostra posizione, diciamo sì alla normativa in questo settore, sì al riconoscimento del ruolo che svolgono i privati, sì al principio per cui i privati debbono avere un lasso di tempo sufficiente per adeguarsi alla nuova normativa, sì ad una legge che metta ordine e che crei le condizioni perché "vicariante" e "supplente" siano aggettivi possibili nella nostra realtà, che non si cancelli, in sostanza, la possibilità di svolgere questo ruolo. La nostra posizione è orientata a cambiare questi due aggettivi fondamentali in un aggettivo che più è vicino alla nostra posizione ideologica, l'aggettivo "integrativo"; in ogni caso, è indispensabile che ci siano tutte le premesse perché i due ruoli menzionati possano essere opportunamente svolti.
Non abbiamo nessuna avversione alla trattativa sugli emendamenti quando si tratta di migliorare una legge. Se il Presidente vorrà rinviare di qualche ora l'approvazione della legge stessa, dichiariamo di essere ben disposti al rinvio perché riteniamo che le leggi vadano, comunque formulate nel miglior modo possibile.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Marchini.



MARCHINI Sergio

Se fossi un tutore del parlamentarismo di scuola inglese, mi scandalizzerei per l'assenza della Giunta. Il Presidente della Giunta contravvenendo all'impegno assunto nella riunione dei Capigruppo, da lui stesso sollecitato, quando si è stabilito che non si tengono riunioni durante le sedute del Consiglio, di tutto si occupa meno che di ascoltare le dichiarazioni dei Consiglieri su una legge sulla quale lui è stato protagonista nel bene e nel male. Caro Viglione, quando eri su questi banchi, hai usato delle tecniche, dei mezzi, degli argomenti. Permettimi quindi, visto che io voglio andare su quei banchi, di utilizzare gli stessi strumenti in modo anche più lineare e più comprensibile perché io sono all'opposizione mentre tu eri in maggioranza.
Premesso questo, devo dire che riservo alla dichiarazione di voto finale le argomentazioni sulla legge. Mi limito a richiamare all'attenzione del Consiglio un ordine del giorno, da me presentato, con la richiesta di non passaggio all'esame degli articoli di questa legge e motivo il perché.
Questa legge è un oggetto che ha un suo valore normativo ma si colloca soprattutto come un momento rispetto a un processo generale che attiene alla sanità e al rapporto, non tanto tra pubblico e privato, ma tra prestazione e cittadino. In questo processo il testo di legge che abbiamo sotto i nostri occhi, che sappiamo già essere superata da parte della maggioranza nella volontà politica degli emendamenti Bajardi, era accettabile quando venne approvata in Commissione, da quel momento ad oggi sono avvenuti alcuni fatti e ne stanno avvenendo degli altri.
Nella legge finanziaria 1984 è prevista la decadenza della convenzione con il medico generico che ritenga di prescrivere medicinali e visite diagnostiche di ordine strumentale oltre i limiti che la Regione indicherà quindi evidentemente saremo in una realtà diversa rispetto a quella sulla quale abbiamo impostato questa legge.
Il Ministro Darida ha detto chiaramente che queste prestazioni non verranno più erogate ai percettori di redditi medi (strano a dirsi, ma quando queste dichiarazioni le faceva il Min. Altissimo venivano prese seriamente in considerazione, anche dagli altri elettori, ora che le fa un democristiano non vengono prese in considerazione). Allora, caro Assessore si tratta di capire quale spazio avrà il servizio nazionale e non si tratta più di capire rispetto alle prestazioni date dal servizio nazionale a tutti i cittadini quale parte compete al pubblico e quale compete al privato.
Il servizio pubblico dichiara che non presterà più ai cittadini dei servizi oltre un limite minimo, quindi la richiesta del non passaggio agli articoli non ha il significato di dare un giudizio sulla legge, ma di dare un giudizio nel momento in cui la legge ha certe caratteristiche, non mi sembra questo un momento opportuno.
Non siamo più in presenza del laboratorio privato come destinatario della convenzione, ma del laboratorio privato titolare di rapporti propri che gli vengono dal rifiuto del sistema pubblico e non dalla incapacità del sistema pubblico. E' evidente che il medico di fronte ad un budget di esami esauriti dirà al suo assistito che non gli può prescrivere esami presso il sistema pubblico, però, se riterrà di averne bisogno si rivolgerà al privato. Queste limitazioni rilanceranno la funzione del privato nell'ambito della capacità che ognuno avrà di avvalersi delle cure private.
Assessore Bajardi e amici della maggioranza, a questo punto, ha senso utilizzare come elemento portante di questa legge l'immagine del laboratorio considerato come sistema integrante, vicariante, sostitutivo complementare della struttura pubblica rispetto al servizio sanitario nazionale che dava tutto a tutti? Che senso hanno ancora certe filosofie? Ritengo che questa legge debba essere riproposta al Consiglio quando sia assodata la legge finanziaria, quando le dichiarazioni del Ministro Degan saranno definite, quando sapremo che i cittadini con 25 milioni di reddito non potranno più avvalersi del servizio pubblico. A quel punto ci confronteremo perché nel momento in cui lo Stato rifiuta il servizio ai percettori di reddito al di sopra dei 25 milioni non possono nascere i laboratori privati che vivono sulla fascia rifiutata dall'Ente pubblico.
Noi stiamo approvando una norma che costringe i laboratori privati ad adeguarsi ad una realtà che non esiste più. La politica non deve soltanto disciplinare, ma deve anche interpretare i processi storici. L'ordine del giorno con cui si chiede il non passaggio agli articoli ha il solo significato di far verificare alla maggioranza e alla Giunta in particolare l'opportunità che questa legge venga riproposta quando si saranno definiti alcuni fenomeni di carattere nazionale che prescindono da noi, il significato vero di quello che leggiamo all'art. 23 della legge finanziaria 1984 che le prestazioni sanitarie non verranno più erogate dal servizio pubblico a settori con reddito fisso superiore ad un certo tetto. Questi due elementi, qualora si verificassero, in particolare, si dovesse verificare il secondo, renderebbero questa legge penalizzatrice dell'iniziativa privata, perché il servizio privato non più vacante, non più vicariante, non più sostitutivo, non più complementare, ma il servizio che è stato lasciato libero potranno farlo solo più le strutture con certe dimensioni e certe caratteristiche. Prevedere laboratori delle dimensioni alle quali facciamo riferimento significherà lasciare scoperte vaste aree del territorio che, per ragioni orografiche (le valli sono una serie di punti e non sono un complesso), creeranno inconvenienti per i cittadini che siete in grado di valutare.
Abbiamo l'impressione che questa sia la classica legge fuori del tempo.
Ripeto, la politica non significa soltanto normare, dettare regole, ma capire i processi politici e sociali nei quali viviamo e non essere troppo disarmonici rispetto agli stessi. Una legge che ignora questi processi sarebbe fuori della realtà e sarebbe destinata a determinare inconvenienti di larga natura.



PRESIDENTE

Non vi sono altri colleghi iscritti a parlare, dichiaro quindi chiusa la discussione e do la parola per la replica al rappresentante della Giunta, l'Assessore Bajardi.
Comunico al collega Marchini che prima di procedere alle votazioni dei singoli articoli, metterò in votazione l'ordine del giorno presentato dal Consigliere Marchini sul non passaggio alla votazione.



BAJARDI Sante, Assessore alla sanità

Ringrazio i colleghi che sono intervenuti nel dibattito arricchendo le conoscenze attorno a questa legge.
Non è una legge che si colloca su posizioni ideologiche infatti che senso avrebbero le leggi del Veneto e delle altre Regioni che hanno maggioranze diverse dalla nostra? Diverse sono le valutazioni da fare anche in relazione al mutamento della situazione e in relazione alla legge finanziaria che non vorrei si accomunasse alle molteplici indiscrezioni che l'hanno preceduta.
Come qualsiasi proposta di legge anche la legge finanziaria subirà in Parlamento delle modifiche. Tuttavia il complesso delle misure finanziarie per quanto riguarda la politica sanitaria ha assunto una direzione che accantona il discorso delle fasce di reddito, quindi, se ha senso cogliere gli atteggiamenti politici che vengono espressi a livello istituzionale, se avessimo discusso un mese fa su queste questioni, oggi avremmo un quadro di riferimento profondamente mutato.
Credo sia pervenuto ai membri della I Commissione il documento che i Presidenti delle Giunte regionali hanno elaborato sulla politica sanitaria (tre Presidenti con orientamento comunista gli altri di estrazione democristiana e socialista) e le loro proposte che hanno pesato nelle decisioni governative, vanno nella direzione opposta a quella ipotizzata dal collega Marchini, ipotesi tra l'altro che nemmeno Altissimo, quand'era Ministro della sanità aveva avanzato. Il Parlamento è autonomo e libero di decidere. Per ben tre volte il Consiglio sanitario nazionale all'unanimità, ha sostenuto la linea di fondo che è alla base della nostra proposta di legge.
Credo quindi sia necessario riflettere sugli emendamenti proposti e verificarne la percorribilità e proprio perché l'atteggiamento della Giunta non è ideologico, ma è esclusivamente funzionale, le proposte di emendamento possono essere esaminate con serietà.
Qualcuno li ha chiamati "emendamenti Bajardi" io dico che sono gli emendamenti della Giunta. E' una materia controversa tant'è vero che il Consiglio sanitario nazionale ha dovuto riproporla per tre volte con il risultato che si è impedita l'emanazione di un decreto che doveva già essere funzionante da due anni e che avrebbe tagliato la testa al toro su tutte le discussioni.
La Regione Piemonte con le Regioni Veneto e Lombardia (tre regioni che si collocano nella pluralità di orientamenti) hanno organizzato a Mondovì poco più di un anno fa ma con all'ordine del giorno un interessante giornata di studio "Costi e benefici dei laboratori di analisi"; è stato stampato un libro che i Consiglieri hanno ricevuto. Da quei dati inconfutabili, perché derivano dall'esperienza concreta delle Regioni emergono indicazioni e volumi di costo, quindi da questo punto di vista non ho nessun imbarazzo a dire che il Piemonte è una delle Regioni che realizza il più alto utilizzo delle strutture pubbliche.
Emerge immediatamente un giudizio sul funzionamento delle strutture pubbliche. Non sono mai sorte discussioni sulla qualità delle prestazioni date dalle strutture pubbliche. Semmai con la nostra legge poniamo in evidenza la necessità di un sistema di controllo sulla qualità dei servizi non solo alle strutture private, ma anche all'interno delle strutture pubbliche non vi è nessun elemento discriminatorio, ci sono persone capaci e meno capaci in tutti i luoghi, nelle strutture private e nelle strutture pubbliche. Esiste però un dato altrettanto incontroverso: la potenzialità delle strutture pubbliche, conseguenti ai massicci investimenti effettuati nel corso dell'anno 1980, di cui dobbiamo essere orgogliosi, ha prodotti i suoi risultati.
La produttività delle strutture pubbliche è enormemente accresciuta tant'è vero che la maggior parte delle strutture pubbliche offrono le prestazioni entro tre giorni anche senza prenotazione.
La Giunta regionale, sulla base dell'accertamento dei requisiti dei laboratori, non nega nessuna autorizzazione all'esercizio della professione. Il problema è che l'autorizzazione è sempre preceduta dalla richiesta della convenzione. Considererei un'attività imprenditoriale incauta l'apertura di un laboratorio di analisi a Mondovì perché lì non c'è il mercato? Dopo di che, se si costruisse, vi è l'ideologismo che bisogna dare la convenzione? Questo è un altro discorso, è il rovescio della medaglia. Certo, il passato vive nel presente, ma il futuro è nelle nostre mani. La mia interpretazione è opposta a quella del Consigliere Marchini.
La revoca, secondo me, non è una risposta adeguata ad un problema reale. Si tratterà di discutere sull'art. 23 della legge finanziaria.
L'ipotesi della revoca non è venuta da una persona ideologizzata sul piano marxista. Il ministro Degan ha difeso personalmente questa stesura, dopo di che ognuno tragga le sue conclusioni. Esiste un quadro di utilizzo medio nell'ambito della Regione, chi lo supera dovrà dare delle spiegazioni sul piano sanitario.
Ricordo che la cassa mutua Fiat e la cassa mutua generale chiedevano ai medici una relazione sanitaria sulle ragioni dell'utilizzo o del ricorso a prestazioni di laboratorio di analisi.
Mi parrebbe ragionevole non partire da quello che ha superato dello 0,1 la norma regionale ma di partire da quello che ha superato la norma regionale del 30-40% per cercare di capire quali sono gli elementi epidemiologici eventualmente esistenti in quel territorio.
Allora, l'art. 23 della legge finanziaria parla di contenimento della spesa, però il senso è profondamente diverso da quello dato dal Consigliere Marchini. Si devono approfondire gli elementi sui costi e benefici dell'attività, per ragionare in termini amministrativi se sia accettabile o non accettabile la revoca della convenzione.
Secondo me è una risposta sbagliata ad un problema reale, ma dato che non l'ho scritto io e dato che vi sono delle questioni ben più pesanti di quelle scritte nella proposta di legge finanziaria e di quelle scritte nella nostra legge di regolamentazione dei laboratori, dico che la nostra proposta di legge non è ideologica, ma che è una legge che individua elementi di funzionalità.
L'attività ispettiva sul funzionamento dei laboratori di analisi diventerà difficilissima e lascerà grandi margini di discrezionalità discrezionalità che è stata sempre presente in questo settore.
Dichiaro, in risposta a qualche indiscrezione che mi è pervenuta, che non mi risulta ci siano riconoscimenti sotto banco. Se ne venissi a conoscenza mi rivolgerei subito alla Procura. Chi ne è al corrente ha il diritto di farlo e il dovere di smettere di parlare su questioni del genere perché il rischio è molto. Mi risulta che qualche laboratorio è stato multato per esercizio abusivo della professione. Non ha nessun significato l'entità economica della multa, interessa il fatto che quelle attività debbono svolgersi sotto un controllo in quanto incidenti sulla salute dei cittadini. Propongo di passare alla votazione della legge. Nello spazio di tempo intercorrente fino alla ripresa della seduta pomeridiana esaminerò e discuterò con i proponenti quegli elementi di ordine funzionale che sono stati formalizzati in proposte di emendamento.



PRESIDENTE

La parola al Presidente della Giunta.



VIGLIONE Aldo, Presidente della Giunta regionale

Nessuno più di me conosce l'iter di questa legge che ho avuto occasione di seguire dai banchi del Consiglio e in Commissione. E' una legge che è rimasta ferma in Commissione per circa due anni mentre i Gruppi meditavano su alcuni emendamenti che potevano essere presentati. Respingo la richiesta di non passaggio all'esame dell'articolato e al voto.
L'Assessore Bajardi è stato esplicito dicendo che la Giunta e la maggioranza non si oppongono a che gli emendamenti vengano discussi in una sede più ristretta prima di presentarli in aula.
Non ci sentiamo di rinviare questa legge e vogliamo votarla con la maggiore apertura possibile verso tutti i Gruppi politici.


Argomento: Problemi del lavoro e della occupazione

Ordine del giorno sulla Venchi Unica


PRESIDENTE

La discussione generale è conclusa. Prego l'assemblea di passare alla votazione dell'ordine del giorno relativo ai lavoratori della Venchi Unica.
E' urgente votarlo perché entro la mattinata dobbiamo darne notizia a Roma con fonogramma.
Sull'ordine del giorno presentato dal Consigliere Marchini, chiede di intervenire il presentatore.



MARCHINI Sergio

In primo luogo ricordo che il nostro Gruppo ha votato a favore del progetto di legge sui laboratori di analisi quindi non c'è stato nessun ostacolo alla disciplina di questa materia.
Poiché il problema è diventato meno cruento ci sembra sia opportuno riflettere politicamente su queste norme restrittive.
Sono d'accordo sulle considerazioni dell'Assessore Bajardi relativamente alla situazione sanitaria nazionale, ma qui stiamo facendo una legge regionale.
In un documento della Snubalp leggiamo che la spesa media nazionale per ogni cittadino per la convenzione esterna è di lire 23.000 mentre la spesa media piemontese è di lire 9.000. Perché allora nella Regione in cui la situazione è migliore si applicano ancora norme più restrittive? Siccome i problemi di ordine tecnico sui quali siamo chiamati a pronunciarci sia su proposta degli emendamenti della Giunta, sia su proposta degli emendamenti dei Consiglieri non sono problemi tecnici da leggere singolarmente, ma vanno compresi in una valutazione globale del problema, chiedo alla cortesia della Presidenza di rinviare la discussione sull'ordine del giorno da me presentato alla seduta pomeridiana affinché mi sia possibile verificare se saranno maturate condizioni tali da giustificarne il ritiro.



PRESIDENTE

L'Assessore Bajardi ha proposto una riunione prima della seduta pomeridiana per l'esame degli emendamenti; dopo di che il Consigliere Marchini si riserverà di assumere una iniziativa rispetto al suo ordine del giorno. Pertanto vi do lettura dell'ordine del giorno: "Il Consiglio regionale del Piemonte preso atto che il D.L. 12 settembre 1983, n. 463, ha accolto quanto contenuto nella proposta di legge d'iniziativa del Consiglio regionale 'Interpretazione autentica dell'art. 2 della legge 27 luglio 1979, n. 301' approvata all'unanimità nella seduta del 4 novembre 1982 ribadito quanto già constatato nel precedente ordine del giorno del Consiglio approvato all'unanimità il 3 agosto u.s., sulla non applicabilità del provvedimento a favore dei lavoratori ex dipendenti Venchi Unica in quanto la quasi totalità di tali lavoratori, a causa del fallimento della Venchi 2000 subentrata alla vecchia azienda, non ha lavorato per un periodo di almeno 13 settimane, come richiesto dalla vigente normativa rilevato che tale normativa non consente ai lavoratori di accedere alla disoccupazione speciale sottolineata l'unicità del caso e la gravità della situazione in cui vengono a versare i lavoratori della Venchi Unica invita il Parlamento ed il Governo ad introdurre, nel corso della conversione in legge del D.L. 463/83, le modifiche normative (i cui oneri finanziari, per la singolarità della questione, appaiono decisamente contenuti) atte a dare soluzione positiva al problema dei lavoratori ex dipendenti Venchi Unica propone in particolare di aggiungere al 14 comma dell'art. 4 del suddetto D.L. la seguente formulazione: 'La sospensione dell'efficacia dei licenziamenti e la prosecuzione del rapporto di lavoro sono altresì utili per il conseguimento del diritto a tutte le prestazioni erogate dall'INPS' ritiene che, al fine di fugare possibili e legittime preoccupazioni di abusi che in futuro possono essere innescati da tale norma, sia auspicabile stabilire un limite temporale di scadenza della normativa proposta".
Chi approva è pregato di alzare la mano. L'ordine del giorno è approvato all'unanimità dai 40 Consiglieri presenti.


Argomento: Norme finanziarie, tributarie e di contabilita

Esame progetto di legge n. 322: "Provvedimenti in materia di tasse sulle concessioni regionali - Modifiche alla legge regionale 6/3/1980, n. 13"


PRESIDENTE

Passiamo al punto 5) dell'ordine del giorno: esame progetto di legge n.
332 "Provvedimenti in materia di tasse sulle concessioni regionali Modifiche alla legge regionale 6/3/1980, n. 13".
Relatore è il Consigliere Testa che ha la parola.



TESTA Gianluigi, relatore

La legge finanziaria n. 131 per il 1983 prevede la facoltà delle Regioni di aumentare le tasse per le concessioni regionali nella misura massima del 100% per il 1983 e per gli anni successivi in ragione del 20 sulle somme consolidate negli esercizi precedenti. Il provvedimento che la Regione Piemonte adotta oggi prevede l'applicazione dei coefficienti massimi previsti dalla legge, l'aumento delle tasse regionali del 100% per il 1983 e del 20% per il 1984. Sono escluse dal provvedimento le tasse per le aziende faunistico-venatorie in quanto il livello determinato in precedenza è il massimo compatibile con la legge ed inoltre è oggetto di contenzioso presso la Corte Costituzionale, in quanto si ritiene arbitraria da parte delle Regioni l'applicazione di quelle tariffe.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Brizio.



BRIZIO Gian Paolo

Il provvedimento è stato oggetto di esame in I Commissione e noi in quella sede ci siamo già espressi favorevolmente in quanto è un aumento facoltativo, ma assolutamente necessario. Vorremmo sapere però dalla Giunta come intende impiegare questi 5 miliardi perché se dovessero servire soltanto a coprire diseconomie, l'aggravamento fiscale non servirebbe a nessuno, se invece c'è la volontà di utilizzare questi mezzi per investimenti il discorso sarebbe interessante. Ci riserviamo di esprimere un giudizio sulla politica finanziaria della Giunta quando ci sarà permesso di valutare il modo in cui le risorse verranno destinate, e in modo specifico quelle maggiori risorse che derivano da questa scelta impositiva nostra che facciamo oggi.
Rileviamo che il termine del 26 settembre fissato dalla Giunta per la presentazione del bilancio è ampiamente scaduto.
Quando il Consiglio regionale votò la legge finanziaria e l'assestamento di bilancio noi esprimemmo le nostre perplessità sul rispetto dei termini. La politica finanziaria regionale è un problema rilevante e preliminare e noi insistiamo perché si faccia un riesame della situazione finanziaria dell'ente.
Rileviamo una incoerenza di comportamento con l'approvazione di questa legge. Non vogliamo limitare le risorse regionali, ma saremo molto attenti all'uso che si farà del denaro pubblico e al rispetto dei termini.



PRESIDENTE

La parola al Presidente della Giunta per la conclusione della discussione.



VIGLIONE Aldo, Presidente della Giunta regionale

Le osservazioni che l'amico Brizio porta sono quelle che l'opposizione porta al Governo nazionale quando le tasse sono affrontate in sede di Parlamento. E' soltanto uno scambio di ruolo. Noi socialisti siamo criticati al governo nazionale e siamo criticati al governo regionale.
Il bilancio di previsione 1984 è pronto ma la Giunta aspettava di presentarlo dopo che si conoscerà la manovra governativa che proprio in queste ore si sta discutendo, per conoscere l'entità delle somme da introdurre nel bilancio regionale.
Ci siamo impegnati comunque a presentare il bilancio entro il 18/19 ottobre. Se non avremo la certezza sulle somme di provenienza governativa indicheremo "per memoria" la parte relativa.
Il finanziamento del FIO non è lieve (l'anno scorso ci sono stati assegnati 73 miliardi). La legge 650 che riguarda i grandi depuratori aveva assegnato alla Regione 50 miliardi circa e non è di poco conto il sapere se ce li assegnerà anche per il prossimo anno, nel caso contrario i depuratori e le canalizzazioni dovremo finanziarli con le risorse regionali. Sul bilancio ho lavorato tutta l'estate, prospettando scelte importanti per l'anno che viene.
La Giunta comunque ha deciso di presentarlo.



PRESIDENTE

Passiamo alla votazione del relativo articolato: Articolo 1 "La misura delle tasse, sopratasse e contributi indicati nella tariffa allegata alla legge regionale n. 13 del 6 marzo 1980, è aumentata del 100 per cento, con esclusione delle tasse relative alle aziende faunistico venatorie e all'abilitazione all'esercizio venatorio previste rispettivamente ai numeri d'ordine 14 e 15 della tariffa medesima".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 42 hanno risposto SI 40 Consiglieri si sono astenuti 2 Consiglieri L'art. 1 è approvato.
Articolo 2 "Il primo comma 1 della legge 6 marzo 1980, n. 13, è sostituito dal seguente: ' i provvedimenti amministrativi e gli atti elencati nell'annessa tariffa che fa parte integrante della presente legge sono soggetti alle tasse sulle concessioni regionali nella misura e con le modalità indicate nella tariffa stessa' ".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 42 hanno risposto SI 40 Consiglieri si sono astenuti 2 Consiglieri L'art. 2 è approvato.
Articolo 3 "Dopo il numero d'ordine 1 della tariffa annessa alla legge regionale 6 marzo 1980, n. 13, è aggiunto il seguente: '1 bis 22 (10) - Autorizzazione all'apertura ed all'esercizio di stabilimenti di produzione o di smercio di acque minerali, naturali od artificiali (art. 199, 1^ comma, del testo unico delle leggi sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni) - Tassa di rilascio L. 676.000 D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 art. 27, lettera f). L'autorizzazione è sempre necessaria anche se l'acqua venga posta in vendita alla fonte o nello stabilimento di produzione.
Quando trattasi di più sorgenti tra loro diverse per composizione o per modo di utilizzazione, occorrono distinte autorizzazioni di produzione o di smercio. Qualunque modificazione deve essere autorizzata con un nuovo decreto da assoggettarsi a tassa.' " Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 42 hanno risposto SI 40 Consiglieri si sono astenuti 2 Consiglieri L'art. 3 è approvato.
Articolo 4 "Con effetto dal 1 gennaio 1984 è soppresso il seguente periodo del secondo comma dell'art. 1 della legge regionale 4 settembre 1979, n. 58: 'La tassa di rilascio e di rinnovo annuale è fissata in misura pari alla corrispondente tassa di concessione governativa di rilascio o di rinnovo della licenza di porto d'armi per uso di caccia".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 42 hanno risposto SI 40 Consiglieri si sono astenuti 2 Consiglieri L'art. 4 è approvato.
Articolo 5 "Negli alinea delle lettere e) ed f) della declaratoria del numero d'ordine 6 della tariffa annessa alla legge regionale 6 marzo 1980, n. 13, sono soppresse le parole 'o centri abitati (frazioni o borgate)' ".
Si proceda alla votazione.
(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 42 hanno risposto SI 40 Consiglieri si sono astenuti 2 Consiglieri L'art. 5 è approvato.
Articolo 6 "E' soppressa la tassa annuale prevista per la deliberazione relativa a Fiere e Mercati, di cui al numero d'ordine 22 della tariffa allegata alla legge regionale 6 marzo 1980, n. 13".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 42 hanno risposto SI 40 Consiglieri si sono astenuti 2 Consiglieri L'art. 6 è approvato.
Articolo 7 "Al numero d'ordine 44 della tariffa annessa alla legge regionale 6 marzo 1980, n. 13, è soppresso l'inciso 'e art. 27, lett.i)' ".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 42 hanno risposto SI 40 Consiglieri si sono astenuti 2 Consiglieri L'articolo 7 è approvato .
Articolo 8 "Gli aumenti previsti dal precedente articolo 1 si applicano alle tasse soprattasse e contributi che sono da corrispondere successivamente all'entrata in vigore della presente legge. Per le tasse, soprattasse e contributi già corrisposti relativi a provvedimenti in atto alla data di entrata in vigore della presente legge non è dovuta alcuna integrazione".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 42 hanno risposto SI 40 Consiglieri si sono astenuti 2 Consiglieri L'art. 8 è approvato.
Articolo 9 "Gli importi delle tasse, soprattasse e contributi in vigore al 31 dicembre 1983, sono aumentati del 20% con effetto dal 1 gennaio 1984.
L'aumento di cui al comma precedente non si applica alle tasse di rilascio ed annue previste per le aziende faunistico-venatorie.
Gli importi derivanti dall'aumento suddetto sono arrotondati alle cinquecento lire superiori quando lo stesso presenta una frazione inferiore. Nei casi in cui le tasse ed i contributi siano da determinarsi in relazione a quantità variabili, l'arrotondamento va operato sul totale dell'importo dovuto".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 42 hanno risposto SI 40 Consiglieri si sono astenuti 2 Consiglieri L'art. 9 è approvato.
Articolo 10 "La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 45 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 42 hanno risposto SI 40 Consiglieri si sono astenuti 2 Consiglieri L'art. 10 è approvato.
Si proceda alla votazione dell'intero testo della legge.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 42 hanno risposto SI 40 Consiglieri si sono astenuti 2 Consiglieri L'intero testo della legge è approvato.


Argomento: Protezione della natura (fauna, flora, minerali, vigilanza, ecc.)

Esame progetto di legge n. 293: "Interventi per la salvaguardia e lo sviluppo di aree di elevato interesse botanico"


PRESIDENTE

Punto settimo all'ordine del giorno: "Esame progetto di legge n. 293: 'Interventi per la salvaguardia e lo sviluppo di aree di elevato interesse botanico'." La parola al relatore, Consigliere Marchini.



MARCHINI Sergio,relatore

Gli scopi di questo disegno di legge, che può essere definito un ulteriore tassello del mosaico legislativo regionale piemontese per la tutela del territorio e delle sue risorse naturali, sono stati ben evidenziati nella relazione che ne accompagna la presentazione. Si tratta di proteggere e soprattutto di valorizzare le aree caratterizzate dalla presenza di specie botaniche rare ovvero di interesse scientifico: si pu pensare quindi ai giardini ed orti botanici o alle zone di particolare pregio dal punto di vista vegetazionale già inserite o inseribili nel piano regionale dei parchi e delle riserve naturali previsto dalla legge regionale cornice 43/75.
Circa l'importanza scientifica, culturale, educativa dei giardini botanici, ritengo utile spendere qualche parola in questa relazione prendendo avvio da brevi cenni storici. Essi hanno avuto origine remotissima soprattutto nei Paesi dell'estremo oriente; sorsero in Italia a metà del 16 secolo a Padova, Pisa e Firenze con lo scopo prevalente di coltivare le piante medicinali.
Si ha notizia peraltro dei primi "orti dei medici" già a partire dalla Grecia e dalla Roma antica, si impiantano più tardi i cosiddetti "orti dei semplici", simili ai precedenti, ma con funzione prevalentemente didattica nell'ambito dell'insegnamento universitario delle facoltà di medicina e farmacia.
L'importanza di questa istituzione scientifica si è via via accresciuta sia per il progresso delle conoscenze e l'approfondimento degli studi botanici, sia per il sempre più alto numero di specie botaniche in pericolo di estinzione: la loro conservazione è dunque affidata ad essi.
Si pensi che circa il 15% delle 250.000 piante vascolari, cioè piante propriamente dette, conosciute rischia di scomparire con gravi conseguenze non solo per l'ambiente naturale, ma anche per la vita dell'uomo, dato che esse rappresentano i più importanti produttori naturali di cibo, legno fibre, olii, sostanze medicinali, etc.
Purtroppo molte specie scompaiono prima che sia stato accertato il loro potenziale uso economico e le loro caratteristiche scientifiche.
Recentemente, grazie alla collaborazione degli orti botanici, è stata pubblicata una "Lista delle piante rare minacciate ed endemiche in Europa" a cura del Comitato per la salvaguardia della natura e delle risorse naturali del Consiglio d'Europa.
Molte e svariate sono le cause di tali fenomeni, facilmente intuibili inoltre la tutela della specie vegetale si presenta più difficile di quella delle specie animali, in quanto le piante sono meno conosciute, il loro numero è molto elevato e sono molto più facilmente "catturabili".
Il mezzo più efficace di salvaguardia è senza dubbio quello della tutela dell'ambiente naturale in generale (creazione di parchi,regolamentazione urbanistica, etc.) cui si affiancano i divieti o limiti di raccolta e la predisposizione di collezioni all'interno degli orti botanici e dei giardini alpini.
Molti convegni e seminari di studi nazionali ed internazionali hanno affrontato dal punto di vista scientifico ed istituzionale il problema dei giardini botanici.
Le loro funzioni principali sono grosso modo così schematizzabili: 1) azione diretta, volta alla conservazione di specie e di ambienti vegetali minacciati di estinzione o distruzione (tutela delle specie e delle biocenosi, raccolta e cultura delle specie tramite la raccolta e moltiplicazione dei semi, gestione diretta di aree interessanti ecc.) 2) azione indiretta, ma forse di portata e importanza maggiore, consistente nel contributo all'educazione del pubblico, alla formazione della tanto auspicata "coscienza naturalistica", alla didattica a tutti i livelli scolastici. In Italia sono presenti numerosi giardini botanici, oltre a quelli universitari: il Piemonte e la Valle d'Aosta vantano una buona tradizione in questo settore, a cominciare dall'orto botanico dell'Università, dai giardini di Villa Taranto e la Burcina a quelli alpini di Paradisia (Parco nazionale Gran Paradiso) e Rea (Trana), Alpinia (Stresa), oltre alle riserve botaniche individuate nel piano dei marchi (Monte Lera, Orrido di Chianocco, Rocca San Giovanni-Saben, Bosco del Vaj e di Palanfrè, etc.).
Gli scopi enunciati dall'art. 1 del disegno di legge in esame e gli interventi finanziari previsti sono quindi da considerare un'integrazione più che una sovrapposizione, degli strumenti di tutela già esistenti soprattutto per sostenere le iniziative più valide dal punto di vista scientifico. E che questa sia l'ottica in cui si pone il legislatore è dimostrato dalla prevista partecipazione, tramite le strutture scientifiche di cui dispongono, dal Museo regionale di scienze naturali e dell'Università di Torino o di altri Istituti universitari specializzati.
Nel licenziare all'unanimità questo disegno di legge, la VII Commissione ne raccomanda l'approvazione all'assemblea, auspicando che, una volta in vigore, gli interventi possano essere organici e tempestivi consentendo una valorizzazione e un incremento delle zone significative e interessanti dal punto di vista botanico.



PRESIDENTE

Nessun Consigliere chiede la parola. Passiamo alla votazione dell'articolato.
Art. 1 (Finalità) "La Regione interviene per la salvaguardia, lo sviluppo e l'eventuale recupero delle aree di elevato interesse botanico al fine di: a) consentire l'utilizzazione scientifica dei giardini botanici b) utilizzare le attrezzature esistenti presso i giardini botanici per la moltiplicazione e diffusione delle specie endemiche, critiche ed in via di estinzione c) favorire lo sviluppo e la conservazione delle specie botaniche d) creare una banca dei semi delle specie più minacciate o compromesse per assicurare la sopravvivenza ed il ristabilimento nelle aree originarie di diffusione e) provvedere alla sorveglianza fitopatologica delle specie in via di estinzione per cause estranee all'antropizzazione f) salvaguardare la flora e provvedere al suo studio ed alla sua conservazione all'interno dei parchi e delle riserve naturali regionali.
Per le finalità di cui al comma precedente la Regione promuove corsi di formazione professionale e studi storico-ambientali specifici in materia botanica".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 44 hanno risposto SI 44 Consiglieri L'articolo l è approvato.
Art. 2 (Collaborazioni) "La Regione provvede al conseguimento delle finalità di cui al precedente articolo 1 in collaborazione con il Museo regionale di scienze naturali e con l'Istituto ed orto botanico dell'Università di Torino e con altri Istituti universitari specializzati".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 41 hanno risposto SI 41 Consiglieri L'articolo 2 è approvato.
Art. 3 (Interventi) "Gli interventi finanziabili attraverso lo stanziamento previsto dalla presente legge sono i seguenti: a) manutenzione, conservazione e recupero di aree di elevato interesse botanico b) studio e ricerca ed acquisizione di materiali ed attrezzature scientifiche c) incentivazione della didattica e della formazione professionale d) attività di informazione e divulgazione scientifica nonché di dimostrazione espositiva.
Gli interventi di cui al comma precedente sono attivati, tramite i soggetti di cui al precedente articolo 2 e, ove necessario, attraverso forme di convenzionamento con i privati proprietari".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 41 hanno risposto SI 41 Consiglieri L'articolo 3 è approvato.
Art. 4 (Finanziamenti) "All'onere derivante dalla presente legge, previsto in L. 350.000.000 per l'anno finanziario 1983, si fa fronte mediante riduzione di pari ammontare del fondo speciale di cui al capitolo 12500 dello stato di previsione della spesa dell'anno medesimo.
Nello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1983 è istituito apposito capitolo con la denominazione 'Interventi per la salvaguardia e lo sviluppo di aree di elevato interesse botanico' e con lo stanziamento, in termini di competenza e di cassa, di lire 350.000.000.
Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 41 hanno risposto SI 41 Consiglieri L'art. 4 è approvato.
Procediamo ora alla votazione sull'intero testo di legge.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 41 hanno risposto SI 41 Consiglieri L'intero testo della legge è approvato.


Argomento: Protezione della natura (fauna, flora, minerali, vigilanza, ecc.)

Esame progetto di legge n. 288: "Modificazioni alla legge regionale 4 settembre 1979 n. 57"


PRESIDENTE

Punto ottavo all'ordine del giorno: "Esame progetto di legge n. 288: modificazioni alla legge regionale 4 settembre 1979 n. 57".
Relatore è il Consigliere Ariotti che ha la parola.



ARIOTTI Anna Maria, relatore

Il presente disegno di legge si propone di migliorare le normative contenute nella legge regionale 4 settembre 1979, n. 57, e successive modificazioni ed integrazioni, riguardanti i piani naturalisti: questo nuovo strumento di pianificazione infatti, si sta rivelando come essenziale per una corretta gestione di tutte quelle aree, meritevoli, per gli aspetti naturali del paesaggio, di una tutela particolare.
Gli articoli 4 e 7 della legge 58 suggerivano una interpretazione che considera il piano naturalistico ed il piano di assestamento forestale tra loro strettamente connessi ed interdipendenti. Le prime esperienze ed i primi studi effettuati, hanno invece dimostrato la necessità di scindere tra loro questi due momenti, sottolineando l'importanza del piano naturalistico per le conoscenze generali che esso comporta, sulle cui basi si possono prevedere specifiche fasi attuative.
Inoltre, dal momento che alcuni studi che la legge prevede come elementi costitutivi del piano naturalistico (rilevamento del patrimonio faunistico e botanico, studio biologico, geologico ed idrobiologico) si rivelano non necessari: ad esempio lo studio idrobiologico è privo di senso in quelle aree che non presentino corsi d'acqua o il piano di assestamento dove l'ambiente non è forestato, è stato riscritto l'art. 7 prevedendo una diversa possibilità di articolazione del piano naturalistico a seconda dell'esigenza dell'area. Infine, si integra l'art. 8 prevedendo l'efficacia delle normative contenute nel piano naturalistico dalla data di esecutività della deliberazione del Consiglio regionale.
Il presente disegno di legge è approvato a maggioranza, essendosi riservate alcune forze politiche la decisione in aula.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Chiabrando.



CHIABRANDO Mauro

La legge n. 57 merita un più approfondito esame ed ulteriori modifiche oltre quelle previste, che sono limitate ai piani naturalisti, per risolvere alcune discrepanze. Mi domando se la Giunta è al corrente delle lamentele sui ritardi spaventosi nella gestione della legge, che si ripercuotono sull'esecuzione delle opere, sugli investimenti, sulla spesa pubblica quindi sull'occupazione e l'economia.
Mi riferisco a quella parte della legge 57 che è stata modificata con la legge 27 sulla quale non possiamo proporre in questa sede degli emendamenti.
Posso citare il caso di un Comune che ha presentato la domanda il 22/12/1982 al quale, dopo 6 mesi, vengono richiesti ulteriori documenti.
C'è poi il caso clamoroso di un Comune che ha presentato domanda il 31/3/1980 e riceve la richiesta dell'integrazione dei documenti il 19 luglio 1983.
In alcuni casi l'ufficio scrive: "si ricercherà nei limiti del possibile di rispettare i termini di istruttoria previsti dalla legge.
Eventuali ritardi saranno da imputare alla mancanza di personale e alla necessità di perfezionamenti tecnico-amministrativi. Si fa presente comunque che i lavori non possono essere iniziati...".
I tempi scritti nella legge sono di 40, 60, 90 giorni, ma come sempre non ci si preoccupa di verificare come sono gestite le leggi: le leggi sono fatte bene ma non vengono attuate nei termini previsti e risultano ben lontane dallo spirito con cui le abbiamo approvate nella fase operativa ed esecutiva. Ma c'è di più e richiamo anche l'attenzione dell'Assessore dopo aver informato i funzionari questa mattina.
Si tratta di un errore grossolano nell'interpretazione della legge 27 dove è scritto che il Presidente della Giunta regionale, per la predisposizione del provvedimento autorizzativo relativo alle attività estrattive e alle strade, fatta eccezione per le strade ad uso silvopastorale, per le piste forestali e per le opere di piccola entità, si avvale del servizio geologico.
Gli uffici forestali, senza sapere né leggere né scrivere, hanno trasmesso tutte le pratiche all'ufficio geologico prima di verificare le pratiche di piccola entità che sono escluse da questa procedura attraverso un preciso dettato legislativo.
Questo errore madornale va rimediato.
Forse il problema non è pertinente perché mi riferisco alla legge 27 tuttavia lo segnalo. I funzionari aprano gli occhi perché la legge prevede altre cose. Nel merito della procedura di oggi che è limitata ai piani naturalistici, a nome del Gruppo D.C. proporrò un emendamento.
I piani naturalistici stabiliscono poi direttive e normative per il mantenimento e la gestione delle caratteristiche ambientali, paesaggistiche e naturalistiche individuate, quindi dovranno prevedere limitazioni e vincoli. Nella legge si dice che i piani naturalistici dovranno inoltre prevedere apposite sanzioni per gli interventi, le opere e le azioni contrastanti con le direttive. Sono d'accordo sulle sanzioni, ma aggiunto che i piani naturalistici prevedano anche gli indennizzi ai proprietari ed ai conduttori dei fondi ai quali eventuali vincoli e limitazioni colturali riducono il reddito ottenuto dal normale e tradizionale ordinamento della zona.
Quindi è il giusto indennizzo per il mancato reddito. Ritengo sia opportuno per chiarezza, e per tranquillità dei proprietari cui proponiamo i parchi, indicarlo nella norma.



PRESIDENTE

La parola all'Assessore Ferraris per una precisazione.



FERRARIS Bruno, Assessore all'agricoltura

Replicherà anche l'Assessore Rivalta per quanto di sua competenza. Mi limito a rispondere al Consigliere Chiabrando che ha fatto un intervento improprio ma giustificato, sulle due leggi, 57 e 27.
Ritenevo che, con la riorganizzazione degli uffici e con l'assegnazione al Corpo Forestale della gestione di questa legge e del servizio antincendi, si potessero risolvere i problemi. Registro ora che questo non è avvenuto, soprattutto che non viene rispettato questo comma, quindi convocherò immediatamente il responsabile del Corpo Forestale per invitarlo a rimediare a quell'inconveniente relativo alla mancata selezione tra le pratiche che devono essere immediatamente soddisfatte e quelle che devono essere inviate al Servizio geologico.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Borando.



BORANDO Carlo

Aggiungo una mia considerazione a quelle del Consigliere Chiabrando.
Quando si determinano dei limiti con l'istituzione dei parchi e degli ambienti naturalistici, può capitare, anche solo in qualche raro caso, che ci possa essere una limitazione nell'utilizzazione del territorio da parte dei proprietari dei terreni. La norma e la consuetudine, se non anche il Codice Civile, insegnano che un conduttore di un fondo è libero di praticare le coltivazioni che reputa di sua maggiore convenienza. Nel momento in cui viene limitato a questo, subisce un danno (a meno che questo avvenga in conseguenza di leggi dello Stato fatte per ragioni di salute pubblica o per ragioni di conservazione): la distanza della coltivazione del riso dagli abitati, la distanza dai cimiteri della coltivazione del riso o di altri tipi di coltivazioni che comportano sommersioni d'acqua.
Non si può escludere quanto diceva il Consigliere Chiabrando, quindi si deve ipotizzare un intervento indennizzativo nei confronti di coloro che sono danneggiati perché se si vogliono realizzare i parchi per il piacere dei poeti, dei filosofi e degli asceti, non li si può fare sulla pelle di coloro che non hanno colpa. Un'ipotesi di questo genere dovrebbe essere prevista con un emendamento.



PRESIDENTE

La parola all'Assessore Rivalta.



RIVALTA Luigi, Assessore all'edilizia residenziale e scolastica

Vengono redatti i piani naturalistici riguardanti aree di "particolare interesse ambientale e naturalistico".
Credo che, partendo da questo concetto si debba riconoscere che non si tratta di una politica estesa su tutto il territorio, ma su alcuni punti particolari, dove proprio la tradizione ha conservato quegli aspetti ambientali, naturalistici.
D'altro lato ci possono essere situazioni in cui gli aspetti ambientali o naturalistici sono stati alterati contravvenendo a processi storici che avevano caratterizzato in quell'ora la gestione del passato, quindi l'intervento in questo caso è un intervento di ripristino di qualcosa che si è perso. Cito il caso di Stupinigi, il bosco è nato, cresciuto modellato gestito in relazione a una, politica nata qualche secolo fa attorno alla palazzina di caccia dello Yuvara. Caso mai si deve giudicare se è opportuno fare o meno il piano naturalistico in quell'area, ma, nel momento in cui si decide di farlo, non dovremmo sottoporci al vincolo dell'indennizzo.
E vengo di nuovo al problema di Stupinigi: o decidiamo un'operazione di recupero e non solo di mantenimento, dei valori ambientali e naturalistici e allora non possiamo sottoporci al vincolo dell'indennizzo, oppure decidiamo che, in ragione delle questioni che sollevavano i Consiglieri Chiabrando e Borando, non si deve fare il piano naturalistico. Se noi ponessimo il vincolo dell'indennizzo all'Ordine del Mauriziano o agli operatori che beneficiano di contratti di affitto non potremo fare nessuna politica di recupero ambientale di Stupinigi. La cultura diventata normale e tradizionale a Stupinigi è quella della cultura del pioppo.



CHIABRANDO Mauro

E' un caso limite.



RIVALTA Luigi, Assessore all'edilizia residenziale e scolastica

Ho citato il caso limite per rendere evidenti le difficoltà di una gestione basata su una norma di carattere generale di questo tipo. Nel caso di Castagneto Po occorre un piano di assestamento forestale più equilibrato, ossia occorre mantenere il bosco in quella posizione particolare e rispettare, entro i limiti accettabili dai proprietari l'utilizzo del legname.
La politica che dobbiamo cercare di realizzare è di trovare limiti di compatibilità rispetto ai quali si possa operare. Lo spirito dell'emendamento, presentato da Chiabrando e sostenuto da Borando, dovremmo tradurlo nel decidere se fare o meno il piano naturalistico in certe aree.
In certe aree può diventare prevalente la preoccupazione di carattere economico dei conduttori e allora si decide di non fare il piano naturalistico, ma dove eccezionalmente rispetto all'insieme del territorio regionale, riconosciamo quei particolari valori, non possiamo vincolarci a un impegno di indennizzo perché in qualche caso sarebbe insostenibile.



PRESIDENTE

Passiamo alla votazione dell'articolo unico: Articolo unico.
"La legge regionale 4 settembre 1979, n. 57, e successive modificazioni ed integrazioni, è così modificata: 1 - l'ultimo comma dell'articolo 4 è soppresso 2 - l'articolo 7 è così sostituito: 'Al fine di salvaguardare l'ambiente naturale la Giunta regionale redige piani naturalistici, riguardanti aree di particolare interesse ambientale e naturalistico, costituiti, generalmente ed ove occorra, dal rilevamento del patrimonio faunistico, botanico e forestale, dallo studio geologico biologico ed idrobiologico dell'area e da ogni altro studio ritenuto opportuno, e contenenti direttive e normative per il mantenimento e la gestione delle caratteristiche ambientali, paesaggistiche e naturalistiche individuate.
I piani naturalistici dovranno inoltre prevedere apposite sanzioni per gli interventi, le opere e le azioni contrastanti con le direttive e normative contenute nei piani stessi': 3 - l'articolo 8 è integrato con il seguente comma: 'Le previsioni e le normative contenute nei piani naturalistici hanno efficacia dalla data di esecutività della deliberazione del Consiglio regionale che li approva".
Vi è un emendamento presentato dal Consigliere Chiabrando il quale recita: "- all'ultimo comma del punto 2) sono aggiunte le seguenti parole:'e indennizzi a proprietari o conduttori dei fondi per eventuali vincoli e limitazioni colturali che riducano il reddito ottenuto dal normale e tradizionale ordinamento della zona' ".
Chi è favorevole a tale emendamento è pregato di alzare la mano.
E' respinto con 16 voti favorevoli, 23 contrari e 5 astensioni.
Passiamo alla votazione dell'articolo unico nel testo originario.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 45 hanno risposto SI 29 Consiglieri si sono astenuti 16 Consiglieri L'articolo unico è approvato.


Argomento: Personale del servizio sanitario

Esame progetto di legge n. 297: "Copertura posti di infermiere psichiatrico vacanti nelle piante organiche delle Unità Socio-Sanitarie Locali"


PRESIDENTE

Il punto sesto all'ordine del giorno reca: esame progetto di legge n.
297: "Copertura posti di infermiere psichiatrico vacanti nelle piante organiche delle Unità Socio-Sanitarie Locali".
La relazione viene data per letta, essendo il relatore, Ferrari, in congedo.
Passiamo quindi alla votazione dell'articolato: Articolo Unico "Fino alla definizione delle piante organiche ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 20 dicembre 1979 n. 761 ed, in ogni caso, limitatamente alle procedure attivate entro il 31 dicembre 1984, i posti di infermiere psichiatrico vacanti nelle piante organiche provvisorie delle UU.SS.LL.
sono messi a concorso in relazione a specifiche esigenze dei servizi psichiatrici territoriali e nella prospettiva del superamento degli ospedali psichiatrici.
Per la copertura dei posti di cui al precedente comma si applicano le normative previste dalle vigenti norme per quanto attiene le corrispondenti posizioni funzionali di cui al D.P.R. 20 dicembre 1979 n. 761, fatto salvo il rinvio alle normative degli Enti di provenienza per quanto concerne i requisiti per l'ammissione al concorso".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 42 hanno risposto SI 42 Consiglieri L'articolo unico è approvato.


Argomento: Interventi per calamita' naturali

Esame deliberazione Giunta regionale n. 40-27710: "Legge regionale n. 38/1978, articoli 2 lett. e) e 8. Partecipazione della Regione al fondo costituito presso la Camera di Commercio di Alessandria per la concessione di contributi in conto interessi sui finanziamenti accordati alle imprese industriali, artigiane e commerciali danneggiate dal nubifragio abbattutosi il 6/8/1982 sui Comuni di Casale Monferrato e Villanova Monferrato"


PRESIDENTE

Il punto 14 all'ordine del giorno reca: "Esame deliberazione Giunta regionale n. 49-27710: 'L.R. n. 38/1978, articoli 2 lett. e) e 8.
Partecipazione della Regione al fondo costituito presso la Camera di Commercio di Alessandria per la concessione di contributi in conto interessi sui finanziamenti accordati alle imprese industriali, artigiane e commerciali danneggiate dal nubifragio abbattutosi il 6/8/1982 sui Comuni di Casale Monferrato e Villanova Monferrato".
Vi do lettura della deliberazione: "Il Consiglio regionale vista la legge regionale 29/6/1978 n. 38 ed in particolare gli artt. 2 lett. e), 8, 9 e 17 vista la propria deliberazione in data 27/1/1983 n. 381 - C.R. 872 con la quale è stata dichiarata la gravità dell'evento calamitoso abbattutosi sui Comuni di Casale Monferrato e Villanova Monferrato il 6/8/1982 ai fini e per gli effetti dell'art. 9 della citata legge regionale n. 28/1978, così come integrato dall'art. 5 della legge regionale n. 79/1979 vista la proposta della Giunta regionale per la partecipazione al fondo costituito presso la Camera di Commercio I.A.A. di Alessandria per l'abbattimento degli interessi nei finanziamenti erogati dagli Istituti di credito alle imprese industriali, artigiane, commerciali danneggiate visto l'atto costitutivo del Comitato di gestione del fondo' visto il parere favorevole espresso all'unanimità dalla l Commissione consiliare delibera 1) di partecipare, con un contributo una tantum di 100 milioni, a valere sul bilancio per l'anno 1983, al fondo costituito presso la Camera di Commercio I.A.A. di Alessandria per l'abbattimento degli interessi dei finanziamenti concessi dagli Istituti di credito, appositamente convenzionati con il Comitato di gestione del fondo, a favore delle imprese industriali, artigiane, commerciali danneggiate dal nubifragio del 6/8/1982 nei territori dei Comuni di Casale Monferrato e Villanova Monferrato dichiarati gravemente sinistrati con deliberazione del Consiglio regionale n. 381 C.R. 872 del 27/1/1983. La Giunta regionale provvederà con propria deliberazione all'impegno della spesa di lire 100 milioni sul cap. 9302 del bilancio 1983 2) di demandare al Presidente della Giunta regionale di perfezionare la partecipazione al fondo di cui in oggetto, sottoscrivendo l'atto di costituzione del Comitato di gestione e di provvedere per la designazione di un proprio rappresentante in seno al Comitato, medesimo.
La presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 49 della legge 10/2/1953 n. 62 e del penultimo comma dell'art. 17 della legge regionale 38/1978 e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 65 dello Statuto".
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
La deliberazione è approvata all'unanimità dei 42 Consiglieri presenti in aula.


Argomento: Comunita' montane: Statuti

Approvazione dello Statuto della Comunità montana Langa Astigiana Val Bormida


PRESIDENTE

Il punto 15 dell'ordine del giorno reca: "Approvazione dello Statuto della Comunità montana Langa Astigiana - Val Bormida".
Ve ne do lettura: "Il Consiglio regionale vista la legge 3 dicembre 1971 n. 1102 recante 'Nuove norme per lo sviluppo della montagna', integrata dalla legge 23 marzo 1981, n. 93 viste le norme del titolo III della legge regionale 11 agosto 1973 n. 17 ed in particolare l'art. 10 il quale stabilisce che 'Lo Statuto della Comunità montana è adottato dal Consiglio della Comunità stessa a maggioranza assoluta dei suoi componenti entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge ed è approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale su conforme deliberazione del Consiglio regionale' vista la legge regionale 15 gennaio 1982, n. 1 integrativa della legge regionale 11 agosto 1973 n. 17 visto lo Statuto adottato con deliberazione n. 5 in data 29 dicembre 1979 dalla Comunità montana Langa Astigiana Val Bormida viste le deliberazioni n. 10 in data 7 febbraio 1981 e n. 13 in data 16 aprile 1983 adottate dalla Comunità montana Langa Astigiana - Val Bormida concernenti modifiche allo Statuto della Comunità montana stessa visto il parere favorevole espresso dalla I Commissione permanente del Consiglio regionale delibera di approvare lo Statuto della Comunità montana Langa Astigiana - Val Bormida, allegato alla presente deliberazione.
La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi dell'art. 65 dello Statuto".
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
La deliberazione è approvata all'unanimità dei 42 Consiglieri presenti in aula.


Argomento: Comunita' montane: Statuti

Modifica dello Statuto della Comunità montana Valsesia


PRESIDENTE

Punto sedicesimo all'ordine del giorno: "Modifica dello Statuto della Comunità montana Valsesia".
Ve ne do lettura: "Il Consiglio regionale visto l'art. 10 della legge regionale 11/8/1973, n. 17 relativo alle modifiche ed alle integrazioni degli Statuti delle Comunità montane; vista la deliberazione n. 1254 in data 5/11/1982 adottata dal Consiglio della Comunità montana Valsesia vista la deliberazione del Consiglio regionale n. 396 - C.R. 194 9 in data 24/2/1983 con la quale si è respinta la richiesta di modifica degli artt.
7, 3 comma lett. b) e 26, motivando tale decisione con la necessità che fosse corretto il riferimento all'attribuzione di una indennità di presenza ai Consiglieri per la partecipazione alle sedute di Giunta dell'Ente, al fine di evitare equivoci con quanto previsto dalla legge per gli Assessori i quali non possono godere di tale indennità, avendo la Comunità montana Valsesia una popolazione superiore a 30.000 abitanti vista la deliberazione n. 1349 in data 3/6/1983 adottata dal Consiglio della comunità montana Valsesia, con la quale sono state recepite le indicazioni regionali sopra citate visto l'art. 27 dello Statuto della Comunità montana Valsesia relativo alle modifiche ed integrazioni dello Statuto stesso viste le leggi nazionali 3/12/1971 n. 1102, 23/3/1981 n. 93; 26/4/1974 n.
169 e 18/12/1979 n. 632 visto il parere favorevole espresso dalla I Commissione permanente del Consiglio regionale delibera di approvare la richiesta della comunità montana Valsesia riguardante le modifiche al proprio Statuto secondo quanto di seguito riportato: la lettera b) del terzo comma dell'art. 7 è sostituita dalla seguente: 'Elezione del Presidente, del Vice Presidente e della Giunta determinazione di una indennità di carica agli Organi di cui al presente punto, nonché la fissazione di un'indennità di presenza ai Consiglieri e della misura del rimborso spese agli stessi per la partecipazione alle sedute del Consiglio comunitario e delle Commissioni consiliari in base alla legge nazionale n. 93 del 23 marzo 1981 ed eventuali future modifiche' l'articolo 26 è sostituito dal seguente: 'Oltre a quanto previsto dall'art. 16 del presente Statuto, compete al Vice Presidente ed ai membri di Giunta un'indennità di carica ed ai Consiglieri un'indennità di presenza ed il rimborso spese agli stessi per la partecipazione alle sedute del Consiglio comunitario e delle commissioni consiliari, in base alla legge nazionale n. 93 del 23 marzo 1981 ed eventuali future modifiche. L'ammontare di tali indennità e rimborso spese viene determinato dal Consiglio, come stabilito dall'art. 7 della lett. b) del presente Statuto'.
La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi dell'art. 65 dello Statuto".
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
La deliberazione è approvata all'unanimità dei 42 Consiglieri presenti in aula.


Argomento: Comunita' montane: Piani di Sviluppo

Piano di sviluppo socio-economico della Comunità montana Alta Val Lemme e Alto Ovadese


PRESIDENTE

Il punto diciassettesimo dell'ordine del giorno reca: "Piano di sviluppo socio-economico della Comunità montana Alta Val Lemme e Alto Ovadese".
Vi do lettura della deliberazione: "Il Consiglio regionale visto il piano pluriennale di sviluppo economico-sociale della Comunità montana Alta Val Lemme e Alto Ovadese visto il parere favorevole del Comitato comprensoriale competente visto il parere favorevole espresso in merito dalla I Commissione consiliare esprime parere favorevole al piano citato in premessa, redatto ai sensi della legislazione vigente fatto salvo le esigenze di variazione, aggiornamenti ed adattamenti da effettuarsi in sede di piano stralcio, derivanti dal piano comprensoriale e territoriale di coordinamento, di cui agli articoli 4 e seguenti della legge regionale 5/12/1977 n. 56 'Tutela ed uso del suolo', dai piani urbanistici comunali ed intercomunali, dai piani settoriali, al fine di realizzare la necessaria compatibilità tra le previsioni e le indicazioni di intervento gli interventi previsti nel piano di sviluppo ed il relativo onere sono da intendersi come indicazioni di larga massima, per le competenze della Regione, subordinate alle linee programmatiche e di spesa degli assessorati e degli altri enti all'infuori delle Comunità montane le osservazioni tecniche di conformità al Piano regionale di sviluppo approvato dal Consiglio regionale il 17/7/1977, formulate dalla Giunta regionale nell'allegato, visti ed esaminati gli elaborati del piano concernenti l'acquisizione conoscitiva; l'indirizzo degli obiettivi generali; la determinazione degli interventi di settore nella delimitazione temporale, di cinque anni di validità del Piano, e l'individuazione dei metodi, mezzi e strumenti di attuazione".
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
La deliberazione è approvata all'unanimità dai 42 Consiglieri presenti in aula.


Argomento: Edilizia pubblica (convenzionata, sovvenzionata, agevolata)

Esame deliberazione Giunta regionale n. 56-27474: "Approvazione dello schema di regolamento per l'attuazione da parte degli I.A.C.P. e dei Comuni degli interventi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata localizzati per il quadriennio 1982/1985 con D.G.R. n. 160/24648 in data 6/4/1983 e finanziati ai sensi delle leggi n. 457/1978 e n. 94/1982"


PRESIDENTE

Il punto 18 dell'ordine del giorno reca: esame deliberazione Giunta regionale n. 56-27474: 'Approvazione dello schema di regolamento per l'attuazione da parte degli I.A.C.P. e dei Comuni degli interventi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata localizzati per il quadriennio 1982/1985 con D.G.R. n. 160/24648 in data 6/4/1983 e finanziati ai sensi delle leggi n. 457/1978 e n. 94/1982".
Ve ne do lettura: "Il Consiglio regionale vista la deliberazione della Giunta regionale n. 56-27474 del 18 agosto 1983 sentita la competente Commissione consiliare delibera di approvare il regolamento per l'attuazione da parte degli Istituti Autonomi per le case popolari e dei Comuni per gli interventi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata localizzati per il quadriennio 1982/1985 con deliberazione della Giunta regionale n. 160-24648 in data 6/4/1983, assunta ai sensi dell'art. 40 dello Statuto, e finanziati ai sensi delle leggi 5/8/1978 n. 457 e 25/3/1982 n. 94, contenuto nell'allegato testo che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione".
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
La deliberazione è approvata all'unanimità dei 42 Consiglieri presenti in aula.


Argomento: Personale del servizio sanitario

Esame deliberazione Giunta regionale n. 43-24746: "U.S.S.L. n. 68 Asti Ampliamento organico della divisione di neurologia dell'Ospedale di Asti"


PRESIDENTE

Punto 19 dell'ordine del giorno: "Esame deliberazione giunta regionale n. 43-24746: "U.S.S.L. n. 68 'Asti-Ampliamento organico della divisione di neurologia dell'Ospedale di Asti".
Vi do lettura della deliberazione: "Il Consiglio regionale vista la legge 26 gennaio 1 982 n. 12 vista la legge regionale 10 marzo 1982 n.7 vista la deliberazione della Giunta regionale n. 43-24746 del 12 aprile 1983 sentito il parere espresso dalla V commissione permanente delibera di disporre, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1, quinto comma del D.L. 26 novembre 1981 n. 678, convertito con modificazioni nella legge 26 gennaio 1982 n. 12, l'ampliamento della pianta organica provvisoria dell'U.S.S.L. n. 68 di Asti, mediante l'istituzione di n. 1 posto di aiuto neurologia e di n. 1 posto di assistente di neurologia per la Divisione di neurologia dello stabilimento ospedaliero di Asti di dare atto che alla copertura degli stessi posti dovrà provvedere l'U.S.S.L. a norma dei vigenti provvedimenti legislativi finalizzati al contenimento della spesa pubblica e che l'onere conseguente alla istituzione dei nuovi posti dovrà fare carico alla quota di riparto del F.S.R. attribuito all'U.S.S.L. n. 68 di Asti.
La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 65 dello Statuto".
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
La deliberazione è approvata all'unanimità dai 42 Consiglieri presenti in aula.


Argomento: Personale del servizio sanitario

Esame deliberazione Giunta regionale n. 90-25907: "U.S.S.L. n. 57 Omegna Variazione pianta organica provvisoria"


PRESIDENTE

Punto ventesimo all'ordine del giorno: esame deliberazione Giunta regionale n. 90-25907: "U.S.S.L. n. 57 Omegna - Variazione pianta organica provvisoria." Vi do lettura del testo: "Il Consiglio regionale vista la legge regionale 10 marzo 1982 n. 7 vista la legge 26 gennaio 1982 n. 12 vista la deliberazione della Giunta regionale n. 90-25907 del 7 giugno 1983 sentito il parere espresso dalla V Commissione permanente delibera di disporre, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1, quinto comma del D.L. 26 novembre 1981 n. 678, convertito con modificazioni nella legge 26 gennaio 1982 n. 12, l'ampliamento della pianta organica provvisoria dell'U.S.S.L. n. 57 di Omegna, mediante l'istituzione di n. 1 posto di primario di psichiatria, per strutture e servizi finalizzati all'attuazione della legge 13 maggio 1978 n. 180 di dare atto che alla copertura dello stesso posto dovrà provvedere l'U.S.S.L. a norma dei vigenti provvedimenti legislativi finalizzati al contenimento della spesa pubblica e che l'onere conseguente all'istituzione del nuovo posto dovrà far carico alla quota di riparto del F.S.R.
attribuita all'U.S.S.L. n. 57 di Omegna.
La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'arti 65 dello Statuto".
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
La deliberazione è approvata all'unanimità dai 42 Consiglieri presenti in aula.


Argomento: Personale del servizio sanitario

Esame deliberazione Giunta regionale n. 73-26229: "U.S.S.L. n. 58 Cuneo Ampliamento della pianta organica del personale sanitario finalizzato all'attuazione della legge n. 194/78. Istituzione di n. 1 posto di aiuto corresponsabile ospedaliero per la divisione di ostetricia e ginecologia e n. 1 posto di aiuto corresponsabile ospedaliero per il servizio di anestesia e rianimazione"


PRESIDENTE

Punto ventunesimo all'ordine del giorno: esame deliberazione Giunta regionale n. 73-26229: "U.S.S.L. n. 58 Cuneo - Ampliamento della pianta organica del personale sanitario finalizzato all'attuazione della legge n.
194/78. Istituzione di n. 1 posto di aiuto corresponsabile ospedaliero per la divisione di ostetricia e ginecologia e n.1 posto di aiuto corresponsabile ospedaliero per il servizio di anestesia e rianimazione".
Vi do lettura della deliberazione: "Il Consiglio regionale vista le legge 26 gennaio 1982 n. 12 vista la legge regionale 10 marzo 1982 n 7 vista la deliberazione della giunta regionale n. 73-26220 del 21 giugno 1983 sentito il parere espresso dalla V Commissione permanente delibera di disporre, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1, quinto comma del D.L. 26 novembre 1981 n. 678, convertito con modificazioni nella legge 26 gennaio 1982 n. 12, l'ampliamento della pianta organica provvisoria dell'U.S.S.L. n. 58 di Cuneo mediante l'istituzione dei seguenti nuovi posti per strutture e servizi finalizzati all'attuazione della legge 194/78: n. 1 posto di aiuto di ostetricia è ginecologia n. 1 posto di aiuto di anestesia e rianimazione di dare atto che alla copertura degli stessi posti dovrà provvedere l'U.S.S.L. a norma dei vigenti provvedimenti legislativi finalizzati al contenimento della spesa pubblica e che l'onere conseguente all'istituzione dei nuovi posti dovrà fare carico alla quota di riparto del F.S.R.
attribuito all'U.S.S.L. n. 58 di Cuneo.
La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 65 dello Statuto".
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
La deliberazione è approvata all'unanimità dei 42 Consiglieri presenti in aula.


Argomento: Personale del servizio sanitario

Esame deliberazione Giunta regionale n. 27-26228: "U.S.S.L. n. 43 Torre Pellice - Ampliamento della pianta organica per n. 4 posti relativi al Servizio di salute mentale"


PRESIDENTE

Punto ventiduesimo all'ordine del giorno: esame deliberazione Giunta regionale n. 27-26228: "U.S.S.L. n. 43 Torre Pellice - Ampliamento della pianta organica per n. 4 posti relativi al servizio di salute mentale".
Vi do lettura della deliberazione: "Il Consiglio regionale vista la legge 26 gennaio 1982 n. 12 vista la legge regionale 10 marzo 1982 n. 7 vista la deliberazione della Giunta regionale n. 72-26228 del 21 giugno 1983 sentito il parere espresso dalla V Commissione permanente delibera di disporre, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1, quinto comma del D.L. 26 novembre 1981 n. 678, convertito con modificazioni nella legge 26 gennaio 1982 n. 12, l'ampliamento della pianta organica provvisoria dell'U.S.S.L. n. 43 di Torre Pellice mediante l'istituzione dei seguenti nuovi posti per strutture e servizi finalizzati all'attuazione della legge 180/78 n. 1 posto di assistente di psichiatria n. 3 posti di infermiere professionale di dare atto che alla copertura degli stessi posti dovrà provvedere l'U.S.S.L. a norma dei vigenti provvedimenti legislativi finalizzati al contenimento della spesa pubblica e che l'onere conseguente all'istituzione dei nuovi posti dovrà fare carico alla quota di riparto del F.S.R.
attribuito all'U.S.S.L. n. 43 di Torre Pellice.
La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 65 dello Statuto".
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
La deliberazione è approvata all'unanimità dei 42 Consiglieri presenti in aula.


Argomento: Personale del servizio sanitario

Esame deliberazione Giunta regionale n. 9-24153: "U.S.S.L. nn. 1/23 Torino - Ex Ente ospedaliero 'Ospedale Martini' - Ampliamento organico per centro ospedaliero cura tossicodipendenze"


PRESIDENTE

Punto ventitreesimo all'ordine del giorno: esame deliberazione Giunta regionale n. 9-24153: "U.S.S.L. nn. 1/23 Torino - Ex ente ospedaliero Ospedale Martini - Ampliamento organico per centro ospedaliero cura tossicodipendenze".
Vi do lettura della deliberazione: "Il Consiglio regionale vista la legge 26 gennaio 1982 n. 12 vista la legge regionale 10 marzo 1982 n. 7 vista la deliberazione della Giunta regionale n. 9-24153 del 22 marzo 1983 sentito il parere espresso dalla V commissione permanente delibera di disporre, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1, quinto comma del D.L. 26 novembre 1981 n. 678, convertito con modificazioni nella legge 26 gennaio 1982 n. 12, l'ampliamento della pianta organica provvisoria dell'U.S.S.L. n. 1/23 di Torino, subentrata all'ormai disciolto Ente ospedaliero 'Ospedale Martini' di Torno, mediante l'istituzione di n. 2 posti di infermiere professionale per il Centro cura tossicodipendenti dello stabilimento ospedaliero 'Ospedale Martini' di Torino di dare atto che alla copertura degli stessi posti dovrà provvedere l'U.S.S.L. a norma dei vigenti provvedimenti legislativi finalizzati al contenimento della spesa pubblica e che l'onere conseguente all'istituzione dei nuovi posti dovrà fare carico alla quota di riparto del F.S.R.
attribuito all'U.S.S.L. nn. 1/23 di Torino.
La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 65 dello Statuto".
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
La deliberazione è approvata all'unanimità dei 42 Consiglieri presenti in aula.


Argomento: Personale del servizio sanitario

Esame deliberazione Giunta regionale n. 47-26032: "U.S.S.L. n. 47 Biella Trasformazione pianta organica provvisoria ex legge 13/5/1978 n. 180"


PRESIDENTE

Il punto ventiquattresimo all'ordine del giorno reca: esame deliberazione Giunta regionale n. 47-26032: "U.S.S.L'n. 47 Biella Trasformazione pianta organica provvisoria ex legge 13/5/1978 n. 180".
Vi do lettura della deliberazione: "Il Consiglio regionale vista la legge 26 gennaio 1982 n. 12 vista la legge regionale 10 marzo 1982 n. 7 vista la deliberazione della Giunta regionale n. 47-26032 del 9 giugno 1983 sentito il parere espresso dalla V Commissione permanente delibera di disporre, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1, quinto comma del D.L. 26 novembre 1981 n. 678, convertito con modificazioni nella legge 26 gennaio 1982 n. 12, l'adeguamento quali-quantitativo presso l'U.S.S.L. n.
47, della pianta organica provvisoria mediante la soppressione dei seguenti posti vacanti: n. 1 posto di primario igienista n. 17 posti di infermiere psichiatrico n. 1 posto di analista chimico n. 2 posti di operaio specializzato preparatore di farmacia n. 1 posto di preparatore di farmacia n. 1 posto di agente vigile n. 2 posti di inserviente e la contestuale istituzione mediante trasformazione ed ampliamento di organico dei seguenti nuovi posti: n. 1 posto di primario di psichiatria n. 1 posto di aiuto di psichiatria n. 2 posti di infermiere professionale n. 2 posti di assistente psicologo n. 1 posto di capo sala n. 2 posti di applicato n. 6 posti di ausiliario socio-sanitario di dare atto che alla copertura degli stessi posti dovrà provvedere l'U.S.S.L. a norma dei vigenti provvedimenti legislativi finalizzati al contenimento della spesa pubblica e che l'onere conseguente all'istituzione dei nuovi posto dovrà fare carico alla quota di riparto del F.S.R.
attribuito all'U.S.S.L. n. 47 di Biella.
La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 65 dello Statuto".
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
La deliberazione è approvata all'unanimità dei 42 Consiglieri presenti in aula.
I lavori riprenderanno alle ore 15.00.
La seduta è tolta.



(La seduta ha termine alle ore 12.55)



< torna indietro