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Dettaglio seduta n.19 del 06/11/80 - Legislatura n. III - Sedute dal 9 giugno 1980 al 11 maggio 1985

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Argomento:


PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BENZI


Argomento: Agricoltura: argomenti non sopra specificati - Problemi del lavoro e della occupazione

Esame deliberazione Giunta regionale n. 115-1073 relativa a "Contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai avventizi addetti ai lavori di sistemazione idraulico-agraria. Recepimento contratto integrativo regionale stipulato in data 14 maggio 1980"


PRESIDENTE

La seduta è aperta.
Iniziamo con il punto ottavo all'ordine del giorno: Esame deliberazione Giunta regionale n. 115-1073 relativa a "Contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai avventizi addetti ai lavori di sistemazione idraulico agraria. Recepimento contratto integrativo regionale stipulato in data 14 maggio 1980". Al riguardo mi è pervenuta una lettera del Presidente della Commissione nella quale si comunica che la Commissione stessa, espresso parere favorevole, ha approvato la deliberazione.
La parola al Consigliere Lombardi.



LOMBARDI Emilio

Esprimo il parere favorevole del nostro Gruppo. L'Assessore in Commissione ha dichiarato che avrebbe fornito una relazione sui lavori che questi operai avventizi svolgeranno nei prossimi anni. Glielo vogliamo ricordare.



PRESIDENTE

La parola all'Assessore Ferraris.



FERRARIS Bruno, Assessore all'agricoltura e foreste

Assicuro il collega Lombardi e tutti i colleghi che il consuntivo è alla stampa; per quanto riguarda il preventivo stiamo riunendo i vari uffici, provincia per provincia, per comporre il quadro dei lavori che dovranno essere fatti in economia e delle altre opere che devono essere fatte attraverso cooperative od appalti. Molti lavori, di competenza dell'Assessore all'ecologia vengono svolti in appalto.
Ci riserviamo comunque di fornire ai colleghi il piano dei lavori dei prossimi mesi e dei prossimi anni.



PRESIDENTE

Questo il testo della deliberazione: "Visto il contratto collettivo nazionale 3 maggio 1979, per gli operai avventizi addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico agraria vista la deliberazione n. 22-23981 del 9 ottobre 1979, con cui la Giunta regionale proponeva al Consiglio regionale di deliberare il recepimento di tale contratto vista la deliberazione n. 516-7463 dell'8 novembre 1979 con cui il Consiglio regionale deliberava il recepimento del contratto nazionale in oggetto e dava mandato alla Giunta regionale di partecipare alle trattative per la definizione con le controparti sindacali del contratto integrativo regionale da valere per gli operai sopraddetti, con riserva di procedere nelle forme e con le modalità necessarie, all'adozione formale dei conseguenti provvedimenti visto il contratto integrativo regionale siglato in data 14 maggio 1980 dalla Giunta regionale e dalle organizzazioni sindacali preso atto del contenuto del contratto integrativo regionale per gli operai avventizi ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico agraria, siglato in data 14 maggio 1980 dall'Assessore Bruno Ferraris coadiuvato dai funzionari dr. Giovanni Tarizzo e Marco Cavalletto, in rappresentanza della Giunta regionale e le organizzazioni sindacali di categoria (Federbraccianti - C.G.I.L. FISBA C.I.S.L., UISBA - U.I.L.
considerato che tale accordo integrativo era espressamente previsto dal precitato C.C.N.L.
vista la delega formalmente conferita dal Consiglio regionale alla Giunta regionale con la deliberazione di Consiglio n. 516-7463 dell'8 novembre 1979 per la definizione del contratto integrativo regionale vista la deliberazione di Giunta n. 115-1073 del 7 ottobre 1980 Il Consiglio regionale delibera di recepire, nelle forme e con i limiti e le modalità della vigente normativa regionale il testo dell'accordo in data 14 maggio 1980 citato in premessa, relativo al contratto integrativo regionale per gli operai addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria e di curarne l'applicazione ai lavori eseguiti in amministrazione diretta degli uffici regionali.
La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 65 dello Statuto".
Chi approva è pregato di alzare la mano.
La deliberazione è approvata all'unanimità dei 29 Consiglieri presenti in aula.
Informo che la deliberazione è valida ai sensi dell'art. 50, quarto comma, del Regolamento del Consiglio, in quanto i Consiglieri in congedo non vengono computati per fissare il numero legale.
Sospendo la seduta per alcuni minuti in attesa dei Consiglieri impegnati nelle riunioni di Commissione.



(La seduta, sospesa alle ore 15.45 riprende alle ore 16.45)


Argomento: Protezione della natura (fauna, flora, minerali, vigilanza, ecc.) - Caccia

Esame progetto di legge n. 6: "Interpretazione autentica e modifiche alla legge regionale 17 ottobre 1979 n. 60, recante norme per la tutela della fauna e la disciplina della caccia"


PRESIDENTE

Riprendiamo i lavori con l'esame del progetto di legge n. 6: "Interpretazione autentica e modifiche alla legge regionale 17 ottobre 1979 n. 60, recante norme per la tutela della fauna e la disciplina della caccia".
La parola al relatore, Consigliere Mignone.



MIGNONE Andrea, relatore

Signor Presidente, egregi Consiglieri, il disegno di legge regionale n.
6 è stato oggetto di un lungo dibattito all'interno della Commissione consiliare, la quale ha apportato alcune modifiche alla legge regionale n.
60 del 1979 sulla disciplina della caccia. Si è svolta una approfondita consultazione, che ha chiamato ad esprimere la propria opinione le associazioni naturalistiche e protezionistiche, le associazioni venatorie le associazioni rappresentative del mondo agricolo, i rappresentanti dei Comuni, delle Comunità montane e delle Amministrazioni provinciali, che hanno un ruolo importante e diretto nella gestione concreta della caccia sia attraverso la Giunta e il Consiglio provinciale sia attraverso la consulta provinciale della caccia in sostituzione degli ex comitati caccia.
La legge 60/1979 è entrata in vigore in chiusura della scorsa stagione venatoria e ha esplicato i suoi effetti soltanto in questa stagione venatoria. Quindi, si è tenuto conto delle prime esperienze che la legge in concreto ha verificato; di particolare interesse e meritevoli di attenzione sono state le proposte e le indicazioni illustrate dai rappresentanti delle Amministrazioni provinciali. La Commissione competente, con il consenso della Giunta, si è dimostrata aperta a recepire le indicazioni ulteriori che venivano con il limite, comunque, di non modificare in modo sostanzioso l'articolato e l'impianto della legge regionale approvata lo scorso anno.
Il disegno di legge che la Commissione VI sottopone al giudizio del Consiglio mantiene l'impianto della legge regionale n. 60/1979 e contiene solo alcune lievi modifiche sull'interpretazione e l'applicazione della legge stessa. E' ovvio che, con le modifiche in discussione della legge quadro nazionale, dovranno essere discussi gli adeguamenti della legge regionale. Non si è voluto porre mano in modo radicale alla modifica della legge regionale, in attesa delle risultanze del confronto fra le associazioni interessate, il Governo e la Commissione interregionale.
Da questo punto di vista, la legge regionale è aperta alle vicende che andranno avanti a livello nazionale. Il disegno di legge in esame si compone di 16 articoli, alcuni dei quali sono di interpretazione autentica della norma avendo dato luogo ad alcune difformità di interpretazione altre invece sono modifiche vere e proprie. In particolare, le modifiche riguardano le procedure attraverso le quali si possono realizzare le oasi di protezione e le zone per la gestione sociale, procedure che, nel nuovo testo licenziato, risultano più semplici nell'applicazione e possono consentire la realizzazione concreta delle zone interessate, cercando di sostituire la procedura della notifica ai proprietari (cosa difficile nella nostra realtà agraria per la frammentazione delle proprietà agricole) alla procedura che per larga parte ricalca quella dell'art. 52 del Testo Unico della caccia. Vi sono alcune norme transitorie per quanto riguarda le zone per l'allenamento e l'addestramento dei cani, la cui realizzazione dovrebbe essere conseguente all'adozione di piani faunistici e provinciali. Poich sappiamo che questo avrà un iter abbastanza lungo, nel disegno di legge si concede l'autorizzazione alla Giunta provinciale, sentita la Consulta nelle more di adozione del piano faunistico, di consentire e di individuare queste particolari zone.
Altri articoli riguardano la proroga dei termini per denunciare i trofei eventualmente posseduti. Questa è stata un'osservazione avanzata e unanimemente condivisa; forse una non sufficiente conoscenza della legge probabilmente fa sì che molti detentori di trofei a scopi amatoriali non abbiano avuto modo di fare le denunce; si consente una proroga, ma, nel contempo, si introduce una norma che inasprisce le sanzioni per chi illegalmente detiene queste cose. Quindi non è che si faccia una dilazione che consenta il bracconaggio o l'illegalità.
Un'altra norma interpretativa riguarda la non applicabilità dei limiti dei due capi, previsti dall'art. 41, per quanto riguarda le riserve di caccia, ma esclusivamente per i capi immessi previsti dall'atto di concessione al concessionario. Debbo aggiungere che all'interno della Commissione, al di là delle posizioni politiche, sono state rappresentate delle posizioni diversificate di gruppi sociali che ciascun Consigliere ritiene di esprimere; tuttavia, come Presidente della Commissione, rilevo che complessivamente vi è l'assenso attorno alla maggior parte delle modifiche alla legge regionale; solo su alcuni punti le posizioni sono difformi proprio perché diversa è l'ottica di rappresentanza sociale.
Questo è un primo passò in attesa delle modifiche della legge-quadro sulla materia della caccia.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Cerchio.



CERCHIO Giuseppe

Signor Presidente, signori Consiglieri, lo stimolo è certamente notevole per iniziare a parlare, partendo da lontano, su un argomento notoriamente delicato quale è sempre stato quello della caccia. L'ipotesi potrebbe essere quella di fare un discorso ampio su un argomento di così delicata importanza che è sempre stato oggetto, in tutte le assemblee locali e nazionali, di dibattiti, differenziazioni, anche all'interno delle forze politiche, di articolati giudizi. Risparmio dall'esordire con riferimenti, seppure appropriati, al passato. Riferendoci all'attuale legge n. 60/1979, è nota la posizione del nostro Gruppo, ed è noto il giudizio negativo espresso al termine del '79 in riferimento all'articolato della legge n. 60. Abbiamo rilevato, in quell'occasione, sia nel dibattito intenso in Commissione, sia in aula consiliare, la nostra presa di posizione negativa, con una serie ripetuta di emendamenti, soprattutto per la presenza nella legge di norme di non facile e di non concreta attuazione. Legge giunta in ritardo, che non ha previsto un momento di congiuntura fra le vecchie e le nuove norme, in modo da raggiungere quegli obiettivi prefissati senza il taglio netto che ha certamente aperto un periodo di carenza organizzativa in questo settore. D'altra parte, la Regione, come giustamente sa l'ex Assessore Moretti, ha inteso assumersi con quella legge 60 molti compiti demandati prima alle Province, con il risultato di mesi di stasi e di immobilismo che hanno fruttato una difficile possibilità di applicazione operativa di quella normativa ed alcune conseguenze pratiche, quali, ad esempio, l'assenza di selvaggina per il mancato ripopolamento; ritardo nelle nomine o nelle convocazioni delle consulte provinciali, le prove di caccia per cani da ferma e da seguito inattive per la mancanza di zone previste, oltre a norme non attuate o non concretamente attuabili dalla normativa in essere. A ciò si aggiungeva l'obbligo di scegliere entro il 31 dicembre fra l'esercizio della caccia in zona alpina o in pianura, con la conseguenza che il calmiere in zona Alpi è limitato a tre capi di selvaggina alpina e che chi avrà scelto quella zona di caccia potrà esercitare in effetti due soli giorni alla settimana e dovrà appendere il fucile al chiodo in data 14 dicembre; mentre nella zona di pianura l'esercizio venatorio proseguirà fino al 31 gennaio successivo.
Queste ed altre indicazioni della legge (divieto di sparare a palla con fucili a canna liscia in zona Alpi, riduzione a due colpi per le carabine a canna rigata, il divieto di cacciare i tetraonídi sul terreno coperto di neve) sono espressione di norme che richiedevamo già allora di modificare.
Di fronte a queste osservazioni critiche, ed avvicinandosi la data del 21 settembre (prima giornata di caccia per la realtà regionale piemontese) il sottoscritto, con alcuni colleghi della Democrazia Cristiana, presentava all'inizio di settembre un'interrogazione per sapere se di fronte alle citate problematiche, alle contraddizioni di una normativa regionale in contrasto con la legge-quadro nazionale, e di fronte, infine, all'imminente apertura della caccia, la Giunta regionale non ritenesse di avviare con tempestività una concreta e realistica modifica alla legge. Indicavamo inoltre, in quell'interrogazione, le principali modifiche che, a nostro avviso, andavano apportate alla legge: con riferimento all'art. 24 sul ripopolamento, al fine di salvaguardare meglio l'agricoltura; all'art. 33 sulle Commissioni d'esame; all'art. 47, relativo al divieto di sparo a distanza inferiore a 150 metri dai terreni in coltivazione; all'art. 53 che, così com'è formulato, rischia di vedere la rinuncia di gran parte delle guardie giurate venatorie, con grave danno al patrimonio faunistico.
Esprimevamo quindi alcune altre sollecitazioni: l'abolizione della scelta tra l'esercizio di caccia in montagna o in pianura; alcune modifiche operative e tecniche, per raggiungere in termini ottimali un punto di equilibrio fra gli interessi della fauna, la seria difesa dell'ambiente gli interessi dell'agricoltura e della caccia quale elemento di equilibrio faunistico e della pratica di una sana politica del tempo libero.
Alle osservazioni presentate dalla Democrazia Cristiana, attraverso l'interrogazione dell'inizio di settembre, la Giunta rispondeva verso la fine del mese stesso, con la presentazione del disegno di legge n. 6 recante appunto: "Interpretazione autentica e modifiche della legge regionale n. 60". Si trattava, per la verità, di alcuni interventi che come recita la stessa relazione della Giunta al citato disegno di legge sono circoscritti sul piano quantitativo e qualitativo, dal momento che la fisionomia del la legge ne rimane sostanzialmente inalterata. Era tuttavia, una sempre tardiva risposta alle sollecitazioni che il Gruppo della D.C. da tempo faceva. Le consultazioni realizzate sul disegno di legge di settembre, e richiamate dal Presidente della Commissione permettevano agli Enti consultati di sollecitare soprattutto un allargamento di proposte e di modifiche alla legge regionale n. 60/1979, al di là delle sole quattro modifiche proposte dall'Assessorato. Successivi incontri della competente Commissione (l'ultimo dei quali oggi pomeriggio) consentivano l'accoglimento di una serie di proposte avanzate dal Gruppo della Democrazia Cristiana, di alcune proposte avanzate dal nostro Gruppo tanto che ora vengono avanzate una quindicina di modifiche alla legge 60, a fronte delle iniziali quattro, sulle quali in buona parte concordiamo avendo contribuito alla loro formulazione.
Rimane il problema di fondo della necessità di una revisione della filosofia di una legge che, ribadiamo, non è una buona legge, e quindi ci differenziamo da quanto espresso dalla relazione del Presidente soprattutto perché questa legge, nonostante le modifiche apportate, che esprimono un aspetto positivo di interpretazione, è in contraddizione con la legge-quadro nazionale. Rimane il problema della gestione di questa legge; il problema dei danni non risarciti, sui quali altri colleghi interverranno.
E' per questi motivi che riteniamo di dover cogliere gli aspetti positivi che sono certamente contenuti nella relazione alle iniziali poche modifiche interpretative, ma rileviamo che questo appuntamento rappresenta solo la prima tappa di una necessaria ed organica modifica di tutto il complesso della legge n. 60, che rimane una legge certamente insufficiente e difficilmente gestibile nella pratica operativa.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Viglione.



VIGLIONE Aldo

Signor Presidente, il 21 settembre a seguito di una manovra errata, è morto un giovane cacciatore; questo accaduto mi induce a svolgere una breve argomentazione che già avevo svolto con il collega Bianchi nel momento in cui venne votata la legge. Mi riferisco ai minimi dell'assicurazione. Nel caso che ho citato i 20 milioni di assicurazione non coprono che in parte il danno arrecato alla famiglia del giovane, composta della vedova e di un bimbo di tre anni. Propongo quindi un emendamento modificativo all'art. 37 e cioè che il contratto di assicurazione per responsabilità sia portato a 300 milioni, con il limite minimo di 100 milioni per persona.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Lombardi.



LOMBARDI Emilio

Signor Presidente, colleghi, colgo l'occasione offerta da questa discussione sulle modifiche alla legge n. 60, per evidenziare alcuni aspetti concernenti i rapporti caccia-agricoltura. E' certo che cacciatori e produttori agricoli nel periodo di caccia vengono a trovarsi gomito a gomito sullo stesso territorio; è pertanto facile che da questa coabitazione possano nascere incomprensioni, conflitti di interesse, specie quando il cacciatore è estraneo alla realtà locale, che il legislatore deve prevedere e regolamentare, tenendo ben presente che sul territorio i produttori agricoli svolgono la loro attività lavorativa, mentre i cacciatori usufruiscono del territorio per un'attività di svago e di uso del tempo libero che deve vedere prevalenti e prioritari i diritti di coloro che dalla terra traggono il loro reddito.
Con una regolamentazione fatta in quest'ottica, come si è tentato di fare con la legge che stiamo oggi modificando, i possibili conflitti di interesse tra caccia ed agricoltura possono essere superati; non solo, ma penso si possa affermare che l'attività venatoria, se gestita correttamente, adempie ad una funzione utile per il settore agricolo. In questa direzione è necessario sottolineare come sia determinante l'attuazione di un piano programmato di salvaguardia e di recupero dell'equilibrio ambientale e faunistico del Piemonte, così come prevede l'art. 1 della legge 60 quale primo obiettivo.
Chiediamo all'Assessore di fornire notizie in merito alla soluzione di questo problema che va affrontato in tempi brevi, in quanto la situazione va sempre più deteriorandosi. Infatti, mentre alcune specie particolarmente nocive all'agricoltura si stanno moltiplicando, altre utili sono scomparse o stanno scomparendo. I due fenomeni sono in larga parte interdipendenti in quanto la moltiplicazione di specie quali corvi, cornacchie, gazze è certamente causa prima della scomparsa di specie minori. Un fenomeno a parte è rappresentato dalla presenza di cinghiali in alcune zone della nostra regione. In merito le organizzazioni professionali hanno richiesto l'intervento degli organi competenti ed i colleghi Chiabrando e Penasso hanno presentato un'interrogazione.
Il problema va affrontato in tempi brevi e i diritti dell'agricoltura devono essere salvaguardati con interventi che riducano la pressione di questi animali, specie in determinate aree e con il pagamento dei danni reali alle produzioni agricole in tempi ragionevoli.
L'art. 60 offre questa possibilità; è necessario attuarlo completamente, affinché i rilevanti danni che l'agricoltura deve sopportare non creino situazioni di disagio troppo gravi ed ingiustizie. Sulle modifiche proposte è già intervenuto il collega Cerchio. Certo sono modifiche migliorative, in larga parte condivisibili. Esprimo, a titolo personale, riserva sull'emendamento all'art. 47, sul quale mi permetterò di rubare ancora qualche minuto.



PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE MARCHIARO



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Bianca Vetrino Nicola.



VETRINO Bianca

Prima di intervenire esplicitamente sui vari articoli, vorrei fare un breve intervento di carattere generale. La nostra assenza dalla Commissione ci costringerà alla fine ad un giudizio molto severo su questa legge perché non abbiamo avuto la possibilità di mediare attraverso il confronto una serie di nuovi elementi emersi in occasione della ripresentazione di questo disegno di legge.
Questa è una legge sofferta. Siamo partiti da un progetto di legge ideale dell'Assessore Debenedetti che era considerato il più avanzato nel momento in cui venne presentato. E' stato poi necessario adeguano alla legge nazionale e con la legge 60 eravamo riusciti ad ottenere una legge non perfetta (il nostro Gruppo si era astenuto), tuttavia teneva conto dei diversi interessi e delle diverse necessità che nel corso del dibattito erano emersi.
Oggi abbiamo l'impressione di trovarci di fronte ad un progetto di nuovo stravolto, di un progetto che sia andato incontro a tutte le emozioni e a tutti gli interessi.
Per questo motivo saremo estremamente severi nel giudizio degli articoli.
I repubblicani presenteranno degli emendamenti per correggere le storture che questo testo di legge propone.
La Giunta aveva proposto una serie di emendamenti contenuti in quattro articoli che per noi erano discutibili, ma accettabili. La Commissione purtroppo ha stravolto quel testo tanto che ormai è completamente mutato non soltanto l'articolato, ma anche il primitivo spirito che l'aveva animato.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Avondo.



AVONDO Giampiero

Credo che la consultazione ampia che è stata fatta rispetto alla proposta presentata dalla Giunta, di interpretazione autentica e su alcune modifiche alla legge 60 abbiano consentito a tutti i Commissari che hanno partecipato a questa consultazione di verificare come ci sia l'esigenza di una revisione più generale e più complessiva della legge, per renderla attuabile ed applicabile sul territorio regionale.
A me pare sia importante nella discussione partire da un dato, quello che sostanzialmente tende ad attuare le finalità che la legge 60 si proponeva e, in particolare, quello di coinvolgere e corresponsabilizzare più in generale, attorno ai problemi della caccia, i cittadini del Piemonte. A me pare che ci sia nella discussione che è emersa e nelle proposte che oggi la Commissione presenta una serie di elementi su cui una riflessione più approfondita da parte dell'intero Consiglio sarebbe stata necessaria. Mi rendo però anche conto del fatto che andiamo ad approvare questa legge alla fine, sostanzialmente, della stagione della caccia inoltre, l'esigenza di un più approfondito esame, emersa dalle ampie consultazioni svolte dalla Commissione e la stessa proposta dell'Assessore di limitarci a dare un'interpretazione autentica di una serie di articoli che si erano posti come inattuabili ci inducono a trovarci d'accordo con l'Assessore e riteniamo che il contributo che può essere dato da parte del Consiglio regionale in questa fase sia quello di riuscire a far sì che questa legge incominci ad attuarsi in concreto; anche perché credo che tutta una serie di strumenti previsti all'interno della legge - come la definizione dei piani faunistici provinciali - ci darà modo di intervenire in un discorso più complessivo ed in una visione della legge che parta da dati certi che ci verranno come conforto da parte del territorio.
Un'ultima considerazione: mi pare che nel corso della consultazione ci sia stato uno sforzo generale di dare contributi al miglioramento della legge, ma, in particolare, è emerso un dato preoccupante: molti degli Enti che avrebbero potuto compiere uno sforzo più approfondito rispetto alle proposte che venivano avanzate, non l'hanno fatto. E' questo un impegno che dobbiamo assumerci, come Consiglio e come Giunta, per ottenere che da parte dei vari soggetti che sono interessati alla materia ci venga il necessario contributo nei termini corretti che una materia di questo tipo richiede.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Cerutti.



CERUTTI Giuseppe

Apprezziamo lo sforzo che il Presidente, la Commissione e l'Assessore hanno fatto nell'interpretare le modifiche alla legge 60/1979. Chiedo scusa alla collega Vetrino Nicola che si scandalizza per lo stravolgimento delle norme della legge ma, come cacciatore, devo dirle che la legge è fatta per normalizzare la caccia, non per abolirla, stando così come è stata formulata la legge, salvo il referendum. Se poi i cittadini riterranno di abolire la caccia in Italia, i cacciatori andranno a portare valuta all'estero e così sarà soltanto più una élite che potrà permettersi di cacciare.
Esiste un problema immediato che è il vuoto che si creerà dalla fine di quest'anno fino alla creazione di quegli strumenti che la legge stessa prevede, ossia fino alla costituzione dei piani territoriali e Provinciali.
Nell'attesa che le Province siano in grado di elaborare qualcosa di concreto, di creare oasi, riserve autogestite, zone per allevamenti, si verificherà un grosso vuoto che si trasformerà inevitabilmente nella caccia indiscriminata sul territorio con tutti i risultati negativi che tale situazione comporterà. Nella modifica dell'art 72, dove viene modificato il termine, chiedo se è possibile consentire la concessione di un'autorizzazione provvisoria di un anno a quelle riserve che si sono dimostrate effettive aziende di produzione di selvaggina pregiata.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Borando.



BORANDO Carlo

Non ho qui con me il testo dell'intervento che ho fatto nella passata legislatura quando affrontammo la legge sulla caccia la quale - è stato detto qui - è stata sofferta e discussa e, per la verità, neanche tanto con differenze sostanziali tra le forze politiche, quanto tra i rappresentanti di categoria come espressione di opinioni singole o di gruppo. Il problema purtroppo, rimane quello di prima. Noi possiamo stamparne a decine di questi libretti con l'uccello azzurro, ma credo che non riusciremo mai a modificare lo stato delle cose. Se si facesse una specie di graduatoria dei Paesi di tutto il mondo ed un raffronto tra la superficie cacciabile ed il numero di cacciatori, l'Italia sarebbe largamente in testa con un distacco enorme dal secondo, che dovrebbe essere la Francia. Tanto per dare un'idea delle proporzioni, dirò che in Francia, con una superficie cacciabile almeno tre volte superiore a quella italiana, esistono un milione e duecentomila cacciatori, contro i quasi due milioni di cacciatori italiani.
Se noi invece di due milioni di cacciatori ne avessimo 500 mila, molti problemi non ci sarebbero.
Il collega Lombardi, quale ottimo rappresentante della categoria di agricoltori e coltivatori, ovviamente non può essere d'accordo con quella modifica proposta all'ex art. 47, laddove si parla di limitazione dei 150 metri nei confronti di immobili, fabbricati, abitazioni, ecc. O si stabilisce che non si va a caccia che a novembre, quando in campagna i fondi non sono più in stato di coltivazione, o si stabilisce che chi va a caccia non può mantenere queste distanze. Però, il fatto di aver eliminato completamente questa distanza e ridotto i 150 metri a zero, forse è un po' traumatico; mi sembrerebbe, invece, che una via di mezzo sarebbe stato possibile trovarla: il pericolo che incombe sulle coltivazioni sta, oltre che nel fatto che il cacciatore cammini ai margini delle coltivazioni - se è una persona educata può avere rispetto per le cose altrui - proprio nei cani, specialmente per i nostri cacciatori che sono cinofili, a meno di essere come i cacciatori francesi (una volta grandissimi cinofili, oggi più selvaggi di noi) che con il loro scioglilingua ci insegnano che: "Un bon chasseur sachant chasser, il doit savoir chasser sans son chien".
L'altra osservazione che volevo fare - sono stato preceduto in questo dal Consigliere Cerutti - è quella relativa all'ex art. 14, che tratta il problema delle riserve di caccia. Io non ho timore di dire come la penso sta a verbale quello che avevo detto a suo tempo, resto del parere che le riserve di caccia (non in quanto espressione del ritmo industriale o del possidente che va a divertirsi con i suoi amici, ma come istituzioni originarie con precisi scopi di allevare la selvaggina nell'ambito del territorio delle riserve e nell'ambito dei territori limitrofi) se spariscono ne deriva un danno. Anche qui, però, devo aggiungere che purtroppo, le riserve essendo una concessione ottenuta dallo Stato o dagli organi locali, finiscono con il diventare un privilegio quando non sono gestite secondo lo spirito di cui parlavo prima. Per cui, si finisce con lo scoprire che in una provincia, dove possono esistere venti, trenta riserve di caccia, soltanto sette, otto o dieci sono in grado di funzionare bene e rispondono ai requisiti ed allo spirito della legge. Allora, bisognava eliminare quelle che non rispondevano a questi requisiti. Ora, quello che si propone, e che io accolgo, in mancanza di un'altra strada da perseguire è di introdurre un aggettivo al posto di un altro: quando si dice "esclusivo" è evidente che si esclude tutto; quando si dice "particolare" non si riduce a zero questa possibilità, perché rimane il fine di guardare a quelle zone che hanno particolare importanza venatoria, ma non si escludono in assoluto le altre.
Aggiungo anche il mio consenso a quella modifica proposta circa il fucile a canna rigata: in effetti, non si può più consentire di utilizzare delle armi che in altri tempi venivano utilizzate nei safari dell'Africa per sparare ad un cinghiale basta un buon fucile a canna non rigata e con munizioni non spezzate, quindi con un solo pallettone, sicuri di uccidere senza rovinare l'animale.
Mi riservo di intervenire in seguito, se sarà necessario, man mano che gli emendamenti o le precisazioni verranno presentati.



PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BENZI



PRESIDENTE

La parola all'Assessore Marchesotti nella sua veste di Consigliere regionale.



MARCHESOTTI Domenico

Intervengo in qualità di Consigliere per invitare il Consiglio a riflettere su alcune questioni contenute nel disegno di legge n. 60.
Articolo 1 - che corregge il comma terzo dell'art. 11. Spariscono alcune caratteristiche dell'art. 11 e si fissa il termine di 60 giorni per l'opposizione. Credo sia però opportuno aggiungere le modalità di informazione ai conduttori dei terreni perché siano in condizione di fare ricorso o di opporsi entro 60 giorni. Includerei anche i proprietari (che c'erano in un primo tempo) però, se il Gruppo D.C. è d'accordo con l'Assessore Simonelli di togliere i proprietari sono d'accordo anch'io.
Articolo 2 - dal combinato di questi due articoli può succedere che il 2%, al limite l'1 % dei terreni, possono essere dichiarati "zona faunistica"; possono tranquillamente, visto che gli altri non sono informati e non possono fare ricorso, fare tutto quello che vogliono. Credo che quel "tacito" debba essere tolto; comunque, se si vuole lasciare bisogna precisare che cosa vuole dire il tacito consenso.
Articolo 3 - le parole "1° aprile" inserite nel secondo comma dell'art.
24 sono modificate con le parole "1° settembre". Con questa disposizione non si fa che favorire chi alleva fagiani a migliaia, come i polli. Mi si dice che questa richiesta è stata fatta dalle riserve delle province di Vercelli e di Novara. Se i fagiani portano danni al riso, è chiaro che non devono essere lasciati fino al 1° aprile, ma se noti portano danno, bisogna lasciarli andare al 1° aprile e non al 1° settembre.
Articolo 13 - risulta una limitazione al di fuori delle riserve e non c'è alcuna limitazione dentro le riserve, per cui i fagiani che si lasciano al 1° aprile si possono ammazzare a centinaia a seconda della disponibilità di denaro.
Se fossi un radicale e se sostenessi il referendum contro la caccia probabilmente avrei fatto queste proposte, perché se passano queste proposte si ha ragione di sostenere che la gente che va a caccia in queste situazioni non deve andare a caccia.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Marchini.



MARCHINI Sergio

Signor Presidente, signori Consiglieri, intervengo per ribadire un'osservazione che è stata fatta questa mattina. Alla fine della passata legislatura si è ritenuto che l'istituto della relazione potesse ridursi all'essenziale, quindi si potesse ovviare al fatto di fare relazioni scritte alle relazioni orali. Peraltro, in questa legge, mi pare che la mancanza di una relazione scritta sia pregiudiziale ad una chiara valutazione del problema, in quanto mi pare sia stato ribadito che di fronte ad una proposta di modifiche tecniche da parte della Giunta, si sia passati in definitiva all'inserimento di tutta una serie di considerazioni e valutazioni che l'uno e l'altro Consigliere ci vengono ad illustrare. Noi avremmo preferito che la relazione della Commissione fosse stata fatta, in modo da poterci motivare le modifiche proposte in questo disegno di legge.
Poiché la nostra forza politica non è presente in Commissione, non ci è stato possibile comprendere dal dibattito generale la portata di queste modifiche. Quindi riserviamo il giudizio sulla legge che viene proposta alla fine della discussione sull'articolato.



PRESIDENTE

La parola all'Assessore Simonelli.



SIMONELLI Claudio, Assessore alla caccia

Signor Presidente, desidero innanzitutto fare due precisazioni preliminari che credo servano a mettere nella luce giusta la discussione di questo disegno di legge.
Innanzitutto la Giunta ritiene che la legge regionale vigente sia una buona legge, sotto un duplice profilo, intanto perché rappresenta un punto ragionevole di intesa tra le ragioni dei cacciatori e le ragioni dei naturalisti e degli ecologi, entrambe valide e da tenere presenti. La posizione di chi desidera andare a caccia è legittima e la posizione di chi chiede che l'esercizio della caccia non turbi e non alteri gli equilibri naturali e le esigenze della gente che a caccia non va è altrettanto legittimo ed è opportuno trovare una giusta strada perché queste esigenze non entrino in collisione e in contrasto.
Questa è anche la strada che stanno seguendo le forze politiche, le associazioni naturalistiche e venatorie nel tentativo di modificare la legge-quadro nazionale e per far sì che il referendum sulla caccia non abbia a svolgersi. Il secondo motivo per cui riteniamo buona la legge regionale sulla caccia è che proprio al testo del Piemonte si ispirano il progetto nazionale di modifica della legge-quadro e le altre Regioni.
Con le altre Regioni ci siamo consultati in questi giorni nel tentativo di bloccare il referendum ed anche, cosa non secondaria, di recuperare nei confronti del Governo una competenza regionale in materia di legislazione sulla caccia che invece la legge-quadro con la sua analitica previsione di molti punti ha, a nostro avviso, violato togliendo alla facoltà legislativa delle Regioni spazi importanti per manifestarsi e per esprimersi.
La necessità di proporle delle modifiche è nata dalla valutazione di alcuni elementi della legge: in qualche caso si tratta di interpretazione autentica della norma. In questo Consiglio risuona ogni volta la necessità di rivedere e di aggiornare le leggi approvate in questi anni, quindi non vedo perché si debba gridare allo scandalo se anche questa legge è meritevole di qualche aggiornamento.
La Giunta aveva predisposto modifiche su quattro articoli, mentre la Commissione, con un lavoro attento, scrupoloso, dopo consultazioni varie ha ritenuto poi di allargare la fascia del suo interesse ad altre disposizioni ed ha formulato il testo arrivato in Consiglio.
Vorrei ancora fare una precisazione preliminare. Non è vero che le interpretazioni e le modifiche che intendiamo dare alla legge siano nel senso di un indiscriminato favore verso i cacciatori (anche se l'Assessore alla caccia appartiene alla categoria dei Caini, per rifarci alla figura introdotta questa mattina). Ci sono nelle norme introdotte alcune misure più restrittive e più severe e che vanno nella direzione di una maggiore tutela del patrimonio naturale e di una maggiore restrizione all'attività venatoria.
L'art. 29 che prevede gli abbattimenti per caso fortuito e la disponibilità materiale di selvaggina. Un cacciatore che abbatte l'animale proibito si reca alla Provincia o al Comune di residenza dicendo che l'ha trovato, e dopo la stesura di un verbale gli .viene restituito. Diciamo che in questi casi, comunque, è escluso l'utilizzo dell'animale abbattuto per caso fortuito o per forza maggiore da parte dell'interessato, per cui il Comune o la Provincia provvede alla destinazione di pubblico interesse.
Un'altra norma prevede limiti maggiori per quanto riguarda la caccia su terreno innevato che prevede un limite vicino alle sponde delle rive dei corsi d'acqua perenni.
Un'altra norma importante è stata introdotta in senso restrittivo e riguarda l'aumento delle pene per coloro che detengono trofei di animali proibiti. In questo caso con una norma molto severa abbiamo parificato la detenzione del trofeo dell'animale all'uccisione dell'animale con pene pecuniarie che arrivano ad un massimo di tre milioni. Abbiamo cioè sanzionato con particolare rigore la detenzione di trofei di animali proibiti che è uno dei moventi che può ingenerare il bracconaggio. C'è la norma sulla distanza dei 150 metri dai fondi in attualità di coltivazione che era una cautela ritenuta eccessiva e che, se applicata alla lettera avrebbe di fatto bloccato l'attività venatoria in qualunque parte.
Vi è un'altra norma che riguarda l'uso del fucile a canna liscia l'unica arma possibile per cacciare il cinghiale, con un'eccezione per le zone di montagna perché si ritiene sia pericoloso cacciare il cinghiale nel bosco con il fucile a canna rigata.
Ci sono poi i punti sui quali si soffermava il collega Marchesotti con osservazioni che mi paiono in larga parte condivisibili. L'Assessore Marchesotti vorrebbe estendere anche ai proprietari dei terreni le norme che riguardano il consenso dei conduttori. Sono meno attento di lui alla tutela della proprietà privata. Penso che si possa fare a meno di includere i proprietari perché nella realtà delle colline o delle zone di campagna spesso i proprietari sono emigrati da 50 anni e andarne alla ricerca è un'operazione complessa. La norma prevede una procedura per la verifica del consenso che ricalca più o meno quella degli strumenti urbanistici che impongono ai proprietari vincoli molto severi. Il collega Marchesotti ha ragione quando solleva la necessità che la norma comprenda anche la procedura per rendere noto il provvedimento agli interessati e non credo sia difficile introdurre nell'art. 1 un emendamento che riguarda la notifica ai conduttori.
All'art. 12 si dovrebbero richiamare le procedure della notifica agli interessati.
Art. 3. L'immissione della selvaggina dopo il 1° aprile è una richiesta venuta dalle Amministrazioni provinciali di Vercelli e di Novara nel corso della consultazione, che hanno eccepito che il prevedere l'obbligo di lanci di selvaggina entro il 1° aprile creerebbe dei problemi per l'agricoltura.
Personalmente non ho nessuna difficoltà a lasciare immutato il testo del vecchio art. 24. La Commissione non ha inteso in alcun modo salvaguardare i fagianodromi con questa disposizione, ma questa esigenza è stata avanzata dalle Amministrazioni provinciali e per la Giunta non vi è difficoltà a lasciare il testo iniziale, però sapendo che c'è questa incompatibilità.
La Commissione ha introdotto la norma che consente le facoltà di scelta per la caccia in due possibili aree, o in una zona di gestione e in un comparto alpino. Questo discorso vale soprattutto per il cacciatore di città che, dovendo scegliere il luogo dove cacciare, può non essere vincolato ad esercitare la caccia in un unico posto per tutto l'anno.
Un'altra norma che è stata richiesta dalle stesse associazioni naturalistiche prevede la presenza (primo comma dell'art 63) dei rappresentanti delle associazioni naturalistiche nella gestione dei comparti alpini.
Art. 13. La limitazione nelle riserve era una norma di interpretazione dubbia. A dire il vero le Amministrazioni provinciali consulta te ritenevano che l'unica interpretazione possibile fosse quella contenuta all'art. 13 con un discorso di questo tipo: l'art. 71 ha due commi, tra loro in potenziale contrasto, il primo prevede una norma che le riserve, in rigore fino al 31 dicembre 1980, quando scadrà il regime previsto dalla legge-quadro, sono sottoposte alla disciplina della legge-quadro nazionale l'ultima parte del secondo comma dice che "sono soggette alle limitazioni di cui alla presente legge". Allora, per quanto riguarda il numero dei capi vale il richiamo della legge-quadro nazionale o vale la dizione "limitazione di cui alla presente legge"? Le Amministrazioni provinciali erano orientate a ritenere valevole la prima interpretazione sotto il presupposto giuridico che essendo i concessionari di riserve obbligati al lancio di selvaggina e avendo da una parte degli oneri, non potessero dall'altra parte essere privati della naturale conseguenza positiva degli oneri supportati, cioè l'abbattimento. Si riteneva che un'interpretazione diversa avrebbe dato luogo a contenziosi e ad una situazione ingovernabile.
Abbiamo preferito sanzionarla con una norma interpretativa che prevedesse questo. E' chiaro che c'è un regime diverso nelle riserve e fuori dalle riserve: è il presupposto stesso delle riserve ed anche la ragione per la quale si va alla loro trasformazione o alla loro eliminazione. Però, finch la legge consente la sopravvivenza di questo istituto, non si pu artatamente modificarne alcuni punti essenziali. Quindi valgono per le riserve tutte le limitazioni previste dalla legge regionale, quella dei giorni, quella delle specie cacciabili, quella delle norme relative al periodo innevato, con un'unica limitazione che è quella del numero dei capi che non può applicarsi perché è correlata all'obbligo che il concessionario ha di immettere i capi. Questa era l'interpretazione data da tutti e devo dite che nel corso della consultazione tutte le associazioni venatorie si sono espresse favorevolmente alla modifica della legge, quindi non c'è stato dissenso su questa norma.
Art. 72. La possibilità di trasformazione di alcune riserve in aziende faunistico-venatorie, è lasciata alla Giunta regionale, sulla base della valutazione delle loro caratteristiche. La legge-quadro nazionale fa riferimento a tre tipi di zone: zone umide, la presenza di fauna alpina, la presenza di grandi ungulati. La legge regionale si riferisce a questa norma il che introduce una rigidità che la legge-quadro non aveva assorbendo nel Piemonte una normativa, come quella delle zone umide, che dettata per tutta Italia si giustifica, ma che nella realtà del Piemonte ha molto meno rilevanza. In Piemonte le zone più significative sono le zone che contengono animali autoctoni della fauna piemontese, non immessi, peraltro allevabili, come la pernice rossa e la starna. Prevedere che una riserva gestita non con criteri di speculazione, che abbia solo pernice rossa o starna, non possa essere trasformata in azienda faunistico-venatoria con impegni ed obblighi per i concessionari e che invece lo possa essere un fagianodromo con due campi allagati e alcune anatre che configurano una zona umida, è un non senso; ripristinare il testo della legge-quadro nazionale consente alla Regione di utilizzare il suo potere discrezionale salvaguardando quelle zone che meritano di essere salvaguardate, sentita la consulta, sentite le associazioni. I punti che sollevava il Consigliere Marchesotti sono accettabili con eccezione dell'art. 13.
Con queste modifiche la legge del Piemonte sarà una buona legge, sulla quale ci stiamo confrontando con le altre Regioni, intorno alla quale troviamo consensi per l'azione di modifica alla legge-quadro nazionale alla quale speriamo si possa arrivare presto.



PRESIDENTE

Per sveltire i lavori, prego il Presidente della VI Commissione di riunirne i membri per un esame dei vari emendamenti. Nel frattempo propongo di passare all'esame di un altro punto all'ordine del giorno.


Argomento: Università

Esame legge rinviata dal Governo "Diritto allo studio nell'ambito universitario" (rinvio)


PRESIDENTE

Punto nono all'ordine del giorno: Esame legge rinviata dal Governo "Diritto allo studio nell'ambito universitario".
La parola all'Assessore Ferrero.



FERRERO Giovanni, Assessore all'istruzione

Il Presidente del Consiglio ha adottato una procedura non consueta giustamente in questo caso. Non si tratta di una legge nuova, ma di completamento, ai sensi del Regolamento e dello Statuto, di un iter avviato alla fine della passata legislatura e riproposto al Consiglio regionale dopo le osservazioni del Governo. Come i Consiglieri sanno in questi casi si procede direttamente al dibattito e alla votazione. Non si tratta più di illustrare la legge, bensì gli atteggiamenti e gli orientamenti della Giunta in merito al complesso problema del diritto allo studio a livello universitario. Sappiamo molto bene che questa legge sia nella formulazione originaria sia dalle integrazioni in accoglimento delle obiezioni del Governo, non basta e non risolve, nei tempi medi e nei tempi lunghi, i complessi e molteplici problemi. Innanzitutto, non è sufficiente perché il ruolo degli studenti e dei docenti, risulta, rispetto alla precedente versione, attenuato non tanto nella quantità o qualità della partecipazione, ma nell'incidenza delle decisioni in quanto, com'è noto, si passa da un parere vincolante in alcune materie ad un parere obbligatorio ma non vincolante, nel complesso delle materie. Il parere vincolante fu introdotto nella prima stesura proprio per garantire che all'autonomia universitaria facesse riscontro una puntuale possibilità di chiedere e di ottenere un riesame completo di eventuali atti o provvedimenti nel momento in cui l'espressione del mondo universitario ritenesse quegli atti e quei provvedimenti contrari ad una corretta interpretazione del rapporto con il mondo universatio stesso.
E' quindi necessario per il futuro, al di là degli schemi di una legge quadro nazionale, definire da un lato il ruolo e i rapporti tra l'autonomia e la potestà legislativa della Regione e l'autonomia dell'Università e delle diverse componenti che in essa vivono, dall'altro.
Ritengo che il processo necessario per affrontare una questione del genere debba necessariamente coinvolgere il tema del decentramento universitario che, per opinione di questa Giunta, è uno dei temi centrali per riaprire un discorso reale di fruibilità dell'Università e debba affrontare il rapporto corretto tra Università e ambiti territoriali nelle zone del Piemonte sud e nelle zone del Piemonte nord e il riesame dei rapporti e delle relazioni che, a partire dalla prima legislatura, hanno sempre connotato in modo convergente, quando non assolutamente unitario, il dibattito del Consiglio.
Credo debba anche essere considerata la natura del rinvio, non tanto in materia istituzionale, quanto in materia di potestà regionale ad avere contatti troppo stretti con le normative statali in materia di Università.
In sostanza, credo che per la complessità dei temi particolari che vengono sollevati, i tempi per compiere con la dovuta serietà un esame di questo genere non siano compatibili con tempi imposti da necessità organizzative ed operative dei servizi attuali.
Si tratta quindi di immaginare, e questa è l'intenzione della Giunta un'ampia apertura di discussione nei prossimi mesi, a partire da provvedimenti, documenti e materiali che auspico non siano fin dall'inizio così irrigiditi da riproporre una meccanica alternativa, ma che siano sufficientemente essenziali e centrati su questioni che gli stessi studenti hanno sollevato, da far sì che la partecipazione e la discussione non sia un fatto tecnico e giuridico, ma sia un fatto culturale e politico. A questo processo di costruzione credo debba essere necessariamente chiamato a partecipare con un ruolo rilevante il Governo e per esso lo stesso Ministero della Pubblica Istruzione.
In sostanza, la potestà legislativa regionale, nell'ambito dell'attuale legislazione statale, in presenza di un convergente e concomitante sforzo in termini interpretativi e attuativi da parte delle competenti autorità scolastiche, credo possa individuare aree di soluzione per il problema sollevato. Non si tratta di far sì che la Regione entri nell'ambiente universitario promuovendo elezioni o compiendo altri atti di questo genere ma ai tratta di far sì che le autorità accademiche, e quindi l'autonomia dell'Università, si dispieghino nel concorrere ad esprimere volontà e soggetti alla gestione che il D.P.R. 616 demanda al complesso delle autonomie locali. Come concretamente si garantisce una sorta di "deistituzionalizzazione", comunque di trasferimento diretto in termini di autogoverno di alcune collettività di questioni delicate, quali quelle, ad esempio, della stampa delle dispense, o altre, che possono essere di volta in volta affrontate. La questione offre una sua delicatezza perché il rapporto con organismi di questa natura deve essere visto con una normativa particolare, perché, di per sé, uno stretto richiamo giuridico porterebbe a riassumere questi rapporti in un mero rapporto di tipo privatistico e quindi con una struttura sostanzialmente esterna cosa che invece non deve essere rispetto a una gestione partecipata di queste cose.
Questa legge non è, comunque, l'ultimo atto che il Consiglio è chiamato a discutere. E' indispensabile procedere sulla base di questa votazione alla discussione è alla stesura di una nuova le :e che proceda all'inquadramento.



(Proteste dalla tribuna del pubblico)



PRESIDENTE

Ricordo al pubblico che non può intervenire.



FERRERO Giovanni, Assessore all'istruzione

Se il residente lo consente, credo che a questa obiezione si possa dare una risposta.
La materia che viene affrontata è la disciplina del diritto allo studio per gli universitari. Esistono anche altri problemi che l'ordinamento italiano chiede siano trattati con legge, che non toccano le questioni istituzionali di principio, ma che toccano invece la modalità con cui si opera concretamente il pagamento degli stipendi a chi lavora, per esempio e che richiedono nella fattispecie una legge di inquadramento, così come il Consiglio ha sempre fatto per tutte le materie di cui al D.P.R. 616. Tra l'altro l'inquadramento del personale, qualunque sia la soluzione interna all'ambito degli Enti locali, che viene adottata non comporta mutamenti retributivi di livello, di funzioni perché in tutto il sistema delle autonomie locali esiste omogeneità e unità di trattamento.
Vi sono infine delle questioni che né con questo provvedimento legislativo né con un provvedimento legislativo più tecnico potremmo affrontare, che non sono rinviabili né ai tempi della legge-quadro nazionale né ai tempi di una ridiscussione e di un dibattito partecipato e politico sul tema dell'erogazione dei servizi e del diritto allo studio.
Esistono in sostanza problemi Contingenti, ma rilevantissimi, di uniformità di trattamento degli studenti nelle diverse Opere universitarie di rapporto con l'ente collegi, che è privato, che comunque è presente ed opera a Torino, di rapporti con la capacità effettiva di fornire pasti e servizi delle Opere, così come oggi si configurano, che richiederanno comunque un intervento tempestivo della Regione.
Ricordo che esiste una tradizione di impegno e di rapporto unitario tra tutti i partiti che nella passata legislatura si è concretizzata in alcuni documenti, discussi e approvati dall'allora V Commissione del Consiglio regionale, che chiedevano tassativamente ai Consigli di amministrazione di assicurare, per questa fase, l'assoluta omogeneità di trattamento e una adeguata capacità di risposta in termini di quantità dei servizi erogati.
Credo che su questo punto si possa procedere anche in via amministrativa, sulla base della continuità che ha sempre segnato la nostra attività in applicazione di documenti che nella passata legislatura erano emersi.
Quindi questa non è la conclusione del dibattito, né una relazione alla legge, è una doverosa puntualizzazione, forse in termini tecnici, ma coerente con le posizioni che il sottoscritto ha assunto, a nome della Giunta, in altre sedi pubbliche, posizione che segna e che caratterizza la fase che con oggi non si chiude, ma si apre per il futuro.



(Applausi dalla tribuna del pubblico)



BONTEMPI Rinaldo

Abbiamo sempre convenuto che i dibattiti in Consiglio debbano avere coerenza nel comportamento del pubblico in tutti i momenti. Chiedo che si continui così.



PRESIDENTE

D'accordo.
Ha chiesto di intervenire il Consigliere Emilia Bergoglio Cordaro. Ne ha facoltà.



BERGOGLIO Emilia

Signor Presidente, colleghi, confesso di essere un po' imbarazzata dopo le puntualizzazioni fatte dall'Assessore Ferrero. Dal suo intervento non ho capito quali siano le motivazioni che portano la Giunta e la maggioranza ad insistere per un'approvazione rapida della legge.
Tutta una serie di motivi, che per la verità questa sera non sono stati portati nell'introduzione data dall'Assessore, ma che in Commissione si sono lungamente dibattuti, non sono stati ricordati. Forse perché egli stesso si è reso conto di quanto siano fragili.



FERRERO Giovanni, Assessore all'istruzione

Ho illustrato l'atteggiamento e non le motivazioni. Nella replica illustrerò, con tutti i dettagli, sulla base delle vostre e altrui proposte.



BERGOGLIO Emilia

Infatti, le ho chiamate puntualizzazioni.
In ogni caso, tutta una serie di motivi che sono contenuti nella legge e che già in altra occasione il Consigliere Conti aveva illustrato all'allora Consiglio e all'allora Giunta, vengono puntualmente e sostanzialmente ripresi in questa proposta che, sia pure modificata, viene presentata all'attenzione del Consiglio. Si ripropone cioè di mettere sotto la diretta ed esclusiva gestione del Comune di Torino tutta la materia del diritto allo studio nell'ambito universitario; si ripropone di trasformare l'ente delegato in un vero e proprio organo di programmazione della materia, decurtando così le funzioni di programmazione che sono proprie della Regione; si tenta di ridurre al massimo la specificità universitaria delle attività e degli interventi in materia; si assicura, in sostanza all'ente delegato una più ampia discrezionalità nel definire il campo, le tipologie e le modalità degli interventi.
Credo che queste osservazioni fatte in allora si possano riproporre puntualmente in questa sede perché nulla è venuto a modificare la struttura della legge, se non degli elementi che, anche a parere del l'Assessore, di fatto peggiorano l'impostazione; laddove si voleva garantire, almeno nelle intenzioni della maggioranza, la possibilità di incidere nelle decisioni sono di fatto modificate e ulteriormente ridotte nelle osservazioni del Governo, per cui il parere della Commissione è soltanto più un parere obbligatorio, ma non vincolante. E ben sappiamo la fine che fanno i pareri obbligatori nel senso che se si ripropongono alla volontà di chi deve amministrare vengono accettati, se esprimono posizioni diverse, non vengono tenuti in nessuna considerazione.
Devo sottolineare un altro punto dell'illustrazione che ha fatto l'Assessore.
L'Assessore mette in evidenza che ci sono degli aspetti, quale quello del rapporto tra l'autonomia dell'Ente Regione e l'autonomia dell'Università, che devono trovare dei punti di sbocco e di attuazione e che, nel rispetto appunto di questi principi, si debbono salvaguardare. Mi pare che questo aspetto certamente non possa essere salvaguardato dalla proposta che si fa di delegare al Comune; espropriando l'Università e la Regione dei compiti di intervento in questa materia si evita di entrare nel merito della materia stessa.
L'Assessore ha evidenziato tutta una serie di altri argomenti. Sono due i punti, a mio avviso, che debbono essere ulteriormente ripresi, da un lato la sua dichiarazione di temporaneità dell'affrontare il tema oggetto di questa legge, comunque dei tempi necessari perché la legge diventi operante.
E' bene che su queste cose si faccia chiarezza anche perché mi sembra che il documento distribuito questa mattina, dopo l'assemblea tenutasi al Politecnico, dimostri che forse non c'è sufficiente chiarezza nella conoscenza di questi problemi. Non c'è certamente bisogno di questa legge per avviare un processo di trasformazione e di modifica dei servizi o comunque per incominciare ad avviare una serie di procedure unificate perché già l'Ente Regione con la deliberazione del mese di dicembre 1979 di fatto è stato autorizzato affidando all'Assessore all'istruzione o a un suo delegato, il coordinamento delle attività delle Opere universitarie.
A noi sembra che da parte della Regione ci sia una fretta eccessiva nel delegare comunque questi servizi all'ente delegato e tutti sappiamo che l'ente delegato è il Comune di Torino perché in questo momento non esistono altre sedi universitarie. Su questo tema occorre fare un atto di riflessione.
Ci è stato detto: "quali proposte alternative fate?" Questo è importante perché non basta limitarsi a criticare delle norme proposte: bisogna anche offrire dei suggerimenti.
Posto che la legge-quadro non è ancora un atto formale; posto che ci sono soltanto delle ipotesi, dei progetti, delle proposte; posto che anche molta fantasia in più rispetto alle possibilità reali che si potranno in futuro delineare non si potrà mettere in atto (o ci sarà la possibilità di istituire un ente autonomo o ci sarà la possibilità di delegare a consorzi di Comuni o di Province o ci sarà l'istituto della gestione diretta), noi diciamo che, nella fase transitoria di questo momento di temporaneità ricordato dall'Assessore, si potrebbe benissimo continuare recependo il personale nelle strutture regionali, una gestione diretta con l'impegno delle forze politiche e della Giunta ad attuare un diverso provvedimento al momento in cui la le e-quadro consentirà di avere una visione più precisa di questo problema. La gestione diretta salvaguarderebbe realmente le possibilità future di modifica di questo provvedimento. Non vediamo le stesse possibilità e le stesse prospettive nella delega ad altro ente.
Questo, dal punto di vista del bilancio, non creerebbe nessuna difficoltà; dal punto di vista dell'inquadramento del personale, lo stesso Assessore ha ricordato che le normative che regolano l'inquadramento del personale nell'Ente Regione come nell'Ente Comune sono le stesse, quindi valgono nei confronti della delega al Comune e viceversa.
C'è poi la possibilità dell'ente autonomo, in misura analoga a quanto proposto dalla Regione Lombardia, provvedimento votato anche dalle forze politiche che attualmente propongono a questo Consiglio regionale la delega al Comune. Ricordo questo non per creare delle polemiche, ma perché si possono trovare diverse soluzioni. Non è vero che la soluzione della delega al Comune è l'unica possibile per garantire la gestione in questa situazione di temporaneità: se così fosse non si sarebbero votati in altre Regioni provvedimenti differenti con i voti delle forze politiche che qui sostengono il contrario.
Non siamo favorevoli alla proliferazione di enti, ci sono però dei momenti e delle materie che, per la loro specificità e particolarità, come certamente è il diritto allo studio, che meglio e più direttamente si gestiscono se vengono coinvolti in una reale assunzione di responsabilità gli utenti dei servizi. In questo caso credo si debba leggere la reale volontà politica di quelle forze che sempre parlano di partecipazione, di decentramento e di coinvolgimento alla gestione dei servizi; con questo provvedimento, che consentirebbe di valutare, di verificare la volontà reale di decentrare e di far partecipare, si verifica invece un atteggiamento che di fatto vanifica ogni possibilità reale di partecipazione diretta delle forze interessate alla gestione.



(Applausi dalla tribuna del pubblico)



PRESIDENTE

Prego il pubblico di non intervenire e di lasciare parlare tranquillamente l'oratore.



BERGOGLIO Emilia

Presidente, convengo che non si debba applaudire perché non lo permette il Regolamento, ma capita assai raramente che un professore venga applaudito dagli studenti! Questo provvedimento che la Giunta propone al Consiglio e che prossimamente voteremo, di fatto, è la negazione del principio che da più parti è stato ripetutamente sollecitato.
Proprio perché siamo una forza politica responsabile che non vuole strumentalizzare i problemi, ma che vuole essere attenta alla soluzione di essi, proponiamo una gestione diretta e proponiamo che la Commissione consultiva (che diversamente non potrebbe essere) sia assorbita presso la Regione e sia di consulenza, anziché per l'Assessore del Comune di Torino per l'Assessore regionale.
Se realmente c'è la volontà di studiare un altro provvedimento più complessivo che consenta di arrivare al diritto allo studio in modo diverso, non vediamo la necessità di passare questo provvedimento in questa forma con tanta urgenza.
Il provvedimento reale da fare è una legge di assorbimento del personale e di aggiunta di un apposito capitolo nel bilancio della Regione per queste iniziative. Per tutti gli altri problemi: lo studio di una diversa posizione delle mense rispetto alle varie Opere, la possibilità di integrazione dei servizi offerti, sarà sufficiente stabilire una serie di incontri e di chiarimenti che, comunque, in questa fase, non potrebbero essere svolti diversamente perché anche nel periodo di transizione non sarà possibile imporre agli enti autonomi servizi diversi se diversi non li vogliono fare.
Quindi una diversa strutturazione delle Opere del Politecnico, per esempio, di cui si è parlato questa mattina, se non ci sarà buona volontà da parte di tutti gli interessati, non si risolverà a tempi brevissimi. E questo va ricordato perché le informazioni ai cittadini utenti e alle forze politiche devono essere date in maniera complessiva onde evitare, come è capitato in altre occasioni, che si assumano delle posizioni senza conoscere completamente il problema.
Non mi è parso di scorgere un grande entusiasmo da parte dell'Assessore Ferrero nella sua introduzione. L'Assessore ha dichiarato anche pubblicamente che questa legge non piace neppure a lui.
Mi permetto di citare alcune osservazioni che sono state fatte in sede di Consiglio di amministrazione dalla prof.ssa Marchiaro, attualmente Vicepresidente del Consiglio. A motivazione della delega al Comune definita in quella sede come unica scelta possibile, la prof.ssa Marchiaro ha parlato di "unità del diritto allo studio", "Comuni che hanno dimostrato una grande sollecitudine verso l'Università", "possibilità di integrazione dei servizi attualmente gestiti dalle Opere con i servizi del territorio".
Su quest'ultimo punto sarebbe necessario qualche chiarimento. Che cosa si intende per integrazione? Si intende che i servizi del Comune vengono messi a disposizione degli studenti universitari? Gli studenti che abitano a Torino, come tutti gli altri cittadini, già hanno diritto di usufruire dei servizi del Comune. Se si intende invece che i servizi gestiti attualmente, sotto qualsiasi forma, dalle Opere universitarie debbano essere messi a disposizione dei cittadini torinesi bisognerà individuare forme che giustifichino questa impostazione.
Ho posto degli interrogativi perché da quella frase non mi sembra corretto trarre conclusioni (che forse mi potrebbero anche balenare).
Si dice inoltre che "è l'unico modo evidente per garantire una partecipazione reale senza lesione di autonomia".
Questi quattro punti sono stati citati per difendere la scelta della delega al Comune di Torino ed invece io li cito per difendere la scelta di non delegare al Comune di Torino i servizi: l'unità del diritto allo studio degli studenti della Regione si difende meglio a livello di Ente Regione che non delegando tutto al Comune; non capisco poi "la sollecitudine dei Comuni nei confronti dell'Università"; in quanto poi alla "partecipazione reale senza lesione dell'autonomia" non faccio alcun commento.
Concludo per ricordare che c'è un comunicato dei Cattolici Popolari del Politecnico, di cui attendevo lettura da parte del Presidente come informazione al Consiglio.



PRESIDENTE

Ho esaminato il documento che però non porta alcuna firma.



BERGOGLIO Emilia

Io leggo "Cattolici Popolari del Politecnico". Mi permetto di comunicare ai colleghi il contenuto di questo documento posto che questa mattina ci è stato trasmesso dalla delegazione degli studenti: "Questa mattina si è svolta un'assemblea presso il Politecnico sul problema delle mense. Il tema oggetto dell'assemblea è stato strumentalizzato per strappare all'assemblea il consenso sulla proposta di legge regionale, in voto oggi pomeriggio, che sancisce il passaggio delle Opere universitarie al Comune di Torino. La manovra è stata possibile perché, cogliendo un bisogno reale degli studenti, avere una mensa efficiente, si è preteso di offrire come unica soluzione la legge in questione approfittando del fatto che pochissimi studenti ne erano a conoscenza. I Cattolici Popolari sentono come tutti urgente risolvere il problema delle mense, ma denunciare la scorrettezza con cui gli studenti di sinistra hanno fatto passare una strategia politica strumentalizzando un reale bisogno degli studenti. I Cattolici Popolari chiedono alla Regione di prendere provvedimenti, in accordo con il Comune, per l'apertura della mensa di Corso Lione 44 e di affrontare urgentemente la legge al diritto allo studio che veda gli studenti principali protagonisti. Chiedono l'unificazione della gestione dei servizi delle Opere universitarie del Politecnico e dell'Università, di cui gli studenti hanno diritto, in cui venga garantita una reale partecipazione degli stessi e venga salvaguardata una reale autonomia dell'Università.
A tale scopo chiedono che il presente comunicato venga letto oggi in Consiglio regionale".
Credo di aver illustrato sufficientemente i motivi per i quali già in passato il Gruppo D.C. aveva espresso un atteggiamento contrario.
Mi auguro che le proposte alternative che ho avanzato vengano attentamente esaminate da parte della maggioranza. Soltanto un intervento che non costituisca dei vincoli consentirà di discutere con serenità e obiettività e permetterà di avere una legge per il diritto allo studio più concreta e più rispondente ai bisogni degli studenti della Regione.



PRESIDENTE

Ringrazio la signora Bergoglio Cordaro. Ritengo che i suggerimenti che ha portato saranno tenuti in evidenza, come pure quelli dell'Assessore e direi che gli otto giorni che abbiamo a disposizione possono portare a delle modifiche.


Argomento:

Esame legge rinviata dal Governo "Diritto allo studio nell'ambito universitario" (rinvio)

Argomento:

Sul prosieguo dei lavori


PRESIDENTE

Ora, come d'accordo, dovremmo passare alla valutazione della legge sulla caccia, mentre al primo punto dell'ordine del giorno della prossima seduta vi sarà la continuazione del dibattito sul diritto allo studio.



VIGLIONE Aldo

Vorrei sapere come si svolge questa seduta, se è stato stabilito che l'Assessore avrebbe fatto la sua relazione e sarebbe seguito solo un intervento, oppure se il dibattito prosegue. A me era stato comunicato che si era concordato tra i Capigruppo che interveniva soltanto l'Assessore e poi si chiudeva, proprio per consentire agli studenti che assistevano dalla tribuna di avere la completezza di un quadro.



BONTEMPI Rinaldo

A me sembra che si dovesse limitare al minimo l'introduzione di questo argomento, poiché avevamo in pendenza una votazione. Credo che non ci sia un patto di ferro: se c'è tempo credo che possa parlare chi lo desidera non ci sono accordi se non quelli legati al riempimento di un vuoto temporale che si è provocato abbandonando la discussione sulla caccia.



PRESIDENTE

Posso accettare il suggerimento del collega Bontempi, in quanto la Commissione non è ancora ritornata. Se qualcuno intende intervenire gli do senz'altro la parola.



(Il Consigliere Viglione protesta)



PRESIDENTE

Sospendo la seduta in attesa del rientro della Commissione.



(La seduta, sospesa alle ore 18,55 riprende alle ore 19,05)


Argomento: Protezione della natura (fauna, flora, minerali, vigilanza, ecc.) - Caccia

Esame progetto di legge n. 6: "Interpretazione autentica e modifiche alla legge regionale 17 ottobre 1979, n. 60 recante norme per la tutela della fauna e la disciplina della caccia" (seguito)


PRESIDENTE

La seduta riprende.
Passiamo alla votazione dei vari articoli che riguardano "Interpretazione autentica e modifiche alla legge regionale per la tutela della fauna e la disciplina della caccia".
Articolo 1 - "Il terzo comma dell'art. 11 è così modificato: 'Anche su richiesta di Associazioni venatorie o cinofile riconosciute con il consenso dei conduttori agricoli aventi la disponibilità di almeno 1'80% dell'area interessata ed essendo valido anche il consenso risultante tacitamente dalla mancata opposizione entro 60 giorni, la Provincia, in attuazione dei piani territoriali faunistici, a norma dell'art. 6, delibera l'istituzione di:'.
All'art. 11, infine, è aggiunto il seguente comma: 'Nelle more di adozione dei primi piani territoriali provinciali faunistici la Giunta provinciale, sentita la Consulta provinciale per la tutela della fauna e la disciplina della caccia, può istituire zone di tipo a), b) e c) e può autorizzare lo svolgimento di gare dei cani da ferma e da seguito all'interno delle zone di ripopolamento e cattura' ".
La parola al Consigliere Mignone per l'illustrazione del primo emendamento all'art. 1.



MIGNONE Andrea

La modifica all'art. 1 riguarda le procedure attraverso le quali si individuano le zone per addestramento ed allevamento cani e le procedure per avvertire i conduttori dei terreni sull'istituzione di queste.
Praticamente la Commissione propone un emendamento sostitutivo del primo comma: il primo comma dell'art. 1 del disegno di legge in esame è sostituito dal seguente: "Il terzo comma dell'art. 11 è così modificato: 'Anche su richiesta di Associazioni venatorie o cinofile riconosciute la Provincia, in attuazione dei piani territoriali faunistici, a norma dell'art 6, individua le seguenti zone: a) zone in cui sono permessi l'addestramento, l'allenamento e le gare dei cani da ferma b) zone in cui sono permessi l'addestramento, l'allenamento e le gare dei cani da seguito c) zone individuate in campi in cui sono permessi l'addestramento e l'allenamento dei cani da ferma.
La delibera contenente la proposta di individuazione delle suddette aree viene trasmessa ai Comuni interessati per l'affissione all'Albo Pretorio e pubblicizzata mediante affissione di manifesti.
I conduttori agricoli interessati possono comunicare alla Provincia entro 60 giorni dalla pubblicazione, la loro opposizione. La Provincia, ove sussista il consenso dei conduttori agricoli aventi la disponibilità di almeno l'80 % dei fondi costituenti l'area interessata, ed essendo valido anche il consenso risultante tacitamente dalla mancata opposizione entro 60 giorni, delibera l'istituzione delle zone'".



PRESIDENTE

Si proceda alla votazione dell'emendamento proposto.
L'emendamento è approvato con 40 voti favorevoli e 2 astenuti.
La parola al Consigliere Mignone per l'illustrazione del secondo emendamento all'art. 1.



MIGNONE Andrea

Al secondo comma, dopo la parola "faunistici" (nelle more di adozione dei primi piani territoriali provinciali faunistici....) la Commissione d'intesa con la Giunta, propone l'aggiunta: "....e, comunque, non oltre il 31 dicembre 1983".



PRESIDENTE

Si proceda alla votazione dell'emendamento.
E' approvato all'unanimità dei 42 Consiglieri presenti in aula.
Si proceda alla votazione, per appello nominale, dell'art. 1.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico il risultato della votazione: presenti e votanti 43 hanno risposto SI 39 Consiglieri si sono astenuti 4 Consiglieri L'articolo 1 è approvato.
Articolo 2 - "Il secondo comma dell'art. 12 è così modificato: 'Tali aree devono essere preferibilmente individuate nelle fasce perimetrali o limitrofe ai parchi naturali nonché in zone vallive, in zone umide ed in zone ad agricoltura svantaggiata, per estensioni non inferiori a 4.000 ettari'.
Il quarto comma dell'art. 12 è così modificato: 'In caso di proposta da parte di Associazioni venatorie riconosciute, è richiesto il consenso degli Enti locali interessati; è comunque richiesto il consenso esplicito o tacito, dei conduttori agricoli aventi la disponibilità di almeno l'80% dell'area interessata' ".
La parola al Consigliere Mignone per l'illustrazione degli emendamenti.



MIGNONE Andrea

Al primo comma, emendamento aggiuntivo: dopo le parole "per estensioni non inferiori a 4.000 ettari" aggiungere "e non superiori ai 20.000 ettari".
Leggo anche l'emendamento modificativo: "Al secondo comma, dopo le parole 'Enti locali interessati' sostituire con le parole 'è comunque richiesto il consenso dei conduttori agricoli aventi la disponibilità di almeno 1'80% dei fondi costituenti l'area interessata, secondo le procedure dell'articolo precedente' ".



PRESIDENTE

La parola alla signora Vetrino Nicola.



VETRINO Bianca

La nostra motivazione era determinata dal fatto che le autogestite per poter funzionare devono raggruppare al massimo due o tre Comuni. Poiché il Comune tipo piemontese ha in media una superficie di 2.000 ettari l'autogestita ottimale ha dunque una superficie di 4-6 mila ettari. In una tale autogestita si può fare della sorveglianza. Noi eravamo d'accordo che si mantenesse il testo originario della legge, che ci garantiva di più rispetto a queste cose. Comunque, ringrazio l'Assessore che ha dimostrato almeno buona volontà nell'apportare questa correzione che, comunque, non è quella che noi chiedevamo.



PRESIDENTE

Si proceda alla votazione del primo emendamento.
E' approvato con 40 voti favorevoli e 3 astenuti.
Chi è favorevole al secondo emendamento alzi la mano.
E' approvato con 39 voti favorevoli e 4 astenuti.
Passiamo alla votazione dell'art. 2 così emendato.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico il risultato della votazione: presenti e votanti 38 hanno risposto SI 34 Consiglieri si sono astenuti 4 Consiglieri L'articolo 2 è approvato.
Articolo 3 - "Le parole '1° aprile' inserite nel secondo comma dell'art. 24, sono modificate con le parole seguenti: '1° settembre' ".
Vi sono due emendamenti, uno proposto dalla Giunta, con il quale si intende sopprimere completamente l'art. 3, quindi ripristinare la dizione della legge 60; l'altro emendamento sostitutivo è proposto dalla Commissione: alle parole "1° settembre" si propone di sostituire le parole "15 luglio".



SIMONELLI Claudio, Assessore alla caccia

La Giunta propone "1° luglio", se siete d'accordo.



PRESIDENTE

Il Consiglio concorda sulla proposta dell'Assessore Simonelli.
Chi è favorevole all'emendamento presentato dall'Assessore Simonelli alzi la mano.
L'emendamento è approvato con 40 voti favorevoli, 1 contrario e 4 astenuti.
Si proceda alla votazione dell'intero art. 3.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico il risultato della votazione: presenti e votanti 45 hanno risposto SI 39 Consiglieri hanno risposto NO 2 Consiglieri si sono astenuti 4 Consiglieri L'articolo 3 è approvato.
Articolo 4 - "All'art. 29 le parole 'alla destinazione' sono così modificate: 'ad una destinazione di pubblico interesse o sociale' ".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico il risultato della votazione: presenti e votanti 46 hanno risposto SI 41 Consiglieri si sono astenuti 5 Consiglieri L'articolo 4 è approvato.
Articolo 5 - "L'ultimo comma dell'art. 36 è così modificato: 'La domanda è proposta entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello per cui si chiede l'autorizzazione. La domanda deve contenere la rinuncia ad esercitare la caccia nel restante territorio regionale ad eccezione di un solo compatto alpino o della sola zona faunistica di pianura non sottoposta a regime di gestione sociale' ...
La signora Vetrino Nicola presenta il seguente emendamento: sopprimere le seguenti parole: "....ad eccezione di un solo compatto alpino o della sola zona faunistica di pianura non sottoposta a regime di gestione sociale".
La parola alla signora Vetrino Nicola.



VETRINO Bianca

Riteniamo che con questa legge, al di là della tutela, si debba anche proporre l'educazione del cacciatore. Credo che presupposto dell'autogestione debba essere il livello del cacciatore nel suo territorio; consentendo a chi frequenti le autogestite di andare anche oltre, faremo sì che non arriveremo mai alla rieducazione. Questo principio deve valere per i piemontesi di pianura ma anche per quelli di montagna e per i non piemontesi.
Rimaniamo fedeli al testo originale, convinti anche che in questo modo finiremo per andare al referendum di Pannella.



PRESIDENTE

Chi è favorevole all'emendamento presentato dalla signora Vetrino Nicola alzi la mano.
E' respinto con I voto favorevole, 36 contrari e 7 astenuti.
Passiamo ora alla votazione dell'art. 5.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico il risultato della votazione: presenti e votanti 45 hanno risposto SI 35 Consiglieri hanno risposto NO 2 Consiglieri si sono astenuti 8 Consiglieri L'articolo 5 è approvato.
Il Consigliere Viglione presenta un nuovo 5 bis: Articolo 5 bis - "L'art. 37 è così modificato dalla parola: 'un minimo di L. 300 milioni con il limite di L. 150 milioni per ogni persona danneggiata e di L. 10 milioni per danni ad animali e cose' ".
L'avvocato Viglione ritira il proprio emendamento.
Articolo 6 - "La lettera f) dell'art. 45 è così modificata: 'f) su terreni coperti in tutto o nella maggior parte da neve, ad eccezione della volpe, del cinghiale e del camoscio, nonché ad eccezione della fauna acquatica nelle zone paludose perenni e lungo i corsi d'acqua perenni il cui specchio sia di larghezza non inferiore a 3 metri, e salvo quanto disposto dall'art. 22 della presente legge'".
Viene presentato dalla VI Commissione il seguente emendamento: dopo le parole "zone paludose perenni" aggiungere le parole seguenti: "e lungo gli specchi e i corsi d'acqua perenni....".
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
L'emendamento è approvato con 41 voti favorevoli e 5 astenuti.
Passiamo alla votazione dell'art. 6 così emendato.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico il risultato della votazione: presenti e votanti 46 hanno risposto SI 41 Consiglieri si sono astenuti 5 Consiglieri L'articolo 6 è approvato.
Articolo 7 - "Le parole 'fondi in attualità di coltivazione' inserite nell'art. 47 sub b) sono soppresse".
Chiede di parlare il Consigliere Lombardi. Ne ha facoltà.



LOMBARDI Emilio

Esprimo voto contrario, a titolo personale e spero con la solidarietà di altri amici di Abele. Mi sembra che ridurre la distanza dei 150 metri a zero metri è una esagerazione. La legge è stata approvata pochi mesi fa e i Commissari che proposero questa distanza avranno certamente avuto delle valide motivazioni. Non posso esprimere voto favorevole e spero nella solidarietà di alcuni colleghi che tengono in considerazione i problemi prioritari dei coltivatori.



PRESIDENTE

Passiamo alla votazione dell'art. 7.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico il risultato della votazione: presenti e votanti 45 hanno risposto SI 30 Consiglieri hanno risposto NO 11 Consiglieri si sono astenuti 4 Consiglieri.
L'articolo 7 è approvato.



PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE PICCO



PRESIDENTE

Articolo 8 - "Sono inserite nell'art. 55 sia alla lettera d), in fine sia alla lettera e) dopo le parole 'non è consentita la caccia', le seguenti parole: 'e per chi ne detiene illegittimamente preparazioni e trofei' ".
La parola al Consigliere Cerchio.



CERCHIO Giuseppe

Siamo d'accordo su questa proposta. Occorre chiarire il termine "illegittimamente" per cui mi permetto di suggerire all'Assessore l'ipotesi di una circolare esplicativa in ordine a questa interpretazione.



SIMONELLI Claudio, Assessore alla caccia

Faremo un manifesto anche su questo punto. Il problema riguarda soprattutto i non cacciatori, cioè coloro che detengono trofei senza sapere che è proibito.



PRESIDENTE

Passiamo alla votazione dell'art 8



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico il risultato della votazione: presenti e votanti 45 hanno risposto SI 40 Consiglieri si sono astenuti 5 Consiglieri L'articolo 8 è approvato.
Articolo 9 - "L'ultimo comma dell'art. 62 è così modificato: 'Ogni comparto deve comunque avere una estensione non inferiore a 20.000 ettari, fatta eccezione per le province che non dispongono di tale superficie alpina contigua, anche per effetto dell'istituzione di parchi e riserve naturali'".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico il risultato della votazione: presenti e votanti 45 hanno risposto SI 40 Consiglieri si sono astenuti 5 Consiglieri L'articolo 9 è approvato.
Articolo 10 - "Al primo comma dell'art. 63 dopo le parole 'fino a un massimo di 3' sono inserite, a capo, le seguenti parole: '- un rappresentante di ciascuna Associazione naturalistica e protezionistica riconosciuta ed operante nel territorio interessato, fino a un massimo di 3'".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico il risultato della votazione: presenti e votanti 45 hanno risposto SI 40 Consiglieri si sono astenuti 5 Consiglieri L'articolo 10 è approvato.
Articolo 11 - "Il secondo comma dell'art. 65 è così modificato: 'La domanda è proposta entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello per cui si chiede l'autorizzazione. La domanda deve contenere la rinuncia ad esercitare la caccia nel restante territorio regionale ad eccezione di una sola zona di gestione sociale o della sola zona faunistica di pianura non sottoposta a regime di gestione sociale'".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico il risultato della votazione: presenti e votanti 45 hanno risposto SI 39 Consiglieri ha risposto NO 1 Consigliere si sono astenuti 5 Consiglieri L'articolo 11 è approvato.
Articolo 12 - "Il secondo comma dell'art. 69 è così modificato: 'La caccia agli ungulati è, comunque, consentita purché con fucile con canna ad anima rigata di calibro non inferiore a mm 6. La caccia al cinghiale è consentita esclusivamente con fucile ad anima liscia, anche a ripetizione e semiautomatico, purché non a munizione spezzata, comunque limitato con apposito accorgimento tecnico all'uso di non più di due colpi'".
La parola alla signora Vetrino Nicola.



VETRINO Bianca

Un emendamento dello stesso tenore di questo articolo era stato formulato dalla signora Castagnone Vaccarino nel 1979 ed era stato respinto. Ci fa piacere che ora venga introdotto.



PRESIDENTE

Passiamo alla votazione dell'art. 12.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico il risultato della votazione: presenti e votanti 45 hanno risposto SI 40 Consiglieri si sono astenuti 5 Consiglieri L'articolo 12 è approvato.
Articolo 13 - "Le parole limitazioni di cui alla presente legge' inserite nel secondo comma dell'art. 71, non si riferiscono ai limiti stabiliti dall'art. 41 esclusivamente ove trattasi di selvaggina di cui l'atto di concessione della riserva faccia obbligo di immissione".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico il risultato della votazione: presenti e votanti 40 hanno risposto SI 29 Consiglieri hanno risposto NO 4 Consiglieri si sono astenuti 7 Consiglieri L'articolo 13 è approvato.
Articolo 14 - "La parola 'esclusivo' inserita nel primo comma dell'art.
72 è modificata con la parola seguente: 'particolare' ".
La signora Vetrino Nicola presenta il seguente emendamento: la parola "esclusivo" inserita nel primo comma dell'art. 72 è mantenuta.
Ha la parola per l'illustrazione.



VETRINO Bianca

L'aggettivo "esclusivo" era stato da noi proposto per l'altra legge ed era stato accettato. Adesso si ritorna alla situazione di prima e vorrei fare osservare che "esclusivo" è molto diverso in questo caso e differisce assai largamente dalla parola "particolare". In questo modo si tende a far rientrare dalla finestra l'istituto della riserva privata di caccia che tutti in quell'occasione avevamo chiesto che venisse soppressa. Mi auguro a questo proposito, di ottenere solidarietà e delle adesioni su questo emendamento anche perché la stragrande maggioranza dei cacciatori è per la soppressione delle riserve di caccia.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Borando.



BORANDO Carlo

Questo emendamento è l'esatto contrario di quello che io mi sono sforzato di spiegare. Quando si sostituisce "esclusivo" con "particolare" si intende non chiudere completamente questa possibilità perché ci possono essere dei casi di riserve che non hanno i requisiti legati all'esclusivo e che possono diventare ottime aziende venatorie faunistiche e che possono assolvere un compito che torna utile a tutta la società e non solo all'azienda. Sono d'accordo sulla parola. La Regione deve o direttamente o attraverso gli organi periferici constatare, controllare che le aziende abbiano i requisiti richiesti.



PRESIDENTE

La parola all'Assessore Simonelli.



SIMONELLI Claudio, Assessore alla caccia

L'emendamento significa sopprimere l'articolo. La dizione introdotta dalla Commissione, sulla quale la Giunta è d'accordo, non ha attinenza con l'istituto riservistico, perché la disciplina delle riserve è comunque quella fissata dalla legge-quadro: cessazione dell'istituto riservistico al 31 dicembre 1980, trasformazione delle aziende faunistiche venatorie decise dalla Giunta regionale, sentite le consulte, soltanto in quei casi nei quali vi siano le condizioni previste.
Ripristiniamo il testo della legge-quadro nazionale che non vincola i casi in cui la trasformazione può essere fatta, indicando delle priorità.
Questo era anche il testo della legge presentata nella scorsa legislatura a cui, come il Consigliere Vetrino Nicola ha ricordato, un emendamento introdotto in aula portò all'altra votazione. Riteniamo che sia migliore il testo della legge-quadro nazionale che ha fissato una disciplina per tutta l'Italia.
Il discorso per tutta Italia vale; è ovvio che il Piemonte è poco interessato al discorso della zona umida, attraverso la quale passano riserve fittizie, riserve di speculazione. Il Piemonte è più interessato al discorso della fauna autoctona piemontese, come la pernice rossa e la starna che può essere interessante tutelare in questo modo. Ripristinando il testo nazionale, la Giunta regionale ha una maggiore discrezionalità in una situazione che è più correttamente legata alle condizioni faunistiche del territorio piemontese.



PRESIDENTE

Pongo in votazione per alzata di mano l'emendamento presentato dalla signora Vetrino Nicola.
E' respinto con 1 voto favorevole, 32 contrari e 4 astenuti.
Passiamo alla votazione dell'art. 14.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico il risultato della votazione: presenti e votanti 42 hanno risposto SI 35 Consiglieri hanno risposto NO 4 Consiglieri si sono astenuti 3 Consiglieri L'articolo 14 è approvato.



PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BENZI



PRESIDENTE

Articolo 15 - "I termini di sei mesi di cui all'art. 76 sono prorogati al 31 marzo 1981".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico il risultato della votazione: presenti e votanti 42 hanno risposto SI 35 Consiglieri hanno risposto NO 4 Consiglieri si sono astenuti 3 Consiglieri L'articolo 15 è approvato.
Articolo 16 - "La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi del sesto comma dell'art. 45 dello Statuto".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico il risultato della votazione: presenti e votanti 42 hanno risposto SI 35 Consiglieri hanno risposto NO 4 Consiglieri si sono astenuti 3 Consiglieri L'articolo 16 è approvato.
Passiamo ora alla votazione sull'intero testo della legge.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico il risultato della votazione: presenti e votanti 42 hanno risposto SI 35 Consiglieri hanno risposto NO 3 Consiglieri si sono astenuti 4 Consiglieri L'intero testo della legge è approvato.
Il Consigliere Viglione ha presentato il seguente ordine del giorno: "Il Consiglio regionale del Piemonte, nell'approvare 'Modifiche alla legge regionale 17 ottobre 1979, n. 60, recante norme per la tutela della fauna e la disciplina della caccia' rilevata l'inadeguatezza dei limiti imposti dall'assicurazione obbligatoria per responsabilità civile conseguente a sinistri nell'esercizio della caccia considerato che tale inadeguatezza non può essere corretta in sede di legislazione regionale, avendo la norma statale disciplinato minutamente la materia invita il Governo, in sede di predisposizione di modifiche alla legge-quadro 27 dicembre 1977 n. 968, a voler consentire alle Regioni di disciplinare la materia o, comunque, a provvedete ad un congruo aumento dei minimi assicurativi".
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
E' approvato con 37 voti favorevoli e 3 astensioni.


Argomento: Questioni internazionali

Ordine del giorno sull'America Latina


PRESIDENTE

E' stato presentato dall'Ufficio di Presidenza un ordine del giorno sull'America Latina: "Il Consiglio regionale del Piemonte a conclusione dell'ampio dibattito sulla situazione in atto in molti Paesi dell'America Latina, da cui è emersa la condanna di dittature e di regimi che fanno della violenza, della tortura, della violazione dei diritti umani metodo di governo in spregio di ogni forma di effettiva democrazia e attentano alle libertà individuali, civili, sindacali e religiose riconoscendo che il problema della democrazia nei Paesi dell'America Latina si inserisce nel più vasto tema della violazione dei diritti umani in diverse parti del mondo e che le guerre e gli eccidi perpetrati in tali Paesi sono aspetti di una più vasta tendenza, che non può non essere vigorosamente condannata, a risolvere con la violenza e il conflitto armato i contrasti tra i popoli, sottolineando gli stretti legami che da sempre uniscono l'Italia a quelle popolazioni invita il Comitato per l'affermazione dei valori della Resistenza e dei principi della Costituzione repubblicana a realizzare, a tempi brevi e in accordo con l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, una conferenza per la difesa dei diritti civili e delle libertà democratiche in America Latina chiede alle forze politiche democratiche, ai movimenti giovanili e femminili dei partiti democratici, alle associazioni che operano per la difesa della libertà e dei diritti civili e della democrazia l'impegno ad una elaborazione comune che abbia come obiettivo di premere sul Governo nazionale per un'azione internazionale adeguata che comporti forme di aiuto concreto e di solidarietà alle popolazioni nonché il sostegno di ogni iniziativa internazionale, europea e nazionale che esprima solidarietà e appoggio alle lotte dei popoli dell'America Latina contro le dittature militari per l'isolamento delle forze reazionarie e per soluzioni politiche che garantiscano piene libertà democratiche, politiche e sociali si impegna a dar vita a momenti istituzionalizzati di coordinamento delle attività di solidarietà internazionale".
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
L'ordine del giorno è approvato all'unanimità dei 40 Consiglieri presenti in aula.


Argomento: Enti strumentali

Ordine del giorno presentato dai Consiglieri Vetrino Nicola e Paganelli sulla Finpiemonte


PRESIDENTE

Dai Consiglieri Paganelli e Vetrino Nicola è nato presentato un ordine del giorno sulla mancata assemblea della Finpiemonte: "Il Consiglio regionale del Piemonte, a seguito della mancata partecipazione della Regione Piemonte all'assemblea annuale della Finpiemonte del 31 ottobre 1980, mentre si rammarica dell'inadempienza intervenuta impegna la Giunta regionale a chiedere un'immediata riconvocazione dell'assemblea della Finpiemonte a definire prontamente le nomine dei rappresentanti della Regione in seno al Consiglio di amministrazione, secondo quanto previsto dalla legge n. 8/76 'Costituzione dell'Istituto Finanziario Regionale' e secondo criteri riferiti alla professionalità, alla competenza, all'esperienza dei designati a presentare al più presto al Consiglio regionale un documento programmatico sugli indirizzi politico-amministrativi dell'Ente Finanziario per il suo futuro".
La parola al Presidente della Giunta regionale, Enrietti.



ENRIETTI Ezio, Presidente della Giunta regionale

Come avevo detto nella mia risposta all'interpellanza, alcune cose sono state accettate. Il modo con cui è stato posto questo ordine del giorno non può essere approvato.



PRESIDENTE

Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
L'ordine del giorno è respinto con 11 voti favorevoli e 23 contrari La seduta è tolta.



(La seduta ha termine alle ore 20,05)



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