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Dettaglio seduta n.181 del 18/02/83 - Legislatura n. III - Sedute dal 9 giugno 1980 al 11 maggio 1985

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Argomento:


PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BENZI


Argomento: Opere idrauliche ed acquedotti

Interrogazione dei Consiglieri Sartoris, Genovese e Martinetti inerente i finanziamenti per la costruzione dell'acquedotto della Comunità montana della Valle di Lanzo ed interrogazione del Consigliere Sartoris inerente l'acquedotto delle Valli di Lanzo


PRESIDENTE

La seduta è aperta.
Ritorniamo al punto secondo all'ordine del giorno: "Interrogazioni ed interpellanze" ed esaminiamo l'interrogazione presentata dai Consiglieri Sartoris, Genovese e Martinetti inerente i finanziamenti per la costruzione dell'acquedotto della Comunità montana della Valle di Lanzo e l'interrogazione del Consigliere Sartoris inerente l'acquedotto delle Valli di Lanzo.
Risponde ad entrambe l'Assessore Simonelli.



SIMONELLI Claudio, Assessore al bilancio.

Le due interrogazioni richiamano la necessità di prevedere adeguati finanziamenti ai grandi acquedotti consortili. Il finanziamento concesso all'acquedotto della Valle di Lanzo nel 1982 è stato di 150 milioni, cifra più bassa rispetto a quelle assegnate negli anni 1979, 1980 e 1981.
La Regione Piemonte dalla sua nascita ha finanziato l'acquedotto della Valle di Lanzo per 4 miliardi complessivi.
La minor cifra stanziata nel corso del 1982 é conseguente alle minori risorse della Regione.
La Giunta considera il problema dei grandi acquedotti consortili una priorità. Lo stanziamento del bilancio 1983 è più elevato rispetto all'anno scorso. Però le necessità di intervento sono talmente elevate che anche elevando lo stanziamento sul bilancio non siamo in grado di soddisfare altre necessità. La Giunta formulerà l'esigenza di intervento sui grandi acquedotti consortili come prioritarie per ottenere finanziamenti sul fondo investimenti previsto dalla legge finanziaria.
Ne discuteremo in Consiglio prima di inviare questa indicazione al Governo.
L'anno scorso abbiamo raccolto, sulla base dei progetti, le necessità degli acquedotti piemontesi. E' emersa la necessità di una cifra di 92 miliardi e mezzo. Questa cifra ci dimostra che siamo al di fuori della capacità della Regione. Solo la Comunità montana della Valle di Lanzo richiede investimenti per 7 miliardi.
Che in questa materia un intervento straordinario dello Stato sia possibile e praticabile è dimostrato dalla legge dello Stato che ha finanziato l'acquedotto delle Langhe.
Confidiamo che il primo passo dell'intervento straordinario dello Stato possa essere il finanziamento dei progetti prioritari sul fondo investimenti ed occupazione. Entro marzo dovremo definire le priorità per inviarle al Governo.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Sartoris.



SARTORIS Riccardo

L'interrogazione era maturata soprattutto dall'esigenza di garantire la prosecuzione dei lavori di costruzione dell'acquedotto delle Valli di Lanzo che interessa 19 Comuni.
L'interrogazione era diretta ad ottenere da parte della Giunta regionale un maggiore impegno, ovviamente di carattere transitorio che poteva concretarsi nel 1982 ed anche nel 1983 con uno stanziamento straordinario per garantire la prosecuzione dei lavori.
Lo smantellamento o il blocco del cantiere comporterebbe dei costi notevoli con una maggiore spesa per la Regione.


Argomento: Giunta, organizzazione e funzioni

Comunicazioni della Giunta regionale


PRESIDENTE

Chiede ora di parlare l'Assessore Testa per una comunicazione. Ne ha facoltà.



TESTA Gianluigi, Assessore al patrimonio regionale

Questa mattina sulla "Gazzetta del Popolo" è apparso un articolo sul quale è doveroso fare, in sede di Consiglio, una precisazione. Il titolo dice: "Dopo la sciagura allo Statuto", il responsabile al patrimonio regionale dice: 'Mi dimetto perché temo una strage alla Regione' Preciso che in data 14 febbraio il responsabile al patrimonio ha indirizzato all'Assessore la seguente lettera: "Il sottoscritto De Falco Crescenzo, in organico presso l'Assessorato alle finanze e bilancio, chiede di essere considerato esonerato dalla responsabilità al Servizio Patrimonio con effetto immediato. In attesa di conoscere le mansioni che la S.V. vorrà assegnargli, il sottoscritto porge distinti saluti".
Quindi, quella che dovrebbe essere una lunga lettera di dimissioni è piuttosto breve e sintetica.
Martedì mattina, nel comunicare le dimissioni ricevute, la Giunta ha discusso a seguito della tragedia al Cinema Statuto se vi fossero nella Regione Piemonte delle particolari situazioni analoghe di pericolo.
Ritengo che il livello degli uffici della Regione Piemonte, dal punto di vista della sicurezza, sia analogo ai livelli degli altri uffici pubblici e degli altri uffici, in sostanza non ci sono particolari elementi, dovuti anche al tipo di lavoro che possono far pensare che gli uffici della Regione Piemonte abbiano un grado di rischio e di pericolo maggiore di quello dei normali uffici.
Comunque la Giunta per scrupolo ha ritenuto doveroso garantirsi e garantire le situazioni incaricando alcuni funzionari appartenenti agli uffici del Genio Civile e di fare un'ispezione agli uffici regionali e agli stabili regionali per confermare l'esistenza di condizioni di sicurezza e per indicare eventuali opere o l'acquisto di attrezzature necessarie per garantire la massima sicurezza.
Il funzionario dott. De Falco, da me interpellato questa mattina, ha dichiarato di non aver rilasciato nessuna intervista alla "Gazzetta del Popolo", per cui il titolo virgolettato apparso sul giornale non è riferibile ad una dichiarazione dello stesso dott. De Falco.
Ritengo che anche i Consiglieri vadano tranquillizzati che non esiste il pericolo che il titolo della "Gazzetta del Popolo" farebbe adombrare


Argomento: Parchi e riserve

Esame progetto di legge n. 200: "Istituzione della riserva naturale speciale della Valleandona e della Valbotto"


PRESIDENTE

Passiamo al punto sesto all'ordine del giorno che prevede l'esame del progetto di n. 200: "Istituzione della riserva naturale speciale della Valleandona e della Valbotto".
La parola al relatore, Consigliere Ariotti.



ARIOTTI Anna Maria, relatore

Signor Presidente, signori Consiglieri, l'interesse scientifico legato alle aree di Valleandona e Valbotto, località tipiche del pliocene medio superiore, sia per l'evoluzione ambientale di un bacino marino, sia per i ricchi sedimenti di molluschi fossili ivi presenti, giustificava di per s l'inserimento delle due zone, già nel piano regionale dei parchi e riserve naturali.
Il presente disegno di legge "Istituzione della riserva naturale speciale della Valleandona e della Valbotto" è anche stato sollecitato dal bisogno di tutelare le località da quanti, asportando prezioso materiale scientifico per collezioni personali o farne commercio, lavorano in modo irrazionale, improvvisato e tecnicamente scorretto sì da compromettere in modo definitivo le condizioni di affioramento degli strati fossiliferi.
Tenendo presente la situazione attuale, già compromessa, e soprattutto il pericolo del deterioramento ulteriore, è doverosa l'approvazione del presente disegno di legge che propone, all'art. 3, la finalità di tutelare le caratteristiche paleontologiche delle località, garantendo ovviamente la continuità delle attività agricole e che si preoccupa di promuovere la conoscenza scientifica e l'attività didattica nell'ambito della fruizione naturale del patrimonio paleontologico.
Il presente disegno di legge è stato approvato all'unanimità.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Sartoris.



SARTORIS Riccardo

Annuncio il voto favorevole del Gruppo D.C. che su questi argomenti in passato si è sempre astenuto anche per evitare il sorgere di numerose riserve naturali e di parchi, operazioni che se non vengono curate in modo particolare rischiano di costituire dei costi rilevanti per l'istituto regionale.
In Commissione abbiamo espresso parere favorevole soprattutto in considerazione del ricco materiale scientifico che è stato fornito.
La D.C. esprimerà quindi voto favorevole sul progetto di legge n. 200.



PRESIDENTE

Non essendovi altri interventi, passiamo alla votazione del relativo articolato.
Art. 1 (Istituzione della riserva naturale speciale) "Ai sensi della legge regionale 4/6/1975, n. 43, è istituita con la presente legge la riserva naturale speciale della Valleandona e della Valbotto".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 40 hanno risposto SI 40 Consiglieri L'art. 1 è approvato.
Art. 2 (Confini) "I confini della riserva naturale speciale della Valleandona e della Valbotto, incidente sul Comune di Asti, sono individuati nell'allegata planimetria, in scala 1:10.000, facente parte integrante della presente legge.
I confini della riserva sono delimitati da tabelle portanti la scritta 'Regione Piemonte - Riserva naturale della Valleandona e della Valbotto' da collocarsi in modo che siano visibili da ogni punto di accesso e che da ogni tabella siano visibili le due contigue.
Le tabelle debbono essere mantenute in buono stato di conservazione e di leggibilità".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 40 hanno risposto SI 40 Consiglieri L'art. 2 è approvato.
Art. 3 (Finalità) "Nell'ambito ed a completamento dei principi generali indicati nell'art. 1 della legge regionale 4/6/1975, n. 43, le finalità dell'istituzione della riserva naturale della Valleandona e della Valbotto sono specificate secondo quanto segue: a) tutelare le caratteristiche paleontologiche delle località oggetto di salvaguardia, garantendo la continuità delle attività agricole b) promuovere la conoscenza scientifica e l'attività didattica nell'ambito della fruizione culturale del patrimonio paleontologico".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 40 hanno risposto SI 40 Consiglieri L'art. 3 è approvato.
Art. 4 (Durata della destinazione) "La destinazione a riserva naturale speciale, attribuita con la presente legge al territorio individuato dal precedente art. 2, ha la durata di anni 99, prorogabile alla scadenza".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 40 hanno risposto SI 40 Consiglieri L'art. 4 è approvato.
Art. 5 (Gestione) "I piani di intervento per il conseguimento delle finalità di cui al precedente art. 3 sono predisposti dalla Giunta regionale d'intesa con il Comune di Asti.
Le attività di attuazione dei piani e di vigilanza sono esercitate dal Comune di Asti che può avvalersi, nell'ambito degli stanziamenti annuali di cui alla presente legge, e sentita la Giunta regionale, di proprio personale e degli uffici regionali, comprensoriali o provinciali, ovvero del personale di cui al successivo art. 6".
Si passi alla votazione



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 40 hanno risposto SI 40 Consiglieri.
L'art. 5 è approvato.
Art. 6 (Personale) "L'ordinamento e la pianta organica del personale della riserva naturale speciale sono disciplinati con legge regionale, sentito il Comune di Asti".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 40 hanno risposto SI 40 Consiglieri L'art. 6 è approvato.
Art. 7 (Controllo) "Il Comune di Asti redige annualmente un bilancio preventivo ed uno consuntivo, relativi alla gestione della riserva naturale speciale della Valleandona e della Valbotto, da sottoporre all'approvazione della Giunta regionale.
Il bilancio preventivo deve essere presentato alla Giunta regionale entro il 31 luglio dell'anno precedente a quello cui si riferisce, il rendiconto consuntivo finanziario, patrimoniale ed economico entro il 31 marzo dell'anno successivo all'anno finanziario cui si riferisce.
I bilanci di cui al comma precedente sono allegati al bilancio comunale per essere sottoposti all'esame ed approvazione dei competenti organi di controllo.
L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare.
Le deliberazioni del Consiglio comunale di Asti, relative alla gestione della riserva naturale, quando comportino variazioni ai bilanci di cui al primo comma del presente articolo, devono essere adottate previo parere vincolante della Giunta regionale".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 40 hanno risposto SI 40 Consiglieri L'art. 7 è approvato.
Art. 8 (Vincoli e permessi) "Sull'intero territorio della riserva naturale speciale della Valleandona e della Valbotto, oltre al rispetto della legislazione statale che regola la tutela delle cose d'interesse artistico e storico, con particolare riferimento alla legge 1/6/1939, n. 1089, ed al rispetto delle leggi statali e regionali in materia di tutela dell'ambiente, della flora e della fauna, nonché delle leggi sulla caccia e sulla pesca è fatto divieto di: a) aprire e coltivare cave di qualsiasi natura b) esercitare l'attività venatoria. Sono consentiti gli interventi tecnici di cui alla legge regionale 20/10/1977, n. 50 c) alterare e modificare le condizioni naturali di vita degli animali d) danneggiare e distruggere i vegetali di ogni specie e tipo, fatte salve le normali attività agricole e) costruire nuove strade ed ampliare le esistenti se non in funzione delle attività agricole f) esercitare attività ricreative e sportive con mezzi meccanici fuoristrada.
La costruzione di opere di qualsiasi genere che determinino modificazioni dello stato attuale dei luoghi, fatta salva ogni altra autorizzazione prevista per legge, deve essere sottoposta a preventivo parere vincolante della Soprintendenza Archeologica per il Piemonte.
Le norme relative al mantenimento dell'ambiente naturale sono previste in apposito piano naturalistico, ai sensi della legge regionale 4/9/1979, n.
57.
Fino all'approvazione del piano di cui al precedente comma, i tagli boschivi sono regolati in base alle norme di cui all'art. 12 della legge succitata".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 40 hanno risposto SI 40 Consiglieri L'art. 8 è approvato.
Art. 9 (Sanzioni) "Le violazioni al divieto di cui alla lettera a), primo comma, dell'art. 8 della presente legge, comportano la sanzione amministrativa da un minimo di L. 3.000.000 ad un massimo di L. 5.000.000 per ogni 10 mc di materiale rimosso.
Fatta salva ogni altra sanzione prevista dalla legge regionale 17/10/1979 n. 60, le violazioni di cui alla lettera b), primo comma, dell'art. 8 della presente legge, comportano la sanzione amministrazione da un minimo di L.
200.000 ad un massimo di L. 2.000.000.
Le violazioni ai divieti di cui alle lettere c), d) e f), primo comma, del precedente art. 8, comportano la sanzione amministrativa da un minimo di L.
100.000 ad un massimo di L. 1.000.000, in relazione alla gravità del fatto commesso.
Le violazioni al divieto di cui alla lettera e), primo comma, ed alla limitazione di cui al secondo comma del precedente art. 8 comportano la sanzione amministrativa da un minimo di L. 5.000.000 ad un massimo di L.
10.000.000.
I tagli boschivi effettuati in difformità dalla previsione di cui all'art.
12 della legge regionale 4/9/1979, n. 57, comportano la sanzione amministrativa da un minimo di L. 1.000.000 ad un massimo di L. 5.000.000 per ogni ettaro o frazione di ettaro di terreno su cui è stato effettuato il taglio boschivo.
Le violazioni ai divieti richiamati ai commi primo e quarto del presente articolo comportano, oltre alle sanzioni amministrative previste, l'obbligo del ripristino, da realizzarsi in conformità alle disposizioni formulate in apposito decreto del Presidente della Giunta regionale.
Per l'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni previste dalla presente legge si applicano le norme ed i principi di cui al Capo I della legge 24/11/1981, n. 689.
Le somme riscosse ai sensi del presente articolo e quelle riscosse ai sensi delle norme contenute nel piano naturalistico di cui al terzo comma dell'art. 8 della presente legge saranno introitate nel bilancio della Regione".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 40 hanno risposto SI 40 Consiglieri L'art. 9 è approvato.
Art. 10 (Vigilanza) "La vigilanza della riserva naturale speciale della Valleandona e della Valbotto è affidata: a) al personale di sorveglianza previsto nell'ordinamento e pianta organica di cui al precedente art. 6 o degli enti di cui all'ultimo comma del precedente art. 5 b) al personale degli enti indicati all'ultimo comma dell'art. 3 della legge regionale 4/6/1975, n. 43, e successiva modificazione ed integrazione, previa convenzione con gli enti di appartenenza c) a guardie giurate volontarie, nominate in conformità all'art. 138 del T.U. delle leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con R.D. 18/6/1931, n.
773 e che abbiano prestato giuramento davanti al Pretore".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 40 hanno risposto SI 40 Consiglieri L'art. 10 è approvato.
Art. 11 (Finanziamenti per gli oneri relativi alle opere di tabellazione) "Per gli oneri relativi alle opere di tabellazione di cui al precedente art. 2, previsti in L. 1.000.000, si provvede mediante lo stanziamento di cui al capitolo 7930 del bilancio di previsione della spesa per l'anno finanziario 1983".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 40 hanno risposto SI 40 Consiglieri L'art. 11 è approvato.
Art. 12 (Finanziamenti per la gestione) "Agli oneri per la gestione della riserva naturale speciale della Valleandona e della Valbotto, di cui all'art. 5 della presente legge valutati in L. 10.000.000 per l'anno finanziario 1982, si provvede mediante una riduzione di pari ammontare, in termini di competenza e di cassa, dal fondo speciale di cui al capitolo 12500 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1983 e mediante l'istituzione, nello stato di previsione medesimo, di apposito capitolo con la denominazione 'Assegnazione regionale per le spese di gestione della riserva naturale speciale della Valleandona e della Valbotto' e con lo stanziamento di competenza e di cassa di L. 10.000.000.
Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 40 hanno risposto SI 40 Consiglieri L'art. 12 è approvato.
Art. 13 (Disposizioni finanziarie relative alla redazione del piano naturalistico "Per la redazione del piano naturalistico, di cui all'ultimo comma dell'art. 8 della presente legge, è autorizzata, per l'anno finanziario 1983, la spesa di L. 15.000.000.
All'onere di cui al precedente comma si provvede mediante una riduzione di pari ammontare, in termini di competenza e di cassa, dal fondo speciale di cui al capitolo 12500 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1983, e mediante l'istituzione, nello stato di previsione medesimo, di apposito capitolo con la denominazione 'Spese per la predisposizione del piano naturalistico della riserva naturale speciale della Valleandona e della Valbotto' e con lo stanziamento di competenza e di cassa di L. 15.000.000.
Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 40 hanno risposto SI 40 Consiglieri L'art. 13 è approvato.
Art. 14 (Entrate) "I proventi derivanti dalle sanzioni di cui al precedente art. 9 saranno iscritti al capitolo 2230 dello stato di previsione delle entrate del bilancio per l'anno finanziario 1983 ed ai corrispondenti capitoli dei bilanci successivi".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 40 hanno risposto SI 40 Consiglieri L'art. 14 è approvato.
Pongo ora in votazione l'intero testo della legge.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 40 hanno risposto SI 40 Consiglieri L'intero testo della legge è approvato.


Argomento: Unita' locali dei servizi sociali ed assistenziali e dei servizi sanitari - Beni demaniali e patrimoniali

Esame progetto di legge n. 226: "Norme concernenti il regime patrimoniale dei beni destinati alle Unità Socio-Sanitarie Locali"


PRESIDENTE

Il punto settimo all'ordine del giorno reca: Esame progetto di legge n.
226: "Norme concernenti il regime patrimoniale dei beni destinati alle Unità Socio-Sanitarie Locali".
Il suddetto progetto di legge è stato approvato a maggioranza.
La parola al relatore, Consigliere Acotto.



ACOTTO Ezio, relatore

Il progetto di legge "Norme concernenti il regime patrimoniale dei beni destinati alle Unità Socio-Sanitarie Locali" all'esame del Consiglio disciplina in modo articolato e completo una materia che riveste una particolare importanza per la gestione del servizio sanitario nazionale.
E' sufficiente pensare da un lato all'esigenza di snellire le procedure connesse alla gestione dei beni destinati ai servizi sanitari, attribuendo chiare e definite responsabilità alle USSL, che tali beni utilizzano dall'altro all'esigenza di utilizzare il patrimonio non destinato ai servizi sanitari per una programmata politica degli investimenti, in una fase in cui le incerte vicende del fondo sanitario nazionale impongono l'utilizzo delle risorse interne al sistema.
Il regime patrimoniale dei beni destinati alle USSL previsto dalla legge regionale 2/1981 si è rivelato - alla prova dei fatti - incompleto evidenziando l'opportunità di prevedere un'apposita ed organica normativa.
Il testo all'esame del Consiglio mira pertanto a definire i rapporti che si instaurano tra Comuni ed USSL in tema di utilizzo e gestione dei beni destinati ai servizi sanitari e le vicende evolutive del patrimonio non destinato ai servizi sanitari ma agli stessi vincolato.
I principi che hanno ispirato il progetto di legge sono: 1) la titolarità dei beni destinati alle Unità Socio-Sanitarie Locali in capo ai Comuni ove i beni sono collocati 2) la piena disponibilità dei beni destinati ai servizi sanitari da parte delle Unità Socio-Sanitarie Locali, tenuto conto che le stesse hanno la compiuta conoscenza delle realtà ed esigenze del servizio sanitario, di cui assumono la responsabilità 3) l'adozione di una normativa omogenea per i beni trasferiti ai Comuni dagli enti che esercitavano le funzioni sanitarie e per i nuovi beni 4) il completo riferimento del processi di modifica dell'assetto patrimoniale ai programmi zonali di attività e di spesa previsti dal piano socio-sanitario regionale, evitando la parcellizzazione delle procedure.
Prima di passare all'illustrazione dell'articolato occorre ancora rilevare tre aspetti relativi al progetto di legge regionale.
Il primo riguarda il proficuo lavoro svolto dalle competenti Commissioni consiliari che, tenendo anche conto dei rilievi emersi nelle consultazioni, hanno ampiamente discusso sia le tematiche generali coinvolte dal progetto di legge regionale - soffermandosi in particolare sulla natura istituzione dell'USSL - sia la formulazione puntuale del testo, procedendo a numerose revisioni.
Il secondo riguarda la complessità e novità della materia, che non risulta trattata in modo sistematico da nessuna Regione, essendo l'unica eccezione - quella della Regione Emilia Romagna con la legge regionale 25/1981 - limitata al solo regime del patrimonio derivante dagli enti che hanno cessato l'esercizio delle funzioni sanitarie.
Il terzo aspetto infine riguarda l'opportunità o meno di estendere la normativa al patrimonio destinato ai servizi socio-assistenziali.
Tale aspetto è stato esaminato sia per quanto attiene il trasferimento del patrimonio delle IPAB ai Comuni - materia per la quale la competenza legislativa regionale già prevista dall'art. 25 del D.P.R. 616/1977 è venuta meno a seguito della nota sentenza della Corte Costituzionale del 30/7/1981, n. 173 - sia per quanto attiene la gestione dei beni comunali messi a disposizione funzionale delle USSL in attuazione dell'art. 30 della legge regionale 20/1982.
La difforme normativa nazionale di riferimento e le conseguenti differenze nel rapporto Comuni - USSL per quanto attiene il regime del patrimonio destinato o vincolato ai servizi sanitari rispetto a quello destinato o vincolato ai servizi socio-assistenziali ha consigliato di rinviare tale materia ad uno specifico provvedimento legislativo.
A questo punto credo di dovermi fermare qui avendo avuto i Consiglieri l'articolato della legge.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Martinetti.



MARTINETTI Bartolomeo

Signor Presidente, colleghi Consiglieri, il progetto di legge n. 226 tratta una materia difficile, abbastanza complessa, solo apparentemente tecnica, perché attiene al buon funzionamento delle USSL ed al buon uso del patrimonio dei Comuni destinato al servizio sanitario. Quindi è una legge complessa e sostanzialmente importante.
La complessità nasce dal fatto che il riferimento giuridico nazionale è agli artt. 65 e 66 della legge di riforma sanitaria n. 833 la quale introduce un regime che possiamo definire strano, particolare e discutibile. E' un regime che pone in capo ai Comuni la titolarità della proprietà ed attribuisce la destinazione e l'uso di questi beni alle USSL che non possono possedere perché prive di personalità giuridica. Senza discutere sulla validità di questa impostazione, sottolineandone soltanto la particolarità, ricordiamo che dalla dualità fra proprietà ed utilizzazione dei beni nascono dei problemi che sarebbero superabili facilmente solo se chi utilizza i beni per le proprie finalità (le USSL) fosse anche proprietario dei beni. L'interpretazione prevalente è che la legge nazionale non lasci spazio a tale unificazione di proprietà e di utilizzazione in capo ad un solo titolare, l'USSL, anche se la Regione Lombardia ha invece statuito in questo senso.
Questa interpretazione può essere vista come un tentativo di sperimentazione pragmatica nell'interpretazione della legge nazionale.
C'era dunque un primo nodo da sciogliere: ricercare la maggior chiarezza possibile in un regime forzatamente confuso, evitare doppie deliberazioni, pratiche complesse, lungaggini, provvedimenti che non si inquadrassero correttamente nelle procedure civilistiche a cui la materia per gran parte appartiene.
Ci sembra che ciò sia avvenuto nelle tre o quattro successive stesure della legge a cui si è pervenuti in Commissione, con un lavoro serio da parte dei Commissari, con una buona collaborazione dell'Assessorato e, ci sia consentito sottolinearlo, con un notevole impegno di partecipazione operativa e positiva da parte del nostro Gruppo, che pure è un Gruppo di opposizione.
I Comuni e le USSL disporranno quindi di uno strumento che dovrebbe loro consentire un'azione non troppo complicata. Diciamo anche che questo strumento è atteso, ecco la ragione per cui ne abbiamo favorito il proseguimento e la sollecita approvazione.
Quando sulle leggi c'è la convergenza delle forze di maggioranza e la disponibilità per una discussione serena le leggi procedono e non restano nei cassetti, come ieri è stato lamentato in questa sede.
Per noi c'era anche un nodo di sostanza che possiamo enunciare così: la necessità di rispettare la volontà di quanti, mediante lasciti e donazioni alla formazione dei patrimoni hanno contribuito in passato o, si spera contribuiranno in futuro.
La questione evidentemente concerne i beni non destinati direttamente all'erogazione dei servizi. Quelli destinati direttamente all'erogazione dei servizi è naturale che siano attribuiti al Comune e all'USSL in cui sono territorialmente situati e di norma ciò non contrasta con le finalità degli enti originali o dei benefattori, salvo in casi eccezionali, come, ad esempio, le strutture costruite in località climatiche, addirittura in altre Regioni.
Diverso è il discorso che si può fare per quanto attiene ai beni patrimoniali non direttamente destinati all'erogazione dei servizi, dove esiste la situazione incongrua di immobili (proprietà agricole, ad esempio) elargiti a beneficio di una determinata comunità, ma situati in Comuni appartenenti ad un'USSL che non è quella che deve offrire i servizi alla popolazione interessata.
Il problema è stato ampiamente studiato, si è convenuto che nel nuovo scenario della riforma, che si propone di estendere un servizio uniforme a tutti i cittadini e a tutte le zone, si tratta di un problema per gran parte solo apparente, il cui superamento sta nella programmazione degli interventi. Deve cioè essere molto chiaro che in regime di programmazione nessuno potrà essere avvantaggiato per il semplice fatto che si trova a disporre di beni pervenutigli solo in forza della collocazione territoriale. Perciò noi giudichiamo molto importante l'art. 15 del progetto di legge n. 226 che stabilisce che l'utilizzo dei capitali provenienti dall'alienazione dei beni patrimoniali sarà deciso dal Consiglio regionale nell'ambito del programma di finanziamento delle spese in conto capitale, tenuto conto delle finalità di riequilibrio del piano socio-sanitario regionale.
Né va dimenticato l'art. 22 che, modificando l'art. 17 della regionale n. 42 del 1981, stabilisce che nell'utilizzo dei capitali derivanti dall'alienazione o trasformazione del patrimonio si terrà conto in via prioritaria dell'ente di provenienza e della volontà dei testatori e comunque, nell'ambito delle scelte complessive fatte dal Consiglio con la deliberazione del programma di investimenti e delle dotazioni finanziarie complessivamente disponibili.
Per quanto riguarda il futuro, la formulazione, cui si è pervenuti con notevole travaglio in Commissione, è a nostro avviso di piena soddisfazione, perché non pone vincoli all'acquisizione di beni per eredità, legato o donazione, e non crea remore quindi alla liberalità di quanti vorranno anche in futuro disporre in favore del servizio sanitario salva, ovviamente, la compatibilità con le previsioni dei piani zonali, che abbiamo anzi proposto di sottolineare con un emendamento.
Era evidente, a nostro avviso, che non deve essere ostacolata questa particolare forma di partecipazione volontaria di privati al miglioramento dei servizi sanitari, che ha in sé aspetti rilevanti di solidarietà umana e che, anche per le difficoltà finanziarie dello Stato, non deve certo essere disincentivata.
Esprimiamo dunque un giudizio sostanzialmente favorevole sul progetto di legge in esame. In Commissione, tuttavia, non abbiamo dato voto favorevole, osservando che la legge non tratta dei beni patrimoniali trasferiti ai Comuni, ai sensi dell'art. 29 della legge regionale n. 20 del 1982 sul riordino dei servizi socio-assistenziali, né di quelli di proprietà comunale provenienti o meno da IPAB locali che si siano autonomamente sciolte, che l'art. 30 della stessa legge regionale n. 20 pone a disposizione delle USSL.
Non siamo divenuti improvvisamente dei sostenitori dell'integrazione obbligatoria ed indiscriminata dei servizi sociali nelle Unità Socio Sanitarie Locali, sancita dalla legge n. 20, integrazione di cui, tra l'altro, non si hanno grandi notizie, pur essendo passati ben più dei 90 giorni prescritti; abbiamo letto, con sorpresa, su un giornale socialista "l'invito ad andare avanti con cautela dato che il termine può essere considerato come ordinatorio e non perentorio".
Dal momento però che si fa una legge che tratta dei beni patrimoniali destinati alle Unità Socio-Sanitarie Locali, non comprendiamo perché debba star fuori il regime di altri beni patrimoniali che sono parimenti di proprietà dei Comuni ed attribuiti alle Unità Socio-Sanitarie Locali per le loro finalità, proprio come i beni del servizio sanitario.
I dubbi che il relatore ha avanzato circa il diverso quadro nazionale di riferimento tra il carattere dei servizi sociali ed i beni sanitari, è un dubbio che è valido, ma avrebbe dovuto essere enunciato e tenuto presente al momento dell'approvazione degli artt. 29 e 30 della legge n.
20, non ora che questo problema lo abbiamo già superato dando ai beni relativi ai servizi sociali la precisa situazione giuridica e patrimoniale che hanno i beni destinati ai servizi sanitari.
Probabilmente ci si è accorti tardivamente della precarietà giuridica di determinate norme della legge n. 20 e si teme forse che questa volta il Governo sarebbe più attento ed avanzerebbe le dovute riserve di legittimità, bloccando l'entrata in vigore di una legge indubbiamente necessaria.
Sappiamo che della questione si è occupata la I Commissione, la quale ha richiesto anche sul problema, o almeno su un aspetto del medesimo, un parere giuridico al funzionario che ha seguito la legge per l'Assessorato.
Abbiamo letto questo parere redatto, a nostro avviso, con assoluta precisione e diligenza: esso non risponde esattamente, forse perché ciò non era stato chiesto in forma chiara dalla I Commissione, alla nostra esigenza di sapere perché in questa legge non si inseriscono norme anche per i beni patrimoniali di proprietà comunale che già oggi devono essere, agli effetti della legge n. 20, attribuiti alle USSL.
Un chiarimento su questo punto ci è ancora dovuto e lo attendiamo dall'Assessore alla sanità, o magari dal Presidente, che fino a ieri ha retto ad interim l'Assessorato all'assistenza.
Ma vogliamo osservare che il parere espresso alla I Commissione dice incidentemente delle cose molto interessanti, le stesse che noi abbiamo più volte sostenuto in questa sede a proposito della pratica di autoscioglimento delle IPAB, che l'attuale Giunta, non vogliamo dire sollecita, ma, certo, vede di buon occhio e risolve con modalità non sempre, a nostro avviso, giuridicamente corrette.
E' una questione su cui avremo occasione di ritornare e su cui prego il nuovo Assessore all'assistenza di voler con la sua specifica competenza giuridica, prestare una qualche attenzione.
Abbiamo presentato alcuni emendamenti che hanno lo scopo di contribuire ad un ulteriore miglioramento tecnico della legge. La nostra astensione in Commissione aveva lo scopo di richiamare ancora una volta le incertezze che, anche sul piano giuridico, accompagnano la politica assistenziale della Giunta regionale, incertezze ed incongruità manifestatesi in particolare in alcune parti della legge n. 20. Riteniamo che fosse una sottolineatura necessaria e che il nostro scopo di invitare la Giunta ed il Consiglio a rimeditare su questi problemi, sia stato raggiunto anche con questo nostro rilievo in Consiglio, in margine al tema della legge sui patrimoni delle Unità Socio-Sanitarie Locali.
Poiché riteniamo sostanzialmente corretta ed accettabile la normativa che si introduce con il progetto di legge in esame oltre al riconoscimento della disponibilità dell'Assessore dimostrata dalle notevoli modificazioni introdotte durante il dibattito in Commissione, anche per nostra iniziativa, comunico che in questa sede il nostro voto sarà favorevole.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Borando.



BORANDO Carlo

Signor Presidente, colleghi Consiglieri, il mio intervento sulla proposta di legge n. 226 si ricollega ai temi che sono stati trattati ieri sull'efficienza della Regione. Stiamo per approvare una legge importante già ho sentito alcuni dati, un capitale di circa 250 miliardi, infatti in Piemonte circa 20 mila ettari di proprietà agricole delle Opere Pie sono stati trasferiti ai Comuni e dovranno essere regolamentati per quanto riguarda la produzione del reddito.
Nel 1972 intervenne una legge dello Stato che bloccò il reddito delle proprietà agricole fissando il reddito non già sulla base dei rapporti di mercato tra il conduttore di un'azienda agricola ed il proprietario, ma su una base fissa che era costituita dal prodotto che si poteva ottenere moltiplicando il reddito dominicale censito in catasto per un determinato coefficiente che, in quel momento, si stimò equo sulla base di 50/70 volte.
Gli affittuari che affittavano i terreni delle Opere Pie, nel nostro caso degli ospedali e di tutte quelle proprietà che dagli ospedali sono state trasferite ai Comuni, si sono costituiti in sindacato ed hanno fatto un fronte comune; non hanno trattato con i rispettivi proprietari, quindi con le amministrazioni ospedaliere ed hanno congelato il reddito.
Cosi rimase dal 1972 al 1982. Intanto le Commissioni della Camera e del Senato discutevano ed il 3 maggio 1982 venne varata la legge che va sotto il nome di legge sui contratti agrari, che prevede: che cosa? Prevede che il reddito venga fissato sulla base del reddito dominicale censito in catasto moltiplicato per un minimo di 50 volte ed un massimo di 250 volte.
Le risaie del Vercellese ed i prati del Lodigiano vengono paragonati alla stregua delle colline che ormai tutti hanno abbandonato.
La legge tra l'altro prevedeva che entro tre mesi la Regione avrebbe dovuto costituire le Commissioni provinciali le quali avrebbero dovuto determinare le tabelle sulla base delle quali determinare i canoni equi.
Ora l'importante è che le Commissioni si riuniscano, che operino e che stabiliscano le tabelle da applicare.
In Provincia di Novara l'Ospedale Maggiore della Carità ed Opere Pie Riunite possedeva 3 mila ettari di terreno. Se fossero funzionanti le Commissioni, se fossero stabilite le tabelle, se fosse applicato l'equo canone si potrebbero recuperare 100 mila lire per ettaro, ossia 300 milioni che, moltiplicati per quattro anni dal 1978 al 1982, diventano 1 miliardo e 200 milioni.
Rapportando questo valore sull'intera Regione si possono raggiungere 13 o 14 miliardi recuperabili con l'applicazione della legge.
Concordo con lo spirito della legge e con le decisioni della Commissione che ho appreso questa mattina.
Anche in queste situazioni bisogna agire con la chiarezza e l'onestà che debbono avere le mani pubbliche, ma con l'intelligenza che ha il privato o l'operatore economico che va alla ricerca del massimo reddito con il minimo sforzo.
Queste proprietà sono abbandonate, vetuste ed obsolescenti. Con questa regolamentazione si dà la possibilità, laddove ci sono i mezzi, di ristrutturarle e laddove non ci sono i mezzi, di alienarle per riattarle con il ricavato, ottenendo un reddito maggiore, che è un reddito con destinazione socio-economica ed assistenziale.
Nell'approvare questa legge mi auguro che gli strumenti operativi a cui ho accennato, e mi rivolgo all'amico Ferraris, vengano messi in atto nel più breve tempo possibile.



PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE PICCO



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Gastaldi.



GASTALDI Enrico

Farò un brevissimo intervento per precisare le nostre opinioni sulle questioni che la legge ha suscitato e che sono già state ricordate dal Consigliere Martinetti.
Anche per noi il problema dei beni situati in USSL diverse da quelle nelle quali esistono i beneficiari è risolto dall'art. 15 della stessa legge e dalla modifica della n. 42.
Sulla seconda questione a noi non pare che sia incerta l'interpretazione da dare all'art. 66 della legge 833 sulla possibilità di applicare norme eguali non solo alle proprietà già esistenti, ma anche alle donazioni ed ai lasciti futuri alle USSL.
A ben leggere a noi non pare che nell'articolo in questione ci sia una distinzione tra beni appartenenti in passato o nel futuro ai Comuni ed alle USSL e che quindi l'articolo escluda che si possa applicare un'eguale normativa ai due tipi di beni.
L'obiezione della D.C. sull'utilità dell'unione delle due materie sanità ed assistenza, anche per quanto riguarda i beni patrimoniali ha una sua validità che dipende sia dal D.P.R. 616 che dalla legge 833.
L'esistenza però di due leggi diverse sulla sanità e sull'assistenza di due settori funzionalmente distinti nelle USSL. la presenza nell'Ufficio di Direzione di un terzo coordinatore imposto dalla legge n. 20, oltre al sanitario e all'amministrativo, mi pare renda necessario che la materia sul patrimonio sia da regolamentare con due leggi diverse che riguardino la sanità e l'assistenza.
Concordiamo quindi sulle scelte fatte dalla legge attuale alla quale daremo un voto favorevole.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Majorino.



MAJORINO Gaetano

Questo progetto di legge riceverà anche il nostro voto favorevole in quanto si può senz'altro rilevare che il regime patrimoniale delle USSL è stato correttamente disciplinato, salvo alcune questioni sia pure di un certo rilievo recepite negli emendamenti, nel principio generale in forza del quale la proprietà dei beni è del Comune con il vincolo di destinazione in uso alle USSL.
Questo principio generale era, a mio avviso, indubbiamente inderogabile (e la cosa è di tutta evidenza) per i beni appartenenti agli enti disciolti, agli Enti locali ed alle Province per quanto concerne il passato; rettamente, è stato fissato come principio generale anche per il futuro, cioè per le acquisizioni future, siano esse a titolo oneroso o a titolo gratuito.
Fatta questa affermazione di massima devo però fare un rilievo di carattere sistematico. Vorrei ricordare che quando venne presentato l'aggiornamento al programma della Giunta, fra i numerosi punti ve ne era uno, minore, forse di minore importanza rispetto ad altri, peraltro pur sempre di un certo rilievo, nel quale si diceva testualmente che si sarebbe provveduto alla revisione ed al riordino della legislazione vigente anche sotto il profilo del sistema e mediante l'introduzione di testi unici.
Questa, a mio avviso, sarebbe stata un'occasione per disciplinare l'intera materia del regime patrimoniale delle USSL con un testo unico.
Affermo questo, ritenendo di essere nel giusto, perché la materia del regime patrimoniale, pur con questa legge che costituisce un notevole passo avanti rispetto al passato, continuerà ad essere disseminata in tre testi normativi, cioè nella norma di principio (art. 20 della legge n. 3 del 1980) e nelle altre otto norme della legge n. 2 del 1981. Quindi, una ragione di opportunità e di convenienza sotto il profilo sistematico, anche per attuare quella promessa di riordino della legislazione in testi unici avrebbe dovuto suggerire di abrogare puramente e semplicemente le otto norme della legge n. 2 del 1981 e collocarle in questo nuovo testo; in modo che si sarebbe arrivati ad un testo unico disciplinante l'intera materia.
Fatto questo rilievo sistematico, al quale peraltro in futuro si potrà sempre rimediare, salvo i dettagli che potranno emergere dalla discussione sugli emendamenti, il giudizio è nella sostanza favorevole.



PRESIDENTE

La parola all'Assessore Bajardi.



BAJARDI Sante, Assessore alla sanità

I Consiglieri intervenuti hanno riportato in aula il processo che si è svolto in Commissione ed i problemi che non sono risolti fino in fondo per l'esistenza di un dualismo non superabile in campo patrimoniale.
Abbiamo buone ragioni per pensare che quella fase che ha lasciato crescere il "rito Ambrosiano" sia finita e che non ci si possa che attenere fedelmente alle indicazioni della legge 833.
Il lavoro della Commissione è stato positivo. Alle proposte presentate dalla D.C. aggiungo una modificazione di tipo letterale all'art. 15 che vedremo al momento della votazione.
Gli ultimi emendamenti della D.C. con questa ulteriore precisazioni sono accolti. La relazione del collega Acotto e gli interventi dei colleghi hanno evidenziato che la legge non solo regolamenta gli aspetti patrimoniali ma anche le donazioni, le alienazioni dei patrimoni.
La Giunta non intende procedere all'alienazione del patrimonio a tappeto o selvaggia, ma attraverso un processo che veda programmi di attività e di spesa delle USSL proposte di recupero dei patrimoni che anticipano gli obiettivi di piano in termini di investimento.
Nelle prossime settimane si concluderà la verifica che è in corso con le USSL e con i Comuni e la Giunta farà l'inventario dei beni.
Al Consiglio saranno presentate le proposte che perverranno dalle USSL che verranno valutate in relazione alle risorse che saranno messe a disposizione dal Fondo Sanitario Nazionale per gli investimenti.
E' emerso qualche parere controverso relativamente alle IPAB e all'utilizzo dei patrimoni.
E' un tema che per ora abbiamo accantonato ritenendo urgente risolvere i problemi che sono di diretta competenza regionale connessi alla politica sanitaria.
In Commissione non mancherà l'occasione di riflettere e di ragionare per trovare soluzioni corrette anche in ordine a questi patrimoni.



PRESIDENTE

La discussione è terminata.
Possiamo procedere alla votazione dell'articolato.
Titolo I Norme generali Art. 1 (Classificazione dei beni) "I beni patrimoniali attribuiti alle Unità Socio-Sanitarie Locali si classificano in: a) beni destinati all'erogazione dei servizi sanitari, già di pertinenza degli enti di cui sono cessati i compiti in materia sanitaria oppure di nuova acquisizione b) altri beni, non destinati all'erogazione dei servizi sanitari, già di pertinenza degli enti di cui sono cessati i compiti in materia sanitaria, o derivanti da trasformazione oppure di nuova acquisizione".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 40 hanno risposto SI 40 Consiglieri L'art. 1 è approvato.
Art. 2 (Titolarità patrimoniale "La titolarità patrimoniale dei beni di cui all'art. 1, ad esclusione dei nuovi beni acquisiti in base ad eredità, legato o donazione, compete al Comune in cui sono collocati.
Per i beni mobili registrati si fa riferimento al Comune ove è collocato il presidio od ufficio che li ha in dotazione".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 40 hanno risposto SI 40 Consiglieri L'art. 2 è approvato.
Art. 3 (Utilizzo dei beni) "I beni destinati ai servizi sanitari sono concessi in uso dai Comuni all'Unità Socio-Sanitaria Locale nel cui ambito territoriale sono compresi i Comuni stessi, con apposito provvedimento. La concessione in uso si intende a tempo indeterminato con il vincolo della destinazione del bene ai sensi del successivo art. 4 e fino all'intervento svincolo d'uso, ai sensi del successivo art. 9.
L'Unità Socio-Sanitaria Locale ha la disponibilità dei beni di cui al comma precedente, nei termini previsti dal titolo II della presente legge.
I beni non destinati ai servizi sanitari sono gestiti dai Comuni titolari fino alla concessione in uso all'Unità Socio-Sanitaria Locale per essere destinati ai servizi sanitari, o fino all'alienazione o trasformazione di essi, per l'utilizzo dei capitali ricavati in opere di realizzazione e di ammodernamento di strutture destinate ai servizi sanitari, nei termini previsti dal titolo III della presente legge".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 40 hanno risposto SI 40 Consiglieri L'art. 3 è approvato.
Titolo II Beni immobili destinati all'erogazione dei servizi sanitari Art. 4 (Acquisizione dei beni) "I beni immobili e mobili registrati, destinati all'erogazione dei servizi sanitari, sono acquisiti dai Comuni: a) per trasferimento dagli enti di cui sono cessati i compiti in materia sanitaria: b) in base a contratto a titolo oneroso c) in base ad eredità, legato e donazione".
Il Gruppo D.C. presenta il seguente emendamento: dopo le parole "sono acquisiti dai Comuni", aggiungere le parole: "nel rispetto delle norme di cui alla legge 21/6/1896, n. 218 e successive modificazioni".
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
L'emendamento è approvato.
Pongo in votazione l'art. 4 nel testo emendato.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 40 hanno risposto SI 40 Consiglieri L'art. 4 è approvato.
Art. 5 (Acquisizione dei beni già di pertinenza degli enti di cui sono cessati i compiti in materia sanitaria) "I Comuni acquisiscono la titolarità patrimoniale dei beni già di pertinenza degli enti di cui sono cessati i compiti in materia sanitaria con le seguenti modalità: a) i beni sono acquisiti nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, con gli oneri e i pesi inerenti, con le pertinenze, le dotazioni e le scorte vive e morte al servizio degli stessi b) i beni sono acquisiti dalla data prevista dal decreto di cui all'art. 65 della legge 23/12/1978, n. 833 e dal decreto di cui all'art. 20 della legge regionale 21/1/1980, n. 3 c) i decreti di cui al punto b), unitamente alle deliberazioni di acquisizione dei beni adottate dai Comuni, sono trascritti e costituiscono titolo per la voltura catastale dei beni stessi a favore del Comune".
Il Gruppo D.C. presenta il seguente emendamento: alla lettera b) le parole "e dal decreto di cui all'art. 20 della legge regionale 21/1/1980, n. 3;" sono sostituite dalle parole: "e dal provvedimento di cui all'art. 20 della legge regionale 21/1/1980, n. 3" alla lettera c) le parole "i decreti" sono sostituite dalle parole: "gli atti".
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
L'emendamento è approvato.
Pongo in votazione l'art. 5 nel testo emendato.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 40 hanno risposto SI 40 Consiglieri L'art. 5 è approvato.
Art. 6 (Acquisizione dei beni in base a contratto a titolo oneroso) "L'acquisizione dei beni immobili in base a contratti a titolo oneroso deve essere prevista dal programma zonale di attività e di spesa di cui all'art.
18 della legge regionale 10/3/1982, n. 7.
L'assemblea generale dell'Unità Socio-Sanitaria Locale, con propria deliberazione, propone al Comune competente territorialmente l'acquisizione dei beni immobili e ne determina le condizioni contrattuali, prevedendone altresì la copertura finanziaria.
All'intervenuta esecutività della deliberazione di cui al secondo comma, il Comune competente territorialmente delibera formalmente l'acquisto del bene nei termini definiti dall'assemblea generale dell'Unità socio-Sanitaria Locale.
L'acquisizione dei beni mobili registrati in base a contratti a titolo oneroso è disposta dal Comitato di gestione dell'Unità Socio-Sanitaria Locale".
Il Consigliere Majorino presenta il seguente emendamento: all'ultimo comma sostituire le parole "è disposta dal Comitato di gestione" con le parole: "è proposta dal Comitato di gestione".
La parola al Consigliere Majorino.



MAJORINO Gaetano

All'art. 6 per l'acquisto dei beni immobili si dice che l'assemblea generale propone al Comune l'acquisizione di un determinato bene immobile ed il Comune delibera formalmente l'acquisto.
Per i beni mobili registrati, autoveicoli o aeromobili si dice che l'acquisizione è disposta dal Comitato di gestione.
Non vedo come possa il Comitato di gestione disporre l'acquisto di beni che entrerebbero nel patrimonio del Comune.
Propongo di sostituire la parola "disposta" con la parola "proposta".



PRESIDENTE

La parola all'Assessore Bajardi.



BAJARDI Sante, Assessore alla sanità

Si tratta del patrimonio di ordinaria amministrazione della vita dell'USSL. E' un problema complesso tant'è vero che nelle norme successive è detto che a fine anno i Comuni mettono nel loro inventario tutto quanto nel corso dell'anno l'USSL ha acquistato.
Se per l'acquisto di queste cose deve scattare il meccanismo della proposta si paralizza tutto con il rischio di burocratizzare l'attività.
La Giunta respinge l'emendamento.



PRESIDENTE

Pongo in votazione tale emendamento. Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
E' respinto.
Pongo in votazione l'art. 6 nel testo originario.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 40 hanno risposto SI 40 Consiglieri L'art. 6 è approvato.
Art. 7 (Acquisizione dei beni in base ad eredità, legato e donazione) "L'accettazione di eredità, legati e donazioni concernenti beni destinati all'erogazione dei servizi sanitari da parte dei Comuni destinatari avviene previa acquisizione del parere dell'assemblea generale dell'Unità Socio Sanitaria Locale nel cui ambito territoriale è compreso il Comune".
Il Gruppo D.C. presenta il seguente emendamento: sostituire il "punto" finale con "virgola" ed aggiungere le parole: "in merito alla compatibilità con le prescrizioni del programma zonale di attività e di spesa di cui all'art. 18 della legge regionale 10/3/1982, n.
7".
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
L'emendamento è approvato.
Pongo in votazione l'art. 7 nel testo emendato.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 40 hanno risposto SI 40 Consiglieri L'art. 7 è approvato.
Art. 8 (Gestione dei beni) "La gestione dei beni di cui al presente titolo è affidata all'Unità Socio Sanitaria Locale che li ha in uso.
L'Unità Socio-Sanitaria Locale amministra i beni con facoltà di adottare tutti gli atti e di svolgere tutte le attività idonee a conservare e valorizzare i beni, ivi comprese le opere di manutenzione straordinaria ampliamento, ristrutturazione, rifacimento parziale o integrale.
L'Unità Socio-Sanitaria Locale può, altresì, destinare i beni ad un uso sanitario diverso da quello previsto all'atto dell'acquisizione, purché la nuova utilizzazione risponda ad esigenze di adeguamento e razionalizzazione dei servizi sanitari, in conformità alle prescrizioni del piano socio sanitario regionale.
Le opere eccedenti l'ordinaria amministrazione e le modificazioni d'uso sono comprese negli interventi individuati dal programma zonale di attività e di spesa di cui all'art. 18 della legge regionale 10/3/1982, n. 7".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 40 hanno risposto SI 40 Consiglieri L'art. 8 è approvato.
Art. 9 (Svincolo d'uso) "I beni di cui al presente titolo, qualora non risultino più necessari ai servizi sanitari, vengono sottratti alla destinazione originaria con provvedimento del Comitato di gestione dell'Unità Socio-Sanitaria Locale.
Lo svincolo d'uso deve essere conforme alle indicazioni del piano socio sanitario regionale e previsto dal programma zonale di attività e di spesa di cui all'art. 18 della legge regionale 10/3/1982, n. 7.
Dalla data di esecutività della deliberazione di cui al primo comma, la gestione dei beni è assunta dal Comune che ne ha la titolarità patrimoniale, ai sensi dell'art. 3, terzo comma, e delle norme di cui al titolo III della presente legge".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 40 hanno risposto SI 40 Consiglieri L'art. 9 è approvato.
Titolo III Beni immobili non destinati all'erogazione dei servizi sanitari Art. 10 (Acquisizione dei beni) "I beni immobili ed i beni mobili registrati non destinati all'erogazione dei servizi sanitari sono acquisiti dai Comuni: a) per trasferimento dagli enti di cui sono cessati i compiti in materia sanitaria: b) in base ad eredità, legato e donazione".
Il Gruppo D.C. presenta il seguente emendamento: dopo le parole "sono acquisiti dai Comuni" aggiungere le parole: "nel rispetto delle norme di cui alla legge 21/6/1896, n. 218 e successive modificazioni".
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
L'emendamento è approvato.
Pongo in votazione l'art. 10 nel testo emendato.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 40 hanno risposto SI 40 Consiglieri L'art. 10 è approvato.
Art. 11 (Acquisizione dei beni già di pertinenza degli enti di cui sono cessati i compiti in materia sanitaria) "I Comuni acquisiscono la titolarità patrimoniale dei beni già di pertinenza degli enti di cui sono cessati i compiti in materia sanitaria con le seguenti modalità: a) i beni sono acquisiti nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, con gli oneri e i pesi inerenti, con le pertinenze, le dotazioni e le scorte vive e morte al servizio degli stessi b) i beni sono acquisiti alla data prevista dal decreto di cui all'art. 65 della 23/12/1978, n. 833 e dal decreto di cui all'art. 20 della legge regionale 21/1/1980, n. 3 c) i decreti di cui al punto b), unitamente alle deliberazioni di acquisizione dei beni adottate dai Comuni, sono trascritti e costituiscono titolo per la voltura catastale dei beni stessi a favore del Comune".
Il Gruppo D.C. presenta il seguente emendamento: alla lettera b) le parole "e dal decreto di cui all'art. 20.. ." sono sostituite dalle parole: "e dal provvedimento di cui all'art. 20.."; alla lettera c) le parole "i decreti" sono sostituite dalle parole: "gli atti".
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
L'emendamento è approvato.
Pongo in votazione l'art. 11 nel testo emendato.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 40 hanno risposto SI 40 Consiglieri L'art. 11 è approvato.
Art. 12 (Acquisizione dei beni in base ad eredità, legato e donazione) "L'accettazione di eredità, legati e donazioni di beni non immediatamente destinabili ai servizi sanitari, ma con vincolo di destinazione a detti servizi anche per effetto di trasformazione o alienazione del bene, compete al Comune destinatario dell'eredità, legato o donazione. L'adozione dei relativi provvedimenti, ove sussista un vincolo per la realizzazione di opere definite, dovrà avvenire acquisendo, in via preventiva, il parere dell'assemblea generale dell'Unità Socio-Sanitaria Locale destinataria delle opere".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 40 hanno risposto SI 40 Consiglieri L'art. 12 è approvato.
Art. 13 (Gestione dei beni) "La gestione dei beni di cui al presente titolo è affidata al Comune nel cui territorio i beni stessi sono collocati, in attesa di reimpiego trasformazione o alienazione, per il reinvestimento dei capitali ricavati in opere di miglioramento e di realizzazione di strutture adibite o da adibirsi a servizi sanitari.
Il Comune amministra i beni adottando tutti gli atti e svolgendo tutte le attività idonee a conservare e valorizzare i beni stessi.
Nell'amministrazione dei beni il Comune, ove possibile, tiene conto degli indirizzi eventualmente previsti nel piano regionale di sviluppo e nei piani di intervento settoriali disposti dall'Amministrazione regionale.
Nella gestione dei complessi di beni costituenti azienda e già gestiti dai precedenti titolari in forma di impresa, secondo le norme del Codice Civile, quando le dimensioni dell'azienda siano tali da non consentirne la gestione da parte del Comune, quest'ultimo può in ordine all'azienda medesima concludere tutti i negozi giuridici ritenuti idonei ad evitare pregiudizi ai propri interessi o all'integrità dell'azienda, compreso quello di conferire l'azienda ad una società di capitali promossa a tal fine".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 40 hanno risposto SI 40 Consiglieri L'art. 13 è approvato.
Art. 14 (Utilizzo del bene per servizi sanitari) "I beni immobili di cui al presente titolo possono essere adibiti, anche mediante adattamenti o trasformazioni, ai servizi sanitari con provvedimento dell'assemblea generale dell'Unità Socio-Sanitaria Locale nel cui ambito territoriale è collocato il Comune che ha in carico il bene.
La destinazione dei beni ai servizi sanitari deve essere conforme alle indicazioni del piano socio-sanitario regionale e prevista dal programma zonale di attività e di spesa di cui all'art. 18 della legge regionale 10/3/1982, n. 7.
Dalla data di esecutività della deliberazione di cui al primo comma, la gestione dei beni è assegnata all'Unità Socio-Sanitaria Locale".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 40 hanno risposto SI 40 Consiglieri L'art. 14 è approvato.
Art. 15 (Trasformazione o alienazione dei beni) "Il Comune che ha la titolarità patrimoniale dei beni di cui al presente titolo può procedere, ai fini della conservazione o valorizzazione dei beni amministrati, alla trasformazione dei medesimi, acquisito in via preventiva il parere dell'assemblea generale dell'Unità Socio-Sanitaria Locale nel cui ambito territoriale il Comune medesimo è compreso.
Analogo procedimento viene adottato qualora si renda necessario alienare i beni in gestione per provvedere, con il ricavato, alla conservazione o valorizzazione del patrimonio amministrato con vincolo di destinazione ai servizi sanitari.
Il Comune può altresì procedere alla permuta di beni di cui al presente titolo con altri beni del proprio patrimonio non attribuiti all'Unità Socio Sanitaria Locale, acquisito il parere dell'assemblea Socio-Sanitaria Locale nonché la valutazione dell'ufficio tecnico erariale competente.
In caso di maggior valore del bene attribuito all'Unità Socio-Sanitaria Locale, il Comune dovrà reintegrare la differenza destinandola ai servizi sanitari.
L'alienazione dei beni per l'utilizzo dei capitali ricavati in opere di realizzazione e di ammodernamento di strutture destinate ai servizi sanitari viene prevista dal Consiglio regionale nel programma di finanziamento delle spese in conto capitale di cui all'art. 18, primo comma, della legge regionale 3/9/1981, n. 42, tenendo conto delle indicazioni del piano socio-sanitario regionale e dei programmi zonali di attività e di spesa di cui all'art. 18 della legge regionale 10/3/1982, n.
7.
Il Comune titolare del bene provvede all'alienazione secondo il programma previsto dal comma precedente.
Nel caso in cui si rendesse necessaria l'alienazione dei beni, fermi restando gli eventuali diritti di prelazione esistenti in base alla legislazione vigente, il Comune ove il bene è ubicato può acquisirne la piena disponibilità. In tale caso non si procede all'alienazione ed il Comune mette a disposizione dell'Unità Socio-Sanitaria Locale competente il valore riconosciuto dall'ufficio tecnico erariale".
Il Gruppo D.C. presenta il seguente emendamento: al terzo comma le parole "alla permuta di beni" sono sostituite dalle parole: "al trasferimento del vincolo di destinazione da beni...".
La parola all'Assessore Bajardi.



BAJARDI Sante, Assessore alla sanità

Propongo di sostituire, alla seconda riga dello stesso comma, la parola "con" con la parola "ad".



PRESIDENTE

Pongo in votazione tale emendamento con la modifica proposta dall'Assessore Bajardi. Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
E' approvato.
Pongo in votazione l'art. 15 nel testo emendato.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 40 hanno risposto SI 40 Consiglieri L'art. 15 è approvato.
Titolo IV Beni mobili Art. 16 (Acquisizione ed alienazione dei beni destinati all'erogazione di servizi sanitari) "I beni mobili destinati all'erogazione dei servizi sanitari sono acquisiti: a) per trasferimento dagli enti di cui sono cessati i compiti in materia sanitaria b) in base a contratto a titolo oneroso c) in base ad eredità, legato e donazione d) in base a liberalità.
I Comuni acquisiscono la titolarità patrimoniale dei beni di cui al comma precedente, lettera a), alla data prevista dal decreto di cui all'art. 65 della legge 23/12/1978, n. 833, e dal decreto di cui all'art. 20 della legge regionale 21/1/1980, n. 3 e provvedono in ordine all'accettazione di eredità, legati e donazioni concernenti beni destinati ai servizi sanitari previo parere del Comitato di gestione dell'Unità Socio-Sanitaria Locale.
Il Comitato di gestione dell'Unità Socio-Sanitaria Locale provvede: a) per l'acquisizione dei beni in base a contratto a titolo oneroso b) per l'acquisizione dei beni derivanti da liberalità, ivi comprese le erogazioni in denaro destinate ai servizi sanitari c) per l'alienazione dei beni.
Ai fini dell'aggiornamento dell'inventario del Comune, l'Unità Socio Sanitaria Locale provvede a trasmettere, entro il 31 gennaio di ogni anno l'elenco dei beni acquisiti o alienai nell'anno precedente, con l'indicazione degli elementi necessari".
Il Gruppo D.C. presenta il seguente emendamento: sostituire il "punto" finale con "virgola" ed aggiungere le parole: "in merito alla compatibilità con le prescrizioni del programma zonale di attività e di spesa di cui all'art. 18 della legge regionale 10/3/1982, n.
7".
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
E' approvato.
Pongo in votazione l'art. 16 nel testo emendato.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 40 hanno risposto SI 40 Consiglieri L'art. 16 è approvato.
Art. 17 (Acquisizione ed alienazione dei beni non destinati all'erogazione dei servizi) "I beni mobili non destinati all'erogazione dei servizi sanitari, ma con vincolo di destinazione sono acquisiti: a) per trasferimento dagli enti di cui sono cessati i compiti in materia sanitaria b) in base ad eredità, legato e donazione c) in base a liberalità.
I Comuni acquisiscono la titolarità patrimoniale dei beni di cui al comma precedente, lettera a), alla data prevista dal decreto di cui all'art. 65 della legge 23/12/1978, n. 833, e dal decreto di cui all'art. 20 della legge regionale 21/1/1980, n. 3, e provvedono in ordine alle acquisizioni di cui al comma precedente, lettere b) e c).
Per la trasformazione ed alienazione dei beni mobili di cui al presente articolo si applicano le procedure di cui all'art. 15 della presente legge".
Il Gruppo D.C. presenta il seguente emendamento: le parole "e dal decreto di cui all'art. 20" sono sostituite con le parole: "e dal provvedimento di cui all'art. 20".
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
E' approvato.
Pongo in votazione l'art. 17 nel testo emendato.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 40 hanno risposto SI 40 Consiglieri Titolo V Norme finali e transitorie Art. 18 (Tutela dei beni culturali) "I Comuni e le Unità Socio-Sanitarie Locali sono tenuti alla tutela valorizzazione e recupero dei beni culturali, artistici e naturali connessi ai beni trasferiti o assegnati in gestione in base alla legislazione nazionale e regionale".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 40 hanno risposto SI 40 Consiglieri L'art. 18 è approvato.
Art. 19 (Comunicazioni alla Regione) "Le Unità Socio-Sanitarie Locali ed i Comuni sono tenuti a comunicare alla Regione ogni modificazione intervenuta nello stato dei beni immobili attribuiti alle Unità Socio-Sanitarie Locali".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 40 hanno risposto SI 40 Consiglieri L'art. 19 è approvato.
Art. 20 (Provvedimenti indifferibili) "In assenza di indicazioni nel programma zonale di attività e di spesa di cui all'art. 18 della legge regionale 10/3/1982, n. 7, i provvedimenti indifferibili in ordine a movimenti patrimoniali dei beni immobili oggetto della presente legge sono adottati dall'assemblea generale dell'Unità Socio Sanitaria Locale e sottoposti all'approvazione della Giunta regionale".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 40 hanno risposto SI 40 Consiglieri L'arti 20 è approvato.
Art. 21 (Collaborazione tra i Comuni e le Unità Socio-Sanitarie Locali) "Le Unità Socio-Sanitarie Locali, nella gestione dei beni immobili destinati all'erogazione dei servizi sanitari, possono avvalersi della collaborazione degli uffici tecnici dei Comuni compresi nel loro ambito territoriale".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 40 hanno risposto SI 40 Consiglieri L'art. 21 è approvato.
Art. 22 (Modifiche di norme di legge regionale) "Alla legge regionale 13/1/1981, n. 2, sono apportate le seguenti varianti 1) il secondo comma dell'art. 77 viene sostituito con il seguente: 'Il regime patrimoniale dei beni destinati alle Unità Socio-Sanitarie Locali è disciplinato da apposita legge regionale' 2) il secondo e terzo comma dell'art. 73 e gli artt. 83 e 84 vengono soppressi.
Dopo il terzo comma dell'art. 17 della legge regionale 3/9/1981, n. 42, è aggiunto il seguente: 'L'utilizzo dei capitali ricavati dall'alienazione o trasformazione del patrimonio non destinato ai servizi già di pertinenza degli enti di cui sono cessati i compiti in materia sanitaria avviene, in via prioritaria tenendo conto dell'ente di provenienza e della volontà dei testatori. Ove ciò sia incompatibile con le prescrizioni del piano socio-sanitario regionale si applica la prescrizione del comma precedente' ".
Il Gruppo D.C. presenta il seguente emendamento: il secondo comma è cosi sostituito: "Il terzo comma dell'art. 17 della legge regionale 3/9/1981, n. 42, è sostituito dal seguente 'L'utilizzo dei capitali ricavati dall'alienazione o trasformazione del patrimonio non destinato ai servizi già di pertinenza degli enti di cui sono cessati i compiti in materia sanitaria avviene, in via prioritaria tenendo conto dell'ente di provenienza e della volontà dei testatori. Ove ciò sia incompatibile con le prescrizioni del piano socio-sanitario regionale, l'utilizzo avviene in base al programma di cui al quinto comma del precedente art. 15, tenuto conto, ove sia possibile, della collocazione territoriale del bene' ".
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
E' approvato.
Pongo in votazione l'art. 22 nel testo emendato.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 40 hanno risposto SI 40 Consiglieri L'art. 22 è approvato.
Pongo ora in votazione l'intero testo della legge.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 40 hanno risposto SI 40 Consiglieri L'intero testo della legge è approvato.


Argomento: Problemi del lavoro e della occupazione

Esame progetti di legge n. 251 e n. 267: "Interventi per l'inserimento qualificato di giovani disoccupati e di lavoratori in cassa integrazione o ex dipendenti da aziende in crisi in cooperative già formate o di nuova costituzione"


PRESIDENTE

Passiamo al punto ottavo all'ordine del giorno che prevede l'esame dei progetti di legge n. 251 e n. 267: "Interventi per l'inserimento qualificato di giovani disoccupati e di lavoratori in cassa integrazione o ex dipendenti da aziende in crisi in cooperative già formate o di nuova costituzione".
La parola al relatore, Consigliere Bruciamacchie.



BRUCIAMACCHIE Mario, relatore

La relazione del Presidente della Giunta regionale e il dibattito che si è sviluppato ieri sulla situazione economica ed occupazionale del Piemonte mi esimono dal fare considerazioni generali, quindi non illustrer la parte iniziale della relazione e mi limiterò a prendere in considerazione la parte propositiva della legge stessa.
La legge qui presentata si inserisce in questo contesto ed intende da un lato favorire lo sviluppo e la diffusione dell'imprenditorialità cooperativa ed associata, dall'altro intervenire, con gli strumenti che la Regione può utilizzare, per orientare e qualificare quote di disoccupazione giovanile e di occupazione precaria (i lavoratori attualmente in cassa integrazione guadagni straordinaria o in disoccupazione speciale ex legge 301) propensi ad iniziare un'attività imprenditoriale in questo settore.
Questa legge recepisce l'impegno contratto con le organizzazioni sindacali di dare priorità ad iniziative finalizzate ad affrontare nel breve periodo il problema occupazionale e costituisce un primo passo verso la sua realizzazione.
L'avvio di questo processo non può essere rimandato a tempi migliori perché le tensioni e le aspettative registrare nel sistema sociale, la stessa credibilità delle istituzioni richiedono risposte rapide.
Se analizziamo il quadro socio-economico nel quale la proposta di legge si inserisce registriamo che l'area della CIG e della disoccupazione giovanile non accenna a diminuire. 71.279 giovani su 147.408 iscritti agli Uffici di Collocamento nel novembre '82 (a fronte di una media di 60.000 nel corso dell'81 ), 66.150 lavoratori in CIG straordinaria a fine '82, con un incremento del 40%, rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.
Molti lavoratori in CIG Fiat si sono autolicenziati (circa 14.000): dove sono finiti? Di certo non è aumentata l'occupazione (come dimostrano i dati ISTAT). La maggior parte di questi lavoratori ha cercato soluzioni individuali, spesso passando dalla condizione di cassaintegrati a quella di disoccupato.
Nello stesso tempo, si assiste ad una propensione crescente verso il lavoro autonomo o autorganizzato, non solo da parte dei giovani, ma anche da parte di chi dalla fabbrica è stato espulso.
Questi processi si sono sviluppati in modo caotico e disorganico. I protagonisti sono il più delle volte soggetti privi di un bagaglio culturale e di un'esperienza professionale da trasferire nell'autodeterminazione del lavoro. La volontà di costituirsi in cooperative è anche frutto delle spinte culturali della sinistra e delle lotte condotte sull'organizzazione del lavoro, per una maggiore professionalizzazione, per una presenza cosciente e responsabile sul posto di lavoro.
Qual è il ruolo della Regione e quali sono i contenuti della legge? E' di supporto, di orientamento e di formazione, oltreché finanziario, perch questi sono i nodi su cui in questi anni si sono spesso arenate le imprese cooperative costituite prevalentemente da giovani (vedi esperienza 285).
Condizione è la possibilità di valutare in termini economici ed imprenditoriali la capacità di tenuta dell'impresa stessa, per evitare che l'intervento pubblico si traduca in assistenzialismo improduttivo. La Regione, attraverso i propri enti strumentali ed in collaborazione con le organizzazioni cooperative ed eventualmente con gli Enti locali interessati, può garantire ad imprese cooperative che nascono oggettivamente "deboli" (per la composizione dei soci) strumenti e strutture, in una parola servizi e contributi, che consentano una presenza sul mercato non residuale.
Queste cooperative che spesso si rivolgono inizialmente a spazi di mercato interstiziali, per rendere stabile la propria occupazione devono rafforzare la propria struttura di impresa, investire in tecnologie commercializzare i propri prodotti, beni o servizi che siano.
Le cooperative che stanno sorgendo vedono la partecipazione motivata e la corresponsabilizzazione di molti di quei giovani che un'analisi di tipo sociologico collocherebbe nell'area dell'emarginazione e di quei lavoratori in cassa integrazione più volte definiti come difficilmente ricollocabili o addirittura "non riciclabili".
Nelle esperienze che la Regione sta seguendo - in varia zone del territorio, anche le più periferiche rispetto a quel modello mono industriale la cui crisi stiamo pagando - questi soggetti sono lavoratori attivi ed "integrati" in un modo di organizzazione che hanno scelto di darsi. Essi si costruiscono prospettive e progetti, verificano l'entusiasmo ed il volontarismo che li contraddistingue con il bagaglio di conoscenze individuale e collettivo.
Il nuovo Governo ha ribadito - attraverso l'on.le Pandolfi - la volontà di accelerare i tempi dell'iter parlamentare del progetto Marcora e Di Giesi riferiti ai provvedimenti rivolti all'area della cooperazione.
Essi, a nostro parere, contengono limiti seri che occorrerà superare in sede di dibattito parlamentare.
La legge regionale comunque non si sovrappone né appare in contraddizione con il disegno di legge, operando in un segmento del mercato del lavoro più limitato del disegno di legge Marcora (competenze regionali) e più "elastico" (interventi per cooperative di giovani disoccupati e in genere di soggetti aventi minori opportunità sul mercato del lavoro, tra cui i lavoratori in CIG).
La legge regionale consente un intervento a tempi più immediati e probabilmente - come si osserva nelle esperienze di cui la Regione è a conoscenza - verso soggetti che non potrebbero fruire dei benefici del disegno di legge Marcora.
Su questo tema dello sviluppo delle forme cooperative ed associative sono stati presentati due disegni di legge. Uno della Giunta e l'altro a firma dei Consiglieri Montefalchesi e Reburdo. Entrambi sono stati oggetto di considerazioni durante le consultazioni svolte. Particolarmente positivo è stato l'apporto di quasi tutti i consultati, dai quali abbiamo tratto utili spunti per migliorare i due testi in discussione e giungere ad un unico testo finale nel quale si sono riconosciute le forze politiche della maggioranza. Il Gruppo D.C. ha espresso in sede di IV Commissione non un voto contrario, ma un'astensione tecnica riservandosi di fare in sede di Consiglio considerazioni e valutazioni politiche e sulla base di queste determinare il suo atteggiamento finale.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Montefalchesi.



MONTEFALCHESI Corrado

Signor Presidente, colleghi Consiglieri, questa legge è il frutto della volontà e della capacità della Regione di dare una risposta ai problemi della crisi senza rassegnarsi alla stagnazione, senza subire processi involutivi. Utilizzando gli strumenti che la Regione ha a disposizione per tentare di invertire la tendenza che vede una disoccupazione crescente di fronte alla persistente latitanza del mondo imprenditoriale.
Le cifre della crisi le conosciamo tutti, il numero dei disoccupati continua a crescere. La disoccupazione interessa soprattutto i giovani quindi vi è la necessità di rispondere a questo aspetto della disoccupazione.
Questa legge risponde all'accordo che la Giunta regionale ha fatto con le organizzazioni sindacali e risponde ad un grosso problema sociale, alla crisi, ai processi di ristrutturazione che hanno espulso lavoratori con professionalità che si possono utilizzare produttivamente con iniziative cooperative.
Questa legge potrà rispondere all'esigenza di non disperdere la professionalità dei lavoratori espulsi dai cicli produttivi. I giovani e i lavoratori espulsi dai cicli produttivi devono continuare ad essere protagonisti sul terreno dell'occupazione e del lavoro.
Questa legge inoltre favorisce la creazione di strutture in grado di fare nascere un'imprenditorialità dei giovani, dei disoccupati, dei cassaintegrati.
Concordo con il relatore Bruciamacchie quando dice che queste iniziative non possono nascere sotto il segno dell'assistenzialismo, ma devono essere in grado di camminare con le proprie gambe, di produrre in termini remunerativi.
Questa proposta di legge dà anche un contributo al consolidamento del movimento cooperativo avendo una funzione essenziale e qualificante del rinnovamento democratico e progressista della nostra società.
Il contributo dato dalle associazioni cooperative nell'elaborazione di questa legge è stato notevole; sono state anche portatrici di altre proposte che dovranno essere attentamente valutate dalle forze politiche.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Brizio.



BRIZIO Gian Paolo

In un periodo di crisi economica come quello che stiamo vivendo, lo sviluppo della cooperazione può offrire un contributo estremamente importante.
Già a livello nazionale con la proposta Martora era stata portata avanti un'ipotesi per lo sviluppo dell'attività cooperativa nel settore industriale e per facilitare la costituzione di cooperative.
Avevamo suggerito di tardare questo disegno di legge per poterlo meglio inserire nel quadro nazionale affinché fosse effettivamente idoneo a sviluppare iniziative di questo genere. E' importante infatti considerare la cooperazione non come fatto residuale ma come effettiva possibilità di proposizione autonoma.
Gli imprenditori non si inventano.
Il tema dell'imprenditorialità cooperativa è importante e la Regione deve evitare che i fondi siano orientati verso iniziative che vivono lo spazio di un mattino e che poi crollano diventando sul piano economico sperperi di risorse o canale di assistenza.
Le iniziative valide devono essere supportate da progetti validi. A noi non pare che la Regione possa effettuare il controllo sulla validità dei progetti.
Il discorso sull'esame e sull'arrivo dei progetti ci pare poco chiaro e ci lascia perplessi. Per questo confermiamo la nostra astensione su questo disegno di legge anche se abbiamo tentato di migliorarne la formulazione.
Quanto alla formazione delle cooperative crediamo che la Regione non possa assumersi il ruolo di imprenditore.
A questo proposito abbiamo presentato un emendamento al terzo comma dell'art. 1.
Abbiamo inoltre presentato un altro emendamento all'art. 2 che tende ad allargare la possibilità di costituzione di cooperative e ad accrescere i finanziamenti ai lavoratori provenienti da aziende in liquidazione senza il passaggio alla legge 675.
L'emendamento all'art. 6 fa sì che al fondo di garanzia possano partecipare i Consorzi garanzia Fidi già esistenti.
Occorrerà poi verificare come funzionerà il meccanismo del credito. In molti casi la mancata istruttoria da parte dell'Istituto di Credito non ha facilitato il ricorso al credito di esercizio per quella misura che non pu essere totalmente coperta dai finanziamenti regionali e dalla Finpiemonte.
Il Regolamento potrà sciogliere solo in parte questo nodo. Per queste ragioni che avevamo già anticipato in Commissione, confermiamo la nostra astensione sul disegno di legge ed aspettiamo di conoscere gli intendimenti della Giunta in ordine agli emendamenti che abbiamo presentato.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Mignone.



MIGNONE Andrea

I disegni di legge 251 e 267 ci sembrano inquadrati nell'ambito della gravità della crisi che sta colpendo la nostra Regione, in particolare per la disoccupazione giovanile.
Il disegno di legge intende favorire i processi di mobilità per i lavoratori attualmente in cassa integrazione e cerca di introdurre nuovi soggetti sul mercato del lavoro favorendo il sorgere di una nuova imprenditoria, tentativo questo, non secondario.
Non possiamo non sottolineare che è un provvedimento che si inserisce nel filone delle politiche Keynesiane che sino ad oggi sono l'unico strumento conosciuto per dare una risposta da parte dell'ente pubblico in momenti di particolare crisi.
E' questo uno strumento innovativo e moderno e forse più attrezzato rispetto a quello di 60 anni fa.
Siamo tutti coscienti che non potrà risolvere tutti i problemi, ci pare tuttavia un tassello importante che, inserito all'interno di quello che sarà il piano di sviluppo, potrà dare alcune risposte in senso moderno alla crisi che stiamo attraversando.
Siamo anche noi dell'opinione di andare a verificare di volta in volta l'economicità degli interventi.
Con queste raccomandazioni esprimiamo il voto favorevole del Gruppo socialdemocratico al provvedimento.



PRESIDENTE

La parola all'Assessore Sanlorenzo.



SANLORENZO Dino, Assessore al lavoro

Devo ringraziare tutti coloro che hanno contribuito perché questo progetto giungesse oggi all'esame del Consiglio.
La legge è interessante soprattutto perché è nuova e questo dovrebbe consigliare il principale Gruppo di opposizione a dare il suo aiuto perch la novità non impatti contro la tradizionale diffidenza che esiste per tutte le cose nuove.
Il mio è un invito a trasformare il voto di astensione in un'approvazione.
E' una novità rilevante perché cerca di affermare un ruolo legislativo in una materia nella quale è incerto il confine dei poteri giuridici ed istituzionali ed è forte la spinta ad intervenire positivamente.
E' una legge che in Piemonte si rivolge a circa 200 mila persone soprattutto ai giovani in cerca di prima occupazione.
E' un piccolo tassello del progetto giovani di cui stiamo discutendo con le forze politiche.
E' una legge che si prefigge di dare un lavoro nuovo e stabile, che tiene conto degli orientamenti dei giovani che sono per un tipo di lavoro non ripetitivo, non troppo subordinato.
Le cooperative devono saper presentare progetti di sviluppo triennali e biennali nel caso di investimenti non superiori a 50 milioni. Non è irrilevante l'ammontare degli investimenti che viene messo in moto. Un miliardo e mezzo proviene dalla Regione.
Inoltre i 200 milioni per il fondo di garanzia e i 100 milioni della Finpiemonte fanno sì che l'accesso al credito abbia un moltiplicatore per almeno 20 volte, quindi sono altri 4 miliardi che si aggiungono a quelli della Regione.
Questa proposta di legge fa parte della politica del lavoro che stiamo mettendo in atto ed alcune iniziative sono già andate in porto.
La prima è la legge sull'Osservatorio del lavoro, già approvata ed ora in fase esecutiva; la seconda è l'interpretazione autentica dell'art. 2 della legge 301; la terza è la legge, votata all'unanimità, sul volontariato civile.
E' stato poi predisposto dalla Giunta regionale un disegno di legge sull'interpretazione della 240 e le provvidenze a favore dei consorzi fra piccole e medie imprese. Altre leggi seguiranno per dare vita ad una legislazione regionale del lavoro: quasi una scommessa rispetto ai dettami dell'art. 117 della Costituzione che non prevede niente di tutto questo: le battaglie nei confronti del centralismo non si conducono solo con documenti e discorsi, ma anche elaborando leggi che innovano i poteri delle Regioni.
Ci chiediamo se il sistema creditizio accetterà e favorirà questo processo. Noi speriamo di sì.
Abbiamo creato la Consulta con le banche anche per questi motivi.
Non credo di svelare nessun segreto dicendo che vi è la possibilità di avere una disponibilità di 1.000 miliardi per gli investimenti dei prossimi anni.
Una parte di questi possono essere finalizzati ad un intervento non residuale nei confronti della cooperazione.
Dovremo avviare con il sistema bancario un rapporto che faciliti a legge approvata l'erogazione dei fondi.
Per queste ragioni mi appello alle forze politiche del Consiglio regionale perché la legge abbia il consenso totale.



PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE MARCHIARO



PRESIDENTE

La discussione è terminata. Passiamo pertanto alla votazione del relativo articolato.
Art. 1 "La Regione Piemonte in attuazione dell'art. 45 della Costituzione e dell'art. 4 dello Statuto ed in riferimento alle finalità ed agli obiettivi indicati dalla legge regionale 25/2/1980, n. 8, riconosce alla cooperazione un ruolo fondamentale per lo sviluppo economico del Piemonte, per la ripresa dell'occupazione.
La Regione Piemonte contribuisce pertanto alla diffusione ed alla qualificazione dell'imprenditorialità cooperativa, favorendo l'inserimento qualificato di giovani disoccupati, in particolare donne, e di soggetti aventi minori opportunità sul mercato del lavoro, in cooperative attraverso la realizzazione di progetti finalizzati di formazione professionale ed attraverso interventi tesi al consolidamento produttivo ed organizzativo di dette aziende.
A tal fine la Regione Piemonte, con il supporto delle associazioni cooperative giuridicamente riconosciute e delle forze sociali e politiche nonché degli Enti locali competenti, si impegna a promuovere e coordinare iniziative, già in atto e future, volte allo sviluppo della cooperazione".
I Consiglieri Reburdo, Mignone, Montefalchesi, Bruciamacchie e Viglione presentano il seguente emendamento: al termine del primo comma aggiungere: "e per il miglioramento della qualità della vita e del lavoro, per lo sviluppo dei servizi sociali".
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
E' approvato.
Il Gruppo D.C. presenta il seguente emendamento: al terzo comma sostituire le parole "con il supporto delle associazioni cooperative giuridicamente riconosciute e delle forze sociali e politiche" con le parole: "tramite le associazioni cooperative giuridicamente riconosciute e con il supporto delle forze sociali e politiche".
La parola al Consigliere Brizio.



BRIZIO Gian Paolo

Il movimento cooperativo dovrebbe avviare la costituzione delle cooperative. Non ci pare possibile la gestione diretta della Regione.



PRESIDENTE

Vi è un emendamento analogo presentato dai Consiglieri Bruciamacchie e Montefalchesi: al terzo comma la frase "con il supporto delle associazioni cooperative giuridicamente riconosciute e delle forze sociali e politiche" viene sostituita dalla seguente: "con la collaborazione delle associazioni cooperative giuridicamente riconosciute ed il supporto delle forze sociali".
La parola al Consigliere Bruciamacchie.



BRUCIAMACCHIE Mario

Conviene prendere in esame contemporaneamente i due emendamenti.



BRIZIO Gian Paolo

Vista la formulazione presentata dai Consiglieri Bruciamacchie e Montefalchesi ritiriamo il nostro emendamento.



SANLORENZO Dino, Assessore al lavoro

La Giunta accetta pertanto l'emendamento dei Consiglieri Bruciamacchie e Montefalchesi.



PRESIDENTE

Pongo in votazione tale emendamento.
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
E' approvato.
La parola al Consigliere Reburdo.



REBURDO Giuseppe

Visto che all'art. 1 vengono citati i settori di competenza della cooperazione, sarebbe opportuno un richiamo alla cooperazione con i Paesi in via di sviluppo.
Propongo questo emendamento aggiuntivo al secondo comma: "La Regione Piemonte inoltre contribuisce alla crescita di esperienze cooperative in campo sociale comprese quelle finalizzate a raggiungere obiettivi fissati dalle leggi nazionali e dalla CEE che si riferiscono alla cooperazione internazionale verso i Paesi in via di sviluppo".



PRESIDENTE

La parola all'Assessore Sanlorenzo.



SANLORENZO Dino, Assessore al lavoro

Effettivamente questa è la linea dei Paesi industrializzati della CEE e del Trattato di Lomé, però la mia preoccupazione sta nel fatto che viene fissata in una legge regionale una norma che può essere contestata dal Commissario di Governo. Quindi lascerei le cose come stanno.



BRIZIO Gian Paolo

Visto che si tratta di una motivazione di principio potremmo inserirla nella relazione.



REBURDO Giuseppe

D'accordo E' una raccomandazione.



PRESIDENTE

Pongo in votazione l'art. 1 nel testo emendato.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 44 hanno risposto SI 44 Consiglieri L'art. 1 è approvato.
Art. 2 "I benefici previsti dalla presente legge sono destinati a cooperative formate per almeno il 60 da giovani disoccupati tra i 18 e i 29 anni e/o da lavoratori provenienti da aziende per le quali siano applicati i provvedimenti di cassa integrazione straordinaria o di disoccupazione speciale di cui alla legge 12/8/1977, n. 675 e successive modificazioni ed alla legge 25/7/1979, n. 301.
Possono inoltre accedere ai benefici della presente legge, cooperative che prevedano l'inserimento lavorativo qualificato di un numero di giovani in età tra i 18 e i 29 anni e/o lavoratori in CIG che beneficino del trattamento di disoccupazione speciale non inferiore al 50 del totale dei nuovi occupati, attraverso contratti di lavoro (anche part-time) ed attraverso convenzioni con la Regione per la formazione professionale dei nuovi soci da realizzarsi secondo quanto previsto dalla legge 21/12/1978 n. 845, art. 15 e dalla legge regionale 25/2/1980, n. 8, art. 18.
Le imprese, di cui al comma precedente, devono specificare l'attività cui i giovani disoccupati e/o lavoratori in CIG o che beneficino del trattamento di disoccupazione speciale saranno inseriti.
I benefici della legge vengono a decadere qualora si rilevi che i destinatari degli stessi non applichino nei confronti dei propri soci lavoratori tutte le normative previdenziali disposte dalle leggi vigenti ed i requisiti mutualistici di cui all'art. 26 del D.L.C.P.S. 14/12/1947, n.
1577 e successive modificazioni".
Il Gruppo D.C. presenta il seguente emendamento: aggiungere al primo comma dopo "legge 25/7/1979, n. 301" le parole: "o provenienti da aziende in liquidazione".
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
L'emendamento è approvato.
Pongo in votazione l'art. 2 nel testo emendato.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 44 hanno risposto SI 44 Consiglieri L'art. 2 è approvato.
Art. 3 "Le cooperative di cui al precedente art. 2 per accedere ai benefici della presente legge devono presentare un progetto di sviluppo almeno triennale o, nel caso vengano previsti investimenti non superiori ai 50 milioni almeno biennale.
I progetti dovranno: indicare obiettivi produttivi ed occupazionali che risultino congruenti con le finalità della programmazione regionale contenere un piano finanziario che, garantendo la capacità di autofinanziamento dell'impresa proponente, dimostri che la stessa è in grado di produrre beni o servizi con criteri di efficienza ed economicità assicurando quindi la stabilità del bilancio e la remunerazione del lavoro prevedere, qualora comprendano programmi di risanamento e di ricapitalizzazione, che tali programmi vengano realizzati almeno per il 30 con l'apporto diretto dei soci.
I progetti devono essere predisposti in modo tale che la Regione possa accedere ai contributi previsti dalle norme nazionali o comunitarie.
Nella predisposizione dei progetti di cui al primo comma del presente articolo, le cooperative indicate all'art. 2 possono avvalersi dei servizi predisposti dalla Regione d'intesa con le associazioni cooperative giuridicamente riconosciute, come disposto dall'art. 7 della presente legge".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 44 hanno risposto SI 44 Consiglieri L'art. 3 è approvato.
Art. 4 "Alle cooperative, costituite ai sensi del primo comma del precedente art.
2, la Regione Piemonte concede contributi per le spese generali di avviamento e di funzionamento del primo anno di esercizio, connesse alla realizzazione del progetto di sviluppo di cui al primo comma del precedente art 3, se ed in quanto le iniziative e le attività previste dai progetti stessi risultino coerenti con le linee programmatiche della Regione.
Il contributo di cui al precedente comma è accordato in misura non superiore al 50%, della spesa riconosciuta ammissibile e comunque fino ad un importo massimo di L. 50.000.000".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 44 hanno risposto SI 44 Consiglieri L'art. 4 è approvato.
Art. 5 "Per l'attuazione degli investimenti previsti dai progetti di sviluppo di cui all'art. 3, le cooperative indicate all'art. 2 possono ottenere un contributo in conto capitale in misura non superiore al 40% sul totale della spesa riconosciuta ammissibile.
Qualora tali investimenti siano realizzati mediante operazioni di locazione finanziaria con società di leasing appositamente convenzionate con la Giunta regionale, può essere concesso un contributo pari al 50%, del valore del bene al netto di IVA.
Il contributo verrà versato in due quote costanti annue anticipate corrispondenti al contributo riconosciuto sull'ammontare dei canoni di locazione, mediante accreditamento su conto corrente presso un Istituto di Credito concordato con la società di leasing convenzionata.
Apposite convenzioni da stipulare con le società di leasing regoleranno le modalità di erogazione dei contributi alle cooperative beneficiarie.
In caso di anticipata risoluzione del contratto di locazione finanziaria la quota di contributo regionale sui canoni non pagati dalla cooperativa viene recuperata dalla Regione entro 60 giorni dalla soluzione del contratto".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 44 hanno risposto SI 44 Consiglieri L'art. 5 è approvato.
Art. 6 "Al fine di favorire l'accesso al credito di esercizio e la stipulazione di contratti di locazione finanziaria su beni di investimento da parte delle cooperative di cui al precedente art. 2, la Regione Piemonte costituisce un apposito fondo di garanzia, promuovendo la partecipazione dell'Istituto Finanziario Regionale Piemontese - Finpiemonte S.p.A., delle società finanziarie o consorzi costituiti dalle associazioni cooperative giuridicamente riconosciute, degli Enti locali.
La quota di partecipazione finanziaria della Regione, nei limiti di cui allo stanziamento indicato all'art. 14 della presente legge, sarà determinata con deliberazione del Consiglio regionale, che provvederà altresì su proposta della Giunta a stabilire le modalità di costituzione e gestione del fondo".
Il Gruppo D.C. presenta il seguente emendamento: al termine dell'articolo aggiungere: "A tale fondo sarà ammessa, su richiesta, la partecipazione dei Consorzi garanzia Fidi già esistenti".
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
L'emendamento è approvato.
Pongo in votazione l'art. 6 nel testo emendato.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 44 hanno risposto SI 44 Consiglieri L'art. 6 è approvato.
Art. 7 "A favore delle cooperative di cui all'art. 2 sono previsti servizi di assistenza tecnico-gestionale per la predisposizione e l'attuazione dei progetti di sviluppo di cui all'art. 3, per l'analisi di mercato e l'innovazione tecnologica, per la formazione professionale e manageriale dei soci e per quegli interventi di orientamento e di consulting necessari al decollo delle iniziative produttive.
A tal fine la Regione Piemonte provvederà a stipulare una convenzione con le associazioni cooperative giuridicamente riconosciute, che definisca i termini della collaborazione tra le organizzazioni cooperative stesse e gli enti strumentali della Regione, in particolare l'Istituto Finanziario Regionale Piemontese - Finpiemonte S.p.A., nell'erogazione dei servizi sopra indicati.
La Regione Piemonte promuove in concorso con gli Enti locali interessati la ricerca e l'individuazione di aree e di immobili idonei.
Le associazioni cooperative giuridicamente riconosciute presteranno la propria attività di supporto tecnico-gestionale di cui al secondo comma del presente articolo nell'ambito delle funzioni previste dalla legge regionale 15/5/1978, n. 24".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 40 hanno risposto SI 28 Consiglieri si sono astenuti 12 Consiglieri L'art. 7 è approvato.
Art. 8 "L'approvazione dei progetti di cui all'art. 3 e la concessione dei contributi previsti agli artt. 4 e 5, secondo il regolamento di esecuzione di cui all'art. 10, sono deliberati dalla Giunta regionale, sentito il parere della Commissione regionale per la cooperazione costituita ai sensi della legge regionale 15/5/1978, n. 24.
All'istruttoria delle singole pratiche provvedono gli uffici regionali avvalendosi anche della collaborazione degli enti strumentali.
La Giunta regionale verifica, attraverso controlli annuali, lo stato di attuazione dei progetti che usufruiscono dei benefici previsti dalla presente legge e in caso di gravi inadempienze o di utilizzazione degli incentivi concessi non conforme alle finalità indicate nei progetti, pu disporre la cessazione o la revoca dei benefici stessi, previo parere della Commissione regionale per la cooperazione.
Rilevanti modifiche apportate dalle cooperative ai progetti già approvati ed ammessi al contributo regionale devono essere preventivamente autorizzate dalla Giunta regionale".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 40 hanno risposto SI 28 Consiglieri si sono astenuti 12 Consiglieri L'art. 8 è approvato.
Art. 9 "La Giunta regionale presenta annualmente al Consiglio regionale una relazione sullo stato di attuazione della presente legge, anche in rapporto alle tendenze in atto nel mercato del lavoro.
A tal fine la Giunta regionale effettua, promuove e coordina rilevazioni statistiche, indagini e ricerche avvalendosi della collaborazione delle associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo giuridicamente riconosciute e territorialmente competenti della Commissione regionale per la cooperazione, degli enti di cui al precedente art. 6, degli Enti locali e degli organi del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale.
E' istituita presso la Giunta regionale l'Anagrafe delle cooperative costituite ai sensi del precedente art. 2.
La comunicazione degli elementi conoscitivi necessari per l'iscrizione nell'Anagrafe è condizione per la presentazione delle domande e per l'eventuale successiva erogazione dei benefici previsti dalla presente legge.
Lo schedario può essere consultato da chiunque ne faccia richiesta".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 44 hanno risposto SI 44 Consiglieri L'art. 9 è approvato.
Art. 10 "Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, previo parere della Commissione regionale per la cooperazione, emana entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il regolamento di esecuzione disciplinando: a) le modalità di presentazione dei progetti e delle relative domande per contributi o agevolazioni e la documentazione comprovante i requisiti richiesti dall'art. 2 b) i criteri per l'approvazione dei progetti e per la concessione dei contributi di cui ai precedenti artt. 4 e 5, nonché le relative procedure amministrative c) le spese ammissibili a contributo ai sensi dei precedenti artt. 4 e 5 d) le condizioni e le modalità di erogazione dei contributi stessi e) le procedure per l'effettuazione dei controlli e per l'adozione dei provvedimenti di cui al precedente art. 8 f) il complesso degli elementi conoscitivi che le cooperative sono tenute a fornire alla Giunta regionale ai sensi del precedente art. 9, le modalità tecniche e le cadenze temporali secondo cui tali elementi conoscitivi devono essere comunicati, nonché i criteri e le procedure relativi all'aggiornamento dell'Anagrafe di cui all'art. 9".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 44 hanno risposto SI 44 Consiglieri L'art. 10 è approvato.
Art. 11 "Le cooperative costituite ai sensi del precedente art. 2 possono usufruire dei benefici previsti dalla presente legge anche in relazione ad attività od opere già iniziate da non oltre due anni dall'entrata in vigore della presente legge, se ed in quanto le predette attività od opere rientrino in progetti di sviluppo che corrispondano alle finalità ed ai criteri generali di cui al precedente art. 3".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 44 hanno risposto SI 44 Consiglieri L'art. 11 è approvato.
Art. 12 "Per la concessione dei contributi previsti dall'art. 4 della presente legge alle cooperative di cui all'art. 2, primo comma, è autorizzata per l'anno 1983 la spesa di L. 500 milioni, in termini di competenza e di cassa cui si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di cui al capitolo 12500 dello stato di previsione della spesa per l'anno 1983 ed iscrivendo la stessa spesa in apposito capitolo da istituire nello stato di previsione medesimo, con la denominazione 'Contributi alle cooperative per spese generali di avviamento e funzionamento'.
La spesa per ciascuno degli anni finanziari successivi all'83 sarà determinata con la legge di approvazione del relativo bilancio.
Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 44 hanno risposto SI 44 Consiglieri L'art. 12 è approvato.
Art. 13 "Per la concessione dei contributi di cui all'art. 5 a favore delle cooperative di cui all'art. 2 della presente lene è autorizzata per l'anno 1983 la spesa complessiva di L. 800 milioni.
All'onere di 800 milioni per l'anno finanziario 1983 si provvede mediante riduzione di pari importo, in termini di competenza e di cassa, del fondo speciale di cui al capitolo 12600 dello stato di previsione della spesa per tale anno ed iscrivendo nello stato di previsione medesimo apposito capitolo con la denominazione 'Finanziamenti e contributi in capitale alle cooperative per l'attuazione di progetti di sviluppo' e con lo stanziamento, in termini di competenza e di cassa, di L. 800 milioni.
La spesa per ciascuno degli anni finanziari successivi al 1983 sarà determinato con la legge di approvazione del relativo bilancio.
Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 44 hanno risposto SI 44 Consiglieri L'art. 13 è approvato.
Art. 14 "Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'art. 6 della presente legge è autorizzata per l'anno 1983 la spesa di L. 200 milioni, in termini di competenza e di cassa, cui si provvede mediante riduzione di pari importo in termine di competenza e di cassa, del fondo speciale di cui al capitolo 12600 dello stato di previsione della spesa per l'anno 1983 e con l'iscrizione nello stato di previsione medesimo di apposito capitolo con la denominazione 'Partecipazione alla costituzione di un fondo di garanzia per favorire l'accesso al credito di esercizio e la stipulazione di contratti di locazione finanziaria da parte di cooperative di giovani disoccupati e di lavoratori in CIG'.
La spesa per ciascuno degli anni finanziari successivi al 1983 sarà determinata con la legge di approvazione del relativo bilancio.
Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 44 hanno risposto SI 44 Consiglieri L'art. 14 è approvato.
Art. 15 "Per quanto previsto dagli artt. 7 e 8 della presente legge ed in applicazione dell'art. 5 della legge regionale 26/1/1976, n. 8, la Giunta regionale può concedere all'Istituto Finanziario Regionale Piemontese Finpiemonte S.p.A. un contributo annuo.
Alla determinazione del contributo di cui al precedente comma ed al relativo finanziamento si provvederà, valutata la richiesta presentata dal detto Ente in relazione all'attività svolta nell'anno precedente, con le leggi di approvazione dei bilanci degli esercizi finanziari 1984 e seguenti.
Nello stato di previsione della spesa per l'anno 1984 verrà iscritto apposito capitolo con la seguente denominazione: 'Contributo a Finpiemonte per l'assistenza tecnica alle cooperative e per la collaborazione con gli uffici regionali nell'istruttoria per l'approvazione di progetti di sviluppo presentati dalle cooperative' e con la dotazione che verrà stabilita in sede di approvazione del relativo bilancio".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 40 hanno risposto SI 28 Consiglieri si sono astenuti 12 Consiglieri L'art. 15 è approvato.
Passiamo alle dichiarazioni di voto. La parola al Consigliere Brizio.



BRIZIO Gian Paolo

In risposta alla sollecitazione dell'Assessore Sanlorenzo, voglio dire che abbiamo attentamente valutato la proposta di legge, tuttavia confermiamo il voto di astensione per le ragioni generali che abbiamo addotto ed anche perché riteniamo che un'attenzione maggiore poteva essere data alla proposta alternativa delle centrali cooperative.
Era stata richiesta preliminarmente la costituzione dell'Ente regionale per la cooperazione come avvenuto in altre Regioni.
Il voto di astensione significa giudizio benevolo e favorevole sugli scopi fondamentali della legge.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Bruciamacchie.



BRUCIAMACCHIE Mario

I progetti di legge 251 e 267 hanno avuto durante l'iter istruttorio un grande contributo da parte delle associazioni consultate e dalle forze politiche presenti nella Commissione.
Anche la D.C. ha dato un contributo positivo che è stato accolto dalla maggioranza. Infatti siamo giunti in aula con un testo che vede un'ampia convergenza di tutte le forze presenti in Consiglio regionale.
Questo dimostra che siamo disponibili a ricevere contributi e collaborazione Sono d'accordo che la votazione non inficerà l'iter successivo della legge, la quale ha un preciso significato politico.
Non c'è un voto unanime, non comprendiamo le motivazioni tecniche del voto di astensione, comunque vi è da parte della maggioranza il riconoscimento del contributo dato da parte delle forze presenti in Consiglio.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Vetrino.



VETRINO Bianca

La nostra posizione è una posizione di sintesi non avendo avuto l'opportunità per l'esiguità del nostro Gruppo, di partecipare all'elaborazione.
Questa legge si inquadra nel discorso di cooperazione al quale i repubblicani sono sensibili e non soltanto da oggi. Quindi la nostra posizione è favorevole.
Vogliamo però mettere ancora una volta l'accento sul rischio che anche questa legge possa determinare dell'assistenzialismo.
In un primo tempo pensavamo di presentare un emendamento per sanare le situazioni pregresse, ma in ultima analisi abbiamo rinunciato perch riteniamo che il rischio di assistenzialismo debba essere assolutamente evitato.
Chiediamo che la gestione di questa legge sia rigorosa. In passato si sono registrati dei fatti che non sono tornati onorevoli alla cooperazione come finanziamenti a stalle fantomatiche o a cooperative di fiorai che di fatto non avevano fiori da vendere.
Sono situazioni che vanno evitate soprattutto di fronte ad un disegno di legge che detta norme ed indicazioni precise.
Forse un regolamento potrà recuperare ciò che la legge non ha potuto evidenziare. A parte questo consiglio che vogliamo dare a chi avrà la responsabilità della gestione, ripetiamo il nostro voto favorevole.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Carazzoni.



CARAZZONI Nino

Diamo voto favorevole al progetto di legge, condividendone appieno le finalità: con un'unica riserva su quanto avverrà in sede di gestione della legge che raccomandiamo sia la più rigorosa e la meno clientelare possibile.



PRESIDENTE

Non essendovi altri interventi, pongo in votazione l'intero testo della legge.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 43 hanno risposto SI 29 Consiglieri sono astenuti 14 Consiglieri L'intero testo della legge è approvato.
Pongo ora in votazione un ordine del giorno sullo stesso argomento presentato dai Consiglieri Reburdo, Mignone, Revelli, Montefalchesi Cernetti, Brizio, Vetrino e Gastaldi.
Ve ne do lettura: "Il Consiglio regionale del Piemonte al termine dell'approvazione della legge regionale 'Interventi per l'inserimento qualificato di giovani disoccupati e di lavoratori in cassa integrazione o ex dipendenti la aziende in crisi in cooperative già formate o li nuova costituzione sottolinea il particolare rilievo che assume l'impegno della Regione stessa nell'ambito del sostegno e degli incentivi alle esperienze cooperative che in attuazione delle leggi nazionali e degli accordi C.E.E. operano per lo sviluppo della cooperazione internazionale verso i Paesi in via di sviluppo".
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
L'ordine del giorno è approvato all'unanimità dei 43 Consiglieri presenti in aula.



PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BENZI


Argomento:

Nomine


PRESIDENTE

In merito al punto quattordicesimo all'ordine del giorno: "Nomine" chiede di parlare il Consigliere Brizio. Ne ha facoltà.



BRIZIO Gian Paolo

Le sostituzioni sono state approvate, ma non le altre nomine.
In Commissione è stato detto che non erano di competenza della Commissione Nomine.



CARLETTO Mario

In Commissione le nomine relative al commercio ambulante, durante la mia presenza, non sono state esaminate. Si è detto che non è di competenza della Commissione Nomine, a questo punto la Presidenza del Consiglio dica se è di competenza o meno.
Se non è di competenza è inutile che si ponga il quesito.



PRESIDENTE

Abbiamo le segnalazioni che hanno fatto gli enti territoriali relativamente al commercio ambulante.
Avevamo detto che si confermavano coloro i quali erano stati confermati dalle associazioni e che dove non vi era conferma rendevamo il primo nominativo segnalato.
Abbiamo fatto così.



BONTEMPI Rinaldo, Assessore al Commercio

In una riunione della Commissione Nomine o dei Capigruppo il Consigliere Bastianini chiese di verificare se le organizzazioni sindacali di categoria più rappresentative erano effettivamente quelle che avevano designato i nomi.
In una seduta dei Capigruppo successiva il Consigliere Bastianini approvò i nominativi.
Queste designazioni vengono trasmesse dalle organizzazioni sindacali o dalla Camera di Commercio e alle forze politiche spetta l'integrazione.
Sarebbe opportuno rinviare queste nomine alla prossima seduta. Per quanto riguarda la nomina del Presidente nella Commissione regionale del commercio ambulante, poiché la legge nazionale sta innovando, credo che il Presidente debba essere nominato dal Consiglio.
Vorrei verificare questo punto.



VIGLIONE Aldo, Assessore all'assistenza

Le nomine dirette del Consiglio o della Giunta sono di competenza della Commissione Nomine, mentre le nomine indirette che giungono dietro segnalazione di altri organismi non dovrebbero passare al vaglio della Commissione Nomine.
Dobbiamo stabilire se anche le nomine indirette debbono avere il parere della Commissione. Ho dei dubbi a questo proposito in quanto l'ANCI l'UNCEM o altri enti già verificano fattibilità, correttezza professionalità dei nominativi indicati.



VETRINO Bianca

Le questioni che hanno posto gli Assessori Bontempi e Viglione sono corrette.
Credo che anche le nomine indirette debbano passare alla Commissione Nomine per verificare se le segnalazioni siano effettivamente rappresentative.
Infatti, il collega Bontempi segnalava di un disaccordo che c'era stato all'interno delle forze politiche rispetto a quelle che dovessero essere le categorie più rappresentative.
La Commissione deve chiarire questo punto. Ritengo quindi che questa nomina debba essere per il momento rinviata.
Questa ennesima questione inerente le nomine merita un ulteriore approfondimento all'interno delle forze politiche.
La Commissione Nomine sta riesaminando tutte le nomine di competenza regionale che sono passate senza l'esame della Commissione.
Il problema però è essai più vasto e la presentazione del progetto di legge da parte del Gruppo PCI può essere l'occasione per riesaminare tutta la materia che rientra in quel rigore morale che tutte le forze politiche auspicano e che dobbiamo dimostrare in tutte le occasioni.



PRESIDENTE

Se i Consiglieri sono d'accordo, sospendiamo questa votazione rimandando l'argomento alla Commissione Nomine, e proseguiamo con le seguenti altre nomine.


Argomento: Nomine

a) Consiglio di amministrazione della Finpiemonte S.p.A.: sostituzione membro dimissionario (Mario Panero)


PRESIDENTE

Si distribuiscano le schede e si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione a scrutinio segreto)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti n. 33 hanno riportato voti: CASSANO Egidio n. 27 GASTALDI Enrico n. 1 schede bianche n. 4 scheda nulla n. 1 Proclamo eletto il signor Cassano Egidio.


Argomento: Nomine

b) Consiglio di amministrazione della Finpiemonte S.p.A.: sostituzione membro dimissionario (Emilio Trovati)


PRESIDENTE

Si distribuiscano le schede e si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione a scrutinio segreto)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti n. 33 ha riportato voti: MARZANO Marziano n. 27 schede bianche n. 4 schede nulle n. 2 Proclamo eletto il signor Marzano Marziano.


Argomento: Nomine

c) Consiglio di amministrazione della Finpiemonte S.p.A.: sostituzione membro dimissionario (Aurelia Castagnone Vaccarino)


PRESIDENTE

Si distribuiscano le schede e si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione a scrutinio segreto)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti n. 33 ha riportato voti: BARBERA Giuseppe n. 30 scheda bianca n. 1 schede nulle n. 2 Proclamo eletto il signor Barbera Giuseppe.


Argomento: Nomine

d) Consiglio di amministrazione della S.T.E.F.: sostituzione membro dimissionario (Ernesto Algranati)


PRESIDENTE

Si distribuiscano le schede e si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione a scrutinio segreto)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione presenti e votanti n. 33 ha riportato voti: GIUGLAR Oreste n. 29 schede bianche n. 3 scheda nulla n. 1 Proclamo eletto il signor Giuglar Oreste. Le nomine sono così terminate.


Argomento: Norme finanziarie, tributarie e di contabilita - Cooperazione

Esame progetto di legge n. 290: "Modifica alla legge regionale 4/6/1975, n. 47 - Intervento a favore degli Enti Locali territoriali dell'associazionismo e della cooperazione per lo sviluppo strutturale della rete distributiva del Piemonte"


PRESIDENTE

Il punto decimo all'ordine del giorno reca: esame progetto di legge n.
290: "Modifica alla legge regionale 4/6/1975, n. 47 - Intervento a favore degli Enti locali territoriali dell'associazionismo e della cooperazione per lo sviluppo strutturale della rete distributiva del Piemonte".
La legge è stata approvata all'unanimità in sede di IV Commissione.
La parola al relatore, Consigliere Montefalchesi.



MONTEFALCHESI Corrado, relatore

Signor Presidente, colleghi Consiglieri, la Giunta regionale sta valutando la necessità di rivedere e di riformulare alcune norme di carattere fondamentale per la gestione dello strumento finanziario regionale nel settore del credito agevolato al commercio; ciò allo scopo di rendere più selettiva l'utenza, più aggiornati i meccanismi e più tempestive le procedure.
E' pertanto in atto un processo che dovrà portare ad una complessiva modifica della legge 47/1975.
Non vanno peraltro sottovalutati - anche in relazione alla necessità di tale revisione - gli strumenti legislativi e di programmazione sorti dopo l'emanazione della legge regionale succitata ed in particolare: l'istituzione dei Comprensori: l'adozione del piano regionale di sviluppo e del programma pluriennale di attività e di spesa l'istituzione del bilancio pluriennale e del bilancio di cassa la riforma del meccanismo di formazione, gestione ed eliminazione dei residui attivi e passivi le nuove disposizioni sulle procedure della programmazione l'adozione delle indicazioni programmatiche regionali nel settore del commercio ed i criteri per l'attivazione delle grandi strutture di vendita l'istituzione dello strumento normativo nazionale (legge n. 517 del 1975 e delle sue integrazioni e/o modificazioni recante provvidenze nel settore del commercio.
A tale scopo si sta individuando, discutendo e formulando una prima stesura di articolato da sottoporre ad ulteriori e più approfondite valutazioni.
Poiché il lavoro intrapreso comporta tempi tecnici necessariamente non brevi, sorge il problema di aggiornare l'utenza all'operatività del nuovo testo legislativo attualmente in corso di formazione.
In altri termini, poiché con la legge regionale attuale le domande devono essere presentate entro il 31 marzo di ogni anno, non è possibile arrivare a quella data (per l'esercizio in corso) con il nuovo testo già operante.
Vi è da aggiungere inoltre che la scarsità di risorse finanziarie (fenomeno questo di carattere generale) porta, come effetto, un sensibile drenaggio dell'utenza nel senso che domande di contributo ammissibili - o prevedibilmente ammissibili per l'istruttoria in corso - non possono essere finanziate per scarsità di risorse.
Allo scopo quindi di poter provvedere con i dovuti approfondimenti tecnici e partecipativi ad operare le variazioni sostanziali all'attuale legge regionale n. 47/1975 e, nello stesso tempo, di dare respiro all'utenza in relazione all'attuale normativa allo scopo soprattutto di non creare aspettative che potrebbero anche non trovare compimento per la scarsità tra l'altro, di risorse finanziarie, è stato predisposto l'allegato disegno di legge che si propone, come unico fine, di differire al 31 dicembre il termine per la presentazione delle domande di contributo di cui all'art. 11 della legge regionale n. 47/1975 ove è previsto che le medesime siano presentate entro il 31 marzo di ogni anno.
Sembra ovvio sottolineare che tale disegno di legge riveste carattere d'urgenza e che il suo iter va completato prima del 31 marzo 1983 e cioè prima della scadenza del termine che lo stesso disegno di legge si propone di differire.
Per tali motivi la IV Commissione, unanime, propone la più sollecita approvazione del disegno di legge da parte del Consiglio regionale.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Cerchio.



CERCHIO Giuseppe

Annuncio il voto favorevole del Gruppo D.C. sul disegno di legge n. 290 che fissa i nuovi termini per la presentazione delle domande (legge n.
47/1975).
La revisione della suddetta legge è opportuna anche perché la legge n.
47 è una delle leggi più difficili da gestire.
Auspichiamo che il nuovo Assessore, sulla scia di quanto aveva annunciato l'Assessore Marchesotti, presenti tale modifica al più presto per dare alla categoria dei commercianti uno strumento operativo agile e snello.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Marchesotti.



MARCHESOTTI Domenico

Comunico che il disegno di legge è pronto.
L'Assessore lo deve verificare dopodiché si potrà portarlo all'esame della Giunta.



PRESIDENTE

Passiamo alla votazione del relativo articolato.
Art. 1 "Il termine per la presentazione delle domande di cui all'art. 11 della legge regionale 4/6/1975, n. 47 e successive modificazioni ed integrazioni è differito al 31 dicembre".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 39 hanno risposto SI 39 Consiglieri L'art. 1 è approvato.
Art. 2 "La presente legge è dichiarata urgente ed entrerà in vigore nel giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi del sesto comma dell'art. 45 dello Statuto".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 39 hanno risposto SI 39 Consiglieri L'art. 2 è approvato.
Pongo ora in votazione l'intero testo della legge.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 39 hanno risposto SI 39 Consiglieri L'intero testo della è approvato.


Argomento: USSL: Piante organiche

Esame deliberazione Giunta regionale n. 10-21293: "USSL n. 35 - Giaveno Ampliamento della pianta organica da n. 2 posti a n. 3 posti di assistente della sezione autonoma di ostetricia e ginecologia"


PRESIDENTE

Passiamo infine al punto undicesimo all'ordine del giorno che prevede l'esame della deliberazione della Giunta regionale n. 10-21293: "USSL n. 35 Giaveno - Ampliamento della pianta organica da n. 2 posti a n. 3 posti di assistente della sezione autonoma di ostetricia e ginecologia".
Ve ne do lettura: "Il Consiglio regionale vista la legge 26/1/1982, n. 12 vista la legge regionale 10/3/1982, n. 7 vista la deliberazione della Giunta regionale n. 10-21293 del 7/12/1982 sentito il parere espresso dalla V Commissione consiliare permanente delibera di approvare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1, quinto comma del D.L. 26/11/1981, n. 678, convertito con modificazioni nella legge 26/11/1982, n. 12, l'ampliamento della pianta organica provvisoria dell'USSL n. 35 di Giaveno, mediante l'istituzione di n. 1 posto di assistente presso la sezione autonoma di ostetricia e ginecologia dello stabilimento ospedaliero di Giaveno, finalizzato all'attuazione della legge 22/5/1978, n. 194 e la contestuale copertura dell'istituendo posto; di dare atto che l'onere conseguente all'istituzione del nuovo posto dovrà fare carico alla quota di riparto del Fondo Sanitario Regionale attribuito all'USSL n. 35 di Giaveno.
La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi dell'art. 65 dello Statuto".
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
La deliberazione è approvata all'unanimità dei 39 Consiglieri presenti in aula.
Comunico infine che il Consiglio sarà convocato per giovedì 24 febbraio per la prosecuzione dell'esame dei punti all'ordine del giorno.
La seduta è tolta.



(La seduta ha termine alle ore 12,45)



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