Sei qui: Home > Leggi e banche dati > Resoconti consiliari > Archivio



Dettaglio seduta n.157 del 07/10/82 - Legislatura n. III - Sedute dal 9 giugno 1980 al 11 maggio 1985

Scarica PDF completo

Argomento:


PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BENZI


Argomento: Sanita': argomenti non sopra specificati

Esame progetto di legge n. 242: "Istituzione, compiti, modalità di funzionamento e responsabilità del Collegio dei Revisori dei Conti delle U.S.L. ai sensi dell'art. 13 della legge 181/1982" (rinvio)


PRESIDENTE

La seduta è aperta.
Iniziamo i nostri lavori con il punto sesto all'ordine del giorno che reca: Esame progetto di legge n. 242: "Istituzione, compiti, modalità di funzionamento e responsabilità del Collegio dei Revisori dei Conti delle U.S.L. ai sensi dell'art. 13 della legge 181/1982".
Chiede di parlare l'Assessore Bajardi. Ne ha facoltà.



BAJARDI Sante, Assessore alla sanità

La I Commissione questa mattina ha completato l'esame di questo progetto di legge.
Tuttavia, stante l'assenza del Presidente e stante il fatto che il Piemonte è la prima Regione che affronta questo tema, si ritiene di effettuare una pausa di riflessione su alcuni aspetti e di suggerire il rinvio in Commissione.
Le perplessità attengono all'individuazione delle persone.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Paganelli.



PAGANELLI Ettore

La proposta va intesa nel senso che l'Assessore fa una nuova proposta alla Commissione, altrimenti sarebbe discutibile il rinvio del progetto di legge alla Commissione.
In questo senso non ci sono ostacoli.


Argomento: Norme generali sui trasporti

Esame legge rinviata dal Governo relativa a: "Norme per la conservazione del patrimonio naturale e dell'assetto ambientale"


PRESIDENTE

Passiamo pertanto al punto nono all'ordine del giorno che prevede l'esame della legge rinviata dal Governo relativa a: "Norme per la conservazione del patrimonio naturale e dell'assetto ambientale".
La parola al Consigliere Genovese.



GENOVESE Piero Arturo

Il Presidente della VII Commissione in data 4 ottobre ha richiesto un parere di competenza sull'articolo finanziario. Nella riunione di ieri questo parere è stato espresso.
Questa mattina l'Assessore competente ha richiesto il riesame dell'articolo finanziario. In assenza del Presidente della I Commissione mi sono premurato di convocare la Commissione stessa.
La I Commissione accoglie le richieste formulate dalla Giunta di ridurre per l'anno 1983 lo stanziamento dell'art. 41 da 1 miliardo e 500 milioni ad 1 miliardo e 200 milioni.
Devo però fare osservare, per chiarezza, che abbiamo espresso tale parere solo oggi alle 14,30. Non sta a noi dire se il provvedimento è licenziato. I casi sono due: o viene espressa l'accettazione del parere della I Commissione da parte della VII Commissione, oppure, tenuto conto del parere formulato sull'articolo finanziario dalla I Commissione, viene presentato un emendamento al testo licenziato dalla VII Commissione.



PRESIDENTE

La parola al relatore, Consigliere Bruciamacchie.



BRUCIAMACCHIE Mario, relatore

Nell'impossibilità di riunire la VII Commissione per esprimere un parere definitivo sull'articolo finanziario presenteremo un emendamento con le indicazioni di spesa che sono state approvate dalla I Commissione.
Dopo i rilievi del Commissario di Governo la Commissione ha ritenuto di inserire nella legge stessa l'elenco delle piante a protezione assoluta (art. 15).
L'art. 18 viene integrato di specie che necessitano di particolari incentivazioni per la coltivazione.
Il successivo rilievo riguardava l'articolo finanziario che, com' stato illustrato dal Consigliere Genovese, è stato ridotto.
L'ultimo rilievo mosso dal Commissario di Governo si riferisce al periodo di accensione dei fuochi.
Abbiamo interessato il Corpo Forestale dello Stato il quale ha confermato la giustezza delle indicazioni contenute nel disegno di legge approvato dal Consiglio regionale, quindi non di errore si tratta ma di condizioni specifiche che si verificano nella nostra Regione dal 1 novembre al 30 aprile.



PRESIDENTE

Non vi sono altre richieste di parola.
Passiamo quindi alla votazione degli articoli modificati.
Art. 15 (Protezione della flora) "Sono vietate la raccolta, l'asportazione, il danneggiamento, la detenzione di parti, nonché il commercio tanto allo stato fresco che secco, salvo quanto disposto dall'art. 33, delle specie vegetali a protezione assoluta di cui all'elenco allegato che fa parte integrante della presente legge.
Per ogni specie non inclusa nell'elenco di cui al comma precedente è consentita la raccolta giornaliera di cinque esemplari per persona, senza estirpazione degli organi sotterranei.
Da tale divieto sono escluse le specie commestibili più comunemente consumate.
Sono fatte salve le disposizioni previste per i parchi e le oasi di protezione nel territorio regionale.
L'elenco delle specie a protezione assoluta nonché i limiti di cui al presente articolo sono resi noti a mezzo di manifesti da affiggersi agli Albi pretori dei Comuni e di cartelli posti nelle zone a maggior afflusso turistico".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 36 hanno risposto SI 24 Consiglieri si sono astenuti 12 Consiglieri L'art. 15 è approvato.
Art. 18 (Incentivazione delle coltivazioni di specie vegetali) "La Regione, per favorire l'economia montana, promuove la coltivazione delle specie protette di cui al primo comma dell'art. 15, nonché delle seguenti specie vegetali aventi interesse commerciale: Achillea erba-rotta Achillea moschata, Amica montana, Artemisie (tutte le specie), Gentiana lutea, Leontopodium alpinum, Lavandula officinalis; a tale fine: a) favorisce studi, ricerche e divulgazioni in merito alle specie sopra citate ed alla loro coltivazione nonché per produzione e conservazione delle sementi b) può, sentito il Comitato consultivo stipulare convenzioni con privati, istituti od enti per la produzione di sementi delle specie sopra citate c) sulla base di programmi predisposti dalle Comunità montane, concede contributi, nel limite massimo dell'80 % della spesa ritenuta ammissibile per opere di primo impianto.
Le domande per i contributi debbono essere presentate dagli interessati alle Comunità montane entro il 31 gennaio di ogni anno, indicando la località, la superficie e le caratteristiche dell'impianto nonché i lavori che si intendono effettuare e le specie da coltivare.
Dette domande debbono essere trasmesse alla Giunta regionale con parere motivato entro il 31 marzo dello stesso anno.
Le Comunità montane sono tenute a valutare la rispondenza dei dati forniti dal coltivatore nonché a verificare l'attuazione dell'impianto, avvalendosi eventualmente della collaborazione dei Servizi forestazione ed economia montana.
Le Comunità stesse sono tenute a fornire annualmente alla Regione una relazione circa gli sviluppi di tale attività".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 36 hanno risposto SI 24 Consiglieri si sono astenuti 12 Consiglieri L'art. 18 è approvato.
Art. 41 (Disposizioni contabili) "Per l'attuazione della presente legge è autorizzata, nell'anno 1983, la spesa di L. 1.500 milioni.
La determinazione delle quote di spesa destinate a gravare sui successivi esercizi finanziari è rinviata alle leggi di approvazione dei relativi bilanci.
Nello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1983, saranno istituiti i seguenti appositi capitoli: 'Spese per studi, iniziative documentazione ed informazione per una migliore protezione e fruizione dell'ambiente naturale; per l'asportazione di rifiuti e detriti dalle rive e dalle superfici fluviali e lacustri; per indennizzi ai proprietari di fondi', con lo stanziamento di 900 milioni in termini di competenza e di cassa. 'Spese per interventi e contributi relativi all'individuazione, lo studio ed il recupero di aree degradate e per contributi per la coltivazione di specie protette', con lo stanziamento di 500 milioni in termini di competenza e di cassa".
Il Consigliere Bruciamacchie presenta il seguente emendamento sostitutivo dell'intero articolo: "Art. 41 - (Disposizioni contabili) Per l'attuazione della presente legge è autorizzata, nell'anno 1983, la spesa di L. 1.200 milioni.
La determinazione delle quote di spesa destinate a gravare sui successivi esercizi finanziari è rinviata alle leggi di approvazione dei relativi bilanci.
Nello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1983, saranno istituiti i seguenti appositi capitoli: 'Spese per studi, iniziative documentazione ed informazione per una migliore protezione e fruizione dell'ambiente naturale, per l'asportazione di rifiuti e detriti dalle rive e dalle superfici fluviali e lacustri; per indennizzi ai proprietari di fondi', con lo stanziamento di 700 milioni in termini di competenza e di cassa. 'Spese per interventi e contributi relativi all'individuazione, lo studio ed il recupero di aree degradate e per contributi per la coltivazione di specie protette', con lo stanziamento di 500 milioni in termini di competenza e di cassa".
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
L'emendamento è approvato all'unanimità.
Pongo in votazione l'art. 41 nel testo modificato.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 38 hanno risposto SI 25 Consiglieri si sono astenuti 13 Consiglieri L'art. 41 è approvato.
Pongo ora in votazione l'intero testo della legge.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 38 hanno risposto SI 25 Consiglieri si sono astenuti 13 Consiglieri L'intero testo della legge è approvato.


Argomento: Norme finanziarie, tributarie e di contabilita

Esame regolamento relativo a: "Disciplina del Servizio di Cassa Economale"


PRESIDENTE

Passiamo al punto settimo all'ordine del giorno: Esame regolamento relativo a: "Disciplina del Servizio di Cassa Economale".
La parola al Consigliere Brizio.



BRIZIO Gian Paolo

Rileviamo che questo regolamento si riferisce esclusivamente ai Servizi decentrati e non fa riferimento alla gestione dei fondi da parte dei funzionari delegati.
Riteniamo che anche questa parte non possa essere gestita in modo pragmatico senza una regolamentazione precisa.
Chiediamo alla Giunta se non ritiene di proporre una regolamentazione anche a questo proposito.
Abbiamo presentato due emendamenti sui quali ci consta la disponibilità ad accoglierli da parte dell'Assessore.



TESTA Gianluigi, Assessore al patrimonio regionale

Gli emendamenti illustrati dal Consigliere Brizio sono accoglibili.
Per i funzionari delegati esiste già una disciplina all'interno della legge di contabilità, quindi non penso sia necessario un regolamento quanto invece una serie di norme che potranno essere esaminate in Commissione.



PRESIDENTE

Pongo pertanto in votazione i seguenti emendamenti presentati dal Gruppo D.C.: 1) Art. 8 - al primo comma, dopo "Servizio" aggiungere: "o dell'Ente".
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
E' approvato all'unanimità dei 38 Consiglieri presenti in aula.
2) Art. 13 - al primo comma, sostituire "senza limite di importo" con: "che non superi l'ammontare di L. 5.000.000".
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
E' approvato all'unanimità dei 38 Consiglieri presenti in aula.
Passiamo alla votazione della relativa deliberazione.
Ve ne do lettura: "Il Consiglio regionale visto l'art. 69 della legge regionale 29/12/1981, n. 55 vista la proposta di regolamento della Giunta regionale visto il parere favorevole espresso in merito dalla I Commissione consiliare delibera di approvare il testo di regolamento allegato riguardante: 'Disciplina del Servizio di Cassa Economale'.
La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi dell'art. 65 dello Statuto".
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
La deliberazione è approvata all'unanimità dei 38 Consiglieri presenti in aula.


Argomento: Protezione della natura (fauna, flora, minerali, vigilanza, ecc.)

Esame progetto di legge n. 111: "Normative inerenti alla ricerca e raccolta di minerali e rocce a scopo collezionistico, didattico e scientifico"


PRESIDENTE

Il punto decimo all'ordine del giorno reca: Esame progetto di legge n.
111: "Normative inerenti alla ricerca e raccolta di minerali e rocce a scopo collezionistico, didattico e scientifico".
La parola al relatore, Consigliere Ferro.



FERRO Primo, relatore

La Regione da tempo si è dotata di una significativa legislazione in materia di tutela dell'ambiente e del territorio (in parte rinnovata in questi mesi), che contempla la protezione sia della flora e della fauna sia di particolari aree degne di conservazione.
Seguendo questo indirizzo non si poteva non affrontare anche il problema della disciplina della raccolta dei minerali e rocce, componenti essenziali dell'ambiente naturale, per cercare di tutelare questi beni irripetibili nella loro specificità e nelle peculiari caratteristiche, da raccolte indiscriminate o, peggio, distruttive.
Le sollecitazioni sono state avanzate da più parti, sia dalle Associazioni protezionistiche, sia dalle Associazioni che raggruppano gli appassionati della mineralogia e petrografia, oggi sempre più numerosi. In effetti la materia relativa alla disciplina della raccolta dei minerali e rocce a scopo collezionistico, scientifico o didattico (ovviamente non a scopo industriale o produttivo, perché in questi casi vigono le leggi nazionali in materia di miniere o regionali in materia di cave) non trova sistemazione legislativa in campo nazionale e solo in poche Regioni (prevalentemente in quelle a Statuto speciale) è stata oggetto di attenzione. Occorre qui ricordare che non si sono inserite nel disegno di legge norme per la raccolta dei fossili in quanto non è possibile per la Regione legiferare in materia: di essi è comunque infatti vietata la raccolta su tutto il territorio nazionale ai sensi dell'art. 826 del Codice Civile che li dichiara parte del patrimonio dello Stato e della legge 1089/39 che ne ribadisce l'inalienabilità (inutile sottolineare, con amarezza, come tale divieto sia ampiamente trasgredito non solo dagli italiani, ma soprattutto dagli stranieri che, non potendo raccogliere fossili nei loro Paesi per la stretta protezione e sorveglianza saccheggiano il patrimonio paleontologico italiano).
Ritornando al problema della raccolta dei minerali e delle rocce prendendo spunto dalle poche leggi regionali oggi vigenti, la Giunta regionale ha predisposto il progetto di legge n. 111 che la VII Commissione ha sottoposto ad ampie e partecipate consultazioni (sono state invitate le Associazioni dei Comuni e le Comunità montane, le Associazioni protezionistiche e le Associazioni mineralogiche). Da esse sono emerse numerose e costruttive proposte di modificazione che la Commissione ha valutato e ritenuto di poter in gran parte accogliere.
In particolare: 1) si è modificata, nell'art. 3, l'impostazione originaria, preferendo inserire una limitazione quantitativa alla raccolta (differenziata per località specifiche) piuttosto che di pesi e lunghezze di attrezzature perché lo scopo della legge è appunto di limitare il danno conseguente a raccolte di quantitativi eccessivi di materiale, consentendo, anzi imponendo, tuttavia ai raccoglitori la scelta dell'attrezzatura più adatta al prelievo di campioni senza sciupio di materiale. Con questa modifica oltretutto, si è semplificata la normativa sostituendo complesse elencazioni di mezzi consentiti e non, con l'unica distinzione tra attrezzi manuali e mezzi a motore 2) si è, di conseguenza, prevista una possibilità di deroga a questi limiti nell'art. 6, differenziata per Enti pubblici di ricerca o Musei e per privati (che possono richiederla solo per l'uso di mezzi esplosivi o a motore e non per superare le quantità limite previste all'art. 3 o per raccogliere nelle eventuali aree protette previste all'art. 5) 3) si è eliminato l'elenco delle specie minerali da non raccogliere in quanto nessuna o quasi nessuna specie mineralogica ha un valore costante sia dal punto di vista scientifico - ambientale, sia dal punto di vista commerciale. Inoltre poiché molte specie, e soprattutto quelle rare ed eventualmente passibili di protezione, sono di riconoscimento quanto mai difficoltoso, si è preferito puntare sulla protezione di intere aree di interesse mineralogico piuttosto che di singole specie.
4) si sono inserite norme di tutela per l'ambiente ove si effettua la raccolta e per l'integrità dei campioni raccolti, sempre nello spirito informatore della legge, per cui si ritiene negativa non tanto la raccolta in sé quanto lo sperpero del patrimonio mineralogico ed il degrado dell'ambiente, mentre si riconosce ai raccoglitori dilettanti la funzione di stimolo e di collaborazione per coloro che si occupano di minerali dal punto di vista scientifico 5) si è potenziato il ruolo del Museo Regionale di Scienze Naturali che vede nella sua struttura un settore mineralogico e petrografico ed è quindi un'emanazione della Regione Piemonte dotata di specifiche competenze in materia di raccolta di minerali a scopo collezionistico e scientifico. Si ricorda infine che, all'art. 5, si è previsto espressamente che il piano delle aree di particolare pregio mineralogico da tutelare sarà approvato con legge regionale per non incorrere nel rilievo governativo, che ha interessato la nuova legge sulla tutela dell'ambiente, ove si dichiara che ai sensi dell'art. 1 della legge 689, tutte le norme per cui si prevedono sanzioni devono essere previste in una legge e non in altri atti amministrativi.
Il testo che si propone all'approvazione del Consiglio regionale è stato licenziato all'unanimità dalla VII Commissione.



PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE MARCHIARO



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Borando



BORANDO Carlo

La VII Commissione ha trattato seriamente questo argomento ancorch trattasi di una materia sconosciuta quasi completamente dai suoi componenti: non mi costa infatti che della Commissione facciano parte naturalisti o geologi.
La serietà si manifesta allorquando si va alla ricerca delle cognizioni che possono dare coloro che se ne intendono. Per questo l'articolato della legge fa frequentemente riferimento al Museo Regionale delle Scienze Naturali, l'Università, il Politecnico di Torino, Associazioni interessate o altri Musei, per esempio, quello del Collegio Salesiano. Lo spirito della legge tende al rispetto della proprietà. Devo dire che se i cittadini piemontesi fossero tutti come il sottoscritto non ci sarebbe bisogno di una di questo genere. Capisco però che tra 5 milioni di persone ci possono essere 4 o 5 mila appassionati di queste ricerche.
Si rendono così necessarie alcune regole di comportamento. All'art. 4 "Diritti di opzione" si parla genericamente di proprietario. Suggerisco affinché non si dia luogo ad equivoci o ad interpretazioni non precise, di indicare "proprietario di minerali e di rocce". Con questa osservazione all'art. 4 dichiaro il mio voto favorevole alla legge.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Marchini.



MARCHINI Sergio

La considerazione del collega che mi ha preceduto è puntuale perché il termine "proprietario" si riferisce sempre al proprietario del fondo; in questo caso invece si riferisce al proprietario di minerali o di rocce.



PRESIDENTE

La parola all'Assessore Rivalta.



RIVALTA Luigi, Assessore alla pianificazione territoriale

Ha ragione Borando quando dice che questo problema è pressoch disconosciuto dal comune cittadino. Abbiamo presentato questo disegno di legge non per una conoscenza ed esperienza diretta della materia, ma su sollecitazione delle associazioni mineralogiche che hanno posto nei giusti termini il problema della regolamentazione. C'é anche motivo di regolamentazione perché attorno alla raccolta di minerali e di rocce si è sviluppato un mercato in grado di sostenere interventi non più individualmente sopportabili da parte del raccoglitore e del collezionista.
Sono interventi sostenuti dalle capacità di risposta alla domanda di mercato tanto che si usano strumenti tecnologicamente avanzati, si raggiungono i luoghi impervi addirittura con l'elicottero per trarre gli elementi più pregiati e più rari. Quindi da chi se ne intende è nata la sollecitazione e la nostra legge di fatto recepisce la formulazione consigliata da queste associazioni.
Devo dare atto alla Commissione di aver svolto in breve un lavoro costante di discussione e di consultazione scientificamente preparate e di aver portato un contributo migliorativo rispetto al testo di legge originale. La Giunta accoglie l'emendamento proposto dal Consigliere Borando.



PRESIDENTE

Passiamo alla votazione dell'articolato.
Art. 1 (Finalità) "La Regione, ferma restando la vigente normativa in materia di cave torbiere, miniere e tutela ambientale, al fine di una migliore conservazione del patrimonio mineralogico e geologico, disciplina con la presente legge la ricerca e la raccolta di minerali e di rocce a scopo collezionistico, didattico e scientifico".
Il Consigliere Cerchio presenta il seguente emendamento: dopo "e di tutela ambientale" sopprimere "al fine di una migliore conservazione del patrimonio mineralogico e geologico".
La parola al Consigliere Cerchio.



CERCHIO Giuseppe

Questo emendamento e quelli successivi che presenterò tendono a migliorare la normativa.
Al primo articolo propongo di eliminare le parole: "al fine di una migliore conservazione del patrimonio mineralogico e geologico" perch innanzitutto tutti i minerali si degradano sia all'aperto che in miniera.
Il termine "geologico" potrebbe interessare i giacimenti fossiliferi e non le rocce delle Alpi dove una qualsiasi frana, e ce ne sono molte, pu modificare l'ambiente più che non l'opera dei dilettanti in mezzo secolo.



RIVALTA Luigi, Assessore alla pianificazione territoriale

Propongo di sostituire le parole "mineralogico e geologico" con "al fine di una migliore conservazione del patrimonio naturale".



MARCHINI Sergio

Esprimo voto contrario. Queste sono questioni sulle quali la Commissione ha dibattuto lungamente.
La parola "patrimonio" attiene al rapporto tra un bene ed un soggetto giuridico.
Nella Regione esiste un ambiente, non esiste un patrimonio naturale.
Noi non tuteliamo il patrimonio, al massimo tuteliamo l'ambiente.



PRESIDENTE

Il Consigliere Cerchio ritira il proprio emendamento.
Pongo pertanto in votazione l'emendamento presentato dall'Assessore Rivalta.
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
E' approvato con 38 voti favorevoli e 1 contrario.
Pongo in votazione l'art. 1 nel testo emendato.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 39 hanno risposto SI 39 Consiglieri L'art. 1 è approvato Art. 2 (Ricerca e raccolta di minerali) "Qualora non siano espressamente impedite dal proprietario del fondo o non contrastino con le altre normative vigenti, sono consentite a chiunque la ricerca e la raccolta dei minerali e delle rocce, con i mezzi e le limitazioni di cui ai successivi articoli".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 39 hanno risposto SI 39 Consiglieri L'art. 2 è approvato.
Art. 3 (Modalità di raccolta) "La raccolta è consentita soltanto con attrezzi manuali; è vietato l'uso di esplosivi, di mezzi a motore o leve idrauliche.
La raccolta: a) è vietata in grotte naturali b) è consentita per un quantitativo giornaliero per persona non superiore a Kg 15 nei giacimenti primari, negli accumuli detritici di origine naturale nelle discariche di cave e miniere fatto salvo quanto previsto al precedente art. 2 c) è consentita fino ai 5 g d'oro giornalieri per persona nei giacimenti secondari auriferi.
Nei casi di raccolta consentita, è permessa l'asportazione di un singolo campione eccedente i limiti di peso; in tal caso il ritrovamento deve essere segnalato entro 30 giorni al Museo Regionale di Scienze Naturali.
Durante la raccolta è fatto obbligo di usare la massima cura e i mezzi adeguati per salvaguardare l'integrità dei minerali. Il luogo di estrazione deve essere rimesso in pristino stato con l'obbligo della ricomposizione del manto vegetale e di ogni altro opportuno rimodellamento da adeguarsi alle particolari caratteristiche della zona".
Il Consigliere Cerchio presenta il seguente emendamento: sostituire il punto b) con: "è consentito un prelievo giornaliero per persona nella misura di quanto può portare il ricercatore sulle proprie spalle".
La parola al Consigliere Cerchio.



CERCHIO Giuseppe

Faccio un esempio. Il ricercatore percorre molti chilometri con fatica perché percorre strade non agevoli e dovrebbe portarsi nello zaino la bilancia, ma il ricercatore in genere porta lo zaino per riempirlo di rocce e di minerali, quindi diventa disagevole il problema della misura dei chilogrammi.
Indicando il limite dei 15 Kg la legge mortifica e non salvaguarda questo aspetto perché molte volte, per limitarsi ai 15 Kg, il ricercatore riduce il peso togliendo la ganga e rovinando l'oggetto.



PRESIDENTE

E' anche discriminante.



CERCHIO Giuseppe

D'altra parte è giusto che porti quello che può portare.



RIVALTA Luigi, Assessore alla pianificazione territoriale

Credo che la Commissione abbia motivato la scelta dei 15 Kg. E' il peso che ordinariamente viene portato nello zaino nelle zone di montagna. Quanto un ricercatore può Fisicamente portare è difficile da individuare.



PRESIDENTE

Pongo in votazione tale emendamento.
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
E' respinto con 11 voti favorevoli e 23 contrari.
Il Consigliere Cerchio presenta il seguente altro emendamento: sopprimere il punto c).
La parola al Consigliere Cerchio.



CERCHIO Giuseppe

Questo comma ci pare ingenuo intanto perché l'oro non si altera e pu benissimo rimanere nei depositi alluvionali dei fiumi piemontesi. Le giacenze di oro alluvionale sono enormi, ma in una percentuale talmente ridicola e riduttiva per metro cubo di sabbia che scoraggia qualsiasi iniziativa industriale perché non coprirebbe il costo della macchina e della manodopera.
L'estrazione media giornaliera è di 4 gr.
Mi chiedo chi potrebbe controllare la raccolta anche perché il materiale sarebbe facilmente occultabile.



RIVALTA Luigi, Assessore alla pianificazione territoriale

Non metto in discussione la validità delle argomentazioni del Consigliere Cerchio, ma mi pare sia giusto rispettare il lavoro svolto dalla Commissione che ha discusso sulla questione e l'ha approvata all'unanimità.



PRESIDENTE

Pongo in votazione tale emendamento.
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
E' respinto con 9 voti favorevoli, 23 contrari e 2 astenuti.
Pongo in votazione l'art. 3 nel testo originario.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 34 hanno risposto SI 23 Consiglieri hanno risposto NO 9 Consiglieri si sono astenuti 2 Consiglieri L'art. 3 è approvato.
Art. 4 (Diritti di opzione) "La Regione può segnalare al proprietario l'importanza di esemplari di rocce e minerali raccolti nel territorio regionale, obbligandolo alla loro conservazione; ha diritto di opzione in caso di alienazione degli esemplari citati".
Il Consigliere Cerchio presenta i seguenti emendamenti: al primo comma sostituire la parola "proprietario" con "chi possiede minerali e rocce".
Al primo comma sopprimere le parole "di rocce e minerali".
Pongo in votazione il primo emendamento. Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
E' approvato all'unanimità dei 31 Consiglieri presenti in aula.
Pongo in votazione il secondo emendamento.
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
E' approvato all'unanimità dei 31 Consiglieri presenti in aula.
Pongo in votazione l'art. 4 nel testo emendato.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 31 hanno risposto SI 31 Consiglieri L'art. 4 è approvato.
Art. 5 (Tutela di particolari aree) "La Giunta regionale, sentito il Museo Regionale di Scienze Naturali l'Università ed il Politecnico di Torino, i Musei naturalistici e le Associazioni interessate, individua con apposito piano da approvarsi con legge regionale, aree di particolare valore ambientale, naturalistico e scientifico, dove è vietata la raccolta di minerali e rocce".
Il Consigliere Cerchio presenta il seguente emendamento: inserire prima dell'inizio dell'attuale articolo: "E' vietata la raccolta di minerali e rocce nei parchi. In casi eccezionali.".
La parola all'Assessore Rivalta.



RIVALTA Luigi, Assessore alla pianificazione territoriale

Le leggi sui parchi là dove è necessario vietare la raccolta dei minerali, l'hanno già vietata. Più in generale, se si deve ritornare su decisioni già prese con le leggi sui parchi, lo si potrà fare in applicazione dell'art. 5 di questa legge sulla base di un piano da approvarsi con legge proposto dal Museo di Scienze Naturali dall'Università e dal Politecnico.



PRESIDENTE

Pongo in votazione tale emendamento.
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
E' respinto con 9 voti favorevoli e 23 contrari.
Pongo in votazione l'art. 5 nel testo originario.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 32 hanno risposto SI 23 Consiglieri si sono astenuti 9 Consiglieri L'art. 5 è approvato.
Art. 6 (Deroghe) "Gli Istituti universitari specializzati, i Musei naturalistici, gli Enti pubblici di ricerca scientifica possono procedere alla raccolta dei minerali e delle rocce in deroga agli artt. 3, secondo e terzo comma, e 5 previa autorizzazione rilasciata con decreto dal Presidente della Giunta regionale, sentito il parere del Museo Regionale di Scienze Naturali.
Gli Enti di cui al primo comma e i privati, per comprovati motivi scientifici e didattici, possono utilizzare, per la raccolta, esplosivi mezzi a motore o leve idrauliche, in deroga al disposto di cui al primo comma dell'art. 3, nell'ambito e nel rispetto delle vigenti disposizioni statali, previa autorizzazione rilasciata con decreto del Presidente della Giunta regionale, sentito il parere del Museo Regionale di Scienze Naturali.
I decreti di autorizzazione di cui ai precedenti commi devono indicare nominativamente i ricercatori, la durata, i luoghi, le modalità e la quantità massima di raccolta".
Il Consigliere Cerchio presenta il seguente emendamento: sopprimere l'intero articolo.
La parola al Consigliere Cerchio.



CERCHIO Giuseppe

Il degrado dell'ambiente avviene soprattutto quando si lavora con esplosivi, con martelli pneumatici.
Qui si dice che in deroga e per particolari motivi scientifici e didattici, è possibile usarli.
E' un grave intervento che rischia, in determinati casi, di dare più danno che utilità.
Chiedo di annullare l'articolo.



MARCHINI Sergio

L'articolo non tratta soltanto dell'uso degli esplosivi, ma anche delle deroghe agli Istituti universitari specializzati, ai Musei naturalistici agli Enti pubblici di ricerca scientifica. La deroga non attiene all'uso di esplosivi, ma alla raccolta di quantità superiori a quelle indicate nell'art. 3.
Vorrei sapere se l'emendamento è soppressivo di tutto l'articolo o se lo mantiene solo per il secondo comma.
L'illustrazione è avvenuta soltanto sulla deroga di cui al secondo comma.



RIVALTA Luigi, Assessore alla pianificazione territoriale

La deroga è consentita su autorizzazione del Presidente della Giunta per sostenere esigenze di ricerca scientifica e di attività didattica.
Impedire la possibilità di verificare se davvero ci sono esigenze di ricerche scientifiche e didattiche e consentire, nel caso in cui esistano di asportare dei minerali, e nel caso sia richiesto dalla situazione attraverso strumenti che non siano quelli della raccolta manuale e naturale, mi sembra sia un atteggiamento positivo verso la ricerca e l'attività didattica.
Quindi respingo l'emendamento.



PRESIDENTE

Pongo in votazione tale emendamento.
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
E' respinto con 7 voti favorevoli e 25 contrari.
Pongo in votazione l'art. 6 nel testo originario.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 32 hanno risposto SI 25 Consiglieri si sono astenuti 7 Consiglieri L'art. 6 è approvato.
Art. 7 (Sanzioni) "Per le violazioni ai divieti di cui al primo comma dell'art. 3 si applica la sanzione amministrativa da L. 1.000.000 a L. 5.000.000.
Per le violazioni ai divieti di cui al secondo comma dell'art. 3 si applica la sanzione amministrativa da L. 500.000 a L. 5.000.000, oltre alla confisca del materiale raccolto.
Per la mancata segnalazione di cui al terzo comma dell'art. 3 si applica la sanzione amministrativa di L. 200.000, oltre alla confisca del campione.
Per le violazioni di cui al quarto comma dell'art. 3 si applica la sanzione amministrativa da L. 50.000 a L. 300.000 fermo restando l'obbligo della remissione in pristino dello stato dei luoghi.
Per le violazioni al divieto di cui all'art. 5 si applica la sanzione amministrativa da L. 2.000.000 a L. 10.000.000 oltre alla confisca del materiale raccolto.
Nei casi di confisca, i materiali possono essere consegnati in dotazione al Museo Regionale di Scienze Naturali che ne dispone ai propri fini o a favore di Istituti universitari specializzati o di Musei naturalistici.
Le somme riscosse ai sensi del presente articolo sono introitate nel bilancio della Regione".
Il Consigliere Cerchio presenta il seguente emendamento: sopprimere il terzo comma.
La parola al Consigliere Cerchio.



CERCHIO Giuseppe

E' ritirato.



PRESIDENTE

Il Consigliere Majorino presenta il seguente emendamento: al terzo comma, sostituire "L. 200.000" con: "da L. 100.000 a L.
300.000".
La parola al Consigliere Majorino.



MAJORINO Gaetano

Pur essendo stato ritirato l'emendamento e pur non avendo proposto, a mia volta, un emendamento, devo rilevare che il terzo comma dell'art. 7 prevede una sanzione amministrativa per coloro i quali, pur asportando un campione eccedente i limiti di peso, non segnalano entro 30 giorni al Museo Regionale la circostanza. E' giusto che ci sia una sanzione amministrativa per questa mancata segnalazione, senonché detto terzo comma prevede, in contrasto con i principi della legge vigente in materia di sanzioni amministrative (legge del 24/11/1981) è in contrasto con i principi generati che disciplinano la materia, una sanzione amministrativa fissa: mentre le sanzioni amministrative devono essere congegnate in modo che sia previsto un minimo ed un massimo, onde consentire al soggetto irrogatore della sanzione di spaziare tra il minimo ed il massimo, a seconda dell'intensità del dolo e di tutte le altre circostanze del caso singolo.
E' quindi illegittimo il prevedere una sanzione amministrativa in maniera fissa (L. 200.000): senza prevedere un minimo ed un massimo della sanzione e senza consentire di valutare i limiti di peso del campione non segnalato.
Suggerisco - concludendo - un emendamento che gradui la sanzione da L.
100.000 a L. 300.000.



MARCHINI Sergio

E' apprezzabile la considerazione del collega Majorino. Ricordo che sono giacenti presso la Corte Costituzionale una serie di eccezioni di incostituzionalità laddove il principio richiamato della discrezionalità del giudice rispetto alla fattispecie non sia stata rispettata dalla norma sanzionatoria.



RIVALTA Luigi, Assessore alla pianificazione territoriale

Accolgo l'emendamento ed invito il Consigliere Majorino a formalizzarlo.



PRESIDENTE

Pongo in votazione tale emendamento.
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
E' approvato all'unanimità dei 33 Consiglieri presenti in aula.
Pongo in votazione l'art. 7 nel testo emendato.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 33 hanno risposto SI 33 Consiglieri L'art. 7 è approvato.
Art. 8 (Procedura amministrativa) "Per l'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni previste dalla presente legge si applicano le norme ed i principi di cui al capo I della legge 24/11/1981, n. 689".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 33 hanno risposto SI 33 Consiglieri L'art. 8 è approvato.
Art. 9 (Vigilanza) "La vigilanza inerente agli obblighi previsti dalla presente legge è affidata: a) al personale del Corpo Forestale dello Stato b) agli agenti di polizia locale, urbana e rurale c) a guardie giurate volontarie nominate in conformità dell'art. 138 del T.U., delle leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con R.D. 18/6/1931, n.
773 e che abbiano prestato giuramento davanti al Pretore".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 33 hanno risposto SI 33 Consiglieri L'art. 9 è approvato.
Art. 10 (Entrate) "Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio per l'anno finanziario 1982 e per gli anni successivi sarà istituito apposito capitolo, con la denominazione 'Proventi connessi alle sanzioni amministrative per la violazione delle norme che stabiliscono divieti per la ricerca e la raccolta di minerali e di rocce a scopo collezionistico, didattico e scientifico' ".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 33 hanno risposto SI 33 Consiglieri L'art. 10 è approvato.
Passiamo alle dichiarazioni di voto.
La parola al Consigliere Cerchio.



CERCHIO Giuseppe

Molto brevemente parlo per dichiarare il mio voto di astensione su questa legge motivandolo telegraficamente a titolo personale.
Questo articolato regolamenta l'hobby dei minerali che è scoppiato nel nostro Paese negli anni 1950 dopo i precedenti di altre parti del mondo.
Questo hobby ha innanzitutto stimolato gli istituti universitari specializzati in mineralogia che hanno accolto i dilettanti e hanno scoperto specie nuove tanto che il nostro Paese è oggi al livello delle Nazioni più progredite.
In secondo ordine ha stimolato l'editoria che ha prodotto una grande quantità di opere specializzate.
Non posso non accogliere in senso positivo una normativa su questa materia, quindi accolgo la legge regionale che stabilisce regole precise e fisse, niente esplosivi, niente mezzi meccanici, niente perforatori che possano sfasciare le rocce e l'ambiente.
Gli emendamenti presentati dal sottoscritto miravano al miglioramento dell'informativa su questa materia perché questo hobby non deve essere mortificato ma deve essere disciplinato. Mi scuso se gli emendamenti sono arrivati all'ultimo momento.
Peraltro non accetto l'interpretazione dell'Assessore per cui se la legge è licenziata all'unanimità dalla Commissione non debba trovare attenzione da parte di Consiglieri che non ne sono membri. Se questo principio dovesse valere non vedo perché si debba essere presenti nelle assemblee: tanto varrebbe considerare le Commissioni permanenti regionali alla stregua delle Commissioni parlamentari che licenziano un testo di legge senza venire in aula.
A norma del vigente Regolamento questa procedura non è possibile quindi dovrebbe essere permesso ai Consiglieri di esprimersi liberamente.
Mi rendo conto che è una materia per specialisti. Ritenevo tuttavia di dare un contributo a questa legge suggerendo alcune modifiche.
Il mio voto, a titolo personale, è di astensione.



BRIZIO Gian Paolo

Il nostro Gruppo vota a favore di questa legge.



MARCHINI Sergio

Il nostro Gruppo darà voto favorevole. Vorrei scusarmi con il Consigliere Cerchio e non vorrei che fosse interpretato in modo non puntuale il disappunto che avvertivo leggendo gli emendamenti.
E' certamente legittimo che si propongano emendamenti di tipo politico e di tipo tecnico. Questa legge, che ha raccolto in Commissione l'unanimità dei consensi sul piano politico, ha trovato momenti delicati e significativi nella sintesi delle diverse posizioni che sul piano culturale venivano proposte.
Il lavoro della Commissione è stato di sintesi tra posizioni scientificamente e culturalmente non vicine, quindi è un problema ed un grosso imbarazzo per ogni Consigliere valutare la fondatezza dei rilievi proposti dal Consigliere Cerchio.
Le forze politiche devono essere molto attente prima di convenire sull'opera di sintesi, ma fatta l'opera di sintesi la rappresentazione di espressioni specifiche, legittime, ma settoriali a livello di Consiglio rischia di privilegiare una componente del mondo culturale-tecnico a dispetto di altre componenti che hanno avuto il premio tecnico-legislativo della Commissione e del Consiglio.
E' materia che richiede molta attenzione nella proposizione degli emendamenti e quelli di tipo politico possono trovare in questa sede la più ampia legittimazione ed il più ampio spazio; quando invece si tende a far prevalere, una valutazione di ordine tecnico-scientifico su altre valutazioni, che qui in questa sede non hanno più rappresentazione rischiamo di essere fuorviati nella nostra funzione di cercare di fare prevalere la proposta tecnico-scientifica più significativa.



RIVALTA Luigi, Assessore alla pianificazione territoriale

Condivido le questioni poste dal Consigliere Marchini. Mi sono trovato in imbarazzo di fronte ad un emendamento che vedevo per la prima volta.
Sono stato schietto nel dire che non entravo nel merito e che accettavo il lavoro della Commissione. Il Consigliere Marchini adesso mi ha dato una spiegazione che mi convince dell'atteggiamento che ho assunto.



PRESIDENTE

Non essendovi altri interventi, pongo in votazione l'intero testo della legge.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 34 hanno risposto SI 33 Consiglieri si è astenuto 1 Consigliere L'intero testo della legge è approvato.


Argomento: Centri intermodali

Esame deliberazione Giunta regionale n. 107-17751: "Legge regionale 6/3/1980, n. 11 - Centro Intermodale di Torino - Orbassano e struttura complementare nel Comune di Susa. Variante al progetto di intervento per la realizzazione della struttura complementare nel Comune di Susa"


PRESIDENTE

Il punto undicesimo all'ordine del giorno reca: esame deliberazione Giunta regionale n. 107-17751: "Legge regionale 6/3/1980, n. 11 - Centro Intermodale di Torino - Orbassano e struttura complementare nel Comune di Susa. Variante al progetto di intervento per la realizzazione della struttura complementare nel Comune di Susa".
Pongo in votazione tale deliberazione. Ve ne do lettura: "Il Consiglio regionale vista la proposta della Giunta regionale n. 107-17751 in data 20/7/1982 relativa alla variante al progetto di intervento per la realizzazione nel Comune di Susa della struttura complementare del Centro Intermodale di Torino - Orbassano fatta propria la determinazione della precitata proposta della Giunta regionale sentita la competente Commissione consiliare delibera l'approvazione: di una variante al progetto di intervento, che comporta l'aumento della spesa, per la realizzazione dello stesso, da L. 3.400.000.000 a L.
5.165.500.000 la elevazione dei contributi in conto capitale da parte della Regione da L. 1.430.000.000 a L. 2.150.000.000 la proroga dal 31/12/1982 al 31/10/1983 del termine di ultimazione dei lavori per la realizzazione del I modulo funzionale.
Per quanto attiene gli oneri derivanti alla Regione Piemonte dall'attuazione della variante del progetto di cui trattasi, si provvederà con successivi provvedimenti della Giunta regionale in base alla normativa regionale in vigore e nei limiti della stessa con l'imputazione della spesa conseguente sul capitolo apposito di bilancio che rassegna la necessaria disponibilità".
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
La deliberazione è approvata all'unanimità dei 34 Consiglieri presenti in aula.


Argomento: Personale del servizio sanitario

Esame deliberazione Giunta regionale n. 51-15275: "Copertura di posti vacanti presso le U.S.L. del Piemonte, finalizzati all'attuazione di leggi speciali"


PRESIDENTE

Esaminiamo ora la deliberazione della Giunta regionale n. 51-15275: "Copertura di posti vacanti presso le U. S. L. del Piemonte, finalizzati all'attuazione di leggi speciali", di cui al punto dodicesimo all'ordine del giorno.
Pongo in votazione tale deliberazione. Ve ne do lettura: "Il Consiglio regionale vista la legge 26/1/1982, n. 12 visto l'art. 166, primo comma, del D.M. 30/1/1982 sentito il parere espresso dalla V Commissione consiliare permanente delibera di autorizzare la copertura, anche a titolo precario, dei posti vacanti nelle piante organiche provvisorie delle sottoindicate Unità Sanitarie Locali, finalizzati all'attuazione delle leggi di cui all'art. 1, quinto comma, del D.L. 26/11/1981, n. 678, convertito con legge 26/1/1982, n. 12 e specificatamente: U.S.L. nn. 1-23 di Torino: n. 20 posti di Infermiere Psichiatrico U.S.L. n. 49 di Borgosesia: n. 4 posti di Archivista - Dattilografo U.S.L. n. 52 di Galliate: n. 2 posti di Collaboratore Direttivo - n. 2 posti di Assistente Amministrativo - n. 2 posti di Archivista - Dattilografo U.S.L. n. 59 di Dronero: n. 1 posti di Aiuto di Psichiatria - n. 1 posto di Assistente di Psichiatria U.S.L. n. 60 di Borgo S. Dalmazzo: n. 2 posti di Infermiere Professionale - n. 4 posti di Assistente Amministrativo - n. 6 posti di Archivista - Dattilografo - n. 1 posto di Commesso U.S.L. n. 66 di Mondovì: n. 1 posto di Collaboratore Direttivo - n. 3 posti di Aggiunto - n. 1 posto di Applicato - n. 1 posto di Aiuto di Anestesia e Rianimazione - n. 1 posto di Assistente Sanitaria Visitatrice !"U.S.L. n. 69 di Nizza Monferrato: n. 1 posto di Aiuto di Anestesia e Rianimazione U.S.L. n. 73 di Novi Ligure: n. 1 posto di Aiuto di Ostetricia e Ginecologia U.S.L. n. 76 di Casale Monferrato: n. 1 posto di Aiuto del Servizio Psichiatrico - n. 1 posto di Assistente Sociale - n. 1 posto di Ostetrica.
La presente deliberazione è dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 49 della legge 10/2/1953, n. 62 e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 45 dello Statuto" Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
La deliberazione è approvata all'unanimità dei 34 Consiglieri presenti in aula.


Argomento:

Nomine


PRESIDENTE

In merito al punto tredicesimo all'ordine del giorno: "Nomine", si distribuiscano le schede per la votazione, a scrutinio segreto, delle seguenti nomine:


Argomento: Nomine

a) Istituto Cartografico Regionale: sostituzione di Francone Silvio dimissionario

Argomento: Nomine

b) Consiglio di Amministrazione Ires: sostituzione di Granzotto Benvenuto dimissionario

Argomento: Nomine

c) Consiglio di amministrazione della S.p.A. S.I.T.O.: sostituzione di Francone Silvio, dimissionario

Argomento: Nomine

d) Sezione decentrata CO.RE.CO., di Casale Monferrato: sostituzione membro effettivo deceduto Core Secondo

Argomento: Nomine

e) Consiglio Direttivo del Parco naturale ed area attrezzata del Sacro Monte di Crea: sostituzione membro dimissionario Amilcare Barbero

Argomento: Nomine

f) Consiglio di amministrazione Aeroporto di Cuneo-Levaldigi: sostituzione membro dimissionario Botto Walter

Argomento: Nomine

g) Consulta regionale per la tutela della fauna e la disciplina della caccia: sostituzione rappresentante E.P.S. Giovanni Barbero

Argomento: Nomine

h) Sezione decentrata CO.RE.CO., di Torino: sostituzione membro effettivo dimissionario Paolo Scaparone

Argomento: Nomine

i) Comitato regionale per le opere pubbliche: sostituzione membro dimissionario Emilio Barone

Argomento: Rapporti Regione - Parlamento

Ordine del giorno presentato dai Consiglieri Viglione, Mignone, Bastianini Bergoglio, Brizio e Marchini sull'approvazione dell'art. 13 delle Disposizioni transitorie e finali della Costituzione della Repubblica


PRESIDENTE

Nel frattempo, mentre viene effettuato lo spoglio delle schede delle suddette "Nomine", vi do lettura del seguente ordine del giorno firmato dai Consiglieri Viglione, Mignone, Bastianini, Bergoglio, Brizio e Marchini: "Il Consiglio regionale del Piemonte considerate le proposte e le iniziative parlamentari volte ad abrogare l'art. 13 delle Disposizioni transitorie e finali della Costituzione della Repubblica ritenendo che siano storicamente esaurite le ragioni che motivarono questa norma esprime la convinzione che sia oggi possibile abrogare l'art. 13 delle Disposizioni transitorie e finali della Carta Costituzionale, anche a testimonianza del radicamento della Repubblica nella coscienza nazionale".
La parola al Consigliere Montefalchesi.



MONTEFALCHESI Corrado

C'è libertà di presentare tutte le proposte e tutti i giudizi che si intendono esprimere. Debbo premettere che non ho nulla contro i Savoia così come non ho nulla contro il fatto che si affronti questo problema in termini umanitari, perché se si affronta in termini politici bisogna anche chiedere conto delle responsabilità che hanno rispetto al popolo della Nazione italiana.
Al di là di questo, devo dire che naturalmente il Parlamento è sovrano di decidere le materie sulle quali discutere, di decidere le leggi sulle quali discutere, ma mentre questo Parlamento ha dei grossi problemi ad affrontare una serie di questioni rilevanti rispetto alla situazione travagliata che attraversa il nostro Paese, non trova il tempo, per esempio, per discutere della riforma delle pensioni, non trova il tempo per discutere della riforma delle autonomie locali, non trova il tempo per discutere di molte altre questioni che sono di grande importanza ed urgenza e sono urgentemente attese dal popolo italiano.
Di fronte a questo dato, mi sembra perlomeno poco opportuno, se non ridicolo.



PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BENZI



VIGLIONE Aldo

Non vorrei che la frase venisse ripetuta.



PRESIDENTE

No, non è ripetuta; è un lapsus.



MONTEFALCHESI Corrado

Non c'è paternità di nessuno rispetto alle espressioni, quindi credo che ognuno ha il diritto di esprimere le proprie posizioni.



VIGLIONE Aldo

Allora, ridicole sono anche le vostre argomentazioni. Se vogliamo entrare in polemica..



PRESIDENTE

Non l'ha detto con il proposito di offendere. Ho sentito la frase. Non c'é polemica.



REBURDO Giuseppe

La polemica è che volete reprimere anche questo.



VIGLIONE Aldo

La polemica non è l'offesa verso l'avversario, perché l'offesa verso l'avversario è un'altra cosa. Perché allora dico che le tue argomentazioni sono ridicole.



MONTEFALCHESI Corrado

Collega Viglione, credo che il Regolamento contempli che ogni Gruppo possa esprimere le proprie opinioni e fare delle dichiarazioni. Se il Capogruppo socialista ritiene di esprimere le sue opinioni è libero di farlo, io certamente non ho nessuna intenzione di interromperlo; chiedo che mi si lasci la possibilità di esprimere le mie opinioni. Poi ognuno pu giudicare cosa è ridicolo e cosa è meno e se ci mettessimo su questa strada credo che ci sarebbero molte considerazioni da fare anche su molti atteggiamenti del Capogruppo socialista in quest'aula.



VIGLIONE Aldo

Anche sul tuo. Ci sarebbe da ridere. Hai già dovuto chiedere scusa in quest'aula parecchie volte.



MONTEFALCHESI Corrado

Al di là di questo, mi sembra poco opportuno se non ridicolo il fatto che di fronte a questi gravi problemi il Parlamento debba essere chiamato a discutere di come assicurare la vecchiaia ai Savoia. Debbo dire che non ho niente in contrario a che questo problema si affronti in termini umanitari perché mi sembra sia un problema di questo genere e in questo senso mi sembra che sia stato posto anche dai Savoia, però che lo si prenda per tale e lo si affronti come tale e lo si risolva come tale, senza chiamare il Parlamento a discutere di tale problema dal che sarebbe necessario spiegare al Paese il perché non si affrontano dei grossi, importanti, urgenti provvedimenti attesi dalla popolazione, mentre si affrontano problemi di questo genere che possono essere affrontati in termini umanitari per altre strade e in un altro modo.
Per questo, siamo contrari a questo ordine del giorno e voteremo contro.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Viglione.



VIGLIONE Aldo

Non avrei preso la parola e mi spiace dover prendere la parola per mettermi in polemica con un "bulletto di periferia" come è notoriamente Montefalchesi.



(Voci)



REBURDO Giuseppe

Non si può, non si può, Presidente!



VIGLIONE Aldo

Stai solo bravo, stai solo bravo.



REBURDO Giuseppe

Esco dall'aula per protesta. Voglio che sia messo a verbale.



VIGLIONE Aldo

Sì, vai, vai per protesta. Non tornare più. Fai solo bene.



PRESIDENTE

Verbalizziamo.



BONTEMPI Rinaldo

Di fronte a questo tipo di atteggiamenti che abbassano il livello di vita delle istituzioni, noi abbandoniamo l'aula.



VIGLIONE Aldo

Ecco, bravissimo.



MONTEFALCHESI Corrado

Non è assolutamente ammissibile, chiedo che si sospenda il Consiglio.



VIGLIONE Aldo

Dopo aver definito ridicolo un ordine del giorno, ciò che è offensivo a questo punto, non ci resta che fare queste constatazioni.
Volevo soltanto dire che il nostro ordine del giorno aveva solo questo carattere umanitario, che non ha nessuna specificazione politica, per cui il nostro Gruppo andrà a votarlo.



ALASIA Giovanni

Che umanità!



PRESIDENTE

Non trasformiamo in una rissa questo affare.
Alasia, puoi chiedere la parola.



BONTEMPI Rinaldo

Gianni, fuori.
Il nostro Gruppo abbandona l'aula.



VIGLIONE Aldo

E' una buffonata!



ALASIA Giovanni

Tu sei un buffone!



PRESIDENTE

Vi prego di calmarvi tutti due.



VIGLIONE Aldo

Pensate di essere in un altro Paese.



ALASIA Giovanni

No, pensiamo di essere in questo Paese.



CHIABRANDO Mauro

E la Giunta dov'é?



PRESIDENTE

A questo punto io non posso mettere all'ordine del giorno nulla, perch non c'è il numero legale.



PAGANELLI Ettore

Non fa neanche la proclamazione delle votazioni.
Le votazioni sono conseguentemente nulle perché non c'è la proclamazione e anche noi ce ne andiamo, a questo punto.



PRESIDENTE

Penso sia una cosa giusta.
Il Consiglio è convocato per giovedì prossimo.



PAGANELLI Ettore

E' lo specchio della vita di questa Regione.
E' una vergogna in tutto.



MARCHINI Sergio

La verifica del numero legale va richiesta dal Consiglio. Non pu essere fatta d'ufficio.
La Presidenza non può verificare d'ufficio l'esistenza del numero legale.
Faccio notare che questo attiene anche a responsabilità che non sono politiche, ma sono delle istituzioni ormai in questa sede.



(La seduta ha termine alle ore 17.30)



< torna indietro