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Dettaglio seduta n.151 del 27/07/82 - Legislatura n. III - Sedute dal 9 giugno 1980 al 11 maggio 1985

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Argomento:


PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BENZI


Argomento:

Mancata risposta ad interrogazione


PRESIDENTE

La seduta è aperta.
Ha chiesto di parlare il Consigliere Picco. Ne ha facoltà.



PICCO Giovanni

Prima di iniziare i lavori della seduta lamento la mancata discussione di una mia interrogazione dell'ottobre 1981 che si riferisce alla petizione di cittadini dei Comuni di Rivoli, Grugliasco e Collegno contro la linea i della metropolitana.
Questa mia mozione d'ordine vuole essere fatta in apertura della seduta perché mi risulta che è stato convocato in giornata il Comitato regionale per le Opere Pubbliche sul problema dei trasporti per il parere sulla linea 1 della metropolitana di Torino.
Diciamo alla maggioranza, indipendentemente da quanto e come vorrà degnarsi di dare informazioni al Consiglio su questo argomento, che non pensi di coprire avalli di natura politica dietro a voti di Comitati di natura esclusivamente tecnica. Su questo argomento vi sono grosse responsabilità della maggioranza e di alcune forze politiche. Non solo la comunità piemontese e la comunità dell'area metropolitana torinese continuano ad essere penalizzate sul discorso dei trasporti pubblici, non solo il discorso dei raccordi con le Ferrovie dello Stato non fa passi avanti in quanto le informazioni che abbiamo avuto ci dicono di approcci che non hanno però portato a nessuna precisa definizione progettuale anche rispetto all'interscambio e all'attestamento incrociato.
Non solo, ma alcune responsabilità si ribaltano sulla finanza regionale.
Abbiamo appreso ieri come alcuni fondi stanziati da anni per la metropolitana continuano a giacere inoperanti ed inutilizzati in un contesto politico ed economico nel quale investimenti di questo tipo sarebbero quanto mai necessari.
I voti dei Comitati tecnici non possono costituire assolutamente un avallo politico all'operazione della metropolitana, quindi come forza politica del Consiglio regionale chiediamo di essere informati nel merito su che cosa la Giunta e la maggioranza intendono fare, su come intendono raccordarsi rispetto alle autorizzazioni che devono essere date anche per i finanziamenti statali.
Siamo stufi di dover continuare a pietire delle informazioni a livello di Commissione e a livello di approcci a volte anche personali per avere il risultato che tutta l'operazione si chiude nel cerchio di una formale approvazione a maggioranza o all'unanimità.
Questo è inaccettabile da tutti i punti di vista e lo denunceremo in tutte le sedi opportune.



PRESIDENTE

La parola al Presidente della Giunta regionale.



ENRIETTI Ezio, Presidente della Giunta regionale

Sulla sostanza e sulla richiesta di informazione sono perfettamente d'accordo e mi impegno a portare l'informazione al Consiglio.
Non credo però di poterlo fare questa mattina.



PICCO Giovanni

Questo sistema non è accettabile. C'è il parere della Regione sulla metropolitana.
Si sappia che questa è materia politica che deve essere portata nelle dovute sedi.


Argomento: Norme finanziarie, tributarie e di contabilita - Agricoltura: argomenti non sopra specificati

Esame progetto di legge n. 233: "Disposizioni finanziarie concernenti autorizzazioni di spesa per gli esercizi 1983 e 1984, nonché modifiche alla legge regionale 7/5/1981, n. 15 e devoluzione di quote di assegnazioni statali nell'area di intervento agricoltura"


PRESIDENTE

Iniziamo ora i nostri lavori con il punto sesto all'ordine del giorno che reca: Esame progetto di legge n. 233: "Disposizioni finanziarie concernenti autorizzazioni di spesa per gli esercizi 1983 e 1984, nonché modifiche alla legge regionale 7/5/1981, n. 15 e devoluzione di quote di assegnazioni statali nell'area di intervento agricoltura".
La parola all'Assessore Testa.



TESTA Gianluigi, Assessore alle finanze

L'introduzione della legge finanziaria, che risale al 1981, è stata un'iniziativa della Giunta mirante a dare applicazione all'art. 55 della legge di contabilità, ossia a rendere gli impegni che la Giunta e il Consiglio assumono corrispondenti rispetto alla loro scadenza, in ossequio sia all'ispirazione della legge statale 335 che alla nostra legge di contabilità.
Era necessario disporre di uno strumento che consentisse di disciplinare le somme impegnate e di ovviare alle caratteristiche dell'iter legislativo dei provvedimenti che comportano normalmente tempi morti fra il momento di decisione e il momento di pagamento.
In particolare, alcune leggi regionali o alcuni provvedimenti che la Regione assume, per la loro natura e per il loro iter, dal momento in cui la decisione viene assunta al momento della scadenza del pagamento dell'obbligazione, comportano mediamente tempi calcolabili attorno all'anno o all'anno e mezzo.
L'uso esclusivo del bilancio annuale non consente manovre che evitino l'accumulo dei residui passivi, che non vanno considerati solo negativamente come un mito da sfatare, ma come fatto che diminuisce le disponibilità nell'esercizio corrente, quindi impedisce alla Regione di fare gli investimenti di cui maggiormente ha necessità.
La Regione ha messo in pista le finanziarie e questa è la terza, per consentire questa manovra.
La legge finanziaria ha riguardato quei capitoli che maggiormente si prestano a questo tipo di manovra finanziaria e ha recuperato per la gran parte delle somme che già erano state iscritte nei precedenti bilanci e in altri documenti :contabili, ma che in base al principio esposto in precedenza, erano slittate all'anno successivo.
Le somme di nuova iscrizione sono limitate a fronte di attività di spesa già decise o contenute nei programmi della Giunta.
Sono state concordate in Commissione alcune modifiche su alcuni articoli e mi riservo, in sede di replica, di proporre le modifiche.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Brizio.



BRIZIO Gian Paolo

Il dibattito sulla legge finanziaria è stato, in Commissione particolarmente serrato.
Noi vogliamo qui richiamare la posizione che in proposito abbiamo sostenuto.
Innanzitutto esprimiamo una riserva di fondo e cioè che con una legge finanziaria non si può fare il bilancio pluriennale.
Il bilancio pluriennale, come strumento operativo, è ancora di là da venire, anche in ragione del fatto che manca il piano di sviluppo.
Una legge finanziaria che impegna pesantemente gli esercizi dell'83 e dell'84 che non è in coerenza con il piano di sviluppo ma che copre impegni precedenti, taluni molto lontani nel tempo, è vista da noi come un provvedimento di sanatoria.
Avevamo chiesto che gli impegni sul futuro avvenissero con il coinvolgimento del Consiglio, attraverso l'esame delle relative deliberazioni, ma la nostra proposta non fu accolta.
Formulammo infine in via subordinata la richiesta, poi accolta, della comunicazione al Consiglio regionale delle prenotazioni di impegno.
Consideriamo ciò positivo.
Rimane comunque l'impegno della prenotazione.
Anche Commissari appartenenti alla maggioranza hanno ravvisato i pericoli da noi esposti ed hanno espresso preoccupazioni analoghe a quelle da noi esternate.
Non ci è parsa sufficiente la comunicazione dopo la prenotazione di impegno. Quindi si è venuti nella determinazione di affiancare all'approvazione della legge finanziaria un ordine del giorno che impegna la Giunta a documentare il Consiglio prima del 15 settembre, comunque prima delle prenotazioni di impegno, le spese che saranno finanziate perché il Consiglio possa verificarne la necessità.
Il giudizio definitivo ci riserviamo di esprimerlo dopo la replica dell'Assessore. La stesura originaria della legge comportava finanziamenti per 50 miliardi nel 1983 dei quali solo 20 coperti dal bilancio pluriennale (28 miliardi in più di quelli previsti dal bilancio pluriennale). Per l'84 ci sono 9 miliardi contro gli 8 previsti dal bilancio pluriennale.
Noi riteniamo che questi 31 miliardi eccedenti siano da considerare a copertura di spese in atto o spese urgentissime e, quindi, chiediamo di esaminare il ridimensionamento che la Giunta ha operato.
Circa il finanziamento eventuale per la convenzione con l'ANAS abbiamo espresso la nostra disponibilità ad esaminare la questione che consente al Piemonte l'utilizzo di risorse messe a disposizione dallo Stato per questo tipo di opere pubbliche.
Questo però con un provvedimento a parte, con un finanziamento specifico senza anticipazioni di legge finanziaria che ci paiono precorrere i tempi.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Viglione.



VIGLIONE Aldo

Che cos'è una legge finanziaria? Per il Governo e per il Parlamento nazionale che può ricavare le entrate attraverso i meccanismi della legge la legge finanziaria ha lo scopo di indicare e riequilibrare le entrate con le spese.
Per una Regione invece tutto questo non è possibile perché imposizioni non se ne possono fare e quindi non si possono ricavare entrate autonome.
L'unica possibilità è data dal bilancio annuale e dal bilancio pluriennale legato ad un'ipotesi di piano di sviluppo. Tutto questo però appartiene al regno del sole. La finanza regionale non dovrebbe essere di derivazione statale e dovrebbe avere possibilità di manovra, ma quando non vi è questa possibilità ogni fatto che incide nel corso di un esercizio per un'improvvisa decisione del Parlamento (legge sui trasporti, legge per il finanziamento di determinate opere, legge per la sanità o per l'agricoltura) può far saltare il meccanismo del bilancio annuale e pluriennale.
La legge finanziaria è un correttivo che la Regione subisce dal punto di vista finanziario attraverso l'introduzione di finanziamenti oppure di iniziative da parte di organi statali o comunitari.
Noi voteremo compatti per la legge finanziaria.



PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE PICCO



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Montefalchesi.



MONTEFALCHESI Corrado

Ritengo di dover riprendere alcune argomentazioni che il nostro Gruppo aveva portato in sede di I Commissione. Poiché questa legge impegna dei fondi per i prossimi anni, il nostro Gruppo ritiene che i finanziamenti debbano essere destinati, in vista del piano di sviluppo, solo per interventi di carattere strutturale.
Abbiamo perciò invitato l'Assessore al bilancio a non andare ad impegni di spese eccedenti il bilancio pluriennale e di verificare la possibilità di slittamenti di impegni già assunti nei futuri atti di bilancio. Non è che siamo colti dalla frenesia dei tagli (strada che magari possono intraprendere Gruppi che qui sono all'opposizione, ma che a Roma sono al Governo), ma riteniamo che la situazione attuale imponga delle priorità, la prima delle quali è il piano di sviluppo e non gli impegni di spesa corrente.
Venerdì scorso il Vicepresidente della Giunta Sanlorenzo ha illustrato una serie di provvedimenti che dovrebbero permettere una gestione dinamica del mercato del lavoro, ma che rischia di essere una gestione assistenziale perché non ci sono i posti di lavoro.
Il piano di sviluppo dovrebbe individuare dove è possibile agire per allargare l'occupazione e a tal fine come finalizziamo la spesa. Non è più possibile continuare a curare un ammalato grave con le aspirine.
Ieri, in I Commissione, la Giunta non si è assunta l'impegno di verificare dove è possibile fare delle economie in ragione della scelta politica di fondo che è quella del piano di sviluppo, c'è stata invece una sorta di mercanteggiamento.
Si sono stabiliti dei tagli con poca logica e senza un ragionamento di fondo. Questo, probabilmente, soddisferà qualche Gruppo, forse la D.C. che a livello di Governo è molto brava sul fare i tagli.
E' un piatto di lenticchie per riprendere un'espressione del Consigliere Revelli.
E' comunque difficile intravvedere la scelta politica prioritaria che è appunto quella del piano di sviluppo. Se all'interno della maggioranza non ci si crede più, lo si dica e si dica anche come si intende affrontare la situazione di emergenza.
Questa legge ripristina fondi precedentemente tagliati per impegni di spesa assunti politicamente dagli Assessori.
Questo testimonia una non scelta politica di fondo che non fa i conti con la realtà. E' importante che con l'ordine del giorno votato si sia stabilito che la Giunta debba riferire in sede di I Commissione prima di effettuare le prenotazioni di spesa.
Ritengo che una battaglia contro un certo tipo di politica del Governo la si possa vincere nella misura in cui la Regione faccia fino in fondo la sua parte.
E il piano di sviluppo della Regione è fare la propria parte fino in fondo.
E' vero che la Regione non ha possibilità impositive, però può avviare iniziative politiche tendenti a stimolare un maggiore impegno da parte del governo nel reperimento di nuove risorse.
La grossa campagna che il Governo sta facendo in materia di provvedimenti fiscali ha sapore demagogico e lo scopo di levare una cortina fumogena attraverso la quale giustificare l'attacco alle conquiste dei lavoratori.
Mentre all'annunciata battaglia contro l'evasione fiscale non corrisponde un'operatività pratica.
Mi riferisco ancora una volta alla situazione degli Uffici fiscali di Torino dove manca a volte il 50 di personale e questo fatto, insieme alle strutture fatiscenti ed insufficienti, determina l'azzeramento degli accertamenti. Ricordo che il nostro Gruppo, insieme al compagno Reburdo, ha presentato al Presidente della Giunta la proposta che la Regione si faccia promotrice di un'iniziativa politica per coprire quell'organico attraverso un concorso a livello regionale.
Si potrebbe studiare un esperimento di mobilità per sostanziare la battaglia fiscale.
Attendiamo la risposta a questa nostra proposta.
Se non si fanno degli atti coraggiosi, se non si intraprendono scelte di fondo, a volte anche dolorose, ma con una visione di prospettiva che non può che essere quella del piano di sviluppo, si deterioreranno ulteriormente i rapporti tra le forze di sinistra che sono al governo della Regione.
Queste sono le perplessità e i dissensi che motivano il nostro atteggiamento. Il nostro voto lo esprimeremo dopo la replica della Giunta.



PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BENZI



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Bontempi.



BONTEMPI Rinaldo

Intervengo per puntualizzare il punto di vista del Gruppo comunista in relazione a questa legge.
Intanto invito le forze politiche a tener conto della particolarità del momento che viviamo che è la causa delle leggi finanziarie.
I rilevanti tagli alle risorse operati con i provvedimenti dello scorso anno, il calo significativo delle risorse disponibili della Regione rendono il panorama diverso da quello degli scorsi anni quando non ci facevano leggi finanziarie.
Si approva un bilancio preventivo per impostare la politica dell'anno, la copertura era sufficiente almeno a coprire le necessità che stavano alla base delle scelte compiute.
Così era possibile avere una dimensione certa e continuativa della spendibilità della Regione.
Abbiamo esaminato questa legge con prudenza realistica. In Commissione abbiamo posto la questione del rapporto con il piano di sviluppo senza farci eccessive illusioni che ci sia una situazione bloccabile a prima del piano di sviluppo e che nel momento in cui questo venisse approvato immediatamente la situazione muterebbe rispetto a quello che sta alle spalle.
In realtà siamo fortemente condizionati dalla necessità di tener dietro ad esigenze assolutamente prioritarie, per esempio i rapporti con i Comuni in materia di finanziamenti di opere pubbliche.
Ricordiamo le iniziative culturali dei Comuni, quindi la nostra posizione che si richiama al piano di sviluppo tiene conto che non possiamo fare un ragionamento in assoluto. Perché continuiamo a riferirci all'importanza delle indicazioni del piano di sviluppo? Perché la manovra della legge finanziaria è limitata strettamente ad impegni assunti e deliberati che si riferiscono ad inderogabili necessità per avviare meccanismi che portano agli obiettivi ed agli orientamenti della Giunta e del Consiglio al fine di riservare il maggior numero di risorse possibile ad un finanziamento programmatico che abbia al centro le scelte del piano di sviluppo.
Già nella legge finanziaria dello scorso anno operammo questa manovra.
Si apre una dialettica oggettiva tra chi deve governare e dà le risposte giorno per giorno e chi, come il Consiglio, che ha il compito di determinare indirizzi di programmazione per una politica complessiva.
Armonizzare queste due esigenze è difficile.
Gli sforzi fatti in Commissione per alleggerire la manovra complessiva collegati ad un atto politico rilevante di un ordine del giorno che impegna al confronto serrato di merito sono modi corretti per permettere all'esecutivo e al Consiglio regionale di esercitare proficuamente la loro funzione e cioè la messa in opera di strumenti di programmazione pluriennale senza dei quali rischiamo di tamponare solo le falle che via via si presentano.



PRESIDENTE

La parola all'Assessore Testa per la replica.



TESTA Gianluigi, Assessore alle finanze

A me compete rimarcare la funzione della legge.
E' lo strumento principe della programmazione finanziaria che negli scorsi anni ha già dato come risultato la diminuzione di circa 50 miliardi dei residui passivi.
Infatti, il livello degli impegni e delle prenotazioni sulle lezi finanziarie precedenti arriva al 90 % circa. Questo vuol dire che la legge ha individuato il periodo in cui scadeva l'obbligazione e di conseguenza ha evitato il formarsi di residui passivi e la sottrazione di risorse nell'anno di competenza.
Forse questo strumento è stato enfatizzato, ma certamente è uno strumento di programmazione finanziaria e come tale ha funzionato.
In relazione agli accordi intercorsi in Commissione la legge è stata modificata con una diminuzione di stanziamenti pari a 6 miliardi distribuiti come segue: all'art. 2, comma a), nella prima voce lo stanziamento passa da 3.050 a 3.000 milioni comma d), la somma passa da 450 a 400 milioni comma g), la somma passa da 650 a 550 milioni art. 5, comma a), passa da 6.900 milioni a 3.900 milioni comma b), da 300 a 200 milioni art. 6, la diminuzione è da 600 a 500 milioni art. 9, la diminuzione alla seconda voce passa da 700 a 450 milioni art. 16, la diminuzione passa da 1.500 a 1.200 milioni art. 17, passa da 6.000 a 4.000 milioni.
Alla legge viene aggiunto l'art. 21 che prevede le anticipazioni regionali per gli eventi calamitosi sia in entrata che in uscita.
Queste sono le modifiche proposte dalla Giunta.



PRESIDENTE

Passiamo alle dichiarazioni di voto.
La parola al Consigliere Paganelli.



PAGANELLI Ettore

E' vecchia norma di pratica forense attaccare sui punti su cui ci si sente deboli.
L'avv. Viglione ha iniziato il suo intervento chiedendosi che cosa è una le re finanziaria e ha discusso sulla sua utilità. Si è dato una risposta per certi aspetti valida, ma non approfondita.
Questa domanda ce la poniamo anche noi e diamo una risposta più approfondita: la legge finanziaria nell'ambito della finanza regionale è una legge che in via di principio non si dovrebbe fare.
L'Assessore ha "tornito" il concetto dicendo che la legge finanziaria non è lo strumento principe, ma è pur sempre uno strumento di programmazione.
Noi diciamo che è una legge che non si dovrebbe fare pur concesso che oggi vi è l'incertezza del finanziamento e della spesa e necessità di correttivi.
La legge finanziaria non si dovrebbe fare in una Regione dove ci sia un bilancio annuale, dove ci sia non una parvenza (non volevo usare la parola "simulacro") di bilancio pluriennale, ma un bilancio pluriennale ancorato al piano di sviluppo effettivo e non ad una parvenza o ad un simulacro di piano di sviluppo (cioè qualche volume più o meno grosso buttato lì che consenta ai giornali o ai più sprovveduti di parlare di piano di sviluppo).
In una corretta finanza regionale una legge finanziaria non dovrebbe trovare posto.
Posto però che la legge finanziaria è stata introdotta all'insegna del principio di coprire gli impegni passati impegnando abbondantemente le risorse future, ci si deve rendere conto che essa non può passare come forse erroneamente, la Giunta e la maggioranza avevano ritenuto di fare.
Scelta la strada della legge finanziaria che in questa situazione può anche essere necessitata, la Giunta abituata ad agire con atti di governo di cui solo remotamente poi rende atto al Consiglio, deve rendersi conto che la legge finanziaria è un tunnel su cui si deve misurare con le altre forze politiche.
Questo è il tema che abbiamo introdotto sin da quando è stata presentata la legge finanziaria.
Il giudizio della nostra forza politica è stato all'inizio molto duro.
Dobbiamo però riconoscere che questa volta la discussione in Commissione non è stata inutile. Il Presidente della Commissione Valeri si è reso conto immediatamente della difficoltà e dell'impatto che questa legge avrebbe provocato e ha operato di conseguenza.
La Giunta, ogni qualvolta si presentava un problema diceva: "questo verrà risolto con la legge finanziaria", senza rendersi conto che questo comportamento avrebbe provocato un impatto in Commissione.
Non lo abbiamo chiesto e non lo abbiamo ricevuto il piatto di lenticchie caro Consigliere Montefalchesi. Abbiamo sottolineato invece due concetti: quello della governabilità, di cui ci facciamo sempre carico anche da questi banchi e quello di non fare ciò che non era rigorosamente necessario fare.
Le lenticchie non c'entrano. Registriamo che le nostre osservazioni hanno avuto un parziale accoglimento.
Ci sono stati dei ripensamenti, c'è stato in questo caso, e lo sottolineiamo, il colloquio che manca molte volte su argomenti vitali di politica regionale.
E siccome gli atti positivi vanno sottolineati, noi questo lo sottolineiamo con un voto diverso da quello che avevamo originariamente pensato.
Votiamo a favore dell'ordine del giorno che manda alle competenti Commissioni la documentazione per le prenotazioni di spesa e segnaliamo con questo voto il rapporto diverso che c'è stato tra le forze politiche e l'accoglimento, sia pure parziale, delle nostre osservazioni che hanno portato al depennamento di 6 miliardi.
Il nostro voto contrario viene modificato con un voto di astensione perch riteniamo che la maggioranza abbia recepito in parte le nostre osservazioni pur restando fondamentale il nostro contrasto pregiudiziale sulla legge finanziaria.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Bontempi.



BONTEMPI Rinaldo

Sono soddisfatto della dichiarazione della D.C. per le motivazioni che sono state date e perché siamo riusciti ad intavolare, sul piano realistico, un dialogo di merito.
E' stato dimostrato che laddove vi sia la disponibilità della Giunta è possibile fare dei passi avanti.
Parlare nel migliore dei modi possibili di finanza regionale e riferirsi generalmente a responsabilità che in parte si esauriscono negli atti della Regione e della Giunta in questo momento, per quanto riguarda gli atti finanziari, è impossibile.
La questione di fondo è lo stato di enorme incertezza della finanza pubblica, in particolare la finanza regionale. L'azione che richiamavo di ricerca, di aggiustamento, la programmazione - processo o il bilancio processo, di cui si è parlato molte volte, ozi sono inderogabili necessità.
Se devo fare un rimprovero alla Giunta dico che dovendo la Regione dipendere da decisioni del Governo che la mettono in stato di incertezza la Giunta non avrebbe dovuto presentare la legge finanziaria, ma lo ha fatto come atto consapevole e deciso per riuscire a funzionare da ponte per riuscire ad esercitare le sue funzioni di governo nei settori che le competono sottoponendosi al controllo nei settori che non le competono.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Marchini.



MARCHINI Sergio

Il nostro Gruppo si asterrà dal voto su questa legge facendo proprie le argomentazioni svolte dal collega Paganelli.
Aggiungo qualche considerazione. Mi sembra fuori luogo che un rappresentante della maggioranza riproponga una querelle con lo Stato su questa materia perché è impensabile che un contraddittorio finanziario con gli Enti locali sia un fatto contingente.
Siamo probabilmente in fase di assestamento della finanza locale e dello Stato delle autonomie, quindi è un problema che attiene più all'istituzionale e allo storico che non al politico e al contingente.
Le forze politiche devono dimostrare la loro capacità di essere e di governare nella misura in cui sanno confrontarsi con il reale e non con l'ipotetico.
Non siamo nel regno dell'utopia, abbiamo una realtà istituzionale, abbiamo una realtà politica, abbiamo una realtà finanziaria con la quale dobbiamo saperci misurare. Pur votando a favore, ho qualche riserva sull'ordine del giorno che rinvia alle Commissioni il materiale e le decisioni sulle spese successive. Il rapporto Giunta - Consiglio - Commissione non può essere un tema che si affronta in termini di sperimentazione, giorno per giorno.
Così facendo mettiamo in crisi il rapporto tra Giunta, Consiglio e Commissione, così come è regolamentato dallo Statuto ed introduciamo dei comportamenti apparentemente opportuni ed accettabili, ma che probabilmente mettono in crisi il sistema nella sua compiutezza.
Richiamo l'attenzione dei colleghi perché l'inizio della seconda parte della legislatura possa trovare il tempo e l'occasione per una serena disamina della questione dei rapporti Giunta - Consiglio - Commissione.
Facciamo un seminario di studi, facciamo un convegno, facciamo un dibattito, facciamo una serie di Consigli, chiariamoci le idee, ma evitiamo di recuperare le Commissioni che apparentemente hanno il potere di controllo, ma che in effetti ce l'hanno per i finanziamenti alla Bocciofila di Groscavallo e non ce l'hanno per la consulenza da 950 milioni.
Questa è demagogia e non è centralità del Consiglio. Voto a favore anche l'ordine del giorno e richiamo i colleghi all'opportunità che la materia istituzionale non venga affrontata sbocconcellandola, ma sia oggetto di un dibattito generale.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Montefalchesi.



MONTEFALCHESI Corrado

Prendiamo atto delle dichiarazioni della Giunta e ci auguriamo che nelle future verifiche in Commissione gli impegni che sono stati assunti dalla legge finanziaria siano effettivamente limitati alle necessità inderogabili.
Dalla replica della Giunta non è però emersa la volontà precisa di stabilire un collegamento stretto tra la riduzione della spesa e l'avvio reale del piano di sviluppo.
Prendiamo atto che il maggior Gruppo di Giunta, il Gruppo comunista riconferma la volontà di dare una risposta strutturale ai problemi e di non governare volta per volta l'esistente senza dare risposte di fondo.
Mi auguro che la volontà politica diventi la volontà di tutta la Giunta.
Con queste considerazioni annuncio il voto di astensione del nostro Gruppo.



PRESIDENTE

La parola al collega Viglione.



VIGLIONE Aldo

Il piano di sviluppo oggi non può essere un documento che, ancora si riallaccia alle analisi compiute dall'IRES, ma è un documento che, in un Piemonte in crisi, contiene iniziative che vanno assunte rapidamente da parte della Regione o con mezzi propri o con mezzi moltiplicatori o con un raccordo generale con la società o con la mobilitazione delle risorse per superare la crisi in parte di fondo e in parte di congiuntura.
E' inutile il proliferare di documenti, sono inutili i quintali di carte che costantemente arrivano sui nostri tavoli che spesso non sono che la copiatura di dati provenienti da varie fonti: ISTAT, Unione Industriale altri Istituti.
Si devono individuare gli aspetti della società che sono essenziali per migliorare la qualità della vita e per provvedere alle necessità fondamentali.
Se riusciamo ad indicare quelle che potrebbero essere le iniziative possibili e fattibili il piano di sviluppo potrebbe essere portato all'approvazione entro fine ottobre.
Se invece ci avviamo verso le grandi analisi che già tormentarono gli studiosi dell'IRES attorno agli anni '60, continueremmo a produrre una montagna di studi, ma non otterremmo nessun effetto.
Per superare la crisi del Piemonte occorrono cose semplici, immediate fattibili e non dei sogni che noi rifiutiamo. Chi è per il libro dei sogni resti nei suoi sogni e lo dica, noi invece siamo per le cose concrete che sono la qualità della vita umana, i beni fondamentali della vita umana, la sanità, le opere igienico-sanitarie, l'acqua.
In questi giorni tutti piangono per l'acqua, ma quando mai si è fatto qualche cosa di significativo in questo campo, quando mai si è impostata una diga ad uno plurimo? Per il bacino del Moiola avevamo dato delle soluzioni immediate che furono rifiutate e non si metterà un mattone prima del 1985. Colleghi democristiani, ci sarà chi vi ricorderà questo.
Il Gruppo socialista darà il voto favorevole alla legge finanziaria.



PRESIDENTE

Non essendovi altri interventi passiamo alla votazione dell'articolato.
Art. 1 (Modificazioni alle autorizzazioni di spesa recate dalla legge regionale 7/5/1981,n. 15) "Le autorizzazioni di spesa contenute nella legge regionale 7/5/1981, n.
15, per l'esercizio 1983 iscritte ai capitoli sotto elencati, sono modificate come di fianco a ciascun capitolo indicato: cap. n. 2680 L. 3.200.000.000 cap. n. 2720 L. 800.000.000 cap. n. 3020 L. 365.000.000 cap. n. 3140 L. 460.000.000 cap. n. 3450 L. 200.000.000 cap. n. 3555 L. 505.000.000 cap. n. 3586 L. 460.000.000 cap. n. 3630 L. 320.000.000" Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 49 hanno risposto SI 27 Consiglieri si sono astenuti 22 Consiglieri L'art. 1 è approvato.
Art. 2 (Interventi in materia di agricoltura e foreste) "Nel biennio 1983-1984, per gli interventi di cui alla legge regionale 12/10/1978, n. 63, sono autorizzate le seguenti spese: a) Concessione di contributi negli interessi su mutui per l'acquisto, la costruzione, l'ampliamento e l'ammodernamento di strutture per l'allevamento zootecnico.
(Art. 14) L. 2.950.000.000 per l'anno 1983 L. 5.200.000.000 per l'anno 1984 (capitolo n. 2675) b) Concessione di contributi negli interessi su mutui per strutture collettive di allevamento, ecc.
(Artt. 14 e 39, lettera a) L. 450.000.000 per l'anno 1983 L. 1.200.000.000 per l'anno 1984 (capitolo n. 2715) c) Contributi negli interessi su mutui per la sostituzione di colture frutticole, il reimpianto di vigneti, l'acquisto e l'impianto di strutture ed attrezzature stabili per le colture floricole poliennali.
(Art. 18) L. 150.000.000 per l'anno 1983 L. 515.000.000 per l'anno 1984 (capitolo n. 3010) d) Contributi negli interessi su mutui, per l'acquisto, la realizzazione l'ampliamento e l'ammodernamento di strutture ed attrezzature per la raccolta, la lavorazione, la trasformazione, la conservazione e la commercializzazione dei prodotti vegetali.
(Art. 39, lettere b) e c) L. 450.000.000 per l'anno 1983 L. 710.000.000 per l'anno 1984 (capitolo n. 3130) e) Contributi negli interessi su mutui, per la ricerca, la raccolta e la distribuzione di acque a scopo irriguo, per l'acquisto delle relative attrezzature e per la realizzazione o la sistemazione di laghetti artificiali e per la sistemazione idraulico-agraria del suolo.
(Art. 30) L. 60.000.000 per l'anno 1983 L. 365.000.000 per l'anno 1984 (capitolo n. 3440) f) Contributi negli interessi su mutui, per la formazione, l'ampliamento e l'arrotondamento delle aziende diretto-coltivatrici nelle zone collinari e montane.
(Art. 33) L. 380.000.000 con decorrenza dal 1984 (capitolo di nuova istituzione n.
3557) g) Contributi negli interessi su mutui, per il recupero, la ristrutturazione, il risanamento di fabbricati ad uso di abitazioni, nonch per la costruzione di nuovi fabbricati ad uso di abitazione, ecc.
L. 550.000.000 per l'anno 1983 L. 400.000.000 per l'anno 1984 (capitolo n. 3585) h) Contributi negli interessi su mutui, per la realizzazione e la sistemazione di strade interpoderali e vicinali, di acquedotti e di elettrodotti rurali.
(Art. 36) L. 200.000.000 per l'anno 1983 L. 450.000.000 per l'anno 1984 (capitolo n. 3625) i) Contributi negli interessi su mutui per la realizzazione e la sistemazione di strade interpoderali e vicinali, di acquedotti e di elettrodotti rurali.
(Art. 31) L. 20.000.000 per l'anno 1983 L. 55.000.000 per l'anno 1984 (capitolo di nuova istituzione n. 3490)".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 49 hanno risposto SI 27 Consiglieri si sono astenuti 22 Consiglieri L'art. 2 è approvato.
Art. 3 (Contributi per lo sgombero della neve) "Per l'anno 1983, per la concessione di contributi in annualità di cui alla legge regionale 4/9/1979, n. 59, è autorizzata la spesa di L. 350.000.000 (capitolo di nuova istituzione n. 5848)".



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 49 hanno risposto SI 27 Consiglieri si sono astenuti 22 Consiglieri L'art. 3 è approvato.
Art. 4 (Interventi per l'esecuzione di opere pubbliche ai sensi della legge regionale 16/5/1975, n. 28) "Per la concessione dei contributi in capitale di cui all'art. 2, n. 3 e n.
4 (costruzione e sistemazione di strade) sono autorizzate per l'anno finanziario 1983 le seguenti spese: L. 500.000.000 (cap. n. 6010) L. 700.000.000 (cap. n. 6020)".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 49 hanno risposto SI 27 Consiglieri si sono astenuti 22 Consiglieri L'art. 4 è approvato.
Art. 5 (Interventi in materia di opere pubbliche) "Con decorrenza dall'anno 1983, per gli interventi di cui alla legge regionale 16/5/1975, n. 28, sono autorizzate le seguenti spese: a) Contributi costanti trentacinquennali a Comuni, loro Consorzi e Comunità montane, nella spesa per la costruzione, il completamento e la sistemazione di strade comunali (art. 2, n. 3).
L. 6.900.000.000 (capitolo di nuova istituzione n. 6079) b) Contributi costanti trentacinquennali a Comuni, loro Consorzi e Comunità montane nella spesa per la costruzione, il completamento e l'adeguamento delle opere occorrenti per il rifornimento di energia elettrica (art. 3 lettera g).
L. 200.000.000 (capitolo di nuova istituzione n. 6242) c) Contributi costanti trentacinquennali a Comuni, loro Consorzi e Comunità montane nella spesa per la costruzione, la ricostruzione, l'ampliamento ed il potenziamento di acquedotti e fognature (art. 2, n. 1 e n. 2).
L. 1.000.000.000 (capitolo di nuova istituzione n. 7456) d) Contributi in interesse per la costruzione o l'ampliamento e la ristrutturazione di sedi municipali.
L. 400.000.000 (capitolo di nuova istituzione n. 7556)".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 49 hanno risposto SI 27 Consiglieri si sono astenuti 22 Consiglieri L'art. 5 è approvato.
Art. 6 (Contributi per l'acquisto di scuolabus) "Per l'anno 1983, ai fini dell'attuazione della legge regionale 4/6/1975 n. 40, è autorizzata la spesa di L. 500.000.000 (cap. n. 5640)".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 49 hanno risposto SI 27 Consiglieri si sono astenuti 22 Consiglieri L'art. 6 è approvato.
Art. 7 (Contributi per la realizzazione di centri intermodali) "Ai fini dell'attuazione della legge regionale 6/3/1980, n. 11, sono autorizzate, per l'anno 1983, le seguenti spese: L. 400.000.000, per i contributi in capitale (capitolo n. 5680) L. 1.000.000.000, per i contributi in interesse (capitolo n. 5690)".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 49 hanno risposto SI 27 Consiglieri si sono astenuti 22 Consiglieri L'art. 7 è approvato.
Art. 8 (Progetto Lago Maggiore e navigazione lacuale) "Per l'anno 1983, per la costruzione, il ristabilimento ed il miglioramento delle opere per la navigazione interna, è autorizzata la spesa di L.
200.000.000 (cap. n. 5750)".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 49 hanno risposto SI 27 Consiglieri si sono astenuti 22 Consiglieri L'art. 8 è approvato.
Art. 9 (Contributi per l'incentivazione turistico-ricettiva) "Ai fini dell'attuazione della legge regionale 31/8/1979, n. 56, per l'anno finanziario 1983, sono autorizzate le seguenti spese: L. 900.000.000 per i contributi previsti dall'art. 3, lettera c) (capitolo n. 8370) L. 450.000.000 per i contributi previsti dall'art. 3, lettera d) (capitolo n. 8380) L. 15.000,000 per i contributi previsti dall'art. 3, lettera b) (capitolo n. 8450)".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 49 hanno risposto SI 27 Consiglieri si sono astenuti 22 Consiglieri L'art. 9 è approvato.
Art. 10 (Interventi a seguito di calamità naturali) "Per l'anno finanziario 1983, per l'attuazione della legge regionale 29/6/1978, n. 38, sono autorizzate le seguenti spese: L. 4.000.000.000 per i contributi di cui all'art. 2, lettere a), b) e d) (capitolo n. 9300) L. 3.565.000.000 per i contributi in annualità di cui all'art. 2, lettera c) (capitolo di nuova istituzione n. 9611)" Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 49 hanno risposto SI 27 Consiglieri si sono astenuti 22 Consiglieri L'art. 10 è approvato.
Art. 11 (Contributi straordinari in annualità per sopperire a necessità derivanti dalle calamità atmosferiche del periodo 28 marzo, 2 aprile 1981) "Ai fini dell'attuazione della legge regionale 3/9/1981, n. 39, è autorizzata, per l'anno finanziario 1983, la spesa di L. 1.094.000.000 (capitolo di nuova istituzione n. 9403)".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 49 hanno risposto SI 27 Consiglieri si sono astenuti 22 Consiglieri L'art. 11 è approvato.
Art. 12 (Quote di limiti di impegno iscritti nel bilancio per l'anno finanziario 1981 trasferiti al 1983) "E' autorizzato il trasferimento all'anno 1983 della decorrenza di quote di limiti di impegno iscritti nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1981, nell'ammontare ed ai capitoli di seguito indicati: L. 300.000.000, al cap. n. 5847 L. 1.166.000.000, al cap. n. 6077 L. 174.483.000, al cap. n. 6241 L. 3.484.540.000, al cap. n. 7451 L. 941.273.000, al cap. n. 7551 L. 20.000.000, al cap. n. 8401 L. 180.000.000, al cap. n. 8436 L. 500.000.000, al cap. n. 9311 L. 527.445.000, al cap. n. 9601".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 49 hanno risposto SI 27 Consiglieri si sono astenuti 22 Consiglieri L'art. 12 è approvato.
Art. 13 (Devoluzione di quote delle somme assegnate ai sensi delle leggi 915/1975 n. 153 e 10/5/1976,n. 352) "Le somme assegnate alla Regione ai sensi degli artt. 23 e 49 della legge 9/5/1975, n. 153, dell'art. 15, lettera d), della legge 10/5/1976, n. 352 ed iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1982 rispettivamente al capitolo n. 2840, nella misura di L.
537.691.856 in termini di competenza e di L. 720.000.000 in termini di cassa, al capitolo 4209, nella misura di L. 1.235.889.000 in termini di competenza e di L. 1.009.693,200, in termini di cassa ed al capitolo 2855 nella misura di L. 657.029.000 in termini di competenza e di L. 500.000.000 in termini di cassa, non utilizzate per gli scopi precisati dalle leggi 9/5/1975, n. 153 e 10/5/1976, n. 352, per la carenza di domande, sono devoluti i seguenti importi rispettivamente in termini di competenza e di cassa: cap. n. 2840 L. 500.000.000 e L. 500.000.000 cap. n. 2855 L. 400.000.000 e L. 400.000.000 cap. n. 4209 L. 800.000.000 e L. 700.000.000 L. 1.700.000.000 e L. 1.700.000.000 Le somme di cui al precedente comma sono devolute come di seguito indicato: 1) per gli interventi di cui all'art. 29 della legge 9/5/1975, n. 153 ed iscritte al capitolo n. 2520 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1982, nella misura di L. 1.550.000.000 in termini di competenza e di cassa 2) per gli interventi di cui all'art. 54 della Legge 9/5/1975, n. 153 ed iscritte al capitolo n. 4206 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1982, nella misura di L. 150.000.000 in termini di competenza e di cassa.
Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, Le occorrenti variazioni di bilancio".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 49 hanno risposto SI 27 Consiglieri si sono astenuti 22 Consiglieri L'art. 13 è approvato.
Art. 14 (Determinazione del concorso regionale negli interessi per i progetti della quindicesima tranche del Reg. CEE n. 17/64 finanziati dal F.E.O.G.A.) "Per i progetti presentati sulla quindicesima tranche del Reg. CEE n. 17/64 e finanziati sul F.E.O.G.A., il concorso regionale negli interessi è determinato nella misura massima risultante dalla differenza fra il tasso di riferimento per il credito agrario di miglioramento e i tassi minimi a carico dei beneficiari stabilito dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2/4/1982 'Norme di indirizzo e di coordinamento per la determinazione dei tassi minimi agevolati da praticare nelle operazioni di credito agrario', fatto salvo quanto disposto dal secondo comma dello stesso decreto".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 49 hanno risposto SI 27 Consiglieri si sono astenuti 22 Consiglieri L'art. 14 è approvato.
Art. 15 (Interpretazione autentica: durata dell'ammortamento dei mutui agrari di miglioramento di cui alla legge 12/10/1978, n. 63) "La durata dell'ammortamento dei mutui agrari di miglioramento assistiti dal concorso regionale negli interessi indicata nella legge regionale 12/10/1978, n. 63 e successive modificazioni ed integrazioni, deve essere considerata quale limite massimo; l'esatta durata è fissata con deliberazione della Giunta regionale".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 49 hanno risposto SI 27 Consiglieri si sono astenuti 22 Consiglieri L'art. 15 è approvato.
Art. 16 (Promozione della tutela e dello sviluppo delle attività e dei beni culturali) "Ai fini dell'attuazione delle leggi regionali 28/8/1978, n. 58 e 19/12/1978, n. 78, sono autorizzate, per l'anno 1983, le seguenti spese: L. 1.200.000.000, per le spese per iniziative regionali in materia di promozione culturale (capitolo n. 11755)".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 49 hanno risposto SI 27 Consiglieri si sono astenuti 22 Consiglieri L'art. 16 è approvato.
Art. 17 (Interventi in materia di protezione e risanamento delle acque) "Con decorrenza dal 1983, per gli interventi di cui alla legge regionale 29/4/1975, n. 23, modificata con la legge regionale 10/5/1979, n. 22, è autorizzata la spesa di L. 4.000.000.000 per la concessione di contributi in annualità a favore di Consorzi e di altri Enti locali, nelle spese per la costruzione di collettori e di impianti di depurazione degli scarichi di acque reflue (capitolo n. 8965)".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 49 hanno risposto SI 27 Consiglieri si sono astenuti 22 Consiglieri L'art. 17 è approvato.
Art. 18 (Trasferimento al 1983 di quote di limiti di impegno iscritti nel bilancio per l'anno finanziario 1982) "E' autorizzato il trasferimento all'anno 1983 della decorrenza di quote di limiti di impegno iscritti nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1982, nell'ammontare ed ai capitoli di seguito indicati: L. 50.000.000, al cap. n. 5526 L. 928.526.250, al cap. n. 9050".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 49 hanno risposto SI 27 Consiglieri si sono astenuti 22 Consiglieri L'art. 18 è approvato.
Art. 19 (Contributi per le strutture commerciali) "Con decorrenza dal 1983, per gli interventi di cui all'art. 3, lettera d) della legge regionale 16/5/1975, n. 28 e all'art. 8 della legge regionale 30/8/1976, n. 49, è autorizzata la spesa di L. 50.000.000 per la concessione di contributi negli interessi a favore di Comuni, loro Consorzi, Comunità montane, nella spesa per la costruzione, la sistemazione o l'ampliamento di strutture commerciali e di mercati (capitolo di nuova istituzione n. 5527)".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 49 hanno risposto SI 27 Consiglieri si sono astenuti 22 Consiglieri L'art. 19 è approvato.
Art. 20 (Le enoteche regionali, le botteghe del vino o cantine comunali, i musei etnografici-enologici, le strade del vino) "Ai fini della realizzazione di una specifica segnaletica per le strade del vino, nonché per provvedere alla formazione ed all'attuazione di un piano di segnaletica delle strade del vino di cui agli artt. 1 e 5 della legge regionale 12/5/1980, n. 37, è autorizzata per l'anno 1982 la spesa di L.
120.000.000.
Agli oneri derivanti dall'attuazione del precedente comma si provvede mediante una riduzione di pari ammontare, in termini di competenza e di cassa, del capitolo n. 3755 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1982 e mediante l'istituzione, nello stato di previsione medesimo, di apposito capitolo con la denominazione: 'Spese per la segnaletica per le strade del vino nonché per provvedere alla formazione ed all'attuazione di un piano di segnaletica delle strade del vino' con lo stanziamento di L. 120.000.000 in termini di competenza e di cassa.
Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 49 hanno risposto SI 27 Consiglieri si sono astenuti 22 Consiglieri L'art. 20 è approvato.
Art. 21 (Anticipazioni regionali per gli eventi calamitosi) "Allo scopo di fronteggiare gli eventi calamitosi dei mesi di giugno e luglio 1982 nelle province del Piemonte ed in applicazione dell'art. 55 della legge regionale 12/10/1978, n. 63, sono autorizzate ulteriori anticipazioni delle agevolazioni previste dall'art. 4 e dall'art. 5 secondo comma, della legge 25/5/1970, n. 364, per i fini di cui al precedente comma; nei seguenti capitoli del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1982, sono iscritte, in aumento alle dotazioni ad essi conferite, in termini di competenza e di cassa, le somme a fianco dei medesimi indicate: capitolo n. 985 di entrata e capitolo n. 3855 di spesa, L. 2.500.000.000 capitolo n. 1040 di entrata e capitolo n. 3892 di spesa, L. 300.000.000.
Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 49 hanno risposto SI 27 Consiglieri si sono astenuti 22 Consiglieri L'art. 21 è approvato.
Pongo ora in votazione l'intero testo di legge.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 49 hanno risposto SI 27 Consiglieri si sono astenuti 22 Consiglieri L'intero testo di legge è approvato.


Argomento: Norme finanziarie, tributarie e di contabilita

Ordine del giorno relativo alla legge finanziaria


PRESIDENTE

Pongo ora in votazione l'ordine del giorno firmato dai Consiglieri Viglione, Bontempi, Marchini, Mignone, Brizio e Montefalchesi relativo alla legge finanziaria testé approvata. Ve ne do lettura: "Il Consiglio regionale considerata la portata delle prenotazioni di spesa sugli anni futuri contenuti nella legge finanziaria presentata dalla Giunta ritenendo necessario limitarne gli effetti alle sole spese per le quali già sussistono impegni nei confronti dei beneficiari pubblici e privati impegna la Giunta a fornire alle competenti Commissioni permanenti, entro il 15 settembre e comunque prima che le prenotazioni abbiano seguito operativo la relativa documentazione e ogni altro elemento utile per le opportune verifiche".
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
L'ordine del giorno è approvato all'unanimità dei 49 Consiglieri presenti in aula.


Argomento: Norme generali sull'agricoltura

Esame progetti di legge n. 169 e n. 223: "Consorzi dei produttori agricoli costituiti per la difesa delle produzioni agricole. Attuazione della legge 25/5/1970, n. 364 e della legge di modifica ed integrazione 15/10/1981, n. 590"


PRESIDENTE

Passiamo al punto settimo all'ordine del giorno che reca: esame progetti di legge n. 169 e n. 223: "Consorzi dei produttori agricoli costituiti per la difesa delle produzioni agricole. Attuazione della le:e 25/5/1970, n. 364 e della legge di modifica ed integrazione 15/10/1981, n. 590".
La parola al relatore, Consigliere Acotto.



ACOTTO Ezio, relatore

La legge 15/10/1981, n. 590, "Nuove norme per il fondo di solidarietà nazionale" ha introdotto modificazioni ed integrazioni alla legge 25/5/1970, n. 364.
La legge n. 590, tra l'altro, introduce innovazioni circa i Consorzi di produttori agricoli costituiti per la difesa attiva e passiva delle produzioni agricole.
Tali innovazioni consistono: inclusione di altre colture agricole autorizzazione per l'anno 1981 della spesa di L. 60 miliardi e per l'anno 1982 di 70 miliardi per l'erogazione del contributo dello Stato destinato alla dotazione delle casse, sociali abbassamento del contributo minimo a carico dei consorziati per l'assicurazione dal 3 al 2 trasformazione da obbligatoria e volontaria del contributo delle Amministrazioni provinciali previsione di un eventuale contributo della Regione diverso meccanismo del contributo del concorso dello Stato commisurato alla metà della spesa complessiva sostenuta per la gestione della Cassa sociale superando il precedente meccanismo previsto dalla legge 364.
Infatti, all'art. 19 della legge 364 il contributo dello Stato era pari all'importo complessivo dei contributi effettivamente versati in ciascun anno dai consorziati anticipazione nella misura del 70 % del contributo dello Stato sulla base dei ruoli esattoriali consortili resi esecutivi dall'Intendenza di Finanza riconoscimento da parte della Regione dei Consorzi vigilanza sui Consorzi che viene esercitata dalla Regione in virt dell'art. 70 del D.P.R. n. 616.
Con il presente testo di legge si dà applicazione agli adempimenti che la legge 590 assegna alle Regioni disciplinando il riconoscimento e la vigilanza sui Consorzi nonché la concessione del contributo regionale previsto dall'art. 10 della legge n. 590.
Viene individuato nell'Amministrazione provinciale l'ente al quale fare riferimento per tutto quanto riguarda i Consorzi dei produttori agricoli costituiti per la difesa delle produzioni agricole con delega dell'esercizio di alcune funzioni amministrative.
Già le Amministrazioni provinciali possiedono un'esperienza in materia dei Consorzi di difesa in quanto partecipavano con un contributo dell'1,50 alla costituzione e dotazione della cassa sociale dei Consorzi ai sensi dell'art. 19 della legge n. 364.
Con il disegno di legge si ritiene necessario raggruppare in capo alle Amministrazioni provinciali tutti i compiti frazionati fra vari enti pubblici allo scopo di assicurare efficacia ed efficienza all'azione pubblica.
Il testo prevede l'intervento della Regione con un contributo contenuto entro la misura massima dell'1,50 % del valore della produzione annua denunciata rimandando ad un provvedimento della Giunta regionale l'esatta misura del contributo.
Il livello del contributo dovrà tener conto delle colture interessate delle zone e del livello dei premi adottate dalle società assicuratrici tendendo ad una perequazione dei contributi versati dai consorziati nel Piemonte.
Infatti, come è noto, i livelli dei premi assicurativi variano a seconda del rischio ed è molto più alto per il vigneto ed i frutteti. Pertanto il contributo della Regione sarà diversificato e per alcune colture può anche non essere previsto.
La situazione in Piemonte nel 1981 è la seguente: Consorzi Valori assicurati Premi compless.
ALESSANDRINA L. 9.480.030.000 L. 804.456.553 CASALE MONFERRATO L. 3.837.580.000 L. 437.181.992 ASTI L. 27.838.545.000 L..2.825.717.171 CUNEO L. 58.213.256.000 L. 6.863.699.801 NOVARA L. 2.373.281.000 L. 193.669.440 TORINO L. 1.670.961.000 L.
223.698.950 VERDELLI L. 890.130.000 L.
63.232.657 TOTALE L.104.303.783.000 L.11.411.656.564 Tenuto conto che con la nuova legge 590 l'assicurazione può essere estesa ad altre colture il valore assicurato indicato per l'anno 1981 pu aumentare a più di 110 miliardi circa.
Lo stanziamento previsto dalla Regione per i Consorzi dovrà essere integrato dalle Amministrazioni provinciali che ci si augura continuino ad assicurare un livello di contributo almeno pari alla metà di quello che negli anni passati versavano obbligatoriamente ai Consorzi.
Il testo di legge è dichiarato urgente al fine di assicurare fin già dall'anno 1982 il contributo della Regione.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Lombardi.



LOMBARDI Emilio

Il disegno di legge che ci accingiamo ad approvare è di notevole importanza per dare applicazione alla legge 590 che ha sostituito modificandola e migliorandola la legge 364 del 1971.
La legge 364 ha operato in questi anni e, specialmente nella nostra Regione particolarmente soggetta a calamità naturali, ha dato un notevole contributo alla soluzione di uno dei più vecchi problemi dell'agricoltura piemontese, specialmente dell'agricoltura specializzata.
I dati della relazione ci dicono che nella nostra Regione esistono Consorzi in tutte le province con produzioni assicurate di notevole entità.
Alcune lacune, quali la mancata possibilità di assicurazione di colture non specializzate, quali il riso, il mais ed il grano ed altri aspetti di carenza della legge, hanno dato vita da parte delle organizzazioni professionali alla manifestazione di Asti del 1978 e prese di posizione di questo Consiglio hanno sollecitato il Parlamento a modificare la legge adeguandola alle esigenze.
In realtà queste modifiche non sono del tutto soddisfacenti anche se allargano l'area dei prodotti assicurati. Di fronte al problema della calamità naturale che tocca tutto il territorio nazionale e che è di competenza statale la legge non risponde perfettamente alle esigenze della nostra agricoltura.
La soluzione del problema grandine l'avremmo vista nei Consorzi e nelle assicurazioni che i Consorzi possono fare. Invece, nella legislazione nazionale e di conseguenza in quella regionale, continuano ad essere previsti prestiti e contributi che, anche se hanno una loro validità, non vanno verso l'agricoltura imprenditoriale.
Oggi, anche se con notevole ritardo, approviamo questo disegno di legge.
Siamo in ritardo perché se la nostra proposta, che era stata presentata alla fine del 1981, fosse stata approvata all'inizio dell'anno, molte aziende agricole piemontesi di fronte ad un quadro legislativo rinnovato avrebbero già potuto in questa annata usufruire delle assicurazioni previste.
Specie i produttori del Vercellese, che per una grandinata eccezionale si sono visti distruggere larga parte della produzione e quelli dell'Alessandrino, dell'Astigiano e del Cuneese, avrebbero già potuto provvedere all'assicurazione per il 1982.
Questo è il primo rilievo che facciamo all'Assessorato, alla maggioranza ed alla Giunta.
Altre Regioni hanno approvato le leggi applicative della legge 590 e naturalmente questo ritardo ha significato danni notevoli a molti produttori agricoli piemontesi.
Il secondo aspetto che vogliamo sottolineare riguarda l'entità dell'intervento. Anche se attraverso il lavoro in sede di Commissione l'intervento previsto è aumentato dall'1 all'1,50 % ci sembra ancora insufficiente per affrontare il problema e per adeguare un'azione concreta allo spirito con cui abbiamo tenuto dibattiti e votato ordini del giorno.
Teniamo presente che ogni 0,50 % in più di impegno della Regione significa un'altrettanta diminuzione di quota per i produttori agricoli.
Riteniamo che la misura massima dell'1,50 % non sia adeguata. Si doveva e si poteva fare di più.
Avremmo così spinto i produttori, specialmente quelli che hanno colture specializzate, ad assicurarsi in quanto il carico loro spettante sarebbe notevolmente diminuito per cui avremmo avuto una maggiore quantità di produzione garantita ed assicurata e avremmo evitato le continue lamentele che insorgono ogni qualvolta scende la grandine.
Così facendo ci sarà chi dirà che il costo dell'assicurazione è troppo elevato, che non ha potuto assicurarsi, che quindi dovrà sopportare i danni della grandine. Per questi motivi ci asteniamo ricordando che avevamo presentato una nostra proposta di legge.
In questo caso si doveva e si poteva fare di più e non vale il ritornello della mancanza dei fondi dato che l'onere non è elevato. Bastavano alcune centinaia di milioni in più per venire incontro ai produttori agricoli per invogliarli ad assicurarsi e per risolvere, se non definitivamente, ma adeguatamente un problema purtroppo assillante per la nostra agricoltura.



PRESIDENTE

La parola all'Assessore Ferraris per la replica.



FERRARIS Bruno, Assessore all'agricoltura e foreste

Le osservazioni fondamentali alla legge sono state dette dal relatore e dal collega Lombardi.
Condivido gran parte di quanto detto da Lombardi, ma devo fare subito alcune precisazioni.
La prima è fondamentale e cioè la legge 590 è migliorativa delle provvidenze generali dello Stato.
E' una legge che migliora notevolmente le provvidenze a favore dei danneggiati da calamità atmosferiche, non migliora invece il meccanismo per la difesa passiva, cioè relativamente all'organizzazione in Consorzi e al beneficio di un concorso da parte dello Stato per il pagamento dei premi di assicurazione.
Il miglioramento consiste nell'allargamento dell'arco delle colture ammesse a beneficiare del concorso dello Stato per l'abbattimento dei premi di assicurazione.
All'allargamento dell'arco delle coltivazioni ammesse non hanno fatto seguito ulteriori meccanismi finanziari di favore.
Purtroppo il Parlamento è abituato a legiferare da una parte finalizzando i suoi soldi fino ad individuare il beneficiario e dall'altra scaricando sulle Regioni i concorsi in modo volontario.
Prima era previsto, forse in modo non del tutto corretto, che a carico delle Amministrazioni provinciali gravava l'1,50 % di concorso, quell'1,50 andava, anche in quel caso con una mentalità distorta, a ridurre sia il concorso dei beneficiari e sia quello dello Stato.
Credo di essere riuscito nell'ultimo incontro ad eliminare questa distorsione, per cui quel poco o quel tanto che la Regione o le Province o i Comuni vogliono assegnare come contribuzione a favore dei Consorzi per la difesa passiva andrà a ridurre la quota a carico dei produttori.
Vengo alle caratteristiche di questa legge.
Quella fondamentale è la delega alle Amministrazioni provinciali contando sul fatto che già intervenivano con i loro mezzi a favore dei Consorzi di difesa. La delega è generalizzata per la vigilanza e il riconoscimento dei Consorzi attualmente esistenti e per quelli che nasceranno.
La seconda caratteristica fondamentale della legge è data dal fatto che si prevede di intervenire in modo equilibrato. Il Consigliere Lombardi si è dichiarato d'accordo, il concorso della Regione non esclude quello della Provincia o di altri enti e sarà soggetto a flessibilità.
Ci sono zone particolarmente soggette ad eventi negativi. Per cui cercheremo di utilizzare la quota dell'1,50 % per un riequilibrio in modo da rendere meno pesante l'onere di coloro che sono costretti a pagare di più.
L'1,50 % come massimo vuol dire il raddoppio di quello che i produttori ottenevano dalle Province che era soltanto lo 0,75 %.
Se le Province continueranno a dare l'1 o l'1,50 % a favore dei produttori sarà raddoppiato o addirittura triplicato il concorso degli enti pubblici a ridurre il premio a carico dei produttori.
Questa è una buona legge nella situazione difficile dal punto di vista finanziario.



PRESIDENTE

Passiamo alla votazione dell'articolato.
Art. 1 (Finalità) "La Regione Piemonte con la presente legge in attuazione della legge 25/5/1970, n. 364 e della legge di modificazione ed integrazione 15/10/1981, n. 590, disciplina: 1) il riconoscimento e la vigilanza dei Consorzi dei produttori agricoli costituiti per la difesa delle produzioni agricole 2) la concessione ai Consorzi di cui al presente punto 1) del contributo regionale previsto all'art. 10 della legge 15/10/1981, n. 590".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 45 hanno risposto SI 28 Consiglieri si sono astenuti 17 Consiglieri L'art. 1 è approvato.
Art. 2 (Riconoscimento e vigilanza Consorzi di difesa) "I Consorzi dei produttori agricoli costituiti per la difesa delle produzioni agricole, vengono riconosciuti dalla Giunta regionale su istruttoria e parere della Provincia dove ricade la sede sociale.
La domanda di riconoscimento viene avanzata tramite le Province corredata dell'atto costitutivo, statuto e l'elenco dei soci nonché dell'eventuale altra documentazione e degli altri dati indicati con le istruzioni per l'applicazione della legge.
La vigilanza sui Consorzi è delegata alle Province.
La rappresentanza in seno al Consiglio di gestione di cui all'art. 20 della legge 25/5/1970, n. 364, comma secondo, lettera a) e lettera d), è delegata alle Province dove ricade la sede sociale le quali nominano propri membri".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 45 hanno risposto SI 28 Consiglieri si sono astenuti 17 Consiglieri L'art. 2 è approvato.
Art. 3 (Contributi e procedure) "La Regione Piemonte può concedere i contributi di cui all'art. 10 della legge 15/10/1981, n. 590, in favore dei Consorzi dei produttori agricoli costituiti per la difesa delle produzioni agricole nonché degli altri soggetti previsti dallo stesso art. 10.
Il contributo è contenuto entro la misura massima dell'1,50 % del valore della produzione annua denunciata.
L'esatta misura del contributo viene fissata dalla Giunta, sentita la Commissione Agricoltura del Consiglio regionale, tenuto conto delle colture interessate, delle zone e del livello dei premi adottati dalle società assicuratrici.
Il contributo è concesso dalla Giunta regionale su richiesta dei Consorzi avanzata tramite le Province le quali provvedono alla relativa istruttoria ed esprimono il loro motivato parere.
Il contributo è anticipato ai Consorzi sulla base dei ruoli esattoriali consortili resi esecutivi dall'Intendenza di Finanza competente per territorio, nella misura del 70 salvo conguaglio dopo l'approvazione del conto consuntivo in relazione alle documentate richieste dei Consorzi stessi".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 45 hanno risposto SI 28 Consiglieri si sono astenuti 17 Consiglieri L'art. 3 è approvato.
Art. 4 (Comitato regionale) "E' istituito presso l'Assessorato regionale per l'agricoltura e le foreste il Comitato regionale degli organismi riconosciuti di difesa delle produzioni agricole di cui alla presente legge.
Il Comitato è composto: 1) da un funzionario regionale designato dall'Assessore regionale all'agricoltura e foreste 2) da un rappresentante per ogni organismo riconosciuto dei produttori agricoli costituiti per la difesa delle produzioni agricole di cui al primo e secondo comma dell'art. 10 della legge 15/10/1981, n. 590.
Il Comitato è nominato con deliberazione della Giunta regionale ed è presieduto da un rappresentante degli organismi eletto a maggioranza assoluta tra i membri di cui al precedente punto 2).
Il Comitato può essere consultato dalla Regione per i problemi relativi all'applicazione della presente legge; inoltre il Comitato presiede al coordinamento degli organismi secondo apposito regolamento che sarà approvato dal Comitato stesso, a maggioranza assoluta, entro tre mesi dalla sua costituzione".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 45 hanno risposto SI 28 Consiglieri si sono astenuti 17 Consiglieri L'art. 4 è approvato.
Art. 5 (Disposizioni finali) "Le funzioni amministrative delegate con la presente legge vengono esercitate dalle Province nel rispetto: 1) della legislazione che disciplina la materia 2) delle direttive contenute nella presente legge.
Per tali funzioni le Province possono utilizzare personale regionale.
La Giunta regionale assicura per l'esercizio delle funzioni amministrative delegate: 1) l'indirizzo ed il coordinamento anche attraverso singoli Assessori 2) i rapporti con lo Stato, con le altre Regioni, con enti nazionali interregionali e regionali.
Le istruzioni per l'applicazione della presente legge vengono adottate dalla Giunta regionale sentite la Commissione Agricoltura del Consiglio regionale, le Province e il Comitato regionale di cui all'art. 4.
Per quanto non indicato nella presente legge valgono le disposizioni contenute nella legge 25/5/1970, n. 364 e nella legge di modificazione ed integrazione 15/10/1981, n. 590".
L'Assessore Ferraris presenta il seguente emendamento: al secondo comma dell'art. 5 sono aggiunte le seguenti parole: "d'intesa con la Giunta regionale".
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
L'emendamento è approvato con 28 voti favorevoli e 17 astensioni.
Pongo in votazione l'art. 5 nel testo modificato.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 45 hanno risposto SI 28 Consiglieri si sono astenuti 17 Consiglieri L'art. 5 è approvato.
Art. 6 (Disposizioni finanziarie) "Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge e conseguenti alla concessione dei contributi di cui all'art. 3, valutati in L.
1.000.000.000 per l'anno finanziario 1982, si provvede mediante riduzione in termini di competenza e di cassa dei seguenti capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione per l'anno finanziario medesimo: capitolo 2510 per L. 5 00.0 00.000; capitolo 3100 per L.
350.000.000; capitolo 3750 per L. 1 50.000.000 e mediante l'istituzione nello stato di previsione medesimo di apposito capitolo con la denominazione: 'Contributi a favore dei Consorzi dei produttori agricoli costituiti per la difesa delle produzioni agricole, in attuazione della legge 25/5/1970, n. 364, modificata ed integrata dalla legge 15/10/1981, n.
590' e con lo stanziamento di L. 1.000.000.000 in termini di competenza e di cassa.
Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le conseguenti variazioni di bilancio.
Gli stanziamenti di pari importo relativi agli esercizi 1983 e 1984 saranno autorizzati con le leggi di approvazione dei rispettivi bilanci annuali di previsione".
L'Assessore Ferraris presenta il seguente emendamento: l'art. 6 è sostituito dal seguente testo: "L'entità del contributo di cui al precedente art. 3 è fissato in L.
1.000.000.000 per l'anno 1982; per la concessione dell'acconto è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1982, la spesa di L. 700.000.000.
Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge e conseguenti alla concessione dell'acconto, valutati in L. 700.000.000 per l'anno finanziario 1982, si provvede mediante riduzione in termini di competenza e di cassa dei seguenti capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione per l'anno finanziario medesimo: capitolo 2510 per L. 350.000.000; capitolo 3100 per L. 200.000.000; capitolo 3750 per L.
150.000.000, e mediante l'istituzione nello stato di previsione medesimo di apposito capitolo con la denominazione: 'Contributi a favore dei Consorzi dei produttori agricoli costituiti per la difesa delle produzioni agricole in attuazione della legge 25/5/1970, n. 364, modificata ed integrata dalla legge 15/10/1981, n. 590' e con lo stanziamento di L. 700.000.000 in termini di competenza e di cassa.
Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le conseguenti variazioni di bilancio.
E' autorizzata inoltre sul corrispondente capitolo la spesa di L.
1.140.000.000 per l'esercizio finanziario 1983 e di L. 1.270.000.000 per l'esercizio finanziario 1984".
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
L'emendamento è approvato con 28 voti favorevoli e 17 astensioni.
Pongo in votazione il nuovo testo dell'art. 6.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 45 hanno risposto SI 28 Consiglieri si sono astenuti 17 Consiglieri L'art. 6 è approvato.
Art. 7 (Urgenza) "La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 45 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte".
Si passa alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 45 hanno risposto SI 28 Consiglieri si sono astenuti 17 Consiglieri L'art. 7 è approvato.
Pongo in votazione l'intero testo di legge.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 45 hanno risposto SI 28 Consiglieri si sono astenuti 17 Consiglieri L'intero testo di legge è approvato.


Argomento: Parchi e riserve

Esame progetto di legge n. 179: "Seconda pianta organica del personale dei parchi e delle riserve naturali"


PRESIDENTE

Il punto ottavo all'ordine del giorno reca: Esame progetto di legge n. 179: "Seconda pianta organica del personale dei parchi e delle riserve naturali".
La parola al Presidente della I Commissione, Valeri.



VALERI Gilberto

La proposta di legge da un lato aggiorna le esigenze della pianta organica dei parchi e dall'altro omogenizza il trattamento del personale.
Il progetto di legge, presentato dalla Giunta, ha avuto in sede di I Commissione alcune integrazioni che meglio lo rendono corrispondente alle due esigenze prima richiamate.
Raccomando quindi il voto favorevole da parte del Consiglio.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Martinetti.



MARTINETTI Bartolomeo

E' opportuno fare qualche rilievo sulla procedura con cui il disegno di legge perviene al Consiglio regionale. Il disegno di legge n. 179 era stato assegnato alla I Commissione in sede referente ed alla II Commissione in sede consultiva.
La II Commissione non ha votato e non ha deliberato alcun parere definitivo su questo argomento, anche per l'assenza di qualche Gruppo.
Nel momento in cui abbiamo eccepito questa carenza procedurale, ci è stato obiettato che essendo una veste consultiva quella della II Commissione, la I Commissione non era tenuta ad attendere oltre un certo limite l'espressione del parere; pertanto, ha licenziato formalmente la legge.
A parte questa osservazione, sotto l'aspetto della legittimità e sotto l'aspetto dell'opportunità, ricordo che in sede di II Commissione da parte di tutti i partecipanti ed anche di autorevoli esponenti della maggioranza si sono espresse riserve e perplessità su questo disegno di legge.
Innanzitutto si è osservato che esso poteva essere l'occasione per una revisione generale della gestione dei parchi. I parchi della Regione Piemonte, costituiti in base al piano dei parchi e alle singole leggi di istituzione, sono gestiti in modo diversi; alcuni sono costituiti in enti autonomi con propri Consigli di amministrazione, proprio bilancio ed autonomia amministrativa, altri sono gestiti dagli Enti locali, secondo quanto dispone la legge istitutiva.
Gli stessi atti amministrativi più importanti, come l'approvazione dei bilanci, sono regolamentati in modo difforme. In alcuni casi il bilancio viene proposto dal Consiglio di amministrazione del parco o dal consorzio di gestione ed approvato dalla Giunta regionale. In altri casi, il bilancio viene proposto ed approvato dall'organo che gestisce il parco, su parere della Giunta regionale.
La seconda riserva che ha dato luogo a molte discussioni è quella relativa allo stato giuridico che verrebbe attribuito ai dipendenti dei parchi.
La soluzione che è stata trovata consegue a lunghe trattative sindacali ed attribuisce ai dipendenti dei parchi lo stato giuridico ed economico del personale degli Enti locali mentre, relativamente allo stato di quiescenza e previdenza, attribuisce le norme vigenti per il personale regionale.
Una parte del personale era inquadrata nei ruoli regionali, un'altra parte dipendeva e continua a dipendere dagli Enti locali (Comuni, Consorzi di Comuni e Comunità montane).
Ora creiamo una condizione intermedia dipendente dal contratto degli Enti locali per la parte giuridica ed economica, mentre per quanto riguarda lo stato di quiescenza e di previdenza abbiamo norme che regolamentano in un altro modo.
Certamente questo sarà un precedente per marce di arroccamento su livelli diversi. Sarebbe stato opportuno approfondire la questione.
Ci rendiamo conto che è difficile portare a conclusione trattative di questo genere che investono questioni sindacali, diritti acquisiti situazioni reali.
Posto che tante difficoltà si sono superate, sarebbe opportuna una pausa di riflessione per esaminare la nostra proposta di revisione generale della gestione dei parchi e di unificazione globale del problema, anche per dare modo alla II Commissione di entrare nel merito.
Ci riserviamo di esprimere il nostro atteggiamento in relazione al seguito del dibattito.



PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE MARCHIARO



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Bontempi.



BONTEMPI Rinaldo

Vorrei puntualizzare quanto è avvenuto in II Commissione. Effettivamente la II Commissione ha dato il parere consultivo dopo che si era espressa la I Commissione.
Quel giorno, presenti per la maggioranza i componenti comunisti ed il Capogruppo socialista Viglione, il Consigliere Turbiglio e i Consiglieri del Gruppo D.C., si era sollevata la questione del parere consultivo che irritualmente si era dato dopo l'espressione del voto della I Commissione.
Le perplessità, i dubbi, gli interrogativi emersi da parte di alcune forze politiche, qualora dovessero concretizzarsi in un riesame non potrebbero essere che la decisione di riesaminare il modo con cui si è determinato questo risultato attraverso la trattativa con il sindacato. Di fronte a questa alternativa noi ci siamo dichiarati contrari.
Chiesi al Presidente della Commissione di considerare il parere espresso dalle forze politiche come un parere dato e di procedere con la richiesta di iscrizione all'ordine del giorno del Consiglio.
Ci rendiamo conto dei limiti del provvedimento.
Sono limiti strettamente connaturati allo stato di fatto ed alla necessità di normare.
La preoccupazione nostra e del Consigliere Viglione era di evitare un'osmosi che spesso si verifica per personale specifico.
Questa soluzione di inquadramento negli Enti locali è una garanzia in questa direzione. Condividiamo il testo della legge.



PRESIDENTE

La parola ancora al Consigliere Valeri.



VALERI Gilberto

Le obiezioni procedurali sollevate dal collega Martinetti erano di duplice natura. Una riguardava l'effettivo parere consultivo da parte della II Commissione, l'altra, invece, l'espressione del voto in sede referente da parte della I Commissione, senza attendere il parere consultivo della II Commissione.
Il Consigliere Martinetti lo ha ricordato senza peraltro sollevare una grossa questione. Con lo stesso spirito e a scopo informativo informo che i termini erano ampiamente scaduti, il provvedimento di legge era giunto alla conclusione del suo iter in sede di I Commissione e questa, nel rispetto del Regolamento, ha proceduto.
Presidente. La parola al Consigliere Chiabrando.



CHIABRANDO Mauro

Condivido quanto è stato detto dal collega Martinetti e rilevo che il trattamento giuridico ed economico del personale dei parchi avviene in forma mista; in parte valgono le norme degli Enti locali e in parte le norme della Regione.
Forse è opportuno illustrare i motivi che ci inducono ad assumere questa forma ibrida per personale collaterale a quello regionale.
In questi casi siamo obbligati a disattendere le leggi regionali sul personale. Il motivo è che le leggi sul personale regionale non funzionano non contengono norme sufficienti per garantire da una parte il personale e l'Ente Regione dall'altra; appiattimenti, disincentivo, trattamento economico insufficiente, ecc.
Questi sono i motivi veri per cui ogni volta dobbiamo disattendere la legge del personale ed approvare norme migliorative per personale collaterale.
Ricordo gli organici dell'IRES, dell'IPLA e di altri enti.
Nell'Ente Regione vi è personale di serie A e personale di serie B. Ma tutto il personale dovrebbe essere di serie A e dovrebbe avere possibilità migliori di carriera e migliore trattamento economico.
L'occasione mi è propizia per sollecitare provvedimenti urgenti per modificare le leggi sul personale regionale.
Registriamo questa difformità di trattamento e questa chiara ingiustizia tra due categorie di personale entrambe regionali.



PRESIDENTE

La parola all'Assessore Rivalta.



RIVALTA Luigi, Assessore ai parchi

Questa legge si pone l'obiettivo di unificare la gestione del personale dei parchi.
Il discorso di unificazione delle politiche dei parchi lo ritengo in parte utile ed in parte impossibile se si vuole rispettare la realtà dei parchi ed il modo con cui attorno ad essi si sono create adesioni, consensi assunzioni di responsabilità o meno da parte delle varie istituzioni locali.
Questo in qualche misura ha determinato una differenziazione che dovrà essere rispettata.
Si dovranno apportare delle modifiche legislative e dare delle indicazioni normative che esprimano questa esigenza di maggiore unificazione pur rispettando le differenziazioni che non sono solo formali, ma che hanno radici e motivazioni nel processo di formazione dei parchi.
Questa legge si pone il problema di vedere in maniera unitaria uno dei problemi dei parchi: quello del personale.
Intanto occorre conoscere la spesa per il personale dei parchi. Attraverso questa legge si istituisce un unico capitolo per la spesa del personale dei parchi che consentirà un'immediata conoscenza.
Questa legge introduce un altro elemento di tipo funzionale e pratico in quanto la gestione contabile del personale dei parchi verrà fatta dagli uffici regionali. La legge introduce poi il principio della chiarezza delle spese dei parchi, anche dei singoli parchi, nel senso che sul capitolo relativo ai singoli parchi saranno imputabili soltanto le spese di intervento attivo.
Questo è importante perché consente di capire se i parchi, a poco a poco stante anche l'aumento dei costi del personale, si traducono in una pura struttura di trasmissione di redditi al personale o se invece mantengono il loro carattere di struttura per la qualificazione e per la fruizione di aree ambientali.
Nella definizione contrattuale riguardante il personale c'è il richiamo a norme regolamentari di due contratti di lavoro: quello degli Enti locali e quello dei dipendenti regionali.
Preciso che il contratto degli Enti locali non è sostanzialmente diverso da quello dei dipendenti regionali per cui non mi sembra si possa porre il problema di maggiori privilegi mentre c'è una differenza per quanto riguarda il trattamento di quiescenza.
L'introduzione del contratto di lavoro degli Enti locali è determinata da una ragione di tipo funzionale nel senso che questo contratto della Regione ne ha otto, pertanto il contratto degli Enti locali aderisce maggiormente alle funzioni che nei parchi si svolgono e coglie le differenziazioni della forza lavoro.
Il contratto dei dipendenti regionali è un contratto per categorie di lavoratori che applicano le loro capacità tecniche ed intellettuali e ha un numero di livelli più ridotto. I dipendenti dei parchi hanno agli effetti del trattamento di quiescenza un rapporto di lavoro che gli fornisce le normative e le condizioni del contratto regionale. Il problema è stato visto dall'Ufficio Personale e dalle organizzazioni sindacali. Si è trovata questa soluzione che pare formalmente corretta.



PRESIDENTE

Passiamo alle dichiarazioni di voto. La parola al Consigliere Martinetti.



MARTINETTI Bartolomeo

Annunciamo voto di astensione su questa legge in quanto gli interventi non hanno dissolto le nostre perplessità.
Rimangono perplessità di carattere procedurale, anzi, vorrei dire che questo atteggiamento è pericoloso.
Noi dell'opposizione siamo presenti nelle Commissioni, siamo disponibili a discutere e a valutare.
Se le cose in Commissione non vanno avanti con la sollecitudine che sarebbe auspicabile, dipende dalla maggioranza che non ritiene di portare avanti determinate questioni; se nella II Commissione non si è giunti alla votazione è per la solita ragione che i Gruppi della maggioranza non erano in grado di formare una maggioranza sul parere. D'accordo che il Consiglio ha la sua autonomia, le Commissioni hanno la loro, però c'è un dovere complessivo della maggioranza.
Restano poi le perplessità di carattere sostanziale, anche se le ragioni portate dall'Assessore e dai Gruppi di maggioranza hanno una loro validità.
Siamo anche noi del parere che sia opportuno agire nel senso di dare al personale gli assestamenti che sono nelle loro aspirazioni. Avremmo voluto nella sede della Commissione approfondire queste cose; per esempio l'aspetto relativo all'autonomia degli Enti locali, a cui affidiamo la gestione dei parchi, non ci pare sufficientemente chiarita.
giusto che la Regione imponga dei limiti nella formazione delle piante organiche, ma nel momento in cui assegna a Comuni, Consorzi di Comuni Comunità montane, Enti locali autonomi, la gestione dei parchi, deve anche consentire a questi di governarli attraverso il loro personale, sia pure nei limiti finanziari fissati.
Chi farà i concorsi, da chi dipenderà gerarchicamente e funzionalmente questo personale? All'art. 7 è detto che ogni parco ed ogni riserva deve dotarsi di un regolamento del personale. Questo vale per i parchi che sono enti autonomi ma nei casi in cui i parchi sono gestiti da Consorzi di Comuni è il Consorzio dei Comuni che si dà il regolamento del personale.
Vi è poca attenzione al rispetto dell'autonomia, anche formale, degli Enti locali.
Il nostro voto sarà di astensione sugli articoli e sull'intera legge.



PRESIDENTE

Non essendovi altri interventi passiamo alla votazione dell'articolato.
Art. 1 (Finalità) "La presente legge definisce l'ordinamento e la pianta organica del personale dei parchi e delle riserve naturali regionali.
Il personale attualmente in servizio presso i parchi e le riserve naturali regionali, quello previsto dalla legge regionale 5/5/1980, n. 35 ed il personale di cui alla presente legge è inquadrato nei livelli funzionali retributivi previsti per i dipendenti degli Enti locali ai sensi della legislazione vigente, con l'applicazione dello stato giuridico e trattamento economico in vigore per il personale degli Enti locali integrato dal regolamento allegato alla legge regionale 5/5/1980, n.35.
Il secondo comma dell'art. 1 della legge regionale 5/5/1980, n. 35, per quanto non modificato dal comma precedente, deve interpretarsi nel senso che il personale dei parchi e delle riserve naturali regionali viene iscritto, dalla data delle rispettive assunzioni in servizio, ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza rispettivamente alla CPDEL e all'INADEL; al personale medesimo sono estese le disposizioni in materia di quiescenza e previdenza previste dalle norme vigenti per il personale regionale".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 46 hanno risposto SI 26 Consiglieri si sono astenuti 20 Consiglieri L'art. 1 è approvato.
Art. 2 (Dotazioni organiche) "Ai sensi di quanto disposto dalle leggi regionali: 1) 24/4/1980, n. 29 2) 28/4/1980, n. 30 3) 28/4/1980, n. 31 4) 28/4/1980, n. 32 5) 2/5/1980, n. 34 6) 16/5/1980, n. 45 7) 16/5/1980, n. 46 8) 16/5/1980, n. 48 9) 20/5/1980, n. 51 10) 30/5/1980, n. 65 11) 30/5/1980, n. 66 sono previste rispettivamente le seguenti dotazioni organiche: a) Riserva naturale speciale del Parco Burcina: n. 5 dipendenti così ripartiti per livello: V livello: n. 3 VI livello: n. 1 IX livello: n. 1 b) Riserva naturale speciale del Sacro Monte di Varallo: n. 5 dipendenti così ripartiti per livello: V livello: n. 3 VI livello: n. 1 IX livello: n. 1 c) Parco naturale di Rocchetta Tanaro: n. 2 dipendenti inseriti al V livello d) Riserva naturale speciale del Sacro Monte di Orta: n. 5 dipendenti così ripartiti per livello: V livello: n. 3 VI livello: n. 1 IX livello: n. I e) Riserva naturale speciale dell'Orrido e stazione di Leccio di Chianocco: si avvale del personale del Parco naturale dell'Orsiera Rocciavrè f) Parco naturale della Val Troncea: n. 8 dipendenti così ripartiti per livello: V livello: n. 6 VI livello: n. 1 IX livello: n. 1 g) Parco naturale dei Laghi di Avigliana: n. 6 dipendenti così ripartiti per livello: V livello: n. 4 VI livello: n. 1 IX livello: n. 1 h) Parco naturale della Rocca di Cavour: n. 3 dipendenti inseriti al V livello i) Parco naturale del Gran Bosco di Salbertrand: n. 8 dipendenti così ripartiti per livello: V livello: n. 6 VI livello: n. 1 IX livello: n. 1 l) Parco naturale dell'Argentera: n. 20 dipendenti così ripartiti per livello: V livello: n. 16 VI livello: n. 2 IX livello: n. 1 1 Direttore a cui è attribuito il X livello m) Parco naturale dell'Orsiera-Rocciavrè: n. 20 dipendenti così ripartiti per livello: livello: n. 16 livello: n. 3 livello: n. 1 1 Direttore a cui è attribuito il X livello.
I livelli previsti dall'art. 2 e seguenti della legge regionale 5/5/1980 n. 35, come quelli previsti nel regolamento ad essa allegato si intendono così modificati in base alla seguente equiparazione: livello regionale D.P.R. 810/80 IV V V VI VII IX VIII X Il personale dipendente del Comune di Castagneto Po, previsto in n. 3 unità, con mansioni di vigilanza e manutenzione della Riserva naturale speciale del Bosco del Vaj, istituita con la legge regionali 2/6/1978, n.
29, è equiparato a tutti gli effetti al personale di cui alla presente legge, con l'attribuzione del V livello".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 47 hanno risposto SI 27 Consiglieri si sono astenuti 20 Consiglieri L'art. 2 è approvato.
Art. 3 (Dotazioni organiche dei Consorzi) "Per i Consorzi di gestione del Parco naturale della Valle del Ticino, del Parco naturale delle Capanne di Marcarolo e del Parco naturale dei Lagoni di Mercurago, istituiti con leggi regionali 21/8/1978, n. 53, 31/8/1979, n.
52 e 16/5/1980, n. 47, sono stabilite le seguenti dotazioni organiche: a) Parco naturale della Valle del Ticino: n. 29 dipendenti così ripartiti per livello: IV livello: n. 3 V livello: n. 19 VI livello: n. 4 IX livello: n. 2 1 Direttore a cui è attribuito il X livello b) Parco Naturale delle Capanne di Marcarolo: n. 22 dipendenti così ripartiti per livello: IV livello: n. 2 V livello: n. 15 VI livello: n. 2 IX livello: n. 2 1 Direttore a cui è attribuito il X livello c) Parco naturale dei Lagoni di Mercurago: n. 6 dipendenti così ripartiti per livello: V livello: n. 4 VI livello: n. 1 IX livello: n. 1 Le funzioni di Direttore del Parco sono affidate al Direttore del Parco naturale della Valle del Ticino.
Sono abrogati gli artt. 9 e 10 della legge regionale 21/8/1978, n. 53, gli artt. 9 e 10 della legge regionale 31/8/1979, n. 52 e l'art. 9 della legge regionale 16/5/1980, n. 47.
Gli Statuti dei Parchi naturali della Valle del Ticino, delle Capanne di Marcarolo e dei Lagoni di Mercurago, debbono essere modificati dai rispettivi Consorzi di gestione per quanto difformi dalle norme di cui alla presente legge".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 47 hanno risposto SI 27 Consiglieri si sono astenuti 20 Consiglieri L'art. 3 è approvato Art. 3 bis "L'attuazione delle piante organiche previste agli artt. 2 e 3 della presente legge e dalla legge regionale 5/5/1980, n. 35, è subordinata al preventivo parere favorevole della Giunta regionale, espresso in modo formale".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 47 hanno risposto SI 27 Consiglieri si sono astenuti 20 Consiglieri L'art. 3 bis è approvato.
Art. 4 (Personale di vigilanza) "Al personale di V livello, avente funzioni di vigilanza e di manutenzione dei parchi e delle riserve naturali regionali (guardie-parco), sono attribuite le funzioni di polizia giudiziaria, a norma dell'art. 3 del regolamento allegato alla legge regionale 5/5/1980, n. 35, di cui è parte integrante.
A tale personale è rilasciato apposito tesserino di riconoscimento che deve essere firmato dal Presidente del Parco".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 47 hanno risposto SI 27 Consiglieri si sono astenuti 20 Consiglieri L'art. 4 è approvato.
Art. 5 (Norma transitoria) "Per la prima costituzione dell'organico del Parco dell'Orsiera-Rocciavrè di cui all'art. 2, lettera m), e del Parco naturale della Val Troncea, di cui all'art. 2, lettera f), si può provvedere con il personale di cui all'art. 5 della legge regionale 20/8/1981, n. 31.
il personale di cui al comma precedente è inquadrato nel V livello nella misura massima di n. 4 dipendenti per il Parco naturale dell'Orsiera Rocciavrà e nella misura massima di n. 2 dipendenti per il Parco naturale della Val Troncea".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 47 hanno risposto SI 27 Consiglieri si sono astenuti 20 Consiglieri L'art. 5 è approvato.
Art. 6 (Personale in servizio) "Il personale attualmente in servizio presso il Parco naturale dell'Argentera, costituito da n. 13 dipendenti con funzioni di vigilanza, a norma del primo comma dell'art. 19 della legge regionale 20/5/1980, n. 65 può essere inquadrato, a domanda da presentarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel V livello e nell'ambito della previsione di cui alla lettera I) del precedente art. 2.
Il trattamento economico spettante al personale di cui al presente articolo è quello della legislazione per il personale degli Enti locali vigente alla data di entrata in vigore della presente legge per il livello iniziale conferito in base a quanto previsto al comma precedente.
Qualora il trattamento economico spettante risulti inferiore a quello in godimento, l'eccedenza sarà conservata, a favore dei dipendenti, per le sole voci compatibili con le strutture del salario del personale degli Enti locali, a titolo di assegno personale pensionabile, riassorbibile con i futuri miglioramenti a qualsiasi titolo".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 47 hanno risposto SI 27 Consiglieri si sono astenuti 20 Consiglieri L'art. 6 è approvato.
Art. 7 (Regolamento del personale) "Ogni parco ed ogni riserva naturale deve dotarsi di un regolamento del personale che preveda anche le figure professionali corrispondenti ai livelli individuati dalla presente legge.
Il regolamento di cui al comma precedente diviene esecutivo dopo approvazione con deliberazione della Giunta regionale".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 47 hanno risposto SI 27 Consiglieri si sono astenuti 20 Consiglieri L'art. 7 è approvato.
Art. 8 (Disposizioni finanziarie) "Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, valutati in L. 600.000.000 per l'anno finanziario 1982, si provvede mediante riduzione in termini di competenza e di cassa, nel bilancio di previsione per l'anno finanziario medesimo, di L. 30.000.000 del capitolo 7940, di L. 220.000.000 del capitolo 7960, di L. 50.000.000 del capitolo 7980, di L. 60.000.000 del capitolo 7990, di L. 20.000.000 del capitolo 8005, di L. 20.000.000 del capitolo 8010, di L. 20.000.000 del capitolo 8020, di L. 20.000.000 del capitolo 8040, di L. 110.000.000 del capitolo 8050, di L. 20.000.000 del capitolo 8185, di L. 30.000.000 del capitolo 8190 e mediante l'istituzione nello stato di previsione medesimo, di apposito capitolo con la denominazione 'Oneri per il personale dei parchi e delle riserve naturali regionali'.
Gli stanziamenti per gli anni 1983 e seguenti saranno previsti con le leggi di approvazione dei singoli bilanci.
La retribuzione del personale di cui alla presente legge è assicurata dalla Regione entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 47 hanno risposto SI 27 Consiglieri si sono astenuti 20 Consiglieri L'art. 8 è approvato.
Pongo ora in votazione l'intero testo della legge.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 47 hanno risposto SI 27 Consiglieri si sono astenuti 20 Consiglieri L'intero testo della legge è approvato.


Argomento: Industria (anche piccola e media) - Tutela dagli inquinamenti del suolo - smaltimento rifiuti

Esame progetto di legge n. 236: "Riapertura dei termini di presentazione delle domande di concessione dei contributi per la realizzazione di impianti di depurazione degli scarichi degli insediamenti produttivi in attuazione dell'art. 20 della legge 10/5/1976, n. 319 e dell'art. 5 della legge 24/12/1979, n. 650"


PRESIDENTE

Il punto nono all'ordine del giorno prevede l'esame del progetto di legge n. 236: "Riapertura dei termini di presentazione delle domande di concessione dei contributi per la realizzazione di impianti di depurazione degli scarichi degli insediamenti produttivi in attuazione dell'art. 20 della legge 10/5/1976, n. 319 e dell'art. 5 della legge 24/12/1979, n.
650".
La parola al relatore, Consigliere Ferro.



FERRO Primo, relatore

Su questa proposta di legge si è avuta in Commissione un'ampia convergenza con il concorso costruttivo da parte di tutte le forze politiche soprattutto in riferimento all'art. 4.
Poiché il testo della relazione è da più giorni a mani dei Consiglieri, do per letta la relazione e chiedo al Consiglio di approvare il progetto di legge.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Carletto.



CARLETTO Mario

La Giunta ha accettato alcune modifiche richieste dal nostro Gruppo in sede di Commissione che, a nostro giudizio, hanno migliorato il provvedimento.
Per queste ragioni il Gruppo D.C. voterà a favore.



PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BENZI



PRESIDENTE

Passiamo alla votazione dell'articolato del progetto di legge n. 236.
Art. 1 (Soggetti beneficiari) "Le imprese industriali, le imprese artigianali, le imprese agricole assimilate agli insediamenti produttivi, nonché i soggetti indicati dall'art. 5, secondo comma, della legge 24/12/1979, n. 650, possono presentare domanda per la concessione dei contributi di cui alla legge regionale 19/1/1981, n. 4, nel termine di 60 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della deliberazione consiliare che approverà i criteri, priorità e modalità per l'attuazione del presente articolo, in ottemperanza alle disposizioni della stessa deliberazione consiliare".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 46 hanno risposto SI 46 Consiglieri L'art. 1 è approvato.
Art. 2 (Procedure) "I contributi di cui alla presente legge sono concessi e successivamente erogati seguendo procedure analoghe a quelle stabilite nell'art. 3 della legge regionale 19/1/1981, n 4".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 46 hanno risposto SI 46 Consiglieri L'art. 2 è approvato.
Art. 3 (Commissione Tecnica Regionale Composizione) "Le domande di cui all'art. 1 sono valutate da una Commissione Tecnica nominata dalla Giunta regionale, costituita da quattro funzionari della Regione e da due esperti in materia di impiantistica industriale scelti nell'ambito universitario".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 46 hanno risposto SI 46 Consiglieri L'art. 3 è approvato.
Art. 4 (Destinazione fondi residui) "I fondi residui verranno successivamente distribuiti rispettivamente a: 1) ditte che hanno goduto del contributo regionale di cui alla legge regionale 19/1/1981, n. 4 e alla presente legge, che abbiano realizzato significative e motivate modificazioni di carattere funzionale e tecnologico degli impianti di depurazione degli scarichi e/o dei relativi ammodernamenti.
La presentazione delle relative domande avverrà secondo modalità e criteri che sono stabiliti con deliberazione del Consiglio regionale successiva alla pubblicazione del piano di riparto di cui alla presente legge.
2) Ditte che hanno goduto di contributo in base alla legge regionale n.
4/1981 ed alla presente legge, in modo proporzionale al contributo già erogato. Non verranno assegnati contributi integrativi come sopra determinati per importi inferiori a L. 100.000".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 46 hanno risposto SI 46 Consiglieri L'art. 4 è approvato.
Art. 5 (Disposizioni finanziarie) "Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte per L. 4.574.845.200, con lo stanziamento del cap. 8935 del bilancio 1982 per L. 2.339.706.262 con lo stanziamento del cap. 8940 del bilancio 1982 e per L. 2.502.386.717 con lo stanziamento del cap. 8945 del bilancio 1982".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 46 hanno risposto SI 46 Consiglieri L'art. 5 è approvato.
Pongo ora in votazione l'intero testo della legge.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 46 hanno risposto SI 46 Consiglieri L'intero testo della legge è approvato.


Argomento: Parchi e riserve

Esame progetto di legge n. 109: "Trasformazione dell'Azienda regionale per la gestione della Tenuta La Mandria in azienda regionale dei parchi suburbani"


PRESIDENTE

Passiamo al punto decimo all'ordine del giorno che reca: esame progetto di legge n. 109: "Trasformazione dell'Azienda regionale per la gestione della Tenuta La Mandria in azienda regionale dei parchi suburbani".
La parola al relatore, Consigliere Ariotti.



ARIOTTI Anna Maria, relatore

Signor Presidente, signori Consiglieri, il progetto di legge n. 109: "Trasformazione dell'Azienda regionale per la gestione della Tenuta La Mandria in azienda regionale dei parchi suburbani" si propone di riorganizzare, potenziare, trasformare l'Azienda stessa in un organismo in grado di gestire l'insieme dei parchi e riserve naturali individuate o individuabili nell'area metropolitana torinese.
Questo progetto è motivato sia dalla necessità di evitare la proliferazione degli enti di gestione (nell'area torinese ne sarebbero già previsti otto: oltre la Mandria, Rivoli, Stupinigi, Le Vallere, la collina torinese Santena, Racconigi, Montelera), eliminando così una delle riserve espresse dal Governo ad alcuni disegni di sia dal tentativo di impostare una politica del verde articolata e diffusa e quindi adeguata alla grande frequenza del pubblico ed attenta alle singole realtà, ma sempre più coordinata, per attuare economie gestionali (non dimentichiamo che spesso i Comuni chiedono alla Regione di assumersi il peso dei parchi) e meglio rispondere alle esigenze della popolazione.
L'Azienda La Mandria, con il bilancio positivo che presenta dopo quattro anni di gestione condotta in sintonia con le politiche regionali: qualificazione produttiva, recupero delle cascine, miglioramento dei boschi, risanamento faunistico, uso didattico e culturale dell'intero patrimonio, utilizzo sociale sempre più vasto, si offre come la struttura più idonea per impostare e sostenere un'azione di più ampio respiro, tesa alla protezione, al recupero ed alla valorizzazione del territorio.
In questa prospettiva è previsto, oltre agli organi dell'Azienda, il Presidente ed il Consiglio di amministrazione, un Comitato di amministratori, costituito dall'Assessore regionale competente, dai Sindaci dell'area metropolitana su cui insistono i parchi, dal Presidente della Provincia e del Comprensorio di Torino. Infatti, nel momento in cui si delinea un disegno, adeguato ai bisogni di una grande area metropolitana si evidenzia l'opportunità di un dialogo più intenso tra la Regione ed il Comune di Torino e si sottolinea l'importanza di coinvolgere in una politica complessiva del verde, non solo Provincia e Comprensorio, ma soprattutto i piccoli Comuni, nel tentativo di ricucire la loro frammentarietà, ipotizzando una cintura verde in un tessuto più continuo ed omogeneo.
D'altra parte, le difficoltà che tale progetto determina comportano non solo un impegno particolare delle varie Amministrazioni (e non si può non accogliere le sollecitazioni avanzate da più parti per riprendere il discorso su Stupinigi e la parte residua della Mandria), ma un apporto specifico di tutti gli Istituti interessati: l'IPLA, l'Orto botanico l'Università.
La discussione, avvenuta in Commissione, ha introdotto alcune modificazioni e precisazioni: 1) uniformando il trattamento del personale a quanto previsto dal disegno di legge sulla seconda pianta organica del personale 2) definendo una legge generale che delinea la forma giuridica dell'Azienda e lascia alle singole leggi istitutive future la costituzione dei singoli parchi 3) chiarendo i vari livelli di competenza: alla Regione la politica di promozione e programmazione, al Consiglio di amministrazione ed al suo Presidente la gestione diretta dell'Azienda, al Comitato degli amministratori la verifica di congruità degli interventi sui parchi attuati nei loro Comuni con quella territoriale stabilita dal Consiglio regionale.
Il progetto di legge è stato approvato a maggioranza.



PRESIDENTE

Passiamo alle dichiarazioni di voto.
La parola al Consigliere Viglione.



VIGLIONE Aldo

La trasformazione dell'Azienda La Mandria potrebbe avere un senso ed un significato se completassimo La Mandria acquisendo le altre aree che ne fanno parte (Parco di Stupinigi di metri 1.500.000, della Fiat area del Comune di Torino di 2.000.000 di metri).
Perché l'area che la Fiat ha dato in disponibilità alla Regione nel Parco di Stupinigi non viene assunta anche come comodato in attesa di trasformarlo in proprietà? Da due anni spiegazioni non ne ho avute. Perché non si è avviata un'ulteriore trattativa per l'area dei Bonomi? I Gruppi non possono supinamente aspettare che un governo regionale assuma delle decisioni a questo proposito.
Questo Io diciamo da parecchi anni. Il nostro è un voto critico e qualcuno ci deve dare delle spiegazioni.
Se vi sono le ragioni di creare dei parchi suburbani e se poi questi parchi non si raggruppano, che ragione ha una legge del genere? Chiedo scusa di questo mio sfogo, ma vedo che l'ipotesi dei parchi finisce di essere vanificata da soste che durano anni che invece dovrebbero durare settimane.
Voteremo a favore di questa legge.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Picco.



PICCO Giovanni

Mi inserisco in questa successione di interventi iniziata in modo stimolante con l'intervento del Consigliere Viglione che è qualche cosa di più di uno sfogo personale.
In realtà il Consigliere Viglione ed il Gruppo socialista avevano già manifestato in Commissione perplessità su questo progetto di legge, forse in modo più urbano e più contenuto dell'intervento di oggi, con riferimento all'articolo che prevedeva una struttura consultiva decisionale non ben definita, costituita dai Sindaci dell'area metropolitana, chiaramente concorrenziale rispetto ai livelli decisionali, Comprensorio o Regione, ai quali è preposta la politica di programmazione anche in ordine alla politica dei parchi e del verde.
Questo articolo è stato, con mediazione all'interno della maggioranza e con il nostro contributo, modificato.
Oggi si parla di un Comitato di amministratori, non meglio definito, che comprende non più la generalità dei Comuni dell'area metropolitana, quindi evitando questa sovrapposizione di strutture politiche decisionali nella stessa dimensione territoriale, ma è divenuto un Comitato che più specificatamente coinvolge la dimensione operativa e gestionale per quei Comuni i quali sono direttamente investiti di aree regionali, di parchi regionali o di altre strutture.
Partendo dalla situazione attuale e riservandomi poi di commentare l'intervento del Consigliere Viglione, sul disegno di coinvolgimento della gestione dei parchi dell'area metropolitana in un'unica struttura abbiamo espresso fin dal momento in cui questo progetto di legge è venuto in Commissione le più ampie riserve.
La nostra preoccupazione è di ordine esclusivamente politico.
Abbiamo detto più volte, a commento di leggi respinte dal Governo, quando si denuncia l'inopportunità di una proliferazione di strutture gestionali che l'atteggiamento del Governo non deve essere interpretato nel senso che una pluralità di strutture regionali deve essere sostituita da una mega struttura regionale per la gestione dei parchi perché, ancora una volta riperpetuiamo l'equivoco di sovrapporre a dimensioni istituzionali e territoriali, che sarebbero quelle più opportunamente delegate ad affrontare la dimensione gestionale, sovrastrutture regionali demagogicamente enfatizzate, con compiti e dimensioni operative che poi di fatto non riescono a sopportare.
Già l'azienda della Mandria - e sarebbe opportuno che potessero parlare qui anche gli amministratori visto che i Consiglieri sono esclusi dalla possibilità di avere conoscenza diretta di queste realtà - ha delle obiettive difficoltà ad affrontare i compiti operativi e gestionali. Queste difficoltà sono anche date da una serie di interferenze, non ultimi i condizionamenti politici che non permettono sempre di indicare gli uomini giusti al posto giusto, di fare delle scelte di tipo gestionale che siano obiettivamente orientate verso la salvaguardia del bene e non all'uso di questo bene per scopi e motivi che nulla hanno a che vedere con la salvaguardia della natura e la protezione del verde.
Il Consiglio regionale dovrebbe discutere anche come la struttura regionale è al servizio di certe politiche culturali o di Enti locali rispetto alle quali il problema dell'obiettivo del verde o anche il problema della politica culturale e ricreativa esigerebbe tutto un certo tipo di verifiche ed un'attenta considerazione delle conseguenze che ne derivano sull'impatto ambientale.
Il problema deve essere valutato non solo in riferimento alle osservazioni del Governo, ma nel merito, coinvolgendo le realtà istituzionali locali con le strutture a loro disposizione in un tipo di gestione che, o direttamente da parte dei Comuni o con Consorzi di Comuni, possa raggiungere certi obiettivi.
Nell'area metropolitana di Torino, il Comune di Torino dispone di strutture, mezzi, personale, capacità progettuale, dimostrata recentemente e nel passato per affrontare temi di questo tipo e il coinvolgimento a scala metropolitana comporta compiti di programmazione e di gestione politica per la Regione.
Negli anni '70 abbiamo coraggiosamente, in assenza dei livelli istituzionali superiori, stabilito dei rapporti con il Mauriziano per acquisire questi patrimoni; però è chiaro che queste cose non possono ritenersi risolventi del più generale e complesso problema della gestione.
Non vi è dubbio che se un'area di proprietà o in affitto del Comune di Torino, come quella di Stupinigi che è compresa nel Comune di Nichelino non si vede perché il Comune di Nichelino non debba essere coinvolto operativamente a gestire in modo opportuno questa struttura a servizio della propria popolazione visto che in tutte le altre realtà territoriali regionali gli Enti locali sono direttamente coinvolti rispetto all'impatto con la popolazione o con i turisti che frequentano queste strutture territoriali.
L'ingigantimento della struttura della Mandria, la quale presume di acquisire con una dimensione di competenze territorialli maggiori capacità operative, è del tutto illusorio nella misura in cui non si coinvolgeranno realtà locali, sotto forma diretta e sotto forma gestionale.
Queste cose le abbiamo dette e ripetute, non sappiamo quale considerazione di riflesso avranno a livello della maggioranza, ma questo rimane il nodo principale. Non vediamo, in questo tipo di disegno di legge, come una grossa realtà, come quella di Torino, sia operativamente coinvolta a dare un contributo sostanziale.
Prendiamo atto della modificazione relativa al Comitato degli amministratori, che è più ragionevole rispetto agli obiettivi che deve perseguire e ai compiti che gli sono stati affidati.
Tutto questo però non è ancora sufficiente per dare garanzie di operatività. Sarebbe stato più opportuno completare il disegno di acquisizione e di recupero di parchi nell'area metropolitana, per concepire un sistema articolato di gestione che coinvolga la città di Torino in prima persona, la Regione nelle realtà territoriali esterne, dove la città di Torino non ha possibilità di intervenire e l'Azienda La Mandria.
Questo disegno stenta a venir fuori per le ragioni che abbiamo prima ricordato perché si pensa illusoriamente da parte di questa maggioranza di scaricare sulla mega Azienda della Mandria compiti e funzioni, capacità inventive e progettuali di vivificazione degli spazi, solo in funzione di massicci investimenti che vorrebbero ovviamente con tutto il clientelismo che questo comporta in termini di assunzione di personale, di emanazione di servizi, di benefici alla propria clientela.
Per queste ragioni siamo fortemente critici su queste impostazioni ed esprimiamo tutte le nostre riserve.
Riteniamo che la possibilità concreta ad innescare una politica in questo settore si misurerà nel caso in cui verranno assunte le iniziative che Viglione ha ricordato e quelle decisioni che sono ancora giacenti, come le indicazioni e le perimetrazioni comprese nella delineazione di parchi fatta negli anni '76 e '77 che devono essere completate.
La Regione deve saper portare avanti le questioni che attengono al sistema del parco del verde e del verde collinare da Superga a Pino, ma con possibilità di coinvolgimento superiore il problema di Santena, di Rivoli di Stupinigi in una dimensione complessiva, quindi in un'ipotesi di articolazione gestionale e funzionale.
Per queste considerazioni esprimiamo un voto critico e negativo su questo disegno di legge.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Marchini.



MARCHINI Sergio

Nell'intervento che ho svolto ieri a nome del Gruppo sulla della tutela dell'ambiente, ho riconosciuto alla Regione, e implicitamente alle maggioranze che l'hanno governata nelle passate legislature, il merito e la priorità a livello nazionale della capacità di essere presenti su questi temi.
Qualche riserva e qualche preoccupazione incomincia a nascere. Sarebbe opportuno avviare in autunno un esame sereno ed approfondito e certamente anche critico sulla politica dei parchi a livello della II e della VII Commissione competenti. Non c'è niente di polemico in questo, ma c'è l'impressione che su questa vicenda ci sia non tanto una caduta di attenzione di sensibilità, ma probabilmente una non attualizzazione dell'attenzione della sensibilità.
I ritardi denunciati dal collega Viglione sono probabilmente soltanto l'aspetto più evidente di questa caduta di attualità dell'attenzione e di attualità dell'interesse.
In un settore così delicato, se non si rispettano le scadenze nei problemi operativi, che sono quelli che richiedono più lavoro burocratico e minor lavoro di fantasia e di immaginazione dobbiamo chiederci che tipo di tasso di immaginazione e di capacità di proposta politica sappiamo ancora esprimere su questa materia.
Ho molte perplessità. Apprezzo la presa d'atto da parte dell'Assessore, in contrasto con quanto dicevano i democristiani che i parchi devono continuare ad essere una realtà locale che si è espressa con motivazioni e con specificità particolari rispetto alle località in cui sorgono. Se questo è vero, ci vuole un momento di fantasia, di capacità, di proposta per dare a questi parchi una funzione precisa, un obiettivo che non sia la pura conservazione, La pura creazione di strutture burocratiche.
A me non pare di veder nascere dalla terza Legislatura una capacità di proposta su questo argomento.
Venendo alla proposta attinente all'Azienda La Mandria, mi pare che anche questo sia un sintomo significativo dell'incapacità di proposta e di fantasia politica.
Infatti, tutte le volte che si affrontano i problemi sui versanti istituzionali, si rileva L'incapacità di affrontarli sul piano politico e Iella concretezza.
Ho la netta impressione che questo voler scaricare su una mega struttura tutta la responsabilità di quel complesso che non è ancora perfezionato negli atti giuridici di acquisizione sia un modo estremamente elegante per avere se non un responsabile un reo delle responsabilità che si andranno a concretare, comunque un correo rispetto alle responsabilità che ci verranno rimproverate.
Non approfondisco questa polemica e questa considerazione anche perch l'Assessore è attento a questi problemi per non capire che queste nostre considerazioni sono fatte con spirito critico, senza animosità e con la dichiarata disponibilità a contribuire per quanto è nelle nostre capacità per dare un rilancio come la materia e i cittadini meritano.
Forse una risposta è implicita in un'espressione abbastanza felice del collega Picco.
Probabilmente quando approviamo queste aree urbane, metropolitane, andiamo a sfiorare una realtà tutta nuova che è l'uso degli spazi pubblici per attività più legate alla cultura che non all'uso proprio delle aree verdi nei centri urbani. Questi fenomeni alla "Nicolini" che importiamo più o meno inquinati dalla Capitale, fanno sì che si sia perso di vista il senso che hanno o che comunque dovrebbero avere i parchi in una realtà metropolitana.
C'è stata un'attività della Regione durata più di una legislatura tendente a dotare i nostri cittadini di uno spazio di evasione nel verde tra i più importanti d'Europa. Dobbiamo riuscire a completare questo disegno, ma soprattutto cercare di capire a che cosa serve quel verde ai nostri cittadini.
E' un problema di politica culturale nel senso più ampio del termine.
E' estremamente pericoloso accentrare in una mega struttura la gestione di quelle aree, perché, indubbiamente, l'istituzione naturalmente e fisiologicamente diventa conservatrice, diventa poco ricettiva delle proposte altrui, quindi questa mega struttura non soltanto diventa consumatrice di risorse, ma soprattutto diventa un limite, una corteccia di non comunicazione rispetto alla proposta politica sull'uso di queste aree quando poi non diventi un ennesimo cliente del potere che sarà una cassa di risonanza per far sì che l'utilizzazione di quelle aree sia funzionale al potere che di queste vuol fare una certa scelta piuttosto di un'altra.
Il nostro Gruppo voterà contro avendo appreso in questa sede dal Capogruppo socialista che la Giunta non fa il suo dovere nella politica dei parchi.



PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE PICCO



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Revelli.



REVELLI Francesco

Signor Presidente, colleghi Consiglieri, le questioni che ha sollevato Viglione mi paiono di grande interesse e varino puntualizzate.
Le sue sottolineature critiche le condividiamo pienamente, ma sono delle sottolineature critiche al di là di tutti gli strumentalismi che ci sono in Consiglio, sono delle sottolineature che hanno, a differenza di altre volte, una maggiore dignità.
C'è il rischio della caduta della politica di acquisizione delle aree non solo a causa dei ritardi.
Uomini come Rivalta, non mi riferisco a lui quanto Assessore, ma in quanto comunista e compagno del nostro partito, hanno teoricamente elaborato inventato, impostato per anni e realizzato in questi anni, con il concorso entusiasta di uomini come il Consigliere Viglione, come il Sindaco Novelli una politica del verde facendola entrare nell'opinione pubblica.
Con la politica dei parchi non si intende soltanto tutela dei parchi perché di tutela nel nostro Paese se ne fa tanta. Il Paese più vincolistico che esista nel mondo è l'Italia e non perché sono arrivati i comunisti con la legge 56. Le Belle Arti hanno una sola politica: vincolare, quando non c'è politica si vincola, si protegge tutto.
Questa è incultura ed è tanto diffusa nel nostro Paese. Invece Rivalta e i compagni della sua generazione sono arrivati alla politica del verde partendo dalla qualità della vita che aveva le sue premesse in un punto che poteva sembrare parziale, che erano le lotte operaie, che erano state fatte per la qualità del lavoro.
Già c'era la prima affermazione della qualità di vita diversa, perché lì c'era un elemento soggettivo ma che diventava universale, quello che succedeva nella fabbrica, nell'ambiente, la lotta per la salute.
Se oggi ci sono dei ritardi sollecitiamo intanto il Comune di Torino ad utilizzare tutto quello che ha. La D.C., per esempio, potrebbe dare un contributo notevole condividendo questa politica e sciogliendo le questioni del Mauriziano.
Sarebbe facilitata la politica del verde e quella dell'Università diminuendo certi feudi storici di potere. Questo però fa parte delle polemiche contingenti anche se poi i risultati, moltiplicati, vengono poi ad altri nelle istituzioni.
In secondo luogo, caro Presidente della Giunta, e cari Assessori al bilancio e alla programmazione, bisogna fare delle scelte. Bisogna forse accantonare qualche risorsa in più se si vuole davvero connettere una serie dl provvedimenti generali e di indirizzo specifico su progetti in questa parte, chiamando altri enti a contribuire gli enti bancari e tutti quelli che hanno un commercio sano con la Regione.
Se manca l'elemento risorse manca l'elemento fondamentale, il tassello fondamentale. Infine, manca la partecipazione della gente.
E' importante che i Sindaci vengano direttamente coinvolti perché sono i primi garanti della partecipazione dei cittadini e della testimonianza concreta che le istituzioni intervengono nella qualità della vita, nella modificazione strutturale dei comportamenti, singoli e collettivi. Accetto le osservazioni.
Faccio anch'io le sottolineature critiche, dicendo che se l'Assessore Rivalta lo si lascia lavorare di più e si considerano questi temi maggiormente di quanto non vengano spesso considerati, se ne ricaverebbe un'immagine molto più grande per questa Regione, per la maggioranza e per le opposizioni.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Montefalchesi.



MONTEFALCHESI Corrado

Il nostro voto sarà favorevole in quanto riteniamo che tra i compiti più importanti degli Enti locali e delle Regioni debba esserci quello della difesa del patrimonio naturale e la politica del verde.
Siamo per la difesa del patrimonio naturale e per la fruizione pubblica che è essenziale per trasformare il modo di vivere nelle città.
Questo discorso si collega alla politica turistica, all'impiego del tempo libero e alla politica culturale. E' strano che la D.C. sostenga il collegamento con i Comuni e con gli Enti locali quando a livello governativo sta attivando una politica di accentramento dei poteri di gestione rispetto alla politica dei parchi, tant'è vero che se passano le iniziative che il Governo sta portando avanti, la gestione di quei parchi passerà di nuovo dagli Enti locali al Governo. Questo è grave ed è in contrapposizione con la politica delle Amministrazioni di sinistra.
Con queste considerazioni il nostro voto è favorevole.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Bontempi.



BONTEMPI Rinaldo

Questa discussione è da ritenere benvenuta perché resuscita l'interesse sulla questione dei parchi che, negli ultimi tempi, sembrava essere negletta dalle forze politiche. Le osservazioni del Consigliere Viglione dimostrano l'attualità della questione del verde, della cultura del verde e dei rapporti tra uomo e natura.
Sono questioni centrali come lo è lo sviluppo. La fantasia, unita alla sensibilità, debbono farci superare gli ostacoli. Riteniamo che si debbano fare battaglie giuste per la difesa del parco della Mandria, dagli attacchi che rischiano di minarne la complessività e l'unitarietà.
La politica dei parchi ha identificato la volontà di andare verso la gente e verso una nuova concezione anche del rapporto istituzione - popolazione in molti altri settori. Lì si è misurata la volontà di rimettere a disposizione dei cittadini beni e risorse.
Il Consigliere Bastianini, nel suo noto libro su Lione, di cui non tutto condivido, confronta i sistemi urbani di Torino con quelli di Lione e quanto al verde, afferma che i francesi sono molto indietro.
Questa legge ha una funzione importante perché dà una dimensione più ampia ed organica alla politica attuativa del verde nell'area torinese.
Non condivido le osservazioni del Consigliere Picco perché la legge aveva nella stesura originaria una sua peculiarità che era quella di immaginare un rapporto con i Comuni e di affidare la gestione ad un organismo di alta specializzazione che i Comuni, l'uno staccato dall'altro, non sono in grado di assicurare.
In Inghilterra c'è un'autorità comunale con compiti consultivi e un azienda attuativa. Noi comunisti siamo coraggiosi e daremo altri segni in questo senso in occasione di iniziative legislative in altri campi, trasporti urbanistica.
Abbiamo poi acceduto alla richiesta di costituzione del Comitato di amministratori delle località e dei Comuni dove insistono i parchi.
L'alternativa che prospetta il consigliere Picco, non è nient'altro che una parcellizzazione che viene sempre criticata perché difficilmente può far poilitica.
Il valore di questa legge è collegato alla ripresa organica della politica del verde, è un'aggiunta di pezzi strategici nel sistema del verde urbano.
La prova del nove sulla politica dei parchi l'abbiamo avuta quando abbiamo votato le leggi. Non posso dimenticare il contributo dato dalla D.C. per i parchi delle Capanne di Marcarolo ed altri parchi tuttavia in alcuni casi ci sono ancora fragilità e dubbi nelle decisioni.
Le scelte e le politiche si fanno anche con il coraggio e credo che a questo coraggio dovremmo richiamarci nel momento in cui rimetteremo mano alla questione di Stupinigi che è una questione di fondo, un pezzo strategico che vogliamo realizzare.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Borando.



BORANDO Carlo

Faccio osservare che il capitolo 7920 dello stato di previsione della spesa è modificato nella dizione ma non nel capitolo stesso.



PRESIDENTE

La parola all'Assessore Rivalta.



RIVALTA Luigi, Assessore ai parchi

L'origine di questa legge è occasionale.
E' stato il Governo, rigettando le leggi per l'istituzione dei parchi delle Vallere e di Rivoli, ad indurci a scegliere una struttura di gestione unitaria.
La sollecitazione del Governo è stata positiva nel senso che ci ha indotti a ragionare e, ragionando, sono emerse questioni latenti che forse non avevamo ancora avuto il coraggio di affrontare sulla gestione unica dei parchi, intanto in aree ben individuabili.
Quetta legge ha il compito di individuare una struttura in grado di gestire i parchi dell'area torinese evitando la proliferazione degli enti.
positivo garantirci la gestione nel momento in cui si vuole attuare una politica.
Quando abbiamo costituito il parco della Mandria ci siamo garantiti immediatamente l'Azienda che gestisce lo stesso; questo ci ha evitato pause nelle attività. E' importante e necessario, nell'area torinese, fare emergere nei fatti una politica del verde omogenea ed unitaria sia per quanto riguarda la costituzione del parco, sia per quanto riguarda la gestione e la fruizione.
E' anche importante, in previsione delle riforme istituzionali che sono in discussione nel Paese, la realizzazione di un'autorità metropolitana che potrà trovare sulla politica del verde facilità di esprimersi e di realizzare.
E' poi importante il richiamo al fatto che una politica del verde nell'area metropolitana deve superare le divisioni municipalistiche, deve trovare gli Enti locali concordi, artefici e responsabili. Fino ad oggi la politica del verde è stata attuata in una visione municipalistica e solo con l'intervento della Regione si è avuto un carattere complessivo.
L'esigenza della gestione unitaria è parallela alla programmazione. Ci siamo mossi nella politica del verde con il disegno preciso per l'area torinese delle tre grandi spine verdi, Stupinigi, Rivoli, La Mandria intese come punti più importanti e più estesi.
Il Comune di Torino e qualche altro Comune della cintura hanno svolto in questi anni un grande lavoro.
Questo disegno forse è stato ampiamente pronunciato verbalmente e descrittivamente nei documenti dell'Amministrazione regionale, ha avuto un'indicazione grafica nello schema di piano territoriale fin dal 1976 e lo si ritrova nel documento approvato il 14 luglio dal Comprensorio di Torino.
Quindi è partito con un'indicazione generale di programmazione, è stato attuato attraverso le prime acquisizioni e realizzazioni di area verde e trova oggi la necessità di una struttura di gestione come premessa per poter continuare il lavoro di programmazione e il lavoro di attuazione delle aree verdi.
Le aree da definire amministrativamente, da acquisire, da attivare come aree-parco sono Stupinigi, l'area Fiat. Ha ragione il Consigliere Viglione a dire che siamo in ritardo rispetto alla lettera del giugno del 1980 ma questo ritardo non è dipeso soltanto da disattenzione, ma da difficoltà sorte avendo la Fiat rimesso in gioco questioni più ampie, gli uffici di Borgo San Paolo, gli uffici a Collegno, la pista della Mandria.
Non voglio dire che le responsabilità siano solo nell'atteggiamento della Fiat, certamente hanno disincentivato l'impegno e l'attenzione su quell'area.
L'azione della Regione è complementare alla politica del Comune di Torino non antagonista. Il Comune di Torino conduce una rilevante politica all'interno del territorio comunale e non potrebbe oberarsi di altre politiche, tra l'altro nei confronti di territori di altri Comuni.
L'Azienda della Mandria sarà una struttura complementare da coordinare con l'attività degli Uffici Alberati e Parchi del Comune di Torino.
Negli anni '70 il Comune di Torino aveva affittato l'area di Stupinigi perché pensava di risolvere il problema del verde fuori dalla città di Torino e di costruire su tutti i lotti liberi all'interno.
A partire dal '75 anche il Comune di Torino ha svolto, laddove era ancora possibile, una politica per il verde all'interno della città in parallelo con l'operazione della Regione che ha costruito attorno alla città di Torino un sistema di verde intercomunale.
Mi auguro che la politica del verde diventi stabile, che gli alberi che si piantano abbiano vita secolare e finiscano con il costituire quel connettivo importante per la qualità della vita caratterizzando la conurbazione torinese e lo sviluppo nei secoli futuri.
Spero che il dibattito svolto in questa sede abbia dei riflessi nel senso che possa ricostruire momenti di partecipazione e di consenso più generale.
La Giunta rossa per certi versi si potrebbe chiamare "Giunta verde" proprio perché si è caratterizzata con la politica del verde in questi anni.
Ringrazio i Gruppi della maggioranza che votano favorevolmente questa legge; ringrazio il P.R.I. che in Commissione si è dichiarato favorevole a questa legge per i significati che forse schematicamente ho richiamato.
Evidentemente nel rispetto delle posizioni degli altri partiti.



PRESIDENTE

Passiamo alla votazione dell'articolato.
Art. 1 (Istituzione dell'Azienda) "L'Azienda regionale per la gestione della Tenuta La Mandria è sostituita dalla data di entrata in vigore della presente legge, dall'Azienda regionale dei parchi suburbani.
La legge regionale 25/6/1976, n. 32 e la legge regionale 21/8/1978, n. 51 sono abrogate".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 46 hanno risposto SI 27 Consiglieri hanno risposto NO 19 Consiglieri L'art. 1 è approvato.
Art. 2 (Compiti dell'Azienda) "L'Azienda regionale dei parchi suburbani, operando nel quadro delle direttive programmatiche della Regione, provvede a: A) gestire direttamente i beni mobili, immobili, le loro pertinenze e le attività di fruizione pubblica e produttive ad essi connesse, di proprietà della Regione o a qualsiasi altro titolo di competenza della stessa inclusi nei parchi e nelle riserve naturali affidati alla sua gestione in esecuzione di provvedimenti legislativi o amministrativi della Regione B) a svolgere le funzioni proprie dei Consigli direttivi dei parchi e delle riserve naturali che vengono ad essa affidate, in dipendenza dei provvedimenti legislativi istitutivi dei parchi e delle riserve naturali e successive modificazioni, al fine di: a) conservare e difendere i beni ambientali e culturali affidati alla sua gestione, promuovendo iniziative atte a sensibilizzare la pubblica opinione al loro rispetto e salvaguardia b) assumere la più efficace azione protettiva e di valorizzazione nei confronti dei territori costituenti i parchi e le riserve naturali affidati alla sua gestione, con particolare riferimento al suolo, alla fauna ed alla flora c) provvedere all'organizzazione, alla regolamentazione ed al controllo della fruibilità pubblica dei parchi e delle riserve naturali suburbani affidati alla sua gestione, realizzando le necessarie strutture d) provvedere alla vigilanza sui parchi e sulle riserve naturali affidati alla sua gestione e) eseguire ogni altro compito ad essa affidato dalle leggi istitutive dei parchi e delle riserve naturali suburbani".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 46 hanno risposto SI 27 Consiglieri hanno risposto NO 19 Consiglieri L'art. 2 è approvato.
Art. 3 (Organi dell'Azienda) "Sono organi dell'Azienda: a) il Presidente b) il Consiglio di amministrazione".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 46 hanno risposto SI 27 Consiglieri hanno risposto NO 19 Consiglieri L'art. 3 è approvato.
Art. 4 (Il Presidente) "IL Presidente dell'Azienda è nominato dal Presidente della Giunta regionale su designazione del Consiglio regionale ed è scelto fra i membri del Consiglio di amministrazione.
Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Azienda, convoca e presiede il Consiglio di amministrazione e ne attua le deliberazioni.
A norma della legge regionale 20/4/1977, n. 26, al Presidente dell'Azienda è dovuta un'indennità di carica, la cui misura è fissata dalla Giunta regionale con propria deliberazione".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 46 hanno risposto SI 27 Consiglieri hanno risposto NO 19 Consiglieri L'art. 4 è approvato.
Art. 5 (Costituzione del Consiglio di amministrazione) "Il Consiglio di amministrazione è composto dal Presidente e da 10 membri di cui 4 espressi dalla minoranza, nominati dal Consiglio regionale.
I suoi componenti durano in carica cinque anni; decadono in ogni caso al termine del mandato del Consiglio regionale che li ha nominati. In caso di dimissioni o comunque di vacanza del posto, il membro che viene nominato in sostituzione, fatta salva la proporzione di cui al comma precedente, dura in carica per il periodo di nomina del membro sostituito. Finché non sia riunito il nuovo Consiglio di amministrazione sono integralmente prorogati i poteri del precedente.
Il Consiglio di amministrazione può essere sciolto con decreto del Presidente della Giunta regionale su proposta della Giunta regionale e conforme deliberazione del Consiglio regionale, per azione contraria alle norme di legge o per gravi inadempienze che pregiudichino gli interessi dell'Azienda e, altresì, nel caso di riorganizzazione dell'Azienda in conformità a provvedimenti della Regione.
A norma della regionale 20/4/1977, n. 26, per la partecipazione alle sedute del Consiglio di amministrazione dell'Azienda, si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 2/7/1976, n. 33".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 46 hanno risposto SI 27 Consiglieri hanno risposto NO 19 Consiglieri L'art. 5 è approvato.
Art. 6 (Competenze del Consiglio di amministrazione) "Il Consiglio di amministrazione provvede a: a) presentare alla Giunta regionale il programma quinquennale e i piani stralcio annuali di gestione e di miglioramento da sottoporre, per l'approvazione, al Consiglio regionale b) approvare i bilanci annuali e pluriennali e le variazioni da apportarvi nel corso degli esercizi c) approvare, per ogni esercizio, il rendiconto consuntivo finanziario patrimoniale ed economico della gestione d) presentare alla Giunta regionale proposte in ordine alle concessioni autorizzazioni, contratti e convenzioni che incidano sul patrimonio immobiliare affidato all'Azienda o ne vincolino la disponibilità ovvero costituiscano diritti reali a favore di terzi e) deliberare in merito ad ogni intervento che sia ritenuto opportuno per il migliore funzionamento dei parchi e delle riserve naturali affidati alla gestione dell'Azienda, nei limiti delle normative fissate dalle leggi istitutive dei parchi e delle riserve stesse e per la gestione dei beni regionali ivi presenti f) proporre alla Giunta regionale le variazioni dell'organico necessarie per le attività dell'Azienda e dei parchi e delle riserve naturali affidati alla gestione aziendale g) designare il Direttore h) esprimere il proprio parere su ogni altro argomento sottoposto al suo esame dal Presidente e dal Direttore i) esprimere il proprio parere su ogni argomento che gli venga sottoposto dal Comitato tecnico-scientifico regionale dei parchi e delle riserve naturali e dal Comitato di cui al successivo art. 9 l) richiedere al Comitato tecnico-scientifico regionale dei parchi e delle riserve naturali studi, elaborazioni o indagini in ordine a problemi relativi alla gestione dei parchi e delle riserve naturali in gestione all'Azienda".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 46 hanno risposto SI 27 Consiglieri hanno risposto NO 19 Consiglieri L'art. 6 è approvato.
Art. 7 (Convocazione e adunanze del Consiglio di amministrazione) "Il Consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente. Esso si riunisce in via ordinaria almeno quattro volte all'anno e in via straordinaria ogni volta che la sua convocazione sia disposta dal Presidente oppure sia richiesta da almeno cinque dei suoi componenti o dal Comitato tecnico-scientifico regionale dei parchi e delle riserve naturali.
La convocazione in via ordinaria avviene con preavviso di almeno cinque giorni. La convocazione in via straordinaria avviene con preavviso di almeno quarantotto ore.
L'adunanza è valida con la presenza, di almeno sei dei suoi componenti.
Le decisioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 46 hanno risposto SI 27 Consiglieri hanno risposto NO 19 Consiglieri L'art. 7 è approvato.
Art. 8 (Controllo) "Le deliberazioni del Consiglio di amministrazione di cui alla lettera e) del precedente art. 6, sono trasmesse alla Giunta regionale entro cinque giorni dalla loro adozione.
Le deliberazioni stesse divengono esecutive, ove entro il termine tassativo di venti giorni dal ricevimento, la Giunta non ne pronunci l'annullamento con motivato provvedimento deliberativo".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 46 hanno risposto SI 27 Consiglieri hanno risposto NO 19 Consiglieri L'art. 8 è approvato.
Art. 9 (Comitato degli Amministratori) "Al fine di verificare la migliore corrispondenza tra l'attività dell'Azienda con le politiche territoriali, di tutela e culturali dei Comuni sui quali incidono i parchi e le riserve naturali regionali affidati alla gestione dell'Azienda, è istituito un Comitato degli Amministratori costituito: dall'Assessore regionale competente per i parchi naturali regionali, che lo presiede dai Sindaci dei Comuni dell'area metropolitana su cui insistono i parchi e le riserve stesse o loro delegati dal Presidente della Provincia di Torino e del Comitato comprensoriale di Torino, o loro delegati.
Il Comitato degli Amministratori esprime il proprio parere sul programma quinquennale e sui piani stralcio annuali di gestione e di miglioramento sulle dotazioni organiche ed avanza proposte al Consiglio di amministrazione in ordine alle varie attività aziendali.
Il Comitato degli Amministratori si riunisce almeno due volte all'anno per la discussione sul piano di attività dell'Azienda e sui bilanci ed ogni volta che la sua convocazione sia disposta dal suo Presidente o da almeno cinque dei suoi componenti.
Alle riunioni del Comitato degli Amministratori sono invitati a partecipare i membri del Consiglio di amministrazione dell'Azienda ed il suo Direttore e possono essere invitati i membri del Comitato tecnico-scientifico".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 46 hanno risposto SI 27 Consiglieri hanno risposto NO 19 Consiglieri L'art. 9 è approvato.
Art. 10 (Il Direttore) "Il Direttore dirige, sorveglia e coordina tutti i servizi dell'Azienda e ne risponde al Consiglio di amministrazione e dei provvedimenti del Presidente; esercita gli altri compiti inerenti all'attività del personale ed alla gestione dell'Azienda.
Il Direttore partecipa con voto consultivo alle riunioni del Consiglio di amministrazione dell'Azienda".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 46 hanno risposto SI 27 Consiglieri hanno risposto NO 19 Consiglieri L'art. 10 è approvato.
Art. 11 (Personale) "Il personale in servizio presso l'Azienda regionale per la gestione della Tenuta La Mandria alla data di entrata in vigore della presente legge è inquadrato nei livelli funzionali retributivi previsti per i dipendenti degli Enti locali ai sensi della legislazione vigente, con l'applicazione dello stato giuridico e trattamento economico in vigore per il personale degli Enti locali, integrato dal regolamento allegato alla legge regionale 5/5/1980, n. 35, sulla base della seguente tabella di equiparazione: Qualifiche attuali D.P.R. 810 del 7/11/1980 Direttore XI livello 1a categoria - 1 gruppo X livello 2a categoria - 1 gruppo IX livello 3a categoria - 1 gruppo VIII livello 1a categoria - 2 gruppo VI livello 2a categoria - 2 gruppo IV livello 3a categoria - 2 gruppo III livello Capo uomo V livello Specializzato IV livello Qualificato Comune III livello Il trattamento economico spettante è quello previsto dalla legislazione vigente per il personale degli Enti locali alla data di entrata in vigore della presente legge per i livelli iniziali conferiti in base alla tabella di equiparazione di cui al comma precedente.
Qualora il trattamento economico spettante risulti inferiore a quello in godimento, l'eccedenza sarà conservata, a favore dei dipendenti, per le sole voci compatibili con le strutture del salario degli Enti locali, a titolo di assegno personale pensionabile, riassorbibile con i futuri miglioramenti a qualsiasi titolo.
Eventuali miglioramenti sia di natura economica che normativa derivanti dal rinnovo contrattuale in atto per il settore agricolo e decorrenti dalla data del rinnovo, troveranno applicazione all'inquadramento del personale a norma del contratto degli Enti locali, anche qualora dovessero comportare inquadramenti in soprannumero nelle dotazioni organiche di livello previste al successivo art. 12 della presente legge, sempre nell'ambito della dotazione organica complessiva di 104 unità e purché non comportino duplicazioni di benefici rispetto al rinnovo contrattuale del settore di destinazione.
Il personale dell'Azienda è iscritto, dalle rispettive date di inquadramento, ai fini del trattamento di quiescenza, previdenza e assistenza, alla C.P.D.E.L. e all'I.N.A.D.E.L., con possibilità di ricongiunzione, ai fini della quiescenza, dei periodi precedentemente svolti, ai sensi della legge 7/2/1979, n. 29;, al personale medesimo sono estese le disposizioni in materia di quiescenza e previdenza previste dalle norme vigenti per il personale regionale. Alla liquidazione dell'indennità di fine rapporto di lavoro spettante al personale di cui alla presente legge alla data di inquadramento nel ruolo dell'Azienda si provvede con le modalità attualmente vigenti.
Il personale di cui al presente articolo può optare, entro sei mesi dalla data di inquadramento, per il mantenimento delle precedenti posizioni di quiescenza e previdenza".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 46 hanno risposto SI 27 Consiglieri hanno risposto NO 19 Consiglieri L'art. 11 è approvato.
Art. 12 (Dotazione organica) "La dotazione organica dell'Azienda regionale dei parchi suburbani consiste in 104 unità ed è così definita: un Direttore, con funzioni di coordinamento, a cui è attribuito il trattamento economico e giuridico dell'XI livello X livello n. 3 IX livello n. 6 VIII livello n. 6 VI livello n. 5 V livello n. 23 IV livello n. 47 III livello n. 13 Per i dipendenti per i quali sia necessaria, per l'espletamento delle funzioni di vigilanza o li custodia e per lo svolgimento delle attività aziendali, la residenza continuata nei parchi affidati alla gestione dell'Azienda, con contrattazione integrativa a livello aziendale, verranno definiti gli aspetti inerenti L'abitazione e i relativi annessi.
Al personale di vigilanza (guardia-parco) dell'Azienda regionale dei parchi suburbani sono attribuite le funzioni di polizia giudiziaria a norma dell'art. 3 del regolamento allegato alla legge regionale 5/5/1980, n. 35 di cui è parte integrante.
A tale personale è rilasciato apposito tesserino di riconoscimento che deve essere firmato dal Presidente dell'Azienda".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 46 hanno risposto SI 27 Consiglieri hanno risposto NO 19 Consiglieri L'art. 12 è approvato.
Art. 13 (Bilancio) "L'Azienda ha un proprio bilancio che viene allegato al bilancio della Regione e, contestualmente ad esso, approvato dal Consiglio regionale.
Il bilancio preventivo ed il rendiconto consuntivo finanziario patrimoniale ed economico devono essere presentati alla Giunta regionale almeno 30 giorni prima delle date stabilite dalle leggi regionali in vigore per quanto attiene la presentazione dei relativi documenti.
I bilanci di cui al comma precedente debbono essere predisposti secondo le modalità previste per il bilancio della Regione dalle norme di legge in vigore.
L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 46 hanno risposto SI 27 Consiglieri hanno risposto NO 19 Consiglieri L'art. 13 è approvato.
Art. 14 (Finanziamenti) "L'Azienda provvede alle spese necessarie al suo funzionamento mediante i fondi appositamente stanziati sul bilancio della Regione.
Conseguentemente il capitolo 7920 dello stato di previsione della spesa per l'anno 1982 è così modificato nella propria denominazione: 'Contributo nelle spese di funzionamento dell'Azienda regionale dei parchi suburbani' fermo restando lo stanziamento previsto sul capitolo medesimo.
L'Azienda può provvedere inoltre alle proprie spese: a) con gli introiti a qualunque titolo derivanti dalla gestione dell'Azienda b) con gli eventuali contributi straordinari stabiliti con leggi regionali c) con gli eventuali contributi dello Stato e degli Enti locali d) con le eventuali altre entrate o contributi derivanti da lasciti donazioni e ogni altro atto di liberalità.
Gli eventuali utili netti, risultanti dal conto economico di esercizio sono devoluti al bilancio della Regione e verranno introitati in apposito capitolo di entrata".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 46 hanno risposto SI 27 Consiglieri hanno risposto NO 19 Consiglieri L'art. 14 è approvato.
Art. 15 (Parco regionale La Mandria) "La gestione del parco regionale La Mandria, istituito con la regionale 21/8/1978, n. 54, è affidata all'Azienda istituita con la presente legge.
Gli artt. 6, 7 e 8 della e regionale 21/8/1978, n. 54, sono abrogati.
I fondi di cui al capitolo 7970 dello stato di previsione della spesa per l'anno 1982 e quelli che saranno previsti nei bilanci successivi sono affidati all'Azienda e devono essere utilizzati per la gestione dei parchi e delle riserve naturali affidati all'Azienda.
La denominazione del capitolo 7970 di cui al comma precedente è così modificata: 'Assegnazione regionale per le spese di gestione dei parchi e delle riserve naturali suburbani'".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 46 hanno risposto SI 27 Consiglieri hanno risposto NO 19 Consiglieri L'art. 15 è approvato.
Art. 16 (Altri parchi e riserve naturali) "Le leggi regionali di conferimento all'Azienda regionale dei parchi suburbani della gestione di altri parchi e/o riserve naturali prevederanno le aggiuntive previsioni organiche e i relativi finanziamenti per le spese di gestione".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 46 hanno risposto SI 27 Consiglieri hanno risposto NO 19 Consiglieri L'art. 16 è approvato.
Art. 17 (Disposizioni transitorie) "L'Azienda regionale per la gestione della Tenuta La Mandria continua la propria attività fino alla data di insediamento del Consiglio di amministrazione di cui al precedente art. 5.
La prima costituzione del Consiglio di amministrazione avviene integrando il Consiglio di amministrazione dell'Azienda regionale per la gestione della Tenuta La Mandria con sei membri, di cui due espressi dalla minoranza, nominati dal Consiglio regionale.
Al fine di consentire una continuità gestionale del Parco regionale La Mandria e dei beni di proprietà regionale della Tenuta La Mandria il bilancio di previsione per l'anno 1982 dell'Azienda regionale per la gestione della Tenuta La Mandria è recepito dall'Azienda istituita con la presente legge".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 46 hanno risposto SI 27 Consiglieri hanno risposto NO 19 Consiglieri L'art. 17 è approvato.
Art. 18 (Norme finali) "La dizione 'Azienda regionale della Tenuta La Mandria', nella legge regionale 21/8/1978, n. 54, è sostituita dalla dizione 'Azienda regionale dei parchi suburbani'.
La dizione 'Comitato direttivo', nella legge regionale 21/8/1978, n. 54, è soppressa.
L'art. 12 della legge regionale 21/8/1978, n. 54, è così modificato: aggiungere alla lettera c), secondo comma, dopo le parole 'davanti al Pretore', le parole 'previa convenzione con le Associazioni di appartenenza'".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 46 hanno risposto SI 27 Consiglieri hanno risposto NO 19 Consiglieri L'art. 18 è approvato.
Art. 19 (Urgenza) "La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 45 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 46 hanno risposto SI 27 Consiglieri hanno risposto NO 19 Consiglieri L'art. 19 è approvato.
Pongo ora in votazione l'intero testo della legge.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 46 hanno risposto SI 27 Consiglieri hanno risposto NO 19 Consiglieri L'intero testo della legge è approvato.


Argomento: Programmazione sportiva (impianti e attivita")

Esame progetto di legge n. 221: "Rifinanziamento e modifiche della legge regionale 1/3/1979, n. 10. Norme per la programmazione sportiva in Piemonte"


PRESIDENTE

Passiamo al punto undicesimo all'ordine del giorno che prevede l'esame del progetto di legge n. 221: "Rifinanziamento e modifiche della legge regionale 1/3/1979, n. 10. Norme per la programmazione sportiva in Piemonte".
La parola al relatore, Consigliere Avondo.



AVONDO Giampiero, relatore

Il progetto di legge n. 221 si caratterizza come provvedimento di rifinanziamento e di modificazione della legge regionale n. 10/1979 "Norme per la programmazione sportiva in Piemonte".
Il rifinanziamento attiene ai titoli II e III della legge 10/1979 citata relativi ai programmi di formazione sportiva e agli interventi di recupero e completamento dell'impiantistica sportiva.
Le modificazioni attengono alla composizione della Commissione consultiva regionale per lo sport integrata di due enti di promozione sportiva recentemente riconosciuti a livello nazionale e già operanti nella Regione Piemonte; allo snellimento delle procedure istruttorie di erogazione dei contributi per il completamento degli impianti, in modo da agevolare sia l'ente beneficiario a cui sarà liquidato in un'unica rata il contributo concesso mediante la presentazione di una documentazione semplice, sia la Regione la quale potrà soddisfare entro l'esercizio finanziario la deliberazione di impegno nel rispetto delle norme di contabilità regionale e, infine, alla riduzione del termine di presentazione della relazione sulle attività svolte e sulle spese sostenute nel campo della formazione sportiva.
Va rilevato che nel triennio 1979-1981, di prima attuazione della legge regionale n. 10/1979, il recupero delle opere - considerato peraltro prioritario dalla legge regionale 10/1979 rispetto alla progettazione di nuove strutture - non si è esplicato efficacemente per effetto dei meccanismi di erogazione dei contributi regionali e delle limitate risorse finanziarie rispetto all'elevato numero di richieste dei Comuni, i quali in molti casi hanno avviato le strutture sportive anche in difetto del contributo regionale.
Si ricorda, inoltre, che in materia di sport, diversamente da altri settori, le Regioni non derivano finanziamenti dallo Stato.
Va altresì rilevato che, anche per quanto concerne i programmi di formazione sportiva, si sono riscontrate alcune difficoltà di interpretazione corretta dei contenuti della legge da parte dei Comuni.
Per tali motivi è opportuno procedere alla modificazione della regionale 10/1979 e al suo rifinanziamento per il 1982, al fine di concretizzare il recupero ed il completamento delle strutture esistenti e proseguire nel programma avviato, tenendo conto dei vincoli posti dalle limitate risorse finanziarie e dell'elevato numero di richieste dei Comuni.
Infatti, dopo la prima fase .di attuazione della legge regionale 10/1979 occorrerà non solo tener conto dei fabbisogno pregresso ed emergente di strutture sportive - criterio in base al quale si è finora operato per l'erogazione dei contributi ai Comuni - ma anche avviare una programmazione degli interventi. Tale programmazione dovrà considerare la localizzazione e le caratteristiche degli impianti esistenti, porre in connessione le strutture con le attività e i programmi di formazione sportiva e, in particolare, le attività sportive con gli interventi di incentivazione del turismo, specie nelle zone montane, nonché favorire intese tra Comuni in grado di progettare piani organici di intervento.
La VI Commissione ha licenziato all'unanimità il progetto di legge n. 221 che rassegna al Consiglio regionale per l'approvazione.



PRESIDENTE

Ha chiesto di intervenire il Consigliere Cerchio. Ne ha facoltà.



CERCHIO Giuseppe

Accogliamo con favore il rifinanziamento della legge e lo snellimento proposto per la presentazione dei documenti. Con questa legge vengono aumentati gli enti di promozione sportiva recependo sic et simpliciter dei nuovi enti di promozione sportiva riconosciuti a livello nazionale.
Dovremmo registrare nella prassi una presenza operativa sul territorio di tali enti.
Con questo rifinanziamento l'Amministrazione regionale viene a sanare la situazione finanziaria di impianti sportivi che erano stati attivati in passato ma che non avevano ancora ottenuto l'intervento finanziario previsto dalla legge.
In questo senso diamo il voto favorevole alla legge.



PRESIDENTE

La parola all'Assessore Moretti.



MORETTI Michele, Assessore allo sport

La limitazione della disponibilità finanziaria è dovuta alle risorse della Regione ma anche alle decisioni governative. La legge è una legge di programmazione e prevede norme per l'impiantistica e per la parte formativa.
Per quanto riguarda l'erogazione prevista dalla legge n. 10 a favore degli enti di promozione verificheremo l'attività sul territorio degli enti di promozione.
Mi rendo conto che alcuni enti di promozione hanno inserito nei propri programmi e nei piani attività che non hanno nessun riferimento con l'attività sportiva.
La valutazione verrà fatta dalla Commissione consiliare, quando porterò gli elementi di valutazione per gli eventuali interventi.
La verifica e la programmazione degli impianti sportivi dovrà essere avviata entro il 1982. Sarà poi opportuno predisporre un piano di coordinamento in quanto oggi intervengono in questo campo la Provincia, il CONI, Istituti di credito compresa la Cassa Depositi e Prestiti, i Comuni.



PRESIDENTE

Passiamo alla votazione dell'articolato.
Art. 1 "Ai fini dell'attuazione dei programmi di formazione sportiva e del completamento del piano di intervento per l'impiantistica sportiva, di cui ai titoli II e III della legge regionale 1/3/1979, n. 10, sono autorizzate per l'anno finanziario 1982 la spesa di L. 350.000.000 per la concessione dei contributi di cui al titolo II e la spesa di L. 1.250.000.000 per la concessione dei contributi di cui al titolo III della predetta legge regionale".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 40 hanno risposto SI 40 Consiglieri L'art. 1 è approvato.
Art. 2 "Sono ammessi ai contributi per l'attuazione del programma di interventi per l'impiantistica sportiva di cui al precedente articolo le istanze presentate entro il termine di cui all'art. 14 della legge regionale 1/3/1979, n. 10.
Sono ammesse ai contributi per l'attuazione dei programmi di formazione sportiva di cui al precedente articolo le istanze presentate entro il 30/6/1982".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 40 hanno risposto SI 40 Consiglieri L'art. 2 è approvato.
Art. 3 "La legge regionale 1/3/1979, n. 10, è così modificata: Il punto 7) del secondo comma dell'art. 9 è sostituito dal seguente: 'dieci rappresentanti degli enti democratici di promozione sportiva maggiormente rappresentativi ed operanti nell'ambito della Regione'.
Il primo comma dell'art. 12 è sostituito dal seguente: 'I beneficiari trasmettono all'Assessorato regionale allo sport la relazione illustrativa delle attività svolte e delle spese sostenute, entro 90 giorni dalla data di conclusione del programma di formazione'.
L'art. 16 è sostituito dal seguente: 'La liquidazione del contributo è disposta in unica soluzione con decreto del Presidente della Giunta regionale previa presentazione da parte dell'ente beneficiario del verbale di inizio dei lavori e del provvedimento deliberativo di affidamento dei medesimi.
La disposizione di cui al precedente comma si applica anche alle istanze già accolte ed in attesa di liquidazione alla data di entrata in vigore della presente legge.
Entro 60 giorni dalla data di ultimazione dei lavori l'ente beneficiario dovrà far pervenire all'Assessorato regionale allo sport il provvedimento di approvazione dello stato finale dei lavori'".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 40 hanno risposto SI 40 Consiglieri L'art. 3 è approvato.
Art. 4 "Agli oneri di cui alla presente legge si provvede utilizzando gli stanziamenti iscritti nel bilancio di previsione per l'anno finanziario 1982 al capitolo 8690 con la denominazione 'Contributi a Comuni, Consorzi ed Enti locali territoriali e Comunità montane per l'attuazione dei programmi di formazione sportiva' e al capitolo 8610 con la denominazione 'Contributi a Comuni, Consorzi di Enti locali e Comunità montane per il completamento ed il recupero di impianti sottoutilizzati'".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 40 hanno risposto SI 40 Consiglieri L'art. 4 è approvato.
E' stato presentato il seguente emendamento aggiuntivo firmato dai Consiglieri Avondo, Mignone, Cerchio e Salvetti: Art. 5 "La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 45, sesto comma, dello Statuto".
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
L'emendamento è approvato all'unanimità dei 40 Consiglieri presenti in aula.
Pongo in votazione il nuovo art. 5.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 40 hanno risposto SI 40 Consiglieri L'art. 5 è approvato.
Pongo ora in votazione l'intero testo della legge.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 40 hanno risposto SI 40 Consiglieri L'intero testo di legge è approvato.


Argomento: Formazione professionale

Esame deliberazione Giunta regionale n. 49-16451: "Interventi formativi per i dipendenti regionali. Modalità e criteri generali"


PRESIDENTE

Il punto dodicesimo all'ordine del giorni prevede l'esame della deliberazione della Giunta regionale n. 49-16451: "Interventi formativi per i dipendenti regionali. Modalità e criteri generali".
La parola al Consigliere Carletto.



CARLETTO Mario

Questo provvedimento ha avuto il consenso di tutte le forze politiche in Commissione. Anche il nostro Gruppo lo approva perché va nel senso da noi evidenziato nel dibattito che si è svolto l'anno scorso sui problemi del personale.
In Commissione si è fatto il punto su alcune questioni e le ripeto per memoria. Avevamo chiesto che ci fossero state spiegate le ragioni per le quali non era stata rinnovata la convenzione con l'Università per lo svolgimento dei corsi di formazione professionale.
L'Assessore ci ha risposto che quella strada era troppo onerosa e ci ha offerto i dati sui costi della convenzione. Abbiamo quindi acceduto alla forma di gestione diretta dei corsi, gestita dall'Ufficio Personale della Regione con impiego di personale interno e di personale esterno.
Abbiamo inoltre chiesto all'Assessore con quali criteri intendeva reperire il personale esterno e lo stesso ci ha confermato che i criteri e la metodologia saranno portati all'esame della Commissione. E' importante formare il personale, ma è anche importante saperlo guidare e sapergli dare indirizzi operativi.
L'Assessore, nel dibattito sul personale, aveva detto che tutte le proposte avrebbero trovato in I Commissione una verifica politica.
Questo non è avvenuto e sono passati otto-nove mesi da quel dibattito. La colpa è anche nostra perché non abbiamo saputo tallonare con insistenza l'Assessore Testa.
L'Assessore aveva anche promesso che entro la fine dell'anno avrebbe proposto un testo unico della legge sul personale. Ci auguriamo che a settembre, alla ripresa dei lavori, la I Commissione abbia questa occasione di confronto tra le forze politiche, la Giunta e l'Assessore.



PRESIDENTE

Pongo in votazione tale deliberazione. Ve ne do lettura: "Il Consiglio regionale preso atto che la Giunta regionale, nel programma per il quinquennio 1980/1985, si è proposta, nel quadro di una politica del personale improntata a criteri di modernità e di valorizzazione professionale dei lavoratori, di promuovere la loro qualificazione professionale puntando su un intervento innovativo volto a valorizzare e sviluppare le capacità e le professionalità esistenti nell'Ente.
Perché l'intervento nel settore fosse calibrato al meglio, rispetto alle effettive esigenze dei singoli dipendenti e della struttura nel suo insieme, è stata intrapresa un'azione capillare di rilevamento dei bisogni formativi condotta per fasce di livello funzionale, attraverso la diffusione di questionari e interviste individuali a campioni statisticamente rappresentativi delle intere fasce.
Un'indagine di tale genere è prevista per tutto il personale regionale partendo dall'VIII livello, a decrescere, infatti si sono già concluse quelle per la fascia dirigenziale, la fascia, cioè, dei funzionari inquadrati all'VIII livello funzionale: una prima indagine tra i funzionari di VIII livello dei servizi centrali ed un'altra tra i funzionari di VIII livello dei servizi periferici e degli organi regionali decentrati ed è attualmente in corso quella per i funzionari inquadrati al VI e VII livello funzionare, con questionario loro indirizzato.
L'attività sopra delineata è stata svolta dal Servizio Pianificazione e Sviluppo degli affari del personale, avvalendosi anche di apporti esterni tra cui quello della Scuola di Amministrazione Aziendale dell'Università degli Studi di Torino, con cui è stata stipulata, a seguito della deliberazione della Giunta regionale n. 216/10378 del 30/9/1981, una specifica convenzione anche per l'effettuazione di un primo ciclo di corsi di formazione per i funzionari regionali inquadrati all'VIII livello e con incarico di coordinamento e quello parimenti qualificato, di un consulente regionale specialista nel campo della formazione, il dr. Guglielmo Elia come previsto nella deliberazione della Giunta regionale n. 187/7476 del 916/1981.
L'Amministrazione regionale intende tuttavia gestire direttamente i corsi di formazione, salvo corsi particolari.
In considerazione dell'attività fino ad ora svolta il Servizio Pianificazione e Sviluppo degli affari del personale, in base ai risultati delle indagini conoscitive, e agli obiettivi generali, ha provveduto a formulare delle ipotesi di corsi 'pilota' per i responsabili di servizio aventi come scopo la creazione di una cultura manageriale e a cui dovrebbero far seguito corsi specialistici.
Si pone tuttavia l'esigenza di fare ricorso, per l'attività didattica, sia a docenti interni che esterni, in quanto non si può reperire nell'ambito della struttura regionale tutta la docenza necessaria, soprattutto per i corsi destinati ai funzionari dei livelli più elevati e per quelli specialistici di settore.
Proponendosi l'Amministrazione di ricorrere di volta in volta ai formatori più preparati nel settore, per garantire occasioni di reale crescita professionale per i propri dipendenti.
Anche in base alla normativa vigente ed all'orientamento che si va vieppi affermando in tutta la pubblica amministrazione, anche a livello centrale d'altronde, la formazione e l'aggiornamento professionali del personale sono da considerarsi attività ordinarie, non legate solo a particolari occasioni di modificazione organizzativa o ristrutturazione degli uffici né solamente ai processi di mobilità del personale e pertanto richiedono un adeguato supporto organizzativo ed il ricorso, in particolare per i destinatari appartenenti alle fasce funzionali più elevate, a specifiche competenze professionali anche esterne all'Ente Regione.
Si ritiene pertanto utile fissare dei criteri generali che permettano di avere un quadro di riferimento preciso per poter affidare la docenza di volta in volta in base al tipo di corsi e a seconda delle esigenze metodologiche e didattiche e non potendosi per esigenze di snellezza procedurale ricorrere a singole deliberazioni preventive, che rischierebbero tra l'altro di dover essere continuamente rettificate per gli eventuali contrattempi legati all'agenda dei docenti - che chiaramente non possono neppure essere bloccati con eccessivo anticipo - o per imprevisti vari.
Si pone quindi per l'Amministrazione regionale l'esigenza sia di poter disporre per ogni singola materia della migliore e più competente docenza disponibile, e nella forma proceduralmente più rapida possibile, sia di poter sopperire durante lo svolgimento dei corsi ad improvvise defezioni dei docenti, senza arrecare pregiudizio al programma formativo con sospensioni o rimaneggiamenti vari, o ad esigenze di ritaratura o modifica del programma.
Si ritiene pertanto di dover fissare preventivamente dei requisiti professionali in base ai quali di massima poter affidare gli incarichi di docenza.
Per ogni materia oggetto di docenza o di testimonianza, quando non sia possibile farvi fronte con risorse interne, anche nel rispetto delle convenzioni esistenti con l'Università ci si rivolgerà a quei docenti che siano in grado di garantire una preparazione professionale specifica unitamente ad una buona capacità formativa e docente e preferibilmente in possesso di qualificate referenze sia sotto forma di pubblicazioni attività di ricerca, attività formative analoghe presso altri enti pubblici o privati, precedenti positive attività nello stesso ente, sia in termini di docenza che di analisi dei bisogni, che è assimilata alla docenza a tutti gli effetti.
Inoltre si privilegeranno le strutture pubbliche (Università, istituti pubblici, enti strumentali, ecc.) o quelle strutture o singoli docenti che diano ampie garanzie di completezza scientifica non solo nel campo metodologico-didattico, ma anche in quello della sperimentazione e ricerca.
Infatti si pone la necessità per la Regione di garantire la rispondenza dell'intervento docente alle reali esigenze dell'ente tramite sia una proficua aderenza alla situazione organizzativa esistente e sia la conoscenza dei processi di cambiamento in atto all'interno dell'ente e nel mondo della pubblica amministrazione in generale.
A questo proposito dovranno essere prioritariamente valutate eventuali precedenti esperienze presso la Regione, proprio allo scopo di garantire il massimo di omogeneità e di coerenza in tutto il processo formativo.
Si ritiene inoltre di fissare, sul piano economico, dei limiti massimi entro cui dovranno essere contenuti i costi per ogni giornata di docenza o di preparazione, purché preventivamente concordata ed autorizzata dal competente Servizio Pianificazione e Sviluppo degli affari del personale e controfirmata dall'Assessore al personale.
Per il 1982 il costo massimo per giornata è fissato in L. 400.000 comprensivo delle eventuali spese sostenute dal docente per trasporto vitto, alloggio ed al netto dell'I.V.A. e quello massimo orario è stabilito in L. 50.000 sempre comprensivo delle eventuali spese e al netto dell'I.V.A.
L'incarico di docenza verrà affidato con lettera dell'Assessore, su proposta del Servizio competente, e i compensi liquidati a fine corso o corsi nel caso di attività ripetitiva con deliberazione della Giunta regionale.
Visto il parere favorevole della I Commissione consiliare delibera la Regione istituisce, nel quadro del suo piano generale di formazione e secondo le modalità in premessa indicate, corsi di formazione per i propri dipendenti, che possono essere gestiti direttamente dall'Amministrazione regionale stessa.
I singoli corsi sono comunicati ai dipendenti con lettera dell'Assessore al personale, che su proposta del Servizio Pianificazione e Sviluppo degli affari del personale, così come indicato in premessa, affida la docenza a personale interno od esterno all'Amministrazione regionale fissandone le modalità e il compenso.
La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi dell'art. 65 dello Statuto".
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
La deliberazione è approvata all'unanimità dei 34 Consiglieri presenti in aula.


Argomento: Parchi e riserve

Esame deliberazione Giunta regionale n. 82-10642: "Regolamento di fruizione della riserva naturale speciale del Bosco del Vaj"


PRESIDENTE

Esaminiamo ora la deliberazione della Giunta regionale n. 82-10642: "Regolamento di fruizione della riserva naturale speciale del Bosco del Vaj", di cui al punto tredicesimo all'ordine del giorno. Ve ne do lettura: "Il Consiglio regionale vista la deliberazione della Giunta regionale relativa al regolamento di fruizione della riserva naturale speciale del Bosco del Vaj; vista la legge regionale 2/6/1978, n. 29: 'Istituzione della riserva naturale speciale del Bosco del Vaj' ed in particolare l'art. 7, settimo comma, della legge medesima sentito il Comune di Castagneto Po sentita la Commissione consiliare competente delibera di approvare, ai sensi dell'art. 7, settimo comma, della legge regionale 2/6/1978, n. 29, il regolamento di fruizione della riserva naturale speciale del Bosco del Vaj, allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante".
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
La deliberazione è approvata all'unanimità dei 40 Consiglieri presenti in aula.


Argomento: Norme finanziarie, tributarie e di contabilita

Esame deliberazione Giunta regionale n. 64-16021: "Art. 9 della legge 25/3/1982, n. 94. Adeguamento dell'aliquota relativa al costo di costruzione"


PRESIDENTE

Il punto quattordicesimo all'ordine del giorno prevede l'esame della deliberazione della Giunta regionale n. 64-16021: "Art. 9 della legge 25/3/1982, n. 94. Adeguamento dell'aliquota relativa al costo di costruzione".
Ve ne do lettura: "Il Consiglio regionale vista la deliberazione della Giunta regionale n. 64-16021 del 18/5/1982 sentita la II Commissione consiliare delibera a) di fissare, in relazione all'art. 6 della legge 28/1/1977, n. 10 modificato dall'art. 9 della legge 25/3/1982, n. 94, le seguenti aliquote da applicare al costo di costruzione per edifici residenziali, computato ai sensi dei citati artt. 6 e 9 del D.M. 10/5/1977, n. 801. Le aliquote sono riferite alle caratteristiche tipologiche (così come determinate all'art. 8 del citato D.M. 10/5/1977), moltiplicate per i parametri individuati in funzione della tipologia residenziale, dell'ubicazione e della destinazione dell'immobile oggetto della concessione (tabelle A e B) e comunque non inferiori al 2,5 % e non superiori al 10 b) di proporre ai Comuni, in relazione al disposto del secondo comma dell'art. 10 della legge 28/1/1977, n. 10, ai fini della deliberazione comunale in ordine all'individuazione dell'aliquota relativa al costo di costruzione per gli edifici destinati ad attività turistiche, commerciali e direzionali, i seguenti criteri.
Sono individuate le seguenti aliquote da applicarsi al costo documentato di costruzione: 1) il 4 % per edifici a destinazione turistico-ricettiva non di lusso in Comuni carenti di attrezzature ricettive 2) il 6 % per edifici come al punto 1) in tutti gli altri casi 3) il 5% per edifici commerciali 4) dal 7 % al 10% per edifici a carattere direzionale (uffici, banche, sedi di rappresentanza, ecc.) a seconda della loro entità e della loro ubicazione in aree a destinazione mista o in aree a specifica destinazione di P.R.G.
c) di fissare per interventi residenziali e non ricadenti in aree oggetto di piani esecutivi, in attuazione di convenzioni per la rilocalizzazione e ristrutturazione di attività produttive e per programmi di prioritario interesse individuato dal piano di sviluppo regionale e dalle sue articolazioni territoriali, l'aliquota del 2,5 d) di sostituire la propria deliberazione n. 240-C.R.8792 dell'1/12/1977 con la presente e) di adottare le due tabelle A e B, che si allegano e che costituiscono parte integrante della deliberazione.
Considerata l'urgenza di adeguarsi alle nuove disposizioni statali al fine di consentire ai Comuni l'applicazione delle nuove aliquote, dichiara tale deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 49 della legge 10/2/1953, n. 62".
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
La deliberazione è approvata all'unanimità dei 40 Consiglieri presenti in aula.


Argomento: Organizzazione degli uffici - Regolamento del personale

Esame deliberazione Giunta regionale n. 49-15952: "Determinazione ai sensi dell'art. 32 della legge regionale 20/2/1979, n. 6, dell'Ufficio Tecnico Regionale nell'ambito del Servizio Geologico per la gestione delle competenze regionali di cui alla legge 2/2/1974, n. 64"


PRESIDENTE

Pongo ora in votazione la deliberazione della Giunta regionale n. 49-15952: "Determinazione ai sensi dell'art. 32 della legge regionale 20/2/1979, n.
6, dell'Ufficio Tecnico Regionale nell'ambito del Servizio Geologico per la gestione delle competenze regionali di cui alla legge 2/2/1974, n. 64", di cui al punto quindicesimo all'ordine del giorno. Ve ne do lettura: "Il Consiglio regionale visto l'art. 10 della legge regionale 20/2/1979, n. 6, il quale stabilisce che le unità organizzative fondamentali della Regione sono i servizi e che i servizi si articolano in uffici che ne costituiscono l'unità elementare visto l'art. 32 della legge medesima, il quale stabilisce che la determinazione degli uffici deve avvenire con deliberazione del Consiglio regionale vista la legge regionale 17/12/1979, n. 73, che definisce le attribuzioni dei servizi regionali centrali e decentrati, tra cui quelle del Servizio Geologico, in cui si cita tra l'altro 'Studi sulla sismicità del territorio regionale' e 'Studi geologici del territorio regionale al fine di fornire i parametri fisici necessari per la formulazione dei piani territoriali comprensoriali e regionale vista la deliberazione della Giunta regionale n. 27-25788 del 21/12/1979 regolarmente esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono stati istituiti i servizi regionali centrali e decentrati di cui alla legge regionale 73/1979 sopraindicata vista la deliberazione della Giunta regionale n. 235-9286 del 28/7/1981 con la quale si è provveduto, tra l'altro, ad individuare la prima dotazione organica dei servizi regionali centrali e decentrati.
In base a tale deliberazione la dotazione organica del Servizio Geologico risulta la seguente: VIII livello n. 6 unità VII livello n. 23 unità V livello n. 8 unità IV livello n. 9 unità Visto il Decreto Interministeriale n. 82 del 4/2/1982 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 64 del 6/3/1982) con il quale sono state dichiarate sismiche, ai sensi e per gli effetti della legge 2/2/1974, n. 64, con il grado di sismicità S 9, le zone della Regione Piemonte comprendenti i territori di 41 Comuni piemontesi.
Considerato che tale classificazione comporta l'osservanza delle procedure fissate dalla citata legge 64/1974 che assegna alle Amministrazioni regionali molteplici competenze i cui adempimenti sono stati disciplinati dalla circolare del Presidente della Giunta regionale n. 4/PT del 16/3/1982 che qui si intende integralmente richiamata.
Visto che tali adempimenti competono, in base alla definizione delle attribuzioni dei servizi regionali di cui alla legge regionale 73/1979, al Servizio Geologico dell'Assessorato alla pianificazione territoriale.
Ritenuto indispensabile per la gestione delle competenze regionali di cui alla legge 64/1974 procedere ai sensi dell'art. 32 della legge regionale 6/1979, alla determinazione di un ufficio quale unità elementare del Servizio Geologico con sede in Pinerolo, in quanto tale Comune risulta baricentrico rispetto all'area classificata sismica.
Rilevato che tale ufficio - quale unità elementare del Servizio Geologico deve avere riferimento, per quanto riguarda i posti di dotazione organica nell'ambito della sopraindicata dotazione organica del Servizio Geologico.
Visto il voto favorevole espresso dalla I e II Commissione consiliare delibera la determinazione dell'Ufficio Tecnico Regionale con sede in Pinerolo quale unità elementare del Servizio Geologico dell'Assessorato alla pianificazione territoriale - per la gestione delle competenze di cui alla legge 64 del 2/2/1974, i cui adempimenti sono stati disciplinati dalla circolare del Presidente della Giunta regionale n. 4/PT del 16/3/1982. Tale ufficio - quale unità elementare del Servizio Geologico - deve avere riferimento, per quanto riguarda i posti di dotazione organica, alla dotazione organica del Servizio Geologico così come in premessa indicata.
Stanti le ragioni di urgenza derivanti dall'applicazione del D.I. n. 82 del 4/2/1982, la presente deliberazione è dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 49 della legge 10/2/1953, n. 62.
La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi dell'art. 65 dello Statuto".
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
La deliberazione è approvata all'unanimità dei 40 Consiglieri presenti in aula.


Argomento: Problemi generali - Problemi istituzionali - Rapporti con lo Stato:argomenti non sopra specificati

Esame deliberazione Giunta regionale n. 4-17430: "Accordo tra l'Italia e la Svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri ed alla compensazione finanziaria a favore dei Comuni italiani di confine. Legge 27/7/1975, n. 386"


PRESIDENTE

Pongo in votazione la deliberazione della Giunta regionale n. 4-17430: "Accordo tra l'Italia e la Svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri ed alla compensazione finanziaria a favore dei Comuni italiani di confine. Le:4 e 27/7/1975, n. 386", di cui al punto sedicesimo all'ordine del giorno. Ve ne do lettura: "Il Consiglio regionale visto l'accordo italo-svizzero siglato il 311011974, nonché la legge 27/7/1975, n. 386, recante 'Approvazione ed esecuzione dell'accordo tra l'Italia e la Svizzera, relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri ed alla compensazione finanziaria a favore dei Comuni italiani di confine' visto in particolare l'art. 5 della suddetta legge che prevede che le Regioni Lombardia, Piemonte e la Provincia autonoma di Bolzano, esprimano un parere sui criteri di ripartizione e di utilizzazione di fondi di cui all'art. 3 della legge citata, da adottarsi annualmente dal Ministero delle Finanze di concerto con il Ministero del Tesoro vista la richiesta di parere del Ministero delle Finanze - Direzione Generale per la Finanza Locale - formulata con telegramma del 291411982 con la quale, ai sensi del citato art. 5 della legge 386/1975, è stata sottoposta alle Regioni interessate la proposta di riconfermare, per la ripartizione relativa agli anni 1 9 8 0-1 98 1 i criteri adottati per il precedente riparto per il periodo 1974-1979; vista la precedente deliberazione del Consiglio regionale n. 91-C.R.1961 in data 5/3/1981, con la quale sono stati fissati i criteri per il trasferimento dei fondi: a) alle Comunità montane in rapporto alla situazione di frontalierato registrata nei Comuni compresi in tutto o in parte nelle Comunità montane stesse ed il cui territorio sia compreso in tutto o in parte nella fascia di 20 km dal confine con la Svizzera b) direttamente ai Comuni nei soli casi in cui il Comune destinatario non faccia parte di Comunità montane e sempre che il suo territorio sia ricompreso in tutto o in parte nella fascia di 20 km dal confine italo svizzero; preso atto della valutazione positiva espressa nel corso fra Comunità montane e Comuni interessati svoltasi a Verbania il 251511982, in ordine alla riconferma anche per il riparto per il periodo 1980-1981 dei criteri già adottati nella precedente ripartizione delibera di esprimere parere favorevole in ordine alla proposta formulata con telegramma del 29/4/1982 da parte del Ministero delle Finanze di mantenere i criteri già adottati nella ripartizione per il periodo 1974-1979 anche per la ripartizione relativa agli anni 1980-1981, in particolare per quanto attiene al trasferimento dei fondi: a) direttamente alle Comunità montane per i fondi riferentesi ai Comuni a ciascuna di essi appartenenti in relazione al numero di frontalieri residenti alla data del 31/12/1981 b) per i Comuni il cui territorio non ricade nell'ambito delle Comunità montane, direttamente ai Comuni stessi in relazione al numero dei frontalieri residenti nel loro territorio alla data del 31/12/1981.
La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi dell'art. 65 dello Statuto".
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
La deliberazione è approvata all'unanimità dei 40 Consiglieri presenti in aula.


Argomento: Formazione professionale

Comunicazione dell'Assessore Ferrero


PRESIDENTE

Ha chiesto di parlare l'Assessore Ferrero. Ne ha facoltà.



FERRERO Giovanni, Assessore all'istruzione

Questa mattina la VI Commissione ha approvato lo schema-tipo di convenzione tra Regione ed enti di formazione professionale. Questo schema richiederà anche un sollecito esame da parte del Consiglio regionale, esame che in questa ultima seduta non era possibile stante l'ampiezza del dibattito che sul tema potrebbe svilupparsi tra le diverse forze politiche.
L'orientamento unanime in sede di Commissione e che ho avuto l'incarico a nome della Giunta di ribadire in aula è che si possa considerare questa breve comunicazione come un avvio della discussione talché nella prima seduta del mese di settembre si possa concludere con un testo che preludendo ad ulteriori atti amministrativi della Giunta regionale e quindi, avendo un iter per sua natura relativamente complesso, condiziona la sopravvivenza e la possibilità di operare dell'intero sistema formativo della formazione professionale piemontese.
Questo breve intervento riassume stringatamente quello che si è detto, in Commissione e serve per rappresentare l'impegno ribadito e riaffermato di procedere con la necessaria tempestività con la riapertura dei lavori del Consiglio dopo la pausa estiva.


Argomento: Boschi e foreste

Esame deliberazione: "Impiego del Corpo Forestale dello Stato nell'ambito delle competenze regionali in materia di agricoltura e foreste"


PRESIDENTE

Mi è stato richiesto di iscrivere all'ordine del giorno l'esame della deliberazione: "Impiego del Corpo Forestale dello Stato nell'ambito delle competenze regionali in materia di agricoltura e foreste".
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
E' approvato all'unanimità dei 32 Consiglieri presenti in aula.
Pongo allora in votazione tale deliberazione. Ve ne do lettura: "Il Consiglio regionale visto il D.P.R. 15/1/1972, n. 11, recante trasferimento alle Regioni a Statuto ordinario delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e foreste visto l'art. 1 della legge 22/7/1975, n. 382; vista la legge regionale 20/11/1979, n. 6, con la quale si istituiscono i Servizi Regionali vista la legge regionale 17/12/1979, n. 73, che definisce i Servizi Regionali e le rispettive attribuzioni e determina la dotazione organica del personale regionale e la legge regionale 17/12/1979, n. 74, che stabilisce lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale regionale considerato che l'art. 71 del D.P.R. 24/7/1977, n. 616, riserva allo Stato la competenza di reclutare, addestrare, inquadrare il Corpo Forestale rilevato inoltre che il Corpo Forestale dello Stato è inquadrato nei ruoli del Ministero dell'Agricoltura e Foreste, svolge le funzioni statali residue, ai sensi dei già citati artt. 11 D.P.R. 15/1/1972, n. 11 e 71 del D.P.R. 616/1977 ed è impiegato dalla Regione per lo svolgimento di compiti di competenza regionale visto il combinato disposto dall'art. 23 della legge regionale 6/1979 e dall'art. 11 della legge regionale 74/1979, recanti 'Attribuzioni di funzioni di coordinamento e di responsabilità dei servizi al personale regionale' richiamata la natura funzionale del rapporto tra gli Organi e Servizi della Regione Piemonte ed il Corpo Forestale dello Stato, precisato che come esplicitamente previsto dalla legislazione in materia, il Corpo Forestale è organizzato secondo normative proprie, in termini di autonomia, rispetto alla strutturazione dei servizi ed uffici regionali precisato, conseguentemente, che risulta opportuno disciplinare tali rapporti funzionali, con modalità che garantiscano la rispettiva indipendenza dei due comparti ritenuto che nel periodo transitorio fino all'intervento di nuove normative in materia, tale disciplina può essere realizzata attraverso una convenzione tra la Regione Piemonte ed il Ministero dell'Agricoltura e Foreste nel cui ambito il Corpo Forestale è inquadrato vista la nota 1109 bis, del 12/6/1982 e il telegramma del 25/6/1982 con i quali il Ministero dell'Agricoltura e Foreste dichiara il proprio accordo al testo della convenzione quanto sopra premesso visto lo schema di convenzione allegato alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante viste le deliberazioni della Giunta regionale, di proposta al Consiglio, n.
43 del 10/6/1982 e n. 162 del 13/7/1982 delibera 1) di disciplinare con convenzione l'impiego del Corpo Forestale dello Stato nell'ambito delle competenze regionali 2) di approvare lo schema di convenzione allegato alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante 3) di autorizzare il Presidente della Giunta regionale o, in caso di assenza od impedimento il Vicepresidente, ad intervenire nella stipulazione della convenzione di cui sopra con il Ministero dell'Agricoltura e Foreste 4) di dar mandato alla Giunta regionale perché si faccia fronte alle spese conseguenti all'attuazione del presente provvedimento con impegni da assumersi sugli idonei capitoli di bilancio a mezzo di successivi specifici provvedimenti deliberativi della Giunta stessa.
La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi dell'art. 65 dello Statuto".
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
La deliberazione è approvata all'unanimità dei 32 Consiglieri presenti in aula.


Argomento: USSL: Elezioni

Esame deliberazione: "Parere del Consiglio regionale in ordine al D.P.G.R. per l'approvazione del regolamento dell'elezione per il rinnovo parziale dell'assemblea generale dell'U.S.L. n. 50, con sede a Gattinara"


PRESIDENTE

Propongo ancora al Consiglio di iscrivere all'ordine del giorno odierno l'esame della deliberazione: "Parere del Consiglio regionale in ordine al D.P.G.R. per l'approvazione del regolamento dell'elezione per il rinnovo parziale dell'assemblea generale dell'U.S.L. n. 50, con sede a Gattinara".
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
E' approvato all'unanimità dei 32 Consiglieri presenti in aula.
Pongo pertanto in votazione tale deliberazione.
Ve ne do lettura: "Il Consiglio regionale vista la bozza di D.P.G.R. predisposta dalla Giunta regionale per l'approvazione del regolamento dell'elezione per il rinnovo parziale dell'assemblea generale dell'U.S.L. n. 50 sentito il parere espresso dalla I e dalla V Commissione consiliare permanente delibera di esprimere parere favorevole in ordine alla bozza di D.P.G.R. per l'approvazione del regolamento dell'elezione per il rinnovo parziale dell'assemblea generale dell'U.S.L. n. 50 con sede a Gattinara, quale risulta dall'allegato che forma parte integrante della presente deliberazione.
La presente deliberazione è dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 49 della legge 10/2/1953, n. 62 e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 45 dello Statuto".
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
La deliberazione è approvata all'unanimità dei 32 Consiglieri presenti in aula.


Argomento: Parchi e riserve

Esame deliberazione: "Delimitazione della zona faunistica delle Alpi. Legge regionale 60/1979, art. 61"


PRESIDENTE

Propongo infine di iscrivere all'ordine del giorno, come ultimo punto l'esame della deliberazione: "Delimitazione della zona faunistica delle Alpi. Legge regionale 60/1979, art. 61".
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
E' approvato con 31 voti favorevoli, 2 contrari e 2 astensioni.
La parola al Consigliere Mignone.



MIGNONE Andrea

Questo è un provvedimento parziale all'interno del disegno di programmazione generale e dell'uso del territorio a fini venatori.
Con questa deliberazione si ridisegna il nuovo confine della zona faunistica delle Alpi. Occorre riconoscere che in quasi tutte le Province piemontesi ricalca il precedente confine della zona faunistica delle Alpi all'interno della quale vi è un regime ed una disciplina più restrittivi rispetto al restante territorio regionale.
Uno dei punti qualificanti del provvedimento è la ricerca di un maggiore equilibrio tra ambiente, presenza della selvaggina e numero dei cacciatori riducendo la pressione venatoria dovuta all'affluenza di cacciatori lombardi e liguri.
comunque opportuno che la Regione predisponga un disegno complessivo di programmazione regionale.
Debbo ricordare che la VI Commissione, quando si discusse il provvedimento di proroga delle riserve, ebbe a sottolineare l'esigenza che si addivenisse da parte della Giunta e del Consiglio a porre in essere contemporaneamente quei provvedimenti che, se presi nel loro complesso, danno l'immagine di una Regione che affronta una programmazione complessiva.
Molti colleghi hanno dato il consenso a questa deliberazione subordinatamente al fatto che contemporaneamente si addivenga alla stesura della Carta faunistica, del Piano faunistico e del regolamento che disciplina le aziende faunistiche venatorie perché, alla fine del 1982 scadranno le concessioni alle riserve.
Non è sempre stato possibile, in sede di Commissione, realizzare un rapporto completo, corretto e chiaro con l'Assessorato, la Consulta regionale ed anche con le Amministrazioni provinciali.
Purtroppo in alcuni casi le consultazioni sono state intese come appesantimento ed allungamento dei tempi da parte della comunità piemontese. Con il prosieguo delle consultazioni, la Commissione, quindi il Consiglio, hanno potuto recuperare un rapporto di maggior collaborazione con le Province, con gli enti e con le associazioni decentrati ed è stato spiegato che questo coinvolgimento è previsto dallo Statuto regionale.
Questo provvedimento viene all'esame del Consiglio avendo il confronto della maggioranza degli enti, degli organismi e dei cittadini interessati.
Con queste osservazioni la maggioranza della Commissione raccomanda al Consiglio l'adozione del provvedimento.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Ariotti.



ARIOTTI Anna Maria

Credo di aver espresso in modo chiaro la mia posizione in Commissione personalmente all'Assessore e anche in altre sedi.
Darò voto contrario a questa deliberazione per vari motivi. Innanzitutto perché doveva essere formulata sulla base di una conoscenza esatta del territorio.
Mi riferisco alla stesura della Carta delle vocazioni faunistiche che non è ancora stata approntata.
Inoltre le delimitazioni dovevano essere eseguite per zone omogenee, senza ingiustificati vuoti che aggravano la situazione generale.
Questo problema, secondo me, doveva essere inserito in, una prospettiva diversa, in una visione più ampia proponendo una gestione sociale di tutto il territorio sulla base di conoscenze scientifiche affrontando e risolvendo in tempi brevi le trasformazioni o le eliminazioni delle riserve.
Dal momento che l'Assessore vuole procedere per passi successivi, i rischi impliciti in questa procedura si evidenziano soprattutto per alcune zone.
In particolare per la provincia di Alessandria, dove la delimitazione dell'Acquese, del Tortonese e dell'Ovadese, come zone Alpi, e la presenza di ben 87 riserve, riversa sul Monferrato una pressione venatoria insopportabile, che ovviamente non posso - accettare. Dal momento che è stata definita zona Alpi il Monferrato astigiano, in questa logica, e solo in questa logica chiedevo che si estendessero i confini al Monferrato casalese, portando avanti contemporaneamente le autogestite in modo da proteggere tutto il territorio.
Mi si dice che non c'è tempo. Si vuole votare subito questa deliberazione e poiché io non ne vedo l'urgenza, voterò contro.
Voterò invece a favore dell'ordine del giorno che recepisce un discorso di politica del territorio più complessivo.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Borando.



BORANDO Carlo

Le osservazioni del Consigliere Ariotti possono avere qualche fondamento.
La tradizione delle riserve è diversa a seconda delle province.
Consideriamo però il fatto che siamo a fine luglio e che la terza domenica di settembre vede l'apertura ufficiale della caccia.
Il regime è diverso tra la zona di pianura, la zona di collina e la zona di montagna, quindi è necessario provvedere subito alla delimitazione dei confini.
I criteri di altimetria non sono uguali per tutte le province. Vi sono delle zone dove le colline sono montagne; probabilmente ci saranno ragioni valide sotto l'aspetto faunistico, sotto l'aspetto dell'orientamento di determinate zone.
La consultazione è stata fatta, i Comitati provinciali caccia sono stati sentiti e hanno riferito; non possiamo che attenerci alle loro indicazioni.
Una decisione va presa subito perché nel mese di settembre sarebbe tardi ed avremmo dei danni maggiori di quelli temuti dal Consigliere Ariotti.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Montefalchesi.



MONTEFALCHESI Corrado

Condivido totalmente le considerazioni del Consigliere Ariotti.
Su questa materia si continua a procedere con provvedimenti parziali mentre è urgente un piano organico.
Vorrei sapere se l'Assessorato ha predisposto un piano per lo scioglimento delle riserve perché non credo sia possibile un'ulteriore proroga.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Cerchio.



CERCHIO Giuseppe

La caccia è da tempo oggetto di analisi e di tensioni. Vi è l'interesse della fauna sotto l'aspetto della tutela dell'ambiente, vi è l'interesse altrettanto legittimo della caccia sia come riequilibrio faunistico, sia come pratica del tempo libero e vi è l'interesse della tutela dell'agricoltura.
Il nostro Gruppo aveva presentato una proposta di modifica alla legge regionale sulla caccia. Oggi il discorso è settoriale e riguarda la delimitazione della zona Alpi ma non deve essere disgiunto dal problema generale.
La discussione del provvedimento prima delle ferie, l'uscita dall'aula di alcuni Consiglieri che con la loro assenza ritengono di salvare alcune posizioni di carattere soggettivo e personale, le posizioni divaricanti in sede di Commissione, la presentazione di un ordine del giorno che dovrebbe sanare un conflitto all'interno della maggioranza e che apre la verifica successiva, portano a valutazioni incerte e problematiche.
I tempi troppo lunghi su questo problema rischiano di creare ulteriori problemi per il futuro.
Non entro nel merito delle opportunità della delimitazione della zona Alpi mi pongo invece il problema giuridico e di carattere formale.
Vengono individuate zone Alpi alcune aree nell'Alessandrino e nell'Astigiano dove non esiste né la flora, né la fauna alpina. La legge quadro nazionale e la conseguente legge regionale del Piemonte definiscono in modo specifico che la zona Alpi presenta una flora ed una fauna alpina tipica.
Al di là delle opportunità e degli interessi di categorie, peraltro legittimi sul piano giuridico, è legittimo individuare quelle zone come zone Alpi? A Cocconato, ad Alba o peraltro già individuata da tempo come zona Alba braidese, nell'Alessandrino spuntano le stelle alpine o si coltivano i peperoni? La legge nazionale è estremamente chiara sull'individuazione e la legge regionale ne è la conseguenza.
Mi chiedo se questo provvedimento è legale.
Inoltre, il cacciatore avrà bisogno di un certificato specifico per le zone d'Alpi? Le Commissioni di esame avranno lo stesso indirizzo in tutte le province? Questi interrogativi sono da porre sul piano formale e sul piano giuridico anche se il provvedimento è parziale.
Per questi dubbi e con queste considerazioni sintetiche e grossolanamente indicate il nostro voto sarà di astensione sia sulla deliberazione che sull'ordine del giorno.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Bergoglio.



BERGOGLIO Emilia

Desidero precisare che su questo tema il Gruppo D.C. ha libertà di voto tenendo conto che in certi casi le Amministrazioni provinciali sono favorevoli ed in altri casi sono perplesse.
La mia è una dichiarazione di voto a titolo personale. Non entro nel merito del problema della caccia, ma desidero fare una precisazione sul metodo sulla procedura e sui criteri adottati.
Questo provvedimento è all'attenzione della Commissione da un paio di mesi e nonostante ci siano le consultazioni non è stato possibile approfondirlo come è stato richiesto da alcuni Commissari della Commissione.
Ho delle perplessità sui criteri assunti per le zone accennate dalla collega Ariotti, ma anche per alcune zone della provincia di Torino.
Il Consigliere Salvetti, presente ieri in Commissione, si chiedeva quale era il criterio metodologico per inserire nel provvedimento una collina piuttosto di un'altra. Le perplessità che avevo sollevato e le richieste di chiarimento tecnico che in sede di Commissione ho avanzato non hanno avuto alcuna risposta.
Per questa ragione il mio voto è contrario.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Marchini.



MARCHINI Sergio

Avevo presentato un emendamento scritto e non è stato nemmeno esaminato.
Questo fatto lo interpreto come una grave disattenzione nei miei confronti e mi obbliga ad assumere le conseguenti determinazioni e i conseguenti comportamenti in autunno alla ripresa dei lavori.
Visto che si trascurano i nostri interessi tenderemo, almeno per quanto possibile, a tutelarli direttamente.



PRESIDENTE

L'Ufficio di Presidenza non ha ricevuto l'emendamento, non dico che lei abbia torto.
La parola all'Assessore Simonelli.



SIMONELLI Claudio, Assessore alla caccia

L'emendamento del Consigliere Marchini si riferiva alla deliberazione precedente sui costi di costruzione, deliberazione che è stata approvata nel finale di questa giornata in assenza di alcuni Consiglieri.
In merito alla delimitazione delle zone Alpi, devo dire che il provvedimento di oggi è un primo adempimento del Consiglio regionale in attuazione della legge 60 che è inquadrata in quella politica venatoria meglio ribadita dall'ordine del giorno che viene oggi presentato per la votazione.
La delimitazione di zona Alpi avviene con tutti i crismi; sono state seguite le procedure di legge, c'è l'assenso dell'Università di Bologna.
Quindi il discorso dei peperoni e delle stelle alpine è una piacevole battuta di un pomeriggio d'estate ma non inficia la regolarità e la legittimità della deliberazione.
La carta delle vocazioni faunistiche e l'esperienza di gestione dei primi comparti alpini potranno consentire di verificare i confini.
Questo è un tassello di una serie di provvedimenti intesi a sottoporre all'autogestione il territorio regionale attraverso due strumenti intrecciati, da un lato la zona Alpi e dall'altro la zona di gestione sociale.
Per legge nazionale, recepita dalla legge 60, le zone di gestione sociale possono riguardare soltanto il 30 % del territorio di una provincia, è opportuno unire a questa percentuale la massima estensione possibile della zona Alpi al fine di regolamentare l'intero territorio regionale. Per quanto riguarda il problema delle riserve la Giunta non intende prorogarne la concessione ma trasformare quelle rispondenti ai requisiti di legge in aziende faunistico-venatorie e sopprimere le altre.



PRESIDENTE

Pongo in votazione la deliberazione. Ve ne do lettura: "Il Consiglio regionale visto l'art. 61 della legge regionale 17/10/1979, n. 60, con il quale si determinano le modalità per l'individuazione del confine regionale della zona faunistica delle Alpi viste le proposte formulate dalle singole Amministrazioni provinciali individuanti i rispettivi confini, riportati per ciascuna di esse su carta planimetrica e con l'indicazione particolareggiata delle strade e dei luoghi ove è tracciato il confine stesso sentita la Consulta regionale per la tutela della fauna e la disciplina della caccia che a maggioranza si è espressa favorevolmente alla costituzione del confine così come proposto dalle singole Amministrazioni provinciali sentito il parere favorevole espresso dall'Istituto Nazionale di Biologia della Selvaggina che ritiene al momento valida ed opportuna la delimitazione proposta con possibilità in futuro di verifica sulla base di conoscenze acquisibili tramite apposite ed appropriate ricerche desumibili da un preciso studio ambientale e faunistico del territorio della Regione Piemonte considerato che tale studio sarà attuabile attraverso la carta delle vocazioni faunistiche del territorio regionale, prevista dall'art. 6 della citata legge regionale n. 60/1979 ritenuta indilazionabile la determinazione del confine regionale della zona faunistica delle Alpi onde poter consentire alle Amministrazioni provinciali l'espletamento delle funzioni delegate che derivano dall'approvazione del confine stesso visto l'assenso espresso dalla Regione autonoma della Valle d'Aosta sull'individuazione del confine regionale della zona faunistica delle Alpi dato atto che dalle proposte formulate il confine regionale della zona faunistica delle Alpi risulta per ogni singola Provincia così delimitato: 1) Provincia di Alessandria: A Nord: strada provinciale Maranzana Ricaldone (dal confine di provincia con Asti e Ricaldone), strada comunale da Ricaldone per S. Andrea di Cassine, bivio strada provinciale Caranzano alla strada stole Alessandria.Acqui fino a Strevi, quindi continua per la strada provinciale Strevi - Rivalta Bormida Orsara Bormida.
Da Orsara segue nuovamente la provinciale per Morsasco fino al bivio Zona Uvallare per Trisobbio. Da tale bivio dopo circa Km 1,5 a sinistra segue la strada comunale che porta, attraverso la località Scapitta, a Montaldo Bormida. Successivamente attraversato il concentrico di Montaldo Bormida si percorre la strada provinciale per Carpeneto, strada per Castelferro fino al bivio di Cascine Vecchie e quindi segue la strada provinciale fino ad attraversare il guado del torrente Orba per raggiungere il Comune di Silvano d'Orba. Da Silvano d'Orba a sinistra lungo la strada provinciale Ovada-Novi attraversa Capriata d'Orba, Basaluzzo fino a raggiungere Novi Ligure. A Novi Ligure il confine dovrà seguire la circonvallazione a destra fino a raggiungere la statale n. 10 dei Giovi per Serravalle Scrivia e quindi tornare sulla statale 35 dei Giovi verso Tortona fino al bivio di collegamento per Vho. Innestarsi sulla provinciale Tortona - Sarezzano proseguire per Sarezzano e quindi scendere sulla provinciale Garbagna Tortona al bivio bricco S. Michele. Da S. Michele a S. Ruttino, quindi si salirà per la strada comunale a Berzano di Tortomi quindi il confine scende a frazione Chiesa fino all'incrocio con la provinciale Monte Marzino .
Monleale. Di qui a sinistra si raggiunge Monleale e la strada provinciale della Val Currone fino al bivio per Volpedo. Dovrà attraversare Volpedo e seguire la strada per la frazione Casa Stringa fino al bivio per Casalnoceto. La delimitazione segue la strada provinciale per Casalnoceto per raggiungere il bivio per frazione Cavanera fino a raggiungere il limite di provincia con Pavia e più esattamente con il Comune di Rivanazzano.
A Ovest: confine di provincia con Asti.
A Sud: confine di provincia con Genova - Savona.
A Est: confine di provincia con Pavia - Piacenza.
2) Provincia di Asti: Comparto a Nord: Regione Bardella (Comune di Castelnuovo D. Bosco) strada per Lovencito sulla sinistra fino all'altezza dell'incrocio della provinciale Chieri Castelnuovo D. Bosco - strada comunale dal bivio della provinciale di Chieri - Castelnuovo D, Bosco sulla sinistra che porta alla Regione Leivato proseguendo per Buttigliera fino all'altezza del rio Traversola - rio Traversola sulla sinistra - strada provinciale sulla sinistra serra di Capriglio - Capriglio - Bagnasco - Viale fino all'incrocio con la statale Asti-Chivasso - statale Chivasso-Asti direzione Asti sulla sinistra fino all'altezza della strada comunale che allaccia alla provinciale Cortanze-Piea - provinciale per Piea sulla sinistra fino all'altezza della Regione Bocchette Regione Bronco - strada del Camposanto (Cunico) sulla sinistra fino al bivio della strada provinciale Montiglio-Cunico sulla sinistra direzione Montiglio Circonvallazione fino al bivio per Murisengo - Regione Albarengo sulla sinistra fino all'altezza dei confini con provincia di Alessandria in Regione Villa Puzzi strada vicinale sulla sinistra per Gorziagno - strada comunale Gorziagno Murisengo -- Regione Stura - strada comunale Mastiola (Montiglio) che si collega alla SS Torino-Casale statale Torino-Casale direzione Casale sulla sinistra fino all'altezza dei confini di Alessandria - strada comunale Mandorino-Mora sulla sinistra verso Robella - strada Valeggia - Regione Magagnone - Regione Serrabella Regione Montenegro Regione Valegge - strada comunale sulla sinistra fino alla provinciale Verrua Savoia - Robella all'altezza dei confini con la provincia di Torino strada vicinale sulla sinistra per la Regione Moia - Regione Bricco Polone - Regione Sorba - strada comunale Vernesca sulla sinistra fino alla provinciale Broz olo-Ro bella - strada comunale sulla sinistra per Casassa fino alla Regione Vernasso strada comunale sulla sinistra Vernasso-Montaldo - strada vicinale Montaldo Regione Traversa (Comune di Cocconato) - strada comunale Traversa Regione Boschi sulla sinistra - Regione Boschi - bricco Conigli - Regione S. Giovanni - Cerreto di Moransengo (Comune di Moransengo) - provinciale Moransengo - Cavagnolo per la frazione Cappa sulla sinistra - Regione Cappa Valle Nervi - strada vicinale per la frazione Gerbole sulla sinistra strada comunale e frazione Gerbole fino alla Regione Bocca della pecora e Regione Piciocchino (Comune Tonengo) - frazione Piciocchino - Regione Fegine - Regione Borbosone - strada campestre sulla sinistra per Pareglio fino alla Regione Vallore e Regione Bricco Felice - Regione Rolassa Regione Fiore (Comune di Berzano S. Pietro) - Regione Torre - Regione Gobbo Regione Baudina - Regione Anselmo - Regione Cappone - Valle Occhera Regione Bricco Casetto - Regione Barbaso seguendo strade vicinali lungo i confini della provincia di Torino sulla sinistra - Regione Purchit Regione Chiabotto - rio Valia sulla sinistra fino all'altezza del ponte sulla provinciale Ca.stelnuovo D. Bosco - Berzano - strada vicinale sulla sinistra per la Regione Bui (Comune di Moncucco) - Regione Morra - rio Boschi sulla sinistra fino all'altezza della provinciale Moncucco - Cinzano località Boschi strada vicinale sulla sinistra per la Regione Valle Oriale - Regione Aprà all'altezza dei confini con Cinzano Torinese - strada vicinale sulla sinistra fino alla Regione Verbia - strada comunale Sciolze - Moncucco sulla sinistra - Regione Morella - strada vicinale per il rio della Verbia sulla sinistra fino all'altezza del ponte Carrera confine con Arignano strada provinciale per Marentino sulla sinistra fino alla Regione Tetti Chiaffredo - rio Valle Verdiano fino alla Regione Costo sulla sinistra Regione Moglia - Regione Morlengo - Regione Bruano fino all'altezza della frazione Bard ella Comune di Castelnuovo D. Bosco.
Comparto a Sud: Serole confine con la provincia di Savona all'altezza Regione Bertone sulla destra - Regione Destefanis - Regione La Cascina - Regione Seccatoio Regione Scalamagna - Regione Cagnole - Regione Barca Comune di Olmo Gentile confini con la provincia di Cuneo sulla strada all'altezza della Regione Bastianetta - Regione Tatorba - Regione Lavagnino - Comune di S. Giorgio Scarampi confihi con la provincia di Cuneo all'altezza della Regione Berzano sulla destra - Regione Montebello lungo il rio Tatorba - Comune di Vesime confini con la provincia di Cuneo all'altezza della Regione Bodrito sulla destra - Regione Meliga - Regione Pennone - Regione Camporco Regione Castella - Regione Valo ira - Regione Rolandino - Regione Ghilardi Comune di Cessole confini con la provincia di Cuneo all'altezza della località Faidal sulla destra - Regione Borgna - Regione Beritaia - Comune di Loazzolo confini con la provincia di Cuneo all'altezza Regione Bosca sulla destra - Regione Falchetto - Regione Penasso - Regione Ravosa Regione Colonna - Comune di Canelli confini con la provincia di Cuneo all'altezza della Regione Trombonetto - Regione Piano - Regione Bosca Regione Pian del Re - statale Canelli-Nizza sulla destra Regione Soria - cascina Rinaldi - Regione l'Acqua fino a Regione Boidi Regione S. Anna - strada Costa del Sole - Regione Costa del Sole sulla destra fino al bivio provinciale Gianola - Castelboglione - strada provinciale Gianola - Castelboglione sulla destra fino al bivio Nizza-Acqui sulla destra fino al confine con la provincia di Alessandria - confine provincia Alessandria fino all'altezza del Comune di Moirano (Al) - confini provincia Alessandria - Regione Migliardi - Regione Sutto - Regione Caccia all'altezza del Comune di Mirano (Al) sulla destra - Regione Pellegrina Regione Baldizzone - Regione Cagno - Regione l'Acqua - Comune di Rocchetta Palafea confini con la provincia di Alessandria all'altezza della Regione Branda - Regione Albenga - Comune di Sessame confini con la provincia di Alessandria all'altezza della Regione Tardito sulla destra - Regione Bracco lungo il rio S. Paolo - Regione Moraglio - Regione Pane - Regione Carena Regione Gallone - Comune di Monastero Bormida confini con la provincia di Alessandria all'altezza della Regione Teresa sulla destra - Regione Casato Regione Brichet - Regione Ciabore - Regione Cagnoletta - Regione Olderi Comune di Roccaverano confini con la provincia di Alessandria all'altezza della Regione Cova sulla destra - Regione Garroni - Comune di Molbaldone confini con la provincia di Alessandria all'altezza della Regione Duaga sulla destra lungo il rio d'Aprile sulla destra Regione Bre - Regione Torbo Regione Carriere - Regione Cantalupo - Regione S. Ambrogio - Regione Mazzarini - Comune di Roccaverano confini con la provincia di Alessandria sulla destra fino alla Regione Seccatoio del Comune di Serole - Regione Pianelle - Regione Valle delle Vigne - Regione Marano fino alla Regione Bertone confini con la provincia di Savona.
3) Provincia di Cuneo: Dal Monte Granero lungo il confine francese sino a Monte Saccarello. Dal Monte Saccarello lungo il confine della provincia di Imperia per Ponte di Nava lungo il passo di Prale - Casale Caprauna - Caprauna - Rocca di Bozzaro Vignale - lungo il confine della provincia di Savona sino al confine della provincia di Asti. Lungo il confine con la provincia di Asti sino a Casale Enrichetta, di qui lungo il confine con la provincia di Torino fino a Cascina Braida lungo la provinciale di Carmagnola a Sommariva Bosco - Sanfrè lungo la strada sino a Bra di qui per la strada provinciale Bra-Cherasco sino al bivio per Pollenzo, indi lungo la strada provinciale alla frazione Pollenzo e di qui sino al ponte sul fiume Tanaro (Ponte di Pollenzo), di qui lungo la provinciale sino a La Morra lungo la strada provinciale La Morra - Narzole sino al ponte sul fiume Tanaro di Narzole fiume Tanaro fino a Bastia Mondovì ferrovia sino a Mondovì strada provinciale per Villanova-Mondovì - Pianfei ponte sul torrente Pesio torrente Pesio per Chiusa Pesio - strada da Chiusa Pesio - Peveragno Boves - stazione di Boves - Fontanelle - Borgo S. Dalmazzo strada per Narbona - Vignolo - Cervasca - S. Stefano - Caraglio Dronero, da Dronero lungo la strada per Morra - Busca - Costigliole - Saluzzo lungo la strada fino a Saluzzo - strada Saluzzo-Revello, da Revello ad Envie - Madonna dell'Oca - Barge - Bagnolo Piemonte fino a quota 372 nel confine con la provincia di Torino, lungo il confine con la provincia di Torino fino al Monte Granero sul confine francese.
4) Provincia di Torino: Dal confine con la provincia di Cuneo sulla strada Bagnolo - Bibiana Bricherasio - Cappella Moreri - S. Secondo di Pinerolo - Camussi - Ponte Palestro - SS 23 - Porte - Rio verso vetta Rocciacotello - confine comunale di S. Pietro Val Lemina - La Caserma - cascina Collino - Cascina Colotnbatta - strada Pinerolo - S. Pietro Val Lemina - S. Pietro Val Lemina Gerbido di Costagrande - Villa Cerruti - S. Lazzaro - Roletto - Frossasco Cascina Bianciotto - Località Borlera - Costa S. Sisto - frazione Tavernette - adiacenze Cappella S. Valeriano - Località Paschero - Cascina Sala - Località Ruata Lombarda - Cumiana - Giaveno - Località Meana frazione Grinetto - frazione Bertassi - S. Ambrogio di Torino - Ponte S.
Ambrogio - Villardora - Almese - frazione S. Mauro - frazione Milanere - SS 24 fino al bivio per Caselette - Caselette Grange di Brione - Brione Givoletto - Rivasacco - Giordanino - La Cassa - Truc. di Miola - Fiano Varisella - Vallo Torinese - frazione Monasterolo - Cafasse - Lanzo strada reg. Oviglia - Cascina Mutan - Benne -- provinciale per Conio Borgata Bellon - Conio - Case Ciuma - Rocca Canavese - Levone - Case Macchia - Chiagnotti - Cravero - Vignetta - Forno Canavese - Pratiglione Prascorsano - Braida - Sale - S. Colombano Belmonte - Cuorgné - Cascina Benone - Salto - Priacco - Borgiallo - Santuario di Piorà - Cintano Cantello - Villa - Muri aglio Cappella S. Antonio - Issiglio - Vistrorio Lugnacco - Pecco - Lago d'Akuce - Lessolo - Calea - Baio Dora - cavalcavia autostradale di Quassolo - Tavagnasco - Settimo Vittone - frazione Gien Nomaglio - Andrate - confine con la provincia di Vercelli sulla Andrate Donato.
5) Provincia di Vercelli: Strada provinciale di Montrigone per Borgosesia, Crevacuore, Pray Coggiola, Trivero, Pistolesa, Camandona, Andorno Micca, Tollegno, Pralungo Pollone, Sordevolo, Muzzano, Graglia, Netro, Donato, segue strada per Andrate (To) per terminare sulla stessa sul confine tra le province di Vercelli e Torino.
6) Provincia di Novara: Dalla Dogana di Piaggio Valmara lungo il confine svizzero fino a Punta Gnifetti, di qui lungo il confine con la provincia di Vercelli sino alla strada della Cremosina, quindi strada Cremosina sino a Pogno. Da Pogno strada per S. Maurizio, Alzo, Cesara, Nonio, Omegna. Da Omegna strada per Agrano, Armeno, Sovazza, Gignese, Vezzo, Levo, Baveno, Feriolo. Da Feriolo strada per Gravellona Toce. Da Gravellona Toce strada per Mergozzo e da questa località strada per Fondotoce. Da Fondotoce sponda occidentale del Lago Maggiore fino alla dogana di Piaggio Valmara considerato che i confini particolareggiati sopra descritti sono altresì riportati su carta planimetrica in scala 1:250.000, allegata alla presente deliberazione per farne parte integrante sentito il parere della Commissione consiliare competente delibera di approvare, ai sensi dell'art. 61 della legge regionale 17/10/1979, n.
60, la determinazione del confine regionale della zona faunistica delle Alpi, secondo la delimitazione particolareggiata descritta in premessa e secondo l'indicazione riportata sulla carta planimetrica in scala 1:250.000, allegata alla presente deliberazione per farne parte integrante.
La delimitazione del confine regionale della zona faunistica delle Alpi, di cui alla presente deliberazione, avrà efficacia dalla stagione venatoria 1983.
La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione a norma dell'art. 65 dello Statuto".
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
La deliberazione è approvata con 31 voti favorevoli, 4 contrari e 4 astensioni.


Argomento: Parchi e riserve

Ordine del giorno dei Consiglieri Mignone, Viglione e Bontempi relativo alla delimitazione della zona faunistica delle Alpi


PRESIDENTE

Vi do infine lettura dell'ordine del giorno presentato dai Consiglieri Mignone, Viglione e Bontempi relativo alla delimitazione della zona faunistica delle Alpi: "Il Consiglio regionale approvata la delimitazione della zona Alpi con propria deliberazione preso atto della provvisorietà di tale delimitazione che dovrà essere sottoposta a verifica sulla base delle risultanze della carta faunistica regionale e delle esperienze di gestione invita la Giunta regionale a verificare entro il 31/12/1982 la possibilità di un'ulteriore estensione della zona Alpi stessa alle aree suscettibili di essere sottoposte a tale disciplina, con particolare riferimento al Monferrato Casalese in contiguità territoriale con la zona nord della provincia di Asti ribadisce la validità di una politica venatoria intesa a disciplinare il regime di autogestione (zona Alpi e zone di gestione sociale) la maggior parte possibile del territorio regionale ed invita la Giunta regionale ad assumere in proposito tutte le opportune iniziative in particolare sollecita: 1) il pronto avvio della carta faunistica regionale, che è presupposto indispensabile di una corretta programmazione venatoria sul territorio 2) le opportune modifiche alla legge regionale n. 60/1979, che consentano un efficace avvio a partire dalla stagione venatoria 1983, dei nuovi regimi dei comparti alpini e delle zone di gestione sociale 3) la definizione del problema delle riserve di caccia, che dovranno essere abolite alla scadenza del gennaio 1983, con trasformazione in aziende faunistico-venatorie di quelle rispondenti ai requisiti previsti dalla legge".
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
L'ordine del giorno è approvato con 29 voti favorevoli e 10 astensioni.
Chiede ancora di parlare l'Assessore Simonelli. Ne ha facoltà.



SIMONELLI Claudio, Assessore all'urbanistica

Con riferimento alla protesta del Consigliere Marchini, poiché né io né il Consigliere eravamo in aula al momento della votazione, l'emendamento non ha potuto essere discusso.
Tuttavia, al di là del merito della questione, la Giunta si impegna a rivederlo nella prima seduta autunnale, quindi ne ridiscuteremo sulla base della verifica dei costi di costruzione.



MARCHINI Sergio

Prendo atto e ringrazio la Giunta.



PRESIDENTE

I nostri lavori sono così terminati. Auguro a tutti i presenti buone ferie.
Il Consiglio sarà convocato a domicilio nel mese di settembre.
La seduta è tolta.



(La seduta ha termine alle ore 15)



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