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Dettaglio seduta n.150 del 26/07/82 - Legislatura n. III - Sedute dal 9 giugno 1980 al 11 maggio 1985

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Argomento:


PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BENZI


Argomento: Assestamento di bilancio

Esame progetto di legge n. 241: "Assestamento al bilancio di previsione per l'anno 1982"


PRESIDENTE

La seduta è aperta.
Iniziamo con il punto quinto all'ordine del giorno che reca: Esame progetto di legge n. 241: "Assestamento al bilancio di previsione per l'anno 1982".
La parola al relatore, Consigliere Biazzi.



BIAZZI Guido, relatore

Signor Presidente, colleghi Consiglieri, questo assestamento ha un carattere tecnico.
Esso deriva dai risultati del rendiconto 1982, che abbiamo appena discusso, dal quale è emerso come non si siano trovate nuove risorse ed abbia il carattere di adeguamento contabile a quelle risultanze.
Si è trattato di aggiornare l'avanzo finanziario, il fondo di cassa, i residui attivi e i residui passivi, le impostazioni delle economie provenienti dai fondi statali a destinazione vincolata. L'avanzo finanziario passa da 34 miliardi a 161 miliardi.
La vera variazione di bilancio, se ci sarà per eventuali nuove risorse che si potranno realizzare nel corso dell'esercizio, assumerà l'aspetto di un vero e proprio assestamento.
Ovviamente questa decisione è rinviata alla ripresa autunnale. Sui documenti consegnati ai Gruppi sono state apportate delle modifiche, che hanno il carattere di variazioni obbligate. C'è stata una variazione di 6 miliardi, dovuta ad un errore materiale.
La seconda modifica concerne i 40 miliardi del fondo trasporti in base alle nuove disposizioni di legge.
Sono state preannunciate altre variazioni che riguardano il fondo di solidarietà trasferito dal Consiglio alla Giunta.
Altre variazioni di rilievo riguardano il contributo di circa 400 milioni al Teatro Regio, compensatisi all'interno dell'area della cultura.
Al capitolo 5849 sono stati reimpostati i fondi per fare fronte agli impegni nei confronti della legge sulla metropolitana torinese.
Questo è quanto la Commissione ha licenziato a maggioranza.



PRESIDENTE

La parola all'Assessore Testa.



TESTA Gianluigi, Assessore al bilancio

Il collega Biazzi ha già chiarito che questo assestamento è una proiezione dei documenti del rendiconto. All'assestamento vengono apportate, in sede di votazione di Consiglio, due note di variazione che desidero brevemente illustrare ai colleghi Consiglieri.
Le variazioni sono tecniche nel senso che sono variazioni compensative in entrate ed in uscite sui vari capitoli.
Vi è una modifica di 5 miliardi sul capitolo 2700 relativa ai mutui che derivano dalle nuove disposizioni legislative.
La terza variazione di rilievo riguarda il capitolo 2542 per il trasferimento del fondo di solidarietà dal Consiglio alla Giunta.
Per quanto riguarda le uscite i Consiglieri potranno vedere come siano tutte compensative all'interno della stessa area di attività.
Le più significative variazioni sono: al capitolo 5849 sono stati reimpostati 10 miliardi e 839 milioni per la metropolitana torinese nell'area 4 vi è una variazione interna di 20 miliardi al capitolo 11845 sono stati aggiunti 400 milioni sulla voce "Teatro Regio" anch'essi compensativi rispetto alle voci contenute nel settore della cultura.
La seconda è la più breve nota di variazione che viene presentata in Consiglio e riguarda i capitoli 10/20/30/40/50 e 60 del Consiglio per variazioni di alcune leggi e per le indennità e le spese.
Le variazioni che vengono presentate all'ultimo momento non alterano il quadro tecnico dell'assestamento che è stato presentato.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Brizio.



BRIZIO Gian Paolo

Questo assestamento è tecnico e tecnica è anche la nota di variazione ma proprio di qui nascono le nostre riserve ed il nostro giudizio negativo.
Siamo alla fine del primo semestre e non abbiamo avuto un aggiornamento sulla situazione di bilancio malgrado che ripetutamente l'Assessore l'abbia promesso in I Commissione.
Abbiamo avuto la situazione concernente l'utilizzazione dei residui fino al 6 luglio 1982, ma non abbiamo avuto la situazione al 30 giugno dell'andamento di bilancio necessaria per valutare se era possibile un assestamento non tecnico.
Constatiamo poi che non si tiene conto dei nostri rilievi, anzi, si va in senso opposto. Mi riferisco alle nostre osservazioni formulate in occasione dell'approvazione del bilancio del 1982.
Nella spesa corrente vediamo un aumento delle spese per il personale di oltre 4 miliardi e non ci risulta che si sia fatto uno sforzo per recuperarli con la riduzione di altre spese correnti.
La spesa per investimenti è trascurata e i mutui non potranno più essere utilizzati a tampone indefinitivamente, pena la mancanza di risorse liquide, pena l'impossibilità di avviare gli investimenti e l'aumento dei residui e delle reimpostazioni. Conseguentemente una fuga in avanti verso l'impegno ma non verso la spesa e un irrigidimento del bilancio sempre più marcato.
E' rimasto insoluto un problema e vorrei che l'Assessore Testa mi rispondesse.
Com'è possibile che la Giunta approvi convenzioni che impegnano miliardi (per esempio la convenzione con la Olivetti) senza un richiamo nel bilancio? In Commissione si è detto che questa convenzione è inserita nella legge finanziaria, manca però nel bilancio annuale e in quello pluriennale: quindi non c'è corrispondenza fra gli impegni legislativi e gli impegni di bilancio.
Non v'è alcuna iniziativa per la mobilitazione di risorse e i fabbisogni vengono scaricati sulla legge finanziaria, legge che punta all'impegno del 1983 e del 1984 per la copertura di impegni passati taluni dei quali risalgono al 1980, ad una fase preelettorale e non trovano copertura neanche nell'assestamento di bilancio e richiedono una successiva legge finanziaria. Qualche iniziativa doveva essere assunta con l'assestamento per il rilancio degli investimenti e per la copertura delle spese già avviate.
Non c'è stata neanche la volontà di revisionare le spese, di ridurre una parte di quelle correnti secondo le indicazioni emerse in Consiglio e di spingere nel settore degli investimenti. Capisco che è difficile prendere iniziative di fronte alla scarsità di risorse, l'inazione finanziaria non è accettabile e, proprio perché siamo di fronte ad un assestamento tecnico, ci dichiariamo insoddisfatti perché non di un assestamento tecnico avevamo bisogno, ma di un assestamento del bilancio che tenesse conto dei nostri rilievi politici.



PRESIDENTE

La parola ancora all'Assessore Testa.



TESTA Gianluigi, Assessore al bilancio

Vorrei innanzitutto chiarire al collega Brizio il significato dei tre documenti: l'assestamento, la legge finanziaria e la nota di variazione che è già stata preannunciata.
Le ragioni per cui l'assestamento è solamente tecnico risiedono nel ritardo con cui è stato approvato il bilancio 1982, ritardo di cui non abbiamo nessuna responsabilità in quanto le norme sulla finanza regionale sono state emanate molto tardi. Non è pensabile che un bilancio che vada in funzione il 10 giugno abbia un assestamento politico con una serie di scelte diverse il 15 o il 25 luglio perché il bilancio non ha ancora ottenuto quegli elementi che consentono di presentarne un primo consuntivo.
Il Consigliere Brizio, se avessi presentato il vero assestamento in questa sede, avrebbe potuto facilmente chiedersi come poteva l'Assessore, avendo approvato il bilancio a giugno, presentarsi il 25 luglio con un assestamento.
Il documento è tecnico perché abbiamo preso atto dei risultati del rendiconto, abbiamo sbloccato una serie di pagamenti e questo era doveroso perché è la legge stessa che ce lo impone. Era però materialmente impossibile fare delle scelte non essendovi stato il tempo materiale per poter valutare il livello di spesa, il bilancio 1982 e, quindi, le eventuali variazioni.
La nota di variazione diventerà quindi il documento politico fondamentale e sarà portata in Consiglio in autunno, non appena si sarà verificato il grado di spesa del bilancio 1982.
Il Consigliere Brizio osserva che non si tiene conto dei rilievi che sono stati fatti, ma non è vero perché in genere se ne tiene conto soprattutto se provengono dal Consigliere Brizio e si cerca di applicarli nei bilanci successivi come si è fatto per i mutui.
Ovviamente non si può tener conto dei rilievi che partono da un'ottica diversa da quella che segue la maggioranza: questo mi sembra evidente e fa parte della dialettica fra maggioranza ed opposizione.
Quando però i rilievi sono compatibili rispetto alle scelte politiche della maggioranza, sempre se ne è tenuto conto.
Sulle spese correnti abbiamo fatto un taglio notevole, semmai l'osservazione da farsi è opposta e cioè in sede di assestamento non modifichiamo le spese correnti se non per quelle spese del personale legate al rinnovo contrattuale.
Abbiamo previsto le somme necessarie per erogare eventuali anticipazioni o comunque somme che dovessero derivare dal nuovo contratto nazionale.
Va inoltre precisato che le convenzioni sono uno strumento programmatico. Una deliberazione di convenzione è una delibera che programma un determinato indirizzo della Giunta relativamente ad un certo settore..



BRIZIO Gian Paolo

Ma questo significa dei miliardi.



TESTA Gianluigi, Assessore al bilancio

Li indica in senso programmatico. I miliardi diventano effettivi quando sono contenuti all'interno del bilancio o nella legge finanziaria strumenti che consentono di passare da un fatto programmatico ad un fatto operativo.
Va anche tenuto presente che all'interno dei capitoli di bilancio nella spesa corrente ci sono alcune voci su cui è possibile attingere.
Questo documento è eminentemente tecnico, non contiene delle rilevanti scelte politiche, quindi ritengo sia sufficiente quanto ho detto.



PRESIDENTE

Non essendovi altri interventi passiamo alla votazione dell'articolato del progetto di legge n. 241.
Art. 1 "Nel bilancio di previsione per l'anno finanziario 1982, sono introdotti, ai sensi dell'art. 43, terzo comma, della legge regionale 29/12/1981, n. 55, gli aggiornamenti e le variazioni allo stato di previsione dell'entrata e allo stato di previsione della spesa riportati nelle parti seconda, terza, quarta e quinta di cui la presente legge si compone".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 41 hanno risposto SI 23 Consiglieri hanno risposto NO 18 Consiglieri L'art. 1 è approvato.
Art. 2 "Il fondo di riserva di cassa di cui all'art. 40 della legge regionale 29/12/1981, n. 55, destinato a far fronte al maggior fabbisogno di cassa che si manifesti nell'ulteriore corso dell'esercizio finanziario 1982 sui singoli capitoli di spesa, è determinato in L. 21.405.937.839 ed è iscritto al capitolo n. 12900".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 41 hanno risposto SI 23 Consiglieri hanno risposto NO 18 Consiglieri L'art. 2 è approvato.
Art. 3 "E' approvato l'assestamento del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1982 dell'Azienda regionale per la gestione della Tenuta 'La Mandria' di cui alla parte sesta della presente legge".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 41 hanno risposto SI 23 Consiglieri hanno risposto NO 18 Consiglieri L'art. 3 è approvato.
Art. 4 "A parziale modificazione ed integrazione dell'art. 12 della legge regionale 2/6/1982, n. 12, è autorizzata la contrazione di mutui per un importo complessivo di 193.000 milioni.
Agli oneri derivanti dall'ammortamento dei mutui di cui al presente articolo previsti in 1.959 milioni per l'anno finanziario 1982 e in 41.100 milioni per l'anno finanziario 1983 e successivi si provvede: per l'anno finanziario 1982 con le disponibilità iscritte in corrispondenza dei capitoli n. 13070 e n. 13080 del bilancio per l'anno finanziario 1982 nella rispettiva misura di 1.800 milioni e 159 milioni e per gli anni finanziari 1983 e successivi con le somme che sono iscritte nell'ambito delle disponibilità esistenti alla voce 'Oneri non ripartibili' del bilancio pluriennale 1982-1984.
Le spese al cui finanziamento è possibile provvedere mediante l'assunzione dei mutui sono quelle iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1982, sui capitoli numero: 1000 - 1020 - 1060 - 1680 - 1790 - 2120 2190 - 2680 - 2690 - 2720 2735 - 2775 - 2906 - 2913 - 2936 - 2966 - 3005 - 3020 - 3030 - 3125 3140 3170 - 3220 - 3435 - 3450 - 3460 - 3480 - 3552 - 3560 - 3581 3586 - 3621 3630 - 3650 - 3840 - 3881 - 4260 - 4285 - 4343 - 4346 4353 - 4365 - 4410 4435 - 4455 - 4485 - 4505 - 4545 - 5001 - 5010 5025 - 5030 - 5165 - 5175 5200 - 5205 - 5280 - 5285 - 5300 - 5365 5370 - 5380 - 5385 - 5386 - 5616 5640 - 5663 - 5680 - 5750 - 5755 5820 - 5849 - 6005 - 6010 - 6015 - 6020 6025 - 7110 - 7117 - 7140 7170 - 7250 - 7260 - 7590 - 7611 - 7745 - 7755 7760 - 7770 - 7780 7800 - 8370 - 8380 - 8450 - 8465 - 8466 - 8480 - 8530 8560 - 8600 8610 - 8900 - 8920 - 8930 - 8960 - 8995 - 9100 - 9130 - 9150 9180 9300 - 9302 - 9406 - 10110 - 10760 - 11165 - 11500 - 11505 - 11695 11730 - 11765 - 11785 - 12600 - 12602 - 12760".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 41 hanno risposto SI 23 Consiglieri hanno risposto NO 18 Consiglieri L'art. 4 è approvato.
Art. 5 "La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 45 dello Statuto".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 41 hanno risposto SI 23 Consiglieri hanno risposto NO 18 Consiglieri L'art. 5 è approvato.
Passiamo alla votazione dell'intero testo di legge.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 41 hanno risposto SI 23 Consiglieri hanno risposto NO 18 Consiglieri L'intero testo di legge è approvato.


Argomento: Bilanci consuntivi (generale e del Consiglio Regionale)

Esame del rendiconto spese 1981 del Consiglio regionale


PRESIDENTE

Il punto diciassettesimo all'ordine del giorno reca: "Esame del rendiconto spese 1981 del Consiglio regionale".
Chiedo l'inversione dell'ordine dei lavori e di passare all'esame di questo punto. Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
E' approvato all'unanimità dei 41 Consiglieri presenti in aula.
La parola al Consigliere Biazzi.



BIAZZI Guido

Signor Presidente, colleghi Consiglieri, il rendiconto delle spese del Consiglio regionale è stato approvato all'unanimità da parte della Commissione. Chiedo che sia data per letta la relazione.
Propongo però una modifica al testo della delibera che è a mano dei Consiglieri nella quale si dovrebbe precisare che alla stessa è allegato il bilancio del fondo di previdenza e di solidarietà e le note riepilogative presentate dai Gruppi consiliari circa l'utilizzazione dei fondi loro erogati nell'anno 1981.
Questi adempimenti sono previsti dalla legge.
La Commissione, riscontrando un'elevata consistenza di residui passivi a fine esercizio, fa voti perché l'Ufficio di Presidenza cerchi di ridurre al massimo queste somme impegnate e non spese.
La Commissione ha messo in evidenza che ci sono residui passivi di spese correnti che si riferiscono al 1979! La modifica al testo della deliberazione a mano dei Consiglieri è la seguente: "Prende atto che a tale rendiconto sono allegati: il bilancio del fondo di previdenza e di solidarietà per il 1981, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 12/6/1978, n. 32 le note riepilogative presentate dai Gruppi consiliari circa l'utilizzazione dei fondi loro erogati nell'anno 1981 ai sensi dell'art.3 della legge regionale 9/12/1980, n. 77".



PRESIDENTE

Pongo in votazione tale emendamento.
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
E' approvato all'unanimità dei 41 Consiglieri presenti in aula.
Pongo ora in votazione il testo della deliberazione.
Ve ne do lettura: "Il Consiglio regionale visto il D.P.R. 3/12/1970, n. 1171, relativo al coordinamento del sistema di classificazione delle entrate e delle spese delle Regioni a Statuto ordinario, con le norme della legge 1/3/1964, n. 62 vista la legge 6/12/1973, n. 853, recante norme sull'autonomia contabile e funzionale dei Consigli regionali delle Regioni a Statuto ordinario considerato che l'art. 5 delle predette norme stabilisce che la 'Presidenza del Consiglio regionale sottopone all'assemblea consiliare secondo le norme previste dal Regolamento interno di questa, apposita rendicontazione delle spese. Le correlative risultanze finali sono incluse nel rendiconto generale della Regione'; vista la legge regionale 29/12/1981, n. 55, 'Norme di contabilità regionale' visto il Regolamento per l'autonomia funzionale e contabile del Consiglio regionale, in attuazione della legge 6/12/1973, n. 853, ed in particolare l'art. 3 che detta le norme sull'approvazione del rendiconto vista la deliberazione n. 222/82 datata 16/3/1982 con cui l'Ufficio di Presidenza ha predisposto il rendiconto delle spese relative all'esercizio finanziario 1981 sia per quanto riguarda la gestione dei residui passivi alla chiusura dell'anno 1980 sia per quanto riguarda la gestione di competenza dell'esercizio 1981 visto il parere della I Commissione consiliare permanente, la quale riferisce altresì sulla situazione delle spese per l'attività e l'affermazione dei valori della Resistenza e dei principi della Costituzione repubblicana (legge regionale 22/1/1976, n. 7) e sulla situazione al 31/12/1981 dei fondi di previdenza e di solidarietà, di cui alla legge 30/10/1972, n. 11, allegata al rendiconto di cui sopra approva il rendiconto delle spese del Consiglio regionale per l'anno 1981 presentato dall'Ufficio di Presidenza nelle seguenti risultanze finali.
Attività Fondo cassa all'1/1/1981 923.739.103 Somme messe a disposizione dalla Giunta 5.074.000.000 Interessi attivi 135.278.571 Entrate diverse 7.409.218 Partite di giro 487.582.091 Totale 6.628.008.983 Passività Somme pagate in competenza 3.625.924.644 Somme pagate sui residui 85.248.079 Partite di giro 487.581.276 Versamenti alla Giunta regionale 616.109.131 Residui passivi Al 31/12/1981 1.005.489.311 Economie di spesa 607.656.542 Totale 6.628.008.983 Prende atto che a tale rendiconto sono allegati: il bilancio del fondo di previdenza e di solidarietà per il 1981, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 1216/1978, n. 32 le note riepilogative presentate dai Gruppi consiliari circa l'utilizzazione dei fondi loro erogati nell'anno 1981 ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 9/12/1980, n. 77".
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
La deliberazione è approvata all'unanimità dei 41 Consiglieri presenti in aula.


Argomento: Protezione della natura (fauna, flora, minerali, vigilanza, ecc.)

Esame progetti di legge n. 158 e n. 168: "Norme per la conservazione del patrimonio naturale e dell'assetto ambientale" (seguito)


PRESIDENTE

Proseguiamo ora l'esame dei progetti di legge n. 158 e n. 168: "Norme per la conservazione del patrimonio naturale e dell'assetto ambientale", di cui al punto terzo all'ordine del giorno.
In merito all'art. 11, rimasto in sospeso, l'Assessore Salerno ha presentato un emendamento all'emendamento n. 5 del Consigliere Bruciamacchie: il terzo comma è sostituito dal seguente: "I Comuni, sentite le Comunità montane, individuano entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, in prima applicazione della legge, percorsi a fini turistici e sportivi, opportunamente segnalati anche in deroga a quanto disposto dai commi primo e secondo del presente articolo".
La parola al Consigliere Chiabrando.



CHIABRANDO Mauro

Ritengo che debba scriversi: "in deroga a quanto disposto dai comuni".



MARCHINI Sergio

Rilevo che non è possibile ipotizzare una potestà concorrente dei Comuni e delle Comunità montane. Il potere di indicare i percorsi alternativi o è delle Comunità o dei Comuni.
Se è dei Comuni non compresi in Comunità montane, va specificato.



GENOVESE Piero Arturo

La decisione entro 180 giorni o entro una diversa data può essere valida in sede di prima applicazione della legge, ma sul piano generale non ha significato perché se i Comuni o le Comunità non decidono entro 180 giorni, non potranno decidere più.



BONTEMPI Rinaldo

Nelle leggi generalmente stabiliamo delle norme ordinatorie anche in termini temporali perché entro quella data tutti si mettano in regola.
Non decade, entro quel termine, la facoltà del Comune di stabilire i percorsi.
C'è l'esigenza del coordinamento delle Comunità montane. Propongo di sostituire le parole "su indicazione" con le parole "di coordinamento". Mi pare la formula migliore per impedire che una strada abbia regolamentazioni diverse.



SALERNO Gabriele, Assessore alla tutela ambientale

Il testo del Comune potrebbe essere: "I Comuni, d'intesa con le Comunità montane, individuano entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge percorsi a fini turistici e sportivi."



VIGLIONE Aldo

Non porrei la questione dei termini come una questione essenziale. Non c'è legge che non abbia un termine breve o lungo e non c'è legge che non fondi piuttosto sull'osservanza, sulla responsabilità di chi è chiamato ad adempiere, piuttosto che ad un vincolo di natura imperativa. Per questo si parla sempre di termine ordinatorio, perché si ritiene che vale di più la responsabilità e la coscienza del cittadino o dell'ente, che non i termini imperativi.
E' stabilito che un atto si deve compiere entro un determinato termine.
Spetta a chi deve compierlo la responsabilità di compierlo e chi non lo compie violerà la legge.



MARCHINI Sergio

I colleghi che hanno predisposto l'emendamento con l'indicazione del termine avevano un obiettivo politico ben preciso. Poiché conveniamo sul principio della non agibilità di quei sentieri da parte dei fuoristrada e sul fatto che quel tipo di sport possa essere praticato non possiamo, dopo aver normato la tutela del patrimonio forestale, non preoccuparci dell'altro obiettivo che ci siamo posti e cioè che lo sport dei fuoristrada possa essere attuato.
Passati i 180 giorni senza che sia stata data la prima indicazione dei percorsi fuoristrada il problema torna alla Regione. Qualora in tutta la Regione non si potesse più fare il trial perché i Comuni non hanno ritenuto di individuare i percorsi, gli Assessorati allo sport e all'ambiente si devono porre il problema se sia opportuno introdurre alla legge una modifica che faccia intervenire d'imperio la Regione per assicurare l'esercizio di quello sport. Il termine di 180 giorni per una prima indicazione deve essere messo per verificare se esiste la disponibilità dei Comuni a ricercare percorsi suscettibili di attività da parte dei trialisti.
Se la Regione si pone il problema dello sport del fuoristrada, deve garantire che lo sport si possa fare nelle condizioni che sarà opportuno determinare.
Siano pure i Comuni a farlo, ma passati i 180 giorni, se i Comuni non fanno le indicazioni di percorsi, il problema deve ritornare in Consiglio.



CHIABRANDO Mauro

Prendiamo atto dello sforzo che è stato fatto per migliorare questo articolo.
Noi però rimaniamo all'impostazione originale e cioè che con la legge poniamo un divieto totale ed assoluto e diamo la facoltà ai Comuni, sentite le Comunità montane, di concedere i percorsi.



MARCHINI Sergio

Ritiro l'emendamento da me proposto.
Nel prendere atto altresì che l'emendamento predisposto fa propria la nostra preoccupazione di chiarire l'esistenza del divieto generalizzato votiamo a favore dell'emendamento presentato dalla maggioranza.



PRESIDENTE

Vengono inoltre ritirati gli emendamenti nn. 1, 2 e 4.
Pongo ora in votazione l'emendamento n. 5 presentato dal Consigliere Bruciamacchie unitamente all'emendamento presentato dall'Assessore Salerno.
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
E' approvato.
Pongo in votazione l'art. 11 nel testo modificato.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 42 hanno risposto SI 24 Consiglieri hanno risposto NO 17 Consiglieri si è astenuto 1 Consigliere L'art. 11 è approvato.



PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE PICCO



PRESIDENTE

Proseguiamo l'esame dell'articolato.
Art. 12 (Recupero aree degradate) "La Regione interviene per il recupero e la valorizzazione di aree degradate, a fini di fruizione pubblica.
In tal senso la Regione: a) promuove e coordina con i Comprensori, sulla base di richieste o programmi di Comuni e Comunità montane gli interventi per l'individuazione delle aree degradate b) promuove studi e ricerche sulle tecniche e sui metodi di recupero ambientale anche attraverso interventi a carattere sperimentale c) concede a Comuni e Comunità montane che ne facciano domanda entro il 31 marzo di ogni anno, dietro presentazione di progetto in accordo con gli strumenti urbanistici vigenti e conforme agli indirizzi della presente legge, contributi in conto capitale fino al 90% della spesa ritenuta ammissibile.
L'ente richiedente per accedere al contributo è tenuto ad attestare la disponibilità a qualunque titolo dell'area per almeno 25 anni nonché la sua destinazione a zona verde di uso pubblico".
Il Gruppo PLI ha presentato il seguente emendamento: al primo comma, le parole da "a.. ." a"...pubblica" sono soppresse.
La parola all'Assessore Salerno.



SALERNO Gabriele, Assessore alla tutela ambientale

La Giunta accoglie l'emendamento affinché l'ultimo comma venga sostituito con l'emendamento presentato dal Consigliere Bruciamacchie.



PRESIDENTE

Pongo in votazione tale emendamento.
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
E' approvato.
Vi è ancora un emendamento presentato dal Gruppo PLI: l'intero ultimo comma è soppresso.
La parola al Consigliere Marchini.



MARCHINI Sergio

Ritiro l'emendamento all'ultimo comma ritenendo congruo quello proposto dalla maggioranza e suggerisco che in sede di stesura definitiva si valuti l'opportunità di trovare una formula meno vincolante della previsione degli strumenti urbanistici, perché altrimenti rischiamo di non poter gestire la legge.
In questo senso ritiriamo il nostro emendamento.



PRESIDENTE

Esaminiamo allora l'emendamento presentato dal Consigliere Bruciamacchie: l'ultimo comma è così sostituito: "L'ente richiedente, per accedere al contributo, è tenuto ad attestare la destinazione dell'area, negli strumenti urbanistici, a verde pubblico privato o agricolo".
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
L'emendamento è approvato.
Pongo in votazione l'art. 12 nel testo modificato.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 38 hanno risposto SI 37 Consiglieri ha risposto NO 1 Consigliere L'art. 12 è approvato.
Titolo III Capo I Tutela della flora spontanea Art. 13 (Cotica erbosa superficiale) "La cotica erbosa e la lettiera nonché lo strato superficiale dei terreni non possono essere asportati, trasportati e commerciati.
Sono ammesse operazioni di prelievo solo nei casi direttamente connessi con le pratiche colturali e di miglioramento fondiario e nel caso di opere edificatorie o di urbanizzazione nel rispetto delle norme vigenti.
La disciplina di cui al presente articolo non si applica ai terreni destinati a vivai".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 38 hanno risposto SI 37 Consiglieri ha risposto NO 1 Consigliere L'art. 13 è approvato.
Art. 14 (Vegetazione erbacea ed arbustiva) "La vegetazione spontanea prodottasi nei laghi, nelle paludi e nei terreni di ripa soggetti a periodiche sommersioni non può essere danneggiata o distrutta. Nel caso in cui il suo sviluppo eccessivo comporti l'alterazione dell'equilibrio della biocenosi, nonché l'alterazione del regolare deflusso delle acque, i Comuni e le Province promuovono o autorizzano il taglio o lo sfoltimento della vegetazione".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 38 hanno risposto SI 37 Consiglieri ha risposto NO 1 Consigliere L'art. 14 è approvato.
Art. 15 (Protezione della flora) "Il Presidente della Giunta regionale, sentito il Comitato Consultivo regionale di cui all'art. 34, predispone con proprio decreto l'elenco delle specie vegetali a protezione assoluta delle quali sono vietate la raccolta l'asportazione, il danneggiamento, la detenzione di parti, nonché il commercio tanto allo stato fresco che secco, salvo quanto disposto dall'art. 33.
Per ogni specie non inclusa negli elenchi di cui ai commi precedenti è consentita la raccolta giornaliera di cinque esemplari per persona, senza estirpazione degli organi sotterranei.
Da tale divieto sono escluse le specie commestibili più comunemente consumate.
Sono fatte salve le disposizioni previste per i parchi e le oasi di protezione nel territorio regionale.
L'elenco delle specie a protezione assoluta nonché i limiti di cui al presente articolo sono resi noti a mezzo al manifesti da affiggersi agli albi pretori dei Comuni e di cartelli posti nelle zone a maggior afflusso turistico".
Il Gruppo D.C. ha presentato il seguente emendamento: al terzo comma, dopo la parola "consumate" sono aggiunte le seguenti: "individuate dalle Comunità montane e dai Comuni competenti in appositi elenchi".
La parola al Consigliere Lombardi.



LOMBARDI Emilio

Il nostro emendamento intende dare certezza agli eventuali raccoglitori delle "specie commestibili più comunemente consumate".
Vorrei che mi si spiegasse il significato.
I cittadini devono poter raccogliere specie senza incorrere in eventuali penalità che guardie ecologiche particolarmente sensibili o particolarmente attente potrebbero elevare.
Ci sembra opportuno segnalare e stabilire le specie commestibili.



SALERNO Gabriele, Assessore alla tutela ambientale

La Giunta respinge l'emendamento.



PRESIDENTE

Pongo in votazione tale emendamento.
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
E' respinto.
Pongo in votazione l'art. 15 nel testo originario.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 36 hanno risposto SI 22 Consiglieri si sono astenuti 14 Consiglieri L'art. 15 è approvato.
Art. 16 (Sfalcio dei prati ed utilizzazione dei pascoli) "I divieti ed i limiti di cui al precedente articolo non si applicano nel caso di sfalcio a scopo di fienagione, di pascolo e di ogni altra operazione agro - silvo - pastorale effettuata o fatta effettuare dal proprietario del fondo o dall'avente diritto su di esso.
La Giunta regionale, con propria deliberazione, sentito il Comitato Consultivo di cui all'art. 34, può interdire temporaneamente le attività di cui sopra con riferimento alle specie protette bisognose di particolare tutela, assegnando un equo indennizzo al proprietario od all'avente diritto".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 36 hanno risposto SI 22 Consiglieri si sono astenuti 14 Consiglieri L'art. 16 è approvato.
Art. 17 (Piante officinali spontanee) "La raccolta e la detenzione delle piante officinali spontanee di cui al R.D. 26/5/1932, n. 772, non incluse nell'elenco di cui al primo comma dell'art. 15, è soggetta alle disposizioni della legge 6/1/1931, n. 99 previa autorizzazione del Presidente della Comunità montana o del Sindaco per i territori non classificati montani, competenti per territorio e nei quantitativi indicati nel Regio Decreto di cui sopra".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 36 hanno risposto SI 22 Consiglieri si sono astenuti 14 Consiglieri L'art. 17 è approvato.
Art. 18 (Incentivazione delle coltivazioni delle specie protette) "La Regione, per favorire l'economia montana, promuove la coltivazione delle specie protette di cui al primo comma dell'art. 15, aventi interesse commerciale; a tal fine: a) favorisce studi, ricerche e divulgazioni in merito alle piante protette ed alla loro coltivazione nonché per produzione e conservazione delle sementi b) può, sentito il Comitato Consultivo, stipulare convenzioni con privati, istituti od enti per la produzione di sementi di specie protette c) sulla base di programmi predisposti dalle Comunità montane, concede contributi, nel limite massimo dell'80 % della spesa ritenuta ammissibile per opere di primo impianto.
Le domande per i contributi debbono essere presentate dagli interessati alle Comunità montane entro il 31 gennaio di ogni anno, indicando la località, la superficie e le caratteristiche dell'impianto nonché i lavori che si intendono effettuare e le specie da coltivare.
Dette domande debbono essere trasmesse alla Giunta regionale entro il 31 marzo dello stesso anno.
Le Comunità montane sono tenute a valutare la rispondenza dei dati forniti dal coltivatore nonché a verificare l'attuazione dell'impianto avvalendosi eventualmente della collaborazione dei Servizi forestazione ed economia montana.
Le Comunità stesse sono tenute a fornire annualmente alla Regione una relazione circa gli sviluppi di tale attività".
Il Gruppo PLI ha presentato il seguente emendamento: al terzo comma, alle parole "Giunta regionale" sono aggiunte di seguito le parole: "con parere motivato".
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
L'emendamento è approvato.
Pongo in votazione l'art. 18 nel testo modificato.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 36 hanno risposto SI 36 Consiglieri L'art. 18 è approvato.
Capo II Raccolta dei prodotti del sottobosco Art. 19 (Prodotti del sottobosco) "Ai fini della presente legge sono considerati prodotti del sottobosco: a) i funghi epigei, anche non commestibili b) i funghi ipogei (tartufi) c) i muschi d) le fragole e) i lamponi f) i mirtilli g) le bacche di ginepro".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 36 hanno risposto SI 36 Consiglieri L'art. 19 è approvato.
Art. 20 (Raccolta dei prodotti del sottobosco) "La raccolta dei prodotti del sottobosco sottoelencati è consentita per una quantità giornaliera ed individuale nei seguenti limiti: Funghi: a) le specie Boletus reticulatus, Boletus edulis, Boletus aereus Boletus pinicola, Amanita caesarea, fino ad un massimo di 15 esemplari complessivamente b) le altre specie fino ad un massimo di 30 esemplari complessivamente oltre agli esemplari di cui alla lettera a) c) la specie Armillaria mellea (chiodini o famigliola buona) senza limite di raccolta.
Muschi: kg 0,300 Fragole: kg 0,500 Lamponi: kg 1,00 Mirtilli: kg 1,00 Bacche di ginepro: kg 0,200.
I quantitativi di cui al primo comma possono essere modificati, con deliberazione della Giunta regionale e sentito il Comitato Consultivo di cui all'art. 34, in relazione a situazioni locali o all'andamento stagionale".
Il Gruppo D.C. ha presentato il seguente emendamento: al primo comma, lettera b), il numero "30" è sostituito dal numero "15".
La parola al Consigliere Lombardi.



LOMBARDI Emilio

Abbiamo proposto di ridurre la raccolta dei funghi a 15 esemplari non appartenenti alle specie più pregiate perché 30 funghi pesano più di due chilogrammi.
Non è un emendamento politico ma tecnico e di una certa rilevanza.



SALERNO Gabriele, Assessore alla tutela ambientale

Propongo di sostituire "30" con "20".



PRESIDENTE

Pongo in votazione tale emendamento con la modifica proposta dall'Assessore Salerno. Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
E' approvato.
Vi è ancora un emendamento proposto dal Gruppo D.C.: all'ultimo comma, dopo le parole "in relazione a" è aggiunta la parola "contingenti".
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
L'emendamento è approvato.
Infine, il Gruppo D.C. presenta il seguente emendamento: dopo il primo comma è aggiunto il seguente nuovo comma: "La raccolta di cui al comma precedente può essere vietata dal proprietario o possessore del fondo, a qualunque titolo, con l'apposizione di cartelli indicatori visibili l'uno dall'altro".
La parola al Consigliere Chiabrando.



CHIABRANDO Mauro

Con questo emendamento si intende dare maggiore chiarezza a quanto è contenuto all'art. 22.



SALERNO Gabriele, Assessore alla tutela ambientale

Riteniamo che sia più opportuno normare questa materia nell'art. 22.
L'emendamento non è accolto.



BRUCIAMACCHIE Mario

Infatti l'ultimo paragrafo dell'art. 22 richiama quanto disposto dal Codice Civile.



CHIABRANDO Mauro

Votiamo ugualmente a favore di questo articolo perché sono stati accolti due emendamenti nostri e dichiariamo che il problema verrà esaminato in seguito.
Ritiriamo il nostro emendamento.



PRESIDENTE

Pongo in votazione l'art. 20 nel testo modificato.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 36 hanno risposto SI 36 Consiglieri L'art. 20 è approvato.
Art. 21 (Attribuzioni ai Comuni ed alle Comunità montane) "Le Comunità montane ovvero i Comuni nelle zone non classificate montane, nell'ambito delle norme previste dai precedenti articoli e dal regolamento - tipo che il Consiglio regionale può emanare, possono: a) delimitare zone a vocazione fungina b) individuare, in accordo con istituti di ricerca, campi di sperimentazione per la coltivazione dei funghi c) stabilire tempi e modi per l'esercizio della raccolta con propri regolamenti e secondo i principi della presente legge d) indicare, lungo le strade di accesso ai boschi, luoghi da adibire a sosta per gli autoveicoli e) istituire centri di controllo micologico".
Il Gruppo D.C. presenta il seguente emendamento: al primo comma, dopo la parola "previste", le parole "dai precedenti articoli" sono soppresse e sostituite con le parole "dalla presente legge".
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
L'emendamento è approvato.
Il Gruppo D.C. presenta ancora il seguente emendamento: al primo comma, dopo la parola "regionale", le parole "può emanare possono" sono soppresse e sostituite dalle seguenti: "emana entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, provvedono a".
La parola al Consigliere Chiabrando.



CHIABRANDO Mauro

Con questo emendamento si obbliga il Consiglio regionale ad emanare direttive ai Comuni :d alle Comunità montane di carattere generale entro 180 giorni in modo che possano approvare i regolamenti in modo omogeneo.



SALERNO Gabriele, Assessore alla tutela ambientale

L'emendamento non è accolto.



PRESIDENTE

Pongo in votazione tale emendamento.
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
E' respinto.
Il Gruppo D.C. presenta il seguente emendamento: alla lettera c), le parole "e secondo i principi della presente legge" sono soppresse.
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
L'emendamento è approvato.
Infine, i Consiglieri Bruciamacchie e Chiabrando presentano il seguente emendamento: alla lettera c) del primo comma, dopo la parola "stabilire" vengono soppresse le parole "tempi e modi" e sostituite con "criteri, modalità e limiti".
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
L'emendamento è approvato.
Pongo in votazione l'art. 21 nel testo modificato.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 36 hanno risposto SI 36 Consiglieri L'art. 21 è approvato.
Art. 22 (Istituzione del tesserino per la raccolta dei funghi) "La raccolta dei funghi è consentita previo rilascio di un tesserino da parte della Comunità montana nel cui territorio essa si svolge, ovvero del Comune nelle zone non classificate montane.
Il tesserino per la raccolta dei funghi è personale; ha validità per l'anno solare in corso, ovvero settimanale o giornaliero.
Per il suo rilascio è richiesto il versamento delle somme che saranno stabilite annualmente con deliberazione della Giunta regionale.
Le risorse finanziarie introitate dalle Comunità montane e dai Comuni in base al disposto del comma precedente, sono ripartite per il 70 % tra i proprietari, i possessori o conduttori del fondo boschivo, che ne abbiano fatto domanda entro il 31 dicembre di ogni anno e sempre che siano stati effettuati gli interventi necessari alla cura ed alla buona tenuta del fondo.
Il riparto avviene assegnando per ogni fondo una quota proporzionale alla superficie di esso, desunta da idonea dichiarazione allegata all'istanza.
Sono salvi i diritti dei possessori o conduttori del fondo a norma delle leggi vigenti; per tali effetti la somma assegnata si considera frutto del fondo.
Il rimanente 30 % viene utilizzato per la gestione della presente legge.
Nelle zone eventualmente delimitate ai sensi dell'art. 21, lettera a) le Comunità montane o i Comuni per le zone non classificate montane possono riservare una quota fino al 90 % da assegnare ai terreni in dette zone compresi.
La quota rimanente del 10%, in tali casi, confluisce nella quota parte del 30% di cui al precedente settimo comma.
Le disposizioni di cui sopra non si applicano per la ricerca nei terreni sui quali sia vietato l'accesso ai sensi dell'art. 841 e seguenti del Codice Civile; dell'apposizione del divieto deve essere data contestuale comunicazione alle Comunità montane o al Comune nelle zone non classificate montane".
Il Consigliere Bruciamacchie presenta il seguente emendamento: l'intero articolo è sostituito dal seguente: "La raccolta dei funghi è consentita previo rilascio di un tesserino da parte della Comunità montana nel cui territorio essa si svolge. Il numero dei tesserini da rilasciare è stabilito dalle Comunità montane in relazione alla superficie boschiva del territorio di loro competenza.
I Comuni non classificati montani possono avvalersi del disposto di cui al primo comma.
Il tesserino per la raccolta dei funghi è personale; ha validità per l'anno solare in corso, ovvero settimanale o giornaliera.
Per il suo rilascio è richiesto il versamento delle somme che saranno stabilite annualmente dalle Comunità montane entro il limite massimo determinato annualmente con deliberazione della Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare.
Le risorse finanziarie introitate dalle Comunità montane e dai Comuni in forza del comma precedente, possono essere destinate: a) ad opere di tutela ambientale e di miglioramento dei fondi b) ai proprietari, possessori o conduttori dei fondi boschivi, sempre che siano stati effettuati gli interventi necessari alla cura ed alla buona tenuta del fondo.
Nelle zone eventualmente delimitate ai sensi dell'art. 21, lettera a) le Comunità montane o i Comuni per le zone non classificate montane riservano tali somme ai proprietari, possessori o conduttori dei fondi boschivi.
Le disposizioni del comma quinto, lettere a) e b), non si applicano nei terreni sui quali sia vietato l'accesso ai sensi dell'art. 841 e seguenti del Codice Civile; dell'apposizione del divieto deve essere data contestuale comunicazione alle Comunità montane o al Comune nelle zone non classificate montane, agli effetti del presente articolo".
La parola al Consigliere Chiabrando.



CHIABRANDO Mauro

Questo è l'articolo più discusso e più elaborato in sede di Commissione.
Il testo originario prevedeva un meccanismo difficile per il versamento delle quote dei tesserini e di spesa. E' stata accolta la nostra osservazione e il nuovo testo ha un'impostazione molto più semplice e più facile da attuare.
Ritiriamo l'emendamento con il quale chiedevamo di sopprimere i commi quarto, quinto, sesto, settimo, ottavo, nono, decimo e chiedevamo di mantenere l'emendamento al terzo comma che diventerebbe il quarto comma.



MARCHINI Sergio

Qualunque cittadino deve poter avere i tesserini in qualunque Comunità montana del Piemonte.
Ho l'impressione che venga introdotto un criterio politicamente delicato e pericoloso.
Insisto perché il Consiglio esamini l'emendamento ed anticipo che voterò contro al testo predisposto dalla maggioranza che ipotizza la possibilità da parte delle Comunità montane di porre un numero fisso ai tesserini, il che significa impedire a qualcuno di andare a raccogliere i funghi.
Mentre l'Assessorato aveva predisposto modifiche di tipo tecnico e migliorativo, da parte di un Gruppo della maggioranza è stata proposta una legge che tendeva ad evitare la chiusura ai cittadini delle aree montane per queste attività.
Noi condividevamo la proposta comunista.
Adesso, dopo un lavoro che è durato alcuni mesi vediamo che quel principio non è stato portato avanti, ma vediamo addirittura che le Comunità montane possono decidere di limitare il numero dei tesserini.
Chi propone questo lo deve dichiarare, illustrare e motivare.



BRUCIAMACCHIE Mario

Credo di assumermi in pieno le responsabilità sia delle proposte in positivo che di quelle da altri considerate negative.
Vorrei sottolineare che il riferimento alla possibilità delle Comunità montane di stabilire un rapporto tra ricercatori e superficie boschiva deriva da una considerazione che ho fatto in relazione e che è contenuto in altre leggi, in particolare a quella della caccia, dove si tende a prefigurare un rapporto tra il territorio e il numero dei cacciatori.



MARCHINI Sergio

Si programma il numero dei capi, non quello dei cacciatori.



BRUCIAMACCHIE Mario

Le leggi sulla caccia nazionali, o regionali, prevedono norme in questo senso per i comparti alpini. Si rende ad affermare in modo generalizzato una politica venatoria che cerca di rapportare non solo il numero dei capi prelevati rispetto alla capacità produttiva del territorio, ma anche la pressione venatoria intesa come numero di cacciatori che esercitano quell'attività in quel determinato territorio. Questo si può provare chiaramente leggendo le posizioni espresse dalle associazioni venatorie a livello nazionale.



BORANDO Carlo

Manca la programmazione anche per la raccolta dei funghi perché se pu essere distribuito un numero illimitato di tesserini in una Comunità montana e se ogni fruitore di tesserino raccoglie funghi una volta al giorno per tre mesi, ci vorrebbero quintali di funghi in quella Comunità montana.
Sono contrario a queste limitazioni.
Se la Regione stabilisce che i tesserini debbano regolamentare la raccolta dei funghi, deve stabilire se la raccolta è consentita ai soli cittadini della Comunità o ai cittadini della Provincia, o ai cittadini della Regione, o ai cittadini italiani o stranieri.
La limitazione nel rilascio delle licenze favorisce l'abuso, il gioco delle simpatie, quindi non possiamo essere d'accordo, quindi tesserini a tutti coloro che li richiedono ed una schiera infinita di guardie urbane che controllino i tesserini.



VIGLIONE Aldo

L'amico Borando come cacciatore dovrebbe conoscere bene il numero chiuso di alcune zone di caccia, come le zone Alpi.
In questo caso però si deve fare un altro ragionamento. Possiamo fare una questione del genere per la raccolta dei funghi che è estesa territorialmente, che ha una partecipazione numerosa di cittadini? Pensate a Comunità come quella dell'Alta Langa dove ci sono 44 Comuni l'ultimo Comune è a 30 km da Bossolasco dove è la sede della Comunità e dove si dovrebbe richiedere il tesserino.
E' conveniente imporre il tesserino? Non sarà costoso per le Comunità una pratica del genere che ricorda il tesseramento del tempo di guerra? Inviterei l'Assessore a meditare non tanto sull'opportunità di disciplinare, ma sulla validità e sulla convenienza economica del rilascio di decine di migliaia di tesserini da parte di organismi che si trovano spesso a 30 km l'uno dall'altro.



LOMBARDI Emilio

Quanto sta succedendo nella discussione di questa legge dimostra che essa non era sufficientemente perfezionata per venire in Consiglio. La scarsa partecipazione in sede di Commissione da parte di molti che intervengono in aula, fa sorgere difficoltà nuove.
Bisogna ricordare che a monte di quanto viene proposto in Consiglio c'è una discussione durata mesi in Commissione. La legge è stata approvata in Commissione in una formulazione più complessa e più difficile da applicare rispetto a quella che viene oggi attraverso l'emendamento proposto.
Questa discussione si dovrebbe fare non a Torino, ma nelle vallate alpine per avere piena conoscenza di come questo problema sia realmente sentito dalle popolazioni che risiedono nelle zone più svantaggiate della Regione. Riteniamo che si possano dimensionare i tesserini alla superficie boschiva, tenendo conto che la realtà delle zone montane è molto dissimile perché in alcune zone la pressione umana è assai limitata e in altre è molto insistente per cui gli interessi delle popolazioni residenti vengono a risentirne.
Approvammo la legge 68 che prevedeva un certo tipo di regolamentazione che non prevedeva il tesserino.
Poi le forze politiche di maggioranza hanno voluto inserire questa procedura.
Se è vero che in Piemonte i cittadini sono educati e seri, è altrettanto vero che quando centinaia di persone si introducono in un fondo di proprietà privata occorre salvaguardare le coltivazioni e l'agricoltura delle zone montane.
Le proposte fatte dal Presidente della VII Commissione di non dimensionare il numero dei tesserini alla superficie boschiva ci paiono accettabili anche se vi è il problema di regolare la pressione dei ricercatori appassionati alla raccolta alle dimensioni del territorio.
Voteremo questo articolo anche se verrà estrapolata la parte che fa riferimento alla relazione fra superficie boscata e numero dei tesserini.



SALERNO Gabriele, Assessore alla tutela ambientale

La discussione sull'art. 22 è stata molto approfondita in sede di VII Commissione. Il tesserino è già stato adottato da alcune Comunità montane.
Oggi non si tratta che di riconoscere la validità di questo principio.
E' una forma di autotutela da parte delle Comunità montane nel senso che rilasciando il tesserino, di fatto legittimano il cittadino che raccoglie funghi ad accedere ai fondi.
E' anche una forma per poter introitare dei finanziamenti che saranno destinati al miglioramento dei fondi a particolare vocazione fungina.
Anch'io ritengo, come diceva il Consigliere Marchini, che una limitazione del numero dei tesserini possa essere un'esagerazione in questa fase di approvazione della legge, soprattutto perché da parte di alcune Comunità montane potrebbe essere usata come vincolo assoluto a poter accedere alla raccolta dei funghi.
Propongo di togliere la seconda parte del primo comma dell'art. 22.



PRESIDENTE

Pongo in votazione tale emendamento con la modifica proposta dall'Assessore Salerno. Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
E' approvato con 1 astensione.
Il Consigliere Majorino presenta il seguente emendamento: sopprimere i commi secondo e terzo.
La parola al Consigliere Majorino.



MAJORINO Gaetano

Mi rendo conto che l'emendamento investe l'intera ossatura dell'art.
22. Tuttavia una cose è certa: che il tesserino racchiude in sé un provvedimento amministrativo e più precisamente una concessione regionale e che la somma di danaro prevista nel terzo comma è sostanzialmente una tassa.
Allora sorge il problema della riserva della legge prevista dalla Costituzione in materia di tasse, in altri termini, la Regione non pu imporre tasse a propria discrezione, ma solo se e in quanto sia autorizzata dalla legge statale.
E' vero che le Regioni possono imporre tasse su concessioni ex governative, nelle materie trasferite, ma sul presupposto che la tassa di concessione governativa preesistesse e fosse percepita dallo Stato. In conclusione, ritengo che il prevedere il versamento di somma di denaro significa prevedere una tassa il che non è consentito.
Se poi in questo mio ragionamento si annida qualche errore, che non riesco né a vedere e né a intravvedere, confido che l'Assessore o qualcuno dei colleghi che sostiene la legge vorrà darmi lumi al riguardo e dimostrarmi che il pagamento di una somma di denaro non è una tassa a fronte di una concessione governativa.



PRESIDENTE

Pongo in votazione tale emendamento. Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
E' respinto.
Il Gruppo D.C. presenta il seguente emendamento: al terzo comma, dopo le parole "Giunta regionale" sono aggiunte le parole "sentita la competente Commissione consiliare".
Tale emendamento viene ritirato dai proponenti perché confluito nel primo emendamento.
Il Gruppo PLI presenta il seguente emendamento: i commi quarto, quinto, sesto e settimo sono soppressi e sostituiti dal comma seguente: "Le risorse introitate sono utilizzate dagli enti di cui al primo comma per la gestione della presente legge e per lo sviluppo della coscienza ecologica".
La parola al Consigliere Marchini.



MARCHINI Sergio

Poiché l'Assessore suggerisce l'accettazione del mio sub emendamento (l'estrapolazione del rapporto tra superficie boscata e tesserini) ritiro gli emendamenti tranne quello finale all'art. 22, che potrebbe essere inglobato nell'emendamento proposto dalla maggioranza.
Ritengo che la comunicazione alla Comunità montana della chiusura di un fondo debba essere fatta solo in relazione ed agli effetti della presente legge.
Dopodiché viene ritirato il nostro emendamento all'art. 22.



PRESIDENTE

Il Gruppo D.C. presenta il seguente emendamento: i commi quarto, quinto, sesto, settimo, ottavo, nono e decimo sono soppressi e sostituiti dal seguente: "Le risorse finanziarie introitate dalle comunità montane e dai Comuni in base al disposto del comma precedente, sono destinate dagli enti stessi ad opere di miglioria e di servizio dei fondi interessati alla raccolta dei funghi".
Tale emendamento è ritirato dai proponenti.
Il Gruppo PLI presenta il seguente emendamento: all'ultimo comma fanno seguito le parole: "agli effetti del presente articolo".
Tale emendamento è ritirato perché confluito nel primo emendamento.
Infine, il Consigliere Majorino presenta il seguente emendamento: dopo l'ultimo comma, aggiungere: "Avverso il provvedimento di riparto delle quote pronunziato dal Sindaco e dal Presidente della Comunità montana, qualsiasi interessato può proporre reclamo al Presidente della Giunta regionale entro 30 giorni da quando abbia avuto piena conoscenza del provvedimento stesso. Il Presidente della Giunta pronunzia sul reclamo entro i successivi 60 giorni, con provvedimento definitivo".
La parola al Consigliere Majorino.



MAJORINO Gaetano

Il provvedimento di riparto della Comunità montane delle somme introitate con il rilascio dei tesserini darà luogo a divergenze e a controversie sia sull'individuazione del soggetto che ne ha diritto, sia sul quantum della quota, sia sull'effettiva esistenza di quegli interventi necessari alla cura e alla buona tenuta del fondo, che sono il presupposto per avere il contributo.
Probabilmente si verificheranno fatti di sostanziale ingiustizia nei confronti di qualche destinatario o di alcuni destinatari. Siccome non si tratta di ingenti somme, pare giusto concedere al proprietario del terreno che se lo vede invaso per un'attività legittima come quella della raccolta dei funghi e che riceve un'indennità che non ritenga giusta nell'ammontare o per altre ragioni, di avere uno snello mezzo di reclamo.



PRESIDENTE

Pongo in votazione tale emendamento. Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
E' respinto.
Pongo in votazione l'art. 22 nel testo modificato.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 44 hanno risposto SI 38 Consiglieri hanno risposto NO 2 Consiglieri si sono astenuti 4 Consiglieri L'art. 22 è approvato.



PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BENZI



PRESIDENTE

Continuiamo con la votazione dell'art. 23.
Art. 23 (Modalità di raccolta dei prodotti del sottobosco) "La raccolta dei funghi deve avvenire cogliendo, con torsione esemplari interi e completi di tutte le parti necessarie alla determinazione della specie procedendo in luogo ad una sommaria pulizia degli stessi.
E' vietato usare nella raccolta dei prodotti del sottobosco rastrelli uncini o altri mezzi che possano danneggiare lo strato umifero del terreno il micelio fungino e l'apparato radicale della flora di cui all'art. 15.
E' altresì vietato danneggiare o distruggere i funghi, anche non commestibili o velenosi, nonché estirpare, tagliare o comunque danneggiare piante di fragole, lamponi, mirtilli e ginepro, compromettendone il normale sviluppo.
Il comma precedente non si applica nel caso di attività pastorizia e di interventi tesi al miglioramento produttivo dei pascoli montani.
La raccolta dei prodotti del sottobosco è vietata dal tramonto alla levata del sole ad eccezione della raccolta dei tartufi".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 40 hanno risposto SI 39 Consiglieri si è astenuto 1 Consigliere L'art. 23 è approvato.
Art. 24 (Raccolta dei tartufi) "La disciplina della raccolta e del commercio dei tartufi destinati al consumo è regolata dalla legge 17/7/1970, n. 568 e successive modificazioni.
Il Presidente dell'Amministrazione provinciale fissa annualmente i periodi di raccolta.
Al fine di cui sopra, nonché per approfondire gli aspetti tecnici agronomici ed economici relativi alla raccolta ed al commercio dei tartufi il Presidente dell'Amministrazione provinciale si avvale del parere di esperti designati dall'Istituto per le Piante da Legno e l'Ambiente, dalle Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche, Naturali e di Agraria dell'Università di Torino, nonché dalle Associazioni interessate".
Il Gruppo D.C. ha presentato il seguente emendamento: l'intero articolo è sostituito dal seguente: "Il Presidente dell'Amministrazione provinciale fissa annualmente i periodi di raccolta dei tartufi.
Al fine di cui sopra, nonché per approfondire gli aspetti tecnici agronomici ed economici relativi alla raccolta e alla commercializzazione dei tartufi, i Presidenti delle Amministrazioni provinciali devono avvalersi di un collegio di esperti, unico per tutto il territorio regionale, costituito da tre membri rispettivamente designati dall'Istituto per le Piante da Legno e l'Ambiente, dalle Facoltà di Scienze Matematiche Fisiche, Naturali e dalla Facoltà di Agraria dell'Università di Torino e devono sentire il parere delle Associazioni interessate.
I tre esperti di cui al comma precedente esprimono il proprio parere per ognuna delle Province interessate ed indicato sulla base di valutazioni tecnico-scientifiche e dall'andamento climatico i periodi di raccolta per le Province interessate.
In caso di parere controverso fra i tre esperti, il Presidente dell'Amministrazione provinciale fissa la data di apertura nel periodo intermedio riferito alle diverse proposte.
I Presidenti delle Amministrazioni provinciali potranno svolgere riunioni collegiali per giungere ad una data unica per tutto il territorio regionale.
L'Amministrazione provinciale dovrà vigilare con sua apposita Commissione o con Commissioni comprensoriali (comunali) affinché il prodotto presentato sul mercato corrisponda alle qualità organolettiche proprie di ciascuna varietà di tartufi ed abbia caratteristiche igienico sanitarie atte al consumo".
La parola al Consigliere Paganelli.



PAGANELLI Ettore

Anche questo articolo richiede l'attenzione che ci è suggerita dalle polemiche del passato.
Non credo che questo articolo sia stato suggerito dallo sfrenato amore per l'istituto della delega agli Enti locali; credo, invece, che sia il desiderio di scaricare sui Presidenti delle Province una scelta indubbiamente difficile.
Le forze politiche, indipendentemente dalle loro posizioni sulla delega, non farebbero male ad accordarsi sull'uniformità del periodo.
Indubbiamente nessuno, in questo momento, può farsi promotore singolo di una proposta che non vada nella direzione della delega: infatti il Gruppo D.C. ha presentato un emendamento per dare omogeneità alla materia.
Con questo emendamento si propone un collegio di esperti unico per le Province, una riunione fra i Presidenti delle Amministrazioni provinciali ed il controllo sulla commercializzazione.
Questo emendamento è sostitutivo dell'art. 24.



PRESIDENTE

Il Gruppo PCI ha presentato il seguente emendamento: l'art. 24 e cosi sostituito: "La disciplina della raccolta e del commercio dei tartufi destinati al consumo è regolata dalla legge 17/7/1970, n. 568 e successive modificazioni.
Il Presidente dell'Amministrazione provinciale fissa annualmente i periodi di raccolta.
Al fine di cui sopra, nonché per approfondire gli aspetti tecnici agronomici ed economici relativi alla raccolta ed al commercio dei tartufi il Presidente dell'Amministrazione provinciale deve avvalersi del parere di tre esperti rispettivamente designati dall'Istituto per le Piante da Legno e l'Ambiente, dalle Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche, Naturali e dalla Facoltà di Agraria dell'Università di Torino e sentite le Associazioni interessate.
I tre esperti di cui al comma precedente esprimono il proprio parere per ognuna delle Province interessate e indicano sulla base di valutazioni tecnico-scientifiche e dell'andamento climatico i periodi di raccolta per le singole Province interessate e, qualora ne esistano le motivazioni, per le singole aree.
In caso di parere controverso dei tre esperti per ogni singola Provincia il Presidente dell'Amministrazione provinciale fissa una data intermedia riferita alle diverse proposte quando con esse gli esperti non esprimano un'opinione maggioritaria".
La parola al Consigliere Ferro.



FERRO Primo

Condivido molte delle osservazioni fatte dal collega Paganelli: credo però, che non sia possibile fissare una data unica per tutto il territorio regionale anche perché alcuni esperti sostengono che in alcune aree del Monregalese e dell'Astigiano ci sarebbero dei tuberi che maturano prima.
L'emendamento presentato dalla D.C. può essere accettato a condizione che ci sia il richiamo alla legge nazionale n. 568.
Quindi potrebbe essere accolta la prima fase del nostro emendamento e l'intero emendamento della D.C.



SALERNO Gabriele, Assessore alla tutela ambientale

Sono d'accordo sull'articolo proposto dal Gruppo D.C., con la precisazione del Consigliere Ferro e sulla proposta della riunione da tenersi una volta all'anno tra Regione e Province.



PRESIDENTE

Pertanto l'emendamento del Gruppo PCI si intende ritirato dai proponenti e pongo in votazione l'emendamento presentato dal Gruppo D.C.
nel testo modificato: "La disciplina della raccolta e del commercio dei tartufi destinati al consumo è regolata dalla legge 17/7/1970, n. 568 e successive modificazioni.
Il Presidente dell'Amministrazione provinciale fissa annualmente i periodi di raccolta dei tartufi.
Al fine di cui sopra, nonché per approfondire gli aspetti tecnici agronomici ed economici relativi alla raccolta dei tartufi, i Presidenti delle Amministrazioni provinciali devono avvalersi di un collegio di esperti, unico per tutto il territorio regionale, costituito da tre membri rispettivamente designati dall'Istituto per le Piante da Legno e l'Ambiente, dalle Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche, Naturali e dalla Facoltà di Agraria dell'Università di Torino e devono sentire il parere delle Associazioni interessate.
I tre esperti di cui al comma precedente esprimono il proprio parere per ognuna delle Province interessate ed indicano, sulla base di valutazioni tecnico-scientifiche e dell'andamento climatico, i periodi di raccolta per le Province interessate.
In caso di parere controverso fra i tre esperti, il Presidente dell'Amministrazione provinciale fissa la data di apertura nel periodo intermedio riferito alle diverse proposte.
Il Presidente della Giunta regionale o suo delegato si fa ogni anno promotore di riunioni collegiali con i Presidenti delle Amministrazioni provinciali per giungere alle indicazioni sulla data.
L'Amministrazione provinciale vigila con sua apposita Commissione o con commissioni comprensoriali affinché il prodotto presentato sul mercato corrisponda alle qualità organolettiche proprie di ciascuna varietà di tartufi ed abbia caratteristiche igienico-sanitarie atte al consumo".
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
L'emendamento è approvato.
Pongo ora in votazione l'art. 24 nel suo nuovo testo.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 38 hanno risposto SI 38 Consiglieri L'art. 24 è approvato.
Art. 25 (Divieti) "Con deliberazione della Giunta regionale, sentito il Comitato Consultivo di cui all'art. 34, la raccolta dei prodotti del sottobosco pu essere impedita a chiunque, per periodi determinati, in relazione a grave pregiudizio dell'equilibrio naturale".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 38 hanno risposto SI 38 Consiglieri L'art. 25 è approvato.
Capo III Tutela di alcune specie della fauna minore Art. 26 (Formica rufa) "E' vietato alterare, disperdere, distruggere nidi di formiche del gruppo Formica rufa, o asportare le uova, larve, bozzoli, adulti.
E' altresì vietato commerciare, vendere, cedere o detenere per la vendita, salvo le attività del Corpo Forestale per scopo di lotta biologica, nidi di esemplari del gruppo Formica rufa, nonché uova, larve bozzoli ed adulti di tali specie.
Le specie protette del gruppo Formica rufa sono: Formica lugubris Formica acquilonia, Formica polyctena".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 38 hanno risposto SI 38 Consiglieri L'art. 26 è approvato.
Art. 27 (Anfibi) "E' vietata nel territorio regionale la raccolta o la distruzione di uova e la cattura o l'uccisione di tutte le specie di anfibi, nonché la cattura, il trasporto ed il commercio dei rospi.
Dal 1 luglio al 30 novembre è consentita la cattura di rane per quantitativi non superiori a 20 esemplari per persona al giorno.
La cattura è vietata dal tramonto alla levata del sole".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 38 hanno risposto SI 38 Consiglieri L'art. 27 è approvato.
Art. 28 (Molluschi) "Dal 1 settembre al 31 ottobre di ogni anno è consentita la raccolta di tutte le specie di molluschi del genere Helix (lumaca con guscio), per quantitativi non superiori a 24 capi giornalieri per persona.
In deroga al comma precedente il Sindaco, competente per territorio può autorizzare i residenti che ne facciano domanda e che intendano svolgere l'attività ai fini di allevamento, alla raccolta di un quantitativo superiore, con anticipo della raccolta al 1 luglio.
Le domande di autorizzazione per la deroga di cui sopra devono indicare le caratteristiche tecniche dell'allevamento.
La raccolta è vietata dal tramonto alla levata del sole".
Il Gruppo D.C. ha presentato il seguente emendamento: al terzo comma, dopo le parole "dell'allevamento" sono aggiunte le seguenti parole: "e devono essere accolte con priorità quelle presentate dagli imprenditori agricoli a titolo principale".
La parola al Consigliere Lombardi.



LOMBARDI Emilio

Abbiamo presentato questo emendamento sollecitati dai centri di Borgo S. Dalmazzo. I funghi, come gli altri prodotti del sottobosco, vivono e crescono se si svolge attività agricola nelle zone di raccolta.
E' un riconoscimento morale a coloro che svolgono i lavori indispensabili perché le produzioni possano continuare ad esistere. E' molto importante per il coltivatore l'integrazione del reddito, derivante dall'attività principale, con attività secondarie come la raccolta dei funghi, delle lumache e degli altri prodotti del sottobosco.
Per le aziende questi prodotti sono determinanti per chiudere l'annata.
Voteremo a favore dell'articolo anche se l'emendamento sarà respinto.



SALERNO Gabriele, Assessore alla tutela ambientale

La Giunta non accoglie l'emendamento.



PRESIDENTE

Pongo in votazione tale emendamento.
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
E' respinto.
Pongo in votazione l'art. 28 nel testo originario.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 39 hanno risposto SI 39 Consiglieri L'art. 28 è approvato.
Art. 29 (Gamberi) "E' vietata la cattura, il trasporto, il commercio e la detenzione per la vendita di gamberi d'acqua dolce (Astacus astacus e Austropotamobius pallipes).
Le disposizioni di cui al precedente comma non si applicano nei confronti di coloro che curano l'allevamento delle suddette specie di animali.
Le disposizioni di cui al primo comma del presente articolo non si applicano ai bacini abilitati alla pesca o alla vendita ove venga effettuato il regolare ripopolamento con soggetti provenienti da allevamento".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 39 hanno risposto SI 39 Consiglieri L'art. 29 è approvato.
Art. 30 (Ulteriore norma di tutela) "La Giunta regionale, sentito il parere del Comitato Consultivo di cui all'art. 34, può con propria deliberazione vietare temporaneamente la cattura e la detenzione di specie di fauna minore di particolare interesse scientifico".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 39 hanno risposto SI 39 Consiglieri L'art. 30 è approvato.
Capo IV Disposizioni particolari Art. 31 (Deroghe per i proprietari dei fondi) "Ad esclusione delle specie incluse nell'elenco previsto dal primo comma dell'art. 15, nessun limite di raccolta è posto al proprietario all'usufruttuario, al coltivatore del fondo, all'avente titolo su di esso ed ai loro familiari.
Ai fini della presente legge, il possesso dei requisiti di cui al comma precedente può essere dimostrato anche con semplice dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi di legge".
Il Gruppo D.C. presenta il seguente emendamento: il secondo comma è soppresso.
La parola al Consigliere Lombardi.



LOMBARDI Emilio

Il nostro emendamento è fondato soprattutto sul piano giuridico. Nel momento in cui un proprietario debba rispondere ad una contestazione non credo possa dimostrare di essere proprietario con una dichiarazione sostitutiva, perché se questo bastasse tutti avremmo delle dichiarazioni sostitutive in tasca.
Non si può dimostrare la proprietà di un fondo con una dichiarazione sostitutiva, ma occorrono dei dati ben più fondati. Se obblighiamo a presentare la dichiarazione sostitutiva, faremo invadere i Municipi da parte di centinaia e centinaia di piccoli proprietari che richiederanno la dichiarazione sostitutiva, che poi nel momento della contestazione non servirà perché mancante dei riferimenti catastali e indicazioni precise.



SALERNO Gabriele, Assessore alla tutela ambientale

L'emendamento è accettato.



PRESIDENTE

Pongo in votazione tale emendamento.
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
E' approvato.
Pongo in votazione l'art. 31 nel testo modificato.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 38 hanno risposto SI 38 Consiglieri L'art. 31 e approvato.
Art. 32 (Autorizzazioni in deroga) "I Presidenti delle Comunità montane ed i Sindaci, per i territori non classificati montani, qualora non ne derivi grave compromissione per l'equilibrio naturale o ambientale, possono autorizzare i residenti per i quali costituisca fonte di lavoro stagionale o di reddito, alla raccolta di flora spontanea di cui al secondo comma dell'art. 15, di prodotti del sottobosco, esclusi i tartufi, di rane e di molluschi in quantitativi superiori, fatte salve le norme di cui agli articoli precedenti.
Le autorizzazioni alla raccolta vengono rilasciate su modulo predisposto dall'Ente e sono di validità annuale a partire dalla data del rilascio".
Il Gruppo D.C. ha presentato il seguente emendamento: al primo comma, dopo le parole "superiori", sono soppresse le successive e sostituite con le parole: "in deroga alle norme di cui agli articoli precedenti".
Tale emendamento è ritirato dai proponenti.
Pongo pertanto in votazione l'art. 32 nel testo originario.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 38 hanno risposto SI 38 Consiglieri L'art. 32 è approvato.
Art. 33 (Commercializzazione) "Le specie tutelate dalla presente legge, catturate o raccolte nei limiti fissati dalla legge stessa, si presumono destinate all'uso e consumo diretto e ne sono pertanto vietate la vendita o l'acquisto.
E' consentita la vendita di specie tutelate dalla presente legge provenienti da colture od allevamenti, nonché da giardini ed orti botanici.
Tali prodotti, se posti in commercio, devono essere accompagnati da un certificato redatto dal produttore ed indicante la varietà, la provenienza ed il peso netto all'origine.
E' inoltre consentita la vendita delle specie tutelate dalla presente legge raccolte con regolare autorizzazione di cui all'art. 32 nei limiti quantitativi autorizzati ed entro un anno dal rilascio dell'autorizzazione.
E' altresì consentita la vendita dei prodotti di cui sopra, raccolti su proprio fondo, dal proprietario, dall'usufruttuario, dal coltivatore del fondo, dall'avente titolo su di esso e dai loro familiari. Essi rilasceranno un certificato di cui al terzo comma del presente articolo".
Il Consigliere Majorino ha presentato il seguente emendamento: sopprimere il primo comma.
La parola al Consigliere Majorino.



MAJORINO Gaetano

L'emendamento è stato proposto per una questione di principio. Non si riesce a comprendere per quale ragione venga fissata la presunzione in forza della quale colui che cattura o raccoglie le specie tutelate dalla legge, debba farne uso e consumo diretto e personale.
A parte questa considerazione, viene violato il diritto di proprietà nella sua normale e semplice enunciazione allorquando si stabilisce che colui il quale legittimamente acquisisce i funghi o altre specie protette non possa poi venderle. Il diritto di proprietà consiste nella facoltà di godere e disporre a proprio piacimento dei beni che una persona ha acquisito legittimamente.
Non si comprende poi il divieto all'acquisto.
Vengono coinvolte terze persone che non hanno partecipato né alla cattura né alla raccolta dei prodotti tutelati le quali non si sa bene quale indagine dovrebbero fare per non incorrere nel divieto.
L'emendamento viene proposto perché viene violato il diritto di proprietà.



SALERNO Gabriele, Assessore alla tutela ambientale

L'emendamento è respinto.



PRESIDENTE

Pongo in votazione tale emendamento.
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
E' respinto.
Vi è ancora un emendamento proposto dal Gruppo D.C.: all'ultimo comma le parole "essi rilasciano un certificato di cui al terzo comma del presente articolo" sono soppresse.
Tale emendamento viene ritirato dai proponenti.
Pongo pertanto in votazione l'art. 33 nel testo originario.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 37 hanno risposto SI 36 Consiglieri ha risposto NO 1 Consigliere L'art. 33 è approvato.
Titolo IV Norme comuni Art. 34 (Comitato Consultivo regionale per la protezione dell'ambiente naturale) "Ai fini della presente legge è istituito il Comitato Consultivo regionale per la protezione dell'ambiente naturale composto da: l'Assessore regionale per la tutela dell'ambiente con funzione di Presidente sette esperti nelle disciplina naturalistiche e forestali scelti dal Consiglio regionale, con voto limitato a quattro nominativi, su proposta delle Facoltà universitarie di Scienze Matematiche, Fisiche, Naturali, di Agraria, di Veterinaria nonché delle Associazioni naturalistiche più rappresentative della Regione tre esperti designati, uno per ciascuno, dalla Sezione regionale dell'ANCI, dell'Unione Regionale delle Province piemontesi e dalla delegazione regionale dell'UNCEM tre esperti in rappresentanza delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative l'Ispettore regionale delle Foreste o un suo delegato.
Le funzioni di Segretario del Comitato sono esercitate da un funzionario addetto agli Uffici regionali per la tutela dell'ambiente.
Il Comitato è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, dura in carica cinque anni e scade comunque con lo scioglimento del Consiglio regionale; nel periodo che precede la nomina del Comitato successivo, quello scaduto può riunirsi per l'ordinaria amministrazione.
IL Comitato presenta i pareri di cui alla presente legge; può essere consultato dagli Enti locali territoriali, dalle Comunità montane, dai Comitati comprensoriali; può consultare esperti a vario titolo ed organi dell'Amministrazione regionale su problemi contingenti; può proporre alla Giunta regionale ogni iniziativa o provvedimento utile per la migliore conoscenza e tutela della natura, nonché per la divulgazione e l'applicazione della presente legge".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 37 hanno risposto SI 37 Consiglieri L'art. 34 è approvato.
Art. 35 (Raccolta a fini scientifici e didattici) "In deroga agli artt. 15, 17, 20, 24, 26, 27, 28, 29, 30 della presente legge, il Presidente della Giunta regionale, può autorizzare con decreto da esibirsi a richiesta del personale di vigilanza, gli Istituti universitari i Musei naturalistici, gli Enti di ricerca scientifica, alla raccolta ed alla detenzione delle specie indicate nella domanda, per fini scientifici e didattici.
La richiesta di autorizzazione deve specificare lo scopo della raccolta, i dati relativi alle persone per le quali si chiede l'autorizzazione, la durata, le modalità e le quantità di raccolta.
Analoga autorizzazione può essere concessa a privati per documentato scopo di studio e per un numero limitato di esemplari, sentito il Comitato Consultivo di cui all'art. 34".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 37 hanno risposto SI 37 Consiglieri L'art. 35 è approvato.
Titolo V Vigilanza e sanzioni Art. 36 (Vigilanza) "La vigilanza sull'osservanza della presente legge e l'accertamento delle violazioni relative sono affidati al personale del Corpo Forestale alle guardie di caccia e pesca, agli agenti di polizia locale, urbana e rurale ed alle guardie ecologiche volontarie.
Gli Enti competenti provvedono all'aggiornamento del suddetto personale per la materia di cui alla presente legge.
I Comuni, le Province, le Comunità montane dispongono, mediante il personale di cui al primo comma, anche su segnalazione e denuncia presentata da enti, associazioni o da singoli cittadini che dichiarino la loro identità, immediati sopralluoghi e verifiche per pervenire all'accertamento di eventuali trasgressioni, ferme restando la competenza e le procedure per l'irrogazione delle sanzioni di cui agli artt. 38 e 39. IL promotore della segnalazione può inviarne copia agli uffici regionali competenti.
I Comuni relazionano periodicamente alla Regione sull'attività di vigilanza dettagliando, per quanto possibile, le generalità dell'ente o persona che ha presentato la segnalazione, dell'eventuale trasgressore, le sanzioni applicate e gli eventuali provvedimenti adottati.
Chiunque può prendere visione ed estrarre copia, previo pagamento delle spese correnti, della relazione di cui al precedente comma".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 37 hanno risposto SI 37 Consiglieri L'art. 36 è approvato.
Art. 37 (Guardie ecologiche volontarie) "L'organizzazione e le modalità di nomina delle guardie ecologiche volontarie di cui all'art. 36, saranno stabilite nel Regolamento di esecuzione del presente articolo.
Per l'istruzione delle guardie ecologiche volontarie, la Regione nell'ambito delle proprie competenze e della normativa in materia di formazione professionale, promuove a proprie spese corsi aventi ad oggetto la tutela ambientale".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 37 hanno risposto SI 37 Consiglieri L'art. 37 è approvato.
Art. 38 (Sanzioni amministrative) "Per le violazioni dei divieti di cui alla presente legge, ad eccezione di quelle previste dagli artt. 5 e 24, si applicano le sanzioni amministrative da L. 20.000 a L. 2.000.000.
Per le violazioni di cui all'art. 5 il massimo della sanzione amministrativa è elevato a L. 10.000.000, fermo restando l'obbligo della remissione in pristino dello stato dei luoghi.
Per le violazioni alle norme di cui all'art. 24, si applicano le sanzioni previste dall'art. 16 della legge 17/7/1970, n. 568.
L'oggetto della violazione, se reinseribile nell'ambiente e con libera scelta del trasgressore, è reintegrato. In caso di diniego da parte del trasgressore, ovvero, quando la reintegrazione non sia possibile l'ammontare della sanzione amministrativa è aumentato di una somma pari al valore economico del bene, determinato dal Sindaco".
Il Consigliere Majorino ha presentato il seguente emendamento: al primo comma, dopo le parole "per le violazioni dei divieti" aggiungere: "e per l'inosservanza degli obblighi".
La parola al Consigliere Majorino.



MAJORINO Gaetano

Questa norma riguarda le sanzioni amministrative. Siccome la legge non contiene solo i divieti che è giusto sanzionare con la pena pecuniaria, ma contiene anche degli obblighi, ne colgo due a caso: "chiunque procede all'accensione dei fuochi deve usare le necessarie cautele..", "la raccolta dei funghi deve avvenire con torsione e con altre modalità".
Anche questa violazione di obblighi sarebbe giusto sanzionarla con la pena pecuniaria, in difetto, rimangono al di fuori della pena pecuniaria dei comportamenti non legittimi.
Devo poi fare un'altra considerazione per la quale non ho proposto alcun emendamento. Le sanzioni amministrative previste vanno da L. 20.000 a L. 2.000.000.
La legge 24/11/1981 che disciplina l'intera materia, all'art. 10 prevede che il limite massimo della pena pecuniaria non può, per ciascuna violazione, superare il decuplo del minimo. In questo caso se il minimo è di L. 20.000, il massimo non potrebbe superare le 200.000 lire.



SALERNO Gabriele, Assessore alla tutela ambientale

L'emendamento è accolto.



PRESIDENTE

Pongo in votazione tale emendamento.
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
E' approvato.
Vi è ancora un emendamento proposto dal Gruppo D.C.: prima del primo comma è aggiunto il seguente comma: "Per le violazioni di cui agli artt. 20, lettere a) e b), e 23 viene inoltre disposto il ritiro del tesserino previsto dall'art. 22".
La parola al Consigliere Chiabrando.



CHIABRANDO Mauro

L'emendamento non viene proposto in coda, ma in testa all'articolo come primo comma.



SALERNO Gabriele, Assessore atta tutela ambientale

L'emendamento è accolto.



PRESIDENTE

Pongo in votazione tale emendamento.
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
E' approvato.
Pongo ora in votazione l'art. 38 nel testo modificato.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 40 hanno risposto SI 40 Consiglieri L'art. 38 è approvato.
Art. 39 (Procedura amministrativa) "Per l'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni previste dalla presente legge si applicano le norme ed i principi' di cui al Capo I della legge 24/11/1981, n. 689".
Il Consigliere Majorino ha presentato il seguente emendamento: l'intero articolo è sostituito dal seguente: "Gli atti di accertamento, contestazione e notificazione delle violazioni che comportano sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla presente legge sono compiuti dal personale di vigilanza oppure dagli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, con le modalità previste dagli artt. 13 e 14 della legge statale 24/11/1981, n. 689: e - decorso inutilmente il termine di cui all'art. 16 della citata legge per l'esercizio della facoltà, da parte dell'interessato, del pagamento della sanzione in misura ridotta, il funzionario che ha accertato la violazione presenta rapporto all'Assessorato alla tutela dell'ambiente ai sensi dell'art. 17 della legge n. 689/81.
Previa la facoltà per l'interessato di presentare scritti difensivi documenti e di richiedere di essere personalmente sentito e previi gli altri adempimenti previsti dal primo e secondo comma dell'art. 18 legge 689/81, il Presidente della Giunta regionale - sentito l'Assessore alla tutela dell'ambiente se ritiene fondato l'accertamento - determina con ordinanza motivata la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento; altrimenti pronunzia ordinanza di archiviazione.
Entro 30 giorni dalla notificazione dell'ordinanza - ingiunzione di pagamento (o 60 giorni in caso di notificazione all'estero) gli interessati possono proporre opposizione davanti al Pretore del luogo in cui è stata ammessa la violazione, ai sensi degli artt. 22 e 23 della legge n. 689/81.
In quanto applicabili, si osservano le norme contenute negli articoli da 1 a 31 della legge n. 689/81".
La parola al Consigliere Majorino.



MAJORINO Gaetano

Questa norma, che porta il titolo "Procedura amministrativa", vuole collocare nella stessa ottica in cui era collocata l'identica norma della legge del 1978 che è stata abrogata. L'art. 35 della legge abrogata prevedeva nei suoi lineamenti essenziali la procedura da seguire per l'accertamento, la contestazione e la notificazione delle violazioni.
Qui, sia pure in sintesi, viene prevista - e questo segnatamente ai fini della certezza del diritto - perché i destinatari della legge sappiano nei lineamenti essenziali quello che accade ogni qualvolta che venga accertata una contravvenzione suscettibile di pena pecuniaria amministrativa.
Vi è poi una seconda ragione, forse più importante. Le norme in materia di accertamento, contestazione e notificazione delle sanzioni amministrative richiamate dalla legge 24/11/1981, n. 689, la cui applicazione è indubbia alla materia, contengono norme in bianco allorquando si riferiscono alle sanzioni amministrative della Regione, sia per quanto riguarda il soggetto destinatario del rapporto, sia per quanto riguarda il soggetto irrogatore della sanzione.
Infatti, gli artt. 16 e 17, allorquando si riferiscono alle sanzioni amministrative di competenza regionale, prevedono che il rapporto viene presentato da parte dei verbalizzanti all'ufficio regionale competente, che le Regioni devono poi individuare.
L'art. 18 della legge prevede un'autorità competente, non meglio definita, che deve irrogare la sanzione mediante l'ingiunzione.
Quindi l'emendamento vuole raggiungere due scopi: quello principale di fornire per i destinatari della legge i lineamenti essenziali della procedura di accertamento, contestazione e notificazione, quello altrettanto rilevante di indicare l'organo destinatario del rapporto che viene individuato in questa proposta nell'Assessore alla tutela dell'ambiente, e l'organo competente ad emanare l'ingiunzione nel caso in cui venga ritenuta fondata la contravvenzione elevata che si individua nel Presidente della Giunta regionale.



SALERNO Gabriele, Assessore alla tutela ambientale

La Giunta non è d'accordo.
L'emendamento è respinto.



PRESIDENTE

Pongo in votazione tale emendamento. Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
E' respinto.
Pongo in votazione l'art. 39 nel testo originario.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 44 hanno risposto SI 43 Consiglieri si è astenuto 1 Consigliere L'art. 39 è approvato.
Titolo VI Disposizioni finanziarie Art. 40 (Proventi) "I proventi derivanti dalle sanzioni di cui all'art. 38 sono introitate nel bilancio dei singoli Comuni che le utilizzano per il raggiungimento degli scopi di cui alla presente legge, dandone annualmente notizia alla Regione".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 44 hanno risposto SI 44 Consiglieri L'art. 40 è approvato.
Art. 41 (Disposizioni contabili) "Per l'attuazione della presente legge è autorizzata, nell'anno 1982 la spesa di L. 1.500 milioni.
La determinazione delle quote di spesa destinate a gravare sui successivi esercizi finanziari è rinviata alle leggi di approvazione dei relativi bilanci.
All'onere per l'anno finanziario 1982 si provvede: per L. 1.000 milioni mediante una quota di pari ammontare della disponibilità esistente sul fondo speciale del capitolo per l'anno 1982 corrispondente al capitolo 12500 del bilancio per l'anno finanziario 1981.
Per L. 500 milioni mediante una quota di pari ammontare della disponibilità esistente sul fondo speciale del capitolo per l'anno 1982 corrispondente al capitolo 12600 del bilancio per l'anno finanziario 1982.
Nello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1982 saranno corrispondentemente istituiti i seguenti appositi capitoli: 'Spese per studi, iniziative, documentazione ed informazione per una migliore protezione e fruizione dell'ambiente naturale; per l'asportazione di rifiuti e detriti dalle rive e dalle superfici fluviali e lacustri; per indennizzi ai proprietari di fondi', con lo stanziamento di 1.000 milioni in termini di competenza e di cassa.
'Spese per interventi e contributi relativi all'individuazione, lo studio ed il recupero di aree degradate e per contributi per la coltivazione di specie protette', con lo stanziamento di 500 milioni in termini di competenza e di cassa.
Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 45 hanno risposto SI 45 Consiglieri L'art. 41 è approvato.
Art. 42 (Disposizioni finali) "La presente legge entra in vigore il 15 settembre 1982".
I Consiglieri Bruciamacchie e Chiabrando presentano il seguente emendamento: l'intero articolo è soppresso e sostituito dal seguente: "La presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1983".
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
L'emendamento è approvato.
Infine, il Gruppo PLI presenta il seguente emendamento: alle parole del testo fanno seguito le parole: "salvo l'art. 28 che avrà attuazione con la stagione 1983/1984".
Tale emendamento viene ritirato dai proponenti.
Pongo in votazione l'art. 42 nel testo modificato.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 45 hanno risposto SI 45 Consiglieri L'art. 42 è approvato.



PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE MARCHIARO



PRESIDENTE

Passiamo ora alle dichiarazioni di voto.
La parola al Consigliere Lombardi.



LOMBARDI Emilio

Rispetto al testo originario licenziato dalla Commissione si sono fatti notevoli passi in avanti.
Rimangono tuttavia ancora alcuni punti non del tutto convincenti, anche sull'esperienza della legge 68 del 1978. La relazione del collega Bruciamacchie, assai apprezzabile per l'impegno e l'approfondimento sui temi trattati, non mi convince quando fa riferimento al fatto che la 68 fu fortemente criticata o derisa.
Ho partecipato a molte riunioni su quella legge, ma non ho mai sentito né eccessive critiche, né derisioni.
La legge 68 era una buona legge, ma aveva un grosso difetto: quello del controllo e della vigilanza.
Riteniamo che una legge diventi operante se il Consiglio e l'Assessorato faranno tutto il necessario perché quanto è scritto sia applicato.
Il lato debole della legge 68 è stato la sua applicazione: scarsi controlli, qualche volta controlli in senso contrario a quanto la legge prevedeva, come le contestazioni ai residenti nelle zone montane per la raccolta di mirtilli o di altri prodotti del sottobosco.
Ci asteniamo su questa legge per le motivazioni che ho detto ed invitiamo l'Assessore ad impegnarsi, prima che la legge sia promulgata, a mettere in moto i meccanismi necessari perché la legge venga correttamente applicata.
Il Consiglio avrà fatto così un'opera meritoria per la tutela dell'ambiente e per la difesa degli interessi delle popolazioni montane.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Viglione.



VIGLIONE Aldo

Il Gruppo socialista voterà a favore di questa legge. Ringrazia l'Assessore per l'opera che ha spiegato per la difesa dei beni ambientali e per la tutela di un modello di vita e di un rapporto fra uomo e natura.
Farò una considerazione. E' vero che la legge è debole sotto il profilo della vigilanza. La sanzione è prevista tuttavia non essendovi la possibilità di applicarla per la mancanza di una rete di vigilanza, diventa inefficace.
La legge ha soprattutto un potere direttivo.
Modifica, innova e crea delle coscienze, mette a nudo il problema, fa avanzare una società per la difesa della natura e dei beni ambientali.
Auspichiamo che non resti soltanto pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ma che diventi un momento di educazione civica nelle scuole ed un fatto culturale da portare all'apprendimento, alla conoscenza dei giovani che si apprestano ad iniziare il corso della loro vita.
Non fidiamo sull'azione del poliziotto, del carabiniere, della guardia.
Ahimè, la nostra società potrebbe già essere in rovina, invece fidiamo nella capacità dei cittadini e delle istituzioni.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Marchini.



MARCHINI Sergio

Il nostro Gruppo ritiene che con questa legge la Regione continui la tradizione che l'ha posta in primo piano in questa complessa problematica parliamo della politica dei parchi, parliamo dell'attenzione ai problemi dell'energia e per la conservazione dell'ambiente.
Non condivido il giudizio enfatizzato del collega Viglione sull'attività dell'Assessore non perché non meriti un apprezzamento, ma perché questa legge nasce dall'impegno dei Gruppi e, in particolare, di un Gruppo della maggioranza e non solo dell'Assessorato.
Devo anche dire che considero questa legge di estrema difficoltà. Siamo arrivati in aula in queste condizioni perché è una legge che modifica una situazione precedente. Quando si fa una legge su un argomento nuovo si pensa di affrontare alcuni nodi che sono maturi nella coscienza e nella cultura del legislatore, quando invece si modifica una legge ci si rende conto di come quei nodi non fossero gli unici esistenti e di come certi nodi fossero stati scelti in modo sbagliato.
Vi è la necessità di meditare e di correggere alcuni comportamenti, il che in termini tecnico-legislativi non è una cosa facile.
Non solo. Questa legge non è una norma ma è un "corpus" di norma perch attiene all'individuazione del problema e all'individuazione degli strumenti, delle sanzioni e delle procedure.
Noi esprimiamo un giudizio positivo sul risultato a cui siamo pervenuti. Da parte di qualcuno è stato un rilievo sia pure larvato sul fatto che questa legge è arrivata in Consiglio non matura. Devo però dire che in questa occasione si è dimostrato che cosa è la centralità del Consiglio e che cosa significa il dibattito pubblico che deve far lievitare i problemi all'essenziale e dà la possibilità di uscire da certi orizzonti a volte troppo particolaristici che portano a ragionare in termini diversi in sede di Commissione.
L'aver dato ai nodi non risolubili in Commissione il respiro dell'aula consiliare è stato il modo per pervenire ad una legge migliore di quella che era stata licenziata in Commissione.
Alcune riserve noi le abbiamo esposte durante la discussione dell'articolato, peraltro la disponibilità della maggioranza e dell'Assessore a comprendere le preoccupazioni sui nodi centrali della legge ci inducono non solo per convincimento politico, ma anche per coerenza di comportamento, ad esprimere voto positivo.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Ferro.



FERRO Primo

Ci troviamo di fronte una legge che deve avere un giudizio più che positivo non solo per il contenuto ma anche per il modo con cui le forze politiche vi hanno lavorato.
Essa introduce dei lineamenti profondamente innovativi rispetto al passato e per alcuni versi potrà rappresentare un punto di riferimento per le altre Regioni. In sede di Commissione le forze politiche erano estremamente lontane, alcuni nodi erano affiorati, quello relativo ai percorsi fuori strada, quello relativo alla raccolta dei funghi, ma sia la maggioranza che le opposizioni hanno dimostrato di voler giungere a conclusioni positive.
Bisogna dare atto alle forze di maggioranza che volevano ricercare soluzioni idonee e disposizioni chiare rispondenti alle esigenze poste dallo spessore dei problemi. Si sono fatti dei notevoli passi in avanti rispetto alla legge 68. Non mi sentirei di dire se è una legge perfetta perché sarà l'esperienza che ci dirà come si risolveranno i problemi.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Mignone.



MIGNONE Andrea

Nel preannunciare il voto favorevole del Gruppo socialdemocratico credo si debba sottolineare come in questa legge sia emersa la centralità del Consiglio.
Siamo di fronte ad un provvedimento frutto di un lavoro collegiale che ha ricevuto il consenso di tutte le forze sociali che si sono confrontate su questo testo all'interno della comunità piemontese.
Il limite che in esso si può ravvisare e che era già nella legge 68, è nel far rispettare le norme.
Nel testo che il Consiglio licenzia si sono fatti passi avanti in tema di vigilanza e di sanzioni rispetto al testo precedente e va a sottolineare che è un provvedimento con un valore pedagogico e che si inserisce in un movimento culturale che sempre più si fa carico della necessità di tutelare l'ambiente e di mantenere l'equilibrio ecologico.
Il nostro voto è favorevole perché questo ci sembra un provvedimento più aperto e più organico rispetto alla legge 68.
La disciplina per la raccolta dei funghi da un lato cerca di evitare la chiusura che si stava riscontrando nelle zone montane e dall'altro tiene conto degli oggettivi interessi delle popolazioni residenti.
Per quanto riguarda la raccolta dei tartufi questo è certamente migliore rispetto a quello licenziato dalla Commissione.



PRESIDENTE

Non essendovi altri interventi, pongo in votazione l'intero testo di legge.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 48 hanno risposto SI 32 Consiglieri si sono astenuti 16 Consiglieri L'intero testo di legge è approvato.



PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BENZI


Argomento:

Sull'ordine dei lavori


PRESIDENTE

Chiede di parlare il Consigliere Brizio. Ne ha facoltà.



BRIZIO Gian Paolo

Il Gruppo D.C. chiede che la seduta venga ripresa domani mattina intanto perché non sarebbe possibile esaurire tutti i punti dell'ordine del giorno e, in secondo luogo, perché il Gruppo D.C. deve assentarsi.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Marchini.



MARCHINI Sergio

Ci associamo alla richiesta del Gruppo D.C.



PRESIDENTE

Poiché non vi sono obiezioni alla proposta del collega Brizio, sospendo i lavori e convoco i Capigruppo per definire il programma dei lavori.
La seduta è tolta.



(La seduta ha termine alle ore 19)



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