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Dettaglio seduta n.149 del 26/07/82 - Legislatura n. III - Sedute dal 9 giugno 1980 al 11 maggio 1985

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Argomento:


PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BENZI


Argomento: Comprensori - Trattamento economico dei membri del Comitato di controllo

Interpellanza dei Consiglieri Avondo, Revelli, Bruciamacchie, Valeri e Ferro inerente il ritardo nel pagamento delle spettanze ai membri del Comitato Regionale di Controllo e dei Comprensori


PRESIDENTE

La seduta è aperta.
In merito al punto primo all'ordine del giorno: "Interrogazioni ed interpellanze", esaminiamo l' interpellanza presentata dai Consiglieri Avondo, Revelli, Bruciamacchie, Valeri e Ferro inerente il ritardo nel pagamento delle spettanze ai membri del Comitato Regionale di Controllo e dei Comprensori.
Risponde l'Assessore Testa.



TESTA Gianluigi, Assessore alle finanze

In riferimento all'interpellanza dei Consiglieri Avondo, Revelli Bruciamacchie, Valeri e Ferro n. 110/636, in cui si chiede quali siano le ragioni dei ritardi nella liquidazione dei gettoni di presenza ed il rimborso delle spese ai componenti dei CO.RE.CO. e Comprensori, si comunica quanto segue.
Premesso che la Giunta regionale, in data 6 luglio u.s., ha deliberato la liquidazione di gettoni di presenza, indennità di carica, rimborso spese per i componenti di CO.RE.CO. e Comprensori in sospeso, pare opportuno, per meglio chiarire il meccanismo con cui tali liquidazioni vengono effettuate fare due considerazioni.
In primo luogo va osservato come sia consuetudine, ormai consolidata che la liquidazione dei rimborsi spese sostenute dai componenti dei Comprensori e dei CO.RE.CO., nonché l'indennità spettante ai Consiglieri dei Comprensori, venga pagata trimestralmente e che, al contrario mensilmente vengano liquidate le spettanze relative ai Presidenti ed Assessori di Comprensorio ed ai membri dei CO.RE.CO.
Secondariamente, va ricordato che la nuova legge regionale di contabilità non permette più di adottare delibere programmatiche con impegno di massima, ma richiede che, ad ogni impegno di spesa, corrisponda l'individuazione certa del credito e del creditore.
Nel caso in esame, quindi, per ogni liquidazione è necessaria l'assunzione di una deliberazione di Giunta, con il conseguente ritardo nei pagamenti, che i relativi tempi tecnici per divenire esecutiva comportano.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Avondo.



AVONDO Giampiero

Ringraziamo l'Assessore per la risposta che ci ha dato.
Comprendiamo l'esigenza di una liquidazione argomentata ma è anche possibile stabilire il numero delle sedute che i CO.RE.CO. fanno nell'arco di un mese.
Questo discorso può riguardare i rappresentanti del nostro partito in quanto vige la norma di versare gli emolumenti al partito stesso.
L'Assessore comprenderà la difficoltà nella quale vengono a trovarsi i nostri compagni, nel senso che da un lato devono anticipare le spese di trasferimento e, dall'altro, non hanno la certezza di incassare i gettoni di presenza.
Chiedo se è possibile un'anticipazione di cassa rispetto alla liquidazione.


Argomento:

Comunicazioni del Presidente del Consiglio regionale


PRESIDENTE


Argomento:

Comunicazioni del Presidente del Consiglio regionale

Argomento:

a) Congedi


PRESIDENTE

In merito al punto secondo all'ordine del giorno: "Comunicazioni del Presidente del Consiglio regionale", comunico che hanno chiesto congedo i Consiglieri Bastianini, Carazzoni, Cerchio, Reburdo e Vetrino Nicola.


Argomento:

b) Presentazione progetti di legge


PRESIDENTE

Sono stati presentati i seguenti progetti di legge: N. 238: "Deroga all'art. 2, secondo comma, lettera b), della legge regionale 5 giugno 1979, n. 28" presentato dalla Giunta regionale in data 16 luglio 1982 N. 239: "Norme per il funzionamento dell'organo Regionale di Controllo", presentato dalla Giunta regionale in data 21 luglio 1982 N. 240: "Mantenimento di Katia Airaudi, figlia di Eugenio, vigile del fuoco volontario, morto nello spegnimento di un incendio boschivo il 5 dicembre 1981", presentato dai Comuni di Balme, Chialamberto, Mezzenile Viù, Pessinetto, Ala di Stura, Groscavallo, Lemie, Vallo Torinese Germagnano, Cafasse, Traves, Varisella, Coassolo Torinese, Cono, Balangero Usseglio, Lanzo Torinese, Ceres, Monastero di Lanzo in data 9 luglio 1982 dichiarata ricevibile ed ammissibile dall'Ufficio di Presidenza il data 20 luglio 1982 N. 241: "Assestamento al bilancio di previsione per l'anno 1982" presentato dalla Giunta regionale in data 21 luglio 1982.


Argomento: Beni ambientali - tutela del paesaggio (poteri cautelari, vincoli - Protezione della natura (fauna, flora, minerali, vigilanza, ecc.)

Esame progetti di legge nn. 158 e 168 relativi a: "Norme per la conservazione del patrimonio naturale e dell'assetto ambientale"


PRESIDENTE

Passiamo al punto terzo all'ordine del giorno che reca: Esame progetti di legge nn. 158 e 168 relativi a: "Norme per la conservazione del patrimonio naturale e dell'assetto ambientale".
La parola al relatore, Consigliere Bruciamacchie.



BRUCIAMACCHIE Mario, relatore

Il Consigliere regionale Oberto, nel presentare al Consiglio il o u testo ai legge - concordato quasi all'unanimità in sede di Commissione concernente "Norme per la conservazione del patrimonio naturale e dell'assetto ambientale" nella seduta del 28 giugno 1978, affermava: "Questa legge, attesa da tempo, non è certamente perfetta, né ha la pretesa di esserlo nonostante gli sforzi compiuti per renderla tale, in quanto possibile. Ha i suoi limiti, come ogni provvedimento legislativo; avrà le sue critiche e, si ritiene, anche qualche consenso, proponendosi di mettere un poco di ordine e di disciplina in settori nei quali confluiscono interessi divergenti, di natura socio-economica, oltre a quelli, più generali, di natura ecologica ed ambientale".
Chi partecipò a quella seduta del Consiglio regionale ricorderà l'ampio dibattito nonché la dialettica di posizioni che in esso si manifestarono.
Rileggere i resoconto stenografici, ci fa meglio comprendere non solo le motivazioni che spinsero il Consiglio regionale a legiferare in questa materia, ma anche il perché oggi siamo chiamati, a distanza di quattro anni, ancora a dibattere e a decidere.
Partendo proprio dalle premesse prima ricordate dopo un'esperienza durata quattro anni, è utile e naturale fare un primo bilancio sia come singole forze politiche, che come Consiglio, sullo stato di applicazione della legge 68.
Quali effetti essa ha avuto? Come è stata applicata? Quali limiti ha evidenziato? E' indubbio che l'atto legislativo compiuto nel 1978 recepiva quanto nella società si muoveva da qualche tempo. In quegli anni, di fronte al progressivo degrado ambientale, che tuttora perdura, la coscienza di molti cittadini, in particolare giovani, veniva sollecitata e si dimostrava particolarmente ricettiva.
Dalla coscienza individuale si passava con positiva rapidità ad una coscienza collettiva sempre più estesa, e questa coscienza si organizzava in forme diverse, originali, dando vita a numerosissime iniziative in genere altamente significative sia dal punto di vista sociale che scientifico.
Il primo aggregarsi attorno ad interessi a volte molto particolari, con il passare del tempo, ha visto il sorgere di associazioni, circoli, gruppi di amici, che per il numero delle adesioni sono diventate vere e proprie associazioni di massa.
Queste hanno agito con efficacia, incidendo nella coscienza collettiva della popolazione, penetrando positivamente in quelle associazioni od organizzazioni come i sindacati, i partiti e le associazioni del tempo libero.
Anche i livelli istituzionali di governo del nostro Paese hanno dovuto prendere atto, intervenendo con atti legislativi e regolamentari.
Forti sono ancora le resistenze per un intervento organico capace di regolamentare un rapporto con l'ambiente e la natura che non sia distruttivo, come purtroppo è oggi. Utilizziamo tutto quanto la natura nella sua infinita ricchezza, può dare all'uomo, regolamentandone però il prelievo, permettendone la riproduzione, garantendo un equilibrio tra uso e mantenimento, a volte riformazione, delle risorse naturali. Solo così sarà possibile avere per l'oggi e il domani un ambiente naturale ricco, nel quale l'uomo, con la sua opera, si inserisca non per distruggere ma per conservare, valorizzare e dove l'uomo e la natura non siano contrapposti ma si fondano armoniosamente.
La distruzione dell'ambiente naturale a livello mondiale, al quale assistiamo quasi impotenti, è il risultato di certe logiche economiche molto precise.
E' la volontà di realizzare il massimo profitto dalle attività economiche industriali ed agricole che porta a non usare quegli accorgimenti tecnici possibili per impedire che corsi d'acqua di superficie e di falde vengano inquinati. E' la volontà di speculazione selvaggia che porta alle distruzioni di ambienti naturali bellissimi ed indispensabili alla vita dell'uomo. E allora bruciano montagne, si distruggono boschi, si inquinano laghi, fiumi e mari, distruggendo flora e fauna, mettendo in pericolo l'equilibrio naturale.
Alla base di tutto ciò, vi è sicuramente un'inadeguata coscienza e conquista culturale, ma soprattutto vi sono interessi economici di pochi facilmente identificabili che, proprio perché contrastano con un'esigenza così universale, vanno decisamente battuti.
Il numero crescente di persone impegnate sul fronte del rispetto e mantenimento dell'ambiente naturale, il loro agire a livello di massa nei Paesi a più alto sviluppo economico, il tentativo di darsi obiettivi che tendano a prefigurare uno sviluppo della società compatibile con le esigenze della natura, fanno pensare che negli anni a venire tutti quanti singoli, associazioni e poteri pubblici, saranno chiamati ad un impegno più preciso ed intenso. Certo occorrerà respingere visioni particolaristiche e romantiche presenti in un momento così articolato, ma il problema è posto è stato in buona parte recepito da associazioni, partiti ed istituzioni e può trovare sbocchi positivi.
Non siamo certo ottimisti, la situazione mondiale fortemente caratterizzata da tensioni, da milioni di morti per fame o uccisi in guerre sempre più atroci, l'ipotesi di guerre nucleari "limitate", non lasciano spazio ad ottimismi di maniera. Se non si ha rispetto per l'uomo, se si uccidono milioni di esseri umani per difendere privilegi vecchi e nuovi poco c'è da sperare che l'ambiente, la natura siano rispettati.
La speranza è che l'umanità, nel suo insieme, sia capace di bloccare e ricacciare indietro quanto oggi avviene o si prepara. E sono proprio i giovani, la loro presenza in mille modi diversi, ma che costituisce un'enorme massa di popolo impegnata sui temi della pace e dello sviluppo che autorizza a credere nella possibilità di cambiare l'indirizzo distruttivo attuale.
Queste considerazioni generali, meglio ci permettono di comprendere la portata del problema, la sua gravità e l'importanza di un impegno attivo.
E sottolineiamo come anche il nostro intervento parziale, limitato assume un grande significato in quanto inserisce, con atti concreti, in un'opera do portata più generale e contribuisce a formare e mobilitare nuove coscienze nel rispetto e salvaguardia della natura.
Cosa ha determinato allora l'approvazione della legge regionale 68? E' fuori dubbio che seppure a rilento essa ha agito in modo positivo.
La gente ne ha discusso, a volte l'ha fortemente criticata o derisa in certe sue parti, ma è indubbio che oggi un numero crescente di cittadini si avvicina alla natura in modo diverso, non per paura di sanzioni amministrative, peraltro quasi mai applicate, ma perché la riflessione critica su quelle norme, l'applicazione che in parte se ne è data, ha messo in moto una cultura nuova in questo tempo.
E qui tornano tutte le considerazioni di Oberto, la coscienza dei limiti di questo intervento, la difficoltà a normare una materia come questa che prima di tutto riguarda il comportamento della gente.
Prioritaria diventa quindi l'opera educativa da svolgere a tutti i livelli. Ogni livello statuale, ogni associazione di categoria, di tempo libero o scientifica dovrà essere ulteriormente stimolata ad un impegno coerente in questo campo.
Le Comunità montane ed i Comuni in esse inseriti dovranno stabilire un rapporto positivo con tutti quei cittadini che, per periodi più o meno lunghi, hanno un rapporto con la collina, la montagna, la natura in generale.
Le varie associazioni sorte nelle città saranno anch'esse chiamate ad agire per dare ai propri aderenti ed ai cittadini in generale quelle conoscenze per un modo nuovo di usufruire delle bellezze e delle risorse naturali.
Se riuscissimo ad elevare il modo di intendere il rapporto uomo-natura e coglierne la stretta interdipendenza avremo fatto un piccolo passo in avanti.
In questi anni un fenomeno sociale che si è particolarmente esteso, man mano che la crisi economica avanzava, è stato quello di un progressivo rinchiudersi nella difesa dei propri interessi particolari o di gruppo.
Sappiamo come queste chiusure settoriali o territoriali non apportino nulla di positivo alla società, anzi tendenzialmente contengano elementi pericolosi per la società stessa in quanto non permettono quella visione degli interessi generali del Paese.
Si tratta di cogliere certamente la specificità dei singoli interessi di intervenire a favore delle condizioni sociali meno favorite, ma occorre evitare di stimolare o favorire come pubblici poteri, il formarsi di rigide corporazioni incomunicanti tra loro.
Cogliere l'interdipendenza che esiste tra i vari settori economici e sociali, deve portarci a comprendere come l'economia montana può essere potenziata con interventi straordinari e programmatici di lungo periodo cogliendone però i legami profondi con il resto del territorio. I piani di sviluppo delle Comunità montane contengono indicazioni e misure di intervento nei settori produttivi, nel turismo, nei servizi sociali ed assistenziali, nel campo della cultura, ecc. Questi obiettivi per essere realizzati abbisognano di un'economia non chiusa, anzi più essa si dimostra capace di recepire ed introdurre contemporaneamente miglioramenti produttivi e domanda crescente di cittadini per usufruire dell'ambiente naturale, più creerà le condizioni di un suo sviluppo.
In sintesi possiamo dire che gli obiettivi da perseguire sono due: 1) favorire il permanere, anche il ritorno, della gente in montagna e collina garantendo sempre più elevate condizioni economiche e sociali 2) favorire la mobilità dei cittadini ed un uso degli ambienti naturali: boschi, prati, fiumi, laghi, ecc, improntato al massimo rispetto.
L'ambiente naturale è un bene di interesse generale e tutti dovranno essere impegnati a difenderlo ed arricchirlo perché tutti ne possano usufruire.
Più cittadini avranno conoscenza e coscienza di cosa è un bosco, un fiume o un lago, più educatori avremo.
Minori diventeranno di conseguenza i pericoli di incendio o di inquinamento grande o piccolo (dagli scarichi abusivi alla borsa di plastica o bottiglia), e più disponibilità ci sarà da parte dei cittadini nell'opera di spegnimento degli incendi e nella lotta all'inquinamento.
Indubbia era la necessità di una revisione della legge regionale n. 68.
A questo fine era indirizzata la proposta di legge del Gruppo regionale comunista dell'ottobre 1981 che proponeva la modifica del titolo IV della legge 68.
Ma la stessa Giunta regionale avanzava, in data successiva, una proposta di revisione generale, proponendo un nuovo testo sul quale la Commissione VII ha svolto un ampio lavoro di consultazione con gli Enti locali, le associazioni economiche e di categoria, le associazioni a questo settore interessate, il mondo scientifico.
Positivo è stato il contributo fornito, anche se, e ciò è naturale, si è dovuto procedere a sintesi finali di posizioni a volte sostanzialmente divergenti.
A tutti costoro va il nostro ringraziamento e l'invito a continuare il loro impegno in autonomia ed anche assieme ai vari livelli statuali per raggiungere gli obiettivi della presente legge.
La Commissione ha, in numerose sedute, dibattuto le proposte avanzate modificando e riscrivendo diverse parti. La ricerca di soluzioni unitarie nell'ambito delle finalità della legge, è stata costante.
La stragrande maggioranza degli articoli ha avuto il parere favorevole di tutta la Commissione, su altri sono state espresse e mantenute delle riserve da parte dei partiti di minoranza.
Il riordino sistematico degli articoli rispetto alla legge regionale 68/78 ha consentito di strutturare la legge in sette titoli, a loro volta articolati in capi, che permettono un più organico e corretto raggruppamento delle norme.
Si è, per esempio, potuto raggruppare in un unico corpo di norme comuni quelle riguardanti le autorizzazioni in deroga, le possibilità di commercializzare le specie protette, la raccolta a fini scientifici e didattici.
Si evidenziano qui di seguito i contenuti dei titoli, soffermandoci più diffusamente sulle novità introdotte.
Nel titolo I sono raccolte le disposizioni generali ove si annuncia che la legge sostituisce integralmente la legge regionale 68/78 e si enunciano le finalità del provvedimento.
Il titolo II contiene gli articoli relativi alla tutela dell'ambiente con particolare riferimento al divieto di abbandono di rifiuti, alle attribuzioni dei Comuni circa l'asportazione degli stessi, agli interventi pubblici di pulizia di zone colpite da eventi naturali.
Si riprendono poi le norme già contenute nella legge regionale 68/78 relative alla disciplina di accensione di fuochi, abbruciamenti di ristoppie e residui vegetali.
L'art. 11 disciplina dettagliatamente l'uso di mezzi motorizzati che comunque sui percorsi fuori strada (cioè sui prati, pascoli, campi, ecc.) non possono essere condotti. Possono circolare se apposita segnaletica lo consente, su percorsi opportunamente scelti dalle Amministrazioni comunali e dalle Comunità montane.
Si ricorda che anche sulle strade e piste forestali (ai sensi della vigente legge sul vincolo idrogeologico n. 27/81) non si può circolare se non per particolari motivi.
Infine, sui sentieri e le mulattiere, con segnalazioni di divieto, non è permesso il transito motorizzato.
Le stesse norme valgono per l'esercizio dello sci d'erba.
L'art. 12 è di nuovo inserimento, in quanto si è preferito, dato il concetto "ecologico" ispiratore della legge, dare spazio ad interventi di recupero di aree degradate, a fini di fruizione pubblica, lasciando la realizzazione di aree attrezzate a carico del settore "turismo", ritenendo significativo questo tipo di iniziativa e di stimolo agli Enti pubblici per promuovere interventi di "recupero ambientale".
Tali interventi rispondono infatti alle esigenze di recuperare aree che, a seguito di interventi antropici, abbiano perso le caratteristiche originarie e, per successivo abbandono, siano ora inutilizzabili per le cattive condizioni estetiche o addirittura igieniche. Tali aree sono identificabili, ad esempio, con cave abbandonate, sterrati, alvei di canali o torrenti definitivamente prosciugati, che spesso l'incuria ha trasformato in ricettacoli di immondizie del tutto inadeguate a qualsiasi tipo di utilizzo.
Alle precedenti si affiancano quelle aree che, precedentemente destinate a discariche, sono state abbandonate in seguito all'allestimento di discariche consortili, e quei tratti di riva di fiume o di lago che depauperati nel loro patrimonio naturale dall'inquinamento delle acque, con l'entra in funzione degli impianti di depurazione possono essere recuperati e ricondotti alle loro condizioni iniziali.
Questi interventi di ripristino risultano particolarmente qualificanti perché completano il quadro degli interventi per le qualità dell'ambiente operati dalla Regione, non solo eliminando le cause di inquinamento e di degrado, ma anche ripristinando l'area ad un livello di buona fruibilità ambientale.
Il titolo III è il più corposo e si articola in numerosi capi.
Nel primo sono contenute le norme per la tutela della flora (cotica erbosa, vegetazione erbacea ed arbustiva negli ambienti umidi, flora in generale). E' prevista una più semplificata regolamentazione, sia ai fini di facilitare l'osservanza della norma, sia per la vigilanza.
Si prevede, infatti, un elenco regionale di specie a protezione assoluta di cui è del tutto vietata la raccolta, mentre tutte le altre specie possono essere raccolte in un numero limitato (cinque) di esemplari.
Tale modifica è motivata anche dalle difficoltà incontrate da molte Comunità montane nella formulazione degli elenchi ed ancora dalla volontà di introdurre una forma di educazione ecologica diretta nei confronti del cittadino; si ritiene, infatti, estremamente valido, dal punto di vista educativo, ribadire il concetto che tutto il patrimonio forestale naturale debba essere rispettato e tutelato, indipendentemente dal maggior o minor pregio botanico, per cui non sono mai giustificate indiscriminate raccolte.
Alla base di questa scelta sta inoltre la convinzione che ai fini di tutela ambientale risulti più efficace una norma di indirizzo generale, più facilmente divulgabile ed ottemperabile, che non una normativa ispirata a stretto rigore scientifico, ma eccessivamente dettagliata. Si deroga dai limiti solo per le specie vegetali commestibili più comunemente consumate.
Sono state riviste anche le norme relative agli incentivi per la coltivazione delle specie protette, ai fini di favorire l'economia montana.
Non si è ritenuto opportuno, considerando i compiti di programmazione e di indirizzo propri della Regione, prevedere interventi diretti nella produzione e distribuzione delle sementi, ma si è preferito favorire l'espletamento di tali attività da parte di terzi; si differenziano così tre diversi tipi di incentivazione: l'uno nei confronti di chi impianta coltivazioni quale attività produttiva, l'altro nei confronti degli enti o dei privati che intendano collaborare con la Regione per la produzione delle sementi, l'altro ancora nei confronti degli istituti e degli enti che con studi e ricerche possano contribuire al perfezionamento delle tecniche di intervento ed all'incremento della produzione.
Il capo II contiene le norme per la raccolta dei funghi e tartufi.
Su questa parte della legge molto ampio è stato il dibattito in sede di Commissione, con le associazioni micologiche e naturalistiche, con le Comunità montane, Province e Comuni.
Naturale, quindi, anche in sede di relazione, dedicargli più spazio.
Per i tartufi, materia regolata con legge nazionale, la novità introdotta è rappresentata dall'attribuzione alle Amministrazioni provinciali della competenza di fissare annualmente i periodi di raccolta accogliendo cosi esigenze locali fortemente sentite e scientificamente confermate dal parere di esperti del settore. Infatti, sembra ormai provato che i tempi di maturazione dei tartufi differiscano anche sensibilmente tra le varie zone.
Per i funghi, siamo in carenza di una legislazione nazionale e a quanto mi risulta solo adesso si sta lavorando alla predisposizione di un testo unitario fra quasi tutti i Gruppi parlamentari.
E' noto come un tempo la raccolta dei funghi fosse abbastanza semplice ed equilibrata, anche senza tante regolamentazioni ufficiali.
L'esiguità dei cercatori "Foranei", la raccolta sostanzialmente limitata alle popolazioni locali, dava maggiore garanzia per la tutela e la salvaguardia dell'ambiente naturale.
Ma ora la situazione è mutata a causa del notevole incremento dei ricercatori "Foranei", dovuto allo sviluppo del turismo, all'aumento del tempo libero, al dilagare della motorizzazione, allo sviluppo della rete stradale e ad altri fattori simili.
Nello stesso tempo va registrato, con l'aumento del benessere e delle stesse possibilità di approvvigionamento, un aumento della domanda di funghi e, di conseguenza, un considerevole incremento del loro valore.
Da tale circostanza deriva, in maniera diretta ed automatica l'interesse del proprietario del terreno o di chi comunque ne goda, di realizzare a proprio esclusivo vantaggio i prodotti che vi crescono e di escludere dal proprio fondo tutti i terzi.
Vi sono poi gli interessi degli abitanti della zona che vorrebbero riservare solo ai residenti la raccolta; interessi che, a loro volta entrano in contrasto con quelli degli operatori turistici, rivolti con favore alla libertà di raccolta ed al libero accesso dei raccoglitori forestieri.
In una materia che suscita quindi tanti interessi, problemi ed anche tanti conflitti, ciò che soprattutto preme considerare e chiarire è l'argomento sull'appartenenza del prodotto, del diritto di raccolta da parte dei privati, sulla regolamentazione della materia da parte degli Enti locali.
Il Giudice dott. Giuseppe Boselli, Pretore di Borgotaro (Pr), nella sua relazione al Simposium internazionale di micologia svoltosi a Borgotaro nel settembre 1981, affermava: "Nella ricerca delle norme applicabili alla materia in esame non si può prescindere innanzitutto dalla norma dell'art.
820, commi primo e secondo, Codice Civile che dispone: 'Sono frutti naturali quelli che provengono direttamente dalla cosa, vi concorra o no l'opera dell'uomo, come i prodotti agricoli, la legna, i parti degli animali, i prodotti delle miniere, cave e torbiere. Finché non avviene la separazione, i frutti formano parte della cosa. Si può tuttavia disporre di essi come cosa mobile futura'; ed inoltre al primo comma dell'art. 821 codice Civile: 'I frutti naturali appartengono al proprietario della cosa che li produce, salvo che la loro proprietà sia attribuita ad altri. In quest'ultimo caso la proprietà si acquista con la separazione' ".
Orbene, appare indubbio che i funghi ed i prodotti spontanei della terra in genere debbano essere considerati "frutti" e, più specificatamente, come "frutti naturali".
Come tali, i funghi e gli altri prodotti spontanei del suolo, secondo la norma citata dall'art. 821 del Codice Civile, appartengono al proprietario del terreno o a quelle persone diverse alle quali spetta un diritto reale o personale di godimento (ad esempio, usufruttuario enfiteuta, affittuario, colono parziario, ecc.) Deve quindi senz'altro escludersi (e vanno disattesi i vari tentativi in tal senso) che il fungo possa considerarsi come "res nullius" cosa di nessuno suscettibile di appropriazione da parte di chicchessia secondo il disposto dell'art. 923 del Codice Civile.
Non può quindi disconoscersi l'esistenza del diritto del proprietario del suolo sui funghi e sugli altri prodotti spontanei della terra. Diritto che è confermato da altre norme del Codice Civile - oltre a quelle menzionate - e così dall'art. 832 del Codice Civile che parla di un diritto del proprietario "di godere delle cose in modo pieno ed esclusivo" e particolarmente dalle norme relative alla chiusura ed al diritto di accesso al fondo. L'art. 841 del Codice Civile infatti attribuisce al proprietario la possibilità di chiudere in qualunque tempo il fondo e gli artt. 842 e 843 del Codice Civile regolano il diritto di accesso da parte di terzi, rendendolo possibile con limiti e cautele solo in casi determinati (caccia e pesca, necessità di costruire o riparare un muro recupero di cosa od animali propri), lasciando con ciò intendere che in tutti gli altri casi l'accesso non è consentito.
In base alle norme considerate può affermarsi pertanto che i funghi e gli altri prodotti spontanei appartengono al proprietario che può escludere della sua terra i terzi che intendono raccoglierli.
In questo senso vanno diverse sentenze pretorili, e qui ricordiamo solo quella del Pretore di Serravalle Scrivia del gennaio 1976 e del Pretore di Dronero del giugno 1976.
Fino ad oggi la stragrande maggioranza di cittadini italiani si è generalmente comportata come se fosse in vigore anche in Italia l'art. 699 del Codice Civile della vicina Svizzera, in base al quale ognuno ha libero accesso alle foreste ed ai pascoli altrui e può appropriarsi di bacche funghi ed altri piccoli frutti selvatici, in conformità degli usi locali, e salvi i divieti delle autorità competenti.
Ma tali comportamenti, che si inquadrano in una pretesa, sempre più diffusa e sentita e, sotto molti aspetti, anche giustificata, di libero accesso alla natura, si pongono in contraddizione netta con le norme del nostro Codice Civile che attribuisce al proprietario l'esclusività del godimento del terreno come prima detto.
Questa generale aspettativa dei cittadini al libero accesso ai boschi ai pascoli, alla natura, trova quindi un limite nella legge in vigore e soprattutto, nel diritto del proprietario di escludere i terzi dal proprio fondo.
Abbiamo voluto dire queste cose con il fine preciso di fare chiarezza su questa materia, in quanto generale è la convinzione che il progressivo palinamento o chiusura dei fondi boschivi e non, venga attuato in forza di leggi regionali. Mentre così non è.
Abbiamo visto che il fungo, al pari di altri prodotti del sottobosco, è considerato proprietà del proprietario del terreno o di chi ha titolo sul fondo.
Stando così le cose, occorre esaminare, alla luce del valore economico di questo prodotto e della congruente spinta a riservarne la raccolta, come riuscire a conciliare questi interessi contrastanti, senza penalizzare nessuno.
Le novità maggiori introdotte nella legge riguardano essenzialmente questo titolo.
La legge proposta parte da quanto nel Codice Civile è affermato e considera quindi acquisito il diritto al proprietario di disporre liberamente dei prodotti del sottobosco mediante adeguata segnalazione.
Ma considera contemporaneamente anche il fatto non trascurabile che un alto numero di cittadini è appassionato cercatore di funghi e che l'uso dei boschi, l'accesso alla natura nel più assoluto rispetto deve essere garantito ai cittadini italiani.
Questa volontà, chiaramente espressa, rimarrebbe lettera morta se non venisse sostanziato da qualcosa di molto concreto.
Il concreto è rappresentato dall'interesse economico del proprietario o conduttore del fondo a riservarsi la raccolta. Ecco allora che la legge propone che chiunque intenda andare alla ricerca di funghi debba dotarsi di un tesserino rilasciato dalla Comunità montana, pagando una quota annuale mensile o giornaliera, stabilita dalla Giunta regionale e che le risorse così introitate dalle singole Comunità montane vengano ripartite tra i proprietari o conduttori dei fondi boschivi.
Così facendo si sostiene il reddito di chi in montagna lavora e si permette l'esercizio di un'attività e di tempo libero e di rapporto con la natura che è di molti cittadini.
Perde così di significato la chiusura del fondo, senza perdere i vantaggi economici si introduce un rapporto non conflittuale tra cercatori e proprietari di boschi, si diminuisce e controlla la pressione dei cercatori, si responsabilizza la collettività.
Si colgono così gli interessi dei proprietari e conduttori dei fondi boschivi e dei cercatori di funghi e si crea un clima di fiducia e di collaborazione nel rispetto della natura e nella valorizzazione delle sue risorse.
L'economia di montagna e di valle va sostenuta con una pluralità di interventi, perché sappiamo come la permanenza dell'uomo e della sua opera in questi luoghi sia decisiva non solo dal punto di vista economico generale, ma anche idrogeologico ed ambientale.
Anche sulla quantità si è ritenuto di intervenire.
Come si evince dall'art. 20 non si è ritenuto di riproporre un sistema di controllo basato sul peso. E questo in forza dell'esperienza maturata in questi quattro anni di vita della legge 68.
I bilancini acquistati nel 1981 non hanno potuto, per vari motivi ancora essere usati. Inoltre, un sistema di controllo basato sul peso fissato in un kg di funghi come nella legge regionale 68, non considera che a volte si incontrano funghi di peso superiore e che è impossibile, per il cercatore, stabilire se la quantità raccolta supera o no il limite massimo consentito.
Invece un controllo incentrato su un numero massimo di funghi raccoglibili è facilmente praticabile e dà certezza anche al cercatore.
E' indubbio che la pressione maggiore dei cercatori si ha quando nascono i Boletus: E' in queste occasioni che partono dalle città gruppi di amici, nuclei familiari, ecc, diretti nelle zone boschive dove si presume che il prezioso fungo sia nato. Giungono nel bosco, il più delle volte senza conoscenza alcuna dei funghi e con scarse cognizioni sui metodi di raccolta.
Sono proprio questi cercatori occasionali che producono il vero danno in quanto o raccolgono tutte le qualità che incontrano, salvo poi gettarle ad una verifica fatta da uno più esperto, o raccolgono una o due specie mangerecce, rompendo tutte le altre e rimovendo tutto il sottobosco provocando un grave danno allo stato umifero del terreno.
Con l'istituzione di un controllo improntato su un numero limitato di esemplari della specie pregiata dei Boletus e più ampio per le altre specie e con l'introduzione del tesserino, si limitano sicuramente i cercatori occasionali, privi di conoscenza e causa maggiore di guasti gravi.
Si è obiettato che il riparto delle risorse introitate dalle Comunità montane è difficoltoso. Se riflettiamo bene non è poi così.
Si è considerata la possibilità di tesserini provinciali o regionali ma questa soluzione rende più difficoltoso, se non impossibile, il riparto ai proprietari e conduttori di fondi delle somme introitate.
Si è anche ipotizzato l'impiego di queste risorse solo per lavori sociali e di interesse collettivo. Ma anche questa proposta se da una parte semplifica molto, dall'altra ha il grande difetto di non cogliere l'esigenza e l'interesse economico del proprietario o conduttore del fondo boschivo e quindi lo spinge oggettivamente a riservarsi la raccolta impedendo agli appassionati di accedervi.
Le Comunità montane sono individuate dalla proposta di legge come soggetti incaricati di iniziativa regolamentare, educativa e di gestione di questo capitolo.
Ciò in considerazione del fatto che le attuali regolamentazioni a livello dei singoli Comuni ingenerano solo confusione per la diversità di singoli regolamenti e l'impossibilità di delimitare con chiarezza i confini comunali in mezzo ai boschi.
Per questo viene proposto che siano le Comunità montane a dotarsi di regolamenti validi per tutto il territorio di loro competenza. Con ci viene individuata un'area vasta ed un unico livello di governo.
La miriade di regolamenti locali, il palinamento progressivo dei fondi con il divieto di cercare funghi, la costituzione di consorzi, ecc., fatta in molti casi senza il rispetto della legge, genera notevole confusione.
Si tratta allora di agire con urgenza per dare, da parte della Regione ai proprietari e conduttori dei fondi boschivi, ai Comuni e agli affezionati cercatori, precise norme di legge, capaci di generare chiarezza e coerenza di comportamenti per tutti.
Circa la tutela della fauna minore non sono state apportate significative modificazioni, se non per quanto riguarda la raccolta delle lumache ove si è eliminato il limite dimensionale di 3 cm del guscio rilevando: 1) che il numero limitato consentito è già incentivante a raccogliere chiocciole più grandi 2) che alcune specie, allo stadio adulto, non raggiungono tale dimensione.
Nuove cautele sono state introdotte per consentire una corretta commercializzazione dei prodotti delle specie tutelate che saranno accompagnate da certificato redatto dal produttore con l'indicazione delle varietà, della provenienza e del peso netto all'origine. In tal modo si intende tutelare sia il compratore sia il venditore eventualmente oggetto di verifiche da parte del personale di sorveglianza. Naturalmente, oltre alla commercializzazione si sono tenute presenti le esigenze di raccolta per fini scientifici o didattici, raccolta che può essere autorizzata solo dal Presidente della Giunta regionale, sentito il parere del Comitato consultivo regionale per la protezione dell'ambiente naturale. Quest'organo tecnico, oltre ai pareri che può dare sulla legge, all'esame sulle richieste di contributo, può anche proporre alla Giunta regionale ogni iniziativa o provvedimento utile alla conoscenza o tutela della natura.
Circa lo spinoso problema della vigilanza, si è fatto riferimento al Corpo forestale dello Stato, alle guardie di caccia e pesca, agli agenti di polizia urbana, locale e rurale e alle guardie ecologiche volontarie; per queste ultime si rimanda ad apposito regolamento l'esercizio delle loro funzioni, regolamento che è in corso di avanzata predisposizione da parte della Giunta regionale.
Circa le procedure amministrative per l'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni si rinvia direttamente ai disposti del capo I della nuova legge 689/81 che regola l'intera materia.
Si è infine considerata la data di entrata in vigore della presente legge. Questo alla luce dei nuovi compiti attribuiti alle Province e alle Comunità montane. E' necessario lasciare a questi soggetti un lasso di tempo per poter predisporre sia i calendari provinciali per la ricerca dei tartufi, sia i tesserini delle Comunità montane per i funghi.
Proponendo l'entrata in vigore per il 1 gennaio 1983, di fatto i soggetti sopra ricordati avranno a disposizione tempo sufficiente per predisporre gli adempimenti necessari.
Sicuramente il Consiglio ed i Gruppi qui presenti vorranno dare, anche in questa sede, il loro contributo di idee e proposte e contemporaneamente operare per procedere celermente all'approvazione della legge che oggi viene proposta.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Chiabrando.



CHIABRANDO Mauro

Le norme della legge n. 68 secondo noi hanno svolto quelle funzioni che ci eravamo prefissi tutelando l'agricoltura e l'ambiente. Con questa proposta ritengo si faccia un passo indietro.
Riteniamo, infatti, che le modifiche proposte da questo testo diano maggiore libertà di accesso ai fondi per lo sfruttamento e la raccolta dei frutti del sottobosco.
Durante il lungo lavoro svolto in Commissione le notevoli distanze tra le posizioni della Giunta, della maggioranza e le nostre si sono ridotte alquanto.
Permangono tuttavia dei punti sui quali non siamo d'accordo. Per esempio, sull'obbligatorietà del rilascio dei tesserini e su altri punti che mi riservo di illustrare in sede di presentazione di emendamenti.
Il testo è notevolmente migliorato anche se è rimasto il pagamento ai proprietari, che creerà dei problemi a chi dovrà gestire questa norma.
Per concludere, in merito all'ultimo punto trattato dal Consigliere Bruciamacchie, riteniamo che l'entrata in vigore della legge venga fissata in una data successiva alla raccolta dei funghi o di altri prodotti quindi, potrà avere vigore con l'autunno del 1983.
I Comuni e le Comunità montane potranno, nei mesi che intercorrono predisporre gli strumenti necessari, regolamenti, manifesti, tesserini entro il 15 del mese di settembre o comunque prima dell'inizio della stagione di raccolta.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Marchini.



MARCHINI Sergio

Questa legge è nata da proposte venute dalla Giunta e dai partiti della sinistra che peraltro hanno dato spazio ad altre forze politiche per esprimersi su questa materia.
Il Gruppo liberale in realtà ha molte riserve su questa proposta di legge. Due sono le riserve sostanziali, una delle quali è inerente il diritto di tutti di raccogliere i funghi e i frutti minori sul territorio regionale a prescindere dai limiti del Codice Civile.
Il nostro Gruppo è contrario a norme che consentano ai Comuni e alle Comunità montane di fissare il numero chiuso o il numero programmato.
La seconda riserva si riferisce alle attività sportive su percorsi non asfaltati. Il testo indica un divieto generale di transito lasciando ai Comuni la facoltà di regolamentare con la palinatura.
Un conto è la segnaletica come conseguenza di un divieto, un conto è il divieto come conseguenza della segnaletica. La dizione "previa segnaletica" vuol dire che il divieto è conseguenza della segnaletica e non che la segnaletica è conseguenza del divieto.
Su questi punti vi sono posizioni non chiare che giustificano il nostro voto di astensione.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Majorino.



MAJORINO Gaetano

Signor Presidente, colleghi Consiglieri, mi limiterò anch'io in sede di intervento generale ad alcune considerazioni di massima, riservando altre considerazioni più specifiche in sede di esame dell'articolato.
Poiché non faccio parte della Commissione competente non ho potuto seguirne i lavori per cui il mio intervento non sarà approfondito come i precedenti.
Tuttavia, esaminando la legge mi è parso di cogliere alcune caratteristiche negative che non possono essere condivise.
Il relatore ha dato spazio nella relazione alla questione della raccolta del funghi.
La precedente disciplina prevedeva l'autorizzazione del Sindaco competente per territorio. Il tesserino che viene ora introdotto non è che un documento che contiene l'autorizzazione.
Allorquando però si prevede che il tesserino - autorizzazione possa essere rilasciato contro il pagamento di una somma di denaro, si viene a violare il principio della riserva della legge in materia di tasse ed imposte, principio di riserva in forza del quale solo lo Stato può imporre tasse o imposte.
Né qui si potrebbe richiamare il limitato potere impositivo della Regione, infatti la stessa può imporre tasse nelle materie di sua competenza allorquando lo Stato, a sua volta, imponeva la tassa sulla concessione governativa. E' pacifico che in materia di raccolta dei funghi non c'era nessuna tassa dello Stato, quindi, a mio avviso, si viola il principio della riserva della legge.
In materia di funghi c'é poi un contrasto su quanto si afferma nella relazione in ordine alla salvaguardia, il diritto di proprietà e l'esigenza dei coltivatori e dei ricercatori; infatti, la norma che consente indiscriminatamente a chi sia autorizzato con il tesserino di introdursi nei fondi è una norma che viola il diritto di proprietà e che si aggiunge in maniera non consentita al legislatore regionale, alle eccezioni che il Codice Civile prevede in materia di caccia e in materia di recupero di cose od animali nel fondo del vicino.
L'ultima considerazione riguarda le sanzioni amministrative che prevedono una pena pecuniaria che va dalle 20.000 lire a 2 milioni.
La legge statale del 24/11/1981 stabilisce che le sanzioni amministrative non possono superare il decuplo del minimo.
Sarebbe stato opportuno che i vari divieti e le varie infrazioni fossero state raggruppate in diverse categorie, così come è accaduto in materia di parchi.
Con queste considerazioni di massima mi riservo di intervenire in sede di emendamenti e di esame dei singoli articoli.



PRESIDENTE

La parola all'Assessore Salerno.



SALERNO Gabriele, Assessore alla tutela ambientale

Con l'approvazione di questo disegno di legge la nostra Regione avrà uno strumento legislativo di primaria importanza.
L'intento della VII Commissione era di modificare la legge 68 rendendo le norme più consone alle esigenze attuali.
Alcuni articoli sono più precisi e più puntuali.
Quando si parla di palinatura, quando si dà una competenza diretta alle Comunità montane sul rilascio dei tesserini, quando si incentivano i privati a mettere a disposizione dei raccoglitori di funghi i territori non solo si mettono in competizione i privati ma si dà la possibilità ai cittadini di ritornare alla montagna.
In sostanza la legge vuole creare nella cittadinanza una maggiore coscienza ambientale, imparando a non depauperare l'ambiente.
Vi sono articoli importanti quali quelli relativi al divieto di abbandonare i rifiuti, quello relativo alla raccolta dei tartufi, quello relativo alla raccolta dei fiori, in particolar modo delle specie protette quello relativo ai fuori-strada.
La legge continua poi una migliore regolamentazione inerente le guardie ecologiche. Con un regolamento che verrà approvato successivamente si daranno poteri ai volontari attraverso rapporti con i Comuni e le associazioni naturalistiche.
La legge, per certi versi, esalta il ruolo dei Comuni e delle Comunità montane consentendo a chi opera sul territorio di potere dare attuazione alla legislazione regionale precostituendo le condizioni perché da un lato i residenti rimangano nelle loro zone e, dall'altro lato, favorendo la mobilità dei cittadini dalla città alla montagna.
Probabilmente la data di applicazione della legge (15 settembre) non potrà essere approvata e in sede di discussione degli articoli definiremo una data vicina nel tempo avendo presente le osservazioni fatte dal rappresentante della DC.



PRESIDENTE

Non essendovi altre richieste di parola, passiamo alla votazione dell'articolato.
Titolo I Disposizioni generali Art. 1 (Abrogazione) "La legge regionale 6/11/1978, n. 68, è abrogata e sostituita dalla presente".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 39 hanno risposto SI 39 Consiglieri L'art. 1 è approvato.
Art. 2 (Finalità) "La Regione, in attuazione dell'art. 5 dello Statuto, interviene nel recupero di ambienti lacustri e fluviali, nell'individuazione, recupero e ripristino di aree degradate, nella tutela della flora spontanea, di alcune specie di fauna minore, dei prodotti del sottobosco e regola gli interventi pubblici e privati connessi a tali beni al fine di garantire la conservazione del patrimonio naturale e dell'assetto ambientale".
IL Gruppo PLI ha presentato il seguente emendamento: alla quarta riga è soppressa la parola "gli".
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
L'emendamento è approvato all'unanimità.
Pongo in votazione l'art. 2 nel testo emendato.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 44 hanno risposto SI 44 Consiglieri L'art. 2 è approvato.
Art. 3 (Interventi di salvaguardia) "La Regione, anche su proposta del Comitato Consultivo di cui all'art.
34, può svolgere o favorire iniziative specifiche, studi o ricerche, aventi come fine una migliore conservazione valorizzazione della natura nonch delle situazioni ambientali di particolare pregio e significato".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 44 hanno risposto SI 44 Consiglieri L'art. 3 è approvato.
Art. 4 (Documentazione ed informazione) "La Regione promuove e sostiene ogni forma di documentazione ed informazione atta a favorire la formazione di una coscienza civica di rispetto e di interesse per la natura, per la sua tutela, nonché per una razionale gestione delle risorse ambientali.
La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare approva entro il 30 novembre di ogni anno il programma delle iniziative per l'anno successivo, con le relative modalità di esecuzione".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 44 hanno risposto SI 44 Consiglieri L'art. 4 è approvato.
Titolo II Tutela dell'ambiente Capo I Rifiuti Art. 5 (Abbandono di rifiuti) "E' vietato l'abbandono, anche temporaneo, di rifiuti e detriti di qualsiasi genere in luoghi pubblici, aperti al pubblico, privati, nonché in specchi e corsi d'acqua, salvo che nei luoghi appositamente destinati dall'Amministrazione comunale territorialmente competente, convenientemente recintati e condotti secondo tecniche che evitino l'insorgere di pericoli e di inconvenienti diretti o indiretti per la salute pubblica, secondo le norme che regolano la materia; è vietato inoltre l'allestimento delle discariche lungo le aste fluviali entro 50 metri dalla zona demaniale.
Il comma precedente non si applica ai residui vegetali derivanti dalle operazioni agro - silvo - pastorali.
L'allestimento di concimaie ed il trasporto dello stallatico sono disciplinati dai Comuni con propri regolamenti.
Le Comunità montane possono prevedere, nel rispetto della legislazione nazionale e regionale in materia, disposizioni ed iniziative per quelle località in cui non è possibile garantire una raccolta periodica e regolare dei rifiuti".
La parola al Consigliere Chiabrando.



CHIABRANDO Mauro

Desidero richiamare l'attenzione del Consiglio sul fatto che questo articolo è già contenuto anche nella vecchia legge, ma non ha mai operato.
Ho posto il problema in Commissione e lo ripongo in questa sede perch si ritrovi il modo di intervenire per eliminare gli atti di inciviltà.
L'art. 5 elenca diversi divieti e stabilisce che i Comuni devono provvedere, però, i cittadini non si adeguano, i Comuni non provvedono e tutto rimane come prima.
Il problema è risolvibile con l'art. 8 al quale presenteremo un emendamento.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Marchini.



MARCHINI Sergio

Condivido la posizione della DC non solo perché assistiamo al degrado dell'ambiente, al quale non rimediamo, ma perché questo articolo incomincia a fare emergere una delle caratteristiche della legge, il velleitarismo: si vieta molto, ma si fa poco per tutelare l'ambiente, anzi, non si fa nulla.
Con questa legge si fa poco in termini di disponibilità di risorse rispetto a progetti specifici, ma soprattutto si fa poco nel senso che non si individuano sufficientemente le funzioni della Regione.
E' un problema di cultura legislativa regionale perché abbiamo difficoltà a ritagliare i nostri obiettivi, i nostri strumenti, le nostre risorse, soprattutto una nostra tecnica di sanzioni. In effetti, questa è una legge di rinvio perché rinvia in alcuni casi alla buona volontà della gente, in altri casi alla sanzione e alla normativa statale.
Questo è il tipico articolo che fa emergere il velleitarismo della Regione, la quale pretende dai cittadini una serie di comportamenti e non mette a disposizione risorse sufficienti per fare la sua parte.
L'obiezione l'ha fatta il Presidente della III Commissione a più riprese, i colleghi di tutti i Gruppi si sono resi conto di questa carenza rimane però difficile ancorare questa materia a quella delle discariche controllate, del servizio raccolta rifiuti che compete agli Enti locali.
Invitiamo l'Assessorato a predisporre un progetto dimostrativo da realizzare in aree pilota in una valle all'anno o un fiume all'anno attraverso interventi ad hoc e progetti specifici.



PRESIDENTE

La parola all'Assessore Salerno.



SALERNO Gabriele, Assessore alla tutela ambientale

Le risposte alle osservazioni dei Consiglieri Chiabrando e Marchini sono agli artt. 36 e 38.
Per quanto riguarda le discariche controllate vi è la legge regionale n. 46 che incentiva la costituzione di consorzi di Comuni al fine di realizzare le discariche controllate.
Non è vero che si sia fatto poco. Molte Comunità montane o Comuni associati hanno recuperato aree degradate realizzando delle zone vivibili da parte dei cittadini.
Le esperienze realizzate sono state positive.
Questa legge precisa i soggetti addetti alla vigilanza, è più chiara in termini di sanzioni, eleva le sanzioni e dà maggiori poteri in materia di vigilanza.



PRESIDENTE

Non essendovi altre richieste di parola, pongo in votazione l'art. 5.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 47 hanno risposto SI 29 Consiglieri si sono astenuti 18 Consiglieri L'art. 5 è approvato.
Art. 6 (Combustione di rifiuti) "E' vietata la combustione di rifiuti eccetto che negli impianti a ci destinati, e nel rispetto delle vigenti leggi.
Non sono soggette a quanto sopra le pratiche agro - silvo - pastorali che comportano abbruciamento di ristoppie o residui vegetali, da effettuarsi in conformità con quanto previsto agli artt. 9 e 10 della presente legge".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 47 hanno risposto SI 47 Consiglieri L'art. 6 è approvato.
Art. 7 (Attribuzioni dei Comuni) "I Comuni curano l'asportazione dei rifiuti lungo le strade pubbliche ed in ogni altro luogo pubblico ivi comprese le rive di specchi e corsi d'acqua: a) obbligando coloro che abbiano abbandonato i rifiuti ed i detriti alla loro asportazione ed al trasporto presso discariche pubbliche o centri di smaltimento b) provvedendo direttamente all'asportazione, al trasporto ed allo smaltimento dei rifiuti e dei detriti, a spese dei responsabili, in caso di inadempienza da parte di questi dell'obbligo di cui alla lettera a) c) provvedendo direttamente all'asportazione, al trasporto ed allo smaltimento dei rifiuti e dei detriti qualora non sia possibile accertarne la provenienza".
Il Gruppo PLI ha presentato il seguente emendamento: alla lettera a), alla parola "obbligando" è sostituita la parola "inducendo".
La parola al Consigliere Marchini.



MARCHINI Sergio

Chiedo all'Assessore se sarebbe più accettabile una formulazione di questo genere: "operando affinché coloro che abbiano abbandonato i rifiuti ed i detriti provvedano alla loro asportazione".
Gli Enti locali hanno la libertà di valutare il modo per mettere in movimento queste attività al di là dell'obbligo che comporterebbe dei contenziosi sul territorio.



SALERNO Gabriele, Assessore alla tutela ambientale

La Giunta intendeva accogliere l'emendamento.
Certo però che il termine "inducendo" ha poco di giuridico; quindi è più opportuno dire: "operando affinché."



PRESIDENTE

Pongo in votazione l'emendamento nel testo modificato. Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
E' approvato all'unanimità.
Pongo in votazione l'art. 7 nel testo emendato.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 48 hanno risposto SI 48 Consiglieri L'art. 7 è approvato.
Art. 8 (Interventi pubblici) "La Regione può intervenire a proprie spese per l'asportazione ed il trasporto, presso discariche pubbliche o centri di smaltimento, dei rifiuti e dei detriti accumulati sulle superfici lacustri, fluviali e lungo le rive a seguito di eventi naturali, delegando gli interventi tecnico-operativi in relazione alla loro complessità, a Comuni e Province".
Il Gruppo DC ha presentato il seguente emendamento: l'art. 8 è soppresso e sostituito dal seguente: "La Regione interviene a proprie spese per l'asportazione ed il trasporto presso discariche pubbliche o centri di smaltimenti dei rifiuti di cui al precedente art. 7 e di detriti accumulati sulle superfici lacustri, fluviali e lungo le rive a seguito di eventi naturali.
Gli interventi tecnico-operativi, in relazione alla loro complessità possono essere delegati a Comuni e Province".
La parola al Consigliere Chiabrando.



CHIABRANDO Mauro

Questo emendamento è la risposta al problema che ho sollevato poco fa.
Poiché le disposizioni degli artt. 5 e seguenti non sono rispettate ed è difficile stabilire delle sanzioni a carico di privati non individuabili le soluzioni sono due: aiuti ai Comuni perché facciano il servizio, oppure il potere sostitutivo. Quest'ultimo ci pare il sistema più semplice.
Nel caso in cui i Comuni non intervengano sia la Regione a provvedere.
L'art. 8 già prevede che la Regione intervenga a proprie spese per l'asportazione e lo smaltimento dei rifiuti e dei detriti accumulati a seguita di eventi naturali; noi chiediamo che intervenga anche in casi normali come questo.
L'art. 8, così come è proposto, è superfluo perché in caso di calamità opera un'altra legge. E' un motivo per far valere l'art. 8 della legge 68 che tutela l'ambiente ed evita lo spargimento dei rifiuti.
Mi pare che questa sia una risposta adeguata al problema che tutti riconosciamo esistere.



BRUCIAMACCHIE Mario

Il Consigliere Chiabrando ha portato la questione in Commissione, ma a noi pare difficilmente praticabile una soluzione del genere, perché l'art.
8 si riferisce ad interventi che la Regione può fare a seguito di eventi naturali. L'istituzione di un servizio regionale di questa natura, se da una parte potrebbe rispondere ad esigenze vere è però impensabile una gestione di questa natura.
C'é poi il rischio che un articolo del genere disincentivi le Amministrazioni comunali che invece sono chiamate ad intervenire per quelle opere di pulizia necessarie.
Non pensiamo sia accettabile l'emendamento soppressivo proposto.



SALERNO Gabriele, Assessore alla tutela ambientale

La Giunta non accoglie l'emendamento.



CHIABRANDO Mauro

Voteremo contro sull'art.8.
Questi interventi sono delegabili ai Comuni e alle Province, quindi la patata bollente ritorna al Comune e alla Provincia però con un coordinamento ed un incentivo regionale e - io dico - anche con un finanziamento.
Questa era la logica del nostro emendamento.



PRESIDENTE

Pongo in votazione tale emendamento.
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
E' respinto con 25 voti contrari, 16 favorevoli e 2 astenuti.
Pongo in votazione l'art. 8 nel testo originario.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 47 hanno risposto SI 29 Consiglieri hanno risposto NO 16 Consiglieri si sono astenuti 2 Consiglieri L'art. 8 è approvato.
Capo II Salvaguardia dell'ambiente rurale e montano Art. 9 (Accensione di fuochi) "Chiunque proceda all'accensione di fuochi deve usare le necessarie cautele utilizzando spazi vuoti previamente ripuliti da ogni materia infiammabile, formando opportuni ripari per impedire la dispersione delle braci e delle scintille e curando la completa estinzione del fuoco prima di abbandonare il sito.
Dal 1 novembre al 30 aprile sono vietate in tutti i terreni boscati e cespugliati ed entro i 100 metri da essi l'accensione di fuochi e le operazioni che possono comunque creare pericolo o possibilità di incendio.
A tale divieto non sono tenuti coloro che per motivi di lavoro operano nei boschi, nel qual caso gli interessati devono attenersi alle disposizioni di cui al primo comma.
In base a quanto disposto dalla legge dell'1/3/1975, n. 47, nei periodi di maggiore pericolosità stabiliti dal Presidente della Giunta regionale, è vietato accendere fuochi nonché procedere alle operazioni citate al terzo comma dell'art. 9 della legge suddetta".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 44 hanno risposto SI 44 Consiglieri L'art. 9 è approvato.
Art. 10 (Abbruciamenti) "Nei territori inclusi nel piano regionale per la difesa del patrimonio boschivo dagli incendi di cui agli artt. 1 e 2 della legge 1/3/1975, n. 4 7, l'abbruciamento delle ristoppie e di altri residui vegetali è consentito solo quando la distanza dai boschi supera i 100 metri, fatte salve le prescrizioni di massima e di Polizia forestale ed a condizione che il luogo ove avviene l'abbruciamento sia stato circoscritto ed isolato con mezzi efficaci ad arrestare il fuoco e solamente nei periodi di elevata umidità atmosferica ed in assenza di vento.
L'abbruciamento dei pascoli montani è sempre vietato.
Durante l'abbruciamento è fatto obbligo agli interessati di essere presenti fino a totale esaurimento della combustione con personale sufficiente e dotato di mezzi idonei al controllo ed all'eventuale spegnimento delle fiamme".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 44 hanno risposto SI 44 Consiglieri L'art. 10 è approvato.
Art. 11 (Fuoristrada) "Su tutto il territorio regionale è vietato esercitare attività ricreative e sportive su percorsi fuori strada, con mezzi motorizzati.
Tale divieto è esteso alle strade e piste forestali, ai sensi della legge regionale 12/8/1981, n. 27, nonché ai sentieri, alle mulattiere previa segnaletica da apporre a cura degli enti e proprietari interessati.
I Comuni individuano, anche su indicazione delle Comunità montane percorsi fruibili a fini turistici o sportivi, segnalandoli mediante cartelli.
Le Amministrazioni provinciali possono interdire il transito a mezzi motorizzati, su strade in loro conservazione, qualora sia ritenuto opportuno ai fini di tutela ambientale.
E' vietato parcheggiare veicoli nei prati, nelle zone boschive, in terreni agricoli; è vietato calpestare i prati destinati a sfalcio nonché i terreni sottoposti a coltura anche se non cintati e segnalati, fatta salva la normativa della legge regionale 17/10/1979, n. 60.
Sono esclusi dal divieto di cui ai commi precedenti i mezzi impiegati nei lavori agro - silvo - pastorali, nella sistemazione di piste sciistiche, nelle opere idraulico-forestali, nelle operazioni di pronto soccorso, di vigilanza forestale, antincendio, di pubblica sicurezza nonché i veicoli utilizzati per servizio pubblico.
L'esercizio dello sci d'erba è consentito soltanto nelle aree a ci destinate".
Il Gruppo D.C. ha presentato il seguente emendamento: all'art. 11, secondo comma, dopo le parole "strade e" è aggiunta la parola "alle".
La parola al Consigliere Chiabrando.



CHIABRANDO Mauro

E' un emendamento restrittivo che dà la possibilità ai Comuni di chiudere certe strade che non siano necessariamente forestali.



SALERNO Gabriele, Assessore alla tutela ambientale

L'emendamento è accolto.



PRESIDENTE

Il Gruppo DC presenta ancora il seguente emendamento: all'art. 11, secondo comma, dopo la parola "previa" è aggiunta la parola "specifica".
In merito chiede di parlare il Consigliere Biazzi. Ne ha facoltà.



BIAZZI Guido

Perché valga il divieto di utilizzare mulattiere, sentieri è opportuno previamente delimitare i percorsi con cartelli.
Sappiamo che le mulattiere vengono danneggiate gravemente dai fuoristrada.
A mio avviso, anziché la formula "previa segnaletica a cura dei proprietari ed interessati" si dovrebbero rovesciare i termini e dire che è vietato ovunque, tranne dove è permesso, con segnaletica disposta dalle Amministrazioni comunali competenti, altrimenti la norma sarebbe applicabile solo con gravi oneri da parte dei Comuni e con L'apposizione di una selva di cartelli.



PRESIDENTE

Il Gruppo PLI ha presentato il seguente emendamento: all'art. 11, secondo comma, le parole da "previa" a "interessati" sono soppresse.



MARCHINI Sergio

La segnaletica è una materia che deve essere regolamentata dal regolamento e non dalla legge, quindi dovrebbe esserci un articolo ad hoc ed essere trasferita nel regolamento quando si dovesse fare.
Certe convinzioni che tutto quello che è moderno distrugga, disturbi non mi convincono.
Visto che siamo in questa ipotesi percorriamola fino in fondo. Non possiamo sostenere che il principio del divieto è subordinato alla posizione della segnaletica. Dalla legge deve emergere la volontà del Consiglio regionale sulla presenza o meno del divieto.
Ho l'impressione che questa sia una manovra tipicamente "gesuitica" per far dire al Consiglio regionale che è per il divieto e alla fine lasciare le cose come sono.
Questa materia deve prevedere una segnaletica in presenza della quale le guardie ecologiche potranno contravvenire i contravventori. Questo per attiene ad un regolamento. Si tratta di chiarire se il diritto di transito su un'arteria nasce dalla legge regionale o da un divieto del Comune.
Il Comune è libero di chiudere a certi mezzi e a certe attrezzature il transito su qualunque parte del territorio regionale. Se siamo convinti che questi mezzi non debbano andare su certe strade dobbiamo dirlo in modo chiaro, se invece riteniamo che ci sia incertezza, lasciamo ai Comuni le funzioni e la responsabilità di esercitarle appieno. La responsabilità politica della chiusura o l'assume il Consiglio regionale o l'assume il Comune.
Non possiamo dare ragione agli ecologisti e lasciare che i clubs motoristici facciano pressione sui Comuni perché non facciano la segnaletica.
Sono convinto che se il progresso produce macchine in grado di passare sui sentieri, bisogna adeguare i sentieri alle macchine e non impedire alle macchine di accedere perché la macchina serve per andare in montagna, ma serve anche per collegare la montagna alla valle, alla civiltà.
Quando il ragazzo che vive nell'alpeggio non può utilizzare il fuoristrada e non può essere raggiunto dagli amici che hanno il fuoristrada, si trova in un momento di distacco dal resto della società.
La tutela è una barriera che impedisce che si facciano delle cose in negativo ma impedisce anche che si facciano delle cose in positivo. Se su questa materia abbiamo delle riserve, accantoniamole e facciamo una legge ad hoc; però, se riteniamo che sia maturata la convinzione che non si debbano lasciare circolare mezzi fuori da strade asfaltate scriviamolo in modo chiaro.
Non sono per le posizioni radicali e io che vado in montagna a piedi non sono nemmeno così disturbato dal fatto che altri vanno in macchina.
O si introduce un emendamento che fa assumere al Consiglio la responsabilità con cui si vieta l'uso dei fuoristrada dove non ci sono strade atte a sopportarli, oppure stralciamo questa normativa non completa con la quale la Regione pone un divieto ma carica la responsabilità della segnaletica ai Comuni non solo in termini finanziari ma anche in termini di decisione.
La parola "previa" indica che il divieto scatta solo nel caso in cui venga posta la segnaletica. Sappiamo tutti che il divieto di superare i 50 km all'ora in città è una norma statale che scatta se c'é la palinatura.
In questo caso la questione deve essere chiarita; è evidente che la palinatura va fatta con regolamento e con stanziamento di risorse ai Comuni.
Il divieto deve esistere e verrà reso attuale dalla segnaletica, ma il divieto deve venire dalla legge regionale e non deve soffrire di alcuna limitazione che deriverebbe dall'introduzione del termine "previa".



CHIABRANDO Mauro

Se il collega Marchini è coerente con quanto dice, dovrebbe ritirare questo emendamento.
Ci ha detto che non è per le posizioni radicali ma dire in assoluto che è vietato il transito è un atteggiamento radicale.
Se non vogliamo essere radicali e se vogliamo rispettare l'autonomia dei Comuni e delle Comunità montane, diamo loro la possibilità di stabilire il luogo ed il modo per circolare.



MARCHINI Sergio

Sono d'accordo nel rimettere ai Comuni la valutazione sull'opportunità di vietare la circolazione.
Il divieto può venire dalla legge regionale ed è reso attuale e vincolante con la segnaletica oppure nasce da un provvedimento comunale.
L'importante è non fissare norme che fanno a pugni con la logica.



BONTEMPI Rinaldo

Dobbiamo intenderci se una volta scritto nella legge l'obbligo è inteso in maniera generalizzata; in questo caso non è necessaria la segnaletica o se lo dobbiamo chiarire sufficientemente.
Mi sta bene che l'attuazione venga rimessa alla valutazione degli Enti locali, però ritengo necessario dirlo con chiarezza.



PRESIDENTE

I Consiglieri Biazzi ed Acotto presentano il seguente emendamento: all'art. 11, secondo comma, sopprimere le parole da "previa" ad "interessati".
Vi è ancora un emendamento presentato dal Consigliere Bruciamacchie: l'art. 11 è sostituito dal seguente: "Su tutto il territorio regionale è vietato compiere, con mezzi motorizzati, percorsi fuoristrada.
Tale divieto è esteso anche ai sentieri di montagna ed alle mulattiere nonché alle piste e strade forestali che sono segnalate ai sensi della legge regionale 12/8/1981, n. 27.
Le Comunità montane ed i Comuni individuano, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, percorsi a fini turistici e sportivi, opportunamente segnalati, anche in deroga ai commi primo e secondo del presente articolo.
Le Amministrazioni provinciali ed i Comuni possono interdire il transito ai mezzi motorizzati, su strade di loro competenza, qualora sia ritenuto opportuno ai fini di tutela ambientale.
E' vietato parcheggiare veicoli nei prati, nelle zone boschive, in terreni agricoli; è vietato calpestare i prati destinati a sfalcio, nonch i terreni sottoposti coltura anche se non cintati e segnalati, fatta salva la normativa della legge regionale 17/10/1979, n. 60.
Sono esclusi dal divieto di cui ai commi precedenti i mezzi impiegati nei lavori agro - silvo - pastorali, nella sistemazione di piste sciistiche, nelle opere idraulico-forestali, nelle operazioni di pronto soccorso, di vigilanza forestale, antincendio, di pubblica sicurezza nonché i veicoli utilizzati per servizio pubblico.
L'esercizio dello sci d'erba è consentito soltanto nelle aree a ci destinate".
La parola cl Consigliere Bruciamacchie.



BRUCIAMACCHIE Mario

Avremmo concordato, accogliendo quanto affermato dal Consigliere Marchini, una formulazione del secondo paragrafo, che recita così: ".i Comuni possono estendere con apposita segnaletica il divieto alle strade e alle piste forestali".
Chiediamo una breve sospensione per concordare la formulazione.



PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE PICCO



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Viglione.



VIGLIONE Aldo

Si sono manifestate alcune difficoltà per quanto riguarda questa legge.
Propongo di sospendere l'esame degli articoli e di rinviarlo al pomeriggio.
Nel frattempo potremmo proseguire sugli altri punti all'ordine del giorno senza interruzioni.
Se poi non vi saranno le condizioni per proseguire si rinvierà la legge in sede di Commissione.



MARCHINI Sergio

Gli emendamenti presentati devono essere votati.
In Commissione si ritorna per questioni di tipo istruttorio di specificazione, di analisi, di dettaglio; questo è un problema di fondo che va sciolto in Consiglio.



PAGANELLI Ettore

Il Consigliere Viglione ha semplicemente chiesto una sospensione per dare modo alle forze politiche di raggiungere un maggior consenso.
Su questa tesi il mio Gruppo acconsente.
Per quanto riguarda la proposta di procedere senza interruzione proporrei invece una breve interruzione che consenta un minimo rifocillamento ai Consiglieri.



BONTEMPI Rinaldo

Mi dichiaro d'accordo con tale proposta.



PRESIDENTE

Riassunte le opinioni che emergono dal Consiglio, la Presidenza decide di sospendere l'esame di questo progetto di legge che verrà ripreso nel pomeriggio quando vi saranno le condizioni per riprenderlo.
Proseguiamo nei lavori fino alle ore 13,15.


Argomento: Bilanci consuntivi (generale e del Consiglio Regionale)

Esame progetto di legge n. 227: "Rendiconto dell'esercizio finanziario 1981"


PRESIDENTE

Esaminiamo pertanto il progetto di legge n. 227 che reca: "Rendiconto dell'esercizio finanziario 1981".
La parola al relatore, Consigliere Biazzi.



BIAZZI Guido, relatore

Signor Presidente, colleghi Consiglieri, quando approvammo il bilancio di previsione per il 1982, alla fine dell'aprile scorso, praticamente si era già in possesso dei risultati pressoché definitivi del rendiconto relativo all'esercizio 1981.
Il rendiconto che stiamo esaminando, quindi, non presenta novità di notevole rilievo sotto l'aspetto delle risorse a disposizione della Regione.
L'avanzo finanziario ammonta a 155.446 milioni circa, diverso certo da quello presunto e previsto nel bilancio preventivo 1982 in 34.022 milioni.
Ma la differenza è per gran parte apparente, in quanto derivante pressoch interamente da spese relative a fondi statali a destinazione vincolata che devono essere reimpostati nel bilancio 1982 in quanto non impegnati nell'esercizio 1981.
Il seguente quadro di raffronto mette in evidenza come, in effetti, la differenza tra previsione e consuntivo ammonti a meno di 1.400 milioni: avanzo finanziario come da consuntivo 155.446.515.358 fondi statali da reimpostare 120.029.900.667 ____________________________________________________ 35.416.614.691 avanzo finanziario già iscritto nel bilancio 1982 34.022.437.466 ____________________________________________________ differenza 1.394.177.225 Il ritardo nell'approvazione del bilancio di previsione indica anche come la situazione di incertezza che ha dominato l'esercizio 1981 condiziona anche quello 1982.
Del resto la legge finanziaria presentata nel settembre scorso non è stata ancora approvata interamente. Si preannunciano, entro il 31 luglio nuove misure di contenimento della spesa pubblica, il che non fa che perdurare la situazione di attesa.
In occasione dell'approvazione del bilancio 1982 la discussione è stata ampia, non solo sulla politica della Giunta e della maggioranza, ma anche sui problemi della finanza regionale e locale.
In queste poche settimane, la situazione non è di molto cambiata nei dati di fondo.
E' solo peggiorata. Infatti, il mitico tetto dei 50.000 miliardi è stato abbondantemente sfondato e nessuno sa ancora con esattezza di quanto.
Come noto, secondo l'art. 71 della nostra legge di contabilità, il rendiconto generale deve essere presentato dalla Giunta al Consiglio regionale entro il 30 aprile dell'anno successivo all'esercizio cui si riferisce ed approvato entro il 31 luglio dello stesso anno.
Se c'é stato un leggero ritardo nella presentazione da parte della Giunta si è però in grado di rispettare i tempi per l'approvazione.
Il rendiconto dell'esercizio finanziario 1981 pareggia sui 2.730.668 milioni di previsioni definitive (cfr, all. tabelle n. 3 e n. 4).
Che cosa emerge dal rendiconto? La riconferma della situazione di precarietà in cui versa la finanza regionale.
Una sommaria analisi delle entrate mette in evidenza come i ritardi nei versamenti da parte del Tesoro non possono che contribuire ad aggravare tale precarietà.
Altro elemento che emerge è la mancata contrazione dei mutui per ben 136 miliardi, sui 161 previsti. Questo è avvenuto perché si è scelto di continuare la politica degli esercizi precedenti di contrarre mutui solo quando è necessario, evitando in tal modo gli oneri a carico dell'esercizio per quanto riguarda l'ammortamento.
Dai dati viene inoltre riconfermata la preponderanza delle entrate con vincolo di destinazione sul totale, con le conseguenze di rigidità nella spesa e di restringimento dello spazio autonomo di intervento della Regione.
Se a questo si aggiungono gli impegni assunti in precedenza e le spese incomprimibili come stipendi, gestione, manutenzione, ecc., finanziati con le cosiddette entrate "libere" si ha la misura, ancora una volta, alta, del grado di rigidità che ha assunto il bilancio regionale.
In pratica mancano quasi del tutto del risorse per intervenire direttamente nella crisi. Da qui la necessità di iniziative per mobilitare e coordinare risorse "esterne" al bilancio, non rinunciando in tal modo a svolgere un ruolo positivo per affrontare i problema della recessione.
Ma vi è un settore che ha dato un contributo non indifferente ad una migliore gestione della spesa pubblica ed al suo contenimento, anche in presenza di un miglioramento dei servizi.
Si tratta della spesa sanitaria, che purtroppo trova poco spazio nell'analisi dei bilanci nonostante la sua incidenza quantitativa e qualitativa ed i risultati positivi ed atipici ottenuti in Piemonte nel corso degli anni '80 e '81. (1) Forse un'attenzione più marcata da parte della Giunta e del Consiglio ai problemi della spesa sanitaria permetterebbe di raggiungere qualche risultato maggiore. (2) (1) L'Assessore competente però ha già relazionato nella seduta scorsa sui risultati ottenuti con questa gestione e ha consegnato ai Consiglieri un'analisi dettagliata delle cifre che riguardano la gestione alla sanità nella nostra Regione ma più in generale del Paese.
(2) E' già stata fatta la proposta di inserire in una discussione apposita del Consiglio regionale i problemi del bilancio e della gestione della sanità. Vi è la necessità di una presa di posizione da parte del Consiglio regionale, ma più in generale di tutte le forze politiche e sociali a partire dalla stampa della Regione con i mezzi che ha a disposizione può contribuire al maturare di decisioni che vanno nella direzione degli interessi del Piemonte, si tratta anche di una funzione che possono svolgere le forze politiche e sociali, ma in particolare anche le organizzazioni sindacali che non sono certamente indifferenti ai problemi della spesa pubblica, nella vertenza che hanno aperto anche con la Regione e mi pare che in materia di spesa pubblica la spesa sanitaria costituisca una parte molto consistente. I Gruppi presenti in Consiglio hanno dato la loro disponibilità a discutere nella massima assemblea regionale questi problemi per trarne le indicazioni positive anche a livello di modifica nella ripartizione a livello regionale.
La gestione dei residui attivi presenta grossi limiti, se si pensa che le riscossioni ammontano soltanto al 61,23%.
L'82,6% dei residui attivi al 31/12/1981 è rappresentato da fondi statali con vincolo di destinazione, a cui corrispondono spese che già sono state fatte slittare prima nel bilancio 1981 e poi nel bilancio 1982.
Questi ritardi nella realizzazione dei residui attivi e le mancate riscossioni sulla gestione di competenza trovano la loro principale causa nei tempi lunghi con i quali lo Stato provvede all'erogazione dei fondi.
Qui ci si misura con uno dei problemi con i quali, probabilmente dovranno fare i conti le Regioni, soprattutto quelle che sono riuscite ad impostare una gestione efficiente e rapida della spesa.
Lo Stato, per numerose gestioni di fondi con destinazione vincolata paga a consuntivo, cioè solo a pagamenti già avvenuti da parte della Regione; la quale, in sostanza, deve anticipare per conto dello Stato somme considerevoli.
Questo diventa sempre più oneroso, o addirittura impossibile, dopo le limitazioni introdotte nei flussi di cassa dalle recenti disposizioni in materia.
Probabilmente solo le Regioni meno efficienti nella spesa e con una notevole massa di residui passivi, potrebbero risentirne meno. In altri termini, si rischia ancora una volta di premiare l'inefficienza e di punire chi ha perseguito il miglioramento della gestione della spesa e combattuto la formazione dei residui passivi.
Tuttavia non va certo abbandonato l'obiettivo di semplificare ed accelerare le procedure dei rimborsi relativi a quelle entrate per le quali la legge fa dipendere l'erogazione da parte dello Stato dalla dimostrazione dell'avvenuto pagamento.
Si tratta, semmai, di portare avanti iniziative per modificare le leggi, d'intesa con le altre Regioni.
Questa esigenza, di modifica delle disposizioni di legge, diventa ancor più pressante alla luce di quanto avvenuto nel primo semestre 1982 nella gestione dei residui attivi e passivi.
Le due tabelle seguenti sono chiare in proposito (i dati rispecchiano la situazione al 6/7/1982: Titoli Residui al 31/12/81 Riscossioni 55.646.086.501 450.461.977 0,80 Il 249.146.367.749 9.445.035.010 3,79 III 24.223.334.710 6.816.524.399 28,14 IV 449.033.414 46.069.956 10,25 V 43.232.955.720 9.234.000.000 21,35 VI 2.753.880.701 465.956.387 16,91 375.451.658.795 26.458.047.729 7,04



RESIDUI PASSIVI AL 31/12/81

Area Stanz. Importo Importo assestato impegni mandati al 6/7/82 al 6/7/82 Al 16.722.307.125 16.722.307.125 10.150.343.943 60,70 01 55.166.157.444 55.166.157.444 32.265.938.289 58,49 02 28.579.096.226 28.579.096.226 20.090.992.334 70,30 03 75.053.381.808 75.053.381.808 30.360.012.357 40,46 04 141.763.610.817 141.461.540.817 16.683.413.549 11,80 05 15.764.123.831 15.764.123.831 11.806.658.635 74,90 15 172.462.315 172.462.315 105.721.116 61,63 16 29.285.452.032 29.285.452.032 92.864.633 0,32 362.506.591.598 362.24.521.598 121.555.944.856 33,57 Meno sanità 112.274.015.297 111.971.945.297 3.411.314.069 3,04 e Area 16 29.285.452.032 29.285.452.032 92.864.633 0,32 220.947.124.269 220.947.124.269 118.051.766.154 53,42 Su un totale di residui attivi al 31/12/1981 di circa 375 miliardi (escluse le spese sanitarie) solo 26 miliardi sono stati incassati pari al 7,04%.
Per i residui passivi, invece, a fronte di residui al 31/12/1981 per 362 miliardi circa, sono già stati emessi al 6/7/1982 mandati per oltre 121, pari al 33,57%, mentre gli impegni coprono praticamente l'intero ammontare.
Siamo di fronte ad un risultato positivo, anche rispetto al 1980 quando la percentuale di eliminazione dei residui relativa all'intero esercizio è stata del 54,8%. Se poi i dati complessivi fossero più correttamente depurati delle spese per i servizi sanitari e delle contabilità speciali, la percentuale d'incidenza salirebbe ad oltre il 50%.
Emergono, con stridente contraddizione, i ritardi dello Stato nei versamenti. Questi ritardi diventano in alcuni casi del tutto inaccettabili, come per le entrate del Titolo I, dove non sembra sia stata ancora versata l'ultima quota del riparto del fondo comune di cui all'art.
8 della legge 281/70 che, da sola, ammonta a 26 miliardi circa.



L'UTILIZZO DELLE RISORSE

L'utilizzo delle risorse a disposizione della Regione è risultato indubbiamente elevato, pari al 91,3%, superiore dell'1,3% a quello verificatosi nell'esercizio 1980.
La tabella allegata n. 7 indica come l'incidenza del tasso di utilizzo può essere considerata soddisfacente per ogni area d'intervento.
Dove tale incidenza è più bassa, nell'area n. 3, con il 70,7% o nell'area n. 1, con il 78,7 %, ciò è dovuto essenzialmente a ragioni strutturali della spesa, per gran parte composta da investimenti che richiedono un certo periodo di tempo per completare il ciclo.
Per l'area n. 2, incidenza dell'85,7% era giocato inoltre il mancato utilizzo dei fondi destinati alla costruzione della metropolitana torinese.
Sicuramente soddisfacente può essere considerata la capacità di erogazione raggiunta dalla Regione (cfr. tab. 8).
Nel 1981 ha raggiunto circa l'88% del complesso delle spese accertate.
Anche escludendo la spesa sanitaria si rimane al 75,3%, percentuale indubbiamente elevata, specie se si hanno presenti tutte le ragioni di attrito che la spesa pubblica incontra nello svolgimento dell'iter per passare dalla fase di accertamento a quella di pagamento.
E' un risultato cui hanno concorso due ordini di fattori: un migliore utilizzo delle strutture ed un'applicazione della legge di contabilità regionale che prevede la possibilità dell'impegno solo per gli interventi con scadenza dell'obbligazione entro il termine dell'esercizio.
Questa elevata percentuale dei pagamenti, potrebbe essere normale per l'area di attività, la sanità e la cultura, data la natura corrente della spesa che caratterizza queste aree. Ma non fanno eccezione le aree con prevalente spesa d'investimento come l'agricoltura, per la quale si è raggiunta la percentuale del 71,36%, che è da ritenere una delle più elevate tra le Regioni italiane.
Anche nell'area d'intervento n. 2 (attività secondaria e terziaria) i pagamenti hanno raggiunto cifre notevoli, 74,57 % rispetto alle spese accertate; lo stesso dicasi per l'area n. 3 (gestione ed assetto del territorio) per la quale sono stati fatti pagamenti per il 76,75% degli accertamenti di spesa.
Questo ha portato, inevitabilmente, alla formazione di una massa di residui passivi inferiore a quella dei passati esercizi. Essi, infatti ammontavano complessivamente a circa 302 miliardi a fine 1981 di cui per 108 relativi al fondo sanitario.
Un confronto tra residui passivi ed accertamenti di spesa ci dice che i primi corrispondono al 12,10% dei secondi.
Se i residui passivi sono considerati al netto delle partite relative al fondo sanitario la loro percentuale d'incidenza sale al 24,63%. Nel 1980, però, tale incidenza era del 28,70%; c'è stato quindi un ulteriore miglioramento di circa 4 punti in percentuale.
La gestione dei residui passivi formatisi negli esercizi precedenti presenta caratteristiche analoghe, come si può rilevare dall'allegata tabella n. 9.
Si rileva, infatti, la formazione di economie per 92.440 milioni circa pari al 27,2 % dell'ammontare dei residui all'1/1/1981, dovuta a tre fenomeni di natura diversa: residui perenti agli effetti amministrativi, ai sensi della legge di contabilità regionale (29,8 %); fondi statali impegnati nell'esercizio '79 e non pagati a chiusura dell'esercizio 1981 che devono essere reimpostati nell'esercizio 1982 (52,50%); economie vere e proprie, derivanti dalla gestione dei residui passivi e che concorrono a formare l'effettivo avanzo finanziario (17,50%).
Naturalmente le prime due categorie di economie riguardano soprattutto investimenti, che per la loro natura si realizzano nel corso di diversi esercizi.
Non a caso presentano le "economie" più elevate l'area d'intervento agricoltura, quella della gestione ed assetto del territorio e quella dei servizi sanitari e sociali, per la parte investimenti.



ALCUNE OSSERVAZIONI SUI PAGAMENTI DELLA GESTIONE RESIDUI

La percentuale (54,8%) è inferiore a quella di competenza, anche se è sempre consistente.
Emerge un elemento che merita di essere sottolineato, e cioè che l'area agricoltura, caratterizzata come area di elevati investimenti, presenta una percentuale di pagamenti (60,10%) superiore alla media.
Ritornando alle cifre complessive, le somme da riportare a residui rappresentano il 17,9 % dell'ammontare dei residui passivi all'1/1/1981 per un totale di 60 miliardi e 706 milioni. Sia in percentuale che in valore assoluto la somma da riportare a residui nell'esercizio 1982 è notevolmente inferiore a quella che era confluita, come residui passivi nella gestione dei residui dell'esercizio 1981, che ammontava a 125.783 milioni e corrispondeva al 26 % dell'importo dei residui all'1/1/1980.
Dalla tabella n. 10 si desume quali sono i componenti dell'ammontare complessivo dei residui passivi al 31/12/1981.
Il totale sommava a 362.506 milioni ed è superiore del 4,6% a quello dell'esercizio 1980.
Se però si escludono i residui passivi relativi alla spesa sanitaria il totale scende a 241.484 milioni. Nel 1980 era di 284.388 milioni. C'è stata quindi una diminuzione in valore assoluto di circa 43 miliardi.
E' fuori dubbio un risultato molto positivo nella lotta contro la formazione dei residui passivi.
Durante il primo semestre 1982 lo smaltimento dei residui è stato accelerato. I dati al 6/7/1982 indicano che sono stati già pagati il 60,70 dei residui dell'area di attività; il 58,49 % dell'area agricoltura; il 70,30% dell'area 2; il 74,90 %dell'area 5.
Risultati ancora più significativi se raffrontati a quelli già positivi del 1981 ed ai ritardi con cui fu approvato il bilancio di previsione 1982.
Durante l'intero 1981, infatti, furono smaltiti residui per una media del 54,80% come ricordato in precedenza.



OSSERVAZIONI CONCLUSIVE

I risultati positivi raggiunti non significano, ovviamente, che non rimangano ancora aperti i problemi di un ulteriore miglioramento della gestione della spesa e di un ulteriore accorciamento dei tempi di emissione dei mandati e di pagamento.
La diminuzione consistente della massa dei residui passivi è una dimostrazione eloquente, però dei successi ottenuti nella gestione delle risorse.
Una considerazione richiede l'applicazione della legge di contabilità.
In base alle nuove norme s'impegnano solo le spese che fanno sorgere un'obbligazione che "venga a scadenza entro il termine dell'esercizio".
E' fuori dubbio che questo costituisce uno stimolo verso una razionalizzazione della spesa ed a non impegnare fondi che non possono essere utilizzati entro breve tempo.
Non va sottaciuto, però, che si può correre il rischio che i residui passivi siano cancellati sì dai libri contabili (o non iscritti in essi) ma che in effetti continuano a sopravvivere come spese non fatte, risorse non impegnate entro il 31 dicembre, che vanno ad aumentare l'avanzo d'esercizio e che rispunteranno nel nuovo bilancio di previsione.
Finora, per la verità, non sembra che un pericolo del genere si sia affacciato e la Giunta regionale farà certamente il possibile per evitare questo risvolto negativo della norma, ma è un'eventualità da tener presente.
Ancora una considerazione.
La nota dominante dei bilanci è ormai la scarsità estrema delle risorse. Da qui la necessità di un recupero di fondi anche all'interno del bilancio.
La "pulitura" del bilancio è già avvenuta in modo notevole e a fondo.
C'è stata un'assicurazione della Giunta regionale a rivedere tutti gli impegni con un'apposita Commissione.
Sarebbe opportuno che la Giunta riferisse a che punto sono i lavori di questa Commissione e quante risorse sono state mobilitate o potranno esserlo con la revisione straordinaria degli impegni e dei residui.
E' evidente, inoltre, che tale lavoro di revisione degli impegni che potrebbero trovare collocazione negli esercizi successivi dovrebbe avere un logico sbocco nell'adozione di un bilancio pluriennale sul quale poter prenotare gli impegni fatti slittare.
E' questa, d'altronde, una possibilità di azione e di programmazione dell'attività oltre l'esercizio (che per il 1982 fra l'altro si riduce ormai a pochi mesi) che se è utile sempre, diventa necessaria ed indispensabile in periodi di risorse limitate come l'attuale.
In conclusione, il rendiconto 1981 mette in evidenza quanto di positivo è stato ottenuto dalla Regione Piemonte nell'utilizzo delle risorse.
E' la dimostrazione di come queste risorse siano state messe a disposizione della collettività in tempi celeri nei vari settori d'intervento, anche in quelli relativi agli investimenti che richiedono periodi necessariamente non brevi per la loro realizzazione.
E' stato dato così, da parte della Regione, anche con questo modo di gestire il bilancio, un contributo per combattere la crisi e la recessione del Piemonte.
La Commissione ha approvato e licenziato a maggioranza il rendiconto per l'esercizio 1981 e lo raccomanda all'approvazione del Consiglio.



PRESIDENTE

Passiamo ora alla discussione preliminare al voto.
Chiede di parlare il Consigliere Brizio. Ne ha facoltà.



BRIZIO Gian Paolo

Il consuntivo 1981 richiede alcune considerazioni. Intanto dobbiamo dire che finalmente si arriva ad una cifra definitiva e termina il balletto dell'avanzo e del disavanzo dato che nella prima presentazione c'era un disavanzo di 41 miliardi e il bilancio '82 presentava un avanzo di 34 miliardi.
Oggi arriviamo ad un avanzo di 155 miliardi, anzi, nel disegno di legge che ci è stato dato stamane, siamo arrivati a 161 miliardi.
Abbiamo la sensazione che manchi il controllo della situazione e che sia difficile operare proprio nel settore degli impegni a cui accennava il Consigliere Biazzi.
Le somme reimpostate ammontano a 251 miliardi, gli slittamenti a circa 70 miliardi per un totale di 323 miliardi che, al netto dei 155 miliardi di avanzo contabile, determina una differenza di 168 miliardi, derivante dalla mancata contrazione dei mutui. Di fronte a mutui non contratti abbiamo un disavanzo reale del bilancio regionale.
Questa osservazione l'abbiamo già formulata a suo tempo; oggi si ripete, anzi, si aggrava.
I mutui - si dice - vengono contratti a mano a mano che se ne presenti l'esigenza, ma l'esigenza c'é, se si vogliono attuare le opere; non siamo più nella situazione in cui i mutui servivano come mero tamponamento. Oggi ci sono due fatti nuovi: scarsità di risorse e lentezza di erogazione delle medesime, quindi né si può spendere né si possono con facilità utilizzare risorse liquide in luogo di mutui da riprendere l'anno successivo, pena un crescere costante dell'esposizione delle opere stanziate e non realizzate.
La legge di contabilità pone un limite e a noi pare che ci si è accorti con molto ritardo di quelle disposizioni di legge che noi stessi abbiamo votato.
Ci si è accorti che non si potevano più impegnare gli importi che sarebbero andati normalmente a residuo e si è dovuto aumentare l'importo delle somme reimpostate per poter procedere finalmente all'utilizzo di quelle risorse.
Al limite posto dalla legge di contabilità deriva l'ulteriore pesante aggiustamento del bilancio in sede di consuntivo.
A fine esercizio si dovrebbe essere aggiornati sulla situazione e conoscere le norme da riportare a residuo, quelle da reimpostare.
In qualche modo c'é stata l'accelerazione della spesa, va però rilevato che il bilancio presenta 362 miliardi di residui passivi, 251 miliardi di fondi reimpostati, 72 miliardi di slittamenti, in totale 658 miliardi che non sono stati spesi e che si trovano nell'area della spesa ferma al 31/12/1981.
Se rapportiamo questi 658 miliardi ai 2.378 miliardi di pagamenti siamo in un rapporto di 1 a 4 (ogni 4 lire spese, una rimane ferma) che poteva essere soddisfacente in passato, ma che è molto pesante nella situazione attuale, tenuto conto che queste spese riguardano principalmente gli investimenti.
La parte corrente arriva anche all'88% di spesa effettuata, ma sono gli investimenti che bisogna attivare.
Anche per questi errori di valutazione e di applicazione della legge di contabilità ci siamo trovati con una spesa per gli investimenti ferma e bloccata.
E' vero che risultano 60 miliardi di residui riportati a nuovo però i 92 miliardi sono economie contabili non economie reali, infatti 27 miliardi sono perenti e da reinserire e 49 miliardi riguardano spese reimpostate alla fine risulta che non sono stati spesi 136 miliardi che rappresentano il 40% della cifra iniziale del bilancio 1982 dei residui.
Siamo ben lontani da quell'agilità di spesa che viene dichiarata.
La legge finanziaria ci ripropone taluni stanziamenti del 1981, taluni sono iniziati nel 1980 e sono stati depennati dai bilanci precedenti perch non avevano capienza.
In sostanza non si può non osservare che gli impegni preelettorali del 1980 sono ancora oggi nel conto della situazione della Regione Piemonte.
Non stupisce allora che il 1981 sia stato un anno nel quale si è speso meno di quello che sarebbe stato necessario.
Il nostro è giudizio tecnico e politico sul rendiconto finale.
Abbiamo motivazioni precise per dare un giudizio negativo. Il 1981 come primo anno della nuova legislatura, doveva essere un anno incisivo. E' stato un anno invece di incerta attesa.
Quell'anno di transizione, ipotizzato dalla Giunta, lo è stato anche nella gestione finanziaria.
Si è fatta molta spesa corrente, si sono fatti pochi investimenti manca un disegno di programmazione.
Ci sono tutti gli elementi per dare un giudizio negativo ed un voto contrario.



PRESIDENTE

La parola all'Assessore Testa.



TESTA Gianluigi, Assessore al bilancio

Il discorso dell'avanzo e del disavanzo (che Brizio ha brillantemente definito "il balletto") è un discorso puramente contabile: se l'avanzo di 161 miliardi fosse effettivo i miei colleghi Assessori ne sarebbero molto felici.
Purtroppo l'avanzo e il disavanzo sono semplicemente contabili e derivano dall'applicazione della legge di contabilità, la quale stabilisce che i fondi statali devono andare in economia ed essere reimpostati nel bilancio successivo.
Nel momento in cui si fa il preconsuntivo per il bilancio, è impossibile determinare queste cifre, quindi vorrei ridimensionare l'osservazione del Consigliere Brizio nel senso che sono alterate le previsioni contenute nel preconsuntivo di 177 milioni sulla base del quale è stato fatto il bilancio. Un bilancio che sbaglia di 177 milioni su una cifra che supera i mille miliardi ha un livello di approssimazione pienamente accettabile.
Il fatto poi che dal punto di vista contabile ci siano partite che vengono spostate in relazione alla legge di contabilità e che non sia possibile prevederle prima, è un dato di fatto accettabile.
Al collega Brizio che parla di un disavanzo reale per mutui non contratti dico che il mutuo è una capacità di entrata della Regione. La contrazione del mutuo è semplicemente un problema di cassa, ma la capacità della Regione di avere quei fondi attraverso il mutuo è una delle voci di entrata e, quindi, viene iscritta nelle entrate: è un'entrata della Regione a pieno titolo.
Il discorso sui mutui cambierà quest'anno nel senso che dovremo contrarre mutui per sostenere la cassa, questo però porterà come conseguenza negativa un irrigidimento nelle facoltà di spesa della Regione perché, mentre prima gli interessi a fronte dei mutui venivano man mano mandati in economia e quindi recuperati, ora gli interessi andranno pagati.
Va anche anticipata un'osservazione rilevante.
Riteniamo di aver raggiunto un livello di pagamenti notevole nello scorso anno. Il Consigliere Brizio lo ritiene inferiore a quanto si sarebbe potuto fare, però è superiore a quanto è stato fatto in precedenza.
Vorrei pregare il Consigliere Brizio ad attenersi alle cifre dicendo che quanto è stato pagato nel 1981 è di molto superiore a quanto pagato negli anni precedenti. Va detto che dopo le limitazioni di cassa introdotte dall'ultimo decreto Andreatta applicato quest'anno, non saremmo in grado di mantenere il ritmo dei pagamenti del 1981, nel 1982, neanche volendolo.
Il Consigliere Brizio infatti è informato che a fronte degli oltre 600 miliardi che abbiamo pagato allo scorso anno, quest'anno lo Stato in cassa ci dà al massimo 360/400 miliardi.
In sostanza questo significa che nel consuntivo 1982 troveremo l'aumento dei residui passivi, non dovuto alla nostra volontà, ma al fatto che i flussi di cassa sono stati bloccati nel 1982 e mentre nel 1981 i pagamenti andavano avanti costantemente, nel 1982 ci saranno sempre di più mandati fermi per mancanza di disponibilità di cassa.
In parte ovvieremo attraverso la contrazione dei mutui, via piuttosto costosa che inciderà con il 22-23% di tassi passivi. Tuttavia, anche attraverso la contrazione dei mutui, saremo in grado di pagare nel 1982 le somme pagate nel 1981.
Le uniche Regioni che non avranno residui passivi nel 1982 saranno quelle che nel passato hanno accumulato parecchi residui che hanno impinguato la loro cassa e che quindi saranno favorite rispetto alle Regioni efficienti che invece hanno speso sistematicamente.
La situazione di cassa della Regione Piemonte, che in passato era in attivo di circa 200 miliardi, oggi è a zero. Quando abbiamo dei fondi trasferiti da legge dello Stato non spendibili perché la legge prevede iter superiori all'anno, non possiamo considerare queste somme fra quelle spendibili ai fini della valutazione dei residui.
Il calcolo puramente matematico non rispecchia la realtà concreta di quelle somme. Quindi è arbitraria la sommatoria che ha fatto il Consigliere Brizio.
La diminuzione dei residui passivi è legata alla modifica delle leggi dello Stato.
Il rendiconto 1981 rispecchia gli sforzi fatti nel primo anno di questa legislatura per diminuire i residui passivi, aumentare i pagamenti e razionalizzare alcune voci di bilancio.
Tutto questo emerge con chiarezza dalla relazione del Consigliere Biazzi.



PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BENZI



PRESIDENTE

Non essendovi altri interventi passiamo alla votazione dell'articolato del progetto di legge n. 227.
Art. 1 (Approvazione del rendiconto) "Il rendiconto generale della Regione, per l'anno finanziario 1981, è approvato con le risultanze di cui alla presente legge.
Al rendiconto di cui al precedente comma è allegato, ai sensi dell'art.
13 della legge regionale 2/9/1974, n. 29, il conto consuntivo dell'Istituto Ricerche Economico-Sociali del Piemonte per l'anno finanziario 1981 e il conto consuntivo dell'Azienda regionale 'Tenuta La Mandria' per l'anno finanziario 1981".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 52 hanno risposto SI 31 Consiglieri hanno risposto NO 21 Consiglieri L'art. 1 è approvato.
Art. 2 (Entrate di competenza dell'esercizio finanziario 1981) "Le entrate tributarie, le entrate per quote di tributi statali, le entrate extra-tributarie, le entrate per alienazioni ed ammortamento di beni patrimoniali, le entrate per rimborso di crediti ed accensione di prestiti, le entrate per contabilità speciali, per la competenza dell'esercizio finanziario 1981, risultano accertate dal rendiconto consuntivo del bilancio in L. 2.460.195.824.984.
Le entrate di cui al primo comma furono riscosse in L.
2.100.010.398.001 e rimasero da riscuotere in L. 360.185.426.983".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 52 hanno risposto SI 31 Consiglieri hanno risposto NO 21 Consiglieri L'art. 2 è approvato.
Art. 3 (Spese di competenza dell'esercizio finanziario 1981) "Le spese dell'area di attività e delle aree di intervento, nonch delle contabilità speciali dell'esercizio finanziario 1981 risultano stabilite dal rendiconto consuntivo del bilancio in L. 2.493.591.325.804.
Le spese di cui al precedente comma furono pagate in L.
2.191.791.523.253 e rimasero da pagare in L. 301.799.802.551".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 52 hanno risposto SI 31 Consiglieri hanno risposto NO 21 Consiglieri L'art. 3 è approvato.
Art. 4 (Fondo di cassa) "Il fondo di cassa al termine dell'esercizio finanziario 1981 risulta di L. 19.193.866.164 come si deduce dal prospetto seguente: Fondo di cassa all'1/1/1981 53.153.064.707 Entrate complessive 2.344.103.281.617 ___________________ Totale 2.397.256.346.324 Spese complessive 2.378.062.480.160 ____________________ Fondo di cassa al 31/12/1981 19.193.866.164 Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 52 hanno risposto SI 31 Consiglieri hanno risposto NO 21 Consiglieri L'art. 4 è approvato.
Art. 5 (Residui attivi degli esercizi finanziari 1980 e precedenti) "I residui attivi degli esercizi finanziari precedenti risultano stabiliti, alla chiusura Dell'esercizio finanziario 1980, in L.
398.648.161.997.
I residui di cui al precedente comma sono stati riaccertati al 31/12/1981 in L. 382.666.697.425, riscossi in L. 244.092.883.616 e rimasti da riscuotere per L. 138.573.813.809".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 52 hanno risposto SI 31 Consiglieri hanno risposto NO 21 Consiglieri L'art. 5 è approvato.
Art. 6 (Spese residue degli esercizi finanziari 1980 e precedenti) "I residui passivi degli esercizi finanziari precedenti risultavano alla chiusura dell'esercizio finanziario 1980, in complessive L.
339.417.381.782.
I residui di cui al precedente comma sono stati riaccertati al 31/12/1981 in L. 246.977.745.954, pagati per L. 186.270.956.907 e rimasero da pagare L. 60.706.789.047".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 52 hanno risposto SI 31 Consiglieri hanno risposto NO 21 Consiglieri L'art. 6 è approvato.
Art. 7 (Residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1981) "I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1981 risultano stabiliti, dal rendiconto consuntivo del bilancio, in L.
498.759.240.792 e si riferiscono per L. 360.185.426.983 alle somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1981 come risulta indicato nel precedente art. 2 e per L. 138.573.813.809 alle somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi finanziari 1980 e precedenti come risulta indicato nel precedente art. 5".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 52 hanno risposto SI 31 Consiglieri hanno risposto NO 21 Consiglieri L'art. 7 è approvato.
Art. 8 (Residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1981) "I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1981 risultano stabiliti, dal rendiconto consuntivo del bilancio, in L.
362.506.591.598.
I residui di cui al precedente comma si riferiscono per L.
301.799.802.551 alle somme rimaste da pagare sulle spese impegnate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1981, come risulta indicato nel precedente art. 3, per L. 60.706.787.047 alle somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi finanziari 1980 e precedenti, come risulta nel precedente art. 6".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 52 hanno risposto SI 31 Consiglieri hanno risposto NO 21 Consiglieri L'art. 8 è approvato.
Art. 9 (Avanzo finanziario) "L'avanzo finanziario dell'esercizio 1981 è di L. 155.446.515.358 così come risulta dal seguente prospetto: Fondo cassa 19.193.866.164 Residui attivi 498.759.240.792 __________________ Totale 517.953.106.956 Residui passivi 362.506.591.598 _________________ Avanzo finanziario 155.446.515.358 Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 52 hanno risposto SI 31 Consiglieri hanno risposto NO 21 Consiglieri L'art. 9 è approvato.
Art. 10 (Disposizioni speciali) "Il residuo attivo di L. 3.000.000 accertati ;sul capitolo 961 del bilancio 1981 viene riaccertato in L. 243.000.000.
Il residuo attivo di L. 360.000.000 accertati sul capitolo 958 del bilancio 1981 viene riaccertato in L. 120.000.000".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 52 hanno risposto SI 31 Consiglieri hanno risposto NO 21 Consiglieri L'art. 10 è approvato.
Art. 11 (Attività finanziarie e patrimoniali) "La consistenza delle attività finanziarie e patrimoniali alla chiusura dell'esercizio finanziario per l'anno 1980 risultava stabilita nel relativo rendiconto generale in L. 550.698.660.843.
La consistenza delle attività di cui al precedente comma alla chiusura dell'esercizio finanziario 1981 risulta stabilita nel relativo rendiconto generale in L. 685.910.216.497".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 52 hanno risposto SI 31 Consiglieri hanno risposto NO 21 Consiglieri L'art. 11 è approvato.
Pongo ora in votazione l'intero testo di legge.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 52 hanno risposto SI 31 Consiglieri hanno risposto NO 21 Consiglieri L'intero testo di legge è approvato.
Comunico, infine, ai presenti che il Consiglio proseguirà i lavori nel pomeriggio alle ore 14,30.
La seduta è tolta.



(La seduta ha termine alle ore 13)



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