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Dettaglio seduta n.148 del 22/07/82 - Legislatura n. III - Sedute dal 9 giugno 1980 al 11 maggio 1985

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Argomento:


PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BENZI


Argomento:

Approvazione verbali precedenti sedute


PRESIDENTE

La seduta è aperta.
In merito al punto primo all'ordine del giorno: "Approvazione verbali precedenti sedute", non essendovi osservazioni, i processi verbali delle adunanze consiliari del 1 luglio (pomeridiana), 8 e 15 luglio 1982 si intendono approvati.


Argomento: Opere idrauliche ed acquedotti - Navigazione (lacuale e fluviale)

Interrogazione del Consigliere Valeri inerente le opere idrauliche e di navigazione interna. Progetto interregionale sul Po


PRESIDENTE

Il punto secondo all'ordine del giorno reca: "Interrogazioni ed interpellanze".
Esaminiamo pertanto l'interrogazione presentata dal Consigliere Valeri inerente le opere idrauliche e di navigazione interna. Progetto interregionale sul Po.
Risponde il Presidente della Giunta, Enrietti.



ENRIETTI Ezio, Presidente della Giunta regionale

Per poter dare compiuta risposta all'interrogazione presentata circa la ripartizione e la destinazione dei fondi disposti dalla legge 53/1982 per interventi di sistemazione idraulica nei bacini idrografici di competenza statale e regionale, ritengo necessario, se pur brevemente, esaminare la ratio giuridica e la portata politica di questa legge.
La legge 53 assolve, infatti, principalmente al ruolo di legge tampone prorogando per la terza volta, al 31 dicembre 1982, i termini di applicazione del disposto dell'art. 89 del Decreto Presidente della Repubblica. 616 e rinviando quindi a tale data il riordino delle funzioni concernenti il governo delle acque nei bacini interregionali e il chiarimento circa i livelli di governo cui tali funzioni vanno assegnate.
I provvedimenti finanziari ivi previsti risentono quindi fortemente di questa impostazione generale e sono destinati per la maggior parte a sopperire alle urgenti necessità finanziarie, per il prossimo biennio 1982/1983, derivanti dalla necessità di dare continuità e completezza agli interventi idraulici a suo tempo programmati dallo Stato e dalle Regioni nei settori di loro competenza.
La massima parte delle incertezze e difficoltà del settore dipendono invero dalla mancata approvazione della legge di riforma dell'Amministrazione dei Lavori Pubblici e della nuova disciplina organica attinente alla difesa del suolo ed al regime delle acque.
Le conseguenze di questo stato di cose che rischiano di essere particolarmente gravi in un settore così delicato come quello tradizionalmente chiamato delle opere idrauliche, è stato già oggetto di attento esame da parte delle Regioni che sull'argomento hanno promosso un convegno nazionale tenutosi nello scorso ottobre a L'Aquila.
La conferenza dei Presidenti è inoltre intervenuta più volte nella materia, sollecitando con propri ordini del giorno un serrato confronto con il Governo e con il Parlamento per una più rapida definizione di una normativa organica del settore che restituisca certezza di comportamenti in ordine agli aspetti istituzionali, programmatici e finanziari.
Le Regioni ritengono infatti questo settore decisivo non solo ai fini della salvaguardia e tutela del proprio territorio e delle comunità su di esso insediate, ma anche ai fini di individuare nuove possibilità di sviluppo derivanti da un più razionale e programmato uso delle sue risorse.
Il fattivo contributo unitario delle Regioni per superare l'attuale impasse legislativo si è concretato, nel dicembre scorso, nella presentazione alle Commissioni Riunite Lavori Pubblici ed Agricoltura del Senato degli emendamenti delle Regioni, relative al provvedimento di legge stralcio riguardante l'attuazione di interventi urgenti in materia di conservazione e difesa del suolo e tutela ed uso delle acque.
A mio avviso, l'assunto politico di fondo dal quale muovere per un riordino ed un'effettiva riforma del settore, deve essere la consapevolezza che proprio per la delicatezza della materia e l'urgenza di addivenire in tempi brevi ad una fase operativa, sia più che mai necessario evitare possibili divaricazioni ed incertezze tra l'azione dello Stato e delle Regioni.
E' necessario quindi, in tempi brevi, individuare le linee portanti di questo processo di riforma alla cui costruzione operativa siamo chiamati a contribuire in maniera attiva e concorsuale, ognuno per quanto di propria competenza, tutte le articolazioni dello Stato: il Governo, le Regioni, gli Enti locali, gli Istituti di ricerca, il CNR, l'Università ed il Politecnico.
Solo così sarà possibile valorizzare pienamente tutte le esperienze e le capacità tecniche consolidate nel settore, ad esempio la competenza degli Uffici del Magistrato per il Po, ma anche quelle degli Uffici dei Geni Civili regionali e far fruttare in un quadro programmato, le scarse risorse esistenti ai fini di una politica di sviluppo.
Questi, a mio avviso, devono essere gli obiettivi politici e programmatici di fondo posti a base delle riunioni che si stanno svolgendo in questi giorni, con le altre Regioni e con i Ministeri interessati, per valutare e quindi destinare le provvidenze diposte dalla legge 53.
E' necessario infatti esaminare in un quadro globale sia l'esigenza di dare una risposta adeguata alle esigenze più urgenti ma anche di collocare tali interventi in un piano programmato di più lungo periodo che non pu non essere raccordato alle iniziative del Governo.
Desidero inoltre fornire una precisazione al Consiglio regionale oggetto tra l'altro dell'interrogazione del Consigliere Carazzoni, circa le considerazioni politiche che mi hanno spinto a non partecipare alla riunione del 19 maggio scorso a Verona con il Presidente delle altre Regioni del Po.
La motivazione di fondo va ricercata nella mia personale convinzione che è necessario ritrovare un momento di maggiore approfondimento dell'intera problematica e di raccordo con il Governo prima di definire unilateralmente le linee di un'intesa delle Regioni.
Indubbiamente il problema di giungere, anche a tempi ravvicinati, ad un'intesa con le altre Regioni per un coordinamento ed una gestione unitaria delle funzioni regionali relative all'asta del Po, così come già avviene settorialmente per la navigazione, esiste ed è di grande interesse anche per il Piemonte.
Bisogna però, a mio avviso, affrontare questo tema con grande realismo e senza alcun intendimento né chiaro, né velato di polemica. E' interesse di tutti arrivare alla definizione di una buona intesa che tenga conto delle rilevanti competenze delle Regioni nella materia, che sia per raccordata con le iniziative del Governo dal quale dipendono in misura non trascurabile e non solo rispetto al tema finanziario gli esiti concreti dell'accordo raggiunto.
Un positivo esempio di come sia possibile raccordare l'iniziativa regionale agli obiettivi generali di politica del Governo è rappresentato dal progetto interregionale Po presentato dalle quattro Regioni padane per essere finanziato con il Fondo Speciale per gli Investimenti e l'Occupazione istituito dalla legge finanziaria recentemente approvata dal Parlamento. Tale progetto integrato prevede una spesa complessiva di 427 miliardi per opere che interessano il territorio delle quattro Regioni, per la navigabilità, l'assetto idraulico, la forestazione ed il disinquinamento del fiume Po e del suo bacino.
Il Piemonte si inserisce nel progetto complessivo richiedendo il finanziamento di opere per 166 miliardi, alla cui realizzazione si può dar corso già nell'immediato, essendo ultimata la progettazione esecutiva.
Tali opere sono così suddivise per settore: 1) opere collegate alla sistemazione idraulica del fiume Po ed idrovie collegate al fine del miglioramento della navigabilità: 10 miliardi 2) opere collegate al disinquinamento ed al risanamento delle acque dei fiumi Po, Tanaro e Bormida: 93 miliardi 3) opere collegate alla sistemazione idrogeologica in Piemonte del fiume Po e dei suoi affluenti ad integrazione degli stanziamenti già effettuati dal Ministero dei Lavori Pubblici a favore del Magistrato per il Po: 25 miliardi 4) opere collegate al programma di forestazione produttiva e al piano regionale per la difesa dei boschi dagli incendi: 38 miliardi.
Per quanto attiene il problema della navigazione del fiume Po desidero per fare alcune precisazioni.
L'intesa interregionale per la navigazione ha recentemente condotto uno studio generale sul problema preventivando una spesa complessiva di 218 miliardi al fine di realizzare alcune opere idrauliche necessarie per migliorare e razionalizzare la navigazione nel tronco del fiume già attualmente navigabile, dalla confluenza del Ticino in territorio lombardo alla foce.
Una prima richiesta di finanziamento di opere per un importo complessivo di 143 miliardi è già stata inserita nel progetto interregionale Po presentato al Ministero per il Bilancio.
Il Piemonte ha richiesto, come sopra ho specificato, il finanziamento all'interno di questo progetto, di opere per le vie navigabili da realizzarsi sul proprio territorio per un importo di 10 miliardi.
Tali somme saranno utilizzate per la realizzazione di opere idrauliche finalizzate principalmente alla sistemazione ed alla difesa del suolo, ma progettate in maniera tale da non essere incompatibili anche ai fini di un'eventuale navigazione del fiume.
La Giunta regionale ha infatti recentemente approvato lo studio condotto dalla Società Politherma riguardante le linee di intervento prioritarie per la difesa attiva e passiva sulla fascia latistante il fiume Po, nel suo tronco compreso tra il ponte diga di S. Mauro (To) ed il ponte di Gerola al confine tra il Piemonte e la Lombardia.
E' all'interno delle linee metodologiche di lavoro individuate da tale studio che la Giunta regionale, anche al fine di utilizzare il contributo di 10 miliardi già ottenuto dallo Stato per opere di sistemazione delle vie navigabili (legge 298 del 1980), ha deliberato recentemente di affidare alla stessa Società Politherma la progettazione esecutiva di quelle opere per le vie navigabili che possono essere congruenti con le esigenze di difesa idraulica e di tutela ambientale del territorio interessato.



PRESIDENTE

La parola all'interrogante, Consigliere Valeri.



VALERI Gilberto

Nel ringraziare il Presidente della Giunta per l'ampia risposta fornita al Consiglio, desidero aggiungere qualche ulteriore riflessione.
Credo sia fondamentale quanto il Presidente ha detto in ordine al coordinamento tra le Regioni e lo Stato relativamente ai programmi di intervento sul Po sia per quanto riguarda la difesa, sia per quanto riguarda la navigazione.
Apprendo dell'incarico assegnato alla Società Politherma per quanto riguarda i primi studi di progetti sulla base dei 10 miliardi già attribuiti alla Regione Piemonte dalla legge 53.
Sarebbe stato interessante conoscere anche con quali obiettivi tale incarico è stato affidato, proprio per poter valutare l'esito degli studi e della progettazione in ordine alle finalità che la Regione si propone.
Se - come è auspicabile - a settembre si incomincerà a discutere sulle linee del piano di sviluppo preparato dalla Regione, indubbiamente dati di questa natura, essendo ormai la Regione passata dalla definizione di indirizzi generali ai primi interventi di carattere operativo, diventano importanti.
La Società Politherma ci presenterà dunque uno studio secondo la sua ottica, e ciò fa nascere l'interrogativo circa l'opportunità che quanto la Politherma pensa e proporrà possa sostituirsi a ciò che pensa la Regione le sue strutture, i suoi organi politici.
Forse la convenzione con la Società Politherma potrebbe offrire una risposta.
Quali sono gli obiettivi che vincolano la Società Politherma? E' opportuno conoscere questi dati in modo che si possa compiere a livello istituzionale e di assemblea la necessaria verifica, proprio nell'ottica del futuro piano regionale.
Mi pare opportuno compiere questa verifica anche in ordine ai contributi che ci potrebbero venire dalle strutture pubbliche con le quali siamo convenzionati, per esempio l'Università.
Sarebbe interessante sapere in che modo l'Università può partecipare se è stata invitata a farlo ed eventualmente con quali motivazioni ha declinato eventuali inviti.
Mi risulta inoltre che sulla legge 53 sono già stati stanziati circa 30 miliardi per opere di difesa idrogeologica in Piemonte. La legge si riferisce ad opere di completamento, ma, da quanto mi risulta, gli interventi già finanziati non riguardano solo opere di completamento.
La legge stabilisce che il Magistrato del Po decide "sentite le Regioni".
Vorrei sapere se la Regione è stata sentita, se ha espresso un parere e che cosa si intende per Regione: la Giunta o il Consiglio? Forse si apre in proposito un problema, analogo a quello emerso di recente per il piano Fiat.
Per Regione si intende la Giunta, oppure si intende l'assemblea come è detto al punto p) dell'art. 16 dello Statuto? Poiché l'entità dell'intervento supera i 30 miliardi, chiedo, se non è ancora stato espresso il parere della Regione, che ne venga informata l'assemblea e che se ne possa discutere.


Argomento: Norme generali sull'agricoltura

Interrogazione dei Consiglieri Chiabrando, Lombardi e Penasso inerente la regolarizzazione della Cooperativa "La Montaltese" di Montaldo Dora


PRESIDENTE

L'Assessore Ferraris risponde all'interrogazione presentata dai Consiglieri Chiabrando, Lombardi e Penasso inerente la regolarizzazione della Cooperativa "La Montaltese" di Montaldo Dora.



FERRARIS Bruno, Assessore all'agricoltura e foreste

La risposta è positiva nel senso che la Società Cooperativa Agricola "La Montaltese" come risulta dal verbale dell'assemblea dei soci n. 11 del 23/12/1981, ha regolarizzato la propria posizione acquisendo i propri soci oltre al signor Gianotti Attilio, figlio del socio deceduto, altri tre coltivatori diretti.
Pertanto la situazione attuale risulta essere la seguente: i soci della Cooperativa "La Montaltese" sono 12, di cui 10 sono coltivatori diretti.
La Cooperativa attualmente conduce, come già è noto, 64 aree di terreno appartenenti ai soci e 23 ettari di proprietà del Comune di Montaldo Dora.
Le opere finanziate dalla Regione sono in avanzata fase di esecuzione per cui si prevede che possano essere ultimate nel 1982.



PRESIDENTE

La parola all'interrogante, Consigliere Chiabrando.



CHIABRANDO Mauro

Prendo atto della risposta e chiederei una copia della risposta letta dall'Assessore.


Argomento: Istituti Pubblici di Assistenza e beneficenza - II. PP. A. B.

Interrogazione dei Consiglieri Valeri e Acotto inerente lo scioglimento delle IPAB


PRESIDENTE

Passiamo all'interrogazione presentata dai Consiglieri Valeri e Acotto inerente lo scioglimento delle IPAB.
Risponde l'Assessore Cernetti.



CERNETTI Elettra, Assessore all'assistenza

La devoluzione dei patrimoni delle IPAB estinte avviene nell'attuale quadro legislativo sulla base dell'art. 31 del Codice Civile.
Pertanto i beni vengono devoluti in conformità alle tavole di fondazione o dello Statuto e, qualora questi non dispongano nulla in merito, d'ufficio dalla Giunta regionale.
Di regola il patrimonio, in assenza di indicazioni diverse contenute nell'atto costitutivo, viene attribuito al Comune, sede legale dell'Ente se i beneficiari dell'Opera Pia sono esclusivamente gli abitanti di detto Comune; se il bacino di utenza è più ampio l'attribuzione può essere fatta a più Comuni sulla base di intese fra le Amministrazioni interessate.
In tal modo si rispettano le disposizioni statutarie che vogliono che le risorse destinate all'assistenza vadano a beneficio di certe e non altre popolazioni. Peraltro, si informa che la Giunta ha predisposto un disegno di legge di prossima presentazione con il quale tra l'altro si dettano norme specifiche per le estinzioni delle IPAB che non svolgono più le attività previste dallo Statuto né altre attività assistenziali, fissando precisi criteri per l'attribuzione dei rispettivi patrimoni.
Il criterio che si è proposto è quello di assegnarci beni di norma al Comune nel cui territorio l'IPAB ha sede legale.
Nell'ipotesi in cui le strutture destinate a servizi socio assistenziali siano ubicate in più Comuni o in un Comune diverso da quello della sede legale l'attribuzione avviene in modo diverso, sentiti i pareri dei Comuni interessati.
In ogni caso tutto il rimanente patrimonio immobiliare deve essere attribuito secondo criteri idonei a favorire un riequilibrio territoriale delle risorse patrimoniali esistenti nell'ambito di ciascuna USL.
Non viene quindi seguita la normativa adottata dalla Giunta regionale per la soppressione degli Enti ospedalieri, in quanto la stessa non garantisce il riequilibrio delle risorse che appare, invece, un'esigenza fondamentale nel settore dell'assistenza.



PRESIDENTE

La parola all'interrogante, Consigliere Valeri.



VALERI Gilberto

Abbiamo richiesto l'opinione dell'Assessore incaricato partendo dalla constatazione che nei criteri in atto per l'alienazione da un lato dei beni degli ex istituti ospedalieri e, dall'altro, delle IPAB, esistono le disparità che vanno superate, anche per consentire quell'azione di riequilibrio delle risorse sul territorio che l'Assessore sottolineava.
A tal fine, personalmente, ho l'impressione che occorra elaborare norme che privilegino il riequilibrio territoriale piuttosto che la sede legale degli istituti. Mi è parso comunque che vi sia la disponibilità ad andare in questa direzione ed in proposito, anche a nome del collega Acotto auspico che l'apposito disegno di legge che l'Assessore ha preannunciato venga sollecitamente presentato.


Argomento: Parchi e riserve

Interrogazione del Consigliere Valeri inerente il concorso per guardia parco nel Parco regionale "Lame del Sesia"


PRESIDENTE

L'Assessore Rivalta risponde all'interrogazione presentata dal Consigliere Valeri inerente il concorso per guardia-parco nel Parco regionale "Lame del Sesia".



RIVALTA Luigi, Assessore ai parchi regionali

Il Consigliere Valeri, con l'interrogazione in argomento, richiede alla Giunta regionale di voler esprimere un parere in merito al provvedimento di assunzione di un guardia-parco al Parco naturale delle Lame del Sesia assunzione avvenuta con deliberazione n. 20, del 29/3/1982, dell'Ente Parco; il guardia-parco stesso "risulterebbe non in possesso dei requisiti richiesti", relativi alla sana e robusta costituzione prevista dalla legge regionale 35/1980. Inoltre l'interrogante richiede per quali motivi si siano lasciati trascorrere i termini utili per eccepire da parte della Giunta regionale (soggetto di controllo delle deliberazioni) e se esistano ancora possibilità per intervenire. Infine viene richiesto un giudizio sullo stato dei controlli esercitati dalla Giunta stessa.
In merito al primo quesito (il parere della Giunta sul provvedimento) va preliminarmente rilevato che la Giunta regionale, a norma dell'art. 7 della legge regionale 23/8/1978, n. 55, modificata con legge regionale 4/12/1978, n. 72, istitutiva del Parco naturale, esercita esclusivamente un controllo di legittimità sugli atti deliberativi assunti dall'Ente Parco: pertanto è questa l'ottica nella quale deve essere inquadrato il problema e, di conseguenza, l'espressione di un parere da parte della Giunta regionale. Al fine comunque di chiarire dall'inizio la vicenda dell'assunzione del guardia-parco in questione si ritiene opportuno riassumere sinteticamente tutti gli atti in merito assunti dall'Ente Parco: a) a seguito di espletamento di concorso pubblico indetto dal Parco naturale per 5 posti di addetti alla vigilanza, la cui graduatoria comprendeva 6 idonei, il Consiglio Direttivo del Parco provvedeva, con deliberazione n. 16, del 18/6/1981, a nominare in prova il candidato in questione, prendendo conoscenza di un esposto pervenuto da parte del primo escluso; in sede di controllo la deliberazione del Consiglio Direttivo era annullata per mancanza della maggioranza assoluta dei votanti (7 favorevoli, 2 contrari, 5 astenuti) b) a seguito dell'annullamento di tale deliberazione l'argomento veniva nuovamente posto all'ordine del giorno del Consiglio Direttivo del 31/7/1981: il Consiglio Direttivo deliberava di rinviare ad altra seduta la nomina in prova del candidato e di richiedere integrazione alla documentazione medica presentata (deliberazione n. 33, del 31/7/1981). La Giunta regionale peraltro, sulla base delle dichiarazioni contenute nel verbale di deliberazione e rilasciata da un Consigliere, dichiarazioni che sottolineavano la sottrazione di un documento attestante l'invalidità del candidato dal fascicolo concorsuale, richiese con lettera n. 5413, del 9/10/1981, delucidazioni in merito al Presidente del Parco che rispose, con nota del 7/12/1981, precisando la propria buona fede nel restituire l'atto richiesto e facendo comunque presente di aver regolarmente protocollato in uscita la restituzione del documento c) in data 30/10/1981 il Consiglio Direttivo poneva all'ordine del giorno la deliberazione relativa all'esame e valutazione della documentazione integrativa del candidato, decidendo di dare mandato al Presidente di consultare in merito un legale d) in data 9/11/1981 il Consiglio Direttivo provvedeva a richiedere parere anche all'Avvocatura di Stato di Torino e) a seguito dell'acquisizione dei succitati pareri il Consiglio Direttivo del Parco provvedeva a nominare in prova il candidato con deliberazione n.
20, del 19/3/1982, con 11 voti favorevoli e 8 contrari: tale deliberazione perveniva alla Giunta regionale in data 1/4/1982 per l'esame della stessa.
In data 5 aprile l'Assessorato alla pianificazione territoriale richiedeva con atto interno, all'Ufficio Personale un parere in merito alla deliberazione e l'Ufficio Personale (con nota del 9 aprile) richiedeva formalmente l'acquisizione del certificato del Medico provinciale di Vercelli onde poter esprimere il parere richiesto: venivano pertanto sospesi i termini di approvazione della deliberazione e richiesta l'acquisizione degli atti all'Ente Parco che li trasmetteva con nota del 3/5/1982, pervenuta alla Giunta regionale l'11 maggio. Sulla scorta di tali elementi l'Assessorato al personale, con lettera del 18/5/1982, n. 3224 precisava quanto segue: "In riferimento alla deliberazione n. 20, del 19/3/1982, del Consiglio Direttivo del Parco naturale delle Lame del Sesia sulla scorta dei dati acquisiti, stante la non sindacabilità in sede giurisdizionale, in assenza di elementi che lo possano far ritenere incongruo, illogico o contraddittorio del certificato del Medico provinciale di Vercelli che attesta che il candidato possiede i requisiti fisici e psichici per disimpegnare le mansioni inerenti al posto di addetto alla vigilanza, per quanto di competenza nulla osta all'ulteriore corso della deliberazione stessa" f) nel frattempo (con esposto dell'1/4/1982) il primo escluso faceva presente l'illegittimità dell'atto deliberativo: l'Assessorato alla pianificazione territoriale chiedeva pertanto parere all'Ufficio Legislativo della Regione che, con lettera del 23/4/1982 sottolineava l'opportunità che fosse l'Ufficio Personale a valutare gli atti (così come peraltro stava avvenendo) "per continuità nella conduzione delle ricerche" e "per competenza privilegiata del medesimo, trattandosi di problematiche attinenti il rapporto d'impiego": su ulteriore richiesta in merito all'eventuale possibile violazione da parte dell'Ente Parco in materia penale per quanto attiene alla sottrazione del documento dal fascicolo concorsuale, richiesta sempre rivolta all'Ufficio Legislativo, lo stesso Ufficio precisava che "nel caso di specie, inoltre, l'esplicito richiamo a fattispecie criminose eventualmente configurabili (art. 323 C.P.) nella cosiddetta azione di stralcio o prelievo documenti dal fascicolo del candidato comporta, accanto ad accertamento sul fatto ulteriori valutazioni in merito all'elemento soggettivo del presunto reato (dolo, colpa, ovvero totale buona fede) che, a maggior ragione, esulano dalle competenze dell'Ufficio Legislativo" (nota n. 90/170-usl, del 3/6/1982). Sulla scorta di tale parere si è provveduto, con lettera del 14/7/1982, a segnalare il fatto relativo alla sottrazione dei documenti alla Procura della Repubblica di Vercelli in quanto le valutazioni di cui sopra sono proprie dell'Autorità Giudiziaria e non di quella amministrativa.
Preso atto di quanto sopra e rilevato come nell'interrogazione del Consigliere Valeri sia sottolineato che il certificato medico risulta essere stato presentato oltre i termini perentori previsti dal bando di concorso e che tale affermazione non corrisponde a quanto realmente avvenuto in quanto la documentazione pervenuta al Parco con due giorni di ritardo non è quella richiesta in termini perentori dal bando di concorso bensì la documentazione integrativa richiesta con la deliberazione n. 33 del 31/7/1981, richiamata alla precedente lettera b) e pertanto documentazione richiesta dall'Ente successivamente alla regolare presentazione dei documenti previsti dal bando, fa presente che la risposta al primo quesito (parere della Giunta sul provvedimento di assunzione) è contenuto integralmente nel parere dell'Ufficio Personale, riportata alla precedente lettera e).
Il merito al secondo e terzo quesito (per quale motivo si siano lasciati trascorrere i termini utili per eccepire e se esistano ancora possibilità per intervenire) si precisa che la deliberazione della Giunta regionale con la quale si provvedeva ad autorizzare l'ulteriore corso della deliberazione dell'Ente Parco di assunzione del candidato, era stata predisposta per la Giunta del 25/5/1982, ultimo giorno utile per l'esame da parte della Giunta stessa (15 giorni dal ricevimento degli atti): peraltro la seduta di Giunta fu rinviata e pertanto l'atto deliberativo, pur esaminato, divenne esecutivo per decorrenza termini: evidentemente non esiste alcuna possibilità di nuovo intervento anche perché non se ne ravvisa alcuna necessità ed opportunità stante il parere assunto e sottoscritto dall'Assessore al personale.
In relazione, infine, all'ultimo quesito posto sul giudizio della Giunta sullo stato dei controlli da essa esercitati, proprio dal caso in esame deriva la convinzione che il controllo è stato eseguito in modo accurato valutando tutti gli elementi a disposizione e con interscambio di pareri fra gli Assessorati. Peraltro il richiamo del Consigliere Valeri ad altra deliberazione del Parco (n. 62, del 9/11/1981) "respinta perché il capitolo di spesa indicato in deliberazione non è sembrato idoneo" rafforza ancora di più tale convinzione: infatti, al di là dell'imprecisione contenuta nell'interrogazione in quanto la deliberazione citata non è stata respinta bensì sospesa per chiarimenti al Parco (che ancora oggi non ha provveduto a rispondere) in quanto il capitolo di spesa non risultava presentare la necessaria disponibilità, la richiesta di chiarimenti ha significato un'attenzione all'impegno di spesa, evitando così una illegittimità da parte dell'Ente Parco.



PRESIDENTE

La parola all'interrogante, Consigliere Valeri.



VALERI Gilberto

L'Assessore nella risposta ha citato una serie di pareri espressi dagli uffici, in particolare dall'Assessorato al personale.Mi permetto però di nutrire alcuni dubbi.
Si trattava di assumere una guardia-parco con requisiti di sana e robusta costituzione ed idoneità fisica e psichica. Il candidato, da un primo documento, risultava invalido al 70, in un secondo documento presentato fuori termine, l'invalidità era invece ridotta al 50 . Perci mantengo i miei dubbi. Sono d'accordo che i controlli della Regione debbano essere di pura legittimità, ma è proprio su questo terreno che esprimo seri dubbi. Tra l'altro l'esercizio dei controlli è molto importante in ragione della necessità di garantire un uso non discrezionale, non arbitrario, dei poteri delegati dalla Regione stessa, in questo caso, al Consorzio dei Comuni. In questo caso non si tratta di interrogarci sulla buona fede o meno degli amministratori, ma sul fatto che il ritiro di documenti, scaduti i termini, non pare possa essere considerato legittimo in un iter concorsuale.
Il Medico Provinciale nella certificazione diceva che il soggetto è portatore di vizio cardiaco congenito e sappiamo che questo personale deve circolare anche di notte nei parchi, per cui è soggetto a circostanze anche impreviste che potrebbero avere conseguenze non lievi.
C'è poi un parere dell'Avvocatura di Stato, appositamente consultata che nega la validità dei requisiti e contesta la presentazione del secondo certificato.
Mantengo quindi le mie perplessità ed auspico per il futuro un controllo più efficace, che garantisca la Regione in ordine ai poteri da essa delegati.


Argomento: Ristrutturazione industriale

Interpellanze dei Consiglieri Paganelli, Brizio e Genovese, Montefalchesi e Reburdo, Vetrino e Bastianini, Biazzi, Bontempi e Valeri, Viglione Marchini e Bastianini relative al parere espresso dalla Giunta regionale sul piano di ristrutturazione della Fiat Auto


PRESIDENTE

Esaminiamo ora congiuntamente le seguenti interpellanze: n. 123 dei Consiglieri Paganelli, Brizio e Genovese n. 124 dei Consiglieri Montefalchesi e Reburdo n. 125 dei Consiglieri Montefalchesi e Reburdo n. 129 dei Consiglieri Vetrino e Bastianini n. 131 dei Consiglieri Biazzi, Bontempi e Valeri n. 132 del Consigliere Viglione n. 133 dei Consiglieri Marchini e Bastianini tutte relative al parere espresso dalla Giunta regionale sul piano di ristrutturazione della Fiat Auto.
Risponde il Vicepresidente della Giunta regionale, Sanlorenzo.



SANLORENZO Dino, Vicepresidente della Giunta regionale

Le interpellanze investono problemi di vasta portata per cui mi ero riservato di dire che ero disponibile a rispondere in ogni momento subordinatamente alle decisioni dei Capigruppo che avevano stabilito un certo iter dei lavori nella giornata di oggi. Se però gli interroganti, il Presidente e i Capigruppo sono disponibili, do la risposta che devo dare a tutte le interpellanze.
Due interpellanze affrontano problemi di contenuto, altre affrontano problemi di forma.
L'interpellanza firmata dal Consigliere Montefalchesi pone il seguente quesito: se per la formulazione del parere sono stati acquisiti precisi impegni da parte della Fiat Auto sui traguardi produttivi ed occupazionali da raggiungere secondo gli obiettivi del piano auto a cui legare l'erogazione dei finanziamenti.
Gli impegni che la Fiat si è assunta sono stati tutti tradotti nella deliberazione della Giunta e si devono intendere per impegni quelle frasi che appunto rispondono a questo quesito. Laddove c'è scritto: "per espressa dichiarazione dell'Azienda l'incremento suddetto (l'incremento dell'occupazione necessario per produrre il modello 1) sarà attuato attraverso la mobilità interna ed in misura significativa attraverso il rientro in Azienda dei lavoratori in cassa integrazione ordinaria".
La dizione "misura significativa" è avvenuta attraverso un rapporto prolungatosi nel tempo con la Fiat perché dopo che la stessa ha acceduto all'idea che non fosse soltanto una mobilità interna di lavoratori occupati, ma si accedesse anche al recupero di una parte dei lavoratori che sono in cassa integrazione, la nostra discussione è stata sulla quantità.
La risposta della Fiat è stata di alcune migliaia. Per questo abbiamo segnato "misura significativa".
Il numero di questi lavoratori sarà oggetto di discussione tra la Fiat la Regione e i sindacati.
Nella deliberazione è detto in un altro punto che "il parere favorevole viene espresso ribadendo comunque la necessità che siano rispettati gli accordi sottoscritti nell'ottobre 1980 e nel giugno 1981".
Il terzo elemento di informazione rilevante è il seguente.
Attraverso l'istruttoria fatta per esprimere il parere sulla deliberazione, si è riscontrata da parte nostra una incongruenza, forse un errore, della relazione della Mediobanca, laddove si prevedevano due cose assolutamente contraddittorie, che fossero necessari 10 mila lavoratori in più per produrre il modello Uno in 450 mila unità e contestualmente negli stabilimenti di Mirafiori e di Rivalta alla fine ci fossero 13 mila lavoratori in meno.
Interrogata l'azienda su questa questione e constatata la sorpresa dell'Azienda stessa per la dizione della Mediobanca, si è voluto approfondire la questione e la dichiarazione dell'Azienda è riportata nella deliberazione nella quale si dice che i 13 mila lavoratori in meno che dovrebbero apparire nei confronti dei due stabilimenti non riguardano i due stabilimenti, ma riguardano un processo che è già in atto e, in quanto tale, supera di gran lunga i 13 mila lavoratori.
In sostanza non c'é rapporto tra i 10 mila in più necessari per costruire il modello Uno e i 13 mila. Questa incongruenza non era stata notata neanche al Comitato tecnico nazionale per cui l'osservazione che abbiamo posto noi lo ha posto nella condizione di prolungare la data del parere per poter approfondire questo elemento che, tuttavia, ha avuto questa assicurazione.
Queste sono le assicurazioni date dalla Fiat e queste sono anche le posizioni della Giunta. Credo che non ci sia una sola obiezione da rivolgere alla proposta avanzata dagli interpellanti della Democrazia cristiana laddove chiedono la presentazione di una relazione della Giunta al Consiglio regionale.
Si tratterà di definire la data.
Mi ricollego all'interpellanza presentata dai comunisti che auspicano che il tema sia sottoposto all'attenzione del Consiglio regionale giacch siamo ancora in tempo, prima del giugno 1983, di intervenire sugli aspetti dell'accordo per la formazione professionale in modo da non arrivare alla scadenza dell'accordo con una serie di clausole non rispettate che potrebbero offrire a qualche parte in causa la giustificazione per non applicarlo.
Un dibattito di questo genere dovrebbe essere calendarizzato nei lavori di settembre.
Vi sono poi diversi problemi di forma che possono dare vita ad un appassionante confronto fra di noi e che suggeriscono una riflessione in altre sedi. Tali questioni vertono sulla competenza di chi deve esprimere questo parere. Le tesi sono due: una ritiene che il parere debba essere assunto dal Consiglio regionale ai sensi del disposto della legge 675 e dell'art. 16, punto b), dello Statuto regionale.
Questa questione non ha alle spalle una prassi che consenta un giudizio sicuro. La prassi storica, in realtà, è del tutto contraria a questa tesi.
Ci può essere invece un problema di opportunità, anzi, l'esigenza di ridiscutere l'assetto stesso della Regione.
Che cosa c'è dietro la prassi e dietro la dizione giuridica? La Regione deve dare dei pareri in genere facoltativi e consultivi su una serie di leggi di carattere industriale. Per esempio, l'art. 21 della legge 675 prevede: "per i provvedimenti straordinari di cassa integrazione il decreto emanato dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale sentite le organizzazioni sindacali di categoria operanti nella provincia e la Regione interessata".
Abbiamo espresso 995 pareri dal mese di settembre 1981 al mese di giugno 1982.
Naturalmente è la Giunta regionale, secondo la prassi instaurata dalla nascita della Regione, che esprime i pareri.
L'art. 9 della legge 902 prescrive che "la domanda di credito agevolato è altresì trasmessa dall'Istituto di Credito alla Regione interessata che può esprimere ai Ministeri dell'Industria, del Commercio, dell'Artigianato entro il termine perentorio di 30 giorni, il proprio motivato parere con riferimento all'assetto territoriale e alla programmazione regionale".
I pareri vengono espressi, previa istruttoria, con deliberazione della Giunta regionale. Abbiamo espresso 232 pareri.
La legge 156 prevede che ogni progetto di investimento concernente la creazione di nuovi impianti industriali per importi superiori ai 10 miliardi di lire, da chiunque predisposti, deve essere tempestivamente comunicato al Ministero per il Bilancio e la Programmazione Economica per essere sottoposto all'esame del CIPE. Il decreto ministeriale 1977 prevede che ai fini dell'istruttoria per la valutazione delle suddette iniziative la Segreteria del CIPE può avvalersi della collaborazione delle Amministrazioni competenti. Il Ministero dà comunicazione dell'avvenuta presentazione di progetti di investimento agli organi centrali e periferici dello Stato, alle Regioni, Province e Comuni.
Anche qui la dizione "Regione" è stata sempre interpretata in termini di Giunta regionale. In questo caso la Giunta ha espresso 18 pareri significativi (Lancia, Montedison, Lancia Sisma, ecc.) In sostanza, soltanto citando queste leggi abbiamo già 1.300/1.400 pareri che la Regione esprime in termini consultivi.
La legge 675 all'art. 6, terzo comma, prevede che per i progetti di investimento di importo superiore a 30 miliardi, i risultati dell'istruttoria contenuti in apposita relazione, sono altresì trasmessi dall'Istituto di Credito alla Regione interessata, che può esprimere al CIPE, entro i termini perentori di 40 giorni, il proprio motivato parere con riferimento all'assetto territoriale ed alla programmazione regionale.
Un tale parere abbiamo espresso per la Montedison per un piano di ristrutturazione di 1.000 miliardi, di cui 140 da realizzarsi in Piemonte con deliberazione pubblicata sul Bollettino regionale. Tutta la prassi senza eccezione, della Regione, con maggioranze diverse, alla dizione "Regione" ha dato questa interpretazione. E questo ha le sue origini nello Statuto regionale il quale al Consiglio affida compiti prevalenti di programmazione, di legislazione, di indirizzo e alla Giunta regionale compiti di amministrazione. Il commento allo Statuto regionale di Levi contrappunta questo elemento.
In quelle Regioni in cui le cose sono diverse, i pareri compaiono all'ordine del giorno del Consiglio regionale che è per la maggioranza dei casi simile ad un grande Consiglio comunale, con vantaggi e svantaggi.
Quando dico questo non voglio dire che altre Regioni hanno sbagliato i loro Statuti. Pertanto sono d'accordo che l'argomento data la sua rilevanza venga portato nuovamente in Consiglio regionale.
Aggiungo che la complicazione di dare il parere questa volta è venuta dal fatto che il documento della Mediobanca era oscuro e l'accertamento istruttorio della Giunta, per farlo diventare meno oscuro e cioè per ottenere dalla Fiat un documento che lo chiarisse nei suoi aspetti più significativi e più interessanti, ha impegnato un rapporto che è stato risolto due giorni prima della scadenza.
In nessun caso avremmo potuto istruire una pratica per farla esaminare dal Consiglio regionale perché scadevano i 40 giorni.
Si potrebbe stabilire un criterio per cui certe questioni di particolare rilievo vengono sottoposte all'attenzione del Consiglio regionale. Badate però che il "particolare rilievo" elimina circa 600 di quelle 1.300 deliberazioni.
Non è forse di particolare rilievo un parere sulla cassa integrazione di 6.000, 2.000, 1.500 operai? E' molto delicato definire se una questione sia di "particolare rilievo" e se debba essere discussa in Consiglio piuttosto che in Giunta.
La Giunta è disponibile a discutere avendo ben presente le implicazioni istituzionali che questo comporta.
Dalle interpellanze è stato sollevato il problema dei documenti da trasmettere ai Consiglieri perché possano esprimere il loro parere.
Poiché fino adesso il parere è stato espresso dalla Giunta, la questione non si poneva. Quando vengono richiesti tali documenti quale atteggiamento bisogna assumere? La questione la rimetto al Consiglio regionale per una decisione affrettata, ma per un esame accurato in sede di Ufficio di Presidenza, in sede regolamentare, avendo ben presente le conseguenze di questo fatto. Lo Statuto stabilisce con chiarezza che il Consigliere deve avere accesso alle notizie ed alle informazioni necessarie per svolgere il suo mandato.
Che cosa vuol dire questo? Facciamo un esempio. In queste settimane la Giunta sta incontrando banche, aziende ed imprenditori.
Le banche, quando si arriva al momento della verità, non sono parche di informazioni riservate sulla situazione patrimoniale e bancaria di quel proprietario e di quell'azienda. Domando: se si discute di un'azienda in Consiglio regionale, l'Assessore deve distribuire le informazioni riservate a tutti?



CARLETTO Mario

Le informazioni non sono i documenti.



SANLORENZO Dino, Vicepresidente della Giunta regionale

Infatti, non a caso Levi fa riferimento nel commento allo Statuto dicendo che vanno piuttosto sottolineati i termini "informazione" e "notizia" piuttosto che non documenti sui quali la responsabilità sarebbe di chi li trasmette.
Nel caso che ho citato la responsabilità non sarebbe della banca che ha dato l'informazione all'Assessore, ma sarebbe del sottoscritto che avrebbe dato l'informazione a tutti, e le conseguenze sarebbero a nocumento dei terzi che si sono rivolti alla Regione con un'informazione riservata.
Anche il "segreto d'ufficio" è una questione ben presente ai funzionari regionali e nel comportamento della Giunta.
Sottopongo la questione all'attenzione del Consiglio e alle decisioni che verranno assunte ci uniformeremo.
Attenzione, però. In questo specifico caso, la questione può essere risolta chiedendo alla Mediobanca ed alla Fiat un loro documento se ritengono che il loro documento possa avere pubblicità.
La Giunta però ha intenzione di predisporre un progetto per una banca dei dati. E' la prima volta che la Fiat, richiesta di un documento particolareggiato, ce lo fornisce, attraverso uno scambio di lettere. Se dovessimo prendere questo documento che ci viene dato ed autorizzarne la divulgazione commetteremmo un atto che mette in discussione la possibilità di creare una banca dei dati? Una banca dei dati deve essere regolamentata da garanzie di chi dà le Informazioni e di chi le mette in circolazione anche se questa circolazione è del tutto istituzionale.
Vi è un solo caso nello Statuto in cui queste precauzioni non vengono previste, laddove lo Statuto crea le Commissioni di indagine e tutte le informazioni vengono recepite dai Consiglieri.
Sono questioni che meritano un approfondimento e una discussione in altra sede. La Giunta si è attenuta alla prassi ed ai principi sanciti dallo Statuto e dal Regolamento.
Se il Consiglio deciderà diversamente, nelle sedi e nei modi opportuni la Giunta sarà disponibile a contribuire per determinare un orientamento ed una prassi diversa se questa venisse ritenuta migliore della precedente.



PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE PICCO



PRESIDENTE

Prima di dare la parola agli interroganti comunico al Consiglio che, a conclusione della diatriba che vi è stata nella seduta della I Commissione di ieri, il Presidente della I Commissione ha per iscritto affidato all'Ufficio di Presidenza il problema nel merito.
L'Ufficio di Presidenza cercherà con obiettività di dare un contributo alla soluzione del problema, salvo poi ribaltarlo sul Consiglio per le decisioni che dovranno essere assunte.
Ha ora la parola la signora Vetrino.



VETRINO Bianca

Su questo argomento abbiamo presentato un'interpellanza al Presidente della Giunta.
L'ampia risposta del Vicepresidente della Giunta ha toccato argomenti che sono oggetto della nostra interpellanza. Dobbiamo quindi ritenere che il parere espresso dal Vicepresidente Sanlorenzo sui temi che ponevamo riflettono il parere della Giunta.
Su questi argomenti sono state inoltrate interpellanze anche da parte dei Gruppi di maggioranza. Nella seduta congiunta di ieri della I e della IV Commissione sono emerse le posizioni e le dichiarazioni del Presidente della I Commissione Valeri e del rappresentante del Partito Socialista che con toni diversi, concordano con le eccezioni che io stessa ed altri Consiglieri di minoranza ponevamo.
Questa non è la sede per approfondire l'interpretazione del punto e) dell'art. 16 dello Statuto, in quanto quella materia verrà dibattuta dalla I Commissione nel momento in cui le modifiche allo Statuto verranno affrontate nella loro intierezza. Vi sono però occasioni di opportunità politica che a volte trascendono la prassi che ormai è invalsa nel restituire il ruolo che l'istituto regionale deve avere e che in questi due anni in Piemonte e in altre Regioni si è sbiadito.
Nelle Commissioni competenti e negli incontri con le forze politiche si ritiene che al fine di migliorare la qualità del lavoro all'interno del Consiglio regionale si debba stabilire un diverso rapporto tra Giunta e Consiglio, rapporto che, per quanto ci riguarda in questo fatto specifico è stato assolutamente ignorato, anzi, mortificato.
Questo metodo esiste da diverso tempo. Abbiamo presentato ripetute interpellanze perché ci sembra che al Consiglio regionale vengano sottratte le sue competenze amministrative e politiche.
Questo è un caso politico e l'Assessore Sanlorenzo, al quale ho detto che questo fatto era talmente grave da potersi considerare immorale, mi ha risposto che è immorale qualche cosa che va contro la legge. Doveva essere sentito il parere del Consiglio regionale su questo problema che è destinato a migliorare le sue risorse finanziarie della Regione.
Il mio discorso è essenzialmente di tipo istituzionale. Non entro nel merito sul contenuto della deliberazione della Giunta sul quale non avremmo nulla da dire. Chiediamo che in questa occasione venga iscritta all'ordine del giorno la votazione.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Brizio.



BRIZIO Gian Paolo

Quando abbiamo avuto notizia, come al solito attraverso la stampa, che la Giunta regionale aveva dato parere favorevole al piano di ristrutturazione presentato dalla Fiat, abbiamo immediatamente presentato l'interpellanza. Riteniamo che ci siano alcuni aspetti fondamentali da porre in evidenza, primo fra tutti un aspetto formale. Un parere di questo rilievo e di questa importanza compete al Consiglio regionale.
L'art. 16 dello Statuto, a cui si è fatto riferimento, evidenzia i casi in cui esplicitamente si fa riferimento alla Regione, ma si intende che il parere è del Consiglio regionale.
E' una questione politica perché il parere riguarda un finanziamento di 1.580 miliardi, con un aumento di occupazione sulla linea di produzione della Uno, ma una riduzione per la necessaria ristrutturazione del complesso.



SANLORENZO Dino, Vicepresidente della Giunta regionale

Ma non c'era scritto questo.



BRIZIO Gian Paolo

Questo non è scritto, ma il finanziamento è coerente con il piano auto sul cui merito tutti conveniamo.
Esprimiamo un giudizio severo sul comportamento della maggioranza perché, al di là degli aspetti formali, c'è un aspetto politico estremamente grave.
Non serve prendersela ad ogni pié sospinto con il Governo, come leggiamo anche oggi sul giornale, o attaccare le inadempienze altrui quando su temi come questi non si coinvolge la comunità locale ed il Consiglio regionale.
Quell'intervista è incredibile!



BONTEMPI Rinaldo

Qui è tutto pazzesco, è tutto grave!



BRIZIO Gian Paolo

I gesti di pazzia non li ho fatti io. Non accettiamo la giustificazione di tempi ristretti. Che la I o la IV Commissione regionale non abbiano consultato le organizzazioni di categoria è estremamente grave e conferma il modo verticistico di condurre la cosa pubblica. Si deve anche definire il modo in cui viene espresso il parere previsto dalle leggi 902 e 675. C' la possibilità del Consiglio di delegare la Giunta o le Commissioni. Il Consiglio però non può rinunciare a compiti che per legge gli competono.
Dissentiamo anche circa le riserve in merito alla consegna della documentazione. I diritti dei Consiglieri sono uguali a quelli degli Assessori. Ci sono modalità sulla segretezza dei documenti che non esimono l'informazione. V'è la possibilità di discutere in seduta segreta di fronte a temi di assoluta segretezza. Non si può dire che l'Assessore è garante della segretezza e che il Consigliere non ne è garante. Questa è una discriminazione nei confronti dei Consiglieri che, tutti, rappresentano la Regione. La documentazione relativa ai piani dell'azienda e la documentazione relativa ai dati bancari deve essere messa a disposizione.
Consideriamo il parere dato dalla Giunta regionale, per l'eccezionalità del problema, un parere nullo, chiediamo che il Consiglio regionale sia investito del tema e che il parere sia espresso dal Consiglio regionale.
Chiediamo inoltre di avere tutta la documentazione.
Non entro nel merito del mantenimento degli accordi precedenti dell'Azienda, contenuto nell'interrogazione del Consigliere Montefalchesi.
Toccheremo questo argomento nel momento in cui avremo la documentazione richiesta.



PRESIDENTE

Prima di dare la parola al Consigliere Bastianini, ha facoltà di intervenire il Consigliere Bontempi.



BONTEMPI Rinaldo

Chiedo se vale il principio che è sempre stato applicato o se invece si ritiene che, vista la rilevanza del tema ed il numero delle interpellanze presentate, possano parlare anche coloro che non hanno presentato interpellanze.



PRESIDENTE

Il collega Bastianini ha firmato un'interpellanza con il Gruppo repubblicano.
La parola al Consigliere Montefalchesi che ha presentato un'interpellanza.



MONTEFALCHESI Corrado

Credo che possano intervenire anche gli altri Gruppi.
Sono stupito del fatto che malgrado questo argomento rivesta una grande importanza sia nella riunione della Commissione di ieri e questa mattina in aula, si dà prevalenza alle questioni di forma e di proceduta.
Io sono per dare prevalenza ai contenuti, anche se ammetto che siano importanti anche le procedure.
In ordine al parere che la Giunta ha dato e in ordine ai pareri che dovrà dare sulle richieste di finanziamento pubblico della Fiat Auto, mi sembra che si debba fare riferimento al piano auto laddove indica il raggiungimento dei livelli produttivi degli anni '70 e l'aumento dell'occupazione.
La legge 46 sull'innovazione tecnologica che il nostro Gruppo non ha votato, ha messo una grossa ipoteca sul piano auto in quanto non fa nessun riferimento agli obiettivi dei piani di settore, quindi le aziende non sono tenute a rispettarli per l'accesso ai finanziamenti.
In questo momento non è tanto importante stabilire chi deve dare i pareri, quanto piuttosto stabilire se il piano auto è un pezzo di carta da buttare nel cestino o se è un punto di riferimento.
Per noi è importante che la Fiat abbia presentato un documento scritto nel quale sono previsti rientri dalla cassa integrazione. Recentemente per la Fiat ha anche detto che non farà rientrare nessuno nel mese di giugno '83.
Dato che ho una certa dimestichezza con le questioni della Fiat, con l'applicazione o la non applicazione degli accordi stipulati, forse per deformazione professionale, non mi fido degli impegni che la Fiat si assume verbalmente.
Chiedo che si possa accedere ai piani pluriennali che l'azienda presenta all'istituto bancario dai quali potremmo desumere il numero dei lavoratori che attualmente sono impegnati sul modello 127 e che passeranno alla produzione del modello Uno e dai quali potremmo anche desumere qualche notizia sui 13.260 lavoratori che il Medio Credito ritiene eccedenti.
La Giunta può accedere ai documenti della Fiat che danno il quadro della situazione industriale? Quali forze politiche, a livello nazionale hanno impedito che le Regioni abbiano tali poteri? Noi avevamo anche sollevato la questione del rispetto degli accordi e la Giunta l'ha riconfermato. Perché se gli accordi non si rispettano si instaura la legge del più forte e si minano le basi del rapporto democratico. E' importante porre alla Fiat la questione del rispetto degli accordi.
Questa risposta la Fiat non l'ha data, questo atteggiamento ci induce a sospendere il nostro giudizio politico sul parere della Giunta. Il nostro giudizio politico sull'accesso della Fiat ai finanziamenti pubblici lo daremo quando potremo capire se la Fiat rispetterà effettivamente gli accordi.



PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE MARCHIARO



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Viglione.



VIGLIONE Aldo

Sul piano di ristrutturazione della Fiat approvato dalla Giunta il Gruppo socialista ha dato il suo parere in Commissione attraverso il suo rappresentante e ritiene che un fatto così importante debba avere l'approvazione del Consiglio.
Devo anche dire che abbiamo sempre ritenuto che con la dizione "Regione", si intendesse Consiglio regionale.



SANLORENZO Dino, Vicepresidente della Giunta regionale

Questo non è vero, Consigliere Viglione.



VIGLIONE Aldo

Negli anni scorsi, con il governo di centro-sinistra, il Gruppo comunista affermava che la parola "Regione" significava la globalità del Consiglio, esecutivo ed assemblea legislativa.
Non riteniamo debbano insorgere difficoltà per i pareri che si dovranno esprimere sulle 900 pratiche. Si possono raggruppare in un'unica deliberazione di Giunta che potrà essere portata alla ratifica del Consiglio.
Però occorre andare al nodo della questione che è il programma di ristrutturazione presentato ai sensi della legge n. 675.
Non riteniamo che un settore dell'Amministrazione regionale debba avere una specifica riservatezza. Questo è anche offensivo nei confronti del Consiglio regionale per il fatto che i Consiglieri sarebbero ritenuti delatori di piani segreti della Fiat, mentre il Vicepresidente che tiene nel suo cassetto o nella sua cassaforte il piano ne sarebbe il geloso custode.
Respingiamo questa impostazione. Non siamo nemmeno del parere del collega Montefalchesi quando dice che facciamo una questione di forma e non di sostanza.
Non c'è brevetto segreto, non c'é alcuno che sia custode più geloso di altri. Abbiamo visto che nel nostro Paese quando ci si affida a fidati conservatori, i segreti sono rivelati per vie traverse. Tanto vale, in questo caso, dare i piani al Consiglio regionale che li discuta.
Il Gruppo socialista prende atto con soddisfazione della chiusura della vicenda Teksid, Finsider, rifiuta i termini catastrofici che vengono rivolti al Governo e chiede di discutere la deliberazione relativa al piano auto Fiat.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Bastianini.



BASTIANINI Attilio

Questa vicenda tocca tre aspetti: 1) il merito del problema ed il parere dato 2) se la decisione su un provvedimento di così grande importanza spetti al Consiglio regionale o alla Giunta 3) i modi con i quali i Gruppi e i Consiglieri sono stati chiamati a discutere questo tema.
Con la massima calma e con la logica più ferrea desidero esplorare queste tre aree di giudizio. Mi rivolgo in prima persona al Presidente della Giunta regionale, proprio perché nel corso della verifica da lui sono venuti importanti segni di attenzione alle altre forze politiche nel rispetto che vi è da parte di chi è all'opposizione per chi governa e nella considerazione che vi è da parte di chi governa verso chi è all'opposizione.
Ho apprezzato il coraggio del Consigliere Montefalchesi, il quale entrando nel merito del provvedimento, ha manifestato una serie di dubbi di considerazioni e di riflessioni su un tema di così grande importanza.
Devo però dire che lui è un Consigliere fortunato perché io, per quanto desideri entrare nel merito di questo problema, non sono in grado di farlo.
Mi chiedo, come politico, se abbiamo torto in questa valutazione. Che giudizio possiamo dare su questo problema centrale del Piemonte per gli anni futuri, quando il Consiglio, che viene sistematicamente coinvolto in discussioni, confronti, controlli a volte anche per fatti più importanti ma sicuramente di minor rilievo al di là della conoscenza della deliberazione assunta dalla Giunta, non conosce nulla su questo tema? Da quando si è dibattuto il problema Fiat, ai Consiglieri regionali non è stato dato alcun documento informativo su che cosa stava maturando.
Allora, caro Presidente, ci associamo alla posizione del Gruppo socialista dicendo che vogliamo discuterla quando saremo messi in condizione di poter fare seriamente il nostro lavoro.
Secondo problema. Deve essere la Giunta o il Consiglio ad esprimere il parere? La questione investe due aspetti: uno di diritto ed uno di opportunità. Sviluppo prima quello dell'opportunità che è più facile riservando qualche parola sul diritto.
Sull'opportunità mi rivolgo di nuovo al Presidente della Giunta e proprio per quell'attenzione manifestata su questi temi, non può non riconoscere che vi era opportunità, anche per dare maggior forza al parere della Regione, di coinvolgere tutte le forze politiche nella formazione del provvedimento di parere richiesto dalla legge. L'opportunità si poteva esercitare su diversi gradini: l'opportunità massima era la discussione di Consiglio, magari sulla situazione generale del problema Fiat: la Giunta poi assumeva autonomamente un provvedimento di parere. Comunque c'é il livello della Commissione, ma informo il Presidente della Giunta che la Commissione non ha mai esaminato questo tema.
Diritto. Non sono un esperto, quindi non mi voglio avventurare in questa materia. Voglio però citare due pareri importanti che su questa materia tra ieri ed oggi sono stati dati.
Il primo è quello del Capogruppo socialista Viglione, il quale ha affermato che per prassi con "Regione" si intende Consiglio regionale.



SANLORENZO Dino, Vicepresidente della Giunta regionale

Ciò è falso e io lo dimostrerò in questo Consiglio regionale. Viglione quando era Presidente della Regione, per cinque anni ha fatto esattamente come abbiamo fatto noi.
Lo dimostrerò.



BASTIANINI Attilio

In sede di Commissione ieri il Presidente della I Commissione ha affermato chiaramente che con "Regione" si intende Consiglio regionale.
Caro Presidente Enrietti, sono convinto che tu porti la croce della tensione che si crea tra le forze politiche per questi fatti, ma non sei a conoscenza dei fatti.
Noi siamo stati convocati con telegramma lunedì dal Presidente della IV Commissione e con lettera dal Presidente della I Commissione in una riunione in cui si informava che il Vicepresidente della Giunta avrebbe relazionato in materia di piani di ristrutturazione della Fiat; nel telegramma c'era scritto che la relativa documentazione sarebbe stata consegnata ai Gruppi nella giornata di martedì.
La riunione era per mercoledì a mezzogiorno. La "relativa documentazione" era la deliberazione della Giunta priva di una bench minima relazione che sintetizzasse che cosa c'era scritto nel documento presentato dall'Azienda. Chiedo, come fanno a lavorare le forze politiche? Come facciamo noi a stabilire un rapporto tra opposizione e maggioranza su questi temi quando siamo così umiliati nelle nostre funzioni? Sul merito della segretezza, leggo all'art. 12 che i Consiglieri regionali (il Consiglio regionale non è fatto da chi siede sui banchi del potere, ma da questi e da chi siede sui banchi dell'opposizione anche se dovessero starci 50 anni) hanno diritto di ottenere dall'Amministrazione regionale, dagli uffici, dagli enti ed aziende dipendenti, tutte le notizie e le informazioni utili all'esercizio del loro mandato.
Mi domando se eravamo in condizione di poter svolgere il nostro mandato.



PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BENZI



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Bontempi.



BONTEMPI Rinaldo

La richiesta contenuta nella nostra interpellanza è di un confronto generale sui programmi della Fiat soprattutto in vista della scadenza di giugno 1983. Quella richiesta dovrebbe essere valutata dalle forze politiche come momento in cui sviluppare un dibattito che permetta di andare al cuore delle questioni industriali del Piemonte.
Per quanto riguarda la questione se debba essere la Regione o il Consiglio a dare i pareri, in verità c'è stata la tendenza di intendere la Regione come Consiglio regionale. Tuttavia ha ragione anche il Vicepresidente Sanlorenzo, perché tutti i pareri resi in materia industriale al CIPI sono stati espressi dalla Giunta. Quindi il problema a mio avviso, risolvibile attribuendo alla "Regione", quando non viene diversamente specificata il significato di Consiglio regionale.
Senonché la Giunta presieduta da Viglione aveva adottato l'altra prassi ed ancora oggi dovendo dare i pareri al CIPI in materia di ristrutturazioni di contributi, di crediti agevolati si pronuncia la Giunta.
Detto questo credo che è sempre opportuno che il confronto consiliare possa svilupparsi. Per quanto riguarda la documentazione il problema è stato mal posto perché non c'è il Consigliere di serie A e quello di serie B, quel Consigliere che ha diritto di avere i segreti e quello che non ha questo diritto. Tutti i Consiglieri sono investiti dalla volontà popolare e sono titolari del diritto di informazione e di documentazione.
C'è però il problema del consenso da parte di chi fornisce i documenti ai fini di una conoscenza più vasta. E Sanlorenzo è stato chiaro. Il nostro partito d'altra parte ha sempre ampiamente dimostrato di essere preoccupato di quelle questioni che sotto la voce del segreto impediscono una discussione pubblica. Il Vi cepresidente Sanlorenzo infatti in questi anni ha lavorato all'insegna della pubblicità e della trasparenza.
Ritengo debba essere promosso un dibattito generale considerato il significato ed il rilievo di questa deliberazione.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Majorino.



MAJORINO Gaetano

Farò due brevi osservazioni.
La prima è che, indipendentemente dall'interpretazione che sul piano dello stretto diritto può darsi al concetto di "parere" della Regione (se debba essere competenza del Consiglio o della Giunta), c'era un motivo di opportunità politica che, data l'importanza e la delicatezza dell'argomento, il parere venisse previamente portato all'esame, se non del Consiglio, quanto meno della competente Commissione.
Dal dibattito di oggi è emersa l'opportunità di iscrivere al più presto all'ordine del giorno del Consiglio un dibattito sulla materia.
Quindi - così facendo - si supera ogni questione sul piano dello stretto diritto (anche se opportunità e convenienza suggeriscono che, nella competente sede di revisione del Regolamento, o in sede di revisione dello Statuto, si chiarisca con un'interpretazione autentica se ogni qualvolta che si dice Regione si deve intendere la Giunta o il Consiglio, o quando si debba intendere Giunta o Consiglio, o comunque si affermi il principio che quando si parla di Regione non è certo vietato investire il Consiglio anche quando la competenza sia strettamente della Giunta).
La seconda considerazione è che non mi pare condivisibile l'affermazione fatta dal Vicepresidente Sanlorenzo di un "diritto alla riservatezza" della Giunta o degli Assessori su notizie che vengono comunicate nel corso di incontri.
Questo è indipendente dalla questione se su un determinato problema ci sia competenza della Giunta o del Consiglio; perché, anche ipotizzando che su questa materia ci sia una competenza esclusiva della Giunta, sta di fatto che attraverso la norma statutaria e regolamentare del diritto all'informazione, le notizie possono essere acquisite dai Consiglieri regionali perché tali notizie e tali informazioni possono essere acquisite "ai fini dell'esercizio del mandato da parte di ogni Consigliere".
Quindi, anche nell'ipotesi assurda che ci sia una competenza esclusiva della Giunta a fornire questi pareri, sta di fatto che ogni Consigliere pu svolgere interrogazioni, interpellanze, presentare mozioni ed ordini del giorno sulla materia.
Per fare tutto ciò, ha diritto ad avere le informazioni.
Il diritto alla riservatezza, né in linea assoluta, né con riferimento a questa materia, può essere affermato: e se tale è l'interpretazione da darsi alle parole del Vicepresidente della Giunta, l'affermazione va decisamente contestata.



PRESIDENTE

La parola al Presidente della Giunta regionale, Enrietti.



ENRIETTI Ezio, Presidente della Giunta regionale

La Giunta si è comportata secondo la prassi. Se poi questa prassi corrisponda in maniera esatta allo Statuto può essere un elemento di valutazione complessiva che faremo.
Quando in aula si chiede un confronto su un atto che la Giunta ha gia assunto e che si vogliono gli elementi per questo confronto, tale richiesta è legittima.
La Giunta è disponibile a dare la documentazione necessaria, a fare il dibattito perché il Consiglio possa esprimersi e convalidare il parere già espresso dalla Giunta.



PRESIDENTE

Le interrogazioni e le interpellanze sono così esaurite.



PAGANELLI Ettore

Consento a che lei, signor Presidente, dica che si chiude il punto all'ordine del giorno delle interrogazioni e delle interpellanze, ma questo dibattito ha portato all'attenzione dei Consiglieri problemi istituzionali di enorme gravità.
Credo che lei debba chiudere questo dibattito dicendo che nelle sedi competenti, Ufficio di Presidenza, Capigruppo, il tema dell'informazione ai Consiglieri, il tema dell'interpretazione dell'art. 16 dello Statuto, come correttamente ha detto il Presidente della Giunta, saranno discussi altrimenti questa mattina avremmo veramente discusso invano. Non sono scandali, sono questioni che emergono. Bisogna però trarne una morale e delle conclusioni. Fingere di nulla e nascondersi dietro un dito non è un atteggiamento produttivo nelle democrazie.



PRESIDENTE

Sarebbe difficile per me nascondermi dietro un dito! La parola al Consigliere Marchini.



MARCHINI Sergio

Esprimo il mio profondo rammarico per come è stata condotta questa seduta.
Ritengo me stesso l'unico interprete dello Statuto fino a quando non verrà modificato.
Non accetterò né dall'Ufficio di Presidenza, né dalla conferenza dei Capigruppo, alcuna limitazione all'interpretazione che personalmente riterrò di dare dello Statuto che è la carta dei diritti dei Consiglieri e dei cittadini. Come tale non soggiace ad alcun esame in sede riservata che non sia il Consiglio. Mi ha disturbato molto che qualcuno abbia trasmesso prima di questo dibattito, un quesito all'Ufficio di Presidenza.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Valeri.



VALERI Gilberto

Non si è chiesto all'Ufficio di Presidenza di deliberare, bensì di assolvere al compito istituzionale di intervenire per chiarire una controversia insorta nell'esercizio dei compiti istituzionali attribuiti alle Commissioni. Il riferirsi alla Presidenza del Consiglio mi pare doveroso oltreché obbligato.



MARCHINI Sergio

Ci sono dei comportamenti che vanno giudicati.



PRESIDENTE

Ci sono delle cose che qualche volta vengono maturate involontariamente. La Commissione Regolamento si è riunita e ha esaminato alcuni articoli che verranno portati all'esame del Consiglio. Tutte le cose che sono ritenute controverse verranno esaminate dall'apposita Commissione.
Confermo che quando Sanlorenzo questa mattina mi ha detto che era disposto a rispondere alle interpellanze, ero lieto per la rapidità delle risposte, ma anche perplesso perché questo avrebbe influito sugli altri argomenti. D'altra parte l'importanza dell'argomento era tale che ho creduto opportuno accedere alla richiesta. Terrò nel giusto conto le questioni che i vari colleghi hanno portato.


Argomento:

Comunicazioni del Presidente del Consiglio regionale


PRESIDENTE


Argomento:

Comunicazioni del Presidente del Consiglio regionale

Argomento:

a) Congedi


PRESIDENTE

In merito al punto terzo all'ordine del giorno: "Comunicazioni del Presidente del Consiglio regionale", comunico che hanno chiesto congedo i Consiglieri Alasia, Carazzoni, Cerutti, Guasso, Revelli e Testa.


Argomento:

b) Presentazione progetti di legge


PRESIDENTE

Sono stati presentati i seguenti progetti di legge: N. 234: "Integrazione alla legge regionale 17/10/1979, n. 60 'Norma per la tutela della fauna e la disciplina della caccia'", presentato dai Consiglieri Chiabrando, Lombardi e Penasso in data 14 luglio 1982 N. 235: "Proposta di legge al Parlamento del Consiglio regionale del Piemonte 'Norme per l'impiego dei lavoratori in cassa integrazione guadagni e dei lavoratori iscritti nelle liste di collocamento in servizi di protezione civile'", presentato dalla Giunta regionale in data 16 luglio 1982 N. 236: "Riapertura del termine di presentazione delle domande di concessione dei contributi per la realizzazione di impianti di depurazione degli scarichi degli insediamenti produttivi in attuazione dell'art. 20 della legge 10/5/1976, n. 319 e dell'art. 5 della legge 24/12/1979, n.
650", presentato dalla Giunta regionale in data 16 luglio 1982.


Argomento:

c) Deliberazioni adottate dalla Giunta regionale


PRESIDENTE

Le deliberazioni adottate dalla Giunta regionale nella seduta del 13 luglio 1982 - in attuazione dell'art. 7, primo comma, della legge regionale 6/11/1978, n. 65 - sono depositate e a disposizione presso l'Ufficio Aula.


Argomento: Organizzazione regionale: argomenti non sopra specificati

d) Elenco delle trasferte effettuate dai Consiglieri regionali


PRESIDENTE

Comunico infine che, ai sensi dell'art. 2, primo comma, del Regolamento missioni, è a disposizione l'elenco delle trasferte effettuate dai Consiglieri regionali nel primo semestre 1982 e liquidate.


Argomento: Commemorazioni

Commemorazione del Capo della squadra mobile di Napoli Antonio Ammaturo dell'agente autista Pasquale Paola e del Maresciallo dei Carabinieri Valerio Renzi


PRESIDENTE

Colleghi Consiglieri, proprio una settimana fa sono caduti, sotto il piombo dei terroristi, a Napoli, due tutori dell'ordine: il Capo della squadra mobile cittadina Antonio Ammaturo e l'agente autista Pasquale Paola; a Lessone in provincia di Milano, venerdì scorso, un Maresciallo dei Carabinieri, Valerio Renzi, è stato assassinato da rapinatori che avevano appena fatto irruzione nel locale Ufficio Postale.
Ancora tre vittime del terrorismo.
Oggi, con commosso pensiero, li ricordiamo.
Questi delitti, perpetrati con ferocia senza pari, hanno una matrice comune.
Sottolineano, chiaramente, che tra il cosiddetto terrorismo politico e la malavita comune esistono connivenze precise, legami strettissimi intenti destabilizzanti comuni.
Sia i delitti di Napoli sia quello di Lessone, infatti, sono stati rivendicati da terroristi che, quasi certamente, hanno agito grazie a coperture fornite dalla malavita.
Pur non volendo fare dei distinguo tra una tragedia e l'altra, di certo, quella avvenuta a Napoli, è la più grave.
Tutti sappiamo quali e quanti problemi affliggono questa città.
I guasti del terremoto, la crisi occupazionale, le tensioni latenti da sempre nella metropoli partenopea sono stati e sono tuttora l'esca, il terreno su cui lavorano, per i loro delittuosi scopi, terroristi e camora.
A Napoli, forse più che altrove, malavita e terrorismo sono sempre più affini, complici tra loro, spesso in combutta nelle carceri o fuori.
Terroristi, camorristi e mafiosi si danno una mano in una ripugnante catena.
Una settimana fa hanno stroncato due vite e gettato nel lutto per sempre i familiari delle vittime.
Il Capo della squadra mobile Ammaturo dirigeva il suo ufficio dal 5 settembre 1981. Un impegno assiduo, costante, teso a colpire chi dirigeva traffici illeciti a Napoli. Molti camorristi, grazie all'attento lavoro di Ammaturo e dei suoi collaboratori, sono stati assicurati alla giustizia.
Un personaggio scomodo, dunque, Ammaturo, per chi voleva far diventare Napoli una città ingovernabile.
Così l'hanno ucciso insieme al suo autista mentre si accingeva a recarsi in Questura.
Il Capo della squadra mobile napoletana aveva 52 anni, era sposato e padre di tre figlie. L'autista, il trentaduenne Pasquale Paola, era anche lui sposato. Il Maresciallo caduto in provincia di Milano aveva 44 anni era sposato e padre di due figli.
Colleghi Consiglieri, la battaglia che tutta l'Italia democratica sta combattendo da anni contro il terrorismo, nonostante tanti innegabili successi, resi possibili dal continuo impegno di Polizia, Carabinieri e Magistrati, non è ancora vinta.
Occorre, da parte di tutti, un sempre più attento preciso impegno democratico.
Solo in questo modo è e sarà possibile debellare la violenza terroristica nel nostro Paese.
Per noi i delitti terroristici non potranno mai diventare un'abitudine un fatto di cronaca da dimenticare rapidamente.
Per noi la lotta al terrorismo coincide con la possibilità stessa della democrazia di sopravvivere.
Colleghi Consiglieri, un minuto di silenzio in onore dei caduti.



(I presenti, in piedi osservano un minuto di silenzio)


Argomento: Rapporti Regioni - Governo

Comunicazione del Presidente della Giunta regionale in merito all'incontro con il Presidente del Consiglio Spadolini sui tagli alla spesa pubblica


PRESIDENTE

La parola al Presidente della Giunta regionale Enrietti per una breve comunicazione.



ENRIETTI Ezio, Presidente della Giunta regionale

Desidero informare il Consiglio circa l'incontro dei Presidenti delle Regioni con il Governo, presenti il Presidente del Consiglio, i Ministri Andreatta, Aniasi, La Malfa ed Altissimo.
Oggetto dell'incontro: la spesa sanitaria.
Dalla relazione del Presidente del Consiglio e dai dati forniti dai Ministri Altissimo ed Andreatta è emersa l'incapacità del sistema a finanziare la spesa sanitaria.
Questo dato pone problemi seri e difficili al Paese ed alle forze politiche.
Il Piemonte è la Regione che più di altre ha le carte in regola per affrontare il finanziamento della spesa sanitaria in termini corretti e rigorosi avendo presentato il bilancio della sanità per il 1981 in pareggio.
La seconda esigenza emersa è quella di affrontare il bilancio della riforma sanitaria stabilita con la legge 833.
Il Governo si è impegnato a fare delle proposte concrete prima del 31 luglio. I Presidenti delle Regioni le valuteranno e faranno a loro volta proposte operative.
Leggo una parte del discorso che il Presidente del Consiglio ha fatto al Senato su questa materia: "Con analoga impostazione sono previste misure volte a contenere la spesa sanitaria per la quale le Regioni dovranno adottare sotto la propria responsabilità interventi finalizzati al contenimento della spesa sanitaria entro i limiti della quota ad esse assegnata dal CIPE. In casi eccezionali la maggior spesa sanitaria di singole Regioni potrebbe essere considerata come anticipazione da compensare nell'esercizio successivo mediante una maggiorazione delle imposte dirette percepite nell'ambito regionale.
Sottolineo che questa necessaria azione di contenimento della spesa corrente non deve essere considerata come un fatto punitivo nell'offerta dei servizi sociali.
L'esistenza di ampi margini di spreco e di inefficienza nella gestione di tali servizi è stata documentata ed è quotidianamente sotto gli occhi dei cittadini utenti".
E' una dichiarazione molto importante, di notevole significato politico e di indirizzo generale.
Non credo che il Piemonte sia toccato dalle dichiarazioni del Presidente del Consiglio relativamente a sprechi ed insufficienze.
Ciò nonostante ce ne facciamo carico malgrado la nostra linea di estremo rigore sia dimostrata dal pareggio dei nostri bilanci con quanto determinato dal CIPE.


Argomento: Albo professionale agricolo

Proseguimento esame progetto di legge n. 201: "Modificazioni ed integrazioni alle leggi regionali 12/5/1975, n. 27 e 16/5/1980, n. 44 relative a 'Istituzione dell'Albo professionale degli imprenditori agricoli'"


PRESIDENTE

Proseguiamo l'esame del progetto di legge n. 201: "Modificazioni ed integrazioni alle leggi regionali 12/5/1975, n. 27 e 16/5/1980, n. 44 relative a 'Istituzione dell'Albo professionale degli imprenditori agricoli'", di cui al punto quarto all'ordine del giorno.
La relazione era stata svolta dal Consigliere Ferro e vi era stata un'ampia discussione. Passiamo all'esame del relativo articolato.
Art. 1 "L'art. 1 della legge regionale 12/5/1975, n. 27, è soppresso e così sostituito: 'Art. 1 - Finalità E' istituito presso ogni Servizio regionale decentrato per l'agricoltura di ogni provincia della regione, l'Albo professionale degli imprenditori agricoli a titolo principale.
Nell'Albo possono essere iscritti gli imprenditori agricoli a titolo principale di cui alle leggi 9/5/1975, n. 153 e 10/5/1976, n. 352 e alla legge regionale di applicazione 22/2/1977, n. 15 e successive modificazioni ed integrazioni. Alla compilazione ed alla tenuta dell'Albo provvedono le Commissioni provinciali di cui all'art. 3"'.
Il Consigliere Gastaldi presenta il seguente emendamento: la prima frase del comma secondo dell'art. 1 è così sostituita: "Gli imprenditori agricoli a titolo principale di cui alle leggi 9/5/1975 n. 153 e 10/5/1976, n. 352 e alla legge regionale di applicazione 22/2/1977, n. 15 e successive modificazioni ed integrazioni si possono iscrivere nell'Albo".
La parola all'Assessore Ferraris.



FERRARIS Bruno, Assessore all'agricoltura e foreste

La Giunta accetta l'emendamento.



CHIABRANDO Mauro

Il Gruppo Democrazia cristiana non approva l'emendamento perché, a nostro giudizio, svuota la funzione dell'Albo.
Questa legge consente che gruppi di agricoltori si possano riunire in "club" privati per scopi privati.
Questa è la sostanza dell'emendamento. Se viene accolto rende inutile l'Albo e rende inutile una struttura ed una spesa che la Regione sta sostenendo per gestire gli elenchi, per istruire le pratiche. Chiediamo alla Giunta quale funzione intende riservare all'Albo degli imprenditori agricoli e come intende servirsi degli elenchi.
Chiediamo che possano servire per alcuni finanziamenti agricoli e, come indica la legge 10, per individuare gli aventi diritto alle concessioni edilizie nelle zone agricole.



TURBIGLIO Antonio

Il Gruppo liberale voterà a favore di questo emendamento perché ritiene che sia semplificativo.



FERRARIS Bruno, Assessore all'agricoltura e foreste

Dovremmo evitare di enfatizzare le cose e dare di volta in volta il significato che più conviene.
In questo caso, mi pare che il collega Chiabrando stia dando un significato particolare all'emendamento, che la Giunta accoglie nell'ottica della modifica dell'Albo e dell'abolizione dell'art. 8 della legge attualmente in vigore sulla quale, sia pure senza entusiasmo, anche il Gruppo Democrazia cristiana concorda.
Il Presidente del Gruppo PSI ha detto che il Gruppo socialista non ha mai nutrito molto amore per l'Albo, ma potrei dire che la maggioranza dei Gruppi presenti in Consiglio sono contrari all'Albo.
A livello nazionale sono contrari il Partito comunista, il Partito socialista, quello repubblicano e quello liberale. Anche la Democrazia cristiana non è d'accordo altrimenti in trent'anni di Governo lo avrebbe costituito.
Non nascondo che l'emendamento di Gastaldi accentua la logica dell'iscrizione volontaria.
Gli elenchi continueranno a servire in futuro nella misura che ci siano le garanzie.
La Regione deve individuare i requisiti soggettivi che determinano il diritto ad avere benefici di carattere fiscale e contributivi, determinati da leggi regionali; deve determinare i requisiti soggettivi che danno diritto all'esonero degli oneri di urbanizzazione o a concessioni edilizie.
Sono materie che le leggi nazionali hanno affidato alla Regione che deve individuare e definire i criteri. E' materia che può essere risolta attraverso gli uffici della Regione o che può essere delegata alle Province e ai Comuni.
Tutta questa materia però non può essere delegata ad un Albo volontario.
Quando abbiamo approvato l'Albo abbiamo fatto una cosa saggia che rimane ferma, individuando e definendo i criteri per l'iscrizione all'Albo stesso. Questi criteri individuano l'imprenditore a titolo principale.
Allora l'Albo è uno strumento tecnico per dimostrare che l'iscritto ha diritto ai fondi dello Stato e ai fondi della Regione.
Queste sono le convenienze che i produttori agricoli hanno ad iscriversi all'Albo.
Se un imprenditore riesce a dimostrare che ha i requisiti che hanno gli iscritti all'Albo, potrà egualmente fruire dei benefici di cui ho accennato prima.
La Giunta intende fare dell'Albo uno strumento che facilita sul piano della gestione amministrativa il riconoscimento immediato dei requisiti soggettivi utili ai fini di un beneficio da parte della Regione.



PRESIDENTE

Pongo in votazione tale emendamento.
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
E' approvato con 28 voti favorevoli, 18 contrari ed 1 astenuto.
La parola al Consigliere Chiabrando per dichiarazione di voto.



CHIABRANDO Mauro

Il Gruppo Democrazia cristiana dichiara di votare contro l'art. 1.
L'obiettivo principale dell'Albo professionale era quello di fare chiarezza nella situazione confusa esistente nelle campagne perché l'elenco dei beneficiari dei diritti e dei doveri fatto dall'Assessorato ed usato a seconda degli interessi del particolare momento, per cui si può essere qualificati imprenditori o coltivatori a seconda dei casi e delle occasioni.
Prendiamo atto che le forze politiche della maggioranza, compresi Partito liberale e Partito repubblicano sono contro alla chiarezza ed alla certezza che si voleva perseguire con l'Albo professionale.



PRESIDENTE

Pongo in votazione l'art. 1 nel testo emendato.
(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 48 hanno risposto SI 28 Consiglieri hanno risposto NO 19 Consiglieri si è astenuto 1 Consigliere L'art. 1 è approvato.



PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE PICCO



PRESIDENTE

Art. 2 "L'art. 2 della legge regionale 12/5/1975, n. 27, è soppresso e così sostituito: 'Art. 2 - Requisiti imprenditore agricolo a titolo principale Gli imprenditori agricoli a titolo principale, ai fini dell'iscrizione all'Albo debbono possedere i seguenti requisiti: 1) Requisiti personali.
1) Età minima: abbiano compiuto il diciottesimo anno di età alla data di presentazione della domanda.
2) Tempo di lavoro: dedichino personalmente ed abitualmente all'attività agricola almeno i due terzi del proprio tempo di lavoro complessivo ai sensi dell'art. 12 della legge 9/5/1975, n. 153. Per le zone montane dedichino personalmente abitualmente all'attività agricola almeno la metà del proprio tempo di lavoro complessivo ai sensi dell'art. 8 della legge 10/5/1976, n. 352.
Anche nelle altre zone, per coloro che hanno un piano di sviluppo aziendale od interaziendale approvato e non hanno ancora compiuto 45 anni di età tale requisito è ugualmente abbassato, nella situazione iniziale alla metà ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 22/2/1977, n. 15; nella situazione finale devono però raggiungere i due terzi di tempo.
3) Reddito di lavoro: ricavino dall'attività agricola almeno i due terzi del proprio reddito globale da lavoro ai sensi dell'art. 12 della legge 9/5/1975, n. 153.
4) Capacità professionale: dimostrino di essere in possesso di una sufficiente capacità professionale.
La capacità professionale si ritiene presunta quando sussiste una delle seguenti condizioni: 1 - siano compresi, da almeno tre anni, negli elenchi nominativi dei coltivatori diretti, coloni, mezzadri redatti a cura del Servizio Contributi Agricoli Unificati a norma della legislazione vigente, come capo di azienda ovvero come coadiuvanti familiari ovvero come lavoratori agricoli, ai sensi dell'art. 12 della legge 9/5/1975, n. 153 2 - risultino dedicarsi, da almeno tre anni, personalmente abitualmente all'attività agricola, come capo di azienda ovvero come coadiuvanti familiari ovvero come lavoratori agricoli, ai sensi dell'art. 12 della legge 9/5/1975, n. 153 3 - siano in possesso di un titolo di studio a livello universitario nel settore agrario, veterinario, delle scienze naturali, di un diploma di scuola media superiore di carattere agrario, ovvero di istituto professionale agrario o di altre scuole ad indirizzo agrario.
Negli altri casi il requisito della capacità professionale viene accertato dall'apposita Commissione di cui all'art. 4 della presente legge.
2) Requisiti aziendali.
Ai fini dell'iscrizione all'Albo possono essere introdotti, nel rispetto della normativa statale vigente, parametri tecnici e criteri oggettivi di individuazione della consistenza minima dell'azienda agricola dell'attività agricola e degli altri necessari requisiti aziendali'".
La Giunta regionale presenta il seguente emendamento: emendamento aggiuntivo all'art. 2, paragrafo 3 - Reddito di lavoro - "Per le zone montane il requisito di reddito è ridotto al 50 % ai sensi della legge 10/5/1975, n. 352. Nelle altre zone, per coloro che hanno un piano di sviluppo aziendale od interaziendale approvato e non hanno ancora compiuto 45 anni di età tale requisito è abbassato, nella situazione iniziale, al 50 nella situazione finale devono però raggiungere i 2/3 di reddito ai sensi della legge regionale 22/2/1977, n. 15".
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
L'emendamento è approvato all'unanimità.
Vi è ancora un emendamento presentato dal Gruppo Democrazia cristiana: emendamento aggiuntivo all'art. 2, paragrafo 2 - Requisiti aziendali -: dopo le parole "All'Albo" aggiungere "con il regolamento di cui al successivo art. 9".
La parola al Consigliere Chiabrando.



CHIABRANDO Mauro

E' un emendamento tecnico. Il testo non precisa come sono introdotti i parametri. Si era tutti d'accordo nel ritenere che debba essere il regolamento a stabilire questo.



FERRARIS Bruno, Assessore all'agricoltura e foreste

D'accordo.



PRESIDENTE

Pongo in votazione tale emendamento. Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
E' approvato all'unanimità.
Pongo in votazione l'art. 2 nel testo emendato.
(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 46 hanno risposto SI 45 Consiglieri si è astenuto 1 Consigliere L'art. 2 è approvato.
Art. 3 "L'art. 3 della legge regionale 12/5/1975 n. 27 e l'art. 1 della legge regionale 16/5/1980 n. 44, di modificazione ed integrazioni sono soppressi e così sostituiti: 'Art. 3 - Commissione provinciale tenuta Albo La Commissione provinciale per la tenuta dell'Albo è composta: a) da dodici componenti designati dalle tre organizzazioni professionali agricole più rappresentative a livello regionale effettivamente operanti in tutte le province del Piemonte, di cui quattro riservati alle organizzazioni minoritarie b) da tre componenti eletti dal Consiglio provinciale con voto limitato a due, scelti tra i dottori in agraria, i veterinari, i periti agrari c) da due componenti designati di comune accordo dalle tre organizzazioni sindacali dei lavoratori agricoli dipendenti più rappresentative a livello regionale d) dal Responsabile del Servizio regionale decentrato per l'agricoltura o da un funzionario regionale dallo stesso delegato e) dal Capo dell'Ufficio provinciale del Servizio Contributi Agricoli Unificati o da un funzionario dallo stesso delegato.
Il Presidente ed il Vicepresidente della Commissione sono eletti a maggioranza dai componenti di cui al punto a). Il Vicepresidente è scelto tra i rappresentanti delle organizzazioni minoritarie.
Per la validità delle riunioni della Commissione è necessaria la presenza di almeno 1/3 dei suoi componenti. Le decisioni devono essere adottate a maggioranza dei voti dei presenti; in caso di priorità prevale il voto del Presidente. La Commissione è nominata dalla Giunta regionale e dura in carica cinque anni. Possono essere nominati membri supplenti.
Le sostituzioni dei componenti delle organizzazioni professionali sono effettuate dall'Assessore competente dell'agricoltura su richiesta della stessa organizzazione che aveva designato il componente.
La Commissione ha sede presso il Servizio regionale decentrato per l'agricoltura che provvede inoltre alle spese di funzionamento della Commissione nonché a mettere a disposizione il personale di segreteria'".
Il Gruppo Democrazia cristiana presenta il seguente emendamento: emendamento aggiuntivo all'art. 3, lettera a): dopo le parole "componenti" aggiungere "da scegliersi tra gli iscritti all'Albo".
La parola all'Assessore Ferraris.



FERRARIS Bruno, Assessore all'agricoltura e foreste

Devo ricordare al Gruppo Democrazia cristiana che un tempo le organizzazioni interessate chiesero che loro esponenti fossero chiamati a far parte delle Commissioni.
Credo che alcune organizzazioni siano ancora di questo parere. E' indubbio che per coerenza preferisco l'emendamento proposto dal Consigliere Chiabrando, non escludo però che questo causi qualche difficoltà e complicazione nelle riunioni delle Commissioni.
Detto questo, se i presentatori insistono non ho motivo di rifiutare l'emendamento.



CHIABRANDO Mauro

E' stato dichiarato dalla maggioranza che quest'emendamento ed altri che presenteremo verranno accolti coerentemente con il primo emendamento votato.
Noi insistiamo perché riteniamo che l'Albo debba essere gestito dagli interessati e dagli iscritti.
Con quest'emendamento ripristiniamo la norma della legge originaria.



PRESIDENTE

Pongo in votazione tale emendamento.
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
E' approvato all'unanimità.
Il Gruppo Democrazia cristiana presenta il seguente emendamento: emendamento sostitutivo all'art. 3, lettera d): la parola "componenti" è sostituita dalla parola "esperti".
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
L'emendamento è approvato all'unanimità.
Vi è ancora un emendamento presentato dal Gruppo Democrazia cristiana: all'art. 3, lettera c), le parole "due componenti designati" sono sostituite dalle parole "un componente designato".
La parola al Consigliere Chiabrando.



CHIABRANDO Mauro

Crediamo che i lavoratori dipendenti, i sindacati non debbano essere interessati all'Albo professionale di una categoria diversa dalla loro quindi chiediamo che la rappresentanza sia ridotta ad un componente.



PRESIDENTE

I Consiglieri Acotto e Gastaldi hanno presentato il seguente emendamento: emendamento sostitutivo all'art. 3, lettera c): le parole "due componenti designati" sono sostituite dalle parole "tre componenti designati".
La parola al Consigliere Acotto.



ACOTTO Ezio

Accolto il principio della presenza delle organizzazioni sindacali si pone il problema di definire quali organizzazioni sindacali.
Il nostro emendamento tende a dare rappresentanza alle tre maggiori organizzazioni sindacali presenti nelle province della Regione.
Comunque ritiro l'emendamento.



CHIABRANDO Mauro

Ritiriamo anche noi il nostro emendamento.



PRESIDENTE

Vi do pertanto lettura dell'ultimo emendamento presentato dal Gruppo Democrazia cristiana: all'art. 3, dopo la lettera c), sono aggiunte le seguenti parole: "fanno inoltre parte della Commissione con voto consultivo".
La parola al Consigliere Chiabrando.



CHIABRANDO Mauro

Analogamente con quanto è definito in Albi di altre categorie, i tecnici partecipano ai Comitati ed alle Commissioni con voto consultivo.



FERRARIS Bruno, Assessore all'agricoltura e foreste

Questo serve a far sì che la Commissione discuta e decida nel modo più corretto.



CHIABRANDO Mauro

Non è una questione determinante.
Ritiro l'emendamento.



PRESIDENTE

Pongo pertanto in votazione l'art. 3 nel testo emendato.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 45 Consiglieri si è astenuto 1 Consigliere L'art. 3 è approvato.
Art. 4 "Gli art. 4 e 5 della legge regionale 12/5/1975, n. 27 e gli artt. 2 e 3 della legge regionale 16/5/1980, n. 44, di modificazione ed integrazione sono soppressi e così sostituiti: 'Art. 4 - Commissione capacità professionale Per l'accertamento delle capacità professionali di cui all'art. 12 della legge 9/5/1975, n. 153 e successive modificazioni ed integrazioni provvede un'apposita Commissione provinciale così composta: a) dal Responsabile del Servizio regionale decentrato per l'agricoltura o da un funzionario regionale dallo stesso delegato, che la presiede b) da cinque membri eletti dalla Commissione provinciale Albo tra i componenti di cui alla lettera a) del precedente art. 3, di cui due scelti tra i rappresentanti delle organizzazioni minoritarie.
Per la validità delle riunioni della Commissione è necessaria la presenza della maggioranza. Le decisioni devono essere adottate a maggioranza dei voti dei presenti; in caso di priorità prevale il voto del Presidente.
La Commissione è nominata dalla Giunta regionale e dura in carica cinque anni.
La Commissione ha sede presso il Servizio regionale decentrato per l'agricoltura.'".
Il Gruppo Democrazia cristiana presenta il seguente emendamento: all'art. 4, secondo comma, seconda riga, dopo la parola "maggioranza" aggiungere "dei membri".
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
E' approvato all'unanimità.
Pongo in votazione l'art. 4 nel testo emendato.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 46 hanno risposto SI 45 Consiglieri si è astenuto 1 Consigliere L'art. 4 è approvato.
Art. 5 "All'art. 7 della legge regionale 12/5/1975, n. 27, il primo comma, lettera d), è soppresso e così sostituito: 'd) da sei componenti designati dalle tre organizzazioni professionali agricole più rappresentative a livello regionale effettivamente operanti in tutte le province del Piemonte, di cui due riservati alle organizzazioni minoritarie e) da un funzionario regionale designato dall'Assessore regionale all'agricoltura.
La Commissione è nominata con deliberazione della Giunta regionale'".
Il Gruppo Democrazia cristiana presenta il seguente emendamento: l'art. 5 è sostituito dal seguente: "All'art. 7 della legge regionale 12/5/1975, n. 27, la lettera b) è soppressa e dopo la lettera d) sono aggiunte le seguenti parole: 'fanno inoltre parte della Commissione con voto consultivo: a) un funzionario regionale designato dall'Assessore regionale all'agricoltura un rappresentante del Servizio Contributi Agricoli unificati'".
La parola al Consigliere Chiabrando.



CHIABRANDO Mauro

Ritiriamo l'emendamento.



PRESIDENTE

Vi è ancora un emendamento presentato dal Gruppo Democrazia cristiana: all'art. 5, lettera d), dopo le parole "componenti" aggiungere le parole "da scegliersi tra gli iscritti all'Albo".
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
E' approvato all'unanimità.
Pongo in votazione l'art. 5 nel testo emendato.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 46 hanno risposto SI 45 Consiglieri si è astenuto 1 Consigliere L'art. 5 è approvato.
Art. 6 "L'art. 8 della legge regionale 12/5/1975, n. 27, è soppresso".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 46 hanno risposto SI 45 Consiglieri si è astenuto 1 Consigliere L'art. 6 è approvato.
Art. 7 "L'art. 9 della legge regionale 12/5/1975, n. 27 e gli art. 6 e 7 della legge regionale 16/5/1980, n. 44, di modificazione ed integrazione sono soppressi e così sostituiti: 'Art. 9 - Regolamento di attuazione Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, emana il regolamento di attuazione'".
Il Gruppo Democrazia cristiana presenta il seguente emendamento: completare l'art. 7 con le parole: "entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge".
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
E' approvato all'unanimità.
Pongo in votazione l'art. 7 nel testo emendato.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 44 hanno risposto SI 43 Consiglieri si è astenuto 1 Consigliere L'art. 7 è approvato.
Concluso l'esame degli articoli passiamo alle dichiarazioni di voto.
La parola al Consigliere Chiabrando.



CHIABRANDO Mauro

Abbiamo ampiamente illustrato le nostre argomentazioni all'inizio della discussione con l'esame dell'art. 1.
Dichiariamo il nostro voto contrario perché si tratta di un colpo di mano della maggioranza che, dopo i lavori della Commissione, ha accolto l'emendamento fondamentale all'art. 1.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Turbiglio.



TURBIGLIO Antonio

La nostra posizione è contraria a questa legge.
Il nostro voto però sarà di astensione.
Con l'emendamento all'art. 1, la legge ha assunto un carattere diverso da quello che aveva primitivamente.
Riteniamo che la legge non possa essere utile alla gestione di questi problemi. Non è uno strumento unificante.
Ci sono disposizioni nazionali e comunitarie che già danno gli indirizzi alla Regione per agire in questo campo.
Sarebbe stato più opportuno non portare avanti questo Albo.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Gastaldi.



GASTALDI Enrico

Dopo la discussione di questa legge è logico fare una domanda: che tipo di Albo esce da questa legge e a quale tipo di Albo già esistente pu essere paragonato? Come si sa, vi sono due tipi di Albo, quello in cui vengono iscritte le persone (Albo dei medici, degli avvocati, ecc.); l'ordine di quella determinata professione, accerta in base ai documenti la capacità professionale in funzione dell'esercizio di chi fa la domanda di iscrizione e tutela il comportamento deontologico.
Vi è poi un secondo tipo di Albo, in cui vengono iscritte le imprese quali quelle degli artigiani.
Una Commissione provinciale accerta la qualifica artigianale dell'impresa, che fa domanda di iscrizione in base a criteri stabiliti da una legge e l'iscrizione da diritto a vendere in loco i propri prodotti, a beneficiare di prestiti a tasso agevolato da parte dell'Artigiancassa che è un ente privato, gestito dai delegati degli artigiani e finanziato dagli interventi di vari enti, anche pubblici.
L'Albo degli imprenditori agricoli non può essere paragonato né all'uno né all'altro, non al primo tipo perché, pure accertando la capacità professionale dell'iscritto, non può avere né il compito di permetterne l'esercizio né quello di regolare i rapporti tra gli iscritti. Neppure pu essere paragonato al secondo tipo perché, pur gestito da una Commissione provinciale, non può permettere la vendita diretta dei prodotti, che è subordinata per legge ad un'autorizzazione del Sindaco, e non pu costituire documento vincolante per la concessione dei benefici a tasso agevolato perché chi li concede non è un ente privato come l'Artigiancassa ma un ente pubblico, di solito la Regione.
Questo Albo è quindi un documento ibrido tra i due tipi di Albo predetti. Accerta la qualifica di imprenditore agricolo, secondo le definizioni delle leggi nazionali e regionali, ma non vincola la Regione all'erogazione dei benefici previsti dalle proprie leggi soltanto ai suoi iscritti. Di conseguenza viene logica un'altra domanda: che importanza ha questo strumento e a cosa può servire? Non si può certo dire che sia un documento molto utile, necessario ed indispensabile, ma non si può dire neppure che sia una cosa inutile. Si è creato uno strumento che sta nei limiti delle leggi esistenti e che ha ora il compito di dimostrare la capacità professionale degli iscritti (vedi l'art. 8 della legge 15) e che potrebbe anche essere utilizzato come un documento di accertamento della caratteristica di reddito ricavato e di tempo impiegato, a giudizio e a scelta della Regione.
D'altra parte non poteva che essere così, perché la legge 15 del '77 che è successiva alla 27 del '74 che istituiva l'Albo, gli dà il solo compito di accertare la capacità professionale, lascia al fisco l'accertamento del reddito ed avoca alla Regione l'accertamento del tempo impegnato nell'attività agricola. Altrimenti, essendo la Commissione provinciale che decide l'iscrizione e compila l'Albo, costituita in maggioranza da imprenditori agricoli o da loro delegati, l'Albo sarebbe diventato uno strumento corporativo nelle mani degli imprenditori agricoli e vincolante l'ente pubblico.
Anche per questi motivi avevo proposto l'emendamento all'art. 1, che è stato accettato, perché solo escludendo l'obbligatorietà dell'iscrizione degli imprenditori agricoli l'Albo acquista le caratteristiche volute dalla legge 15 e da quelle che ne discendono (legge 63). Se la legge regionale non esclude di proposito l'obbligatorietà, la Regione viene automaticamente obbligata dal suo uso.
Con questa legge non si è vanificato l'Albo della legge 27, ma si è ricondotto quell'Albo il più possibile nei compiti che le leggi nazionali e regionali gli riconoscono.



PRESIDENTE

Non essendovi altri interventi, pongo in votazione l'intero testo della legge.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 47 hanno risposto SI 27 Consiglieri hanno risposto NO 18 Consiglieri si sono astenuti 2 Consiglieri L'intero testo della legge è approvato.
Sospendo la seduta per una breve pausa.



(La seduta, sospesa alle ore 13,10 riprende alle ore 14,10)



PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BENZI


Argomento: Sanita': argomenti non sopra specificati

Esame progetto di legge n. 76: "Riordino delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica, di vigilanza sulle farmacie, polizia e servizi veterinari"


PRESIDENTE

Passiamo al punto quinto all'ordine del giorno che reca: Esame progetto di legge n. 76: "Riordino delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica, di vigilanza sulle farmacie, polizia e servizi veterinari".
La parola al relatore, Consigliere Acotto.



ACOTTO Ezio, relatore

L'art. 32 della legge 23/12/1978, n. 833, demanda alla legge regionale di stabilire norme per l'esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica, di vigilanza sulle farmacie e di polizia veterinaria, ivi comprese quelle già esercitate dagli uffici del Medico provinciale e del Veterinario provinciale, dagli uffici sanitari e veterinari comunali o consortili e di disciplinare il trasferimento dei beni e del personale relativi.
Con il disegno di legge in esame si è ritenuto di dare una regolamentazione generale alla materia, compreso i servizi veterinari in riferimento all'art. 16 della legge 23/12/1978, n. 833, ritenendo che le funzioni previste, trasferite alle Unità Sanitarie Locali, costituiscano un completamento necessario ed indispensabile a compiere quelle scelte prioritarie di igiene e sanità pubblica, di tutela ambientale, fondamentali per l'espletamento di una reale politica di prevenzione e che abbisognano di un quadro di riferimento organico ed omogeneo.
Successive norme regionali, quali un regolamento per i servizi veterinari, garantiranno specificità funzionale nell'ambito di ciascuna Unità Sanitaria Locale.
I compiti e le funzioni proprie dei servizi veterinari assumono caratteristiche di interdisciplinarietà, integrandosi globalmente con i compiti e le funzioni di sanità pubblica. Con il presente disegno di legge la titolarità dei compiti in riferimento all'igiene e sanità pubblica, già trasferiti alle Unità Sanitarie Locali, hanno possibilità di essere coordinati in modo stabile, recuperando la frammentarietà storica delle attività e degli interventi di enti ed organismi diversi.
La possibilità di incidere con una normativa adeguata sulla tutela della salute dei cittadini, avviando interventi di prevenzione primaria sui fattori di rischio ambientale, rende evidente la rilevanza di questo disegno di legge.
Prima di illustrare sinteticamente il contenuto di ciascun articolo è opportuno sottolineare il modo con cui il presente disegno di legge ha affrontato il nodo del personale dipendente degli uffici del Medico e del Veterinario provinciale. Tale personale ha la possibilità di scegliere entro il 31 dicembre, se restare nel ruolo regionale o passare in quello del servizio sanitario, optando, entro il 31/1/1983, per una delle USL della provincia di appartenenza.
Su questo punto specifico rispetto al testo che la Commissione ha licenziato, sono stati già preannunciati da parte della Giunta degli emendamenti che però non intaccano i concetti che finora ho espresso.
Con questa normativa si offre al personale di cui sopra un elevato margine per una scelta che potrà essere ulteriormente avvalorata dalla prevista emanazione del contratto nazionale unico del Servizio Sanitario Nazionale e, nel contempo, si prosegue con coerenza nella costruzione degli strumenti organizzativi previsti dalla 833 a livello di Unità Sanitaria Locale.
Seguire altre strade, come quella della costituzione di uffici periferici dell'Assessorato regionale alla sanità, non solo sarebbe stato contraddittorio con l'impostazione della riforma, ma avrebbe rappresentato un uso distorto delle scarse risorse disponibili.
E' invece coerente e funzionale la procedura prevista dal presente disegno di legge, che dà alla Regione la possibilità di avvalersi delle strutture delle USL per i compiti istruttori inerenti le funzioni che sono rimaste di sua competenza.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Beltrami.



BELTRAMI Vittorio

Il collega Acotto ha fatto sottolineature che potrebbero essere comuni ad altri disegni di legge all'ordine del giorno che sono stati oggetto di approfondimento e di maturazione.
Tant'è vero che la legge rispetto al testo licenziato dalla Commissione ha subito ulteriori trasformazioni frutto del raccordo con la realtà periferica e con le istanze locali. I disegni di legge 76 e 77 sono stati assegnati alla Commissione nell'aprile del 1981, il che sta a dimostrare che questo argomento è "cotto" e ha titolo per perfezionare lo stato di attuazione della legge 833.
Apprezziamo nell'uno e nell'altro la volontà del governo regionale di dare un assetto organizzativo che risponda alle necessità della popolazione.
Per quanto attiene al disegno di legge n. 76 diamo atto che la Giunta ricerca il riordino delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica di vigilanza sulle farmacie avendo presente i poteri che le Regioni possono esercitare in virtù della legge 833.
Prima della legge 833 il Medico provinciale ed il Veterinario provinciale da un lato, l'Ufficiale sanitario ed il Veterinario comunale o consortile dall'altro, erano gli unici sanitari aventi funzione pubblica definita in modo certo ai quali dovevano essere ricondotti tutti gli interventi attivi e di controllo che la pubblica amministrazione, a tutti i livelli di competenza, dovesse o intendesse svolgere nell'interesse della salute pubblica.
A questa unicità di figure, di fatto le competenze del Medico provinciale si sovrapponevano a quelle dell'Ufficiale sanitario che dal primo riceveva istruzione ed era controllato, si contrappone ora una pluralità di figure all'interno delle USL così che non era parso giustificato operare una semplice trasposizione di compiti dal Medico provinciale all'Unità Sanitaria Locale senza avere riconosciuto la funzione importante che in allora aveva avuto il Medico provinciale quando ne aveva i mezzi e svolgeva questa funzione nei confronti degli Ufficiali sanitari ed il Veterinario provinciale nei confronti dei Veterinari comunali.
Dobbiamo dare atto che questi uffici hanno svolto un ruolo di grossa rilevanza all'interno della comunità regionale.
La Giunta regionale ha cercato di individuare i più importanti gruppi di competenze che costituivano le funzioni di igiene e sanità pubblica delle quali l'art. 32 della legge 833 prevede il riordino; più correttamente l'indicazione di norme per l'esercizio delle funzioni attribuendo ai vari servizi delle USL quelle funzioni che concretamente rientrano tra le attribuzioni della legge regionale n. 60/1980.
Qualche modifica si è resa necessaria, qualcun'altra è per strada con taluni emendamenti che sono stati preannunciati e che l'Assessore ha reso noto in tempo congruo per il bisticcio tra il dettare norme, per esempio in materia di vigilanza sulle farmacie secondo quanto dispone la 833 ed il dettare norme sull'esercizio delle farmacie, che è compito riservato rigorosamente allo Stato. Si era inoltre reso necessario salvare il principio che per i provvedimenti di indole sanitaria adottati dal Sindaco debba essere sempre predisposta l'istruttoria tecnica ed amministrativa da parte del competente servizio dell'USL al fine di evitare che all'interno di una stessa USL situazioni uguali siano regolamentate in modo diverso o situazioni diverse lo siano in modo uguale.
Certo ci siamo mossi su un terreno minato. Le discussioni a non finire la conflittualità all'interno della stessa Commissione hanno evidenziato l'importanza della materia che si stava trattando. Basterebbe pensare ai ricorsi minacciati avverso l'incostituzionalità della legge all'interno delle consultazioni nel rapporto che abbiamo avuto con la periferia e con la base della Regione Piemonte.
La problematicità delle determinazioni dei contenuti ha reso particolarmente difficile e complesso e in taluni passaggi anche tormentato il discorso, quindi l'iter del disegno di legge n. 76.
C'é chi ha sostenuto che ciò è tipico di tutti i momenti nei quali si promuovono delle trasformazioni, delle riforme. D'altro canto c'è chi ha ritenuto giusta la preoccupazione che le trasformazioni e le riforme non si abbiano a risolvere in chiave traumatica.
Per quanti sono coinvolti anche a livello di prestatori d'opera è parimenti giusto evitare che la tendenza a costruire una proposta perfetta non abbia alla fine a risolversi in un disservizio.
Ne abbiamo parlato a lungo all'interno della V Commissione per la quale vorrei dire che i rapporti esterni, quale espressione vera della partecipazione, sono stati condotti con vero scrupolo proprio per evitare delle soluzioni di continuità quale contraccolpo nella presenza di una struttura sovrazonale che è servita, che è stata utile alla popolazione alla quale i cittadini e gli enti erano usi a rivolgersi trovandone adeguata e il più delle volte pronta risposta.
Il problema era quello di verificare a fondo il ruolo di una presenza periferica, ad esempio, a dimensione provinciale, la conservazione del patrimonio attivo della Regione di quelli che sono stati definiti "i valori della professionalità" e, quindi, di valutare quella serie di indicazioni che si proponevano una soluzione, che, pur riversando entro le USL determinate competenze, consentisse una presenza qualificata che negli spazi riservati sul piano operativo alla Regione e negli altri eventualmente utili ad un coordinamento, si fugasse il pericolo di dover sovraccaricare la macchina regionale che tende sempre di più a questo processo di centralizzazione, sul quale si riversano le attenzioni, i bisogni, le domande, l'ansia, le attese e le istanze di 1.200 Comuni e di quasi 80 USL nel territorio regionale, utilizzando esperienze già in atto nell'Abruzzo, in Puglia e in Lombardia per cercare di dare un passaggio di concretezza alle molte ansie, alle molte aspirazioni, alle molte attese che i Commissari avevano fatto proprie all'interno dei lavori delle Commissioni; tenendo ancora presente che l'art. 15 della legge regionale n.
6 del 1979 prevede l'istituzione di unità organizzative e decentrate operanti alle dipendenze della Giunta regionale. Questo sembrava il discorso trainante all'interno della Commissione e nel dialogo che era intercorso attraverso gli opportuni contatti con gli interessati.
Sono però subentrati ripensamenti, approfondimenti, recuperi ed è prevalsa una linea, fatta propria dalla Giunta regionale, rivendicante la difesa delle autonomie delle USL. quindi, quella che appariva la carta vincente, ha lasciato il passo ad altre soluzioni di compromesso.
Siamo rispettosi delle scelte intervenute, dello stesso compromesso. Mi auguro che possano essere tali da dare la più giusta delle risposte alle attese di quanti sono coinvolti in questo problema e soprattutto alla funzionalità delle USL.
Abbiamo contribuito a costruire, come ci è stato possibile, questo provvedimento, partecipando intensamente alla sua elaborazione, talvolta assai tormentata.
La complessità della sua struttura, i passaggi, i confronti che l'hanno accompagnata, suggeriscono però oggi al nostro Gruppo una cauta astensione mentre voteremo a favore per i disegni di legge che esamineremo in prosieguo.



PRESIDENTE

La parola all'Assessore Bajardi.



BAJARDI Sante, Assessore alla sanità

Con le leggi oggi in discussione completiamo il quadro giuridico di gestione delle competenze che non erano ancora state trasferite alle USL.
Esprimo anch'io il plauso ed il riconoscimento per quanti vi hanno operato.
Era sorto, in quest'ultimo periodo, una specie di dualismo di competenze: le USL iniziavano la gestione e questi uffici esigevano la sollecita conclusione di un lungo iter, sofferto e travagliato.
Non posso che rallegrarmi dell'atteggiamento di cauta astensione del Gruppo Democrazia cristiana Abbiamo lavorato con la convinzione di perfezionare la legge, in modo che l'impatto sia minimo.
Le aspettative del personale, che ha la facoltà di restare regionale ma che può optare per il Servizio Sanitario Nazionale, con la riscrittura dell'art. 3 concordata nelle settimane passate, mi pare siano rispettate.
La Regione potrà gestire il periodo di transizione utilizzando questo personale che cesserà il servizio entro il 1982.



PRESIDENTE

Passiamo alla votazione dell'articolato.
Art. 1 (Esercizio delle funzioni) "Le funzioni amministrative in materia di: igiene e sanità pubblica, ivi compresi i controlli e la vigilanza sull'inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo vigilanza sulle farmacie e sulle professioni sanitarie polizia veterinaria, non espressamente attribuite allo Stato ed alla Regione, sono esercitate dai Comuni mediante le Unità Sanitarie Locali.
Rientrano nelle funzioni di cui al precedente comma anche quelle delegate alle Regioni ai sensi dell'art. 7 della legge 23/12/1978, n. 833 e quelle già esercitate dai Medici e Veterinari provinciali, dalla Province, dagli Ufficiali sanitari e dai Veterinari comunali o consortili.
I provvedimenti derivanti da poteri autorizzativi prescrittivi e di concessione nella materia sono di competenza del Sindaco, il quale, per l'attività istruttoria, si avvale dei servizi delle Unità Sanitarie Locali.
Per le ordinanze di carattere contingibile ed urgente, il Sindaco si avvale direttamente dei presidi delle Unità Sanitarie Locali, dandone avviso al Presidente del Comitato di gestione.
Il responsabile del Servizio di igiene pubblica ed il responsabile del Servizio veterinario dell'Unità Sanitaria Locale, nell'ambito delle rispettive competenze, oltre a promuovere, ricorrendone i presupposti l'adozione da parte del Sindaco dell'ordinanza di carattere contingibile ed urgente, provvedono nel contempo all'adozione degli interventi e delle necessarie misure di salvaguardia, dandone comunicazione al Presidente del Comitato di gestione dell'Unità Sanitaria Locale.
I responsabili del Servizio di igiene pubblica e di quello veterinario delle Unità Sanitarie Locali mantengono gli opportuni raccordi con gli uffici sanitari di confine, ai sensi di quanto previsto nel DPR 31/7/1980 n. 614".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 42 hanno risposto SI 23 Consiglieri si sono astenuti 19 Consiglieri L'art. 1 è approvato.
Art. 2 (Funzioni della Regione) "Sono di competenza della Regione: a) l'emanazione di direttive regionali di indirizzo e coordinamento in materia b) l'individuazione delle zone, anche ai sensi dell'art. 2 della legge 5/3/1982, n. 62, per il trattamento dei rifiuti solidi urbani ed industriali e dei fanghi civili ed industriali c) le funzioni esercitate dalla Commissione tecnica regionale di cui alle leggi regionali 8/11/1974, n. 32 e 22/6/1979, n. 31 e successive modificazioni ed integrazioni d) la nomina del Criap ai sensi dell'art. 5 della legge 13/7/1966, n. 615 e l'assegnazione dei Comuni alle zone di controllo, ai sensi dell'art. 2 della stessa legge e) l'omologazione dei regolamenti comunali in materia di igiene e sanità f) l'approvazione del tariffario per i servizi resi ai privati nell'ambito delle competenze igienistiche, veterinarie e medico legali g) la disciplina dell'autorizzazione e della vigilanza sulle istituzioni sanitarie a carattere privato.
Al Presidente della Giunta regionale spetta, nelle materie di cui al primo e secondo comma dell'art. 1 della presente legge, l'emanazione di ordinanze contingibili ed urgenti con efficacia estesa alla Regione o a parte del suo territorio comprendente più Comuni. L'esecuzione delle stesse è demandata ai Sindaci; in caso di inadempienza, nei termini previsti dalle ordinanze stesse, il Presidente della Giunta regionale provvede alla nomina di un Commissario per gli adempimenti prescritti.
L'attività istruttoria, tecnica ed amministrativa relativa allo svolgimento delle funzioni demandate per legge alla Regione e non trasferite o subdelegate alle Unità Sanitarie Locali è espletata dagli uffici e servizi della Giunta regionale che si avvale anche dei servizi e presidi delle Unità Sanitarie Locali".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 42 hanno risposto SI 23 Consiglieri si sono astenuti 19 Consiglieri L'art. 2 è approvato.
Art. 3 (Beni e personale) "Sono trasferiti dagli Enti di appartenenza, di cui al secondo comma dell'art. 32 della legge 23/12/1978, n. 83, al patrimonio dei Comuni in cui sono collocati con vincolo di destinazione alle Unità Sanitarie Locali i beni mobili ed immobili, ivi compresi i beni mobili registrati e le attrezzature utilizzati per l'esercizio delle funzioni di cui al primo e secondo comma dell'art. 1 della presente legge.
E' altresì trasferito al servizio sanitario Nazione, per l'iscrizione nel ruolo nominativo regionale di cui alla legge regionale 20/5/1980, n. 52, il personale che alla data di entrata in vigore della presente legge risulta addetto alle funzioni di cui al primo e secondo comma del precedente art.
1.
Il personale iscritto nei ruoli della Regione Piemonte addetto, alla data dell'1/6/1982, agli uffici del Medico provinciale e Veterinario provinciale può esercitare, entro e non oltre il 31/12/1982, il diritto ad optare per la permanenza nel ruolo della Regione Piemonte.
Tale personale, in attesa dell'opzione, è assegnato all'Unità Sanitaria Locale nel cui territorio è ubicato l'ufficio del Medico provinciale e Veterinario provinciale cui è addetto.
Il personale di cui al comma precedente è trasferito all'Unità Sanitaria Locale nel cui ambito insiste la sede di servizio cui trovasi assegnato fatta salva l'opzione per l'assegnazione ad altra Unità Sanitaria Locale della stessa Provincia, da manifestare per iscritto al Presidente della Giunta regionale entro e non oltre il 31/1/1983.
Fino all'emanazione della legge regionale di cui all'art. 22 della legge 23/12/1978, n. 833, le strutture degli attuali laboratori di igiene e profilassi e dei consorzi di profilassi e polizia veterinaria assumono funzioni di presidi multizonale per gli ambiti territoriali già serviti e continuano a svolgerle quale parte integrante dell'Unità Sanitaria Locale nel cui ambito territoriale è unicato il presidio o la struttura.
I consorzi che svolgevano funzioni sanitarie, che ai sensi della legge 23/12/1978, n. 833, rientrano nelle competenze dell'Unità Sanitaria Locale qualora non siano stati formalmente sciolti, sono considerati tali dalla data di entrata in vigore della presente legge.
La documentazione e gli archivi degli uffici del Medico provinciale e del Veterinario provinciale, nonché quella attinente alle funzioni già esercitate dall'Ufficiale sanitario e Veterinario comunale e consortile sono trasferiti, entro e non oltre il 30/11/1982, a cura e sotto la diretta responsabilità del Medico provinciale, veterinario provinciale, degli Ufficiali sanitari e Veterinari comunali e consortili alle Unità Sanitarie Locali, secondo i criteri della competenza per territorio e della competenza istituzionale e funzionale.
La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, emana specifiche direttive applicative".
La Giunta regionale ha presentato il seguente emendamento: il secondo, terzo, quarto e quinto comma dell'art. 3 sono così modificati: "E' altresì trasferito al Servizio Sanitario Nazionale, per l'iscrizione nel ruolo nominativo regionale di cui alla legge regionale 20/5/1980, n.
52, il personale dipendente dalla Regione che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risultando addetto alle funzioni di cui al primo e secondo comma del precedente art. 1, ne faccia esplicita richiesta.
Il personale di cui al secondo comma che non è trasferito all'Unità Sanitaria Locale viene assegnato, a richiesta dell'interessato, ad ufficio regionale del capoluogo di provincia o di comprensorio di cui presta servizio, anche in soprannumero.
Al personale di cui al precedente comma è riconosciuto il diritto a richiedere il trasferimento alle Unità Sanitarie Locali anche successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge e, in ogni caso, non oltre il 31/12/1982.
Il personale di cui ai precedenti secondo e quarto comma è trasferito all'Unità Sanitaria Locale nel cui ambito insiste la sede di servizio cui trovasi assegnato, ovvero ad altra Unità Sanitaria Locale della stessa provincia per la quale faccia espressa richiesta all'atto dell'istanza di trasferimento".
La parola all'Assessore Bajardi.



BAJARDI Sante, Assessore alla sanità

E' il testo sostitutivo che era stato consegnato ai Capigruppo la scorsa seduta.



PRESIDENTE

Pongo in votazione tale emendamento.
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
E' approvato.
Pongo in votazione l'art. 3 nel testo emendato.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 42 hanno risposto SI 23 Consiglieri si sono astenuti 19 Consiglieri L'art. 3 è approvato.
Art. 4 (Trasferimento di funzioni) "Le funzioni in materia di igiene e sanità pubblica attribuite dalla legge in vigore alla competenza del Medico provinciale, del Veterinario provinciale, della Provincia, dell'Ufficiale sanitario e del Veterinario comunale o consortile vengono esercitate dalle Unità Sanitarie Locali avvalendosi del servizio di igiene pubblica, del servizio veterinario, del servizio di medicina legale e di tutti gli altri servizi funzionalmente competenti di cui all'art. 3 della legge regionale 22/5/1980, n. 60".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 42 hanno risposto SI 23 Consiglieri si sono astenuti 19 Consiglieri L'art. 4 è approvato.
Art. 5 (Organi collegiali) "Sono soppresse le seguenti Commissioni: la Commissione di vigilanza sui brefotrofi, sulle case di ricezione e sugli analoghi istituti che provvedono all'assistenza degli illegittimi di cui all'art. 17 del R.D.L. 8/5/1927, n. 798; le funzioni relative sono svolte dai competenti servizi dell'Unità Sanitaria Locale competente per territorio la Commissione provinciale di vigilanza sui manicomi pubblici e privati e sugli alienati curati in case private, di cui all'art. 3 del Decreto Presidente della Repubblica 11/2/1961, n. 249 la Commissione di cui all'art. 8 della legge 2/4/1968, n. 475; le funzioni relative sono svolte dal Comitato di gestione dell'Unità Sanitaria Locale la Commissione provinciale per il risanamento del bestiame di cui all'art. 3 della legge 23/1/1968, n. 33; le Unità Sanitarie Locali, nelle materie in oggetto di esame da parte di detta Commissione, formulano proposte alla Regione per l'adozione di eventuali provvedimenti da parte degli organi regionali.
Nei Comitati, Commissioni e Collegi previsti dalla vigente legislazione i funzionari appartenenti ad Enti le cui funzioni sono state trasferite al Servizio Sanitario Nazionale, sono sostituiti con corrispondente personale delle Unità Sanitarie Locali.
La designazione del personale delle Unità Sanitarie Locali negli organi collegiali di cui al comma precedente viene effettuata dal Comitato di gestione dell'Unità Sanitaria Locale, nel rispetto delle norme di cui al Decreto Presidente della Repubblica 20/12/1979, n. 761 e secondo criteri di professionalità e competenza di cui alle indicazioni della legge regionale".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 42 hanno risposto SI 23 Consiglieri si sono astenuti 19 Consiglieri L'art. 5 è approvato.
Art. 6 (Vigilanza, ispezione e controllo) "Per le attività di vigilanza, ispezione e controllo nella materia oggetto della presente legge, l'Unità Sanitaria Locale si avvale del proprio personale tecnico, assegnato ai servizi competenti per materia.
Nell'esercizio delle proprie funzioni, tale personale riveste, ai sensi dell'art. 221 Codice procedura penale., la qualifica di agente o ufficiale di polizia giudiziaria e dovrà essere dotato di opportuna tessera di riconoscimento, rilasciata dal Presidente del Comitato di gestione dell'Unità Sanitaria Locale medesima.
Fra il personale di cui al comma precedente il Comitato di gestione dell'Unità Sanitaria Locale sceglie, nel rispetto delle norme del Decreto Presidente della Repubblica 20/12/1979, n. 761 e dell'art. 21 della legge 23/12/1978, n. 833, quello da assegnare alle funzioni di ispezione e controllo relative all'igiene e sicurezza del lavoro e ne trasmette l'elenco al Presidente della Giunta regionale, ai fini della determinazione da parte del Prefetto circa l'attribuzione della qualifica di Ufficiale di polizia giudiziaria per le funzioni previste dagli artt. 21 e 22 della legge 23/12/1978, n. 833".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 42 hanno risposto SI 23 Consiglieri si sono astenuti 19 Consiglieri L'art. 6 è approvato.
Art. 7 (Vigilanza sulle farmacie) "La vigilanza sulle farmacie compete, ai sensi del terzo comma, lettera n) dell'art. 14 della legge 23/12/1978, n. 833, all'Unità Sanitaria Locale che la esercita tramite i propri servizi e vi provvede con ispezione almeno biennale.
L'adozione delle sanzioni amministrative previste dalle vigenti norme è di competenza del Sindaco".
La Giunta regionale ha presentato il seguente emendamento: al termine del secondo comma aggiungere la formula: ", sentita obbligatoriamente l'Unità Sanitaria Locale competente per territorio".
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
E' approvato.
Il Consigliere Acotto ha presentato il seguente emendamento: all'ultimo comma, dopo la parola "Sindaco", aggiungere "sentita l'Unità Sanitaria Locale competente per territorio".
Tale emendamento viene ritirato.
Pongo in votazione l'art. 7 nel testo emendato.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 42 hanno risposto SI 23 Consiglieri si sono astenuti 19 Consiglieri L'art. 7 è approvato.
Art. 8 (Provvedimenti in materia di farmacie) "Fino all'emanazione della legge regionale di disciplina del settore sono demandate alla Giunta regionale le funzioni amministrative concernenti la formazione e revisione delle piante organiche delle farmacie, l'istituzione dei dispensari farmaceutici, le procedure concorsuali per il conferimento delle sedi farmaceutiche.
La Commissione giudicatrice per il conferimento delle sedi farmaceutiche è nominata dalla Giunta regionale ed è composta: 1) da un funzionario amministrativo della Regione con funzioni di Presidente 2) da un farmacista designato dalla Regione tra i dipendenti del Servizio Sanitario Nazionale 3) da due farmacisti, di cui uno non titolare di farmacia, designati dall'Ordine professionale dei farmacisti 4) da un professore ordinario o associato designato dalla Facoltà di Farmacia dell'Università di Torino.
Espleta le funzioni di segretario un funzionario amministrativo della Regione.
La Giunta regionale approva la graduatoria e rimette la graduatoria medesima, in uno con gli atti del concorso, all'Unità Sanitaria Locale che comprende il capoluogo di provincia, con il mandato di procedere a tutti gli adempimenti istruttori finalizzati all'emanazione del provvedimento autorizzativo da parte del Sindaco.
Resta ferma la possibilità di avvalersi, per l'ispezione dei locali, del personale delle Unità Sanitarie Locali nel cui ambito si trovano le sedi farmaceutiche da assegnare.
Spettano al Sindaco, previa istruttoria da parte dell'Unità Sanitaria Locale, i provvedimenti relativi: all'apertura e all'esercizio di farmacie alla gestione provvisoria delle farmacie al riconoscimento della titolarità a seguito di trasferimento alla gestione dei dispensari farmaceutici alla decadenza dalla titolarità nei casi contemplati dalla vigente normativa alla definizione dei giorni e degli orari di apertura delle farmacie.
Presso ciascuna Unità Sanitaria Locale deve essere costituita all'inizio di ogni anno da parte del Comitato di gestione una Commissione presieduta dal Presidente del Comitato di gestione e composta dal responsabile del servizio farmaceutico e da due farmacisti, di cui uno titolare di farmacia rurale, scelti nell'ambito di terne proposte dall'Ordine Provinciale dei Farmacisti.
Alla Commissione di cui al comma precedente sono affidati i compiti relativi: alla determinazione dell'indennità di residenza a favore degli aventi titolo ai sensi della vigente normativa alla formazione della graduatoria degli aspiranti all'autorizzazione all'apertura nelle stazioni di cura di farmacie succursali alla determinazione dell'indennità di avviamento e dell'importo concernente il rilievo degli arredi, provviste e dotazioni".
La Giunta regionale ha presentato i seguenti emendamenti: 1) al sesto comma aggiungere dopo "al Sindaco" la frase "quale autorità sanitaria locale".
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
E' approvato.
2) Dopo il sesto comma inserire il seguente nuovo comma: "I predetti provvedimenti sono assunti dal Sindaco su parere obbligatorio a seguito di formale istruttoria, dell'Unità Sanitaria Locale competente per territorio".
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
E' approvato.
3) All'ultimo comma, seconda riga, dopo il termine "compiti", aggiungere "di proposta".
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
E' approvato.
Pongo in votazione l'art. 8 nel testo emendato.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 42 hanno risposto SI 23 Consiglieri si sono astenuti 19 Consiglieri L'art. 8 è approvato.
Art. 9 (Funzioni veterinarie) "Le funzioni dei servizi veterinari sono le seguenti: profilassi delle zoonosi e delle altre malattie infettive e diffusive degli animali soggette a misure di polizia veterinaria ispezione e vigilanza veterinaria sugli animali destinati all'alimentazione umana, sugli impianti di macellazione, lavorazione conservazione e distribuzione, sulle carni e su tutti gli alimenti e prodotti di origine animale, sull'alimentazione zootecnica, sulla riproduzione, allevamento e sanità animale, sui farmaci di uso veterinario".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 42 hanno risposto SI 23 Consiglieri si sono astenuti 19 Consiglieri L'art. 9 è approvato.
Art. 10 (Servizi veterinari) "L'esercizio delle funzioni di cui all'articolo precedente avviene tramite il servizio veterinario, come individuato nella legge regionale 22/5/1980 n. 60, istituito presso ciascuna Unità Sanitaria Locale. Secondo le indicazioni della suddetta legge, il servizio veterinario dell'Unità Sanitaria Locale potrà articolarsi all'interno dell'organizzazione distrettuale dell'Unità Sanitaria Locale.
Il servizio veterinario ed il servizio di igiene pubblica operano in stretto collegamento".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 42 hanno risposto SI 23 Consiglieri si sono astenuti 19 Consiglieri L'art. 10 è approvato.
Art. 11 (Funzioni sovrazonali) "Per le prestazioni di maggiore complessità tecnica e di elevata qualificazione i servizi veterinari delle Unità Sanitarie Locali si avvalgono dei presidi multizonali, come richiamato al sesto comma dell'art.
3 della presente legge e dell'Istituto Zooprofilattico, ivi comprese le sue sezioni diagnostiche e periferiche".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 42 hanno risposto SI 23 Consiglieri si sono astenuti 19 Consiglieri L'art. 11 è approvato.
Art. 12 (Assistenza animale) "I dipendenti del servizio veterinario, in assenza di liberi professionisti nel territorio dell'Unità Sanitaria Locale, debbono garantire le prestazioni di urgenza richieste nell'interesse di terzi.
Il Comitato di gestione disciplina, secondo le indicazioni regionali, i rapporti con le attività di assistenza animale".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 42 hanno risposto SI 23 Consiglieri si sono astenuti 19 Consiglieri L'art. 12 è approvato.
Art. 13 (Regolamento del servizio veterinario) "Entro 60 giorni dall'emanazione della presente legge la Giunta regionale emana un apposito regolamento per il funzionamento del servizio veterinario".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 42 hanno risposto SI 23 Consiglieri si sono astenuti 19 Consiglieri L'art. 13 è approvato.
Art. 14 (Dichiarazione d'urgenza) "La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 45 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi del quarto comma dell'art. 45 dello Statuto regionale".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 42 hanno risposto SI 23 Consiglieri si sono astenuti 19 Consiglieri L'art. 14 è approvato.
Pongo ora in votazione l'intero testo della legge.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 42 hanno risposto SI 23 Consiglieri si sono astenuti 19 Consiglieri L'intero testo della legge è approvato.


Argomento: Personale del servizio sanitario

Esame progetto di legge n. 77: "Disciplina degli organi collegiali sanitari"


PRESIDENTE

Il punto sesto all'ordine del giorno reca: Esame progetto di legge n.
77: "Disciplina degli organi collegiali sanitari".
La parola al relatore, Consigliere Acotto.



ACOTTO Ezio, relatore

L'art. 32 della legge 23/12/1978, n. 833, prevede che con legge regionale vengano riordinate le funzioni in materia di igiene e sanità pubblica facenti capo agli ufficiali sanitari, agli uffici del Medico provinciale, ai Veterinari condotti e consortili.
Con altri disegni di legge regionali si sono riordinate le suddette funzioni che allargano il campo della tutela dell'ambiente di vita e di lavoro, della vigilanza sulle farmacie e della polizia veterinaria ricomprendendo, inoltre, attività più specificatamente medico-legali. Il riordino di siffatte funzioni è stato calibrato sull'assetto istituzionale ed organizzativo del sistema sanitario riformato quale emerge dalla legge regionale n. 3/1980 e n. 60/1980.
Più specificatamente, con la legge regionale n. 53/1981, sono state emanate norme per l'esercizio delle funzioni medico-legali nell'ambito del servizio sanitario regionale, tenuto conto della specificità e della peculiarità operativa di queste ultime, il cui esercizio organizzativo è previsto a livello di ciascuna Unità Sanitaria Locale mediante un apposito servizio di medicina legale.
Tale legge individua anche le principali funzioni devolute al servizio medico-legale di USL e detta norme circa la metodologia su cui l'esercizio di dette funzioni deve basarsi nel contesto delle attività degli altri servizi.
Il presente disegno di legge rende operativa tale indicazione, partendo da una triplice considerazione e cioé: la strutturazione degli organi collegiali sanitari è prevista da leggi statali sulle quali non può interferire la potestà regionale la legge 833/1978 conferisce alla Regione il potere di legiferare solo sul riordino delle funzioni già prima esercitate da ben individuate figure (Medico e Veterinario provinciale, Ufficiale sanitario, Veterinario condotto) l'indispensabile esercizio delle funzioni secondo criteri di competenza e professionalità.
Il presente disegno di legge si muove in questa prospettiva e vuole dare forza e cogenza a questo indirizzo di professionalità nell'ambito dei servizi delle USL, così come prevista dalla legge regionale 60/1980 rispondendo alla necessità di un'elencazione puntuale ed esaustiva delle varie Commissioni, Collegi e Comitati che vengono coinvolti nel processo di riordino.
Dal contesto del disegno di legge emerge ed è assolta l'esigenza di individuare, nell'ambito degli organi collegiali sanitari, figure mediche che abbiano una specifica professionalità e siano inseriti in specifici servizi, in relazione alle funzioni che le Commissioni devono assolvere istituzionalmente.
Nella relazione c'è un coordinamento di ordine tecnico relativo agli articoli per rendere gli stessi più pertinenti alla legge.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Martinetti.



MARTINETTI Bartolomeo

Devo annunciare che il nostro Gruppo passa dalla cauta astensione alla prudente approvazione di questo disegno di legge, in quanto abbiamo ottenuto, durante i lavori della Commissione, l'accoglimento di alcuni nostri importanti emendamenti. Il testo originario della Giunta prevedeva che negli organi collegiali il membro espresso dalle associazioni rappresentative degli invalidi, dei ciechi, ecc., fosse nominato dall'USL in relazione al fatto che quelle associazioni rappresentative erano state soppresse dal Decreto Presidente della Repubblica 616.
Dietro nostra osservazione, che le stesse Associazioni con successivi decreti erano state riconosciute come enti di carattere privato, ma comunque aventi la rappresentatività già loro concessa dalle precedenti legislazioni, è stato ripristinato il diritto per quelle Associazioni di avere il loro rappresentante diretto nelle Commissioni.
Così pure, per nostra richiesta, è stata riconosciuta la riserva statale nella nomina di alcuni membri nella Commissione chiamata a verificare la corrispondenza delle condizioni fisiche e psichiche degli invalidi assunti obbligatoriamente al lavoro.
Abbiamo preso atto della disponibilità dell'Assessore e della maggioranza a discutere ed accogliere le nostre osservazioni di carattere pratico, tecnico e migliorativo, pertanto annunciamo il nostro voto favorevole.



PRESIDENTE

La parola all'Assessore Bajardi.



BAJARDI Sante, Assessore alla sanità

Credo che la soluzione proposta alla discussione riconosca il ruolo delle associazioni.



PRESIDENTE

Passiamo alla votazione dell'articolato.
Art. 1 (Commissioni sanitarie per l'accertamento dell'invalidità civile) "Le Commissioni per l'accertamento dell'invalidità civile di cui all'art. 7 della legge 30/3/1971, n. 118, modificato dall'art. 3 della legge 26/5/1975, n. 165, operano nell'ambito dell'Unità Sanitaria Locale.
Esse sono nominate dal competente Comitato di gestione, sentite le Unità Sanitarie Locali interessate, secondo la composizione stabilita dalle leggi indicate nel primo comma del presente articolo, con le seguenti variazioni: a) il Medico provinciale e l'Ufficiale sanitario sono sostituiti da un responsabile del Servizio di medicina legale o, per sua delega, da altro medico addetto al predetto servizio b) l'Ispettore medico del lavoro è sostituito da un medico specialista in medicina del lavoro o da medico igienista dipendenti dall'Unità Sanitaria Locale, scelto dal Comitato di gestione dell'Unità Sanitaria Locale.
La segreteria della Commissione è affidata ad un funzionario dell'Unità Sanitaria Locale scelto dal Comitato di gestione nell'ambito degli addetti al Servizio medico-legale.
La Commissione sanitaria regionale di cui all'art. 9 della legge 30/3/1971 n. 118, è nominata dalla Giunta regionale con le seguenti variazioni: a) il Medico provinciale del capoluogo di regione è sostituito da un funzionario medico dei ruoli regionali ovvero, in carenza, da un medico specialista o esperto in medicina legale dipendente dalle Unità Sanitarie Locali comprese nel capoluogo regionale, sentito il Comitato di gestione dell'Unità Sanitaria Locale di appartenenza b) l'Ispettore medico del lavoro è sostituito da medico specialista in medicina del lavoro o, in carenza, da medico specialista in medicina legale, dipendenti da una Unità Sanitaria Locale, scelti dalla Giunta regionale, sentito il Comitato di gestione dell'Unità Sanitaria Locale di appartenenza.
I sanitari di cui al comma precedente non possono essere né presidenti, n componenti di Commissioni indicate nel primo comma del presente articolo.
La segreteria della Commissione è affidata ad un funzionario della Regione in servizio presso l'Assessorato regionale alla sanità.
La Giunta regionale, con apposita deliberazione e in relazione alla consistenza dell'attività della Commissione regionale, può istituire più Commissioni regionali indicandone la sede.
La Commissione regionale si riunisce presso gli uffici della Regione ovvero, per motivi funzionali, presso le strutture delle Unità Sanitarie Locali.
Le domande di accertamento dell'invalidità civile pervenute alle Commissioni sanitarie competenti per territorio devono essere esaminate entro 90 giorni dalla data di ricevimento.
La Giunta regionale dispone per l'emanazione di un regolamento-tipo che assicuri il coordinamento tra le Commissioni sanitarie di cui al presente articolo e i servizi Medico-legali delle Unità Sanitarie Locali, i quali possono procedere all'istruttoria tecnica delle domande ed assolvere a funzioni di supporto tecnico delle Commissioni stesse".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 44 hanno risposto SI 44 Consiglieri L'art. 1 è approvato.
Art. 2 (Commissione sanitaria per i ciechi civili) "La Commissione sanitaria di cui all'art. 10 della legge 27/5/1970, n. 382 opera nell'ambito dell'Unità Sanitaria Locale.
Essa è nominata dal competente Comitato di gestione, sentite le Unità Sanitarie Locali interessate, secondo la composizione stabilita dalla legge indicata nel primo comma con le seguenti variazioni: a) il Medico provinciale è sostituito da un responsabile di servizio medico legale di Unità Sanitaria Locale b) l'oculista, già designato dal Comitato provinciale di assistenza e beneficienza pubblica, è scelto dal Comitato di gestione dell'Unità Sanitaria Locale.
Le funzioni di segretario della Commissione di cui al comma precedente sono affidate ad un funzionario dell'Unità Sanitaria Locale nell'ambito degli addetti al servizio medico-legale.
La Commissione di cui all'art. 12 della legge 27/5/1970, n. 382, ha sede presso gli uffici regionali o presso le strutture delle Unità Sanitarie Locali, secondo le indicazioni della Giunta regionale che provvede a nominarla con la seguente variazione rispetto alla composizione stabilita dalla precitata legge: a) il Medico provinciale del capoluogo di regione è sostituito da un funzionario medico dei ruoli della Regione, ovvero da medico specialista in medicina legale dei ruoli nominativi regionali del Servizio Sanitario Nazionale, sentito il Comitato di gestione dell'Unità Sanitaria Locale di appartenenza.
Le funzioni di segretario della Commissione regionale sono svolte da un funzionario in servizio presso la Giunta regionale.
Il Presidente e i componenti della Commissione regionale non possono far parte della Commissione di cui al primo comma del presente articolo".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 44 hanno risposto SI 44 Consiglieri L'art. 2 è approvato.
Art. 3 (Commissioni sanitarie per l'accertamento del sordomutismo) "La Commissione sanitaria per l'accertamento del sordomutismo, di cui all'art. 3 della legge 26/5/1970, n. 381, opera nell'ambito dell'Unità Sanitaria Locale.
Essa è nominata dal competente Comitato di gestione, sentite le Unità Sanitarie Locali interessate, nella composizione stabilita dalla precitata legge con le seguenti variazioni: a) il Medico provinciale o l'Ufficiale sanitario sono sostituiti da un responsabile del servizio di medicina legale dell'Unità Sanitaria Locale b ) il medico specialista in otorinolaringoiatria è designato dal Comitato di gestione dell'Unità Sanitaria Locale.
Le funzioni di segretario della Commissione di cui al comma precedente sono affidate ad un funzionario dell'Unità Sanitaria Locale scelto nell'ambito degli addetti al servizio medico-legale.
La Commissione sanitaria regionale di cui all'art. 4 della legge 26/5/1970 n. 381, ha sede presso gli uffici regionali o presso le strutture delle Unità Sanitarie Locali, secondo le indicazioni della Giunta regionale che provvede a nominarla nel rispetto della composizione stabilita dalla precitata legge con le seguenti variazioni: a) il Medico provinciale del capoluogo di regione è sostituito da un funzionario medico dei ruoli della Regione, ovvero da un medico specialista in medicina legale dei ruoli nominativi regionali del Servizio Sanitario Nazionale, sentito il Comitato di gestione dell'Unità Sanitaria Locale di appartenenza b) l'Ispettore medico del lavoro è sostituito da un medico specialista in medicina del lavoro, ovvero da un medico specialista in medicina legale appartenenti al ruolo nominativo regionale del Servizio Sanitario Nazionale, scelti dalla Giunta regionale, sentito il Comitato di gestione dell'Unità Sanitaria Locale di appartenenza c) l'Ufficiale sanitario è sostituito da altro medico preferibilmente specializzato in fonoiatria, scelto dalla Giunta regionale anche tra il personale non iscritto nei ruoli nominativi regionali del Servizio Sanitario Nazionale.
Le funzioni di segretario della Commissione regionale sono svolte da un funzionario in servizio presso la Giunta regionale".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 44 hanno risposto SI 44 Consiglieri L'art. 3 è approvato.
Art. 4 (Collegio medico per l'accertamento della compatibilità dello stato psicofisico dell'invalido rispetto alle mansioni lavorative affidate o da affidare) "Alla composizione del Collegio medico previsto vengono apportate le seguenti variazioni: a) il Medico provinciale è sostituito da un responsabile del servizio di medicina legale dell'Unità Sanitaria Locale, sentito il Comitato di gestione dell'Unità Sanitaria Locale di appartenenza b) l'Ispettore medico del lavoro è sostituito da un medico specialista in medicina del lavoro ovvero da un medico specialista in medicina legale dei ruoli nominativi regionali del Servizio Sanitario Nazionale, sentito il Comitato di gestione dell'Unità Sanitaria Locale di appartenenza.
Le funzioni di segretario del Collegio di cui al presente articolo sono espletate da un funzionario dell'Unità Sanitaria Locale scelto nell'ambito degli addetti al servizio medico-legale.
Il Collegio è nominato dal Prefetto della Provincia e si riunisce, di norma, nel Comune capoluogo di Provincia".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 44 hanno risposto SI 44 Consiglieri L'art. 4 è approvato.
Art. 5 (Commissioni sanitarie provinciali per il rilascio del certificato medico per le patenti di guida per autoveicoli e natanti) "Le Commissioni mediche provinciali di cui all'art. 12 del Decreto del Presidente della Repubblica. 23/9/1976, n. 995, sono presiedute dal responsabile del servizio di medicina legale dell'Unità Sanitaria Locale che comprende il capoluogo di provincia e fanno capo, per i supporti operativi, a detto servizio.
Delle predette Commissioni possono far parte medici dipendenti delle Unità Sanitarie Locali che insistono nell'ambito provinciale, scelti con deliberazione della Giunta regionale, sentite le Unità Sanitarie Locali di appartenenza, su proposta del Presidente di cui al primo comma del presente articolo.
La Giunta regionale dispone per l'emanazione di un regolamento-tipo che assicuri il coordinamento tra le Commissioni di cui al presente articolo e i servizi medico-legali dell'Unità Sanitaria Locale, i quali possono procedere all'istruttoria tecnica delle domande ed assolvere le funzioni di supporto tecnico delle Commissioni stesse".
Si passi alla votazione.
(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 44 hanno risposto SI 44 Consiglieri L'art. 5 è approvato.
Art. 6 (Commissione provinciale per la disciplina servizi trasfusionali) "Nella Commissione provinciale per la disciplina e lo sviluppo dei servizi della trasfusione del sangue di cui all'art. 2 della legge 14/7/1967, n.
592, il Medico provinciale è sostituito dal responsabile del Servizio igiene pubblica dell'Unità Sanitaria Locale che comprende il capoluogo di provincia, e l'Ufficiale sanitario da un medico igienista dei ruoli nominativi regionali del Servizio Sanitario Nazionale, sentito il Comitato di gestione dell'Unità Sanitaria Locale di appartenenza".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 44 hanno risposto SI 44 Consiglieri L'art. 6 è approvato.
Art. 7 (Commissione provinciale per la protezione sanitaria della popolazione contro i rischi da radiazioni ionizzanti) "Nella Commissione provinciale per la protezione sanitaria della popolazione contro i rischi da radiazioni ionizzanti di cui all'art. 89 del Decreto Presidente della Repubblica 13/2/1964, n. 185, il Medico provinciale è sostituito dal responsabile del Servizio igiene pubblica dell'Unità Sanitaria Locale che comprende il capoluogo di provincia.
L'Ispettore medico del lavoro è sostituito da medico specialista in medicina del lavoro o da medico igienista dipendenti dall'Unità Sanitaria Locale che comprende il capoluogo di provincia.
Il Comitato di gestione provvede alla nomina di detta Commissione, di cui restano invariate le funzioni, la durata in carica e le attribuzioni.
Le funzioni di segretario sono svolte da funzionario dell'Unità Sanitaria Locale che comprende il capoluogo, scelto dal Comitato di gestione tra gli addetti al Servizio di igiene pubblica".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 44 hanno risposto SI 44 Consiglieri L'art. 7 è approvato.
Art. 8 (Consiglio provinciale di sanità) "Fino a che con legge regionale non si provvederà all'istituzione del Consiglio regionale di sanità, resta invariata la disciplina relativa ai Consigli provinciali di sanità provvedendo alle seguenti sostituzioni: il Medico provinciale e il Veterinario provinciale sono sostituiti rispettivamente, dal responsabile del Servizio igiene pubblica e Servizio veterinario di una Unità Sanitaria Locale ricompresa nel territorio provinciale l'Ufficiale sanitario del capoluogo di provincia è sostituito dal responsabile del Servizio igiene pubblica dell'Unità Sanitaria Locale che comprende il capoluogo di provincia il medico condotto è sostituito da un medico dei ruoli nominativi regionali del Servizio Sanitario Nazionale addetto ai servizi di base sentita l'Unità Sanitaria Locale di appartenenza il Presidente di Amministrazione ospedaliera è sostituito da un membro di Comitato di gestione delle Unità Sanitarie Locali del territorio provinciale il rappresentante dell'INAM è sostituito dal Presidente del Comitato di gestione di Unità Sanitaria Locale del territorio provinciale".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 44 hanno risposto SI 44 Consiglieri L'art. 8 è approvato.
Art. 9 (Commissione provinciale per l'ampliamento dei cimiteri) "La Commissione già provinciale indicata dall'art. 53 del Decreto Presidente della Repubblica 21/10/1975, n. 803, opera in ciascuna Unità Sanitaria Locale.
Essa è nominata dal Comitato di gestione dell'Unità Sanitaria Locale e la sua composizione è così modificata: a) il funzionario medico igienista dei ruoli dell'Amministrazione regionale è sostituito dal responsabile del Servizio igiene pubblica dell'Unità Sanitaria Locale o, per sua delega, da altro medico dello stesso servizio b) l'Ufficiale sanitario è sostituito da altro medico del predetto servizio".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 44 hanno risposto SI 44 Consiglieri L'art. 9 è approvato.
Art. 10 (Commissione tecnica provinciale per i gas tossici) "Nella Commissione tecnica indicata dall'art. 24 del Regio decreto 9/1/1927, n. 147, il Medico provinciale è sostituito dal responsabile del Servizio igiene pubblica dell'Unità Sanitaria Locale nel cui territorio è compreso il capoluogo di provincia".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 44 hanno risposto SI 44 Consiglieri L'art. 10 è approvato.
Art. 11 (Compensi) "La Giunta regionale, all'inizio di ogni anno, determina le modalità e l'entità dei compensi eventualmente da corrispondere ai componenti delle Commissioni di cui agli art. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 della presente legge, che non siano dipendenti regionali o del Servizio Sanitario Nazionale".
La Giunta regionale ha presentato il seguente emendamento: alla terza riga sostituire la formulazione "di cui agli art. 1, 2, 3, 4, 5 6, 7, della" con "previste dalla".
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
L'emendamento è approvato all'unanimità.
Pongo in votazione l'art. 11 nel testo emendato.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 44 hanno risposto SI 44 Consiglieri L'art. 11 è approvato.
Art. 12 (Decorrenza variazioni) "Alle variazioni dei membri delle Commissioni, Comitati e Collegi di cui ai precedenti articoli di competenza dei Comitati di gestione si provvede entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Trascorso tale periodo, provvede di sua iniziativa la Giunta regionale".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 44 hanno risposto SI 44 Consiglieri L'art. 12 è approvato.
Art. 13 (Competenze territoriali) "La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, indica le Unità Sanitarie Locali presso le quali debbono essere attivate le Commissioni sanitarie per l'accertamento dell'invalidità civile di cui al primo comma dell'art. 1 della presente legge, contestualmente precisando il territorio di competenza, secondo criteri basati sulla dimensione comprensoriale e tenuto conto dell'attuale distribuzione e dei bacini di trasporto.
Le Commissioni sanitarie di cui al primo comma dell'art. 2, primo comma dell'art. 3 e primo comma dell'art. 5 della presente legge e il Collegio medico di cui al precedente art. 4 operano nell'Unità Sanitaria Locale che comprende il capoluogo di provincia ed hanno competenza su tutto il territorio provinciale.
Per le Unità Sanitarie Locali, il cui ambito territoriale comprende Comuni di più Province, la Provincia di riferimento è quella nel cui ambito ha sede legale l'Unità Sanitaria Locale".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 44 hanno risposto SI 44 Consiglieri L'art. 13 è approvato.
Art. 14 (Dichiarazione d'urgenza) "La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 45 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi del quarto comma dell'art. 45 dello Statuto regionale".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 44 hanno risposto SI 44 Consiglieri L'art. 14 è approvato.
Pongo ora in votazione l'intero testo della legge.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 43 hanno risposto SI 43 Consiglieri L'intero testo della legge è approvato.


Argomento: Università

Esame progetto di legge n. 210: "Individuazione dell'organo regionale competente a porre in essere provvedimenti concernenti le procedure concorsuali per la copertura dei posti vacanti nei ruoli delle Unità Sanitarie Locali"


PRESIDENTE

Esaminiamo ora il progetto di legge n. 210: "Individuazione dell'organo regionale competente a porre in essere provvedimenti concernenti le procedure concorsuali per la copertura dei posti vacanti nei ruoli delle Unità Sanitarie Locali", di cui al punto settimo all'ordine del giorno.
La parola al relatore, Consigliere Ferrari.



FERRARI Maria Sofia, relatore

Questo disegno di legge tende ad accelerare le procedure dei concorsi anteriori al 30/1/1982.
Si propone che in tale materia venga assegnato al Presidente della Giunta l'approvazione delle deliberazioni.
I concorsi sono circa 600 e richiederebbero circa 1.420 deliberazioni.
Ho presentato due emendamenti per sottolineare la fase transitoria della legge in attesa di una legge regionale che fissi le procedure concorsuali.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Beltrami.



BELTRAMI Vittorio

Il nostro Gruppo aderisce in modo incondizionato al testo di legge proposto.



PRESIDENTE

Passiamo alla votazione dell'articolo unico.
Articolo unico "Le funzioni in materia di procedure concorsuali per la copertura di posti vacanti presso le Unità Sanitarie Locali della Regione, attribuite dal Decreto Ministro della Sanità 30/1/1982 agli organi collegiali, sono esercitate dal Presidente della Giunta regionale con propri decreti".
Il Consigliere Ferrari presenta i seguenti emendamenti: 1) nel titolo, alla fine, dopo "Unità Sanitarie Locali", si aggiunge: "nella fase transitoria".
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
E' approvato.
2) Nell'articolo unico, alla terza e quarta riga, sostituire "della Regione, attribuite dal Decreto Ministro della Sanità 30/1/1982 agli organi regionali" con "attribuite alla Regione dalle vigenti normative in attesa della disciplina a regime di cui al Decreto Ministro della Sanità 30/1/1982".
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
E' approvato.
Pongo ora in votazione il testo della legge così modificato.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 41 hanno risposto SI 41 Consiglieri Il testo della legge è approvato.


Argomento: Assistenza farmaceutica (organizzazione, servizi ecc.

Esame progetto di legge n. 103: "Orari, ferie e turni delle farmacie"


PRESIDENTE

Passiamo al punto ottavo all'ordine del giorno che prevede l'esame del progetto di legge n. 103: "Orari, ferie e turni delle farmacie".
La parola al relatore, Consigliere Acotto.



ACOTTO Ezio, relatore

Il presente disegno di legge, mentre adempie ad un disposto della legge 833, ha lo scopo di addivenire ad una generale regolamentazione della materia che disciplina gli orari e i turni delle farmacie presenti sul territorio regionale, partendo dal presupposto di coniugare le esigenze del servizio a quelle istanze che, provenienti dagli operatori del settore, si sono riconosciute legittime.
La razionalizzazione del sistema attualmente vigente ha consigliato l'assunzione di parametri differenziati in relazione alla dimensione demografica dei Comuni e delle USL.
Ciononostante, l'applicazione di tali normative non avrebbe consentito da sola di affrontare positivamente le necessità in ordine alle prestazioni farmaceutiche di molte zone della nostra regione.
Si è perciò individuata nell'USL l'autorità competente ad apportare sentite le associazioni interessate, eventuali variazioni ai criteri individuati. Ne è scaturito un sistema articolato che, mentre si adatta alla realtà, tende ad organizzarla in termini ragionevole sia per i cittadini che per gli addetti al settore.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Bergoglio.



BERGOGLIO Emilia

Il disegno di legge n. 103 viene incontro all'esigenza di garantire quella che in termini generali chiamiamo "emergenza sanitaria".
Non è fuori luogo ricordare che il nostro Gruppo aveva sollevato la questione dell'emergenza sanitaria che è legata alla necessità di garantire agli utenti un servizio efficace e tempestivo anche nei tempi di chiusura e di assenza dell'attività sanitaria ordinaria di tener conto delle esigenze degli operatori sanitari occupati nel settore e di contenere la spesa relativa agli interventi che, per essere adeguati e tempestivi, dovrebbero essere più estesi ma ciò è in contrasto con l'esigenza del contenimento della spesa entro limiti accettabili.
La massima efficienza per l'emergenza, per esempio, consiglierebbe l'assegnazione di medici esperti, anziché medici alle prime esperienze professionali, consiglierebbe una diffusione più capillare dei servizi di pronto soccorso. E così gli operatori da un lato non dovrebbero essere eccessivamente gravati di oneri lavoratori per poter garantire un servizio efficiente, dall'altro come appartenenti ad una categoria professionale devono farsi carico delle esigenze di garantire il servizio pubblico.
Infine, c'è un grosso lavoro da sviluppare nel campo dell'educazione sanitaria nei confronti del cittadino che deve imparare ad utilizzare correttamente le strutture sanitarie in modo che, da un lato, non chieda interventi non necessari e, dall'altro, consenta a chi ha esigenza di intervento di ottenerlo tempestivamente.
Qualche preoccupazione esiste sul servizio della Guardia Medica. Vi è la tendenza a ricoverare in ospedale il caso urgente.
Lo stesso ragionamento si potrebbe fare per il settore dell'emergenza ospedaliera dove i tempi di attesa sono lunghi per carenza di personale e per richieste di ricoveri o di visita ospedaliera non sempre necessarie.
Ho colto l'occasione di questa discussione per fare un accenno a questo argomento, sarà però necessario riprenderlo ed esaminarlo con attenzione.
Per quanto riguarda il disegno di legge 103 sul riordino degli orari ferie e turni delle farmacie, occorre garantire il servizio farmaceutico nei tempi di chiusura dell'attività ordinaria collegandolo al concetto dell'emergenza sanitaria e legandolo individualmente al concetto dell'attività medica.
Il Gruppo Democrazia cristiana ha presentato tre emendamenti che tendono ad uniformare il servizio nelle ore di chiusura dell'intervallo pomeridiano, dei giorni festivi e del servizio notturno nelle grandi città dove è più agevole.
Anche questa legge è stata oggetto di lunghe discussioni con le Unità Sanitarie Locali e con le categorie professionali. E' un passo avanti nel campo del servizio sanitario.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Mignone.



MIGNONE Andrea

Il voto del Gruppo socialdemocratico sul disegno di legge 103 è favorevole.
E' un provvedimento atteso da tempo dalla popolazione piemontese quindi ne raccomandiamo una sollecita approvazione.
Sono state accolte le indicazioni che sono emerse dalla comunità e dagli ordini professionali rappresentanti le categorie direttamente interessate.
Il testo licenziato dalla Commissione tiene conto della varietà delle situazioni esistenti nel territorio regionale, quindi si fa carico anche delle indicazioni rappresentate dalle comunità rurali e dalle tradizioni locali.
Auspichiamo che, contemporaneamente all'approvazione di questo provvedimento, si addivenga anche alla realizzazione di un disegno più complessivo che si faccia carico dell'assistenza farmaceutica in tutti i suoi aspetti compresa l'indennità alle farmacie rurali.
Il provvedimento oggi in discussione è già un notevole passo in avanti secondo le indicazioni contenute nel piano socio-sanitario.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Reburdo.



REBURDO Giuseppe

Questo è il classico provvedimento che porta ordine nel territorio riequilibrando i servizi laddove sono preponderanti e laddove sono carenti ovvero nella periferia.
Si cerca di conciliare due esigenze importanti: l'esigenza degli utenti che devono sempre poter usufruire dei servizi e l'esigenza delle categorie professionali che devono organizzare la loro attività.
Questa conciliazione non è stata facile e non ha avuto pareri unanimi.
Vi è la difficoltà di dettare norme generali per un territorio molto composito.
D'altra parte questa è una battaglia politica essenziale molto più importante di quella che si fa nel campo produttivo.
Abbiamo presentato un emendamento all'art. 4 con il quale sottolineiamo l'esigenza di organizzare il servizio a livello di distretto entro il quale vi è un sistema di servizi fondamentale per la popolazione soprattutto per quella che vive in condizioni più difficili. E la dove non è possibile organizzare i turni delle farmacie a livello di distretto si va ad una dimensione interdistrettuale. Questo discorso tuttavia ci pare troppo ampio. Forse potrebbe essere articolata su due o tre distretti. L'altro problema che voglio sottolineare riguarda il turno pomeridiano, il turno feriale e il turno notturno delle farmacie. Forse è proprio durante l'intervallo pomeridiano che si presentano le richieste più urgenti a causa delle chiamate dei medici che devono essere fatte entro le ore dieci.
Nell'ambito della Guardia Medica il peso dell'urgenza è minore. Per quanto riguarda i turni pomeridiani si potrebbero coinvolgere nelle decisioni i Sindaci.
Siamo di fronte ad un'operazione che vuole rispondere ai problemi del territorio urbano, ma soprattutto a quelli delle aree periferiche.



PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE MARCHIARO



PRESIDENTE

La parola all'Assessore Bajardi.



BAJARDI Sante, Assessore alla sanità

Sono state avanzate proposte concrete ed altre che richiedono una riflessione.
E' difficile nel corso di una seduta consiliare esprimere un parere in assenza di una proposta precisa.
Il Consigliere Bergoglio, a nome della Democrazia cristiana, ha presentato delle proposte di emendamento che, in generale, non sollevano problemi. L'unica proposta che solleva un problema è quella dell'elevazione da 40.000 abitanti o frazione superiore a 20.000 abitanti a 80.000 abitanti o frazione superiore a 40.000 abitanti. Con questa norma le città di Alessandria e di Novara avrebbero una sola farmacia aperta di notte. Questa è la situazione esistente che ha sollevato le proteste della popolazione.
Applicando però il concetto dei 50.000 e dei 25.000 Alessandria e Novara avranno due farmacie notturne.
Il farmacista può anche rifiutarsi di vendere farmaci senza prescrizione medica. Mi è stato fatto osservare che vi è un abuso nel ricorso alla farmacia notturna per prestazioni che non hanno carattere d'urgenza. Con questa legge responsabilizziamo il livello locale sia attraverso il Sindaco sia attraverso l'USL, legittimando un rapporto con le categorie sociali e con quanti intendono avanzare proposte. Il discorso del distretto come enunciazione di principio è chiaro; in concreto però sul territorio si è fortemente condizionati dagli aspetti naturali; per esempio, le vallate hanno distretti con poca popolazione e molta estensione di territorio.
Si è trovata la soluzione del livello "interdistrettuale" nella quale ci stanno i distretti contigui. Questo discorso vale per la pianura, mentre la vallata ha il distretto a monte e il distretto a valle. Il farmacista del distretto è quella personale che dobbiamo coinvolgere concretamente nell'attività preventiva oltre che di erogazione dei farmaci.



PRESIDENTE

Passiamo alla votazione del relativo articolato.
Art. 1 (Finalità) "L'esercizio delle farmacie aperte al pubblico nel territorio della regionale è disciplinato dalle norme contenute nella presente legge ai fini della determinazione degli orari di apertura e chiusura, dei turni feriali e festivi; del servizio notturno, nonché delle chiusure per riposo infrasettimanale, per festività e ferie".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 40 hanno risposto SI 40 Consiglieri L'art, l è approvato.
Art. 2 (Orario di apertura) "Le farmacie sono tenute ad osservare un orario di apertura, turni di guardia esclusi, non inferiore a 7 ore e mezzo al giorno, distribuite in due turni, secondo le abitudini locali e le stagioni.
L'eventuale servizio presso dispensari farmaceutici, di cui alla legge 8/3/1968, n. 221, aperti dalle farmacie rurali, viene assicurato dai titolari di queste entro il normale orario di apertura".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 40 hanno risposto SI 40 Consiglieri L'art. 2 è approvato.
Art. 3 (Chiusura) "Tutte le farmacie, non in servizio per turno, restano chiuse nei giorni di domenica e festivi infrasettimanali.
Oltre a quanto previsto al comma precedente, in relazione ad esigenze di servizio, tutte le farmacie usufruiscono di una giornata intera o di due mezze giornate di chiusura per riposo infrasettimanale.
Tutte le farmacie osservano chiusure annuali per ferie per un periodo non superiore a 31 giorni e non inferiore a 21 giorni di calendario".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 40 hanno risposto SI 40 Consiglieri L'art. 3 è approvato.
Art. 4 (Continuità del servizio) "Le farmacie assicurano sempre e dovunque la continuità del servizio secondo le modalità di cui ai successivi articoli.
Il servizio farmaceutico deve essere assicurato di norma a livello distrettuale e, ove non sia possibile, a livello interdistrettuale.
Ai fini della presente legge, per chiamata si intende quella formulata dal cittadino munito di regolare ricetta stilata nella stessa giornata nella quale il medico abbia fatto esplicita menzione del carattere d'urgenza".
La Giunta regionale ha presentato il seguente emendamento: invertire il primo comma con il secondo.
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
E' approvato.
I Consigliere Bontempi e Reburdo presentano il seguente emendamento.
al secondo comma, ora primo comma, sostituire la parola "interdistrettuale" con le parole "al massimo al livello di tre distretti contiguamente intesi".
La parola al Consigliere Bontempi.



BONTEMPI Rinaldo

Ho presentato questo emendamento senza avere la pretesa che risolva le varie esigenze di chiarezza e di possibilità di agire. Rientra però nel discorso che ha fatto il Consigliere Reburdo che condivido e che tenta di interpretare il senso del distretto interdistrettuale.



BAJARDI Sante, Assessore alla sanità

Suggerisco di sostituire le parole "a livello interdistrettuale" con le parole "al massimo al livello di tre distretti contigui".



BERGOGLIO Emilia

Abbiamo sempre sostenuto che sia un salto di qualità ed espressione di democrazia reale il lasciare decidere alle USL perché riteniamo che le esigenze locali siano meglio rappresentate dagli organi periferici di governo della sanità. Se invece c'é una preconcetta sfiducia nella capacità dei rappresentanti a livello periferico si dovrebbe non più usare il concetto dei servizi di base. Le realtà dei distretti sono differenti l'una dall'altra. L'Assessore Bajardi sa che vi sono distretti con 1.500 abitanti e distretti con un numero di abitanti molto superiore.
Il raggruppamento di tre distretti vincola le USL ad un concetto numerico che spesso non corrisponde a situazioni omogenee.



GASTALDI Enrico

Se posso introdurre elementi di esperienza personale direi che i ragionamenti dei Consiglieri Reburdo e Bontempi corrispondono ai bisogni della popolazione dei piccoli paesi di collina e di montagna.



PRESIDENTE

Tale emendamento viene ritirato dai proponenti.
Vi do ancora lettura dell'ultimo emendamento presentato dalla Giunta regionale: al secondo comma, ora primo comma, sostituire "a livello interdistrettuale" con "al massimo al livello di non più di tre distretti contigui".
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
E' approvato con 26 voti favorevoli e 16 contrari.
Pongo in votazione l'art. 4 nel testo emendato.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 45 hanno risposto SI 26 Consiglieri si sono astenuti 19 Consiglieri L'art. 4 è approvato.
Art. 5 (Turno feriale diurno) "Nei giorni feriali, durante l'intervallo pomeridiano, il servizio farmaceutico ha le caratteristiche di guardia d'emergenza e le farmacie ne assicurano la continuità: a) a turno ed a battenti chiusi, a chiamata, con obbligo di presenza del farmacista in farmacia: nei Comuni con popolazione superiore a 40 mila abitanti e nelle Unità Sanitarie Locali con popolazione complessiva superiore a 40.000 abitanti b) a turno ed a battenti chiusi, a chiamata, con obbligo di reperibilità del farmacista nell'ambito del territorio comunale: nei Comuni con popolazione inferiore a 40 mila abitanti e nelle Unità Sanitarie Locali con popolazione complessiva inferiore a 40.000 abitanti.
La continuità del servizio viene assicurata da: a) nel Comune capoluogo di regione da 1 farmacia ogni 16 b) nei Comuni con popolazione superiore a 40 mila abitanti e nelle Unità Sanitarie Locali con popolazione complessiva superiore a 40 mila abitanti da almeno 1 farmacia ogni 40 mila abitanti o frazione superiore a 20 mila abitanti c) nelle Unità Sanitarie Locali con popolazione inferiore a 40 mila abitanti da almeno 1 farmacia sul totale delle farmacie esistenti".
La Giunta regionale presenta i seguenti emendamenti: al primo comma, dopo "ne assicurano la continuità" aggiungere "secondo i seguenti criteri" al secondo comma, dopo "viene assicurata" aggiungere "di regola".
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
Sono approvati.
Vi è ancora un emendamento presentato dal Gruppo Democrazia cristiana: al secondo comma, lettera b), sostituire "una farmacia ogni 40 mila abitanti o frazione superiore a 20 mila abitanti" con "una farmacia ogni 50 mila abitanti o frazione superiore a 25 mila abitanti".
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
E' approvato.
Pongo in votazione l'art. 5 nel testo emendato.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 42 hanno risposto SI 41 Consiglieri si è astenuto 1 Consigliere L'art. 5 è approvato.
Art. 6 (Turno festivo diurno) "Nei giorni festivi le farmacie assicurano la continuità del servizio: a) a turno ed a battenti aperti, e con obbligo di presenza del farmacista in farmacia, eccetto il periodo dell'intervallo pomeridiano, durante il quale si effettua il servizio di guardia a carattere d'emergenza a battenti chiusi e a chiamata: nei Comuni con popolazione superiore a 40 mila abitanti e nelle Unità Sanitarie Locali con popolazione complessiva superiore a 40 mila abitanti b) a turno ed a battenti aperti con facoltà di chiusura pomeridiana durante la quale il turno si svolge a chiamata, con obbligo di reperibilità del farmacista nell'ambito del territorio comunale: nei Comuni con popolazione inferiore a 40 mila abitanti e nelle Unità Sanitarie Locali con popolazione complessiva inferiore a 40 mila abitanti.
La continuità del servizio viene assicurata da: a) nel Comune capoluogo di regione da 1 farmacia ogni 16 b) nei Comuni con popolazione superiore a 40 mila abitanti e nelle Unità Sanitarie Locali con popolazione complessiva superiore a 40 mila abitanti da almeno 1 farmacia ogni 40 mila o frazione superiore a 20 mila abitanti c) nelle Unità Sanitarie Locali con popolazione inferiore a 40 mila abitanti da almeno 1 farmacia sul totale delle farmacie esistenti".
La Giunta regionale ha presentato i seguenti emendamenti: al primo comma, dopo "la continuità del servizio" aggiungere "secondo i seguenti criteri" al secondo comma, dopo "viene assicurata" aggiungere "di regola".
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
Sono approvati.
Gruppo Democrazia cristiana presenta il seguente emendamento: secondo comma, lettera b), sostituire "una farmacia ogni 40 mila o frazione superiore a 20 mila abitanti" con "una farmacia ogni 50 mila o frazione superiore a 25 mila abitanti".
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
E' approvato Pongo in votazione l'art. 6 nel testo emendato.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 40 hanno risposto SI 39 Consiglieri si è astenuto 1 Consigliere L'art. 6 è approvato.
Art. 7 (Turno notturno) "Dall'ora di chiusura serale all'ora di apertura antimeridiana, il servizio farmaceutico ha le caratteristiche di guardia d'emergenza e le farmacie ne assicurano la continuità: a) a turno ed a battenti chiusi ed a chiamata, salvo deroghe di cui all'art. 9 successivo ed obbligo di pernottamento del farmacista in farmacia: nei Comuni con popolazione superiore a 40 mila abitanti e nelle Unità Sanitarie Locali con popolazione complessiva superiore a 40 mila abitanti b) a turno, a battenti chiusi, a chiamata domiciliare, con obbligo di reperibilità del farmacista nell'ambito del territorio comunale, attuando all'esterno della farmacia, idoneo strumento di chiamata: nei Comuni con popolazione inferiore a 40 mila abitanti e nelle Unità Sanitarie Locali con popolazione complessiva inferiore a 40 mila abitanti.
I turni di cui sopra possono essere svolti in alternativa da farmacie fisse legittimate al servizio notturno.
La continuità del servizio viene assicurata da: a) nel Comune capoluogo di regione da 1 farmacia ogni 32 o, in alternativa dal servizio notturno effettuato da farmacie fisse, in numero ridotto b) nei Comuni con popolazione superiore a 40 mila abitanti e nelle Unità Sanitarie Locali con popolazione complessiva superiore a 40 mila abitanti da almeno 1 farmacia ogni 40 mila o frazione superiore a 20 mila abitanti c) nelle Unità Sanitarie Locali con popolazione inferiore a 40 mila abitanti da almeno 1 farmacia sul totale delle farmacie esistenti".
La Giunta regionale presenta i seguenti emendamenti: al primo comma, dopo la frase "ne assicurano la continuità" aggiungere "secondo i seguenti criteri" al secondo comma, dopo la frase "viene assicurata" aggiungere "di regola".
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
Sono approvati.
Il Gruppo Democrazia cristiana presenta il seguente emendamento: al terzo comma, lettera b), sostituire "una farmacia ogni 40 mila o frazione superiore a 20 mila abitanti" con "una farmacia ogni 80 mila o frazione superiore a 40 mila abitanti".
La parola al Consigliere Bergoglio.



BERGOGLIO Emilia

Questo emendamento si riferisce ai grandi agglomerati urbani. In città come Novara ed Alessandria, per fare esempi che l'Assessore Bajardi ha ricordato il servizio farmaceutico notturno in mancanza di mezzi pubblici di trasporto, è raggiungibile con il mezzo privato oppure a piedi.
Noi ci preoccupiamo di non fare solo della demagogia e di fare in modo di collegare il servizio notturno, alla possibilità concreta di raggiungerlo.
Riteniamo di dare un servizio efficiente e non delle duplicazioni che finiscono per essere inutili. Non ne facciamo una guerra di bandiera; la proposta dell'Assessore Bajardi potrebbe essere di mediazione.
Vorremmo valutare l'esigenza effettiva del servizio ricordando che il numero delle ricette mediche rilasciate nella notte sono mediamente 5 o 6.



BAJARDI Sante, Assessore alla sanità

Credo che si debba dare un assetto che non sia molto differenziato.
Abbiamo accolto la proposta della Democrazia cristiana dei 50 mila abitanti e delle frazioni di 25 mila abitanti e questo aiuta l'organizzazione del servizio.
Io non vorrei sentirmi dire dai novaresi o dagli alessandrini che abbiamo deciso per una sola farmacia.
La Giunta ne proponeva tre, l'opposizione una; abbiamo stabilito il criterio dei 50 mila o frazioni di 25 mila. Se poi le USL o il Sindaco riterranno di aprire una sola farmacia avranno la forza e il diritto di farlo.
Posso convenire con tutte le considerazioni formulate dalla collega considerando che i diritti dei cittadini debbano essere contemperati con problemi dei costi.
Il problema dei costi si organizza anche in relazione alle condizioni storiche. Il modello di Torino non può essere valido per tutta la Regione.
Anche alla città, come ai distretti, dobbiamo dare fiducia. Perch dobbiamo stabilire quel criterio per Novara e per Alessandria? Diamo anche a loro la stessa fiducia.



BERGOGLIO Emilia

Vorremmo che questa impostazione fosse coerente in tutta la legge.
Ritiriamo l'emendamento.



PRESIDENTE

Vi do lettura dell'ultimo emendamento presentato dalla Giunta regionale: al terzo comma, lettera b), sostituire "una farmacia ogni 40 mila o frazione superiore a 20 mila abitanti" con "una farmacia ogni 50 mila o frazione superiore a 25 mila abitanti".
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
E' approvato.
Pongo in votazione l'art. 7 nel testo emendato.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 46 hanno risposto SI 45 Consiglieri si è astenuto 1 Consigliere L'art. 7 è approvato.
Art. 8 (Turno per chiusura infrasettimanale e per ferie) "Nei giorni di chiusura infrasettimanale e nel periodo di chiusura per ferie, le farmacie aperte assicurano la regolarità del servizio espletandolo in misura complessiva non inferiore al 25 delle farmacie esistenti nel territorio considerato, secondo il normale orario di apertura di cui ai precedenti artt. 2 e 4, mentre le farmacie in servizio per turno ne assicurano la continuità secondo le norme di cui agli art. 5, 6 e 7 della presente legge".
La Giunta regionale presenta il seguente emendamento: all'ultima riga sostituire la parola "norme" con la parola "indicazioni".
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
E' approvato.
Pongo in votazione l'art. 8 nel testo emendato.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 46 hanno risposto SI 45 Consiglieri si è astenuto 1 Consigliere L'art. 8 è approvato.
Art. 9 (Deroghe) "Il Comitato di gestione dell'Unità Sanitaria Locale, tenuto conto della situazione territoriale e avuto riguardo ad assetti già consolidati sentite le associazioni titolari di farmacia, può disporre, con formale deliberazione, varianti ai criteri di cui agli art. 2, 3, 5, 6, 7, 8 della presente legge".
La Giunta regionale presenta il seguente emendamento: "l'art. 9 è soppresso." Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
E' approvato.
Art. 10 (Autorità competenti) "Gli orari relativi all'apertura e chiusura antimeridiana e pomeridiana sono stabiliti dai Sindaci dei Comuni interessati in accordo con i Comitati di gestione delle Unità Sanitarie Locali, sentite le associazioni titolari di farmacie e le organizzazioni sindacali di categoria.
I turni relativi al servizio pomeridiano, festivo, di chiusura infrasettimanale e del periodo di chiusura annuale per ferie, sono stabiliti dal Comitato di gestione delle Unità Sanitarie Locali, sentite le associazioni titolari di farmacie e le organizzazioni sindacali di categoria".
La Giunta regionale presenta il seguente emendamento: al primo comma sostituire "sentite le associazioni titolari di farmacie" con "sentito l'Ordine provinciale dei farmacisti".
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
E' approvato.
La Giunta regionale presenta il seguente emendamento: il secondo comma è così modificato: "I turni relativi al servizio feriale diurno, festivo diurno, notturno di chiusura infrasettimanale e del periodo di chiusura annuale per ferie, sono stabiliti dal Comitato di gestione delle Unità Sanitarie Locali, sentito l'Ordine provinciale dei farmacisti e le organizzazioni sindacali di categoria, tenuto conto delle indicazioni di cui ai precedenti articoli della situazione territoriale, della concentrazione urbana e densità demografica, della pianta organica delle farmacie ed avuto riguardo ad assetti organizzativi già consolidati".
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
E' approvato.
Pongo in votazione l'art. 10 nel testo emendato.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 44 hanno risposto SI 44 Consiglieri L'art. 10 è approvato.
Art. 11 (Cartello indicatore) "All'esterno di ciascuna farmacia, in maniera e posizione ben visibile deve restare esposto al pubblico un cartello indicante il turno di servizio diurno, notturno e per ferie, nonché l'orario di apertura e chiusura giornaliera dell'esercizio, con l'indicazione, altresì, delle farmacie di turno nella zona durante l'orario ed i giorni di chiusura della farmacia stessa".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 44 hanno risposto SI 44 Consiglieri L'art. 11 è approvato.
Art. 12 (Provvedimenti di competenza) "Entro il sessantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge, i Comitati di gestione delle Unità Sanitarie Locali, su proposta delle associazioni titolari di farmacie e sentite le organizzazioni sindacali di categoria, valutano la richiesta relativa ai turni di servizio pomeridiano, notturno e festivo, di riposo settimanale per ferie e ne dispongono il conseguente calendario.
Successive variazioni che si rendesse necessario apportare ai turni di servizio di chiusura infrasettimanali per riposo, per ferie annuali, per frequenza a corsi di aggiornamento professionale ed inventario, per lo svolgimento di attività di educazione sanitaria e socio-assistenziali, per l'espletamento dei doveri inerenti a funzioni pubbliche elettive, o per gravi motivi, saranno adottate con la procedura di cui al comma precedente".
La Giunta regionale presenta il seguente emendamento: al primo comma, dopo "su proposta", sostituire "associazioni titolari di farmacie" con "dell'Ordine provinciale dei farmacisti".
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
E' approvato.
Vi è ancora un ultimo emendamento presentato dalla Giunta regionale: al secondo comma aggiungere in fondo al testo "e secondo i criteri di cui all'art. 9".
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
E' approvato.
Pongo in votazione l'art. 12 nel testo emendato.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 44 hanno risposto SI 44 Consiglieri L'art. 12 è approvato.
Art. 13 (Entrata in vigore della legge) "La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 45 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 44 hanno risposto SI 44 Consiglieri L'art. 13 è approvato.
Pongo ora in votazione l'intero testo della legge.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 40 hanno risposto SI 40 Consiglieri L'intero testo della legge è approvato.



PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE PICCO


Argomento: Problemi generali - Problemi istituzionali - Rapporti con lo Stato:argomenti non sopra specificati

Esame ordine del giorno presentato dal Gruppo Partito liberale italiano sulla Tavola Valdese (rinvio)


PRESIDENTE

Propongo al Consiglio di rinviare ad altra seduta il punto nono all'ordine del giorno: Esame ordine del giorno presentato dal Gruppo Partito liberale italiano sulla Tavola Valdese e di passare ad un altro punto.


Argomento: Programm. e promoz. attivita" socio-assist. (assist. minori, anziani, portat. handicap, privato sociale, nuove poverta")

Esame legge rinviata dal Governo relativa a: "Indirizzi e normative per il riordino dei servizi socio-assistenziali della Regione Piemonte"


PRESIDENTE

Passiamo pertanto al punto decimo all'ordine del giorno che prevede l'esame della legge rinviata dal Governo relativa a: "Indirizzi e normative per il riordino dei servizi socio-assistenziali della Regione Piemonte".
La parola all'Assessore Cernetti.



CERNETTI Elettra, Assessore all'assistenza

Il disegno di legge sul riordino dei servizi socio-assistenziali è stato respinto dal Governo con rilievi che la Giunta ritiene marginali.
Uno dei rilievi riguarda il responsabile dei servizi socio-assistenziali.
La Giunta aveva proposto che partecipasse al Comitato di gestione.
L'altro rilievo riguarda il controllo sugli atti e sugli organi delle IPAB.
Gli altri rilievi sono marginali.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Martinetti.



MARTINETTI Bartolomeo

Quando le proposte di modifica al disegno di legge n. 54, a seguito del rinvio, sono state presentate dalla Giunta in Commissione, abbiamo chiesto di poterle esaminare con attenzione. Ci è stato risposto che si trattava soltanto di accettare i rilievi del Governo. Si trattava del Governo pentapartito, per cui non avremmo dovuto avere dei dubbi sulle osservazioni.
Abbiamo approfondito le proposte della Giunta e riteniamo di aver avuto ragione quando abbiamo chiesto un maggiore approfondimento. Ora, infatti ci accorgiamo che le proposte di modifica presentate dall'Assessore, non in tutti i casi accolgono le osservazioni del Governo, anzi, in qualche caso vanno nella direzione opposta.
Circa gli argomenti sollevati dal Governo non saremmo onesti se non riconoscessimo che la modestia e la lievità dei rilievi ci ha sorpreso.
Dobbiamo prendere atto che le ragioni della governabilità funzionano anche in questo caso e a volte sono più forti delle ragioni giuridiche. Però, le non rare sentenze della Corte Costituzionale contro provvedimenti governativi stanno a dimostrare che non sempre il Governo ha il crisma della legittimità assoluta.
Una norma incostituzionale resta tale anche se ha avuto l'avallo governativo, aprendo purtroppo lo spazio ad ipotesi di contenzioso che magari renderà ancora più tormentata una riforma così radicale e per molti aspetti improvvisa come quella che si è voluto portare avanti.
Pensiamo al regime delle autorizzazioni, sulla cui legittimità i dubbi non venivano soltanto dal nostro Gruppo. Da qualche parte abbiamo sentito dire che la norma è illegittima, ma è giusta e progressista, quindi va approvata.
Diamo rilievo al fatto che il Governo ha richiamato all'obbligo di adeguamento della legge regionale alla futura legge quadro nazionale adeguamento del resto già previsto dal primo articolo della legge.
Viene largamente riconosciuto, anche nei dibattiti seguiti all'approvazione del disegno di legge 54, che le difficoltà che emergono nell'attuazione della riforma dipendono dal fatto che manca la legge quadro nazionale. L'Assessore Cernetti ha detto che questo è il punto debole, è questo che intoppa la riforma regionale, specie perché la legge nazionale quadro deve prevedere un fondo per l'assistenza, se vogliamo che Comuni ed USL diano attuazione alla riforma, la quale, di per sé, ha creato enormi aspettative.
Anche la Giunta e l'Assessore Bajardi richiedono di non dirottare risorse sanitarie verso il comparto assistenziale; quindi, mancando i fondi, è utopistico tentare una riforma così radicale che provoca tante aspettative nei cittadini.
Il dibattito odierno interesserà i punti toccati dalle osservazioni governative. Permangono le nostre riserve sulla legge, però; dato che viene riesaminato l'art. 22, riteniamo nostro dovere di richiamare ancora una volta la necessità, da parte del Consiglio, di un ripensamento su una questione che non discende da motivazioni ideologiche, ma da considerazioni di ordine pratico e realistico.
Questo articolo prevede nella Regione Piemonte cittadinanza solo per due tipi, rigidi e schematici, di servizi residenziali per anziani, le case protette e le comunità alloggio, senza nessuna apertura per altre ipotesi esistenti o possibili.
Riteniamo questo uno dei punti più gravi dell'intera politica assistenziale dell'attuale Giunta regionale. Da tutti i Gruppi abbiamo avuto il pieno riconoscimento dell'esistenza di questo problema come dimostrano alcuni esempi concreti. Ad Acqui deve sorgere una casa per anziani, i fondi sono disponibili, ma non può essere realizzata perché non rientra negli schemi. Il Comune di Ponzone ha acquistato l'Hotel Vetta per realizzare una struttura che non è né una casa protetta né una comunità alloggio. A Ceva deve aprirsi una casa albergo. A Cuneo c'é la questione della Casa Serena costruita dall'ex Opera pensionati con 270 posti perfettamente attrezzati, ma che non si potrà mai ricondurre allo schema tipo della comunità alloggio.
C'è un documento della Sezione Italiana della Federazione Europea delle persone anziane, approvato in un Convegno ad hoc ed indirizzato alla Conferenza Mondiale sulla Terza Età promossa dall'ONU, il quale in una specie di Carta dei diritti dell'anziano dice: "Le sistemazioni collettive vanno organizzate secondo tipologie diverse e complementari così che sia possibile per l'anziano, in riferimento al livello della propria autonomia personale e fisica, trovare le soluzioni più adeguate".
La casa protetta per 40 ospiti può essere accettabile per i non autosufficienti, ma nessuno potrà dire che sia psicologicamente e sociologicamente accettabile il principio che l'unico modo di assistere le persone anziane autosufficienti o con diversi livelli di non autosufficienza siano le comunità alloggio dove 5 o 6 persone anziane provenienti da esperienze diverse, con gusti e comportamenti radicati siano costrette ad autogestirsi.
Non riusciamo a comprendere come non si possa, in questa occasione dimostrare una capacità di apertura che risponda ad un'esigenza ampiamente presente nella Regione e in tutti coloro che danno le loro energie per queste attività assistenziali.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Gastaldi.



GASTALDI Enrico

Signor Presidente, colleghi Consiglieri, le osservazioni del Governo sulla proposta di legge n. 54 non toccano le grandi questioni che erano sorte in aula durante la discussione, ma si riflettono su questioni piuttosto marginali e propongono osservazioni che devono solo rendere più chiara l'applicazione della legge.
Le proposte della Giunta per adeguare il testo della legge 54 alle osservazioni del Governo, che ad una prima lettura in Commissione sembravano per il riferimento a tante leggi, complicate, mi paiono ora dopo una lettura più tranquilla, più facili, chiare e più soddisfacenti. Le osservazioni più importanti secondo me sono quelle che riguardano gli art.
10 e 25.
Art. 10. E' vero che l'art. 15 della legge 833, nono comma, prevede nell'ufficio di direzione due direttori per il coordinamento l'organizzazione ed il funzionamento dei servizi, uno per la parte sanitaria ed uno per la parte amministrativa, però, all'ultimo comma l'articolo stesso prevede la possibilità per le Regioni di dettare norme per la gestione coordinata dei servizi sanitari, amministrativi e sociali in accordo con quanto si afferma più volte nella 833 e nel Decreto Presidente della Repubblica 616 di tenere unite le materie sanità ed assistenza.
Secondo me, coordinando i due commi, è giustificata la scelta della 54 perché la legge 833 essendo legge istitutiva del solo Servizio Sanitario Nazionale, non poteva prevedere nell'ufficio di direzione anche la presenza di un coordinatore sociale. Essa non esclude però che, ove si attui con legge la gestione coordinata delle materie sanità ed assistenza, non possa essere previsto nell'ufficio di direzione un terzo direttore competente secondo l'art. 47 della legge 833 e i decreti delegati da emanare da parte del Governo.
Dato che con la proposta di legge 54 la nostra Regione attua il servizio sociale, è giusto che possa essere modificata la composizione dell'ufficio di coordinamento dei servizi inserendo un terzo direttore competente per il servizio sociale, modificando la composizione che la legge regionale 3 in base all'art. 15 della legge 833 prevedeva.
Art. 25. Il senso delle osservazioni del Governo è quello di salvaguardare le attribuzioni del CORECO, secondo le disposizioni della legge istitutiva n. 62 del 10/2/1953.
I termini "Atti e organi" che compaiono nelle osservazioni del Governo non sembrano da prendere alla lettera in quanto vanno al di là di quelle attribuzioni che la legge 62 del 1953 dà al CORECO.
Infatti, in quella legge il termine "organo" non compare mai. Si parla sempre e solo di atti delle Regioni, delle Province e dei Comuni. Il riferimento quindi alla legge 62 evita la polemica e mi pare risolva in modo accettabile da parte del Governo le sue richieste.
In conclusione, gli emendamenti proposti alla proposta di legge 54 sono esaurienti per le proposte e le richieste del Commissario del Governo.
Il nostro voto sarà quindi favorevole.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Majorino.



MAJORINO Gaetano

In questa sede di seconda lettura della legge va innanzitutto preso atto che il disegno di legge 65 ha avuto una buona stella in quanto ha superato lo scoglio della legittimità. Infatti il Governo, che organo costituzionale, è andato di avviso opposto rispetto a quello che aveva espresso, in maniera penetrante, incisiva e largamente motivata, un altro organo costituzionale, cioè la Corte Costituzionale, nell'agosto del 1981: allorquando, in maniera inequivoca, aveva rilevato che, in questa delicata e complessa materia, le Regioni possono legiferare ma a condizione che si verifichino questi due eventi: emanazione di una legge finanziaria ad hoc che preveda un finanziamento di un piano assistenziale nazionale, ed emanazione della legge quadro. Così come, d'altro canto, si è verificato per la materia sanitaria in senso tecnico, allorquando nessuna Regione aveva mai pensato di legiferare senza i "principi" di una legge quadro e senza l'istituzione di un fondo sanitario nazionale, ai fini dell'attuazione delle regionali competenze di carattere sanitario.
Quel che più meraviglia, è che abbia potuto essere superato anche lo scoglio della legittimità con riferimento alle competenze che, in materia assistenziale, sono state riversate dal disegno di legge 54 sulle USL.
Infatti, l'art. 14 della legge 833 nella sua interpretazione univoca e costante, stabilisce che le funzioni delle USL sono tassative. Con il disegno di legge 54, invece si è aggiunta la funzione di carattere assistenziale: funzione che non è accettabile sul piano della legittimità né si sa come potrà essere attuata sul piano operativo (quindi sul piano dell'opportunità), tenendo presente che i già molteplici impegni che si riversano sulle USL in base alla legge 833 sono sempre più complessi.
Il "Sole 24 ore" dell'8/7/1982 con il titolo: "Impegni sempre più gravosi per le USL" ricorda che il decreto legge 30/6/1982 riversa, in attuazione della legge 833, le funzioni relative alla materia della prevenzione infortuni finora esercitate dall'Ispettorato del Lavoro.
Meraviglia poi come abbia potuto essere superato lo scoglio della legittimità di quella norma del disegno di legge 54 che imbriglia l'iniziativa privata in materia di assistenza: prevedendo un meccanismo autorizzativo in materia; quando l'art. 38 della Costituzione non lascia ombre di dubbio al riguardo, laddove statuisce che l'iniziativa privata in questa materia è libera. Queste erano state le principali considerazioni di legittimità messe in evidenza nel corso della discussione, in prima lettura, della legge: cui si erano aggiunte diffuse considerazioni di merito che richiamo integralmente.
Per le ragioni oggi svolte e per quelle di merito che mi limito, per brevità, a richiamare, il nostro giudizio in questa sede di seconda possibile approvazione della legge, è negativo.
Per quanto riguarda la presa di posizione della Giunta sulle osservazioni del Governo mi riservo, a seconda dei casi, nell'esame di ogni articolo, le necessarie osservazioni messe a punto.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Beltrami.



BELTRAMI Vittorio

Signor Presidente, signori Consiglieri, non è la prima e non sarà l'ultima volta nella quale una legge passa con diversa carica di entusiasmo per le parti che l'hanno discussa. Talune delle quali, la nostra per esempio, pur non votandola si appaga della tranquillità che le deriva dall'aver utilizzato tutti gli spazi consentiti dal gioco democratico per migliorarla.
E' il caso di questa legge sulla quale non ci sentiamo di fare delle polemiche, di non dichiararci vinti, neppure di ravvisarvi dei vincitori anzi di partecipare per quanto è umanamente sopportabile al manifesto gaudio dell'Assessore, che oggi corona la sua fatica.
Evidentemente deve avere avuto una forza di penetrazione di grossa rilevanza. Non diamo contorni, nomi e cognomi, ma evidentemente tutto è possibile in questa Repubblica allegra, per cui problemi di legittimità possono essere anche superati.
E' assodato il fatto che l'Assessore ha convertito alle sue tesi quanti si erano dimostrati tiepidi su di un progetto che a definirlo audace è dir poca cosa.
Potrei richiamare il discorso intervenuto quando la proposta di legge era stata presentata nella seconda legislatura dall'Assessore Vecchione e gli interventi intercorsi nelle sedute fiume della Commissione.
Potrei richiamare questioni di principio, ma apparirebbe un espediente dilatorio oppure una divagazione. Non l'abbiamo in animo.
Anzi, giovedì il nostro Gruppo ha presentato ai colleghi Consiglieri regionali Capigruppo, i nostri tre emendamenti, contenuti e tenui, per dimostrare non una proposta di carattere polemico quanto invece il desiderio di tentare dei rimedi recuperando spazi alle aspirazioni che appartengono alla base di questa nostra terra piemontese.
Esterno però una preoccupazione diffusa in tutto il Piemonte, che abbiamo raccolto in decine di riunioni nelle diverse Province e che io trasferisco in quest'aula.
Siamo d'accordo, i tempi cambiano, la società si trasforma. La domanda che ci poniamo è se talvolta non siamo noi dalla parte sbagliata nel sostenere determinati atteggiamenti, certi indirizzi, certe soluzioni proposte da altri.
Ne consegue un continuo riflettere sulle nostre posizioni davanti alla caparbietà dell'Assessore nel voler riconoscere appena due livelli di intervento quali quelli che sono stati ricordati poco fa dal collega Martinetti.
Lo dico senza seconde intenzioni. Per esempio, sul problema delle IPAB non posso fare altro che risottoscrivere quello che è stato detto nel dibattito iniziale sulla proposta di legge n. 54.
Non abbiamo guardato alla sentenza della Corte Costituzionale con gioiose venature di mal celato clericalismo, non abbiamo assolutamente inteso elevare nel territorio e nel Paese degli steccati, anzi siamo convinti che altri stanno tentando di elevare degli steccati ai quali noi non pensiamo più. Siamo convinti che la sentenza della suprema Corte vede uscire finalmente sconfitta una certa guerra di religione nel Paese.
E' altrettanto diffusa la sensazione che ad erigere steccati tra guelfi e ghibellini, con nessuna voglia di concedere spazi di recupero ad un discorso che non solo ha risvolti politici, ma decisamente umani, pur in un quadro legislativo moderno, ma ancora rnediovalmente rivolto alla caccia delle streghe, oggi ci siano altri ai quali il fumo dei ceri non sempre è gradito.
Di questo passo riproporrei temi noti che potrebbero apparire polemici.
Ci sarebbe una sola variante nei protagonisti; il ruolo dei clericali alla vecchia maniera oggi è svolto da altri e non più da noi.
La preoccupazione però è un'altra. Passi questo discorso che ha risvolti di carattere ideologico pur non è sempre facile rinunciarvi passino le povere, castigate, pudiche osservazioni del Governo sulla proposta 54, passi il regime autorizzativo, che taluno definisce dello Stato ò meglio della Regione di polizia riportando indietro di oltre un secolo o ancora più arretratamente della vecchia legge Crispi, lo Stato ha diritto.
Praticamente - per usare un termine caro all'Assessore - perché non possiamo fare nostre in chiusura di questa discussione, le apprensioni di taluni operatori delle USL. che sono largamente diffuse, sempre premessa l'accettazione concettuale della confluenza entro un unico contenitore ieri Unità Locale dei Servizi, oggi Unità Sanitaria Locale, domani - se passerà la proposta di legge 54 - Unità Socio-Sanitaria Locale di tutte le animazioni socio-sanitarie, che con le leggi sanitarie che abbiamo votato oggi pomeriggio si trovano ulteriormente caricate di altri compiti, saranno nella condizione di fare fronte alla mole di lavoro loro attribuita dalla 54? La non definizione della legge quadro, quindi di un fondo di riferimento che riscatti economicamente il settore assistenziale, quindi la forzatura rivolta ai Comuni rispetto al loro autonomia politica impositiva, offrono spazi di sopportabilità alla strategia della 54, povera di quattrini entro i confini del bilancio della Regione Piemonte? Il blocco dei flussi economici finanziari tra sanità ed assistenza c'è.
E' stato più volte ribadito ad ogni livello eppure i programmi della Regione Piemonte prevedono la smobilitazione o comunque la non attivazione dette geriatria; dei cronicari, delle lungo-degenze ed il loro passaggio a carico dell'assistenza, non accompagnandoli però con forte compensante carico di denaro.
Ma la difficoltà più grossa, che mal si raccorda con il praticamente e certamente non si concilia, è quella dell'individuazione dei servizi residenziali tutelari, ex art. 22 che sono riconducibili alle comunità alloggio e alla casa protetta.
Fare il discorso contrario potrebbe provocare noia nei colleghi del Consiglio regionale e potrebbe provocare una crisi di rigetto, in chi parla, tanto se ne è parlato. Potrebbe anche irrigidire ulteriormente i Gruppi nelle scelte intraprese, pur pensando che è difficile centrare un giudizio sulla solitudine dell'anziano, sul suo isolamento, sulla sua istituzionalizzazione.
Non ripeto temi noti, però, non polemicamente, ma con tutta l'umiltà che la circostanza può richiedere, non animato da volontà bloccanti o dilatorie, devo poter dire che non è possibile affrontare una legge di riforma che non tenga conto della realtà del Paese e del nostro Piemonte bloccando ogni spazio alla mediazione tra gli obiettivi ottimali e finali del piano socio-sanitario ed il quadro delle risorse e delle strutture operanti nel Piemonte, addirittura avverso le aspirazioni di tanta popolazione.
In Piemonte ci sono 476 istituzioni assistenziali con 32.514 posti letto, pari al 7,1 per mille degli abitanti. Una dimensione enorme, pari se non superiore, all'intero comparto sanitario ospedaliero.
La metà di questi istituti, 250, assiste nelle case di riposo 12.500 cittadini autosufficienti con altrettanti posti letto. Non spezzo lance a favore o contro, sposo a tutte lettere l'esigenza di umanizzare, di aprirsi al territorio ed alla popolazione, di ammodernare le istituzioni, di evitare le ghettizzazioni, le prigioni dorate e quant'altro accompagna il modo di essere della nostra società in questo momento.
Mi sforzo, con un esame di coscienza, o politicamente parlando, di autocritica, di pensare di avere torto e di considerarmi un superato. Per come si fa a chiudere gli occhi per non vedere, per non riconoscere che queste cose esistono, che centinaia di Comuni e di amministratori hanno problemi che non solo attengono alla conservazione, ma addirittura si propongono per la costruzione di case albergo, di nuove case di riposo per autosufficienti che non possono rifarsi agli spazi dell'assistenza domiciliare.
Perché non affrontare questo problema e lasciarlo invece approvando queste disposizioni e queste leggi, alla fantasia ed agli escamotages all'inventiva, ai recuperi all'italiana degli operatori, i quali cambieranno i cartelli - da case di riposo verranno a chiamarle case protette - cambieranno le targhe, inventeranno i soggiorni-pensione, ma continueranno a fare le cose come prima e in mancanza di un quadro, di una proposta di ordinato equilibrio del problema, evidentemente anche peggio di prima. L'Umbria ha varato oltre un mese fa la sua legge su "Norme ed indirizzi per il riordino delle funzioni amministrative e per la programmazione dei servizi in materia socio-assistenziale".
L'Umbria è ritenuta una Regione d'avanguardia, ha pari ed uguale tipo di gestione governativa del Piemonte. Questa volta il Piemonte non è stato la prima Regione d'Italia a licenziare un provvedimento del genere, anzi se volessimo essere giusti, la prima Regione che ha licenziato la legge sul riordino dei servizi socio-assistenziali è il Friuli Venezia Giulia.
Ma l'approvazione della legge dell'Umbria, ed è una risposta indiretta all'intervento di Majorino, ha permesso e quasi obbligato il Governo a ridurre il suo confronto critico con la legge 54; allora diciamo che l'Umbria prevede per questa voce questo tipo di intervento.
Art. 21. Servizi residenziali.
Nel caso di verificata impraticabilità degli altri interventi di cui alla presente legge o di una loro non completa rispondenza alle esigenze socio-assistenziali degli utenti ovvero, per situazioni comunque eccezionali, tali da rendere necessario un temporaneo allontanamento della persona dal proprio ambiente sociale per evitarne l'esposizione a particolari fattori di rischio, sono attuati i sottoelencati interventi aventi comunque carattere integratico e complementare rispetto alle altre prestazioni previste dalla presente legge: a) casa albergo che si caratterizza come un complesso di appartamenti minimi predisposti per coppie di coniugi e persone sole autosufficienti.
b) E' provvista di servizi sia autonomi che centralizzati ed è di norma ubicata in zone urbanizzate e fornite di adeguate infrastrutture e servizi sociali. Gli alloggi della casa albergo possono essere messi a disposizione anche di persone non anziane prive di nucleo familiare o di altre possibilità di alloggio, nonché di ragazze madri che intendono permanere nell'ambiente familiare b) gruppo appartamento che si caratterizza come comunità destinata a minori ed adulti con particolari problemi personali e sociali ed è inserito in normali case di abitazione situate in zone residenziali: accoglie un numero limitato di persone tra le quali sia possibile la convivenza e si struttura come comunità autogestita o gestita con la partecipazione della popolazione locale e con la presenza stabile di operatori sociali e di volontari c) comunità educativo-assistenziale destinata ad accogliere minori per i quali non sia stato possibile provvedere diversamente e sia necessario un particolare sostegno educativo diretto ad evitare o a riparare un eventuale disadattamento ed a favorire lo sviluppo di efficaci rapporti interpersonali. In essa è prevista la presenza stabile di un numero sufficiente di operatori appositamente qualificati d) comunità terapeutica finalizzata in particolare a trattamenti di riabilitazione di soggetti portatori di disturbi di natura psichica o fisica e caratterizzata dall'integrazione tra operatori e soggetti assistiti e) casa di riposo destinata ad ospitare gli anziani a richiesta degli interessati o dei familiari o dei responsabili dei servizi socio assistenziali collegati con i servizi di base. Le case di riposo debbono avere un regolamento tecnico-assistenziale per l'attuazione delle singole forme di assistenza e permettere la partecipazione, per quanto possibile degli ospiti all'organizzazione e gestione della vita della casa.
Questo è un tema che non può sottrarsi ad una serena disamina e valutazione da parte del Consiglio.
Una risposta la dobbiamo su questo argomento. Ad una domanda precisa il Piemonte deve dare una risposta precisa. Che fine avranno non dico le case di riposo, ma i loro ospiti, per le quali il piano, pur in tempi non brevi prevede la loro trasformazione in case protette? Dove finiranno i 12.500 cittadini autosufficienti oggi ospitati nelle case di riposo? Non si dica: saranno assistiti con l'assistenza domiciliare perch tutti sanno che essa oltre gli attuali assistiti può assorbirne una minima parte, in ispecie nei piccoli centri di pianura e di montagna.
Neppure nelle case protette chiamate ad ospitare solo i non autosufficienti, che oggi pare costituiscano un gravissimo problema destinato a crescere a dismisura man mano che sarà attuato il piano socio sanitario della Regione che fa riversare sulle case protette molti cittadini provenienti dalla smobilitazione o dalla non attivazione delle geriatrie, delle lungo-degenze, dei cronicari, delle tradizionali sopravvissute strutture psichiatriche.
Bisognerà pur sempre ricordare che a fronte della necessità di 250 case protette, il Piemonte ne dispone oggi appena 3 su tutto il territorio.
Trasformiamo dunque tutto, convertiamo in protette le case di riposo e ci va bene, ma ci si deve dire dove andranno questi 12.500 cittadini autosufficienti in una curva di rilevante crescita della popolazione anziana. Questa risposta ci deve essere data oggi e non c'è arroganza nella richiesta, ma solo affanno, ansia ed umano sconcerto.
Se volete andare avanti sulla strada che avete intrapreso, lo potete fare, avete titolo e numeri per farlo e noi coerentemente continueremo ad esprimere il nostro dissenso. Se delle considerazioni qui svolte, almeno quest'ultima sospingesse a riflettere in chiave di approfondimento, forse avviereste un discorso per tentare di costruire qualche cosa assieme nell'interesse delle nostre popolazioni, pur convenendo che ci saranno certamente zone nelle quali l'unanimità è impossibile perché appartenenti agli spazi dell'irrinunciabile.
Forse, ne trarreste convenienza per la stessa immagine esterna della Giunta regionale che oggi lascia in solitudine l'Assessore all'assistenza.
L'immagine della Regione e l'Assessore verso il quale mai è adombrato il rapporto dell'umana considerazione anche per il molto lavoro che svolge con povertà di mezzi, ma con generosità e senza calcolo, con trasparenza cavalcherebbe nel senso più giusto e più ampio il vero processo di trasformazione della comunità regionale entro questo impegnativissimo delicato e discusso settore della sicurezza sociale.



PRESIDENTE

La parola ancora al Consigliere Martinetti per dichiarazione di voto.



MARTINETTI Bartolomeo

A parte il fatto che a chiusura della discussione generale avremmo gradito una presa di considerazione da parte dell'Assessore e della Giunta magari dello stesso Presidente dato il rilievo che il Presidente della V Commissione ha dato alla tematica oggetto di questo dibattito, ci stupisce che le nostre parole siano ancora una volta passate su un lastricato senza rughe e siano scivolate via. Abbiamo chiesto una rimeditazione su argomenti nuovi venuti a galla in questo periodo. Abbiamo la sensazione che molti nella maggioranza si rendono conto della necessità di un ripensamento, ci nonostante permane l'atteggiamento rigido dell'Assessore, contro il quale né voi e tanto meno noi possiamo andare.
Il Consigliere Gastaldi nel suo intervento generale ha motivato le ragioni per cui è giusto, secondo la maggioranza, di cui almeno in questa occasione lui fa parte, contraddire all'osservazione del Governo.
Il primo articolo che prendiamo in esame è uno di quegli articoli in cui non si accetta affatto l'osservazione del Governo pentapartito.
Nella filosofia della legge, che unifica l'attività socio-assistenziale nell'Unità Sanitaria, potrebbe essere giusto, perché il responsabile dei servizi socio-assistenziali, se si accetta la richiesta governativa, non potrà partecipare alle riunioni del Comitato di gestione. Dice infatti il Governo testualmente: "Conferendosi a tale responsabile una posizione analoga a quella del coordinatore sanitario e del coordinatore amministrativo, ciò sconvolge e snatura il Comitato di gestione stesso". Ci rendiamo conto di cosa vuol dire questo? E' strano che il Governo trovi che la presenza del responsabile o coordinatore assistenziale sconvolge il Comitato di gestione, quando questa legge sconvolge ben di più. Si sconvolge l'intera USL a cui la legge consentiva un'attività di integrazione e di coordinamento, ma non certamente di trasformarsi in Unità Socio-Sanitaria.
A parte la stranezza di questa osservazione governativa un'altra osservazione si deve fare.
L'integrazione con il responsabile sanitario avviene in posizione di inferiorità perché il sociale, all'interno delle USL. è in una posizione di subordinazione e non in una posizione di parità.
Comunque, non possiamo accettare l'art. 10 così come viene proposto perché va in direzione opposta a quella rilevata dal Governo.



PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BENZI



PRESIDENTE

La parola all'Assessore Cernetti.



CERNETTI Elettra, Assessore all'assistenza

L'art. 5 della legge 833 e l'art. 8 del Decreto Presidente della Repubblica 761 prevedono un ufficio di direzione composto dai responsabili dei servizi sanitari ed amministrativi con un coordinatore per le responsabilità sanitarie ed uno per la responsabilità amministrativa.
Queste norme dovevano definire l'organizzazione per la gestione dei servizi sanitari, pertanto non potevano prevedere l'organizzazione della gestione dei servizi socio-assistenziali, in quanto l'integrazione rientra nelle scelte possibili e non obbligate delle Regioni in base al Decreto Presidente della Repubblica 617 e alla stessa legge 833.
Però l'integrazione delle competenze sanitarie con quelle socio assistenziali decisa dalla Regione Piemonte deve necessariamente comportare una serie di adeguamenti sul piano organizzativo. Abbiamo valutato attentamente i rilievi del Governo ma abbiamo ritenuto che, alla luce delle scelte fatte dalla Regione Piemonte, rientri anche la partecipazione alle sedute del Comitato di gestione al fine di fornire allo stesso dei pareri consultivi il che non altera la composizione del Comitato di gestione.
Senza alcuni adeguamenti organizzativi delle USL il principio dell'integrazione dei servizi sanitari e socio-assistenziali non sarebbe attuabile.
La Giunta ha ritenuto precisare che il responsabile del servizio socio assistenziale partecipa alle sedute del Comitato di gestione e non fa parte delle sedute stesse. Pertanto la perplessità del Governo nel frattempo è stata superata perché è stata approvata la legge della Regione Umbria il 31/5/1982 nella quale si prevedeva un coordinatore dei servizi socio assistenziali.



PRESIDENTE

Non essendovi altri interventi possiamo passare alla votazione degli articoli modificati.
Art. 10 (Ufficio di direzione dell'Unità Socio-Sanitaria Locale) "Al fine di adeguare la struttura organizzativa delle Unità Socio-Sanitarie Locali ai compiti e alle finalità di cui alla presente legge, il secondo comma dell'art. 26 della legge regionale 21/1/1980, n. 3, è modificato come segue: 'Presso ogni Unità Socio-Sanitaria Locale è previsto un ufficio di direzione composto dai responsabili dei servizi amministrativi, sanitari e del servizio socio-assistenziale. Il coordinamento dell'ufficio di direzione è assicurato da un coordinatore sanitario ed uno amministrativo individuati dal Comitato di gestione dell'Unità Socio-Sanitaria Locale con le modalità e i criteri previsti dalle norme delegate di cui al terzo comma dell'art. 47 della legge 23/12/1978, n. 833 e da un coordinatore dei servizi sociali.
Il responsabile del servizio socio-assistenziale è di diritto il coordinatore dei servizi sociali.
Il terzo comma dell'art. 29 della legge regionale 21/1/1980, n. 3, è abrogato".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 51 hanno risposto SI 28 Consiglieri hanno risposto NO 20 Consiglieri si sono astenuti 3 Consiglieri L'art. 10 è approvato.
Art. 13 (Competenze delle Province in materia socio-assistenziale) "Le Province possono esercitare gli interventi di propria competenza nel campo dell'assistenza sociale attraverso le Unità Socio-Sanitarie Locali e regolamentano i rapporti con le medesime mediante apposite convenzioni.
Con le convenzioni sono disciplinati, fra l'altro, i rapporti patrimoniali e finanziari, nonché le modalità d'impiego del personale provinciale con riferimento alle attività sopraddette.
La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare e le Province, provvede a predisporre al riguardo uno schema-tipo di convenzione.
Nell'ambito dei piani regionali, la Provincia approva il programma di localizzazione dei presidi assistenziali ed esprime il parere sulle eventuali modifiche degli ambiti territoriali di cui alla legge regionale 9/7/1976, n. 41".
Il Gruppo Democrazia cristiana presenta il seguente emendamento: eliminare i primi due commi.
In relazione alla suddetta proposta inserire nelle Norme Transitorie il seguente articolo aggiuntivo: "Art. 37 bis - Convenzioni con le Province.
Per la stessa finalità di cui al primo comma dell'articolo precedente, fino alla scadenza del piano socio-sanitario regionale, le Unità Socio-Sanitarie Locali possono stipulare convenzioni con le Province, per consentire alle stesse la temporanea continuazione, a loro totale o parziale carico, della gestione di determinati servizi assistenziali esistenti.
La Giunta regionale, in accordo con l'Unione regionale delle Province e sentita la competente Commissione consiliare, disporrà uno schema-tipo delle convenzioni di cui al primo comma".
La parola al Consigliere Martinetti.



MARTINETTI Bartolomeo

Anche in questo caso il Governo dice una cosa e la Giunta propone una cosa diversa.
Il Governo dice che la Provincia ha i compiti indicati nell'art. 26 del Decreto Presidente della Repubblica 616, che stabilisce che la Provincia ha compiti in campo assistenziale che si limitano alla localizzazione dei presidi assistenziali e al parere in merito agli ambiti territoriali.
Togliere il riferimento temporale (fino a quando non sia completamente adempiuto l'art. 25) e lasciare tutto il resto è assurdo perché se a regime la Provincia non ha funzioni assistenziali, nessuna funzione assistenziale può svolgere attraverso l'USL. Le Province attualmente svolgono funzioni socio-assistenziali di notevole rilievo ed hanno in bilancio fondi notevoli. A nostro avviso è opportuno consentire che, nei termini brevi stabiliti per le Comunità montane e per i Comuni, i termini del piano socio sanitario, determinate funzioni socio-assistenziali continuino ad essere svolte dalla Provincia attraverso convenzioni. L'art. 37 che riguarda le Comunità montane suggerisce il modo di risolvere questo problema ed ha lo stesso fine di mantenere, nel provvisorio, nel temporaneo, nel transitorio i livelli assistenziali per determinati servizi. Nel frattempo si potrà svolgere un'opera di convincimento per far sì che le Province passino tali funzioni ed insieme i fondi relativi. Non basta andare in giro a dire che la Provincia di Torino non dà alle USL 23 miliardi per i servizi socio assistenziali. Imponiamo alla Provincia di continuare questa funzione attraverso convenzioni con le USL. ma non pretendiamo che, per un'accettazione di principio che in questa legge è riportata, passi i suoi finanziamenti alle USL per svolgere determinati servizi.
Invito il Consiglio a meditare su questo fatto che riassumo in una semplice proposizione: le Province possono continuare nel transitorio a svolgere le loro funzioni che volontariamente, spontaneamente hanno svolto e per le quali dedicano molta parte del loro bilancio.
Ovviamente se si accetta questo principio vanno aboliti i primi due commi dell'art. 13 e va inserito un nuovo articolo (37 bis.



PRESIDENTE

La parola all'Assessore Cernetti.



CERNETTI Elettra, Assessore all'assistenza

Concordiamo sulla sostanza ma diversifichiamo sulla stesura dell'articolo. Prima di tutto non possiamo uguagliare le Province alle Comunità montane perché queste ultime non hanno competenza in materia mentre le Province la hanno come è stabilito dal Testo Unico della legge comunale e provinciale.
Le funzioni della Provincia passeranno ai Comuni, ma passeranno anche i fondi e il personale.
Questa proposta è contenuta nella bozza di legge di riforma nazionale.
Pertanto manteniamo la nostra proposta e respingiamo l'emendamento presentato dalla Democrazia cristiana



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Genovese.



GENOVESE Piero Arturo

Prima di votare e di fare una dichiarazione di voto a titolo personale gradirei conoscere dall'Assessore quali sono gli interventi nel campo dell'assistenza sociale di competenza delle Amministrazioni provinciali.



CERNETTI Elettra, Assessore all'assistenza

Il Testo Unico della legge comunale e provinciale attribuisce alle Province l'assistenza ai ciechi, ai sordi, ai minori e competenze già svolte dall'OMNI.
I fondi dell'OMNI vanno alle Province e non ai Comuni.



GENOVESE Piero Arturo

Voterò contro perché queste competenze erano delle Province prima dell'entrata in vigore del Decreto Presidente della Repubblica 616.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Marchini.



MARCHINI Sergio

Mi sembra curioso che il Presidente metta in votazione un emendamento o un articolo sul quale non c'è certezza assoluta se la materia che andiamo a regolamentare sia o no di competenza della Provincia, quindi mi pare che debba farsi chiarezza altrimenti rischiamo di votare una seconda volta una legge che ritornerà sui nostri banchi.
In questo caso c'è poca correttezza reciproca perché i Consiglieri che stanno all'esterno di questa diatriba vogliono sapere se queste competenze ci sono o non ci sono. Non si può votare su una materia sulla quale c' un'incertezza di questo tipo.
Siccome ho rispetto per l'Assessore, ma ne ho altrettanto per il Gruppo Democrazia cristiana, chiedo che venga chiarita questa situazione.



CERNETTI Elettra, Assessore all'assistenza

L'art. 2 del Decreto Presidente della Repubblica 616 recita testualmente: "Attribuzioni a Province, Comuni e Comunità montane.
Ai Comuni, alle Province e alle Comunità montane sono attribuite le funzioni amministrative indicate nel presente decreto ferme restando quelle già loro spettanti secondo le vigenti disposizioni di legge".



GENOVESE Piero Arturo

Voglio ricordare che nel Decreto Presidente della Repubblica 616 vi è anche l'art. 25. Se la maggioranza vuol far votare ignorando la legislazione vigente, faccia quello che crede.
Ci sorprende però che l'Ufficio di Presidenza non raccolga l'invito che ha rivolto il collega Marchini.



PRESIDENTE

L'Ufficio di Presidenza ha avuto adesso un chiarimento.
Metto in votazione l'emendamento presentato dalla Democrazia cristiana



BRIZIO Gian Paolo

L'Assessore non ha dato la risposta sull'art. 25.



PRESIDENTE

Pongo in votazione l'emendamento. Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
E' respinto con 20 voti favorevoli, 25 contrari e 3 astenuti.
La parola al Consigliere Picco.



PICCO Giovanni

Chiedo la verifica della votazione dell'emendamento.



PRESIDENTE

Pongo pertanto in votazione tale emendamento per appello nominale.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 50 hanno risposto SI 20 Consiglieri hanno risposto NO 27 Consiglieri si sono astenuti 3 Consiglieri L'emendamento è respinto.
La parola ancora al Consigliere Majorino per dichiarazione di voto.



MAJORINO Gaetano

Esprimo voto negativo in quanto non è stata accolta l'osservazione del Governo in quella parte in cui si dice: ". .suscita perplessità la competenza attribuita alle Province nei primi due commi dell'art. 13 in quanto non si è tenuto conto che alla Provincia competono le funzioni indicate dall'art. 26 dello stesso decreto".
L'argomento addotto dall'Assessore non può essere condiviso.
L'art. 2 del Decreto Presidente della Repubblica 616 fissa la regola generale che ai Comuni e alle Province residuano le competenze sulle quali non si è provveduto diversamente.
L'art. 26 prende poi in particolare considerazione, con il criterio della specialità, la materia socio-sanitaria e, riferendosi alle Province le limita nell'ambito dei piani regionali e al parere sulle delimitazioni territoriali.
Se pur ve ne fosse bisogno, questa interpretazione viene rafforzata dal fatto che la norma, in blocco, con le medesime parole viene riprodotta nell'art. 12 della legge 833, laddove viene ribadito il concetto della competenza limitata delle Province.
Il Governo ha dato questa interpretazione, tanto è vero che nell'osservazione dice: "(...) lascia perplessità che le Province le quali hanno la sola competenza dell'art. 26.
(aggiungo io ribadita dall'art. 12 della 833) abbiano nei commi primo e secondo dell'art. 13 attribuita una competenza".
In buona sostanza, i commi primo e secondo disciplinano una competenza delle Province (con la facoltà e la possibilità di stipulare convenzioni con le USL) in una materia di competenza nella quale c'è il vuoto legislativo.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Bergoglio.



BERGOGLIO Emilia

Il Decreto Presidente della Repubblica 616 è un dato certo e al capitolo III sulla beneficienza pubblica agli artt. 22, 23, 24, 25 specifica le competenze che restano allo Stato e quelle che passano al Comune.
In particolare, il richiamo agli artt. 22 e 23 è contenuto all'art. 25 laddove si fa riferimento alle attribuzioni dei Comuni.
Le funzioni di amministrazione pubblica relative alla materia di assistenza e beneficienza concernono tutte le attività che attengono nel quadro della sicurezza sociale alla predisposizione ed erogazione di servizi gratuiti o a pagamento, di prestazioni economiche sia in denaro che in natura a favore dei singoli o di gruppi qualunque sia il titolo in base al quale sono individuati i destinatari, anche quando si tratti di forme di assistenza a categorie determinate, escluse soltanto le funzioni relative alle prestazioni economiche di natura previdenziale.
Sotto il profilo giuridico non è possibile mettere in dubbio che queste competenze sono attribuite ai Comuni, in base all'art. 25, che richiama espressamente l'art. 22.
L'art. 26 esplicitamente fa riferimento all'attribuzione alla Provincia "la quale nell'ambito dei piani regionali approva il programma di localizzazione dei presidi assistenziali ed esprime il parere sulle delimitazioni territoriali di cui al precedente articolo".
Negli specifici articoli e regolamentato che in materia di assistenza le Province non hanno competenze di gestione, hanno invece competenze a dare pareri sui programmi e sulla localizzazione di presidi assistenziali.
La proposta della Giunta non accoglie affatto le osservazioni del Governo.
Le perplessità a nostro avviso permangono.
Il Decreto Presidente della Repubblica 616 è legge dello Stato e che piaccia o no va rispettato.
Se dopo questa dichiarazione permane la volontà di mantenere la proposta il nostro voto sarà contrario.



PRESIDENTE

Pongo in votazione l'art. 13 nel testo originario.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 50 hanno risposto SI 28 Consiglieri hanno risposto NO 19 Consiglieri si sono astenuti 3 Consiglieri L'art. 13 è approvato.
Art. 16 (Destinatari dei servizi socio-assistenziali) "I servizi, le prestazioni e gli interventi assistenziali, secondo le modalità previste dalla presente legge, sono rivolti ai cittadini residenti in Piemonte.
Essi si estendono agli stranieri ed agli apolidi che risiedono in Regione in possesso di permesso di soggiorno, nonché ai cittadini, agli stranieri e agli apolidi che si trovino occasionalmente in Piemonte, in via d'urgenza ed eventualmente per consentire il rientro nelle località di residenza.
Sono fatte salve le vigenti normative nazionali in materia di domicilio di soccorso".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 50 hanno risposto SI 46 Consiglieri si sono astenuti 4 Consiglieri L'art. 16 è approvato.
Art. 21 (Affidamenti ed inserimenti presso famiglie, nuclei parafamiliari e persone singole) "Gli affidamenti ed inserimenti sono volti a fornire un'adeguata sistemazione presso famiglie, nuclei parafamiliari o persone singole ai soggetti non in grado di provvedere a se stessi e privi di ambiente familiare, o in situazione di famiglia pregiudizievole o insufficiente allo sviluppo della loro personalità.
Gli interventi sono attuati mantenendo il soggetto nel suo ambiente sociale, salvo che ciò sia pregiudizievole al soggetto stesso ed hanno carattere di temporaneità.
Nel caso di minori e di incapaci, gli affidamenti sono disposti o su proposta dei servizi socio-assistenziali con il consenso di chi esercita la potestà genitoriale o la tutela sul soggetto, ovvero in attuazione di un provvedimento dell'autorità giudiziaria.
Gli affidamenti sono volti inoltre al reinserimento sociale di soggetti già ricoverati in strutture assistenziali, per i quali sia idoneo tale intervento.
Al nucleo o alla persona che riceve un soggetto in affidamento od in inserimento vengono garantiti i necessari interventi di sostegno sociale e finanziario.
Al fine di verificare il buon andamento dell'affidamento, sono attuati controlli ricorrenti".
Il Consigliere Majorino presenta il seguente emendamento: al terzo comma aggiungere dopo la parola "tutela" le parole "o la curatela".
La parola al Consigliere Majorino.



MAJORINO Gaetano

Lo scopo è di recepire fedelmente e compiutamente le osservazioni del Governo, il quale ha rilevato che quando persone minori, o persone incapaci, vengono inserite nelle famiglie o presso i servizi residenziali è necessario il consenso del legale rappresentante.
Il testo proposto dalla Giunta, per quanto riguarda gli incapaci, si limita al consenso dei tutori; e l'emendamento vuole estendere la necessità del consenso anche ai curatori degli inabilitati e ai curatori dei minori emancipati.
Criterio identico è stato seguito per l'emendamento all'art. 22 dove viene aggiunta la parola "curatela" accanto a "tutela" e viene aggiunta la possibilità che ai servizi residenziali o presso le famiglie si possa essere inseriti anche per provvedimento dell'autorità giudiziaria come prevede l'osservazione del Governo.



CERNETTI Elettra, Assessore all'assistenza

La Giunta accoglie l'emendamento.



PRESIDENTE

Pongo in votazione tale emendamento.
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
E' approvato all'unanimità.
Pongo in votazione l'art. 21 nel testo emendato.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 49 hanno risposto SI 46 Consiglieri si sono astenuti 3 Consiglieri L'art. 21 è approvato.
La parola al Consigliere Cerchio.



CERCHIO Giuseppe

In questi ultimi tempi i programmi dei lavori variano sovente e i Consiglieri debbono adattarsi, nei limiti del possibile, alle modificazioni che l'Ufficio di Presidenza e i Capigruppo concordano.
Per oggi abbiamo concordato che i lavori terminassero attorno alle ore 17,30. Data l'ora chiedo con quale criterio si intende andare avanti.



PRESIDENTE

Normalmente quando si prendono degli accordi in sede di conferenza dei Capigruppo, si stimano dei tempi che spesso però non riusciamo a rispettare.
Esaminati gli ultimi tre articoli, potremo licenziare questa legge che ha dato luogo a molte discussioni e chiudere la seduta.



BRIZIO Gian Paolo

Abbiamo preso degli impegni connessi con la nostra attività perché vi era stata l'assicurazione che i lavori sarebbero terminati alle ore 17 17,30.



PRESIDENTE

Con una legge in corso non mi sento di sospendere la seduta.
Art. 22 (Servizi residenziali tutelari) " I servizi residenziali tutelari sono la comunità alloggio e la casa protetta.
La Comunità alloggio è destinata ad ospitare un ristretto numero di soggetti autosufficienti o parzialmente non autosufficienti, che per particolari motivi non possono vivere autonomamente o presso loro familiari o essere affidati a famiglie o gruppi parafamiliari o persone singole.
Le comunità alloggio possono essere inserite in normali strutture abitative oppure, in un numero massimo di quattro ed organizzate in modo da rispettare la privacy individuale, in strutture in cui vi siano servizi rivolti a tutta la popolazione, quali mense, luoghi di incontro e di socializzazione.
La casa protetta è destinata ad ospitare soggetti non autosufficienti che necessitano di assistenza continuativa.
L'inserimento in comunità alloggio o in case protette deve essere limitato al tempo per cui perdura l'impossibilità di effettuare interventi presso il domicilio del soggetto, ed essere effettuato con il consenso del soggetto stesso, quando in grado di esprimere la propria volontà, o con il consenso di chi esercita su di esso la potestà genitoriale o la tutela.
Fino al completamento del sistema di servizi di cui alla presente legge, gli Enti locali possono effettuare interventi di ricovero negli istituti pubblici e privati già esistenti sul territorio, anche mediante convenzioni con enti ed organismi, privi di scopo di lucro, che diano garanzie di funzionalità nel quadro degli indirizzi e degli orientamenti indicati dal piano socio-sanitario regionale.
I requisiti funzionali e strutturali per l'accesso alle convenzioni di cui al comma precedente sono stabiliti con la deliberazione del Consiglio regionale di cui al successivo art. 23.
E' garantita la possibilità di assistenza religiosa agli utenti delle case protette o, comunque, alle persone non autosufficienti ricoverate negli attuali istituti".
Il Gruppo Democrazia cristiana presenta il seguente emendamento: sostituire il primo comma con il seguente: "La Regione promuove l'istituzione di comunità alloggio e di case protette e l'adeguamento a tali tipologie dei servizi residenziali tutelari esistenti. Altri tipi di servizi residenziali sono ammessi a condizione che rispettino i requisiti funzionali e strutturali fissati dal Consiglio regionale con la deliberazione di cui al secondo comma del successivo art.
23".
La parola al Consigliere Bergoglio.



BERGOGLIO Emilia

Il collega Beltrami nel suo intervento iniziale ha domandato che cosa la Giunta intende fare dei 12.500 anziani autosufficienti attualmente ospiti delle case di riposo.
Siamo in attesa di una risposta. Non vorremmo che il problema di queste persone si esaurisse per legge naturale e che per i nuovi anziani non vi fossero soluzioni.
Ci sono anziani autosufficienti, ma questo termine va valutato con cautela perché la gradualità dell'autosufficienza è diversa. Chi è bloccato in un letto o non può badare a se stesso è classificato non autosufficiente e come tale è destinato alle strutture protette.
Ci sono però altri livelli di autosufficienza ridotta per cui alcune strutture residenziali possono risolvere il problema, ma le due sole tipologie previste rischiano di paralizzare ogni volontà di trasformare le strutture esistenti a meno che non si voglia approvare una legge che stabilisce alcune cose e poi di fatto aggirarla con degli artifici quale quello di chiamare case protette o comunità alloggio ciò che case protette e comunità alloggio non é. Se questa è l'intenzione non assisteremo passivamente a finanziamenti di case protette e di comunità alloggio che tali non sono e non accetteremo dirottamenti verso forme diverse solo perché le realtà locali fanno pressione in questo senso.
Noi desideriamo si dica chiaramente nella legge che questo tipo di servizio ha diritto di vivere. Abbiamo il piano sanitario per il triennio '82/'84 approvato dal Senato e che all'art. 6 fa riferimento al rispetto in attesa della riforma dell'assistenza, delle competenze degli Enti locali nelle attività di tipo socio-assistenziale e nella relativa utilizzazione del personale.
Gli Enti locali possono avvalersi in tutto o in parte delle USL per l'esercizio delle proprie attribuzioni in materia facendosi completamente carico del relativo finanziamento. Il che vuol dire che i Comuni titolari delle funzioni di assistenza in base all'art. 25 del Decreto Presidente della Repubblica 616 (e questo concetto è ribadito in questo documento approvato nei giorni scorsi, quindi non è preistoria) nella loro autonomia possono decidere di attivare servizi di questo genere e possono decidere di ristrutturare, trasformare e migliorare le strutture esistenti.
Se i Comuni si avvarranno di questo loro potere l'Assessore Cernetti dirà di no a tutti? Se l'Assessore Cernetti dirà di no a tutti l'autonomia dei Comuni verrà lesa ma sarà rispettato un principio di coerenza rispetto alla legge che l'Assessore propone. Se invece ci saranno possibilità di finanziare iniziative autonome dei singoli Comuni, in ordine ad esigenze di ristrutturazione e di modifica, allora sarebbe più opportuno accettare la sostituzione del primo comma dell'art. 22, dove categoricamente si riafferma che i servizi residenziali tutelari sono la comunità alloggio e la casa protetta, con la nostra proposta circa: "l'istituzione di comunità alloggio e di case protette e l'adeguamento a tali tipologie dei servizi residenziali sono ammessi a condizione che rispettino i requisiti funzionali e strutturali fissati dal Consiglio regionale con la deliberazione di cui al secondo comma del successivo art.
23".
La nostra proposta acconsente ai Comuni, alle USL. agli enti di gestione di adattare le strutture esistenti ai servizi che si sono individuati, di renderle più efficienti e più funzionali.
Se la volontà dell'Assessore è di non voler abbattere l'esistente e di procedere per gradi, chiediamo di esplicitarla nella legge, con la proposta della Giunta non sarà possibile in questa Regione spendere una lira per strutture che non siano comunità alloggio o case protette.



CERNETTI Elettra, Assessore all'assistenza

La Giunta non accetta l'emendamento proposto dalla Democrazia cristiana I rilievi governativi non toccano il primo comma dell'art. 22 e non possiamo proporre modifiche a parti che i rilievi governativi non hanno minimamente toccato.
In merito ai 12.500 anziani, abbiamo già detto che il processo sarà graduale e che le ristrutturazioni verranno fatte in base a criteri e in tempi che il Consiglio regionale stabilirà.
I 12.500 cittadini se non vorranno o se non potranno uscire dagli istituti nessuno li costringerà ad andarsene. La Giunta non ritiene questa legge troppo rigida, tanto è vero che all'art. 3 sono previste iniziative sperimentali, anche autogestite.
La Giunta ha voluto significare con questa legge che dovranno cambiare i vecchi sistemi per adeguarci ad una società che nel corso di 100 anni è consistentemente mutata. Detto questo va anche detto che le leggi degli uomini non sono immutabili.



PRESIDENTE

Pongo in votazione tale emendamento. Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
E' respinto.
Vi è ancora un emendamento presentato dal Consigliere Majorino: al quinto comma dopo la parola "tutela" aggiungere: "o la curatela ovvero in attuazione di un provvedimento dell'autorità giudiziaria".
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
L'emendamento è approvato.
La parola al Consigliere Martinetti per dichiarazione di voto.



MARTINETTI Bartolomeo

Non è il caso di motivare ampiamente il nostro voto negativo a questo articolo dopo tutti gli interventi che ci hanno permesso di esprimere le nostre valutazioni.
Avevamo richiamato la responsabilità del Consiglio regionale su questa problematica che è molto sentita nella comunità, ma ancora una volta le nostre argomentazioni non sono state ritenute valide.
D'altra parte la maggioranza dei Consiglieri sono convinti della giustezza della nostra osservazione di carattere giuridico fatta all'art.
13, ciò nonostante si procede dritti su una strada segnata.
Anche su questo argomento molti Consiglieri, anche di maggioranza, sono convinti delle nostre osservazioni; non a caso questa nostra proposta di emendamento ha avuto delle controproposte da Gruppi della maggioranza.
L'Assessore ha detto che non intende chiudere subito tutti i servizi residenziali che non rientrano nella camicia di forza nel letto di Procuste di queste due tipologie. Chiediamo che almeno questo sia scritto, per dare fiducia.
Una possibilità di accordo c'era. L'Assessore ha sollevato il problema formale dicendo che questo è un punto che il Governo non ha toccato e noi non possiamo modificare, per non correre il rischio di un nuovo esame generale della legge da parte governativa.
Non facciamo che sottolineare la tenacia con cui l'Assessore e la Giunta si sono opposti alle nostre motivate richieste. Ci auguriamo che l'insieme dei servizi sociali, così conformati, dia i risultati che è lecito attendersi. Certamente non ci sentiamo responsabili delle confusioni e delle disfunzioni che questo sistema comporterà.
Il nostro è un voto negativo.



PRESIDENTE

Pongo in votazione l'art. 22 nel testo emendato.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 46 hanno risposto SI 28 Consiglieri hanno risposto NO 16 Consiglieri si sono astenuti 2 Consiglieri L'art. 22 è approvato.
Art. 25 (Delega di funzioni amministrative regionali) "Sono delegate ai Comuni perché le esercitino tramite le Unità Socio Sanitarie Locali, le seguenti funzioni amministrative: a) la vigilanza e il controllo sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza poste sotto la disciplina della legge 17/7/1890, n. 6972 e successive modificazioni, fatte salve le attribuzioni del Comitato regionale di controllo previsto dall'art. 130 della Costituzione, che si svolgono secondo le modalità di cui al capitolo III del titolo V della legge 10/2/1953, n. 62. Restano alla competenza della Regione le funzioni relative alla sospensione ed allo scioglimento dei Consigli di amministrazione e la nomina del Commissario straordinario b) la nomina dei membri dei Consigli di amministrazione delle suddette istituzioni,quando questa sia di competenza regionale.
c) il coordinamento delle varie forme di assistenza e beneficienza nel proprio ambito territoriale, esclusa la federazione tra le istituzioni d) la dichiarazione di decadenza dei membri dei Consigli di amministrazione delle suddette istituzioni in tutti i casi di incompatibilità previsti dalla legge e) il rilascio e la revoca dell'autorizzazione al funzionamento dei servizi residenziali per minori, adulti ed anziani di cui agli artt. 23 e 24 della presente legge f) la vigilanza sui servizi residenziali per minori, adulti ed anziani e la promozione, ove occorra, del provvedimento di chiusura, ai sensi dell'art.
2 della legge 17/7/1890, n. 6972 g) il rilascio e la revoca dell'autorizzazione al funzionamento e la vigilanza sugli asili nido privati e sui servizi di vacanza per minori nell'ambito della normativa statale e regionale relativa alla protezione della maternità e dell'infanzia.
Le funzioni di cui ai precedenti punti a), b), c), d) sono esercitate dalle Unità Socio-Sanitarie Locali nel cui territorio le istituzioni hanno la sede legale; quelle di cui ai punti e), f), g) sono esercitate dalle Unità Socio-Sanitarie Locali nel cui territorio i servizi hanno sede fisica.
Nel caso in cui la sede legale di un'istituzione e le relative strutture destinate all'erogazione dei servizi siano ubicate in ambiti territoriali diversi, le Unità Socio-Sanitarie Locali, per l'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo, dovranno istituire gli opportuni raccordi tra loro.
E' delegata altresì ai Comuni, che la esercitano tramite le Unità Socio Sanitarie Locali, la vigilanza sull'applicazione delle disposizioni legislative e regolamentari in vigore per la protezione della maternità e dell'infanzia".
Il Gruppo Democrazia cristiana presenta il seguente emendamento: sostituire la lettera a) del primo comma con la seguente: "a) la vigilanza ed il controllo sugli organi delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza nei limiti di cui alla legislazione statale vigente e che non siano attribuiti, a norma dell'art. 1, penultimo ed ultimo comma, del Decreto Presidente della Repubblica 15/1/1972, n. 9, al Comitato Regionale di Controllo previsto dall'art. 130 della Costituzione.
Restano alla competenza della Regione le funzioni relative alla sospensione ed allo scioglimento dei Consigli di amministrazione e la nomina del Commissario straordinario".
La parola al Consigliere Martinetti.



MARTINETTI Bartolomeo

Questo emendamento non ha il rilievo politico dei precedenti. Anche in questo caso mentre il Governo chiede una cosa, la Giunta ne fa un'altra cioè il Governo dice che all'art. 25, lettera a), deve precisarsi il contenuto e i limiti delle funzioni di vigilanza e di controllo sulle IPAB in quanto l'esercizio di controllo sugli atti e sugli organi di predette istituzioni è attuato dal Comitato Regionale di Controllo.
La Giunta propone invece di specificare le modalità con cui il CORECO svolge la sua funzione e non precisa i limiti del controllo delegato all'USL sull'IPAB.
E' esattamente il contrario. Il rilievo del Governo è impreciso sul piano della forma giuridica; ciò non toglie che andando incontro ai rilievi del Governo, dobbiamo precisare il contenuto e i limiti delle funzioni di vigilanza e di controllo sulle IPAB.
Il nostro emendamento dice sostanzialmente ciò che è proposto dalla Giunta, ma informa che meglio risponde alla richiesta del Governo.



CERNETTI Elettra, Assessore all'assistenza

La Giunta accoglie l'emendamento proposto dalla Democrazia cristiana



PRESIDENTE

Pongo in votazione tale emendamento. Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
E' approvato all'unanimità.
Pongo in votazione l'art. 25 nel testo emendato.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 45 hanno risposto SI 30 Consiglieri si sono astenuti 15 Consiglieri L'art. 25 è approvato.
Art. 32 (Modalità di finanziamento) "Il finanziamento dei servizi socio-assistenziali svolti dall'Unità Socio Sanitaria Locale è assicurato: a) dai Comuni compresi nell'ambito territoriale dell'Unità Socio-Sanitaria Locale; dalla Regione, mediante la ripartizione del fondo regionale per la gestione dei servizi socio-assistenziali di cui al successivo art. 34 e dei fondi previsti da leggi specifiche c) dalla Regione, mediante il riparto della quota-parte del fondo sanitario regionale, il cui uso sia eventualmente consentito da normative nazionali per attività sociali a rilievo sanitario d) dalle Province, nei termini definiti nelle convenzioni di cui al precedente art. 13".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 47 hanno risposto SI 5 Consiglieri si sono astenuti 2 Consiglieri L'art. 32 è approvato.
Passiamo alle dichiarazioni di voto. La parola al Consigliere Vetrino.



VETRINO Bianca

Il Partito repubblicano pur non facendo parte di questa maggioranza voterà a favore di questa legge. Non è una legge perfetta e probabilmente avrà delle grosse difficoltà applicative perché avrà bisogno di molta convinzione e di molta collaborazione nella realtà locale.
Crediamo tuttavia che abbia caratteristiche che la qualificano come una legge laica, progressista e riformista. Siccome nel filone laico progressista e riformista il Partito repubblicano c'è dal 1800, credo che oggi possiamo votarla favorevolmente.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Marchini.



MARCHINI Sergio

Secondo noi non è sufficiente riconoscere a questa legge una caratterizzazione laica e progressista perché si superano le riserve che ci avevano portato al voto di astensione.
In primo luogo vorrei richiamare il collega Beltrami a non utilizzare argomenti a doppio taglio, ossia pensare che nel momento in cui non ci sono più steccati da una parte, automaticamente si pongono steccati dall'altra parte.
L'avversario del laicismo è il totalitarismo, non esiste più una realtà diversa.
Il Gruppo liberale non può esprimere voto favorevole per le stesse ragioni per cui abbiamo espresso un giudizio critico di astensione comunque favorevole per il lavoro della Giunta e dell'Assessore in fase di prima lettura.
Questo perché? Abbiamo dato un giudizio positivo alla funzione stimolatrice e propositiva della Giunta e dell'Assessore, ma siamo perplessi per il comportamento dello Stato. Se è vero che la legislazione nello Stato delle autonomie è la sintesi e l'integrazione di volontà democratiche che si articolano ai diversi livelli, ad un certo punto deve emergere una certezza di diritto ed una linea di comportamento e di decisione che valga per la collettività nazionale.
Il Governo non affronta a livello parlamentare il dibattito sulla riforma dell'assistenza - emergerebbero veramente questioni cruciali di tipo culturale e ideologico - e lascia che la realtà del Paese maturi e si trasformi attraverso legislazioni di carattere regionale, correndo il rischio di comportamenti qualche volta radicali, qualche volta non articolati, qualche volta addirittura antigiuridici, qualche volta, dal punto di vista funzionale, criticabili, perché mentre ci si incomincia a preoccupare della realtà che si é creata nelle USL. si caricano a tali strutture altre funzioni ed altri personaggi.
Abbiamo qualche perplessità nel leggere le riserve del Governo e siamo sconcertati dal fatto che lo Stato non ha ritenuto di ricondurre ad unitarietà il problema dell'assistenza nel Paese.
Abbiamo apprezzato questa legge, ma ci lascia perplessi dal momento che si affiderà la garanzia dei diritti fondamentali del cittadino non al rispetto delle regole generali che valgono per tutti, ma alla capacità gestionale dell'Assessorato o delle USL; questo è poco rispetto alla scelta radicale di fondo che la Giunta e l'Assessore hanno fatto.
Non è più un fatto di stimolo e di provocazione rispetto allo Stato, ma è il fatto decisionale.
Fatti decisionali come quelli delle uniche due strutture accettate per il ricovero degli anziani non possono non lasciarci perplessi (anche se abbiamo votato gli emendamenti della Democrazia cristiana).
Questa legge lascia alla collettività piemontese molti problemi. Ci auguriamo che la Giunta possa risolverli nel migliore dei modi.
La nostra forza di opposizione non si pone in condizione di assenso, ma in posizione attenta, vigile e critica.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Brizio.



BRIZIO Gian Paolo

Dal dibattito e dagli interventi dei colleghi del Gruppo, è emersa chiara la nostra posizione contraria rispetto a questa legge.
In sede di dichiarazione di voto rileviamo tre aspetti: riteniamo che non ci si è adeguati neppure alle limitate osservazioni del Governo, non si è tenuto conto dell'iter legislativo al Senato che in certa misura contraddice questa legge; non si è voluto tener conto di una realtà molto complessa.
Questa legge avrà, nella realtà piemontese, che è articolata, un impatto negativo che ricadrà anche sull'Ente regionale.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Reburdo.



REBURDO Giuseppe

A nome del Gruppo comunista ribadiamo il voto positivo a queste modifiche.
Le osservazioni al Governo non sono sostanziali, anzi rafforzano l'impostazione del disegno di legge.
Certamente con questa legge non saranno risolti tutti i problemi; si apre una fase alquanto delicata di attuazione.
Dovremo procedere con la gradualità necessaria al fine di acquisire quegli elementi e quelle esperienze esistenti all'interno della comunità piemontese.
In questo disegno di legge sono contenuti alcuni importanti stimoli per esempio, all'art. 3, punto d), si afferma che la Regione e gli Enti locali promuovono iniziative opportune e stimolano il formarsi di iniziative sperimentali anche di carattere autogestito.
Questo può essere un terreno di ulteriore confronto, facendo tesoro delle esperienze esistenti.
L'art. 23 si riferisce alla deliberazione del Consiglio regionale che determina i criteri per le autorizzazioni per le istituzioni residenziali.
Questa delibera costituirà un terreno di confronto e di convergenza.
Nei criteri che delineremo, terremo presenti le situazioni reali.
Questa legge è una scommessa importante nella realtà piemontese anche di fronte alle limitazioni di bilancio.



PRESIDENTE

Non essendovi altri interventi, pongo in votazione l'intero testo di legge.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 45 hanno risposto SI 27 Consiglieri hanno risposto NO 16 Consiglieri si sono astenuti 2 Consiglieri L'intero testo di legge è approvato.
Comunico, infine, che il Consiglio è convocato per i giorni 26 e 27 luglio p.v.
La seduta è tolta.



(La seduta ha termine alle ore 19)



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