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Dettaglio seduta n.145 del 08/07/82 - Legislatura n. III - Sedute dal 9 giugno 1980 al 11 maggio 1985

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Argomento:


PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BENZI


Argomento:

Approvazione verbali precedenti sedute


PRESIDENTE

La seduta è aperta.
In merito al punto primo all'ordine del giorno: "Approvazione verbali precedenti sedute", non essendovi osservazioni, il processo verbale dell'adunanza consiliare del 23 giugno 1982 si intende approvato.


Argomento: Diritto allo studio - Assistenza scolastica

Interrogazione dei Consiglieri Bergoglio e Villa inerente il contributo concesso con delibera della Giunta regionale n. 38/14155 e interrogazione dei Consiglieri Bergoglio e Villa inerente il contributo concesso con delibera della Giunta regionale n. 70/13788


PRESIDENTE

In merito al punto secondo all'ordine del giorno: "Interrogazioni ed interpellanze", esaminiamo congiuntamente l'interrogazione dei Consiglieri Bergoglio e Villa inerente il contributo concesso con delibera della Giunta regionale n. 38/14155 e l'interrogazione dei Consiglieri Bergoglio e Villa inerente il contributo concesso con delibera della Giunta regionale n.
70/13788.
Risponde ad entrambe l'Assessore Ferrero.



FERRERO Giovanni, Assessore all'istruzione

Con delibera della Giunta regionale n. 70/13788 del 22/2/1982 è stato erogato un contributo finanziario alla Società Eritros Velacoop di L.
15.000.000 per l'anno 1982 per l'organizzazione di un corso di qualificazione per dipendenti in cassa integrazione della Fiat nel settore della cantieristica da diporto.
Sulla base del progetto presentato dalla succitata Società, l'attività per la quale vengono qualificati i soggetti interessati è la costruzione di imbarcazioni e materiali nautici, nonché la costruzione di infrastrutture nautiche ed ogni altra attività collegata al settore con particolare riguardo alla costruzione e manutenzione e condotta di imbarcazioni a vela da diporto.
Si precisa, inoltre, che per quanto attiene il finanziamento, la determinazione degli oneri è stata effettuata sulla base di un'analisi dei costi di formazione sopportati dalla Società e relativi a materiali di consumo, attrezzature, docenti.
Con riferimento all'interrogazione presentata il 28/5/1982 dai Consiglieri Bergoglio e Villa, relativamente alla deliberazione della Giunta regionale n. 38/14155 del 9/3/1982 si comunica quanto segue.
Come emerge dalla premessa della deliberazione la manifestazione è consistita nella presentazione a Torino dello spettacolo "Lettura Dantis" diretto ed interpretato da Carmelo Bene, spettacolo presentato precedentemente solo a Bologna nell'estate del 1981.
La realizzazione a Torino dello spettacolo è stata proposta da un gruppo di studenti universitari che hanno altresì proposto che il prezzo dell'ingresso per studenti fosse di L. 3.000, anziché di L. 10.000 - 8.000 6.000, prezzi dei biglietti ordinari.
La recita si è svolta il 5 marzo 1982 ed ha ottenuto un notevole successo (3.000 presenze di cui 400 studenti).
Aggiungo che non è mai agevole per il mondo del teatro riferire il finanziamento regionale alle singole iniziative. La valutazione dell'entità del finanziamento a fronte delle diverse iniziative è già stata oggetto di ampie discussioni in sede di Commissione.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Bergoglio.



BERGOGLIO Emilia

L'Assessore Ferrero ha colto lo spirito delle nostre interrogazioni.
Non intendiamo tanto discutere il merito delle singole iniziative, che peraltro sono di portata esigua, ma intendiamo affrontare il tema dei contributi a queste iniziative che spesso, come ha già anticipato l'Assessore, hanno scarsa possibilità di controllo in quanto vi confluiscono enti diversi con forme diverse. Si dovrà discutere una volta per tutte su che cosa si intende per "promozione culturale" specialmente nell'attività teatrale.
Non dico che non si debbano incentivare queste esperienze, ma la mia preoccupazione è che non tutte le esperienze, seppure valide, vengono incentivate. Per esempio, un'iniziativa analoga messa in atto dalla Cooperativa Pier Giorgio Frossati al Teatro San Giuseppe con la presentazione di un testo di Testori "Factum est" non ha ricevuto alcun incentivo da parte di enti pubblici.
Perciò ritengo che dovremmo darci un metodo di lavoro tale che consenta di dare un contributo a tutte le iniziative valide. Temiamo che i contributi che con una certa regolarità vediamo pubblicati sul Bollettino Ufficiale non vengano dati secondo un'impostazione generale complessiva, ma vengono dati a seconda che la richiesta sia stata fatta in modo più o meno corretto.
Entrando nel merito della deliberazione relativa al corso di formazione non sono in grado di dire se era opportuno istituire un corso di quel genere. Probabilmente qualsiasi iniziativa che riesca a qualificare e a creare alternative di lavoro per persone che sono in difficoltà occupazionali può essere interessante, specialmente quando il costo per l'ente pubblico è limitato.
Vorremmo però suggerire che anche queste iniziative abbiano una minima programmazione, proprio perché non vengano distribuiti i contributi a pioggia senza un riscontro in sbocchi professionali.



PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE PICCO


Argomento: Formazione professionale

Interrogazione dei Consiglieri Bergoglio e Villa inerente il contributo concesso con delibere della Giunta regionale n. 10/12244, n. 11/12245 e n. 19/12253


PRESIDENTE

Passiamo all'interrogazione presentata dai Consiglieri Bergoglio e Villa inerente il contributo concesso con delibere della Giunta regionale n. 10/12244, n. 11/12245 e n. 19/12253.
Risponde l'Assessore Ferrero.



FERRERO Giovanni, Assessore all'istruzione

I contributi sono stati assegnati rispettivamente con le deliberazioni n. 10/12244 del 4/12/1981, n. 11/12245 del 4/12/1981 e n. 19/12253 del 4/12/1981 all'E.N.A.I.P., ente per il quale sia la legge nazionale del 21/12/1978, n. 845, sia la legge regionale del 25/2/1980, n. 8, prevede la possibilità di erogazione di finanziamenti, da parte dell'Amministrazione regionale, in quanto svolge attività di formazione professionale senza scopo di lucro e di rilevante interesse pubblico.
L'ente destinatario dei contributi svolge le attività di formazione professionale nel rispetto della normativa vigente e al controllo da parte della Regione.
La vigilanza e il controllo attengono sia alla didattica, sia alla gestione amministrativa. E' previsto, al termine dell'attività finanziata la presentazione, da parte dell'ente, di regolare rendiconto sull'impiego delle somme erogate. In particolare, il finanziamento erogato con delibera n. 19/12253 è relativo alla realizzazione - da parte dell'E.N.A.I.P. C.F.P.
di un corso di aggiornamento per insegnanti di inglese della formazione professionale.
Tale corso si avvale di due momenti: uno di aggiornamento linguistico ed uno di metodologia.
Con il primo si intende fornire non soltanto degli strumenti di mantenimento e miglioramento dei livelli cognitivi della lingua inglese attraverso la conversazione guidata, la comprensione auditiva, il lavoro di laboratorio e i materiali originali, ma anche la possibilità di partecipare attivamente alla didattica degli insegnanti di lingua madre e di sottoporla ad analisi critica rispetto alle diverse esperienze ed esigenze.
Con il secondo si intende fornire una maggiore competenza metodologica attraverso l'analisi dei testi e dei sussidi didattici previsti nel quadro delle tendenze attuali della glottodidattica.
Il contributo, erogato con la deliberazione n. 11/12245, è relativo al finanziamento di un progetto - presentato dall'E.N.A.I.P. - C.F.P.
relativo all'acquisizione di sussidi didattici di tipo multimediale da utilizzarsi nell'ambito dei corsi di formazione professionale che l'ente succitato svolge.
In particolare, sussidi didattici acquistati dall'ente riguardano materiali originali in lingua inglese (testi, opuscoli, cassette audio diapositive, films) non in commercio in Italia e relativi ad aspetti sia quotidiani della vita inglese (trasporti, mercato, sicurezza, sanità banche, marketing), sia di carattere più ampio (mercato comune, problema demografico, sistema monetario, interregionale, aree di sviluppo industriale), sia ancora basati sull'applicazione di specifiche metodologie dell'insegnamento dell'inglese come seconda lingua.
Alla deliberazione n. 10/12244 relativa al contributo per un corso di formazione professionale per programma TES 501 è allegato il programma dettagliato del corso stesso.
L'attività di formazione professionale si articola su momenti differenziati. Ci sono corsi che rientrano all'interno del piano annuale quelli per i quali è necessaria l'iscrizione degli allievi alla fine dell'anno precedente. Questi corsi hanno delle tipologie, delle date e delle metodologie relativamente uniformi e comunque predeterminabili in inizio di anno scolastico.
Altre attività formative, soprattutto quelle che attengono a lavoratori già occupati in cassa integrazione, nascono laddove si manifesta o sulla base degli accordi sindacali una concreta e possibile disponibilità o di accesso al fondo sociale o di accesso ad altre risorse per intervenire sul mercato del lavoro.
Le scadenze di queste attività non sono predeterminabili. Risulta evidente che per questo secondo tipo di corsi le determinazioni seguono una complessa istruttoria di uffici, dall'Assessorato al lavoro a quello alla formazione professionale, ma difficilmente possono essere noti e illustrabili in tutti i loro aspetti all'interno della deliberazione.
Vi sono corsi di aggiornamento degli insegnanti o corsi all'interno della stessa attività di formazione i quali possono determinarsi nel momento in cui vi è disponibilità e possibilità di allievi, che in questo caso sono dipendenti della formazione professionale e la cui disponibilità è connessa alla possibilità di mantenere i corsi liberando per un certo periodo le figure di docenti dalla loro normale attività.
L'impegno della Giunta è di estendere i corsi che rientrano nel piano annuale e di sottoporli alla discussione preventiva nei casi in cui la riqualificazione dei lavoratori viene comunicata per tempo ed è possibile proporre una struttura organizzativa uguale a quella della formazione professionale, per esempio, la Fiat di Cameri, seguendo l'indirizzo di appoggiare all'interno dei corsi ordinari nelle strutture di formazione ordinaria anche una parte di detti corsi, laddove non si richiedono attrezzature o impianti di cui soltanto la struttura produttiva pu disporre.
Vi è la tendenza a introdurre all'interno dei piani dei corsi e all'interno della metodologia generale anche quei corsi di riconversione che, per la loro entità e per la data con cui ci vengono comunicati permettono di essere assimilati ai corsi ordinari almeno in parte.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Bergoglio.



BERGOGLIO Emilia

Non vorremmo che i singoli corsi e le singole iniziative - ne abbiamo emblematicamente presentate tre, però casualmente tutte di un ente che gode di una certa attenzione almeno in questa fase - siano occasione per una serie di finanziamenti "fuori sacco" che alla fine costituiscono un pacchetto piuttosto consistente di finanziamenti.
Questa interrogazione è l'occasione per avanzare la richiesta specifica di un elenco dettagliato dei finanziamenti. Risulta che altri enti, gli Istituti Giulio Pastore e Mario Enrico, svolgono abitualmente corsi di formazione e di aggiornamento. Sarebbe opportuno, come del resto si fa nella scuola pubblica, chiedere ai vari enti che fanno formazione professionale quali sono le attività ordinarie e straordinarie di aggiornamento sia degli insegnanti che degli eventuali corsi aggiuntivi in modo che in sede preventiva si possa fare un esame delle iniziative che si ritengono utili ed opportune ai fini del finanziamento attraverso un piano sia pure con qualche possibile integrazione per quelle iniziative di carattere straordinario e non prevedibile a cui l'Assessore faceva riferimento.
Questo lo chiediamo anche per evitare che ci siano corsi paralleli da parte di altri enti e per dare la possibilità di integrare le iniziative e di accorpare iniziative analoghe.
Mi auguro che l'Assessore accolga questa proposta. Il dettaglio tecnico potremo approfondirlo in altra sede.


Argomento: Unita' locali dei servizi sociali ed assistenziali e dei servizi sanitari

Interrogazione dei Consiglieri Bastianini, Marchini e Turbiglio inerente l'U.S.L. di Lombardore


PRESIDENTE

L'Assessore Bajardi risponde all'interrogazione presentata dai Consiglieri Bastianini, Marchini e Turbiglio inerente l'U.S.L. di Lombardore.



BAJARDI Sante, Assessore alla sanità

Come è noto, il Comune di Lombardore è compreso nell'ambito territoriale dell'U.S.L. n. 28 (Settimo), ma ha manifestato, a suo tempo la volontà di trasferimento all'U.S.L. n. 38 (Cuorgné) per comodità di accesso e di utilizzo dei servizi della medesima, per l'eventuale modifica degli ambiti territoriali, l'Assessorato aveva suggerito la stipula di una convenzione tra le U.S.L. predette per consentire alla popolazione di Lombardore l'utilizzo dei servizi sanitari dell'U.S.L. n. 38.
Tale orientamento è stato espresso dall'Assessorato nel corso di incontri avvenuti tra maggio e giugno dello scorso anno con le parti interessate. L'U.S.L. n. 28 aveva provveduto, a seguito di tali incontri, a redarre una bozza di convenzione che, però, non veniva sottoscritta dall'U.S.L. n. 38 nonostante l'impegno assunto.
Questa situazione, unitamente alla precarietà di presunti accordi verbali tra le parti, ha determinato una carenza di assistenza relativamente alla Guardia Medica notturna in Lombardore.
Per tale omissione i Presidenti delle U.S.L. n. 28 e n. 38 sono stati sottoposti a procedimento giudiziario in seguito al quale è stato condannato quest'ultimo, che ha ricorso in appello. Il Presidente dell'U.S.L. n. 38, su sollecito dell'Assessorato, in data 8 marzo u.s.
nelle more di un'eventuale convenzione, ha disposto l'effettuazione di tutti i servizi per i cittadini di Lombardore secondo le modalità organizzative dell'U.S.L. n. 28.
L'Assessorato, conseguentemente, ha nuovamente assunto l'iniziativa affinché venisse sottoscritta la convenzione suddetta, convocando le parti per favorire un'intesa tempestiva e sicura, al fine di garantire ai cittadini di Lombardore l'accesso ai servizi dell'U.S.L. n. 38.
Tale convenzione, che prevede l'erogazione dei servizi sanitari e socio assistenziali alla popolazione di Lombardore da parte dell'U.S.L. n. 38 a far data dal 1 luglio p.v., è stata approvata in data 4 giugno u.s, dalle assemblee di entrambe le U.S.L. che hanno dato mandato ai rispettivi Presidenti di sottoscriverla.
La vicenda, seppure con una certa lentezza, si è definitivamente risolta.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Marchini.



MARCHINI Sergio

Come al solito la risposta dell'Assessore è puntuale ed esauriente e introduce argomenti di riflessione sulla necessità di trovare gli strumenti politici ed istituzionali perché situazioni di questo genere non abbiano a ripetersi.
In effetti, attiene al Magistrato provvedere sulle conseguenze delle situazioni, ma attiene al politico porre in essere i meccanismi perch queste non avvengano. Siamo di fronte all'incapacità dell'Unità Sanitaria Locale a governare la realtà e a rispondere alle aspettative della popolazione.
La nostra interrogazione ha il merito di portare in aula un tema che sia pure ridotto nella sua espressione territoriale, è di grande rilevanza politica ed istituzionale soprattutto nel momento in cui si introducono meccanismi di controllo, di programmazione e di delega in materia sanitaria.



PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BENZI


Argomento: Agricoltura: argomenti non sopra specificati

Interrogazione dei Consiglieri Bastianini, Marchini e Turbiglio inerente i contributi previsti dalla legge regionale 63/78 per la bieticoltura


PRESIDENTE

Passiamo all'interrogazione presentata dai Consiglieri Bastianini Marchini e Turbiglio inerente i contributi previsti dalla Legge regionale 63/78 per la bieticoltura.
Risponde l'Assessore Ferraris.



FERRARIS Bruno, Assessore all'agricoltura e foreste

A questa interrogazione potrei dare tante risposte.
La Giunta ha finanziato lo scorso anno un programma di lotta guidata che ha avuto successo, ma che non ha ritenuto di rifinanziare perché il bieticoltore cammini con i suoi mezzi.
A questa prima motivazione si aggiunge la necessità di ridurre le spese correnti e le spese assistenziali.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Turbiglio.



TURBIGLIO Antonio

Ringrazio l'Assessore per la risposta che però non considero soddisfacente.
La difesa della bieticoltura è molto importante e interessa anche le Regioni confinanti, per cui se la Regione Piemonte esce dal complesso degli aiuti che vengono effettuati mette i coltivatori piemontesi in condizioni di difficoltà.
La Regione Lombardia ha elargito somme fino a 50.000 lire per ettaro di coltura, mentre la Regione Piemonte che precedentemente elargiva cifre molto più basse in seguito ha sospeso completamente gli aiuti.
L'Assessore parla di lotta guidata che potrebbe essere accettabile se desse dei risultati soddisfacenti. Sarebbe opportuno proseguire con questo tipo di intervento usufruendo di cifre riferibili nelle pieghe del bilancio regionale in modo da consentire agli agricoltori piemontesi di essere alla pari dei loro confinanti.
Mi auguro che l'Assessore possa trovare il modo di risolvere questo problema per favorire lo sviluppo della barbabietola nella zona piemontese.


Argomento: Problemi del lavoro e della occupazione

Interrogazione dei Consiglieri Alasia e Ferrari ed interrogazione del Consigliere Montefalchesi inerenti la Fiat Iveco


PRESIDENTE

L'Assessore Sanlorenzo risponde congiuntamente all'interrogazione dei Consiglieri Alasia e Ferrari e all'interrogazione del Consigliere Montefalchesi inerenti la Fiat-Iveco.



FERRARIS Bruno, Assessore al lavoro

In riferimento all'erogazione inerente la "reale consistenza delle notizie giornalistiche riferite alla situazione occupazionale e produttiva della Fiat-Iveco" è possibile in questo momento rispondere quanto segue.
La Giunta, con l'intervento dell'Assessorato al lavoro e industria, ha provveduto immediatamente alla consultazione delle parti al fine di acquisire tutti gli elementi di giudizio e valutazioni possibili.
Da essa è emerso che, per la produzione Iveco, sia veicolo industriale sia autobus si è registrato nell'anno 1981 e primo semestre 1982 un sensibile calo delle vendite. Questo calo ha toccato complessivamente il 20 25% ed è previsto perduri per tutto il 1983.
In particolare, in Italia è stato registrato un calo in misura maggiore del veicolo leggero che non del pesante. Dato che si è ripetuto anche per l'Europa. Per il Medio Oriente si è registrato invece un sostanziale assestamento.
Questi fatti, che hanno una loro diretta dipendenza dall'andamento generale del mercato mondiale del settore, si sono ripercossi immediatamente sull'assetto produttivo Iveco, la quale già adottava per alcuni reparti provvedimenti di cassa integrazione guadagni ordinaria.
Questa situazione è già stata oggetto, come è noto, del confronto tra le parti in sede sindacale ed è emerso per ora un atteggiamento intenzionato all'adozione di soluzioni adeguate e contrattate.
Pare non sia emersa la volontà di voler procedere a vie traumatiche oppure unilaterali da parte dell'azienda, né di voler intraprendere avventurose strade quali quelle a suo tempo percorse nel caso della crisi del settore auto.
In questo quadro i provvedimenti di cassa integrazione guadagni ordinaria saranno trasformati in cassa integrazione guadagni speciale per quote di lavoratori necessarie alla situazione di mercato ed alle esigenze produttive, con l'intento già dichiarato di operare con il massimo sforzo per la ripresa.
Auspichiamo comunque che questa nuova situazione di crisi venga gestita in un clima di riunione con i dirigenti Fiat.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Alasia.



ALASIA Giovanni

Mi dichiaro soddisfatto della risposta e ringrazio l'Assessore per la tempestività con la quale ha risposto.
Purtroppo stiamo assistendo ad un totale disimpegno da parte del Governo. A che punto è il famoso impegno del Ministro Marcora sulla questione Ceat, ribadito a novembre e poi a marzo ed ancora a maggio? Il 20 luglio prossimo si riunirà l'assemblea dei creditori e non vorrei che fosse in corso una procedura fallimentare.
Tornando alla questione dell'Iveco devo dire che dell'esito delle riunioni di questi giorni non avevo notizia nel momento in cui ho steso l'interrogazione.
E' vero che la questione dei bus non è rilevante nella produzione Iveco e che la Regione Piemonte ha fatto il suo dovere con il piano autobus, ma è anche vero che vi sono altre Regioni e mi consta che domani si terrà una riunione tra tutti gli Assessori delle Regioni italiane. Sono aperti problemi tecnico-produttivi e di commercializzazione che dobbiamo discutere con la Fiat, sia in qualità di committenti, sia in qualità di forza politica.
La questione di maggior rilevanza è la caduta delle esportazioni dei veicoli pesanti (l'Iveco vendeva il 33% della sua produzione in Paesi extraeuropei).
Nella riunione presso l'AMMA si è deciso di attuare la cassa integrazione guadagni straordinaria. Mi riservo di presentare un ordine del giorno concordato con i colleghi per fissare alcuni punti operativi in ordine a riunioni differenziate che la Regione dovrebbe avere con Fiat Governo e organizzazioni sindacali.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Montefalchesi.



MONTEFALCHESI Corrado

Mi dichiaro soddisfatto della risposta.
Dobbiamo cercare di evitare che la questione Iveco si risolva in operazioni di ridimensionamento come è avvenuto nel settore auto in cui si è cercato di salvaguardare i profitti e si sono scaricate sulla collettività le eccedenze di manodopera.
Dobbiamo sollecitare l'attivazione immediata dei fondi della legge 151 e verificare con l'azienda la qualità del prodotto perché è strano che un'azienda importante come l'Iveco perda quote di mercato. E' anche opportuno verificare con i soggetti interessati, azienda e Governo, la situazione del commercio estero. E' vero che si sono perdute alcune commesse dell'Iveco a favore della Renault e della Volvo? E per quali motivi? Qual è la strategia commerciale che il Governo adotta relativamente all'interscambio con i Paesi esteri e, in particolare, con i Paesi arabi? Se è vero che l'Algeria in cambio della fornitura di gas chiede forniture di tecnologie, il nostro Governo adotta questa linea? Questi aspetti vanno chiariti al più presto con il Governo perché sono problemi politici che hanno riflessi gravi sull'economia e sulla Fiat in particolare.



PRESIDENTE

La discussione delle interrogazioni ed interpellanze è così terminata.


Argomento:

Comunicazioni del Presidente del Consiglio regionale


PRESIDENTE


Argomento:

Comunicazioni del Presidente del Consiglio regionale

Argomento:

a) Congedi


PRESIDENTE

In merito à punto terzo all'ordine del giorno: " Comunicazioni del Presidente del Consiglio regionale", comunico che hanno chiesto congedo i Consiglieri Bastianini, Carazzoni, Mignone, Moretti e Testa.


Argomento:

b) Presentazione progetti di legge


PRESIDENTE

Sono stati presentati i seguenti progetti di legge: N. 229: "Provvidenze per la promozione e diffusione nelle scuole della lettura e dell'utilizzo didattico dei giornali", presentato dalla Giunta regionale in data 23 giugno 1982 N. 230: "Iniziative regionali nell'ambito dell'attività della Comunità delle Alpi occidentali", presentato dalla Giunta regionale in data 23 giugno 1982 N. 231: "Modificazioni alla legge 20/6/1979, n. 30, 'Tutela del patrimonio linguistico e culturale del Piemonte' ", presentato dalla Giunta regionale in data 6 luglio 1982 N. 232: "Integrazione della legge regionale 2/6/1982, n. 12" presentato dalla Giunta regionale in data 6 luglio 1982.


Argomento:

c) Apposizione visto Commissario del Governo


PRESIDENTE

Il Commissario del Governo ha apposto il visto: alla legge regionale del 3 giugno 1982: "Modificazione dell'art. 7, quinto comma, della legge regionale 12/8/1976, n. 42, concernente norme per il funzionamento dell'Organo regionale di controllo" alla legge regionale del 3 giugno 1982: "Delega alle Province delle funzioni amministrative relative al rilascio delle autorizzazioni per la circolazione su strade provinciali e comunali di trasporti con mezzi d'opera eccezionali".


Argomento:

c) Apposizione visto Commissario del Governo

Argomento:

d) Mancata apposizione visto Commissario del Governo


PRESIDENTE

Il Commissario del Governo non ha apposto il visto: alla legge regionale del 3 giugno 1982: "Approvazione dell'accordo concernente la costituzione, gestione ed organizzazione del consorzio interregionale per la formazione dei divulgatori agricoli C.I.F.D.A. in applicazione del Regolamento C.E.E. n.
270/1979".


Argomento:

e) Deliberazioni adottate dalla Giunta regionale


PRESIDENTE

Le deliberazioni adottate dalla Giunta regionale nelle sedute del 15 e 22 giugno 1982 - in attuazione dell'art. 7, primo comma, della legge regionale 6/11/1978, n. 65 - sono depositate e a disposizione presso l'Ufficio Aula.


Argomento:

Sull'ordine dei lavori


PRESIDENTE

Ha chiesto di parlare il Consigliere Viglione. Ne ha facoltà.



VIGLIONE Aldo

Nella conferenza dei Capigruppo si è deciso di inserire all'ultimo punto dell'ordine del giorno il recepimento delle osservazioni del Governo sul disegno di legge n. 54: "Indirizzi e normative per il riordino dei servizi socio-assistenziali della Regione Piemonte".



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Brizio.



BRIZIO Gian Paolo

Nella conferenza dei Capigruppo avevamo detto di essere d'accordo sull'iscrizione all'ordine del giorno del disegno di legge n. 54. Questa decisione è stata presa dopo che il nostro Gruppo aveva abbandonato l'aula per dissensi.



PRESIDENTE

L'iscrizione viene fatta all'ultimo punto dell'ordine del giorno quindi non porta turbamenti agli altri argomenti.
La parola alla signora Vetrino



VETRINO Bianca

La proposta di inserire all'ordine del giorno la legge 54 trova la volontà di tutte le forze politiche e nello stesso tempo non stravolge i lavori odierni del Consiglio.
La preoccupazione della D.C., che probabilmente intende ritornare su questa legge nella sede competente o all'interno del Gruppo, sarà sicuramente appagata in quanto oggi non ci sono i tempi per la discussione di questo disegno di legge.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Bontempi.



BONTEMPI Rinaldo

E' stata sollevata questa richiesta nella sede dei Capigruppo in assenza del Gruppo D.C.
La nostra valutazione è stata favorevole all'inserzione all'ordine del giorno di questo importante punto.
Sarebbe opportuno che l'Assessore ci desse questa mattina un'indicazione sui tempi occorrenti per la produzione degli elementi necessari per la votazione ulteriore.



PRESIDENTE

La proposta è sensata. Finita la discussione sulla legge 94 sospender per cinque minuti la seduta e con i Capigruppo definiremo la questione.


Argomento: Industria (anche piccola e media) - Problemi del lavoro e della occupazione

Comunicazioni del Vicepresidente della Giunta regionale Sanlorenzo sulla situazione gestionale della Ceat Pneumatici S.p.A. e sui positivi sviluppi della situazione Dea di Moncalieri


PRESIDENTE

Ha ora la parola il Vicepresidente della Giunta regionale Sanlorenzo per alcune comunicazioni.



SANLORENZO Dino, Vicepresidente della Giunta regionale

La Presidenza del Consiglio e la Presidenza della Giunta hanno ricevuto la lettera della Direzione della Ceat che leggo: "A tutt'oggi, nonostante ripetuti solleciti ed istanze per ottenere un incontro a livello del Ministro dell'Industria, sede istituzionale dove la Società vuole e deve confrontarsi con il Ministero e con le organizzazioni sindacali per la verifica del piano, non ha ricevuto udienza alcuna.
La Società ritiene che un impegno esplicito del Ministro dell'Industria sia stato assunto con le organizzazioni sindacali, sin dal mese di aprile per effettuare un incontro a Roma con l'azienda e con le organizzazioni sindacali.
La situazione gestionale della Ceat Pneumatici S.p.A. in Amministrazione Controllata procede con difficoltà e potrebbero anche verificarsi eventi non gestibili né controllabili dalla Società quali, ad esempio, l'andamento del mercato ricambi, previsioni negative dei livelli produttivi dell'Iveco, della Fiat Auto, Lancia, Autobianchi, Alfa Romeo e Alfasud, esportazioni in declino, che comporterebbero pregiudizio alla continuità dell'attuale situazione gestionale e conseguenti possibili gravi riflessi sui livelli occupazionali.
Si ricorda che la Ceat Pneumatici fa parte del Gruppo Ceat: I possibili riflessi negativi potrebbero coinvolgere oltre ai 3.308 lavoratori Ceat Pneumatici altri 2.500 lavoratori del Gruppo Ceat in Italia.
La Società ritiene pertanto doveroso richiedere ai destinatari della presente un urgente incontro con le forze politiche della Regione alle quali illustrare la situazione aziendale acciocché le forze politiche verificata la necessità dell'intervento del tavolo istituzionale del Ministero dell'Industria, si facciano carico di rappresentare la necessità l'inderogabilità e l'urgenza che il Ministro dell'Industria convochi al più presto le parti interessate".
L'altra notizia è positiva e riguarda la conclusione dell'accordo fra il Gruppo Stef e la Società Dea che prevede attraverso il prelievo del 70 del pacchetto azionario da parte della mano pubblica l'integrazione strategica della Società di Moncalieri nel pool Seregna - Elsat.
Questa si configura come un'operazione industriale avanzata con la quale questo pool apre un suo intervento nel settore della robotica e della fabbrica automatica. Che si tratti di un'operazione industriale e non di un salvataggio è confermato dalle stesse dichiarazioni rese dal Ministro De Michelis che ha fatto proprie le considerazioni in questa sede più volte espresse dalla Giunta regionale e dai Gruppi oltreché dalle caratteristiche oggettive dell'operazione.
Gli accordi raggiunti prevedono infatti: la ricapitalizzazione dell'azienda in termini tali da garantirne non solo la potenzialità produttiva ma il livello di know-how tecnologico e la potenzialità di ricerca essenziale in questo settore; il sostanziale mantenimento dei livelli occupazionali evitando ricorso a qualunque procedura forzosa di alleggerimento della manodopera. Ragionando sugli organici attuali infatti, le perdite saranno così contenute: 30/60 dipendenti su 650 circa da poter probabilmente essere raggiunte anche attraverso un parziale blocco del tourn-over; l'integrazione produttiva della Società in un pool pubblico che ha realizzato notevoli risultati produttivi e finanziari e che pu certamente essere ritenuto fra i più efficienti del Paese.
In termini operativi, le future tappe saranno: entro fine mese l'assemblea degli azionisti che ridefinirà le cariche sociali e rettificherà gli accordi gradualmente operativi nel corso dei due prossimi anni; la contrattazione con le organizzazioni sindacali dell'intero piano di ristrutturazione nel quadro delle formazioni precedentemente fatte e già registrate in un primo accordo sindacale con la Dea già raggiunto in Regione.
Nel frattempo la Dea non corre più pericoli, garantendo fin da oggi di fatto la Stef la fidejussione verso le banche.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Alasia.



ALASIA Giovanni

Ringrazio l'Assessore Sanlorenzo per l'informazione che ha voluto puntualmente darci sulla questione Ceat. Il pArtito comunista è disponibile in qualunque momento per un incontro con la Direzione Ceat.
Signori Consiglieri, consentitemi, data la gravità della situazione di dire che non di questo si tratta, perché su tutte le questioni oggi aperte (20 miliardi di credito all'ENEL. piano energetico, possibilità di attivazione commesse per cavi, progetto al quale si richiama la Ceat per concludere l'operazione GEPI al sud Pirelli, al nord con Ceat) deve esserci una risposta del Governo; non c'è tempo da perdere.
Ripeto, il 20 luglio si terrà l'assemblea dei creditori. Lascio immaginare alla vostra fantasia che cosa potrebbe capitare se dovesse aprirsi una procedura fallimentare; non discuteremmo più né dell'uno n dell'altro piano. Quindi, nel ringraziare l'Assessore, rinnovo la richiesta perché il Ministro risponda agli impegni assunti.



PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE PICCO



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Montefalchesi.



MONTEFALCHESI Corrado

Il Ministro Marcora aveva assunto degli impegni che non ha rispettato.
Come forza politica non possiamo fare altro che denunciare questo fatto ed ancora una volta chiedere un incontro urgente presso il Ministro dell'Industria per la ricerca di soluzioni nel settore dei pneumatici.
Il nostro Gruppo è disponibile ad attivare le opportune iniziative a livello nazionale e a livello parlamentare.
Una situazione di questo genere non è più sopportabile e non pu passare sotto silenzio rispetto la responsabilità del Governo.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Viglione



VIGLIONE Aldo

Che il Governo abbia tante colpe può anche darsi, ma che tutte le colpe gli siano attribuite mi pare errato.
Il Ministro La Malfa ed il Ministro Marcora avevano detto che, prima dell'incontro, volevano sapere dalla proprietà che cosa intendeva fare rispetto al problema Ceat gomme. Nè la Ceat-International, né la Ceat cavi sono prive di risorse finanziarie e di prospettive.
Vi è però una sorte di comunanza fra la proprietà che, pur avendo disponibilità finanziarie, si sottrae e tende a collocare il problema della Ceat gomme esclusivamente nel campo dell'assistenzialismo e fa coincidere alcuni suoi interessi con altre questioni che nulla hanno a che vedere con la proprietà stessa.
Se le risorse finanziarie che sono all'estero non rientrano nel nostro Paese riesce difficile comprendere come sia possibile aiutare questo settore.
Tocca al Governo sbloccare questa situazione, tocca al Governo che ha i mezzi di controllare ciò che fa la proprietà e non affidarsi soltanto all'ipotetica soluzione GEPI che, come si sa, è finanziata dal contribuente italiano mentre la proprietà se la ride all'estero con i suoi miliardi. Se questo vi va bene, andiamo pure avanti su questa strada. A noi non sta bene.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Brizio.



BRIZIO Gian Paolo

Sul problema della Ceat la nostra forza politica non ha difficoltà a sollecitare il Ministro Marcora affinché fissi la riunione che ha promesso.
Se ritardo c'é stato è perché una riunione del genere deve essere preparata ed i Consiglieri Montefalchesi ed Alasia lo sanno.
Il Ministro Marcora si è incontrato con la Giunta e non con i Gruppi consiliari che non sono stati invitati a quell'icontro. Quindi, il sollecito che facciamo al Ministro Marcora lo facciamo come forza politica che responsabilmente va alla ricerca di una soluzione.
Non è per una bieca volontà di lasciare che le cose peggiorino che il Ministro non ha ancora tenuto quella riunione, ma è perché non sono ancora stati chiariti gli sbocchi che la società potrà avere sul piano industriale, il tipo di partecipazione del capitale privato, la ricerca di eventuali partners.
Per quanto riguarda la Dea il Gruppo D.C. si è mosso a livello di ufficio economico del partito, attraverso l'onorevole Goria, e a livello politico con l'intervento del Senatore Donat Cattin al fine di chiarire la posizione della Stet. Come l'Assessore Sanlorenzo sa, l'Ansaldo aveva espresso delle grosse perplessità e delle opposizioni probabilmente motivate (ci farebbe comodo dire strumentali ma data la conduzione dell'Ansaldo non lo vogliamo fare). Si sono superate le difficoltà, quindi si prospetta una soluzione che mantiene la tecnologia della Dea nell'area piemontese e porta l'azienda nelle mani di un gruppo pubblico di sicura qualità industriale e di sicura capacità operativa. Speriamo si possano superare le difficoltà anche alla Ceat.


Argomento: Urbanistica (piani territoriali, piani di recupero, centri storici

Prosecuzione esame progetto di legge n. 204: "Modifiche per l'adeguamento della legge regionale 5/12/1977, n. 56 e successive modifiche ed integrazioni, alla legge 25/3/1982, n. 94"


PRESIDENTE

Proseguiamo ora l'esame del progetto di legge n. 204: "Modifiche per l'adeguamento della legge regionale 5/12/1977, n. 56 e successive modifiche ed integrazioni, alla legge 25/3/1982, n. 94", di cui al punto quarto all'ordine del giorno.
L'Assessore Simonelli intende introdurre la discussione. Ha la parola.



SIMONELLI Claudio, Assessore all'urbanistica

A nome della Giunta informo sulla prosecuzione della discussione del progetto di legge dopo che l'art. 1 non ha avuto l'approvazione nella scorsa seduta del Consiglio.
La Giunta ha proposto di tradurre i contenuti dell'art. 1 opportunamente emendati in alcuni punti, come emendamenti all'art. 2. La discussione ricomincia dall'art. 2 e, in sede di coordinamento, si definiranno i numeri agli articoli.
Un emendamento all'art. 37 bis riguarda una specificazione che attiene alle opere ed agli interventi pubblici che costituiscono il contenuto della deliberazione sul programma operativo. L'emendamento stabilisce che si tratta di interventi di iniziativa comunale o consortile o di società a partecipazione comunale. In altri termini, le parole "interventi pubblici" potevano anche adombrare interventi di finanziamento pubblico, ma attuati da soggetti diversi.
Il secondo emendamento si riferisce all'art. 83 e riguarda la possibilità data ai Comuni dotati di piano regolatore approvato dopo i decreti del 1968 di fare il primo o il secondo programma pluriennale di attuazione con variante facoltativa e non richiede più come era nel testo precedentemente dell'art. 1, che i Comuni con piano post-'68, non adeguato alla legge 56, dovessero, per poter fare il secondo P.P.A., adottare prima un progetto preliminare di piano regolatore conforme alla legge.
In altri termini, si è esteso a tutti i Comuni quello che era stato concesso ai Comuni con piano approvato ai sensi dell'art. 90. In questa facoltà sono compresi circa 40 Comuni di una certa consistenza. La Giunta ha ritenuto di soddisfare questa esigenza, anche se preferiva la soluzione precedente.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Martinetti.



MARTINETTI Bartolomeo

Ho chiesto la parola per alcuni richiami di carattere regolamentare e procedurale che tanto più vengono sollecitati dall'intervento dell'Assessore il quale ha rilevato nella sua osservazione iniziale come dal punto di vista procedurale questa sia una legge disgraziata.
E' una legge che aveva difficoltà a trovare la figura nuova del correlatore nella persona del Consigliere Biazzi; oggi, dopo che la Commissione con una maggioranza supportata dal voto dei liberali ha licenziato il progetto di legge assistiamo all'illustrazione non già da parte del relatore della maggioranza, ma dall'Assessore.
Le osservazioni di carattere procedurale e formale su cui si attesta il Gruppo D.C. non sono fatte per un particolare attaccamento alle forme.
Riteniamo che il puntiglioso rispetto delle forme regolamentari e di procedura sia una necessità quando si vuole far passare il famoso rispetto degli organi consiliari.
In sede di Commissione ci siamo opposti a forme disinvolte di recupero del primo articolo della legge che non è stato approvato nella passata seduta.
Dal punto di vista formale, la strada scelta pare corretta, dal punto di vista sostanziale però si confina con il grottesco. Non bisogna dimenticare, infatti, che l'art. 1 sostanziava l'intero disegno di legge n.
204.
In esso si introduceva la sostanza della riforma alla legge 56.
Sarebbe stato più corretto aderire al Regolamento che stabilisce che quando si respinge una legge questa può essere ridiscussa anche subito qualora ci sia un testo sostanzialmente modificato il che, anche dopo le modifiche che l'Assessore ha annunciato, non è il nostro caso. Non si pu negare che questo fatto denuncia il grave stato di scollamento e di confusione che esiste all'interno della maggioranza, confusione e scollamento che ormai siamo abituati a registrare in sede di Commissione e in aula di Consiglio.
Il Presidente del Gruppo socialista ha dichiarato in Commissione che non si è trattato di un incidente di percorso, ma di un segno di scollamento, che la comunità piemontese sa che esiste, che immobilizza l'attività della Giunta, di cui non si vuole dare atto.
In Commissione sono rimbalzate accuse di assenteismo, volontario o meno, Sono fatti da cui la maggioranza dovrebbe trarre determinate conseguenze, specialmente tenendo conto che questo avviene all'indomani di una verifica annunciata con entusiasmo e con ottimismo come la soluzione di tutti i mali che avevano causato l'immobilismo e la confusione precedenti.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Viglione.



VIGLIONE Aldo

Alcune osservazioni che sono state fatte dal Consigliere Martinetti non trovano riscontro nel nostro Regolamento che recita: "Il Consiglio pu rinviare alla Commissione l'esame dell'intero testo o di singoli articoli quando gli emendamenti proposti rendono necessaria ed opportuna un'ulteriore istruttoria".
L'Ufficio di Presidenza ha ritenuto di rinviare alla Commissione il disegno di legge, la Commissione l'ha riesaminato e ha proposto un testo che accoglie proposte formulate dai Gruppi democristiano, repubblicano e liberale. Non riteniamo quindi che vi sia alcuna violazione.
Quanto al resto è evidente che dialettica politica è dialettica politica, quindi non ci spaventiamo quando vengono fatte osservazioni che possono o meno essere ricondotte al vero.
La dietrologia è la ricerca di come stanno le cose e su come stanno le cose ognuno può meditare, vagliare qui e fuori di qui. In questo momento però si apre la prospettiva di una buona legge che è venuta incontro alle istanze di tutti i Gruppi politici.
Credo si debba dare atto in Commissione che in questi giorni è stata diretta in modo egregio dalla collega Vetrino in assenza del prof. Astengo c'è stato un confronto altamente democratico e produttivo.
Semmai le contraddizioni che ci sono state hanno portato al miglioramento delle leggi il che dimostra che dallo scontro delle idee nasce la verità.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Marchini.



MARCHINI Sergio

Il Gruppo liberale sul recepimento della direttiva Nicolazzi ha avuto una precisa posizione politica che non è, come potrebbe sembrare dalle dichiarazioni del collega Martinetti, di sostegno alla maggioranza o alla Giunta, ma è assunzione di responsabilità con i partici laici nel porsi come elementi propulsivi per fare decollare un provvedimento che a noi sembra indispensabile per gli amministratori locali se non si vuole o bloccare l'attività conseguente oppure prendere atto, senza governare, di una situazione di non governo e quindi di illegalità.
Quindi voto di astensione perché questa legge non ci soddisfa in pieno e rinuncia a presentare gli emendamenti che pure sarebbero stati doverosi.
Siamo poi arrivati a quello che io rifiuto che venga considerato un incidente perché quando il Regolamento regionale prevede una sostanziale diversità tra quanto è stato respinto e quanto viene riapprovato, vuole che venga riconosciuto che i fatti politici che sono i voti che bocciano una proposta trovi poi nel risultato dell'attività legislativa un segno.
Noi riteniamo che nel testo che ci viene riproposto vi sia la sconfitta della proposta originaria della maggioranza quindi, con il recepimento di alcune osservazioni che provengono dall'opposizione, c'è il segno di un cambiamento della volontà politica che ha diretto la linea alla base della legge.
In Commissione il nostro Gruppo ha dovuto assumere un atteggiamento più avanzato rispetto a quello che ha tenuto in aula votando a favore del provvedimento perché altrimenti non poteva essere licenziato. Questo non significa sostegno della Giunta e della maggioranza, ma significa rispetto dell'impegno preso con i partiti laici e soprattutto con noi stessi, di fare quanto era nella nostra possibilità e nella nostra responsabilità per far decollare questo progetto di legge.
La Giunta è chiamata sul banco degli imputati a spiegare le ragioni delle sue modifiche e il significato politico che dà alle modifiche e l'Assessore Simonelli ha riconosciuto che la proposta, al di là delle questioni tecniche, è il riconoscimento politico della minoranza e l'accettazione delle regole del gioco secondo cui la proposta bocciata deve essere a vantaggio della proposta che c'era dietro la bocciatura. Nella scorsa seduta, per un fatto politico, abbiamo sentito usare da più parti il termine "dimissioni". Noi non siamo qui a chiedere le dimissioni di nessuno, ci affidiamo però alla responsabilità dei colleghi che reggono la maggioranza. Una maggioranza ed una Giunta si reggono su un preciso disegno politico, su una precisa proposta, su una precisa solidarietà.
All'opposizione liberale sembra che tutto questo sia venuto meno.
L'iniziativa dei laici, che in materia di sanità l'anno scorso e in materia urbanistica quest'anno funge da collegamento alla diaspora della maggioranza, è un fatto anomalo al quale noi ci prestiamo per il senso dello Stato e nell'interesse della comunità, ma certamente dà il segnale di disagio e di malessere del sistema politico in generale.
Confidiamo che i colleghi che reggono la maggioranza e soprattutto gli Assessori non si trincereranno oltre il sistema germanico del nostro Statuto, che li tutela oltre misura, e sapranno trarre da questo episodio le conseguenze dovute nel rispetto reciproco.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Ariotti.



ARIOTTI Anna Maria

Poiché non ho potuto essere presente in sede di Commissione vorrei fare una precisazione a nome mio e del Consigliere Reburdo.
Siamo contrari all'emendamento accettato all'art. 83 perché non legare la possibilità del primo e del secondo P.P.A., almeno ad un progetto preliminare che indica l'inizio delle procedure per l'adeguamento alla legge 56, può disincentivare l'impegno dei Comuni (molti dei quali hanno piano regolatori sovradimensionati) alla stesura di piani regolatori secondo la normativa della legge regionale. Tuttavia, tenendo conto del complesso dell'articolo, il nostro voto sarà ugualmente positivo.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Montefalchesi.



MONTEFALCHESI Corrado

Il nostro Gruppo si dichiara contrario a questo emendamento perché teme che peggiori notevolmente l'art. 1.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Bontempi.



BONTEMPI Rinaldo

Mi pare che sul piano procedurale non ci sia nulla da dire. Riteniamo sia stato compiuto uno sforzo rilevante da parte della Giunta e dei funzionari che hanno collaborato e della Commissione se teniamo conto che altre Regioni hanno molta difficoltà ad approvare questa legge attuativa del decreto Nicolazzi.
Noi comunisti abbiamo cercato di rispettare il più possibile un assunto, che era quello della traduzione del decreto Nicolazzi in legge partendo da un'architrave di fondo, cioé l'esigenza della programmazione e della pianificazione in materia urbanistica e territoriale.
A nostro parere lo strumento di programmazione a livello comunale ha ancora diritto di cittadinanza.
La conquista culturale da parte delle amministrazioni sta nel renderlo il più snello e il più flessibile possibile portando questo ragionamento alle estreme conseguenze. Siamo convinti che la difesa della programmazione non possa essere statica ma debba passare attraverso la costituzione di mezzi e strumento il più governabili possibili, frutto di azione di governo che non invece attraverso un illuministico indirizzo ed un'illuministica ispirazione.
Abbiamo voluto ribadire in ogni momento l'importanza della funzione della programmazione a cui crediamo soprattutto in un momento di crisi emendamento che è stata portata in aula. Ci rendiamo conto che il recupero degli strumenti post-'68 senza l'aggancio alla relazione del piano preliminare comporta dei grossi rischi e i rischi vengono da quei Comuni che alla pianificazione territoriale e all'adeguamento alle leggi non si sono voluti o non si sono potuti adeguare.
Il Gruppo comunista ha presentato un emendamento con il quale attraverso una variante introduce la possibilità di verificare i P.P.A. dei Comuni post-'68. Tuttavia, il Gruppo ha delle perplessità perché si rende conto che ci può essere un uso improprio della norma urbanistica e che la funzione di controllo della Regione non può e non deve più essere quella che si verifica attraverso i sistemi di approvazione e strumenti come il CUR.
E' invece da suggerire un procedimento nella decisione territoriale con ampi ambiti di autonomie e con forti riserve di competenza nelle decisioni rilevanti alle assemblee elettive in quanto tali e non agli strumenti parapolitici come il CUR.
Ho qualche dubbio persino sugli esecutivi. Ci deve cioé essere nella funzione dell'esecutivo una funzione di chiusura sulle grandi decisioni che possono prendere decisioni consapevolmente in maniera trasparente, secondo i tempi e le urgenze che sono rese necessarie.
Forse la materia urbanistica è vista alla vecchia maniera, solo certi organismi, come quelli parapolitici, danno la tranquillità che le cose siano fatte in modo giusto.
Credo che oggi si debba attuare un procedimento diverso. Per questo con modestia e con perplessità, aderiamo all'emendamento sapendo che le maggioranze pagano gli incidenti quando rendono impossibile l'approvazione di un provvedimento.
Temiamo che queste cose facciano uscire dal merito del dibattito, che è di una ricchezza enorme. Solo stando al merito delle questioni possiamo determinare orientamenti politici, rapporti con cittadini e con gruppi organizzati.
Certo, le confusioni che ci sono state su questa vicenda non hanno giovato. E' stata richiamata l'iniziativa dei laici e noi ci rendiamo conto che dietro questa ipotesi di area laica c'è uno spessore maggiore di quanto risulti dal suo semplice sbandieramento. Ne abbiamo rispetto non collocandoci però in posizione subalterna invitandola a non essere un momento di deterioramento della sua ragione di essere quando si manifesta e combattendo le confusioni che questo concetto, quando viene tradotto in comportamenti concreti a ridosso di problemi e di leggi, viene a generare.
Venendo alla Commissione ricordo come abbiamo più volte denunciata l'assurdità del Regolamento che ci siamo proposti di modificare.
E' un'assurdità perché, per esempio, i comportamenti in assemblea non vengono per analogia ripetuti in Commissione. Voglio fare un altro ragionamento su queste iniziative pericolose in quanto generano confusione per cui non si capisce se l'iniziativa sia nata perché si è difensori di una grande impostazione culturale, come è quella della legge 56, o se sia nata da pressioni di questa aggregazione politico-culturale che diventa però paraformazione ufficiosa dentro le istituzioni, tanto che le posizioni diventano contrarie all'impostazione politico-culturale della legge 56.
Quali elementi di chiarezza e di Governo escono da queste cose? Nessuno.
Allora abbiamo una traiettoria trasparente e chiara senza rigidità.
Cerchiamo di incardinare la legge nell'ordinamento, nel rispetto della programmazione con il massimo sforzo di revisione critica sul modo in cui è stata intesa la pianificazione della programmazione urbanistica. Tutte queste cose si possono fare se si riconosce che nelle istituzioni democratiche occidentali i ruoli sono determinati dal modo con cui si aggregano e si formano le maggioranze e non da altre iniziative le quali troveranno la nostra ostilità. L'hanno trovata in passato e la troveranno ancora in futuro perché questo non giova né a quella certezza né a quella governabilità a cui tutti ci richiamiamo.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Cerutti.



CERUTTI Giuseppe

Intervengo a nome del Gruppo essendo il collega Mignone accanto alla mamma che subisce proprio oggi una grave operazione.
Il Gruppo PSDI approva le nuove indicazioni uscite dalla Commissione perché sono più vicine alle indicazioni della legge 94 che avevamo dato all'inizio.
Siamo convinti che l'Ente locale abbia oggi assunto una responsabilità maggiore rispetto al passato.
Ribadiamo il nostro voto favorevole a questa legge e agli ulteriori emendamenti della Commissione, anche in nostra assenza, ma da noi sottolineati nelle sedute precedenti.
Come Gruppo facente parte dell'area laica non intendiamo né stravolgere gli indirizzi della maggioranza né creare problemi di equilibrio nell'attività del Consiglio regionale; cerchiamo soltanto di coagulare esperienze che nell'area laica stessa nascono e di indirizzare verso obiettivi comuni alla stessa maggioranza che governa non in una chiave di rottura o di confusione bensì come proposta politica che non ha soltanto un'etichetta, ma nella sostanza è espressione concreta delle forze politiche che compongono l'area laica stessa.



PRESIDENTE

Possiamo ritenere chiusa la discussione sugli aspetti procedurali e passare all'esame dell'art. 2.
Propongo di votare subito l'aggancio all'art. 2 degli emendamenti recuperati dall'ex art. 1.



GENOVESE Piero Arturo

Vorrei sapere se viene presentato un nuovo testo dell'art. 2 che viene votato nel complesso o se viene presentato un emendamento aggiuntivo. Se si tratta di un nuovo testo deve essere votato come articolo e poi si voteranno gli emendamenti modificativi presentati dal Gruppo D.C.



VIGLIONE Aldo

All'argomentazione introdotta dall'amico Genovese abbiamo risposto nella replica al collega Martinetti.
Il testo che giunge in aula è quello uscito dalla Commissione, che poi possa essere interpretato come un emendamento presentato e votato in Commissione o altra cosa ha scarsa rilevanza.
Sul testo che giunge dalla Commissione si possono innestare tutti gli emendamenti che si crede.



GENOVESE Piero Arturo

Il testo che ci è stato distribuito stamane porta la dizione "emendamento aggiuntivo all'art. 2 del disegno di legge n. 204". Se non si modifica la forma, è evidente che l'emendamento deve essere firmato da qualcuno e formalmente presentato; se invece è da intendere come nuovo testo licenziato dalla Commissione, non viene messo in votazione come emendamento e si vota l'articolo.
Scegliamo la strada corretta proceduralmente.



PRESIDENTE

L'emendamento è presentato dalla Giunta e verrà votato come tale dal Consiglio.
Ve ne do pertanto lettura.
Art. 2 (nuovo art. 1) "Alla legge regionale 5/12/1977, n. 56 e sue successive modificazioni ed integrazioni vengono apportate le seguenti modifiche: Art. 33 (Programma di attuazione comunale o intercomunale) 'I Comuni, singoli e riuniti in consorzio, obbligati ai sensi dell'art.
36, sono tenuti ad approvare un programma pluriennale di attuazione delle previsioni del Piano Regolatore Generale vigente, della durata non inferiore a tre e non superiore a cinque anni, in cui sono comprese, in un unico atto amministrativo, le aree e le zone - incluse o meno in strumenti urbanistici esecutivi - nelle quali debbono realizzarsi, anche a mezzo di comparti, le previsioni di detti strumenti e le relative urbanizzazioni.
Il programma di attuazione è formato dal Comune o dal Consorzio di Comuni o dalla Comunità montana, in riferimento al fabbisogno di infrastrutture, di attrezzature sociali, di insediamenti produttivi, di residenze, tenendo conto della presumibile disponibilità di risorse pubbliche e private.
Nel formulare i programmi pluriennali di attuazione, i Comuni, singoli o riuniti in Consorzio, sono tenuti a stimare la quota presumibile degli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente e valutarne l'incidenza ai fini della determinazione delle nuove costruzioni previste nei programmi stessi.
Nei Comuni obbligati, ai sensi del successivo art. 36, l'inclusione nel programma di attuazione degli interventi di urbanizzazione primaria secondaria e indotta, per i quali si richiede un contributo regionale, è vincolante ai fini della concessione del contributo stesso; l'approvazione del programma è altresì vincolante per l'autorizzazione alle spese destinate dai Comuni all'esecuzione di interventi per il risanamento di immobili di cui ai punti 1) e 2) del primo comma del precedente art. 24 nonché all'acquisizione delle aree da espropriare, attingendo ai fondi di cui all'art. 12 della legge 28/1/1977, n. 10.
Fanno eccezione agli obblighi di cui al comma precedente le spese relative alle modeste opere di completamento o di manutenzione straordinaria delle infrastrutture e dei servizi esistenti ed alle spese relative all'esecuzione di opere od impianti tecnologici di interesse sovracomunale, nonché quelle relative agli interventi previsti dall'art. 9 lettera b), della legge 28/1/1977, n. 10.
La Regione, a mezzo dei Comitati comprensoriali, procede alla ripartizione dei finanziamenti e dei contributi regionali relativi alle opere pubbliche di interesse comunale ed intercomunale, in relazione alle previsioni dei programmi di attuazione dei Piani Regolatori Generali.
Il rilascio della concessione o dell'autorizzazione da parte del Sindaco è subordinato all'approvazione del programma di attuazione nel rispetto delle norme della presente legge, salvo ulteriori limitazioni prescritte dai Piani Regolatori Generali.
Il rilascio della concessione o dell'autorizzazione non è subordinato all'inclusione dell'intervento nel programma pluriennale di attuazione sempreché non in contrasto con le prescrizioni di Piano Regolatore Generale e previo versamento dei contributi di cui all'art. 3 della legge 28/1/1977 n. 10, se dovuti, nei casi previsti dall'art. 9 della legge 28/1/1977, n.
10 e nei seguenti casi: a) modifiche interne necessarie per l'efficienza degli impianti produttivi, industriali, artigianali ed agricoli b) ampliamenti, fino al 50 % della superficie coperta e comunque non superiori a 1.000 metri quadrati di solaio utile lordo, di edifici destinati ad attività produttive, purché non nocive e moleste c) variazioni delle destinazioni d'uso di edifici esistenti autorizzate dal Piano Regolatore Generale d) modesti ampliamenti delle abitazioni, necessari al miglioramento degli impianti igienico-sanitari o al miglioramento funzionale delle stesse, non eccedenti il 20 % della superficie utile esistente: 25 mq sono consentiti anche se eccedono tale percentuale.
Fino al 31/12/1984 il rilascio della concessione o dell'autorizzazione non è inoltre subordinato all'inclusione dell'intervento nel programma pluriennale di attuazione nei casi previsti dall'art. 91/quinquies della presente legge.
La Regione promuove la formazione di programmi di attuazione consortili'.
Art. 35 (Elaborati del programma di attuazione) 'Il programma di attuazione è costituito dai seguenti elaborati: 1) relazione illustrativa dello stato di fatto e dei criteri assunti per la determinazione dei fabbisogni e per l'individuazione delle aree di intervento, con particolare riferimento allo stato di attuazione dei programmi precedenti e degli strumenti urbanistici di attuazione vigenti 2) elaborati grafici, redatti sulle planimetrie di Piano Regolatore Generale o di strumenti urbanistici esecutivi vigenti, che consentano una chiara individuazione delle scelte effettuate con la delimitazione delle aree interessate dal programma, specificando quelle utilizzabili per interventi di iniziativa privata, i cui proprietari o aventi titolo sono tenuti a presentare domanda di concessione a norma e con gli effetti di cui all'art. 13 della legge 28/1/1977, n. 10 3) elenco delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria di cui si prevede la realizzazione 4) progetti di massima delle opere di urbanizzazione primaria, ove queste non siano comprese in progetti già approvati 5) quantificazione analitici degli oneri conseguenti all'esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria da realizzare, con il riparto tra operatori pubblici e privati 6) stima disaggregata e complessiva degli investimenti occorrenti alla realizzazione del programma 7) indicazione qualitativa e quantitativa degli interventi di restauro di risanamento conservativo e di ristrutturazione compresi nel programma di attuazione e di quanto può essere realizzato al di fuori di esso.
Il programma pluriennale di attuazione viene redatto utilizzando i modelli operativi approvati dalla Giunta regionale'.
Art. 36 (Programma di attuazione. Obbligo di formazione. Elenco dei Comuni obbligati. Aggiornamento dell'elenco) 'Sono obbligati alla formazione del programma pluriennale di attuazione tutti i Comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti. La Regione individua, con motivazione specifica, i Comuni con popolazione inferiore o uguale a questa dimensione ricadenti in ambiti che presentino almeno uno dei seguenti caratteri: a) territorio caratterizzato da interesse paesaggistico o ambientale ovvero da esigenze o previsioni di tutela ambientale o idrogeologica particolarmente in presenza di consistenti dinamiche o previsioni insediative b) territorio caratterizzato da elevata ricettività turistica alberghiera ed extra-alberghiera o compreso in sub-aree di rilevante interesse turistico per le quali i Piani Regolatori Generali intercomunali i Piani Territoriali Comprensoriali o, in fase di prima definizione, i loro schemi prevedano uno sviluppo turistico c) territorio caratterizzato dalla presenza di struttura industriale consolidata o da significative previsioni di sviluppo degli insediamenti produttivi ovvero compreso in sub-aree per le quali i Piani Regolatori Generali Intercomunali, i Piani Territoriali Comprensoriali o, in fase di prima definizione, i loro schemi prevedano uno sviluppo industriale.
La Regione, sulla base dei criteri di cui al comma precedente, indica i Comuni obbligati alla formazione dei programmi pluriennali di attuazione con elenco approvato ed aggiornato dal Consiglio regionale con deliberazione motivata per ogni singolo Comune.
I Comuni non obbligati possono comunque dotarsi di programma pluriennale di attuazione secondo le norme della presente legge'.
Art. 37 (Approvazione ed efficacia del programma di attuazione) 'Il programma pluriennale di attuazione è approvato dal Consiglio comunale, previa consultazione degli Enti pubblici, delle aziende e dei privati interessati, alla scadenza del precedente programma; se redatto da più Comuni riuniti in consorzio o dalla Comunità montana, è approvato dall'assemblea del consorzio o della Comunità, oltreché dai singoli Comuni per la parte relativa al territorio di propria competenza.
Il programma pluriennale di attuazione, redatto secondo i modelli operativi approvati dalla Giunta regionale e completo degli atti, è trasmesso in copia alla Regione e al Comprensorio unitamente alla deliberazione comunale di approvazione, non appena questa sia divenuta esecutiva.
Il programma pluriennale di attuazione può, entro i suoi termini di validità, essere modificato ed integrato nei contenuti, di norma in occasione dell'approvazione del bilancio comunale e comunque non più di una volta all'anno. In occasione di tale modificazione il programma di attuazione dovrà essere aggiornato in relazione a tutte le eventuali modificazioni di previsione di opere e di interventi oggetto di finanziamenti regionali o statali o di altri enti pubblici. Sono ammesse in qualunque momento le modificazioni che si rendono necessarie per l'attuazione degli interventi finanziati ai sensi della legge 5/8/1978, n.
457, e a seguito dell'entrata in vigore di un nuovo strumento urbanistico generale o di varianti, nel qual caso le modificazioni riguardano esclusivamente le parti interessate dalle varianti stesse. Possono inoltre essere consentite eventuali modifiche determinate dalla realizzazione di impianti industriali ed artigianali, purché originate da esigenze straordinarie e di particolare urgenza e adeguatamente motivate dai Consigli comunali con riferimento alle situazioni economiche e sociali del territorio di influenza. Le modificazioni del programma vengono trasmesse con le stesse modalità di cui al comma precedente.
Ove il Comune non provveda all'approvazione del nuovo programma pluriennale di attuazione alla scadenza del precedente, il Presidente della Giunta regionale invita il Sindaco a provvedervi entro 90 giorni; trascorso inutilmente tale termine il Presidente della Giunta regionale nomina, con proprio decreto, immediatamente esecutivo, un commissario per la predisposizione del programma pluriennale di attuazione e la convocazione del Consiglio comunale per la relativa approvazione.
Scaduto il programma pluriennale di attuazione e fino all'approvazione del successivo sono consentiti i soli interventi di cui alle lettere a) b), c), d) dell'art. 13 della presente legge sempre che non siano in contrasto con prescrizioni più restrittive degli strumenti urbanistici vigenti.
Qualora siano inseriti nel programma pluriennale di attuazione interventi edilizi sottoposti a strumento urbanistico esecutivo le disposizioni di cui al sesto comma dell'art. 13 della legge 28/1/1997, n.
10, si applicano solo a seguito dell'approvazione dello strumento urbanistico esecutivo; per i piani esecutivi convenzionati di cui all'art.
43, il sesto comma dell'art. 13 della legge 28/1/1977, n. 10, si applica qualora i proprietari interessati non abbiano presentato al Sindaco gli elaborati e lo schema di convenzione di cui all'art. 39 entro i termini fissati dal programma pluriennale di attuazione'.
Art. 37/bis (Deliberazione sul programma operativo delle opere e degli interventi pubblici) 'Al fine di consentire l'acquisizione degli elementi conoscitivi necessari per la formazione di programmi pluriennali di spesa della Regione e dei bilanci consolidati dei Comprensori, nonché per il coordinamento degli interventi di competenza regionale con quelli dello Stato e degli Enti locali, in armonia con l'art. 11 del D.P.R. 24/7/1977, n. 616, tutti i Comuni debbono approvare congiuntamente al bilancio e con atto separato, il programma operativo delle opere e degli interventi pubblici, di iniziativa comunale o consortile o di società a partecipazione comunale, con previsione pluriennale di tre o cinque anni.
Il programma operativo deve contenere: la localizzazione e i caratteri tecnici, di massima, delle opere e degli interventi; la localizzazione e la dimensione delle aree da acquisire; l'entità degli investimenti e l'indicazione dei relativi mezzi finanziari.
Il programma operativo è redatto secondo i modelli approvati dalla Giunta regionale.
Per i Comuni obbligati alla redazione del programma pluriennale di attuazione, il programma operativo costituisce stralcio del programma pluriennale di attuazione, limitatamente alle opere e agli interventi pubblici di cui al primo comma.
L'inclusione nel programma operativo delle opere e degli interventi per i quali si richiede un contributo regionale, è vincolante ai fini della concessione del contributo stesso e sostitutiva della domanda di contributo.
Il programma operativo dovrà essere trasmesso al Comprensorio e alla Regione non appena la deliberazione di approvazione sia divenuta esecutiva e comunque non oltre il 31 luglio.
Il programma operativo può essere modificato, congiuntamente all'approvazione del bilancio, in funzione dello stato di attuazione dei programmi di realizzazione delle opere e degli interventi pubblici. La modificazione viene trasmessa con le stesse modalità di cui al comma precedente'.
Art. 53 (Convenzione-quadro regionale per la rilocalizzazione e la ristrutturazione di impianti produttivi e per il riuso delle aree rese libere) 'Le modalità operative per la ristrutturazione e per il trasferimento anche in altri Comuni, di stabilimenti produttivi industriali o artigianali, obsoleti o inattivi, o la cui ubicazione sia in contrasto con le prescrizioni dei piani, e per il conseguente riuso ad altra destinazione dei relativi immobili dismessi, di cui al terzo comma dell'art. 26, sono definite da uno schema di convenzione-quadro regionale di indirizzo perle singole convenzioni da stipulare tra i Comuni e le imprese interessate.
Lo schema di convenzione-quadro regionale, oltre ai contenuti di cui all'art. 45, fissa: a) le modalità per la definizione del valore delle singole proprietà immobiliari interessate, ad un valore di norma non superiore a quello risultante dall'applicazione del secondo titolo della legge 22/10/1971, n.
865, e sue successive modificazioni ed integrazioni b) le modalità per l'attuazione dei trasferimenti e gli impegni e le garanzie assunti dalle imprese c) le modalità e i tempi per il passaggio al demanio comunale degli immobili dismessi, se destinati a servizi sociali pubblici d) i criteri e le modalità volte a garantire, in ognuna delle operazioni, se singolarmente progettate, o nel complesso di esse, se formano oggetto di una progettazione unitaria, l'equilibrato rapporto fra posti di lavoro e disponibilità di alloggi e di servizi sociali pubblici con particolare riguardo ai trasporti pubblici.
Il primo schema di convenzione-quadro regionale è deliberato dal Consiglio regionale entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge e periodicamente aggiornato.
Le aree interessate dagli interventi per le finalità di cui al presente articolo devono essere inserite nei programmi pluriennali di attuazione di cui all'art. 34.
Ove le operazioni di rilocalizzazione di impianti industriali ed artigianali e di connesso riuso degli immobili dismessi siano conformi al Piano Regolatore Generale vigente, la progettazione urbanistica esecutiva delle aree interessate può avvenire a mezzo di piani esecutivi di cui all'art. 43 della presente legge.
Se le operazioni comportano modifiche alle prescrizioni dei Piani Regolatori Generali o degli strumenti urbanistici di attuazione vigenti, la progettazione esecutiva avviene esclusivamente a mezzo di piani particolareggiati, secondo le modalità di cui agli artt. 17 e 40 della presente legge.
Le operazioni definite secondo i commi precedenti assumono efficacia dakka data di approvazione degli strumenti urbanistici di attuazione e, a quella stessa data, entrano a far parte integrante dei programmi di attuazione dei Comuni interessati, ove non in essi previste.
Con analoga convenzione-quadro, che definisce le specifiche agevolazioni, saranno regolati i trasferimenti in aree idonee di fabbricati, attrezzature ed impianti di aziende agricole ubicati in contrasto con le prescrizioni di Piani Regolatori Generali e le connesse riutilizzazioni delle aree rese libere.
Ai fini della tempestiva applicazione della convenzione-quadro di cui al presente articolo la Giunta regionale ha la facoltà di provvedere d'intesa con i Comuni interessati e nell'ambito degli strumenti urbanistici vigenti, alla formazione del piano delle aree da destinare ad insediamenti produttivi, ai sensi del precedente art. 42. In tal caso, per il procedimento di formazione del piano, si applicano le norme di cui agli artt. 39 e 40 intendendosi sostituito il Consiglio comunale con la Giunta regionale'.
Art. 58 (Misure di salvaguardia) 'Dalla data di adozione del progetto di Piano Territoriale da parte della Giunta regionale, i Sindaci dei Comuni interessati sospendono, fino all'approvazione del Piano, ogni determinazione sulle istanze di concessione e di autorizzazione che siano in contrasto con le specifiche indicazioni contenute nel progetto di Piano Territoriale.
A decorrere dalla data della deliberazione di adozione, sia degli strumenti urbanistici generali ed esecutivi per la pianificazione comunale previsti dalla legge, compresi i progetti preliminari, sia dei regolamenti edilizi, e fino all'emanazione del relativo atto di approvazione, il Sindaco, con motivata ordinanza notificata agli interessati, sospende ogni determinazione sulle istanze di concessione e di autorizzazione nei confronti di qualsiasi intervento di trasformazione del territorio che sia in contrasto con detti progetti, piani e regolamenti.
I termini di salvaguardia, nell'ipotesi di esercizio dei poteri sostitutivi per l'adozione del progetto preliminare, restano fissati nella misura prevista dall'art. 15.
Entro i dieci giorni successivi alla deliberazione di adozione di cui al secondo comma del presente articolo, anche nell'ipotesi di esercizio dei poteri sostitutivi di cui al precedente comma, il Sindaco notifica agli aventi titolo la sospensione delle concessioni e autorizzazioni in contrasto, salvo che sia già stato comunicato nei modi e forme di legge l'inizio dei lavori come definito all'ottavo comma del precedente art. 49.
Ove il Comune non provveda all'adozione del Piano Regolatore Generale nei tempi previsti dal sesto comma dell'art. 15, la Giunta regionale applica i poteri sostitutivi di cui al quindicesimo comma dello stesso articolo. In tal caso la salvaguardia sul progetto preliminare si intende prorogata fino all'adozione del Piano Regolatore Generale deliberata dal commissario e comunque non oltre il termine di un anno dall'adozione del progetto preliminare.
La Giunta regionale, su richiesta del Comune o per iniziativa diretta può, con provvedimento motivato da notificare all'interessato a norma del codice di procedura civile, ordinare la sospensione dei lavori di trasformazione di proprietà private, autorizzati prima dell'adozione degli strumenti urbanistici, che siano in contrasto con le destinazioni d'uso previste dagli strumenti urbanistici adottati.
I provvedimenti cautelari, di inibizione e di sospensione, di cui agli artt. 9, 9/bis e 25, quarto comma, della presente legge, e le sospensioni di cui al comma precedente non possono dispiegare la loro efficacia oltre i 36 mesi.
I provvedimenti sospensivi del primo, secondo e quinto comma si applicano fino alla data di approvazione degli strumenti urbanistici. Le sospensioni suddette non potranno essere protratte oltre al periodo di cui alla legge 3/11/1952, n. 1902 e successive modificazioni'.
Art. 77 (Compiti del Comitato Urbanistico Regionale) 'Il Comitato Urbanistico Regionale esprime parere obbligatorio non vincolante sui Piani Territoriali, sugli strumenti urbanistici generali ed esecutivi, nonché sulle relative varianti, la cui approvazione spetta secondo la presente legge, al Consiglio e alla Giunta regionale.
Il Comitato può essere convocato dal Presidente in formazione ristretta, con la presenza di almeno la metà dei membri delle classi b) e c) di cui al terzo comma dell'articolo precedente, per esprimere parere su: a) le perimetrazioni dei centri abitati e dei centri storici b) i piani di zona di edilizia economica e popolare e relative varianti c) i piani particolareggiati di esecuzione dei Piani Regolatori Generali Comunali, ivi compresi i piani per insediamenti produttivi di cui all'art. 27 della legge 22/10/1971, n. 865 e quelli di cui all'art. 42 della presente legge d) i piani esecutivi convenzionati, sottoposti dai Comuni all'approvazione dei Comitati comprensoriali, quando il parere del Comitato Urbanistico Regionale sia richiesto dal Comitato comprensoriale e) le varianti agli strumenti urbanistici predisposti ai sensi dell'art. 83 della presente legge f) i regolamenti edilizi g) le localizzazioni di edilizia ospedaliera, universitaria scolastica, alberghiera e di poste e telecomunicazioni, in attuazione delle vigenti leggi h) le materie di cui agli artt. 26, 27, 29, 30, 31, 32 della legge 17/8/1942, n. 1150 e successive modificazioni ed integrazioni e sulle violazioni, in genere, delle leggi statali e regionali in materia di tutela ed uso del suolo. Il Presidente può delegare uno dei funzionari, di cui alla lettera c) del terzo comma dell'art. 76, a presiedere le adunanze del Comitato in formazione ristretta; sono invitati anche i restanti componenti del comitato.
Art. 83 (Primo programma pluriennale di attuazione: tempi di formazione e limitazioni in caso di inadempienza.
Secondo programma di attuazione per Comuni non dotati di Piano Regolatore Generale approvato ai sensi del titolo III della presente legge) 'La durata del primo programma pluriennale di attuazione, per tutti i Comuni, e del secondo programma, per i Comuni di cui al secondo e terzo comma, è di tre anni.
I Comuni dotati di Piano Regolatore Generale o di Programma di Fabbricazione approvato precedentemente al D.M. 2/4/1968, n. 1444 approvano il primo o il secondo programma pluriennale di attuazione, previa adozione di una variante specifica di adeguamento dello strumento urbanistico generale agli standards di cui alla presente legge, solo qualora abbiano adottato il progetto preliminare di Piano Regolatore Generale di cui al quarto comma dell'art. 15. Il primo programma pluriennale di attuazione dovrà comunque essere approvato entro e non oltre il termine di cui al successivo settimo comma, decorso il quale continuano ad applicarsi le limitazioni di cui all'art. 85, primo comma, sino all'approvazione del Piano Regolatore Generale. La variante specifica riguarda essenzialmente le aree e le infrastrutture comprese nel programma di attuazione; i contenuti della variante devono essere conformi alle previsioni del progetto preliminare di Piano Regolatore Generale. Qualora il Comune non trasmetta alla Regione il Piano Regolatore Generale entro un anno dall'approvazione della variante specifica, il programma di attuazione decade e si applicano nuovamente le limitazioni di cui al primo comma dell'art. 85. Fino all'approvazione delle suddette varianti specifiche da parte della Regione si applicano le limitazioni di cui al primo comma dell'art. 85. Dopo la scadenza del primo e del secondo programma pluriennale di attuazione sono consentiti i soli interventi di cui al primo comma dell'art. 85.
I Comuni dotati di Programma di Fabbricazione approvato posteriormente al D.M. 2/4/1968, n. 1444, approvano il primo o il secondo programma pluriennale di attuazione, con ricorso, ove opportuno, a variante specifica riferita alle aree e alle infrastrutture comprese nel programma pluriennale di attuazione, solo qualora abbiano adottato il progetto preliminare di Piano Regolatore Generale di cui al quarto comma dell'art. 15. I Comuni dotati di Piano Regolatore Generale approvato posteriormente al D.M.
2/4/1968, n. 1444, approvano il primo o il secondo programma pluriennale di attuazione con ricorso, ove opportuno, a variante specifica riferita alle aree e alle infrastrutture comprese nel programma pluriennale di attuazione. Le suddette varianti, per le parti interessate, dovranno comunque prevedere l'adeguamento dello strumento urbanistico generale agli standards di cui alla presente legge. Per le parti interessate dalla variante, le previsioni del programma di attuazione non si attuano fino all'approvazione della stessa da parte della Regione. Fino all'approvazione del primo programma pluriennale di attuazione e, alla sua scadenza, fino all'approvazione del secondo, i Comuni possono rilasciare concessioni o autorizzazioni solo per gli interventi di cui all'art. 33 della presente legge, sempreché non siano in contrasto con le prescrizioni dello strumento urbanistico vigente.
Ai fini dell'attuazione degli interventi di cui al titolo I della legge 5/8/1978, n. 457, i Comuni dotati di Programma di Fabbricazione possono formare i piani di recupero di cui all'art. 41/bis ed inserirli nel programma di attuazione previo adeguamento, mediante variante specifica da approvarsi da parte della Regione, alle norme relative ai tipi di intervento sul patrimonio edilizio esistente di cui agli artt. 13 e 24 della presente legge.
La formazione delle varianti specifiche agli strumenti urbanistici generali di cui al secondo, terzo e quarto comma non è subordinata alla preventiva autorizzazione regionale. La Regione, acquisito il parere del Comitato comprensoriale, approva le suddette varianti entro 180 giorni dal loro ricevimento. Il Comitato comprensoriale esprime il proprio parere entro 90 giorni dall'invio degli atti da parte della Regione, che provvederà comunque all'approvazione qualora il Comprensorio non si esprima entro tale termine.
I Comuni dotati di Piano Regolatore Generale approvato ai sensi del titolo III della presente legge provvedono, se obbligati, ad approvare il primo programma di attuazione o a modificare quello vigente, se necessario a seguito dell'approvazione del Piano Regolatore Generale. Fino al termine di cui al successivo settimo comma, tali Comuni, qualora non dotati in precedenza di programma pluriennale di attuazione approvato, possono rilasciare concessioni o autorizzazioni solo per gli interventi di cui all'art. 33 della presente legge, sempre che non siano in contrasto con le prescrizioni dello strumento urbanistico vigente. Decorso tale termine fino all'approvazione del programma pluriennale di attuazione, sono consentiti i soli interventi di cui alle lettere a), b), c), d) dell'art.
13, sempre che non siano in contrasto con prescrizioni più restrittive dello strumento urbanistico vigente.
I Comuni approvano il programma pluriennale di attuazione entro 120 giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale dell'elenco dei Comuni obbligati o dei suoi successivi aggiornamenti.
In caso di mancata formazione del primo programma di attuazione entro i termini indicati al presente articolo, la Regione applica i disposti di cui al quarto comma dell'art. 37'.
Art. 84 (Limitazioni della capacità insediativa nel primo e nel secondo programma di attuazione) 'Il primo programma di attuazione e il secondo, se approvato ai sensi del secondo e del terzo comma dell'art. 83, sono formati tenendo conto delle seguenti limitazioni: a) la capacità insediativa teorica complessiva delle aree residenziali di ristrutturazione, di completamento e di espansione dovrà essere rapportata alle effettive necessità insediative del triennio di validità del programma b) nelle aree di espansione devono essere rispettati i parametri, di cui all'art. 21 della presente legge c) non è ammessa l'utilizzazione a scopo edificatorio delle are libere all'interno dei centri storici, se non per servizi pubblici d) gli interventi relativi agli insediamenti industriali ed artigianali hanno per oggetto il riordino e la riqualificazione degli impianti esistenti, nonché l'attrezzatura di nuove aree in misura strettamente proporzionata al fabbisogno accertato. Qualora il Comune sia dotato di piani degli insediamenti produttivi, ai sensi dell'art. 27 della legge 22/10/1971, n. 865, o di piani particolareggiati vigenti, nel programma di attuazione è inserita un'aliquota dei piani suddetti, determinata sulla base delle effettive richieste e) nei Comuni con interessi turistici, di cui all'art. 82, secondo comma, punto 3, in aggiunta alla capacità residenziale teorica di cui alla precedente lettera a), è ammessa l'inclusione nel programma di attuazione di aree destinate ad attrezzature alberghiere ed a residenza temporanea per vacanze, in misura non eccedente il 5% della capacità ricettiva esistente comprendendo in tale percentuale tutte le concessioni rilasciate dopo il 31/12/1978, per le quali non sia stata rilasciata la licenza di abitabilità alla data di adozione del primo programma di attuazione.
Eventuali scostamenti dai parametri limitativi del precedente comma richiesti da particolari esigenze locali, dovranno essere motivati nella deliberazione comunale di adozione del programma'.
Art. 85 (Limitazioni transitorie dell'attività costruttiva) 'Nei Comuni che, all'entrata in vigore della presente legge, siano sprovvisti di strumenti urbanistici generali approvati anteriormente alla data di entrata in vigore del D.M. 2/4/1968, n. 1444, si applicano le seguenti limitazioni: a) nell'ambito del perimetro degli abitati sono consentiti gli interventi di cui alle lettere a), b), c) dell'art. 13 e quelli di consolidamento statico, oltreché le opere di risanamento igienico anche se queste comportano modifiche delle destinazioni d'uso b) nell'ambito dei perimetri dei centri storici è fatto divieto di apportare modifiche allo stato dei luoghi; sono consentiti gli interventi di cui alle lettere a), b) c) dell'art. 13 e quelli di consolidamento statico; non sono consentite maggiorazioni delle volumetrie preesistenti od alterazioni degli orizzontamenti c) fuori dal perimetro degli abitati c1) l'edificazione a scopo abitativo non può superare l'indice di metri cubi 0,03 per metro quadrato dell'area interessata; le relative concessioni possono essere rilasciate solo ai soggetti di cui agli artt. 12 e 13 della legge 9/5/1975, n. 153 e di cui all'art. 8 della legge 10/5/1976, n. 352 c2) l'ampliamento di impianti industriali ed artigianali esistenti non potrà essere superiore al 50 % della superficie coperta e comunque non superiore a 2.000 metri quadrati di solaio utile lordo. La concessione è rilasciata con le procedure e nei limiti temporali di cui all'ultimo comma del seguente art. 88 e non può essere concessa più di una volta allo stesso impianto c3) la superficie coperta per la costruzione di attrezzature strettamente necessarie all'attività di aziende agricole, come stalle silos, serre, magazzini, non può essere superiore ad un terzo dell'area ad esse strettamente asservita c4) gli interventi previsti dall'art. 9 della legge 28/1/1977, n. 10 e dalle lettere a), c), d) dell'art. 33 della presente legge.
Nei Comuni dotati di strumenti urbanistici generali approvati anteriormente alla data di entrata in vigore del D.M. 2/4/1986, n. 1444 gl'i interventi di cui al primo comma possono essere concessi purché non siano in contrasto con prescrizioni più restrittive degli strumenti urbanistici vigenti.
Le limitazioni di cui al primo comma non si applicano: a) per gli impianti tecnici di interesse generale per l'erogazione di pubblici servizi e per gli interventi relativi alle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, nonché alle opere pubbliche realizzate dai Comuni e dagli enti istituzionalmente competenti, quando esse servano a soddisfare fabbisogni pregressi degli abitanti esistenti e siano finanziati con mezzi propri dagli enti suddetti b) all'interno dei piani per l'edilizia economica e popolare, formati ai sensi della legge 18/4/1962, n. 167 e successive modificazioni ed integrazioni, o nelle aree predisposte ai sensi dell'art. 51 della legge 22/10/1971, n. 865 e successive modificazioni ed integrazioni.
Nei Comuni che abbiano adottato il Piano Regolatore Generale, dalla data di invio al Comitato comprensoriale, è consentito il rilascio delle concessioni all'interno del perimetro degli abitati, per le opere di ristrutturazione edilizia e di ampliamento nei limiti di cui alla lettera d) dell'art. 9 della legge 28/1/1977, n. 10, nel rispetto delle previsioni del Piano Regolatore Generale adottato a norma del sesto comma dell'art.
15.
In ogni caso, i Comuni obbligati alla formazione del programma di attuazione non possono approvare piani esecutivi convenzionati, formati ai sensi del precedente art. 43, fino all'approvazione del primo programma di attuazione'.
Art. 91/quinquies (Interventi ammessi in aree non comprese nei programmi pluriennali di attuazione in regime transitorio) 'Fino al 31/12/1984, in conformità al penultimo comma dell'art. 6 del D.L. 23/1/1982, n. 9, così come modificato dalla legge 25/3/1982, n. 94 sono rilasciate, purché conformi alle prescrizioni degli strumenti urbanistici, concessioni o autorizzazioni anche in aree non comprese nei programmi pluriennali di attuazione nei seguenti casi: a) interventi diretti al recupero del patrimonio edilizio esistente, di cui all'art. 13, terzo comma, lettere b), c), d) della presente legge; gli interventi di cui alla lettera d) possono essere assentiti solo qualora siano definiti normativamente dagli strumenti urbanistici generali o esecutivi b) interventi da realizzare su aree di completamento che siano dotate di opere di urbanizzazione primaria collegate funzionalmente con quelle comunali. Per interventi da realizzare su aree di completamento si intendono: interventi residenziali compresi nelle parti del territorio parzialmente edificato, di cui all'art. 2, lettera b), del D.M. 2/4/1968 n. 1444, indicate come territoriali omogenee di tipo 'B' negli strumenti urbanistici approvati dopo l'entrata in vigore del citato Decreto Ministeriale; interventi residenziali di completamento, di cui all'art. 13 terzo comma, lettera f), della presente legge, definiti normativamente e/o individuati cartograficamente nei Piani Regolatori Generali approvati ai sensi del titolo III. Tali interventi residenziali possono comprendere attività di servizio alla residenza, in misura ordinaria. Nei Comuni dotati di strumenti urbanistici approvati prima dell'entrata in vigore del suddetto Decreto Ministeriale e dotati di variante specifica approvata ai sensi dell'art. 83, tali interventi devono essere compresi in zone territoriali omogenee di tipo 'B', se individuati nella variante, o qualora queste non siano individuate, devono essere compresi all'interno della perimetrazione del centro abitato approvata ai sensi degli artt. 19 e 81, con esclusione comunque delle aree comprese nel centro storico. Per aree dotate di opere di urbanizzazione primaria collegate funzionalmente con quelle comunali, si devono intendere quelle in cui sia riscontrata l'esistenza di tutte le seguenti infrastrutture: idoneo sistema viario pedonale e veicolare; idonea rete di distribuzione idrica; idonea rete per lo smaltimento dei rifiuti liquidi; reti ed impianti di distribuzione dell'energia elettrica e della pubblica illuminazione c) da realizzare su aree comprese nei piani di zona.
Fino al 31/12/1984, in conformità con il terzo comma dell'art. 6 del D.L. 23/1/1982, n. 9, così come modificato dalla legge 25/3/1982, n. 94, i contenuti dell'art. 34 della presente legge, del primo comma numero 3), del secondo comma, lettera a) e il rispetto della proporzione tra aree destinate ad edilizia economica popolare ed aree riservate ad attività edilizia privata di cui al terzo comma, non sono obbligatori'".
La parola al Consigliere Genovese per dichiarazione di voto.



GENOVESE Piero Arturo

Il Gruppo D.C. non ripresenterà sul nuovo testo emendamenti che nella sostanza sarebbero ripetitivi del confronto che è già avvenuto in aula su un testo pressoché simile. Farò solo alcune valutazioni in sede di dichiarazione di voto.
In ogni confronto, sul piano politico c'è un richiamo a fatti e l'espressione di opinioni.
Noi riteniamo di dover condividere le dichiarazioni fatte dal collega Marchini.
La maggioranza, su un provvedimento di questo genere, al di là degli aspetti regolamentari, aveva il dovere, sotto il profilo politico, di essere presente in Commissione.
Il PLI non ha funzionato come elemento propulsivo su quella "lunga strada" che Viglione poco tempo fa ricordava, ma ha funzionato da propellente; senza la posizione assunta in Commissione dal PLI sarebbe mancato il propellente per venire oggi in aula.
Anche noi riconosciamo che il testo è migliorato, ma non per l'accogliemento delle modifiche, non formali, che erano state proposte dal Gruppo D.C.; ma, più semplicemente, perché le questioni richiamate dall'Assessore Simonelli nell'illustrazione servono a meglio precisare il testo legislativo.
In Commissione avevamo accolto il riferimento agli "ambiti territoriali"che è più corretto ma non risponde con esattezza al dettato della norma di legge statale; quindi, l'introduzione della "motivazione specifica" per i singoli Comuni non è solo un elemento di precisazione, ma è migliorativo rispetto al testo originario perché, al di là delle intenzioni che non trasparivano dall'articolato, si evita ogni possibile richiamo a motivi di illegittimità. Questa modifica accoglie una proposta che avevamo già fatto in Consiglio regionale.
Le modifiche agli artt. 36 e 37/bis non fanno superare le perplessità che abbiamo motivato nella precedente seduta, soprattutto in riferimento alla tutela idrogeologica ed ambientale per l'impatto della norma con la legge 56 (art. 9) e con la legge 38. Quindi, in sede di individuazione dei Comuni obbligati ci ripromettiamo di riprendere tutte le motivazioni e le osservazioni che non sono state accolte in sede di formazione dell'articolato. C'é poi la modifica alla norma dell'art. 83 della legge 56, per quanto riguarda la possibilità di formazione del secondo programma pluriennale di attuazione da parte dei Comuni dotati di Piano Regolatore Generale successivo ai decreti del 1968, senza la necessità di ricorrere all'adozione del Progetto Preliminare del Piano Regolatore Generale conforme alla legge 56. Anche noi su questa norma abbiamo alcune perplessità; però, con essa si elimina un motivo di discriminazione tra i Comuni dotati di Piano Regolatore, non conforme alla legge 56, ai sensi della norma transitoria dell'art. 90 e i Comuni che si erano dotati dello stesso tipo di strumento poco prima dell'entrata in vigore dell'art. 90 della legge regionale 56.
Detto questo, il Gruppo D.C. voterà contro l'emendamento complessivo perché ripropone l'art. 1 non approvato dal Consiglio nella scorsa seduta e che già aveva avuto il nostro voto contrario.
La nostra opinione è che si sono manifestate divergenze all'interno delle forze di maggioranza, come è emerso dagli interventi dei Consiglieri Ariotti e Bontempi, ma non si opposizione possano illudersi; le sconfitte ci sono quando dalle divisioni in ordine ai provvedimenti si traggono, se è il caso di trarle, le conclusioni di tipo politico.
Ci auguriamo anche noi quella chiarezza di confronto che consenta a ciascuno di svolgere il proprio ruolo. Questo lo vedremo quando affronteremo la discussione sulle modifiche della legge 56.



PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BENZI



PRESIDENTE

Pongo ora in votazione l'emendamento presentato dalla Giunta regionale che propone il nuovo art. 1.
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
E' approvato con 28 voti favorevoli, 21 contrari e 4 astensioni.



PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE PICCO



PRESIDENTE

Vi è ancora un emendamento presentato dal Gruppo D.C. che recita: all'art. 91/quinquies, lettera b), sopprimere le parole da "Per interventi da realizzare. . ." a ".. .nel centro storico" e sostituire con le parole: "Per aree di completamento si intendono le aree ancora da edificare o parzialmente edificate con indici fondiari inferiori ai limiti massimi consentiti dalle norme urbanistiche-edilizie in vigore in ambiti territoriali già integrati nel contesto urbano, cosicché la nuova edificazione o il completamento integrativo di edificazioni già esistenti vengano a colmare eventuali spazi vuoti in altezza o in superficie. Gli interventi consentiti riguardano la residenza e le attività compatibili con la residenza ammessa dallo strumento urbanistico".
La parola al Consigliere Genovese.



GENOVESE Piero Arturo

Il riferimento alla zonizzazione degli strumenti urbanistici pu introdurre dei motivi di sperequazione tra i Comuni. Il "completamento" riferito alla zonizzazione dei Piani Regolatori, non ancora conformi alla legge 56, che prevede una realizzazione per interventi e non per zone comporta una visione statica del processo di pianificazione del territorio e non tiene conto della dinamica reale che si è manifestata; come conseguenza, porta a fare riferimento solo alle zone di un certo tipo che secondo la legge ponte e i decreti del '68 erano le aree di completamento (zone di tipo B).
Ci sono delle zone C, di espansione, come previsione, che possono essere diventate, dopo molti anni, di tipo B.
Ci rendiamo conto che è difficile tradurre in un articolo quello che stiamo dicendo e che, quindi, il nostro emendamento può essere discusso e migliorato; ma un testo che fa riferimento a parametri, a zonizzazioni, a indicazioni che non traducono il dettato della legge statale, è destinato a creare situazioni sperequate da Comune a Comune ed anche all'interno dello stesso Comune.



SIMONELLI Claudio, Assessore all'urbanistica

La Giunta esprime opinione contraria. La formulazione contenuta nel disegno di legge è sufficiente per normare interventi che hanno la caratteristica del completamento.
Non escludo che in alcuni Comuni ci sia il caso di aree di completamento che sono assimilabili alle zone omogene di tipo B. In questo caso è sufficiente che il Comune, rilevandolo e definendolo esplicitamente con una variante di norme, le consideri di tipo B.
In ogni caso ciò deve avvenire con una presa d'atto del Consiglio comunale.



GENOVESE Piero Arturo

Manteniamo l'emendamento perché la legge statale richiama le aree di completamento e non il concetto delle "zone" di completamento che deriva dalla legislazione del 1967 e dai decreti del '68.
Cogliamo l'apertura dell'Assessore, anche se parziale ed insufficiente.
Però, per i motivi detti, manteniamo l'emendamento.



PRESIDENTE

Pongo in votazione tale emendamento. Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
E' respinto con 22 voti favorevoli e 30 contrari.
Pongo ora in votazione il testo del nuovo art. 1.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 52 hanno risposto SI 28 Consiglieri hanno risposto NO 20 Consiglieri si sono astenuti 4 Consiglieri Il nuovo art. 1 è approvato.
Art. 3 (nuovo art. 2) "I programmi pluriennali di attuazione approvati dalla Regione prima dell'entrata in vigore della presente legge conservano la loro efficacia.
Dopo la pubblicazione dell'elenco di cui all'art. 36, qualora Comuni dotati di programma di attuazione approvato risultassero non più obbligati e ritenessero di non mantenerlo, potranno, con delibera di Consiglio, da trasmettere alla Regione non appena esecutiva, dichiararne la decadenza per il residuo periodo di durata.
Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, approva l'elenco dei Comuni con popolazione inferiore o uguale a programma di attuazione.
I Comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, qualora non ne siano ancora dotati, approvano il programma pluriennale di attuazione entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge e, in caso di inadempienza, applicano le limitazioni di cui all'art. 83 della legge regionale 5/12/1977, n. 56".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 52 hanno risposto SI 28 Consiglieri hanno risposto NO 20 Consiglieri si sono astenuti 4 Consiglieri Il nuovo art. 2 è approvato.



PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BENZI



PRESIDENTE

Proseguiamo con l'esame dell'articolato Art. 4 (nuovo art. 3) "Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale provvede ad approvare i modelli operativi di cui agli artt. 35 e 37/bis della le e regionale 5/12/1977, n. 56 e successive modifiche ed integrazioni".
Si passi alla votazione,.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 53 hanno risposto SI 30 Consiglieri hanno risposto NO 2 Consiglieri si sono astenuti 21 Consiglieri Il nuovo art. 3 è approvato.
Art. 5 (nuovo art. 4) "La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 45 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 53 hanno risposto SI 30 Consiglieri hanno risposto NO 2 Consiglieri si sono astenuti 21 Consiglieri Il nuovo art. 4 è approvato.
Passiamo alle dichiarazioni di voto. La parola al Consigliere Picco.



PICCO Giovanni

Di parole ne abbiamo spese parecchie sul disegno di legge 204, quindi è opportuno che vengano richiamati i motivi generali nel nostro voto contrario.
Al di là del merito delle osservazioni e delle indicazioni e dei rilievi negativi che ancora questa mattina sono stati fatti sul contenuto di questo disegno di legge, una generale insoddisfazione di come l'apporto della D.C. in ordine agli emendamenti presentati e ad una collocazione di raccordo con altre forze politiche è stato discriminato. Questo rilievo va fatto con puntualità facendo un appunto non solo all'Assessore in quanto tale - possiamo capire il disagio nel quale si è trovato nel corso della discussione in Commissione e fuori - ma alle forze politiche con le quali non siamo riusciti ad avere quell'apporto collaborativo e costruttivo per poter apportare in unità di intenti sugli obiettivi sui quali si potevano determinare maggiori coagoli per la costruzione in positivo dei miglioramenti al testo stesso.
La discriminazione o l'isolamento della D.C. ha avuto un episodio legato alla cosiddetta collocazione autonoma dell'area laica rispetto alla maggioranza. Su questo vanno spese alcune parole perché le valutazioni critiche da parte del Capogruppo PCI non possono non avere, da parte nostra, un giudizio complessivo.
Riconosciamo alle forze laiche il diritto di collocazione autonoma sia rispetto a schieramenti di maggioranza sia rispetto a schieramenti di opposizione. Diciamo semplicemente due cose.
Il discorso della collocazione deve essere legato ad una progettualità e quindi ad una comprensibilità sul merito e sui contenuti delle proposte formulate dietro il cartello, che viene a volte definito laico, a volte confessionale, a volte con altre formulazioni, ma riteniamo che in questa sede non c'è stata chiarezza di identificazione dei contenuti tale da poter giustificare una capacità di interpretazione delle esigenze politiche che potevano essere comprese dietro a questa posizione. In secondo luogo lamentiamo che nei rapporti con le forze politiche la collocazione di alcune forze dell'area laica rispetto alla collocazione della maggioranza sia stata pendolare, se non ambigua, tale da non consentirci sempre di valutare fino a che punto si discuteva su oggetti e su proposte che erano dell'esecutivo, quindi di espressione della maggioranza, oppure su proposte di singole posizioni e di forze politiche o addirittura di singoli personaggi all'interno delle forze politiche stesse.
E' possibile che la governabilità che i laici hanno rivendicato e sulla quale da parte del Capogruppo comunista non abbiamo sentito obiezioni debba essere gestita in termini di rapporti di questo tipo? Non lamentiamo solo un'insoddisfazione, quindi un problema di difficoltà di collocazione rispetto alla dialettica delle forze politiche, ma lamentiamo una sostanziale incapacità di raccordo rispetto a queste posizioni con la comunità piemontese, con le esigenze della gente, con l'effettiva ed obiettiva posizione dei problemi che si stanno discutendo ed affrontando nell'ambito del disegno di legge stesso. E' questo tipo di disagio, questa difficoltà di collocazione che maggiormente ci preoccupa, non tanto e solo per un'identità nostra rispetto agli emendamenti singoli o rispetto alle posizioni di assenso e di dissenso.
Per questo, ricollegandomi alla prima formulazione, la nostra insoddisfazione e il nostro disagio sono tanto maggiori perché avremmo desiderato che su questo tipo di problematiche non vi fossero problemi di isolamento oppure di aggregazione, ma vi fossero semmai possibilità di valutazioni complessive dei risultati che sono stati raggiunti. Alcuni risultati positivi si sono conquistati, strappati con i denti a volte, a volte emersi in furtivi emendamenti apportati al testo stesso dell'art. 1 oggi recuperato all'art. 2, in aula stessa, però non possiamo non lamentare come complessivamente su questa tematica vi sia stata una posizione sfrangiata, debole, non incisiva rispetto al raccordo con le realtà locali.
Non temiamo l'isolamento perché siamo convinti che con noi ci sono i Comuni, con noi ci sono le autonomie locali, con noi ci sono i produttori del settore edilizio e tutti coloro che hanno attenzione alla domanda casa e quindi una realtà sociale ed una serie di componenti sociali che vanno ben al di là dei cosiddetti "operatori settoriali" in un determinato tipo di attività economica.
Riteniamo di aver avuto, in questa battaglia, una posizione collocata coerentemente con gli obiettivi che abbiamo sempre sostenuto e cioè di poterci collocare nella prospettiva e nella filosofia della legge 94 per quanto riguarda l'incentivazione della produzione di case, ma anche in una modificazione sostanziale dei rapporti autonomie locali - Regioni rispetto alla tematica della programmazione e della pianificazione urbanistica.
Un terzo tipo di rilievo che dobbiamo ancora fare per motivare il nostro voto negativo è la collocazione di questo disegno di legge rispetto alle modifiche della legge 56.
Riteniamo che questa procedura che noi stessi abbiamo sollecitato, si è di fatto prolungata nei tempi e ha lasciato dei segni in negativo negli stessi rapporti della maggioranza in modo tale da preoccuparci seriamente sulle prospettive per poter affrontare nei prossimi mesi le ulteriori modifiche alla legge 56.
Temiamo, quindi, che dopo questo passo sofferto non vi sarà più segno in positivo di una capacità incisiva di voler effettivamente modificare la legge 56 secondo quanto la comunità piemontese richiede.
Potremmo dare ampi segni di dimostrazione di questo nostro sospetto, se valutiamo la collocazione all'interno dello stesso PSI, se valutiamo la collocazione di alcune grandi realtà delle autonomie locali rispetto alla grande tematica della legge 56, se valutiamo anche l'apporto che era stato giudicato determinante ai fini di questi problemi del PSDI nella costruzione di questa proposta. Non possiamo non denunciare una forte preoccupazione con riscontro ad una serie di fatti e di emergenze sulle quali non possiamo soffermarci ulteriormente, ma che sono altamente significative di come questa battaglia è stata condotta, di come anche il merito degli impegni che la Giunta aveva promesso di onorare sono stati di fatto onorati.
Per queste ragioni confermiamo il nostro voto negativo, su questi problemi e sui mancati raccordi non mancheremo di tornare non appena affronteremo più impegnativi traguardi sulla modificazione della legge 56 sul problema dei piani territoriali per uscire finalmente da questa transitorietà mortificante che colloca la prospettiva della pianificazione urbanistica in Piemonte in una situazione di congelamento.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Vetrino.



VETRINO Bianca

Signor Presidente, colleghi Consiglieri, nel comunicare al Consiglio la posizione del PRI rispetto al disegno di legge n. 204 devo dire che non abbiamo mai sottovalutato che si trattava di un provvedimento del Governo e che, quindi, nostro dovere di rappresentanti locali fosse innanzitutto quello di renderlo operativo nella realtà regionale.
Detto questo non intendiamo dire che le Regioni debbano acriticamente assumere quello che il Governo loro attribuisce soprattutto di fronte ad un provvedimento che è stato oggetto di lungo dibattito e di profonde differenziazioni non soltanto tra le forze politiche di maggioranza e di opposizione del Governo, ma tra le forze politiche della stessa maggioranza. Riteniamo, però, che le Regioni debbano sforzarsi di non disattendere quelle che sono le finalità delle leggi che lo Stato a loro fornisce e quindi, in particolare, di questo provvedimento che abbiamo di fronte.
La tanto discussa legge Nicolazzi ha l'ambizione, attraverso lo snellimento di talune procedure, in particolare in riferimento a quello strumento urbanistico introdotto con la legge n. 10 del 1977, il P.P.A.
nato per recuperare la logica dello strumento urbanistico avulso dallo sviluppo temporale, di introdurre dei parametri relativi alla sua attuazione consentendo uno stretto collegamento tra programmazione del territorio e programmazione economica.
Da questo snellimento delle procedure deve nascere una rinnovata capacità produttiva di case e quindi un incremento delle attività produttive nel campo dell'edilizia.
Il decreto Nicolazzi intendeva, infatti, rispondere ad una stagnazione edilizia che nel 1978 aveva fatto sì che l'Italia avesse una produzione di case tra le più basse di quella dei Paesi della Comunità (poco più della metà di quella dell'Inghilterra, un terzo di quella della Francia e il 45 di quello della Germania).
Quindi, poiché la legge si riprometteva questo grande obiettivo economico e sociale, in sostanza questo obiettivo non poteva che essere condiviso.
Questo provvedimento, se da un lato recuperava occasioni economiche e sociali che si erano andate perdendo, da un altro poteva nascondere l'insidia di un altro recupero, quello della speculazione edilizia che tanti guai aveva provocato nel Paese e al quale le leggi dello Stato e delle Regioni avevano tentato di porre rimedi o, quanto meno, delle limitazioni.
Il disegno di legge n. 204 al quale abbiamo collaborato in sede di Commissione e in sede di Consiglio per migliorarlo, non può ancora essere del tutto condiviso dal PRI, non fosse altro che per il fatto che ha dovuto inserirsi su un impianto (legge 56) che è considerato unanimemente traballante e per il quale sono da tempo all'attenzione della Commissione competente delle strutture di sostegno che sono i numerosi disegni di legge della riforma sulla legge urbanistica.
In sede di previsione dei lavori di adeguamento della nostra legislazione a quanto previsto dal decreto Nicolazzi avevamo detto che, a nostro avviso, sarebbe stato più corretto predisporre gli adeguamenti derivanti da questa legge contestualmente alle modifiche già in cantiere e secondo noi, ci sarebbero stati i tempi se ci fossero state le volontà. Su questa posizione siamo rimasti isolati e di conseguenza ci siamo adattati a dover intervenire su un terreno sul quale già in ogni caso occorreva intervenire.
Questo non è avvenuto e ritorneremo entro breve tempo sulla legge 56 non con l'obiettivo di stravolgerne l'impianto e vanificarne dunque gli obiettivi politici, ma piuttosto di rendere la sua gestione meno burocratica e più consona alla peculiare realtà territoriale piemontese, la cui caratteristica è innanzitutto quella dell'atomismo comunale; abbiamo sempre detto che non si poteva trattare il Comune di Pino Torinese come quello di Torino.
Il dibattito su questo importante argomento è stato anche occasione per misurare la coesione della maggioranza di governo a breve tempo dalla verifica il cui dibattito abbiamo concluso qualche giorno fa.
In occasione del dibattito sulla verifica avevamo detto che in un certo senso la verifica non poteva considerarsi conclusa in quanto "molte questioni non ci sembravano ancora definite", qualcuno parlò di situazione congelata. Il modo nel quale si è proceduto al dibattito in quest'aula e nella Commissione consiliare rispetto a questo argomento ha, probabilmente dato ragione della nostra valutazione della conclusione della verifica.
Detto questo, ci auguriamo che il rinvio dello scorso giovedì sia stato un rinvio squisitamente tecnico, perché se dovessimo anche soltanto pensare che il rinvio poteva essere strumentale da parte di qualche forza di maggioranza o magari da parte di qualche forza di minoranza, questo non farebbe onore al Consiglio ma soprattutto non farebbe onore né alla maggioranza né alla minoranza.
Poiché ho parlato del comportamento della maggioranza e della minoranza rispetto a questo provvedimento, vorrei dire al Consigliere Marchini che i voti del PLI nella Commissione non erano assolutamente necessari. La maggioranza si presentava con 29 voti contro 25, se valesse il principio che sono necessari 31 voti la maggioranza delle leggi che ha approvato questo Consiglio, dall'inizio di questa legislatura, non sarebbe valida perché è venuta in aula con quel tipo di votazione in quanto notoriamente il PSDI che consente a questa Giunta di governare ha impegnato i suoi uomini in altre cariche.
Ritengo che l'atteggiamento del PLI vada valutato non come voto tecnico, ma come voto di sapore politico: ognuno tragga le conclusioni che vuole considerando che per quanto ci riguarda ognuno può votare e tenere l'atteggiamento che ritiene.
Questo provvedimento è un risultato importante anche perché ha potuto sollecitare un rinnovato dibattito tra tutte le forze. Abbiamo visto la maggioranza differenziare in alcune sue parti la sua posizione - non ci scandalizziamo per questo - ha sollecitato la posizione delle forze di minoranza, tra quelle laiche e socialiste che si sono incontrate e che dopo la discussione generale in aula e segnatamente a seguito dell'intervento dell'Assessore Cerutti, avevano riscontrato alcuni punti di convergenza che sostanzialmente, anche se non completamente, il testo che abbiamo di fronte ha recepito ottenendo quindi l'approvazione della Giunta.
Il nostro voto di astensione ha quindi questo segno di apprezzamento per la disponibilità dell'Assessore e della Giunta che rappresenta di accogliere quegli stimoli e quei suggerimenti che le forze politiche, mosse non da atteggiamenti pregiudiziali di maggioranza o di opposizione, ma da trasparenti obiettivi di interesse generale, possono utilmente fornire indipendentemente dalla loro collocazione.



PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE MARCHIARO



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Viglione.



VIGLIONE Aldo

In questa vicenda abbiamo già speso molte parole. Voglio comunque ribadire come il nostro Gruppo ha inteso il raccordo con i partici laici.
Come si può mettere in dubbio l'omogeneità tra i partiti laici? Non si tratta di avere delle maggioranze ufficiali o ufficiose, ma si tratta di non avere alcun isolamento all'interno di gruppi omogenei, come sono quelli laici e socialisti con le forze politiche che siedono nel Consiglio regionale.
Respingiamo l'ipotesi ormai arcaica di chi ha detto: "con noi o quasi contro di noi".
Il segretario del nostro partito, Bettino Craxi, ha definito questa frase inopportuna, illogica, senza senso, perché c'è un principio di parità e di uguaglianza che si manifesta attraverso omogeneità e programmi politici. Quindi cercheremo ulteriormente contatti con i gruppi laici, per cui nessuna forza deve ritenere di essere emarginata dal dialogo che noi conduciamo né, tanto meno, può pronunciare quella frase infelice che, tra l'altro, portò sfortuna a chi la disse a suo tempo.
Questa legge nasce dal contesto generale delle forze politiche, quindi il Consigliere Picco sbaglia quando parla di un'emarginazione della D.C.
Ritengo invece dal dialogo che la D.C. abbia partecipato attivamente traendo anche soddisfazione dal suo operato, non soltanto in occasione di questa legge, ma nel corso dell'intera legislatura.
Certo, all'interno dei Gruppi politici vi sono delle distinzioni, degli scontri aspri. Perché il confronto delle idee non dovrebbe manifestarsi anche in modo appariscente perché la gente sappia distinguere? I distinguo, d'altra parte, sono necessari perché rendono evidenti i programmi, le idee e le fantasie di ciascuna forza politica.
Con questo spirito il PSI dà pieno voto al testo di legge e ribadisce che anche in futuro manterrà questo spirito di aperta collaborazione come ha fatto fino ad oggi.



PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BENZI



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Montefalchesi.



MONTEFALCHESI Corrado

Il dibattito su questa legge è andato al di là dei confini di merito perché si è innestata una presa di posizione da parte dei partiti laici e socialisti.
Oggi si tenta di dire che questa legge è frutto di un accordo tra i partiti laici e socialisti.
Il nostro Gruppo, nel dibattito sulla verifica, aveva espresso la propria posizione. In quella verifica vedevamo il tentativo di sostituire la centralità delle forze di sinistra, la centralità delle forze laiche e socialiste in contrapposizione alla centralità delle forze di sinistra.
L'atteggiamento delle forze laiche riconferma i dubbi che avevamo espresso in sede di verifica.
I partiti laici e socialisti avevano emesso un comunicato dopo l'incontro del 29 giugno nel quale si impegnavano a sostenere gli indirizzi individuati in quella riunione. Quegli indirizzi oggi non riusciamo a coglierli.
C'é stato il progetto della Giunta, c'é stata la battaglia della D.C.
le tesi della D.C. per le vicende che tutti conosciamo e che hanno inciso sulla stesura finale di questo disegno di legge, soprattutto con la modifica dell'art. 83.
In sede di dibattito generale avevamo ricordato la battaglia che coerentemente alla nostra impostazione politica, avevamo fatto in Parlamento.
Quella battaglia che intendiamo portare avanti contro la legge Nicolazzi perché è una legge che esprime la volontà politica di liberalizzare la gestione e l'uso del territorio, che rilancia quella speculazione che ha fatto tanti danni in passato.
Le modifiche intervenute oggi rischiano di far scivolare pericolosamente la legge verso il recepimento della volontà politica e dell'ispirazione di fondo della legge Nicolazzi.
E' necessario che le proposte di modifica della legge 56 vengano precedute da una relazione dell'Assessore rispetto alla gestione complessiva della legge e rispetto alla validità degli strumenti che sono stati attivati dai Comuni.
Il nostro è un giudizio negativo su questo disegno di legge. Avremo modo di discutere ulteriormente e più approfonditamente le questioni urbanistiche in occasione della presentazione delle modifiche alla legge 56 e mi auguro che quel dibattito non segua la china pericolosa che è stata intrapresa oggi.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Marchini.



MARCHINI Sergio

In sede di dichiarazione di voto alcune precisazioni vanno fatte. Pi che della legge Nicolazzi noi dobbiamo parlare della politica urbanistica della Regione. Ho l'impressione che si voglia enfatizzare il disegno di legge che stiamo approvando, quando, invece, stiamo recependo nell'ordinamento regionale norme nazionali che vanno adeguate alla normativa regionale della legge n. 56 con l'obiettivo di eliminare le disarmonizzazioni tra la legge Nicolazzi e la legge n. 56. Quale obiettivo si sono posti i liberali nella politica urbanistica di questa Regione? La verifica della legge 56 in quanto siamo stati i primi proponenti di un disegno di legge di modifica radicale della stessa. Aspettiamo al varco la maggioranza,. Anzi, un partito di maggioranza che ha fatto della verifica della legge 56 una delle sue ragioni di presenza all'interno della stessa dovrebbe chiedere la resa dei conti e il rispetto delle promesse fatte.
L'obiettivo politico di questa legislatura è la radicale modifica della legge 56 e, per quanto possibile, il conferimento di qualche contributo innovativo, come sono le nostre proposte di legge.
Nell'ambito di un progetto politico di questo genere, come si colloca la legge che abbiamo sui nostri tavoli? Si colloca come una legge la quale soffre delle limitazioni oggettive che ha la legge 56.
Non solo il nostro partito, ma il Consiglio nel complesso, ha un'occasione per riflettere sulla non omogeneizzazione delle due normative.
Ha ragione il Consigliere Montefalchesi nel dire che la legge 56 ha una filosofia, mentre la normativa Nicolazzi ne ha un'altra. Il processo politico che con il nostro comunicato stampa abbiamo posto in essere ha avuto un giudizio preciso sulle colonne di un giornale di sinistra da parte dell'interprete autentico della legge 56, il prof. Astengo, che su quello che sta avvenendo nella terza legislatura in ordine al processo urbanistico, parla chiaramente; già è cambiato molto, ma noi ci auguriamo che non cambi molto di più. Dall'impegno dei partiti laici di creare un'area di dialogo, probabilmente talune forze della maggioranza hanno trovato lo spazio per non essere centralizzate dalla centralità del PCI che in questo momento è l'unico difensore della legge 56 e che offre le sue colonne di un giornale per ospitare i difensori esterni della legge 56. Nei confronti della legge 56 abbiamo tutti i conti aperti: ognuno di noi pensa di non averla strumentalizzata abbastanza o di essere stato punito oltre misura. Come ci vogliamo collocare? Mi rendo conto che il PCI non è nella logica in cui si muove il PLI nella modifica della legge 56; per esempio, i giudizi pubblicati dal prof. Astengo sono probabilmente molto più vicini alla filosofia del PCI che non a quella del pensiero laico in genere.
Mi pare criticabile che una forza politica come la D.C. pretenda di essere l'unica interprete, l'unica depositaria della realtà e si riproponga come forza integralista e che nel momento dello scontro ritorni a far emergere il suo vizio culturale e caratteriale di avere tutta la ragione dalla sua e non abbia nessun dubbio.
Se qualcuno riteneva che questa legge non dovesse tornare in Consiglio oggi, non doveva fare altro che chiedere il rispetto dei Regolamenti e delle prassi; qualcuno avrebbe dovuto proporre un progetto di legge avrebbe dovuto mettersi in coda presso la Commissione competente, dopodich questa legge sarebbe venuta su questi banchi a fine ottobre. La forza politica che voleva questo lo doveva dire. Però nessuna forza politica ha ritenuto di dover dire che questo era il risultato che voleva ottenere votando contro nella passata seduta.
Nella passata seduta si è votato contro per difendere una posizione non per bloccare la legge.
Il comportamento tenuto dal nostro Gruppo in Commissione era dovuto in materia tanto delicata nella quale si deve ancora decidere, valutare e disputare. E' stato corretto superare l'obiezione dei sei mesi con un emendamento all'art. 2 che recupera l'art. 1? Dal punto di vista istituzionale sarebbe stato estremamente pericoloso dare un'interpretazione di un certo tipo a quella norma del Regolamento che prevede la maggioranza qualificata in Commissione. Sono un uomo di opposizione e ho interesse a dire che in Commissione vale la maggioranza che in quel momento si forma. Chi utilizza quell'interpretazione deve sapere che blocca tutte le Commissioni. C'è scritto nel Regolamento che una delle funzioni del Presidente del Consiglio è quella di attuare la politica della Giunta il che vuol dire che la Giunta che deve perseguire un obiettivo non deve trovare degli ostacoli di tipo strumentale. Se la Giunta è sostenuta, ai sensi dello Statuto e del Regolamento, da una maggioranza qualificata, da un documento propositivo, da una lista di Assessori e dal Presidente, questo meccanismo, che io ho chiamato germanico, ma che potrei chiamare tedesco, va riportato in Commissione.
La maggioranza qualificata politicamente, proceduralmente e statutariamente che regge la Regione Piemonte deve rimanere anche qualificata nelle Commissioni per garantire la continuità.
Questa maggioranza e questa Giunta sono sostenute da un Regolamento e da uno Statuto di tipo tedesco, devono quindi avere la sensibilità di tipo tedesco nei confronti del Consiglio regionale. Il voto dell'altro giorno può essere chiamato incidente tecnico perché tecnicamente non obbliga nessuno alle dimissioni ma qualcuno la parola "dimissioni" l'ha usata secondo la sua coscienza di politico e non come interprete dello Statuto.
Riteniamo che bene abbia fatto il nostro rappresentante in Commissione di rinviare in questa aula, senza vizi di forma e di procedura, questo progetto di legge e che abbia dato il proprio contributo per far sì che la maggioranza fosse quella prevista dal Regolamento. Quando avremo cambiato il Regolamento (e, secondo me, faremo male a cambiarlo) ci comporteremo in modo diverso.
Comportandoci in questo modo siamo stati coerenti rispetto all'obiettivo che ci eravamo posti di ridurre le incertezze per gli amministratori su questa materia. A noi sembra giusto che venga fuori l'interpretazione e la normativa del Consiglio regionale.
Questa normativa non ci soddisfa e per questa ragione diamo voto contrario.
Apprezziamo che la maggioranza abbia riconosciuto alcune tesi sviluppate dalla D.C. alla quale va riconosciuto il merito di aver difeso i suoi convincimenti, le sue tesi e le sue idee anche se queste si riducono all'uso della lingua italiana, delle maiuscole e delle virgole. Le nostre leggi sono l'espressione della volontà di cinque milioni di cittadini quindi chiunque di noi fin da quando è convinto che questa legge possa essere modificata anche soltanto nell'uso della maiuscola ha il dovere di farlo altrimenti viene meno alla propria funzione. In questa misura andava censurato il comportamento di alcuni partiti laici che non hanno tutta la loro battaglia per riportare risultati maggiori.
Il nostro Gruppo apprezza la D.C. che ha avuto la capacità e la fermezza politica di coltivare i suoi obiettivi fino all'ultimo in quest'aula. Questa è la dimostrazione che non è una forza politica allo sbando, ma che è protagonista, che crede in se stessa, che crede di essere espressione di una grande realtà in Piemonte. Ci sia consentito però di avere la presunzione di essere anche noi espressione della realtà piemontese.
Il collega Viglione ha voluto specificare il senso del colloquio tra i Gruppi laici. Quando c'è stato il dibattito sulla verifica noi avevamo detto che eravamo disponibili ad affrontare quella tematica conché questo fosse il riconoscimento ufficiale dei rapporti tra il PSI e i partiti delle aree laiche. Abbiamo chiesto ufficialmente, e questo "ufficialmente" è stato accettato nella verifica dal PCI, che tra il PSI, il PRI, il PLI e il PSDI ci siano delle consultazioni periodiche sui temi di grande attualità.
Questo è stato uno dei risultati della verifica. Se è un risultato politico il PCI deve prenderne atto, quindi, non può lamentarsi di un'ipotetica maggioranza surrettizia rispetto a quella ufficiale. La verifica ha prodotto quel documento e ha prodotto delle dichiarazioni pubbliche in cui è emerso chiaramente che una delle conseguenze politiche dello stato di difficoltà di questa maggioranza è stata la decisione dei partiti laici di continuare questa opera di verifica sugli obiettivi comuni a scadenze periodiche e temi specifici. Nessuna maggioranza surrettizia, ma l'impegno di verificare le posizioni e gli intendimenti nell'interesse esclusivo della collettività, senza in alcun modo voler stravolgere maggioranze e minoranze, cosa che nelle ultime due sedute di Consiglio avremmo potuto fare con assoluta tranquillità: era sufficiente un irrigidimento da parte dei partiti di minoranza laica e democristiana sull'art. 1 e questa legge sarebbe passata e se fosse passata probabilmente sarebbe stata viziata da elementi che l'avrebbero resa inapplicabile.
Esprimiamo voto di astensione ed un apprezzamento per il fatto che questa legge venga licenziata e che si faccia chiarezza sulla materia nei confronti degli amministratori. Lamentiamo però che la disciplina sia insufficiente per le difficoltà di armonizzare queste norme con la legge regionale n. 56.
L'appuntamento è alle modifiche della legge 56. In quella sede valuteremo il senso dell'accordo laico sui grandi temi di strategia del territorio e soprattutto valuteremo la coerenza di una forza politica che ha subordinato la sua permanenza in Giunta ad una radicale modifica della legge 56.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Cerutti.



CERUTTI Giuseppe

Signor Presidente, colleghi Consiglieri, riteniamo soddisfacenti le norme contenute nell'ultimo testo di legge che il Consiglio regionale è chiamato a votare. Il nostro partito si ritiene soddisfatto del lavoro svolto e del contributo che ha dato per giungere all'approvazione della legge Nicolazzi. Vi è però una differenziazione tra noi e il Consigliere Montefalchesi.
La legge Nicolazzi cerca di dare una risposta alla richiesta incessante di case, attraverso lo snellimento delle procedure urbanistiche all'inserimento di concetti innovativi quali il silenzio-assenso. Ci rendiamo anche conto che questa legge non è sufficiente per risolvere problemi quali i finanziamenti adeguati a fianco dell'attività privata.
Colgo l'occasione per ribadire la piena Lealtà del nostro Gruppo a questa maggioranza.
C'è chi trova motivi di crepe, di indebolimenti negli atti amministrativi e nella struttura di questa maggioranza. Ribadiamo che fino a quando ci saranno le condizioni che ci hanno consentito di far parte di questa maggioranza, la nostra lealtà e il nostro appoggio saranno incondizionati. Se cadranno quelle condizioni fondamentali, avremo il coraggio di dichiararlo in aula e di motivare il nostro dissenso. Lo diremo affrontando la modifica alla legge 56. Alcune forze politiche, compresa la nostra, hanno presentato autonomamente un nuovo articolato della legge 56.
Noi non assumeremo atteggiamenti preconcetti usando la forza in forma disgregante solo per "toglierci certe soddisfazioni". La legge 56 non è un santuario intoccabile perché l'esperienza di questi anni di applicazione è servita a modificare le posizioni e sarebbe assurdo non trasformare l'articolato Legislativo in norme più consone alla situazione urbanistica del Piemonte.
Possiamo dire che la legge 56 ha creato nel territorio piemontese del danno. Sono all'attenzione di tutti le difficoltà dei Comuni che non hanno potuto superare le sue limitazioni.
E' ferma intenzione della Giunta, dopo la pausa estiva, di presentare in Consiglio la verifica della legge 56.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Bontempi.



BONTEMPI Rinaldo

Il voto che rendiamo a questa legge è un voto convinto per due ragioni che non sono in contraddizione con le perplessità che abbiamo espresso a proposito di un emendamento e di un articolo.
Il Piemonte è l'unico che è riuscito ad emanare questa legge. Abbiamo cercato di disciplinare lo strumento del programma pluriennale di attuazione e in questo ravvisiamo il tentativo di andare verso strumenti snelli di programmazione.
Abbiamo espresso alcune perplessità, ma nel complesso il lavoro è stato positivo. E' il risultato del confronto tra le forze politiche. E' un lavoro positivo compiuto dalla Giunta che si è mantenuta coerente e fedele al criterio ispiratore della programmazione e che ha saputo fare, nelle sue proposte, dei passi concreti verso le modificazioni della legge n. 56.
In quell'occasione avremo modo di misurarci. E' un terreno di grande interesse, mi auguro che il lavoro venga fatto con la serietà che merita questa materia.
Questa mattina parlavo di coraggio, di intraprendere qualche via nuova che esca dallo schema che ci è stato consegnato che ha dimostrato delle carenze.



PRESIDENTE

Non essendovi altre richieste di parola, pongo in votazione l'intero testo della le e.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 51 hanno risposto SI 28 Consiglieri hanno risposto NO 19 Consiglieri si sono astenuti 4 Consiglieri L'intero testo della legge è approvato.


Argomento:

Sull'ordine dei lavori (seguito)


PRESIDENTE

Poiché c'é l'accordo di terminare la seduta verso le ore 15, propongo di passare all'esame di alcune deliberazioni urgenti.
Il punto quinto all'ordine del giorno e l'esame degli ordini del giorno sulla situazione del Libano e della Polonia sono rinviati.
Chiede di parlare l'Assessore Bajardi. Ne ha facoltà.



BAJARDI Sante, Assessore alla sanità

Informo i colleghi Consiglieri che nell'ultima seduta della V Commissione è stata esaminata una deliberazione con la quale si richiede ai sensi della legge statale, il finanziamento di 5 miliardi per gli impianti di sicurezza delle centrali nucleari e strutture simili.
Nella stessa Commissione era stata esaminata una richiesta dell'USL di Ivrea in relazione all'integrazione di tecnologia necessaria per la centrale di Saluggia che, anche se non funzionante, ha problemi di rischio e necessità di controllo.
L'importo da deliberare è di 100 milioni.
Per elaborare le due proposte ci siamo avvalsi dei tecnici della centrale elettronucleare di Trino e della centrale di Saluggia.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Viglione.



VIGLIONE Aldo

Giustizia vuole che si iscriva all'ultimo punto dell'ordine del giorno la legge rinviata dal Governo relativa a: "Indirizzi e normative per il riordino dei servizi socio-assistenziali della Regione Piemonte".



PAGANELLI Ettore

Giustizia vuole anche che si tenga conto che sull'inserimento del disegno di legge n. 54 all'ordine del giorno c'é già stato un precedente dibattito e che c'é stata una proposta del Capogruppo comunista.
Giustizia vuole che si tenga conto anche dei piccoli particolari altrimenti travolgiamo tutto.
Abbiamo visto, poco fa, nelle dichiarazioni di voto travolgere tante cose e io ho avuto la tentazione di dissociarmi "tecnicamente" dal mio Gruppo e di dichiarare che mi sarei assentato per avere occasione di parlare. Il modo in cui si è chiusa la votazione precedente è la dimostrazione di un Consiglio regionale che ruoterà liberamente. Anche il mio Gruppo si inserirà nelle maggioranze che si formeranno di volta in volta sui singoli provvedimenti.
Se vogliamo rispettare il senso di giustizia teniamo conto dei lavori svolti precedentemente in questo Consiglio.



PRESIDENTE

Questa dichiarazione mi pare giusta.
Ero assente per cui non ho sentito le dichiarazioni del collega Bontempi.
Di fronte alla richiesta del collega e di fronte a queste perplessità dovendo anche definire l'ordine del giorno del giorno 15, sospendo la seduta e convoco i Capigruppo.



(La seduta, sospesa alle ore 13,45 riprende alle ore 14,40)


Argomento: Opere igienico-sanitarie

Esame deliberazione Giunta regionale n. 102-17234: "Richiesta di finanziamento di L. 1.052.000.000 per l'adeguamento delle strutture igienico-sanitarie concernenti la revisione del piano di emergenza esterna per la centrale elettronucleare 'E. Fermi' di Trino Vercellese e per gli impianti di Saluggia ai sensi dell'art. 1, sesto comma, del D.L. 26/11/1981, n. 678, convertito con modificazioni nella legge 26/1/1982, n. 12"


PRESIDENTE

La seduta riprende.
Nella riunione dei Capigruppo, constatata l'impossibilità di svolgere tutto l'ordine del giorno, abbiamo deciso di esaminare alcune questioni indispensabili.
Chiedo, pertanto, al Consiglio di inserire all'ordine del giorno l'esame della deliberazione della Giunta regionale n. 102-17234 relativa a: "Richiesta di finanziamento di L. 1.052.000.000 per l'adeguamento delle strutture igienico-sanitarie concernenti la revisione del piano di emergenza esterna per la centraleesterna per la centrale elettronucleare 'E. Fermi' di Trino Vercellese e per gli impianti di Saluggia ai sensi dell'art. 1, sesto comma, del D.L. 26/11/1981, n. 678, convertito con modificazioni nella legge 26/1/1982, n. 12".
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
E' approvato all'unanimità dei 45 Consiglieri presenti in aula.
Chiede di parlare il Consigliere Marchini. Ne ha facoltà.



MARCHINI Sergio

Informo il Consiglio che, a mia richiesta in qualità di Presidente della VII Commissione e dell'Assessore all'energia, su questa deliberazione l'Assessore alla sanità relazionerà in ordine al coordinamento tra le iniziative per la sicurezza ambientale e delle persone e la problematica in generale.



PRESIDENTE

Pongo ora in votazione la suddetta deliberazione. Ve ne do lettura: "Il Consiglio regionale visto il D.L. 26/11/1981, n. 678, convertito con modificazioni nella legge 26/1/1982, n. 12 visto il D.P.R. 13/2/1964, n. 185 vista la legge 23/12/1978, n. 833 vista la legge regionale 10/3/1982, n. 7 vista la deliberazione della Giunta regionale n. 102-17234 del 6/7/1982 sentito il parere espresso dalla V Commissione consiliare permanente delibera 1) di richiedere al CIPE l'assegnazione della somma di L. 920.000.000 necessaria per assicurare la funzionalità del piano di emergenza esterna indicato in premessa, per la centrale elettronucleare 'E. Fermi' di Trino Vercellese, ai sensi del disposto del sesto comma dell'art. 1 del D.L.
26/11/1981, n. 678, convertito con modificazioni nella legge 26/1/1982, n.
12 1/bis) di richiedere altresì l'importo di L. 1 3 2.000.000 necessari per assicurare l'emergenza esterna per gli impianti elettronucleari di Saluggia 2) diautorizzare la Unità Sanitarie Locali interessate ad aumentare nel bilancio di previsione per l'anno 1982 gli stanziamenti in uscita, sia ai parte corrente che di conto capitale, per gli importi indicati nella parte motiva della presente deliberazione, procedendo nel contempo ad aumentare gli stanziamenti in entrata, relativi al Fondo Sanitario Nazionale di parte corrente e di conto capitale.
La presente deliberazione è dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 49 della legge 10/2/1953, n. 62 e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 65 dello Statuto".
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
La deliberazione è approvata all'unanimità dei 45 Consiglieri presenti in aula.


Argomento: Industria (anche piccola e media)

Ordine del giorno presentato dai Consiglieri Brizio, Alasia, Viglione Vetrino, Montefalchesi e Marchini sulla Fiat-Iveco


PRESIDENTE

Esaminiamo ora l'ordine del giorno presentato dai Consiglieri Brizio Alasia, Viglione, Vetrino, Montefalchesi e Marchini sulla Fiat-Iveco.
Ve ne do lettura: "Il Consiglio regionale esprime viva preoccupazione per l'aggravarsi della situazione Fiat-Iveco, per la quale dopo un lungo ricorso alla cassa integrazione si passerebbe ora a provvedimenti più pesanti preludio ad un consistente calo occupazionale.
Il Consiglio regionale, davanti alle complesse ragioni della crisi della Fiat-Iveco ritiene indispensabile si proceda ad un esame della situazione immediata e delle prospettive più generali, sia in ordine ai problemi occupazionali sia in ordine ai problemi produttivi.
Considerate le particolarità dei settori Veicoli industriali ed Autobus, le situazioni del mercato interno e di quello internazionale, i problemi di ordine politico generale che pesano sulla Fiat-Iveco e quelli di ordine aziendale relativi all'organizzazione produttiva e commerciale il Consiglio regionale, ritenendo che in questa fase sia necessario acquisire un'adeguata conoscenza del problema impegna la Regione a: a) promuovere un incontro con la Fiat e le organizzazioni sindacali per: 1) accertare la reale caratteristica e consistenza, immediata e di prospettiva, dei provvedimenti che si intenderebbero attuare per quel che riguarda l'occupazione 2) conoscere i programmi produttivi ed aziendali che la Fiat intende attuare b) promuovere un incontro con il Governo e segnatamente con il Ministero del Commercio Estero per: 1) valutare possibili iniziative atte a favorire il superamento delle difficoltà insorte per la collocazione della nostra produzione all'estero 2) valutare lo stato e la possibile incentivazione della domanda pubblica per i trasporti su autobus nonché le necessarie iniziative per attivare la legge 151.
Il Consiglio regionale sottolinea inoltre la necessità che la Giunta segua la situazione Fiat-Iveco anche in raccordo con le altre Regioni interessate, secondo una scelta politica ed una prassi sempre seguita dalla Regione Piemonte".
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
L'ordine del giorno è approvato all'unanimità dei 45 Consiglieri presenti in aula.


Argomento: Norme finanziarie, tributarie e di contabilita

Prosecuzione esame deliberazione Giunta regionale n. 2-16964: "Definizione delle tariffe minime e massime per i servizi di fognatura e depurazione, a carico dei titolari di insediamenti produttivi (artt. 16 e 17 della legge 10/5/1976, n. 319)". Ratifica da parte del Consiglio regionale


PRESIDENTE

Esaminiamo, infine, il punto undicesimo all'ordine del giorno che reca: Prosecuzione esame deliberazione Giunta regionale n. 2-16964: "Definizione delle tariffe minime e massime per i servizi di fognatura e depurazione, a carico dei titolari di insediamenti produttivi (artt. 16 e 17 della legge 10/5/1976, n. 319". Ratifica da parte del Consiglio regionale.
La parola all'Assessore Salerno.



SALERNO Gabriele, Assessore alla tutela ambientale

Visto che questa deliberazione è stata assunta dalla Giunta con i poteri del Consiglio, chiedo che nella premessa della deliberazione da ratificare si richiamino i contenuti della premessa della delibera originaria della Giunta nei quali erano ampiamente illustrati e specificati i motivi di questo provvedimento.



PRESIDENTE

Il Consigliere Marchini ha presentato il seguente emendamento: alla lettera a) del punto 2), sostituire la terza e la quarta riga con le seguenti parole: "oltre mc 5.000.001 aumento 100% ".
La parola all'Assessore Salerno.



SALERNO Gabriele, Assessore alla tutela ambientale

La Giunta non lo accoglie.



MARCHINI Sergio

E' curioso che si chieda alla Giunta un parere senza l'illustrazione da parte dei proponenti.
Visto che abbiamo tutti fretta, io farò perdere un po' di tempo perch sta succedendo una cosa di estrema gravità e mi spiace che coinvolga l'Assessore Salerno per il quale ho la massima stima, e dei funzionari molto preparati.
E' arrivata in V Commissione questa deliberazione, la cui urgenza nessuno ha rilevato.
La Commissione nel complesso e i funzionari avvertono che la deliberazione è molto urgente e che se non viene adottata entro una certa data non avrà più nessun effetto. Si attiva nella certezza che ci sarà il rispetto reciproco per approvare questa deliberazione entro il 30 del mese.
Si riserva di presentare emendamenti in Consiglio. Viene chiesto al proponente di non presentare emendamenti e gli si dice che sarà approvata con una delibera di Giunta d'urgenza e che le discussioni saranno fatte in Consiglio. Non si sono fatte le consultazioni perché non era il caso di farle. Dopodiché mi chiedo se si può assumere una deliberazione con i poteri del Consiglio diversa dalla deliberazione ratificata in materia di tariffe.
Non si prende in esame il mio emendamento, non perché lo si consideri infondato, ma per problemi di incertezza. La Regione non è in grado di sapere se una deliberazione assunta con i poteri del Consiglio, in via d'urgenza, può essere modificata in Consiglio regionale.
Curioso è che questa deliberazione è stata sollecitata dal Comune di Torino ed ancora più curioso è che certi parametri che erano stati adottati nella delibera originaria sono stati stravolti. Il criterio che andava a penalizzare i grandi e il grande rimpianto che ha solo la città di Torino si vedono improvvisamente privilegiati perché il costo di utenza viene aumentato di tre volte.
Questa è un'esperienza amara della mia vita di Consigliere, perch apprendo improvvisamente che essere leali con le istituzioni si corrono questi rischi. La Commissione ha fatto presente che c'era l'urgenza, ha rinunciato a fare le consultazioni, ha approvato la deliberazione di corsa ha richiamato l'Assessore che non aveva provveduto a fare approvare questa delibera in Giunta, tant'é vero che c'è stata una Giunta straordinaria altrimenti la Giunta avrebbe fatto ricadere la deliberazione e le tariffe sarebbero rimaste bloccate per gli anni 1982 e 1983.
L'unico risultato che, alla fine, si dice: "per ragioni di tipo formale, non viene preso in considerazione" quindi la città di Torino avrà il beneficio di avere l'introito che le deriva da questa delibera triplicato.
Ho sottolineato questo modo di procedere che non è da attribuire alla volontà di questo o di quell'Assessore, ma a carenze funzionali della macchina legislativa regionale. Questo è estremamente preoccupante.



PRESIDENTE

L'art. 40 dello Statuto recita: "La Giunta può, in casi di urgenza sotto la sua responsabilità deliberare provvedimenti di carattere amministrativo di competenza del Consiglio.
L'urgenza determinata da cause nuove e posteriori all'ultima adunanza consiliare deve essere tale da non consentire la tempestiva convocazione del Consiglio.
Le deliberazioni suddette sono sottoposte al Consiglio per la ratifica nella sua prima successiva seduta da tenersi non oltre i 60 giorni.
Il Consiglio, ove neghi la ratifica o modifichi la deliberazione della Giunta, adotta i necessari provvedimenti nei riguardi dei rapporti giuridici sorti sulla base della deliberazione non ratificata".
Siamo in grado di accettare o di non accettare le proposte della Giunta.



VIGLIONE Aldo

Questo problema è già sorto in altre occasioni.
La delibera assunta dalla Giunta con i poteri del Consiglio non pu essere correlata all'ipotesi prevista dalla delibera assunta dalla Giunta comunale e dalla Giunta provinciale, che hanno una propria regolamentazione, per cui o la delibera viene confermata nella sua stesura originaria al Consiglio, oppure viene respinta.
Secondo una corretta interpretazione la delibera può essere modificata dal Consiglio. Si assumeranno i relativi provvedimenti correttivi.
Quindi si rigetta l'emendamento perché è stato fissato un parametro che si ritiene equo e giusto.



SALERNO Gabriele, Assessore alla tutela ambientale

La Commissione ha acceduto alla richiesta di licenziare questa deliberazione prima del 30 giugno.
Avevo fatto presente che, qualora il Consiglio non l'avesse ratificata la delibera sarebbe decaduta, a meno che non l'avesse assunta successivamente, comunque prima del 30 giugno, la Giunta regionale con i poteri del Consiglio. Se ne è rinviata la discussione e l'approvazione per un atto doveroso nei confronti dei Consiglieri regionali che fanno parte della VII Commissione, in particolare del suo Presidente, che quella mattina aveva un problema di natura professionale che gli ha impedito di arrivare in Consiglio prima delle ore 12. Si era detto, anche per accedere alla richiesta di tenere le consultazioni, che la deliberazione l'avrebbe assunta la Giunta con i poteri del Consiglio. Il che non significa che si sarebbero modificate le impostazioni originarie.
La deliberazione è stata discussa anche con i tecnici dell'Unione Industriale ed è stata esaminata da parte dei funzionari dell'Assessorato per i suoi aspetti estremamente complessi che toccano problemi di aziende piemontesi e non solo torinesi.
Il motivo politico ispiratore della deliberazione è questo: è possibile che il privato cittadino paghi un costo di scarico delle acque più alto di quello che paga un'azienda? Il problema riguarda la grande azienda torinese e le aziende del Piemonte e i parametri delineati comporteranno degli oneri rilevanti.
Questo, però, non ci deve assolutamente far ripensare il deliberato previsto osi e valutato anche dai tecnici.
Vengo ora a conoscenza dell'emendamento presentato dal Consigliere Marchini. Sono convinto che l'applicazione di questi parametri sia giusta e corretta. Vi potrà essere un problema di natura amministrativa o di interpretazione futura, qualora questa delibera dovesse essere modificata in sede di Consiglio. Forse questo rischio non è da correre, perché se qualcuno la dovesse imputare al TAR farebbe decadere l'atto amministrativo e, di fatto, non consentirebbe ai Comuni di acquisire questi canoni fino al 1984. Pertanto, considerando i termini tecnici che mi sono stati illustrati stamattina e considerando il problema politico, ritengo che la deliberazione debba essere approvata nella stesura originaria.



MARCHINI Sergio

Siccome finalmente mi viene spiegato il motivo per cui non si accoglie il mio emendamento, desidero richiamare l'attenzione dei Consiglieri sul merito.
Questa è la modifica della tariffa regionale votata dal Consiglio regionale. Questi obiettivi avevano una ragione politica, funzionale e programmatoria precisa. Non intendo contrastare la proposta dell'Assessorato, ma ho semplicemente suggerito, fermo restando il criterio di parametrizzazione e preso atto che può sembrare non equo, di correggere la curva in termini accettabili. Si tratta di correggere una curva in ragione del 100%. Per un grande impianto, invece, la curva viene corretta del 300%. Mi chiedo se non sia il caso di fare causa ai colleghi che avevano votato la precedente delibera ed accusarli davanti alla pubblica opinione per essere stati poco attenti al problema. Ho chiamato in causa il sistema. L'Assessore si è trovato, in termini stretti, a valutare l'opportunità di questa delibera e in termini molto più stretti viene chiamato a valutare questa delibera il Consiglio regionale nella sua generalità. Questo non mi sembra corretto nei confronti dei destinatari. E' una correzione brusca che mette in discussione la logica della tariffazione. Il giorno che si correggesse la curva dell'imposizione diretta in questi termini, non saremmo di fronte alla correzione di una curva, ma alla modifica del sistema fiscale.
E' una modifica di fondo e non la riparametrizzazione della curva delle tariffe. Questo argomento avrebbe meritato una più ampia discussione.
L'atto della Giunta che pretende di triplicare le tariffe, mi pare un atto politico poco prudente.



CARLETTO Mario

Su questo problema non c'è stato, in effetti, un sufficiente approfondimento sia da parte dell'Assessore che avrebbe dovuto produrre alla Commissione una relazione non solo con la collaborazione della Federpiemonte, che noi riteniamo un interlocutore importante, ma anche con l'apporto decisivo delle strutture regionale.
Non credo che si debba dividere tra chi difende la grossa azienda torinese e chi non la difende. Qui rappresentiamo l'istituzione e qui dobbiamo fare gli interessi della comunità regionale prescindendo dagli interessi delle piccole, delle medie e delle grandi aziende, dando delle valutazioni complessive rispetto ad un provvedimento che riguarda le imprese, gli scarichi, gli scarichi industriali.
Ribadiamo il voto di astensione dato in Commissione sia sull'emendamento del Consigliere Marchini, sia sul testo della delibera e chiediamo all'Assessore che questi parametri siano approfonditi ulteriormente.



PRESIDENTE

Pongo in votazione l'emendamento presentato dal Consigliere Marchini.
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
E' respinto con 1 voto favorevole, 25 contrari e 19 astensioni.
L'Assessore Salerno propone il seguente altro emendamento: nel testo delle premesse della deliberazione della Giunta regionale n. 2-16964, inserire le "premesse" contenute nella precedente deliberazione della Giunta regionale del 2/6/1982, n. 82-16350.
Pongo in votazione tale emendamento.
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
E' approvato.
Pongo ora in votazione la deliberazione nel testo emendato. Ve ne do lettura: "La Giunta regionale vista la deliberazione del Consiglio regionale del 24/5/1979, n. 469 con la quale sono state determinate le tariffe relative ai servizi di raccolta, depurazione e scarico delle acque in ottemperanza a quanto stabilito negli artt. 16 e 17 della legge 10/5/1976, n. 319 e nel D.P.R.
24/5/1977 visto l'art. 3 D.L. 28/2/1981, n. 38 (convertito con modificazioni nella legge 23/4/1981, n. 153), con il quale sono stati riformulati gli artt. 16 e 17 precitati e sono stati inseriti nella legge n. 319/76 i successivi artt. 17/bis e 17/ter visto l'art. 24 del D.L. 22/12/1981, n. 786, convertito con modificazioni nella legge 26/2/1982, n. 51, con il quale sono state aumentate con effetto dall'1/1/1982, le tariffe per i servizi di fognatura e quelle di depurazione delle acque reflue provenienti da insediamenti civili, e sono stati riaperti i termini fissati dall'art. 17/bis precitato onde consentire alle Regioni di variare entro il 30/6/1982, con effetto dall'1/1/1982, le tariffe relative ai servizi di fognatura ed a quelli di depurazione delle acque reflue provenienti da insediamenti produttivi considerato che le tariffe massime previste nella precitata deliberazione n. 469 del 1979 afferiscono a costi standard determinati nel 1978 e che al punto 8 di tale deliberazione si era fatta specifica riserva di aggiornare tali costi con scadenza biennale tenuto conto che i costi standard relativi al servizio di fognatura delle acque nere riportati nella tabella 1 dell'allegato A della precitata deliberazione sono fortemente decrescenti variando da un massimo di L. 114 al mc, di acqua scaricata per classi dimensionali minime ed un minimo di L.
4,74 al mc, mentre l'art. 24 del D.L. 22/12/1981, n. 786 (convertito nella legge n. 51 del 1982), determina, per le acque provenienti da insediamenti civili, una tariffa fissa di L. 24 al mc di acqua scaricata; constatato che secondo tale tabella ad una classe dimensionale di mc 500.000 annui corrisponde una tariffa di L. 27,28 al mc, mentre ad un volume di 5.000.000 di mc annui corrisponde una tariffa di L. 16,06 al mc, tariffa che scende a L. 9,45 per effluente di 50.000.000 di mc/annui tenuto conto inoltre che i costi standard relativi al servizio di depurazione riportati nella tabella 2 dell'allegato A precitato, variando da un massimo di L. 261 al mc per classi dimensionali minime, ad un minimo di L. 12,60 al mc, e che il succitato articolo 24 del D. L. 786/81 determina anche per tale servizio per le acque da insediamenti civili una tariffa fissa di L. 24 al mc di acqua scaricata constatato che in base a quest'ultima tabella ad una classe dimensionale di mc 5.000.000 corrisponde una tariffa di L. 62 al mc, mentre ad un volume di 50.000.000 di mc, corrisponde una tariffa di L. 30,27 al mc, tariffa che scende a L. 21,77 al mc per un volume complessivo di scarichi di mc 150.000.000 considerato infine che l'art. 17/bis della legge 3 1 9/76 stabilisce che le Regioni devono provvedere ad elaborare le singole tariffe determinando i limiti minimo e massimo, vincolanti per gli enti gestori del servizio viste le tariffe fisse determinate ex lege per gli scarichi provenienti da insediamenti civili per l'anno 1982 e considerata la necessità da un lato di eliminare l'eccessiva sperequazione di carico fiscale che sussiste tra le due categorie di utenti (civili e produttivi) nei Comuni o Consorzi di dimensioni medio-grandi e d'altro lato conservare la decrescenza di imposizione pienamente giustificata dalla reale decrescenza dei costi relativi ai servizi resi in attesa che la generalizzata applicazione dei canoni in oggetto e la messa in funzione di un maggior numero di impianti consenta di acquisire oggettivi elementi di costo reale onde determinare tariffe che consentano di tendere al raggiungimento dell'equilibrio del bilancio elementi di costo reale onde determinare tariffe che consentano di tendere al raggiungimento dell'equilibrio del bilancio dei servizi erogati dato atto che entro il 30/6/1982 le Regioni possono variare, con efficacia dall'1/1/1982, le tariffe relative ai servizi di fognatura e a quelli della depurazione delle acque reflue provenienti da insediamenti produttivi, e ciò ai sensi dell'art. 24 del D.L. 22/12/1981, n. 786 convertito nella legge 26/2/1982, n. 51 dato atto che il Consiglio regionale non ha potuto assumere le determinazioni relative nei termini previsti dal sopra menzionato articolo e pertanto la Giunta regionale deve procedere alla determinazione delle tariffe, assumendo il provvedimento con i poteri del Consiglio ai sensi dell'art. 40 dello Statuto, non essendo prevista riunione dell'organo consiliare entro la scadenza del 30/6/1982 delibera con i poteri del Consiglio ed ai sensi di quanto previsto dall'art. 40 dello Statuto, di approvare le nuove tariffe relative al servizio di raccolta, allontanamento e depurazione delle acque reflue come segue: 1) i massimali di cui alle tabelle 1 e 2 dell'allegato A della deliberazione del Consiglio regionale 24/5/1979, n. 469, sono da considerarsi come 'limite minimo' delle singole tariffe per le categorie di utenti diverse da quelle 'civili', così come previsto dall'art. 17/bis comma secondo, della legge 319/76 2) il 'limite massimo' alle predette tariffe è determinato con l'applicazione alle tabelle 1 e 2 dell'allegato A della citata deliberazione n. 4 6 9179 delle percentuali di aumento così ripartite: a) Servizio di fognatura fino ad un volume di scarico di mc 500.000 aumento 30 da un volume di scarico di mc 500.001 - a mc 5.000.000 aumento 40 da un volume di scarico di mc 5.000.001 - a mc 50.000.000 aumento 100 oltre mc 50.000.001 aumento 200 b) Servizio di depurazione fino ad un volume di scarico di mc 50.000.000 aumento 30 oltre mc 50.000.001 aumento 50%.
La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi dell'art. 65 dello Statuto".
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
La deliberazione è approvata con 25 voti favorevoli e 21 astensioni.
Comunico, infine, ai presenti che il Consiglio verrà convocato a domicilio.
La seduta è tolta.



(La seduta ha termine alle ore 15,15)



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