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Dettaglio seduta n.144 del 01/07/82 - Legislatura n. III - Sedute dal 9 giugno 1980 al 11 maggio 1985

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Argomento:


PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE MARCHIARO


Argomento: Urbanistica (piani territoriali, piani di recupero, centri storici

Proseguimento esame progetto di legge n. 204: "Modifiche per l'adeguamento della legge regionale 5/12/1977, n. 56 e successive modifiche ed integrazioni, alla legge 25/3/1982, n. 94"


PRESIDENTE

La seduta è aperta.
Proseguiamo l'esame del progetto di legge n. 204: "Modifiche per l'adeguamento della legge regionale 5/12/1977, n. 56 e successive modifiche ed integrazioni, alla legge 25/3/1982, n. 94", di cui al punto quarto all'ordine del giorno.
Continuiamo l'esame degli emendamenti riferiti all'art. 1 in discussione: dal Consigliere Biazzi: 21) al terzo comma dell'art. 83, secondo capoverso, togliere le parole "ad eccezione di quelli dotati di P.R.G. approvato ai sensi dell'art. 90" 22) al sesto comma dell'art. 83, dopo le parole "secondo programma pluriennale di attuazione" la virgola è sostituita da un punto e quindi le successive parole da "il secondo programma" fino a "al quarto comma dell'art. 15" sono sostituite dalle seguenti: "Il secondo programma pluriennale di attuazione potrà essere approvato solo qualora i Comuni abbiano adottato il Progetto Preliminare di piano generale di cui al quarto comma dell'art. 15, ad eccezione di quelli dotati di P.R.G. approvato ai sensi dell'art. 90, i quali potranno comunque approvare il secondo programma pluriennale di attuazione". Riprendere quindi "Le suddette varianti. . ." 23) al nono comma dell'art. 83 sopprimere le parole "dell'art. 90 e" per riprendere con "del titolo III. . .".
La parola al Consigliere Biazzi.



BIAZZI Guido

Si tratta di un emendamento che, ad avviso del relatore, rispecchia meglio la sostanza della discussione svoltasi in Commissione.
In effetti, viene limitata la possibilità dei Comuni, che hanno un piano regolatore, approvato ai sensi dell'art. 90 della legge 56, di adottare il secondo programma di attuazione, lasciando invariata la normativa vigente. Più precisamente prima di approvare il terzo programma di attuazione devono adeguare il loro strumento urbanistico alla normativa attuale, la legge 56.



SIMONELLI Claudio, Assessore all'urbanistica

L'emendamento del Consigliere Biazzi mira a chiarire quello che non era sufficientemente chiaro nella norma: i Comuni con Piano Regolatore Generale approvato ai sensi dell'art. 90 vengono equiparati ai Comuni con Piano Regolatore Generale approvati ai sensi del titolo III della legge 56 quanto alla possibilità di fare il primo e il secondo P.P.A., mentre dal terzo P.P.A., in poi vale per essi la norma della necessaria adozione del Piano Regolatore Generale. Se questo è il discorso l'emendamento è accettato.



PRESIDENTE

Pongo in votazione gli emendamenti presentati dal Consigliere Biazzi.
Chi è favorevole all'emendamento n. 21 è pregato di alzare la mano.
E' approvato.
Chi è favorevole all'emendamento n. 22 è pregato di alzare la mano.
E' approvato.
Chi è favorevole all'emendamento n. 23 è pregato di alzare la mano.
E' approvato.
24) Dal Gruppo D.C.: al secondo comma dell'art. 83 togliere "P.R.G." e sostituire le parole "congiuntamente" con "previa".
La parola al Consigliere Picco.



PICCO Giovanni

Il merito delle nostre proposte concerne il richiamo al principio che i P.P.A. si debbano inserire su strumenti urbanistici vigenti.
Il grande oggetto del contendere in questa Regione è sulla valutazione di questo principio: cioè fino a che punto gli strumenti urbanistici vigenti sono ritenuti tali da poter produrre ed emanare successivi atti rilascio di concessioni, strumenti esecutivi e, quindi, anche adozione ed approvazione da parte dei Comuni di P.P.A.
Questo richiamo deve essere fatto qui in aula, perché nonostante tutto quello che si è detto in Commissione e nonostante anche tutte le polemiche sui contenuti della legge 56, questa continua ad essere la lunga ombra gettata da questa maggioranza.
Fino a che punto gli strumenti urbanistici vigenti a suo tempo regolarmente approvati dal Ministero dei Lavori Pubblici oppure dal Provveditorato alle Opere Pubbliche a seconda dei livelli di competenza siano da ritenersi strumenti operanti a tutti gli effetti? Si tratta però di principi sui quali esiste un grande impatto da parte della comunità e dei cittadini.
Il discorso non riguarda solo le singole speculazioni edilizie, quanto in generale i rapporti che il singolo cittadino deve stabilire con l'amministrazione pubblica su documenti fondamentali, il piano regolatore e la normativa urbanistica.
Forse la nostra opposizione su questo principio non era stata così dura neanche in occasione dell'approvazione della legge 56, anche perch ingenuamente avevamo anche noi una certa fiducia che la normativa legislativa urbanistica regionale si inserisse con tempestività nella realtà piemontese e desse i suoi effetti. Sull'ineluttabilità di avviare un processo nuovo della pianificazione urbanistica, quindi un rinnovamento della strumentazione, vi era da parte di tutte le forze politiche una fiducia, se non illimitata, certo comprensiva degli obiettivi che tutti vogliamo raggiungere su questa tematica.
Cinque anni di esperienza dopo la legge 56 ci hanno convinto che gli effetti non sono stati tali da produrre quel salto di qualità che la legge 56 si proponeva.
Quindi, il problema di considerare il riferimento giuridico vigente della normativa urbanistica rimane un problema di grave rilevanza e di grave pertinenza.
Peraltro, si vanno costruendo processi alle intenzioni e recriminazioni sul passato sui quali credo tutti dobbiamo responsabilmente rimediare.
L'affermare indiscriminatamente la non rispondenza degli strumenti urbanistici a suo tempo o approvati, rispetto ai processi di programmazione che i Comuni debbono operare è un principio che se non vogliamo dire carico di particolari valenze politiche è, tuttavia, sul piano giuridico, non accettabile: denunciamo questa posizione perché rimanga come testimonianza a verbale.
I nostri emendamenti prefigurano l'opportunità di un riferimento privilegiato al piano regolatore rispetto al programma di fabbricazione.
Con questo ci collochiamo in una posizione responsabile rispetto alla quale riteniamo di non avere la coda di paglia nel senso di non volere con ciò coprire strumenti urbanistici inadeguati, sovradimensionati, che non abbiamo avuto da parte dell'autorità tutoria quel vaglio di tipo qualitativo e nel merito delle previsioni di tipo espansivo, di tipo quantitativo. Riteniamo che mentre sia giusto che si prescriva l'adozione del progetto preliminare per quei Comuni che sono dotati di strumenti urbanistici o programma di fabbricazione ante '68, questo non sia necessariamente prescrivibile per quelli dotati di piano regolatore, anche perché agli uni e agli altri noi chiediamo la variante specifica di adeguamento agli standards urbanistici di cui al decreto n. 1444.
Se pensiamo che il Comune di Torino ha uno strumento approvato ante decreti, salvo la variante 17 che è l'unico atto approvato nell'ultima fase del centro-sinistra che ha di fatto adeguato lo strumento urbanistico generale (per quanto attiene alla dimensione delle aree di servizio, ma non per quanto riguarda né l'articolazione delle zone, né altri contenuti) ai decreti ministeriali.



SIMONELLI Claudio, Assessore all'urbanistica

Anche questo argomento è stato oggetto di lunghe discussioni e di numerose modifiche.
Al secondo comma, in effetti, è saltato un emendamento che era stato accolto in Commissione, che sostituisce il termine "congiuntamente al" con la parola "previa". Ribadisce che è necessaria una variante specifica di adeguamento agli standard; nel caso in cui fosse stata già adottata dal Comune una variante specifica generale, relativa all'intero territorio comunale, non ci sarebbe più bisogno di adottarne una seconda in relazione alle aree oggetto del P.P.A.
Quindi è una correzione materiale al testo del disegno di legge. In ordine ad altre questioni, la Giunta ha inteso partire dalla legislazione urbanistica vigente secondo la quale i termini concessi ai Comuni per l'adozione dei P.P.A. sono tutti scaduti e ha cercato di rimetterli in corsa consentendo a tutti i Comuni di avere le condizioni per fare il programma pluriennale di attuazione, compresi quelli che in base alla legislazione vigente avrebbero dovuto essere considerati caducati da questa facoltà.
Per consentire questa facoltà la Giunta ha proposto l'adozione di un progetto preliminare di piano regolatore adeguato alla legge 56 che, pur senza uscire dalla sfera dell'autonomia comunale, fosse in grado da un lato di mostrare l'avanzamento sulla strada dell'adeguamento della normativa urbanistica e dall'altro valesse a correggere certe previsioni di sviluppo macroscopiche contenute in vecchi strumenti urbanistici, sulla base delle quali si sarebbero approvati P.P.A. assolutamente sproporzionati.
Vi sono Comuni che con i vecchi strumenti urbanistici hanno previsioni di espansione dieci volte superiore alla popolazione insediata, il che vanificherebbe qualunque ipotesi corretta di pianificazione urbanistica.
Il meccanismo, quindi, chiede ai Comuni che erano dotati di strumento urbanistico prima del 1968 l'adozione di un progetto preliminare di piano regolatore, al quale si colleghi una variante specifica, che viene concepita come griglia tra il vecchio strumento variato e il preliminare di piano regolatore conforme alla legge, per consentire la realizzazione del P.P.A.
Per quanto riguarda i Comuni post '68 sono situazioni diversificate: per i Comuni dotati di programma di fabbricazione vale la disciplina che abbiamo illustrato per il pre '68 ai Comuni dotati di piano regolatore post '68 non si richiede l'adozione del progetto preliminare per varare il primo P.P.A.; questa adozione invece è richiesta per varare il secondo P.P.A.
Tutto ciò non vuol dire che non si considerano gli strumenti urbanistici vigenti, ma si cerca di dare agli strumenti urbanistici una valutazione che sia conforme alla legge.
Anche la legge 56 richiedeva ai Comuni una serie di adempimenti e di adeguamenti, che i Comuni non hanno fatto con una graduazione di responsabilità e di inadempienze che deve essere tenuta presente.
I Comuni pre '68 non sono inadempienti rispetto alla legge 56, ma sono inadempienti rispetto al D.M. del 1968, alla legge 10 e sono inadempienti se non hanno fatto il primo P.P.A.
Ci troviamo in presenza di una quadruplice inadempienza che per alcuni adempimenti è vecchia di 14 anni.
Possono essere azzerate queste inadempienze consentendo ai Comuni di fare qualunque cosa creando una situazione di iniquità nei confronti di quei Comuni che si sono dati gli strumenti urbanistici conformi alla legge? La necessità di stabilire criteri di equità e di trattare diversamente i Comuni a seconda del grado di adeguamento del loro strumento urbanistico ci ha portati a questa formulazione, che abbiamo modificato più volte nel corso dei lavori in sede di Commissione e che cerca di tenere conto della variegata situazione in cui si trovano i Comuni del Piemonte.



PRESIDENTE

Pongo in votazione tale adempimento. Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
E' respinto.
La parola al Consigliere Picco.



PICCO Giovanni

Faccio solo presente che molte modificazioni proposte sono accolte perché vengono proposte da un partito che non è la Democrazia Cristiana.
Quando la D.C. le aveva proposte, queste come altre, erano state respinte.



SIMONELLI Claudio, Assessore all'urbanistica

La proposta di emendamento al secondo comma dell'art. 83 fatta dalla Democrazia Cristiana in Commissione fu accolta dalla Giunta, ma per un errore materiale non è stata aggiunta nel testo.
Non c'è alcuna intenzione di minimizzare i ruoli delle forze politiche.



PRESIDENTE

Il Gruppo D.C. ha presentato i seguenti altri emendamenti: 25) dopo il secondo comma dell'art. 83 aggiungere il seguente: "I Comuni dotati di P.R.G. approvato precedentemente al D.M. 214/1968 n. 1444, approvano il primo od il secondo P.P.A. previa adozione di una variante specifica di adeguamento dello strumento urbanistico generale agli standards di cui alla presente legge".
Chi è favorevole a tale emendamento è pregato di alzare la mano.
E' respinto.
26) Al terzo comma, ora quarto, dell'art. 83, dopo le parole "i contenuti della variante" aggiungere "nel caso di cui al precedente secondo comma".
Chi è favorevole a tale emendamento è pregato di alzare la mano.
E' respinto.
27) Al settimo comma, ora ottavo, dell'art.
83, sopprimere le parole da "ad eccezione" a "art. 90" e le parole da "del secondo programma" a "dell'art. 25".
Il Gruppo D.C, ritira tale emendamento.
28) Al decimo comma dell'art. 83, aggiungere dopo "previo adeguamento" le parole "ove necessario".
Chi è favorevole a tale emendamento è pregato di alzare la mano.
E' respinto.
29) Al dodicesimo comma dell'art. 83, dopo la dizione "titolo III" aggiungere: "e dell'art. 80"; le parole da "fino al termine" a "strumento urbanistico vigente" sono soppresse e sostituite con la seguente dizione: "fino all'approvazione del primo P.P.A., dopo la sua scadenza e fino all'approvazione del successivo, sono consentiti i soli interventi di cui all'art. 33 e di cui alle lettere a), b), c) e d) dell'art. 13 della presente legge, sempre che non siano in contrasto con prescrizioni più restrittive degli strumenti urbanistici vigenti".
La parola al Consigliere Picco.



PICCO Giovanni

Questo emendamento si riferisce alla discussione di questa mattina sull'opportunità di prevedere la liceità degli interventi di cui all'art.
33, decorso il termine di cui al dodicesimo comma.
Noi richiamiamo l'opportunità di aggiungere ai soli interventi di cui all'art. 33 e di cui alle lettere a), b), c) e d) dell'art. 13 della presente legge.



SIMONELLI Claudio, Assessore all'urbanistica

I Comuni hanno 120 giorni per fare il P.P.A.
Dal momento dell'approvazione della legge, oppure dal momento in cui viene approvato l'elenco dei Comuni, al centoventesimo giorno si fanno tutti gli interventi di cui all'art. 33.
Nel momento in cui i Comuni diventano inadempienti ci si limita agli interventi di cui alle lettere a), b), c) e d) dell'art. 13, nel senso che in quel preciso momento scatta il limite perché siamo in assenza di P.P.A.
ed allora è giusto che non scattino neppure le previsioni della legge 94.



PICCO Giovanni

Dopo il chiarimento ritiriamo questo emendamento.



PRESIDENTE

Terminato l'esame dei singoli emendamenti pongo in votazione l'art. 1.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 42 hanno risposto SI 21 Consiglieri hanno risposto NO 18 Consiglieri si sono astenuti 3 Consiglieri L'art. 1 è respinto.
La seduta è sospesa.
La seduta, sospesa alle ore 16,10 riprende alle ore 17,20)



PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BENZI



PRESIDENTE

Sospendo nuovamente la seduta e convoco i Capigruppo.



(La seduta, sospesa alle ore 17,21 riprende alle ore 17,40)



PRESIDENTE

La seduta riprende.
Colleghi Consiglieri, nella riunione dei Capigruppo la Giunta ha chiesto di rimandare in Commissione, per un ulteriore esame, il progetto di legge n. 204 dopo l'esito della votazione dell'art. 1. Pertanto sarà iscritto nell'ordine del giorno della seduta consiliare dell'8 luglio p.v.
Chiede di parlare il Consigliere Paganelli. Ne ha facoltà.



PAGANELLI Ettore

Credo sia opportuno precisare che nella riunione dei Capigruppo la Giunta ha richiesto di presentare modifiche al progetto di legge n. 204 che non ha ottenuto all'art. 1, che è di importanza centrale, il voto favorevole del Consiglio. Vi è stata, in linea di massima, un'adesione dei Capigruppo nei confronti di questa procedura. Vi è stata anche la richiesta del Presidente della Giunta di riportarlo all'esame nella prossima seduta e vi è stata una dichiarazione della Democrazia Cristiana, la quale valuterà se la nuova proposta avanzata rispetta il disposto dell'art. 82 del Regolamento.



PRESIDENTE

Do atto che le precisazioni fornite dal Consigliere Paganelli sono esatte.
Poiché non vi sono altre dichiarazioni propongo di passare ad un altro punto all'ordine del giorno.


Argomento: Industria (anche piccola e media) - Problemi del lavoro e della occupazione

Ordine del giorno presentato dai Consiglieri Montefalchesi, Brizio, Alasia Salvetti, Gastaldi, Mignone e Marchini sulla Teksid-Finsider


PRESIDENTE

E' stato presentato un ordine del giorno firmato dai Consiglieri Montefalchesi, Brizio, Alasia, Salvetti, Gastaldi, Mignone e Marchini sulla Teksid-Finsider. Ve ne do lettura: "Il Consiglio regionale del Piemonte presa in esame la situazione venutasi a creare negli stabilimenti Teksid, con particolare riferimento all'attuazione dell'accordo Teksid Finsider, per il quale, tra l'altro, il Governo si è attivamente e positivamente interessato sottolinea con preoccupazione come non si sia ancora data attuazione a quella parte dell'accordo che concerne la costituzione delle società a capitale misto, in quanto non si è ancora concretata la partecipazione del capitale azionario della Finsider; e nel contempo non vi sono elementi dio stato attuale che permettano di cogliere la volontà di dare avvio alla nuova gestione rileva come tale vuoto gestionale abbia portato la Teksid ad iniziare la fase di abbandono dell'approvvigionamento di materie prime, mentre c'è il rischio che una non gestione degli ordini porti ad una perdita di clienti e di mercati con gravi ripercussioni sui fattori economici ed occupazionali ritiene che dopo la definizione delle questioni riguardanti l'aspetto finanziario, quello produttivo e gestionale, e dopo l'avvenuta approvazione da parte del CIPI dell'accordo sopraccitato, sia urgente dare operatività al piano di risanamento dell'importante settore degli acciai speciali, di cui i due gruppi costituiscono parte fondamentale ritiene che vadano al più presto rimossi atteggiamenti che hanno finora impedito la piena attuazione dell'accordo al fine di scongiurare il rischio di vanificare gli sforzi prodotti dalle forze istituzionali, sociali e politiche per il raggiungimento dell'accordo stesso ritiene inoltre che la definizione da parte della C.E.E. delle quote di produzione degli impianti siderurgici che saranno rilevati dalla Finsider non deve essere pregiudiziale all'operatività e gestione dell'accordo chiede 1) al Governo e in particolare ai Ministri delle Partecipazioni Statali, dell'Industria, del Bilancio di operare affinché si avviino a soluzione tutti i problemi che fino ad ora sono stati di impedimento alla piena attuazione all'accordo 2) alla Teksid di assicurare una continuità gestionale sotto tutti gli aspetti (approvvigionamento di materie prime, acquisizione di ordini ecc.), al fine di non pregiudicare la continuità produttiva 3) alla Finsider di avviare al più presto l'inizio della nuova gestione derivante dall'accordo sopraccitato.
Dà mandato alla Giunta regionale di promuovere un incontro con i Ministri ed i soggetti interessati per una verifica sugli aspetti sopracitati'" Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
L'ordine del giorno è approvato all'unanimità dei 32 Consiglieri presenti in aula.


Argomento:

Ordine del giorno presentato dai Consiglieri Montefalchesi, Brizio, Alasia Salvetti, Gastaldi, Mignone e Marchini sulla Teksid-Finsider

Argomento:

Ordine del giorno presentato dai Consiglieri Viglione, Montefalchesi Mignone, Paganelli, Bontempi e Marchini sulla polizia


PRESIDENTE

E' stato presentato un altro ordine del giorno firmato dai Consiglieri Viglione, Montefalchesi, Mignone, Paganelli, Bontempi e Marchini sulla polizia.
Chiede di parlare il Consigliere Marchini. Ne ha facoltà.



MARCHINI Sergio

Suggerisco di inserire prima delle parole "spargimento di sangue." la parola "subendo".



PRESIDENTE

Il Consiglio è d'accordo.
Vi do pertanto lettura dell'ordine del giorno suddetto: "Il Consiglio regionale del Piemonte, premesso che oggi l'annuale festa della polizia si celebra in un'atmosfera di tensione e sconforto per gli arresti di funzionari e agenti di polizia avvenuti nei giorni scorsi su ordine della Magistratura di Padova riaffermando il pieno rispetto nell'autonomia e indipendenza della Magistratura nell'ambito dei principi e delle garanzie costituzionali esprime viva preoccupazione perché fatti di così rilevante portata, ove non sufficientemente motivati e chiariti, generano nell'opinione pubblica sgomento ed incertezza e conseguentemente sollecita la Magistratura a chiarire rapidamente i fatti che hanno dato origine a detti provvedimenti augura alla polizia, che tante benemerenze ha acquisito nella lotta al terrorismo subendo grande spargimento di sangue e perdita di vite umane, di poter con spirito democratico superare l'attuale difficile momento auspica che il Parlamento approvi rapidamente la legge sull'istituzione del Tribunale della libertà, sicura garanzia della libertà dei cittadini nell'ambito di un rinnovato sistema penale".
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
L'ordine del giorno è approvato all'unanimità dei 32 Consiglieri presenti in aula.


Argomento: Questioni internazionali

Dibattito sulla situazione del Libano (rinvio)


PRESIDENTE

Se non vi sono obiezioni il dibattito sulla situazione del Libano viene rinviato alla prossima seduta.
In merito chiede di parlare il Vicepresidente della Giunta regionale Sanlorenzo.



SANLORENZO Dino, Vicepresidente della Giunta regionale

Desidero informare i colleghi che il Comune di Torino, la Provincia di Torino e la Giunta regionale del Piemonte hanno stanziato rispettivamente 50 milioni di lire che hanno versato alla Croce Rossa Italiana di Torino la quale sta curando la raccolta di sangue e di medicinali per farli pervenire sui luoghi degli scontri.
Il prof. Cravero sta coordinando la raccolta del sangue, le organizzazioni sindacali si occupano del collegamento con Roma per far arrivare l'aereo nei luoghi dello smistamento delle merci e la Giunta regionale coordina questa iniziativa con l'Alitalia e con la Sezione della Croce Rossa di Torino.
Credo che nella prossima settimana possa partire l'aereo con questo materiale.



PRESIDENTE

L'Ufficio di Presidenza del Consiglio cercherà di adeguarsi con l'elargizione di un contributo.


Argomento: USSL: Statuti

Esame deliberazione di modifica dello Statuto della Comunità montana Valle Varaita


PRESIDENTE

Passiamo ora al punto quinto all'ordine del giorno che reca: "Esame deliberazione di modifica dello Statuto della Comunità montana Valle Varaita".
Ve ne do lettura: "Il Consiglio regionale visto l'art. 10 della legge regionale 11/8/1973, n. 17, relativo alle modifiche ed alle integrazioni degli Statuti delle Comunità montane vista la deliberazione n. 33 in data 301311982 adottata dal Consiglio della Comunità montana Valle Varaita visto l'art. 41 dello Statuto della Comunità montana Valle Varaita relativo alle modifiche ed integrazioni dello Statuto stesso visto il parere favorevole espresso dalla I Commissione permanente del Consiglio regionale delibera di approvare la richiesta della Comunità montana Valle Varaita riguardante le modifiche al proprio Statuto, secondo quanto di seguito riportato: L'art. 18 è sostituito dal seguente: 'La Giunta della Comunità, ai sensi della legge regionale 15/1/1982, n.
1, è costituita dal Presidente, dal Vicepresidente e da cinque membri eletti dal Consiglio nel proprio seno con le modalità previste dall'art. 4 della legge regionale 11/8/1973, n. 17'.
All'art. 20, dopo il secondo comma, è inserito il comma seguente: 'Contestualmente alla trasmissione ai Comuni degli avvisi di convocazione ai Consiglieri della Comunità montana, sono depositate negli uffici comunali le copie delle delibere della Giunta iscritte, per la ratifica,all'ordine del giorno del Consiglio della Comunità' L'art. 25 è sostituito dal seguente: 'Il Vicepresidente, ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 15/1/1982, n. 1, coadiuva il Presidente e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento ed inoltre può essere titolare di deleghe amministrative'.
All'art. 27 è aggiunto il comma seguente: 'Ai sensi dell'art. 8 della legge 23/3/1981, n. 93, il Segretario che sia in possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione al concorso di Segretario comunale è abilitato a rogare, nell'esclusivo interesse della Comunità montana, gli atti ed i contratti di cui all'art. 87 T.U.L.C.P.
3/3/1934, n. 383 e successive modificazioni'.
La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi dell'art. 65 dello Statuto".
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
La deliberazione è approvata all'unanimità dei 42 Consiglieri presenti in aula.


Argomento: Boschi e foreste

Esame deliberazione Giunta regionale: "Progetto (ai sensi e per gli effetti della legge 3/1/1978, n. 1) dei lavori di ampliamento del vivaio forestale 'Penale' in Comune di Albano Vercellese. Approvazione finanziamento spesa di L. 147.000.000"


PRESIDENTE

Il punto sesto all'ordine del giorno prevede l'esame della deliberazione della Giunta regionale: "Progetto (ai sensi e per gli effetti della legge 3/1/1978, n. 1) dei lavori di ampliamento del vivaio forestale 'Penale' in Comune di Albano Vercellese. Approvazione finanziamento spesa di L. 147.000.000".
La III Commissione ha espresso parere favorevole all'unanimità. Metto pertanto in votazione la suddetta deliberazione: "Il Consiglio regionale vista la propria deliberazione n.197-5072 del 16/6/1977, con la quale e stato approvato u piano di esproprio dei terreni occorrenti per l'ampliamento del vivaio 'Fenale' sito in Comune di Albano Vercellese opportunamente predisposto dai competenti uffici regionali e comprendente gli atti e i documenti previsti dall'art. 10 della legge 22/10/1971, n.
865, allo scopo di incrementare la produzione di piante da destinare alla difesa del suolo nei terreni montani e alla diffusione del verde pubblico visto il progetto in data 18/12/1981 redatto dall'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Vercelli e relativo alle opere necessarie per trasformare in vivaio le superfici espropriande, consistenti nel taglio delle piante insistenti su parte dell'area oggetto dell'ampliamento, in opera di spianamento ed aratura, nella realizzazione della recinzione e delle strade interne e nella costruzione dell'impianto di irrigazione a pioggia, per un importo complessivo di L. 122.000.000 oneri fiscali compresi atteso che alla spesa si è provveduto con gli stanziamenti del cap.
3300 per ciascuno degli esercizi dal 1978 al 1981 rilevato che al finanziamento degli oneri conseguenti al procedimento espropriativo, ammontanti presuntivamente a L. 25.000.000, si provvederà con lo stanziamento del cap. 3220 del bilancio 1982 ritenuto di fissare in sei mesi dalla presente deliberazione la data di inizio e in tre anni il termine di compimento delle espropriazioni e dei lavori, ai sensi dell'art. 13 della legge 251611865,n. 2359 vista la deliberazione di Giunta n. 171-15192 del 14/4/1982 delibera di approvare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 della legge 3/1/1978, n. 1, il progetto redatto dall'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Vercelli e relativo alle opere necessarie per trasformare in vivaio i terreni siti in Albano Vercellese, oggetto del piano di esproprio per l'ampliamento del vivaio forestale 'Penale' approvato con deliberazione n. 197-5072 del 16/6/1977 di prendere atto che al finanziamento della spesa complessiva di L.
147.000.000, oneri fiscali compresi, per L. 122.000.000 si è provveduto con gli stanziamenti del cap. 3300 dei bilanci per gli esercizi 1978/79/80 e '81 del cap. 3310 del bilancio 1978 e 3290 del bilancio 1979 e per L.
25.000.000 si provvederà con lo stanziamento del cap. 3220 del bilancio 1982 di stabilire in sei mesi dalla presente deliberazione la data di inizio e in tre anni il termine di compimento delle espropriazioni e dei lavori ai sensi dell'art. 13 della legge 25/6/1865,n. 2359.
La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi dell'art. 65 dello Statuto".
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
La deliberazione è approvata all'unanimità dei 42 Consiglieri presenti in aula.


Argomento: Boschi e foreste

Esame deliberazione Giunta regionale: "Approvazione del progetto (ai sensi e per gli effetti della legge 3/1/1978, n. 1) dei lavori di ampliamento del vivaio forestale 'Carlo Alberto' in Comune di Fenestrelle. Spesa di L. 10.570.000. Cap. 3220/82"


PRESIDENTE

Esaminiamo ora la deliberazione della Giunta regionale: "Approvazione del progetto (ai sensi e per gli effetti della legge 3/1/1978, n. 1) dei lavori di ampliamento del vivaio forestale 'Carlo Alberto' in Comune di Fenestrelle. Spesa di L. 10.570.000. Cap. 3220/82", di cui al punto settimo all'ordine del giorno.
Ve ne do lettura: "Il Consiglio regionale vista la propria deliberazione n. 196-5071 del 16/6/1977, con la quale è stato approvato il piano di esproprio dei terreni occorrenti per l'ampliamento del vivaio 'Carlo Alberto' sito in Comune di Fenestrelle opportunamente predisposto dai competenti uffici regionali e comprendente gli atti ed i documenti previsti dall'art. 10 della legge 22/10/1971, n.
865, allo scopo di incrementare la produzione di piante da destinare alla difesa del suolo nei terreni montani e alla diffusione del verde pubblico visto il progetto redatto dall'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Torino e relativo alle opere necessarie per trasformare in vivaio le superfici espropriande, consistenti in lavori di livellamento, nella costruzione di muri di sostegno, nella realizzazione della recinzione, per un importo complessivo di L. 123.751.000, oneri fiscali compresi atteso che alla spesa si è provveduto con gli stanziamenti dei capitoli 14150 e 12750 del bilancio 1979, del cap. 14150 del bilancio 1980, dei capitoli 3300 e 3290 del bilancio 1981 rilevato che al finanziamento degli oneri conseguenti al provvedimento espropriativo, ammontanti presuntivamente a L. 10.570.000, si provvederà con lo stanziamento del cap. 3220 del bilancio 1982 ritenuto di fissare in sei mesi dalla presente deliberazione la data di inizio e in tre anni il termine di compimento delle espropriazioni e dei lavori, ai sensi dell'art. 13 della legge 25/6/1865,n. 2359 vista la deliberazione di Giunta n. 176-15728 del 30/4/1982 delibera di approvare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 della legge 3/1/1978, n. 1, il progetto redatto dall'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Torino e relativo alle opere necessarie per trasformare in vivaio i terreni siti in Fenestrelle, oggetto del piano di esproprio per l'ampliamento del vivaio forestale 'Carlo Alberto', approvato con deliberazione n. 196-5071 del 16/6/1977 di prendere atto che al finanziamento della spesa complessiva di L.
134.321.000, oneri fiscali compresi, per L. 123.751.000 si è provveduto con gli stanziamenti dei capitolo 14150 e 12750 del bilancio 1979, del capitolo 14159 del bilancio 1980, dei capitoli 3300 e 3290 del bilancio 1981 e per L. 10.5 70.000 si provvederà con lo stanziamento del cap. 3220 del bilancio per l'esercizio 1982 (imp. 1939); di stabilire in sei mesi dalla presente deliberazione la data di inizio ed in tre anni il termine di compimento delle espropriazioni e dei lavori, ai sensi dell'art. 13 della legge 25/6/1865,n. 2359.
La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi dell'art. 65 dello Statuto".
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
La deliberazione è approvata all'unanimità dei 42 Consiglieri presenti in aula.


Argomento: Boschi e foreste

Esame deliberazione Giunta regionale: "Approvazione del progetto (ai sensi e per gli effetti della legge 3/1/1978, n. 1) dei lavori di ampliamento del vivaio forestale 'Vignoli' in Comune di Verolengo. Spesa di L. 91.180.000. Cap. 3220/82"


PRESIDENTE

Il punto ottavo all'ordine del giorno reca: esame deliberazione Giunta regionale: "Approvazione del progetto (ai sensi e per gli effetti della legge 3/1/1978, n. 1) dei lavori di ampliamento del vivaio forestale 'Vignoli' in Comune di Verolengo. Spesa di L. 91.180.000. Cap. 3220/82".
Ve ne do lettura: "Il Consiglio regionale vista la propria deliberazione n. 358-6642 del 4/10/1978, con la quale è stato approvato il piano di esproprio dei terreni occorrenti per l'ampliamento del vivaio 'Vignoli' sito in Verolengo, opportunamente predisposto dai competenti uffici regionali e comprendente gli atti e i documenti previsti dall'art. 10 della legge 22/10/1971, n. 865, allo scopo di incrementare la produzione di piante da destinare alla difesa del suolo nei terreni montani e alla diffusione del verde pubblico; visto il progetto redatto dall'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Torino e relativo alle opere necessarie per trasformare in vivaio le superfici espropriande consistenti nello scavo e successivo livellamento dei terreni di nuova acquisizione per consentire un facile deflusso delle acque e nella realizzazione della recinzione, per un importo complessivo di L.
48.520.000 atteso che alla spesa si è provveduto con gli stanziamenti dei capitoli 3300 e 3290 del bilancio 1981 rilevato che al finanziamento degli oneri conseguenti al procedimento espropriativo, ammontanti presuntivamente a L. 91.180.000, si provvederà con lo stanziamento del cap. 3220 del bilancio 1982 ritenuto di fissare in sei mesi dalla presente deliberazione la data di inizio ed in tre anni il termine di compimento delle espropriazioni e dei lavori, ai sensi dell'art. 13 della legge 25/6/1865,n. 2359 vista la deliberazione di Giunta n. 177-15729 del 30/4/1982 delibera di approvare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 della legge 3/1/1978, n. 1, il progetto redatto dall'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Torino e relativo alle opere necessarie per trasformare in vivaio i terreni siti in Verolengo, oggetto del piano di esproprio per l'ampliamento del vivaio forestale 'Vignoli', approvato con deliberazione n. 358-6642 del 4/10/1978 di prendere atto che al finanziamento della spesa complessiva di L.
139.700.000, oneri fiscali compresi, per L. 48.520.000 si è provveduto con gli stanziamenti dei capitoli 3300 e 3290 del bilancio 1981 e per L.
91.180.000 si provvederà con lo stanziamento del cap. 3220 del bilancio 1982 (1936) di stabilire in sei mesi dalla presente deliberazione la data di inizio ed in tre anni il termine di compimento delle espropriazioni e dei lavori ai sensi dell'art. 13 della legge 25/6/1865,n. 2359.
La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi dell'art. 65 dello Statuto".
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
La deliberazione è approvata all'unanimità dei 42 Consiglieri presenti in aula.


Argomento: Parchi e riserve

Esame deliberazione Giunta regionale n. 174-14756: "Approvazione del piano naturalistico della riserva naturale della Garzaia di Valenza"


PRESIDENTE

Metto ora in votazione la deliberazione della Giunta regionale n. 174 14756: "Approvazione del piano naturalistico della riserva naturale della Garzaia di Valenza". Ve ne do lettura: "Il Consiglio regionale preso atto che il Consiglio Direttivo della riserva naturale della Garzaia di Valenza ha espresso parere favorevole nella seduta del 24/1/1981 vista la legge regionale 28/811979, n. 51: 'Istituzione della riserva naturale speciale della Garzaia di Valenza' vista la legge regionale 41911979, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 10/12/1979, n. 68, ed in particolare gli artt. 7 e 8 della legge medesima viste le deliberazioni della Giunta regionale n. 33-25437 dell'11/12/1979 e n. 19-1835 dell' 11/11/1980, con le quali si affidava all'IPLA S.p.A. l'incarico di redigere il piano naturalistico dell'area della Garzaia di Valenza; visto il piano naturalistico della riserva naturale della Garzaia di Valenza redatto dall'IPLA S.p.A. secondo le indicazioni contenute nell'art. 7 della legge regionale 5711979 vista la deliberazione della Giunta regionale n. 174-14756 del 2913/1982 sentita la II Commissione consiliare delibera di approvare, ai sensi dell'art. 8 della legge regionale 4/9/1979, n.
57, il piano naturalistico della riserva naturale della Garzaia di Valenza redatto dall'IPLA S.p.A. e composto da una relazione di n. 89 pagine e di due tavole, in scala 1:10.000, che fanno parte integrante della presente deliberazione".
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
La deliberazione è approvata all'unanimità dei 42 Consiglieri presenti in aula.


Argomento: Artigianato

Esame deliberazione Giunta regionale n. 56-16013: "Legge regionale 28/7/1978, n. 47, art. 2. Criteri prioritari e selettivi per l'attuazione degli interventi di agevolazione creditizia e finanziaria della Regione Piemonte a favore del settore artigiano"


PRESIDENTE

Esaminiamo ancora la deliberazione della Giunta regionale n. 56-16013: "Legge regionale 28/7/1978, n. 47, art. 2. Criteri prioritari e selettivi per l'attuazione degli interventi di agevolazione creditizia e finanziaria della Regione Piemonte a favore del settore artigiano".
La parola al relatore, Consigliere Bruciamacchie.



BRUCIAMACCHIE Mario, relatore

La proposta di deliberazione ha ottenuto l'approvazione dalla Commissione. Le forze politiche presenti nella stessa hanno concordato di non dare vita al dibattito in sede di approvazione, ma di rimandare la discussione sul problema del credito artigiano in sede di dibattito generale che sarà svolto in quest'aula da parte del Consiglio regionale.
La Democrazia Cristiana ha espresso voto di astensione e la maggioranza voto favorevole.



PRESIDENTE

Pongo in votazione tale deliberazione.
Ve ne do lettura: "Il Consiglio regionale visto l'art. 2 della legge regionale 281711978, n. 47 visto l'art. 109 del D.P.R. 24/7/1977, n. 616; considerato il D.P.C.M.
30/12/1980 e successivo D.P.C.M. 20/3/1981 visto l'art. 16 dello Statuto regionale sentita la relazione della IV Commissione che ha espresso parere favorevole delibera di approvare, tenuto conto delle considerazioni formulate in premessa e ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 281711978, n. 47, i criteri e le modalità per la gestione degli interventi di agevolazione creditizia e finanziaria della Regione Piemonte a favore del settore artigiano quali risultano fissati relativamente ai punti che seguono.
Criteri Selettivi Nello svolgimento delle istruttorie saranno applicati i seguenti criteri selettivi: verranno applicati i limiti e le modalità richiamati dalle norme di indirizzo e coordinamento degli interventi creditizi a favore del settore artigiano di cui al D.P.C.M. 30/12/1980, con particolare riferimento ai limiti massimi di importo e di durata concernenti le operazioni di medio termine e alle modalità di rilascio della garanzia fidejussoria a favore dell'impresa artigiana le iniziative di investimento per attività di autotrasporto merci per conto terzi sono limitate alle seguenti finalità: acquisto di automezzi escluso l'acquisto del primo automezzo; investimenti immobiliari all'interno di centri intermodali di trasporto di autoporti o di aree attrezzate per insediamenti artigiani sono ammesse a contributo regionale unicamente le iniziative di investimento di importo superiore a 20 milioni di lire.
Criteri prioritari Il servizio regionale competente dovrà svolgere le istruttorie di cui agli artt. 4 e 9 sulle domande di agevolazione secondo il combinato criterio di ordine cronologico di presentazione delle domande e di applicazione dei seguenti criteri di priorità istruttoria: 1) investimenti in laboratori funzionalmente tali e macchinari strettamente necessari in relazione alla natura della lavorazione e dell'attività produttiva nei territori montani, nei territori dei Comuni definiti insufficientemente sviluppati in applicazione dell'art. 7 del D.P.R. 9/11/1976, n. 902, in quelli colpiti da calamità naturali in tal senso riconosciuti a norma della legge regionale 29/6/1978, n. 38 e successive modificazioni, e per le medesime iniziative di investimento intraprese da Consorzi di imprese artigiane e cooperative, nonché per l'impianto di laboratori in aree attrezzate nelle quali gli immobili da finanziare pur rimanendo funzionalmente autonomi si dispongano strutturalmente in un 'unico corpo di fabbrica'; infine, per la ristrutturazione di immobili industriali sottoposti a piani particolareggiati. I punti b), c), d) dell'art. 4 della legge 47 rientrano come sfera di applicazione delle priorità, nel presente primo punto 2) investimenti per l'impianto di laboratori in aree attrezzate con tipologia non rispondente alle caratteristiche di cui al punto precedente nonché per investimenti in laboratori funzionalmente tali e macchinari ed attrezzature strettamente necessari in relazione alla natura della lavorazione e dell'attività produttiva.
Criteri di istruttoria Il Comitato tecnico per il credito artigiano, ai sensi dell'art. 3 della legge 28/7/1978, n. 47, potrà individuare o sollecitare l'applicazione di criteri di istruttoria nell'esame delle domande, criteri che dovranno in ogni caso tendere a qualificare lo svolgimento dell'istruttoria stessa al fine di valorizzare le capacità produttive dell'impresa, favorire l'incremento dell'occupazione, nonché l'eventuale attuazione di riconversioni e/o ristrutturazioni della produzione aziendale.
Operatività degli istituti di credito Gli istituti di credito convenzionati con la Regione Piemonte, a norma della legge regionale 47/1978, nelle more delle procedure previste per il riconoscimento dell'eventuale contributo in conto interessi e fatte comunque salve le determinazioni della Giunta regionale, a seguito del parere espresso dal competente Comitato tecnico per il credito artigiano possono erogare i finanziamenti richiesti sulla base del tasso di riferimento in vigore all'atto della stipula dei relativi contratti.
Successivamente, secondo la prassi amministrativa prevista dalla legge e dalla specifica convenzione, le domande saranno ammesse a contributo secondo i tassi e le modalità di applicazione previsti dalla legge regionale 47, quindi l'istituto di credito adeguerà l'onere del tasso di interesse a carico dell'artigiano secondo le determinazioni assunte dalla Regione.
I criteri di gestione del credito sopra menzionati si applicano alle domande di agevolazione creditizia e finanziaria presentate presso gli uffici regionali successivamente all'entrata in vigore del presente provvedimento".
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
La deliberazione è approvata con 24 voti favorevoli e 18 astensioni.


Argomento: Norme finanziarie, tributarie e di contabilita - Tutela dagli inquinamenti del suolo - smaltimento rifiuti

Esame deliberazione Giunta regionale n. 2-16964: "Definizione delle tariffe minime e massime per i servizi di fognatura e depurazione, a carico dei titolari di insediamenti produttivi (artt. 16 e 17 della legge 10/5/1976 n. 319). Ratifica da parte del Consiglio regionale" (rinvio)


PRESIDENTE

Esaminiamo, infine, la deliberazione della Giunta regionale n. 2-16964: "Definizione delle tariffe minime e massime per i servizi di fognatura e depurazione, a carico dei titolari di insediamenti produttivi (artt. 16 e 17 della legge 10/5/1976, n. 319). Ratifica da parte del Consiglio regionale".
Chiede di parlare il Consigliere Marchini. Ne ha facoltà.



MARCHINI Sergio

D'intesa con alcuni membri della Commissione chiedo al Consiglio di voler rimettere alla Commissione la deliberazione in quanto essendo stata affrontata e licenziata in tempi stretti, sotto pena di decadenza, la Commissione potrà tenere le consultazioni onde valutare la congruità delle modifiche proposte.



PRESIDENTE

La parola all'Assessore Salerno.



SALERNO Gabriele, Assessore alla tutela ambientale

Poiché la deliberazione è stata assunta con i poteri del Consiglio regionale i termini non sono scaduti. E' importante che entro il mese di luglio venga approvata dal Consiglio regionale.



PRESIDENTE

Fatta questa comunicazione la deliberazione torna alla Commissione competente.
Ricordo ancora ai presenti che il Consiglio è convocato per il giorno 8 luglio prossimo.
La seduta è tolta.



(La seduta ha termine alle ore 18)



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