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Dettaglio seduta n.143 del 01/07/82 - Legislatura n. III - Sedute dal 9 giugno 1980 al 11 maggio 1985

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Argomento:


PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE PICCO


Argomento:

Iscrizione nuovi argomenti all'ordine del giorno


PRESIDENTE

La seduta è aperta.
Nella riunione dei Capigruppo di martedì 29 giugno u.s. è stato deciso di iscrivere all'ordine del giorno della seduta consiliare odierna i seguenti argomenti: esame ordini del giorno presentati dai Consiglieri Montefalchesi e Revelli e dal Consigliere Brizio sulla situazione del Libano esame ordine del giorno sulla Teksid esame deliberazione Giunta regionale relativa a: "Criteri prioritari e selettivi per l'attuazione degli interventi di agevolazione creditizia e finanziaria della Regione Piemonte a favore del settore artigiano" ratifica deliberazione Giunta regionale relativa a: "Definizione delle tariffe minime e massime per i servizi di fognatura e di depurazione a carico dei titolari di insediamenti produttivi".


Argomento: Problemi del lavoro e della occupazione

Interpellanza dei Consiglieri Reburdo e Montefalchesi inerente la Montedison di Castellanza


PRESIDENTE

In merito al punto secondo all'ordine del giorno: "Interrogazioni ed interpellanze", iniziamo con l'interpellanza presentata dai Consiglieri Reburdo e Montefalchesi inerente la Montedison di Castellanza.
Risponde l'Assessore Sanlorenzo



SANLORENZO Dino, Assessore al lavoro

Premesso che tale stabilimento, essendo sito in territorio lombardo non è di stretta competenza di questo Assessorato seguirne le problematiche specifiche.
Tuttavia, poiché la Montedison di Castellanza ha attività produttive correlate in modo significativo allo stabilimento di Villa d'Ossola e un centro di ricerche fra i più importanti del gruppo, che opera anche nei settori che si trovano alla base dello sviluppo e della diversificazione di alcune linee di prodotto degli impianti piemontesi della Montedison, la Regione ha sempre seguito l'evolversi di tale particolare situazione, anche partecipando ad incontri a livello ministeriale e locale.
In questo momento sono in fase di elaborazione possibili interventi atti a salvare il patrimonio di capacità, di conoscenze e di quadri tecnici e scientifici che il centro di ricerche possiede e che sono indispensabili allo sviluppo dell'industria chimica italiana.
Parallelamente si stanno valutando quali siano le concrete possibilità di riattivare alcuni impianti che possono essere di sicuro interesse economico ed industriale. E' evidente che tali iniziative vanno valutate con l'Amministrazione regionale lombarda ed ora si sta operando in questo senso per ricercare opportuni interventi del Governo. Ci riserviamo di precisare successivamente gli esiti dell'intervento regionale.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Reburdo.



REBURDO Giuseppe

Signor Presidente, abbiamo ritenuto opportuno presentare questa interpellanza non solo per i problemi inerenti alla Montedison di Castellanza, ma perché attorno a questo tipo di problema si sviluppa un fatto emblematico.
E' stato anche sottolineato dall'appello di uomini di cultura rivolto ai Gruppi politici del Parlamento.
Ci troviamo di fronte ad un'esperienza qualificata dal punto di vista della capacità, dell'operatività e dal punto di vista dell'espressione democratica operaia.
Nonostante questa qualificazione si è voluto colpire tale esperienza con l'abbandono degli impianti e delle strutture. Non si capisce come si possano ottenere degli stanziamenti pubblici riducendo settori che già sono carenti della struttura di ricerca qualificata Forse questo è comprensibile come momento di ricatto nei confronti del movimento operaio.
Nell'appello si fa riferimento ad una gestione cooperativa staccata dalla Montedison anche nell'ambito del C.N.R.
Questa proposta mi pare possa interessare le Regioni Lombardia e Piemonte.
Attendiamo ulteriori precisazioni e puntualizzazioni da parte della Giunta.


Argomento: Bilancio - Finanze - Credito - Patrimonio: argomenti non sopra specificati - Agricoltura: argomenti non sopra specificati

Interrogazione dei Consiglieri Chiabrando, Lombardi e Penasso inerente le difficoltà per l'ESAP nella procedura per la concessione della fidejussione


PRESIDENTE

L'Assessore Ferraris risponde all'interrogazione presentata dai Consiglieri Chiabrando, Lombardi e Penasso inerente le difficoltà per l'ESAP nella procedura per la concessione della fidejussione.



FERRARIS Bruno, Assessore all'agricoltura e foreste

Con l'interrogazione dei colleghi Chiabrando, Lombardi e Penasso si chiede se è vero che l'ESAP incontra delle difficoltà procedurali nella concessione della fidejussione e se è vero che l'ESAP ha rivolto quesiti all'Assessorato all'agricoltura senza ottenere alcuna risposta.
L'ESAP recentemente ha incontrato difficoltà nella concessione della propria fidejussione alle aziende nelle quali l'Ente stesso partecipa in quanto gli istituti di credito ritengono lo stesso autorizzato a prestare fidejussioni per le cooperative ma non per le proprie aziende. L'ESAP ha avuto un incontro il 19 gennaio con gli istituti di credito e i loro consulenti.
Poiché gli istituti di credito hanno ribadito la loro posizione, l'ESAP ha chiesto l'intervento dell'Assessorato. Si tenne presso gli stessi istituti di credito una seconda riunione, presente il sottoscritto e i dirigenti del Federagrario e dell'Istituto San Paolo.
In quell'occasione proposi due soluzioni: la modifica della legge la sostituzione della Regione invece dell'ESAP in base alla legge n.
63 che consente la fidejussione e alla legge 35 che estende i provvedimenti della 63 alle aziende pubbliche o semi-pubbliche.
Questa ipotesi venne accolta favorevolmente dagli istituti di credito ma non piacque all'ESAP. Si cercò una terza soluzione, ossia una deliberazione interpretativa.
Questa deliberazione venne stesa d'accordo con l'ESAP, ma venne respinta dagli istituti di credito. Dopo le opportune limature da parte dell'Assessorato e degli istituti di credito, la deliberazione venne approvata dalla Giunta il 13 maggio.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Chiabrando.



CHIABRANDO Mauro

Prendo atto dell'iter che ha avuto questa questione che però mi pare contraddica le notizie che avevo avuto. Ringrazio della risposta.


Argomento:

Comunicazioni del Presidente del Consiglio regionale


PRESIDENTE


Argomento:

Comunicazioni del Presidente del Consiglio regionale

Argomento:

a) Apposizione visto Commissario del Governo


PRESIDENTE

In merito al punto terzo all'ordine del giorno: "Comunicazioni del Presidente del Consiglio regionale", comunico che il Commissario del Governo ha apposto il visto: alla legge regionale del 20 maggio 1982: "Rettifiche alla legge regionale 19/511982, n. 11, concernente l'inquadramento nel ruolo regionale del personale proveniente dallo Stato, dagli Enti ospedalieri e dagli Enti disciolti di cui al D.P.R. 2417/1977, n. 616 ed alle leggi 151811974, n.
386, 29/611977, n. 349 e 2311211978, n. 833' ".


Argomento:

b) Mancata apposizione visto Commissario del Governo


PRESIDENTE

Il Commissario del Governo non ha apposto il visto: alla legge regionale del 13 maggio 1982: "Indirizzi e normative per il riordino dei servizi socio-assistenziali della Regione Piemonte".


Argomento:

Approvazione verbali precedenti sedute


PRESIDENTE

In merito al punto primo all'ordine del giorno: "Approvazione verbali precedenti sedute", non essendovi osservazioni, i processi verbali delle adunanze consiliari del 17 giugno 1982 si intendono approvati.


Argomento: Urbanistica (piani territoriali, piani di recupero, centri storici

Proseguimento esame progetto di legge n. 204: "Modifiche per l'adeguamento della legge regionale 5/12/1977, n. 56 e successive modifiche ed integrazioni, alla legge 25/3/1982, n. 94"


PRESIDENTE

Passiamo al punto quarto all'ordine del giorno che reca: Proseguimento esame progetto di legge n. 204: "Modifiche per l'adeguamento della legge regionale 5/12/1977, n. 56 e successive modifiche ed integrazioni, alla legge 25/3/1982, n. 94".
L'Assessore Simonelli intende comunicare al Consiglio i risultati raggiunti nella seduta della II Commissione. Ha pertanto la parola.



SIMONELLI Claudio, Assessore all'urbanistica

La II Commissione riunitasi ieri ha approvato a maggioranza, dopo la discussione e l'accoglimento di alcuni emendamenti, , il nuovo testo del progetto di legge n. 204.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Genovese.



GENOVESE Piero Arturo

Il Gruppo consiliare D.C., di fronte alle nuove modifiche proposte ricorda di aver dichiarato in Commissione che si riservava di rivedere i propri emendamenti, presentati nella seduta precedente, qualora fosse stato presentato un nuovo testo dell'articolato.
Chiediamo, pertanto, una sospensione per poter valutare il nuovo testo.



PRESIDENTE

Se non vi sono obiezioni, la seduta è sospesa.



(La seduta, sospesa alle ore 10,30 riprende alle ore 11,20)



PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE MARCHIARO



PRESIDENTE

La seduta riprende.
Procediamo con l'esame del progetto di legge n. 204: "Modifiche per l'adeguamento della legge regionale 5/12/1977, n. 56 e successive modifiche ed integrazioni, alla legge 25/3/1982, n. 94".
Art. 1 Alla legge regionale 5/12/1977, n. 56 e sue successive modificazioni ed integrazioni, vengono apportate le seguenti modifiche: All'art. 33, primo comma, le parole: 'salvo i casi di esonero previsti dall'art. 36' sono sostituite dalle parole: 'obbligati ai sensi dell'art.
36,' la parola 'adottare' è sostituita con la parola: 'approvare'.
Al quarto comma, la parola: 'adozione' è sostituita con la parola 'approvazione'.
Al settimo comma sono soppresse le parole ', ad eccezione dei casi di cui all'art. 9 della legge 2811/1977, n. 10 e'.
All'ottavo comma, dopo la parola 'concessione' sono introdotte le parole 'o dell'autorizzazione'; dopo la parola 'programma' è inserita la parola 'pluriennale'; dopo le parole 'legge 2811/1977, n. 10,' sono inserite le parole 'se dovuti, nei casi previsti dall'art. 9 della legge 28/1/1977, n.
10 e'; la lettera b) è così sostituita: 'ampliamenti, fino al 50 % della superficie coperta e comunque non superiori a 1.000 metri quadrati di solaio utile lordo, di edifici destinati ad attività produttive, purché non nocive e moleste;' alla lettera d), il punto e virgola è sostituito con due punti e le parole 'di superficie utile sono comunque consentiti.' sono sostituite dalle parole: 'sono consentiti anche se eccedono tale percentuale.'.
Dopo l'ottavo è inserito il seguente nono comma: 'Fino al 31/12/1984 il rilascio della concessione o dell'autorizzazione non è inoltre subordinato all'inclusione dell'intervento nel programma pluriennale di attuazione nei casi previsti dall'art. 91/quinquies della presente legge'.
All'art. 35 è aggiunto un ultimo comma: 'Il programma pluriennale di attuazione viene redatto utilizzando i modelli operativi approvati dalla Giunta regionale'.
L'art. 36 è sostituito dal seguente: 'Art. 36 - Programma di attuazione. Obbligo di formazione. Elenco dei Comuni obbligati. Aggiornamento dell'elenco.
Sono obbligati alla formazione del programma pluriennale di attuazione tutti i Comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti. La Regione individua i Comuni con popolazione inferiore o uguale a questa dimensione ricadenti in ambiti che presentino almeno uno dei seguenti caratteri: a) territorio caratterizzato da interesse paesaggistico o ambientale ovvero da esigenze o previsioni di tutela ambientale o idrogeologica, particolarmente in presenza di consistenti dinamiche o previsioni insediative b) territorio caratterizzato da elevata ricettività turistica alberghiera ed extra-alberghiera o compreso in sub-aree di rilevante interesse turistico per le quali i Piani Regolatori Generali Intercomunali i piani territoriali comprensoriali o, in fase di prima definizione, i loro schemi prevedano uno sviluppo turistico c) territorio caratterizzato dalla presenza di struttura industriale consolidata o da significative previsioni di sviluppo degli insediamenti produttivi ovvero compreso in sub-aree per le quali i Piani Regolatori Generali Intercomunali, i piani territoriali comprensoriali o, in fase di prima definizione, i loro schemi prevedano uno sviluppo industriale.
La Regione, sulla base dei criteri di cui al comma precedente, indica i Comuni obbligati alla formazione dei programmi pluriennali di attuazione con elenco approvato ed aggiornato dal Consiglio regionale con deliberazione motivata per ogni singolo Comune.
I Comuni non obbligati possono comunque dotarsi di programma pluriennale di attuazione secondo le norme della presente legge'.
L'art. 37 è sostituito dal seguente: 'Art. 37 - Approvazione ed efficacia dei programma di attuazione.
Il programma pluriennale di attuazione è approvato dal Consiglio comunale, previa consultazione degli enti pubblici, delle aziende e dei privati interessati, alla scadenza del precedente programma; se redatto da più Comuni riuniti in consorzio o dalla Comunità montana, è approvato dall'assemblea del consorzio o della Comunità, oltreché dai singoli Comuni per la parte relativa al territorio di propria competenza.
Il programma pluriennale di attuazione, redatto secondo i modelli operativi approvati dalla Giunta regionale e completo degli atti, è trasmesso in copia alla Regione e al Comprensorio unitamente alla deliberazione comunale di approvazione, non appena questa sia divenuta esecutiva.
Il programma pluriennale di attuazione può, entro i suoi termini di validità, essere modificato ed integrato nei contenuti, di norma in occasione dell'approvazione del bilancio comunale e comunque non più di una volta all'anno. In occasione di tale modificazione il programma di attuazione dovrà essere aggiornato in relazione a tutte le eventuali modificazioni di previsione di opere e di interventi oggetto di finanziamenti regionali o statali o di altri enti pubblici. Sono ammesse in qualunque momento le modificazioni che si rendono necessarie per l'attuazione degli, interventi finanziati ai sensi della legge 3/8/1978, n. 457, e a seguito dell'entrata in vigore di un nuovo strumento urbanistico generale o di varianti, nel qual caso le modificazioni riguardano esclusivamente le, parti interessate dalle varianti stesse. Possono inoltre essere consentite eventuali modifiche determinate dalla realizzazione di impianti industriali ed artigianali, purché originate da ecigenze straordinarie e di particolare urgenza e adeguatamente motivate dai Consigli comunali :on riferimento alle situazioni economiche e sociali del territorio di influenza. Le modificazioni del programma vengono trasmesse con le stesse modalità di cui al comma precedente.
Ove il Comune non provveda all'approvazione del nuovo programma pluriennale di attuazione alla scadenza del precedente, il Presidente della Giunta regionale invita il Sindaco a provvedervi entro 90 giorni; trascorso inutilmente tale termine il Presidente della Giunta regionale nomina, con proprio decreto, immediatamente esecutivo, un Commissario per la predisposizione del Programma pluriennale di attuazione e la convocazione del Consiglio comunale per la relativa approvazione.
Scaduto il programma pluriennale di attuazione e fino all'approvazione del successivo sono consentiti i soli interventi di cui alle lettere a) b), c), d) dell'art. 13 della presente legge sempreché non siano in contrasto con prescrizioni più restrittive degli strumenti urbanistici vigenti.
Qualora siano inseriti nel programma pluriennale di attuazione interventi edilizi sottoposti a strumento urbanistico esecutivo le disposizioni di cui al sesto comma dell'art. 13 della legge 2811/1977, n.
10, si applicano solo a seguito dell'approvazione dello strumento urbanistico esecutivo; quanto sopra non si applica per i piani esecutivi convenzionati di cui all'art. 43, qualora i proprietari interessati non abbiano presentato al Sindaco gli elaborati e lo schema di convenzione di cui all'art. 39 entro i termini fissati dal programma pluriennale di attuazione'.
E' aggiunto, dopo il 37, il seguente articolo: 'Art. 37/bis - Deliberazione sul programma operativo delle opere e degli interventi pubblici.
Al fine di consentire l'acquisizione degli elementi conoscitivi necessari per la formazione dei programmi pluriennali di spesa della Regione e dei bilanci consolidati dei Comprensori, nonché per il coordinamento degli interventi di competenza regionale con quelli dello Stato e degli Enti locali, in armonia con l'art. 11 del D.P.R. 24/7/1977 n. 616, tutti i Comuni debbono approvare congiuntamente il bilancio e con atto separato il programma operativo delle opere e degli interventi pubblici, con previsione pluriennale di tre o cinque anni.
Il programma operativo deve contenere: la localizzazione e i caratteri tecnici, di massima, delle opere e degli interventi; la localizzazione e la dimensione delle aree da acquisire; l'entità degli investimenti e l'indicazione dei relativi mezzi finanziari.
Il programma operativo è redatto secondo i modelli approvati dalla Giunta regionale. Le previsioni di cui al comma precedente dovranno altresì essere evidenziate sulle planimetrie degli strumenti urbanistici o, per i Comuni che ne siano sprovvisti, sulle mappe catastali recanti la perimetrazione degli abitati di cui all'art. 81. Tutti gli elaborati cartografici dovranno essere aggiornati relativamente allo stato di fatto dell'edificato e delle opere di urbanizzazione.
Per i Comuni obbligati alla redazione del programma pluriennale di attuazione, il programma operativo costituisce stralcio del programma pluriennale di attuazione, limitatamente alle opere e agli interventi pubblici.
L'inclusione nel programma operativo delle opere e degli interventi per i quali si richiede un contributo regionale, è vincolante ai fini della concessione del contributo stesso e sostitutiva della domanda di contributo.
Il programma operativo dovrà essere trasmesso al Comprensorio e alla Regione non appena la deliberazione di approvazione sia divenuta esecutiva e comunque non oltre il 31 luglio.
Il programma operativo può essere modificato, congiuntamente all'approvazione del bilancio, in funzione dello stato di attuazione dei programmi di realizzazione delle opere e degli interventi pubblici. La modificazione viene trasmessa con le stesse modalità di cui al comma precedente'.
All'art. 53 è soppresso il settimo comma.
All'art. 58, al secondo comma, sono soppresse le parole 'dei programmi pluriennali di attuazione e'; all'ultima riga del secondo comma è soppressa la parola 'programmi'.
All'art. 77, alla lettera e), sono soppresse le parole da 'i programmi pluriennali' fino a verifiche;'.
L'art. 83 è sostituito dal seguente: 'Art. 83 - Primo programma pluriennale di attuazione: tempi di formazione e limitazioni in caso di inadempienza. Secondo programma di attuazione per Comuni non dotati di Piano Regolatore Generale approvato ai sensi del titolo III della presente legge.
La durata del primo programma pluriennale di attuazione, per tutti i Comuni, e del secondo programma, per i Comuni di cui al secondo e terzo comma, è di tre anni.
I Comuni dotati di Piano Regolatore Generale o di Programma di Fabbricazione approvato precedentemente al D.M. 21411968, n. 1444 approvano il primo o il secondo programma pluriennale di attuazione congiuntamente all'adozione di una variante specifica di adeguamento dello strumento urbanistico generale agli standard di cui alla presente legge solo qualora abbiano adottato il Progetto Preliminare di Piano Regolatore Generale di cui al quarto comma dell'art. 15, il primo programma pluriennale di attuazione dovrà comunque essere approvato entro e non oltre il termine di cui al successivo settimo comma, decorso il quale continuano al applicarsi le limitazioni di cui all'art. 85, primo comma, sino all'approvazione del Piano Regolatore Generale.
La variante specifica riguarda essenzialmente le aree e le infrastrutture comprese nel programma di attuazione; i contenuti della variante devono essere conformi alle previsioni del Progetto Preliminare di Piano Regolatore Generale.
Qualora il Comune non trasmetta Alla Regione il Piano Regolatore Generale entro un anno dall'approvazione della variante specifica il programma di attuazione decade e si applicano nuovamente le limitazioni di cui a! primo comma dell'art. 85.
Fino all'approvazione delle suddette varianti specifiche da parte della Regione si applicano le limitazioni di cui al primo comma dell'art. 85.
Dopo la scadenza del primo e del secondo programma pluriennale di attuazione sono consentiti i soli interventi di cui al primo comma dell'art. 85.
I Comuni dotati di Programma d Fabbricazione approvato posteriormente a D.M. 2/4/1968, n. 1444, approvano il primo o il secondo programma pluriennale di attuazione, con ricorso, ove opportuno, a variante specifica riferita alle aree e alle infrastrutture comprese nel programma pluriennale di attuazione, solo qualora abbiano adottato il Progetto Preliminare di Piano Regolatore Generale di cui al quarto comma dell'art. 15.
I Comuni dotati di Piano Regolatore Generale approvato posteriormente al D.M. 21411968, n. 1444, ad eccezione di quelli dotati di Piano Regolatore Generale approvato ai sensi dell'art. 90, approvano il primo o il secondo programma pluriennale di attuazione, con ricorso, ove opportuno a variante specifica riferita alle aree e alle infrastrutture comprese nel programma pluriennale di attuazione; il secondo programma pluriennale di attuazione potrà essere approvato solo qualora abbiano adottato il Progetto Preliminare di Piano Regolatore Generale di cui al quarto comma dell'art.
15.
Le suddette varianti, per le parti interessate, dovranno comunque prevedere l'adeguamento dello strumento urbanistico generale agli standard di cui alla presente legge.
Per le parti interessate dalla variante, le previsioni del programma di attuazione non si attuano fino all'approvazione della stessa da parte della Regione.
Fino all'approvazione del primo programma pluriennale di attuazione e alla sua scadenza, fino all'approvazione del secondo, i Comuni possono rilasciare concessioni o autorizzazioni solo per gli interventi di cui all'art. 33 della presente legge, sempre che non siano in contrasto con le prescrizioni dello strumento urbanistico vigente.
Ai fini dell'attuazione degli interventi di cui al titolo I della legge 5/8/1978, n. 457, i Comuni dotati di Programma di Fabbricazione possono formare i piani di recupero di cui all'art. 41/bis ed inserirli nel programma di attuazione previo adeguamento, mediante variante specifica da approvarsi da parte della Regione, alle norme relative ai tipi di intervento sul patrimonio edilizio esistente di cui agli artt. 13 e 24 della presente legge.
La formazione delle varianti specifiche agli strumenti urbanistici generali di cui al secondo, terzo e quarto comma non è subordinata alla preventiva autorizzazione regionale. La Regione, acquisito il parere del Comitato comprensoriale, approva le suddette varianti entro 180 giorni dal loro ricevimento. Il Comitato comprensoriale esprime il proprio parere entro 90 giorni dall'invio degli atti da Parte della Regione, che provvederà comunque all'approvazione qualora il Comprensorio non si esprima entro tale termine.
I Comuni dotati di Piano Regolatore Generale approvato ai sensi dell'art. 90 e del titolo III della presente legge provvedono, se obbligati, ad approvare il primo programma di attuazione o a modificare quello vigente, se necessario a seguito dell'approvazione del Piano Regolatore Generale. Fino al termine di cui al successivo settimo comma tali Comuni, qualora non dotati in precedenza di programma pluriennale di attuazione approvato, possono rilasciare concessioni o autorizzazioni solo per gli interventi di cui all'art. 33 della presente legge, sempre che non siano in contrasto con le prescrizioni dello strumento urbanistico vigente.
Decorso tale termine, fino all'approvazione del programma pluriennale di attuazione, sono consentiti i soli interventi di cui alle lettere a), b) c), d) dell'art. 13, sempre che non siano in contrasto con prescrizioni più restrittive dello strumento urbanistico vigente.
I Comuni approvano il programma pluriennale di attuazione entro 120 giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale dell'elenco dei Comuni obbligati o dei suoi successivi aggiornamenti.
In caso di mancata formazione del primo programma di attuazione entro i termini indicati al presente articolo, la Regione applica i disposti di cui al quarto comma dell'art. 37'.
All'art. 84 il titolo è così modificato: 'Limitazioni della capacità insediativa nel primo e nel secondo programma di attuazione'.
Al primo comma dopo la parola 'attuazione', sono aggiunte le parole 'e il secondo, se approvato ai sensi del secondo e del terzo comma dell'art.
83, sono formati' e sono soppresse le parole 'è formato'.
Alla lettera d) è soppressa la parola 'primo'.
All'art. 85, primo comma, sono soppresse le parole successive a 'strumenti urbanistici generali' fino a 'programma di attuazione stesso' e sono sostituite dalle seguenti: ' vigenti o dotati di strumenti urbanistici generali approvati anteriormente alla data di entrata in vigore del D.M.
2/4/1968, n. 1444'.
Alla lettera c4), le parole 'dall'art. 33 della presente legge' sono soppresse e sostituite con le parole: 'dalle lettere a), c), d) dell'art.
33 della presente legge'.
Il secondo comma è sostituito dal seguente: 'Nei Comuni dotati di strumenti urbanistici generali approvati anteriormente alla data di entrata in vigore del D.M. 2/4/1968, n. 1444 gli interventi di cui al primo comma possono essere concessi purché non siano in contrasto con prescrizioni più restrittive degli strumenti urbanistici, vigenti'.
Il quarto, il sesto ed il settimo comma sono soppressi.
Vengono presentati i seguenti emendamenti: 1) dal Gruppo D.C.: al settimo comma dell'art. 33 della legge regionale 56/1977 è soppressa la dizione "o dell'autorizzazione" all'ottavo comma del progetto di legge n. 204, dopo la parola "concessione" non è introdotta la frase "o dell'autorizzazione".
La parola al Consigliere Picco.



PICCO Giovanni

Dobbiamo innanzitutto una giustificazione dopo la sospensione richiesta dovuta al fatto che solo questa mattina ci è stato consegnato il testo definitivo sulle conclusioni raggiunte dalla maggioranza che ci hanno obbligato alla rilettura del testo e alla riformulazione degli emendamenti.
In merito all'emendamento suddetto sosteniamo che l'autorizzazione debba essere esclusa dalle elencazioni di interventi che devono essere inseriti nel programma pluriennale di attuazione.



SIMONELLI Claudio, Assessore all'urbanistica

La Giunta conferma il testo che è stato votato perché sulla base della legge 94 è emersa la possibilità che vi siano interventi assentibili con autorizzazione inseriti nel P.P.A. Quindi, a completezza delle ipotesi possibili, dobbiamo mantenere il testo che comprende la parola "o dell'autorizzazione".



PRESIDENTE

Pongo in votazione tale emendamento.
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
E' respinto.
2) dal Gruppo D.C.: al primo comma dell'art. 36 della legge regionale 56/1977, dopo "la Regione individua" è introdotto "con deliberazione del Consiglio regionale motivata per ogni singolo Comune".
La parola al Consigliere Picco.



PICCO Giovanni

Riformuliamo gli emendamenti che avevamo sottoposto nella penultima riunione della Commissione anche se ieri sono state introdotte alcune modificazioni abbastanza sostanziali delle quali non possiamo non prendere atto con soddisfazione.
La nostra obiezione in ordine al contenuto di questo articolo permane per quanto riguarda il discorso degli elenchi dei Comuni nel secondo comma.
Soprattutto la nostra opposizione sostanziale riguarda le discriminanti che legittimerebbero da parte della Regione l'inserimento dei Comuni obbligati alla formazione del P.P.A. in determinati elenchi. Proponiamo che nel primo comma dopo le parole "la Regione individua" siano introdotte le parole "con deliberazione del Consiglio regionale motivata per ogni singolo Comune".



SIMONELLI Claudio, Assessore all'urbanistica

La Giunta ritiene che l'art. 36 sia già stato emendato in modo consistente anche tenendo conto delle indicazioni che sono venute dalle minoranze, in particolare con le ultime modifiche apportate ieri in Commissione. Quindi ritiene di non accogliere questo emendamento. Gli altri li sentirò.



GENOVESE Piero Arturo

L'art. 36 è uno degli articoli più importanti della legge 56 sul quale c'è stato in lungo confronto. L'emendamento che proponiamo e che vorrei non sfuggisse all'attenzione dei Consiglieri ha carattere di chiarificazione.
Avendo accettato il riferimento ad "ambiti territoriali" che presentino alcuni particolari caratteri (riferimento non presente all'interno del Nicolazzi) sulla base di valutazioni complessive che in Commissione sono state fatte, ci sembra che il concetto espresso nel secondo e nel penultimo comma, se trasferito al primo comma, chiarirebbe meglio che la Regione opera tenendo comunque conto della norma statale; cioè, individuando l'eventuale obbligo di formazione del P.P.A. con motivazione specifica riferita ai singoli Comuni.



PRESIDENTE

Pongo in votazione tale emendamento.
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
E' respinto.
3) dal Gruppo D.C.: al primo comma, lettera a), dell'art. 36 della legge regionale 56/1977 sono soppresse le parole da "ovvero" a "particolarmente".
La parola al Consigliere Picco.



PICCO Giovanni

Alla lettera a) proponiamo di sopprimere le parole da "ovvero" a "particolarmente", per le motivazioni illustrate dal Consigliere Genovese ai Comuni che sarebbero caratterizzati da questo interesse paesaggistico o ambientale.
Il riferimento è sufficientemente delineato dalle parole "caratterizzato da interesse paesaggistico o ambientale".



SIMONELLI Claudio, Assessore all'urbanistica

La legge 94 fa riferimento a ragioni di carattere ambientale. Abbiamo a lungo discusso se questa dizione debba significare l'obbligo di presentare il programma pluriennale .di attuazione.
Abbiamo discusso se ragioni di ordine ambientale fossero l'esistenza di vincoli puntuali, ai sensi della legge del '39 o di altre leggi o, invece anche ipotesi di tutela ambientale che nascono, per esempio, da esigenze eccezionali di assetto ideologico, da necessità di grossi investimenti pubblici per ragioni di pronto intervento, di risanamento abitati, ecc.
Ci è parso opportuno tenere larga la possibilità di previsione. Perch un Comune nel quale si debbano investire 10 miliardi per opere di consolidamento abitati è giusto che faccia il P.P.A. più di quel Comune con una Chiesetta del '700 vincolata dalla legge del 1939.
Con questa previsione più ampia si può tener conto dell'uno e dell'altro caso. Naturalmente la previsione è sufficientemente generale come del resto sono tutti i criteri indicati nel senso di non esigere che ogni previsione di tutela ambientale comporti l'obbligo del P.P.A.
Questo problema si sposterà quando delibereremo i parametri, gli elenchi e i singoli Comuni; quando adotteremo le decisioni relative ai Comuni obbligati.
Dovendo, in questa sede, fissare i criteri generali ci pare utile mantenere questa dizione.



PRESIDENTE

Pongo in votazione tale emendamento.
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
E' respinto.
4) dal Gruppo D.C.: al primo comma, lettera b), dell'art. 36 della legge regionale 56/1977 sono soppresse le parole da "o compreso" a "turistico" e "o loro schemi".
La parola al Consigliere Picco.



PICCO Giovanni

Il concetto di "sub-aree di rilevante interesse turistico" non è un concetto definito né nei piani comprensoriali né in altri documenti ufficiali della Regione, quindi riteniamo che il riferimento all'"elevata ricettività turistica alberghiera ed extra-alberghiera", essendo questa ricettività riferita ai documenti ufficiali, che sono gli strumenti urbanistici generali comunali, sia un riferimento più che certo e più che legittimo. La seconda parte dell'emendamento riguarda gli schemi di piani territoriali, i quali non tutti contengono le previsioni di ricettività turistico - alberghiera o extra - alberghiera.



SIMONELLI Claudio, Assessore all'urbanistica

Abbiamo cercato di collegare le ragioni di una duplice possibilità: Comuni che presentano già una rilevante ricettività turistico-alberghiera Comuni compresi in sub-aree di rilevante interesse turistico, che abbiano prospettive di sviluppo individuate a livello dei loro piani regolatori o dei piani territoriali o dei loro schemi.
Per non precludere la possibilità di tener conto di tutto, abbiamo preferito usare dei criteri larghi, che ci consentono di prendere in esame tutte le possibili variabili. Ma starà poi a noi, con senso di responsabilità, usarle in un modo ragionevole.



PRESIDENTE

Pongo in votazione tale emendamento.
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
E' respinto.
5) dal Gruppo D.C.: al primo comma, lettera c), dell'art. 36 della legge regionale 56/1977 sono soppresse le parole da "ovvero" a "industriale".
La parola al Consigliere Picco.



PICCO Giovanni

L'emendamento al punto c) ha motivazioni analoghe a quelle del punto b). Riteniamo di dover sopprimere le parole da "ovvero" a "industriale", in quanto la definizione "territorio caratterizzato dalla presenza di strutture industriali consolidate o da significative previsioni di sviluppo degli insediamenti produttivi" è per noi sufficientemente ampia.
Temiamo che una definizione onnicomprensiva come è quella dello sviluppo industriale, riferita a determinati bacini, finisca per comprendere piccoli Comuni i quali nulla hanno a che vedere con una dinamica di realtà socio-economica.



SIMONELLI Claudio, Assessore all'urbanistica

Valgono le considerazioni già fatte prima. In termini di sviluppo degli insediamenti produttivi gli effetti che rimbalzano sui Comuni contermini possono essere maggiori di quelli a carattere turistico.
Anche in questo caso si tratta di valutale in modo ragionevole quando compileremo l'elenco dei Comuni obbligati.



PRESIDENTE

Pongo in votazione tale emendamento.
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
E' respinto.
6) Dal Gruppo D.C.: il secondo comma dell'art. 36 della legge regionale 56/1977 è soppresso.
La parola al Consigliere Picco.



PICCO Giovanni

E' in coordinamento con l'integrazione del secondo comma. E' chiaro che in questo caso decade, quindi lo ritiriamo.



PRESIDENTE

L'emendamento n. 6 e pertanto ritirato.
7) Dal Gruppo D.C.: il terzo comma dell'art. 37 della legge regionale 56/1977 è riscritto come segue: "Il programma pluriennale di attuazione può, entro i suoi termini di validità, essere modificato ed integrato nei contenuti l'aggiornamento ha luogo di norma in occasione dell'approvazione del bilancio comunale anche per le eventuali modificazioni di previsione di opere e di interventi oggetto di finanziamenti regionali o statali o di altri enti pubblici. Sono ammesse in qualunque momento le modificazioni che si rendono necessarie per l'attuazione degli interventi finanziati ai sensi di leggi statali o regionali o per particolari motivazioni di ordine economico e produttivo e a seguito dell'entrata in vigore di un nuovo strumento urbanistico generale o di varianti, nel qual caso le modificazioni riguardano esclusivamente le parti interessate dalle varianti stesse. Le modificazioni del programma vengono trasmesse con le stesse modalità di cui al comma precedente".
La parola al Consigliere Picco.



PICCO Giovanni

La nostra proposta di modificazione contiene due aspetti rilevanti: l' eliminazione della frase: "e comunque non più di una volta all'anno.. ." che riteniamo non coerente con il principio, peraltro già ammesso in altro emendamento approvato ieri in Commissione, dell'eccezionalità che può intervenire in occasione di proposte che vengono ad interessare impianti produttivi o attività di rilevante interesse economico per il Comune.
Riteniamo che questa affermazione dovrebbe essere eliminata essendovi l'altra affermazione inerente al riferimento del bilancio annuale e che di per sé giustifica l' annualità della modificazione al P.P.A.
L'altro aspetto del nostro emendamento riguarda le motivazioni di ordine economico e produttivo che sono riferite a seguito dell'entrata in vigore di nuovi strumenti urbanistici generali oppure di varianti occasioni che debbono essere viste e coordinate in riferimento a circostanze che non possono essere definite solo da periodi temporali.



SIMONELLI Claudio, Assessore all'urbanistica

Anche su questo punto non siamo d'accordo.
Il terzo comma dell'art. 37 è stato modificato diverse volte accogliendo le varie indicazioni che sono venute.
Pensiamo che il P.P.A. si può variare una sola volta all'anno, essendo un documento programmatico, ma proprio perché possiede le caratteristiche di un documento programmatico deve essere collegato a cadenze amministrative del Comune. Perciò l'abbiamo voluto collegare al bilancio.
Il documento programmatico deve collegarsi al documento essenziale di politica economica e finanziaria del Comune. Peraltro, poiché tiene conto dei ritmi attraverso i quali si sviluppa la vita reale e l'anno finanziario amministrativo, deve consentire delle variazioni in corso d'anno.
Come variazioni consideriamo gli interventi finanziati dalla legge 457, le necessità che scaturiscono dall'adozione di un nuovo strumento urbanistico generale o di sue varianti, le modificazioni che devono essere apportate per esigenze di carattere produttivo riferite a realizzazioni di impianti industriali ed artigianali che il Consiglio comunale valuterà nella loro rilevanza e nella loro urgenza.



PRESIDENTE

Pongo in votazione tale emendamento.
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
E' respinto.
8) Dal Gruppo D.C.: al terzo comma dell'art. 37 della legge regionale 56/1977, dopo "bilancio comunale" eliminare "e comunque".
La parola al Consigliere Picco.



PICCO Giovanni

Questo emendamento è in subordine e propone l'eliminazione delle parole "e comunque" nel terzo comma, perché le riteniamo in contraddizione con quanto detto successivamente e cioè: "possano inoltre essere consentite eventuali modifiche determinate. . .".



SIMONELLI Claudio, Assessore all'urbanistica

Messo in questi termini diventa solo un problema formale e di coerenza.
Normalmente viene approvato una volta all'anno.
Possono essere approvate sempre le varianti motivate dai tre casi che ho richiamato prima.
Però sono casi che possono anche non verificarsi.



PICCO Giovanni

Non è un problema formale, ma è un problema sostanziale.



BIAZZI Guido

Il testo potrebbe essere questo: "Il programma pluriennale di attuazione può, entro i termini di validità, essere modificato ed integrato nei contenuti non più di una volta all'anno, di norma in occasione dell'approvazione del bilancio comunale".
Rimangono poi le eccezioni regolamentate nel seguito dell'articolo.



SIMONELLI Claudio, Assessore all'urbanistica.

Su questa definizione la Giunta è d'accordo.



PICCO Giovanni

Ritiriamo il nostro emendamento e votiamo quello proposto dal collega Biazzi.



PRESIDENTE

L'emendamento n. 8 è pertanto ritirato e votiamo l'emendamento proposto dal Consigliere Biazzi: 9) al terzo comma dell'art. 37 della legge regionale 56/1977 aggiungere, dopo le parole "integrato nei contenuti" le parole "non più di una volta all'anno", proseguire con "di norma in occasione" e sopprimere le parole "e comunque".
Chi è favorevole a tale emendamento è pregato di alzare la mano.
E' approvato.
10) Dal Gruppo D.C.: il quinto comma dell'art. 37 della legge regionale 56/1977 è sostituito dal seguente: "Scaduto il programma pluriennale di attuazione e fino all'approvazione del successivo sono consentiti i soli interventi di cui all'art. 33 e di cui alle lettere a), b), c) e d) dell'art. 13 della presente legge, sempre che non siano in contrasto con le prescrizioni più restrittive degli strumenti urbanistici vigenti".
La parola al Consigliere Picco.



PICCO Giovanni

Chiediamo che oltre agli interventi di cui alle lettere a), b), c) e d), dell'art. 13, peraltro già compresi nel quinto comma proposto dalla Giunta, vengano anche inseriti gli interventi di cui all'art. 33 della presente legge, secondo le modificazioni che sono intervenute nel testo che stiamo testè votando, ritenendo con ciò di essere in linea con lo spirito del legislatore nazionale e non essere in contraddizione con lo spirito della legislazione regionale.



SIMONELLI Claudio, Assessore all'urbanistica

La Giunta e la II Commissione ritengono di mantenere questa dizione perché nel periodo dell'interregno tra il P.P.A. scaduto e quello successivo, in cui l'art. 33 non entra più in discussione, in quanto le sue norme vigono dell'art. 37 si applicherà dopo quel termine.



PICCO Giovanni

Non siamo d'accordo con questo tipo di interpretazione.
Se questa era la preoccupazione del legislatore regionale, si doveva perlomeno fare un distinguo rispetto a questo tipo di applicazione. Nella misura in cui il richiamo a queste possibilità viene fatto nell'art. 33 cori riferimento a richieste che provengono da esigenze di carattere ben più generale di quelle che possono venire dalla realtà piemontese non vedo perché in questo interregno non debbano essere possibili questi interventi.
Questo lo denunciamo come una limitazione non accettabile sul piano politico, oltreché sul piano economico.



PRESIDENTE

Pongo in votazione tale emendamento.
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
E' respinto.
La parola al Consigliere Viglione.



VIGLIONE Aldo

Vorrei avere dall'Assessore Simonelli un chiarimento.
E' inteso che andiamo a fare questi interventi fino al 1984 nello spirito della legge Nicolazzi?



SIMONELLI Claudio, Assessore all'urbanistica

Questo comma dell'art. 37 norma la situazione a regime, quando cioè si regolamenta passaggio da un P.P.A. scaduto a quello successivo presumibilmente, quando il 31 dicembre 1984 è passato.
Per quanto riguarda il passaggio tra il primo ed il secondo P.P.A. vale l'art. 83. Per quanto riguarda la situazione che si determinerà in oggi valgono le norme transitorie dell'art. 83, vale a dire, il passaggio tra il primo ed il secondo P.P.A. è normato dall'art. 83, che prevede per i Comuni con strumenti urbanistici post-'68 anche gli interventi dell'art. 33.
Nell'art. 37, dove si norma il funzionamento a regime, non ci è parso opportuno protrarre le disposizioni della legge 94. Esse non riguardano il primo ed il secondo P.P.A., ma dal terzo in poi, quindi andiamo sicuramente a finire oltre il 1984.



PICCO Giovanni

Non sono d'accordo con le affermazioni che ha fatto l'Assessore Simonelli.
L'art. 37 che stiamo esaminando in realtà si riferisce ad una situazione a regime ma ha a che vedere con lo stato attuale della legislazione regionale rispetto allo stato attuale della legislazione nazionale. Non vedo perché dobbiamo sempre preoccuparci, in linea assoluta, di determinare dei distinguo rispetto dia scadenza di determinate norme di carattere nazionale: quando queste norme saranno scadute potremo eventualmente riadeguare la nostra legislazione.
Tutt'al più, se abbiamo questa preoccupazione, precisiamo che gli interventi i cui all'art. 83 possono essere effettuati soltanto 'fino a...".



SIMONELLI Claudio, Assessore all'urbanistica

La legge 94 per una parte detta principi e per un'altra detta norme limitate al 31 dicembre 1984. Queste non possono essere recepite come norme a regime nelle leggi regionali per quegli interventi che palesemente oltrepassano La soglia del 31 dicembre 1984.
Abbiamo normato secondo l'impalcatura della legge 56, le norme "a regime" e le norme transitorie ed abbiamo recepito interamente la Legge 94 nelle norme transitorie per cui gli interventi che sono assentibili in base alla legge 94, quelli riferiti al passaggio dal primo al secondo P.P.A.
sono regolati dall'art. 83.



VIGLIONE Aldo

Propongo un emendamento aggiuntivo: dopo la parola "vigenti" aggiungere: "e fino al 31 dicembre 1984 gli interventi previsti dall'art.
91 quinquies".



SIMONELLI Claudio, Assessore all'urbanistica

Il combinato disposto dell'art. 33 richiama gli interventi dell'art. 91 quinquies. Le situazioni dei Comuni che si trovano nell'intervallo tra il primo ed il secondo P.P.A. sono regolate in modo tale da consentire tutti gli interventi di cui all'art. 33, così come è modificato in questa sede dall'art. 91 quinquies.



VIGLIONE Aldo

E' vero che l'art. 33 contiene questo, noi chiediamo però di inserirlo nell'art. 37.
Dato che non voglio insistere con questo emendamento, mi rimetto all'interpretazione che sarà data successivamente, sperando che essa sia valida anche per l'art. 37.
Siano quindi autorizzati i lavori preparatori; almeno dei lavori preparatori i Sindaci non dovranno dolersi di fronte al Pretore nel caso in cui la norma non sia chiara.



PICCO Giovanni

A riconferma di quanto detto precedentemente, affermiamo che quanto da noi richiesto, con riferimento all'art. 33, doveva essere compreso in questo articolo, in quanto si tratta di interventi eccezionali che debbono essere richiamati in questa sede e che non possono essere richiamati in articoli che disciplinano il regime transitorio.



PRESIDENTE

L'emendamento presentato dal Consigliere Viglione che recita: 11) al quinto comma dell'art. 37 della legge regionale 56/1977 dopo la parola "vigenti" aggiungere: "e fino al 31 dicembre 1984 gli interventi previsti dall'art. 91 quinquies" è pertanto ritirato.
12) Dal Gruppo D.C.: al primo comma dell'art. 37/bis della legge regionale 56/1977 dopo "debbono" sostituire con: "allegare al bilancio ed approvare con atto separato un documento che illustri le previsioni, con proiezione pluriennale di tre o cinque anni, realizzabili nel proprio territorio".
La parola al Consigliere Genovese.



GENOVESE Piero Arturo

Signor Presidente, signori Consiglieri, ho chiesto la parola per illustrare l'emendamento al primo comma dell'art. 37/bis della legge regionale n. 56.
Il "documento programmatico delle operee degli interventi pubblici" veniva configurato e veniva motivato nella prima stesura come una sorta di "mini" programma pluriennale di attuazione ed era obbligatorio per tutti i Comuni. Veniva cioè concepito, a nostro modo di vedere, con significato e portata distorcenti rispetto alla norma statale, tendendo ad introdurre, in modo surrettizio, un programma pluriennale di attuazione "regionale" sia pure limitato alle opere ed agli interventi pubblici.
E' vero che durante il dibattito e nella stesura finale si è fatta parecchia strada sul piano concettuale e che oggi si precisa che il programma operativo delle opere e degli interventi pubblici è un atto di programmazione collegato all'esigenza, per la Regione Piemonte, di conoscere le previsioni d'intervento e le risorse destinabili da parte delle autonomie locali, ai fini della predisposizione dei programmi di spesa e di intervento della Regione. Questo viene affermato ma, a nostro modo di vedere, non è ancora chiaramente definito nell'articolato proposto.
Soprattutto, la logica vorrebbe che questa norma, qualora fosse spogliata di ogni intento e di ogni contenuto di strumento amministrativo di attuazione dei piani urbanistici generali, trovasse una più coerente collocazione all'interno delle leggi di programmazione, in particolare della legge 43 sulle procedure della programmazione e della legislazione in materia di opere pubbliche.
Quando si affrontano i problemi di programmazione e di definizione degli interventi della Regione a favore degli Enti locali, non si pu continuare a fare riferimento solo alle previsioni di opere pubbliche e di urbanizzazioni degli stessi ma occorre una definizione delle risorse regionali ad esse destinabili per ambiti territoriali definiti. I Comuni infatti, debbono poter scegliere, nell'ambito della loro pur limitata autonomia finanziaria, e quindi poter compiere atti che possono essere diversi in presenza di ragionevoli possibilità di attingere a finanziamenti pubblici disposti ad altri livelli, oppure qualora debbano operare attraverso proprie risorse aggiuntive rispetto alle somme Non si può più affrontare il rapporto con gli Enti locali sul terreno della programmazione, senza avere la conoscenza, della situazione finanziaria reale, almeno per grandi aggregati, che è certamente più importante dell'inventario delle opere previste dai Comuni.
Per esempio, è importante la conoscenza delle certificazioni finanziarie dei singoli Comuni, della loro situazione debitoria e dei limiti di indebitamento possibile, la conoscenza dei fondi per opere di urbanizzazione previsti dalla legge n. 10 e così via: cioè una conoscenza completa della situazione finanziaria locale, che consenta dì definire programmi regionali di intervento sulla base di scelte e priorità.
E', questo, un problema generale che non può trovare collocazione puntuale solo in una modifica delle norme di tipo urbanistico e questa è la motivazione principale per cui chiediamo una valutazione più attenta e l'inserimento di queste norme all'interno della legge 43 che, anche per altri aspetti, dovrebbe essere rivista.
In attesa della revisione generale della legge 43, non avremmo nulla in contrario ad inserire subito questa norma, eventualmente con una modifica specifica e puntuale, nell'attuale legge 43 sulle procedure della programmazione.
Se il nostro emendamento principale, ora enunciato, non viene accolto proponiamo con l'emendamento successivo, al secondo comma dell'art. 37/bis di eliminare i riferimenti di tipo urbanistico. Vi è poi una serie di commi successivi che sarebbe utile sopprimere perché, qualora venga mantenuta la collocazione logica all'interno delle modifiche della legge 56, ci pare più utile una riflessione successiva che consenta, con la revisione della legge 43, di richiamare questa norma e di meglio definirne i contenuti e le procedure, unitamente alle modalità di formazione del programma operativo delle opere e degli interventi pubblici.
In subordine ancora, e per memoria, ricordo che il Consigliere Biazzi ha presentato un emendamento soppressivo del terzo comma, che mantiene in vita solo la previsione di un modello operativo che deve essere approvato dalla Regione; anche questo servirebbe a spogliare dei contenuti pseudo urbanistici un documento che non vuole essere uno strumento amministrativo di attuazione del Piano Regolatore Generale. A noi, tuttavia, appare insufficiente perché si dovrebbero almeno sopprimere anche i commi successivi, qualora non venga accolta la nostra proposta di trasferimento completo del testo, eventualmente revisionato, nella legge 43.



BIAZZI Guido

Come ha già anticipato il collega Genovese, ieri la II Commissione ha espresso parere favorevole all'emendamento al terzo comma, da me proposto.
Sull'art. 37/bis si è molto discusso in sede di Commissione anche per le novità che vengono introdotte nella legislazione regionale, in relazione agli strumenti di programmazione.
E' fuori dubbio che la programmazione è un'operazione molto complessa e il Consigliere Genovese ha già acutamente individuato esigenze che diventeranno fondamentali per una vera programmazione economica regionale.
Si tratterà di individuare le sedi in cui regolamentare adeguatamente queste esigenze. Con l'introduzione del programma operativo delle opere e degli interventi pubblici, che è uno strumento nuovo, si danno delle indicazioni sulle finalità che si vogliono perseguire, demandando a successivi provvedimenti la necessaria ulteriore specificazione.



SIMONELLI Claudio, Assessore all'urbanistica

L'art. 37/bis è molto importante perché risponde ad un'esigenza largamente sentita dal Consiglio che è stata oggetto di lunghe discussioni già nella precedente legislatura e che tende a superare il tradizionale rapporto tra Regione ed Enti locali per quanto riguarda la spesa locale rapporto che è stato ritenuto una delle cause della formazione di ingenti residui passivi.
Questo articolo detta norme di carattere generale di questo documento che è chiamato: "deliberazione sul programma operativo delle opere e degli interventi pubblici", che non è il P.P.A. pubblico, cosa che abbiamo voluto rigorosamente evitare, ma semplicemente una formalizzazione più accurata del documento contenuto nelle schede gialle e verdi che di volta in volta i Comuni sono stati chiamati a redigere.
Anziché essere un mero adempimento burocratico del Segretario comunale diventa una deliberazione programmatica sulle opere e sugli interventi pubblici, quindi viene ad avere la dignità di un documento di programma votato dal Consiglio comunale in occasione della votazione del bilancio.
Perché ha trovato in questa legge la sua collocazione? Proprio per i suoi stretti rapporti con il P.P.A. per i Comuni che sono tenuti a farlo. In altri termini, non si tratta di imporre ai Comuni un adempimento supplementare e nuovo, ma si tratta di trasferire da un documento meramente burocratico ad un documento che ha valenza politica per i Comuni non tenuti al P.P.A. e si tratta di prendere dal P.P.A. lo stralcio relativo alle opere e agli interventi pubblici e di trasferirlo in questo documento.
Abbiamo accolto in II Commissione la proposta di togliere dal testo dell'articolo tutte le norme relative alle modalità di formazione e di compilazione alla cartografia, proprio per eliminare l'equivoco che si potesse trattare di un documento con valenze urbanistiche.
E' chiaro che la normativa di dettaglio relativa al rapporto tra Comuni e Regione, ai problemi relativi alla spesa, alla situazione finanziaria e contabile dei Comuni, al livello di indebitamento, verrà inserita nella legge 43 e 28.
L'istituto, la definizione del documento è giusto richiamarli in questa legge perché questo problema era già previsto nella normativa della legge 56 e perché questo documento ha rapporti strettissimi con la pianificazione urbanistica, anche se non è un documento urbanistico.
In altre parole, se vogliamo eliminare uno dei motivi che ha rallentato e reso precaria la realizzazione degli interventi e delle opere pubbliche nei Comuni, dobbiamo stabilire nelle nostre normative una più stretta integrazione tra i momenti di pianificazione urbanistica e territoriale da un lato e i momenti di programmazione economica dall'altro.
C'è l'esigenza di rendere questa espressione di una minima politica programmatoria, quindi, c'é la necessità di trovare dei punti di raccordo e di contatto. Questa deliberazione rappresenta uno di questi punti di raccordo e di contatto.
Altre leggi consentiranno di dare a questo istituto, solo previsto nelle linee generali, una disciplina più compiuta.



PICCO Giovanni

Riteniamo che dalla risposta dell'Assessore Simonelli sia scontata la votazione negativa sulla soppressione dell'articolo.
Non ripeto le considerazioni che ha svolto ampiamente il Consigliere Genovese, però alcune precisazioni politiche di ordine generale vanno fatte con riferimento ad una "reviviscenza" della volontà programmatoria onnicomprensiva della Giunta regionale. Questa onnicomprensività della documentazione che è prevista nella legge 56, con riferimento alla programmazione regionale, ha una sfasatura sostanziale, politica.
Non possiamo non richiamare l'attenzione dei partner politici di maggioranza. E' un tipo di sommatoria di documentazione e di competenze che si giustifica solo nella misura in cui - vedi caso - in questa circostanza l'Assessore Simonelli ha le competenze relative sia alla programmazione sia alla pianificazione urbanistica; diversamente non vediamo quale tipo di giustificazione abbia il comprendere in un articolato di legge, che intende disciplinare i contenuti relativi alla pianificazione urbanistica sostenendo che con un documento di questo tipo si sostituiscono tutte le domande e le richieste di contributi che sono previsti in numerose leggi regionali che insistono in settori che non sono riferiti alla trasformazione del territorio. Ci sono delle opere pubbliche che non concernono specificatamente i problemi de la trasformazione del territorio.
In questo caso stiamo parlando, invece, di competenze che dovrebbero disciplinare la tutela e l'uso del suolo. Mi chiedo: cosa c'entra il problema della mobilità pubblica e tutto ciò che concerne l'eventuale programmazione degli interventi relativi alla mobilità pubblica con le documentazioni presentate per legittimare i contributi regionali per quanto riguarda, per esempio, i problemi di trasporto pubblico, stessa cosa potrei dire all'Assessore Moretti o all'Assessore Salerno per quanto concerne i problemi di turismo e di ecologia.
Siamo in presenza di una deformazione sostanziale del valore politico della programmazione e del significato che si può dare ad atti amministrativi che non soltanto hanno importanza di per sé, ma per quanto attiene al riferimento con la grande realtà regionale, che è fatta di autonomie locali e li una serie articolata di strutture, che ci siamo date nella seconda legislatura e che attengono a problemi complessi delle deleghe e del se articolazioni delle autonomie locali.
Non ho sentito dei pronunciamenti molto convinti, in sede di Commissione, sull'introduzione di questa deliberazione: sarebbe perlomeno opportuno che in sede di discussione in aula e di fronte alla comunità regionale queste esplicitazioni avvenissero, perché non vi siano pentimenti successivi.
L'uso di questi documenti è quanto mi problematico e ci pone delle grosse preoccupazioni anche dal punto di vista gestionale. Vorremmo che dal punto di vista della coscienza delle conseguenze che ne possono derivare sia nei confronti della comunità in generale, sia nei confronti dei Comprensori e delle autonomie locali, vi fosse chiarezza di riferimento.



MARTINETTI Bartolomeo

Alle argomentazioni di carattere tecnico, amministrativo ed urbanistico, ampiamente illustrate dai Consiglieri Picco e Genovese, vorrei aggiungere una precisazione di carattere pratico e caustico, in questo, richiamandomi a quei Gruppi e a quei Consiglieri i quali hanno visto in questo disegno di legge e nelle proposte che saranno avanzate per la modifica alla legge 56, una linea di marcia verso una semplificazione, verso un adeguamento alle reali possibilità dei Comuni.
Abbiamo centinaia di Comuni che non hanno il Segretario comunale, che non hanno un ufficio tecnico, che non sono in grado di presentare un bilancio comunale. Nel momento in cui la legge Nicolazzi restringe l 'obbligo del programma pluriennale di attuazione a pochi Comuni, noi estendiamo a tutti i Comuni l'obbligo di un documento di programmazione di opere pubbliche, onnicomprensivo, riferito al triennio con il rischio di aver e un'"ammucchiata" di richieste, un inventario di esigenze che saranno il più possibile ampie nel timore di dimenticare qualche cosa. Questa è realtà che abbiamo riscontrato anche nell'esame di alcuni P.P.A. Il chiedere ai Comuni, nel momento in cui redigono il bilancio (che è già tanto complicato), una documentazione finanziaria complessa non è realistico perché non darà dei risultati concreti e pratici, è andare contro quella linea di semplificazione e di concretezza che tutti auspicano nel processo di riforma della legge 56.
Tutti i Comuni del Piemonte, soprattutto i più piccoli, devono sapere che sono caricati di un impegno, secondo noi praticamente inutile, perch finirà di ammassare sul tavolo dell' Assessorato una serie di istanze non facilmente comparabili.



SIMONELLI Claudio, Assessore all'urbanistica

Non mi convincono le argomentazioni contrarie che sono state portate.
Se vogliamo metterci sulla strada della programmazione. è necessario ottenere qualche risultato.
I Comuni attualmente sono tenuti a compilare le schede della Regione che, grosso modo, contengono già queste richieste, quindi l'adempimento non mi sembra impossibile.
L'argomento portato dal Consigliere Martinetti mi ricorda il Parlamento inglese in cui, quando si trattava di non concedere l'indipendenza ai Paesi africani, si diceva: "sono così poveri, hanno così poche strutture, hanno così poca abitudine alla democrazia che è meglio non dargli l'indipendenza dei governi".
Redigere un bilancio non è difficile; si compila, su modelli che vengono venduti nelle cartolerie, in base alle indicazioni della Giunta comunale. Con questo bilancio è anche possibile fare un programma operativo, in cui si contemplano le necessità di investimento pubblico che il Comune prevede nell'arco di tre o di cinque anni. E' soltanto un piccolo passo in avanti rispetto a quello che, con fatica, abbiamo fatto in questi anni, passando dalla mera raccolta delle domande che frotte di Segretari comunali portano il 31 gennaio agli uffici regionali ad un tentativo di programmazione.



PRESIDENTE

Pongo in votazione tale emendamento.
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
E' respinto.
13) Dal Gruppo D.C.: al secondo comma dell'art. 37/bis della legge regionale 56/1977 sostituire "Programma operativo" con "Documento".
Chi è favorevole a tale emendamento è pregato di alzare la mano.
E' respinto.
14) Dal Gruppo D.C.: al secondo comma dell'art. 37/bis della legge regionale 56/1977 sopprimere le parole "e i caratteri tecnici, di massima, delle opere e".
La parola al Consigliere Picco.



PICCO Giovanni

Voglio sottolineare all'Assessore Simonelli che questa proposta indipendentemente dal fatto che noi l'avessimo formulata precedentemente, a maggior ragione si giustifica in coerenza con l'annullamento della seconda frase del terzo comma.



SIMONELLI Claudio, Assessore all'urbanistica

La Giunta non accetta questo emendamento; un minimo di concretezza il finanziamento di opere pubbliche la deve avere. Occorre sapere di che opere si tratta e quali caratteristiche hanno. Non si può finanziare al buio una previsione di investimento che non abbia almeno indicate le caratteristiche di massima.



PICCO Giovanni

Questo perché si vuole sostituire la domanda con il documento.



SIMONELLI Claudio, Assessore all'urbanistica

Se ci fosse la domanda, sarebbe la stessa cosa: se il Comune chiede i fondi per una fognatura dovrà dire che tipo di fognatura desidera, il luogo dove la realizza e le caratteristiche di massima.



PICCO Giovanni

Allora bisogna fare dei progetti di massima solo per una richiesta di finanziamento.



SIMONELLI Claudio, Assessore all'urbanistica

Il controllo della spesa pubblica per evitare i residui passivi e per cercare di stabilire rapporti in tempi reali tra la programmazione tecnica e la programmazione finanziaria richiede queste cose.



BRIZIO Gian Paolo

Queste domande sono richiamate tutte da leggi regionali. Se le domande vanno abolite e se sono sostituite da norme di carattere urbanistico la cosa va chiarita.
Altrimenti i Comuni dovranno inserire il documento nel programma e poi fare la domanda con grave appesantimento burocratico dovuto ad una norma che non ha attinenza con la disciplina urbanistica che, quindi, non dovrebbe essere inserita in questa legge.



PRESIDENTE

Pongo in votazione tale emendamento.
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
E' respinto.
15) Dal Gruppo D.C.: al secondo comma dell'art. 37/bis della legge regionale 56/1977 sopprimere le parole: "; la localizzazione e la dimensione delle are da acquisire".
Chi è favorevole a tale emendamento è pregato di alzare la mano.
E' respinto.
16) Dal Gruppo D.C.: si propone la soppressione del terzo comma dell'art. 37/bis della legge regionale 56/1977.
Tale emendamento viene ritirato dal Gruppo stesso.
17) Dal Gruppo D.C.: si propone la soppressione del quarto comma dell'art. 37/bis della legge regionale 56/1977.
Chi è favorevole a tale emendamento è pregato di alzare la mano.
E' respinto.
18) Dal Gruppo D.C.: si propone la soppressione del quint comma dell'art. 37/bis della legge regionale 56/1977.
Chi è favorevole a tale emendamento à pregato di alzare la mano.
E' respinto.
19) Dal Gruppo D.C.: si propone la soppressione del sesto comma dell'art. 37/bis della legge regionale 56/1977.
Chi è favorevole a tale emendamento e pregato di alzare la mano.
E' respinto.
20) Dal Gruppo D.C.: si propone la soppressione del settimo, comma dell'art. 37/bis della legge regionale 56/1977.
Chi è favorevole a tale emendamento pregato di alzare la mano.
E' respinto.
Propongo la sospensione della seduta e ricordo ai presenti che il Consiglio proseguirà i lavori nel pomeriggio alle ore 15.
La seduta è tolta.



(La seduta ha termine alle ore 13)



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