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Dettaglio seduta n.141 del 17/06/82 - Legislatura n. III - Sedute dal 9 giugno 1980 al 11 maggio 1985

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Argomento:


PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BENZI


Argomento: Difensore civico

Elezione del Difensore Civico (seguito)


PRESIDENTE

La seduta è aperta.
In merito al punto quarto all'ordine del giorno: "Elezione del Difensore Civico", procediamo con la votazione che deve avvenire a scrutinio segreto e la designazione è effettuata a maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati alla Regione.
Si distribuiscano le schede e si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione a scrutinio segreto)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti n. 49 hanno riportato voti: De Martino n. 23 Prosio n. 10 Rossi n. 7 Salerno n. 7 Marchini n. 1 scheda bianca n. 1 Poiché non è stata riportata da alcun candidato la maggioranza richiesta dei due terzi dei Consiglieri assegnati alla Regione, convoco i Capigruppo per venire ad un accordo sui nominativi proposti.



(La seduta, sospesa alle ore 15.45 riprende alle ore 16.15)



PRESIDENTE

La seduta riprende.
Chiede di intervenire il Consigliere Viglione. Ne ha facoltà.



VIGLIONE Aldo

Presidente, colleghi Consiglieri, la prima votazione per la nomina del Difensore Civico, fatto al quale noi diamo grande importanza, ha fatto emergere il nominativo di quanti le varie forze politiche ritengono degni di assurgere a tale incarico.
Il consenso maggiore l'ha ottenuto il dottor Vittorio De Martino e bisogna tenere conto di come questa scelta si è formata. Conosciamo il dottor Vittorio De Martino per la sua lunga carriera presso il Ministero dell'Interno e presso la Regione Piemonte e abbiamo per lui profonda stima.
Il Gruppo socialista ritiene che questa indicazione possa essere colta nel pieno significato della parola, pertanto voterà il dottor Vittorio De Martino.



PRESIDENTE

La parola alla signora Vetrino.



VETRINO Bianca

Noi attribuiamo molta importanza alla legge istitutiva del Difensore Civico e con favore abbiamo votato.
Non ci illudiamo però di stravolgere la vita amministrativa o di regolarizzare quegli aspetti della vita burocratica che dovrebbero essere migliorati, riteniamo però che questo incarico possa essere utile alla comunità piemontese.
La prima votazione ha dato un'indicazione sui candidati a questa elezione, tutti noti ed apprezzati nella comunità. Noi li abbiamo considerati con identica attenzione. Sulla prima elezione si è verificata una maggioranza, sulla base della quale decideremo il nostro voto.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Bastianini.



BASTIANINI Attilio

La prima votazione ha fatto emergere una rosa ristretta di nominativi che, per capacità professionali, per dimostrata moralità rispetto ai compiti a cui sono chiamati e per apprezzamento unanime, potrebbero essere tutti chiamati a ricoprire la carica del Difensore Civico.
Il nostro Gruppo ha valutato positivamente la capacità delle forze politiche di esprimere nomi sui quali vi è una convergenza.
In questo spirito, riteniamo di far confluire i nostri voti nella seconda votazione sul candidato che ha riportato in sede di prima votazione più consensi.
Chiediamo al Difensore Civico che sarà nominato un solo impegno: quello di attivare presto ed in modo incisivo l'istituto del Difensore Civico, che è ritenuto da noi uno degli elementi più caratterizzanti di un diverso rapporto tra istituzione e cittadini.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Paganelli.



PAGANELLI Ettore

La legge istitutiva dell'ufficio del Difensore Civico ha richiesto (e questo era stato il punto che aveva caratterizzato il voto favorevole del Gruppo della Democrazia Cristiana) che il Difensore Civico dovesse essere eletto con una maggioranza qualificata dei due terzi degli assegnati a questo Consiglio.
Nella prima votazione la Democrazia Cristiana ha fatto convergere i suoi voti su alcuni dei candidati che hanno ottenuto voti, proprio per non caratterizzare nessuno dei candidati e per osservare quale sarebbe stato fra le varie forze politiche l'esito della votazione. Sulla scorta di questa votazione, il Gruppo della Democrazia Cristiana voterà per il dottor Vittorio De Martino, perché si tratta di un funzionario noto per essere stato soprattutto al servizio dello Stato e poi della Regione.
Riteniamo che questa persona di grande equilibrio e in grado di dare concreto avvio all'ufficio che sta sorgendo che dovrà nel complesso migliorare l'immagine della Regione.



PRESIDENTE

La parola al collega Cerutti.



CERUTTI Giuseppe

Signor Presidente, colleghi Consiglieri, il Gruppo socialdemocratico in occasione della prima votazione aveva indicato nel dottor Vittorio De Martino la persona idonea a ricoprire la carica di Difensore Civico.
La convergenza delle forze politiche sulla persona di De Martino la confermiamo nella seconda votazione, perché riteniamo che possa dare un contributo di capacità e professionalità e che sarà in grado di svolgere l'alta funzione del Difensore Civico nell'interesse dei cittadini.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Majorino.



MAJORINO Gaetano

Da parte nostra prendiamo atto dei risultati della prima votazione, che tutti i voti sono confluiti su persone altamente qualificate e che ciascuna delle quali potrebbe svolgere le funzioni di Difensore Civico.
Di fronte alle indicazioni emerse e ai maggiori suffragi ottenuti dal dottor De Martino, da parte nostra faremo convergere il voto sullo stesso il quale è persona altamente qualificata e nota per le funzioni seriamente svolte a Torino, prima presso la Prefettura e poi presso la Regione.
Lo votiamo nella convinzione che nello svolgere questo delicato compito quasi giurisdizionale saprà essere un valido "servus legum".



PRESIDENTE

La parola al collega Bontempi.



BONTEMPI Rinaldo

A nome del Gruppo comunista esprimo soddisfazione perché si va verso una soluzione che concretizza la norma che abbiamo posto per l'elezione del Difensore Civico.
La convergenza delle forze politiche vuol dire convergenza sulle regole del gioco istituzionale. In questo senso la votazione del Difensore Civico che noi intendiamo sperimentare nel nostro ordinamento non è paragonabile all'ordinamento sassone o svedese.
Questa nomina dovrebbe permettere il miglior funzionamento dell'istituzione ed una migliore rispondenza alle necessità dei cittadini.
Anche il nostro Gruppo, come quello della D.C., non ha espresso nomi di candidati e non ha rimarcato nella prima votazione nessun candidato ma ha riconosciuto l'idoneità dei candidati proposti.
Si tratta di essere dalla parte del cittadino e delle istituzioni, il che non è facile sul piano concreto. Devo dire che il dottor De Martino che è conoscitore della macchina regionale, dei suoi problemi e dei suoi limiti, soprattutto in questa prima fase, svolgerà un compito arduo.
Al dottor De Martino vanno i nostri auguri.



PRESIDENTE

Tutti i Gruppi hanno espresso le loro opinioni e hanno indicato il nome del dottor Vittorio De Martino come candidato prescelto alla nomina del Difensore Civico.
Si distribuiscano le schede per la seconda votazione.



(Si procede alla votazione a scrutinio segreto)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti n. 53 hanno ottenuto voti: De Martino Vittorio n. 48 Salerno n. 1 schede bianche n. 3 scheda nulla n. 1 Proclamo eletto Difensore Civico il dottor Vittorio De Martino che ha riportato la maggioranza richiesta.


Argomento: Trasporti pubblici

Esame progetto di legge n. 189: "Interventi finanziari della Regione Piemonte nel settore del trasporto pubblico di persone"


PRESIDENTE

Chiede ora di intervenire il Presidente della Giunta regionale Enrietti.



ENRIETTI Ezio, Presidente della Giunta regionale

Il progetto di legge n. 189: "Interventi finanziari della Regione Piemonte nel settore del trasporto pubblico di persone" è urgente per una situazione debitoria drammatica nei confronti delle aziende dei trasporti.
I fondi dello Stato sono pervenuti alle Regioni, ma senza l'approvazione di questa legge non vi è la possibilità di erogare.
Chiedo la discussione di questo progetto di legge per poter passare agli adempimenti conseguenti.



PRESIDENTE

Se il Consiglio è d'accordo, io non ho nulla da obiettare.
La parola al Consigliere Paganelli.



PAGANELLI Ettore

Il Gruppo della Democrazia Cristiana aderisce a questa richiesta e con questa adesione ancora una volta dimostra senso di responsabilità; non senza rilevare che le motivazioni per cui si è discusso nella riunione dei Capigruppo dovranno essere una volta per tutte approfondite e portate a conclusioni operative.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Bastianini.



BASTIANINI Attilio

Il nostro Gruppo aderisce alla richiesta del Presidente della Giunta intanto perché è stata prospettata la necessità di erogare i fondi dello Stato e in secondo luogo perché su questa legge, per la disponibilità dimostrata dall'Assessore Cerutti, è stato svolto un buon lavoro in sede di Commissione.
Desideriamo però che risulti a verbale che se oggi ci troviamo in difficoltà rispetto a due leggi importanti, quali quella dei trasporti e quella del recepimento della legge 94 nell'ordinamento regionale piemontese, è perché i lavori del Consiglio regionale di stamattina sono stati modificati a fronte di esigenze che potevano essere, con eguale dignità, risolte in altro modo.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Bontempi.



BONTEMPI Rinaldo

Aderiamo alla richiesta della Giunta e riteniamo di sottolineare che la calendarizzazione dei lavori del Consiglio debba essere mantenuta. Va tuttavia rilevato che all'interno dei lavori del Consiglio ci sono questioni, come quella riguardante la trattazione di problemi occupazionali, che costituiscono uno dei modi più propri di espressione dell'istituzione. Non sempre tutto è prevedibile.



PRESIDENTE

Non essendovi altre richieste di parola possiamo passare all'esame del progetto di legge n. 189: "Interventi finanziari della Regione Piemonte nel settore del trasporto pubblico di persone".
La parola al relatore, Consigliere Ferrari.



FERRARI Maria Sofia, relatore

Con la legge n. 151 del 10/4 /1 981 "Legge quadro per l'ordinamento, la ristrutturazione ed il potenziamento dei trasporti pubblici locali.
Istituzione del Fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi di esercizio e per gli investimenti nel settore" lo Stato ha stabilito i principi fondamentali cui le Regioni a Statuto ordinario devono attenersi nell'esercizio della potestà di programmazione e di legislazione in materia di trasporti pubblici locali.
Tali principi possono riassumersi: 1) esiste una stretta correlazione fra sviluppo economico, assetto territoriale ed organizzazione dei trasporti 2) ogni Regione deve definire la politica regionale dei trasporti, in armonia con il piano generale nazionale, tenendo conto delle previsioni di assetto territoriale e di sviluppo economico 3) il piano nazionale ed i piani regionali devono tendere ad un'integrazione fra i diversi modi di trasporto, per arrivare ad un corretto uso delle risorse disponibili, risorse che, per quanto riguarda i trasporti pubblici locali, vengono unificate in un unico Fondo nazionale che verrà ripartito fra le Regioni sulla base dei servizi effettuati e delle caratteristiche del territorio in cui si svolgono 4) i contributi alle aziende di trasporto non devono più venire erogati a pié di lista, ma in base a principi di corretta gestione e stabilendo ogni anno, in base alle percorrenze, alle zone ambientali, il costo economico standardizzato e la parte di tale costo che dovrà essere coperto dai ricavi.
La Regione Piemonte non arriva impreparata all'impatto con la legge n.
151, perché in questi anni ha, in maniera fattiva, partecipato all'elaborazione di questa legge, così come al piano integrativo delle Ferrovie ed ha varato per quanto la riguarda la legge regionale n. 44/77 "Legge generale sui trasporti e sulla viabilità" e il piano regionale dei trasporti del 1979.
Queste elaborazioni hanno consentito alla Regione Piemonte contrariamente ad altre Regioni, una discussione seria ed approfondita nella fase delle consultazioni effettuate su questa nuova legge, nella consapevolezza che i sempre maggiori costi del trasporto pubblico possono essere affrontati solo se verranno compensati da un razionale servizio dato alla collettività.



PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE PICCO



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Martinetti.



MARTINETTI Bartolomeo

Signor Presidente, colleghi, pur concordando con le osservazioni circa l'andamento dei lavori in Commissione in relazione a questa particolare legge, non possiamo rinunciare ad un intervento di carattere globale sull'argomento, data la sua importanza.
Con il progetto di legge n. 189 la normativa regionale viene adeguata alla legge 10/4/1981, n. 151, almeno per quanto riguarda il sistema delle contribuzioni in favore degli enti e delle imprese che gestiscono servizi pubblici di trasporto. La legge n. 151 è una legge quadro che investe tutto il settore dei trasporti pubblici locali; essa indica i principi e le linee fondamentali a cui dovrà ispirarsi la legislazione regionale, non soltanto per ciò che riguarda i contenuti, ma anche per il regime delle concessioni e, più in generale, per la programmazione del sistema dei servizi attraverso piani regionali dei trasporti e, in particolare, piani regionali dei trasporti in concessione, nonché programmi poliennali ed annuali di intervento sia per gli investimenti sia per l'esercizio.
Il progetto di legge all'esame del Consiglio si presenta dunque come una parziale attuazione della legge n. 151, una specie di stralcio reso necessario dal fatto che già l'esercizio 1981 ricade sotto la normativa della nuova legge nazionale limitatamente ai contributi d'investimento mentre per il 1982 anche l'erogazione dei contributi d'esercizio deve avvenire a termine delle nuove disposizioni.
Pertanto, era ed è estremamente urgente modificare la normativa regionale, nella specie sostituire la legge n. 1 del 1980 ormai superata onde evitare intralci agli uffici e ritardi negli indispensabili finanziamenti.
Per le concessioni, rispetto alle quali è stata richiesta, nelle consultazioni, una sollecita definizione, è annunciata la prossima presentazione di un disegno di legge specifico.
Per quanto riguarda il quadro della programmazione e il sistema territoriale di amministrazione e di gestione, riteniamo che l'Assessore vorrà dare in questa sede qualche chiarimento circa la notizia che abbiamo conosciuto, non senza una certa sorpresa, dal testo dell'aggiornamento programmatico della Giunta qui discusso nell'ultima seduta del Consiglio.
Nel capitolo sulle comunicazioni e trasporti abbiamo letto, infatti che la Giunta si appresta a presentare un disegno di legge di revisione della legge regionale n. 44 per superare gli attuali enti periferici di gestione dei trasporti e per la delega delle funzioni alle Province. Tale annuncio non è accompagnato da alcuna motivazione ragionata; né in precedenza, pur avendolo richiesto, avevamo avuto il piacere di sentire nella competente Commissione un'esauriente informativa circa l'attuazione della legge regionale n. 44, la situazione dei Consorzi, la sostanza delle deleghe già rilasciate agli stessi, in una parola lo stato di avanzamento di una politica di programmazione dei trasporti, che insieme con la legge urbanistica n. 56 e, a nostro avviso, più a ragione di quella, costituiva il fiore all'occhiello della passata amministrazione e, in definitiva l'unico concreto processo di programmazione che si era tentato di avviare.
Che la 56 e la 44 siano a pochi anni di distanza messe in discussione da parte dell'attuale Giunta regionale è sintomatico e potrebbe suggerire considerazioni appropriate sulla reale consistenza di certi miti e sulla legittimità di certi orgogliosi entusiasmi. Più importante è riflettere sulle ragioni che anche in questo settore non hanno consentito risultati apprezzabili al processo di programmazione. Ancora oggi, a cinque anni dalla legge n. 44, non tutti i Consorzi sono stati costituiti; solo ultimamente ai Consorzi esistenti, sebbene non a tutti, la Giunta regionale ha delegato alcune funzioni amministrative, non però quella relativa all'amministrazione dei contributi e dei finanziamenti che pure la legge 44, in una sua norma transitoria, subordinava soltanto all'esistenza dei Consorzi stessi. E le autorità territoriali di gestione, pure con l'assistenza tecnica che con impegno e capacità fornisce l'ufficio regionale dei trasporti, non sono in grado di svolgere in modo soddisfacente i loro compiti, perché non hanno personale e strutture adeguate.
E' dunque la legge 44 che prefigura un sistema troppo complesso, o livelli di gestione non in grado di assicurare una direzione politica efficiente? Oppure la Regione, dopo avere sulla carta creato un sistema decentrato molto avanzato, non lo ha saputo o voluto sostenere con la dovuta convinzione, e per quanto concerne le deleghe ha scelto la strada della massima prudenza e di una cautela perfino eccessiva? Probabilmente il richiamo che deve venirne a tutti è quello di convincerci che le costruzioni teoriche apparentemente perfette sono poi difficilmente attuabili e che nell'attività legislativa, specie nelle grandi leggi che pretendono di riformare i grandi sistemi e le strutture non sarà mai ricercata abbastanza la semplicità e soprattutto la rispondenza alle concrete e a volte limitate possibilità che emergono dalle situazioni reali.
Altrimenti le riforme si approvano, ma poi non si realizzano. Senza contare che, nel caso specifico, al fallimento della riforma del sistema dei trasporti prefigurato dalla legge 44 (perché di fallimento si pu parlare, se si aggiunge anche il blocco avvenuto nella formazione dei piani comprensoriali e il mancato avvio dei programmi unitari ed integrati d'esercizio) hanno contribuito, secondo noi, lo spirito verticistico ed accentratore ancora presente nella Giunta, nonché l'atmosfera di confusione, di incertezza, i contrasti interni che hanno determinato l'immobilismo dell'Amministrazione regionale in questa legislatura.
Passando brevemente ad un giudizio complessivo sul progetto di legge oggi in esame, a noi sembra che debbasi in primo luogo sottolineare il suo carattere di transitorietà e di provvisorietà. Quelle tre righe del nuovo programma di Giunta che danno il benservito alla legge 44 e ai Consorzi dei trasporti, stanno lì ad avvertirci che quanto prima questa legge dovrà essere rifatta. Per questo non ci sembra molto rilevante addentrarci nel groviglio delle prescrizioni, che peraltro rivela lo sforzo dei tecnici che vi hanno posto mano, nel perseguire finalità non sempre compatibili tra loro: applicare il dettato della legge nazionale, sostenere in linea di principio la scelta del metodo della programmazione e la volontà di decentramento e di delega e nel contempo tener conto dell'incapacità degli attuali Consorzi a ricevere compiti così delicati come quelli che attengono al regime dei contributi finanziari. Per questo comprendiamo perfino come in un momento in cui il programma aggiornato della Giunta ripropone la volontà, come diceva Viglione, di delegare tutto ciò che si può, la norma transitoria di questa legge sia un arretramento rispetto alla legge 44 infatti, si subordina la delega non più all'esistenza dei Consorzi (che bene o male ci sono) ma all'approvazione dei programmi unitari ed integrati d'esercizio, che non ci sono e che non sono nemmeno in vista.
Ci rendiamo conto che nella situazione attuale l'unico modo per evitare che una materia così complessa e delicata sfugga completamente dalle mani è forse mantenere un controllo nel vertice assessorile. Ciò appare anche più necessario nel momento in cui la legge 151 estende i contributi per il ripiano d'esercizio anche ai servizi urbani, cioè a linee la cui concessione è di competenza comunale.
E' chiaro che l'autonomia dei Comuni nell'avviare nuove linee o nel ristrutturare l'esistente, incide direttamente sulle disponibilità finanziarie che possono essere destinate globalmente ai contributi nella Regione. E non è chi non veda come ciò possa assumere un rilievo determinante, quando si tratti, ad esempio, di grosse ristrutturazioni di rete e sostanziali modifiche di esercizio come quelle di recente avvenute nel Comune di Torino, a proposito delle quali attendiamo di conoscere quando l'Assessore vorrà rispondere ad una nostra interrogazione, quale sia stato il coinvolgimento preliminare della Regione che, a norma di legge sarà comunque responsabile dell'erogazione dei contributi, per il ripiano di un bilancio il cui deficit non sappiamo di quanto si sia aggravato.
Il discorso sul "ripiano" dei deficit di esercizio, che è quello che caratterizza la legge 151 rispetto ai metodi di finanziamento praticati in passato, ci porta a puntualizzare quello che purtroppo è l'elemento di maggiore incertezza nella nuova normativa nazionale, da cui il progetto di legge regionale non ha potuto rifuggire.
C'è, infatti, un momento di contraddizione laddove si instaura il principio che nel caso delle aziende, le quali abbiano messo in atto le condizioni stabilite (e cioè abbiano mantenuto un certo rapporto tra ricavi e costo standard) il deficit deve essere coperto dal contributo regionale e, in altre parti del testo legislativo, si precisa che i contributi vengono erogati entro i limiti delle disponibilità di bilancio.
Quest'ultima precisazione è ovvia, tanto che non dovrebbe neanche essere scritta; e la soluzione della contraddizione sta soltanto nella messa a regime di un meccanismo di programmazione attraverso cui le Unità territoriali di gestione, con i programmi unitari ed integrati, che consentono di fare le opportune scelte e gli opportuni "tagli" garantiscano la compatibilità dei servizi con le risorse finanziarie.
In questa fase ancora transitoria e confusa, gli enti e le aziende finiscono con il non sentirsi pienamente garantiti da una legge che pure è fatta per assicurare la certezza del pareggio di bilancio attraverso un'opportuna manovra degli interventi finanziari pubblici.
In conclusione, condizionata com'è da una situazione non priva di incertezze e carente di un quadro programmatorio e gestionale appropriato la proposta di legge 194 può anche essere considerata una buona risposta sul piano tecnico, alla necessità di un'urgente applicazione della legge 151. Sotto questo punto di vista, salvo alcune proposte di emendamento, noi possiamo anche condividerla. Quello che invece non condividiamo, e che non può non influenzare il nostro giudizio di fronte all'argomento oggetto della legge, è la scarsa capacità della Regione di avviare, dal 1977 ad oggi, un processo di programmazione dei trasporti e di riforma complessiva del sistema gestionale, che oggi consentirebbe di guardare con maggiore serenità ad un settore così delicato e di cui, nonostante le riserve che a posteriori si possono esprimere, ci sembra che nella legge 44 e nel piano regionale dei trasporti ci fossero alcune premesse che poi non sono state coerentemente attuate.



PRESIDENTE

La parola all'Assessore Cerutti.



CERUTTI Giuseppe, Assessore ai trasporti e alla viabilità

Signor Presidente, colleghi, ritengo sia doveroso da parte mia fare alcune puntualizzazioni in funzione dell'intervento del Consigliere Martinetti a nome del Gruppo D.C.
Devo riconoscere che il lavoro predisposto nella passata legislatura dal mio predecessore Bajardi non è stato inutile.
Sarebbe disonesto disconoscere che la Regione Piemonte ha anticipato nel settore dei trasporti alcune leggi nazionali. Non a caso, infatti, la legge 151 ha preso spunto da alcune indicazioni della legge 180.
La legge 151, nei confronti delle leggi regionali, ha modificato alcuni termini di riferimento.
Intanto il ripiano del disavanzo è riferito al costo standard e al costo chilometrico e non più al costo passeggero / chilometro.
In sostanza, si dovrà prima fare riferimento al costo economico all'organizzazione territoriale entro i quali le aziende si devono muovere per evitare che i disavanzi gravino ulteriormente sulla comunità.
Questo disavanzo sarà provvisorio e nell'arco dei prossimi cinque anni dovrà trovare un rifasamento annuale, tale da portare il servizio dei trasporti al pareggio.
Non è vero, come dice il collega Martinetti, che la Regione impiega altri contributi per ripianare il disavanzo. La legge 151 stabilisce infatti, che l'eventuale disavanzo che deriva dalla differenza tra il costo standard e il costo aziendale, nel caso di un'azienda pubblica lo pagherà il Comune o la Provincia nel caso di un'azienda privata lo pagherà l'azienda privata.
Mentre finora le tariffe erano oggetto di contrattazione e la Regione Piemonte si faceva carico dell'onere sociale del trasporto, in questo caso i termini di decisione sono limitati. Le tariffe applicabili sul territorio della Regione Piemonte non potranno essere inferiori al 30% del costo standard.
La legge prevede che come minimo questo sia il costo delle tariffe ovviamente questa percentuale in funzione di una serie di dati potrebbe aumentare fino al pareggio del bilancio aziendale, ma questo dato non siamo in grado di valutarlo che alla fine dell'anno.
Non è escluso che si dovrà ricorrere a qualche aggiustamento tariffario anche se non lo ritengo giusto perché non sempre l'aumento delle tariffe può far raggiungere l'equilibrio di bilancio.
L'Assessorato non ha inteso delegare agli attuali Consorzi la gestione immediata del Fondo nazionale trasporti anche perché non avendo termini di riferimento sarebbe stato difficile per chi esercita il servizio dei trasporti affrontare un'elaborazione di dati di questa natura.
Con la legge 44 la Regione aveva competenza nel trasporto extraurbano con la legge 151 alla Regione vengono attribuiti anche i trasporti urbani.
L'Assessorato ha fatto un esperimento positivo incaricando Comprensori e Province a un'azione congiunta per definire sul territorio di competenza la struttura viaria legata al problema dei trasporti.
Con questo esperimento si è riusciti a far coincidere la gestione della viabilità da parte delle Province alla programmazione dei Comprensori. Gli interventi di manutenzione stradale che svolgevano le Province sono divenuti interventi per risolvere problemi di infrastrutture stradali.
Analogamente abbiamo inteso elaborare la legge 44 in questa ottica. La Provincia, affiancata al Comprensorio, può arrivare ad una gestione più economica e più corretta che la struttura del trasporto richiede.
Ringrazio i colleghi che hanno permesso la discussione di questa legge.



PRESIDENTE

Chiede ancora la parola il Consigliere Martinetti. Ne ha facoltà.



MARTINETTI Bartolomeo

Siccome il nostro voto di astensione non investe l'articolato nei suoi aspetti tecnici, ma riguarda quelle considerazioni di carattere generale sulla situazione programmatoria e gestionale della Regione in questo settore, per uniformità noi riteniamo di astenerci su tutti gli articoli della legge.



PRESIDENTE

Non essendovi altre richieste di parola, passiamo alla votazione dell'articolato del progetto di legge n. 189.
Titolo I Finalità e norme generali Art. 1 (Settore di intervento) "La presente legge disciplina gli interventi finanziari della Regione nel settore del trasporto pubblico di persone ai sensi della legge 10/4/1981 n. 151.
Si intendono per tali i servizi regionali adibiti normalmente al trasporto collettivo di persone e di cose effettuati in modo continuativo o periodico con tariffe, orari, frequenze ed itinerari prestabiliti ed offerta indifferenziata.
Sono esclusi dagli interventi finanziari i servizi di gran turismo ed i servizi con il costo a carico del committente.
Ai fini degli interventi sopra indicati, modi, categorie e tipi di trasporto sono quelli indicati nella tabella allegata alla presente legge.
I servizi a fune ammessi ai benefici della presente legge sono quelli in esercizio, che già fruivano dei contributi derivanti dall'applicazione della legge statale 2/8/1952, n. 1221.
Gli impianti a fune, nuovi, esistenti o rimessi in esercizio, in particolare quelli che già fruivano in passato dei benefici di cui alla legge citata nel precedente comma, potranno essere ammessi ai contributi di cui alla presente legge, qualora la Giunta regionale, su proposta dell'autorità territoriale competente, sentita la competente Commissione consiliare, ne abbia preventivamente riconosciuta la necessità, in relazione sull'interesse sociale, a particolari condizioni urbanistiche ed ambientali, all'insufficiente disponibilità di altri mezzi pubblici e alle difficoltà di rispondere in altro modo alle esigenze del trasporto pubblico.
I servizi lacuali di linea di trasporto pubblico di persone ammessi a contributo non comprendono i servizi svolti dalla gestione governativa sul Lago Maggiore, fino a quando la gestione stessa non sia stata trasferita alle Regioni, previo risanamento in applicazione dell'art. 18, comma secondo, del D.P.R. 24/7/1977, n. 616.
La gestione degli interventi finanziari è di norma delegata all'autorità territoriale di cui all'art. 14 della legge regionale 22/8/1977, n. 44 nell'ambito dell'esercizio delle funzioni delegate; per l'area metropolitana torinese dovranno essere previste in apposito provvedimento legislativo, da emanare entro sei mesi dall'approvazione della presente legge, d'intesa con le competenti autorità di gestione ed enti ivi operanti, particolari forme di coordinamento e/o di integrazione ove necessario".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 41 hanno risposto SI 26 Consiglieri ha risposto NO 1 Consigliere si sono astenuti 14 Consiglieri L'art. 1 è approvato.
Art. 2 (Finalità degli interventi) "Le autorità di cui all'art. 1 amministrano i contributi secondo quanto previsto dagli articoli successivi ed al fine di: organizzare gli interventi necessari per la delega delle competenze regionali, finalizzata alla realizzazione del piano regionale e dei piani comprensoriali dei trasporti assicurare il raggiungimento dell'equilibrio economico delle gestioni aziendali consentire, con la semplificazione delle procedure tecnico amministrative, l'efficace e tempestiva erogazione dei contributi, nonch la verifica della loro destinazione e degli effetti ai fini della spesa pubblica".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 43 hanno risposto SI 26 Consiglieri ha risposto NO 1 Consigliere si sono astenuti 16 Consiglieri L'art. 2 è approvato.
Art. 3 (Tipi di intervento) "E' disciplinata da questa legge l'erogazione di contributi relativi: a) al rinnovo ed al potenziamento del materiale rotabile, degli impianti e delle attrezzature per l'esercizio e per la riorganizzazione tecnico produttiva dei servizi b) alle spese di esercizio di servizi di linea c) al subentro di enti o di aziende nei servizi di trasporto".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 43 hanno risposto SI 26 Consiglieri ha risposto NO 1 Consigliere si sono astenuti 16 Consiglieri L'art. 3 è approvato.
Art. 4 (Informazione e documentazione per la gestione degli interventi) "Ai fini della formazione dei programmi unitari ed integrati di esercizio e dei programmi finanziari annuali, gli enti e le aziende destinatari di contributi sono tenuti a fornire alla Regione e all'autorità di cui all'art. 1 il programma di esercizio, corredato dal conto economico preventivo, dell'attività di competenza regionale, redatto in coerenza con le indicazioni programmatiche della stessa autorità e con gli obiettivi fissati dai piani di riorganizzazione e di ristrutturazione interna delle aziende.
Alla Regione e all'autorità di cui sopra deve essere presentato entro il 30 maggio di ogni anno, il bilancio consuntivo annuale dell'intero complesso aziendale redatto ai sensi degli artt. 2423 e segg. del C.C. ed entro il 30 settembre il conto economico preventivo, entrambi redatti tenendo conto dello schema-tipo predisposto dalla Giunta regionale ai sensi dell'art. 7 della legge 10/4/1981, n. 151.
La Giunta regionale è autorizzata a predisporre strumenti di controllo e di informazione sulla gestione dei contributi, sulla gestione delle tariffe e sulla domanda e sull'offerta dei servizi.
La Giunta regionale e le autorità territoriali delegate hanno la facoltà di procedere alla verifica dei documenti contabili presentati dalle aziende e dagli enti.
In nessun caso, l'erogazione dei contributo alla singola azienda od ente di trasporto può superare il deficit denunciato nel bilancio consuntivo.
Le aziende che esercitano anche attività non di competenza regionale sono tenute a fornire il rendiconto separato delle dette attività".
Il Gruppo D.C. presenta i seguenti emendamenti: 1) sostituire il secondo comma con il seguente: "Alla Regione ed alle autorità di cui sopra deve essere presentato entro il 30 maggio di ogni anno il conto economico consuntivo dell'attività di competenza regionale ed entro il 30 settembre il conto economico preventivo, entrambi redatti tenendo conto dello schema-tipo predisposto dalla Giunta regionale ai sensi dell'art. 7 della legge 1014/1981, n. 151.
Entro il 30 maggio dovrà altresì essere presentato il bilancio consuntivo annuale dell'intero complesso aziendale redatto ai sensi dell'art. 2423 e seguenti del C.C.".
2) Al penultimo comma sostituire il termine "bilancio consuntivo" con il termine "conto economico consuntivo".
3) Aggiungere, all'ultimo comma, dopo le parole "tenute a fornire," l'inciso: ", quale documentazione informativa".
La parola all'Assessore Cerutti.



CERUTTI Giuseppe, Assessore ai trasporti e alla viabilità

L'emendamento al secondo comma è accolto in quanto è meglio articolato e non cambia la sostanza dell'articolo.
La Giunta respinge il secondo emendamento perché ritiene che un conto economico consuntivo potrebbe portare aziende a fornire dati non attendibili.
Il terzo emendamento è accolto.



PRESIDENTE

Chi è favorevole al primo emendamento presentato dal Gruppo D.C. è pregato di alzare la mano.
E' approvato all'unanimità dei 43 Consiglieri presenti in aula.
Chi è favorevole al secondo emendamento presentato dal Gruppo D.C. è pregato di alzare la mano.
E' respinto con 16 voti favorevoli, 26 contrari ed 1 astensione.
Chi è favorevole al terzo emendamento presentato dal Gruppo D.C. è pregato di alzare la mano.
E' approvato all'unanimità dei 43 Consiglieri presenti in aula.
Pongo in votazione l'art. 4 nel testo emendato.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 43 hanno risposto SI 26 Consiglieri ha risposto NO 1 Consigliere si sono astenuti 16 Consiglieri L'art. 4 è approvato.
Art. 5 (Esclusioni) "Sono esclusi dagli interventi finanziari previsti da questa legge gli enti e le aziende che: non rispettano le convenzioni stipulate con la Regione e con le autorità territoriali di cui all'art. 1, i contratti di lavoro e le leggi sociali applicano tariffe diverse da quelle stabilite per i servizi regionali l'adeguamento tariffario per le aziende pubbliche dovrà avvenire entro 90 giorni dall'entrata in vigore delle nuove tariffe; variano il programma e le modalità di esercizio, nonché gli orari o cessano in tutto o in parte l'esercizio di una linea senza la preventiva autorizzazione non assicurano la regolarità e la normale efficienza dei servizi.
Sono inoltre esclusi dai contributi gli enti e le aziende che non provvedono a fornire nei termini prescritti la documentazione necessaria alla gestione degli interventi, o che ostacolano gli eventuali accertamenti da parte dall'autorità di controllo o che forniscono dati non rispondenti alla reale situazione tecnica ed economico-finanziaria".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 43 hanno risposto SI 26 Consiglieri ha risposto NO 1 Consigliere si sono astenuti 16 Consiglieri L'art. 5 è approvato.
Art. 6 (Accertamento ed erogazione dei contributi) "La ripartizione degli interventi finanziari previsti dalla presente legge fra le autorità di cui all'art. 1, è determinata annualmente dalla Giunta regionale compatibilmente con le risorse disponibili, tenuto conto del conto economico preventivo, redatto a valori standards, dei programmi unitari ed integrati di esercizio e dei programmi finanziari annuali delle autorità territoriali, rispondenti ai requisiti dei costi standards finalizzati all'attuazione dei piani comprensoriali dei trasporti ed approvati dalle stesse autorità e dalla Giunta regionale.
La ripartizione di cui al primo comma viene effettuata distintamente per gli interventi destinati alle spese di investimento e alle spese correnti di esercizio.
Per gli oneri relativi al subentro, la Regione provvede con propri stanziamenti.
Il trasferimento alle autorità di gestione delle risorse destinate alle spese di investimento e agli oneri per il subentro di aziende, viene deliberato dalla Giunta regionale nel corso dell'esercizio finanziario in relazione all'effettiva realizzazione dei programmi.
Gli enti e le aziende devono presentare alle autorità di cui all'art. 1 competente oltre ai documenti finanziari preventivi e consuntivi, nei modi e nei tempi stabiliti dalla presente legge, relativi ai servizi attribuiti alle singole autorità, anche quelli relativi all'intera attività aziendale di trasporti pubblici di linea.
Il trasferimento alle autorità di cui all'art. 1 delle risorse destinate alle spese correnti di esercizio viene deliberato dalla Giunta regionale entro il 31 gennaio dell'esercizio di competenza.
Allo scopo di perseguire le finalità degli interventi, la Giunta regionale sentita la competente Commissione consiliare, determina annualmente: a) il costo economico standardizzato del servizio, sulla base di una delibera quadro del Consiglio regionale, con riferimento a criteri e parametri di rigorosa ed efficiente gestione, distinto per aree geografiche, categorie e modi di trasporto e tenuto conto, attraverso analisi comparate, della qualità del servizio offerto e delle condizioni ambientali in cui esso viene svolto. Il costo economico standardizzato viene determinato sentite la Federtrasporti, l'Anac, la Fenit, le organizzazioni sindacali dei lavoratori b) i ricavi del traffico presunti derivanti dall'applicazione di tariffe minime stabilite dalla Regione, con il concorso degli Enti locali interessati, o di quelli eventualmente desumibili dal sistema informativo regionale c) l'ammontare dei contributi, entro i limiti del fondo regionale da erogare alle imprese od esercizi di trasporto, sulla base dei parametri di cui al precedente comma a) per coprire la differenza fra costi e ricavi come sopra stabiliti.
L'ammontare ed i criteri di assegnazione delle risorse finanziarie da erogare a favore degli enti e delle aziende i cui servizi interessano più autorità di cui all'art. 1 sono concordati tra le stesse autorità od, in mancanza, sono determinati dalla Giunta regionale.
Ai fini della ripartizione di cui al primo comma del presente articolo e ai fini del successivo trasferimento delle risorse agli enti e alle aziende beneficiari, le autorità di cui all'art. 1 definiscono, nell'ambito dei programmi finanziari annuali, la quota parte dell'onere contributivo di loro competenza anche per quanto concerne i nuovi oneri gestionali conseguenti alla ristrutturazione dei servizi decisa dall'autorità predetta.
Le autorità di cui sopra erogano i contributi agli enti ed alle aziende in rate trimestrali anticipate a partire dall'accertamento iniziale, fatto salvo quanto diversamente disposto negli articoli successivi.
L'accertamento finale dei contributi di competenza dell'esercizio viene effettuato e comunicato a ciascun ente od azienda interessati entro il mese di luglio dell'anno successivo.
Eventuali differenze tra contributi erogati e contributi di competenza sono compensati nell'esercizio successivo".
Il Gruppo D.C. presenta i seguenti emendamenti: 1) al primo comma, eliminare la parola "degli" e sostituirla con le parole: "dei fondi stanziati nel bilancio regionale e destinati agli." 2) Al primo comma, eliminare le parole "compatibilmente con le risorse disponibili".
La parola all'Assessore Cerutti.



CERUTTI Giuseppe, Assessore ai trasporti e alla viabilità

Il primo emendamento è accolto.
Il secondo emendamento è respinto. Le parole "compatibilmente con le risorse disponibili" non possono essere eliminate perché le risorse disponibili fanno parte del Fondo nazionale trasporti.
L'illusione che si possano aggiungere dei fondi stravolge l'obiettivo del Fondo nazionale nella gestione dei trasporti pubblici.



MARTINETTI Bartolomeo

Avevo accennato a questa specie di contraddittorietà esistente nella legge che vuole coprire il ripiano e l'altro aspetto secondo cui la Regione è obbligata a stanziare solo i fondi che riceve e a intervenire nei limiti dei fondi disponibili. Non ho detto che la Regione debba o possa coprire i deficit anche laddove non si rispettino le norme stabilite dalla legge 151 (molti deficit nascono dal mancato rispetto dei termini).
Si tratta di dire la stessa cosa senza ricorrere ad una formulazione intimidatoria.



CERUTTI Giuseppe, Assessore ai trasporti e alla viabilità

E' proprio questo il meccanismo della legge. Quando un'azienda rispetta tutte le norme, si deve agire sulla manovra tariffaria per recuperare il pareggio di bilancio.
Il pareggio vincola sia chi è chiamato a prestare determinati servizi sia chi agendo e operando nel settore del trasporto deve rispettare certe norme di carattere finanziario.
Ecco perché sono costretto a respingere l'emendamento.



PRESIDENTE

Pongo in votazione il primo emendamento presentato dal Gruppo D.C. Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
E' approvato all'unanimità dei 42 Consiglieri presenti in aula.
Chi è favorevole al secondo emendamento presentato dal Gruppo D.C. è pregato di alzare la mano.
E' respinto con 15 voti favorevoli, 25 contrari e 2 astensioni.
Pongo in votazione l'art. 6 nel testo emendato.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 42 hanno risposto SI 27 Consiglieri ha risposto NO 1 Consigliere si sono astenuti 14 Consiglieri L'art. 6 è approvato.
Art. 7 (Sistema tariffario) "La Giunta regionale è autorizzata a definire le modifiche ai livelli tariffari tendenti ad adeguare le risorse finanziarie disponibili per l'attuazione dei programmi di cui al primo comma dell'art. 6 tenendo conto che i ricavi debbono coprire il costo effettivo del servizio almeno nella misura che verrà stabilita annualmente per le varie zone ambientali omogenee del territorio nazionale con decreto del Ministro dei Trasporti di concerto con il Ministro del Tesoro e di intesa con la Commissione consultiva interregionale di cui all'art. 13 della legge 16/5/1970, n. 281.
Le tariffe nonché i provvedimenti di organizzazione e ristrutturazione aziendale e l'adozione di idonee misure di organizzazione del traffico debbono assicurare annualmente un incremento del rapporto 'ricavi - costi' da definirsi dalla Giunta regionale, tenuto conto anche dei contributi per gli investimenti erogati per l'attuazione dei programmi aziendali".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 42 hanno risposto SI 27 Consiglieri ha risposto NO 1 Consigliere si sono astenuti 14 Consiglieri L'art. 7 è approvato.
Titolo II Contributi per investimenti Art. 8 (Misura del contributo) "Al fine di favorire il processo di rinnovo e di potenziamento del materiale rotabile, degli impianti e delle attrezzature per l'esercizio e la riorganizzazione tecnico-produttiva dei servizi la Regione concede alle autorità di cui all'art. 1 nei limiti dello stanziamento annuale, un contributo nella misura massima del 75% della spesa ammissibile, Iva compresa, per gli investimenti effettuati da enti e da aziende, secondo i criteri e le modalità stabilite dall'art. 14.
Quando è fatto ricorso al credito per il finanziamento dei programmi di investimento, il contributo è commisurato alle quote annuali dei piani di ammortamento per capitale ed interessi quali praticati dalla Cassa Depositi e Prestiti e dovrà essere garantito dalla Regione con propri mezzi finanziari.
Il contributo è destinato: 1) all'acquisto di autobus, tram, filobus; di tipo unificato ai sensi dell'art. 17 del D.L. 13/8/1975, n. 377, convertito, con modificazioni nella legge 16/10/1975, n. 493, e di altri mezzi di trasporto di persone terrestri e lacuali 2) alla costruzione, all'acquisto e all'ammodernamento di infrastrutture di impianti fissi, di tecnologie di controllo, di officine deposito con le relative attrezzature e di sedi, nel limite del 25% dell'ammontare annuo del fondo per investimenti, compresi gli interventi autorizzati nel 1981".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 42 hanno risposto SI 27 Consiglieri ha risposto NO 1 Consigliere si sono astenuti 14 Consiglieri L'art. 8 è approvato.
Art. 9 (Amministrazione e disciplina del contributo) "I contributi in conto capitale devono essere riportati nei bilanci aziendali di cui al precedente art. 4.
Le eventuali plusvalenze patrimoniali derivanti dall'alienazione dei beni acquisiti con investimenti che hanno beneficiato del contributo di cui all'art. 8 devono essere accantonate in un apposito conto del passivo per essere reinvestite in beni ammortizzabili, destinati a servizi di competenza regionale, entro il secondo esercizio successivo a quello del realizzo, sempre che sussista la necessità di nuovi investimenti.
E' fatto obbligo di non alienare per un periodo di dieci anni gli autobus oggetto di investimenti che hanno beneficiato di contributo regionale fatto salvo il caso di preventiva autorizzazione. In caso di alienazione l'ente o l'azienda deve provvedere al rimborso alla Regione della quota del contributo non ammortizzata.
L'obbligo di non alienare gli autobus oggetto di investimento entro i dieci anni e l'obbligo del rimborso, valgono anche in attuazione di leggi regionali abrogate.
Per i restanti beni oggetto di investimento che hanno beneficiato di contributo regionale, è fatto obbligo di non alienare gli stessi per i periodi così come determinati dalla normativa fiscale relativa all'ammortamento ordinario.
In via eccezionale, qualora le aziende di trasporto, previa autorizzazione regionale e delle autorità competenti, cessino l'esercizio dei servizi o ristrutturino le modalità di esercizio degli stessi, è ammesso il trasferimento del materiale rotabile all'azienda subentrante concessionaria dei servizi di competenza regionale, che per le quote residue di ammortamento conserva l'obbligazione verso l'Amministrazione regionale di cui al precedente secondo comma.
Gli autobus acquistati con il contributo regionale devono recare lo stemma della Regione e l'indicazione che evidenzi l'intervento della Regione. Tale indicazione deve essere apposta anche agli autobus che hanno usufruito del contributo regionale negli anni precedenti.
La mancata ottemperanza alle norme previste dal presente articolo comporta l'esclusione da ulteriori contributi di investimento relativi all'esercizio successivo a quello in cui viene accertata la violazione".
Il Gruppo D.C. presenta il seguente emendamento: al settimo comma eliminare le parole: "lo stemma della Regione e.".
La parola all'Assessore Cerutti.



CERUTTI Giuseppe, Assessore ai trasporti e alla viabilità

Purtroppo la Regione non ha lo stemma anche se sarebbe stato motivo di orgoglio. Accolgo l'emendamento.



PRESIDENTE

Pongo in votazione tale emendamento.
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
E' approvato all'unanimità dei 38 Consiglieri presenti in aula.
Vi è ancora un emendamento presentato dal Consigliere Vetrino: prima dell'ultimo comma aggiungere: "Qualora le aziende destinatarie dei contributi di cui al quinto comma cessino l'attività di trasporto pubblico collettivo di persone, sono obbligate alla restituzione dei contributi concessi, in proporzione alle quote non maturate del periodo dell'ammortamento".
La parola all'Assessore Cerutti.



CERUTTI Giuseppe, Assessore ai trasporti e alla viabilità

La Giunta accoglie l'emendamento perché è un'ulteriore precisazione e migliora l'art. 9.



PRESIDENTE

Chi è favorevole a tale emendamento è pregato di alzare la mano.
E' approvato all'unanimità dei 38 Consiglieri presenti in aula.
Pongo in votazione l'art. 9 nel testo emendato.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 38 hanno risposto SI 25 Consiglieri si sono astenuti 13 Consiglieri L'art. 9 è approvato.
Titolo III Contributo per il ripiano dei disavanzi di esercizio Art. 10 (Ambito di applicazione) "Agli enti ed alle aziende che effettuano servizi di trasporto pubblico di persona è accordato un contributo sulla base dei criteri di cui all'art. 6.
L'erogazione avviene in via preventiva sulla base delle percorrenze autorizzate ed effettuate nell'anno precedente con successivo conguaglio in base alle percorrenze effettuate nell'anno a cui si riferiscono i contributi stessi.
Viene considerata, altresì, la percorrenza relativa alle corse bis denunciate entro i primi venti giorni del mese successivo a quello della loro effettuazione.
La denuncia delle corse bis deve essere firmata dal responsabile aziendale di esercizio.
Le eventuali perdite o disavanzi non coperti dai contributi regionali restano a carico delle singole imprese od esercizi di trasporto.
Gli Enti locali o le autorità territoriali competenti provvedono alla copertura dei disavanzi delle proprie aziende che eccedano i contributi regionali all'interno dei propri bilanci senza possibilità di rimborso da parte dello Stato, sulla base di un piano che prevede il raggiungimento dell'equilibrio di bilancio entro il termine massimo di cinque anni, a decorrere dall'esercizio finanziario 1982.
La verifica dello stato di attuazione del piano stesso, redatto sulla base di quanto previsto dall'art. 9/bis del D.L. 17/1/1977, n. 2 convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17/3/1977, n. 62, deve essere effettuata mediante resoconti semestrali".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 38 hanno risposto SI 25 Consiglieri si sono astenuti 13 Consiglieri L'art. 10 è approvato.
Art. 11 (Aggiornamento del Fondo di anzianità del personale) "A copertura dell'onere derivante alle aziende dal rinnovo dei contratti di lavoro e relativi al fondo indennità di anzianità del personale, viene erogato alle aziende esercenti servizi pubblici di linea di competenza regionale, un contributo tale da consentire alle stesse l'aggiornamento del fondo di cui sopra.
Tale contributo, che si riferisce all'anzianità maturata dal personale a tutto il 31/12/1979, è pari: a) per gli agenti assunti prima dell'1/7/1974, alla differenza fra il trattamento economico e normativo di fine lavoro previsto dal C.C.N.L.
12/3/1980 e quello previsto dal contratto ANAC 10/12/1970 b) per gli agenti assunti dall'1/7/1974, alla differenza tra il trattamento economico e normativo di fine lavoro previsto dal C.C.N.L. 12/3/1980 e quello previsto dalla normativa regionale di cui al verbale di intesa 6/10/1975 (Protocollo d'Intesa).
Per le aziende pubbliche il contributo sarà riferito al solo personale acquisito a partire dall'1/1/1977, a seguito del subentro dell'azienda pubblica nei servizi già esercitati da aziende private con esclusione di quelle aziende che hanno usufruito del contributo previsto dalla legge regionale n. 14 del 20/3/1975".
Il Consigliere Vetrino presenta il seguente emendamento: al primo comma, dopo la parola "aggiornamento" aggiungere: "graduale".
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
L'emendamento è approvato all'unanimità dei 38 Consiglieri presenti in aula.
Pongo in votazione l'art. 11 nel testo emendato.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 38 hanno risposto SI 25 Consiglieri si sono astenuti 13 Consiglieri L'art. 11 è approvato.
Titolo IV Contributi per il subentro di enti o di aziende nei servizi di trasporto Art. 12 (Ambito di applicazione) "Agli enti ed alle aziende che subentrano in tutto o in parte ad altre aziende ai fini di realizzare una gestione unitaria dei servizi a livello comprensoriale o di singole unità territoriali è concesso per una sola volta un contributo commisurato al prezzo di cessione delle entità aziendali ritenuto ammissibile dalla Regione.
Il contributo non terrà conto di eventuale indennizzo a titolo di avviamento commerciale o di organizzazione aziendale.
Al prezzo di cessione, di cui al comma precedente, deve essere dedotta la quota di investimenti sovvenzionata non ammortizzata.
L'ammissione a contributo è subordinata, oltre che alla disponibilità della spesa prevista nel bilancio regionale, al preventivo parere dell'autorità di cui all'art. 1 ed è vincolata all'impegno preventivo degli enti o delle aziende subentranti a garantire l'effettuazione dei programmi di esercizio già autorizzati o di quelli prescritti dall'autorità territoriale competente.
Nel caso di limitazione, semplificazione o soppressione di servizi, fusione di aziende, cessione di linee fra aziende, debitamente autorizzate dalla Giunta regionale in applicazione delle linee programmatiche del piano regionale dei trasporti, l'azienda cedente può procedere al trasferimento o all'alienazione di tutto o di parte del materiale rotabile che risultasse eccedente alle proprie necessità.
L'obbligo della restituzione o dell'ammortamento della quota residua di contributo già erogato al momento dell'acquisto dalla Regione e non ancora ammortizzato, viene trasferito all'azienda concessionaria che acquisti detto materiale rotabile.
Nel caso di trasferimento di personale da un'azienda ad un'altra conseguente ai provvedimenti di cui sopra, l'azienda cedente dovrà trasferire all'azienda cessionaria l'intero fondo di anzianità maturato e costituito ai sensi di legge o contratto nazionale".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 38 hanno risposto SI 25 Consiglieri si sono astenuti 13 Consiglieri L'art. 12 è approvato.
Art. 13 (Misura del contributo) "Il contributo è stabilito nella misura del 65 % degli investimenti previsto all'art. 12 elevata all'85% per la quota di partecipazione pubblica assunta dai Comuni con una popolazione inferiore a 2.500 abitanti".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 38 hanno risposto SI 25 Consiglieri si sono astenuti 13 Consiglieri L'art. 13 è approvato.
Titolo V Art. 14 (Competenze della Giunta regionale) "La Giunta regionale approva entro il 31 gennaio: i criteri cui dovrà attenersi l'autorità di cui all'art. 1 nella determinazione dell'ammontare dell'investimento ammesso al contributo le modalità di erogazione le modalità di contabilizzazione nei bilanci aziendali i costi standardizzati le tariffe".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 38 hanno risposto SI 25 Consiglieri si sono astenuti 13 Consiglieri L'art. 14 è approvato.
Art. 15 (Servizi di concessione comunale) "I servizi pubblici di linea concessi o gestiti dai Comuni il cui onere non è stato previsto nei bilanci di previsione per l'esercizio 1981, potranno essere ammessi a contributo a condizione che gli stessi siano compresi nei programmi unitari ed integrati di esercizio in attuazione della legge regionale 22/8/1977, n. 44.
In assenza dei programmi unitari ed integrati di esercizio vale il provvedimento di autorizzazione della Giunta regionale".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 38 hanno risposto SI 25 Consiglieri si sono astenuti 13 Consiglieri L'art. 15 è approvato.
Titolo VI Norme transitorie e finali Art. 16 (Regime transitorio della delega) "Fino a quando non sarà provveduto alla formazione ed approvazione dei programmi unitari ed integrati di esercizio in relazione agli obiettivi da conseguire con i piani comprensoriali dei trasporti, in base a quanto disposto dalla le:e regionale 22/8/1977, n. 44, i contributi di cui alla presente legge saranno direttamente erogati dalla Regione agli enti ed alle aziende di trasporto".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 38 hanno risposto SI 25 Consiglieri si sono astenuti 13 Consiglieri L'art. 16 è approvato.
Art. 17 (Saldo 1981) "Per la liquidazione a saldo dei contributi di esercizio relativi all'anno 1981, si provvede in base ai criteri contenuti nella presente legge, nei limiti dei servizi attualmente di concessione regionale".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 38 hanno risposto SI 25 Consiglieri si sono astenuti 13 Consiglieri L'art. 17 è approvato.
Art. 18 (Abrogazione di leggi regionali) "La presente legge abroga la legge regionale 2/1/1980, n. 1 e la legge regionale 22/4/1980, n. 26, salvo la definizione degli impegni già assunti prima dell'entrata in vigore della presente legge".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 38 hanno risposto SI 25 Consiglieri si sono astenuti 13 Consiglieri L'art. 18 è approvato.



PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BENZI



PRESIDENTE

Titolo VII Disposizioni finanziarie Art. 19 " Ai fini dell'attuazione della presente legge sono autorizzate per l'anno 1982 le spese previste a titolo di fondo per gli investimenti e a titolo di Fondo Nazionale per il ripiano dei disavanzi di esercizio di cui rispettivamente agli artt. 11 e 9 della legge 10/4/1981, n. 151.
E' inoltre autorizzata per l'anno 1982 la spesa, integrativa rispetto al fondo per gli investimenti di cui all'art. 11 della legge 10/4/1981, n.
151, a carico della Regione per l'acquisto di autoveicoli per il trasporto pubblico di persone, di interesse locale o regionale, pari a L.
6.000.000.000 di cui al capitolo n. 5616 del bilancio di previsione 1982.
E' inoltre autorizzata la spesa, a carico della Regione per l'anno 1982 relativa al subentro di enti o di aziende nei servizi di trasporto, pari a L. 350.000.000.
All'onere di cui al precedente comma si provvede mediante una riduzione di pari ammontare, in termini di competenza e di cassa del fondo speciale iscritto al capitolo n. 12600 dello stato di previsione della spesa .del bilancio per l'anno finanziario 1982.
E' altresì autorizzata la spesa a carico della Regione, per l'anno 1982, a titolo di conguaglio del fondo di anzianità del personale, per il riconoscimento dell'anzianità pregressa, al 31/12/1979, preventivata in L.
1.000.000.000, nonché a titolo di saldo competenze 1981, pari a L.
5.000.000.000.
All'onere di cui al precedente comma, pari a complessivi 6.000 milioni si provvede mediante una riduzione di pari ammontare, in termini di competenza e di cassa dello stanziamento iscritto al capitolo n. 5855 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1982.
La denominazione del capitolo n. 5615 è così modificata: fondo per gli investimenti per il rinnovo ed il potenziamento del materiale rotabile, degli impianti e delle attrezzature per l'esercizio e la riorganizzazione tecnico-produttiva dei servizi (art. 11 della legge 10/4/1981, n. 151); con lo stanziamento derivante dall'assegnazione disposta a favore della Regione Piemonte.
La denominazione del capitolo n. 5856 è così modificata: fondo per il ripiano dei disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto pubblico di persone (art. 9 della legge 10/4/1981, n. 151); con lo stanziamento derivante dall'assegnazione disposta a favore della Regione Piemonte.
Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1982 sono istituiti i seguenti capitoli con la denominazione a fianco indicata: capitolo 5921: 'Contributi in conto capitale per il subentro di enti e di aziende nei servizi di trasporto'; con la dotazione di 350 milioni in termini di competenza e di cassa capitolo 5922: 'Contributi per il conguaglio del fondo di anzianità del personale per il riconoscimento dell'anzianità pregressa al 31/12/1979' con la dotazione di 1.000 milioni in termini di competenza e di cassa capitolo 5923: 'Contributi in conto esercizio a titolo di saldo competenze 1981 agli enti ed aziende di trasporto'; con la dotazione di 5.000 milioni in termini di competenza e di cassa.
Per i successivi anni gli stanziamenti verranno stabiliti con la legge di approvazione dei rispettivi bilanci.
Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.
I contributi previsti dalla presente legge, dal momento in cui è divenuto esecutivo il provvedimento della Giunta regionale che li riconosce e ne determina il loro ammontare, possono essere, a richiesta degli enti e delle aziende di trasporto interessate e previa autorizzazione dell'Assessorato ceduti o delegati all'incasso o costituiti in pegno a favore di terzi, nel rispetto delle disposizioni contenute nella vigente normativa statale in materia di atti dispositivi di crediti vantati nei confronti della pubblica amministrazione".
Il Consigliere Vetrino presenta il seguente emendamento: al quinto comma, dopo la parola "preventivata" aggiungere: "per la quota 1982".
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
L'emendamento è approvato all'unanimità dei 38 Consiglieri presenti in aula.
Pongo in votazione l'art. 19 nel testo emendato.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 38 hanno risposto SI 25 Consiglieri si sono astenuti 13 Consiglieri L'art. 19 è approvato.
Infine, la Giunta regionale presenta un nuovo articolo aggiuntivo: Art. 20 "La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 45 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte." Pongo in votazione tale emendamento. Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
E' approvato all'unanimità dei 41 Consiglieri presenti in aula.
Pongo in votazione il nuovo art. 20.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 41 hanno risposto SI 27 Consiglieri si sono astenuti 14 Consiglieri L'art. 20 è approvato.
Pongo ora in votazione l'intero testo della legge.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 41 hanno risposto SI 27 Consiglieri si sono astenuti 14 Consiglieri L'intero testo della legge è approvato.


Argomento: Commercio

Esame deliberazione Giunta regionale n. 33-15886: "D.P.R. 616/1977 - Nuovi criteri regionali concernenti gli orari di apertura e di chiusura dei negozi e delle altre attività esercenti la vendita al dettaglio"


PRESIDENTE

Esaminiamo ora il punto settimo all'ordine del giorno che reca: Esame deliberazione Giunta regionale n. 33-15886: "D.P.R. 616/1977 - Nuovi criteri regionali concernenti gli orari di apertura e di chiusura dei negozi e delle altre attività esercenti la vendita al dettaglio".
La parola al relatore, Consigliere Bruciamacchie.



BRUCIAMACCHIE Mario, relatore

Signor Presidente, colleghi Consiglieri, l'art. 54, lett. d), del D.P.R. 616/1977 attribuisce ai Comuni le funzioni amministrative relative alla fissazione degli orari di apertura e di chiusura dei negozi e delle altre attività esercenti la vendita al dettaglio, secondo i criteri fissati dalla Regione.
Il Consiglio regionale aveva già fissato con delibera n. 327-5069 del 2/7/1978 i criteri a cui si sarebbero dovuti attenere i Comuni nel fissare gli orari.
L'odierna proposta di deliberazione vuole sostituire i criteri ivi contenuti tenendo conto sia degli interessi degli esercenti, sia delle esigenze che sono andate maturando da parte dei consumatori.
E' significativa, ad esempio, la nuova fascia oraria indicata per l'apertura dalle ore 6,30 alle 21,30 rispetto alle attuali 7,30-20.
I criteri proposti intendono inoltre favorire l'omogeneità degli orari di apertura per gli altri settori merceologici e nell'ambito territoriale provinciale e/o comprensoriale.
La proposta di delibera individua infine un elenco di Comuni per i quali possono essere concesse deroghe all'orario di apertura, in quanto già riconosciuti ad economia turistica ai sensi dell'art. 3 della legge n.
558/1971 con decreti del Presidente della Giunta regionale.
Ovviamente, oltre ai Comuni di cui all'elenco, sono turistiche le località riconosciute tali con normativa statale e le località esistenti in Comuni definiti parzialmente o totalmente montani da apposite leggi regionali.
Nell'affidare al voto del Consiglio regionale la presente proposta di deliberazione si deve ancora ricordare: che i criteri in essa contenuti sono stati discussi con i rappresentanti dei Comprensori, delle Comunità montane, delle organizzazioni sindacali e delle associazioni di categoria che la IV Commissione ha espresso all'unanimità parere favorevole.
Si deve portare una modifica all'elenco dei Comuni.



PRESIDENTE

Con le modifiche proposte metto in votazione la deliberazione di cui vi do lettura: "Il Consiglio regionale visto l'art. 54, lettera d), del D.P.R. 24/7/1977,n. 616 vista la legge 28/7/ 1971, n. 558 vista la propria precedente deliberazione n. 327-5069 del 6/7/1978 vista la proposta della Giunta regionale in data 11/5/1982 sentita la relazione della IV Commissione che ha formulato unanime parere favorevole delibera di approvare i nuovi criteri ai Comuni per la determinazione degli orari dei negozi e delle altre attività esercenti la vendita al dettaglio contenuti nell'allegato A che forma parte integrante della presente deliberazione.
La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi dell'art. 65 dello Statuto".
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
La deliberazione è approvata all'unanimità dei 42 Consiglieri presenti in aula.


Argomento: Distributori carburante

Esame deliberazione Giunta regionale n. 62.15853: "Criteri operativi concernenti la conversione di autorizzazioni o concessioni afferenti impianti per la distribuzione di carburanti con le nuove concessioni previste dall'art. 16 della legge 18/12/1970, n. 1034"


PRESIDENTE

Il punto ottavo all'ordine del giorno reca: Esame deliberazione Giunta regionale n. 62-15853: "Criteri operativi concernenti la conversione di autorizzazioni o impianti per la distribuzione di carburanti con le nuove concessioni previste dall'art. 16 della legge 18/12/1970".
La parola al relatore, Consigliere Bruciamacchie.



BRUCIAMACCHIE Mario, relatore

Signor Presidente, colleghi Consiglieri, la IV Commissione ha esaminato la deliberazione della Giunta regionale, proposta all'approvazione del Consiglio, relativa ai "Criteri operativi concernenti la conversione di autorizzazioni o concessioni afferenti impianti per la distribuzione di carburanti con le nuove concessioni previste dall'art. 16 della legge 18/12/1970, n. 1034".
La deliberazione che il Consiglio è chiamato a votare si è resa necessaria per evitare, con un provvedimento di sanatoria, la chiusura di alcuni impianti di distribuzione.
La normativa vigente fissa infatti in 18 anni la durata delle concessioni relative ad impianti di distribuzione di carburanti e fissa entro i sei mesi precedenti alla scadenza l'obbligo di presentazione delle domande di autorizzazione di concessione e di conversione.
Il Regolamento di esecuzione della legge 1 034 / 1 97 0 stabilisce che per calcolare il termine dei sei mesi richiesti occorra fare riferimento alla data di scadenza, se indicato nel provvedimento originario, oppure alla data di rilascio del provvedimento di autorizzazione o concessione da sostituire nei casi in cui la scadenza non è indicata.
In concreto si è però verificato in parecchi casi che al decreto di origine ne sono succeduti altri autorizzanti modifiche o trasferimenti in altra località dell'impianto, cambio del titolare, ecc, e che conseguentemente gli interessati, in ottima buona fede, non hanno presentato, entro il termine stabilito, le domande di conversione ritenendo di poter far decorrere i 18 anni dalla data dell'ultimo decreto rilasciato a loro favore.
La Commissione ha ritenuto che, nei casi sopra indicati, sussistono ragioni di equità che suggeriscono di tenere conto oltre della buona fede degli interessati anche dell'opportunità di evitare gravi danni agli operatori economici per cui si ritiene, sempre che venga accertata la regolarità degli impianti, che le istanze tardivamente presentate possano egualmente essere prese in considerazione.
Inoltre, alcuni impianti, appartenenti a ditte che avevano presentato tardivamente le suddette domande di conversione, sono stati egualmente mantenuti in esercizio in pendenza di provvedimenti di esito, da emettersi nelle competenti sedi, ai sensi dell'art. 17 del Regolamento attuativo della legge 1034/1970.
La Commissione ha infine ritenuto che in relazione alle problematiche di carattere interpretativo ed operativo scaturite a seguito del passaggio delle funzioni amministrative alla Regione, non si può non riconoscere, in linea peraltro eccezionale e quindi transitoria, la necessità di consentire agli operatori interessati di adeguarsi alla normativa vigente.
Per tali motivi la IV Commissione unanime ha licenziato la deliberazione che ora viene proposta al Consiglio regionale.



PRESIDENTE

Vi do lettura della deliberazione: "Il Consiglio regionale visto l'art. 52 del D.P.R. 24/7/1977, n. 616; vista la legge 18/12/1970, n.
1034 ed il relativo Regolamento di esecuzione D.P.R. 27/1011971,n. 1269 visto l'atto della Giunta regionale n. 62-15853 in data 4/5/1982 con il quale in relazione alle difficoltà intervenute con il passaggio delle competenze amministrative alla Regione in materia di distributori carburanti e stante la necessità di regolarizzare l'attività di alcuni impianti di distribuzione carburanti mantenuti in esercizio in pendenza di provvedimenti di esito da emettersi nelle competenti sedi ai sensi della normativa vigente è stata proposta l'adozione di criteri operativi peraltro eccezionali e quindi provvisori, inerenti la conversione di concessioni o autorizzazioni in nuove concessioni previste dalla citata legge n. 1034 vista la deliberazione della Giunta regionale n. 62-15853 del 4/5/1982 sentita la relazione della IV Commissione che ha espresso unanime parere favorevole delibera di ammettere, fino a sei mesi dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del presente provvedimento, anche le istanze tardivamente prodotte, di conversione di autorizzazioni o concessioni in nuove concessioni previste dall'art. 16 della legge 18/12/1970, n. 1034 sempre che sia accertata la regolare funzionalità dei relativi impianti di distribuzione carburante e verificato il possesso dei prescritti requisiti del titolare della concessione.
La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi dell'art. 65 dello Statuto".
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
La deliberazione è approvata all'unanimità dei 42 Consiglieri presenti in aula.


Argomento: USSL: Statuti

Statuti delle Unità Sanitarie Locali n. 24 - 32 - 59 - 73


PRESIDENTE

Passiamo al punto nono all'ordine del giorno che reca: "Statuti delle Unità Sanitarie Locali n. 24 - 32 - 59 - 73".
Esaminiamo singolarmente gli Statuti delle suddette Unità Sanitarie Locali.
a) Statuto Unità Sanitaria Locale n. 24 (Collegno).
"Il Consiglio regionale visto il D.P.R. 24/7/1977, n. 616 vista la legge 23112/1978, n. 833 visti gli artt. 4 e 5 della legge regionale 21/1/1980, n. 3 visti gli atti deliberativi dei Comuni appartenenti all'Unità Sanitaria Locale n. 24 con sede in Collegno sentito il parere favorevole espresso dalla I e dalla V Commissione consiliare permanente delibera di esprimere parere favorevole in ordine allo Statuto approvato dai Comuni appartenenti all'Associazione dei Comuni costituenti l'Unità Sanitaria Locale n. 24 con sede in Collegno', quale risulta dall'allegato A e dalle modifiche contenute nell'allegato B che i Comuni costituenti l'Associazione dovranno adottare e che formano parte integrante dello Statuto stesso e della presente deliberazione.
La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi dell'art. 65 dello Statuto".
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
E' approvato all'unanimità dei 42 Consiglieri presenti in aula.
b) Statuto Unità Sanitaria Locale n. 32 (Moncalieri).
"Il Consiglio regionale visto il D.P.R. 24/711977, n. 616 vista la legge 23112/1978, n. 833 visti gli artt. 4 e 5 della legge regionale 21/1/1980,n. 3 visti gli atti deliberativi dei Comuni appartenenti all'Unità Sanitaria Locale n. 32 con sede in Moncalieri sentito il parere favorevole espresso dalla I e dalla V Commissione consiliare permanente delibera di esprimere parere favorevole in ordine allo Statuto approvato dai Comuni appartenenti all''Associazione dei Comuni costituenti l'Unità Sanitaria Locale n. 32 con sede in Moncalieri', quale risulta dall'allegato A e dalle modifiche contenute nell'allegato B che i Comuni costituenti l'Associazione dovranno adottare e che formano parte integrante dello Statuto stesso e della presente deliberazione.
La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi dell'art. 65 dello Statuto".
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
E' approvato all'unanimità dei 42 Consiglieri presenti in aula.
c) Statuto Unità Sanitaria Locale n. 59 (Dronero).
"Il Consiglio regionale visto il D.P.R. 241711977, n. 616 vista la legge 2311211978, n. 833 visti gli artt. 4 e 5 della legge regionale 2111/1980, n. 3 visti gli atti deliberativi dei Comuni appartenenti all'Unità Sanitaria Locale n. 59 con sede in Dronero sentito il parere favorevole espresso dalla I e dalla V Commissione consiliare permanente delibera di esprimere parere favorevole in ordine allo Statuto approvato dai Comuni appartenenti all' 'Associazione dei comuni costituenti l'Unità Sanitaria Locale n. 59 con sede in Dronero', quale risulta dall'allegato A e dalle modifiche contenute nell'allegato B che i comuni costituenti l'Associazione dovranno adottare e che formano parte integrante dello Statuto stesso e della presente deliberazione.
La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi dell'art. 65 dello Statuto".
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
E' approvato all'unanimità dei 42 Consiglieri presenti in aula.
d) Statuto Unità Sanitaria Locale n. 73 (Novi Ligure).
"Il Consiglio regionale visto il D.P.R. 241711977, n. 616 vista la legge 2311211978, n. 833 visti gli artt. 4 e 5 della legge regionale 21/111980, n. 3 visti gli atti deliberativi dei Comuni appartenenti all'Unità Sanitaria Locale n. 73 con sede in Novi Ligure sentito il parere favorevole espresso dalla I e dalla V Commissione consiliare permanente delibera di esprimere parere favorevole in ordine allo Statuto approvato dai Comuni appartenenti all''Associazione dei Comuni costituenti l'Unità Sanitaria Locale n. 73 con sede in Novi Ligure', quale risulta dall'allegato A e dalle modifiche contenute nell'allegato B che i Comuni costituenti l'Associazione dovranno adottare e che formano parte integrante dello Statuto stesso e della presente deliberazione.
La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi dell'art. 65 dello Statuto".
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
E' approvato all'unanimità dei 42 Consiglieri presenti in aula.


Argomento: Comunita' montane: Statuti

Esame deliberazione di modifica dello Statuto della Comunità montana Val Pellice


PRESIDENTE

In merito al punto decimo all'ordine del giorno: "Esame deliberazione di modifica dello Statuto della Comunità montana Val Pellice".
Vi do lettura della stessa: "Il Consiglio regionale visto l'art. 10 della legge regionale 11/8/1973, n. 17, relativo alle modifiche ed alle integrazioni degli Statuti delle Comunità montane viste le deliberazioni n. 12 in data 131411981 e n. 46 in data 2211211981 adottate dal Consiglio della Comunità montana Val Pellice; visto l'art. 29 dello Statuto della Comunità montana Val Pellice relativo alle modifiche ed integrazioni dello Statuto stesso visto il parere favorevole espresso dalla I Commissione permanente del Consiglio regionale delibera di approvare la richiesta della Comunità montana Val Pellice riguardante le modifiche al proprio Statuto, secondo quanto di seguito riportato: il primo comma dell'art. 19 è sostituito dal seguente: 'Il Segretario della Comunità, che deve rivestire la qualifica di Segretario comunale (oppure, in caso di nomina in ruolo, deve possedere i requisiti per la partecipazione al concorso di Segretario comunale), è nominato, con l'osservanza delle eventuali norme del Regolamento organico del personale (indispensabili nel caso di nomina in ruolo) dal Consiglio che ne stabilisce anche il trattamento economico, ove non risultante dal citato Regolamento e relativa tabella organica del personale'.
La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi dell'art. 65 dello Statuto".
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
La deliberazione è approvata all'unanimità dei 42 Consiglieri presenti in aula.


Argomento: Artigianato

Esame deliberazione Giunta regionale n. 5 5-16012: "D.P.C.M. 30/12/1980 art. 2, lettera a). Determinazione limiti e modalità di concessione del contributo in conto interessi a valere sul fondo costituito presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane ai sensi dell'art. 37 della legge 25/7/1952, n. 949 e successive modificazioni"


PRESIDENTE

Propongo al Consiglio di iscrivere all'ordine del giorno l'esame della deliberazione della Giunta regionale n. 55-16012: "D.P.C.M. 30/12/1980 art. 2, lettera a) - Determinazione limiti e modalità di concessione del contributo in conto interessi a valere sul fondo costituito presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane ai sensi dell'art. 37 della legge 25/7/1952, n. 949 e successive modificazioni".
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
E' approvato all'unanimità dei 42 Consiglieri presenti in aula.
La parola al relatore, Consigliere Bruciamacchie.



BRUCIAMACCHIE Mario, relatore

Signor Presidente, colleghi Consiglieri, la delibera che è proposta all'approvazione del Consiglio regionale intende determinare, ai sensi dell'art. 2, lettera a), del D.P.C.M. 30/12/1980, i limiti e le modalità di concessione del contributo in conto interessi a valere sul fondo costituito presso l'Artigiancassa.
Tale provvedimento concerne più propriamente la possibilità per la Regione di attuare un sistema di orientamento del credito attraverso opportune manovre sia sulle condizioni di agevolazione e sia sulla distribuzione delle agevolazioni.
Per quanto riguarda il primo aspetto la manovra degli strumenti creditizi che incide sulle condizioni di agevolazione può riguardare: a) il tasso a carico delle imprese, da variare entro il limite del tasso minimo stabilito dalle norme di indirizzo e coordinamento ed il tasso base stabilito dal Ministero del Tesoro b) la durata da variare entro il limite compreso fra 30 e 120 mesi c) l'importo da variare nell'ambito del fido-limite per impresa artigiana, attualmente collocato a livello di 60 milioni di lire più il limite derivante da eventuali conferimenti di fondi regionali.
La manovra di queste condizioni di agevolazione può essere articolata per settori di attività economica, per zone territoriali e per categorie di investimenti.
Per quanto riguarda invece la manovra degli strumenti creditizi che incide sulla distribuzione delle agevolazioni, possono essere previsti criteri di priorità nella valutazione delle richieste, articolati anche in questo caso per settori di attività economica, per zone territoriali e per categorie di investimenti.
Il ricorso alle manovre suddette è avvenuto giustificandosi, oltre che per ragioni connesse con il riconoscimento di un più coerente ruolo delle Regioni nella gestione del principale strumento di agevolazione per gli artigiani, per le caratteristiche assunte dalla stessa domanda di credito agevolato che, negli ultimi anni, ha segnato uno sviluppo notevole in rapporto alla disponibilità di fondi per contributo in conto interessi.
Basti considerare a questo proposito che in Piemonte, nel solo anno 1981 sono state presentate all'Artigiancassa domande di finanziamento per complessivi 374 miliardi di lire il cui accoglimento agli attuali tassi di interesse (6,50% e 7,50% a carico degli artigiani, a seconda che si tratti di iniziative comprese in territori depressi oppure no, 14% a carico del fondo contributi ex legge n. 949/1952), richiederebbe una disponibilità di contributi pari a 185,2 miliardi di lire, mentre le assegnazioni di fondi realisticamente prevedibili non superano i 25 miliardi di lire.
Di fronte all'ormai cronica carenza di fondi rispetto al volume della domanda è venuta così maturando, dapprima l'esigenza di un adeguamento dei tassi minimi a carico dei mutuatari, per obiettive esigenze perequative rispetto all'andamento del mercato finanziario e monetario e, quindi, la necessità di realizzare una manovra più complessiva nell'accesso al credito agevolato per salvaguardare, da un lato, la capacità di promuovere investimenti che l'artigianato regionale mostra di possedere pur in una situazione di crisi come l'attuale e, dall'altro, un'elevata qualificazione degli investimenti stessi in funzione degli obiettivi di sviluppo del settore.
Tali esigenze risultano peraltro ormai ampiamente condivise, sia a livello di categorie interessate e sia a livello istituzionale. Ne è prova il fatto che, per un verso, la categoria richiede ormai da tempo l'adeguamento dei tassi a carico dei mutuatari mentre, per un altro verso il documento unitario degli Assessori regionali all'artigianato approvato a Stresa il 12/7/1981 e la legge finanziaria recentemente approvata dal Senato indiano già, nel 60 % del tasso di riferimento, una nuova misura del tasso di interesse passivo per i finanziamenti ex legge n. 949/1952.
Occorre considerare inoltre che il Consiglio generale della Cassa per il credito alle imprese artigiane, con propria deliberazione del 27 ottobre scorso, assunta allo scopo di consentire l'attuazione dell'art. 2, lettera a), del D.P.C.M. 30/12/1980, ha adottato un sistema di assegnazione di finanziamenti alle Regioni sulla base di plafond definitivi di contributo fermi restando i principi fissati dalla legge n. 350/1976. Il nuovo sistema ha ricevuto altresì prima applicazione completa con il riparto delle disponibilità per contributi di cui al D.L. n. 414/1981, convertito nella legge n. 544/1981, con cui sono stati assegnati al Piemonte 6.840 milioni di lire, con riserva di ulteriori assegnazioni a valere sul residuo a fine 1981 eccedente le domande nel Mezzogiorno, per circa 18 miliardi di lire.
Sotto il profilo operativo il sistema di assegnazione di plafonds di contributo implica che il Comitato tecnico regionale dell'Artigiancassa determina il contributo da erogare su ogni singola domanda deliberata, la cui entità impegna il plafond di contributo assegnato oltre che in funzione dell'importo (come nel precedente sistema di plafonds di finanziamento) anche in funzione della durata e del tasso a carico dell'impresa (in rapporto al tasso di riferimento).
In considerazione del nuovo sistema di impegno di plafond regionale si pone pertanto l'esigenza di riconsiderare i criteri di approvazione delle domande, tenuto conto che: a) spetta alla Regione fissare i limiti e le modalità di concessione del contributo interessi, ai sensi dell'art. 2 delle norme di indirizzo e di coordinamento attuative dell'art. 109 del D.P.R. n. 616/1977 b) in assenza delle predette determinazioni regionali continuano ad applicarsi i limiti e modalità già vigenti, stabiliti con D.M. 15/4/1975 con la conseguenza facilmente prevedibile di polverizzare i fondi disponibili su un numero molto limitato di domande di finanziamento e senza poter avviare alcuna programmazione degli interventi.
Nel contempo, poiché l'operatività degli Istituti ed Enti abilitati ad esercitare il credito artigiano di cui al capo VI della legge 25/7/1952, n.
949, risulta completamente bloccata di fronte al vincolo di dover perfezionare i mutui a tassi anacronistici e alla difficoltà di vedere garantita la copertura finanziaria delle domande presentate, occorre prevedere un intervento che consenta la ripresa dei flussi creditizi. Così facendo diventerebbe possibile, in una situazione economica obiettivamente difficile e pur nelle more delle necessarie procedure per il riconoscimento dell'eventuale contributo in conto interessi, garantire il necessario sostegno creditizio agli investimenti dell'artigianato.
Tale intervento può essere realizzato attribuendo la facoltà agli Istituti di credito abilitati di perfezionare i finanziamenti richiesti dalle imprese artigiane ai sensi della legge 25/7/1952, n. 949, al tasso di riferimento in vigore all'atto del perfezionamento dei mutui anziché al tasso agevolato.
Mentre il tasso agevolato infatti disincentiva completamente il sistema bancario e determina il blocco dell'attività creditizia, il tasso di riferimento - attualmente fissato nella misura del 21,50% e soggetto a revisione periodica da parte del Ministero del Tesoro - risulta già di per sé preferenziale rispetto ai tassi correnti di mercato e in grado di favorire una ripresa dei flussi creditizi al settore.
L'operazione regolata sulla base del tasso di riferimento verrebbe quindi sottoposta alle normali procedure per il riconoscimento dell'eventuale contributo in conto interessi da parte dell'Artigiancassa.
Tutta la problematica prima evidenziata è stata sottoposta all'analisi della Consulta regionale per l'artigianato del Piemonte, riunita il l 8 dicembre scorso, ricavandone utili indicazioni per una proposta di urgente intervento che può essere articolata come segue: a) attuare lo sblocco dell'attività creditizia in favore delle imprese artigiane, da parte degli Istituti ed Enti a ciò abilitati, consentendo il perfezionamento dei finanziamenti richiesti dalle imprese ai sensi della legge 25/7/1982, n. 949 e successive modificazioni ed integrazioni, al tasso di riferimento in vigore all'atto del perfezionamento e nelle more delle procedure previste per il riconoscimento di eventuali contributi in conto interessi b) realizzare una manovra completa di revisione dei limiti e modalità di concessione del contributo in conto interessi a valere sul fondo costituito presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane ai sensi dell'art. 37 della legge 25 / 7 / 1 9 5 2, n. 949, ancorata alle determinazioni unitarie concordate a Stresa dagli Assessori all'artigianato e recepito anche dalla legge finanziaria all'esame del Parlamento e di determinazioni di criteri di priorità per l'ammissione al contributo in conto interessi.
La stessa Consulta regionale per l'artigianato in data 26/3/1982 ha espresso parere favorevole sui contenuti del presente provvedimento.
La manovra complessiva suggerita tiene conto, in particolare, di parametri e priorità articolate per settori di attività economica, per zone territoriali e per categorie di investimento, conformemente a quanto previsto dall'art. 5 del D.P.C.M. 30/12/1980 e in armonia con la norma di indirizzo generale di orientamento del credito verso categorie e zone non sufficientemente sviluppate.
Sulla scorta di tali indicazioni e dopo approfondito dibattito, la IV Commissione ha deliberato di esprimere unanime parere favorevole e di proporre al Consiglio regionale l'immediata approvazione della delibera stessa con procedura d'urgenza.



PRESIDENTE

Pongo in votazione la suddetta deliberazione.
Ve ne do lettura: "Il Consiglio regionale riconosciuta la necessità di rimuovere in via di urgenza taluni ostacoli che impediscono la ripresa del flusso creditizio al settore artigiano nonché di aggiornare i limiti e le modalità di concessione del contributo in conto interessi ai sensi della legge n. 949/1952 e alla luce del forte divario esistente tra domanda ed offerta di contributi valutata comunque l'opportunità di garantire flussi di credito agevolato per le imprese artigiane operanti in aree non sufficientemente sviluppate della Regione e per quelle categorie di investimenti in grado di indurre nuova occupazione nonché fattori di riconversione produttiva e di innovazione tecnologica visto l'art. 109 del D.P.R. 24/7/1977, n. 616; visto il D.P.C.M. 30/1211980 e il successivo D.P.C.M. 20/3/1981 visto l'art. 16 dello Statuto regionale sentita la relazione della IV Commissione che ha espresso unanime parere favorevole delibera di approvare, ai sensi degli artt. 2 e 5 del D.P. C. M. 3 0 / 1 2 / 1 98 0 e successive modificazioni, i seguenti limiti e modalità per la concessione del contributo in conto interessi, a valere sul fondo costituito presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane ai sensi dell'art. 37 della legge 25/7/1952, n. 949 e successive modificazioni, i quali risultano fissati relativamente ai punti che seguono: Criteri selettivi Nello svolgimento delle istruttorie saranno applicati i seguenti criteri selettivi: le iniziative di investimento non saranno di importo inferiore a 10 milioni di lire per impianto, ampliamento e ammodernamento di laboratori o acquisto di macchinari o attrezzature, a 5 milioni di lire per la formazione di scorte di materie prime e di prodotti finiti per le operazioni di credito non superiori a 20 milioni di lire e per quelle destinate alla formazione di scorte di materie prime e di prodotti finiti la durata massima dell'intervento non può superare i 36 mesi le iniziative di investimento per attività di autotrasporto merci per conto terzi sono limitate alle seguenti finalità: acquisto di automezzi escluso l'acquisto del primo automezzo; investimenti immobiliari all'interno di centro intermodali di trasporto, di autoporti o di aree attrezzate per insediamenti artigiani.
Tasso a carico dei mutuatari e criteri di priorità Il tasso a carico delle imprese artigiane mutuatarie, espresso in percentuale rispetto al tasso massimo da assumere come base per il calcolo del contributo in conto interessi risulta pari al: 62,79 % per gli investimenti in laboratori funzionalmente tali e macchinari strettamente necessari in relazione alla natura della lavorazione e dell'attività produttiva nei terreni montani, nei territori dei definiti insufficientemente sviluppati in applicazione dell'art. 7 del D.P.R. 9/11/1976, n. 902, in quelli colpiti da calamità naturali in tal senso riconosciuti a norma della legge regionale 29/611978, n. 38 e successive modificazioni e per le medesime iniziative di investimento intraprese da Consorzi di imprese artigiane e cooperative, nonché per l'impianto di laboratori in aree attrezzate, nelle quali gli immobili da finanziare pur rimanendo funzionalmente autonomi si dispongano strutturalmente in un unico 'corpo di fabbrica'; infine, per la ristrutturazione di immobili industriali sottoposti a piani particolareggiati 74,41% per le iniziative di investimento per l'impianto di laboratori in aree attrezzate con la tipologia non rispondente alle caratteristiche di cui al punto precedente, nonché per investimenti in laboratori funzionalmente tali e macchinari ed attrezzature strettamente necessari in relazione alla natura della lavorazione e dell'attività produttiva 86,04% per gli investimenti relativi a macchinari ed attrezzature non strettamente necessari in relazione alla natura della lavorazione e dell'attività produttiva, nonché scorte di materie prime e di prodotti finiti destinati a subire effettivi processi di lavorazione 97,67% di tutte le altre iniziative previste dalla legge 949/1952 e non rientranti specificamente nei casi precedenti.
Il Comitato si atterrà nell'esame delle operazioni al criterio dell'ordine cronologico di presentazione delle domande integrato dall'applicazione di una scala di priorità corrispondente all'articolazione dei tassi fissata ai punti precedenti.
Criteri di istruttoria Il Comitato tecnico regionale Artigiancassa potrà individuare o sollecitare l'applicazione di criteri di istruttoria nell'esame delle domande, criteri che dovranno in ogni caso tendere a qualificare lo svolgimento dell'istruttoria stessa al fine di valorizzare le capacità produttive dell'impresa, favorire l'incremento dell'occupazione, nonché l'eventuale attuazione di riconversioni e/o ristrutturazioni della produzione aziendale.
Operatività degli Istituti di credito al tasso di riferimento Al fine di consentire una ripresa degli investimenti nel settore artigiano gli Istituti di credito, operanti con l'Artigiancassa, a norma della legge 25/7/1952, n. 949, sono autorizzati a stipulare in via definitiva in base ad attestazione di conformità rilasciata dal Comitato tecnico della Cassa ed alle condizioni di tasso indicate dal medesimo Comitato. Successivamente le domande saranno ammesse a contributo, secondo le norme e le modalità in materia, in relazione ad effettiva disponibilità finanziaria, derivante da assegnazione al suddetto Comitato, a valere sul fondo per il concorso nel pagamento degli interessi istituito presso la Cassa per il credito artigiano, nonché in applicazione dei criteri selettivi e prioritari di cui al presente provvedimento. Per le rate scadenti nel periodo intercorrente fra la data di stipula e quella di ammissione alle agevolazioni creditizie il contributo in conto interesse potrà essere anticipato dall'impresa artigiana agli Istituti di credito salvo conguaglio a seguito della predetta ammissione.
I criteri di gestione del credito sopra menzionati si applicano alle domande di credito agevolato presentate alla Cassa per il credito alle imprese artigiane successivamente all'entrata in vigore del presente provvedimento.
Alle domande di credito agevolato già presentate alla Cassa per il credito alle imprese artigiane alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, da ammettere al contributo da parte del Comitato tecnico competente, verrà applicato unicamente il tasso minimo previsto, espresso nella misura percentuale del 62,79% rispetto al tasso massimo da assumere come base per il calcolo del contributo in conto interessi.
Dichiarazione d'urgenza La presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 49 della legge 10/2/1953, n. 62 e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi dell'art. 65 dello Statuto".
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
La deliberazione è approvata all'unanimità dei 42 Consiglieri presenti in aula.


Argomento: Nomine

Nomine


PRESIDENTE

Infine, esaminiamo il punto dodicesimo all'ordine del giorno che reca: "Controllo sugli atti delle Unità Sanitarie Locali: nomina esperto in materia sanitaria".
La proposta era di nominare il dott. Giuseppe Salerno.



BONTEMPI Rinaldo

Confermo quella proposta per la maggioranza.



BAJARDI Sante, Assessore alla sanità

Il dott. Salerno è l'esperto sanitario nel Comitato di controllo di Torino. Pare ragionevole proporlo come esperto della Regione.



PRESIDENTE

Procediamo allora alla suddetta nomina. Si distribuiscano le schede per la votazione.



(Si procede alla votazione a scrutinio segreto)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti n. 32 hanno riportato voti: Salerno Giuseppe n. 24 Bergoglio n. 1 Caiano n. 2 Marchini n. 1 schede bianche n. 4 Proclamo eletto il dott. Giuseppe Salerno.
La presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 49 della legge 10/2/1953, n. 62 e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi dell'art. 65 dello Statuto.
I lavori sono terminati e comunico ai presenti che il Consiglio è convocato per il giorno 23 giugno p.v.
La seduta è tolta.



(La seduta ha termine alle ore 18)



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