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Dettaglio seduta n.14 del 16/10/80 - Legislatura n. III - Sedute dal 9 giugno 1980 al 11 maggio 1985

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Argomento:


PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BENZI


Argomento: Programm. e promoz. attivita" socio-assist. (assist. minori, anziani, portat. handicap, privato sociale, nuove poverta") - Programmazione e organizzazione sanitaria e ospedaliera

Relazione della Giunta regionale sui problemi socio-sanitari


PRESIDENTE

La seduta è aperta. L'Assessore Cernetti Bertozzi relaziona sui problemi socio-sanitari del Piemonte.



CERNETTI Elettra, Assessore all'assistenza

Signor Presidente, signori Consiglieri, a poco più di due mesi dall'insediamento della Giunta regionale e dall'inizio dell'attività della terza legislatura regionale, doverosamente si presentano al Consiglio ed alla comunità piemontese, oltre che valutazioni e caratterizzazioni della situazione assistenziale nel Piemonte, le linee di intervento generali e particolari, nonché un piano di attività che l'Assessore regionale all'assistenza intende perseguire nell'intento di dare concretezza operativa e realizzativa ad assunti culturali ormai entrati nel patrimonio comune.
E' bene però precisare che queste sono linee programmatiche a maglia larga e che altre, più dettagliate e specifiche, saranno in seguito presentate e costituiranno oggetto di un altro dibattito.
Indirizzo Politico e Programmatico Aspetti istituzionali Per prima cosa occorrerà provvedere a completare il quadro istituzionale relativo alle USL. per passare dalla fase di avvio a quella di funzionamento vero e proprio.
Ciò permetterà di: 1) Procedere entro i primi mesi del 1981 all'approvazione del piano socio sanitario triennale attraverso una consultazione che ha da essere ampia e capillare non tanto per osservanza statutaria, quanto per esigenza politica primaria.
2) Attivare a livello delle USL processi di riordino dell'esercizio delle funzioni trasferite e porre le basi per la formazione dei primi piani socio sanitari zonali.
Realizzazione dei progetti Per quanto riguarda il punto 1) un dato di fondo va posto in luce, cioè continuità dell'indirizzo politico - programmatico nella seconda e terza legislatura regionale, continuità che non può peraltro essere scambiata per appiattimento ideologico - culturale, ma che pur nell'osservanza dei principi guida informatori si vivacizza perché la connotazione principale della terza legislatura in campo assistenziale sarà la realizzazione concreta di piani, programmi e progetti già proposti nella seconda legislatura.
In questa realizzazione, cioè nel passaggio dalla fase istituzionale ad una fase di gestione, il ruolo fondamentale delle autonomie locali, porterà nel suo svolgimento una nota di sana dialettica., cosicché piani, programmi progetti nell'impatto con la realtà gestionale susciteranno riflessioni domande, critiche ed opposizioni che, quale Ente di programmazione e di verifica, l'Amministrazione regionale deve saper raccogliere, discernere e utilizzare in una opera continua di accostamento ad un modello ideale di pianificazione degli interventi.
Integrazione dei servizi Per quanto riguarda il punto 2), altri motivi di continuità politico amministrativa vanno individuati nella sempre più penetrante integrazione tra gli aspetti socio - assistenziali e gli aspetti più propriamente sanitari, nell'adeguarsi del metodo programmatico, nella preminenza delle attività di prevenzione alle attività puramente sovventive o riparatorie.
Sulla integrazione del sociale con il sanitario non meriterebbe soffermarsi a lungo, ché ormai è linea guida pacificamente accettata.
Tuttavia all'impatto operativo questa integrazione, se non correttamente attuata, può provocare o essere fonte di rischi, che da più parti si paventano e che possono essere evitati con scelte oculate e consapevoli: rischio di caduta dei livelli assistenziali, rischio di non individualizzazione del referente politico amministrativo per le attività assistenziali; rischio di una sanitarizzazione spiccata delle attività assistenziali, sono paventabili- quanto dalla costruzione istituzionale legislativa e programmatica, si passa all'attuazione di un sistema organizzativo socio-sanitario.
Sull'adozione del metodo della programmazione delle scelte e della pianificazione degli interventi tutti ormai convengono come necessità assoluta: programmare e pianificate tuttavia significa conoscere i bisogni nella loro dinamica e ben si comprende come questa dinamica nel campo assistenziale, si connoti per caratteri mutevoli nel tempo e nel territorio in relazione alle condizioni politiche ed economiche della società civile.
Conoscenza dei bisogni Di qui due considerazioni: la prima riguarda l'obbiettiva difficoltà di avere una visione globale e settoriale dei bisogni assistenziali, non statica, bensì che sappia cogliere le modificazioni conseguenti ai mutamenti socio-economici della collettività; la seconda considerazione discende dalla prima e cioè che questa conoscenza dei bisogni è attuabile solo a livello del Comune singolo o associato, ovvero laddove sia più facilmente leggibile il tessuto sociale e più avvertibile il bisogno assistenziale.
Ne consegue una coerenza con il disegno politico istituzionale che partendo dai contenuti della legge 382, si riversa nell'art. 25 D.P.R. 616 laddove si sanciscono il principio della centralità del Comune quale ente a fini generali per le funzioni di assistenza e sanità, il principio dell'integrazione tra i servizi sanitari e i servizi sociali, il principio dell'associazionismo comunale e quindi della territorializzazione degli interventi.
Problemi connessi alla legge di riforma dell'assistenza Per vero dobbiamo ancora una volta lamentare un vuoto legislativo o meglio una carenza deplorevole dovuta alla mancata approvazione della legge sulla riforma dell'assistenza.
Nell'attuale situazione, quando cioè, in base alla legge 833 veniva istituito il servizio sanitario, la quasi totalità delle Regioni ha legiferato per la gestione coordinata, se non integrata dei servizi sociali e sanitari da parte degli organi delle USL; c'è da chiedersi il motivo di questi ritardi nell'emanazione di una legge ormai già presente, nei fatti ma che darebbe alle soluzioni regionali maggior vigore, agilità di gestione, certezza di finanziamenti, riequilibrio nelle riserve regionali.
Appare quindi necessario che ogni sforzo vada fatto soprattutto a livello interregionale affinché non solo la legge di riforma assistenziale veda la luce, ma anche sia coerente con l'assetto istituzionale che le Regioni hanno dato al settore sanitario, premiando cioè i principi di integrazione territorializzazione ed unicità di gestione.
Ulteriori ritardi nell'emanazione della legge di riforma assistenziale oltre che a ripercuotersi negativamente sulle categorie più deboli ed emarginate, nell'attuale situazione di assetto legislativo regionale possono incrementare quei rischi di cui si è fatto più sopra cenno.
Problemi connessi alla gestione da parte dell'USL delle funzioni assistenziali Nella fase attuativa del servizio sanitario a livello regionale e nella gestione coordinata e unificata da parte delle USL dei servizi socio assistenziali e sanitari, si vanno delineando alcune situazioni che meritano particolare attenzione, tra cui: Questione del personale a) assunzione del personale, sua collocazione operativa e funzionale.
Se infatti è chiara e definita la normativa del ruolo sanitario regionale manca per converso una analoga normativa per un eventuale ruolo organico del personale socio - assistenziale: ne consegue che aperti restano tutti i problemi relativi, (comandi, assunzioni dirette da parte dell'USL ecc...).
Aspetti finanziari b) l'adozione di un bilancio correlato per le attività sanitarie ed assistenziali.
Qui occorre definire inequivocabilmente anche in relazione alle attività sanitarie, quali siano le spese affrontabili ancora sui fondi assistenziali e quali, viceversa, possono comunque essere caricate sul fondo sanitario nazionale.
I problemi del finanziamento delle attività socio assistenziali non sono certamente facili, in carenza di una legge di riforma dell'assistenza che al pari di quella sanitaria, porti all'unificazione in un fondo nazionale per l'assistenza quanto ora diversi enti pubblici erogano.
Ancora oggi restano in piedi problemi di ordine procedurale, quale ad esempio il finanziamento diretto ai Comuni o il finanziamento tramite Regione.
Nell'attuale contesto politico amministrativo delle nostre Regioni e tenuto conto di quanto afferma la legge regionale 3/80 sulla gestione associata dei servizi sanitari e sociali nell'ambito della USL, appare opportuno seguire una linea politica che incanali le risorse per le attività assistenziali alla Regione con vincolo di destinazione per i servizi socio assistenziali delle associazioni dei Comuni, ma senza altri vincoli di specifica funzione o di settore assistenziale.
In tal modo adottando per la ripartizione criteri contemperati di popolazione e di area territoriale, si potranno anche risolvere alcuni problemi legati alla difficoltà di spesa che hanno alcuni Comuni nell'area di specifico intervento, come per l'equo canone o per la legge 405 sui Consultori, per la legge 194 per la maternità libera è responsabile, per l'interruzione volontaria di gravidanza, e per le attività ex O.N.M.I.
Pur essendo coscienti che questi problemi relativi al personale e al bilancio sono strumentali rispetto agli obiettivi di fondo della riforma, è evidente che la loro soluzione non può essere né procrastinata né lasciata a soluzioni transitorie ma si pone come primaria per il decollo della riforma stessa.
Riordino dei servizi Inoltre stanno emergendo tematiche connesse al ruolo del Comune in campo assistenziale, del Comune cioè come membro associato che peraltro in base alla legge regionale 3/80 può diventare strumento di erogazione dei servizi di base in seguito al deliberato dell'assemblea generale dell'associazione dei Comuni, cioè dell'USL Temi e problemi che non sono i soli posti dalla carenza legislativa statale: restano infatti da stabilire quali sono le funzioni assistenziali che i Comuni singoli o associati devono gestire secondo la lettera e lo spirito della legge 833 e della legge regionale 3/80.
Pertanto è necessaria una legge surrogatoria da parte della Regione necessità che già la precedente Giunta aveva sostanziato nel disegno di legge regionale n. 495 presentato il 7/1/80, dibattuto nella competente Commissione consiliare ma non sfociato in una discussione in aula in sede di approvazione.
Definizione delle funzioni e delle attività dei servizi sociali è premessa indispensabile per il loro riordino e per una corretta gestione e condizione inderogabile per poter programmare le scelte e pianificare gli interventi sia di prevenzione che di sovvenzione del bisogno, sia di individuazione dei fenomeni di emarginazione che di loro eliminazione.
E' intendimento della Giunta e dell'assessorato, di ripresentarla al Consiglio dopo una revisione dei testi, di cui una parte già superata andrà eliminata mentre un'altra andrà aggiunta: sarà questa l'occasione più propizia e più coerente per poter affrontare quelle tematiche e quei problemi che scaturiscono dalla organizzazione delle USL nei riflessi della gestione associata dei servizi sociali di cui all'art. 28 della legge n. 3.
Interventi nei vari settori di attività Priorità Per quanto concerne più propriamente l'attività dell'Assessorato questa sarà soprattutto caratterizzata da un notevole impulso alle realizzazioni del progetto handicappati e del progetto anziani tenuto conto anche degli impegnativi programmi internazionali legati all'anno dell'handicappato e della terza età rispettivamente nel 1981 e 1982.
Riconversione delle strutture Occorrerà provvedere in merito innanzitutto alla realizzazione di strutture idonee e necessarie a risolvere quei bisogni a tutti noti soprattutto mediante la riconversione ed il riutilizzo delle attuali strutture, ma anche alla formazione professionale degli operatori assistenziali, oggi estremamente carenti.
Trasferimento delle IPAB ai Comuni offrono a seguito anche del trasferimento delle IPAB ai Comuni singoli o associati per le possibilità che offrono, agli enti gestori, di utilizzo di beni e personale per fini assistenziali.
Questa legge che vede la Regione Piemonte all'avanguardia, deve essere perseguita con ferma volontà, anche eliminando incertezze che la stessa legge ingenera e che l'Assessorato vedrà di superare attraverso convegni decentrati che vedano l'apporto di autorevoli esperti.
Tutto ciò evidentemente nel quadro di una programmazione che tenga conto delle esigenze che emergono dai vari piani zonali tesi alla realizzazione di un articolato ed organico programma di intervento che sarà approvato dalla Giunta regionale.
A tal fine sarà necessario attivare strumenti conoscitivi idonei con Io sviluppo di un sistema informativo regionale.
Realizzazione del progetto handicappati Più in particolare: a) per quanto concerne il progetto handicappati sarà formulato un programma teso a realizzare in tutto il territorio regionale servizi ed attività specifiche del settore tenendo conto delle esigenze maturate nell'ambito delle realizzazioni degli interventi già avviati nelle zone sperimentali.
Sarà a tal fine avviata al più presto una ricerca intesa a fornire a livello regionale un censimento degli handicappati per poter disporre, di tutti gli elementi conoscitivi necessari per affrontare con la maggior concretezza possibile i problemi relativi.
Soprattutto sarà verificata la necessità di intervenire radicalmente e tempestivamente con la realizzazione in primo luogo di servizi per handicappati gravi e gravissimi.
Realizzazione del progetto anziani b) Per quanto concerne il progetto anziani sarà formulato un programma che anche in questo caso permetta di passare da una sua applicazione sperimentale, limitata ad alcune tutto il territorio regionale.
Sarà prioritaria perciò una diffusione capillare a tutte le USL, dei contenuti e degli strumenti di lavoro fin qui elaborati al fine di instaurare un corretto rapporto con tutto il territorio onde facilitare la ricerca di soluzioni calibrate alle esigenze immediate delle singole zone nel rispetto della globalità di intervento e di un corretto uso delle risorse disponibili.
Le zone dovranno quindi formulare dei piani di intervento che prevedano l'attivazione di quei servizi che permettano di arrivare nel minor tempo possibile a ridurre al minimo il ricovero degli autosufficienti, la riorganizzazione di alcune case di ricovero per garantire l'assistenza alle persone non autosufficienti, l'organizzazione o la riorganizzazione dei servizi sanitari atti a ridurre il rischio della cronicizzazione derivante da malattie invalidanti, un corretto uso del servizio ospedaliero tutte le volte che ciò sia clinicamente necessario senza limiti di degenza o trasferimento da un ospedale all'altro.
Per la creazione e la gestione di strutture alternative al ricovero ospedaliero, appare necessario incrementare l'impegno finanziario regionale per l'assistenza domiciliare, per i centri di incontro, per le case albergo, per le comunità alloggio, strutture operative queste che hanno aspetti decisamente socio - assistenziali, ma che consentono, se ben organizzati, un notevole recupero di risorse finanziarie nell'area più propriamente sanitaria.
Interventi nel settore minorile c) Per quanto concerne gli altri settori, tutela materno - infantile assistenza penitenziaria e post - penitenziaria, nonché per i minorenni occorre ritenere che gli impegni per i prossimi mesi devono privilegiare una intensa attività svolta soprattutto a realizzare una "qualità" dei servizi adeguati ai bisogni, anche attraverso la riqualificazione o la qualificazione degli operatori.
In particolare si sta studiando la possibilità di attuare una mappa completa della situazione minorile nella Regione (minori in istituto, in comunità alloggio o in affidamento, minori deviati e delinquenti), come ricerca qualitativa è quantitativa nel settore.
Interventi nel settore penitenziario e post - penitenziario Nel settore penitenziario e post - penitenziario si sta operando, di intesa tra Enti locali, autorità giudiziarie e penitenziarie e forze sociali operanti sul territorio, su alcune situazioni individuate come pilota onde ricavarne utili esperienze per analoghi interventi ad avviare sul territorio regionale.
Interventi per gli asili nido d) Per quanto concerne gli asili nido, con il piano quinquennale ex legge 1044, possono considerarsi realizzati con il finanziamento totale o parziale della Regione, n. 213. Se a questi si aggiungono n. 35 costruiti autonomamente dai Comuni, nonché n. 48 quelli ex ONMI il fabbisogno soddisfatto è pari al 8,44%.
Dai piani di finanziamento della gestione degli asili nido comunali risulta attualmente che non tutti i posti/bambino, complessivamente in n. 15.146 vengono utilizzati.
Le ragioni sono in genere le seguenti: diminuzione dell'occupazione femminile, sensibile e progressivo decremento demografico, elevato costo del servizio, inadeguatezza delle prestazioni.
Questa situazione di eccedenza delle strutture rispetto agli utenti, si verifica in certe zone del Piemonte soprattutto di campagna o di montagna dove lo spopolamento e l'invecchiamento della popolazione residente consigliano talvolta una diversa utilizzazione delle strutture degli asili nido e non solo in scuole materne, come previsto dalla lene regionale n.
3/73, ma addirittura in strutture per anziani.
Queste richieste, talora fatte dai singoli Comuni, verranno attentamente vagliate dalla Giunta regionale solo se avanzate dalle USL. nell'ambito della globalità delle strutture socio - assistenziali o educative.
Per contro, soprattutto nei grossi centri urbani ma anche in numerosi altri centri della provincia, dopo l'avvio del servizio ed il qualificato funzionamento dell'asilo, le richieste di frequenza sono aumentate tanto che i Comuni sono stati indotti a richiedere nuovi finanziamenti per la costruzione di nuove strutture. Oggi la predisposizione di un piano straordinario di finanziamento per l'adeguamento strutturale dei locali degli asili nido ex ONMI e le spese di gestione, assorbono in gran parte le disponibilità economiche dell'Assessorato per questo settore.
Interventi nel settore delle tossicodipendenze e) Un problema che si sta continuamente aggravando e la cui drammaticità esige che sia urgentemente affrontato è quello delle tossicodipendenze. Lo stillicidio delle morti dei giovani drogati è fonte di angoscia ma anche sprone ad affrontare con determinazione, ciascuno per la sua parte tossicodipendente, operatore sociale e sanitario, amministratore pubblico e politico, questa piaga del corpo sociale.
Il problema delle tossicodipendenze ha indubbi risvolti sanitari, ma è permeato e sostanziato da peculiari aspetti sociologici e psicologici e va affrontato coordinando interventi multidisciplinari.
Tale coordinamento è affidato alla pubblica amministrazione dei vari livelli territoriali secondo linee di indirizzo su cui dobbiamo tutti confrontarci.
Finora è stata ostacolata - e giustamente - la tendenza a sanitarizzare il problema delle tossicodipendenze: in tal senso parlano le deliberazioni del Consiglio regionale che considerano il trattamento metadonico solo come uno degli aspetti di un piano terapeutico e riabilitativo calibratosi sulle esigenze cliniche, ma soprattutto sugli aspetti psicologici e connotazioni sociologiche del singolo.
Si è decisamente e giustamente contrastata la tendenza a fare servizi sociali e sanitari riservati ai drogati: si è ostacolato cioè la tendenza alla ghettizzazione quale espressione del rifiuto del deviato o disadattato.
Peraltro un deciso passo avanti deve essere fatto sulla strada della prevenzione delle tossicodipendenze, ivi comprendendo non solo le dipendenze da stupefacenti, bensì anche quelle da alcool e da fumo prevenzione che partendo da una corretta informazione degli educatori formi e accresca nelle masse, e specie in quelle giovanili, una coscienza del problema, un diverso modo di atteggiamento e di comportamento, ma ancor più eviti le spinte alla intolleranza e alla emarginazione del diverso.
Nell'ambito della cura e del recupero dei tossicodipendenti da sostanze stupefacenti e da alcool, riteniamo che si debbano privilegiare gli interventi di riabilitazione fisica, e di reinserimento sociale.
In tal senso appare necessario che spazi programmatici siano concessi alle comunità terapeutiche certamente non riservate solo ai drogati. Maggior attenzione sarà, posta affinché il reinserimento sociale, tappa finale di un travagliato cammino, costituisca una salvaguardia verso ricadute attraverso quella condizione essenziale rappresentata da formazione professionale che consenta una attività lavorativa o di studio proficuo e gratificante.
Fondo di Solidarietà a favore dei lavoratori La particolare situazione occupazionale in atto, e basti citare per tutti la vertenza Fiat, non può vedere estranea la Regione che, nello spirito di una effettiva collaborazione con gli Enti interessati, ha ritenuto, di dover proporre l'istituzione di un apposito fondo di solidarietà presso il Consiglio regionale, per garantire interventi immediati atti ad assicurare una prima forma di assistenza ai lavoratori colpiti da licenziamento ed alle loro famiglie.


Argomento: Commemorazioni

Commemorazione dell'on. Luigi Longo, Presidente del PCI


PRESIDENTE

Signori questa mattina è giunta la notizia della morte del Presidente del PCI Luigi Longo nasce a Fubine Monferrato il 15 marzo 1900.
Partecipa alla fondazione del Partito Comunista Italiano.
Durante il fascismo subisce più volte persecuzioni ed arresti.
Espatria nel 1927 e continua la lotta clandestina all'estero rappresentando il PCI negli organismi dirigenti del partito all'estero.
Allo scoppio della guerra civile spagnola accorre in Spagna schierandosi nelle file antifranchiste e partecipando alla difesa di Madrid e di Guadalajara. Si distingue per le straordinarie capacità di combattente e di capo e diventa comandante generale delle brigate internazionali.
Dopo 1'8 settembre dirige la lotta partigiana in Italia e comanda le brigate d'assalto Garibaldi.
Nel 1947 viene decorato medaglia d'oro garibaldina.
Deputato dal 1946, è stato Segretario generale e da ultimo Presidente del Partito Comunista Italiano.
Con Longo scompare un protagonista della storia italiana di questi ultimi sessant'anni, un valoroso combattente per la libertà, un fondatore della Repubblica democratica italiana.
La parola al Consigliere Bontempi.



BONTEMPI Rinaldo

Signor Presidente, signori Consiglieri, come è d'abitudine, nel nostro Consiglio si usa che il Capogruppo del partito a cui ha appartenuto la figura scomparsa prenda, molto sinteticamente, la parola per unirsi e dare il suo contributo alla commemorazione fatta dalla Presidenza del Consiglio a nome di tutta l'assemblea. Poche parole da parte mia; poche parole innanzitutto perché credo che sia giusto che il militante, il comunista sia ricordato soprattutto nelle sedi proprie, che sono innanzitutto quelle del nostro partito, e non ho dubbi che in questi giorni, proprio per il grande e straordinario rilievo che la figura di questo nostro Compagno ha avuto nella storia del nostro partito, si avrà modo, all'interno del nostro partito, di dare le valutazioni politiche opportune rispetto a questa gravissima perdita per tutto il partito e per tutto il movimento operaio.
Ma Luigi Longo non è stato solamente questo: ha coinciso con la sua storia personale, con le sue lotte, con il suo impegno, larga parte della storia del nostro Paese. Mentre, come ha detto lei, signor Presidente, ci rendiamo conto che sia scomparso con Luigi Longo una delle ultime grandi figure, che sono state quelle della Resistenza al Fascismo, dell'organizzazione della lotta al Fascismo e poi dell'edificazione della Repubblica democratica dicevo, mentre tutti noi ricordiamo questo, credo venga alla mente il ruolo, la peculiarità anche personale di questo nostro Compagno.



(Il Consigliere Carazzoni abbandona l'aula)



BONTEMPI Rinaldo

Io ricordo per tutti quel racconto che lui fece della guerra di Spagna uno degli episodi a cui la figura di Longo, combattente nelle brigate internazionali per la difesa della Repubblica spagnola, è maggiormente connessa. Un racconto in cui senza eroismo venivano raccontati episodi nei quali l'eroismo era addirittura la quotidianità. E c'è in questo modo di raccontare i fatti della guerra di Spagna - questa grande lotta che segn per europei e per democratici di tutto il mondo la certezza che si poteva e si doveva combattere il Fascismo in campo aperto - molto del carattere della qualità, delle enormi qualità di questo Compagno: la modestia, la chiarezza, una semplicità che era frutto di un'intelligenza politica di primissimo ordine, ma che era l'ostinazione di parlare alla gente, alle grandi masse, alle masse operaie con cui e per cui aveva lottato, pur essendo egli un tecnico, con le masse contadine, per la lotta nazionale e democratica della Resistenza, ma anche per la lotta di liberazione dalla condizione di sfruttamento cui queste masse erano state condannate. Il comunista, certo, ma anche e molto l'uomo, l'italiano di quella generazione, l'uomo politico, ricordiamo, che ha saputo con grande equilibrio, con grande intelligenza interpretare e dirigere una.
evoluzione, un processo verso il rinnovamento. Il fatto che fosse appunto di carattere modesto, molto serio, forse non ha reso giustizia a sufficienza, agli occhi della grande opinione pubblica, a questa figura e al ruolo decisivo e cruciale che ha avuto di interpretazione e di direzione di un processo di rinnovamento nel partito, ma che seguiva ad un processo di cambiamenti nel Paese. Ricordo per tutti, come date e momenti importanti, le decisioni che Luigi Longo, dopo la morte di Togliatti, prese quando era alla guida del partito: intanto la prima, la decisione della pubblicazione del Memoriale di Yalta; nel '68 le sue "Lettere ai giovani" che furono un momento molto importante che segnava il legame che il nostro partito stabiliva con una trasformazione del Paese e della società. Vorrei ancora ricordare la presa di posizione netta, inequivocabile ed immediata che con Longo Segretario del partito il nostro partito assunse sui fatti di Cecoslovacchia nel '68. Potrei citare altri fatti, ma io non ho completa la memoria; forse il compagno Dino Sanlorenzo, compagno Bajardi potrebbero molto meglio di me ricordare anche episodi personali, che in questo caso danno poi il senso di esperienze vissute a fianco ed insieme ad un dirigente di questa levatura e di questa grandezza. A me è rimasta comunque la memoria di un insegnamento, di una direzione politica e, soprattutto, di una figura che ha rappresentato e continua a rappresentare, io credo anche con molta attualità ancora oggi, il senso dell'essere comunista italiano in Italia, nel 1900, in tutto questo secolo e anche, quindi, nei nostri giorni.



(I Consiglieri osservano un minuto di silenzio)


Argomento: Boschi e foreste

Esame proposta di deliberazione: "Procedura per l'accertamento del pagamento delle sanzioni amministrative, di cui alla legge nazionale del 9 ottobre 1967 n. 950 per la violazione delle norme contenute nella prescrizione di massima e di polizia forestale vigenti in ciascuna provincia. Interpretazione delle norme che regolano l'accensione dei fuochi nei boschi"


PRESIDENTE

Esaminiamo ora la proposta di deliberazione: "Procedura per l'accertamento del pagamento delle sanzioni amministrative, di cui alla legge nazionale del 9 ottobre 1967 n. 950 per la violazione delle norme contenute nella prescrizione di massima e di polizia forestale vigenti in ciascuna provincia. Interpretazione delle norme che regolano l'accensione dei fuochi nei boschi".
La deliberazione è stata approvata dalla III Commissione all'unanimità.
Chiede di intervenire il Consigliere Lombardi. Ne ha facoltà.



LOMBARDI Emilio

L'assenza dell'Assessore non permette una discussione di questa delibera che, in fondo, è poi solo un'interpretazione dello strumento legislativo in merito. Comunque, la Commissione ha approvato questa delibera all'unanimità, con una raccomandazione all'Assessore: il problema che evidentemente sembra di così scarsa entità, ha invece una sua notevole importanza perché coinvolge larga parte delle coltivazioni arboree nelle zone montane. Noi abbiamo detto che approviamo questa delibera, abbiamo anche sollecitato, però, l'Assessore affinché venga data una interpretazione corretta allo strumento legislativo, in merito proprio all'accensione dei fuochi, specialmente nelle zone destinate alla coltura del castagneto. E' un momento di rilancio di questa coltivazione. Riteniamo che il problema della raccolta delle foglie sotto questa coltura sia un problema determinante per poter continuare in quest'attività; quindi lasciamo agli atti del Consiglio la raccomandazione all'Assessore perch nell'interpretazione di questa delibera ci sia anche un corretto uso di questo strumento, affinché nelle zone a castagneto venga data la possibilità di poter continuare la coltivazione senza che i produttori di quelle zone abbiano a subire delle ammende che vanno contro l'utilizzazione del castagneto.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Viglione.



VIGLIONE Aldo

Signor Presidente, ho già detto tante volte che io non ho mai sapore polemico; però sarebbe opportuno che vi fosse un richiamo alla presenza del governo regionale in occasione delle riunioni del Consiglio regionale perché l'interlocutore spesso è il governo regionale. Ad esempio, poco prima l'Assessore Cernetti Bertozzi ha svolto un'importante relazione: ebbene, a quel momento del governo regionale non vi era che la solita presenza che noi registriamo. Sarebbe opportuno, pertanto, che vi fosse dal momento che all'inizio di questa legislatura tutti noi ci siamo impegnati in questo senso - questa presenza costante. Comprendo che vi sono momenti in cui, come nel momento della crisi della Fiat, molte volte incontri con il Governo e con l'azienda hanno portato lontano degli Assessori od il Presidente, ma nella normalità dei lavori del Consiglio occorre riprendere questa norma che lei ha, signor Presidente - quando era seduto qui davanti, mi pare che il posto fosse dove attualmente siede degnissimamente il Consigliere Cerutti - sempre reclamato. Noi invitiamo sotto questo aspetto, specialmente quando relazioni come quella dell'Assessore Cernetti Bertozzi o, stamane, dell'Assessore Bajardi, sono svolte, che il governo sia presente al suo banco al completo. E non si venga a dire che il lavoro impegna; anche il nostro lavoro impegna. Se lei tiene presente che tutti noi, durante la settimana, siamo impegnati costantemente nei lavori delle Commissioni, noterà che vi è un impegno continuo che non è da meno di quello di un Assessore. Pertanto, sotto questo aspetto, nel momento in cui c'è Consiglio, e dal momento in cui è indicata nel documento programmatico la centralità del Consiglio regionale rispetto ad ogni altro momento, è opportuno che questo confronto avvenga a ranghi pieni. Evidentemente, mi richiamo anche alle sue parole che tante volte ho sentito, essendo sempre stato seduto a quel banco, in ogni occasione del Consiglio regionale.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Marchini.



MARCHINI Sergio

Il nostro Gruppo voterà a favore della proposta che è sui nostri banchi Ho apprezzato l'intervento del Capogruppo del quinto partito di questa maggioranza (il Piemonte è la prima Regione che ha realizzato un governo con un pentapartito).
Non si può ridurre l'intervento del Capogruppo del PSI ad un intervento di tipo formale. Non credo che dietro ai vuoti, dietro al disinteresse dietro alla non partecipazione ci sia solo un fatto di comportamento, cioè gli Assessori che ci sono e non ci sono, il Presidente che c'è e non c'è Consiglieri che sono interessati e Consiglieri che non sono interessati.
La realtà è ben diversa: avvertiamo chiaramente da quando è cominciata la terza legislatura, in particolare da quando questa Giunta non ha saputo imporre al Consiglio argomenti, proposte e dibattiti in tempi utili e in modo solleticante per l'interesse di tutti, un costante, continuo e sempre più pericoloso processo di disaffezione nei confronti del Consiglio da parte delle diverse componenti della vita regionale. Rifiuto poi come alibi della Giunta (abbastanza sfumato) che ribalta questo problema come se fosse di centralità del Consiglio. Il nostro Statuto attribuisce alla Giunta una funzione, anche dal punto di vista legislativo, di carattere preminente e preponderante su quella del Consiglio; quindi, non si ribalti sulla centralità del Consiglio le inefficienze della Giunta: centralità significa essere il centro della vita regionale, non significa cercare di nascondere dietro alla mancanza di interesse, alla partecipazione del Consiglio, una crisi della centralità del Consiglio: è chiaramente una crisi di credibilità, una crisi di attività della Giunta. Se la Giunta fosse quale qualcuno di noi la ricorda, sia pure nella differente valutazione dei temi se la Giunta fosse motivata politicamente in modo diverso da quella attuale (quale quella del '75 a prescindere dalle persone) probabilmente il Presidente della Giunta si sentirebbe più impegnato sui temi e l'opposizione si sentirebbe più motivata contro quel Presidente, contro quella Giunta e contro quei programmi.
Collega Viglione, non è questione di comportamenti, ma è una caduta di tensione di questo Consiglio che ci preoccupa e di questo facciamo responsabile la Giunta.



PRESIDENTE

La parola all'Assessore Ferraris per spiegare gli intendimenti della Giunta regionale.



FERRARIS Bruno, Assessore all'agricoltura e foreste

Limitatamente alla delibera, credo di aver compreso soprattutto lo spirito dell'intervento del collega Lombardi, anche se non l'ho ascoltato in quanto lo avevo ascoltato in Commissione. Questi delibera raccoglie da diverse leggi nazionali ed anche regionali e dà normativa per i controlli.
Non credo che in delibera si possano scrivere cose diverse; è il problema di un rapporto, invece, con coloro che la devono applicare, cioè con il Corpo Forestale, affinché sappiano distinguere un'azione che va nella direzione della pulitura dei boschi, da quello che è l'atto vandalico, o anche non vandalico, ma sconsiderato, che può provocare incendi. Quindi come ho garantito in sede di Commissione, garantisco che riunendo come di consueto - e sarà già martedì prossimo - i responsabili dell'ufficio preposto, farò presente questa esigenza di rigida applicazione e di attenzione ad operazioni che si impongono e che hanno pur bisogno di un "fuoco controllato" che distrugga gli sterpi, ecc.
Credo che con questa assicurazione il Consigliere Lombardi ed altri Consiglieri possano restare tranquilli.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Bontempi.



BONTEMPI Rinaldo

Pongo una questione di principio e di metodo. E' inutile che teniamo un Consiglio come quello dell'altra volta, cercando di portarci alla corretta interpretazione dell'ordine del giorno, quando su un oggetto specifico, che è questo atto, innestiamo delle considerazioni di tipo politico come quelle di Marchini che mi indurrebbero a rispondere. D'altra parte mi pare di non doverlo fare se voglio essere fedele all'ordine del giorno, Su questi elementi dobbiamo essere più rigorosi. Non intendo fare un richiamo intendo fare un appello a che si sia tutti messi in condizione di intervenire su oggetti certi e definiti, così come le regole di questa istituzione impongono.
E' un appello che rivolgo perché si osservi un certo metodo nei lavori del Consiglio.



PRESIDENTE

Al termine del dibattito, rendo noti i contenuti della proposta di deliberazione: "Vista la legge nazionale 9 ottobre 1967,n.. 950, con la quale vengono fissate le sanzioni per i trasgressori delle norme contenute nelle prescrizioni di Massima e di Polizia forestale vigenti in ciascuna provincia vista la legge nazionale 1° marzo 1975, n. 47, che all'art. 11, secondo comma, prevede che tutte le somme riscosse per sanzioni amministrative in applicazione della stessa legge anzi citata n. 950/1967, vengano imputate su apposito capitolo del bilancio regionale considerata la necessità di rendere più funzionale il servizio di accertamento dell'avvenuto pagamento della sanzione amministrativa da parte dei trasgressori delle norme di Polizia forestale, e quindi poter intervenire nei termini di legge nei confronti di coloro che non hanno effettuato il prescritto pagamento in tempo utile vista la legge regionale 6 maggio 1974, n. 13, che all'art. 7 prevede che: dal '1 ° novembre al 30 aprile e negli altri periodi di pericolosità stabiliti dal Presidente della Giunta regionale, sono vietate, in tutti i terreni boscati e cespugliati ed entro la distanza di 100 metri da essi, le operazioni che possono comunque creare pericolo o possibilità d'incendio' nonché all'art. 9 viene sancito che 'le sanzioni e le violazioni ai divieti e vincoli di cui alla presente legge sono quelle specificatamente previste dal R.D.L. 30 dicembre 1923, n. 3267, dalla legge 9 ottobre 1967, n. 950 nonché dalle altre leggi dello Stato in materia' vista la legge regionale 6 novembre 1978, n. 68, che all'art. 6 prevede che 'dal 1° novembre al 30 aprile e negli altri periodi di pericolosità stabiliti dal Presidente della Giunta regionale, sono vietate in tutti i terreni boscati e cespugliati ed entro la distanza di 100 metri da essi, le operazioni che possono comunque creare pericolo o possibilità di incendio' all'art. 7 stabilisce che nei terreni inclusi nel piano regionale per la difesa del patrimonio boschivo dagli incendi di cui agli artt. 1 e 2 della legge 1 marzo 1975, n. 47, l'abbruciamento delle ristoppie e di altri residui vegetali è consentito solo quando la distanza dai boschi superi i 100 metri ed a condizione che il luogo dove avviene l'abbruciamento sia stato previamente circoscritto ed isolato con mezzi efficaci ad arrestare il fuoco', ed infine all'art. 34 sancisce che 'per violazioni dei divieti di cui alla presente legge, si applicano le sanzioni amministrative da L.
10.000 a L. 100.000, avendo riguardo alla gravità delle violazioni e ai precedenti di chi le ha commesse' viste le prescrizioni di Massima e di Polizia forestale vigenti in ciascuna provincia che all'art. 27, o corrispondenti, sanciscono' è vietato a chiunque di accendere fuoco all'aperto nei boschi od a distanza minore a metri 100 dai medesimi'; la sanzione prevista per l'inosservanza della norma è quella dell'art. 3 della legge nazionale 9 ottobre 1967, n. 950 sopra citata vista la legge nazionale le marzo 1975, n. 47, che all'art. 9, terzo comma prevede 'ad integrazione delle norme contenute nel periodo di grave pericolosità, è vietato: accendere fuochi, far brillare mine, usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli, usare motori fornelli o inceneritori che producano faville o brace, fumare o compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo mediato o immediato di incendio' ed inoltre all'art. 11, primo comma, sancisce' per le trasgressioni ai divieti di cui al terzo comma dell'art. 9, effettuate durante il periodo di grave pericolosità, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a L. 20.000 e non superiore a L. 200.000' considerata la necessità di dare un interpretazione sull'applicazione delle leggi vigenti che regolano il divieto; di accensione di fuochi nei boschi o nelle loro immediate vicinanze, o la .creazione di situazioni di pericolo di incendio vista la deliberazione di Giunta di proposta al Consiglio regionale n. 65 30216 del 30 maggio 1980 il Consiglio regionale delibera le sanzioni amministrative di cui alla legge nazionale 9 ottobre 1967, n.
950, per le violazioni delle norme di Polizia forestale contenute nei regolamenti di cui all'art. 10 del RDL 30 dicembre 1923, n. 267, e di cui al primo comma dell'art. 11 della legge nazionale 1 ° marzo 1975, n. 47 vanno versate, nei termini di legge, sul conto corrente postale n. 10365104 intestato a 'Tesoreria Regione Piemonte - Infrazioni alle norme di Polizia forestale - Piazza Castello n. 165 - 10122 Torino'.
Entro dieci giorni dalla data del versamento, l'attestazione del versamento dovrà essere inviata al Comando Stazione Forestale verbalizzante, il quale a sua volta darà immediata comunicazione dell'avvenuto pagamento al Funzionario Responsabile del Corpo Forestale dello Stato competente per la provincia, che provvederà agli adempimenti di competenza di adottare il prospetto allegato alla presente deliberazione, per farne parte integrante, relativo all'interpretazione delle leggi regionali e nazionali vigenti che regolano il divieto di accensione di fuochi nei boschi o nelle loro vicinanze o comunque di creare pericolo mediato o immediato di incendio.
La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi dell'art. 65 dello Statuto".
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
La deliberazione è approvata all'unanimità dei 38 Consiglieri presenti in aula.


Argomento: Bilancio - Finanze - Credito - Patrimonio: argomenti non sopra specificati

Esame proposta di deliberazione relativa a: "Aiuti agli investimenti Agevolazioni creditizie - Determinazione della misura ai sensi dell'art. 10 della legge regionale 12 ottobre 1978, n. 63 ed in applicazione dell'art. 1, punti 2) ed 8) della legge regionale 2 maggio 1980, n. 33"


PRESIDENTE

Punto undicesimo all'ordine del giorno: Esame proposta di deliberazione relativa a: "Aiuti agli investimenti - Agevolazioni creditizie Determinazione della misura ai sensi dell'art. 10 della legge regionale 12 ottobre 1978, n. 63 ed in applicazione dell'art. 1, punti 2) ed 8) della legge regionale 2 maggio 1980, n. 33".
La parola al Consigliere Chiabrando.



CHIABRANDO Mauro

Confermo quanto abbiamo detto in Commissione di votare a favore di questa deliberazione, che non è altro che un adeguamento tecnico dei tassi stabiliti dalla legge 63 alla nuova legge. Ricordiamo all'Assessore che questa estensione di agevolazioni comporta anche un impegno finanziario che la Giunta dovrà tenere in debita considerazione perché non ci si trovi con gli stanziamenti insufficienti.



FERRARIS Bruno, Assessore all'agricoltura e foreste

Anche questo è un adempimento in relazione alla legge 33, che ha apportato alcune modifiche rispetto alla legge regionale 63. La raccomandazione del Consigliere e Presidente della III Commissione sarà tenuta presente nel bilancio 1981.



PRESIDENTE

Prima di procedere alla votazione della proposta di deliberazione, ve ne rendo noti i contenuti: "Vista la legge regionale 2 maggio 1980 n. 33 che reca modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 12 ottobre 1978 n. 63 visto l'art.1 della legge regionale n. 33 citata ed in particolare il punto 2 che prevede la possibilità di estendere alle zone di pianura i benefici di cui all'art. 33 per l'acquisto di terreni ed il punto 8 che prevede la possibilità di concedere concorso regionale nel pagamento degli interessi su prestiti o mutui fino a dieci anni visto l'art. 10 della legge regionale 12 ottobre 1978 n. 63 che stabilisce che l'esatta misura del concorso regionale negli interessi è fissata con deliberazione del Consiglio su proposta della Giunta vista la deliberazione del Consiglio regionale n. 575-CR2371 del 19 marzo 1980 con la quale sono state determinate le misure del concorso regionale nel pagamento degli interessi considerato che nel predisporre la su richiamata deliberazione del Consiglio regionale non si è potuto tenere conto delle modificazioni apportate alla legge regionale 12 ottobre 1978 n. 63 con la legge regionale 2 maggio 1980 n. 33 ritenuto necessario formulare le proposte conseguenti le modificazioni su riportate vista la deliberazione di Giunta di proposta al Consiglio regionale n. 33 30705 del 17 giugno 1980 il Consiglio regionale delibera di fissare ai sensi dell'art. 10 della legge regionale 12 ottobre 1978 n.
63 tenendo conto delle modificazioni apportate dalla legge regionale 2 maggio 1980 n. 33 e ad integrazione della deliberazione del Consiglio regionale n. 575-CR2371 del 19 marzo 1980 le seguenti misure delle agevolazioni creditizie per le agevolazioni previste dall'art. 33 (acquisto terreni) per le zone di pianura, la quota interessi a carico della Regione è pari a 9 punti per le agevolazioni su mutui fino a dieci anzi, regolati al tasso di riferimento stabilito per le operazioni di credito agrario di miglioramento, la quota interessi a carico della Regione, viene determinata in modo tale che a carico dei beneficiari resti lo stesso tasso dei prestiti fino a cinque anni derivante dall'applicazione della deliberazione del Consiglio regionale n. 575-CR2371 del 19 marzo 1980.
La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi dell'art. 65 dello Statuto".
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
La deliberazione è approvata all'unanimità dei 39 Consiglieri presenti in aula.


Argomento: Edilizia scolastica

Esame proposta di deliberazione relativa a: "Legge regionale 12 giugno 1978, n. 31 'Contributi per limitati interventi di edilizia scolastica' Programma 1980 - Errata corrige"


PRESIDENTE

Punto dodicesimo all'ordine del giorno: Esame proposta di deliberazione relativa a: "Legge regionale 12 giugno 1978, n. 31 Contributi per limitati interventi di edilizia scolastica' - Programma 1980 - Errata corrige".
Poiché nessuno chiede di parlare, vi illustro la proposta di deliberazione: "Il Consiglio regionale vista la deliberazione della Giunta regionale del 27 maggio 1980, n.
91/30017 sentita la competente Commissione consiliare delibera di variare l'elenco dei contributi di cui alla deliberazione del Consiglio regionale n. 620-CA3572 del 23 aprile 1980, per il Comprensorio di Verbania indicando Canneto L. 15 milioni, anziché Cannobio".
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
La deliberazione è approvata all'unanimità dei 40 Consiglieri presenti in aula.


Argomento: Comprensori - USSL: Elezioni

Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 21 gennaio 1980, n. 3 e 4 giugno 1975, n. 41


PRESIDENTE

A questo punto dovremmo esaminare i regolamenti per le elezioni dei Consigli dei Comitati comprensoriali e delle USL La parola al Consigliere Valeri.



VALERI Gilberto

Il regolamento dei Comprensori e per le elezioni delle USL sono stati licenziati dalla Commissione con la sola astensione del MSI-DN.
Le proposte delle modifiche di legge sono firmate da due presentatori.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Genovese.



GENOVESE Piero Arturo

Credo che sia opportuno procedere prima all'esame delle modifiche che sono da apportare alle leggi n. 3 del 1980 e n. 41 sui Comprensori, perch sia il regolamento per l'elezione dei Comprensori sia l'ordine del giorno che dovrebbe esprimere il parere del Consiglio sul decreto della Giunta per l'indizione delle elezioni nelle USL fanno riferimento alle modifiche di legge che dobbiamo apportare in questa seduta.



PRESIDENTE

Sono costretto a sospendere la seduta perché non sono ancora pronti i testi su cui discutere.



(La seduta, sospesa alle ore 16,45 riprende alle ore 17)



PRESIDENTE

Il Presidente della Commissione e il Consigliere Martinetti hanno presentato le modifiche e le integrazioni alla legge regionale 21 gennaio 1980 n. 3 e 4 giugno 1975 n. 41 che vanno votate prima di procedere alla votazione degli altri due punti all'ordine del giorno.
La parola al Presidente della I Commissione, Valeri.



VALERI Gilberto

Molto succintamente. La proposta di legge obbedisce a due ordini di problemi: da un lato quello di rendere applicabile la ripartizione dei seggi all'atto della elezione delle assemblee delle Unità Sanitarie Locali per verificare quanto è previsto al quarto comma dell'art. 7 della legge 3/1980, ripartizione che in alcuni casi diventava impossibile. Il secondo ordine di ragioni è quello di uniformare al regolamento dei Comprensori il regolamento delle elezioni delle Unità Sanitarie Locali, avendo presente che il regolamento dei Comprensori è stato assunto come base per andare a modellare il regolamento di elezione delle Unità Sanitarie Locali. Sotto questo profilo si è però riscontrato che in ordine al riparto dei seggi anche nella legge dei Comprensori vi erano delle incongruenze. Di qui la proposta di legge che consiste in due articoli (il terzo è per la dichiarazione d'urgenza): uno riferito appunto alla legge n. 3 e l'altro alla legge n. 41.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Martinetti.



MARTINETTI Bartolomeo

Non intendo aggiungere altro a quanto detto dal Presidente della I Commissione. Siccome però la necessità di questa proposta è emersa nell'ambito del lavoro che abbiamo compiuto nella sede delle Commissioni I e V per l'esame del regolamento per le elezioni comprensoriali e per il parere sul decreto per le USL., vorrei ricordare che abbiamo collaborato attivamente all'elaborazione delle modifiche di questi documenti sostenendo la necessità di accelerare i tempi per giungere alle elezioni del 21 dicembre con strumenti adeguati, chiari e non contraddittori fra i due regolamenti.
Dobbiamo osservare che le due Commissioni hanno dovuto lavorare in modo affrettato e convUSLo, accollandosi anche compiti di elaborazione tecnica e formale che spettano agli Assessorati che dispongono di appositi uffici. La fretta non è mai buona consigliera. In questo caso, la giustificazione dei tempi brevi non appare valida, dal momento che le scadenze erano note alla Giunta da mesi, se non da anni: la legge sui Comprensori è del '75. E' inspiegabile come i testi abbiano dovuto richiedere tante correzioni tecniche e formali, che si siano presentati tabelle e tabulati grossolanamente errati e che il Consigliere Cerutti abbia dovuto fare decine di conti e rilevare che i testi proposti erano inapplicabili.
Una maggiore cura nella predisposizione dei testi, dei documenti, delle deliberazioni, dei decreti, dei disegni di legge è un problema generale che sottoponiamo con la nostra viva raccomandazione alla riflessione della Giunta.
E' un problema che non attiene solo alla dignità, alla comprensione e alla chiarezza della produzione legislativa e regolamentare, che pure dovrebbe stare a cuore, ma ha conseguenze pratiche, provoca confusione difficoltà interpretativa, errori giuridici e a volte diventa materiale per contenzioso, ad evitare i quali non di rado si è costretti a ricorrere ai ripari con provvedimenti urgenti ed affrettati. Per esempio, dopo aver approvato il 26 luglio 1977 il regolamento per l'elezione dei Comitati comprensoriali, il Consiglio regionale, con un ordine del giorno, ha dovuto approvare le norme interpretative, che vennero trasmesse in data 12 ottobre 1976.
Molte di quelle correzioni sono state incluse nel nuovo regolamento che veniva proposto per le elezioni comprensoriali. Nonostante quella correzione, le elezioni del dicembre 1976 nei Comprensori sono state fatte adoperando un quoziente elettorale decimale (con numero decimale fino alla quarta cifra); oggi ci si accorge che quel sistema era contro la legge.
Quindi si potrebbe sostenere che tutte le elezioni dei Comitati comprensoriali del 1976 sono state fatte in maniera quanto meno discutibile. Più recentemente il Consiglio ha dovuto provvedere alle modifiche della legge 3. Il caso di Tortona è emblematico: si era di fronte ad un caso di inapplicabilità e di impraticabilità. Oggi siamo costretti a modificare le leggi 3 e 41 per poter praticare le operazioni di voto in modo logico, adeguato e politicamente rappresentativo. Le modifiche che proponiamo sono per rendere possibile l'utilizzazione di quozienti decimali, al posto dei quozienti interi che derivavano dal richiamo alla legge per l'elezione dei Consigli regionali, che andavano benissimo in quei casi trattandosi di grandi numeri, ma che rendevano dei risultati illogici nel caso dei Comprensori e delle USL Vorremmo segnalare alcuni problemi che riteniamo meritino la massima attenzione da parte della Giunta e dell'intero Consiglio; si tratta di problemi che riguardano l'approvazione degli Statuti delle USL approvazione che ovviamente condiziona l'avvio della loro attività. Poich crediamo che le elezioni del 21 dicembre sono fatte per favorire l'avvio dell'attività delle USL, almeno dal 1° gennaio, riteniamo che sia indispensabile che i Comuni procedano alla deliberazione dello Statuto prima delle elezioni o meglio, per ragioni pratiche e non prive di un certo significato, il giorno fissato per le votazioni.
L'Assessore Bajardi dovrà predisporre e trasmettere alle Commissioni la bozza indicativa degli Statuti entro brevissimo tempo in modo che possa essere trasmessa in tempo utile ai Comuni per la successiva deliberazione.
Resta infine un problema più strettamente giuridico che riguarda la necessità o meno che gli Statuti siano deliberati da tutti i Comuni facenti parte dell'associazione. Trattandosi di un'associazione obbligatoria sembrerebbe sufficiente l'approvazione da parte della maggioranza dei Comuni appartenenti all'Unità Sanitaria Locale stessa. Un maggiore approfondimento ed opportuni pareri giuridici avrebbero potuto chiarire questi punti. Poiché l'approvazione degli Statuti avviene con decreto del Presidente della Giunta regionale, spetterà a lui decidere se è approvato anche uno Statuto per il quale un Comune non abbia dato voto favorevole.
Chiediamo alla Giunta e agli Assessorati che dispongono di uffici, di consulenti, di personale specializzato, di prestare la massima cura in modo che le Commissioni non siano costrette a svolgere un lavoro puramente tecnico e formale.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Viglione.



VIGLIONE Aldo

Il Consigliere Brizio nella riunione dei Presidenti dei Gruppi chiedeva insistentemente che la vicenda fosse conclusa immediatamente. Signor Presidente, lei ricorda la lunga discussione che si fece in sede di conferenza dei Capigruppo per avere qualche giorno di più proprio per esaminare i meccanismi elettorali delle Unità Sanitarie Locali. Non è che si fosse fatta una scelta sbagliata, ma si disse che quella scelta poteva anche non corrispondere ad un vero esaurimento del quoziente elettorale.
Nella conferenza dei Capigruppo si decise che, soltanto quando le Commissioni congiunte avessero esaurito ogni questione, l'argomento sarebbe stato rimesso in aula di Consiglio.
Oggi verifichiamo che quella fretta, che il Consigliere Brizio reclamava e che noi contestavamo, viene disattesa dal Consigliere Martinetti. Colleghi democristiani, il problema propositivo non appartiene soltanto alla Giunta, ma appartiene a qualsiasi Consigliere e anche ad altri organismi, come è previsto dallo Statuto e come tutti ben sapete. Il problema non è facile: si tratta di una vasta riforma sia per quanto riguarda il Comprensorio sia per quanto riguarda l'Unità Sanitaria e io credo che la Giunta abbia compiuto il suo dovere. Spetta alla Commissione vagliare in sede legislativa, spetta al Parlamento regionale e alle sue componenti decidere il sistema, quindi procedere.
Respingo come contraddittoria la dichiarazione del Consigliere Martinetti dicendo invece che la Giunta si è comportata correttamente.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Genovese.



GENOVESE Piero Arturo

Vorrei fare solo due piccole osservazioni, che il nostro Gruppo ritiene che debbano essere avanzate a seguito, dell'intervento del collega Viglione.
Noi non abbiamo sollevato un problema di fretta formale con l'intervento di Martinetti; credo che si debba rilevare che per quanto riguarda le modifiche che vengono apportate alla legge 3 noi avevamo proposto un sistema elettorale radicalmente diverso, al momento della discussione della legge in aula e durante la Commissione e, ovviamente possiamo essere imputati non politicamente, ma in termini tecnici, se il sistema elettorale che avevamo proposto non fosse stato in grado di consentire le elezioni. Noi non abbiamo approfondito, ma io non credo che il problema che Martinetti sollevava fosse quello di approfondimento da parte del Consiglio anche dei più minuti meccanismi di tipo elettorale. Si richiamava ad un'esigenza generale di poter discutere su provvedimenti rispetto ai quali alle Commissioni ed al Consiglio spetta soprattutto il compito di dare dei giudizi politici e di merito, senza dover ripercorrere sul piano tecnico, attraverso una serie di verifiche, il lavoro preparatorio che non dovrebbe essere normalmente di competenza del Consiglio regionale. Cioè, chiediamo una maggiore cura nella predisposizione dei provvedimenti, perché, ripeto, è la seconda modifica che apportiamo alla legge 3 (la prima è avvenuta su un'indicazione che ha dato il Gruppo della Democrazia Cristiana) senza sollevare nessun problema ma chiedendo u n lavoro a fianco della Commissione e del Consiglio regionale, per superare un errore tecnico di impostazione attraverso una modifica che già abbiamo votato poco tempo fa in Consiglio regionale.
Per quanto riguarda i regolamenti, Viglione, consenti di dire al nostro Gruppo che noi non possiamo accogliere l'invito ad essere presentatori di proposte, perché nel caso che riguarda le Unità Sanitarie Locali noi ci troviamo in presenza di una proposta di ordine del giorno per la predisposizione di un decreto della Giunta e, quindi, in questo caso era la Giunta che doveva curare la predisposizione della bozza di decreto che viene rimessa al Consiglio solo per un parere, il quale viene formulato attraverso un ordine del giorno posto in votazione. Quindi, non è provvedimento di iniziativa del Consiglio, ma si tratta invece di un decreto della Giunta, rispetto al quale deve essere espresso solo un parere da parte del Consiglio regionale.
Il collega Brizio, unitamente a me, in quelle riunioni non ha sollecitato un dato formale e fatto in fretta; abbiamo chiesto il rispetto o meglio, l'indizione delle elezioni dei Comitati comprensoriali e delle assemblee generali delle Unità Sanitarie Locali in termini compatibili rispetto alle scadenze politiche previste dalle leggi. Scadenze temporali e politiche, lo ripeto, che ci hanno indotto non a chiedere un lavoro affrettato della Commissione e del Consiglio, ma ad adempiere a degli atti dovuti dalla Regione, per consentire ai Comitati comprensoriali ed alle Unità Sanitarie Locali di iniziare i lavori istituzionali cui devono adempiere. Questo era il senso della nostra proposta, che noi ribadiamo.
Non lo faccio in polemica con quanto tu hai detto, caro Viglione, ma per riportare il senso della discussione a ciò che Martinetti voleva dire e a ciò che Brizio ha sollecitato in termini politici precisi, che noi oggi ribadiamo.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Mignone.



MIGNONE Andrea

Intervengo brevemente per esprimere il giudizio del nostro Gruppo in ordine al disegno di legge all'esame del Consiglio. Intanto accettiamo la proposta di esaminare queste modifiche alle leggi prima de i due regolamenti essendone il presupposto strutturale. Ricordo che anche il nostro Gruppo, attraverso il contributo del Consigliere Cerutti, ha lavorato sul testo proprio per giungere in tempi compatibili dal punto di vista tecnico e politico alla conclusione dell'operazione. Nel riallacciarmi al contributo dato dal collega Cerutti in seno alla Commissione, anche in ordine alla correzione di alcune indicazioni che dovevano essere apportate alla luce di valutazioni tecniche, non voglio dilungarmi in questioni polemiche. Sono solo parzialmente d'accordo con il Consigliere Genovese quando dice che le Commissioni hanno una funzione eminentemente o esclusivamente politica: le Commissioni hanno una posizione intermedia in quanto hanno una funzione legislativa, ma anche quella di apportare un contributo tecnico ai documenti che i vari organismi regionali producono. Peraltro abbiamo già avuto modo di rilevare come l'applicazione concreta della legge 833 abbia comportato, oltre a una serie di norme anche dei problemi non del tutto sciolti a livello centrale sul piano giuridico, dando degli spazi ad interpretazioni non sempre omogenee.
Compito della terza legislatura è quello di armonizzare e di omogenizzare il complesso della legislazione in merito a questa materia. Mi pare comunque che tutte le operazioni di affinamento sono da considerare in senso positivo poiché vanno a migliorare la lente dal punto di vista tecnico e quindi anche dal punto di vista dei risultati.
E' vero che la fretta non è sempre buona consigliera: questo non significa che si vogliano ritardare le date di applicazione dei provvedimenti, che sono stabilite dalla legge, però occorre fare questo "cum granu salis", cioè tenendo presenti i vari problemi che l'applicazione concreta di una legge comporta.
Poiché le Commissioni unanimamente hanno concordato un testo di legge che consente di arrivare al 21 dicembre all'elezione degli organismi, a noi questo termine sta bene e siamo qui per lavorare purché quella data coincida con la massima efficienza tecnica dello strumento legislativo e del regolamento che andiamo a predisporre. Il lavoro svolto dalle Commissioni può far sperare in tal senso. Anche da questa vicenda si pu trarre l'insegnamento che vi sono ampi spazi di collaborazione fra i vari organismi regionali: se sapremo percorrere fino in fondo questi spazi potremo arrivare ad una legislazione sempre più adeguata alle esigenze della società piemontese.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Valeri.



VALERI Gilberto

Soltanto per brevi considerazioni. Io credo che valutando il lavoro che si è compiuto in questi giorni, in concorso tra la I e la V Commissione possono essere opportunamente approfonditi per il futuro i rispettivi ambiti di competenza e di azione tra gli organi esecutivi e gli organi legislativi del Consiglio. Però, vorrei sottolineare che una discussione che non soggiace a nessuna tentazione di polemica fine a se stessa non deve smarrire il punto di partenza, il nodo politico del problema, rappresentato dal convenire, da parte dei Gruppi rappresentati in questo Consiglio e da patte della Giunta, sull'obiettivo a cui pervenire, cioè quello di garantire in tempi certi e rapidi all'elezione ed all'attuazione del sistema delle Unità Sanitarie Locali. Ora, questo è stato l'obiettivo, un obiettivo che ha imposto una accelerazione dei tempi. Se non si smarrisce l'obiettivo che ci siamo posti, mi pare che accanto a certe considerazioni critiche che sono state sollevate occorra maggiormente valorizzare lo spirito di collaborazione e lo sforzo congiunto che si è potuto esprimere e che oggi si è concretizzato nel poter presentare in tempo alla votazione del Consiglio regionale i provvedimenti che consentono per il 21 dicembre di andare all'elezione dei Consigli delle associazioni dei Comuni e delle Unità Sanitarie Locali.
Poi, le considerazioni possono essere molte: ad esempio, se ai invoca il tabulato che deve essere corretto, evidentemente un tabulato che ha richiesto giorni di lavoro e necessariamente doveva essere preparato in anticipo, non poteva, tener conto delle modifiche sulle quali abbiamo concordato in queste ultime ore, potremmo quasi dire in questi ultimi minuti. Sul fatto che a questo punto occorre apportare delle modificazioni chi ha predisposto il tabulato non poteva evidentemente prevederle.
Ripeto, mi pare che si tratti di valorizzare effettivamente lo sforzo che si è compiuto congiuntamente da parte delle due Commissioni, dopo di che svolgere i possibili ed opportuni approfondimenti sui rispettivi ambiti in cui occorre operare da parte degli organi esecutivi e consiliari, in sede di preparazione e di istruttoria dei provvedimenti regolamentari e di legge. Al di là di questo mi pare che, per rimanere fedeli a quell'impostazione, occorra anche convenire sul fatto che l'obiettivo che ci eravamo posti non poteva essere raggiunto senza uno sforzo straordinario per portare al Consiglio, in tempo, i provvedimenti che oggi ci stanno di fronte.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Marchini.



MARCHINI Sergio

Nell'esprimere voto positivo al provvedimento che ci viene sottoposto come Gruppo di minoranza, devo riconoscere la sensibilità dei proponenti della Commissione del Consiglio regionale, qualora ritenga di approvare questi provvedimenti, in ordine ai problemi che il testo originario avrebbe comportato per le forze minori.
Non condivido le polemiche che si sono fatte sulle funzioni e sulla qualità del prodotto legislativo della Giunta: sembra di essere tornati al dibattito sullo Statuto quando rimettevano in discussione ogni cinque minuti le rispettive funzioni: la funzione legislativa è del Consiglio, la funzione propositiva è della Giunta. Se un provvedimento arriva in Consiglio in forma non decente, la responsabilità è del Consiglio. Su questo potremo svolgere un dibattito. Non vorrei che un giorno mi si venisse a dire che una proposta di legge, elaborata dal Gruppo liberale o dal Consigliere Marchini, è formalmente non corretta o è battuta male, come avviene quando le preparo io. E' giusto che si faccia questo approfondimento su una funzione che richiede un certo livello di professionalità, che si acquista anche partecipando ai lavori del Consiglio o delle Commissioni. Ci sono però dei limiti di decenza che non bisogna superare: la presentazione di una sola legge di modifica di due leggi lontane l'una dall'altra di cinque anni per materie che non hanno alcun rapporto, mi sembra l'indicazione del limite di assoluto pressapochismo a cui stiamo arrivando. Diamo pure come attenuante a questa situazione la fretta, i tempi, la necessità di provvedere, ma una legge che modifica due leggi, tra l'altro di tipo elettorale, è un record che questa Regione va a stabilire ma che suggerirei di correggere "in limine litis" con una riproposizione, scorporando l'art. 1 e l'art. 2 e accompagnando tutti e due con l'art. 3. E' un problema di riscrittura più decorosa perchè poi queste modifiche verranno riproposte nel testo originario e sarà poi difficile per i nostri successori o per gli interpreti della legge capire perché in una legge di modifica elettorale sulle Unità Sanitarie c'è anche la modifica elettorale dei Comprensori. Quindi raccomando che, in sede di stesura, si consideri questa proposta come due proposte di legge: una per la legge 41 l'altra per la legge 3.



PRESIDENTE

La parola all'Assessore Ferrero.



FERRERO Giovanni, Assessore agli Enti locali e decentramento

Per quanto attiene alle considerazioni sviluppate dal Consigliere Marchini, che non mi pare siano considerazioni di legittimità ma di opportunità e di concezione politica e tecnico-legislativa. Io mi rendo conto della fondatezza delle obiezioni qui sviluppate; vorrei però fare anche riferimento al fatto che dovremo ragionare sempre più in termini di testi unici riguardo a legislazioni che abbiano un carattere compatto e generale, e sempre meno in termini di interventi di carattere legislativo che abbiano, invece, un orizzonte ed un campo di applicazione relativamente limitati. Da questa considerazione a me pare anche di ricavare la motivazione che ha indotto la Commissione, in accordo con la Giunta, a formulare una legislazione unica. In realtà, quando si discusse della legge 3, che diventò poi quella 3/1980, si fece nel meccanismo elettorale esplicito riferimento a quelle che erano le procedure concordate nei Comitati comprensoriali. Oggi, questo riferimento, che allora fu riferimento politico, risulta ancora più pregnante perché i testi del regolamento e del decreto e gli adeguamenti che vengono fatti alla legge 3 portano i meccanismi elettorali all'assoluta coincidenza. Ora, mi pare che questa motivazione, che è di segno opposto a quella che pur legittimamente avanzava il Consigliere Marchini, possa legittimamente indurre il Consiglio a ritenere che, quando trattasi di materia elettorale che attiene alle associazioni di Comuni, siano esse con compiti prevalentemente programmatori o eminentemente gestionali, l'unicità dell'intervento in materia elettorale vada considerata come un fatto positivo. Questo, poi, è anche uno stimolo a ripercorrere, prima ancora che sul piano tecnico legislativo, sul piano politico una revisione dei meccanismi elettorali anche sulla base dell'esperienza delle elezioni che il 21 dicembre verranno convocate. La materia elettorale, peraltro, è materia fondamentale nell'ordinamento amministrativo e politico del nostro Stato e, proprio per questo, materia assai delicata. Non mi stupisce, perciò, che si torni in quest'occasione, in materia regolamentare, a chiarire alcune questioni o alcuni equivoci che erano sorti durante la prima elezione dei Comitati comprensoriali; né mi stupirebbe che l'avanzamento del dibattito in sede nazionale, sull'incompatibilità e l'ineleggibilità, la riforma delle autonomie locali .o anche su provvedimenti di carattere finanziario ed istituzionale più settoriali, possa indurci a riflettere ulteriormente, in questa legislatura, sulle normative che presiedono alle elezioni delle forme associate.
Io questo credo debba essere detto dalla Giunta, in quanto è anche necessario collocare le questioni opinabili, e quindi legittime, che sussistono in questa materia, in un quadro di collaborazione e nei tempi e modi di soluzione che sono compatibili con la delicatezza della materia. Mi pare che un po' tutti gli interventi su questo punto, peraltro, fossero concordi. Io, quindi, suggerirei di mantenere la formulazione così come proposta dalla Commissione, perché immagino che in quella sede le considerazioni che io qui riassumo siano state discusse con maggiore approfondimento.
Dicevo prima che la materia elettorale è materia complessa; allora mi pare che, per quanto riguarda la legge 3, l'unica questione politica che toccava il ruolo dei Comuni singoli e delle Comunità montane ed il relativo rapporto, e che era stata volutamente accantonata in sede di prima applicazione della legge, proprio perché poteva essere una materia non ancora chiarita nel dibattito nazionale sia stata affrontata in un Consiglio passato, con l'approvazione di una modifica specifica della legge 3, proprio su questo punto. Le altre considerazioni sono considerazioni in cui la stessa simulazione sulla carta dei risultati futuri dipende da ipotesi che in qualche modo chi fa le simulazioni predetermina ed assume come dato a priori. La presenza o meno del meccanismo delle quattro cifre decimali e del quoziente cambia nella sua concretizzazione in dipendenza per esempio, del numero di liste che verranno presentate nelle elezioni. Io penso debba essere mantenuta la soluzione così come viene presentata nella proposta di modifica che oggi è in discussione, ma voglio fare anche presente che qualora le liste presentate fossero di numero esiguo, cosa peraltro auspicabile, stante il carattere di gestione ed unitaria nell'interesse della salute dei cittadini che le Unità Sanitarie devono ricoprire, molti di questi problemi verrebbero automaticamente sdrammatizzati. Qualora, invece, la comunità regionale non riuscisse ad esprimere una convergenza sostanziale attorno ad alcune fondamentali liste è chiaro che questi meccanismi elettorali acquistano importanza determinante nel definire la composizione delle assemblee. Io, quindi coglierei l'occasione per ribadire la giustezza della proposta e l'accordo della Giunta con la proposta della Commissione e far presente che qui si tratta di materia elettorale in mancanza di normative organiche sulle materie associative da parte del Parlamento; ed io manterrei la posizione sdrammatizzando anche un po' e lasciando aperto uno spiraglio per il futuro su possibili ripensamenti che non vedo si possano escludere a priori.
Vorrei rispondere brevemente riconfermando il pieno accordo su alcuni giudizi politici che sono emersi nel corso del dibattito da parte di alcuni Gruppi politici. Io credo che non vi sia dubbio che un migliore funzionamento della Regione ed un suo ruolo centrale per la costruzione di un organico sistema delle autonomie locali, che sappia rispettare le autonomie dei Comuni, ma che sappia anche valorizzare al livello più alto il complesso dei Comuni piemontesi richiede un ruolo sempre più centrale a parte del Consiglio regionale, e che il ruolo centrale del Consiglio regionale è innanzitutto legato alla fondamentale caratteristica legislativa dell'assemblea, rispetto al carattere di governo, ma anche esecutivo, della Giunta, e che, quindi, il compito delle Commissioni deve essere quello di indirizzo e di scelta sulle questioni politiche e non già di sostituzione di apparati con Consiglieri eletti. All'interno di questo punto credo che debba essere anche colta nel discorso che faceva il Consigliere Martinetti prima, una valenza che mentre impegna la Giunta a predisporre materiale idoneo per una discussione politica e tale, quindi da valorizzare questo carattere politico e non amministrativo dei Consiglieri regionali, veda anche un ruolo attivo da parte del Consiglio e delle Commissioni nel definire non soltanto su materie precisamente individuate, ma anche su questioni che per la loro rilevanza si impongono all'interesse della comunità regionale e trattano funzioni di proposta e di indirizzo. Io credo che su questo il rapporto tra la Giunta e le Commissioni sia un problema che dovremo affrontare, ma che ha i due aspetti. Non è pensabile, in sostanza, avere un rapporto che stimoli il Consiglio e che gli dia valore politico, se si chiede nel contempo alla Giunta di predisporre sempre atti che siano compiutamente determinati in ogni aspetto amministrativo, perché questo implica poi una difficoltà maggiore nel far emergere le questioni di scelta politica. Dico soltanto che il ragionamento che il Consigliere Martinetti fa, e che io condivido completamente, è un meccanismo che va nei due sensi, perché la possibilità di scelta politica non è soltanto una possibilità di giudizio, ma è anche una possibilità di intervenire nel momento in cui le decisioni non sono ancora così irrigidite da rendere la discussione sostanzialmente tecnica.
Sulla questione della qualità dei dati che avete qui sollevato, mi pare ci siano due punti: sull'inadeguatezza delle ultime tabelle rispetto alla discussione che in Commissione si andava svolgendo, io credo che siamo tutti d'accordo - e qui Viglione mi pare che abbia qualche ragione - sul fatto che difficilmente è possibile distribuire ai Consiglieri un materiale su materie che in quel momento sono soggette a variazioni. Per fare un tabulato, per fotocopiarlo e distribuirlo ci vogliono almeno 7-8-10 ore; è difficile quando si fa il lavoro la sera prima sapere che cosa la mattina dopo verrà discusso; ma credo che questo derivi dal modo con cui si è discusso e mi pare che nessuno abbia sollevato espressamente questo tipo di problemi, chiamiamolo problema "secondo tabulato". Per quanto attiene il problema "primo tabulato" è giusto che il Consiglio sappia che il processo di programmazione che vogliamo perseguire ha come uno degli elementi delicatissimi e fondamentali la costruzione di una base di dati, elementari finché si vuole, ma affidabili, sulla base della quale sia possibile effettuare dei conteggi. Ora, come i Consiglieri sanno, negli anni trascorsi il ruolo degli uffici regionali in questa materia è stato relativamente marginale, ma sono state strutture esterne (mi riferisco in particolare all'Ires) quelle che hanno garantito l'aggiornamento e la qualità degli archivi, per quanto riguarda, ad esempio, le informazioni di carattere demografico sui Comuni, ecc. Ora, qui vi è un problema: l'aggiornamento di questi dati sarà reso possibile dallo scivolamento del censimento che è stato deciso e, quindi, la Giunta proporrà delle soluzioni idonee a garantire un aggiornamento anche in mancanza dello strumento proprio di tipo nazionale. Ma il problema consiste nel trasferimento, che è in corso in queste settimane, delle informazioni da fonti diverse (l'Ires è una di queste fonti) sul Centro di calcolo regionale per arrivare ad un archivio integrato. Ora, io credo che non ci sia nessuna vergogna ad ammettere che questa operazione di trasferimento e gli eventuali errori che fa risultare sono un fatto positivo: permette d'ora in poi di non commettere più questo tipo di gaffes. C'è stato un processo politico di controllo da parte del Consiglio regionale e della Giunta, su informazioni che fino a ieri non erano state mai analizzate e che ci permetterà d'ora in poi di lavorare su dati più certi. Io credo, per esempio, che questo permetterà in futuro, quando si tratterà di fare operazioni di riparto, di aver dei tabulati che al meno in parte siano consistenti ed affidabili.
Credo che anche qui la cosa vada riportata al suo livello, senza aver preoccupazione di illustrare, come sono andate le cose: sono andate sulla base di una procedura che le migliora e che non sempre è in grado di darle così buone come giustamente il Consiglio e la Giunta ritengono sia giusto e doveroso fornirle.



PRESIDENTE

Per poter passare alla votazione, occorre aggiungere questa legge all'ordine del giorno e approvarne l'iscrizione per alzata di mano.
La richiesta è approvata.
Esaminiamo e votiamo pertanto l'articolato della proposta di legge: "Modifiche ed in integrazioni alle leggi regionali 21 gennaio 1980, n. 3 e 4 giugno 1975, n. 41".
Articolo 1 - "Il quarto comma dell'art. 7 della legge regionale 21 gennaio 1980, n. 3, è soppresso.
Il nono comma dello stesso articolo 7 è modificato come segue: 'Il riparto dei seggi tra ciascuna lista di candidati avviene sulla base dei voti da questa ottenuti in tutti i Consigli comunali del Collegio, con il metodo vigente per l'elezione del Consiglio regionale, tenendosi tuttavia conto, nel quoziente elettorale, anche della parte frazionaria di esso fino al quarto decimale' ".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico il risultato della votazione: presenti e votanti 41 hanno risposto SI 41 Consiglieri L'articolo 1 è approvato.
Articolo 2 - "L'ottavo comma dell'art. 13 della legge regionale 4 giugno 1975, n. 41, è modificato come segue: 'L'attribuzione a ciascuna lista dei candidati designati avviene sulla base dei voti da questa ottenuti in tutti i Consigli comunali, secondo il metodo vigente per l'elezione del Consiglio regionale, tenendosi tuttavia conto nel quoziente elettorale, anche della parte frazionaria di esso fino al quarto decimale'.
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico il risultato della votazione: presenti e votanti 41 hanno risposto SI 40 Consiglieri si è astenuto 1 Consigliere L'articolo 2 è approvato.
Articolo 3 - "La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 45 dello Statuto regionale, ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico il risultato della votazione: presenti e votanti 40 hanno risposto SI 40 Consiglieri L'articolo 3 è approvato.
Passiamo ora alla votazione sull'intero testo della legge.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico il risultato della votazione: presenti e votanti 42 hanno risposto SI 42 Consiglieri L'intero testo è approvato.


Argomento: Comprensori

Esame regolamento per le elezioni dei Consigli dei Comitati comprensoriali di cui alla legge regionale 4 giugno 1975, n. 41


PRESIDENTE

Avendo approvato testè la legge di modifica alla legge 4 giugno 1975 n. 41, possiamo procedere all'esame del regolamento per le elezioni dei Consigli dei Comitati comprensoriali di cui alla legge regionale 4 giugno 1975, n. 41.
Chiede di parlare il Consigliere Carazzoni. Ne ha facoltà.



CARAZZONI Nino

E' nota la nostra opposizione al sistema elettorale di secondo grado in vigore per la nomina dei Comitati comprensoriali. Diverso è il problema approfittiamo dell'occasione per dirlo - dell'elezione per la nomina dei Comitati delle Unità Sanitarie Locali, le cui norme sono soltanto recepite dalla legge regionale, ma derivano invece da una normativa nazionale.
Pertanto, annunciando e anticipando un voto favorevole sulle norme relative alle Unità Sanitarie Locali, dichiariamo, per coerenza, di astenerci nella votazione della nomina dei Comitati comprensoriali.



PRESIDENTE

Prima di porlo in votazione vi illustro l'articolato del regolamento per le elezioni dei Consigli dei Comitati comprensoriali di cui alla legge regionale 4 giugno 1975, n. 41.
Articolo 1 - Data delle votazioni Le elezioni per la designazione dei componenti dei Consigli comprensoriali sono indette per il 21 dicembre 1980.
Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato ad emanare tempestivamente il relativo decreto.
Articolo 2 - Presentazione delle liste La presentazione delle liste avviene mediante deposito dell'elenco dei candidati, corredato dalla sottoscrizione dei presentatori, presso le Segreterie dei Comitati comprensoriali di appartenenza.
La presentazione delle liste di cui al comma precedente deve avvenire dalle ore 9 del 450 giorno alle ore 12 del 30° giorno antecedente la data delle elezioni.
Ciascuna lista deve comprendere un numero di candidati non superiore al numero dei Consiglieri da eleggere nella categoria dei Comuni del Comprensorio per cui è presentata, secondo la tabella allegata.
I candidati devono essere indicati: con cognome, nome, data e luogo di nascita e Comune nel quale ricoprono la carica di Consigliere.
La sottoscrizione dei presentatori aventi diritto al voto, ai sensi del primo comma dell'art. 13 e dell'art. 14 della legge regionale 4 giugno 1975, n. 41, deve essere autenticata da un sindaco o da un giudice conciliatore o da un cancelliere giudiziario territorialmente competenti, o da un notaio.
Dei presentatori deve essere indicato cognome, nome, data e luogo di nascita, nonché il Comune nel quale ricoprono la carica di Consigliere.
Nessun presentatore può sottoscrivere più di una lista di candidati.
Nessuno può essere candidato in più di una lista e soltanto nell'ambito della categoria del Comune di appartenenza.
I contrassegni di lista devono essere allegati in triplice copia (uno di diametro di cm 10, due di diametro di cm 2) con testualmente alla presentazione delle liste.
Non è ammessa la presentazione di contrassegni che siano identici o che si possano facilmente confondere con contrassegni notoriamente usati da altri partiti o raggruppamenti politici ovvero con quelli di altre liste presentate in precedenza.
Articolo 3 - Esame, ammissione delle liste e ricorsi La Giunta regionale, a cui l'ufficio elettorale comprensoriale trasmette le liste entro 48 ore dalla loro presentazione, provvede entro tre giorni dal ricevimento alla convalida.
In caso di mancata convalida la decisione della Giunta regionale deve essere notificata al primo firmatario entro due giorni.
Avverso il provvedimento della Giunta regionale può essere presentato ricorso da chiunque vi abbia interesse entro tre giorni dalla notifica del provvedimento stesso. I ricorsi sono presentati al Presidente della Giunta regionale e sono decisi, udite le parti interessate, dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale entro i successivi cinque giorni.
Articolo 4 - Adempimenti elettorali della Giunta regionale e dei sindaci La Giunta regionale: a) assegna un numero a ciascuna lista ammessa secondo l'ordine di presentazione delle liste stesse b) invia a ciascun segretario comunale, entro il 10° giorno antecedente la data delle elezioni, l'elenco delle liste presentate relative al Comprensorio in cui è inserito il Comune destinatario con i simboli (i cui cliché devono essere forniti dai presentatori) e con l'elenco nominativo dei candidati c) provvede alla stampa ed alla spedizione delle schede elettorali e dei moduli di verbale delle elezioni, che devono essere inviati a ciascun segretario comunale entro il 5 ° giorno antecedente la data delle elezioni.
Le liste devono essere affisse a cura del Sindaco all'Albo pretorio a partire dal 7° giorno antecedente la data delle elezioni.
Articolo 5 - Svolgimento delle elezioni e adempimenti successivi del seggio Il Sindaco convoca i Consiglieri comunali per procedere all'elezione del Consiglio comprensoriale per la data delle elezioni, fissando l'ora di inizio e di chiusura della votazione. L'avviso di convocazione deve essere recapitato ai Consiglieri almeno cinque giorni prima della data delle elezioni. La durata delle votazioni non può essere inferiore a tre ore. Le votazioni devono comunque concludersi entro le ore 24.
Ciascun Consigliere può votare una sola lista ed esprimere non più di tre preferenze all'interno della lista votata.
Le votazioni si svolgono nella sede comunale.
Il seggio elettorale è costituito dal Sindaco, o da un Assessore da lui delegato, e da almeno due Consiglieri.
I candidati non possono far parte del seggio elettorale; è loro consentito di assistere alle operazioni di scrutinio.
Le operazioni di spoglio delle schede avranno inizio in ciascun Comune alle ore 24 del giorno stabilito per le elezioni.
Le operazioni di voto avvengono alla presenza del segretario comunale o di un suo delegato dipendente comunale, che redige il verbale delle votazioni e lo sottoscrive unitamente ai componenti del seggio.
Il segretario comunale cura il recapito in plico sigillato del verbale delle operazioni di voto e degli eventuali allegati, entro le ore 18 del giorno successivo alle elezioni, ai segretari dei Comprensori presso i quali sono state presentate le liste.
I verbali relativi alle operazioni di voto debbono, a loro volta, essere trasmessi alla Giunta regionale entro le ore 18 del secondo giorno successivo alle elezioni.
Articolo 6 - Spoglio dei verbali comunali e proclamazione dei Consiglieri designati Per lo spoglio dei verbali e per la proclamazione dei Consiglieri designati la Giunta regionale è assistita da un rappresentante per ciascun Gruppo politico presente in Consiglio regionale.
La Giunta: a) determina la cifra elettorale di lista. La cifra elettorale di lista è data dalla somma di voti di lista validi da essa ottenuti in tutti i Comuni del Comprensorio appartenenti alla stessa categoria b) procede al riparto dei seggi assegnati a ciascuna categoria di Comuni per ogni Comprensorio in base alla cifra elettorale di ciascuna lista. A tale fine divide il totale delle cifre elettorali di tutte le, liste appartenenti alla stessa categoria di Comuni di ogni singolo Comprensorio per il numero dei seggi assegnati più uno. Se, con il quoziente calcolato come sopra, il numero dei seggi da attribuire in complesso alle liste supera quello dei seggi assegnati alla categoria di Comuni del Comprensorio, le operazioni si ripetono con un nuovo quoziente ottenuto diminuendo di una unità il divisore. Se, con il quoziente pieno, non vengono coperti tutti i seggi assegnati ad una categoria di Comuni in ogni Comprensorio, i rimanenti vengono distribuiti tra le liste che hanno ottenuto i maggiori resti c) determina la cifra individuale data dalla somma dei voti preferenziali validi di ogni candidato all'interno di ciascuna lista d) procede alla proclamazione dei Consiglieri designati.
Articolo 7 - Province e capoluoghi di province La designazione dei Consiglieri comprensoriali in rappresentanza dei Comuni capoluoghi di provincia e delle Province è regolata dall'art. 12 della legge regionale 4 giugno 1975, n. 41.
Per gli adempimenti successivi alle votazioni valgono le &posizioni di cui ai precedenti articoli del presente regolamento in quanto applicabili.
Articolo 8 - Nomina degli eletti I Consiglieri designati vengono nominati membri del Consiglio di Comprensorio dal Presidente della Giunta regionale.
La composizione dei Consigli comprensoriali vieni pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Articolo 9 - Ricorsi Gli eventuali ricorsi avverso le operazioni elettorali devono essere presentati al Presidente della Giunta regionale entro dieci giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Il Consiglio regionale si pronuncia definitivamente su di essi entro i successivi quindici giorni.
Articolo 10 - Norma integrativa Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le norme della legge per l'elezione dei Consigli regionali.
Pongo in votazione per alzata di mano il regolamento per l'elezione dei Consigli dei Comitati comprensoriali di cui alla legge regionale 4 giugno 1975, n. 41.
Il regolamento è approvato con 36 voti favorevoli e 1 astenuto.
Ai sensi dell'art. 49 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, è necessario dare immediata esecutività a tale deliberazione. Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
L'immediata esecutività della deliberazione è approvata.


Argomento: Comuni

Bozza di decreto del PGR recante disposizioni concernenti la procedura elettorale per la designazione dei componenti le assemblee generali delle Associazioni dei Comuni (art. 7 legge regionale n. 3/1980)


PRESIDENTE

Non essendovi richieste di parola procedo all'illustrazione della bozza di decreto del P.G.R. recante disposizioni concernenti la procedura elettorale per la designazione dei componenti le assemblee generali delle Associazioni dei Comuni (art. 7 legge regionale n. 3/1980).
Visto l'art. 4 della legge regionale 21 gennaio .1980, n. 3, in base al quale per ciascuno degli ambiti territoriali, già definiti con precedente legge regionale 9 luglio 1976, n. 41, che comprende più Comuni e ad eccezione del caso in cui l'ambito coincida con la Comunità montana, è costituita ai sensi e per gli effetti della citata legge regionale l'Associazione dei Comuni visto l'art.1 della legge regionale 27/10/80 n. 75 di modifica del secondo comma dell'art. 8 della suindicata legge regionale n. 3/1980 visto l'art. 7, quinto comma, della più volte citata legge regionale n.
3/1980 che prevede che entro quattro mesi dal rinnovo dei Consigli comunali il Presidente della Giunta regionale, previo parere favorevole del Consiglio regionale di intesa con i Presidenti dei Comitati comprensoriali di cui alla legge regionale 4 giugno 1975, n. 41, con proprio decreto stabilisca fra l'altro la composizione dei collegi elettorali di cui al primo comma, la data entro cui i raggruppamenti politici devono presentare le liste, gli uffici dove tali liste devono essere presentate, le modalità di presentazione delle liste, la data per lo svolgimento delle operazioni di voto da effettuarsi comunque entro 30 giorni dalla presentazione delle liste attesa l'opportunità di adeguare al massimo grado la procedura elettorale per la designazione dei componenti le assemblee generali delle Associazioni dei Comuni a quella prevista per la designazione dei componenti dei Consigli comprensoriali, fatte ovviamente salve le eventuali diverse prescrizioni e specificazioni previste ex legge, ai fini di un più razionale e funzionale espletamento degli adempimenti che tale procedura viene a comportare vista la legge regionale 9 luglio 1976, n. 41 vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833 vista la legge regionale 21 gennaio 1980, n. 3 vista la legge regionale 27 ottobre 1980,.n. 75 vista la legge regionale 11 agosto 1973, n. 1 7 e successive modifiche ed integrazioni vista la legge regionale 4 giugno 1975, n. 41 decreta Articolo 1 - I collegi elettorali così come previsti dall'art. 7, primo comma, della legge regionale 21 gennaio 1980, n. 3, per gli ambiti territoriali USL dal n. 24 al n. 76, con l'esclusione degli ambiti territoriali USL n. 42 e n. 43 per le quali le competenze sono direttamente attribuite agli organi delle Comunità montane, risultano composti come da allegato "A" che forma parte integrale del presente decreto.
Articolo 2 - Le operazioni di voto per la designazione dei componenti dell'assemblea generale dell'Associazione dei Comuni per ciascuno degli ambiti territoriali di cui al precedente art. 1 sono fissati per domenica 21 dicembre 1980.
Le liste di candidati per ogni collegio elettorale devono essere presentate presso la Segreteria del Comune sede dell'USL dalle ore 9 del giorno 5 novembre 1980 alle ore 12 del giorno 20 novembre 1980.
Le liste possono essere composte e presentate da Consiglieri comunali eletti nei Comuni costituenti il collegio.
I candidati possono sottoscrivere la presentazione della lista in cui sono rappresentati.
Ciascuna lista deve comprendere un numero di candidati non superiore al numero di Consiglieri da eleggere nel collegio elettorale per cui è presentata; tale numero è precisato per ogni singolo collegio nell'allegato "A" al presente decreto.
Di ogni candidato deve indicarsi cognome, nome, luogo e data di nascita nonché il Comune nel quale ricopre la carica di Consigliere.
Ogni Consigliere comunale può essere candidato in una sola lista e soltanto nel collegio a cui appartiene il Comune nel quale egli ricopre la carica di Consigliere.
I casi di ineleggibilità e di incompatibilità sono disciplinati dalle leggi statali.
Le liste devono essere presentate da almeno tre Consiglieri qualora il collegio sia composto da non più di 20 Comuni.
I presentatori devono appartenere a due Comuni diversi se i Comuni compresi nel collegio sono due e ad almeno tre Comuni diversi se i Comuni sono più di due.
Per i collegi con pi si di venti Comuni le liste devono essere sottoscritte da almeno cinque Consiglieri appartenenti a cinque Comuni diversi.
Le liste presentate da Gruppi rappresentati in Consiglio regionale possono essere sottoscritte da un solo presentatore avente diritto al voto.
Nei collegi composti da un solo Comune inferiore ai 5.000 abitanti è consentita la presentazione di liste sottoscritte anche da un solo Consigliere.
La sottoscrizione dei presentatori aventi diritto al voto, deve essere autenticata da un Sindaco o da un Giudice conciliatore o da un Cancelliere giudiziario territorialmente competenti o da un notaio.
Dei presentatori deve essere indicato cognome, nome, data e luogo di nascita, nonché il Comune nel quale ricoprono la carica di Consigliere.
Nessun presentatore può sottoscrivere più di una lista di candidati.
A ciascuna lista deve essere allegato, a cura dei presentatori, un contrassegno in triplice copia (uno del diametro di cm 10 e due del diametro di cm 2); non è ammessa la presentazione di contrassegni che siano identici o che possano facilmente confondersi con quelli notoriamente usati da altri partiti o raggruppamenti, ovvero con quelli di altre liste presentate in precedenza.
Articolo 3 - La Giunta regionale a cui l'ufficio elettorale costituito presso ogni Comune sede di USL trasmette le liste entro 48 ore dalla loro presentazione, provvede entro tre giorni dal ricevimento alla convalida.
In caso di mancata convalida la decisione della Giunta regionale deve essere notificata al primo firmatario entro due giorni.
Avverso il provvedimento della Giunta regionale può essere presentato ricorso da chiunque vi abbia interesse entro tre giorni dalla notifica del provvedimento stesso.
I ricorsi sono presentati al Presidente della Giunta regionale e sono decisi, udite le parti interessate, dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale entro i successivi cinque giorni.
Articolo 4 - La Giunta regionale: a) assegna un numero a ciascuna lista ammessa secondo l'ordine di presentazione delle liste b) invia a ciascun Segretario comunale, entro il 10 e giorno antecedentemente la data delle elezioni, l'elenco delle liste presentate relative all'USL in cui è inserito il Comune destinatario con i simboli e l'elenco nominativo dei candidati c) provvede alla stampa e alla spedizione delle schede elettorali e dei moduli di verbale delle elezioni, che devono essere inviati a ciascun Segretario comunale entro il 5° giorno antecedente la data delle elezioni.
Le liste devono essere affisse a cura del Sindaco all'Albo pretorio a partire dal 7° giorno antecedente la data delle elezioni.
Articolo 5 - Il Sindaco convoca i Consiglieri comunali per procedere all'elezione dell'assemblea generale dell'Associazione dei Comuni per la data delle elezioni fissando l'ora di inizio e la chiusura della votazione l'avviso di convocazione deve essere recapitato ai Consiglieri almeno cinque giorni prima della data delle elezioni.
La durata delle votazioni non può essere inferiore a tre ore.
Le votazioni devono comunque concludersi entro le ore 22.
Ciascun Consigliere può votare una sola lista ed esprimere un massimo di tre preferenze all'interno della lista votata, come previsto dal più volte citato art. 7, settimo comma, della legge regionale n. 3 del 1980.
Le votazioni si svolgono nella sede comunale.
Il seggio elettorale è costituito dal Sindaco in qualità di Presidente o da un Assessore da lui delegato, e da almeno due Consiglieri.
I candidati non possono far parte del seggio elettorale.
E' loro consentito assistere alle operazioni di scrutinio.
Le operazioni di spoglio delle schede avranno inizio in ciascun Comune non prima delle ore 22 del giorno stabilito per le elezioni.
Le operazioni di voto avvengono alla presenza del Segretario comunale o di un suo delegato dipendente comunale, che redige il verbale delle votazioni e lo sottoscrive unitamente ai componenti del seggio; in caso di impedimento del Segretario comunale o del suo delegato le funzioni previste dal presente comma sono svolte da un Consigliere comunale designato dal Presidente del seggio elettorale.
I risultati delle votazioni dovranno essere comunicati alla Giunta regionale entro le ore 18 del secondo giorno successivo alle elezioni.
A tal fine i plichi sigillati dei verbali delle operazioni di voto e degli eventuali allegati dovranno essere recapitati a cura del Segretario comunale o suo delegato dipendente comunale entro le ore 18 del giorno successivo alle elezioni ai Segretari dei Comuni sede di USL presso i quali sono state presentate le liste. Questi ultimi dovranno curare il recapito alla Giunta regionale del suddetto materiale entro le successive 24 ore.
Articolo 6 - Per lo spoglio dei verbali e per la proclamazione dei Consiglieri designati la Giunta regionale è assistita da un rappresentante per ciascun Gruppo politico presente in Consiglio regionale.
La Giunta: a) determina la cifra elettorale di lista. La cifra elettorale di lista è data dalla somma di voti di lista validi da questa ottenuti in tutti i Comuni dell'USL appartenenti allo stesso collegio elettorale b) procede al riparto dei seggi assegnati a ciascun collegio di Comuni per ogni USL in base alla cifra elettorale di ciascuna lista. A tal fine divide il totale delle cifre elettorali di tutte le liste appartenenti allo stesso collegio elettorale per il numero dei seggi assegnati più uno. Se, con il quoziente calcolato come sopra, il numero dei seggi da attribuire in complesso alle liste supera quello dei seggi assegnati al collegio elettorale, le operazioni si ripetono con un nuovo quoziente ottenuto diminuendo di una unità il divisore. Se, con il quoziente pieno, non vengono coperti tutti i seggi assegnati ad ogni collegio elettorale, i rimanenti vengono distribuiti tra le liste che hanno ottenuto i maggiori resti; in caso di parità anche di questi ultimi, si procederà al sorteggio c) determina la cifra individuale data dalla somma dei voti preferenziali validi di ogni candidato all'interno di ciascuna lista d) procede alla proclamazione dei Consiglieri designati.
Articolo 7 - Gli eventuali ricorsi avverso le operazioni elettorali devono essere presentati al Presidente della Giunta regionale entro 10 giorni dalla pubblicazione del decreto di nomina dei candidati membri dell'Associazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Il Consiglio regionale si pronuncia definitivamente su di essi entro i successivi 15 giorni.
Articolo 8 - Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le norme della legge per l'elezione dei Consiglieri regionali.
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
La bozza di decreto è approvata all'unanimità dei 37 Consiglieri presenti in aula.
Ai sensi dell'art. 49 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, è necessario attribuire al decreto l'immediata esecutività. Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
L'immediata esecutività della deliberazione è approvata.
Signori Consiglieri, il Consiglio sarà convocato a domicilio.
La seduta è tolta.



(La seduta ha termine alle ore 18)



PRESIDENTE

TABELLA COMPOSIZIONE DEI CONSIGLI DEI COMITATI COMPRENSORIALI



PRESIDENTE

Comprensorio di Torino Abitanti al censimento 1971: 2.053.386 Composizione del Consiglio comprensoriale: 122 membri così suddivisi: Comune di Torino n. 24 Comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti n. 42 (Alpignano, Avigliana, Beinasco, Brandizzo, Busso leno, Carignano Carmagnola, Caselle Torinese, Chieri, Chivasso, Ciriè, Collegno, Cuorgn Druento, Gassino Torinese, Giaveno, Grugliasco, Lanzo Torinese, Leinì Moncalieri, Montanaro, Nichelino, Orbassano, Pianezza, Pino Torinese Piossasco, Poirino, Rivalta di Torino, Rivarolo Canavese, Rivoli, San Maurizio Canavese, San Mauro Torinese, Santena, Settimo Torinese, Susa Trofarello, Venaria, Vinovo, Volpiano, Crescentino) Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti n. 42 Amministrazione Provinciale di Torino n. 12 Amministrazione Provinciale di Asti n. 1 Amministrazione Provinciale di Vercelli n. 1



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n. 122



PRESIDENTE

Comprensorio di Ivrea Abitanti al censimento 1971: 130.825 Composizione del Consiglio comprensoriale: 60 membri così suddivisi: Comuni con popolazione superiori ai 5.000 abitanti n. 30 (Caluso, Castellamonte, Ivrea, Strambino) Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti n. 24 Amministrazione Provinciale di Torino n. 6



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n. 60



PRESIDENTE

Comprensorio di Pinerolo Abitanti al censimento 1971: 121.521 Composizione del Consiglio comprensoriale: 60 membri così suddivisi: Comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti n. 30 (Cavour, Cumiana, Luserna San Giovanni, Pinerolo ) Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti n. 24 Amministrazione Provinciale di Torino n. 6



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n. 60



PRESIDENTE

Comprensorio di Vercelli Abitanti al censimento 1971: 122.393 Composizione del Consiglio comprensoriale: 61 membri così suddivisi: Comune di Vercelli n. 24 Comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti n. 6 (Santhià) Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti n. 24 Amministrazione Provinciale di Vercelli n. 6 Amministrazione Provinciale di Novara n. 1



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n. 61



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Comprensorio del Biellese Abitanti al censimento 1971: 194.596 Composizione del Consiglio comprensoriale: 60 membri così suddivisi: Comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti n. 30 (Biella, Candelo, Cossato, Trivero, Valle Mosso, Cigliano Biellese) Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti n. 24 Amministrazione Provinciale di Vercelli n. 6



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n. 60



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Comprensorio di Borgosesia Abitanti al censimento 1971: 83.582 Composizione del Consiglio comprensoriale: 41 membri così suddivisi: Comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti n. 20 (Borgosesia, Gattinara, Serravalle Sesia, Varallo ) Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti n. 16 Amministrazione Provinciale di Vercelli n. 4 Amministrazione Provinciale di Novara n. 1



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n. 41



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Comprensorio di Novara Abitanti al censimento 1971: 292.908 Composizione del Consiglio comprensoriale: 80 membri così suddivisi: Comune di Novara n. 16 Comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti n. 28 (Arona, Bellinzago Novarese, Borgomanero, Cameri, Castelletto Sopra Ticino Cerano, Caliate, Cozzano, Oleggio, Trecate) Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti n. 28 Amministrazione Provinciale di Novara n. 8



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n. 80



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Comprensorio del Verbano-Cusio-Ossola Abitanti al censimento 1971: 186.652 Composizione del Consiglio comprensoriale: 60 membri così suddivisi: Comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti n. 30 (Cannobio, Domodossola, Gravellona Toce, Omegna, Stresa, Verbania Villadossola) Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti n. 24 Amministrazione Provinciale di Novara n. 6 n. 60



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Comprensorio di Cuneo - Abitanti al censimento 1971: 144.312 Composizione del Consiglio comprensoriale: 60 membri così suddivisi: Comune di Cuneo n. 12 Comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti n. 21 (Borgo San Dalmazzo, Boves, Busca, Caraglio, Dronero) Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti n. 21 Amministrazione Provinciale di Cuneo n. 6 n. 60



PRESIDENTE

Comprensorio di Saluzzo-Savigliano-Fossano Abitanti al censimento 1971: 157.059 Composizione del Consiglio comprensoriale: 60 membri così suddivisi: Comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti n. 30 (Barge, Possano, Racconigi, Saluzzo, Savigliano, Verzuolo) Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti n. 24 Amministrazione Provinciale di Cuneo n. 6



PRESIDENTE

Comprensorio di Alba-Bra Abitanti al censimento 1971: 145.743 Composizione del Consiglio comprensoriale: 61 membri così suddivisi: Comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti n. 30 (Alba, Bra, Cherasco, Sommariva del Bosco) Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti n. 24 Amministrazione Provinciale di Cuneo n. 6 Amministrazione Provinciale di Asti n. 1 n. 61 Comprensorio di Mondovì - Abitanti al censimento 1971: 93.628 Composizione del Consiglio oomprensoriale 40 membri così suddivisi: Comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti n. 20 (Ceva, Mondovì) Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti n. 16 Amministrazione Provinciale di Cuneo n. 4 n. 40



PRESIDENTE

Comprensorio di Asti Abitanti al censimento 1971: 206.469 Composizione del Consiglio comprensoriale: 60 membri così suddivisi: Comune di Asti n. 12 Comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti n. 21 (Canelli, Costigliole d'Asti, Nizza Monferrato, San Damiano d'Asti) Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti n. 21 Amministrazione Provinciale di Asti n. 6 n. 60



PRESIDENTE

Comprensorio di Alessandria Abitanti al censimento 1971: 394.178 Composizione del Consiglio comprensoriale: 81 membri così suddivisi: Comune di Alessandria n. 16 Comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti n. 28 (Acqui Terme, Arquata Scrivia, Castellazzo Bormida, Castelnuovo Scrivia Novi Ligure, Ovada, San Salvatore Monferrato, Serravalle Scrivia, Tortona Valenza) Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti n. 28 Amministrazione Provinciale di Alessandria n. 8 Amministrazione Provinciale di Asti n. 1



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n. 81



PRESIDENTE

Comprensorio di Casale Abitanti al censimento 1971: 105.061 Composizione del Consiglio comprensoriale: 62 membri così suddivisi: Comuni con popolazionesuperiore ai 5.000 abitanti n. 30 (Casale, Trino) Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti n. 24 Amministrazione Provinciale di Alessandria n. 6 Amministrazione Provinciale di Asti n. 1 Amministrazione Provinciale di Vercelli n. 1



PRESIDENTE

n. 62



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