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Dettaglio seduta n.132 del 13/05/82 - Legislatura n. III - Sedute dal 9 giugno 1980 al 11 maggio 1985

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Argomento:


PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BENZI


Argomento: Consiglio, organizzazione e funzioni

Dimissioni del Consigliere Beltrami dalla Commissione per il Regolamento


PRESIDENTE

La seduta è aperta.
Comunico, innanzitutto, che il Consigliere Beltrami ha dato le dimissioni dalla Commissione per il Regolamento ed è stato sostituito dal Consigliere Martinetti.


Argomento: Programm. e promoz. attivita" socio-assist. (assist. minori, anziani, portat. handicap, privato sociale, nuove poverta")

Proseguimento esame progetto di legge n. 54: "Indirizzi e normative per il riordino dei servizi socio-assistenziali della Regione Piemonte"


PRESIDENTE

Proseguiamo ora l'esame del progetto di legge n. 54: "Indirizzi e normative per il riordino dei servizi socio-assistenziali della Regione Piemonte".
Art. 23 (Autorizzazione al funzionamento di servizi residenziali tutelari) "Chiunque intenda aprire o trasformare un servizio residenziale tutelare deve essere in possesso dell'autorizzazione regionale al funzionamento.
Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, con apposita deliberazione stabilisce i criteri, i requisiti funzionali e strutturali nonché le procedure per il rilascio, la sospensione e la revoca delle autorizzazioni, in base agli indirizzi del piano socio-sanitario regionale.
La permanenza delle condizioni e dei requisiti che hanno dato luogo al rilascio dell'autorizzazione è verificata mediante l'attività di vigilanza".
Il Gruppo D.C. presenta il seguente emendamento: sostituire il titolo con il seguente: "Servizi gestiti da enti pubblici e privati".
La parola all'Assessore Cernetti.



CERNETTI Elettra, Assessore all'assistenza

La Giunta mantiene il testo presentato perché l'emendamento fa riferimento all'art. 38 della Costituzione che garantisce sì l'assistenza ai privati, ma non la libertà in assoluto.



MARCHINI Sergio

Il Gruppo liberale esprime sull'emendamento della D.C. voto di astensione.



MAJORINO Gaetano

L'Assessore ha affermato che l'assistenza privata è libera, questo principio non può essere inteso in senso assoluto, ma, come tutti i principi costituzionali, può avere il supporto di una legge che lo disciplina. Così come, d'altro canto, l'art. 21 della Costituzione, che prevede indiscriminatamente la libertà di stampa, non è ostativo al fatto che una legge statale possa stabilire che per poter pubblicare un periodico o un quotidiano sia necessaria la registrazione dello stesso e sia necessaria la registrazione della testata e l'indicazione del responsabile.
Quindi, il dire: "il principio dell'assistenza privata libera costituzionalmente sancito, non viene violato se la legge regionale pone una disciplina all'assistenza privata libera" non è esatto in via assoluta perché l'art. 117 della Costituzione consente alla Regione di legiferare solo in materia di beneficenza pubblica, intesa nel senso moderno, nel senso precisato dal decreto delegato n. 616.
La conclusione è che il legislatore regionale non può emanare una normativa che disciplini l'autorizzazione per l'apertura di servizi di carattere tipicamente privatistico, come il servizio residenziale tutelare nelle due sfaccettature: comunità alloggio e casa protetta. Eventualmente chi può porre una disciplina al principio costituzionale dell'assistenza privata libera è il legislatore statale. Al legislatore regionale è preclusa ogni possibilità di legiferare proprio perché la Costituzione all'art. 117, gli consente di legiferare solo in materia di beneficenza pubblica.
Può eventualmente enunciare un albo dei servizi residenziali, per solo ai fini della partecipazione delle associazioni che li gestiscono alla programmazione assistenziale, così come d'altro canto è stato fissato da una norma, approvata sia pure solo dalle due Commissioni congiunte della legge quadro. In sede regionale, al di fuori del modesto limite dell'albo ai soli fini di partecipare alla programmazione assistenziale, penso non si possa andare.



MARTINETTI Bartolomeo

Poiché si è discusso sul merito del secondo emendamento presentato dalla D.C. prendo anch'io la parola.
L'intervento del Consigliere Majorino ha ampiamente chiarito le motivazioni della nostra proposta.
Siamo profondamente convinti che la proposta della Giunta, cioè la richiesta di un'autorizzazione preventiva a chiunque intenda aprire un servizio residenziale, sia illegittima ed anticostituzionale.
Il fatto che l'assistenza privata sia ritenuta libera dalla Costituzione non vieta che siano poste in essere delle normative che regolino l'esercizio di questo diritto costituzionale, tanto è vero che ci sono delle norme di carattere igienico e di vario genere e in certi settori ci sono anche delle leggi nazionali che impongono delle autorizzazioni.
L'assistenza privata libera come è detto nell'art. 38 della Costituzione, non ha nulla a che vedere con le competenze di beneficenza pubblica che sono sancite e sono attribuite alla Regione nell'art. 117 quindi, noi riteniamo che eventuali limitazioni, vincoli e regole per l'esercizio dell'assistenza si possano emanare solo con legge statale anche per una ragione di carattere di equità, perché è chiaro che non ci possono essere difformità e differenze fra una Regione e l'altra nell'esercizio di un diritto costituzionale.
Ci spiace che il Consiglio non affermi l'importanza e la gravità di questa determinazione che sta per prendere. Il difendere il mantenimento di un principio costituzionale non è una questione formale e non approfondire questo aspetto denota una certa leggerezza che è sintomatica in questo momento.
Invitiamo il Consiglio a riflettere su questo punto.



GASTALDI Enrico

Non è questa la questione più importante e più difficile sollevata da questa legge.
Alla prima lettura sembrerebbe logico, abituati come siamo a subire autorizzazioni per tutto quello che vogliamo fare: aperture negozi costruzioni case, aperture di finestre, tinteggiature delle case.
Andando poi a fondo della questione e cercando nel supposto legislativo, si deve concludere che l'autorizzazione della quale parla l'articolo, non solo non è ricordata da alcuna legge nazionale, ma sembrerebbe addirittura anticostituzionale.
Però anticostituzionale, per me, non è. Infatti, confrontando i due articoli 38 e 41 della Costituzione, desumo che se l'imposizione di programmi, che alla fine sono l'autorizzazione al funzionamento e all'apertura di iniziativa economica privata (art. 41), non toglie la qualifica e il carattere di libertà, altrettanto non deve togliere qualifica di libertà all'assistenza di cui si parla all'art. 38. Tale autorizzazione, se non anticostituzionale, non ha certamente una base legislativa nazionale.
La vigilanza di cui parla la legge Crispi, ripresa dalla legge 968 del 1954, dalla 296 del 1958, all'art. 6 non sembra includere implicitamente l'autorizzazione all'apertura di strutture assistenziali perché, se così fosse, non sarebbe stato necessario che il Testo Unico delle leggi sanitarie ne facesse argomento di un apposito articolo.
Però, affermare tale principio è necessario e coerente per dare all'assistenza i caratteri di prestazione uguale per tutti e non di istituzionalizzazione, affermati nel piano socio-sanitario regionale e da me prima condivisi.
La non possibilità da parte dell'ente pubblico di imporre un'autorizzazione all'apertura di strutture all'iniziativa privata potrebbe obbligare ancora per molti anni (dato che mancano 250 strutture per i non autosufficienti in Piemonte) non tanto il facoltoso, che ha tante possibilità di scelta, ma quello bisognoso di un'assistenza del tipo che si vuole addirittura dimenticare.
Questa scelta, poi, anche se provocherà la non approvazione di questa legge da parte del Commissario del Governo, potrebbe portare un elemento di meditazione a Roma per la discussione della legge nazionale sull'assistenza che, a leggere gli emendamenti proposti, sembra stia facendo delle scelte in contrasto con la necessità che anche l'assistenza, come la sanità, debba essere compito obbligatoriamente pubblico e non più, come nei vecchi tempi lasciata alla beneficienza o alla carità di origine più o meno religiosa.



CERNETTI Elettra, Assessore all'assistenza

Vorrei ribadire che l'art. 38 della Costituzione garantisce la possibilità di assistenza anche erogata da parte di privati, ma non la libertà di fare ciò che si vuole. Del resto era stato anche recepito nella legge Giolitti nel 1890 quando si ponevano chiari limiti all'assistenza privata. Difatti, si prevedeva la chiusura delle strutture del ricovero "per abuso della pubblica fiducia e di cattivo funzionamento in relazione all'esercizio dell'assistenza".
A noi pare che questo articolo, lungi dal limitare in senso negativo l'attività dei privati, in effetti la garantisca e che venga anche a limitare la discrezionalità della Regione stessa. Ragione per cui la Giunta mantiene quanto contenuto nell'art. 23.



PRESIDENTE

Pongo in votazione tale emendamento.
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
E' respinto con 14 voti favorevoli, 27 contrari e 2 astensioni.
Vi è ancora un emendamento presentato dal Gruppo D.C.: sostituire l'intero articolo con il seguente testo: "L'apertura e la gestione dei servizi residenziali tutelari, come di qualsiasi altro servizio assistenziale, ad opera di enti pubblici e di privati, è libera a sensi dell'art. 38 della Costituzione, nel rispetto delle norme generali igienico - sanitarie e di polizia vigenti.
Il convenzionamento dei comuni o delle U.S.L., a sensi dell'ultimo comma del precedente art. 22, è subordinato all'accertamento del rispetto nell'erogazione dei servizi, di requisiti funzionali e strutturali, i quali saranno stabiliti con deliberazione del Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, in base agli indirizzi del piano socio-sanitario regionale.
La permanenza di tali requisiti, come del rispetto delle norme generali di cui al primo comma, è verificata mediante l'attività di vigilanza".
La parola all'Assessore Cernetti.



CERNETTI Elettra, Assessore all'assistenza

La Giunta non accoglie l'emendamento perché il concetto di autorizzazione è in effetti abolito e il tutto si riduce a criteri per il convenzionamento.
Di conseguenza chi non si convenziona può fare ciò che vuole.



MARCHINI Sergio

Voglio soltanto ribadire la ragione per cui il nostro Gruppo si astiene. La preoccupazione della Giunta è validissima.
Se questa legge introduce degli standard di servizio, questi verranno necessariamente rispettati dalle strutture convenzionate le quali passeranno attraverso gli opportuni canali. Senza la possibilità di introdurre l'istituto di autorizzazione succederà che le strutture private che non hanno la necessità del convenzionamento e quindi destinate a percettori di reddito medio-alti, finiranno per essere dei ghetti rispetto alle altre strutture destinate a cittadini meno abbienti, o comunque tutelate da altre forme, che invece fruiranno dei benefici di questa legge.
La Regione non potendo imporre a tutte le strutture dei comportamenti come quelli che andiamo ad introdurre con questa legge, crea delle differenze sul servizio e, guarda caso, i penalizzati saranno coloro che possono, cioè quelli che andranno alle strutture meramente private.
Il problema esiste. A me sembra che politicamente si debba dire che la gestione di questi servizi si può attuare nel rispetto di certe soglie minime di qualità (e non soltanto di condizioni igieniche).
Peraltro, dal punto di vista dei poteri della Regione, non essendo previsto in nessuna legge nazionale il concetto di autorizzazione per prestare un servizio di assistenza, mi sembra difficile inserirlo in questa sede, anche se finiremmo per avere strutture convenzionate che saranno tenute al livello di qualità dei servizi previsti da questa legge (apertura verso il mondo esterno, di comunicativa, con standards abitativi precisi) e strutture private, probabilmente destinate a ceti di cittadini più fortunati che si troveranno in condizioni ipoteticamente molto meno garantite.



PRESIDENTE

Pongo in votazione tale emendamento.
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
E' respinto con 15 voti favorevoli, 27 contrari e 2 astensioni.
Il Consigliere Majorino presenta il seguente emendamento: sostituire l'intero articolo con il seguente: "Ad opera di privati o di enti pubblici che agiscano come soggetti di dirizzo privato, possono essere liberamente istituiti e gestiti servizi assistenziali aventi finalità e contenuto identici a quelli previsti dalla presente legge: ai sensi dell'art. 38, ultimo comma, della Costituzione e delle vigenti norme statali che disciplinano la materia.
I Comuni possono stipulare convenzioni con i soggetti di cui al primo comma della presente disposizione di legge, condizionatamente alla sussistenza di requisiti funzionali e strutturali dei servizi, quali saranno stabiliti con regolamento da sottoporsi ad approvazione del Consiglio regionale".
La parola al Consigliere Majorino.



MAJORINO Gaetano

Mantengo l'emendamento che in sostanza è alternativo rispetto a quello già proposto dalla D.C., perché, sia pure con parole diverse, vuole esprimere gli stessi concetti, cioè il rispetto del principio costituzionale dell'assistenza privata libera del primo comma e il consenso a che la Regione possa legiferare per quanto riguarda i convenzionamenti fra struttura pubblica ed assistenza privata libera.



CERNETTI Elettra, Assessore all'assistenza

La Giunta non accoglie l'emendamento per le stesse argomentazioni già espresse.



PRESIDENTE

Pongo in votazione l'emendamento presentato dal Consigliere Majorino.
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
E' respinto con 12 voti favorevoli, 27 contrari e 2 astensioni.
Infine, vi è ancora un emendamento presentato dal Gruppo PLI: dopo le parole "Consiglio regionale" sono soppresse le parole: "su proposta della Giunta regionale".
La parola all'Assessore Cernetti.



CERNETTI Elettra, Assessore all'assistenza

La Giunta è a conoscenza di una serie di dati relativi al territorio che il Consiglio non può conoscere. Per cui non accoglie l'emendamento proposto dal PLI.



MARCHINI Sergio

Non nego che la Giunta abbia una capacità superiore di analisi e di indagine. Quando si parla di requisiti funzionali si intende la qualità del servizio che le istituzioni devono dare ai cittadini. E' uno dei fatti più pregnanti di questa legge. Se avremo la possibilità di subordinare all'autorizzazione l'esistenza delle strutture per anziani, è chiaro che porremo le condizioni per l'esistenza delle strutture e andremo ad incidere su fatti di grande rilievo. La capacità di proposta e di indirizzo da parte del Consiglio regionale non può essere sottratta.
Sono convinto che se questa legge passerà, la D.C. si farà carico delle condizioni che ritiene debbano essere rispettate per la concessione dell'autorizzazione.
Una riserva di Giunta può essere fatta su questioni di tipo tecnico, ma questo è un problema di tipo politico.



VETRINO Bianca

Chiedo alla Giunta di rivedere la sua posizione rispetto a questo emendamento. Di fatto il Consiglio regionale nella sua autonomia, ove trovi la maggioranza, può stravolgere una proposta della Giunta.
Credo che nella realtà sarà la Giunta a proporre tale deliberazione al Consiglio. Non mi pare opportuno porre un limite in un articolato della legge al Consiglio regionale e alla Commissione competente, che devono avere tutte quelle cognizioni che sono in possesso della Giunta nel momento in cui delibera su aspetti così importanti della comunità.
Si riconferma la centralità e la titolarità a decidere del Consiglio, è salva la possibilità della Giunta di essere lei stessa artefice di una deliberazione che, nella sede consiliare, otterrà quella maggioranza quelle correzioni, quegli emendamenti o quelle approvazioni che di volta in volta si renderanno necessarie.



BERGOGLIO Emilia

Il Presidente del Consiglio dovrebbe essere preoccupato della frase sfuggita all'Assessore Cernetti relativamente alle conoscenze che possono avere o non avere i Consiglieri. Insistiamo perché l'emendamento soppressivo venga accolto perché non possiamo né condividere né accettare per principio le motivazioni addotte dall'Assessore.
Semmai la Giunta ha l'obbligo e il dovere di informare i Consiglieri in modo sufficiente e adeguato.



MAJORINO Gaetano

A sostegno dell'emendamento proposto dal collega Marchini, mi pare opportuno sottolineare che la motivazione addotta dall'Assessore sia violatrice delle norme dello Statuto, che stabilisce in maniera rigida quali sono le competenze e le iniziative esclusive della Giunta. Cito, a titolo di esempio e a memoria, la legge sul bilancio e la legge sul piano di sviluppo.
Nessun Gruppo politico potrebbe presentarla perché quella è competenza esclusiva della Giunta.
Tutto il resto rimane competenza mista dell'iniziativa della Giunta dei singoli Consiglieri e dei singoli Gruppi politici. Il fissare in una legge regionale il principio che una determinata iniziativa, sia pure a livello deliberativo, è di competenza esclusiva della Giunta, mi pare che significhi, in aggiunta alle ragioni ampiamente addotte e condivisibili violazione di un principio fissato dallo Statuto.



VALERI Gilberto

Prima di intervenire nel merito chiedo che mi venga citato un solo esempio della legislazione regionale o nazionale in cui, di fronte ad un atto dovuto, non venga individuato il preciso soggetto istituzionale.
Quando si parla di Consiglio regionale che cosa si intende: l'Ufficio di Presidenza, una Commissione, un singolo Consigliere?



MAJORINO Gaetano

Sembra che l'inciso, così come è formulato, consenta in via esclusiva alla Giunta di proporre l'apposita deliberazione. Quello che si chiede con l'emendamento proposto dal collega Marchini è di eliminare l'inciso in modo che emerga il principio che la proposta può provenire da qualsiasi soggetto, sia esso la Giunta, sia esso un Consigliere o un Gruppo consiliare.



MARCHINI Sergio

L'argomento del collega Valeri è interessante.
In questo caso non siamo in tema di atto dovuto, ma siamo in tema di capacità propositiva della Giunta. Mi pare velleitario, da parte della Giunta, che da una parte chiede l'introduzione dell'istituto dell'autorizzazione, che non è previsto da nessuna legge nazionale, e dall'altra non individua l'oggetto dell'autorizzazione.
Caro Valeri, qui si tratta di legiferare in due tempi, prima introducendo il criterio dell'autorizzazione per le strutture per anziani poi, ponendo le condizioni alle quali è subordinata l'autorizzazione (che non sono solo condizioni di tipo giuridico perché altrimenti la D.C. non si sarebbe opposta e noi non avremmo fatto le nostre riserve, ma sono condizioni di tipo politico); con la parola "strutture" si intende la struttura edilizia per anziani, ma i "criteri funzionali" si riferiscono alla qualità del servizio che è un fatto strettamente politico che non pu essere sottratto all'iniziativa legislativa.
In questo caso si sospende l'entrata in vigore del precetto legislativo perché, con apposito regolamento, verranno indicate le condizioni alle quali si subordina l'autorizzazione. In sostanza, in assenza di un atto preciso, il meccanismo dell'autorizzazione non prende avvio, quindi le strutture continuano ad esistere, ma senza autorizzazione.
Ho detto provocatoriamente ai colleghi della D.C. che ho il dubbio che questa nostra legge non passerà anche su questo punto. Nel caso però sia data all'ente pubblico la possibilità di indicare delle soglie minime di servizio, mi pare ovvio che i Gruppi politici, che non concordano sulla qualità del servizio che bisogna garantire agli utenti, avranno il diritto di introdurre nell'istituto della convenzione delle soglie e delle qualità del servizio diverse rispetto a quelle di altre forze politiche. Non si capisce perché ci debba essere solo una proposta alla quale dire sì o no.
Non mi appello tanto alla solidarietà politica dei Gruppi, ma al buon senso dei singoli Consiglieri.
La qualità del servizio che dovranno avere tali strutture sarà la qualità del servizio che solo la Giunta potrà proporre. Nessun altro potrà proporre qualche cosa di diverso, potrà soltanto accettare o non accettare.
Nessuno toglie nulla alla Giunta, però, spogliare i Gruppi e i singoli Consiglieri della possibilità di fare una loro proposta, è voler assumere un atteggiamento spigoloso poco comprensibile.
Il collega Valeri ha espresso una sua valutazione che però mi pare trascenda l'argomento sul quale stiamo dibattendo.



VALERI Gilberto

Già in altre circostanze avevo espresso la convinzione che le deliberazioni di carattere generale riguardanti indirizzi debbano essere recuperate al Consiglio regionale.
Detto questo, vorrei richiamare i Consiglieri a riflettere sul fatto che quando parliamo di potere di proposta, dobbiamo avere con chiarezza presente l'ordinamento della Regione e dei suoi organi.
Il Consiglio, in termini generali, esprime la sua potestà legislativa attraverso l'iniziativa dei Gruppi consiliari e dei singoli Consiglieri.
Non esistono poteri in questo campo dell'Ufficio di Presidenza o delle Commissioni consiliari.
Contrariamente a quanto dice il collega Majorino e cioè che questo non è un atto dovuto, io ritengo che lo sia, perché la determinazione degli indirizzi è obbligatoria ai fini stessi di garantire il diritto dei soggetti indicati nel primo capoverso dell'articolo a richiedere quanto la legge in discussione prevede.
In mancanza della definizione degli indirizzi prescritti, i soggetti fruitori sono impossibilitati ad esercitare un preciso diritto.
E' chiaro che a questo diritto deve corrispondere la certezza per i soggetti di avere gli indirizzi ai quali essi devono rifarsi.
Era anche possibile indicare questo già in seno alla legge stessa visto che già esiste il piano regionale, però, secondo me, ci avrebbe portati lontano.
Resta il fatto che, individuato il diritto dei cittadini, deve corrispondere da parte dell'istituzione il funzionamento dei suoi organi che, in termini di proposta sia legislativa che di indirizzo, sono la Giunta, i Gruppi e i Consiglieri.
Non esiste nessuna legge nazionale che stabilisca che gli indirizzi di applicazione di una determinata legge vengono proposti dal Parlamento.



MARCHINI Sergio

In effetti il primo comma, così come è formulato, sembra non rendere possibile, dall'entrata in vigore della legge, il rilascio di autorizzazioni.
Si apre un altro problema e cioè che occorrerà introdurre una norma transitoria, altrimenti, approvata la legge, non si potrà più gestire senza autorizzazione.
Suggerisco che nel primo comma venga recuperata la transitorietà aggiungendo le parole: "a partire dalla data di approvazione della deliberazione di cui al secondo comma". In questo modo la legge ha la sua attuazione pratica quando si verificano due momenti: l'approvazione della legge e l'approvazione della deliberazione di principi.
E' evidente che fino a quel momento non ci sarà nessuna aspettativa da parte di nessuno, quindi non sarà dovuto nessun atto da parte di nessuno.
Se non siamo in presenza di un "atto dovuto" non c'è neanche la necessità di individuare chi è tenuto a dare l'atto dovuto.
A questo punto la remora del collega Valeri dovrebbe cadere e tutto si ricompone introducendo il criterio di transitorietà fino all'entrata in vigore della deliberazione; comunque, la proposta di deliberazione potrà essere portata in aula da qualunque proponente legittimato a proporre iniziative legislative.



CERNETTI Elettra, Assessore all'assistenza

La Giunta propone un emendamento che recepisce la proposta formulata dai Gruppi PLI, PRI e DC.
All'inizio del primo comma propone di aggiungere: "a decorrere dalla data di approvazione di cui al successivo comma,...".



VIGLIONE Aldo

I due emendamenti, quello del PLI e quello della Giunta, vanno votati entrambi.



PRESIDENTE

Pongo in votazione l'emendamento presentato dal Gruppo PLI. Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
E' approvato all'unanimità.
Pongo in votazione l'emendamento presentato dalla Giunta regionale. Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
E' approvato con 41 voti favorevoli e 4 astensioni.
Pongo in votazione l'art. 23 nel testo emendato.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 45 hanno risposto SI 30 Consiglieri hanno risposto NO 13 Consiglieri si sono astenuti 2 Consiglieri L'art. 23 è approvato.
Art. 24 (Autorizzazione al funzionamento di servizi residenziali funzionanti) "I servizi residenziali funzionanti già sottoposti all'obbligo del rilascio dell'autorizzazione al funzionamento e quelli per i quali tale obbligo non era previsto, sono tenuti ad adeguarsi ai criteri e ai requisiti stabiliti nella deliberazione di cui al secondo comma del precedente art. 23, secondo le modalità e i tempi nella stessa previsti.
A tal fine i gestori sono tenuti a richiedere l'autorizzazione al funzionamento.
Il mancato adeguamento con le modalità e nei tempi suddetti comporta la revoca della precedente autorizzazione, se posseduta, ovvero, negli altri casi, la chiusura".
Il Gruppo D.C. presenta il seguente emendamento: sostituire il titolo con: "Autorizzazione al funzionamento dei servizi".
Sostituire l'intero articolo con il seguente testo: "L'autorizzazione per il funzionamento di servizi residenziali tutelari, come di qualsiasi altro servizio assistenziale, è richiesta solo nel caso che ciò sia stabilito dalla vigente normativa nazionale.
In tal caso l'autorizzazione è subordinata esclusivamente all'esistenza dei requisiti stabiliti dalla legge; essa potrà essere revocata qualora nell'ambito dell'attività di vigilanza, sia accertato il venir meno di tali requisiti".
La parola al Consigliere Martinetti.



MARTINETTI Bartolomeo

Questo emendamento ci dà modo di ritornare al dibattito precedente sul tema "autorizzazione" e di sottolineare la gravità delle posizioni che si sono sentite e delle decisioni che si sono prese.
Infatti, con questo articolo si impone l'autorizzazione preventiva non solo quando si istituisce un nuovo servizio, ma anche per mantenere in funzione i servizi esistenti.
L'Assessore ha ricordato l'art. 38 della Costituzione che stabilisce che l'assistenza è libera e che non è detto che con questo si possa fare tutto quello che si vuole. Non c'é una divisione tra coloro che vogliono permettere che si faccia tutto quello che si vuole e coloro che, invece vogliono che l'assistenza si faccia attraverso criteri che siano garanti verso gli assistiti.
Ribadiamo la nostra posizione secondo cui le limitazioni, i vincoli e i criteri per l'attuazione dell'esercizio dell'assistenza libera debbono essere imposti con legge nazionale. Su questo conveniva anche il Consigliere Gastaldi che ha concluso dicendo che è necessario che le norme per condizionare l'apertura di servizi siano di carattere nazionale per un'evidente ragione di uniformità.
Molto spesso, quando si sono denotate disfunzioni o cattivo funzionamento nei servizi residenziali, si è riscontrato il mancato rispetto di determinate norme di legge. Auspichiamo un quadro legislativo più completo e più definito e riteniamo illegittimo porlo in essere con un provvedimento regionale.
Nel caso in discussione la legge non stabilisce i vincoli, ma ne dà mandato ad una deliberazione del Consiglio regionale, creando un sistema di vincoli preventivi che non danno neanche certezza di continuità e di stabilità.
Il Consiglio regionale potrebbe, con deliberazioni successive inventare nuovi criteri, standard di funzionalità in ordine al numero dei servizi, alle tipologie edilizie, agli orari, al tipo e al modo di funzionamento del personale, senza limiti alla fantasia.
Non solo, ma addirittura si dice che questi criteri di funzionalità vanno stabiliti secondo gli indirizzi del piano socio-sanitario, il che significa che la deliberazione del Consiglio regionale non potrà che adeguarsi ai criteri rigidi e schematici esistenti nel piano socio sanitario e negli articoli precedenti della legge che stiamo esaminando per cui tutte le strutture esistenti dovranno adeguarsi alle due tipologie della casa protetta e della comunità alloggio.
E' pura utopia sul piano pratico, pensare che tutto si trasformi in questo modo.
Possiamo convenire sulla necessità di una legislazione più limitativa ma non possiamo convenire assolutamente - e ci meravigliamo dell'atteggiamento del Gruppo repubblicano che ha una grande tradizione dello Stato di diritto e ha piena coscienza dei sistemi legislativi di formazione e di trasformazione delle leggi - che, forzando la legittimità si possa pensare di fare qualche cosa di buono, solo per il fatto che si crea un motivo di meditazione, si smuove qualche cosa, si dà una spinta ad una modificazione della normativa nazionale.
Questo concetto non riusciamo assolutamente a concepirlo. Manteniamo in vigore questo emendamento (anche se dopo la ripulsa di quello precedente tecnicamente, non ha più tutto il suo valore) e riaffermiamo la nostra profonda convinzione che sia ingiusto e illegittimo pretendere un'autorizzazione preventiva su criteri fissati dal Consiglio regionale in una materia garantita costituzionalmente.



PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE MARCHIARO



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Marchini.



MARCHINI Sergio

Esprimerò voto di astensione sull'emendamento della D.C. poiché non stiamo dibattendo i criteri, ma l'istituto dell'autorizzazione. Ipotizzare che l'autorizzazione verrà richiesta in base a criteri che verranno stabiliti da leggi nazionali, sembrerebbe che qualora nella legge nazionale vengano introdotti i requisiti, la Regione avrà la facoltà di richiedere l'autorizzazione. Così non é.
L'individuazione di criteri o di norme avrà nella legge nazionale una loro sanzione, una loro consequenzialità con fatti successivi. Il non rispetto di certe condizioni potrà essere considerato un fatto di tipo penale. Non è detto che l'emanazione di norme comporti come conseguenza l'individuazione istituzionale dell'autorizzazione.
Ricordiamo che l'autorizzazione giuridicamente è la possibilità da parte dell'ente pubblico di autorizzare un'attività alla quale si ha diritto, previa verifica delle condizioni.
Riteniamo, in effetti, che all'interno delle strutture residenziali ci debba essere una qualità di servizio e, quindi, una qualità della vita che la Regione deve tutelare.
Ci auguriamo che lo Stato metta nelle condizioni di garantire questo standard di servizi e questa qualità della vita all'interno delle strutture.
Ci sembra che in questo momento non si possa che produrre un movimento di opinione attraverso questa nostra legge. E', comunque, impensabile che mancando un quadro generale, la Regione possa istituire l'istituto dell'autorizzazione a monte della prestazione di un servizio.



MAJORINO Gaetano

A me pare che l'art. 24 sia, nel titolo e nel contenuto, una norma transitoria la quale disciplina quello che si verifica per i servizi residenziali già funzionanti al momento dell'entrata in vigore della legge.
Di fronte all'avvenuta approvazione dell'art. 23, con l'emendamento proposto dal Consigliere Marchini, recepito dalla Giunta ed approvato dal Consiglio regionale, mi pare che ci sia una preclusione all'esame e all'approvazione dell'art. 24 perché la norma transitoria è già stata recepita nel preambolo del primo comma dell'art. 23.



CERNETTI Elettra, Assessore all'assistenza

La Giunta non ritiene di accogliere l'emendamento della D.C.
Il progetto di legge n. 54 non può che essere coerente con il piano socio-sanitario. D'altra parte, la Regione non è un mero organo esecutore delle leggi nazionali.
Riteniamo, invece, che la Regione abbia il compito di legiferare nell'ambito delle normative nazionali, purché non in contrasto con esse.
Ragion per cui l'emendamento della D.C. dove dice che l'autorizzazione è richiesta nel caso ciò sia stabilito dalla vigente normativa nazionale si riferisce soltanto ai minori. Noi riteniamo di dover completare la legislazione nazionale introducendo l'autorizzazione anche per le strutture per anziani.



PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE PICCO



PRESIDENTE

Pongo in votazione l'emendamento presentato dal Gruppo D.C.
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
E' respinto con 12 voti favorevoli, 20 contrari e 3 astensioni.
Pongo in votazione l'art. 24 nel testo originario.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 41 hanno risposto SI 26 Consiglieri hanno risposto NO 13 Consiglieri si sono astenuti 2 Consiglieri L'art. 24 è approvato.
Titolo V Delega e subdelega di funzioni amministrative regionali in materia socio-assistenziale Art. 25 (Delega di funzioni amministrative regionali) "Sono delegate ai Comuni perché le esercitino tramite le Unità socio sanitarie locali, le seguenti funzioni amministrative: a) la vigilanza e il controllo sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza poste sotto la disciplina della legge 17/7/1890 n. 6972 e successive modificazioni, fatte salve le attribuzioni del Comitato Regionale di Controllo previsto dall'art. 130 della Costituzione.
Restano alla competenza della Regione le funzioni relative alla sospensione e allo scioglimento dei Consigli di amministrazione e la nomina del Commissario straordinario b) la nomina dei membri dei Consigli di amministrazione delle suddette istituzioni, già demandate ai Prefetti o ad altri organi statali dagli statuti o dalle tavole di fondazione c) il coordinamento delle varie forme di assistenza e beneficenza nel proprio ambito territoriale, esclusa la federazione tra le istituzioni d) la dichiarazione di decadenza dei membri dei Consigli di amministrazione delle suddette istituzioni in tutti i casi di incompatibilità previsti dalla legge e) il rilascio e la revoca dell'autorizzazione al funzionamento dei servizi residenziali per minori, adulti ed anziani di cui agli artt. 23 e 24 della presente legge f) la vigilanza sui servizi residenziali per minori, adulti ed anziani e la promozione, ove occorra, del provvedimento di chiusura, ai sensi dell'art. 2 della legge 17/7/1890, n. 6279 g) il rilascio e la revoca dell'autorizzazione al funzionamento e la vigilanza sugli asili nido privati e sui servizi di vacanza per minori nell'ambito della normativa statale e regionale relativa alla protezione della maternità e dell'infanzia.
Le funzioni di cui ai precedenti punti a), b), c), d) sono esercitate dalle Unità socio-sanitarie locali nel cui territorio le istituzioni hanno la sede legale; quelle di cui ai punti e), f), g) sono esercitate dalle Unità socio-sanitarie locali nel cui territorio i servizi hanno sede fisica.
Nel caso in cui la sede legale di un'istituzione e le relative strutture destinate all'erogazione dei servizi siano ubicate in ambiti territoriali diversi, le Unità socio-sanitarie locali, per l'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo, dovranno istituire gli opportuni raccordi tra loro.
E' delegata altresì ai Comuni, che la esercitano tramite le Unità socio sanitarie locali, la vigilanza sull'applicazione delle disposizioni legislative e regolamentari in vigore per la protezione della maternità e dell'infanzia".
I Consiglieri Viglione, Mignone, Ferrari e Acotto presentano il seguente emendamento: il primo comma, lettera b), è così sostituito: "b) la nomina dei membri dei Consigli di amministrazione delle suddette istituzioni." Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
L'emendamento è approvato all'unanimità dei 43 Consiglieri presenti in aula.
I Consiglieri Martinetti, Devecchi e Beltrami presentato il seguente emendamento collegato all'emendamento precedente già approvato: al primo comma, lettera b), dopo le parole "suddette istituzioni" aggiungere: "quando questa sia di competenza regionale".
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
L'emendamento è approvato all'unanimità dei 43 Consiglieri presenti in aula.
Infine, il Gruppo D.C. presenta il seguente emendamento: al primo comma, lettera e), sostituire con: "e) il rilascio e la revoca dell'autorizzazione al funzionamento dei servizi di cui al precedente art. 24 della presente legge".
Tale emendamento viene ritirato dai proponenti.
Pongo ora in votazione l'art. 25 nel testo modificato.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 43 hanno risposto SI 27 Consiglieri si sono astenuti 16 Consiglieri L'art. 25 è approvato.
Art. 26 (Delega delle funzioni amministrative regionali in materia di formazione professionale) "Sono delegate ai Comuni, che le esercitano tramite le Unità socio sanitarie locali, le funzioni amministrative regionali relative all'organizzazione e gestione degli interventi di formazione di base aggiornamento e formazione permanente del personale dei servizi disciplinati dalla presente legge, nell'ambito degli indirizzi definiti dal piano socio-sanitario regionale.
Gli interventi devono fornire una preparazione professionale che tenendo conto delle peculiarità del settore socio-assistenziale, miri alla realizzazione degli obiettivi della presente legge.
Per esercitare le funzioni loro delegate al primo comma del presente articolo, le Unità socio-sanitarie locali si avvalgono dei propri servizi ed uffici, o dei servizi e delle attività di enti pubblici e privati, per il tramite di convenzioni.
La Regione può realizzare direttamente, anche in collaborazione con l'Università, altri enti ed istituti specializzati, specifiche iniziative riguardanti l'intero territorio regionale, nonché attività di ricerca progettazione, sperimentazione di nuove proposte formative e di innovazioni didattiche".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 43 hanno risposto SI 27 Consiglieri si sono astenuti 16 Consiglieri L'art. 26 è approvato.
Art. 27 (Subdelega di funzioni amministrative regionali) "Le funzioni di controllo pubblico, previste dagli artt. 23 e 25 del Codice Civile, sull'amministrazione delle persone giuridiche private disciplinate dall'art. 12 del Codice Civile, operanti nelle materie di cui all'art. 22 del D.P.R. 24/7/1977, n. 616 e le cui finalità si esauriscono nell'ambito della Regione, sono subdelegate ai Comuni nel cui territorio hanno sede legale, perché le esercitino tramite le Unità socio-sanitarie locali.
Restano alla competenza della Regione le funzioni relative allo scioglimento dei Consigli di amministrazione e la nomina del Commissario straordinario".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 43 hanno risposto SI 27 Consiglieri si sono astenuti 16 Consiglieri L'art. 27 è approvato.
Art. 28 (Esercizio delle funzioni delegate e subdelegate e delle funzioni riservate) "La Regione impartisce direttive per l'esercizio delle funzioni delegate e subdelegate, assicurando finanziamenti adeguati.
Qualora le Unità socio-sanitarie locali non esercitino tali funzioni la Giunta regionale dopo averle sentite e previa assegnazione di un congruo termine per provvedere, si sostituisce ad esse nelle attività non adempiute.
La Regione esercita le funzioni concernenti le IPAB e le persone giuridiche private non delegate o subdelegate ai sensi dei precedenti articoli, sentito anche il parere, da emettere entro il termine che sarà prefissato, dall'Unità socio-sanitaria locale della zona in cui l'ente ha la sede legale.
Per l'esercizio delle funzioni riservate, la Regione potrà avvalersi degli uffici delle Unità socio-sanitarie locali".
I Consiglieri Mignone, Viglione, Ferrari e Acotto presentano due emendamenti. Il primo recita: il titolo è così sostituito: "Esercizio delle funzioni proprie delegate e subdelegate e delle funzioni riservate".
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
L'emendamento è approvato.
Il secondo emendamento recita: il primo comma è così sostituito: "La Regione impartisce direttive per l'esercizio delle funzioni proprie delegate." Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
L'emendamento è approvato.
Pongo in votazione l'art. 28 nel testo modificato.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 43 hanno risposto SI 26 Consiglieri ha risposto NO 1 Consigliere si sono astenuti 16 Consiglieri L'art. 28 è approvato.
Titolo VI Personale e beni destinati ai servizi socio-assistenziali Art. 29 (Attribuzione dei beni delle IPAB interregionali e degli enti nazionali operanti in materia socio-assistenziale) "I beni mobili ed immobili delle IPAB interregionali e degli enti nazionali operanti in materia assistenziale, trasferiti alla Regione ai sensi dell'art. 117 del D.P.R. 24/7/1977, n. 616, sono, con provvedimento della Giunta regionale, attribuiti in proprietà ai Comuni in cui gli stessi sono ubicati.
Il patrimonio mobiliare ed immobiliare attribuito ai Comuni ai sensi del presente articolo conserva la destinazione a servizi socio assistenziali anche in caso di trasformazione patrimoniale.
Eventuali deroghe al vincolo di destinazione possono essere eccezionalmente autorizzate dalla Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, sulla base di motivate proposte delle Unità socio sanitarie locali, qualora si siano comunque soddisfatte le esigenze di strutture socio-assistenziali della zona in cui hanno sede".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 43 hanno risposto SI 26 Consiglieri ha risposto NO 1 Consigliere si sono astenuti 16 Consiglieri L'art. 29 è approvato.
Art. 30 (Personale e beni dei Comuni destinati ai servizi socio-assistenziali) "Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, qualora non abbiano già provveduto, i Comuni compresi negli ambiti territoriali nei quali sia costituita l'associazione dei Comuni o nei quali la gestione competa alla Comunità montana, nonché il Comune di Torino, provvedono a mettere a disposizione funzionale delle Unità socio-sanitarie locali mediante idoneo provvedimento formale, il personale già destinato direttamente o indirettamente ai servizi socio-assistenziali.
Entro i termini di cui al precedente comma provvedono altresì a mettere a disposizione delle Unità socio-sanitarie locali, in uso gratuito, i beni mobili ed immobili già destinati ai servizi socio-assistenziali, compresi quelli di cui al precedente art. 29.
All'individuazione del personale e dei beni provvede il Comune interessato, d'intesa con l'Associazione dei Comuni o con la Comunità montana cui compete la gestione dei servizi.
In caso di mancato accordo decide la Giunta regionale, su richiesta del Comune, dell'Associazione o della Comunità montana".
Il Gruppo D.C. presenta il seguente emendamento: sostituire i primi due commi con il seguente testo: "Il personale comunale, già destinato direttamente o indirettamente ai servizi socio-assistenziali la cui gestione è affidata all'U.S.L., a sensi del precedente art. 8, è messo a disposizioni funzionali dell'U.S.L.
stessa, mediante idoneo provvedimento formale dei Comuni interessati.
Parimenti i Comuni mettono a disposizione dell'U.S.L., in uso gratuito i beni mobili ed immobili già destinati a servizi di cui al primo comma".
Vi è ancora un emendamento del Gruppo D.C. che recita: al termine del primo comma, dopo le parole "socio-assistenziali" aggiungere: "salvo quello destinato ai servizi la cui erogazione resti temporaneamente affidata ai singoli Comuni a sensi del successivo art. 36".
Tali emendamenti vengono ritirati dai proponenti.
Pongo in votazione l'art. 30 nel testo originario.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 43 hanno risposto SI 26 Consiglieri ha risposto NO 1 Consigliere si sono astenuti 16 Consiglieri L'art. 30 è approvato.
Art. 31 (Utilizzo dei beni destinati ai servizi socio-assistenziali) "Il patrimonio mobiliare ed immobiliare di cui all'articolo precedente conserva la destinazione a servizi socio-assistenziali, anche in caso di trasformazione patrimoniale.
Al vincolo di cui al primo comma si può derogare nei casi e nei modi previsti dall'art. 29 della presente legge.
L'uso dei beni immobili destinati ai servizi socio-assistenziali è definito nell'ambito del programma zonale socio-sanitario.
Alle alienazioni dei beni immobili destinati all'erogazione di servizi può provvedersi qualora si siano soddisfatte le esigenze di strutture socio assistenziali della zona in cui i beni sono collocati, o quando i beni siano inidonei all'erogazione di servizi necessari. In tale ultimo caso il ricavato dovrà essere reinvestito per la loro costituzione".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 43 hanno risposto SI 26 Consiglieri ha risposto NO 1 Consigliere si sono astenuti 16 Consiglieri L'art. 31 è approvato.
Titolo VII Finanziamento dei servizi socio-assistenziali Art. 32 (Modalità di finanziamento) "Il finanziamento dei servizi socio-assistenziali svolti dall'Unità socio-sanitaria locale è assicurato: a) dai Comuni compresi nell'ambito territoriale dell'Unità socio sanitaria locale b) dalla Regione, mediante la ripartizione del fondo regionale per la gestione dei servizi socio-assistenziali di cui al successivo art. 34 e dei fondi previsti da leggi specifiche c) dalla Regione, mediante il riparto della quota-parte del fondo sanitario regionale di cui è consentito l'uso per attività sociali a rilievo sanitario d) dalle Province, nei termini definiti nelle convenzioni di cui al precedente art. 12".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 43 hanno risposto SI 26 Consiglieri ha risposto NO 1 Consigliere si sono astenuti 16 Consiglieri L'art. 32 è approvato.
Art. 33 (Finanziamenti a carico dei Comuni) "I Comuni devono provvedere annualmente a stanziare nel proprio bilancio il contributo all'Unità socio-sanitaria locale per la gestione dei servizi socio-assistenziali, nell'ammontare definito dall'assemblea generale delle Unità socio-sanitarie locali nell'ambito del programma zonale di attività e di spesa, sentiti i Comuni a norma dell'art. 12 della legge regionale 21/1/1980, n. 3, mirante ad assicurare una loro perequata partecipazione finanziaria ed un progressivo riequilibrio del livello dei servizi".
I Consiglieri Mignone, Viglione, Ferrari e Acotto presentano il seguente emendamento: la prima riga dell'articolo è così sostituita: "I Comuni provvedono annualmente a stanziare...".
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
L'emendamento è approvato.
Vi è ancora un emendamento presentato dal Gruppo D.C.: sostituire le parole "per la gestione dei servizi socio assistenziali" con le parole: "per il funzionamento dei servizi socio assistenziali la cui gestione unitaria sia affidata all'U.S.L. a norma del precedente art. 8".
Tale emendamento viene ritirato dai proponenti.
La parola al Consigliere Martinetti.



MARTINETTI Bartolomeo

In questo articolo torna il grave problema dell'integrazione obbligatoria ed immediata di tutti i servizi. Si interferisce direttamente nella formazione dei bilanci comunali, si dice chiaramente che i Comuni dovranno inserire obbligatoriamente nei loro bilanci quelle quote di contributo che sono stabilite dall'assemblea generale delle U.S.L. "sentiti i Comuni a norma dell'art. 12 della legge regionale n. 3".
L'art. 12 della legge regionale n. 3 prevede alcuni casi in cui l'esercizio delle proprie funzioni è subordinato alla consultazione dei Comuni, ma non ha un riferimento diretto a questo. A noi pare una forzatura non opportuna in una fase di trasformazione profonda del sistema che, come abbiamo già osservato, avverrebbe molto più produttivamente attraverso un confronto, una ricerca, anche faticosa e dura, di soluzione, concordata con i Comuni.
Rinunciamo a proporre l'emendamento con le parole "con l'accordo", in quanto in tutti i casi in cui abbiamo sostenuto questa tesi siamo stati decisamente contraddetti.
Voteremo contro questo articolo, non senza sottolineare l'importanza delle nostre osservazioni.
Richiamiamo la circolare n. 2054/130 che l'Assessore Bajardi ha inviato il 9 aprile ai Presidenti delle U.S.L. nella quale è detto: "Rammentasi altresì, che l'ultimo comma dell'art. 15 legge 833 prevede solo il coordinamento funzionale e l'integrazione operativa tra il servizio delle U.S.L. e i servizi sociali territorialmente esistenti, come pure il D.P.R.
595180 contempla appositi capitoli, entrate U.S.L., per finanziamento di attività sociali eventualmente delegate ad U.S.L. medesima da Enti locali".
Ricorrono definizioni precise che noi avevamo contenuto nei nostri interventi e nei nostri emendamenti, il coordinamento, l'integrazione operativa di funzioni eventualmente delegate dai Comuni alle U.S.L. Tutte queste cose sono dette dal Ministro in una circolare interpretando in modo corretto la legislazione vigente.
Detto questo confermiamo il nostro voto contrario all'art. 33.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Marchini.



MARCHINI Sergio

Se i Comuni sono tenuti a concorrere alle attività socio-sanitarie istituende, il comando che viene dalla Regione non può che avere per oggetto risorse riferibili alla derivazione regionale. Altrimenti stravolgiamo la logica in cui il consorziato prevale sul consorziante.
Questo ragionamento è ancora più valido dal momento che le risorse regionali vengono esplicitate con una gestione specifica.
E' curioso e illegittimo pensare che il legislatore regionale dia potere alle U.S.L., consorzi di Comuni, di imporre non solo capitoli di bilancio ma stanziamenti di bilancio al di fuori dell'autonoma determinazione dei Comuni, su risorse che non sono di gestione regionale.
Nelle mie considerazioni introduttive ho apprezzato questa forzatura che sta a denunciare il fatto che senza l'apporto di risorse diverse da quelle attuali non si perviene all'unitarietà del servizio, ma l'unitarietà del servizio, probabilmente, la si otterrà soltanto con l'unitarietà del fondo nazionale che da sanitario dovrà diventare socio-sanitario.
Su questo articolo voteremo contro.



PRESIDENTE

Pongo in votazione l'art. 33 nel testo modificato.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 43 hanno risposto SI 25 Consiglieri hanno risposto NO 18 Consiglieri L'art. 33 è approvato.
Art. 34 (Fondo regionale per la gestione dei servizi socio-assistenziali) "La Regione, per il conseguimento delle finalità di cui alla presente legge, istituisce nel bilancio regionale un fondo, denominato 'Fondo regionale per la gestione dei servizi socio-assistenziali', distinto in due capitoli, di spese, di cui uno riferito alle assegnazioni statali ed uno alle risorse regionali.
Tale fondo è determinato sulla base: a) delle entrate degli enti nazionali operanti in materia assistenziale, attribuite alla Regione Piemonte ai sensi dell'art. 120 del D.P.R. 24/7/1977, n. 616 e dell'art. 1 sexies della legge 21/10/1978, n.
641 b) della quota parte delle somme assegnate alla Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 10 della legge 23/12/1975, n. 698, relativa alle funzioni di assistenza sociale già svolte dalla disciolta ONMI, con l'esclusione della quota relativa al funzionamento degli asili nido da assegnare ai Comuni c) delle somme assegnate alla Regione Piemonte ai sensi delle leggi 29/7/1975, n. 405 e 22/5/1978, n. 194 d) delle somme assegnate alla Regione Piemonte ai sensi della legge 22/12/1975, n. 685 e della legge regionale 23/12/1977, n. 62 e) degli stanziamenti previsti per il finanziamento relativo all'esercizio da parte dei Comuni delle funzioni socio-assistenziali loro attribuite dal D.P.R. 24/7/1977, n. 616, già di competenza regionale aumentati delle percentuali di incremento del fondo comune regionale f) delle risorse integrative regionali da determinarsi in sede di approvazione del bilancio annuale di previsione, nell'ammontare minimo stanziato nel bilancio di previsione dell'anno precedente".
Il Gruppo PRI presenta i seguenti emendamenti: nel titolo sopprimere la parola "regionale" al prima comma, quarta riga, sopprimere la parola "regionale" dopo la lettera e) inserire il seguente punto: "f) delle eventuali altre assegnazioni statali vincolate ad interventi socio-assistenziali" sostituire la lettera f) con la lettera g).
La parola al Consigliere Gastaldi.



GASTALDI Enrico

La spiegazione della prima parte dell'emendamento proposto dal Gruppo PRI è molto semplice.
L'emendamento serve a non creare confusione tra le due parti che costituiranno il fondo per la gestione dei servizi socio-assistenziali e che nell'articolo sono descritte come risultanti da due capitoli di spesa l'una derivante dalle assegnazioni statali e l'altra dalle risorse regionali.



CERNETTI Elettra, Assessore all'assistenza

L'emendamento è accolto.



PRESIDENTE

Pongo in votazione il primo emendamento presentato dal Gruppo PRI. Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
L'emendamento è approvato.
Chi è favorevole al secondo emendamento è pregato di alzare la mano.
E' approvato.
Chi è favorevole al terzo emendamento è pregato di alzare la mano.
E' approvato.
Chi è favorevole al quarto emendamento è pregato di alzare la mano.
E' approvato.
La Giunta regionale presenta ancora due emendamenti: la lettera b) del secondo comma è soppressa la lettera b) del secondo comma è così sostituita: "b) delle somme assegnate alla Regione Piemonte ai sensi della legge 22112/1975, n. 685".
Chi è favorevole al primo emendamento è pregato di alzare la mano.
E' approvato.
Chi è favorevole al secondo emendamento è pregato di alzare la mano.
E' approvato.
Infine, i Consiglieri Mignone, Viglione, Ferrari e Acotto presentano il seguente emendamento: la lettera f) del secondo comma è così sostituita: "t) delle risorse integrative regionali da determinarsi in sede di approvazione del bilancio annuale di previsione".
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
L'emendamento è approvato.
Chiede di parlare il Consigliere Brizio. Ne ha facoltà.



BRIZIO Gian Paolo

In merito all'art. 34 il nostro Gruppo è contrario per le ragioni ampiamente espresse. In un primo tempo era stato proposto un unico fondo con un unico capitolo, poi è emersa l'illegittimità per incongruenza con la legge di contabilità che prevede che i fondi di origine statale siano separati dai fondi propri di bilancio e si è passati a questa determinazione con la suddivisione in due capitoli delle risorse.
Riteniamo che un unico fondo che aggreghi tutte le assegnazioni statali non sia assolutamente legittimo in quanto ci sono dei vincoli nelle varie disposizioni di legge che ne determinano l'utilizzo.
L'aggregare le disponibilità in un unico fondo per destinarle in modo articolato alle varie esigenze senza tener conto del vincolo legislativo iniziale è un elemento, a nostro avviso, non accettabile.
D'altro canto un atteggiamento in questo senso la Giunta l'ha già tenuto e noi l'abbiamo ripreso, quando in sede di bilancio non si sono utilizzati i fondi del D.P.R. 616 per l'incremento dell'assistenza scolastica, ma si sono indirizzati in altri settori.
L'Assessore Simonelli aveva espresso dei dubbi sulla legittimità dell'atteggiamento della Regione, confermando autorevolmente, a nome della Giunta, le nostre perplessità.
Non soltanto, ma per quanto riguarda il D.P.R. 616 si afferma che i fondi incrementati in base alle disposizioni di legge, aumentate della percentuale di incremento del fondo comune regionale, vengono inseriti in questo fondo ad evitare ogni incertezza.
D'altro canto, finché non ci sarà la legge nazionale sull'assistenza, i fondi devono essere indirizzati ed utilizzati secondo i vincoli della legislazione nazionale.
Ci è stato detto che altre Regioni hanno operato in questo senso, noi abbiamo dei dubbi che la cosa sia fattibile. Riteniamo che ci sia un'illegittimità di fondo in questa disposizione, pertanto, rinunciamo a proporre un emendamento al riguardo e riconfermiamo il voto contrario.



PRESIDENTE

Pongo in votazione l'art. 34 nel testo modificato.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 43 hanno risposto SI 27 Consiglieri hanno risposto NO 16 Consiglieri L'art. 34 è approvato.
Art. 35 (Ripartizione del fondo regionale per la gestione dei servizi socio assistenziali) "Il fondo regionale per la gestione dei servizi socio-assistenziali viene annualmente ripartito tra le Unità socio-sanitarie locali in base alle indicazioni del piano socio-sanitario con deliberazione del Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, tenuto conto della popolazione residente secondo i dati ISTAT dell'ultimo anno disponibile delle caratteristiche del territorio e delle esigenze di riequilibrio nella distribuzione delle risorse.
La determinazione della quota spettante a ciascuna Unità socio sanitaria locale verrà effettuata tenendo anche conto dell'attuazione del programma socio-sanitario zonale nel corso dell'anno precedente".
Il Gruppo PRI presenta i seguenti emendamenti: al titolo sopprimere la parola "regionale" alla prima riga del primo comma sopprimere la parola "regionale" alla fine del primo comma aggiungere dopo "distribuzione delle risorse": "nonché delle eventuali finalizzazioni previste dalle leggi di assegnazione".
La parola al Consigliere Gastaldi.



GASTALDI Enrico

L'emendamento è composto di due parti: nella prima parte la soppressione della parola "regionale" è in relazione all'emendamento proposto all'articolo precedente, che è già stato accettato.
Seconda parte. Ci pare che nella legge regionale si debba riconoscere anche che nella distribuzione delle risorse siano accettate le finalizzazioni che la legge nazionale potrà imporre. E' una regola sempre accettata. Ad esempio, nel bilancio dell'agricoltura sono sempre distinte le quote libere di destinazione e le quote a destinazione fissa. Non mi sembra poi pleonastico questo emendamento perché accetta in pratica quello che nella proposta di legge nazionale, e che è presumibile sarà ripetuto nella legge definitiva, è portato come motivazione delle finalizzazioni e cioè all'art. 18, ultimo comma, garantire livelli di prestazioni uniformi su tutto il territorio nazionale eliminando progressivamente le differenze strutturali e di prestazioni tra le Regioni.



CERNETTI Elettra, Assessore all'assistenza

Gli emendamenti sono accolti.



PRESIDENTE

Pongo in votazione il primo emendamento presentato dal Gruppo PRI.
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
E' approvato.
Chi è favorevole al secondo emendamento è pregato di alzare la mano.
E' approvato.
Chi è favorevole al terzo emendamento è pregato di alzare la mano.
E' approvato.
Pongo in votazione l'art. 35 nel testo modificato.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 44 hanno risposto SI 27 Consiglieri hanno risposto NO 17 Consiglieri L'art. 35 è approvato.
Titolo VIII Disposizioni transitorie e finali Art. 36 (Prestazioni erogabili dai singoli Comuni) "In deroga al disposto dell'art. 8 della presente legge, le assemblee delle Unità socio-sanitarie locali possono individuare, mediante atto deliberativo e in accordo con i Comuni interessati, quali prestazioni siano erogate dai Comuni singoli sino al 31/12/1982.
Tali prestazioni sono individuabili, nell'ambito dei servizi socio assistenziali funzionanti al momento dell'approvazione della presente legge, tra le seguenti: assistenza economica assistenza domiciliare gestione delle strutture residenziali tutelai con bacino di utenza comunale.
Fino alla suddetta data, i Comuni non provvedono alla messa a disposizione delle Unità socio-sanitarie locali del personale, dei beni e dei finanziamenti necessari per provvedere all'erogazione delle prestazioni individuate come sopra".
Il Gruppo D.C. presenta i seguenti emendamenti: eliminare l'intero articolo prima dell'inizio del primo comma inserire: "Fino all'entrata in vigore della legge regionale di riforma dell'assistenza" al termine del primo comma eliminare le parole: "sino al 31/12/1982".
Tali emendamenti vengono ritirati dai proponenti.
I Consiglieri Mignone, Viglione, Ferrari e Acotto presentano il seguente emendamento: il primo comma è così sostituito: "In deroga al disposto del precedente art. 8, le assemblee delle Unità socio-sanitarie locali possono individuare, mediante atto deliberativo e in accordo con i Comuni interessati, quali prestazioni siano erogate dai Comuni singoli sino alla scadenza del piano socio-sanitario regionale per il triennio 1982/84".
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
L'emendamento è approvato.
Il Gruppo D.C. presenta il seguente emendamento riferito al precedente: "In deroga al disposto del precedente art. 8, e fino all'entrata in vigore della legge nazionale di riforma dell'assistenza, le assemblee generali delle U.S.L., in base alle esigenze locali ed in accordo con i Comuni interessati, individuano quali prestazioni debbano essere erogate dai singoli Comuni".
La parola al Consigliere Martinetti.



MARTINETTI Bartolomeo

E' un emendamento all'emendamento precedente.
Proponiamo che la data di scadenza della deroga sia quella dell'entrata in vigore della legge nazionale di riforma dell'assistenza.
Questo lo proponiamo a questo articolo e all'art. 37. Abbiamo già convenuto che il riferimento di provvisorietà di questa legge all'entrata in vigore della legge nazionale di riforma è incontestabile.
Poiché nel momento in cui entrerà in vigore la legge dovremo rivedere questo, chiediamo che la deroga sia fissata a questa scadenza che pu venire prima o dopo il termine del piano socio-sanitario.
Il contenuto dell'emendamento è uguale a quello dell'emendamento presentato dalla maggioranza.



VIGLIONE Aldo

E' un emendamento corposo che ci rimanda al momento in cui sarà definito operante il piano nazionale. Noi non lo possiamo accettare.



CERNETTI Elettra, Assessore all'assistenza

La Giunta non accetta l'emendamento per le ragioni esposte in precedenti articoli.



PRESIDENTE

Pongo in votazione tale emendamento.
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
E' respinto.
Vi è ancora un altro emendamento presentato dal Gruppo D.C.: eliminare il secondo comma.
La parola all'Assessore Cernetti.



CERNETTI Elettra, Assessore all'assistenza

E' più chiara la versione presentata dalla Giunta, quindi non si accetta l'emendamento proposto.



MARTINETTI Bartolomeo

Faccio osservare che non è problema di chiarezza. Questo è un comma del tutto autonomo nell'ambito dell'articolo. Esso limita ad alcune prestazioni la possibilità di deroga che con un opportuno emendamento del Gruppo PSI PCI è stata introdotta.
Noi ci siamo astenuti per difformità di veduta sulla data di scadenza ma il concetto che le assemblee dell'U.S.L. debbono stabilire quali sono i servizi che possono essere ancora gestiti provvisoriamente dai Comuni, in base alle esigenze locali e in accordo con i Comuni interessati, per noi è valido.
Questo significa rispettare, ampliandolo e migliorandolo, l'art. 28 della legge n. 3. L'inserimento di un comma in cui si stabilisce quali sono i servizi di competenza dei Comuni (assistenza economica, assistenza domiciliare e gestione delle strutture residenziali) è una limitazione che ci sembra assurda, che va contro l'autonomia dei Comuni stessi, della necessità di questo confronto, della necessità di tener presenti le esigenze locali e limita in modo grave quello che la legge n. 3 concedeva in modo ampio (la legge n. 3 stabiliva che fino all'entrata in vigore della legge sull'assistenza, e non fino alla presentazione del piano, quindi c'è contraddizione tra questa legge e la legge precedente) l'assemblea pu stabilire quali servizi restano ai Comuni.
In un primo tempo mi sembrava che l'Assessore fosse disponibile ad accogliere questa modifica e non so per quali motivi l'Assessore voglia mantenere la stesura originale.



CERNETTI Elettra, Assessore all'assistenza

L'assistenza economica, l'assistenza domiciliare e la gestione delle strutture residenziali tutelai sono funzioni dei Comuni.
I Comuni non possono svolgere né la programmazione, né la vigilanza, n il controllo, né le nomine.



PRESIDENTE

Pongo in votazione tale emendamento.
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
E' respinto.
Infine, il Gruppo D.C. presenta ancora il seguente emendamento: al terzo comma eliminare le parole: "fino a tale data".
Tale emendamento viene ritirato dai proponenti.
Pongo in votazione l'art. 36 nel testo modificato.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 46 hanno risposto SI 29 Consiglieri hanno risposto NO 15 Consiglieri si sono astenuti 2 Consiglieri L'art. 36 è approvato.
Art. 37 (Convenzioni con le Comunità montane) "Al fine di garantire il mantenimento del livello dei servizi attualmente esistenti, fino alla revisione del piano socio-sanitario triennale, le Unità socio-sanitarie locali possono stipulare convenzioni con le Comunità montane, con cui sono disciplinati, fra l'altro, i rapporti patrimoniali e finanziari, nonché le modalità d'impiego del personale delle Comunità montane stesse, nell'ambito della programmazione, del coordinamento e delle direttive delle Unità socio-sanitarie locali.
Le convenzioni di cui al comma precedente devono prevedere il concorso delle Comunità montane al finanziamento dei suddetti servizi.
La Giunta regionale, acquisito il parere dell'UNCEM e sentita la competente Commissione consiliare, provvede a predisporre al riguardo uno schema-tipo di convenzione".
Il Gruppo D.C. presenta i seguenti emendamenti: sostituire il primo comma con il seguente: "Oltre a quanto previsto dal secondo comma del precedente art. 8, alle Comunità montane può essere affidata, dall'U.S.L., mediante la stipula di convenzione, l'esercizio di attività e servizi sociali nell'ambito dei Comuni ad esse appartenenti".
In subordine - al primo comma eliminare le parole da "alfine" a "triennale" e sostituire con le parole: lino all'entrata in vigore della legge nazionale di riforma dell'assistenza".
Tali emendamenti vengono ritirati dai proponenti.
La Giunta regionale presenta il seguente emendamento: nel primo comma la frase lino alla revisione del piano socio sanitario triennale" è sostituita con la seguente: "sino alla scadenza del piano socio-sanitario regionale per il triennio 1982/84".
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
L'emendamento è approvato.
Il Gruppo D.C. presenta il seguente emendamento riferito al precedente della Giunta regionale: la frase "sino alla scadenza del piano socio-sanitario regionale per il triennio 1982/84" è sostituita dalla seguente: "sino all'entrata in vigore della legge nazionale di riforma dell'assistenza".
La parola all'Assessore Cernetti.



CERNETTI Elettra, Assessore all'assistenza

La Giunta non accoglie l'emendamento proposto dal Gruppo D.C.



MARTINETTI Bartolomeo

Voglio far notare che, grazie alle nostre insistenze, il processo di integrazione non immediata ma graduale dei servizi è stato, a marce successive di avvicinamento, accettato in parte dalla maggioranza. La legge nella formulazione proposta dalla Giunta fissava la data del 31 dicembre 1981, siamo poi passati al 31 dicembre 1982.
L'ultimo testo indicava "fino alla revisione del piano socio-sanitario triennale", con quest'ultimo emendamento si va fino alla fine del piano triennale.
Fatta questa considerazione, ribadiamo che dal punto di vista logico e sistematico, il riferimento giusto sarebbe quello contenuto all'art. 27 della legge n. 3 che indica: "sino all'entrata in vigore della riforma dell'assistenza...".



CERNETTI Elettra, Assessore all'assistenza

Nel dare atto alla D.C. della sua collaborazione devo precisare che quando si era fissata la prima scadenza si presumeva che la legge sarebbe stata approvata prima della pausa estiva dello scorso anno. Essendo slittata la discussione della legge in Consiglio regionale, è slittato anche il termine a cui si riferisce il Consigliere Martinetti.



PRESIDENTE

Pongo in votazione tale emendamento.
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
E' respinto.
Pongo in votazione l'art. 37 nel testo emendato.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 44 hanno risposto SI 28 Consiglieri hanno risposto NO 14 Consiglieri si sono astenuti 2 Consiglieri L'art. 37 è approvato.
Art. 38 (Contributi finanziari comunali per l'anno 1982) "Per l'esercizio finanziario 1982 i Comuni devono provvedere allo stanziamento del contributo di cui al precedente articolo 33, qualora non abbiano già provveduto, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con le seguenti modalità transitorie: il contributo deve essere pari alla spesa per lo svolgimento delle attività socio-assistenziali stanziata nel bilancio di previsione per l'anno 1982, tenendo conto dell'effettivo periodo di gestione associata restano fermi i contributi eventualmente già disposti in misura superiore dai singoli Comuni.
L'assemblea dell'Unità socio-sanitaria locale può proporre ai Comuni la revisione della quota di finanziamento per l'anno 1982, al fine di assicurare un adeguato livello dei servizi".
La Giunta regionale presenta il seguente emendamento: nel primo comma le parole "devono provvedere" sono sostituite con la parola "provvedono".
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
L'emendamento è approvato.
Il Gruppo D.C. presenta il seguente emendamento: sostituire le parole da: "- il contributo deve essere..." a ".periodo di gestione associata;" con le seguenti: "- il contributo deve essere pari alla spesa per lo svolgimento delle attività socio-assistenziali gestite unitariamente dall'U.S.L. a norma del precedente art. 8, stanziato nel bilancio di previsione per l'anno 1982, tenendo conto dell'effettivo periodo digestione".
Tale emendamento viene ritirato dai proponenti.
Il Gruppo D.C. presenta ancora il seguente emendamento: al primo comma, dopo le parole "effettivo periodo di gestione associata" aggiungere: ". . .e con esclusione della spesa destinata ai servizi la cui erogazione resti temporaneamente affidata ai singoli Comuni a sensi del precedente art. 36".
La parola al Consigliere Martinetti.



MARTINETTI Bartolomeo

All'art. 36 si parla genericamente di messa a disposizione dei finanziamenti necessari e quindi c'è il riferimento ai servizi che restano e a quelli che passano: qui c'é l'obbligo per l'anno 1982 di fare una variazione di bilancio. I Comuni dovrebbero stanziare sotto la voce di bilancio "Contributo alle U.S.L. per l'esercizio dell'attività socio assistenziale" la stessa cifra stanziata nel bilancio di previsione per tutte le attività socio-assistenziali, perciò riteniamo di mantenere l'emendamento.



CERNETTI Elettra, Assessore all'assistenza

La Giunta accoglie l'emendamento.



PRESIDENTE

Pongo in votazione tale emendamento.
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
E' approvato.
Pongo in votazione l'art. 38 nel testo modificato.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 45 hanno risposto SI 28 Consiglieri ha risposto NO 1 Consigliere si sono astenuti 16 Consiglieri L'art. 38 è approvato.
Art. 39 (Abrogazione di norme precedenti) "Sono abrogate le seguenti leggi: legge regionale 4/5/1976, n. 19 (Interventi per la promozione dell'assistenza domiciliare agli anziani, agli inabili ed ai minori, nonch per il funzionamento dei centri di incontro) legge regionale 8/8/1977, n. 39 (Riorganizzazione e gestione dei servizi sanitari e socio-assistenziali)".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 45 hanno risposto SI 28 Consiglieri ha risposto NO 1 Consigliere si sono astenuti 16 Consiglieri L'art. 39 è approvato.
Il Consigliere Majorino presenta il seguente emendamento: aggiungere, dopo l'art. 39, il seguente art. 40 dal titolo: "Disposizioni finali Avverso i provvedimenti, anche non formalizzati, provenienti dai soggetti che esercitano le funzioni amministrative disciplinate dalla presente legge, chiunque ne abbia interesse e gli enti di patronato legalmente riconosciuti possono proporre ricorso al Presidente della Giunta regionale, il quale decide con provvedimento definitivo, sentita la competente Commissione consiliare.
Con regolamento da sottoporsi all'approvazione del consiglio regionale la Giunta predispone le norme di procedura relative al ricorso: con l'osservanza dei principi della speditezza e del contraddittorio".
La parola al Consigliere Majorino.



MAJORINO Gaetano

Ho proposto questo emendamento perché mi pare un'opportuna norma di chiusura dell'intero sistema.
Siccome l'intero sistema della legge, in coerenza con l'art. 38 della Costituzione e con il decreto delegato 616, costruisce l'assistenza come un diritto del soggetto debole, handicappato od anziano a percepire qualche cosa dai pubblici poteri, superando il vecchio concetto della discrezionalità, pare opportuno che, allorquando questo diritto dei soggetti destinatari della legge venga violato o venga pregiudicato, il che può accadere anche perché la gestione di questa materia è stata affidata ai Comuni i quali la attueranno con il tramite delle U.S.L., il soggetto abbia un punto di riferimento per reclamare. Ovviamente non possiamo dire a colui il quale è destinatario del diritto all'inserimento presso famiglie o presso i nuclei parafamiliari o presso i servizi residenziali e tutelai che esiste l'art. 24 della Costituzione e che può rivolgersi all'autorità giudiziaria ogni qualvolta il soggetto gestore della legge non lo abbia accontentato o, per meglio dire, non abbia attuato il diritto alla sua legittima aspettativa.
In base all'emendamento viene suggerito uno snello mezzo di reclamo contro il provvedimento dell'U.S.L. la quale abbia violato questo diritto mezzo di reclamo snello che può esercitare lo stesso soggetto o, in sua vece, l'ente di patronato, allorquando il soggetto debole non sia magari nemmeno in grado di rendersi conto del pregiudizio che ha subito.
Né mi si potrebbe obiettare che il Difensore Civico potrebbe provvedere. Il Difensore Civico, in base alla legge istitutiva, pu intervenire esclusivamente contro le ingiustizie o i disfunzionamenti dell'Amministrazione regionale o dei soggetti cui la Regione abbia delegato la gestione di leggi. In questo caso soggetti gestori sono i Comuni con il tramite delle U.S.L., quindi non sussistono dubbi che il Difensore Civico non possa essere invocato dal soggetto debole, handicappato od anziano quindi senza questo mezzo di reclamo il soggetto destinatario della legge o subirà passivamente l'ingiustizia oppure dovrà ricorrere all'autorità giudiziaria, il che è impensabile in materia socio-assistenziale.



CERNETTI Elettra, Assessore all'assistenza

La Giunta ritiene di non dover accogliere l'emendamento proposto dal Consigliere Majorino perché, se i provvedimenti sono formalizzati esistono, come già lo stesso Consigliere ha detto, canali di controllo amministrativo ed anche giudiziario, se invece non lo sono, si sostituisce la Regione in questioni di merito che in effetti spettano agli organi di gestione. La Giunta ritiene di respingere l'emendamento.



PRESIDENTE

Pongo in votazione l'emendamento presentato dal Consigliere Majorino che propone un articolo aggiuntivo.
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
E' respinto.
Art. 40 (Disposizioni contabili) "Il fondo costituito ai sensi del precedente art. 34 è istituito a partire dall'esercizio finanziario 1983.
I due capitoli di spesa previsti nello stesso articolo sono rispettivamente denominati: 'Fondo regionale per le gestioni dei servizi socio-assistenziali: assegnazioni statali vincolate ad interventi socio assistenziali'; 'Fondo regionale per la gestione dei servizi socio assistenziali: risorse regionali'".
Il Gruppo PRI presenta il seguente emendamento: al secondo comma, quarta ed ottava riga, sopprimere la parola "regionale".
La parola al Consigliere Gastaldi.



GASTALDI Enrico

Le motivazioni sono conformi a quelle che avevamo espresso sull'emendamento all'art. 34 che era già stato accettato dalla Giunta.



CERNETTI Elettra, Assessore all'assistenza

L'emendamento è accolto.



PRESIDENTE

Pongo in votazione tale emendamento.
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
E' approvato.
La parola al Consigliere Martinetti.



MARTINETTI Bartolomeo

Il Gruppo D.C. voterà contro all'art. 40 per le motivazioni illustrate dal collega Brizio al momento della discussione dell'art. 34. Non siamo convinti che si possano costituire soltanto due capitoli nel bilancio. I capitoli relativi a fondi assegnati dallo Stato con destinazione vincolata a particolari interventi assistenziali dovrebbero essere vari come prescrive la legge, quindi, non siamo d'accordo con questa normativa che riteniamo illegittima.



BRIZIO Gian Paolo

Aggiungo che, dopo gli emendamenti apportati all'art. 34 dal Gruppo PRI, il fondo non è più regionale, ma i capitoli sono regionali.
L'articolato è scoordinato.



VIGLIONE Aldo

Sul problema del coordinamento degli articoli di una legge ci siamo già spiegati più volte. In ogni Parlamento, sia nazionale che regionale, è previsto dai rispettivi regolamenti che l'opera di sistemazione dei testi spetta all'Ufficio di Presidenza.



PRESIDENTE

Pongo in votazione l'art. 40 nel testo modificato.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 41 hanno risposto SI 24 Consiglieri hanno risposto NO 15 Consiglieri si sono astenuti 2 Consiglieri L'art. 40 è approvato.
Essendo terminato l'esame dei singoli articoli passiamo alle dichiarazioni di voto.
La parola al Consigliere Viglione.



VIGLIONE Aldo

Anche questa legge ha avuto un confronto lungo, meditato ed approfondito, confronto che, malgrado abbia fatto rilevare delle divisioni tra le forze politiche, si è svolto in un clima molto disteso.
Nel dare atto dell'impegno assunto da parte dei Gruppi politici che maggiormente si sono interessati a questa materia, in modo particolare i Gruppi D.C., PLI e PRI, possiamo dire che questa legge è stata proposta da tutti i Gruppi politici.
E' una legge che innova senza rifiutare tutta quella parte dell'assistenza che si era organizzata nel periodo che va dal 1700 fino ai giorni nostri. Esempi significativi che non rifiutiamo.
Il Gruppo socialista dà il pieno appoggio e il voto favorevole al complesso delle norme oggi esaminate e votate.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Marchini.



MARCHINI Sergio

La discussione su questa legge non ha portato elementi tali da indurci a modificare l'atteggiamento che avevamo anticipato in sede di discussione generale.
Di questa legge apprezziamo molti aspetti.
Sul piano istituzionale apprezziamo il tentativo di avviare un modo nuovo di fare le leggi nel Paese. Ci sembra improprio ipotizzare una separatezza fra il livello di legislazione nazionale e quello regionale quindi, la mancanza della legge quadro nazionale, probabilmente, finisce per essere un pregio dal punto di vista istituzionale.
Il versante sul quale si attesteranno le Regioni sarà rappresentato da una parte dal recupero della loro caratteristica di enti di programmazione e, dall'altra, dalla loro crescita generale come istituzioni promotrici di un processo generale di modifiche di situazioni che si ritengono ormai superate.
Questa legge recepisce alcuni principi generali ormai propri della cultura politica del Paese come, per esempio, quello di riportare ad unità la funzione assistenziale e la funzione sanitaria.
L'Organizzazione Mondiale della Sanità dà questa definizione della salute: ".stato di completo benessere fisico, psichico e sociale e non soltanto di assenza di malattie ed infermità".
E' stato accolto il termine "deistituzionalizzazione" che non deve essere inteso in modo punitivo, ma come necessità di puntare sui momenti che stanno a monte dei servizi che rendono necessaria l'istituzionalizzazione.
Su questi principi consentiamo. Tuttavia, questa legge non avrà il nostro voto favorevole perché una legge non soltanto è un'espressione di principi ma è anche uno strumento di governo. Questo strumento di governo non ci pare né gestibile né utilizzabile.
Sono convinto che la collettività nazionale deve trovare il modo di garantire da eventuali sopraffazioni di istituzioni, private o pubbliche nelle quali chi è più debole viene ospitato, ma questa difesa politica non può essere ridotta ad uno strumento di tipo poliziesco, qual è l'autorizzazione.
Abbiamo poi l'impressione che l'istituto dell'autorizzazione non rientri nelle possibilità della Regione.
Fa onore all'Assessore, al suo Gruppo e alla Giunta, il fatto che si siano avviati in un terreno minato che non produce nulla né alla Giunta n al suo partito né all'Assessore personalmente, ed è il tentativo di instaurare una conflittualità tra le U.S.L. e i Comuni in ordine alle risorse finanziarie.
Questa legge persegue obiettivi da noi condivisi, ma, probabilmente non dovrebbe essere una legge che governa, ma una legge che auspica, quindi dovrebbe essere ricettiva di grandi principi senza esporsi su questa materia "ante litteram", cioè prima della legge quadro perché questo probabilmente, è fuori dai nostri poteri e soprattutto dalla maturazione politica sul problema.
Con queste argomentazioni esprimiamo voto di astensione.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Gastaldi.



GASTALDI Enrico

La legge che abbiamo esaminato non è altro che una raccolta in una legge specifica per l'assistenza di quanto già disposto nel piano socio sanitario. Trova la sua giustificazione, come ho già detto nel mio primo intervento, nella necessità che l'Assessorato all'assistenza, diviso in Piemonte da quello della sanità, abbia una sua legge specifica che ne permette un più facile e completo funzionamento.
Nella discussione sulla legge sono sorte obiezioni, in parte nuove e in parte ripetitive di quelle sorte durante la discussione sul piano socio sanitario.
Su quelle ripetitive, case albergo, strutture residenziali, essenza della legge nazionale, è inutile ripetere temi ed argomentazioni che già avevo affrontato durante la discussione sul piano socio-sanitario e nel mio primo intervento.
Sulle nuove già abbiamo detto durante la discussione sulla legge che anche noi accettiamo l'obbligatorietà del passaggio di tutta la materia assistenziale dei Comuni alle U.S.L. perché si garantisce così uniformità di prestazione su tutto il territorio e perché il tempo concesso nella fase transitoria è più che sufficiente per permettere il confronto democratico lo studio delle modalità e la gradualità di tale passaggio. Accettiamo anche l'imposizione di un'autorizzazione da parte dell'ente pubblico, che è da identificare nell'Ente Regione, all'apertura e al funzionamento delle strutture residenziali perché, anche se pericolosa per l'approvazione della legge da parte del Commissario del Governo, anche se non prevista dalla legislazione nazionale in campo assistenziale non è anticostituzionale e costituisce, specie durante il periodo in cui l'ente pubblico per la limitatezza dei fondi non può predisporre strutture in numero adeguato al bisogno, è l'unica garanzia che i caratteri di uniformità, di non emarginazione, vengono applicati a tutta l'assistenza e su tutto il territorio regionale.
Debbo ancora aggiungere che ci ha soddisfatto l'impegno preso dall'Assessore durante il suo primo intervento che sarà certamente data priorità agli interventi per i non autosufficienti, cosa che noi, in varie occasioni, avevamo chiesto in questo Consiglio.
Concludendo, quindi, debbo dire che il mio voto su questa legge, che è soltanto un corollario della legge sul piano socio-sanitario, anche per coerenza con il voto dato al piano socio-sanitario stesso, non può che essere favorevole.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Mignone.



MIGNONE Andrea

Signor Presidente, farò poche considerazioni poiché il Gruppo socialdemocratico ha già avuto modo, intervenendo al dibattito generale, di esprimere le proprie opinioni attorno al progetto di legge n. 54.
Mi pare di poter rilevare che attraverso questo lungo dibattito in aula abbiamo avuto modo di apportare alcune modifiche significative che hanno contribuito al miglioramento complessivo della legge; ad esempio relativamente alla gradualità per il passaggio delle funzioni dagli Enti locali alle U.S.L. e alla disciplina dei rapporti finanziari fra Enti locali ed U.S.L. Le perplessità che in allora avemmo occasione di esprimere, mi pare che alla luce del nuovo testo approvato dal Consiglio in questo periodo, siano da ritenersi superate.
Altre perplessità che possono esservi di ordine giuridico e di impianto generale riteniamo che non possano avere soluzioni in quest'aula, ma che siano rimandate alla definizione degli assetti che deriveranno dall'approvazione della legge quadro nazionale.
Comunque, riteniamo che questa sia una buona legge, nella misura in cui rappresenta uno stimolo ed un'indicazione per la stessa legge nazionale.
In aula vi è stato, attorno a questo disegno di legge, un confronto serio fra tutte le forze politiche. Occorre anche dare atto dello sforzo fatto dalla D.C., che si è posta sempre con spirito costruttivo, pur partendo da posizioni culturali, ideologiche o di merito, diverse. Abbiamo registrato talune significative convergenze, appunto perché è una legge che si caratterizza per i contributi offerti dai partiti di democrazia laica e socialista.
Con questo spirito il Gruppo socialdemocratico esprime il suo assenso al progetto di legge n. 54.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Majorino.



MAJORINO Gaetano

Il voto del MSI sarà negativo per le ragioni che ho già avuto modo di esprimere diffusamente nel corso della discussione generale e nella trattazione della questione pregiudiziale.
Si tratta, infatti, di un progetto di legge che difficilmente supererà la strettoia e lo scoglio della legittimità in quanto manca il supporto della legge quadro nazionale sull'assistenza, legge quadro che la Corte Costituzionale ha ritenuto, per questa materia, necessaria affinché il legislatore regionale potesse operare. Ma sulla necessità della previa legge quadro (necessità se non sotto il profilo della legittimità quanto meno dell'opportunità) si era già levata, in altra occasione e prima della discussione di questo progetto di legge, un'autorevole voce in quest'aula.
Intendo recepirla. Era stata la voce dell'Assessore Bajardi, in sede di discussione sul bilancio preventivo 1981. Nella seduta del 23 marzo infatti, l'Assessore Bajardi si esprimeva testualmente in questa maniera: "In noi vi è la profonda consapevolezza che solo con l'approvazione della proposta di legge regionale sull'assistenza, si possa passare ad una fase finalmente nuova". Era un'affermazione condivisibile ed era addirittura anteriore di circa sei mesi alla decisione della Corte Costituzionale.
La dichiarazione di voto potrebbe anche terminare qui in quanto trova un valido supporto ed un valido sostegno nella cappa protettiva della già enunciata questione di legittimità. Ma, fatta questa premessa, osservo ancora brevemente che il disegno di legge quadro il cui esame sta faticosamente procedendo nella sede parlamentare, è auspicabile che venga finalmente varato e che venga varato attraverso una normativa che recepisca il significato moderno e socialmente avanzato che deve attribuirsi al concetto di assistenza, il quale va inteso come pieno diritto del soggetto debole a conseguire quanto i pubblici poteri e la volontà privatistica all'insegna del principio di solidarietà, possono e devono mettergli a disposizione.
Si tratta di una concezione moderna, socialmente avanzata, del concetto di assistenza, concetto che è ampiamente condiviso anche dalla nostra forza politica, la quale ha dimostrato con fatti e con atteggiamenti propositivi e concreti di essere su questa linea.
Ne fanno ampiamente fede non solo la sostanza degli emendamenti che sono stati proposti a questo progetto di legge, ma anche e soprattutto le proposte di legge regionale n. 78, in materia di interventi socio assistenziali a favore delle persone anziane e la n. 83, in materia di provvedimenti per favorire l'inserimento di handicappati, che erano state avanzate nel medesimo arco di tempo in cui è sorto il progetto di legge n.
54. Sono due proposte di legge che trattano la stessa materia che non hanno però avuto la buona ventura di essere esaminate in seno al progetto di legge n. 54, anche se ciò sarebbe stato doveroso trattandosi di materie connesse.
Indubbiamente il loro esame, sia in Commissione che in aula, avrebbe significato un contributo serio e fattivo per il miglioramento complessivo del progetto di legge n. 54.
Per queste ragioni di fondo, sia di legittimità che sono prevalenti e straripanti, e sia di merito, il voto sarà negativo.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Devecchi.



DEVECCHI Armando

Non è difficile immaginare quale sarà il voto conclusivo della D.C.
sull'intero progetto di legge n. 54.
Gli interventi di carattere generale dei colleghi Martinetti, Beltrami Bergoglio; i numerosi emendamenti presentati ed illustrati dai colleghi del nostro Gruppo, le discussioni che si sono susseguite nei vari ambiti ed anche in tempi diversi, penso abbiano chiarito a sufficienza la nostra posizione in ordine ad una serie di problemi che rivestono non solo notevole importanza sul piano culturale - ideologico, ma assumono rilevanza innanzitutto sul piano pratico ed operativo.
Il nostro atteggiamento non è stato e non è determinato da motivi ideologici, anche se la nostra storia ed i principi cui ci ispiriamo ci rendono particolarmente sensibili ai problemi dell'assistenza sociale intesa come espressione di solidarietà e come risposta ad esigenze che derivano dalla dignità di ciascuna persona.
Per questo, di fronte ad un concreto disegno organizzativo, abbiamo ricercato con tenacia pari alle profonde convinzioni che ci animano, di far accogliere quelle modifiche e quei suggerimenti che la coscienza l'esperienza, la conoscenza dei problemi, acquisita in anni spesi al servizio delle comunità locali ed il desiderio di essere utili a così vari e vasti settori di popolazione, ci dettavano.
Pensavamo che uguale desiderio animasse le altre forze politiche presenti in Consiglio e lo pensiamo ancora, perché il riordino dei servizi socio-assistenziali nella nostra Regione (forse più che in altre) è tema di tale vastità e di tale complessità che, secondo noi, avrebbe dovuto spingere la maggioranza a ricercare un più largo accordo tra tutti i Gruppi politici, senza preclusioni. Pensavamo che si sarebbe dovuto registrare un accordo molto più ampio di quello che si è profilato.
Con questa legge, secondo noi, si presentava l'occasione di far compiere un passo in avanti al mondo dell'assistenza sociale della nostra Regione, indirizzandola sulla strada della sicurezza sociale e del rispetto dei diritti dell'individuo, avremmo voluto, quindi, che questa fosse l'occasione per compiere un altro passo verso l'unificazione sociale.
Per questo ci siamo a lungo soffermati, in Commissione ed in aula, sui vari aspetti della legge stessa, senza mai assumere posizioni preconcette o di puro principio, pur ritenendo intempestivi i tempi ed inopportuni i modi della formulazione della legge.
La legge quadro nazionale, in fase di avanzata elaborazione alla Camera dei Deputati, ha trovato l'unanimità in sede di Comitato ristretto. Essa fissa principi ed obiettivi, priorità e destinatari della pubblica assistenza.
Precisa i compiti delle Regioni, delle Province e dei Comuni.
A quanto ne sappiamo essa stabilisce: il superamento degli interventi verticistici, per attuare un sistema di servizi sociali decentrato sul territorio, per rispondere ad un progetto di società centrato sulle "persone" e la "comunità" accoglie e sottolinea il principio dell'integrazione e del coordinamento dei servizi sociali con i servizi sanitari di base, nella fondata convinzione che così possano essere meglio risolti molti problemi privilegia (senza fissarne l'esclusività) i servizi organizzati in forme territoriali aperte con carattere domiciliare o di centro diurno, per mantenere i cittadini nel proprio ambiente, anche con forme di sostegno alla famiglia incoraggia la partecipazione dei cittadini, degli operatori e delle formazioni sociali nella gestione dei servizi ribadisce l'attribuzione della competenza legislativa e di programmazione alle Regioni e stabilisce le competenze gestionali ai Comuni singoli ed associati.
Questi principi generali che abbiamo voluto richiamare ci hanno trovato e ci trovano consenzienti, anche perché di essi in sede nazionale siamo stati tra i più convinti assertori e promotori. Riteniamo che tali obiettivi, che sinceramente condividiamo, possano e debbano essere perseguiti procedendo con decisione, ma con la gradualità richiesta dal consenso partecipativo degli operatori locali e dei Comuni.
Ci pare invece che con il progetto di legge n. 54 si facciano dei passi indietro. Non riteniamo positivo il voler imporre d'autorità accentramenti o unificazioni forzate, anche se intravvediamo un principio di resipiscenza nell'avere introdotto l'emendamento che consente ai Comuni la gestione di determinati servizi (in deroga all'art. 8) fino alla scadenza del piano sanitario regionale. Avremmo preferito che la deroga coincidesse con l'entrata in vigore della legge quadro nazionale, la quale prevede la gestione diretta dei Comuni di alcuni servizi di base. Così non siamo d'accordo sulla delimitazione della deroga ad alcuni servizi determinati: avremmo desiderato fosse lasciato maggior spazio e maggior autonomia alle esigenze locali.
Riserve di non lieve entità nascono poi dal quadro giuridico e costituzionale in cui viene oggi a collocarsi questa nostra legge n. 54.
Pare, infatti, che neanche il decreto n. 616 consenta la trasformazione delle U.S.L. in U.S.S.L. come invece si vuol imporre con il progetto di legge n. 54.
Pensiamo che il legislatore regionale, pur nella sua ampia autonomia debba ancora rispettare la Costituzione e le leggi nazionali vigenti.
Per inciso, aggiungeremo poi che il testo di legge preparato dal Comitato ristretto parlamentare supera di fatto la concezione di supplenza che con la 54 invece si vuole attribuire alle istituzioni private di assistenza e beneficenza. Anzi, questa della supplenza dell'assistenza privata pare proprio esserne la filosofia ispiratrice.
In sede nazionale si afferma il diritto delle istituzioni private che abbiano determinati requisiti ad essere convenzionate con gli Enti locali.
Qui, invece, si pretende che il privato sia sempre e comunque relegato in un angolo.
Per noi D.C., invece, appare necessario, ma soprattutto opportuno nell'interesse di tutti, il superamento della vecchia contrapposizione tra pubblico e privato di marca ottocentesca. Oggi, secondo noi, sia lo spirito che la lettera della Costituzione offrono un largo spazio di operatività all'iniziativa privata, perché la sua esistenza non può che essere positiva se si vuole realmente rispondere con tempestività ai bisogni sempre nuovi che emergono anche in campo assistenziale.
E' stato ampiamente ricordato dai colleghi del mio Gruppo che l'art. 38 della Costituzione non solo afferma che l'assistenza privata è libera, ma che non può essere sottoposta a vincoli particolari. Ora, con la 54 si propongono norme che, secondo noi, sono palesemente incostituzionali (ancora oggi il collega Martinetti si è soffermato ad illustrare i nostri emendamenti sugli artt. 23 e 24 proprio per ribadire questa nostra convinzione).
Nei fatti si vuole instaurare un penetrante e generalizzato controllo di merito su tutte le istituzioni di assistenza. E ciò potrebbe anche essere in contrasto con l'art. 130 della Costituzione.
Sembrerebbe, infatti, a noi che: le Regioni controllino gli enti sottoposti alla loro vigilanza esclusivamente attraverso il CO.RE.CO.
che tale controllo riguardi di massima la legittimità degli atti che i controlli di merito possano essere eccezionalmente consentiti solo nei casi espressamente previsti dalla legge sempre ed esclusivamente attraverso il CO.RE.CO.
che, infine, ove ciò sia previsto, i controlli possano esercitarsi solo mediante richiesta motivata di riesame dell'atto.
La Regione, secondo noi, avrebbe dovuto fissare e delineare quadri operativi programmatici precisi perché nei loro ambiti le istituzioni private di assistenza potessero, volendolo, collaborare per l'attuazione degli stessi programmi.
La Regione può, deve controllare e vigilare perché l'assistenza privata si svolga nel pieno rispetto delle norme igienico-sanitarie e di polizia vigenti, ma non può condizionarne l'esistenza a determinati criteri di funzionalità stabiliti dal Consiglio regionale.
Non si possono né si debbono mortificare e ridurre gli spazi operativi degli enti di assistenza attraverso forme di controllo che non solo entrano nel merito, ma sono preventivi.
Se si vogliono questi controlli preventivi dobbiamo necessariamente pensare che oltre ad imporre una non trascurabile lentezza burocratica nei fatti si può aprire la strada ad eventuali disegni tendenti a rendere impotenti ed inefficaci le istituzioni private.
Diventerebbe così estremamente facile dichiarare l'inutilità e stabilirne la soppressione.
Infine, va sottolineato che una volta approvata la 54 in Piemonte non potranno esistere che case protette e comunità alloggio. Tutti sappiamo che la realtà ci offre istituzioni numerosissime, alcune da poco inaugurate magari con il contributo regionale, altre ancora in corso di costruzione che non entrano nella rigida tipologia adottata. Dovremo perciò ignorarle? Sul terreno pratico questo massimalismo non ammette neppure che si possa inventare qualche cosa di nuovo e di diverso, non ammette che la fantasia e l'intelligenza degli operatori e della comunità possano offrire qualcosa di nuovo e di migliore. A questo ha portato la miope rigidità di impostazione riscontrata durante l'iter di questa legge.
Per concludere dirò che in questa breve dichiarazione di voto da parte del Gruppo D.C. si sono voluti ribadire i concetti ed i motivi che determinano il nostro voto negativo sulla legge 54.
Desideriamo risulti chiaro come la nostra volontà di contribuire a concorrere alla formulazione di una legge che fosse l'espressione del più largo schieramento politico possibile, ha incontrato la persistente chiusura di alcuni settori della maggioranza.
Infatti, non si sono voluti accogliere quei rilievi, quei suggerimenti quei contributi di natura giuridica e pratica, e non ideologica, che abbiamo avanzato perché questa legge dell'assistenza fosse accolta con il più largo favore possibile da parte di tutti.
Così come ci viene riproposta la 54 è non solo inopportuna ed intempestiva, ma, secondo noi, anche illegittima. Forse (ci auguriamo di sbagliare) rischia di essere dannosa a quelle stesse persone verso cui è indirizzata e che si propone di servire.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Vetrino.



VETRINO Bianca

L'Assessore Cernetti, presentando questa legge, la definì laica. Non so se sarà autenticamente laica o se avrà la possibilità di rivelarsi autenticamente laica; certamente il modo sofferto, confuso e dilazionato con il quale si è pervenuti al dibattito e alla votazione può dimostrare che questa legge è - per dirla alla Spadolini - figlia di quella civiltà del dubbio che crede nella ragione e nel relativismo della verità che nasce dal confronto dialettico. Il confronto dialettico c'è stato per la grande disponibilità dell'Assessore Cernetti, dei Consiglieri regionali, dei Gruppi piccoli e grandi, in particolare della D.C., sia pure da posizioni fortemente critiche.
Questa legge, in un certo senso, ha recuperato al Consiglio quella centralità che tutti rivendichiamo, anche grazie all'emendamento presentato dal Consigliere Marchini.
Sicuramente non è una legge perfetta, è uno strumento ragionato ma probabilmente, nell'applicazione si scontrerà con delle incrostazioni che ancora esistono nella società, incrostazioni che non vanno rifiutate o distrutte, ma che occorre rinnovare e la legge ha nei suoi articoli le possibilità per consentire questo rinnovamento.
E' un tentativo di adeguarsi alla società che chiede garanzia di livelli di prestazione per tutti, eliminando progressivamente le differenze strutturali e, conseguentemente, le differenze sociali.
Abbiamo anche cercato di ricondurre questa legge nell'ambito della legge di contabilità e mi dispiace che questo tentativo non sia stato recepito dalla D.C., nonostante che sulla legge di contabilità c'era stata una grande convergenza da parte del Consiglio.
E' una legge che più di altre corre il rischio di non ottenere il visto del Commissario di Governo. Per i caratteri di laicità e per gli obiettivi di giustizia sociale che questa legge ha, pur nelle sue imperfezioni trattandosi di un provvedimento nuovo che intende rinnovare profondamente il costume della società piemontese, il nostro voto sarà di favore.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Bontempi.



BONTEMPI Rinaldo

Sono favorevole a questa legge con una motivazione che cercherò di rendere rapidamente.
Il nostro Gruppo ha partecipato al lungo lavoro preparatorio di questa legge costantemente e coerentemente.
Lavorando con grande pazienza e con una grande costanza sui contenuti per riuscire a far sì che il dibattito tenesse sempre fermo il filone e il significato delle riforme, che caratterizza questa legislazione in materia sanitaria ed assistenziale.
E' questa una stagione che si è avviata con l'entrata in scena di nuovi soggetti, di nuovi bisogni e di nuove necessità. E' importante rendere questi soggetti, questi bisogni, non protagonisti passivi, ma protagonisti attivi di un governo più alto secondo uguaglianza e partecipazione.
E' stato il concetto che ci ha guidati nel nostro comportamento concreto e forse sconteremo alcune imperfezioni dovute ad una fase innovativa e di transizione. Il lavoro attorno a questa legge ci ha permesso anche di imparare e di conoscere le sue difficoltà di applicazione.
Abbiamo sempre tenuto presente il concetto del pluralismo, non come slogan o inteso in senso ideologico, ma un pluralismo per garantire un più alto livello di partecipazione da parte di più soggetti, perché siamo convinti che la società non sia tutta nei partiti e nelle istituzioni.
Noi comunisti abbiamo la pretesa, questa sì tutta laica e moderna tutta proiettata nel futuro, di non usare elementi di contrapposizione alle idee, ma vogliamo usare elementi di costruzione, di consenso di adesione di partecipazione della gente ai più alti valori della cultura delle riforme. In questo senso, con modestia, con spirito radicalmente laico senza ricorrere alle parole magiche che oggi sembrano andare di moda, siamo convinti di aver fatto il nostro dovere e, quindi, diamo il voto favorevole alla legge.



PRESIDENTE

Chiede di intervenire il Consigliere Paganelli. Ne ha facoltà.



PAGANELLI Ettore

Debbo rilevare (anche perché se il fatto dovesse costituire un precedente, le dichiarazioni di voto diverrebbero un rituale molto lungo) che un Gruppo ha fatto le dichiarazioni di voto attraverso il suo Presidente, il che è ammesso dal Regolamento, ma ha ripetuto la stessa dichiarazione di voto attraverso un Consigliere.
Il Regolamento prescrive che un Consigliere di un Gruppo può fare dichiarazione di voto unicamente se dissente dalle dichiarazioni di voto del suo Presidente.



PRESIDENTE

Ritengo fondata l'osservazione del Consigliere Paganelli.
Abbiamo così concluso le dichiarazioni di voto. Possiamo quindi passare alla votazione dell'intero progetto di legge n. 54.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 45 hanno risposto SI 29 Consiglieri hanno risposto NO 14 Consiglieri si sono astenuti 2 Consiglieri L'intero testo del progetto di legge n. 54 è approvato.
Comunico, infine, che il Consiglio è convocato per il giorno 20 maggio prossimo.
La seduta è tolta.



(La seduta ha termine alle ore 19,20)



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