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Dettaglio seduta n.82 del 18/11/76 - Legislatura n. II - Sedute dal 16 giugno 1975 al 8 giugno 1980

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Argomento:


PRESIDENZA DEL PRESIDENTE SANLORENZO


Argomento:

Sul programma dei lavori


PRESIDENTE

La seduta è aperta.
La riunione dei Capigruppo, dopo aver tenuto conto di una serie di valutazioni che mi esimo dall'elencare, è addivenuta alla decisione di tenere seduta oggi pomeriggio fino alle ore 19; quanto non potrà essere trattato in questa seduta verrà rinviato al prossimo mercoledì, in cui ci sarà seduta mattino e pomeriggio; gli argomenti iscritti all'o.d.g.
verranno esauriti nella mattinata di giovedì. E' una variante al programma stabilito, richiesta in quanto giovedì prossimo una delegazione alquanto nutrita di Consiglieri regionali parteciperà alla Conferenza sull'occupazione femminile.
E' stato però opportunamente rilevato dal Presidente della Giunta che poiché sempre più spesso saremo sollecitati a partecipare a convegni di vario genere e di diversa importanza, non dovremo considerare la partecipazione a questi convegni come motivo per far modificare una decisione presa proprio al fine di programmare radicalmente i lavori del nostro Consiglio. I Gruppi politici dovranno decidere la loro partecipazione ai convegni in maniera tale da garantire che non venga alterata la composizione del Consiglio e la dialettica consiliare secondo la struttura che gli elettori ci hanno consegnato. Dovrebbe essere quindi una specie di eccezione alla regola quella che pensiamo di fare la prossima settimana, anticipando a mercoledì le sedute del Consiglio e proseguendo i lavori nella mattinata del giovedì al fine di completare l'esame dei punti all'o.d.g., numerosi e piuttosto importanti, alcuni dei quali con scadenze ben precise.
Qualcuno ha osservazioni da fare in proposito?



CHIABRANDO Mauro

Il mercoledì siamo impegnati per le Presidenze delle Commissioni.



PRESIDENTE

Mi rendo perfettamente conto che qualunque variazione alla programmazione a suo tempo concordata comporta delle modifiche. Proprio per questo dobbiamo a maggior ragione impegnarci tutti insieme ad evitare che si debbano apportare modifiche, scompaginando inevitabilmente altri piani.
Ma per questa volta penso che non vi sia soluzione più felice di quella che i Capigruppo hanno concertato.


Argomento: Norme generali sull'agricoltura

Esame disegno di legge n. 71: "Norme per l'attuazione delle direttive n. 72/159, 72/160, 72/161 e 75/268 del Consiglio delle Comunità Europee per la riforma dell'agricoltura" (seguito)


PRESIDENTE

Con la replica dell'Assessore Ferraris si è conclusa la discussione di carattere generale sull'attuazione delle direttive CEE. Passiamo pertanto all'analisi dei singoli articoli.
Art. 1 - Finalità "Con la presente legge la Regione Piemonte stabilisce norme per l'attuazione delle direttive del Consiglio delle Comunità Europee per la riforma dell'agricoltura n. 72/159, 72/160, 72/161 e 75/268, nel quadro fissato dalle leggi 9.5.1975, n. 153 e 10.5.1976, n. 352.
La presente legge promuove, nell'ambito di un programmato disegno di riequilibrio socio-economico del territorio regionale, interventi idonei al conseguimento dei seguenti fini: miglioramento del livello dei redditi e delle condizioni di vita e di lavoro della popolazione agricola attraverso l'ammodernamento ed il potenziamento delle strutture produttive ed il miglioramento della formazione professionale e generale delle persone che lavorano in agricoltura incremento dell'attività agricola per il mantenimento di un livello adeguato di popolazione e conservazione dell'ambiente naturale e delle sue risorse nelle zone montane e svantaggiate ai sensi della direttiva CEE n.
75/268.
Per la realizzazione degli obiettivi, di cui ai commi precedenti, la Regione promuove ed assicura la partecipazione delle organizzazioni professionali e sindacali maggiormente rappresentative, delle cooperative e delle associazioni dei produttori, e si avvale dei Comprensori di cui alla legge regionale 4.6.1975, n. 41 e delle Comunità montane di cui alla legge regionale 11.8.1973, n. 17".
Non sono stati presentati emendamenti. Nessuno chiede di parlare? Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

La votazione ha avuto il seguente esito: presenti e votanti 39 hanno risposto SI 39 Consiglieri.
L'articolo 1 è approvato.
Titolo I - Ammodernamento e potenziamento delle strutture agricole Art. 2 - Condizioni, priorità e preferenze "Per promuovere l'ammodernamento delle strutture agricole, la Regione istituisce un regime di aiuti prioritari in favore di quelle aziende agricole nelle quali i lavoratori occupati non abbiano ancora conseguito un reddito comparabile a quello di cui beneficiano i lavoratori di altre attività nella stessa zona.
Possono tuttavia essere ammesse a fruire degli aiuti di cui al comma precedente anche quelle aziende che, dovendo sopportare per il loro ammodernamento oneri particolarmente gravosi per investimenti, non riescano a conservare il livello di reddito comparabile.
In tali casi si applicano le disposizioni di cui all'art. 25 della legge n. 153/75, come modificato dall'art. 11, quinto comma, della legge n.
352/76.
E' assicurata la preferenza alle aziende familiari diretto coltivatrici, singole ed associate ed alle cooperative di conduzione costituite da coltivatori diretti e/o lavoratori agricoli.
Il reddito comparabile di cui al presente articolo deve essere realizzato attraverso l'attuazione di un piano di sviluppo aziendale o interaziendale che consenta una più razionale ed efficiente organizzazione dei fattori produttivi anche sotto forma d'impianti e servizi comuni ed attraverso un più intensivo ed utile sfruttamento delle risorse disponibili, secondo le modalità di cui ai successivi artt. 3 e 4.
Per reddito comparabile o reddito d'obiettivo s'intende la remunerazione del lavoro agricolo comparabile a quella degli addetti ai settori extragricoli della zona determinata ai sensi dei successivi artt. 9 e 10".
Non sono stati presentati emendamenti. Nessuno chiede di parlare? Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

La votazione ha avuto il seguente esito: presenti e votanti 41 hanno risposto SI 41 Consiglieri.
L'articolo 2 è approvato.
Sezione I - Piani di sviluppo e beneficiari Art. 3 - Programmazione regionale "I piani di sviluppo aziendali o interaziendali debbono essere in armonia con le linee della programmazione regionale, comprensoriale e delle Comunità montane e con gli obiettivi dei piani zonali di sviluppo agricolo ove questi siano operanti.
La durata di realizzazione del piano non può superare i sei anni; nelle zone montane e svantaggiate ai sensi della direttiva CEE n. 268/75 pu essere prorogata fino ad un massimo di nove anni".
Non sono stati presentati emendamenti. Nessuno chiede di parlare? Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

La votazione ha avuto il seguente esito: presenti e votanti 41 hanno risposto SI 41 Consiglieri L'articolo 3 è approvato.
Art. 4 - Piani aziendali ed interaziendali di sviluppo "L'elaborazione del piano aziendale o interaziendale di sviluppo deve essere fondata su una impostazione tecnico-economica che, muovendo dalla descrizione della situazione iniziale dell'azienda o delle aziende in tutti i loro elementi, individui e prefiguri le condizioni di produzione e di reddito al momento in cui il piano stesso sarà interamente attuato.
In particolare il piano deve contenere i seguenti elementi costitutivi: a) - descrizione della situazione aziendale nel corso dell'anno precedente alla sua presentazione b) - obiettivo di reddito previsto in relazione alla mano d'opera presente in azienda al termine della realizzazione del piano c) - indirizzi produttivi prescelti, trasformazioni agrarie e conversioni colturali previste d) - condizioni per la commercializzazione della produzione e) - elementi di prova sulla reale disponibilità dei terreni che si intendono acquisire in tempi utili, sia in proprietà che in affitto, per la formazione o l'ampliamento della superficie aziendale f) - programma d'investimenti e piano dei finanziamenti con l'eventuale indicazione delle garanzie da offrire agli istituti mutuanti.
Dal piano di sviluppo deve comunque emergere che al termine della sua attuazione l'azienda in via di ammodernamento sarà in grado di assicurare in linea di massima per una o due unità lavorative (ULU) un reddito di lavoro almeno uguale a quello determinato in base ai criteri di cui ai successivi artt. 9 e 10.
Nel caso in cui il piano di sviluppo riguardi una azienda condotta in comune da imprenditori agricoli titolari di proprie aziende o comunque occupati in agricoltura, il reddito da lavoro comparabile deve essere raggiunto da ciascuna ULU, tenendo conto sia del reddito ricavato dall'azienda condotta in comune, sia del reddito ricavato dall'azienda di cui è titolare, sia del reddito ricavato dall'attività extraziendale".
Non sono stati presentati emendamenti. Nessuno chiede di parlare. Si passi alla votazione



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

La votazione ha avuto il seguente esito: presenti e votanti 42 hanno risposto SI 42 Consiglieri L'articolo 4 è approvato.
Art. 5 - Modifiche di piani "Ai piani di sviluppo approvati e in corso di attuazione possono essere presentate ed accolte modifiche tanto per i programmi d'investimento quanto per gli orientamenti colturali previsti, purché le varianti proposte non alterino gli obiettivi perseguiti".
Non sono stati presentati emendamenti. Nessuno chiede di parlare. Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

La votazione ha avuto il seguente esito: presenti e votanti 48 hanno risposto SI 48 Consiglieri L'articolo 5 è approvato.
Art. 6 - Beneficiari "I piani di sviluppo aziendali o interaziendali possono essere presentati: a) - da imprenditori agricoli a titolo principale: titolari coadiuvanti familiari che collaborino o abbiano collaborato con il conduttore per almeno tre anni, mezzadri e coloni anche congiuntamente ai proprietari concedenti b) - da cooperative agricole costituite in prevalenza da coltivatori diretti, mezzadri, coloni o da altri lavoratori agricoli c) - da imprenditori agricoli regolarmente associati con atto notarile ai fini della presentazione di un piano comune di sviluppo per la ristrutturazione e l'ammodernamento aziendale od interaziendale per la conduzione in comune delle aziende, sempreché i soci ritraggano dall'attività aziendale associata almeno il 50% del proprio reddito ed impieghino nell'attività aziendale ed in quella associata almeno il 50% del proprio tempo di lavoro.
I beneficiari di cui ai punti a) e c) debbono possedere una sufficiente capacità professionale ai sensi del successivo art. 8 e debbono impegnarsi a tenere almeno per l'intero periodo di attuazione del piano una contabilità aziendale, ai sensi dei successivi artt. 19 e 20.
I mezzadri ed i coloni possono presentare piani di sviluppo anche senza l'assenso dei proprietari concedenti. I piani approvati saranno attuati sotto la direzione del mezzadro o del colono ai quali sono accordate le facoltà per l'esecuzione dei miglioramenti fondiari che sono riconosciute all'affittuario, ai sensi degli artt. 10 e seguenti della legge 11/2/1971 n. 11 e successive modificazioni ed integrazioni.
Possono altresì presentare un piano di sviluppo coloro che raggiungano almeno il 50% del reddito e del lavoro in agricoltura, non abbiano superato i 45 anni di età e dimostrino di conseguire i livelli personali di lavoro e di reddito previsti per la qualifica d'imprenditore agricolo a titolo principale alla conclusione del piano di sviluppo, che a sua volta dovrà realizzare il reddito comparabile o d'obiettivo".
Con questo articolo comincia la serie degli emendamenti. Per ora ne sono stati presentati tre dal Consigliere Besate ed uno dal consigliere Gastaldi. Suggerisco di adottare un metodo di lavoro che mi pare il più produttivo e sintetico ai fini della rapidità di svolgimento dei nostri lavori: che il presentatore di più emendamenti li illustri tutti in un solo intervento; naturalmente chiunque lo desideri è libero d'intervenire su tale illustrazione complessiva. Le votazioni, ovviamente, avverranno separatamente.
Gli emendamenti del Consigliere Besate così recitano: il primo "Titolazione - in luogo della parola 'Beneficiari', intitolare con 'Presentazione dei piani di sviluppo aziendali o interaziendali'" il secondo, "al terzo comma, tra le parole 'approvati' e 'saranno' inserire le seguenti parole: 'dalla Giunta regionale'" il terzo, "all'ultimo comma, tra le parole 'che' e 'raggiungano' inserire le parole 'essendo in possesso dei requisiti di cui al successivo art. 8'".
Ha facoltà di parlare, per illustrare i suoi emendamenti, il Consigliere Besate.



BESATE Piero

Il primo emendamento sull'art. 6 riguarda la titolazione, come già avevo annunciato questa mattina nel mio intervento: "In luogo di 'beneficiari' intitolare: 'Presentazione dei piani di sviluppo aziendali o interaziendali'". E' questa, in effetti, la materia regolata dall'articolo in discussione: la procedura di presentazione delle domande. E' una variazione importante proprio in relazione all'ultimo comma, perché non predetermina già in questa sede che si tratta di beneficiari, ma sempre di richiedenti, la cui domanda avrà un certo esito subordinato all'esame.
Il secondo emendamento da me presentato si riferisce al terzo comma sempre di questo articolo 6: "Tra le parole 'approvati' e 'saranno' inserire le seguenti parole: 'dalla Giunta regionale'".
Concerne i piani di sviluppo aziendali o interaziendali presentati da mezzadri o coloni, che saranno eseguiti anche indipendentemente dalla volontà del concedente. La legge 153, all'art. 13, ultimo comma, reso obbligatorio, dice che questi "devono essere approvati dalla Regione". E' un caso del tutto particolare, anzi, unico, come ho già detto questa mattina, perché per tutti gli altri piani si fa riferimento alla "autorità cui è rimessa l'approvazione dei piani", non si specifica che debba essere la Regione. E ciò non immotivatamente, ma perché vi si fa richiamo alla legge n. 11 sull'affittanza agraria del 1971. Questo è un negozio giuridico, s'interviene in un rapporto di proprietà.



PRESIDENTE

Dal loro atteggiamento credo di capire che alcuni Consiglieri trovano difficoltà a seguire l'illustrazione degli emendamenti perché non ne hanno ricevuto il testo. Prego di provvedere alla consegna con la massima sollecitudine. Prosegua, Consigliere Besate.



BESATE Piero

Sempre all'art. 6, ultimo comma, quello sul quale si è tanto discusso propongo un altro emendamento, per inserire anche qui il richiamo della condizione del possesso dei requisiti di cui al successivo art. 8, relativo alla professionalità: "tra le parole 'che' e 'raggiungano' inserire le parole: 'essendo in possesso dei requisiti di cui al successivo art. 8'".
Siccome al terzo comma viene richiesto il requisito della professionalità per gli imprenditori sub lettere a) e c) e siccome questo è stato inserito all'ultimo comma, sembrerebbe che per le cooperative agricole non debba valere il requisito della professionalità, mentre è evidente che esso deve essere richiesto anche per questa categoria di imprenditori.
Si tratta, dunque, di precisazioni che rendono l'articolo nel suo insieme accettabile, logico, naturale e conforme alla legge 153, ancor più aderente, quindi, alla norma della legge statale.



PRESIDENTE

Ha facoltà di parlare il Consigliere Gastaldi, per illustrare, se lo desidera, il suo emendamento, il cui testo è già stato distribuito ai vari Gruppi.



GASTALDI Enrico

Il nostro emendamento vuol proporre soltanto una precisazione sul significato dell'espressione "possono" usata nel comma in questione, cioè l'ultimo.
Noi facciamo questo ragionamento: il fenomeno del part-time agricolo è reale e trova le sue cause in altre realtà esistenti nella nostra agricoltura: dimensioni della maggior parte delle aziende agricole in Piemonte, carenza di una coscienza cooperativistica ed associativa, dovuta a mancata incisività delle varie organizzazioni professionali e sindacali agricole, aggravata dal cattivo esito di iniziative in questo campo stagionalità, cioè concentrazione del lavoro agricolo in pochi mesi, specie per certi tipi di produzione. Del fenomeno part-time e dell'agricoltura poi, esistono vari gradi: dall'impiego a tempo pieno, 2300 ore, in lavori extra-agricoli - industria, artigianato, commercio - (per esempio l'agricoltore operaio dell'industria), all'impiego a tempo parziale agricoltori stagionali dell'industria di solito nel periodo invernale.
Ora, predisponendo la legge una ristrutturazione agricola da portare a completamento in sei anni, come sarebbe ingiusto far partecipi e aiutare per tale ristrutturazione chi ha già il totale delle ore lavorative, 2300 annuali, impegnate fuori del lavoro agricolo, altrettanto ingiusto sarebbe escludere chi per la struttura agricola esistente si è allontanato dall'agricoltura in modo parziale, cercando fuori di essa una integrazione del proprio reddito, dimostrando così da una parte attaccamento alla terra dall'altra voglia di lavorare. Oltre tutto, la legge lascia a tale lavoratore la scelta fra i due lavori, favorendo sia il ritorno al lavoro agricolo con il comma in questione, sia l'uscita totale da esso con la seconda parte della legge, art. 38, con il premio di apporto strutturale penalizzando l'eventuale insincerità di scelta con la sospensione e la revoca degli aiuti economici e dei relativi interessi se non realizza il piano aziendale e il ritorno totale alla terra nei sei anni (art. 25). Il comma in questione finirà con il favorire la graduale scomparsa del fenomeno part-time e la realizzazione della professionalità nell'agricoltura. Però, non sarebbe neppure giusto che tale lavoratore avesse gli stessi diritti dell'imprenditore agricolo a tempo pieno, e la differenza fra essi potrebbe consistere nell'offrire al lavoratore a part time le disponibilità finanziarie lasciate libere dagli imprenditori agricoli a tempo pieno. L'emendamento da noi proposto ha appunto questi motivi ispiratori.



PRESIDENTE

Riassumendo, ci sono un emendamento in merito alla titolazione, uno relativo al terzo comma e due sull'ultimo comma.
Chiede di parlare il Consigliere Chiabrando. Ne ha facoltà.



CHIABRANDO Mauro

Chiedo scusa se abbiamo indugiato un poco, ma si tratta di materia complessa e delicata. Noi, sia detto senza alcun intento di censura, ci siamo adeguati alla norma di presentare gli emendamenti in tempo utile per dar modo ai colleghi di esaminarli con calma.
Comunque, il nostro emendamento soppressivo dell'ultimo comma, un comma che prevede un caso non contemplato dalla legge statale cioè estende la presentazione del piano di sviluppo a coloro che raggiungono soltanto il 50% del reddito, è il più importante della serie di ventiquattro da noi presentati, e tende ad eliminare la stortura, l'illegittimità che noi ravvisiamo nel riconoscimento, a coloro che non hanno i requisiti voluti dalla legge, della possibilità di presentare i piani e di beneficiare dei finanziamenti.
Questo agli altri emendamenti, nulla da eccepire alla proposta di modifica del titolo. Il collega Bianchi mi fa notare che però suonerebbe meglio, anziché "presentazione": "Piani di sviluppo aziendali ed interaziendali". Ovviamente, il cambio di titolo non fa mutare la sostanza del contenuto.



BIANCHI Adriano

"Presentazione" fa pensare a qualcosa di regolamentare.



BESATE Piero

Per me va bene la dizione proposta dal Consigliere Bianchi.



CHIABRANDO Mauro

Siamo dell'avviso di accettare anche l'emendamento Besate con cui egli propone di precisare che è la Giunta regionale che approva.
L'emendamento presentato dal Consigliere repubblicano ed altresì l'emendamento del Consigliere Besate relativi all'ultimo comma verrebbero a cadere se fosse accettato il nostro emendamento soppressivo. Ci riserviamo pertanto di pronunciarci su entrambi quando sia avvenuta la votazione del nostro.



PRESIDENTE

Qual è il parere della Giunta?



FERRARIS Bruno, Assessore all'agricoltura e foreste

La Giunta non può accettare l'emendamento soppressivo: ribadisce che il comma è in ogni caso coerente e congruo, nel quadro della direttiva CEE con tutti gli studi che abbiamo fatto.
Nulla in contrario alla proposta di cambiamento del titolo in: "Piani aziendali e interaziendali": la sostanza non muta, perché i possibili aventi diritto ai provvedimenti sono pur sempre beneficiari.
Sono d'accordo anche emendamento.



PRESIDENTE

La discussione sugli emendamenti è terminata. Cominciamo con il porre in votazione, per alzata di mano, l'emendamento soppressivo dell'ultimo o comma dell'art. 6, presentato dal Gruppo democristiano, che ha la precedenza sugli altri.
L'emendamento è respinto con 18 voti favorevoli e 26 contrari.
Invito ora i Consiglieri a votare successivamente gli emendamenti nei riguardi dei quali è emerso generale consenso.
In merito alla titolazione, mi pare sia stato espresso un consenso generale per la dizione: "Piani di sviluppo aziendali o interaziendali". Si proceda alla votazione per alzata di mano.
L'emendamento è accolto all'unanimità.
Pongo ai voti per alzata di mano l'emendamento del Consigliere Besate al terzo comma: "fra le parole 'approvati' e 'saranno', inserire le seguenti parole: 'dalla Giunta regionale'". Anche su questa modifica mi pare vi sia stato consenso.
L'emendamento è accolto.
Essendo stato respinto l'emendamento soppressivo presentato dal Gruppo D.C., viene ora votato l'emendamento del Consigliere Gastaldi. Nei confronti di questo emendamento come si pronuncia il Gruppo democristiano?



CHIABRANDO Mauro

Lo accoglie.



PRESIDENTE

Ha facoltà di replicare, per la Giunta, l'Assessore Ferraris.



FERRARIS Bruno, Assessore all'agricoltura e foreste

Questo emendamento tende a restringere ulteriormente la porticina che si era detto di voler aprire agli operatori non a tempo pieno secondo la legge italiana. Per tener conto, comunque, di questa esigenza, suggerirei una formulazione un po' diversa, anche per non rendere più nebuloso questo testo con emendamenti introdotti all'ultimo momento, e precisamente : "E' comunque assicurata preferenza agli imprenditori agricoli di cui al successivo art. 7", così da rendere chiaro che, in ogni caso, agli imprenditori a titolo principale è sempre data la preferenza.



PRESIDENTE

Chiede di parlare il Consigliere Gastaldi.



GASTALDI Enrico

Accetto la dizione or ora proposta dall'Assessore all'agricoltura.



FRANZI Piero

Poiché nell'emendamento presentato si faceva esplicito riferimento alla concessione delle provvidenze, occorrerebbe inserire questa precisazione.



FERRARIS Bruno, Assessore all'agricoltura e foreste

Nel testo veramente si parla di aiuti: quindi, "nella concessione di aiuti".



PRESIDENTE

La dizione finale risulterebbe pertanto: "Nella concessione degli aiuti è comunque assicurata preferenza agli imprenditori agricoli di cui al successivo art. 7". Invito i Consiglieri a pronunciarsi sull'emendamento del Consigliere Gastaldi in questa dizione.
L'emendamento è accolto.



BESATE Piero

C'è ancora da votare un emendamento all'ultimo comma, e cioè l'inserimento della frase: "quando siano in possesso dei requisiti di cui al successivo art. 8", cioè la professionalità.



FERRARIS Bruno, Assessore all'agricoltura e foreste

Dovrebbe essere implicito, ma è senz'altro opportuno esplicitarlo.



BESATE Piero

Soprattutto visto che ci si riferisce solo ai casi contemplati alle lettere a) e c), mentre l'altra categoria sembrerebbe esonerata.



PRESIDENTE

Chi è d'accordo su questo emendamento è pregato di alzare la mano.
L'emendamento è accolto.
Passiamo alla votazione sull'art. 6 nel suo complesso. Vi sono dichiarazioni di voto? Chiede di parlare il Consigliere Bianchi. Ne ha facoltà.



BIANCHI Adriano

Ad evitare equivoci, la pregheremmo di dar lettura, prima che si proceda al voto finale, del testo così come viene a risultare, a partire dal terzo comma.



PRESIDENTE

Tenterò una ricostruzione, anche se per una lettura corretta e senza incertezze dovrebbe essermi lasciato il tempo di riscrivere interamente il testo, visto il complesso delle interpolazioni che sono state proposte.
Anzitutto, è cambiato il titolo, che è diventato: "Piani di sviluppo aziendali o interaziendali".
Il primo ed il secondo comma non hanno subito varianti.
Nel terzo, fra le parole 'approvati' e 'saranno', si inseriscono le seguenti parole: "dalla Giunta regionale". Naturalmente, in sede di coordinamento si baderà anche all'esatta punteggiatura.
Quanto all'ultimo comma, le cose si complicano alquanto...



BESATE Piero

Se permette, signor Presidente le vengo in aiuto. Il testo inserito risulta così: "Possono altresì presentare un piano di sviluppo coloro che essendo in possesso dei requisiti di cui al successivo art. 8, raggiungano almeno il 50% del reddito ecc. ecc.".



PRESIDENTE

Alla fine, però, vi sono altre due modifiche.



BESATE Piero

Si tratta di un nuovo comma aggiunto.



FERRARIS Bruno, Assessore all'agricoltura e foreste

Riguarda la professionalità, quindi un'altra garanzia: "Nella concessione degli aiuti è comunque assicurata preferenza agli imprenditori agricoli di cui al successivo art. 7".
E' un altro chiavistello che poniamo a vantaggio della professionalità che rispecchia anche la preoccupazione del collega Gastaldi.



BESATE Piero

Sono emendamenti già votati e quindi perfettamente compresi dal Consiglio. Dovrebbe essere quindi sufficiente, come si è sempre fatto annunciare che si mette in votazione l'articolo con gli emendamenti modificativi, aggiuntivi, sostitutivi che sono stati approvati dal Consiglio.



BIANCHI Adriano

E' inconfutabile quanto dice il Consigliere Besate. Però, questa è la regola quando gli emendamenti accettati o respinti sono già tutti esattamente formulati per iscritto, e non quando, con familiarità a volte opportuna, si contrattano e si formulano mentre si approvano. Per questo avevo richiesto la lettura dell'articolo.
Comunque, adesso abbiamo capito e siamo pronti a votare.



PRESIDENTE

Allora, passiamo alla votazione sull'art. 6 quale risulta con l'inserimento degli emendamenti approvati, cioè dalla volontà espressa dal Consiglio regionale attraverso le sue votazioni. Vi sono dichiarazioni di voto sul complesso dell'articolo? Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

La votazione ha avuto il seguente esito: presenti e votanti 51 hanno risposto SI 32 Consiglieri hanno risposto NO 8 Consiglieri si sono astenuti 11 Consiglieri L'art. 6 è approvato.
Art. 7 - Definizione di imprenditore agricolo a titolo principale "Sono considerati imprenditori agricoli a titolo principale coloro che dedicano all'attività agricola almeno i due terzi del lavoro complessivo e ricavano da tale attività almeno i due terzi del reddito globale da lavoro risultante dalla propria posizione fiscale. Il requisito del reddito e quello inerente al tempo dedicato all'attività agricola è accertato dalla Regione.
Nei territori montani ed in quelli dichiarati svantaggiati, ai sensi della direttiva CEE n. 268/75, i requisiti di tempo e di reddito indicati nel primo comma sono comunque ridotti al 50%".
Non sono stati proposti emendamenti. Nessuno chiede di parlare. Si proceda alla votazione



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

La votazione ha avuto il seguente esito: presenti e votanti 47 hanno risposto SI 47 Consiglieri L'art. 7 è approvato.
Art. 8 - Capacità professionale "Il requisito della capacità professionale s'intende acquisito quando il beneficiario abbia esercitato per un triennio anteriore alla data di presentazione del piano una attività agricola come capo di azienda coadiuvante familiare o come lavoratore agricolo ovvero possegga una qualificazione professionale attestata da uno dei titoli di studio di cui all'art. 12 della legge 9.5.1975, n. 153.
Per gli imprenditori agricoli a titolo principale fa testo l'iscrizione all'albo professionale degli imprenditori agricoli di cui alla legge regionale 12.5.1975, n. 27.
Per il requisito della capacità professionale nei riguardi di coloro che intendano iniziare l'attività agricola e non siano in possesso dei titoli di studio previsti dal primo comma del presente articolo, valgono le norme di cui alla lettera b) dell'art. 5 della legge regionale 12.5.1975 n. 27".
Non sono stati proposti emendamenti. Nessuno chiede di parlare. Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

La votazione ha avuto il seguente esito: presenti e votanti 45 hanno risposto SI 45 Consiglieri L'art. 8 è approvato.
Sezione II - Determinazione del reddito d'obiettivo Art. 9 - Reddito d'obiettivo "Per reddito da lavoro comparabile s'intende la retribuzione media, al netto degli oneri sociali, dei lavoratori non agricoli, determinata dall'ISTAT, con riferimento alle singole province.
La Giunta regionale, sentito il Comitato tecnico regionale, di cui al successivo art. 28, determina annualmente il reddito d'obiettivo, per le singole province, moltiplicando le retribuzioni di cui al primo comma per il coefficiente di incremento delle retribuzioni dei lavoratori dipendenti addetti ai settori extra agricoli, al netto degli oneri sociali verificatosi nell'arco dei sei anni anteriori alla presentazione dei piani di sviluppo".
Non sono stati proposti emendamenti. Nessuno chiede di parlare. Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

La votazione ha avuto il seguente esito: presenti e votanti 47 hanno risposto SI 47 Consiglieri L'art. 9 è approvato.
Art. 10 - Reddito ULU ed aziende di riferimento "Il reddito delle singole unità lavorative uomo (ULU) impiegate nell'azienda che presenta il piano è determinato tenendo conto dei seguenti elementi: a) - durata del lavoro annuale non superiore a 2.300 ore b) - remunerazione del capitale proprio utilizzato nell'azienda ad un saggio non inferiore al 2% per la terra ed i fabbricati e remunerazione del restante capitale investito all'interesse legale stabilito dal codice civile c) - tasso effettivo d'interesse per gli eventuali capitali di terzi d) - aliquota massima del 20% di reddito proveniente dall'esercizio di attività non agricole, a condizione che a piano attuato almeno una ULU tragga la totalità del reddito da lavoro comparabile nell'azienda agricola.
Nel caso di piani di sviluppo aziendali o interaziendali presentati in zone montane e svantaggiate ai sensi della direttiva CEE n. 268/75 l'aliquota del reddito proveniente da attività non agricole può essere del 30% per la prima ULU e del 50% per la seconda ULU.
Inoltre può essere inclusa nel calcolo di reddito d'obiettivo l'indennità compensativa di cui all'art. 29 della presente legge.
In via alternativa il raggiungimento del reddito di obiettivo pu essere dimostrato attraverso la realizzazione di un livello di redditività pari a quello di un'azienda di riferimento individuata secondo i modelli che saranno stabiliti dalla Giunta regionale per le diverse zone del territorio regionale, ai sensi del penultimo ed ultimo comma dell'art. 17 della legge 9.5.1975, n. 153.
Nel caso in cui il piano di sviluppo riguardi una azienda condotta in comune da coltivatori titolari di proprie aziende o comunque occupati in agricoltura, il reddito di lavoro comparabile o d'obiettivo deve essere raggiunto da ciascuna ULU tenendo conto sia della partecipazione all'azienda condotta in comune, sia del reddito ricavato dall'azienda di cui è titolare, sia del reddito ricavato dall'attività extraziendale".
Non sono stati proposti emendamenti. Nessuno chiede di parlare. Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

La votazione ha avuto il seguente esito: presenti e votanti 48 hanno risposto SI 48 Consiglieri L'art. 10 è approvato.
Sezione III - Regime degli aiuti Art. 11 - Aiuti "Il regime degli aiuti previsti dalla Regione per l'attuazione dei piani di sviluppo aziendali ed interaziendali che siano stati regolarmente approvati ai sensi del successivo art. 23 da parte dei Comitati comprensoriali o delle Comunità montane, si articola nei seguenti interventi: a) - concorso nel pagamento degli interessi per gli investimenti globalmente necessari all'attuazione dei piani b) - garanzie sussidiarie per i mutui da contrarre e relativi interessi c) - cessione in via prioritaria delle terre disponibili o che si renderanno disponibili sia sulla base della legge regionale per il recupero e l'utilizzazione delle terre incolte od insufficientemente coltivate, sia ai sensi degli articoli di cui al successivo Titolo III della presente legge relativo alla cessazione anticipata dell'attività agricola d) - contributi in conto capitale per l'incremento della produzione di carni bovine, ovine e caprine e) - aiuti per la tenuta della contabilità aziendale f) - aiuti di avviamento alle associazioni dei produttori agricoli per l'assistenza interaziendale g) - premi d'insediamento aziendale in zone di collina, collina depressa e montagna a favore dei giovani coltivatori diretti".
Non sono stati proposti emendamenti. Nessuno chiede di parlare. Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

La votazione ha avuto il seguente esito: presenti e votanti 50 hanno risposto SI 50 Consiglieri L'art. 11 è approvato.
Art. 12 - Limiti degli aiuti "Il concorso nel pagamento degli interessi riguarda la totalità dei prestiti e dei mutui contratti fino alla concorrenza di un importo non superiore a 42.060 U.C. per ogni unità lavorativa uomo impiegata nell'azienda.
La durata del mutuo non può superare i 20 anni per gli investimenti fondiari ed i 10 anni per l'acquisto di macchine, di attrezzi, del bestiame consentito e di ogni altra dotazione aziendale.
Le spese ammesse per acquisto di bestiame sono quelle di cui al successivo art. 15.
Sono escluse le spese relative all'acquisto di nuovi terreni. Tuttavia nel caso che la disponibilità di nuovi terreni sia indispensabile per la realizzazione del piano di sviluppo aziendale e soprattutto dei piani interaziendali e risulti impossibile acquisire i terreni stessi se non attraverso l'acquisto in proprietà, tale spesa può essere ammessa a beneficiare dell'intervento pubblico di cui al primo comma del presente articolo".
Non sono stati proposti emendamenti. Nessuno chiede di parlare. Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

La votazione ha avuto il seguente esito: presenti e votanti 42 hanno risposto SI 42 Consiglieri L'art. 12 è approvato.
Art. 13 - Tassi agevolati "Il Presidente della Giunta, con proprio decreto, su conforme deliberazione della Giunta medesima, determina, nel rispetto del tasso globale stabilito dallo Stato per il credito agrario, l'ammontare del concorso pubblico nel pagamento degli interessi ed il tasso a carico del beneficiario, ai sensi dell'art. 18 della legge n. 153/75 e dell'art. 10 punto a) - della legge n. 352/76.
In ogni caso l'onere a carico del beneficiario non può essere inferiore al 3%. Limitatamente alle zone classificate montane ed altri territori depressi, l'onere a carico del beneficiario non può essere inferiore al 2%.
La Giunta regionale determina ed assegna agli Istituti di credito la quota di concorso ad essi spettante sulla base dei piani di sviluppo approvati dai Comitati comprensoriali e ne dà successiva comunicazione ai Ministeri competenti".
Non sono stati proposti emendamenti. Nessuno chiede di parlare. Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

La votazione ha avuto il seguente esito: presenti e votanti 42 hanno risposto SI 42 Consiglieri L'art. 13 è approvato.
Art. 14 - Fidejussione "Agli imprenditori coltivatori diretti, il cui piano di sviluppo sia stato approvato, che abbiano ottenuto il nulla-osta dagli uffici competenti per la concessione del concorso pubblico nel pagamento degli interessi, ma che non siano in grado di prestare sufficienti garanzie per la contrazione dei mutui con gli Istituti di credito, è concessa da parte del Fondo interbancario di garanzia, di cui alla legge 2.6.1961, n. 154 e successive modificazioni e integrazioni, fidejussione per la differenza fra l'ammontare del mutuo, compresi i relativi interessi, ed il valore cauzionale delle garanzie offerte maggiorato del valore attualizzato del concorso negli interessi.
La fidejussione non può in linea di massima eccedere il 50%, elevabile al 60% nei casi di cui all'art . 20, secondo comma della legge n. 153/75 ed all'80% nei casi di cui all'art. 10, punto b), della legge n. 352/76.
Nei casi in cui i piani di sviluppo siano stati presentati da affittuari, coltivatori diretti, mezzadri e coloni, o da cooperative agricole ed altre forme associate, la fidejussione può essere concessa fino alla misura massima del 90% dei mutui, sempre comprensivi di capitale ed interesse.
Per gli affittuari, mezzadri e coloni che siano in grado di offrire solo parziali garanzie reali o che non siano in grado di offrire comunque garanzie reali, le operazioni di credito possono essere effettuate dagli Istituti di credito anche in deroga ai propri statuti con la sola garanzia fidejussoria di cui al primo comma del presente articolo o con la fidejussione pari alla differenza fra le garanzie eventualmente offerte ed il totale del mutuo.
Per quanto non contemplato nella presente legge, valgono le norme sulla fidejussione previste dalla legge 9 maggio 1975, n. 153, e quelle previste da altre leggi regionali e statali".
Non sono stati proposti emendamenti. Nessuno chiede di parlare. Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

La votazione ha avuto il seguente esito: presenti e votanti 44 hanno risposto SI 44 Consiglieri L'art. 14 è approvato.
Art. 15 - Acquisto bovini, ovini, caprini e suini "Quando il piano di sviluppo aziendale o interaziendale preveda l'acquisto di bestiame bovino, ovino e caprino, a titolo di prima dotazione, è concesso il concorso nel pagamento degli interessi che resta però sempre subordinato alla condizione che, alla conclusione del piano, la quota delle vendite degli animali e dei loro prodotti sul complesso delle vendite effettuate dall'azienda superi il 60%. Quando si tratti d'investimenti nel settore suinicolo, la concessione delle provvidenze è subordinata alla condizione che l'investimento resti compreso fra U.C.
10.520 e U.C. 53.333 e che, a conclusione del piano, almeno l'equivalente del 35% del quantitativo di alimenti consumati dai suini possa essere prodotto dall'azienda o da più aziende associate".
Non sono stati proposti emendamenti. Nessuno chiede di parlare. Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

La votazione ha avuto il seguente esito: presenti e votanti 42 hanno risposto SI 42 Consiglieri L'art. 15 e approvato.
Art. 16 - Contributi produzione carne bovina, ovina e caprina "Nel caso in cui il piano di sviluppo aziendale o interaziendale preveda un orientamento specializzato verso la produzione di carne bovina ovina o caprina e sempreché al suo compimento la quota delle vendite di bovini, ovini o caprini superi il 50% del complesso delle vendite effettuate dall'azienda o dalle aziende, anche in aggiunta al concorso nel pagamento degli interessi di cui all'art. 15 può essere concesso un contributo in conto capitale per ogni ettaro della superficie necessaria alla produzione bovina, ovina o caprina.
Conformemente al disposto dell'art. 11 della legge 10.5.1976, n. 352 il contributo di cui al comma precedente viene erogato in tre anni in ragione di 47 U.C. per ettaro il primo anno, 32 U.C. per ettaro il secondo anno, 16 U.C. per ettaro il terzo anno.
Gli importi complessivi del contributo per azienda non possono superare U.C. 2.350 per il primo anno, U.C. 1.600 per il secondo anno e U.C. 800 per il terzo anno.
Nelle zone montane e svantaggiate ai sensi della direttiva CEE n.
75/268, per le aziende che dispongano almeno di 0,5 unità di bestiame adulto (UBA) per ettaro di superficie foraggiera, gli importi per ettaro e complessivi del contributo integrativo di cui ai commi precedenti sono elevabili di un terzo.
In ogni caso, il limite degli importi complessivi per azienda pu essere superato quando si tratti di stalle sociali e di cooperative di conduzione".
Non sono stati proposti emendamenti. Nessuno chiede di parlare. Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

La votazione ha avuto il seguente esito: presenti e votanti 42 hanno risposto SI 42 Consiglieri L'art. 16 è approvato.
Art. 17 - Acquisizione terreni "I coltivatori diretti, i mezzadri o i coloni, singoli od associati, e le cooperative di conduzione che intendano presentare un piano di sviluppo aziendale o interaziendale basato anche sull'acquisizione di terre o sull'ampliamento della superficie aziendale delle loro rispettive aziende possono rivolgere preliminarmente domanda al comitato comprensoriale per ottenere dall'organismo Fondiario (ESAP), di cui al successivo art. 41, i terreni dei quali quest'ultimo disponga, in applicazione delle disposizioni del Titolo III della presente legge o in virtù delle norme vigenti per il recupero e l'utilizzazione delle terre incolte o insufficientemente coltivate".
Non sono stati proposti emendamenti. Nessuno chiede di parlare. Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Ia votazione ha avuto il seguente esito: presenti e votanti 42 hanno risposto SI 42 Consiglieri L'art. 17 è approvato.
Art. 18 - Irrigazione, ricomposizione e riordino fondiario "Per la realizzazione di organiche opere irrigue a carattere collettivo i benefici previsti dalle leggi vigenti sono maggiorati del 20% quando i programmi irrigui prevedano che, a conclusione delle opere, almeno il 40 della superficie agricola irrigata sia utilizzata da aziende che abbiano ottenuto l'approvazione del piano di sviluppo o che il 70% di detta superficie sia utilizzata da aziende che realizzino il reddito d'obiettivo.
Quando ricorrono le condizioni richiamate nel precedente comma, i contributi previsti dal terzo comma dell'art. 5 della legge 14 agosto 1971 n. 817, per la realizzazione di opere di ricomposizione o di riordinamento fondiario, di interesse particolare o di interesse comune a più fondi, sono maggiorati del 5%".
Non sono stati proposti emendamenti. Nessuno chiede di parlare. Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

La votazione ha avuto il seguente esito: presenti e votanti 46 hanno risposto SI 46 Consiglieri L'art. 18 è approvato.
Art. 19 - Aiuti per contabilità aziendale "Ai coltivatori diretti che si impegnino, anche indipendentemente dalla presentazione di un piano di sviluppo aziendale o interaziendale, a tenere una contabilità secondo le metodologie indicate dall'Amministrazione regionale, può essere concesso un contributo di U.C. 600, erogabile in quattro rate annue decrescenti in ragione di U.C. 190 per il primo anno U.C. 165 per il secondo anno, U.C. 140 per il terzo anno e U.C. 105 per il quarto anno.
Ai beneficiari di cui all'art. 6 della presente legge che presentino un piano di sviluppo aziendale o interaziendale, per i quali la tenuta della contabilità è obbligatoria, potrà essere concesso, in ognuno dei primi quattro anni, il contributo di cui al comma precedente ed un ulteriore contributo annuo di U.C. 80 per ognuno degli anni successivi, fino al termine dell'attuazione del piano".
La Giunta ha presentato un emendamento aggiuntivo: "All'art. 19, primo comma, dopo le parole 'secondo le metodologie indicate dall'Amministrazione regionale', aggiungere le seguenti parole: 'in conformità alle condizioni dell'art. 11 della direttiva 72/159 CEE'".
Ha facoltà di illustrarlo l'Assessore.



FERRARIS Bruno, Assessore all'agricoltura e foreste

E' uno dei due emendamenti che tendono a sveltire l'iter di questa legge, poiché rispecchiano le due sole osservazioni fatteci dalla CEE: se la legge sarà approvata dal Governo, quindi, la CEE non avrà obiezioni da muovere poiché è comparabile, coerente.
C'è un documento scritto, inviatoci dal Ministero, in cui ci si chiede di fare in modo da rendere le metodologie della Regione conformi a quelle della CEE.



PRESIDENTE

Chi è d'accordo sull'emendamento proposto dalla Giunta è pregato di alzare la mano.
L'emendamento è approvato all'unanimità. Pongo ora in votazione l'art.
19 così emendato.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

La votazione ha avuto il seguente esito: presenti e votanti 44 hanno risposto SI 44 Consiglieri L'art. 19 è approvato.
Art. 20 - Contabilità aziendale "La Giunta regionale, allo scopo di assicurare le condizioni necessarie per la tenuta della contabilità aziendale di cui all'art. 11 della direttiva n. 159/72 della CEE provvede: ad istituire nell'ambito dei suoi servizi un apposito centro regionale per l'elaborazione dei dati contabili a definire, d'intesa con le organizzazioni professionali e cooperative agricole, le metodologie contabili e di analisi gestionali valide per tutto il territorio regionale, nonché i criteri per il riconoscimento di altri eventuali centri di elaborazione dei dati contabili.
I beneficiari di cui all'art. 19 possono provvedere alla tenuta della propria contabilità aziendale direttamente o attraverso gli Enti delle organizzazioni professionali, oppure attraverso le associazioni di cui all'art. 21, purché si avvalgano, per le necessarie elaborazioni, del centro regionale oppure di altri centri contabili riconosciuti e purch adottino le metodologie ed i modulari predisposti dalla Regione.
L'Amministrazione regionale, allo scopo di garantire la massima funzionalità al servizio di contabilità aziendale, provvede ad assicurare la necessaria assistenza e consulenza ai beneficiari che ne facciano richiesta; in tale caso questi saranno tenuti al pagamento del costo del servizio.
Per lo svolgimento della propria attività di assistenza e consulenza contabile la Regione può, attraverso le necessarie intese, utilizzare i tecnici di altri Enti ed associazioni".
Un emendamento sostitutivo è stato proposto dal Gruppo del PRI: "Sostituire le parole 'd'intesa con le organizzazioni professionali e cooperative agricole' con le parole 'sentito il parere del Comitato tecnico regionale di cui all'art. 28'".
Il Consigliere Gastaldi, che l'ha presentato, ha facoltà di illustrarlo, se lo desidera.



GASTALDI Enrico

L'emendamento proposto è un corollario di quanto abbiamo detto nella discussione generale sulla legge. La Giunta regionale non può, secondo noi prendere le sue decisioni su alcun argomento, vincolata da una intesa diretta con le organizzazioni professionali, che sono politiche e quindi con visioni particolaristiche e soggettive, ma deve prenderle in modo autonomo, tutt'al più dopo aver sentito il parere del Comitato tecnico regionale, in cui le organizzazioni professionali e sindacali sono ampiamente rappresentate. Lo stesso ragionamento vale sia per la metodologia contabile e di analisi gestionale, sia per i criteri di riconoscimento di altri eventuali centri di elaborazione dei dati contabili ricordati nell'articolo.



PRESIDENTE

Chiede di parlare il Consigliere Chiabrando. Ne ha facoltà.



CHIABRANDO Mauro

Noi siamo contrari a questo emendamento e favorevoli invece a che si mantenga invariato il testo proposto dalla Giunta.



PRESIDENTE

Chiede di parlare l'Assessore Ferraris, ne ha facoltà.



FERRARIS Bruno, Assessore all'agricoltura e foreste

La Giunta è orientata ad accettare questo emendamento, formulato dal Consigliere Gastaldi, per una ragione fondamentale già dichiarata: la condizione del raggiungimento di una intesa inserita in una legge rende tutto più difficile Abbiamo visto che cosa ha comportato la necessita di una intesa a proposito della legge per là montagna, e si che in quel caso avevamo a che fare con un Comune, mentre qui dobbiamo trattare con le organizzazioni professionali e può capitare che la Giunta raggiunga l'intesa con una di esse e non con le altre. Riportando il discorso nell'ambito del Comitato tecnico, diamo a tutti ampie garanzie di poter far valere le loro ragioni: vi sono rappresentate le organizzazioni professionali, vi si trova l'ESAP, quindi un ente operativo, dotato anche di una sua strumentazione tecnica, sono presenti anche le forze politiche attraverso cinque rappresentanti del Consiglio.
Dico subito che elimineremo del resto ogni condizione d'intesa, e che pertanto accettiamo fin d'ora l'emendamento del Gruppo della D.C. in merito all'articolo in cui era scritto che il Comprensorio doveva, "d'intesa con l'ESAP", organizzare e promuovere l'assistenza alla formazione dei piani per togliere anche al Comprensorio e all'ESAP un motivo di dipendenza affidando quel compito all'ESAP, come del resto è previsto nella legge.



CARAZZONI Nino

La Giunta, dunque, accetta l'emendamento Gastaldi?



FERRARIS Bruno, Assessore all'agricoltura e foreste

Sì.



PRESIDENTE

Metto in votazione l'emendamento presentato dal Consigliere Gastaldi a nome del PRI.
L'emendamento è approvato con 25 voti favorevoli, 15 contrari, ed un'astensione.
Posso ora porre in votazione l'art. 20 così emendato.
Chiede di parlare il Consigliere Chiabrando. Ne ha facoltà.



CHIABRANDO Mauro

Per dichiarazione di voto. Conseguentemente all'accoglimento di questo emendamento il Gruppo D.C. voterà contro questo articolo.



PRESIDENTE

Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

La votazione ha avuto il seguente esito: presenti e votanti 49 hanno risposto SI 30 Consiglieri hanno risposto NO 19 Consiglieri L'art. 20 è approvato.
Art. 21 - Aiuti di avviamento alle associazioni di assistenza interaziendale "La Regione può concedere un contributo di avviamento per alleviare le spese di gestione alle associazioni di produttori agricoli formate in prevalenza da coltivatori diretti che si costituiscano, con il voto pro capite, successivamente alla data di entrata in vigore della legge 153/75 per realizzare programmi di assistenza tecnico-economica alle aziende dei propri associati e per conseguire la più razionale utilizzazione in comune delle attrezzature e delle dotazioni aziendali.
Nell'erogazione dei contributi è data priorità, a norma dell'art. 4 dello Statuto della Regione Piemonte, alle associazioni che s'impegnino nei settori della programmazione aziendale per la redazione dei piani di sviluppo, per la tenuta della contabilità e per la realizzazione di nuove attività a carattere cooperativistico ed associativo.
Il contributo di cui al primo comma del presente articolo può variare da un minimo di U.C. 2.600 ad un massimo di U.C. 7.890, in rapporto al numero degli associati ed all'attività esercitata.
Al riconoscimento delle associazioni dei produttori di cui al primo comma ed alla liquidazione del contributo di cui al penultimo comma del presente articolo, provvede la Giunta regionale con propria deliberazione".
Non sono stati proposti emendamenti. Nessuno chiede di parlare. Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



OBERTO Gianni

Faccio rilevare che sono presente, anche se avevo chiesto congedo: per la seconda volta mi vedo escluso dall'appello.



PRESIDENTE

D'accordo. La votazione ha avuto il seguente esito: presenti e votanti 44 hanno risposto SI 42 Consiglieri si sono astenuti 2 Consiglieri L'art. 21 è approvato.
Art. 22 - Premio d'insediamento e permanenza "Ad integrazione degli aiuti previsti negli articoli precedenti, la Regione, allo scopo di incoraggiare l'insediamento e la permanenza dei giovani nei territori di collina, collina depressa e montagna, istituisce un premio speciale di insediamento e di permanenza nell'attività agricola a favore dei giovani coltivatori diretti, mezzadri e coloni che non abbiano superato i 35 anni di età e che, in forma singola od associata, intendano insediarsi o, se già insediati, continuare l'attività d'imprenditori agricoli a titolo principale nelle suddette zone.
I giovani di cui al comma precedente possono fruire del premio subordinatamente all'approvazione di un piano di sviluppo aziendale o interaziendale da essi presentato in forma singola od associata.
L'ammontare del premio è fissato nella somma di lire 500.000 annue, che viene erogato per l'intera durata del piano aziendale o interaziendale di sviluppo.
Per l'accertamento delle capacità professionali dei beneficiari di cui al presente articolo valgono le norme contenute nel precedente art. 8.
I giovani che intendono insediarsi nelle zone di collina, collina depressa e montagna hanno diritto di precedenza nell'assegnazione delle terre da parte dell'organismo fondiario (ESAP).
Il premio di cui al primo comma del presente articolo deve essere considerato integrativo e non sostitutivo della speciale indennità compensativa di cui al successivo art. 29".
Non sono stati proposti emendamenti. Nessuno chiede di parlare. Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

La votazione ha avuto il seguente esito: presenti e votanti 43 hanno risposto SI 43 Consiglieri L'art. 22 è approvato.
Sezione IV - Esercizio delle funzioni Art. 23 - Attribuzione delle funzioni "Le funzioni amministrative inerenti l'applicazione degli aiuti previsti al presente Titolo sono esercitate dalla Giunta regionale che si avvale, nelle zone non montane, dei Comitati comprensoriali di cui alla legge regionale 4.6.1975, n. 41, e, nelle zone montane, delle Comunità montane, di cui alla legge regionale 11.8.1975, n. 17 e successive modificazioni ed integrazioni.
Ai Comitati comprensoriali ed alle Comunità montane sono affidati i seguenti compiti: 1) - approvare nei limiti delle disponibilità finanziarie indicate dalla Giunta regionale o respingere i piani di sviluppo aziendali o interaziendali entro 90 giorni dalla loro presentazione, in base ai criteri indicati dalle precedenti disposizioni ed in conformità agli obiettivi fissati nei piani comprensoriali di sviluppo, nei piani zonali di sviluppo agricolo se operanti, ed in loro assenza in base alle istruzioni emanate dalla Giunta regionale ed agli indirizzi del Consiglio regionale 2) - promuovere e coordinare, d'intesa con l'ESAP, un'adeguata assistenza agli aventi diritto per la formulazione dei piani aziendali ed interaziendali e per ogni altro adempimento necessario per ottenere l'erogazione degli aiuti previsti 3) - controllare l'attuazione dei piani secondo le modalità e gli obiettivi in essi programmati ed in relazione alle successive erogazioni di aiuti.
Nell'esercizio dei compiti affidati i Comitati comprensoriali e le Comunità montane si avvalgono della Commissione consultiva comprensoriale di cui al successivo art. 26".
Sono stati presentati alcuni emendamenti.
C'è anzitutto un emendamento soppressivo presentato dal Gruppo della D.C.: "al secondo comma il punto 2) è soppresso".
Poi un emendamento soppressivo relativamente al secondo comma punto 1) presentato dall'Assessore Ferraris.
Invito quindi i presentatori ad illustrare i propri emendamenti, se lo desiderano.



CHIABRANDO Mauro

Il nostro emendamento tende alla soppressione del punto 2) in quanto noi proponiamo successivamente un articolo che verrà a dire queste stesse cose in modo, a nostro parere, diverso e migliore.
Qui si parla di "intesa con l'ESAP": a prescindere dalla difficoltà di raggiungere una "intesa" sulla quale l'Assessore ha detto di concordare viene ad essere assegnato al Comprensorio il compito dell'assistenza per i piani di sviluppo aziendali, mentre noi chiediamo venga affidato all'ESAP.



PRESIDENTE

La parola all'Assessore Ferrarsi.



FERRARIS Bruno, Assessore all'agricoltura e foreste

Credo che l'emendamento della Giunta non abbisogni di illustrazione.
Stabilire per legge, in un momento in cui si deve avviare una procedura nuova di questo tipo, che i piani devono essere approvati entro 90 giorni è, a ben pensarci, un po' azzardato. Proponiamo di togliere quel termine lasciando che sia il Comitato tecnico, nel dettare tutte le norme, a fissare quel termine nelle sue istruzioni.
Per quanto riguarda il punto 2), in coerenza a quanto ho detto poco fa sono d'accordo che si tolga la condizione dell'intesa, perché è sempre difficile raggiungerla. Ed anche motivi di sostanza ci inducono ad accettare l'emendamento soppressivo del punto 2) formulato dal Gruppo democristiano.
Proporrei però al Gruppo della D.C. di anticipare, trasferendolo a conclusione dell'art. 23, l'emendamento che ha presentato per l'art. 41 (quello in cui si definiscono le funzioni di ente fondiario dell'ESAP specifiche ai fini della direttiva n. 60, ai fini dell'eventuale futura legge per le terre incolte ecc., mentre qui è una sezione che si chiude riguardo ai piani), con una lieve correzione in questo senso: "l'ESAP assicura una adeguata..." anziché "coordina, promuove", nel senso che del resto era previsto nella legge. Del resto, nella legge di adattamento alla legge nazionale questo compito dell'ESAP l'abbiamo considerato; quindi rimane chiaro, non c'è più nessun discorso d'intesa da raggiunger, ognuno fa la sua parte, sperando che ognuno operi nel modo migliore possibile.
In questo modo si tiene anche conto delle preoccupazioni espresse dal Consigliere Martini, che ritiene prematuro vincolare il Comprensorio, altri avrebbe potuto dire che già vincolavamo l'ESAP, dato che è in effetti sempre difficile raggiungere intese fra corpi diversi.
In questo modo mi pare si raggiunga il duplice scopo di accogliere una osservazione sostanziale del Gruppo della D.C. ed anche di una razionalizzazione del testo. L'ESAP compare per i compiti per cui deve comparire nei luoghi giusti: qui si tratta di piani, per cui interviene per i piani, successivamente interviene come ente fondiario.



CHIABRANDO Mauro

In definitiva, viene accolto l'emendamento soppressivo?



FERRARIS Bruno, Assessore all'agricoltura e foreste

Sì, ed inoltre, al termine dell'art. 23, si aggiunge un comma che ricalca il testo da voi presentato a proposito dell'art. 41, che viene anticipato qui: "L'ESAP assicura una adeguata assistenza agli aventi diritto per la formazione dei piani aziendali ed interaziendali ed ogni altro adempimento necessario per ottenere l'erogazione degli aiuti previsti".



CARAZZONI Nino

Siamo in pieno compromesso: il Partito comunista suggerisce alla D.C.
dove collocare i suoi emendamenti.



BESATE Piero

Il Gruppo comunista è d'accordo, perché con ciò si consegue una migliore sistemazione della materia nell'ambito dei piani aziendali ed interaziendali ed inoltre si riprende lo spirito del precedente emendamento repubblicano che si riferiva alle questioni delle intese; un insieme di convergenze che mi pare significativo.



PRESIDENTE

Chiede di parlare il Consigliere Oberto. Ne ha facoltà.



OBERTO Gianni

Vorrei solo essere certo che non verrà compromessa la discussione sull'art. 20 visto che all'ultimo capoverso si faceva riferimento alla "Commissione consultiva comprensoriale di cui al successivo art. 26", quale sarà per essere.



PRESIDENTE

Ciascun articolo sarà regolarmente discusso. Cominciamo dunque con il votare l'emendamento soppressivo delle seguenti parole: "Entro novanta giorni dalla loro presentazione", presentato dalla Giunta regionale.
Chi è d'accordo su questo emendamento è pregato di alzare la mano.
L'emendamento è accolto all'unanimità.
Ora votiamo l'emendamento soppressivo al secondo comma del punto 2) presentato dal Gruppo della D.C.
Anche questo emendamento è accolto all'unanimità.
Veniamo infine all'emendamento aggiuntivo che il Gruppo D.C. aveva proposto all'art 41 e che l'Assessore Ferraris propone a fine articolo in questi termini: "L'ESAP assicura una adeguata assistenza agli aventi diritto per la formazione dei piani aziendali e interaziendali e per ogni altro adempimento necessario per ottenere l'erogazione degli aiuti previsti".
Chi è d'accordo su questo emendamento, sul quale già si sono pronunciati i Gruppi? L'emendamento è accolto con una astensione.
Qualcuno chiede di parlare prima della votazione dell'articolo quale risulta con l'accoglimento di questa serie di emendamenti?



CHIABRANDO Mauro

Per dichiarazione di voto. Il nostro Gruppo voterà a favore di questo articolo.



PRESIDENTE

Pongo in votazione l'art. 23.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

La votazione ha avuto il seguente esito: presenti e votanti 47 hanno risposto SI 46 Consiglieri si è astenuto 1 Consigliere.
L'art. 23 è approvato.
Art. 24 - Compiti degli uffici periferici dell'agricoltura e delle foreste "Gli uffici periferici dell'agricoltura e delle foreste competenti per territorio provvederanno a: 1) - ricevere le richieste di aiuti 2) - eseguire l'istruttoria tecnica ed amministrativa delle domande formulando un motivato rapporto 3) - ogni altro adempimento amministrativo conseguente alla decisione del Comitato comprensoriale o della Comunità montana".
Non sono stati proposti emendamenti. Nessuno chiede di parlare. Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

La votazione ha avuto il seguente esito: presenti e votanti 47 hanno risposto SI 47 Consiglieri L'art. 24 è approvato.
Art. 25 - Sospensione o revoca aiuti "I Comitati comprensoriali o le Comunità montane possono proporre alla Giunta regionale la sospensione o la revoca degli aiuti concessi a norma della sezione III del presente Titolo, quando il beneficiario o i beneficiari: abbiano fornito nel piano aziendale od interaziendale di sviluppo indicazioni non veritiere o tali da indurre in errore, ovvero abbiano taciuto informazioni importanti non realizzino il piano aziendale o interaziendale secondo le disposizioni previste abbiano destinato le costruzioni, le installazioni o gli acquisti finanziati in base al piano aziendale od interaziendale a scopi diversi da quelli previsti dal medesimo piano.
Nel caso di revoca i beneficiari, oltre a restituire gli aiuti ricevuti, dovranno rimborsare i relativi interessi, fatto salvo il risarcimento dell'ulteriore danno".
Ha proposto un emendamento aggiuntivo il Consigliere Gastaldi: "Al secondo comma, dopo la parola 'ricevuti' aggiungere: 'rivalutati in base alla perdita di valore della moneta'".
Il presentatore lo può illustrare, se lo desidera.



GASTALDI Enrico

Questo emendamento è inteso ad esigere un rimborso in termini economicamente giusti, a garantire serietà e ad evitare superficialità nella compilazione dei piani aziendali, che, data l'esiguità dei fondi disponibili, potrebbe recar danno a coloro i cui piani, per i motivi predetti, non sono stati accettati.



PRESIDENTE

Chiede di parlare l'Assessore Ferraris. Ne ha facoltà.



FERRARIS Bruno, Assessore all'agricoltura e foreste

Nel corso della discussione che abbiamo fatto in Commissione ricordo che il Consigliere Bertorello aveva ripetutamente raccomandato di procedere con grande severità in questi casi. Pur essendo tutti d'accordo in questo senso, non avevamo trovato il modo di farlo. Se questo emendamento, per quanto non in forma risolutiva, serve a creare un meccanismo che, come a me pare, va in quella direzione, la Giunta lo accetta, e pensa lo accettino anche tutti coloro che facevano parte della Commissione, e pertanto le varie componenti del Consiglio.



CHIABRANDO Mauro

Accettiamo anche noi questo emendamento.
Vorrei anche invitare la Presidenza, se sono ancora in tempo, a specificare, quando si farà il coordinamento della legge, nell'articolo precedente, il 24, già votato, ove si parla di "uffici periferici dell'agricoltura e delle foreste competenti per territorio..." che si tratta degli uffici regionali, poiché si potrebbe pensare a quelli statali o della Comunità Europea.



OBERTO Gianni

Presidente, potrebbe rileggere l'emendamento proposto?



PRESIDENTE

E' un emendamento aggiuntivo: "Alla parola 'ricevuti' dell'art. 25 aggiungere: 'rivalutati in base alla perdita di valore della moneta'".



OBERTO Gianni

Secondo me, sarebbe un'assurdità inserire una eccezione di questo genere in una legge. Sarei contrario, per considerazioni ovvie, a scrivere in una legge che c'è la prospettiva di un dovere di rivalutazione ecc.
perché le cose non vanno bene. Non mi pare neppure si possa far richiamo a precedenti in proposito in altre leggi: ci sono soltanto delle sentenze che in determinati casi hanno previsto rivalutazioni proprio perché, per esempio, liquidandosi un danno dopo dieci anni dal momento in cui era stato arrecato, era logico ritenere che nello spazio di dieci anni si potesse arrivare ad una diversa valutazione della moneta. Non mi sembra per corretto stabilirlo così, aprioristicamente.



PRESIDENTE

Qualcun altro chiede di intervenire? Il Consigliere Bianchi. Ne ha facoltà



BIANCHI Adriano

Perché non diventi equivoco il significato di un voto negativo che darei nel caso che il Consigliere, ascoltando le modeste osservazioni che farò, non fosse indotto a ritirare l'emendamento, vorrei precisare che in questa delicata materia, intanto, ci assistono alcuni principi. In primo luogo, che i debiti di valore comportano sempre la rivalutazione. Quando si è di fronte ad un comportamento illecito o ad un grave inadempimento sempre, con l'eventuale ricorso all'Autorità giudiziaria, si può ottenere la rivalutazione. Per cui, obiettivamente trattandosi di un articolo che sanziona un comportamento illecito, di inganno, di frode nei confronti della legge, questa possibilità è già assicurata, a mio modesto avviso, sia pure con qualche difficoltà e qualche incertezza giurisprudenziale.
Secondariamente, le deroghe al principio nominalistico, al principio della valuta, si attuano con norme di carattere generale dello Stato, quali l'indicizzazione e così via.
Credo che ci sarebbe il rischio di vederci rimandare indietro la legge non approvata se in essa affermassimo dei principi di questo genere, del resto già tutelati dall'ordinamento giuridico.
Secondo me, l'emendamento, che ha comunque un valore di segnalazione e resta acquisito come tale nei lavori preparatori, ancorché non votato, non accolto, otterrà i suoi risultati politici; quelli giuridici, credo sarebbero di natura abnorme se introdotti in questi termini ed in questa sede.



PRESIDENTE

Chiede di parlare il Consigliere Gastaldi.



GASTALDI Enrico

Viste le giuste ragioni prospettate dai Consiglieri Oberto e Bianchi tecnici in materia legale, ritiro l'emendamento.



PRESIDENTE

La questione è dunque stata risolta, anche se il motivo ispiratore che ha portato alla discussione non è un motivo banale perché, come tutti sanno, un debito contratto un anno fa per un milione si riduce oggi a 750 mila lire. Quindi l'emendamento suggerito era pienamente corrispondente alla situazione economica del momento.
Pongo allora in votazione l'art. 25 nella stesura originaria.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

La votazione ha avuto il seguente esito: presenti e votanti 47 hanno risposto SI 47 Consiglieri L'art. 25 è approvato.
Art. 26 - Commissione consultiva comprensoriale "Presso ogni Comprensorio è istituita una Commissione consultiva composta da: a) - il Presidente del Comitato comprensoriale che la presiede o da un suo delegato b) - un tecnico agricolo designato dall'Ente di Sviluppo agricolo del Piemonte c) - un funzionario tecnico, designato dall'Assessore regionale all'agricoltura e foreste d) - tre rappresentanti per ciascuna delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale e) - un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni sindacali dei lavoratori agricoli dipendenti maggiormente rappresentative a livello nazionale f) - un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni cooperativistiche nazionalmente riconosciute e maggiormente rappresentative a livello regionale.
Le funzioni di segretario delle Commissioni di cui al presente comma sono svolte dal funzionario di cui alla precedente lettera c).
La Commissione è nominata dalla Giunta regionale, dura in carica 5 anni e, comunque, viene rinnovata ad ogni rinnovo del Consiglio regionale.
Per le zone montane alla Commissione consultiva comprensoriale partecipa il Presidente della Comunità montana interessata".
Su questo articolo vi sono tre emendamenti: uno del Gruppo D.C. alle lettere d), e), f); uno aggiuntivo della Giunta che all'ultimo comma aggiunge le parole: "o un suo delegato"; poi ce n'è un terzo, sempre della Giunta, alla lettera d): "scrivere 4 anziché 3 rappresentanti".
La parola al Consigliere Chiabrando.



CHIABRANDO Mauro

L'emendamento che proponiamo ha una portata notevole, per noi almeno in quanto tende a riequilibrare in modo diverso la composizione delle Commissioni comprensoriali ed a togliere quella pre-ripartizione tra le organizzazioni professionali dei membri di loro competenza che la Giunta propone. Noi non riteniamo giusto che già nella legge si stabilisca che ad ogni organizzazione spettino tre rappresentanti; vorremmo invece che fosse indicato un numero globale, dopo di che, a livello di consultazioni di Giunta, ecc., si potrà stabilire la ripartizione di questi membri fra le organizzazioni agricole professionali.
Proponiamo poi di ridurre i rappresentanti sindacali a uno contro i tre proposti e a due quelli delle cooperative in quanto qui si tratta principalmente, anzi, quasi esclusivamente, di problemi aziendali, quindi di aziende singole e perciò di veri imprenditori agricoli dove tre rappresentanti per ogni organizzazione sindacale di lavoratori dipendenti mi paiono troppi.
In questo spirito proponiamo di modificare tre delle lettere dell'articolo relativo che contempla la composizione della Commissione nell'intento appunto di accorpare i membri delle organizzazioni professionali e di ridurre i membri dei sindacati e delle cooperative.
Devo poi precisare che c'è un errore materiale di dattilografia nell'emendamento: l'ultima parola è "regionale" e non "nazionale".



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Alberton



ALBERTON Ezio

All'interno dell'emendamento della D.C. chiederei che al punto f), dove si parla dei due rappresentanti delle organizzazioni cooperativistiche potesse essere eliminata la dizione "nazionalmente riconosciute" (perch continuo a credere che quello che conta sia la reale presenza) e, come giustamente sottolineato, "maggiormente rappresentative a livello regionale" rispetto al fatto del riconoscimento giuridico.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Besate.



BESATE Piero

Sull'emendamento proposto dal Gruppo D.C. prima di tutto va precisato che lo scopo fondamentale delle Commissioni previste dalla legge nazionale per quanto concerne la loro composizione è di garantire la prevalenza dei rappresentanti delle organizzazioni professionali: nel testo del disegno di legge questa prevalenza è pienamente rispettata.
In secondo luogo, il Consigliere Chiabrando, illustrando il proprio emendamento, dice che il testo prefigura una ripartizione. Ma questo difetto - se difetto fosse - è contenuto anche nell'emendamento proposto dalla stessa D.C. dove dice "sono otto di cui 4 ad una organizzazione maggioritaria e 4 alle organizzazioni minoritarie". Non è su questo punto semmai che deve essere fatta la critica, quindi la legge non prevede né che sia adottato un criterio proporzionale maggioritario e minoritario, né un criterio paritario, egualitario, non dice niente a questo proposito.
Diversamente si comporta la legge sull'Ente di sviluppo agricolo dove invece specifica che i rappresentanti nel Consiglio di amministrazione e nelle organizzazioni professionali devono essere considerati proporzionalmente in funzione alla rappresentatività o alla forza numerica delle varie organizzazioni professionali. In campo sindacale in generale (si pensi alla Federazione unitaria dei lavoratori, ma anche ad altre leggi che abbiamo votato in questo Consiglio) quando non è specificato nulla si prevede una rappresentanza paritaria indipendente, proprio perché si tratta di interessi professionali e si presumono in generale interessi che sono sul piano professionale ed economico, categoriale, unitari, poi ci saranno le sfumature sui modo d'intendere determinate questioni, ma questo è un problema che non mi pare possa essere - stravolto in questo momento, anche perché il legislatore nazionale non ha voluto intervenire. Il legislatore regionale in questo caso andrebbe proprio a stabilire un principio che mi pare le stesse organizzazioni professionali, nella pratica dei loro rapporti in Piemonte, non stanno più realizzando.
L'altra osservazione è sulla riduzione ad uno dei rappresentanti delle organizzazioni dei lavoratori. Pochi o tanti che siano, i lavoratori agricoli intanto ci sono in quanto categoria ed in aziende che ben conosciamo 5/6 lavoratori su 400 giornate di terreno con una produzione lorda di 300 milioni danno una produttività di 60 milioni per ogni lavoratore; alla Fiat la produttività si aggira tra i 20 ed i 25 milioni per ogni lavoratore, quindi i lavoratori agricoli contano qualche cosa indipendentemente dal numero, ma in rapporto alla produttività.
Ma c'è un altro fattore molto importante: le organizzazioni dei lavoratori contano in generale nel Paese e contano nell'agricoltura, è interesse del settore dell'agricoltura corresponsabilizzarle, perché ne hanno diritto prima di tutto, ma anche perché è opportuno averle presenti nel loro insieme, unitariamente, tanto più che dall'averne una all'averne tre non si va a stravolgere la composizione del Comitato o della Commissione perché il requisito fondamentale della prevalenza dei rappresentanti delle organizzazioni professionali è rispettato.
Queste mi paiono le considerazioni di fondo. Comprendo le motivazioni perché sono gia state portate avanti in Commissione, le abbiamo discusse molto dettagliatamente, non mi pare però che sia una questione di vita o di morte per il Gruppo della D.C. questo aspetto, si tratta pur sempre di Commissioni consultive importanti e partecipative che quanto più socializzano l'autogestione vi coinvolgono tutti, e diventa veramente autogestione rapportata al complesso della società e non ghettizzata all'interno di una categoria.



PRESIDENTE

La parola all'Assessore Ferraris.



FERRARIS Bruno, Assessore all'agricoltura e foreste

Concordo con le argomentazioni svolte dal collega Besate. Dico soltanto due cose: l'emendamento del collega Alberton all'interno dell'emendamento della D.C. non si può accettare perché era già questo il testo originario della Giunta venuto in Consiglio sul quale, giustamente, il Gruppo della D.C. aveva presentato gli emendamenti; rientra in quei principi fondamentali che prevedono che sia scritto "nazionale".
Per quanto riguarda il resto del discorso l'Assessore, e quindi la Giunta, hanno una preoccupazione relativa alla maggioranza delle organizzazioni professionali che ci deve essere all'interno della Commissione; questa maggioranza c'era, c'è, ma può non esserci perch abbiamo introdotto la Comunità montana. La Giunta quindi respinge l'emendamento del Gruppo della D.C., però ne propone uno alla lettera d) e dice che in luogo di tre saranno quattro, quattro per tre dodici, così si realizza in ogni caso sicuramente la maggioranza delle organizzazioni professionali all'interno della Commissione consultiva, si ricrea un equilibrio fra le forze rappresentate dai lavoratori autonomi e dai lavoratori dipendenti, cioè salariati, ai quali non è possibile negare la rappresentanza di uno per ogni singola organizzazione. Credo che in questo modo si dia una soluzione valida al problema.
L'ultimo emendamento, per consentire che il Presidente della Comunità montana possa inviare un suo delegato, è soltanto tecnico.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Oberto.



OBERTO Gianni

"Per le zone montane alla Commissione consultiva comprensoriale partecipa il Presidente". E' un po' equivoco, non dà una caratterizzazione mi sembrerebbe più opportuno "Per le zone montane della Commissione consultiva comprensoriale fa parte il Presidente" cioè a pieno diritto, non una semplice partecipazione. E' un aspetto formale che può essere corretto anche soltanto nella stesura definitiva della legge.



FERRARIS Bruno, Assessore all'agricoltura e foreste

E' accolto.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Lombardi.



LOMBARDI Emilio

La mia è una dichiarazione di voto.
Noi riteniamo di dover mantenere la richiesta in quanto ci sembra giusto dare la rappresentanza dovuta a seconda dell'importanza che hanno le organizzazioni professionali all'interno della nostra regione; non è possibile accettare il discorso di un'uguale rappresentanza di organizzazioni che hanno un peso ben diverso; perché l'autogestione sia reale bisogna che ci sia una giusta rappresentanza.
Per quel che riguarda la composizione della Commissione non ci sembra opportuno aumentare da tre a quattro i rappresentanti, perché la Commissione dovrà svolgere un'attività e a mano a mano che aumenta il numero dei componenti diminuisce la possibilità di un lavoro snello ed efficace. Bisogna che questa Commissione abbia almeno il 51% dei presenti per poter operare ed io non vedo come questa Commissione che ha il compito di esaminare tutti i piani aziendali possa avere una presenza garantita del 51%.



PRESIDENTE

Vi sono altre richieste di parola? Comincio con il mettere in votazione l'emendamento della Giunta là dove dice: "al primo comma della lettera d) sono soppresse le parole 'tre rappresentanti' e sostituite dalle parole 'quattro rappresentanti'", perch è il primo punto dell'articolo che viene messo in discussione.
Chi è d'accordo alzi la mano.
E' accolto con 34 voti favorevoli e 13 contrari



CHIABRANDO Mauro

Abbiamo sbagliato, proceduralmente doveva essere posto in votazione il nostro che era quasi una...



PRESIDENTE

No, perché, mentre si può modificare ancora l'orientamento di passare da 4 a 8 rappresentanti, difficilmente è possibile, una volta che siano approvati 8 rappresentanti, far passare un emendamento che parla di 4. Lei può comportarsi come vuole, ed anche la maggioranza può ancora cambiare opinione, se lo desidera.



CHIABRANDO Mauro

Ritengo che il nostro sia un emendamento sostanziale che viene a modificare radicalmente l'articolo. L'emendamento che abbiamo votato è marginale ed era successivo al nostro, che manteniamo.



PRESIDENTE

E io sono qui per farlo votare, non cambia assolutamente nulla.
Adesso mettiamo in votazione il primo degli emendamenti della D.C. che dice: "d) da 8 rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, di cui 4 delle organizzazioni minoritarie".
La Giunta non è d'accordo.
Chi è d'accordo alzi la mano.
E' respinto con 13 voti favorevoli e 34 contrari.
Passiamo all'emendamento alla lettera e) che dice "da un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori agricoli dipendenti maggiormente rappresentative a livello nazionale" La Giunta?



FERRARIS Bruno, Assessore all'agricoltura e foreste

Non l'accoglie.



PRESIDENTE

Chi è favorevole alzi la mano.
L'emendamento è respinto con 13 voti favorevoli e 24 contrari.
Sull'emendamento alla lettera f) il Consigliere Alberton mantiene la sua richiesta di emendamento all'emendamento, là dove si dice: "nazionalmente"?



ALBERTON Ezio

Sì.



PRESIDENTE

Pongo allora in votazione l'emendamento all'emendamento che propone di togliere la parola "nazionalmente". Chi è favorevole alzi la mano.
E' respinto con 16 voti favorevoli e 26 contrari.
Pongo ora in votazione l'emendamento della D.C. come suonava originariamente: "f) da due rappresentanti delle organizzazioni cooperativistiche nazionalmente riconosciute e maggiormente rappresentative a livello regionale".
Chi è favorevole alzi la mano.
E' respinto con 16 voti favorevoli e 26 contrari.
Adesso c'è l'emendamento aggiuntivo presentato dalla Giunta regionale che dice di aggiungere alla fine dell'articolo 26: "od un suo delegato".
Nella dizione suggerita però dal Consigliere Oberto si modifica il finale in questo modo: "per le zone montane della Commissione consultiva comprensoriale fa parte il Presidente della Comunità montana interessata".



FERRARIS Bruno, Assessore all'agricoltura e foreste

"O un suo delegato".



PRESIDENTE

"O un suo delegato", ma adesso votiamo l'emendamento presentato dal Consigliere Oberto. Chi è d'accordo su questo emendamento alzi la mano.
E' approvato all'unanimità.
Dobbiamo votare ancora l'emendamento aggiuntivo della Giunta regionale all'ultimo comma: "o un suo delegato".
Chi è d'accordo su questo emendamento alzi la mano E' approvato all'unanimità.
Passiamo ora alla votazione dell'art. 26 come risulta dopo i vari emendamenti apportati.
Vi sono dichiarazioni di voto? Nessuna.
Si passi all'appello nominale.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

La votazione ha avuto il seguente esito: Presenti e votanti 44 hanno risposto SI 28 Consiglieri hanno risposto NO 16 Consiglieri L'articolo 26 è approvato.
Articolo 27 - Conformità alla programmazione regionale "Per assicurare il coordinamento delle funzioni attribuite ed il rispetto della programmazione regionale, la Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, impartisce le necessarie direttive.
Nell'espletamento delle funzioni in ordine alla presente legge, la Giunta regionale si avvale del parere consultivo del Comitato tecnico regionale di cui al successivo articolo 28".
All'art. 27 è stato presentato un emendamento soppressivo dal Gruppo della D.C.: "Il secondo comma dell'art. 27 è soppresso".
La parola al Consigliere Chiabrando.



CHIABRANDO Mauro

Illustro i due emendamenti del nostro Gruppo che tendono allo stesso obiettivo: quello all'art. 27 che sopprime il secondo comma e quello all'art. 28 che sopprime l'intero articolo.
Rileviamo che questo Comitato è un doppione rispetto al Comitato comprensoriale, almeno nei confronti della legge statale che ne prevede uno solo.
Non è (per riprendere le parole dell'Assessore) questione di vita o di morte, comunque rileviamo che c'è un Comitato di troppo. La Giunta ha la possibilità di fare le consultazioni nei confronti degli enti e delle organizzazioni che ritiene di interpellare, quindi proponiamo la soppressione dell'art. 28 e del secondo comma dell'art. 27.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Besate.



BESATE Piero

Il nostro Gruppo è contrario a questi emendamenti (che si riferiscono anche all'art. 28) relativi alla soppressione del Comitato tecnico. Intanto rileviamo che accogliendo il Consiglio l'emendamento presentato dal Consigliere Gastaldi circa la questione della contabilità aziendale, ci si rifà proprio al Comitato tecnico; bisognerebbe quindi ritornare indietro perché in quel momento abbiamo deciso dell'esistenza degli artt. 27 e 28.
Il secondo luogo il Comitato non è un doppione perché quelle sono le Commissioni previste dalla legge 153, questo è un Comitato che ha il compito di lavorare accanto alla Giunta e quindi all'esecutivo; questa è un'innovazione molto qualificante.



PRESIDENTE

Ha la parola l'Assessore Ferraris.



FERRARIS Bruno, Assessore all'agricoltura e foreste

La Giunta non può accogliere questo emendamento perché un articolo di legge fa riferimento a questa struttura, che non è un doppione, che a livello regionale è composta anche da forze politiche e che dovrà partecipare all'elaborazione delle metodologie, delle istruzioni che hanno grande importanza e rilevanza sempre, ma tanto più di fronte ad una legge che viene ad innovare le metodologie.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Lombardi.



LOMBARDI Emilio

Se l'emendamento non viene accolto la composizione del Comitato tecnico consultivo regionale dovrebbe essere rivista perché, se riteniamo opportuna la presenza delle organizzazioni professionali in una certa misura per quel che riguarda la Commissione comprensoriale, non vediamo perché a livello regionale queste proporzioni debbano essere modificate. Non vedo perché le organizzazioni professionali debbano essere presenti con un solo rappresentante, alla pari delle organizzazioni dei lavoratori dipendenti.



PRESIDENTE

Eventualmente può fare una proposta di emendamento al successivo art.
28.



LOMBARDI Emilio

Dipende dalla votazione.



PRESIDENTE

E' evidente.
Il Consigliere Chiabrando desidera fare una dichiarazione di voto?



CHIABRANDO Mauro

Si mantiene l'emendamento e quindi il Gruppo D.C. vota a favore dell'emendamento stesso.



PRESIDENTE

Pongo in votazione l'emendamento soppressivo del secondo comma dell'art. 27 proposto dal Gruppo della D.C.
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
E' respinto con 16 voti favorevoli e 27 contrari.
Pongo in votazione l'art. 27 nel testo integrale.
Passiamo all'appello nominale.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

La votazione ha avuto il seguente esito: Presenti e votanti 41 hanno risposto SI 24 Consiglieri.
hanno risposto NO 17 Consiglieri.
L'articolo 27 è approvato.
Articolo 28 - Comitato tecnico consultivo regionale "Presso l'Assessorato all'agricoltura e foreste è costituito un Comitato tecnico consultivo regionale composto da: a) Assessore regionale all'agricoltura e foreste che lo presiede o suo delegato b) cinque esperti nominati dal Consiglio regionale di cui due designati dalla minoranza c) Presidente dell'Ente di Sviluppo agricolo del Piemonte o suo delegato d) un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello regionale e) un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni sindacali dei lavoratori agricoli dipendenti, maggiormente rappresentative a livello regionale f) un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni cooperativistiche agricole nazionalmente riconosciute e maggiormente rappresentative a livello regionale g) un rappresentante per ciascuna Unione regionale delle associazioni dei produttori h) un funzionario dell'Assessorato regionale all'agricoltura e foreste con funzione di segretario.
Il Comitato tecnico è nominato dalla Giunta regionale, dura in carica 5 anni e comunque viene rinnovato ad ogni rinnovo del Consiglio regionale".
Vi è un emendamento soppressivo del Gruppo D.C.: "L'articolo 28 è soppresso". Viene mantenuto?



CHIABRANDO Mauro

Sì.



PRESIDENTE

Qualcuno vuole illustrarlo?



CHIABRANDO Mauro

E' già stato illustrato.



PRESIDENTE

La Giunta vuole aggiungere qualcosa? No, allora pongo in votazione l'emendamento soppressivo. Chi è favorevole alzi la mano.
E' respinto con 17 voti favorevoli e 27 contrari.
Vorrei chiedere al Consigliere Lombardi se vuole presentare un emendamento.



LOMBARDI Emilio

Sì, lo stiamo predisponendo.



PRESIDENTE

L'emendamento dei Consiglieri Chiabrando e Lombardi recita: "Articolo 28, lettera d): sostituire alle parole 'un rappresentante per ciascuna' le parole '12 rappresentanti'".
Qualcuno chiede la parola? L'Assessore all'agricoltura accoglie l'emendamento.



FERRARIS Bruno, Assessore all'agricoltura e foreste

Passare da un rappresentante a 12 non è accettabile. Se si vuole presentare un emendamento che specifichi due rappresentanti, anziché uno per ogni organizzazione la Giunta lo accetta. Anzi, lo presento addirittura io.



OBERTO Gianni

Così sarà la legge dei Comitati consultivi.



PRESIDENTE

C'è una proposta dei Consiglieri Chiabrando e Lombardi, c'è una proposta della Giunta, cosa decidiamo?



CHIABRANDO Mauro

Nell'emendamento, anziché 12, se siamo ancora in tempo, scriviamo sei.



FERRARIS Bruno, Assessore all'agricoltura e foreste

Ma ho detto due.



CHIABRANDO Mauro

Noi diciamo sei in totale, non due per ciascuna.



FERRARIS Bruno, Assessore all'agricoltura e foreste

Ma scombina tutto.



PRESIDENTE

Pongo in votazione l'emendamento dei Consiglieri Chiabrando e Lombardi se poi altri vogliono presentare successivi emendamenti possono farlo.
L'emendamento è: "Sostituire alle parole 'un rappresentante per ciascuna' le parole '12 rappresentanti'".
Chi approva è pregato di alzare la mano. L'emendamento è respinto con 17 voti favorevoli e 27 contrari.
Vi sono altre proposte di emendamento? L'Assessore non formalizza la sua proposta di emendamento? No, allora pongo in votazione l'art. 28 nel testo originario a mani dei signori Consiglieri.



CHIABRANDO Mauro

Il Gruppo D.C. vota contro questo articolo.



PRESIDENTE

Si può procedere all'appello nominale.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

La votazione ha avuto il seguente esito: Presenti e votanti 42 hanno risposto SI 27 Consiglieri hanno risposto NO 15 Consiglieri.
L'articolo 28 è approvato.
Titolo II - Disposizioni particolari per l'agricoltura di montagna e di talune zone svantaggiate Articolo 29 - Indennità compensativa "Allo scopo di alleviare gli svantaggi naturali permanenti nelle zone montane e svantaggiate ai sensi della direttiva CEE n. 268/75, è istituita una indennità compensativa annua per gli imprenditori agricoli singoli od associati che provino di coltivare a qualsiasi titolo, come proprietari conduttori diretti, affittuari, coloni, mezzadri, compartecipanti, un fondo avente una superficie agricola utilizzata di almeno tre ettari, purché si impegnino a proseguire la coltivazione per almeno un quinquennio, secondo gli obiettivi di cui all'articolo 1 della legge 10/5/1976 n. 352.
Gli imprenditori sono esonerati da tale impegno qualora percepiscano una pensione di invalidità e vecchiaia, oppure in casi di forza maggiore ed in caso di espropriazione o di acquisizione per motivi di pubblica utilità.
Nella valutazione del minimo accettabile di superficie agricola utilizzata si terrà conto delle caratteristiche socio-economiche delle diverse zone e, in particolare, delle quote di comproprietà, delle partecipazioni a proprietà collettive, consortili, interessenze, comunità agrarie e simili, dei diritti attivi e di uso civico; nel caso di forme associate di gestione si segue il criterio di cui all'art. 5 ultimo comma della legge n. 352/76.
Nella concessione dell'indennità compensativa viene accordata precedenza ai coltivatori diretti, che dedichino almeno il 50 % del loro tempo di lavoro e ricavino almeno il 50% del loro reddito di lavoro dall'attività agricola.
L'indennità compensativa viene erogata con le modalità ed i massimali di cui all'art. 6, comma 2°, 3°, 4°, 5° e 7° della legge 10/5/1976 n. 352.
In applicazione della legge n. 352/76 art. 6, sesto comma, il massimale di U.C. 52,50 per U.B.A. di cui al secondo comma dello stesso articolo, o per ettaro di cui al quarto comma vale per la classe d'ampiezza aziendale da ettari 3,00 o ettari 5,00 di superficie agricola utilizzata. Per la classe di ampiezza aziendale compresa fra ettari 5,01 e 8,00 di S.A.U. tale massimale è di U.C. 40 ed oltre gli ettari 8,01 è di U.C. 25. Per aziende abbraccianti più classi il massimale deriva da una media ponderale.
Per la determinazione delle U.B.A. vale la tabella di conversione allegata alla legge n. 352/76.
La domanda per ottenere l'indennità compensativa deve essere presentata alla Comunità montana nel cui territorio ha sede il centro aziendale o dove è prevalentemente situata la superficie coltivata, entro il 31 marzo dell'annata cui essa si riferisce.
La domanda dev'essere rinnovata nel caso di variazioni nella titolarità dell'azienda o nei requisiti, soggettivi ed oggettivi, su cui si era basata la prima concessione.
La domanda dev'essere pure rinnovata, in ogni caso, al termine di un quinquennio.
Durante il corso del quinquennio e fuori dei casi di cui al nono comma del presente articolo l'interessato, per continuare ad avere titolo all'indennità, deve attestare, entro il 31 marzo di ogni anno, la permanenza integrale dei requisiti che hanno dato luogo alla concessione".
Qualcuno desidera prendere la parola? Si passi all'appello nominale.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

La votazione ha avuto il seguente esito: Presenti e votanti 38 hanno risposto SI 38 Consiglieri.
L'articolo 29 è approvato.
Articolo 30 - Attività turistica ed artigianale "Nelle zone montane e svantaggiate ai sensi della direttiva CEE n.
268/75, per le quali i piani di sviluppo o i programmi annuali delle Comunità montane, ove esistano, o, in loro assenza, i programmi regionali di intervento prevedano specifici interventi per la promozione dell'attività turistica o per la salvaguardia e lo sviluppo di attività artigianali, le provvidenze previste dall'art. 15 della legge 9/5/1975, n.
153, richiamate dall'art. 10 della legge 10/5/1976, n. 352, possono riguardare investimenti anche di carattere turistico o artigianale realizzati nell'ambito dell'azienda agricola, per un importo non superiore a U.C. 10.520 per azienda".
Se nessuno chiede di parlare si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

La votazione ha avuto il seguente esito: Presenti e votanti 39 hanno risposto SI 39 Consiglieri.
L'articolo 30 è approvato.
Articolo 31 - Miglioramento produzione foraggiera e sistemazione pascoli ed alpeggi "Nelle zone montane e svantaggiate ai sensi della direttiva CEE n.
268/75 la Regione può concedere aiuti per investimenti collettivi volti al miglioramento della produzione foraggiera, alla sistemazione dei pascoli ed alpeggi sfruttati in comune ed all'attuazione delle opere di servizio necessarie per assicurare una loro razionale gestione e per migliorare gli allevamenti.
Beneficiari degli aiuti possono essere le associazioni di operatori agricoli, con preferenza per quelle costituite in forma cooperativa, i cui soci dedichino la maggior parte della loro attività all'allevamento zootecnico; i Comuni; le Comunità montane; le Università agrarie; le comunioni familiari ed altri organismi ed enti a queste assimilabili.
In particolare, le azioni e le opere ammissibili ai finanziamenti sono quelle elencate nell'art. 12, terzo comma, della legge 10/5/1976, n. 352.
La spesa ammissibile non potrà eccedere il quadruplo della partecipazione massima della CEE, che è fissata in U.C. 20.000 per singolo investimento collettivo e in U.C. 100 per ettaro di pascolo o di alpeggio sistemato od attrezzato.
L'aiuto in forma creditizia, o in forma contributiva, o nelle due forme congiuntamente, non potrà superare il 75% della spesa ammissibile.
I mutui a tasso agevolato potranno essere concessi applicando le disposizioni più favorevoli di cui all'art. 10, punto a), della legge 10/5/1976, n. 352, richiamate nell'art. 13 della presente legge.
I premi di orientamento per l'incremento della produzione di carni bovine, ovine e caprine di cui all'art. 16 della presente legge possono essere estesi alle iniziative previste nel presente articolo".
La parola al Consigliere Oberto.



OBERTO Gianni

Nel secondo comma si dice: "... con preferenza per quelle costituite in forma cooperativa, i cui soci dedichino la maggior parte della loro attività all'allevamento zootecnico".
Ciascun socio o l'insieme dell'azienda della cooperativa? Potrebbe verificarsi che sono dieci i soci, di cui otto dedicano la maggior parte del loro tempo all'attività zootecnica e due che non dedicano tutto il tempo a loro disposizione. Potrebbe sorgere un equivoco.



FERRARIS Bruno, Assessore all'agricoltura e foreste

Vogliamo affermare la nostra volontà su ogni articolo, o no? Come ho detto questa mattina nella discussione generale, purtroppo qui legiferiamo in una camicia di forza che è stata quella stabilita dalle leggi di recepimento e prima ancora dalle direttive. Noi in alcuni punti che ci sembravano inaccettabili, per non accettare pedissequamente ciò che prevede la 153, abbiamo fatto alcune deroghe, quelle che ci sono state rimproverate dal suo Gruppo. Anch'io penso che c'è qualcosa che non va, però lo recita la legge nazionale. Bisogna mettersi d'accordo.



OBERTO Gianni

Se invece di scrivere "i cui soci" dicessimo "con preferenza per quelle costituite in forma cooperativa che dedicano la maggior parte della loro attività all'allevamento" elimineremmo già il rischio dell'interpretazione sui singoli soci.



PRESIDENTE

Prego il Consigliere Oberto di formalizzare una proposta di emendamento sulla quale possano intervenire anche gli altri Consiglieri.



BESATE Piero

Ha ragione, Presidente, ma se mi permette leggo l'articolo 12 della legge nazionale dal quale è ripreso pari pari, senza modificare una virgola, il testo proposto nel disegno di legge. Non è modificabile perch introdurremmo un'esclusione che porterebbe ad una di quelle contraddizioni che verrebbero rilevate dal controllo. Dice esattamente l'art. 12: "Beneficiari degli aiuti medesimi possono essere le associazioni di operatori agricoli, con preferenza per quelle costituite in forma cooperativa i cui soci dedicano la maggior parte della loro attività all'allevamento zootecnico". E' l'art 12 della legge nazionale 10/5/1976 n. 352. E' tale e quale.



PRESIDENTE

In sostanza il Consigliere Besate fa presente che la modifica di questo articolo potrebbe incappare nel contrasto con i principi...



OBERTO Gianni

Non formalizzo la mia proposta in un emendamento, però bisogna avere un po' di attenzione nel prendere pari pari a ripetere eventuali errori L'altra sera correggevamo il regolamento del Parco Nazionale del Gran Paradiso sulla scorta di una legge che ci è stata mandata da Roma con 150 articoli riferentisi agli 80 Enti che non sono ritenuti inutili: ad un certo momento si parlava delle indennità che spettano per i trasferimenti a seconda di come i trasferimenti sono fatti; e nel regolamento mi trovo anche il trasferimento fatto a mezzo di piroscafo! Nel territorio del Parco del Gran Paradiso! Questo per prendere pari pari quello che arriva.



PRESIDENTE

Il Consigliere Oberto non formalizza alcuna proposta, la discussione è servita per puntualizzare alcuni punti, ma ora non resta altro che porre in votazione l'art. 31 nel testo originario a mani dei signori Consiglieri.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

La votazione ha avuto il seguente esito: Presenti e votanti 39 hanno risposto SI 39 Consiglieri.
L'articolo 31 è approvato.
Articolo 32 - Aziende non in grado di raggiungere il reddito comparabile "Nelle zone montane e svantaggiate ai sensi della direttiva CEE n.
268/75 potranno, in via d'eccezione, essere finanziati gli investimenti anche in aziende che, pur approfittando dei criteri più favorevoli previsti per tali zone nella presente legge all'art. 3, secondo comma, all'art. 6 ultimo comma, ed all'art. 10, secondo e terzo comma, non siano in grado di raggiungere il reddito di lavoro comparabile.
Non si applicheranno però, in tali casi, le condizioni più favorevoli di finanziamento che sono state previste nell'art. 10, primo comma, della legge 10/5/1976, n. 352, e nell'art. 16, quarto comma della presente legge".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

La votazione ha avuto il seguente esito: Presenti e votanti 39 hanno risposto SI 39 Consiglieri.
L'articolo 32 è approvato.
Articolo 33 - Attribuzione delle funzioni "Le funzioni inerenti all'applicazione degli acuti previsti al presente Titolo sono esercitate dalla Giunta regionale che si avvale delle Comunità montane di cui alla legge regionale 21/8/1973, n. 17, e successive modificazioni ed integrazioni.
Nell'esercizio dei compiti affidati, le Comunità montane si avvalgono della Commissione consultiva comprensoriale di cui al precedente art. 26".
Se nessuno chiede la parola si passi alla votazione.



(Si, procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

La votazione ha avuto il seguente esito: Presenti e votanti 38 hanno risposto SI 38 Consiglieri.
L'articolo 33 è approvato.
Titolo III - Incoraggiamento alla cessazione dell'attività agricola e destinazione delle terre resesi disponibili per l'ammodernamento delle strutture agricole aziendali e per l'assetto del territorio Articolo 34 - Finalità "Per favorire, anche attraverso un'adeguata mobilità dei terreni l'ammodernamento delle aziende agricole di cui al Titolo I della presente legge e per consentire l'utilizzazione a scopo di rimboschimento o di pubblica utilità di terreni non più utilmente coltivabili, la Regione istituisce aiuti particolari per la cessazione anticipata dell'attività agricola a favore dei beneficiari di cui al successivo art. 37, semprech la mobilità dei terreni e l'anticipata cessazione dell'attività agricola sia in armonia con la programmazione regionale comprensoriale e delle Comunità montane a norma dell'art. 3 della legge n. 153/75 e sia necessaria per la realizzazione delle scelte individuate nei piani zonali di sviluppo agricolo".
Poiché nessuno chiede di parlare si passi alla vocazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

La votazione ha avuto il seguente esito: Presenti e votanti 41 hanno risposto SI 41 Consiglieri.
L'articolo 34 è approvato.
Articolo 35 - Aiuti "Per il raggiungimento delle finalità di cui al precedente articolo sono previsti i seguenti aiuti: a) un'indennità annua di pre-pensionamento a favore di coloro che cessano l'attività agricola b) un premio di apporto strutturale per coloro che cedono le terre di cui dispongono".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

La votazione ha avuto il seguente esito: Presenti e votanti 42 hanno risposto SI 42 Consiglieri.
L'articolo 35 è approvato.
Articolo 36 - Requisiti e priorità "La concessione di aiuti di cui agli articoli precedenti del presente Titolo, è subordinata alla condizione che le superfici rese disponibili per cessazione dell'attività agricola vengano cedute a titolo di proprietà o enfiteusi o affitto per almeno 15 anni ad aziende che presentino un piano di sviluppo aziendale od interaziendale ai sensi degli articoli 2 e seguenti, ovvero all'organismo fondiario (E.S.A.P.) di cui al successivo art. 41".
Se nessuno chiede la parola si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

La votazione ha avuto il seguente esito: Presenti e votanti 42 hanno risposto SI 42 Consiglieri.
L'articolo 36 è approvato.
Sezione I - Indennità di cessazione Articolo 37 - Beneficiari "L'indennità di anticipata cessazione dell'attività agricola può essere concessa su domanda presentata da imprenditori agricoli appartenenti ad una delle sottoindicate categorie: a) proprietari coltivatori diretti o conduttori di aziende agricole che destinino le loro terre ai sensi del precedente art. 36 b) affittuari coltivatori diretti o conduttori di aziende agricole enfiteuti, mezzadri e coloni, quando i proprietari delle rispettive aziende consentano la destinazione delle terre ai sensi del precedente art. 36 c) coadiuvanti familiari permanenti e lavoratori agricoli dipendenti a carattere permanente che prestino la loro attività presso l'azienda il cui titolare benefici dell'indennità di anticipata cessazione.
Per ogni azienda può essere preso in considerazione, ai fini della concessione dell'indennità, un solo imprenditore agricolo ed un solo coadiuvante familiare o lavoratore dipendente.
La richiesta del coadiuvante familiare permanente prevale su quella del lavoratore agricolo dipendente".
Passiamo alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

La votazione ha avuto il seguente esito: Presenti e votanti 43 hanno risposto SI 43 Consiglieri.
L'articolo 37 è approvato.
Articolo 38 - Requisiti "Gli aventi diritto che intendano presentare domanda per usufruire dell'indennità di anticipata cessazione dell'attività agricola debbono possedere i seguenti requisiti: a) avere compiuto 55 anni e non aver superato il 65° anno di età b) avere esercitato l'attività agricola durante il quinquennio precedente alla presentazione della domanda, dedicandovi almeno il 50 % del proprio tempo di lavoro ricavandone almeno il 50% del proprio reddito complessivo di lavoro.
Se l'azienda di cui sono titolari gli imprenditori agricoli indicati alle lettere a) e b) del precedente articolo 37 supera i 15 ettari l'indennità di anticipata cessazione compete per essi dal compimento del 60° anno di età, salvo che per le zone montane.
Gli imprenditori agricoli di cui alle lettere a) e b) dell'articolo precedente per usufruire dell'indennità di anticipata cessazione debbono inoltre soddisfare alle seguenti condizioni: 1) non avere in corso di realizzazione un piano di sviluppo aziendale o interaziendale 2) non avere alienato nel biennio precedente, con atto a titolo oneroso o a titolo gratuito, più del 20% della superficie aziendale, salvo che ci sia avvenuto per motivi di pubblica utilità 3) impegnarsi con atto autenticato da notaio o nei modi previsti dalla legge 4/1/1965, n. 15 e successive modificazioni a non esercitare ulteriore attività professionale agricola che comporti la commercializzazione dei prodotti ottenuti.
In caso di inadempienza si applica la sanzione di cui all'art. 35 della legge 9/5/1975, n. 153.
L'imprenditore può tuttavia conservare in proprietà, o in uso ai sensi dell'art. 1021 e seguenti del C.C., fino a 3.810 mq. di terreno e i fabbricati rurali destinati ad abitazione ed annessi, per i bisogni familiari.
I coadiuvanti familiari ed i lavoratori agricoli di cui alla lettera c) del precedente articolo debbono avere prestato la propria attività negli ultimi due anni, presso l'azienda che cessa l'attività agricola e debbono risultare iscritti alle rispettive assicurazioni generali obbligatorie e impegnarsi a cessare la loro attività in agricoltura nelle forme e con le conseguenze già indicate per gli imprenditori agricoli.
L'inadempienza comporta la decadenza della concessione ed il recupero come previsto dall'art. 35 della legge 9/5/1975, n. 153".
Vi è un emendamento del Consigliere Gastaldi. Desidera illustrarlo?



GASTALDI Enrico

Per gli stessi motivi per i quali ho ritirato l'emendamento all'art.
25, ritiro anche questo.



PRESIDENTE

Possiamo allora passare all'appello nominale.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

La votazione ha avuto il seguente esito: Presenti e votanti 44 hanno risposto SI 44 Consiglieri.
L'articolo 38 è approvato.



CURCI Domenico

Posso chiedere di ripetere i risultati della votazione?



PRESIDENTE

Certamente. Il verbale dice che i presenti e votanti sono 44, hanno risposto sì 44 Consiglieri.



CURCI Domenico

Faccio rispettosamente presente al Consigliere Segretario che con voce sufficientemente stentorea ho risposto "no".



BENZI Germano, Consigliere Segretario

Onestamente non l'ho sentito, quindi la prego di parlare un po' più forte.



PRESIDENTE

Prendiamo atto e correggiamo il verbale, quindi risulterà dal verbale della votazione dell'art. 38 che vi sono 44 presenti e votanti, 43 sì e un no.
Articolo 39 - Importo indennità anticipata cessazione "L'importo annuo dell'indennità di anticipata cessazione dell'attività agricola frazionabile in 12 mensilità viene corrisposto a decorrere dalla data di effettiva cessazione nella misura di 900 U.C. per gli aventi titolo che siano coniugati e nella misura di 600 U.C. per gli aventi titolo che non siano coniugati o che siano vedovi, per i coadiuvanti familiari e per i lavoratori agricoli".
Passiamo alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

La votazione ha avuto il seguente esito: Presenti e votanti 43 hanno risposto SI 42 Consiglieri ha risposto NO 1 Consigliere.
L'articolo 39 è approvato.
Articolo 40 - Prosecuzione versamento contributi volontari "I beneficiari dell'indennità di cessazione dell'attività lavorativa assicurati obbligatoriamente per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e per la tubercolosi possono ottenere, anche in mancanza dei requisiti previsti, l'autorizzazione alla prosecuzione di dette assicurazioni mediante il versamento di contributi volontari secondo le norme vigenti per le assicurazioni stesse.
I beneficiari dell'indennità conservano altresì il diritto all'assistenza sanitaria ed agli assegni familiari.
Quanto disposto ai precedenti commi non si applica a coloro che cessata l'attività agricola, si dedicano ad altre attività lavorative soggette all'obbligo delle assicurazioni sociali per i periodi di durata delle attività stesse".
Se nessuno chiede la parola si passi alla votazione



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

La votazione ha avuto il seguente esito: Presenti e votanti 42 hanno risposto SI 41 Consiglieri ha risposto NO 1 Consigliere.
L'articolo 40 è approvato.
Signori Consiglieri, avanzo una proposta. Mi è stato fatto presente da alcuni Consiglieri che se riuscissimo a concludere i nostri lavori alle 18,40, essi potrebbero ancora prendere il treno. Nello stesso tempo mi è stata anche fatta presente l'opportunità di votare questa sera stessa due nomine che sono molto urgenti.
Vi pongo il problema perché, se decidiamo adesso, riusciamo a fare le nomine, se decidiamo fra un po' non avremo più il tempo di votarle.
Sarei dell'idea di accogliere la richiesta di passare alle due nomine abbiamo già fatto un buon lavoro, siamo infatti all'art. 40.



BESATE Piero

Finiamo almeno la sezione di questo Titolo.



BONTEMPI Rinaldo

Secondo la richiesta del Consigliere Besate, sarebbe opportuno votare ancora i due articoli che completano questa sezione, dopo di che si potrebbe procedere alle due nomine ed entro le 18,40 si potrebbe sospendere la seduta.



PRESIDENTE

Va bene.
Articolo 41 - Organismo fondiario "Le funzioni di organismo fondiario sono esercitate dall'Ente di Sviluppo agricolo regionale del Piemonte (E.S.A.P.).
Sulla base delle proposte avanzate dai Comitati comprensoriali e dalle Comunità montane l'E.S.A.P. predispone il piano di destinazione delle terre acquisibili e lo sottopone alla Giunta regionale per l'approvazione.
Nei limiti delle disponibilità finanziarie l'Ente acquisisce a titolo di affitto per almeno 15 anni, o di enfiteusi o in proprietà le terre disponibili a seguito dell'applicazione delle norme previste nel presente Titolo. Nell'acquisizione in proprietà l'organismo fondiario deve dare priorità ai coltivatori diretti ed ai piccoli concedenti iscritti nei ruoli dell'imposta sul reddito delle persone fisiche con imponibile non superiore a L. 4.000.000.
I terreni che non possono essere utilizzati a scopo di miglioramento strutturale possono essere destinati, in conformità dei piani zonali, alla realizzazione di piani organici di rimboschimento, ovvero a fini ricreativi, turistici e di conservazione o miglioramento dell'ambiente naturale".
All'art. 41 vi è un emendamento del Gruppo D.C.



CHIABRANDO Mauro

E' ritirato.



PRESIDENTE

Vi sono richieste di parola? Passiamo alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

La votazione ha avuto il seguente esito: Presenti e votanti 42 hanno risposto SI 41 Consiglieri ha risposto NO 1 Consigliere.
L'articolo 41 è approvato.
Articolo 42 - Prezzo terre, canone affitto, rendita vitalizia "Il prezzo di cessione delle terre da parte degli organismi fondiari agli imprenditori non può essere superiore a quello corrisposto all'originario proprietario; il canone d'affitto corrisposto dagli imprenditori all'organismo fondiario e da questo al proprietario, deve corrispondere alle vigenti disposizioni di legge in materia di equo canone.
Gli aventi diritto possono chiedere che, in luogo della corresponsione del prezzo di vendita, venga costituita a loro favore con l'ammontare del prezzo medesimo una rendita vitalizia, che è reversibile a favore del coniuge superstite, dei figli minori e dei figli maggiori di età inabili al lavoro.
L'organismo fondiario può anche provvedere, con atti precari all'immediata messa a disposizione di terre che siano richieste da imprenditori ai sensi dell'art. 15, penultimo comma, della legge 9/5/1975 n. 153, salvo adozione dei provvedimenti definitivi a seguito dell'approvazione dei piani di sviluppo.
In deroga ad ogni disposizione contraria, l'organismo fondiario pu subaffittare, per i fini di cui al presente Titolo, i terreni acquisiti in affitto senza bisogno di consenso del proprietario".
Passiamo alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

La votazione ha avuto il seguente esito: Presenti e votanti 41 hanno risposto SI 40 Consiglieri ha risposto NO 1 Consigliere.
L'articolo 42 è approvato.
Abbiamo così finito la Sezione I, possiamo quindi interrompere l'esame di questa legge e passare alle nomine.


Argomento: Tutela dagli inquinamenti del suolo - smaltimento rifiuti

Richiesta di iscrivere all'ordine del giorno della prossima seduta la nomina del rappresentante della Regione nel Consiglio di amministrazione dell'Istituto italiano di idrobiologia di Verbania


PRESIDENTE

Se non vi sono obiezioni procediamo alle nomine: "Sostituzione componente dimissionario del Consiglio di amministrazione della tenuta 'La Mandria'".
Vi è qualche obiezione? Il Consigliere Bono chiede di parlare, ne ha facoltà.



BONO Sereno

Vorrei soltanto fare presente che qualche mese fa all'ordine del giorno c'era anche la nomina di un rappresentante del Consiglio regionale in seno al Consiglio di amministrazione dell'Istituto di idrobiologia di Pallanza.
Non so per quale ragione questa nomina non è più stata riportata e all'Istituto sono in attesa del nominativo del rappresentante della Regione.



PRESIDENTE

Faremo subito un'indagine per scoprirlo. La realtà è che ci deve essere una questione che riguarda i Consiglieri novaresi. Lo appureremo e l'argomento sarà iscritto all'ordine del giorno.


Argomento: Parchi e riserve

Sulla tenuta "La Mandria"


PRESIDENTE

Nessun altro chiede di parlare? Il Consigliere Oberto, ne ha facoltà.



OBERTO Gianni

Un importante giornale di Torino ha pubblicato un articolo sulla giornata di apertura e di accesso a "La Mandria" ed anche una fotografia di un bell'esemplare di fauna. Se sia un cervo o sia invece un daino non si sa, il giornale parla di cervo, le poche cognizioni che ho io e qualche consultazione fatta con esperti direbbe che invece si tratta di un daino.
Non vorrei che ci mettessimo sulla strada di portare la gente ai parchi e poi far credere che sia un'aquila quella che è una rondine, e viceversa.



PRESIDENTE

La raccomandazione mi pare che sia accoglibile e pertanto, per quanto è nelle mie competenze, provvederò a raccomandare che sia illustrato il tipo di fauna che popola attualmente "La Mandria".



RIVALTA Luigi, Assessore alla pianificazione territoriale

L'errore d'interpretazione si può fare solo sul giornale, perché là non si vedono né daini né cervi.


Argomento: Nomine

Sostituzione di un componente dimissionario del Consiglio di amministrazione della tenuta "La Mandria"


PRESIDENTE

Credo che finalmente possiamo procedere alla sostituzione di un componente dimissionario del Consiglio di amministrazione della tenuta "La Mandria".
Il nome che viene proposto, e su cui non vi sono contestazioni politiche, è quello del dr. Franco Pastore, laureato in giurisprudenza e che esercita la professione di avvocato a Torino, candidato del PCI, in sostituzione dell'avv. Scalvini, dimissionario, sempre del PCI.



(Si procede alla votazione a scrutinio segreto)



PRESIDENTE

La votazione ha avuto il seguente esito: Presenti e votanti n. 38 ha ottenuto voti: PASTORE Franco n. 28 schede bianche n. 10 Risulta pertanto eletto l'avv. Franco Pastore.


Argomento: Nomine

Sostituzione di un componente dimissionario del CO.RE.CO. di Torino


PRESIDENTE

Adesso procediamo alla votazione per la sostituzione del componente dimissionario del CO.RE.CO. di Torino. Il nome che viene proposto in sostituzione del dr. Passoni è quello di Paolo Scaparrone, laureato in giurisprudenza, docente di istituzioni di diritto pubblico nell'Università di Torino.



(Si procede alla votazione a scrutinio segreto)



PRESIDENTE

La votazione ha avuto il seguente esito: Presenti e votanti n. 34 ha ottenuto voti: SCAPARRONE Paolo n. 25 schede bianche n. 8 scheda nulla n. 1 Risulta pertanto eletto l'avv. Paolo Scaparrone.


Argomento:

Ordine del giorno delle sedute del 24 e 25 novembre 1976


PRESIDENTE

Prima di allontanarvi, pazientate ancora per pochi minuti, vi leggo l'ordine del giorno delle sedute di mercoledì e giovedì prossimi, pu essere utile e ci fa risparmiare soldi perché, se ne prendete atto oggi non c'è bisogno di inviarlo per posta a tutti, ma lo mandiamo ai Gruppi e telefoniamo ai Consiglieri che adesso non sono presenti.
L'ordine del giorno delle sedute di mercoledì e giovedì è questo, come risulta dalle intese fra i Capigruppo; non interessa tanto l'ordine dei punti, quanto la loro sostanza, l'ordine si può sempre modificare: 1) Approvazione verbali precedenti sedute 2) Interpellanze ed interrogazioni 3) Comunicazioni del Presidente 4) Prosecuzione votazione esame disegno di legge n. 71: "Norme per l'attuazione delle direttive n. 72/159, 72/160, 72/161 e 75/268 del Consiglio delle Comunità Europee per la riforma dell'agricoltura" 5) Esame disegno di legge n. 130: "Autorizzazione di ulteriore spesa per l'anno finanziario 1976 per la concessione dei contributi in conto capitale di cui al Titolo I della legge regionale 17/5/1976, n. 27" relatore Rossi 6) Nomine: a) sostituzione del rappresentante della Regione nel Consiglio di amministrazione dell'Artigiancasse b) rappresentanti della Regione nella cooperativa artigiana di garanzia di Novara (Presidente Collegio Sindacale e 2 rappresentanti della Regione in seno al Consiglio di amministrazione) 7) Esame disegno di legge n. 140: "Variazione al bilancio per l'anno finanziario 1976" 8) Esame disegno di legge n. 136: "Azienda per la gestione della tenuta 'La Mandria' - Bilancio di previsione per l'anno 1976", relatore Dadone 9) Esame disegno di legge n. 120: "Integrazione della legge regionale 30/8/1976, n. 49, per il finanziamento di opere sanitarie ospedaliere" 10) Esame proposta di legge n. 54: "Tutela del patrimonio linguistico e culturale del Piemonte" 11) Esame mozione D.C. - P.R.I. relativa a interpellanze su consulenze e personale 12) Nomina rappresentante Regione nel Consiglio di amministrazione dell'Istituto italiano di idrobiologia di Verbania.
Credo che lavorando tutto mercoledì e la mattinata di giovedì potremo esaurire la trattazione di questi punti. Dipenderà dall'atteggiamento dei Gruppi.
Dò per lette le interrogazioni e l'interpellanza che sono pervenute alla Presidenza, che verranno comunque allegate a verbale.
La seduta è tolta.



(La seduta ha termine alle ore 18,45)



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