Sei qui: Home > Leggi e banche dati > Resoconti consiliari > Archivio



Dettaglio seduta n.65 del 23/07/76 - Legislatura n. II - Sedute dal 16 giugno 1975 al 8 giugno 1980

Scarica PDF completo

Argomento:


PRESIDENZA DEL PRESIDENTE SANLORENZO


Argomento:

Riunione dei Capigruppo consiliari per concordare il programma dei lavori


PRESIDENTE

La seduta è aperta. Chiede di parlare il Capogruppo P.C.I., Consigliere Bontempi. Ne ha facoltà.



BONTEMPI Rinaldo

Vorrei chiedere, d'intesa con il Gruppo della Democrazia Cristiana, una riunione dei Capigruppo, per decidere l'ordine da dare ai nostri lavori.



PRESIDENTE

Se non vi sono obiezioni, sospendiamo subito la seduta perché possa svolgersi la richiesta riunione dei Capigruppo.



(La seduta, sospesa alle ore 15,30, riprende alle ore 16)



PRESIDENTE

La riunione dei Capigruppo ha formulato un'ipotesi di lavoro per questo pomeriggio, che prevede: Esame disegno di legge n. 98: "Rifinanziamento della legge regionale 4/6/1975 n. 45 con modifiche ed integrazioni", poiché la I Commissione ha ultimato questa mattina l'esame che si era impegnata a svolgere Esame disegno di legge n. 112: "Rifinanziamento e modifiche alla legge regionale 16 maggio 1975 n. 28" (il testo,però, non mi è ancora giunto) Osservazioni del Governo alla legge regionale 31/5/1976: "Istituzione dei servizi di mensa per il personale regionale"; provvedimenti conseguenti Relazione della Giunta delle elezioni sull'esame condotto ai fini della verifica di eventuali cause di incompatibilità e di ineleggibilità con l'ufficio di Consigliere regionale; e, naturalmente, esame del disegno di legge n. 28, come d'accordo fin da stamattina. Infine, se, come penso rimarrà tempo, la Giunta svolgerà una relazione informativa sul punto successivo: "Interventi regionali per favorire l' esercizio del diritto allo studio". Su questo punto la discussione si svolgerà lunedì prossimo per cui i Gruppi avranno due giorni, sabato e domenica, per coordinare le loro opinioni.



(Il Presidente scampanella ripetutamente)



PRESIDENTE

E' davvero intollerabile che neanche quando si discute di procedure si possa ottenere un minimo di silenzio, cosicché metà del Consiglio non sa che cosa si è deciso e si perde poi tempo per incidenti procedurali.
Lunedì mattina, dicevo, si svolgerà il dibattito sul punto nono dell'ordine del giorno e si tratteranno tutti gli altri punti che a quell'epoca saranno pronti.
Qualcuno ha obiezioni da sollevare a questa intesa? Chiede di parlare il Consigliere Besate. Ne ha facoltà.



BESATE Piero

Desidero comunicare che, a seguito di accordi intervenuti questa mattina in aula e poi nella riunione della Commissione, convocata per le 14,30, successivamente alla riunione dei Capigruppo, se i Colleghi della VIII Commissione sono d'accordo - e mi pare che non ci dovrebbero essere opposizioni -, in veste di Vice Presidente della VIII Commissione, dato che il Presidente è assente, sarei dell' avviso di riunire la Commissione per le ore 9 di lunedì, nella sede di questo palazzo al n. 205 di piazza Castello (invierò però anche le convocazioni formali), con all'ordine del giorno: dimissioni del Presidente; esame del regolamento per l'elezione ecc, ecc, e varie.



PRESIDENTE

S'intende che obiezioni possono venire soltanto dai membri della VIII Commissione.



OBERTO Gianni

Avevo sollevato io la questione questa mattina e mi pare che la soluzione sia esattamente quella che avevo auspicato.


Argomento:

Richieste di iscrizione di punti all'ordine del giorno delle prossime sedute


PRESIDENTE

Chiede di parlare il Consigliere Carazzoni. Ne ha facoltà.



CARAZZONI Nino

Vorrei sapere - scusandomi se per caso non ho afferrato una sua comunicazione - se ci si occuperà anche della legge per il recepimento delle direttive comunitarie, che è elencata al punto decimo dell'ordine del giorno dei lavori.



PRESIDENTE

Mi pare che in proposito vi sia qualche difficoltà. Lascio la parola all'Assessore Ferraris, che meglio di me può darle spiegazione.



FERRARIS Bruno, Assessore all'agricoltura e foreste

Avremmo raggiunto questo accordo: la Commissione licenzia le direttive comunitarie con la relazione di maggioranza ed eventuale relazione di minoranza; l'Ufficio di Presidenza farà pervenire a domicilio a tutti i Colleghi, se non riuscirà a consegnarlo lunedì, tale materiale, per cui vi sarà una ventina di giorni per riflettere. Alla prima seduta post-feriale del Consiglio l'argomento sarà posto all'ordine del giorno. Vi sarà dunque tutto il tempo per presentare emendamenti. Dico fin d'ora che non è improbabile che la Giunta chieda à quel momento una sospensione per poter riunire la Commissione al fine di un esame di tutti gli emendamenti.
La discussione su una legge così vasta e complessa non sarà dunque frettolosa: si farà una battuta d'arresto, dopo di che si riaprirà là discussione sul testo,e quindi sugli emendamenti, che potrà ancora avere verifica in sede di Commissione e poi di Giunta.



PRESIDENTE

Vi sono obiezioni? Chiede di parlare il Presidente della I Commissione.
Ne ha facoltà.



ROSSI Luciano

Le sarà recapitata fra poco una lettera, signor Presidente, con l'invito a includere nell'ordine del giorno di lunedì, sulla base del parere favorevole della Commissione da me presieduta, il disegno di legge n. 115 relativo a "Concessione di garanzia fidejussoria per anticipazione di cassa alla Società Subalpina di imprese ferroviarie, con sede in Domodossola", e la deliberazione che riguarda il contratto collettivo nazionale per gli operai avventizi addetti ai lavori di sistemazione idraulica, che è indispensabile discutere per i motivi che la Commissione illustrerà lunedì in aula.



PRESIDENTE

Posso considerare questa richiesta della I Commissione, per le motivazioni che lei ha addotto, come una richiesta avanzata anche dalla Giunta?



ROSSI Luciano

A quanto ho visto leggendo i documenti, è indispensabile che i due argomenti siano discussi sollecitamente.



PRESIDENTE

Giunta e Presidente della I Commissione, dunque, mi chiedono di iscrivere questi due punti all'ordine del giorno della seduta di lunedì .
Vi è qualche obiezione da parte dei Capigruppo a che si provveda in questo senso? Allora, resta inteso che i due punti saranno iscritti.
Chiede di parlare il Presidente della Giunta.



VIGLIONE Aldo

Presidente della Giunta regionale. Vorrei soltanto, data la delicatezza d ella materia, e anche per doverosa informazione all'esterno, che fosse detto chiaramente che i Presidenti dei Gruppi e la Giunta hanno deciso di iscrivere fin d'ora,per la prima seduta successiva a quella di lunedì prossimo,i disegni di legge di recepimento delle direttive comunitarie numeri 159-160-161. E' un impegno che tutto il Consiglio si assume? Vorrei esserne ben certo, anche perché sono stato sollecitato in tal senso.



PRESIDENTE

Chiede di parlare il Consigliere Bianchi. Ne ha facoltà.



BIANCHI Adriano

Poiché il Presidente ha espresso il suo avviso in forma interrogativa coinvolgendo la responsabilità dei Gruppi, ritengo di dover chiarire: 1) che non c'è alcuna manovra dilatoria da nessuna parte rispetto a questo importante problema 2) che l'iter di elaborazione è terminato, ma tutti avvertono la necessità e l'urgenza di dare alla elaborazione una forma completa e definitiva.
Per evitare che la sospensione feriale potesse assumere il significato di dilazione, si è consentito a che la Commissione VI, che avrebbe dovuto forse continuare ancora questo esame, licenziasse i suoi lavori allo stato attuale, consolidandoli, rimettendoli al Consiglio, ma con l'intesa - e l'Assessore l'ha già espressa - che il Consiglio, avendo lasciato questo periodo di tempo alle forze politiche per il riesame, fatte le proprie puntualizzazioni, rimandi alla Commissione, forse anche per una sola seduta, l'elaborazione e le indicazioni che perverranno per la conclusione non solo formale,ma sostanziale dell'iter di preparazione della legge. Poi la legge tornerà in Consiglio.
Abbiamo dunque espresso l'impegno politico a non dilazionare questa legge. C'è poi la questione procedurale: dal punto di vista procedurale abbiamo constatato oggi già più volte che l'ansia e l'affanno politico che si esprime nelle riunioni dei Capigruppo, per la pressione doverosa della Giunta, qualche volta porta ad iscrivere all'ordine del giorno argomenti che non hanno ancora concluso il proprio iter.
Suggerirei allora di procedere così: la riunione dei Capigruppo iscriverà l'argomento (c'è quindi l'impegno da parte nostra di non frapporre a ciò difficoltà di sorta) all'ordine del giorno di una delle prime sedute post-feriali del Consiglio, con l'intesa che si aprirà il discorso ma immediatamente dopo si rinvierà il tutto in Commissione perch tragga le sue determinazioni definitive.



PRESIDENTE

La parola al Presidente della Giunta.



VIGLIONE Aldo, Presidente della Giunta regionale

Non ho obiezioni da muovere al ritorno all'esame in Commissione: ci rendiamo ben conto che i tre documenti devono essere elaborati, vanno stese le relazioni ed il materiale deve essere mandato a tutti i Consiglieri con un certo margine di tempo, perché un argomento così importante richiede meditazione. Quello che mi importa è che ci si impegni ad iscrivere al primo punto dell'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio successiva a quella di lunedì, che sarà probabilmente il 10 o 12 settembre i tre disegni di legge attinenti al recepimento. Da questo momento ad allora trascorreranno circa due mesi: non si può dire che manchi il tempo per una attenta valutazione.
Auspichiamo anche noi che la Commissione proceda ad un approfondimento che i Consiglieri abbiano tempo per un accurato esame: soltanto, diciamo che alla prima seduta l'argomento dovrà essere affrontato.



PRESIDENTE

Mi pare che le posizioni siano state sufficientemente chiarite e che vi sia la possibilità e di realizzare il giusto intendimento della Giunta di procedere il più sollecitamente possibile e di evitare qualsiasi possibilità di interpretazione dilatoria. Penso che la questione possa essere senz'altro iscritta al primo punto dell'ordine del giorno della prima seduta di settembre.
Chiede di parlare il Consigliere Beltrami. Ne ha facoltà.



BELTRAMI Vittorio

Non vorrei creare altre difficoltà sovraccaricando ulteriormente il Consiglio nei suoi lavori con un ultimo peso, ma per la verità non ho sentito parlare dell' iscrizione di un provvedimento che ieri abbiamo licenziato presso la IV Commissione: "Riparto dei fondi per l'assistenza domiciliare agli anziani". Si tratta di questione urgente, attuale e non differibile, e quindi ne chiedo formalmente l'iscrizione all'ordine del giorno della prima seduta.



PRESIDENTE

Ci sono obiezioni all'iscrizione all'ordine del giorno della seduta di lunedì prossimo di questo provvedimento, che la Commissione, a quanto comunicato dal Consigliere Beltrami, ha licenziato sotto tutti i punti di vista? Allora, anche questo punto sarà inserito nell'ordine del giorno di lunedì, e se possibile verrà discusso in tale seduta.
Esaurita questa fase, che ci ha consentito di comporre il quadro degli argomenti da trattare, possiamo passare allo svolgimento effettivo dei nostri lavori.


Argomento: Bilancio - Finanze - Credito - Patrimonio: argomenti non sopra specificati - Pianificazione territoriale - Urbanistica: argomenti non sopra specificati - Opere pubbliche - Edilizia: argomenti non sopra specificati

Esame disegno di legge n. 112: "Rifinanziamento e modifiche alla legge regionale 16 maggio 1975 n. 28"


PRESIDENTE

Trattiamo allora il punto quinto all'ordine del giorno: Esame disegno di legge n. 112: "Rifinanziamento e modifiche alla legge regionale 16 maggio 1975 n. 28".
Il Consigliere Rossotto svolgerà una relazione soltanto orale.



ROSSOTTO Carlo Felice, relatore

Il disegno di legge ora presentato al Consiglio è stato esaminato, in sede referente, dalla II Commissione, e, in sede consultiva, regolarmente dalla I Commissione. Ritengo di poter svolgere il mio compito di relatore riassumendo le risultanze delle due Commissioni.
Questo disegno di legge provvede al rifinanziamento della legge regionale 16 maggio '75 n. 28 e nel contempo la modifica. Penso sia opportuno esaminare prima di tutto, in questa sintetica relazione, le modifiche che la pratica attuazione ha dimostrato necessarie ad una legge approvata nella precedente legislatura .rivelatasi utile a risolvere concretamente certe situazioni.
Con l'art. 1 si è provveduto alla estensione dei benefici previsti dalla presente legge alle Comunità montane, istituendo contributi per l' acquisto a riscatto di acquedotti di proprietà privata o gestiti da privati con l'art. 3, sul quale dovrò tornare dopo questo primo sguardo panoramico, per alcune modifiche formali al testo che la Giunta ha deciso di proporre al Consiglio a maggior chiarificazione, si determina in cento milioni il limite della possibilità di sostituire al collaudo la presentazione del certificato di regolare esecuzione dell'opera, onde semplificare ed abbreviare l'iter procedurale all'art . 4 si delega il Presidente della Giunta per l'approvazione dei progetti esecutivi delle opere finanziate; infine, con l'art. 5 si delega ancora il Presidente della Giunta regionale a decidere, con proprio decreto, per tutte quelle funzioni residue che lo Stato, con il decreto legge 13 agosto '75 n. 376 convertito in legge n. 492 trasferì alle Regioni, assegnando loro un aggravio burocratico di funzioni.
Queste modifiche, che l'esperienza ha consigliato alla Giunta di sanzionare in forma legislativa nel momento in cui si presentava la necessità del rifinanziamento, comprendono anche, come dicevo poco fa, una ulteriore variazione al testo del disegno di legge a mani dei Consiglieri in quanto esso, all'art. 3, poneva sullo stesso piano gli interventi per i lavori di competenza regionale e quelli di competenza esclusiva degli Enti locali (nel testo originario di legge veniva richiesto il visto dell'ingegnere capo del Genio civile, non necessario per i lavori di competenza degli Enti locali). Con questa variante si chiarisce la formulazione dell'art. 3 che nella veste originaria poteva ingenerare confusione: l'intervento dell'ingegnere capo del Genio civile è richiesto soltanto, entro determinati limiti di spesa, per opere di competenza regionale, e non per quella degli Enti locali.
In ordine al rifinanziamento della vecchia legge n. 28, modificata come in precedenza significato, è opportuno ricordare che con questa legge vengono incentivate spese per 12 miliardi e 730 milioni, di cui 12 miliardi e 230 milioni già iscritti nel bilancio 1976, e gli altri 500 milioni procurati con l'accensione di un mutuo, che inciderà sul bilancio con un onere di 85 milioni. Questa massa di investimenti, che la Regione si prepara a rendere disponibile nell'attività economica regionale, porrà in funzione opere per 62 miliardi e 450 milioni, ripartiti in 34 miliardi e 250 milioni per acquedotti e fognature, 17 miliardi e 200 milioni per strade comunali, 2 miliardi per cimiteri, 2 miliardi per strade provinciali 4 miliardi per strutture commerciali, 2 miliardi per impianti elettrici e 2 miliardi per case di riposo e centri sociali.
Ovviamente, l'operatività di questo disegno di legge, che comporta una notevole entità di investimenti sia in conto capitale sia in conto interessi, è fortemente condizionato dalla situazione abnorme - non voglio ricorre all'aggettivo "drammatica" perché, data la frequenza con cui viene usato, esso ha perso molto della sua efficacia - della finanza locale italiana, per cui è assai improbabile che essi riescano ad utilizzare gli interventi che noi offriamo loro unendovi capitali propri o capitali ottenuti mediante accensione di mutui. Così noi ci troveremo ad aver formulato un bel disegno di legge, con il quale abbiamo cercato, sulla base dell'esperienza passata, di rendere gli interventi più operativi, di semplificare le procedure, di aiutare gli Enti locali minori ad assolvere in collaborazione con noi, i loro compiti, senza che i Comuni ne possano usufruire, e al prossimo dibattito sul bilancio offriremo ancora lo spunto alla stampa locale o nazionale di puntare il dito sulla cospicuità delle somme non utilizzate che teniamo nelle banche.
Di qui la necessità di non limitarsi a dire di quando in quando, con frequenza domenicale o ebdomadaria che i sindaci si trovano con le mani legate, ma di ristudiare come sia possibile aiutarli concretamente a risolvere i loro assillanti problemi. Perché il continuare a parlare di possibilità di investimenti, come disegni di legge simili a questo inducono a fare, quando in realtà gli Enti locali (e la situazione di Torino lo evidenzia in maniera chiara) si trovano addirittura nell'impossibilità di far fronte alle spese correnti, quali gli stipendi, può determinare una certa non credibilità in questi tipi di intervento.
Io penso che la Regione, e per essa la Giunta, si debba sentire, nel momento in cui viene approvato ed elogiato il disegno di legge in esame impegnata a creare le condizioni perché gli Enti locali possano trovare attraverso l' attività regionale stessa, possibilità di accensione di mutui. Altrimenti avremo realizzato in realtà un altro bellissimo strumento operativo che però a contatto con la realtà non può funzionare a causa delle condizioni del mercato finanziario.
Un'altra sollecitazione la Commissione ritiene di fare nel momento in cui esprime il proprio parere favorevole a questo disegno di legge: quella di favorire in ogni caso tutto ciò che di già esecutivo esiste in fatto di progettazione a livello di Enti locali, perché tutto ciò può costituire un'altra facilitazione di capacità immediata di spesa ed evitare l'attivazione di quel processo, che più volte abbiamo condannato che è la formazione di ulteriori residui passivi.
Sul modo in cui questo disegno di legge possa in pratica attuarsi e possa trovare concreto rapporto con la realtà degli Enti locali, credo che la Giunta potrà esprimersi ulteriormente, ma è indubbio che gli impegni che già il Consiglio ha preso e la sostanza del dibattito in precedenza effettuato sull'opportunità di fissare date precise per la regolamentazione dell'elezione degli organi comprensoriali, costituiscono una chiara garanzia di come si deve operare e deve operare la Giunta nella realizzazione di quegli strumenti, di quegli organi di partecipazione e di decentramento che sono un presupposto non soltanto di vitalizzazione degli istituti democratici ma anche di efficienza, di capacità di soluzione dei problemi.



PRESIDENTE

Se nessun altro chiede di parlare, passiamo alla votazione degli articoli.
Art. 1.
I contributi di cui alla legge regionale 16 maggio 1975 n. 28 possono essere concessi anche alle Comunità montane.
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

La votazione ha avuto il seguente esito: presenti e votanti 39 hanno risposto SI 37 Consiglieri si sono astenuti 2 Consiglieri L'art. 1 è approvato.
Art. 2 Il contributo di cui all'art. 2, 1° comma, della legge regionale 16 maggio 1975 n. 28 è concesso anche sulla spesa necessaria per l'acquisto od il riscatto anticipato di acquedotti di proprietà od in gestione di privati, nonché dei relativi impianti; apparecchiature, attrezzature ed immobili.
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

La votazione ha avuto il seguente esito: presenti e votanti 47 hanno risposto SI 45 Consiglieri si sono astenuti 2 Consiglieri L'art. 2 è approvato.
Art. 3 Il secondo comma dell'art. 10 della legge regionale 16 maggio 1975 n.
28 è modificato come appresso: "Il collaudo è disposto dalla Regione. Per tutti i lavori rientranti nella competenza regionale e degli Enti locali, di importo complessivo secondo le risultanze del conto finale, non eccedente cento milioni di lire, si può prescindere dal collaudo sostituendolo con il certificato di regolare esecuzione, vistato dall'ingegnere capo del Genio civile competente".
C'è un emendamento della Giunta, che porta la firma del Vice Presidente Bajardi, al secondo comma dell'art. 2: "Il collaudo è disposto dalla Regione. Per tutti i lavori di cui alla presente legge o comunque rientranti nella competenza regionale, di importo complessivo, secondo le risultanze del conto finale, non eccedente cento milioni di lire si può prescindere dal collaudo sostituendolo con il certificato di regolare esecuzione, vistato dall'ingegnere capo del Genio civile competente. Per i lavori di competenza degli Enti locali, il cui importo non superi cento milioni di lire, il collaudo può essere sostituito dal certificato di regolare esecuzione, redatto dal direttore dei lavori".
Vuole illustrarlo?



BAJARDI Sante, Assessore all'attuazione e gestione delle infrastrutture

L'ha già detto con molta chiarezza il relatore.
Noi avevamo concordemente incluso nell' articolo precedente l'estensione anche alle opere degli Enti locali di quel meccanismo attraverso il quale non è necessario il collaudo fino ad una certa cifra (la cifra è passata da 50 milioni a 100 milioni) riconoscendo valido il certificato di regolare esecuzione dei lavori.
Nella stesura precedente si obbligava il ricorso alla vidimazione da parte del capo del Genio civile per i lavori degli Enti locali, cosa che oggi non è richiesta; allora abbiamo scisso l'articolo in due capitoli: il primo va inteso nell'attuale formulazione, escludendo alla seconda riga le parole "Enti locali", poi riprendiamo con "le opere degli Enti locali" con lo stesso meccanismo di cento milioni, senza però la necessità della firma del capo del Genio civile perché è inutile aumentare delle incombenze burocratiche.



PRESIDENTE

Vi sono osservazioni? Pongo in votazione l'emendamento. E' approvato.
Passiamo allora alla votazione dell'art. 3 per appello nominale.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

La votazione ha avuto il seguente esito: presenti e votanti 46 hanno risposto SI 44 Consiglieri si sono astenuti 2 Consiglieri L'art. 3 è approvato.
Art. 4 Dopo il 4° comma dell'art. 4 della legge regionale 16 maggio 1975 n.
28, è inserito il seguente nuovo comma: "I progetti esecutivi delle opere pubbliche di cui alla legge 30 luglio 1959 n. 595 e successive modifiche ed integrazioni, non fruenti di contributo regionale, sono approvati con decreto del Presidente della Giunta".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

La votazione ha avuto il seguente esito: presenti e votanti 46 hanno risposto SI 44 Consiglieri si sono astenuti 2 Consiglieri L'art. 4 è approvato.
Art. 5 Alla definizione dei procedimenti amministrativi di cui all'art. 10 del D.P.R. 15 gennaio 1972 n. 8, la cui competenza è stata trasferita alle Regioni a Statuto ordinario con l'art. 17 del D.L. 13 agosto 1975 n. 376 convertito con modificazioni nella legge 16 ottobre 1975 n. 492, provvede il Presidente della Giunta regionale con proprio decreto.
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

La votazione ha avuto il seguente esito: presenti e votanti 41 hanno risposto SI 41 Consiglieri L'art. 5 è approvato.
Art. 6 Per l'erogazione alle Province del contributo annuo nella spesa relativa alla manutenzione ordinaria delle strade di cui all'art. 2 della legge regionale 16 maggio 1975 n. 28, è autorizzata, a partire dall'anno finanziario 1976, la spesa di 3.280 milioni.
All'onere di cui al precedente comma, ricadente nell'anno 1976, si provvede: per 3.130 milioni con lo stanziamento di cui al cap. 650 del corrispondente stato di previsione della spesa per 150 milioni mediante una riduzione, di pari ammontare, del fondo di cui al cap. 1018 dello stato di previsione medesimo e mediante l'iscrizione di tale somma nel cap. 650.
Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

La votazione ha avuto il seguente esito: presenti e votanti 44 hanno risposto SI 43 Consiglieri si è astenuto 1 Consigliere L'art. 6 è approvato.
Art. 7 Ai fini dell'attuazione della legge regionale 16 maggio 1975 n. 28 modificata dalla presente legge, sono autorizzate, per l'anno finanziario 1976: 1) la spesa di 3.500 milioni per i contributi di cui all'art. 2, nn. 1 e 2, (contributi in capitale per acquedotti, fognature ed impianti di depurazione) 2) la spesa di 900 milioni per i contributi di cui all'art. 2, n. 3 (contributi in capitale per strade comunali) 3) la spesa di 800 milioni per i contributi di cui all'art. 2, n. 4 (contributi in capitale per strade provinciali).
All'onere di 5.200 milioni si provvede, per 800 milioni mediante la riduzione, di pari ammontare, del fondo di cui al cap. 1404 (Rubr. 3, n. 1) dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1976 e, per 4.400 milioni, con gli stanziamenti dei capitoli 1113, 1210 e 1212 del medesimo stato di previsione.
Conseguentemente le denominazioni e gli stanziamenti dei capitoli 1113 e 1212 risulteranno come appresso modificati: Cap. 1113 "Contributi in capitale a Comuni, loro Consorzi ed alle Comunità montane, nella spesa per la costruzione, la ricostruzione, l'ampliamento ed il potenziamento degli acquedotti e delle fognature, compresi gli impianti di depurazione, nonché il riscatto di acquedotti", con lo stanziamento di 3.500 milioni.
Cap. 1212 "Contributi in capitale ai Comuni, ai loro Consorzi ed alle Comunità montane, nella spesa per la costruzione, il completamento e la sistemazione di strade comunali", con lo stanziamento di 900 milioni.
Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato ad apportare cori proprio decreta, le occorrenti variazioni di bilancio.
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

La votazione ha avuto il seguente esito: presenti e votanti 43 hanno risposto SI 41 Consiglieri si sono astenuti 2 Consiglieri L'art. 7 è approvato.
Art. 8 Per la concessione dei contributi costanti trentacinquennali di cui all'art. 3 della legge regionale 16 maggio 1975, n. 28, modificata dalla presente legge, sono autorizzati, per l'anno finanziario 1976, i seguenti limiti di impegno: 1) di 2.300 milioni per le opere di cui all'art. 2, nn. 1 e 2 (acquedotti, fognature, ed impianti di depurazione) 2) di 1.200 milioni per le opere di cui all'art. 2, n. 3 (strade comunali) 3) di 150 milioni per le opere di cui all'art. 3 lettera c) (cimiteri) 4) di 300 milioni per le opere di cui all'art. 3 lettera d) (strutture commerciali e di mercati) 5) di 150 milioni per le opere di cui all'art. 3 lettera g) (opere occorrenti per il rifornimento di energia elettrica, nonché per gli impianti di illuminazione pubblica) 6) di 150 milioni per le opere di cui all'art. 3, 3° comma (case albergo, centri di incontro, case di riposo, ecc.) All'onere di 4.250 milioni si provvede mediante una riduzione, di pari ammontare, del fondo di cui al cap. 1404 - Rubr. 9 per 150 milioni, Rubr.
10 per 3.800 milioni e Rubr. 13 n. 2 per 300 milioni - dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1976, e l'istituzione, nello stato di previsione medesimo dei seguenti capitoli: Cap. 1108 "Contributi costanti trentacinquennali a Comuni, loro Consorzi e Comunità montane, nella spesa per la costruzione, la ricostruzione l'ampliamento ed il potenziamento degli acquedotti, delle fognature compresi gli impianti di depurazione", con lo stanziamento di 2.300 milioni Cap. 1213 "Contributi costanti trentacinquennali a Comuni, loro Consorzi e Comunità montane, nella spesa per la costruzione, il completamento e la sistemazione di strade comunali", con lo stanziamento di 1.200 milioni Cap. 1153 "Contributi costanti trentacinquennali a Comuni, loro Consorzi e Comunità montane, nella spesa per la costruzione, la sistemazione o l'ampliamento di cimiteri (esclusa la costruzione e manutenzione di loculi), di mattatoi e di altre opere igieniche, di ambulatori e di altri presidi sanitari", con lo stanziamento di 150 milioni Cap. 1372 "Contributi costanti trentacinquennali a Comuni, loro Consorzi e Comunità montane, nella spesa per la costruzione, la sistemazione o l'ampliamento di strutture commerciali e di mercati", con lo stanziamento di 300 milioni Cap. 1230 "Contributi costanti trentacinquennali a Comuni, loro Consorzi e Comunità montane, nella spesa per la costruzione, il completamento o l' adeguamento delle opere occorrenti per il rifornimento di energia elettrica a capoluoghi, frazioni e borgate, nonché per gli impianti di illuminazione pubblica", con lo stanziamento di 150 milioni Cap. 1171 "Contributi costanti trentacinquennali, a Comuni, loro Consorzi e Comunità montane nonché alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza ed alle istituzioni di beneficenza non previste dalla legge 17 luglio 1890 n. 6972 e successive modificazioni, nella spesa per la costruzione, l'ampliamento, il completamento e la ristrutturazione di case albergo, di centri di incontro, di case di riposo per anziani, nonché per l'ampliamento, il completamento e la ristrutturazione di edifici destinati all'assistenza ed all'educazione dei minori", con lo stanziamento di 150 milioni.
Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato ad apportare con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

La votazione ha avuto il seguente esito: presenti e votanti 37 hanno risposto SI 37 Consiglieri L'art. 8 è approvato.
Art. 9 Le autorizzazioni di spesa di cui all'art. 12, punti 1, 2 e 3, della legge regionale 16 maggio 1975 n. 28 sono rispettivamente ridotte da 5.000 milioni a 2.000 milioni, da 5.000 milioni a 2.000 milioni e da 2.500 milioni a 1.000 milioni.
L'autorizzazione di cui all'art. 12, 3° comma della legge regionale 16 maggio 1975 n. 28 è conseguentemente ridotta da 8.000 milioni a 500 milioni.
Nel rendiconto generale per l'esercizio finanziario 1975 sarà stabilito in 500 milioni il residuo rimasto da riscuotere al capitolo n. 89 di entrata del relativo bilancio e le somme iscritte nei capitoli 1210, 1212 1213 e 1304 dello stesso bilancio risulteranno previste rispettivamente in 1.000 milioni, in 2.000 milioni, in 2.000 milioni ed in 500 milioni.
Gli oneri di cui all'art. 12, sesto e settimo comma, della legge regionale 16 maggio 1975 n. 28 sono ridotti da complessivi 1.000 milioni a complessivi 85 milioni a decorrere dall'anno finanziario 1976.
Con successiva legge regionale di variazione al bilancio per l'anno finanziario 1976 sarà disposto l'utilizzo della disponibilità complessiva di 395 milioni risultante ai capitoli n. 696 e n. 1430 del bilancio medesimo.
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

La votazione ha avuto il seguente esito: presenti e votanti 39 hanno risposto SI 38 Consiglieri si è astenuto 1 Consigliere L'art. 9 è approvato.
Art. 10 La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 45 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione del Bollettino Ufficiale della Regione.
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

La votazione ha avuto il seguente esito: presenti e votanti 42 hanno risposto SI 41 Consiglieri si è astenuto 1 Consigliere L'art. 10 è approvato.
Pongo in votazione l'intero disegno di legge. Qualcuno chiede di parlare? Si proceda all'appello.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

La votazione ha avuto il seguente esito: presenti e votanti 42 hanno risposto SI 41 Consiglieri si è astenuto 1 Consigliere Il disegno di legge n. 112 è approvato.


Argomento: Stato giuridico ed economico del personale dipendente

Osservazioni del Governo alla legge regionale 31/5/1976: "Istituzione dei servizi di mensa per il personale regionale": provvedimenti conseguenti


PRESIDENTE

Siamo sempre in attesa di distribuire a tutti la legge n. 45 che è stata esaminata questa mattina, così che si possa discuterne con un testo sotto gli occhi.
Passiamo allora alle "osservazioni del Governo alla legge regionale 31.5.1976: 'Istituzione dei servizi di mensa per il personale regionale' provvedimenti conseguenti".
Ho qui la lettera del Presidente della I Commissione che esprime parere favorevole.
La parola al Consigliere Rossi per la relazione.



ROSSI Luciano, relatore

Chiedo scusa se la relazione sarà breve, ma sulla base della discussione avvenuta in Commissione e rileggendo attentamente le osservazioni del Commissario di Governo, desidero essere preciso onde evitare inesattezze che potrebbero far rinviare nuovamente la legge.
Il presente emendamento - che è poi il nuovo art. 1 della legge ripropone, in seguito al rinvio da parte del Governo del d.d.l. n. 80, una normativa sulla istituzione del servizio di mensa per il personale regionale, modificata rispetto a quella formulata precedentemente.
Avevamo già evidenziato che l'iniziativa in questione è infatti di primaria importanza e di particolare interesse per l'Amministrazione, per i riflessi che essa ha nei confronti dell'organizzazione del lavoro negli uffici regionali: infatti la durata del servizio per il personale stabilita dall'art. 23 della legge regionale n. 22 del 1974, è di 37 ore e mezzo settimanali divise in cinque giorni, articolate in due periodi (8,30 12,30 / 14-17,30) in modo tale da consentire agli uffici regionali di svolgere la loro attività per un lungo arco di tempo nella giornata.
La scelta dell'orario di lavoro diviso, oltre ad essere motivata da indubbie ragioni di funzionalità ed efficienza della struttura organizzativa, è coerente e tiene conto della realtà socio-economica della Regione Piemonte di cui è parte il nostro ente e in cui esso deve operare e fornire i servizi di sua competenza.
Tutto ciò premesso, bisogna rilevare che i dipendenti, nella stragrande maggioranza, sono nell'impossibilità di recarsi presso la propria famiglia o al proprio domicilio abituale per la consumazione del pasto meridiano,ovvero devono, per far ciò, nel breve tempo dell'intervallo a disposizione, accollarsi spese e disagi di notevole entità.
Ricordo, a tale proposito, l'ubicazione delle sedi regionali specialmente per il personale degli uffici di Torino, le condizioni del traffico cittadino che rendono spesso problematici gli spostamenti, come pure il fenomeno del pendolarismo, che esiste tuttora tra il nostro personale, malgrado interventi già adottati dall'Amministrazione per diminuirne l'identità.
In questa situazione il Consiglio regionale aveva approvato il disegno di legge n. 80 che prevedeva la possibilità di attuare il servizio di mensa.
Lo spirito con cui si era approvata la legge tendeva a fornire tale servizio esclusivamente a favore del personale che adotta l'orario di lavoro giornaliero diviso, articolato cioè in due tempi, ponendo a carico dell'Amministrazione solo le spese inerenti all'organizzazione dei servizi ed i prezzi fissi degli stessi,nella misura stabilita con deliberazione della Giunta regionale (sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del personale e certamente anche la competente Commissione consiliare) e mediante la stipulazione di apposite speciali convenzioni.
La modifica all'art. 1 tende a superare anche il rilievo fatto in sede governativa circa la configurabilità di una indennità a favore del personale, in contrasto con il principio dell'onnicomprensività del trattamento economico dei dipendenti regionali.
Per quanto riguarda infine l'aspetto finanziario del disegno di legge l'art. 2 prevede lo stanziamento di cento milioni per l'anno in corso e per gli anni successivi.
Si possono calcolare a carico dell'Amministrazione per spese di organizzazione lire mille circa per ciascun dipendente, calcolo che avevamo già evidenziato con la relazione precedente fatta dalla Commissione.
Precisiamo inoltre che i dipendenti interessati che si trovano nelle condizioni previste dal disegno di legge sono, in base ad un'indagine conoscitiva, per Torino l'80% su 920 e per le sedi esterne il 50% su 700 dipendenti.
Ricordo ancora che il disegno di legge, con le attuali modifiche all'art. 1 e anche nel dispositivo finanziario, è stato concordato a seguito di analogo rinvio del disegno di legge della Regione lombarda da parte del Commissario di Governo il quale però, ottenute le spiegazioni che ora noi abbiamo dato, lo ha approvato.
Prego quindi di dare parere favorevole per coerenza non solo con la legge lombarda, ma anche con le richieste di precisazione formulate dal Commissario di Governo.



PRESIDENTE

Vi sono richieste di parola? La Giunta rinuncia,perché d'accordo con le dichiarazioni del Presidente della Commissione I.
Passiamo allora ad approvare l'emendamento all'art. 1, della legge in esame per alzata di mano. A meno che l'emendamento sostituisca integralmente l'articolo.



ROSSI Luciano, relatore

Sì, lo sostituisce integralmente.



PRESIDENTE

Allora leggo l'emendamento all'art. 1, che sostituisce integralmente l'articolo.
L'Amministrazione regionale può disporre per il personale soggetto ad orario di lavoro giornaliero diviso e per particolari esigenze degli uffici, servizi di mensa, stipulando speciali convenzioni che pongano a suo carico solo l'organizzazione dei servizi ed i costi fissi degli stessi nella misura stabilita, in modo uniforme per tutto il personale interessato, con deliberazione della Giunta regionale, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del personale.
Passiamo all'appello nominale.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

La votazione ha avuto il seguente esito: presenti e votanti 45 hanno risposto SI 44 Consiglieri si è astenuto 1 Consigliere L'art. 1 è approvato.
L'art. 2 rimane invariato, si passa quindi alla votazione dell'intero disegno di legge.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

La votazione ha avuto il seguente esito: presenti e votanti 44 hanno risposto SI 43 Consiglieri si è astenuto 1 Consigliere La parola al Consigliere Curci.



CURCI Domenico

Chiedo scusa, forse è irrituale quanto sto per chiederle, ma un momento di distrazione mi ha indotto ad astenermi sul disegno di legge, mentre il mio voto voleva essere favorevole.
Non so se è possibile modificare il voto.



PRESIDENTE

Certamente.
In sede di redazione del verbale si può benissimo modificare la votazione.


Argomento: Elezioni - Ineleggibilita' - Incompatibilita' - Consiglio, organizzazione e funzioni

Relazione della Giunta delle Elezioni sull'esame condotto ai fini della verifica di eventuali cause di incompatibilità e di ineleggibilità con l'ufficio di Consigliere regionale


PRESIDENTE

Passiamo a trattare il punto settimo dell'ordine del giorno. Relazione della Giunta delle Elezioni sull'esame condotto ai fini della verifica di eventuali cause di incompatibilità e di ineleggibilità con l'ufficio di Consigliere regionale. Relatore è il Presidente della Giunta delle Elezioni, Consigliere Rossotto.



ROSSOTTO Carlo Felice, Presidente della Giunta delle Elezioni

La Giunta delle Elezioni ha ritardato l'esame dei 60 Consiglieri perch nel frattempo lo scioglimento anticipato delle Camere ha determinato delle modificazioni nelle strutture del Consiglio regionale e pertanto la Giunta delle Elezioni ha ritenuto di dover presentare una relazione relativa sia ai Consiglieri che hanno assunto le loro funzioni in seguito alle elezioni del 15 giugno, sia a quelli che sono intervenuti ai lavori del Consiglio regionale a seguito delle dimissioni di altri Consiglieri.
Si è proceduto all'esame del questionario, così come la precedente legislatura aveva suggerito, e pertanto, in base alle dichiarazioni dei Consiglieri, si è proceduto ad un attento esame delle norme stabilite sulla compatibilità e sulle cause di ineleggibilità.
Debbo dire che la Commissione - non è che voglia assumere il tono dei veterani, anche se nella precedente legislatura su questo argomento si era formato motivo di un amabile contendere che aveva consentito di meglio conoscere la materia e di rimandare il tutto alla massima autorità in materia giurisdizionale quale è la Corte Costituzionale,che poi provvede saggiamente, con i termini che ognuno di noi sa - riconoscendo quel principio che già nel dibattito consiliare da più parti veniva sollevato che non era motivo di decadenza immediata, ma possibilità sempre al Consiglio di scegliere per rispettare il principio democratico, ha ritenuto di evitare quella funzione giurisdizionale oltre i termini di interpretazione della portata esatta del dispositivo legislativo.
Pertanto la Giunta delle Elezioni, nell'interpretazione più approfondita, ritiene come principio (mi pare che su questo ci sia stata l'unanimità assoluta) di dover rispettare il canone democratico della volontà degli elettori e della rappresentanza degli eletti in questo Consiglio, in funzione di una oggettività esatta di quelle che sono le parole portate dalle norme che regolano la materia con quelle che sono le situazioni di fatto. Ogni ulteriore interpretazione su quello che pu essere il significato è demandato ad altri organi e pertanto posso dire che da un attento esame i 60 Consiglieri, sia i 54 in funzione dal 15.6.1975 sia quelli che sono subentrati, sono risultati, sia sotto l'aspetto della non sussistenza di cause di ineleggibilità, sia della non sussistenza di cause di incompatibilità, pienamente aderenti alla funzione del mandato che è stato loro conferito e pertanto la Giunta suggerisce, come dalla relazione a mani dei Consiglieri, che il Consiglio convalidi le elezioni dei Consiglieri presenti.



PRESIDENTE

Vi sono richieste di parola? Se non ve ne sono leggo il progetto di deliberazione che suona così: "Il Consiglio regionale, vista la relazione del Presidente della Giunta delle Elezioni sull'esame condotto su ciascun membro del Consiglio ai fini della verifica di eventuali cause di incompatibilità e di ineleggibilità con l'ufficio di Consigliere regionale preso atto che tramite le segnalazioni del Consiglio regionale ogni Consigliere ha ricevuto lo stralcio delle norme riguardanti l'ineleggibilità, l'incompatibilità, la decadenza, la surrogazione dei membri del Consiglio regionale poiché a tutt'oggi nessun reclamo è stato presentato circa l'eleggibilità dei Consiglieri proclamati eletti e che d'altra parte non risulta ricorrano per essi le cause di ineleggibilità e di incompatibilità di cui agli artt. 5 e 6, legge 17 febbraio 1968 n. 108 considerato altresì che nessun Consigliere ha dichiarato risultargli che sussistano cause di ineleggibilità nei confronti di Consiglieri proclamati eletti visto il Titolo IV della citata legge n. 108, nonché l'art. 13 dello stralcio di norme di regolamento approvato dal Consiglio regionale il 6.10.1970 delibera di prendere atto: a) che non sono stati prodotti reclami circa l' ineleggibilità dei Consiglieri proclamati eletti b) che per quanto consta al Consiglio non sussistono nei confronti dei predetti Consiglieri cause di ineleggibilità o di incompatibilità; c) che con l'approvazione della presente deliberazione si intende convalidata l'elezione di tutti i Consiglieri regionali ai sensi dell'art. 17, legge 17 febbraio 1968, n. 108." Vi sono osservazioni? Tale proposta di deliberazione è quindi posta ai voti per alzata di mano.
Si astiene il Presidente e quindi la delibera viene approvata.


Argomento: Agricoltura: argomenti non sopra specificati

Esame disegno di legge n. 98 "Rifinanziamento della legge regionale 4/6/1975, n. 45, con modifiche ed integrazioni""


PRESIDENTE

Trattiamo il punto terzo all'ordine del giorno, che reca: Esame disegno di legge n. 98 "Rifinanziamento della legge regionale 4.6.75 n. 45 con modifiche ed integrazioni". Relatore è il Consigliere Raschio, a cui do la parola.



RASCHIO Luciano, relatore

Signor Presidente, signori Consiglieri, la legge n. 45/75, relativa agli interventi a sostegno delle strutture della cooperazione agricola e per l'associazionismo, mentre definisce un piano di interventi regionali per il 1975, dispone che le autorizzazioni di spesa per contributi in conto capitale ed in conto interessi, relativi agli esercizi 1976 e 1977, debbono essere stabilite con successive leggi regionali.
In ossequio a questa disposizione la Giunta ha provveduto con il d.d.l.
in esame, al rifinanziamento della citata legge regionale n. 45/75, per l'anno finanziario 1976 e per alcuni interventi anche per gli anni 1977,'78, '79.
Questo nuovo provvedimento apporta delle modifiche alla suddetta legge per renderla più articolata e più rispondente alla realtà agricola della nostra Regione, e, soprattutto, dispone un aumento degli stanziamenti di spesa rispetto a quelli autorizzati per l'anno finanziario 1975. Si rileva quindi un diverso impiego selettivo di detti fondi tra i vari rami di attività del settore agricolo, in quanto da parte della Giunta si è tenuto conto di tutti quei fattori che, nel corso dell'annata di gestione, hanno posto in evidenza le carenze della legge n. 45.
L'aumento del rifinanziamento della citata legge, se ha come obiettivo prioritario da un lato il rafforzamento e l'ampliamento del fenomeno cooperativistico ed associazionistico nel settore dell'agricoltura come uno dei principali rimedi per risollevare il livello economico e produttivo delle aziende del settore, dall'altro risponde anche a un fine anticongiunturale anch'esso importante, in quanto con la realizzazione di strutture ed impianti di dimensioni non indifferenti, può apportare un notevole contributo alla ripresa produttiva dei settori industriali interessati.
Questa funzione anticongiunturale può facilmente desumersi, sotto l'aspetto finanziario, ove si pensi che mentre allo stanziamento complessivo di 7.215 milioni, autorizzato per l'esercizio 1975 corrispondeva una massa presunta di investimenti indotti di circa 24.000 milioni, l'attuale stanziamento complessivo di 7.960 milioni, autorizzato dalla nuova legge di rifinanziamento, può provocare una massa di investimenti pari circa a 24.000 milioni uguale a quella provocata nel 1975.
Con successiva legge di rifinanziamento, dopo l'entrata in vigore del d.d.l. n. 96 approvato dal Consiglio regionale il 19/7/1976 lo stanziamento complessivo verrà aumentato di altri 1.750 milioni che comportano ulteriori investimenti di circa 5.200 milioni.
Vediamo ora quali sono le più importanti modifiche apportate al disegno di legge in esame. Anzitutto una migliore individuazione della figura dell'imprenditore agricolo nella persona fisica di chi esercita personalmente e professionalmente l'agricoltura, impegnando prevalentemente la propria attività. In secondo luogo, il concetto di cooperativa agricola quale organismo costituito da imprenditori agricoli, è pur sempre un principio valido, ma non completamente aderente alla realtà agricola dei nostri giorni, per cui il disegno di legge in esame, in particolare, fa riferimento alle cooperative di conduzione e di esercizio. Ciò consente di recuperare, ai fini produttivi, anche quelle piccole aziende che non costituiscono l'impegno principale dell'attività dell'imprenditore e della propria famiglia e di incorporare i terreni di queste aziende, costituendo cooperative a larga espansione di superficie.
Un'altra modifica della legge n. 45, relativa ai beneficiari delle agevolazioni previste dalla legge stessa, riguarda l'estensione di dette agevolazioni ai lavoratori agricolo-forestali costituiti in cooperative per l'attività di rimboschimento, per le lavorazioni ed utilizzazioni forestali, nonché per la coltivazione, raccolta e lavorazione di prodotti del sottobosco.
Dette forme di cooperative possono costituire per le popolazioni montane maggiori occasioni di lavoro, con effetti positivi sul piano dell'occupazione, delle produzioni montane, e della salvaguardia della natura.
Costituiscono integrazione della citata legge n. 45/75 gli artt. 3, 4 e 5 del nuovo d.d.l., i quali prevedono rispettivamente: la concessione di contributi per il potenziamento dell'assistenza tecnica a favore di consorzi di cooperative tra produttori agricoli, o anche di singole cooperative, purché aventi rilevanti dimensioni ed a larga base associativa, nella misura del 75% della spesa riconosciuta ammissibile fino ad un massimo di due unità per ente beneficiano, e del 50% della spesa riconosciuta ammissibile, ai fini della realizzazione dei programmi: la concessione di contributi in conto capitale nella misura massima del 90% della spesa ammissibile per la realizzazione di progetti compresi i relativi studi, di impianti per la raccolta, conservazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e zootecnici; - la concessione,nella misura del 90% della spesa ritenuta ammissibile, di contributi in conto interessi su prestiti quinquennali per l'acquisto di macchine ed attrezzature relative ad impianti per la produzione, raccolta conservazione, commercializzazione e trasformazione di prodotti agricoli e zootecnici.
Per quanto riguarda il finanziamento della legge in esame, abbiamo già rilevato l'aumento della somma complessivamente ad essa destinata. Detto incremento si riflette principalmente in un aumento di 2.300 milioni dell'autorizzazione alla concessione di contributi in capitale previsti dalla legge numero 45/75, e nell'aumento di 135 milioni del limite d'impegno per la concessione dei contributi in interesse previsti dalla legge stessa.
Per le integrazioni della legge, relative, come abbiamo visto all'assistenza tecnica alla cooperazione, ai contributi per la redazione di progetti, e ai contributi per l'acquisto di macchine ed attrezzature, sono destinate complessivamente somme per 435 milioni.
I fondi necessari sono stati recuperati in gran parte dalle somme autorizzate e non spese in relazione alle leggi regionali 11/9/74 n. 31 e 2/7/1974 n. 17, modificata dalla legge regionale 8/9/1975 n. 51, somme che vengono mandate in economia negli esercizi di competenza e trasferite, con l' apposita legge regionale prima citata, all'esercizio 1976.
Per la rimanente parte viene utilizzata la somma di 2.660 milioni che fa parte di una assegnazione di 9.493 milioni versata dallo Stato ai sensi della legge 16/10/1975 n. 493.
Signor Presidente, Signori Consiglieri, la VI Commissione presenta, a maggioranza, la legge di rifinanziamento della n. 45 del 4/6/1975 fiduciosa che il Consiglio regionale vorrà, nella sua sostanza, votarla apportando così un non indifferente contributo allo sviluppo della cooperazione agricola nel Piemonte che resta uno dei fattori essenziali per la formazione di una prospettiva diversa allo sviluppo della nostra agricoltura. Infatti oggi per noi in Piemonte il momento cooperativo ed associazionistico deve essere dovutamente valorizzato, se veramente riteniamo di attrezzarci per dare all'agricoltura una prospettiva valida economicamente sana e competitiva.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Chiabrando.



CHIABRANDO Mauro

Signor Presidente, noi diamo una valutazione globalmente positiva a questa legge per le motivazioni che stamane abbiamo ampiamente spiegato in occasione della discussione del rifinanziamento della legge 51 e in aggiunta desideriamo precisare che questa valutazione positiva è anche dovuta all'introduzione della iniziativa dell'assistenza tecnica alla cooperazione, alla limitazione a cinque anni per i prestiti alle cooperative per quanto riguarda i macchinari, e al finanziamento per la realizzazione di nuovi progetti.
Siamo anche d'accordo che resti fermo, come resta fermo con questa legge, il principio che la maggioranza dei componenti le cooperative deve essere composta da imprenditori agricoli, principio già contenuto nella legge 45, che non viene toccato.
Abbiamo qualche riserva, riserva di minore entità, per la verità rispetto alla legge 51 e riguarda l'entità del rifinanziamento, che è vero che è portato da 7000 e più milioni a 9700, però noi avevamo proposto intanto almeno 10 miliardi e 400 milioni per i due anni 1976/77, come già questa mattina abbiamo detto, mentre qui li troviamo solo per il 1976, con qualche spicciolo per gli anni successivi.
Queste sono le brevissime osservazioni che intendevamo fare, comunque la sostanza della nostra valutazione è positiva e pertanto il nostro Gruppo vota favorevolmente.



PRESIDENTE

Vi sono altre richieste di parola? Passiamo alla votazione degli articoli.
Art. 1 - Finalità La Regione Piemonte, con la presente legge, dispone un primo rifinanziamento, con integrazioni e modifiche, della legge regionale 4 giugno 1975, n. 45, prolungandone l'operatività fino all'esercizio 1979 con riserva di incrementare ulteriormente gli stanziamenti per le provvidenze previste dalle vigenti disposizioni, in relazione a nuove assegnazioni di fondi statali per le finalità considerate dalla legge 7 agosto 1973, n. 512, dalla legge 23 aprile 1975, n. 125 art. 3 e da altre consimili norme legislative.
Ai sensi dell'art. 2 della legge 19.5.1976, n. 335, i successivi rifinanziamenti per gli esercizi 1977, 1978 e 1979 potranno essere disposti con le leggi relative all'approvazione dei rispettivi bilanci.
Poiché nessuno chiede la parola si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

La votazione ha avuto il seguente esito: presenti e votanti 42 hanno risposto SI 40 Consiglieri si sono astenuti 2 Consiglieri L'art. 1 è approvato.
Art. 2 - Trasferimento mutui L'autorizzazione ad accendere mutui per l' anno finanziario 1976 per un ammontare complessivo di 4.000 milioni, di cui all'art. 22 della legge regionale 2 luglio 1974, n. 17, modificato dalla legge regionale 8 settembre 1975, n. 51,è convertita alle finalità di cui alla legge regionale 4 giugno 1975 n. 45; il capitolo n. 124 dello stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 1976 è conseguentemente soppresso ed è istituito, nello stato di previsione medesimo, il capitolo n. 125 con la denominazione "Provento dei mutui autorizzati a copertura di spese relative a contributi in capitale per lo sviluppo della cooperazione e dell'associazionismo in agricoltura" e con la dotazione di 4.000 milioni.
Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

La votazione ha avuto il seguente esito: presenti e votanti 40 hanno risposto SI 39 Consiglieri si è astenuto 1 Consigliere L'art. 2 è approvato.
Art. 3 - Integrazione all'art. 4 All'art. 4 della legge regionale 4/6/1975 n. 45, è aggiunto quanto segue: g) Assistenza alla cooperazione La Giunta regionale è autorizzata a concedere contributi a favore di consorzi di cooperative tra produttori agricoli, o anche di singole cooperative, purché aventi rilevanti dimensioni ed a larga base associativa, nonché di associazioni di produttori a larga base associativa riconosciute dallo Stato o dalla Regione per la realizzazione di idonei programmi di assistenza tecnica.
I contributi di cui sopra potranno essere erogati nella misura del 75 della spesa riconosciuta ammissibile per il personale tecnico limitatamente ad un massimo di due unità, per ente beneficiario e nella misura massima del 50% per le altre spese riconosciute ammissibili ai fini della realizzazione dei programmi.
Il contributo non può costituire duplicazione di analoghe voci previste tra le spese di gestione. La Giunta regionale può promuovere la formazione ed il perfezionamento di dirigenti di cooperative agricole e loro consorzi.
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

La votazione ha avuto il seguente esito: presenti e votanti 38 hanno risposto SI 37 Consiglieri si è astenuto 1 Consigliere L'art. 3 è approvato.
Art. 4 - Integrazione all'art. 4 All'art. 4 della legge regionale 4/6/1975 n. 45, dopo la lettera g) di cui al precedente articolo, è aggiunto quanto segue: h) Progetti La Giunta regionale è autorizzata ad erogare contributi in conto capitale nella misura massima del 90%, a favore dell'Ente di Sviluppo Agricolo del Piemonte o di consorzi di cooperative, di singole cooperative o anche di associazioni di produttori, purché di rilevanti dimensioni ed a larga base associativa, per la redazione di progetti, compresi i relativi studi, di impianti per la raccolta, conservazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e zootecnici.
Poiché nessuno chiede la parola si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

La votazione ha avuto il seguente esito: presenti e votanti 37 hanno risposto SI 36 Consiglieri si è astenuto 1 Consigliere L'art. 4 è approvato.
Art. 5 - Modifiche ed integrazioni all'art. 4 All'art. 4 della legge regionale 4/6/1975 n. 45, dopo la lettera h) di cui al precedente articolo, è aggiunto quanto segue: i) Prestiti per macchine ed attrezzature.
La Giunta regionale è autorizzata a concedere ai beneficiari di cui all'art. 2 della presente legge, contributi in conto interessi su prestiti quinquennali per l'acquisto di macchine ed attrezzature relative ad impianti per la produzione, raccolta, conservazione, commercializzazione e trasformazione di prodotti agricoli e zootecnici.
All'art. 4 della legge regionale 4/6/1975 n. 45, alla lettera b), terzo comma, dopo le parole "ai Consorzi irrigui" sono aggiunte le parole "ed ai Comuni e loro Consorzi".
All'art. 4 della legge regionale 4/6/1975 n. 45, alla lettera b), è aggiunto il seguente comma: "I consorzi irrigui possono essere costituiti anche in modo non prevalente da imprenditori agricoli ed essere retti da statuti nei quali non è sancito il voto pro capite per i soci persone fisiche".
Passiamo alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

La votazione ha avuto il seguente esito: presenti e votanti 37 hanno risposto SI 36 Consiglieri si è astenuto 1 Consigliere L'art. 5 è approvato.
Art. 6 - Modifiche ed integrazioni all'art. 2 All'art. 2 della legge regionale 4/6/1975 n. 45, al primo comma, dopo "cooperative agricole" sono aggiunte le parole "ivi comprese le cooperative di conduzione e di servizio".
All'art. 2 della legge regionale 4/6/1975 n. 45, alla lettera a) primo comma, dopo "imprenditori agricoli associati" è aggiunto "a mezzo di atto pubblico e con un minimo di 5 soci".
All'art. 2 della legge regionale 4/6/1975 n. 45 l'ultimo comma della lettera a) è così sostituito.
"Ai fini della presente legge è considerato imprenditore agricolo la persona fisica che esercita personalmente e professionalmente l'agricoltura, impegnandovi in modo prevalente la propria attività".
All'art. 2, lettera f) è aggiunto il seguente comma: "E' consentita l'estinzione anticipata dei prestiti e dei mutui assistiti dal concorso regionale negli interessi. Il contributo negli interessi può essere attualizzato a vantaggio dell'operatore per i mutui di miglioramento fondiario. In merito si richiama quanto previsto all'art. 19 della legge 9/5/1975 n. 153".
All'art. 2 della legge regionale 4/6/1975 n. 45, alla lettera g) è aggiunto quanto segue: "Gli imprenditori agricoli singoli o associati e le cooperative agricole di conduzione che allevano bestiame suino od avicunicolo debbono avere una capacità produttiva almeno del 35% del fabbisogno alimentare del bestiame allevato".
All'art. 2 della legge regionale 4.6.1975 n. 45, alla lettera h) è aggiunto quanto segue: "Per le altre specie è richiesta l'adesione ai piani di profilassi se esistenti".
Se nessuno chiede la parola si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

La votazione ha avuto il seguente esito: presenti e votanti 40 hanno risposto SI 39 Consiglieri si è astenuto 1 Consigliere L'art. 6 è approvato.
Art. 7 - Modifiche ed integrazioni all'art. 5 All'art. 5 della legge regionale 4/6/75 n. 45 sono aggiunti i seguenti commi: "La fidejussione può essere concessa anche prescindendo dall'intervento del Fondo Interbancario, quando sia da prestare nell'interesse di cooperative agricole o di loro consorzi, nei riguardi di opere di particolare rilevanza economica e sociale, nonché in presenza di obiettive difficoltà di finanziamento da parte degli istituti esercenti il Credito Agrario.
In tali casi il provvedimento relativo alla concessione della fidejussione è adottato dal Consiglio regionale, su proposta della Giunta".
Passiamo alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

La votazione ha avuto il seguente esito: presenti e votanti 35 hanno risposto SI 35 Consiglieri L'art. 7 è approvato all'unanimità.
Art. 8 - Integrazione all'art. 2 All'art. 2 della legge regionale 4/6/1975 n. 45, alla lettera a) è aggiunto il seguente comma: "Possono beneficiare delle agevolazioni della presente legge anche le cooperative costituite tra lavoratori agricolo-forestali, per l'attività di rimboschimento, per le lavorazioni ed utilizzazioni forestali nonché per la coltivazione, raccolta e lavorazione dei prodotti del sottobosco".
Poiché nessuno chiede la parola si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

La votazione ha avuto il seguente esito: presenti e votanti 40 hanno risposto SI 40 Consiglieri L'art. 8 è approvato.
Art. 9 - Autorizzazione di spesa Per la concessione dei contributi in capitale di cui all'art. 4 lettera a), b), e), nonché per le attività di cui alla lettera f), della legge regionale 4 giugno 1975, n. 45 è autorizzata la spesa di 6660 milioni per l'anno finanziario 1976. Per la concessione di contributi in conto interessi di cui all'art. 4 lettera a) della legge regionale 4 giugno 1975 n. 45 è autorizzato il limite d'impegno di 340 milioni per l'anno finanziario 1976.
Per la concessione dei contributi in conto interessi di cui all'art. 4 lettera c) della legge regionale 4 giugno 1975 n. 45, è autorizzata per l'anno finanziario 1976, la spesa di 500 milioni, e la spesa di 250 milioni per ciascuno degli anni 1977-1978-1979.
Per la concessione della garanzia fidejussoria di cui all'art. 5 della legge regionale 4 giugno 1975, n. 45, è autorizzato per l'anno finanziario 1976, il limite d'impegno di 25 milioni. Per la concessione dei contributi in capitale di cui all'art. 3 della presente legge è autorizzata,per gli anni finanziari 1976-1977-1978-1979, la spesa di 200 milioni.
Per la concessione dei contributi in capitale di cui all'art. 4 della presente legge è autorizzata, per gli anni finanziari 1976-1977-1978-1979 la spesa di 100 milioni.
Per la concessione dei contributi in conto interessi su prestiti quinquennali di cui all'art. 5 della presente legge, è autorizzato, per l'anno finanziario 1976, il limite d'impegno di 135 milioni.
Il limite d'impegno di lire 200 milioni, autorizzato per l'anno finanziario 1975 per contributi in interessi su mutui straordinari ventennali per la trasformazione di passività onerose, di cui all'art. 4 lettera b) ed all'art. 8 della legge regionale 4/6/75 n. 45, potrà essere utilizzato anche per l'erogazione di contributi in conto interessi relativi ai mutui integrativi ventennali per le strutture cooperative di cui all'art. 4 lettera a).
Se nessuno chiede la parola si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

La votazione ha avuto il seguente esito: presenti e votanti 44 hanno risposto SI 43 Consiglieri si è astenuto 1 Consigliere L'art. 9 è approvato.
Art. 10 - Disposizioni contabili All'onere di 6660 milioni, per l'anno finanziario 1976, di cui al primo comma del precedente articolo, si provvede: per 4000 milioni mediante una disponibilità di pari ammontare derivante dalla soppressione del capitolo n. 1324 dello stato di previsione della spesa per l'anno 1976 per 100 milioni mediante una disponibilità di pari ammontare derivante dalla riduzione del capitolo n. 1018 dello stato di previsione della spesa per l'anno 1976, corrispondente all'eliminazione della voce n.
3 della rubrica n. 11 dell'elenco n. 3 per 2560 milioni mediante una quota di pari ammontare della somma di 9493 milioni assegnata alla Regione ai sensi dell'articolo 10 della legge 16 ottobre 1975 n. 493, ed iscritta al capitolo n. 1395 dello stato di previsione della spesa per l'anno 1976.
Nello stato di previsione della spesa per l'anno 1976 sarà conseguentemente istituito il capitolo n. 1287, con la denominazione "Interventi regionali per la cooperazione e l' associazionismo in agricoltura. Contributi in capitale per strutture associative, spese di gestione, contributi di avviamento e per azioni promozionali" e con lo stanziamento di 6660 milioni.
All'onere di 340 milioni per l'anno finanziario 1976, di cui al secondo comma del precedente articolo, si provvede mediante una riduzione di pari ammontare dello stanziamento di cui al capitolo 1404 dello stato di previsione della spesa per l'anno 1976.
Nello stato di previsione della spesa per l'anno 1976 sarà conseguentemente istituito il capitolo 1290 con la denominazione "Interventi regionali per la cooperazione e l'associazionismo. Contributi negli interessi per mutui ventennali per strutture ed il ripiano di passività onerose" e con lo stanziamento di 340 milioni.
All'onere di 500 milioni per l'anno finanziario 1976, di cui al terzo comma del precedente articolo, si provvede: per 200 milioni mediante la disponibilità di pari ammontare derivante dalla soppressione del capitolo 730 dello stato di previsione della spesa per l'anno 1976 per 300 milioni mediante una riduzione di pari ammontare dello stanziamento del capitolo n. 740 dello stato di previsione della spesa per l'anno 1976.
Nello stato di previsione della spesa per l'anno medesimo sarà conseguentemente istituito il capitolo n. 1291 con la denominazione "Interventi regionali per la cooperazione e l' associazionismo. Contributi negli interessi sui prestiti per le anticipazioni ai conferenti" e con lo stanziamento di 500 milioni.
All'onere di 25 milioni, per l'anno finanziario 1976, di cui al quarto comma del precedente articolo, si provvede mediante una riduzione di pari ammontare dello stanziamento di cui al capitolo n. 1404 del corrispondente stato di previsione della spesa e mediante l'istituzione, nello stato di previsione medesimo, del capitolo n. 1293, con la denominazione "Interventi regionali per la cooperazione e l', associazionismo. Prestazione di garanzia sussidiaria ai mutui per strutture associative e per passività onerose" e lo stanziamento di 25 milioni.
All'onere di 200 milioni, per l'anno finanziario 1976, di cui al quinto comma del precedente articolo, si provvede mediante una riduzione, nella rispettiva misura di 196 milioni e di 4 milioni degli stanziamenti di cui ai capitoli n. 740 e n. 731 dello stato di previsione della spesa del corrispondente anno e mediante l'istituzione, nello stato di previsione medesimo, del capitolo n. 1265/1, con la denominazione "Contributi in capitale per il potenziamento dell'assistenza tecnica a favore di Consorzi di cooperative tra produttori agricoli, o di singole cooperative a larga base associativa" e con lo stanziamento di 200 milioni.
All'onere di 100 milioni, per l'anno finanziario 1976, di cui al sesto comma del precedente articolo, si provvede mediante una riduzione di pari ammontare dello stanziamento del capitolo n. 740 dello stato di previsione della spesa del corrispondente anno, e mediante l'istituzione, nello stato di previsione medesimo, del capitolo 1266, con la denominazione "Contributi in capitale a favore dell'ESAP, o di Consorzi di cooperative o di singole cooperative od anche di associazioni di produttori, purché di rilevanti dimensioni, per la redazione di progetti di impianti per la raccolta conservazione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli e zootecnici" e con lo stanziamento di 100 milioni.
All'onere di 135 milioni, per l'anno finanziario 1976, di cui al settimo comma del precedente articolo, si provvede mediante una riduzione di pari ammontare dello stanziamento di cui al capitolo n. 1404 dello stato di previsione della spesa dello stesso anno e mediante l'istituzione, nello stato di previsione medesimo, del capitolo n. 1268 con la denominazione "Contributi in conto interessi su prestiti quinquennali per l'acquisto di macchine ed attrezzature per l'ammodernamento di impianti per la produzione, raccolta, conservazione, commercializzazione e trasformazione di prodotti agricoli e zootecnici" e con lo stanziamento di 135 milioni. Le somme non impegnate in ciascun esercizio finanziario possono essere impegnate negli esercizi finanziari successivi anche per le attività effettuate negli esercizi successivi stessi.
Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato ad apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio.
Poiché nessuno chiede la parola si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

La votazione ha avuto il seguente esito: presenti e votanti 44 hanno risposto SI 43 Consiglieri si è astenuto 1 Consigliere L'art. 10 è approvato.
Pongo in votazione l'intero disegno di legge.
Vi sono dichiarazioni di voto? Si passi all'appello nominale.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

La votazione ha avuto il seguente esito: presenti e votanti 46 hanno risposto SI 45 Consiglieri si è astenuto 1 Consigliere Il disegno di legge è approvato.


Argomento: Diritto allo studio - Assistenza scolastica

Osservazioni del Governo alla legge regionale 25.5.1976: "Interventi regionali per favorire l' esercizio del diritto allo studio"; provvedimenti conseguenti


PRESIDENTE

Il punto nono all'ordine del giorno reca: Osservazioni del Governo alla legge regionale 25.5.1976: "Interventi regionali per favorire l'esercizio del diritto allo studio": provvedimenti conseguenti. Relaziona su tale argomento, a nome della Giunta, l'Assessore Fiorini.



FIORINI Fausto, Assessore all'istruzione ed assistenza scolastica

Vorrei presentare semplicemente il problema che il Consiglio dovrà affrontare.
Come è noto, dopo un lungo dibattito la legge 82 bis era stata approvata dal Consiglio con alcuni emendamenti; il Commissario di Governo ce l'ha rinviata per delle modifiche, motivandole, secondo un'opinione già espressa a suo tempo dalla Giunta in termini per noi di carattere politico elettoralistico, per tre ordini di ragioni: La prima riguarda l'eventuale non costituzionalità della legge, in quanto la stessa fa riferimento, per ciò che concerne erogazioni a giovani studenti, non a condizioni personali, ma a condizioni dipendenti dalla struttura della scuola della quale fanno parte la seconda riguarda l'abolizione delle borse di studio la terza, infine, riguarda l'attribuzione considerata illegale, di compiti a organismi creati dal DPR n. 416.
Sulla prima delle osservazioni, cioè quella sulle condizioni personali che sarebbero sostituite nella legge 82 bis da condizioni strutturali delle scuole, devo dire che l'argomento riguardava essenzialmente due problemi: l'uno, quello della retta, l'altro quello del condizionamento da parte della legge dell'erogazione rispetto all'elezione di organismi elettivi analoghi a quelli previsti dal DPR n. 416.
E' indubbio che dal punto di vista nostro la cosa è lecita, perché dal punto di vista della retta questo è un modo per accertare una condizione che è anche una condizione familiare oltre che strutturale della scuola. In secondo luogo perché, date le condizioni di bilancio, si ritiene che la pubblica amministrazione abbia diritto di giudicare in merito per ordini di priorità,che possono essere stabiliti secondo criteri propri, cioè tenendo conto sia delle condizioni particolari, sia delle condizioni del proprio bilancio.
In effetti, se noi teniamo conto della situazione giuridica esistente vediamo che ad esempio ben più severo è il criterio adottato dalla legislazione della Regione Toscana, dove si dice chiaramente che questi servizi sono riservati agli allievi delle scuole statali e non ad altri. E come è noto, in una seconda istanza il Governo ha impugnato questa legge di fronte alla Corte Costituzionale la quale ha respinto il ricorso.
Quindi noi riteniamo che il motivo per il quale il governo ha respinto (questo è uno dei motivi per lo meno) la nostra legge, sia di ordine squisitamente politico.
Forse un minimo di aggancio con la costituzionalità può darsi che ci sia per ciò che riguarda la creazione di organismi analoghi a quelli della scuola e allora vedremo che in questo senso noi siamo disponibili anche ad eventuali modifiche, che però non tocchino quello che per noi è un indirizzo valido, che è quello della progressiva socializzazione della scuola.
Per ciò che riguarda il punto 2, cioè l'abolizione delle borse di studio, bisogna prima di tutto tener conto che non si trattava di un'abolizione, ma della sostituzione di borse di studio con altri provvedimenti, e questo era chiaro nella legge, anche se ad un certo punto si diceva che le borse di studio sono abolite.
D'altra parte tutta la legislazione statale tende ormai a dare dei servizi agli studenti, non più del denaro, in modo che questi servizi abbiano una maggiore efficienza dal punto di vista del diritto allo studio ad esempio nel caso dell'Università, maggiore di quanto possano avere semplici erogazioni che ancora rimangono, ma si tende appunto, anche nella legislazione statale, a privilegiare il momento del servizio rispetto a quello dell'erogazione, cioè della tradizionale borsa di studio.
In ultimo il problema dell'assegnazione di compiti che la Regione avrebbe fatto rispetto agli organismi elettivi della scuola, cioè Consigli di circolo, Consigli di istituto.
A questo proposito potrei semplicemente osservare che anche la legge precedente assegnava dei compiti e il Governo non ha detto nulla. Vorrei anche sottolineare il fatto che non si tratta in questo caso di un'utilizzazione di questi organismi da parte del Comune, in quanto nella legge è chiaramente detto che rimane una autonomia di giudizio di questi organismi e non una subordinazione al Comune, semmai un principio di collaborazione con il Comune che la stessa legge, anzi, gli stessi decreti delegati in realtà auspicano, ad esempio quando immettono questi organismi negli organi direttivi dei distretti.
Quindi noi avremmo tutto il diritto di ripresentare cosi com'è questa legge.
Tuttavia, per venire incontro ad alcune esigenze di ordine giuridico che il Governo ci ha posto, dato che dobbiamo tener conto di questa loro interpretazione e dato che noi saremmo tranquilli di fronte ad un eventuale giudizio costituzionale, ma abbiamo soprattutto la preoccupazione non tanto di avere ragione, quanto di applicare la legge, cioè di realizzare il più rapidamente possibile dei miglioramenti, noi pensiamo di venire incontro alle richieste del Governo emendando gli articoli 8, 9, 10 e 11 ai quali fa riferimento esplicito il rinvio del Commissario di Governo, l'art. 26 che è quello che riguarda le borse di studio che implicitamente è richiamato e infine l'art. 19.
Quali sono i tipi di modifiche? Si tratta di modifiche che hanno uno scopo ben preciso.
La prima, all'art. 8, riguarda l'armonizzazione della legge stessa.
Per ciò che concerne gli artt. 9 e 10 si tratta di modifiche che, come dicevo prima, tolgono la subordinazione dell'erogazione rispetto all'elezione di organismi rappresentativi. Però, dato che noi siamo convinti che questi organismi rappresentativi hanno una funzione, abbiamo inserito (e questo non ce lo può negare nessuno) che la Regione promuoverà d'accordo con i Comuni, le elezioni di organismi di questo tipo.
Per ciò che riguarda gli artt. 11 e 26 abbiamo preferito chiarire che non si trattava tanto di assegnare nuovi compiti, ma di dare fondamentalmente dei fondi a questi organismi perché li gestissero e perch in questo modo svolgessero all'interno della scuola la loro funzione.
Per le borse di studio, infine, abbiamo chiarito due punti: 1) che non si trattava di abrogazione, ma di sostituzione con servizi di tipo diverso; 2) che questi servizi verranno erogati per concorso pubblico; in altre parole l'accertamento del diritto ad ottenere questi servizi avverrà sulla base di titoli che saranno presentati dai singoli e valutati da Commissioni apposite.
Abbiamo infine dovuto adeguare la legge e questo lo vedete all'art. 24 ai nuovi tempi che ci sono stati imposti dalle circostanze e quindi abbiamo dovuto cambiare i termini e l'attribuzione di alcune funzioni che erano state delegate ai Comuni e che in questo caso vengono assunte direttamente dalla Regione.
Rispetto agli emendamenti che vi sono stati presentati, l'art. 24 io suggerirei di modificarlo ancora,tenendo conto di osservazioni raccolte qua e là dai vari Consiglieri e dato che la legge verrà ad essere approvata più tardi di quanto si pensava al momento in cui sono stati approvati gli emendamenti, suggerirei, (e penso che la Giunta sia d'accordo), là ove si parla, per l'anno 1976/77, delle ripartizioni di fondi previsti dall'art.
20, comma uno e nove, che non saranno effettuate dalla Giunta regionale come in precedenza detto (questo era stato messo perché sarebbe scaduto il termine proprio in un periodo in cui il Consiglio era chiuso); se c'è una garanzia che il Consiglio sia riunito nei primi giorni di settembre si introduca eventualmente il criterio che sia il Consiglio regionale, ma questo emendamento è subordinato per i tempi tecnici alla decisione che i Capigruppo possono eventualmente assumere rispetto alla convocazione del Consiglio. In caso contrario potrebbe rimanere questa formulazione, ma bisognerebbe allora aggiungere un ulteriore emendamento in cui si dice che per l'anno 1976 la Giunta fisserà i criteri di cui all'art. 9, cioè bisognerebbe dire che è la Giunta e non il Consiglio a stabilire questo.
Io penso che in questo modo sia ancora possibile ricuperare, almeno in una certa misura, la legge 82 bis secondo il funzionamento previsto e che sia possibile quindi attuare già per l'anno scolastico 1976/77, cosa che auspico vivamente, i nuovi criteri di erogazione dei servizi per le scuole.



PRESIDENTE

La comunicazione dell'Assessore Fiorini è terminata e secondo le intese possiamo sospendere i lavori del Consiglio. I Consiglieri hanno sotto gli occhi l'informazione dell'Assessore, hanno tutti gli emendamenti che sono stati presentati, vi sono quindi le condizioni per riaprire la discussione lunedì mattina alle ore 9,30 precise su questo punto all'ordine del giorno.


Argomento:

Ordine del giorno della prossima seduta


PRESIDENTE

L'ordine del giorno della prossima seduta è integrato dal punto diciassettesimo che suona "Esame deliberazione Giunta regionale n. 56-3849 'Contratto collettivo nazionale per gli operai avventizi addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico- agraria, stipulato in data 15.4.76. Recepimento"', dal punto diciottesimo: Esame del disegno di legge n. 115 "Concessione di garanzia fidejussoria per anticipazioni di cassa alla Soc. Subalpina di imprese ferroviarie S.p.A, con sede in Domodossola" dal punto diciannovesimo: Esame proposta di deliberazione della Giunta regionale 77-4043: "Interventi per la promozione dell'assistenza domiciliare agli anziani", e dal punto ventesimo: Interpellanze e interrogazioni.


Argomento:

Interrogazioni (annuncio)


PRESIDENTE

Prego la signora Fabbris di dar lettura delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.



FABBRIS Pierina, Consigliere Segretario

Interrogazione presentata dai Consiglieri Picco, Valetto e Franzi sul progettato insediamento di due nuove unità nucleari nel territorio del Comune di Trino Vercellese.
Interrogazione del Consigliere Cerchio sull'erogazione, da parte della Giunta regionale, al Comune di Torino di 130 milioni per la realizzazione di un programma di spettacoli durante la stagione estiva.



PRESIDENTE

La seduta è tolta.



(La seduta ha termine alle ore 18,10)



< torna indietro