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Dettaglio seduta n.63 del 19/07/76 - Legislatura n. II - Sedute dal 16 giugno 1975 al 8 giugno 1980

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Argomento:


PRESIDENZA DEL PRESIDENTE SANLORENZO


Argomento: Interventi fondiari - Boschi e foreste

Esame disegno di legge n. 96: "Trasferimento all'esercizio 1976 di stanziamenti di spesa in conto capitale autorizzati sugli esercizi 1974 e 1975 da leggi regionali in materia di agricoltura e foreste"


PRESIDENTE

La seduta è aperta. Proseguiamo i nostri lavori.
Possiamo prendere in esame il punto sesto dell'o.d.g.: "Esame disegno di legge n. 96: 'Trasferimento all'esercizio 1976 di stanziamenti di spesa in conto capitale autorizzati sugli esercizi 1974 e 1975 da leggi regionali in materia di agricoltura e foreste'".
Mi sono giunte la lettera di benestare della I Commissione, inviatami dal suo Presidente,e quella del Consigliere Chiabrando, che annuncia il parere favorevole della VI Commissione, da lui presieduta.
Relatore della legge è il Presidente della I Commissione, Luciano Rossi, che ha facoltà di svolgere la sua illustrazione.



ROSSI Luciano, relatore

Spero che l'interpretazione che ho dato circa la questione dei residui non offra motivo a rilievi da parte del collega Paganelli, che questa mattina ha fatto in proposito una osservazione indubbiamente interessante.
La liquidazione dei residui passivi è indispensabile, perché il loro accumularsi potrebbe avere come conseguenza una non indifferente paralisi dell'attività della Regione. In questo senso mi pare che il Consiglio si sia già pronunciato più volte, ultimamente in occasione dell'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1976.
In fase di attuazione del suddetto impegno, la Giunta ha adottato a favore del settore dell'agricoltura il disegno di legge in esame, con il quale dispone "il trasferimento all'esercizio 1976 di stanziamenti di spesa in conto capitale autorizzati sugli esercizi 1974 e 1975 da leggi regionali in materia di agricoltura e foreste". Si tratta delle seguenti leggi regionali: la n. 31/74, relativa alle provvidenze straordinarie ed urgenti assunte, nel quadro delle direttive C.E.E. e della normativa della legge 17/2/1971 n. 127, per il risanamento delle cantine sociali e per predisporre le condizioni per lo sviluppo delle medesime; la legge regionale n. 45/75 relativa agli interventi a sostegno delle strutture della cooperazione agricola e per l'associazionismo in agricoltura; la legge regionale n. 51/75 relativa agli interventi regionali per stimolare lo sviluppo dell'agricoltura e delle foreste e migliorare la produttività delle aziende.
Sono tutte leggi molto importanti ed indispensabili allo sviluppo del settore agricolo in Piemonte, le quali però non hanno potuto esplicare tutta la loro efficacia, sia perché le istanze per beneficiare delle agevolazioni previste dalla legge regionale n. 31/74 sono pervenute al termine del periodo di proroga concesso con legge regionale n. 36/75, sia perché la legge regionale n. 45/75 è divenuta esecutiva al momento dello scioglimento del Consiglio regionale, per cui la nuova Amministrazione non ha potuto assumere, in relazione alla medesima, che impegni di natura programmatica, sia infine perché la legge regionale n. 51/75 è divenuta esecutiva soltanto alla fine dell'esercizio finanziario 1975.
Il provvedimento legislativo in esame è quindi apprezzabile sia dal punto di vista della politica di eliminazione dei residui passivi, sia per il fatto di rendere disponibili, per spese una tantum e per interventi urgenti nel settore agricolo, cospicue risorse liquide altrimenti destinate a restare bloccate ed indisponibili.
Il trasferimento all'esercizio 1976 dei limiti d'impegno autorizzati in relazione alle suddette leggi, sul bilancio 1975, se da un lato comporta anche lo slittamento degli impegni già assunti, i quali, oltre a conservare la propria copertura finanziaria, mantengono inalterata la propria efficacia giuridica, fatta eccezione per il differimento delle rispettive decorrenze e scadenze, dall'altro consente di destinane, quali economie dell'esercizio 1975, una somma dell'ammontare di 5 miliardi al finanziamento di quelle iniziative di spesa che, pur essendo state programmate in sede di bilancio di previsione 1976, non sono state iscritte in bilancio data l'esiguità dei mezzi finanziari assegnati dallo Sfato per questo esercizio.
Dall'art. 1 della legge in esame si rileva che viene fatta slittare all'esercizio 1976 anche l'autorizzazione a contrarre i mutui di cui all'art. 12, comma della legge regionale n. 31/74, per un ammontare di 650 milioni l'anno per ciascuno degli anni finanziari 1974 e 1975, per cui la dotazione del corrispondente capitolo di entrata (n. 126) del bilancio di previsione dell'esercizio 1976 risulta aumentata da 650 milioni a 1950 milioni.
Lo slittamento al 1976 della decorrenza di gran parte dei limiti di impegno stanziati sul 1975 non fa venir meno la copertura finanziaria degli impegni eventualmente già assunti (che slittano, insieme ai rispettivi stanziamenti, all'esercizio successivo), e consente di collocare fra le economie dell'esercizio 1975 la copertura degli stanziamenti di spesa per complessive L. 5.070 milioni, come risulta dal seguente prospetto: ex legge 31/74 L. 70 milioni ex legge 45/75 L. 575 milioni ex legge 51/75 L. 4.425 milioni complessivamente L. 5.070 = milioni A seguito dell'approvazione del conto consuntivo 1975, le economie dianzi citate potranno essere utilizzate per far fronte alle iniziative di spesa programmate in sede di bilancio di previsione 1976, ma non iscritte nel documento approvato con legge a causa dell'assoluta inadeguatezza dei mezzi assegnati dallo Stato per l'esercizio stesso.
La Commissione, in base a quanto esposto, approva anche l'art . 5, che dichiara la legge immediatamente esecutiva. Grazie.



PRESIDENTE

Se non vi sono richieste di parola, possiamo passare alla votazione dei singoli articoli.
Art. 1 "Le autorizzazioni di spesa stabilite dall'art. 11, n. 1, 2 e 3, della legge regionale 11 settembre 1974, n. 31, per ciascuno degli esercizi finanziari 1974 e 1975, sono trasferite all'esercizio finanziario 1976, ad integrazione degli stanziamenti dei capitoli n. 1298, n. 1300 e n. 1304 nella rispettiva misura di 900 milioni, 200 milioni e 200 milioni.
L'autorizzazione ad accendere i mutui di cui all'art. 12, primo comma della legge regionale 11 settembre 1974, n. 31, per 650 milioni e per ciascuno degli anni finanziari 1974 e 1975, è conseguentemente trasferita all'esercizio finanziario 1976, nel cui bilancio la dotazione del capitolo n. 126 di entrata risulterà aumentata da 650 milioni a 1950 milioni.
Nel rendiconto generale della Regione per l'anno finanziario 1975 le somme iscritte nel capitolo n. 99 dello stato di previsione dell'entrata e nei capitoli n. 1337/1, n. 1337/2 e n. 1337/4 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1974, e le somme iscritte nel capitolo n. 99 dello stato di previsione dell'entrata, e nei capitoli n. 1338, n.
1339 e n. 1341 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1975, non saranno riportate o conservate nel conto dei residui.
Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio".
Non sono stati proposti emendamenti. Nessuno chiede di parlare? Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico il risultato della votazione: presenti e votanti 25 hanno risposto SI 25 Consiglieri Pur tenendo conto che cinque Consiglieri sono in congedo, manca il numero legale.



BESATE Piero

Per avere il numero legale basterebbe richiamare in aula i membri della III Commissione, che sono riuniti nella saletta attigua.



PRESIDENTE

A questo punto mi pare non si possa far altro che sospendere per qualche minuto la seduta, dando atto che la votazione dovrà essere ripetuta in quanto è venuto a mancare il numero legale.



(La seduta viene sospesa per mancanza del numero legale)



PRESIDENTE

I Consiglieri permetteranno che io tragga qualche conseguenza logica da quest'ultima esperienza. E' venuto a mancare in aula il numero legale perché una Commissione, la III, si era riunita per esaminare un delicato problema. E' indubbiamente apprezzabile ed encomiabile il desiderio di tutti i Gruppi di fare molto, di evitare perdite di tempo. Però, il riunire Commissioni mentre il Consiglio tiene seduta, se può tornar utile e comodo può anche provocare inconvenienti come questo. Cerchiamo dunque di evitarlo, specialmente quando sono in programma delle votazioni.
Abbiamo ora all'ordine del giorno una serie di leggi che possono passare anche rapidamente, se tutti rimangono al loro posto Successivamente si potrà fare la riunione di Commissione per i punti altrettanto importanti che stanno per maturare e che possono essere iscritti nella seduta di venerdì. E' una raccomandazione che mi è parso utile fare perché non ci capiti più di perdere del tempo tutti insieme.
Chiede di parlare la professoressa Soldano. Ne ha facoltà.



SOLDANO Albertina

Ritengo di dovere una precisazione a lei, signor Presidente, ed al Consiglio.
Durante l'ultima riunione di Commissione noi attendemmo a lungo le risoluzioni dei Capigruppo in merito al problema che abbiamo ripreso quest'oggi. Proprio per evitare di turbare l'andamento dei lavori del Consiglio, stamane ci eravamo accordati per incontrarci mezz' ora prima della ripresa pomeridiana dei lavori del Consiglio stesso: la riunione della Commissione consultiva per le nomine ha, in un certo senso, turbato i nostri piani.
Mi scuso, anche a nome dei colleghi, precisando però che quanto è avvenuto non è dipeso dalla nostra volontà.



PRESIDENTE

Si è trattato, in sostanza, di una coincidenza di riunioni.
Ripetiamo allora la votazione sull'art. 1.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico il risultato della votazione: presenti e votanti 38 hanno risposto SI 38 Consiglieri L'art. 1 è approvato.
Art. 2 "La decorrenza dei limiti d'impegno di 30 milioni, 30 milioni e 10 milioni autorizzati dall'articolo 11, n. 4, 5 e 6 della legge regionale 11 settembre 1974, n. 31, per ciascuno degli esercizi finanziari 1974 e 1975 è trasferita all'esercizio finanziario 1976 ad integrazione degli stanziamenti dei capitoli n. 1302, n. 1306 e n. 1308, nella rispettiva misura di 60 milioni, 60 milioni e 20 milioni.
Le conseguenti annualità di spese avranno scadenza nell'anno 2005.
Nel rendiconto generale della Regione per l'anno finanziario 1975 le somme conservate nel conto dei residui peri capitoli n. 1337/3, n. 1337/5 e n.
1337/6 del bilancio 1974 e le somme iscritte nei capitoli n. 1340, n. 1342 e n. 1343 del bilancio 1975 costituiranno economie ai sensi dell'articolo 36 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, con le successive modificazioni ed integrazioni.
Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio." Si proceda alla votazione per appello nominale.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

La votazione ha avuto il seguente esito: presenti e votanti 37 hanno risposto SI 37 Consiglieri L'art. 2 è approvato.
Art. 3 "La decorrenza dei limiti di impegno di 550 milioni e di 25 milioni autorizzati dagli articoli 8 e 9 della legge regionale 4 giugno 1975, n.
45, per l'esercizio finanziario 1975 è trasferita all'esercizio finanziario 1976 ed è riferita, rispettivamente, ai capitoli n. 1289 e n. 1292.
Le conseguenti annualità di spesa avranno scadenza nell'anno 2005.
La denominazione del capitolo n. 1289 del bilancio per l'anno finanziario 1976 è conseguentemente così modificata: "Interventi regionali per la cooperazione e l'associazionismo in agricoltura. Contributi negli interessi per mutui ventennali per strutture associative ed il ripiano di passività onerose".
Nel rendiconto generale della Regione per l'anno finanziario 1975 le somme iscritte ai capitoli n. 1349/2 e n. 1349/3 dello stato di previsione della spesa per l'anno medesimo non saranno riportate nel conto dei residui e costituiranno economie di spesa.
Gli impegni di spesa stabiliti sullo stanziamento del capitolo n. 1349/2 del bilancio per l'anno finanziario 1975 mantengono la loro efficacia giuridica negli stessi termini in cui furono assunti, fatta eccezione per il differimento delle rispettive decorrenze e scadenze.
Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio." Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

La votazione ha avuto il seguente esito: presenti e votanti 38 hanno risposto SI 38 Consiglieri L'art 3 è approvato.
Art. 4 "La decorrenza dei limiti di impegno autorizzati per complessivi 4.625 milioni dagli articoli 19 e 20 della legge regionale 8 settembre 1975, n.
51, per l'anno finanziario 1975, è trasferita all'esercizio finanziario 1976 ed è riferita ai capitoli n. 1317, n. 1275, n. 1283, n. 1285, n. 1279 n. 1349 e n. 1326, nella rispettiva misura di 500 milioni, 1950 milioni 600 milioni, 600 milioni, 600 milioni, 300 milioni e 75 milioni.
Le annualità di spesa conseguenti ai limiti di impegno di cui al precedente comma avranno scadenza nell'anno 2005.
La denominazione dei capitoli n. 1317, n. 1275, n. 1283, n. 1285, n. 1279 n. 1349 è conseguentemente così modificata: Capitolo n. 1317, "Interventi regionali per lo sviluppo dell'agricoltura e delle foreste. Contributi negli interessi di prestiti annuali per l'acquisto di bestiame da ingrasso e di prestiti quinquennali per l'acquisto di bestiame da riproduzione Capitolo n. 1275, "Interventi regionali per lo sviluppo dell'agricoltura e delle foreste. Contributi in conto interessi dei mutui ventennali per miglioramenti fondiari" Capitolo n. 1283, con la denominazione "Interventi regionali per lo sviluppo dell'agricoltura e delle foreste. Contributo negli interessi dei mutui trentennali per l'acquisto di terreni" Capitolo n. 1285, "Interventi regionali per lo sviluppo dell'agricoltura e delle foreste, Contributi negli interessi dei mutui quinquennali per la meccanizzazione agricola Capitolo n. 1279, "Interventi regionali per lo sviluppo dell'agricoltura e delle foreste. Contributi negli interessi dei mutui ventennali per la realizzazione di opere finanziate da altri Enti" Capitolo n. 1349, "Interventi regionali per lo sviluppo dell'agricoltura e delle foreste. Contributo negli interessi sui mutui ventennali per il miglioramento dei pascoli montani".
Nei rendiconto generale della Regione per l'anno finanziario 1975, le somme iscritte ai capitoli n. 1348/1, n. 1330/1, n. 1350/1, n. 1351/1, n. 1351/2 n. 1359/1 e n. 1349/5 di previsione della spesa per l'anno medesimo non saranno riportate nel conto dei residui e costituiranno economie di spesa.
Gli impegni di spesa stabiliti nell'esercizio finanziario 1975 sugli stanziamenti sopraccitati mantengono la loro efficacia giuridica negli stessi termini in cui vennero assunti, fatta eccezione per il differimento delle rispettive decorrenze e scadenze.
Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato ad apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio." Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

La votazione ha avuto il seguente esito: presenti e votanti 38 hanno risposto SI 38 Consiglieri L'art. 4 è approvato.
Art. 5 - Urgenza " La presente legge è dichiarata urgente, a termini dell'art. 45, 6° comma dello Statuto regionale ed entrerà in vigore il primo giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte." Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

La votazione ha avuto il seguente esito: presenti e votanti 38 hanno risposto SI 38 Consiglieri L'art. 5 è approvato.
Possiamo ora passare alla votazione dell'intero disegno di legge che porterebbe, su suggerimento e proposta formale del Consigliere Rossi e del Consigliere Chiabrando, il titolo: "Trasferimenti all'esercizio finanziario 1976 di limiti di impegno e di autorizzazione di spesa stabiliti per gli esercizi finanziari 1974 e 1975, in materia di agricoltura e foreste", che modifica il titolo precedente.
L'emendamento al titolo della legge è approvato.
Vi sono richieste di parola, dichiarazioni di voto? Non ve ne sono, si passi all'appello nominale.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

La votazione ha avuto il seguente esito : presenti e votanti 38 hanno risposto SI 38 Consiglieri Il disegno di legge è approvato.
La parola al Consigliere Picco.



PICCO Giovanni

Signor Presidente del Consiglio, signor Presidente della Giunta, mi pare che sia doveroso, prima di passare ad altro disegno di legge, far rilevare come nella votazione che si è testè conclusa, su 38 votanti in realtà i membri della maggioranza fossero solo 17 o 18. Credo che per i rapporti che contraddistinguono le forze all'interno del Consiglio regionale anche queste cose abbiano la loro importanza e mi preme che sia verbalizzata la situazione che si è venuta a verificare.



PRESIDENTE

Se il suo desiderio è quello della verbalizzazione ritengo che a verbale resti.


Argomento: Edilizia scolastica

Esame disegno di legge n. 90: "Norme per l'affidamento e l'esecuzione delle opere di edilizia scolastica di cui alla legge 5 agosto 1975, n. 412"


PRESIDENTE

Passiamo all'esame del punto settimo all'ordine del giorno "Esame disegno di legge n. 90 "Norme per l'affidamento e l'esecuzione delle opere di edilizia scolastica di cui alla legge 5 agosto 1975, n. 412". Relatore è il Consigliere Bontempi a cui do la parola.



BONTEMPI Rinaldo, relatore

Signori Consiglieri la legge 5 agosto 1975 n. 412 assegna alle Regioni il compito di emanare norme legislative per l'attuazione dei due piani triennali di edilizia scolastica il primo dei quali è stato approvato dal Consiglio regionale in data 8/1/1976.
Il presente disegno di legge che viene sottoposto all'esame del Consiglio per la sua approvazione costituisce appunto adempimento rispetto alla previsione normativa della legge nazionale, ed in questo senso si pone correttamente quale "legge speciale" la cui efficacia ed operatività è relativa esclusivamente alle opere comprese nei programmi.
Tale carattere di "specialità" non ha impedito, tuttavia, che alcune esigenze di fondo in materia di snellimento di procedure, di responsabilizzazione degli Enti locali nel quadro di un nuovo rapporto tra loro e la Regione, di celerità di spesa, siano state recepite nel provvedimento che, per effetto del puntuale accoglimento di tali principi presenta caratteri profondamente innovatori rispetto alla normativa vigente in materia.
In questo senso la portata di tali innovazioni, in particolare quella relativa all'affidamento diretto agli Enti locali della funzione di approvazione dei progetti, è tale da suggerire alla riflessione delle forze politiche operanti in Consiglio l'opportunità di una introduzione dei principi ad essi sottesi su più ampia scala, cioè in maniera più organica in altre leggi aventi un più vasto campo operativo. E' questo del resto l'indirizzo che in sede di Commissione prima, ma particolarmente nelle consultazioni, ha trovato ampia conferma, anche attraverso l'esplicito invito ad improntare la futura legislazione regionale in materia di opere pubbliche ad analoghi criteri.
Gli aspetti innovatori più rilevanti del disegno di legge che oggi è sottoposto all'esame del Consiglio attengono in particolare allo snellimento procedurale delle pratiche, nell'intento di semplificare al massimo tutti i "momenti" burocratici inerenti alla costruzione di edifici scolastici sia nella fase del reperimento delle aree, sia in quella della progettazione, sia in quella di esecuzione e collaudo; il che, tra l'altro dovrebbe permettere di eliminare, per quanto è possibile, i "tempi morti" spesso riscontrati nell'attuazione di precedenti leggi regolanti la materia.
Secondo quanto è emerso sia in sede di Commissione che nelle consultazioni, occorre sottolineare in specifico alcuni momenti innovativi che qualificano nel senso prima espresso il provvedimento.
1) La dichiarazione di pubblica utilità delle opere ed indifferibilità ed urgenza dei relativi lavori discendono "ope legis", in quanto tale principio viene sancito dall'art. 3.
La legislazione tuttora vigente disciplina in due momenti diversi questo principio, facendo dipendere la dichiarazione di pubblica utilità dal vincolo dell'area e l'indifferibilità ed urgenza dei lavori dall'approvazione del progetto.
Si è ritenuto di dover introdurre tale modifica anche in considerazione della evoluzione normativa regolante la disciplina delle aree di sedime per la realizzazione di edifici scolastici.
Infatti, i provvedimenti di vincolo delle aree, a norma di quanto previsto dall'art. 10 della legge 5/8/1975 n. 412, viene emesso solo per quelle opere che vengono realizzate in Comuni sprovvisti di ogni strumento urbanistico.
L'indifferibilità ed urgenza che attualmente viene fatta discendere dall'approvazione del progetto, in dipendenza del nuovo indirizzo procedurale che la presente normativa intende instaurare, verrebbe dichiarata dall'organo deliberante dell'ente obbligato dal momento che come si dirà in seguito, sarà tale organo ad approvare il progetto.
E' indubbio che l'introduzione di tale norma dovrebbe portare a facilitare in modo rilevante il compito delle Amministrazioni locali per gli adempimenti preliminari connessi alla realizzazione delle opere.
2) Il secondo aspetto innovatore della presente normativa consiste nel demandare l'approvazione dei progetti agli organi collegiali degli Enti obbligati senza preventivi pareri di altri organi, sottoponendo l'atto deliberativo al solo controllo di legittimità.
Il criterio cui risponde tale norma è quello di avviare, attraverso concreti momenti di autoresponsabilizzazione e di autogestione da parte degli Enti obbligati (Comuni, Province ), un nuovo rapporto tra la Regione e gli Enti locali, attribuendo a questi ultimi un preciso ruolo di responsabilità e lasciando alla Regione prevalentemente compiti di coordinamento e di controllo. Nella originaria proposta della Giunta erano previsti, accanto a questo criterio, anche altre due soluzioni alternative che prevedevano, in maniera diversa, il controllo tecnico preventivo da parte degli uffici della Regione: la discussione in Commissione e particolarmente l'andamento delle consultazioni ha posto chiaramente in evidenza la preferenzialità della soluzione adottata ed introdotta nel testo, specie di fronte alle modalità con cui spesso si sono esercitati nel passato i controlli preventivi, con una maggiore accentuazione del momento formale rispetto ad una reale istruttoria capace di cogliere nel merito tutti gli elementi utili per un approfondito giudizio.
Tra l'altro, il vantaggio di una simile soluzione è ravvisabile anche nella introduzione di un momento di responsabilità diretta dei Comuni, tale da innescare positivi effetti ad esempio nella celerità dei lavori eliminando le talvolta presenti suggestioni del palleggiamento di responsabilità tra i vari enti e le varie "fasi". In Commissione si è anche affrontato il tema del rischio inevitabile in una simile innovazione, ma si è ritenuto che la scelta abbia in sé potenzialità positive da giustificare abbondantemente la strada imboccata.
Un altro momento di innovazione è riscontrabile nella norma attraverso cui si ribadisce il principio della anticipazione sancito dalla legge regionale 16/5/1975 n. 28, al fine di consentire agli Enti di corrispondere celermente alle imprese appaltatrici i ratei dei lavori.
Poiché la somministrazione dei fondi da parte dello Stato, avverrà sulla base dei lavori eseguiti, nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1976 è stato istituito un apposito capitolo per la realizzazione delle opere programmate e nello stato di previsione dell'entrata è stato istituito un altro capitolo per il recupero dei fondi erogati dallo Stato.
In tale modo con la disponibilità di cassa della Regione viene reso possibile il pagamento tempestivo degli acconti evitando l'usuale fenomeno degli aumenti dei prezzi praticati dalle ditte appaltatrici.
Altri punti su cui si è soffermata l'attenzione della Commissione sono stati l'istituto della concessione, introdotto dalla legge 412, tra le procedure d'appalto, la necessita di un orientamento generalizzato degli Enti obbligati a porre in essere opere razionalmente concepite e senza nessuna concessione ad inutili ridondanze le possibilità per i Comuni di integrare il finanziamento statale con fondi propri allo scopo di realizzare maggiori opere.
Per l'esame dei singoli articoli, si rimanda alla relazione della Giunta che accompagna il disegno di legge.



PRESIDENTE

Qualcuno chiede di parlare? Passiamo allora alla votazione degli articoli.
Art. 1 All'esecuzione delle opere di edilizia scolastica di cui all'articolo 2 della legge 5.8.1975, n. 412, provvedono gli Enti obbligati, Province e Comuni, anche riuniti in consorzio, secondo le norme della presente legge.
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

La votazione ha avuto il seguente esito: presenti e votanti 34 hanno risposto SI 34 Consiglieri L'art. 1 è approvato.
Art. 2 - Individuazione delle aree Le aree necessarie per l'esecuzione delle opere di edilizia scolastica di cui all'articolo precedente, sono state prescelte ed individuate secondo le prescrizioni dell'art. 10 della legge 5.8.1975, n. 412.
Sulle aree individuate ai sensi del 2° comma dell'art. 10 della legge 5.8.1975 n. 412, si applicano le misure di salvaguardia di cui alla legge 3.11.1952, n. 1902 e successive modificazioni. Nel caso di Comuni sprovvisti di ogni strumento urbanistico, le misure di salvaguardia si applicano sino all'emissione del decreto di vincolo da parte del Presidente della Giunta regionale, previsto dal comma 5° dell'art. 10 della legge 5.8.1975 n. 412, ma comunque non oltre i 90 giorni dalla data di esecutività della deliberazione del Consiglio comunale di individuazione dell'area.
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

La votazione ha avuto il seguente esito: presenti e votanti 37 hanno risposto SI 37 Consiglieri L'art. 2 è approvato.
Art. 3 - Acquisizione delle aree Per l'acquisizione delle aree gli Enti obbligati sono tenuti ad avvalersi delle disposizioni contenute nel titolo II della legge 22 ottobre 1971, n.
865, integrato dall'art. 6 della legge 27.6.1974, n. 247.
Per l'acquisizione delle aree di cui al precedente comma, gli Enti obbligati possono far gravare l'onere relativo sui fondi previsti in programma ai sensi dell'articolo 2 della legge 412.
I provvedimenti con i quali vengono individuate le aree legittimano gli Enti competenti a richiedere il decreto di accesso per dar corso agli adempimenti preliminari alla procedura espropriativa, e la progettazione delle opere.
Gli Enti obbligati devono promuovere la procedura di occupazione d'urgenza entro il termine massimo di 20 giorni dal momento in cui sono diventate esecutive le deliberazioni di approvazione dei progetti delle opere.
Le opere comprese nei programmi regolati dalla presente legge sono a tutti gli effetti dichiarati di pubblica utilità ed i relativi lavori sono urgenti ed indifferibili.
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

La votazione ha avuto il seguente esito: presenti e votanti 38 hanno risposto SI 38 Consiglieri L'art. 3 è approvato.
Art. 4 - Progettazione delle opere e gestione dei lavori Gli Enti obbligati all'attuazione dei programmi, anche riuniti in Consorzio, nel caso in cui non ricorrano all'appalto concorso o non si avvalgano dell'istituto della concessione, provvedono alla progettazione delle opere di edilizia scolastica, nonché alla direzione, contabilità e assistenza ai lavori, attraverso i propri uffici tecnici, o mediante affidamento a uffici tecnici di altri Enti pubblici o avvalendosi di liberi professionisti.
I suddetti Enti provvedono all'attuazione delle parti di programma di loro competenza, con ogni conseguente responsabilità di ordine tecnico e amministrativo.
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

La votazione ha avuto il seguente esito: presenti e votanti 38 hanno risposto SI 38 Consiglieri L'art. 4 è stato approvato.
Art. 5 - Spese generali e tecniche La spesa conseguente alla redazione del progetto e alla direzione dei lavori se affidati a uffici tecnici di altri enti pubblici o a liberi professionisti, può essere contenuta nel finanziamento in programma.
In particolare, qualora l'Ente obbligato provveda mediante ricorso ad uffici tecnici di altri Enti pubblici alla progettazione o alla direzione dei lavori la relativa spesa dovrà essere stabilita in apposita convenzione da stipularsi in sede di conferimento d'incarico.
Qualora invece l'Ente obbligato affidi ad un libero professionista congiuntamente o disgiuntamente, la redazione del progetto e la direzione dei lavori, la spesa conseguente è calcolata in base alle tariffe professionali vigenti all'atto dell'incarico con riferimento all'intervento finanziato in programma ed è compreso in detto importo.
Il pagamento corrispondente alla progettazione verrà effettuato ad avvenuta approvazione del progetto su presentazione di notula vistata dall'Ordine professionale e quello per la direzione dei lavori verrà effettuato in corso dell'opera, all'atto del pagamento dei singoli stati di avanzamento.
In ogni caso l'Ente obbligato può prevedere in progetto una quota forfettaria per spese generali e collaudo entro il limite del 2 dell'importo finanziato.
Per le opere aggiudicate mediante appalto concorso l'Ente obbligato secondo il caso, può prevedere in progetto la somma da corrispondere al libero professionista incaricato alla direzione dei lavori o la quota di cui al precedente comma.
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

La votazione ha avuto il seguente esito: presenti e votanti 38 hanno risposto SI 38 Consiglieri L'art. 5 è stato approvato.
Art. 6 - Approvazione dei progetti I progetti delle opere finanziate ai sensi della presente legge non sono sottoposti ai pareri tecnici previsti dall'art. 285 della legge L.C.P. 3-3 34 n. 383 e successive modificazioni e sono approvati con delibera del Consiglio dell'Ente obbligato resa immediatamente esecutiva.
Gli Enti obbligati, nella deliberazione dei rispettivi consigli, devono attestare che i progetti siano contenuti entro la spesa prevista nel programma, salvo gli interventi integrativi di cui all'art. 3 della legge 5.8.1975, n. 412 e rispettino gli indirizzi indicati nell'art. 1 della predetta legge, nonché le norme tecniche di cui al D.M. 18.12.1975.
Copia della suddetta deliberazione dev'essere trasmessa alla Giunta regionale, unitamente al progetto per il formale impegno di spesa entro 5 mesi dalla data di pubblicazione del programma triennale di edilizia scolastica sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

La votazione ha avuto il seguente esito: presenti e votanti 36 hanno risposto SI 36 Consiglieri L'art. 6 è approvato.
Art. 7 - Finanziamento delle opere Il Presidente della Giunta regionale con proprio decreto, emesso in base alla deliberazione dell'Ente obbligato di cui all'art. 6 della presente legge, impegna la spesa prevista nel programma regionale per la realizzazione dell'opera fino alla concorrenza dello stanziamento globale assegnato alla Regione Piemonte per ciascun triennio.
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

La votazione ha avuto il seguente esito: presenti e votanti 40 hanno risposto SI 40 Consiglieri L'art. 7 è approvato.
Art. 8 - Affidamento dei lavori All'affidamento dei lavori gli Enti obbligati possono provvedere nelle seguenti forme: Amministrazione diretta Concessione Appalto.
All'appalto delle opere gli Enti obbligati devono provvedere entro 40 giorni dalla comunicazione dell'avvenuto formale impegno di spesa, di cui al precedente articolo 6, invitandovi a partecipare imprese iscritte all'A.N.C. per le categorie e gli importi corrispondenti all'opera da eseguire.
L'appalto dovrà essere esperto in una delle seguenti forme: trattativa privata licitazione privata appalto concorso.
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

La votazione ha avuto il seguente esito: presenti e votanti 39 hanno risposto SI 39 Consiglieri.
L'art. 8 è approvato.
Art. 9 - Amministrazione diretta e concessione Quando all'esecuzione delle opere si proceda in amministrazione diretta dovranno osservarsi, in quanto applicabili, le norme di cui al Regolamento per la direzione, contabilità e collaudo dei lavori dello Stato, approvato con R.D. 25/5/1895, n. 350, cap. IV, Sez. III.
Gli Enti obbligati, anche al fine di ricorrere a procedimenti di industrializzazione edilizia, possono affidare la progettazione e l'esecuzione delle opere in concessione a Enti, imprese od a consorzi di imprese, nonché cooperative o loro consorzi sulla base di apposite convenzioni.
Le convenzioni predette fissano le modalità di progettazione e di attuazione delle opere, i tempi e i modi di esecuzione dei lavori, i controlli, gli aspetti tecnici, economici e finanziari dell'intervento ed in particolare dovranno rifarsi all'osservanza delle clausole di una convenzione tipo preventivamente approvata dalla Giunta regionale.
Il bando di cui al 2° comma dell'art. 5 della legge n. 412 dovrà essere pubblicato con le modalità di cui all'art. 7 della legge 2/2/1973, n. 14 a cura dell'Ente concedente o del Consorzio tra tali Enti entro 30 gg. dalla pubblicazione del programma sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Esso dovrà concretarsi in un programma di massima, da porsi a base della gara per la scelta del concessionario e dovrà contenere: a) gli elementi atti ad individuare le caratteristiche generali dell'opera nonché la consistenza degli edifici, degli impianti e dei servizi compresi nell'intervento da realizzare b) l'indicazione della spesa prevista in via di massima.
La scelta del concessionario viene determinata previa qualificazione da effettuarsi nelle forme e nei modi seguenti: a) sulla base della dimostrazione della capacità tecnica del concorrente formulata mediante: 1) elenco dei lavori eseguiti negli ultimi cinque anni, con indicazione del relativo importo 2) dichiarazione circa l'attrezzatura e i mezzi d'opera disponibili per l'esecuzione dell'appalto 3) dichiarazione circa l'organizzazione e la consistenza numerica degli occupati con particolare riguardo ai tecnici dipendenti o meno di cui il concorrente stesso disporrà per l'esecuzione dell'opera b) sulla base della dimostrazione della capacità finanziaria del concorrente fornita mediante: 1 idonee dichiarazioni bancarie 2 dichiarazione relativa alla cifra di affari globale e in lavori riferiti agli ultimi 3 esercizi.
All'art. 9 è stato presentato un emendamento aggiuntivo a firma dei Consiglieri Picco e Genovese: "Al capoverso sesto, dopo le parole la scelta del concessionario viene determinata' aggiungere le parole 'dall'Ente obbligato'".
La Giunta?



RIVALTA Luigi, Assessore al piano territoriale regionale

Accoglie l'emendamento.



PRESIDENTE

Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo per alzata di mano.
E' accolto all'unanimità.
Pongo in votazione l'art. 9 così modificato



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

La votazione ha avuto il seguente esito: presenti e votanti 40 hanno risposto SI 40 Consiglieri L'art. 9 è approvato.
Art. 10 - Licitazione privata, trattativa privata e appalto concorso L'appalto delle opere avviene di norma mediante licitazione privata, da esperire ai sensi dell'art. 1 punto c) della legge 2 febbraio 1973, n. 14 e anche nel caso di presentazione di una sola offerta.
Quando l'offerta comporti un aumento, l'aggiudicazione definitiva da parte dell'Ente appaltante è subordinata al giudizio favorevole della Giunta regionale sulla congruità dell'aumento stesso e sulla possibilità di concedere l'integrazione nei limiti della disponibilità di cui all'art. 3 della legge 5.3.1975, n. 412.
Può consentirsi l'aggiudicazione dell'appalto a trattativa privata, quando ricorrano speciali ed eccezionali circostanze che lo giustifichino, e purché avvenga nei limiti dell'importo a base di gara.
Quando all'appalto si proceda mediante appalto concorso, l'aggiudicazione viene pronunciata da una commissione composta : dal legale rappresentante dell'Ente obbligato, che la presiede dal dirigente dell'ufficio tecnico dell'Ente o da un libero professionista nominato dall'Ente obbligato da altri tre membri, nominati dal Consiglio dell'Ente obbligato particolarmente esperti in discipline tecnico-amministrative regolarmente iscritti negli albi professionali di competenza o dipendenti di pubbliche amministrazioni.
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

La votazione ha avuto il seguente esito: presenti e votanti 38 hanno risposto SI 38 Consiglieri L'art. 10 è approvato.
Art. 11 - Consorzio di imprese I lavori possono essere affidati a licitazione privata, per appalto concorso o mediante concessione anche a consorzi di imprese.
Il consorzio dovrà comunque affidare i singoli lavori appaltati ad imprese consorziate che siano iscritte all'A.N.C. per la categoria e l'importo corrispondente ai lavori da eseguire.
All'offerta dovrà essere allegato l'atto costitutivo del consorzio dal quale risultino i nominativi dei legali rappresentanti del consorzio e l'autorizzazione degli stessi a rappresentare ciascuna impresa partecipante verso il committente, nonché l'autorizzazione a riscuotere e quietanzare per conto delle imprese consorziate.
Il consorzio assume solidalmente con ciascuna delle imprese che lo compongono la piena responsabilità circa la regolare esecuzione dei lavori appaltati.
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

La votazione ha avuto il seguente esito: presenti e votanti 39 hanno risposto SI 39 L'art. 11 è approvato.
Art. 12 - Varianti al progetto approvato Le perizie relative a lavori di variante o suppletive, rispetto al progetto approvato, sempre che non modifichino la natura e la destinazione dell'opera, nonché le eventuali relative maggiori spese, purché contenute nel limite dell'impegno totale fissato dal programma triennale, e a cui si possa provvedere attraverso l'utilizzazione delle somme a disposizione per imprevisti o delle economie derivanti da ribassi d'asta, sono approvate dagli Enti obbligati.
Le varianti, che per giustificati motivi si rendano necessarie, le quali comportino maggiori spese che superino le previsioni di programma e che non siano coperte da interventi integrativi dell'Ente obbligato, devono essere approvate dalla Giunta regionale sentito il parere del Comitato regionale per le Opere Pubbliche, che provvede, in caso di giudizio favorevole all'integrazione del finanziamento, nei limiti delle somme disponibili ai sensi dell'art. 3, comma 6°, della legge 5.8.1975, n. 412.
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

La votazione ha avuto il seguente esito: presenti e votanti 39 hanno risposto SI 39 Consiglieri L'art. 12 è approvato.
Art. 13 - Collaudo Per le opere di cui alla presente legge la nomina dei collaudatori è di competenza degli Enti che hanno provveduto all'approvazione dei progetti così come spetta agli Enti stessi l'approvazione degli atti di contabilità finale e dei certificati di collaudo.
Le predette incombenze competono alla Giunta regionale nel caso in cui la Regione si sia sostituita agli Enti interessati nell'esecuzione dei lavori ai sensi del successivo art. 17 per difetto degli adempimenti a loro carico, previsti dalla presente legge.
Per le opere fino all'importo di 100 milioni di lire, secondo le risultanze del conto finale, si può prescindere dall'atto formale di collaudo sostituendolo con un certificato del direttore dei lavori che attesti la regolare esecuzione dei medesimi.
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

La votazione ha avuto il seguente esito: presenti e votanti 37 hanno risposto SI 37 Consiglieri L'art. 13 è approvato.
Art. 14 Il collegio arbitrale, di cui all'art. 45 del capitolato generale di appalto per le opere di competenza del Ministero dei LL.PP., è così composto: a) da un Magistrato della Corte di Appello di Torino, nominato dal Primo Presidente della Corte stessa b) da un Magistrato del Tribunale nella cui circoscrizione ricadono i lavori, nominato dal Presidente del Tribunale stesso c) da un componente tecnico del C.R.O.P. nominato dal Presidente della Giunta d) da un funzionario amministrativo o tecnico dell'Ente appaltante o della Regione nominato dall'Ente interessato o dalla Regione quando si sia sostituita ad esso e) da un libero professionista, iscritto nel relativo albo professionale nominato dall'appaltatore o dal concessionario.
Si proceda alla votazione



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

La votazione ha avuto il seguente esito: presenti e votanti 35 hanno risposto SI 35 Consiglieri L'art. 14 è stato approvato.
Art. 15 - Pagamenti Al fine di facilitare l'inizio ed il compimento dei lavori, la Regione sulla base di specifica richiesta formulata dall'Ente obbligato, anticipa per il tramite dello stesso all'impresa appaltatrice, sui fondi di cui al successivo articolo 16, il rateo per il primo stato di avanzamento dei lavori, quale risulta dal capitolato, in base al verbale di aggiudicazione o dal relativo contratto.
Possono essere ancora anticipate, sulla base di specifica richiesta dell'Ente obbligato, all'impresa appaltatrice le rate successive fino alla concorrenza dell'importo risultante dallo stato finale dei lavori, in base agli stati di avanzamento firmati dal direttore dei lavori e relativi ai ratei già corrisposti, nonché in base ai corrispondenti certificati di pagamento firmati dal direttore dei lavori e dal legale rappresentante dell'Ente obbligato.
La somministrazione del rateo a saldo è disposta in base al certificato di collaudo di cui al precedente articolo 13 ed all'inerente deliberazione dell'Ente obbligato.
La somministrazione delle spese tecniche di cui all'art. 5 è disposto in base alle apposite note, vistate dal competente ordine professionale, e all'inerente deliberazione dell'Ente obbligato.
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

La votazione ha avuto il seguente esito: presenti e votanti 35 hanno risposto SI 35 Consiglieri L'art. 15 è approvato.
Do lettura del nuovo testo dell'art. 16 licenziato dalla I Commissione: Art. 16 - Disposizioni finanziarie Agli oneri derivanti dall'attuazione degli interventi di cui alla presente legge si provvede con i fondi attribuiti alla Regione Piemonte, per ciascun anno finanziario, ai sensi dell'art. 3, quinto comma, della legge 5 agosto 1975, n. 412.
Passiamo alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

La votazione ha avuto il seguente esito: presenti e votanti 35 hanno risposto SI 35 Consiglieri L'art. 16 è approvato.
Art. 17 - Procedure surrogatorie regionali Entro 30 giorni dall'inutile scadenza dei termini previsti dalla presente legge per i vari adempimenti da parte degli Enti obbligati, il Presidente della Giunta regionale, d'ufficio, o su segnalazione di chiunque vi abbia interesse, assegna nuovi termini, trascorsi i quali provvede in via sostitutiva o propone al Consiglio regionale lo storno dei fondi.
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

La votazione ha avuto il seguente esito: presenti e votanti 34 hanno risposto SI 34 Consiglieri L'art. 17 è approvato.
Art. 18 - Consegna delle opere Le opere realizzate vanno a far parte del patrimonio indisponibile degli Enti obbligati, con destinazione ad uso scolastico, nonché, compatibilmente con la preminente attività didattica della scuola, ad uso della comunità secondo gli indirizzi di cui alla lettera a),art. 1 della legge n. 412.
La consegna definitiva delle opere avverrà contestualmente all'approvazione da parte della Giunta regionale del collaudo disposto dall'Ente obbligato.
A questo articolo il Consigliere Martini ha presentato un emendamento aggiuntivo che suona: "Aggiungere alla fine dell'ultimo comma le parole 'o del certificato sostitutivo previsto dall'art. 13'".
La Giunta?



RIVALTA Luigi, Assessore al piano territoriale regionale

Lo accoglie.



PRESIDENTE

Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo per alzata di mano. E' accolto all'unanimità.
Pongo in votazione l'art. 18 così emendato.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

La votazione ha avuto il seguente esito: presenti e votanti 34 hanno risposto Si 34 Consiglieri L'art. 18 è approvato.
Vi è ora da porre in votazione l'intero testo del disegno di legge.
Vi sono dichiarazioni di voto? La parola al Consigliere Picco.



PICCO Giovanni

Signori Consiglieri, nel portare l'adesione del Gruppo D.C. a questo disegno di legge, al quale peraltro abbiamo contribuito, oltre che in sede di Commissione,credo anche in sede di votazione oggi in modo determinante mi preme fare all'Assessore Rivalta una raccomandazione che riguarda l'affidamento ai Comuni di certi compiti, di certe responsabilità.
A me pare che il principio di responsabilizzare maggiormente i Comuni nella predisposizione degli strumenti che consentano di esaltare e di esercitare il ruolo della delega, non possa essere accompagnato soprattutto nella fase iniziale, da una serie di avvicinamenti e di contatti con gli Enti, locali stessi perché questi compiti possano essere affrontati correttamente e mi riferisco in particolare al discorso dell'edilizia scolastica sul quale ovviamente pendono aspettative che sono ben al di là della possibilità di intervento e dello Stato e della Regione e delle disponibilità di risorse che complessivamente finora ci sono destinate.
Io penso che varrebbe la spesa, in occasione della pubblicizzazione di questo disegno di legge ai Comuni, fare il punto sulla situazione delle richieste di edilizia scolastica con un'evidenziazione (sia pure non eccessivamente impegnativa perché mi rendo conto delle difficoltà di operare un giudizio di questo tipo) delle priorità che finora sono emerse in ordine ai doppi turni, alle obsolescenze degli impianti e delle attrezzature. Questo discorso consentirebbe, rispetto sia alla programmazione, sia anche ai comportamenti degli Enti locali, di porsi in termini molto più corretti, sapendo in fondo quali prospettive temporali rispetto alle disponibilità oggi vigenti, si pongono nei confronti di queste iniziative. Diversamente noi rischieremo di innescare anche qui una serie di innovazioni sul piano procedurale e di responsabilizzare positivamente gli Enti locali, però non offrendo, secondo il nostro modesto avviso, un quadro sufficientemente chiaro dell'ambito di disponibilità finanziarie rispetto alle risorse della Regione e alla programmazione entro cui si possono muovere queste iniziative.
Io faccio questa raccomandazione con spirito costruttivo, con l'intenzione di porre i Comuni in condizione di potere eventualmente assumere, al di là dei lodevoli intendimenti che sono compresi in questo disegno di legge, delle eventuali iniziative che qualora non fosse possibile riferire alle risorse disponibili la legislazione nazionale, con le risorse regionali, possano in qualche modo far fronte alle necessità più impellenti.



PRESIDENTE

Vi sono altre richieste di parola? Polche sono stati avanzati alcuni problemi, anche se siamo in sede di dichiarazioni di voto, l'Assessore Rivalta ha facoltà di parlare.



RIVALTA Luigi, Assessore al piano territoriale regionale

La mia richiesta di parola è motivata dal fatto che desidero rispondere al Consigliere Picco. Rispondo affermativamente alla sua sollecitazione anticipando, se pur brevemente, un'informazione che avrei comunque dato prossimamente in Consiglio e che riguarda la predisposizione del secondo programma triennale.
A livello di Assessorato stiamo configurando il secondo programma triennale articolato per singolo Comprensorio, con l'intenzione di trasmetterlo ai Comitati comprensoriali che si costituiranno in autunno.
Chiederemo ai Comprensori - liberi di sollecitare degli indirizzi di versi di verificare le proposte. Nel gennaio dell'anno prossimo, se vengono mantenute le scadenze della legge 412, dovrebbe essere fissato a ciascuna Regione lo stanziamento per il secondo programma triennale; entro il marzo del 1977 noi dovremmo votare il programma che sarà stato così formulato con l'apporto dei Comprensori.
Questo modo di procedere - che sollecita Comprensori a rendersi responsabili delle scelte -, dovrebbe anche sollecitare una riflessione sulla situazione dell'edilizia scolastica e, tenuto conto delle limitatezze delle disponibilità che la legge nazionale fornirà, vedere, a livello di ciascun Comprensorio, di sollecitare i Comuni ad una politica che in qualche misura, autonomamente, possa intervenire a completamento dell'intervento dello Stato.
Credo che in questo modo si potrà instaurare tra Regione, Comprensorio e Comuni un rapporto da cui trarre sbocchi positivi nel senso sollecitato dal Consigliere Picco.
Nel contempo - e lo dico per informazione, considerato che provengono molte sollecitazioni da parte dei Comuni - stiamo anche valutando la situazione di attuazione della legge 641. Molti Comuni non hanno ultimato i lavori, stiamo cercando di selezionare le situazioni che presentano maggiore urgenza per sottoporle alla Commissione ed al Consiglio, e valutare se è il caso di prendere una qualche decisione che veda la Regione impegnarsi al completamento di quei finanziamenti, anche se questo non spetterebbe alla Regione, ma allo Stato.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Marchini, per dichiarazione di voto.



MARCHINI Sergio

Ho chiesto di parlare per preannunciare che darò voto favorevole, ma soprattutto per ringraziare l'Assessore Rivalta della sua esposizione.
Suggerirei che queste comunicazioni vengano date tempestivamente anche ai Comuni del Comprensorio - massime per il Comprensorio di Torino, ove c'è una situazione di aggregazione particolare della metropoli rispetto alle restanti aree; perché se aspettiamo che il Comprensorio poi apra questo discorso su un secondo pianole cose andrebbero piuttosto per le lunghe.
In particolare, mi pare che la Giunta dovrebbe dare queste comunicazioni a quei Comuni che hanno elaborato degli interventi in base al primo piano triennale, il più delle volte interventi ancora parziali e che dovranno eventualmente essere completati con un secondo piano triennale ciò per evitare che vengano fatte delle opere antieconomiche e, da un punto di vista tecnico, non attualissime. Come lei certamente sa, Assessore molti Comuni che beneficiano delle prime provvidenze stanno preparando progetti in previsione di un secondo successivo intervento. Siccome queste opere non sono state ultimate, qualcuna non è ancora neanche stata avviata se la contattazione avvenisse al più presto possibile, magari anche direttamente con i Comuni, forse ci sarebbe la possibilità di razionalizzare questi tipi di intervento.



PRESIDENTE

Non essendoci più richieste di parola per dichiarazione di voto possiamo mettere in votazione l'intero testo.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 38 hanno risposto SI 38 Consiglieri Il Consiglio regionale approva.


Argomento: Patrimonio culturale regionale (linguistico, etnologico, folcloristico, storia locale)

Esame disegno di legge n. 54: "Norme sulla tutela del patrimonio linguistico"(rinvio)


PRESIDENTE

Il punto ottavo dell'ordine del giorno reca: Esame disegno di legge n.
54: "Norme sulla tutela del patrimonio linguistico". Questo punto è stato iscritto all'ordine del giorno su richiesta del Consigliere Calsolaro.
Chiede di parlare la professoressa Soldano, Vice Presidente della Commissione che ha preso in esame il disegno di legge. Ne ha facoltà.



SOLDANO Albertina

Devo precisare che, da parte della III Commissione, non è ancora stato possibile iniziare l'esame del progetto di legge presentato dal Consigliere Calsolaro. Credo tuttavia di interpretare il pensiero dei membri della Commissione stessa assicurando che l'esame sarà iniziato quanto prima.



PRESIDENTE

Ritengo di poter interpretare la richiesta di iscrizione all'ordine del giorno avanzata dal Presidente della VIII Commissione, Consigliere Calsolaro, come un richiamo, pertinente, a rispettare con correttezza il dettato del regolamento. Norme di Statuto e di regolamento stabiliscono infatti determinati periodi di tempo per l'esame dei progetti di legge che vengono presentati, scaduti i quali entra in gioco tutta una serie di garanzie che all'epoca dello Statuto cercammo di introdurre per assicurare all'attività legislativa del Consiglio regionale una maggiore speditezza di quella del Parlamento, ove, come è noto, centinaia di progetti di legge presentati rimangono a lungo in sofferenza e poi defungono con lo scadere della legislatura, senza che mai se ne definisca la sorte.
Credo che questo richiamo debba suggerire a tutte le forze del Consiglio regionale, come alla Giunta, di elaborare su questo argomento le proprie proposte e di addivenire poi ad una sollecita convocazione della Commissione competente, come risulterà dal riordino delle Commissioni, che siamo ormai prossimi a varare, in modo da affrontare alla riapertura dei lavori del Consiglio regionale nella sessione autunnale questo problema e da portarlo a conclusione. La Presidenza del Consiglio raccomanderà al Presidente della Commissione, cui verrà assegnato per un nuovo esame il progetto, di far percorrere un iter sollecito a questa legge ed a quante altre venissero presentate sullo stesso argomento.


Argomento: Bilancio - Finanze - Credito - Patrimonio: argomenti non sopra specificati

Esame deliberazione Giunta regionale: "Imposta locale sui redditi. Determinazione dell'aliquota da applicare sui redditi dell'anno 1977. Proposta"


PRESIDENTE

Il punto nono dell'ordine del giorno reca: "Esame deliberazione Giunta regionale: 'Imposta locale sui redditi. Determinazione dell'aliquota da applicare sui redditi dell'anno 1977. Proposta"' Il Presidente della I Commissione, Luciano Rossi, mi ha fatto pervenire una lettera in cui dice che la Commissione I ha esaminato in sede referente la deliberazione della Giunta regionale ed ha espresso parere favorevole.
Vi sono richieste di parola su questa delibera? Il Presidente della I Commissione desidera aggiungere qualcosa?



ROSSI Luciano

Desidero informare il Consiglio che, secondo informazioni che ho acquisito, anche in riferimento a quanto diceva un momento fa l'Assessore Rivalta, quando auspicava di poter integrare la 641, per effetto del meccanismo dell'ILOR. nel prossimo futuro (quindi già nell'anno '75, ma soprattutto nel '76), avremo entrate relativamente inferiori a quelle dell'anno '74. Dico questo perché il Consiglio regionale sia cosciente della situazione finanziaria nel momento in cui si manovrano cifre di miliardi sui bilanci della Regione.
Questo mi fa considerare, intanto, che grosse partite sono state già conguagliate. Mi pare che questa sia l'unica imposta in cui noi trattiamo ufficialmente con un atto deliberativo ai sensi di legge. Colgo l'occasione per auspicare - è un auspicio che credo il Consiglio regionale nella sua interezza condivida - che con l'inizio del nuovo Parlamento questo problema della finanza regionale e locale trovi una sua collocazione in modo che si possa uscire da queste situazioni equivoche per cui veniamo a conoscenza delle cifre sempre con anni di ritardo, quando ci sono bilanci da ripianare, a scapito di spese che avrebbero potuto migliorare le condizioni di vita della comunità piemontese.



PRESIDENTE

Non vi sono altre richieste di parola? Leggo allora la deliberazione: Imposta locale sui redditi. Determinazione dell'aliquota da applicare sui redditi dell'anno 1977. Proposta.
A relazione dell'Assessore Simonelli: Visto il D.P.R. 29 settembre 1973, n. 599, con il quale è stata istituita a decorrere dal 1° gennaio 1974, l'imposta locale sui redditi, il cui gettito è attribuito direttamente ai Comuni, alle Province, alle Regioni alle Camere di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato ed alle Aziende Autonome di Cura, Soggiorno o Turismo nella cui circoscrizione il reddito è prodotto visto l'art. 10, 1° comma, del predetto decreto presidenziale il quale prevede che gli Enti interessati stabiliscano annualmente, con deliberazione motivata dei rispettivi Consigli, da adottarsi entro il 31 luglio, l'aliquota da applicare sui redditi del periodo d'imposta successivo considerato che l'aliquota può essere determinata nella misura dall'1 al 2 e che negli anni per i quali viene omessa la determinazione dell'aliquota l'imposta si applica con l'aliquota stabilita per l'anno precedente viste le deliberazioni del Consiglio regionale n. 122 adottata nell'adunanza n. 248 del 26 luglio 1974 e n. 145 adottata nell'adunanza n.
308 del 23/4/1975, con le quali l'aliquota dell'imposta locale sui redditi per gli anni 1975 e 1976 venne stabilita nella misura del 2 ritenuto che ai fini della determinazione della predetta aliquota, per l'anno 1977, è possibile tener conto soltanto del gettito del tributo riferito all'anno 1974, che fu di L. 5.890.000.000 constatato tuttavia l'aumento che è intervenuto negli oneri per le funzioni trasferite e tenuto particolarmente conto del costo accertato in misura crescente per i relativi servizi ritenuto, pertanto, che l'aliquota da applicare sui redditi dell'anno 1977 può essere confermata nella stessa misura di quella applicata sui redditi degli anni 1975 e 1976, e cioè nella misura del 2 la Giunta regionale, unanime, determina di sottoporre al Consiglio Regionale la seguente proposta di deliberazione "Il Consiglio Regionale visto l'art. 1, 2° comma, della legge 16 maggio 1970, n. 281 visti gli artt. 9, 10 e 14 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 599 viste le deliberazioni n. 122 adottata nell'adunanza n. 248 del 26/7/1974 e n. 145 adottata nell'adunanza n. 308 del 23/4/1975, con le quali l'aliquota dell'imposta locale sui redditi da applicare in favore della Regione Piemonte sui redditi degli anni 1975 e 1976 era stata determinata nella misura del 2 vista la proposta della Giunta regionale in data 15/6/76 n. 67-3424, per l'applicazione sui redditi del 1977 della stessa aliquota del 2 determinata per l'anno 1976 richiamate, anche per l'anno 1977, le valutazioni che nelle deliberazioni consiliari di cui sopra erano state formulate in merito all'applicazione dell'aliquota del 2% per gli anni 1975 e 1976, per evitare una contrazione delle entrate regionali che non risulterebbe compatibile con l'aumento degli oneri per lo svolgimento delle funzioni trasferite, quali risultano anche dal bilancio di previsione dell'anno in corso e dai provvedimenti legislativi approvati ritenuto altresì che per far fronte all'aumento di tali oneri la Regione non potrà contare, per l'anno 1977, sull'applicazione di nuovi tributi o sull'elevazione dell'aliquota stabilita per i tributi ora applicati ritenuto che la proposta della Giunta Regionale sia da accogliere delibera l'aliquota dell'imposta locale sui redditi, di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 599, da applicare, in favore della Regione Piemonte, sui redditi dell'anno 1977 è determinata nella misura del 2%".
Pongo ai voti la deliberazione che è approvata con il seguente esito: presenti e votanti 38 favorevoli 37 Consiglieri astenuto 1 Consigliere


Argomento: Beni demaniali e patrimoniali

Esame deliberazione Giunta regionale: "Acquisto del Palazzo Callori di Vignale, sito in Vignale Monferrato"


PRESIDENTE

Passiamo al punto decimo dell'ordine del giorno: Esame deliberazione Giunta regionale: "Acquisto del Palazzo Callori di Vignale, sito in Vignale Monferrato".
A quanto mi ha comunicato con sua lettera il Consigliere Rossi, la I Commissione, da lui presieduta, ha preso in esame la delibera ed ha espresso parere favorevole.
Chiede di parlare il Consigliere Picco. Ne ha facoltà.



PICCO Giovanni

Signori Consiglieri, avevo esplicitamente richiesto in Commissione che fossero predisposti disegni e documentazione da allegare alla deliberazione, per mettere i Consiglieri in grado di valutare l'opportunità di questo acquisto. Mi fa piacere constatare che il mio suggerimento è stato accolto.
Si rileva anche solo dalla documentazione fotografica (non ho potuto recarmi personalmente sul posto) come l'acquisto abbia evidenti caratteristiche di interesse per la consistenza del bene patrimoniale: il prezzo pattuito non suscita alcuna perplessità dal punto di vista della valutazione stessa.
Vi sono problemi, invece, a mio avviso, circa il futuro di questo bene patrimoniale che la Regione acquisisce. Il Presidente della Giunta regionale, da me interpellato, mi ha assicurato che l'iniziativa non solo nasce per sollecitazione di tredici Comuni che intendono allestire in questo palazzo un centro di raccolta e documentazione dei vini tipici del Monferrato, ma che sarebbe anche previsto un intervento dei Comuni stessi per restaurare il palazzo e metterlo in condizioni di assolvere effettivamente questo compito.
In considerazione di queste dichiarazioni del Presidente della Giunta ritengo di poter confermare il voto favorevole del Gruppo in questa prospettiva, nel senso che qualora così non fosse l'intervento patrimoniale della Regione andrebbe ben al di là degli 80 milioni, tanto per essere molto precisi. Con questa precisazione, dichiaro che voteremo a favore della deliberazione.



PRESIDENTE

Chiede di parlane il Consigliere Chiabrando. Ne ha facoltà.



CHIABRANDO Mauro

Faccio una osservazione molto marginale, che non tocca il parere già espresso a nome del Gruppo dal collega Picco.
Questo acquisto viene a gravare su un capitolo dell'agricoltura e della cooperazione in particolare. Pur considerando che questo complesso è destinato a servire alla commercializzazione dei prodotti agricoli, si tratta sempre di acquisto di un immobile che non dovrebbe, secondo me gravare sull'agricoltura. Sottolineo il fatto perché,quando approveremo le leggi sull'agricoltura, si tenga conto che questa cifra è stata non a pieno titolo sottratta all'agricoltura.



PRESIDENTE

Chiede di parlare il Presidente della Giunta, ne ha facoltà.



VIGLIONE Aldo, Presidente della Giunta regionale

Signori Consiglieri, nei mesi scorsi, su sollecitazione d i tredici Comuni che hanno in programma, se già non l'hanno fatto nelle ultime settimane, di consorziarsi al fine di utilizzare questa struttura edilizia che ha un importante significato di carattere monumentale e nello stesso tempo può essere finalizzata alla commercializzazione dei prodotti tipici del Monferrato, la Giunta ha deciso di proporre al Consiglio l'acquisto del Palazzo Callori di Vignale. La somma concordata per l'acquisto è di 80 milioni, una cifra non esorbitante per una costruzione pienamente agibile (è stata abitata fino a poco tempo fa), anche se necessita, ovviamente, di una accurata manutenzione per essere posto in condizioni di servire allo scopo che si prefiggono i tredici Comuni.
I modi della commercializzazione dei prodotti agricoli (e il prodotto più importante è costituito in quelle zone dai vini tipici del Monferrato) saranno discussi dai tredici Comuni questo noi lo richiederemo specificamente, con le competenti Commissioni consiliari, ed anche ogni trasferimento in uso ai tredici Comuni, oltre all'atto stesso, sarà discusso preventivamente, come sempre, con le Commissioni consiliari. Non vi sarà, quindi, da parte della Regione un ulteriore esborso relativamente alle strutture edilizie del castello di Vignale.
La Regione ovviamente sarà interessata per quel processo che potrà anche vedere delle associazioni o dei consorzi o delle cooperative partecipare alla gestione dei prodotti, in via primaria i vini tipici del Monferrato. Sotto questo aspetto, quindi, non vi sarà alcuna sottrazione dì decisione o dì competenza alle Commissioni consiliari. Le Commissioni competenti saranno investite di questa problematica e parteciperanno a questo processo che vuol esaltare un momento di un prodotto assai interessante della terra di quei tredici Comuni o anche di altri Comuni che via via si vogliano consorziare per l'utilizzo di questa struttura. In questo senso la Giunta si impegna.



PRESIDENTE

Esaurita così la discussione su questo punto, non rimane che leggere la deliberazione: Acquisto del "Palazzo Canori di Vignale" sito in Vignale Monferrato.
A relazione del Presidente Viglione: Premesso che tra i compiti della Regione rientra quello di favorire ed attuare interventi per io sviluppo della cooperazione in agricoltura visto che i Comuni di Vignale Monferrato, Olivola, Frassinello Monferrato Camagna Monferrato, Sala Monferrato, Conzano, Cuccaro, Fubine, Cella Monte Lu, Rosignano Monferrato e di Altavilla Monferrato, con propri atti deliberativi, hanno determinato di addivenire alla costituzione di un Consorzio per la creazione e gestione di un centro per la commercializzazione e la valorizzazione dei vini tipici locali considerato che la sede più idonea del costituendo Consorzio può essere individuata nel "Palazzo Callori di Vignale" sito in Vignale Monferrato vista la legge regionale 4 giugno 1975, n. 45, la quale prevede, all'art. 4 lettera f), la possibilità per l'Amministrazione regionale di svolgere direttamente azioni promozionali di propaganda dei prodotti agricoli ritenuta pertanto l'opportunità di acquisire al patrimonio regionale il "Palazzo Callori Vignale", sito in Vignale Monferrato per destinarlo a sede del costituendo Corsorzio tra i citati Comuni per la creazione e gestione di un centro per la valorizzazione e la commercializzazione dei vini tipici della zona preso atto delle trattative condotte con i proprietari, i quali si sono dichiarati disponibili a cedere alla Regione Piemonte il predetto immobile al prezzo di L. 80 milioni ritenuta la convenienza del prezzo richiesto in considerazione dell'acquisizione dell'intero palazzo composto di circa 80 vani catastali visto che alla spesa di L. 80 milioni si può far fronte con i residui del cap. 1349/1 del bilancio 1975 la Giunta regionale, unanime determina di proporre al Consiglio regionale la seguente deliberazione "Il Consiglio regionale vista la legge regionale 4 giugno 1975, n. 45, la quale prevede, all'art.
4, lettera f), la possibilità per l'Amministrazione regionale di svolgere direttamente azioni promozionali di propaganda di prodotti agricoli vista la proposta di deliberazione della Giunta regionale n. 68/3284 in data 3 giugno 1976, concernente l'acquisizione al patrimonio regionale, al prezzo di L 80 milioni, del "Palazzo Callori di Vignale", sito in Vignale Monferrato, da destinare a sede del costituendo Consorzio tra i Comuni di Vignale Monferrato, Olivola, Frassinello Monferrato, Camagna Monferrato Sala Monferrato, Conzano, Cuccaro, Fubine, Cella Monte, Lu, Rosignano Monferrato e Altavilla Monferrato, per la valorizzazione e la commercializzazione dei vini tipici locali visto che dalla stessa proposta di deliberazione della Giunta regionale risultano anche le modalità per il finanziamento della spesa di L. 80 milioni delibera: la Giunta regionale e autorizzata ad acquistare il 'Palazzo Callori di Vignale" sito in Vigna- le Monferrato al prezzo di L. 80 milioni, da destinare a sede del costituendo Consorzio tra i Comuni citati in premessa per la creazione e gestione di un centro per la valorizzazione e la commercializzazione dei vini tipici locali, con ampia delega alla Giunta stessa per le formalità necessarie per l'acquisizione del predetto immobile nel patrimonio regionale.
Alla spesa per l'acquisto pari a L 80 milioni, si farà fronte con i residui del cap. 1349/1 del bilancio 1975.
La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione ai sensi dell'art. 65 dello Statuto".
Pongo ai voti la deliberazione che è approvata con il seguente esito: presenti e votanti 38 favorevoli 38 Consiglieri Abbiamo così esaurito i dieci punti all'ordine del giorno. Questo rende possibile una immediata riunione dei Capigruppo, affinché possano programmare con calma i loro lavori e lavori del Consiglio per venerdì ed eventualmente per lunedì, ed offre modo ad altri Consiglieri di riprendere riunioni di Commissione che avevano dovuto essere interrotte.


Argomento:

Esame deliberazione Giunta regionale: "Acquisto del Palazzo Callori di Vignale, sito in Vignale Monferrato"

Argomento:

Interrogazioni (annuncio)


PRESIDENTE

Prego la Signora Fabbris di dar lettura delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.



FABBRIS Pierina, Consigliere Segretario

Interrogazione con richiesta di risposta scritta del Consigliere Colombino per conoscere i motivi per i quali la Giunta regionale ha respinto la richiesta di finanziamento per la gestione di un centro di formazione professionale, sito in Comune di Beinasco, aperto da un gruppo di imprenditori di Torino sud-ovest.
Interrogazione dei Consiglieri Martini e Picco "per conoscere se per la distribuzione dei fondi destinati alle opere pubbliche, intenda avvalersi della collaborazione dei Comitati comprensoriali provvisori, oppure attendere l'elezione e costituzione degli organi comprensoriali" Interrogazione dei Consiglieri Martini e Bianchi per conoscere quando la Giunta intende dare avvio alle procedure per l'elezione del Consiglio di Comprensorio Interrogazione con richiesta di risposta scritta dei Consiglieri Colombino, Martini e Paganelli affinché lo sport del pallone elastico seguito e praticato in Piemonte, venga ufficialmente riconosciuto a tutti gli effetti ed a tutti i livelli.



PRESIDENTE

La seduta è tolta. Il Consiglio è riconvocato senz'altro per venerdì con all'ordine del giorno i punti che verranno concertati nella riunione dei Capigruppo.



(La seduta ha termine alle ore 17,20)



(La seduta ha termine alle ore 17,20)



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