Sei qui: Home > Leggi e banche dati > Resoconti consiliari > Archivio



Dettaglio seduta n.45 del 14/04/76 - Legislatura n. II - Sedute dal 16 giugno 1975 al 8 giugno 1980

Scarica PDF completo

Argomento:


PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE PAGANELLI


Argomento:

Congedi


PRESIDENTE

La seduta è aperta.
Sono in congedo i Consiglieri Martini, Zanone e Debenedetti.


Argomento:

Congedi

Argomento:

Presentazione disegni di legge


PRESIDENTE

Presentazione disegni di legge: n. 88 "Rifinanziamento e integrazione della legge regionale 19.11.1975 n. 54 'Interventi regionali in materia di sistemazione di bacini montani, opere idraulico-forestali, opere idrauliche di competenza regionale'" n. 89 "Concessione di garanzia fidejussoria della Regione a favore della Società Cooperativa Consorzio regionale Latte Verbano".
I disegni di legge verranno assegnati alle Commissioni competenti.


Argomento: Urbanistica (piani territoriali, piani di recupero, centri storici - Edilizia pubblica (convenzionata, sovvenzionata, agevolata) - Opere pubbliche - Edilizia: argomenti non sopra specificati

Esame disegno di legge n. 39 "Finanziamenti integrativi a favore delle cooperative a proprietà indivisa" e n. 40 "Acquisizione o risanamento di complessi residenziali d'interesse storico o culturale"


PRESIDENTE

Riprende la discussione sui disegni di legge n. 39 e n. 40.
Replica l'Assessore Rivalta, che ha facoltà di parlare.



RIVALTA Luigi, Assessore al piano territoriale regionale

La relazione presentata stamattina da Bontempi, facendo riferimento alla dimensione del problema della casa nella nostra regione, ha giustamente indicato quale è il dato quantitativo che abbiamo davanti e quali sono gli sforzi che devono essere compiuti per dare ad esso una soluzione.
Il significato di questa valutazione quantitativa ha lo scopo di sottolineare come il problema dell'abitazione in Piemonte non possa essere affrontato e risolto senza profonde modifiche dei meccanismi economici nazionali e senza rinnovare il quadro globale di utilizzo delle risorse. Un quadro quantitativo costruito utilizzando alcune informazioni statistiche del censimento, che può quindi essere approssimato, ma che, come ordine di grandezza, è certamente corretto.
Questo richiamo alla dimensione quantitativa, indica chiaramente che non può essere la Regione da sola ad affrontare questo problema, ma è lo Stato nella sua interezza, e soprattutto gli organismi che hanno competenza nell'indirizzo economico del nostro Paese, che devono intervenire.
Con questo non si vuole far rimbalzare le difficoltà da un'istituzione all'altra, ma piuttosto chiarire che la dimensione del problema richiede gli sforzi congiunti di tutta la struttura dello Stato.
Di fronte alla dimensione di questo tema ed alle forze che devono essere messe in gioco, non c'è dubbio che il ruolo della Regione se qualitativamente e politicamente può essere importante, quantitativamente non può che essere marginale.
Chiarito questo, come l'ha chiarito stamane la relazione di Bontempi, a me preme, a conclusione del dibattito, sottolineare che con le leggi in discussione oggi si è data continuità ad un discorso sulla casa che si è fatto nel passato in questo Consiglio regionale. Si è però tenuto conto anche dei fatti intervenuti dal momento in cui, nella passata legislatura abbiamo votato quel disegno di legge che poi ci è stato respinto dal Commissario di Governo.
E i fatti nuovi quali sono stati? Sono stati le emanazioni di due leggi nazionali, una nel maggio del 1975 e la seconda nell'agosto dello stesso anno, che hanno erogato dei finanziamenti nella Regione Piemonte per l'edilizia sovvenzionata, agevolata e convenzionata, per un ammontare di 200 miliardi circa.
A me pare che la Regione, nell'affrontare la questione della casa debba collocarsi come parte della struttura dello Stato e che non possa non tener conto che c'è stato questo intervento nazionale. Questi 200 miliardi, anche se non provengono dal bilancio della Regione, fanno parte del tipo d'intervento che lo Stato nella sua interezza, attraverso anche la Regione per l'azione programmatoria, svolge.
Allora, di fronte a questa situazione, certamente non sufficiente e non soddisfacente, ma comunque significativa dal punto di vista quantitativo rispetto ai limiti d'intervento degli anni passati, la Regione ha per ora ritenuto (Giunta e Commissione d'accordo) di non recuperare completamente il quadro d'intervento proposto nella passata legislatura con quel disegno di legge, ma di sostenere soltanto quei due tipi di intervento che le leggi 166 e 492 non hanno del tutto coperto e non hanno preso in considerazione.
I due settori che non sono stati risolti dalle leggi 166 e 492 riguardano l'insufficiente portata delle agevolazioni a favore delle cooperative a proprietà indivisa e gli interventi in direzione del ricupero e del risanamento degli abitati.
A proposito della prima questione qui preme sottolineare, come dichiarazione politica, che noi attribuiamo un grosso significato alla cooperazione indivisa. Pertanto il primo provvedimento in esame, il disegno di legge n. 39, non solo risponde ad un impegno che tutte le forze nel 1974/75 hanno assunto nei confronti del movimento cooperative, ma per noi continua ad essere anche un convincimento positivo nei confronti della funzione della cooperazione a proprietà indivisa Cooperazione a proprietà indivisa che noi vogliamo assimilare, per la collocazione che essa ha nei confronti della domanda di abitazione, alla funzione dell'Istituto Autonomo Case Popolari entrambi gli organismi si rivolgono alla domanda di abitazione che proviene dalla popolazione a minor reddito.
La legge 865 prevede che gli IACP costruiscano case e le affittino anche con affitti politici; il disavanzo derivante deve, o meglio dovrebbe essere ripianato dai CER.
Negli statuti delle cooperative e nelle convenzioni che sono state stipulate dalle cooperative a proprietà indivisa coi Comuni, si prevede che possano accedere a queste cooperative solo quei soggetti che hanno le caratteristiche necessarie per l'assegnazione delle case degli IACP. Si tratta appunto delle famiglie che hanno minor reddito e che proprio per questa ragione, prima ancora che per una ragione culturale o di carattere ideologico, vedono la cooperazione a proprietà indivisa come lo strumento il mezzo per accedere ad una casa a basso prezzo.
Nell'ambito degli interventi di edilizia pubblica residenziale, noi distinguiamo pertanto tra edilizia sovvenzionata (IACP) e la cooperazione a proprietà indivisa da un lato, e la cooperazione divisa e le imprese dall'altro, mentre le leggi dello Stato distinguono la funzione degli IACP da tutti gli altri soggetti attuatori dell'edilizia pubblica.
Pertanto per la cooperativa indivisa gli interventi erogati dallo Stato sono molto più onerosi di quelli degli IACP, e tali da non consentire alle fasce di famiglie di minor reddito di accedere agli alloggi. La legge 39 si propone, come si proponevano gli analoghi articoli contenuti nella legge approvata nella passata legislatura, di correggere questo che abbiamo considerato un errore della legge nazionale, al fine di consentire alla cooperazione a proprietà indivisa di svolgere il ruolo che le è specifico che le è connaturato, di risposta alla domanda di alloggi a costo non elevato.
Ecco allora la ragione della ripresentazione della legge 39 contenente le agevolazioni alle cooperative a proprietà indivisa: surroga della Regione all'insufficienza della legge nazionale (e forse anche all'improvvisazione con cui la legge nazionale ha affrontato il problema della cooperativa a proprietà indivisa, non rendendosi pienamente conto di quali sarebbero stati gli effetti dal punto di vista economico nel momento dell'attuazione).
E la sosteniamo oggi con pieno convincimento; come dicevo all'inizio la nostra posizione sostenuta proprio un anno di questi giorni, non conteneva nessuna intenzione di carattere elettorale, ma questo significato di sostanza. Anche in ciò ci differenziamo da chi, oggi, dopo le elezioni assume altri atteggiamenti.
E' stato detto che la cooperativa a proprietà indivisa si caratterizza come struttura monosociale perché si riferisce a famiglie a basso reddito.
E' vero. Il problema è di trovare integrazioni sociali all'interno dei piani della 167 e nel rapporto tra le 161 e il tessuto urbano circostante evitando che si realizzino quartieri segregati.
E qui dobbiamo dire che purtroppo l'attuazione di queste leggi va avanti sulla base delle 161 che si sono fatte nel passato; può darsi che non tutte corrispondano a questo disegno di integrazione nel tessuto urbano, ma non possiamo oggi fermare i programmi attuativi...



PICCO Giovanni

L'intervento dopo la E 14 non sarà mai...



RIVALTA Luigi, Assessore al piano territoriale regionale

Ma l'intervento è stato deciso sulla base di una 167 che era sfata fatta nel passato. Noi abbiamo sostenuto da tempo interventi nel centro abitato e nel centro storico, e se ci fossero state già 167 nei centri abitati, nel luglio dell'anno scorso, lo stesso Presidente della Giunta Oberto, avrebbe potuto destinare stanziamenti al risanamento. La cosa non è stata possibile e questo non certo per colpa nostra.
Ora si tratta di portare avanti i programmi e di attuarli nel miglior modo possibile tenendo conto delle strutture che si sono realizzate nel passato.
D'altro lato la cooperazione indivisa presenta altri aspetti positivi di sostanza che qui voglio sottolineare e che sono quelli della partecipazione dei soci della cooperativa (che possono anche non essere abitanti, poiché alcune di queste cooperative hanno migliaia di soci e non tutti potranno avere l'alloggio stante i limiti di finanziamento). Queste cooperative indivise permettono la partecipazione attiva dei, soci alla gestione, dalla scelta urbanistica alla progettazione, all'attuazione e poi alla fruizione residenziale. E la cosa non è da poco, ha un aspetto significativo perché con questo processo, partecipativo, dal momento della scelta delle aree al momento della progettazione e della realizzazione e poi della vita all'interno di questi edifici, si realizzano le condizioni per una positiva vita comunitaria, per un rapporto di affezione e di attenzione all'uso di queste risorse ed alla loro gestione; situazione che per esempio, non si riscontra nelle case degli IACP, in particolare quelle dell'area tornese dove invece è prevalente un rapporto di disaffezione da parte di chi vive nelle abitazioni degli IACP rispetto a questa risorsa pubblica che pure usa. Questa disattenzione è dovuta anche al modo burocratico con cui vengono realizzati i programmi dell'IACP, che porta anche a dei rapporti conflittuali degli utenti rispetto all'istituto, che pur dovrebbe essere riconosciuto come una struttura della collettività, ed in particolare di chi vive all'interno di quegli edifici. Esempi di questa conflittualità sono le situazioni di morosità strumentale e artificiosa che si sono create nel passato, e che vanno oggi recuperate con un'azione politica di cui noi vogliamo farci interamente carico, per correggere sotto questo profilo gli errori che sono stati commessi dalle passate conduzioni degli IACP.
C'è poi ancora una differenza di trattamento, che voglio rilevare, tra Istituti Autonomi Case popolari e cooperative a proprietà indivisa: i finanziamenti nazionali destinati alle cooperative a proprietà indivisa prevedono in alcuni casi che il denaro ottenuto come finanziamento non possa essere utilizzato per l'acquisizione delle aree e per l'urbanizzazione, il che genera oneri gravosi, non sostenibili, per le famiglie a più basso reddito, mente finanziamenti dell'Istituto Autonomo Case popolari sono per legge utilizzabili anche per la spesa di acquisizione dell'area e dell'urbanizzazione dei quartieri. Ecco perché si interviene per questi oneri solo per le cooperative indivise e non anche per gli IACP. Sotto questo profilo, poiché la legge nazionale indirizza il finanziamento dell'Istituto Autonomo Case popolari a sopportare anche questo tipo di spesa, c'è una minor ragione da parte della Regione di intervenire a supporto: l'intervento a sostegno dell'Istituto Autonomo Case popolari per le spese di urbanizzazione è meno urgente ed indispensabile in quanto i finanziamenti dello Stato consentono di sopportare al loro interno questa stessa spesa. Intervenire sulle spese di urbanizzazione dell'Istituto Autonomo Case popolari vuol dire accrescere di una certa aliquota - diciamo un 10 per cento - la possibilità di costruire dei vani ma allora potremmo anche porci il problema di una legge regionale per la costruzione di altri vani da parte degli IACP, come era previsto nella legge della passata legislatura, ma che qui abbiamo scartato in ragione dei sopraggiunti finanziamenti nazionali.
Non abbiamo certamente, proprio per la ragione che dicevo prima, motivo di assumere posizioni di differenziazione di politica nei riguardi degli Istituti Autonomi Case popolari rispetto alle cooperative a proprietà indivisa, ma oggi il segno della perequazione da effettuare è nell'altro senso. Noi vogliamo esaminare dettagliatamente il problema dell'Istituto Autonomo Case popolari, e, se possibile, intervenire in suo sostegno, ma per intervento dobbiamo partire da una valutazione critica di tutto il quadro della politica degli IACP e delle conseguenze di questa politica che ha portato ad una situazione di morosità che riguarda circa 10.000 famiglie su 30.000 che sono alloggiate in case degli IACP di Torino, e all'accumulo di residui passivi per quanto concerne i fondi di investimenti in nuovi case. Si tratta di intervenire a potenziare l'azione degli IACP intanto in un quadro conosciuto della situazione attuale, promuovendo un'azione di moralizzazione, come è stato detto questa mattina anche dal Consigliere Picco, per far pagare gli affitti nella misura in cui devono essere pagati, e quindi, sotto questo profilo, costruire un'ulteriore anche se limitata, potenzialità di intervento dell'Istituto Autonomo Case popolari.
Pertanto, pur dichiarando la nostra piena disponibilità ad interventi a sostegno dell'Istituto Autonomo Case popolari, per nuove case, vorrei richiamare l'attenzione di tutti sul fatto che occorre discutere di ciò in sede di bilancio per vedere da quali capitoli potrebbero essere prelevati i fondi occorrenti a tal fine.
In attesa di un chiarimento sotto questo profilo, cui sarà necessario giungere tutti insieme, noi abbiamo riproposto, dando continuità alla legge del passato, agli aspetti che già erano in essa contenuti e che non sono stati affrontati dalle leggi 166 e 492.
Un'ultima precisazione desidero fare a proposito delle cooperative a proprietà divisa, in rapporto a quanto diceva questa mattina il Consigliere Picco. La cooperativa a proprietà indivisa non vincola dal punto di vista della localizzazione il socio né lo vincola alla dimensione dell'alloggio impedendogli di modificare la situazione abitativa in rapporto a modifiche della struttura familiare che dovrebbe, anzi, essere, soprattutto se queste cooperative in Piemonte si diffonderanno (vi sono già, diceva Picco questa mattina, cooperative che possono realizzare 10.000 stanze, 5.000 nella provincia di Torino e 5.000 nelle altre province), la struttura di gestione più elastica, perché, essendo una gestione collettiva e sociale, può farsi carico dell'esigenza di trasferimento, all'interno dello stesso patrimonio della cooperativa a proprietà indivisa, di famiglie per ragioni, appunto localizzative, o per ragioni di sistemazione in alloggi più adatti di fonte a modifiche quantitative nel gruppo familiare.
Il secondo disegno di legge, il n. 40, riprende quell'aspetto contenuto nella legge della passata legislatura, erbe per un 10 per cento dei finanziamenti riguardava gli interventi nei centri storici e nei vecchi abitati. Lo riprende, come contenuto in una legge singola, anche per caratterizzarlo meglio.
Il problema del risanamento degli abitati è un problema grosso, anche più di quello dell'espansione dell'edilizia nuova. Con questa legge la Regione avvia un indirizzo nuovo. Dal punto di vista quantitativo, è certamente una legge che dispone di poche risorse e che consente soltanto interventi di carattere esemplare. Ma è proprio il significato - come diceva molto bene questa mattina il Consigliere Petrini - esemplare qualitativo, di questo nuovo indirizzo che dev'essere colto. Un significato che sta soprattutto nell'intervenire negli abitati con programmi di edilizia pubblica, cosa che non è mai stata fatta, e di intervenire a favore di coloro che attualmente vi abitano. Anche questo è un fatto nuovo perché tutti i risanamenti operati dall'impresa privata hanno finora avuto come conseguenza l'espulsione degli abitanti verso altre localizzazioni molto spesso emarginate e periferiche.
Abbiamo parlato per anni, nel nostro Paese, nella nostra Regione, di interventi di risanamento ma in concreto, al di là delle ipotesi, delle analisi teoriche, a livello di nessuna struttura, né degli enti pubblici locali né dell'Istituto Autonomo Case popolari, non ci siamo mai dati un'esperienza che ci faccia cogliere tutti i problemi che a livello procedurale, progettuale, esecutivo, economico e sociale si pongono nel momento in cui effettivamente si interviene per il risanamento di edifici esistenti.
Questa legge nasce - come ben sanno i Consiglieri che erano presenti in Consiglio, qui alla Regione, nella passata legislatura - dall'azione rivendicativa che era stata svolta dagli abitanti dei quartieri Leumann di Collegno e Snia di Torino, e presuppone che si intervenga a favore della soluzione dei problemi di questi quartieri ma, come dicevo prima, è una legge che si è strutturata in modo tale da essere aperta anche ad interventi in altri abitati, e può coinvolgere altri soggetti, oltre all'Istituto Autonomo Case popolari. Infatti, la legge richiama, oltre agli IACP, gli altri soggetti previsti dalla legge nazionale, cioè le cooperative a proprietà indivisa, le cooperative divise, le stesse imprese e pertanto costituisce una legge completa. Saranno sufficienti, a partire dalla discussione del prossimo bilancio, rifinanziamenti di questa legge per poter estendere al di là dei quartieri Leumann e Snia l'intervento di risanamento. Ed è una legge, se vogliamo, anche aperta ai futuri finanziamenti nazionali, nel senso che al Titolo I, dove finanziandoli si sollecitano e si incoraggiano i Comuni all'acquisizione di aree, si predispongono le condizioni perché gli investimenti che giungeranno, e io credo non potranno tardare (potrebbero, malauguratamente, anche saltare nel 1976, ma non credo che possa passare ancora un anno senza che vengano presi a livello nazionale provvedimenti di edilizia residenziale), possano essere utilizzati in questa direzione. Ecco allora che questa legge, che al Titolo I stimola ed offre qualche possibilità ai Comuni di operare per l'acquisizione di quartieri da risanare, diventa aperta anche ai futuri finanziamenti pubblici nazionali, evitando gli spiacevoli contrattempi verificatisi nel luglio dello scorso anno quando non si sono potuti destinare i fondi al risanamento perché mancavano gli strumenti urbanistici e non erano acquisiti gli immobili.
E' possibile già ora porsi il problema di allargare il finanziamento.
Questo problema lo dobbiamo vedere tutti assieme già a partire dalla discussione sul bilancio 1976, e poi quando si tratterà dei bilanci futuri.
Richiamo all'attenzione di tutti la nostra responsabilità politica in rapporto al fatto che intervenire più massicci vuol dire recuperare fondi del bilancio regionale ora destinati ad altri settori.
Il problema politico qual è? E' il problema, da un lato, di sentirci impegnati, come tutti ci sentiamo - e i dibattiti di questi anni intorno al problema della casa lo dimostrano - a rispondere, sia pur marginalmente alla richiesta di case che c'è nella nostra Regione. Ma c'è un'altra responsabilità politica, di cui dobbiamo tener conto: che sugli altri settori su cui si interviene, come l'agricoltura, i trasporti, l'assistenza scolastica, la sanità, la Regione ha competenze che le provengono dall'articolo 117 della Costituzione; si tratta di sue responsabilità assolute, per cui la Regione sarà imputata dei limiti di spesa nei confronti dei fabbisogni in questi settori, come interlocutore diretto principale. Nel settore della casa, invece, la Regione non ha competenze trasferite: può intervenire in virtù di una delega. Dobbiamo pertanto farci carico di bilanciare la cura che tutti dobbiamo avere nei confronti del problema della casa con le responsabilità politiche, che per competenze trasferite, abbiamo negli altri settori. E' una discussione, dicevo, che tutti insieme dovremo fare in sede di discussione del bilancio del 1976 e degli anni futuri. Se tutti insieme decideremo che è necessario stornare finanziamenti da altri settori in cui siamo responsabili diretti, ben venga un allargamento dei finanziamenti nel settore abitativo.



PRESIDENTE

Con la replica dell'Assessore si può considerare definitivamente chiusa la discussione e passare alla votazione dei due disegni di legge n. 39 e n 40.
Perché si possa procedere con celerità, pregherei i presenti di non assentarsi durante le votazioni dei numerosi articoli, tanto più che l'aula non è affollatissima anche per il concomitante svolgimento di altre riunioni di Consiglieri, in una delle quali è impegnato lo stesso Presidente.



PICCO Giovanni

Vorrei fare una dichiarazione di voto.



PRESIDENTE

Ne ha facoltà.



PICCO Giovanni

Dopo la replica dell'Assessore Rivalta, il Gruppo della Democrazia Cristiana riconferma le perplessità che mio tramite aveva espresso sul disegno di legge e intende motivare questo voto di astensione sull'intero disegno di legge con alcune considerazioni.
Innanzitutto, siccome in questo intervento non è consentita una controreplica all'Assessore, preciso che la Democrazia Cristiana non intende assolutamente modificare il proprio atteggiamento nei confronti della cooperazione a proprietà indivisa: non sarà certo il nostro voto ad impedire che questo provvedimento possa contribuire ad alleviare alcuni oneri che questa domanda deve affrontare. Siamo in disaccordo con le valutazioni della Giunta non tanto sul fatto che non vi possa essere nella cooperazione a proprietà indivisa una domanda pari a quella dell'Istituto Autonomo Case popolari o dell'edilizia sovvenzionata, quanto piuttosto per la diversa risposta di selezione e di organizzazione di questa domanda che viene data, soprattutto nella nostra Regione. Io penso, Assessore Rivalta senza voler fare polemiche, che non si possano chiamare in causa concetti di partecipazione su tutte le fasi scelte, progettazioni, realizzazioni con delle strutture di cooperazione che comprendono 4.000 soci: stiamo veramente, allora, su un piano, ripeto, di organizzazione prefissata preordinata, che potrà corrispondere a certe finalità, a certi obiettivi e, in linea più generale, collocarsi in una certa scelta politica e sociale che possiamo anche condividere, ma rispetto alla quale, ripeto, la risposta di selezione che viene fatta a livello regionale consente di assimilare queste due domande e quindi collocarle sullo stesso piano di priorità.
Il nostro voto critico, quindi, è motivato dal non aver collocato questo intervento nel quadro delle più pressanti esigenze che si manifestano nel settore e nella vertenza per questo problema della casa.
L'avere scelto forme di intervento - l'ho già ricordato questa mattina che non sono ripetibili nei prossimi anni ma assorbono risorse per iniziative già avviate, di consistenza tale da non dover necessariamente gravare sul bilancio regionale (la cooperativa Di Vittorio è un esempio di questa consistenza di organizzazione); l'aver orientato consistenti finanziamenti quasi esclusivamente su Torino (abbiamo appreso con piacere dell'impegno dell'Assessore Rivalta a ripartire questo finanziamento metà a Torino e metà nel resto del Piemonte).



RIVALTA Luigi, Assessore al piano territoriale regionale

Non è un impegno, e cosa già in atto.



PICCO Giovanni

Non è così: si tratterà di vedere quale riscontro effettivo di accessibilità allo spirito della legge hanno le domande che sono state presentate.



RIVALTA Luigi, Assessore al piano territoriale regionale

I nulla-osta emessi dal Presidente Oberto nel mese di luglio riguardavano precisamente per il 50 per cento la provincia di Torino e per l'altro 50 per cento le altre province; quando nel mese di novembre abbiamo discusso in Commissione la successiva ripartizione, si è mantenuto fermo questo parametro. Le cooperative a proprietà indivisa sono distribuite sul territorio regionale addirittura in proporzione inversa alla quantità di popolazione che vi abita.



PICCO Giovanni

Questo, ripeto, dovrà essere verificato.



PRESIDENTE

Ho lasciato che si addivenisse a questo chiarimento, ma ricordo che siamo in sede di dichiarazione di voto, ed è quindi opportuno non divagare né colloquiare.



RIVALTA Luigi, Assessore al piano territoriale regionale

Visto che fai una polemica di questo tipo, ti ricordo le cooperative di Cuneo, legate alla Democrazia Cristiana, quelle delle Acli. Noi non abbiamo mai fatto questione di colore.



PICCO Giovanni

Io stavo parlando di localizzazioni.
Un'ultima motivazione negativa è quella di non aver definito con gli Istituti di credito accordi di facilitazioni sugli oneri di prefinanziamento senza gravare sulla struttura del bilancio regionale.
Come ho già annunciato stamani, il nostro voto vuole stimolare la Giunta a predisporre le condizioni complessive per corretti programmi di insediamento di edilizia sovvenzionata, con interventi sugli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, favorendo quindi la piena e tempestiva utilizzazione dei finanziamenti statali per coprire la dinamica dei costi di costruzione e le esigenze di riqualificazione del patrimonio esistente.



PRESIDENTE

Vi sono altre dichiarazioni di voto? Allora passiamo alla votazione dei vari articoli del disegno di legge n. 39: "Finanziamenti integrativi a favore delle cooperative a proprietà indivisa".
"Articolo 1 - La Regione, al fine di agevolare la realizzazione dei programmi edilizi in corso nonché per ridurre l'onere da porre a carico dei singoli soci, concede, nel triennio 1975-1977, agevolazioni finanziarie per la realizzazione di alloggi da assegnare in locazione semplice ai propri soci, a favore delle cooperative edilizie a proprietà indivisa che risultino assegnatarie di uno dei finanziamenti statali di cui agli artt.
55 lettera c), 68 lettera b) e 72 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, art.
6 legge 27 maggio 1975, n. 166, e legge 16 ottobre 1975, n. 492, e il cui statuto preveda: a) il divieto di cessione in proprietà degli alloggi e l'obbligo del trasferimento degli stessi, senza corrispettivo, al competente Istituto autonomo per le Case popolari in caso di liquidazione o scioglimento della cooperativa stessa b) la rivalutazione del canone di locazione c) il pagamento del canone di locazione per tutta la durata della concessione del diritto di superficie".
Non sono stati proposti emendamenti. Nessuno chiede di parlare. Passiamo alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico il risultato della votazione: Presenti e votanti 48 hanno risposto SI 31 Consiglieri si sono astenuti 17 Consiglieri.
L'articolo 1 è approvato.
"Articolo 2 - Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato a concedere, con proprio decreto, sulla base di apposita deliberazione assunta dalla Giunta regionale, le integrazioni finanziarie indicate agli artt. 3, 4 e 5 della presente legge, alle cooperative a proprietà indivisa di cui al precedente articolo 1".
Non sono stati proposti emendamenti. Nessuno chiede di parlare. Passiamo alla votazione



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico il risultato della votazione: Presenti e votanti 49 hanno risposto SI 32 Consiglieri si sono astenuti 17 Consiglieri.
L'articolo 2 e approvato.
"Articolo 3 - Alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, di cui al precedente art. 1, che abbiano ottenuto le agevolazioni finanziarie ai sensi dell'art. 55 lettera c), della legge 22 ottobre 1971, n. 865, pu essere concesso un contributo in conto capitale, sull'importo definito nella convenzione prevista dall'art. 35 della legge sopra indicata comunque non superiore al 10 per cento del costo di costruzione risultante dal massimale, a copertura degli oneri relativi a: 1) acquisizione delle aree 2) oneri per la realizzazione delle opere di urbanizzazione come definiti nella convenzione suddetta.
Le integrazioni di cui al precedente comma saranno rimborsate, dalle cooperative beneficiarie, in 35 anni, rivalutate ai sensi dell'ultimo comma del successivo art. 9, senza onere di interesse, e le relative annualità decorrono dal terzo anno successivo a quello in cui ha luogo la stipula della convenzione di cui al primo comma del presente articolo".
Non sono stati proposti emendamenti. Nessuno chiede di parlare. Passiamo alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico il risultato della votazione: Presenti e votanti 49 hanno risposto SI 32 Consiglieri si sono astenuti 17 Consiglieri.
L'articolo 3 è approvato.
"Articolo 4 - Alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, di cui al precedente art. 1, che abbiano ottenuto le agevolazioni finanziarie di cui all'art. 68 lettera b) della legge 22 ottobre 1971, n. 865, possono essere concessi contributi integrativi costanti trentacinquennali.
Alle medesime cooperative edilizie a proprietà indivisa che abbiano ottenuto le agevolazioni finanziarie di cui all'art. 72 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, o art. 9 della legge 27 maggio 1975, n. 166, ovvero articolo 6 della legge 16 ottobre 1975, n. 492, possono essere concessi contributi integrativi venticinquennali.
I contributi di cui ai precedenti commi sono concessi nella misura occorrente per evitare l'aggravio a carico dei mutuatari per: 1) interessi, diritti, commissioni 2) eventuale perdita relativa al collocamento delle cartelle 3) oneri fiscali e vari 4) spese accessorie e rimborso del capitale nella misura superiore al 3 per cento annuo.
Le cooperative edilizie di cui al primo comma potranno richiedere al Presidente della Giunta regionale che il contributo integrativo venga concesso anche sugli interessi di preammortamento debitamente capitalizzati.
I contributi saranno erogati dalla Regione agli stessi beneficiari, ovvero direttamente agli Istituti mutuanti, con decorrenza dalla data di inizio dell'ammortamento dei mutui".
Non sono stati proposti emendamenti. Nessuno chiede di parlare. Passiamo alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico il risultato della votazione: Presenti e votanti 49 hanno risposto SI 33 Consiglieri si sono astenuti 16 Consiglieri.
L'articolo 4 è approvato.
"Articolo 5 - Alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, di cui al precedente art. 1, che abbiano ottenuto le agevolazioni finanziarie di cui all'art. 72 della legge 22 ottobre 1971, n 865, o art. 9 della legge 27 maggio 1975, n. 166, ovvero art. 6 della legge 16 ottobre 1975, n. 492, pu essere concesso un contributo in conto capitale per un importo massimo non superiore al 5 per cento della spesa riconosciuta per l'acquisizione area e la realizzazione delle costruzioni risultante dai massimali.
Le integrazioni di cui al precedente comma saranno rimborsate dalle cooperative beneficiarie in 35 anni, con le modalità di cui all'ultimo comma del precedente art. 3".
Non sono stati proposti emendamenti.
Nessuno chiede di parlare. Passiamo alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico il risultato della votazione: Presenti e votanti 47 hanno risposto SI 31 Consiglieri si sono astenuti 16 Consiglieri.
L'articolo 5 è approvato.
"Articolo 6 - Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato a stipulare apposita convenzione con gli Istituti di credito finanziati ai sensi dell'alt. 68 lettera b) che concederanno mutui per la realizzazione di interventi di edilizia pubblica residenziale.
La convenzione deve prevedere: a) la durata dell'ammortamento dei mutui, che dovrà essere corrispondente alla durata dell'erogazione del contributo concesso ai sensi di legge b) il tasso di riferimento ai fini della commisurazione dei contributo regionale c) l'importo massimo di mutuo concedibile, che dovrà essere comprensivo di eventuali interessi di preammortamento capitalizzati".
Non sono stati proposti emendamenti. Nessuno chiede di parlare. Passiamo alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico il risultato della votazione: Presenti e votanti 47 hanno risposto SI 30 Consiglieri si sono astenuti 17 Consiglieri.
L'articolo 6 è approvato.
"Articolo 7 - I mutui di cui al precedente articolo sono garantiti da ipoteca di primo grado e fruiscono della garanzia della Regione per il rimborso del capitale ed il pagamento degli interessi al netto del valore del contributo statale e regionale attualizzati al tasso di interesse praticato dagli Istituti mutuanti nei confronti dei mutuatari".
Non sono stati proposti emendamenti. Nessuno chiede di parlare. Passiamo alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico il risultato della votazione: Presenti e votanti 48 hanno risposto SI 31 Consiglieri si sono astenuti 17 Consiglieri.
L'articolo 7 è approvato.
"Articolo 8 - Le cooperative edilizie a proprietà indivisa che intendono usufruire delle integrazioni finanziarie di cui ai precedenti artt. 3, 4 e 5, dovranno presentare al Presidente della Giunta regionale, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, formale istanza, corredata dalla seguente documentazione: a) statuto della cooperativa b) copia autentica del provvedimento di concessione del finanziamento pubblico ai sensi delle leggi statali citate c) programma di intervento dal quale siano rilevabili i dati tecnici ed economici del programma d) delibera di concessione del mutuo; per i programmi finanziati ai sensi degli artt. 55 lettera c) e 68 lettera b) della legge 22 ottobre 1971, n.
865, delibera del Consiglio di amministrazione dell'Istituto autonomo per le Case popolari competente per territorio di approvazione del progetto esecutivo".
Non sono stati proposti emendamenti. Nessuno chiede di parlare. Passiamo alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico il risultato della votazione: Presenti e votanti 49 hanno risposto SI 31 Consiglieri si sono astenuti 18 Consiglieri.
L'articolo 8 è approvato.
"Articolo 9 - Le cooperative edilizie a proprietà indivisa beneficiarie delle integrazioni finanziarie di cui agli artt. 4 e 5 della presente legge, sulla base della rivalutazione degli affitti, sono tenute a versare alla Regione la differenza tra l'affitto rivalutato e le rate di ammortamento dei mutui integrate dalle quote di manutenzione straordinaria.
Le cooperative edilizie a proprietà indivisa di cui al precedente comma sono tenute inoltre a versare alla Regione gli importi degli affitti rivalutati al netto delle quote di manutenzione straordinaria percepiti oltre il periodo di ammortamento dei mutui.
Il canone di locazione degli alloggi è costituito: a) dalla quota destinata all'ammortamento dei mutui depurata dal contributo statale e regionale b) da una quota di spese generali di amministrazione determinata in misura non superiore al 5 per cento del canone complessivo di locazione c) da una quota per la manutenzione straordinaria determinata in misura non superiore al 10 per cento del canone complessivo di locazione a decorrere dal nono anno dalla data di ultimazione dei lavori.
Il canone di locazione, cosi come determinato ai sensi del precedente comma, dovrà essere rivalutato ogni tre anni sulla base dell'andamento dell'indice ISTAT sul costo della vita, con riferimento alla capacità economica media del nucleo familiare degli assegnatari".
Non sono stati proposti emendamenti. Nessuno chiede di parlare. Passiamo alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico il risultato della votazione: Presenti e votanti 50 hanno risposto SI 32 Consiglieri si sono astenuti 18 Consiglieri.
L'articolo 9 è approvato.
"Articolo 10 - Per la concessione dei contributi integrativi in conto capitale di cui agli artt. 3 e 5 della presente legge, è autorizzata, per l'anno finanziario 1976, la spesa di 2.600 milioni.
All'onere di cui al precedente comma si provvede mediante l'accensione di un mutuo, di pari ammontare, ad un tasso non superiore al 15 per cento e per una durata non superiore ad anni 30, da estinguersi mediante semestralità costanti posticipate. La Giunta regionale è autorizzata ad assumere, con propria deliberazione, il mutuo predetto.
Nello stato di previsione dell'entrata per l'anno 1976 sarà istituito il capitolo n. 107, con la denominazione 'Provento del mutuo autorizzato per il finanziamento di contributi in capitale a favore di cooperative a proprietà indivisa e loro consorzi' e con la dotazione di 2.600 milioni nel corrispondente stato di previsione della spesa sarà conseguentemente istituito il capitolo n. 1109, con la denominazione 'Contributi in capitale integrativi dei fondi di cui all'art. 55, lettera c), e all'art. 72 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, all'art. 9 della legge 27 maggio 1975, n.
166, e all'art. 6 della legge 16 ottobre 1975, n. 492, a favore di cooperative a proprietà indivisa e loro consorzi', e con lo stanziamento di 2.600 milioni.
All'onere derivante dall'ammortamento del mutuo di cui ai precedenti commi valutato in 390 milioni per l'anno finanziario 1976, si provvede mediante una riduzione dei fondi speciali di cui ai capitoli n. 1018 e n. 1406 dello stato di previsione della spesa per tale anno, nella rispettiva misura di 360 milioni e di 30 milioni, nonché istituendo, nello stato di previsione medesimo, i capitoli n. 376 e n. 1413, riguardanti le quote di interessi e di capitale per il rimborso del mutuo, con il rispettivo stanziamento di 360 milioni e di 30 milioni.
Nei bilanci per gli anni 1977 e successivi, fino alla completa estinzione del mutuo, saranno conseguentemente iscritti i capitoli n. 376 e n. 1413 con lo stanziamento indicato nel precedente comma.
Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato ad apportare , con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio".
Non sono stati proposti emendamenti. Nessuno chiede di parlare. Passiamo alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico il risultato della votazione: Presenti e votanti 47 hanno risposto SI 31 Consiglieri si sono astenuti 16 Consiglieri.
L'articolo 10 è approvato.
"Articolo 11 - Per la concessione dei contributi integrativi costanti trentacinquennali, di cui all'art. 4, primo comma, della presente legge nonché per i contributi sugli interessi di preammortamento, di cui al quarto comma dello stesso articolo, per un periodo massimo di 2 anni, sono autorizzati il limite d'impegno di 231 milioni per l'anno finanziario 1976 e le conseguenti annualità, di pari ammontare.
All'onere di 231 milioni per l'anno finanziario 1976 si provvede mediante una riduzione, di pari ammontare, dello stanziamento di cui al capitolo n.
1404 dello stato di previsione della spesa per lo stesso anno e mediante l'istituzione, nello stato di previsione medesimo, del capitolo n. 1110 con la denominazione 'Contributi annui trentacinquennali, integrativi delle agevolazioni di cui all'art. 68, lettera b), della legge 22 ottobre 1971 n. 865, e contributi di preammortamento, a favore di cooperative edilizie a proprietà indivisa e loro consorzi' e con lo stanziamento di 231 milioni.
In ciascuno dei bilanci per gli anni finanziari dal 1977 al 2010 sarà iscritto il capitolo relativo alle annualità conseguenti al limite d'impegno di cui al precedente comma.
Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio".
Non sono stati proposti emendamenti. Nessuno chiede di parlare. Passiamo alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico il risultato della votazione: Presenti e votanti 44 hanno risposto SI 30 Consiglieri si sono astenuti 14 Consiglieri.
L'articolo 11 è approvato.
"Articolo 12 - Per la concessione dei contributi integrativi costanti venticinquennali di cui all'art. 4, secondo comma, della presente legge sono autorizzati il limite d'impegno di 980 milioni per l'anno finanziario 1976 e le conseguenti annualità di pari ammontare.
All'onere di 980 milioni per l'anno finanziario 1976 si provvede mediante una riduzione, di pari ammontare, dello stanziamento di cui ai capitolo n.
1404 dello stato di previsione della spesa per lo stesso anno e mediante l'istituzione, nello stato di previsione medesimo, del capitolo n. 1111 con la denominazione 'Contributi annui costanti venticinquennali a favore delle cooperative edilizie a proprietà indivisa e loro consorzi integrativi delle agevolazioni di cui all'art. 72 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, all'art. 9 della legge 27 maggio 1975, n. 166, e all'art. 6 della legge 16 ottobre 1975, n. 492, e con lo stanziamento di 980 milioni'.
In ciascuno dei bilanci per gli anni finanziari dal 1977 al 2000 sarà iscritto il capitolo relativo alle annualità conseguenti al limite d'impegno di cui al primo comma.
Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio".
Non sono stati proposti emendamenti. Nessuno chiede di parlare. Passiamo alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico il risultato della votazione: Presenti e votanti 43 hanno risposto SI 29 Consiglieri si sono astenuti 14 Consiglieri.
L'articolo 12 è approvato.
"Articolo 13 - Per la presentazione della garanzia integrativa di cui all'art. 7 della presente legge sono autorizzati il limite d'impegno di 50 milioni per l'anno finanziario 1976 e le conseguenti annualità di pari ammontare fino all'anno 1995 compreso.
All'onere di 50 milioni per l'anno finanziario 1976 si provvede mediante una riduzione, di pari ammontare, dello stanziamento di cui al capitolo n.
1018 dello stato di previsione della spesa per lo stesso anno, e mediante l'istituzione, nello stato di previsione medesimo - alla Rubrica n. 5 Categoria IV - del capitolo n. 361, con la denominazione 'Oneri conseguenti la prestazione di garanzia integrativa per il rimborso del capitale ed il pagamento degli interessi su mutui concessi per la realizzazione di interventi di edilizia pubblica residenziale', e lo stanziamento di 50 milioni.
Nei bilanci per gli anni finanziari 1977 e successivi sarà iscritto il capitolo relativo alle annualità conseguenti ai limite di impegno di cui al primo comma.
Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio".
Non sono stati proposti emendamenti.
Nessuno chiede di parlare, Passiamo alla votazione



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico il risultato della votazione: Presenti e votanti 44 hanno risposto SI 29 Consiglieri si sono astenuti 15 Consiglieri.
L'articolo 13 è approvato.
"Articolo 14 - Per gli effetti di cui all'art. 3, ultimo comma, e all'art.
5, ultimo comma, della presente legge, negli stati di previsione dell'entrata per gli anni finanziari 1979 e successivi sarà iscritto apposito capitolo, con la denominazione 'Introito delle somme dovute da cooperative edilizie a proprietà indivisa e loro consorzi, in relazione a contributi integrativi delle agevolazioni di cui all'art. 55 lettera c) e all'art. 72 della legge 27 maggio 1975, n. 166, ed all'art. 6 della legge 16 ottobre 1975, n. 492'.
Per gli effetti di cui all'art. 9 della presente legge, per gli stati di previsione dell'entrata per gli anni finanziari 1979 e successivi, sarà iscritto apposito capitolo, con la denominazione 'Introito delle somme versate dalle cooperative edilizie a proprietà indivisa quale differenza fra l'affitto rivalutato e le rate di ammortamento dei mutui integrati dalle quote di manutenzione straordinaria, nonché quale importo degli affitti rivalutati al netto delle quote di manutenzione straordinaria percepiti oltre il periodo di ammortamento dei mutui".
Non sono stati proposti emendamenti. Nessuno chiede di parlare. Passiamo alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico il risultato della votazione: Presenti e votanti 47 hanno risposto SI 32 Consiglieri si sono astenuti 15 Consiglieri.
L'articolo 14 è approvato.
"Articolo 15 - Per le modalità e procedure di attuazione espressamente si richiama, per quanto compatibile, la normativa più generale contenuta nella legge 22 ottobre 1971, n. 865, ed in particolare agli artt. 35, 50, 51, 52 57, 58, 60, 62, 63 e 21 primo comma, nonché la normativa di cui alla legge 27 maggio 1975, n. 166, e alla legge 16 ottobre 1975, n. 492".
Non sono stati proposti emendamenti. Nessuno chiede di parlare. Passiamo alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico il risultato della votazione: Presenti e votanti 46 hanno risposto SI 31 Consiglieri si sono astenuti 15 Consiglieri.
L'articolo 15 è approvato.
Metto ora in votazione l'intero disegno di legge n. 39: "Finanziamenti integrativi a favore delle cooperative a proprietà indivisa". Non vi sono dichiarazioni di voto? Allora, passiamo alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico il risultato della votazione sull'intero disegno di legge: Presenti e votanti 44 hanno risposto SI 29 Consiglieri si sono astenuti 15 Consiglieri Il Consiglio regionale ha approvato il disegno di legge.
Passiamo ora al disegno di legge n. 40 non senza prima avvertire il Consiglio che alcuni Consiglieri si assentano perché una delegazione capeggiata dal Vicepresidente Bellomo, si reca dal Prefetto per discutere del problema del pane.
E' opportuno quindi che i Consiglieri che rimangono in aula non si muovano perché il disegno di legge che dobbiamo votare ha venti articoli e la votazione non sarà né rapida né facile.
Disegno di legge regionale n. 40: "Acquisizione o risanamento di complessi residenziali di interesse storico o culturale".
"Titolo I - Contributi per l'acquisizione di complessi residenziali di interesse storico e culturale Articolo 1 - La Regione concede contributi in conto capitale a favore dei Comuni e loro Consorzi, che acquisiscono complessi residenziali, di interesse storico o culturale, al fine di procedere al miglioramento delle condizioni abitative attraverso interventi di ristrutturazione, di risanamento, di manutenzione straordinaria o di restauro conservativo".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

La votazione ha avuto il seguente esito: Presenti e votanti 35.
hanno risposto SI 35 Consiglieri.
L'articolo 1 è approvato.
"Articolo 2 - I complessi residenziali per la cui acquisizione sono concessi contributi, di cui al precedente art. 1 devono essere inclusi in piani di zona, formati ai sensi della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni ed integrazioni, approvati o anche solo adottati.
Per l'attuazione dei piani di zona adottati sono applicabili le modalità di cui all'art. 3 della legge 27 giugno 1974, n. 247".
Se nessuno chiede la parola si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

La votazione ha avuto il seguente esito: Presenti e votanti 37 hanno risposto SI 35 Consiglieri si sono astenuti 2 Consiglieri.
L'articolo 2 è approvato.
"Articolo 3 - I contributi in conto capitale possono essere concessi sino ad un importo massimo pari all'80 per cento del prezzo di acquisizione; in ogni caso non potrà superare il valore dell'indennità di esproprio di cui al Titolo III della legge 22 ottobre 1971, n. 865, modificato dall'art. 6 della legge 27 giugno 1974, n. 247, nonché dal costo per la realizzazione e la sistemazione delle opere di urbanizzazione primaria. I contributi concessi sono restituiti in 35 anni senza oneri di interesse".
Vi sono richieste di parola? Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

La votazione ha avuto il seguente esito: Presenti e votanti 37 hanno risposto SI 37 Consiglieri.
L'articolo 3 è approvato.
"Articolo 4 - I Comuni o Consorzi di Comuni che intendono beneficiare dei contributi di cui alla presente legge, entro il termine perentorio di 30 gg. dalla data di entrata in vigore della presente legge, e successivamente entro il 31 ottobre di ogni anno, dovranno presentare domanda formale al Presidente della Giunta regionale.
La domanda dovrà essere corredata di tutti gli elementi del piano di zona formato ai sensi della legge 13 aprile 1962, n. 167, concernenti l'area e le strutture edilizie per la cui acquisizione viene formulata la richiesta di contributo e di tutti gli eventuali elementi atti a documentare l'aderenza della proposta di intervento alle finalità di cui all'art 1 della presente legge, nonché tutti gli ulteriori elementi atti a definire l'entità del finanziamento necessario".
Se nessuno chiede la parola si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

La votazione ha avuto il seguente esito: Presenti e votanti 37 hanno risposto SI 37 Consiglieri.
L'articolo 4 è approvato.
"Articolo 5 - La Giunta regionale, entro 30 giorni dalle scadenze di cui al precedente art. 4, indica i complessi residenziali per l'acquisizione dei quali sono concessi i contributi.
La scelta dei complessi residenziali per l'acquisizione dei quali sono concessi contributi è effettuata: dando priorità a quei complessi residenziali caratterizzati da disegno unitario che costituiscono documento storico o culturale di tipologie insediative della civiltà industriale tenendo conto delle condizioni del patrimonio edilizio abitativo e del fabbisogno insoddisfatto di abitazioni nei Comuni che hanno formulato la domanda".
Se nessuno chiede la parola si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

La votazione ha avuto il seguente esito: Presenti e votanti 34 hanno risposto SI 34 Consiglieri.
L'articolo 5 è approvato.
"Articolo 6 - Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato sulla base di apposita deliberazione assunta dalla Giunta regionale, con proprio decreto, a concedere i contributi in conto capitale ai Comuni aventi diritto, nei limiti di cui al precedente articolo 3, a seguito dei provvedimenti di esproprio degli immobili".
Qualcuno chiede la parola? Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

La votazione ha avuto il seguente esito : Presenti e votanti 37 hanno risposto SI 37 Consiglieri.
L'articolo 6 è approvato.
"Articolo 7 - I quartieri acquisiti dai Comuni mediante i benefici di cui alla presente legge ai fini del loro risanamento possono essere: a) affidati in gestione agli Istituti Autonomi per le Case popolari competenti per territorio attraverso apposito contratto b) assegnati, ai sensi dell'art. 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 alle cooperative a proprietà indivisa, il cui statuto preveda che il patrimonio edilizio risanato, in caso di scioglimento della cooperativa sia trasferito all'Istituto autonomo per le Case popolari competenti per il territorio c) attribuiti in concessione ad imprese edilizie anche riunite in Consorzio, attraverso apposite convenzioni.
I contratti e le convenzioni di cui ai punti a), b) e c) del precedente comma fissano le modalità di progettazione e di approvazione dei progetti i tempi ed i modi di esecuzione dei lavori, i controlli, gli aspetti tecnici, economici e finanziari dell'intervento. Le convenzioni di cui al punto c) debbono contenere inoltre indicazioni in merito al titolo di godimento degli immobili dopo l'intervento, la determinazione del prezzo base di vendita degli alloggi risanati, le caratteristiche dei beneficiari nonché le modalità di esercizio del diritto di prelazione da parte degli attuali occupanti. L'onere da porre a carico del soggetti di cui al punto b) del presente articolo, per l'acquisizione delle aree, degli immobili e delle opere di urbanizzazione, potrà essere definito nella misura massima della percentuale di cui al precedente art. 3".
Passiamo alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

La votazione ha avuto il seguente esito: Presenti e votanti 35 hanno risposto SI 35 Consiglieri.
L'articolo 7 è approvato.
"Titolo II - Concessione di contributi in conto capitale per la ristrutturazione, il risanamento, la manutenzione straordinaria e il restauro conservativo di complessi di edilizia residenziale pubblica Articolo 8 - Per agevolare gli interventi di ristrutturazione, di risanamento, di manutenzione straordinaria e di restauro conservativo di complessi residenziali di cui al precedente articolo 1, ovvero di altri complessi con medesime caratteristiche, sono concessi contributi in conto capitale, agli Istituti autonomi per le Case popolari, a imprese edilizie e loro consorzi, alle cooperative edilizie a proprietà indivisa.
I contributi in conto capitale di cui al precedente comma, sono concessi fino ad un massimo della spesa all'uopo riconosciuta, e rispettivamente: dal 100 per cento a favore degli Istituti autonomi per le Case popolari dal 90 per cento a favore delle cooperative edilizie a proprietà indivisa con le caratteristiche di cui al precedente articolo 7 dal 75 per cento a favore delle imprese di costruzione e loro consorzi".
Poiché nessuno chiede la parola si passi alla votazione



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

La votazione ha avuto il seguente esito: Presenti e votanti 36 hanno risposto SI 36 Consiglieri.
L'articolo 8 è approvato.
"Articolo 9 - Gli alloggi acquisiti mediante i benefici di cui al precedente Titolo I e successivamente risanati attraverso l'utilizzo dei fondi provenienti dalla presente legge, da leggi statali o regionali, a cura degli Istituti autonomi per le Case popolari e cooperative edilizie a proprietà indivisa, saranno assegnati esclusivamente in locazione semplice a soggetti in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 del D.P.R.
30/12/1972, n. 1035, e successive modificazioni, con precedenza per i nuclei familiari attualmente occupanti gli alloggi stessi".
Qualcuno chiede la parola? Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

La votazione ha avuto il seguente esito: Presenti e votanti 35 hanno risposto SI 35 Consiglieri.
L'articolo 9 è approvato.
"Articolo 10 - Il canone di locazione degli alloggi risanati dagli Istituti autonomi per le Case popolari è costituito da: a) una quota destinata alla restituzione dei contributi in conto capitale concessi dalla Regione per la realizzazione delle opere di risanamento b) da una quota di spese generali di amministrazione determinata in misura non superiore al 10 per cento del canone di locazione.
Il canone di locazione comprensivo delle quote a) e b) e ragguagliato alla consistenza ed alle caratteristiche degli alloggi ed è determinato tenendo conto anche della capacità economica media di cui all'art. 19 del D.P.R.
30/12/1972, n. 1035.
Il canone di locazione, come sopra definito, sarà rivalutato ogni 3 anni sulla base dell'indice del costo della vita con riferimento alla capacità economica media degli assegnatari".
Se nessuno chiede la parola si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

La votazione ha avuto il seguente esito: Presenti e votanti 37 hanno risposto SI 37 Consiglieri.
L'articolo 10 è approvato.
"Arficolo 11 - Il canone di locazione degli alloggi risanati dalle cooperative edilizie a proprietà indivisa è costituito da: a) una quota destinata alla restituzione dei contributi in conto capitale concessi dalla Regione ai sensi del I e II Titolo della presente legge b) da una quota di spese generali, che escluse le spese di amministrazione è determinata in misura non superiore al 5 per cento del canone di locazione c) da una quota per la manutenzione straordinaria determinata in misura non superiore al 10 per cento del canone complessivo di locazione a decorrere dal nono anno dalla data di ultimazione dei lavori.
Il canone di locazione, comprensivo delle quote a), b) e c) è ragguagliato alla consistenza ed alle caratteristiche degli alloggi ed è determinato tenendo conto della capacità economica media di cui all'art. 19 del D.P.R.
30/12/1972, n. 1035, nonché della fascia di reddito dell'assegnatario.
Il canone dì locazione, come sopra definito, sarà rivalutato ogni tre anni sulla base dell'indice del costo della vita con riferimento alla capacità economica media degli assegnatari".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

La votazione ha avuto il seguente esito: Presenti e votanti 40 hanno risposto SI 40 Consiglieri.
L'articolo 11 è approvato.
"Articolo 12 - Gli Istituti autonomi per le Case popolari e le cooperative edilizie a proprietà indivisa, beneficiarie dei finanziamenti di cui alla presente legge sono tenuti a versare alla Regione le quote destinate alla restituzione dei contributi in conto capitale di cui al punto a) dei precedenti artt. 10 e 11, anche oltre il periodo di ammortamento dei contributi concessi".
Passiamo alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

La votazione ha avuto il seguente esito: Presenti e votanti 38 hanno risposto SI 38 Consiglieri.
L'articolo 12 è approvato "Articolo 13 - I contributi in conto capitale di cui al precedente art. 8 erogati a favore delle imprese edilizie e loro consorzi sono restituiti in 25 anni al tasso di interesse del 4 per cento, oltre alla restituzione del capitale, e le relative annualità decorrono dal terzo anno successivo a quello in cui ha luogo la stipula della convenzione di cui al precedente art. 7.
I contributi in conto capitale di cui al precedente art. 3 sono restituiti in 35 anni senza onere di interesse".
Se nessuno chiede la parola si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

La votazione ha avuto il seguente esito: Presenti e votanti 40 hanno risposto SI 40 Consiglieri.
L'articolo 13 è approvato.
"Articolo 14 - La somministrazione dei contributi in conto capitale di cui al presente Titolo, fino alla concorrenza dell'importo risultante dallo stato finale dei lavori, sarà disposta in base agli stati di avanzamento nonché ai corrispondenti certificati di pagamento firmati dal direttore dei lavori e dal legale rappresentante dell'Ente attuatore del programma edilizio.
La somministrazione del saldo sarà disposta in base al certificato di collaudo dalle opere approvato dalla Regione.
La somministrazione delle spese tecniche sarà disposta in base alle apposite note, vistate dal competente ordine professionale, ed all'inerente deliberazione dell'Ente attuatore".
Si passi alla votazione



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

La votazione ha avuto il seguente esito: Presenti e votanti 37 hanno risposto SI 37 Consiglieri.
L'articolo 14 è approvato.
"Articolo 15 - L'assegnazione dei finanziamenti ai sensi del precedente Titolo agli enti ed organismi interessati sarà regolata attraverso apposite convenzioni da stipularsi tra l'Ente attuatore e l'Amministrazione regionale.
Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato a concedere con proprio decreto, sulla base delle convenzioni di cui al precedente art. 7 e dalla presentazione del programma di intervento redatto dall'Ente attuatore, i contributi in conto capitale di cui al Titolo II della presente legge".
Se nessuno chiede la parola si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

La votazione ha avuto il seguente esito: Presenti e votanti 37 hanno risposto SI 37 Consiglieri.
L'articolo 15 è approvato.
"Articolo 16 - Qualora, per la realizzazione dell'intervento di risanamento, si rendesse necessario l'allontanamento temporaneo o permanente dall'alloggio del nucleo familiare occupante, al fine di ricoverare il nucleo familiare stesso, l'Istituto autonomo per le Case popolari competente per territorio può richiedere alla Regione la riserva di alloggi di cui all'art. 10 del D.P.R. 30/12/1973 n. 1035".
Poiché nessuno chiede di parlare si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

La votazione ha avuto il seguente esito: Presenti e votanti 38 hanno risposto SI 38 Consiglieri.
L articolo 16 è approvato.
"Titolo III - Articoli finanziari Articolo 17 - I contributi in conto capitale di cui al Titolo I della presente legge saranno corrisposti, in relazione ad un programma triennale a partire dall'esercizio finanziario 1976, nella complessiva misura di 2.000 milioni per l'anno 1976, di 1.500 milioni per l'anno 1977, e di 1.000 milioni per l'anno 1978.
Agli oneri di cui al precedente comma si provvede, per l'anno finanziario 1976 con l'accensione di un mutuo di 2.000 milioni ad un tasso non superiore al 15 per cento e per una durata non superiore ad anni trenta, da estinguersi mediante semestralità costanti posticipate.
La Giunta regionale è autorizzata ad assumere, con proprie deliberazioni il mutuo predetto.
Nello stato di previsione dell'entrata per l'anno 1976, sarà iscritto il capitolo n. 73, con la denominazione 'Provento del mutuo autorizzato per il finanziamento di contributi in capitale a favore di Comuni e loro consorzi per l'acquisizione di complessi residenziali di interesse storico e culturale' e con la dotazione di 2.000 milioni; nel corrispondente stato di previsione della spesa sarà conseguentemente iscritto al capitolo n. 1107 con la denominazione 'Contributi in capitale a favore di Comuni e loro consorzi per l'acquisizione di complessi residenziali di interesse storico e culturale' e con lo stanziamento di 2.000 milioni.
Agli oneri derivanti dall'ammortamento del mutuo di cui ai precedenti commi, valutati in 425 milioni per l'anno finanziario 1976 si farà fronte mediante una riduzione degli stanziamenti di cui ai capitoli n. 1018 e n.
1406 dello stato di previsione della spesa per l'anno medesimo, nella rispettiva misura di 395 milioni e di 30 milioni.
Nei bilanci per gli anni 1977 e successivi, fino alla completa estinzione del suddetto mutuo, saranno conseguentemente iscritti appositi capitoli riguardanti gli interessi passivi e le quote di capitale, con stanziamenti pari, in complesso, alle rate di ammortamento ricadenti nei relativi anni.
Alle spese di 1.500 milioni e di 1.000 milioni, ricadenti rispettivamente negli anni finanziari 1977 e 1978, si provvederà con nuove leggi regionali che ne stabiliranno il finanziamento.
Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio".
Se nessuno chiede la parola si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

La votazione ha avuto il seguente esito: Presenti e votanti 35 hanno risposto SI 35 Consiglieri.
L'articolo 17 è approvato.
"Articolo 18 - I contributi in capitale di cui al Titolo II della presente legge saranno corrisposti in relazione ad un programma triennale a partire dall'esercizio finanziario 1976, nella complessiva misura di 500 milioni per l'anno 1976, di 1.000 milioni per l'anno 1977 e di 1.500 milioni per il 1978.
Agli oneri di cui al precedente comma si provvede per l'anno finanziario 1976 mediante l'accensione di un mutuo di 500 milioni ad un tasso non superiore al 15 per cento e per una durata non superiore ad anni trenta, da estinguersi mediante semestralità costanti posticipate. La Giunta regionale è autorizzata ad assumere, con proprie deliberazioni, il mutuo predetto.
Nello stato di previsione dell'entrata per l'anno 1976, sarà iscritto il capitolo n. 74, con la denominazione 'Provento del mutuo autorizzato per il finanziamento di contributi in capitale a favore di Istituti Autonomi per le Case popolari e di cooperative edilizie a proprietà indivisa ed imprese edilizie per la ristrutturazione, il risanamento, la manutenzione straordinaria ed il restauro conservativo di complessi di edilizia residenziale pubblica', e con la dotazione di 500 milioni; nel corrispondente stato di previsione della spesa sarà conseguentemente iscritto il capitolo n. 1108, con la denominazione 'Contributi in capitale a favore di Istituti Autonomi per le Case popolari, e di cooperative a proprietà indivisa ed imprese edilizie per la ristrutturazione, il risanamento, la manutenzione straordinaria e il restauro conservativo di complessi di edilizia residenziale pubblica' e con lo stanziamento di 500 milioni.
Agli oneri derivanti dall'ammortamento del mutuo di cui ai precedenti commi, valutati in 100 milioni per l'anno finanziario 1976 si farà fronte mediante una riduzione degli stanziamenti di cui ai capitoli n. 1018 e n.
1406 dello stato di previsione della spesa per l'anno medesimo, nella rispettiva misura di 90 milioni e di 10 milioni.
Nei bilanci per gli anni 1977 e successivi, fino alla completa estinzione del suddetto mutuo, saranno conseguentemente iscritti appositi capitoli riguardanti gli interessi passivi e le quote di capitale, con stanziamenti pari, in complesso, alle rate di ammortamento ricadenti nei relativi anni.
Alle spese di 1.000 milioni e di 1.500 milioni ricadenti rispettivamente negli anni finanziari 1977 e 1978, si provvederà con nuove leggi regionali che ne stabiliranno il finanziamento.
Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio".
Se nessuno chiede la parola si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

La votazione ha avuto il seguente esito: Presenti e votanti 37 hanno risposto SI 37 Consiglieri.
L'articolo 18 è approvato.
"Articolo 19 - Per gli effetti di cui all'art. 3, ultimo comma, e di cui all'art. 10 e 11 della presente legge, negli stati di previsione dell'entrata per gli anni finanziari 1976 e successivi saranno iscritti il capitolo n. 83, con la denominazione 'Introito delle somme dovute da Comuni e loro Consorzi, per il rimborso di contributi in capitale nella spesa per l'acquisizione di complessi residenziali di interesse storico e culturale' ed il capitolo n. 84 con la denominazione 'Introito delle somme dovute da Istituti Autonomi per le Case popolari, da cooperative edilizie a proprietà indivisa e da imprese edilizie, il rimborso di contributi in capitale nella spesa per la ristrutturazione, il risanamento, la manutenzione straordinaria e il restauro conservativo di complessi di edilizia residenziale pubblica".
Se nessuno chiede la parola si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

La votazione ha avuto il seguente esito: Presenti e votanti 37 hanno risposto SI 37 Consiglieri.
L'articolo 19 è approvato.
"Articolo 20 - Per la procedura e modalità di attuazione espressamente si richiama, per quanto compatibile, la normativa più generale di cui alla legge 22 ottobre 1971, n. 865, alla legge 27 giugno 1975, n. 1974, n. 247 legge 27 maggio 1975, n. 166 e legge 16 ottobre 1975, n. 492".
Poiché nessuno chiede la parola si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

La votazione ha avuto il seguente esito: Presenti e votanti 35 hanno risposto SI 35 Consiglieri.
L'articolo 20 è approvato.
Vi sono dichiarazioni di voto? Nessuna. Passiamo quindi all'approvazione del disegno di legge.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

La votazione ha avuto il seguente esito: Presenti e votanti 35 hanno risposto SI 35 Consiglieri.
Il disegno di legge n. 40 è approvato.


Argomento:

Esame disegno di legge n. 39 "Finanziamenti integrativi a favore delle cooperative a proprietà indivisa" e n. 40 "Acquisizione o risanamento di complessi residenziali d'interesse storico o culturale"

Argomento:

Sul programma dei lavori


PRESIDENTE

Si dovrebbe ora esaminare il punto quarto all'ordine del giorno che era stato rinviato a dopo la votazione dei disegni di legge 39 e 40, ma molto probabilmente ciò non sarà possibile.
Viceversa il Consiglio regionale, su accordo di tutti i Capigruppo, sarà chiamato a pronunciarsi sui fatti successi stanotte alla Fiat Rivalta.
Siccome un ordine del giorno è in via di predisposizione, è opportuno sospendere il Consiglio per qualche minuto, dopo di che si procederà a questo dibattito, mentre il punto quarto verrà probabilmente rinviato alla prossima seduta.
Il Consiglio è sospeso per qualche minuto.



(La seduta, sospesa alle ore 18 riprende alle ore 18,15)



PRESIDENZA DEL PRESIDENTE SANLORENZO


Argomento: Ordine pubblico e sicurezza

Ordine del giorno relativo ai criminali incidenti avvenuti nelle ultime 24 ore


PRESIDENTE

La seduta riprende.
Vi è qui una proposta di ordine del giorno conclusivo, o di base di discussione, i Consiglieri giudicheranno, sui fatti di cui ci siamo occupati in apertura di seduta del Consiglio.
Il testo è elaborato su una sola base finora, lo leggerò attentamente e se vi sono delle osservazioni da fare ne prendano nota e intervengano per suggerire delle proposte.
"Il Consiglio regionale del Piemonte di fronte ai momenti gravi che il Paese sta attraversando e che sono in questi giorni resi ancora più drammatici dal succedersi in queste ultime 24 ore di atti criminali, di provocazione e di tensione rilevato che nella notte di ieri è stata devastata e incendiata la Camera del Lavoro di Sassari, che a Nichelino un caposquadra della Fiat Mirafiori è stato ferito alle gambe da due sconosciuti, che questa notte un incendio assai probabilmente provocato è scoppiato nel magazzino sellerie della Fiat Rivalta distruggendolo per meta preso atto che solo con l'intervento tempestivo coraggioso e responsabile dei lavoratori presenti del turno di notte insieme ai Vigili del fuoco si è potuto impedire che l'incendio si estendesse agli impianti di produzione rileva il criminale ripetersi di attentati e provocazioni che puntualmente si verificano in coincidenza con i momenti di più acuta crisi politica e sociale denuncia il salto di qualità degli ultimi fatti che portano il delitto alla distruzione direttamente sui luoghi di lavoro al fine di esasperare la tensione e il disegno eversivo di gruppi che si attribuiscono la paternità di tali atti e che tendono deliberatamente a rendere ingovernabile il Paese ed a farlo precipitare nel caos.
Il Consiglio regionale, mentre concorda con il senso di responsabilità dei lavoratori e delle organizzazioni sindacali che hanno deciso di sospendere lo sciopero precedentemente indetto indica la necessità della vigilanza democratica di tutte le forze che vogliono difendere le libere istituzioni e i presupposti stessi della vita economica nazionale e della sua possibile ripresa dall'attività di gruppi eversivi che sono obiettivamente criminali, quale che sia la copertura ideologica che ricercano impegna la Giunta regionale a procedere, con il mandato di tutti i Gruppi consiliari democratici, all'immediata consultazione delle forze politiche e sociali e riferire sollecitamente al Consiglio, al fine di individuare coordinare e proporre le misure necessarie a fronteggiare una situazione di particolare gravità per impedire ulteriori gesti criminali, garantire la convivenza civile, riportarla alla normalità con un più deciso intervento preventivo e repressivo delle forze dell'ordine e della magistratura sostenute dalla consapevole solidarietà di tutti i cittadini e delle forze democratiche".
Questo è il testo che viene proposto.
Vi sono richieste di parola?



CARAZZONI Nino

La richiesta del testo.



PRESIDENTE

Si, certo.
V i sono richieste di intervento? La parola al Consigliere Carazzoni.



CARAZZONI Nino

Signor Presidente, colleghi, messo di fronte in questo momento a un ordine del giorno sicuramente impegnativo, rilevando d'altra parte l'obiettiva gravità della situazione venuta a crearsi, io ritengo di potere sottoscrivere questo ordine del giorno che fa appello alle forze democratiche ed io non mi ritengo escluso da questo arco. Vorrei soltanto precisare, per scrupolo direi, che la parte finale dell'ordine del giorno cioè l'impegno rivolto alla Giunta regionale perché attui una serie di misure, non deve assolutamente intendersi, a parere mio (ed è solo a questa condizione che io sono disposto a condividere quanto qui presentato) come un travalicare quelli che sono i compiti istituzionali del Consiglio, della Giunta e soprattutto quelli che sono i compiti propri delle forze dell'ordine che sono poi le sole preposte alla tutela dell'ordine pubblico.
Questo perché mi pare che il testo sia un po' confuso (chiedo scusa agli estensori): là dove si scrive che si "impegna la Giunta regionale.., a riportarla alla normalità con un più decisivo intervento preventivo e repressivo delle forze dell'ordine e della magistratura, ecc." quel "riportarla" non vorrei che determinasse degli equivoci. Deve essere il verbo riferito esattamente all'azione precipua e insostituibile delle forze dell'ordine e della magistratura. Non ci possono essere confusioni su questo argomento.
Con questi limiti io mi dichiaro favorevole.



PRESIDENTE

Se nessun altro chiede di parlare dò subito i chiarimenti richiesti: il significato dell'ultima dizione è quello che si evince dalla frase che dice: "impegna la Giunta regionale a procedere, con il mandato di tutti i Gruppi consiliari (infatti questa è stata l'intesa di tutti i Capigruppo di dare mandato alla Giunta di procedere) all'immediata consultazione delle forze politiche e sociali (cosa che la Giunta farà sulla base del programma che spedirà domani mattina alle ore 11) e riferire sollecitamente al Consiglio (cosa che probabilmente avverrà il 21 di questo mese) al fine di individuare, coordinare e proporre le misure necessarie a fronteggiare una situazione di particolare gravità per impedire ulteriori gesti criminali garantire la convivenza civile, riportarla alla normalità con un più deciso intervento preventivo e repressivo", cioè tutte quelle misure precedenti a cui contribuisce la Giunta regionale, sulla base della consultazione, anche a operare per questo fine, questo fine però va raggiunto anche, e non solo con l'intervento preventivo e repressivo delle forze dell'ordine e della magistratura, sostenute dalla consapevole ecc.



CARAZZONI Nino

Mi scusi la domanda: "anche" e non "solo", cosa significa? Qual è la parte di intervento della Giunta? Faccia una dichiarazione il Presidente della Giunta e ci chiariamo un po' meglio le idee.



PRESIDENTE

La riunione dei Capigruppo ha inteso proprio questo: che la Giunta ha in fondo un mandato di intervento e di esplorazione con le forze sociali per addivenire alla presentazione di una somma di misure atte ad intervenire in questa situazione particolare, con proposte, con proposizioni che servano a ricondurre. In questo contesto c'è un ruolo particolare delle forze dell'ordine e della magistratura che qui intanto si ritiene di ribadire, di precisare e di indicare con molta fermezza.



CARAZZONI Nino

La ringrazio del chiarimento, ma allora devo modificare la mia precedente impostazione perché mi pare che si vada proprio nella direzione opposta a quella che io chiedevo.



PRESIDENTE

Ne prendiamo atto con molto dispiacere.
Ha la parola il Consigliere Minucci.



MINUCCI Adalberto

Credo sia chiaro che si va in una direzione opposta a quella che presuppone il Consigliere Carazzoni.
In realtà mi sembra che lo spazio di intervento e della Giunta e del Consiglio regionale e di tutte le forze democratiche sia quello che è stato realizzato in tutti questi anni di grande mobilitazione popolare e antifascista contro la strategia della tensione che ormai colpisce il nostro Paese da 5/6 anni. Quindi credo che un organismo come la Giunta regionale e come il Consiglio regionale, che rappresenta tutte le forze democratiche del Piemonte, di una regione fra l'altro che ha particolari meriti nella lotta antifascista e particolari tradizioni, debba lavorare anche per una mobilitazione di tutte queste forze attraverso forme di vigilanza e di unità reale. Perché io sono convinto che anche l'intervento delle forze dell'ordine e della stessa magistratura contro i gruppi eversivi sarà tanto più efficace quanto più sarà sostenuto da un tessuto unitario e democratico, e da una mobilitazione se volete anche degli animi a difesa delle istituzioni democratiche.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Bianchi.



BIANCHI Adriano

Credo che sia stato fatto uno sforzo di sintesi e di precisazione dei ruoli e dei comportamenti da tenere per recare chiarezza e contributi efficaci alla rimozione dei motivi di confusione, di panico, di intimidazione, di provocazione che sono già così largamente presenti nel Paese. Ciascuno faccia intero il suo dovere.
L'ordine del giorno, nell'interpretazione che noi gli diamo e che credo sia univoca, intende riaffermare intanto la condanna di questi atti e questi comportamenti nei confronti di provocatori, di criminali che lo sono tanto più quanto più cercano di giustificarsi sotto l'ombrello di ideologie, di propositi di modificazioni, di soluzioni di problemi sociali ma noi abbiamo la consapevolezza che l'ordine in una democrazia, la convivenza civile non possano essere soltanto il risultato dell'azione della polizia o della magistratura. Noi abbiamo affermato in quell'ordine del giorno che nessuno può pensare di sostituirsi, in qualsiasi forma, a quell'azione che compete allo Stato e che viene esercitata in determinati settori da parte della forza pubblica e da parte della magistratura, le quali anziché momenti di contestazione a volte equivoci che si sono avuti anche nel passato, abbisogna, in un momento come questo, di una totale solidarietà oltre che sollecitazione da parte della mobilitazione delle forze democratiche; ma riteniamo che prima e al di sopra ancora di questa azione, sia efficace, ai fini del ristabilimento della convivenza civile nel nostro Paese, l'azione di mobilitazione e di responsabilizzazione delle forze sociali, delle forze sindacali, delle forze imprenditoriali, delle forze politiche, dei cittadini come singoli perché la democrazia ha un valore che si difende prima di tutto su queste trincee e con questo tipo di impegno.
Nella riunione dei Capigruppo (non voglio qui riportare discussioni che là ci sono state) c'è stato un momento di chiarimento per stabilire che sotto la pressione e la concitazione del momento e l'allarme che il momento determina non ci si doveva lasciar prendere la mano da tipi di interventi che potessero, o con modalità di mobilitazione, che potessero essere fonte di equivoco quale che fosse la buona intenzione di chi le proponeva.
Quindi l'ordine del giorno conclude affidando all'organo costituzionale, alla Giunta il compito di effettuare una rapida consultazione, una rapida verifica dello stato di mobilitazione, o di allarme, o di indicazioni che vengono da queste componenti con subito immediato il contrappeso, il chiarimento del riferimento alla piena valorizzazione degli organi dello Stato perché qui siamo per difendere lo Stato di diritto, uno Stato democratico che si difende con le leggi, con gli strumenti di repressione, ma si difende prima di tutto con la testimonianza quotidiana dei cittadini che alla democrazia tengono.



PRESIDENTE

Altri intendono intervenire? La parola al Consigliere Carazzoni per dichiarazione di voto.



CARAZZONI Nino

Chiedo, a sensi di regolamento, che l'ordine del giorno sia messo in votazione a punti separati.



PRESIDENTE

Per capirci, il punto separato quale sarebbe?



CARAZZONI Nino

La dichiarazione iniziale che coinvolge tutto il Consiglio in una condanna dell'atto, che sono pronto a sottoscrivere; e la parte di richiesta di impegno della Giunta sulla quale invece mi asterrò.



PRESIDENTE

Pongo in votazione la prima parte dell'ordine del giorno fino a "provocazione". Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano.
E' approvata all'unanimità.
Seconda parte, da "impegna la Giunta regionale a procedere ecc.". Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano.
L'ordine del giorno è approvato con l'astensione del Consigliere Carazzoni.


Argomento:

Ordine del giorno relativo ai criminali incidenti avvenuti nelle ultime 24 ore

Argomento:

Ordine del giorno della prossima seduta


PRESIDENTE

La prossima seduta del Consiglio, per Statuto, deve essere convocata il 21 aprile, al pomeriggio dato che al mattino vi sono consultazioni riunioni di Commissioni, ecc.
Potrebbero essere iscritti all'ordine del giorno i seguenti punti: 1) Approvazione verbali 2) Comunicazioni del Presidente 3) Interrogazioni ed interpellanze (ma decidiamo assieme quali, perch possono portarci molto alle lunghe) 4) Progetto di legge sulle terre incolte 5) Sostituzione di un componente del CORECO dimissionario 6) Delibera per l'organico dell'ESAP (può darsi che sia pronta).
Inoltre la Giunta potrebbe riferire sulle misure da intraprendere per effetto della riunione di domani. Ma qui vedo già due punti abbastanza rilevanti: terre incolte e punto della Giunta; siccome la riunione comincia il pomeriggio potremmo andare molto in là. Le interrogazioni e le interpellanze preferirei non farle. Vi sono obiezioni?



CALSOLARO Corrado

Il punto della Giunta sulla Fiat lo metterei prima delle terre incolte.



PRESIDENTE

Certo. Vi sono obiezioni a questi punti all'ordine del giorno? Non ve ne sono.
Il Consiglio è convocato per il 21 aprile.
La seduta è tolta.



(La seduta ha termine alle ore 18,45)



< torna indietro