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Dettaglio seduta n.329 del 23/04/80 - Legislatura n. II - Sedute dal 16 giugno 1975 al 8 giugno 1980

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Argomento:


PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE PAGANELLI


Argomento: Stato giuridico ed economico del personale dipendente

Esame progetto di legge n. 550 "Omogeneizzazione del trattamento di previdenza del personale regionale"


PRESIDENTE

La seduta è aperta.
L'Assessore Bajardi, in qualità di Consigliere regionale, ha presentato un progetto di legge sulla "Omogeneizzazione del trattamento di previdenza del personale regionale", che è stato distribuito in mattinata.
La I Commissione ha espresso parere favorevole.
Chiedo al Consiglio di votare prima di tutto questo disegno di legge.
Vi sono osservazioni contrarie? Non ve ne sono. La parola al presentatore del progetto di legge,Bajardi.



BAJARDI Sante

La materia, che è oggetto di trattativa sindacale e che è connessa con il contratto di lavoro, è stata affrontata dalla Regione Lazio, la quale ha già ottenuto il visto da parte del Governo.
Nella riunione di sabato scorso che si è tenuta per l'esame dell'ipotesi di accordo sul contratto dei dipendenti regionali e degli Enti locali, a prescindere dalla compatibilità economica del contratto che sarà esaminata dal Governo, si è convenuto che la legge della Regione Lazio poteva essere considerata come base.
Per gli Enti locali l'attuazione di queste norme sarà automatica nel momento in cui il Governo emanerà il decreto relativo. Le Regioni invece devono assumere i relativi provvedimenti legislativi.
Il personale che cessa in questo periodo non potrà fruire di questo trattamento perché la legge non è retroattiva. Di qui è emersa la richiesta delle Organizzazioni sindacali di operare sul piano legislativo nello stesso modo in cui ha operato la Regione Lazio.
All'interno dell'Amministrazione regionale opera personale di diversa provenienza, con trattamento pensionistico vario. Questo disegno di legge permetterà un trattamento pensionistico uguale per tutti i dipendenti regionali. La maggior parte dell'onere sarà a carico dello Stato, una parte sarà a carico dell'interessato e una minima parte a carico della Regione.
Inoltre il personale che cessa il rapporto di lavoro usufruirà dell'indennità di fine servizio.
Questo provvedimento comporta una maggiore spesa di 250 milioni (50 milioni saranno riscattati e 200 milioni saranno a carico della Regione).
L'onere restante sarà a carico dello Stato.
La legge non sanerà le situazioni del passato, ma opererà solo dal momento della sua approvazione.



PRESIDENTE

Chiede di intervenire il Consigliere Martini. Ne ha facoltà.



MARTINI Mario

Questa legge ha un iter acceleratissimo. Se avessimo avuto più tempo avremmo potuto valutare tutte le implicanze che questa legge ha nel panorama piuttosto variegato dei dipendenti regionali.
La considerazione di fondo che faccio su di essa, che in definitiva conferma una mia convinzione profonda, è che non sempre leggi di questo tipo sono leggi clientelari, che arrivano all'ultimo momento: sono le esigenze dei fatti che impongono a prendere dei provvedimenti urgenti anche all'ultimo momento, che, in questo caso riguardano l'intero settore dei dipendenti della Regione.
Il fatto di non aver potuto esaminare a fondo questa legge è compensato dalla considerazione che è una legge regionale che si configura più come una proposta che come legge effettiva. Noi legiferiamo per quanto comporta l'onere a carie() della Regione, ma attribuiamo anche determinati oneri allo Stato, pertanto, sul merito della validità e della accettabilità di questa legge dovrà pronunciarsi anche il governo.
Questo atto di giustizia nei confronti dei dipendenti regionali viene realizzato nelle ultime ore di attività del Consiglio regionale, comunque arriva in tempo per sanare una situazione che doveva essere sanata. Per queste considerazioni esprimiamo voto favorevole.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Rossi.



ROSSI Luciano

Al di là delle osservazioni fatte dal Consigliere Martini, dobbiamo considerare che questi argomenti sono in un periodo di evoluzione e pertanto legati alla riforma del rapporto d'impiego del personale pubblico e alla riforma burocratica dello Stato. Questo provvedimento e le altre disposizioni di legge che verranno sono legati alla contrattazione e rientrano in un inquadramento omogeneo sotto tutti gli aspetti, dalla professionalità al trattamento economico e di quiescenza che annulla discriminazioni o trattamenti particolari.
Con questo spirito accogliamo favorevolmente la proposta di legge presentata dal Vice Presidente Bajardi.



PRESIDENTE

Replica il Consigliere Bajardi.



BAJARDI Sante

In media all'anno vanno in pensione trenta dipendenti e 25 sono quelli che si dimettono per motivi diversi.
Con la definizione dei nuovi livelli contrattuali è probabile che le previsioni possano aumentare in quanto con il mese di luglio del 1980 si raggiungerà la cifra massima di retribuzione prevista dal contratto.



PRESIDENTE

Con questa precisazione, possiamo passare alla votazione degli articoli.
"Articolo 1 - Per ogni anno di servizio, la Regione assicura ai propri dipendenti ed ai loro aventi causa, un trattamento previdenziale (indennità :di fine servizio) pari a 1/12 dell' 80 per cento dell'ultima retribuzione annua lorda, quale allo stesso fine l'ordinamento dell'Inadel - Istituto nazionale assistenza dipendenti Enti locali, prende a base per il calcolo dell'indennità premio di servizio.
La Regione pone a suo carico l'eventuale differenza fra la somma lorda spettante secondo quanto previsto dal comma precedente (assunta a minuendo) e quella lorda (assunta a sottraendo) corrisposta a titolo di indennità di premio di servizio, di indennità di buonuscita, di indennità di anzianità o ad altro analogo titolo corrisposta dalla Regione stessa o da altro Ente previdenziale.
La disposizione di cui al precedente primo comma opera dopo almeno un anno di servizio prestato a favore della Regione, indipendentemente se e presso quale Ente maturi il diritto a pensione, ed è ad integrazione dell'art. 6 della legge regionale 27/12/1977 n. 63".
Il Consigliere Bajardi propone di aggiungere alla penultima riga dopo "ente" il termine "previdenziale". Chi è favorevole è pregato di alzare la mano. E' approvato all'unanimità.
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 35 hanno risposto SI 35 Consiglieri L'art. 1 è approvato.
"Articolo 2 - I servizi da considerare nel computo del trattamento previdenziale sono: a) i servizi prestati alle dipendenze della Regione in costanza di rapporto di impiego o di lavoro b) gli servizi riconoscibili, allo stesso fine, secondo il testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29/12/1973, n. 1032 nel testo vigente all'atto della cessazione dal servizio del dipendente c) i servizi riconoscibili, allo stesso fine, secondo l'ordinamento dell'Inadel - Istituto nazionale assistenza dipendenti Enti locali, vigente all'atto della cessazione dal servizio del dipendente d) gli servizi non contemplati nei punti b) e c), riconosciuti o riconoscibili ai sensi dell'art. 66 della legge regionale 12 agosto 1974 n. 22, come modificato dalla legge 5 dicembre 1975, n. 60 indipendentemente dalla natura o qualificazione giuridica del rapporto di impiego o di lavoro.
I servizi prestati alle dipendenze dello Stato o di altri Enti pubblici diversi dalla Regione, per poter essere considerati nel computo del trattamento previdenziale debbono essere riscattati, ad iniziativa dell'interessato, secondo l'ordinamento Inadel - Istituto nazionale assistenza dipendenti Enti locali, a favore e cura dell'Inadel stesso, ove le disposizioni disciplinanti lo consentano, oppure, in caso contrario, a favore e cura della Regione applicando le regole di riscatto contemplate dall'ordinamento Inadel.
Sono computabili senza riscatto quei servizi che abbiano dato luogo a rapporti previdenziali ancora in essere all'atto della costituzione del rapporto di impiego o di lavoro con la Regione e che tali permangano anche dopo la costituzione del rapporto. Nell'ipotesi di preesistenti rapporti previdenziali non instaurati con l'Enpas - Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali, o l'Inadel - Istituto nazionale assistenza dipendenti Enti locali, i servizi che vi hanno dato luogo sono riconoscibili senza riscatto solo se le indennità di anzianità ed analoghe maturate e spettanti per effetto dei rapporti previdenziali stessi, sono versate alla Regione oppure, per statuizioni di leggi della Repubblica o della Regione, all'Inadel o all'Ente pubblico presso il quale è acceso il rapporto previdenziale".
Il Consigliere Bajardi propone di sopprimere alla lettera d) "o di lavoro" e sostituire con le parole "pubblico o equiparato". Chi è favorevole è pregato di alzare la mano. E' approvato all'unanimità.
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 36 hanno risposto SI 36 Consiglieri L'art. 2 è approvato.
"Articolo 3 - Il personale transitato o assunto direttamente dalla Regione per la prima formazione degli uffici regionali o che e stato o sia trasferito alla Regione da leggi dello Stato rivolte al completamento dell'ordinamento regionale, anche per soppressione di Enti pubblici, ha facoltà, ove abbia percepito l'indennità di anzianità, di buonuscita, di rifondere la somma lorda (a tali titoli percepita) a favore della Regione in un'unica soluzione ed ottenere così il computo del servizio prestato presso l'Ente di provenienza, limitatamente alla parte corrispondente all'importo dell'indennità rifusa.
La rifusione di cui al precedente comma può essere effettuata anche mediante rateizzazione mensile per un periodo non superiore a dieci anni.
In questo caso, però, è applicata la maggiorazione di un interesse annuo composto pari al 4,50 per cento a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello in cui diviene esecutivo il provvedimento di rateizzazione del debito. Il numero delle rate è fissato in relazione all'importo del debito stesso".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 36 hanno risposto SI 36 Consiglieri L'art. 3 è approvato.
"Articolo 4 - I dipendenti interessati al riconoscimento di servizi ai fini del trattamento di previdenza, che non siano già utili a detto fine alla data di entrata in vigore della presente legge, debbono presentare domanda nel termine perentorio di giorni sessanta dalla data predetta; per il personale non in servizio a tale data, il termine decorre dal giorno di notificazione del provvedimento di costituzione del rapporto d'impiego o di lavoro. In caso di opzione per il pagamento in unica soluzione, di cui al precedente articolo 3, questo deve avvenire nel termine perentorio di giorni novanta dalla data di notifica del provvedimento di accoglimento adottato dall'amministrazione.
Sono fatti salvi i diversi termini previsti dall'ordinamento Inadel Istituto nazionale assistenza dipendenti Enti locali, per i riscatti operati dall'Istituto medesimo".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 36 hanno risposto SI 36 Consiglieri L'art. 4 è approvato.
"Articolo 5 - Ai fini dell'attuazione della presente legge è autorizzata, per l'anno finanziario 1980, la spesa di 250 milioni.
All'onere di cui al precedente comma si provvede: per 200 milioni mediante una riduzione di pari ammontare, in termini di competenza e di cassa, dello stanziamento di cui al capitolo n. 200 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1980 per 50 milioni mediante iscrizione di una somma, di pari ammontare in termini di competenza e di cassa, in apposito capitolo da istituirsi nello stato di previsione dell'entrata con la denominazione: 'Versamenti effettuati dal personale dipendente per riscatto di servizi ai fini previdenziali'.
Nello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1980 sarà conseguentemente iscritto apposito capitolo con la denominazione 'Spese per l'omogeneizzazione del trattamento di previdenza del personale regionale' con lo stanziamento di 250 milioni in termini di competenza e di cassa.
Le spese per gli anni finanziari 1981 e successivi saranno determinate con le leggi di approvazione dei relativi bilanci.
Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato ad apportare con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 36 hanno risposto SI 36 Consiglieri L'art. 5 è approvato.
Si proceda alla votazione sull'intero testo.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 36 hanno risposto SI 36 Consiglieri L'intero testo della legge è approvato.


Argomento: Opere pubbliche

Esame legge rinviata dal Governo: "Norme transitorie per il finanziamento di opere e lavori pubblici di interesse regionale"


PRESIDENTE

Passiamo all'esame del progetto di legge n. 552 "Norme transitorie per il finanziamento di opere e lavori pubblici di interesse regionale" adeguato alle osservazioni del Commissario del Governo.
Nessuno chiede di parlare? Passiamo alla votazione dell'articolato.
"Articolo 1 - Fino a quando la normativa relativa ad opere e lavori pubblici non sarà diversamente disciplinata: a) i limiti fissati dalla legge regionale 16/5/1975, n. 28, all'art. 17 punti 11 e 14 del comma primo e dell'art. 19 punti 1 e 6 del comma primo sono elevati a L. 500 milioni b) il limite fissato dalla legge regionale 16/5/1975, n. 28, all'art.
10 per l'obbligatorietà dell'atto di collaudo è elevato a L. 150 milioni per tutti i lavori comunque rientranti nella competenza regionale in coerenza con quanto disposto dall'art. 17 della legge 3 gennaio 1978, n.
1".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 37 hanno risposto SI 37 Consiglieri L'art. 1 è approvato.
"Articolo 2 - I contributi previsti dalla legge regionale 4/12/1978, n.
73, possono essere corrisposti anche in annualità imputando la spesa relativa al capitolo 6075 del bilancio regionale del 1980".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 37 hanno risposto SI 37 Consiglieri L'art. 2 è approvato.
Si proceda alla votazione sull'intero testo.
(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 37 hanno risposto SI 37 Consiglieri L'intero testo della legge è approvato.


Argomento: Parchi e riserve

Esame congiunto dei progetti di legge relativi all'istituzione dei parchi di Stupinigi, dell'Argentera e dell'Orsiera-Rocciavr


PRESIDENTE

Possiamo procedere all'esame congiunto dei punti quindicesimo sedicesimo e diciassettesimo all'ordine del giorno, relativi all'istituzione dei parchi di Stupinigi, dell' Argentera e dell'Orsiera Rocciavrè.
La parola al relatore, Consigliere Bono.



BONO Sereno, relatore

Farò una relazione unica e sintetica con alcune precisazioni.
Parco di Stupinigi. Sono state accolte le osservazioni fatte dal Commissario del Governo alla legge istitutiva del Parco. Nel frattempo, è stata sottoscritta una convenzione tra la Regione e l'Ordine Mauriziano per l'utilizzazione di alcune strutture che dovrebbero dare la massima garanzia in ordine alla gestione.
Parco naturale dell'Argentera. Dopo ampio dibattito con i rappresentanti dei Comuni e del Consorzio che gestisce la ex riserva di caccia reale, tenutosi nella sede della Commissione e sul luogo, si è raggiunta la quasi totale adesione da parte della popolazione. Le Amministrazioni locali hanno sollecitato l'approvazione della legge entro la fine della legislatura al fine di evitare il ritardo di alcuni mesi nell'entrata in funzione dell'attività del parco.
Parco Orsiera-Rocciavré. L'elaborazione di questa legge per il raggiungimento dell'accordo con i rappresentanti dei Comuni e delle categorie interessate è stata molto impegnativa.
Il parco si articolerà in due momenti, quello ambientale e naturalistico e quello che prevede la creazione di un'area attrezzata che consentirà attività sociali con la creazione di strutture per il tempo libero, come è previsto al secondo comma dell'art. 2.
Il Consiglio Direttivo, a differenza di quelli precedentemente approvati, avrà una variante dovuta alla configurazione territoriale del parco. Il parco infatti interessa tre valli, Chisone, Susa e Sangone, le quali non hanno diretto collegamento tra di loro. In accordo con i Comuni interessati, si è deciso che lo Statuto debba prevedere un Comitato direttivo e tre Giunte esecutive composte dai rappresentanti dei Comuni vallivi delle rispettive Comunità montane.
Le leggi sono state approvate unanimemente dalla Commissione e mi auguro che analoga votazione ottengano da parte del Consiglio.



PRESIDENTE

Ha chiesto di intervenire il Consigliere Chiabrando. Ne ha facoltà.



CHIABRANDO Mauro

Incomincerò con il parco Orsiera Rocciavré, che ha suscitato molte discussioni conclusesi però positivamente con questa proposta di legge che contiene l'accordo raggiunto su tutti i problemi che erano emersi.
Il Pian dell'Alpe qualcuno lo voleva incluso nel parco, altri lo volevano escluso; alla fine si è deciso per la sua inclusione con accordi particolari che prevedono l'esclusione di alcune aree private non molto estese e l'inclusione di aree comunali che in un primo tempo erano escluse.
Si è trovato l'accordo anche attorno alla previsione di un'area attrezzata.
Concordiamo sulla dicitura della legge che prevede, genericamente, la possibilità di insediare attrezzature, precisando però che l'interpretazione di questa affermazione è quella indicata nella lettera che l'Assessore ha inviato al Comune di Usseaux dove si parla di "compatibilità con il parco di strutture quali ostelli, alberghi, impianti ricreativi, ecc". In una successiva lettera di adesione il Comune di Usseaux chiede che la legge istitutiva "dovrà normare con apposito articolo la zona del Pian dell'Alpe in modo da consentire in detta zona un'area attrezzata in cui sia possibile la realizzazione di adeguate strutture ricettive per la fruizione del parco quali ostelli, alberghi, impianti ricreativi e sportivi, centri di ristoro e servizi, ecc.". C'è quindi concordanza tra la volontà della Giunta e la richiesta del Comune di Usseaux. Le due lettere, che rimangono agli atti, provano queste volontà.
I confini sul fronte della Valle di Susa sono stati modificati e credo che con questa soluzione si siano superati molti problemi.
Dichiariamo quindi il nostro voto favorevole.
Per quanto riguarda il parco di Stupinigi dichiariamo la nostra preoccupazione in quanto non si sono realizzate le convenzioni tra la Regione e l'Ordine Mauriziano e temiamo che questo costituisca motivo di ripulsa da parte del Governo.
Pertanto, mentre confermiamo la nostra approvazione all'istituzione del parco, come principio, esprimiamo voto di astensione a questa proposta di legge.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Martini.



MARTINI Mario

Il Gruppo della D.C. esprimerà nei confronti del parco naturale dell'Argentera un voto di astensione benevola, voto che ha la finalità di mantenere viva a livello locale la dialettica politica perché le affermazioni, più o meno solenni, che tutti abbiamo fatto attorno al tavolo vengano realizzate.
Il disegno di legge ha recepito diverse richieste sollevate in sede di consultazione; su alcune rimane però un margine di incertezza, per esempio per quanto riguarda i confini e il piano dell'area, che viene ripreso anche all'art. 12. Il discorso del piano dell'area e stato avviato ieri, come primo esempio, relativamente ad un altro parco; non abbiamo avuto ancora la possibilità di esaminarlo a fondo.
In questo caso le popolazioni locali e l'opposizione fanno nei confronti della Giunta un atto di fiducia perché una definizione completa ed esauriente non è ancora stata data. Certo, non basta il richiamo, sic et simpliciter, al piano dell'area per togliere le perplessità e dare delle garanzie per quanto riguarda la zona di preparco e l'area attrezzata.
La richiesta di ridurre il termine di 99 anni non è stata accolta mentre è stata accolta la composizione del Consiglio direttivo con una maggiore rappresentanza del Comune di Entracque e con l'estensione a tre della rappresentanza designata dal Consiglio regionale, sentito il parere della Provincia di Cuneo.
Questo ci pare un atto doveroso perché ci troviamo di fronte ad un parco che ha alle spalle una tradizione di Enti promotori che non possono essere messi improvvisamente da parte.
La legge è stata presentata due anni or sono dopo che si sono sentite le buone ragioni delle popolazioni; a nostro avviso - e la causa non voglio imputarla all'Assessore - è mancato il tempo per riempire questo spazio con chiarimenti in ordine a certi obblighi che possono nascere da una legge istitutiva di un parco.
Perplessità ne sono nate da tutte le parti, ma poi si sono superate con un atto di buona volontà. Era stata fatta un'ipotesi di organico di 43 persone (attualmente sono 15) con accorgimenti, non esplicitati nella legge, ma che, tutto sommato, potranno garantire il posto di lavoro agli abitanti. Rimane da stabilire se le spese relative saranno esclusivamente a carico del bilancio regionale o se saranno anche a carico dei Comuni. La buona volontà a volte incide anche sui bilanci, infatti, due Comuni che ricevevano dal Consorzio dieci milioni all' anno a titolo di risarcimento danni, con l'istituzione del parco, non riceveranno più tale somma.
L'art. 9, alla lettera i), proibisce di effettuare interventi di demolizione di edifici o costruzione di nuovi edifici. E' vero che c'é una norma transitoria che permette, con autorizzazione della Giunta regionale di non avere il blocco totale per due anni. Non dimentichiamo che c'è una frazione interamente inserita nell' area del parco; sicuramente qualche frizione nascerà anche se alcuni amministratori hanno ritenuto opportuno superare questa empasse iniziale. Naturalmente dobbiamo tener conto che questa frazione non vuole morire e vuole trovare un'esatta dimensione nell'ambito del parco.
Faccio una considerazione di carattere generale che mi viene suggerita dalla saggezza degli amministratori dei parchi. Nell'area del Comprensorio di Cuneo sono istituiti il parco della Valle Pesio, il bosco di Palanfrè ed il parco dell'Argentera: quell'area sta assumendo l'ipotizzata fisionomia del parco delle Alpi Marittime, come è stato definito in una conferenza indetta anni fa dall'amministrazione provinciale di Cuneo.
Gli amministratori, preoccupati di creare organismi snelli e non carrozzoni, hanno richiamato la necessità di costituire tre Consigli direttivi e di trovare il modo di coordinarli per arrivare, se possibile ad un unico Consiglio direttivo. Questo suggerimento dovrà essere tenuto in seria considerazione nel momento in cui faremo una revisione attenta di questa programmazione, che è valida a livello quantitativo più che a specifico livello qualitativo. Mi spiego. C'é una legge istitutiva esemplificata con un elenco di parchi la gran parte dei quali è stata realizzata; per ogni parco si sono stanziati dei finanziamenti iniziali che sappiamo essere inadeguati e che dovranno aumentare con la partecipazione finanziaria di altri Enti perché la qualità della vita migliora quando c'é anche la partecipazione ed il sacrificio della periferia e non solo con l'accettazione dei finanziamenti che vengono dal vertice.
La fase istitutiva dei parchi è soggetta a un serio momento di ripensamento ai fini di un coordinamento, di una politica orientatrice.
Il nostro Gruppo ha dato piena collaborazione perché la legge venisse realizzata nella sua interezza. Le remore nascono da problemi oggettivi che sempre abbiamo cercato di superare. Riteniamo che questa politica debba essere portata avanti con il generale consenso e con l'apporto determinante del Gruppo della D.C.



PRESIDENZA DEL PRESIDENTE SANLORENZO



PRESIDENTE

La parola alla signora Graglia Artico.



GRAGLIA Anna

Le leggi in discussione rappresentano un contributo complessivo per il completamento del piano dei parchi che ci eravamo proposti. Particolarmente significativa è la legge del parco dell'Argentera per il ruolo che l'area potrà svolgere nella Valle Gesso e per quanto le popolazioni della zona avevano posto all'attenzione all'amministrazione provinciale ed a quella regionale in ordine all'utilizzo dell'ex riserva reale di caccia che per caratteristiche naturali ha una particolare funzione nella catena delle Alpi marittime e per la vicinanza alla zona carsica che credo dovrà essere interessata successivamente come estensione del parco a un particolare paesaggio che completa il quadro della zona.
Richieste di estensione dell'area parco sono emerse nel corso della consultazione da parte della Comunità montana della Valle Stura per quanto riguarda l'area di Demonte. Rimane aperta la questione del corridoio di caccia che viene a crearsi tra il Parco dell'Argentera e quelli del Bosco e dei laghi di Palanfré. Attorno alla proposta di legge c'é oggi unanimità di consensi, sono state sciolte le perplessità. Proprio nell'assemblea di S.
Anna di Valdieri il parco è stato inteso come momento qualificante di un'attività nell'ambito di questa area montana per un rilancio della zona e quindi per il potenziamento delle iniziative economiche, delle possibilità di lavoro per i giovani e come elemento per poter avviare un corretto discorso di uso del territorio anche nello sviluppo turistico. Da questo punto di vista si è fatto un passo in avanti importante coinvolgendo gli abitanti della frazione. Credo che ci sia un impegno che viene riportato anche in questa sede perché questo discorso unitario possa essere ulteriormente sviluppato e soprattutto realizzato nella costruzione del piano dell'area. Non si esprime soltanto fiducia nella Giunta, anzi, dovrà essere costruito con la partecipazione e le indicazioni dei problemi che emergono, non ultimo il collegamento tra questo parco e la zona del parco botanico per quanto riguarda la questione del rapporto corretto per l'uso del territorio per il parco e le cave, questioni che si stanno sviluppando nella Valle Vermenagna e nella Valle Gesso che hanno dato la dimostrazione di una capacità nuova di direzione in questo settore da parte degli organismi della Comunità montana e dei Consigli comunali. Rapporto in cui l'Ente locale dirige la gestione del territorio e non subisce soltanto le richieste delle pressioni esterne.
In questo senso può essere sciolta la riserva che il collega Martini poneva in ordine all'organico. Il personale sarà a carico della Regione come avviene per gli altri parchi, e come e Previsto dalla legge generale dei parchi. Così come deve essere chiarita la questione dell'indennizzo.
Nell'ultimo incontro a Entracque abbiamo concordato che nell'ambito del Consiglio direttivo e nell'analisi del bilancio del parco si troverà senz'altro il modo perché questi Comuni abbiano una incentivazione, posta sotto altra voce, ben superiore ai pochi milioni che ogni anno venivano pagati. Chiaramente se si realizzeranno le indicazioni della legge stessa avremo degli investimenti molto superiori ai contributi sotto forma di indennizzo in quanto lo sviluppo dell'area parco, la stessa fruibilità delle strutture esistenti potranno dare risultati importanti.
Nell'ultima riunione tenuta a Entracque si è espressa unanime la voce dei Comuni, delle Comunità montane e delle rappresentanze degli altri Enti interessati alla costruzione del parco. Si pone con estrema chiarezza l'utilizzazione di quest'area che deve trovare la compatibilità tra la fruizione del parco ed il problema dell'utilizzo dell'acqua dell'alta Valle Gesso nella centrale di Entracque, compatibilità che dovrà essere affermata con l'analisi della comunicazione finale della Commissione che il Consiglio regionale aveva deliberato per sciogliere il nodo dei canali di gronda la cui richiesta da parte dell' Enel è posta da tempo all'attenzione delle popolazioni. Credo sia giusto arrivare ad una formulazione che tenga conto della ricerca tecnico-scientifica svolta e delle esigenze del territorio.



PRESIDENTE

Ha la parola il Consigliere Bontempi.



BONTEMPI Rinaldo

Ritengo di dover sottolineare l'importanza dell'accordo che si è raggiunto per la delimitazione dei confini del parco Orsiera Rocciavr esempio di rapporto corretto con il Comune e con la popolazione.
Questa correttezza va ascritta alla concezione di democrazia; anche il più piccolo Comune, che può avere grossi problemi è stato ascoltato e ha avuto modo di fare le sue osservazioni.
La Regione ha sempre sostenuto che i parchi non sono una campana di vetro sotto cui immobilizzare le comunità locali e la loro economia.
L'esempio di Usseaux, così come si è risolto nella legge, dimostra come attraverso un respiro culturale si possano integrare i valori della natura la loro tutela e lo sviluppo economico e sociale. Occorre dire alt a certe aggressioni speculative e al turismo di rapina, e questo appartiene a una concezione politicamente diffusa in Consiglio, ma nello stesso tempo occorre rendere possibile uno sviluppo che sia compatibile con i valori che con i parchi vogliamo tutelare.
Do atto della posizione corretta tenuta dal Consigliere Chiabrando sia in aula che in un articolo apparso su un giornale locale in cui parla di una collocazione graduale nella concezione dei parchi, che conquista più soggetti, quindi di una cultura che vede nel parco non una punizione ma un vantaggio per la collettività.
Devo dare atto dello sforzo di comprensione compiuto dal Comune rispetto alle intenzioni della Giunta e questo sforzo deve essere riconosciuto, oltre che a parole, attraverso la ripresa della definizione esatta di quell'area attrezzata.
Il Consiglio regionale deve essere soddisfatto del lavoro compiuto con l'istituzione di 28 parchi in due anni: è un risultato quantitativo che ha alle spalle una lunga storia di fatica per dare giusta soddisfazione e adeguata collocazione alle popolazioni locali. I frutti di questi avanzamenti culturali li vorrei trasmettere idealmente alla prossima legislatura perché sia altrettanto feconda di attenzioni in un quadro che qualifica questa Regione. E' una conquista culturale qualitativa nella misura in cui sapremo subito e concretamente dare alle leggi istitutive gli strumenti per rendere produttivi ed evidenti i risultati.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Marchini.



MARCHINI Sergio

Il mio intervento vuole soprattutto dare atto all'Assessore, alla Giunta ed a quanti sono intervenuti in questa vicenda, soprattutto con riferimento al parco Orsiera-Rocciavré, del senso di governo che hanno avuto. E' senso di governo riuscire a modificare la superficie di un parco considerando che esso è nato dalla volontà di una parte dell'opinione pubblica. Apprezzo questa capacità della Giunta, dell'Assessore, della Commissione, che hanno saputo governare con senso di governo.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Enrichens.



ENRICHENS Nicola

Esprimo il mio compiacimento per la legge istitutiva del parco dell'Argentera. Alle popolazioni delle Valli Gesso, di Entracque e di Valdieri, alle quali avevano tolto quei piccoli sostentamenti per la presenza del re (il che non è stato male specialmente per le palazzine di S. Anna di Valdieri), volevano togliere le gronde e adesso vogliono portar via anche le terme di Valdieri. Penso che facciamo un regalo a quelle popolazioni dandogli il parco. Questo parco è collegato alla questione delle gronde e la prossima legislatura avrà l'incarico di definirne le situazione. Le popolazioni sono sensibili a questo provvedimento perch pensano che con il parco il turismo sarà incrementato.



PRESIDENTE

Non vi sono altre richieste di parola. La replica all'Assessore Rivalta.



RIVALTA Luigi, Assessore alla pianificazione territoriale

Le proposte di legge per l'istituzione del parco dell'Argentera dell'Orsiera Rocciavré e di Stupinigi arrivano all'ultimo giorno non perch la soluzione è improvvisata, ma perché c'è stato alle spalle un lungo lavoro di preparazione e solo in quest'ultimo periodo e arrivato il consenso delle comunità locali.
Per quanto riguarda il parco dell'Argentera si è trovata una conclusione che mi sembra soddisfacente e che non differisce dall'impostazione con cui era stato presentato il piano del parco.
Non entro nel merito dei problemi sollevati dal Consigliere Martini problemi che dovranno essere affrontati durante la fase attuativa.
Sottolineo soltanto che l'approvazione della legge del parco dell'Argentera darà maggiore forza alle comunità locali e alla Regione nell'azione di difesa dell'area e nell'interloquire con l'Enel per quanto riguarda lo sfruttamento idroelettrico della zona.
Si è conclusa la ricerca sulle conseguenze che deriverebbero dagli ulteriori sfruttamenti idroelettrici che l'Enel intenderebbe fare, condotta dai professori Fassi, esperto di botanica e di forestazione, Malaroda geologo, e da Tournon, idrologo. E' significativo il fatto che la legge giunga in questo momento in cui possiamo utilizzare, per la discussione con l'Enel, i risultati di quella ricerca.
Il Consigliere Martini ha sottolineato il fatto che si sta delineando a tasselli, il parco delle Alpi Marittime. Certo, se fossimo partiti con l'istituzione di una grande area a parco, non avremmo trovato i consensi che abbiamo trovato.
Rispondo al collega Martini anche in ordine agli impegni finanziari ed ai compiti della Regione. In queste ultime settimane il Ministero dell'agricoltura ha manifestato la volontà di inserire il parco delle Alpi Marittime nel quadro dei parchi nazionali. La Regione ha svolto i compiti che riteneva di poter svolgere per avviare la difesa ambientale e per realizzare una prima struttura di gestione. Sarebbe quindi opportuno che lo Stato realizzasse un parco e alleggerisse la Regione in termini di impegno finanziario; ma, fino a quando non lo farà, la Regione dovrà impegnarsi per sostenere la politica dei parchi, tenuto conto che questa spesa non pu essere considerata come superflua, ma strutturalmente valida per la salvaguardia ambientale.
Le nostre perplessità ed i problemi che si porranno nella definizione delle aree attrezzate nella zona di Usseaux sono quelli di trovare una linea di equilibrio fra l'esigenza di rispondere a funzioni ricettive e l'esigenza della tutela ambientale. E' un parco naturale che non si pu trasformare in un centro turistico come quelli che siamo abituati a vedere nelle nostre valli, perché si avvierebbero processi contrastanti con le finalità del parco.
Il discorso è invece ancora aperto per quanto riguarda la Valle di Susa, i cui confini dovranno essere rivisti e riportati ad ambiti entro i quali venga più opportunamente racchiusa l'entità dell'Orsiera-Rocciavré.
Per quanto riguarda Stupinigi, nonostante si tratti di una proprietà pubblica sottoposta alla tutela dello Stato, si riscontrano difficoltà maggiori nel trovare una conclusione. Prima della fine della legislatura abbiamo voluto ripresentare questa legge a completamento del disegno che comprende La Mandria, il Castello di Rivoli ed i parchi della conurbazione torinese, e ci auguriamo che dopo la firma della convenzione con l'Ordine Mauriziano per l'utilizzo dei boschi e dopo le correzioni qui apportate che rispondono alle critiche fatte dal Ministero, questa legge possa essere vistata dal Governo.
Da notizie che abbiamo avuto, il Ministero tarderebbe ad approvare la convenzione con l'Ordine Mauriziano in quanto la convenzione scavalcherebbe la legge, quindi riteniamo necessario mandare avanti questa proposta.
La legge quadro, che ha consentito l'avvio della politica dei parchi si collocava in una situazione di non controllo dell'uso del suolo e del territorio, mancava una legge urbanistica ed erano in atto processi estesi di distruzione dell'ambiente e del territorio. In questa legislatura è stata votata la legge sull'uso del suolo che permette un controllo complessivo sul territorio e sono state votate 28 leggi istitutive dei parchi. Si sta svolgendo una politica di controllo specifico e di qualificazione, coerente e connaturato con i valori ambientali e naturalistici; lavoro significativo anche sul piano della qualità, che ha aperto un confronto continuo, fatto anche di contrasti e di contrapposizioni, ma che ha fatto fare un passo avanti nell'azione di tutela. Sono in corso di costituzione 28 Consigli direttivi dei parchi i quali creeranno una struttura politico-amministrativa di alcune centinaia di persone che avranno come compito specifico quello di prestare attenzione e cura alla difesa ed alla tutela ambientale, alla sua qualificazione ed alla fruizione economica, sociale e culturale. Si sta procedendo nell'assunzione di personale di vigilanza e di operatori.
Una politica dei parchi credo debba attestarsi su una spesa annua che non potrà essere inferiore a dieci miliardi: questi saranno certamente soldi economicamente, socialmente e culturalmente spesi bene.
Forse in nessun'altra politica settoriale ci si è trovati così unanimi nel portare avanti il lavoro; di questo do atto ai vari Consiglieri che hanno cooperato per l'attuazione di questa politica. Per qualche parco ci sono state distinzioni, ma non tali da segnare una perdita di unità d'azione. Mi rammarico che non si siano potute portare a conclusione le aree del lago di Viverone, della Bessa e della Partecipanza, che rinviamo alla prossima legislatura, la quale dovrà soprattutto caratterizzarsi nell'attuazione e nella realizzazione, attraverso una politica programmata ed attraverso i piani previsti dalla legge.



PRESIDENTE

Nessuno chiede più di parlare? Passiamo alla votazione dell'articolato dei progetti di legge n. 304 e 397 "Istituzione del Parco naturale dell'Orsiera-Rocciavré" "Articolo 1 - Istituzione del Parco naturale. Ai sensi della legge regionale 4 giugno 1975, n. 43, è istituito, con la presente legge, il Parco naturale Orsiera-Rocciavré, Ente di diritto pubblico".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 42 hanno risposto SI 42 Consiglieri L'art. 1 è approvato.
"Articolo 2 - Confini. I confini del Parco naturale Orsiera-Rocciavr incidente sui Comuni di Bussoleno, Coazze, Fenestrelle, Mattie, Meana Roure, San Giorio, Usseaux e Villar Focchiardo, sono quelli individuati nell'allegata planimetria in scala 1:25.000, facente parte integrante della presente legge.
Con la redazione del piano dell'area, di cui al successivo articolo 12 saranno individuate aree interne al Parco naturale con differenti classificazioni, ed in particolare sarà individuata al Pian dell'Alpe un'area attrezzata in cui saranno ammesse attrezzature per l'impiego sociale del tempo libero, nel rispetto del patrimonio naturalistico.
I confini del Parco naturale Orsiera-Rocciavré sono delimitati da tabelle portanti la scritta 'Regione Piemonte - Parco naturale Orsiera Rocciavré , da collocarsi in modo che siano visibili da ogni punto di accesso e che da ogni tabella siano visibili le due contigue.
Le tabelle debbono essere sempre mantenute in buono stato di conservazione e di leggibilità".
Il Gruppo D.C. propone che al secondo comma, ottava riga, dopo la parola "attrezzature" venga aggiunto l'aggettivo "ricettive". Chi è favorevole è pregato di alzare la mano. E' approvato all'unanimità.
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 42 hanno risposto SI 42 Consiglieri L'art. 2 è approvato.
"Articolo 3 - Finalità. Nell'ambito ed a completamento dei principi generali indicati nell'articolo f della legge regionale 4 giugno 1975, n.
43, le finalità dell'istituzione del Parco naturale Orsiera-Rocciavré sono specificate secondo quanto segue : 1) tutelare e conservare le caratteristiche naturali, ambientali e paesaggistiche dell'area, in funzione dell'uso sociale di tali valori 2) organizzare il territorio per la fruizione a fini ricreativi didattici, scientifici, culturali 3) promuovere la qualificazione delle condizioni di vita e di lavoro delle popolazioni locali 4) promuovere e valorizzare le attività agro-silvo-pastorali".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 42 hanno risposto SI 42 Consiglieri L'art. 3 è approvato.
"Articolo 4 - Durata della destinazione. La destinazione a Parco naturale, attribuita con la presente legge al territorio individuato dal precedente articolo 2, ha 'la durata di anni 99, prorogabile alla scadenza".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 42 hanno risposto SI 42 Consiglieri L'art. 4 è approvato.
"Articolo 5 - Consiglio Direttivo. Le funzioni di direzione e di amministrazione delle attività necessarie per il conseguimento delle finalità di cui al precedente articolo 3 sono esercitate da un Consiglio Direttivo composto da: a) tre rappresentanti, di cui uno della minoranza, per ciascuno dei Comuni di Bussoleno, Coazze, Fenestrelle, Mattie, Meana, Roure, San Giorio Usseaux e Villar Focchiardo b) tre rappresentanti per ciascuna delle Comunità montane Bassa Valle Susa e Val Cenischia, Val Sangone, Valli Chisone e Germanasca, di cui uno della minoranza c) tre rappresentanti designati dal Consiglio regionale sentito il parere dei Comitati comprensoriali di Torino e di Pinerolo.
Il Consiglio Direttivo adotta, entro 90 giorni dalla sua costituzione lo Statuto del Parco. Lo Statuto è approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale.
Lo Statuto deve prevedere: a) il Consiglio Direttivo b) tre Giunte esecutive, per ciascuna delle Valli Chisone, Susa e Sangone, composte dai rappresentanti dei Comuni vallivi e delle rispettive Comunità montane c) il Presidente.
Ogni Giunta di cui alla precedente lettera b) nomina, al suo interno un rappresentante con funzioni di Presidente.
Il funzionamento del Consiglio e della Giunta è stabilito dallo Statuto che dovrà altresì prevedere le funzioni di coordinamento da parte del Consiglio Direttivo.
Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno due volte all'anno e le Giunte esecutive almeno quattro volte all'anno.
Il bilancio di cui al successivo articolo 8 stabilisce i finanziamenti per aree, che sono direttamente gestiti dalle singole Giunte esecutive.
Lo Statuto dovrà altresì prevedere le forme di consultazione e di partecipazione delle popolazioni e degli organismi interessati.
I membri del Consiglio Direttivo ed il Presidente durano in carica fino al termine del mandato dei Consigli che li hanno eletti e possono essere riconfermati.
Alle riunioni del Consiglio Direttivo e delle Giunte esecutive partecipa, con voto consultivo, un funzionario della Regione, nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale.
Il Consiglio Direttivo, nello svolgimento delle proprie funzioni, si avvale di un Comitato tecnico-scientifico di esperti, istituito dal Consiglio regionale, con propria deliberazione. I membri del Comitato tecnico-scientifico possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo, alle quali debbono essere invitati.
Per l'espletamento delle funzioni di cui al primo comma del presente articolo, il Consiglio Direttivo utilizza il personale di cui al successivo articolo 6 o può avvalersi degli uffici regionali, comprensoriali provinciali, nonché dei Comuni e delle Comunità montane interessate".
Il Consigliere Bono propone che al terzo comma, lettera b), tra le parole "composte dai" e "rappresentanti dei Comuni" vengano aggiunte le parole "membri del Consiglio Direttivo".
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano. E' approvato.
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 42 hanno risposto SI 42 Consiglieri L'art. 5 è approvato.
"Articolo 6 - Personale. L'ordinamento e la pianta organica del personale del Parco sono disciplinati con legge regionale, sentito il Consiglio Direttivo".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 42 hanno risposto SI 42 Consiglieri L'art. 6 è approvato.
"Articolo 7 - Direttore. Il Direttore del Parco naturale dell'Orsiera Rocciavré è nominato dal Presidente del Consiglio Direttivo a seguito di pubblico concorso. Il relativo bando è predisposto sentito il Comitato tecnico-scientifico.
Il Direttore è membro del Consiglio tecnico-scientifico e partecipa con voto consultivo alle riunioni del Consiglio Direttivo.
Le funzioni del Direttore ed i suoi rapporti con il Consiglio Direttivo e con il Comitato, tecnico-scientifico sono regolati dallo Statuto del Parco.
Il Direttore del Parco naturale dell'Orsiera-Rocciavré può svolgere funzioni di direzione anche di altri parchi o riserve naturali, previa apposita convenzione tra gli Enti gestori".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 42 hanno risposto SI 42 Consiglieri L'art. 7 è approvato.
"Articolo 8 - Controllo. Il Parco naturale Orsiera-Rocciavré ha un proprio bilancio.
Il bilancio preventivo deve essere presentato dal Consiglio Direttivo sentito il Comitato tecnico-scientifico, alla Giunta regionale entro il 31 luglio dell'anno precedente a quello cui si riferisce; il rendiconto consuntivo finanziario, patrimoniale ed economico entro il 31 marzo dell'anno successivo all'anno finanziario cui si riferisce.
I bilanci di cui al comma precedente sono sottoposti all'approvazione con deliberazione, della Giunta regionale. L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare.
Le deliberazioni del Consiglio Direttivo diventano esecutive dopo approvazione, con deliberazione, da parte della Giunta regionale.
Le deliberazioni di cui al comma precedente debbono essere inviate alla Regione Piemonte entro 5 giorni dalla data nella quale sono state adottate e la Giunta regionale deve provvedete entro il termine di 15 giorni dal ricevimento degli atti. Trascorso tale termine le deliberazioni si intendono tacitamente approvate".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 42 hanno risposto SI 42 Consiglieri L'art. 8 è approvato.
"Articolo 9 - Vincoli e permessi. Sull'intero territorio del Parco naturale Orsiera-Rocciavrè, oltre al rispetto delle leggi statali e regionali in materia di tutela dell'ambiente, della flora e della fauna nonché delle leggi sulla caccia e sulla pesca, e fatto divieto di: a) aprire e coltivare cave e torbiere b) esercitare l'attività venatoria. Sono consentiti gli interventi tecnici di cui alla legge regionale 20 ottobre 1977, n. 50 c) alterare e modificare le condizioni naturali di vita degli animali d) danneggiare e distruggere i vegetali di ogni specie e tipo, fatte salve le normali attività agricole e colturali e) abbattere o comunque danneggiare gli alberi che abbiano particolare valore ambientale, scientifico o urbanistico f) asportare rocce o minerali, se non per scopi scientifici e didattici previa autorizzazione del Consiglio Direttivo g) costruire nuove strade ed ampliare le esistenti se non in funzione delle attività agro-silvo-pastorali presenti sul territorio della fruibilità pubblica del Parco h) esercitare attività ricreative e sportive con mezzi meccanici fuori strada i) effettuare interventi di demolizione di edifici esistenti o di costruzione di nuovi edifici o di strutture, stabili o temporanee, che possano deteriorare le caratteristiche ambientali dei luoghi.
L'uso dei suolo e l'edificabilità consentiti nel territorio del Parco devono corrispondere ai fini di cui al precedente articolo 3 e sono definiti dagli strumenti urbanistici e dal piano di cui al successivo articolo 11.
Sino all'approvazione del piano di cui al comma precedente debbono essere applicate le seguenti normative: 1) entro i limiti e le norme previste dagli strumenti urbanistici vigenti, è consentito ripristinare i fabbricati esistenti, vincolandone l'uso ai fini di cui al precedente articolo 3 2) la costruzione di nuovi edifici od opere che determinino modificazioni dello stato attuale dei luoghi, fatta salva ogni altra autorizzazione prevista per legge, deve essere autorizzata dal Presidente della Giunta regionale, sentito il Consiglio Direttivo 3) il pascolo si esercita nelle forme e nei terreni entro i quali è attualmente praticato.
Fino all'approvazione del piano naturalistico di cui all'articolo 8 della legge regionale 4 settembre 1979, n. 57, e del relativo piano di assestamento, i tagli boschivi sono regolati in base alle norme di cui all'articolo 12 della legge medesima.
Con regolamento, approvato dal Consiglio regionale, sentito il parere del Consiglio Direttivo e del Comitato tecnico-scientifico, saranno fissate norme specifiche relative alle modalità di fruizione del Parco e saranno specificate le sanzioni per i trasgressori".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 42 hanno risposto SI 42 Consiglieri L'art. 9 è approvato.
"Articolo 10 - Sanzioni. Le violazioni al divieto di cui alla lettera a) dell'articolo 9 della presente legge comportano sanzioni amministrative da un minimo di lire 3.000.000 ad un massimo di lire 5.000.000 per ogni 10 mc. di materiale rimosso.
Le violazioni ai divieti di cui alle lettere c), d), e), f) e h) ed alla limitazione di cui al punto 3 del presente articolo 9 comportano sanzioni amministrative da un minimo di lire 50.000 ad un massimo di lire 1 milione, in relazione alla gravità del fatto commesso.
Le violazioni ai divieti di cui alle lettere g) ed i) ed alla limitazione di cui al punto 1 dell'articolo 9 della presente legge comportano sanzioni amministrative da un minimo di lire 5 milioni ad un massimo di lire 10 milioni.
I tagli boschivi effettuati in difformità della previsione di cui all'articolo 12 della legge regionale 4 settembre 1979, n. 57, comportano sanzioni amministrative da un minimo di lire 1 milione ad un massimo di lire 5 milioni, per ogni ettaro o frazione di ettaro di terreno su cui è stato effettuato il taglio boschivo.
Le violazioni alla limitazione di cui al punto 2 del precedente articolo 9 comportano sanzioni amministrative da un minimo di lire 1 milione ad un massimo di lire 10 milioni, in relazione alla gravità del fatto commesso.
Le violazioni ai divieti richiamati ai commi primo, terzo, quarto e quinto del presente articolo comportano, oltre alle sanzioni amministrative previste, l'obbligo del ripristino che dovrà essere realizzato in conformità alle disposizioni che verranno formulate in apposito decreto del Presidente della Giunta regionale.
Delle violazioni viene redatto, dal personale di vigilanza, un verbale che dovrà essere trasmesso entro 15 giorni al Presidente della Giunta regionale, il quale, con proprio provvedimento da notificare al trasgressore, contesta l'infrazione e determina l'entità della sanzione.
Contro tale provvedimento l'interessato può produrre, entro 30 giorni dalla data della notifica, ricorso alla Giunta regionale, la quale si pronunzierà entro 90 giorni.
Per le violazioni al divieto di cui alla lettera b) del precedente articolo 9 si applicano le sanzioni previste dalle vigenti leggi dello Stato e della Regione.
Le somme riscosse ai sensi del presente articolo e quelle riscosse ai sensi delle norme contenute nel regolamento di cui all'ultimo comma dell'articolo 9 della presente legge saranno introitate nel bilancio della Regione".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 42 hanno risposto SI 42 Consiglieri L'art. 10 è approvato.
"Articolo 11 - Vigilanza. La vigilanza del Parco naturale Orsiera Rocciavré è affidata: a) al personale di sorveglianza del Parco previsto nell'ordinamento e pianta organica di cui al precedente articolo 6 o degli Enti di cui all'ultimo comma del precedente articolo 5 b) al personale degli Enti indicati all'ultimo comma dell'articolo 3 della legge regionale 4 giugno 1975, n. 43, e successiva modificazione ed integrazione, previa convenzione con gli Enti di appartenenza c) a guardie giurate volontarie, nominate in conformità dell'articolo 138 del T.U. delle leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, e che abbiano prestato giuramento davanti al Pretore".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 42 hanno risposto SI 42 Consiglieri L'art. 11 è approvato.
"Articolo 12 - Piano dell'area. In attesa dell'approvazione dei piani territoriali di cui all'articolo 4 della legge regionale 5 dicembre 1977 n. 56, la Giunta regionale predispone un piano dell'area oggetto della presente legge, costituente a tutti gli effetti stralcio del piano territoriale, formato ed approvato secondo la procedura di cui ai seguenti commi.
La Giunta regionale, entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, predispone e adotta il piano dell'area, che trasmette ai Comuni e alle Comunità montane interessate, al Comitato comprensoriale di Torino ed alla Provincia di Torino, e ne dà notizia sul Bollettino Ufficiale della Regione con l'indicazione della sede in cui chiunque pu prendere visione degli elaborati.
Entro 90 giorni i soggetti di cui al comma precedente fanno pervenire le proprie osservazioni alla Giunta regionale. Entro lo stesso termine i Comitati comprensoriali non competenti per il territorio, gli Enti pubblici, le organizzazioni e le associazioni economiche, culturali e sociali, nonché le Amministrazioni dello Stato e le Aziende a partecipazione pubblica interessate possono far pervenire le proprie osservazioni alla Giunta regionale.
La Giunta regionale entro i successivi 90 giorni, esaminate le osservazioni di cui al comma precedente, provvede alla predisposizione degli elaborati definitivi del piano dell'area e, sentito il Comitato Urbanistico Regionale, sottopone gli atti al Consiglio regionale per l'approvazione.
Le indicazioni contenute nel piano dell' area e le relative norme di attuazione sono efficaci e vincolanti dalla data di entrata in vigore della deliberazione del Consiglio regionale e si sostituiscono ad eventuali previsioni difformi degli strumenti urbanistici vigenti".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 42 hanno risposto SI 42 Consiglieri L'art. 12 è approvato.
"Art. 13 - Finanziamenti per gli oneri relativi alle opere di tabellazione. Per gli oneri relativi alle opere di tabellazione di cui al precedente articolo 2 è autorizzata, per l'anno finanziario 1980, la spesa di lire 3 milioni.
All'onere di cui al precedente comma si provvede mediante una riduzione di pari ammontare, in termini di competenza e di cassa, del fondo speciale di cui al capitolo 12500 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1980, e mediante l'istituzione, nello stato di previsione medesimo, di apposito capitolo, con la denominazione 'Spese relative alle opere di tabellazione del Parco naturale Orsiera-Rocciavré e con lo stanziamento di competenza e di cassa di lire 3 milioni.
Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 42 hanno risposto SI 42 Consiglieri L'art. 13 è approvato.
"Articolo 14 - Finanziamenti per la gestione. Agli oneri per la gestione del Parco naturale Orsiera-Rocciavré, di cui all'articolo 5 della presente legge, valutati in lire 30 milioni per l'anno finanziario 1980, si provvede mediante una riduzione di pari ammontare, in termini di competenza .e di cassa, del fondo speciale di cui al capitolo 12500 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1980 e mediante l'istituzione nello stato di previsione medesimo, di apposito capitolo, con la denominazione 'Assegnazione regionale per le spese di gestione del Parco naturale Orsiera-Rocciavrè e con lo stanziamento di competenza e di cassa di lire 30 milioni.
Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 42 hanno risposto SI 42 Consiglieri L'art. 14 è approvato.
"Articolo 15 - Disposizioni finanziarie relative alla redazione del piano dell'area, del piano naturalistico e del piano di assestamento forestale. Per la redazione del piano dell'area, di cui all'articolo 12 della presente legge, del piano naturalistico e del piano di assestamento forestale, di cui al quarto comma del precedente articolo 9, è autorizzata per l'anno finanziario 1980, la spesa di lire 35 milioni.
All'onere di cui al precedente comma si provvede mediante una riduzione di pari ammontare, in termini di competenza e di cassa, del fondo speciale di cui al capitolo 12500 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1980 e mediante l'istituzione, nello stato di previsione medesimo, di apposito capitolo, con la denominazione 'Spese per la predisposizione del piano dell'area, del piano naturalistico e del piano di assestamento forestale del Parco naturale Orsiera-Rocciavré e con lo stanziamento di competenza e di cassa di lire 35 milioni.
Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 42 hanno risposto SI 42 Consiglieri L'art. 15 è approvato.
"Articolo 16 - Entrate. I proventi derivanti dalle sanzioni di cui al precedente articolo 10 saranno iscritti al capitolo 2230 dello stato di previsione delle entrate del bilancio per l'anno finanziario 1980 ed ai corrispondenti capitoli dei bilanci successivi".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 42 hanno risposto SI 42 Consiglieri L'art. 16 è approvato.
"Articolo 17 - Norma transitoria. I membri del Consiglio Direttivo, di cui al precedente articolo 5, vengono nominati dai Consigli comunali, dai Consigli delle Comunità montane e dal Consiglio regionale entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 42 hanno risposto SI 42 Consiglieri L'art. 17 è approvato.
Procediamo ora alla votazione sull'intero testo della legge.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 42 hanno risposto SI 42 Consiglieri L'intero testo della legge è approvato.
Passiamo alla votazione dell'articolato del progetto di legge n. 454 "Istituzione del Parco naturale dell'Argentera" "Articolo 1 - Istituzione del Parco naturale. Ai sensi della legge regionale 4 giugno 1975, n. 43, è istituito, con la presente legge, il Parco naturale dell'Argentera. Ente di diritto pubblico".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 44 hanno risposto SI 28 Consiglieri si sono astenuti 16 Consiglieri L'art. 1 è approvato "Articolo 2 - Confini. I confini del Parco naturale dell'Argentera incidente sui Comuni di Aisone, Entracque e Valdieri sono quelli individuati nell'allegata planimetria, in scala 1:25000, facente parte integrante della presente legge.
Con la redazione del piano dell'area di cui al successivo articolo 12 possono essere individuate, anche per un equilibrato sviluppo turistico aree interne al Parco naturale classificate come 'aree attrezzate' e 'zone di praparco', ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 4 giugno 1975 n. 43.
I confini del Parco naturale sono delimitati da tabelle da collocarsi in modo che siano visibili da ogni punto di accesso e che da ogni tabella siano visibili le due contigue, e portanti la scritta 'Regione Piemonte Parco naturale dell'Argentera'.
Le tabelle debbono essere mantenute in buono stato di conservazione e di leggibilità".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 44 hanno risposto SI 28 Consiglieri si sono astenuti 16 Consiglieri L'art. 2 è approvato.
"Articolo 3 - Finalità. Nell'ambito ed a completamento dei principi generali indicati nell'articolo 1 della legge regionale 4 giugno 1975, n.
43, le finalità dell'istituzione del Parco naturale dell'Argentera sono specificate secondo quanto segue: 1) tutelare e conservare le caratteristiche naturali, ambientali e paesaggistiche del Parco in funzione dell'uso sociale di tali valori 2) garantire la salvaguardia e la tutela dei beni immobili presenti nel territorio 3) organizzare il territorio per la fruizione a fini ricreativi didattici, scientifici, culturali 4) promuovere la qualificazione delle condizioni di vita e di lavoro delle popolazioni locali 5) promuovere e valorizzare le attività agro-silvo-pastorali".
Si proceda alla votazione .



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 44 hanno risposto SI 28 Consiglieri si sono astenuti 16 Consiglieri L'art. 3 è approvato.
"Articolo 4 - Durata della destinazione. La destinazione a parco naturale, attribuita con la presente legge al territorio individuato dal precedente articolo 2, ha la durata di anni 99, prorogabile alla scadenza".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 44 hanno risposto SI 28 Consiglieri si sono astenuti 16 Consiglieri L'art. 4 è approvato.
"Articolo 5 - Consiglio Direttivo. Le funzioni di direzione e di amministrazione delle attività necessarie per il conseguimento delle finalità di cui al precedente articolo 3 sono esercitate da 'un Consiglio Direttivo composto da: a) sei rappresentanti, di cui due della minoranza, del Comune di Entracque b) tre rappresentanti, di cui uno della minoranza, per ciascuno dei Comuni di Aisone e Valdieri c) tre rappresentanti della frazione di S. Anna di Valdieri, designati dal Comune di Valdieri e scelti fra i residenti nella frazione stessa d) tre rappresentanti della Comunità montana Valli Gesso-Vermenagna Pesio, di cui uno della minoranza e) tre rappresentanti designati dal Consiglio regionale, sentito il parere della Provincia di Cuneo.
Il Consiglio Direttivo adotta, entro 90 giorni dalla sua costituzione lo Statuto del Parco. Lo Statuto è approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale.
Lo Statuto deve prevedere: a) il Consiglio Direttivo b) la Giunta esecutiva c) il Presidente.
Lo Statuto deve altresì prevedere le forme di consultazione e di partecipazione delle popolazioni e degli organismi interessati.
I membri del Consiglio Direttivo ed il Presidente durano in carica fino al termine del mandato dei Consigli che li hanno eletti e possono essere riconfermati.
Alle riunioni del Consiglio Direttivo partecipa, con voto consultivo un funzionario della Regione, nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale.
Il Consiglio Direttivo, nello svolgimento delle proprie funzioni? si avvale di un Comitato tecnico-scientifico di esperti, istituito dal Consiglio regionale, con propria deliberazione. I membri del Comitato tecnico-scientifico possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo, alle quali debbono essere invitati.
Per l'espletamento delle funzioni di cui al primo comma del presente articolo, il Consiglio Direttivo utilizza il personale di cui al successivo articolo 6 o può avvalersi degli uffici regionali, comprensoriali provinciali e dei Comuni di Aisone, Entracque e Valdieri nonché delle Comunità montane Valli Gesso-Vermenagna-Pesio e Valle Stura".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 44 hanno risposto SI 28 Consiglieri si sono astenuti 16 Consiglieri L'art. 5 è approvato.
"Articolo 6 - Personale. L'ordinamento e la pianta organica del personale del Parco sono disciplinati con legge regionale, sentito il Consiglio Direttivo".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 44 hanno risposto SI 28 Consiglieri si sono astenuti 16 Consiglieri L'art. 6 è approvato.
"Articolo 7 - Direttore. Il Direttore del Parco naturale dell'Argentera è nominato dal Presidente del Consiglio Direttivo a seguito di pubblico concorso. Il relativo bando è predisposto sentito il Comitato tecnico scientifico.
Il Direttore è membro del Comitato tecnico-scientifico e partecipa con voto consultivo alle riunioni del Consiglio Direttivo.
Le funzioni del Direttore ed i suoi rapporti con il Consiglio Direttivo e con il Comitato tecnico-scientifico sono regolati dallo Statuto del Parco.
Il Direttore del Parco naturale dell'Argentera può svolgere funzioni di direzione anche di altri parchi o riserve naturali, previa apposita convenzione tra gli Enti gestori".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 44 hanno risposto SI 28 Consiglieri ai sono astenuti 16 Consiglieri L'art. 7 è approvato.
"Articolo 8 - Controllo. Il Parco naturale dell'Argentera ha un proprio bilancio. Il bilancio preventivo deve essere presentato dal Consiglio Direttivo, sentito il Comitato tecnico- scientifico, alla Giunta regionale entro il 31 luglio dell'anno precedente a quello cui si riferisce; il rendiconto consuntivo finanziario, patrimoniale ed economico entro il 31 marzo dell'anno successivo all'anno finanziario cui si riferisce.
I bilanci di cui al comma precedente sono sottoposti all'approvazione con deliberazione della Giunta regionale.
L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare.
Le deliberazioni del Consiglio Direttivo diventano esecutive dopo approvazione, con deliberazione, da parte della Giunta regionale.
Le deliberazioni di cui al comma precedente debbono essere inviate alla Regione Piemonte entro 5 giorni dalla data nella quale sono state adottate e la Giunta regionale deve provvedere entro il termine di 15 giorni dal ricevimento degli atti. Trascorso tale termine le deliberazioni si intendono tacitamente approvate".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 44 hanno risposto SI 28 Consiglieri si sono astenuti 16 Consiglieri L'art. 8 è approvato.
"Articolo 9 - Vincoli e permessi. Sull'intero territorio del Parco naturale dell'Argentera, oltre al rispetto delle leggi statali e regionali in materia di tutela dell'ambiente, della flora e della fauna, nonché delle leggi sulla caccia e sulla pesca, è fatto divieto di : a) aprire e coltivare cave e torbiere b) esercitare l'attività venatoria. Sono consentiti gli interventi tecnici di cui alla legge regionale 20 ottobre 1977, n. 50 c) alterare e modificare le condizioni naturali di vita degli animali d) danneggiare e distruggere i vegetali di ogni specie e tipo, fatte salve le normali attività agricole e) abbattere o comunque danneggiare gli alberi che abbiano un particolare valore ambientale, scientifico o urbanistico f) asportare rocce o minerali, se non per motivi di studio e previa autorizzazione del Consiglio Direttivo g) costruire nuove strade e ampliare le esistenti se non in funzione delle attività agro-silvo-pastorali presenti sul territorio o della fruibilità del Parco h) esercitare attività ricreative e sportive con mezzi meccanici fuori strada i) effettuare interventi di demolizione di edifici esistenti o di costruzione di nuovi edifici o di strutture, stabili o temporanee, che possano deteriorare le caratteristiche ambientali dei luoghi.
L'uso del suolo e l'edificabilità consentiti nel territorio del Parco devono corrispondere ai fini di cui al precedente articolo 3 e sono definiti dagli strumenti urbanistici e dal piano di cui al successivo articolo 12.
Sino all'approvazione del piano di cui al comma precedente debbono essere applicate le seguenti normative: 1) entro i limiti e le norme previste dagli strumenti urbanistici vigenti, è consentito ripristinare i fabbricati esistenti, vincolandone l'uso ai fini di cui al precedente articolo 3 2) la costruzione di nuovi edifici od opere di qualsiasi genere che determinino modificazioni dello stato attuale dei luoghi fatta salva ogni altra autorizzazione prevista per legge, deve essere autorizzata dal Presidente della Giunta regionale, sentito il Consiglio Direttivo 3) il pascolo e l'agricoltura si esercitano nelle forme e nei terreni entro i quali sono attualmente praticati.
Fino all'approvazione del piano naturalistico di cui all'articolo 8 della legge regionale 4 settembre 1979, n. 57, e del relativo piano di assestamento, i tagli boschivi sono regolati in base alle norme di cui all'articolo 12 della legge medesima.
Con regolamento, approvato dal Consiglio regionale, sentito il parere del Consiglio Direttivo e del Comitato tecnico-scientifico, saranno fissate norme specifiche relative alle modalità di fruizione 01 Parco e saranno specificate le sanzioni per i trasgressori".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 44 hanno risposto SI 28 Consiglieri si sono astenuti 16 Consiglieri L'art. 9 è approvato.
"Articolo 10 - Sanzioni. Le violazioni al divieto di cui alla lettera a) dell'articolo 9 della presente legge, comportano sanzioni amministrative da un minimo di lire 3 milioni ad un massimo di lire 5 milioni per ogni 10 mc di materiale rimosso.
Le violazioni ai divieti di cui alle lettere e), d), e), f) e h) ed alla limitazione di cui al punto 3) del precedente articolo 9 comportano sanzioni amministrative da un minimo di lire 50.000 ad un massimo di lire 1 milione, in relazione alla gravità del fatto commesso.
Le violazioni ai divieti di cui alle lettere g) e i) ed alla limitazione di cui al punto 1) dell'articolo 9 della presente legge comportano sanzioni amministrative da un minimo di lire 5 milioni ad un massimo di lire 10 milioni.
I tagli boschivi effettuati in difformità dal la previsione di cui all'articolo 12 della legge regionale 4 settembre 1979, n. 57, comportano la sanzione amministrativa da un minimo di lire 1 milione ad un massimo di lire 5 milioni per ogni ettaro o frazione di ettaro di terreno su cui è stato effettuato il taglio boschivo.
Le violazioni alla limitazione di cui al punto 2) del precedente articolo 9 comportano sanzioni amministrative da un minimo di lire 1 milione ad un massimo di lire 10 milioni, in relazione alla gravità del fatto commesso.
Le violazioni ai divieti richiamati ai commi primo, terzo, quarto e quinto del presente articolo comportano, oltre alle sanzioni amministrative previste, l'obbligo del ripristino che dovrà essere realizzato in conformità alle disposizioni che verranno formulate in apposito decreto del Presidente della Giunta regionale.
Delle violazioni viene redatto, dal personale di vigilanza, un verbale che dovrà essere trasmesso entro 15 giorni al Presidente della Giunta regionale, il quale, con proprio provvedimento da notificare al trasgressore, contesta l'infrazione e determina l'entità della sanzione.
Contro tale provvedimento l'interessato può produrre, entro 30 giorni dalla data della notifica, ricorso alla Giunta regionale, la quale si pronunzierà entro 90 giorni.
Per le violazioni al divieto di cui alla lettera b) del precedente articolo 9 si applicano le sanzioni previste dalle vigenti leggi dello Stato e della Regione.
Le somme riscosse ai sensi del presente articolo e quelle riscosse ai sensi delle norme contenute nel regolamento di cui all'ultimo comma dell'articolo 9 della presente legge saranno introitate nel bilancio della Regione".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 44 hanno risposto SI 28 Consiglieri si sono astenuti 16 Consiglieri L'art. 10 è approvato.
"Articolo 11 - Vigilanza. La vigilanza del Parco naturale dell'Argentera è affidata: a) al personale di sorveglianza del Parco previsto nell'ordinamento e pianta organica di cui al precedente articolo 6 o degli Enti di cui all'ultimo comma del precedente articolo 5 b) al personale degli Enti indicati all'ultimo comma dell'articolo 3 della legge regionale 4 giugno 1975, n. 43, e successiva modificazione ed integrazione, previa convenzione con gli Enti di appartenenza c) a guardie giurate volontarie, nominate in conformità all'articolo 138, del T.U. delle leggi di Pubblica Sicurezza approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, e che abbiano prestato giuramento davanti al Pretore".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 44 hanno risposto SI 28 Consiglieri si sono astenuti 16 Consiglieri L'art. 11 è approvato.
"Articolo 12 - Piano dell'area. In attesa dell'approvazione dei piani territoriali di cui all'articolo 4 della legge regionale 5 dicembre 1977 n. 56, la Giunta regionale predispone un piano dell'area oggetto della presente legge, costituente a tutti gli effetti stralcio del piano territoriale, formato ed approvato secondo la procedura di cui ai seguenti commi.
La Giunta regionale, entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, predispone e adotta il, piano dell'area, che trasmette ai Comuni interessati, alle Comunità montane Valli Gesso-Vermenagna-Pesio e Valle Stura, al Comitato comprensoriale di Cuneo ed alla Provincia di Cuneo, e ne dà notizia sul Bollettino Ufficiale della Regione con l'indicazione della sede in cui chiunque può prendere visione degli elaborati.
Entro 90 giorni i soggetti di cui al comma precedente fanno pervenire le proprie osservazioni alla Giunta regionale. Entro lo stesso termine i Comitati comprensoriali non competenti per il territorio, gli Enti pubblici, le organizzazioni e le associazioni economiche, culturali e Sociali nonché le Amministrazioni dello Stato e le Aziende a partecipazione pubblica interessate possono far pervenire le proprie osservazioni alla Giunta regionale.
La Giunta regionale entro i successivi 90 giorni, esaminate le osservazioni di cui al comma precedente, provvede alla predisposizione degli elaborati definitivi del piano dell'area e, sentito il Comitato Urbanistico Regionale, sottopone gli atti al Consiglio regionale per l'approvazione.
Le indicazioni contenute nel piano dell' area e le relative norme di attuazione sono efficaci e vincolanti dalla data di entrata in vigore della deliberazione del Consiglio regionale e si sostituiscono ad eventuali previsioni difformi degli strumenti urbanistici vigenti".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 44 hanno risposto SI 28 Consiglieri si sono astenuti 16 Consiglieri L'art. 12 è approvato.
"Articolo 13 - Finanziamenti per gli oneri relativi alle opere di tabellazione. Per gli oneri relativi alle opere di tabellazione di cui al precedente articolo 2 è autorizzata, per l'anno finanziario 1980, la spesa di lire 3 milioni.
All'onere di cui al precedente comma si provvede mediante una riduzione di pari ammontare, in termini di competenza e di cassa, del fondo speciale di cui al capitolo 12500 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1980, e mediante l'istituzione, nello stato di previsione medesimo, di apposito capitolo, con la denominazione 'Spese relative alle opere di tabellazione del Parco naturale dell'Argentera' e con lo stanziamento di competenza e di cassa di lire 3 milioni.
Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 44 hanno risposto SI 28 Consiglieri si sono astenuti 16 Consiglieri L'art. 13 è approvato.
"Articolo 14 - Finanziamenti per la gestione. Agli oneri per la gestione del Parco naturale dell'Argentera, di cui all'articolo 5 della presente legge, valutati in lire 100 milioni per l'anno finanziario 1980 si provvede mediante una riduzione di pari ammontare, in termini di competenza e di cassa, del fondo speciale di cui al capitolo 12500 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1980, e mediante l'istituzione, nello stato di previsione medesimo, di apposito capitolo con la denominazione 'Assegnazione regionale per le spese di gestione del Parco naturale dell'Argentera' e con lo stanziamento di competenza e di cassa di lire 100 milioni.
Per l'anno 1980 gli stanziamenti di cui al comma precedente sono affidati al Consorzio di gestione della Riserva ex-reale di caccia 'Valdieri-Entracque' che esercita le funzioni di direzione e di amministrazione del Parco, secondo le proprie norme statutarie, fino al 31 dicembre 1980, ai sensi dell'articolo 18 della presente legge.
Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 44 hanno risposto SI 28 Consiglieri si sono astenuti 16 Consiglieri L'art. 14 è approvato.
"Articolo 15 - Disposizioni finanziarie relative alla redazione del piano dell'area, del piano naturalistico e del piano di assestamento forestale. Per la redazione del piano di cui all'articolo 12 della presente legge, del piano naturalistico e del piano di assestamento forestale, di cui al quarto comma del precedente articolo 9, è autorizzata, per l'anno finanziario 1980, la spesa di lire 27 milioni.
All'onere di cui al precedente comma si provvede mediante una riduzione di pari ammontare, in termini di competenza e di cassa, del fondo speciale di cui al capitolo 12500 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1980, e mediante l'istituzione, nello stato di previsione medesimo, di apposito capitolo, con la denominazione 'Spese per la predisposizione del piano dell'area, del piano naturalistico e del piano di assestamento forestale del Parco naturale dell'Argentera' e con lo stanziamento di competenza e di cassa di lire 27 milioni.
Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio".
Si proceda alla votazione



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 44 hanno risposto SI 28 Consiglieri si sono astenuti 16 Consiglieri L'art. 15 è approvato.
"Articolo 16 - Entrate. I proventi derivanti dalle sanzioni di cui al precedente articolo 10 saranno iscritti al capitolo 2230 dello stato di previsione delle entrate del bilancio per l'anno finanziario 1980 ed ai corrispondenti capitoli dei bilanci successivi".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 44 hanno risposto SI 28 Consiglieri si sono astenuti 16 Consiglieri L'art. 16 è approvato.
"Articolo 17 - Norma transitoria. I membri del Consiglio Direttivo, di cui al precedente articolo 5, vengono nominati dai Consigli comunali di Aisone, Entracque e Valdieri, dal Consiglio della Comunità montana Valli Gesso-Vermenagna-Pesio e dal Consiglio regionale entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 44 hanno risposto SI 28 Consiglieri si sono astenuti 16 Consiglieri L'art. 17 è approvato.
"Articolo 18 - Norma transitoria. Le funzioni di direzione e di amministrazione del Parco sono esercitate dal Consiglio Direttivo di cui al precedente articolo 5 con decorrenza primo gennaio 1981. Fino a tale data le funzioni stesse sono esercitate dal Consorzio di gestione della Riserva ex-reale di caccia Valdieri-Entracque"'.
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 44 hanno risposto SI 28 Consiglieri si sono astenuti 16 Consiglieri L'art. 18 è approvato.
"Articolo 19 - Norma transitoria. La Regione Piemonte subentra dal primo gennaio 1981 nei contratti di lavoro del settore agricolo stipulati dal Consorzio di gestione della Riserva ex-reale di caccia 'Valdieri Entracque' con il personale addetto alle funzioni di custodia, vigilanza manutenzione, amministrazione e contabilità, in servizio alla data del primo gennaio 1980.
Il rapporto di lavoro di tale personale sarà regolato in base a quanto disposto dalla legge regionale di cui all'articolo 6 della presente legge.
Il Consiglio Direttivo del Parco può, previo accordo con il Consorzio di gestione della Riserva ex-reale di caccia 'Valdieri-Entracque' acquisire il patrimonio dei beni mobili e immobili del Consorzio stesso".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 44 hanno risposto SI 28 Consiglieri si sono astenuti 16 Consiglieri L'art. 19 è approvato.
Procediamo alla votazione sull'intero testo della legge.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 44 hanno risposto SI 28 Consiglieri si sono astenuti 16 Consiglieri L'intero progetto di legge n. 454 è approvato.
Passiamo alla votazione dell'ultimo progetto di legge in esame: "Istituzione del Parco regionale di Stupinigi".
Chiede di parlare l'Assessore Rivalta. Ne ha facoltà.



RIVALTA Luigi, Assessore alla pianificazione territoriale

Si è fatto il richiamo all'area attrezzata per usare la terminologia della legge 43. E' necessario mantenere tale dizione perché, proprio su una delle ultime leggi votate era sorta tale questione che e stata superata appunto dal fatto che erano "aree attrezzate" secondo l'indicazione della legge 43.



PRESIDENTE

La parola all'arch. Picco.



PICCO Giovanni

D'accordo. Siccome però il regime di salvaguardia storico-monumentale dell'area è già tutelato ai sensi della legge 1089 e siccome al momento dell'approvazione del primo testo di legge erano nate difficoltà con riferimento alla sovrapposizione di un'area attrezzata ad un'area tutelata riterremmo opportuno che venisse sottratta almeno questa parte, che è poi la stretta pertinenza della palazzina di caccia alla definizione di area attrezzata.



PRESIDENTE

Passiamo alla votazione dell'articolato.
"Articolo 1 - Istituzione del Parco regionale di Stupinigi. Ai sensi della legge regionale 4 giugno 1975, n. 43, è istituito con la presente legge il Parco regionale di Stupinigi".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 44 hanno risposto SI 28 Consiglieri si sono astenuti 16 Consiglieri L'art. 1 è approvato.
"Articolo 2 - Confini. Il territorio del Parco regionale di Stupinigi incidente sui Comuni di Candiolo, Nichelino, Orbassano e Vi- novo comprende l'unità ambientale, paesistica e storica costituita dalla Reale Palazzina di caccia, dai connessi edifici di servizi e di abitazione civile e rurale e dalle circostanti aree boschive e agricole.
I confini del Parco sono individuati nell'allegata planimetria in scala 1:10.000, facente parte integrante della presente legge, con linea continua.
Il territorio del Parco sarà delimitato con tabelle, da collocarsi in modo visibile lungo l'intero perimetro dell'area, portanti la scritta 'Parco regionale di Stupinigi"'.
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 44 hanno risposto SI 28 Consiglieri si sono astenuti 16 Consiglieri L'art. 2 è approvato.
"Articolo 3 - Classificazione. Nel Parco regionale di Stupinigi sono individuate: a) un'area attrezzata di salvaguardia storico-monumentale, tutelata ai sensi della legge 1 giugno 1939, n. 1089, comprendente la Palazzina di caccia con le relative pertinenze b) zone ad 'area attrezzata' comprendenti le aree boscate c) aree a 'riserva naturale orientata' per la salvaguardia dell'unitarietà delle caratteristiche ambientali delle aree di cui alle lettere a) e b) del presente articolo, nonché delle attività agricole presenti.
In attesa della definitiva determinazione formulata dal piano di cui al successivo articolo 13 i confini dell'area attrezzata di cui alla precedente lettera b) sono individuati con linea tratteggiata".
I Consiglieri Picco e Chiabrando presentano il seguente emendamento: al primo comma, punto a), sostituire le parole "area attrezzata" con il termine "area" non virgolettato.
Chi è favorevole all'emendamento, alzi la mano. E' respinto.
Procediamo alla votazione dell'articolo 3.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 44 hanno risposto SI 28 Consiglieri si sono astenuti 16 Consiglieri L'art. 3 è approvato.
"Articolo 4 - Finalità. In coerenza con i principi generali indicati nell'articolo 1 della legge regionale 4 giugno 1975, n. 43, le finalità del Parco regionale di Stupinigi sono così specificate: a) valorizzare l'unità ambientale di cui al precedente articolo 2 ed i beni che la compongono, riqualificando, in particolare, le zone boschive b) promuovere e gestire, tenendo conto delle convenzioni in essere ogni iniziativa necessaria od utile per consentire l'uso pubblico e la fruizione sociale, a fini ricreativi, didattici e scientifici, dell'unità ambientale stessa".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 44 hanno risposto SI 28 Consiglieri si sono astenuti 16 Consiglieri L'art. 4 è approvato.
"Articolo 5 -Durata della destinazione. La destinazione attribuita con la presente legge al territorio individuato dal precedente articolo 2 ha la durata di anni 99, prorogabile alla scadenza".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 44 hanno risposto SI 28 Consiglieri si sono astenuti 16 Consiglieri L'art. 5 è approvato.
"Articolo 6 - Comitato tecnico-politico. I programmi di intervento e gli indirizzi per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 4 sono definiti da un apposito Comitato tecnico- politico.
Più specificatamente il Comitato tecnico- politico ha il compito di : a) indicare e promuovere ogni iniziativa necessaria od utile alla qualificazione delle aree attrezzate, di cui alla lettera b) del precedente articolo 3, suggerendo le condizioni per una loro pubblica fruizione b) favorire la partecipazione e l'apporto tecnico e culturale di organismi didattici e di ricerca, in particolare dell'Università degli studi di Torino c) favorire le forme di partecipazione dei residenti nell'area del parco".
Si procedi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 44 hanno risposto SI 28 Consiglieri si sono astenuti 16 Consiglieri L'art. 6 è approvato.
"Articolo 7 - Composizione del Comitato tecnico-politico. Il Comitato tecnico-politico per il Parco regionale di Stupinigi è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è costituito da : a) l'Assessore regionale ai parchi naturali, che lo presiede, o suo delegato b) tre Consiglieri regionali, di cui uno della minoranza c) tre Consiglieri dell'Ordine Mauriziano, di cui uno della minoranza d) i Sindaci dei Comuni di Candiolo, Nichelino, Orbassano, Torino e Vinovo o loro delegati e) due esperti indicati dalla Soprintendenza per i beni ambientali e architettonici e dalla Soprintendenza per i beni artistici e storici del Piemonte f) un rappresentante dell'Università agli studi di Torino g) tre esperti, nominati dal Consiglio regionale, scelti nell'ambito di ciascuna delle seguenti categorie: agronomi, forestali, sociologi.
I suoi componenti durano in carica cinque anni; decadono in ogni caso al termine del mandato del Consiglio che li ha eletti.
Il Comitato tecnico-politico si riunisce almeno quattro volte all'anno per la discussione dei programmi ed indirizzi di cui al precedente articolo 6, ed ogni volta che la sua convocazione sia disposta dal suo Presidente oppure sia richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 44 hanno risposto SI 28 Consiglieri si sono astenuti 16 Consiglieri L'art. 7 è approvato.
"Articolo 8 - Attuazione dei programmi e degli indirizzi. L'attuazione dei programmi e degli indirizzi definiti dal Comitato tecnico-politico è compito della Regione per quanto concerne le aree attrezzate di cui alla lettera b) del precedente articolo 3.
Apposita convenzione tra Regione e Ordine Mauriziano regola : a) le iniziative necessarie od utili alla riqualificazione e alla valorizzazione a fini culturali, scientifici, didattici e ricreativi della Reale palazzina di caccia, delle sue pertinenze e dei beni storici e artistici in essa custoditi, o che si riterrà opportuno introdurre, fatto salvo quanto disposto nei Regi Decreti 25 giugno 1925, n. 1083, e 15 aprile 1926, n. 833 b) le modalità di cooperazione tra la Regione e l'Ordine Mauriziano per l'attuazione dei compiti di rispettiva competenza ai fini della presente legge".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 44 hanno risposto SI 28 Consiglieri si sono astenuti 16 Consiglieri L'art. 8 è approvato.
"Articolo 9 - Personale. Per l'esecuzione dei compiti di cui alla presente legge la Regione e l'Ordine Mauriziano provvedono con proprio personale".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 44 hanno risposto SI 28 Consiglieri si sono astenuti 16 Consiglieri L'art. 9 è approvato.
"Articolo 10 - Vincoli e permessi. Sull'intero territorio del Parco regionale di Stupinigi, oltre al rispetto delle leggi statali e regionali in materia di tutela dell'ambiente, della flora e della fauna, nonché delle leggi sulla caccia e sulla pesca, è fatto divieto di : a) aprire e coltivare cave di qualsiasi natura b) esercitare l'attività venatoria. Sono consentiti gli interventi tecnici di cui alla legge regionale 20 ottobre 1977, n. 50 c) alterare e modificare le condizioni naturali di vita degli animali d) danneggiare e distruggere i vegetali di ogni specie e tipo, fatte salve le normali operazioni connesse con l'attività agricola e) abbattere o comunque danneggiare gli alberi che abbiano un particolare valore ambientale o scientifico o che abbiano rilevanza formale e urbanistica nella definizione strutturale di cui al primo comma del precedente articolo 2 f) ridurre a coltura le aree boschive g) recingere le proprietà private se non con siepi a verde h) esercitare attività ricreative e sportive con mezzi meccanici fuori strada i) operare scavi e movimenti di terra tali da alterare la morfologia piana del territorio l) costruire nuove strade e ampliare le esistenti, se non in funzione di arroccamento del territorio del Parco o a suo esclusivo uso m) effettuare interventi che possano deteriorare le caratteristiche e l'unità ambientale di cui al primo comma del precedente articolo 2.
L'uso del suolo e l' edificabilità consentiti nel territorio del Parco devono corrispondere ai fini di cui al precedente articolo 4 e sono definiti dagli strumenti urbanistici e dai relativi piani di attuazione e dal piano di cui al successivo articolo 13.
Sino all'approvazione del piano di cui al comma precedente debbono essere applicate le seguenti normative: 1) entro i limiti e le norme previste dagli strumenti urbanistici vigenti, è consentito ripristinare i fabbricati esistenti, vincolandone l'uso ai fini di cui al precedente articolo 4 2) la costruzione di nuovi edifici od opere che determinino modificazioni dello stato attuale dei luoghi, fatta salva ogni altra autorizzazione prevista per legge, può essere consentita solo se vincolata ai fini di cui al precedente articolo 4 e deve essere autorizzata dal Presidente della Giunta regionale 3) il pascolo e l'agricoltura si esercitano nei terreni entro i quali tali attività sono attualmente praticate Fino all'approvazione del piano naturalistico dl cui all'articolo 8 della legge regionale 4 settembre 1979, n. 57, e del relativo piano di assestamento, i tagli boschivi sono regolati in base alle norme di cui all'articolo 12 della legge medesima.
Con regolamento, approvato dal Consiglio regionale e dal Consiglio dell'Ordine Mauriziano, previo parere del Comitato tecnico-politico, sono fissate norme specifiche relative alle modalità di fruizione delle aree e degli edifici aperti al pubblico e saranno specificate le sanzioni per i trasgressori".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 44 hanno risposto SI 28 Consiglieri si sono astenuti 16 Consiglieri L'art. 10 è approvato.
"Articolo 11 - Sanzioni. Le violazioni al divieto di cui alla lettera a) dell'articolo 10 della presente legge comportano sanzioni amministrative da un minimo di lire 3 milioni ad un massimo di lire 5 milioni per ogni 10 mc di materiale rimosso.
Le violazioni ai divieti di cui alle lettere c), d), e), g) e h) ed alla limitazione di cui al punto 3) del precedente articolo 10 comportano sanzioni amministrative da un minimo di lire 50.000 ad un massimo di lire 1 milione, in relazione alla gravità del fatto commesso.
Le violazioni ai divieti di cui alle lettere i), l) e m) ed alla limitazione di cui al punto 1) del precedente articolo 10 comportano sanzioni amministrative da un minimo di lire 5 milioni ad un massimo di lire 10 milioni.
I tagli boschivi effettuati in difformità dalla previsione di cui all'articolo 12 della legge regionale 4 settembre 1979, n. 57, e le violazioni al divieto di cui alla lettera f) del precedente articolo 10 comportano sanzioni amministrative da un minimo di lire 1 milione ad un massimo di lire 5 milioni per ogni ettaro o frazione di ettaro su cui è stato effettuato il taglio boschivo.
Le violazioni alla limitazione di cui al punto 2) del precedente articolo 10 comportano sanzioni amministrative da un minimo di lire 1 milione ad un massimo di lire 10 milioni, in relazione alla gravità del fatto commesso.
Le violazioni ai divieti richiamati ai commi primo, terzo, quarto e quinto del presente articolo comportano, oltre alle sanzioni amministrative previste, l'obbligo del ripristino che dovrà essere realizzato in conformità alle disposizioni che verranno formulate in apposito decreto del Presidente della Giunta regionale.
Delle violazioni viene redatto, dal personale di vigilanza, un verbale che dovrà essere trasmesso entro 15 giorni al Presidente della Giunta regionale, il quale, con proprio provvedimento da notificare al trasgressore, contesta l'infrazione e determina l'entità della sanzione.
Contro tale provvedimento l'interessato può produrre, entro 30 giorni dalla data della notifica, ricorso alla Giunta regionale, la quale si pronunzierà entro 90 giorni.
Per le violazioni al divieto di cui alla lettera b) del precedente articolo 10 si applicano le sanzioni previste dalle vigenti leggi dello Stato e della Regione.
Le somme riscosse ai sensi del presente articolo e quelle riscosse ai sensi delle norme contenute nel regolamento di cui all'ultimo comma dell'articolo 10 della presente legge saranno introitate nel bilancio della Regione".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 44 hanno risposto SI 28 Consiglieri si sono astenuti 16 Consiglieri L'art. 11 è approvato.
"Articolo 12 - Vigilanza. La vigilanza del Parco regionale di Stupinigi è affidata: a) al personale di cui al precedente articolo 9, avente funzioni di sorveglianza b) al personale degli Enti indicati all'ultimo comma dell'articolo 3 della legge regionale 4 giugno 1975, n. 43, e successiva modificazione ed integrazione, previa convenzione con gli Enti di appartenenza c) a guardie volontarie, nominate in conformità all'articolo 138 del T.U. delle leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno 1931 n. 773, e che abbiano prestato giuramento davanti al Pretore".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 44 hanno risposto SI 28 Consiglieri si sono astenuti 16 Consiglieri L'art. 12 è approvato.
"Articolo 13 - Piano dell'area. In attesa dell'approvazione dei piani territoriali di cui all'articolo 4 della legge regionale 5 dicembre 1977 n. 56, la Giunta regionale predispone un piano dell'area oggetto della presente legge, costituente a tutti gli effetti stralcio del piano territoriale, formato ed approvato secondo la procedura di cui ai seguenti commi.
La Giunta regionale, entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, predispone e adotta il piano dell'area, che trasmette ai Comuni interessati, al Comitato comprensoriale di Torino ed alla Provincia di Torino, e ne da notizia sul Bollettino Ufficiale della Regione con l'indicazione della sede in cui chiunque può prendere visione degli elaborati.
Entro 90 giorni i soggetti di cui al comma precedente fanno pervenire le proprie osservazioni alla Giunta regionale. Entro lo stesso termine i Comitati comprensoriali non competenti per il territorio, gli Enti pubblici, le organizzazioni e le Associazioni economiche, culturali e sociali, nonché le Amministrazioni dello Stato e le Aziende a partecipazione pubblica interessate possono far pervenire le proprie osservazioni alla Giunta regionale.
La Giunta regionale entro i successivi 90 giorni, esaminate le osservazioni di cui al comma precedente, provvede alla predisposizione degli elaborati definitivi del piano dell'area e, sentito il Comitato Urbanistico Regionale, sottopone gli atti al Consiglio regionale per l'approvazione.
Le indicazioni contenute nel piano dell' area e le relative norme di attuazione sono efficaci e vincolanti dalla data di entrata in vigore della deliberazione del Consiglio regionale e si sostituiscono ad eventuali previsioni difformi degli strumenti urbanistici vigenti".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 44 hanno risposto SI 28 Consiglieri si sono astenuti 16 Consiglieri L'art. 13 è approvato.
"Articolo 14 - Finanziamenti per gli oneri relativi alle opere di tabellazione. Per gli oneri relativi alle opere di tabellazione, di cui al precedente articolo 2, è autorizzata, per l'anno finanziario 1980, la spesa di lire 2 milioni.
All'onere di cui al precedente comma si provvede mediante una riduzione di pari ammontare, in termini di competenza e di cassa, del fondo speciale di cui al capitolo 12500 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1980, e mediante l'istituzione, nello stato di previsione medesimo, di apposito capitolo, con la denominazione 'Spese relative alle opere di tabellazione del Parco regionale di Stupinigi' e con lo stanziamento di competenza e di cassa di lire 2 milioni.
Il Presidente della Giunta regionale è auto, rizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 44 hanno risposto SI 28 Consiglieri si sono astenuti 16 Consiglieri L'art. 14 è approvato.
"Articolo 15 - Finanziamenti per la gestione. Agli oneri per la gestione del Parco regionale di Stupinigi, previsti in L. 30.000.000 per l'anno finanziario 1980, si provvede mediante una riduzione di pari ammontare, in termini di competenza e di cassa, del fondo speciale di cui al capitolo 12500 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1980, e mediante l'istituzione, nello stato di previsione medesimo, di apposito capitolo, con la denominazione 'Assegnazione regionale per le spese di gestione del Parco regionale di Stupinigi' e con lo stanziamento di competenza e di cassa di L. 30.000.000.
Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato ad apportare, con Proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 44 hanno risposto SI 28 Consiglieri si sono astenuti 16 Consiglieri L'art. 15 è approvato.
"Articolo 16 - Disposizioni finanziarie relative alla redazione del piano dell'area, del piano naturalistico e del piano di assestamento forestale. Per la redazione del piano dell'area, di cui al precedente articolo 13, del piano naturalistico e relativo piano di assestamento forestale, di cui al precedente articolo 10, è autorizzata, per l'anno finanziario 1980, la spesa di lire 20 milioni.
All'onere di cui al precedente comma si provvede mediante una riduzione di pari ammontare, in termini di competenza e di cassa, del fondo speciale di cui al capitolo 12500 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1930, e mediante l'istituzione, nello stato di previsione medesimo, di apposito capitolo, con la denominazione 'Spesa per la predisposizione del piano dell'area, del piano naturalistico e del piano di assestamento forestale del Parco regionale di Stupinigi' e con lo stanziamento di competenza e di cassa di Lire 20 milioni.
Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 44 hanno risposto SI 28 Consiglieri si sono astenuti 16 Consiglieri L'art. 16 è approvato.
"Articolo 17 - Entrate. I proventi derivanti dalle sanzioni di cui al precedente articolo 11 sono iscritti al capitolo 2230 dello stato di previsione delle entrate dei bilancio per l'anno finanziario 1980 ed ai corrispondenti capitoli dei bilanci successivi".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 44 hanno risposto SI 28 Consiglieri si sono astenuti 16 Consiglieri L'art. 17 è approvato.
Procediamo alla votazione sull'intero testo della legge.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 44 hanno risposto SI 28 Consiglieri si sono astenuti 16 Consiglieri L'intero testo della legge è approvato.


Argomento:

Sul prosieguo dei lavori


PRESIDENTE

Poiché gli argomenti all'ordine del giorno sono ancora molti e tra questi vi è il progetto di legge sull'Istituto Cartografico Regionale, che richiederà un dibattito di un'ora e mezza, ritengo che siano due le possibilità: o proseguire i lavori fino ad esaurimento, oppure interrompere alle ore 12,30 con il rischio però di concludere i lavori questa sera tra le 20 e le 21.
Chiede la parola il Consigliere Bianchi. Ne ha facoltà.



BIANCHI Adriano

Ritengo opportuno che i Gruppi esprimano ora le loro osservazioni sul problema inerente la costituzione dell'Istituto Cartografico Regionale e che, alla ripresa dei lavori, oggi pomeriggio, affrontino le altre materie.



CHIABRANDO Mauro

Ricordo alla Giunta che il 14 aprile avevo sollecitato la risposta ad una decina di interrogazioni per le quali gradirei anche solo risposta scritta.



PRESIDENTE

La Giunta era pronta a rispondere ad almeno cinque interrogazioni da lei presentate. Riceverà risposta scritta.


Argomento: Urbanistica (piani territoriali, piani di recupero, centri storici

Esame progetto di legge n. 445 "Costituzione dell'Istituto Cartografico Regionale"


PRESIDENTE

Punto venticinquesimo all' ordine del giorno: Esame progetto di legge n. 445 "Costituzione dell'Istituto Cartografico Regionale".
La parola al relatore, Consigliere Ferrero.



FERRERO Giovanni, relatore

Signor Presidente, signori Consiglieri, la Regione Piemonte ha da tempo affrontato, contestualmente alla definizione e al dibattito sui temi generali della programmazione e sulle attività conseguenti di coordinamento e di indirizzo nei confronti delle diverse branche, soprattutto quelle fonda mentali dell'Amministrazione regionale, un'attività di definizione di metodologie e di produzione di concrete strutture di informazione di base di dati che si configurano come strumento da un lato indispensabile per la stessa programmazione e dall'altro frutto e prodotto del coordinamento programmato delle attività amministrative e gestionali che vengono sviluppate. La dimensione quindi delle competenze attuali della Regione e degli interventi che, in connessione con gli altri Enti locali e con i soggetti pubblici e privati, la Regione ha fin qui operato, configura una sempre più stretta e sempre più rilevante definizione di strumenti informativi. La Regione Piemonte ha individuato sempre, come elemento centrale della propria iniziativa, quello del ruolo politico, della proposta, dell'attività legislativa, di quel complesso di attività di indirizzo che attengono direttamente alle indicazioni dibattute in seno al Consiglio regionale ed espresse quindi con il concorso e con la partecipazione attiva non solo della comunità regionale, ma di tutte le forze politiche presenti in Consiglio. E' quindi chiaro che nel momento in cui si affronta una legge che ha come titolo "Costituzione dell'Istituto Cartografico Regionale" in primo luogo nella legge medesima e quindi credo anche nella relazione, è posto il tema centrale delle iniziative e delle attività promozionali e di coordinamento che la Regione, attraverso gli strumenti legislativi ed amministrativi, ha svolto e svolgerà nei confronti del complesso di soggetti pubblici e privati sia per l'elemento utenza che in essi è presente, sia anche per l'elemento contributo attivo partecipazione, fornitura di informazione.
La Regione Piemonte aveva affrontato, contestualmente ad altri programmi di organizzazione e di informazione, anche i programmi riguardanti l'attività cartografica, attività che trova infatti spazio rilevante già nel Piano regionale di sviluppo e che si configura non tanto e non soltanto come strumento di produzione di carte, ma come attività di indirizzo politico, che si avvale anche della produzione di carte, ma che situa la Regione al centro di un'operazione di riforma (basti pensare negli anni passati, ilei secoli passati, le operazioni sui catasti quale portata innovativa e riformatrice ha significato per la struttura sociale e civile di intere Nazioni): si pone quindi il problema di cooperare attivamente con i livelli istituzionali e nazionali e con le altre Regioni per un'operazione a tempi lunghi, di rilevante impegno finanziario, che trova giustificazione nel carattere ambizioso del progetto, non esaurito nella sola legge 48, di produzione di carte tecniche, ma che parte da questa ed estende e generalizza l'iniziativa.
Mi soffermo in modo analitico e diffuso su alcuni articoli perché gli altri sono in qualche misura necessitati dal Codice Civile e dalla necessità di definire uno strumento operativo che consegua a questo ragionamento. Nei primi articoli della legge regionale vengono evidenziati i collegamenti con il Consorzio per il sistema informativo, costituito tra Regione Piemonte, Università e Politecnico da un lato, ed anzi la legge che disciplina i rapporti tra il Consorzio di cui sopra e la Regione Piemonte viene integrata e modificata, onde estendere ed includere le attività cartografiche come parte del sistema informativo. D'altro canto era necessaria un'estensione e un ampliamento della legge n. 48 sulla cartografia regionale fino a prevedere quel complesso insieme di attività che va dai voli aerofotogrammetrici fino all'elaborazione in via automatica e quindi alla restituzione alla comunità regionale di carte tematiche per la pianificazione e la programmazione alle diverse scale per la gestione urbanistica, carte che nel loro complesso costituiscono quel fatto di riforma culturale che citavo prima. Inserito quindi, ad avviso della maggioranza, correttamente, il problema delle produzioni delle carte all'interno di un processo di più ampia Portata, che si motiva innanzitutto sul piano politico e che si articola sul piano operativo a livelli diversi utilizzando pienamente le strutture già dalla Regione definite per usi e scopi generali, la legge passa ad enucleare quella parte di attività che stante l'attuale situazione di mercato e organizzativa interna della Regione e soprattutto sulla base anche di considerazioni di opportunità pare necessaria di una integrazione rispetto al pur presente servizio cartografico regionale, e alle strutture, alle iniziative di cui parlavo in precedenza.
Si viene quindi a configurare la proposta, formalizzata da parte della maggioranza con la legge e poi ulteriormente chiarita con la delibera successiva, di regolamentazione di quello spazio che intercorre tra l'effettuazione dei voli per la produzione delle fotografie originali di aerofotogrammetria e la digitazione, per usare un termine tecnico, cioè l'immissione negli strumenti (che non sono solo strumenti di calcolo, ma che rappresentano anche la strumentazione culturale dia questo punto di vista), delle carte ottenute attraverso la stereo restituzione.
Si tende quindi a colmare questo vuoto non affidandosi soltanto alle case costruttrici o alle ditte che producono supporti stereo restituiti, ma tentando di inserire la Regione, sia pure con uno strumento a carattere privatistico, ma a controllo maggioritario della Regione, come una Spa direttamente all'interno di una dialettica tra le ditte specializzate in questo settore.
Dalla legge, e questo è anche l'intendimento della relazione, non si possono trarre indicazioni della volontà della Regione di ignorare o escludere il contributo fattivo e attivo che le imprese private non controllate dalla Regione possono svolgere in quest'area specifica, anzi se ci si rifà ai ragionamenti sviluppati in Commissione durante le discussioni sullo stesso Piano regionale di sviluppo, c'è da supporre che una parte non irrilevante di lavoro debba comunque essere svolta da ditte esterne, rispetto alla società per azioni che andiamo a costituire. Non si vuole, però, d'altro canto, ridurre l'intervento regionale al solo collaudo, ex post, di alcune carte a campione, ma si prevede un intervento che operi attivamente nel mercato e che sia quindi elemento dinamico e propulsivo del settore. Non spetta certamente alla relazione di una legge di tale portata addentrarsi nella valutazione degli elementi tecnici perché su questi già in altra sede ci si è soffermati, e neppure sulle modalità e i suggerimenti particolari per garantire economicità ed efficienza alla gestione. Questi atti non possono che risiedere nel complesso di attività che la Giunta regionale, il Consiglio regionale e la stessa costituenda società per azioni, dovranno svolgere nel prossimo futuro, non appena sarà costituita. Premeva nella relazione rilevare il carattere prodotto dall'attuale legge, di completamento significativo e innovativo sui temi cartografici, che porta quindi la struttura azionaria ad inserirsi in un quadro di provvedimenti già da tempo discussi dal Consiglio; nella discussione in Commissione veniva sottolineato - e mi pare opportuno ripeterlo qui che nella deliberazione proposta dalla Giunta, per quanto attiene all'attività regolamentare, viene introdotto un accorgimento che impedisce alla maggioranza societaria, in quanto tale, di produrre aumenti di capitale che si riflettano immediatamente su necessità della Regione di ripianamento di bilancio e di eventuali disavanzi.
Le discussioni già fatte mi esimono dall'affrontare una serie di questioni, che potranno essere sviluppate durante il dibattito dai Gruppi consiliari e che attengono all'analisi costi-benefici della struttura sapendo però che questa argomentazione non è soltanto interna alla legge ma tocca una serie di questioni che con la legge non hanno pertinenza.



PRESIDENTE

La parola alla dottoressa Castagnone Vaccarino.



CASTAGNONE VACCARINO Aurelia

Intervengo brevemente su questa legge e sulle ragioni politiche che hanno suggerito la sua presentazione.
Ho già espresso altre volte il mio parere su questa mastodontica operazione, indubbiamente di altissimo livello culturale, ma che ha anche un altissimo costo per la Regione Piemonte.
Il nostro primo intervento risale al momento della discussione sul Piano di sviluppo. Avevamo osservato che le cifre messe a disposizione della cartografia non erano bilanciate rispetto agli altri progetti. Oggi non insisteremo su questo punto. Vogliamo soltanto sottolineare due altri punti.
Un punto positivo è quello di non aver aggregato l'Istituto cartografico al Centro di calcolo che, a nostro avviso, ha già compiti precisi, molto larghi, che deve lavorare con l'Istituto Cartografico, ma tuttavia non può diventare una specie di monopolio dell'informatica nella Regione.
L'aspetto non positivo viene da noi sottolineato in questa occasione ma potrebbe essere richiamato per una serie di altri "Enti strumentali" anche se non sono strumentali in senso proprio.
Gli Enti strumentali della Regione continuano a crescere e sempre minore è il controllo da parte della Giunta e del Consiglio regionale.
Tutti questi Enti sfuggono al controllo al punto che, quando si discutono i bilanci, preventivi o consuntivi, la discussione sui bilanci di questi Enti non avviene. Pertanto i nostri Enti strumentali non hanno gli indirizzi politici da parte della Regione Piemonte. Allora di chi sono strumento? L'Istituto Cartografico viene creato. E' chiaro che il personale deve essere altamente qualificato. Gli stipendi, che sono consentiti alla Regione Piemonte non sono competitivi sul piano del lavoro e quindi sul piano della concorrenza delle aziende private. Se vogliamo personale competitivo dobbiamo essere nelle condizioni di poterlo pagare nella stessa misura in cui lo stesso personale verrebbe pagato all'esterno.
Accetterei l'indicazione di dare all'Istituto una gestione burocratica svelta, agile, con poco personale e una serie di Enti strumentali o agenzie con precisi indirizzi politici, se davvero questi strumenti fossero fragili. Sono letteralmente scandalizzata dal nascere costante di nuovi Enti strumentali il cui costo è altissimo e il cui personale dovrebbe essere tutto ascritto all'interno della Regione.
Si fa l'organigramma della Regione e non si tiene conto degli Enti strumentali, si fanno gli Enti strumentali e non si tiene conto dell'organigramma regionale: manca una visione globale dei problemi. Per questi motivi il nostro Gruppo darà voto negativo alla legge.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Picco.



PICCO Giovanni

Non solo per ragioni di merito ma per il quadro di importanza che riveste la tematica relativa alla migliore collocazione dell'Istituto regionale nei confronti del settore della ricerca che riguarda la pianificazione territoriale, affrontarlo oggi tardivamente ipotizzando nella soluzione di un problema che può riguardare l'elaborazione cartografica è quanto mai riduttivo rispetto all'importanza del tema, tanto più che in questo periodo noi abbiamo già fatto degli investimenti nel settore della ricerca, non solo diretti, come quelli relativi agli Enti strumentali, ma anche indiretti, nella ricerca di una collaborazione con gli Istituti universitari, e non su tutti i programmi che ci siamo preposti siamo riusciti ad arrivare a delle conclusioni sufficientemente convincenti, tali cioè da doverci indurre ad una costante insufficienza di strumenti a disposizione per potere avviare sia gli aspetti di ulteriore ricerca, sia gli aspetti di ulteriore elaborazione. Ora, volendo per un momento pensare a quello che siamo riusciti a fare sulla tematica cartografica, credo che questo obiettivo, di dotare la comunità regionale di un patrimonio cartografico, sia stato sì perseguito in questi anni, ma certo con una velleità che ci deve indurre a dei severi giudizi e a riflessione, anche per quanto dovremo ancora fare. A partire dai provvedimenti relativi alle carte di primo impiego per gli strumenti urbanistici al progetto generale del sistema cartografico regionale, credo che la Regione, o meglio la comunità piemontese, sconti oggi gravissimi ritardi sia nei confronti dei Comuni e dei Comprensori per la redazione dei piani ai vari livelli, ma anche sul piano del coordinamento di iniziative e di documentazione generale che la Regione ha finanziato. Non è superfluo ricordare come non solo le carte di primo impiego hanno deluso profondamente le aspettative per la qualità del prodotto finito, i ritardi le discriminazioni, non credo di tipo politico ma di tipo quantitativo rispetto alla massa delle richieste che vi erano; ciò connesso ad un'insufficienza di prospettive operative, che non penso possa essere solo dovuta a insufficienze di produzione delle strutture che provvedono ad elaborare queste carte, le strutture privatistiche, perché altre Regioni sono riuscite a dotarsi in tempi relativamente brevi di cartografie di base sulle quali hanno impostato un lavoro di successiva riproduzione, per ingrandimenti o con modificazioni delle stesse, in modo tale da rendere i Comuni in grado di potere predisporre i loro strumenti urbanistici; sia l'Emilia Romagna, sia il Friuli da anni dispongono di cartografie di base in scala da 10000 a 5000 che sono più che sufficienti per la predisposizione di tutti gli strumenti urbanistici alle varie scale. Questo potrà essere un obiettivo abbastanza riduttivo, posso anche essere d'accordo, però, rispetto a quanto noi abbiamo fatto e ci siamo proposti di fare, va il rispetto per ciò che è il risultato conseguito in questa direzione che quindi non può essere secondario rispetto anche al giudizio che si deve dare sugli ulteriori passi che si devono affrontare.
Mi preme rilevare come, nonostante la presenza di questo progetto cartografico, l'inefficienza del coordinamento ha permesso in questi anni l'affidamento e la produzione di cartografie tematiche che l'importanza delle informazioni specifiche e propedeutiche la pianificazione avrebbe richiesto. Ora, non credo che siano disgiunte dagli obiettivi che erano indicati nel progetto cartografico produzioni di carte tipo quelle della fertilità dei suoli o sulla pedologia che sono state prodotte; però, l'aver le completamente sottratte ad un coordinamento finalizzato alla pianificazione e la testimonianza di una insufficienza di presupposti di controllo unitario, così come erano velleitariamente compresi nel progetto cartografico stesso. L'aspetto più grave, sul quale ci si deve qui soffermare, è che invertendo la logica di una corretta procedura amministrativa ed anche di programmazione della spesa, la maggioranza ha avallato a suo tempo l'acquisto di costosissime e sofisticatissime apparecchiature che sono completamente sproporzionate rispetto agli obiettivi temporali e concreti che ci si poteva proporre, tenendo conto che se e pur vero che questa tematica della cartografia è tuttora soggetta a un'evoluzione costante, non credo che questa evoluzione possa essere disgiunta dai reali obiettivi limitati nel tempo e concreti quali possono essere appunto la fornitura di carte di base per la pianificazione. Quindi oggi, l'aspetto più sconcertante è rappresentato dall' impossibilità di utilizzare queste apparecchiature non solo perché non è dato di sapere per quali reali piani di produzione cartografica queste dovrebbero servire, ma anche perché la Regione non ha il personale, non ha i restitutori, gli operatori specializzati necessari e non ha la possibilità di reperirli nel quadro delle proprie strutture regionali. Ora, io ritengo e noi riteniamo ché il programma, varato qualche anno fa, non è decollato non tanto perch mancassero le cosiddette volontà politiche di volerlo attuare, ma perch mancavano proprio i presupposti di una chiarezza dei limiti entro i quali questo programma si sarebbe potuto sviluppare. Ed oggi, noi sovrapponiamo alla difficoltà che si incontra nell'ulteriore definizione di obiettivi più concreti ed immediati, il problema della struttura, che presenta, come è già stato rilevato credo molto bene dalla dottoressa Vaccarino, aspetti di gigantismo implicito e di salti nel buio per quanto attiene alla spesa che non possiamo certo ignorare. E' quindi necessario che responsabilmente, con la Presidenza della Giunta, gli Assessori che sono interessati non solo all'aspetto meramente strumentale relativo alla cartografia ma alla possibilità come Regione di attivare un sistema informativo incrociato sui dati del territorio, si rendano conto dell'impossibilità di potere sovrapporre a decisioni di tipo politico, decisioni sugli strumenti che vogliamo attivare quali quelli che vengono proposti dall'Istituto cartografico; cioè, qui rovesciamo completamente la logica politica rispetto alla quale ci si dovrebbe muovere.
A parte gli aspetti finanziari che potremo affrontare ma che non sono secondari, gli aspetti meramente operativi della dimensione di questa struttura non è dato di conoscere: quanti restitutori, quanti operatori come ci si muoverà nei confronti dei soggetti privati che dovranno collaborare da un lato alla produzione cartografica e dei soggetti privati che potrebbero essere interessati a stabilire con la Regione un rapporto di collaborazione oppure di produzione cartografica. Tutto ciò dovrebbe essere definito nel programma, ma credo che nell'attuazione del progetto cartografico (punto B) tutto questo non viene affrontato se non per gli aspetti meramente superficiali, comunque non secondari, che concernono alcune componenti. Noi ci troveremo di fronte ad una struttura, una Spa che comunque dovrà avere, anche per le richieste che faremo di partecipazione azionaria alla società stessa, un minimo di giustificazione di impostazione economica. Non penso che si possa fare un salto nel buio pensando ad una gestione fallimentare, perché certamente la nostra clientela iniziale, quella degli Enti pubblici, non è una clientela che possa seguirci sul piano di una corrispondenza reale fra costi di produzione e pagamento dei servizi. Quindi ci troveremo di fronte ad una situazione fallimentare tale da non indurre operatori privati ad investire su questa struttura, se non quando avesse i presupposti reali e concreti di una effettiva, se non economicità, comunque guida della struttura stessa entro precisi canali e limiti. Io credo che il giorno che ci poniamo questo obiettivo dei precisi canali e limiti per rendere giustificabile una Spa, a quel punto verrebbero a mancare le possibilità concrete ed operative della struttura stessa, perché tale sarà il divario di convenienza nell'affidamento esterno e sulle possibilità di far fare gli stessi servizi e le stesse elaborazioni da strutture privatistiche, che dovremmo certo convenire che a quel punto è meglio chiudere la struttura del centro cartografico ed affidarci completamente all'esterno.
Quindi, secondo noi, rimane valido l'obiettivo, che è già stato anche sottolineato, di un salto di qualità per quanto attiene alla programmazione di un incrocio dei dati relativi al territorio e quindi l'obiettivo di porsi anche su basi sperimentali e vi sarà un periodo di sperimentazione per potere verificare quanto hanno già fatto altri; ricordo l'IBM che, su questi temi, non è certo secondaria rispetto ad altre strutture che l'hanno già affrontata anche col diretto intervento delle strutture politiche, di quelle inglesi o olandesi.
Se vogliamo avviare questa fase di sperimentazione per fare cose diverse oppure adatte alla nostra realtà, questo periodo certo richiederà un tempo non lungo durante il quale potremmo meditare seriamente quale sarà la soluzione più opportuna per la struttura operativa.
Non è che di fronte alla negazione, all'opposizione nostra, noi diciamo non vi sono alternative all'uso delle macchine che sono state imprudentemente acquistate; noi diciamo è possibile reperire, nell'ambito del centro di informatica regionale, gli operatori strettamente necessari per avviare la fase sperimentale, è possibile, con una convenzione apposita con il Politecnico, avere le collaborazioni scientifiche necessarie, che comunque non potremmo avere con altro rapporto di lavoro, quindi non sarà certo la Spa che potrà pagare i consulenti universitari, od averli disponibili a tempo pieno, si tratterà certamente sempre di aspetti di collaborazione o interni nazionali od esteri, che saranno a cachet o a consulenza. Queste cose possono essere benissimo fatte direttamente dalla Regione, per il tipo di responsabilità che si vuole assumere sulla struttura del laboratorio cartografico, senza necessariamente incorrere ad una prospettiva cieca quale è quella, almeno allo stato attuale dell'informazione dei programmi avviati, per la società per azioni.
Mi spiace che il Presidente della Giunta non dedichi, forse per impossibilità di tempo, a questo tema la dovuta attenzione. Noi richiamiamo tutta la gravità delle decisioni che il Consiglio regionale sta per assumere, e non potremmo certo pensare, né ora né in futuro, di associarci tout court a delle responsabilità sulle quali intendiamo dissociarci completamente, salvo naturalmente contribuire, per quanto è possibile, ad elaborare, nell'ambito della costituzione del laboratorio cartografico, un programma credibile, con tempi credibili e con investimenti che siano corrispondenti rispetto alle risorse che noi intendiamo destinare.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Benzi.



BENZI Germano

Il nostro Gruppo riconosce che questo è un grosso tentativo per fare qualcosa che altre Regioni non hanno ancora fatto. Di fronte a questo fatto, che ritengo positivo, ci Sono altri aspetti nettamente negativi. Un conto è fare un'operazione scientifica a tavolino, altro conto è metterla in atto attraverso la costituzione di una società per azioni, che verrà a costare miliardi. Essa dovrebbe operare in concorrenza o al fianco di altri organismi privati, ma non conosciamo i suoi programmi, non sappiamo quali carte produrrà e entro quanto tempo le produrrà, quindi non conosciamo i suoi costi. Teniamo inoltre presente che i suoi clienti saranno gli Enti pubblici, i Comuni, i quali attingono i fondi dalla Regione, sarà quindi la Regione a pagare le carte direttamente in quanto, sicuramente, i Comuni non le pagheranno.
E' chiaro che la Regione non intende dividere degli utili alla fine dell'anno, però facciamo attenzione perché nella gestione del pubblico denaro c'é un limite.
Non dimentichiamo che le nostre esperienze sull'Esap e sulla Promark non hanno dato risultati brillanti benché quelli siano Enti con compiti molto più facili di quelli che il collega Assessore Astengo ci propone.
Quindi la creazione di un'azienda di questo tipo ci porterà certamente su posizioni uguali o forse peggiori.
Mi domando poi perché l'Ires, che per la sua natura dovrebbe essere coinvolto in questo progetto, non sia nemmeno menzionato. Si continua a lavorare a compartimenti stagni, senza collaborare fra gli Enti, nemmeno tra quelli che sono gemelli.
Forse se avessimo potuto disporre di maggiore spazio per la discussione ed il confronto con l'Assessore Astengo, dal momento che da parte del Consiglio c'é la volontà di operare in questo campo, saremmo oggi in grado di esprimere uno voto positivo e più tranquillo. In Italia operano in questo campo circa quaranta aziende tra loro consorziate alle quali la Regione si sarebbe dovuta rivolgere per richiedere dei preventivi sui costi delle carte e per avere un termine di paragone.
La maggioranza è libera di fare ciò che ritiene di fare, tenga per presente che tra due mesi il prossimo Consiglio potrà riprendere l'argomento. Mi chiedo se nelle ultime ore di vita di questa legislatura possiamo approvare a cuor leggero una simile deliberazione.



PRESIDENTE

La parola all'Assessore Astengo per la replica.



ASTENGO Giovanni, Assessore all'urbanistica

Signor Presidente e colleghi Consiglieri, devo fare una premessa richiamando due date. Il progetto generale cartografico, nella seconda edizione ridotta, è stato presentato in Commissione nel mese di febbraio 1979. Nella edizione più diffusa e completa erano inclusi i preventivi che dimostravano l'alto costo delle carte tecniche di base nel caso in cui ci si dovesse affidare esclusivamente alle ditte private. Il disegno di legge ha la data del luglio 1979.
Quindi non posso accettare che si dica che questi due atti vengono presentati nell'ultima seduta del Consiglio. I dati erano all'attenzione di tutti.
Il problema è sulla incertezza, che alcuni Consiglieri hanno evidenziato, circa lo strumento messo in piedi per poter operare. Mi sembra che i Consiglieri intervenuti non abbiano contestato il disegno generale degli obiettivi. E' fuori di dubbio che si debbano fare delle carte; altre Regioni hanno operato in questo campo nella prima legislatura; le Regioni Emilia-Romagna e Friuli hanno carte che ritengono di dover rifare sia perché le informazioni non sono state precedute da un capitolato generale sia perché le ditte non hanno memorizzato i dati di informazione.
Il nostro disegno vuole invece impostare una formazione di carte continuamente aggiornabili, con l'aggiunta delle modificazioni. Avendo memorizzato e reso in termini numerici tutti i dati grafici, con operazioni semplici, è possibile l'aggiornamento. Questo per le carte tecniche.
A queste conseguono le carte tematiche. Giustamente il Consigliere Picco rilevava che in questo periodo si sono prodotte molte carte tematiche in modo disomogeneo da parte di tanti gruppi operativi. Certo, perché non c'era la possibilità di avere un gruppo specialistico e si è provveduto in termini artigianali con tanti gruppi di lavoro che hanno anche realizzato un costo globale. E così gli Enti locali hanno continuato a produrre carte.
La somma dei costi distribuita su tutto il territorio, in questa legislatura, costituisce un gruppo cospicuo di costi che, con l'impianto del laboratorio e la sua gestione coordinata attraverso il sistema della Spa di maggioranza pubblica, dovrebbe consentire la concentrazione e quindi la riduzione dei costi complessivi.
Le carte di primo impiego sono state distribuite ad alcune ditte private; una ditta ha risposto in modo egregio e i Comuni che hanno attinto da questa ditta sono pienamente soddisfatti; altre non hanno risposto con altrettanta solerzia e precisione. Abbiamo eliminato i contratti e applicato penali. Le carte di primo impiego erano semplicemente delle carte provvisorie fatte dai catasti, quindi non sono da ritenere un modello.
Il "gigantismo" e tutte le altre parole usate possono essere accettati nel senso che esprimono dei timori; devo dire che la mancanza di chiarezza deriva anche dalla non sufficiente attenzione che è stata prestata a questo tema sui documenti che sono stati presentati. Proprio adesso che le apparecchiature sono installate, la chiarezza può essere espressa visitando in loco e partecipando con suggerimenti, iniziative e discussioni per la costruzione del programma reale.
C'é consenso sugli obiettivi, si tratta di chiarire che cosa si vuole fare. Ci avviciniamo al censimento del 1981 della popolazione e delle abitazioni e abbiamo fatto azione di convincimento presso l'Istat perché ci sia un rapporto continuo; i piani topografici non siano lasciati alla discrezionalità dei segretari comunali, ma siano coordinati anche con intervento della Regione. Il nostro obiettivo immediato è di poter avviare con la strumentazione esistente e con il nucleo iniziale del personale un processo di guida nel lavoro censuario di raccolta di informazioni, di memorizzazione dei dati socio-economici. La programmazione non pu prescindere dall'informazione di base. Ma non si può parlare solo di case e di residenze, ci sono i servizi, gli impianti industriali, i loro addetti.
Il Consigliere Ferrero ha dato nella sua introduzione il quadro generale del sistema informativo che non può prescindere né dai dati socio economici né dai dati fisici territoriali.
L'Ires non risulta perché ormai opera con il Centro di calcolo. E' evidente che la messa in moto richiamerà tutte le forze esistenti. Il Politecnico ha fornito parecchie collaborazioni concrete, dal piano di volo, che per la prima volta ha consentito di produrre fotografie tra di loro omogenee, quindi confrontabili, alla formazione del capitolato per le carte tecniche in corso di studio. Quindi la collaborazione esiste anche per la formazione di corsi professionali di qualificazione per restitutoristi con l'utilizzazione di macchinario installato.
In sostanza, la Spa serve per dare l'avvio operativo all'utilizzazione e alla messa in moto di questa attrezzatura. Il disegno di legge dell' Istituto Cartografico si collega alla legge 48 e alla legge 13, quindi prevede una chiara gestione pubblica regionale, una programmazione e un coordinamento. La Spa è semplicemente l'operazione strumentale per poter conseguire questi obiettivi.



PRESIDENTE

Passiamo alla votazione dell'articolato del progetto di legge n. 445: "Costituzione dell'Istituto Cartografico Regionale".
" Titolo I - Regime giuridico e finalità".
"Articolo 1 - Ai sensi dell'art. 1, secondo comma, della legge regionale 15/3/1978 n. 13, la formazione alla cartografia regionale di cui alla legge regionale 12/10/1977 n. 48, e elemento costitutivo del sistema informativo regionale disciplinato dalla Legge n. 13 di cui sopra".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 49 hanno risposto SI 27 Consiglieri hanno risposto NO 22 Consiglieri L'art. 1 è approvato.
"Articolo 2 - All'art. 1 della legge regionale 12/10/1977 n. 48 sono aggiunti i seguenti commi: 'Le attività e le iniziative di cui al presente articolo costituiscono ai sensi degli articoli 1 e 2 della legge regionale 15/3/1978 n. 13 strumenti dell'azione di indirizzo e di programmazione della Regione, che la Regione stessa realizza coordinandole all'attività del Csi Piemonte, ed in armonia con le finalità statutarie di quest'ultimo.
Alla realizzazione delle attività di cui al comma precedente concorrono, nel quadro del sistema informativo regionale, gli Enti di cui all'art. 6 della presente legge".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 49 hanno risposto SI 27 Consiglieri hanno risposto NO 22 Consiglieri L'art. 2 è approvato.
"Articolo 3 - La Regione, al fine di realizzare le finalità di cui all'art. 1 della Legge regionale 12/10/1977 n. 48, nell'ambito delle ' attività di indirizzo di programmazione e di gestione, di cui alla legge regionale n. 56/77 e successive modificazioni ed integrazioni: determina, con le modalità di cui agli artt. 3 e successivi della Legge regionale 15/3/1978 n. 13, gli specifici obiettivi del sottosistema territoriale del sistema informativo regionale predispone la necessaria dotazione strumentale, per assicurare un idoneo supporto alle attività di cui alla presente legge si avvale, a mente dell'art. 72 dello Statuto regionale, di una struttura aziendale, configurata nei termini di cui alla presente legge.
La Regione, in relazione all'attività di cui alla Legge regionale 12/10/1977 n. 48, cura i rapporti con le altre Regioni, con lo Stato e con gli altri soggetti interessati".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 49 hanno risposto SI 27 Consiglieri hanno risposto NO 22 Consiglieri L'art. 3 è approvato.
"Art. 4 - La Regione Piemonte, promuove la costituzione, secondo le norme degli artt. 2328 e seguenti del Codice Civile, di una Spa denominata Istituto Cartografico Regionale - I.C.R. - a prevalente partecipazione regionale, regolata da apposito Statuto, da approvarsi con deliberazione del Consiglio regionale.
Con la Regione possono essere soci dell' ICR Enti pubblici territoriali e locali, Enti pubblici economici, Società a prevalente partecipazione statale e Aziende di credito operanti nella Regione.
L'Istituto Cartografico Regionale opera a fini di interessi regionali nell'ambito stabilito dall'art. 72 dello Statuto della Regione.
Compito prioritario dell'I.C.R. è di promuovere la ricerca scientifica nel campo della cartografia automatica, di memorizzare le informazioni cartografiche, di guidare la produzione di carte tecniche di base e di carte tematiche, affidata a ditte private, e di concorrere in proprio alla loro produzione, al fine di dotare gli Assessorati e gli Uffici regionali l'Esap, i Comprensori e gli Enti locali delle carte a grande e grandissima scala, estese all'intero territorio regionale ed occorrenti per la pianificazione territoriale ed urbanistica nonché per gli interventi Settoriali.
L'Istituto Cartografico Regionale, per conseguire i predetti scopi assume le iniziative ed effettua le operazioni occorrenti per la realizzazione dei relativi servizi tecnico-gestionali; promuove inoltre, o predispone direttamente, la formazione del personale tecnico-scientifico per l'uso di processi tecnologicamente avanzati propri del settore cartografico.
Esso può inoltre assumere commesse di lavoro da parte di altri Enti pubblici o privati nazionali ed esteri. L'Istituto gestisce autonomamente brevetti, licenze e programmi derivanti dalla sua attività di ricerca".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 49 hanno risposto SI 27 Consiglieri hanno risposto NO 22 Consiglieri L'art. 4 è approvato.
"Articolo 5 - L'Istituto Cartografico Regionale, per realizzare gli scopi previsti dalla presente legge, oltre a svolgere attività in forma diretta, può avvalersi di Enti, Società pubbliche e private, oppure pu assumere partecipazioni. Gli atti costitutivi, gli statuti e relative modificazioni degli Enti e delle Società in cui l'ICR assume partecipazioni, devono essere tra smessi alla Regione a cura dell'ICR unitamente alla documentazione di cui al successivo art. 9".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 49 hanno risposto SI 27 Consiglieri hanno risposto NO 22 Consiglieri L'art. 5 è approvato.
"Titolo II - Capitale - Fondi di gestione Organi sociali".
"Articolo 6 - La Regione Piemonte sottoscrive all'atto della costituzione dell'Istituto Cartografico Regionale la maggioranza assoluta delle azioni ed esercita, nei casi di aumento del capitale, il diritto di opzione allo scopo di mantenere tale maggioranza azionaria".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 49 hanno risposto SI 27 Consiglieri hanno risposto NO 22 Consiglieri L'art. 6 è approvato.
"Articolo 7 - La Regione Piemonte determina con legge lo stanziamento di fondi per interventi specifici da attuare nell'ambito delle finalità di cui al precedente Titolo I".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 49 hanno risposto SI 27 Consiglieri hanno risposto NO 22 Consiglieri L'art. 7 è approvato.
"Articolo 8 - La Regione Piemonte può prestare con legge la propria garanzia ai titoli obbligazionari, emessi dall'ICR nei limiti degli appositi stanziamenti di bilancio".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 49 hanno risposto SI 27 Consiglieri hanno risposto NO 22 Consiglieri L'art. 8 è approvato.
"Articolo 9 - L'ICR presenta ogni anno alla Regione Piemonte, il proprio bilancio, redatto a norma degli artt. 2423 e seguenti del Codice Civile, una relazione sull'attività svolta che evidenzi la aderenza della medesima alle linee del sistema informativo così come definite dalla Legge regionale 15/3/1978 n. 13 nonché le attività previste per realizzare il programma di attività fissato dalla normativa di cui sopra ed inoltre il bilancio di cassa da unire alla documentazione allegata al conto consuntivo della Regione.
Le informazioni relative alle attività, operazioni ed atti dell'lCR sono fornite ai Consiglieri regionali a richiesta degli stessi, con le modalità previste dalle disposizioni del regolamento del Consiglio regionale attuative dell'art. 12 comma terzo dello Statuto regionale".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 49 hanno risposto SI 27 Consiglieri hanno risposto NO 22 Consiglieri L'art. 9 e approvato.
"Articolo 10 - La Regione Piemonte, a norma dell'art. 2458 del Codice Civile, nomina direttamente la maggioranza dei membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio sindacale dell'ICR. assicurando la rappresentanza delle minoranze, ai sensi dell'art. 72 dello Statuto regionale, nella misura di almeno un terzo dei membri da nominare.
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ed il Presidente del Collegio sindacale devono essere scelti fra i membri di nomina della Regione.
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è designato dal Presidente della Giunta regionale, sentito il parere della Commissione delle nomine previste dall'art. 24 dello Statuto della Regione. Eguale procedura vale per la designazione del Presidente del Collegio Sindacale.
Il Direttore tecnico-amministrativo e quello di laboratorio sono nominati dal Consiglio di Amministrazione in base ai requisiti di competenza tecnica".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 49 hanno risposto SI 27 Consiglieri hanno risposto NO 22 Consiglieri L'art. 10 è approvato.
"Titolo III - Norme finali di attuazione".
"Articolo 11 - Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato a compiere tutti gli atti necessari per la costituzione dell'lCR secondo le norme dei Titoli I e II".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 49 hanno risposto SI 27 Consiglieri hanno risposto NO 22 Consiglieri L'art. 11 e approvato.
"Articolo 12 - La Regione provvede agli oneri di impianto ed alle spese connesse allo svolgimento dell'attività dell'Istituto: con la quota di capitale azionario iniziale sottoscritta ai sensi dell'articolo 6 della presente legge con apposito contributo stanziato annualmente in bilancio".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 49 hanno risposto SI 27 Consiglieri hanno risposto NO 22 Consiglieri L'art. 12 è approvato.
"Articolo 13 - La Giunta regionale è delegata a definire le modalità ed i tempi di consegna nonché la quantità dei locali che potranno essere posti a disposizione dell'lCR. da destinare all'uso di laboratorio cartografico nell'ambito del Palazzo del lavoro.
L'ICR può avvalersi, a seguito di provvedimenti della Giunta regionale di parte delle attrezzature già in dotazione al primo nucleo del Servizio Cartografico.
A tale scopo la Regione Piemonte dovrà presentare ai sensi dell'articolo succitato una relazione giurata di un esperto designato dal Presidente del Tribunale contenente la descrizione dei beni utilizzati e il criterio di valutazione seguito.
La predetta relazione dovrà essere allegata all'atto costitutivo della Società".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 49 hanno risposto SI 27 Consiglieri hanno risposto NO 22 Consiglieri L'art. 13 è approvato.
"Articolo 14 - Al fine di garantire l'immediata operatività dell'ICR e del Laboratorio Cartografico, limitatamente alle attività di cui al successivo articolo, è nominato, con provvedimento deliberativo della Giunta regionale, da adottarsi entro 15 giorni successivi all'entrata in vigore della presente legge, un Commissario straordinario.
Il Commissario dura in carica fino all'insediamento del Consiglio di Amministrazione di cui al precedente art. 10 ed opera sulla base di un programma che dovrà essere approvato, da parte della Giunta regionale entro i 15 giorni successivi alla nomina.
Il programma dovrà specificare, in modo particolare, il numero di esperti e consulenti, nella misura strettamente necessaria, ai quali conferire incarichi provvisori ed a tempo determinato, per consentire le operazioni di cui ai punti a) e b) dell'art. 15".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 49 hanno risposto SI 27 Consiglieri hanno risposto NO 22 Consiglieri L'art. 14 è approvato.
"Articolo 15 - Il Commissario per la gestione provvisoria può assumere iniziative ed effettuare le operazioni occorrenti per : a) l'installazione, il collaudo e la manutenzione delle apparecchiature acquistate dalla Regione per il Laboratorio Cartografico regionale b) controllare il corretto uso delle apparecchiature di cui sopra per l'addestramento del personale tecnico-scientifico e per l'esecuzione di prove sperimentali c) acquistare le apparecchiature integrative ed i software occorrenti nella misura strettamente necessaria a garantire il corretto funzionamento del Laboratorio".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 49 hanno risposto SI 27 Consiglieri hanno risposto NO 22 Consiglieri L'art. 15 è approvato.
"Articolo 16 - Con il provvedimento deliberativo di cui al primo comma dell'art. 13 la Giunta regionale distacca al servizio dell'Amministrazione provvisoria dell'Istituto, un nucleo di dipendenti regionali tu proposta nominativa dell'Assessore competente e previo assenso degli interessati".
Si proceda alla votatone.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 49 hanno risposto SI 27 Consiglieri hanno risposto NO 22 Consiglieri L'art. 16 è approvato.
"Articolo 17 - Per il finanziamento della quota iniziale di capitale azionario da sottoscrivere ai sensi dell'articolo 6 della presente legge è autorizzata la spesa di 300 milioni.
All'onere di cui al precedente comma si provvede per l'anno finanziario 1980 mediante una riduzione di pari ammontare, in termini di competenza e di cassa, dello stanziamento di cui al capitolo n. 7110 dello stato di previsione della spesa per lo stesso anno, e mediante l'istituzione, nello stato di previsione medesimo, di apposito capitolo con la denominazione: 'Oneri relativi al finanziamento iniziale della quota di capitale azionario dell'Istituto Cartografico Regionale' e con lo stanziamento di 300 milioni in termini di competenza e di cassa.
Per la concessione del contributo di cui al precedente articolo 12 è autorizzata, per l'anno finanziario 1980, la spesa di 300 milioni.
All'onere di cui al precedente comma si provvede mediante una riduzione di pari ammontare, in termini di competenza e di cassa, dello stanziamento di cui al capitolo n. 7110 dello stato di previsione della spesa per lo stesso anno e mediante l'istituzione, nello stato di previsione medesimo di apposito capitolo con la denominazione: 'Contributo nelle spese di impianto e di funzionamento dell'Istituto Cartografico Regionale', con lo stanziamento di 300 milioni in termini di competenza e di cassa.
Le spese per l'anno finanziario 1981 e successivi saranno determinate con le leggi di approvazione dei relativi bilanci.
Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 49 hanno risposto SI 27 Consiglieri hanno risposto NO 22 Consiglieri L'art. 17 è approvato.
"Articolo 18 - Urgenza. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 45, sesto comma dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 49 hanno risposto SI 27 Consiglieri hanno risposto NO 22 Consiglieri L'art. 18 è approvato.
Procediamo ora alla votazione sull'intero testo della legge.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 49 hanno risposto SI 27 Consiglieri hanno risposto NO 22 Consiglieri L'intero testo della legge è approvato.


Argomento: Urbanistica (piani territoriali, piani di recupero, centri storici

Esame deliberazione Giunta regionale:. "Precisazioni ed integrazioni al D.G.R. n. 70/19197 del 13/2/1979 di approvazione del progetto cartografico ai sensi della Legge regionale n. 48/77"


PRESIDENTE

Contestualmente all'approvazione della legge sulla costituzione dell'Istituto Cartografico Regionale, dobbiamo approvare la deliberazione regionale: "precisazioni ed integrazioni al D.G.R. n. 70/19197 del 13/2/1979 di approvazione del progetto cartografico ai sensi della Legge regionale n. 48/77".
Ve ne do lettura: "Il Consiglio regionale Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 70/19197, del 13 febbraio 1979, precisata ed integrata con deliberazione della Giunta regionale n. 26/20892, del 7 maggio 1979 sentita la competente Commissione consiliare delibera di approvare il progetto generale del sistema cartografico per la formazione della cartografia di base tecnica e tematica, articolato nei punti fissati dall'articolo 2 della Legge regionale 12 ottobre 1977, n. 48 così come risulta dall'allegato documento, che fa parte integrante della presente deliberazione".
Chi approva è pregato di alzare la mano. E' approvato con 27 voti favorevoli e 22 contrari.


Argomento: Musei

Esame progetto di legge n. 554: "Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 29/6/1978 n. 37 'Istituzione del Museo regionale di scienze naturali'"


PRESIDENTE

Punto trentaquattresimo all'ordine del giorno: Esame progetto di legge n. 554: "Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 29/6/1978 n. 37 'Istituzione del Museo regionale di scienze naturali"'.
La parola al Consigliere Curci



CURCI Domenico

Questo Consiglio ha già approvato all'unanimità il regolamento del Museo di scienze naturali. Purtroppo l'affastellarsi di provvedimenti da adottare in questa ultima fase dei nostri lavori ha impedito di approfondire ciò che concerne questa importante iniziativa individuata come servizio regionale decentrato con la Legge regionale n. 73.
Mi limito a rilevare che si tratta di una iniziativa destinata a contribuire ad una vasta ed efficace azione di sostegno per la diffusione della cultura scientifica e naturalistica, per l'aggiornamento l'accrescimento e la conservazione della raccolta. Il lavoro svolto dal Comitato scientifico nel preparare ed impostare l'organizzazione e la funzionalità del Museo è stato, a nostro avviso, esemplare per competenza dedizione ed entusiasmo ed ha raccolto collaborazioni qualificate interessando anche l'Università.
L'impostazione e l'organizzazione del Museo, quale risulta dal regolamento che abbiamo appena approvato, consente di sviluppare un rapporto costruttivo con la comunità regionale, specie con il mondo della scuola, con le istituzioni universitarie, con i Centri di ricerca e con gli stessi raccoglitori di collezioni.
L'affrettatissima approvazione del regolamento ci ha impedito di cogliere e di proporre alcune integrazioni non prive di valore ai fini della funzione di controllo e di proposta da parte del Consiglio regionale introducendo la consultazione della Commissione consiliare competente per ciò che concerne l'approvazione del regolamento per l'attività del centro didattico (art. 3 del regolamento), della biblioteca (art. 5) e del programma specifico di attività del Museo (di cui all'art. 8 punto b).
Il mio Gruppo non ha mancato di dare il suo appoggio costruttivo all'iniziativa e, esprimendo il parere favorevole agli emendamenti che vengono proposti, esprime anche l'augurio che quest'iniziativa possa sviluppare il più ampio e positivo lavoro.



PRESIDENTE

Passiamo alla votazione dell'articolato : "Articolo 1 - Alla legge regionale 29 giugno 1978, n. 37, sono apportate le modificazioni ed integrazioni di cui all'articolo successivo".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 49 hanno risposto SI 49 Consiglieri L'art. 1 è approvato.
"Articolo 2 - All'articolo 3, quarto comma punto 3, dopo le parole 'del Museo e' sostituire le parole 'la sua eventuale suddivisione in sezioni' con le seguenti parole 'della sua suddivisione in reparti e sezioni'.
All'articolo 4 aggiungere in fine il seguente comma 'Ai membri del Comitato scientifico sono riconosciute le misure delle indennità di missione e dei rimborsi spese di cui all'articolo 11 della legge regionale 5 dicembre 1978, n. 74'.
All'articolo 6 ultimo comma sostituire le parole 'ed in ogni altro caso in cui manchi il direttore le funzioni ad esso spettanti' con le parole seguenti 'le funzioni spettanti al direttore'.
All'articolo 7 aggiungere in fine i seguenti commi: 'Al fine di introitare le somme derivanti dall'attività istituzionale del Museo, nel bilancio regionale sarà istituito apposito capitolo di entrata con la denominazione 'proventi a titolo vario derivanti dall'attività istituzionale del Museo di scienze naturali'.
'Al direttore del Museo di scienze naturali sarà affidata la gestione di un fondo economale il cui importo e le cui modalità di utilizzo saranno stabiliti annualmente con apposite deliberazioni della Giunta regionale e con obbligo di rendicontazione periodica'".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 49 hanno risposto SI 49 Consiglieri L'art. 2 è approvato.
Procediamo alla votazione sull'intero testo.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 49 hanno risposto SI 49 Consiglieri L'intero testo della legge è approvato.


Argomento: Stemma - Gonfalone

Esame progetti di legge n. 357, 402 e 501 relativi allo stemma e gonfalone della Regione Piemonte


PRESIDENTE

Punto quarantesimo all'ordine del giorno: Esame progetti di legge n.
357, 402 e 501 relativi allo stemma e gonfalone della Regione Piemonte.
La parola al relatore, professoressa Soldano.



SOLDANO Albertina, relatore

Signor Presidente, signori Consiglieri, le tre proposte di legge 357 (Marchini, Oberto del novembre 1978), 402 (Calsolaro del 23/3/1979) e 501 (Sanlorenzo del 5 febbraio 1980), presentano interessanti elementi di valutazione in riferimento a quanto affermato all'art. 1, quarto comma dello Statuto della Regione, che recita testualmente: "La Regione con propria legge adotta un gonfalone ed uno stemma".
La prima proposta (n. 357) con un unico articolo, propone che lo stemma sia: "Di rosso alla croce d'argento con lambello d'azzurro di tre gocce poste nella parte superiore".
Si tratta, in sintesi, dello stemma tradizionale del Piemonte (detto pure "storico"), cioè quello che nasce il 15 agosto del 1424 a Thonon, nel Chiablese, quando Amedeo VIII, primo duca di Savoia conferì al figlio primogenito, anch'egli di nome Amedeo (o Amé), il titolo di Principe di Piemonte, per evidenziare l'importanza attribuita alla parte cismontana dei territori sabaudi e come essa costituisse già un'entità organica, autonoma ed efficiente.
L'insegna della croce d'argento in campo rosso avrebbe comunque origini più antiche, tuttora al centro dell'attenzione degli studiosi. E' lo stemma ormai largamente noto, perché diffuso da numerose Associazioni, in Italia e all'estero: uno stemma già divenuto popolare. La proposta di legge n. 402 (Calsolaro), ripropone come elemento centrale la stessa insegna, fornendo attraverso una dettagliata relazione, ulteriori particolari sulle vicende storiche e sui momenti da essa contrassegnati, sino ad affermare: "Non appare dubbio né in alcun modo contestabile che lo stemma storico del Piemonte debba costituire il nucleo centrale del nuovo stemma della Regione Piemonte e conseguentemente figurare 'sul tutto' (cioè su altri elementi caratteristici)". La proposta Calsolaro tende comunque a distinguere il complesso argomento tra stemma e gonfalone.
Al fine di evidenziare poi, in maniera simbolica, gli elementi più rappresentativi della tradizione storica nonché della realtà politica economica, sociale e culturale del Piemonte, il progetto Calsolaro propone come richiami specifici, le figure del castello (simbolo di indipendenza di autonomia, di "virtù forte"), del grappolo d'uva (simbolo, come la vite di "pubblica unione" e altresì espressione regionale di cultura contadina di impegno per lo sviluppo dell'agricoltura), della fabbrica (simbolo del lavoro, in una Regione ad alto sviluppo industriale), dello stambecco e della montagna (richiamo alle specifiche caratteristiche ambientali e geografiche della Regione ed espressione dello spirito di libertà che anima la gente del Piemonte).
Inoltre la relazione evidenzia il significato dell'accentuazione cromatica, con riferimento al "drapò" repubblicano piemontese, che sventol per la prima volta il 7 floreale (25 aprile) 1976, ad Alba, ad opera di due giacobini piemontesi: Giovanni Battista Ranza (vercellese) e Ignazio Bonafous (albese). I tre colori del drapò:arancio, blu e rosso, significano rispettivamente la dolcezza (e l'unità), la solidità e il coraggio.
Sono i tre colori che segnano le bandiere repubblicane piemontesi (a strisce orizzontali) nel 1798 (prima Nazione piemontese), sino al 1800 (seconda Nazione piemontese).
Le vicende storiche di quel periodo sono narrate puntualmente nella relazione Calsolaro. La stessa proposta Calsolaro conclude presentando due soluzioni, tra loro armonizzate per figure e colori, una per lo stemma tradizionale, l'altra più ricca e articolata per il gonfalone.
In seguito, la legge regionale 23 gennaio 1979 n. 3 ha fissato le procedure per l'adozione dello stemma prevedendo l'istituzione di una Commissione formata dai rappresentanti di tutte le forze politiche consiliari. Questa bandì un pubblico concorso di idee fra gli studenti delle scuole medie inferiori e superiori della regione. Secondo quanto stabilito dalla suddetta legge regionale n. 3, l'Ufficio di Presidenza incaricò un gruppo di artisti di tradurre graficamente le proposte e i suggerimenti che emergevano dagli elaborati partecipanti al concorso giudicati più adatti ad essere utilizzati come stemma della Regione. Il risultato di tale incarico è costituito da alcuni elaborati grafici che rappresentano varie ipotesi di stemma corredate da note illustrative ed esplicative. Derivò da tale complesso lavoro la proposta di legge del Presidente Sanlorenzo che, in qualità di Presidente della Commissione per lo stemma, presentò la proposta stessa al fine di permettere alle Commissioni consiliari competenti di valutare congiuntamente anche le proposte emerse dal concorso di idee.
E' per questo motivo che il progetto di legge Sanlorenzo fa riferimento ad un "allegato" non ulteriormente definito, ma da definirsi con propria autonoma scelta dalle Commissioni consiliari fra quelli presentati.
Nella V Commissione si lavorò, dunque, a una soluzione delle varie proposte, cercando di cogliere gli elementi essenziali e caratteristici e tenendo presente che le eventuali scelte dovevano essere comunque armonizzate, nel rispetto delle esigenze e del rigore propri del linguaggio ideografico dell'araldica.
Oggi, pertanto, noi presentiamo all'attenzione del Consiglio una proposta di metodo secondo il seguente schema.: Adottare una struttura di legge che preveda tre usi possibili, con un elemento caratterizzante comune ai tre usi: vale a dire, il quadro rettangolare che contiene di rosso la croce d'argento con lambello azzurro di tre gocce quale elemento costitutivo essenziale; specificarne gli aspetti di dettaglio grafico.
Gli usi: 1) lo stemma; 2) il marchio; 3) il gonfalone.
1) Lo stemma: usare il simbolo "di rosso la croce d'argento con lambello azzurro di tre gocce" con eventualmente, alla stessa altezza, la scritta "Piemonte".
2) Il marchio: usare l'elemento grafico dello stemma composto di quattro quadrati e una ruota dentata posta sopra alla scritta "Piemonte".
3) Il gonfalone: utilizzare in pezzo unico i simboli e i colori presenti nel testo, e, come elemento essenziale, il simbolo grafico dello stemma Calsolaro.
La nota da noi fornita non affronta i problemi compositivi grafici (es.: elemento centrale dello stemma quadrato o rettangolare e il rapporto tra i lati).
Da parte della Commissione non si è ritenuto opportuno procedere alla stesura definitiva di un nuovo testo di legge. Si assicura comunque che le proposte da noi presentate rispecchiano obiettivamente i pareri espressi dalle forze politiche partecipanti ai lavori e tendono a offrirne una sintesi equilibrata.
In ogni caso, la documentazione del lavoro svolto può costituire un'utile base di partenza per ulteriormente approfondire il complesso problema, sino alla completa definizione.
La scelta dello stemma e del gonfalone deve infatti poter coincidere in seno al Consiglio regionale, con un momento di sintesi costruita da una concorde volontà.
Se oggi permangono dubbi o perplessità circa la scelta da effettuarsi si consenta almeno che il complesso lavoro, che ha visto impegnati molti settori della comunità regionale (in primo luogo, i giovani) possa essere utilizzato, non appena possibile.
In tal senso e con tali precisazioni, consegniamo a questo Consiglio regionale, per la trasmissione al Consiglio regionale che risulterà eletto l'8 giugno, la documentazione del lavoro di studio e approfondimento da noi svolto, con questa relazione, nella fiducia di fornire ai responsabili della 3° legislatura regionale un apporto concreto di strumenti e di proposte.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Marchini.



MARCHINI Sergio

Debbo un ringraziamento alla collega Soldano perché con la sua relazione ha decantato una vicenda che si era messa in termini quanto meno non da ultimo giorno di Consiglio regionale.
Mi pare, come presentatore di una proposta di legge, che non ci sia stato un voto negativo sulla mia proposta e su quella di Calsolaro. Che le decisioni vengano affidate alla prossima legislatura, in un clima più disteso, soprattutto con un maggiore approfondimento sull'opportunità di proseguire su questa nostra indicazione o su altre indicazioni che verranno, non può che trovarmi consenziente.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Calsolaro.



CALSOLARO Corrado

Come presentatore di una delle proposte di legge non posso evidentemente dichiararmi soddisfatto di come e finita la vicenda.
Voglio semplicemente limitarmi a ringraziare per l'assoluta obiettività e correttezza la collega Soldano per l'equilibrio, la saggezza e l'intelligenza con cui ha svolto la sua relazione. Vuole essere un omaggio particolare alla collega Soldano, per quanto è stata capace di fare.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Vera.



VERA Fernando

Alla vicenda dello stemma della Regione Piemonte, che ha un'importanza simbolica non irrilevante, si sono dedicati appassionatamente in questi ultimi anni i colleghi Marchini, Calsolaro e il compianto collega Oberto che avevano presentato a questo Consiglio proposte attinenti al problema.
Bisogna anche ricordare che la V Commissione ha dedicato non poco del suo tempo all'esame delle proposte presentate, per cercare di individuare, come già ha ricordato là collega Soldano, una soluzione che potesse Essere presentata a questo Consiglio in modo da concludere, queste erano le intenzioni, questa legislatura, dotando, secondo quanto stabilito nel suo Statuto, la Regione di un proprio stemma.
Il problema più che aspetti tecnici, stilistici, figurativi, che potevano 'evidentemente essere risolti in un secondo tempo e che del resto vanno nel corso dei tempi, seguendo criteri diversi, era quello di individuare alcuni elementi essenziali, sui quali poi configurare le varie soluzioni grafiche. A noi pare che gli elementi che erano stati individuati nella Commissione fossero validi.
Nessuno può contestare né mettere in dubbio la tradizione repubblicana del nostro partito, che data fin dal momento del referendum istituzionale e anche da prima; riteniamo, altresì, che sia proprio di popoli maturi e civili il saper valutare con serenità quelli che sono gli aspetti di una lunga storia che affonda nel passato, averli superati nelle istituzioni politiche e saperne cogliere l'elemento storico e non l'elemento istituzionale. Nessuno può negare che il simbolo storico del Piemonte è la croce d'argento in campo rosso. La presenza di questo elemento sabaudo nella storia del Piemonte data ancora da prima del 1424 perché nessuno pu contestare che dall'XI secolo, col matrimonio di Ottone di Savoia con Adelaide di Susa, contessa di Torino, i Savoia acquisirono una presenza nella regione piemontese e questa vicenda si è dipanata per una decina di secoli fino ai giorni nostri ed è stata superata felicemente dalla parentesi repubblicana nel corso della Rivoluzione francese e successivamente, secondo le nostre volontà, con la istituzione della Repubblica.
Riteniamo che, proprio per un senso di maturità e di civiltà che nessuno può negare alla Regione Piemonte, si sarebbe potuto benissimo con una correzione di elementi, quale il colore del drapò suggerito dal Consigliere Calsolaro, acquisire questo elemento nello stemma piemontese.
Del resto - ricordava qualcuno nel corso dei lavoro della Commissione - la città di Parigi, che della Francia rappresenta il centro più repubblicano ha nel suo stemma i gigli di Francia, che sono un simbolo monarchico.
Naturalmente convengo con le conclusioni a cui arriva la collega Soldano che l'individuazione e l'acquisizione di questi elementi che consentono al Consiglio regionale di dare uno stemma alla Regione Piemonte non poteva essere un fatto di maggioranze e di minoranze, ma, proprio per non sprecare questo valore simbolico, doveva essere necessariamente un fatto unanime o quasi unanime di questo Consiglio.
Se così non é, il mio Gruppo ritiene che l'unica soluzione sia quella di affidare i lavori della V Commissione e le proposte precedenti che hanno determinato questi lavori, alla terza legislatura della Regione Piemonte.



PRESIDENTE

Come presentatore di una proposta di legge vorrei aggiungere che siamo in una Regione dove ci si divide sovente fra comunisti, socialisti democristiani, repubblicani, ma mi pare che quasi tutta la popolazione si divida prima di tutto fra Torino e Juventus. Chi non si rende conto del valore dei simboli e degli scudetti che possono rappresentare la storia del passato, quella del presente, o di un'indicazione del futuro, vuol dire che non è radicato a certi valori che nella società esistono, non perché ci sono associazioni che seguono questi criteri di propaganda o ne fanno oggetto di cultura, ma perché è un dato che riguarda il modo di associarsi della gente e di richiamarsi a certi concetti e a certi simboli per identificarsi anche in loro.
Ringrazio in modo particolare gli estensori dei 985 elaborati giunti come contributo della partecipazione popolare alla determinazione eventuale del simbolo e per la ricchezza di indicazioni culturali, storiche, tecniche e grafiche che gli studenti di 82 scuole piemontesi hanno dato su questa questione.
Il Piemonte non è una Regione che incarica o designa qualcuno a dare un simbolo, che 60 Consiglieri votano distrattamente, ma è una Regione che su questo tema ha lavorato, ha impegnato le forze culturali e politiche che hanno presentato i progetti, studenti e uomini di cultura, per cui se ha aspettato cinque anni per darsi uno stemma, non è un ritardo tragico purch venga da un effettivo contributo di tutta la comunità regionale.
Mi pare che la questione si concluda nel miglior modo e possa essere consegnato alla terza legislatura il compito di definirla in tutti i suoi particolari.
I lavori riprenderanno alle ore 15.
La seduta è tolta.



(La seduta ha termine alle ore 13,30)



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