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Dettaglio seduta n.328 del 22/04/80 - Legislatura n. II - Sedute dal 16 giugno 1975 al 8 giugno 1980

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Argomento:


PRESIDENZA DEL PRESIDENTE SANLORENZO


Argomento: Università

Prosecuzione esame progetto di legge n. 506 "Diritto allo studio nell'ambito universitario"


PRESIDENTE

La seduta è aperta. Prosegue l'esame del progetto di legge n. 506 "Diritto allo studio nell'ambito universitario".
"Articolo 2 - Obiettivi. Al fine di perseguire una politica unitaria e programmata del diritto allo studio la Regione opera per realizzare un sistema organico di attività e servizi integrati con quelli esistenti o da realizzare sul territorio.
Tale sistema di servizi è volto a favorire: a) la frequenza ai corsi ed il pieno utilizzo delle strutture didattico scientifiche degli Atenei e degli Istituti di istruzione superiore o di quelle disponibili sul territorio b) l'accesso e la prosecuzione degli studi agli studenti capaci e meritevoli ancorché privi di mezzi c) il riequilibrio degli interventi fra i vari ordini di istruzione d) lo sviluppo programmato delle istituzioni e sedi universitarie e degli istituti di istruzione superiore (ISEF)".
Il Gruppo D.C. presenta alcuni emendamenti.
"Tutto il primo comma è soppresso".
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano. L'emendamento è respinto.
Al secondo comma sostituire: "Tale sistema di servizi è volto a favorire" con: "la presente legge è intesa a favorire".
L'emendamento viene ritirato dai proponenti.
"Tutto il punto c) del secondo comma è soppresso" Chi è favorevole è pregato di alzare la mano. L'emendamento è respinto.
Pongo ai voti per appello nominale l'articolo 2, nel testo originario.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 41 hanno risposto SI 23 Consiglieri si sono astenuti 18 Consiglieri L'art. 2 è approvato.
"Articolo 3 - Soggetti. Gli interventi previsti dalla presente legge sono rivolti agli studenti universitari iscritti agli Atenei agli Istituti di istruzione superiore (ISEF) ed ai corsi di specializzazione e perfezionamento post-universitari, aventi sede in Piemonte".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 41 hanno risposto SI 41 Consiglieri L'art. 3 è approvato.
"Articolo 4 - Delega. La Regione, per il conseguimento delle finalità della presente legge, delega ai Comuni sede di Ateneo o di Istituto di istruzione superiore (ISEF) l'esercizio delle proprie funzioni amministrative in ordine agli interventi per il diritto allo studio a favore dei soggetti di cui all'art. 3.
Qualora gli Enti delegati non esercitino le funzioni loro delegate, la Giunta regionale, sentiti i soggetti medesimi e previa assegnazione di adeguato termine, li sostituisce negli adempimenti di competenza".
Il Gruppo D.C. presenta un emendamento sostitutivo dell'intero articolo: "La Regione, in attesa di poter determinare, sulla base dei principi contenuti nell'emananda legge quadro, le materie delegabili, istituisce un comitato di gestione così composto: 5 membri nominati dal Consiglio regionale 2 membri designati dal Comune di Torino 1 membro designato per ogni Comune avente sede decentrata degli Atenei o dell'Istituto superiore (ISEF) 4 membri designati da docenti, rispettivamente 2 per l'Università, 1 per il Politecnico, 1 per l'ISEF 5 membri studenti, di cui 2 designati dall' Università, 2 designati dal Politecnico, 1 dall' Isef, ai sensi delle disposizioni vigenti per le elezioni dei rappresentanti degli studenti negli organi di governo degli Atenei e dell'Isef.
Il Presidente ed il Vice Presidente della Commissione sono eletti con voto dell'intera Commissione nella prima seduta e sono scelti tra i membri designati dagli Atenei e dall'Isef o fra quelli designati dal Consiglio regionale.
Il Segretario della Commissione è designato dalla Giunta regionale.
La Commissione opera secondo un regolamento proposto dalla stessa e approvato dal Consiglio regionale entro due mesi dall'inizio delle sue funzioni".
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano. L 'emendamento è respinto.
Si proceda alla votazione dell'art. 4.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 41 hanno risposto SI 23 Consiglieri hanno risposto NO 17 Consiglieri si è astenuto 1 Consigliere L'art. 4 è approvato.
"Articolo 5 - Modalità dell'esercizio della delega. Gli Enti delegati esercitano le funzioni loro delegate avvalendosi: 1) della Commissione per il diritto allo studio nell'ambito universitario di cui all'art. 9 2) dei propri servizi ed uffici 3) degli uffici o servizi regionali 4) della collaborazione degli uffici degli Atenei e Istituti di istruzione superiore (Isef) in conformità delle convenzioni tra gli Enti delegati e Atenei o Istituti di istruzione superiore (Isef) di cui all'art.
11 e in relazione alle competenze proprie degli Atenei e degli Istituti di istruzione superiore (Isef) in ordine al diritto allo studio 5) della collaborazione dei Comuni aventi sedi decentrate di Atenei o di Istituti di istruzione superiore (Isef) in conformità delle convenzioni tra questi e gli Enti delegati.
Ogni anno gli Enti delegati inviano alla Regione il rendiconto economico finanziario ed una relazione sull'attività svolta almeno 60 giorni prima dei termini previsti per la presentazione del bilancio consuntivo regionale".
Il Gruppo D.C. presenta il seguente emendamento sostitutivo dell'intero articolo: "Il Comitato di gestione esercita le funzioni amministrative in ordine agli interventi per il diritto allo studio a favore dei soggetti di cui all'art. 3.
Detto Comitato si avvale: 1) degli Uffici e servizi regionali 2) della collaborazione degli uffici degli Atenei e Istituti di istruzione superiore (Isef) in conformità delle convenzioni fra gli Enti delegati e Atenei o Istituti di istruzione superiore (Isef) di cui all'art.
11 e in relazione alle competenze proprie degli Atenei e degli Istituti di istruzione superiore (Isef) in ordine al diritto allo studio 3) della collaborazione del Comune di Torino e di quelli aventi sede decentrata di Atenei o di Istituti di istruzione superiore (Isef) in conformità delle convenzioni fra questi e gli Enti delegati.
Ogni anno il comitato invia alla Regione il rendiconto economico finanziario e una relazione sulla attività svolta almeno 60 giorni prima dei termini previsti per la presentazione del bilancio consuntivo regionale".
L'emendamento viene ritirato dai proponenti.
Procediamo alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 41 hanno risposto SI 23 Consiglieri hanno risposto NO 17 Consiglieri si è astenuto 1 Consigliere L'art. 5 è approvato.
"Articolo 6 - Tipologia degli interventi. Per il raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 2, gli Enti delegati esercitano le funzioni loro delegate integrando i servizi e le strutture esistenti sul territorio con: a) servizi residenziali e di mensa b) servizi culturali c) strutture idonee ad assicurare ai soggetti di cui all'art. 3 la frequenza agli studi e la possibilità di svolgere attività, collaterali allo studio, volte al loro organico inserimento professionale, sociale e culturale nella comunità nonché erogando provvidenze in denaro ai soggetti di cui all'art. 3".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 42 hanno risposto SI 24 Consiglieri si sono astenuti 18 Consiglieri L'art. 6 è approvato.
"Articolo 7 - Compiti della Regione. La funzione di indirizzo e coordinamento per la materia di cui alla presente legge spetta alla Regione, che la esercita in conformità delle linee della programmazione regionale mediante: l'approvazione di linee di indirizzo o direttive pluriennali la delega delle funzioni amministrative la collaborazione con gli Atenei e gli Istituti di istruzione superiore (Isef) nel quadro dei propri ruoli istituzionali.
Oltre a quanto previsto dall'art. 4 sono di competenza della Regione la vigilanza ed il controllo sulla realizzazione delle linee di indirizzo di cui al precedente comma da parte degli Enti delegati".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 42 hanno risposto SI 24 Consiglieri hanno risposto NO 16 Consiglieri si sono astenuti 2 Consiglieri L'art. 7 è approvato.
"Articolo 8 - Procedure della programmazione. La Regione, nell'ambito degli indirizzi e delle finalità del piano regionale di sviluppo e nel rispetto delle procedure di cui alla Legge regionale 19/8/1977, n. 43 definisce le linee di indirizzo e le direttive pluriennali cui gli Enti delegati devono attenersi nell'esercizio della delega.
La Regione nel programma di attività e di spesa pluriennali, stabilisce l'ammontare delle risorse da destinare alla realizzazione degli obiettivi di cui all'art. 2 della presente legge sulla base delle specifiche assegnazioni di cui alla legge 22/12/1979, n. 642.
La Giunta regionale provvede annualmente all'aggiornamento delle proposte di spesa in occasione della presentazione del bilancio regionale di previsione.
La Giunta regionale promuove annualmente almeno due incontri con gli Enti delegati, la Commissione per il diritto allo studio nell'ambito universitario a cui partecipi la Commissione consiliare regionale competente.
Gli Enti delegati, sentita la Commissione per il diritto allo studio nell'ambito universitario, presentano alla Giunta regionale il programma annuale entro il 30 marzo di ciascun anno. La Giunta regionale propone al Consiglio l'approvazione del programma entro 30 giorni dalla sua presentazione".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 42 hanno risposto SI 24 Consiglieri hanno risposto NO 16 Consiglieri si sono astenuti 2 Consiglieri L'art. 8 è approvato.
"Articolo 9 - Commissione per il diritto allo studio nell'ambito universitario. E' istituita, con deliberazione del Consiglio comunale, la Commissione per il diritto allo studio nell'ambito universitario alla quale sono attribuiti i compiti di proposta e consulenza attinenti la programmazione degli interventi.
Essa è composta da: 2 membri in rappresentanza della Regione designati dal Consiglio regionale con voto limitato a 1 3 membri in rappresentanza dell'Amministrazione dell'Ente delegato designati dal Consiglio comunale con voto limitato a 2 7 membri di cui 4 designati dall'Università, 2 dal Politecnico e 1 dall'Isef secondo i criteri definiti dalle intese intervenute tra gli Enti stessi 7 membri designati dagli studenti di cui 4 dell'Università, 2 del Politecnico e 1 dell'Isef ai sensi delle disposizioni vigenti per le elezioni dei rappresentanti degli studenti negli organi di governo degli Atenei e dell' Isef.
Il Presidente della Commissione è eletto con voto dell'intera commissione nella prima seduta ed è scelto fra i membri designati dagli Atenei e dall'Isef o fra quelli designati dall'Amministrazione dell'Ente delegato; il Vice presidente è scelto fra quelli designati dagli studenti.
Il Segretario della Commissione è designato dall'Amministrazione dell'Ente delegato.
La Commissione opera secondo un regolamento proposto dalla stessa ed approvato dal Consiglio comunale dell'Ente delegato entro 2 mesi dall'inizio dell'esercizio della delega".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 42 hanno risposto SI 24 Consiglieri si sono astenuti 18 Consiglieri L'art. 9 è approvato.
"Articolo 10 - Compiti della Commissione per il diritto allo studio nell'ambito universitario. Alla Commissione per il diritto allo studio nell'ambito universitario sono attribuiti i seguenti compiti: 1) esprimere pareri vincolanti su tutte le iniziative complementari e di servizio assunte dall'Ente delegato e connesse all'attività didattica e scientifica ed ai fabbisogni formativi 2) esprimere pareri obbligatori relativamente al programma di cui all'art. 8 e più in particolare: a) al tipo di gestione dei servizi b) alla destinazione dei beni c) alla ripartizione dei fondi d) sul rendiconto e sulla relazione finale e) sulle convenzioni Ente delegato - Atenei per quanto attiene il diritto allo studio nell'ambito universitario.
3) esprimere pareri facoltativi sulle gestioni che l'Amministrazione comunale sottopone in ordine alla materia 4) proporre iniziative sociali o culturali all'Ente delegato 5) elaborare la proposta di regolamento di cui all'art. 9".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 44 hanno risposto SI 24 Consiglieri hanno risposto NO 17 Consiglieri si sono astenuti 3 Consiglieri L'art. 10 è approvato.
"Articolo 11 - Convenzione Comune - Atenei -Istituti di istruzione superiore. L'Ente delegato, gli Atenei e gli Istituti di istruzione superiore regolano i loro rapporti mediante una convenzione che è approvata, con deliberazione, dai rispettivi organi competenti in conformità delle leggi vigenti.
In ogni caso tali convenzioni non impegnano la Regione se non nei limiti previsti dal piano di cui all'art. 8 della presente legge".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 44 hanno risposto SI 24 Consiglieri si sono astenuti 20 Consiglieri L'art. 11 è approvato.
"Articolo 12 - Convenzione Ente delegato - Comuni. L'Ente delegato ed i Comuni aventi sedi decentrate di Atenei e di Istituto di istruzione superiore (Isef) regolano mediante convenzione i loro rapporti di collaborazione ai fini dell'integrazione degli interventi di cui all' art.
6.
Tali convenzioni sono approvate con deliberazione dei Consigli comunali interessati.
In ogni caso tali convenzioni non impegnano la Regione, se non nei limiti previsti dal piano di cui all'art. 8 della presente legge".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 44 hanno risposto SI 24 Consiglieri ha risposto NO 1 Consigliere si sono astenuti 19 Consiglieri L'art. 12 è approvato.
"Articolo 13 - Norme transitorie. Le norme di cui ai precedenti articoli della presente legge sono applicabili a partire dal 1 settembre 1980 salvo diversa richiesta degli Enti delegati. Nelle more è costituita una Commissione mista composta da 6 membri designati di cui 3 dall'Ente delegato e 3 designati dal Consiglio regionale con voto limitato a 2. Tale Commissione collabora con gli attuali Consigli di Amministrazione delle opere universitarie ai fini della graduale attuazione delle norme della presente legge".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 44 hanno risposto SI 24 Consiglieri si sono astenuti 20 Consiglieri L'art. 13 è approvato.
Articolo 14 - Personale. Il personale delle Opere universitarie dell'Università, del Politecnico viene messo a disposizione dall'Ente delegato a decorrere dal 1 settembre 1980.
Il Comune provvede a corrispondere al personale predetto il trattamento economico in godimento e continua ad applicare le norme in vigore alla data dell'1 novembre 1979 relative allo stato giuridico ed al trattamento economico di attività, previdenza quiescenza ed assistenza.
Con successiva legge regionale verranno stabilite le modalità dell'inquadramento per la definitiva sistemazione del personale di cui trattasi".
La parola al Consigliere Conti.



CONTI Domenico

Preferirei che venisse precisata nell'ultimo comma, là dove si legge "con successiva legge regionale" anche la data nei termini previsti dalla legge, mi pare sia il 22 dicembre 1980, ossia entro i limiti fissati dalla legge, affinché si provveda ad una normativa specifica concernente l'inquadramento del personale e la sua utilizzazione.



PRESIDENTE

La parola all'Assessore Fiorini.



FIORINI Fausto, Assessore all'istruzione

Non avrei nulla in contrario, possiamo anche fare questa aggiunta. Ho soltanto una preoccupazione, che dal Governo non arrivino le direttive unitarie in tempo, perché se si ha da fare questa legge, ci saranno ovviamente dei criteri generali.



PRESIDENTE

La parola alla professoressa Soldano.



SOLDANO Albertina

La nostra preoccupazione deriva dal fatto che durante le consultazioni è stato rilevato che il trattamento economico del personale delle Opere è inferiore a quello del personale del Comune. Ecco perché chiediamo che venga fissata una data entro la quale comunque venga superata questa disparità.



PRESIDENTE

La parola ancora all'Assessore Fiorini.



FIORINI Fausto, Assessore all'istruzione

Vorrei fare ancora un'osservazione. Noi abbiamo nel primo comma una frase che riprende quella della legge sulla formazione professionale e che ci era stata suggerita dal professor Gizzi. "messo a disposizione" non vuol dire che sia o comandato o che diventi personale tout court del Comune ed è questo il problema che deve essere risolto a livello nazionale. Per cui anche da un punto di vista generale, se lo Stato fissa dei termini pu anche non rispettarli, noi invece, se fissiamo dei termini, entro quella data dovremo fare una legge che magari non avrà .ancora i presupposti necessari.



PRESIDENTE

Il chiarimento è avvenuto. Il Gruppo D.C. intende presentare un emendamento?



SOLDANO Albertina

No, ci asteniamo nella votazione dell'articolo.



PRESIDENTE

Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 44 hanno risposto SI 24 Consiglieri si sono astenuti 20 Consiglieri L'art. 14 è approvato.
"Articolo 15 - Patrimonio. Il patrimonio delle Opere universitarie dell'Università, del Politecnico, é, a partire dal 1° settembre 1980 trasferito alla Regione con osservanza di quanto disposto dal D.L.
31/10/1979, n. 536 convertito con modificazioni nella legge 22/12/1979, n.
642, e dal Decreto Ministeriale pubblica istruzione del 31/10/1979.
I beni necessari per l'espletamento delle funzioni delegate sono assegnati agli Enti delegati con deliberazione della Giunta regionale.
Con successiva legge regionale si provvederà alla definitiva sistemazione giuridica del patrimonio delle Opere universitarie".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 44 hanno risposto SI 24 Consiglieri si sono astenuti 20 Consiglieri L'art. 15 è approvato.
"Articolo 16 - Disposizioni finanziarie. Ai fini dell'attuazione della presente legge nello stato di previsione dell'entrata del bilancio per l'anno finanziario 1980, sono istituiti i seguenti capitoli: 'Proventi di natura tributaria già spettanti alle Opere universitarie di cui all'art. 44 del DPR 24 luglio 1977, n. 616 (articolo 2 della legge 18 dicembre 1951, n. 1551 e R.D. 31 agosto 1933, n. 1592)'.
'Assegnazione di fondi relativa al trasferimento delle funzioni, dei beni e del personale delle Opere universitarie di cui all'articolo 44 del DPR 24 luglio 1977, n. 616 (legge 22 dicembre 1979, n. 642)' con lo stanziamento di 2.000 milioni in termini di competenza e di cassa.
Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1980, sono istituiti i seguenti capitoli: 'Somme da erogare alle opere universitarie per lo svolgimento delle loro attività, fino alla data dell'effettivo esercizio delle funzioni da parte degli Enti delegati', con lo stanziamento di 2.000 milioni in termini di competenza e di cassa 'Contributi agli Enti delegati per l'esercizio delle funzioni in materia di diritto allo studio nell'ambito universitario', i cui stanziamenti saranno determinati in corrispondenza della maggior spesa che verrà assegnata alla Regione ai sensi della legge 22 dicembre 1979, n. 642.
Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 44 hanno risposto SI 24 Consiglieri si sono astenuti 20 Consiglieri L'art. 16 è approvato.
"Articolo 17 - Urgenza. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell' articolo 45, sesto comma, dello Statuto".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 44 hanno risposto SI 24 Consiglieri si sono astenuti 20 Consiglieri L'art. 17 è approvato.
Il Consigliere Bontempi chiede la parola per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.



BONTEMPI Rinaldo

Ritengo che il nostro Gruppo abbia già compiutamente espresso le valutazioni di merito, per cui aderiamo con convinzione al voto positivo a questa legge.
Mi preme mettere in rilievo ancora un aspetto. Ho rilevato con molta preoccupazione che in questi giorni vi sono state alcune dichiarazioni di tipo elettorale, per esempio, da parte del Gruppo della Democrazia Cristiana, sul rapporto della Regione con i Comuni. Devo rimarcare in quest'aula che ancora una volta in merito ad un processo di delega di funzioni previste dal DPR 616, noi abbiamo delle resistenze. Non è il primo caso in cui ciò si verifica. Io credo che anche la specificità universitaria, quella del diritto allo studio, possa essere correttamente ricompresa in un armonico processo di delega in cui, come ha giustamente rimarcato l'Assessore, i compiti di indirizzo e di programmazione restano alla Regione.
Nel momento in cui andiamo ad attuare delle leggi nazionali, una legge importante come il DPR 616, dobbiamo dare certezze ad un settore che di certezze non ne ha più avute da alcuni mesi, noi dobbiamo porci correttamente di fronte alla scelta della delega che a noi sembra essere la più coerente. Certo, nessuna scelta è di per sé garanzia, ma questa la scelta che a nostro avviso ci garantisce maggiormente.
Pertanto noi non comprendiamo questo atteggiamento di sfiducia nei confronti dei processi di delega, riteniamo che sia la strada giusta che va percorsa e, anche in relazione allo specifico del settore, per le argomentazioni qui addotte dal Consigliere Ferrero, che vada riconfermata e ribadita una scelta di questo tipo.
Concludo ricordando che quando, di fronte a settori di questo tipo, noi andiamo a mettere con coraggio di fronte alle responsabilità di ordine generale e quindi di richiamo alla programmazione generale gli Enti locali in questo caso un Ente locale grande, ma anche tutti gli altri Enti locali che potranno essere interessati da insediamenti universitari, ritengo che compiamo un atto coraggioso, giusto e corretto. Guai se lasciassimo fuori attraverso soluzioni miste o soluzioni al di fuori da queste regole, ad esempio, la costituzione di Enti o soluzioni meramente strumentali, da un processo così importante, che attiene direttamente alla condizione materiale degli studenti, i Comuni e le istanze fondamentali. Pertanto la nostra è una scelta di campo molto netta, che credo vada riaffermata. Noi ci facciamo tutte le preoccupazioni possibili per gli aspetti della gestione, ma pensiamo che, possano essere risolte attraverso l'integrazione di una funzione regionale di programmazione e di una funzione gestionale correttamente attribuita dalla delega agli Enti locali e quindi ai Comuni.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Vera.



VERA Fernando

Come avevo previsto nel mio intervento di questa mattina, la legge così com'era presentata, derivante da una scelta politica, difficilmente poteva essere modificata in modo da renderla accettabile.
Conseguentemente il nostro voto sarà contrario. Vorrei aggiungere che abbiamo la massima fiducia nella delega ai Comuni di funzioni di carattere amministrativo da parte della Regione, però non in questo caso. Noi riteniamo che essendo la delega in pratica riservata ad un solo Comune sebbene torinese, ritengo si tratti di un problema piemontese e non di un problema torinese.
Quindi, ripeto, per le ragioni già dette questa mattina e per queste ultime, il voto del mio Gruppo sarà contrario.



PRESIDENTE

Devo dare comunicazione che mi è pervenuta una petizione sottoscritta da 740 studenti e docenti per affermare la loro preoccupazione in merito al disegno di legge che stiamo discutendo per il diritto allo studio nell'ambito universitario.
Prendo lo spunto da questa petizione, per dire che è uno strumento ancora introdotto nella prassi della comunità regionale, anche se è prevista dal Regolamento del nostro Consiglio, se non per l'episodio, che in una certa misura abbiamo popolarizzato dei Coltivatori Diretti, che vollero utilizzare lo strumento della petizione secondo tutti i diritti che questo strumento ha conquistato nell'iter legislativo e nell'iter di consultazione delle Commissioni.
Qui è stata presentata una petizione di tipo tradizionale, cioè una raccolta di firme che viene consegnata in un determinato momento, ha una sua efficacia, viene comunicata al Consiglio regionale, ma raccomando visto che siamo alla fine della legislatura (sarà una questione che riguarderà la prossima legislatura), di utilizzare lo strumento della petizione secondo il regolamento del Consiglio regionale, perché dà a coloro che presentano petizioni la possibilità di essere ascoltati, sentiti e di partecipare direttamente all'iter formativo delle leggi.
Il testo della petizione è il seguente: "I sottoscritti ritengono il progetto di legge per il diritto allo studio nell'ambito universitario estremamente generico e tale da non offrire garanzie riguardo la tutela del diritto allo studio. Inoltre ritengono che leda il principio costituzionale dell'autonomia dell'Università".
Metto in votazione per appello nominale l'intero testo della legge "Diritto allo studio nell'ambito universitario".



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 48 hanno risposto SI 26 Consiglieri hanno risposto NO 19 Consiglieri si sono astenuti 3 Consiglieri L'intero testo della legge è approvato.


Argomento:

Sul prosieguo dei lavori


PRESIDENTE

Signori Consiglieri, vorrei fare presente che abbiamo 36 punti all'ordine del giorno da prendere in esame entro la giornata di domani.
Procederei secondo questo criterio: metto in discussione i progetti di legge o le deliberazioni che presumo abbiano poche difficoltà ad essere approvati, isolando progressivamente i punti sui quali c'é maggiore discussione. Lasciatemi quindi scegliere fra i punti iscritti quelli che mi pare rispondano a questi requisiti, in modo da procedere sollecitamente e ordinare i nostri lavori sia per oggi che per domani.


Argomento: Beni demaniali e patrimoniali - Edilizia pubblica (convenzionata, sovvenzionata, agevolata)

Esame progetto di legge n. 467 "Acquisizione di aree o immobili del demanio militare; definizione di una riserva di alloggi di edilizia convenzionata agevolata da permutare con il Ministero della Difesa ai sensi della legge 18/8/1978 n.. 497"


PRESIDENTE

Punto quattordicesimo all' ordine del giorno: Esame progetto di legge 467 "Acquisizione di aree o immobili del demanio militare; definizione di una riserva di alloggi di edilizia convenzionata agevolata dà permutare con il Ministero della Difesa ai sensi della legge 18/8/1978, n. 497".
La parola al relatore, Consigliere Bono.



BONO Sereno, relatore

Il progetto di legge è composto da 3 articoli e si illustra da sé. Si t ratta di dare la possibilità all'Amministrazione regionale di definire interventi diretti all'acquisizione di aree da parte del demanio militare al fine di garantire alla Regione la disponibilità di tali aree per servizi, per attività speciali, per integrare il patrimonio storico e artistico della Regione e per altre iniziative di edilizia economica e popolare.



PRESIDENTE

Nessuno chiede di intervenire? Passiamo alla votazione dell'articolato.
"Articolo 1 - Nell'ambito delle iniziative occorrenti per collocare idoneamente sul territorio aree per grandi servizi ed attività speciali per integrare il patrimonio storico ed artistico piemontese delle aree pertinenti e di ulteriori immobili, oltre che per procedere all'acquisizione di aree importanti per i più generali fini.della pianificazione del territorio, qualora tali beni ricadano nell'ambito del Demanio militare, l' Amministrazione regionale in coerenza con la legge nazionale 18/8/1978 n. 497, è autorizzata a definire gli interventi diretti all'acquisizione di aree in piani di zona formati ai sensi della legge 18/4/1962 n. 167 e ad attivare le procedure necessarie per costituire un parco di abitazioni da permutare con il Ministero della difesa secondo le finalità del presente articolo".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 47 hanno risposto SI 47 Consiglieri L'art. 1 è approvato.
"Articolo 2 - A tale riguardo, con riferimento al terzo comma dell'art.
4 della legge n. 497, del 18/8/1978, per i primi due anni dall'entrata in vigore della legge predetta, e dopo i primi due anni solo per interventi di non rilevante entità, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad acquisire immobili residenziali privati di tipo economico, tenuto conto dei prezzi medi di vendita dell'edilizia convenzionata e, ove possibile nell'ambito dell'edilizia convenzionata".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 47 hanno risposto SI 47 Consiglieri L'art. 2 è approvato.
"Articolo 3 - Le spese derivanti dall'applicazione della presente legge saranno determinate con le leggi di approvazione dei bilanci per gli anni finanziari 1981 e successivi".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 47 hanno risposto SI 47 Consiglieri L'art. 3 è approvato.
Procediamo alla votazione dell'intero progetto di legge.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 47 hanno risposto SI 47 Consiglieri L'intero testo della legge è approvato.


Argomento: Industria (anche piccola e media)

Esame progetto di legge n. 541 "Modificazioni alla legge regionale 25/2/1980 n. 9 'Interventi per il riequilibrio regionale del sistema industriale"'


PRESIDENTE

Punto diciannovesimo all' ordine del giorno: Esame progetto di legge n.
541 "Modificazioni alla legge regionale 25/2/1980 n. 9 'Interventi per il riequilibrio regionale del sistema industriale"'.
La I Commissione ha espresso parere favorevole.
Il relatore Rossotto dà per letta la relazione.
Se nessuno chiede di parlare passiamo alla votazione dell'articolato.
"Articolo 1 - Il primo comma dell'art. 12 della legge regionale 25 febbraio 1980, n. 9 è modificato come segue: "In applicazione dell' art. 5 della legge regionale 26 gennaio 1976, n. 8, e per quanto previsto dagli articoli 2, penultimo comma e 7 della presente legge, la Giunta regionale può concedere all'Istituto finanziario regionale -Finpiemonte Spa - un contributo annuo".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 47 hanno risposto SI 47 Consiglieri L'art. 1 è approvato.
"Articolo 2 - L'art. 14 della legge regionale 25 febbraio 1980 n. 9 è sostituito dal seguente: "Articolo 14 - La legge regionale 9 aprile 1975, n. 21 'Interventi a favore dei Comuni e dei Consorzi di Enti locali per la costituzione di aree industriali attrezzate' e così modificata: L'art. 1 è sostituito dal seguente: 'Art. 1 - L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere a Comuni ed a Consorzi di Enti locali situati nelle aree di cui al successivo art. 2 e dotati di strumento urbanistico, che perseguono finalità di sviluppo industriale ed artigiano contributi in conto capitale per le spese relative all'acquisizione dei terreni e alle opere di urbanizzazione necessarie per l'apprestamento di aree per insediamenti industriali ed artigianali in zone per le quali si intervenga in armonia con i principi di cui all'art. 27 della legge 22/10/1971 n. 865 e successive modifiche ed integrazioni'.
L'art. 3 è abrogato.
Il quarto comma dell'art. 4 è sostituito dai seguenti: ' I , contributi in conto capitale possono essere concessi fino al 100 per cento della spesa riconosciuta ammissibile se richiesti da Consorzi di Enti locali e fino all' 80 per cento della stessa spesa se richiesti da Comuni singoli.
D'intesa con tali Enti, ove risultino costituite apposite società di intervento per la realizzazione e la gestione delle aree ammesse ai benefici della presente legge, i contributi, fatta eccezione per quelli relativi all'acquisizione di terreni, possono essere concessi ed erogati direttamente a favore di dette società.
Per gli effetti della presente legge i Consorzi misti tra operatori ed Enti locali sono equiparati alle società di intervento'.
All'art. 5, dopo il secondo comma, è inserito il seguente: piano per insediamenti produttivi è redatto in collaborazione con un apposito Comitato tecnico promosso dall'Ente destinatario del contributo regionale ed avente carattere consultivo. Il Comitato tecnico è formato da cinque tecnici di cui uno designato dalla Regione Piemonte, uno dall'Ente destinatario del contributo regionale, uno dall'Istituto finanziario regionale - Finpiemonte Spa - uno dalle Organizzazioni sindacali e uno dalle Organizzazioni degli industriali'.
All'art. 6 dopo il primo comma è inserito il seguente 'L'approvazione dei progetti esecutivi delle opere ammesse a contributo equivale a dichiarazione di pubblica utilità, nonché di urgenza e indifferibilità dei relativi lavori'.
All'ultimo comma del medesimo art. 6 le parole 'direttamente a favore del Comune o del Consorzio che esegue le opere' sono soppresse.
L'art. 7 è abrogato".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 47 hanno risposto SI 47 Consiglieri L'art. 2 è approvato.
Procediamo alla votazione sull'intero testo.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 47 hanno risposto SI 47 Consiglieri L'intero testo della legge è approvato.


Argomento: Agricoltura: argomenti non sopra specificati

Esame progetto di legge n. 540: "Integrazione della legge regionale 6 marzo 1980, n. 12 (Bilancio di previsione Esap)" (rinvio)


PRESIDENTE

Punto ventiduesimo all'ordine del giorno: Esame progetto di legge n.
540: "Integrazione della legge regionale 6 marzo 1980, n. 12 (Bilancio di previsione Esap)".
La parola al Consigliere Lombardi.



LOMBARDI Emilio

Dal testo che ci è stato consegnato risulta assegnato alla I Commissione e non licenziato. Inoltre non è stato assegnato alla III Commissione.
Per i contenuti su questo disegno di legge avrei qualcosa da dire anche perché c'é una lunga relazione che accompagna queste lievi modifiche.



ROSSOTTO Carlo Felice

La I Commissione l'ha esaminato e approvato.



PRESIDENTE

Se il Consigliere Lombardi vuole riflettere ancora su questo progetto di legge, possiamo riprenderlo dopo.


Argomento: Parchi e riserve

Esame deliberazione: "Piano dell'area del parco naturale dell'Alpe Veglia"


PRESIDENTE

Passiamo al punto diciottesimo all'ordine del giorno: Esame deliberazione: "Piano dell'area del parco naturale dell'Alpe Veglia".
La parola all'Assessore Rivalta.



RIVALTA Luigi, Assessore alla pianificazione territoriale

La legge istitutiva del parco dell'Alpe Veglia prevede, come le altre leggi dei parchi, di maggiore estensione, che venga elaborato un piano di uso del suolo dell'area interessata.
La procedura prevista dalla legge è questa: la Giunta propone il piano alle comunità locali, ossia ai Comuni e Comunità montane, e dopo aver esaminato ed eventualmente accolto le osservazioni di questi Enti locali sentito il parere del C.U.R. e quello della Commissione, alla fine si procede all'approvazione in Consiglio regionale. E' il primo piano che riguarda l'uso del suolo di un'area parco che conclude questa procedura.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Beltrami.



BELTRAMI Vittorio

Signor Presidente, è interessante che il Consiglio pervenga nella curva di fine legislatura all'approvazione di tutti quanti i provvedimenti possibili.
Per questo tipo di provvedimento c'è addirittura nella legge istitutiva del parco dell'Alpe Veglia una congrua e idonea previsione in attuazione di una corretta politica nel settore. Io non creo problemi al Consiglio, li creo semmai solo a me stesso, in quanto il Novarese è legato ai problemi di quella zona. Ho potuto prendere visione del provvedimento solo stamane e mi sono adoperato per interpretarlo con la più ampia apertura. L'assenza di una cartografia nel documento a mie mani, che pure è richiamata ampiamente nell'illustrazione del piano a supporto delle scelte del medesimo l'impossibilità fisica di un raccordo per verificare la congruità delle scelte che intervengono con il piano, con le giuste animazioni che erano sorte un tempo in periferia, tra i Comuni interessati al piano e le associazioni di categoria, in particolare quella dei Coltivatori diretti mi mettono nella condizione fisica, e con me anche il Gruppo democristiano di non aderire positivamente alla proposta che ci viene formulata, ma nemmeno nella condizione di votare contro, per cui ci asteniamo.



PRESIDENTE

Vi do lettura della deliberazione: "Il Consiglio regionale vista la legge regionale 20 marzo 1978, n. 14 'Istituzione del parco naturale dell'Alpe Veglia', ed in particolare l'articolo 11 della legge medesima vista la deliberazione della Giunta regionale numero 70-19466, del 27 febbraio 1979, con la quale si adottava il piano dell'area del parco naturale dell'Alpe Veglia viste le osservazioni pervenute dagli Enti di cui al terzo comma dell'articolo 11 della legge sopracitata e l'elaborato definitivo del piano predisposto dalla Giunta regionale visto il parere espresso dal Comitato Urbanistico Regionale nella seduta del 31 marzo 1980 sentita la Commissione consiliare competente delibera di approvare il piano dell'area del parco naturale dell'Alpe Veglia istituito con legge regionale 20 marzo 1978, n. 14 - allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante".
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano. La deliberazione è approvata con 31 voti favorevoli e 13 astensioni.


Argomento: Comprensori

Esame progetto di legge n. 545: "Modifica ed integrazione dell'art. 15 della legge regionale 4 giugno 1975, n. 41, istitutiva dei Comprensori"


PRESIDENTE

Passiamo al punto ventitreesimo all'ordine del giorno: Esame progetto di legge n. 545: "Modifica ed integrazione dell'art. 15 della legge regionale 4 giugno 1975, n. 41, istitutiva dei Comprensori".
Possiamo procedere subito alla votazione dell'articolato.
"Articolo 1 - L'ultimo comma dell'art. 15 della legge regionale 4 agosto 1980 n. 41 è modificato come segue: 'Il Consiglio del Comitato comprensoriale esercita le sue funzioni fino all'insediamento del nuovo Consiglio limitatamente agli adempimenti indilazionabili previsti da leggi regionali".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 44 hanno risposto SI 44 Consiglieri L'art. 1 è approvato.
"Articolo 2 - La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell'art. 45, sesto comma, dello Statuto regionale".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 44 hanno risposto SI 44 Consiglieri L'art. 2 è approvato.
Procediamo alla votazione sull'intero testo.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 44 hanno risposto SI 44 Consiglieri L'intero progetto di legge è approvato.


Argomento: Parchi e riserve

Esame deliberazione Giunta regionale "Espropriazione di terreni siti nel Comune di Moncalieri, in località Vallere, per sistemazione del 'Parco delle Vallere'. Legge 22/10/1971 n. 865 e successive modificazioni ed integrazioni. Spesa L. 8.000.000"


PRESIDENTE

Punto ventottesimo all'ordine del giorno. Esame deliberazione Giunta regionale "Espropriazione di terreni siti nel Comune di Moncalieri, in località Vallere, per sistemazione del 'Parco delle Vallere'. Legge 22/10/1971, n. 865 e successive modificazioni ed integrazioni. Spesa L.
8.000.000".
Vi do lettura della deliberazione: "Il Consiglio regionale vista la proposta della Giunta regionale n. 140/28261 in data 1/4/1980 dalla quale risulta la necessità di acquisire alcune aree dalla superficie di mq 2382 circa, limitrofe ai terreni di proprietà regionale siti in Moncalieri, località Vallere, al fine di assicurare un migliore accesso al parco ritenuto di acquisire le predette aree mediante espropriazione visto l'art. 106 del DPR 24/7/1977 n. 616; vista la legge 22/10/1971 n.
865 e successive modificazioni ed integrazioni atteso che i terreni sopracitati sono situati in una zona esterna alla delimitazione del centro edificato vista la relazione esplicativa dell'intervento da realizzare, corredata dalle mappe catastali sulle quali sono individuate le aree da espropriare dall'elenco dei proprietari iscritti negli atti catastali, nonché dalla planimetria del Piano urbanistico vigente fatte proprie le determinazioni di cui alla precitata proposta della Giunta regionale sentita la competente Commissione consiliare delibera 1) di approvare il piano di esproprio di aree, della superficie di mq 2.382 circa, occorrenti per una migliore sistemazione dell'accesso ai terreni di proprietà regionale, siti in Moncalieri, località Vallere, in corso di sistemazione a parco, opportunamente predisposto dai competenti uffici regionali e comprendente gli atti e i documenti previsti dall'art.
10 della legge 22/10/1971 n. 865 2) di dare ampio mandato alla Giunta regionale di compiere tutti gli atti necessari per lo svolgimento e la conclusione della procedura espropriativa di cui alla legge 22/10/1971 n. 865 e successive modificazioni ed integrazioni 3) di far fronte alla spesa occorrente per l'acquisizione, mediante espropriazione, dei terreni di cui trattasi, che può essere presuntivamente determinata, salvo eventuale conguaglio da stabilirsi a seguito dell'entrata in vigore di nuove norme in tema di determinazione della indennità di esproprio, in L. 8.000.000, con lo stanziamento del cap. 7930 del bilancio per l'anno 1980 (imp. 2390)".
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
La deliberazione è approvata all'unanimità dei 44 Consiglieri presenti in aula.


Argomento: Comunita' montane: Piani di Sviluppo

Esame piani di sviluppo delle seguenti Comunità Montane: 1 - Alta Valle Elvo, 2 - Bassa Valle Cervo, 3 - Valle Mosso, 4 - Alta Valle Cervo, 5 Valle Maira, 6 - Valli Po-Bronda-Infernotto, 7 - Alta Langa Montana, 8 Alta Val Tanaro, 9 - Valle Cannobina


PRESIDENTE

Esame piani di sviluppo delle seguenti Comunità montane: 1 - Alta Valle Elvo, 2 - Bassa Valle Cervo, 3 - Valle Mosso, 4 - Alta Valle Cervo, 5 Valle Maira, 6 - Valli Po-Bronda-Infernotto, 7 - Alta Langa Montana, 8 Alta Val Tanaro, 9 - Valle Cannobina.
La parola al relatore, Consigliere Dadone.



DADONE Pietro, relatore

Devo informare il Consiglio che la I Commissione ha preso in esame questi piani delle Comunità montane e li ha approvati all'unanimità facendo però il punto sulla situazione dell'approvazione dei piani di sviluppo delle Comunità montane. Ci troviamo in una situazione in cui più di metà dei piani delle Comunità montane sono stati approvati. Quasi tutti gli altri sono giacenti presso gli uffici, se ne sta ultimando l'istruttoria e sono praticamente pronti per la loro approvazione, anche se poi la scadenza della legislatura imporrà che siano approvati nella prossima. Questo per significare come con questa legislatura praticamente si concluda una fase, ossia l'approntamento dei piani di sviluppo delle Comunità montane che si inquadra nel discorso del Piano di sviluppo regionale e della preparazione dei piani di sviluppo comprensoriali, che proprio in questi giorni ha marcato una tappa significativa di arrivo.
La proposta che si sottopone al Consiglio per l'approvazione dei piani di Sviluppo di queste Comunità montane (Alta Valle Elvo, Bassa Valle Cervo Valle Mosso, Alta Valle Cervo, Valle Maira, Valli Po-Bronda-Infernotto Alta Langa Montana, Alta Val Tanaro e Valle Cannobina) segue una prassi ormai consolidata nell'approvazione dei piani di sviluppo delle Comunità montane. Sono stati approvati dai Comprensori con alcuni rilievi però non di grande importanza, e vengono approvati con deliberazione, fatta salva la compatibilità sia con il Piano di sviluppo regionale sia con i piani di sviluppo socio-economici territoriali dei Comprensori, garanzie entro le quali anche i piani delle Comunità montane debbono agire.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Martini.



MARTINI Mario

La mia è una dichiarazione di parere favorevole all'approvazione di questi 9 piani di sviluppo delle Comunità montane. Il voto favorevole per è un voto per il lavoro che hanno svolto gli amministratori a livello locale e si accompagna al vivo disappunto nella constatazione che questi 9 piani di sviluppo delle Comunità montane sono rimasti giacenti per quasi un anno negli uffici della Giunta. Infatti abbiamo le date del 25 maggio '79 del 3 maggio '79, 8/10/79, 24/2/79, date di approvazione da parte dei Comitati comprensoriali.
Se poi andiamo a vedere le date anteriori di approvazione da parte dei Consigli delle Comunità montane, allora il distacco è ancora più significativo. Certo è che l'aver lasciato per tanti mesi giacenti in Giunta questi piani non è una prova di sensibilità nei confronti degli amministratori.
Per rispetto al lavoro che hanno svolto il voto è favorevole.



PRESIDENTE

Ha chiesto di parlare il Consigliere Castagnone Vaccarino. Ne ha facoltà.



CASTAGNONE VACCARINO Aurelia

Signor Presidente e signori Consiglieri, desidero sottolineare quanto detto dal relatore Dadone, perché esprime anche l'opinione della mia parte politica, e cioè che in realtà si tratta di un voto sub condicione, perch l'approvazione non significa che si debba poi dare luogo a quanto è scritto nei Piani di sviluppo, visto che non abbiamo potuto esaminare la congruità dei piani né con i piani comprensoriali e tanto meno con il Piano regionale che non esiste ancora. Pertanto è tutto sottoposto a questa condizione.
Si tratta, come è già stato detto da altri, dell'approvazione ad un lavoro svolto, più che al contenuto di questo lavoro.



PRESIDENTE

Metto in votazione singolarmente i piani di sviluppo.
Chi è favorevole al piano di sviluppo della Comunità montana Alta Valle Elvo alzi la mano. La deliberazione è approvata all'unanimità dei 44 Consiglieri presenti in aula.
Chi è favorevole al piano di sviluppo della Comunità montana Bassa Valle Cervo alzi la mano. La deliberazione è approvata all'unanimità dei 44 Consiglieri presenti in aula.
Chi è favorevole al piano di sviluppo della Comunità montana Valle Mosso alzi la mano. La deliberazione è approvata all'unanimità dei 44 Consiglieri presenti in aula.
Chi è favorevole al piano di sviluppo della Comunità montana Alta Valle Cervo alzi la mano. La deliberazione è approvata all'unanimità dei 44 Consiglieri presenti in aula.
Chi è favorevole al piano di sviluppo della Comunità montana Valle Maira alzi la mano. La deliberazione è approvata all'unanimità dei 44 Consiglieri presenti in aula.
Chi è favorevole al piano di sviluppo della Comunità montana, Valli Po Bronda-Infernotto alzi la mano. La deliberazione è approvata all'unanimità dei 44 Consiglieri presenti in aula.
Chi è favorevole al piano di sviluppo della Comunità montana Alta Langa Montana alzi la mano. La deliberazione è approvata all'unanimità dei 44 Consiglieri presenti in aula.
Chi è favorevole al piano di sviluppo della Comunità montana Alta Val Tanaro alzi la mano. La deliberazione è approvata all'unanimità dei 44 Consiglieri presenti in aula.
Chi è favorevole al piano di sviluppo della Comunità montana Valle Cannobina alzi la mano. La deliberazione è approvata all'unanimità dei 44 Consiglieri presenti in aula.


Argomento: Consulte, commissioni, comitati ed altri organi collegiali - Calamità naturali

Esame proposta di deliberazione presentata dai Consiglieri componenti il Comitato regionale di coordinamento per i soccorsi ai terremotati del Friuli


PRESIDENTE

Punto trentesimo all'ordine del giorno: Esame proposta di deliberazione presentata dai Consiglieri componenti il Comitato regionale di coordinamento per i soccorsi ai terremotati del Friuli.
Stiamo concludendo anche questa, partita che ha impegnato nobilmente la nostra Regione. La relazione è stata accuratamente verificata dal Comitato che l'ha preparata.
Vi do lettura della proposta di deliberazione conclusiva del lavoro svolto in questo campo: "Il Comitato regionale di coordinamento per i soccorsi ai terremotati del Friuli, costituito con delibera consiliare 7 giugno 1976 n. 88 - CR 4375, riunitosi in data 17 aprile 1980, ha preso atto di aver esaurito il compito affidatogli con tale deliberazione, ha approvato pertanto la relazione finale sulla propria attività e ha deciso di proporre al Consiglio regionale l'adozione della seguente deliberazione: Il Consiglio regionale del Piemonte vista la deliberazione 7 giugno 1976 n. 88 - CR 4375 con cui veniva istituito il Comitato di coordinamento dei soccorsi ai terremotati del Friuli con il compito di curare la raccolta di mezzi a favore delle popolazioni del Friuli colpite dal terremoto e di deliberarne l'utilizzazione preso atto che tale deliberazione disponeva tra l'altro che il Comitato presentasse relazioni periodiche al Consiglio regionale (adempimento .cui il Comitato ha dato seguito in successivi momenti) e che al termine del proprio operato, da determinarsi dal Consiglio, il Comitato avrebbe presentato al Consiglio stesso una relazione definitiva, il tutto accompagnato dai relativi rendiconti considerato che l'intero programma di interventi deciso dal Comitato è stato congiuntamente attuato come risulta dalla relazione finale presentata dal Comitato stesso e che pertanto può essere posto termine al suo operato viste le proposte avanzate dal Comitato nella sua ultima riunione svoltasi il 17 aprile 1980 delibera 1) di approvare la relazione finale sull'attività del Comitato regionale di coordinamento per i soccorsi ai terremotati del Friuli predisposta dal Comitato stesso e allegata alla presente deliberazione 2) di prendere altresì atto con approvazione della situazione contabile al 15/4/1980 allegata alla relazione stessa e delle conseguenti risultanze da cui emerge una disponibilità residua di L. 28.568.205 3) di approvare la proposta del Comitato di devolvere alla Comunità collinare del Friuli la somma residua come sopra risultante fatte salve ulteriori pendenze attive e passive 4) di prendere pertanto atto che il Comitato ha così terminato il proprio operato e di dar mandato al Presidente del Consiglio regionale che ai sensi della citata delibera istitutiva, è anche Presidente del Comitato di procedere ai conseguenti incombenti necessari per l'estinzione dei diversi rapporti contabili e finanziari ancora in atto".
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano. La deliberazione è approvata all'unanimità dei 44 Consiglieri presenti in aula.


Argomento: Agricoltura: argomenti non sopra specificati

Esame proposta di modifica della deliberazione: "Attuazione della legge 5 agosto 1978 n. 457 per l'art. 26 sull'edilizia rurale - Programma della Regione Piemonte"


PRESIDENTE

Punto trentunesimo all'ordine del giorno: Esame proposta di modifica della deliberazione "Attuazione della legge 5 agosto 1978 n. 457 per l'art.
26 sull'edilizia rurale - Programma della Regione Piemonte".
Ve ne do lettura: "Il Consiglio regionale delibera 1) di approvare la proposta di modifica del programma regionale di attuazione dell'art. 26 sull'edilizia rurale della legge 5/8/1978 n. 457 approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 503-7143 del 31/10/1979 sostituendone la tabella B con la tabella allegata che fa parte integrante della presente deliberazione 2) di trasmettere la proposta di modifica al C.E.R. - Comitato per l'edilizia residenziale.
La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi dell'art. 65 dello Statuto".
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano. La deliberazione è approvata all'unanimità dei 44 Consiglieri presenti in aula.


Argomento: Edilizia scolastica

Esame deliberazione relativa a "Legge regionale 12/6/1978 n. 31 'Contributi per limitati interventi di edilizia scolastica' - Programma 1980 capitolo 7800 - L. 3.000 milioni"


PRESIDENTE

Punto trentatreesimo all'ordine del giorno: Esame deliberazione relativa a "Legge regionale 12/6/78 n. 31 'Contributi per limitati interventi di edilizia scolastica' - Programma 1980 - capitolo 7800 - L.
3.000 milioni".
La parola al Consigliere Soldano.



SOLDANO Albertina

Credo sia doveroso evidenziare che si tratta di un programma articolato sulla base di proposte vagliate a livello comprensoriale che rispondono a effettive esigenze riscontrate a livello locale.
D'altra parte, come già avemmo occasione altre volte di evidenziare con questi provvedimenti si può in parte sovvenire a necessità relativamente urgenti per la sistemazione di edifici scolastici e nello stesso tempo si possono salvaguardare patrimoni di proprietà comunale.
Quindi, avendo esaminato accuratamente le proposte della Giunta dichiariamo il nostro parere favorevole.



PRESIDENTE

Vi do lettura della deliberazione: "Il Consiglio regionale Vista la legge regionale 12/6/1978 n. 31, nonché la ripartizione comprensoriale dei finanziamenti effettuata in base all'art. 3 della legge stessa Viste le richieste di finanziamento formulate a termini di legge dai Comuni interessati Viste le segnalazioni in ordine alle priorità di intervento formulate dai Comprensori, ai sensi dell'art. 3 della legge 12/6/1978, n. 31 Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 31-28651 del 17/4/1980 Sentito il parere espresso dalla V Commissione consiliare permanente delibera di approvare il programma degli interventi relativo all'anno 1980, in riferimento agli ambiti territoriali dei singoli Comprensori, così come indicato negli elenchi allegati che fanno parte integrante della presente deliberazione.
La spesa complessiva di L. 3.000 milioni è impegnata al capitolo 7800 del bilancio per l'esercizio 1980.
Data l'urgenza di inviare le relative comunicazioni agli Enti obbligati alla realizzazione degli interventi, la presente deliberazione è dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 49 della legge 10/2/1953 n. 62 e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi dell'art.
65 dello Statuto".
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano. E' approvata all'unanimità dei 44 Consiglieri presenti in aula.


Argomento: Musei

Esame progetto di legge n. 464: "Promozione dell'Istituto storico per l'architettura militare europea con sede nel Forte di Exilles e linee di indirizzo al recupero funzionale del Forte, finalizzato altresì ad ospitare il museo delle truppe alpine e valorizzare la presenza storica, culturale artigianale, agricola e turistica della Valle di Susa"


PRESIDENTE

Punto dodicesimo all'ordine del giorno: Esame progetto di legge n. 464: "Promozione dell'Istituto storico per l'architettura militare europea con sede nel Forte di Exilles e linee di indirizzo al recupero funzionale del Forte, finalizzato altresì ad ospitare il museo delle truppe alpine e valorizzare la presenza storica, culturale, artigianale, agricola e turistica della Valle di Susa"'.
La parola al relatore, Consigliere Marchini.



MARCHINI Sergio, relatore

Rinuncio ovviamente a leggere la relazione che è molto bella, molto lunga. Invito i Consiglieri a leggerla, perché non solo è la storia di un monumento millenario, ma è anche la storia di vicende recentissime che fanno chiarezza, per esempio, su com'é nata la guerra partigiana.
Mi preme peraltro aggiungere alla relazione una notazione, per correttezza nei confronti della Comunità dell'Alta Valle di Susa,la quale ha fatto pervenire, in via informale, a qualche Consigliere della documentazione che in definitiva esprime la preoccupazione sulla gestione futura di questa eventuale struttura. A questo riguardo, ho predisposto un emendamento e mi pare che la risposta, sia pure non ufficiosa, che da parte mia si può dare alla Comunità, avendo sentito anche i colleghi della Commissione, è che essendo questa una legge di principi, che ipotizza alcune ipotesi di lavoro, sarà possibile costituire l'Ente di gestione qualora lo si riterrà opportuno, solo quando si sarà verificata la fattibilità dell'ipotesi di lavoro. A questo momento sembra abbastanza prematuro.
Questa è l'integrazione dovuta per correttezza alla Comunità che si è espressa ufficialmente, anche se non in sede ufficiale, e quindi prego alla cortesia del Presidente di richiamare queste mie considerazioni anche ad illustrazione dell'emendamento integrativo che ho proposto.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Bianchi.



BIANCHI Adriano

Noi votiamo a favore di questa legge che ha una sua importanza culturale e storica messa bene in evidenza dalla relazione. Direi che è una relazione che andrebbe votata di per sé proprio come documento. Mi sia consentito, nel complimentarmi con il relatore proponente, Consigliere Marchini, di associargli, a ricordo dell'impegno posto a tutela di questo monumento, il Senatore Sibille, che da trent' anni si occupa di questo problema, che mi ha scritto una commovente lettera e che vede così coronato un suo sogno, una sua aspirazione.



PRESIDENTE

La parola al Presidente della Giunta.



VIGLIONE Aldo, Presidente della Giunta regionale

Già da tempo il bene è stato acquisito per concessioni dalla Regione Piemonte. Trattasi del bene più importante, dell'opera militare più importante che oggi esista in Europa come monumento storico.
Abbiamo già dato inizio ai lavori di restauro e conservazione, questi lavori proseguiranno, negli ultimi giorni si sono determinati altri interventi, ma nel complesso il bene non è mal conservato, presenta delle caratteristiche di ampia utilizzazione e può essere rapidamente, a mezzo di questa legge, portato anche a costituire un esempio di recupero di un modello di bellissima fattura che credo non abbia pari, non soltanto nel nostro Paese, ma anche in tante altre parti del Mondo.
Da tanti anni la Regione ha costituito come suo presupposto il recupero dei beni artistico-culturali esistenti. Proprio stamane siamo andati insieme con il Sottosegretario Picchioni, a Racconigi ad affrontare l'importante problema del castello, che ha tanta parte nella nostra storia.
Oggi affronteremo il problema della ricomposizione di un'altra parte della storia, il parco della Mandria con i suoi bellissimi monumenti, e così per tanti altri monumenti che in questi anni abbiamo recuperato.
Questo è certamente uno degli esempi più importanti e più significativi. Ricordo tutta l'opera del Senatore Sibille in questa vicenda, il suo impegno, l'impegno delle Comunità montane, dei Comuni e di tanti studiosi che hanno aiutato la Regione in questa opera.
Le parole, sempre interessanti, del Consigliere Bianchi che hanno rimarcato questo momento, debbono essere da noi accolte con l'animo di chi sa che con il tempo potrà essere restaurato e restituito questo monumento di architettura militare, che ha rappresentato tanto anche per il Battaglione Exilles. Fu infatti sede per molti decenni di un battaglione famoso per le sue gesta e che ci ha ringraziati per questa opera.



PRESIDENTE

Passiamo alla votazione dell'articolato del progetto di legge n. 464.
"Articolo 1 - La Regione promuove la costituzione dell' Istituto storico per l'architettura militare europea con sede nel Forte di Exilles' nonché il restauro ed il recupero funzionale del Forte".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 44 hanno risposto SI 44 Consiglieri L'art. 1 è approvato.
"Articolo 2 - L'Istituto storico per l'architettura militare europea promuove e cura la ricerca e l'analisi storica di materiale e nozioni relative all'architettura militare europea con particolare riguardo alle opere realizzate in Piemonte e Delfinato; a tale fine organizza convegni e stampa materiale e predispone idonei locali nel Forte di Exilles per la conservazione e la presentazione al pubblico del materiale raccolto e sistemato".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 44 hanno risposto SI 44 Consiglieri L'art. 2 è approvato.
"Articolo 3 - L'Istituto storico per l'architettura militare europea è presieduto da un esperto nominato dal Consiglio regionale del Piemonte su una terna di nominativi indicati dall'Università degli studi di Torino".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione- per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 44 hanno risposto SI 44 Consiglieri L'art. 3 è approvato.
"Articolo 4 - Il Consiglio di Amministrazione dell'Istituto storico per l'architettura militare europea è composto di diciassette membri nominati dal Consiglio regionale del Piemonte, di cui : due designati dall'università degli studi di Torino due designati dall'Amministrazione del Museo 'Pietro Micca' due designati dalla Comunità montana Alta Valle di Susa due designati dalla Comunità montana Bassa Valle di Susa due designati dal Comune di Exilles due designati dall'Associazione Nazionale Alpini il Direttore del Museo nazionale della montagna 'Duca degli Abruzzi' di Torino quattro designati dai Consiglio regionale con voto limitato a tre".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 44 hanno risposto SI 44 Consiglieri L'art. 4 è approvato.
"Articolo 5 - Il Consiglio di cui all'art. 4 invita alle proprie sedute rappresentanti dei corrispondenti Enti delle regioni francesi contermini al Piemonte".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 44 hanno risposto SI 44 Consiglieri L'art. 5 è approvato.
"Articolo 6 - La Regione, nell'opera di restauro e recupero funzionale del Forte di Exilles, predispone, d'intesa con l'Associazione Nazionale Alpini, idonei locali per ospitare un museo dedicato alle truppe alpine".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 44 hanno risposto SI 44 Consiglieri L'art. 6 è approvato.
"Articolo 7 - La Regione, nell'opera di restauro e recupero funzionale del Forte di Exilles, d'intesa con la Comunità montana Alta Valle Susa, con la Comunità montana Bassa Valle di Susa, e con il Comune di Exilles predispone idonei locali atti ad ospitare e valorizzare la presenza storica, culturale, artigianale, turistica ed agricola della Valle di Susa".
Il Consigliere Marchini propone di aggiungere il seguente comma: "La Regione, con successiva legge, determinerà criteri e modalità di gestione ed individuerà il soggetto della gestione, in ogni caso riconoscendo il ruolo centrale della Comunità montana Alta Valle di Susa e del Comune di Exilles".
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano. L'emendamento è approvato all'unanimità.
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 44 hanno risposto SI 44 Consiglieri L'art. 7 è approvato.
"Articolo 8 - Le spese per la costituzione ed il funzionamento dell'Istituto storico per l'architettura militare europea, nonché le spese per il restauro ed il recupero funzionale del Forte di Exilles saranno stabilite con le leggi di approvazione dei bilanci per gli anni finanziari 1981 e seguenti".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 44 hanno risposto SI 44 Consiglieri L'art. 8 è approvato.
Procediamo alla votazione sull'intero testo.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 44 hanno risposto SI 44 Consiglieri L'intero testo della legge è approvato.


Argomento: Pesca

Esame progetti di legge n. 398, 413 e 428 relativi all'esercizio della pesca


PRESIDENTE

Punto tredicesimo all'ordine del giorno: Esame progetti di legge nn.
398, 413 e 428 relativi all'esercizio della pesca.
La parola al relatore, Consigliere Calsolaro.



CALSOLARO Corrado, relatore

La legge regionale sulla pesca si compone delle tre proposte di iniziativa legislativa presentate nella materia su tre diversi aspetti dell'attività pescatoria e cioè di quella di iniziativa consiliare per la tutela e l'incremento del patrimonio ittico e per l'esercizio della pesca nelle acque della Regione Piemonte, e delle due di iniziativa della Giunta relative alla licenza di pesca e la soppressione dei consorzi provinciali per la tutela della pesca secondo il disposto del DPR 616.
Le consultazioni effettuate dalla V Commissione hanno rilevato un'unanime adesione delle Amministrazioni provinciali, della Federazione italiana della pesca sportiva per il Coni, delle istituzioni scientifiche e delle associazioni sui contenuti e sulle forme delle normative proposte poi unificate in un unico testo.
L'unico problema che ha sollevato perplessità è quello della gestione della pesca in presenza dei diritti esclusivi trasferiti dal demanio dello Stato a quello dell'amministrazione provinciale. Su quest'ultima questione poi sono stati di recente sollevati dubbi di legittimità costituzionale.
La formulazione che si presenta all'esame del Consiglio e cioè la lettera b) dell'articolo 19, è il risultato di una approfondita valutazione della realtà entro cui si muove l'esercizio della pesca in Piemonte e la normativa dettata dal DPR 616 che stabilisce in particolare all' art. 56 i criteri di priorità e la riserva di competenza del Coni, e quindi delle sue Federazioni.
L'obiettivo al quale si è fatto riferimento è stato quello di passare da una gestione privatistica o burocratica ad una forma autogestionale che consenta la più ampia partecipazione dei pescatori alla programmazione dell'esercizio della pesca ed al controllo delle diverse attività ad esso connesse.
Tra i primari, fondamentali aspetti del vasto e complesso tema della conservazione della natura e delle sue risorse sono da annoverare quelli che, direttamente e immediatamente, riguardano la salvaguardia della fauna acquatica.
E' indubbio che all'integrità delle varie specie che compongono l'ambiente acquatico naturale, vada riconosciuto carattere di essenzialità ed indispensabilità ai fini del mantenimento dei necessari equilibri ecologici e biologici, che non possono essere alterati senza gravi danni e ripercussioni sulla vita stessa dell'uomo.
E', anzi, diffuso convincimento che occorra non solo tutelare le specie animali esistenti, ma anche riportare, possibilmente, quelle che, per fatto dell'uomo, sono andate via via impoverendosi o estinguendosi. Ed è connesso a tale problema quello dell'eventuale acclimatamento di altre specie ittiche utili all'espansione delle risorse naturali.
E' certo che la protezione della fauna acquatica costituisce un'esigenza irrinunciabile sul piano ecologico e scientifico.
Né sono di minor rilievo gli aspetti paesistici ed estetici; pur essi legati alla salvaguardia dell'ambiente acquatico. Si tratta di assicurare anche alle future generazioni la possibilità di accostarsi alla natura per ritemprare, dopo il lavoro, le energie fisiche e psichiche, e di evitare all'uomo di trovare il deserto dove prima c'era un ambiente vivo e sereno.
Sul piano strettamente scientifico occorre, d'altra parte, evitare la dispersione di un prezioso patrimonio genetico, fonte di cognizioni di grandissimo valore sotto il profilo naturalistico e pratico.
Il problema della fauna acquatica va pertanto esaminato in maniera globale ed organica.
Le leggi regionali 8 novembre 1974, n. 32, contenente i provvedimenti per la depurazione delle acque e la disciplina degli scarichi delle attività produttive, e 29 aprile 1975, n. 23, contenente le provvidenze speciali per il risanamento delle acque a favore dei Consorzi e degli altri Enti locali, e l'allegato piano regionale di risanamento delle acque (anticipando i tempi della legge statale 10 maggio 1976, n. 319), si sono posti nella prospettiva programmatica dell'art. 5 dello Statuto regionale secondo il quale la Regione Piemonte adotta le misure necessarie a conservare e a difendere l'ambiente naturale per assicurare, alla collettività e ai singoli, condizioni che ne favoriscano lo sviluppo civile e ne salvaguardino la salute. In particolare che la Regione, nell'ambito delle proprie competenze, agisce contro le forme di inquinamento per eliminarne le cause.
Altre norme per la tutela delle acque e di alcune specie della ittiofauna sono state emanate con la legge regionale 6 novembre 1978, n.
68, con l'obiettivo generale della conservazione del patrimonio naturale e dell'assetto ambientale.
Nell'ambito del necessario riesame delle materie trasferite alle Regioni ai Sensi dell'art. 117 della Costituzione si colloca anche la pesca, che ha assunto una notevole importanza soprattutto a livello sportivo, tanto che nel 1978 sono state rilasciate nel nostro Paese circa un milione di licenze di categoria B, mentre si è riscontrata una graduale riduzione delle licenze di Categoria A, relative alla pesca di mestiere.
I problemi che si intendono affrontare con questa proposta di legge investono essenzialmente il settore sportivo come impiego del tempo libero.
La legge n. 382 del 1975 per il trasferimento delle competenze alle Regioni e il DPR n. 616 del 1977 con le norme applicative di detta legge fanno emergere l'esigenza dell'emanazione di una legge quadro nazionale a valere quale punto di riferimento per tutte le Regioni a Statuto ordinario affinché il loro intervento legislativo, con la predisposizione di nuove leggi sulla pesca, corrisponda pienamente in modo coordinato e uniforme alle nuove esigenze del mondo della pesca, professionale e sportiva, e alla tutela della fauna acquatica, quindi del suo ambiente di vita. Lo scioglimento anticipato del Parlamento ha impedito che l'iter della proposta di legge-quadro seguisse il suo corso, per cui si rende necessario un provvedimento legislativo regionale che in attuazione delle norme di trasferimento delle competenze riempia l'attuale vuoto legislativo causato dalla carenza di una legislazione quadro.
Una politica democratica della pesca nelle acque interne del territorio nazionale deve arrivare ad essere l'espressione delle Regioni e il risultato del coordinamento delle loro politiche, al fine di impedire che prevalgano orientamenti difformi che potrebbero limitare di fatto la libertà di circolazione del cittadino pescatore e negherebbero la validità nazionale della licenza di pesca e la reale partecipazione dell'utente alla gestione organizzativa, tecnica ed economica della pesca.
Il titolo I del testo unificato contiene i principi e le disposizioni generali; prevede l'istituzione di un Comitato regionale e di Comitati provinciali per la pesca, con compiti di studio e di ricerca per la valutazione della consistenza della fauna ittica nelle acque interne pubbliche e private, per la protezione e la tutela della fauna ittica della quale esistono popolazioni viventi in stato di naturale libertà nelle acque della Regione, per la regolamentazione dell'uso in agricoltura di sostanze chimiche che possano compromettere la consistenza della fauna ittica e alterare gli ambienti naturali, per la valorizzazione degli ambienti naturali, per la formulazione di pareri sulle materie attinenti la disciplina e l'esercizio della pesca; prevede altresì che la Regione predisponga, d'intesa con le Amministrazioni provinciali, piani annuali o pluriennali di intervento nel settore.
I titoli II e III disciplinano l'esercizio della pesca; contengono alcune norme generali relative alla licenza di pesca, alla classificazione delle acque (rimessa alla competenza della Giunta regionale), agli strumenti e ai mezzi di pesca.
Il titolo IV contiene le norme per la tutela della fauna ittica e la gestione delle acque. E' previsto che per particolari esigenze relative al mantenimento o all'incremento del patrimonio ittico possa essere vietata o limitata l'attività di pesca; sono fissati i periodi di divieto e le misure minime delle specie pescabili; è disciplinata la raccolta a fini scientifici e l'importazione delle specie ittiche vive.
Speciale rilievo assume il problema della gestione della pesca, che la proposta di legge affronta all'art. 19, in attesa dell'approvazione della legge quadro nazionale.
Con lo stesso articolo viene altresì istituita una Commissione regionale per la gestione della pesca costituita, oltre che dall'Assessore regionale e dagli Assessori provinciali alla pesca, dai rappresentanti di ciascun Comitato provinciale del servizio federale acque della Fips-Coni, e da un rappresentante per ciascuna delle associazioni piscatorie riconosciute, nonché da rappresentanti delle associazioni del tempo libero da designarsi da parte del Consiglio regionale il quale dovrebbe anche valutare la consistenza delle associazioni e la loro effettiva presenza nel mondo della pesca.
E' noto che i problemi più importanti ai fini della gestione delle acque sono quelli del ripopolamento e della vigilanza. Che mentre i gruppi privati provvedono al ripopolamento attraverso l'immissione di pesce adulto, e cioè ai soli fini dell'immediata cattura, i pescatori organizzati immettono, attraverso la loro organizzazione federale e le loro associazioni che si avvalgono a sua volta delle società locali affiliate quasi esclusivamente materiale idoneo ad un vero ripopolamento inteso ai fini del mantenimento e dell'incremento della pescosità delle acque.
Lo stesso criterio è seguito per quanto attiene alla vigilanza. Solo facendo leva sulle società sportive locali è infatti possibile un'effettiva e permanente azione di controllo: la validità di questa impostazione è provata dalla totale scomparsa del bracconaggio nelle acque della nostra Regione.
Il titolo V contiene le norme relative al riconoscimento ed ai compiti delle associazioni piscatorie, richiamando implicitamente gli artt. 29 e 30 della legge 27 dicembre 1977 n. 969 (Principi generali e disposizioni per la protezione e la tutela della fauna e la disciplina della caccia).
Il titolo VI contiene le norme relative alla vigilanza, alle sanzioni e ai proventi, il VII alla soppressione dei Consorzi per la tutela della pesca e l'VIII le norme transitorie finali.



BELLOMO EMILIO



PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE BELLOMO

Ha chiesto la parola il Consigliere Vera. Ne ha facoltà.



VERA Fernando

Il progetto di legge che riguarda l'esercizio della pesca che è un documento importante della vita di questo Consiglio regionale, avrebbe certamente meritato una diversa occasione da questo stanco crepuscolo di legislatura.
Si tratta infatti di un'esigenza affacciata da anni dalla categoria dei pescatori che raggruppa solo in Piemonte oltre 100.000 persone e che si è sempre distinta per una particolare attenzione ecologica, per un particolare rapporto con la natura.
Questa legge viene quindi molto tardi, anche se presentata da oltre un anno e ripeto l'attenzione che essa meriterebbe a differenza di quanto abbiamo fatto, per esempio, per la legge della caccia, che ci ha impegnati per parecchie giornate.
Si tratta di un provvedimento importante, largamente condivisibile. Il punto principale che è stato argomento di discussione, come già ha ricordato nella sua approfondita relazione il collega Calsolaro, è quello della gestione delle acque che ha fornito motivo, anche attraverso i giornali, di una contesa tra l'Amministrazione provinciale di Torino e la Federazione italiana della pesca sportiva, una associazione benemerita che raggruppa più di 100 mila pescatori piemontesi e che ha dato dimostrazione nel corso di anni con una lodevole continuità della sua capacità di gestione del settore.
La soluzione, come risulta dall'ultima versione di proposta di legge rappresenta certamente un'ulteriore diluizione di quella che era l'originaria proposta di legge del Consigliere Calsolaro che rappresentava la soluzione più chiara e più limpida e che attraverso successive versioni è venuta stemperandosi l'ultima; l'ultima versione che abbiamo sotto gli occhi riserva la gestione dei diritti esclusivi di pesca trasferiti alle province con un atto di cui per la verità esiste qualche dubbio di costituzionalità o alla gestione diretta dell'amministrazione provinciale o ad una gestione indiretta mediante convenzioni; si affaccia certamente un pericolo e una preoccupazione che già aveva sottolineato la Federazione italiana della pesca sportiva con un documento allegato ai documenti delle consultazioni, quando diceva che una gestione diretta da parte della pubblica amministrazione ridurrebbe i pescatori e le stesse associazioni del tempo libero al rango di postulanti invece che di protagonisti e pu corrispondere forse ad un certo concetto di valutazione politica caratterizzato dalla dipendenza dell'utente all'autorità amministrativa concetto che può essere definito in vario modo, che è senza dubbio meno democratico di quello basato sulla gestione partecipata degli utenti e della pubblica amministrazione, la quale ultima, per esempio, poteva imporre tasse e tributi diversi da quelli suggeriti dai pescatori che sarebbero senza dubbio parzialmente assorbiti da strutture democratiche.
Quindi questa preoccupazione non viene certamente allontanata con quest'ultima versione, il problema semmai viene rimandato ad un contenzioso amministrativo tra le Province, in particolare la provincia di Torino che è quella che ha dimostrato in questa vicenda uno spirito del tutto particolare rispetto ad altre province italiane, la Federazione della pesca sportiva e altre associazioni secondo un concetto di gestione partecipata che la stessa Fips ha dimostrato di condividere e di accettare.
Dobbiamo però tener conto del momento nel quale questa legge viene presentata, dell'esigenza primaria e prioritaria rispetto ad altre considerazioni di arrivare comunque prima della fine della legislatura all'approvazione di un complesso di norme, che sono attese da oltre 100 mila pescatori della nostra Regione, e in questo senso pur con questi dubbi e con queste preoccupazioni che non investono tanto e la relazione Calsolaro e il senso e il concetto originario della sua proposta, ma quest'ultima versione di compromesso che viene presentata all'approvazione di questo Consiglio, ripeto, pur con i limiti e le preoccupazioni che possiamo avere, il nostro sarà un voto di approvazione.



PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE BELLOMO

La parola al Consigliere Menozzi.



MENOZZI Stanislao

Per ironia della sorte, pur non avendo mai cacciato e mai pescato, mi sono trovato ieri a parlare di caccia e oggi di pesca, forse perché, non essendo né cacciatore né pescatore, si è ritenuto che il Mio giudizio potesse essere un tantino più obiettivo, anche se non allineato con quanti attraverso i referendum, vorrebbero abolire l'una e forse anche l'altra.
Siamo indubbiamente per il discorso di un equilibrio nei vari esercizi attraverso un'autodisciplina che sappia prioritariamente favorire l' applicazione della stessa norma legislativa, contribuendo così validamente a raddrizzare le gibbosità in essere e a creare quella linearità di comportamenti e di atteggiamenti che, anche nel campo della pesca, si rendono utili e necessari. Esercizio della caccia ed esercizio della pesca entrambi impegnativi, irti parimenti di contrasti, difficoltà e diversità di atteggiamenti e di comportamenti. Infatti, anche nell'esercizio della pesca, alla stregua di quanto avviene in quello della caccia, mentre mi onoro di conoscere pescatori seri e responsabili, si registrano fatti che nulla hanno in comune con una seria e responsabile attività sportiva e che non solo non tutelano, ma addirittura distruggono il patrimonio ittico.
Patrimonio che presenta inderogabili necessità di salvaguardia e che sotto questo aspetto giustifica ampiamente la normativa oggi sottoposta al nostro attento esame e che semmai, come rilevato dal collega Vera, doveva essere esaminata e varata molto tempo prima.
Passando all'articolato, il mio Gruppo lamenta che nei Comitati regionali e provinciali di cui all'art. 3 viene sorprendentemente esclusa la rappresentanza delle organizzazioni professionali agricole, mentre viene riconosciuta alla Federazione sindacale unitaria. Qui è il caso di porci alcuni interrogativi. Forse perché tra gli imprenditori agricoli non ci sono pescatori? Sembrerebbe il contrario. Forse perché non sono interessati al patrimonio ittico e con esso alla difesa dell'ambiente e della natura? Forse perché non hanno interessi da salvaguardare in quanto la pesca si effettua non in aperta campagna, bensì all'interno della Fiat Mirafiori o di altri complessi industriali? Può darsi, anche se a Me non sembra. E allora quali sono le motivazioni della predetta esclusione? Spero che la maggioranza voglia fornirmele. E' indubbio che sarei rimasto molto meno sorpreso se la rappresentanza, come dimenticanza, fosse stata ignorata per i lavoratori dipendenti, invece di quelli autonomi come è avvenuto. Direi che quella dimenticanza è stata favorita da una perdurante e persistente mentalità che vuole relegare e collocare il mondo agricolo in una specie di riserva, da ricordarsi solo nei momenti dei doveri, salvo poi ignorarlo in quelli dei diritti, formali o sostanziali che essi siano.
Siccome certe dimenticanze, da quanto mi consta, si ripetono assai frequentemente, colgo l'occasione per invitare i colleghi Consiglieri ad indurre questo Consiglio, e principalmente la Giunta, ad un momento di riflessione e meditazione in proposito.
Se poi pensiamo che sempre all'art. 3, comma c) si tende a voler regolamentare l'uso in agricoltura delle sostanze chimiche, allora la più volte citata rappresentanza da necessaria diventa indispensabile. Circa poi la regolamentazione in questione, già emersa nelle lunghe ed intense discussioni sui parchi, è bene uscire dal generico e dire chiaramente come si intende procedere in merito e se, al limite, 'regolamentazione' non si intenda interpretarla come sinonimo di proibizione, perché, se così fosse anticiperei subito la più ferma e decisa opposizione.
Sono comunque curioso di conoscere dalla maggioranza come e quando i proponenti intendono procedere. Se intendono generalizzare la regolamentazione in questione a tutto il territorio agricolo o limitarla alle fasce costeggianti le sponde dei fiumi, dei torrenti e dei canali: anche qui, a scanso di equivoci, certe cose è bene dircele e non è certamente il sottoscritto e tanto meno il mio Gruppo politico che disdegnano approfondimenti, attraverso appositi studi e ricerche anche se a me pare che, senza disturbare studiosi, ricercatori e cultori della problematica in esame, si possa uscirne ponendoci le seguenti due ipotesi.
Nella prima ipotesi, cioè generalizzare la regolamentazione dell'uso dei prodotti chimici, si correrebbe il rischio, nell'intento di salvare qualche pesce in più, di vedere pregiudicata l'intera produzione agricola.
Infatti, oggi i trattamenti chimici sono di largo ed indispensabile uso in agricoltura.
Nella seconda ipotesi non si conseguirebbe alcun specifico risultato anzi si farebbe addirittura sorridere i polli. Risulterebbe ridicolo se per salvaguardare il patrimonio ittico, regolamentassimo e disciplinassimo l'uso di certi prodotti in alcune fasce ristrette per poi ignorarlo in tutta la restante superficie agraria.
Colleghi Consiglieri, il problema è più serio di quanto non abbiano ritenuto e pensato i proponenti nel momento in cui l' hanno posto. E' questione di sistema: o si accetta l'attuale o lo si condanna dichiarando di voler ritornare alle origini e cioè ai tempi, non dico preistorici, ma quantomeno, a quelli della pre-rivoluzione industriale e cioè all'antiscoperta della macchina a vapore.
In caso contrario sarei proprio curioso di sapere come si pensa di poter dare una risposta positiva che, per essere tale non può essere demagogica, vieti certi allarmismi come facilmente sono stati suscitati ieri e potrebbero essere suscitati domani di fronte a una affermazione "sic et simpliciter", così come è stata posta all'art. 3 comma c) della normativa che stiamo esaminando.
Sull'articolo 16 osservo l'opportunità di elevare di qualche centimetro le misure minime in esso previste delle specie pescabili in generale e della trota in particolare, elevando la misura di quest'ultima da 18 a 20 centimetri e ciò al fine di renderne più difficile la cattura mettendo come deve essere, a dura prova l'abilità del pescatore e, nel contempo perseguire di più e meglio la tutela del relativo patrimonio.
Osservo altresì l'opportunità di abbassare la cattura da 10 a 5 capi complessivi per ogni giornata di pesca di salmonidi e di timallidi, e da 5 a 4 chilogrammi i pesci di altra specie, ritenendoli sufficienti per soddisfare l'hobby del pescatore e fornendo così un'ulteriore motivazione di tutela e difesa del patrimonio ittico.
Per quanto attiene l'art. 18 - importazione dei pesci - si fa osservare che il ripopolamento dovrebbe possibilmente sempre essere effettuato con specie ittiche della fauna indigena e che il ripopolamento medesimo dovrebbe avvenire al termine della pesca e non anche all'inizio, come da anni usa fare la Fips (Federazione Italiana Pesca Sportiva) e ciò per ovvi motivi e, non ultimi, per consentire l'acclimatamento, l'ambientazione e con essi il superamento dello stordimento iniziale, lasciando così il tempo, specialmente alle trote, tanto più se provenienti da allevamenti come normalmente accade, di riacquistare appieno le loro specifiche caratteristiche, altrimenti dette trote ed altre varietà di pesci si potrebbero benissimo cacciare con le mani senza far ricorso a particolari abilità e a strumenti più o meno sofisticati.
Nel ripopolamento, oltre all'uso di soggetti adulti, si consiglia di fare anche ricorso agli avanotti e alle cosiddette "cassette vitebert" contenenti uova, la cui deposizione a dimora deve essere ovviamente effettuata da mani esperte e meglio ancora se da tecnici del settore.
In merito alle sanzioni amministrative, vedi l'art. 23, penso che nessuno si sentirebbe dispiaciuto, ivi compresi i pescatori seri, se si dovessero accentuare come ulteriore remora ad abbandoni piuttosto libertini o liberticidi.
Circa l'art. 30, sottolineo l'esigenza di aumentare - sé consentito la tassa inerente alla concessione regionale. Mi pare che attualmente sia fissata in 3.420 lire indistintamente, aumento ovviamente differenziato da determinarsi in riferimento al tipo di pesca, alla classificazione delle acque nella quale la pesca viene effettuata.
Cercare di far sî che si possa pescare meglio, che si possa pescare con più razionalità, non dimenticandomi di quanto suggeriva un personaggio cinese che affermava "se offrite ad un individuo qualche pesce lo sfamate per un giorno, se gli insegnate a pescare lo sfamerete per tutta la vita".
Concludendo, auguriamoci che i pescatori tutti, ivi compresi quelli di voti che si metteranno in moto fra non molto, sappiano pescare sempre più e sempre meglio, ma che sappiano altresì anche insegnare a pescare, onde l'esercizio della pesca anche politica possa svilupparsi in libertà, in serietà, e con profonda responsabilità, oggi, domani, sempre.



PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE BELLOMO

E' iscritto a parlare il Consigliere Franzi. Ne ha facoltà.



FRANZI Piero

Un colloquio con l'Assessore moretti riprendendo le considerazioni dell'amico Menozzi. Se è una dimenticanza chiudo qui il discorso e allora ci aggiungiamo il rappresentante delle organizzazioni professionali agricole, sia nel Comitato regionale che nei Comitati provinciali e siamo d'accordo.
Ne mettiamo tre. Meglio ancora, cioè tre rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole. Allora correggiamo l'emendamento.
Un'altra considerazione riguarda le competenze conferite ai Comitati per quanto riguarda lo studio e la ricerca. Vedo che si parla di valutazione della consistenza e della fauna ittica e sta bene, la protezione e la tutela della fauna sta anche bene, la regolamentazione e l'uso in agricoltura, ed è per questo motivo che noi chiediamo che ci siano i rappresentanti dei conduttori agricoli perché sono direttamente interessati; in modo particolare nel Vercellese si va a pescare nei fossi e quindi interessa direttamente il territorio coltivato. Vorrei fare una considerazione per un'aggiunta in queste competenze dei Comitati di studi cioè non solo regolamentare l'uso in agricoltura di sostanze chimiche che possono compromettere la consistenza della fauna ittica e alterare gli ambienti naturali, ma anche controllare gli scarichi urbani ed industriali al fine di non compromettere la consistenza della fauna ittica ed alterare gli ambienti naturali, perché di questi scarichi urbani e industriali ne sta subendo le conseguenze anche l'agricoltura (agricoltura di risaia foraggera) che ha la possibilità e la fortuna di utilizzare le acque irrigue dove ci sono gli scarichi della città di Torino e di altre città.



(L'Assessore Moretti interrompe)



FRANZI Piero

C'è un'altra legge, Assessore Moretti, lo capisco, però di già che si costituisce un Comitato per lo studio e la ricerca ai fini di tutelare la fauna ittica, vediamo di ampliare le competenze anche per quanto riguarda il controllo degli scarichi urbani, per non compromettere la consistenza della fauna ittica (articolo 3). Nonostante ci siano le tre leggi, noi continuiamo a vedere le acque che sono insaponate, saranno i detersivi che usano le nostre donne che non vengono depurati, certo è che il riso si semina e poi non germina o quanto meno se germina poi muore.
Allora, Assessore, lo presento l'emendamento?



PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE BELLOMO

La parola all'Assessore Moretti.



MORETTI Michele, Assessore alla pesca

Non entrerei nel merito della legge perché il collega Calsolaro ha affrontato tutta la materia sia nei suoi titoli che nell'articolato.
Vorrei dare alcune risposte. Caro Vera, non è in ritardo la Regione nel presentare la legge sulla pesca. Siamo in attesa delle leggi quadro compresa quella della pesca. Il Ministro dell'agricoltura per fortuna è rimasto in carica per molti anni, ci ha promesso che la legge quadro doveva essere approvata da 2/3 anni e a tutt' oggi siamo in attesa. Il ritardo da parte del Ministro ha provocato delle preoccupazioni. Quindi non c'è stato da parte della Regione un ritardo voluto, tant'è che la Regione aveva affrontato a suo tempo tutta la parte regolamentare, convinta che la legge quadro venisse approvata.
Per quanto riguarda l'articolo 19, c'è un problema di legittimità. Ci sono le acque trasferite alle province, le acque della Regione, le acque di usi civici, di usi privati. Quindi la Regione si trova in una condizione di non poter nemmeno programmare su queste acque, quindi deve tener conto di una situazione di fatto. Per questa ragione, si è trovata un'intesa per la formulazione dell'art. 15.
Il Consigliere Menozzi non me ne voglia, non è stata volontà politica togliere dal Comitato regionale al Comitato provinciale. Vi erano tre progetti di legge, uno del Consigliere Calsolaro e due disegni di legge nell'unificare le leggi è sfuggito l'inserimento dei rappresentanti delle Associazioni agricole che, per quanto riguarda la Giunta, non ci sono difficoltà di inserimento. Quindi all'art. 3, sia nella Consulta regionale sia nella Consulta provinciale, inseriremmo i tre rappresentanti delle Associazioni agricole più rappresentative. Non si è del parere di abbassare la cattura. Per quanto riguarda il testo affermo che se verrà approvata la legge quadro occorre predisporre una regolamentazione, cioè le Consulte regionali e provinciali devono impostare degli studi circa l'attività della pesca; quindi siamo in una fase non ancora risolutiva sul problema dell'attività, ma di una impostazione se vogliamo far riferimento alla vecchia legislazione, dobbiamo affermare che è una legislazione superata perché le leggi della pesca risalgono a decenni.
La spinta dei pescatori è servita alla Regione per affrontare questo problema.
Circa gli scarichi urbani, se c'é una proposta la possiamo inserire in questa legge, tenendo però conto che oltre la legge Merli, ci sono anche le leggi regionali che controllano gli scarichi urbani e industriali. La proposta da parte dei Consiglieri Menozzi e Franzi, la Giunta non trova difficoltà ad inserirle. Per quanto riguarda le sostanze chimiche è uno dei problemi che fa parte del controllo dell'inquinamento atmosferico, non solo delle acque, tant'è che abbiamo discusso di questo problema in occasione della legge sulla caccia.
L'impegno della Regione è quello di fare una circolare esplicativa per impegnare molto di più la vigilanza, perché si chiama in causa la Regione quando le leggi non vengono applicate. Credo che la Regione non abbia compiti di controllare direttamente, però può con circolari invitare chi è delegato alla vigilanza, a fare un controllo più deciso.
Devo invitare i colleghi che hanno fatto alcune osservazioni formali che ritorneremo su questa legge perché il Ministro dell'agricoltura farà una legge cornice, è opportuno oggi approvarla all'unanimità, poi il discorso lo riaffronteremo.
Ringrazio coloro che hanno contribuito e collaborato alla stesura della legge, che ha trovato anche una definizione sia per quanto riguarda la parte della licenza, sia per quanto riguarda la parte finale e cioè lo scioglimento e la soppressione dei Consorzi, corpi separati da funzioni delle Province.



PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE BELLOMO

Passiamo alla votazione dell'articolato.
"Articolo 1 - Oggetto. La presente legge ha per oggetto la tutela, la conservazione e l'incremento della fauna ittica della quale esistono popolazioni viventi, stabilmente o temporaneamente, in stato di naturale libertà nelle acque della Regione; e l'esercizio della pesca e di ogni attività ad essa connessa, al fine di garantire un razionale sfruttamento delle risorse ed evitare lo spopolamento del patrimonio ittico".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE BELLOMO

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 40 hanno risposto SI 40 Consiglieri L'art. 1 è approvato.
"Articolo 2 - Funzioni amministrative. La Regione esercita le funzioni amministrative in materia di pesca di norma mediante delega alle Province.
La Regione e le Province si avvalgono, nell'espletamento delle funzioni di cui alla presente legge, rispettivamente del Comitato consultivo regionale e dei Comitati consultivi provinciali per la pesca".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE BELLOMO

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 40 hanno risposto SI 40 Consiglieri L'art. 2 è approvato.
"Articolo 3 - Comitato consultivo regionale e Comitati consultivi provinciali per la pesca. Il Comitato consultivo regionale per la pesca quale organismo di coordinamento dei Comitati provinciali, è composto da : 1) l'Assessore regionale alla pesca, o suo delegato, che lo presiede 2) gli Assessori provinciali alla pesca, o loro delegati 3) l'Ispettore regionale delle foreste, o suo delegato 4) un rappresentante delle Comunità montane designato dalla delegazione regionale dell' Uncem 5) un rappresentante delle Cooperative dei pescatori di mestiere operanti nella Regione 6) tre rappresentanti della Federazione italiana pesca sportiva (Fips) e un rappresentante per ciascuna delle Associazioni giuridicamente riconosciute operanti a livello regionale 7) il Direttore dell'Istituto italiano di idrobiologia 'De Marchi' 8) tre esperti nelle discipline naturalistiche e forestali scelti dal Consiglio regionale, con voto limitato a due nominativi, su proposta delle Facoltà universitarie di scienze matematiche, fisiche, naturali e di agraria 9) un rappresentante della Federazione sindacale unitaria designato dall'Organizzazione regionale.
Le funzioni di segretario del Comitato sono esercitate da un funzionario addetto agli uffici regionali della pesca.
I Comitati consultivi provinciali per la pesca sono composti da: 1) il Presidente della Giunta provinciale, o suo delegato, che lo presiede 2) un rappresentante dei pescatori di mestiere operanti nella provincia 3) tre rappresentanti della Federazione italiana pesca sportiva (Fips) ed un rappresentante per ciascuna delle Associazioni giuridicamente riconosciute operanti a livello provinciale 4) l'Ispettore ripartimentale delle foreste, o suo delegato 5) l'ingegnere capo della sede provinciale del Genio civile, o suo delegato 6) un rappresentante della Federazione sindacale unitaria designato dall'organizzazione provinciale.
Le funzioni di segretario del Comitato provinciale sono esercitate da un funzionario addetto all'Ufficio provinciale della pesca.
Ai Comitati sono conferiti compiti di studio e di ricerca per: a) la valutazione della consistenza della fauna ittica nelle acque interne pubbliche e private b) la protezione e la tutela della fauna di cui all'art. 1 della presente legge c) la regolamentazione nell'uso in agricoltura di sostanze chimiche che possano compromettere la consistenza della fauna ittica e alterare gli ambienti naturali d) la valorizzazione degli ambienti naturali; e) la formulazione di pareri sulle materie previste dalla presente legge.
I Comitati sono costituiti con decreto del Presidente della Giunta regionale o della Giunta provinciale, nell'ambito delle rispettive competenze, sulla base delle designazioni delle istituzioni, delle Federazioni, delle Associazioni e delle organizzazioni interessate.
I Comitati eleggono nel proprio seno un Vice-Presidente scelto fra i rappresentanti dei pescatori.
Non possono far parte dei Comitati coloro che siano stati condannati con sentenza irrevocabile per reati in materia di pesca.
I Comitati sono costituiti entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, durano in carica cinque anni e scadono comunque con lo scioglimento del Consiglio regionale o del Consiglio provinciale territorialmente competente".
Il Gruppo della D.C. presenta numerosi emendamenti.
Dopo il punto 9) aggiungere il punto "10) tre rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative".
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano. L'emendamento è approvato all'unanimità.
Terzo comma, dopo il punto 6) aggiungere il seguente punto: "7) tre rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative".
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano. L'emendamento è approvato all'unanimità.
Al quinto comma, "sopprimere il punto c)".
La parola al Consigliere Calsolaro.



CALSOLARO Corrado

Propongo un contro emendamento, e cioè di togliere le parole "in agricoltura": nel senso che in questo modo si fa riferimento ad una regolamentazione dell'uso delle sostanze chimiche per tutti gli usi, che non sono soltanto quelli dell'agricoltura, ma anche quelli industriali.
Così c'è un riferimento alla normativa regionale vigente.



FRANZI Piero

Sta bene la precisazione del collega Calsolaro per cui ritiriamo l'emendamento e quindi il comma c) suona in questi termini: "la regolamentazione nell'uso di sostanze chimiche, ecc..." e togliere "in agricoltura".



PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE BELLOMO

Chi è favorevole all'emendamento è pregato di alzare la mano.
L'emendamento è accettato all'unanimità.
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE BELLOMO

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 40 hanno risposto SI 40 Consiglieri L'art. 3 è approvato.
"Articolo 4 - Piani regionali. La Regione predispone, d'intesa con le Amministrazioni provinciali, piani annuali e pluriennali di intervento nel settore della pesca che prevedono: a) zone di protezione destinate al rifugio e alla riproduzione della fauna ittica di cui al successivo articolo 16 b) eventuali concessioni di piscicoltura di cui e in conformità al terzo comma dell'art. 100 del DPR. 24 luglio 1977, n. 616, intese come centri pubblici di produzione di specie ittiche, anche allo stato naturale.
Le acque di cui al presente articolo devono essere indicate e delimitate da apposite tabelle poste a cura delle Amministrazioni provinciali".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE BELLOMO

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 40 hanno risposto SI 40 Consiglieri L'art. 4 è approvato.
"Articolo 5 - Limiti e licenza di pesca. L'esercizio della pesca è consentito nei limiti previsti dalle esigenze di conservazione dell'ittiofauna.
Costituisce esercizio di pesca ogni attività diretta alla cattura della fauna ittica nelle forme e con l'uso di mezzi, tecniche e attrezzi a ci destinati, di cui al successivo articolo 7. Ogni altro modo di cattura è vietato, compresa la pesca con le mani.
Il pescato appartiene a chi lo abbia catturato, secondo le norme fissate dalle leggi dello Stato e dalla presente legge.
La pesca può essere esercitata da chi è in possesso della relativa licenza rilasciata dalla Regione in conformità al titolo III della presente legge.
La Regione rilascia gratuitamente ai possessori delle licenze un libretto sul quale sono trascritte le modalità per l'esercizio della pesca previste dalle leggi dello Stato e della Regione".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE BELLOMO

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 40 hanno risposto SI 40 Consiglieri L'art. 5 è approvato.
"Articolo 6 - Classificazione delle acque. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale provvede, ai fini della pesca, alla classificazione delle acque in principali e secondarie, tenendo conto che nelle acque principali, per la loro notevole portata e vastità e per le condizioni biofisiche e biologiche, può essere esercitata anche la pesca professionale, ed in quelle secondarie la sola pesca con attrezzi a limitata cattura.
La Giunta regionale è autorizzata ad emanare disposizioni particolari al fine di proteggere l'ittiofauna tipica delle acque montane e quella di particolare pregio e a disciplinare il relativo esercizio della pesca.
La classificazione è disposta con decreto del Presidente della Giunta regionale, sentiti i pareri del Comitato consultivo regionale e dei Comitati consultivi provinciali per la pesca territorialmente competenti".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE BELLOMO

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 40 hanno risposto SI 40 Consiglieri L'art. 6 è approvato.
"Articolo 7 - Strumenti e mezzi di pesca. Nelle acque interne principali e secondarie, della Regione, è consentita la pesca sportiva con: a) la canna lenza, con o senza mulinello b) la tirlindana, limitatamente ai laghi classificati tra le acque principali c) la bilancia.
La Giunta regionale, avvalendosi del parere del Comitato consultivo regionale per la pesca, è autorizzata ad emanare disposizioni contenenti la descrizione, il numero degli attrezzi :e dei mezzi consentiti per l'esercizio della pesca, le località nelle quali questi possono essere usati, i limiti ed i periodi di tempo per il loro uso.
Nelle acque principali la pesca di mestiere può essere esercitata con rete od altri attrezzi elencati nell'apposito regolamento regionale.
Gli attrezzi professionali devono essere contrassegnati dai servizi di controllo la cui effettuazione è delegata alle Province.
Il titolare della licenza di pesca è autorizzato a portare, per l'esercizio piscatorio, utensili da punta e da taglio atti alle esigenze della pesca".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE BELLOMO

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 40 hanno risposto SI 40 Consiglieri L'art. 7 è approvato.
"Articolo 8 - Obbligo della licenza. Per esercitare la pesca nelle acque interne occorre essere titolare di licenza di pesca.
Non sono tenuti all'obbligo della licenza, nell'esercizio delle loro funzioni: a) gli addetti agli impianti di piscicoltura nonché ai bacini di pesca a pagamento b) gli addetti alla piscicoltura agricola nelle risaie, a ci autorizzati dalla Giunta regionale c) il personale degli Enti pubblici autorizzato, a norma delle vigenti disposizioni, alla cattura di materiale ittico a scopo scientifico o di ripopolamento.
Non sono inoltre tenuti all'obbligo della licenza coloro che effettuano la cattura in bacini di pesca a pagamento".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE BELLOMO

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 40 hanno risposto SI 40 Consiglieri.
L'art. 8 è approvato.
"Articolo 9 - Tipi di licenza. Licenza di tipo A: autorizza il pescatore di mestiere all' esercizio della pesca mediante l'uso delle reti e altri attrezzi elencati nell'apposito regolamento regionale.
Licenza di tipo B: autorizza il pescatore dilettante all'esercizio della pesca con canna, anche attrezzata con mulinello e con più ami tirlindana, bilancia di lato non superiore a mt. 1,50.
La licenza di tipo A può essere rilasciata soltanto a cittadini italiani.
I documenti relativi ad entrambi i tipi di licenza sono predisposti a cura dell'Amministrazione regionale, e indicano il numero di iscrizione nel registro delle licenze, i dati anagrafici, la residenza e la fotografia del titolare, e per la licenza di tipo B, la professione".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE BELLOMO

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 40 hanno risposto SI 40 Consiglieri L'art. 9 è approvato.
"Articolo 10 - Delega del rilascio delle licenze. Il rilascio delle licenze di pesca e la tenuta dei registri dei titolari di licenza sono delegati alle Province.
La licenza di pesca viene rilasciata dalla Provincia in cui risiede il richiedente previa presentazione dell'attestazione dei versamenti di cui al successivo art. 30.
Nel caso in cui il richiedente non risieda in Italia la licenza pu venir rilasciata da qualsiasi Provincia.
Relativamente alle province piemontesi, ciascuna provincia comunica alle altre i fatti che precludono il rilascio o il rinnovo delle licenze".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE BELLOMO

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 40 hanno risposto SI 40 Consiglieri L'art. 10 è approvato.
"Articolo 11 - Requisiti di età per la licenza. Possono richiedere la licenza di pesca di tipo A o di tipo B coloro che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età.
La licenza di pesca di tipo A, con la qualifica di apprendista da apporsi sul documento, può essere richiesta anche dai minori di anni diciotto che siano maggiori di anni quattordici; l'apprendista esercita la pesca in collaborazione e sotto la responsabilità di un pescatore professionista.
La licenza di pesca di tipo B può essere richiesta anche dai minori di anni 18".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE BELLOMO

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 40 hanno risposto SI 40 Consiglieri L'art. 11 è approvato.
"Articolo 12 - Validità della licenza. Le licenze di pesca hanno validità su tutto il territorio nazionale per sei anni, subordinatamente al pagamento delle tasse e soprattasse di cui al successivo art. 30".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE BELLOMO

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 40 hanno risposto SI 40 Consiglieri L'art. 12 è approvato.
"Articolo 13 - Deterioramento, distruzione e smarrimento della licenza.
In caso di deterioramento della licenza il titolare può ottenere il rilascio di un duplicato previa consegna del documento deteriorato.
In caso di distruzione o smarrimento della licenza il titolare ha l'obbligo di denunciarne la distruzione o la perdita all'Autorità di pubblica sicurezza e può ottenere il rilascio di un duplicato previa presentazione di copia autentica del verbale di denuncia.
Il rilascio del duplicato comporta il pagamento alla Regione di una somma corrispondente alla soprattassa di cui al successivo art. 30. I proventi di tali introiti sono ripartiti unitamente alle medesime soprattasse".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE BELLOMO

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 40 hanno risposto SI 40 Consiglieri L'art. 13 è approvato.
"Articolo 14 - Provvedimenti straordinari. Per particolari esigenze relative al mantenimento o all'incremento del patrimonio ittico, e fatte salve le disposizioni di cui alla legge regionale 6 novembre 1978, n. 68 l'attività di pesca può essere vietata totalmente o per determinate specie in corsi o specchi d'acqua, o loro tratti o parti, per un periodo non superiore a tre anni".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE BELLOMO

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 40 hanno risposto SI 40 Consiglieri L'art. 14 è approvato.
"Articolo 15 - Tutela dell'ittiofauna. La Giunta regionale può, in caso di necessità, emanare disposizioni dirette a limitare il tempo, il luogo la misura, il numero dei capi, la quantità del pescato giornaliero per ciascuna delle specie indicate nell'art. 16, sentito il parere del Comitato regionale e del Comitato provinciale per la pesca territorialmente competente".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE BELLOMO

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 40 hanno risposto SI 40 Consiglieri L'art. 15 è approvato.
"Articolo 16 - Periodo di divieto e misure. E' vietato l'esercizio della pesca delle specie sottoindicate: a) Alborella, con le reti dal 15 maggio al 15 giugno b) Barbo, dal 1 giugno al 30 giugno c) Carpa dal 1 giugno al 30 giugno d) Cavedano, con le reti dal 1 giugno al 30 giugno e) Coregone dal 15 dicembre al 15 gennaio f) Luccio dal 15 febbraio al 15 marzo g) Pesce persico dal 25 aprile al 31 maggio h) Persico trota dal 25 aprile al 31 maggio i) Temolo dal 15 gennaio al 30 aprile l) Tinca dal 1 giugno al 30 giugno m) Trota nel lago dal 15 ottobre al 31 gennaio n) Trota e Salmerino dal primo lunedì di ottobre all'ultimo venerdì di febbraio dell'anno successivo.
La pesca è consentita a partire da un'ora prima del levar del sole ad un'ora dopo il tramonto.
Gli attrezzi professionali da posta devono essere collocati e prelevati in osservanza del precedente comma.
Il Presidente della Giunta regionale, sentito il Comitato consultivo regionale per la pesca; può disporre, in deroga al precedente comma particolari norme per la pesca notturna dell'anguilla.
Le misure minime delle specie pescabili sono le seguenti: Anguilla cm 30 Carpa cm 25 Carpione cm 25 Coregone cm 28 Luccio cm 30 Pesce Persico cm 18 Persico Trota cm 18 Salmerino cm 18 Temolo cm 23 Tinca cm 20 Trota cm 18 Trota nel lago cm 30 Le lunghezze minime totali dei pesci sonò misurate dall'apice del muso all'estremità della pinna caudale.
In tutte le acque pubbliche, ciascun pescatore non professionale non può catturare, per ogni giornata di pesca, più di dieci capi complessivi di salmonidi e timallidi e non più di 5 chilogrammi di pesci di altre specie.
E' fatta eccezione per le acque private, collegate con le pubbliche, ma da esse separate agli effetti del passaggio del pesce, in cui si esercita l'allevamento, la stabulazione, il commercio del pesce e la pesca facilitata.
In periodo di divieto la provenienza del pesce da tali acque deve essere documentata". Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE BELLOMO

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 40 hanno risposto SI 29 Consiglieri si sono astenuti 11 Consiglieri L'art. 16 è approvato.
"Articolo 17 - Raccolta a fini scientifici. Il Presidente della Giunta regionale, sentito il Comitato consultivo regionale per la pesca, pu concedere l'autorizzazione alla cattura o all'utilizzazione di esemplari di determinate specie ittiche per scopi scientifici in deroga alle norme di cui alla presente legge".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE BELLOMO

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 40 hanno risposto SI 40 Consiglieri L'art. 17 è approvato.
"Articolo 18 - Importazione di pesci. L' introduzione dall'estero di specie ittiche vive, purché corrispondenti alle specie già presenti nelle acque regionali, può effettuarsi solo a scopo di ripopolamento o di allevamento.
E' vietato introdurre nel territorio regionale specie ittiche estranee alla fauna indigena, salvo che si tratti di animali destinati ai giardini zoologici, ai circhi e agli spettacoli viaggianti, o di specie tradizionalmente destinate all'allevamento o al commercio per fini ornamentali e amatoriali.
L'eventuale introduzione di specie diverse da quelle autoctone, ai fini dell'incremento della pesca, è soggetta all'autorizzazione del Ministero per l'agricoltura e le foreste".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE BELLOMO

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 40 hanno risposto SI 40 Consiglieri L'art. 18 è approvato.
"Articolo 19 - Gestione della pesca. In attesa dell'approvazione della legge quadro nazionale: a) le acque non soggette ai diritti esclusivi di pesca possono essere date in concessione, con apposita convenzione da stipularsi con la Regione ai soli fini del ripopolamento e della vigilanza, alla Federazione italiana pesca sportiva (Fips), o a singole associazioni sportive regolarmente costituite che dimostrino di avere un'adeguata struttura tecnica ed organizzativa. In queste acque l'esercizio della pesca è consentito a tutti i possessori delle licenze regolari di pesca b) le acque soggette ai diritti esclusivi di pesca, trasferite alle Province ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 100 del DPR 24 luglio 1977 n.
616, sono gestite dalle amministrazioni provinciali direttamente o mediante convenzioni che regolano: le funzioni concernenti la concessione dei diritti esclusivi di pesca secondo i criteri e gli indirizzi di priorità stabiliti dalla lettera b) secondo comma dell'art. 56 del citato DPR e previo parere dell'ufficio tecnico erariale; le modalità di gestione ai fini di assicurare la tutela e la conservazione del patrimonio ittico, la pescosità delle acque, il ripopolamento e la vigilanza; le forme di partecipazione attiva dei pescatori alla definizione dei criteri e modalità di gestione; la trasmissione alla Commissione regionale di cui al comma successivo di una relazione sulle attività svolte da parte dei soggetti cui è affidata la gestione.
Per l'attuazione degli obiettivi di cui al presente articolo, per un'adeguata tutela ed un razionale incremento della ittiofauna ed una corretta autogestione delle acque da parte dei pescatori non professionali organizzati, è istituita una Commissione regionale per la gestione della pesca costituita da: 1) l'Assessore regionale alla pesca, o suo delegato, che la presiede 2) gli Assessori provinciali alla pesca, o loro delegati 3) un rappresentante di ciascun Comitato provinciale del Servizio federale acque, di cui alla lettera B, art. 16, del regolamento generale della Fips 4) un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni piscatorie riconosciute di cui al successivo articolo 20 5) due rappresentanti degli Enti di promozione operanti nella Regione nel settore della pesca, designati dal Consiglio regionale.
Le funzioni di segretario della Commissione sono esercitate da un funzionario addetto agli uffici regionali della pesca.
La Commissione di cui al precedente comma è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale, su designazione degli Enti competenti entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Essa dura in carica 5 anni, e scade comunque con lo scioglimento del Consiglio regionale".
Il Consigliere Calsolaro propone di aggiungere alla lettera b) prima riga, dopo "di pesca", le parole "in quanto".
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano. L'emendamento è approvato all'unanimità.
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE BELLOMO

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 40 hanno risposto SI 40 Consiglieri L'art. 19 è approvato.
"Articolo 20 - Riconoscimento. Le Associazioni istituite con atto pubblico che perseguono finalità relative alle attività dei pescatori nelle acque interne della Regione sono riconosciute, su domanda, con decreto del Presidente della Giunta regionale in quanto operino nella materia di cui alla presente legge, abbiano un ordinamento democratico ed un'effettiva consistenza numerica pari ad almeno il 15 per cento delle licenze di pesca rilasciate nel territorio regionale.
E' riconosciuta, agli effetti della presente legge, la Federazione italiana pesca sportiva (Fips), quale organo del Coni.
Qualora vengano meno, in tutto o in parte, i requisiti previsti per il riconoscimento, il Presidente della Giunta regionale revoca il riconoscimento stesso.
Ai fini di quanto previsto dal primo comma del presente articolo, non è consentita l'iscrizione a più di una associazione piscatoria riconosciuta".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE BELLOMO

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 40 hanno risposto SI 40 Consiglieri L'art. 20 è approvato.
"Articolo 21 - Compiti. Le associazioni piscatorie hanno lo scopo di : a) organizzare i pescatori e tutelare i loro interessi b) promuovere e diffondere tra i pescatori, con adeguate iniziative una cosciente consapevolezza delle esigenze di difesa della fauna ittica e dell'ambiente naturale c) collaborare con gli Enti pubblici competenti nella materia ai fini di una reale partecipazione dei pescatori alla realizzazione degli obiettivi della programmazione nel settore".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE BELLOMO

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 40 hanno risposto SI 40 Consiglieri L'art. 21 è approvato.
"Articolo 22 - Vigilanza. La vigilanza sull'osservanza della presente legge e l'accerta mento delle violazioni relative sono affidate al personale del Corpo forestale, alle guardie di caccia e pesca, agli agenti di polizia locale, urbana e rurale, e a guardie giurate volontarie. Le guardie giurate volontarie sono nominate su proposta del Presidente della Giunta regionale, della Comunità montana e delle Amministrazioni provinciali, della Federazione italiana pesca sportiva (Fips-Coni), fra coloro che abbiano seguito i corsi istituiti dalla Regione ai sensi dell'art. 32 della legge regionale 6 novembre 1978, n. 68.
Le guardie giurate volontarie devono possedere i requisiti determinati dall'art. 138 del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, e prestare giuramento davanti al Pretore.
Su segnalazione e denuncia presentata da Enti, associazioni o da singoli cittadini che dichiarino la loro identità, i Comuni, le Province le Comunità montane e i Consorzi dispongono, mediante il personale di cui al primo comma, immediati sopralluoghi e verifiche per pervenire all'accertamento di eventuali trasgressioni.
Della segnalazione o della denuncia, nonché dell'esito dei conseguenti accertamenti, viene fatta annotazione su apposito registro comunale, con l'indicazione dell'Ente, dell'Associazione o della persona da cui proviene.
Chiunque può prenderne visione ed estrarne copia previo pagamento della spesa occorrente".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE BELLOMO

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 40 hanno risposto SI 40 Consiglieri L'art. 22 è approvato.
"Articolo 23 - Sanzioni amministrative. Chiunque peschi nelle acque di proprietà privata, o in quelle soggette a diritti esclusivi di pesca, o Concesse a scopo di piscicoltura senza il consenso del proprietario possessore o concessionario, è soggetto alla sanzione amministrativa da lire 10.000 a lire 100.000, in relazione alla gravità delle violazioni e ai precedenti di chi le ha commesse.
Per le violazioni agli articoli 14, 15, 16 e 17 della presente legge il massimo della sanzione amministrativa è elevato a L. 200.000.
Chiunque peschi senza essere titolare di licenza o sia titolare di licenza non valida è soggetto alla sanzione amministrativa di L. 80.000 a L. 240.000.
Chiunque sia titolare di valida licenza e, su richiesta degli addetti alla vigilanza, non ne faccia esibizione, unitamente alla ricevuta dei versamenti di cui al successivo art. 30, è soggetto alla sanzione Amministrativa da L. 40.000 a L. 120.000 o da L. 80.000 a L. 240.000 nel caso in cui non fornisca prova di essere titolare di valida licenza entro 30 giorni dalla mancata esibizione; tale prova deve essere fornita alla Provincia nel cui territorio è avvenuta la violazione.
Chiunque peschi con attrezzi non consentiti è soggetto alla sanzione amministrativa da L. 100.000 a L. 300.000.
Le specie ittiche oggetto della violazione sono sequestrate".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE BELLOMO

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 40 hanno risposto SI 40 Consiglieri L'art. 23 è approvato.
"Articolo 24 - Procedura amministrativa. Della violazione è redatto, a cura dei soggetti di cui al primo comma dell'art. 22, apposito verbale.
Copia del verbale è consegnata immediatamente al trasgressore e, ove ciò non sia possibile, notificato ai sensi delle disposizioni del Codice di procedura civile, a cura dell'Amministrazione provinciale nel cui territorio è avvenuta la violazione.
Il Presidente della Provincia, decorsi 30 giorni dalla consegna o dall'avvenuta notifica del verbale e assunte sommarie informazioni determina con decreto la somma dovuta e ne ingiunge il pagamento, fissando al trasgressore per l'adempimento il termine di 30 giorni, entro i quali può essere proposto ricorso avanti il Presidente della Giunta regionale.
Decorso il termine previsto per il pagamento senza che sia stato presentato il ricorso avanti il Presidente della Giunta regionale, si procede mediante esecuzione forzata con l'osservanza delle norme del T.U.
approvato con R.D. 14 aprile 1910, n. 639, sulla riscossione coattiva delle entrate patrimoniali dello Stato e degli Enti pubblici".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE BELLOMO

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 40 hanno risposto SI 40 Consiglieri L'art. 24 è approvato.
La Giunta regionale propone di togliere al titolo VII - Soppressione dei Consorzi regionali di tutela della pesca, l'aggettivo "regionali".
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano. L'emendamento è approvato all'unanimità.
"Articolo 25 - Soppressione dei Consorzi. Alla data di entrata in vigore della presente legge il Consorzio obbligatorio per la tutela della pesca in Piemonte con sede in Torino e il Consorzio Biellese per la tutela della pesca con sede in Biella sono soppressi ai sensi degli artt. 13 e 100 del DPR 24/7/1977, n. 616".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE BELLOMO

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 40 hanno risposto SI 40 Consiglieri L'art. 25 è approvato.
"Articolo 26 - Successione. Nella medesima data di cui all'art. 25, la Regione succede ai soppressori del Consorzio obbligatorio per la tutela della pesca in Piemonte e al Consorzio Biellese per la tutela della pesca.
I provvedimenti sui rapporti acquisiti in virtù di tale successione vengono deliberati dalla Giunta regionale".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE BELLOMO

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 40 hanno risposto SI 40 Consiglieri L'art. 26 è approvato: "Articolo 27 - Commissari. Entro 10 giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della stessa, nomina per ciascun Consorzio un Commissario liquidatore.
Entro 60 giorni dalla nomina i Commissari compiono i seguenti atti: ricognizione della consistenza patrimoniale ricognizione dello stato giuridico ed economico del personale in servizio conto consuntivo ricognizione degli altri rapporti giuridici facenti capo ai Consorzi".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE BELLOMO

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 40 hanno risposto SI 40 Consiglieri L'art. 27 è approvato.
"Articolo 28 - Deleghe alle Province.Nella medesima data di cui all'articolo 25 sono delegate alle Province le funzioni amministrative esercitate dal Consorzio obbligatorio per la tutela della pesca in Piemonte e dal Consorzio Biellese per la tutela della pesca".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE BELLOMO

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 40 hanno risposto SI 40 Consiglieri L'art. 28 è approvato.
"Articolo 29 - Personale dei Consorzi. Il personale dipendente dai Consorzi di cui al precedente articolo 25, con rapporto continuativo di impiego in servizio alla data del 31 marzo 1980, è assegnato alle Province nel cui territorio presta servizio, con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa con le Province stesse.
Il personale dei disciolti Consorzi assegnato alle Province è inquadrato nei ruoli delle medesime dalla data di assegnazione, in base al livello posseduto presso l'Ente di provenienza alla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base dell'allegata tabella di corrispondenza e fatte salve le posizioni economiche acquisite nell'Ente di provenienza.
La posizione giuridica ed economica viene determinata nel livello di inquadramento sulla base delle norme previste dal contratto nazionale di lavoro per i dipendenti degli Enti locali siglato in data 7 febbraio 1979 punto 4, con effetto dalla data di assegnazione alle Province.
A decorrere dalla data di assegnazione alle Province il personale sarà iscritto ai fini del trattamento di quiescenza; previdenza e assistenza alla Cpdel e all'Inadel.
Tabella di corrispondenza dei livelli funzionali del personale dei Consorzi tutela pesca ai livelli previsti dal contratto per il personale degli Enti locali siglato in data 7/2/1979.
Guardia pesca: quarto livello (2.556.000). Personale amministrativo con mansioni esecutive: quarto livello (2.556.000) Personale amministrativo con mansioni di concetto: quinto livello (2.790.000)".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE BELLOMO

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 40 hanno risposto SI 40 Consiglieri L'art. 29 è approvato.
"Articolo 30 - Tasse e soprattasse per le licenze. Le licenze, per il primo anno in ogni caso, e per ciascun anno successivo in cui il titolare eserciti effettivamente l'attività di pesca, sono soggette al pagamento delle tasse e soprattasse indicate dalle vigenti norme sulla disciplina delle concessioni regionali.
La Giunta regionale provvede annualmente alla ripartizione dei proventi delle soprattasse tra le Province, in proporzione al numero delle licenze in atto in ciascuna di esse, affinché siano utilizzati per l'incremento, la tutela e la conservazione del patrimonio ittico nelle acque interne libere l'organizzazione della vigilanza, lo sviluppo delle attività tecnico amministrative e sportive, nonché per ogni altra attività riguardante il servizio e la disciplina della pesca".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE BELLOMO

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 40 hanno risposto SI 40 Consiglieri L'art. 30 è approvato.
"Articolo 31 - Altri proventi. Le somme riscosse ai sensi dell'articolo 19, lettera b), e dell'articolo 23 sono introitate nel bilancio delle singole Province che le utilizzano per il raggiungimento degli scopi di cui alla presente legge".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE BELLOMO

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 40 hanno risposto SI 40 Consiglieri L'art. 31 è approvato.
"Articolo 32 - Licenze anteriori alla legge. Le licenze di pesca rilasciate dalle Amministrazioni provinciali anteriormente all'entrata in vigore della presente legge conservano validità sino alla scadenza del quinto anno, subordinatamente all'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 30 per ogni anno successivo a quello in corso nel momento di entrata in vigore della presente legge.
Agli effetti della presente legge il computo degli anni si effettua dalla data del rilascio della Licenza".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE BELLOMO

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 40 hanno risposto SI 40 Consiglieri L'art. 32 è approvato.
"Articolo 33 - Attrezzi per la pesca del mestiere. Fino all'entrata in vigore dell'apposito regolamento regionale, la pesca di mestiere può essere esercitata mediante gli attrezzi consentiti dalla normativa vigente".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE BELLOMO

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 40 hanno risposto SI 40 Consiglieri L'art. 33 è approvato.
"Articolo 34 - Disposizioni finanziarie. Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio per l'anno finanziario 1980 e per gli anni finanziari successivi sarà istituito apposito capitolo con la denominazione 'Proventi connessi alle sanzioni amministrative per le violazioni in materia di pesca'.
La denominazione del capitolo 8860 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1980 e per gli anni finanziari successivi sarà, ai sensi di quanto disposto dall'art. 30, secondo comma della presente legge, così modificata: Somme provenienti dalle soprattasse sulle licenze di pesca da ripartire tra le Province'.
Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato ad apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE BELLOMO

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 40 hanno risposto SI 40 Consiglieri L'art. 34 è approvato.
Il Consigliere Menozzi chiede la parola. Ne ha facoltà.



MENOZZI Stanislao

Prendo la parola per dichiarazione di voto. Pur non essendo state recepite le nostre osservazioni sugli articoli 16, 18 e 20, vista ed apprezzata la sensibilità dell'Assessore nell'aver accolto gli emendamenti di cui all'art. 3, dichiaro il voto favorevole del mio Gruppo.



PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE BELLOMO

Metto in votazione per appello nominale l'intero testo del progetto di legge.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE BELLOMO

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 40 hanno risposto SI 40 Consiglieri L'intero testo della legge è approvato.



PRESIDENZA DEL PRESIDENTE SANLORENZO


Argomento: Musei

Esame progetto di legge n. 548: "Contributi a favore del Museo di arti e culture extraeuropee di Biella"


PRESIDENTE

Punto ventesimo all'ordine del giorno: Esame progetto di legge n. 548: "Contributi a favore del Museo di arti e culture extraeuropee di Biella".
La parola al Consigliere Ferrero.



FERRERO Giovanni

La Commissione aveva già esaminato il provvedimento e non c'era alcuna obiezione nel merito all'iniziativa né sul valore delle collezioni di cui si tratta. Non vi era neppure alcuna obiezione sull'ammontare dello stanziamento e sull'opportunità di operare un adeguato stanziamento per garantire che questa collezione privata venga pienamente inserita all'interno delle attività museografiche regionali.
Voglio solo fare presente sinteticamente, a nome della V Commissione una questione per valutare un aspetto della legge, riguardante l'opportunità in sostanza di fare riferimento, all'articolo 1, allo Statuto di una particolare associazione di Comuni, la quale dovrebbe esercitare le funzioni di governo dell'iniziativa, cioè la questione aperta l'altra settimana, era di valutare in che misura fosse necessaria ed opportuna oppure in qualche misura improvvisa e intempestiva, cioè troppo rapida, la definizione all'art. 1 di modalità di gestione, che comunque non riguarda l'immediato presente, ma semmai il più immediato futuro.
Su questo i Gruppi dovevano valutare e ripensare, si tratta di vedere un momento se si vuole mantenere il testo nella sua stesura integrale o adottare un immediato e rapido emendamento su questo punto.



PRESIDENTE

Interviene la signora Fabbris Dazzi.



FABBRIS Pierina

Signor Presidente, signori Consiglieri, vorrei far presente al Consiglio che il Consiglio comunale di Biella, che praticamente risulta uno dei principali Enti di gestione, ha accolto questa proposta, per cui votando il testo di legge nella formulazione che ci è stata presentata in Commissione e che abbiamo discusso, non facciamo altro che cogliere la volontà del Consiglio comunale di Biella, per cui, tra l'altro, vorrei segnalare all'Ufficio Aula che nella relazione che andrà a verbale al terzo comma bisogna modificare la dizione in senso affermativo, cioè il Comune di Biella ha assunto la deliberazione in base alla quale si dà mandato al Sindaco di esperire tutte le pratiche burocratiche necessarie per l'istituzione di questo museo.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Vera.



VERA Fernando

Intervengo per dare atto che questa iniziativa, e mi spiace che non sia presente l'Assessore Fiorini che l'ha portata all'approvazione di questo Consiglio, è un'iniziativa estremamente valida ed acquisisce al Piemonte attraverso questo museo che viene istituito a Biella, un museo di arti extraeuropee ma soprattutto di arti e culture americane, perché circa 800 pezzi tra quelli che compongono il museo, sono di arte americana, di estremo interesse, pertanto forse è il più importante museo del genere in Italia.
Si tratta di una branca di studi di carattere archeologico, poco seguita e conosciuta in Italia, ma che richiama un grande interesse, come ha dimostrato qualche anno fa l'enorme interesse suscitato dalla mostra sugli ori del Perù esposti in varie città italiane. Quindi il fatto che a Biella venga a istituirsi un museo di questo genere, mi pare un fatto estremamente positivo che tenevo a sottolineare.
Ritengo che in un prosieguo di tempo occorrerà prendere iniziative per arricchire ulteriormente il museo, per renderlo più completo e più ampio in questo settore, tenuto conto che si tratta di un campo nel quale la possibilità di acquisizione di nuovi reperti è ancora estremamente facile rispetto invece ad altri.



PRESIDENTE

La parola alla professoressa Soldano.



SOLDANO Albertina

A nome del nostro Gruppo, ritengo di dover precisare che al di là del gesto di munificenza del donatore, pur vincolato ad alcuni atti esecutivi sta il valore di un patrimonio culturale che viene offerto alla comunità di Biella in particolare ed al Piemonte di riflesso e quindi l'utilizzo dello stesso a vantaggio di tutta la comunità, particolarmente dei giovani.
Ritengo di dover segnalare che questo museo di arti e culture extraeuropee, è il secondo in Europa, dopo quello di Berlino e presenta almeno 800 pezzi relativi alla civiltà precolombiana, oltre numerosi altri pezzi che sono stati giudicati di inestimabile valore da esperti del Museo di Berlino.
Queste sono informazioni che anche lo stesso Assessore Fiorini ci dava durante i lavori di Commissione.
Aggiungiamo poi la volontà dei Comuni di impegnarsi per il mantenimento e la valorizzazione di questo museo, sta di fatto che questa può essere un'occasione per offrire alla comunità un centro culturale di interesse notevole per un settore culturale poco noto nel nostro Paese e divenire il fulcro promozionale di un' attività originale diversa da quella alle quali in genere siamo abituati parlando di musei.
Per tutte queste ragioni, se mi è consentito, vorrei soltanto esprimere il rammarico che proprio per l'attività intensa della Commissione di questi ultimi tempi, ci è stato impossibile recarci di persona a visitalo. Per abbiamo ritenuto fosse nostro dovere considerare, vagliare attentamente tutte le informazioni che ci venivano fornite e dall'Assessore e dai colleghi Petrini e Fabbris e pertanto il nostro parere, anche come Gruppo è decisamente favorevole.



PRESIDENTE

Passiamo alla votazione dell'articolato .
"Articolo 1 - La presente legge è finalizzata ad assicurare il regolare svolgimento dell'attività istituzionale prevista dall'art. 1 dello Statuto del museo di arti e culture extraeuropee con sede in Biella".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 35 hanno risposto SI 35 Consiglieri L'art. 1 è approvato.
"Articolo 2 - Per la realizzazione delle finalità di cui al precedente articolo è stanziata annualmente una somma adeguata a far fronte alle esigenze di funzionamento del museo accertate dalla Giunta regionale sulla base di una relazione di attività, del bilancio preventivo e del conto consuntivo relativo all'anno precedente che l'amministrazione del museo dovrà presentare ciascun anno entro il 15 ottobre".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 35 hanno risposto SI 35 Consiglieri L'art. 2 è approvato.
"Articolo 3 - Alle spese derivanti dall'attuazione della presente legge, valutate in 100 milioni per l'anno finanziario 1980, si provvede mediante una riduzione di pari ammontare, in termini di competenza e di cassa, dello stanziamento di cui al capitolo n. 11790 dello stato di previsione della spesa per lo stesso anno e mediante l'istituzione nello stato di previsione medesimo, di apposito capitolo con la denominazione: 'Contributi a favore del museo di arti e cultura extraeuropee di Biella per lo svolgimento delle attività istituzionali' con lo stanziamento di 100 milioni in termini di competenza e di cassa.
Le spese per gli anni finanziari 1981 e successivi saranno determinate con le leggi di approvazione dei relativi bilanci.
Il Presidente della Giunta è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 35 hanno risposto SI 35 Consiglieri L'art. 3 è approvato.
Procediamo alla votazione sull'intero testo.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 35 hanno risposto SI 35 Consiglieri L'intero testo della legge è approvato.


Argomento: Parchi e riserve

Esame progetto di legge n. 547 "Autorizzazione all'acquisto di beni immobili dà destinare a servizi pubblici del parco regionale La Mandria"


PRESIDENTE

Punto ventiquattresimo all' ordine del giorno: Esame progetto di legge n. 547: "Autorizzazione all'acquisto di beni immobili da destinare a servizi pubblici del parco regionale La Mandria".
La parola all'Assessore Rivalta.



RIVALTA Luigi, Assessore alla pianificazione territoriale

E' la legge che consente di acquisire la parte dei Bonomi Bolchini 400 mila ettari circa, che amplierà i confini della proprietà pubblica della Mandria.



PRESIDENTE

La parola al Presidente della Giunta regionale.



VIGLIONE Aldo, Presidente della Giunta regionale

Volevo solo aggiungere brevemente che l'acquisizione è molto importante, perché il prezzo che viene richiesto è molto basso rispetto a come il bene è stato finora tenuto. Infatti i Bonomi Bolchini, che l'hanno acquisito intorno agli anni '60, hanno riattato completamente tutti i beni immobili, ivi compreso il castello che viene chiamato "il castello della Rosina" e che è una bellissima costruzione; hanno tenuto i parchi e i boschi in modo esemplare, talché non vi sono più lavori da compiere nel parco. Questa operazione ci permette di compierne un'altra a fianco, e cioè di acquisire successivamente anche l'area dove attualmente è situata la pista Fiat, con disponibilità già dichiarata dalla Fiat alla Regione a concederla in modo gratuito talché si verrebbe a ricomporre quasi per intero il parco che fu già di Vittorio Emanuele II, quasi 23 milioni quadrati dei 27 circa di cui era costituito in passato il parco.
Resta fuori la parte del golf a monte, tutto il resto verrebbe ad essere, in tempi assai brevi, ricomposto in un antico disegno.
Ci pare molto importante che oggi si compia questo atto.



PRESIDENTE

Passiamo alla votazione dell'articolato.
"Articolo 1 - E' autorizzato l'acquisto dalla Società immobiliare agricola Vittoria Spa, dalla Società I Laghi di Venaria Reale di G.
Marinoni &C. sas e dalla Società So.F.IM srl, o da loro aventi causa, del complesso dei beni immobili di loro proprietà, compresi nel parco regionale La Mandria e siti nei Comuni di Druento e Venaria Reale, al prezzo di L.
5.529.000.000, oneri fiscali compresi.
La Giunta regionale stabilirà, con propria deliberazione, le altre condizioni del contratto per l'acquisto dei beni di cui al precedente comma".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 36 hanno risposto SI 36 Consiglieri L'art. 1 è approvato.
"Articolo 2 - All'onere di cui al precedente articolo, valutato in lire 5.529.000.000, si farà fronte con lo stanziamento del capitolo 1000 del bilancio per l'esercizio 1980".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 36 hanno risposto SI 36 Consiglieri L'art. 2 è approvato.
Procediamo alla votazione sull'intero testo.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 36 hanno risposto SI 36 Consiglieri L'intero testo della legge è approvato.


Argomento: Agricoltura: argomenti non sopra specificati

Esame progetto di legge n. 540 "Integrazione della legge regionale 6 marzo 1980, n. 12 (Bilancio di previsione Esap)" (seguito)


PRESIDENTE

Punto ventiduesimo all'ordine del giorno: Esame progetto di legge n.
540 "Integrazione della legge regionale 6 marzo 1980, n. 12 (Bilancio di previsione Esap)".
La parola al Consigliere Lombardi.



LOMBARDI Emilio

Signor Presidente, la perplessità sul problema del progetto di legge n.
540 è che già nella passata approvazione di questo bilancio, il collega Chiabrando aveva chiesto che il bilancio dell'Esap, tenuto conto che è accompagnato da una relazione, venisse approfondito anche a livello di III Commissione. Anche questa volta purtroppo ci troviamo nella condizione invece di dover approvare questo disegno di legge senza che la III Commissione abbia avuto la possibilità di discuterne. Ho dato uno sguardo veloce alla relazione che accompagna il disegno di legge, gli argomenti toccati sono assai importanti per il settore dell'agricoltura, ci sono delle analisi su quanto è stato fatto e sui programmi per il futuro e di conseguenza sarebbe stato opportuno che fosse stato visto dalla III Commissione; considerato però che ci è stato portato all'ordine del giorno che quindi bisogna approvarlo, noi riteniamo di esprimere voto di astensione senza entrare nel merito della relazione che accompagna questo disegno di legge chiedendo che nella prossima legislatura questi disegni di legge così importanti per il settore agricolo, perché in fondo si tratta di 14 miliardi che vanno ad aggiungersi a quanto già stanziato per l'agricoltura e che comunque si inseriscono in maniera determinante in quelli che sono i problemi del settore agricolo, vengano portati alla discussione della Commissione competente.
Quindi il nostro è un voto di astensione perché non siamo stati in grado di approfondire quelli che sono gli argomenti trattati nella relazione, argomenti che meritavano ben maggiore spazio di quello che invece, visti i tempi ridotti in cui ci troviamo ad operare, sono permessi.



PRESIDENTE

Passiamo alla votazione dell'articolo unico del progetto di legge n.
540.
"Articolo unico - Alla legge regionale 6 marzo 1980, n. 12, viene aggiunto il seguente articolo 79.
Articolo 79 - Bilancio di previsione dell' Ente di sviluppo agricolo per il Piemonte. E' approvato il bilancio di previsione per l'anno finanziario 1980 dell'Ente di sviluppo agricolo per il Piemonte, allegato alla presente legge".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 37 hanno risposto SI 24 Consiglieri si sono astenuti 13 Consiglieri L'articolo unico è approvato.


Argomento: Parchi e riserve

Esame progetto di legge n. 530: "Integrazione della legge regionale e marzo 1980, n. 12 (Bilancio di previsione del parco naturale Alta Valle Pesio)"


PRESIDENTE

Punto ventunesimo all'ordine del giorno: Esame progetto di legge n.
530: "Integrazione della legge regionale 6 marzo 1980, n. 12 (Bilancio di previsione del parco naturale Alta Valle Pesio)".
Poiché nessuno chiede di parlare possiamo passare alla votazione dell'articolo unico.
"Articolo unico - Alla legge regionale 6 marzo 1980, n. 12, viene aggiunto il seguente articolo 78.
Articolo 78 - Bilancio di previsione del parco naturale Alta Valle Pesio. E' approvato il bilancio di previsione del parco naturale Alta Valle Pesio, per l'anno finanziario 1980, allegato alla presente legge".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 36 hanno risposto SI 36 Consiglieri L'articolo unico è approvato.


Argomento: Boschi e foreste

Esame deliberazione Giunta regionale: "Espropriazione di terreni siti nel Comune di Chiusa Pesio per ampliamento di vivai forestali regionali. Legge 22/10/1971 n. 865 e successive modificazioni e integrazioni. Spesa di lire 150.000.000"


PRESIDENTE

Punto ventinovesimo all'ordine del giorno: Esame deliberazione Giunta regionale: "Espropriazione di terreni siti nel Comune di Chiusa Pesio per ampliamento di vivai forestali regionali. Legge 22/10/1961 n. 865 e successive modificazioni e integrazioni. Spesa di L. 150.000.000".
Vi do lettura della deliberazione: "Il Consiglio regionale vista la propria deliberazione n. 195-CR-5070 del 16/6/1977 con la quale è stato approvato il piano di esproprio di terreni occorrenti per l'ampliamento del vivaio 'Gambarello' sito in Comune di Chiusa Pesio vista la proposta della Giunta regionale n. 141-28262 in data 1/4/1980 dalla quale risulta la necessità di procedere ad un ulteriore ampliamento del vivaio sopra citato, mediante l'acquisizione di altri terreni della superficie di mq, 54.183 circa, oltre a quelli interessati dalla procedura di esproprio in corso, necessari all'incremento della produzione vivaistica in atto preso atto che i terreni da acquisire sono adiacenti alle aree costituenti il citato vivaio regionale denominato 'Gambarello' ritenuto necessario acquisire i predetti terreni mediante espropriazione visto l'art. 106 del DPR 24/7/1977 n. 616; vista la legge 22/10/1971 n.
865 e successive modifiche ed integrazioni atteso che i terreni sopracitati sono situati in una zona esterna alla delimitatone del centro edificato viste le relazioni esplicative dell'intervento da realizzare redatte dall'Ispettorato ripartimentale delle foreste di Cuneo corredate dalle mappe catastali sulle quali sono individuate le aree da espropriare e dall'elenco dei proprietari iscritti negli atti catastali, nonché dalla planimetria dello strumento urbanistico vigente fatte proprie le determinazioni di cui alla precitata proposta della Giunta regionale delibera di approvare il piano di esproprio dei terreni, della superficie di mq 54.183 circa, occorrenti per un ulteriore ampliamento del vivaio 'Gambarello' sito in Comune di Chiusa Pesio, opportunamente predisposto dai competenti uffici regionali e comprendente gli atti ed i documenti previsti dall'art. 10 della legge 22 ottobre 1971 n. 865, allo scopo di incrementare la produzione di alberelli e di trapianti sviluppati di specie a rapido accrescimento di promuovere la dichiarazione di pubblica utilità nonché di indifferibilità e urgenza degli interventi previsti nella relazione citata in premessa e l'indicazione delle indennità di espropriazione da corrispondere a titolo provvisorio agli aventi diritto, determinata a titolo di acconto in base ai criteri previsti dalla legge 22/10/1971 numero 865 e successive modificazioni ed integrazioni, salvo eventuale conguaglio da stabilirsi, a seguito dell'entrata in vigore di nuove norme in tema di determinazione delle indennità di esproprio di dare ampio mandato alla Giunta regionale di compiere tutti gli atti occorrenti per lo svolgimento e la conclusione della procedura espropriativa di cui alla precitata legge 22/10/1971 n. 865 e successive modifiche ed integrazioni di far fronte alla spesa occorrente per l'acquisizione, mediante espropriazione, dei terreni di cui trattasi, che può essere presuntivamente determinata in L. 150.000.000 salvo eventuale conguaglio da stabilire a seguito dell' entrata in vigore di nuove norme in tema di determinazione delle indennità in vigore di nuove norme in tema di determinazione delle indennità di esproprio, con i fondi del cap. 3230 del bilancio per l'anno 1980, già impegnati con la deliberazione della Giunta regionale n. 221 26583 del 29/1/1980 (1083)".
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano. La deliberazione è approvata all'unanimità dei 36 Consiglieri presenti in aula.


Argomento: Nomine

Nomine


PRESIDENTE

Punto quarantaduesimo all' ordine del giorno "Nomine".
Possiamo effettuare la sostituzione di un membro dimissionario (Carlo Stellato) nel Consiglio di Amministrazione dell'Ospedale Maggiore San Giovanni Battista e della Città di Torino.
Il nominativo proposto è quello del Signor Vincenzo Femia.
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione a scrutinio segreto)



PRESIDENTE

Comunico il risultato della votazione: presenti e votanti n. 38 hanno riportato voti: Femia Vincenzo n. 26 Ambrogio n. 6 schede bianche n. 5 scheda nulla n. 1 Il Signor Femia Vincenzo è eletto nel Consiglio di Amministrazione dell'Ospedale Maggiore San Giovanni Battista e della Città di Torino.
Sostituzione di un Sindaco effettivo dimissionario (Francesco Angeloni) nel Collegio dei Sindaci dell'Istituto per le piante da legno (Ipla).
Il nominativo proposto è quello del signor Gian franco Falco.
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione a scrutinio segreto)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti n. 36 hanno riportato voti: Falco Gianfranco n. 29 Genisio n. 3 schede bianche n. 4 Il signor Gianfranco Falco è eletto nel Collegio dei Sindaci dell'Istituto per le piante da legno (Ipla).
Le nomine sono esaurite.


Argomento:

Sui programma dei lavori


PRESIDENTE

Convoco i Capigruppo per decidere il proseguimento dei lavori.
La seduta è brevemente sospesa.



(La seduta, sospesa alle ore 17,55, riprende alle ore 18,10)



PRESIDENTE

La Conferenza dei Capigruppo ha deciso che affrontiamo ancora in questa seduta i punti trentasettesimo e trentottesimo all'ordine del giorno che sono risolvibili con due ordini del giorno.
La Conferenza dei Capigruppo è di nuovo riunita domani mattina alle ore 9,15. Si raccomanda la massima puntualità. L'intesa sarebbe di svolgere i lavori e concluderli entro le ore 13, per poi riprenderli nella seduta conclusiva del Consiglio regionale domani pomeriggio alle ore 15. La seduta finirà entro le ore 17 e poi ci sarà un brindisi finale che viene offerto dal Consiglio regionale a tutti i Consiglieri, dipendenti e a tutti coloro che hanno collaborato alla vita dalla Regione nella II legislatura compresa naturalmente la stampa.


Argomento: Opere pubbliche

Esame progetto di legge n. 521: "Normativa in materia di opere e lavori pubblici"


PRESIDENTE

Punto trentottesimo all'ordine del giorno: Esame progetto di legge n.
521: "Normativa in materia di opere e lavori pubblici".
La parola al Vice Presidente della Giunta regionale, Bajardi.



BAJARDI Sante, Vice Presidente della Giunta regionale

Quando, 20 giorni fa, approvammo una leggina relativa ad alcuni aspetti delle procedure delle opere pubbliche, facevamo riferimento nella stessa (particolarmente per la parte collaudi, sia per la nomina collaudatori, sia per l'importo) alla successiva ipotesi di approvazione della legge.
Con questo ordine del giorno noi prendiamo atto dell'impossibilità materiale di concludere questa partita e passiamo tutto il materiale al futuro Consiglio regionale.
Vi è però un elemento di novità, i colleghi si saranno resi conto stamane delle comunicazioni del Presidente che quella leggina è stata rinviata dal Governo. Si renderà quindi necessario, proprio perché noi non possiamo procedere alla sistemazione di tutta la materia con una legge più generale, domani mattina, sulla base del criterio dell'accoglimento delle osservazioni del Governo, adottare un nuovo testo che consegue alle osservazioni governative.
Questa informazione era doverosa per avere il quadro generale di tutta quanta la materia.



PRESIDENTE

Vi sono osservazioni? Non ve ne sono.
Vi do lettura dell'ordine del giorno: "Il Consiglio regionale vista l'importanza della materia trattata dal disegno di legge regionale n. 521 'Normative in materia di opere e lavori pubblici' considerato altresì che il suddetto disegno di legge per la sua stesura ha tenuto conto di osservazioni e pareri formulati da categorie economiche e da ordini professionali interessati, nonché del lavoro di consultazione espresso dal Comitato regionale per le opere pubbliche, le cui osservazioni sono state accolte e proposte come emendamenti considerato anche che nella materia opere pubbliche l'esperienza maturata con la legge regionale 28/75 è stata importante e che solo con una particolare attenzione a questa è stato possibile formulare il nuovo disegno di legge invita il nuovo Consiglio regionale ai sensi dell'art. 75, secondo comma, del vigente Regolamento interno del Consiglio regionale così come sarà formato nella futura legislatura, a considerare il disegno di legge in oggetto per una sua rapida approvazione".
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano. L'ordine del giorno è approvato all'unanimità dei 36 Consiglieri presenti in aula.


Argomento: Centri intermodali

Informazione della Giunta regionale sul Centro intermodale di Orbassano (rinvio)


PRESIDENTE

Punto trentasettesimo all' ordine del giorno: Informazione della Giunta regionale sul Centro Intermodale di Orbassano.
La parola alla Signora Castagnone Vaccarino.



CASTAGNONE VACCARINO Aurelia

Scusi, Signor Presidente, prima ancora che lei legga l'ordine del giorno, siccome ci è stato consegnato nel momento in cui siamo ritornati in aula e dato che questo secondo ordine del giorno dà dei giudizi molto precisi e degli indirizzi che poi la Finpiemonte deve seguire, devo dire francamente che la semplice lettura dell'ordine del giorno non è sufficiente per far sì che sia approvato, quindi chiedo se non è possibile metterlo in votazione domani mattina, dopo averci riflettuto, perché io, ad esempio, dopo aver preso visione di alcuni giudizi ed indirizzi, dovrei già dichiarare che non lo approvo.



PRESIDENTE

La proposta è pertanto di esaminare la questione domani mattina. Va bene, d'accordo.
Per domani mattina alle ore 9,15 sono convocati i Capigruppo, e alle ore 9,30 precise il Consiglio.
La seduta è tolta.



(La seduta ha termine alle ore 18,20)



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