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Dettaglio seduta n.327 del 22/04/80 - Legislatura n. II - Sedute dal 16 giugno 1975 al 8 giugno 1980

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Argomento:


PRESIDENZA DEL PRESIDENTE SANLORENZO


Argomento:

Mancata distribuzione dei processi verbali relativi alle precedenti sedute


PRESIDENTE

Il punto primo all'ordine del giorno reca: "Approvazione verbali precedenti sedute".
I processi verbali relativi alle adunanze consiliari del 26 e 27 febbraio; del 6/13/19/20/27 marzo; del 10/16/17 aprile 1980 non sono stati predisposti per mancanza di personale. Il problema è grave e dovremo risolverlo assolutamente entro la giornata di domani.


Argomento:

Comunicazioni del Presidente


PRESIDENTE

In merito al punto 1) all'o.d.g., comunico:


Argomento:

Comunicazioni del Presidente

Argomento:

a) Congedi


PRESIDENTE

Comunico che hanno chiesto congedo per la seduta odierna i Consiglieri Minucci e Chiabrando.


Argomento:

b) Presentazione progetti di legge


PRESIDENTE

Sono stati presentati i seguenti progetti di legge: N. 545: "Modifica ed integrazione dell'art. 15 della legge regionale 4 giugno 1975 n. 41 istitutiva dei Comprensori in Piemonte", presentato dalla Giunta regionale in data 16 aprile 1980 N. 546: "Istituzione del parco naturale di Racconigi", presentato dalla Giunta regionale in data 16 aprile 1980 N. 547: "Autorizzazione all'acquisto di beni immobili da destinare a servizi pubblici nel parco regionale La Mandria", presentato dalla Giunta regionale in data 16 aprile 1980 N. 548: "Contributi a favore del Museo di arti e cultura extraeuropee di Biella", presentato dalla Giunta regionale in data 16 aprile 1980 N. 549: "Inquadramento del personale trasferito alla Regione Piemonte dai Consorzi provinciali di istruzione tecnica e dall'azienda autonoma studi ed assistenza alla montagna della Camera di commercio industria artigianato e agricoltura di Cuneo", presentato dalla Giunta regionale in data 16 aprile 1980.


Argomento:

c) Apposizione visto Commissario del Governo


PRESIDENTE

Il Commissario del Governo ha apposto il visto: alla legge regionale del 19/3/1980: "Modificazioni alla L. R. 2 gennaio 1980, n. 1, relativa ad interventi finanziari della Regione nel settore del trasporto pubblico di persone" alla legge regionale del 20/3/1980: "Partecipazione della Regione Piemonte alla Società aeroporto di Cerrione S.A.C.E." alla legge regionale del 19/3/1980: "IPLA S.p.A.: aumento del capitale sociale. Adesione della Regione Piemonte" alla legge regionale del 19/3/1980: "Istituzione del centro Gianni Oberto" alla legge regionale del 20/3/1980: "Partecipazione della Regione Piemonte alla società aeroporto di Cuneo-Levaldigi".


Argomento:

d) Mancata apposizione visto Commissario del Governo


PRESIDENTE

Il Commissario del Governo non ha apposto il visto: alla legge regionale del 19/3/1980: "Norme transitorie per la collaudazione delle opere e lavori di interesse regionale" alla legge regionale del 19/3/1980: "Ride- terminazione dell'indennità di presenza e del rimborso spese ai componenti del Comitato regionale di controllo e delle sue sezioni decentrate" alla legge regionale del 19/3/1980: "Autorizzazione ad accettare eredità disposta dal Signor Venturello Federico, deceduto in Cortandone (AT)".
Le comunicazioni del Presidente sono così esaurite.


Argomento: Organizzazione turistica - Strutture ricettive (albergh., extra-albergh., campeggi e villaggi, classif., vincolo) e strutture e impianti turist.

Esame progetto di legge relativo a modifiche ed integrazioni alla legge regionale 31/8/1979, n. 54: "Disciplina dei complessi ricettivi all'aperto"


PRESIDENTE

Punto ottavo all'ordine del giorno: Esame progetto di legge relativo a modifiche ed integrazioni alla legge regionale 31/8/1979, n. 54: "Disciplina dei complessi ricettivi all'aperto".
La parola al relatore, Consigliere Ferrero.



FERRERO Giovanni, relatore

Come è noto, la Regione Piemonte ha da tempo approvato una legge che disciplina, individuando le aree e le modalità di gestione, i complessi ricettivi all' aperto. Nell'applicazione di questa legge, che credo sia stata salutata con favore dalla comunità regionale, e sulla quale peraltro, non ci furono, già in prima approvazione dissensi, bensì la concordanza delle forze politiche, sono emerse delle questioni particolari inerenti alla gestione, che riguardavano la particolare situazione che nell'arco alpino assumono gli insediamenti di carattere mobile (in particolare le roulottes); la collocazione ed il dimensionamento dei servizi.
La Giunta regionale, a seguito di una valutazione della situazione, ha ritenuto opportuno predisporre e presentare il testo che è a mano dei Consiglieri, testo il quale prevede modificazioni ed integrazioni agli allegati della legge in oggetto. La Commissione all'unanimità ha approvato il provvedimento in questione, collocandosi anche in continuità con l'approvazione che era già stata data al testo originario.
Con questa valutazione di parere positivo ed unanime, raccomando al Consiglio regionale l'approvazione del provvedimento in questione.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Cerchio.



CERCHIO Giuseppe

Il nostro Gruppo, come già espresso in sede di Commissione, dichiara il voto favorevole a queste modifiche, che rispondono ad alcune esigenze di carattere tecnico suggerite soprattutto dagli operatori del settore come miglioramento appunto di questa normativa. Proprio in questo senso esprimiamo voto favorevole.



PRESIDENTE

Si proceda alla votazione degli articoli.
"Art. 1 - Alla legge regionale 31 agosto 1979, n. 54 sono apportate le modifiche ed integrazioni indicate nell'articolo successivo".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 29 hanno risposto SI 29 Consiglieri L'art. 1 è approvato.
"Articolo 2 - All'art. 14, primo comma le parole 'dal 1 maggio al 30 novembre' sono sostituite dalle parole 'dal 1 aprile al 30 settembre' e le parole 'dal 1 dicembre al 30 aprile' sono sostituite dalle parole 'dal 1 ottobre al 31 marzo'.
All'allegato 1, punto 5) 'Servizi idrosanitari' le dimensioni di gabinetti e docce previste in m. 1,20x1,20 sono sostituite dalle seguenti dimensioni: 'm. 1,00x1,20'.
All'allegato 1, punto 7) 'Approvvigionamento idrico' è aggiunto il seguente comma: 'Le attrezzature di emergenza e di riserva di cui al precedente comma sono da ritenersi obbligatorie unicamente laddove se ne ravvisi la necessità da parte dell'Ufficiale sanitario in relazione alla situazione idrica locale'.
All'allegato 1, punto 15) 'Piazzole' è aggiunto il seguente comma: 'La superficie delle piazzole è riducibile di un massimo di mq. 15 qualora non sia consentita la sosta degli automezzi nella piazzola stessa; in tal caso pari superficie dovrà essere aggiunta a quella prevista per le apposite aree di parcheggio, senza attribuzione di punteggio ai fini della classificazione; l'obbligo dell'ampliamento delle aree di parcheggio non sussiste per i complessi con solo accesso pedonale' All'allegato 1, punto 16) Preingressi ai mezzi mobili di pernottamento e soggiorno', dopo il secondo comma, è aggiunto il seguente comma: 'Per i campeggi siti nelle zone montane è consentito l'uso di preingressi con una superficie sino a mq. 8'".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 29 hanno risposto SI 29 Consiglieri L'art. 2 è approvato.
Procediamo alla votazione dell'intero testo della legge.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 29 hanno risposto SI 29 Consiglieri L'intero testo della legge è approvato.


Argomento: Strutture ricettive (albergh., extra-albergh., campeggi e villaggi, classif., vincolo) e strutture e impianti turist. - Tempo libero

Esame progetto di legge n. 480 "Interventi per allestimenti di aree attrezzate per il tempo libero"


PRESIDENTE

Punto nono all'ordine del giorno: Esame progetto di legge n. 480: "Interventi per allestimenti di aree attrezzate per il tempo libero".
La parola al relatore, Consigliere Ferrero.



FERRERO Giovanni, relatore

Il titolo del provvedimento è già di per sé sufficientemente chiaro sulla materia trattata. Il testo è stato discusso lungamente in Commissione, emendato e modificato per le parti inerenti soprattutto al soccorso alpino, perché nella formulazione originale si ravvisavano, da parte di alcuni Commissari, dei rischi di inefficienza e comunque di impossibilità di arrivare al livello del decentramento dell'organizzazione e soccorso alpino, così come la versione originaria della legge prevedeva.
La Commissione quindi ha elaborato alcune modificazioni ed integrazioni e pertanto il provvedimento è stato anch'esso approvato all' unanimità.



PRESIDENTE

Passiamo alla votazione dell'articolato del progetto di legge n. 480: "Interventi per allestimenti di aree attrezzate per il tempo libero".
"Articolo 1 - Finalità della legge. La Regione Piemonte, in attuazione degli artt. 4 e 6 dello Statuto e in conformità all'art. 56 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 816, promuove l'allestimento di aree attrezzate per il tempo libero concedendo i contributi di cui alla presente legge".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 31 hanno risposto SI 31 Consiglieri L'art. 1 è approvato.
"Articolo 2 - Enti beneficiari ed iniziative ammissibili a contributo.
I contributi vengono concessi a Comuni e Comunità montane per : a) la realizzazione di parchi gioco, percorsi verdi, percorsi vita aree verdi attrezzate, impianti ricreativi all'aperto b) l'acquisto di attrezzature per le aree di cui al punto a).
Nell'allestimento delle aree di cui alla presente legge si deve tenere conto delle norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche previste dal DPR 27 aprile 1978, n. 384.
L'inizio delle opere e l'effettuazione degli acquisti ammissibili a contributo non devono essere anteriori all'entrata in vigore della presente legge".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 31 hanno risposto SI 31 Consiglieri L'articolo 2 è approvato.
"Articolo 3 - Ammontare dei contributi. I contributi per le realizzazioni di cui all'art. 2, lettera a) non possono essere superiori all'85% delle spese ammissibili con un limite massimo di contributo di L.
20 milioni.
Nelle spese ammissibili sono comprese quelle per i servizi igienici e idrici, l'illuminazione, le strutture fisse strettamente funzionali alla gestione dell'area, l'alberatura, l'acquisto dell'area qualora avvenga ai sensi della legge 22 ottobre 1971, n. 865; sono escluse le infrastrutture quali strade di accesso e parcheggi.
I contributi per gli acquisti di cui all'art. 2 lettera b) non possono essere superiori all'85% delle spese ammissibili con un limite massimo di contributo di L. 5 milioni".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 31 hanno risposto SI 31 Consiglieri L'art. 3 è approvato.
"Articolo 4 - Ripartizione comprensoriale degli stanziamenti. La Giunta regionale delibera annualmente il piano di riparto comprensoriale dei fondi disponibili per l'anno successivo con riferimento alla popolazione residente e al movimento turistico di ciascun Comprensorio, tenendo presenti gli obiettivi di riequilibrio regionale.
Gli stanziamenti non utilizzati per un Comprensorio sono impiegati per interventi da effettuarsi in altri Comprensori".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 31 hanno risposto SI 31 Consiglieri L'art. 4 è approvato.
"Articolo 5 - Domande di contributo. Le domande per la concessione dei contributi e una copia delle stesse sono presentate al Comitato comprensoriale competente entro il 31 marzo di ogni anno, corredate come segue: Documentazione per ogni tipo di iniziativa: 1) deliberazione con cui il Consiglio dell' Ente approva l'iniziativa e assume l'impegno di spesa 2) relazione circa le finalità dell'iniziativa e le modalità d'uso delle strutture 3) relazione tecnico-illustrativa 4) estratto autenticato dello strumento urbanistico con evidenziata l'area di intervento 5) dichiarazione di proprietà o disponibilità dell'area 6) dichiarazione di non aver ottenuto altri contributi per la medesima iniziativa, e impegno a comunicarne entro dieci giorni l'eventuale ottenimento.
Ulteriore documentazione per le realizzazioni di cui all'art. 2 lettera a): 7) progetto completo in scala degnata 8) computo metrico-estimativo 9) parere sul progetto rilasciato dall'Ufficio del Genio Civile.
Ulteriore documentazione per gli acquisti di cui all'art. lettera b): 7) progetto di installazione riferito alla planimetria dell'area in scala adeguata 8) elenco delle attrezzature da acquistare e dei relativi prezzi unitari e complessivi.
L'originale della domanda ed i relativi allegati devono essere in bollo competente".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti è votanti 31 hanno risposto SI 31 Consiglieri L art. 5 è approvato.
"Articolo 6 - Concessione dei contributi. La concessione dei contributi è disposta con Decreto del Presidente della Giunta regionale su conforme deliberazione della stessa; sulla base dei piani di intervento comprensoriale predisposti .dal competente Comitato comprensoriale entro il 30 giugno, tenendo conto degli indirizzi e delle previsioni dei piani locali di sviluppo.
Nel provvedimento di concessione è fissato il termine per l'ultimazione dei lavori e per l'acquisto delle attrezzature. Tale termine può essere prorogato con Decreto del Presidente della Giunta regionale per eccezionali motivi non imputabili al richiedente. La scadenza del termine senza l'ultimazione delle opere o l'effettuazione degli acquisti comporta la decadenza dal contributo.
La concessione del contributo per le iniziative di cui all'art. 2 lettera a) equivale a dichiarazione di pubblica utilità ed a dichiarazione di indifferibilità e di urgenza dei lavori agli effetti della legge 22 ottobre 1971, n. 865".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 31 hanno risposto SI 31 Consiglieri L'art. 6 è approvato.
"Articolo 7 - Liquidazione dei contributi. I contributi per le realizzazioni di cui all'art. 2 lettera a) sono liquidati con Decreto del Presidente della Giunta regionale in misura pari al 50% all'inizio dei lavori; il rimanente 50% è liquidato a lavori ultimati a seguito di dichiarazione di conformità delle opere ai progetti presentati e documentazione della spesa effettivamente sostenuta.
I contributi per gli acquisti di cui all'art. 2 lettera b) sono liquidati con Decreto del Presidente della Giunta regionale a seguito di dichiarazione di conformità delle installazioni ai progetti presentati e documentazione della spesa effettivamente sostenuta".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 31 hanno risposto SI 31 Consiglieri L'art. 7 è approvato.
"Articolo 8 - Liceità e divieti di cumulo. I contributi di cui alla presente legge sono tra loro cumulabili.
I contributi di cui alla presente legge sono cumulabili con benefici concessi da Enti pubblici per le medesime iniziative purché l'entità complessiva dei contributi non superi le spese sostenute".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 31 hanno risposto SI 31 Consiglieri L'art. 8 è approvato.
"Articolo 9 - Norma transitoria. Per l'anno 1980 le domande di contributo possono essere presentate entro il 30 settembre e il piano di intervento comprensoriale è predisposto entro il 30 novembre".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 31 hanno risposto SI 31 Consiglieri L'art. 9 è approvato.
"Articolo 10 - Al fine dell'attuazione della presente legge è autorizzata per l'anno finanziario 1980 la spesa di 450 milioni.
All'onere di 450 milioni per l'anno finanziario 1980 si provvede mediante riduzione di pari ammontare, in termini di competenza e di cassa del fondo globale di cui al capitolo n. 12600 dello stato di previsione della spesa per lo stesso anno e mediante l'istituzione, nello stato di previsione medesimo, di apposito capitolo con la denominazione: 'Contributi a Comuni e Comunità Montane per allestimenti di aree attrezzate per il tempo libero' con lo stanziamento di 450 milioni in termini di competenza e cassa.
Le spese per gli anni finanziari 1981 e successivi saranno determinate con le leggi di approvazione dei relativi bilanci.
Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 31 hanno risposto SI 31 Consiglieri L'art. 10 è approvato.
Procediamo alla votazione dell'intero testo della legge.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 31 hanno risposto SI 31 Consiglieri L'intero testo della legge è approvato.


Argomento: Organizzazione turistica

Esame progetto di legge relativo ad interventi per il turismo alpino e speleologico


PRESIDENTE

Punto decimo all'ordine del giorno: Esame progetto di legge relativo ad interventi per il turismo alpino e speleologico. La parola al relatore Consigliere Ferrero.



FERRERO Giovanni, relatore

Il titolo del provvedimento è già di per sé sufficientemente chiaro sulla materia trattata. Il testo è stato discusso lungamente in Commissione, emendato e modificato per le parti inerenti soprattutto al soccorso alpino, perché nella formulazione originale si ravvisavano, da parte di alcuni Commissari, dei rischi di inefficienza e comunque di impossibilità di arrivare al livello del decentramento dell'organizzazione e soccorso alpino, così come la versione originaria della legge prevedeva.
La Commissione quindi ha elaborato alcune modificazioni ed integrazioni e pertanto il provvedimento è stato anch'esso approvato all' unanimità.
In questo senso, quindi, stante l'importanza e la delicatezza della materia la V Commissione, nel trasmetterlo al Consiglio regionale, ne ravvisa l'opportunità di una approvazione sollecita.
Voglio inoltre fare presente che molti dei provvedimenti contenuti nel testo legislativo, e quindi da esso normati e disciplinati, sono già in atto nel territorio della Regione Piemonte, attraverso a modalità derivanti da provvedimenti amministrativi e da altri provvedimenti.



BELLOMO EMILIO



PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE BELLOMO

La parola al Consigliere Cerchio.



CERCHIO Giuseppe

Ci dispiace, in chiusura di questa legislatura, vedere un certo disimpegno sia da parte dei soggetti interessati, in questo caso degli esperti in materia e che sono ovviamente stati incaricati della relazione sia da parte della Giunta, che vede ancora una volta discutere un disegno di legge senza l'intervento diretto dei riferimenti istituzionali; questo vorremmo notarlo in termini di corretta gestione dell'assemblea, perch ovviamente dovrebbe essere un fatto formale la presenza di soggetti della cui assenza ci lamentiamo.



PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE BELLOMO

La parola al Consigliere Conti.



CONTI Domenico

Rinuncio all'intervento.



PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE BELLOMO

Poiché nessuno chiede di parlare, passiamo alla votazione dell'articolato.
Titolo I - Generalità "Articolo 1 - Finalità. Nell'ambito dell' azione volta a coordinare e sviluppare i servizi sociali negli aspetti attinenti alle attività turistiche, all'impiego del tempo libero ed allo sport, nonché a tutelare e recuperare il patrimonio naturale e culturale della montagna, la Regione promuove lo sviluppo delle strutture e dei servizi di assistenza e di sicurezza turistica nelle zone alpine".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE BELLOMO

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 32 hanno risposto SI 32 Consiglieri L'art. 1 è approvato.
"Articolo 2 - Tipi di intervento. Per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo precedente la Regione predispone la formazione e l'attuazione di un piano di interventi concernenti: a) le attività di carattere educativo, conformemente al titolo II b) il miglioramento e l'incremento del patrimonio alpinistico e speleologico, conformemente al titolo III c) il soccorso per il turismo alpino e speleologico, conformemente al titolo IV d) il servizio-neve, conformemente al titolo V".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE BELLOMO

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 32 hanno risposto SI 32 Consiglieri L'art. 2 è approvato.
Titolo II - Attività di carattere educativo "Articolo 3 - Tipi di attività. Le attività di carattere educativo sono finalizzate a diffondere, in particolare tra la popolazione scolastica e giovanile, la conoscenza ed il rispetto della montagna e dei suoi valori ambientali e culturali, nonché la conoscenza delle nozioni relative alla sicurezza del turista".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE BELLOMO

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 32 hanno risposto SI 32 Consiglieri L'art. 3 è approvato.
"Articolo 4 - Programmi zonali di attività. Le Comunità montane presentano alla Regione entro il 30 ottobre di ogni anno il programma zonale delle attività educative da attuare nell' anno successivo.
I programmi zonali sono attuati con la collaborazione di Comuni, Enti pubblici, organi scolastici, Enti ed associazioni operanti senza fine di lucro".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE BELLOMO

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 32 hanno risposto SI 32 Consiglieri L'art. 4 è approvato.
"Articolo 5 - Programma regionale di intervento. La Giunta regionale coordina ed approva i programmi zonali di cui all'articolo precedente concedendo alle Comunità montane contributi per l'attuazione chi medesimi".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE BELLOMO

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 32 hanno risposto SI 32 Consiglieri L'art. 5 è approvato.
"Articolo 6 - Ripartizione dei fondi. I contributi annuali di cui all'articolo precedente sono assegnati in base alla validità dei contenuti dei programmi per il conseguimento dei fini di cui all'art. 3, anche in relazione al loro interesse di carattere sovrazonale, e tenendo conto delle caratteristiche e attrattive del territorio di ciascuna Comunità montana della popolazione residente, della popolazione turistica esistente e potenziale, delle esigenze di superamento degli squilibri socio-economici e territoriali".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE BELLOMO

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 32 hanno risposto SI 32 Consiglieri L'art. 6 è approvato.
Titolo III - Miglioramento a incremento del patrimonio alpino e speleologico "Articolo 7 - Tipi di attività. Gli interventi per il miglioramento e l'incremento del patrimonio alpinistico e speleologico concernono le seguenti attività: a) costruzione, ricostruzione, ampliamento, sistemazione, manutenzione di bivacchi e di rifugi alpini b) arredamento delle strutture di cui alla lettera precedente c) recupero, miglioramento e segnalazione di sentieri alpini d) opere di sistemazione speleologica; costruzione, ampliamento miglioramento e manutenzione di strutture, attrezzature e impianti relativi alla ricettività sia esterna che interna alle cavità naturali di interesse turistico.
Le opere di cui al comma precedente rientrano fra quelle previste all'art. 9 lettera f) della legge 28 gennaio 1977, n. 10.
L'approvazione del progetto delle opere ammesse a contributo da parte del Comune costituisce variante allo strumento urbanistico, ai sensi dell'art. 1 della legge 3 gennaio 1978, n. 1".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE BELLOMO

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 32 hanno risposto SI 32 Consiglieri L'art. 7 è approvato.
"Articolo 8 - Programmi zonali di attività. Le Comunità montane presentano alla Regione, aggiornandolo annualmente entro il 30 ottobre, il programma per il miglioramento e l'incremento del patrimonio alpinistico e speleologico suddiviso per i tipi di iniziative di cui all'articolo precedente.
Tale piano costituisce specificazione del piano pluriennale di sviluppo economico e sociale della Comunità montana ed è corredato, per ciascuna delle iniziative programmate, della seguente documentazione: a) domanda per la concessione dei contributi di cui alla presente legge, redatta in carta legale dal rappresentante dell'Ente che assume l'iniziativa b) deliberazione dell'Ente propositore con cui si approva l'iniziativa c) relazione tecnico-descrittiva e progetto tecnico in scala adeguata d) piano finanziario con indicazione delle spese previste e dei mezzi finanziari disponibili e) autorizzazione, per quanto concerne i bivacchi ed i rifugi alla costruzione, ricostruzione ed ampliamento, di cui al DPR 4 agosto 1977, n.
918 f) eventuale autorizzazione di cui alla legge 1 giugno 1931, n. 886 e successive modificazioni g) previsione della data di ultimazione dei lavori." Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE BELLOMO

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 32 hanno risposto SI 32 Consiglieri L'art. 8 è approvato.
"Articolo 9 - Programma regionale di intervento. La Giunta regionale coordina e approva i programmi zonali per il miglioramento e l'incremento del patrimonio alpinistico e speleologico, nonché i loro aggiornamenti.
Contestualmente la Giunta regionale delibera l'assegnazione di contributi per la realizzazione delle opere programmate nella misura massima del 75% della spesa riconosciuta ammissibile, tenendo presenti i criteri indicati all'art. 6 della presente legge e privilegiando nell'ordine: le iniziative che si inseriscono in programmi coordinati di intervento, le iniziative di interesse internazionale, le iniziative di interesse nazionale".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE BELLOMO

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 32 hanno risposto SI 32 Consiglieri L'art. 9 è approvato.
"Articolo 10 - Ripartizione dei fondi. La Giunta regionale assegna i fondi necessari per la realizzazione delle iniziative ammesse a contributo direttamente e anticipatamente alle Comunità montane, che provvedono a verificare l'attuazione delle stesse ed a liquidare i contributi in una o più soluzioni in base allo stato di avanzamento dei lavori.
I fondi assegnati alle Comunità montane e non utilizzati per la mancata attuazione delle iniziative programmate possono essere reimpiegati dalle Comunità montane stesse, previo nulla osta della Giunta regionale, per la realizzazione di altre iniziative concernenti il miglioramento e l'incremento del patrimonio alpinistico e speleologico".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE BELLOMO

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 32 hanno risposto SI 32 Consiglieri L'art. 10 è approvato.
"Titolo IV - Soccorso per il turismo alpino e speleologico.
Art. 11 - Tipi di attività. Gli interventi a favore del soccorso per il turismo alpino e speleologico concernono: a) l'addestramento ed il coordinamento delle attività delle squadre di soccorso b) l'acquisto di attrezzature alpinistiche e speleologiche c) la realizzazione di iniziative rivolte alla prevenzione degli incidenti alpinistici e speleologici ed alla diffusione della conoscenza dei servizi di soccorso d) il pagamento dei premi assicurativi per i rischi di morte, di invalidità permanente e temporanea dei componenti delle squadre di soccorso e) la corresponsione di indennità ai componenti delle squadre di soccorso per le prestazioni rese in operazioni di salvataggio f) il trasporto dei componenti delle squadre di soccorso dal luogo di residenza a quello delle operazioni e viceversa g) il pagamento di altri oneri derivanti dall'effettuazione delle operazioni di soccorso".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE BELLOMO

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 32 hanno risposto SI 32 Consiglieri L'art. 11 è approvato.
"Articolo 12 - Programmi di attività. Entro il 30 ottobre di ogni anno il Comitato delegazioni piemontesi del corpo nazionale soccorso alpino e il Gruppo speleologico piemontese del corpo nazionale soccorso alpino presentano alla Regione i programmi di attività per l'anno successivo corredati delle previsioni finanziarie.
I programmi devono contenere le specificazioni dell'articolazione sul territorio nazionale degli interventi previsti: tali specificazioni devono essere trasmesse alle Comunità montane, o in mancanza di queste, ai Comuni competenti territorialmente, che esprimono entro 30 giorni il loro motivato parere circa l'idoneità degli interventi programmati".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE BELLOMO

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 32 hanno risposto SI 32 Consiglieri L'art. 12 è approvato.
"Articolo 13 - Programma regionale di intervento. La Giunta regionale sentito il parere degli Enti locali di cui all'articolo precedente delibera il programma di intervento annuale assegnando i contributi per la realizzazione dello stesso al Comitato delegazioni piemontesi del corpo nazionale soccorso alpino e al Gruppo speleologico piemontese soccorso alpino.
I contributi sono liquidati nella misura del 70 % a titolo di acconto e, per la restante parte, dietro presentazione di un consuntivo di attività e di spesa, corredato delle dichiarazioni delle Comunità montane, o dei Comuni, che attestino la realizzazione delle operazioni di soccorso sul territorio di competenza".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE BELLOMO

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 32 hanno risposto SI 32 Consiglieri L'ari. 13 è approvato.
Titolo V - Servizio neve "Articolo 14 - Tipo di attività. Il servizio- neve, ai fini di assistenza e di promozione turistica, coordina la rilevazione l'elaborazione e la diffusione delle informazioni sullo stato della neve con particolare riferimento alle stazioni sciistiche".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE BELLOMO

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 32 hanno risposto SI 32 Consiglieri L'art. 14 è approvato.
"Articolo 15 - Programma regionale di intervento. Entro il 15 ottobre di ogni anno la Giunta regionale delibera il programma del servizio neve nella successiva stagione invernale.
Nel programma sono indicati, gli Enti e gli organismi che collaborano alla realizzazione del servizio di cui la Giunta regionale si avvale, gli strumenti tecnici ed organizzativi, le modalità attuative, la relativa spesa".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE BELLOMO

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 32 hanno risposto SI 32 Consiglieri L'art. 15 è approvato.
Titolo VI - Disposizioni finali.
"Articolo 16 - Norme finanziarie. Al fine dell'attuazione della presente legge è autorizzata per l'anno finanziario 1980 la spesa complessiva di 200 milioni.
All'onere di 200 milioni per l'anno finanziario 1980 si provvede mediante riduzione di pari ammontare, in termini di competenza e cassa, del fondo globale di cui al capitolo n. 12600 dello stato di previsione della spesa per lo stesso anno e mediante l'istituzione, nello stato di previsione medesimo dei seguenti capitoli: 'Spese per il soccorso per il turismo alpino e speleologico', con lo stanziamento di 30 milioni in termini di competenza e cassa 'Spese per il servizio neve', con lo stanziamento di 40 milioni in termini di competenza e cassa 'Spese per il miglioramento del patrimonio alpinistico e speleologico' con lo stanziamento di 130 milioni in termini di competenza e cassa.
Le spese per gli anni finanziari 1981 e successivi saranno determinate con le leggi di approvazione dei relativi bilanci.
Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE BELLOMO

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 32 hanno risposto SI 32 Consiglieri L'art. 16 è approvato.
"Art. 17 - Norme transitorie. Per l'anno 1980 i programmi di intervento di cui ai titoli III e IV possono essere presentati entro il 30 settembre 1980".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE BELLOMO

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 32 hanno risposto SI 32 Consiglieri L'art. 17 è approvato.
Passiamo ora alla votazione dell'intero testo di legge.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE BELLOMO

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 32 hanno risposto SI 32 Consiglieri L'intero testo della legge è approvato.


Argomento: Spettacoli: teatro, musica, cinema, danza

Esame progetto di legge n. 160 "Provvidenze a favore del Teatro di prosa"


PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE BELLOMO

Punto quarto all'ordine del giorno: "Esame progetto di legge n. 160: 'Provvedimenti a favore del Teatro di prosa'".
La parola al relatore, Consigliere Calsolaro.



CALSOLARO Corrado, relatore

La proposta di legge concernente "Provvidenze a favore del teatro di prosa", è stata presentata in data 15 dicembre 1976.
Nel frattempo la Regione si è dotata di uno strumento legislativo, come la legge 58 del 1978, per la promozione della tutela e dello sviluppo delle attività e dei beni culturali.
Altre iniziative legislative, in materia di biblioteche degli Enti locali e di tutela e valorizzazione del patrimonio linguistico e culturale hanno ulteriormente arricchito i settori di intervento della Regione.
Lo sforzo della Regione nella materia teatrale ha consentito sicuramente - all'interno del grande sviluppo delle attività teatrali che sta avvenendo su tutto il territorio nazionale - di ottenere su base regionale uno sviluppo specifico qualificato. Se ne ha una visione concreta verificando che nella nostra Regione è possibile oggi programmare in maniera equilibrata ed organica il futuro della vita teatrale.
Una prima chiara linea emersa dal lavoro di questi anni è quella che attribuisce il ruolo fondamentale per la crescita e lo sviluppo della vita teatrale agli Enti locali, Comuni, Comprensori, Comunità montane e alle strutture pubbliche della gestione teatrale (Teatro stabile di Torino Azienda municipale di Alessandria, gestioni teatrali dirette come quelle di Asti e di Cuneo).
Una seconda linea su cui si è di fatto lavorato e che ha già portato alcuni risultati significativi è quella della partecipazione di enti associazioni, momenti partecipativi della vita sociale che hanno concorso alla nascita e alla realizzazione di alcuni importanti occasioni di informazione e di dibattito sulle forme della cultura teatrale contemporanea.
La proposta di legge regionale n. 160 che giunge, dopo aver accompagnato le iniziative di questi anni come consapevolezza politica della necessità di una specifica normativa dell'attività teatrale, al dibattito consiliare rappresenta il tentativo più direttamente finalizzato al disegno nazionale, in fase ormai di definitiva attuazione, per una riforma del settore che la Regione possa proporre alla fine di un periodo di verifiche operative e di individuazione delle più corrette linee di intervento.
Le verifiche quantitative - basti pensare alle 450.000 presenze totalizzate nel 1978/79 a Torino e in Regione in circa 60 punti teatrali attivati direttamente dagli Enti locali in concorso con il Teatro stabile giustificano ampiamente la positiva valutazione che da parte di amministratori, di forze politiche e operatori del settore viene, come conferma alla linea dell'intervento pubblico nella vita teatrale, alle attività degli enti della nostra Regione.
Se pensiamo che i dati Siae per lo stesso periodo riferiti all'intero territorio nazionale indicano un attestarsi dei biglietti venduti sui 9 milioni; se pensiamo alla qualità specifica di questo cresciuto consumo culturale, cioè al fatto che il teatro di prosa rappresenta senza dubbio una delle forme di espressione culturale che maggiormente può contribuire a quel tipo di partecipazione democratica che è il presupposto di una corretta politica delle autonomie, per la sua stessa essenza di luogo di riflessione, di dibattito, di confronto diretto tra i vari settori della vita sociale, ci rendiamo conto più facilmente del significato che ha avuto e che può e deve avere nella nostra Regione l'incremento dell'attività teatrale in tutte le sue forme ed articolazioni.
Occorre segnalare che i maggiori indici di crescita si registrano nel settore del teatro pubblico e nel settore cooperativo. Nel settore privato la crescita interessa soprattutto le compagnie specializzate nella commedia musicale.
Si tratta quindi di una crescita "riconoscibile", fondata soprattutto nel consolidamento dei Teatri stabili e sulla qualità che queste istituzioni hanno imposto al settore. Dalla funzione storica svolta dai Teatri stabili ha tratto origine l'iniziativa delle cooperative teatrali che, giovandosi del grado di professionalità che si è raggiunto tra gli operatori teatrali grazie alla scuola dei teatri pubblici, hanno potuto costituire un polo di richiamo teatrale di grandissimo interesse e concorrono in un rapporto dialettico costruttivo proprio come i Teatri stabili ad investire il territorio sempre più vasto dei circuiti di decentramento, raggiungendo un pubblico sempre più numeroso.
La proposta di legge prevede quindi un intervento diretto a sostegno del teatro pubblico, e uno indiretto, attraverso il sovvenziona mento dei programmi degli enti locali, dell'associazionismo e di altre istituzioni, a sostegno del teatro cooperativo e della ricerca teatrale. L'intenzione è quella di promuovere un'azione programmata, e concordata ai diversi livelli di decisione, per la formazione di un servizio culturale pubblico e l'aggregazione di una domanda consapevole, cioè di una "committenza pubblica".
La gestione pubblica da un lato, la socializzazione cooperativa e l'autogestione dall'altro, sono i veicoli che riconosciamo adatti per una trasformazione democratica, non burocratica ed autoritaria, n assistenziale e clientelare.
Svolgendo un'azione di supplenza di quella programmazione sul territorio che dovrebbe essere attuata dagli Enti locali, il Teatro stabile, con la sua attività di decentramento, ha interessato decine e decine di Comuni nelle ultime tre stagioni con una programmazione di spettacoli distribuiti attraverso la sua organizzazione, avendo quale filtro le indicazioni emerse dalle istanze locali.
Sul versante infine di una più generale iniziativa di riforma l'Italia manca da sempre di una legislazione quadro che regoli questa materia - le iniziative teatrali pubbliche promosse fin qui sul territorio regionale hanno sicuramente contribuito all'accelerazione del dibattito che sta portando il Parlamento nazionale a dotarsi di uno strumento indispensabile per il finanziamento e la regolamentazione della vita teatrale secondo i criteri della regionalizzazione.
Significativamente quindi questa proposta di legge giunge alla discussione con il titolo 'Norme per la promozione del teatro di prosa'.
Caduta infatti con l'approvazione da parte del Parlamento nazionale della legge 382 e del DPR n. 616 la pregiudiziale della facoltatività della spesa per le attività culturali, anche la nostra Regione oggi concorre indicando uno strumento regionale ed efficace a prefigurare una più civile e socialmente matura regolamentazione delle attività teatrali.



PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE BELLOMO

Il Consigliere Cerchio ha chiesto di intervenire. Ne ha facoltà.



CERCHIO Giuseppe

Prima di entrare nel merito di questo progetto di legge, che ha una pluriennale anzianità di presentazione, da parte del collega socialista Calsolaro, vorrei chiedere di fronte ad una situazione piuttosto anomala che vede giungere in aula tale progetto dopo 4 anni di gestazione o di insabbiamento in sede di Commissione competente (V Commissione), se non sia corretto pensare un istante ad una sospensione della valutazione di questa proposta, giacché all'art. 13 della legge stessa, relativo alle disposizioni finanziarie, rileviamo una situazione differente da tutto ci che era stato valutato e concordato in sede di V Commissione, laddove, ad esempio, erario indicate quote di finanziamento per i vari soggetti della legge, dal Teatro stabile, agli Enti locali, alle associazioni culturali.
In effetti andiamo sì ad indicare alcune valutazioni di massima, un punto di riferimento certamente importante per la gestione di un settore specifico, ed anche conseguente attuazione di una legge generale, la 58 del 1978 sui beni culturali, ma andiamo in realtà a dire che, per l'attuazione della presente legge, negli stati di previsione per gli anni finanziari 81 e seguenti, verranno istituiti dei capitoli di spesa.
Chiedo se questo sia legittimo e se il Commissario del Governo approverà una proposta del genere, anche perché la impostazione del dibattito avvenuto in sede di V Commissione indicava una scala di priorità e di intervento, tra l'altro modificativa dell'impostazione originaria delle quote stabilite e previste per i singoli soggetti fruitori di questi interventi finanziari, e quindi mi pare che, prima di entrare nel merito della questione, valga la pena di valutare l'opportunità o meno, la legittimità o meno di procedere alla votazione del progetto di legge.



PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE BELLOMO

La parola al Consigliere Ariotti.



ARIOTTI Anna Maria

Vorrei sottolineare come in assenza di una legge quadro nazionale del settore, quale era stata annunciata dall'art. 49 del DPR 616, giustamente la Regione si sia mossa, e si sia mossa in una visione organica dei problemi culturali. Infatti la legge si inserisce nell'ambito della più vasta legge dei beni culturali, la 58, per esempio, il gruppo di lavoro per il teatro promana dalla Consulta regionale dei beni culturali, in modo da avere una visione generale dei problemi da affrontare e da risolvere.
Inoltre, è importante ricordare che accanto ad una valorizzazione delle iniziative locali, si è voluta impostare una politica di decentramento, in armonia con il più ampio disegno del riequilibrio territoriale portato avanti in tutti i settori, per distribuire e produrre teatro anche nelle zone più periferiche, in modo da favorire un processo di conoscenza, di confronto, di stimolo, di dialogo e quindi di crescita culturale più omogenea su tutto il territorio.
Per questi motivi, ritengo che la legge debba essere votata, quindi il Gruppo comunista dà parere favorevole.



PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE BELLOMO

La parola al Consigliere Benzi.



BENZI Germano

Nel votare questa legge dovremmo prima di tutto chiederci che cosa intendiamo per teatro e che cosa vogliamo finanziare, perché non è concepibile continuare a spendere denaro pubblico per manifestazioni che di artistico e di teatrale non hanno nulla. Mi riferisco a quegli spettacoli allestiti nei piccoli paesi per pochi spettatori o nei punti verdi, dove la gente ascolta perché non sa dove andare. La Regione deve finanziare questo genere di manifestazione, oppure deve fare opera di promozione? Mi sono occupato per quattro anni del Teatro stabile, quindi ritengo di doverlo difendere sovvenzionandolo quando offre prestazioni migliori.
Ecco i motivi della mia perplessità.



PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE BELLOMO

La parola al Consigliere Vera.



VERA Fernando

Ho seguito in Commissione questa legge ed immagino che ne abbia parlato diffusamente il Consigliere Benzi, anche per l'esperienza maturata in passato, in Enti teatrali della nostra città.
Voglio solo fare un'osservazione. A mio avviso, la legge è nata male in quanto finalizzata a favore dei Teatri Stabili, ripetendo quindi un errore ed una situazione che già troviamo nella legge nazionale che da anni si deve rifare, modificare, ma che in sostanza rimane sempre la stessa, e che ha come conseguenza di distribuire la maggior parte degli investimenti a favore dei Teatri Stabili, e, per la verità, a favore anche delle compagnie teatrali, dimenticando completamento tutto quello che rappresenta il teatro di sperimentazione, portato avanti da giovani e da cooperative, che invece è quello che avrebbe il maggiore bisogno di aiuto.
Ho visto le modifiche all'ultimo testo consegnato la scorsa settimana in aula, ma lo ritengo ancora insufficiente.
Propongo a questa legge due emendamenti che, a mio avviso permetterebbero di spostare e modificare questa situazione. Se fossero accettati, la nostra posizione sulla legge potrebbe essere modificata, se invece non lo fossero, la nostra posizione sarà di voto contrario.



PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE BELLOMO

La parola all'Assessore Fiorini.



FIORINI Fausto, Assessore alla cultura

Chiedo che siano presentati gli emendamenti per poterli valutare.



CALSOLARO Corrado

Nella legge, oltre alle aziende municipali, gli enti locali e pubblici sono indicate le cooperative e le imprese in forma associativa, non vedo come si possa sostenere, per esempio, che non sono citate le cooperative.



PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE BELLOMO

Il Consigliere Vera presenta due emendamenti di cui vi do lettura: All'art. 2, punto c) "agli Enti ed alle associazioni culturali teatrali che operano sul territorio regionale", all'art. 3 "La Regione eroga a favore dei soggetti di cui all'art. 2, lettere a), b) e c)".
La parola all'Assessore Fiorini.



FIORINI Fausto, Assessore alla cultura

Vorrei ricordare al Consigliere Vera che il concetto di continuità del quale avevamo discusso a lungo, era un minimo di garanzia che ci fosse una serietà professionale e non improvvisazioni, proprio il contrario di quanto sosteneva il collega Benzi.
Per quanto riguarda l'altro emendamento è difficile poter pensare che una associazione faccia una attività di distribuzione, e quando si tratta di queste compagnie, l'attività di produzione non è mai rilevante. Vorrei sentire anche il Consigliere Calsolaro, presentatore della legge, che credo dovremo respingerle.



CALSOLARO Corrado

Il mio parere è lo stesso espresso dall'Assessore Fiorini.



FIORINI Fausto, Assessore alla cultura

Se si mantiene il punto c) così com'è, cioè dando quella garanzia di serietà, può anche essere accettata la modifica del secondo emendamento.



VERA Fernando

L'unica cosa che mi lascia perplesso è il "riconosciute", vorrei sapere cioè che cosa vuol dire "agli Enti ed alle associazioni culturali riconosciute".
Sul fatto delle adeguate strutture professionali, sono d'accordo, sul fatto invece della continuità di un gruppo di giovani che ad un certo momento costituiscono una associazione che vuole operare nel settore teatrale, può anche non avere continuità perché è appena nata, la continuità si acquisisce, nessuno nasce con la continuità cucita addosso.
Se per continuità invece si intende che in prospettiva queste iniziative devono avere una loro continuità, posso essere d'accordo.



FIORINI Fausto, Assessore alla cultura

Ma non si possono fare previsioni.
La pubblica amministrazione deve giudicare sulle cose che ci sono, non sulle cose che ci saranno. Non possiamo accettare questo emendamento, ma si potrebbe accettare, nel caso di mantenimento, l'emendamento di cui all'art.
3 che garantisca la professionalità.



PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE BELLOMO

Possiamo procedere alla votazione dell'articolato.
"Articolo 1 - Oggetto e finalità. La Regione Piemonte, in attuazione dell'art. 4 dello Statuto, dell'art. 49 del DPR 24/7/1977 n. 616 e della legge regionale 28/8/1978, n. 58, promuove e sostiene le attività teatrali di prosa svolte da enti locali singoli o associati, enti teatrali pubblici enti ed associazioni culturali, al fine di contribuire ad una maggiore fruizione sociale dello spettacolo di prosa e alla crescita civile e culturale dei cittadini.
Le funzioni regionali in ordine alle attività del teatro di prosa saranno adeguate alla legge nazionale di riforma del settore, secondo quanto previsto dall'art. 49 del DPR 24/7/1977 n. 616".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE BELLOMO

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 37 hanno risposto SI 37 Consiglieri L'art. 1 è approvato.
"Articolo 2 - Soggetti e attività ammessi a contributo. La Regione, per conseguire le finalità indicate all'articolo 1, anche in concorso con lo Stato, eroga contributi sulla base di programmi di attività annuali o pluriennali: a) agli enti locali singoli o associati, in misura proporzionale ai loro stanziamenti, che promuovono programmi di attività teatrale sia direttamente o mediante aziende municipali, sia con specifiche convenzioni con enti teatrali pubblici presenti sul territorio regionale o con cooperative o con imprese aventi forma associativa b) al Teatro Stabile di Torino, per la realizzazione della sua attività ordinaria di produzione, di promozione informativa, di servizio alla scuola e per l'azione di sostegno tecnico alle iniziative degli enti locali singoli o associa ti c) agli enti ed alle associazioni culturali riconosciute che operano con continuità nel campo teatrale e con adeguate strutture professionali".
Il Consigliere Vera ritira l'emendamento.
L'Assessore Fiorini presenta il seguente emendamento soppressivo: al punto c) "agli Enti ed alle associazioni culturali riconosciute che operano" sopprimere "riconosciute".
Chi è favorevole all'emendamento è pregato di alzare la mano.
E' approvato all'unanimità.
Il Consigliere Cerchio presenta un emendamento soppressivo e aggiuntivo.
La parola al Consigliere Cerchio.



CERCHIO Giuseppe

Presentiamo un emendamento; alla lettera c) dell'art. 2: sostituire l'ultima parola, "professionali", intesa come strutture professionali con "secondo principi e criteri di professionalità".
Il termine "professionali" potrebbe ingenerare l'equivoco che vi siano operatori che lo fanno dl professione, a scopo di lucro, mentre, viceversa ci possono essere attività di carattere teatrale che devono però essere improntate ad un criterio, cioè al principio della professionalità, perch non vi sia improvvisazione. Mi pare che la nostra dizione sia più specifica ed opportuna.



FIORINI Fausto, Assessore alla cultura

La Giunta accetta l'emendamento.



PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE BELLOMO

Chi è favorevole all'emendamento presentato dal Consigliere Cerchio alzi la mano. L'emendamento è accolto all'unanimità.
Procediamo alla votazione dell'art. 2.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE BELLOMO

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 37 hanno risposto SI 37 Consiglieri L'art. 2 è Approvato.
"Articolo 3 - Produzione e distribuzione. La Regione eroga favore dei soggetti di cui all'articolo 2 lettere a) e b) contributi per : a) iniziative di produzione teatrale realizzate da aziende municipali enti teatrali pubblici, cooperative od imprese aventi forma associativa che abbiano fra le finalità la produzione teatrale nonché un'adeguata organizzazione e strutture permanenti. Le iniziative di produzione usufruiscono del contributo regionale ove siano distribuite in più province della regione entro un biennio dalla prima rappresentazione b) attività di distribuzione programmate da enti locali singoli o associati anche attraverso i servizi tecnici del Teatro Stabile di Torino c) iniziative di particolare rilevanza regionale per il livello culturale, artistico e professionale, concernenti: l'organizzazione di rassegne di spettacoli di prosa la realizzazione di manifestazioni di studio su tematiche inerenti il lavoro teatrale l'attività di documentazione di enti pubblici ed enti locali del lavoro teatrale nella sua storia regionale e nazionale".
Il Consigliere Vera presenta un emendamento: al primo comma: "La Regione eroga a favore dei soggetti di cui all'articolo 2, lettere a), b) e c), contributi per:".
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano. L'emendamento è approvato all'unanimità.
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE BELLOMO

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 37 hanno risposto SI 37 Consiglieri L'articolo 3 è approvato.
"Articolo 4 - Sperimentazione e ricerca. La Regione eroga a favore dei soggetti di cui all'articolo 2 contributi per : a) attività di sperimentazione professionale per il rinnovamento delle forme espressive realizzate da strutture produttive permanenti di accertata capacità di progettazione e con una programmazione pluriennale b) iniziative di ricerca, studio e documentazione a supporto diretto delle attività di produzione e distribuzione c) iniziative organizzate da enti locali in collaborazione con strutture produttive teatrali o con singoli professionisti mediante specifiche convenzioni, al fine di far conoscere ai giovani la realtà del lavoro teatrale".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE BELLOMO

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 37 hanno risposto SI 37 Consiglieri L'art. 4 è approvato.
"Articolo 5 - Formazione. Le iniziative di formazione e riqualificazione di personale tecnico nei vari settori sono assunte dagli enti locali o dagli enti teatrali pubblici, ai sensi della legge regionale di disciplina della formazione professionale".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE BELLOMO

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 37 hanno risposto SI 37 Consiglieri L'art. 5 è approvato.
"Articolo 6 - Recupero e restauro delle strutture teatrali pubbliche.
Al fine di estendere il sistema delle strutture teatrali pubbliche favorendo la politica di diretta gestione delle sale teatrali da parte degli enti locali, la Regione eroga contributi per il recupero, il restauro, la manutenzione straordinaria di impianti ed attrezzature teatrali".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE BELLOMO

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 37 hanno risposto SI 37 Consiglieri L'art. 6 è approvato.
"Articolo 7 - Concessione dei contributi. I contributi sono concessi con deliberazione della Giunta regionale sulla base dei programmi di attività e delle iniziative di cui ai precedenti articoli e delle ipotesi di programmazione e di riequilibrio territoriale indicate dalla legge regionale 28/8/1978 n. 58, previo parere della Consulta regionale per i beni e le attività culturali, e sentita la Commissione consiliare competente".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE BELLOMO

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 37 hanno risposto SI 37 Consiglieri L'art. 7 è approvato.
"Articolo 8 - Gruppo di lavoro per il teatro di prosa. Ai fini della presente legge la Consulta regionale per i beni e le attività culturali, e sentita la Commissione consiliare competente".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE BELLOMO

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 37 hanno risposto SI 37 Consiglieri L'art. 7 è approvato.
"Articolo 8 - Gruppi di lavoro per il teatro di prosa. Ai fini della presente legge la Consulta regionale per i beni e le attività culturali costituisce al suo interno un gruppo di lavoro per il teatro di prosa per l'istituzione delle pratiche relative e la predisposizione del parere".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE BELLOMO

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 37 hanno risposto SI 37 Consiglieri L'art. 8 è approvato.
"Articolo 9 - Presentazione delle domande. Le domande di concessione di contributo devono essere presentate all'Amministrazione regionale entro il 15 settembre di ogni anno corredate dai seguenti documenti: a) relazione riassuntiva dell'attività eventualmente svolta in precedenza dal richiedente e conto consuntivo h) programma di attività annuale o pluriennale e relativo preventivo di spesa.
Gli enti e le associazioni che non hanno qualifica pubblica devono produrre, con la domanda, il proprio Statuto".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE BELLOMO

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 37 hanno risposto SI 37 Consiglieri L'art. 9 è approvato.
"Articolo 10 - Programmi degli enti pubblici. Gli organismi pubblici ai fini del necessario coordinamento territoriale delle iniziative, devono integrare la domanda di cui all'articolo precedente, presentando i programmi dettagliati delle attività da essi promosse: a) entro il 31 ottobre di ogni anno per la stagione invernale b) entro il 30 aprile di ogni anno per la stagione estiva".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE BELLOMO

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 37 hanno risposto SI 37 Consiglieri L'art. 10 è approvato.
"Articolo 11 - Erogazione dei contributi. L'erogazione del contributo è disposta con decreto del Presidente della Giunta regionale a seguito della presentazione, entro il 30 settembre di ogni anno, da parte dei soggetti interessati, dei documenti di cui alla lettera a) dell' art. 9.
La Giunta regionale può, su richiesta dei soggetti interessati e previo parere della Consulta regionale per i beni e le attività culturali deliberare l'erogazione, a titolo di acconto, di un'anticipazione del contributo fino ad un massimo del 50% della spesa ritenuta ammissibile per lo svolgimento del programma di attività di cui all'art. 9 lettera b).
In caso di mancata o parziale effettuazione delle iniziative ammesse a contributo la Giunta regionale dispone la revoca o la riduzione del contributo".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE BELLOMO

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 37 hanno risposto SI 37 Consiglieri L'art. 11 è approvato.
"Articolo 12 - Relazione annuale. La Giunta regionale presenta, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente come allegato della relazione di cui all'art. 3 della legge regionale 28/8/1978 n. 58".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE BELLOMO

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 37 hanno risposto SI 37 Consiglieri L'art. 12 è approvato.
"Articolo 13 - Disposizioni finanziarie. Ai fini dell'attuazione della presente legge negli stati di previsione della spesa dei bilanci per gli anni finanziari 1981 e successivi saranno istituiti i seguenti capitoli: 'Contributi ad Enti locali singoli od associati per la promozione di programmi di attività teatrale' 'Contributi al Teatro Stabile di Torino per la realizzazione dell'attività ordinaria di produzione, promozione informativa, servizio alla scuola, nonché per l'azione di sostegno tecnico alle iniziative degli Enti locali singoli o associati'.
'Contributi ad Enti locali associati o singoli, al Teatro Stabile di Torino e agli enti e alle associazioni culturali che operano con continuità nel campo teatrale e con adeguate strutture, secondo principi e criteri di professionalità, per la realizzazione di iniziative di produzione teatrale per lo svolgimento di attività di distribuzione e per iniziative di particolare rilevanza regionale per il livello culturale, artistico e professionale'.
'Contributi ad enti locali associati o singoli, al Teatro Stabile di Torino e agli enti ed associazioni culturali che operano con continuità nel campo teatrale e con adeguate strutture, secondo principi e criteri di professionalità, per lo svolgimento di attività di sperimentazione e ricerca'.
'Contributi in capitale a favore di Enti locali per il recupero, il restauro e la manutenzione straordinaria di impianti ed attrezzature teatrali'.
Gli stanziamenti dei capitoli di cui al precedente comma saranno stabiliti, per gli anni finanziari 1981 e seguenti, con le leggi di approvazione dei relativi bilanci".
Chiede di parlare il Consigliere Cerchio. Ne ha facoltà.



CERCHIO Giuseppe

Come dissi all'inizio del mio intervento, il nostro voto a quest'articolo è contrario.



PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE BELLOMO

Metto in votazione l'articolo 13.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE BELLOMO

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 38 hanno risposto SI 29 Consiglieri hanno risposto NO 9 Consiglieri L'art. 13 è approvato.
La parola al Consigliere Cerchio per dichiarazione di voto.



CERCHIO Giuseppe

Che questo argomento e che questa proposta sul Teatro di prosa abbia creato in questi anni problemi alla stessa maggioranza che regge il Consiglio regionale, pare sia un dato di fatto assodato, una constatazione reale, anzi per la lunga anticamera che la proposta ha fatto in sede di V Commissione, si ha il dubbio che la presentazione in termine di legislatura voglia in qualche misura, soprattutto perché è forzata sul piano delle disposizioni finanziarie, rappresentare un "contentino" che viene dato a qualcuno, di come le decine di proposte di legge che in chiusura di legislatura vengono presentate e approvate.
Abbiamo detto all'inizio che in sostanza questa proposta non ha un significato operativo, abbiamo detto che siamo d'accordo che dalla legge generale sui beni culturali (la n. 58 del 1978), bisognava e bisogna certo far calare degli interventi di settore. E' stata approvata nei mesi scorsi una proposta di legge di intervento finanziario nei confronti del Teatro Regio, stiamo per approvare a maggioranza questa proposta di legge, che in realtà era nata sostanzialmente per finanziare ulteriormente e pesantemente il Teatro Stabile di Torino.
La discussione e il confronto articolato in sede di Commissione legislativa ha sì permesso una modifica ampia dell'originario testo presentato, non però sufficiente, soprattutto perché, non è stata accolta all'art. 13, nelle disposizioni finanziarie, una sollecitazione emersa dal nostro Gruppo in sede di Commissione di modificare lo stanziamento pesantemente rivolto al Teatro Stabile per decentrarlo maggiormente agli operatori più bisognosi, vale a dire gli Enti locali, le Cooperative, le Associazioni culturali, che comunque sul piano di questa attività devono essere incentivate assieme al Teatro Stabile, che è un punto di riferimento per la realtà piemontese ma non il solo, soprattutto in osservanza di quella politica del decentramento che è stata richiamata dall'intervento della collega di maggioranza: un reale decentramento in regime di autentico pluralismo può essere realizzato appieno solo se, a livello di disposizioni finanziarie, vi è la garanzia in questo senso, garanzia che in qualche misura era stata indicata e concordata con le cifre allegate ai singoli soggetti fruitori di questo intervento.
Per questi motivi, e soprattutto per la noia operatività della legge il nostro Gruppo si asterrà.



PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE BELLOMO

Passiamo alla votazione sull'intero testo della legge.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE BELLOMO

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 38 hanno risposto SI 29 Consiglieri si sono astenuti 9 Consiglieri L'intero testo della legge è approvato.


Argomento: Beni culturali (tutela, valorizzazione, catalogazione monumenti e complessi monumentali, aree archeologiche) - Protezione della natura (fauna, flora, minerali, vigilanza, ecc.)

Esame progetto di legge n. 544: "Tutela del patrimonio speleologico della Regione Piemonte"


PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE BELLOMO

Punto undicesimo all'ordine del giorno: Esame progetto di legge n. 544: "Tutela del patrimonio speleologico della Regione Piemonte".
La parola al relatore, Consigliere Graglia Artico.



GRAGLIA Anna, relatore

Signori Consiglieri, al fine di conservare e difendere il paesaggio e l'ambiente e di assicurare alla collettività ed ai singoli il corretto uso del territorio, la Regione Piemonte ha predisposto l'articolo 5 dello Statuto ed ha adottato leggi regionali per l'istituzione dei parchi e delle riserve naturali.
Avendo presente i fini sopra esposti si propone ora al Consiglio di adottare uno specifico provvedimento di tutela del patrimonio speleologico della nostra Regione.
Le aree carsiche hanno un rilievo particolare in Piemonte sia per l'estensione delle zone, sia per i particolari valori ambientali che presentano le diverse cavità.
Il patrimonio naturale costituito dall'ambiente carsico e dalle grotte è infatti un bene di interesse pubblico che riveste notevole importanza: 1) nel quadro delle bellezze naturali da proteggere o eventualmente da valorizzare che annoverano sia alcune grotte come singole entità, sia particolari paesaggi carsici 2) nel quadro della prospezione idrogeologica in quanto l'idrologia carsica ha un ruolo non indifferente nell'approvvigionamento idrico di centri abitati e della protezione 3) nel quadro dei beni culturali in quanto possono conservare testimonianza paleontologiche, paletnologiche storiche o legate alla storia o al folclore 4) nel quadro dello sviluppo della ricerca scientifica in quanto sede di importanti fenomeni biologici, chimici, fisici e nel quadro della loro utilizzazione per la speleoterapia 5) nel quadro di un corretto uso del tempo libero in quanto l'attività speleologica organizzata rappresenta una pratica contemporaneamente sportiva e culturale.
Già diverse regioni hanno adottato provvedimenti legislativi specifici tendenti alla tutela e valorizzazione del patrimonio speleologico.
Già questa mattina il Consiglio ha licenziato il disegno di legge per il soccorso alpino e speleologico e per la valorizzazione turistica delle grotte.
La proposta di legge individua le attività di tipo protettivo, studio documentazione e qualificazione. In particolare, si propone di istituire un catasto regionale per raccogliere ed archiviare i dati riguardanti le grotte, di creare una biblioteca speleologica, di realizzare corsi regionali interessanti la materia, di potenziare le ricerche e gli studi interessanti l'attività carsica e, attraverso anche al potenziamento delle stazioni sperimentali esistenti, la promozione di nuove stazioni.
Il programma di attività è redatto dall'Assessorato alla pianificazione territoriale e parchi regionali sentita una apposita commissione tecnico consultiva. Nella proposta di legge si riconosce la funzione svolta dall'associazione gruppi speleologici piemontesi alla quale è affidata l'istituzione e la tenuta del catasto. Il disegno di legge è stato esaminato in sede di II Commissione ed è stato licenziato con il parere favorevole dei Gruppi presenti.



PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE BELLOMO

La parola al Consigliere Martini.



MARTINI Mario

Prendo atto della validità di questo disegno di legge, che viene all'attenzione del Consiglio e che colma una lacuna esistente, perché è indubbio che una politica del territorio non può ignorare l'esistenza nella Regione Piemonte di aree carsiche di notevole rilievo e anche di notevole peculiarità, per cui vengono considerate come uniche e comunque differenziate da tutte le altre.
Il problema è stato sollevato a livello pratico, perché anche lo sfruttamento ai fini turistici di questa notevole risorsa richiede una metodologia diversa: si passa da una metodologia piuttosto artigianale ad una metodologia, invece, programmata e scientifica che è stata evidenziata soprattutto in questi ultimi anni, dalla gestione delle grotte di Bossea.
E' un patrimonio di notevole importanza che finora era lasciato alla gestione privata, e che, invece, passa alla gestione pubblica. Questo fatto ha un suo notevole rilievo, perché non soltanto i Comuni, ma anche le Comunità montane, richiedono di poter controllare quanto avveniva nel passato senza, peraltro, escludere le iniziative private, che a livello promozionale avevano sollevato il problema.
Come capita purtroppo a fine di ogni legislatura, questo Consiglio viene sommerso da una miriade di leggi e leggine che vengono proposte all'ultimo momento e che la fretta, pur impegnandosi ciascuno di noi nel proprio settore, impedisce di approfondire. Pertanto non so con precisione quale reale passo avanti costituisca questa legge in confronto alle disposizioni che già a livello regionale disciplinavano la materia. Certo è che sono recepite alcune istanze, in modo particolare, l'istanza dell'esigenza di studi scientifici ed un supporto adeguato a chi questi studi scientifici persegue, il che mi induce a dire che quanto meno questa legge costituisce un passo avanti in confronto al passato.
Pertanto, a nome del Gruppo democristiano, esprimo parere favorevole.



PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE BELLOMO

La parola al Consigliere Marchini.



MARCHINI Sergio

Non vorrei che il mio intervento suonasse stonato in un clima di vogliamoci bene di fine legislatura, rilevo peraltro che da un punto di vista sistematico questa legge grida vendetta. In mattinata è stata votata la legge sul patrimonio turistico e speleologico: con questa legge andiamo ad approvare una normativa che è esattamente in contrasto con le finalità dell'altra. Non sarà certo la mia valutazione a modificare l'orientamento su questa legge, ma vorrei che rimanesse agli atti la mia raccomandazione che in un clima di maggiore serenità, cioè nella prossima legislatura, si cerchi di portare in un unico corpo tutta la materia turistica. Anche la presunzione, che si nota in questa legge, per cui certi temi dovrebbero essere comunque patrimonio non dell'Assessorato del turismo, ma del territorio, riduce, secondo me, il significato del turismo nella realtà moderna sin dal punto di vista della fruizione, sia dal punto di vista del servizio, e se vogliamo, anche dal punto di vista culturale in genere; il turismo non è soltanto una utenza di un bene, ma è chiaramente la valorizzazione di questo bene. Quindi, mi pare che la legge votata questa mattina sul turismo alpino e speleologico era certamente la sede in cui i proponenti della legge che stiamo votando, potevano inserire specifiche finalità che la valorizzazione del patrimonio speleologico avrebbe potuto richiedere. Vi è da parte mia un certo imbarazzo e dichiaro che mi asterr su questo progetto di legge, perché certamente le finalità di valorizzazione del patrimonio speleologico sono condivisibili; mi sembra però scandaloso che si facciano leggi divergenti sullo stesso argomento e si votino nella stessa mattinata, e soprattutto si attribuiscano addirittura non solo ad Assessorati diversi, ma a dipartimenti diversi la gestione di una realtà che tutto sommato dovrebbe essere ricondotta ad unità.
Il mio intervento è finalizzato ad uno scopo, a futura memoria, cioè rimanga alla prudenza di coloro che ci dovranno succedere la necessità di arrivare alla revisione delle leggi, che certamente si imporrà a breve termine, per ricondurre, per quanto possibile ad unità tutti questi fenomeni.
D'altro punto di vista, sottolineo con una qualche preoccupazione il riferimento, che c'è in questa legge, a un destinatario privilegiato. Non vorrei che questa leggina, passata in cauda venenum, non fosse in definitiva uno di quei privilegi mascherati che probabilmente andiamo ad instaurare. Non vedo proprio perché noi dobbiamo indicare come destinatario privilegiato della legge un Gruppo, che potrà essere certamente il più benemerito di questo mondo, ma che probabilmente nessuno dei Consiglieri presenti sa che cosa sia. Anche su questo mi auguro che la prossima legislatura, fatta giustizia delle incongruità, riporti tutto nel suo canale logico e soprattutto riconosca al turismo in Piemonte non soltanto la funzione di utilizzo del tempo libero, in altri termini, di perdigiorno ma una funzione di rivalutazione dei valori ambientali, paesaggistici culturali della Regione, presupposto fondamentale di una corretta concezione del fenomeno turistico odierno. Pertanto anticipo il voto di astensione.



PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE BELLOMO

Ha chiesto di intervenire il Consigliere Bontempi. Ne ha facoltà.



BONTEMPI Rinaldo

Intervengo solo per rispondere per quanto è possibile recepire alle osservazioni fatte dal Consigliere Marchini. La finalità, la ratio di questa legge ed anche la sua struttura, come si nota attraverso la lettura degli articoli, in realtà è complementare e non divergente rispetto alle finalità specifiche del precedente disegno di legge sulla tutela e sulla valorizzazione ai fini turistici del patrimonio speleologico. La sua ratio è quella di normare, come hanno fatto altre Regioni con legge di questo tipo, con una normativa che ha per oggetto la valorizzazione complessiva la tutela e la promozione delle attività speleologiche e va vista in funzione complementare rispetto alla finalità della legge proposta dalla Giunta, quella della valorizzazione turistica. E' chiaro che i due momenti sono complementari e da collegare; ritengo sia da accogliere quel che mi sembra un auspicio ed una raccomandazione del collega Marchini, di un collegamento migliore da operarsi (non ne abbiamo il tempo, ora, quindi è un'indicazione per la prossima legislatura), però vorrei che venisse chiarito che la ratio che ci ha spinti a presentare la legge, era quella che poi ha avuto come suo momento di aggancio di complementarietà anche la presentazione del progetto della Giunta, ma che aveva e che ha valore per la sua specifica ratio: tant'è vero che lo possiamo vedere all'art. 2, lo possiamo vedere all'art. 3 e lo possiamo vedere, soprattutto, quando vengono promosse, in particolare all' art. 5, alcune attività cruciali per questo settore, per esempio, tutte le attività di documentazione.
A me sembra non in contrasto, ma complementare e da convenire l'esigenza di armonizzare questi due aspetti. Mi pare corretto quello che diceva il collega Marchini, sotto il profilo concettuale, che l'attività turistica non è un'attività che viene dopo, ma profondamente correlata su un tipo di assetto, di indirizzo e di guida del territorio e quindi delle varie branche.
In questo senso siamo d'accordo per una armonizzazione.



PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE BELLOMO

La parola all'Assessore Moretti.



MORETTI Michele, Assessore al turismo

Il disegno di legge presentato dalla Giunta parla dell'aspetto della fruizione, cioè quanto riguarda l'attività turistica e la valorizzazione del paesaggio. Su questo problema abbiamo avuto molte volte occasione di discussione; la Regione ha impostato tutto un discorso di valorizzazione tenendo conto di quello che è stato visualizzato: sarebbe però opportuno che questa legge rimanesse di documentazione per quanto riguarda l'indagine sul territorio, non vorrei che le leggi diventassero limitative, cioè riferite soltanto ad una determinata zona, quindi si deve estendere su tutto il territorio regionale, tenendo però conto che abbiamo altri riferimenti.
E' necessario inoltre rivedere la composizione della Commissione, che non limiterei solo agli esperti del Gruppo speleologico, perché vi sono altre persone direttamente interessate. Nell'ambito del Cai vi è un settore che si occupa del problema. Sarebbe pertanto opportuno inserire il Cai anche per una ragione di conoscenza del problema.
Quando entreremo nel merito della legge, suggerirò l'emendamento da apportare.



PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE BELLOMO

La parola al Consigliere Cerchio.



CERCHIO Giuseppe

In effetti il problema è estremamente interessante, e il collega Marchini lo ha rilevato, quando viene a coprire un intervento in un settore particolare che deve essere riconsiderato in termini di attualità. In effetti, le preoccupazioni qui emerse dagli interventi del collega Marchini ed anche dall'intervento dell'Assessore Moretti, di verificare come in realtà manchi un coordinamento ed un collegamento a livello di programmazione da parte dei due dipartimenti e che può suonare quindi nell'applicazione pratica ed operativa della legge, anche in termini di contraddizione, deve, a nostro modo di vedere, verificare la possibilità di trovare una soluzione unitaria, per cui, dovendo andare alla votazione del disegno di legge, chiederei eventualmente cinque minuti di sospensione per trovare una soluzione di sintesi fra le osservazioni critiche, che noi condividiamo, espresse dal collega Marchini e le osservazioni problematiche e critiche, che lo stesso Assessore Moretti, pur all'interno della Giunta, ha espresso.



PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE BELLOMO

Vi è quindi una richiesta specifica di sospensione. La Giunta è d'accordo? La seduta viene sospesa.



(La seduta, sospesa alle ore 11,10, riprende alle ore 11,15)



PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE BELLOMO

Si procede alla votazione del l'articolato.
"Articolo 1 - L'ambiente carsico e delle grotte del Piemonte è parte del patrimonio naturale.
La Regione, a norma dell'art. 5 dello Statuto, e nei limiti delle proprie competenze, concorre a regolare l'attività speleologica piemontese e ne promuove la protezione, l'incentivazione, lo studio e la qualificazione, nonché la documentazione, la gestione e la diffusione dei dati raccolti".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE BELLOMO

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 41 hanno risposto SI 39 Consiglieri si sono astenuti 2 Consiglieri L'art. 1 è approvato.
"Articolo 2 - Vengono definite aree carsiche tutte le zone del Piemonte nelle quali si verifichino fenomeni carsici e la conseguente formazione di grotte.
Esse rivestono caratteristica di pubblico interesse per: a) l'esigenza di un patrimonio di bellezze naturali sia nell'ambito epigeo sia in quello ipogeo b) la presenza di fenomeni naturali caratteristici dell'ambiente carsico, di interesse scientifico, o anche applicativo, concernente i campi geologico, fisico, chimico, biologico e medico c) la presenza di potenziali risorse idriche ed energetiche correlate all'esistenza di corsi d'acqua ipogei d) l'esistenza di rischi di inquinamento delle vene idriche ipogee e delle relative risorgenti sfruttate per l'approvvigionamento di centri abitati, correlati all'estrema permeabilità dei terreni carsici e) la possibilità di utilizzazione delle cavità sotterranee come sedi di attività escursionistiche, sportive, culturali e didattiche f) l'esistenza di un patrimonio turistico ipogeo già attualmente sfruttato o potenzialmente valorizzabile ed utilizzabile".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE BELLOMO

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 41 hanno risposto SI 39 Consiglieri si sono astenuti 2 Consiglieri L'art. 2 è approvato.
"Articolo 3 - Le attività di protezione riguardano: a) il patrimonio di valori estetici e paesaggistici caratteristici delle aree carsiche b) le cavità che rivestano particolare importanza sotto l'aspetto estetico, scientifico e turistico c) le vene idriche del sottosuolo carsico captate o captabili in acquedotti urbani".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE BELLOMO

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 41 hanno risposto SI 39 Consiglieri si sono astenuti 2 Consiglieri L'art. 3 è approvato.
"Articolo 4 - Le attività di studio riguardano: a) il potenziamento delle ricerche nelle aree di cui al primo comma dell'art. 2 b) lo studio geografico, geoidrologico, chimici, fisico e biologico dei sistemi carsici, anche attraverso apposite stazioni scientifiche sperimentali c) la promozione di collaborazione con istituti universitari o di ricerca interessati agli studi inerenti le aree carsiche".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE BELLOMO

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 41 hanno risposto SI 39 Consiglieri si sono astenuti 2 Consiglieri L'art. 4 è approvato.
"Articolo 5 - Le attività di documentazione riguardano: a) l'istituzione di un catasto regionale che provveda a raccogliere ed archiviare tutti i dati riguardanti le grotte piemontesi, offrendo la possibilità di consultazioni a chiunque vi fosse interessato b) la promozione delle pubblicazioni utili alla documentazione dei dati raccolti e delle ricerche effettuate c) la creazione di una biblioteca speleologica regionale che raccolga le pubblicazioni specialistiche del settore".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE BELLOMO

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 41 hanno risposto SI 39 Consiglieri si sono astenuti 2 Consiglieri L'art. 5 è approvato.
"Articolo 6 - La qualificazione dell'attività speleologica riguarda: a) la realizzazione di corsi di speleologia da realizzarsi in Piemonte b) l'accesso degli speleologi a manifestazioni e convegni nazionali ed internazionali ed a corsi specialistici atti ad aumentarne la qualificazione".
I Consiglieri Graglia Artico, Bontempi e Fabbris Dazzi presentano il seguente emendamento: aggiungere il seguente punto c) l'installazione, la gestione e il potenziamento di apposite stazioni scientifiche.
La parola alla Signora Graglia Artico.



GRAGLIA Anna

All'articolo 4, punto b), abbiamo detto "anche attraverso apposite stazioni scientifiche sperimentali". In questo emendamento si specifica soltanto la questione della qualificazione dell'attività speleologica che avviene attraverso il potenziamento delle stazioni esistenti e l'eventuale progettazione di nuove stazioni laddove si riterranno opportune, tenendo conto però delle valutazioni che dovrà esprimere la Commissione e del programma di attività.



PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE BELLOMO

Chi è favorevole all'emendamento è pregato di alzare la mano.
L'emendamento è approvato all'unanimità.
Procediamo alla votazione dell'art. 6.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE BELLOMO

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 41 hanno risposto SI 39 Consiglieri si sono astenuti 2 Consiglieri L'art. 6 è approvato.
"Articolo 7 - Ogni anno la Regione, a mezzo dell'Assessorato alla pianificazione territoriale e parchi regionali, redige un piano di attività relativo alla materia contemplata in questa legge, tenendo conto delle segnalazioni fornite dall'Associazione gruppi speleologici piemontesi e dai singoli Gruppi stessi, coordinandolo, per quanto necessario, con gli interventi previsti sul territorio regionale.
La scadenza per le segnalazioni e le domande è fissata con provvedimento della Giunta regionale.
Il programma annuale di attività è approvato dalla Giunta regionale sentita la Commissione tecnico-consultiva di cui al successivo art. 8".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE BELLOMO

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 41 hanno risposto SI 39 Consiglieri si sono astenuti 2 Consiglieri L'art. 7 è approvato.
"Articolo 8 - E' istituita la Commissione regionale tecnico-consultiva composta da: l'Assessore alla pianificazione territoriale e ai parchi regionali, o suo delegato, che la presiede tre rappresentanti del Consiglio regionale, nominati dal Consiglio stesso con voto limitato a due nominativi quattro esperti del settore designati dall' Associazione gruppi speleologici piemontesi due esperti nominati dal Consiglio regionale, sentita l'Università degli studi di Torino.
Svolge le funzioni di segretario un funzionario addetto all'Assessorato pianificazione territoriale e parchi regionali.
La Commissione è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale, dura in carica cinque anni e scade comunque con lo scioglimento del Consiglio regionale".
La Giunta regionale presenta il seguente emendamento: "- quattro esperti del settore designati dall'Associazione gruppi speleologici piemontesi e due esperti designati dal Cai".
Chi è favorevole all'emendamento è pregato di alzare la mano.
L'emendamento viene approvato all'unanimità.
Procediamo alla votazione dell'art. 8.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE BELLOMO

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 41 hanno risposto SI 39 Consiglieri si sono astenuti 2 Consiglieri L'art. 8 è approvato.
Prima di approvare l'articolo 9 chiede di parlare il Consigliere Bianchi. Ne ha facoltà.



BIANCHI Adriano

All'art. 9 dato che è stato approvato l'emendamento all'articolo 8, è necessario integrare i soggetti beneficiari della presente legge: l'Associazione gruppi speleologici piemontesi, i singoli Gruppi speleologici, il Cai.



PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE BELLOMO

D'accordo. In sede di coordinamento verrà aggiunta l'osservazione perché pertinente. "Articolo 9 - I soggetti beneficiari della presente legge sono: 1) l'Associazione Gruppi speleologici piemontesi 2) i singoli Gruppi speleologici 3) il Club alpino italiano.
I soggetti beneficiari delle sovvenzioni devono fornire ogni anno la dimostrazione e la documentazione dell'impiego dei fondi assegnati per gli scopi indicati dalla presente legge, e devono presentare, ogni anno, una relazione illustrativa dell'attività svolta".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE BELLOMO

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 41 hanno risposto SI 39 Consiglieri si sono astenuti 2 Consiglieri L'art. 9 è approvato.
"Articolo 10 - L'istituzione, la tenuta e l'aggiornamento del catasto speleologico regionale sono delegati all'Associazione Gruppi speleologici piemontesi, la quale cura in particolare che tale catasto contenga l'elenco di tutte le grotte della Regione, con la descrizione di ciascuna di esse l'indicazione dei dati topografici e metrici, i rilievi speleologici eseguiti, nonché ogni altra notizia utile.
Il catasto può essere consultato a titolo gratuito da chiunque l'eventuale rilascio di copie avverrà a spese dell'interessato".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE BELLOMO

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 41 hanno risposto SI 39 Consiglieri si sono astenuti 2 Consiglieri L'art. 10 è approvato.
"Articolo 11 - Ai fini dell'attuazione della presente legge è autorizzata per l'anno finanziario 1980, la spesa di 30 milioni.
All'onere di cui al precedente comma si provvede mediante una riduzione di pari ammontare, in termini di competenza e di cassa, dello stanziamento di cui al capitolo n. 12600 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1980 in corrispondenza dell'accantonamento ivi iscritto al punto 3.7.2. 'Interventi per il potenziamento delle strutture ricettive a carattere sociale', e mediante l'istituzione, nello stato di previsione medesimo, di apposito capitolo con la denominazione: 'Spese per la tutela del patrimonio speleologico della Regione Piemonte', con lo stanziamento dei 30 milioni in termini di competenza e di cassa.
Le spese per gli anni finanziari 1981 e successivi saranno determinate con le leggi di approvazione dei relativi bilanci.
Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato ad apportare con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE BELLOMO

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 41 hanno risposto SI 39 Consiglieri si sono astenuti 2 Consiglieri L'art. 11 è approvato.
Procediamo alla votazione sull'intero testo della legge.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE BELLOMO

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 41 hanno risposto SI 39 Consiglieri si sono astenuti 2 Consiglieri L'intero testo della legge è approvato.



PAGANELLI ETTORE


Argomento: Università

"Diritto allo studio nell'ambito universitario"


PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE PAGANELLI

Punto quinto all'ordine del giorno: "Esame progetto di legge n. 506: 'Diritto allo studio nell'ambito universitario"".
La parola al relatore, Consigliere Maria Laura Marchiaro.



MARCHIARO Maria Laura, relatore

Signor Presidente, colleghi Consiglieri, il disegno di legge 506 sul "diritto allo studio nell'ambito universitario" che il Consiglio esamina oggi, si colloca in un'area di problemi che in vario modo e sotto angolature diverse sono stati molte volte in quest'aula discussi: mi riferisco a temi più specifici della condizione giovanile, quali la formazione e l'occupazione, ma anche a temi più generali, di politica economica, di riequilibrio territoriale, di programmazione, di sviluppo della cultura e della ricerca scientifica.
Si tratta di una materia che è venuta assumendo via via in questi anni profili e caratteri nuovi, e che è uscita - attraverso vicende anche contraddittorie - dagli angusti confini della mera assistenza, e che è direttamente coinvolta nella crisi dell'Università italiana.
Una crisi che non è solo di ordine organizzativo, ma di funzione e di ruolo dell'istituzione universitaria in una moderna società di massa crollo per dire verticale della sua utilità e produttività sociale.
Una riforma attesa da 15 anni e mai realizzata, deve misurarsi oggi con una situazione molto difficile, caratterizzata per un verso da un profondo squilibrio fra domanda di massa di istruzione superiore e struttura didattico- organizzativa, dall'altro, da una divaricazione crescente fra ricerca e didattica, fra tipologia dei profili professionali prodotti e mutata qualità della domanda sociale.
Siamo in presenza dei fenomeni inquietanti di spreco, di marginalizzazione di un potenziale grandissimo di risorse intellettuali. A ben vedere, infatti, gli aspetti principali della crisi dell' Università italiana non sono tanto di quantità, bensì di qualità. Non sono di quantità poiché la crescita della popolazione universitaria, pur avendo registrato nel nostro Paese punte molto elevate negli anni scorsi, non ha certo raggiunto i livelli di altri Paesi europei, e del resto il nostro sistema produttivo sembra, almeno da qualche tempo insoddisfatta ricerca di alta qualificazione.
Ed è bene dire per chiarezza e per non essere confusi con chi teorizza che la scolarizzazione di massa è un male in sé, a cui vanno attribuite le cause della sottoccupazione e della disoccupazione dei giovani diplomati e laureati, che invece la scolarizzazione ai livelli medi e superiori rappresenta una irrinunciabile conquista civile e che l'accesso delle masse giovanili agli ordini di studio superiori è un obiettivo che va perseguito per sé, quale condizione, fra l'altro, per lo sviluppo di forme realmente egualitarie di partecipazione alla vita pubblica.
Il fatto è che la crescita dell'istituzione universitaria nel nostro Paese, si è realizzata senza indirizzi, senza piani, senza rapporti funzionali con lo sviluppo generale del Paese. L'irrazionalità della composizione demografica della popolazione universitaria ne è la riprova.
Si pensi che (cito da un supplemento del Bollettino di statistica del 1976 i dati che si riferiscono all'anno accademico 1973/74) su 196.966 immatricolati, 145.875 (pari al 70% ) gravavano su facoltà o corsi di laurea con sbocco terziario, e, per esempio, solo 5390 studenti (pari al 2,5% ) risultavano iscritti a corsi di scienze agrarie. Un dato ancora: di questi studenti, soltanto il 19% era di provenienza operaia e assimilata dunque un'istituzione, l'Università, con profonde anomalie di crescita e persistenti, pesanti strozzature di classe.
E' chiaro che tutto questo, le stesse disfunzioni organizzative di strutture ad un tempo sovraccariche e vuote possono fare di un luogo deputato alla formazione e alla ricerca, un luogo di ingiustizia sociale di frustrazione e insieme di segregazione verso l'esterno.
E' in questo ambito di problemi che va vista la questione del diritto allo studio. Il concetto di assistenza scolastica ha infatti subito, in forza di questi mutamenti, una revisione profonda.
Si è fatta così strada una concezione del diritto allo studio quali insieme di misure che devono consentire ai giovani l'accesso ed il proseguimento degli studi: e questo trova la sua espressione in un'ipotesi di trasformazioni graduali, di interventi non solo monetari (presalario borse di studio) bensì di servizi, quali mensa e trasporti o servizi residenziali, culturali e di sostegno didattico, sì da contribuire a determinare positivi cambiamenti sull'insieme delle condizioni di vita e di studio.
Il dibattito attorno a questi problemi è stato particolarmente vivo; e non è stato né facile né lineare l'approdo a scelte che superassero nei fatti un falso egualitarismo ed anche tendenze parassitarie e corporative.
Molto è stato fatto anche qui a Torino, e molto è cambiato nella gestione stessa delle opere universitarie. Ricordo alcuni dati riferiti all'anno accademico 1978/1979: dati che non sono completi e alcuni necessitano di ulteriori verifiche, tuttavia possono dare un quadro della situazione delle opere torinesi. Vi sono 33.426 studenti iscritti all'Università, 11.000 al Politecnico e 1.000 all'Istituto superiore educazione fisica, 582 assegni di studio, 132 borse di studio sono state erogate dall'opera dell'Università; circa 400 assegni e 120 borse dall'opera del Politecnico; inoltre l'opera dell'Università ha erogato 300 forme varie di sussidi, circa 100 il Politecnico e 60 l'Isef; 4000 circa pasti al giorno distribuiti dalle mense delle opere dei due Atenei mediamente per circa 320 giorni all'anno, a prezzi che variano dalla 400 alle 1.500 lire a seconda delle fasce di reddito e con differenziazione all'interno delle fasce fra gli studenti delle due opere; 1150 posti letto complessivi, di cui 720 dell'Ente Collegi, che è un Ente privato con un capitale ad assoluta prevalenza pubblica. Altri servizi di tipo sanitario culturale, turistico, prestito libri e stampa dispense sono in misura varia erogati dalle tre opere. L'organico dell'opera dell'Università è di 154 persone (di cui 86 operai), quello dell'opera del Politecnico è di 96 persone (di cui 62 operai).
Il bilancio di previsione dell'opera dell'Università era nell'anno 1978/79 di 8 miliardi e 550 milioni, quello dell'opera del Politecnico di 2 miliardi.
Si tratta dunque di una situazione non facile da gestire, in cui sono stati affrontati con coraggio non pochi problemi.
Il DPR 616, completando il trasferimento di competenze in materia di assistenza scolastica, affronta anche il problema dell'organizzazione dell'assistenza agli studenti universitari, basata sulle attività svolte dalle opere.
Il DPR 616 trasferisce alle Regioni, per il rispettivo territorio, le funzioni amministrative, i beni ed il personale delle opere; in tal modo si definisce una visione unitaria della materia del diritto allo studio e si pongono le basi per un processo di ricomposizione che riguarda tutti gli ordini e i gradi di scuola.
E' possibile in tal modo evitare frammentazioni, sprechi, sottoutilizzo delle strutture, disparità di trattamento e di opportunità per gli studenti, e insieme integrare questi servizi ad altri similari presenti sul territorio e gestiti soprattutto dagli Enti locali.
L'intero sistema, che prevede forme di assistenza agli studenti di ogni ordine e grado, diventando regionale può anche essere un elemento di avvio di un processo di riequilibrio sull'intero territorio.
Si tratta di un decisivo passo avanti, anche se la complessità dei problemi connessi al diritto allo studio, così come ho cercato di ricorda re prima, richiede ovviamente misure e interventi di raggio ben più ampio.
Ma è un passo avanti che va sottolineato, specie se lo si raffronta al provvedimento più immediatamente antecedente (il DPR 3 del 1972) che ribadendo lo scorporo dell'assistenza universitaria della materia complessiva, riaffermava sostanzialmente una concezione del diritto allo studio come provvidenza individuale destinata al singolo bisognoso e configurava le prestazioni agli utenti come nettamente differenziata a seconda dell'ordine e del grado della scuola frequentata. Con il DPR 616 siamo invece in presenza di qualcosa di decisamente innovativo, ad un concetto unitario e organico di diritto allo studio.
A questo proposito ricordiamo che, in tale prospettiva, il legislatore attribuisce ai Comuni le funzioni amministrative in materia di assistenza scolastica per tutte le scuole di ogni ordine e grado (art. 45).
Con il DPR del 31/10/1979, emanato in assenza della legge di riforma dell'ordinamento universitario, beni e personale delle opere vengono trasferiti alle Regioni.
E' bene ricordare che a livello nazionale esiste soltanto una bozza di disegno di legge governativo sul diritto allo studio che definisce nell'ambito del DPR 616, le competenze delle Regioni, gli interventi dell'Università, i diritti degli studenti, la regolamentazione delle tasse la costituzione del fondo nazionale per il diritto allo studio. La Regione Piemonte, con altre Regioni, ha approfondito questi problemi e, con deliberazione del Consiglio regionale 11/12/1979, si è mossa nella direzione di promuovere un coordinamento delle attività delle opere degli Atenei torinesi e dell'Isef, ricercando contatti con i rispettivi Consigli di amministrazione al fine di acquisire dati di conoscenza utili ad assumere le decisioni necessarie e per sviluppare rapporti di fattiva collaborazione.
Le stesse organizzazioni sindacali, del resto, avevano chiesto un coordinamento sostanziale, che peraltro si è rivelato nei fatti non sempre agibile, in quanto il processo di unificazione dei servizi e delle prestazioni, stante la situazione attuale delle opere, non sembra facile.
D'altra parte le esigenze di coordinamento sono state largamente espresse dagli stessi studenti, che in più occasioni (ricordo, tra l'altro, una petizione firmata da 700 studenti universitari), hanno chiesto di arrivare rapidamente a determinazioni chiare.
Si tratta di esigenze che vanno, a noi pare, ben al di là dell'accesso e della fruizione unificata di servizi necessari quali mense, residenze ecc., ma che si esprimono nella richiesta di una partecipazione effettiva alla comunità (penso qui in particolare alle cose che hanno detto gli studenti cosiddetti fuori sede in consultazione). Si tratta quindi di ricercare un rapporto nuovo e civile in cui sviluppare una presenza e un ruolo più ampio di cittadini.
Emerge con tutta evidenza che la gestione del diritto allo studio non può essere un fatto solo interno all'Università e tanto meno affidato ad un Ente di semplice gestione tecnica.
La funzione di programmazione della Regione è dunque questione centrale.
E' con questi riferimenti che la Giunta regionale assume l'iniziativa del disegno di legge 506, con il quale fissa le funzioni di indirizzo e di coordinamento della Regione da esercitare in conformità con le linee della programmazione regionale, e disciplina tutta la materia di competenza. In coerenza con il disegno istituzionale complessivamente sancito in questa legislatura il disegno di legge 506 prevede la delega dell'esercizio delle funzioni amministrative ai Comuni sede di Ateneo e di Isef.
Si è sviluppato in questi anni, del resto, un rapporto fra Regione Provincia, Comune di Torino e istituzioni universitarie al quale anche questa scelta è coerentemente legata. Mi riferisco al rapporto, frutto di uno sforzo comune, e maturato nel rispetto delle reciproche autonomie sancito prima dalla convenzione-quadro Regione e Politecnico, poi da quella Regione-università-Ospedali, infine, dalla convenzione- quadro fra Regioni e Università, che ha consentito e consentirà in futuro di stabilire legami straordinariamente interessanti fra ricerca scientifica e attività legislativa e amministrativa, fra istituzioni culturali e vita civile (basti ricordare per tutti, il Consorzio per il trattamento automatico delle informazioni). Ma sviluppi ulteriori, stimoli nuovi già sono presenti, e non potranno in futuro mancare, nella direzione di una valorizzazione, inedita quasi nel nostro Paese, delle competenze scientifiche per realizzare obiettivi di sviluppo e di trasformazione, non solo a livello locale, ma anche nazionale.
Voglio ricordare un'altra realizzazione che conferma la collaborazione fattiva tra Regione, Enti locali ed Università: il Museo delle scienze naturali che avrà sede nel vecchio ospedale San Giovanni di Torino e che è un patrimonio di enorme valore culturale per tutta la Regione e per il Paese.
Con un piano di riconversione e riutilizzo di vecchi e nuove strutture della città e di centri limitrofi, si è inoltre avviato a soluzione il problema delle sedi universitarie che a Torino ha raggiunto ormai da anni un grado di disfunzione non più sopportabile.
Da questa politica complessiva di grande rilevanza sociale, economica culturale, non credo possano essere disgiunte altre iniziative, quali ad esempio, il riordino del sistema bibliotecario regionale o lo stesso servizio per i beni culturali.
Il superamento della separazione fra istituzioni diverse, richiederà indubbiamente nel nostro Paese un processo di lunga durata, ma risultati già evidenti, seppure parziali, indicano che questa è la direzione perch vi possa essere un nesso reale fra formazione, ricerca e qualità dello sviluppo. E fra diritto allo studio e questo insieme di problemi,c'è una connessione che va ribadita, ricercata e sancita.
È parso a noi che non sempre dalle consultazioni promosse dalla V Commissione sul disegno di legge 506, emergesse questo tipo di attenzione.
Richieste di un sostanziale mantenimento da parte della Regione di competenze che la Regione non può trattenersi, sono venute dalla maggioranza del Consiglio di amministrazione dell'opera dell'Università richieste di rinvio delle decisioni ancorato a un decentramento delle sedi universitarie e di soluzioni amministrative transitorie, sono emerse dagli interventi delle organizzazioni studenti cattolici o dal movimento giovanile della D.C.
Altre indicazioni favorevoli al disegno di legge 506 vengono espresse in modo differenziato, a maggioranza, talvolta anche non molto ampia, e con riserve articolate, dal Consiglio di amministrazione del Politecnico, dal Consiglio di amministrazione dell'Università, dal Consiglio di amministrazione dell'opera del Politecnico, dalle organizzazioni sindacali e da organizzazioni studentesche. Le riserve espresse nell' ambito del Consiglio di amministrazione del Politecnico e dell'Università, riguardano prevalentemente questioni quali le modalità di elezione degli studenti nella Commissione per il diritto allo studio, la presenza di rappresentanti della Regione nella stessa Commissione, la necessità di una maggiore chiarezza nella definizione delle funzioni di programmazione della Regione l'esigenza di salvaguardare l'autonomia dell'Università, il rischio di ritardi e di lungaggini nelle decisioni.
Si tratta di osservazioni che sono state accolte in sede di rielaborazione del disegno di legge dalla V Commissione. Il testo ora all'esame del Consiglio si compone di 17 articoli ed è stato approvato a maggioranza. L'analisi degli articoli la rinvio alla relazione scritta.
Per concludere, voglio ribadire una questione che non credo possibile sottovalutare, vale a dire che il diritto allo studio rientra pienamente nel problema dei rapporti fra le giovani generazioni e le capacità formative e culturali delle istituzioni. Di qui l'esigenza di sottrarre il sistema formativo dalla sua condizione separata, sia per quanto riguarda gli aspetti strettamente legati all'assetto produttivo e al mercato del lavoro, sia per quanto riguarda gli aspetti per così dire culturali territoriali, sociali e di partecipazione.
Segni di un processo di questo genere già ci sono; anche questa legge può concorrere ad arricchire e meglio sviluppare un intreccio già in atto tra le forze presenti nell'Università, a partire da quelle studentesche, e le realtà culturali e sociali di una Regione come il Piemonte, di una città come Torino. Gli studenti possono agire come positivo fattore di rinnovamento e di crescita civile del nostro Paese se dispongono di reali strumenti culturali, di riferimenti liberi da subalternità, se non rimangono chiusi in una specificità, a volte anche negativa. Una politica aperta del diritto allo studio può diventare uno degli strumenti per attivare la produttività sociale degli studi, Ma per fare questo occorre collegarla a misure e riferimenti più ampi che non siano un organismo di tipo burocratico, anche se contabilmente corretto ed efficiente.
Diritto allo studio dunque come diritto collettivo, che supera la pratica limitata agli interventi economici singoli o a servizi separati, e che si pone quale questione centrale della qualità stessa dello studio.
In questo senso essa appartiene anche al processo di trasformazione delle strutture del territorio regionale e pertanto chiede di essere governato unitariamente, verso adeguate e non provvisorie soluzioni.



PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE PAGANELLI

E' iscritto a parlare il Consigliere Conti. Ne ha facoltà.



CONTI Domenico

Non intendo certamente soffermarmi su tutta la ricca problematica concernente il diritto allo studio negli ambienti universitari presentata dalla signora Marchiaro, problematica che del resto condividiamo, in linea sostanziale e non intendo soffermarmi soprattutto sulle intenzioni che hanno mosso alla stesura del progetto di legge 506; preferisco portarmi immediatamente sull'articolato per vedere se esistono delle coerenze tra le problematiche che si sono dibattute in questi anni anche all'interno del Consiglio, nella Commissione ed il testo di legge presentato.
Vorrei fare una precisazione: in Commissione questo testo non ha avuto un approfondimento, perché è stato presentato assai di recente, si è perso del tempo per la stampa, è stato necessario procedere alle consultazioni la Commissione era oberata da altri provvedimenti concernenti alla materia sanitaria ed assistenziale, mancavano documenti relativi alle espressioni della partecipazione dei vari enti, cosa che noi abbiamo sempre sollecitato, perché non intendevamo giungere alla discussione del provvedimento senza prima aver acquisito la più ampia quantità di pareri soprattutto da parte delle componenti direttamente interessate e degli studenti. Quindi, con queste precisazioni entro nel merito del progetto di legge.
A nostro avviso il progetto di legge n. 506 si struttura secondo un'ottica caratterizzata da tre principali obiettivi: porre sotto la diretta e pressoché esclusiva gestione del Comune di Torino tutta la materia del diritto allo studio nell'ambito universitario trasformare l'Ente delegato in un vero e proprio organo di programmazione della materia, decurtando le funzioni di programmazione propria della Regione, tentativo di ridurre al massimo la specificità universitaria delle attività e degli interventi in materia assicurare all'Ente delegato la più ampia discrezionalità nel definire il campo, le tipologie e la modalità degli interventi.
Circa il primo e il secondo obiettivo osserviamo che essi sono in contrasto con il fine dichiarato - dall'art. 2 del progetto di legge, vale a dire quello di perseguire una politica unitaria e programmata del diritto allo studio e di realizzare un sistema organico di attività e di servizi sottinteso naturalmente per tutto il territorio regionale.
Allo stato attuale delle cose, in concreto, viene fatto carico al Comune di Torino dell'intera gestione e praticamente dell'intera programmazione del diritto allo studio nell'ambito universitario: non bastano di certo le convenzioni tra l'Ente delegato, cioè il Comune di Torino ed i Comuni sedi decentrate di Atenei e dell'Istituto di istruzione superiore Isef, di cui all'art. 12, a modificare sostanzialmente la centralità, pressoché esclusiva, in fatto di gestione ed anche di programmazione attribuita al Comune di Torino. A parte il fatto che non si vede come il Comune di Torino possa farsi carico dei compiti previsti da questo tipo di delega, in quanto oberato da un crescendo assai rilevante di altre attribuzioni, non è possibile immaginare come il Comune di Torino possa assolvere a quanto attiene al diritto allo studio per tutta la comunità e per tutto il territorio regionale, dovendosi il Comune di Torino necessariamente muovere nell'ottica delle responsabilità primarie verso gli abitanti di Torino e non potendo decidere se non nei confronti di strutture esistenti o di attività da svolgersi in Torino.
Particolarmente grave il significato che tale delega assumerebbe in contrasto con le aspirazioni della comunità regionale al decentramento universitario, o meglio, alla costruzione di un sistema universitario avente carattere di diffusione sul territorio. Non si dimentichi che soltanto il 46% dell'utenza dell'Università e soltanto il 25 % dell'utenza del Politecnico risiede in Torino.
Il Comune di Torino non ha né titoli né collocazioni per farsi interprete in modo adeguato dei problemi che il diritto allo studio propone ad altre realtà comunali, nella più lontana periferia, in ordine alla tutela del diritto allo studio nei confronti di tutti i cittadini ovunque essi risiedano. La Regione invece è sinteticamente espressione di tutta la realtà regionale. La Regione non può sottrarsi all'impegno di rendersi in prima persona garante di quanto attiene alla tutela del diritto allo studio.
Il progetto di legge che stiamo esaminando non salvaguarda in misura adeguata la specificità universitaria per quanto attiene alla tutela del diritto allo studio nell'ambito universitario. Si osservi, a questo proposito, la generalizzazione di quanto prescritto al primo comma dell' art. 2, dove si parla di politica unitaria e programmata del diritto allo studio senza ulteriori specifiche, si parla di riequilibrio degli interventi fra i vari organi di istruzione, sempre nel corpo dell'art. 2 l'estrema genericità (e su questo torneremo più avanti), di quanto previsto come tipologie di interventi all'art. 6.
Sono tutti elementi intesi, così come sono formulati, a ridurre al minimo la specificità universitaria delle iniziative relative agli interventi, ma senza specificità non si può avere una valida ed effettiva tutela del diritto allo studio; le integrazioni possibili e necessarie vanno realizzate non comprimendo, ma, anzi, esaltando la specificità del diritto allo studio nell'ambito universitario. I problemi e le esigenze di uno studente universitario non sono riconducibili a quelli, per esempio, di uno studente della secondaria superiore, oppure della scuola media.
La socializzazione essenziale e necessaria non può essere perseguita soffocando e negando la specificità delle esigenze e dei bisogni e l'effettiva partecipazione che non solo rispetti, ma valorizzi le autonomie di contributi e di concorsi.
Come non si può non rilevare l'estrema discrezionalità conferita all'ente delegato (il Comune di Torino), la tipologia degli interventi prevista all'art. 6, che dovrebbe rappresentare una componente basilare della reale portata della legge in ordine alla tutela, all'assistenza ed al diritto allo studio, proprio per quello che concretamente individua e definisce per renderlo operante, si limita ad indicare, senza regolamentarli, i servizi residenziali e di mensa. Manca qualunque accenno al servizio di orientamento, agli assegni, alle borse di studio, ad altre forme di sostegno economico al servizio editoriale librario, al prestito libri e ad altre provvidenze.
Al punto c) vengono prefigurati interventi niente affatto definiti, che dovrebbero assicurare a tutti gli studenti universitari la frequenza agli studi e la possibilità di svolgere attività collaterali allo studio volti al loro organico inserimento professionale, sociale e culturale nella comunità; provvedimenti sui quali in linea di massima potremo essere d'accordo, laddove collocati convenientemente, tenuto conto che esistono anche altre leggi regionali che consentono interventi di questo tipo, per esempio, la legge sulla formazione professionale e non quella sul diritto allo studio.
Si tratta dunque di un vastissimo coacervo di intenzioni dichiarate con quasi nulla di concretamente precisato e perciò di effettivamente operante.
Nemmeno viene precisato come dal vastissimo campo di intenzioni possa venire tradotto qualcosa in realtà senza invalidare, forse, questo Vasto campo di intenzioni, senza invadere la sfera dell'autonomia universitaria e senza correre il pericolo di porsi magari come cultura e formazione alternativa rispetto a quella universitaria.
Che cosa intendere infatti per iniziative complementari connesse all'attività didattica e scientifica e ai fabbisogni formativi previsti al punto 1 dell'art. 10? E' forse il Comune di Torino ad avere competenza a decidere, sia pure per il tramite di non meglio identificate iniziative complementari connesse con le attività didattiche e scientifiche, quale debba essere l'attività didattica e scientifica dell'istituzione universitaria? E quali debbano essere addirittura i fabbisogni formativi, vale a dire la quantità e la qualità dei laureati ripartiti in rapporto agli sbocchi occupazionali? E come può decidere ciò per tutto il territorio regionale? Il progetto di legge affastella esigenze di per sé valide e condivisibili in un unico calderone, senza distinguere le competenze in ordine al diritto allo studio che possono considerarsi come effettivamente trasferite in base alla legge relativa al trasferimento alle Regioni delle funzioni, dei beni e del personale delle Opere universitarie, con quelle più importanti che attengono ai rapporti tra le attività universitarie e la programmazione dello sviluppo socio-economico e l'occupazione.
Ciò in verità è anche dovuto al fatto che manca la legge quadro in materia di diritto allo studio, legge assolutamente necessaria affinché i provvedimenti legislativi e regionali in materia non diano luogo a sostanziali diversità di diritti tra gli studenti delle varie Regioni affinché non si corra il rischio di essere al di sotto o al di fuori delle problematiche e delle esigenze specifiche di tale diritto. Nel corso delle consultazioni, per esempio, è stato più volte chiesto che cosa si dovesse intendere per diritto allo studio. Il progetto di legge che stiamo esaminando non si può dire che sia lineare e chiarificatore in materia di assistenza scolastica, di diritto allo studio e in materia di collegamento delle attività universitarie con la programmazione, con l'occupazione e con la società.
Non sarebbe poi opportuno, per non dire indispensabile, distinguere ci che attiene a tutta la popolazione studentesca, come i servizi intesi ad agevolare l'accesso e la frequenza alle attività universitarie e ciò che attiene al diritto dei capaci e dei meritevoli, anche se privi di mezzi, di garanzia di giungere ai gradi più alti degli studi, secondo quanto prescritto dall'art. 34 della Costituzione? Insomma abbiamo dinnanzi un disegno di legge affrettato, zeppo di affermazioni generiche, non senza pericoli circa la possibilità di un rinvio da parte del Governo; una legge che non determina quasi nulla e che quindi non offre garanzie effettive agli studenti in ordine alla tutela del diritto allo studio nell'ambito universitario; una legge che rischia di accentuare le differenze di condizioni fra gli studenti che risiedono a Torino, con quelli distribuiti sul territorio regionale, una legge che è contraddittoria persino rispetto alle esigenze di urgenza. Basti osservare a questo proposito, come nelle norme transitorie, dopo l'affermazione che gli articoli della legge sono applicabili a partire dal 1 settembre 1980 subito dopo si aggiunge: "....salva diversa richiesta degli enti delegati" e si prosegue prevedendo, in caso di mora, la costituzione di commissioni miste che dovrebbero collaborare con gli attuali Consigli di amministrazione delle opere universitarie ai fini della graduale attuazione della delega, quindi è una cosa estremamente complessa e difficile.
Si osservi che si tratta di un segno di legge rispetto al quale non c'è stata affatto quella coralità di consensi che si potrebbe immaginare. Ha già accennato a ciò il relatore Marchiaro, mi permetto di aggiungere alcune precisazioni: per esempio, per quanto riguarda il Consiglio di amministrazione dell'Università, l'esito non è stato affatto positivo perché i voti favorevoli sono stati 6, quelli contrari 5, e quelli astenuti 6 e non mi sembra evidente che l'astensione sia motivata dal fatto di voler un diverso meccanismo di elezione degli studenti. Inoltre non si è fatto cenno al parere negativo (l'ho detto anche alla Commissione) che ci è pervenuto dalla Facoltà di agraria; si hanno notizie che anche la Facoltà di Magistero si è pronunciata negativamente, anche se non è stato comunicato ufficialmente (così come mi è stato detto, sarebbe comunque motivo di approfondimento) e se è vero che esiste un certo numero di studenti che si è espresso positivamente, ne prendiamo atto, ma esiste pure un certo numero di pari consistenza che si è espresso negativamente.
Quindi, ci troviamo in una situazione particolarmente delicata; d'altra parte non si può nemmeno ignorare il documento del coordinamento nazionale delle opere presentato nell'incontro la Regione dalle organizzazioni sindacali, Cgil-scuola, Cisl-Università, Uil-scuola, eccetera, in merito all'incontro programmato per il 31/3/1980 con gli Assessori regionali, e che sostanzialmente risulta contrario proprio agli indirizzi assunti dal progetto di legge presentato dalla Giunta.
Dal nostro punto di vista saremmo stati favorevoli ad una legge che davvero affrontasse i problemi posti dal trasferimento delle funzioni e del personale delle Opere universitarie, per adottare soluzioni che in attesa della legge quadro garantissero effettivamente il ruolo della Regione come prima responsabile di quanto attiene alla tutela del diritto allo studio nell' ambito universitario; ciò per garantire equità ed efficacia delle iniziative e degli interventi su tutto il territorio regionale e per tutta la comunità, anche per sostanziare il ruolo della Regione, quale interlocutore politico dell'Università, inteso ad assicurare senza indebite invasioni di campo e senza pericoli per le autonomie, l'impostazione corretta dei problemi relativi ai rapporti tra Università e territorio Università e formazione, Università e occupazione, in una parola Università e società.
Avremmo voluto un passaggio a forme di gestione delle funzioni trasferite tale da non vanificare, anzi, da valorizzare la positività del lavoro sin qui svolto, specie dell'Opera dell'Università; avremmo voluto una più valida ed efficace definizione e regolamentazione di ciò che attiene alle tipologie degli interventi, sia per quanto riguarda la generalità degli studenti, sia per quanto riguarda il diritto dei capaci e meritevoli, anche se in condizioni disagiate.
Avremmo voluto una più evidente specificità universitaria degli interventi, senza preclusioni ad aperture verso diverse utenze, senza preclusioni verso la partecipazione degli studenti ad iniziative sociali e culturali definite dagli Enti locali e non soltanto da essi.
Avremmo voluto un più attento esame delle varie osservazioni formulate nel corso delle consultazioni e con documenti successivi, poiché non si pu decidere responsabilmente senza tener conto in modo adeguato dei pareri emergenti dalle componenti universitarie e non solo da esse.
Avremmo voluto una contemporanea definizione di ciò che riguarda l'inquadramento del personale delle opere universitarie, il suo stato giuridico ed economico e la relativa utilizzazione.
Insomma, non crediamo che un provvedimento così congegnato, che pure rappresenta lo sforzo di un lavoro senz'altro importante, possa contribuire a migliorare la situazione degli studenti in ordine all'assistenza scolastica e al diritto allo studio e tanto meno corrispondere alla domanda di un livello più elevato di formazione o adeguato di informazione in corrispondenza con l'attività lavorativa e più generalmente per l'inserimento nella società.



PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE PAGANELLI

La parola al Consigliere Castagnone Vaccarino.



CASTAGNONE VACCARINO Aurelia

Signor Presidente, signori Consiglieri, questa legge presenta soprattutto un problema di carattere politico, per cui non vorrei entrare nell'esame di tutto l'articolato.
E' una legge che delega al Comune di Torino tutta l'attività di sostegno allo studente universitario. La chiamo in questo modo non sapendo come altrimenti chiamarla, dato che definire questa legge una legge sul diritto allo studio nell'ambito universitario, forse darebbe già luogo ad una discussione per alcune giornate solo sul titolo.
Faccio osservare che su tale legge non è d'accordo nessuno nell'ambito stesso della maggioranza che l'ha presentata, perché quando riceviamo le osservazioni dell'Opera universitaria, che mi sembra in linea di massima piuttosto qualificata per presentare delle osservazioni, vediamo che chi ha votato contro questa legge sono gli esponenti del P.S.I. Mi chiedo come la maggioranza di questo Consiglio possa presentarci un provvedimento sul quale, una parte, che ritengo assai qualificata dei suoi rappresentanti sia pure in un altro Ente, dà un voto assolutamente sfavorevole.
Quindi la questione ha un carattere politico: la D.C. non è d'accordo sull'impostazione generale della legge, sappiamo che all'esterno di questo Consiglio (sentiremo poi i rappresentanti del P.S.I. quel che diranno) certamente autorevoli a rappresentanti del P.S.I. sono contrari a questa legge.
Noi repubblicani siamo contrari a questa legge fin dal titolo che riteniamo assolutamente non pertinente rispetto al contenuto della legge che è come dire che abbiamo messo un gigantesco cappello sopra un vermicello piccolo piccolo, perché il diritto allo studio nell'ambito universitario e questa legge sono indubbiamente due cose assolutamente fra di loro discrepanti, non perché finora ci sia da parte dello Stato una legge che effettivamente risponda a questo titolo e nemmeno ci sia una indicazione di che cosa significhi il diritto allo studio (parlo di una legge-quadro nazionale) e di che cosa sia lo studio universitario nell'ambito di una programmazione degli studi universitari e rispetto a una programmazione economica. Infatti, in assenza della programmazione economica è difficile fare poi della programmazione universitaria (parlo dello Stato), ma è anche difficile fare della programmazione economica come ha tentato di fare la Regione Piemonte, e non avere poi in realtà l'autorità di fare nulla nel campo dell' Università, perché il problema non è di sapere se si dà un pasto o una borsa di studio, ma è quello di sapere di quanti universitari, di quale tipo di livello e di quale tipo di corsi universitari il Paese ha bisogno. Fatto poi il conto di quanti il Paese ha bisogno, è necessario giudicare se a questo punto il paese può essere cos grandioso da mantenere agli studi universitari, dando quindi le strutture universitarie, prima che quelle di condimento (chiamiamole così perché noi dobbiamo parlare prima del condimento, poi della pietanza, che è l'Università), in questo caso dobbiamo parlare di quello che rende possibile la frequentazione dell'Università.
Senza un collegamento fra la programmazione nazionale e la programmazione locale non esiste nessun tipo di programmazione nell' ambito che possiamo chiamare assistenziale, e lo chiamo assistenziale perché il fatto stesso che ne venga delegato un Comune relega questo tipo di disegno di legge nell'ambito dell'assistenza, altrimenti noi non delegheremmo al Comune, ma ce lo terremmo ben stretto, come Regione.
Per queste ragioni riteniamo che non sia stato risolto nessun nodo politico, non sia stata data nessuna indicazione chiara e sia stato dato persino un titolo assolutamente immodesto rispetto al contenuto della legge.
Non ci sentiamo, così come ci viene presentata, e quindi non sappiamo quali sono gli emendamenti che possono essere presentati dalla stessa Giunta o dall'opposizione, di dare un voto favorevole a questa legge.



PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE PAGANELLI

E' iscritto a parlare il Consigliere Vera. Ne ha facoltà.



VERA Fernando

Il progetto di legge regionale n. 506 che, come rilevava la collega Castagnone Vaccarino, si intitola impropriamente diritto allo studio nell'ambito universitario, ha provocato indubbie spaccature nelle componenti che operano nel settore universitario sia nella parte docente sia nella parte discente. E' stato riconosciuto anche nella relazione molto approfondita e ben fatta che all'inizio di questo dibattito ha svolto la collega Marchiaro.
E' un primo elemento negativo di una legge che vorrebbe abbracciare in uno sforzo programmatorio tutta la problematica dell'assistenza universitaria.
La legge reca poi (come hanno sottolineato parecchi degli intervenuti al dibattito nella sede del Consiglio di amministrazione dell'Università) una profonda contraddizione tra l'assunto programmatorio e la delega che viene fatta di tutta la problematica al Comune di Torino.
Anche su questa delega non possono non sussistere dei grossi dubbi relativi al fatto che il Comune di Torino possa essere in grado in modo specifico e completo di realizzare, attraverso le sue strutture, tutta una serie di servizi a favore degli studenti universitari, esiste semmai il pericolo e la probabilità abbastanza reale che in realtà queste attività svolte precedentemente dalle Opere universitarie, in modo forse non completo, in modo non sufficiente anche per difficoltà di carattere finanziario, vengano annegate in quelli che sono chiamati i servizi assistenziali del Comune di Torino e senz'altro ci si limiterà comunque ad un fatto di pura assistenza (è improprio in questo caso parlare di diritto allo studio nell'ambito universitario, anche se mi rendo conto che il fatto di avere la mensa oppure un posto dove andare a dormire può essere importante per uno studente universitario ma certamente non è essenziale rispetto all'attività svolta dagli studi universitari).
Manca completamente ogni possibilità di intervento a favore di quella larga parte di studenti universitari che non abitano nella città di Torino che dovrebbe essere sostenuta da altri Comuni. La legge prevede che soltanto i Comuni sede di Atenei possano essere delegati in materia, manca in sostanza una vera programmazione regionale di interventi che non contemplino soltanto il fatto assistenziale, ma realmente il fatto della realizzazione di strutture atte a favorire l'orientamento e gli studi universitari per coloro che sono chiamati e vogliono arrivare ad un certo obiettivo nell'ambito dello studio universitario.
La Regione con questa legge ha rinunciato ad essere soggetto o ad essere attore nei confronti di questo importante problema e di una reale programmazione dello stesso. L'intervento della Commissione, di cui all'art. 9, è un intervento marginale, del resto le stesse funzioni assegnate alla Commissione sono marginali. La Commissione, tra l'altro nella quale la presenza di rappresentanti della Regione Piemonte è assolutamente irrisoria, è squilibrata rispetto alle rappresentanze di altre componenti, fra le quali mancano delle componenti della società piemontese che avrebbero qualche cosa di valido da dire sul problema dell'Università.
E' una legge su cui riesce difficile immaginare e pensare quali possono essere le possibilità di modifica atte a cambiarne il carattere, tenuto conto che è tutta impostata e finalizzata a uno scopo: quello di assegnare questi servizi al Comune di Torino. Evidentemente, su un modo così strumentale di impostare una legge, non si può dissentire. Forse uno sforzo per modificare tutto il rapporto Regione e Comuni, e non solo il Comune di Torino, potrebbe essere tentato, ma certamente richiederebbe una modifica notevolissima e radicale di quella che è la legge.



PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE PAGANELLI

La parola al Consigliere Enrichens.



ENRICHENS Nicola

Una premessa per garantire il diritto allo studio è proprio quanto è stato affermato al punto d) dell'art. 2, cioè sviluppo programmato delle istituzioni.
Durante il periodo della gestione di questa Regione, la Giunta ha fatto un programma di decentramento degli istituti universitari, però dopo 5 anni siamo ancora al programma che non è stato realizzato. La premessa per garantire il diritto allo studio, è per evitare quegli inconvenienti lamentati da quelli che mi hanno preceduto e cioè che il Comune di Torino essendo sede di tutti gli istituti universitari, indubbiamente gestirà per la Regione questi interventi della Regione. Nella legge sarebbe bene che si affermasse il principio che cosa intendiamo come diceva la Capogruppo del P.R.I. per diritto allo studio, perché è schematico il titolo di questa legge, ma allora per diritto allo studio noi dobbiamo intenderlo nell'ambito universitario anche la frequenza alle scuole di specializzazione, perché altrimenti se non diamo da parte della Regione un contributo e borse di studio o la possibilità a quelli che sono alla periferia di frequentare scuole di specializzazione, noi avremo soltanto quelli che erano come nel secolo scorso nell'era liberale i figli dei notai, i figli dei farmacisti, i figli degli avvocati, e proprio noi che vogliamo invece portare gli studenti allo stesso livello, dobbiamo dare anche la possibilità a quelli che si sono laureati di specializzarsi.
Le persone che frequentano i corsi di specializzazione di medicina per 4 o 5 anni fanno il loro servizio e vengono utilizzati per quanto riguarda il contributo della loro professionalità, ma non vengono pagati perch hanno soltanto la possibilità di frequentare la mensa. Dovremmo chiarirci le idee anche su questo particolare. Non dico che sia una ottima legge e come si è già espressa, per quanto riguarda l'atteggiamento del mio partito, la Capogruppo, vedremo avanti, secondo gli emendamenti che saranno presentati dalla stessa Giunta (ci auguriamo che vengano presentati) stabiliremo il nostro atteggiamento.



PRESIDENZA DEL PRESIDENTE SANLORENZO



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Ferrero.



FERRERO Giovanni

Non sono d'accordo con l'intervento del Consigliere Conti e cercherò di rispondere brevissimamente ad alcune delle questioni di merito che mi pare di avere colto, soprattutto perché per gran parte del suo intervento, in realtà, basterebbe aggiungere qualche "non" e qualche cambiamento di segno nell'affermazione e diventerebbe un ottimo intervento a favore della legge.
Cioè di questa legge si dice che è brutta e quindi non otterrà i migliori risultati e poi si aggiungono alcune questioni che riprenderò, ma non riesco a vedere come possano suggerire delle modificazioni sostanziali alla legge medesima.
Mi sia permesso dire una cosa per quanto riguarda la consultazione e la discussione affrettata. Non ho mai visto materia di consultazione protratta negli anni in un modo così intenso, non ho mai assistito per altre leggi non inferiori di importanza, a incontri iterati con le componenti dei Consigli di amministrazione delle Opere e con le varie rappresentanze ordini del giorno e documenti votati dalla Commissione e non vorrei che venisse dimenticato che una serie di operazioni di regolarizzazione di alcuni aspetti relativi all'erogazione dei pasti sono stati discussi con tutte le forze politiche del Consiglio regionale e in quella sede votati.
Non vedo come si possa pensare che non ci sia volontà da parte della Regione di effettuare il proprio indirizzo (sto parlando delle forze politiche, un altro discorso lo potrebbe fare l'Assessore sull'attività svolta dalla Giunta in questi mesi, ma questo non mi compete e non la conosco, parlo solo per la parte che conosco direttamente). Non vedo e non conosco altri casi in cui alle consultazioni, di fronte alle opinioni qui espresse dalla collega Marchiaro, nessuno abbia smentito, quindi le organizzazioni sindacali, alcune rappresentanze degli studenti, ma questa è una questione anche di valutazione; il Politecnico, attraverso il suo rettore e il Consiglio d'amministrazione, non vedo come si possa definire da una cosa del genere una consultazione non effettuata monca o carente siamo arrivati al punto...



CONTI Domenico

Io non ho detto questo.



FERRERO Giovanni

Hai affermato allora un'altra cosa più grave: hai detto che c'è stata una discussione affrettata, perché si doveva discutere delle leggi sulla sanità; sulla sanità non c'è stata in Commissione nessuna posizione per tempo del vostro Gruppo e nemmeno in questo caso ci è dato sapere quali sono i vostri emendamenti. Ci sarà stata si una grande discussione (se volete prendiamo i verbali della Commissione e vediamo di che cosa si è discusso), quindi consultazioni insufficienti a tal punto che si è deciso unitariamente di arrivare all'ultima data possibile per approvare questa legge e per acquisire tutto il materiale, compreso quello che nelle consultazioni non si era voluto esprimere, perché quando il Presidente della Commissione, attraverso il Presidente del Consiglio, convoca gli Enti nelle persone dei loro Presidenti, invitando con lettera scritta a presenziare anche i Consiglieri di amministrazione, e questa è una questione di principio, qualcuno mi deve spiegare perché quelle perso- ne dicono che parlano a titolo personale, una cosa che non si è mai verificata, perché, fino a prova contraria, quando si convoca il Sindaco oppure l'Unione Industriale, essi vengono e parlano a nome dell'associazione rappresentata. In quel caso invece si è verificata una situazione anomala; ma avevamo unitariamente deciso non solo le consultazioni, fatte come diceva la collega Marchiaro, ma addirittura una prorogatio per la discussione in Consiglio fino ai limiti massimi, per acquisire in ogni modo, attraverso qualunque canale, il materiale informativo, che non è stato atteso in quanto elemento di orientamento di uno schieramento, perché uno schieramento non si può configurare in quanto non vi sono posizioni formalizzate di tipo alternativo, ma che era stato richiesto (e vorrei qui ricordarlo) come elemento di acquisizione di ulteriori informazioni di merito che, devo dire, per essere sinceri, non sono venute perché questa aggiunta ha portato all'approvazione di ulteriori documenti, che possono e non voglio addentrarmi nella questione, anche essere letti in termini di voti favorevoli, voti contrari e voti astenuti ..., ma nelle questioni di merito le posizioni espresse dal Presidente della Commissione alle Opere universitarie, prima ancora che ci fosse la legge, non sono state integrate da nessuna soluzione aggiuntiva, ma soltanto da sfumature o da dettagli, nel senso che la legge non parla del Comune di Torino, ma parla dei Comuni in cui hanno sede gli Atenei. Nella pratica, stante il fatto che il vostro partito, attraverso la presenza maggioritaria nei governi, per la questione delle Opere.



(Il Consigliere Conti interrompe)



PRESIDENTE

Non facciamo un dialogo.



FERRERO Giovanni

Non faccio un dialogo, faccio una polemica a fronte di una interruzione incauta, perché non si può sostenere che la Regione Piemonte non ha operato per gli insediamenti universitari nel Piemonte sud o nella zona del Novarese, non si può sostenere che la Regione Piemonte non abbia fatto quel pochissimo che poteva fare e il Comune di Torino, innanzitutto stante la situazione patrimoniale degli Enti pubblici. E' stato detto e ribadito che la questione non era nel Comune di Torino, bensì riguardava i Comuni sede di Ateneo. La questione coincide con la sede dell'Ateneo, ma ribadisco su questo punto su quel che è stato detto, che la questione non può essere imputata alla Regione Piemonte, perché non è certo la Regione Piemonte che ha operato al fine di impedire un decentramento, soprattutto nei confronti della zona sud e che la situazione contingente dell'edilizia universitaria dal punto di vista della maggioranza è deprecabile, nel senso che si è trovati costretti ad utilizzare parte del patrimonio edilizio, soprattutto del Comune di Torino, per compiere alcune operazioni di risistemazioni delle sedi universitarie, che non vogliono essere magnificate come soluzione, ma che sono soltanto dei modesti e significativi accomodamenti di edilizia pubblica, al fine di consentire all'Ateneo, oggi insediato a Torino, una migliore condizione di funzionamento. E' chiaro che la questione dell'edilizia universitaria, intesa come decentramento, come progetto culturale e discussione di nuove facoltà, è una discussione che il Consiglio non ha fatto, è vero, ma è un punto che sarebbe comunque rimasto in discussione fino a quando non si è chiarito a livello nazionale, se alla Regione Piemonte spetta o non spetta un certo numero di Atenei in più sulla base della popolazione, cosa sulla quale non mi pare utile fare polemica e chiedo scusa della battuta di prima, ma uno viene anche sollecitato sul vivo - perché mi pare che tutte le forze politiche presenti in Consiglio regionale hanno sempre sostenuto che in quella direzione volevano unitariamente marciare, ed è stata semmai una valutazione sulle aree del nord e del Mezzogiorno e su una serie di altre considerazioni in sede nazionale quello che ci ha impedito di procedere con maggiore concretezza.
La questione riguardante i Comuni, in generale, è diversa dalla decisione relativa al Comune di Torino e viene lasciata aperta: secondo me con la dizione della legge si favorisce anche nella prossima legislatura la ripresa di una discussione sul decentramento universitario, che forse in questa legislatura è parzialmente mancato, anche perché ci si è adoperati concretamente alla soluzione di alcuni modesti se volete, ma non trascurabili problemi che l'urgenza ed i ritardi, anche di decisioni globali e nazionali, ci hanno posto innanzi. Non vorrei che da cose modeste si potessero poi ricavare decisioni o opposizioni su quello che questo punto nessuno della maggioranza ha mai sostenuto.
La questione centrale è se la gestione debba essere da parte degli enti elettivi o debba esservi una amministrazione dell'Università, questa è una questione che capisco: vi sono molte considerazioni che potrebbero indurre a considerare l'attività del diritto allo studio nei confronti degli studenti universitari, un problema in cui l'elemento universitario sia prevalente rispetto al diritto allo studio in generale per ogni ordine di scuola. Va anche detto che, come battaglia politica, il problema del diritto allo studio deve essere posto nelle scuole di ogni ordine e grado perché là situazione che ricordava la collega Marchiaro è quella nonostante i progressi che si sono fatti, di una distinzione ancora troppo pesante per censo degli studenti frequentanti l'Università. Questa discussione riguarda se sia più opportuno avere l'elemento centrale universitario, oppure l'elemento centrale enti locali elettivi: però la sede di questa discussione è la sede parlamentare, discussione che pu riguardare alcuni punti relativi a questo articolato e anche il DPR 616 il quale, peraltro, fu approvato e varato con il consenso di tutte le forze politiche.
Se si ritiene che quella stagione abbia portato delle soluzioni affrettate, a quella stagione ci si rifaccia e si trovino soluzioni più meditate, ma la sede per evitare scoordinamenti deve essere la sede nazionale. In sede locale raccolgo la questione ma vorrei che non venisse applicata, supponendo possibili le alternative che ho descritto, cioè Ente di natura universitaria, oppure la struttura degli Enti locali, ma che venga chiarito che, all'interno delle strutture collegate o dipendenti dagli Enti locali, le soluzioni possibili non sono infinite e allora discutiamone pienamente. E' possibile una gestione diretta da parte della Regione, la costruzione di una struttura interna alla Regione che effettui direttamente le attività inerenti al diritto allo studio. Questo mi pare ancora più contrario ai principi per i quali ci siamo sempre tutti sforzati e verso i quali abbiamo teso, vuol dire incominciare a pensare alla Regione come l'Ente di gestione di area vasta, e che tutti i problemi della gestione di area vasta dovranno diventare settori rilevanti di intervento della Regione Piemonte.
Questa soluzione, ad esempio, comporterebbe l'eliminazione di qualunque ipotesi di Ente intermedio di gestione e probabilmente anche l'eliminazione di qualunque ipotesi di ente intermedio: la cosa può anche essere interessante, ma la situazione attuale dei fatti e sulla base anche del dettato costituzionale, non può essere certamente chiesto alla Regione Piemonte di fare della gestione amministrativa l'elemento di fondo centrale della propria attività.
Secondo me, la Regione ne fa anche troppa di gestione diretta e bisogna tentare di toglierne non di aggiungerne altra, così come è stato detto in questo senso, e condivido dal Consigliere Conti, in un comparto così delicato e rilevante, perché a quel punto anche l'assistenza scolastica, in generale, la formazione professionale, le attività di edilizia, al di fuori del territorio comunale, possono essere in analogia considerate tutte funzioni legittimamente da svolgersi dalla Regione. Quindi non vedo altra soluzione possibile se no, come è stato fatto giustamente con deliberazione di Giunta in una fase transitoria, l'operazione di gestione diretta.
Esistono altre due soluzioni, una è quella più banale, che dice "la Regione esercita di norma le proprie competenze amministrative attraverso la delega" ed è quella adottata dalla Giunta regionale e dalla maggioranza l'altra è quella che dice: "si fa un Ente, una azienda speciale e una struttura". Voglio solo fare presente che questa seconda soluzione, cioè l'ente speciale, sia esso di carattere pubblico o privato o dipendente dalla Regione, dal punto di vista nodale, cioè dalla partecipazione delle componenti universitarie, offre, secondo me - e vorrei essere smentito delle difficoltà ancora più grandi di quanto non offra il meccanismo della delega, perché il meccanismo della delega mantiene comunque alla Regione possibilità amplissime ed ineliminabili perché sono statutarie di indirizzi, e l'indirizzo si esercita fra soggetti elettivi e dotati di autonomia come i Comuni e le Regioni, anche attraverso le discussioni politiche, i convegni, i dibattiti culturali e generali e quindi per questa attività la Regione si può avvalere delle componenti universitarie nelle forme e nei modi più incisivi che ritiene opportuni e magari modificando in generale l'istituto della consultazione.
Il Comune inoltre può avvalersi di una Commissione che, non essendo un Consiglio di amministrazione, permette una presenza di studenti i quali possono esprimere dei pareri vincolanti per una serie di atti rilevanti e quindi possono eventualmente dire al Comune che le soluzioni che il Comune vuole adottare non vanno bene per il mondo universitario e quindi sono respinte e costringere (così dice la legge) il Comune a ripresentare altri provvedimenti. Invece il meccanismo dell'ente prevede che il Consiglio regionale, con la tutela della minoranza, elegga dei suoi rappresentanti nel Consiglio di amministrazione, rappresentanti che possono anche essere espressi dagli ambienti universitari, ma in questo caso mi si deve spiegare come, la legge regionale deve prevedere l'elezione dei Consiglieri di amministrazione, le modalità per questi elezioni e quindi deve anche dire nella logica che condivido, che le nomine vengano ad esempio espresse da gruppi di persone. Ma nominati da chi? Qui non si tratta di commercianti o di artigiani che hanno delle loro rappresentanze istituzionali, ma si tratta di gruppi sociali nei confronti dei quali la Regione non pu procedere a consultazione, perché il Rettore è l'unico soggetto che pu indire in seno all'Università delle assemblee. Il meccanismo dell'ente porta ad un punto tale per cui i Consiglieri regionali esprimono, sulla base delle forze politiche con la tutela della minoranza, delle persone di fiducia e quindi si decide la fine di qualunque forma di partecipazione delle componenti universitarie, oppure la Regione deve dire che indice delle elezioni universitarie (cosa che non può fare). Il meccanismo della Commissione consultiva è transitorio e vedremo se fra 3/4/5 mesi la cosa non funziona, si farà allora un'altra legge, ma su questo c'è sempre stata ampia disponibilità, ma è un meccanismo che permette di utilizzare tutte le forme di espressione di volontà oggi possibili.
Quindi, secondo me, il problema del ruolo e del peso della componente universitaria mi induce a sostenere che non sarà un meccanismo meraviglioso, perché sul problema delle deleghe, in generale, esistono delle carenze e delle arretratezze del diritto e della cultura regionale che sono gravi e generalizzate, e quindi sicuramente si dovrà nella terza legislatura approfondire in generale il problema, ma non sono, rispetto alle soluzioni concrete e alternative, da buttare via.
Voglio anche dire, con questo ovviamente dichiarandomi del tutto d'accordo con il discorso dei capaci e meritevoli, lo ribadisco, prova ne sia la fascia di reddito introdotta anche per i oasi che il provvedimento non configura una politica del diritto allo studio, ma un criterio di ragionevole equità, cioè trattamenti differenziati nei confronti di chi è diverso, come giustamente prevede anche la nostra Costituzione.
Voglio anche dire, a quanto ne so, che vi sono molte firme di studenti che sostengono l'ipotesi prospettata nel progetto di legge della Giunta circa 700 firme le avevo viste, e secondo la tecnica usata nella mia facoltà conferma è anche il numero dei libretti: non ho avuto, nonostante la dilazione, alcun altro documento di parte studentesca, che non fosse rappresentativo di associazioni, organizzazioni o gruppi, i quali hanno la loro rappresentanza e la loro dignità, ma che non mi risulta abbiano conseguito consensi così grandi né presso le mense né presso il Politecnico, l'unico di cui oso parlare, perché, memore della frequentazione in quelle aule avvenuta anni fa, ancora ricordo come funzionano i meccanismi di partecipazione sia nel male sia anche, tutto sommato, in un modo organizzato e positivo.
Mi si consenta ancora una battuta. Si tratta di discutere sulle questioni di merito, io non vedo soluzioni migliori, ma se ve ne fossero nel prossimo futuro credo di poter dire, a nome non solo mio, ma del Gruppo, che ci impegneremmo ad esaminarle e se possibile ad accoglierle dico però che è relativamente strano, come è stato fatto in alcuni interventi, collegare i rappresentanti di enti in seno ad un Consiglio di amministrazione direttamente e meccanicamente alla forza politica e quanto meno strano perché, se si applicasse e si generalizzasse questa logica temo che il Rettore di uno dei due Atenei avrebbe già deciso per un Gruppo politico, oppure che i Vicepresidenti delle Opere o i Consiglieri di amministrazione avrebbero deciso per altri Gruppi politici. Non mi avventurerei (come è stato fatto da parte di alcuni) con tanta leggerezza sull'attribuire a questo o a quel rappresentante l'immediata connotazione della volontà di una forza politica organizzata e nella sua istanza regionale. Credo che un discorso del genere metterebbe in vivissimo imbarazzo persone della cui fede politica da una parte, ma della cui assoluta coerenza e serietà dall'altra non è lecito di dubitare, qualunque sia l'opinione che si nutre su una questione come questa, davvero complessa e delicata, ma non per questo facilmente strumentalizzabile.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Astengo.



ASTENGO Giovanni

In qualità di Consigliere, ho chiesto la parola per un brevissimo commento a questo progetto di legge, innanzitutto perché vada riportato nei limiti in cui esso può operare e che sono limiti dettati dallo stesso DPR 616 e dal complesso delle leggi statali che regolano l'Università. Qui si è sentito parlare di un ampliamento del diritto allo studio come se ci fossero delle possibilità di iniziative che non sono oggi praticabili, e certamente non lo sono dalle Opere universitarie così come sono configurate e come ancora stanno vivendo nel loro ultimo periodo di vita in attesa del passaggio alle Regioni. Quindi riportiamo il discorso dentro agli ambiti precisi della legge e troviamo le risposte per i problemi urgenti degli studenti; vi è anche un allargamento del campo perché oggi, ad esempio, a coloro che frequentano corsi di specializzazione non è consentita minimamente alcuna assistenza, perché il laureato non ha più diritto per le leggi dello Stato, a fruire di nessuna forma di assistenza. Quindi vi è un allargamento di campo e la data del primo di settembre è la data ultima.
Vorrei fare presente ai Consiglieri che i cicli universitari hanno una loro logica estremamente rigorosa e, in certi termini, anche spietata perché iscrizioni, accesso a forme di assistenza devono essere regolamentate per tempo e non può iniziarsi un anno accademico senza che tutti i problemi siano già stati chiariti. Quindi ritengo questa legge estremamente importante e urgente, anche se fissa un termine ultimo e utile perché possa essere messo in piedi il meccanismo dei trasferimenti e il meccanismo operativo anche delle Commissioni.
Aggiungo che il contenuto della legge è nella linea del Partito socialista, cioè la linea espressa dalla Commissione scuola del partito. Se in sede decentrata e per effetto di condizioni locali, nell'ambito di un provvedimento, c'è qualche presa di posizione difforme da parte di alcuni iscritti al nostro partito, questo dipende da situazioni puramente contingenti, ma la linea è quella espressa dalla Commissione-scuola del nostro partito.
Questo meccanismo è stato escogitato per cui alla Regione compete tutta la parte di indirizzo e di programmazione di questa nuova pesantissima gestione e soltanto chi ha qualche esperienza universitaria di parte amministrativa sa quale è la quantità di problemi che sono addossati alle Opere universitarie, ma questo meccanismo di indirizzo politico e programmatico della Regione è un nucleo operativo che viene svincolato da certe difficoltà che oggi si hanno nella gestione e nell'incontro con gli studenti e con le altre forze che operano e che potrebbero dare contributi per migliorare la situazione dello studente, questa forma di gestione nuova, attraverso la Commissione che è stata qui delineata, mi trova, come docente (mi si consenta di portare questo contributo) consenziente perch vedo in questo una possibilità di incontro di parecchie forze e quindi una possibilità di trovare soluzioni che altrimenti sarebbero estremamente difficili.
Ritengo che la messa in moto del meccanismo debba essere sollecitata se c'e l'auspicio del decentramento delle sedi universitarie. Lo possiamo anche riconfermare in questa sede e in questa occasione che la necessità di una articolazione regionale degli Atenei è indubbiamente da perseguire e penso che sarà compito della prossima legislatura, ma in questa prospettiva ci sono tutte le premesse perché possa immediatamente determinarsi nel nucleo operativo, che già fin dall'individuazione di una sede universitaria, affiderebbe compiti a quel Comune e affiderebbe compiti ad una Commissione per predisporre tutte le operazioni che concorrono al miglioramento della condizione dello studente.
Pertanto il nostro voto è favorevole.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Marchini.



MARCHINI Sergio

Certamente questa proposta solleva parecchie perplessità e di diverso ordine. Mi pare peraltro che non ci si debba troppo fuorviare dalla tematica che invece è diventata prevalente, cioè il soggetto, diciamolo pure molto semplicemente, gestionale di tutta questa riforma rispetto ai supporti al diritto allo studio. Mi pare che il Consigliere Ferrero abbia fatto giustizia di molte ipotesi che si potrebbero anche ipotizzare e in questo è stato chiosato dall'Assessore Astengo.
In sostanza, se l'Università attraverso le sue strutture non pu gestire i servizi, evidentemente sembrerebbe che l'oggetto di questo dibattito è se si debba andare verso la costituzione di un ente, oppure se si debba utilizzare lo strumento della delega. Direi che per chi milita a favore del rafforzamento della concezione fondamentale dello stato di diritto mi pare che la prima ipotesi che deve essere obbligatoriamente presa in esame, è quella dell'utilizzazione del dettato costituzionale della delega e poi verificare se esistono controindicazioni da non renderla opportuna e possibile, prima di passare a un'altra ipotesi, proprio per logica di ragionamento.
Certamente le controindicazioni, a mio avviso, ci sono, ma probabilmente non tali da giustificare il passaggio all'altra ipotesi, cioè alla costituzione di un ente. Le controindicazioni riguardano un punto: la legge parla dei Comuni e l'Assessore Astengo in questo ha dato il suo apporto all'opposizione quando ha sottolineato che per Comuni si intende comune od eventuale altro comune, quando ci deve essere una altra localizzazione universitaria. (Questo ragionamento è soprattutto per me perché voglio capire bene se in definitiva questa legge meriti le censure che probabilmente le verranno e che anche noi ci riserviamo di fare).
Se l'istituto della delega è la prima ipotesi che deve essere presa in considerazione, nella fattispecie qualche controindicazione (probabilmente non sufficiente) la mostra, soprattutto nel fatto che abbiamo il concentramento dell' attività universitaria in una sola località, che è il Comune di Torino. Questo porta evidentemente a viziare tutto l'impianto della legge (non si riesce a capire se la coda ha condizionato la testa o se la testa ha condizionato la coda), ma è chiaro che quando ci si è messi nella logica di preoccuparsi soprattutto del soggetto che andrà a gestire i servizi, è evidente che poi la legge è stata anche riscritta o comunque scritta in funzione di questo risultato obbligato.
La controindicazione è rappresentata non solo dal fatto che le risorse verranno utilizzate da un Comune, cioè quello dl Torino, e avranno quindi come oggetto delle precise prestazioni che possiamo anche ipotizzare, anche abbastanza dequalificate, ma soprattutto dobbiamo considerare che dando la delega in toto a uno, probabilmente questo potere contrattuale che il Consigliere Ferrero dal punto di vista istituzionale ci descriveva come un rapporto ottimo e democratico e non miglioratile, rappresentato dal fatto che c'è un Ente locale da una parte e la Regione dall'altra, quindi il contraddittorio e la verifica dell'impostazione sarà sempre impossibile perché è tra organi di pari titolarità di rappresentanze democratiche e in definitiva finirebbe per essere una gestione della collettività, comunque tutti questi argomenti positivi non mi fanno peraltro superare la perplessità che il potere contrattuale, rappresentato dal Comune di Torino in questa vicenda, sarà sempre e probabilmente superiore addirittura a quello della Regione, perché evidentemente il potere contrattuale del Comune di Torino è rappresentato dalla regola dei grandi numeri e a questo punto, evidentemente, nasce la preoccupazione che dietro al potere contrattuale della città di Torino, che riuscirà a condizionare anche lo sforzo razionalizzatore e programmatore della Regione, passino (me lo suggeriva un collega) attraverso a questo momento, che dovrebbe essere di supporto allo studio; dei momenti prevalentemente assistenziali, magari con destinatari surrettizi diversi da quelli che sono rappresentati nella legge. Se peraltro ci sembra di dover convenire che allo stato attuale non si può non individuare immediatamente l'Ente locale come destinatario evidentemente dalla prestazione dei servizi, peraltro, ritenendo che proprio questo tipo di scelta tende a breve termine a ridurre la capacità programmatoria e politica della Regione, mi pare che il vizio alla base di questa legge sia nel contenuto e nel merito. Mi pare che la scelta obbligata che era nella maggioranza, e che forse è nella logica e fors'anche nella necessità, avrebbe dovuto portare, a mio avviso, da parte della maggioranza e quindi della Giunta, ad un maggiore approfondimento e specificazione di che cosa avrebbe significato, in concreto, nelle diverse situazioni periferiche, per esempio, l'attività di supporto al diritto allo studio.
Mi pare che questa sia la carenza effettiva ed il peccato originale di questa legge. Questa legge, in definitiva, non ci dice come interverremo a favore di situazioni scolastiche che non sono quelle del concentrico torinese o comunque a supporto degli studenti che vengono dalla periferia se non attraverso l'attività di assistenza del Comune di Torino; oltretutto emerge abbastanza chiaramente dal complesso della legge come si tratti, in definitiva, di una legge che tende semplicemente a rimediare a delle carenze, e non tanto a creare in prospettiva dei supporti su cui garantire il diritto allo studio.
Questi due argomenti, a mio avviso, da una parte l'avere necessariamente o logicamente delegato le funzioni al Comune di Torino, che ha un grosso potere contrattuale, e contemporaneamente una insufficienza di indicazione degli obiettivi che si intendono perseguire nella legge porteranno probabilmente alle conseguenze che predicavano il Consigliere Ferrero e l'Assessore Astengo, che nell'immediato prossimo venturo si possa meglio identificare e meglio quantificare i tipi di interventi. Diventerà probabilmente e non più tanto un discorso di volontà dell'intera collettività regionale, ma un discorso probabilmente condizionato dall'altro soggetto (il Comune di Torino), che avrà in molti casi difficoltà a scindere il suo ruolo di ente gestore del servizio da ente che interviene nella logica delle cose che noi vogliamo fare.
In questo senso vorrei che venisse interpretato un eventuale voto di astensione da parte mia, non tanto come un voto di adesione alle motivazioni del Rettore, come diceva correttamente il Consigliere Ferrero il quale ha votato in un certo modo per motivi suoi che non conosco, ma perché voglio raccomandare alla maggioranza e a chi gestirà, che questa legge (e mi pare di aver individuato nella scelta del destinatario della gestione cioè il Comune di Torino, un peso e quindi la creazione di un soggetto, tutto sommato, contraddittorio, o comunque un partner di così grosso peso politico) che le insufficienze di indicazione dei contenuti e di prospettive da parte della maggioranza, e quindi della legge, possano far nascere per il futuro il rischio che le decisioni non siano più della collettività piemontese, e quindi nella logica della legge, ma siano delle scelte necessitate dal portare avanti comunque ed in ogni caso delle strutture che sono nate, che hanno del personale, che hanno dei costi, che devono prestare dei servizi e che quindi finiranno per essere assorbenti delle risorse ed anche estremamente riduttive delle finalità che la Regione intende proporsi.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Soldano.



SOLDANO Albertina

Non avevo intenzione di chiedere la parola in quanto mi sembrava che la presentazione del nostro punto di vista, effettuata dal Consigliere Conti fosse stata ampiamente chiara ed esauriente. Tuttavia alcune affermazioni che sono state fatte in seguito mi stimolano a svolgere, per ragioni di chiarezza e per dovere di obiettività e di informazione corretta al Consiglio, alcune considerazioni.
Apprezzo sinceramente l'entusiasmo e la passione con cui il Presidente Ferrero affronta alcune tematiche e particolarmente questa, relativa agli studenti, cioè ai giovani che, giustamente, si attendono dal mondo universitario ciò che loro occorre per migliorare la loro cultura, la loro preparazione professionale e umana. Tuttavia è doveroso sottolineare come abbiamo lavorato, in Commissione, a tale proposito.
E' vero, in questi anni abbiamo avuto molti incontri concernenti il complesso argomento, con i Rettori del Politecnico e dell'Università, con alcuni Presidi di facoltà e particolarmente con responsabili dei Consigli di amministrazione delle Opere Universitarie: molti incontri che, mi sia consentito, affrontavano soprattutto problemi specifici, concreti incalzanti, relativi a tipi di servizi che si riferivano piuttosto alla cosiddetta "assistenza scolastica" che non al vero e proprio "diritto allo studio" quale, credo, tutti oggi intendiamo.
Al di là di queste considerazioni, nell'ambito dei lavori della Commissione, sul disegno di legge ora in discussione, abbiamo avuto una serie di consultazioni. Tuttavia, come giustamente è già stato rilevato, da quelle consultazioni i pareri che emergevano erano discordi tra loro.
Sarebbe assurdo che noi adesso incominciassimo a contare il numero di coloro che erano a favore e quello di coloro che erano contrari. Direi piuttosto che prevalevano in sintesi, i dubbi, le perplessità, i timori di sbagliare. Talvolta era possibile cogliere persino il timore di dare dei suggerimenti in quanto, in termini concreti, il problema era molto difficile e complesso, né alcuno dei partecipanti possedeva la certezza della validità della soluzione proposta. La nostra impostazione, oggi deriva dunque soprattutto dalla volontà di interpretare correttamente i bisogni degli studenti. Al nostro Gruppo è mancata la possibilità di presentare una nostra proposta, più per ragioni di tempo che non per mancanza di volontà. Né si tratta soltanto di questioni arbitrarie o di valutazioni generiche, oppure di tendenza al rinvio o di rinuncia ad esporsi. Diciamo piuttosto che noi eravamo, e siamo tuttora, preoccupati che si dimentichi, in sede decisionale, che al centro del grave problema stanno gli studenti, con i loro bisogni, con le loro esigenze, con i loro diritti. E sono gli studenti di tutto il Piemonte, non soltanto quelli di Torino o dei grossi centri.
Occorre provvedere anche a quelli che risiedono nelle località più lontane, che sono anzi quelli che maggiormente necessitano che sia loro salvaguardato il diritto allo studio. Occorre cioè deliberare e attuare proposte per la realizzazione del diritto allo studio in termini concreti per tutti e senza discriminazioni. La nostra preoccupazione è quella emersa anche nell'ambito delle consultazioni, in particolare sulla proposta di delega al Comune di Torino; ma non deriva da sfiducia nelle capacità del Comune di Torino di assolvere determinati compiti; piuttosto deriva dalla constatazione che certi bisogni concreti determinati dalla emarginazione di chi vive in centri lontani e isolati non possano essere affrontati correttamente e compiutamente.
L'emarginazione non verrebbe, cioè superata; quindi, di fatto, il diritto allo studio verrebbe negato a coloro cui dovrebbe invece essere garantito. Sarebbe stato sufficiente, forse, prevedere che, in collaborazione con il Comune di Torino, fosse consentita la partecipazione di rappresentanti anche di altri Comuni, anche soltanto dei capoluoghi di provincia. Inoltre, credo che l'apporto che potrebbe venire dalle zone periferiche del Piemonte nell'affrontare certi bisogni, potrebbe essere utilissimo anche per affrontare più efficacemente le necessità ed i bisogni degli studenti che sempre più numerosi giungono in Piemonte da altre Regioni d'Italia, in quanto talune nostre situazioni sono molto simili a quelle delle Regioni da cui giungono talvolta gli studenti.
Mi sia consentito sottolineare, non per spirito di polemica, ma per la stima che provo per il Consigliere Ferrero, che sarebbe stato molto interessante e utile al Consiglio se, a sua volta, egli pur incalzato dalla necessità di affrontare molti problemi urgenti, avesse avuto più tempo per approfondire sia il problema posta ora all'attenzione del Consiglio, sia talune tematiche di fondo che ha citato egli stesso, quale, ad esempio quella concernente la Regione come "Ente di gestione di area vasta". Non si tratta di un ritornello, e neppure di uno slogan, si tratta di un problema che pone importanti motivi di riflessione e ulteriore approfondimento.
Ormai stiamo concludendo il lavoro della seconda legislatura regionale.
Credo che obiettivamente si possa riconoscere che nella V Commissione consiliare, per il numero e per la complessità dei problemi che soprattutto in quest'ultimo periodo si sono affrontati, non si sono potute sviscerare in concreto, singole tematiche che, di fatto, sono rimaste soltanto in superficie. Tuttavia il futuro Consiglio regionale dovrà riprendere e continuare anche questo tipo di lavoro. Analogamente appare assai interessante l'eventualità di addivenire all'istituzione di Enti speciali non tanto per le difficoltà che possono derivare dalla istituzione di un ente speciale, quanto piuttosto per approfondire la conoscenza del tipo di servizio che gli enti speciali dovrebbero essere messi in condizione di garantire ai cittadini.
Altre considerazioni ancora potremmo fare. Per ora, ritengo di dover precisare che il mio intervento deriva dalla considerazione del dovere di rispetto reciproco che sta alla base dei rapporti tra le forze politiche in connessione con il dovere di fornire obiettive informazioni al Consiglio. Chiedo scusa per questo mio intervento improvvisato, non del tutto organico, forse incompleto. Vorrei che si cogliesse però, nelle mie parole, la volontà e l'impegno del Gruppo D.C. a voler contribuire ad approfondire ulteriormente questo importante problema.
Sia attraverso l'intervento del Presidente Ferrero, sia attraverso la relazione ampia, completa e suggestiva della collega Marchiaro, mi pare che si possa intravedere, in termini concreti, una prima fase di sperimentazione per il nuovo tipo di gestione del servizio. Se, in effetti ci si muove in questa ottica, gli eventuali errori e manchevolezze potranno essere corretti a vantaggio degli utenti. Ma la nostra preoccupazione rimane legata soprattutto al timore che si voglia in realtà imporre a tutto il Piemonte, a tutti gli studenti ed anche a quelli che provengono da altre Regioni, un certo tipo di servizio condizionato da una visione centralistica, che sostanzialmente isola i bisognosi emergenti dal paese reale dalle intuizioni, forse anche perfette, in termini astratti, che possono essere formulate a livello di vertice.
Se effettivamente viene considerata la possibilità di una sperimentazione, se esiste l'impegno, da parte di tutte le forze politiche di un ulteriore approfondimento del problema nella prossima legislatura, la Regione Piemonte potrà effettivamente qualificarsi, in termini concreti anche nell'erogazione di questo servizio. L'essenziale è salvaguardare i diritti degli utenti, i diritti cioè degli studenti e, nello stesso tempo assicurare la partecipazione alla gestione del servizio di questi studenti insieme a quella degli enti interessati non tanto come rivendicazione di diritti, quanto piuttosto come assunzione di precise responsabilità.
Abbiamo ritenuto di dover ribadire questa nostra posizione. In questo senso, pur con tutte le nostre riserve, con tutti i nostri dubbi e le nostre perplessità, noi auspichiamo che, in prospettiva, sia assicurata ai giovani la possibilità di un servizio reale e concreto per l'attuazione di un autentico "diritto allo studio".



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Bianchi.



BIANCHI Adriano

La relazione del Consigliere Marchiaro, l'intervento di Conti ed i successivi, credo, abbiano, anche se al limite finale, fortemente mobilitato l'argomento, forse incominciando a dar ora gli elementi per una elaborazione che sia capace di portare a delle conclusioni valide ed efficaci.
Mi pare che alcuni elementi siano stati identificati e concordemente riconosciuti; siamo di fronte ad una fase provvisoria e transitoria, devono essere identificate delle modalità di gestione che sono complesse e che coinvolgono questioni e principi di grande momento, non vi è ancora consenso o convergenza sufficiente sui contenuti da dare a questo servizio e sulle modalità per realizzarlo.
Da queste premesse sorge il sospetto e l'impressione che la questione dei termini richiamata dal professor Astengo, finisca per essere involontariamente strumentale e non reale e non effettiva. I termini di legge scivolano al 22 dicembre, con i 15 giorni di applicazione della legge vanno addirittura al gennaio 1981.
La questione della delega coinvolge due problemi: il primo che è stato accennato ma che va sottolineato proprio nella fase che registra il ritardo, diciamolo pure, se si vuole, da parte del Governo e dello Stato nel decidere i problemi gravissimi nel contesto nazionale in ordine al decentramento universitario, ma registra pure una acquiescenza, un pessimistico abbandono di ogni iniziativa da parte della Regione per anni in questa direzione.
Ho partecipato ad una tavola rotonda di recente e, dovendo aggiornare l'informazione, ho dovuto constatare che c'è stata totale acquiescenza in questo campo, dividiamoci le responsabilità secondo il peso, e della maggioranza che ha l'iniziativa, e dell'opposizione a questo riguardo. Si è parlato e si parla anche impropriamente di decentramento universitario quando si è ormai riconosciuto che la realtà piemontese richiede una concezione moderna di questi problemi, spinge verso la ricerca di un sistema universitario regionale nel quale non ci siano serie di servizi, di strutture comuni, un decentramento delle funzioni essenziali.
Al fine di ottenere provvedimenti anche a livello nazionale, lo diciamo qui, in conclusione di legislatura e per quanto ci riguarda anche come impostazione e impegno del Gruppo, credo che vadano predisposte condizioni proposte, strumentazioni, sollecitazioni che renderebbero più facili le decisioni a livello nazionale, se l'indirizzo si inquadrasse in questa direzione. Ma, tornando al problema, mentre è viva in tutta la comunità regionale la polemica sugli effetti di svuotamento rispetto al resto della Regione da parte della città di Torino, e mentre è presente alla nostra preoccupazione, alla nostra responsabilità, il problema angoscioso della metropoli, che deve riuscire ad affrontare e risolvere le questioni più gravi sul tappeto che rientrano nelle sue competenze istituzionali, noi in questa fase di scelta, compiamo due errori in un colpo solo, l'errore di gravare un Ente come il Comune di Torino dell'iniziativa in un periodo transitorio, mentre si attende una legge quadro, di cui deprechiamo il ritardo, ma che può modificare sistemi, strutture e modalità per intervento, lo graviamo nel tempo breve della necessità di ricercare delle soluzioni e, insieme, accentuiamo, in termini negativi e politicamente, un tipo di scelta che è di accentramento e non di decentramento, quale la comunità regionale reclama.
In questa situazione mentre anche i problemi dei contenuti da dare agli interventi sul diritto allo studio (detto con l'enfasi che si adopera così ottimisticamente per prospettare nel futuro una visione alla quale sotto questo profilo pienamente aderiamo), in una situazione come questa credo che la scelta che liberi la Regione dalle sue responsabilità, che non sono responsabilità che verrebbero ad accentuare quella politica di gestione diretta che abbiamo sempre avversato e che personalmente ho sempre avversata, ma in una fase transitoria, in una fase di incertezza, in una fase in cui coesistono i problemi che abbiamo denunciato, c'è una ragione perché la Regione mantenga le proprie responsabilità, che sono di sintesi di integrazione, di rappresentanza armonica dell'interesse dell'intero contesto regionale, articolandole con modalità tali da non creare enti, ma strutture di gestione proprio in vista di un approdo finale che il quadro nazionale potrà consentirci di fare in modo coerente: credo che questa sarebbe la soluzione saggia, la soluzione che non comporta rinunce di principi ed abdicazioni da parte di nessuno.
Nessuno potrà negare, dopo un dibattito come questo, così serio ed approfondito, nel quale ciascuno ha portato argomenti che hanno sempre degli aspetti di opinabilità, nessuno potrà dire che c'è stato un disinteressamento, un rovesciamento di responsabilità, e un atteggiamento di incapacità di decidere.
Credo che si dovrà proporre, tra le tante cose, al futuro che in vista di scioglimenti di Consigli, scattino termini retroattivi che impediscano attività legislative dell'ultimo momento, perché potranno essere immediatamente riviste, riesaminate, rivalutate e riformate non appena vengono insediati i nuovi Consigli; questo ci indica che, dopo aver dibattuto e consegnato tutte queste argomentazioni ai nostri successori faremmo bene a comportarci in tal senso.



PRESIDENTE

La parola all'Assessore Fiorini.



FIORINI Fausto, Assessore all'istruzione

Dicevo prima che dopo tante argomentazioni credo che occorra dire soltanto due parole per passare poi alla votazione.
Molte delle cose che dovevo dire sono già state dette in particolare dal Consigliere Ferrero e condivido totalmente l'introduzione della signora Marchiaro.
Vorrei sottolineare soltanto alcuni aspetti. Prima di tutto bisogna conoscere le opere rispetto alle loro effettive esigenze: gli studenti come sono in questi anni e come sono stati. Il problema "Opere" non è un problema che sia sul tappeto soltanto da 15 giorni o da due mesi da quando qualcuno si è degnato di vedere quali erano i problemi relativi, ma da anni, sono almeno dal momento in cui il DPR 616 è uscito, e questa situazione di instabilità, di incertezza su che cosa sarebbe avvenuto è stata nociva per le opere. C'è bisogno quindi (e gli studenti lo hanno radicalmente sottolineato) di una decisione definitiva e, alle assemblee studentesche, alle quali io ho partecipato, c'era in tutti la volontà di impegnare la Giunta a chiudere definitivamente la questione.
La seconda questione che vorrei affrontare è questa: la legge-quadro l' avevano chiesta le Regioni proprio per potersi orientare in modo omogeneo su tutto il territorio nazionale; non è uscita e chissà quando uscirà però, in questo caso, se noi aspettiamo la legge-quadro, guai! Decidiamo quindi, anche per questo.
Una terza questione riguarda questa strana idea che sarebbe un decentramento mantenere la Regione a un accentramento il Comune di Torino.
Consigliere Bianchi, questo lo capisco poco.



BIANCHI Adriano

Io capisco benissimo, tu invece non vuoi capirle.



FIORINI Fausto, Assessore all'istruzione

Mi trovo in questo caso in difficoltà anche dal punto di vista istituzionale: la Regione non ha compiti di gestione e la Costituzione lo dice; noi abbiamo gestito spesso e anche troppo, così come ha detto il Consigliere Ferrero, quindi è bene che quando si acquisisce una nuova competenza di sperimentare subito una soluzione diversa. D'altra parte la sfiducia che è apparsa è una sfiducia politica nei confronti del Comune di Torino che ha dimostrato nel campo dell'edilizia universitaria di saper fare molto meglio delle Opere che hanno dimostrato di non riuscire neanche ad accordarsi tra loro per assicurare il servizio agli studenti, di fare una politica con la Regione e con la Provincia, tale da arrivare ad una soluzione che economicamente e aziendalmente al Comune di Torino non conveniva, ma che faceva fronte all'esigenza non soltanto degli studenti piemontesi o torinesi, perché non sono loro quelli che vengono a risiedere a Torino, ma di tutti gli studenti, non soltanto piemontesi, non soltanto italiani, ma, in alcuni casi stranieri. Questo è stato il modo corretto di impostare il problema che il Comune ha adottato sul problema dell'Università ed è la garanzia che noi avremo che la gestione sarà altrettanto ampia e che non farà discriminazioni tra cittadini e non cittadini, perché quelli che fruiscono il diritto allo studio sono in larga parte non cittadini di Torino.
Una ultima questione che vorrei affrontare è quella relativa alla programmazione.
La programmazione è rimasta alla Regione (vedete gli articoli 7/8) ha una funzione di indirizzo e programmazione all'interno delle proprie generali attività di programmazione previste dalla legge, quindi non è vero che sia stata assegnata al Comune alcun tipo di programmazione: il Comune deve rispettare gli indirizzi fissati dalle procedure previste dagli articoli 7 e 8 dalla Regione. Il Comune ha un compito di gestione e la gestione sarà utile proprio perché il Comune di Torino, in particolare, ha analogie di attività con le Opere universitarie e molto meglio riesce a realizzare quella mobilità del personale a certi livelli che garantiscono la funzionalità del servizio.
Ultima questione è quella della specificità universitaria. Non vorrei che si sottolineassero i compiti di questa Commissione, essa dà dei pareri vincolanti, il che vuol dire (se non sbaglio) che il Comune è tenuto a rispettare quel parere, e tutto ciò che riguarda l'attività didattica o l'attività come diceva prima il Consigliere Conti che riguarda i fabbisogni formativi, tutto questo è praticamente nelle mani della Commissione, perch nulla il Comune può fare senza il parere favorevole della Commissione. Mi pare che l'aver ideato questo sistema è anche un modo per collegare l'esigenza sentita e forte di territorialità e, d'altra parte, lo specifico interesse che si ha per il mantenimento delle caratteristiche e delle autonomie universitarie.
Ritengo che sia una legge molto scheletrica che non fa dei comizi ma che sia una legge in grado di funzionare bene anche perché le direttive per chi sa leggere ci sono.



PRESIDENTE

Propongo di procedere alla votazione dell'art. 1 della legge e di riprendere i lavori alle ore 15.
"Articolo 1 - La Regione, al fine di concorrere all'attuazione degli articoli 3 e 34 della Costituzione, in applicazione degli articoli 42 e 44 del DPR 24/7/1977, n. 616, ed in conformità dell'articolo 4 dello Statuto regionale disciplina, con la presente legge, la materia del diritto allo studio nell'ambito universitario": Il Gruppo D.C. presenta i seguenti emendamenti: emendamento aggiuntivo: dopo "616" aggiungere "della legge 22 dicembre 1979, n. 642".
Chi è favorevole all'emendamento è pregato di alzare la mano.
L'emendamento è approvato all'unanimità.
Emendamento aggiuntivo: alla quinta riga, dopo "legge", aggiungere "in attesa della legge quadro".
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
L'emendamento viene respinto.
Procediamo alla votazione dell'art. 1.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 41 hanno risposto SI 25 Consiglieri si sono astenuti 16 Consiglieri.
L'art. 1 è approvato.
La seduta è tolta.



(La seduta ha termine alle ore 13,20)



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