Sei qui: Home > Leggi e banche dati > Resoconti consiliari > Archivio



Dettaglio seduta n.325 del 17/04/80 - Legislatura n. II - Sedute dal 16 giugno 1975 al 8 giugno 1980

Scarica PDF completo

Argomento:


PRESIDENZA DEL PRESIDENTE SANLORENZO


Argomento: Parchi e riserve

Sulla possibile acquisizione della seconda parte del parco de "La Mandria"


PRESIDENTE

La seduta è aperta.
Secondo le intese raggiunte con i Capigruppo, la discussione questa mattina riprende con l'esame dei progetti di legge in materia sanitaria sulla base della relazione svolta dal Consigliere Ferrero.
Prima di passare all'esame dei suddetti progetti di legge, do la parola al Presidente della Giunta per una dichiarazione.



VIGLIONE Aldo, Presidente della Giunta regionale

Alla Giunta regionale è stata data opzione per l'acquisizione della seconda parte del parco della Mandria, la parte Bolchini. Si tratta di un complesso di circa 5 milioni di mq di terreno di notevole valore dal punto di vista paesaggistico ed architettonico.
La Giunta ha presentato il relativo disegno di legge, ma ho ritenuto di informare tempestivamente il Consiglio di questa opzione e di questa iniziativa. La opzione dura per la prima parte sino al 15 settembre 1980 gratuitamente, ed è più onerosa, come corresponsione di interesse, fino al 10 febbraio 1981.
E' un'operazione di grande valore che era già inserita nei piani dell'Amministrazione che ci ha preceduti e che questa Giunta ha portato avanti con l'acquisizione della prima parte e oggi con la proposta dell'acquisizione della seconda parte.


Argomento: Personale socio - assistenziale - Personale del servizio sanitario

Esame progetti di legge in materia sanitaria: n. 438 "Istituzione dei ruoli nominativi regionali del personale del servizio sanitario nazionale e disciplina per l'iscrizione nei ruoli medesimi del personale da destinare alle Unità Sanitarie Locali"


PRESIDENTE

Passiamo all'esame dei progetti di legge in materia di sanità. Il Consigliere Beltrami chiede la parola. Ne ha facoltà.



BELTRAMI Vittorio

Il nostro Gruppo intende intervenire di volta in volta nell'esame delle singole leggi, illustrando gli emendamenti e facendo le dichiarazioni di voto.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Enrichens.



ENRICHENS Nicola

Desidero chiedere una delucidazione all'Assessore Enrietti.
In quale rapporto di impiego verranno considerati i medici che svolgono il servizio di Guardia Medica, poiché hanno stipulato un contratto con l'Inam con il quale si sono impegnati a servirsi del mezzo proprio per svolgere pubblico servizio? A breve termine la Regione finanzierà le Usl, quindi, in base a questi finanziamenti, si potrà disporre per l'acquisto di mezzi di comunicazione.



PRESIDENTE

Risponde l'Assessore Enrietti.



ENRIETTI Ezio, Assessore alla sanità e sicurezza sociale

Sono convenzioni che, in questo momento, i medici stipulano con le ex mutue. Le stesse convenzioni saranno stipulate con le Usl.



ENRICHENS Nicola

Questi medici svolgeranno il loro servizio stipulando una convenzione personale con il sindacato dei medici, quindi sarà un rapporto privato.
Indubbiamente in futuro ci sarà una normativa atta a stabilizzare il rapporto d'impiego, anche attraverso concorsi pubblici, perché è inconcepibile pensare che un servizio pubblico venga svolto con un rapporto privatistico.



ENRIETTI Ezio, Assessore alla sanità e sicurezza sociale.

Il servizio di Guardia Medica sarà regolato da convenzioni di carattere generale



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Soldano.



SOLDANO Albertina

Ci rendiamo conto della limitatezza del tempo a disposizione, d'altra parte si tratta di problemi già ampiamente trattati durante i lavori di Commissione, pertanto riteniamo che sia sufficiente fare alcune dichiarazioni.
In relazione al disegno di legge 438, secondo l'asserzione della stesa Giunta regionale, rileviamo che si tratta di un censimento,cioè di una specie di elenco, suddiviso in categorie, del personale oggi in servizio indipendentemente dalla provenienza. Per quanto ci concerne, riteniamo di dover precisare che, nell'ambito dei lavori di Commissione, essendo i problemi ed i provvedimenti ad essi connessi molti ed alquanto complessi non abbiamo avuto, di fatto il quadro dettagliato, prospettico, in senso qualitativo e quantitativo della situazione inerente al personale; tant'è vero che la richiesta di delucidazione avanzata poco fa dal collega Enrichens potrebbe essere anche ora una delle nostre richieste; anzi, per tutte le varie categorie di personale potremmo, ora, a nostra volta ribaltare in Consiglio nuove richieste specifiche e dettagliate.
Ci rendiamo conto della necessità di provvedere in merito, al fine di assicurare nei servizi e nei vari settori una continuità indispensabile per salvaguardare i diritti, oltre che del personale, anche degli utenti, che sono i veri destinatari del servizio.
Pertanto non intendiamo ostacolare il prosieguo della procedura.
Permangono comunque in noi perplessità circa la situazione particolareggiata, nell'ambito della quale riteniamo indispensabile dichiarare, ancora una volta, che occorre salvaguardare i diretti acquisiti di tutto il personale, con specifico riferimento alle funzioni sinora esercitate e alle specifiche responsabilità connesse con tali funzioni sia in senso verticale, sia in senso orizzontale.
Il quadro globale resta generico e incompleto, tale che a noi, in questo momento, è preclusa la possibilità di esprimere una valutazione obiettiva e opportunamente documentata. Ciò è da collegare, come dicevo poc'anzi, con l'urgenza e la molteplicità dei provvedimenti che si sono dovuti esaminare, in Commissione, in materia sanitaria.
Per tutte queste ragioni il Gruppo democristiano ritiene di astenersi in sede di voto sul provvedimento, auspicando che, in sede attuativa, il provvedimento stesso non diventi occasione per sollevare eventuali problemi connessi con il rispetto dovuto alle persone ed alle funzioni da esse svolte.



PRESIDENTE

Poiché queste leggi non sono passate all'esame della I Commissione sospendo la seduta e convoco la I Commissione.



(La seduta, sospesa alle ore 10,10, riprende alle ore 10,15)



PRESIDENTE

La seduta riprende con la votazione degli articoli del progetto di legge n. 438.
"Articolo 1 - I ruoli nominativi regionali del personale del servizio sanitario nazionale sono istituiti con deliberazione della Giunta regionale in conformità a quanto dispone il DPR 20/12/1979 n. 761.
L'iscrizione nei suddetti ruoli del personale da destinare alle Unità Sanitarie Locali è disciplinata dagli articoli seguenti".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 42 hanno risposto SI 31 Consiglieri si sono astenuti 11 Consiglieri L'art. 1 è approvato.
"Articolo 2 - Per i fini indicati al primo comma dell'articolo 68 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, gli Enti di cui alle lettere a) e b) del primo comma dell'articolo 66 della legge medesima, nonché i Comuni ciascuno per quanto di competenza, devono formare, secondo i criteri indicati al successivo articolo 3, elenchi nominativi relativi al personale di ruolo dipendente da: a) Enti ospedalieri b) istituzioni pubbliche di assistenza o beneficenza e altri Enti pubblici di cui al quarto comma dell'articolo 64 della legge 23 dicembre 1978 n.
833 c) Consorzi di Enti locali per la gestione di servizi igienico-sanitari salvo quanto previsto al successivo punto d) d) Consorzi socio-sanitari, limitatamente al settore sanitario e) Province, limitatamente agli uffici igienico-sanitari comunque denominati, ai centri di medicina sociale, ai laboratori di igiene e profilassi, agli ospedali psichiatrici e neuropsichiatrici, ai centri di igiene mentale, ad istituti di prevenzione e cura ed a presidi sanitari extraospedalieri f) Comuni, limitatamente agli uffici igienico-sanitari comunque denominati ed a qualunque altro presidio sanitario extraospedaliero o servizio sanitario trasferito".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 42 hanno risposto SI 31 Consiglieri si sono astenuti 11 Consiglieri L'art. 2 è approvato.
"Articolo 3 - Gli elenchi nominativi, corredati dei dati previsti in apposito schema da predisporsi a cura della Giunta regionale, devono essere formati, con riferimento alla data di entrata in vigore della presente legge: a) per il personale addetto, in modo continuativo da data non successiva al 30/6/77, ai servizi sanitari trasferiti, ovvero assegnato ai servizi medesimi, a seguito di assunzione per pubblico concorso espletato entro la data di entrata in vigore della legge 23 dicembre 1978, n. 833 b) per il personale assunto, successivamente al 28 dicembre 1978, mediante pubblico concorso espletato, secondo la normativa vigente, per la copertura di posti previsti nelle piante organiche dei servizi sanitari trasferiti c) per il personale dipendente dagli Enti di cui alle lettere a), b) e c) dell'articolo 2, che si trovi in posizione di comando, distacco o assegnazione presso altri Enti d) per il personale dipendente dalle Province o dai Comuni, che si trovi in posizione di comando, distacco o assegnazione presso altri Enti, a condizione che sia da questi ultimi utilizzato in un settore sanitario.
I suddetti elenchi, sottoscritti dal legale rappresentante dell'Ente devono essere trasmessi alla Giunta regionale, entro 60 giorni dalla data di invio dello schema indicato al primo comma del presente articolo.
Nella stessa forma, ed entro trenta giorni dal loro verificarsi devono altresì essere comunicate le variazioni, intervenute successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, da portare agli elenchi in conseguenza di assunzioni effettuate nell'ambito di quanto previsto al primo comma lett. b) del presente articolo, nonché di modificazioni intervenute nel rapporto di impiego e di cessazione dal servizio per qualsiasi causa.
Dopo l'entrata in funzione delle Unità Sanitarie Locali) gli adempimenti di cui al precedente comma sono effettuati dall'Unità Sanitaria Locale presso la quale il personale è utilizzato o trasferito ai sensi del terzo comma lettera b), dell'articolo 61 della legge 23 dicembre 1978, n. 833".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 42 hanno risposto SI 31 Consiglieri si sono astenuti 11 Consiglieri L'art. 3 è approvato.
"Articolo 4 - Per i fini indicati al quinto comma, lettera c) dell'articolo 47 della legge 23 dicembre 1978 n. 833, gli Enti di cui all'articolo 2 devono trasmettere alla Giunta regionale, con le modalità e nei termini stabiliti al secondo comma dell'articolo 3, elenchi nominativi riferiti al personale non di ruolo addetto esclusivamente, e in modo continuativo, ai servizi sanitari in data non successiva al 30 giugno 1978 ed in servizio all'atto di entrata in vigore della legge 23 dicembre 1978 n. 833, ovvero in servizio alla data del 29/8/1979, ai sensi dell'art. 24 ter della leggi 29 febbraio 1980, n. 33.
In detti elenchi deve essere compreso anche il personale che si trovi in posizione di comando, di stacco o assegnazione presso altri Enti, a condizione, per quanto concerne il personale dipendente da Province e Comuni, che risulti utilizzato in un settore sanitario.
Nel caso di servizio prestato presso più Enti fra quelli previsti al quinto comma, lettera c), dell'articolo 47 della citata legge 23 dicembre 1978, n.
833, gli elenchi devono essere formati dall'Ente presso cui il personale era in servizio all'atto dell'entrata in vigore della legge stessa".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 42 hanno risposto SI 31 Consiglieri si sono astenuti 11 Consiglieri L'art. 4 è approvato.
"Articolo 5 - Prima della trasmissione alla Giunta regionale, gli Enti indicati all'articolo 2 devono portare a conoscenza del personale dipendente gli elenchi di cui agli artt. 3 e 4 attraverso la contestuale pubblicazione degli stessi per 15 giorni consecutivi, all'Albo dell' Ente e all'Albo Pretorio del Comune ove ha sede l'Ente medesimo.
Eventuali istanze di correzione possono essere avanzate dai dipendenti interessati, entro 45 giorni dal termine della pubblicazione degli elenchi all'Ente di appartenenza, il quale è tenuto ad esaminare le istanze medesime nei 30 giorni successivi. Qualora non venga fornita nel suddetto termine alcuna risposta, l'istanza deve intendersi non accolta".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 42 hanno risposto SI 31 Consiglieri si sono astenuti 11 Consiglieri L'art. 5 è approvato.
"Articolo 6 - Nel caso di persistente inadempienza da parte degli Enti interessati, la Giunta regionale provvede, con proprie deliberazioni, alla nomina di un Commissario per l'assolvimento dei compiti assegnati agli Enti medesimi degli articoli 3, 4 e 5 della presente legge".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 42 hanno risposto SI 31 Consiglieri si sono astenuti 11 Consiglieri L'art. 6 è approvato.
"Articolo 7 - Con deliberazione della Giunta regionale, il personale di ruolo, compreso negli elenchi di cui all'articolo 3 - salvo quanto previsto al successivo articolo 9, è iscritto nei ruoli nominativi regionali del personale del servizio sanitario nazionale in conformità ai criteri e con le modalità stabiliti dal DPR 20/12/1979 n. 761.
E' parimenti iscritto nei suddetti ruoli, con le stesse modalità di cui al comma precedente, il personale compreso negli elenchi di cui all'articolo 4 salvo quanto previsto al successivo articolo 9, che abbia superato il concorso riservato previsto dall'articolo 67 del DPR 20/12/1979 n. 761.
L'iscrizione del personale di cui ai precedenti commi e la cancellazione del medesimo dai ruoli dei rispettivi Enti di provenienza ha effetto dalla data di entrata in funzione delle Unità Sanitarie Locali".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 42 hanno risposto SI 31 Consiglieri si sono astenuti 11 Consiglieri L'art. 7 è approvato.
"Articolo 8 - Con deliberazione della Giunta regionale è altresì iscritto nei ruoli nominativi regionali del personale del servizio sanitario nazionale, in conformità ai criteri e con le modalità stabiliti dal DPR 20/12/1979 n. 761, il personale di ruolo appresso indicato, ove si verifichino le condizioni previste dalle specifiche sottoindicate norme della medesima legge, per la sua individuazione: a) personale degli Enti, Casse, Servizi a gestione autonoma estinti e posti in liquidazione e individuati ai sensi dell'art. 12 bis della legge 17/8/74, n. 386 e delle gestioni sanitarie soppresse (quarto e sesto comma dell'art. 67 della Legge 23/12/1978 n. 833) - salvo quanto previsto dal successivo art. 9 b) personale dipendente, alla data del 1 dicembre 1977, dalle associazioni rappresentanti gli Enti ospedalieri di cui all'articolo 40 della legge 12 febbraio 1968, n. 132 (terzo comma dell'articolo 67 della legge 23/12/1978 n. 833) c) personale della Croce Rossa Italiana (primo e secondo comma dell'art. 70 della legge 23/12/1978 n. 833) d) personale dell'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni e dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione (quarto comma dell'articolo 72 della legge 23/12/78 n. 833) e) personale statale addetto alle attività di prevenzione e di sicurezza del lavoro (articolo 73 della legge 23/12/1978 n. 833) f) personale degli Istituti di ricovero e di cura a carattere scientifico (ultimo comma dell'art. 42 della legge 23/12/1978 n. 833) g) medici e veterinari provinciali inquadrati nei ruoli regionali - salvo diversa necessità della Regione (secondo comma dell'art. 67 della legge 23/12/1978, n. 833) h) personale tecnico sanitario, trasferito e già inquadrato nei ruoli della Regione, proveniente da posti di ruolo conseguiti per effetto di pubblico concorso presso gli Uffici sanitari comunali, i laboratori provinciali di igiene e profilassi delle due sezioni e altri servizi degli Enti locali (secondo comma dell'art. 68 della legge 23/12/78 n. 833) i) personale tecnico sanitario assunto dalla Regione per i servizi regionali (terzo comma dell'art. 68 della legge 23/12/78 n. 833) previo superamento del concorso riservato di cui al quinto comma lettera c) dell'art. 47 della legge 23/12/1978, n. 833.
In attesa della specifica normativa regionale prevista dall'art. 32 della legge 23/12/1978 n. 833, il personale regionale in servizio alla data del 30/6/78 presso gli uffici del medico provinciale e del veterinario provinciale, può chiedere entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con domanda al Presidente della Giunta regionale, di essere iscritto nei ruoli nominativi regionali del servizio sanitario nazionale: tale personale ancorché iscritto nei ruoli nominativi regionali del servizio sanitario nazionale può essere comandato presso la Regione ai sensi dell'art. 44 del DPR 20/12/1979 n. 761 a prestare servizio presso gli uffici dei medici e veterinari provinciali fino alla data dell'entrata in vigore della legge regionale prevista dal sopraccitato art. 32, in modo da assicurare lo svolgimento delle relative funzioni.
Le Amministrazioni interessate devono fornire alla Giunta regionale, con le modalità e nei termini stabiliti al secondo comma dell'articolo 3, elenchi nominativi riferiti al personale indicato nel primo comma, lettera a), b) c), d), e) e f) del presente articolo.
Le Amministrazioni stesse devono altresì comunicare, entro 30 giorni dal loro verificarsi, le variazioni da apportare agli elenchi in conseguenza di modificazioni intervenute nel rapporto di impiego e di cessazione dai servizi per qualsiasi causa.
Dopo l'entrata in funzione delle Unità Sanitarie Locali, gli adempimenti di cui al precedente comma sono effettuati dall'Unità Sanitaria Locale presso la quale il personale è utilizzato o trasferito ai sensi del terzo comma lettera b), dell'articolo 61 della legge 23/12/1978 n. 833".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 42 hanno risposto SI 31 Consiglieri si sono astenuti 11 Consiglieri L'art. 8 è approvato.
"Articolo 9 - Il personale degli Enti, Casse, Servizi a gestione autonoma estinti e posti in liquidazione e individuati ai sensi dell' art. 12 bis della legge 17/8/1974 n. 386, comandato alla Regione ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, anziché essere inquadrato nei ruoli dei dipendenti regionali può presentare richiesta, dalla data di entrata in vigore della presente legge e, comunque, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge regionale di cui al comma successivo, di essere iscritto nei ruoli nominativi regionali del personale del servizio sanitario previa comunicazione, per quanto riguarda il personale degli Enti mutualistici, ai rispettivi commissari liquidatori, ai fini dell'inclusione, ai sensi dell'art. 67, quarto comma, della legge 23/12/1978 n. 833, nei contingenti previsti al primo comma dello stesso articolo.
L'inquadramento nei ruoli dell'amministrazione regionale è effettuato con le modalità ed i criteri fissati con successiva legge regionale, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e decorre dalla medesima data".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 42 hanno risposto SI 31 Consiglieri si sono astenuti 11 Consiglieri L'art. 9 è approvato.
"Articolo 10 - Le variazioni successive all'iscrizione nei ruoli nominativi regionali del personale del servizio sanitario nazionale sono disposte con deliberazione della Giunta regionale.
Le deliberazioni d'iscrizione e quelle di variazione sono pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione.
I ruoli nominativi regionali del personale del servizio sanitario nazionale, formati ai sensi della presente legge, sono aggiornati secondo i criteri e le modalità previsti dall'art. 7 del DPR 20/12/1979 n. 761".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 42 hanno risposto SI 31 Consiglieri si sono astenuti 11 Consiglieri L'art. 10 è approvato.
"Articolo 11 - Avverso le deliberazioni di iscrizione nei ruoli nominativi regionali e quelle di variazione è ammesso ricorso in opposizione, entro 45 giorni dalla pubblicazione delle deliberazioni medesime sul Bollettino Ufficiale della Regione. La Giunta regionale decide, con provvedimento definitivo, entro 30 giorni dalla notifica dell'opposizione stessa. Decorso inutilmente tale termine, l'opposizione si intende respinta".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 42 hanno risposto SI 31 Consiglieri si sono astenuti 11 Consiglieri L'art. 11 è approvato.
"Articolo 12 - Nell'ambito delle nuove legislative e disposizioni amministrative con cui la Regione realizzerà i trasferimenti previsti dall'articolo 66 della legge 23/12/1978 n. 833 e regolerà i rapporti patrimoniali degli Enti ed Istituti ivi contemplati, dovrà essere previsto il passaggio agli Enti beneficiari del personale dipendente dagli Enti elencati dall'art. 2, lettera a) e b) della presente legge, in quanto addetto alla gestione di beni mobili, immobili ed attività di cui sia disposto il trasferimento, non destinati a servizi igienici e sanitari o non inerenti comunque a funzioni in materia igienica e sanitaria" Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 42 hanno risposto SI 31 Consiglieri si sono astenuti 11 Consiglieri L'art. 12 è approvato.
Procediamo alla votazione dell'intero testo della legge.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 42 hanno risposto SI 31 Consiglieri si sono astenuti 11 Consiglieri L'intero testo della legge è approvato


Argomento: Sanita': argomenti non sopra specificati

Esame progetto di legge relativo alla "Prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro"


PRESIDENTE

Passiamo all'esame del progetto di legge relativo alla "Prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro".
La parola al Consigliere Conti.



CONTI Domenico

La riforma sanitaria, in via di attuazione, considera come un tutto organico l'attività di prevenzione, cura e riabilitazione. In questo quadro la funzione di prevenzione assume nello spirito della legge una posizione preminente e dinamica rispetto al complesso del servizio sanitario. Ciò è frutto di una profonda evoluzione sociale e politica che ha visto come protagonisti i lavoratori, le forze sociali, i gruppi politici dell'arco costituzionale.
La tutela della salute fisica e mentale trovano nella prevenzione nei luoghi di lavoro un fattore di primordiale importanza. Il lavoro infatti è uno dei momenti più importanti della vita dell'uomo e della società poich interessa profondamente la realtà sociale ed impegna e condiziona in modo rilevante la vita umana. Dalla qualità di vita nell'ambiente di lavoro e dalla qualità del lavoro sono influenzati non solo i rapporti di lavoro e il modo di produrre, ma tutta intera la società e la vita dell'uomo. Da dette qualità dipende il grado di interrelazione e di integrazione dinamica e costruttiva della vita e dell'attività di lavoro con le altre espressioni della vita singola ed associata. Anche dalla qualità di vita nell'ambiente di lavoro e di qualità di lavoro dipende il farsi continuo e incessante della realtà sociale e debbono dipendere la dinamica dei rapporti di lavoro e del modo di produrre.
Certamente la lotta per la rimozione dei fattori di rischio costituisce il punto più immediato ed evidente di attacco per la difesa dell'integrità fisica mentale per l'attuazione di una valida ed efficace prevenzione.
Sono infatti noti i terribili eventi di vite umane stroncate o gravemente invalidate per cause di lavoro con il loro pesante strascico di sofferenze e di problemi di ogni genere. E' un quadro sconcertante e come palpabile che non può non impegnare a fondo la coscienza umana e civile che deve produrre una generale mobilitazione di attenzioni e di interventi.
In questi ultimi anni abbiamo assistito ad un crescendo di attenzione e di interventi sempre più generalizzati e sempre più incisivi. Lo confermano i dati statistici, specialmente per la nostra Regione. Ma non basta ancora occorre ancora fare molto e instancabilmente.
La lotta contro le condizioni di rischio risulterebbe tuttavia carente qualora non fosse animata e finalizzata in ogni suo sviluppo, non solo dalla intenzione di rimuovere il rischio, ma da quella di realizzare una qualità di ambiente di lavoro e di attività lavorativa, di relazioni sul lavoro che siano espressione di un modo d'essere autentico, di una sicura identità, di un ruolo effettivo di una reale partecipazione alla realizzazione di progetti e di programmi di sviluppo economico e sociale.
L'azione intesa ad eliminare le condizioni oggettive di rischio esige di svilupparsi come una capacità di avvalersi di ogni cosa, compresa la ricerca e la valutazione dei dati oggettivi relativi, per uno sviluppo complessivo della vita singola ed associata per e come la realizzazione di una realtà oggettiva a ciò coerente. Secondo questa linea d'azione l'eliminazione delle condizioni di rischio viene a comprendersi nello sviluppo della professionalità del lavoratore.
Si tratta, insomma, di concorrere ad eliminare le negatività oggettive nella direzione più efficace e costruttiva in senso globale, anche perch il rischio, se ha certamente, specie nei luoghi di lavoro, il suo dato oggettivo, può trovare anche una sua condizione nella stessa realtà soggettiva, nei comportamenti.
La stessa azione di lotta contro le condizioni di rischio per l'integrità della salute fisica e mentale potrebbe ingenerare occasioni nuove di rischio, qualora non fosse condotta nella giusta direzione.
Ispirandosi a queste linee, succintamente poste, il mio Gruppo ha presentato la proposta di legge n. 510 relativa all'istituzione dei servizi multizonali di prevenzione comprendendovi come parte fondamentale e dominante l'igiene e la prevenzione nei luoghi di lavoro. Ciò in coerenza con la posizione assunta dal mio Gruppo durante la fase di redazione dello Statuto della Regione e per l'assunzione da parte del Consiglio regionale della passata legislatura della deliberazione del 19/7/1973 n. 169 in materia di organizzazione del servizio relativo alla tutela sanitaria nei luoghi di lavoro. Tale deliberazione, votata all'unanimità, ha in seguito prodotto tra la Regione e il CTO la stipulazione di una convenzione per la creazione del centro regionale per la tutela sanitaria nei luoghi di lavoro. In seguito, tra la Regione e numerosi Comuni, sono state stipulate convenzioni per l'istituzione delle unità di base per la tutela sanitaria nei luoghi di lavoro ai sensi della stessa deliberazione del 1973.
I criteri salienti per la stesura della nostra proposta di legge sono stati: 1) la valorizzazione delle esperienze acquisite e delle sperimentazioni in atto, soprattutto da parte dei lavoratori 2) la risposta, la più adeguata ed organica, alle istanze dei lavoratori valorizzando la loro volontà di essere protagonisti del processo di prevenzione.
Per la validità ed efficacia del servizio di tutela e di prevenzione ci siamo attenuti ai seguenti criteri: 1) ricomprendere il servizio fin qui realizzato con le unità di base in una struttura ed in un quadro operativo organico costituito dalle Unità Sanitarie Locali, integrato con l'istituzione dei presidi multizonali 2) l'allargamento del campo dell'azione preventiva sino a comprendere ogni luogo di lavoro, e non solo la fabbrica grande e media, e ogni ambiente di vita.
Quest'ultimo punto per i seguenti motivi: l'estensione di un servizio di prevenzione a tutti gli ambienti di lavoro e di vita, oltre che essere previsto dalla legge 833, è necessario perché è in tutti gli ambienti di lavoro e di vita che si verificano condizioni di rischio con le relative tragiche conseguenze, e non solo nella media o grande industria. Si pensi per esempio, all'agricoltura, si pensi alla stessa vita domestica. Inoltre l'estensione del servizio di prevenzione a tutti gli ambienti di lavoro e di vita può e deve agire come effetto moltiplicatore di una mentalità, di un costume, di una cultura sempre più vasta ed approfondita ed efficace ai fini igienistici e di prevenzione. L'integrazione nell'organizzazione dell'Unità Sanitaria Locale e dei presidi multizonali del servizio di prevenzione è necessaria per rendere più approfondita ed efficace e continuativa l'azione di prevenzione e di rispondere adeguatamente alle esigenze e alle volontà dei lavoratori.
In questo senso è destinato ad operare un altro criterio da noi adottato, vale a dire la valorizzazione della professionalità degli operatori attualmente agenti nel campo della prevenzione, essenzialmente di quelli provenienti dall' ENPI e dall'Associazione nazionale per il controllo della combustione, oltre che dall'Ispettorato del lavoro individuando strutture, come i presidi multizonali, idonei per il loro più valido impiego.
Queste, in sintesi le principali esigenze della nostra proposta di legge intesa in modo specifico ad affrontare i problemi dell'igiene e della prevenzione nei luoghi di lavoro, secondo lo spirito e la lettera della legge nazionale di riforma del servizio sanitario. Da parte nostra non abbiamo mai inteso confondere l'attività sanitaria e tecnica con quella di prevenzione; meno che meno abbiamo inteso contenere il ruolo determinante e fondamentale costituito dalla volontà dei lavoratori di essere i principali protagonisti della prevenzione e della rimozione delle condizioni di rischio. La prevenzione è innanzitutto nelle volontà, poi nelle cose. Se è vero che i soli interventi sanitari e tecnici non sono sufficienti a determinare una vera e propria prevenzione e rimozione delle condizioni di rischio ne sono tuttavia ingredienti assolutamente necessari, anzi, occorre favorire al massimo il loro prodursi, come sostegno e partecipazione ad una volontà ferma ed incisiva sempre più generalizzata, così come del resto la legge prescrive.
La nuova redazione del disegno di legge fatta dalla Giunta, e comunicataci questa mattina, risulta profondamente cambiata rispetto a quella prima presentata e sottoposta alle consultazioni. Accoglie a nostro avviso una serie di esigenze e di proposte da noi avanzate. In primo luogo accetta, con un riferimento che è tutto da sviluppare, di integrare l'igiene e la prevenzione nei luoghi di lavoro nel campo più generale dell'igiene pubblica. In secondo luogo allarga il servizio preventivo a tutti i luoghi di lavoro. In terzo luogo integra il servizio di prevenzione nell'organizzazione delle Unità Sanitarie Locali quali risultano integrate a loro volta dall'impegno di istituire quanto prima, nel quadro del piano socio-sanitario, i presidi e i servizi multizonali. In certa misura, anche se in modo confuso e insoddisfacente, lascia intravedere la corretta valorizzazione delle risorse di professionalità attualmente esistenti.
Per queste ragioni, anche se permangono elementi di perplessità e di insoddisfazione, abbiamo rinunciato ad insistere nel richiedere l'esame in Consiglio della nostra proposta di legge. Tuttavia ci riserviamo di formulare il nostro parere definitivo al termine del dibattito, tanto più che il testo definitivo della posizione della Giunta, dopo le consultazioni e dopo il lavoro svolto in V Commissione, ci è giunto soltanto ora.



PRESIDENTE

Non vi sono altre richieste di parola. Passiamo alla votazione degli articoli.
"Articolo 1 - Campo di applicazione della legge. La presente legge fissa i principi relativi alla programmazione, organizzazione e gestione delle attività per la prevenzione e la tutela della salute nei luoghi di lavoro in conformità a quanto previsto, in particolare, dagli articoli 14, 20, 21 e 22 della legge 23 dicembre 1978 n. 833, e ai sensi della legge regionale 21/1/1980 n. 3.
La Regione e le Unità Sanitarie Locali realizzano, per quanto di competenza, le attività di prevenzione e di tutela della salute nei luoghi di lavoro, garantendo intese con le organizzazioni sindacali dei lavoratori e promuovendo accordi con le associazioni imprenditoriali".
Il Gruppo D.C. presenta il seguente emendamento: all'ultimo comma eliminare le parole "promuovendo accordi".
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano. E' respinto.
Si proceda alla votazione dell'articolo.



(Si procede alla votazione, per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 36 hanno risposto SI 26 Consiglieri si sono astenuti 10 Consiglieri L'art. 1 è approvato.
"Articolo 2 - Compiti della Regione. La Regione promuove la prevenzione e la tutela della salute nei luoghi di lavoro anche mediante appositi progetti-obiettivo nell'ambito del piano socio-sanitario triennale fissando in tale contesto i principi per la pianificazione delle strutture territoriali e le relative misure finanziarie, nonché emanando norme di indirizzo su specifici problemi di attuazione ed assicurando il coordinamento delle iniziative a livello regionale".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 36 hanno risposto SI 36 Consiglieri L'art. 2 è approvato.
"Articolo 3 - Compiti delle Unità Sanitarie Locali. L'organizzazione e la gestione delle attività per la prevenzione e la tutela della salute nei luoghi di lavoro è attuata dalle Unità Sanitarie Locali attraverso l'utilizzazione integrata di tutti i servizi e presidi della USL e del relativo personale dipendente e convenzionato ai sensi dell'articolo 47 e 48 della legge 23.12.1978 n. 833, nonché per mezzo dei presidi multinazionali di cui all'articolo 22 della citata legge 23.12.1978, n.
833.
Le Unità Sanitarie Locali assicurano la partecipazione dei lavoratori e degli imprenditori alla formulazione dei programmi di intervento attraverso gli organi di partecipazione previsti dall'articolo 18 della legge regionale 21.1.1980, n. 3".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 36 hanno risposto SI 36 Consiglieri L'art. 3 è approvato.
"Articolo 4 - Compiti di igiene pubblica della USL. Alla prevenzione ed alla tutela della salute nei luoghi di lavoro provvede il servizio di igiene pubblica della USL, il quale ha tra i suoi compiti la direzione tecnica ed il coordinamento di tutte le attività di prevenzione e tutela nel territorio dell'USL; la gestione delle attività stesse tramite le strutture e gli operatori presenti nel territorio, utilizzabili ai sensi della vigente normativa sull'ordinamento del personale del Servizio sanitario nazionale, e di quella contenuta nelle convenzioni regionali uniche per la medicina generica e specialistica, nonché tramite operatori del servizio stesso.
L'attività di direzione e di coordinamento viene svolta nel quadro del programma dell' USL e garantendo la partecipazione delle istanze sociali nonché l'integrazione con altri settori e servizi dell'USL".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 36 hanno risposto SI 36 Consiglieri L'art. 4 è approvato.
"Articolo 5 - Obiettivi della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro. La prevenzione e la tutela della salute nei luoghi di lavoro hanno i seguenti obiettivi: a) garantire l'integrazione ed il coordinamento di tutte le funzioni e le competenze attribuite in materia ai Comuni con quelle assegnate alle USL dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833 b) indicare le misure idonee alla prevenzione e all'eliminazione dei fattori di rischio conseguenti alla progettazione, attuazione ed esercizio degli impianti produttivi, anche con riguardo ai fattori di nocività presenti nell'organizzazione del lavoro c) promuovere, verificare l'attuazione e controllare il rispetto delle specifiche norme a tutela della salute dei lavoratori, per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, nonché l'attuazione di tutte le misure volte a tutelare la salute, anche ai sensi dell'articolo 9 della legge 20 maggio 1970, n. 300, sui diritti dei lavoratori d) garantire la partecipazione dei gruppi omogenei dei lavoratori alle attività di elaborazione e di indagine, anche allo scopo di promuoverne l'educazione sanitaria e) promuovere e coordinare le attività di ricerca finalizzate alla conoscenza e rimozione delle cause di nocività presenti nei luoghi di lavoro secondo le indicazioni del piano socio-sanitario regionale e sulla base degli accordi stipulati con l'Università, ai sensi dell'articolo 39 della legge 23 dicembre 1978, n. 833".
Il Gruppo D.C. presenta due emendamenti: alla lettera d): eliminare "Gruppi omogenei" e dopo "lavoratori" aggiungere "e delle loro organizzazioni".
Chi è favorevole al primo emendamento alzi la mano. E' respinto.
Chi è favorevole al secondo emendamento alzi la mano. E' respinto.
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 37 hanno risposto SI 27 Consiglieri si sono astenuti 10 Consiglieri L'art. 5 è approvato.
"Articolo 6 - Attività di prevenzione e tutela della salute sui luoghi di lavoro. Le attività di prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro sono quelle previste dall'art. 20 della legge 23 dicembre 1978 n.
833 e in particolare: 1) l'individuazione, l'accertamento e il controllo dei fattori di nocività di pericolosità e di deterioramento negli ambienti di lavoro, anche mediante collaudi e verifiche di macchine, impianti o mezzi di protezione prodotti, installati o utilizzati nel territorio dell'USL, ai sensi della vigente normativa statale 2) la comunicazione dei dati accertati e la diffusione della loro conoscenza anche a livello di luogo di lavoro e di ambiente di residenza sia direttamente che tramite gli organi del decentramento e le rappresentanze sindacali, fatta salva la tutela del segretario industriale ai sensi dell'art. 20, secondo comma della citata legge n. 833 3) la prescrizione delle misure conseguenti alle attività ispettive di competenza delle USL. ai sensi dell'art. 21 della citata legge n. 833 4) indicazione delle altre misure idonee al risanamento dell'ambiente di lavoro 5) la formulazione di mappe di rischio con l'obbligo delle aziende di comunicare le sostanze presenti nei ciclo produttivo e le loro caratteristiche tossicologiche, nonché i possibili effetti sull'uomo, e sull'ambiente 6) gli accertamenti sanitari sui lavoratori esposti ai fattori di rischio ivi compresi quelli obbligatori ai sensi di legge 7) la formulazione di pareri preventivi richiesti dai Comuni sui progetti di insediamenti industriali e sulle attività produttive in genere, nonch sulla ristrutturazione degli stessi, ai fini di appurarne la compatibilità con la tutela dell'ambiente e la difesa della salute dei lavoratori.
Alle USL. possono essere affidate, su richiesta delle aziende e dei lavoratori, indagini sanitarie periodiche previste dalla vigente legislazione.
Le USL. espletano tali indagini utilizzando in forma integrata i propri servizi e fondi secondo la normativa regionale concernente l'organizzazione della USL".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 37 hanno risposto SI 37 Consiglieri L'art. 6 è approvato.
"Articolo 7 - Rapporti con i servizi sanitari aziendali. Il Comitato di gestione della USL, in attuazione di specifica legislazione regionale e in riferimento alla legislazione statale in materia, verifica l'adozione anche da parte dei servizi sanitari aziendali di criteri di priorità della metodologia e della standardizzazione degli interventi, degli strumenti informativi da usare, delle caratteristiche dell'elaborazione epidemiologica, della forma di comunicazione dei dati al servizio competente dell'USL e dei criteri di socializzazione degli stessi ai lavoratori".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 37 hanno risposto SI 37 Consiglieri L'art. 7 è approvato.
"Articolo 8 - Prestazioni. In attesa del piano socio-sanitario regionale le attività di prevenzione e di medicina del lavoro vengono erogate a livello di distretto sanitario di base tramite gli operatori, dipendenti o convenzionati, che, nell'ambito delle loro competenze, erogano le prestazioni di diagnosi, cura e riabilitazione.
Le prestazioni specialistiche di prevenzione che, per caratteristiche tecniche e funzionali, non possono essere fornite direttamente dal servizio di igiene pubblica, sono erogate da strutture tecniche di dimensioni multizonale secondo quanto previsto dal successivo articolo 9".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 37 hanno risposto SI 37 Consiglieri L'art. 8 è approvato.
"Articolo 9 - Servizi multizonali. Il piano socio sanitario regionale, ai sensi dell'art. 22 della legge 23/12/1978 n. 833, individua i presidi multizonali di igiene e sanità pubblica in relazione all'ubicazione e consistenza degli impianti industriali e alla peculiarità dei processi produttivi agricoli, artigianali e di lavoro a domicilio.
I presidi multizonali di igiene e sanità pubblica così individuati operano quali supporti tecnici dei servizi di igiene pubblica delle USL di riferimento e fanno parte integrante del servizio di igiene pubblica della USL nel cui territorio sono ubicati.
Il piano socio-sanitario regionale disciplina altresì l'ordinamento interno dei presidi multizonali di igiene e sanità pubblica in armonia con i principi della presente legge.
Il piano socio-sanitario regionale disciplina le modalità di utilizzazione e integrazione a livello di USL delle strutture attualmente operanti nel campo della prevenzione e igiene pubblica.
In attesa dell'individuazione dei presidi multizonali, le USL si avvarranno delle strutture già dei Consorzi provinciali antitubercolari, dei Laboratori di igiene e profilassi e degli altri servizi delle Amministrazioni provinciali, nonché di altre strutture operanti nel settore della prevenzione e sicurezza del lavoro, da utilizzare in regime di convenzione".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 37 hanno risposto SI 37 Consiglieri L'art. 9 è approvato.
"Articolo 10 - Criteri di programmazione e di gestione dell'attività del servizio. Fino all'approvazione del piano socio-sanitario triennale l'attività di prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro viene programmata dall'USL, al fine di ordinare, a livello territoriale, le priorità degli interventi in modo da rispondere: a) agli obblighi di legge b) alle richieste dei lavoratori e delle loro organizzazioni c) alle richieste delle aziende e delle loro associazioni.
Nell'ambito delle priorità di cui al precedente comma, vanno assicurati i seguenti adempimenti: 1) formulazione delle mappe di rischio 2) raccolta e distribuzione dell'informazione relativa ai rischi e ai danni 3) esecuzione di controlli sull'ambiente e di accertamenti sanitari di cui al precedente art. 6, primo comma, punto 6 e al secondo comma dello stesso articolo".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 37 hanno risposto SI 37 Consiglieri L'art. 10 è approvato.
"Articolo 11 - Strumenti informativi. I servizi deputati alla prevenzione e medicina del lavoro, per l'esecuzione degli interventi utilizzano, in ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 27 della legge 23/12/78, n. 833 oltre le attrezzature ed i mezzi idonei alla conoscenza delle condizioni ambientali e sanitarie, i seguenti strumenti informativi: mappe di rischio registri dei dati ambientali e biostatistici nonché: le denunce e il registro degli infortuni le schede sanitarie individuali dei servizi aziendali i risultati delle rilevazioni ambientali effettuate dai servizi aziendali e da istituti di parte ogni altra informazione utile allo svolgimento delle funzioni previste dalla presente legge".
Il Gruppo D.C. presenta il seguente emendamento: sostituire "le schede sanitarie individuali dei servizi aziendali" con " i libretti sanitari individuali".
La parola al Consigliere Conti.



CONTI Domenico

Siamo preoccupati dal fatto che non si prevedono strumenti informativi che non siano contenuti esplicitamente nel testo della legge di riforma.
Pertanto proporremmo di introdurre nell'articolo l'indicazione dello strumento informativo previsto dalla legge.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Ferrero.



FERRERO Giovanni

Data la rilevanza della materia e dato il ruolo che il Consiglio ha nell'interpretare e comprendere il processo di formazione delle leggi, mi pare opportuno tornare su alcune questioni.
Ci troviamo in una situazione in base alla quale il disposto nazionale prevede che siano i servizi aziendali a svolgere, attraverso il medico di fabbrica in particolare, funzioni di accertamento sanitario sui singoli.
Sostanzialmente il medico è sottoposto alla normativa generale e quindi al segreto d'ufficio e non può trasmettere a nessuno, nemmeno all'azienda, le informazioni relative alle analisi mediche che vengono compiute. Non v'è dubbio che informazioni che non siano le diagnosi, ma che sono da esse desumibili e che attengono alla utilizzazione del processo produttivo dei lavoratori, immagino vengano trasmesse e utilizzate dall'azienda per operazioni che hanno un effetto. Su questo argomento negli anni passati vi sono state vertenze accanite in complessi industriali, volti all'ottenimento da parte delle organizzazioni sindacali di informazioni di carattere analitico. Queste vertenze hanno avuto degli esiti non identici alla richiesta della piattaforme e hanno prodotto a loro volta una maturazione all'interno del movimento sindacale, quindi il problema all'interno delle organizzazioni dei lavoratori è particolarmente sentito.
L'obiezione del Consigliere Conti mi trova del tutto d'accordo come preoccupazione. Non è però di per sé una ragione sufficiente per introdurre l'emendamento proposto. Così come i medici di fabbrica sono tenuti al segreto professionale, lo stesso tipo di impegno e quindi le stesse sanzioni, in caso di violazione, si estende al servizio sanitario nazionale nel suo complesso e agli operatori che maneggiano queste informazioni.
Certamente la divulgazione ulteriore dell'informazione aumenta i rischi di violazione della legge, ma non si può, nel legiferare, partire dal presupposto che poche persone siano sicure e molte persone siano inaffidabili, soprattutto quando si parla del servizio sanitario nazionale.
Non è tanto questione di segreto professionale quanto un giudizio di prospettiva sulla legislazione nazionale e sui rapporti fra le parti in materia di servizi aziendali. La legislazione regionale, in qualche misura nel riprendere certi principi, ribadisce e attenua degli istituti vigenti nel nostro Paese. La mia personale opinione è che i servizi aziendali di fabbrica debbano essere superati e che si debba andare a una costituzione organica di un sistema sanitario nazionale che abbia con le imprese un rapporto tale che tuteli il mondo del lavoro nel complesso e quindi che si debbano avere gli strumenti informativi.
L'emendamento del Gruppo della D.C. va in questa direzione, nel momento in cui sostituisce le schede sanitarie con i libretti sanitari. Va per detto che questa sostituzione non modifica, a mio avviso, se non formalmente, la questione. A seguito di questo dibattito risulterà chiaro agli atti che la ragione fondamentale per l'eventuale accoglimento di questo emendamento sta nel fatto che noi abbiamo l'ambizione di un servizio sanitario nazionale che, come organo dello Stato, non abbia più la necessità di strutture aziendali. Ma non lo modifica sostanzialmente perch il problema si riapre immediatamente nel momento in cui ci si chiede chi compila libretti sanitari. I libretti sanitari sono disciplinati dall'art.
27 della legge 833 e la formulazione che viene data all'art. 27 non è del tutto chiara, soprattutto in carenza del libretto sanitario e di normative particolari.
La questione non solo della segretezza, ma del ruolo dei servizi aziendali, che noi espungiamo dalla legge accogliendo l'emendamento riappare nel momento in cui la Regione dovrà emanare direttive o atti di carattere amministrativo che disciplinino le modalità di compilazione del libretto sanitario. Il libretto sanitario è a mani dell'individuo e copia del medesimo è depositata nell'Unità Sanitaria Locale. Se è il servizio aziendale che compila le parti relative all'attività medica svolta toccherà all'Unità Sanitaria Locale farsi portare il libretto dal cittadino e ricopiarne parte. Quindi le informazioni compilate dal servizio sanitario aziendale risultano comunque disponibili in copia presso l'USL. Se invece si sceglie l'altra soluzione, sarebbe l'USL che attraverso i suoi uffici procede a scrivere sul libretto sanitario individuale quel tipo di informazione.
Sono poi del parere che la ratio generale di questa legge non è tanto di inquisire sui singoli quanto di avere informazioni aggregate per gruppi di persone che sono soggette a rischi analoghi, quindi in quanto tali hanno bisogno di accorgimenti preliminari. Anche alla luce di questa considerazione credo si possa decidere in un senso o nell'altro, nel senso dell'accoglimento o nel senso della ripulsa.



PRESIDENTE

Chiede ancora di intervenire il Consigliere Conti. Ne ha facoltà.



CONTI Domenico

L'integrazione del Consigliere Ferrero è largamente condivisibile tant'è vero che la nostra insistenza di non camminare in difformità della legge anche introducendo formalmente altre questioni non previste, si muove in questa direzione.
Abbiamo già davanti a noi problemi notevoli, complessi, importanti dovuti al fatto dell'applicazione di questo importante atto di riforma, non vedo perché dobbiamo andare a complicare le cose; mi sembrerebbe conveniente, opportuno, politicamente rilevante l'accoglimento del nostro emendamento.



ENRIETTI Ezio, Assessore alla sanità e sicurezza sociale

La Giunta accoglie l'emendamento con l'interpretazione data dal Consigliere Ferrero.



PRESIDENTE

Chi è favorevole all'emendamento D.C. alzi la mano. E' accolto.
Si proceda alla votazione dell'art. 11.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 33 hanno risposto SI 33 Consiglieri L'art. 11 è approvato.
"Articolo 12 - Finanziamento. Agli oneri finanziari derivanti dall'applicazione della presente legge regionale provvede mediante l'utilizzo dei fondi di cui al cap. 10670 denominato 'Erogazione agli Enti che gestiscono le funzioni sanitarie delle somme necessarie per le spese correnti' e al cap. 10680 denominato 'Erogazione agli Enti che gestiscono le funzioni sanitarie per spese di investimenti'.
Il riparto delle quote del fondo sanitario regionale alle USL di cui al precedente comma, sarà effettuato sulla base dei programmi risultanti dal piano socio-sanitario regionale.
In attesa del piano socio-sanitario regionale per l'esecuzione di quanto previsto dalla presente legge la Regione provvede: fornendo alle USL la strumentazione idonea e necessaria allo svolgimento delle rilevazioni ambientali di base finanziando l'esecuzione di interventi specifici sulla base dei programmi presentati dalle USL pianificando l'accesso alle strutture integrative di cui all'art. 5 lettera e) della presente legge e ad altre strutture di carattere scientifico e di ricerca organizzando opportune attività di formazione e qualificazione del personale secondo le esplicitazioni del piano annuale di formazione".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 33 hanno risposto SI 33 Consiglieri L'art. 12 è approvato.
"Articolo 13 - Norme transitorie. Gli ispettorati del lavoro continueranno a svolgere i compiti propri in materia di prevenzione, igiene e controllo sullo stato di salute dei lavoratori fino all'istituzione dell'istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro e all'effettivo trasferimento delle attribuzioni alle USL, assicurando il rispetto delle direttive emanate dall'Amministrazione regionale, secondo quanto dispone l'articolo 5 del Decreto Legge 30/12/79 convertito con modificazioni in legge 29/2/1980 n. 33".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 33 hanno risposto SI 33 Consiglieri L'art. 13 è approvato.
"Articolò 14 - Dichiarazione d'urgenza. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e 45 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 33 hanno risposto SI 33 Consiglieri L'art. 14 è approvato.
La parola al Consigliere Conti per dichiarazione di voto.



CONTI Domenico

Come ho già avuto modo di affermare nel mio intervento, abbiamo constatato l'accoglimento nel nuovo testo della Giunta di alcune importanti nostre preoccupazioni già esposte nel nostro progetto di legge.
L'andamento della discussione ci ha messo in mano qualche altro elemento positivo ed importante quindi esprimiamo parere favorevole.
Tuttavia, mi si permetta di rilevare come un argomento così importante come quello dell'igiene e la prevenzione nei luoghi di lavoro ci trovi in qualche modo distratti, quando avrebbe meritato approfondimenti politici e culturali di ben altro respiro di quello che in realtà siamo riusciti a fare.
Nonostante che manteniamo alcune riserve, confermiamo il nostro voto positivo proprio per rispondere il più sollecitamente possibile e nel modo più efficace alle attese dei lavoratori e delle organizzazioni.



PRESIDENTE

Ha chiesto di intervenire il Consigliere Vera. Ne ha facoltà.



VERA Fernando

La legge sulla prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro è un'esigenza prevista dalla legge 833 e contiene delle richieste che vengono dal movimento operaio e un complesso di norme che consentono un più incisivo intervento nell'ambiente di vita e di lavoro. L'attuazione e la realizzazione di questa attività preventiva deve realizzarsi in modo pieno con la concreta attuazione del funzionamento degli organi delle Unità Sanitarie Locali.
Abbiamo apprezzato che, in sostituzione del primitivo disegno, che si presentava molto complesso e macchinoso, la Giunta regionale abbia presentato questo disegno di legge, forse più generico ma rispondente alle esigenze di questo momento.
Per questi motivi il nostro voto è favorevole.



PRESIDENTE

Non vi sono altre richieste di parola.
Passiamo alla votazione sull'intero progetto di legge.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 43 hanno risposto SI 43 Consiglieri L'intero progetto di legge è approvato.


Argomento: Varie

Sull'acquisizione del famoso dipinto "Quarto Stato" da parte della Regione


PRESIDENTE

Il Presidente della Giunta chiede la parola per una breve comunicazione.



VIGLIONE Aldo, Presidente della Giunta regionale

E' stato offerto in comodato alla Regione, da parte della società che lo detiene, il primo originale del famoso dipinto "Quarto Stato" (fiumana) di Pellizza da Volpedo.
Per il momento sarà collocato nei locali della Giunta, nella sala dove già trovano posto i dipinti di Carlo Emanuele III e Vittorio Amedeo II, per significare una continuità fra re e popolo.
I futuri amministratori decideranno in proposito.


Argomento: Unita' locali dei servizi sociali ed assistenziali e dei servizi sanitari

Esame progetto di legge n. 523 "Organizzazione e funzionamento dell'Unità Sanitaria Locale"


PRESIDENTE

Esame progetto di legge n. 523 "Organizzazione e funzionamento dell' Unità Sanitaria Locale".
La parola al Consigliere Beltrami.



BELTRAMI Vittorio

L'incalzare del tempo, le urgenze e quant'altro è stato ampiamente ripetuto in quest'aula impongono pochissime annotazioni. E' nello spirito di questa corsa di fine legislatura che vengono all'esame del Consiglio provvedimenti per il settore socio-sanitario di non poco conto, taluni dei quali affidati per memoria alla terza legislatura regionale stante l'impossibilità di un loro approfondimento. Abbiamo fatto tutto di corsa e anche su questo disegno di legge le consultazioni non sono state eccessivamente stimolanti. Il nostro Presidente di Gruppo aveva chiesto di distribuire tra oggi e martedì l'esame delle leggi sanitarie il che avrebbe consentito qualche approfondimento. Ma questo non è stato possibile. Ne risente però una parte non tenue del nostro apporto. Gli stessi emendamenti potrebbero non sempre raccordarsi al filone logico di una coerente impostazione costruttiva di una diversa proposta.
Siamo di fronte ad una legge necessaria. Potremmo discutere sui diversi passaggi e di come siamo arrivati a questa fase. Dovrei quindi ripetere le stesse cose che furono già oggetto di interventi in sede di discussione Sulla legge "Costituzione delle Unità Sanitarie Locali" n. 3 del 1980 e parlare ancora della provvisorietà, dell'incertezza che ha caratterizzato allora la nascita ed il decollo delle Unità Sanitarie Locali. Ma questo non serve al discorso di questa mattina. Sarebbe un grosso errore creare ulteriori ritardi, rinvii.
Teoricamente dovremmo dire di no a questa legge perché essa diviene "contenuto" di quei "contenitori"(USL) costruiti con la legge n. 3, in un modo diverso dalla nostra proposta. Ma la legge propone principi accettati da altre Regioni, innesca un processo di operatività, blocca in un certo modo il vuoto paralizzante della stasi elettorale e del dopo elezioni stasi che diverrebbe dannosa sotto ogni aspetto, anche sotto il profilo economico. Per cui il nostro atteggiamento si allontana dalla sfera negativa di ieri alla ricerca di uno spazio di stimolazione per la stessa Giunta, anche se restiamo lontani da una entusiastica adesione.
Il che è ovvio, comprensibile e mi auguro torni gradito al signor Assessore alla sanità.
Con gli amici abbiamo esaminato anche la legislazione delle altre Regioni. Ovunque ci sono sottolineature attorno ai concetti di snellezza di flessibilità delle strutture per poterle adattare al mutare delle esigenze e calarle con tempestività su settori omogenei di intervento, con articolazioni dinamiche e con l'impiego di equipes multidisciplinari anche attraverso la cosiddetta "mobilità del personale", una forma operativa che solo da qualche tempo ha fatto capolino all'orizzonte socio-sanitario anche se ancora non è propugnata con esaltanti convincimenti.
Taluni di questi concetti, addirittura (dalla organizzazione collegiale del lavoro, alle flessibilità dell'unità organizzativa), sono contenuti nella legge regionale del 20/2/1979 n. 6 sulle strutture del personale della Regione Piemonte.
Quando la Giunta regionale propone nel testo originale la soppressione dell'ex art. 4 sull'area di settore, fa una scelta che, a mio avviso, tende a proporre una costruzione delle USL meno complessa, non faraonica, agile.
Viene però creata non una nuova dimensione, ma delle aggregazioni di attività chiamate sezioni, che non trovano riscontro in altre leggi regionali (vedi Emilia-Romagna e Umbria), le quali sottolineano l'esigenza di affidarsi ai criteri di flessibilità e snellezza.
Nei nostri emendamenti seguiamo lo stesso criterio, richiamiamo gli stessi principi per cui è possibile affiancarsi, aggregarsi, svolgere il lavoro di gruppo, ma non creiamo a nostra volta un'altra articolazione anche se siamo convinti - ed è affermato nella relazione alla legge - che questa articolazione non è onerosa, non appesantisce, taglia trasversalmente i servizi per raggiungere certi servizi.
E' ritenuto pertanto improprio richiamarsi all'art. 19 dell'anzidetta legge sulle strutture, anzi siamo convinti che la nostra formulazione potrebbe consentire ogni più utile processo di aggregazione articolata per realizzare i cosiddetti processi obiettivi, che il disegno di legge regionale indica nel numero di tre: tutela della salute dei lavoratori tutela materno-infantile, età evolutiva della collettività minorile, tutela della persona anziana, che, per noi, dovrebbero divenire cinque, con l'aggiunta della tutela della salute mentale (problema che ci investe tanto da vicino, che ha creato situazioni gravi e che è urgente e necessario nel momento in cui è aperto un processo di smobilitazione delle strutture ospedaliere psichiatriche e si dovrebbe innestare l'altro processo di territorializzazione dell'assistenza) e della tutela degli handicappati anche se potrebbe essere compreso nel nostro secondo progetto, ma qui lo vorremmo esplicitare in termini più intensi.
Avremmo voluto fare anche qualche altra riflessione traducendola in concreta proposta nell'articolato della legge, ma ci è mancata la possibilità, o meglio, non abbiamo scoperto lo spazio più utile per l'inserimento di qualche cosa che affidasse, ad esempio, più definiti contorni all'attività del coordinamento e quindi a quella del coordinatore una figura che ricorre frequentemente nel disegno di legge della Giunta. Ne affidiamo però l'esigenza, per memoria, all'Assessore per i successivi approfondimenti.
Infatti, per il coordinatore, figura prevista a più livelli, la sua individuazione, non può essere lasciata incondizionatamente al singolo comitato di gestione delle USL, bensì con criterio unico per tutte le USL piemontesi, trattandosi di lavoratore dipendente con carriera articolata e filtrata su carriera, concorsi, ecc., quindi occorrerebbe definirne il profilo professionale per i diversi settori, nonché nello spazio legislativo-normativo più giusto gli aspetti gerarchici, disciplinari funzionali ecc.
Concludo affermando che tra gli amici c'è la convinzione che questa legge dovrà necessariamente essere riveduta nel suo impatto con la realtà socio-sanitaria del Piemonte. Il nostro modo di muoversi, anche se sfocia in un voto di astensione, non si sottrae, anzi vuole essere contributo al tentativo di abbattere la cosiddetta frattura storica tra le attività igienico-profilattiche e diagnostico-terapeutiche che costituiscono il filo conduttore, il supporto, il motivo ispiratore della legge in discussione contributo, dunque, per creare le condizioni di un'offerta "pulita" nei confronti dell'utente del sistema, il quale è in questo momento nell'occhio del ciclone con cambiamenti in corso di non poco conto per una riforma sulla quale è possibile dire tutto, ma sulla quale non è certamente possibile scherzare. Da qui un diverso modo di muoversi, una diversa assunzione di atteggiamenti nel conferire il nostro voto.



PRESIDENTE

Non vi sono altre richieste di parola. Passiamo quindi all'esame degli articoli.
"Articolo 1 - Scopo della legge. La presente legge disciplina l'organizzazione e il funzionamento dell'Unità Sanitaria Locale (USL) per l'esercizio delle funzioni e la gestione dei servizi in materia di sanità e di assistenza attribuiti, a norma del DPR 24/7/1977, n. 616 e della legge 23/12/1978 n. 833, ai Comuni singoli o associati secondo le statuizioni della legge regionale 21/1/1980 n. 3"' Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 38 hanno risposto SI 24 Consiglieri si sono astenuti 14 Consiglieri L'art. 1 è approvato.
"Articolo 2 - Organizzazione della USL e relativa articolazione. Le articolazioni organizzative della USL sono: a) i servizi b) le sezioni Il servizio è l'unità fondamentale della struttura organizzativa della USL e, ai fini della presente legge, essa deve intendersi come esercizio organizzativo di una o più funzioni specifiche.
La sezione si configura come attività di coordinamento degli interventi fra loro aggregabili espletati a livello periferico dai servizi. La Giunta regionale, in relazione ai progetti obiettivo del piano socio-sanitario regionale triennale, individua le sezioni ai fini della successiva istituzione nelle singole Unità Sanitarie Locali.
L'organizzazione, il coordinamento e il funzionamento di tutti i servizi e la direzione del personale, è assicurata dall'ufficio di direzione, in relazione al disposto dell'art. 26 della legge regionale 21/1/1980, n. 3 e secondo quanto statuito dall'art. 8 del DPR 20/12/1979 n. 76.
L'USL organizza l'erogazione delle prestazioni per aree distrettuali e zonali.
L'organizzazione funzionale delle USL deve essere conforme ai criteri stabiliti dall'art. 23 della legge regionale 21 gennaio 1980 n. 3".
D Gruppo D.C. presenta i seguenti emendamenti: Emendamento soppressivo: tutto il primo comma è soppresso.
Emendamento aggiuntivo: Dopo il secondo comma aggiungere: "I servizi caratterizzati per affinità e connessione sono coordinati dai responsabili di uno dei servizi stessi, per la realizzazione dei progetti obiettivo indicati dal piano socio-sanitario regionale ed al fine di realizzare la flessibilità delle strutture in modo da poterle costantemente adattare al mutare delle esigenze e dei servizi, anche attraverso l'istituto della mobilità del personale e con l'impiego coordinato di equipes multidisciplinari ivi compreso il personale a rapporto convenzionale operante all'interno dei singoli servizi".
Emendamento sostitutivo: Il terzo comma è sostituito con: "I servizi sanitari dell'Unità Sanitaria Locale possono articolarsi al loro interno, con l'anzidetto criterio della flessibilità, in settori omogenei di intervento. L'articolazione è stabilita dalle norme regolamentari dell'Unità Sanitaria Locale".
Chi è favorevole al I emendamento alzi la mano. E' respinto.
Chi è favorevole al II emendamento alzi la mano. E' respinto.
Chi è favorevole al III emendamento alzi la mano. E' respinto.
Procediamo alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 43 hanno risposto SI 30 Consiglieri si sono astenuti 13 Consiglieri L'art. 2 è approvato.
"Articolo 3 - I servizi e relative funzioni. I servizi di cui al precedente art. 2 sono dotati di autonomia tecnico funzionante e comprendono tutti i presidi, gli uffici e le strutture operanti sul territorio di competenza della USL.
Ai sensi degli art. 25 e 29 della legge regionale 21.1.1980 n. 3 i servizi della USL devono assolvere nel territorio di competenza alle seguenti funzioni specifiche: a) igiene ambientale e dei luoghi di lavoro, igiene degli alimenti b) medicina legale c) igiene (ispezione, vigilanza, polizia, profilassi) e assistenza veterinaria d) assistenza sanitaria di base e) assistenza sanitaria integrativa di base (assistenza specialistica intra ed extra ospedaliera) f) tutela della salute mentale g) assistenza farmaceutica h) sociale e assistenziale i) gestione tecnica del bilancio, contabilità e cassa 1) gestione economale, provveditoriale e tecnica m) amministrazione del personale, patrimoniale e legale.
In ciascuna Unita Sanitaria Locale devono essere attivati i seguenti servizi: 1) servizio di igiene pubblica per l'espletamento delle funzioni di cui alle lettere a) e c) 2) servizio di medicina legale per l'espletamento delle funzioni di cui alla lettera b) 3) servizio di assistenza sanitaria di base per l'espletamento delle funzioni di cui alla lettera d) e g) 4) servizio di assistenza sanitaria integrativa di base per l'espletamento delle funzioni di cui alla lettera e) e f) 5) servizio socio-assistenziale per l'espletamento delle funzioni di cui alla lettera h) 6) servizio economico-finanziario per l'assolvimento delle funzioni di cui alla lettera i) 7) servizio tecnico-economale per l'assolvimento delle funzioni di cui alla lettera l) 8) servizio di amministrazione del personale, patrimoniale e legale per l'assolvimento delle funzioni di cui alla lettera m).
Nelle USL con oltre 50.000 abitanti possono essere attivati distinti servizi per lo svolgimento delle funzioni di assistenza sanitaria di base e di assistenza farmaceutica e di igiene e assistenza veterinaria.
Nella USL ove sia notevolmente sviluppata la zootecnia, oppure esistano consistenti impianti di macellazione o trasformazione dei prodotti di macellazione, ovvero impianti per la produzione di alimenti di origine animale o destinati all'alimentazione degli animali, è attivato comunque il servizio veterinario.
Il piano socio-sanitario regionale triennale individuale le USL dove debbano essere attivati ulteriori servizi per l'espletamento delle singole funzioni elencate al secondo comma del presente articolo.
I responsabili dei servizi della USL devono appartenere alla qualifica apicale del rispettivo ruolo di appartenenza e devono espletare servizio a tempo pieno, secondo quanto previsto dall'art. 8 del DPR 20/12/79 n. 761 e dell'art. 47 della legge 23/12/1978 n. 833.
I responsabili dei servizi di igiene pubblica, di medicina legale, di assistenza sanitaria di base, di assistenza sanitaria integrativa di base di assistenza farmaceutica, di assistenza e igiene veterinaria, devono appartenere al ruolo sanitario con riferimento ai quadri di specifica professionalità: per l'assistenza integrativa di base tale professionalità viene individuata nel ruolo di medici con funzionalità igienico organizzative.
I responsabili del servizio economico sanitario, del servizio tecnico economale e del servizio di amministrazione del personale, patrimoniale e legale devono appartenere al ruolo amministrativo, ovvero al ruolo professionale di corrispondenza.
Ai servizi socio-assistenziali è preposto un responsabile in possesso di requisiti specifici di professionalità richiesti dalle norme legislative e contrattuali, scelto dal Comitato di gestione anche tra il personale appartenente al ruolo degli Enti locali comandato presso la USL".
La Giunta regionale presenta alcuni emendamenti in merito: Articolo 3 - terzo comma sub. 1): dopo "alle lettere a)" sopprimere "e c)".
Articolo 3 - terzo comma: dopo "n. 1" inserire: "2) servizio veterinario per l'espletamento delle funzioni di cui alla lettera c). Con apposita legge regionale ai sensi dell'art. 10 della legge 23/12/78 n. 833 verrà definitivamente disciplinato il riordino dei servizi veterinari anche con individuazione degli ambiti territoriali di competenza del servizio".
Articolo 3 - quarto comma: dopo "di assistenza farmaceutica" sopprimere "e di igiene e assistenza veterinaria".
Articolo 3 - quinto comma: il comma è soppresso.
Chi è favorevole al primo emendamento alzi la mano. E' accolto.
Chi è favorevole al secondo emendamento alzi la mano. E' accolto.
Chi è favorevole al terzo emendamento alzi la mano. E' accolto.
Chi è favorevole al quarto emendamento alzi la mano. E' accolto.
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 43 hanno risposto SI 30 Consiglieri si sono astenuti 13 Consiglieri L'art. 3 è approvato.
"Articolo 4 - Le sezioni. L'ufficio di direzione individua i servizi interessati all'attività della sezione ed il personale di ciascun servizio mette a disposizione della stessa fino alla realizzazione dei progetti obiettivo, ai fini della relativa costituzione.
La sezione è coordinata dall'ufficio di direzione.
In deroga a quanto disposto dal quarto comma del precedente art. 2, al fine di affrontare e risolvere situazioni evidenziate dal programma zonale l'ufficio di direzione attiva le procedure di cui al primo comma per la costituzione di specifiche sezioni.
L'attività delle sezioni non può comportare variazioni della pianta organica".
Il Gruppo D.C. presenta un emendamento soppressivo dell'intero articolo.
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano. L'emendamento è respinto.
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 43 hanno risposto SI 30 Consiglieri si sono astenuti 13 Consiglieri L'art. 4 è approvato.
"Articolo 5 - Ufficio di direzione. Per l'assolvimento delle attività di cui all'art. 26 della legge regionale 21/1/1980 n. 3, l'ufficio di direzione si articola nelle seguenti aree tecnico-operative: affari generali e segreteria organi collegiali affari relativi alla formazione professionale ed educazione sanitaria nell'ambito dei piani regionali e secondo le esigenze espresse dalla USL informazione ed epidemiologia proposta di programmazione e verifica attuazione piani socio-sanitari.
Il Comitato di gestione, acquisisce il parere del responsabile del servizio in ordine alle determinazioni riguardanti il servizio medesimo dell'acquisizione del parere espresso deve essere fatta menzione nelle deliberazioni del comitato di gestione.
I coordinatori partecipano con voto consultivo alle sedute del comitato di gestione e partecipano senza voto alle sedute dell'Assemblea generale dell'Associazione.
La verbalizzazione delle sedute degli organi collegiali della USL è svolta dalla segreteria organi collegiali sotto la responsabilità del coordinatore amministrativo.
Al coordinatore amministrativo o suo delegato spetta altresì l'autenticazione degli atti.
I coordinatori dell'ufficio di direzione sono responsabili in solido con gli amministratori per le spese di cui all'ultimo comma dell'art. 51 della legge 23 dicembre 1978 n. 833.
I coordinatori dell'ufficio di direzione sono scelti dal Comitato di gestione con le modalità e criteri previsti dall'art. 8 del DPR 20/12/1979 n. 761 e durano in carica un triennio coincidente con la durata del piano regionale socio-sanitario".
Il Gruppo D.C. presenta due emendamenti: Articolo 5 - Emendamento sostitutivo: Al primo comma, il terzo e quarto punto sono sostituiti da un punto solo, nel modo seguente: " - informazione ed epidemiologia; proposta di programmazione e verifica attuazione piani socio-sanitari".
Emendamento aggiuntivo: Al termine dell' ultimo comma, dopo le parole "socio-sanitario" aggiungere: "e comunque scadono in coincidenza con la scadenza del comitato di gestione dell'Unità Sanitaria Locale".
Chi è favorevole al primo emendamento alzi la mano. E' respinto.
Chi è favorevole al secondo emendamento alzi la mano. E' respinto.
Si proceda alla votazione



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 43 hanno risposto SI 30 Consiglieri si sono astenuti 13 Consiglieri L'art. 5 è approvato.
"Articolo 6 - Dipartimenti. I dipartimenti sono aggregazioni di unità operative di uno o più servizi, finalizzate all'espletamento di attività affini e complementari. Nel dipartimento si aggregano anche unità operative di istituzioni universitarie e istituzioni sanitarie pubbliche convenzionate ai sensi e secondo le modalità di cui agli artt. 39-40-41-42 della legge 23/12/1978 n. 833.
I piani socio-sanitari regionali triennali individuano i dipartimenti ed i criteri organizzativi degli stessi, anche in ordine a quanto previsto dall'art. 17 della legge 23/12/1978 n. 833".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 43 hanno risposto SI 30 Consiglieri si sono astenuti 13 Consiglieri L'art. 6 è approvato.
"Articolo 7 - I presidi. Il presidio è struttura tecnico funzionale complessa della USL, da questa organizzato e gestito in forma integrata nell'ambito di ciascuno dei servizi di cui al presente art. 3.
I piani socio-sanitari regionali triennali individuano i presidi di maggiore rilevanza e complessità, sia a diretta gestione, che appartenenti ad istituzioni pubbliche sanitarie di cui agli art. 40-41 e 42 della legge 23/12/1978 n. 833, ivi comprendendo comunque le strutture che erogano assistenza sanitaria in costanza di degenza e le strutture socio assistenziali residenziali. Dettano altresì criteri e prescrizioni per l'individuazione e l'organizzazione di altri presidi da parte della USL.
La costituzione di presidio deve essere deliberata dall'Assemblea generale su proposta del comitato di gestione, sentito l'ufficio di direzione ed essere conforme e coerente con il piano socio-sanitario regionale; nel provvedimento deliberativo dovranno essere indicate, a pena di nullità, le compatibilità finanziarie con il fondo annuale assegnato".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 43 hanno risposto SI 30 Consiglieri si sono astenuti 13 Consiglieri L'art. 7 è approvato.
"Articolo 8 - Presidio poliambulatoriale. Il poliambulatorio è il presidio che esplica a livello zonale funzioni di assistenza specialistica.
L'attività del medesimo può svolgersi anche nell'ambito dello stabilimento ospedaliero.
Gli operatori di detti presidi espletano di norma la loro attività professionale in equipes a supporto e in stretto collegamento con gli operatori del distretto sanitario di base".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 43 hanno risposto SI 30 Consiglieri si sono astenuti 13 Consiglieri L'art. 8 è approvato.
"Articolo 9 - Lo stabilimento ospedaliero. Lo stabilimento ospedaliero è struttura della USL per la diagnosi e cura degli infermi in costanza di degenza, collegata funzionalmente e operativamente con le altre strutture e servizi socio-sanitari del territorio.
I requisiti minimi degli stabilimenti ospedalieri sono quelli previsti dall'art. 19 - primo comma - della legge 12 febbraio 1968 n. 132.
Il piano socio-sanitario regionale triennale determina i criteri per l'articolazione dell'ordinamento degli ospedali in dipartimenti, in armonia con i principi e indirizzi di cui al secondo comma dell'art. 17 della legge 23 dicembre 1978 n. 833.
La funzione di vigilanza igienica di organizzazione all'interno dello stabilimento ospedaliero è di competenza del servizio assistenza sanitaria integrativa di base.
Le funzioni amministrative degli stabilimenti ospedalieri sono attribuite per la parte di competenza, ai servizi amministrativi della USL".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 43 hanno risposto SI 30 Consiglieri si sono astenuti 13 Consiglieri L'art. 9 è approvato.
"Articolo 10 - Individuazione e gestione dei presidi e servizi multinazionali. Il piano regionale socio-sanitario individua i presidi e i servizi ospedalieri ed extra ospedalieri che, per le specifiche finalità perseguite, per le caratteristiche tecniche e per le competenze specialistiche, svolgono attività prevalentemente rivolte a territori la cui estensione includa più di una USL, definisce gli ambiti territoriali serviti e ne disciplina l'organizzazione.
Per servizio multizonale, agli effetti del presente articolo, si intende un'attività specifica espletata in forma organizzata, rivolta a soddisfare le esigenze degli utenti di più Unità Sanitarie Locali.
I presidi multizonali ed i servizi multizonali, individuati a norma del precedente comma, sono gestiti dalle USL nel cui ambito territoriale sono ubicati, in armonia del disposto di cui alle lettere a) e b) del secondo comma dell'art. 18 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.
In considerazione della particolare complessità gestionale dei presidi e dei servizi multizonali, la legge regionale stabilisce le modalità per l'integrazione del comitato di gestione della USL competente per territorio e l'eventuale sua articolazione, ai sensi del secondo comma, lettera d) dell'art. 18 della legge 23/12/1978 n. 833 e in armonia con la legge regionale 21/1/1980 n. 3.
Il presidio multizonale individuato dal piano socio-sanitario regionale è diretto da un operatore sanitario ovvero, secondo quanto stabilito dalla legislazione regionale, da un operatore del ruolo professionale appartenente alla posizione apicale.
L'USL, cui è affidata la gestione di uno o più presidi o servizi multizonali, tiene uno specifico conto di gestione generale della USL, in conformità alla legge regionale che disciplina la contabilità della USL.
I servizi e presidi multizonali fanno parte integrante del servizio competente per territorio e per funzione di cui al precedente art. 3".
Il Gruppo D.C. presenta il seguente emendamento: Al sesto comma, quarta riga, dopo l'espressione "in conformità alla" aggiungere: "emanata".
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano. L'emendamento è accolto.
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 43 hanno risposto SI 30 Consiglieri si sono astenuti 13 Consiglieri L'art. 10 è approvato.
"Articolo 11 - Coordinamento interzonale dei presidi e servizi multizonali.
In conformità al piano regionale socio-sanitario, il comitato di gestione della USL che gestisce presidi e servizi multizonali, d'intesa con i comitati di gestione delle altre USL interessate, assicura il collegamento funzionale e il coordinamento di tali presidi e servizi con i servizi interessati dalle USL servite, anche attraverso forme di collaborazione continuativa fra il personale in essi operanti.
I programmi riguardanti l'attività dei presidi e servizi multizonali sono preventivamente sottoposti, per il parere del comitato di gestione dell'USL, competente ai comitati di gestione delle altre USL interessate il parere è espresso entro trenta giorni dalla data di ricevimento trascorsi i quali si intende reso in senso positivo.
I programmi dovranno contenere indicazioni circostanziate dei pareri espressi.
Entro il 1/4 e il 1/10 di ogni anno dovrà essere convocata dal Presidente del comitato di gestione della USL, nel cui territorio operano servizi o presidi multizonali, una conferenza dei Presidenti dei Comitati di gestione delle USL che fruiscono di detti servizi e presidi, al fine di verificare la gestione sotto il profilo economico-finanziario, in ordine all'attuazione dei programmi, in rapporto alla possibilità di utilizzo del presidio e servizio in connessione con le esigenze emergenti da ciascuna USL.
A dette riunioni partecipano obbligatoriamente: i coordinatori sanitari e amministrativi delle USL interessate il responsabile del presidio o servizio multizonale i responsabili dei servizi interessati delle USL".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 43 hanno risposto SI 30 Consiglieri si sono astenuti 13 Consiglieri L'art. 11 è approvato.
"Articolo 12 - Organizzazione distrettuale. Il distretto sanitario di base è organizzato dalla USL in riferimento ad aree territoriali individuate ai sensi dell'art. 21 della legge regionale 21 gennaio 1980 n. 3 e secondo i criteri stabiliti nel piano socio-sanitario regionale triennale.
Quale centro di servizi differenziati e integrati, in attuazione dei programmi definiti dalla USL provvede a: erogare prestazioni di primo livello e di pronto intervento di natura sanitaria, socio-assistenziale raccogliere elementi conoscitivi dell'ambiente di vita e lavoro ed elementi epidemiologici.
Nel distretto si realizza la partecipazione dei cittadini alla gestione del servizio.
Espletano attività a livello distrettuale: operatori sanitari, a rapporto di pubblica indipendenza o libero professionale ex art. 48 legge 23/12/1978 n. 833 e operatori sociali, che possono costituirsi in equipes fisse e mobili in relazione alle indicazioni dei progetti obiettivo, alla natura dell'intervento sanitario e/o sociale alla professionalità richiesta uno o più operatori amministrativi per la raccolta di dati e per altri adempimenti da svolgere nel luogo di dimora del cittadino e/o presso le strutture presenti nell'area distrettuale.
Il Comitato di gestione può nominare tra gli operatori del distretto, su motivata proposta dell'ufficio di direzione, un coordinatore di distretto nel rispetto dell'ordinamento del personale di cui al DPR 20/12/1979 n. 761 e del comma ottavo dell'art. 47 della legge 23/12/1978 n. 833.
Il coordinatore di distretto promuove il collegamento organizzativo tra operatori, sia che esplichino attività in equipes , o singolarmente nell'ambito del distretto; ha facoltà di proposta ai responsabili dell'ufficio di direzione, sulla base delle indicazioni emerse nei momenti di partecipazione.
Gli operatori del distretto sanitario di base fanno capo sotto il profilo organizzativo al coordinatore di distretto e rispondono gerarchicamente al responsabile del servizio competente per materia".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 43 hanno risposto SI 30 Consiglieri si sono astenuti 13 Consiglieri L'art. 12 è approvato.
"Articolo 13 - Attività distrettuale. Le attività fondamentali che debbono essere svolte a livello distrettuale, secondo le indicazioni del piano socio-sanitario regionale, sono: a) tutela dell'igiene pubblica e dell'alimentazione e nutrizione, anche mediante l'esecuzione di prelievi, la profilassi delle malattie infettive la prevenzione delle malattie professionali e degli infortuni; gli accertamenti e le certificazioni medico-legali collegate alle attività sanitarie di base; l'attività di polizia mortuaria b) l'assistenza medico-generica, pediatrica, ostetrica odontostomatologica, ambulatoriale e domiciliare; le attività di prelievo per indagini di laboratorio; le attività di prevenzione nell'età evolutiva i servizi di guardia medica; il trasporto degli infermi; le attività di prevenzione e protezione sanitaria materna; le attività di tutela del diritto alla procreazione cosciente e responsabile; le attività di tutela della salute mentale e di tutela sanitaria delle attività sportive; le attività di prevenzione delle tossicodipendenze; le attività di riabilitazione eseguibili ambulatoriamente o al domicilio; la distribuzione dei farmaci; la l'assistenza sociale ed infermieristica ambulatoriale e domiciliare; la promozione della socializzazione e delle attività antiemarginanti; la raccolta dei dati informativi; la divulgazione dei dati informativi in ordine alla corretta utilizzazione dei servizi; le attività di educazione sanitaria c) la profilassi delle malattie infettive e diffusive degli animali e delle zoonosi; il controllo e la vigilanza sull'igiene della produzione trasformazione, conservazione, commercio e distribuzione degli alimenti di origine animale; la polizia veterinaria; la vigilanza sull'alimentazione e farmaci per la zootecnia; l'ispezione e la vigilanza sugli allevamenti macelli, mercati ittici e mercati carne; la vigilanza sulla fecondazione artificiale; la vigilanza sull'assistenza zooiatrica espletata da strutture e operatori privati d) a norma dell'art. 29 della legge regionale 21/1/1980, n. 3 attività di segreteria sociale e di informazione; erogazione delle prestazioni economiche, sia di tipo straordinario che continuativo; soddisfacimento delle esigenze abitative mediante interventi in materia di alloggi; gli interventi tecnici necessari per l'affidamento e l'adozione, il sostegno sociale e psicologico ai nuclei affidatari ed adottivi; l'assistenza domiciliare, tramite prestazioni di aiuto per il governo della casa e per il soddisfacimento dei bisogni essenziali della persona nelle attività giornaliere; l'organizzazione delle comunità alloggio e dei gruppi famiglia; il sostegno degli inserimenti occupazionali di handicappati assicurando l'intervento sul luogo di lavoro di operatori sociali con funzioni di supporto".
Il Gruppo D.C. presenta il seguente emendamento: al termine di tutto l'articolo, dopo la parola "supporto" aggiungere: "; ogni altra attività assistenziale rivolta ai minori, agli handicappati, agli anziani e ai dimessi dalle strutture psichiatriche e da quelle carcerarie".
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano. L'emendamento è respinto.
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 43 hanno risposto SI 30 Consiglieri si sono astenuti 13 Consiglieri L'art. 13 è approvato.
"Articolo 14 - Organizzazione zonale. A livello dell'ambito territoriale dell'USL o poli- distrettuale vengono espletate tutte le attività non comprese tra quelle distrettuali, ai fini dell'assolvimento delle funzioni di cui al precedente articolo 3".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 43 hanno risposto SI 30 Consiglieri si sono astenuti 13 Consiglieri L'art. 14 è approvato.
"Articolo 15 - Composizione e compiti del comitato di consultazione tecnica della USL. Al fine di assicurare la partecipazione degli operatori all'organizzazione, gestione e funzionamento delle USL e dei relativi servizi, in ogni USL è costituito un comitato di consultazione tecnica, con il compito di fornire pareri al comitato di gestione in ordine all'organizzazione, gestione e funzionamento dei servizi, presidi ed uffici dell'USL ed inoltre in ordine alle proposte di piani e di programmi.
E' facoltà del Comitato di consultazione tecnico formulare proposte al Comitato di gestione nell'ambito delle materie su cui è tenuto a fornire pareri.
La composizione del comitato di consultazione tecnica e le modalità di funzionamento sono disciplinate dallo schema di regolamento di cui all'ultimo comma dell'art. 12 della legge regionale 21 gennaio 1980 n. 3 secondo criteri di rappresentatività professionale, di operatività territoriale e di servizio, indipendentemente dalle qualifiche funzionali e dalla posizione contrattuale.
In ogni USL devono essere attivati i comitati consultativi per l'applicazione delle convenzioni nazionali uniche con gli operatori sanitari." Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 43 hanno risposto SI 30 Consiglieri si sono astenuti 13 Consiglieri L'art. 15 è approvato.
"Articolo 16 - Norma transitoria. In sede di prima applicazione la USL attiva le seguenti sezioni: tutela salute dei lavoratori tutela materno-infantile, dell'età evolutiva e della collettività minorile tutela delle persone anziane".
Il Gruppo D.C. presenta due emendamenti.
Emendamento sostitutivo: alla, prima e seconda riga sostituire le parole: "le seguenti sezioni": con: "i seguenti progetti-obiettivo".
Emendamento aggiuntivo: dopo l'ultimo punto aggiungere: " - tutela degli handicappati tutela della salute mentale".
Chi è favorevole al primo emendamento alzi la mano. E' respinto.
Chi è favorevole al secondo emendamento alzi la mano. E' respinto.
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 43 hanno risposto SI 30 Consiglieri si sono astenuti 13 Consiglieri L'art. 16 è approvato.
"Articolo 17 - Dichiarazione d'urgenza. La presente legge è dichiarata urgente - ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 45 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi del sesto comma dell'art. 45 dello Statuto regionale".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 43 hanno risposto SI 30 Consiglieri si sono astenuti 13 Consiglieri L'art. 17 è approvato.
Per dichiarazione di voto chiede la parola il Consigliere Vera. Ne ha facoltà.



VERA Fernando

Il disegno di legge 523, visto in connessione con gli emendamenti presentati dalla Giunta, ci sembra piuttosto articolato. Il nostro voto sarà favorevole anche se siamo dell'avviso che un parere più approfondito e quindi una verifica che potrà portare ad un' eventuale revisione in futuro si potrà avere soltanto dopo la pratica attuazione della normativa in esso contenuta.
Già adesso vediamo che le prime fasi di realizzazione delle USL presentano delle difficoltà e soprattutto i cittadini si augurano che possano essere superate, tenuto conto dello scopo che si propone la riforma sanitaria e del valore che ha la salute per i cittadini.
Colgo l'occasione per far rilevare all'Assessore un aspetto del funzionamento delle USL che desta particolari proteste da parte del cittadino. Intendo parlare della Guardia Medica. Ho ricevuto numerose proteste in ordine a questo disfunzionamento; esso avviene in modo saltuario, non soddisfacente, spesso con evasione telefonica di richieste di consulto medico. Se un cittadino telefona alla Guardia Medica perché il bambino ha 40° di temperatura, non vedo come si possa attraverso una semplice telefonata dire se è necessaria o meno la visita medica e se è sufficiente l'aspirina.
Cito questo fatto che purtroppo è molto frequente. Questo ci deve rendere tutti coscienti della difficoltà di messa in marcia della riforma, che tutti abbiamo voluto, che però esige la massima sollecitudine e attenzione da parte degli Enti ad essa preposti.



PRESIDENTE

Passiamo alla votazione sull'intero testo della legge.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 43 hanno risposto SI 30 Consiglieri si sono astenuti 13 Consiglieri L'intero testo della legge è approvato.


Argomento: Unita' locali dei servizi sociali ed assistenziali e dei servizi sanitari

Esame deliberazione Giunta regionale "Indirizzi, criteri e vincoli per il primo riordino dei servizi delle USL"


PRESIDENTE

Punto quindicesimo all'ordine del giorno: Esame deliberazione Giunta regionale "Indirizzi, criteri e vincoli per il primo riordino dei servizi delle USL".
Chiede la parola il Consigliere Beltrami. Ne ha facoltà.



BELTRAMI Vittorio

Da un'attenta lettura di questa proposta di deliberazione emerge che è strettamente connessa con la legge che è stata licenziata poco fa. Da qui il nostro atteggiamento coerente e consequenziale.
C'é un aspetto che è interessante e che dovrebbe costituire motivo di impegno per la Giunta regionale, per l'attuale e per la futura; è costituito dalle date che assegnano taluni trasferimenti e acquisizione di funzioni e che sono contenuti nella parte narrativa della deliberazione.
Con il primo ottobre 1980 dovremmo assistere al trasferimento delle funzioni relative alla assistenza ospedaliera e per la tutela della salute mentale e con il 28 giugno 1980 le funzioni di assistenza sanitaria extraospedaliera e le funzioni di medicina preventiva e riabilitativa, ecc.
Sono scadenze che mi auguro possano essere rispettate. Il nostro voto non potrà che essere quello di prima.
Ad esempio il grosso tema rivolto alla salute mentale non è stato oggetto di particolare attenzione da parte della Giunta anche se ne fissa l'acquisizione delle funzioni con il primo ottobre 1980.



PRESIDENTE

Vi do lettura della deliberazione: "Il Consiglio regionale vista la deliberazione della Giunta regionale n. 120-27724 dell'11 marzo 1980 sentito il parere espresso dalla V Commissione consiliare delibera di approvare l'allegato documento relativo a 'Indirizzi, criteri e vincoli per il primo riordino dei servizi delle Unità Sanitarie Locali' e che fa parte integrante della presente deliberazione.
La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell' art. 65 dello Statuto".
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano. La deliberazione è approvata con 27 voti favorevoli e 13 astensioni.


Argomento: Norme finanziarie, tributarie e di contabilita

Esame deliberazione della Giunta regionale "Prelievo dal fondo di riserva e di cassa di L. 7.408.534.730"


PRESIDENTE

Punto nono all'ordine del giorno: Esame deliberazione della Giunta regionale "Prelievo dal fondo di riserva e di cassa di L. 7.408.534.730".
Ve ne do lettura: "Il Consiglio regionale delibera di approvare la riduzione nella misura di L. 7.408.534.730 del fondo di riserva di cassa, di cui al capitolo n. 12900 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1980, nonché l'istituzione dei seguenti capitoli nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario medesimo con l'iscrizione dell'ammontare presunto dei residui passivi al 31 dicembre 1979 e delle previsioni in termini di cassa per l'anno 1980 a fianco di ciascuno indicati: capitolo n. 10715: 'Erogazione a cliniche, istituti, Enti convenzionati, Case di cura private e - reparti convenzionati di spese per l'assistenza ospedaliera in forma diretta (articoli 1, secondo comma, 13 e 14 della legge regionale 30 dicembre 1974 n. 43 - articoli 1 e 9 lettera a), della legge regionale 3 febbraio 1975 n. 8 - legge regionale 10 gennaio 1977 n. 4)' e con le dotazioni di L. 7.324.466.180 capitolo n. 10735: 'Oneri per l'assistenza ospedaliera in forma diretta presso Enti convenzionati nonché in forma indiretta presso Enti non convenzionati' e con le dotazioni di L. 84.068.550.
Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione ai sensi dell'art. 65 dello Statuto".
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano. La deliberazione è approvata all'unanimità dei 40 Consiglieri presenti in aula.


Argomento: Urbanistica (piani territoriali, piani di recupero, centri storici

Esame legge rinviata dal Governo "Modificazioni ed integrazioni alla Legge regionale 5/12/1977, n. 56 su tutela ed uso del suolo"


PRESIDENTE

Punto ventisettesimo all'ordine del giorno: Esame legge rinviata dal Governo "Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 5/12/1977, n.
56 su tutela ed uso del suolo".
Pongo in votazione gli articoli che vengono modificati secondo le osservazioni del Governo.
"Articolo 16 (ex 17) -Al quinto comma dell'art. 27, dopo le parole 'colture arboree industriali', viene aggiunto di seguito il seguente testo: 'Ove la situazione orografica e gli edifici esistenti non consentono fasce di rispetto della profondità di mt 150, il Piano regolatore generale sulla base di un'adeguata documentazione delle motivazioni, può prevedere con specifiche prescrizioni la parziale riduzione di tali profondita' .
All'ultimo comma dell'art. 27, dopo le parole 'dell'infrastruttura' aggiungere le parole 'viaria o ferroviaria'.
Dopo l'ultimo comma dell'art. 27 è aggiunto il seguente comma: 'Nelle fasce di rispetto di cui ai commi precedenti possono essere ubicati impianti ed infrastrutture per la trasformazione ed il trasporto dell'energia, nonché le attrezzature di rete per l'erogazione di pubblici servizi"'.
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 43 hanno risposto SI 29 Consiglieri si sono astenuti 14 Consiglieri L'art. 16 è approvato.
"Articolo 22 (ex 23) - Al punto 3) del primo comma dell'art. 34 le parole 'o che, in ogni caso, siano' vengono sostituite con le parole 'e che siano'; le parole 'di uno strumento urbanistico esecutivo necessario al fine di un ordinato assetto urbanistico' vengono sostituite con il seguente testo: 'di un piano di recupero o, più in generale, di uno strumento urbanistico esecutivo'.
Al secondo comma dell'art. 34 la parola 'presente' è sostituita con la parola 'precedente'.
Al punto a) del secondo comma è aggiunto il seguente testo: 'gli interventi di edilizia convenzionata ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, ricadenti su aree individuate dal Piano regolatore generale per interventi di completamento di cui alla lettera f) del secondo comma dell'art. 13 della presente legge, possono essere computati ai fini delle proporzioni di cui al comma precedente in misura non superiore al 10 del fabbisogno complessivo di edilizia abitativa nel periodo considerato purché le relative convenzioni prescrivano una congrua quota preliminarmente determinata dal Comune; di alloggi in locazione per un periodo non inferiore ai 20 anni. Nei Comuni con popolazione inferiore a 20.000 abitanti detta percentuale può essere aumentata fino al 20%.
Il punto d) del secondo comma dell'art. 34 è sostituito dai seguenti punti: 'd) le eventuali aree con insediamenti produttivi da sottoporre alla disciplina di cui all' art. 53 della presente legge indicando le aree interne ed esterne al Comune, di possibile rilocalizzazione' 'e) le aree destinate ad attrezzature commerciali da attuare nel periodo di validità del programma'.
Il punto e) diventa f) Il punto f) diventa g) Il punto g) diventa h)".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 43 hanno risposto SI 29 Consiglieri si sono astenuti 14 Consiglieri L'art. 22 è approvato.
"Articolo 26 (ex 27) - All'art. 39, primo comma, al punto I) l'elenco degli allegati viene integrato con il seguente: '- la scheda quantitativa dei dati del piano, secondo il modello fornito dalla Regione".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 43 hanno risposto SI 29 Consiglieri si sono astenuti 14 Consiglieri L'art. 26 è approvato.
"Articolo 28 (ex 29) - Dopo il secondo comma dell'articolo 41 è aggiunto il seguente comma: 'I Comuni che abbiano adottato il Piano regolatore intercomunale con popolazione complessiva superiore a 10.000 abitanti sono tenuti a formare il Piano di cui al presente articolo. Sono altresì tenuti a formare il Piano per l'edilizia economico-popolare i Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti che nello strumento urbanistico adottato o vigente prevedano almeno una delle seguenti condizioni: la realizzazione di nuovi alloggi per residenze permanenti e temporanee per una quantità complessiva superiore alle 1.000 stanze od a 90.000 mc aree di nuovo impianto destinate ad insediamenti artigianali industriali e commerciali aree destinate ad attrezzature alberghiere in misura superiore al 5 della capacità ricettiva esistente.
Sono inoltre tenuti a formare il piano per l'edilizia economica e popolare i Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, qualora essi prevedano, nel programma pluriennale di attuazione, la realizzazione di nuovi alloggi per abitazione temporanea o permanente per una quantità superiore alle 150 stanze'.
Dopo l'ultimo comma dell'art. 41 vengono aggiunti i seguenti commi: Valgono le disposizioni di cui agli articoli 33, 34 e 51 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e delle relative successive modificazioni ed integrazioni.
Nei Comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti l'articolo 51 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni ed integrazioni, si applica fino alla data del 31 dicembre 1980'." Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 43 hanno risposto SI 29 Consiglieri si sono astenuti 14 Consiglieri L'art. 28 è approvato.
"Articolo 29 (ex 30) - Dopo l'articolo 41 viene inserito il seguente: 'Articolo 41/bis - Piano di recupero del patrimonio edilizio esistente.
Nelle zone di recupero individuate ai sensi dell'art. 12, ovvero, per i Comuni dotati di strumenti urbanistici, nelle zone di recupero individuate con deliberazione del Consiglio Comunale sottoposta al controllo di cui all'art. 59 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, i Comuni possono formare piani di recupero.
Nell'individuazione delle zone di recupero o successivamente con le stesse modalità di approvazione della deliberazione di cui al comma precedente, il Comune definisce gli immobili, i complessi edilizi, gli isolati, le aree per i quali il rilascio della concessione è subordinato alla formazione del piano di recupero.
Ove il piano di recupero non sia approvato entro 3 anni dalla deliberazione del Consiglio comunale di cui al precedente comma ovvero la deliberazione di approvazione del piano di recupero non sia divenuta esecutiva entro il termine di un anno dalla predetta scadenza, la individuazione stessa decade ad ogni effetto.
Il piano di recupero disciplina gli interventi di manutenzione, di restauro e risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia e/o urbanistica, necessari per il recupero degli immobili, dei complessi edilizi, degli isolati, delle aree compresi nelle zone di recupero.
Il piano di recupero è approvato e attuato con le procedure stabilite agli articoli 28 e 30 della legge 5 agosto 1978, n. 457; ove il piano di recupero comprenda immobili vincolati a norma della legge 29 giugno 1949 n. 1497, e dell'art. 9 della presente legge, o compresi in insediamenti urbani e nuclei minori individuati dal Piano regolatore generale a norma dei punti 1 e 2 del primo comma dell'art. 24 della presente legge l'esecutività della deliberazione del Consiglio comunale è subordinata al parere vincolante della Commissione comprensoriale per la tutela dei beni culturali e ambientali di cui all'ultimo comma del successivo art. 9 bis.
Avverso tale parere è ammesso ricorso alla Giunta regionale, che si esprime nel termine di 60 giorni.
Il piano di recupero contiene: 1) la delimitazione del perimetro del territorio interessato 2) la precisazione delle destinazioni d'uso degli immobili, aree ed edifici, con l'indicazione delle opere di urbanizzazione esistenti e da realizzare secondo le prescrizioni del Piano regolatore generale 3) l'analisi dello stato di consistenza e di degrado degli immobili e delle opere di urbanizzazione primaria e secondarie con l'indicazione degli interventi di recupero proposti 4) la definizione progettuale degli interventi suddetti con la valutazione sommaria dei relativi costi 5) l'individuazione degli immobili da espropriare per la realizzazione di attrezzature pubbliche o comunque di opere di competenza comunale 6) i tempi previsti per l'attuazione del piano, con l'indicazione delle relative priorità.
Gli elaborati del piano di recupero sono quelli stabiliti dall'art. 39 per il piano particolareggiato. In particolare nell'ambito degli insediamenti urbani e dei nuclei minori individuati dal Piano regolatore generale a norma dei punti 1 e 2 del primo comma dell'art. 24: le analisi debbono documentare i valori storico-ambientali, le condizioni igienico-sanitarie e la consistenza statica degli edifici e delle loro strutture il progetto deve documentare gli interventi edilizi previsti con indicazione delle tipologie edilizie e delle destinazioni d'uso con piante profili e sanzioni nella scala adeguata a definire le caratteristiche degli interventi e dimostrare la loro fattibilità.
Per gli immobili, aree ed edifici non assoggettati al piano di recupero o per quelli per i quali siano trascorsi i termini di cui al precedente terzo comma, sono consentiti gli interventi edilizi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e ristrutturazione edilizia come stabilito al secondo comma del precedente articolo 13 alle lettere a), b) c), e), fatte salve le norme più restrittive relative a singoli immobili e complessi, stabilite dal Piano regolatore generale. Gli interventi di restauro e di ristrutturazione edilizia ammessi, qualora riguardino globalmente edifici costituiti da più alloggi, sono consentiti, con il mantenimento delle destinazioni d'uso residenziali, purché siano disciplinati da convenzione o da atti d'obbligo unilaterali, trascritti a cura del Comune ed a spese dell'interessato, mediante i quali il concessionario si impegna a praticare prezzi di vendita e canoni di locazione degli alloggi concordati con il Comune ed a concorrere negli oneri di urbanizzazione ai sensi della legge 28 gennaio 1977, n. 10 e degli artt. 51 e 52 della presente legge.
Gli interventi di cui al precedente comma sono consentiti anche su immobili e complessi ricadenti in zone di recupero per i quali è prescritta dal Piano regolatore generale la formazione del piano particolareggiato nel solo caso in cui le norme di attuazione subordinano ogni intervento edilizio ella formazione del piano particolareggiato stesso.
Sugli immobili e i complessi non assoggettati al piano di recupero e comunque non compresi in questo si attuano gli interventi edilizi ammessi dal Piano regolatore Generale'." Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 43 hanno risposto SI 29 Consiglieri si sono astenuti 14 Consiglieri L'art. 29 è approvato.
"Articolo 35 (ex 36) - Dopo l'ultimo comma dell'articolo 50 viene aggiunto il seguente comma: 'Nei casi di cui agli artt. 11 e 13 della legge regionale 22 novembre 1978, n. 69, i poteri sostitutivi, in caso di mancato rilascio delle concessioni di cui al primo comma dell' art. 55, vengono esercitati dalla Regione nelle forme e modalità di cui ai precedenti commi'." Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 43 hanno risposto SI 29 Consiglieri si sono astenuti 14 Consiglieri L'art. 35 è approvato.
"Articolo 38 (ex 39) - Al secondo comma dell'art. 58, dopo le parole 'urbanistici generali' sono aggiunte le parole 'ed esecutivi'; le parole 'degli strumenti urbanistici ed amministrativi' sono sostituite dalle parole 'dei programmi pluriennali di attuazione'.
Dopo il terzo comma dell'art. 58 è inserito il seguente testo: 'Entro i dieci giorni successivi alla deliberazione di adozione di cui al secondo comma del presente articolo, anche nell'ipotesi di esercizio dei poteri sostitutivi di cui al precedente comma, il Sindaco notifica agli aventi titolo la sospensione delle concessioni e autorizzazioni in contrasto, salvo che sia già stato comunicato, nei modi e forme di legge l'inizio dei lavori come definito all'ottavo comma del precedente art. 49'.
All'ultimo comma dell'art. 58 viene aggiunto il seguente comma: 'I provvedimenti sospensivi del primo, secondo e quinto comma si applicano fino alla data di approvazione degli strumenti urbanistici. Le sospensioni suddette non potranno essere protratte oltre al periodo di cui alla legge 3 Novembre 1952, n. 1902, e successive modificazioni"' Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 43 hanno risposto SI 29 Consiglieri si sono astenuti 14 Consiglieri L'art. 38 è approvato.
"Articolo 53 (ex 54) - Dopo l'articolo 91 sono inseriti i seguenti articoli: 'Articolo 91/bis - Commissione per l'esercizio dei poteri trasferiti ai sensi dell'art. 82 del D.P.R. 24 Luglio 1977, n. 616. In attuazione dei poteri trasferiti ai sensi dell'articolo 82 del DPR 24 luglio 1977, n. 616 e fino all'emanazione di una legge organica in materia, in ogni Comprensorio è costituita una Commissione comprensoriale per la tutela dei beni culturali.
La Commissione, da costituire entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, è presieduta dal Presidente del Comitato comprensoriale o da un suo delegato ed è composta da almeno quattro esperti eletti dal Comitato comprensoriale tra persone di riconosciuta competenza in materia, due dei quali prescelti in terne proposte rispettivamente da Italia Nostra e dall'Associazione centri storici e artistici.
La Giunta regionale stabilisce criteri ed indirizzi e coordina l'attività delle Commissioni comprensoriali avvalendosi a tal fine di una sezione speciale del Comitato Urbanistico Regionale, composta da tre membri della classe b), quattro della classe c), uno della classe m) del terzo comma del precedente articolo 76 e dai rappresentanti di cui alla lettera g) dello stesso articolo.
Ai lavori della sezione speciale sono invitati i Presidenti delle Commissioni comprensoriali per la tutela dei beni culturali e ambientali.
La sezione speciale del Comitato Urbanistico Regionale è costituita nei modi stabiliti al secondo comma dell'articolo 76, ed è presieduta da un Assessore del dipartimento per l'organizzazione e la gestione del territorio.
Il funzionamento della Commissione e della sezione speciale è disciplinato dal dodicesimo e tredicesimo comma dell'articolo 76. La sezione speciale del Comitato Urbanistico di cui al presente articolo, per quanto non definito ai precedenti articoli 9 e 49, è inoltre competente a svolgere le attribuzioni delle Commissioni provinciali di cui all'art. 2 della Legge 29 giugno 1939, n. 1497, modificato dall'art. 31 del DPR 3 dicembre 1975, n. 805.
"Articolo 91/ter - Proroga dei termini. Trascorsi i termini previsti dall'art. 19 della presente legge, su richiesta motivata del Comune, la Regione, con decreto del Presidente, può concedere una proroga non superiore a 18 mesi'.
'Articolo 91/quater - Tutela dello stato attivo del suolo coltivato. Al fine di preservare o ricostituire le risorse del suolo coltivabile ed in particolare i terreni agricoli distrutti per effetto delle espansioni urbane, delle attività edificatorie e della costruzione di infrastrutture i piani di tutti i livelli previsti dalla presente legge dettano norme a) per l'individuazione di aree incolte, a bassa o nulla fertilità, o comunque suscettibili di bonifica e miglioramento b) per il conseguente trasferimento sulle stesse aree, agli indicati fini di recupero e bonifica, dello stato di terreno agricolo asportabile dalle aree investite con interventi edificatori, infrastrutturali o di urbanizzazione inaridente.
A tali effetti il rilascio delle concessioni ed autorizzazioni pu essere condizionato all'assunzione degli impegni e all'adempimento delle prescrizioni relative".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 43 hanno risposto SI 29 Consiglieri si sono astenuti 14 Consiglieri L'art. 53 è approvato. Procediamo alla votazione sull'intero testo della legge.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 43 hanno risposto SI 29 Consiglieri hanno risposto NO 14 Consiglieri L'intero testo della legge è approvato.


Argomento: Unita' locali dei servizi sociali ed assistenziali e dei servizi sanitari

Su alcune proposte di commissariamento delle USL


PRESIDENTE

L'Assessore Enrietti chiede di parlare. Ne ha facoltà.



ENRIETTI Ezio, Assessore alla sanità e sicurezza sociale

Devo informare il Consiglio circa i problemi della funzionalità delle Unità Sanitarie Locali costituite con legge 3, ossia circa il problema di eventuali commissariamenti laddove le Unità Sanitarie, per una serie di questioni, non siano riuscite a darsi gli organi (Presidente, Giunta esecutiva). In questo momento, come valutazione politica generale, non si deve lasciare nulla senza un punto di riferimento preciso sul piano sanitario. Oggi, il salto di qualità oltre che nell'organizzazione regionale è nell'organizzazione sanitaria come punto di riferimento nelle varie zone del Piemonte. Per una serie di motivi anche di carattere preelettorale, molte zone non sono in grado di costituire i propri organi.
La Giunta ha ritenuto di intervenire proponendo alla V Commissione l'ipotesi di commissariamento ove vi siano degli impedimenti da parte delle Unità Sanitarie Locali indicando come Commissario il Sindaco del Comune capofila dell'Unità stessa. Tale proposta che non segue alcun criterio partitico, Ma segue un criterio istituzionale ha due aspetti, quello di accelerare la costituzione delle Unità Sanitarie, qualora questo non fosse possibile, di nominare da parte della Giunta il Commissario.
La V Commissione ha espresso una valutazione che ha trasmesso al Presidente del Consiglio. Ho chiesto la parola per informare tutto il consiglio e per avere un avallo dal massimo livello di rappresentanza. Dal punto di vista politico la varietà di rappresentatività garantisce tutte le forze politiche.
Gradirei avere un conforto dal Consiglio in modo che si possa immediatamente procedere in questa direzione.
Aggiungo che alcune Unità Sanitarie si stanno costituendo. La proposta riguarda soltanto sette o otto Unità Sanitarie Locali.



PRESIDENTE

Chiede di parlare il Consigliere Bianchi. Ne ha facoltà.



BIANCHI Adriano

Intanto apprezziamo il metodo e la sensibilità che portano a far registrare in Consiglio la ricerca di una soluzione che sia corretta non solo nell'obiettività formale, ma anche nella sostanza in un periodo estremamente delicato.
La prima risposta sembrerebbe positiva poiché con la scelta del Sindaco, in quanto tale, non c'é pesatura, dosaggio, discrezionalità nella ricerca del Commissario. Però, poiché non credo che tutto questo si risolva in soli due o tre mesi, ma andrà molto più in là, sorgono altri problemi per esempio, relativamente ai sindaci che non si ripresenteranno, che non saranno rieletti, che perderanno legittimità sotto tanti profili e che quali commissari di Unità Locali dei Servizi non rifletteranno quella che è l'espressione complessiva di volontà e di indirizzo dell'Unità Locale in questione.
Propongo di verificare l'elenco delle Unità ancora scoperte e di ipotizzare altre soluzioni, evitando la mera discrezionalità nella scelta della persona più adatta.
Ritengo, per esempio, che ci siano Presidenti di Consigli di amministrazione di ospedali che hanno la competenza, il tempo, la continuità nel rapporto, che siano più abilitati ad esercitare questa funzione rispetto ai Sindaci che non hanno alcuna preparazione personale specifica a svolgere questo ruolo in una fase delicata di avvio del servizio.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Bontempi.



BONTEMPI Rinaldo

La proposta ipotizzata dall' Assessore ritengo sia l'unica percorribile. Al di là del merito dei problemi e del governo reale del processo nella fase a regime, c'è un problema di determinazione delle condizioni istituzionali organizzative per poter provvedere al tempo perso.
Allora, chi meglio del Sindaco? L'Ente locale, e in particolare il Sindaco del Comune capofila che, in quanto tale, è già stato investito di una serie di funzioni anche prima della costituzione delle Unità Locali dei Servizi in materia di assistenza e di sanità, non può che essere l'unica risposta possibile.
Proprio perché si tratta di questioni organizzative ed istituzionali non sarei dell'avviso che in questa fase possa provvedervi meglio il Presidente dell'ospedale la cui logica settoriale, meramente sanitaria e ospedaliera, è in conflitto con le esigenze organizzative e istituzionali che sono il fondamento delle Unità Locali dei Servizi non ancora costituite.



PRESIDENTE

Chiede ancora la parola l' Assessore Enrietti. Ne ha facoltà.



ENRIETTI Ezio, Assessore alla sanità e sicurezza sociale

Ci siamo sforzati di trovare un equilibrio tale che approdasse con la solidarietà di tutte le forze politiche. Al di fuori della soluzione dei sindaci non ne vedo altre: il discorso non è tanto nominativo quanto sulla persona del sindaco in quanto tale.
Con il discorso dell'ospedale, a parte il carattere sanitario, si entra nel merito della lottizzazione, occorre una trattativa. In alcune zone poi, possono esservi due presidi ospedalieri e possono sorgere difficoltà nella scelta e, in questa fase, non si riuscirebbe sicuramente a concludere.
Inoltre, quale tipo di ospedale? Quello tonale? Quello provinciale? Sono differenze che ci metterebbero in un ginepraio dal quale non riusciremmo ad uscire.
Insisto nel confermare il criterio del Sindaco capofila dell'Unità Locale in quanto la funzione specifica della materia è, in questa fase meno influente della necessità di avere un punto di riferimento preciso. In questa fase, d'altra parte, non si tratta tanto di direzione sanitaria quanto di mettere insieme tutte le forze che concorrono a dare organizzazione all'Unità Sanitaria.



ENRICHENS Nicola

Dato che si tratta dell'avvio della fase esecutiva di un organismo, non si potrebbe dare il mandato al Prefetto che già nomina i Commissari nei Comuni dove la Giunta è in crisi? Oppure al Presidente della Provincia?



ENRIETTI Ezio, Assessore alla sanità e sicurezza sociale

Lo escludo.



PRESIDENTE

La parola al Presidente della V Commissione, Ferrero.



FERRERO Giovanni

Tutta l'impostazione della legge di riforma sanitaria 833 è inequivoca sin dai primi articoli stabilisce che le funzioni amministrative del servizio sanitario e le competenze in materia di sanità sono attribuite ai Comuni. Questa affermazione è ribadita anche dal DPR 616 e questa funzione è esercitata in forma associata e decentrata e di qui viene tutta la legislazione regionale in base al piano.
Il principio ispiratore della legge 833, nel momento in cui, come giustamente propone la Giunta, non si adotta un criterio politico, ma un criterio istituzionale per la nomina dei Commissari, non può che pesare.
La scelta è su due stadi. La prima scelta è di effettuare un'operazione che sia fatta sulla base di criteri istituzionali, oppure su criteri politici. A me pare giusto fare la scelta su criteri istituzionali e non invece sulla base di altri tipi di considerazioni. Non mi pare sia possibile sfuggire all'individuazione dell'Ente locale, quindi della sua massima autorità, quindi del sindaco il quale, tra l'altro, svolge una serie di funzioni non irrilevanti su problemi di assistenza e di sanità.
La seconda considerazione è che mi pare vada messo in rilievo il fatto che non si deve e non si intende da parte di nessuno procedere al commissariamento di tutte le Unità Sanitarie Locali di cui alla deliberazione, ma si tratta di rispettare la legge 3, in modo da avere avviata una procedura amministrativa di commissariamento nel caso in cui le Unità Sanitarie Locali non fossero in grado di costituire gli organi.
Infatti l'elenco, rispetto alla stesura originaria, va via via scemando. Se i Consiglieri fanno mente locale ai tempi necessari per il parere della Commissione, gli atti della Giunta, l'istruttoria, la fissazione dei termini, il decreto del Presidente della Giunta, la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale, vedono che la proiezione temporale dell'atto è sufficientemente lunga da permettere uno snellimento sostanziale dell' elenco fino ad arrivare a quegli eventuali casi nei quali vi fossero ragioni insanabili.
La V Commissione ha controllato l'istruzione del Consorzio di Lanzo che risulta essere tra quelli per i quali si propone il commissariamento. Per il Consorzio di Lanzo le deliberazioni, attraverso una procedura giuridica potrebbero essere valide e quindi sarebbe possibile emettere il DPGR per la costituzione regolare dell'Unità Sanitaria Locale. Lo cito come esempio, ma immagino che altri casi possano verificarsi nei prossimi giorni, quindi l'elenco via via si va semplificando.
Dal punto di vista della procedura la V Commissione, nei tempi leciti ha approvato una valutazione che è stata scritta e trasmessa. In questa valutazione era allegata la deliberazione e si invitava i Capigruppo ad assumere una decisione in merito, decisione che, ad avviso della V Commissione, consisteva nella discussione in aula del problema in modo che tutti i Consiglieri ne fossero informati. In questi giorni ci sono problemi di fotocopiatura e fascicolazione del materiale, temo che la stessa cosa sia successa anche per questo provvedimento.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Cardinali.



CARDINALI Giulio

Proprio per la preoccupazione di garantire l'esecutività di un organismo che è costituito nella designazione consiliare, propongo di sostituire al sindaco il Consigliere anziano eletto nell'Unità Locale dei Servizi, quale esso sia, perché rimane all'interno dell'organismo fino all'elezione del nuovo e non è assoggettato agli sbalzi che possono verificarsi in sede di elezioni imminenti.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Soldano.



SOLDANO Albertina

Desidero precisare, oltre a quanto ha già comunicato il Presidente della V Commissione, che dalle informazioni fornite dalla Giunta alla Commissione sembrava che globalmente fossero cinque le Unità ancora in sospeso. Dalle dichiarazioni testé espresse dall' Assessore e dall'elenco fornito a noi Consiglieri poco fa risulta che si tratta invece di otto Unità Locali dei Servizi che globalmente risulterebbero scoperte.
Bisognerebbe sapere per quali Unità Locali esiste ora la possibilità di definizione, secondo la procedura regolare, e per quali invece risulta l'impossibilità a procedere per la costituzione nell'ambito della normativa vigente.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Lombardi.



LOMBARDI Emilio

Conosco personalmente l'evoluzione dell'USL n. 63 e credo che quanto ha detto la collega Soldano abbia fondamento. Nell'USL n. 63 non c'era un problema di rapporti, ma un problema di mancanza di segretari comunali per cui le deliberazioni di adesione previste dalla legge non erano state approvate. Ormai però la questione è risolta e penso che così sia avvenuto anche in altre Unità.
Sarebbe quindi opportuno verificare i motivi per i quali non si è arrivati alla costituzione: se saranno motivi politici e istituzionali si dovrà arrivare al commissariamento, se invece vi sono situazioni simili, il tempo, una settimana o dieci giorni, sarà sufficiente a risolvere il problema.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Bianchi.



BIANCHI Adriano

Sono d'accordo in linea di principio che si debba consentire la formazione degli organi nella forma eccezionale del commissariamento. La natura del procedimento ha fatto sorgere alcuni interrogativi che stanno trovando progressivamente risposta. Ne manca una, però. La nomina del Commissario, sia pure nella persona del Sindaco,è sempre una nomina "ad personam" (es., il sindaco di Borgomanero, che viene nominato Commissario è il signor XY), quindi, si deve prevedere una nomina con previsione di decadenza dalla carica e rinomina di altra persona al momento del subentro.
Va prevista questa ipotesi.
Poiché davanti a noi vi sono ancora due sedute di Consiglio prima della scadenza, propongo che l'Assessore accerti le situazioni già risolte accerti i tempi che vengono concessi alle Unità Locali dei Servizi per completare l'iter, li indichi, li ricordi, li fissi e, in ordine al commissariamento (se ha da essere il Sindaco in quanto tale) precisi che le modalità di nomina dei commissari siano tali da garantire la continuità nella funzione più che nella persona.



PRESIDENTE

Chiede ancora di intervenire il Consigliere Ferrero. Ne ha facoltà.



FERRERO Giovanni

I termini sono fissati dalla legge regionale, i quali però sono ampiamente scaduti. La Giunta, prima che scadessero, aveva compiuto una ricognizione e aveva trasmesso le risultanze alla Commissione.
Nell'imminenza dello scadere dei termini, il sottoscritto ha sollevato la questione affinché ne fossero a conoscenza tutti i Consiglieri. Dal punto di vista dei termini il Consiglio si è già assunta la responsabilità di derogare.
Chiarito questo, vorrei far presente che la ricognizione, se deve essere ulteriormente approfondita, non deve valutare questioni di carattere amministrativo, ma di carattere politico. Senza nulla togliere alla potestà della Giunta, ciascun Consigliere e ciascuna forza politica possono legittimamente manifestare la loro opinione. Alcuni gruppi politici hanno abbandonato l'aula dei Consigli comunali quando si trattava di votare e non so come una situazione del genere possa essere amministrativamente riconosciuta. L'unica cosa che possiamo fare è di decidere un criterio in base al quale la Giunta possa esprimersi.



PRESIDENTE

Si è svolta una riunione che definirei allargata di Commissione, in cui i Consiglieri hanno espresso il loro parere su una questione importante urgente e delicata. Ognuno si assuma le sue responsabilità. La Giunta dispone della legge, dei regolamenti, degli ordinamenti che le danno la possibilità di intervenire. Faccia tesoro degli apporti che sono qui venuti e passiamo oltre.


Argomento: Tutela dagli inquinamenti del suolo - smaltimento rifiuti

Esame progetto di legge n. 524 "Modifica del disciplinare allegato alla legge regionale 4/6/1975 n. 46: 'Interventi a favore dei Consorzi tra Enti locali per lo smaltimento dei rifiuti solidi"'


PRESIDENTE

Possiamo ancora prendere in esame il progetto di legge n. 524 "Modifica del disciplinare allegato alla Legge regionale 4/6/1975 n. 46: 'Interventi a favore dei Consorzi tra Enti locali per lo smaltimento dei rifiuti solidi"'.
La parola all'Assessore Fonio.



FONIO Mario, Assessore alla tutela dell'ambiente

La Commissione tecnica regionale, nominata dal Consiglio con i rappresentanti di tutti i partiti, ha premuto perché si arrivasse alla soppressione della distanza prevista dalla legge 41 per le discariche controllate.
La motivazione è la seguente. Nel 1941, quando entrò in vigore la distanza di 1000 metri, si considerarono gli stabilimenti di cernita utilizzazione industriale e agricola, attività che muovevano odori e fumi diversi da quelli delle discariche controllate attuali. La Commissione si trova, per il settanta per cento dei casi, nell'impossibilità di approvare le discariche controllate. Malgrado si sia cercato di convincere di trovare terreni validi sotto il profilo dell'impermeabilizzazione e che non si deve arrivare al paradosso di buttare rifiuti solidi in luoghi in cui si pu provocare inquinamento alle falde e alle acque superficiali, in genere le discariche vengono destinate nell'alveo o nei pressi dei fiumi.
Nei casi in cui siamo riusciti a muovere Comuni o Consorzi di Comuni a cercare i terreni idonei, siamo quasi sempre incappate in distanze inferiori ai 1000 metri.
La questione è particolarmente delicata specie per le zone montane dove, malgrado i contrafforti montuosi e gli allineamenti collinari, in linea d'aria manca tale distanza.
Certamente, il discorso ci ha trovati sensibili ma, oltre alla valutazione dello spirito della legge n. 41, sono subentrati altri ragionamenti, legittimati da un progetto governativo in discussione in Parlamento dove si definisce che la scelta delle aree da adibire a discarica controllata deve essere effettuata dalla Regione a seguito di indagine geologica che deve essere effettuata in base ai seguenti criteri recupero dei terreni inutilizzati, cave, depressioni, protezione dell'acqua, limitazione della diffusione di gas, ecc., ma non parla di distanze; quindi, la legge 41 viene superata dalla legge in discussione.
Inoltre, la legge regionale n. 56 (art. 5), che è stata approvata dal Governo senza una distanza minima tassativa, ha già introdotto questo principio.
Si trattava, sia pure anticipatamente rispetto alla legge in discussione, ma in coerenza con la legge n. 56, di mantenere tutti quei principi che danno modo di fare la scelta più opportuna, ma di non bloccare sul principio della legge 41 che dovrebbe essere superato anche dal tipo di discarica che, così come deve essere realizzata, deve essere subito coperta per non dar luogo a inconvenienti.



PRESIDENTE

Chiede di intervenire il Consigliere Vera. Ne ha facoltà.



VERA Fernando

Ricordo le ragioni per cui nel 1975 si era adottato questo limite. Mi rendo altresì conto delle ragioni che ci ha esposto l'Assessore che derivano dalle difficoltà di reperire località che si trovino nelle condizioni ottimali previste dalla legge per l'installazione di discariche controllate, però dico anche molto francamente, che sono perplesso su una proposta che si limita puramente ad abolire il limite precedente.
Avrei ritenuto più logica una modificazione della legge del 1975 che desse la facoltà alla Commissione di derogare, pur mantenendo il limite dei 1000 metri o abbassandolo. Ho l'impressione che la pura eliminazione della norma porterà delle complicazioni altrettanto inquietanti, come quelle che ci ha esposto l'Assessore. Avverto in molti Comuni la riluttanza e l'insoddisfazione degli abitanti quando si vengono a trovare con installazioni come queste vicine alle abitazioni le quali, anche se non presentano gli inconvenienti del passato, alcuni inconvenienti li presentano ugualmente. La pura eliminazione del limite, che, almeno paradossalmente, dà la possibilità di collocare una discarica controllata nell'ambito del centro abitato, mi lascia molto preoccupato.
Invito l'Assessore ad uno sforzo di elaborazione che consenta di modificare la norma tenendo conto delle difficoltà che qui ci ha esposto.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Bontempi.



BONTEMPI Rinaldo

Sono soddisfatto della spiegazione dell'Assessore; peraltro, anche cogliendo l'osservazione del Consigliere Vera, che mi pare motivata potremmo elaborare una diversa formulazione della norma, facendo qualche cosa di simile a quello che si è fatto con la legge sulla tutela del suolo.
In quella legge, per quanto riguarda le distanze cimiteriali e le distanze dei fiumi abbiamo mantenuto i metri e abbiamo concesso delle deroghe nei casi in cui sia necessario.



PRESIDENTE

Ha chiesto di parlare il Consigliere Bianchi. Ne ha facoltà.



BIANCHI Adriano

Concordo sostanzialmente con le osservazioni fatte dal Consigliere Bontempi. Anch'io intendevo dare gli stessi suggerimenti.
Le discariche sono una piaga largamente denunciata per la loro disseminazione sul territorio e per i loro effetti sconvolgenti. Le strade ed i sentieri, quanto più sono ameni e poco frequentati, tanto più sono oggetto di discarica incontrollatissima. Quindi, perseguiamo lo scopo di creare delle discariche che, essendo controllate, diano maggiori garanzie.
Il criterio della distanza non può essere abolito senza dire nulla al riguardo, con il rischio di andare incontro a conseguenze macroscopiche.
Potrebbe essere indicata una distanza congrua. Pertanto, mi associo alle raccomandazioni dei colleghi per un'adeguata elaborazione, che l'Assessore formulerà e che oggi pomeriggio potremo approvare.



FONIO Mario, Assessore alla tutela dell'ambiente

La pura e semplice soppressione è derivata dal fatto che c'è un disegno di legge governativo in discussione in Parlamento che, a sua volta, la propone. Quindi, noi ci aggiorniamo.
Non ho nulla in contrario ad accettare una modifica di questo genere che faccia salva la possibilità di arrivare a quelle soluzioni a cui accennavo.
La nuova formulazione potrebbe indicare una distanza di 500 metri quando ciò risulti opportuno dalla valutazione della Commissione tecnica regionale.



PRESIDENTE

Propongo di interrompere i lavori a questo punto per dare la possibilità all'Assessore e alla Commissione di valutare la proposta e di formulare un testo ineccepibile e corretto.
L'argomento è rinviato a oggi pomeriggio.
La seduta è tolta.



(La seduta ha termine alle ore 12,40)



< torna indietro