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Dettaglio seduta n.324 del 16/04/80 - Legislatura n. II - Sedute dal 16 giugno 1975 al 8 giugno 1980

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Argomento:


PRESIDENZA DEL PRESIDENTE SANLORENZO


Argomento:

Mancata distribuzione verbali precedenti sedute


PRESIDENTE

La seduta è aperta.
Punto primo all'ordine del giorno: "Approvazione verbali precedenti sedute".
I processi verbali relativi alle adunanze consiliari del 26 e 27 febbraio, 6/13/19/20/27 marzo e 10 aprile non sono ancora stati predisposti per mancanza di personale disponibile, saranno quindi distribuiti non appena verrà ultimata la stesura degli stessi.


Argomento:

Comunicazioni del Presidente


PRESIDENTE

Passiamo al punto secondo all'ordine del giorno: "Comunicazioni del Presidente".


Argomento:

Comunicazioni del Presidente

Argomento:

a) Congedi


PRESIDENTE

Comunico che hanno chiesto congedo i Consiglieri Bellomo, Bertorello Cardinali, Chiabrando, Lombardi, Menozzi, Minucci, Garabello, Valetto Ariotti, Ferraris e Franzi.


Argomento:

b) Presentazione progetti di legge


PRESIDENTE

Sono stati presentati i seguenti progetti di legge: n. 539: "Istituzione dell'area attrezzata della collina di Rivoli" presentato dalla Giunta regionale in data 4 aprile 1980 n. 540: "Integrazione della legge regionale 6 marzo 1980, n. 12" presentato dalla Giunta regionale in data 4 aprile 1980 n. 541: "Modificazioni alla legge regionale 25 febbraio 1980, n. 9 'Interventi per il riequilibrio regionale del sistema industriale' " presentato dalla Giunta regionale in data 9 aprile 1980 n. 542: "Adeguamento ai rilievi del Commissario di Governo della legge n. 459 del 27 febbraio 1980 concernente: 'Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 su tutela ed uso del suolo' " presentato dalla Giunta regionale in data 9 aprile 1980 n. 543: "Interpretazione di norme di leggi regionali concernenti la data di cessazione del mandato dei Consiglieri regionali", presentato dai Consiglieri Sanlorenzo, Bellomo, Paganelli, Benzi, Fabbris Dazzi, Petrini e Castagnone Vaccarino in data 10 aprile 1980 e già approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 10 aprile 1980 n. 544: "Tutela e valorizzazione del patrimonio speleologico della Regione Piemonte", presentato dai Consiglieri Bontempi, Graglia Artico e Fabbris Dazzi in data 10 aprile 1980.


Argomento:

c) Apposizione visto Commissario del Governo


PRESIDENTE

Il Commissario del Governo ha apposto il visto: alla legge regionale del 6 marzo 1980: "Prime norme attuative del D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616 concernenti il trasferimento delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza ai Comuni singoli o associati od a Comunità montane nonché utilizzo dei beni e del personale da parte degli Enti gestori" alla legge regionale del 13 marzo 1980: "Concessione di contributi agli Istituti storici della Resistenza in Piemonte e all'archivio nazionale cinematografico della Resistenza in Torino" alla legge regionale del 13 marzo 1980: "Norme regionali per l'attuazione del Regolamento del Consiglio delle Comunità Economiche Europee del 19 giugno 1978 n. 1360 e della legge 20 ottobre 1968 n. 674 riguardanti le associazioni dei produttori agricoli e le relative unioni".


Argomento:

d) Comunicazione di una delibera assunta dall'Ufficio di Presidenza in attuazione della legge regionale 6 novembre 1978, n. 65


PRESIDENTE

Nella seduta dell'Ufficio di Presidenza del 19 marzo 1980 è stato conferito al signor Antonio Silva - rifugiato politico cileno - l'incarico di collaborazione al Comitato regionale per l'affermazione dei valori della Resistenza e dei principi della Costituzione repubblicana, al Comitato Italia - America Latina ed al Comitato regionale di solidarietà. Spesa complessiva L. 2.625.000 per il periodo di mesi sei a far tempo dal 1 aprile 1980.
Le comunicazioni del Presidente sono così esaurite.


Argomento: Caccia

Interrogazione del Consigliere Enrichens inerente alle riserve di caccia


PRESIDENTE

Passiamo ora al punto terzo all'ordine del giorno: "Interrogazioni ed interpellanze". Iniziamo con l'interrogazione del Consigliere Enrichens inerente alle riserve di caccia.
Risponde l'Assessore Moretti.



MORETTI Michele, Assessore alla caccia

Premetto che la legge regionale 17 ottobre 1979, n. 60, "Norme per la tutela della fauna e la disciplina della caccia" è entrata in vigore il 1 gennaio 1980, che la legge regionale 4 settembre 1979, n. 58, "Istituzione della tassa di concessione regionale per l'abilitazione all'esercizio venatorio", ha previsto, per i cacciatori residenti in Piemonte, il pagamento di una tassa annuale in misura pari alla corrispondente tassa di concessione governativa. Per l'annata venatoria 1979/1980 gli introiti regionali corrispondono a L. 1.630.000.000 circa.
La Giunta regionale ha provveduto, con successive deliberazioni assunte entro il 31 dicembre 1979, a ripartire l'intero ammontare delle somme introitate, per le spese concernenti i servizi provinciali di vigilanza venatoria, i ripopolamenti faunistici, i risarcimenti dei danni causati dalla selvaggina alle colture agricole, ecc.
I soggetti destinatari dei fondi ripartiti sono stati, nella quasi esclusività, le Amministrazioni provinciali.
Nella fattispecie, per quanto riguarda i ripopolamenti di selvaggina la Giunta regionale ha assegnato alle Province, quali Enti delegati, i fondi necessari (Provincia di Cuneo: L. 109.000.000 circa).
Spetta pertanto ai soggetti delegati provvedere alla fase operativa relativa ai ripopolamenti.
Per quanto riguarda i ripopolamenti, la Regione non ha competenze gestionali, ma è stata delegata la Provincia, quindi sono le Province che devono provvedere al ripopolamento, mentre la Regione deve provvedere all'erogazione che è stata effettuata prima dell'inizio dell'operazione di ripopolamento.
E' pur vero che negli ultimi tempi si è verificata una scarsa disponibilità sul mercato di selvaggina da ripopolamento; peraltro, i disciolti C.P.C., operanti fino al 31 dicembre 1979, avrebbero potuto impegnare, provvedendo come nel passato con proprie deliberazioni, i quantitativi di selvaggina necessari per il ripopolamento dei rispettivi ambiti territoriali.
Fino al loro scioglimento avvenuto nel 1979, i Comitati potevano provvedere con deliberazione e nessuno obiettava, poi non hanno provveduto ad acquistare la selvaggina e poi a provvedere al ripopolamento. Noi abbiamo anche inviato una circolare, invitando i Comitati Caccia e le Province a provvedere all'operazione di ripopolamento.
Per quanto riguarda il problema di Cuneo, è stato successivamente affrontato e risolto.
L'art. 53, ultimo comma, della legge regionale 60/1979, vieta agli agenti venatori, quindi anche ai volontari, l'esercizio della caccia nell'ambito del territorio in cui esercitano le funzioni, comunque i guardiacaccia alle dipendenze dell'Amministrazione provinciale di Cuneo risultano essere 39 e non 3.
La legge prevedeva che l'esercizio di vigilanza volontaria non venisse effettuato nella zona dove il guardiacaccia svolgeva la propria attività però sono anche del parere che per quanto riguarda la forma di vigilanza volontaria dovremo rivedere la legge per cercare di elaborare un emendamento per permettere all'agente venatorio e volontario di effettuare la vigilanza.
Per quanto riguarda infine la rideterminazione dei confini della riserva delle Alpi, è necessario un provvedimento della Giunta, una volta insediata la Consulta regionale. Ecco il motivo della sollecitazione di insediare la Consulta regionale, successivamente le Consulte provinciali devono dare delle indicazioni. Fatto questo, si può passare alla decisione per quanto riguarda i limiti delle zone Alpi, prima non lo si può fare, è illegittimo, in quanto la legge prevede queste tappe obbligatorie.
Spero di aver soddisfatto l'interrogante.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Enrichens.



ENRICHENS Nicola

Mi dichiaro soddisfatto della risposta dell'Assessore per gli impegni che ha preso su un problema così urgente e sentito.



PRESIDENTE

L'interrogazione è discussa.


Argomento: Istruzione e Formazione Professionale: argomenti non sopra specificati

Interrogazione dei Consiglieri Soldano e Martini inerente al riparto dei fondi ANFFAS


PRESIDENTE

Passiamo all'interrogazione presentata dai Consiglieri Soldano e Martini inerente al riparto dei fondi ANFFAS Risponde l'Assessore Fiorini.



FIORINI Fausto, Assessore all'istruzione

In merito all'interrogazione presentata dai Consiglieri Martini e Soldano inerente la ripartizione dei contributi per l'anno 1979 alle sezioni ANFFAS piemontesi, posso comunicare che la suddetta ripartizione è stata fatta tenendo conto dei servizi e delle relative spese sostenute dai suddetti Enti per l'anno 1979; i dati relativi ai servizi ed alle spese sostenute sono stati forniti dall'ANFFAS di Casale Monferrato nella sua veste di Ente coordinatore.
In merito poi alla richiesta presentata dal Presidente dell'ANFFAS di Cuneo tendente ad ottenere un contributo integrativo, si fa presente che rientrando le funzioni svolte da tali Enti tra quelle di assistenza scolastica attribuite ai Comuni, ai sensi dell'art. 42 del D.P.R. 616/1977 anche il finanziamento avviene mediante lo stesso capitolo di bilancio.
Detto capitolo è stato già interamente impegnato per i contributi ordinari ai Comuni senza possibilità di intervento per le Comunità montane i Consorzi scolastici e quindi ancor meno per contributi straordinari.
Questa spiacevole situazione si è verificata a seguito di una diminuzione del contributo dello Stato per la nostra Regione per il 1979 (e quindi di conseguenza anche per il 1980) rispetto a quanto la Giunta regionale aveva già anticipato ai Comuni.
Si ricorda comunque, che per il 1980, non avendo la Giunta regionale nella comunicazione inviata ai Comuni, precisato quale quota destinare agli ANFFAS, il Comune di Cuneo nell'ambito della propria autonomia può decidere di assegnare all'ANFFAS di Cuneo il richiesto contributo straordinario.
Gli interroganti inoltre sanno che il decreto che ci ha imposto di dare i contributi ai Comuni sulla base del consolidamento della spesa ci ha creato degli inconvenienti, perché vi sono stati errori di calcolo da parte del Ministero che ci ha assegnato di meno avendo basato i calcoli sui Comuni.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Martini.



MARTINI Mario

Diventa difficile dare degli indirizzi precisi ai Comuni, anche perch nel settore dell'assistenza le associazioni devono attingere per diverse iniziative ai Comuni e quindi nascono questi problemi alla periferia.
Non ho dati per confutare e non ho motivo di non ritenere validi i dati che sono stati presentati dall'ANFFAS di Casale che coordina i vari ANFFAS a livello regionale. Non ho neanche motivo per contestare quanto viene detto dall'Associazione provinciale di Cuneo che sicuramente, a livello comparativo con le altre ANFFAS, sta svolgendo un'attività sicuramente più intensa e anche numericamente più estesa.
Pertanto farò presente all'ANFFAS di Cuneo che risolva all'interno della propria famiglia regionale questi problemi, ma invito l'Assessorato a non fermarsi a puri dati statistici nell'erogazione dei fondi del prossimo anno, ma di cercare di avere un confronto più diretto con le varie associazioni esistenti in Piemonte, in modo che eventuali ingiustizie evidenziate da documenti, ma non sempre facilmente leggibili, possano essere eliminate per l'avvenire.



PRESIDENTE

Le interrogazioni sono esaurite.


Argomento: Parchi e riserve

Esame progetti di legge n. 539: "Istituzione dell'area attrezzata della collina di Rivoli" e n. 484: "Istituzione del Parco naturale del Gran Bosco di Salbertrand"


PRESIDENTE

Possiamo esaminare congiuntamente i punti quarto e quinto all'ordine del giorno: Esame progetti di legge n. 539: "Istituzione dell'area attrezzata della collina di Rivoli" e n. 484: "Istituzione del Parco naturale del Gran Bosco di Salbertrand".
La parola al relatore, Consigliere Bono.



BONO Sereno, relatore

L'area attrezzata della collina di Rivoli e il Parco naturale del Gran Bosco di Salbertrand sono due progetti di legge disposti di seguito nell'ordine del giorno: la mia relazione si limita soltanto a sottolineare che hanno il medesimo carattere di tutte le altre 23 leggi che abbiamo approvato per l'istituzione dei parchi. Per quanto si riferisce alla collina di Rivoli, si tratta di una proprietà interamente pubblica, non mi pare che ci sia il bisogno di illustrare le caratteristiche particolari di questa località, il valore storico, ambientale ed artistico e soprattutto il valore che viene ad assumere nel quadro più generale di un sistema di aree verdi e protette intorno alla grande conurbazione torinese. Invece il Gran Bosco di Salbertrand ha una caratteristica naturalistica, che deve essere opportunamente difesa e opportunamente gestita. Su entrambi i progetti c'è il consenso delle Amministrazioni locali e il parere favorevole della II Commissione.



PRESIDENTE

Per mancanza del numero legale, sospendo la seduta.



(La seduta, sospesa alle ore 10,10, riprende alle ore 10,30)



PRESIDENTE

Si procede quindi alla votazione del progetto di legge n. 539: "Istituzione dell'area attrezzata della collina di Rivoli".
Articolo 1 - Istituzione dell'area attrezzata "Ai sensi della legge regionale 4 giugno 1975, n. 43, è istituita, con la presente legge, l'area attrezzata della collina di Rivoli, Ente di diritto pubblico".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico il risultato della votazione: presenti e votanti 27 hanno risposto SI 27 Consiglieri.
L'articolo 1 è approvato.
Articolo 2 - Confini "I confini dell'area attrezzata della collina di Rivoli, incidente sul Comune di Rivoli, sono individuati nell'allegata planimetria, in scala 1:25000, facente parte integrante della presente legge.
I confini dell'area attrezzata sono delimitati da tabelle portanti la scritta 'Regione Piemonte - Area attrezzata della collina di Rivoli', da collocarsi in modo che siano visibili da ogni punto di accesso e che da ogni tabella siano visibili le due contigue.
Le tabelle debbono essere mantenute in buono stato di conservazione e di leggibilità".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico il risultato della votazione: presenti e votanti 27 hanno risposto SI 27 Consiglieri.
L'articolo 2 è approvato.
Articolo 3 - Finalità "Nell'ambito ed a completamento dei principi generali indicati nell'art. 1 della legge regionale 4 giugno 1975, n. 43, le finalità dell'istituzione dell'area attrezzata della collina di Rivoli sono: 1) tutelare le caratteristiche ambientali, paesaggistiche, culturali ambientali, naturali e architettoniche dell'area attrezzata 2) mantenere e valorizzare gli aspetti culturali ed architettonici presenti nell'area attrezzata, concorrendo alla manutenzione e alla riqualificazione di entità architettoniche rilevanti, quali lo storico Castello di Rivoli che costituiscono un componente inscindibile con l'insieme paesaggistico nel quale sono inserite, e promuoverne e gestirne la fruibilità pubblica a fini culturali 3) mantenere e valorizzare il patrimonio forestale 4) promuovere iniziative atte a consentire la fruizione dell'area attrezzata, a fini culturali, didattici e ricreativi".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico il risultato della votazione: presenti e votanti 27 hanno risposto SI 27 Consiglieri.
L'articolo 3 è approvato.
Articolo 4 - Durata della destinazione - "La destinazione ad area attrezzata, attribuita con la presente legge al territorio individuato dal precedente art: 2, ha la durata di anni 99, prorogabile alla scadenza".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico il risultato della votazione: presenti e votanti 27 hanno risposto SI 27 Consiglieri.
L'articolo 4 è approvato.
Articolo 5 - Direzione e amministrazione - "Le funzioni di direzione e di amministrazione delle attività necessarie per il conseguimento delle finalità di cui al precedente art. 3 sono esercitate da un Consiglio direttivo composto da: a) tre rappresentanti, di cui uno della minoranza, del Comune di Rivoli b) tre rappresentanti designati dal Consiglio regionale, sentito il parere del Comitato comprensoriale di Torino.
Il Consiglio direttivo adotta entro 90 giorni dalla sua costituzione lo Statuto dell'area attrezzata. Lo Statuto è approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale.
Lo Statuto deve prevedere: a) il Consiglio direttivo b) il Presidente.
l membri del Consiglio direttivo ed il Presidente durano in carica fino al termine del mandato dei Consigli che li hanno eletti e possono essere riconfermati.
Alle riunioni del Consiglio direttivo partecipa, con voto consultivo, un funzionario della Regione, nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale.
Il Consiglio direttivo, nello svolgimento delle proprie funzioni, si avvale di un Comitato tecnico-scientifico di esperti, istituito dal Consiglio regionale con propria deliberazione. I membri del Comitato tecnico scientifico possono partecipare alle riunioni del Consiglio direttivo alle quali devono essere invitati.
Per l'espletamento delle funzioni di cui al primo comma del presente articolo, il Consiglio direttivo utilizza il personale di cui al successivo art. 6 o può avvalersi degli uffici regionali, comprensoriali, provinciali nonché del Comune di Rivoli".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico il risultato della votazione: presenti e votanti 27 hanno risposto SI 27 Consiglieri.
L'articolo 5 è approvato.
Articolo 6 - Personale "L'ordinamento e la pianta organica del personale dell'area attrezzata sono disciplinati con legge regionale, sentito il Consiglio direttivo".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico il risultato della votazione: presenti e votanti 27 hanno risposto SI 27 Consiglieri.
L'articolo 6 è approvato.
Articolo 7 - Controllo "Il Consiglio direttivo dell'area attrezzata della collina di Rivoli redige annualmente un bilancio preventivo ed uno consuntivo, relativo alle attività di amministrazione e di direzione dell'area attrezzata, che vengono sottoposti all'approvazione della Giunta regionale.
I bilanci di cui al comma precedente devono essere presentati alla Giunta regionale: il bilancio preventivo entro il 31 luglio dell'anno precedente a quello cui si riferisce b) il rendiconto consuntivo finanziario, entro il 31 marzo dell'anno successivo all'anno finanziario cui si riferisce.
L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare.
Le deliberazioni del Consiglio direttivo dell'area attrezzata diventano esecutive dopo approvazione, con deliberazione, da parte della Giunta regionale.
Le deliberazioni di cui al comma precedente devono essere inviate alla Regione Piemonte entro 5 giorni dalla data nella quale sono state adottate e la Giunta regionale deve provvedere entro il termine di 15 giorni dal ricevimento degli atti. Trascorso tale termine le deliberazioni si intendono tacitamente approvate".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico il risultato della votazione: presenti e votanti 27 hanno risposto SI 27 Consiglieri.
L'articolo 7 è approvato.
Articolo 8 - Vincoli e permessi "Sull'intero territorio dell'area attrezzata della collina di Rivoli, oltre al rispetto delle leggi statali e regionali in materia di tutela dell'ambiente, della flora e della fauna, nonché delle leggi sulla caccia e sulla pesca, è fatto divieto di: a) aprire e coltivare cave di qualsiasi natura b) esercitare l'attività venatoria c) alterare e modificare le condizioni naturali di vita degli animali d) danneggiare e distruggere i vegetali di ogni specie e tipo e) abbattere o comunque danneggiare gli alberi che abbiano un particolare valore ambientale, scientifico, urbanistico f) costruire nuove strade ed ampliare le esistenti, se non in funzione delle finalità dell'area attrezzata g) esercitare attività ricreative sportive con mezzi meccanici fuoristrada h) effettuare interventi di demolizione di edifici esistenti o di costruzione di nuovi edifici o di strutture stabili o temporanee che possano deteriorare le caratteristiche ambientali del luogo.
Fino all'approvazione del piano naturalistico di cui all'art. 8 della legge regionale 4 settembre 1979, n. 57, e del relativo piano di assestamento, i tagli boschivi sono regolati in base alle norme di cui all'art. 12 della legge medesima.
Nell'area attrezzata sono ammesse opere di manutenzione ordinaria e straordinaria".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico il risultato della votazione: presenti e votanti 27 hanno risposto SI 27 Consiglieri.
L'articolo 8 è approvato.
Articolo 9 - Sanzioni "Le violazioni al divieto di cui alla lettera a) dell'art. 8 della presente legge comportano sanzioni amministrative da un minimo di L. 3.000.000 ad un massimo di L. 5.000.000 per ogni 10 mc di materiale rimosso.
Le violazioni ai divieti di cui alle lettere c), d), e) e g) del precedente art. 8 comportano sanzioni amministrative da un minimo di L. 50.000 ad un massimo di L. 1.000.000, in relazione alla gravità del fatto commesso.
Le violazioni ai divieti di cui alle lettere f) e h) dell'art. 8 della presente legge comportano sanzioni amministrative da un minimo di L.
5.000.000 ad un massimo di L. 10.000.000.
I tagli boschivi effettuati in difformità dalla previsione di cui all'art.
12 della legge regionale 4 settembre 1979, n. 57, comportano la sanzione amministrativa da un minimo di L. 1.000.000 ad un massimo di L. 5.000.000 per ogni ettaro o frazione di ettaro di terreno su cui è stato effettuato il taglio boschivo.
Le violazioni ai divieti richiamati ai commi primo, terzo e quarto del presente articolo comportano, oltre alle sanzioni amministrative previste l'obbligo del ripristino che dovrà essere realizzato in conformità alle disposizioni formulate in apposito decreto dal Presidente della Giunta regionale.
Delle violazioni viene redatto, dal personale di vigilanza, un verbale che dovrà essere trasmesso entro 15 giorni al Presidente della Giunta regionale, il quale, con proprio provvedimento da notificare al trasgressore, contesta l'infrazione e determina l'entità della sanzione.
Contro tale provvedimento l'interessato può produrre, entro 30 giorni dalla data della notifica, ricorso alla Giunta regionale, la quale si pronunzierà entro 90 giorni.
Per le violazioni al divieto di cui alla lettera b) del precedente art. 8 si applicano le sanzioni previste dalle vigente leggi dello Stato e della Regione.
Le somme riscosse ai sensi del presente articolo saranno introitate nel bilancio della Regione".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico il risultato della votazione: presenti e votanti 27 hanno risposto SI 27 Consiglieri.
L'articolo 9 è approvato.
Articolo 10 - Vigilanza "La vigilanza dell'area attrezzata della collina di Rivoli è affidata: a) al personale di sorveglianza dell'area attrezzata previsto nell'ordinamento e pianta organica di cui al precedente art. 6 o degli Enti di cui all'ultimo comma del precedente art. 5 b) al personale degli Enti indicati all'ultimo comma dell'art. 3 della legge regionale 4 giugno 1975, n. 43, e successiva modificazione ed integrazione, previa convenzione con gli Enti di appartenenza c) a guardie giurate volontarie, nominate in conformità dell'art. 138 del Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, e che abbiano prestato giuramento davanti al Pretore".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico il risultato della votazione: presenti e votanti 27 hanno risposto SI 27 Consiglieri.
L'articolo 10 è approvato.
Articolo 11 - Finanziamenti per gli oneri relativi alle opere di tabellazione "Per gli oneri relativi alle opere di tabellazione di cui al precedente art. 2 è autorizzata, per l'anno finanziario 1980, la spesa di L.
1.000.000.
All'onere di cui al precedente comma si provvede mediante una riduzione di pari ammontare, in termini di competenza e di cassa, del fondo speciale di cui al capitolo 12500 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1980, e mediante l'istituzione, nello stato di previsione medesimo, di apposito capitolo, con la denominazione 'Spese relative alle opere di tabellazione dell'area attrezzata della collina di Rivoli' e con lo stanziamento di competenza e di cassa di L. 1.000.000.
Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato ad apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico il risultato della votazione: presenti e votanti 27 hanno risposto SI 27 Consiglieri.
L'articolo 11 è approvato.
Articolo 12 - Finanziamenti per la gestione "Agli oneri per la gestione dell'area attrezzata della collina di Rivoli di cui all'art. 5 della presente legge, valutati in L. 20.000.000 per l'anno finanziario 1980, si provvede mediante una riduzione di pari ammontare, in termini di competenza e di cassa, del fondo speciale di cui al capitolo 12500 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1980, e mediante l'istituzione, nello stato di previsione medesimo, di apposito capitolo, con la denominazione 'Assegnazione regionale per le spese di gestione dell'area attrezzata della collina di Rivoli' e con lo stanziamento di competenza e di cassa di L. 20.000.000.
Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato ad apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico il risultato della votazione: presenti e votanti 27 hanno risposto SI 27 Consiglieri.
L'articolo 12 è approvato.
Articolo 13 - Disposizioni finanziarie relative alla redazione del piano naturalistico e del piano di assestamento forestale "Per la redazione del piano naturalistico e del piano di assestamento forestale, di cui al precedente art. 8, è autorizzata, per l'anno finanziario 1980, la spesa di L. 15.000.000.
All'onere di cui al precedente comma si provvede mediante una riduzione di pari ammontare, in termini di competenza e di cassa, del fondo speciale di cui al capitolo 12500 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1980, e mediante l'istituzione nello stato di previsione medesimo di apposito capitolo, con la denominazione 'Spese per la predisposizione del piano naturalistico e del piano di assestamento forestale dell'area attrezzata della collina di Rivoli' e con lo stanziamento di competenza e di cassa di L. 15.000.000.
Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato ad apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico il risultato della votazione: presenti e votanti 27 hanno risposto SI 27 Consiglieri.
L'articolo 13 è approvato.
Articolo 14 - Entrate "I proventi derivanti dalle sanzioni di cui al precedente art. 9 saranno iscritti al capitolo 2230 dello stato di previsione delle entrate del bilancio per l'anno finanziario 1980 ed ai corrispondenti capitoli dei bilanci successivi".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico il risultato della votazione: presenti e votanti 27 hanno risposto SI 27 Consiglieri.
L'articolo 14 è approvato.
Articolo 15 - Norma transitoria "I membri del Consiglio direttivo, di cui al precedente art. 5, vengono nominati dal Consiglio comunale di Rivoli e dal Consiglio regionale entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge".
Si passi alla votazione



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico il risultato della votazione: presenti e votanti 27 hanno risposto SI 27 Consiglieri.
L'articolo 15 è approvato.
Passiamo ora alla votazione sull'intero testo della legge.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico il risultato della votazione: presenti e votanti 27 hanno risposto SI 27 Consiglieri.
L'intero testo della legge è approvato.
Passiamo alla votazione dell'articolato del progetto di legge n. 484: "Istituzione del Parco naturale del Gran Bosco di Salbertrand".
Articolo 1 - Istituzione del Parco naturale "Ai sensi della legge regionale 4 giugno 1975, n. 43, è istituito, con la presente legge, il Parco naturale del Gran Bosco di Salbertrand, Ente di diritto pubblico".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico il risultato della votazione: presenti e votanti 28 hanno risposto SI 28 Consiglieri.
L'articolo 1 è approvato.
Articolo 2 - Confini "I confini del Parco naturale del Gran Bosco di Salbertrand, incidente sui Comuni di Exilles, Oulx, Pragelato, Salbertrand e Sauze d'Oulx, sono quelli individuati nell'allegata planimetria in scala 1:5000, facente parte integrante della presente legge.
I confini del Parco naturale sono delimitati da tabelle portanti la scritta 'Regione Piemonte Parco naturale del Gran Bosco di Salbertrand', da collocarsi in modo che siano visibili da ogni punto di accesso e che da ogni tabella siano visibili le due contigue.
Le tabelle debbono essere mantenute in buono stato di conservazione e di leggibilità a cura dell'Ente gestore del Parco".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico il risultato della votazione: presenti e votanti 28 hanno risposto SI 28 Consiglieri.
L'articolo 2 è approvato.
Articolo 3 - Finalità "Nell'ambito ed a completamento dei principi generali individuati nell'art.
1 della legge regionale 4 giugno 1975, n. 43, le finalità dell'istituzione del Parco naturale del Gran Bosco di Salbertrand sono specificate secondo quanto segue: 1) tutelare e conservare le caratteristiche naturali, ambientali e paesaggistiche del Gran Bosco, anche in funzione dell'uso sociale di tali valori 2) organizzare il territorio per la fruizione a fini scientifici culturali, didattici e ricreativi 3) promuovere la qualificazione delle condizioni di vita delle popolazioni locali 4) promuovere e valorizzare le attività agro - silvo - pastorali".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico il risultato della votazione: presenti e votanti 28 hanno risposto SI 28 Consiglieri.
L'articolo 3 è approvato.
Articolo 4 - Durata della destinazione "La destinazione a Parco naturale, attribuita con la presente legge al territorio individuato dal precedente art. 2, ha la durata di anni 99 prorogabile alla scadenza".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico il risultato della votazione: presenti e votanti 28 hanno risposto SI 28 Consiglieri.
L'articolo 4 è approvato.
Articolo 5 - Consiglio direttivo "Le funzioni di direzione e di amministrazione delle attività necessarie per il conseguimento delle finalità di cui al precedente art. 3 sono esercitate da un Consiglio direttivo composto da: a) quattro rappresentanti, di cui uno della minoranza, del Comune di Salbertrand b) tre rappresentanti, di cui uno della minoranza, per ciascuno dei Comuni di Exilles, Oulx e Sauze d'Oulx c) un rappresentante del Comune di Pragelato d) tre rappresentanti del Consiglio della Comunità montana Alta Val Susa di cui uno della minoranza e) tre rappresentanti designati dal Consiglio regionale, sentito il parere della Provincia di Torino.
Il Consiglio direttivo adotta, entro 90 giorni dalla sua costituzione, lo Statuto del Parco. Lo Statuto è approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale.
Lo Statuto prevede: a) il Consiglio direttivo b) la Giunta esecutiva c) il Presidente.
Lo Statuto deve altresì prevedere le forme di consultazione e di partecipazione' degli organi interessati.
I membri del Consiglio direttivo ed il Presidente durano in carica fino al termine del mandato dei Consigli che li hanno eletti e possono essere riconfermati.
Alle riunioni del Consiglio direttivo partecipa, con voto consultivo, un funzionario della Regione, nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale.
Il Consiglio direttivo, nello svolgimento delle proprie funzioni, si avvale di un Comitato tecnico-scientifico di esperti, istituito dal Consiglio regionale con propria deliberazione. I membri del Comitato tecnico scientifico possono partecipare alle riunioni del Consiglio direttivo, alle quali debbono essere invitati.
Per l'espletamento delle funzioni di cui al primo comma del presente articolo, il Consiglio direttivo utilizza il personale di cui al successivo art. 6 o può avvalersi degli uffici regionali, comprensoriali, provinciali nonché dei Comuni interessati".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico il risultato della votazione: presenti e votanti 28 hanno risposto SI 28 Consiglieri.
L'articolo 5 è approvato.
Articolo 6 - Personale "L'ordinamento e la pianta organica del personale del Parco sono disciplinati con legge regionale, sentito il Consiglio direttivo".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico il risultato della votazione: presenti e votanti 28 hanno risposto SI 28 Consiglieri.
L'articolo 6 è approvato.
Articolo 7 - Controllo "Il Parco naturale del Gran Bosco di Salbertrand ha un proprio bilancio.
Il bilancio preventivo deve essere presentato dal Consiglio direttivo sentito il Comitato tecnico-scientifico, alla Giunta regionale entro il 31 luglio dell'anno precedente a quello cui si riferisce; il rendiconto consuntivo finanziario, patrimoniale ed economico entro il 31 marzo dell'anno successivo all'anno finanziario cui si riferisce.
I bilanci di cui al comma precedente sono sottoposti all'approvazione, con deliberazione, della Giunta regionale.
L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare.
Le deliberazioni del Consiglio direttivo diventano esecutive dopo approvazione, con deliberazione, da parte della Giunta regionale.
Le deliberazioni di cui al comma precedente debbono essere inviate alla Regione Piemonte entro 5 giorni dalla data nella quale sono state adottate e la Giunta regionale deve provvedere entro il termine di 15 giorni dal ricevimento degli atti. Trascorso tale termine le deliberazioni si intendono tacitamente approvate".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico il risultato della votazione: presenti e votanti 28 hanno risposto SI 28 Consiglieri.
L'articolo 7 è approvato.
Articolo 8 - Vincoli e permessi "Sull'intero territorio del Parco naturale del Gran Bosco di Salbertrand oltre al rispetto delle leggi statali e regionali in materia di tutela dell'ambiente, della flora e della fauna, nonché delle leggi sulla caccia e sulla pesca, è fatto divieto di: a) aprire e coltivare cave e torbiere b) esercitare l'attività venatoria. Sono consentiti gli interventi tecnici di cui alla legge regionale 20 ottobre 1977, n. 50 c) alterare e modificare le condizioni naturali di vita degli animali d) danneggiare e distruggere i vegetali di ogni specie e tipo, fatte salve le normali operazioni connesse alle attività agricole e) abbattere o comunque danneggiare gli alberi che abbiano un particolare valore ambientale, scientifico o urbanistico f) costruire nuove strade ed ampliare le esistenti se non in funzione delle attività agro - silvo - pastorali presenti sul territorio g) esercitare attività ricreative e sportive con mezzi meccanici fuoristrada h) effettuare interventi di demolizione di edifici esistenti o di costruzione di nuovi edifici o di strutture, stabili o temporanee, che possano deteriorare le caratteristiche ambientali dei luoghi.
L'uso del suolo e l'edificabilità consentiti nel territorio del Parco devono corrispondere ai fini di cui al precedente art. 3 e sono definiti dagli strumenti urbanistici e dal piano di cui al successivo art. 11.
Sino all'approvazione del piano di cui al comma precedente debbono essere applicate le seguenti normative: 1) entro i limiti e le norme previste dagli strumenti urbanistici vigenti è consentito ripristinare i fabbricati esistenti, vincolandone l'uso ai fini di cui al precedente art. 3 2) la costruzione di nuovi edifici od opere che determinino modificazioni dello stato attuale dei luoghi, fatta salva ogni altra autorizzazione prevista per legge, deve essere autorizzata dal Presidente della Giunta regionale, sentito il Consiglio direttivo.
Le norme relative all'utilizzazione delle aree boschive del Parco sono previste in apposito piano di assestamento forestale predisposto secondo le previsioni della legge regionale 4 settembre 1979, n. 57, titolo I.
La Giunta regionale redige un piano naturalistico a norma dell'art. 7 della legge regionale 4 settembre 1979, n. 57.
Con apposito Regolamento sono fissate norme specifiche relative alle modalità di fruizione del Parco e sono riportate le sanzioni per i trasgressori previste da leggi statali e regionali nonché da disposizioni comunali".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico il risultato della votazione: presenti e votanti 28 hanno risposto SI 28 Consiglieri.
L'articolo 8 è approvato.
Articolo 9 - Sanzioni "Le violazioni al divieto di cui alla lettera a) dell'art. 8 della presente legge comportano sanzioni amministrative da un minimo di L. 3.000.000 ad un massimo di L. 5.000.000 per ogni 10 mc di materiale rimosso.
Le violazioni ai divieti di cui alle lettere c), d), e) e g) del precedente art. 8 comportano sanzioni amministrative da un minimo di L. 50.000 ad un massimo di L. 1.000.000, in relazione alla gravità del fatto commesso.
Le violazioni ai divieti di cui alle lettere f) e h) ed alla limitazione di cui al numero 1) dell'art. 8 della presente legge comportano sanzioni amministrative da un minimo di L. 5.000.000 ad un massimo di L. 10.000.000.
Le violazioni alla limitazione di cui al numero 2) del precedente art. 8 comportano sanzioni amministrative da un minimo di L. 1.000.000 ad un massimo di L. 10.000.000, in relazione alla gravità del fatto commesso.
I tagli boschivi eseguiti in difformità dal piano di assestamento forestale di cui al quarto comma del precedente art. 8 o senza la prescritta autorizzazione di cui alla legge regionale 4 settembre 1979, n. 57, titolo III, comportano sanzioni amministrative da un minimo di L. 1.000.000 ad un massimo di L. 5.000.000, per ogni ettaro o frazione di ettaro di terreno su cui è stato effettuato il taglio boschivo.
Le violazioni ai divieti richiamati ai commi primo, terzo, quarto e quinto del presente articolo comportano, oltre alle sanzioni amministrative previste, l'obbligo del ripristino che dovrà essere realizzato in conformità alle disposizioni che saranno formulate in apposito decreto del Presidente della Giunta regionale.
Delle violazioni viene redatto, dal personale di vigilanza, un verbale che dovrà essere trasmesso entro 15 giorni al Presidente della Giunta regionale il quale, con proprio provvedimento da notificare al trasgressore, contesta l'infrazione e determina l'entità della sanzione.
Contro tale provvedimento l'interessato può produrre, entro 30 giorni dalla data della notifica, ricorso alla Giunta regionale, la quale si pronunzierà entro 90 giorni.
Per le violazioni al divieto di cui alla lettera b) del precedente art. 8 si applicano le sanzioni previste dalle vigenti leggi dello Stato e della Regione.
Le somme riscosse ai sensi del presente articolo e quelle riscosse ai sensi delle norme contenute nel Regolamento di cui all'ultimo comma dell'art. 8 della presente legge saranno introitate nel bilancio della Regione".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico il risultato della votazione: presenti e votanti 28 hanno risposto SI 28 Consiglieri.
L'articolo 9 è approvato.
Articolo 10 - Vigilanza "La vigilanza del Parco naturale del Gran Bosco di Salbertrand è affidata: a) al personale di sorveglianza del Parco previsto nell'ordinamento e pianta organica di cui al precedente art. 6 o degli Enti di cui all'ultimo comma del precedente art. 5 b) al personale degli Enti indicati all'ultimo comma dell'art. 3 della legge regionale 4 giugno 1975, n. 43, e successiva modificazione ed integrazione, previa convenzione con gli Enti di appartenenza c) a guardie giurate volontarie, nominate in conformità dell'art. 138 del Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, e che abbiano prestato giuramento davanti al Pretore".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico il risultato della votazione: presenti e votanti 28 hanno risposto SI 28 Consiglieri.
L'articolo 10 è approvato.
Articolo 11 - Piano dell'area "In attesa dell'approvazione dei piani territoriali di cui all'art. 4 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56, la Giunta regionale predispone un piano dell'area oggetto della presente legge, comprendente il piano naturalistico di cui all'art. 7 della legge regionale 4 settembre 1979, n.
57, e costituente a tutti gli effetti stralcio del piano territoriale formato ed approvato secondo la procedura di cui ai seguenti commi.
La Giunta regionale, entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, predispone e adotta il piano dell'area che trasmette ai Comuni interessati, alla Comunità montana Alta Valle Susa, al Comitato comprensoriale di Torino ed alla Provincia di Torino e ne dà notizia sul Bollettino Ufficiale della Regione con l'indicazione della sede in cui chiunque può prendere visione degli elaborati.
Entro 90 giorni i soggetti di cui al comma precedente fanno pervenire le proprie osservazioni alla Giunta regionale. Entro lo stesso termine i Comitati comprensoriali non competenti per il territorio, gli Enti pubblici, le organizzazioni e le associazioni economiche, culturali e sociali, nonché le Amministrazioni dello Stato e le Aziende a partecipazione pubblica interessate possono far pervenire le proprie osservazioni alla Giunta regionale.
La Giunta regionale entro i successivi 90 giorni, esaminate le osservazioni di cui al comma precedente, provvede alla predisposizione degli elaborati definitivi del piano dell'area e, sentito il Comitato Urbanistico Regionale, sottopone gli atti al Consiglio regionale per l'approvazione.
Le indicazioni contenute nel piano dell'area e le relative norme di attuazione sono efficaci e vincolanti dalla data di entrata in vigore della deliberazione del Consiglio regionale e si sostituiscono ad eventuali previsioni difformi dagli strumenti urbanistici vigenti".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico il risultato della votazione: presenti e votanti 28 hanno risposto SI 28 Consiglieri.
L'articolo 11 è approvato.
Articolo 12 - Finanziamenti per gli oneri relativi alle opere di tabellazione "Per gli oneri relativi alle opere di tabellazione di cui al precedente art. 2 è autorizzata, per l'anno finanziario 1980, la spesa di L.
2.000.000.
All'onere di cui al precedente comma si provvede mediante una riduzione di pari ammontare, in termini di competenza e di cassa, del fondo speciale di cui al capitolo 12500 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1980 e mediante l'istituzione, nello stato di previsione medesimo, di apposito capitolo, con la denominazione 'Spese relative alle opere di tabellazione del Parco naturale del Gran Bosco di Salbertrand' e con lo stanziamento di competenza e di cassa di L. 2.000.000.
Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico il risultato della votazione: presenti e votanti 28 hanno risposto SI 28 Consiglieri.
L'articolo 12 è approvato.
Articolo 13 - Finanziamenti per la gestione "Agli oneri per la gestione del Parco naturale del Gran Bosco di Salbertrand, di cui all'art. 5 della presente legge, valutati in L.
30.000.000 per l'anno finanziario 1980, si provvede mediante una riduzione di pari ammontare, in termini di competenza e di cassa, del fondo speciale di cui al capitolo 12500 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1980 e mediante l'istituzione, nello stato di previsione medesimo, di apposito capitolo, con la denominazione 'Assegnazione regionale per le spese di gestione del Parco naturale del Gran Bosco di Salbertrand' e con lo stanziamento di competenza e di cassa di L.
30.000.000.
Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico il risultato della votazione: presenti e votanti 28 hanno risposto SI 28 Consiglieri.
L'articolo 13 è approvato.
Articolo 14 - Disposizioni finanziarie relative alla redazione del piano dell'area "Per la redazione del piano dell'area, di cui all'art. 11 della presente legge, e del piano naturalistico, di cui al precedente art. 8, è autorizzata, per l'anno finanziario 1980, la spesa di L. 12.000.000.
All'onere di cui al precedente comma si provvede mediante una riduzione di pari ammontare, in termini di competenza e di cassa, del fondo speciale di cui al capitolo 12500 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1980, e mediante l'istituzione, nello stato di previsione medesimo, di apposito capitolo, con la denominazione 'Spese per la predisposizione del piano dell'area e del piano naturalistico del Parco naturale del Gran Bosco di Salbertrand' e con lo stanziamento di competenza e di cassa di L. 12.000.000.
Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico il risultato della votazione: presenti e votanti 28 hanno risposto SI 28 Consiglieri.
L'articolo 14 è approvato.
Articolo 15 - Disposizioni finanziarie per la predisposizione e l'attuazione del piano di assestamento forestale "Alla predisposizione ed all'attuazione del piano di assestamento forestale, di cui al quarto comma dell'art. 8 della presente legge, si provvede mediante gli stanziamenti previsti ai capitoli 3290 e 3300 del bilancio di previsione della spesa per l'anno finanziario 1980 ed ai corrispondenti capitoli di bilanci per gli anni successivi, a norma del primo comma dell'art. 21 della legge regionale 4 settembre 1979, n. 57".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico il risultato della votazione: presenti e votanti 28 hanno risposto SI 28 Consiglieri.
L'articolo 15 è approvato.
Articolo 16 - Entrate "I proventi derivanti dalle sanzioni di cui al precedente art. 9 saranno iscritti al capitolo 2230 dello stato di previsione delle entrate del bilancio per l'anno finanziario 1980 ed ai corrispondenti capitoli dei bilanci successivi".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico il risultato della votazione: presenti e votanti 28 hanno risposto SI 28 Consiglieri L'articolo 16 è approvato.
Articolo 17 - Norma transitoria "I membri del Consiglio direttivo, di cui al precedente art. 5, sono nominati dai Consigli comunali di Exilles, Oulx, Pragelato, Salbertrand e Sauze d'Oulx, dal Consiglio della Comunità montana Alta Valle Susa e dal Consiglio regionale entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico il risultato della votazione: presenti e votanti 28 hanno risposto SI 28 Consiglieri.
L'articolo 17 è approvato.
Passiamo ora alla votazione sull'intero testo della legge.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico il risultato della votazione: presenti e votanti 28 hanno risposto SI 28 Consiglieri.
L'intero testo della legge è approvato.


Argomento: Parchi e riserve

Esame regolamento del Parco regionale La Mandria: modificazioni


PRESIDENTE

Circa il punto sesto all'ordine del giorno: "Esame regolamento del Parco regionale La Mandria: modificazioni", poiché nessuno chiede di parlare, vi do lettura della proposta di deliberazione: "Il Consiglio regionale vista la legge regionale 21 agosto 1978, n. 54 'Istituzione del Parco regionale La Mandria', ed in particolare l'art. 9, quarto comma, della legge medesima vista la proposta di deliberazione della Giunta regionale, relativa alla parziale modificazione del regolamento del Parco regionale La Mandria approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 468-CR.3680, del 17 maggio 1979 visto il regolamento del Parco regionale La Mandria modificato sentita la competente Commissione consiliare delibera di approvare il regolamento del Parco regionale La Mandria, contenente modificazioni al regolamento approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 468-CR.3680, del 17 maggio 1979, allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante.
La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi dell'art. 65 dello Statuto".
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
Il regolamento è approvato all'unanimità dei 27 Consiglieri presenti in aula.


Argomento: Commercio

Esame progetto di legge n. 529: "Integrazione e modifiche alla legge regionale 4 giugno 1975 recante interventi a favore degli Enti locali territoriali, dell'associazionismo e della cooperazione per lo sviluppo strutturale della rete distributiva del Piemonte"


PRESIDENTE

Punto undecimo all'ordine del giorno: Esame progetto di legge n. 529: "Integrazione e modifiche alla legge regionale 4 giugno 1975 recante interventi a favore degli Enti locali territoriali, dell'associazionismo e della cooperazione per lo sviluppo strutturale della rete distributiva del Piemonte".
Il relatore Rossi rinuncia a leggere la relazione, che è stata distribuita per tempo, ma che verrà comunque allegata agli atti.
La parola al Consigliere Colombino.



COLOMBINO Michele

Nel testo si legge: "licenziato il 10 aprile con il benestare della Giunta regionale". Volevamo sapere esattamente che cosa significa questa nuova terminologia e a che cosa si riferisce in modo particolare.



ROSSI Luciano

Abbiamo voluto mantenere questo distinguo.



PRESIDENTE

Passiamo all'esame dell'articolato.
Articolo 1 - "All'art. 2, al termine della lettera c) è aggiunta la seguente parte: 'che le cooperative iscritte al registro, di cui all'art.
13 del D.L.C.P.S. n. 1577 del 14 dicembre 1947, purché esercitino il commercio al dettaglio ed in possesso dell'autorizzazione amministrativa ad esercitare il commercio' ".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico il risultato della votazione: presenti e votanti 32 hanno risposto SI 32 Consiglieri.
L'articolo 1 è approvato.
Articolo 2 - "Al termine dell'art. 3 è aggiunto il comma seguente: 'Gli interventi di cui al presente articolo sono dichiarati di pubblica utilità nonché indifferibili' ".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico il risultato della votazione: presenti e votanti 32 hanno risposto SI 32 Consiglieri.
L'articolo 2 è approvato.
Articolo 3 - "Il primo e secondo comma della lettera a) dell'art. 6 sono sostituiti dai seguenti: 'a) contributi costanti comuni nella misura compresa tra il 6 ed il 9 per l'assunzione di mutui della durata non superiore a dieci anni con Istituti di credito convenzionati con la Regione ai sensi dell'art. 16.
L'aliquota massima di investimento, ammissibile al finanziamento, è del 70 del costo dell'opera specifica riconosciuta ammissibile per la realizzazione dei programmi di investimento di cui al precedente articolo limitatamente alle iniziative il cui costo complessivo non superi la spesa di L. 800.000.000 o per opere di maggior costo fino alla concorrenza di L.
800.000.000.
L'esatta misura del contributo di cui sopra è stabilita con deliberazione della Giunta regionale tenuto conto della situazione del mercato monetario e finanziario nonché delle risultanze della gestione degli esercizi precedenti' ".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico il risultato della votazione: presenti e votanti 32 hanno risposto SI 32 Consiglieri.
L'articolo 3 è approvato.
Articolo 4 - "La lettera b) dell'art. 6 è sostituita dalla seguente: 'b) in alternativa possono essere concessi, limitatamente ad iniziative il cui costo complessivo non superi la spesa di L. 800.000.000 o per opere di maggior costo fino alla concorrenza di L. 800.000.000 contributi in capitale per un periodo di cinque anni in misura non superiore per ciascun anno al doppio dell'aliquota stabilita dalla Giunta regionale per i contributi in conto interessi' ".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico il risultato della votazione: presenti e votanti 32 hanno risposto SI 32 Consiglieri.
L'articolo 4 è approvato.
Articolo 5 - "Dopo il primo comma dell'art. 8 è aggiunto il comma seguente: 'I programmi e le iniziative di cui all'art. 3 ed all'art. 5 lettera b) devono essere conformi a quanto stabilito dal D.P.R. 27 aprile 1978, n.
384, di attuazione dell'art. 27 della legge n. 118 del 30 marzo 1971' ".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico il risultato della votazione: presenti e votanti 32 hanno risposto SI 32 Consiglieri.
L'articolo 5 è approvato.
Articolo 6 - "L'art. 16 è soppresso e sostituito dal seguente: 'Convenzione con Istituti bancari La Giunta regionale è autorizzata a stipulare convenzioni con Istituti di credito operanti nel territorio della Regione, fermo restando che l'interesse a carico dei soggetti destinatari degli interventi di cui alla presente legge non può essere inferiore al 304' ".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico il risultato della votazione: presenti e votanti 32 hanno risposto SI 32 Consiglieri.
L'articolo 6 è approvato.
Articolo 7 - "La presente legge è dichiarata urgente ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi del sesto comma dell'art. 45 dello Statuto".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico il risultato della votazione: presenti e votanti 32 hanno risposto SI 32 Consiglieri.
L'articolo 7 è approvato.
Passiamo ora alla votazione sull'intero testo della legge.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico il risultato della votazione: presenti e votanti 32 hanno risposto SI 32 Consiglieri.
L'intero testo della legge è approvato.


Argomento: Unita' locali dei servizi sociali ed assistenziali e dei servizi sanitari

Esame Statuto del Consorzio per i servizi sanitari e socio-assistenziali dell'Unità Locale dei Servizi n. 41 (Caluso)


PRESIDENTE

Passiamo all'esame dello Statuto del Consorzio per i servizi sanitari e socio-assistenziali dell'Unità Locale dei Servizi n. 41 (Caluso). Il Consiglio deve esprimere il proprio parere in merito.
Se non vi sono osservazioni vi do lettura della deliberazione: "Il Consiglio regionale udita la relazione della V Commissione in ordine allo Statuto del Consorzio per i servizi sanitari e socio-assistenziali dell'Unità Locale dei Servizi n. 41 visto il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833 vista la legge regionale 8 agosto 1977, n. 39; vista la legge regionale 9 luglio 1976, n. 41 esprime parere favorevole ai sensi dell'art. 6, secondo comma, della legge regionale 8 agosto 1977, n. 39, agli schemi di deliberazione predisposti dai Comuni della suddetta Unità Locale dei Servizi, facendo proprie le osservazioni espresse dalla V Commissione nei documenti allegati; dà mandato al Presidente del Consiglio regionale di trasmetterli al Presidente della Giunta regionale per i successivi adempimenti previsti dalla citata legge".
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
La deliberazione è approvata con 20 voti favorevoli e 12 astensioni su 32 Consiglieri presenti e votanti.


Argomento: Formazione professionale

Esame progetto di legge n. 528: "Modifiche alla legge regionale n. 8 del 25 febbraio 1980 'Disciplina delle attività di formazione professionale'"


PRESIDENTE

Si procede ora all'esame del punto diciannovesimo all'ordine del giorno: Esame progetto di legge n. 528: "Modifiche alla legge regionale n.
8 del 25 febbraio 1980 'Disciplina delle attività di formazione professionale' ".
Vi do lettura di una lettera inviata dal Presidente della V Commissione: "Illustre Presidente, egregio Assessore, con riferimento agli emendamenti della legge sulla formazione professionale approvati a maggioranza dalla V Commissione e rassegnati all'approvazione del Consiglio regionale, pongo all'attenzione considerazioni svolte dai Commissari appartenenti al Gruppo della D.C.
L'accoglimento, in due riprese, dei rilievi del Governo per la parte relativa agli operatori sanitari, secondo i Consiglieri Soldano e Conti riduce il significato della legge regionale citata. A loro avviso è da tenere in considerazione sia la proposta di abrogazione del quarto comma dell'art. 35 della legge stessa, pur nella consapevolezza che al momento non ci sono i tempi tecnici per la presentazione di un apposito testo di legge, sia l'opportunità di predisporre una disciplina organica per la formazione degli operatori socio-sanitari. Con i migliori saluti. Giovanni Ferrero".
La parola al Consigliere Conti.



CONTI Domenico

Ci saremmo volentieri associati ad un voto positivo, ma siccome non ci è stata data garanzia della possibilità di accoglimento di un'eventuale legge con un unico articolo, per eliminare quanto contenuto nelle norme transitorie della legge regionale in materia di revoca delle scuole infermieristiche esistenti, siccome non abbiamo ottenuto affidamenti di una possibilità di far passare un provvedimento di questo genere, anche perch ci è stato obiettato che non sarebbe stato possibile in quanto non erano state esperite le consultazioni in proposito, ma ci si poteva benissimo servire delle consultazioni fatte in precedenza, e siccome rimangono in piedi tutti gli argomenti già adottati per il nostro voto negativo alla legge, perché neppure uno è caduto esprimiamo in questa occasione la nostra astensione sulla proposta degli emendamenti.



PRESIDENTE

Se non vi sono interventi passiamo alla votazione dei singoli emendamenti per alzata di mano. Ve ne do lettura: Nell'art. 21, quinto comma, della legge regionale 25 febbraio 1980, n.
8, dopo le parole "A favore degli allievi" sono aggiunte le parole "non dipendenti".
Nello stesso articolo, al quinto comma, prima riga, dopo le parole "alla attività" è aggiunta la parola "formativa" e sono eliminate le parole "di cui al comma precedente".
Nell'art. 25, quinto comma, quarta riga, della stessa legge, è eliminata la frase "laddove è previsto un rappresentante del Ministero della sanità o del Medico provinciale, esso è sostituito con un rappresentante designato dall'Assessore regionale alla sanità".
Chi è favorevole al primo emendamento alzi la mano.
L'emendamento è accolto con l'astensione del Gruppo D.C.
Chi è favorevole al secondo emendamento alzi la mano.
L'emendamento è accolto con l'astensione del Gruppo D.C.
Chi è favorevole al terzo emendamento alzi la mano.
L'emendamento è accolto con l'astensione del Gruppo D.C.
La parola all'Assessore Fiorini.



FIORINI Fausto, Assessore alla formazione professionale

Faccio una dichiarazione aggiuntiva per spiegare il nostro atteggiamento nei confronti di questa legge.
Non è che noi siamo d'accordo su queste cose perché in questo modo la legge si complica anche da un punto di vista finanziario. Abbiamo acceduto a richieste del Governo per evitare che la legge non fosse approvata.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Conti.



CONTI Domenico

Ci sono state alcune confusioni in Commissione: c'era chi sosteneva che non fosse possibile presentare un emendamento alla legge, perché occorreva rivotare tutta quanta la legge, altri che sostenevano la necessità, appunto per evitare un voto su tutta la legge, di elaborare un unico articolo di legge, una legge con un solo articolo, per modificare la legge precedente.
Quale procedura si sta seguendo?



PRESIDENTE

Abbiamo seguito la procedura di accogliere gli emendamenti incasellati negli articoli inerenti alla legge e poi di votare la legge nel suo complesso, come abbiamo sempre fatto quando c'é un rinvio da parte del Commissario di Governo.



CONTI Domenico

Su questo voto della legge nel suo complesso devo fare una dichiarazione.
Rimangono in piedi tutte le ragioni del nostro dissenso già espresse fin dalla prima discussione sul progetto di legge; quindi non possiamo in questa occasione che confermare il nostro voto negativo.



PRESIDENTE

Si proceda alla votazione per appello nominale sull'intero testo.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico il risultato della votazione: presenti e votanti 30 hanno risposto SI 20 Consiglieri hanno risposto NO 9 Consiglieri si è astenuto 1 Consigliere.
L'intero testo è approvato.


Argomento: Università

Esame progetto di legge n. 506: "Diritto allo studio nell'ambito universitario"


PRESIDENTE

Punto ventesimo all'ordine del giorno: Esame progetto di legge n. 506: "Diritto allo studio nell'ambito universitario" che è preceduto da una lettera del Presidente della V Commissione: "Illustre Presidente, in data 11 aprile 1980, la V Commissione ha licenziato i seguenti provvedimenti: ecc. ecc. Per il testo approvato a maggioranza del progetto di legge n. 506 'Diritto allo studio nell'ambito universitario', relatore Marchiaro, si richiede l'iscrizione all'ordine del giorno delle prossime sedute consiliari. Secondo la Giunta regionale, la discussione in aula non deve avvenire nell'ultima seduta di Consiglio, data la rilevanza e l'aspettativa da parte degli studenti alla legge in oggetto e comunque alla Commissione deve essere consentito di acquisire ulteriori contributi su questo argomento".
Il Presidente della Commissione comunica ancora che si sta ultimando l'esame di altri progetti di legge. Da quello che capisco, Ferrero suggerisce una discussione in aula ora per acquisire elementi senza poi giungere alla votazione della legge.
La parola al Presidente della V Commissione.



FERRERO Giovanni

La lettera di trasmissione, che a volte si cerca di rendere più ampia dello strettamente necessario per informare l'Ufficio di Presidenza nel suo complesso ed i Capigruppo della situazione che si configura, trae origine dal fatto che nella discussione in Commissione alcuni Consiglieri, e segnatamente il Gruppo della D.C., ravvisavano l'opportunità di attendere ulteriormente dei pareri che non erano, e a tutt'oggi non lo sono ancora pervenuti da parte del Consiglio di amministrazione dell'Università e di altri soggetti universitari. Nello stesso tempo la Giunta riteneva non possibile rischiare la non approvazione di questo provvedimento portandolo all'attenzione gli ultimi giorni della legislatura. La cosa che non eravamo in grado di valutare, ovviamente, quando scrivevamo quella lettera, era la consistenza ed il tempo che altri punti dell'ordine del giorno avrebbero richiesto, quindi in un pour parler di nessun valore si poteva pensare di svolgere il dibattito la prossima settimana, nella prima delle due giornate di Consiglio previste. Ma la questione a questo punto è una questione politica, nel senso che la Commissione ha discusso l'argomento, vi è materia di contendere, le consultazioni sono state regolarmente convocate ed esperite e c'era questa richiesta di un'ulteriore istruttoria del provvedimento. Il parere dell'Università non ci è a tutt'oggi pervenuto e quindi è chiaro che la questione non è una questione tecnica che riguarda la Commissione. Noi ci eravamo mossi in questa logica.



PRESIDENTE

I Gruppi ritengono di essere pronti per questo dibattito? La parola al Consigliere Bontempi.



BONTEMPI Rinaldo

Noi esprimiamo una precisa volontà politica, quella di andare nei termini più brevi possibili all'approvazione di questa legge, perché in caso contrario lasceremmo un vuoto pericolosissimo in un settore; pertanto è necessario, per quanto mi sembra di capire, opportuno e conveniente che ci sia il parere dell'Università, se questo parere arriva nei tempi utili per poterlo utilizzare entro il 22, bene, ma se per qualche strano motivo non arrivasse, noi faremo in modo di approvare il testo della legge e chiederemo a chi è d'accordo di intervenire sui problemi degli studenti, di approvare la legge.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Conti.



CONTI Domenico

Vorrei soltanto chiarire il fatto del nostro desiderio di attendere. A noi sembra importante e necessaria l'acquisizione di pareri da parte delle componenti direttamente interessate. Si tratta di un servizio che coinvolge direttamente la stessa vita universitaria, non è soltanto un insieme di condizioni esterne, per cui noi abbiamo insistito sulla necessità di poter acquisire pareri che finora ci sono pervenuti in una forma ufficiale completa e soddisfacente; quindi, proprio per non operare sulla testa della gente, volevo giustificare il motivo per cui a noi sta tanto a cuore ricevere tale documentazione.



PRESIDENTE

La parola all'Assessore Fiorini.



FIORINI Fausto, Assessore all'istruzione

Volevo far rilevare il fatto che l'Università è già stata convocata ufficialmente per le consultazioni.
Mi sembra del tutto strumentale da parte di una parte del Consiglio di amministrazione il fatto di voler fare un'altra volta un Consiglio di amministrazione per esprimere il proprio parere, non solo, ma far rinviare anche il Consiglio di amministrazione perché questo non passi in questa giornata.
Questa mi sembra un'operazione assolutamente da criticare e chiederei quindi, che si faccia nel più breve tempo possibile, la discussione su questo argomento, tenendo conto che una parte del Consiglio di amministrazione già era stata consultata, e tenendo conto che da altre parti sono state fatte delle obiezioni abbastanza inconsistenti. Il progetto di legge tra l'altro deve passare perché c'è una richiesta di centinaia e migliaia di studenti che ci hanno impegnato a farlo e chiedo che in questa legislatura il progetto passi.



PRESIDENTE

Mi pare che le espressioni di volontà politiche siano chiare, ciò che non è chiaro a questo punto è come procediamo perché ci sono all'ordine del giorno 11 progetti di legge non ancora pronti: quindi chiedo la convocazione dei Capigruppo per esaminare l'andamento dei lavori.
La parola al Consigliere Ferrero.



FERRERO Giovanni

Intervengo prima dell'interruzione dei lavori. Per la verità, i progetti che riguardano la sanità non è che non siano pronti, sono pronti ed è anche possibile svolgere immediatamente la relazione. La cosa che va messa a punto da parte della Giunta stessa e dei Gruppi sono gli emendamenti di cui si è discusso in Commissione, su alcuni pare anche ragionevole una convergenza unanime, su altri, per una serie di riserve manifestate sia dalla Giunta che dai Gruppi, non è stato possibile in Commissione arrivare ad una definizione ultimativa. Il mio suggerimento è questo: in mattinata potrei svolgere la relazione illustrativa, anche contenuta nei tempi, per mettere tutti i Consiglieri nelle condizioni di sapere almeno di che cosa si parla, senza entrare nelle questioni più controverse, lasciando quindi a una fase successiva, ad esempio la seduta del Consiglio di domani mattina, la valutazione degli emendamenti. Propongo una soluzione del genere, visto che il tempo è prezioso ed è inutile sprecarlo, indipendentemente dal fatto che all'art. 7 c'è un emendamento molto rilevante.



PRESIDENTE

Se non vi sono obiezioni il Consigliere Ferrero potrebbe svolgere la sua relazione introduttiva. Riunirei, quindi, i Capigruppo per esaminare l'andamento dei lavori per oggi e domani, a seconda del materiale a disposizione.
Relazione introduttiva generale sui progetti di legge in materia sanitaria



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Ferrero.



FERRERO Giovanni, relatore

Era stata ravvisata l'opportunità (non solo in Commissione, ma anche in Consiglio, in occasione dell'approvazione della legge istitutiva del servizio sanitario nazionale) che si procedesse, in un'unica e contestuale discussione, all'approvazione dei provvedimenti ancora necessari per garantire la piena operatività, nell'interesse dei cittadini e degli assistiti innanzitutto, del complesso sistema della sanità pubblica.
In quell'occasione, come i Consiglieri ricorderanno, erano già presenti nel dibattito della Commissione e in qualche misura del Consiglio, dei provvedimenti presentati nel giugno 1979 dalla Giunta regionale che, per ragioni di opportunità, in quella sede, non erano stati discussi. Quei provvedimenti oggi sono in parte riportati alla discussione del Consiglio regionale, integrati da altri provvedimenti che, l'avanzamento della discussione in sede nazionale, la predisposizione in sede governativa di ulteriori atti, ha permesso di perfezionare e di definire.
Credo vada precisato che non si tratta del complesso dei documenti in materia di sanità, presentati dalla Giunta regionale, e nemmeno si tratta di tutti quei provvedimenti che, in via di principio e in via teorica potrebbero essere approvati in materia di sanità. Il ragionamento che si è compiuto è stato quello di portare alla discussione del Consiglio, per l'approvazione, i provvedimenti necessari a garantire non soltanto la correttezza di svolgimento ed il mantenimento dello stato di diritto nel settore, ma di coprire anche quella fase di interregno che, sicuramente partirà dallo scioglimento del Consiglio regionale e realisticamente durerà un certo arco di mesi, prima che sia possibile al nuovo Consiglio approvare i provvedimenti che verranno discussi e presentati in quella sede. In sostanza, ci trovavamo nella necessità non tanto di votare tutto quanto era disponibile o possibile votare, ma limitare il nostro intervento ad un corpo organico di provvedimenti, che garantisse la continuità nell'interesse dei cittadini, del servizio e che completasse quella prima parte di provvedimenti approvata diventata poi la legge 3 del 1980; cioè la legge, come dicevo all'inizio, istituzionale e territoriale.
Il primo dei provvedimenti, che oggi discutiamo in Consiglio, è il provvedimento sui ruoli, che assume oggi una particolare rilevanza alla luce anche dell'approvazione, nelle sedi nazionali, dei decreti attuativi dell'art. 47: quello, appunto, della legge di riforma sanitaria (283) che attiene il personale. Il provvedimento, quindi, assume un'operatività immediata; forse c'è da rammaricarsi che non sia stato votato alcuni mesi fa, perché questo provvedimento prevede, al suo interno, una fase relativamente complessa di definizioni, di elenchi e di riconoscimento di situazioni di fatto; forse l'approvazione in tempi anticipati avrebbe permesso, non solo alla Giunta, ma ai diversi Enti interessati, la predisposizione, con maggiore accuratezza, degli elenchi. Ciò nonostante la presenza, e credo che questo sia il dato politico più rilevante dei decreti nazionali a seguito dell'art. 47, rende oggi questa legge pienamente operativa: il che invece, non sarebbe stato possibile, se non parzialmente, nell'approvazione di alcuni mesi fa. Questo, quindi, è un provvedimento già conosciuto e già discusso, che aveva iniziato il suo iter nella stessa I Commissione nei mesi di novembre e dicembre 1979.
Il secondo provvedimento che si prende in esame è quello riguardante l'istituzione e la specificazione, all'interno e come parte del servizio sanitario nazionale, degli aspetti inerenti alla salute dei lavoratori (e su questo mi soffermerò ulteriormente perché vi sono delle questioni di carattere culturale che in questa occasione, una relazione, penso debba almeno tratteggiare per sommi capi).
Il terzo provvedimento ha l'obiettivo di definire una prima organizzazione delle Unità Sanitarie Locali; organizzazioni che come pu essere facilmente rilevato, anche da una rapida lettura, non può essere e non è del tutto compiuta: la materia attinente al piano sanitario regionale non può essere tradotta in legge per la carenza del piano sanitario nazionale e, quindi, certamente alcuni aspetti delle organizzazioni dei servizi, non possono essere disgiunti da una trattazione di merito degli obiettivi, degli strumenti e delle risorse, che solo il piano pu organicamente tratteggiare per tutti i settori e per tutto il territorio regionale.
Accanto a questi tre provvedimenti legislativi, che la Commissione propone al Consiglio di discutere e di approvare, vi sono altri provvedimenti di natura differente che formano nel complesso, una materia organica: quella alla quale si accennava all'inizio. Si tratta di una deliberazione, proposta dalla Giunta, che attiene alle materie della pianificazione, della programmazione e degli indirizzi per la gestione dei servizi socio-sanitari e della opportunità di concludere con atti formali su altri due provvedimenti legislativi, per i quali la ristrettezza dei tempi può anche essere affrontata e risolta con il dibattito politico, con un impegno formale del Consiglio; un impegno, tuttavia che non si limiti all'approvazione delle leggi, ma che si traduca, ad esempio, in un ordine del giorno, che evidenzi le direttrici politiche lungo le quali il Consiglio regionale vuole che l'Amministrazione regionale e gli altri soggetti si muovano in questi mesi, rinviando ad una più matura considerazione la discussione in merito. Questi due provvedimenti sono entrambi di grande portata e rilievo e sono composti anche di un gran numero di articoli: sono i provvedimenti in materia di contabilità delle Unità Sanitarie Locali, di cui già si era discusso in altra occasione in Consiglio regionale ed una legge di riordino dei servizi socio assistenziali.
Entrambi i provvedimenti hanno già, peraltro, seguito l'iter regolare di presentazione, consultazione e discussione e, quindi, all'interno del dibattito in Consiglio, può anche essere ravvisata l'opportunità di rinviare sì, al futuro, questi provvedimenti, ma di non rinviarli senza la raccomandazione che il lavoro fin qui svolto possa, essere riutilizzato.
Sarebbe forse una soluzione che, pur lasciando la libertà piena al prossimo Consiglio, avvalendosi dell'articolo apposito del Regolamento faciliterebbe e snellirebbe i lavori preliminari ed istruttori utilizzando quelli fin qui svolti.
Entrerò rapidamente nel merito dei singoli provvedimenti con un'avvertenza preliminare: essi sono stati licenziati dalla Commissione come dicevo stamane, in un precedente intervento, avendo quest'ultima ravvisato larghe aree di convergenze su molti punti. Vi è stata la difficoltà, - e stante anche la sovrapposizione tra i lavori della Commissione e quello, sempre più intenso, delle sedute conclusive di Consiglio - di garantirsi che le diverse forze politiche potessero pienamente discutere e valutare la portata delle proposte, degli emendamenti che venivano dalle altre forze politiche e dalla Giunta stessa avanzate. Quindi, nell'illustrazione che ne faccio non entrerò nelle questioni controverse o più che controverse; tratteggerò invece gli elementi e l'ossatura comune ai provvedimenti.
Per quanto attiene alla legge sui ruoli, è stata effettuata un'operazione di integrazione e modificazione rispetto al testo originario presentato dalla Giunta regionale, al fine di garantire il massimo di equità e di uniformità nel trattamento ai dipendenti che provengono da amministrazioni e da soggetti autonomi differenti. La questione più delicata, attinente all'inserimento nei ruoli, riguarda una parte del personale mutualistico, come i Consiglieri sapranno. Quest'ultimo aveva diritto di optare - ed ha utilizzato questo diritto - per le amministrazioni del parastato ed in particolare per l'INPS; quindi, non tutto il settore mutualistico e dell'INAM in specie, entra nel servizio sanitario nazionale: ne entra solo una quota a parte. La Giunta potrebbe essere più precisa di quanto io non sia, ma la distribuzione ai diversi livelli del personale che ha optato non è uniforme, come c'era da aspettarsi. Esistono, quindi, delle percentuali diverse dei diversi livelli, che sono immesse all'interno del servizio sanitario nazionale.
La questione, però, non riguarda soltanto l'equiparazione e l'integrazione tra i ruoli ex mutualistici e i ruoli ospedalieri (questione che è stata al centro del dibattito politico di questi mesi), ma anche il dibattito nazionale tra le organizzazioni sindacali e il Governo, credo all'interno dello stesso Governo. Il dibattito tra le forze politiche si è acceso proprio attorno questo punto: alla considerazione che doveva essere data alle diverse carriere e alle diverse funzioni. Analogo problema si manifesta anche nel rapporto tra gli Enti locali e il complesso delle amministrazioni più nettamente caratterizzate in senso sanitario (ospedali e mutue),non soltanto perché le amministrazioni degli Enti locali avevano loro proprie strutture, interamente e completamente sanitarie nelle finalità e nell'organizzazione (basti ricordare i Consorzi provinciali antitubercolari per le Province) ma perché, all'interno degli Enti locali esistevano ed esistono figure particolarmente rilevanti, quali gli ufficiali sanitari nei Comuni, o interi servizi che si occupavano di materie sanitarie in tutti gli Enti.
La distinzione tra servizi sanitari e servizi socio-assistenziali non è sempre agevole; le impostazioni e la discussione culturale che nella Regione abbiamo sviluppato, anche con dei momenti di approfondimento e di contributo originale interessanti, tenuto conto del carattere generale della discussione in corso a livello nazionale, non rende facile le soluzioni, nel momento in cui si afferma la necessità di una stretta interrelazione tra le funzioni, (pur senza confusione ed ambiguità, ma comunque con una cooperazione sempre più stretta nel perseguire l'interesse dei cittadini).
Voglio citare un altro tipo di problema politico rilevante, che, credo debba essere preso in considerazione con molta attenzione dalla Regione dalla Giunta nella sua operatività (e non solo dalla Regione, ma da tutti gli Enti locali del Piemonte o dagli altri Enti).
Il problema della carenza organizzativa, che deriverebbe al servizio sanitario nazionale, se, col passaggio del personale chiaramente inquadrato nei ruoli sanitari, non fosse contestualmente effettuato il passaggio del personale inserito nei ruoli amministrativi e nei ruoli tecnici: del personale non svolgente, cioè, una funzione direttamente sanitaria.
Non vi è dubbio che, se il passaggio di operatori socio-sanitari avvenisse contestualmente a una riorganizzazione dei servizi amministrativi, generali, finanziari, economali di tesoreria, di gestione degli immobili, si creerebbero, almeno nella fase di avvio, problemi di continuità non strettamente legati al servizio, ma alla correttezza di gestione del complesso della rete assistenziale.
La materia trattata da questo provvedimento, che non credo sia utile illustrare nei singoli articoli, tocca grosso modo le questioni politiche che ho illustrato.
Lo sforzo che si è fatto è quello di permettere a tutto il personale di trovare una loro idonea collocazione all'interno del servizio sanitario avendo ben chiari i principi del diritto di opzione quando questi si applicano, dei vincoli, che pure esistono e che derivano dall'applicazione di una normativa nazionale alla concreta situazione piemontese, in cui la preesistenza di attività può anche trovare qualche difficoltà di inserimento a pieno titolo e per la via diretta (anche perché, come ovvio le leggi nazionali probabilmente devono fronteggiare e padroneggiare un complesso di situazioni, che vanno dalla polverizzazione dei Comuni del Piemonte ad altre situazioni assolutamente diverse come quelle del Mezzogiorno).
Una questione particolare, che mi sembra doveroso sollevare, è quella attinente al personale regionale: in particolare, a quel personale regionale, che da anni svolgeva prima nell'Amministrazione dello Stato e poi nell'Amministrazione regionale, compiti in materia sanitaria. Mi riferisco agli uffici del Medico e del Veterinario provinciale, ad altri uffici presenti.
La discussione fu già affrontata da questo Consiglio in sede di dibattito non soltanto sulla legge delle strutture, sul principio organizzativo, ma di discussione degli allegati, cioè quando ci si chiedeva quale dovesse essere la struttura decentrata degli uffici della Regione, se la Regione dovesse procedere a un massiccio decentramento burocratico o se invece non dovesse essere il meccanismo del trasferimento e della delega agli Enti locali associati l'elemento principale di decentramento.
La questione oggi si ripropone sia nei suoi aspetti culturali e generali, sia in modo abbastanza delicato, per quello che riguarda la situazione concreta delle persone. Si tratta, quindi, di operare all'interno di questa legge il massimo sforzo compatibile, perché anche il personale regionale trovi, a pieno titolo e con pieno riconoscimento l'inserimento all'interno, se lo desidera, dei ruoli.
Ho sollevato questo problema perché su di esso si è animata la discussione in Commissione e perché, immagino, costituisce oggetto di rapporti tra le stesse organizzazioni sindacali e la Giunta; comunque, è questione che potrebbe eventualmente essere valutata in una sede politica per calibrare correttamente gli aggiustamenti e gli emendamenti della legge.
In ordine al provvedimento che riguarda la salute sui luoghi di lavoro come i Consiglieri sanno, la Regione Piemonte si è caratterizzata dalle altre Regioni, dalla passata legislatura, per l'attenzione e l'impegno con cui ha preso in considerazione la materia. Il provvedimento legislativo che oggi discutiamo, nasce come storia culturale da proposte, da iniziative, da deliberazioni e dallo stesso Statuto della Regione Piemonte si ricorderà che, in una seduta di particolare rilievo, e il Consigliere Bianchi aveva individuato questo problema come uno dei problemi centrali dell'auspicata allora riorganizzazione dei servizi sanitari.
Non c'è dubbio, però, che il provvedimento legislativo risulta di natura profondamente diversa nei suoi principi ispiratori, soprattutto in quelli istituzionali ed organizzativi, rispetto alla deliberazione precedente. L'intervento della legge 833 permette, infatti, di affrontare come parte del servizio sanitario nazionale e non come giusta apposizione in qualche misura separata e settoriale, il problema della salute nei luoghi di lavoro; caratterizza, quindi, pienamente l'organizzazione, non più attraverso l'esistenza di un apposito e separato servizio (allora si erano chiamate Unità di Base), ma come una delle attività e delle funzioni che la parte pubblica, attraverso il servizio sanitario nazionale, svolge integrandola all'interno del rimanente servizio.
Ciò non toglie nulla a legislazioni statali vigenti, allo Statuto del diritto dei lavoratori, o ad altre normative, e soprattutto nulla toglie alla contrattazione, che é, ovviamente, libera e ha valore di legge, in queste materie, tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le organizzazioni sindacali degli imprenditori; questa materia, quindi, è normata dalla contrattazione e dalle leggi dello Stato (l'operazione che viene qui compiuta è quella di rendere pienamente funzionale l'attività del servizio sanitario nazionale, quello della prevenzione e della tutela della salute sui luoghi di lavoro).
La Commissione ha affrontato immediatamente un problema, che mi sembra corretto almeno tratteggiare: il provvedimento presentato dalla Giunta regionale aveva una limitazione di materia e riguardava, appunto, i luoghi di lavoro e le attività sanitarie e preventive ad esse connesse, anche non sanitarie.
Il progetto presentato dalla D.C. estendeva il problema e il ragionamento della prevenzione al complesso delle attività - non soltanto a quelle svolte nell'ambito dei luoghi di lavoro; peraltro, se c'é un contributo che, mi permetto di dire, principalmente la lotta dei lavoratori ha portato nell'acquisizione culturale di questi anni è che il principio della prevenzione non ha configurato come fatto settoriale, come attività delegata ad uno specifico servizio: la materia, al contrario, rappresenta un modo di essere generale della struttura sanitaria e, addirittura, un modo di essere e di informarsi di provvedimenti extra sanitari - dalla politica della casa, ai problemi dell'organizzazione del lavoro, ai tempi dell'organizzazione del territorio. Quindi la questione della prevenzione in via concettuale per la discussione che noi stessi abbiamo fatto in quest'aula, non può essere riassunto o sostituito dall'altro concetto prevenzione sui luoghi di lavoro, che ne è una parte, e, in termini di infortuni o di altri incidenti, parte rilevante, pur essendo ben lontana dal rappresentarne la totalità.
La discussione che si è svolta in Commissione ha ravvisato, almeno da parte di alcuni Consiglieri, l'opportunità di definire con legge quella parte di materia, non soltanto perché è caratterizzante del ruolo centrale che i processi produttivi hanno nell'organizzazione e nella trasformazione della società, e del ruolo che, poi, in Piemonte i processi produttivi non mi riferisco solo all'industria, ma anche al settore della zootecnia e dell'agricoltura - ha nella nostra Regione, ma soprattutto perché gli stessi criteri, canoni culturali adoperati per valutare, riconoscere ed offrire una base e una griglia tecnica di valutazioni ai problemi della prevenzione sui luoghi di lavoro, sia pure intesi in modo estensivo, non sono oggi di immediata e di generale applicabilità ad altre situazioni di carattere non lavorativo. Vi sono certamente degli aspetti, quali quelli della prevenzione, dell'antinfortunistica, ad esempio, che dovrebbero essere maggiormente curati anche al di fuori dei luoghi di lavoro (nell'ambiente domestico); certo è, però, che diverso risulta essere il rapporto che si configura tra datore di lavoro e lavoratore, rispetto a quello che attiene all'ambito del domicilio privato di una persona, tra la persona medesima e gli oggetti magari da essa acquistati e diversa è la connotazione, anche giuridica, e la caratterizzazione politica che assume.
Si è, quindi, preferito mantenere una apertura di carattere generale sull'estensione del principio della prevenzione, con la possibilità di una normazione particolarmente centrata sui temi degli ambienti di lavoro.
Vorrei qui aggiungere un paio di considerazioni di carattere personale.
Credo che, al di là della terminologia degli emendamenti che su questa legge potranno essere presentati, debba essere valutato pienamente dalle forze sociali innanzitutto, oltre che dalle forze politiche, il significato e la portata della legge regionale. La maggioranza intende riaffermare il principio non solo della centralità statutaria di questa materia, ma dell'importanza che, in ordine ad essa, sia lasciata alle parti e, quindi alla società, una sfera di azione e di mutamento possibile: la volontà cioè che non si arrivi ad una impostazione amministrativo - legislativo di carattere vincolistico restrittivo. L'elemento propulsivo della stessa salute nei luoghi di lavoro nelle fabbriche, è legato alla trasformazione delle organizzazioni del lavoro e all'acquisizione delle tecnologie e della stessa scienza; non è, pertanto, pensabile fissare degli standards rigidi oggi, di che cosa la prevenzione sia, ma si può invece fissare una strumentazione di controllo, una procedura e un processo di, miglioramento continui, sapendo che l'eliminazione dell'amianto e della silice l'eliminazione dei tumori e degli infortuni, che sono, da soli, causa di malattie invalidanti nella maggioranza dei casi, rappresenta una battaglia che non va solo lasciata alla legislazione in cui lo Stato occupa il ruolo giusto (che è un ruolo di definizione di quadro, di direttiva nell'interesse generale del mondo del lavoro e della società); perché vi è un ruolo particolare della contrattazione sindacale, che è un grande ruolo così come esiste un ruolo riservato alla evoluzione necessaria che il mondo, ci auguriamo, nei prossimi anni avrà in termini di conoscenza, di tecnologie e di culture.
Questo è un cambiamento rilevante: le strutture di partecipazione infatti vengono ricondotte puntualmente a quanto la legge n. 3 del 1980 prevede in materia di partecipazione alle Unità Sanitarie Locali.
Speciali accorgimenti sono stati adottati, poi, per quanto consegue la concretizzazione in legge dei principi che adesso tratteggiavo in termini di rapporto di ruoli fra le parti.
Il secondo tipo di considerazione che voglio svolgere su questa legge è il seguente: non è pensabile, nel momento in cui si affronta con legge questa materia, continuare a mantenere delle confusioni tra quelle che sono le attività sanitarie e le iniziative in materia di prevenzione. Non possiamo confondere i due aspetti, e nemmeno confondere alcuni aspetti dell'attività sanitaria (magari di carattere e diagnosi precoce), con il complesso della materia prevenzione.
In sostanza, anche l'estendersi delle attività mediche in settori quali quelli delle diagnosi precoci, dei test particolari, non sono affatto esaustive della materia che attiene alla prevenzione. Vorrei aggiungere che, in realtà, le trasformazioni fin qui intervenute nelle condizioni di salute dei lavoratori, sono in minima parte dovute all'intervento tecnico sanitario ed anche, in misura relativamente modesta, alla misurazione delle condizioni ambientali, perché esse, più che ad altro sono dovute alla rimozione dei rischi che provocavano le condizioni invalidanti. E' chiaro che la rimozione dei rischi, costituisce all'interno della fabbrica, delle campagne e delle stalle, un problema di organizzazione del lavoro, comporta costi rilevanti, non però per il servizio sanitario nazionale, ma per la collettività nel suo complesso. Si tratta, quindi, di sapere che l'affrontare una battaglia in materia di prevenzione significa porre implicitamente, - ed è proprio per questo che non è la legge regionale a poter dettare norme in una materia come questa -; ciò significa che occorre effettuare delle operazioni di immediata e diretta rilevanza in materia di organizzazione industriale e di politica industriale. Dagli stessi imprenditori sovente viene sollevata la contraddizione drammatica, non solo per i lavoratori, ma per le stesse imprese, della difformità di prezzi, ad esempio, che possono essere praticate da imprese simili nel momento in cui alcune di queste rispettano tassativamente le prescrizioni e le norme legislative in materia di salute e di sicurezza sui luoghi di lavoro quando invece altre imprese, per carenza dello stesso servizio di vigilanza sanitario nazionale, non le rispettano. I costi di produzione, in molti settori, sono in larga parte dovuti non tanto agli impianti produttivi, ma a quel complesso di attività di disinquinamento, di protezione e di organizzazione del lavoro, connessi con i problemi della salute all'interno e all'esterno delle fabbriche. Ciò costituisce un secondo aspetto che credo dovrebbe essere chiaro al Consiglio e sul quale poi si misureranno i diversi emendamenti; ma mi pare che su questo secondo punto, in Commissione vi fosse un consenso: ecco la ragione dell'unificazione della proposta.
Il terzo tipo di considerazione, sul quale mi soffermerò, invece, in modo brevissimo, perché la delicatezza del punto è evidente a tutti riguarda i problemi che, in generale, si pongono sempre quando si parla di sistemi sanitari, di riservatezza da parte del servizio nei confronti di terzi: del fatto, cioè che ogni cittadino deve essere tutelato non soltanto dal punto di vista dell'intervento che viene fatto in suo favore, ma anche dal punto di vista della segretezza (gli interventi o le notizie che sono venute a conoscenza degli operatori o del servizio, in altri termini, non possono essere divulgate a terzi non aventi diritto). Voi ricorderete i problemi delicati, presentatisi in occasione delle questioni della droga e di altre materie, nel contemperare le esigenze di altri organi dello Stato con l'esigenza di segretezza nei confronti degli assistiti.
Orbene, credo che dobbiamo considerare, - e probabilmente anche sancire quindi con legge, estesa ad ogni parte del servizio sanitario nazionale il vincolo di riservatezza e di segreto d'ufficio, che è esplicitamente affermato dalla legge 833 per i servizi nel suo complesso. L'iniziale affermazione che, passando dal regime dell'unità di base a questo regime togliamo una struttura settoriale e separata e facciamo diventare questi problemi centrali dell'organizzazione del servizio sanitario nazionale consolida la volontà comune di tutti di far sì che, in ogni fase, si applichino non solo i meccanismi di partecipazione, ma quelli di riservatezza e di garanzia per l'utente, su tutto quanto viene disposto per il servizio nel suo complesso. Vi sono questioni particolarmente spinose che attengono anche alla storia della discussione interna al mondo del lavoro. Mi riferisco ad alcune vertenze Fiat, in materia di rapporti tra organizzazioni sindacali e Fiat, sul diritto che le organizzazioni sindacali rivendicavano (e non hanno ottenuto, in quella sede, dalla Fiat) di disporre di informazioni analitiche del servizio aziendale Fiat.
Cito questo caso perché posto concretamente dalla dinamica della discussione interna al mondo del lavoro. Abbiamo affermato, in questa legge, in accordo con gli stessi consultati, alcuni principi generali: che cioè, il servizio di igiene e prevenzione è quello pubblico; che non sono possibili né contributi ai servizi aziendali né convenzionamenti o integrazioni tra i servizi privati e i servizi pubblici.
Si tratta di valutare, in termini di flussi informativi, quali siano le soluzioni più congrue e più idonee a garantire nella sostanza i lavoratori e ad evitare che sia a carico del servizio sanitario nazionale sia a carico di servizi di impresa o di terzi qualunque essi siano, possano nascere sospetti o dubbi di violazione di questo tipo di segreto. Il principio è applicabile in generale, a tutti i soggetti.
Ho insistito su questo terzo punto, e adesso smetto su questa questione, perché è evidente l'interesse per i singoli, per lo stesso servizio sanitario nazionale, per la collettività, per i meccanismi di prevenzione, ed anche per la stessa impresa, od informazione attinente allo stato di salute e come sia possibile desumere anche da informazioni che non siano di carattere clinico, ma di semplici raccomandazioni o valutazioni complessive per il futuro, delle note informative di particolare interesse anche per la storia passata. Ciò dimostra come non sia facile porre una scissura netta tra le informazioni che riguardano l'ambiente, quelle che rimandano all'individuo, quelle che rimandano alla cartella clinica all'atto medico, da quelle che riguardano i suggerimenti di carattere igienico organizzativo ambientale.
Organizzazione delle Unità Sanitarie Locali. Sull'organizzazione delle Unità Sanitarie Locali si è operato, rispetto alla consultazione, una semplificazione netta, tendente ad eliminare, le consultazioni che richiedevano l'area di settore, proprio per tentare una definizione la più snella possibile, magari poi integrabile ed ampliabile nella prossima legislatura. La discussione su questo provvedimento rimane ancora aperta su alcune piccole questioni davvero marginali (credo di poterlo dire); la discussione presenta, però, spunti di grande rilievo, perché abbiamo utilizzato, nell'impostazione di questo provvedimento, i principi contenuti nella legge delle strutture della Regione Piemonte. In sostanza, si sono accompagnate, accanto alla sostituzione dei servizi e, quindi, dell'Ufficio di direzione e di quanto è previsto espressamente dalla stessa legge n.
833, altre modalità ortoganali a queste di organizzazione, che ricordano assai da vicino le funzioni di coordinamento che, all'interno degli uffici regionali, sono previste in capo ai coordinatori.
Si viene così a determinare una struttura di carattere stabile (che parte dall'Ufficio di direzione, così come è già previsto dalla legge 3, e che si articola in servizi e in uffici) e delle modalità di organizzazione legate al conseguimento di specifici obiettivi.
Altre Regioni non hanno, in verità, adottato questo tipo di concezione dell'organizzazione; da parte mia e della maggioranza viene fatto presente come discorsi che, un paio di anni fa, si facevano attorno al ruolo del coordinamento, più del coordinatore (ed al ruolo del coordinamento erano discorsi abbastanza aperti), vedono ora puntualmente concretizzazioni nelle stesse trattative tra la parte pubblica e le organizzazioni sindacali a livello nazionale. A me e alla maggioranza, pertanto, pare opportuno ribadire che questo tipo di concezione di strutture e dell'organizzazione deve essere mantenuta anche all'interno delle Unità Sanitarie Locali. Va poi da sé che, su tutti i provvedimenti e non soltanto su questa materia in particolare, l'esperienza sarà l'unica, reale e giudice della bontà delle scelte, e sarà quella che suggerirà cambiamenti marginali o sostanziali sulla base dei fatti.
Per quello che riguarda la contabilità delle Unità Sanitarie Locali debbo dire che il provvedimento è molto complesso: si tratta di estendere a cura della Giunta oppure a cura dei Gruppi, un testo di ordine del giorno che individui le raccomandazioni e le questioni che devono essere viste ed affrontate.
Voglio solo far presente che, nel momento in cui noi non votiamo una legge esplicita per la contabilità delle Unità Sanitarie Locali, riteniamo e consideriamo a tutti gli effetti applicabile, alle Unità Sanitarie Locali, quello che è il dettato della legislazione nazionale in materia di autonomie di Enti locali e, quindi, agganciamo le procedure alle attuali o alle future che verranno decise in sede parlamentare o governativa, a seconda del caso. A me pare che la soluzione sia particolarmente idonea soprattutto alla luce della legge 3 (che prevede una fase di gestione transitoria in capo a soggetti, che sono istituzionalmente Consorzi di Enti locali e, quindi, a tutti gli effetti, non essendo ancora abrogato il Testo Unico del 1934, della legge comunale e provinciale, soggetti a cui, "de iure", si estende la contabilità degli Enti locali). Auspico quello che tutti noi possiamo auspicare: che vi sia la contemporaneità di molti fatti tutti, speriamo, positivi; che l'elezione di un nuovo, efficiente e capace Consiglio regionale superi anche le nostre eventuali magagne; che il Parlamento approvi una legge organica di riforma delle autonomie locali, la quale chiarisca definitivamente i rapporti tra gli Enti locali e le loro associazioni; che non tardi l'approvazione, da parte dei Comuni e della Regione, del passaggio dalla fase di gestione straordinaria alla fase di gestione definitiva. Se si verificheranno contemporaneamente condizioni politiche, condizioni legislative nazionali e condizioni di operatività in sede locale, a quel punto la legge di contabilità per il sistema sanitario nazionale, per la parte regionale, potrà essere affrontata con piena conoscenza di cause e con certezza di non dover costringere gli Enti a fare operazioni che poi devono essere modificate. Richiamo l'attenzione dei Consiglieri sulla delicatezza e l'importanza della materia, perché vi sono almeno due questioni sulle quali si deve insistere: la prima è che se si adotta la contabilità degli Enti locali, nasce il problema di valutare, in via transitoria, se Enti, quali le amministrazioni ospedaliere debbano continuare a lavorare sulla base delle normative regionali e nazionali inerenti agli Enti ospedalieri, o debbano adottare anch'essi le procedure inerenti ai Comuni, alle Province alla Regione. Si tratta di questione non irrilevante, perché, processi di consolidamento dei bilanci ed integrazione reale della spesa, non possono avvenire se i documenti contabili sono prodotti da procedure sostanzialmente diverse, tra di loro incomparabili per impostazione e concezione. Questa non è certamente materia legislativa raccomando alla Giunta, perciò, di prendere in considerazione attentamente in termini di direttive tecniche ed amministrative, la questione.
L'altra questione riguarda il sistema di tesoreria, il cui rilievo, in termini finanziari, è di tale particolare importanza, che varrebbe la pena di affrontare contestualmente e congiuntamente a quelli che sono i meccanismi di contabilità e di tesoreria generali della Regione Piemonte chi parla avrebbe molti dubbi ad introdurre, in modo surrettizio ed artificioso, forme di tesoreria separate e differenti rispetto alle convenzioni di tesoreria della Regione Piemonte. Di grande interesse sarebbe, invece, l'occasione del servizio sanitario nazionale per estendere e generalizzare le convenzioni di tesoreria e per rendere più efficace ed incisiva, avvalendosi anche dei 1.200/1.300 miliardi di fondo sanitario l'azione della Regione nei confronti delle banche sia sul sistema sanitario, sia nel complesso degli aspetti di politica, anche del credito sui quali la comunità regionale abbia qualche contingente problema.
Per quello che riguarda la deliberazione sul piano socio-sanitario, la Giunta regionale ha presentato negli anni passati dei documenti che erano di indirizzo e di ricognizione sulla situazione socio-sanitaria della Regione Piemonte e che prevedevano (si chiamavano linee di piano) criteri.
Il tutto è stato portato alle comunità locali, ai Comitati comprensoriali e c'è stata una consultazione alla quale per ragioni immagino, eminentemente politiche, non certo per ragioni di tempo, la Commissione ha partecipato in maniera assai marginale. In sostanza, i documenti allora presentati dalla Giunta regionale hanno avuto in Commissione la puntuale illustrazione da parte della Giunta medesima e dei suoi esperti, ma non hanno avuto un seguito di carattere politico-amministrativo. La Giunta, sulla base di questi documenti e degli arricchimenti che le sono venuti, ha presentato un ulteriore documento di grande rilievo anche tipografico, oltre che contenutistico, il quale era, ed è, la proposta per il piano socio sanitario regionale; il documento, infatti, è articolato su una parte iniziale sintetica che configura una sorta di prearticolo del dispositivo sistemato già per punti e un'altra parte più analitica e di dettaglio, che evidenzia i progetti e gli obiettivi che si vogliono conseguire e per i quali si approfondisce la discussione operativo-realizzativa ed altre questioni di carattere tecnico e minuto.
La valutazione che la Commissione ha fatto è stata quella di non scegliere la strada della contrapposizione nei confronti del Governo e del non far risaltare con un eventuale, rinvio da parte del Governo, la pur presente inadempienza. Il Parlamento non ha ancora approvato: non esiste la legge e la disposizione necessaria e, quindi, qualunque provvedimento che si presenti in termini legislativi e che abbia la rilevanza di piano dovrebbe realisticamente essere rinviato dal Governo.
La soluzione che si è adottata è quella di utilizzare, anche qui e largamente, mi pare all'art. 75 del Regolamento del Consiglio, in modo da evitare che questo documento automaticamente decada, e di permettere una discussione anche nella prossima legislatura; nel contempo, però, di stralciare da questo documento tre pagine, che tante sono, le quali contengono criteri e indirizzi di rilievo politico alcuni, e tecnico operativo, altri, che la Giunta ritiene debbano essere approvati dal Consiglio regionale come parte integrante delle leggi, di cui parlavo prima, per garantire la continuità della funzionalità da parte del servizio sanitario. Per la, verità, vi sono state delle obiezioni di forma e di sostanza da parte di alcuni Gruppi politici: di forma, in quanto non sarebbero state sviluppate attività di consultazione, e di sostanza, in quanto i tempi e le modalità di quel provvedimento non permettono un esame e una valutazione.
Vi è, da parte della maggioranza, un'argomentazione di segno diverso la quale mette in rilievo da un canto come, data la ristrettezza dei tempi non sia pensabile di affrontare, a 15/20 giorni dalla fine della legislatura, dibattiti, consultazioni e che, quindi si debba, ogni tanto arrivare anche ad una decisione, da cui emergono, le volontà delle forze politiche, al di là di quelli che sono i pur necessari elementi di confronto con la comunità; d'altra parte, quel provvedimento, il cui rilievo non viene minimizzato (e, infatti, viene richiesta l'approvazione e, in larga misura, la riorganizzazione e riaffermazione di materiali che attraverso i documenti presentati negli anni passati, lo stesso piano regionale di sviluppo e poi deliberazione di Giunta e provvedimenti concreti assunti), è già operante nella realtà pratica della nostra Regione. La sanzione, con una deliberazione di Consiglio potrebbe essere un punto di accordo anche tra le forze politiche rispetto alla decisione che la maggioranza e, la Giunta in particolare, hanno assunto di ritirare il documento più corposo e di non chiederne la discussione in Consiglio regionale.
Vi è ancora un altro provvedimento sul quale è necessario procedere, a giudizio della Commissione, con un ordine del giorno della dovuta complessità ed articolazione ed è il provvedimento che riguarda la materia dell'assistenza.
La Giunta regionale ha presentato un testo, che ha subito un processo di consultazioni; questo testo, di particolare mole anche in termini del numero degli articoli, riprende temi già presenti nella legislazione regionale in termini di testo unico, aggiunge altre questioni particolari recepisce in corpo di legge disposizioni amministrative o prassi amministrative instaurate in questo periodo ed è, quindi, in qualche misura, un rifacimento organico di provvedimenti che la Regione ha assunto in passato. La Commissione rileva la grande importanza che il provvedimento assume, nei confronti della comunità. In Commissione ritenevamo che il non passaggio agli articoli potesse essere motivato dal non interesse di questa materia; il giudizio che ora si esprime può essere motivato con la necessità di procedere in un lavoro unitario ad una più attenta valutazione, calibratura e ripulitura del testo medesimo e alla discussione che questo testo comporta in termini assai generali, su alcuni principi caratterizzanti la stessa erogazione dell'assistenza ai cittadini.
Questioni, queste, che difficilmente possono sintetizzarsi e riassumersi in poche ore di dibattito in Consiglio regionale e che richiedono un lavoro preparatorio di grande lena. In questo senso, quindi, la continuazione del lavoro potrebbe avvenire senza minimizzare il fattore che quindi esistono materie di discussione e di approfondimento non piccole all'interno del provvedimento in oggetto.
Ultima questione, che non riguarda solo la V Commissione, è la procedura di commissariamento delle Unità Sanitarie Locali. Ne ho già parlato in altre occasioni, nel Consiglio regionale, e devo dire che l'interesse destato è stato sostanzialmente nullo. La ragione per la quale ne parlo ulteriormente non è già per destare interesse, ma soltanto perch risulti evidente che una procedura di questo rilievo è stata due volte sottoposta al Consiglio regionale, alcune volte è stata sottoposta all'Ufficio di Presidenza e ai Capigruppo con lettere scritte e ridiscussa alcune volte in V Commissione.
La legge 3 prevede la necessità, entro una certa data, di avere costituite le Unità Sanitarie Locali e, quindi, gli organi delle Unità Sanitarie Locali, con lo Statuto approvato dal decreto del Presidente della Giunta regionale. Vi sono alcuni casi in cui questo non si verifica. La Giunta regionale deve procedere alla nomina dei Commissari, sentito il parere della V Commissione e la discussione che c'è stata in Consiglio ha portato ad un inadempimento in termine di tempi. Il criterio che la Giunta propone per il commissariamento è quello del Sindaco del Comune di maggiore spicco centrale all'interno delle U.S.L. Questo criterio porta alla messa in azione di una procedura di commissariamento, che può essere ovviamente superata nel momento in cui, le USL, per una loro via autonoma, si convocano. Non credo che il parere della V Commissione non possa essere positivo, perché esiste una legge regionale, e non vi sono vizi di forma e non sono pervenute osservazioni, dubbi o suggerimenti di sorta in materia.
Vi é, però, una delle lettere, che suggerisce allo stesso Ufficio di Presidenza, ai Capigruppo, di valutare la questione (magari anche in una sede non soltanto di legittimità la V Commissione ma in un'altra sede quella del Consiglio, ad esempio), in modo che tutti i Consiglieri, a conoscenza delle situazioni territoriali, politiche, sociali e locali possano essere messi nelle condizioni di intervenire, esprimere la loro opinione e il parere ancorché della V Commissione, non sia un mero atto amministrativo interno, ma sia il frutto del concorso delle volontà e delle esperienze di tutti.
Mi scuso per l'intervento molto lungo, ma va anche detto che pensavo di avere tempo anche il pomeriggio di domani. Ringrazio del cortese ascolto.


Argomento: Tutela dagli inquinamenti del suolo - smaltimento rifiuti

Esame progetto di legge n. 524: "Modifica del disciplinare allegato alla legge regionale 4 giugno 1975 n. 46: interventi a favore dei Consorzi tra Enti locali per lo smaltimento dei rifiuti solidi"


PRESIDENTE

Prima di convocare i Capigruppo, potremmo esaminare un progetto di legge che è costituito di quattro righe ed è stato approvato dalla II Commissione. Si tratta del progetto di legge n. 524: "Modifica del disciplinare allegato alla legge regionale 4 giugno 1975 n. 46: interventi a favore dei Consorzi tra Enti locali per lo smaltimento dei rifiuti solidi". Il testo della legge che consta di un articolo unico è il seguente: "Il primo comma del punto n. 2 del disciplinare per l'allestimento di discariche controllate dei rifiuti solidi allegato alla legge regionale 4 giugno 1975 n. 46 è soppresso".
La parola al relatore, Consigliere Bono.



BONO Sereno, relatore

La ragione della presentazione di questo progetto di legge è determinata essenzialmente dal fatto che nel disciplinare si prevedeva una distanza minima di 1.000 metri delle discariche controllate dai centri abitati, dai gruppi di case. La distanza minima era prevista da una vecchia legge statale, che stabiliva questo per le discariche in generale, dove avveniva l'abbruciamento dei rifiuti ed altre cose che ingeneravano senz'altro elementi di turbativa della pubblica salubrità e non per le discariche controllate che sono assai diverse. I 1.000 metri dai centri abitati, come attualmente è manifestata e diffusa la localizzazione delle abitazioni, ha creato per molti Comuni notevoli difficoltà, per cui lo stesso Comitato tecnico scientifico, che presiede alla gestione di tutta la legge, ha proposto di togliere questo capoverso, attribuendosi la discrezionalità circa tali distanze. Molte volte la distanza non è ottenibile, perché vi è una collina che separa una discarica da un piccolo centro abitato, pertanto è necessario superare questo ostacolo.



PRESIDENTE

La parola alla dottoressa Castagnone Vaccarino.



CASTAGNONE VACCARINO Aurelia

Per la prima volta vediamo questa legge in un articolo unico e abbiamo sentito la relazione del Consigliere Bono. Devo confessare che una discarica controllata di rifiuti solidi, anche se non dà le conseguenze di fumi neri che davano altri tipi di discariche, è pur tuttavia sempre un luogo infestato da topi. Non credo che farla sotto casa sia la soluzione migliore, vorrà dire che i Comuni, che generalmente non sono di 10.000 mq.
troveranno un posto per situare la discarica a distanza sufficiente dall'abitato. A me pareva che mille metri fossero la distanza minima possibile. Non ho conosciuto e né conosco quanto può aver detto il Comitato tecnico scientifico in questa occasione, ci possono essere certamente delle situazioni particolari, per le quali potrà essere fatta addirittura un'apposita legge, ma per quattro o cinque Comuni, però non mi sento di generalizzare una cosa di questo genere, perché il fatto di mettere la discarica al posto della spazzatura servirà più di mille Comuni del Piemonte.
Pertanto il parere del Gruppo repubblicano è negativo.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Vera.



VERA Fernando

Confesso di avere delle notevoli perplessità, ricordo benissimo quando in passato si era discusso di questi argomenti, è vero che non si trattava di discariche controllate, però è altresì vero che il sistema della discarica ha finito con il diventare l'unico sistema di smaltimento dei rifiuti nella nostra Regione. Avrei ancora capito se, sopprimendo il limite minimo di mille metri, lo si fosse sostituito con un altro limite inferiore, sarei stato perplesso anche su questo, perché mille metri mi paiono la distanza minima necessaria per evitare certi inconvenienti che la vicinanza e l'agitazione di una discarica può portare, comunque avrei ancora capito se invece di mille metri si fosse portata la distanza a 750 metri, ma addirittura non si stabilisce più nessun limite e il tutto viene attribuito alla discrezionalità della Commissione. Su questa soluzione proposta il mio Gruppo è contrario.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Picco.



PICCO Giovanni

Siccome siamo in sede di dichiarazione di voto debbo preannunciare il voto di astensione del Gruppo democristiano, non tanto per il merito della correzione che si intende portare ad una norma che è di per sé imperfetta quanto per una posizione critica su tutta la politica che la Regione ha seguito in questi anni nella vicenda delle discariche dei rifiuti solidi.
Sostanzialmente denunciamo come si debba in fondo cercare di porre dei correttivi ad una normativa, in assenza di una politica di investimenti ed una politica strutturale che consenta di affrontare a fondo il problema dello smaltimento dei rifiuti solidi.
Pertanto il nostro voto è di astensione.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Marchini.



MARCHINI Sergio

Per parte mia esprimerò voto contrario anche e soprattutto per le considerazioni svolte dal collega Picco, che però mi pare debbano portare ad un voto contrario e non di semplice astensione. Proprio come diceva nell'intervento precedente la collega Castagnone Vaccarino, di fatto la discarica controllata, che poi questo aggettivo "controllata" rispetto al termine discarica non ho mai capito che differenza sostanziale produca come diceva la collega Castagnone Vaccarino, di fatto una discarica controllata oggettivamente è una discarica e gli aggettivi non interessano ai topi, non interessano ai liquami, non interessano agli insetti, che non conoscono gli aggettivi, per quanto ho avuto modo di vedere. Si tratta certamente di sottolineare che nei Paesi evoluti e soggetti a problemi energetici tutta la tematica dei rifiuti solidi ha certamente dato luogo ad ipotesi di lavoro più attuali e più moderne. Questo va indubbiamente sottolineato; in specie poi l'abrogazione di questa norma, a parte i rilievi di merito, che certamente ci trovano consenzienti, fatti dalla collega Castagnone Vaccarino, è anche in definitiva indice di una certa disponibilità, ci sono anche altri casi di leggi all'ordine del giorno, e li richiameremo quando sarà il caso, in cui è evidente la disponibilità della Giunta, tutto sommato, nel riconoscere la non producibilità di certe norme approvate da questo Consiglio e da questa maggioranza, ma rimediare trasformando in "peius" certe situazioni perché si riformerebbe una tematica così complessa soltanto con l'abrogazione di quella norma, che in definitiva è l'unica che ci garantisce sul piano igienico e sul piano ambientale, mi sembra un tipo di comportamento da fine legislatura, sul piano del metodo abbastanza poco corretto ed estremamente singolare.
Quindi, per ragioni di merito, di metodo e anche di valutazione per come la maggioranza ha affrontato questa problematica e questa tematica ritengo di dover esprimere voto contrario.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Bontempi.



BONTEMPI Rinaldo

Mi pare che si voglia liquidare con quattro battute e con grande disinvoltura la questione, a cui è stata data un'impostazione contenuta nelle leggi di una politica complessiva ampiamente motivata sulla scelta delle discariche controllate, rispetto ad una massiccia scelta di altissimi costi delle inceneriture. Credo che non sia possibile, in linea generale assolutamente, salvo non avere la benché minima conoscenza di cosa stiamo parlando, parificare le discariche non controllate ad uno strumento che ha una sua regolamentazione come le discariche controllate. Premesso questo devo però dire che le obiezioni che sono venute, e mi riferisco in particolare alle osservazioni della signora Castagnone Vaccarino, obiezioni sulle distanze, a mio avviso, trovano anche il nostro Gruppo per lo meno preoccupato di avere delle adeguate spiegazioni. E' vero che ieri in Commissione non ero presente, e che tutti i Commissari presenti hanno ritenuto di dover approvare questa deliberazione, però ritengo, davanti ad un'obiezione come quella avanzata dalla signora Castagnone Vaccarino, che sarebbe necessario che la Giunta, che ha proposto questo disegno di legge quindi questa modifica al disciplinare, desse una spiegazione. Chiedo pertanto all'Assessore proponente, se fosse possibile, di risponderci oggi pomeriggio, per poterci collocare adeguatamente, perché non conosco la risposta all'obiezione della collega Castagnone Vaccarino.



PRESIDENTE

La discussione ha fatto emergere domande che legittimano la richiesta di chiarificazioni, quindi la presenza dell'Assessore è indispensabile.
Sospendo pertanto la seduta e convoco i Capigruppo.



(La seduta, sospesa alle ore 12,10, riprende alle ore 12,40)



PRESIDENTE

La conferenza dei Capigruppo si è orientata su queste decisioni: non si svolgerà la seduta di Consiglio oggi pomeriggio, domani mattina si riprende con l'esame dei punti all'ordine del giorno inerenti alla materia sanitaria, alla presenza dell'Assessore. Nel pomeriggio verranno prese in esame le determinazioni in merito alle richieste Fiat per l'insediamento industriale nel Comprensorio di Torino e gli altri punti dell'ordine del giorno che fossero nel frattempo maturati a tutti gli effetti.


Argomento: Edilizia pubblica (convenzionata, sovvenzionata, agevolata)

Esame deliberazione Giunta regionale: "Legge 5 agosto 1978, n. 457 Secondo progetto. Programma di localizzazioni dei fondi previsti dalla legge 457/1978 per il secondo progetto, a valere sul 100% dei finanziamenti disposti per il secondo biennio 1980/1981, aumentati del 70% dell'ammontare dei finanziamenti predetti sulle disponibilità del terzo biennio 1982/1983"


PRESIDENTE

Abbiamo la possibilità di svolgere adesso la deliberazione della Giunta regionale: "Legge 5 agosto 1978, n. 457 - Secondo progetto. Programma di localizzazioni dei fondi previsti dalla legge 457/1978 per il secondo progetto, a valere sul 100% dei finanziamenti disposti per il secondo biennio 1980/1981, aumentati del 70% dell'ammontare dei finanziamenti predetti sulle disponibilità del terzo biennio 1982/1983".
La parola all'Assessore Rivalta.



RIVALTA Luigi, Assessore alla pianificazione territoriale

Il secondo progetto biennale è messo in moto dall'attribuzione dei fondi alle Regioni fatta con Decreto Ministeriale.
Questo Decreto è stato firmato da Nicolazzi, nelle ultimissime ore della sua funzione di Ministro, e ci è stato comunicato soltanto in questi giorni. Noi avevamo in passato lavorato preventivamente con i Comprensori con gli Istituti Autonomi Case Popolari e con la Commissione consiliare regionale, che ha partecipato attivamente, giungendo ancor prima che ci arrivasse il Decreto di attribuzione dei fondi ad un'ipotesi di progetto.
Questo lavoro ci permette, prima dello scioglimento del Consiglio, di approvare un programma, che altrimenti non sarebbe stato possibile.
Con questo programma viene definita la localizzazione puntuale, per Comune, degli interventi di edilizia sovvenzionata, quella cioè attuata dall'Istituto Autonomo Case Popolari e dai Comuni, nel caso di risanamento di edifici di loro proprietà. Con questa approvazione gli Istituti Autonomi Case Popolari e i Comuni, per l'aliquota destinata all'edilizia sovvenzionata, che è pari a circa 76 miliardi, possono mettersi in moto immediatamente, procedere alla definizione progettuale degli interventi e successivamente agli appalti. Inoltre, i Comuni possono mettersi in moto per l'assegnazione delle aree necessarie per le nuove edificazioni degli Istituti Autonomi Case Popolari ed attuare le pratiche e le procedure di esproprio, ove già non dispongano di aree di loro proprietà. Oggi, quindi acceleriamo notevolmente, ancor di più di quanto non abbiamo già fatto con il primo progetto biennale, l'attuazione della parte riguardante l'edilizia sovvenzionata: a poche ore dalla comunicazione del Decreto da parte del Ministero promuoviamo l'avvio del progetto di edilizia sovvenzionata.
Per quello che riguarda l'edilizia agevolata, il programma localizza gli interventi per aree sub comprensoriali, o comprensoriali nel caso dei Comprensori più piccoli. E' individuato il numero degli alloggi che secondo il riparto regionale conseguente al lavoro dei Comprensori, è assegnato ad ogni area comprensoriale o sub comprensoriale, suddivisi per soggetti, imprese o cooperative, incaricati per la loro attuazione. Sulla base di questa articolazione territoriale e per soggetti attuatori verranno emessi i bandi nei prossimi giorni; l'urgenza è appunto determinata anche dall'esigenza di emettere i bandi in fretta, poiché, nel rispetto della norma di legge, entro i successivi 30 giorni i soggetti attuatori dell'edilizia agevolata, cioè le imprese e le cooperative dovranno presentare la domanda di richiesta di finanziamento. Ciò significa che i 30 giorni scadranno verso il 20 maggio: siamo ormai al 16 di aprile l'emissione del bando sul Bollettino della Regione richiederà qualche giorno e, pertanto, sarà emesso verso il 20 aprile. Al 20 di maggio presumibilmente noi avremo le domande presentate dai soggetti attuatori e si potrà iniziare il lavoro di selezione per l'assegnazione dei mutui agevolati alle imprese e alle cooperative.
L'impegno assunto in Commissione prevede di procedere immediatamente dopo il 20 maggio, per arrivare, nel giro di una ventina di giorni, alla definizione e all'emissione delle graduatorie. In Commissione si era parlato di concludere questo lavoro prima delle elezioni, pur rinviando la pubblicazione della graduatoria dopo l'8 giugno, perché non abbia ad apparire, nell'imminenza dell'8 giugno, come una decisione elettorale.
In questo senso credo che sia bene, con l'approvazione di questa deliberazione, confermare questa procedura e dare mandato alla Giunta sulla base del lavoro della Commissione, di procedere.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Picco.



PICCO Giovanni

Sulla base delle dichiarazioni dell'Assessore, soprattutto l'ultima parte delle sue dichiarazioni, diamo il nostro assenso al merito e alle procedure che sono state innescate, con una raccomandazione, che la comunicazione ufficiale dei risultati del bando, al di là dell'opportunità sottoscritta da tutte le componenti politiche, di non emetterli prima delle elezioni amministrative, venga poi notificata ai Comuni con particolare attenzione all'opportunità e alle esigenze relative alle assegnazioni delle aree, rispetto ai quali probabilmente i Comuni avranno difficoltà, anche in questa fase transitoria, a provvedere conseguentemente alle decisioni che verranno prese nelle assegnazioni. Quindi, per evitare che vi sia la solita coda che rischia di non rendere possibile l'operatività degli interventi ad evitare questo noi raccomandiamo vivamente l'esecutivo, finché rimarrà nei suoi poteri, anche nella fase transitoria della operatività durante la vicenda delle elezioni amministrative, perché provveda con attenzione a questo problema, proprio per evitare impossibilità concrete a rendere operativi gli interventi.



PRESIDENTE

La parola all'Assessore Rivalta.



RIVALTA Luigi, Assessore alla pianificazione territoriale

Il Consigliere Picco ha fatto bene a riproporci quanto già aveva proposto nell'ultima riunione della Commissione; mi sono dimenticato di richiamarla nel mio intervento ma non perché non l'avessimo presa in attenzione e non l'avessimo considerata come opportuna e necessaria. Si tratta appunto di gestire la comunicazione della localizzazione dei finanziamenti ai Comuni in modo tale che le scadenze previste nella legge 457, che partono appunto dalla data di questa comunicazione, non mettano in crisi l'applicabilità del programma a causa del fatto che i Consigli comunali non sono in funzione in concomitanza delle elezioni.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Rossi.



ROSSI Luciano

Ho una informazione per analogia.
Vorrei sapere se i tempi previsti dalla legge 15 febbraio 1980 n. 25 in cui entro il 30 aprile le Regioni devono emanare le disposizioni in merito se si sta procedendo a questo riguardo, perché da tutte le parti siamo assillati di informazioni su tale legge di cui è competenza la Regione.



PRESIDENTE

Risponde l'Assessore Rivalta.



RIVALTA Luigi, Assessore alla pianificazione territoriale

Abbiamo ricevuto due giorni fa, circa, le indicazioni dei criteri a cui attenersi, formulati dal CER, che è competente. Stiamo quindi lavorando per definire il bando sulla base di questi criteri; entro il 30 aprile deve essere emesso il bando. Nelle sedute del 22 e del 23 conto di presentare la bozza del bando: in grande misura ripeterà i criteri del CER. Dopo questa informazione del 22 o del 23, dopo aver eventualmente sentito la Commissione, si potrà emettere il bando nella scadenza prevista del 30 aprile. Nel bando verrà fissata la data di scadenza per la presentazione delle domande. Preciso che la legge n. 25 del 15 febbraio prevede che la formulazione del programma di assegnazione del mutuo agevolato venga compiuta entro il mese di settembre: credo pertanto che questo argomento e il relativo lavoro di selezione sarà compito della prossima legislatura.



PRESIDENTE

Possiamo mettere in approvazione la deliberazione: "Il Consiglio regionale vista la deliberazione della Giunta regionale del 15 aprile 1980 Premesso che: a seguito della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 231 in data 19 agosto 1978, è entrata in vigore la legge 5 agosto 1978 n. 457 'Piano decennale per l'edilizia residenziale' che prevede l'attivazione di cospicui finanziamenti nel settore edilizio sulla base di programmi quadriennali articolati in progetti biennali con deliberazione del Consiglio regionale n. 439-C.R.1332, in data 20 febbraio 1979, la Regione Piemonte ha provveduto ad approvare il programma di localizzazione dei finanziamenti disposti dal primo progetto biennale della predetta legge 5 agosto 1978, n. 457 con circolare n. 537/AG, in data 2 aprile 1980, pervenuta in data 15 aprile 1980, il Comitato per l'Edilizia Residenziale (CER) ha indicato gli importi d i finanziamento attribuibili a ciascuna Regione, sia per interventi di edilizia sovvenzionata, sia agevolata, precisando le relative modalità di utilizzo i decreti allegati alla circolare predetta assegnano alla Regione Piemonte per l'edilizia sovvenzionata 101.422 miliardi, mentre per l'edilizia agevolata 9.979 miliardi di contributo con la circolare stessa il CER. in esecuzione alle disposizioni deliberate dal CIPE, impegna le Regioni a prevedere localizzazioni per un importo complessivo aumentato fino ad un massimo del 70% del volume finanziario attivato dal biennio 1980/1981, a valere sugli stanziamenti del terzo progetto biennale 1982/1983 a causa di tale integrazione finanziaria risultano assegnati alla Regione Piemonte gli importi complessivi di 172.417 miliardi e 15.633 miliardi di contributo rispettivamente per interventi di edilizia sovvenzionata e per interventi di edilizia agevolata la Regione ritiene di localizzare fin d'ora l'ammontare complessivo dei finanziamenti secondo e terzo progetto biennale, in considerazione che l'esecuzione delle opere edilizie comporta necessariamente tempi tecnici non comprimibili sotto certi limiti, per cui mediante un'accurata programmazione degli interventi si reputa possibile, in relazione all'avanzamento fisico dei lavori, coprire in tempi successivi l'importo necessario la Regione si riserva inoltre in fase di attuazione di individuare gli interventi per i quali si ipotizza il finanziamento per la parte preminente a valere sui fondi disposti dal terzo progetto biennale dalla legge 5 agosto 1978, n. 457 in tal modo oltre alla riduzione dei residui passivi, viene a realizzarsi un miglior utilizzo dei finanziamenti che sono impegnati e resi disponibili al momento del loro effettivo utilizzo per il pagamento di opere effettivamente realizzate Considerato che: l'assunzione del provvedimento di approvazione del programma di localizzazione assume particolare urgenza a causa delle prossime elezioni amministrative e degli adempimenti attuativi che entro breve termine è necessario adottare ai fini dell'individuazione dei soggetti beneficiari ai .sensi della legge regionale 18 dicembre 1979, n. 76 le operazioni dirette alla formazione del presente programma di localizzazione sono state da tempo avviate dalla Regione ed hanno visto coinvolti tutti i soggetti interessati sia alla programmazione sia all'attuazione degli interventi, dei quali in primo luogo i Comitati comprensoriali, ed in seconda istanza il Consorzio regionale fra gli IACP i Comuni interessati, gli Istituti Autonomi per le Case Popolari e le organizzazioni dei soggetti attuatori per giungere alla formulazione del programma di localizzazione, la seconda Commissione consiliare, organismo attorno al quale ha ruotato tutta l'attività programmatoria, ha disposto una procedura che ha portato i Comitati comprensoriali alla formulazione di proposte riguardanti le localizzazioni interessanti il proprio ambito territoriale sulla base delle indicazioni predette la Commissione consiliare ha proceduto alla composizione in via definitiva della bozza di progetto apportando quelle modifiche ritenute necessarie per un miglior utilizzo dei finanziamenti e per meglio incidere sui fabbisogni edilizi a tal fine, in relazione ai diversi tempi di messa a disposizione dei fondi, stante il termine categorico previsto dal punto 6 art. 9 della 457 la Regione provvederà ad emettere le comunicazioni ufficiali agli interessati in tempi differenziati e comunque in relazione alle reali possibilità di assegnazione delle aree Rilevato che: per l'edilizia agevolata la circolare del CER stabilisce il- riparto a favore delle diverse categorie di operatori nella misura del 10% per degli Istituti Autonomi per le Case Popolari o comunque Enti pubblici; del 50% a favore di Cooperative edilizie o loro Consorzi e del 40% a favore delle imprese di costruzione, o loro Consorzi, ribadendo che tale importo dovrà essere applicato alle risorse disponibili dopo aver garantito le quote necessarie al recupero del patrimonio edilizio esistente nella misura minima del 15% e massima del 25 l'individuazione dei soggetti beneficiari dei finanziamenti di edilizia agevolata dovrà avvenire in esecuzione alle disposizioni di cui alla legge regionale 18 dicembre 1979, n. 76, a seguito di pubblicazione di apposito bando e sulla base delle domande documentate presentate dagli operatori interessati considerato che il programma di localizzazione, così come formulato dalla Commissione consiliare competente è conforme alle disposizioni di legge ed è congruente con la politica territoriale posta in essere dall'Amministrazione regionale sia per la definizione degli ambiti territoriali, sia per l'individuazione dei soggetti attuatori e dei tipi di intervento vista la relazione e le tabelle allegate, nonché le bozze di bando per l'individuazione dei beneficiari dei finanziamenti di edilizia agevolata che costituiscono parte integrante della presente deliberazione ritenuto pertanto validi i criteri e le proposte contenute vista la legge 5 agosto 1978 n. 457 vista la legge 22 ottobre 1971, n. 865 delibera di approvare il programma di localizzazione quale risulta dalla relazione e dalle tabelle allegate nonché le bozze di bando per l'individuazione dei soggetti beneficiari dei finanziamenti di edilizia agevolata che costituiscono parte integrante della presente deliberazione e dà mandato alla Giunta regionale di assumere gli adempimenti conseguenti all'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 14 e 19 della legge regionale 18 dicembre 1979, n. 76.
Stante l'imminente scadenza dei tempi previsti per gli adempimenti di cui sopra, la presente deliberazione è dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 49 della legge 10 febbraio 1953, n. 62".
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
La deliberazione è approvata all'unanimità dei 31 Consiglieri presenti in aula.
Domani mattina alle ore 9,30 il Consiglio regionale affronta per primo il punto dodicesimo all'ordine del giorno e poi susseguentemente tutte le altre leggi sanitarie.
La seduta è tolta.



(La seduta ha termine alle ore 13)



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