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Dettaglio seduta n.323 del 10/04/80 - Legislatura n. II - Sedute dal 16 giugno 1975 al 8 giugno 1980

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Argomento:


PRESIDENZA DEL PRESIDENTE SANLORENZO


Argomento: Parchi e riserve

Esame progetto di legge n. 514 "Istituzione del parco naturale dei Lagoni di Mercurago"


PRESIDENTE

La seduta è aperta.
Esame del progetto di legge n. 514 "Istituzione del parco naturale dei Lagoni di Mercurago".
Relatore è il Consigliere Bono, a cui do la parola.



BONO Sereno, relatore

La relazione sintetica che ho svolto questa mattina vale anche per il parco dei Lagoni.
Penso che la proposta di emendamento all'art. 7 sia già stata presentata, in caso contrario, quando arriveremo a questo articolo lo proporremo.



PRESIDENTE

Passiamo alla votazione degli articoli.
"Articolo 1 - Istituzione del parco naturale. Ai sensi della legge regionale 4 giugno 1975, n. 43, è istituito con la presente legge il parco naturale dei Lagoni di Mercurago".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 32 hanno risposto SI 32 Consiglieri L'art. 1 è approvato.
"Articolo 2 - Confini. I confini del parco naturale dei Lagoni di Mercurago, incidente sui Comuni di Arona, Comignago, Dormelletto e Oleggio Castello, sono individuati nell'allegata planimetria in scala 1:25000 facente parte integrante della presente legge.
Con la redazione del piano dell'area di cui al successivo articolo 14 possono essere individuate aree interne al parco naturale con differenti classificazioni.
I confini del parco naturale dei Lagoni di Mercurago sono delimitati da tabelle portanti la scritta 'Regione Piemonte - Parco naturale dei Lagoni di Mercurago', da collocarsi in modo che siano visibili da ogni punto di accesso e che da ogni tabella siano visibili le due contigue.
Le tabelle debbono essere mantenute, a cura dell'Amministrazione del parco, in buono stato di conservazione e di leggibilità".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 32 hanno risposto SI 32 Consiglieri L'art. 2 è approvato.
"Articolo 3 - Finalità. Nell'ambito ed a completamento dei principi generali indicati nell'articolo 1 della legge regionale 4 giugno 1975, n.
43, le finalità dell'istituzione del parco naturale dei Lagoni di Mercurago, sono specificate secondo quanto segue: 1) tutelare le caratteristiche naturali, ambientali, archeologiche e paesistiche del parco 2) organizzare il territorio per la fruizione a fini ricreativi, didattici scientifici e culturali 3) difendere il patrimonio naturale costituito dalle acque dei Lagoni dalla flora e dalla fauna, al fine di migliorare le loro condizioni idrobiologiche e di proteggerle da fattori inquinanti 4) ricostituire l'unità ambientale e paesistica 5) operare per la difesa e la salvaguardia dell'impresa agricola e zootecnica a carattere non industriale 6) regolamentare i tagli boschivi onde favorire la riqualificazione dei boschi esistenti, elevandone il grado di produttività, nel rispetto delle finalità di cui ai precedenti punti 1, 2, 4".
Si proceda alla votazione



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 32 hanno risposto SI 32 Consiglieri L'art. 3 è approvato.
"Articolo 4 - Durata della destinazione. La destinazione a parco naturale attribuita con la presente legge al territorio individuato al precedente articolo 2, ha la durata di anni 99, prorogabile alla scadenza".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 32 hanno risposto SI 32 Consiglieri.
L'art. 4 è approvato.
"Articolo 5 -- Costituzione del Consorzio tra gli Enti interessati. I Comuni di Arona, Comignago, Dormelletto e Oleggio Castello, nonch l'Amministrazione provinciale di Novara, riuniti in Consorzio, provvedono a svolgere le funzioni di direzione e di amministrazione necessarie per il conseguimento delle finalità di cui al precedente articolo 3.
Il Presidente della Giunta regionale, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, invita i Sindaci dei Comuni e il Presidente dell'Amministrazione provinciale di Novara, riuniti in Comitato promotore a predisporre uno schema di Statuto del Consorzio da adottarsi dai singoli Enti.
Tale Comitato nomina, nella sua prima seduta, l'Ufficio di Presidenza e la Segreteria.
Nei successivi 60 giorni il Comitato dovrà redigere lo Statuto ed inviarlo ai Comuni ed all'Amministrazione provinciale di Novara per l'adozione.
Lo Statuto, adottato dai Consigli comunali e dal Consiglio provinciale dovrà essere inviato entro 30 giorni alla Regione per la sua approvazione".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 32 hanno risposto SI 32 Consiglieri L'art. 5 è approvato.
"Articolo 6 - Statuto. Lo Statuto, di cui al precedente articolo 5, deve prevedere come organi del Consorzio: a) il Consiglio di Amministrazione b) la Giunta Esecutiva c) il Presidente.
Può altresì prevedere la costituzione di commissioni di esperti, temporanee o permanenti, istituite per singoli problemi dal Consiglio di Amministrazione".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 32 hanno risposto SI 32 Consiglieri L'art. 6 è approvato.
La Giunta regionale presenta il seguente emendamento sostitutivo dell'intero articolo 7.
"Articolo 7 - Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio di Amministrazione è composto da: a) tre rappresentanti per ciascun Comune, eletti dai singoli Consigli comunali, di cui uno per la minoranza b) tre rappresentanti per il Consiglio provinciale, di cui uno per la minoranza.
L'elezione dei componenti il Consiglio di Amministrazione, da parte dei Consigli di cui al comma precedente, deve avvenire entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica 5 anni decadono, in ogni caso, al termine del mandato del Consiglio che li ha eletti.
In caso di dimissioni o comunque di vacanza del posto, il membro che viene nominato in sostituzione dura in carica per il periodo di nomina del membro sostituito.
Finché non sia riunito il nuovo Consiglio di Amministrazione sono prorogati i poteri del precedente".
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano. L'emendamento è approvato.
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 32 hanno risposto SI 32 Consiglieri L'art. 7 è approvato.
"Articolo 8 - Comitato tecnico-scientifico. Il Consorzio, nello svolgimento delle proprie funzioni, si avvale di un Comitato tecnico- scientifico di esperti, istituito dal Consiglio regionale con propria deliberazione.
I membri del Comitato tecnico-scientifico possono partecipare, con voto consultivo, alle riunioni del Consiglio del Consorzio, alle quali debbono essere invitati".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 32 hanno risposto SI 32 Consiglieri L'art. 8 è approvato.
"Articolo 9 - Personale. Per l'espletamento delle mansioni pertinenti il funzionamento del parco, il Consorzio utilizza proprio personale o pu avvalersi di quello degli Uffici regionali, comprensoriali, provinciali e dei Comuni interessati.
Le funzioni di Direttore del parco naturale dei Lagoni di Mercurago possono essere svolte dal Direttore del parco naturale della Valle del Ticino previa convenzione con il Consorzio di gestione del parco naturale della Valle del Ticino, a norma del quinto comma dell'articolo 10 della legge regionale 21 agosto 1978, n. 53.
Le funzioni del Direttore e dei suoi rapporti con il Consiglio di Amministrazione e con il Comitato tecnico-scientifico sono regolati dallo Statuto del Consorzio".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 32 hanno risposto SI 32 Consiglieri L'art. 9 è approvato.
"Articolo 10 - Controllo. Il Consorzio di cui al precedente articolo 5 redige annualmente un bilancio preventivo ed uno consuntivo, relativi alla gestione del parco naturale dei Lagoni di Mercurago, da sottoporre al parere preventivo della Giunta regionale.
Il parere è vincolante per le spese assunte attraverso somministrazione di fondi della Regione.
Il bilancio preventivo deve essere presentato alla Giunta regionale entro il 31 luglio dell'anno precedente a quello cui si riferisce; il rendiconto consuntivo finanziario, patrimoniale ed economico, entro il 31 marzo dell'anno successivo all'anno finanziario cui si riferisce.
I bilanci di cui al comma precedente sono quindi sottoposti all'esame e all'approvazione dei competenti organi di controllo. L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare.
Le deliberazioni del Consorzio, relative alla gestione del parco naturale dei Lagoni di Mercurago, quando comportino variazioni ai bilanci di cui al primo gomma del presente articolo, devono essere adottate previo parere della Giunta regionale".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 32 hanno risposto SI 32 Consiglieri L'art. 10 è approvato.
"Articolo 11 - Norme vincolistiche. Sul territorio del parco naturale dei Lagoni di Mercurago, oltre al rispetto delle leggi statali e regionali in materia di tutela dell'ambiente, della flora e della fauna, nonché delle leggi sulla caccia e sulla pesca,è fatto divieto di : a) aprire e coltivare nuove cave b) esercitare attività venatoria. Sono consentiti gli interventi tecnici di cui alla legge regionale 20 ottobre 1977, n. 50 c) effettuare scavi per ricerche archeologiche, fatto salvo quanto previsto dalla legge 1 giugno 1939, n. 1089 d) alterare o modificare le condizioni di vita degli animali e) introdurre specie animali e vegetali non autoctone f) danneggiare e distruggere i vegetali di ogni specie e tipo, fatte salve le normali operazioni connesse alle attività agricole g) costruire nuove strade ed ampliare le esistenti se non in funzione delle attività agricole e forestali o della fruibilità pubblica del parco h) circolare con qualsiasi mezzo motorizzato. Dal divieto sono esclusi proprietari dei terreni e delle abitazioni ai quali sarà concessa apposita autorizzazione dal Sindaco del Comune nel cui territorio ricade il terreno o l'abitazione i) effettuare interventi di demolizione di edifici esistenti o di costruzione di nuovi edifici o strutture, stabili o temporanee, che possano deteriorare le caratteristiche storico-ambientali dei luoghi l) percorrere le acque dei Lagoni con qualsiasi tipo di natante con o senza motore, salvo che per ragioni di vigilanza e di servizio.
L'uso del suolo e l'edificabilità consentiti nel territorio del parco devono corrispondere ai fini di cui al precedente articolo 3 e sono definiti dagli strumenti urbanistici e relativi programmi dì attuazione e dal piano di cui al successivo articolo 14.
Sino all'approvazione del piano di cui al comma precedente debbono essere applicate le seguenti normative: 1) entro i limiti e le norme previste dagli strumenti urbanistici vigenti è consentito ripristinare i fabbricati esistenti, vincolandone l'uso ai fini di cui al precedente articolo 3 2) la costruzione di nuovi edifici od opere che determinino modificazioni dello stato attuale dei luoghi, fatta salva ogni altra autorizzazione prevista per legge, deve essere autorizzata dal Presidente della Giunta regionale, sentito il Consorzio ed i Comuni interessati. E' consentita la costruzione di opere di risanamento abitativo, purché motivato, degli edifici esistenti.
Fino all'approvazione del piano naturalistico di cui all'articolo 8 della legge regionale 4 settembre 1979, n. 57, e del relativo piano di assestamento, i tagli boschivi sono regolati in base alle norme di cui all'articolo 12 della legge regionale medesima.
Sino all'approvazione dei piani agricoli zonali, l'agricoltura si esercita nelle forme e nei terreni entro cui tale attività è attualmente praticata.
Con apposito regolamento sono fissate norme specifiche relative alle modalità di fruizione del parco e sono riportate le sanzioni per i trasgressori previste dalle leggi statali e regionali e da disposizioni comunali".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 32 hanno risposto SI 32 Consiglieri L'art. 11 è approvato.
"Articolo 12 - Sanzioni. Le violazioni al divieto di cui alla lettera a) dell'articolo 11 della presente legge, comportano sanzioni amministrative da un minimo di lire 3 milioni ad un massimo di lire 5 milioni per ogni 10 mc di materiale rimosso.
Le violazioni ai divieti di cui alle lettere d), e), f), h) e l) ed alla limitazione di cui al sesto comma del precedente articolo 11 comportano sanzioni amministrative da un minimo di lire 50.000 ad un massimo di lire 1 milione, in relazione alla gravità del fatto commesso.
Le violazioni di cui alle lettere g) e i) ed alla limitazione di cui al punto l) dell'articolo 11 della presente legge comportano sanzioni amministrative da un minimo di lire 5 milioni ad un massimo di lire 10 milioni.
I tagli boschivi effettuati in difformità dalla previsione di cui all'articolo 12 della legge regionale 4 settembre 1979, n. 57, comportano la sanzione amministrativa da un minimo di lire 1 milione ad un massimo di lire 5 milioni, per ogni ettaro o frazione di ettaro di terreno su cui è stato effettuato il taglio boschivo.
Le violazioni alla limitazione di cui al punto 2) del precedente articolo 11 comportano sanzioni amministrative da un minimo di lire 1 milione ad un massimo di lire 10 milioni, in relazione alla gravità del fatto commesso.
Le violazioni ai divieti richiamati ai commi primo, terzo, quarto e quinto del presente articolo comportano, oltre alle sanzioni amministrative previste, l'obbligo del ripristino che dovrà essere realizzato in conformità alle disposizioni che verranno formulate in apposito decreto del Presidente della Giunta regionale.
Delle violazioni viene redatto, dal personale di vigilanza, un verbale che dovrà essere trasmesso entro 15 giorni al Presidente della Giunta regionale, il quale, con proprio provvedimento da notificare al trasgressore, contesta l'infrazione e determina l'entità della sanzione.
Contro tale provvedimento l'interessato può produrre, entro 30 giorni dalla data della notifica, ricorso alla Giunta regionale, la quale si pronunzierà entro 90 giorni.
Per le violazioni ai divieti di cui alla lettera b) del precedente articolo 11 si applicano le sanzioni previste dalle vigenti leggi dello Stato e della Regione.
Le somme riscosse ai sensi del presente articolo saranno introitate i nel bilancio della Regione".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 32 hanno risposto SI 32 Consiglieri L'art. 12 è approvato.
"Articolo 13 - Vigilanza. La vigilanza del parco naturale dei Lagoni di Mercurago è affidata: a) al personale di sorveglianza dipendente dal Consorzio b) al personale degli Enti indicati all'ultimo comma dell'articolo 3 della legge regionale 4 giugno 1975, n. 43, e successiva modificazione ed integrazione, previa convenzione con gli Enti di appartenenza c) a guardie giurate volontarie, nominate in conformità dell'articolo 138 del T.U. delle leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con RD 18 giugno 1931, n. 773, e che abbiano prestato giuramento davanti al Pretore".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione.
presenti e votanti 32 hanno risposto SI 32 Consiglieri L'art. 13 è approvato.
"Articolo 14 - Piano dell'area. In attesa dell'approvazione dei piani territoriali di cui all'articolo 4 della legge regionale 5 dicembre 1977 n. 56, la Giunta regionale predispone un piano dell'area oggetto della presente legge, costituente a tutti gli effetti stralcio del piano territoriale, formato ed approvato secondo le procedure di cui ai seguenti commi.
La Giunta regionale, entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, predispone ed adotta il piano dell'area che trasmette al Consorzio ai Comuni interessati, al Comitato comprensoriale di Novara ed alla Provincia di Novara e ne dà notizia sul Bollettino Ufficiale della Regione con l'indicazione della sede in cui chiunque può prendere visione degli elaborati.
Entro 90 giorni i soggetti di cui al comma precedente fanno pervenire le proprie osservazioni alla Giunta regionale. Entro lo stesso termine i Comitati comprensoriali non competenti per territorio, gli Enti pubblici le organizzazioni e le Associazioni economiche, culturali e sociali, nonch l'Amministrazione dello Stato e le aziende a partecipazione pubblica interessate possono far pervenire le proprie osservazioni alla Giunta regionale.
La Giunta regionale, entro i successivi 90 giorni, esaminate le osservazioni di cui al comma precedente, provvede alla predisposizione degli elaborati definitivi del piano dell'area e, sentito il Comitato Urbanistico Regionale, sottopone gli atti al Consiglio regionale per l'approvazione.
Le indicazioni contenute nel piano dell' area e le relative norme di attuazione sono efficaci e vincolanti dalla data di entrata in vigore della deliberazione del Consiglio regionale e si sostituiscono ad eventuali previsioni difformi degli strumenti urbanistici vigenti".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 32 hanno risposto SI 32 Consiglieri L'art. 14 è approvato.
"Articolo 15 - Finanziamenti per gli oneri relativi alle opere di tabellazione. Per gli oneri relativi alle opere di tabellazione di cui al precedente articolo 2 è autorizzata, per l'anno finanziario 1980, la spesa di lire 2 milioni.
All'onere di cui al precedente comma si provvede mediante una riduzione di pari ammontare, in termini di competenza e di cassa, del fondo speciale di cui al capitolo 12500 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1980, e mediante l'istituzione, nello stato di previsione medesimo, di apposito capitolo, con la denominazione 'Spese relative alle opere di tabellazione del parco naturale dei Lagoni di Mercurago' e con lo stanziamento di competenza e di cassa di lire 2 milioni.
Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 32 hanno risposto SI 32 Consiglieri L'art. 15 è approvato.
"Articolo 16 - Finanziamenti per la gestione. Agli oneri per la gestione del parco naturale dei Lagoni di Mercurago, valutati in lire 30 milioni per l'anno finanziario 1980, si provvede mediante una riduzione di pari ammontare, in termini di competenza e di cassa, del fondo speciale di cui al capitolo 12500 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1980, e mediante l'istituzione, nello stato di previsione medesimo, di apposito capitolo con la denominazione 'Assegnazione regionale per le spese di gestione del parco naturale dei Lagoni di Mercurago' e con lo stanziamento di competenza e di cassa di lire 30 milioni.
Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 32 hanno risposto SI 32 Consiglieri L'art. 16 è approvato.
"Articolo 17 - Disposizioni finanziarie relative alla redazione del piano dell'area, del piano naturalistico e del piano di assestamento forestale.
Per la redazione del piano dell'area, di cui all'articolo 14 della presente legge, e del piano naturalistico e del piano di assestamento forestale, di cui al precedente articolo 11, è autorizzata, per l'anno finanziario 1980 la spesa di lire 22 milioni.
All'onere di cui al precedente comma si provvede mediante una riduzione di pari ammontare, in termini di competenza e di cassa, del fondo speciale di cui al capitolo 12500 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1980, e mediante l'istituzione, nello stato di previsione medesimo, di apposito capitolo, con la denominazione 'Spese per la predisposizione del piano dell'area, del piano naturalistico e del piano di assestamento forestale del parco naturale dei Lagoni di Mercurago', e con lo stanziamento di competenza e di cassa di lire 22 milioni.
Il Presidente della Giunta regionale- è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 32 hanno risposto SI 32 Consiglieri L'art. 17 è approvato.
"Articolo 18 - Entrate. I proventi derivanti dalle sanzioni di cui al precedente articolo 12 saranno iscritti al capitolo 2230 del bilancio per l'anno finanziario 1980 ed ai corrispondenti capitoli dei bilanci successivi".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appellò nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 32 hanno risposto SI 32 Consiglieri L'art. 18 è approvato.
Procediamo alla votazione sull'intero testo.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 32 hanno risposto SI 32 Consiglieri L'intero testo della legge è approvato.


Argomento: Patrimonio culturale regionale (linguistico, etnologico, folcloristico, storia locale)

Esame progetto di legge n. 489 "Contributo alla Fondazione arch. Enrico Monti per programma di censimenti dei beni culturali minori e creazione di un archivio per la storia delle tradizioni popolari"


PRESIDENTE

Nell'attesa che i Consiglieri si decidano a entrare in aula, passiamo al punto nono dell'ordine del giorno: "Esame progetto di legge n. 489: 'Contributo alla Fondazione arch. Enrico Monti per programma di censimento dei beni culturali minori e creazione di un archivio per la storia delle tradizioni popolari".
La parola al relatore, Consigliere Beltrami.



BELTRAMI Vittorio, relatore

Leggo qua e là qualche elemento piuttosto interessante, quanto meno a mio giudizio, della relazione che accompagna la proposta di legge e rimando più estesamente al contenuto dell'intera relazione.
La Fondazione architetto Enrico Monti, che ha sede in Anzola nella Valle dell'Ossola, è stata costituita nel 1849 ed ha intrapreso da tempo attività di conoscenza e di studio della cultura locale (storia, costumi vita e tradizioni popolari, architettura spontanea, arte minore), di cui vanno rapidamente scomparendo i tratti più originali. Soprattutto in questa regione alto-novarese, dove - nelle valli più profonde - sono fiorite in passato stupende piccole civiltà alpine, mentre il presente ha ormai ridotto la scarsa popolazione rimasta in loco ad un tipo umano con poche probabilità di futura sopravvivenza.
Le esperienze difficoltose ma stimolanti di questi anni, dimostrano però come non si possa più procedere con metodi approssimativi, in una materia già di per sé complessa ed interdisciplinare, qual è il rapporto tra la storia dell'uomo e l'ambiente locale, nelle sue sedimentate e capillari stratificazioni. Ogni studio, per essere seriamente condotto esige a monte opera vasta di conoscenza, catalogazione di dati e documenti con tecniche il più possibile avanzate.
In quest'ottica, che non sia di sterile azione promozionale, oggi la Fondazione individua il proprio ruolo futuro; un centro di raccolta di materiali e di informazioni, cui potrà attingere la ricerca, in ogni sua forma e ad ogni suo livello, dalla scuola agli studi locali più o meno analitici, alla progettazione pubblica correttamente intesa in tutte le sue interazioni tra pianificazione e conoscenza e nei suoi compiti di conservazione e di tutela.
Il Progetto riguarda il censimento dei beni culturali cosiddetti "minori" e la creazione di un archivio per la storia delle tradizioni popolari.
Le materie scelte sono, globalmente, l'etnografia, le tradizioni popolari, l'ambiente alpino nei suoi aspetti di cultura, di economia e di vita, ma insieme tutta la piccola storia della quale l'uomo è stato autore ed interprete.
Il territorio d'indagine si estende all'Ossola ed all'alto Cusio, con attenzione però ai caratteri comuni a tutto l'arco alpino, in cui l'area scelta si inserisce come espressione emblematica, e l'iniziativa come iniziativa pilota.
Di questo progetto - la cui realizzazione impegnerà un certo numero di anni, per ottenere una quantità informativa sufficiente a raggiungere la qualificazione di luogo deputato alla documentazione ed all'informazione storica locale - vengono inizialmente individuati cinque settori d'indagine. Per ognuno di essi, verrà assunto annualmente uno stralcio di programma, da svolgere contestualmente, e per il quale viene proposto il finanziamento regionale.
Certo il censimento è opera aperta. Si pone come lavoro costantemente in progresso, senza con ciò presumere di esaurire la mutevole vastità del compito. Perciò non adotta, come linee generali, la catalogazione a stampa ma più funzionalmente quelle della schedatura, del dossier, della fotografia.
1) Censimento dei beni artistici ambientali e dell'architettura spontanea - Verrà portato avanti un rilevamento fotografico sistematico (con ausilio di disegni, schizzi e piantine) della realtà ambientale architettonica ed ecologica che nel corso dei secoli si è creata dentro e intorno ai piccoli centri urbani e nelle valli. Riguarda non solo gli aspetti delle architetture esteticamente importanti, ma anche la cosiddetta architettura spontanea e rustica, collegata alle tecniche ed all'economia dei suoi tempi. Il lavoro verrà affidato ad una equipe guidata da specialisti con competenza specifica nel settore, per aver condotto analoghi rilevamenti per conto dell'Istituto per i beni culturali della Regione Emilia-Romagna.
Per l'anno 1980 è previsto il censimento relativo ad uno stralcio di territorio, comprendente tutto il lago d'Orta: gli aspetti urbanistici, le dimore civili, l'ambiente lagunare, l'architettura spontanea del lago, i piccoli centri collinari, la valle Strona e le, sue tipologie alpine.
Negli anni successivi, il censimento verrà esteso alla bassa Ossola ed alle Valli.
2) Campagna di rilevamento dei modi di comunicazione orale-tradizionale La ricerca si inserisce nel vasto campo etnografico o folkloristico, una disciplina che non ha, da noi, tradizioni molto solide. Nella zona di lavoro, l'alto Cusio e l'Ossola, lo spazio è quasi intatto.
L'indagine, svolta attraverso campagne di registrazioni magnetofoniche abbraccerà ogni forma di cultura orale del mondo popolare, dal ricco patrimonio di tradizioni ed usanze alle manifestazioni linguistiche e di letteratura dialettale, al canto popolare e liturgico, ai detti ed alle credenze popolari, ecc.
I materiali acquisiti porteranno ad una documentata conoscenza di un'area ricca ma ancor poco nota dal punto di vista folkloristico, e verranno posti a disposizione non solo per utilizzazione di studio, ma anche di conservazione e di impegno civile da parte di tutte le forze ed i cittadini del territorio, che potranno fruire di una nastroteca e del relativo catalogo ragionato.
Il lavoro, svolto da ricercatori volontari, verrà affidato come direzione e come riferimento di metodo ad un ricercatore specialista, che ne garantisca inoltre il collegamento al quadro generale di studi sulla comunicazione orale-tradizionale dell'Italia settentrionale, in cui la zona alto-novarese s'inserisce con caratteri molto interessanti, per la sua collocazione storica, linguistica ed etnica fra l'area lombarda (cui soprattutto si connette) e l'area piemontese. Si fa riferimento primario alle ricerche già svolte nel restante territorio novarese ed ai programmi in atto da parte della finitima Regione Lombardia, attraverso il suo servizio per la cultura del mondo popolare.
La campagna per il 1980 prevede l'individuazione di alcune comunità nel territorio in esame, come campione di ricerca approfondita e capillare adottando un metodo che verrà seguito anche negli anni successivi.
3) Archivio di fotografie storiche etnografiche - Il secolo che ci separa dall'introduzione della fotografia e le profonde trasformazioni del periodo intercorso, che ha visto il progressivo sostituirsi di una società industriale alla preesistente società contadina, fanno della fotografia antica un documento prezioso ed insostituibile di conoscenza storica ed etnografica.
Il progetto della Fondazione è di acquisire - mediante la duplicazione e la riproduzione - quanto più materiale sarà possibile reperire, che si riferisca al paesaggio, all'ambiente ed alla vita nell'area interessata, in epoca fotograficamente definibile "storica".
L'esperienza già raggiunta dimostra come vi sia ancora possibilità per una ricerca fruttuosa di fondi fotografici anteriori al 1920, quasi tutti inediti ed appartenenti ad archivi di fotografi dilettanti o a private collezioni, di buon livello e rilevante interesse di studio. La ricerca viene estesa al materiale esistente in collezioni pubbliche, anche straniere.
Il metodo adottato prevede la riproduzione per le stampe, la duplicazione per i negativi e le lastre, e dei negativi ottenuti l'ingrandimento e la stampa in formato 18x24 e 24x30; con tecniche se necessario sofisticate, quali consente l'affidamento dell'allestimento dell'archivio a persone professionalmente qualificate.
Per l'anno 1980 è prevista la riproduzione e l'ingrandimento di 800 tra lastre e stampe fotografiche anteriori al 1915, provenienti da 3 fondi relativi al Cusio, 3 relativi all'Ossola e da un'intera collezione privata.
4) Inventario iconografico: le stampe - Il censimento nel settore iconografico (relativamente alle fotografie - punto 3 - ma non solo ad esse) si ripropone di offrire, attraverso la raccolta completa e la schedatura dei vari "corpus", uno strumento di studio essenziale per la comprensione storica ambientale-culturale, ma diversamente non fruibile in termini di completezza e di sistematicità.
L'inventario iconografico si strutturerà in uno schedario analitico ragionato per voci, con l'indicazione del fondo di appartenenza, la collocazione ed il luogo di conservazione degli originali; inoltre, per ogni esemplare censito, verrà archiviata la riproduzione fotografica o microfilm.
Nel 1980 verrà completato l'inventario del corpus delle stampe ossolane, comprendente circa 300 incisioni, tra il settecento e l'ottocento.
Per l'anno venturo, si prevede il censimento e la riproduzione delle antiche tavolette ex voto conservate nelle chiese delle valli: un documento iconografico prezioso per lo studio dei costumi e della cultura alpina e per la storia delle tradizioni popolari in genere.
5) Inventario bibliografico - Prosegue l' opera iniziata con la pubblicazione da parte della Fondazione, nel 1976, di un primo volume di "Bibliografia ossolana", fino al 1937. La ricerca continuerà, nel 1980, con la schedatura analitica, per la parte precedente al 1937, e con lo spoglio dei periodici, per il periodo 1937/1979.
I materiali e le informazioni provenienti da questi cinque settori d'indagine verranno ad alimentare l'archivio, dotato di schedari, di inventari, di raccolte fotografiche e cartografiche, e di una biblioteca specializzata. L'archivio verrà allestito in Anzola d'Ossola, presso la sede della Fondazione, che ha in corso il riattamento di un immobile di sua proprietà.
Verrà inoltre posta ogni attenzione al fine di acquisire, in originale eventuali fondi archivistici, bibliografici o iconografici, a titolo di deposito, lascito o donazione, o di acquisto con i mezzi patrimoniali della Fondazione.
Conservazione e gestione dell'archivio saranno aperti agli Enti locali ed ai privati ricercatori, alle cui attività l'iniziativa è finalizzata con lo scopo di promuoverne e di qualificarne gli studi. Infatti, nel momento in cui realizza uno spazio conoscitivo, di cui non è oggi compiutamente valutabile la grandezza ai fini scientifici e storici - rende possibile una condotta della ricerca e dell'analisi interdisciplinare, a cui attingere non solo a livello di materiali, ma soprattutto attraverso modi concreti di collaborazione e di coordinamento.
Nella sostanza la legge si compone di 3 articoli; con il primo si ripropongono gli spazi ed i limiti dell'intervento che ho testè ricordato interventi e prospettive chiamate a raccordarsi sotto i profili metodologici e programmatori con il quadro generale della presenza operativa della Regione, perché questo particolare intervento va visto in un'ottica, in una dimensione più ampia che investe tutta la presenza delle fondazioni in Piemonte, talune dal nome prestigioso e dall'attività ugualmente prestigiosa; gli altri due articoli investono gli aspetti economico-finanziari-temporali della situazione di questa legge l'Assessorato e la Commissione si sono pronunciate favorevolmente, non ho che raccomandarla all'approvazione dei colleghi del Consiglio regionale.



PRESIDENTE

Passiamo alla votazione dell'articolato.
"Articolo 1 - La Regione Piemonte, con la presente legge, concorre al finanziamento del programma di censimento dei beni culturali minori dell'area Alto-Novarese e creazione di un archivio per la storia delle tradizioni popolari, elaborato dalla Fondazione arch. Enrico Monti, con sede in Anzola d'Ossola e personalità giuridica riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica 16/4/1973 n. 360, riconoscendone l'emergente interesse pubblico per la difesa e la valorizzazione dei beni culturali locali, ai sensi dell'art. 5 dello Statuto e constatarne la coincidenza con i propri programmi analoghi riguardanti tutto il territorio regionale.
Il programma è realizzato dalla Fondazione arch. Enrico Monti in collaborazione con l'Assessorato regionale ai beni culturali, che fornisce le indicazioni metodologiche, e con il Comitato comprensoriale Verbano Cusio-Ossola, gli Enti locali e le istituzioni culturali.
Il programma ha per scopo precipuo il censimento del patrimonio storico, artistico, archiviato, iconografico e bibliografico cosiddetto minore e attinente la storia locale, l'etnologia, le tradizioni popolari il recupero e la catalogazione del patrimonio fotografico locale inteso come bene culturale, la costituzione di un inventario generale dei materiali e dei dati provenienti dai vari settori di indagine e raccolti in un archivio aperto al pubblico ed alla ricerca, in ogni sua forma e ad ogni livello, dalla scuola alla progettazione pubblica nei suoi compiti di pianificazione e di tutela.
Nel programma, che per la sua interdisciplinarietà e per la sua specificità nel campo degli studi locali può essere affidato solo a istituzioni con particolare specializzazione, la Regione individua una iniziativa sperimentale in un'area culturalmente significativa della fascia alpina e prealpina piemontese, ove opera la Fondazione Monti, da potersi successivamente adottare, mediante altre forme di collaborazione e di affidamento anche ad altri Enti, in tutto il restante territorio regionale".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 31 hanno risposto SI 31 Consiglieri L'art. 1 è approvato.
"Articolo 2 - Per i fini di cui all'art. 1, la Giunta regionale concede alla Fondazione arch. Enrico Monti, per il quinquennio 1980/1984, un contributo annuale di L. 20 milioni da erogarsi entro il 31 marzo di ogni anno.
Entro il 31 dicembre, la Fondazione arch. Enrico Monti è tenuta a presentare una relazione documentata all'attività svolta ed il programma stralcio per l'anno successivo".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 31 hanno risposto SI 31 Consiglieri L'art. 2 è approvato.
"Articolo 3 - All'onere di cui al precedente articolo si provvede mediante una riduzione di pari ammontare, in termini di competenza e di cassa del fondo speciale di cui al capitolo n. 12500 dello stato di previsione della spesa e mediante l'istituzione, nello stato di previsione medesimo, di apposito capitolo con la denominazione: 'Contributo alla fondazione arch. Enrico Monti per la realizzazione di un programma di censimento dei beni culturali minori e la creazione di un archivio per la storia delle tradizioni popolari' e con lo stanziamento di 20 milioni in termini di competenza e di cassa.
Le spese per gli anni finanziari 1981 e successivi saranno determinate con le leggi di approvazione dei relativi bilanci.
Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 31 hanno risposto SI 31 Consiglieri L'art. 3 è approvato.
Procediamo alla votazione sull'intero testo.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 31 hanno risposto SI 31 Consiglieri L'intero testo della legge è approvato.


Argomento: Stato giuridico ed economico del personale dipendente

Esame progetti di legge n. 535: "Inquadramento nel ruolo regionale di personale comandato", n. 536 : "Norme per la partecipazione a concorsi pubblici di dipendenti regionali", n. 536/bis: "Norme transitorie per la partecipazione ai concorsi pubblici di personale in servizio a tempo determinato presso i centri di formazione professionale"


PRESIDENTE

Possiamo passare all'esame congiunto dei progetti di legge n. 535: "Inquadramento nel ruolo regionale di personale comandato", n. 536: "Norme per la partecipazione a concorsi pubblici di dipendenti regionali", n.
536/bis: "Norme transitorie per la partecipazione ai concorsi pubblici di personale in servizio a tempo determinato presso i centri di formazione professionale" La parola al Consigliere Bianchi.



BIANCHI Adriano

Vorrei chiedere fin d'ora al Vicepresidente della Giunta regionale se potesse integrare i chiarimenti che ci verranno dal relatore; desidereremmo analitiche spiegazioni e illustrazioni in ordine a queste leggi, per evitare di tornare dopo a far domande.



PRESIDENTE

Sentiamo prima la relazione del Consigliere Rossi, e poi seguiranno le spiegazioni del Vice Presidente Bajardi.



ROSSI Luciano, relatore

Le mie relazioni saranno abbastanza succinte anche perché il Vicepresidente, ossia l'Assessore Bajardi, in sede di Commissione ha dato tutto un insieme di informazioni.
Chiedo scusa se sarò succinto, e certamente saranno necessarie ulteriori spiegazioni da parte dell'Assessore dal punto di vista tecnico su certe questioni, sulla base degli interventi e delle domande che faranno i Consiglieri.
Non mi ero proposto di rifare completamente le relazioni della Giunta ma di prendere degli aspetti essenziali, di cui sono anche materia già trattata in legame alla legge sulle strutture, specie per quanto riguarda le tre leggi su cui adesso relaziono: la 535, la 536 e la 536 bis, mentre la 537 la trattiamo a parte.
Signor Presidente, signori Consiglieri, non riteniamo si discostino dal principio della sistemazione in ruolo di tutto il personale dipendente della Regione, adottato ed in gran parte attuato dall'Amministrazione, le altre leggine riguardanti il personale, ed in particolare il disegno di legge n. 535, relativo all'inquadramento nel ruolo regionale di personale comandato presso la Regione. Questo principio è stato auspicato da tutte le forze politiche, in precedenti discussioni sull'argomento avvenute in questa aula, e l'Amministrazione regionale ha inteso, con questa legge offrire la possibilità di inquadramento ad una trentina di persone, che da almeno un anno prestano la loro attività negli uffici regionali, ma che non essendo in servizio alla data del 1 ottobre 1978, non hanno potuto partecipare ai vari concorsi interni che si stanno svolgendo proprio in questi giorni.
Riteniamo che questo provvedimento legislativo, oltre a rispondere ad un principio di equità nei confronti di questi dipendenti regionali, valga ad assicurare alla Regione la collaborazione di un certo numero di persone che finora hanno dimostrato di possedere una buona professionalità ed esperienza, non certamente acquisibili con rapidità e facilità da altre persone nuove assunte, e pertanto riteniamo che il provvedimento stesso debba essere approvato da questo Consiglio regionale.
Non altrimenti si giustificano gli altri due provvedimenti legislativi i quali inizialmente ne costituivano uno solo, da cui la Giunta regionale ha scorporato l'articolo 1 per formarne una legge a sé stante. Il motivo della scissione è che mentre il primitivo disegno di legge riguarda una situazione generale, e detta le norme per la partecipazione a concorsi pubblici dei dipendenti regionali, l'articolo scorporato riguarda situazioni particolari e transitorie, relative ad un settore dell'attività regionale e precisamente a quello della formazione professionale.
Ora la caratteristica di generalità viene conservata dal disegno di legge n. 536, il quale nel primo articolo, comprendendo anche i casi contemplati nel provvedimento di cui abbiamo parlato in precedenza stabilisce quali sono i requisiti di anzianità utili per l'ammissione a pubblici concorsi del personale ex comandato inquadrato nel ruolo regionale, mentre nel secondo articolo estende quelle disposizioni a tutti i concorsi pubblici in atto, il cui termine di scadenza della presentazione delle domande è posteriore all'entrata in vigore del provvedimento in esame.
Il disegno di legge n. 536 bis riguarda invece le situazioni transitorie, costituite dal personale che attualmente opera a tempo determinato nel settore della formazione professionale, e che è stato assunto in base ad una graduatoria che tiene conto della professionalità acquisita e dei titoli di studio posseduti, ma non del requisito dell'età.
Si tratta insomma di sanare situazioni anomale, relative ad alcuni dipendenti per i quali è soprattutto richiesta una spiccata professionalità.
Non crediamo vi siano ragioni particolari per non ritenere indispensabile, da un lato, regolamentare una situazione generale che riguarda i concorsi pubblici, e, dall'altro, sanare situazioni non completamente legittime, assicurandosi però la collaborazione di personale professionalmente valido. Ne consegue, che auspichiamo anche per questi due provvedimenti legislativi il voto favorevole di questo Consiglio regionale.



PRESIDENTE

La parola al Vice Presidente della Giunta, Bajardi.



BAJARDI Sante, Vice Presidente della Giunta regionale

Già il Vicepresidente della I Commissione ha informato che ieri in I Commissione sono stati dati ragguagli relativi a tutto quanto era necessario; mi spiace che non siano presenti collaboratori dell'Ufficio personale, in modo da potere fornire ulteriori e più particolari ragguagli che in questo momento non ho a disposizione.
Per quanto riguarda il 536 nella sua formulazione che, come ha spiegato il collega Rossi, è stato scorporato dalla parte restante di norme transitorie che quindi come tale ci è parso di mantenere autonomo, perch il 536 avrà una sua validità, è connesso alle formulazioni usate nei nuovi contratti che hanno introdotto il concetto di livello regionale e quindi la necessità di avere una formulazione tale che permettesse al personale proveniente da altri Enti per i quali il concetto di livello non era l'elemento caratterizzante della propria qualifica professionale di poter essere la loro anzianità, stabilendo che l'anzianità di servizio, maturata nel livello regionale si somma a quella maturata nel livello posseduto nell'Ente di provenienza, stabilisce una coerenza tra le terminologie contrattuali, quella nuova che introduce il concetto di livello e quella precedente dalla quale è scaturito successivamente il livello nel quale esso è stato inquadrato.
Era una precisazione che potrebbe essere considerata ovvia, ma che si è ritenuto introdurre per evitare che vi possano essere delle interpretazioni che possano poi penalizzare quel personale che, provenendo da altri Enti non ha nelle proprie qualifiche una terminologia che corrisponde a quella nuova contrattuale.
E' tutto questo che letteralmente dice l'art. 1.
L'art. 2, come è a vostra visione, dice che le disposizioni dei precedenti articoli si intendono estesi ai concorsi pubblici in corso di predisposizione da parte dell'amministrazione regionale nei quali il termine di presentazione delle domande di partecipazione scade in date successive all'entrata in vigore della presente legge. Se ci saranno, ci saranno, se non ci saranno non ci saranno, ma si trattava di dare all'art.
1, un carattere tale da non creare delle condizioni di diversità, nella condizione dei lavoratori nostri.
Essendo questa una norma di carattere generale, è stata scorporata dall'altro aspetto relativo al personale dei centri di formazione professionale, la cui assunzione a suo tempo, nell'ambito di quel ruolo regionale è in ragione delle necessità di qualificazione e di competenza per corrispondere a certi livelli di formazione, si è ritenuto nell'ambito di quella contrattazione che c'é stata tra organizzazioni sindacali e amministrazione regionale, avendo recepito il personale già presente nei vari corsi, e incluso in questi elenchi, ed essendo questo un personale che ha svolto da periodi più o meno lunghi una sua attività, esso veniva ostacolato, impedito nella partecipazione a concorsi pubblici perché aveva superato di qualche anno il limite massimo di età per partecipare al concorso. E' un problema che per informazione dei colleghi è scottante, in tutte le Regioni italiane ed è una fase di transizione per poter raggiungere un assestamento tale per cui non vi possano più essere in futuro scostamenti, da quella che era una prassi che non considerava n l'età in precedenza e né il livello di studio per l'accesso ad un determinato livello funzionale. Noi avendo avuto, dopo varie consultazioni a livello ministeriale un netto rifiuto della considerazione di riconoscere la possibilità di partecipazione a concorsi anche ai non dotati del corrispondente livello di studio, abbiamo accantonato questa parte che riguarda sei o sette lavoratori che sono o privi del titolo di studio sufficiente per partecipare al proprio livello di concorso, oppure sono privi e del titolo di studio e anche del livello di età. Per questi, visto l'atteggiamento intransigente a livello ministeriale, abbiamo evitato di proporre questa eccezione seppure limitata come viene ricordato, all'anno formativo 79/80, e quindi non più riproponibile per gli anni successivi.
Mentre abbiamo avuto comprensione del problema dell'età, nella concretezza per i dipendenti interessati che sono 16 o 17, si tratta di due o tre anni di età, gente che ha grosso modo 35 anni.
Ci è parso quindi, nell'ambito di una situazione generale, che è di transizione dalle precedenti gestioni delle amministrazioni regionali all' attuale e anche come impegno a chiudere questa partita pur sapendo che resteranno ancora sei lavoratori che non hanno il titolo di studio adeguato per partecipare al concorso per il proprio livello di attività, si propone abbiamo discusso con le Organizzazioni sindacali la possibilità di partecipazione di questo che gli spetta a livello inferiore e poi quando avranno acquisito i tradizionali 5 anni di anzianità nel livello che la nostra legge permette, potranno successivamente partecipare. Si offre quindi un'ipotesi tramite concorsi pubblici, non concorsi interni, della soluzione del problema del precariato del personale della formazione professionale.
Per quanto riguarda il personale comandato, mi pare che il collega Rossi, abbia già fornito sufficienti elementi di informazione, voglio ricordare che nella discussione contrattuale, più di un Consigliere era intervenuto per porre il problema in questi termini, noi ci siamo limitati alla raccolta di questa indicazione, limitatamente al personale che è in servizio presso la Regione da almeno un anno, anche questa data è stata verificata a livello nazionale, lascerà delle code, perché vi è del personale in Regione che ha meno di un anno, ma ci è stato suggerito di mantenerci entro questo ambito e questi elementi di precariato saranno risolti tramite i concorsi normali a cui qualsiasi lavoratore pu partecipare.



PRESIDENTE

Mi pare che i chiarimenti richiesti siano stati dati.
La parola al Consigliere Paganelli.



PAGANELLI Ettore

E' necessario tener conto del lavoro a cui siamo stati sottoposti in questi ultimi tempi, che non ha consentito quello scambio di opinioni, di richieste, di domande che solitamente avvengono nelle Commissioni e quindi l'urgenza del fine legislatura che impone alla Giunta di richiedere l'approvazione di questi provvedimenti, impone anche a noi di fare quelle richieste che tranquillizzano o determinano un diverso atteggiamento nel voto.
Lascio subito da parte, la 536, che mi pare, come d'altra parte credo sia poi la 537, in attuazione del disposto legislativo. La 536, ha detto l'Assessore, pone un'uniformità di terminologia contrattuale per dei concorsi futuri, è una legge di principi sostanzialmente di chiarimenti e quindi su questo non vi è nulla da dire. Le perplessità rimangono sulla 536 bis e sulla 535; mi pare che entrambe abbiano lo spirito di sistemare delle posizioni che sono ancora vaganti, questo mi è parso di capire, ma quello che voglio porre, ed è un ragionamento ad alta voce, è questo: la 535 inquadramento nel molo regionale di personale comandato presso la Regione da almeno un anno, introduce un principio che potrebbe essere poi invocato successivamente e che potrebbe all'infinito determinare un ingresso nei ruoli regionali in questo modo: si fanno comandare determinate persone, poi a un determinato momento si dice che queste persone hanno lodevolmente svolto il loro impegno da oltre un anno, è quindi la loro professionalità è riconosciuta. Oggi noi dobbiamo recepire da una dichiarazione della Giunta questa professionalità: si parla di una trentina di persone e forse non sarebbe stato male avere l'indicazione specifica di queste persone. Ma ci domandiamo: in questo modo non si instaura un principio di ingresso nei ruoli regionali? Questo è il punto interrogativo che io rivolgo all'Assessore; è un colloquio, ancora domanda e risposta, proprio perché si tratta di argomenti sui quali uno non vuole prendere una decisione aprioristica, vuole prendere una posizione a ragion veduta. Se con questa legge non si determina un meccanismo del genere, allora sta bene, ma se questa legge introduce un meccanismo che possa essere ripetuto nel tempo allora, mi pare che questa legge non sia da elogiare e da seguire.
La sistemazione di queste persone mi porta a porre un'altra domanda all'Assessore: qui ci si preoccupa di sistemare 30 persone. Non vi è tutto il personale trasferito e non inquadrato della 616? Questo personale che sorte ha in questo momento, che prospettive ha? Credo che nel momento in cui ci si preoccupa di 30 persone, ci si debba preoccupare delle altre persone che non so quante siano.
La 536 bis ha un meccanismo, l'Assessore ha detto che è un meccanismo che devono affrontare tutte le Regioni per cercare di dare anche una ruolizzazione a del personale regionale: quello che anche in questo caso preoccupa è quel "da almeno 6 mesi", cioè trattasi di personale che non ha una lunga anzianità all'interno della Regione. Può darsi che ci sia un caso, l'Assessore che ha presenti evidentemente volti, nomi e situazioni ha già detto 6 casi per cui si dovrebbe fare l'eccezione sia sull'età, sia sul titolo di studio, e ne prendiamo atto, però quel "sei mesi", comincia di nuovo a preoccuparmi, per cui a questi interrogativi ne aggiungo ancora uno: tutte le volte che abbiamo discusso problemi di personale ci siamo sempre preoccupati di sapere se su questi provvedimenti vi era l'assenso delle organizzazioni sindacali. Allora io domando anche questo all'Assessore, se su questi due provvedimenti, in particolare, le Organizzazioni sindacali sono state sentite e quali sono state le specifiche opinioni delle Organizzazioni sindacali.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Moretti.



MORETTI Michele

Parlo come esponente del PSI. Vorrei che venisse finalmente chiarita la situazione dei comandati: sembra che essi siano dei privilegiati. Occorre innanzitutto dire che la maggioranza dei comandati proviene dai Comuni ed aveva vinto concorsi pubblici nei Comuni, in più la legge consente il comando: non c'è stato da parte della Giunta un abuso nel chiederlo. Per va detto questo: che i comandati sono stati penalizzati, perché nell'arco dei 4 anni in cui hanno lavorato presso la Regione, potevano conseguire nell'ambito del Comune di provenienza, un aumento di livello o partecipare a dei concorsi interni ai quali non hanno potuto partecipare poiché non erano in servizio. Insomma, venendo in Regione, portando anche un'esperienza, ci hanno rimesso come retribuzione e carriera. Va detto anche questo, perché sembra che essi siano degli impiegati regionali privilegiati, cosa non vera, tant'é che sono in ruolo dall'ottobre del '78.
Il progetto di legge n. 536 dice che possono conservare un diritto qualora vincano un concorso pubblico, mentre l'altro progetto, il n. 535 parla di coloro che non hanno potuto fruire del passaggio nel ruolo regionale perché alla data dell'entrata in vigore della legge non avevano quel diritto. Però credo che tutte le leggi, per quanto ne so, riguardanti il personale degli Enti pubblici, prevedono che all'entrata in vigore della legge chi è in quella situazione passa di ruolo. Credo, quindi, che abbia fatto bene la Giunta a proporre questi progetti, però occorre anche tenere conto che i comandati sono quelli che hanno portato l'esperienza e che vanno valutati diversamente.
Prendiamo atto di questo e rivediamo la situazione dei comandati perché non basta solo approvare una legge, per dire che partecipando a concorsi pubblici, possono avvalersi di quello di provenienza. Quello di provenienza, l'hanno maturato nell'Ente di provenienza. Noi non facciamo niente, solo un palliativo, non siamo andati al di là.



PRESIDENTE

La parola al Vicepresidente della Giunta per la replica.



BAJARDI Sante, Vice Presidente della Giunta regionale

Sul primo problema posto dal collega Paganelli, posso assicurare che questa legge richiama la sua attenzione sul secondo comma dell'art. 1 quello relativo al personale comandato, quando dice che l'inquadramento ha effetto dalla data dell'entrata in vigore della presente legge. E' chiaramente riferito al personale attuale e non può essere utilizzata in futuro, a meno che il collega non intenda introdurre un emendamento che chiarisca in modo inequivocabile quello che secondo noi è già chiaro.
In ogni modo questa era la volontà, se la volontà non è stata perseguita nella formulazione letterale, passiamo..... però, voglio rassicurarla che è questa l'unica intenzione.
Voglio richiamare ancora l'attenzione in relazione al chiarimento che questo personale non ha potuto fruire delle possibilità di inquadramento e quindi anche della partecipazione ai concorsi interni, ovvero sia se vi ricordate della discussione che facemmo, prendemmo atto che quando si fissa una data, scatta un meccanismo per cui chi c'era un giorno prima ha tutti i diritti, chi c'é un giorno dopo, questi diritti non li ha.
In quell'occasione ci riproponemmo di trovare una soluzione che non poteva assolutamente ripristinare le condizioni che erano valide per gli altri che avevano tutti i requisiti a quel momento, ma che in ogni caso permettesse a questo personale che da meno di un anno opera all'interno della Regione di essere inquadrato a livello proprio derivante dall'Ente di provenienza.
Per quanto riguarda il secondo quesito postoci, relativo alla 616, già anche su questo, ieri ho avuto occasione di riferire in Commissione.
Nessuna Regione ha legiferato ancora per quanto riguarda la 616, vi sono state delle discussioni e una proposta a onor del vero approvata da una Regione che è stata respinta dal Governo, non respinta nello specifico respinta come fatto generale, perché dopo l'avvenuta presentazione della proposta di legge quadro della pubblica amministrazione, tutte le Regioni sono state invitate a non procedere nell'inquadramento del personale della 616. Per noi vale un altro discorso: che l'inquadramento del personale della 616, richiamo alla vostra attenzione la discussione fatta sulla legge delle strutture, dove la riduzione degli organici avvenne con il ragionamento che il personale della 616 non poteva essere considerato e come tale, quando esso sarebbe stato inquadrato, ci sarebbero stati degli incrementi negli organici previsti dalla legge delle strutture.
Ed è in ragione di ciò, anche perché questo personale lo si potrebbe anche inquadrare all' interno dei nostri organici, ma la volontà della Giunta è di tenere fede a quell'orientamento di inquadrarlo in aggiunta a quelli che sono i livelli determinati per tutto quanto il personale regionale che ne esce fuori un elemento aggiuntivo che ci ha portati ad essere coerenti fra tutte le Regioni a non più legiferare ad eccezione di una che legiferò e poi la sua legge fu accantonata, perché in relazione alla creazione del servizio sanitario regionale che è il livello a cui confluisce personale di tutti i livelli della pubblica amministrazione (Stato, Parastato, Comuni, Province, Regioni) era indispensabile avere a disposizione la tabella parametrale, attraverso la quale tutto il personale dei vari livelli della pubblica amministrazione confluisce nel servizio sanitario nazionale, essendo questa una tabella che copre tutte le attività della pubblica amministrazione, vi era un punto di riferimento unitario per tutti gli inquadramenti che derivavano dall'applicazione della 616, in modo che non fossero delle interpretazioni locali o derivate da valutazioni della concreta condizione di questo o di quell'altro Ente.
Nel corso di questi giorni, come avete appreso è ripresa la trattativa per il servizio sanitario nazionale, è stata presentata ma non ancora approvata come base di inquadramento tutto il servizio sanitario, la tabella parametrale, tutte le Regioni sono state invitate a legiferare successivamente in modo da considerare questa tabella di inquadramento del servizio sanitario nazionale, come l'inquadramento che omogeneizza a livello nazionale tutti i livelli della P.A., dai Comuni ai Consorzi alle Province, alle Regioni, al Parastato, allo Stato ed a quelle altre situazioni intermedie, mutue e altre questioni.
La spiegazione è in questi termini esatti.
Non posso ignorare che questo momento di saldatura viene a coincidere con la cessazione o la sospensione dell'attività legislativa dell'mministrazione regionale, ma posso assicurare il collega Paganelli che nella stessa nostra situazione, si trovano per decisione consapevolmente assunta e richiestaci dal collega della P.A. nella nostra stessa situazione.
Vale anche per quell'aspetto particolare che il collega Martini assente al momento, ieri ci ha posto in relazione alla situazione di quell'organismo di Cuneo, l'Ufficio per la montagna, per il quale la legge a suo tempo venne fatta in forza della 616 e come tale siamo stati invitati a non procedere perché senza la 616 noi non avremmo potuto procedere allo scioglimento di quell'Ente e all'assunzione di questo personale.
Debbo dire che in questo caso specifico un po' tutti siamo stati interessati ma coscientemente non abbiamo voluto rompere questo patto di accordo tra tutte quante le 15 Regioni proprio per non complicare ulteriormente i problemi per l'inquadramento di tutto il personale della 616. Per quanto riguarda il problema del centro di formazione professionale, certo il collega Paganelli ha richiamato la questione dei 6 mesi, voglio dire che l'aspetto 6 mesi è un problema un po' complicato nel senso che si erano formate delle graduatorie a cui si è attinto, dove quindi i 6 mesi configurano il rapporto con l'Amministrazione regionale, ma non configurano l'iscrizione nei ruoli che deriva da quel passaggio, centri di formazione professionali pubblici, centri di formazione professionali privati, l'inserimento, due anni fa in questi stessi ruoli di tutto quanto il personale, l'attingere a questi ruoli, la creazione di queste situazioni che hanno veramente quel significato emblematico.
Vorrei ricordare ai colleghi ancora, che per quanto riguarda i centri di formazione professionale, quindi tutto il capitolo della formazione professionale, è in corso un'attività a livello parlamentare, non so se questa debba essere giudicata positivamente o negativamente, ma essa tende a individuare una forma contrattuale del tutto autonoma per il personale dei centri di formazione professionale, più assimilata al contratto dell'istruzione che non al personale regionale. Ed è anche in ragione di questa situazione generale che si evolve anche nella direzione del non considerare indispensabile persino il titolo di studio per l'acquisizione di un determinato livello che seppure questo noi non l'abbiamo accolto perché vale oggi la normativa nella legislazione vigente, però in futuro nelle varie proposte che sono giacenti in Parlamento, e che tendono a dare un assetto diverso al problema del personale e della formazione professionale recependo un atteggiamento generale di tutte quante le amministrazioni regionali che si trovano in una situazione di particolare imbarazzo per un personale che assolve a delle funzioni che non sono tipiche dell'Amministrazione regionale, ma che sono di altro tipo, ci siamo proposti di avviare una soluzione che seppure non sarà totale, ma lascerà ancora una coda di sei o sette persone, una soluzione quasi globale del problema dei personale e della formazione professionale.
A chiarimento posto, cosa ne pensano le Organizzazioni sindacali? Vorrei dire che siamo premuti dalle Organizzazioni sindacali a trovare una soluzione: a noi erano state richieste delle cose che sostanzialmente non abbiamo accettato proprio perché avrebbe voluto dire - ed emerge dalle cose che ho riferito - il bocciare queste leggi. Ci si richiedeva di inserire anche il problema del titolo di studio, ma fatti gli accertamenti voleva dire compiere un atto demagogico, perché ci sarebbe stato respinto ci era stato richiesto anche per la questione dei comandati di abbassarlo a 6 mesi, ma non l'abbiamo accolta perché è norma nazionale di accogliere solo almeno entro un anno.
Da questo punto di vista posso assicurare il Consiglio che non vi è nessuna riserva da parte delle Organizzazioni sindacali, semmai il segno della riserva è di segno contrario rispetto a quello che può aver mosso semmai ci siamo tenuti ad un livello di proposizione di queste leggi e le abbiamo scorporate l'una dall'altra per evitare che riserve su una blocchino tutte le altre, in modo tale da dare la dimostrazione della nostra volontà di risolvere il più possibile gli elementi di precariato, ma nell'ambito di criteri che possano essere correttamente sostenibili nei confronti dell'opinione pubblica oltre che con tutto quanto il restante personale interno.
Debbo dire come ragionamento conclusivo che il sottoscritto ha voluto porre il problema della mobilità nella trattativa nazionale per il contratto recentemente siglato in termini generali ma che non è ancora stato ufficialmente sottoscritto in presenza del Governo.
Già nel precedente contratto erano emersi i problemi della mobilità ma erano stati posti come esigenza, come impostazione di ordine generale ma questi problemi non sono stati organizzati. Da questo punto di vista esistono almeno due livelli di mobilità: uno tra le Regioni, e non voglio ignorare che è pressante la richiesta, non ne è stata accolta nessuna finora ed io credo che abbiamo fatto bene, però i trasferimenti da Regione a Regione tenderanno a crescere e credo che si comprenda benissimo che l'aprire con quattro o cinque o dieci o venti, quali possono essere al momento configurate le richieste in modo organizzato, l'aprire un varco in questa direzione; vuol dire aprire un varco in quei drammi che travagliano le poste e i telegrafi, le ferrovie dello stato, l'Anas che organizzati a livello nazionale hanno una continua fuga di quadri essenzialmente nella direzione Nord-Sud.
Noi come amministrazione regionale non abbiamo voluto esaminare questo non per rifiutare l'esame di problemi che esistono per singole persone, ma perché siamo consapevoli della necessità che il problema della mobilità tra le Regioni ed anche tra i vari livelli della pubblica amministrazione volendo finalmente avviarci su una strada del superamento dei compartimenti stagni - non possa che essere una questione risolta e dal contratto nazionale e dalla legge quadro nazionale del pubblico impiego, che deve fissare criteri severi omogenei in modo che il problema della mobilità non resti o non diventi un fatto discrezionale di A o di B, ma che sia veramente lo strumento per il passaggio del personale da quei momenti della pubblica amministrazione in cui vi è esubero, agli altri in cui vi è carenza, sfuggendo dalla strada del gonfiamento degli organici della pubblica amministrazione, ma nello stesso tempo garantendo al personale il mantenimento dei diritti acquisiti perché pare un po' un assurdo che uno che ha lavorato in un livello della pubblica amministrazione, spostandosi in un altro debba correre dei pericoli per i diritti che ha acquisito.
Si tratta di trovare una normativa tale che possa garantire sia l'interesse generale che l'interesse del singolo lavoratore.



PRESIDENTE

Ci sono altre richieste di parola? Il Vice Presidente della Giunta chiede ancora la parola. Ne ha facoltà.



BAJARDI Sante, Vice Presidente della Giunta regionale

Propongo un ordine di votazione di queste tre leggi: prima quella che ha significato generale e poi quelle particolari, ovvero prima il progetto di legge n. 536 e poi successivamente i progetti di legge n. 535 bis ed infine 536.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Bianchi.



BIANCHI Adriano

Ringrazio il Vice Presidente per lo sforzo che ha fatto e l'impegno che ha posto per dare coerenza e obiettività di motivazione a questi progetti di legge che vengono presentati in scorcio finale di legislatura alla nostra approvazione.
Lo stesso Vice Presidente ha riconosciuto la delicatezza della situazione in cui si collocano questi provvedimenti e noi la sottolineiamo ancora, così come sottolineiamo l'importanza del precedente che si crea anche per gli effetti di diritto amministrativo, attese di comportamenti della pubblica amministrazione che si instaurano e che poi devono avere un seguito.
Vogliamo registrare, qui, questa preoccupazione.
La ragione congiunta e le motivazioni date dal Vicepresidente, e quella personale ed umana volta a non deludere aspettative, che del resto sono soggettivamente legittime e fondate da parte di personale che collabora all'attività dell'istituzione, ci portano ad assumere un atteggiamento che non deve essere di ostacolo e di remora a procedere oltre, seppure con richiamo volto al futuro, per quanto possa valere, alla massima cautela e al rientro nelle regole più classiche che portano ad affrontare questa materia.
Pertanto voteremo a favore della legge di carattere generale, la 536 e ci asterremo sulla 535 e 536 bis.



PRESIDENTE

Iniziamo con la votazione dell'articolato del progetto di legge n. 536: "Norme per la partecipazione a concorsi pubblici di dipendenti regionali".
"Articolo 1 - Per l'ammissione a concorsi pubblici del personale inquadrato nel ruolo regionale, ai sensi dell'art. 53 della legge regionale 74 del 1979 e successive modificazioni ed integrazioni, l'anzianità di servizio maturata nel livello regionale si somma a quella maturata nel livello posseduto nell'Ente di provenienza, se corrispondente al livello di inquadramento in base alla tabella C di cui all'art. 53 sopraccitato".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 38 hanno risposto SI 38 Consiglieri L'art. 1 è approvato.
"Articolo 2 - La disposizione dei precedenti articoli si intendono estese ai concorsi pubblici in corso di predisposizione da parte dell'Amministrazione regionale nei quali il termine di presentazione delle domande di partecipazione scade in date successive all'entrata in vigore della presente legge".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 38 hanno risposto SI 38 Consiglieri L'art. 2 è approvato.
"Articolo 3 - La presente legge viene dichiarata urgente, ai sensi dell'art. 45 dello Statuto, ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 38 hanno risposto SI 38 Consiglieri L'art. 3 è approvato.
Si proceda alla votazione sull'intero testo.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 38 hanno risposto SI 38 Consiglieri L'intero testo della legge è approvato.
Procediamo con la votazione dell'articolato del progetto di legge n. 535 "Inquadramento nel ruolo regionale di personale comandato presso la Regione".
"Articolo 1 - Il personale in posizione di comando, rispettivamente ai sensi dell'art. 40 della legge regionale 12/8/1974 n. 22, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 4/6/1975, in servizio presso la Regione da almeno 1 anno alla data di entrata in vigore della presente legge, pu essere inquadrato, a domanda, previo assenso dell'Amministrazione di provenienza, nel ruolo regionale, nei limiti delle dotazioni organiche di ciascun livello previste dall'art. 10 della legge regionale 19/12/1979, n.
73.
L'inquadramento ha effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge e viene disposto per il livello funzionale corrispondente a quello rivestito nell'Amministrazione di provenienza, in base alla tabella di corrispondenza allegata all'art. 53 della legge 19/12/1979 n. 74.
La posizione economica individuale nel livello d'inquadramento è determinata sulla base della posizione economica spettante al dipendente alla data immediatamente precedente la decorrenza dell'inquadramento regionale secondo l'ordinamento di provenienza.
La posizione giuridica nel livello d'inquadramento è quella dello scatto o classe della nuova progressione economica corrispondente alla posizione economica individuale come sopra determinata.
Ove non si riscontri coincidenza di importi la posizione giuridica è quella dello scatto o classe immediatamente inferiore alla suddetta posizione economica.
E' escluso, comunque, dall'applicazione del presente articolo il personale in posizione di comando presso la Regione ai sensi dell'art. 19 della legge regionale 17/8/1974, n. 386 e dell' art. 6 della legge n. 349/1977".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 40 hanno risposto SI 26 Consiglieri si sono astenuti 14 Consiglieri L'art. 1 è approvato.
"Articolo 2 - Articolo finanziario. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati complessivamente in lire 224 milioni per l'anno finanziario 1980 e in lire 380 milioni per ciascuno degli anni finanziari successivi, si fa fronte con le disponibilità iscritte ai capitoli n. 200 e 220 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1980 e ai corrispondenti capitoli dei bilanci per gli anni finanziari successivi".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 40 hanno risposto SI 26 Consiglieri si sono astenuti 14 Consiglieri L'art. 2 è approvato.
Procediamo alla votazione sull'intero testo.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 40 hanno risposto SI 26 Consiglieri si sono astenuti 14 Consiglieri L'intero testo della legge è approvato.
Resta da votare l'articolato del progetto di legge n. 536 bis: "Norme transitorie per la partecipazione ai concorsi pubblici di personale in servizio a tempo determinato presso i centri di formazione professionale".
"Articolo 1 - Per l'ammissione a concorsi pubblici del personale assunto ai sensi dell'art. 13 della legge regionale 12/8/1974, n. 22 in servizio presso i Centri di formazione professionale della Regione da almeno 6 mesi alla data di entrata in vigore della presente legge e comunque nell'anno formativo 1979/1980, l'Amministrazione può prescindere dal requisito dell'età previsto dall'art. 13 della legge regionale 17/12/1979, n. 74".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 41 hanno risposto SI 26 Consiglieri si sono astenuti 15 Consiglieri L'art. 1 è approvato.
"Articolo 2 - La presente legge viene dichiarata urgente, ai sensi dell'art. 45 dello Statuto, ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 41 hanno risposto SI 26 Consiglieri si sono astenuti 15 Consiglieri L'art. 2 è approvato.
Procediamo alla votazione sull'intero testo.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 41 hanno risposto SI 26 Consiglieri si sono astenuti 15 Consiglieri L'intero testo della legge è approvato.


Argomento: Occupazione giovanile - Apprendistato

Esame progetto di legge n. 537: "Istituzione della graduatoria unica regionale per l'ammissione dei giovani assunti ai sensi degli articoli 26 e seguenti della legge 1/6/77 n. 285 e successive modificazioni"


PRESIDENTE

Punto dodicesimo all'ordine del giorno: Esame progetto di legge n. 537: "Istituzione della graduatoria unica regionale per l'ammissione dei giovani assunti ai sensi degli articoli 26 e seguenti della legge 1/6/77 n. 285 e successive modificazioni".
La parola al relatore, Consigliere Rossi.



ROSSI Luciano, relatore

Signor Presidente, signori Consiglieri, il disegno di legge in discussione riguarda il problema dei giovani assunti da pubbliche amministrazioni, ai sensi della legge 285/77.
Con il DPR 663 del '79 si era evidenziato il problema dell'occupazione giovanile inserendo una norma di proroga per i progetti 285, all'interno di un decreto legge che riguardava la materia sanitaria.
Il Parlamento recependo il DPR con propria legge, e con il voto di assenso di quasi tutti i suoi Gruppi politici, ha colto l'occasione per definire una procedura cercando di risolvere il problema che i giovani occupati ai sensi della 285 (nelle pubbliche amministrazioni) pongono al nostro Stato.
Del problema 285 si è molto discusso nel nostro Paese, ed anche nel nostro Consiglio, e non è questa l'occasione per aprire un dibattito sui fini di questa legge e sui problemi che essa ha aperto.
Il Parlamento ha voluto con la sua legge di recepimento, la n. 33 del 29/2/1980, indicare un problema e porre una via d'uscita. Il problema è molto semplice ma drammatico; non si può tenere in situazione di precariato permanente una massa di giovani considerevole, anche se il sistema economico italiano non ha reagito come i proponenti la legge 285 avevano auspicato.
La via d'uscita indicata dal governo è forse discutibile ma concretamente praticabile prima che questo problema incancrenisca. Ed è la via che, in applicazione alla legge 33/80, la Regione è tenuta ad adottare.
Prima di soffermarsi nel merito del disegno di legge della Giunta regionale è necessaria un'osservazione.
La legge dello Stato è in una materia, il lavoro, che non vede Competenze dirette da parte delle Regioni. Il disegno di legge regionale deve quindi intendersi come una pura e semplice applicazione della legge dello Stato e l'autonomia legislativa della Regione è di conseguenza fortemente ridotta.
La legge statale prevede in sintesi: 1) la proroga al 30/6/1980 dei contratti di lavoro stipulati dalle pubbliche amministrazioni con i giovani per il loro impiego nei servizi socialmente utili 2) l'istituzione a livello statale e regionale di graduatorie nelle quali saranno inseriti, previo superamento di un esame di idoneità e con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, i giovani già impiegati nei progetti per servizi socialmente utili dello Stato, delle Regioni i degli Enti locali 3) la riserva da parte delle Amministrazioni statali e degli Enti locali del 50% dei posti disponibili nelle rispettive piante organiche a favore dei giovani iscritti nelle graduatorie.
Mentre per altre Regioni i problemi di applicazione della legge dello Stato rischiano di divenire difficili, vista la considerevole entità di giovani occupati, per il Piemonte la situazione è decisamente migliore.
Ad oggi il numero complessivo dei giovani occupati con la legge 285 in Piemonte è di 669. Sono suddivisi in 551 giovani che lavorano in progetti dell'Amministrazione regionale e 118 giovani che lavorano in progetti del Comune di Torino.
Dei giovani che lavorano in progetti dell' Amministrazione regionale circa 130 lavorano decentrati in Comuni ed altri Enti locali, circa 410 lavorano in progetti che riguardano direttamente l'Amministrazione regionale.
Queste cifre evidenziano una situazione che non è certo difficile come è invece, lo ripeto ancora una volta, in altre Regioni del nostro Paese, e consentono di offrire ai giovani una potenziale prospettiva di occupazione a breve termine. Deve essere a breve termine, perché i contratti cominceranno a scadere dal prossimo mese di maggio, ed è quindi necessario assumere, con il presente disegno di legge, un provvedimento di proroga al 30 giugno.
Il meccanismo previsto dalla legge è il seguente: 1) istituzione di una graduatoria unica regionale per i giovani assunti ai sensi della 285/77 degli Enti locali piemontesi (sono solo Regione Piemonte e Comune di Torino) 2) per accedere alla graduatoria i giovani dovranno sostenere un esame di idoneità scritto e orale 3) dalla graduatoria tutti gli Enti, locali piemontesi possono attingere per i loro fabbisogni di personale per semplice chiamata ed inoltre devono rendere disponibile per i giovani stessi fino al 30% della loro vacanza organica.
Ovviamente questo ultimo punto riguarda in particolar modo e prioritariamente Regione e Comune di Torino, ma tutti gli Enti locali possono attingervi verificando prima la professionalità che interessa.
La legge disciplina altresì tutti gli aspetti necessari ai tre punti essenziali; la costituzione delle commissioni per le prove di idoneità, gli oneri finanziari, i criteri per formulare la graduatoria, ecc....
Per questi aspetti rimandiamo semplicemente alla relazione della Giunta regionale al disegno di legge che è opportuno allegare alla presente relazione.
Vorrei ancora parlare di una questione: l'urgenza di questa legge. Del fatto che i primi progetti scadano a maggio ho già detto, va invece sottolineato che questo disegno di legge viene discusso in fine legislatura, in un momento cioè che un eventuale rinvio della legge regionale da parte del Governo trasformerebbe un problema forse spinoso in un problema drammatico per i giovani della 285, ma anche per l'Amministrazione regionale.
La conformità del disegno di legge regionale con la legge dello Stato dovrebbe evitare questo pericolo, auspichiamo perciò un sollecito ritorno alla legge debitamente approvata. La prima Commissione che ha esaminato il disegno di legge in oggetto ha espresso parere favorevole, conseguentemente invitiamo il Consiglio regionale, tenendo conto dell'importanza e della delicatezza della questione a dare la sua approvazione.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Paganelli.



PAGANELLI Ettore

Intervengo solo per dichiarare voto favorevole, come avevo già preannunciato.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Marchini.



MARCHINI Sergio

Anche nel mio caso, solo per registrazione di dichiarazione di voto considerando tra l'altro che la mia forza non è presente in I Commissione.
Esprimo voto favorevole.



PRESIDENTE

Passiamo alla votazione dell'articolato: "Articolo 1 - La Regione istituisce, in attuazione del D.L. 30/12/1979 n.
663 così come convertito dalla legge 29/2/1980 n. 33, una graduatoria regionale per l'immissione dei giovani impiegati dalla Regione e dagli Enti locali piemontesi in progetti per servizi socialmente utili predisposti ed avviati da parte dei suddetti Enti ai sensi del titolo IV della legge 1/6/77 n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 32 hanno risposto SI 32 Consiglieri L'art. 1 è approvato.
"Articolo 2 - La graduatoria è articolata per i livelli funzionali iniziali strettamente corrispondenti alle categorie di assunzioni dei giovani secondo le seguenti equiparazioni: impiegato di prima categoria: livello VI impiegato di seconda categoria: livello V - impiegato di terza categoria: livello IV - impiegato di quarta categoria: livello II, e nell'ambito di questa per fasce professionali omogenee che saranno indicate con deliberazione della Giunta regionale, tenuto conto dell'attività di formazione e lavoro svolta".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 32 hanno risposto SI 32 Consiglieri L'art. 2 è approvato.
"Articolo 3 - I giovani di cui all'art. 1 accedono, a domanda, alla graduatoria subordinatamente al superamento di un esame di idoneità consistente nella valutazione dei titoli, con particolare riguardo per quelli professionali di servizio acquisiti dal giovane durante l'esecuzione del progetto, nonché nello svolgimento di una prova scritta o attitudinale a seconda dei livelli e di un colloquio sulle materie attinenti le attività di formazione e lavoro svolte.
Con provvedimento della Giunta regionale saranno definiti i requisiti per l'ammissione e le modalità di svolgimento degli esami ed i criteri di valutazione dei titoli.
Le Commissioni giudicatrici saranno così composte: il Presidente della Giunta o suo delegato con funzioni di Presidente un esperto nelle materie oggetto d'esame, designato dalla Giunta regionale un esperto nelle materie oggetto d'esame, designato dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale in rappresentanza delle minoranze un esperto nelle materie oggetto d'esame, designato d'intesa tra ANCI URPP, UNCEM un rappresentante delle Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.
L'ammissione alle prove d'esame, l'approvazione dei verbali delle Commissioni giudicatrici e l'immissione degli idonei nella graduatoria nei livelli e nelle fasce per i quali è stata sostenuta la prova, avverranno con deliberazione della Giunta regionale".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 32 hanno risposto SI 32 Consiglieri L'art. 3 è approvato.
"Articolo 4 - L'iscrizione nella graduatoria avviene secondo l'ordine cronologico determinato dalla data di avvio del progetto.
Si intende data di avvio del progetto, la data di approvazione dello stesso da parte del CIPE.
Il punteggio riportato nell'esame determina l'ordine di precedenza esclusivamente per i giovani assunti per l'esecuzione dello stesso progetto specifico, o di progetti specifici che abbiano avuto avvio nella stessa data.
Il contratto di formazione - lavoro stipulato dal giovane con l'Ente titolare del progetto - si intende risolto con effetto dalla data di immissione nella graduatoria.
I giovani che non abbiano partecipato alle prove di idoneità o che non le abbiano superate continueranno a svolgere la loro attività fino alla scadenza del contratto di formazione-lavoro alle condizioni in esso previste. A tale scadenza il rapporto di lavoro si intenderà a tutti gli effetti risolto".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 32 hanno risposto SI 32 Consiglieri L'art. 4 è approvato.
"Articolo 5 - Con effetto dalla data di immissione nella graduatoria, i giovani inseriti nella stessa svolgeranno, con rapporti di lavoro a tempo indeterminato presso l'Amministrazione già titolare dei progetti, la propria attività secondo criteri di utilizzo previsti dalle Amministrazioni stesse.
Il trattamento giuridico ed economico dei giovani immessi nella graduatoria verrà disciplinato dalle disposizioni in atto applicate.
I giovani mantengono l'iscrizione, per il trattamento di previdenza e di quiescenza rispettivamente all'Inadel e alla CPDEL".
Si proceda alla votazione.



(SI procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 32 hanno risposto SI 32 Consiglieri L'art. 5 è approvato.
"Articolo 6 - In attuazione del D.L. 30/12/1979 n. 663 così come convertito dalla legge 29/2/1980 n. 33 - art. 26 septies - primo comma - gli Enti locali della Regione Piemonte, i loro Consorzi ed Associazioni, gli Enti ad essi strumentali nonché gli Enti strumentali della Regione sono tenuti a ricoprire un'aliquota, fino ad un massimo del 50% dei posti disponibili nei propri organici, con giovani iscritti nella graduatoria, fino all'esaurimento della stessa.
Gli Enti suddetti trasmetteranno all'Amministrazione regionale richieste di assunzioni numeriche, specificate per livelli funzionali nonché per fasce professionali e sedi di attività.
L'Amministrazione regionale provvederà all'avvio dei giovani dopo averli individuati tra gli iscritti nella graduatoria per il livello e fascia professionale richiesti in base a criteri definiti con deliberazione della Giunta regionale, che terranno conto innanzi tutto della posizione nella graduatoria, della residenza e/o sede di lavoro dove il giovane svolge la propria attività rispetto a quella prevista dall'Ente che ha richiesto l'assunzione.
I giovani iscritti nella graduatoria che rifiutino l'avviamento effettuato secondo i suddetti criteri sono cancellati dalla graduatoria con provvedimento della Giunta regionale e decadono dal rapporto di lavoro".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 32 hanno risposto SI 32 Consiglieri L'art. 6 è approvato.
"Articolo 7 - La Giunta regionale, seguendo i criteri e le procedure previste dal precedente articolo, provvede ad individuare ed immettere nel proprio ruolo organico i giovani iscritti nella graduatoria in possesso di livelli e fasce professionali corrispondenti alle proprie esigenze funzionali nel limite del 50% dei posti complessivamente disponibili in organico alla data di entrata in vigore della legge 29/2/1980 n. 33".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 32 hanno risposto SI 32 Consiglieri L'art. 7 è approvato.
"Articolo 8 - I contratti di formazione-lavoro stipulati dagli Enti di cui all'art. 1 in attuazione dei progetti per l'impiego di giovani in servizi socialmente utili attivati secondo le procedure dell'art. 26 della legge 1/6/77 n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, la cui durata abbia raggiunto o raggiunga entro il 30/6/80 i 24 mesi previsti dal combinato disposto dagli artt. 25 e 26 della legge predetta, sono prorogati a tale data.
Entro 30 giorni prima della scadenza dei progetti, l'Amministrazione regionale bandisce le prove d'idoneità secondo quanto previsto dall'art. 3 della presente legge.
Qualora l'espletamento delle prove di cui al precedente comma non possa esaurirsi entro i termini previsti dal presente articolo, i contratti si intendono prorogati fino alla data di esaurimento delle procedure relative alle prove di idoneità ed alla conseguente immissione nella graduatoria di cui all'art. 1 della presente legge".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 32 hanno risposto SI 32 Consiglieri L'art. 8 è approvato.
"Articolo 9 - Con successiva legge regionale verrà definita, tenuto conto dei contenuti del contratto nazionale di lavoro per i dipendenti regionali e di quello per i dipendenti degli Enti locali, la disciplina per l'immissione nella graduatoria del personale di ruolo degli Enti che hanno attuato progetti per servizi socialmente utili, ai sensi degli art. 26 e seguenti della legge 1/6/1977 n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 32 hanno risposto SI 32 Consiglieri L'art. 9 è approvato.
"Articolo 10 - Alle spese conseguenti alla proroga dei contratti di cui all'art. 8 si fa fronte con le somme disponibili in corrispondenza del capitolo n. 5050 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1980.
Alle spese conseguenti alle retribuzioni ed agli oneri connessi, per i giovani assunti dalla Regione Piemonte per l'impiego nei progetti per servizi socialmente utili, iscritti nella graduatoria regionale di cui all'art. 2 della presente legge si fa fronte con le somme disponibili in corrispondenza dei capitoli n. 200 e n. 220 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1980".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 32 hanno risposto SI 32 Consiglieri L'art. 10 è approvato.
"Articolo 11 - La presente legge viene dichiarata urgente, ai sensi dell'arti 45 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 32 hanno risposto SI 32 Consiglieri L'art. 11 è approvato.
Procediamo alla votazione sull'intero testo.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 32 hanno risposto SI 32 Consiglieri L'intero testo della legge è approvato.


Argomento: Bilanci consuntivi (generale e del Consiglio Regionale)

Esame del rendiconto spese 1979 del Consiglio regionale


PRESIDENTE

Punto ventunesimo all'ordine del giorno: Esame del rendiconto spese 1979 del Consiglio regionale.
La parola al relatore, Consigliere Raschio.



RASCHIO Luciano, Relatore

Il rendiconto della gestione delle spese del Consiglio regionale si chiude nell'esercizio 1979 con un avanzo di L. 521.017.936, su una disponibilità complessiva di risorse di L. 4.215.059.586, di cui 444 milioni costituiscono residui attivi, cioè risorse che la Giunta regionale deve ancora mettere a disposizione per l'esercizio '79, mentre 323.248.028 sono economie di spesa dell'esercizio 1978 non ancora restituite alla Giunta regionale.
Da rilevare ancora che con deliberazione n. 445/79, l'Ufficio di Presidenza, in rapporto alle effettive necessità di spesa dovute al trasferimento di tutti gli uffici nella nuova sede di Palazzo Lascaris aveva deliberato il riassetto del bilancio 1979, portando il totale dello stesso a L. 3.012.000.000, e parimenti, con deliberazione n. 844/79 del 6/12/79 aveva richiesto una integrazione di L. 300.000.000 sul capitolo 3.
Per quanto riguarda la competenza dell' esercizio, le spese sostenute ammontano complessivamente a L. 2.996.610.856, pari al 90,5% degli stanziamenti di bilancio, di cui Lire 550.546.975 , pari al 18,3%, essendo ancora da pagare alla fine dell'esercizio, vanno ad alimentare la gestione dei residui passivi.
Una caratteristica di rilievo di questa gestione è dunque l'elevata velocità di spesa, conseguita anche per merito degli uffici competenti, che ha consentito pure di ridurre la gestione dei residui passivi degli anni precedenti a lire 1.084.600, pari allo 0,43% dell'ammontare dei residui passivi stessi all'inizio dell'esercizio 1979.
Si sono formate anche, nel corso dell'esercizio, economie di spesa per L. 315.389.144, di cui il 62,5% riguardano le spese del capitolo III, dove trovano imputazione tutte le spese relative al funzionamento generale del Consiglio regionale.
Alla chiusura dell'esercizio, tenuto conto delle economie formatesi e di quelle ancora da restituire dell'esercizio 1978, delle entrate diverse degli interessi attivi maturati sui fondi depositati, dei residui passivi alla fine dell'esercizio, dell'eccedenza di 1.131.157 lire pagata in relazione alle partite di giro, e soprattutto dal fatto che 444 milioni rappresentano residui attivi, il fondo di cassa ammonta a 951.897.539 lire.
Non è possibile limitare l'esame del consuntivo della gestione del Consiglio regionale alle sole cifre, senza prendere in considerazione anche l'attività svolta, particolarmente quella al di fuori della normale attività legislativa propria di quest'organo regionale.
Ha caratterizzato questa attività, la lotta svolta dal Comitato antifascista della Regione Piemonte, che nel Consiglio ha la sua sede contro ogni forma di terrorismo di stampo sia locale che nazionale, in difesa dei principi di libertà e di democrazia del popolo italiano. E' da sottolineare con maggiore vigore la natura democratica ed antifascista delle forze politiche che operano in quest'organo legislativo regionale, è stata svolta una intensa attività nel campo della solidarietà internazionale, in appoggio alla lotta di tutti i popoli oppressi dai sistemi dittatoriali di natura fascista.
Non è questa la sede per soffermarci più diffusamente su questi aspetti dell'attività del Consiglio regionale, che riteniamo però ne improntino e caratterizzino tutto lo svolgimento.
Un ultimo accenno deve essere fatto al fondo di previdenza e di solidarietà tra i Consiglieri della Regione Piemonte, che complessivamente passa da lire 586.158.966 alla fine dell'esercizio 1978, a lire 734,512.736 alla fine dell'esercizio 1979, di cui lire 172.763.723 depositati in c/c bancario, lire 508.625.000 investiti in titoli, lire 53.124.013 rappresentati da interessi attivi.
L'esame, anche sommario, del consuntivo dell'attività politica e finanziaria del Consiglio regionale, evidenzia un organismo complessivamente attivo e pronto a recepire ogni istanza di libertà e di progresso che nasca nel paese, per cui la I Commissione ne raccomanda l'approvazione da parte di questo Consiglio, ed esprime un senso di riconoscenza a tutti gli uffici, per la fattiva collaborazione.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Rossi.



ROSSI Luciano

Io vorrei solo fare una raccomandazione.
Nulla da eccepire alla relazione e a quanto è stato dichiarato in merito. Ritengo che l'Ufficio di Presidenza certamente non più questo probabilmente, futuro, prenda in considerazione di prevedere all'istituzione di corsi di istruzione professionale di diritto amministrativo e giuridico per il personale del Consiglio regionale affinché il personale assegnato alle Commissioni stesse del Consiglio regionale sia più preparato nello svolgere le sue funzioni. Questa raccomandazione è indispensabile per garantire che i Consiglieri chiamati a far parte delle Commissioni o addirittura a dirigerle in qualità di Presidente possano trovare nel futuro un personale più preparato, più adeguato a svolgere l'istruttoria delle leggi che comporta anche fornire una documentazione più completa ai Consiglieri regionali affinché con più intelligenza e con più passione possano svolgere il loro lavoro.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Paganelli.



PAGANELLI Ettore

Faccio solo due brevi osservazioni.
La prima per concordare pienamente con quanto ha detto poco fa il Consigliere Rossi; è evidente che ci deve essere innanzitutto disponibilità del personale regionale il quale deve avere quel minimo fondamentale per svolgere le sue funzioni. Anche se oggi discutiamo solo del bilancio del Consiglio regionale non è fuori luogo ampliare il discorso e inserire il personale regionale, senza volerne fare delle generalizzazioni. Certo, c' molto personale regionale bravo, ma corsi di aggiornamento, corsi di qualificazione credo stiano bene sempre, in quanto aiutano il personale a svolgere in ogni momento meglio la propria funzione.
Seconda osservazione; essa è in riferimento al quesito che poneva il Presidente del Consiglio. Mi pare che non ci siano regolamenti o disposizioni interne che vietino a che l'Ufficio di Presidenza voti il bilancio che ha approvato. E direi che questo è rafforzato da una analogia che traiamo dal diritto che riguarda i Comuni e le Province. Per quanto riguarda il conto comunale vi è una sola disposizione nella legge comunale e provinciale; che il Sindaco non presiede l'adunanza nella quale il conto consuntivo viene portato in discussione. Ma seduto nei banchi del Consiglio e data la Presidenza ad un altro Consigliere, tutti i Consiglieri, compreso Sindaco e Giunta, sono chiamati a votare il conto consuntivo.
Ritengo quindi, che l'analogia sia quanto mai pertinente e che non vi siano dubbi nella votazione da parte dell'Ufficio di Presidenza.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Bianchi.



BIANCHI Adriano

L'argomento che è stato toccato incidentalmente mi pare abbastanza delicato e serio, cioè quello del ruolo che il personale regionale svolge nell'assistere al lavoro del Consiglio e delle Commissioni.
Credo che si debba dare atto al personale, che in particolare segue questo lavoro, di una qualificazione non comune e in più situazioni abbiamo dovuto prendere atto dell'efficacissimo concorso di tale personale.
E' proprio in funzione della qualificazione già esistente, che il personale merita la dotazione di strumenti in riferimento a fonti di informazione, di aggiornamento, che gli consentano di sentirsi sempre più qualificato da un punto di vista professionale, ma poiché sono sfuggiti dei più e dei meno, non vorrei che poi dai verbali, distaccato dallo spirito che ci coglie al di là delle parole, risultasse qualcosa di diverso da quello che si voleva dire.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Raschio.



RASCHIO Luciano

Vorrei riprendere questo tema, perché mi pare che la raccomandazione non sia in contrasto con l'esigenza di riaffermare in modo responsabile che globalmente il personale del Consiglio regionale ha saputo essere all'altezza del suo compito, anzi, io che da quasi 10 anni siedo su questi banchi, ho visto uno sviluppo, come del resto l'ha visto anche Bianchi dell'attività del nostro personale in seno al Consiglio.
Pertanto chiediamo all'Ufficio di Presidenza, attuale e futuro, di dotare le Commissioni di mezzi tecnici superiori a quelli che hanno avuto fino ad ora. Se volessimo fare degli esempi, potremmo portarne a decine, da quello di dotare di una ricca biblioteca le Commissioni, a quello di registrare molto meglio tutto il nostro dibattito, a quello di arrivare anche a dei corsi particolari, precisi, con un carattere di orientamento volontariamente partecipino i nostri dipendenti.
Concordo con le esigenze di un maggior studio da parte dell'Ufficio di Presidenza della problematica politico-organizzativa-amministrativa e concordo sui ringraziamenti da fare a chi ha collaborato per fare meglio funzionare il Consiglio regionale.



PRESIDENTE

Abbiamo concluso la discussione. Non posso che accogliere la sostanza e lo spirito delle osservazioni che sono state rivolte al lavoro complessivo del Consiglio, di cui avremo ancora tempo di dire qualche cosa e di fare un bilancio più articolato del lavoro. Possiamo passare all'approvazione del rendiconto che avviene per delibera.
"Il Consiglio regionale visto il DPR 3/12/1970, n. 1171, relativo al coordinamento del sistema di classificazione delle entrate e delle spese delle Regioni a Statuto ordinario, con le norme della legge 1/3/1964, n. 62 vista la legge 6/12/1973, n. 853, recante norme sull'autonomia contabile e funzionale dei Consigli regionali delle Regioni a Statuto ordinario considerato che l'art. 5 delle predette norme stabilisce che la 'Presidenza del Consiglio regionale sottopone all'assemblea consiliare secondo le norme previste dal regolamento interno di questa apposita rendicontazione delle spese. Le correlative risultanze finali sono incluse nel rendiconto generale della Regione' vista la legge regionale 14/3/1978 n. 12 'Legge di contabilità regionale' visto il regolamento per l'autonomia funzionale e contabile del Consiglio regionale, in attuazione della legge 6 dicembre 1973, n. 853, ed in particolare l'articolo 3 che detta le norme sull'approvazione del rendiconto vista la deliberazione datata 20 marzo 1979 con cui l'Ufficio di Presidenza ha predisposto il rendiconto delle spese relative all'esercizio finanziario 1978, sia per quanto riguarda la gestione dei residui passivi alla chiusura dell'anno 1978 sia per quanto riguarda la gestione di competenza dell'esercizio 1978 stesso visto il parere della Commissione consiliare per la programmazione ed il bilancio, la quale riferisce altresì sulla situazione delle spese per l'attività e l'affermazione dei valori della Resistenza e dei principi della Costituzione Repubblicana (Legge regionale 22/1/1976 n. 7) e sulla situazione al 31 dicembre 1978 dei fondi di previdenza e di solidarietà, di cui alla legge 30 ottobre 1972, n. 11, allegate al rendiconto di cui sopra approva il rendiconto delle spese del Consiglio regionale per l'anno 1978 presentato dall'Ufficio di Presidenza, nelle seguenti risultanze finali: Gestione di competenza: Somme messe a disposizione 2.165.000.000 Spese erogate 1.804.704.113 Residui passivi 193.701.183 Economie 166.594.704 Saldo partite di giro 7.878.951 Interessi attivi 117.242.193 Entrate diverse 5.729.383 Gestione dei residui: Somme conservate 174.828.033 Spese erogate 96.136.562 Somme da conservare 52.888.674 Economie 25.802.797 Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
Il rendiconto è approvato all'unanimità dei 32 Consiglieri presenti in aula.


Argomento:

Sull'ordine dei lavori


PRESIDENTE

Chiede di parlare la signora Fabbris Dazzi. Ne ha facoltà.



FABBRIS Pierina

Riguardo al punto ventitreesimo l'Assessore ha chiesto un rinvio a domani, in quanto stamattina è tornato un funzionario da una riunione nazionale, ci sono delle novità e solo domattina può presentare degli emendamenti in merito.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Bontempi.



BONTEMPI Rinaldo

Se entrassimo nell'ordine di idee che lei aveva preannunciato, ossia quello di rimandare alla prossima seduta, forse le leggi sui parchi potrebbero essere fatte.



PRESIDENTE

Il mio ragionamento tendeva ad affermare un'ipotesi: se i Consiglieri sono consenzienti si potrebbero ultimare alcune questioni entro questa sera, perché ritengo possibile esaurirle in un'ora di lavoro e i punti all'ordine del giorno non ancora pronti verrebbero rinviati a una successiva seduta, non quella di domani, ma una delle due sedute già fissate per la prossima settimana.
Questo, se non ci sono obiezioni politiche nel senso che il ritardo di sette giorni comporti qualche cosa di irrimediabile. Non vedo niente di tutto questo, perché ormai siamo in una fase nella quale le leggi che votiamo, se respinte dal Governo, non potrebbero più essere riesaminate dal Consiglio, quindi la cosa è irrilevante.
Va bene questa procedura? Il Consiglio concorda.


Argomento: Bilancio - Finanze - Credito - Patrimonio: argomenti non sopra specificati - Occupazione giovanile - Apprendistato

Esame deliberazione Giunta regionale: "Concessione di contributi ai Comuni per la realizzazione di iniziative a favore dei giovani. Legge regionale 22/12/1978, n. 83. Spesa L 507.446.060"


PRESIDENTE

Punto diciannovesimo all' ordine del giorno: "Esame deliberazione Giunta regionale: 'Concessione di contributi ai Comuni per la realizzazione di iniziative a favore dei giovani. Legge regionale 22/12/1978 n. 83. Spesa L. 507.446.060'." La parola al Consigliere Rossotto.



ROSSOTTO Carlo Felice

Questa delibera è in attuazione della legge approvata dal Consiglio regionale, per evitare che il fondo a favore dei giovani venisse soltanto utilizzato dal Comune di Torino, come nel contempo era stato indicato a mano a mano che i Comuni presentano i loro programmi e gli stessi sono oggetto d'attenzione da parte della Giunta e della Commissione.
La delibera esaminata è stata trovata legittima dalla Commissione, pu essere valutata dal Consiglio.



PRESIDENTE

Vi do lettura della deliberazione.
"Il Consiglio regionale vista la legge 22/12/1978 n. 83 che prevede la concessione di contributi ai Comuni per la realizzazione di iniziative a favore dei giovani, mediante deliberazione del Consiglio stesso; vista la propria deliberazione del 12/7/1979 n. 488 con la quale, su proposta della Giunta, sono stati determinati i criteri e le modalità di concessione dei suddetti contributi effettuando altresì un riparto dei fondi disponibili fra i Comprensori sulla base della diversa incidenza della disoccupazione giovanile ed erogato un contributo al Comune di Torino rilevato che con la stessa deliberazione si stabiliva che i Comprensori trasmettessero le domande dei Comuni che avessero ritenuto meritevoli di contributo all'Amministrazione regionale con l'indicazione delle iniziative da sostenere e delle somme da erogarsi in modo da non superare, per ciascun Comprensorio, la somma ad esso assegnata preso atto della comunicazione della Giunta regionale circa le domande trasmesse dai Comitati comprensoriali ritenuto di condividere la proposta della Giunta di attenersi, sia in ordine alle domande da accogliere che alle iniziative da finanziare e all'entità dei contributi da erogare, alle indicazioni trasmesse dai Comitati comprensoriali con le modificazioni rispetto alle suddette proposte formulate dalla Giunta stessa preso atto che il Comitato comprensoriale di Asti ha comunicato di non aver ricevuto da parte dei Comuni richieste di contributo ai sensi della legge 83/78 ritenuto, a parziale modifica della propria deliberazione 488-CR.4869 del 12/7/1979, di stabilire che l'erogazione delle somme ai Comuni avvenga in un'unica soluzione preso atto che l'onere complessivo per la concessione di contributi suddetti è pari a L. 507.446.060 e che la somma corrispondente risulta disponibile sul residuo di cui al cap. n. 4390 del bilancio 1978 vista la delibera Giunta regionale 37-18313 del 28/12/1978, ratificata dal Consiglio regionale con provvedimento n. 422-CR.271 in data 11/1/1979 nonché la deliberazione. 488-CR.4869 del 12/7/1979 e le deliberazioni della Giunta regionale n. 90.27291 del 25/2/1980 e n. 33-28109 del 26/3/1980 visto il parere della I Commissione delibera di concedere, ai sensi della legge 83/78, in un'unica soluzione ai Comuni indicati nell'allegato elenco le somme a fianco di ciascuno di essi indicate per la realizzazione di iniziative a favore dei giovani.
I Comuni trasmetteranno all'Amministrazione regionale apposita relazione sulle iniziative realizzate.
La somma di L. 507.446.060, corrispondente all'onere complessivo per la concessione dei suindicati contributi, risulta impegnata sul residuo di cui al cap. 4390 del bilancio 1978 (30842/502)".
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
La deliberazione è approvata all'unanimità dei 32 Consiglieri presenti in aula.


Argomento: Organizzazione degli uffici - Regolamento del personale

Esame proposta di deliberazione "Compiti e funzioni dell'Ufficio Legislativo del Consiglio regionale"


PRESIDENTE

Punto ventesimo all'ordine del giorno: Esame proposta di deliberazione: "Compiti e funzioni dell'Ufficio Legislativo del Consiglio regionale" presentata dai Consiglieri Sanlorenzo, Bellomo, Paganelli, Benzi, Fabbris Dazzi, Petrini e Castagnone Vaccarino.
Anche questa deliberazione è stata a suo tempo esaminata nelle sedi competenti: Ufficio Legislativo, I Commissione.
Ve ne do lettura: "Il Consiglio regionale delibera di approvare la proposta di deliberazione allegata al presente verbale.
Premessa: allorché fu approvato dal Consiglio regionale il nuovo regolamento, si decise che sarebbe stata opportuna l'adozione, da parte dello stesso Consiglio regionale, di una delibera che definisse compiti e funzioni dell' Ufficio Legislativo del Consiglio regionale nei rapporti con i diversi organi interni del Consiglio stesso.
Punto di partenza di tale deliberazione non può non essere la declaratoria circa il 'servizio legislativo' contenuto nell'allegato 1) alla legge regionale 17/12/1979, n. 73 sulla 'definizione delle attribuzione dei servizi regionali, determinazione della dotazione organica del personale' che recita: Studi sulla legislazione regionale e statale, sulle sentenze, ecc.
Collaborazione tecnica dell'attività legislativa, regolamentare e amministrativa di carattere generale del Consiglio regionale Assistenza alle Commissioni consiliari nell'esame dei progetti di legge.
Assistenza all'Aula per la revisione formale dei testi di legge.
Assistenza ai titolari dell'iniziativa legislativa interni ed esterni all'Ente.
Istruttoria dei progetti di legge di iniziativa popolare e degli Enti locali e delle proposte di referendum.
Redazione del 'Notiziario Legislativo' e di altre pubblicazioni tecniche in particolare del Codice delle leggi regionali.
Rapporti con l'Ufficio Legislativo della Giunta regionale e con gli uffici legislativi delle altre Regioni.
Si tratta pertanto di individuare in concreto i momenti di intervento dell'Ufficio Legislativo nell'attività dei vari organi inferni del Consiglio regionale.
In relazione a quanto sopra e sulla base anche di proposte, avanzate dallo stesso Ufficio Legislativo, e valutate dalla Conferenza dei Presidenti l'Ufficio di Presidenza ritiene che l'Ufficio Legislativo, previa la necessaria integrazione di organico delle strutture operative, debba svolgere di norma nell'ambito di unità organizzative flessibili di cui agli artt. 19 e 20 della l.r. 20 febbraio 1979 n. 6, le seguenti incombenze: a) operare in collaborazione con le segreterie delle Commissioni permanenti e con l'Ufficio documentazione per l'attività istruttoria dei progetti di legge presentati al Consiglio, al fine di corredarli dei necessari riferimenti legislativi, tecnico-giuridici e dottrinali che consentano un più approfondito esame da parte delle Commissioni b) prestare assistenza tecnico-giuridica alle Commissioni durante l'esame dei progetti di legge in sede referente e formulare pareri scritti su questioni specifiche ogni qualvolta vengono richiesti dalle Commissioni stesse c) assistere alle discussioni delle leggi in Aula al fine di rilevare eventuali illegittimità che potessero essere contenute negli emendamenti proposti e approvati o nel contrasto tra emendamenti e testi già approvati d) collaborare con l'Ufficio Aula nella stesura definitiva dei testi per un'ulteriore revisione formale degli stessi e) segnalare, in qualunque fase dell'iter legislativo seguito dai progetti di legge, compatibilmente con i tempi tecnici necessari, evidenti illegittimità che dovessero essere riscontrate nei testi.
In relazione a quanto sopra, l'Ufficio di Presidenza, delibera di proporre al Consiglio regionale di definire, come in premessa indicato, i compiti dell'Ufficio Legislativo in relazione agli altri organi del Consiglio regionale".
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano. La deliberazione è approvata all'unanimità dei 32 Consiglieri presenti in aula.


Argomento: Stato giuridico ed economico del personale dipendente

Esame deliberazione Giunta regionale: "Rideterminazione annuale dell'indennità di missione ai dipendenti regionali"


PRESIDENTE

Punto ventesimo all'ordine del giorno: "Esame deliberazione Giunta regionale: Rideterminazione annuale dell'indennità di missione ai dipendenti regionali"'.
Ve ne do lettura: "Il Consiglio regionale delibera 1) di elevare così come previsto dalla l.r. 5/12/1978 n. 75 con decorrenza 1/1/80 l'indennità di missione per i livelli VIII - VII - VI e V da L.
21.100 a lire 23.300 e per i livelli IV - III - II da L. 15.400 a L. 17.000 in base all'indice fissato dal Decreto Ministeriale 13/2/1980 2) per quanto attiene alle altre indennità connesse allo svolgimento di missione o di trasferimento, di elevare: l'indennità per trasporto mobili e masserizie su percorsi serviti da ferrovia (art. 8, comma terzo, della legge 26 luglio 1978 n. 417) da L. 66 a L. 73 l'indennità per trasporto mobili e masserizie su percorsi non serviti da ferrovia (art. 8, comma VI, della citata legge 417 e art. 5, comma V, del DPR 16/1/1978 n. 513) da L. 165 a L. 182 l'indennità per percorsi non serviti da servizi di linea (art. 8, comma V, della citata legge 417 e art . 5, comma IV, del citato DPR 513) da L.
100 a L. 121 l'indennità per percorsi effettuati a piedi (art. 8, comma V, della legge 417 ed art. 5, comma IV del DPR 513) da L. 165 a L. 182 così come stabilito dal Decreto Ministeriale 13/2/1980.
La Giunta regionale è delegata a provvedere con proprio atto alla determinazione dei maggiori costi derivanti, relativamente all'anno 1980 dall'applicazione della presente delibera, imputando la spesa conseguente al cap. 300 del bilancio 1980.
La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi dell'art. 65 dello Statuto".
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
La deliberazione è approvata all'unanimità dai 32 Consiglieri presenti in aula.


Argomento: Nomine

Ordine del giorno sulla nomina del CUR


PRESIDENTE

Qualcuno desidera parlare sull'ordine del giorno relativo alla nomina del CUR? La parola al Consigliere Bianchi.



BIANCHI Adriano

Vorrei proporre qualche piccola modifica perché sia più esplicito ci che si vuole dire: "prende atto del fatto che tale nomina riveste carattere di assoluta urgenza, poiché tale Comitato è ormai scaduto e deve rapidamente essere ricostituito, al fine di consentirgli l'adempimento dei numerosi compiti che la legge regionale gli assegna decide pertanto di riconfermare i precedenti componenti il Comitato conferendo alla nomina il significato politico di prorogatio, volta cioè a garantire la continuità operativa del Comitato e nell'intesa che all'inizio della prossima legislatura la nomina e la questione della durata in carica del Comitato saranno riprese in esame".



PRESIDENTE

Il testo dell'ordine del giorno è quello che è stato letto in questo momento, secondo la dizione suggerita dal Consigliere Bianchi.
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
L'ordine del giorno è approvato all'unanimità.


Argomento: Trattamento economico dei Consiglieri

Esame progetto di legge n. 543: "Interpretazione di norme di leggi regionali concernenti la data di cessazione del mandato dei Consiglieri Regionali"


ROSSOTTO Carlo Felice

Chiedo che venga presa in considerazione dal Consiglio, e conseguentemente approvato, il progetto di legge d'iniziativa dell'Ufficio di Presidenza in ordine alla circostanza interpretativa, già diventata legislativa per molte Regioni, che risolve il problema dell'applicabilità nei confronti dei Consiglieri regionali delle leggi relative alle loro indennità, per tutte quante le commesse, oneri di cassa, previdenza ed altro alla riconvocazione del nuovo Consiglio regionale.
C'è carenza legislativa in merito e una tendenza, già riconfermata dalla stessa circolare ministeriale al fine di una corretta legittimazione.
Mi pare che questo progetto di legge debba essere trasformato in legge, al fine di rendere operativa e concludere in pieno l'iter amministrativo relativo a questa vicenda.



PRESIDENTE

Si tratta dunque di stabilire fino a quando si prende lo stipendio. I Consiglieri interessati a questo problema sono pregati di venire in aula altrimenti proponiamo un emendamento per cui al Consigliere che non vota questa legge viene decurtato lo stipendio della metà! Il progetto di legge assegnato alla I Commissione che lo ha esaminato fulmineamente, come rapidamente lo sta esaminando il Consiglio regionale si compone di un unico articolo.
Siccome la questione non era proprio certa, abbiamo voluto tutelarci presentando questo progetto di legge nel senso che se il Governo l'approva sappiamo come applicarlo, se non l'approva sappiamo come non andare contro la legge nel corrispondervi gli stipendi che in questo caso non vi spetterebbero.
Il progetto di legge è caldamente raccomandato dalla Presidenza.
Vi do lettura dell'articolo unico.
"Ai fini dell'applicazione delle leggi regionali 13 ottobre 1972, n. 10 e successive modificazioni ed integrazioni, 10 novembre 1972 n. 12, 25 marzo 1974, n. 8 e 12 giugno 1978, n. 32, la cessazione del mandato dei Consiglieri regionali connessa allo scioglimento del Consiglio regionale si intende avvenuta alla data per la quale è stata convocata la prima riunione del Consiglio regionale successivamente eletto".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 37 hanno risposto SI 37 Consiglieri L'articolo unico è approvato.


Argomento: Nomine

Nomine


PRESIDENTE

Restano da sbrigare numerose nomine.
Iniziamo con la nomina di un rappresentante nel Consiglio di Amministrazione ENIT. Il nominativo proposto è quello dell'Assessore Moretti.
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione a scrutinio segreto)



PRESIDENTE

Comunico il risultato della votazione: presenti e votanti 35 hanno riportato voti: Moretti Michele 30 Calsolaro Corrado 1 scheda nulla 1 schede bianche 3 Il signor Michele Moretti è eletto nel Consiglio di Amministrazione dell'ENIT.
Dobbiamo votare per alzata di mano l'immediata esecutività della deliberazione.
La deliberazione è dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 49 della legge 10/2/1953 n. 62, e sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte.
Nomina di 5 esperti, di cui 2 in rappresentanza della minoranza, nella Commissione regionale consultiva per i mercati all'ingrosso.
I nominativi proposti sono: Guglielmo Travasino, Franco Cucchiarati Michele Moretti, Carlo Savoré e Matilde Di Pietrantonio.
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione a scrutinio segreto)



PRESIDENTE

Comunico il risultato della votazione: presenti e votanti 27 hanno riportato voti: Travasino Guglielmo 16 Cucchiarati Franco 16 Moretti Michele 16 Savorè Carlo 11 Di Pietrantonio Matilde 9 I Signori Guglielmo Travasino, Franco Cucchiarati, Michele Moretti Carlo Savorè e Matilde Di Pietrantonio sono eletti nella Commissione regionale consultiva per i mercati all'ingrosso.
E' necessario votare l'immediata esecutività della deliberazione per alzata di mano.
La deliberazione è dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 49 della legge 10/2/1953, n. 62 e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.
Sostituzione membro dimissionario nel Comitato tecnico-politico del parco regionale La Mandria.
Il nominativo proposto è quello del signor Bruno Salis.
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione a scrutinio segreto)



PRESIDENTE

Comunico il risultato della votazione: presenti e votanti 35 hanno riportato voti: Salis Bruno 30 Calsolaro Corrado 1 Bertorello Domenico 1 schede bianche 3 Il Signor Salis Bruno è eletto nel Comitato tecnico-politico del parco regionale La Mandria.
Anche per questa deliberazione è necessaria l'immediata esecutività.
La deliberazione è dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 49 della legge 10/2/1953, n. 62, e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.
Nomina di tre rappresentanti nel Consiglio Direttivo del parco naturale e area attrezzata del Sacro Monte di Crea.
I nominativi proposti sono: Padre Giuseppe Antonio Brunetti, Giampiero Bertolone, e Amilcare Barbero.
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione a scrutinio segreto)



PRESIDENTE

Comunico il risultato della votazione: presenti e votanti 41 hanno riportato voti: Padre Brunetti Giuseppe Antonio 26 Bertolone Giampiero 26 Barbero Amilcare 14 scheda bianca 1 I Signori Padre Giuseppe Antonio Brunetti, Giampiero Bertolone e Amilcare Barbero sono eletti nel Consiglio direttivo del parco naturale e area attrezzata del Sacro Monte di Crea.
E' necessaria l'immediata esecutività della deliberazione per alzata di mano.
La deliberazione è dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 49 della legge 10/2/1953, n. 62 e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.
Rinnovo componenti (ai sensi art. 76 Legge regionale 5/12/1977 n. 56 lett. b) del Comitato Urbanistico Regionale.
I nominativi proposti sono: Gianni Arnaudo, Alberto Todros, Giuseppe Piazza, Alessandro Fubini, Gustavo Tabusso, Attilio Brunetti, Giuseppe Ravasio, Annibale Fiocchi e Gianfranco Anselmo.
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione a scrutinio segreto)



PRESIDENTE

Comunico il risultato della votazione: presenti e votanti 34 hanno riportato voti: Arnaudo Gianni 20 Todros Alberto 20 Piazza Giuseppe 20 Fubini Alessandro 20 Tabusso Gustavo 20 Brunetti Attilio 11 Ravasio Giuseppe 11 Fiocchi Annibale 11 Anselmo Gianfranco 11 schede bianche 3 I Signori Gianni Arnaudo, Albetto Todros, Giuseppe Piazza, Alessandro Fubini, Gustavo Tabusso, Attilio Brunetti, Giuseppe Ravasio, Annibale Fiocchi e Gianfranco Anselmo sono eletti nel Comitato Urbanistico Regionale.
Anche per questa deliberazione occorre l'immediata esecutività per alzata di mano.
La deliberazione è dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 49 della legge 10/2/1953, n. 62, e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.
Nomina di 3 esperti designati dalle Associazioni più rappresentative in materia urbanistica (art. 76 L.R. 5/12/1977, n. 56, lett. m) nel Comitato Urbanistico Regionale.
I nominativi proposti sono: Donatella Dangelo (Italia nostra), Franco Corsico (I.N.U.), Walter Giuliano (Pro-natura).
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione a scrutinio segreto)



PRESIDENTE

Comunico il risultato della votazione: presenti e votanti 33 hanno riportato voti: Dangelo Donatella (Italia nostra) 29 Corsico Franco (INU) 26 Giuliano Walter (Pro-natura) 26 schede bianche 4 I Signori Donatella Dangelo, Franco Corsico, Walter Giuliano, sono eletti nel CUR come esperti designati dalle Associazioni più rappresentative in materia urbanistica.
Chi è favorevole all'immediata esecutività della deliberazione alzi la mano.
La deliberazione è dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 49 della legge 10/2/1953, n. 62, e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.
Consiglio dei delegati nel Consorzio idraulico di terza categoria Dora Riparia tra Susa e Torino: nomina di un rappresentante della Regione.
Il nominativo proposto è quello del signor Bruno Pellissero.
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione a scrutinio segreto)



PRESIDENTE

Comunico il risultato della votazione: presenti e votanti 34 hanno riportato voti: Pellissero Bruno 29 schede bianche 5 Il Signor Bruno Pellissero è eletto nel Consiglio dei delegati del Consorzio idraulico di terza categoria Dora Riparia tra Susa e Torino.
Chi è favorevole all'immediata esecutività alzi la mano.
La deliberazione è dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 49 della legge 10/2/1953, n. 62, e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.
Consulta regionale per la tutela della fauna e la disciplina della caccia.
I Consiglieri debbono eleggere un esperto in problemi faunistici della zona delle Alpi (Fulvio Bodo), due esperti in scienze naturali (Teresio Balbo e Paolo Durio) ed un esperto in problemi agricoli e forestali (Attilio Bosticco).
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione a scrutinio segreto)



PRESIDENTE

Comunico il risultato della votazione: presenti e votanti n. 35 hanno riportato voti: Bodo Fulvio (esperto in problemi faunistici della zona delle Alpi) n. 30 Balbo Teresio (esperto in sciente naturali) n. 30 Durio Paolo (esperto in scienze naturali) n. 30 Bosticco Attilio (esperto in problemi agricoli forestali) n. 30 schede bianche n. 5 I Signori Fulvio Bodo, Teresio Balbo, Paolo Durio e Attilio Bosticco sono eletti nella Consulta regionale per la tutela della fauna e la disciplina della caccia.
Chi è favorevole all'immediata esecutività della deliberazione alzi la mano.
La deliberazione è dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 49 della legge 10/2/1953, n. 62, e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.
Consulta regionale per la tutela della fauna e la disciplina della caccia.
I Consiglieri debbono nominare un rappresentante designato dall'UNCEM (Roberto Giudici), un rappresentante designato dall'Anci (Enrico Buemi) e un rappresentante designato dall'Ente nazionale cinofilo italiano (Carlo Falletti).
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione a scrutinio segreto)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti n. 35 hanno riportato voti: Giudici Roberto (rappresentante designato dall'UNCEM) n. 30 Buemi Enrico (rappresentante designato dall'ANCI) n. 29 Falletti Carlo (rappresentante designato dall'Ente nazionale cinofilo italiano) n. 29 schede bianche n. 5 I Signori Roberto Giudici, Enrico Buemi e Carlo Falletti sono eletti nella Consulta regionale per la tutela della fauna e la disciplina della caccia.
Chi è favorevole all'immediata esecutività della deliberazione alzi la mano.
La deliberazione è dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 49 della legge 10/2/1953 n. 62, e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.
Consulta regionale per la tutela della fauna e la disciplina della caccia: 2 rappresentanti dell'Associazione venatoria maggiormente rappresentativa e 1 rappresentante per ciascuna delle Associazioni riconosciute operanti nella Regione.
I nominativi proposti sono: per la Federcaccia, Bruno Lauro Vigna e Mario Vercellese, per l'Arcicaccia Giulio Gabriel, per l'Enalcaccia, Mario Bambi e per la Libera Caccia, Vittorio Cardurani.
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione a scrutinio segreto)



PRESIDENTE

Comunico il risultato della votazione: presenti e votanti n. 35 hanno riportato voti: Vigna Bruno Lauro (Federcaccia) n. 32 Vercellese Mario (Federcaccia) n. 30 Gabriel Giulio (Arcicaccia) n. 30 Bambi Mario (Enalcaccia) n. 28 Cardurani Vittorio (Libera Caccia) n. 27 schede bianche n. 3 I Signori Bruno Lauro Vigna, Mario Vercellese, Giulio Gabriel, Mario Bambi e Vittorio Cardurani sono eletti nella Consulta regionale per la tutela della fauna e la disciplina della caccia.
Chi è favorevole all'immediata esecutività della deliberazione alzi la mano.
La deliberazione è dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 49 della legge 10/2/1953 n, 62, e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.
Consulta regionale per la tutela della fauna e la disciplina della caccia: 2 rappresentanti dell'Organizzazione agricola maggiormente rappresentativa ed 1 rappresentante per ciascuna delle organizzazioni riconosciute operanti nella Regione.
I nominativi sono: Giovanni Peverati e Gianfranco Tamietto per i Coltivatori Diretti, Paolo Biscaldi per la Federazione degli Agricoltori Sergio Suardi per la Confcoltivatori e Cesare Pittalunga per l'UCI.
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione a scrutinio segreto)



PRESIDENTE

Comunico il risultato della votazione: presenti e votanti n. 35 hanno riportato voti: Peverati Giovanni (Coltivatori Diretti) n. 32 Tamietto Gianfranco (Coltivatori Diretti) n. 33 Biscaldi Paolo (Federazione degli agricoltori) n. 32 Suardi Sergio (Confcoltivatori) n. 33 Pittaluga Cesare (UCI) n. 32 schede bianche n. 3 I Signori Giovanni Peverati, Gianfranco Tamietto, Paolo Biscaldi Sergio Suardi e Cesare Pittaluga sono eletti nella Consulta regionale per la tutela della fauna e la disciplina della caccia.
Chi è favorevole all'immediata esecutività della deliberazione alzi la mano.
La deliberazione è dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 49 della legge 10/2/1953, n. 62, e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.
Consulta regionale per la tutela della fauna e la disciplina della caccia: 5 rappresentanti delle Associazioni naturalistiche e protezionistiche operanti nella Regione.
I nominativi proposti sono: per la Pro Natura, Renato Fortunato Cloro per il WWF, Mario Piodi, per il LIPU, Francesco Framarin, per l'Enpa, Elio Carlo Ferrero e Daniela Calleri per Italia Nostra.
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione a scrutinio segreto)



PRESIDENTE

Comunico il risultato della votazione: presenti e votanti n. 35 hanno riportato voti: Cloro Renato Fortunato (Pro Natura) n. 32 Piodi Mario (WWF) n. 33 Framarin Francesco (LIPU) n. 33 Ferrero Elio Carlo (ENPA) n. 33 Calleri Daniela (Italia Nostra) n. 32 I Signori Renato Fortunato Cloro, Mario Piodi, Francesco Framarin, Elio Carlo Ferrero e Daniela Calleri sono eletti nella Consulta regionale per la tutela della fauna e la disciplina della caccia.
Chi è favorevole all'immediata esecutività della deliberazione alzi la mano.
La deliberazione è dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 49 della legge 10/2/1953 n. 62, e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.
Le nomine sono così esaurite.
Il Consiglio è convocato per i giorni 16 e 17 aprile.
La seduta è tolta.



(La seduta ha termine alle ore 18,15)



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