Sei qui: Home > Leggi e banche dati > Resoconti consiliari > Archivio



Dettaglio seduta n.322 del 10/04/80 - Legislatura n. II - Sedute dal 16 giugno 1975 al 8 giugno 1980

Scarica PDF completo

Argomento:


PRESIDENZA DEL PRESIDENTE SANLORENZO


Argomento:

Rinvio dell'approvazione verbali precedenti sedute


PRESIDENTE

La seduta è aperta.
I processi verbali del 26,27 febbraio e 6, 13, 19, 20, 26, 27 marzo verranno distribuiti non appena ultimata la stesura degli stessi.


Argomento:

Comunicazioni del Presidente


PRESIDENTE

In merito al punto 1) all'o.d.g.: "Comunicazioni del Presidente del Consiglio regionale", comunico:


Argomento:

Comunicazioni del Presidente

Argomento:

a) Congedi


PRESIDENTE

Hanno chiesto congedo i Consiglieri Bianchi, Alberton, Borando e Minucci.


Argomento:

b) Presentazione progetti di legge


PRESIDENTE

Sono stati presentati i seguenti progetti di legge: N. 532: "Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 8 agosto 1979, n. 54 'Disciplina dei complessi ricettivi all'aperto' ", presentata dalla Giunta regionale in data 27 marzo 1980 N. 533: "Repressione delle frodi: sistema di rilevazione e controllo della produzione e del commercio dei prodotti vinicoli", presentato dalla Giunta regionale in data 27 marzo 1980 N. 534: "Provvedimenti per la realizzazione di impianti di depurazione degli scarichi degli insediamenti produttivi in attuazione dell'art. 20 della legge 10/5/1976 n. 319 e dell'art. 5 della legge 24/12/1979 n. 650", presentato dalla Giunta regionale in data 2 aprile 1980 N. 535: "Inquadramento nel ruolo regionale di personale comandato presso la Regione", presentato dalla Giunta regionale in data 2 aprile 1980 N. 536: "Norme per la partecipazione a concorsi pubblici di dipendenti regionali", presentato dalla Giunta regionale in data 2 aprile 1980 N. 537: "Istituzione della graduatoria unica regionale per l'ammissione dei giovani assunti ai sensi degli artt. 26 e seguenti della legge 1/6/1977 n. 285 e successive modificazioni", presentato dalla Giunta regionale in data 2 aprile 1980 N. 538: "Strutture dipartimentali per la salute mentale", presentato dalla Giunta regionale in data 2 aprile 1980.


Argomento:

c) Apposizione visto Commissario del Governo


PRESIDENTE

Il Commissario del Governo ha apposto il visto: alla legge regionale del 27/2/1980: "Modalità di attuazione dell'art.
47 del DPR 24/7/ 1977 n. 616 in merito ai centri di lettura e centri sociali di educazione permanente" alla legge regionale del 27/2/1980: "Modificazioni ed integrazioni alla l.r. 27 aprile 1978, n. 20 'Norme per la formazione e l'approvazione dei piani zonali di sviluppo agricolo" alla legge regionale del 27/2/1980: "Norme per l'assistenza familiare e per la tutela psico-affettiva dei minori nei presidi sanitari pubblici e privati".


Argomento:

d) Mancata apposizione visto Commissario del Governo


PRESIDENTE

Il Commissario del Governo non ha apposto il visto: alla legge regionale del 27/2/1980: "Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 su tutela ed uso del suolo".
Le comunicazioni del Presidente sono così esaurite.


Argomento: Nomine

Sulle indiscrezioni giornalistiche relative alla nomina del Consigliere Rossotto nel Consiglio d'Amministrazione dell'Istituto Bancario San Paolo di Torino


PRESIDENTE

La parola al Consigliere Rossotto.



ROSSOTTO Carlo Felice

Signor Presidente, credo doveroso, nel rispetto di questo Consiglio e delle istituzioni, fare una brevissima precisazione in ordine ad un episodio che ancora una volta ha coinvolto la mia persona in seguito ad un trafiletto apparso sul quotidiano "La Stampa". Per quanto mi riguarda lascio che il fatto sia giudicato in altri termini e modi dal tempo, anche in relazione ai fatti compiuti.
In quell'articolo traspariva un'indicazione compiuta soltanto da una delle tre forze politiche che reggono la maggioranza nella Regione Piemonte da 5 anni, e cioè un'indicazione da parte del partito comunista con disinteresse del partito socialista, con l'implicazione di quel che potrebbe derivare su un piano di correttezza di rapporti di maggioranza.
Pertanto, sento il dovere di leggere due righe che mi sono pervenute dal Segretario della Federazione Provinciale del PSI, in cui si dice che "l'appoggio che ha voluto dare, senza mai nulla chiedere, per 5 anni alla Giunta di sinistra in Piemonte è sempre stata disinteressata e motivata soltanto dalla sua visione laica, razionale e progressista di rapporti politici civili. Ciò non può confondere la richiesta che noi abbiamo fatto come maggioranza di mettere la sua competenza e la sua personalità al servizio della comunità piemontese nell'Istituto Bancario S. Paolo, non come una pratica dell'utilizzazione che la maggioranza di sinistra ha sempre respinto".
Ritengo doveroso dimostrare l'uniformità della decisione di maggioranza, nei confronti delle forze che ancora oggi governano questa Regione, per dimostrare come certe informazioni giornalistiche non contribuiscono indubbiamente a quello che deve essere invece il dibattito il confronto sulle idee e soluzioni. Ho sentito il dovere, a nome di tutti coloro che insieme qui hanno compiuto azione politica, di fare questa precisazione. La ringrazio.



PRESIDENTE

Il Consiglio concorda che, in termine di seduta, si apra un dibattito sulle dichiarazioni dell'avv. Rossotto.


Argomento: Programmazione e organizzazione sanitaria e ospedaliera - Personale del servizio sanitario

Interrogazione del Consigliere Chiabrando inerente al problema dell'inquadramento dei direttori amministrativi degli ospedali


PRESIDENTE

Punto terzo all'ordine del giorno: "Interrogazioni ed interpellanze".
Iniziamo con l'interrogazione del Consigliere Chiabrando inerente al problema dell'inquadramento dei direttori amministrativi degli ospedali.
Risponde l'Assessore Enrietti.



ENRIETTI Ezio, Assessore alla sanità e sicurezza sociale

Con riferimento all'interrogazione consiliare con la quale il Consigliere Chiabrando chiede di conoscere se risponde a verità la disparità di trattamento economico nei confronti dei Direttori Amministrativi degli Enti ospedalieri della Regione, si forniscono i seguenti elementi di risposta.
L'equiparazione del trattamento economico del Direttore Amministrativo a quello del Direttore Sanitario degli Enti ospedalieri non è stato previsto negli accordi nazionali di lavoro, che al contrario contemplano un trattamento economico specifico per il Direttore Amministrativo.
Infatti l'ultimo ANUL approvato il 16.2.79, prevede un apposito livello e apposite disposizioni per il trattamento economico dei Direttori amministrativi di Enti ospedalieri a seconda del numero dei posti letto.
Si fa peraltro presente che rientra nella competenza degli Enti ospedalieri dare attuazione ai contratti nazionali ed alle sezioni decentrate del Co.Re.Co. vistare o annullare le relative deliberazioni.
Pertanto le disparità sopra segnalate nei confronti di singoli dipendenti ospedalieri trovano la loro ragion d'essere nell'autonomia degli Enti ospedalieri che, nell'esercizio della stessa, non si attengono alla rigida applicazione degli accordi nazionali per l'attribuzione dei trattamenti economici.
Per la verità alcune decisioni giurisdizionali che si sono discostate dal contratto, specie in passato, prima dell'approvazione della legge 18.8.74 n. 386, hanno indotto numerosi Enti ospedalieri a prevedere l'equiparazione del Direttore amministrativo al Direttore sanitario.
A tale proposito peraltro, stante il disposto dell'art. 7 della citata legge 386 che fa divieto agli Enti ospedalieri di corrispondere compensi in eccedenza a quelli previsti dagli accordi nazionali, questo Assessorato ha più volte raccomandato ai Co.Re.Co., che non sempre si sono attenuti agli indirizzi formulati, di non vistare le deliberazioni che si discostassero dal contratto nazionale. Tale raccomandazione è stata fatta senza entrare ovviamente nel merito della rivendicazione, per quanto attiene il trattamento economico dei Direttori amministrativi.
Si precisa inoltre che il problema è stato sollevato anche in sede interregionale e in tali occasioni il sottoscritto come gli altri Assessori ha espresso la volontà di risolvere definitivamente il problema in occasione del nuovo contratto di lavoro le cui trattative sono, com'é noto già iniziate con il Governo, come unica sede idonea a dare una risposta legittima e corretta all'assurda sperequazione in atto, rilevata sull' intero territorio nazionale.
Si ritiene pertanto che il problema segnalato possa essere risolto a breve scadenza, in occasione del nuovo contratto degli ospedalieri, e che non possa trovare altra soluzione accettabile al di fuori di essa, atteso che eventuali indirizzi volti ad allontanarsi dalle disposizioni contrattuali innescherebbero immediatamente una serie di rivendicazioni da parte non solo della dirigenza amministrativa, ma di tutte le diverse categorie del personale ospedaliero.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Chiabrando.



CHIABRANDO Mauro

Ringrazio l'Assessore per le notizie che ha fornito e riconosco che il problema è di dimensione notevole. Con la presentazione dell'interrogazione non ritenevo di entrare nel merito, poiché penso che non sia compito né del Consigliere né della Giunta assumere decisioni di competenza del Comitato di controllo. Però a noi compete politicamente rilevare il fatto di questa discordanza sulla disparità di trattamento.
Prendo atto che il problema possa essere risolto con il rinnovo del contratto di lavoro. Grazie.



PRESIDENTE

L'interrogazione è discussa.


Argomento: Presidi socio-assistenziali pubblici e privati

Interrogazione del Consigliere Enrichens relativa all'Istituto "G. Ferrero" di Alba


PRESIDENTE

Interrogazione del Consigliere Enrichens relativa all'Istituto "G.
Ferrero" di Alba.
Risponde l'Assessore Enrietti.



ENRIETTI Ezio, Assessore alla sanità e sicurezza sociale

Con riferimento all'interrogazione consiliare presentata dal Consigliere Enrichens concernente l'Istituto "Giovanni Ferrero" di Alba, si precisa quanto segue.
L'Istituto opera da 14 anni nel settore dell'assistenza e del recupero di soggetti in età evolutiva con handicap psicofisici.
Fino al 30.6.79 detto Istituto è stato convenzionato con il Ministero della Sanità che, sulla base della Convenzione Nazionale, provvedeva al pagamento delle rette per il trattamento a tempo pieno e ambulatoriale così come previsto dalla legge 118/71 a favore degli invalidi civili.
E' da sottolineare che la convenzione ministeriale presupponeva la presenza di attività riabilitative presso le strutture, attività che peraltro spesso venivano espletate in senso molto lato e senza alcune specificità di intervento.
Dall'1.7.79, così come stabilito all'art. 81 della legge 833, le funzioni in materia di assistenza sanitaria protesica e specifica di cui all'art. 2 della legge 118/71 sono state trasferite alle USL.
La Regione Piemonte con deliberazione 22.5.79 ha stabilito, fino all'effettiva entrata in funzione delle ULS, di gestire direttamente tali competenze e conseguentemente di subentrare nelle Convenzioni in atto con il Ministero alle medesime condizioni, in attesa anche dello schema tipo di convenzione unica nazionale che dovrà essere approvato dal Ministero della sanità, sentito il parere del Consiglio sanitario nazionale.
Con deliberazione del 4.3.1980, la Giunta regionale ha altresì stabilito che le funzioni in materia di riabilitazione verranno trasferite alle USL a partire dal 28.6.1980.
Attualmente quindi l'Assessorato, nel gestire tali funzioni si impegna: 1) a garantire il proseguimento delle prestazioni senza creare turbative nell'utenza 2) a verificare il tipo di prestazioni erogate dalle singole strutture evidenziando soprattutto se le finalità riabilitative sono effettivamente perseguite 3) a collocare le strutture in un quadro di programmazione che ne consenta l'utilizzo per il raggiungimento delle finalità contenute nel progetto sull'inserimento sociale, scolastico e lavorativo degli handicappati (DPR n. 21) 4) a fornire un quadro completo ed esauriente sulla situazione dell'assistenza agli invalidi civili alle USL al fine di consentire a queste ultime una corretta assunzione delle funzioni 5) a classificare le strutture esistenti sulla base del tipo di utenza assistita, alle prestazioni erogate, al numero e al tipo di personale impiegato.
Per quanto concerne la struttura in questione si precisa che attualmente sono previsti dalla convenzione n. 150 posti per trattamento a tempo pieno e n. 20 trattamenti ambulatoriali giornalieri.
I ricoverati a tempo pieno sono attualmente 154 e gli assistiti in trattamento ambulatoriale sono 40 (20 a giorni alterni).
La struttura inoltre ha una scuola elementare e media interna, sezioni staccate della scuola statale, frequentata da circa il 70% degli ospiti in età scolare. Il restante 30% frequenta la scuola statale esterna. Inoltre dispone di diversi laboratori per l'iscrizione professionale.
L'Assessorato alla Sanità finanzia l'Istituto soltanto sulla base delle convenzioni, stabilite dal Ministero dall' 1.1.1978, per il trattamento a tempo pieno (L. 20.750 giornaliere), e per il trattamento ambulatoriale (L.
12.450 per trattamento).
L'Istituto autorizzato in base all'art. 193 del T.U. delle LL.SS.
27.7.34, aderisce all' ARIS e pertanto il personale usufruisce del trattamento previsto per i dipendenti delle Case di Cura private aderenti a detta associazione.
Ovviamente, dato il tipo di personale impiegato, questa situazione risulta alquanto anormale soprattutto per quanto concerne il personale educativo, ed è questo uno degli aspetti sui quali si dovrà prevedere una diversa collocazione funzionale di tale struttura.
Per quanto riguarda la vigilanza, è da sottolineare che tale competenza era demandata agli Uffici del medico provinciale soltanto per quanto concerne l'idoneità igienico-sanitaria dei locali e la congruità del personale in base al numero degli assistiti ecc. (art. 51/52/53 legge 12.2.68 n. 132).
La riforma sanitaria peraltro prevede all' art. 41 che le funzioni di vigilanza tecnico-sanitaria siano trasferite alle USL e stabilisce all' art. 43 che tale competenza sia regolamentata da apposita legge regionale che riguarda sia le Istituzioni sanitarie di carattere privato che quelle convenzionate ai sensi dell'art. 26 della stessa legge 833/78.
Pertanto fino all'emanazione della suddetta legge regionale, rimangono in vigore gli artt. 51, 52, 53 legge 132/68 di cui sopra.
Si soggiunge che verrà effettuata, da parte dell'Assessorato di concerto con l'Ufficio del medico provinciale di Cuneo, un'ispezione sull' esito della quale si potranno dare successive notizie.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Enrichens.



ENRICHENS Nicola

Signor Assessore, mi dichiaro parzialmente soddisfatto, perch l'opinione pubblica albese nota che c'è un dispendio di interventi finanziari da parte dei vari Enti, per il fatto che non c'è il concorso sulla funzionalità degli Enti.
Prendo atto della sua promessa d'intervento soprattutto per l'assunzione e la selezione del personale. A lei deve anche risultare che funzionino le classi elementari statali, ci sono circa 27 alunni e 15 insegnanti. Come ispettore scolastico ho sempre proposto la soppressione di certi posti, per poter utilizzare questo personale insegnante nelle classi normali dove sarebbero stati inseriti handicappati non gravi. Mi auguro che la Regione intervenga subito efficacemente perché molti contributi da parte dello Stato e della Regione vengano utilizzati meglio.



PRESIDENTE

L'interrogazione è discussa.


Argomento: Istruzione e Formazione Professionale: argomenti non sopra specificati

Interrogazione dei Consiglieri Martini, Soldano, Lombardi e Paganelli inerente al funzionamento dei corsi di orientamento alla lettura dei giornali


PRESIDENTE

In ultimo può esser data risposta all'interrogazione dei Consiglieri Martini, Soldano, Lombardi e Paganelli inerente al funzionamento dei corsi di orientamento alla lettura dei giornali.
Risponde il Presidente Viglione.



VIGLIONE Aldo, Presidente della Giunta regionale

Sulla base della legge regionale 48/1979, art. 7, la Giunta ha provveduto nei mesi scorsi all'approvazione con relativo finanziamento di alcune iniziative collaterali per un corretto e fecondo utilizzo dei giornali nell'attività didattica. Rientrano in questo quadro i cosiddetti corsi di orientamento per insegnanti, organizzati da Consigli scolastici di distretto o di singole scuole, al di fuori nelle normali attività di formazione vere e proprie che sono di competenza dello Stato.
I soggetti organizzatori sono stati individuati in primo luogo fra gli organi collegiali di governo, per meglio responsabilizzare gli operatori scolastici, osservando in tal modo anche lo spirito partecipato della legge regionale.
Sulla base delle richieste pervenute alla Presidenza della Giunta, si è provveduto con atto deliberativo ad approvare l'adesione ai corsi segnalati, con relativo contributo, secondo il seguente elenco: distretto scolastico 8 di Torino Lire 300.000 scuola media Pavese di Candelo Lire 400.000 liceo scientifico di Cirié Lire 250.000 distretto scolastico 12 di Torino Lire 300.000 distretto scolastico 55 di Verbania Lire 1.500.000 liceo statale di Acqui Terme Lire 100.000 scuola media di Cascine Vica Lire 350.000 distretto scolastico 49 di Borgosesia Lire 200.000 distretto scolastico 38 di Rivarolo Lire 400.000 Esiste una obiettiva disparità fra le somme assegnate, ma ciò è da porsi in relazione alla diversa articolazione quantitativa e qualitativa dei corsi, così come è stata dettagliatamente segnalata alla Regione. Si può peraltro affermare anzitutto che oneri sopportati dagli organizzatori ed entità delle somme effettivamente erogabili saranno sottoposti a verifica al termine dei corsi, avendo la Giunta regionale specificato nelle deliberazioni che i contributi saranno pagati solamente sulla base di documenti giustificativi delle spese sostenute, quindi potranno anche essere inferiori al limite massimo stabilito in delibera.
Un ulteriore elemento induce a ritenere corrette le assegnazioni finanziarie; in grande maggioranza le iniziative vengono affidate per la parte didattica al "Centro comunicazione sociale Piemonte" con sede in Torino, quindi le richieste di contributo sono da ritenersi adeguate ai servizi forniti dal Centro sulla base di uno stesso parametro. Cambiano le cifre finali rispetto al numero delle lezioni, ai docenti impegnati, al materiale bibliografico distribuito ai partecipanti, alla distanza geografica delle località di svolgimento degli incontri.
Nel complesso le contribuzioni deliberate dalla Giunta si avvicinano alla cifra di 300.000 lire segnalata dagli interroganti quale contributo stanziato dal Ministero per corsi di sei lezioni. Fa eccezione il caso di Verbania, per il quale si debbono valutare alcuni dati obiettivi: le lezioni sono state tre per ognuno dei sei giorni, si sono aggiunti alcuni incontri con gruppi di lavoro, si è fatto un intergruppo di verifica, si è prevista una cifra di 500.000 lire in materiale bibliografico specifico da distribuire ad oltre cento insegnanti provenienti dai distretti scolastici di Omegna e Domodossola oltre a quello di Verbania, la diaria ai docenti è stata più alta del solito in relazione alla lontananza di Verbania dalle residenze degli stessi in Torino.
Forse si poteva fare meglio ed in modo più organico, ma l'urgenza era quella di intervenire subito per rispondere alle richieste del mondo della scuola di poter ben utilizzare già dal corrente anno scolastico i giornali assegnati in abbonamento dalla legge regionale. Sarà compito della prossima Giunta perfezionare tale aspetto dell'iniziativa che ormai sta coinvolgendo tutte le Regioni. La preparazione degli insegnanti all'uso didattico del quotidiano e del periodico è un'esigenza essenziale. Potrà essere migliorata e potenziata già dal prossimo anno scolastico con un intervento diretto e organico della Regione, nel rispetto delle proprie competenze e delle responsabilità che sono proprie degli operatori scolastici i quali hanno dimostrato, almeno in Piemonte, una grande sensibilità ed un rilevante impegno per l'iniziativa della Regione. Con l'augurio che anche il Ministero voglia concretizzare quell'interesse fin qui definito solamente a parole.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Martini.



MARTINI Mario

Sentita la risposta del Presidente, mi sorgono perplessità di diverso carattere da quelle che avevano motivato l'interrogazione. Ma, dato che non ho l'abitudine di fare il processo alle intenzioni, devo fare una constatazione, che l'interrogazione che ho presentato con i colleghi ha sortito gli effetti che desideravo, perché quel milione e 500 mila lire rimane lì come un pesce isolato in mezzo ad altre somme molto più depresse e deprimenti, perché non so come si riesca a organizzare una serie di incontri con 200 mila lire. La somma di un milione e 500 mila lire è in stridente contrasto con il finanziamento dal Ministero della Pubblica Istruzione messo a disposizione dei Consigli scolastici per corsi analoghi.
Quando queste notizie arrivano a livello di organi collegiali, si evidenzia la disparità di trattamento e l'incapacità degli organi rappresentativi, a livelli diversi dello Stato, di coordinare i loro interventi in modo da non creare proprio tali disparità di trattamento. Mi auguro che il caso del milione e 500 mila lire rimanga isolato, nella misura in cui è in troppo stridente contrasto con le 300 mila lire del Ministero della Pubblica Istruzione, ma auspico anche che si arrivi negli anni futuri ad un coordinamento per permettere un'integrazione dei fondi statali con quelli regionali, con un preavviso a tutti gli organi collegiali perché possano anche essi programmare in tempo utile l'istituzione di questi corsi. Da questo coordinamento ritengo uscirà fuori un volto dello Stato migliore nelle sue varie articolazioni.



PRESIDENTE

La parola al Presidente della Giunta per una breve replica.



VIGLIONE Aldo, Presidente della Giunta regionale

Aggiungo alla mia risposta al prof. Martini che il milione e 500 mila assegnato a una scuola di Verbania riguardava l'organizzazione di un territorio vastissimo, il Cusio-Ossola-Verbano, ed era una prova per riunire in assetto più grande Domodossola-Omegna-Verbania (si potrà obiettare che si va verso una scuola singola, ma è molto difficile organizzare nelle scuole singole i corsi di orientamento, o di aggiornamento scientifico o di preparazione).
Si dovrà inoltre meditare su come accorpare, a Torino, come del resto in tutte le grandi città, è cosa facile, perché le scuole distano magari 500 mt. l'una dall'altra, ma in un territorio vasto come il Cusio-Ossola Verbano o si va direttamente ad ogni singola scuola o città, oppure si cerca un accorpamento generale per poter procedere in modo più razionale.
Questo è stato l'esperimento. Con il Ministero cerchiamo di collaborare, ma molte volte il coordinamento è difficile, per modi, termini e indirizzi spesso divergenti. Comunque, prendo atto di ciò che è sorto e scaturito dalla discussione, si tratterà di vedere insieme i modi migliori per dare un nuovo corso a questo orientamento, che riteniamo molto importante perché abbiamo detto in più occasioni che il giornale nella scuola non consiste solo nella lettura, cioè in un tempo morto, ma nella lettura didattica del giornale.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Martini.



MARTINI Mario

Non ho inteso mettere in dubbio l'iniziativa dei corsi di aggiornamento per la lettura del giornale. Rispondo solo al Presidente che se la Giunta si impegna nell'organizzazione di uno strumento deve anche pensare a coordinare gli interventi.



PRESIDENTE

Le interrogazioni sono concluse.


Argomento: Artigianato - Cultura: argomenti non sopra specificati

Esame progetto di legge n. 493: "Istituto per le tradizioni e l'artigianato musicale (ITAM)"


PRESIDENTE

Punto quarto all'ordine del giorno: "Esame progetto di legge n. 493 'Istituto per le tradizioni e l'artigianato musicale (ITAM)' ".
La parola al relatore, Consigliere Rossotto.



ROSSOTTO Carlo Felice, relatore

Signor Presidente, colleghi Consiglieri, il progetto di legge in esame è stato ritenuto valido e necessario per rispondere a delle esigenze socio culturali. Anche se dal punto di vista istituzionale la I Commissione deve svolgere la sua funzione preminente, nel pieno apporto di conoscenze, il presente progetto di legge è stato approvato all'unanimità nella medesima dove si è reperito il finanziamento in occasione della variazione di bilancio, anche se la somma indicata è inferiore a quella che in un primo tempo era stata prevista per il suo regolare funzionamento. Si è ritenuto però di accedere a questa indicazione riduttiva per consentire l'avvio della sua opportuna e necessaria attività, su cui penso altri colleghi interverranno per indicare il significato di opportunità e l'apporto in termini costruttivi, culturali e di recupero di tradizioni da parte dell'Istituto.
Avviatasi l'attività del predetto Istituto, si potrà rimandare alla terza legislatura la possibilità del suo regolare funzionamento e gli opportuni finanziamenti, proprio per adeguare l'attività dello stesso ai suoi fini istituzionali.



PRESIDENTE

La parola alla professoressa Soldano.



SOLDANO Albertina

Il motivo ispiratore del progetto di legge si può considerare, in sintesi, l'attività promozionale e di salvaguardia di valori culturali, già considerata attentamente e incoraggiata nel corso della prima legislatura regionale, pur nella limitatezza dei mezzi finanziari a disposizione della precedente Giunta. Nel primo quinquennio dell'attività regionale, per lo più durante i mesi estivi, si organizzarono infatti, a Pamparato, anche se in tono minore, concerti e alcune forme di educazione musicale, con l'apporto di docenti di Conservatorio assai qualificati, italiani e stranieri. Tale attività andò successivamente perfezionandosi con conseguenti risultati positivi.
Si riscontra oggi l'opportunità di rendere stabile l'iniziativa incentivando l'insegnamento e aggiungendo - e questo mi pare particolarmente importante - l'attività di restauro di strumenti musicali antichi, specialmente organi e strumenti a corda, di cui ad esempio la zona monregalese è particolarmente ricca.
Si va dunque profilando una duplice attività: da un lato l'incentivazione dell'insegnamento musicale; dall'altro, il restauro di strumenti antichi, il che potrebbe interessare una zona molto più vasta volendo tutto il Piemonte.
Per assicurare una sede convenientemente ampia, si aprirebbe, secondo l'informazione data in V Commissione dall'Assessore Fiorini, il problema del completamento del restauro del castello di Pamparato, già attualmente sede del Comune e in parte già ristrutturato. Si tratterebbe, tuttavia, di un problema non urgente, pertanto, a nostro avviso, si potrebbe realizzare una parziale economia; infatti, secondo le informazioni dell'Assessore, il costo del restauro del castello attualmente si aggirerebbe sui 155 milioni.
Tuttavia, tenendo presente le informazioni fornite testé dal Presidente della I Commissione Rossotto, sulle eventuali disponibilità finanziarie, la somma globale di 50 milioni, come primo avvio dell'attività, anche a nostro avviso, è sufficiente.
Per quanto concerne il nostro Gruppo, riteniamo si debbano evidenziare le caratteristiche della zona, che oltre che essere culturali, sono artigianali e turistiche: tre aspetti che, a nostro avviso, dovrebbero realizzarsi in una sintesi operativa nel quadro più ampio della programmazione e in correlazione con l'area industriale attrezzata prevista dalla normativa regionale.
Inoltre, è significativo che un'iniziativa tendente alla soluzione di problemi culturali, occupazionali, turistici, iniziativa sorta anni fa per l'impegno di alcuni cittadini di Pamparato volonterosi, oltre che competenti e appassionati, sia stata successivamente assunta dal Comune di Pamparato e, in un ambito più ampio, dalla Comunità montana. Pertanto oggi, il provvedimento proposto all'approvazione del Consiglio risponde ad un'esigenza profondamente sentita, che vede impegnati, a livello operativo pubblici amministratori e la stessa popolazione locale, in un quadro organico di programmazione delle risorse e in prospettiva per il rilancio socio-economico di una zona montana forse dimenticata, ma non troppo distante dai centri maggiori, anzi facilmente raggiungibile in ogni stagione dell'anno. Quindi, al di là del valore culturale dell'iniziativa occorre tener presenti le potenzialità esistenti in termini qualitativi per il rilancio dell'artigianato e del turismo in una zona particolarmente depressa del Comprensorio di Mondovì. Per tali ragioni, culturali, socio economiche e politiche, il nostro Gruppo dichiara la propria adesione all'accoglimento del progetto di legge che, pur avendo carattere settoriale, risponde ad effettive esigenze della comunità.



PRESIDENTE

La parola alla signora Graglia Artico.



GRAGLIA Anna

Signor Presidente, colleghi Consiglieri, l'istituzione dell'Ente per le tradizioni e l'artigianato musicale crediamo sia un primo passo di riconoscenza verso l'Istituto musicale di Pamparato per garantire continuità ed effettività a quelle iniziative.
Il progetto di legge non può che essere accolto con favore, tenuto conto dell'importanza che l'Istituto di Pamparato è venuto assumendo in questi anni, e non soltanto nel nostro Paese, e del ruolo qualificato di promozione culturale che svolge nell'ambito della regione. L'attività dell'Istituto, nel campo dell'insegnamento musicale, ma anche nel campo della ricerca strumentistica della costruzione e del restauro di strumenti musicali, è rivolta essenzialmente alla musica antica italiana e muove dall'esigenza di ricostruire il codice musicale semiografico ed espressivo antico. E' un'esperienza unica in Italia ed in Europa, attorno a cui sta sviluppandosi un interesse crescente non solo da parte degli addetti ai lavori, ma anche da parte di categorie sempre più vaste di cittadini. E così, all'estate musicale di Pamparato, arrivano allievi da ogni parte d'Italia e del mondo, giovani, lavoratori, studiosi, che si ritrovano all'appuntamento annuale, seguono insieme i corsi, tengono concerti. E' proprio questo ampliamento di presenze, di esperienze culturali, questo radicarsi della cultura musicale in una comunità sempre più vasta, che giustifica pienamente l'attenzione della Regione per l'Istituto di Pamparato, un'attenzione che richiederà, dopo questo primo passo, un impegno ben maggiore per dotare l'Istituto di una sede idonea.



PRESIDENTE

La parola al Presidente della Giunta.



VIGLIONE Aldo, Presidente della Giunta regionale

Signori Consiglieri, oggi con questa legge si viene a definire il quadro generale dell'Istituto sorto di fatto attraverso l'elaborazione di alcuni studiosi, della Comunità montana, dei Comuni interessati delle valli monregalesi, per la tradizione, per l'insegnamento, per il recupero di antichi modelli culturali che esistevano in quelle zone. Straordinaria appare l'attività di questo Istituto che verrà legittimato con la legge che andiamo a votare oggi, perché sorge molti anni addietro attraverso la volontà di alcuni studiosi e richiama l'attenzione come momento di recupero non soltanto dei valori musicali, della tradizione, delle attività artigianali della zona, ma richiama, su Pamparato e sulle valli della zona monregalese, una quantità di interessi da tutto il mondo, infatti sono presenti a Pamparato studiosi provenienti da Università americane giapponesi, europee, di Paesi della Comunità Europea e al di fuori della Comunità Europea. Ci eravamo impegnati, a suo tempo, attraverso un lungo dibattito con queste comunità, a dare un assetto non più di carattere volontaristico, episodico a questo Istituto, che ripeto è sorto di fatto per volontà di popolazioni e di singoli studiosi, per farlo vivere a lungo nel tempo. Ed ecco che questa legge, presentata al Consiglio regionale e varata tempestivamente, riuscirà a far vivere, a portare avanti e a rendere più prospera questa scuola che assomma in sé i valori culturali della tradizione, di immane portata, ma che si inserirà anche nell'economia di questa valle e in genere delle valli della Comunità montana, valli monregalesi, procedendo, insieme ad un recupero culturale, anche a un recupero di valori economici, occupazionali, di mantenimento di insediamenti di popolazioni, che per lunghi decenni sono state strappate alle loro terre e portate altrove alla ricerca di un lavoro. Il fatto culturale si innesta anche su un fatto economico, il recupero di valori tradizionali, relativi alla musica, agli strumenti, e all'artigianato e insieme, i valori culturali, turistici e dell'agricoltura renderanno certamente più forte questa valle e insieme le valli monregalesi.
La Giunta ha adempiuto e mantenuto al suo impegno, anche se riconosciamo che per adesso il finanziamento è esiguo, per far vivere una scuola così importante che ha contenuti in sé dei valori mondiali occorrono ben altri finanziamenti, ma è l'inizio e vi è la speranza che nei prossimi bilanci lo stanziamento sia ulteriormente aumentato in modo tale da dare un vero significato a tali iniziative.



PRESIDENTE

La parola all'Assessore Fiorini.



FIORINI Fausto, Assessore alla cultura

Volevo semplicemente aggiungere che oltre che all'Istituto in sé si recupera anche un Palazzo che ha valore storico. Per il restauro del Palazzo abbiamo già fatto uno stanziamento proprio in funzione di questo Istituto. La somma non è indifferente, però sono d'accordo con il Presidente nel dire che questo intervento è estremamente valido non soltanto per la Regione Piemonte. Grazie.



PRESIDENTE

La parola ancora alla professoressa Soldano.



SOLDANO Albertina

Vorrei soltanto chiedere all'Assessore Fiorini se il problema del completamento del restauro è stato affrontato e risolto con regolare deliberazione, oppure se doveva essere compreso all'interno di questo provvedimento.



FIORINI Fausto, Assessore alla cultura

E' un capitolo a parte, ed è già stato varato un primo stanziamento.



PRESIDENTE

Possiamo passare alla votazione dell'articolato.
"Articolo 1 - E' costituito in Ente regionale l'Istituto per le tradizioni e l'artigianato musicale.
L'Istituto ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è regolato dalle norme della presente legge.
Esso ha sede nel Castello di Pamparato".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti n. 32 hanno risposto SI n. 32 Consiglieri L'art. 1 è approvato.
"Articolo 2 - L'Istituto per le tradizioni e l'artigianato musicale (ITAM) nel quadro dell' art. 117 della Costituzione nonché degli artt. 5 e 7 dello Statuto regionale, cura e svolge tutte le attività finalizzate al recupero e alla conservazione delle tradizioni musicali con particolare riguardo a quelle del Piemonte. Opera nel campo delle tecniche artigianali relative alla costruzione e al restauro degli strumenti musicali antichi.
Promuove ricerche e sperimentazioni musicali, musicologiche e sulle tecniche strumentali, ivi compresi gli aspetti artigianali delle stesse.
Cura e organizza dimostrazioni, incontri di studio, saggi, relativi tanto alla costruzione e restauro degli strumenti antichi quanto alla pratica delle tecniche necessarie al loro uso ed al recupero delle tradizioni suddette.
Organizza corsi didattici, seminari e congressi e cura la pubblicazione, anche periodica, dei relativi atti e memorie".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti n. 32 hanno risposto SI n. 32 Consiglieri L'art. 2 è approvato.
"Articolo 3 - Sono organi dell'Istituto: il Consiglio d'Amministrazione il Presidente il Direttore il Collegio dei Sindaci Il Consiglio d'amministrazione è composto di nove membri designati: a) tre dalla Regione b) uno dal Comune di Pamparato c) uno dalla Comunità montana (oppure dall'Unione Province Piemontesi) d) due dal corpo docente e) uno dai partecipanti alle attività dell'Istituto.
Fa parte di diritto al Consiglio d'amministrazione, con voto deliberativo, il Direttore dell'Istituto.
I componenti designati dalla Regione, dal Comune, dalla Comunità montana (o dall'Unione Province Piemontesi) sono scelti con votazione dei rispettivi organi deliberanti anche fuori dagli appartenenti agli stessi.
La designazione dei membri proveniente dal corpo docente e dai partecipanti alle attività dell'Istituto avviene secondo modalità stabilite dal regolamento interno dell'Istituto".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti n. 32 hanno risposto SI n. 32 Consiglieri L'art. 3 è approvato.
"Articolo 4 - Il Consiglio d'Amministrazione dura in carica 5 anni e comunque scade contemporaneamente con il Consiglio regionale. Fino all'insediamento del nuovo Consiglio d' amministrazione sono prorogati i poteri del Consiglio scaduto. Qualora si rendessero vacanti posti in seno al Consiglio d'Amministrazione, ognuno degli Enti, per la sua quota di competenza, provvede alla surrogazione, fermo restando che i nuovi componenti scadono allo scadere dell'intero Consiglio".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti n. 32 hanno risposto SI n. 32 Consiglieri L'art. 4 è approvato.
"Articolo 5 - Il Consiglio d'amministrazione è convocato dal Presidente in seduta ordinaria quando lo ritenga opportuno il Presidente, oppure quando tre dei suoi membri ne facciano istanza motivata al Presidente.
Il Direttore potrà in qualunque momento chiedere al Presidente di convocare il Consiglio con lettera inviata per conoscenza agli altri componenti lo stesso.
Le convocazioni in via ordinaria avvengono con preavviso di almeno 5 giorni. Le convocazioni in via straordinaria avvengono con preavviso di 48 ore.
L'adunanza è valida in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei presenti.
Le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti salvo quanto diversamente espresso dalla presente legge.
In caso di parità prevale il voto del Presidente".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti n. 32 hanno risposto SI n. 32 Consiglieri L'art. 5 è approvato.
"Articolo 6 - Il Consiglio d'amministrazione: definisce l'attività dell'Istituto approvando il programma di studio e di lavoro presentato annualmente dal Direttore delibera sul bilancio di previsione e relative variazioni nonch approva il conto consuntivo propone i provvedimenti relativi alle fonti di finanziamento dell'Istituto elegge a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta il Presidente nomina il Direttore e provvede, ove del caso, al suo esonero con deliberazione motivata e assunta a maggioranza dei due terzi dei componenti approva il regolamento interno dell'Istituto nonché l'organico del personale previa relazione del Direttore approva i contratti d'insegnamento predisposti dal Direttore sulla base del programma di studio e di lavoro nonché le consulenze artistiche scientifiche, tecniche e operative proposte dal Direttore nel quadro del programma di studio e di lavoro determina i compensi per gli amministratori dell'Istituto delibera sulle eventuali liti e sulla assistenza in giudizio dell'Istituto delibera sull'eventuale scioglimento dell' Istituto".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti n. 32 hanno risposto SI n. 32 Consiglieri L'art. 6 è approvato.
"Articolo 7 - Il Presidente rappresenta l'Istituto ad ogni effetto di legge: convoca e presiede il Consiglio d'amministrazione e ne attua le determinazioni predispone, d'intesa col Direttore, il bilancio annuale di previsione e il consuntivo nomina il personale ed i consulenti previa deliberazione favorevole del Consiglio d'amministrazione in conformità alle disposizioni da precisare in sede di regolamento interno richiede in qualsiasi momento notizie e informazioni sull'andamento dell'Istituto disponendo, a tal fine, che il Direttore riferisca al Consiglio d'amministrazione.
In caso di assenza o di impedimento del Presidente lo sostituisce il Consigliere di designazione regionale più anziano d'età.
Il Presidente è eletto dal Consiglio d'amministrazione fra i rappresentanti designati dagli Enti elettivi e dura in carica 5 anni.
Può essere sostituito prima dello scadere del suo mandato soltanto con la maggioranza dei due terzi dei componenti.
Nelle more di elezione del nuovo Presidente sono prorogati i poteri del Presidente in carica, anche se in ipotesi non più facente parte del Consiglio d'amministrazione.
Il Presidente prorogato non ha tuttavia voto deliberativo".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti n. 32 hanno risposto SI n. 32 Consiglieri L'art. 7 è approvato.
"Articolo 8 - Il Direttore è responsabile della conduzione scientifica e didattica e del buon andamento dell'Istituto partecipa con voto deliberativo al Consiglio d'amministrazione predispone, d'intesa col Presidente, il regolamento interno dell'Istituto e l'organico del personale da sottoporre al voto del Consiglio d'amministrazione forma avvalendosi, ove del caso, di consulenti, il programma annuale di studio e di lavoro sottoponendolo all'approvazione del Consiglio d'amministrazione dirige e coordina l'attività dell'Istituto ad ogni effetto proponendo al Consiglio d'amministrazione anche i provvedimenti relativi agli insegnanti e al personale propone i contratti di insegnamento dei docenti ivi comprese le modalità di svolgimento dello stesso, nonché la relativa durata. E' ammessa la possibilità di avvalersi, per tutte le attività dell'Ente, di personale comandato da altri Enti e Organizzazioni".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti n. 32 hanno risposto SI n. 32 Consiglieri L'art. 8 è approvato.
"Articolo 9 - Il Direttore è nominato dal Consiglio d'amministrazione e può essere sostituito dallo stesso con deliberazione motivata e assunta con maggioranza dei due terzi dei componenti il Consiglio d'amministrazione".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti n. 32 hanno risposto SI n. 32 Consiglieri L'art. 9 è approvato.
"Articolo 10 - Il Collegio dei Sindaci è composto da tre membri effettivi, di cui uno con funzioni di Presidente, e da due supplenti.
Il Presidente del Collegio sindacale, gli altri due Sindaci effettivi e i due Sindaci supplenti sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione del Consiglio regionale. La designazione di uno dei Sindaci effettivi spetta alla minoranza.
Il Collegio dei Sindaci scade insieme al Consiglio d'amministrazione".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti n. 32 hanno risposto SI n. 32 Consiglieri L'art. 10 è approvato.
"Articolo 11 - Il Collegio dei Sindaci deve: controllare la gestione finanziaria dell'Istituto esaminare i bilanci predisporre le relazioni che accompagnano i bilanci stessi.
Il Collegio dei Sindaci assiste alle riunioni del Consiglio d'amministrazione".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti n. 32 hanno risposto SI n. 32 Consiglieri L'art. 11 è approvato.
"Articolo 12 - L'Istituto ha un patrimonio ed un bilancio proprio.
L'Istituto provvede alle spese di impianto e per lo svolgimento delle proprie attività: con fondo di dotazione iniziale di L. 50.000.000 disposto dalla Regione Piemonte con i contributi stanziati annualmente dalla Regione e da altri Enti con le rendite patrimoniali con i contributi per i servizi e le attività svolte, con le oblazioni e mediante ogni altra entrata a qualsiasi titolo devoluta".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti n. 32 hanno risposto SI n. 32 Consiglieri L'art. 12 è approvato.
"Articolo 13 - L'esercizio finanziario dell'Istituto coincide con l'anno solare.
Prima dell'inizio di tale esercizio il Consiglio d'amministrazione provvede all'approvazione del bilancio relativo di previsione ed entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio provvede all'approvazione del relativo consuntivo".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti n. 32 hanno risposto SI n. 32 Consiglieri L'art. 13 è approvato.
"Articolo 14 - L'Istituto si avvale, per espletare le proprie funzioni di personale docente e amministrativo.
Il personale docente è scelto sia mediante contratto che per comando da altri Istituti o Amministrazioni anche statali, ove consentito dalle leggi oppure attraverso assunzioni nei ruoli mediante regolare concorso pubblico per titoli ed esami.
I posti di ruolo sono previsti in sede di regolamento organico ove sono anche precisate le modalità di copertura dei posti ed i livelli retributivi.
Il personale di ruolo non può essere in carica oltre i 65 anni di età.
Le retribuzioni non potranno, comunque, essere superiori a quelle in corso alle Accademie Nazionali di Musica.
Per quanto riguarda il personale à contratto, esso viene scelto dal Consiglio d'amministrazione su proposta del Direttore, nel quadro del programma annuale e può essere confermato qualora il programma annuale successivo rendesse ciò necessario.
La retribuzione del personale a contratto è decisa, sempre nel quadro del programma annuale e del bilancio di previsione, su proposta del Direttore, dal Consiglio d'amministrazione".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti n. 32 hanno risposto SI n. 32 Consiglieri L'art. 14 è approvato.
"Articolo 15 - All'onere di 50 milioni per il conferimento del fondo di dotazione di cui all'art. 12 della presente legge, si provvede mediante una riduzione di pari ammontare, in termini di competenza e di cassa, dello stanziamento di cui al capitolo n. 12600 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1980, e mediante l'istituzione nello stato di previsione medesimo, di apposito capitolo con la denominazione 'Conferimento del fondo di dotazione all'Istituto per le tradizioni e l'artigianato musicale (ITAM)', con lo stanziamento di 50 milioni in termini di competenza e di cassa.
Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti n. 32 hanno risposto SI n. 32 Consiglieri L'art. 15 è approvato.
"Disposizioni transitorie Articolo 1 - Il Consiglio d'amministrazione provvederà ad approvare il regolamento interno dell'Istituto nonch l'organico del personale entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti n. 32 hanno risposto SI n. 32 Consiglieri L'art. 1 è votato "Articolo 2 - L'Istituto per le tradizioni e l'artigianato musicale subentra in ogni rapporto, anche pendente, a debiti e crediti, all'Istituto musicale comunale Stanislao Cordero di Pamparato.
Le situazioni del personale, pendenti a qualsiasi titolo all'atto dell'approvazione della presente legge, sono consolidate con l'immissione dei ruoli dell'Istituto secondo le mansioni fin qui svolte effettivamente presso l'Istituto musicale comunale Stanislao Cordero di Pamparato".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti n. 32 hanno risposto SI n. 32 Consiglieri L'art. 2 è approvato.
"Articolo 3 - Nella sua prima formazione il Consiglio d'amministrazione è regolarmente costituito con i membri di designazione della Regione, del Comune di Pamparato, della Comunità montana e con il Direttore, a mente per quest'ultimo dell'art. 8.
Il Consiglio d'amministrazione provvede successivamente agli adempimenti per l'integrazione dei restanti componenti dello stesso".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti n. 32 hanno risposto SI n. 32 Consiglieri L'art. 3 è approvato.
Procediamo alla votazione sull'intero testo.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti n. 32 hanno risposto SI n. 32 Consiglieri L'intero testo della legge è approvato.


Argomento: Albo professionale agricolo

Esame progetto di legge n. 482: "Modificazioni e integrazioni alle leggi regionali 12/5/1975, n. 27 e 23/1/1979 n. 4 'Albo professionale degli imprenditori agricoli'"


PRESIDENTE

Punto quinto all'ordine del giorno: Esame progetto di legge n. 482: "Modificazioni e integrazioni alle leggi regionali 12/5/1975, n. 27 e 23/1/1979 n. 4 'Albo professionale degli imprenditori agricoli' ".
La parola al relatore, Consigliere Anna Graglia Artico.



GRAGLIA Anna, relatore

Signor Presidente, colleghi Consiglieri, si rende necessario, fra l'altro allungare i termini del periodo transitorio di primo impianto eliminare il vincolo del termine, sia per le risposte alle domande, sia per quelle in corso e alcuni altri interventi. Infatti, è chiaro che le Commissioni provinciali istituite in base alla legge 27, ritengono di poter continuare ad adottare criteri selettivi nella valutazione delle domande pervenute, non iscrivendo coloro che sono mancanti di requisiti necessari per l'ottenimento del brevetto, anche se in possesso del modello CD 4. Su questa linea ci sembra che correttamente si siano mosse le Commissioni provinciali che, dopo numerose riunioni di Commissione e dopo incontri dei Presidenti delle Commissioni, sono addivenute proprio alla convergenza su questo tipo di impostazione, ritenendo che l'istituzione dell'albo aveva un senso se si andava effettivamente a creare l'albo dei reali, veri imprenditori agricoli, con un metodo serio di analisi e di lavoro. In questo ambito si muovono le proposte di modifiche, si tenga conto fra l'altro che sono 210 mila gli interessati, o comunque i presunti interessati, alla questione, investendo complessivamente la totalità degli agricoltori piemontesi, è una mole di lavoro considerevole per le Commissioni provinciali e per quelle comunali, delle quali, nelle modifiche proposte, si ritiene indispensabile il parere per effettuare eventuali modifiche e variazioni rispetto alla domanda presentata.
Credo che non ci sia null'altro da aggiungere se non rimettere il progetto di legge al voto del Consiglio regionale per l'approvazione.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Lombardi.



LOMBARDI Emilio

Signor Presidente, colleghi Consiglieri, ritorna in Consiglio un'altra legge che ne modifica una già esistente che affrontava un problema importante riguardante il mondo agricolo.
L'Albo professionale è stata una delle rivendicazioni che dagli anni '60 ha portato avanti il mondo agricolo per ottenere un albo che desse la possibilità di selezionare gli interventi a favore delle aziende agricole.
Nel 1975, al termine dell'altra legislatura, il Consiglio regionale di allora approvò una legge che istituiva l'Albo professionale. Il mondo agricolo, in modo particolare i coltivatori diretti, non furono molto soddisfatti del tipo di legge che veniva approvata, però sostanzialmente era un passo in avanti. Purtroppo in questi 5 anni, la legge è rimasta un po' bloccata perché sostanzialmente ad oggi le domande approvate sono un' infima minoranza nei confronti delle domande presentate e di quelle che potranno ancora esserlo per il futuro. Riteniamo che ci siano state delle carenze nell'applicazione di questa legge del 1975. La legge prevedeva determinati meccanismi, questi meccanismi sono stati osservati, di conseguenza ci sono stati dei ritardi. Per evitare questi ritardi oggi noi discutiamo una modifica della vecchia legge e, noi come Gruppo della DC ci dichiariamo d'accordo, sempre che queste modifiche servano effettivamente a portare avanti il discorso dell'albo professionale e servano a risolvere una volta per tutte questo problema di un albo che dia sicura garanzia agli addetti all'agricoltura di poter selezionare gli interventi per il settore agricolo. Cosa che sino ad oggi non è stata possibile appunto perché c' stata questa mancanza nell'applicazione della legge del 1975. Ci sono poi altre leggi regionali che fanno riferimento all'albo degli imprenditori agricoli, basta pensare alla legge n. 56 e ad altre leggi che offrono possibilità comunque degli sgravi fiscali ai coltivatori diretti, agli addetti al settore agricolo che sono nell'albo professionale. Il fatto che oggi noi non abbiamo ancora una definizione chiara di quelli che sono gli imprenditori agricoli nella nostra Regione offre la possibilità e soprattutto crea difficoltà per i diretti interessati. Riteniamo che questa proposta debba essere velocemente approvata e che l'Assessore si faccia carico di una pronta applicazione in maniera che le migliaia di domande giacenti possano avere una veloce definizione, tenendo presente che i ricorsi giacenti oggi cerchiamo di risolverli attraverso un prolungamento dei termini, la possibilità di una maggiore selezione dei concorsi, di un maggior approfondimento sulle motivazioni addotte dai ricorrenti.
Auspichiamo quindi una pronta applicazione del regolamento della legge approviamo le modifiche, invitiamo però l'Assessore a fare in modo che l'iter delle pratiche, sia per quel che riguarda la domanda, sia per quel che riguarda i ricorsi venga accelerata e che le Commissioni vengano messe in condizione di poter lavorare, tenendo presente che devono svolgere una mole di lavoro notevole.



PRESIDENTE

La parola all'Assessore Ferraris.



FERRARIS Bruno, Assessore all'agricoltura e foreste

E' vero che si sono incontrate difficoltà nell'applicazione della legge però i tempi, i rinvii sono sempre stati concordati e con le organizzazioni sindacali e anche con il Consiglio, perché il regolamento è pur stato approvato successivamente dal Consiglio. Le modifiche, come del resto ha riconosciuto il collega Lombardi, che vengono qui presentate, intanto non riguardano le esigenze di selezione e tecniche espresse dagli stessi Presidenti delle Commissioni provinciali. Credo che le modifiche che andiamo ad introdurre non saranno, almeno per quanto mi riguarda, un alibi per protrarre, allungare terribilmente i tempi, ma uno stimolo a accelerare, e oggi è più facile di ieri, perché molto è dipeso dalla carenza di personale e dalla mancata meccanizzazione, l'Albo è una delle prime realizzazioni che usufruisce di questo modernissimo mezzo che facilita l'attività, il Centro di calcolo, per cui posso garantire al collega Lombardi e a tutto il Consiglio che, approvate queste modifiche, i termini non saranno protratti, ma l'Albo potrà andare a compimento nel più rigoroso rispetto dei principi per cui è stato a suo tempo istituito quello di avere a disposizione un elenco selezionato dei coltivatori diretti e degli impegni agricoli, così come sono oggi definiti dalla legislazione perché non è vero che non sono definiti, si può discutere su come sono definiti. Sappiamo chi è il coltivatore diretto e chi è l'imprenditore agricolo a titolo principale, si tratta appunto di verificate che coloro che entrano nell'elenco abbiano effettivamente determinate caratteristiche.
Con ciò raccomando l'approvazione del progetto di legge al Consiglio.



PRESIDENTE

Passiamo alla votazione dell'articolato.
"Articolo 1 - Modificazioni all'art. 3 legge regionale 12.5.1975 n. 27.
All'art. 3 le parole: '...di almeno la metà più uno dei suoi componenti' sono soppresse e sostituite dalle seguenti parole: '...di almeno 1/4 dei suoi componenti'.
Alla fine dell'art. 3 è aggiunto: 'Possono essere nominati membri supplenti che sostituiranno i titolari in caso di loro assenza o impedimento. Le sostituzioni dei componenti delle organizzazioni professionali e cooperativistiche sono effettuate dall'Assessore competente dell'agricoltura su richiesta della stessa organizzazione che aveva designato il componente ' ".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti n. 35 hanno risposto SI n. 35 Consiglieri L'art. 1 è approvato.
"Articolo 2 -Modificazioni all'art. 4 l.r. 12.5.1975 n. 27. All'art. 4 comma primo sono soppresse le parole: 'entro due anni dalla costituzione delle Commissioni provinciali"' e sono state sostituite dalle parole: 'entro il 31 dicembre 1981' ".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti n. 35 hanno risposto SI n. 35 Consiglieri L'art. 2 è approvato.
"Articolo 3 - Modificazioni all'art. 5 l.r. 12.5.1975 n. 27. All'art.
5, comma primo sono soppresse le parole: 'trascorso il periodo di cui al precedente articolo' e sono sostituite dalle parole: 'a partire dal 31 luglio 1980'.
All'art. 5, comma primo la lett. c) ed il comma sono soppressi e così sostituiti: lett. c) risultino sulla base di idonea documentazione dedicarsi da almeno tre anni, personalmente, abitualmente ed a titolo principale, all'attività di imprenditore agricolo' ".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti n. 35 hanno risposto SI n. 35 Consiglieri L'art. 3 è approvato.
"Articolo 4 - Modificazioni art. 6 l.r. 12.5.1975 n. 27 e l.r.
23.1.1979 n. 4. L'art. 6 della legge regionale 12.5.1975 n. 27 è soppresso e sostituito dal seguente: 'Art. 6. La Commissione provinciale provvede alla formazione , alla tenuta ed alla revisione, anche d'ufficio dell'elenco degli iscritti all'Albo. Sulle domande di iscrizione e di cancellazione d'ufficio la Commissione provinciale deve sentire il motivato parere delle Commissioni consultive comunali di cui alla l.r. 12.10.1978 n.
63 e successive modificazioni ed integrazioni.
Le decisioni delle Commissioni provinciali adottate in difformità dai pareri delle Commissioni comunali devono essere adeguatamente motivate.
La cancellazione avviene su richiesta dell' interessato o d'ufficio quando sia accertata la perdita dei requisiti previsti per l'iscrizione.
Nel caso di reiezione della domanda d'iscrizione o di cancellazione d'ufficio, il Presidente della Commissione provvede a darne motivata comunicazione all'interessato, in forma certa, entro 120 giorni dalla domanda ed entro 30 giorni dal provvedimento di cancellazione.
Contro i provvedimenti della Commissione provinciale è ammesso ricorso entro 30 giorni dalla notificazione del provvedimento stesso, alla Commissione regionale prevista dall'art. 7.
La Commissione regionale decide sui ricorsi in via definitiva entro 120 giorni dalla loro presentazione.
L'iscritto che trasferisce la propria attività in altra provincia è cancellato dall'elenco nel quale è iscritto ed ottiene, sempre che permangano le condizioni di cui all'art. 1, l'iscrizione nel corrispondente Albo della provincia nella cui circoscrizione si è trasferito.
L'iscrizione si consegue nella provincia di residenza'.
La legge regionale 23.1.1979, n. 4 è abrogata".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti n. 35 hanno risposto SI n. 35 Consiglieri L'art. 4 è approvato.
"Articolo 5 - Modificazioni art. 7 l.r. 12.5.1975 n. 27. All'art. 7 vengono aggiunti i seguenti commi: 'Per la validità delle riunioni della Commissione è necessaria la presenza di almeno 1/3 dei suoi componenti; in tale caso però devono essere presenti almeno due organizzazioni professionali agricole ognuna con almeno un proprio rappresentante.
Le decisioni sono adottate a maggioranza dei voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
Le sostituzioni dei componenti delle organizzazioni professionali sono effettuate dall'Assessore competente dell'agricoltura su richiesta della stessa organizzazione che aveva designato il componente.
La Commissione dura in carica cinque anni' ".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti n. 35 hanno risposto SI n. 35 Consiglieri L'art. 5 è approvato.
"Articolo 6 - Modificazioni art. 9 l.r. 12.5.1975 n. 27. All'art. 9 aggiungere: 'Nel regolamento può essere prevista: la gradualità nell'applicazione della legge procedendo, prima all'esame delle richieste avanzate da titolari di aziende agricole e successivamente a quelle avanzate da altri soggetti; comunque dovrà essere data priorità a coloro che hanno giacente presso gli Uffici regionali o altri Enti domande di agevolazioni la non applicazione della legge o la sua applicazione successivamente per le zone montane, in relazione a quanto previsto al precedente art. 8.
Ai componenti della Commissione regionale per l'esame dei ricorsi e delle commissioni provinciali per la tenuta dell'Albo, viene corrisposto il rimborso delle spese di viaggio oppure l'indennità chilometrica di cui all'art. 3 della l.r. 2.7.76 n. 33' ".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti n. 35 hanno risposto SI n. 35 Consiglieri L'art. 6 è approvato.
"Articolo 7 - Modificazioni art. 10 l.r. 12.5.1975 n. 27. L'art. 10 l.r. 12.5.1975 n. 27, è soppresso e sostituito dal seguente: 'Articolo 10 - Fino alla data stabilita dal Consiglio regionale con il regolamento, i membri delle Commissioni di cui all'art. 3 lett. a) e lett.
b) ed all'art. 7 lett. d) nelle percentuali ivi previste, sono designati dalle Organizzazioni professionali degli imprenditori agricoli nazionalmente più rappresentative, scegliendoli anche tra i non iscritti all'albo professionale' ".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti n. 35 hanno risposto SI n. 35 Consiglieri L'art. 7 è approvato.
Si passi alla votazione sull'intero testo.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico il risultato della votazione: presenti e votanti n. 35 hanno risposto SI n. 35 Consiglieri L'intero testo della legge è approvato.


Argomento: Patrimonio culturale regionale (linguistico, etnologico, folcloristico, storia locale)

Esame progetto di legge n. 492 "Le enoteche regionali, le botteghe del vino, i musei etnografico-enologici, le strade del vino"


PRESIDENTE

Passiamo all'esame del progetto di legge n. 492 "Le enoteche regionali le botteghe del vino, i musei etnografico-enologici, le strade del vino".
La parola al relatore, Anna Graglia Artico.



GRAGLIA Anna, relatore

Signori Consiglieri, la promozione dei valori dei vini piemontesi è stato un motivo di particolare attenzione da parte della Regione in questi anni e il progetto di legge in esame viene a collocarsi nell'ambito di queste iniziative, tenendo conto che si tratta di un settore molto importante per le aziende agricole delle zone collinari, quindi di un settore che necessita di interventi, di valorizzazione di aree che altrimenti tenderebbero a subire ulteriori processi di depauperamento. La legge in oggetto si propone la promozione e la costituzione di enoteche a carattere pubblico, si impegna a individuare e a permettere la valorizzazione delle botteghe del vino, che rappresentano una tradizione in alcune zone del nostro Piemonte; inoltre si impegna al recupero di elementi di cultura e di tradizioni per quanto riguarda il settore nel suo complesso, con la ricerca di strumenti delle vecchie aziende contadine e la costituzione di musei etnogratico-enologici, ed ancora all'individuazione delle strade del vino, elemento particolarmente caratteristico che si sta diffondendo nell'ambito delle nostre stesse zone, nella Langa vi sono già numerosi cartelli segnalatori, e sono elementi che abbiamo ritrovato in zone caratterizzate da vigneti, vedasi per esempio la strada dello champagne che abbiamo potuto seguire nelle settimane scorse in un viaggio di studio della realtà francese, con particolare riferimento proprio alle questioni vitivinicole.
Evidentemente la legge tiene conto della funzione svolta in passato dalle enoteche pubbliche del Piemonte, strutture che coraggiosamente, come è detto nella relazione della Giunta alla legge, senza adeguati sostegni finanziari si sono aperte alle visite dei ricercatori di vini tipici in ambienti architettonici di notevole rilevanza. La loro azione è stata benemerita per l'impostazione e il discorso di qualità e di selezione dei vini del Piemonte, per la valorizzazione delle denominazioni d'origine Controllata, per l'informazione etnografico-enologica offerta al consumatore e la documentazione. Anche nell'incontro tenutosi l'altro giorno in Regione con il Ministro Marcora, si è posto particolarmente l'accento alle questioni etnologiche e quindi si è fatto anche riferimento a una specifica iniziativa che veniva a collocarsi nel Piemonte: crediamo possa trovare l'assenso sia delle forze politiche presenti nel Consiglio regionale, sia più in generale della comunità piemontese e, in particolar modo, dei produttori e dei consumatori di vino. Evidentemente la legge è stata esaminata dalla III Commissione e viene ora rimessa al voto del Consiglio regionale.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Paganelli.



PAGANELLI Ettore

Signor Presidente, signori Consiglieri, non posso non intervenire brevemente nel momento in cui si sta per votare una legge di sostegno alle enoteche. Infatti ho avuto occasione tra mille difficoltà 12/13 anni fa quale rappresentante del Comune di Alba di far nascere e di seguire poi il sorgere e l'affermarsi in una cornice splendida come quella del Castello di Grinzane Cavour, di una delle prime enoteche regionali del Piemonte e so bene quanto queste enoteche vadano aiutate e necessitino oltre che di fantasia, di concreti aiuti finanziari. Mi compiaccio per il disegno di legge che la Giunta ha presentato e che si sta per varare. Solo 4 anni fa qualche rappresentante regionale aveva fatto controllare che cos'era e che cosa avveniva in un'enoteca regionale come quella di Grinzane che un democristiano, un certo Paganelli aveva spinto perché si impiantasse. Poi quell'enoteca nata in povertà, cresciuta fra stenti ha fatto scuola e ad essa si è guardato come ad un punto di riferimento per la successiva azione regionale nel settore. Sul disegno di legge faccio qualche brevissima osservazione. Ho già detto privatamente alla collega Graglia che è il relatore della legge che non mi sento molto favorevole a quella dizione 'Botteghe del vino' che dovrebbe sostanzialmente indicare le enoteche minori; presento un emendamento sostitutivo affinché queste si chiamino "Cantine comunali"; mi sembra che sia una definizione più pertinente.
Qualche perplessità possono destare poi i contributi ai musei privati: è vero che la legge dice che possono essere ammessi e questa è già una limitazione molto precisa, ma occorrerebbe che emergesse dal dibattito ed in specie dalle dichiarazioni che la Giunta vorrà fare in proposito, che quel possono va inteso in senso veramente restrittivo, altrimenti se allarghiamo nella direzione privata non credo che compiamo un'operazione commendevole. E' inoltre opportuno sottolineare quello che è il riferimento che l'art. 6 della legge in esame fa all'intesa con le Province e le Camere di Commercio. Anche sulle strade del vino l'albese, e lo ha opportunamente ricordato il relatore, per opera soprattutto di un'associazione privata, i cavalieri del vino e dei tartufi, ha fatto scuola e la realizzazione alcuni anni fa delle strade del vino si è attuata con l'intervento preciso determinante delle Camere di Commercio ed è questo un intervento che viene opportunamente riconosciuto e che va conservato. Concludo questo brevissimo, ma ritengo da parte mia doveroso intervento, augurandomi che la legge possa entrare presto in vigore. Le iniziative in proposito nella nostra Regione ci sono e sono già sperimentate, vanno solo aiutate e sostenute. Facendo questo credo che la Regione si collochi sulla strada giusta a sostegno di un prodotto che è fondamentale per la nostra economia.



BELLOMO EMILIO



PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE BELLOMO

La parola al Consigliere Menozzi.



MENOZZI Stanislao

Il disegno di legge in esame cade in un momento propizio se è vero com'è vero che la vitivinicultura è alle prese con una tremenda crisi come lo sta tra l'altro, a dimostrare l'80% di vino invenduto ricavato dalla decorsa campagna e se è altresì vero che il mercato è addirittura paralizzato.
Il mio Gruppo, e chi vi parla, hanno sempre creduto alla necessità, in una Regione come la nostra, vitivinicola per eccellenza, almeno in tre delle sue sei province, ma con presenze minori anche nelle restanti, di tendere e puntare a tutto quello che serve a realizzare e pubblicizzare il prodotto. A tal proposito, debbo compiacermi con quanti, alla stregua dell'amico e collega Paganelli, tanti anni or sono sentirono l'esigenza di dar vita alle enoteche; iniziativa questa che in Piemonte non è stata seguita con l'intensità e rapidità che i tempi già allora reclamavano.
Siamo stati in questo campo sorpassati da altre Regioni vitivinicole a noi più o meno vicine, come il Veneto, la Toscana e altre ancora. E' indubbio che il provvedimento in esame viene ad avere una sua validità a condizione che, varata la relativa norma, si abbia a concretarlo con iniziative veramente serie, con un piano operativo altrettanto serio, e ciò per evitare i rischi dell'improvvisazione e del pressappochismo, che costituirebbero, in relazione all'attuale carente situazione, dati altrettanto negativi.
Dalle scarse e disorganiche iniziative di ieri non vorrei si arrivasse ad iniziative pletoriche, inflazionistiche, svuotando così di contenuto le iniziative medesime.
Ecco perché in tema di seria concretizzazione dell'iniziativa debbo muovere un appunto, come ho fatto in III Commissione, relativamente all'art. 2 in cui si afferma che: "ciascuna enoteca regionale, per le selezioni dei vini, si avvale di una Commissione tecnica, che opera secondo la metodologia stabilita dalla Giunta regionale". A me pare che lasciare nel vago, non indicare espressamente la Commissione o l'organo a cui dovrà essere affidato il delicatissimo compito della selezione dei vini costituisca motivo di preoccupazione. In tal senso rilevo l'opportunità della presentazione di un emendamento perché il nostro Gruppo ritiene che oggi il Piemonte dispone dell'organismo ad hoc, sulla cui consapevolezza sulla cui competenza, sulla cui capacità ed esperienza maturata non ci sia nulla da obiettare; si tratta di un organismo a carattere nazionale, di prossimo riconoscimento a livello CEE: mi riferisco all' Ordine nazionale degli assaggiatori dei vini (ONAV).
Facciamo rilevare l'opportunità che, anziché parlare di Commissione tecnica, sia subito indicato l'Ordine Nazionale degli assaggiatori vini, il quale dovrà seguire la metodologia stabilita come indicato all'art. 6 dalla Giunta regionale. Siccome viviamo in un mondo in cui di commissioni cosiddette tecniche, sono pieni i fossi e siccome qui ci stiamo muovendo su un campo assai delicato, penso che il far ricorso ad un organismo che dia piena affidabilità sia testimonianza di acutezza nella scelta, ma anche di sensibilità. Oggi vini di bassa lega sono in commercio ovunque svuotando e deteriorando la portata, il pregio e l'importanza di quelli pregiati. Gli stessi vini genuini non sempre presentano le necessarie caratteristiche organolettiche.
Vogliamo per un momento por mente a che cosa si verificherebbe il giorno in cui un consumatore, presentandosi in un'enoteca regionale, dopo aver acquistato il relativo prodotto, dovesse rilevare che non ha le caratteristiche per le quali è stato acquistato? Ci vuole consapevolezza nella scelta dei vini, nella cura, nei controlli e negli esami che gli stessi richiedono per le evoluzioni organolettiche, per dare il massimo di sicurezza al consumatore e per difendere la credibilità dell'Ente Regione.
L'art. 6 si richiama al piano che la Giunta regionale dovrà elaborare.
Insisto perché il piano sia chiaro, preciso, rigido e non elastico come una fisarmonica, perché allora cadremmo nell'inflazione delle iniziative a cui ho fatto riferimento.
Come ha ricordato il relatore, la vicina Francia ci insegna avendo da tempo creato in ogni provincia uno di quei famosi chateaux che hanno le caratteristiche delle nostre enoteche. Ecco la rigidità del piano: fare in modo che la Regione non abbia nelle province più di un' enoteca e che non si crei conflittualità fra le medesime; ne esiste una a Grinzane Cavour una in provincia di Asti e una in provincia di Alessandria. Torino capoluogo di Regione è totalmente scoperta, cosa assai grave, così come mancano in provincia di Vercelli e di Novara, zone che producono vini pregiati e ciò a conferma e rivalutazione del detto che il riso nasce nell'acqua e muore nel vino! Si potrebbero prevedere altre enoteche, seppure di dimensioni più ridotte, ma in zone particolari come possono essere i centri di grossa confluenza turistica.
Anche per quanto attiene alle botteghe del vino, alla cui promozione giustamente non sarà chiamata la Regione, siccome si parla di incentivazione, sarà opportuno che gli incentivi vengano elargiti "cum grano salis" e che tendano agli scopi che realmente si vogliono raggiungere.
Concludo queste brevi considerazioni affermando che il nostro Gruppo esprimerà parere favorevole a condizione che venga accolto l'aspetto fondamentale dell'organo prescelto per il controllo, per gli assaggi, per la scelta e giacenza dei vini, anche se, in via nominalistica, c'é l'altra proposta avanzata in subordine dall' amico Paganelli.



PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE BELLOMO

La parola al Presidente Viglione.



VIGLIONE Aldo, Presidente della Giunta regionale

Signori Consiglieri, la legge che andiamo oggi ad approvare e che riguarda specificamente le enoteche regionali, le botteghe del vino, i musei etnografico-enologici assume un'importanza grandissima, e forse va ancora al di là delle aspettative sia dei produttori, sia dei consumatori e di chi ha a cuore il recupero della cultura del mondo contadino e della sua vita.
Vorrei dire subito, e non per polemica, che in questi 5 anni è cresciuto l'interesse verso le enoteche regionali, le strade del vino, i musei relativi. Ci sono stati dibattiti a cui sono seguiti momenti di incontro e di confronto, e la questione è andata certamente avanti. Ci trovavamo con un'enoteca in Piemonte, quella di Grinzane Cavour, test ricordata dal Vicepresidente del Consiglio avv. Paganelli, in questi 5 anni altre 3 enoteche si sono sviluppate. Devo ricordare al Consigliere Menozzi che in provincia di Cuneo ci sono due enoteche, quella già ricordata di Grinzane e quella di Barolo, a cui si sono poi aggiunte l'enoteca di Costigliole d'Asti, dove il Presidente della Camera di Commercio di Asti dr. Borello, sviluppa un'attività molto importante, ed infine quella regionale di Vignale Monferrato, che recupera una quantità enorme di valori, di paesi, di territorio, di economia dal Monferrato fino alla zona di Gavi Ligure. Il progetto futuro comporta certamente anche l'esame delle zone del Nord del Piemonte, non soltanto quelle del basso Piemonte, il nord ha vini importanti, ma vini famosi, il Gattinara, il Sizzano, il bianco di Barengo, tanti altri vini del Nord del Piemonte meritano più attenzione di quanto non ne abbiano avuta finora.
Concordo sul fatto che non si tratta di quantificare per provincia perché il vino si produce in tutte le province, certo abbiamo una prevalenza per alcune province, quella di Cuneo, Asti ed Alessandria, che formano i 4/5 della produzione del nostro Piemonte. Ma il nord del Piemonte deve trovare maggiore attenzione, tant'è che recentemente si è dato inizio ad una trattativa in Biella per l'acquisizione di Palazzi storici, come il Palazzo Lamarmora, dove potrebbe trovare collocazione sia l'enoteca per i vini del nord del Piemonte, sia il museo degli attrezzi per la lavorazione delle lane e sia altri momenti di cultura che si possono sviluppare in quella zona.
Certo l'obiettivo a cui si tende è la collocazione in Torino di un'enoteca regionale che assommi tutto il Piemonte e qualifichi, da un punto di vista generale dell'attività, la produzione vinicola dell'intero Piemonte: tant'é che pensavamo di istituirla nelle cantine di Palazzo Reale, che sono adatte e che presentano una grandiosità architettonica per bene accogliere l'enoteca regionale.
Il disegno di collocare un momento di raccordo generale all'interno della Comunità regionale per tutti i vini prodotti nella regione, in collaborazione con l'ESAP, è ancora sempre ben presente. Sappiamo che l'iniziativa deve essere presa con gradualità e non è certamente n possibile né auspicabile agire con rapidità o imboccare una strada senza avere un supporto necessario da un punto di vista economico, da un punto di vista dei rapporti nazionali e internazionali per la vendita del nostro vino e senza avere soprattutto l'impianto dato dalla preparazione e dalla qualità del personale, assolutamente necessario per rendere più vivo il rapporto con la gente e quindi per la vendita di un prodotto così importante.
Noi stessi siamo ben consci che il vino piemontese, proprio per la qualità e la quantità del prodotto, non ha pari né in Europa, né nel mondo alcuni vini sono famosissimi, e possiamo citare il barolo, il barbaresco il barbera, il nebbiolo. La produzione di quest'anno, che si può calcolare in un valore di 500 miliardi circa, e nell'invecchiamento si aggiungono per lo meno altri 200 miliardi di prodotto, si avvicinerà a 700 miliardi di valore, ad un valore pertanto di tipo industriale. Siamo consci che in questo comparto, che si avvicina ad essere il secondo dopo la zootecnia in Piemonte, gli investimenti che debbono essere fatti vanno ben al di là dei 350 milioni ipotizzati oggi in questo momento di raccordo generale rappresentato dalle enoteche, dalle botteghe del vino e dai musei. A noi sembrano ancora estremamente esigui questi stanziamenti rispetto alla quantità, alla qualità, al modello prodotto. Se oggi, tra invecchiamento e vino, abbiamo un prodotto pari a 700 miliardi circa, se compito primario e diretto della Regione è certamente quello dell'agricoltura, ci troviamo quindi nel nostro campo, allora occorre dare un maggior significato alla nostra azione. Sotto questo aspetto sono sorte alcune esitazioni, si diceva: sarà proprio questo il modello per l'introduzione e la vendita del prodotto, per la sua qualificazione? Rispondiamo che questo è anche un modello di qualificazione, di introduzione, di esportazione, quindi aggancio con tutti i mercati mondiali, per un prodotto così importante come è quello vinicolo.
Siamo consci che oggi si è compiuto un passo ben al di là delle aspettative degli interessati o comunque di quanto noi ci proponevamo perché se è vero che la Francia già da lungo tempo si è messa su questa strada, come pure altre regioni italiane, che avevano tradizioni più antiche delle nostre, come la Toscana, anche tradizioni d'arte e di cultura, ebbene noi in 5 anni ci siamo mossi su questa strada. Si pensi soltanto cosa ha voluto dire per Vignale Monferrato o per Costigliole d'Asti il recupero di importanti monumenti come il palazzo Callori di Vignale ed il Castello di Costigliole, ed ancora il Castello Cavour a Grinzane o quello di Barolo dei marchesi Falletti di Barolo.
Esiste in noi la certezza che da questo inizio, da questa definizione di enoteca, di bottega del vino, di museo si svilupperanno negli anni futuri ulteriori iniziative. Questo ritengo sia un passo molto importante.



PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE BELLOMO

Ha chiesto la parola l'Assessore Ferraris. Ne ha facoltà.



FERRARIS Bruno, Assessore all'agricoltura e foreste

Dopo l'intervento del Presidente Viglione non ho altro da aggiungere vorrei solo sottolineare un aspetto, che del resto ho sostenuto sempre in Commissione, che la legge in esame ha un valore particolare , nel senso che intende operare per la valorizzazione del vino nel suo ambiente, soltanto in quel quadro si creano nuove opportunità per la promozione in senso complessivo. Di qui quindi la validità delle argomentazioni espresse prima dalla collega Graglia, poi da Paganelli ed infine dal Presidente sul recupero di castelli e di palazzi storici collocati nell'ambiente della nostra viticoltura. In riferimento alle preoccupazioni espresse dal collega Paganelli circa l'art. 4, credo che il collega possa condividere ed essere soddisfatto dell'emendamento che presenteremo a sostituzione di quell'articolo. Con la modifica dell'art. 4, così come viene proposto dall'Assessore Fiorini, ritengo venga evitata ogni preoccupazione di quella natura.
L'Amministrazione regionale conosce, promuove e incentiva, secondo la normativa statale e regionale in materia, l'istituzione di musei etnografici ed enologici che presentano i requisiti richiesti dalla normativa suddetta. L'Amministrazione regionale può acquisire, attraverso dati o lasciti testamentari musei di privati. Questo viene proprio a fugare le preoccupazioni espresse dal collega Paganelli nel suo intervento. Ho invece maggiori perplessità, collega Paganelli, per quanto riguarda la questione nominalistica. Questa legge vuole raccogliere, ordinare e incentivare quello che esiste in generale, le 4 enoteche che conosciamo come giustamente ha ricordato il Presidente ce ne sono 2 in provincia di Cuneo, poi tutta una serie di botteghe del vino e in un Comune ce n'è una che si chiama cantina comunale. Il termine cantina comunale non vorrei che fosse poi elemento di confusione con la cantina sociale che è cosa ben diversa e che può avere la sua bottega del vino per fare una sua esposizione di prodotti. Penso debba essere raccolta la preoccupazione di Menozzi, nel senso che le enoteche regionali, quelle che riconosciamo a quel livello, non devono proliferare in modo eccessivo, però non si pu all'inizio stabilire che ce ne deve essere una soltanto in ogni provincia perché ci potrà anche essere la provincia che non ne ha assolutamente bisogno, mentre invece ci sono province, ad esempio la provincia di Alessandria, che un tempo era una delle maggiori province vitivinicole superava Asti e Cuneo, oggi non più, è chiaro che presenta due realtà completamente diverse, l'una il Monferrato, in cui è sorta l'enoteca di Vignale, l'altra l'Alto Monferrato o l'Ovadese, dove ci sono tra l'altro vitigni e vini di tutt'altra natura e origine, dal Cortese al Dolcetto di Ovada. Lo stesso discorso non può essere fatto per quanto riguarda il Vercellese e il Novarese, in cui tutta una zona omogenea va a cavallo delle due province e dove una dignitosa enoteca potrebbe risolvere il problema della presentazione di tutti i vini che hanno la stessa base e lo stesso vitigno e che hanno poi denominazione diversa in base alla vinificazione.
La realtà torinese presenta di nuovo, pur non essendo una grande provincia vinicola, due realtà da tener in conto se si vuole che l'enoteca che viene riconosciuta a quel livello serva a valorizzare il vino nel suo complesso pertanto il piano che sarà presentato terrà conto appunto, a mio parere, di tutte queste esigenze, di tutte queste necessità.
Per quanto riguarda il piano della segnaletica, anche qui non si parte da zero, ma dal recupero delle iniziative che erano già in corso concordate con gli Enti che le avevano promosse e si pensava quindi di raccordare quanto è già stato fatto nell'Albese con quanto si deve fare nell'Astigiano: si tratta di arrivare alla definizione di un piano, che per la verità era già stato definito con i maggiori Enti interessati e che oggi, dopo l'approvazione della legge, sarà completato così come prescrive la normativa, proprio perché non si vuole violentare nessuno. Non mi pare che possa essere accolto invece l'emendamento che affida all'ONAV le Enotecne regionali. L'ONAV sarà certamente interessato, ma la Commissione deve essere nominata presso l'enoteca, non possiamo andare a Grinzane, che ha la sua Commissione (e con questa legge stabiliamo che quella Commissione deve seguire una certa metodologia stabilita sentito il Comitato vitivinicolo regionale) e istituire l'ONAV, perché altrimenti sarebbe una sovrapposizione su realtà che hanno funzionato bene. A questo punto si direbbe: per avere il riconoscimento dobbiamo piegare il capo. Diverso è invece il fatto di dare un'indicazione metodologica alla Commissione, in cui dovrà prevedersi un rappresentante designato dall'ONAV, visto che a Grinzane funziona anche il ristorante, come è bene funzioni presso ogni enoteca.
Credo che con l'emendamento presentato sia risolta almeno una delle preoccupazioni espresse prima da Paganelli, per quanto riguarda i termini "Cantina e Bottega del vino" sono molto preoccupato a modificarli, potremmo invece intendere che nella bottega del vino si intende anche la cantina comunale, perché se in un Comune è nata così, non dovrebbe mai essere il nome a ostacolare il riconoscimento di un'iniziativa, ma la sostanza. La legge non deve violentare la realtà; noi qui stiamo cercando di dare un coordinamento, un quadro di riferimento ad alcuni interventi ed inoltre stiamo cercando di elaborare dei programmi organici anche per quanto riguarda la loro azione promozionale, per cui la gente saprà che andando a Grinzane troverà tutta una serie di vini e di cose di apprezzare e da vedere, andando a Vignale troverà un'altra realtà, quindi anche programmi itinerari da far conoscere in Italia e all'estero.



PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE BELLOMO

Vi è un emendamento presentato dall'avv. Paganelli che al titolo e agli artt. 1, 2, 3, 5 e 7, laddove ricorrono le parole "bottega del vino" propone di aggiungere le parole "o cantine comunali"



PAGANELLI Ettore

Propongo un emendamento aggiuntivo: "Saranno le realtà locali a fare la scelta".



PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE BELLOMO

La parola al Presidente Viglione.



VIGLIONE Aldo, Presidente della Giunta regionale

Avevo soltanto un dubbio: non mi pare bella la definizione nome "bottega del vino". E' un termine che deriva dalla bottega veneta di pelletteria, oreficeria, e da questo siamo arrivati alla bottega del vino però, sebbene ci abbia pensato a lungo, non sono riuscito a trovare un termine che possa degnamente sostituire bottega del vino, "cantina" è un termine peggiorativo. Diciamo pure "botteghe del vino o cantine comunali" sono convinto di questo, però mi riprometto di cercare il termine adatto.
RESIDENTE Chi è favorevole all'emendamento presentato dal Consigliere Paganelli al titolo alzi la mano. L'emendamento è accolto.
"Articolo 1 - Finalità. La Regione Piemonte, con la presente legge, si propone di incentivare, indirizzare e coordinare le attività delle enoteche regionali, delle botteghe del vino, dei musei etnografico-enologici nonch di realizzare una specifica segnaletica per le strade del vino".
Il Consigliere Paganelli propone di aggiungere dopo "botteghe del vino" "o cantine comunali". Chi è favorevole all'emendamento è pregato di alzare la mano. L'emendamento è approvato.
Si proceda alla votazione dell'art. 1.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE BELLOMO

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti n. 34 hanno risposto SI n. 34 Consiglieri L'art. 1 è approvato.
"Articolo 2 - Enoteche regionali. L'Amministrazione regionale riconosce, promuove e incentiva le Enoteche regionali che presentino i seguenti requisiti: a) siano costituite con atto pubblico, con la partecipazione di Enti pubblici o di diritto pubblico b) presentino vini piemontesi a denominazione d'origine controllata, a denominazione d'origine controllata e garantita e a denominazione geografica, in idonea sede, aperta al pubblico, che possieda requisiti storici, artistici e architettonici c) sviluppino un'azione di conservazione e documentazione della cultura contadina, anche al di fuori dell'ambiente vitivinicolo d) svolgano, senza fini di lucro, un'azione tendente a valorizzare i vini del Piemonte e a promuovere la conoscenza e il consumo, anche in relazione agli accostamenti con la tradizionale gastronomia piemontese e) ciascuna Enoteca regionale, per la selezione dei vini, si avvale di una Commissione tecnica, che opera secondo la metodologia stabilita dalla Giunta regionale ai sensi del successivo art. 6".
Emendamento presentato dal collega Menozzi: alla lettera e) dopo le parole "si avvale" aggiungere "dell'ONAV" e conseguentemente sopprimere le parole "di una Commissione tecnica".
La parola al Consigliere Menozzi.



MENOZZI Stanislao

Anziché solo "dell'ONAV" sarebbe stato opportuno aggiungere "a mezzo delle rispettive delegazioni provinciali di assaggiatori" anche se potrebbe essere sottinteso, ma come maggiore specificazione.



PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE BELLOMO

Chi è favorevole all'emendamento è pregato di alzare la mano.
L'emendamento è respinto.
Si proceda alla votazione dell'art. 2.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE BELLOMO

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti n. 34 hanno risposto SI n. 21 Consiglieri si sono astenuti n. 13 Consiglieri L'art. 2 è approvato.
"Articolo 3 - Botteghe del vino. L'Amministrazione regionale riconosce e incentiva le botteghe del vino che abbiano i seguenti requisiti: a) siano promosse da Enti locali, da viticoltori associati o da cantine sociali cooperative b) adottino per la selezione dei vini la metodologia stabilita dalla Giunta regionale ai sensi del successivo art. 6".
Il Consigliere Paganelli propone di aggiungere dopo "botteghe del vino" "o cantine comunali".
Chi è favorevole all'emendamento è pregato di alzare la mano.
L'emendamento è accolto.
Si proceda alla votazione dell'art. 3.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE BELLOMO

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti n. 34 hanno risposto SI n. 34 Consiglieri L'art. 3 è approvato.
L'Assessore Fiorini presenta un emendamento sostitutivo dell'intero art. 4.
"Articolo 4 - Musei etnografico-enologici. L'Amministrazione regionale riconosce, promuove, incentiva, secondo la normativa statale e regionale in materia di Musei, i Musei etnografico-enologici che presentino i requisiti richiesti dalla normativa suddetta.
L'Amministrazione regionale può acquisire, attraverso donazione comodato o lascito testamentario, Musei di privati".
Chi è favorevole all'emendamento è pregato di alzare la mano.
L'emendamento è accolto.
Si proceda alla votazione dell'art. 4.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE BELLOMO

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti n. 34 hanno risposto SI n. 34 Consiglieri L'art. 4 è approvato.
"Articolo 5 - Le strade del vino. L'Amministrazione regionale provvede alla formazione ed all'attuazione di un piano di segnaletica delle strade del vino, intese come vie di comunicazione idonee a raggiungere le zone tipiche di produzione dei vini, le Enoteche regionali, le Botteghe del vino, i Musei del vino, gli impianti dei produttori agricoli associati.
L'Amministrazione regionale adotta un segnale caratteristico per le Enoteche regionali, le Botteghe del vino, i Musei etnografico-enologici, le Strade del vino".
Il Consigliere Paganelli propone di aggiungere, dopo "botteghe del vino" "o cantine comunali".
Chi è favorevole all'emendamento è pregato di alzare la mano.
L'emendamento è approvato.
Si proceda alla votazione dell'art. 5.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE BELLOMO

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti n. 34 hanno risposto SI n. 34 Consiglieri L'art. 5 è approvato.
"Articolo 6 - Criteri, metodologie, piano delle enoteche, botteghe musei, coordinamento. La Giunta regionale, sentito il Comitato consultivo regionale per la vitivinicoltura di cui alla legge regionale 12.10.78 n.
63; art. 22, stabilisce: 1) i criteri per la composizione delle Commissioni tecniche di cui all'art. 2 della presente legge 2) la metodologia per la selezione dei vini, di cui agli artt. 2 e 3 della presente legge.
Inoltre la Giunta regionale elabora il piano delle enoteche regionali delle botteghe del vino e dei musei etnografico-enologici, assicura il coordinamento delle attività delle Enoteche regionali ed elabora il piano di segnaletica delle strade del vino, d'intesa con le Enoteche stesse sentite le Amministrazioni provinciali e le Camere di Commercio".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE BELLOMO

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti n. 34 hanno risposto SI n. 34 Consiglieri L'art. 6 è approvato.
"Articolo 7 - Finanziamenti regionali. La Giunta regionale pu concedere alle Enotecne regionali, alle Botteghe del vino, ai Musei etnografico-enologici, contributi per la loro costituzione, per il restauro, la manutenzione, l'arredamento delle sedi e per il funzionamento.
Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in 350 milioni per l'anno finanziario 1980, si provvede mediante una riduzione di pari ammontare, in termini di competenza e di cassa, del fondo speciale di cui al capitolo n. 12500 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1980, e mediante l'istituzione, nello stato di previsione medesimo, di apposito capitolo con la denominazione: 'Contributi alle Enoteche regionali, alle Botteghe del vino, ai Musei etnografico enologici per la costituzione, il restauro, la manutenzione, l'arredamento delle sedi e per il funzionamento' con lo stanziamento di 350 milioni in termini di competenza e di cassa.
Le spese per gli anni finanziari 1981 e successivi saranno stabilite con le leggi di approvazione dei relativi bilanci.
Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio".
Il Consigliere Paganelli propone di aggiungere, dopo "botteghe del vino" "o cantine comunali" .
Chi è favorevole all'emendamento è pregato di alzare la mano.
L'emendamento è accolto.
Si proceda alla votazione dell'art. 7.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE BELLOMO

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti n. 34 hanno risposto SI n. 34 Consiglieri L'art. 7 è approvato.
La parola al Consigliere Menozzi per dichiarazione di voto.



MENOZZI Stanislao

L'incomprensibile rifiuto dell'emendamento presentato, suscita tra l'altro sorpresa e meraviglia. Nel momento in cui questo nostro Paese dispone, una volta tanto, di uno strumento ben preciso di indubbia validità, lo si ignora per fare riferimento a indicazioni generiche e, come poi sempre succede, le conseguenze non tarderanno a manifestarsi. Per non parlare, cosa questa che non ho potuto evidenziare prima, dell'esiguo finanziamento, in quanto i 350 milioni contemplati nel provvedimento sono decisamente insufficienti. Nonostante ciò e rimanendo, comunque, la validità delle enoteche, delle botteghe o cantine comunali e delle strade del vino e nella speranza che per mezzo delle strade del vino per arrivare al vino buono si possa anche individuare la strada politica per arrivare ad una politica buona, esprimeremo parere favorevole.



PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE BELLOMO

Si passi alla votazione sull' intero testo della legge.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE BELLOMO

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti n. 34 hanno risposto SI n. 34 Consiglieri L'intero testo della legge è approvato.


Argomento: Produzione e trasformazione dei prodotti

Esame progetto di legge n. 533: "Repressione delle frodi: sistema di rilevazione e controllo della produzione e del commercio dei prodotti vinicoli"


PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE BELLOMO

Punto settimo all'ordine del giorno: "Esame progetto di legge n. 533: 'Repressione delle frodi: sistema di rilevazione e controllo della produzione e del commercio dei prodotti vinicoli' ".
La parola al relatore, Consigliere Enrichens.



ENRICHENS Nicola, relatore

Siamo tutti d'accordo nella perplessità per la questione del mercato del vino espressa nella riunione fatta alla presenza del Ministro Marcora giorni fa, perplessità espressa dall'Assessore all'agricoltura della Toscana, il quale ha detto che anche il Chianti si trova in brutte acque.
Ora per la produzione abbondante del vino quest'anno il provvedimento che andremo ad esaminare è più che mai opportuno, soprattutto per la novità dell'istituzione dell'anagrafe comunale vitivinicola. I signori Consiglieri hanno a loro mani la mia stringata relazione che presumo abbiano letto e quindi devo soltanto dire che la Commissione, che era limitata alla presenza di 5 elementi, si è espressa a maggioranza, salvo una perplessità del Consigliere Menozzi. Comunque siamo favorevoli come Gruppo politico a questo provvedimento che riteniamo più che mai opportuno e necessario in questo momento e raccomandiamo ai colleghi e alle altre parti politiche di approvarlo.



PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE BELLOMO

La parola al Consigliere Menozzi.



MENOZZI Stanislao

La piaga sempre più purulenta delle frodi e delle sofisticazioni richiamata nel corso della discussione del provvedimento precedente e citata dal relatore, è oggi alla nostra attenzione.
L'intervento della Regione, soprattutto a seguito delle competenze che le sono state affidate dal DPR 616, era non solo utile, ma indispensabile per poter manifestare impegno ed interessamento nel settore. Vorremmo che a questa iniziativa facessero seguito anche le altre Regioni, se è vero come è vero che ormai si tratta di una piaga che non solo va dalle Alpi alla Sicilia, ma addirittura varca i confini del nostro Paese e si sta espandendo in tutta l'area comunitaria. Si tratta di un'organizzazione fraudolenta a carattere mafioso, le cui dimensioni sono internazionali.
Grave cosa sarebbe però se dopo aver affrontato questo grave problema e legiferato in merito, gli strumenti che stiamo predisponendo non dovessero manifestare la loro efficacia.
L'amico e collega relatore ha fatto riferimento alle mie personali perplessità esternate già in seno alla Commissione, perplessità tuttora esistenti derivanti dal timore che le Commissioni comunali cui si verrebbero ad affidare compiti delicatissimi e che in parte già sono chiamate ad assolvere, proprio per gli scarsi risultati a tutt'oggi conseguiti, non siano in grado di assolvere compiutamente ai compiti medesimi.
Reputo pertanto che la Regione, per dare significato alle Commissioni debba necessariamente svolgere una approfondita, seria e costante azione di sensibilizzazione, perché altrimenti creeremmo uno strumento inefficace che, tra le altre cose, oltre a non conseguire risultati, farebbe perdere del tempo magari agli stessi organi in prima persona preposti alla lotta alla prevenzione e alla repressione delle frodi e sofisticazioni. Per cui concludendo, esprimiamo parere favorevole, cogliendo l'occasione per ripetere una volta ancora l'esigenza che la Regione, se vuole che la normativa possa avere una sua validità, deve sentirsi impegnata a sviluppare quell'azione di sensibilizzazione alla quale abbiamo fatto riferimento.



PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE BELLOMO

La parola al Presidente della Giunta regionale.



VIGLIONE Aldo, Presidente della Giunta regionale

Stamane mi è molto gradita l'occasione di dialogare su temi a cui teniamo tanto come quelli dell'agricoltura insieme con il Consigliere Menozzi, che da anni ed anni si batte in questo settore. In questi 5 anni la Giunta regionale, per quanto di sua competenza, si è battuta a fondo contro le sofisticazioni, credo sia l'unica Giunta regionale del nostro Paese. Infatti, sono stati chiusi 100 stabilimenti, moltissimi in campo vinicolo, in quello della carne, dei formaggi e dei prodotti che più si prestano a sofisticazioni. Non soltanto noi abbiamo provveduto in via amministrativa ad adempiere alle antiche competenze specifiche del Medico provinciale, trasferito poi nell'ambito regionale, ma la Giunta regionale ha promosso costantemente una serie di iniziative atte a raccordare tutti i poteri dello Stato che in materia hanno competenza, e il Consigliere Menozzi conosce il problema, dai Carabinieri, alla Finanza, al Maf eccetera, tutte le sigle che nascondono dietro ministeri ed uffici, gli istituti o i laboratori che hanno una sfera di autonomia nel campo della lotta alla sofisticazione. Abbiamo persino partecipato, come Giunta regionale, alla marcia dei 10.000 ad Asti, il 10 settembre 1976, famoso giorno in cui ci fu una marcia contro le sofisticazioni a cui parteciparono deputati, senatori e Consiglieri regionali, ed abbiamo inoltre stimolato l'attività che gli organi dello Stato debbono e sono in grado di promuovere nei confronti della sofisticazione. Recentemente ancora ho inviato al Commissario del Governo per la Regione Piemonte una lettera specifica in cui chiedevo l'ulteriore potenziamento e raccordo di tutti i sistemi per la lotta alle sofisticazioni. Dobbiamo dire che dei risultati si sono raggiunti, anzi, molti risultati sono stati raggiunti, anche se tecnologicamente il campo della sofisticazione ha fatto dei passi in avanti perché si avvale della scienza e della tecnologia approfittando della sofisticazione stessa. Tuttavia, però una serie di iniziative assunte insieme dalla Regione, dai Comuni, dagli Enti locali, dallo Stato, dalle forze di polizia, hanno fatto sì che il campo della sofisticazione si sia ridotto; cioè, è vero che i vini spesso vengono ancora tagliati, ma questa non è sofisticazione, molte volte entriamo non nel campo della sofisticazione ma della frode, quando sulle bottiglie troviamo scritto "Dolcetto del Piemonte" e dentro quella bottiglia non vi è goccia di dolcetto, o quando troviamo scritto "Barbera del Piemonte" e non vi è goccia di barbera o quando andiamo alla frode dei vini più nobili come il barolo, il barbaresco, il nebbiolo. Ieri ho ricevuto la lettera di un cittadino che addirittura mi manda i prezzi di una ditta in cui ho visto il barolo del '71 venduto a 2.000-2.500 lire. Questo non è possibile. Ridotto il campo della sofisticazione, aumenta il campo della frode, ma è poi la stessa cosa, perché se la sofisticazione riguarda la sfera della salute però la frode non è da meno produttrice di effetti negativi, perché quando si vende il vino di Montepulciano, il vino sardo, pugliese o siciliano dal prezzo di 300/400 lire come dolcetto del Piemonte per ricavare le mille lire in più del nostro dolcetto, già basse rispetto ai costi di produzione oppure si va addirittura alla frode sui vini più nobili, vuol dire che il campo della frode equivale oggi al campo della sofisticazione. Il danno della frode riguarda l'economia, non certo la salute, perché evidentemente è la sofisticazione che produce danno grave alla salute, mentre la frode che invece qualifica un vino che non è tale praticamente tocca maggiormente la sfera economica. Ma occorre che sotto quest'aspetto qualcuno provveda.
E' la Regione che deve provvedere? Può la Regione, nel tema della qualificazione, dell'indicazione dell'esatta dizione di un'etichetta delineare il campo del suo intervento? No, è il Governo, è il Parlamento e qui bisogna che ciascuno si prenda le proprie responsabilità, perché se il Ministro Marcora è venuto in quest'aula a dire che vuole combattere effettivamente la frode, la sofisticazione, deve però fare qualche cosa per combatterle, perché altrimenti facciamo delle affermazioni che stanno bene sempre a tutti, che combattiamo la frode e la sofisticazione, che vogliamo la nobiltà del prodotto e la difesa della salute, nel momento dell'alimentazione che è la prima medicina dell'uomo, però quando si tratta di stroncare i grandi fenomeni diciamo che non ci sono leggi, ma non è la Regione che può farle, queste leggi, e in piccolo qui è come nei confronti del terrorismo e dell'eversione, si fanno grandi affermazioni, però quando si tratta di mettere in atto meccanismi tali da poter esaltare la giustizia, da poter esaltare le forze di polizia, da rendere forte il momento democratico, a questo punto non ci siamo più. A che cosa valgono allora le nostre parole? La Regione ha dimostrato invece che vuole combattere effettivamente, perché quando abbiamo assunto la decisione di chiudere inesorabilmente gli stabilimenti sofisticatori l'abbiamo fatto ancora recentemente abbiamo richiamato l'attenzione del Governo attraverso il Commissario della Regione Piemonte affinché ciascuno si assuma le proprie responsabilità. Mi auguro che il nuovo governo voglia, sotto questo aspetto, proporre misure idonee e rendere più forte l'intervento contro le sofisticazioni. E' un governo nuovo, tutti aspettano sempre delle cose buone dal nuovo governo, ma spero che delle cose buone le faccia veramente e non perché ne facciamo parte.



PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE BELLOMO

La parola all'Assessore Ferraris.



FERRARIS Bruno, Assessore all'agricoltura e foreste

Non aggiungerò nulla a quanto detto dal Presidente circa l'attività svolta dalla Giunta e dalla Regione Piemonte nella sua azione contro le frodi e le sofisticazioni. Con questa legge intendiamo ancora una volta anticipare le norme previste in tutti i progetti di legge presentati nel tempo, però mai approvati sul piano nazionale, di inserire la partecipazione democratica degli operatori nel controllo delle denunce riguardanti la produzione vinicola. Anche questa è un'azione che in pratica è già in corso, lo ha detto anche il collega Menozzi, ma sulla base di una semplice deliberazione e questa forse è la causa per cui non in tutti i Comuni le Commissioni sono state effettivamente istituite, non in tutti i Comuni le Commissioni, pur istituite, hanno poi concretamente funzionato.
Infine la deliberazione agiva con un grosso limite, nel senso che limitava il controllo unicamente ai vini DOC, perché soltanto per i vini DOC avevamo una competenza specifica. Invece in questo modo sottoponiamo tutta la produzione al controllo, che non è detto che possa ancora verificarsi (ed è quello che è stato paventato dal collega Menozzi), certo dipenderà dall'azione di sensibilizzazione che sicuramente sarà fatta dalla Giunta dalla Regione, nel suo insieme, dal suo Presidente e dall'Assessore, ma l'azione di sensibilizzazione devono farla anche le organizzazioni sindacali, le organizzazioni professionali che dovranno non soltanto designare il loro rappresentante, ma dare opportune istruzioni e indicazioni in merito. Quindi, con questo progetto di legge si viene a dare una normativa legislativa. Infine, utilizzando un vecchio decreto legge, si viene a sopperire per il momento alle carenze dei vari servizi anti-frode.
Il suddetto decreto consente da molti anni, circa 20, ma non è mai stato applicato, all'Amministrazione provinciale di assumere personale qualificarlo, farlo giurare e quindi dargli le stesse competenze dei dipendenti dei servizi per la repressione delle frodi. Infine la legge vuole essere un'azione, e del resto il dibattito, le cose dette dal Presidente, in particolare, mi esimono dal farla molto lunga, vuole essere qualcosa di più di un ufficio, affinché il Parlamento e il Governo facciano rapidamente la loro parte. Da 20 anni vengono ad ogni legislatura presentate una, due, tre proposte di legge in merito da parte dei maggiori Gruppi politici, ma i progetti di legge non vengono discussi, o perché si scioglie anticipatamente la legislatura, o perché il Governo in carica non ha presentato il proprio disegno di legge. Menozzi ha fatto parte di numerose delegazioni, solo della sua organizzazione, ed anche con me e altri, per sollecitare un preciso intervento da parte del Governo.
Presentando e invitando il Consiglio ad approvare questo progetto di legge oltre che a fare quanto ci compete, crediamo di dare anche un contributo affinché la stessa iniziativa sia intrapresa anche da altre Regioni, perch è chiaro che le frodi non si combattono solo in Piemonte, è necessario combatterle su tutto il territorio nazionale. Ci mettiamo nella condizione migliore per sostenere, spendendo tutto il nostro peso politico, le categorie degli operatori che chiedono una pronta, adeguata revisione della legislazione sulle frodi e un'altrettanto adeguata riorganizzazione dei servizi che devono poi applicare una nuova legge contro le frodi e le sofisticazioni.



PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE BELLOMO

Passiamo alla votazione dell'articolato del progetto di legge n. 533: "Repressione delle frodi: sistema di rilevazione e controllo della produzione e del commercio dei prodotti vinicoli".
"Articolo 1 - Finalità. La Regione Piemonte istituisce un sistema di rilevazione e controllo della produzione e del commercio delle uve, dei mosti e dei vini che, nell'ambito della collaborazione tra Stato e Regione prevista dall'ultimo comma dell'art. 77 del DPR 24 luglio 1977, n. 616, per la repressione delle frodi nella lavorazione e nel commercio dei prodotti agricoli e ferme restando le specifiche competenze dell'amministrazione statale e degli istituti ed Enti interessati, favorisca un coordinato svolgimento dei compiti comunque affidati in materia alle Regioni, alle Amministrazioni provinciali ed ai Comuni. Il predetto sistema si attua su tutto il territorio regionale con le modalità e gli strumenti operativi previsti dalla presente legge".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE BELLOMO

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti n. 35 hanno risposto SI n. 35 Consiglieri L'art. 1 è approvato.
"Articolo 2 - Vigilanza delle Amministrazioni provinciali e dei Comuni.
Allo scopo di migliorare il sistema di controllo e di vigilanza sulla preparazione e sul commercio dei prodotti vinosi, previsto dalle leggi vigenti, le Amministrazioni provinciali, d'accordo con gli istituti incaricati con decreto ministeriale 2 febbraio 1968 della vigilanza nel Piemonte, per l'esecuzione del regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n.
2033, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, potranno svolgere i compiti ad esse attribuiti dall'art. 62 del DPR 10 giugno 1955, n. 987 avvalendosi della collaborazione dei Comuni, anche mediante nomina di agenti da effettuarsi tra il personale dipendente delle Amministrazioni comunali".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE BELLOMO

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti n. 35 hanno risposto SI n. 35 Consiglieri L'art. 2 è approvato.
"Articolo 3 - Assegnazione compiti ai Comuni. A partire dal 1 gennaio 1981 i Comuni interessati alla vitivinicoltura: 1) istituiscono l'anagrafe vitivinicola, distinta in sezioni, delle imprese agricole, industriali, artigianali e commerciali che producono detengono elaborano e commercializzano uve, mosti, mosti concentrati, vini vermouth, vini aromatizzati e prodotti derivati, nonché provvedono all'aggiornamento dell'anagrafe vitivinicola 2) provvedono a riepilogare i dati contenuti nelle denunce di produzione e di giacenza dei prodotti vinicoli previste dall'art. 21 del DPR 12.2.1965, n. 162 3) esercitano il controllo per accertare la veridicità delle denunce di produzione e di giacenza dei prodotti vinicoli di cui all'art. 21 del DPR 12.2.1965, n. 162, delle denunce dell'uva prodotta per l'ottenimento dei vini a DOC di cui all'art. 11 del DPR 12.7.1963 n. 930, sia nei riguardi della superficie vitata che della produzione denunciata 4) collaborano con gli Istituti di vigilanza stabilendo appositi accordi per la verifica dei documenti di accompagnamento e dei registri obbligatori relativi alle ditte operanti nei territori di competenza 5) provvedono, su incarico dei competenti Istituti di vigilanza, alla timbratura dei documenti di accompagnamento prevista dall'art. 1 del decreto ministeriale 22 maggio 1975, fatta eccezione, in conformità con l'art. 6, ultimo comma, del predetto decreto ministeriale, dei documenti di accompagnamento dei prodotti inviati fuori del territorio nazionale.
I Comuni, per l'applicazione dei compiti previsti dal presente articolo, si avvalgono della collaborazione della Commissione consultiva comunale di cui alla l.r. 12.10.1978 n. 63 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo le modalità stabilite nelle istruzioni per l'applicazione della presente legge.
La Commissione, per i fini previsti dal presente articolo, può essere integrata con rappresentanti di organizzazioni o categorie interessate secondo le modalità stabilite nelle istruzioni, per l'applicazione della presente legge".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE BELLOMO

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti n. 35 hanno risposto SI n. 35 Consiglieri L'art. 3 è approvato.
"Articolo 4 - Istruzioni per l'applicazione della legge. La Giunta regionale, sentito il Comitato consultivo regionale per la vitivinicoltura di cui all'art. 22 della l.r. 12.10.1978, n. 63, e la competente Commissione del Consiglio regionale, impartisce le necessarie istruzioni per l'applicazione della legge".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE BELLOMO

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti n. 35 hanno risposto SI n. 35 Consiglieri L'art. 4 è approvato.
"Articolo 5 - Spese per l'applicazione della legge. La Regione assegna: alle amministrazioni provinciali, per le attività previste al precedente art. 2, contributi annuali comprensivi delle quote da rimborsare ai Comuni per gli oneri sostenuti nel presentare la collaborazione ai Comuni contributi annuali per le attività previste al precedente art. 3.
La Regione inoltre assume l'onere per tutte le altre spese necessarie all'applicazione della legge, comprese quelle relative all'eventuale meccanizzazione dell'anagrafe vitivinicola.
Le spese relative all'attuazione della presente legge saranno determinate, per gli anni finanziari 1981 e successivi, con le leggi di approvazione dei relativi bilanci".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE BELLOMO

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti n. 35 hanno risposto SI n. 35 Consiglieri L'art. 5 è approvato.
La parola al Consigliere Menozzi.



MENOZZI Stanislao

Colgo l'occasione della dichiarazione di voto, già in parte rilasciata per precisare alcuni punti in riferimento ad alcuni concetti espressi dal Presidente della Giunta regionale. Nel mio intervento non ho assolutamente inteso escludere responsabilità di chicchessia, e tanto meno del Governo e più ancora del Parlamento, né ho indicato nella Regione l'unica responsabile nell'impegnativa lotta alle frodi e alle sofisticazioni. Ho soltanto fatto riferimento alle competenze affidate al DPR 616, che sono competenze di un certo rilievo, se è vero come è vero che in base alle medesime il Presidente della Giunta ha potuto ordinare la chiusura di ben 100 stabilimenti. E senza stare qui a fare il gioco dei rimpalli l'essenziale è che ogni parte politica abbia a compiere fino in fondo il proprio dovere.
Il problema della lotta alle frodi e alle sofisticazioni alimentari non è di facile soluzione ma a causa delle dimensioni raggiunte non consente più dilazioni e disattenzioni di sorta. Mi associo all'augurio formulato dal Presidente che il nuovo Governo sappia manifestare, unitamente a tutte le parti politiche, sia della maggioranza sia della minoranza, una maggiore volontà politica di quanto non sia stata manifestata fino ad oggi, perch stiamo correndo un serio rischio. Infatti, se non sapremo trovare il bandolo per entrare nella fase operativa, a furia di parlare di frodi e di sofisticazioni, anziché combatterle le incentiveremo, o quanto meno espanderemo ulteriormente quella già notevole dubbiosità che esiste nei consumatori i quali, a furia di sentire parlare di sofisticazione al vino si avvicinano con sempre maggiore preoccupazione al prodotto, per cui è giunto il momento di parlare meno e di operare molto più seriamente.
Riconfermo il voto positivo alla legge del Gruppo della Democrazia Cristiana.



PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE BELLOMO

Passiamo alla votazione sull'intero testo della legge.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE BELLOMO

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti n. 35 hanno risposto SI n. 35 Consiglieri L'intero testo della legge è approvato.


Argomento: Norme finanziarie, tributarie e di contabilita

Esame deliberazioni Giunta regionale: "Iscrizione di stanziamenti a residuo nel bilancio di previsione per l'anno 1980. L. 9.508.737.089" e "Aumento di previsioni di spesa in termini di cassa, in relazione ad aggiornamenti dell'ammontare presunto dei residui passivi, cui corrisponde la riduzione del fondo di riserva di cassa per L. 1.561.615275"


PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE BELLOMO

La parola al Presidente della Giunta.



VIGLIONE Aldo, Presidente della Giunta regionale

Chiedo una lieve modificazione dell'ordine del giorno: ci sono alcune deliberazioni che prevedono solo delle variazioni interne al bilancio e sono iscritte, la prima al punto sedicesimo all'ordine del giorno iscrizione di stanziamenti a residuo del bilancio di previsione '80, la seconda al punto diciassettesimo, aumento di previsione di spesa in termine di cassa; la terza al punto diciottesimo, prelievo dal fondo di riserva sono delle deliberazioni puramente formali e dovrebbero essere approvate per meri movimenti all'interno.



PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE BELLOMO

La parola al Consigliere Paganelli.



PAGANELLI Ettore

Vorrei solo che il Presidente richiamasse brevemente il contenuto delle deliberazioni.



PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE BELLOMO

Punto sedicesimo all'ordine del giorno: "Esame deliberazione Giunta regionale: 'Iscrizione di stanziamenti a residuo nel bilancio di previsione per l'anno 1980. L. 9.508.737.089'.
Il Consiglio regionale delibera di approvare l'iscrizione dei residui passivi relativi ai capitoli sotto indicati nelle misure a fianco segnate con il prelievo dal fondo di riserva di cassa negli importi a fianco riportati: Capitoli 1980 Residui presunti Prelievo dal fondo di cassa Cap. 30 300.000.000 300.000.000 Cap. 2755 250.000.000 250.000.000 Cap. 2981 179.227.500 179.227.500 Cap. 3820 1.635.000.000 1.635.000.000 Cap. 4510 31.939.745 31.939.745 Cap. 5750 99.026.200 99.026.200 Cap. 7010 240.770.076 240.770.076 Cap. 7950 26.000.000 26.000.000 Cap. 8850 20.000.000 20.000.000 Cap. 9435 28.168.121 28.168.121 Cap. 10140 150.000.000 150.000.000 Cap. 10745 3.000.000.000 3.000.000.000 Cap. 10770 1.750.000.000 1.750.000.000 Cap. 11490 77.350.563 77.350.563 Cap. 12730 58.154.713 58.154.713 Cap. 6090 206.245.596 206.245.596 Cap. 6100 269.483.611 269.483.611 Cap. 9220 706.859 706.859 ______________ _____________ 8.322.072.984 8.322.072.984 l'istituzione del cap. 9250 con la dotazione residua di L.
181.066.657, con prelievo dal fondo di cassa di L. 181.066.657 e la denominazione: 'Spese per gli oneri suppletivi per il completamento del programma di interventi straordinari avviati ai sensi della legge 22 luglio 1966 n. 614, con il finanziamento statale di cui alla legge 20 ottobre 1971 n. 912 (legge regionale 16 maggio 1975 n. 28 e art. 55 della legge regionale 22 gennaio 1979 n. 2)', e del cap. 10695 con la dotazione residua di L. 1.005.597.448, con prelievo dal fondo di cassa di L. 1.005.597.448, e la denominazione: 'Erogazione ai Comuni, singoli ed associati ed alle Comunità montane, di quote di riparto dello stanziamento assegnato alla Regione per le funzioni in materia di assistenza sanitaria, ai sensi dell'art. 52 della legge 23 dicembre 1978 n. 833'.
La presente deliberazione è dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 49 della legge 10.2.1953, n. 62, e sarà pubblicata sul B.U.
della Regione Piemonte".
Chi approva è pregato di alzare la mano. La deliberazione è approvata con 19 voti favorevoli e 12 astensioni.
Punto diciassettesimo all'ordine del giorno: "Esame deliberazione Giunta regionale: 'Aumento di previsioni di spesa in termini di cassa, in relazione ad aggiornamenti dell'ammontare presunto dei residui passivi, di cui corrisponde la riduzione del fondo di riserva di cassa, per L.
1.561.615.275' .
Il Consiglio regionale delibera di approvare l'incremento dell'ammontare presunto dei residui passivi al 31 dicembre 1979, nonché delle previsioni in termini di cassa, per l'anno 1980, relativamente ai capitoli e negli importi sottoindicati: Ammontare presunto Previsioni in dei residui passivi termini di cassa n. 2730 L. + 201.005.375 L. + 201.005.375 n. 2740 L. + 356.240.000 L. + 356.240.000 n. 2780 L. + 124.369.900 L. + 124.369.900 n. 3080 L. + 880.000.000 L. + 880.000.001 _________________ ________________ L. 1.561.615.275 L. 1.561.615.275 la riduzione del fondo di riserva di cassa di cui al capitolo n. 12900 nella misura di L. 1.561.615.275.
Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente deliberazione è dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 49 della legge 10.2.1953, n. 62, e sarà pubblicata sul B.U.
della Regione ai sensi dell'art. 65 dello Statuto ".
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano. La deliberazione è approvata con 19 voti favorevoli e 12 astensioni su 31 Consiglieri presenti e votanti.
Rinviamo a più tardi l'esame della terza deliberazione, la cui approvazione è stata richiesta dal Presidente della Giunta regionale.



PRESIDENZA DEL PRESIDENTE SANLORENZO


Argomento: Parchi e riserve

Esame progetti di legge relativi ai parchi:


PRESIDENZA DEL PRESIDENTE SANLORENZO

n. 400 "Istituzione del parco naturale della Val Troncea" n. 509 "Istituzione del parco naturale dei laghi di Avigliana" n. 393 "Istituzione del parco naturale Rocca di Cavour" n. 514 "Istituzione del parco naturale dei Lagoni"



PRESIDENTE

Passiamo al punto ottavo all'ordine del giorno: "Esame progetti di legge relativi ai parchi".
La parola al relatore, Consigliere Bono.



BONO Sereno, relatore

Vorrei sollevare una questione, poiché attualmente siamo in possesso solo dei progetti di legge per l'istituzione del parco della Val Troncea e della Rocca di Cavour. La procedura che abbiamo seguito l'altra volta era di votarli tutti assieme: propongo di aggiungere anche il progetto relativo al Parco di Rivoli, approvato ieri all'unanimità in Commissione. Se il Consiglio è d'accordo di iniziare l'esame dei primi due progetti penso che vorrà esonerarmi dal ripetere le argomentazioni ripetute durante le passate riunioni per la presentazione di questi progetti di legge. Si tratta sostanzialmente di due progetti di legge che ricalcano la struttura delle leggi precedenti, sono state approvate all'unanimità dalla II Commissione e quindi realizzate in pieno accordo con gli Enti locali e le associazioni interessate.



PRESIDENTE

Iniziamo con l'esame dell' articolato del progetto di legge n. 400 "Istituzione del parco naturale della Val Troncea".
"Articolo 1 - Istituzione del Parco naturale. Ai sensi della legge regionale 4 giugno 1975, n. 43, è istituito, con la presente legge il Parco naturale della Val Troncea, Ente di diritto pubblico".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti n. 29 hanno risposto SI n. 29 Consiglieri L'art. 1 è approvato.
"Articolo 2 - Confini. I confini del Parco naturale della Val Troncea incidente sul Comune di Pragelato, sono individuati nell'allegata planimetria, in scala 1:25.000, facente parte integrante della presente legge.
I confini del Parco sono delimitati da tabelle da collocarsi in modo che siano visibili da ogni punto di accesso e che da ogni tabella siano visibili le due contigue, e portanti la scritta 'Regione Piemonte - Parco naturale della Val Troncea'.
Le tabelle debbono essere mantenute in buono stato di conservazione e di leggibilità".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti n. 31 hanno risposto SI n. 31 Consiglieri L'art. 2 è approvato.
"Articolo 3 - Finalità. Nell'ambito ed a completamento dei principi generali indicati nell'articolo 1 della legge regionale 4 giugno 1975, n.
43, le finalità dell'istituzione del Parco naturale della Val Troncea sono specificate secondo quanto segue: 1) tutelare le caratteristiche naturali, ambientali e paesaggistiche della zona 2) organizzare il territorio per la fruizione a fini didattici scientifici, culturali, turistici 3) promuovere la qualificazione delle condizioni di vita e di lavoro delle popolazioni locali 4) promuovere e valorizzare le attività agro-silvo-pastorali qualificando le dotazioni agricole e garantendo la continuità del pascolo montano, indispensabile fattore per il mantenimento dei valori ambientali e paesaggistici della zona".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti n. 31 hanno risposto SI n. 31 Consiglieri L'art. 3 è approvato.
"Articolo 4 - Durata della destinazione. La destinazione a Parco naturale, attribuita con la presente legge al territorio individuato dal precedente art. 2, ha la durata di anni 99, prorogabile alla scadenza".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti n. 31 hanno risposto SI n. 31 Consiglieri L'art. 4 è approvato.
"Articolo 5 - Gestione. Le funzioni di direzione e di amministrazione delle attività necessarie per il conseguimento delle finalità di cui al precedente art. 3 sono esercitate da un Consiglio direttivo composto da: a) tre rappresentanti, di cui uno della minoranza, del Comune di Pragelato b) tre rappresentanti del Consiglio della Comunità montana Val Chisone e Germanasca, di cui uno della minoranza c) tre rappresentanti designati dal Consiglio regionale, sentito il parere del Comitato comprensoriale di Pinerolo.
Il Consiglio direttivo adotta, entro 90 giorni dalla sua costituzione lo Statuto del Parco. Lo Statuto è approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale.
Lo Statuto deve prevedere: a) il Consiglio direttivo b) il Presidente.
I membri del Consiglio direttivo ed il Presidente durano in carica fino al termine del mandato dei Consigli che li hanno eletti e possono essere riconfermati.
Alle riunioni del Consiglio direttivo partecipa, con voto consultivo un funzionario della Regione, nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale.
Il Consiglio direttivo, nello svolgimento delle proprie funzioni, si avvale di un Comitato tecnico-scientifico, istituito dal Consiglio regionale con propria deliberazione. I membri del Comitato tecnico scientifico possono partecipare alle riunioni del Consiglio direttivo, alle quali debbono essere invitati.
Per l'espletamento delle funzioni di cui al primo comma del presente articolo, il Consiglio direttivo utilizza il personale di cui al successivo articolo 6 e può avvalersi degli uffici regionali, comprensoriali provinciali, e del Comune di Pragelato".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti n. 31 hanno risposto SI n. 31 Consiglieri L'art. 5 è approvato.
"Articolo 6 - Personale. L'ordinamento e la pianta organica del personale del Parco sono disciplinati con legge regionale, sentito il Consiglio direttivo".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti n. 31 hanno risposto SI n. 31 Consiglieri L'art. 6 è approvato.
"Articolo 7 - Controllo. Il Parco naturale della Val Troncea ha un proprio bilancio.
Il bilancio preventivo deve essere presentato dal Consiglio direttivo sentito il Comitato tecnico-scientifico, alla Giunta regionale entro il 31 luglio dell'anno precedente a quello cui si riferisce il rendiconto consuntivo finanziario, patrimoniale ed economico entro il 31 marzo dell'anno successivo all'anno finanziario cui si riferisce.
I bilanci di cui al comma precedente sono sottoposti all'approvazione con deliberazione, della Giunta regionale.
L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare.
Le deliberazioni del Consiglio direttivo diventano esecutive dopo approvazione, con deliberazione, da parte della Giunta regionale.
Le deliberazioni di cui al comma precedente debbono essere inviate alla Regione Piemonte entro 5 giorni dalla data nella quale sono state adottate e la Giunta regionale le approva entro il termine di 15 giorni dal ricevimento degli atti. Trascorso tale termine le deliberazioni si intendono tacitamente approvate".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti n. 31 hanno risposto SI n. 31 Consiglieri L'art. 7 è approvato.
"Articolo 8 - Vincoli e permessi. Sull'intero territorio del Parco naturale della Val Troncea, oltre al rispetto delle leggi statali e regionali in materia di tutela dell'ambiente, della flora e della fauna nonché delle leggi sulla caccia e sulla pesca, è fatto divieto di: a) aprire e coltivare cave b) esercitare l'attività venatoria. Sono consentiti gli interventi tecnici di cui alla legge regionale 20 ottobre 1977, n. 50 c) alterare e modificare le condizioni naturali di vita degli animali d) danneggiare e distruggere i vegetali di ogni specie e tipo, fatte salve le normali attività colturali e) abbattere o comunque danneggiare gli alberi che abbiano un particolare valore ambientale, scientifico o urbanistico f) asportare rocce o minerali g) costruire nuove strade e ampliare le esistenti, se non in funzione delle attività agricola e forestale e della fruibilità del Parco h) effettuare interventi di demolizione di edifici esistenti o di costruzione di nuovi edifici o di strutture, stabili o temporanee, che possano deteriorare le caratteristiche ambientali dei luoghi i) esercitare attività ricreative e sportive con mezzi meccanici fuori strada.
L'uso del suolo e l'edificabilità consentiti nel territorio del Parco devono corrispondere ai fini di cui al precedente articolo 3 e sono definiti dagli strumenti urbanistici e dal piano di cui al successivo art.
11.
Sino all'approvazione del piano di cui al comma precedente debbono essere applicate le seguenti normative: 1) su tutto il territorio del Parco è concesso ripristinare i fabbricati esistenti, vincolandone l'uso alle finalità di cui al precedente art. 3 2) la costruzione di opere di qualsiasi genere che determinino modificazioni dello stato attuale dei luoghi fatta salva ogni altra autorizzazione prevista per legge, deve essere autorizzata dal Presidente della Giunta regionale 3) il pascolo e l'agricoltura si esercitano nelle forme e nei terreni entro i quali sono attualmente praticati.
Le norme relative al mantenimento dell' ambiente naturale ed alla manutenzione ed utilizzazione delle aree boschive sono previste in apposito piano naturalistico e piano di assestamento forestale, ai sensi della legge regionale 4 settembre 1979, n. 57.
Fino all'approvazione dei piani di cui al precedente comma, i tagli boschivi sono regolati in base alle norme di bui all'art. 12 della legge succitata".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti n. 31 hanno risposto SI n. 31 Consiglieri L'art. 8 è approvato.
"Articolo 9 - Sanzioni. Le violazioni al divieto di cui alla lettera a) dell'art. 8 della presente legge comportano sanzioni amministrative da un minimo di L. 3.000.000 ad un massimo di L. 5.000.000 per ogni 10 mc di materiale rimosso.
Le violazioni ai divieti di cui alle lettere c), d), e), f) e i) del precedente art. 8 comportano sanzioni amministrative da un minimo di L.
50.000 ad un massimo di L. 1.000.000, in relazione alla gravità del fatto commesso.
Le violazioni ai divieti di cui alle lettere g) e h), primo comma, ed alle limitazioni di cui ai numeri 1 e 2, terzo comma, dell'art. 8 della presente legge comportano sanzioni amministrative da un minimo di L.
5.000.000 ad un massimo di L. 10.000.000.
I tagli boschivi effettuati in difformità della previsione di cui all'art. 12 della legge regionale 4 settembre 1979, n. 57, comportano la sanzione amministrativa da un minimo di L. 1.000.000 ad un massimo di L.
5.000.000, per ogni ettaro o frazione di ettaro di terreno su cui è stato effettuato il taglio boschivo.
Le violazioni ai divieti richiamati ai commi primo, terzo e quarto del presente articolo comportano, oltre alle sanzioni amministrative previste l'obbligo del ripristino da realizzarsi in conformità alle disposizioni formulate in apposito decreto del Presidente della Giunta regionale.
Delle violazioni viene redatto, dal personale di vigilanza, un verbale che dovrà essere trasmesso entro 15 giorni al Presidente della Giunta regionale, il quale, con proprio provvedimento da notificare al trasgressore, contesta l'infrazione e determina l'entità della sanzione.
Contro tale provvedimento l'interessato può produrre, entro 30 giorni dalla data della notifica, ricorso alla Giunta regionale, la quale si pronunzierà entro 90 giorni.
Per le violazioni al divieto di cui alla lettera b) del precedente art.
8 si applicano le sanzioni previste dalle Vigenti leggi dello Stato e della Regione.
Le somme riscosse ai sensi del presente articolo e quelle riscosse ai sensi delle norme contenute nel piano naturalistico di cui all'art. 8 della presente legge saranno introitate nel bilancio della Regione".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti n. 31 hanno risposto SI n. 31 Consiglieri L'art. 9 è approvato.
"Articolo 10 - Vigilanza. La vigilanza del Parco della Val Troncea è affidata: a) al personale di sorveglianza previsto nell'ordinamento e pianta organica di cui al precedente art. 6 o degli Enti di cui all'ultimo comma del precedente art. 5 b) al personale degli Enti indicati all'ultimo comma dell'art. 3 della legge regionale 4 giugno 1975, n. 43, e successive modificazioni ed integrazioni, previa, convenzione con gli Enti di appartenenza c) a guardie giurate volontarie, nominate in conformità all'art. 138 del T.U. delle leggi di Pubblica Sicurezza approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, e che abbiano prestato giuramento davanti al Pretore".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti n. 31 hanno risposto SI n. 31 Consiglieri L'art. 10 è approvato.
"Articolo 11 - Piano dell'area. In attesa dell'approvazione del piano territoriale di cui all'art. 4 della legge regionale 5 dicembre 1977, n.
56, la Giunta regionale predispone un piano dell'area oggetto della presente legge, costituente a tutti gli effetti stralcio del piano territoriale, formato ed approvato secondo la procedura di cui ai seguenti commi.
La Giunta regionale, entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, predispone ed adotta il piano dell'area, che trasmette al Comune interessato, alla Comunità montana Val Chisone e Germanasca, al Comitato comprensoriale di Pinerolo e alla Provincia di Torino, e ne dà notizia sul B.U. della Regione con l'indicazione della sede in cui chiunque può prendere visione degli elaborati.
Entro 90 giorni i soggetti di cui al comma precedente fanno pervenire le proprie osservazioni alla Giunta regionale. Entro lo stesso termine i Comitati comprensoriali non competenti per il territorio, gli Enti pubblici, le organizzazioni e le associazioni economiche, culturali e sociali, nonché le Amministrazioni dello Stato e le Aziende a partecipazione pubblica interessate possono far pervenire le proprie osservazioni alla Giunta regionale.
La Giunta regionale, entro i successivi 90 giorni, esaminate le osservazioni di cui al comma precedente, provvede alla predisposizione degli elaborati definitivi del piano dell'area e, sentito il Comitato Urbanistico Regionale, sottopone gli atti al Consiglio regionale per l'approvazione.
Le indicazioni contenute nel piano dell' area e le relative norme di attuazione sono efficaci e vincolanti dalla data di entrata in vigore della deliberazione del Consiglio regionale e si sostituiscono ad eventuali previsioni difformi degli strumenti urbanistici vigenti".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti n. 31 hanno risposto SI n. 31 Consiglieri L'art. 11 è approvato.
"Articolo 12 - Finanziamenti per gli oneri relativi alle opere di tabellazione. Per gli oneri relativi alle opere di tabellazione, di cui al precedente art. 2, è autorizzata, per l'anno finanziario 1980, la spesa di L. 2.000.000.
All'onere di cui al precedente comma si provvede mediante una riduzione di pari ammontare, in termini di competenza e di cassa, del fondo speciale di cui al capitolo 12500 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1980, e mediante l'istituzione, nello stato di previsione medesimo, di apposito capitolo, con la denominazione 'Spese relative alle opere di tabellazione del Parco naturale della Val Troncea' e con lo stanziamento di L. 2.000.000.
Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti n. 31 hanno risposto SI n. 31 Consiglieri L'art. 12 è approvato.
"Articolo 13 - Finanziamenti per la gestione. Agli oneri per la gestione del Parco naturale della Val Troncea di cui all'art. 5 della presente legge, valutati in L. 30.000.000 per l'anno finanziario 1980, si provvede mediante una riduzione di pari ammontare, in termine di competenza e di cassa, del fondo speciale di cui al capitolo 12500 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1980, e mediante l'istituzione, nello stato di previsione medesimo, di apposito capitolo con la denominazione 'Assegnazione regionale per le spese di gestione del Parco naturale della Val Troncea' e con lo stanziamento di L. 30.000.000.
Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti n. 31 hanno risposto SI n. 31 Consiglieri L'art. 13 è approvato.
"Articolo 14 - Disposizioni finanziarie relative alla redazione del piano dell'area, del piano naturalistico e del piano di assestamento forestale. Per la redazione del piano dell'area, di cui al precedente art.
11, del piano naturalistico e del piano di assestamento forestale, di cui al precedente art. 8, è autorizzata, per l'anno finanziario 1980, la spesa di L. 30.000.000.
All'onere di cui al precedente comma si provvede mediante una riduzione di pari ammontare, in termini di competenza e di cassa, del fondo speciale di cui al capitolo 12500 dello stato di previsione per l'anno finanziario 1980, e mediante l'istituzione nello stato di previsione medesimo, di apposito capitolo, con la denominazione 'Spese per la predisposizione del piano dell'area, del piano naturalistico e del piano di assestamento forestale del Parco naturale della Val Troncea' e con lo stanziamento di L.
30.000.000.
Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti n. 31 hanno risposto SI n. 31 Consiglieri L'art. 14 è approvato.
"Articolo 15 - Entrate. I proventi derivanti dalle sanzioni di cui al precedente articolo 9 saranno iscritti al capitolo 2230 dello stato di previsione delle entrate del bilancio per l'anno finanziario 1980 ed ai corrispondenti capitoli dei bilanci successivi".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti n. 31 hanno risposto SI n. 31 Consiglieri L'art. 15 è approvato.
"Articolo 16 - Norma transitoria. I membri del Consiglio direttivo, di cui al precedente art. 5, vengono nominati dal Consiglio comunale di Pragelato, dal Consiglio della Comunità montana Val Chisone e Germanasca e dal Consiglio regionale entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti n. 31 hanno risposto SI n. 31 Consiglieri L'art. 16 è approvato.
Procediamo alla votazione sull'intero progetto di legge.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti n. 31 hanno risposto SI n. 31 Consiglieri L'intero progetto di legge è approvato.
Prima di procedere alla votazione del progetto di legge n. 393: "Istituzione del parco naturale Rocca di Cavour", chiede di parlare il Consigliere Chiabrando. Ne ha facoltà.



CHIABRANDO Mauro

Interverrei con osservazioni di carattere generale su problemi riguardanti i due parchi. Approviamo questa proposta perché si tratta di un testo proposto dal nostro Gruppo recepito dalla Giunta che ha portato alcune modifiche che non sono riuscito a seguire nei dettagli. Rilievo soltanto come al Consiglio comunale che noi avevamo proposto gestisse i parchi in quanto entrambi, Rocca di Cavour e Val Troncea, ricadono nello stesso territorio comunale, è stato sostituito il Consiglio direttivo con l'introduzione in questo Consiglio di elementi di rappresentanti esterni al Consiglio comunale. Noi avremmo preferito che fosse il Consiglio comunale senza ulteriori strutture burocratiche, comunque va bene lo stesso anche così. Avevamo previsto degli indennizzi per i danni da selvaggina, danni a piante da mantenere di interesse ambientale che sono stati stralciati, come pure gli aiuti per gli agricoltori che in queste zone abbiano ad operare con la prevalenza, con la priorità che le leggi prevedono. Credo che lo stralcio sia stato dettato dal fatto che le leggi istitutive dei parchi già le prevedono. Riaffermo soltanto la necessità che si tenga conto di questi principi che le leggi istitutive hanno affermato e che noi avevamo proposto anche in quelle che sono state stralciate. Apprezzo e accetto per la Val Germanasca la riduzione del territorio: è stata stralciata la parte sulla valle che era contestata e per la quale esistevano dei problemi, pertanto il territorio previsto in questa legge è pacifico e non comporta problemi.
Dichiaro il voto favorevole sia all'una che all'altra legge che andiamo a votare.



PRESIDENTE

Passiamo alla votazione dell'articolato del p.d.l. n. 393.
"Articolo 1 - Istituzione del Parco naturale. Ai sensi della legge regionale 4 giugno 1975, n. 43, è istituito, con la presente legge, il Parco naturale della Rocca di Cavour".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti n. 35 hanno risposto SI n. 35 Consiglieri L'art. 1 è approvato.
"Articolo 2 - Confini. I confini del Parco naturale della Rocca di Cavour, incidente sul Comune Cavour, sono individuati nell'allegata planimetria, in scala 1:25.000, facente parte integrante della presente legge.
I confini del Parco sono delimitati da tabelle da collocarsi, in modo visibile, sui punti di intersezione del perimetro con le strade di accesso e portanti la scritta "Regione Piemonte - Parco naturale della Rocca di Cavour".
Le tabelle debbono essere mantenute in buono stato di conservazione e di leggibilità".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti n. 35 hanno risposto SI n. 35 Consiglieri L'art. 2 è approvato.
"Articolo 3 - Finalità. Nell'ambito ed a completamento dei principi generali indicati nell'art. 1 della legge regionale 4 giugno 1975, n. 43 le finalità dell'istituzione del Parco naturale della Rocca di Cavour sono specificate secondo quanto segue: 1) tutelare le caratteristiche naturali, ambientali e paesaggistiche della zona, in funzione dell'uso sociale di tali valori 2) organizzare il territorio per la fruizione a fini didattici scientifici, culturali, turistici 3) promuovere la qualificazione delle condizioni di vita e di lavoro della popolazione 4) promuovere e valorizzare le attività agro-forestali 5) procedere all'acquisizione di terreni incolti e fabbricati abbandonati, da destinare ad uso sociale, ricreativo, culturale e ricettivo turistico".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti n. 35 hanno risposto SI n. 35 Consiglieri L'art. 3 è approvato.
"Articolo 4 - Durata della destinazione. La destinazione a Parco naturale, attribuita con la presente legge al territorio individuato al precedente art. 2, ha la durata di anni 99, prorogabile alla scadenza".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti n. 35 hanno risposto SI n. 35 Consiglieri L'art. 4 è approvato.
"Articolo 5 - Gestione. I piani di intervento per il conseguimento delle finalità di cui al precedente art. 3 sono predisposti dalla Giunta regionale d'intesa con il Comune di Cavour.
Le attività di attuazione dei piani e di vigilanza sono esercitate dal Comune di Cavour che può avvalersi, nell'ambito degli stanziamenti annuali di cui alla presente legge, e sentita la Giunta regionale, di proprio personale o degli uffici regionali, comprensoriali o provinciali, ovvero del personale di cui al successivo art. 6".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti n. 35 hanno risposto SI n. 35 Consiglieri L'art. 5 è approvato.
"Articolo 6 - Personale. L'ordinamento e la pianta organica del personale del Parco naturale sono disciplinati con legge regionale, sentito il Comune".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti n. 35 hanno risposto SI n. 35 Consiglieri L'art. 6 è approvato.
"Articolo 7 - Controllo. Il Comune di Cavour redige annualmente un bilancio preventivo ed uno consuntivo, relativi alla gestione del Parco naturale della Rocca di Cavour, da sottoporre all'approvazione della Giunta regionale. Il bilancio preventivo deve essere presentato alla Giunta regionale entro il 31 luglio dell'anno precedente a quello cui si riferisce; il rendiconto consuntivo finanziario, patrimoniale ed economico entro il 31 marzo dell'anno successivo all'anno finanziario cui si riferisce.
I bilanci di cui al comma precedente sono allegati al bilancio comunale per essere sottoposti all'esame ad approvazione dei competenti organi di controllo.
L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare.
Le deliberazioni del Consiglio Comunale di Cavour, relative alla gestione del Parco naturale della Rocca di Cavour, quando comportino variazioni ai bilanci di cui al primo comma del presente articolo, devono essere adottate previo parere vincolante della Giunta regionale".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti n. 35 hanno risposto SI n. 35 Consiglieri L'art. 7 è approvato.
"Articolo 8 - Vincoli e permessi. Sull'intero territorio del Parco naturale della Rocca di Cavour, oltre al rispetto delle leggi regionali in materia di tutela dell'ambiente, della flora e della fauna, nonché delle leggi sulla caccia e sulla pesca, è fatto divieto di: a) aprire e coltivare cave b) esercitare l'attività venatoria. Sono consentiti gli interventi tecnici di cui alla legge regionale 20 ottobre 1977, n. 50 c) alterare e modificare le condizioni naturali di vita degli animali d) danneggiare e distruggere i vegetali di ogni specie e tipo, fatte salve le normali attività colturali e) abbattere o comunque danneggiare gli alberi che abbiano un particolare valore ambientale, scientifico o urbanistico f) asportare rocce o minerali g) costruire nuove strade e ampliare le esistenti se non in funzione delle attività agricola e forestale e della fruibilità del Parco h) effettuare interventi di demolizione di edifici esistenti o di costruzione di nuovi edifici o di strutture, stabili o temporanee, che possano deteriorare le caratteristiche ambientali dei luoghi i) esercitare attività ricreative e sportive con mezzi meccanici fuori strada.
Su tutto il territorio del Parco naturale della Rocca di Cavour è concesso ripristinare i fabbricati esistenti, vincolandone l'uso alle finalità di cui al precedente art. 3.
La costruzione di opere di qualsiasi genere, che determinino modificazione dello stato attuale dei luoghi, fatta salva ogni altra autorizzazione prevista per legge, dote essere autorizzata dal Presidente della Giunta regionale.
Le norme relative al mantenimento dell' ambiente naturale ed alla manutenzione ed utilizzazione delle aree boschive sono previste in apposito piano naturalistico e piano di assestamento forestale, ai sensi della legge regionale 4 settembre 1979, n. 57.
Fino all'approvazione dei piani di cui al precedente comma, i tagli boschivi sono regolati in base alle norme di cui all'art. 12 della legge succitata".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti n. 35 hanno risposto SI n. 35 Consiglieri L'art. 8 è approvato.
"Articolo 9 - Sanzioni. Le violazioni al divieto di cui alla lettera a) dell'art. 8 della presente legge comportano sanzioni amministrative da un minimo di L. 3.000.000 ad un massimo di L. 5.000.000 per ogni 10 mc di materiale rimosso.
Le violazioni ai divieti di cui alle lettere c), d), e), f) e i) del precedente art. 8 comportano sanzioni amministrative da un minimo di L.
50.000 ad un massimo di L. 1.000.000, in relazione alla gravità del fatto commesso.
Le violazioni ai divieti di cui alle lettere g) e h), primo comma, ed alle limitazioni di cui al secondo e terzo comma dell'art. 8 della presente legge comportano sanzioni amministrative da un minimo di L. 5.000.000 ad un massimo di L. 10.000.000.
I tagli boschivi effettuati in difformità della previsione di cui all'art. 12 della legge regionale 4 settembre 1979, n. 57, comportano la sanzione amministrativa da un minimo di L. 1.000.000 ad un massimo di L.
5.000.000, per ogni ettaro o frazione di ettaro di terreno su cui è stato effettuato il taglio boschivo.
Le violazioni ai divieti richiamati ai commi primo, terzo e quarto del presente articolo comportano, oltre alle sanzioni amministrative previste l'obbligo del ripristino da realizzarsi in conformità alle disposizioni formulate in apposito decreto del Presidente della Giunta regionale.
Dalle violazioni viene redatto, dal personale di vigilanza, un verbale che dovrà essere trasmesso entro 15 giorni al Presidente della Giunta regionale, il quale, con proprio provvedimento da notificare al trasgressore, contesta l'infrazione e determina l'entità della sanzione.
Contro tale provvedimento l'interessato può produrre, entro 30 giorni dalla data della notifica, ricorso alla Giunta regionale, la quale si pronunzierà entro 90 giorni.
Per le violazioni al divieto di cui alla lettera b) del precedente art.
8 si applicano le sanzioni previste dalle vigenti leggi dello Stato e della Regione.
Le somme riscosse ai sensi del presente articolo e quelle riscosse ai sensi delle norme contenute nel piano naturalistico di cui all'art. 8 della presente legge saranno introitate nel bilancio della Regione".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti n. 35 hanno risposto SI n. 35 Consiglieri L'art. 9 è approvato.
"Articolo 10 - Vigilanza. La vigilanza del Parco naturale della Rocca di Cavour è affidata: a) al personale di sorveglianza previsto nell'ordinamento e pianta organica di cui al precedente art. 6 o degli Enti di cui all'ultimo comma del precedente art. 5 b) al personale degli Enti indicati all'ultimo comma dell'art. 3 della legge regionale 4 giugno 1975, n. 43, e successive modificazioni ed integrazioni, previa convenzione con gli Enti di appartenenza c) a guardie giurate volontarie, nominate in conformità all'art. 138 del T.U. delle leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, e che abbiano prestato giuramento davanti al Pretore".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti n. 35 hanno risposto SI n. 35 Consiglieri L'art. 10 è approvato.
"Articolo 11 - Finanziamenti per gli oneri relativi alle opere di tabellazione. Per gli oneri relativi alle opere di tabellazione di cui al precedente art. 2, è autorizzata, per l'anno finanziario 1980, la spesa di L. 1.000.000.
All'onere di cui al precedente comma si provvede mediante una riduzione di pari ammontare, in termini di competenza e di cassa, del fondo speciale di cui al capitolo 12500 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1980, e mediante l'istituzione, nello stato di previsione medesimo, di apposito capitolo con la denominazione "Spese relative alle opere di tabellazione del Parco naturale della Rocca di Cavour" e con lo stanziamento di competenza e di cassa di L. 1.000.000.
Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti n. 35 hanno risposto SI n. 35 Consiglieri L'art. 11 è approvato.
"Articolo 12 - Finanziamenti per la gestione. Agli oneri per la gestione del Parco naturale della Rocca di Cavour di cui all'art. 5 della presente legge, valutati in L. 20.000.000 per l'anno finanziario 1980, si provvede mediante una riduzione di pari ammontare, in termini di competenza e di cassa, del fondo speciale di cui al capitolo 12500 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1980, e mediante l'istituzione, nello stato di previsione medesimo, di apposito capitolo con la denominazione "Assegnazione regionale per le spese di gestione del Parco naturale della Rocca di Cavour" e con lo stanziamento di competenza e di cassa di L. 20.000.
Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti n. 35 hanno risposto SI n. 35 Consiglieri L'art. 12 è approvato.
"Articolo 13 - Disposizioni finanziarie relative alla redazione del piano naturalistico e del piano di assestamento forestale. Per la redazione del piano naturalistico e del piano di assestamento forestale, di cui al precedente art. 8, è autorizzata per l'anno finanziario 1980, la spesa di L. 10.000.000.
All'onere di cui al precedente comma si provvede mediante una riduzione di pari ammontare, in termini di competenza e di cassa, del fondo speciale di cui al capitolo 12500 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1980, e mediante l'istituzione nello stato di previsione medesimo di apposito capitolo con la denominazione "Spese per la predisposizione del piano naturalistico e del piano di assestamento forestale del Parco naturale della Rocca di Cavour" e con lo stanziamento di competenza e di cassa di L. 10.000.000.
Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti n. 35 hanno risposto SI n. 35 Consiglieri L'art. 13 è approvato.
"Articolo 14 - Entrate. I proventi derivanti dalle sanzioni di cui ai precedente art. 9 saranno iscritti al capitolo 2230 dello stato di previsione delle entrate del bilancio per l'anno finanziario 1980 ed ai corrispondenti capitoli dei bilanci successivi".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti n. 35 hanno risposto SI n. 35 Consiglieri L'art. 14 è approvato.
Procediamo alla votazione sull'intero progetto di legge.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti n. 35 hanno risposto SI n. 35 Consiglieri L'intero progetto di legge è approvato. Esame progetto di legge n. 509: "Istituzione del parco naturale dei laghi di Avigliana". La parola al Consigliere Chiabrando.



CHIABRANDO Mauro

Mentre su altri Parchi c'è stato il nostro pieno consenso, sul Parco naturale dei laghi di Avigliana non c'è, in quanto ci sono problemi che sono rimasti aperti e che in Commissione non sono stati risolti; nel senso che la maggioranza non ha accettato alcune proposte e osservazioni proposte tra l'altro che abbiamo raccolto in loco e che ci parevano fondate. Prendiamo atto che alcune proposte sono state accolte, però molto marginalmente e non tali da avere il nostro consenso sulla legge. Avevamo fatto queste osservazioni: limitazioni addirittura che non sono previste in altre leggi circa la concimazione dei terreni per un presunto pericolo che questo concime con il dilavamento vada a finire nei laghi. Abbiamo proposto una limitazione, ma chiediamo un indennizzo qualora questa limitazione dovesse essere applicata. Inoltre abbiamo rilevato che esiste nella zona un Consorzio costituito ben 100 anni fa, Consorzio denominato dei Mareschi, il quale ha scopi ed obiettivi che sono completamente opposti a quelli che sono previsti da questa legge, nel senso che il Consorzio era stato costituito per risanare la zona, bonificarla, per migliorarla dal punto di vista produttivo ed igienico. Invece con la legge sul Parco si verrebbero a mantenere quelle condizioni: zona umida e acque stagnanti. Siamo d'accordo sul fatto che se il Parco deve essere costituito deve avere alcuni requisiti e obiettivi; però abbiamo chiesto - e questo non è stato accettato - che ci fosse un collegamento tra organo-Parco e organo Consorzio in modo da fare coincidere gli obiettivi almeno concordare le eventuali azioni da fare in questo senso. Alcune precisazioni circa le finalità sono state accettate, quindi non abbiamo nulla da obiettare avevamo poi proposto di tenere in considerazione la presenza nel Consiglio di amministrazione di alcuni organismi tipo il Presidente del Consorzio l'Azienda autonoma che opera in zona perché è turistica. La proposta della Giunta è stata di tenere presente queste esigenze in sede di consultazione e ci pare un po' poco, in quanto la fase consultiva si attua in determinati momenti e periodi e non può essere quindi la presenza di questi organismi certa e determinante. Avevamo proposto di includere nella legge la previsione qualora si verificassero delle limitazioni alle produzioni all'attività economica in generale di indennizzare queste limitazioni e qui come è già stato detto per altre leggi c'è già la legge istitutiva generale che prevede l'indennizzo in caso di necessità. Ci sono altri aspetti marginali meno importanti che abbiamo anche illustrato in Commissione. Per questi motivi non so se la Giunta ritenga di accogliere qualche cosa, in caso contrario riserviamo il nostro atteggiamento e il nostro voto.



PRESIDENTE

La parola all'Assessore Rivalta.



RIVALTA Luigi, Assessore alla pianificazione territoriale

Chiedo la parola per riprecisare, in questa sede, le considerazioni già da me fatte in Commissione. L'istituzione del Parco dei Laghi d'Avigliana ha come motivazione quella di salvare, con il quadro ambientale complessivo, la presenza della palude, con il ruolo che essa svolge quale organismo depuratore di questo sistema idrologico costituito dai Laghi.
Quindi è chiaro che rispetto agli obiettivi del Consorzio dei Mareschi costituito con la finalità di prosciugare la palude, l'istituzione del parco è in netto contrasto. D'altra parte, se non ci fosse stato in atto questo processo promosso dal Consorzio, che sta eliminando la zona umida dei laghi, non ci sarebbe stata questa motivazione, urgente, di intervento per costituire il parco, pur restando la motivazione della salvaguardia ambientale e paesistica. L'urgenza richiede di intervenire immediatamente per un'azione di tutela, e interrompere un'azione che fino ad oggi ha operato contro le caratteristiche naturalistiche che in quell'ambito sono presenti. Che cosa emergerà da oggi in avanti? Emergerà un confronto dialettico fra due logiche che hanno obiettivi diversi; è necessario ricuperare una dialettica fra questi obiettivi diversi; ciò modificherà rispetto al passato in cui è stato presente l'unico obiettivo dell'eliminazione della palude. Penso che sia giusto lasciare che da questa dialettica emerga una linea di soluzione equilibrata, che tenga conto di quanto già fatto e dell'esigenza di non deteriorare maggiormente questo eco sistema; trovare cioè una soluzione di compromesso allo stato attuale.
Sulla questione, poi, degli indennizzi sollevate dal Consigliere Chiabrando, lui stesso ha richiamato l'articolo della legge, quella che denominiamo legge quadro per i Parchi; essa prevede indennizzi all'agricoltura qualora la politica di tutela ambientale e paesistica e naturalistica imponga delle limitazioni alle normali attività agricole. La legge lascia di definire qual è la normalità dell'attività agricola rispetto alla quale far riferimento per pagare gli indennizzi. Credo che sia appunto il confronto tra le esigenze di una politica di tutela, che impone vincoli, e l'esigenza degli agricoltori che ci consentirà di definire in concreto il problema degli indennizzi. E quindi nella gestione applicando una norma legislativa, che attraverso il confronto dialettico tra l'azione di tutela e l'attività agricola che si definisce l'applicazione del principio dell'indennizzo. La finalità della legge sul parco di Avigliana consente, con riferimento alla norma generale degli indennizzi, di poter intervenire, stabilendo le forme e le modalità.
Questi indennizzi si applicano in relazione a precisi vincoli che vengono introdotti nei confronti dell'attività agricola. Nel caso specifico, i vincoli riguardano l'uso dei fertilizzanti che, dilavati dall'azione della pioggia, inquinano il lago.
Infine, il problema della rappresentatività del Consiglio direttivo abbiamo ritenuto, in Commissione, di attenerci ancora una volta al principio, che è già stato confermato da ben 19 o 20 leggi approvate, di costituire un Consiglio direttivo rappresentativo degli Enti locali (del Comune, della Provincia, delle Comunità montane e della Regione). Nelle nomine dell'istituzione dovranno trovare posto le eventuali rappresentatività di gruppi o organismi che siano particolarmente interessati. Dico, però, che il rapporto fra il Consiglio direttivo e i gruppi sociali, o gli operatori economici particolarmente interessati a problemi delle aree tutelate, deve essere risolto soprattutto - come appunto queste e altre leggi indicano - attraverso la definizione di una norma statutaria che garantisca la loro partecipazione alle decisioni. Al Consiglio direttivo, nella rappresentatività che gli proviene dalle assemblee elettive, deve restare il compito di essere l'organo dirigente e amministrativo dell'azione di tutela; se così non facessimo e trasmettessimo la funzione di tutela e di gestione ad organismi emanati da gruppi direttamente interessati all'area da tutelare e magari interessati in termini contrastanti all'azione di tutela, vanificheremo probabilmente l'azione di tutela stessa.
Questa legge, come le altre, direi questa più che le altre, per i problemi che affronta, pone in evidenza come l'azione di tutela in una realtà fortemente antropizzata come è quella della nostra Regione, in particolare nell' area torinese, può emergere soltanto sulla base di un rapporto dialettico attraverso a cui un organismo che operi nell'obiettivo specifico della tutela metta in discussione le situazioni presenti e radicate di attività e di funzioni che contrastano con l'azione di tutela stessa.



PRESIDENTE

Possiamo procedere alla votazione dell'articolato del progetto di legge n. 509.
"Articolo 1 - Istituzione del Parco naturale. Ai sensi della legge regionale 4 giugno 1975, n. 43, è istituito con la presente legge il Parco naturale dei laghi di Avigliana, Ente di diritto pubblico".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti n. 37 hanno risposto SI n. 24 Consiglieri si sono astenuti n. 13 Consiglieri L'art. 1 è approvato.
"Articolo 2 - Confini. I confini del Parco naturale dei laghi di Avigliana, incidente sul Comune di Avigliana, sono individuati nell'allegata planimetria in scala 1:25.000, facente parte integrante della presente legge.
Con la redazione del piano naturalistico di cui all'ultimo comma dell'art. 8 della presente legge possono essere individuate aree interne del Parco naturale con differenti classificazioni: l'area individuata con la lettera A nella planimetria di cui al comma precedente è fin d'ora individuata come "area attrezzata", ed è preordinata all'espropriazione o all'acquisizione.
I confini del Parco naturale sono delimitati da tabelle portanti la scritta "Regione Piemonte - Parco naturale dei laghi di Avigliana", da collocarsi in modo che siano visibili da ogni punto di accesso e che da ogni tabella siano visibili le due contigue.
Le tabelle devono essere mantenute in buono stato di conservazione e di leggibilità a cura dell'Ente gestore del Parco".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti n. 37 hanno risposto SI n. 24 Consiglieri si sono astenuti n. 13 Consiglieri L'art. 2 è approvato.
"Articolo 3 Finalità. Nell'ambito ed a completamento dei principi generali indicati nell'art. 1 della legge regionale 4 giugno 1975, n. 43 le finalità dell'istituzione del Parco naturale dei laghi di Avigliana sono specificate secondo quanto segue: 1) ripristinare le condizioni idrobiologiche dei laghi di Avigliana concorrendo ad eliminare le cause d'inquinamento 2) concorrere al miglioramento delle condizioni naturali dell'area della palude dei Mareschi 3) disciplinare e controllare la fruizione del territorio a fini ricreativi, didattici, scientifici, culturali e turistici 4) tutelare, valorizzare e restaurare le risorse paesaggistiche storiche, ambientali e naturali della zona 5) promuovere ogni iniziativa necessaria o utile alla qualificazione delle attività agricole esistenti 6) incentivare le attività produttive locali che siano compatibili con la valorizzazione e la riqualificazione dell'ambiente".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti n. 37 hanno risposto SI n. 24 Consiglieri si sono astenuti n. 13 Consiglieri L'art. 3 è approvato.
"Articolo 4 - Durata della destinazione. La destinazione a Parco naturale, attribuita con la presente legge al territorio individuato dal precedente art. 2, ha la durata di anni 99, prorogabile alla scadenza".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti n. 37 hanno risposto SI n. 24 Consiglieri si sono astenuti n. 13 Consiglieri L'art. 4 è approvato.
"Articolo 5 - Gestione. Le funzioni di direzione e di amministrazione delle attività necessarie per il conseguimento delle finalità di cui al precedente art. 3 sono esercitate da un Consiglio direttivo composto da: a) tre rappresentanti, di cui uno della minoranza, del Comune di Avigliana b) tre rappresentanti delle Comunità montane Bassa Valle di Susa e Val Cenischia, di cui uno della minoranza c) tre rappresentanti del Consiglio regionale, sentito il parere del Comitato comprensoriale di Torino d) tre esperti, nominati dal Consiglio regionale, in materia zoologica botanica e idrobiologica.
Il Consiglio direttivo adotta, entro 90 giorni dalla sua costituzione lo Statuto del Parco. Lo Statuto è approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale.
Lo Statuto deve prevedere: a) il Consiglio direttivo b) il Presidente.
Lo Statuto deve altresì prevedere le forme di consultazione e di partecipazione dei residenti nel Parco.
I membri del Consiglio direttivo ed il Presidente durano in carica fino al termine del mandato dei Consigli che li hanno eletti e possono essere riconfermati.
Alle riunioni del Consiglio direttivo partecipa, con voto consultivo un funzionario della Regione, nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale.
Il Consiglio direttivo, nello svolgimento delle proprie funzioni, si avvale di un Comitato tecnico-scientifico, istituito dal Consiglio regionale con propria deliberazione. I membri del Comitato tecnico scientifico possono partecipare alle riunioni del Consiglio direttivo, alle quali debbono essere invitati.
Per l'espletamento delle funzioni di cui al primo comma del presente articolo, il Consiglio direttivo utilizza il personale di cui al successivo art. 6 e può avvalersi degli uffici regionali, comprensoriali, provinciali e del Comune di Avigliana".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti n. 37 hanno risposto SI n. 24 Consiglieri si sono astenuti n. 13 Consiglieri L'art. 5 è approvato.
"Articolo 6 - Personale. L'ordinamento e la pianta organica del personale del Parco sono disciplinati con legge regionale, sentito il Consiglio direttivo".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti n. 37 hanno risposto SI n. 24 Consiglieri si sono astenuti n. 13 Consiglieri L'art. 6 è approvato.
"Articolo 7 - Controllo. Il Parco naturale dei Laghi di Avigliana ha un proprio bilancio.
Il bilancio preventivo deve essere presentato dal Consiglio direttivo sentito il Comitato tecnico-scientifico, alla Giunta regionale entro il 31 luglio dell'anno precedente a quello cui si riferisce; il rendiconto consuntivo finanziario, patrimoniale ed economico entro il 31 marzo dell'anno successivo all'anno finanziario cui si riferisce.
I bilanci di cui al comma precedente sono sottoposti all'approvazione con deliberazione della Giunta regionale.
L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare.
Le deliberazioni del Consiglio direttivo diventano esecutive dopo approvazione, con deliberazione da parte della Giunta regionale.
Le deliberazioni di cui al comma precedente debbono essere inviate alla Regione Piemonte entro 5 giorni dalla data nella quale sono state adottate e la Giunta regionale deve provvedere entro il termine di 15 giorni dal ricevimento degli atti. Trascorso tale termine le deliberazioni si intendono tacitamente approvate".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti n. 37 hanno risposto SI n. 24 Consiglieri si sono astenuti n. 13 Consiglieri L'art. 7 è approvato.
"Articolo 8 - Vincoli e permessi. Sull'intero territorio del Parco naturale dei Laghi di Avigliana, oltre al rispetto delle leggi statali e regionali in materia di tutela dell'ambiente, della flora e della fauna nonché delle leggi sulla caccia e sulla pesca è fatto divieto di: a) aprire e coltivare cave di qualsiasi natura b) esercitare l'attività venatoria. Sono consentiti gli interventi tecnici di cui alla legge regionale 20 ottobre 1977, n. 50 c) alterare e modificare le condizioni naturali di vita degli animali d) danneggiare e distruggere i vegetali di ogni specie e tipo, fatte salve le normali operazioni connesse alle attività agricole e) costruire nuove strade ed ampliare le esistenti se non in funzione delle attività agricole e della fruibilità del Parco f) esercitare attività sportive e ricreative con mezzi meccanici fuori strada g) transitare fuori dalle strade carrozzabili con mezzi motorizzati tranne che per lo svolgimento delle attività agricole o delle attività di vigilanza o di soccorso h) effettuare interventi di demolizione di edifici esistenti o di costruzione di nuovi edifici o di strutture, stabili o temporanee, che possano deteriorare le caratteristiche ambientali dei luoghi.
L'uso del suolo e l'edificabilità nel territorio del Parco debbono corrispondere ai fini di cui al precedente art. 3 e sono definiti dallo strumento urbanistico generale.
La costruzione di nuovi edifici od opere che determinino modificazioni allo stato attuale dei luoghi, fatta salva ogni altra autorizzazione prevista per legge, deve essere autorizzata dal Presidente della Giunta regionale, sentito il Consiglio direttivo del Parco naturale ed il Comune di Avigliana.
La navigazione sui laghi sarà regolamentata dal Consiglio direttivo del Parco, sentita la Giunta regionale. Tale regolamento dovrà prevedere anche le sanzioni per i trasgressori.
Fino all'approvazione del piano naturalistico di cui all'art. 8 della legge regionale 4 settembre 1979, n. 57, e del relativo piano di assestamento, i tagli boschivi sono regolati in base alle norme di cui all'art. 12 della legge medesima".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti n. 37 hanno risposto SI n. 24 Consiglieri si sono astenuti n. 13 Consiglieri L'art. 8 è approvato.
"Articolo 9 - Sanzioni. Le violazioni al divieto di cui alla lettera a), primo comma, dell'art. 8 della presente legge, comportano la sanzione amministrativa da un minino di L. 3.000.000 ad un massimo di L. 5.000.000 per ogni 10 mc di materiale rimosso.
Le violazioni ai divieti di cui alle lettere c), d), f) e g), primo comma, del precedente art. 8 comportano la sanzione amministrativa da un minimo di L. 50.000 ad un massimo di L. 1.000.000, in relazione alla gravità del fatto commesso.
Le violazioni ai divieti di cui alle lettere e) e h), primo comma, del precedente art. 8, comportano la sanzione amministrativa da un minimo di L.
5.000.000 ad un massimo di L. 10.000.000.
Le violazioni di cui al terzo comma del precedente art. 8 comportano la sanzione amministrativa da un minimo di L. 1.000.000 ad un massimo di L.
10.000.000, in relazione alla gravità del fatto commesso.
I tagli boschivi effettuati in difformità della previsione di cui all'art. 12 della legge regionale 4 settembre 1979, n. 57, comportano la sanzione amministrativa da un minimo di L. 1.000.000 ad un massimo di L.
5.000.000 per ogni ettaro o frazione di ettaro di terreno su cui è stato effettuato il taglio boschivo.
Le violazioni ai divieti richiamati ai commi primo, terzo, quarto e quinto del presente articolo comportano, oltre alle sanzioni amministrative previste, l'obbligo del ripristino che deve essere realizzato in conformità alle disposizioni formulate in apposito decreto del Presidente della Giunta regionale.
Delle violazioni viene redatto, dal personale di vigilanza, un verbale che dovrà essere trasmesso entro 15 giorni al Presidente della Giunta regionale, il quale, con proprio provvedimento da notificare al trasgressore, contesta l'infrazione e determina l'entità della sanzione.
Contro tale provvedimento l'interessato può produrre, entro 30 giorni dalla data della notifica, ricorso alla Giunta regionale, la quale si pronuncerà entro 90 giorni.
Per le violazioni di cui alla lettera b), primo comma, del precedente art. 8, si applicano le sanzioni previste dalle vigenti leggi dello Stato e della Regione.
Le somme riscosse ai sensi del presente articolo saranno introitate nel bilancio della Regione".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti n. 37 hanno risposto SI n. 24 Consiglieri si sono astenuti n. 13 Consiglieri L'art. 9 è approvato.
"Articolo 10 - La vigilanza del Parco naturale dei Laghi di Avigliana è affidata: a) al personale di sorveglianza del Parco previsto nell'ordinamento e pianta organica di cui al precedente art. 6 o degli Enti di cui all'ultimo comma del precedente art. 5 b) al personale degli Enti indicati all'ultimo comma dell'art. 3 della legge regionale 4 giugno 1975, n. 43, e successiva modificazione ed integrazione, previa convenzione con gli Enti di appartenenza c) a guardie giurate volontarie, nominate in conformità all'art. 138 del T.U. delle leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 778, e che abbiano prestato giuramento davanti al Pretore".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti n. 37 hanno risposto SI n. 24 Consiglieri si sono astenuti n. 13 Consiglieri L'art. 10 è approvato.
"Articolo 11 - Finanziamenti per gli oneri relativi alle opere di tabellazione. Per gli oneri relativi alle opere di tabellazione di cui al precedente art. 2 è autorizzata, per l'anno finanziario 1980, la spesa di L. 2.000.000.
All'onere di cui al precedente comma si provvede mediante una riduzione di pari ammontare, in termini di competenza e di cassa, del fondo speciale di cui al capitolo 12500 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1980, e mediante l'istituzione, nello stato di previsione medesimo, di apposito capitolo, con la denominazione 'Spese relative alle opere di tabellazione del Parco naturale dei Laghi di Avigliana' e con lo stanziamento di competenza e di cassa di L. 2.000.000.
Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato ad apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti n. 37 hanno risposto SI n. 24 Consiglieri si sono astenuti n. 13 Consiglieri L'art. 11 è approvato.
"Articolo 12 - Finanziamenti per la gestione. Agli oneri per la gestione del Parco naturale dei Laghi di Avigliana, di cui all'art. 5 della presente legge, valutati in L. 50.000.000 per l'anno finanziario 1980, si provvede mediante una riduzione di pari ammontare, in termini di competenza e di cassa, del fondo speciale di cui al capitolo 12500 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1980 e mediante l'istituzione, nello stato di previsione medesimo, di apposito capitolo con la denominazione 'Assegnazione regionale per le spese di gestione del Parco naturale dei Laghi di Avigliana' e con lo stanziamento di competenza e di cassa di L. 50.000.000.
Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato ad apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti n. 37 hanno risposto SI n. 24 Consiglieri si sono astenuti n. 13 Consiglieri L'art. 12 è approvato.
"Articolo 13 - Disposizioni finanziarie relative alla redazione del piano naturalistico. Per la redazione del piano naturalistico e relativo piano di assestamento, di cui all'ultimo comma del precedente art. 8, è autorizzata per l'anno finanziario 1980, la spesa di L. 15.000.000.
All'onere di cui al precedente comma si provvede mediante una riduzione di pari ammontare, in termini di competenza e di cassa, del fondo speciale di cui al capitolo 12500 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1980, e mediante l'istituzione nello stato di previsione medesimo di apposito capitolo, con la denominazione 'Spese per la predisposizione del piano naturalistico del Parco naturale dei Laghi di Avigliana' e con lo stanziamento di competenza e di cassa di L. 15.000.000.
Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato ad apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti n. 37 hanno risposto SI n. 24 Consiglieri si sono astenuti n. 13 Consiglieri L'art. 13 è approvato.
"Articolo 14 - Entrate. I proventi derivanti dalle sanzioni di cui al precedente art. 9 saranno iscritti al capitolo 2230 dello stato di previsione delle entrate per l'anno finanziario 1980 ed ai corrispondenti capitoli dei bilanci successivi".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti n. 37 hanno risposto SI n. 24 Consiglieri si sono astenuti n. 13 Consiglieri L'art. 14 è approvato.
"Articolo 15 - Norma transitoria. I membri del Consiglio direttivo di cui al precedente art. 5 vengono nominati dal Consiglio comunale di Avigliana, dal Consiglio della Comunità montana e dal Consiglio regionale entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti n. 37 hanno risposto SI n. 24 Consiglieri si sono astenuti n. 13 Consiglieri L'art. 15 è approvato.
Per dichiarazione di voto, la parola al Consigliere Picco.



PICCO Giovanni

Come già era stato preannunciato dal Consigliere Chiabrando e riconfermato dal tipo di risposte che l'Assessore ha dato, credo che questo provvedimento vada collocato nel quadro di un atteggiamento generale di eccessiva precipitazione a conclusione dell'attività della seconda legislatura per una materia, per un tipo di provvedimenti legislativi che richiederebbero non solo cautele, ma rapporto con la realtà e con le comunità locali che consenta di definirne meglio l'ambito e le possibilità di effettiva efficacia. Quindi c'è un ritardo sostanzialmente da parte della Giunta, che noi denunciamo, nel portare all'attenzione del Consiglio questo provvedimento, ritardo che vuole essere compensato con una precipitazione di conclusioni, pur trovandoci di fronte ad una serie di problemi aperti, che già Chiabrando ha evidenziato e che, a nostro avviso non sono assolutamente risolti. Riteniamo che il voler comunque arrivare a definire delle ipoteche e quindi innescare tutto un sistema di discrezionalità nella gestione dell'attività anche urbanistica ed edilizia sui contorni del lago, sia assolutamente inopportuno e non coincida assolutamente con le finalità sulle quali ci siamo astenuti e pertanto ovviamente non possiamo che essere contrari. Riteniamo quindi che una serie di provvedimenti legislativi che già abbiamo per quanto attiene anche al controllo delle acque superficiali e la possibilità del controllo degli scarichi renda di per sé possibile, indipendentemente dal voler precipitare in termini assoluti l'approvazione del progetto di legge, la salvaguardia delle condizioni naturali del lago ed avremmo preferito che sul merito del concetto di valorizzazione, inteso quindi non solo come vincolo come ipoteca, ma in un quadro di salvaguardia e di valorizzazione delle condizioni naturali e delle attività turistiche esistenti nel contorno del lago, vi fosse la possibilità di un approfondimento maggiore. Tutto questo non è stato possibile e pertanto confermiamo il nostro voto negativo.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Bontempi.



BONTEMPI Rinaldo

Prendo la parola, oltre che per annunciare il voto positivo del nostro Gruppo, per rispondere anche alle argomentazioni di Picco. Mi sembra in realtà che su questo problema, in particolare per quanto riguarda l'istituzione del Parco dei Laghi di Avigliana, non si possa assolutamente usare una motivazione per in realtà volerne supportare un'altra. Il rapporto con le realtà locali, con la rappresentanza democratica delle realtà ideali, che già c'era stato al momento della proposta dell'istituzione del Parco, ha avuto una riconferma negli ultimi tempi con una lettera inviata da tutti i Capigruppo del Comune di Avigliana, in cui si poneva in evidenza come l'esigenza di valorizzazione e di tutela non poteva assolutamente prescindere dal lago per le ragioni che lo stesso Assessore ha qui esposto. Non riteniamo affatto che questo provvedimento sia frutto di precipitazione, riteniamo invece che, proprio per coerenza con una linea generale di tutela e con gli atti che hanno concretizzato questa tutela, non debba restare una mera enunciazione verbale, e che il Parco dei Laghi di Avigliana, così come altri proposti e votati, fosse indispensabile e necessario, soprattutto però comprendendone la sostanza vera e propria di normativa e di tutela. Non si capisce francamente come approfondimenti ulteriori avrebbero potuto portare ad una linea d'accordo se, come è lecito supporre, si voleva in realtà escludere proprio il lago.
A noi sembra che la ragione dell'istituzione di questo parco sia l' ecosistema complessivo, certo le sponde, ma anche i laghi e la palude; in questo senso credo che nella regolamentazione della legge istitutiva, nel regolamento che verrà dato, sarà possibile esaminare tutti i casi specifici che vanno trattati con pecularietà per la loro storia precedente, ma sappiamo che, di fronte al coraggio necessario per portare avanti la politica dei parchi, affrontare certi casi molto particolari, che porterebbero a vanificare la stessa attuazione del parco, sarebbe un contraddire una linea politica, un indirizzo generale su cui abbiamo sempre concordato. Mi sembra pertanto un pochino speciosa l'argomentazione di prender tempo, quando ormai l'esame era compiuto e nel merito abbiamo tutte le ragioni per poter concludere in una certa maniera.



PRESIDENTE

Replica l'Assessore Rivalta.



RIVALTA Luigi, Assessore alla pianificazione territoriale

Voglio precisare che sull'ecosistema rappresentato dai laghi di Avigliana e sulla palude non siamo in assenza di cognizioni scientifiche.
Ci sono stati approfonditi svolti dall'Università di Torino, la quale ha anche condotto studi specificatamente su richiesta della Regione. Da questi studi è apparso urgente - e l'urgenza non è di oggi - operare in direzione della difesa della palude dei Mareschi e conseguentemente in direzione di una modifica del sistema di assorbimento di acqua per l'irrigazione della pianura agricola di Orbassano. Oggi, il Lago Grande fa da lago adduttore al Lago Piccolo, per cui l'inquinamento del Lago Grande si sta trasferendo, e si è già trasferito, sul Lago Piccolo. Non si può impedire di addurre l'acqua per l'irrigazione, ma bisogna modificare questo sistema; è necessario che sia il Lago Piccolo a fungere da adduttore al Lago Grande e che l'acqua per l'irrigazione venga presa direttamente dal Lago Grande, in modo da asportare l'inquinamento. Un'analisi dell'ecosistema molto approfondita richiede urgenza di intervento. Non è quindi vero che mancano le conoscenze della realtà; si opera nella conoscenza della realtà e la stessa comunità locale richiede si intervenga.



PRESIDENTE

Possiamo procedere alla votazione sull'intero testo della legge.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti n. 41 hanno risposto SI n. 25 Consiglieri hanno risposto NO n. 16 Consiglieri L'intero testo della legge è approvato.


Argomento: Nomine

Sulle indiscrezioni giornalistiche relative alla nomina del Consigliere Rossotto nel Consiglio d'amministrazione dell'Istituto Bancario S. Paolo di Torino (seguito)


PRESIDENTE

La parola al Consigliere Paganelli.



PAGANELLI Ettore

Signor Presidente, il collega Rossotto stamattina ha ritenuto di fare in quest'aula delle dichiarazioni in ordine ad una notizia giornalistica.
Il collega ha evidentemente dato una sua interpretazione al fatto personale, fatto che non è avvenuto in quest'aula e quindi è un'interpretazione estensiva. Ritengo che sarebbe stata più opportuna una diretta comunicazione al giornale che ha pubblicato la notizia sulla quale il collega è intervenuto.
Noi democratici cristiani siamo rispettosi della libertà di opinione di ogni persona e quindi anche di quella del collega Rossotto: in questa sede riteniamo di prendere atto delle dichiarazioni che il collega ha fatto. Il Consigliere Rossotto sa che il suo comportamento è un comportamento con riflessi politici: le decisioni, le sue scelte, hanno avuto dei riflessi politici e ogni uomo che fa politica sa che i suoi atteggiamenti, le sue posizioni, i suoi comportamenti sono soggetti al giudizio e alle valutazioni, non solo di chi fa politica, come nel caso nostro che siamo in quest'aula, ma soprattutto dei cittadini e degli elettori; non è in questa sede che intendiamo approfondire il dibattito, ma dobbiamo pur dire come forza politica nel momento in cui un argomento è stato portato alla nostra attenzione (e noi lo prendiamo come è stato portato e come tale lo apprezziamo) che nei prossimi giorni non mancheranno le sedi, le occasioni per discutere con serenità, civiltà delle scelte, delle posizioni, del comportamento, delle decisioni di ogni gruppo politico. Si discuterà di noi democristiani come si discuterà di tutte le forze politiche che hanno dato luogo alla vicenda amministrativa e politica di questi anni. Si discuterà quindi, il collega lo consentirà, anche dell'avv. Rossotto e delle sue scelte.



PRESIDENTE

I lavori sono aggiornati alle ore 15.
La seduta è tolta.



(La seduta ha termine alle ore 13)



< torna indietro