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Dettaglio seduta n.320 del 26/03/80 - Legislatura n. II - Sedute dal 16 giugno 1975 al 8 giugno 1980

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Argomento:


PRESIDENZA DEL PRESIDENTE SANLORENZO


Argomento: Norme generali sull'agricoltura - Boschi e foreste

Prosecuzione esame progetti di legge nn. 491 e 455 relativi a "Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 12/10/1978 n. 63 'Interventi regionali in materia di agricoltura e foreste'"


PRESIDENTE

La seduta è aperta. Prosegue la discussione sulle modifiche alla legge 63.
La parola al Consigliere Chiabrando.



CHIABRANDO Mauro

Il Consigliere Besate ha fatto degli esempi che desidero riprendere. Il primo riguarda la relazione del Ministero dell'agricoltura alla CEE dove viene dato atto alla Regione Piemonte dell'impostazione corretta delle leggi piemontesi nei confronti della politica comunitaria.
In verità, non abbiamo detto il contrario, anzi, siamo sempre stati d'accordo sui contenuti della legge che, in sostanza, è la continuazione delle leggi precedenti. Invece, le procedure di attuazione della legge sono difficili e gli stanziamenti sono insufficienti in molti capitoli, aspetti che al Ministero sfuggono.
I tempi si sono allungati di due o tre anni, pertanto abbiamo chiesto di superare le strozzature ed i vincoli per poter autorizzare gli interventi, gli acquisti e le costruzioni. Quindi, siamo perfettamente coerenti con quello che dicevamo al momento dell'approvazione della legge 63.
Il Consigliere Besate ha citato la legge della Regione Lombardia e a noi pare strano che si facciano paragoni con leggi di Regioni che, forse funzionano male o peggio, ma questa non è una giustificazione per dire che la Regione Piemonte funziona meglio.
Lungo è l'elenco delle circolari sulle leggi 15 e 63 (più di venti).



BESATE Piero

La scelta delle Regioni va verso la programmazione degli interventi.



CHIABRANDO Mauro

Questo non lo discuto, sto discutendo sul metodo di attuazione delle leggi.
Ho chiamato la 63 la legge delle priorità perché dovrebbe evitare il clientelismo, perché stabilisce parametri e procedure certe per evitarlo ecc. Sono convinto invece del contrario perché proprio con quella casistica e con la possibilità di giocare tra scelte diverse c'è il modo di realizzare alcune cose forse non perfettamente regolari come per esempio i provvedimenti emessi non in linea con la data di presentazione delle domande. Metodo sicuro, certo, che garantisce di fronte a forme di deviazione, è la data di protocollo delle domande, così come è sempre valso presso il Ministero dell'agricoltura prima dell'avvento delle Regioni.
Entro ora nel merito della legge 63.
Con le modifiche alla legge ci troviamo a fare un primo bilancio della tanto discussa legge 63, bilancio che per noi non è positivo nonostante tutti gli sforzi fatti dalla Giunta e le modifiche che vengono oggi sottoposte all'esame del Consiglio sono la dimostrazione che i frutti di quella tanto decantata legge non sono stati molti.
Il nostro atteggiamento resta contrario come contrario lo è stato sulla legge 63. Ribadiamo che siamo d'accordo sui principi e sulle finalità della legge 63 che non è che la continuità delle leggi 45 e 51 approvate nella precedente legislatura che tutti i Gruppi, compresi quelli che compongono l'attuale maggioranza, hanno giudicato valido. Siamo d'accordo perché attua le disposizioni della legge "quadrifoglio" e perché unifica le leggi precedenti. Siamo stati i fautori della legge 63 che, però, era una legge ben diversa. Quindi ci troviamo a ribadire le fondamentali critiche fatte a suo tempo sull'impostazione complessiva che ne ha ostacolato l'attuazione.
In particolare, siamo contrari sull'obbligo dei piani aziendali, anche per macchine, bestiame e piccoli interventi, in luogo della differenziazione dei tassi: così come è proposto dalla Comunità Europea (si dice sovente che siamo in linea con le direttive comunitarie, mi pare invece che una lettera della Comunità Europea dica il contrario). E non è sufficiente dire che la Regione Lombardia ha approvato una legge più complessa della nostra.
Siamo contrari sull'esclusione delle case e dell'acquisto dei terreni in pianura, sulla retroattività che ha creato tante complicazioni. Ancora oggi sono inevase domande del 1976 che vengono sottoposte ad ulteriori istruttorie.
Siamo contrari alla pesantezza delle procedure burocratiche e ai passaggi obbligati che intralciano l'iter delle pratiche.
La fondatezza delle nostre osservazioni è data dal lungo periodo di non applicazione (un anno e mezzo). Al 31 dicembre 1979 per le Province di Alessandria, Novara e Torino non era stato ancora emesso alcun provvedimento per opere strutturali e zootecniche, per irrigazione e infrastrutture, per coltivazioni pregiate. La legge non ha operato, non per cattiva volontà delle persone, ma a causa dell'impostazione della legge che crea difficoltà agli uffici.
La seconda prova è data dalle proposte di modifica che la Giunta regionale presenta su 58 articoli (esclusi quelli finanziari). Ci sono 105 emendamenti della Giunta, oltre a quelli presentati dal Gruppo D.C. (25) e da altri Gruppi.
Questo dimostra una certa incapacità della Giunta a proporre testi organici e leggibili. Le relazioni spesso sono sconclusionate e continuamente corrette e rettificate. In Commissione vengono forniti a getto continuo, a poche ore di distanza, testi nuovi ed emendamenti agli emendamenti.
Fatte queste premesse di carattere generale, devo smentire alcuni numeri, forniti ad arte o meno, che traggono in inganno il lettore in ordine ai paragoni che vengono fatti tra la prima e la seconda legislatura: i 119 miliardi spesi in agricoltura tra il 1972 ed il 1975 ed i 329 stanziati tra il '76 e il '79 non sono paragonabili. Tutti sanno che negli anni '72 e '73 la Regione non operava ancora e che ha iniziato ad operare con le prime leggi nel 1974, quindi gli anni operativi della prima legislatura si riducono a due contro i cinque della seconda.
E poi, pensiamo che le "lirette" del '79 siano paragonabili alle lire del '74? Questo paragone inganna la gente. Quindi, si usino dei correttivi e si faccia un paragone serio tra i miliardi spesi nel '74 ed i miliardi stanziati nel '79.
I contributi sono in conto interessi e in conto capitale: sappiamo che il contributo in conto interessi produce 10/15 volte la somma impegnata mentre il contributo in conto capitale produce due volte la somma impegnata. Nei primi anni era forte lo stanziamento per contributo in conto interessi producendo investimenti molto alti, successivamente la Regione si è disimpegnata da impegni ventennali o trentennali e ha preferito intervenire con contributi in conto capitale. D'accordo. Si calcoli per che il conto capitale ha un valore diverso rispetto al valore in conto interessi.
Se teniamo conto di queste valutazioni e se facciamo una comparazione a 100, scopriamo che i risultati degli interventi regionali sono scesi da 100 del '74, a 72, 54, 42, 40 e 42 del 1979: siamo a circa la metà dell'intervento regionale.
Il calo reale è anche dato dal rapporto tra le spese per l'agricoltura e il totale del bilancio regionale (escluso il fondo per la sanità): dal 22,5% del '74 è sceso al 9,1% del 1979.
Fino a questo punto ho ragionato senza tener conto della provenienza dei fondi. Nei primi anni la provenienza era quasi esclusivamente regionale, come obiettivamente riconosce la relazione dell'Assessore, negli anni successivi il massiccio intervento dello Stato sulle leggi 403 e 984 ha fatto sì che la Regione si disimpegnasse, riducendo al minimo il proprio intervento. Lo dicono le cifre. Per il 1980 su 108 miliardi di spese operative, 78, pari al 72%, sono di provenienza statale, e 30, pari al 28 sono di provenienza regionale: la Regione spende solo il 3,5% delle proprie risorse per il settore primario, a fronte del 20 e 15 per cento degli anni precedenti.
Impegno e spesa, cioè capacità operativa della Regione. In questo caso si torna a paragonare gli anni '72, '75, '76 e '80 e siamo in dovere di fare alcune precisazioni. Le leggi 45 e 51 dell'anno 1975, che portavano i maggiori stanziamenti, sono state approvate alla fine della precedente legislatura, sono entrate in applicazione nell'autunno, quindi sono state consegnate quasi con tutti i fondi alla nuova Giunta. L'attuale Giunta pare non stia comportandosi così, perché sta impegnando i bilanci degli anni 1981 e 1982 e a questo proposito vorrei che l'Assessore ci desse dei chiarimenti.
L'Assessore dice che del 53% impegnato solo il 23% è stato pagato. Sono percentuali alte se le riferiamo al poco tempo disponibile per portare avanti i provvedimenti. Nei quattro anni successivi è stato impegnato il 91% e pagato il 57%: in quasi cinque anni di attività c'era tutto il tempo per impegnare e pagare le somme.
I fondi delle leggi 17 e 18 del 1974 sono stati impegnati tutti entro i primi sei mesi del 1975.
Risulta che sono ancora da pagare i contributi per l'alpeggio 1978. Ma di questi esempi potremmo fame moltissimi.
Faro un cenno sulle relazioni periodiche e sullo stato degli stanziamenti. Dopo quattro anni di silenzio e di buio ci sono state fornite due situazioni, una in questi giorni, l'altra alla fine dell'anno scorso le quali però non sono complete perché non danno risposte alle nostre domande. Sulla legge 63 il confronto è chiaro tra le domande pervenute decadute e domande da evadere, però riguardano tutto il periodo di attività, pertanto non è possibile stabilire i tempi di marcia degli uffici. Quindi si dovranno dividere i dati anno per anno per sapere quante domande del '75 sono chiuse, quante domande del '76 sono avviate, quante del '77 sono ancora da istruire.
Sulle leggi 45 e 51 la situazione precisa è quella data dal Centro contabile in ordine al pagamento, però il dato non è attendibile perché non è confrontato con le domande pervenute e con l'iter di quelle istruite. Tra l'altro parte di queste leggi hanno cessato la loro operatività il 9 giugno 1977 e a due anni di distanza dalla chiusura di gran parte dei provvedimenti si dovrebbe avere la situazione finale.
Sarà interessante svolgere un dibattito sui risultati ottenuti dall'operatività di queste importanti leggi per evidenziarne i frutti.
La Giunta regionale si è perfezionata resasi conto delle difficoltà che ha incontrato nel gestire la legge 63. I funzionari stessi dell'Assessorato sono scoraggiati dalla macchinosità e complessità della legge per l'istruzione delle pratiche. La Giunta comunque tenta, con la presentazione dei 105 emendamenti, di rimediare. Siamo però convinti che in molti casi l'incertezza e la confusione saranno maggiori, a prescindere dagli aspetti politici e, stante la scadenza della legislatura, non abbiamo la possibilità di rimediare in tempi brevi per rettificare le storture, come sta capitando in ordine alla legge urbanistica.
Siamo d'accordo sugli emendamenti di carattere tecnico, mentre non approviamo gli emendamenti che tendono ad appesantire, a complicare, a porre ulteriori limiti e vincoli per la concessione dei finanziamenti. Tra questi ricordo: la non ammissione al finanziamento delle aziende che hanno già raggiunto il reddito in assenza del piano aziendale. Ritengo che ciò non sia fattibile e dimostrabile, mentre con il piano aziendale, si stabilisce se un'azienda ha i requisiti e il reddito. E' un problema che resta aperto non accettiamo i limiti e le condizioni per l'acquisto dei terreni e proponiamo un emendamento. Per quanto riguarda l'acquisto di terreni e di aziende, riteniamo che l'Esap abbia capacità propria di operare senza che la Giunta regionale si frapponga.
Inoltre, ci pare ambiguo il sistema dei pareri che devono dare le Commissioni comprensoriali, così come viene proposto dall'emendamento sugli "specifici programmi" sulle domande singole da stabilire dalla Giunta e sullo stato di attuazione dei programmi.
Chiediamo che la composizione delle Commissioni comunali avvenga tra imprenditori e non tra rappresentanti che possono essere estranei al Comune in cui si opera.
L'estensione degli aiuti per l'acquisto di vitelli non di razza piemontese mi pare in contraddizione con la volontà di potenziare la razza piemontese.
Chiediamo l'adeguamento dei prezzi conseguenti alla svalutazione nel caso di ritardi nell'evasione delle pratiche, la semplificazione delle procedure quando si verificano varianti negli interventi già approvati l'adeguamento delle tariffe per le Prestazioni veterinarie, l'estensione degli aiuti per l'acquisto di terreni nei casi di prelazione. Introduciamo l'acquisto dei terreni ma solo nei casi di arrotondamento. Ritengo sia da valutare il caso della prelazione globale dell'azienda posta in vendita. So che l'Assessore ha delle riserve perché ci sono casi di richieste ingenti di finanziamenti, però ritengo che questa preoccupazione possa essere superata dai tetti di 15 mila unità di conto, che fa 60 mila, e dalle quattro unità per i piani aziendali, che fa 160 mila.
Con queste proposte vogliamo sottolineare l'atteggiamento costruttivo che abbiamo sempre tenuto nel corso dei cinque anni.
Ricordiamo che il Capogruppo del PCI l'anno scorso si era impegnato per un dibattito sulla politica agraria al quale avremmo aderito volentieri intendendo, anche in quell'occasione, portare il nostro contributo per il miglioramento della situazione in agricoltura.
Nell'ultimo quinquennio la Regione non è riuscita a rendere un servizio all'agricoltura, a provocare il rilancio qualitativo che i fondi regionali seppure non elevati, unitamente al massiccio intervento statale, avrebbero potuto realizzare.
Nel passato quinquennio si sono verificate condizioni di mercato di prezzi e di politica comunitaria favorevoli per gli agricoltori: un'adeguata politica regionale unita a queste situazioni avrebbe dato migliori frutti.
"La Regione per colpa delle procedure ha creato più danni che vantaggi": questo sento commentare dagli agricoltori in sedi tecniche e non politiche.
Abbiamo perso una grande occasione e ce ne dispiace sinceramente.



PRESIDENTE

Non ci sono altre richieste di parola. Replica agli intervenuti l'Assessore Ferraris.



FERRARIS Bruno, Assessore all'agricoltura e foreste

Signor Presidente, colleghi del Consiglio, innanzitutto ringrazio quanti sono intervenuti; sia a sostegno della politica regionale; sia in posizione critica, contribuendo alla definizione della politica agricola regionale portata avanti nel corso di questa legislatura.
Non farò l'errore della volta scorsa di rispondere disperdendomi sulle piccole cifre, di guardare il filo d'erba: preferisco avere un'ottica complessiva, se di erba si deve parlare, preferisco considerare tutto il prato. Raggrupperò in alcuni punti il dibattito svolto.
I colleghi Bellomo e Besate e lo stesso Consigliere Chiabrando hanno riconosciuto che si sono fatti passi in avanti, la Regione si è data gli strumenti legislativi complessivi, organici finalizzati ad applicare la legislazione nazionale e quella comunitaria, senza eccedere in tutto, senza adagiarsi sulle direttive comunitarie, ma procedendo per tentativi di anticipazione. Effettivamente abbiamo anticipato cose che sono poi avvenute sul piano nazionale; certo non si può anticipare al 100 per cento, ma abbiamo contribuito per andare in una direzione che rendesse più flessibili, più applicabili le direttive nel nostro Paese e nella nostra Regione. Le leggi 15, 45, 63 e anche la legge per le Associazioni dei produttori agricoli, ci hanno trovati sempre presenti, spesso in anticipo.
Non è detto che chi fa prima arrivi sempre meglio, comunque su questa strada abbiamo cercato di innovare e lo abbiamo fatto con il contributo dell'opposizione: le leggi sono volute dalla maggioranza, ma sono anche le leggi alle quali ha contribuito l'opposizione che, in Commissione e in Consiglio, ha avuto modo di esprimersi. D'altra parte ho sempre riconosciuto questo contributo.
Un tempo, quando il Consigliere Bianchi partecipava ai lavori dell'agricoltura, il contributo era di un altro tipo, più politico, ideale di impostazione; successivamente gli altri colleghi della III Commissione hanno preferito la strategia che chiamo del filo d'erba, nella quale probabilmente, sono più bravi di me, avendo io una visione diversa e complessiva dei problemi.
Comunque, lasciamo una legislazione completa, organica, che ha aperto la strada alla soluzione della maggior parte dei problemi che fondamentalmente, erano quelli di utilizzare tutte le risorse regionali statali e comunitarie secondo obiettivi programmatici, a livello nazionale regionale, di singoli settori e a livello zonale. Per quanto riguarda l'elaborazione della pianificazione zonale in sede di discussione delle modifiche alle legge 20 abbiamo riconosciuto le difficoltà incontrate e determinati ritardi. Ma, anche in questo caso, i risultati sono il frutto dell'impegno della maggioranza, della minoranza e delle organizzazioni che hanno ostacolato, sia pure legittimamente, un determinato indirizzo.
Voglio sottolineare ancora una volta che i ritardi non dipendono dalle norme delle leggi; si tratta invece di avere presente ciò che è successo.
Caro Lombardi, quando mi riferivo a quello che hanno rappresentato le avversità, mi riferivo a 36 mila pratiche che rappresentano più di un bilancio; che vengono di colpo a ingolfare gli uffici che, ancora oggi sono inadeguati. Però, quando si è chiesto un organico più ampio l'opposizione non ha contribuito, anzi, in sede di esame e votazione di legge delle strutture, ha anticipato il pensiero del Governo che ha rinviato la prima legge.
Confrontiamoci con le altre Regioni: Veneto, Emilia, Lombardia, regioni che hanno un'agricoltura più vasta della nostra, ma diversa dal punto di vista della domanda, visto che questo è il paragone, perché è una domanda che viene da un minor numero di aziende, da aziende di dimensioni più ampie. Chi non ha tenuto in considerazione questo dato ha commesso un errore di valutazione ed ha sottovalutato l'impegno e il lavoro dei funzionari che desidero ringraziare. Certamente con questo ringraziamento non assolvo tutti, perché tra i funzionari ci sono quelli che si impegnano di più e quelli che si impegnano di meno.
In questi quattro anni sono venute a maturazione altre 2423 pratiche per complessivi 34 miliardi di investimenti e quindi di contributi che derivano dalle leggi 6, 17 e 18. Ebbene, quelle pratiche non erano tutte definite e i contributi non erano tutti erogati e vennero evase nel corso dal 1976. Fatto un calcolo complessivo di tutte le pratiche si avrà un'idea della mole di lavoro che hanno dovuto affrontare gli uffici, che sono inadeguati sotto diversi aspetti.
Per quanto riguarda la legislazione regionale devo concludere dicendo che essa è stata ampiamente apprezzata a livello nazionale, a livello comunitario e anche dalle altre Regioni.
Per quanto riguarda le osservazioni della Comunità credo che vengano accolte con gli emendamenti che presentiamo. Le ulteriori osservazioni che potranno venire, in base al grado di modificazione delle direttive, saranno applicabili con una semplice deliberazione del Consiglio avendo trascurato la questione dei tassi.
La questione dei tassi, caro Chiabrando, la possiamo risolvere quando vogliamo, anche adesso. Quando abbiamo deciso i nuovi concorsi sugli interessi, avremmo potuto fare quella famosa diversificazione che riteniamo non debba ancora essere fatta, proprio perché la questione comunitaria sotto questo aspetto, prevede, in via di deroga, questo.
Per quanto riguarda i programmi settoriali, mi pare che non ci siano state grosse osservazioni. Del resto non potevano esserci essendo stati approvati nella seduta del mese di luglio da tutti ed essendo ancora stati approvati nella scorsa seduta senza l'opposizione di alcuno. Che poi qualche elemento possa essere migliorato, che la realtà suggerisca le variazioni annuali previste dalla legge Quadrifoglio, sarà cosa da farsi.
Per quanto riguarda le tabelle, i dati fisici, gli indicatori economici, tutto dipende sempre dalle basi di partenza, dai paragoni che si vogliono fare. Non ho nascosto nulla a nessuno in quanto l'Assessorato ha sempre fornito al Consiglio ed in particolare ai membri della Commissione agricoltura una somma di dati. Magari non saranno stati fatti e forniti in prospetti, che piacciono al collega Chiabrando, comunque sono sempre state date informazioni sui dati complessivi sullo stato dei finanziamenti e sul loro iter fino ai dati che sono il primo risultato del lavoro compiuto attraverso la memorizzazione costruita in accordo con il Centro di calcolo regionale, dal quale via via potremo avere la massa dei dati necessari disgregati a seconda delle esigenze e delle richieste.
Non voglio polemizzare ulteriormente sui dati finanziari: si devono stabilire i parametri. Alcune Regioni non attesero l'anno 1974 per legiferare, ma iniziarono dagli anni 1972 e 1973. Ci furono Regioni che nel 1973 stanziarono 10 - 40 - 50 miliardi, altre aspettarono gli anni 1974 e 1975 e, visto che si parla di epoca d'oro e di epoca non di oro, mettiamo a confronto l'epoca d'oro con l'epoca di bronzo o d'argento e lasciamo che il Consiglio e gli elettori giudichino.
Nelle tabelle si legge che i fondi stanziati, in rapporto alle risorse vanno dal 15,4% del '72, al 21,1 del '73, al 29,3 del '75, al 22,6 del '76 al 27,2 del '77, al 20 del '78, al 14 del '79, al 13,8 dell''80. Quindi non si nasconde nulla.
Sarà comunque opportuno d'ora in poi fare i conti alla fine di ogni esercizio finanziario per stabilire quanto realmente è stato stanziato. In questi anni la Giunta, per soddisfare alle attese urgenti sia nel campo delle avversità che in altri campi, ha operato in anticipazioni e non si sa quando otterrà la copertura. I dieci miliardi e mezzo del 1979 provenienti dallo Stato, ora non ci sono più. Faremo il confronto e la valutazione obiettiva delle risorse stanziate dalla Regione, delle quote stanziate dallo Stato, delle quote ottenute dalla CEE, dal Feoga orientamento, dal Feoga garanzie e così via, di seguito.
Non credo di dover dire altro per quanto riguarda la parte finanziaria.
Per quanto riguarda i dati economici si tratta di stabilire i parametri di partenza. Il 1974 fu l'anno delle grandi manifestazioni, del grande scontento in agricoltura. Si valutino però i dati economici, la produzione lorda vendibile, il grado di indebitamento o di ricorso al credito.
Caro Lombardi, questi dati possono essere valutati come indice di grande imprenditorialità. Si può dare un'altra valenza al grado di indebitamento. Va tenuta in considerazione l'aumentata intersettorialità fra agricoltura e altri settori che porta al ricorso al credito come fatto positivo.
Partendo da questi dati si può giungere a conclusioni diverse da quelle a cui giungeva il collega Franzi, sia in ordine all'aumento reale delle produzioni, sia in ordine all'aumento degli investimenti. I dati dell'Istat consentono di dire che dal 1970, anno dal quale è partito il collega Franzi, gli investimenti erano di 57 miliardi, 4,2% rispetto agli altri settori, nel 1977 erano del 5,4%.
Nel 1974, l'anno più nero per l'agricoltura, l'investimento era stato del 3,3%. Ecco da che cosa erano motivate le manifestazioni di quell'anno.
C'era un profondo malcontento e non per colpa dell'Assessore Franzi o della Giunta di allora, ma per colpa di una situazione complessiva: non va dimenticato che la politica agricola non si decide solo qui, ma si decide a livello comunitario, a livello nazionale ed a livello regionale.
Certamente, se a Bruxelles e a livello nazionale si fa una politica scollegata, una politica di mercato diversa, i risultati saranno diversi quale che sia l'intervento di una Regione in fatto di infrastrutture, di strutture, di concorso al credito agevolato, che non può determinare i rapporti fra agricoltura ed industria che produce i suoi servizi.
Chi ha letto nella mia relazione quanto dico dell'abilità del Ministro Marcora di utilizzare la manovra agro-monetaria, ha capito che cosa intendo dire. Ma oggi che c'è lo Sme, oggi che è sempre più difficile il ricorso solo a quello strumento, arriviamo alle difficoltà attuali.
Quindi i dati globali sono stati positivi nel quadriennio per un concorso di circostanze. C'è stata una politica o un tentativo di politica che ha teso a dare corpo e sostanza al recupero dell'agricoltura, ad una funzione nuova centrale e portante sviluppo economico; ci sono però certi scoordinamenti perché questa funzione nuova non si è concretata nei suoi strumenti, perché il piano agricolo alimentare non esiste. Non si vuole ad ogni costo dire male del Governo, certamente, rispetto alle premesse che ha ricordato il Consigliere Bellomo, il famoso accordo tra le forze politiche la mozione del Parlamento che impegnava i produttori agricoli ad aumentare ed a sviluppare la produzione con l'obiettivo del 90% di approvvigionamento agricolo-alimentare da parte della nostra agricoltura, non ci sono state le realizzazioni, non è andato in porto il piano alimentare e il discorso sul collegamento con l'industria di trasformazione.
Quando invitiamo i colleghi a riflettere su questi dati, non intendiamo attribuirci dei meriti. Certo, la Regione deve aver pur concorso con l'insieme dei suoi strumenti e con la sua linea politica, con le sue iniziative nel campo della sperimentazione, della ricerca, dell'assistenza tecnica, a realizzare una svolta. Ci potrà essere stato qualche scoordinamento, in genere però la politica della Giunta ha visto sempre uniti gli Assessori all'agricoltura e al commercio e gli Enti strumentali nell'azione svolta per realizzare all'interno e all'esterno del Paese la produzione agricola.
I risultati stanno venendo.
Esap. So che questo Ente è partito con 15 dipendenti, so che per troppo tempo lo abbiamo lasciato in difficoltà e so che ha svolto alcune operazioni egregie, nella promozione, nella mobilitazione attorno alla programmazione zonale, ha definito le sue normative e lo ha fatto in accordo con i Comprensori e con tutti i rappresentanti di categoria. Certo non deve diventare un imprenditore industriale - se a questo ha voluto alludere il Consigliere Lombardi - e io concordo con lui. Però, occorre anche valutare, stando alle iniziative attuali, l'importanza e la correttezza con cui certe operazioni sono state condotte e gestite: Moriondo, San Matteo, Crescentino. Sono strutture che devono tornare agli operatori associati quanto prima, comunque entro il termine previsto dalla legge; sono strutture che hanno assolto e che stanno assolvendo una grande funzione.
Le strutture nel settore lattiero-caseario, come è detto nella relazione, sono strumenti per la costruzione del piano latte che deve puntare sul recupero e sul rilancio di alcune centrali del latte lasciando lo spazio necessario all'industria privata, ma a quella che sia degna di questo nome. Se così fosse stato in passato non avremmo oggi le difficoltà del settore lattiero.
Certo, si potrebbe fare di più, ma oggi occorre capire che cosa è riuscita a realizzare questa Regione che, senza avere né arte né parte in materia, è riuscita a coordinare il servizio, ad avere presenti i funzionari del Ministero, a chiudere decine e decine di aziende. Se per dopo tutto questo, arrivano quelle sentenze dove un Pretore condanna salatamente le aziende, il discorse deve coinvolgere in modo nuovo la stessa Magistratura.
La mia introduzione non è stata trionfalistica perché ha concesso poco all'autocompiacimento, anzi, personalmente, non sono mai soddisfatto del mio lavoro. E' stata una relazione che ha voluto accompagnare i dati e le tabelle con una valutazione del lavoro svolto, che ha cercato di dare l'idea di ciò che sta mutando in agricoltura, anche in peggio: non dico che siano finiti i sette anni delle vacche grasse, in effetti, le vacche grasse non ci sono ancora state, ma ci sono stati periodi in cui le cose andavano meglio. Oggi, di fronte alle difficoltà del settore del vino, a quelle che pare stiano di nuovo per investire il settore lattiero-caseario, di fronte alle difficoltà che già quest'estate abbiamo accusato nel settore carne e ortofrutticolo, di fronte all'esagerato aumento del costo del denaro, e alle strozzature determinate dai regolamenti comunitari, ho ritenuto di sottolineare il pericolo che il trend di sviluppo avviato stia per mutare e per volgere in peggio. Ho indicato alcune iniziative da assumere il più rapidamente possibile affinché quel tanto di positivo che si è realizzato in questi anni non venga cancellato e perché le nuove prospettive di sviluppo dell'agricoltura non abbiano ad essere germogli troppo presto essiccati dal gelido vento dei fatti negativi di cui ho cercato di dare indicazione nel corso della relazione.



PRESIDENTE

Passiamo all'esame e alla votazione degli articoli e degli emendamenti presentati.
"Articolo 1 - Modificazioni ed integrazioni al Titolo I della legge regionale 12/10/1978 n. 63.
1) Al primo comma, punto 6 dell'art. 2 è aggiunto: 'Per le iniziative riguardanti la fase della produzione inserite in un piano di sviluppo interaziendale, il numero dei soci può essere inferiore a cinque'.
Al primo comma dell'art. 2 è aggiunto: 'Le agevolazioni previste dalla presente legge possono essere estese agli Istituti ed Enti di cui al precedente punto 8, all'Ente per lo sviluppo agricolo del Piemonte, alle Comunità montane, ai Comuni e loro Consorzi, alle società ed aziende speciali a maggioranza pubblica, purché le attività per le quali viene avanzata richiesta di agevolazioni rientrino tra gli scopi di tali Enti'.
Per imprenditore agricolo ai fini della presente legge, si intende l'imprenditore agricolo a titolo principale secondo la definizione prevista nella legge regionale 22/2/77 n. 15 e successive modificazioni ed integrazioni.
Ai fini della presente legge rientrano: tra gli imprenditori agricoli singoli, i beneficiari di cui ai precedenti punti 1 e 5 tra gli imprenditori agricoli associati, i beneficiari di cui ai precedenti punti 2-3-6.
2) Al titolo dell'art. 3 è aggiunto: 'Disposizioni varie'.
All'inizio del testo dell'art. 3 sono inserite le parole: 'a) Criteri generali e condizioni'.
Al secondo comma dell'art. 3, lettera a) è aggiunto: 'Non sono ammissibili al finanziamento per investimenti fondiari ed agrari le aziende agricole che hanno già raggiunto il reddito comparabile nella situazione di partenza, ad eccezione di quelle che dovendo sopportare per il loro ammodernamento oneri particolarmente gravosi per investimenti, non riuscirebbero a conservare il livello di reddito comparabile con le limitazioni previste dalla legge regionale 22/2/1977 n. 15, per tali categorie di aziende'.
All'art. 3 è aggiunto: 'b) Disposizioni varie Valgono inoltre le seguenti disposizioni: 1) Acquisto terreni in pianura.
Le agevolazioni creditizie per investimenti fondiari previsti dalla presente legge, possono essere estese nelle zone di pianura ai beneficiari di cui al successivo art. 33, per l'acquisto di terreni ai fini di ampliamento, accorpamento ed arrotondamento di aziende diretto-coltivatrici e con le modalità ivi richiamate.
Le agevolazioni vengono concesse in uno dei seguenti casi, quando l'acquisto: rientra in un piano di riordino fondiario od irriguo è inserito in un piano di sviluppo aziendale ed interaziendale riguarda quote ideali.
2) Acquisizione aziende Enti pubblici.
La Giunta regionale può acquisire in proprietà, in affitto od a altro idoneo titolo, aziende agricole o fondi agricoli di proprietà di Enti pubblici: da destinare ad aziende agricole sperimentali e dimostrative da assegnare all'Esap quale organismo fondiario previsto dalla legge regionale 22/2/1977 n. 15 e per fini ivi contemplati da concedere in affitto o ad altro idoneo titolo, a Cooperative agricole e a coltivatori diretti singoli od associati, per fini agricoli o forestali da destinare ad altri usi agricoli o forestali.
3) Impianti per energie alternative.
Le agevolazioni regionali previste dalla presente legge per le strutture ed impianti aziendali, interaziendali ed associative, possono essere estese, nei limiti ed alle condizioni stabilite dalla Giunta regionale, agli impianti: per la produzione di biogas a fini aziendali ed interaziendali attraverso l'utilizzazione del letame e di altre materie organiche per lo sfruttamento a fini aziendali ed interaziendali dell'energia solare e di risorse energetiche rinnovabili. Resta fermo l'obbligo del rispetto della vigente normativa in materia'.
3) Al penultimo comma dell'art. 4 è aggiunto: 'E' accordata preferenza ai beneficiari che non hanno ancora conseguito il reddito comparabile nella situazione di partenza'.
All'ultimo comma dell'art. 4 è aggiunto: '. e qualora necessario, applicando la priorità in modo separato tra le domande riguardanti la montagna, collina e pianura'.
4) All'art. 5, lett. a) nel titolo la parola 'competenze' è sostituita dalla parola 'istruzioni'.
Il primo comma è soppresso.
Al secondo comma è soppressa la parola 'altresì' .
La lettera b) ed il comma sono soppressi e così sostituiti: 'b) Modifica dei massimali ed importi. I massimali di spesa relativi a strutture, infrastrutture, impianti ed acquisti ammessi alle agevolazioni regionali nonché gli importi di premi ed altri incentivi previsti dalla presente legge, possono essere modificati dalla Giunta regionale, sentita la competente Commissione del Consiglio regionale, fermo restando l'obbligo del rispetto dei limiti previsti dalla vigente normativa statale e comunitaria.
Con la stessa procedura possono essere modificali i massimali di spesa e gli importi relativi agli incentivi previsti dalla legge regionale 22/7/1977 n. 15 e successive modificazioni ed integrazioni per adeguarli ai provvedimenti dello stato nazionale o della Comunità Economica Europea'.
Nel testo della lettera h) Reclami , sono soppresse le parole: 'di cui alla lettera b) del presente art.' e sono così sostituite: 'regionale di cui al successivo art. 8'.
La lett. i) ed il comma sono soppressi. Alla fine dell'art. 5 è aggiunto: i) Istruttoria, accertamenti e collaudi per fabbricati rurali ad uso abitazione. Gli uffici incaricati dell'istruttoria di richieste di agevolazioni possono: effettuare l'istruttoria senza visita in loco, basandosi sulla concessione edilizia od autorizzazioni rilasciate dalle competenti autorità sostituire il verbale di accertamento dei lavori con certificato di abitabilità o d'uso rilasciato dalle competenti autorità.
l) Liquidazione con riserva per opere ed impianti.
L'Amministrazione regionale può procedere alla liquidazione delle agevolazioni regionali relative alla costruzione di opere ed impianti, dopo aver proceduto all'accertamento dell'esecuzione dei lavori anche senza la presentazione delle autorizzazioni e certificati eventualmente necessari che comunque dovranno essere presentati entro il termine stabilito dall'Amministrazione regionale stessa, a pena della decadenza dell'agevolazione e la conseguente restituzione delle somme riscosse maggiorate degli interessi.
Tali norme sono estese alle opere ed impianti finanziati ai sensi di precedenti leggi regionali.
m) Beneficiari in attesa di qualifica.
Nel caso di richiedenti, sia persone fisiche che giuridiche, che si insediano nel settore agricolo o forestale, può essere assunto l'impegno condizionato relativo a benefici regionali, purché la necessaria qualifica prevista dalla legge venga conseguita e documentata entro il periodo indicato nello stesso impegno condizionato, a pena di nullità dell'impegno stesso, e comunque non oltre 12 mesi dalla data del provvedimento d'impegno.
Nell'impegno condizionato è indicato in modo esplicito che l'Amministrazione regionale declina ogni responsabilità nei confronti dei richiedenti e di qualsiasi altro soggetto interessato, qualora non dovesse avere luogo il finanziamento.
n) Progetti infrastrutture.
L'approvazione dei progetti da parte dell'Amministrazione regionale relativi alla realizzazione ed alla sistemazione di strade, acquedotti opere irrigue, elettrodotti e teleferiche, al servizio di più aziende agricole, equivale a dichiarazione di pubblica utilità delle opere e di indifferibilità ed urgenza dei rispettivi lavori'.
5) L'art. 6 è soppresso e così sostituito: 'Art. 6 - Competenze, decentramento, e collaborazione. I benefici previsti dalla presente legge, salvo quanto indicato all'art. 11, ultimo comma, sono concessi dalla Giunta regionale che si avvale, per i relativi adempimenti, dei servizi regionali.
La Giunta regionale può attribuire ai servizi regionali decentrati il compito della concessione dei benefici previsti dalla presente legge.
L'individuazione dei servizi decentrati e degli interventi sono effettuati con le istruzioni di cui al precedente art. 5 lett. a).
I servizi decentrati debbono trasmettere all'Assessorato agricoltura e foreste copia dei provvedimenti concessivi e dei nulla osta, entro i cinque giorni successivi alla loro adozione.
La Giunta regionale, per l'attuazione della presente legge, pu avvalersi dell'Ente per lo sviluppo agricolo del Piemonte, degli Enti locali e di altri Enti, nonché di associazioni, istituzioni e professionisti, convenendo con essi i rimborsi e compensi relativi'.
6) L'art. 8 è soppresso e così sostituito: 'Art. 8 - Organi consultivi: a) Comitato tecnico consultivo regionale. Le sostituzioni di membri del Comitato tecnico consultivo regionale di cui all'art. 28 della legge regionale 22/2/77 n. 15, sono effettuate dall'Assessore regionale all'agricoltura e foreste, su richiesta della stessa Organizzazione, Ente o Associazione che aveva designato il membro da sostituire.
Le sedute sono valide con la presenza di almeno un terzo dei membri ed i pareri sono adottati con il voto della maggioranza dei presenti.
b) Commissione consultiva regionale. E' istituita la Commissione consultiva regionale presieduta dall'Assessore all'agricoltura e composta da un funzionario dell'Assessorato, da un rappresentante per ognuna delle Organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative, in possesso dei requisiti di cui al successivo art. 46, da un rappresentante per ognuna delle Organizzazioni cooperative nazionalmente riconosciute e da un rappresentante per ognuna delle Organizzazioni regionali delle Associazioni dei produttori maggiormente rappresentative, in possesso dei requisiti di cui al successivo art. 46.
La Commissione è nominata con deliberazione della Giunta regionale.
Le sedute della Commissione sono valide con la presenza di almeno un terzo dei membri ed i pareri sono validi quando sono adottati con il voto della maggioranza dei presenti.
Le sostituzioni di membri della Commissione consultiva regionale sono effettuate dall'Assessore regionale all'agricoltura e foreste su richiesta della stessa Organizzazione, Ente o Associazione che aveva designato il membro da sostituire.
Per la concessione dei benefici relativi alla cooperazione, strutture produttive ed infrastrutture a carattere collettivo, la Giunta regionale sente il parere della Commissione consultiva regionale.
La Commissione esprime il parere: 1) sui criteri che la Giunta regionale adotta per la formazione di specifici programmi per la concessione di agevolazioni 2) sullo stato di attuazione degli specifici programmi.
Gli specifici programmi vengono formati, per ogni categoria di intervento, con le domande pervenute alle date stabilite nelle istruzioni per l'applicazione della legge.
c) Commissioni consultive comprensoriali. I servizi regionali decentrati sentono il parere delle Commissioni consultive comprensoriali di cui all'art. 26 della legge regionale 22/2/1977 n. 15: 1) sui criteri che i servizi adottano per la formazione di specifici programmi per la concessione delle agevolazioni concorrendo a determinare i criteri stessi, nonché su ogni domanda quando si tratta di piani di sviluppo aziendale od interaziendale e di altri interventi di importo di spesa richiesta superiore a quella stabilita dalla Giunta regionale con le istruzioni 2) sullo stato di attuazione di specifici programmi.
Gli specifici programmi, vengono formati, per ogni categoria di intervento, con le domande pervenute alle date stabilite nelle istruzioni per l'applicazione della legge.
I criteri, lo stato di attuazione ed i relativi pareri delle Commissioni consultive vengono comunicati, a cura dei servizi regionali decentrati, all'Assessorato agricoltura e foreste, entro i successivi otto giorni.
I provvedimenti concessivi ed i nullaosta, nonché le conclusioni istruttorie negative, sono adottati dai servizi regionali decentrati dopo aver sentito il parere delle Commissioni consultive comprensoriali, di cui al precedente punto 1.
I servizi regionali decentrati, devono adeguatamente motivare i criteri, i provvedimenti concessivi, i nulla osta e le conclusioni istruttorie negative eventualmente adottati in difformità ai pareri espressi dalle Commissioni consultive comprensoriali.
Le Commissioni comprensoriali si riuniscono presso le sedi indicate dalla Giunta regionale con le istruzioni per l'applicazione della legge.
d) Commissione consultiva comunale. Presso ogni Comune è istituita la 'Commissione consultiva comunale per l'agricoltura e foreste', così composta: 1) il Sindaco od un Consigliere comunale da lui delegato che la presiede 2) due Consiglieri comunali eletti dal Consiglio comunale di cui uno della minoranza 3) un rappresentante per ognuna delle Organizzazioni professionali agricole, più rappresentative a livello provinciale, designato dalle rispettive Organizzazioni provinciali 4) un rappresentante delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori agricoli, più rappresentative a livello provinciale, designato di comune accordo dalle Organizzazioni provinciali.
I due rappresentanti delle Organizzazioni di cui ai punti 3 e 4, devono essere residenti nel Comune. La Commissione è nominata dal Sindaco.
Le funzioni di segretario della Commissione vengono svolte da un membro della stessa, oppure da un dipendente comunale, designato dal Sindaco.
La Commissione resta in carica per tutta la durata del Consiglio comunale e comunque continua la propria attività fino al suo rinnovo.
L'Amministrazione regionale può avvalersi del parere e della collaborazione delle Commissioni consultive comunali per l'applicazione della presente legge, per gli interventi e con le modalità stabilite nelle istruzioni per l'applicazione della legge.
Inoltre l'Amministrazione regionale può avvalersi della collaborazione delle Commissioni consultive comunali anche per l'applicazione di altre leggi e provvedimenti regionali, nazionali e comunitari in materia di agricoltura e foreste.
e) Termini dei pareri consultivi. I pareri consultivi di Enti, Uffici Commissioni e Comitati previsti dalla presente legge, debbono essere espressi entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta, trascorso tale termine non si è più tenuti ad acquisire i pareri.
Il termine di cui sopra può essere modificato con disposizione dell'Assessore all'agricoltura e foreste.
f) Indennità chilometrica o rimborso spese viaggio. Ai componenti degli organi consultivi previsti dalla presente legge viene corrisposto il rimborso delle spese di viaggio oppure l'indennità chilometrica di cui all'art. 3 della legge regionale 2/7/1976 n. 33'.
7) All'art. 10, penultimo comma sono sop- presse le parole: 'sui prestiti di esercizio fino a cinque anni ...' e sono sostituite dalle parole: 'sui prestiti o mutui fino a dieci anni compresi i prestiti di conduzione'.
All'art. 10 è aggiunto: 'Nel caso di investimenti agrari e fondiari inseriti in piani di sviluppo aziendali ed interaziendali possono essere adottate le norme sul credito agrario previste dalla legge regionale 22/2/1977 n. 15, con facoltà per la Giunta regionale pertanto, tra l'altro, della concessione del concorso negli interessi per mutui agrari della durata massima decennale'.
8) All'art. 11 comma secondo, dopo le parole: '.. da parte dell'Amministrazione regionale garanzia fidejussoria...', sono soppresse le successive parole fino alla fine del comma e sono sostituite dalle parole: '... con riserva, a favore dell'Amministrazione regionale, del beneficio della previa escussione del debitore principale' ".
A questo articolo sono stati presentati numerosi emendamenti.
Emendamento all'art. 1, paragrafo 2, lett. a), presentato dal Gruppo D.C.: all'inizio vengono anteposte le parole: "All'art. 3, comma secondo, 1 rigo, le parole 'agrari e' sono soppresse.
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano. L'emendamento è respinto.
Emendamento all'art. 1, paragrafo 2, lett. a), presentato dal Gruppo D.C.: dopo le parole "Le aziende agricole", aggiungere le parole: "che presentano il piano di sviluppo aziendale".
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano. E' respinto.
Emendamento all'art. 1, paragrafo 2, lett. a), presentato dal Gruppo D.C.: dopo le parole "con le limitazioni", aggiungere le parole "degli aiuti".
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano. E' approvato.
Emendamento all'art. 1, paragrafo 2, lett. b), punto 1, presentato dal Gruppo D.C.: il secondo comma è soppresso.
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano. E' respinto.
Emendamento all'art. 1, paragrafo 2, lett. b), penultimo rigo presentato dal Gruppo D.C.: dopo la parola "coltivatrici", sono aggiunte le parole "e nel caso di acquisto con il diritto di prelazione ai sensi della legge n. 590/1965".
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano. E' approvato.
Emendamento presentato dalla Giunta regionale all'art. 1, paragrafo 2) lett. b), terza linea: dopo le parole "quote ideali" aggiungere "o l'esercizio del diritto di prelazione a favore di affittuari coltivatori diretti".
La parola al Consigliere Chiabrando.



CHIABRANDO Mauro

Questo emendamento lo approviamo. Prima di questo però ci sono due commi di cui abbiamo chiesto la soppressione in quanto la norma rientra in quelle di carattere generale.



FERRARIS Bruno, Assessore all'agricoltura e foreste

Sarebbe un doppione se venisse rifinanziata la legge 15. Se la legge 15 non venisse finanziata per la pianura non ci sarebbero soluzioni.



CHIABRANDO Mauro

Ritiriamo il nostro emendamento.



PRESIDENTE

Chi è favorevole all'emendamento presentato dalla Giunta regionale alzi la mano. E' approvato.
Il Gruppo D.C. ritira l'emendamento soppressivo al punto 2).
Emendamento presentato dalla Giunta regionale: all'art. 1, paragrafo 2 punto 2, sono apportate le seguenti modifiche: Al titolo sono soppresse le parole "Enti pubblici".
Alla terza riga sono soppresse le parole "aziende agricole o fondi agricoli" e sono sostituite dalle parole "aziende o fondi agricoli forestali e silvo-pastorali".
Alla quarta riga dopo "Enti pubblici" aggiungere "e di Enti morali".
Alla prima linea dopo le parole "agricole" aggiungere le parole "forestali e silvo-pastorali".
Alla terza linea dopo le parole "per fini agricoli, forestali" aggiungere "e silvo-pastorali".
Alla quarta linea aggiungere "silvo-pastorali".
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano. E' approvato.
Emendamento presentato dalla Giunta regionale all'art. 1, paragrafo 2 lett. b): è aggiunto, dopo il punto 3), il punto 4) Prodotti agricoli ritirati dal mercato. La Regione Piemonte pu collaborare con gli Organi competenti, al fine di evitare la distruzione di prodotti agricoli ritirati dal mercato attraverso l'Aima o altri organismi in attuazione di provvedimenti comunitari o nazionali.
A tale scopo la Regione può partecipare alle spese per destinare i prodotti agricoli alla distribuzione gratuita ad opere di beneficenza fondazioni di carità, Case di riposo, Brefotrofi, Comunità religiose e altre Comunità.
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano. E' approvato.
Emendamento presentato dalla Giunta regionale all'articolo 1, paragrafo 4, dopo il sesto comma, è aggiunto: "Altre eventuali modificazioni che si rendessero necessarie per adeguare la presente legge regionale e la legge regionale 22/2/1977 n. 15, alla normativa comunitaria e nazionale, possono essere effettuate con deliberazione del Consiglio regionale su proposta della Giunta regionale".
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano. E' approvato.
Emendamento presentato dalla Giunta regionale all'art. 1, paragrafo 4 dopo il settimo comma è aggiunto: "All'art. 5 la lettera f) ed il comma sono soppressi e sostituiti da f) Anticipazioni ed acconti. Sui contributi in capitale previsti dalla presente legge l'Amministrazione regionale può erogare: 1) per le opere collettive: anticipazioni fino al 50%, ad avvenuto inizio dei lavori una ulteriore anticipazione fino al 90% su dichiarazione del direttore dei lavori vistata dai competenti uffici regionali 2) per opere al servizio di aziende agricole singole: acconti fino al 75% in relazione all'importo dei lavori già eseguiti.
I criteri, le modalità e le procedure verranno stabilite dalla Giunta regionale".
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano. E' approvato.
Emendamento presentato dal Gruppo D.C. all'ultimo comma della pag. 5 le parole: "gli uffici incaricati" fino alla parola "possono", sono soppresse e sostituite dalle seguenti: "La Giunta regionale può disporre che gli uffici".
Conseguentemente la parola "effettuare" è sostituita da "effettuino" e la parola "sostituire" (pag. 6), viene cambiata in "sostituiscano".
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
E' approvato.
Emendamento presentato dalla Giunta regionale all'articolo 1, paragrafo 4: dopo la lettera n) è aggiunto: "o) Spesa richiesta ed ammessa. L'importo della spesa ammessa per impianti, strutture, attrezzature ed infrastrutture viene valutata sulla base del prezzario regionale vigente alla data di emissione del provvedimento di concessione, a prescindere dall'importo della spesa richiesta nella domanda, salvo che le iniziative siano già state realizzate in precedenza al provvedimento di concessione stesso.
Per le voci non previste dal prezzario regionale si fa riferimento ai prezzi ritenuti ammissibili dall'Amministrazione regionale".
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano. E' approvato.
Emendamento del Gruppo D.C. al paragrafo 4, dopo la lettera n) si aggiunge: "o) spesa ammessa e richiesta. Variazioni opere ed acquisti.
Quando il provvedimento di concessione è emesso oltre un anno dalla domanda, gli importi richiesti sono adeguati d'ufficio al prezzario vigente a prescindere dalla cifra richiesta.
Le variazioni di opere ed acquisti, rispetto al provvedimento di concessione, sono approvate contestualmente al collaudo finale, a prescindere dalla loro entità, purché siano riconosciute valide ai fini produttivi dell'azienda ed entro il limite massimo della spesa ammessa".
La parola all'Assessore Ferraris.



FERRARIS Bruno, Assessore all'agricoltura e foreste

Dell'emendamento della D.C. si accoglie la prima parte, la seconda parte è introdotta nelle norme.



CHIABRANDO Mauro

Abbiamo proposto l'emendamento per avere questa risposta. Lo ritiriamo.



PRESIDENTE

Emendamento della Giunta regionale all'articolo 1: dopo il paragrafo 5 è aggiunto il seguente paragrafo: "6) Al titolo dell'articolo 7 sono soppresse le parole: 'dell'articolo 26 della' All'articolo 7 è aggiunto: 'Sulle decisioni definitive adottate dalle Comunità montane e dai Comitati comprensoriali gli interessati possono avanzare ricorso in opposizione alle stesse Comunità e Comitati entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione.
Le Comunità montane ed i Comitati comprensoriali decidono entro i 60 giorni successivi al ricevimento del ricorso, sentito il parere del Comitato tecnico consultivo regionale di cui all'art. 28 della legge regionale 22/2/1977 n. 15.
Il parere deve essere espresso entro 30 giorni dalla richiesta trascorso tale periodo non sono più tenuti ad acquisire il parere.
Nel caso di ricorso in opposizione i termini per adire agli organi di giustizia amministrativa decorrono dalle decisioni sul ricorso in opposizione o comunque nel caso di silenzio allo scadere dei 60 giorni previsti per la decisione sul ricorso in opposizione stesso' ". (La numerazione dei paragrafi successivi aumenta di una unità).
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano. E' approvato.
Emendamento soppressivo presentato dal Gruppo D.C. all'art. 1: la lettera c) è soppressa.
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano. E' respinto.
Emendamento presentato dal Gruppo D.C. all'art. 1: alla lettera d) punto 1, la parola "Consigliere" è sostituita dalla parola "Assessore".
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano. E' approvato.
Emendamento articolato all'art. 1 presentato dal Gruppo D.C.: Al punto 3, dopo le parole "un rappresentante", sono aggiunte le parole "imprenditore agricolo".
Al punto 3, terzo rigo, la parola "provinciale" è sostituita dalla parola "comunale".
Il punto 4 è soppresso. Di conseguenza al comma successivo la parole "ai punti 3 e 4", sono sostituite dalle parole "al punto 3".
In alternativa, dopo le parole "un rappresentante", sono aggiunte le parole "lavoratore agricolo dipendente".
L'Assessore Ferraris chiede che venga votato per parti.
Chi è favorevole alla I parte alzi la mano. E' approvata.
Chi è favorevole alla II parte alzi la mano. E' respinta Chi è favorevole alla III parte alzi la mano. E' respinta.
Chi è favorevole alla IV parte alzi la mano. E' approvata.
Emendamento presentato dalla Giunta regionale all'articolo 1, paragrafo 6, al penultimo comma della pag. 12 è aggiunto: "Le sedute della Commissione sono valide con la presenza di almeno un terzo dei membri ed i pareri sono validi quando vengono adottati con il voto della maggioranza dei presenti".
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano. E' approvato.
Emendamento all'art. 1 presentato dalla Giunta regionale: alla lettera e), secondo comma le parole "disposizione dell'Assessore all'agricoltura e foreste" sono sostituite dalle parole "deliberazione della Giunta regionale".
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano. E' approvato.
Procediamo ora alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 42 hanno risposto SI 27 Consiglieri si sono astenuti 15 Consiglieri L'art, i è approvato.
"Articolo 2 - Modificazioni ed integrazioni al Titolo Il della legge regionale 12/10/1978 n. 63.
1) All'art. 14, comma terzo dopo le parole: '... associazioni di imprenditori agricoli', aggiungere le parole: '. di cui all'art. 2, comma primo, punto 6'.
2) Il titolo ed il primo comma dell'art. 15 sono soppressi e così sostituiti: 'Art. 15) - Acquisto bestiame, macchine ed attrezzature.
a) Acquisto bestiame. In favore di imprenditori agricoli singoli od associati, possono essere concesse le seguenti agevolazioni per l'acquisto di bestiame bovino da riproduzione 1) contributi negli interessi sui prestiti di durata quinquennale oppure sui mutui di durata decennale nel caso di investimenti inseriti in un piano di sviluppo aziendale od interaziendale 2) contributi in capitale, in alternativa ai contributi negli interessi'.
All'art. 15, dopo il terzo comma, è aggiunto: 'Il contributo in capitale per i riproduttori maschi può essere concesso nella misura massima prevista dalla legge 27/10/1978 n. 910'.
All'art. 15, dopo il settimo comma, sono aggiunte le parole: 'Nel caso di obiettive difficoltà nel reperimento di vitelli di razza piemontese, i contributi possono essere estesi in ordine di priorità anche per l'acquisto di vitelli: derivanti da incrocio con bovini di razza piemontese di altre razze da carne o derivanti da incrocio con razze da carne.
In tale ipotesi le agevolazioni in interesse od in capitale vengono concesse sull'80% della spesa ammissibile'.
All'art. 15 è aggiunto: 'b) Acquisto macchine ed attrezzature relative al settore delle produzioni animali e foraggere.
In favore di imprenditori agricoli singoli o associati, possono essere concesse le seguenti agevolazioni, per l'acquisto di macchine ed attrezzature agricole relative al settore delle produzioni animali e foraggere: 1) contributi negli interessi sui prestiti di durata quinquennale oppure sui mutui di durata decennale nel caso di investimenti inseriti in un piano di sviluppo aziendale od interaziendale 2) contributi in capitale in alternativa ai contributi negli interessi.
Le macchine e le attrezzature debbono rientrare in un'idonea ed economica dotazione delle aziende agricole'.
3) I commi primo, secondo e terzo dell'art. 17, lett. b) sono soppressi e così sostituiti: 'Ai coltivatori diretti associati di cui all'art. 2 punto 6 ed alle Cooperative agricole che istituiscono centri di risanamento di bestiame bovino femminile, nato nelle stalle dei soci o acquistato dai soci entro il sesto mese di vita, può essere concesso un contributo forfettario annuo nella misura stabilita dalla Giunta regionale con le istruzioni.
Il numero minimo dei capi di bestiame bovino femminile da allevare viene stabilito dalla Giunta regionale e può essere raggiunto entro il terzo anno di attività del Centro.
Le bovine devono essere sottoposte a periodiche verifiche sanitarie e mantenute nel centro fino a gravidanza accertata'.
Al terzo comma dell'art. 17 lett. d) è aggiunto: ' ed è disposto a favore di tutte le razze nelle zone di montagna e collina'.
Al quarto comma dell'art. 17 lett. d) è aggiunto: 'La Regione Piemonte provvede ad organizzare ed effettuare la lotta contro l'ipofertilità e la mortalità neonatale dei vitelli ai sensi della legge 27/12/1977, n. 984 anche avvalendosi dell'Istituto Zooprofilattico sperimentale del Piemonte Liguria e Valle d'Aosta e di Organizzazioni, Associazioni ed Istituti idonei".
Anche a quest'articolo Sono stati presentati alcuni emendamenti.
Emendamento della Giunta regionale: all'art. 2, paragrafo 1, sono aggiunte le parole: "capoverso primo".
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano. E' approvato.
Emendamenti all'art. 2 presentati dal Gruppo D.C.
Il primo comma è soppresso (dalla quarta alla sedicesima riga).
All'art. 2, paragrafo 2, pag. 16, all'inizio viene inserito il seguente comma: "Il penultimo comma dell'art. 15 è soppresso".
La parola al Consigliere Chiabrando.



CHIABRANDO Mauro

L'emendamento è proposto per motivi di merito. Non riteniamo giusto allargare le agevolazioni ad altre razze di vitelli.
Inoltre non ci pare giusto scrivere in una legge "nel caso di obiettive difficoltà", perché non si capisce chi potrà stabilire queste obiettive difficoltà.



PRESIDENTE

La parola all'Assessore Ferraris.



FERRARIS Bruno, Assessore all'agricoltura e foreste

La Giunta regionale sostiene questo emendamento per ragioni economiche e tecniche, la rigidezza dell'attuale legislazione non consente di popolare le stalle. Abbiamo fatto la scelta della razza piemontese e vogliamo rimanere fedeli ad essa. Se non dovessimo vincere la battaglia con i Ministri della sanità e dell'agricoltura circa le modifiche dei termini per l'abbattimento dei capi infetti, la razza piemontese tenderebbe a scomparire. Non vogliamo però impedire agli operatori di popolare le loro stalle.
La valutazione sarà fatta dalla Giunta.
E' certo che se riusciremo a mettere sul mercato attraverso a centri di risanamento e di allevamento capi della razza piemontese, è ovvio che non ci saranno le obiettive difficoltà di oggi e non si daranno deroghe.
Si tratta di uno snellimento.



CHIABRANDO Mauro

Manteniamo l'emendamento.



PRESIDENTE

Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
L'emendamento è respinto.
Emendamenti presentati dal Gruppo D.C.: al paragrafo 3, dopo il primo comma, è aggiunto il seguente: "il contributo non può superare l'importo delle spese del Centro, escluse quelle di alimentazione".
Al paragrafo 3, dopo le parole "a gravidanza accertata", viene inserito il seguente comma: "All'art. 17 lett. b) le cifre 250 - 300 - 150 e 100 sono sostituite rispettivamente da 375 - 450 - 225 - 150".
Chi è favorevole al primo punto alzi la mano. E' approvato.
Il secondo punto viene ritirato.
Emendamento della Giunta regionale all'articolo 2, paragrafo 3, dopo le parole: "Ai coltivatori diretti associati di cui all'art. 2, punto 6", sono aggiunte le parole "capoverso primo".
All'art. 2, paragrafo 3, dopo le parole "a gravidanza accertata" viene inserito il seguente comma: "All'articolo 17 lett. b) è aggiunto: Gli importi dei suddetti compensi possono essere modificati con deliberazione della Giunta regionale, sentita la competente Commissione del Consiglio regionale".
Chi è favorevole al primo punto alzi la mano. E' approvato.
Chi è favorevole al secondo punto alzi la mano. E' approvato.
Procediamo ora alla votazione dell'articolo.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 37 hanno risposto SI 24 Consiglieri si sono astenuti 13 Consiglieri L'art. 2 è approvato.
"Articolo 3 - Modificazioni ed integrazioni al Titolo III della legge regionale 12/10/1978 n. 63. L'articolo 20 è soppresso e sostituito dal seguente: 'Articolo 20 - Acquisito macchine ed attrezzature relative al settore delle coltivazioni pregiate. In favore di imprenditori agricoli singoli od associati, possono essere concesse le seguenti agevolazioni per l'acquisto di macchine ed attrezzature agricole relative al settore delle coltivazioni pregiate, compresi gli impianti di rete antigrandine: 1) contributi negli interessi sui prestiti di durata quinquennale oppure sui mutui di durata decennale bel caso di investimenti inseriti in un piano di sviluppo aziendale od interaziendale e nel caso di impianti di rete antigrandine 2) contributi in capitale in alternativa ai contributi negli interessi.
Le macchine e le attrezzature debbono rientrare in una idonea ed economica dotazione delle aziende agricole' ".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 37 hanno risposto SI 24 Consiglieri si sono astenuti 13 Consiglieri L'art. 3 è approvato.
"Articolo 4 - Modificazioni ed integrazioni al Titolo IV della legge regionale 12/10/1978 n. 63.
1) Al punto 1, comma primo dell'art. 23 sono soppresse le parole: od alla costruzione di case forestali'.
Al punto 1, comma primo dell'art. 23 sono aggiunte le parole: 'l'Amministrazione regionale può altresì disporre la sistemazione l'acquisto e la costruzione di fabbricati a fini forestali'.
Al punto 3, comma primo dell'art. 23 sono soppresse le parole: '. per la ricostruzione...' e sono sostituite dalle parole '. per la ricostituzione...'.
Al punto 5, comma primo dell'art. 23 dopo le parole: '. di rimboschimento...' sono aggiunte le parole: '. di ricostituzione...'.
Al punto 6, comma primo dell'art. 23 dopo le parole '. ed a Comunità montane...' sono aggiunte le parole: '. ed alle Cooperative agricole e forestali...'.
All'art. 23 è aggiunto: 'Per gli interventi previsti al presente articolo, in alternativa al contributo in conto capitale, può essere concesso un contributo negli interessi sui mutui di durata ventennale entro i limiti di spesa stabiliti dalla Giunta regionale'.
2) Al titolo dell'art. 24 sono soppresse le seguenti parole: '. per la prima lavorazione dei prodotti forestali'.
Il punto a) dell'art. 24 è soppresso e così sostituito: 'a) su prestiti a tasso agevolato di durata fino a 10 anni per l'acquisto di macchine ed attrezzature occorrenti all'abbattimento all'esbosco ed alla prima lavorazione dei prodotti del bosco nonché alla coltivazione, raccolta e lavorazione dei prodotti del sottobosco'.
All'art. 24 sono aggiunti i seguenti commi: 'In alternativa alle agevolazioni creditizie, possono essere concessi contributi in conto capitale in misura non eccedente la somma equivalente all'attualizzazione del contributo in interesse.
Alle Cooperative formate da lavoratori agricolo-forestali ed alle Cooperative di cui alla legge 1 giugno 1977 n. 285, può essere concesso un contributo in capitale fino al 50% della spesa ammessa, ed un contributo negli interessi su un mutuo a tasso agevolato fino ad un importo pari alla differenza tra la spesa ammessa ed il contributo in capitale concesso'.
All'art. 25 sono aggiunte le seguenti parole: '7 - a studi, ricerche sperimentazioni, dimostrazioni, divulgazioni ed assistenza tecnica in campo forestale".
Emendamento aggiuntivo all'articolo 4, presentato dal Gruppo PRI: All'articolo 23, punto 3) del comma primo è aggiunto: ". nella concessione del contributo sarà data preferenza a quanti - a parità di condizioni - si avvarranno di materiale vegetale proveniente da vivai della Regione stessa o di società a maggioranza pubblica operanti nel settore forestale".
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano. E' approvato.
Emendamento presentato dal Consigliere Bellomo: all'art. 4 al penultimo comma è aggiunto: "All'art. 23 dopo il punto 6) è aggiunto il seguente punto 7) La produzione e la diffusione di piante tartufigene adatte agli ambienti piemontesi compresa la relativa ricerca e sperimentazione".
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano. E' approvato.
Emendamento aggiuntivo all'art. 4 presentato dal Gruppo PRI: All'articolo 25, è aggiunto: "8) alla stipulazione di convenzioni, anche pluriennali, con Società a maggioranza pubblica operanti nel settore forestale per la fornitura di piantine da vivaio".
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano. E' approvato.
Procediamo alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 37 hanno risposto SI 24 Consiglieri si sono astenuti 13 Consiglieri L'art. 4 è approvato.
"Articolo 5 - Modificazioni ed integrazioni al Titolo V della legge regionale 12/10/1978 n. 63.
1) All'art. 30 ultimo comma sono aggiunte le parole: '. entro i limiti di spesa stabiliti dalla Giunta regionale.'.
2) All'ultimo comma dell'art. 31 sono soppresse le parole: 'ed allacciamenti elettrici' e sono così sostituite: 'e fino al 60% per allacciamenti elettrici'.
All'art. 31 è aggiunto: 'In alternativa al contributo in conto capitale può essere concesso un contributo negli interessi sui mutui di durata ventennale entro i limiti di spesa stabiliti dalla Giunta regionale' ".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 37 hanno risposto SI 24 Consiglieri si sono astenuti 13 Consiglieri L'art. 5 è approvato.
"Articolo 6 - Modificazioni ed integrazioni al Titolo VI della legge regionale 12/10/1978 n. 63 1) Al comma secondo dell'art. 34, la percentuale '80%' è sostituita dalla percentuale '90%'.
Al comma secondo dell'art. 34 è aggiunto il seguente comma: 'E' assicurata precedenza ai Comuni ed alle Comunità montane'.
All'ultimo comma dell'art. 34 sono soppresse le parole: 'ed alle Associazioni di cui all'art. 2, punto 6' e sostituite dalle parole 'ed a Consorzi di proprietari'.
Sono inoltre aggiunte all'ultimo periodo, dopo le parole 'e gli Enti locali', le seguenti parole 'e i Consorzi di proprietari'.
2) All'art. 36 è aggiunto: '. entro i limiti di spesa stabiliti dalla Giunta regionale'.
3) L'ultimo periodo del terzo comma dell'art. 37 è soppresso. Il penultimo comma dell'art. 37 è soppresso.
4) All'art. 38 è aggiunto: 'Il premio può essere annualmente erogato in via anticipata sulla base dell'impegno della tenuta della contabilità agraria relativa allo stesso anno e, nel caso di insediamento, inoltre sulla base dell'impegno della presentazione della documentazione comprovante l'acquisizione della necessaria qualifica professionale.
Nel caso di mancato rispetto dell'impegno, i beneficiari sono tenuti alla restituzione dei premi riscossi maggiorati dagli interessi' ".
Emendamento presentato dal Consigliere Bellomo: all'art. 6 è inserito all'inizio: "All'art. 32 è aggiunto: La Giunta regionale può altresì provvedere direttamente o tramite l'Esap o Istituti e Società a maggioranza pubblica specializzati alla redazione di piani di ricomposizione fondiaria compresi i relativi studi sondaggi e ricerche di rilevante interesse per l'economia regionale".
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano. E' approvato.
Emendamento presentato dal Gruppo D.C.
Al paragrafo 1, il terzo gomma è soppresso e così sostituito: "All'art.
34, ultimo comma, secondo rigo, dopo le parole 'associazioni' sono aggiunte le parole 'tra proprietari ed a quelle' ".
Al comma successivo la parola "Consorzi" è sostituita dalla parola "Associazioni".
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano. E' approvato.
Procediamo alla votazione dell'articolo.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votatiti 37 hanno risposto SI 24 Consiglieri si sono astenuti 13 Consiglieri L'art. 6 è approvato.
"Articolo 7 - Modificazioni ed integrazioni al Titolo VII della legge regionale 12/10/78 n. 63.
1) All'art. 39, primo comma lettera c) dopo la parola: 'agricoli' aggiungere le parole: 'e forestali'.
Il penultimo ed ultimo comma dell'art. 39, sono soppressi e così sostituiti: 'Per le iniziative presentate ai sensi di regolamenti CEE dai soggetti beneficiari ivi previsti, la Regione può concorrere con un contributo in capitale e in alternativa o ad integrazioni con un contributo negli interessi come anticipazione del contributo statale, oppure come quota a carico della Regione stessa ai sensi del DPR 24 luglio 1977 n. 616 purché le iniziative da realizzare siano in armonia con la programmazione regionale.
2) All'art. 40, primo comma, sono soppresse le parole: 'Ai beneficiari di cui al precedente art. 2...' e sono sostituite dalle parole: 'Alle Cooperative agricole e loro Consorzi, alle Associazioni di cui all'art. 2 comma primo, punto 4'.
3) Al comma terzo dell'art. 41, dopo le parole: 'nella misura' aggiungere la parola: 'massima'.
4) All'art. 43 sono soppresse le parole: 'Il concorso regionale è del 7% annuo dell'importo delle operazioni', e sono sostituite dalle parole: 'L'entità del concorso regionale negli interessi viene determinata con la procedura prevista all'art. 10 della presente legge e nei limiti ivi indicati. L'intervento viene limitato alla campagna agraria 1979/1980'.
5) L'art. 44 è soppresso e sostituito dal seguente: 'Art. 44 - Prestiti per l'acquisto di macchine ed attrezzature. La Giunta regionale è autorizzata a concedere alle Cooperative e loro Consorzi, contributi negli interessi su prestiti di durata fino a dieci anni per l'acquisto di macchine ed attrezzature relative ad impianti per la produzione, la raccolta, la lavorazione, la conservazione, la commercializzazione e la trasformazione di prodotti agricoli e zootecnici'.
6) Il secondo comma dell'art. 46 è soppresso fino alle parole: delle Associazioni dei produttori agricoli".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 37 hanno risposto SI 24 Consiglieri si sono astenuti 13 Consiglieri L'art. 7 è approvato.
"Articolo 8 - Modificazioni ed integrazioni al Titolo VIII della legge regionale 12/10/1978 n. 63.
1) All'art. 47 è aggiunto il seguente comma: 'La Regione può disporre finanziamenti per dotare gli Istituti di ricerca e sperimentazione agraria e forestale, sottoposti alla sua vigilanza, di strutture ed attrezzature tecnico-scientifiche occorrenti per lo svolgimento delle loro attività' .
2) All'art. 49 è soppresso il numero '41'.
5) L'art. 51 è soppresso e sostituito dal seguente: 'Art. 51 - Acquisto macchine ed attrezzature relative ai settori diversi da quelli di cui agli articoli 15-20. In favore di imprenditori agricoli singoli od associati, possono essere concesse le seguenti agevolazioni per l'acquisto di macchine ed attrezzature agricole relative ai settori diversi da quelli di cui agli art. 15-20 1) contributi negli interessi sui prestiti di durata quinquennale oppure sui mutui di durata decennale nel caso di investimenti inseriti in un piano di sviluppo aziendale od interaziendale 2) contributi in capitale in alternativa ai contributi negli interessi.
Le macchine e le attrezzature debbono rientrare in un'idonea ed economica dotazione delle aziende agricole'.
4) Al titolo dell'art. 52 la parola 'finanziate', è sostituita con le parole: 'impianti ed acquisti finanziati'. Le parole dell'art. 52 'di interesse agricolo' sono soppresse e così sostituite 'impianti ed acquisti di interesse agricolo e forestale'.
Inoltre sono soppresse le seguenti parole: 'delle stesse opere valutato in base al prezzario regionale vigente', e sono sostituite dalle seguenti: '. ritenuto ammissibile dall'Amministrazione regionale' ".
Emendamento aggiuntivo presentato dal Gruppi PRI all'art. 8.
All'articolo 47, comma secondo, è aggiunto: ". nonché studi e ricerche relativi all'utilizzazione e trasformazione dei prodotti agricoli e forestali, con particolare riguardo alla loro possibile utilizzazione quale fonte di energia".
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano. E' Approvato.
Emendamento all'art. 8 presentato dal Gruppo D.C.: l'ultimo comma del paragrafo 4 è soppresso.
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano. E' respinto.
Procediamo alla votazione dell'art. 8.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 37 hanno risposto SI 24 Consiglieri si sono astenuti 13 Consiglieri L'art. 8 è approvato.
"Articolo 9 - Modificazioni ed integrazioni al Titolo IX della legge regionale 12/10/1978 n. 63.
1) All'art. 55, comma primo, punto 4 sono aggiunte le parole: 'lett.
b)'.
2) Il titolo dell'art. 58 è soppresso e sostituito dal seguente: 'Primo accertamento danni'. Il primo e secondo comma dell'art. 58, sono soppressi e così sostituiti: 'L'Amministrazione regionale, ai fini di un primo accertamento dei danni derivanti da eccezionali avversità atmosferiche o da calamità naturali si avvale delle Commissioni comunali previste dal precedente articolo 8".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 37 hanno risposto SI 24 Consiglieri si sono astenuti 13 Consiglieri L'art. 9 è approvato.
"Articolo 10 - Modificazioni ed integrazioni al Titolo X della legge regionale 12/10/1978 n. 63.
1) Il punto t) dell'articolo 61 è così sostituito: 't) per le sovvenzioni annuali di cui all'articolo 46 e per l'esercizio 1980: lire 262.500.000 per le organizzazioni di cui al punto 1) lire 62.000.000 per le organizzazioni di cui al punto 2)'.
All'onere di lire 324.500.000 per l'anno finanziario 1980 si provvede per 300 milioni, mediante una riduzione di pari ammontare, in termini di competenza e di cassa, dello stanziamento di cui al capitolo n. 3780 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1980, e, per lire 24.500.000, mediante una riduzione di pari ammontare, in termini di competenza e di cassa, dello stanziamento di cui al capitolo n. 3750; nello stato di previsione medesimo saranno conseguentemente istituiti i seguenti appositi capitoli: 'Sovvenzioni ordinarie annuali alle organizzazioni professionali regionali dei coltivatori diretti', con lo stanziamento di lire 262.500.000 in termini di competenza e di cassa; 'Sovvenzioni ordinarie annuali alle unioni regionali delle Associazioni dei produttori agricoli operanti per settori', con lo stanziamento di lire 62 milioni in termini di competenza e di cassa.
Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio'.
2) All'articolo 62, primo comma, dopo la lettera h) sono aggiunte le seguenti lettere: 'i) per i contributi negli interessi sui mutui fino a 20 anni previsti all'articolo 23: 50 milioni per il 1980 l) per i contributi negli interessi sui mutui fino a venti anni previsti dall'articolo 31: 250 milioni per il 1980'.
All'onere di 300 milioni per l'anno finanziario 1980 e per ciascuno degli anni finanziari successivi, relativamente all'iscrizione delle annualità derivanti dai limiti d'impegno come sopra autorizzati, si provvede mediante una riduzione di pari ammontare, in termini di competenza e di cassa, dello stanziamento di cui al capitolo n. 2675 dello stato di previsione della spesa per lo stesso anno, e mediante l'istituzione, nello stato di previsione medesimo, dei seguenti appositi capitoli: 'Contributi negli interessi per l'accrescimento di boschi e pascoli, le riserve naturali, le aziende dimostrative e silvo-pastorali, i vivai forestali, la costruzione di case forestali, le opere di sistemazione idraulico-forestale, lo sviluppo della forestazione, l'incremento del verde urbano, i rimboschimenti, la silvicoltura e le piccole industrie forestali' con lo stanziamento di 50 milioni in termini di competenza e di cassa.
'Contributi negli interessi, a favore di imprenditori agricoli, singoli od associati, di Associazioni, di Consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario, per la realizzazione e la sistemazione di strade interpoderali e vicinali, di acquedotti e di elettrodotti rurali', con lo stanziamento di 250 milioni in termini di competenza e di cassa.
Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato ad apportate, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 37 hanno risposto SI 24 Consiglieri si sono astenuti 13 Consiglieri L'art. 10 è approvato.
Abbiamo così terminato l'esame degli emendamenti e concluso la votazione degli articoli.
Chiede la parola il Consigliere Chiabrando per dichiarazione di voto.
Ne ha facoltà.



CHIABRANDO Mauro

Il voto del nostro Gruppo sugli emendamenti tecnici è stato di astensione.
La votazione sull'intiero disegno di legge è contraria per i motivi che abbiamo già illustrato.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Enrichens.



ENRICHENS Nicola

La mia dichiarazione sarà breve anche perché, non avendo il dono dell'ubiquità, sono impegnato nella Commissione di esame che contemporaneamente si tiene in altra sala.
Devo esprimere a nome del Gruppo repubblicano voto favorevole alla legge, seguendo la linea del primo relatore della legge, il dottor Gastaldi.
La Commissione del mio partito, presieduta dal professor Castellani, ha studiato a fondo questa legge.
Il voto favorevole è determinato anche dal fatto che la legge accoglie in unico articolato le disposizioni della precedente legislazione in materia di agricoltura, perché instaura un metodo di programmazione e di sviluppo dell'agricoltura, perché questa legge è finanziata da parecchi fondi.
Recentemente, con i colleghi della Commissione, ho visitato in Francia gli organismi che si interessano della agricoltura francese, le Camere di agricoltura dipartimentali e regionali, composte dagli interessati al campo agricolo. Questa legge si prefigge appunto questo obiettivo, ossia di tenere legati all'agricoltura gli addetti e le imprese che propongono attraverso ai piani di sviluppo, un incremento dell'agricoltura regionale.
Per questi motivi il mio partito esprime voto favorevole.



PRESIDENTE

Chiede la parola il Consigliere Bontempi. Ne ha facoltà.



BONTEMPI Rinaldo

La mia dichiarazione di voto aggiunge ben poco a quanto ha dichiarato il Consigliere Besate per il Gruppo comunista nel suo intervento che condivido totalmente.
Ritengo tuttavia di dover prendere la parola per puntualizzare alcuni aspetti. Grazie allo sforzo compiuto in questi cinque anni attraverso l'azione legislativa e al coordinamento sul piano attuativo degli indirizzi della legislazione, la programmazione in agricoltura non è più una chimera.
Sappiamo che la programmazione in questo settore rispetto agli altri è stata una novità in cui è prevalsa la scelta programmata e articolata attraverso alla pluralità dei soggetti. Guardando i risultati possiamo dire che la programmazione in agricoltura comincia ad essere un fatto consistente, anche di cambiamento della cultura media sia del settore che più in generale, degli operatori. Le leggi approvate ieri, quelle che approviamo oggi e le modifiche caratterizzano questa legislatura. Mi pare un atto di onestà, di linearità e di sensibilità politica da parte di chi mantenendo la struttura e l'impianto di una legge di programmazione, si fa carico delle modifiche che possano renderla applicabile e che possano far superare le difficoltà emerse sul piano funzionale e tecnico.
Quindi nessuna marcia indietro. Anzi, il significato è rafforzativo.
Il Consigliere Chiabrando ha centrato il suo intervento sui paragoni.
Troppo spesso ci avete chiamati di fronte a paragoni con atteggiamento di preconcetto e di ostilità che nasce quasi dal dispetto dell'impegno dell'Assessore e della Giunta. I paragoni hanno peso e valore relativi.
Sarei più contento se dal terreno dei paragoni e delle cifre, andassimo alla realtà dei fatti, che incontrovertibilmente mostrano come l'impegno profuso in termini di tempo e di attenzione ai problemi per determinare nuove linee di intervento hanno prodotto la capacità di entrare nei problemi e di seguirli. Il confronto per ulteriori miglioramenti o correzioni, i contributi da parte di chi conosce a fondo il settore sono bene accetti. Però, se ci avete voluto mettere sul terreno dei paragoni per sminuire il significato e la portata del lavoro svolto che serenamente riteniamo del tutto positivo, è chiaro che anche noi esibiamo in termini di paragone il prodotto di questo lavoro e, sotto questo profilo, riteniamo in piena tranquillità di aver fatto la nostra parte.
Non si possono ignorare i riconoscimenti alla qualità legislativa e dell'azione di governo in questo settore. Il "Sole 24 ore", giornale non sospetto di simpatie per le formazioni di sinistra o per l'Assessore comunista, ha pubblicato un articolo esemplare sull'attualità delle leggi e sul modo in cui il Piemonte ha attivato il volume del credito complessivo come elemento positivo dell'istituzione regionale.
Questi riconoscimenti, uniti a quelli del Ministro Marcora e a quelli della Cee, non ci devono indurre a trionfalismi che sarebbero fuori luogo sono un punto fermo in questo settore. L'Assessore ha personalmente percorso centinaia di migliaia di chilometri per seguire i problemi della campagna. Non sarà arrivato dappertutto, non tutto sarà filato alla perfezione, ripeto i contributi che possono venire per migliorare li accettiamo. L'atteggiamento modesto dell'Assessore nella sua replica lo dimostra. Non abbiamo preclusioni verso chi è nel mondo delle campagne come lo è gran parte del partito della D.C., a patto però che il rapporto sia su linee di programmazione chiare.
Non è possibile misurare con l'arida e sminuente algebra delle cifre il peso dell'azione svolta. Quindi, voglio confermare la piena apertura in un confronto concreto, senza riserve mentali e senza forzature che hanno lo stampo di rivincite e che non hanno diritto di passare sulla pelle dei contadini. Abbiamo da imparare dagli altri. Chiediamo di partire assieme sulle decisioni che l'istituzione ha preso, perché si applichino le cose decise e non perché si svuotino di contenuto e soprattutto perché una linea che ha dimostrato di intridere una cultura media diffusa possa andare avanti.
La priorità e la programmazione hanno questo significato. Questa legge a cui diamo voto favorevole, ha il significato che ho ricordato prima.



PRESIDENTE

Chiede di intervenire il Consigliere Bellomo. Ne ha facoltà.



BELLOMO Emilio

Questa mattina ho cercato di illustrare le ragioni che mi portano al pieno e totale sostegno di questa legge, contrariamente a quanto ha detto il collega Chiabrando nel suo intervento critico di oggi pomeriggio.
Per noi socialisti la legge 63 resta sempre un'importante legge organica e programmatoria che ha cercato di incidere nel difficile e complicato mondo della campagna con il tentativo di programmare gli interventi.
Le modificazioni che abbiamo discusso questa mattina e che stiamo per votare in questo momento sono marginali, non intaccano il significato complessivo della legge 63, che resta un pilastro per la nostra agricoltura. Quindi, ribadiamo la nostra valutazione di segno complessivamente positivo. Lamentiamo, non per un atteggiamento ritualistico, il mancato sostegno pieno e totale di una larga parte del Consiglio, che è anche larga espressione del mondo contadino.
Non c'è una valutazione unitaria, non cade il mondo, soprattutto non si ferma il mondo della campagna se manca il consenso della D.C. Avremmo preferito che ci fosse. Prendiamo atto di questa situazione e riconfermiamo la nostra favorevole posizione sulla legge 63.



PRESIDENTE

Ha chiesto di intervenire il Consigliere Rossotto. Ne ha facoltà.



ROSSOTTO Carlo Felice

Proprio per il tipo di dibattito svolto oggi e per le critiche fatte la valutazione trascende la portata della legge. Questo può essere momento di sintesi di quanto in cinque anni questa maggioranza ha attuato nel campo dell'agricoltura.
In termini politici durante la prima legislatura fu sempre ferma la condanna al tipo di politica delle Giunte governate dalla D.C. Da parte liberale non ci poteva essere che decisa denuncia di quella politica che era frammentaria, corporativa, clientelare, che nulla sapeva innescare di nuovo per dare all'agricoltura la sua funzione primaria, quale viene riconosciuta in termini economici. Ebbene, credo che non si debba soltanto valutare quanto si è compiuto in questi cinque anni nel settore, non si pu fare una valutazione del migliore utilizzo dei fondi. In cinque anni abbiamo voluto esaminare attentamente le cause di ritardi, siamo andati a vedere i motivi, i nodi dove la spesa trovava i suoi momenti di rallentamento: negli IPA, nelle modifiche delle leggi, negli effettivi passaggi. Credo debba essere fatta una valutazione sulla centralità dell'agricoltura, una delle materie primarie la cui competenza la Costituzione riconosce alle Regioni. Centralità non ha significato soltanto in termini di stanziamenti di bilancio, ma nel contesto generale di politica.
Questo contesto generale induce ogni società a ritrovare valori ulteriori di sfruttamento e di utilizzo, in passato non più considerati opportuni, proprio perché sta avanzando una diversa concezione in una globalità di interventi. Queste non sono soltanto parole dette come atto di volontà ma trovano drammaticamente la loro conferma nei fatti. Molto si è fatto nella politica del territorio a fianco degli interventi in agricoltura e molte volte con il consenso totale del Consiglio; altre volte con l'impegno della sola maggioranza che si è assunta l'onere di proseguire da sola quando era convinta delle sue azioni: l'Istituto piante da legno l'indagine pedologica del suolo, e così via. In termini concreti si sono individuati i punti dove ancora è possibile intervenire in maniera decisiva: questo è un modo dinamico e moderno di rispettare la libertà imprenditoriale, di far nascere nell'operatore delle campagne il gusto dell'imprenditorialità che non è più quella delle grandi famiglie più o meno illuminate. Allora il giudizio era di carattere etico, oggi in termini economici e storici si pone il problema del gusto dell'imprenditorialità per rendere protagonisti gli operatori agricoli.
Si è cominciato dalle enunciazioni di principio dal solidarismo cattolico, alla volontà di cooperazione necessitata dal mondo ideologico liberale, alla cooperazione mutualistica con l'apporto delle forze di sinistra e credo che si è usciti in termini concreti e positivi.
Si è superata l'esaltazione, il grande vessillo della negazione che ci potessero essere consensi a forze politiche di sinistra nel mondo delle campagne. Si è recuperata questa funzione capace di liberare grandi forze nel settore produttivo collegandole ai gravi problemi sociali ed economici che devono essere risolti. In questo senso indubbiamente molto deve ancora essere compiuto.
Parlando in termini di confronto alle pesanti accuse di inettitudine e di incapacità, credo si possa confrontare realmente l'opera di cinque anni della Regione che ha saputo riscoprire l'importantissima sua capacità produttiva agricola. Sarà la realtà regionale che dirà, non credo in termini negativi per noi e positivi per il collega Chiabrando il quale dice che tutti negano validità alla nostra funzione di governo in agricoltura.
La mia sensazione personale, i consensi, gli apprezzamenti non da singoli, ma delle associazioni, dagli organismi economici e imprenditoriali che si riconoscono in questa maggioranza rompono certi scherni, certe forme di arresto di capacità produttiva. Credo che in questi termini valga la pena non soltanto di dare un voto positivo a questo disegno di legge, ma di andare con serenità al confronto con la realtà sociale e politica della Regione, convinto che il consenso non potrà mancare specialmente per quanto si è fatto in questo settore.



PRESIDENTE

Si proceda alla votazione sull'intero testo della legge.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 45 hanno risposto SI 29 Consiglieri hanno risposto NO 15 Consiglieri si è astenuto 1 Consigliere L'intero testo della legge è approvato.
A questo punto convoco i Capigruppo per stabilire l'ordine dei lavori.
La seduta è sospesa per pochi minuti.



(La seduta, sospesa alle ore 17,45, riprende alle ore 17,55)


Argomento: Tutela dagli inquinamenti idrici

Esame proposta di deliberazione: "Modifiche degli allegati D e E della deliberazione del Consiglio regionale n. 469 del 24/5/1979 'Determinazione delle tariffe relative ai servizi di raccolta, allontanamento, depurazione e scarico delle acque (artt. 16 e 17 della legge 10 maggio 1976, n. 319)' "


PRESIDENTE

La seduta prosegue con l'esame della deliberazione proposta dalla Giunta regionale: "Modifiche degli allegati D e E della deliberazione del Consiglio regionale n. 469 del 25/5/1979 'Determinazione delle tariffe relative ai servizi di raccolta, allontanamento, depurazione e scarico delle acque (artt. 16 e 17 della legge 10 maggio 1976, n. 319)' ".
I lavori proseguiranno domattina con l'esame dei punti ancora iscritti nell'ordine del giorno e si concluderanno entro la mattinata.
Il Consiglio regionale sarà riconvocato per il 2 aprile. Nel contempo i Capigruppo esamineranno in apposita riunione i tempi di approvazione dei piani comprensoriali.
La parola all'Assessore Fonio.



FONIO Mario, Assessore alla tutela dell'ambiente

Il Consiglio regionale nella seduta del 24 maggio 1979, su proposta della Giunta regionale, ha approvato le tariffe relative ai servizi di accolta, allontanamento, depurazione e scarico delle acque in attuazione degli articoli 16 e 17 della legge statale 319 (legge Merli).
Successivamente, con deliberazione del mese di settembre 1979 stabiliva i modelli sulla base dei quali i titolari dovevano presentare la denuncia ai Comuni. Molti Comuni sono in regola, altri invece alla scadenza del 31 marzo non hanno ottemperato.
Con un'interrogazione rivolta alla Giunta i colleghi Petrini e Genovese attribuiscono il ritardo a presunte carenze di illustrazione da parte dell'Assessorato.
Tengo a dire che la deliberazione del mese di maggio 1979 conteneva sufficienti elementi esplicativi. E' stata poi approvata la deliberazione della Giunta con gli allegati modelli.
In sostanza, gli interroganti, visti gli elementi della risposta richiedono la proroga del termine in forza delle presunte carenze che i Comuni vanno accampando. La Giunta, in considerazione del fatto che la Regione Piemonte è stata la prima ad attuare le disposizioni legislative ritiene di spostare il termine dal 31 marzo al 31 luglio per l'anno 1980 mantenendo fermo il 31 marzo per gli anni successivi.
Colgo l'occasione per precisare che, in seguito a sentenza del Consiglio di Stato, i canoni possono essere messi in riscossione con le procedure tributarie anziché con le entrate patrimoniali.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Genovese.



GENOVESE Piero Arturo

La proposta di deliberazione corrisponde alla richiesta di proroga dei termini per il 1980 contenuta nella nostra interrogazione, nella quale non c'erano intenzioni polemiche. Abbiamo semplicemente lamentato che non c'è stata sufficiente pubblicizzazione da parte dei Comuni; quindi gli utenti non sono a conoscenza dell'obbligo di legge che comporta una pesante soprattassa in caso di omessa denuncia entro il termine del 31 marzo.
La Giunta dovrebbe opportunamente invitare i Comuni, con apposita circolare, alla pubblicizzazione sufficiente e alla consulenza per i cittadini.



PRESIDENTE

Vi do lettura della deliberazione: "Il Consiglio regionale visti gli artt. 16 e 17 della legge 10 maggio 1976, n. 319 Visto il DPR 24 maggio 1977, che in ottemperanza a quanto prescrive l'art. 17 della legge 319/76, predispone formule tipo per la determinazione del canone e l'applicazione delle tariffe di cui all'art. 16 della legge citata Vista la propria deliberazione n. 469 del 24/5/1979 n. 469 - C.R. 3286 'Determinazione delle tariffe relative ai servizi di raccolta allontanamento, depurazione e scarico delle acque (artt. 16 e 17 della legge 10 maggio 1976, n. 319)' Vista la proposta della Giunta regionale relativa alle 'Modifiche degli allegati D e E della deliberazione del Consiglio regionale' di cui sopra Sentita la competente Commissione consiliare delibera 1) I termini di cui al punto 1) dell'allegato D della deliberazione del Consiglio regionale n. 469 del 24/5/1979 vengono prorogati per il solo anno 1980, al 31 luglio 1980.
2) Il punto 7) dell'allegato E della succitata delibera del Consiglio regionale è sostituito dal seguente: 'Per l'accertamento e la riscossione del canone e delle soprattasse previste dall'art. 2 DPR 24/5/1977 si applicano, in quanto compatibili, le norme del TUFL (R.D. 14/9/1931, n. 1175 e successive modificazioni ed integrazioni)' ".
Chi approva è pregato di alzare la mano. La deliberazione è approvata all'unanimità dei 45 Consiglieri presenti in aula.
Ricordo ai Signori Consiglieri che la presente deliberazione, stante l'urgenza dovuta all'impossibilità dichiarata da numerosi Comuni del Piemonte ad ottemperare entro il 31/3/1980 a quanto disposto dall'allegato D, punto 1 della citata deliberazione del Consiglio regionale n. 469 del 24/5/1979, come specificato in epigrafe, deve essere dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 49 della legge 10/2/1953, n. 62 e verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi dell'art. 65 dello Statuto.
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano. E' approvata l'immediata esecutività della proposta di deliberazione.
I lavori riprenderanno domani mattina alle ore 9,30.
La seduta è tolta.



(La seduta ha termine alle ore 18,05)



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