Sei qui: Home > Leggi e banche dati > Resoconti consiliari > Archivio



Dettaglio seduta n.314 del 27/02/80 - Legislatura n. II - Sedute dal 16 giugno 1975 al 8 giugno 1980

Scarica PDF completo

Argomento:


PRESIDENZA DEL PRESIDENTE SANLORENZO


Argomento: Norme generali sull'agricoltura

Esame progetto di legge n. 490 "Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 27/4/1978 n. 20 'Norme per la formazione e l'approvazione dei piani zonali di sviluppo agricolo'"


PRESIDENTE

La seduta è aperta. Punto quinto all'ordine del giorno: Esame progetto di legge n. 490 "Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 27/4/1978 n. 20 'Norme per la formazione e l'approvazione dei piani zonali di sviluppo agricolo'".
La parola al relatore, Consigliere Besate.



BESATE Piero, relatore

Signor Presidente, colleghi Consiglieri, il ritorno di questa legge (dei piani agricoli zonali) in Consiglio è causato, per la cronaca, dalla necessità di trarre fuori dai meccanismi delle procedure dei piani un sassolino che inceppa la formazione delle Commissioni di zona in formazione ristretta (quanto mai necessaria, specie per le zone con un numero elevato di Comuni).
Tuttavia, la materia è così importante che le forze sociali, politiche le istituzioni hanno colto questa occasione per un confronto molto interessante: si pensi a questo: i 1209 Comuni piemontesi hanno nominato ciascuno i propri rappresentanti (tre per Comune) nelle Commissioni di zona. Gli organismi sociali ne hanno nominati altrettanti (ad eccezione dei rappresentanti delle Associazioni dei produttori, che devono ancora essere riconosciuti).
In tutto: 3627 per 2 uguale 7254 cittadini, in maggioranza operatori agricoli che formano le Commissioni. E' un'esperienza complessivamente grandiosa, non immune da ombre, difficoltà, perplessità, attese, ecc. In realtà i Comuni ricadenti nelle zone omogenee o montane non nominano i rappresentanti nelle Commissioni di zona, perché il piano agricolo zonale fa parte del piano socio-economico di Comunità montane, giustamente, quindi sono esattamente per la cronaca 719 i Comuni che sono al di fuori delle zone omogenee montane, che hanno nominato i 3 rappresentanti a far parte delle Commissioni per la formazione dei piani agricoli zonali. A questi 3 se ne sono aggiunti altri 3 per ogni Comune, scelti però dai livelli provinciali rappresentanti gli organismi sociali, sindacali cooperativi e associativi per un complesso di nomina di 6 piemontesi, sei cittadini per ogni Comune piemontese; di questi 719 più i Consigli di Comunità montana che lavorano intorno alla formazione dei piani agricoli zonali.
E' soprattutto un fatto culturale inatteso: le campagne prendono in mano il loro destino, si inizia a sfatare e a scrollare l'antica credenza di un contadino piemontese egocentrista, avulso dal contesto sociale individualista senza speranza e irriducibile. Intendiamoci, questa battaglia è tutt'altro che vinta; battaglia che è battaglia di sopravvivenza e sviluppo dell'agricoltura. Ma bisognava incominciare.
Delineato così, per le spicce, il quadro, ritengo quindi fornire al Consiglio i termini complessivi e particolari della materia. Per questo la relazione si snoda puntigliosamente lungo una ricerca ampia, approfondita estesa al contesto nel quale si sviluppa questa vicenda in Piemonte.
Senza questa ricerca ritengo, forse immodestamente, ma credetemi, con convinzione, che sarebbe difficile ai Consiglieri formarsi un'idea obiettiva delle tesi che si confrontano.
La prima significativa traccia di piani zonali si rinviene nell'art. 39 della legge n. 910/1966 (secondo "Piano verde"). In questo testo, i piani zonali sono elaborati dal Ministero dell'agricoltura "per le zone omogenee e per tutto il territorio nazionale" nell'ambito di direttive emanate con Decreto dello stesso Ministero (il Ministero che impartisce direttive a se stesso! n.d.r.).
Importante è rilevare che "... essi indicano gli obiettivi dello sviluppo agricolo del territorio considerato, definiscono il quadro degli interventi e degli incentivi, stabilendone il grado di interdipendenza e di priorità, e indicano le previsioni globali di impegno con riferimento alle autorizzazioni di spesa recate dalla presente legge" (la 910/1966 appunto).
Il terzo rilievo è quello che ". i piani zonali sono elaborati previa consultazione del Comitato regionale per la programmazione economica". I tre momenti sono: il soggetto, dato in assoluto dal MAF; il copartecipante dato dal Comitato regionale programmazione economica, che viene consultato preventivamente, e mai più, né nel corso, né dopo l'elaborazione del piano.
Si ha quindi, una figura centralistica assoluta.
Lo scopo del piano (che, comunque, si muove nell'ambito delle direttive emanate dallo stesso Ministero agricoltura e foreste, le quali direttive, a loro volta, sono determinate con Decreto dello stesso Ministero agricoltura foreste sulla base di criteri generali stabiliti sempre dal Ministero art. 38 - comma 1 e 3 della legge 910/1966) è di fornire indicazioni (ruolo indicativo) su obiettivi e previsioni di impegno.
Tutto è in armonia con il carattere indicativo conferito alla programmazione di quel periodo di centro-sinistra.
Comunque, resta notevole il fatto che si comincia a parlare, in una legge, di piani zonali per l'agricoltura.
Una rapida analisi dei concetti di piani agricoli zonali o, comunque di pianificazione, oppure di programmazione in agricoltura in Regioni che presentano analogie con il Piemonte, è necessaria per completare la cornice di riferimento.
A questo punto è: obbligatorio includere la Lombardia opportuno esaminare Emilia-Romagna e Veneto.
a) Incominciamo con il Veneto.
La legge regionale che prevede che i Consigli di Comprensorio e le Comunità montane formino i piani agricoli zonali, è del 31 gennaio 1974.
Il fascicolo dell'ottobre 1979 de: "La programmazione nelle Regioni" - (ed.
AGI Roma) riferisce una dichiarazione dell'Assessore veneto all'agricoltura Franco Borgo: "In cantiere anche i piani di sviluppo agricolo, che dovranno precisare le aree con caratteristiche di omogeneità per quanto riguarda le capacità produttive e i tipi di coltivazione ... Nella formazione del piano zonale, l'Ente di sviluppo agricolo veneto sarà affiancato dal Comitato consultivo comprensoriale. Il disegno di legge dispone poi che al piano zonale si debbano adeguare i progetti di tutti gli Enti operanti nel settore agricolo . abbiamo proposto di affidare le funzioni amministrative ai Comprensori e alle Comunità montane".
La dichiarazione prosegue affermando la necessità di una politica di programmazione, e che lo strumento di tale politica è il piano zonale (formato dall'Esav) nel quale si inquadra il piano aziendale di sviluppo della direttiva CEE 159/1972.
b) Ora vediamo l'Emilia-Romagna.
Un motivo che si incontrerà insistentemente è racchiuso nella seguente notazione della relazione al disegno di legge sui piani agricoli zonali: "è comunque innegabile che il piano può aver successo nella misura in cui è condiviso dalla generalità degli interessati così che essi stessi siano disposti a seguirne le indicazioni". Di qui la necessità imprescindibile della partecipazione (ciò che è confermato all'articolo 2, terzo e quarto comma).
"I piani zonali di sviluppo agricolo sono formulati e attuati dai Comitati comprensoriali, istituiti con legge regionale". Detta legge regionale vedrà la luce il 1 febbraio 1975 (Legge regionale 31.1.1975 n. 12); che, all'art.
5 lettera c), dice che "i piani o progetti pluriennali dovranno tra l'altro tendere al coordinamento degli interventi in agricoltura, anche in relazione alle esigenze di pianificazione zonale derivante dall'applicazione delle vigenti Direttive CEE".
Il criterio dei piani agricoli zonali entra, poi, in tutte le leggi agricole successive. La legge regionale 5 marzo 1977, n. 18 (attuazione delle Direttive CEE 159-160-161 del 1972) sui piani aziendali di ammodernamento delle strutture, all'art. 5 vuole che un organo democratico (Consiglio dei produttori) esprima ". un giudizio che accerti che i piani di sviluppo (aziendali n.d.r.) non siano in contrasto con gli obiettivi fissati per il settore agricolo dai piani di sviluppo comprensoriali e dalle Comunità montane, nonché dai piani settoriali della Regione".
E segue subito la legge n. 19/1977 che conferisce all'Ente regionale sviluppo agricolo "la predisposizione di programmi di attuazione e progetti previsti dai piani zonali ...".
Dunque: nell'ambito del piano poliennale e dei piani di settore, il Comitato comprensoriale, con la partecipazione dei Consigli dei produttori (composti di coltivatori diretti, lavoratori agricoli, cooperatori) imposta il piano agricolo zonale, affidandolo o all'Ente regionale sviluppo agricolo, o a tecnici (e lo segue mediante l'Ente regionale sviluppo agricolo).
c) La Lombardia formula la legge per i piani agricoli zonali il 27.1.1977 (la Legge regionale 8/1977).
Di essa, l'Assessore all'agricoltura della Regione Lombardia, Vercesi, dice (in "Nota congiunturale sul 1976 dell'agricoltura lombarda," pag. 53 e segg.): " Passando ora alla legge regionale n. 8/1977 relativa alla formazione dei piani zonali di sviluppo agricolo, occorre precisare che questa è conseguente alla legge sull'istituzione dei Comprensori (Legge regionale 15.4.1975 n. 52 n.d.r.), che sancisce che la programmazione economica territoriale della Regione Lombardia si articola per ambiti territoriali omogenei. I Comprensori sono le unità di base della programmazione regionale, sia dal punto di vista urbanistico, che da quello economico, pertanto l'ambito della programmazione zonale agricola è il Comprensorio.
La legge sui piani zonali prevede che questi vengano deliberati dagli organi comprensoriali sulla base delle proposte formulate dai Comitati agricoli di zona composti dai rappresentanti delle forze agricole locali.
I Comitati agricoli di zona dovranno anche esprimere parere sui piani di sviluppo aziendali inerenti il comprensorio di loro competenza e previsti dalla legge di applicazione delle Direttive CEE. Con ciò si stabilisce un preciso nesso tra leggi sui piani zonali e leggi di applicazione delle direttive per una precisa scelta da parte della Regione Lombardia: cioè quella di attuare una programmazione a tre livelli: regionale comprensoriale, aziendale".
Ma qui è bene rilevare subito un tratto di estrema importanza: in Lombardia il territorio che costituisce la zona di pianificazione agricola coincide con il Comprensorio. Orbene i 60 Comuni Lomellini compresi tra Ticino-Sesia Po e la Provincia di Novara (a nord) costituiscono uno dei Comprensori lombardi: perciò il loro insieme costituisce anche zona del piano di sviluppo agricolo (ad essi si aggiungono quattro Comuni dell'area di Abbiategrasso).
Il Comitato agricolo comprensoriale di proposta, è composto da : 1) 12 rappresentanti dei coltivatori diretti 2) 7 rappresentanti dei lavoratori agricoli 3) 2 rappresentanti dei conduttori agricoli non coltivatori diretti 4) 3 rappresentanti delle Cooperative agricole.
Questi rappresentanti sono nominati dalle organizzazioni provinciali rispettive. Il compito dei piani agricoli zonali è fissato all'art. 4: "Al piano agricolo zonale devono adeguarsi i piani degli altri Enti operanti nel settore agricolo del comprensorio cui il piano si riferisce".
Questa proposta costituisce solo una base per le decisioni definitive degli organismi comprensoriali, non un vincolo.
Ritengo superfluo esaminare l'argomento presso altre Regioni (Toscana Marche, Umbria, ad esempio) anche perché le caratteristiche dell'agricoltura di quelle Regioni sono notevolmente diverse da quelle padane.
La breve indagine su Veneto, Emilia-Romagna, Lombardia rivela quanto meno notevoli convergenze di principio e di enunciazioni; viceversa, sul metodo di formazione dei piani agricoli zonali, si notano notevoli divaricazioni: Veneto e Lombardia concentrano soprattutto al vertice del Comprensorio (ma c'è notevole divario e diversità tra il concetto e la figura di Comprensorio tra Regione e Regione!) l'elaborazione e, soprattutto l'approvazione dei piani agricoli zonali; l'Emilia-Romagna allarga la partecipazione in modo originale. Veneto e Emilia-Romagna affidano all'Ente sviluppo agricolo un ruolo decisivo. Tutte e tre poi fanno degli operatori agricoli la categoria consultiva soltanto nell'elaborazione dei piani agricoli zonali.
Infine, tutte affermano che il vecchio modello di intervento in agricoltura non regge più e che il nuovo si impernia sui piani agricoli zonali, come strumento della politica di programmazione in agricoltura.
I piani zonali di sviluppo agricolo in Piemonte - Le premesse.
L'art. 75 dello Statuto della Regione Piemonte dice: "Il Piano di sviluppo regionale si articola nei piani comprensoriali e, per quanto riguarda l'agricoltura, in piani zonali, alla cui formazione ed attuazione partecipano gli Enti locali nell'ambito delle competenze proprie e di quelle delegate dalla Regione, secondo i modi stabiliti da legge regionale.
Ai piani comprensoriali ed ai piani zonali di sviluppo agricolo è assicurato l'autonomo apporto dei sindacati dei lavoratori, delle organizzazioni di categoria, degli organismi economici e delle altre forze sociali, anche attraverso forme permanenti di partecipazione e di consultazione....".
Quando il Consiglio regionale piemontese, espletate le operazioni di primo insediamento, affronta in un documento i problemi agricoli, trova l'unanimità. In tale documento, tra l'altro, si dice: ". impegna la Giunta regionale a promuovere, in accordo con i Comuni, le Province, i sindacati e le associazioni professionali contadine apposite conferenze agrarie di zona per l'elaborazione dei piani zonali di sviluppo". (Atti consiliari - seduta 30.9.1970).
In realtà, bisognerà attendere fino all'aprile 1974 per vedere ripreso il discorso sui piani agricoli zonali. L'occasione è offerta dall'istituzione dell'Ente di sviluppo agricolo piemontese (ESAP) creato con la legge 24.4.74, n. 12. Esso è configurato come "... strumento operativo della Regione, per l'attuazione del Piano regionale di sviluppo e dei programmi di settore per quanto riguarda l'agricoltura...." specificando, quindi operativamente le previsioni dell'art. 75 dello Statuto per quanto concerne l'agricoltura.
E' abbastanza evidente che sia nel momento statutario sia in quello successivo di approntamento degli strumenti operativi, la pianificazione agricola viene considerata "autonoma" dal piano comprensoriale (era ancora molto in voga la considerazione dell'agricoltura come la "grande malata". E i malati si isolano e si assistono!). Ciò è confermato dalla legge 4.6.1975, n. 41 approvata dal Consiglio regionale il 30.4.1975 che individua e istituisce i Comprensori: all'art. 5 lettera d) è detto che il Comitato comprensoriale "esprime alla Giunta regionale il parere sui piani zonali agricoli". Su questo ruolo dell'Esap concorderanno tutte le forze politiche! Infine, sempre allo spirare della legislatura (finita il 30.4.1975), il Consiglio approvava una legge triennale dal titolo "Interventi regionali per lo sviluppo dell'agricoltura e delle foreste negli anni 1975-1976 1977".
Nell'art. 2, tra i criteri generali, veniva precisato (lett. d) che "le iniziative per ottenere i benefici regionali devono essere in armonia con la programmazione regionale, con i piani zonali di sviluppo agricolo e con i piani delle Comunità montane e, se la loro natura lo richiede, devono essere inquadrate in un piano aziendale di durata pluriennale".
Su questo atto si concluse la storia dei piani agricoli zonali della prima legislatura.
Quest'ultima legge venne rinviata dal Governo al Consiglio regionale, il quale la riprese in esame il settembre successivo.
Ma, intanto, le elezioni del 15 giugno 1975 avevano sconvolto la geografia politica locale.
I piani agricoli zonali nella fase attuale.
Come già riferito, l'Ente sviluppo agricolo, tra l'altro, aveva il compito di individuare le zone ed elaborare i piani agricoli zonali.
Il 6, 7, 8 maggio 1976 si tenne a Pallanza, ad opera dell'Ente sviluppo agricolo piemontese, il convegno regionale sul tema "Zonizzazione e piani agricoli in Piemonte: obiettivi, criteri, metodi" (vedi: zonizzazione e piani agricoli in Piemonte - Eda - Torino 1977).
Significativo è anche il fatto che la prima relazione introduttiva del Convegno, affidata al direttore dell'Istituto ricerche economico-sociali (Ires), dr. Detragiache, porti il titolo "La pianificazione regionale con particolare riferimento al ruolo dei piani agricoli zonali". Ciò segna una svolta importante sia rispetto alla legge 24.4.1974 n. 12, sia rispetto all'art. 5 dello Statuto, che consideravano l'agricoltura come settore da trattarsi a sé; ora, con la nuova impostazione, l'agricoltura diventa un momento dell'economia, con sue specificità, ma da trattarsi nel contesto del sistema.
Il convegno di Pallanza è il primo vero grande confronto politico specifico, sulla materia dei piani agricoli zonali. Dice tra l'altro Detragiache: "mentre il Piano regionale determinerà le linee generali della politica di settore e fisserà i valori che debbono assumere le principali variabili economiche, l'occupazione, gli investimenti, ecc..., tale politica dovrà farsi più specifica mediante i piani agricoli zonali.
Proprio perché l'azione di protezione e di assistenza non è sufficiente, si manifesta la necessità costituita dal piano agricolo zonale, il quale deve individuare, per le diverse aree omogenee, sotto il profilo agricolo della Regione, i tipi di impresa che presentano suscettibilità di assicurare un elevato reddito ai fattori produttivi, le dotazioni di mezzi tecnici, la determinazione dei diagrammi di lavoro, le forme più adatte alla commercializzazione dei prodotti.
Il piano agricolo zonale, che va redatto non nel vuoto sociale, ma con la collaborazione di coloro che ne dovranno essere gli operatori, dovrà essere lo strumento attraverso il quale gli aiuti pubblici all'agricoltura vengono opportunamente calibrati, in modo che questi diventino un incentivo all'attuazione del piano stesso.
Quindi, per quanto attiene l'agricoltura, le modalità che assume il piano di settore sono quelle della formazione dei piani agricoli zonali per zone omogenee, che coprano, tendenzialmente, l'intera regione".
Questa estesa citazione e le frequenti sottolineature, mettono in luce la "filosofia" dell'Ires, che, oltre alla già ricordata saldatura tra pianificazione agricola e pianificazione generale, mette in rilievo alcuni capisaldi.
Essi sono: le aziende sono da modernizzare sotto il profilo socio economico.
Il piano regionale ha il compito di fissare valori, parametri, toccherà al piano agricolo zonale specificare tale politica.
I piani agricoli zonali si motivano dall'accertata insufficienza della politica assistenziale e di protezione (si collega all'obiettivo di modernizzazione socio-economica).
I piani agricoli zonali vanno redatti per zone omogenee sotto il profilo agricolo. Il piano agricolo zonale non va redatto nel vuoto sociale, ma con la collaborazione degli operatori interessati. (Questa è l'esatta figura dell'articolo 75 dello Statuto). Essa sarà superata con la diretta partecipazione degli operatori, prevista dalla legge 20/1978, che costituisce un'applicazione evolutiva dell'art. 75 dello Statuto.
I piani agricoli zonali sono lo strumento attraverso il quale i pubblici poteri intervengono nell'agricoltura: questa intuizione è fondamentale e come si vedrà, costituirà la "filosofia" dell'art. 9 della legge 20/1978.
L'intervento del rappresentante regionale della Coldiretti imposta con precisione il motivo dominante di quella che diverrà la linea di confronto: ".... A mio giudizio, occorre istituzionalizzare la partecipazione (.) con la determinante presenza dei produttori agricoli interessati.
Tutto sommato il piano agricolo zonale deve rappresentare l'assemblea di fabbrica dei produttori agricoli. Ciò si giustifica anche per il fatto che il piano è strumento di prevalente programmazione settoriale e, quindi riguarda essenzialmente gli operatori del settore".
Nell'intervento di Giuseppe Ferrari, Assessore all'agricoltura del Comune di Ovada, tra l'altro si rileva un'importante indicazione: "... la fase preparatoria, promossa dal Comune di Ovada con la collaborazione dell'Amministrazione provinciale, si è sviluppata innanzitutto nell'individuazione dei soggetti politici e nel loro coinvolgimento nell'iniziativa. Tali soggetti sono stati individuati negli agricoltori e le loro organizzazioni, nei Comuni dell'Ovadese e nella Regione".
La concezione qui vi è espressa con straordinaria sintesi: i formatori sono gli Enti locali, i soggetti, insieme con gli agricoltori e le loro organizzazioni, sono gli stessi Enti locali e la Regione. Sarà esattamente la posizione della legge 20/1978.
Con la legge n. 15/1977, di recepimento delle direttive comunitarie 159-160 161/1972, all'art. 3 si stabilisce la duplice condizione: 1) dell'armonia dei piani di sviluppo aziendale con le linee della programmazione regionale e comprensoriale (di Comunità nelle zone omogenee montane) 2) dell'armonia con gli obiettivi dei piani agricoli zonali.
I compiti dell'approvazione dei Piani di sviluppo regionali sono affidati: art. 23) ai Comitati comprensoriali. All'art. 26 è istituita una Commissione comprensoriale consultiva la quale (penultimo comma dell'art.
23) deve essere consultata per ogni atto dei Comitati comprensoriali nelle materie della legge regionale (tale Commissione diverrà la Commissione consultiva comprensoriale per ogni atto concernente l'agricoltura).
Dei piani agricoli zonali, infine, si parla nella legge 7/1977 sui parchi regionali.
L'aspetto istituzionale dei piani agricoli zonali assume il suo volto definitivo con la legge regionale 25.10.1977 n. 51, di modifica della legge 12/1974 istitutiva dell'Esap. Con tale legge, l'Esap non redige più i piani agricoli zonali, ma (art. 2 - lett. b) "promuove, coordina, fissa le metodologie e finanzia la redazione dei piani agricoli zonali in applicazione delle leggi regionali, fornisce l'assistenza tecnica e procede eventualmente alla formazione professionale necessaria per la stesura dei piani stessi".
Si lascia, quindi, aperta la questione del soggetto operatore che deve elaborare i piani agricoli zonali.
La definitiva sistemazione avviene con la legge che reca "Norme per la formazione e l'applicazione dei piani zonali di sviluppo agricolo" del 17 aprile 1978 n. 20.
Cito solo due articoli di tale legge: 1) art. 9 (adeguamento degli interventi pubblici). "Tutti i programmi ed i singoli interventi di tutti gli Enti pubblici o di diritto pubblico operanti nel settore agricolo e forestale nelle zone agricole, interessate anche per quanto concerne i piani aziendali e interaziendali di sviluppo di cui alla Legge regionale 22.2.1977, n. 15, dovranno essere adeguati al piano agricolo zonale dopo la sua pubblicazione" e l'art. 6 "In ogni zona agricola il Presidente del Comitato comprensoriale o suo delegato, su conforme parere della Giunta esecutiva, promuove ed insedia una Commissione per l'elaborazione ed il controllo sull'attuazione del piano agricolo zonale, composta: a) da tre rappresentanti per ogni Comune, eletti dai rispettivi Consigli comunali, dei quali un rappresentante della minoranza b) dai rappresentanti delle Organizzazioni agricole professionali cooperative, sindacali e delle Associazioni dei produttori designati dalle rispettive organizzazioni provinciali, in numero complessivo uguale ai rappresentanti dei Comuni ...".
Questi due articoli sono il terreno del confronto politico. L'applicazione di questa legge, e della legge regionale 25.10.1977 n. 51, aprono il capitolo conclusivo (per ora) e significativo, interessantissimo, dei piani agricoli zonali.
c) La formazione, l'insediamento, il funzionamento delle Commissioni.
Rilevanza politico-culturale generale e incidenza sui problemi agricoli.
L'attuazione della legge 20/1978 si svolge, essenzialmente, lungo due filoni paralleli: quello della definizione della metodologia da parte dell'Esap e quello della formazione delle Commissioni che passa: 1) attraverso la designazione dei rappresentanti comunali da parte dei 1209 Comuni piemontesi 2) attraverso la designazione dei rappresentanti delle istanze provinciali delle organizzazioni professionali agricole (praticamente: Coldiretti Confcoltivatori, Confagricoltura), dei sindacati dei lavoratori agricoli (Cgil - Cisl - Uil), dei cooperatori agricoli, delle Associazioni di produttori 3) attraverso l'insediamento delle Commissioni stesse 4) la nomina degli organi interni delle Commissioni (Presidente, Vice Presidente, Comitato esecutivo).
Gli aspetti metodologici sono stati oggetto di accurate attenzioni fin dall'inizio (cioè, fin dal tempo del piano della zona di Asti, svolto dall'Ires per conto del Comitato regionale programmazione economica quindi, si sono svolte ricerche metodologiche in ogni fase; vedansi le pubblicazioni: "Atti del Convegno di Pallanza: Agricoltura e Urbanistica" (Celid - Torino - 1977), ecc.
Tralascio le pur Importanti ricerche ivi contenute, e prenderò in considerazione quelle efficaci, cioè quelle che, emanando dall'Esap in forza dell'art. 4 della legge 20/1978, hanno incidenza reale, politica e sono materia viva di decisioni, quindi passibili di verifica nella pratica.
In data 9 gennaio 1979, il Consiglio di Amministrazione dell'Esap approvava "alcuni elementi di metodologia per l'avvio dei piani di zona".
Tra l'altro si stralcia: ".... Data la carenza di conoscenze e la scarsa affidabilità delle informazioni esistenti nel settore agricolo, si prevede che la formazione completa dei piani agricoli zonali richiederà alcuni anni di lavoro, mentre le fasi successive di affinamento, aggiornamento e gestione proseguiranno nel tempo, per cui la natura processuale sarà l'elemento peculiare della programmazione agricola".
Più avanti si precisa: "le fasi elaborative e propositive del piano agricolo zonale vengono così definite: 1) individuazione dei principali problemi agricoli della zona 2) rilevazione ed analisi dei caratteri tipici dell'ambiente 3) rilevazione ed analisi delle strutture aziendali e del loro funzionamento 4) rilevazione ed analisi delle strutture extra-aziendali 5) organizzazione degli elementi conoscitivi esistenti.
Il materiale raccolto dovrà essere organizzato in uno schema di piano".
Sempre nella stessa deliberazione si dice: "Prima di iniziare le indagini conoscitive sembra opportuno che ogni Commissione zonale provveda ad individuare ed a dibattere nei modi e con la partecipazione che riterrà più opportuni, i maggiori problemi interessanti la zona stessa...
Al termine di questa fase preliminare sarà quindi possibile elaborare un documento di sintesi contenente i principali problemi agricoli della zona e le proposte di soluzione.
Tale documento potrà costituire una prima traccia per il piano zonale".
Non c'è bisogno di commentare questa (che sembra una) felice intuizione di applicazione del concetto di processualità tradotta in termini di politica.
Per i tecnici il documento indica: "le Commissioni di zona segnaleranno all'Esap una rosa di nomi di tecnici - singoli o già costituiti in cooperativa o gruppo di lavoro - tra i quali l'Esap, attraverso un periodo di formazione e di selezione, andrà a costituire i gruppi di lavoro zonali (...).
Sembra oltremodo opportuno che le Commissioni di zona, oltre ad avvalersi dei tecnici messi a disposizione dall'Esap, ricerchino la collaborazione di tutte le istituzioni pubbliche e private in grado di fornire utili apporti alla formazione dei piani agricoli zonali.
Ci si riferisce in particolare: agli Istituti tecnici agrari ed agli Istituti sperimentali alle Cooperative, alle Associazioni di produttori, ai Consorzi vari esistenti (di bonifica, agrari, irrigui, ecc.) i cui tecnici potranno essere chiamati a tutte le possibili forme di collaborazione.
ai Cata (Centri di assistenza tecnica agraria - n.d.r.) ed ai corsi di formazione professionale".
Il documento si può trovare nel volume: "Piani zonali di sviluppo zonizzazione e prime indicazioni metodologiche operative a cura dell'Esap" Torino, Maggio 1979.
Dopo le prime indicazioni metodologiche del maggio 1979 (ufficiali) l'Esap ha emesso un secondo testo denominato "Bozza - seconde indicazioni metodologiche ..." - 11 gennaio 1980.
Tra l'altro vi si dice: "Ora, mentre si stanno insediando le Commissioni di zona, è opportuno sottoporre alla loro consultazione, prima dell'ufficializzazione, le seconde indicazioni metodologiche" quelle appunto, destinate a omogeneizzare su scala regionale le procedure attraverso le quali giungere al "documento di sintesi" (vedi delibera del maggio 1979, in pagina precedente n.d.r.).
Il Consiglio d'Amministrazione sarà chiamato a deliberarle soltanto dopo le consultazioni delle Commissioni di zona (come già detto: non si potrà attendere però che tutte le zone siano funzionanti)".
Si rileva che l'insediamento delle Commissioni è avvenuto ovunque, che talune funzionano, altre no. Che lo sviluppo quindi è ineguale.
Questi ineguali sviluppi non sono attribuibili soltanto a fattori oggettivi o a differenze di impegno. In 10 Comprensori si funziona, in 4 no, nei 3 della provincia di Torino, e nel Comprensorio di Asti. Nel Comprensorio di Alessandria credo di poter dire che c'è un indugio per cause che mi sfuggono. Qui non mi interessano tanto questi dati, quanto la posizione politica che la sottendono: la quale può essere così sintetizzata: poich non sono d'accordo con la ripartizione prevista dalla legge, non partecipo all'elezione degli organi direttivi.
Perché non è d'accordo? Perché la legge non dà loro la prevalenza.
E allora perché gli altri (che devono risultare prevalenti - loro -) non nominano gli organi direttivi? Non li nominano perché la legge richiede la maggioranza assoluta dei membri, e gli altri, i prevalenti, non risultano prevalenti, ma prevalenti sono quelli che si ritengono non prevalenti. Perché tutto questo? Perché oltre alla ripartizione dei posti tra le organizzazioni sociali in funzione della rispettiva rappresentatività, la scelta dei rappresentanti comunali individua naturalmente, obiettivamente, sensatamente, gli esperti di cose agricole: e c'è sempre un certo numero di agricoltori nei Consigli comunali, i quali, poi, in maggioranza, si richiamano alle organizzazioni che esprimono l'atteggiamento di non partecipazione. Ecco spiegati i misteri.
Ma, si obietta, non ci interessa questo dato reale, di fatto; ci interessa il principio.
Di qui, o meglio, dietro questi argomenti, si svolge la polemica per i 4 Comprensori.
Si noti che negli altri Comprensori la polemica è acuta, robusta, puntuale ma, pur continuando a rivendicare la propria collocazione, la decisione è quella di partecipare all'elezione (per permettere alle Commissioni di funzionare) magari senza accettare incarichi - oppure - anche accettando incarichi.
Prima di concludere, desidero fare presente che se si modificasse la legge in quel punto (e fatta astrazione da ogni altra considerazione), i 1209 Consigli comunali dovrebbero fare decadere i loro 3627 rappresentati, o decadrebbero i 3627 degli organismi sociali. Senza possibilità, ormai, di rinominarli sollecitamente.
Al di là del fatto organizzativo, poi, c'è il fatto di fiducia nelle istituzioni, che a partire dai Consiglieri comunali piemontesi sarebbe considerato almeno problematicamente.
"Colpa vostra - che non ci avete ascoltati", ribatte la voce della tesi opposta. Eh! No! Per essere chiari qui l'autogestione non l'entra per niente! Non è in discussione l'autogestione delle imprese, né la libertà di scelta dell'imprenditore; ma la Pianificazione economica dell'agricoltura.
Se poi si ritiene che si debba affidare anche la pianificazione in autogestione, diamo la legge urbanistica da fare ai proprietari di aree e agli imprenditori edili; la riforma sanitaria diamola da fare agli industriali farmaceutici e ai primari e così via autogestendo! Sembra, quindi, di potere concludere invitando il Consiglio ad approvare e soprattutto, a dare un riconoscimento alle migliaia di cittadini piemontesi (Consiglieri comunali, contadini, lavoratori) che si cimentano nel non facile e non esplorato cammino della pianificazione agricola. Si tratta di migliaia di cittadini provenienti da tutte le estrazioni politiche (oltre che dalle appartenenze sindacali).



PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE BELLOMO



PRESIDENTE

Chiede di intervenire il Consigliere Lombardi, ne ha facoltà.



LOMBARDI Emilio

Avremmo preferito che, vista l'importanza che riveste il disegno di legge, la discussione fosse avvenuta non in uno spazio vuoto dell'attività del Consiglio, ma con la dovuta attenzione al problema che stiamo discutendo, che è un problema che ritorna in Consiglio regionale per la terza volta. La legge fu approvata nel 1978, fu modificata nel 1979, viene ulteriormente modificata nel 1980, il che significa che non era tanto una buona legge, se nel giro di 2 anni è stato necessario modificarla 2 volte e se queste modifiche sono indispensabili perché la legge rientri realmente in funzione, perché ad oggi non abbiamo gli organismi previsti costituiti non perché come qualcuno sostiene ci sia stato dell'ostruzionismo, ci sia stata della aprioristica opposizione a questa legge ma perché la legge aveva in sé elementi così confusi, così poco chiari che ad oggi non è stato possibile nominare gli organi che la legge stessa prevedeva. Non si tratta di un sassolino, ma di un grosso sasso che era sulla strada di questa legge e che oggi si cerca di togliere; noi riteniamo che non sia ancora questa la volta in cui si renderà realmente operativa la legge, ma comunque è un passo in avanti, perché la nomina dell'esecutivo era così poco chiara che ha reso impossibile la nomina dell'esecutivo.
Noi come D.C. ci eravamo posti, per la verità non da soli, a questa legge per diversi motivi, non solo quello dell'esecutivo che viene approvato oggi, ma per altri motivi di fondo, quali per esempio il fatto che noi ritenevamo e riteniamo che per una programmazione in un settore di lavoro autonomo perché questa programmazione riesca bisogna che sia condivisa dai produttori agricoli, perché siccome tutti quanti sosteniamo che non vogliamo fare una programmazione vincolante, obbligatoria, è logico che deve essere una programmazione condivisa e perché sia condivisa bisogna che i produttori siano loro che decidono che tipo di programmazione fare perché altrimenti se non la condividono deve essere imposta, non vogliamo imporla, di conseguenza facciamo qualcosa che è impossibile. Il sostenere da parte nostra che negli organismi dei piani agricoli zonali devono esserci in maggioranza dei rappresentanti dei produttori agricoli è sì una questione di principio per quel valore dell'autogestione che abbiamo sempre sostenuto, ma è soprattutto perché sia realmente possibile una programmazione concreta, perché senza la volontà di essere d'accordo dei produttori è logico che la programmazione nel settore agricolo non possa andare avanti. Un'altra posizione era quella del numero dei rappresentanti abbiamo dei Comitati di zona che arrivano a 140-150 membri che formano l'assemblea.
Ora è realmente impossibile pensare che ci siano degli organismi, che poi hanno delle strutture burocratiche, quali quelle che conosciamo, oltre tutto c'è da dire che ad oggi l'Ente che aveva la competenza di creare le strutture perché queste Commissioni potessero funzionare, perché i Presidenti potessero convocare l'assemblea, perché potessero mandare una piccolissima lettera non sono ancora state istituite, perché le convenzioni fra l'Esap e i Comuni non sono ancora state fatte, quindi prima di parlare di ostruzionismo di alcune forze politiche o di alcune forze sociali andiamo a vedere se gli organismi che avevano il compito di attrezzare gli enti stessi per il funzionamento hanno fatto quello che era loro compito fare. A me risulta che ad oggi questo non sia ancora stato fatto. Non faccio solo riferimento a quello che è stato detto qui, faccio riferimento anche a quello che è stato fatto in riunione ufficiale, da rappresentanti ufficiali e che in questo Consiglio dobbiamo pure tenere presente. Quindi il numero dei rappresentanti era uno degli altri motivi per i quali noi ci siamo opposti e si dimostra oggi, proprio nella relazione così documentata anche se c'è qualche imprecisione del collega Besate, dimostra proprio l'esigenza per il funzionamento di ridurre il numero di coloro che devono decidere, dimostra quanto era veritiera la nostra impostazione, che non fu accettata.
Oggi abbiamo dei Consigli, delle Assemblee di 100-150 persone che naturalmente, trovano moltissima difficoltà a poter funzionare anche solo qualche volta a raggiungere il numero legale, anche perché in una situazione come quella in cui viviamo da questa gente pretendiamo che perdano il loro tempo, vadano alle assemblee, senza avere né rimborso spese, né gettoni di presenza. Quindi ci sono delle difficoltà oggettive che portano a far sì che questa legge non abbia funzionato. Noi oggi, come dicevo, stiamo togliendo uno dei sassi che è quello dell'esecutivo, per anche questa proposta non ci trova d'accordo, perché riteniamo che gli esecutivi debbano essere la rappresentanza, devono essere la conseguenza di una maggioranza e non avere invece degli esecutivi unitari nei quali si continua la stessa discussione che si fa nel momento dell'assemblea.
Quindi, riteniamo che l'esecutivo debba essere se c'è una maggioranza, la voce di questa maggioranza, e non debba essere invece una voce che è tale e quale a quella dell'assemblea, perché tutte le forze presenti in assemblea secondo quanto andiamo a stabilire, dovranno essere presenti nell'esecutivo.
Un'altra opposizione che facevamo e che rimane era quella dei tecnici la scelta dei tecnici, noi dicevamo che i tecnici andavano scelti dalla Commissione, perché la Commissione non fosse subordinata all'Esap, che oltretutto non mantiene fede a quelli che sono i compiti di istituto andiamo a caricare sull'Esap i compiti di scegliere dei tecnici, che invece sarebbe molto più facile scegliere se questa scelta fosse demandata alle zone, fosse demandata all'assemblea, fosse comunque demandata agli esecutivi di queste zone.
Per questi motivi continuiamo ad essere fortemente critici sull'impostazione che è stata data, riteniamo che quello che si va facendo sia un passo in avanti, ma che non sia sufficiente per il buon funzionamento della programmazione nel settore dell'agricoltura.
Abbiamo dei Presidenti nominati, si parla di partecipazione, non mi risulta che siano stati convocati, si sta studiando la metodologia per affrontare i piani agricoli zonali, i Presidenti già eletti non vengono nemmeno convocati, non si discute con loro quella che potrà essere la metodologia. E così, perché la metodologia è già stata distribuita ai tecnici ed ai Presidenti e coloro che rappresentano effettivamente la base non hanno ancora avuto nessun contatto per discutere, mentre queste metodologie girano già per la nostra Regione. Quindi noi riteniamo che questo sia un aspetto da criticare, perché riteniamo che i primi che devono essere coinvolti nell'impostazione per la soluzione di qualsiasi problema riguardante la programmazione devono essere i diretti interessati, in questo caso i Presidenti che sono gli eletti dall'assemblea. Ed è logico che in un momento in cui si parla tanto di programmazione per quello che riguarda gli interventi in agricoltura, riteniamo, per esempio, che sarebbe opportuno che l'Assessorato incominciasse, avesse incominciato a tenere presente che ci sono questi Presidenti, per cui un intervento singolo per un'azienda singola viene vagliato a livello di Commissione; oggi avvengono sul territorio della nostra Regione, finanziamenti per miliardi, per iniziative a carattere associazionistico e cooperativistico, sarebbe opportuno che questi quando si iniziano o comunque si decidono in questo tipo di provvedimenti sul territorio, i Presidenti di questi piani agricoli zonali fossero già consultati, fosse sentito il loro parere.
Mi sembra che a tutt'oggi l'Assessorato non sappia che esistono questi Presidenti, che esistono i Vicepresidenti, che si vada avanti come se loro non ci fossero. Questo non è certamente un aiuto a che questi Presidenti, a che questa gente si senta corresponsabile di quelle che sono le iniziative in quella che è la programmazione agricola della nostra Regione. Per questi motivi riteniamo di dover mantenere la nostra posizione critica, anche se come abbiamo fatto, cercheremo di operare affinché nel limite della legge nei limiti che questa legge ha, sia possibile portare avanti la programmazione nel settore dell'agricoltura, perché crediamo nella programmazione, anche se avremmo preferito che questa programmazione fosse delegata a quelli che sono i diretti interessati e che effettivamente non si procedesse solo a delle lezioni formali, ma fossero presenti in quelle che sono le decisioni che avvengono nel settore agricolo della nostra Regione.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Menozzi.



MENOZZI Stanislao

Ringrazio il collega Lombardi che mi ha assai facilitato il compito, il che mi consentirà di essere il più breve possibile.
Siccome il relatore, pur nella sua suadente flemma, non si è lasciato sfuggire l'occasione per alcune frecciatine e che, guarda caso, riguardano proprio la mia Provincia, che è nominalmente indicata e, con essa l'Organizzazione nella quale continuo ad avere un briciolo di responsabilità, reputo necessario puntualizzare alcune cose atte a chiarire come si sono sviluppati i fatti.
Sin dalla prima approvazione della Legge n. 20, noi ci premurammo, in sintonia con i pronunciamenti del Gruppo della D.C. e, soprattutto dell'Organizzazione ad essa idealmente e politicamente collegata, di manifestare la nostra opposizione, come in effetti abbiamo ufficializzato in sede di votazione, evidenziando le motivazioni che giustificavano la nostra presa di posizione, dichiarando, nel contempo, che non avremmo fatto assolutamente i barricadieri. Infatti, non abbiamo bisogno delle sollecitazioni del collega Besate per capire che una legge approvata piaccia o non piaccia, è fondamentale rispettarla e che sia stata rispettata lo si rileva dal fatto che, in tutte le Commissioni agricole di zona, sono stati designati i nostri rappresentanti. Se poi in alcune Province, vedasi per esempio Asti, non si è proceduto alla convocazione delle Commissioni in questione per la nomina della Presidenza, della Vice Presidenza e dell'Esecutivo, ciò lo si deve solo ed esclusivamente al Comprensorio, il quale è venuto nella determinazione di attendere l'approvazione della legge, oggi in discussione, e di conoscere conseguentemente, le modifiche apportate alla richiamata Legge n. 20.
Inoltre, cari colleghi, non meravigliatevi se ho osato parlare di colleganza ideale con un determinato Partito il che, tra l'altro, non è affatto scandaloso. Anzi, direi che più di tante fatue e vuote dichiarazioni di autonomia e di indipendenza, di cui van pieni i fossi, si debba apprezzare la sincerità di dichiarazioni, tanto più quando l'indicata colleganza lascia spazio e libertà per una totale e completa autonomia di azione; e che autonomia sia abbiamo avuto più volte occasione di inequivocabilmente dimostrarlo.
E' comunque molto più serio dell'atteggiamento di certi organismi che pur non avendo neanche il coraggio civico, prima ancora che politico, di ammettere le loro ben note colleganze, in realtà sono sudditi di determinati partiti. Scusatemi dell'alterco ma, come ebbi più volte a sostenere in passato, continuo a credere che dal contrasto delle note prima o poi si creerà l'armonia del suono. Ecco perché, tra l'altro, noi siamo sempre stati e siamo contro certi declamati e sollecitati compromessi, più o meno storici, che comporterebbero il deprecabile appiattimento e avvilimento della vita politica regionale e dell'intero Paese.
Per cui, sia benvenuto il contrasto delle note, specialmente quando questo contribuisse, come noi vivamente desideriamo, a far scaturire un gradevole ed intonato suono politico e democratico.



RASCHIO Luciano

Ha fatto la fine dell'asino di Buridano.



MENOZZI Stanislao

Pur non discutendo il fatto degli equini citati dall'amico Raschio, mi pare però che il collega conosca male la novella dell'asino di Buridano. E' indubbio che il mio Gruppo non ha nessuna intenzione, per tacitare il prossimo e per tacitare i colleghi della maggioranza, di caricarsi quell'asino sulle spalle. Se ci è possibile lo lasciamo volentieri sulle spalle degli altri. Per cui, stando così le cose, non riesco a capacitarmi del perché di atteggiamenti così aspri: addirittura la stessa Unità ha dedicato, in un numero recentissimo, quasi una pagina per chiamare in causa la posizione di Asti e di Alessandria, richiamando in vita persino le polemiche, che conoscemmo ai tempi delle elezioni delle casse mutue: almeno allora si votava e ci si contava, cosa questa che non avviene più oggi.
Quel sistema, tanto bistrattato, verrà per suscitare notevoli nostalgie e ciò non tanto per certe organizzazioni, bensì per i lavoratori autonomi in generale e per i coltivatori diretti, in specie, in quanto allora attraverso democratiche elezioni, venivano per godere di una loro totale e piena rappresentanza. Detti coltivatori vedono ora ridotta detta rappresentanza al 50% nelle Commissioni agricole di zona, per non parlare delle recenti nomine nelle USL. ove in assemblee di 200-300 ed anche 400 persone, si registrano, forse per sbaglio, presenze paurosamente carenti le quali poi vengono per scomparire nei relativi Comitati di gestione, i cui posti sono stati accaparrati dai vari Partiti e rispettive correnti, in barba a tutti i discorsi sulla partecipazione e corresponsabilizzazione dei diretti interessati.
Qui si sta percorrendo, ed è veramente grave, un cammino decisamente a ritroso. Ciò precisato veniamo all'aspetto tecnico. La costituzione degli esecutivi, sui quali e per i quali non bisogna spendere molte parole essendo stato esauriente il collega Lombardi, riteniamo comunque che per quanto concerne le proposte modifiche all'art. 6 in tema di nomina di esecutivo, non possiamo accettarle, in quanto carenti anche sotto il profilo giuridico. Individuato ed indicato un sistema, dev'essere seguito.
Non si può arrivare ad un tira e molla come si è cercato di fare con le indicate proposte di modifica, tendenti a garantire comunque, in tutte le Commissioni, la rappresentanza di tutte le organizzazioni professionali agricole, associazionistiche e cooperativistiche: è veramente un pasticcio da non dirsi. Ma quello che a noi preme è che si ponga mano a modificare l'essenza politica della legge n. 20. Infatti, se noi guardiamo l'art. 4 dettante compiti e funzioni, non possiamo non rilevare che detti compiti e funzioni delle Commissioni agricole di zona, per le quali si chiama in causa l'Esap, vanno al di sopra e al di fuori di quelle affidabili ad un Ente puramente strumentale come è l'Ente di sviluppo e con gli impegni che si intende affidare al citato organismo si corre il rischio di tramutare le menzionate Commissioni in oggetti e non anche in soggetti di quelle che sono le finalità che si intendono perseguire.
Colleghi Consiglieri, vogliamo metterci in testa che la programmazione contro chicchessia, soprattutto contro i diretti interessati, non la si fa vogliamo comprendere che gli interessati debbono essere eretti ad attori e non anche a spettatori o a semplici esecutori di ordini. Se un Ente strumentale è nelle condizioni di poter fornire degli apporti di carattere tecnico, questi siano i benvenuti, ma la richiesta deve venire dalle Commissioni e non anche da mera imposizione, la quale, oltretutto susciterebbe determinate ribellioni. Per quanto attiene poi, sempre in tema più propriamente politico, l'art. 6 ricalca il riparto del 50% che non possiamo accettare. Non aggiungo altre motivazioni, perché espresse dal citato collega Lombardi e pertanto mi limito soltanto a dire che in questo non intendiamo soltanto avanzare una questione di principio, ma anche e soprattutto porre un problema più propriamente politico-operativo e mi spiego: non è tanto per le province aventi caratteristiche prettamente rurali, nelle quali è logico attendersi che anche i Commissari di nomina comunali, direttamente od indirettamente, siano degli operatori agricoli ma avendo dei Comprensori operanti in grossi centri urbani è pensabile perché possibilissimo, che detti Commissari di nomina dei Consigli comunali siano tutto fuorché degli operatori agricoli e così si verrebbe per por mano ad una programmazione in campo agricolo, con maggioranze di membri non direttamente interessati al settore in questione. Ci rendiamo conto che non è una programmazione generale ma che però per sua natura è e continua a rimanere una programmazione settoriale, la quale quanto meno impone che i diretti interessati abbiano a costituire e a rappresentare la maggioranza all'interno delle Commissioni in questione. Per cui opponendoci alle modificazioni, così come sono state formulate, non solo intendiamo denunciare le lacune che sono state perpetrate a danno delle categorie direttamente interessate, ma cerchiamo anche di portare un contributo perché si dia un senso, si dia un significato, si dimostri una coerenza quando facciamo il discorso della partecipazione, della cointeressenza della corresponsabilizzazione che non sono certamente garantite dalla legge n. 20 e dalle modifiche in esame.



PRESIDENTE

La parola all'Assessore Ferraris.



FERRARIS Bruno, Assessore all'agricoltura e foreste

Ringrazio il collega Besate per la sua relazione, per aver fatto uno sforzo anche di sintesi e invito coloro che vorranno meglio documentarsi a leggere le 17 pagine della relazione.
Con il collega Lombardi concordo unicamente sul punto che sarebbe stato utile un ampio dibattito su questa legge. Credo che presto avremo un'occasione, può essere quella della modifica alla legge 63 o forse meglio quella dell'approvazione della deliberazione per i piani settoriali occasione per la quale auspico un dibattito sulla politica agraria regionale e anche sulla situazione complessiva dell'agricoltura, dalla quale emergono oggi anche fatti negativi, oltre a quelli positivi che abbiamo avuto più volte occasione di registrare e che meritano di essere puntualizzati. Venendo alla modifica della legge 20, in realtà non si tratta soltanto di una modifica di carattere tecnico: è anche una modifica di carattere tecnico, in quanto mancando l'accordo che si presupponeva potesse esistere di fronte ad una legge come questa, che è l'unica fra tutte le leggi regionali già approvate dal C.R. o in via di elaborazione, è l'unica che eccede ogni limite e immaginazione dello Statuto che qui facemmo, in fatto di partecipazione, in fatto di responsabilizzazione e di affidamento alle organizzazioni o ai rappresentanti dei coltivatori, dei produttori facendoli partecipi della programmazione.
Vorrei che i colleghi della D.C., non certamente al Gruppo della Coldiretti con il quale è difficile discutere a questo punto su questa legge, avessero la pazienza di leggersi le 3 o 4 leggi citate dal collega Besate, e per esempio quella del Veneto, zona bianca, dove la D.C. ha la maggioranza assoluta, dove la D.C. può fare quello che vuole. In fatto di piani zonali, relega la partecipazione dei produttori, nei Consigli comprensoriali, in funzione consultiva e di salvaguardia che se anche questi Consigli non funzioneranno, saranno i Consigli comunali a esprimere il parere: questa è la legge proposta dalla Regione Veneto, ed è una legge che stava bene nella nostra Regione in relazione alle scelte che facemmo con lo Statuto che parla di partecipazione autonoma da parte delle organizzazioni. Questa maggioranza fece uno sforzo per farsi carico, per raccogliere quella che era una posizione dell'organizzazione maggioritaria e quindi un riconoscimento al ruolo delle forze sociali. Questo sforzo non è stato compreso e quindi credo che la maggioranza non poteva fare altro salvo rientrare molto strettamente nei binari tracciati dallo Statuto o in quelli della legislazione corrente. Comunque considerata l'espressione personale dell'Assessore (e la fa proprio ora che siamo in vigilia di una campagna elettorale) a chi opporrà certe cose io opporrò la legge del Veneto, certo più semplice e più funzionante.
Lo Statuto lo ha fatto una certa maggioranza che ha compiuto determinate scelte. Detto questo, quindi, la legge 20 si caratterizza come ho detto: la legge più aperta, più avanzata nel raccogliere e nel rendere i produttori agricoli protagonisti, proprio perché non vogliamo una programmazione dall'alto, una programmazione imposta, ma una programmazione orientativa e a quegli orientamenti desideriamo che partecipino tutti coloro che concorrono in misura adeguata, cioè dei diretti rappresentanti dei produttori designati dalle organizzazioni. Detto questo è puramente risibile parlare di modifiche, perché la modifica precedente è stata fatta per correggere un emendamento accolto all'ultimo momento, presentato sempre dal vostro Gruppo, da Borando, che poi rese impossibile l'applicazione della legge, perché prevedeva che i professionisti fossero iscritti all'Albo, mentre invece si è dimostrato che bisogna prendere la gente sul posto e il professionista iscritto all'Albo in genere ha ben altro da fare che dedicarsi a queste cose. Quindi fu una modifica ancora più che mai tecnica per correggere uno svarione che fu l'emendamento Borando, di cui la responsabilità certamente è del sottoscritto che lo accolse.
Detto questo, si può dire che l'Esap ha lavorato bene nel senso che ha compiuto un'ampia azione di divulgazione della legge e di raccolta degli elementi fondamentali per addivenire all'elaborazione delle metodologie e si deve riconoscere che, non ovunque, vi fu l'atteggiamento di preconcetta ostilità; in 4 Province, in ogni caso, si poté arrivare all'istituzione rapida delle Commissioni, anche alla nomina dei Presidenti e dei Vicepresidenti. In 2 Commissioni e in 2 Province, nella mia, e in quella di Menozzi, Asti per una concomitanza di atteggiamenti che vanno dalla mancata organizzazione alle carenze, e lo dico qui come l'ho detto a suo tempo carenze del Comprensorio e quindi dell'organo che regge quel Comprensorio: perciò, le cose sono rimaste un passo indietro; altre ragioni provocarono la stessa situazione per quanto riguarda la Provincia di Torino. Lì la responsabilità non va naturalmente al Comprensorio che ha fatto ogni sforzo possibile, ma va all'organizzazione che ha praticamente impedito, poi che questo lo si chiami ostruzionismo, lo si chiami sabotaggio, a me non interessa.
I dati sono oggettivi ed è la prima volta che ci troviamo di fronte ad un'opposizione così globale che in alcuni posti è stata condotta intelligentemente ed in altri posti in un modo più rozzo, con il risultato che c'è stato. La modifica attuale non è tecnica, ma consente il superamento di un problema tecnico, consente una maggioranza in questo esecutivo pratica non solo teorica, perché teorica era già possibile anche prima, pratica degli stessi produttori o rappresentanti dei produttori.
Quindi non mi rimane altro da dire in quanto per il resto, appena avremo i Presidenti nominati e gli esecutivi indubbiamente ne terremo conto, non soltanto per quanto riguarda i compiti di loro istituzione che sono parecchi, ma anche per altre consultazioni. Colgo l'occasione - lo aveva già detto il collega Besate - per invitare il Consiglio ad accogliere un altro emendamento che faceva parte di un comma della legge sull'associazionismo, legge che è stata approvata da questo Consiglio all'unanimità, ma rinviata non per quel punto, per altre ragioni, e che verrà prossimamente riapprovata; una legge nella quale avevamo corretto questo e oggi invece si tratta, visto che abbiamo l'occasione per farlo prendere quel comma che è stato, fra l'altro, approvato da tutti e che adesso leggo, ed inserirlo in questa legge in un modo organico.
Con questo invito il Consiglio, la maggioranza ad approvare la legge così emendata. Grazie.



PRESIDENTE

Se nessuno chiede di intervenire, passiamo alla votazione dell'articolato.
"Articolo 1 - (Variazioni art. 6, commi terzo, quarto, quinto, Legge regionale 27 aprile 1978, n. 20).
I commi terzo, quarto e quinto dell'art. 6 della legge regionale 27 aprile 1978, n. 20, sono soppressi e così sostituiti: 'La Commissione elegge nel suo seno a maggioranza dei presenti il Presidente ed il Vice Presidente.
Successivamente la Commissione elegge nel suo seno un Comitato ristretto formato da nove componenti, oltre al Presidente ed al Vice Presidente, che presiedono sia la Commissione che il Comitato ristretto.
Per l'elezione dei nove componenti del Comitato ristretto, ogni Commissario può votare per un massimo di sei nomi: risulteranno eletti i primi nove nominativi che hanno ricevuto il maggior numero di voti.
Nelle zone composte da meno di sei Comuni, la Commissione può limitarsi ad eleggere il Presidente ed il Vice Presidente.
Qualora, tra gli undici componenti il Comitato ristretto non risultassero eletti almeno cinque rappresentanti di cui alla lettera a), provenienti ciascuno da un Comune diverso ai lavori del Comitato ristretto stesso potranno partecipare, con funzione consultiva e fino a completare il numero di cinque, altri rappresentanti di Comuni diversi, i quali saranno designati con apposita votazione dai soli rappresentanti di cui alla lettera a).
Qualora, tra gli undici componenti il Comitato ristretto, non risultassero eletti almeno un rappresentante per ciascuna Organizzazione professionale presente nella Commissione, un rappresentante per le Organizzazioni cooperativistiche, uno per le Organizzazioni sindacali e uno per le Associazioni dei produttori, i rispettivi gruppi, anche se composti da un solo membro, potranno designare un loro componente, il quale parteciperà ai lavori del Comitato ristretto con funzione consultiva.
La Commissione può, a maggioranza assoluta, eleggere anche altri suoi componenti che partecipano con funzione consultiva ai lavori del Comitato ristretto, ma in nessun caso i partecipanti a tale titolo, ivi compresi quelli designati a norma dei due commi precedenti, potranno superare il numero di 11.
La Commissione stabilisce i compiti che spettano al Comitato ristretto' ".
Emendamento presentato dall'Assessore Ferraris: dopo il primo comma della legge regionale 27/4/78 n. 20 sono aggiunte le seguenti parole: "I rappresentanti delle Associazioni dei produttori agricoli, in mancanza delle organizzazioni provinciali, vengono designati dalle relative unioni o organizzazioni regionali od interprovinciali".
La parola al Consigliere Menozzi.



MENOZZI Stanislao

Nell'accettare questo emendamento, anche se il nostro voto sull'intero articolo in cui l'emendamento si inserisce assumerà un sapore diverso dobbiamo osservare che semmai costituisce testimonianza e giustificazione della zoppaggine che accusava la legge 20, perché già allora il problema delle associazioni con le loro caratteristiche organizzative era ben presente anche nel momento in cui venne varata la legge.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Lombardi.



LOMBARDI Emilio

Chiedo solo una spiegazione: come fanno ad esistere le Unioni regionali se non esistono le Associazioni provinciali, e come fanno ad esistere le Unioni interprovinciali se non esistono le provinciali, mi sembra che il livello regionale o il livello interprovinciale presupponga l'esistenza di livelli provinciali, per cui non vedo come si possa scrivere "i rappresentanti delle Associazioni dei produttori agricoli in mancanza delle organizzazioni provinciali vengono designati dalle relative Unioni o Organizzazioni regionali o interprovinciali".



PRESIDENTE

La parola all'Assessore Ferraris.



FERRARIS Bruno, Assessore all'agricoltura e foreste

Il Consigliere Lombardi si vuol rifare alla discussione che facemmo inserendo questo nella legge delle Associazioni dei produttori già approvata. Fu proprio Lombardi ad esprimere mi pare il parere positivo del Gruppo, all'interno di questa legge che portò il voto della D.C., positivo espresso proprio dal collega Lombardi; c'è questo punto, perché dopo una lunga discussione in Commissione abbiamo riconosciuto che esistono queste unioni e fino a quando non ci saranno le altre, queste Unioni possono colmare la zoppaggine e quindi designare (Asprofrut, Asprovit, l'Urav).
Collega Lombardi, se dobbiamo rifare una discussione fatta ripetutamente in III Commissione, che si concluse con l'inserimento di questo in una legge approvata dal Consiglio, approvata dal tuo Gruppo.. comunque chiedo che venga approvata.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Franzi.



FRANZI Piero

Ciò mi permette un discorso che ci porterebbe molto lontani dalla volontà che intende esprimere l'Assessore che ha citato alcune organizzazioni, ma alcune di queste hanno una loro veste giuridica, ben definita da leggi, altre invece no. Mi chiedo quali sono le modalità per ottenere un minimo di riconoscimento giuridico, quanto meno a livello regionale e poi come e in che modo intende comportarsi l'Assessore per individuare quali di queste Associazioni o Unioni di carattere regionale devono essere privilegiate, perché capisco che se fosse già operante la legislazione sulla situazione economica dei produttori ci sarebbe tutta una normativa definita. Ma, oggi come oggi, di procedure normative non ce ne sono, ora sono tutti organismi che non hanno personalità giuridica di rappresentanza, ad eccezione dell'Asprofrutta che si colloca nella legge relativa alla situazione dei produttori ortofrutticoli, poi tutti gli altri non hanno alcuna rappresentanza, ad eccezione forse ancora dell'Associazione Provinciale Allevatori, che ha il riconoscimento indiretto di certe deleghe che a suo tempo erano già state assegnate da parte dei competenti organi ministeriali e così via. Quindi non vorrei che proprio per avere una rappresentanza in questi Comitati per la programmazione zonale sorgessero delle associazioni meramente sulla carta senza in effetti alcuna rappresentanza nella base, né tanto meno dell'ambiente dei produttori agricoli. E' un interrogativo che mi pongo: come intende comportarsi la Giunta?



PRESIDENTE

Pongo in votazione l'emendamento presentato dall'Assessore Ferraris.
E' approvato.
Si proceda alla votazione dell'articolo 1.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 39 hanno risposto SI 23 Consiglieri hanno risposto NO 12 Consiglieri si sono astenuti 4 Consiglieri L'art. 1 è approvato.
"Articolo 2 - Urgenza. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 45 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 39 hanno risposto SI 23 Consiglieri hanno risposto NO 12 Consiglieri si sono astenuti 4 Consiglieri L'art. 2 è approvato.
La parola, per dichiarazione di voto, al Consigliere Lombardi.



LOMBARDI Emilio

Prendo la parola solo per ribadire, dopo quanto è stato detto dall'Assessore, la nostra posizione, sottolineando per prima cosa che non c'è da questa parte un gruppo della Coldiretti, c'è il Gruppo della Democrazia Cristiana che su questa legge ha preso una posizione chiara concorde, non ci sono stati problemi nel dire di no. Questo no era motivato da posizioni chiare quando questa legge è stata approvata nel '78, ancora più motivato oggi, che dopo 2 anni la legge è venuta in Consiglio altre volte, e anche se si tratta di revisioni tecniche è altrettanto chiaro che queste erano necessarie, perché la legge potesse funzionare. Questo va ribadito e che la legge non potesse funzionare lo dimostra il fatto che ad oggi non abbiamo visto passi in avanti nella programmazione del settore agricolo. L'attuale Assessore all'agricoltura nel 1974 e l'allora Capogruppo comunista accusavano la maggioranza di quel tempo di non sapere impostare una programmazione nel settore agricolo, dobbiamo dire chiaramente che dopo 5 anni siamo allo stesso punto di allora, non siamo andati avanti, salvo l'aver fatto una legge che è stato necessario modificare per 2 volte, perché potesse diventare operante. Ma al di là di queste questioni tecniche, evidentemente, ci sono proprio delle questioni di gestione del problema, perché se ad oggi noi stiamo ancora discutendo sulla metodologia attraverso la quale arrivare a dare delle indicazioni per la formulazione dei piani agricoli zonali, evidentemente è chiaro, se siamo a questo punto, nel 1980, che dei grossi passi avanti non ne abbiamo fatti.
Ritengo che la responsabilità di questo ritardo possa essere in larga parte addebitata alla legge, anche se è vero che non devono essere addebitate solo alla legge, ma anche alla Giunta, all'Ente di sviluppo che aveva il compito di sollecitare, di portare avanti questo discorso. Questo discorso non è andato avanti, di conseguenza siamo confortati nella posizione che abbiamo preso nel 1978 e che ribadiamo con il voto contrario oggi.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Besate.



BESATE Piero

Votiamo a favore di questa legge, ma nel dichiarare la nostra adesione il nostro sostegno alla modifica presentata dalla Giunta, modifica motivata già più volte anche nella stessa relazione, intendiamo dire qualche cosa sia pure sinteticamente, di più penetrante. La risposta al collega Lombardi credo la daremo complessivamente, globalmente nel dibattito annunciato dall'Assessore. Ma questo richiamo all'età dell'oro, alla prima Legislatura, che si andava meglio quando si andava peggio, come si usa dire di questi tempi, voi che ci criticavate, voi non avete saputo fare di meglio, anzi, non avendo saputo fare di meglio, trovandovi nella II Legislatura, vuol dire che avete fatto peggio; questa è poi la filosofia che permeava le parole di Lombardi.
La mia è una dichiarazione di voto, mi attengo rigorosamente alla norma della dichiarazione di voto, ma preannuncio che daremo molti dispiaceri alle affermazioni dei colleghi Lombardi e Menozzi, nei loro interventi perché non soltanto documenteremo la programmazione agricola e il suo avvio e che cosa intendiamo per programmazione e soprattutto come sta andando avanti la pianificazione, come fatto molto importante, ma dimostreremo anche che tutte le critiche che più volte sono state qui fatte e che sicuramente riprenderemo perché ancora recentissimamente le ho lette, sono assolutamente destituite di fondamento, nel vostro atteggiamento non c'è mai critica politica, c'è solo un vuoto desolante, questo ve lo diremo mentre preannuncio che questo farà parte del dibattito, una scaletta che rivendico per quella giornata, per quell'appuntamento. Preannuncio naturalmente il voto favorevole del nostro Gruppo a questa legge.



PRESIDENTE

Passiamo alla votazione sull'intero testo della legge.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 38 hanno risposto SI 23 Consiglieri hanno risposto NO 11 Consiglieri si sono astenuti 4 Consiglieri L'intero testo della legge è approvato.


Argomento: Beni librari (biblioteche, tutela ecc. - Educazione permanente

Esame progetto di legge n. 415 "Modalità di attuazione dell'art. 47 del DPR 24/7/1977 n. 616 in merito a centri di lettura e centri sociali di educazione permanente"


PRESIDENTE

Punto sesto all'ordine del giorno: Esame progetto di legge n. 415 "Modalità di attuazione dell'art. 47 del DPR 24/7/1977 n. 616 in merito a centri di lettura e centri sociali di educazione permanente". La parola al relatore, Consigliere Ariotti.



ARIOTTI Anna Maria, relatore

Signor Presidente, signori Consiglieri, ai sensi degli art. 47 e 49 del DPR 24/7/1977, n. 616, tutte le attività di educazione permanente, non finalizzate al conseguimento del titolo di studio, sono state trasferite dallo Stato alle Regioni.
Tra le suddette attività rientrano anche quelle svolte dai Centri di lettura e dai Centri sociali di educazione permanente che per l'anno scolastico 1977-1978 in Piemonte erano 195.
In attesa di regolamentare in modo organico tutta la materia dell'educazione permanente, considerato che nella nostra Regione esistono attualmente n. 645 tra biblioteche civiche e posti di prestito, numero peraltro in continuo aumento, con il presente disegno di legge si prevede la soppressione dei Centri di lettura e dei Centri sociali di educazione permanente unificandoli con le biblioteche civiche le cui finalità e compiti sono, sotto molti aspetti, simili.
Si mantengono, invece, per la prosecuzione dell'attività, i centri operanti presso le carceri, gli ospedali, case di riposo e le caserme, in considerazione della loro particolare ubicazione e del loro carattere sociale, assimilandoli ai posti di prestito, organizzati ed alimentati dalla biblioteca centro rete, quali sono previsti dalla legge regionale: "Norme per la istituzione ed il funzionamento delle biblioteche pubbliche di Enti locali ad interesse locale". E' così possibile inserirli in un circuito più vasto, ricco di materiale e più dinamico sotto il punto di vista dell'animazione culturale, al fine di potenziare e razionalizzare l'uso dell'intero patrimonio.
Per i Comuni dove già non esista la biblioteca civica, la dotazione libraria, di materiale ed audiovisivi, del centro che viene soppresso è utilizzata come patrimonio iniziale per l'istituzione della biblioteca comunale.
I beni che attualmente costituiscono il patrimonio dei centri, saranno trasferiti ai Comuni entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge sulla base dell'inventario che sarà compilato dai Direttori didattici o altre autorità scolastiche: copia del verbale di consegna dovrà essere trasmesso alla Regione Piemonte ed al competente Provveditorato agli studi.
La legge, che è costituita da 4 articoli, è stata approvata all'unanimità.



PRESIDENTE

La parola alla professoressa Soldano.



SOLDANO Albertina

Il testo di legge presentato al Consiglio regionale risulta perfezionato e completato notevolmente in confronto a quello iniziale. Per quanto ci concerne, prendiamo atto della disponibilità della Giunta ad accogliere le osservazioni e le proposte che, in sede di Commissione abbiamo formulato sulla base di elementi di conoscenza e di esperienza.
In particolare, ci pare opportuno sottolineare che, anzich corrispondere ad una mera esecuzione burocratica di adempimenti, il trasferimento dei centri di lettura e dei centri sociali di educazione permanente alla competenza comunale (ex art. 47 - DPR. 24/7/77 n. 616) sulla base del testo di legge in esame, può avvenire in modo che tali centri ritornino ad essere punti di incontro per la promozione culturale specialmente nelle comunità minori, e questo trasferimento chiude il periodo in cui, di fatto, il materiale bibliografico audiovisivo in dotazione ai centri (di provenienza statale) restava inutilizzato, con conseguente dispendio e spreco. La collocazione di tali centri nell'ambito del sistema bibliotecario, cioè l'utilizzazione nell'ambito del sistema, a nostro avviso, può assicurare anche altre possibilità specialmente per i giovani. Pertanto, come già in sede di Commissione, esprimiamo voto favorevole.



PAGANELLI ETTORE



PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE PAGANELLI

Passiamo alla votazione dell'articolato.
"Articolo 1 - I centri di lettura ed i centri sociali di educazione permanente sono soppressi.
Fanno eccezione a quanto previsto dal precedente comma i centri funzionanti presso le carceri, gli ospedali, le case di riposo e le caserme che proseguono la 'oro attività".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE PAGANELLI

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 35 hanno risposto SI 35 Consiglieri L'art. 1 è approvato.
"Articolo 2 - Ai sensi dell'art. 47, ultimo comma del DPR 24/7/1977 n. 616 il patrimonio dei centri di cui all'art. 1 è trasferito ai Comuni in cui essi hanno sede.
Il patrimonio dei Centri di cui al secondo comma dell'art. 1 rimarrà a disposizione dei Centri stessi che lo utilizzano per il conseguimento delle loro finalità da realizzarsi all'interno del sistema bibliotecario competente secondo l'area in cui essi hanno sede.
Il patrimonio degli altri centri viene utilizzato dalla biblioteca dell'Ente locale e dal sistema bibliotecario cui esso aderisce.
Laddove non esista la biblioteca dell'Ente locale, i beni dei centri costituiscono un patrimonio iniziale per l'istituzione della biblioteca comunale da collocare all'interno del sistema bibliotecario di cui alla legge regionale 19.12.1978 n. 78.
Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge i Direttori didattici e le altre autorità scolastiche, che hanno in consegna i beni in dotazione dei centri di lettura e dei centri sociali di educazione permanente, compilano l'inventario, distinto per categorie, dei beni ad essi affidati.
I Comuni interessati ricevono i beni ad essi spettanti sulla base dell'inventario.
Le operazioni di consegna devono risultare da apposito verbale, copia del quale è trasmessa alla Regione Piemonte ed al competente Provveditorato agli studi".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE PAGANELLI

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 35 hanno risposto SI 35 Consiglieri L'art. 2 è approvato.
"Articolo 3 - I fondi assegnati dallo Stato ai centri di lettura trasferiti alle Regioni sono destinati, nella misura indicata nell'articolo successivo e in conformità alle disposizioni di cui al precedente articolo 2, alla realizzazione del servizio di lettura in sostituzione dei centri di cui all'ultimo comma dell'articolo 47 del DPR 24/7/1977, n. 616".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE PAGANELLI

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 35 hanno risposto SI 35 Consiglieri L'art. 3 è approvato.
"Articolo 4 - Alle spese derivanti dall'attuazione della presente legge valutate in 800 milioni per l'anno finanziario 1980, si provvede mediante una riduzione di pari ammontare in termini di competenza e di cassa, del capitolo n. 11950 dello stato di previsione della spesa per lo stesso anno e mediante l'istituzione, nello stato di previsione medesimo, di apposito capitolo con la denominazione 'Spese per la realizzazione di un servizio di lettura in sostituzione dei centri di lettura di cui all'articolo 47 secondo comma del DPR 24/7/1977 n. 616' con lo stanziamento di 800 milioni in termini di competenza e di cassa.
Le spese per gli anni finanziari 1981 e successivi saranno determinate con le leggi di approvazione dei relativi bilanci.
Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE PAGANELLI

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 35 hanno risposto SI 35 Consiglieri L'art. 4 è approvato.
Procediamo alla votazione sull'intero testo della legge.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE PAGANELLI

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 35 hanno risposto SI 35 Consiglieri L'intero testo della legge è approvato.


Argomento: Programm. e promoz. attivita" socio-assist. (assist. minori, anziani, portat. handicap, privato sociale, nuove poverta")

Esame progetto di legge n. 483: "Norme per l'assistenza familiare e per la tutela psico-affettiva dei minori nei presidi sanitari pubblici e privati"


PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE PAGANELLI

Punto settimo all'ordine del giorno: Esame progetto di legge n. 483: "Norme per l'assistenza familiare e per la tutela psico-affettiva dei minori nei presidi sanitari pubblici e privati".
La parola al relatore, Consigliere Marchini.



MARCHINI Sergio, relatore

Vorrei fare un richiamo alla vicenda che è davanti ai nostri occhi questo tipo di problematica aveva accesso presso la Regione Piemonte con la proposta di legge n. 228, presentata al 21.7.1977, quindi era stata affrontata operativamente dalla Giunta con la deliberazione n. 220 del 4.10.1978. Oggetto pertanto di questa relazione è spiegare ai colleghi la ragione per cui si intende passare da una delibera ad una normativa di legge.
Orbene, sembra che tutto quanto è avvenuto nel frattempo tra l'attuazione della deliberazione e la data odierna o comunque la data di presentazione di questo progetto, giustifichino il salto qualitativo di questa normativa, in quanto la deliberazione della Giunta regionale conseguente alla proposta di legge sopra menzionata, ha determinato nella collettività maggiori aspettative, maggior attenzione di quanto non ci si fosse aspettato e soprattutto ha determinato la necessità di dare maggiore certezza di diritto a quella che per qualche fruitore del servizio è stata soltanto un'aspettativa. Si è aperto un ampio dibattito nel mondo della presentazione sanitaria, nel mondo dei genitori, nel mondo degli utenti in generale e si è avuta anche una ricca documentazione che è agli atti per i colleghi che la volessero vedere riguardante la sperimentazione che si è avuta in questi mesi.
Tutto questo è quanto hanno chiesto sostanzialmente le associazioni dei genitori, costituite allo scopo nel frattempo, hanno fatto sì che la Giunta ritenesse opportuno, e la Commissione concordasse, sull'opportunità di portare a dignità di norma legislativa, e non soltanto di delibera regionale, questa materia. Quindi opportunità di dare spessore politico alle misure che la Regione intende porre in atto anche per impegnarsi per superare quelle strozzature soprattutto di ordine strumentale e gestionale che si sono verificate presso i presidi, per superare alcuni tipi di riserve e di difficoltà che esistono sul piano sociale, anche perché gli obiettivi della 833, che tendono a rendere questi tipi di obiettivi più generali della collettività e quindi non più specifici di un settore come quello al quale ci eravamo rivolti con la nostra delibera, la volontà precisa di far sì che questo tipo di comportamento e di realtà che si vuole creare nei presidi sanitari a favore dei meno difesi, in particolare dei bambini, diventi un diritto e non soltanto un'aspettativa rimessa il più delle volte alla capacità degli amministratori a disponibilità degli operatori sanitari; tutto questo fa sì che questo progetto di legge meriti ad avviso del relatore della Commissione che l'ha licenziata all'unanimità il voto favorevole che si auspica il Consiglio vorrà emettere.



PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE PAGANELLI

La parola alla professoressa Soldano.



SOLDANO Albertina

Concordiamo con la relazione del Consigliere Marchini e con lo spirito che la informa. In particolare, avendo partecipato ai lavori della Commissione e alle consultazioni da questa indette, prendiamo atto che nel testo sono state accolte, nella sostanza, le proposte dei consultati, con specifico riferimento alle osservazioni delle rappresentanti della Consulta femminile regionale e degli esponenti del comitato di coordinamento genitori.
Il testo, nella stesura definitiva, risponde all'esigenza di garantire la tutela psico-affettiva dei minori nei presidi sanitari e l'assistenza familiare che ne consegue, ponendo al centro i minori stessi.
Contemporaneamente, ci sembra siano tenute nella dovuta considerazione le competenze e responsabilità degli operatori all'interno dei presidi sanitari.
Nel complesso, riteniamo pertanto opportuno confermare la nostra approvazione, e se ci è consentito, una raccomandazione. A nostro avviso rimangono aperti almeno due problemi fondamentali: il primo, relativo al ruolo e alla formazione del personale che deve essere sempre meglio qualificato; il secondo è il problema relativo all'organizzazione nell'ambito dei regolamenti e delle strutture come specifico riferimento anche alla permanenza dei familiari del bambino in ospedale, però si tratta più che altro di raccomandazioni da verificare in sede operativa.
Nel complesso, confermiamo la nostra adesione.



PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE PAGANELLI

La parola al Consigliere Ferrero.



FERRERO Giovanni

E' noto che le strutture ospedaliere hanno una complessità e un'articolazione interna non indifferente. I cambiamenti all'interno di queste strutture sono quindi sempre da valutare e da considerare attraverso il riferimento centrale degli assistiti (per i quali le strutture sono costituite) ed ai loro familiari, ma anche attraverso le trasformazioni indotte, che elementi pur positivi possono comportare nell'organizzazione complessiva della struttura, nella sua efficacia dal punto di vista sanitario. La ragione per la quale, come ricordava il Consigliere Marchini si è voluto procedere prima ad una deliberazione di carattere sperimentale e solo in una seconda fase all'approvazione della legge, oggi sottoposta al Consiglio regionale, è stata una soluzione di tecnica amministrativa e legislativa adottata, per riconoscere questo problema sostanziale proprio delle strutture sanitarie di notevole complessità nella loro interazione con l'utenza.
Mi pare già che questo elemento, questa modalità dimostri l'interesse che le diverse forze politiche hanno destinato all'argomento, un interesse quindi, non episodico, non legato ad un atto "una tantum" scaricato sulle strutture sanitarie, ma, invece, al tentativo di costruire, sia pure in modo elementare e schematico (le cose schematiche hanno anche il vantaggio della semplicità), un processo di trasformazione di quello che è il rapporto nella categoria particolare di persone, delle quali ci stiamo occupando, della struttura sanitaria con i cittadini.
Il riferimento che ho fatto alla complessità delle strutture ospedaliere è giusto che venga ribadito, perché problemi di asetticità dei reparti, di organizzazione dei reparti, di assistenza e funzionamento dei servizi generali, non sono problemi inesistenti, sono problemi che noi riteniamo siano stati già in parte risolti con la deliberazione, con un contributo dei lavoratori interessati all'interno delle strutture sanitarie, a cui credo debba andare il ringraziamento di tutte le forze politiche, ringraziamento, perché nello svolgere il loro lavoro hanno modificato e portato avanti una politica corretta, verranno ulteriormente incentivate, diventeranno maggiormente incisive con la legge regionale che ci accingiamo a votare.
Personalmente credo che i benefici complessivi che si traggono da una maggiore interazione, da una dinamica più aperta tra le famiglie, i genitori e poi le madri, che tra i genitori sono quelle che hanno sempre un ruolo maggiore, nel caso dei figli, e le strutture sanitarie comporti un beneficio complessivo di gran lunga superiore a quelle che possono essere eventuali perplessità di carattere strettamente sanitario-igienico. Ho l'impressione che questi problemi vengano a volte sopravvalutati dalla stessa componente medica, sono l'elemento fondamentale nell'organizzazione della struttura sanitaria, non necessariamente si ritrovano con la stessa intensità e importanza rispetto ad altri fattori nei diversi reparti, anche questo in fondo è processo di umanizzazione dell'ospedale e del miglioramento dei servizi, quello di non adottare uno schema univoco e rigido, ma di pesare i diversi fattori in modo diverso, nei reparti di terapia intensiva e nei reparti, ad esempio, in cui vi sono dei bambini.
Questo discorso è coerente con l'impostazione generale che abbiamo sempre tenuto, che va dai problemi della psichiatria, che non hanno nulla a che vedere dal punto di vista di tipo di patologie, con quelle di cui ci occupiamo oggi, ma che pur sempre hanno visto una posizione nostra di apertura e di integrazione tra i diversi servizi. Vorrei solo ricordare in conclusione e nell'anticipare il voto positivo, convintamente positivo del nostro Gruppo, il fatto che questa trasformazione interna ad alcune strutture ospedaliere si accompagna ad altri processi di trasformazione e di integrazione tra le strutture, che hanno sia aspetti organizzativi che aspetti informativi e conoscitivi ad essi collegati. La decisione, ad esempio, di avviare un processo generalizzato di libretto sanitario per i bambini, che non è soltanto un elemento di registrazione, ma anche elemento di informazione nei confronti dei genitori e dei pazienti, credo sia uno degli altri elementi che permette di far sì che le trasformazioni interne all'ospedale non producano soltanto un accentuarsi di carico scoordinato sulle strutture ospedaliere, ma permettano in un modo sempre più trasparente e sempre più a conoscenza della comunità un rapporto e una interazione tra gli Ospedali e i servizi territoriali in generale.
Ho richiamato questo elemento della scheda, perché è un elemento di questi ultimi giorni, altre iniziative il Consiglio, la Giunta, gli enti locali, gli stessi Enti ospedalieri, credo che abbiano assunto e vadano assumendo in questo periodo nella stessa direzione.
In conclusione di questo intervento, vorrei sottoporre al Consiglio anche una considerazione non molto spiritosa, ma che vuole essere di spirito, una delle ragioni per le quali forse la collega Soldano ed il sottoscritto sono intervenuti su questo provvedimento, che ci vede tutti unanimi e che ci pare essere importante è che a volte nella discussione in questo Consiglio, i provvedimenti, anche di rilievo, ma che vedono un lavoro preliminare in Commissione sufficiente con il consenso di tutte le forze politiche, se non vi è qualcuno che li solleva e sui quali articola degli interventi, rischiano di passare assolutamente sotto silenzio e magari invece altre questioni altrettanto importanti, ma non più importanti, rischiano di avere un grande spazio nel Consiglio, che a volte non è adeguato allo spazio ed alla delicatezza politica della materia.
Credo con questa considerazione di interpretare anche l'opinione della collega Soldano e di altri Consiglieri che, nella V Commissione, si sono trovati a lavorare su provvedimenti legislativi.



PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE PAGANELLI

La parola al Consigliere Enrichens.



ENRICHENS Nicola

Mi dichiaro favorevole a questo provvedimento della Giunta. Vorrei per fare una viva raccomandazione, riprendendo il pensiero espresso dalla collega Soldano, cioè la necessità di preoccuparsi molto per la formazione professionale del personale; perché in alcune cittadine della provincia di Cuneo ho esperienza che alcuni servizi a domicilio, per gli alloggi degli handicappati, per l'assistenza in genere, alcuni Comuni si sono serviti di obiettori di coscienza, assegnati ai Comuni su richiesta. Non mi pare che il semplice fatto di essere obiettore di coscienza qualifichi il personale a fare assistenza agli handicappati. Un problema grave è anche quello di raccomandare gli ospedali, come si è fatto per i malati di mente, di organizzare le strutture per le cure dei malati di mente.
Ho l'impressione che tutte queste belle cose rimangano sulla carta. Ho letto anche il documento programmatico dell'Assessore Vecchione, è un provvedimento molto valido e molto coerente ai bisogni degli handicappati a tutti i livelli e l'assistenza degli anziani. Noi difettiamo di personale.
Ho l'impressione che queste cose rimangano soltanto dei pii desideri, ma pii desideri che saranno realizzati con il passare di molti anni, non l'anno venturo né fra due anni, poiché manca il personale, mancano le strutture. Direi se è possibile dagli O ai 3 anni, per esempio, per l'assistenza psico-affettiva dei bambini servirsi delle strutture degli asili nido, per i bambini dai 3 ai 6 anni, anziché gravarli sugli ospedali servirsi delle strutture delle scuole materne, naturalmente utilizzando il personale idoneo, perché quando leggo nel disegno di legge che i presidi sanitari devono fornire ampi spazi, sale da gioco, ecc. e anche i locali per i genitori che vanno ad assistere i bambini, a stare con i medesimi per evitare al bambino il distacco dalla madre, ecco, sono cose che rimarranno sulla carta, se teniamo presente la realtà in cui operano gli ospedali oggi.
Il mio voto è favorevole, con questo auspicio e questa raccomandazione che si curi soprattutto la formazione professionale del personale.



PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE PAGANELLI

La parola al Consigliere Vera.



VERA Fernando

Penso che rappresenti un pericoloso precedente il ricorrere alla forma legislativa per materie che sarebbero più agevolmente e in modo più elastico regolamentate attraverso circolari, attraverso regolamenti.
Ritengo che questa non sia materia tale da richiedere una legge; è un dubbio che ho già espresso in sede di Commissione e che riesprimo qui in aula, tenendo conto che molte delle cose che sono oggetto di questa legge sono già in fase di attuazione nell'ambito di molti ospedali, senza bisogno di ricorrere a queste questioni. Comunque, per quanto riguarda la sostanza del complesso di norme che ci vengono proposte, il giudizio è favorevole tenuto conto che credo ovvia per tutti l'esigenza che il bambino, e soprattutto il bambino malato (che quindi si trova in una situazione particolare della sua vita) abbia accanto qualcuno dei genitori, quindi è un'esigenza che credo nessuno possa disconoscere e se in questo modo si riesce a rendere la soddisfazione di tali esigenze più facile, anche attraverso la modifica di alcune fra le strutture ospedaliere, il giudizio che noi diamo è positivo.
Ci può essere qualche dubbio sull'altro aspetto, quello dell'accesso invece del bambino presso il capezzale di un genitore, che può essere anche gravemente malato, questo non soltanto perché il contatto con un ambiente come quello ospedaliero, il contatto con la malattia o con la morte rappresenta un fatto traumatico per tutti, ma lo rappresenta maggiormente per un bambino, non solo, ma anche perché nella situazione dei nostri ospedali, dove è fatto normale che i malati vivano in stanze, in corsie di 4-6 letti, quando va bene e quando non va bene sono anche di più, sia perché la presenza di molti bambini che possono trasformare in una sala giuoco corridoi e stanze dei malati non so quanto possa essere di conforto e non invece di disagio, per gli altri malati.
E' bensì vero che a quanto mi risulta già oggi negli ospedali è concesso l'accesso a numerosi bambini, soprattutto alla domenica, ed è altrettanto vero purtroppo che spesso questi bambini trasformano corridoi e stanze di malati in sale gioco. Su questa ultima parte potrebbe esserci qualche perplessità, però d'altra parte affidiamo, mi pare, ai direttori sanitari il compito di valutare e prendere le misure che salvaguardino non soltanto la salute del bambino, e questo è un compito abbastanza oneroso che assegniamo ai direttori sanitari, ma anche la salute degli altri malati e penso che attraverso tale cautela si possono introdurre delle norme, o quanto meno, delle cautele che evitano il disagio agli altri malati.
Farei un'ultima raccomandazione, poiché ho visto che nell'articolato si ricorre all'espressione bambino a differenza della legge che parla di minori, si ricorre all'espressione bambino, anche per bambini maggiori di 6 anni che, ovviamente, comprende quelli che vanno nell'arco dai 6 ai 18 anni. Ritengo che chiamare bambino un giovane di anni 17 e mesi 11 rischi di buttare del ridicolo su questa legge della Regione Piemonte, quando vediamo poi nella pratica che questi giovani mirano a fare la rivoluzione a cambiare la società e in qualche caso anche con ragione. Quindi userei dovunque si usa l'espressione bambino, l'espressione minore, evitando questi riflessi che possono essere ridicoli.



PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE PAGANELLI

La parola all'Assessore Vecchione.



VECCHIONE Mario, Assessore all'assistenza

Lo scopo credo sia stato raggiunto con l'intervento di 5 Gruppi, che quindi non fa passare sotto silenzio uno strumento che, come dicevano giustamente il Consigliere Ferrero e la professoressa Soldano, ha avuto anche un dibattito all'interno non solo della Commissione, ma anche in tutto il Piemonte. Volevo finalizzare l'intervento a questo scopo: la Giunta sa bene che deve dare un'attuazione graduale al provvedimento quindi i suggerimenti e le perplessità che venivano avanzate saranno tenuti in debito conto. Soluzioni diverse saranno adottate in relazione alle diverse strutture, a seconda della loro localizzazione e dimensione. Con questo la Giunta ringrazia il Consiglio e la Commissione per il voto favorevole espresso al disegno di legge.



PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE PAGANELLI

La parola ancora al Consigliere Marchini.



MARCHINI Sergio

A me pare importante che si passi attraverso la maestà della legge per pronunciarsi in questa materia, perché il significato vada molto al di là del miliardo stanziato nell'ultima riga. Mi pare anche che questa sia, se non una battaglia liberale, certamente una battaglia libertaria in senso ampio e soprattutto una battaglia della qualità della vita, perché ognuno di noi sa quanta difficoltà ci sia a far capire all'ammalato e all'anziano l'opportunità di essere ricoverato, c'è proprio un terrore ancestrale verso le strutture da parte di chiunque sia in condizioni di difficoltà e di debolezza, questa sta ad indicare che ognuno di noi si porta dietro, a livello inconscio, delle esperienze di frustrazione, soprattutto di violenza psicofisica che bene o male le strutture hanno rappresentato, e rappresentano nei confronti dell'individuo, dell'uomo e del cittadino nelle sue condizioni di minor sicurezza, direi di maggiore debolezza. Quindi voler recuperare il rapporto umano tra le strutture ed i cittadini, direi che è un fatto di estrema importanza che - lo diceva Ferrero - forse politicamente è più importante di altri tipi di provvedimenti perch attiene a risultati più immediati, più concreti, rispetto a provvedimenti che impegnano cifre finanziarie più rilevanti, e che pertanto sembrano più importanti.
Per esempio, nessuno di noi in vita sua si sentirà dare del tu, a parte che nelle sezioni del partito comunista dove è il linguaggio codificato, ma al sottoscritto e al collega Vera difficilmente viene dato del tu. Se va all'ospedale gli danno del tu, questo è un fatto significativo, che per statisticamente è abbastanza rilevante. Forse è questo tu che fa sì che ci sia una preoccupazione ad utilizzare la struttura sanitaria, ad utilizzare i poliambulatori, a temere un giorno o l'altro di dover essere ospiti in case di riposo. Quindi mi pare che il senso di recupero di qualità della vita nei confronti dei cittadini in relazione alle strutture, nella loro condizione di maggiore debolezza e quindi quella che deve richiedere a noi la più grossa attenzione, veramente è un passaggio dell'attività della Regione Piemonte che meritava di passare attraverso al momento legislativo.



PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE PAGANELLI

Passiamo alla votazione dell'articolato.
"Articolo 1 - Al fine di concorrere al mantenimento dell'equilibrio e del benessere psico-affettivo del bambino, già dall'età perinatale, i presidi sanitari pubblici e privati della Regione garantiscono sia nelle modalità organizzative della degenza, sia nell'attuazione degli interventi diagnostico-terapeutici, il rispetto delle esigenze affettive, cognitive ed espressive proprie dell'età del bambino".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE PAGANELLI

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 37 hanno risposto SI 37 Consiglieri L'art. 1 è approvato.
"Articolo 2 - Per il conseguimento delle finalità di cui all'art. 1, i presidi sanitari pubblici e privati, all'atto dell'istituzione e della riorganizzazione funzionale dei reparti ostetrico-ginecologici e pediatrici, in coerenza con gli indirizzi di programmazione socio sanitaria, prevedono tra l'altro: a) le modalità organizzative atte a permettere prima, durante e dopo il parto la presenza di un familiare o di una persona di fiducia richiesta espressamente dalla donna b) le modalità di trasformazione e di adattamento dell'assistenza neonatale in un sistema che consenta la vicinanza del neonato alla madre c) il numero di letti, anche mobili, per ogni stanza di reparto pediatrico da destinarsi ad uno dei genitori o loro sostituto, per il raggiungimento di un indice pari almeno al 30% dei letti pediatrici d) un congruo numero di servizi igienici e) gli spazi riservati a sale gioco e sale di studio".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE PAGANELLI

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 38 hanno risposto SI 38 Consiglieri L'art. 2 è approvato.
"Articolo 3 - Per il bambino di età inferiore ai 6 anni ricoverato presso i presidi sanitari pubblici e privati, uno dei genitori o loro sostituto ha facoltà di accedere e permanere accanto al bambino nell'intero arco delle 24 ore.
Il limite di età, di cui al comma precedente, può essere elevato in presenza di particolari problematiche fisiche, psichiche ed ambientali.
A tale scopo ed in attesa della riorganizzazione di cui all'articolo 2, i presidi sanitari pubblici e privati adottano gli accorgimenti, di carattere anche provvisorio, idonei ad agevolare la permanenza e l'assistenza familiare, specie nelle ore notturne. Può essere consentito a uno dei genitori o loro sostituto di accedere alla mensa, dietro pagamento.
Per il bambino di età superiore a 6 anni, è, in ogni caso, consentito ai genitori o loro sostituto l'accesso, nell'arco delle 12 ore diurne, per visite al bambino ricoverato.
Il regolamento dell'ospedale disciplina le modalità di espletamento delle facoltà previste nel presente articolo".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE PAGANELLI

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 38 hanno risposto SI 38 Consiglieri L'art. 3 è approvato.
"Articolo 4 - Per i minori di anni 6 che non possono usufruire dell'assistenza familiare, e in ogni caso i bambini lungo-degenti o ripetutamente degenti, sono previsti interventi atti a tutelarne la salute psico-affettiva, favorendo fra l'altro la continuità di presenza degli operatori sanitari".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE PAGANELLI

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 38 hanno risposto SI 38 Consiglieri L'art. 4 è approvato.
"Articolo 5 - A cura delle direzioni sanitarie dei presidi sanitari pubblici e privati possono essere emanate, esclusivamente per eccezionali motivi specie igienico-sanitari, disposizioni limitative dell'accesso o della presenza di cui all'art. 2 e al primo comma dell'art. 3, in particolari reparti o zone di essi.
Nei casi per i quali la legislazione sanitaria già preveda l'isolamento ai fini di evitare il contagio, la direzione sanitaria dei presidi pubblici e privati può consentire, anche nei reparti immaturi, prematuri, di rianimazione e terapia intensiva, la presenza di uno dei genitori o loro sostituto, attuando tutte le misure necessarie".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE PAGANELLI

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 38 hanno risposto SI 38 Consiglieri L'art. 5 è approvato.
"Articolo 6 - I medici del reparto, nell'informare i genitori sulla natura e sull'andamento della malattia, sugli atti medici e di ogni altro tipo a cui sarà sottoposto il bambino, favoriscono la collaborazione dei genitori facilitandone la presenza durante gli interventi diagnostici e terapeutici per un loro ruolo attivo e consapevole nell'assistenza al bambino stesso.
Le disposizioni di cui al comma precedente, in quanto applicabili, valgono anche per l'attività ambulatoriale dei presidi sanitari regionali e di ogni altro presidio pubblico e privato".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE PAGANELLI

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 38 hanno risposto SI 38 Consiglieri L'art. 6 è approvato.
"Articolo 7 - Nell'ambito delle iniziative di aggiornamento e riqualificazione professionale degli operatori sanitari, ai sensi della legge regionale di disciplina della formazione professionale, sono previste attività tese a favorire l'attuazione delle finalità di cui alla presente legge".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE PAGANELLI

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 38 hanno risposto SI 38 Consiglieri L'art. 7 è approvato.
"Articolo 8 - Di norma, durante gli orari di accesso del pubblico ai reparti, i minori possono far visita ai genitori ricoverati presso i presidi sanitari pubblici o privati. Se inferiori a 12 anni i minori devono essere accompagnati da un adulto che ne è responsabile.
Il regolamento di cui all'ultimo comma dell'art. 3 disciplina tale facoltà prevedendo, tra l'altro, che le direzioni sanitarie adottino i provvedimenti più idonei atti a salvaguardare la salute del bambino e dell'adulto, sotto il profilo igienico-sanitario e psicologico, durante le ore di visita".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE PAGANELLI

Comunicò l'esito della votazione: presenti e votanti 38 hanno risposto SI 38 Consiglieri L'art. 8 è approvato.
"Articolo 9 - Fino alla costituzione delle Unità Sanitarie Locali, ai sensi degli articoli 20 e 30 della legge regionale 21/1/1980, n. 3 gli adempimenti previsti dalla presente legge per gli ospedali pubblici sono a carico degli Enti ospedalieri".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE PAGANELLI

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 38 hanno risposto SI 38 Consiglieri L'art. 9 è approvato.
"Articolo 10 - Per i primi interventi di ristrutturazione edilizia per le finalità di cui all'art. 2 viene prevista la somma di lire 1 miliardo per l'anno 1980.
All'onere di cui al precedente comma si farà fronte con l'utilizzo delle disponibilità iscritte al capitolo n. 10680 del bilancio dell'esercizio finanziario 1980".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE PAGANELLI

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 38 hanno risposto SI 38 Consiglieri L'art. 10 è approvato.
Procediamo alla votazione sull'intero testo della legge.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE PAGANELLI

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 38 hanno risposto SI 38 Consiglieri L'intero testo della legge è approvato.


Argomento: Distributori carburante

Esame deliberazione: "Direttive ai Comuni per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di impianti stradali per la distribuzione dei carburanti"


PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE PAGANELLI

Esame deliberazione: "Direttive ai Comuni per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di impianti stradali per la distribuzione dei carburanti".
La parola al Consigliere Rossi.



ROSSI Luciano

La deliberazione che riguarda le direttive ai Comuni per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di impianti stradali per la distribuzione di carburanti, tra l'altro, è abbastanza tardiva rispetto ai tempi di legge e alle disposizioni del DPR 616.
La Commissione ha esaminato con procedura d'urgenza la delibera approvandola all'unanimità e invito il Consiglio ad esprimersi favorevolmente. Grazie.



PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE PAGANELLI

Pertanto esaminiamo la deliberazione: "Direttive ai Comuni per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di impianti stradali per la distribuzione dei carburanti".
Ve ne do lettura: "Il Consiglio regionale visti gli artt. 52 e 54 del DPR 24/7/1977 n. 616 vista la legge regionale 10/12/1979 n. 69 in materia di impianti di distribuzione di carburanti per uso di autotrazione in attuazione dell'art. 3, ultimo comma della legge regionale citata che prevede che i Comuni esercitino le funzioni amministrative loro subdelegate sulla base delle direttive specificamente predisposte dalla Regione vista la proposta della Giunta regionale in data 21/12/1979 n. 67-25828 delibera di approvare le allegate direttive ai Comuni per l'esercizio delle funzioni amministrative loro subdelegate in materia di impianti stradali per la distribuzione di carburanti.
La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi dell'art. 65 dello Statuto".
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
La deliberazione è approvata all'unanimità dei 38 Consiglieri presenti in aula.


Argomento: Università

Esame deliberazione Giunta regionale "Approvazione convenzione quadro fra Regione Piemonte e Università degli Studi di Torino"


PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE PAGANELLI

Punto nono all'ordine del giorno: esame deliberazione Giunta regionale: "Approvazione convenzione quadro fra Regione Piemonte e Università degli studi di Torino".
La parola al relatore Consigliere Maria Laura Marchiaro.



MARCHIARO Maria Laura

La V Commissione si è assunta il compito di presentare la convenzione proprio perché nel corso di questi mesi ha lavorato a lungo per metterla a punto. Sono passati due anni dall'approvazione della convenzione quadro tra la Regione e il Politecnico di Torino e ora finalmente si arriva al varo di questa convenzione quadro fra la Regione e l'Università. Gli obiettivi che informano quest'atto sono sostanzialmente quelli che già ispirarono la convenzione con il Politecnico, vale a dire la necessità di consolidare una collaborazione soprattutto per quanto riguarda le procedure fra Regione ed Università, proprio perché attraverso le convenzioni la Regione pu avvalersi delle competenze didattiche, scientifiche dell'Università ai fini della attuazione di attività di formazione, aggiornamento e qualificazione del personale, può rafforzare le proprie capacità di conoscenza e di indagine e di ricerca, può proficuamente pervenire a scambio di dati e all'elaborazione di informazione.
Un altro obiettivo che presiede a questo atto è la necessità di individuare criteri convenzionali, fra Enti locali e Università. Nel corso dell'esame del testo in V Commissione emersero osservazioni che si riferivano soprattutto alla questione delle modalità di assegnazione dei fondi stanziati dalla Regione e per sciogliere alcuni dubbi la V Commissione si era incontrata con il Consiglio di Amministrazione dell'Università e attraverso questi incontri si sono potuti chiarire i problemi e superare le riserve che nascevano sull'esame del testo presentato dalla Giunta. Oggi è all'esame del Consiglio un testo nella cui formulazione c'è già stata approvazione all'unanimità al Consiglio di Amministrazione dell'Università e che la V Commissione ha concordemente approvato. L'art. 8 nella fattispecie chiarisce tutte le questioni sospese e rimanda per le modalità di utilizzo dei fondi stanziati alla normativa vigente che regola tale materia all'interno dell'Università e che introduce, come già era avvenuto nella Convenzione del Politecnico, forme di riqualificazione professionale o di servizi generali per il personale non docente.
I Commissari della V Commissione sottolineano l'importanza di questo atto, che consente di rendere sistematico un rapporto fra Regioni e istituzioni universitarie, un rapporto che c'è già, che già sta dando frutti rilevanti sul piano culturale della ricerca, ma che è opportuno regolamentare in modo più preciso. Il provvedimento, ben lungi dall'essere puramente un atto amministrativo, dovrà dar luogo a un confronto politico fra Regione e istituzione universitaria, confronto peraltro più volte sollecitato da entrambe le parti, proprio sulla politica culturale, sul rapporto cultura-ricerca che devono ispirare le scelte e le attività dell'istituzione.
La V Commissione nel congedare il testo della convenzione quadro raccomanda al Consiglio l'approvazione.



PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE PAGANELLI

La parola al Consigliere Conti.



CONTI Domenico

Il mio Gruppo condivide l'idea di strumenti normativi per regolare rendendole possibili, forme di collaborazione tra Regione e istituzioni universitarie, in vista di risultati di reciproco interesse nella piena autonomia delle parti. L'attività legislativa, programmatoria e amministrativa della Regione non può infatti non ricercare l'apporto qualificato delle componenti universitarie allo scopo di conseguire il migliore livello possibile di penetrazione interpretativa e di risposta istituzionale alle istanze che emergono dalla complessa e mutevole realtà regionale.
D'altra parte le istituzioni universitarie possono essere favorite nell'assolvimento delle loro funzioni istituzionali di didattica e di ricerca da forme collaborative che loro consentono di interessarsi più da vicino rispetto ai problemi della comunità e del territorio regionale e locale.
Si tratta tuttavia di possibilità che si vengono a creare con uno strumento normativo, che rimane pur sempre uno strumento, una dichiarazione di volontà. Siamo ai primi passi, non al solo passo da compiere, passi decisivi e propriamente qualificanti sono quelli inerenti la gestione dinamica delle norme, dei momenti di coordinamento e di sintesi, che sono i momenti in cui si viene chiarendo e sviluppando il significato complessivo e la reale portata degli interventi, momento in cui si viene realmente identificando e sviluppando, da un lato, il ruolo e l'identità della Regione considerata come Ente in realtà rappresentativa delle popolazioni regionali e, dall'altro, il ruolo e l'identità delle istituzioni universitarie in rapporto alla comunità regionale. Cosa che, a mio avviso è abbastanza mancata nel corso della presente legislatura.
Dunque i rapporti tra Regione-Ente rappresentativo della comunità regionale - e l'Università - istituzione ed espressione culturale di livello scientifico - non possono essere limitati ad un coacervo di dimensioni crescenti, di commesse e di convenzioni relative ad una quantità crescente di problemi da affrontare. Quanto potrà essere realizzato sulla base della convenzione quadro che il Consiglio regionale si accinge ad approvare e quanto già esiste o potrà esistere in forza di norme vigenti o di strumenti già realizzati o comunque realizzabili deve essere ricompreso ed anche rivitalizzato nell'ambito di un quadro di rapporti in cui si ponga chiaramente l'identità ed il ruolo complessivo della Regione come interlocutore politico e dell'Università come istituzione di produzione e di diffusione culturale di livello scientifico a servizio della realtà regionale. Nella ricerca e nell'affermazione continua e progressiva di rispettive identità, di rispettivi ruoli, nell'individuazione e risoluzione dei problemi che man mano si presentano.
Un altro gruppo importante di esigenze da soddisfare mediante il coordinamento delle iniziative concordate delle Convenzioni, degli strumenti realizzati di intesa; un altro nucleo importante è rappresentato dal significato operativo e dall'effettiva operatività delle diverse iniziative considerate sia singolarmente, sia nel loro complesso altrimenti le cose vanno ognuna per conto suo, le ricerche, i progetti, le attività di formazione professionale, le iniziative di interesse comune, lo scambio di dati e di notizie, ogni cosa o si affloscia su se stessa o si gonfia secondo logiche particolaristiche o burocratiche o notabilari compromettendo la crescita qualitativa delle realtà istituzionali e territoriali interessate o coinvolte finendo anche con il sovrapporsi ad esse.
E' noto come si possano realizzare ricerche che non servono, progetti che risultano poi irrealizzabili, corsi che per certi aspetti possono funzionare e per certi altri invece possono essere carenti e persino contraddittori in se stessi e per rapporto ad obiettivi di interesse generale, peraltro non mai definiti e anche resi inoperanti.
E' parimenti noto come si possono creare nuovi carrozzoni, nuovi centri di potere; l'insorgere di mentalità e di comportamenti abnormi, fuori da una logica di efficienza e di sviluppo qualitativo delle istituzioni che vi hanno posto in essere. La convenzione quadro sottoposta all'approvazione del Consiglio, ha raccolto alcune nostre indicazioni, nel complesso essa rappresenta lo sbocco che dovrebbe risultare operativo di una lunga elaborazione, piuttosto faticosa. Tra gli elementi positivi che contiene ci limitiamo a rilevarne alcuni: in primo luogo la possibilità di convenzione che possono aggregare soggetti portatori di esperienze qualificate, anche se esterne all'Università.
Inoltre la possibilità di considerare l'eventualità di una committenza anche da parte di soggetti diversi, operanti tuttavia nel quadro della programmazione regionale e in accordo con la Regione. Assai importante quanto concerne il coordinamento delle commesse, che oltre ad essere formato andrà tuttavia realizzato, vedremo poi in base a quali criteri.
Infine rileviamo la relativa flessibilità di disposizioni tale da consentire la soluzione di casi interessanti gli obiettivi della convenzione quadro e tuttavia non riconducibili alle norme esplicitate. A questo è da aggiungere anche la previsione di eventuali modifiche parziali nell'arco di tempo di validità della convenzione stessa. Il provvedimento in sostanza ci sembra nel suo complesso positivo, sarà in ogni caso l'esperienza a suggerire gli eventuali miglioramenti o eventualmente una radicale nuova impostazione.



PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE PAGANELLI

La parola al Consigliere Enrichens.



ENRICHENS Nicola

Vedo in questa deliberazione che riguarda la convenzione con l'Università degli studi, all'art. 2 lettera b) il programma e le attività di formazione professionale, riqualificazione ed aggiornamento. Non so se tutti i Consiglieri sappiano che è entrato già in funzione a Torino l'Istituto regionale per la ricerca, la sperimentazione e l'aggiornamento.
Ma, dato che si tratta anche di istruzione professionale, di aggiornamento di personale, e non è detto quale personale, direi, a titolo di raccomandazione, senza presentare un emendamento, che la Regione tenga presente anche l'utilizzo di tale Istituto regionale di ricerca sperimentazione e aggiornamento, che nella Regione, come in tutte le Regioni, sostituisce i centri didattici nazionali.
Per quanto riguarda, ad esempio, la formazione, l'aggiornamento del personale addetto alle biblioteche, ai centri di lettura, per quanto riguarda l'educazione permanente, oggi ci serviamo di quest'Istituto, ci serviamo dell'Università, non possiamo servirci di tutti e due, perch questo è un Istituto che ha compiti specifici, cioè la qualificazione e l'aggiornamento del personale docente per quanto riguarda tutti gli ordini di scuola, dalle scuole materne, e quest'Istituto, il cui Consiglio di Amministrazione è composto di 15 persone, in Piemonte è presieduto dal prof. Calonghi e vi è rappresentata anche l'Università, per cui pu servirsi per la sua funzionalità, per la sua ricerca anche del personale universitario.



CONTI Domenico

Per il personale docente della formazione professionale, posto sotto le competenze della Regione e degli Enti locali, è previsto dalla legge quadro in materia, che le Regioni devono provvedere alla formazione e aggiornamento del personale docente addetto alla formazione professionale.



ENRICHENS Nicola

Per la formazione di questo personale la Regione può servirsi benissimo dell'Istituto regionale di ricerca.



PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE PAGANELLI

La parola alla professoressa Soldano.



SOLDANO Albertina

Se mi è consentito vorrei dire solo brevi parole. Ritengo che si debba avere chiaro il quadro delle competenze secondo chi è che assume le iniziative, da un lato Regione o Enti locali, dall'altro scuola in senso lato, bisognerà che i responsabili o degli uni o degli altri organismi facciano le loro scelte, rispettando le competenze. Credo che nella sostanza sia importante assicurare la possibilità di usufruire di determinati Istituti, secondo le varie necessità, ma mi pare che nell'osservazione del Consigliere Enrichens si debba cogliere questo richiamo al rispetto delle competenze, in tale ambito tutto è possibile.



PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE PAGANELLI

La parola all'Assessore Fiorini.



FIORINI Fausto, Assessore all'istruzione

Sono molto lieto che questa convenzione vada finalmente in porto perché personalmente e con altri colleghi della Giunta avevo lavorato per la stesura della convenzione con il Politecnico di Torino, sulla quale questa è fondamentalmente ricalcata. Ritengo che la Giunta in questo periodo si sia sostanzialmente attenuta, anche per i rapporti con l'Università, a questi principi e che abbia realizzato - forse il collega Conti non è sempre informato su questo - una serie di interventi organici di collaborazione con l'Università e con il Politecnico, ha tutta una serie di settori che riguardano sia il centro di calcolo, la formazione del programma per l'edilizia universitaria, la formazione professionale, alcune ricerche e la partecipazione anche dell'Università e del Politecnico ad alcune nostre iniziative specifiche nel campo della formazione professionale.
Sono d'accordo che questo può essere migliorato, può essere affinato un programma di interventi reciproci su una serie di argomenti di interesse comune, che possono dare vantaggio sia alla Regione sia all'Università cioè rendere anche dal punto di vista universitario la ricerca più direttamente finalizzata ad interventi pubblici. Sono molto lieto che vada finalmente in porto questa convenzione, anche perché questa può costituire la traccia per un tipo di rapporto istituzionale con l'Università, che molto spesso in passato si era invece ridotta a interventi specifici e particolari con singoli docenti, in questo modo si ha la possibilità di coinvolgere un istituto che stenta al momento a ritrovare una propria funzione sociale, in un progetto di ristrutturazione anche economico sociale della comunità piemontese. Il fatto poi che le opere universitarie passino alla Regione, ci assicurerà ancora un rapporto anche più stretto nei confronti dell'Università e del Politecnico. Vorrei infine aggiungere che il progetto di utilizzare l'Irsae, credo che, come ha chiarito la dottoressa Soldano, sia una cosa accettabile, cioè una collaborazione in questo senso si può istituire anche se però bisogna chiarire che si tratta di due cose molto diverse, perché anche da un punto di vista metodologico sono diverse, perché un conto è l'aggiornamento degli insegnanti della scuola materna o del liceo, un conto è l'aggiornamento di insegnanti della formazione professionale, che hanno problemi di tipo diverso e per i quali quindi è necessaria la collaborazione, come si è fatto, con l'Università e con il Politecnico.
D'altra parte la Regione fa parte del Consiglio di Amministrazione con propri rappresentanti e penso che in questo modo la collaborazione in seguito possa essere possibile, senza volere in nessun caso andare oltre quelle che sono le proprie competenze che sono chiaramente dalla legge delimitate.



PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE PAGANELLI

La parola ancora al Consigliere Enrichens.



ENRICHENS Nicola

Scusi, signor Assessore, chiarisco soltanto il mio pensiero, perché non si tratta soltanto della convenzione di aggiornamento ad un livello dell'istruzione professionale, la Regione ha competenza anche nell'educazione permanente ricorrente, allora, per i corsi di aggiornamento e per la formazione dei docenti dell'educazione permanente, la Regione pu benissimo servirsi di questo Ente di Stato, senza pagare soldi per una convenzione con l'Università, perché tale Ente ci fornirà i docenti.



FIORINI Fausto, Assessore all'istruzione

D'accordo, infatti la collaborazione riguarderà anche questo. Devo per aggiungere che per il momento l'Irsae non è che abbia grandi prospettive perché le 300.000 lire per corso che il Ministero concede a pioggia non sono certo una garanzia di serietà. La collaborazione, in ogni caso, dovrà esserci.



PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE PAGANELLI

Vi do lettura della deliberazione: "Il Consiglio regionale riconosciuta l'opportunità di rendere più agevolmente realizzabile il rapporto tra l'Università degli studi di Torino e la Regione Piemonte vista la proposta di deliberazione della Giunta regionale n. 134-17237 del 7 novembre 1978 sentito il parere espresso dalla V Commissione consiliare permanente viste le modalità, le forme e gli adempimenti che risultano dalla convenzione quadro allegata alla presente deliberazione delibera di approvare il rapporto di collaborazione tra l'Università degli studi di Torino e la Regione Piemonte, autorizzando la Giunta regionale ad assumere ogni conseguente determinazione al riguardo di approvare l'allegata convenzione quadro tra la Regione Piemonte e l'Università degli Studi di Torino con le modalità, gli adempimenti e le forme nella stessa previste e che fa parte integrante della presente deliberazione.
La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi dell'art. 65 dello Statuto".
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
La deliberazione è approvata all'unanimità dei 38 Consiglieri presenti in aula.



PRESIDENZA DEL PRESIDENTE SANLORENZO


Argomento: Edilizia pubblica (convenzionata, sovvenzionata, agevolata)

Ordine del giorno sul piano decennale dell'edilizia residenziale


PRESIDENTE

Ordine del giorno sul piano decennale dell'edilizia residenziale proposta di riparto fra le Regioni.
La parola all'Assessore Rivalta.



RIVALTA Luigi, Assessore alla pianificazione territoriale

Una serie di decisioni ultime riduce l'entità del secondo progetto biennale rispetto alla dimensione che era stata ipotizzata. Una prima ragione di riduzione è dovuta al fatto che il riparto fra le Regioni introdotto dal C.E.R. ha ridotto la percentuale di assegnazione alla Regione Piemonte di circa il 10%. La seconda ragione per cui si riduce la disponibilità del secondo progetto biennale, in particolare per l'edilizia agevolata, è dovuta al fatto che la legge nazionale n. 25, promulgata di recente, aumenta l'importo mutuabile da 24 a 30 milioni, anche per il primo progetto biennale, quello che è già stato attivato e avviato entro la scadenza del 20 gennaio scorso. I fondi necessari per questa elevazione di quota mutuabile devono essere reperiti dai finanziamenti del secondo progetto biennale. Una terza ragione di riduzione della possibilità di intervento del secondo progetto biennale di edilizia agevolata è dovuta al fatto che il moltiplicatore che rapporta i contributi agli investimenti è stato stabilito in questi giorni dal CER, con un ritardo di un anno rispetto alle scadenze entro le quali abbiamo dovuto approvare il primo progetto biennale, ed è minore di quello che la nostra Regione e le altre Regioni avevano adottato autonomamente in quell'occasione per poter rispettare le scadenze di legge.
La differenza di investimenti che si determina sul primo progetto biennale rispetto al programma di alloggi approvato e attivato, deve essere compensata attraverso i finanziamenti del secondo progetto biennale. Per tutte queste ragioni l'edilizia sovvenzionata cala dai 111 miliardi preventivati a 101; l'edilizia agevolata può ridursi dai 134 miliardi preventivati a 35 miliardi. Di fatto, così riducendosi secondo l'ipotesi più pessimistica i finanziamenti, si vanifica di fatto la possibilità di formulare un serio secondo progetto biennale di edilizia residenziale.
In ragione di tutto ciò, con questo ordine del giorno si chiede al Governo la copertura degli oneri conseguenti alla realizzazione del primo progetto biennale già avviato mediante finanziamenti all'uopo disposti e l'integrazione del finanziamento necessario affinché il secondo progetto biennale possa essere attivato in tutta la sua potenzialità realizzativa come inizialmente prevista, provvedendo opportunamente e autonomamente alla copertura del maggiore onere conseguente all'elevazione della quota massima mutuabile.



PRESIDENTE

Vi do lettura dell'ordine del giorno: "Il Consiglio regionale Vista la legge 5 agosto 1978, n. 457, 'Piano decennale per l'edilizia residenziale' e le proposte di riparto fra le Regioni delle risorse finanziarie a valere sul secondo progetto biennale 1980/81 Preso atto che l'ipotesi proposta dal C.E.R. al CIPE comporta la riduzione del parametro di ripartizione dei fondi disposti dalla legge 5 agosto 1978 n. 457, attribuito al Piemonte, per interventi sia di edilizia sovvenzionata sia di edilizia agevolata, con una riduzione media di circa il 10 che per effetto di tale riduzione l'importo di finanziamento in conto capitale per l'edilizia sovvenzionata si riduce da 111,530 a 101,422 miliardi, e l'importo di contributo per interventi di edilizia convenzionata-agevolata, si riduce a sua volta da 11,349 a 9,979 miliardi con corrispondente e proporzionale riduzione dell'importo di investimento da 134,043 a 95,008 miliardi che la situazione si è resa ancor più critica dai momento che: 1) con ritardo di ben un anno il Comitato per l'edilizia residenziale (C.E.R.) ha definito l'indice moltiplicatore dei contributi disposti per interventi di edilizia agevolata a valere anche sul primo progetto biennale, riducendolo rispetto a quello che in ottemperanza del termine ultimo per la formulazione del programma di localizzazioni, fissato nella data del 20 febbraio 1979, la Regione aveva adottato facendo riferimento all'ipotesi di capitalizzazione consolidata per le precedenti leggi finanziarie di edilizia agevolata, sentito anche il parere degli Istituti di credito interessati 2) con le disposizioni del decreto legge 15/12/1979 n. 629, convertito con modificazioni nella legge 15 febbraio 1980, n. 25, è stata elevata la quota massima mutuabile da 24 a 30 milioni per alloggio di nuova costruzione e da 15 a 20 milioni per gli interventi di recupero Considerato che, pertanto, i contributi disposti sul primo progetto biennale sono insufficienti a coprire l'importo complessivo di investimento attivato, e che dovendo sopperire con i contributi relativi al finanziamento del secondo progetto biennale, questi si riducono di ben 6.327 miliardi (2,679 +3,648), con conseguente riduzione dell'importo d'investimento degli ipotizzati 134,043 miliardi a 35,020 miliardi Ritenuto che tale situazione di completo svuotamento dei contenuti finanziari della legge 457, che di fatto costituisce anche svuotamento dei contenuti di riforma qualificanti del piano decennale, non sia giustificabile se si considera che ben 2400 miliardi disposti dalla legge 15 febbraio 1980, n. 25, sono gestiti senza che possa attuarsi da parte delle Regioni alcun disegno programmatico neppure di tipo territoriale e che gli obiettivi posti dalla stessa legge 25, per quanto si riferisce alla realizzazione di nuove abitazioni, potevano essere raggiunti in minor tempo e con maggiore efficacia attraverso l'aumento della dotazione finanziaria della legge 457.
Chiede al Governo e al Parlamento la copertura degli oneri conseguenti alla realizzazione del primo progetto biennale già avviato mediante finanziamenti all'uopo disposti l'integrazione di finanziamento necessario affinché il secondo progetto biennale possa essere attivato in tutta la sua potenzialità realizzativa come inizialmente prevista, provvedendo alla copertura del maggior onere conseguente all'elevazione della quota massima mutuabile richiede inoltre al C.E.R.
che siano tenute presenti le esigenze regionali nella formulazione dei criteri per l'attribuzione dei finanziamenti disposti dall'art. 9 della legge 15 febbraio 1980, n. 25, che dovranno essere comunque, nel rispetto della legge, ispirati alla massima valenza sociale attraverso anche la previsione di priorità di finanziamento a soggetti aventi diritto costituito di cooperativa che privilegino la costruzione di abitazioni rispetto all'acquisto".
Chi è favorevole all'ordine del giorno alzi la mano.
E' approvato all'unanimità dei 38 Consiglieri presenti in aula.


Argomento: Unita' locali dei servizi sociali ed assistenziali e dei servizi sanitari

Esame Statuto del Consorzio per i servizi sanitari e socio-assistenziali dell'Unità Locale dei Servizi n. 55 (Verbania)


PRESIDENTE

Passiamo ad esaminare lo Statuto del Consorzio per i servizi sanitari e socio-assistenziali dell'Unità Locale dei Servizi n. 55 (Verbania).
Ve ne do lettura: "Il Consiglio regionale udita la relazione della V Commissione in ordine allo Statuto del Consorzio per i servizi sanitari e socio-assistenziali dell'Unità Locale dei Servizi n. 55 visto il DPR 24/7/1977, n. 616 vista la legge 23/12/1978, n. 833 vista la legge regionale 8/8/1977, n. 39; vista la legge regionale 9/7/1976, n. 41 esprime parere favorevole ai sensi dell'articolo 6, secondo comma, della legge regionale 8.8.1977, n.
39, agli schemi di deliberazione predisposti dai Comuni appartenenti alla suddetta Unità Locale dei Servizi, facendo proprie le osservazioni espresse dalla V Commissione nei documenti allegati; dà mandato al Presidente del Consiglio regionale di trasmetterli al Presidente della Giunta regionale per i successivi adempimenti previsti dalla citata legge".
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano. La deliberazione è approvata con 27 voti favorevoli e 11 astensioni.


Argomento: Urbanistica (piani territoriali, piani di recupero, centri storici

Esame progetti di legge relativi a: "Modifiche alla legge regionale n. 56 del 5/12/1977 su tutela ed uso del suolo" (seguito)


PRESIDENTE

Punto quarto all'ordine del giorno: Esame progetti di legge relativi a: "Modifiche alla legge regionale n. 56 del 5/12/1977 su tutela ed uso del suolo".
Eravamo arrivati all'art. 34.
"Articolo 34 - Al secondo comma dell'articolo 61 dopo le parole 'nel registro delle concessioni' vengono inserite le parole 'e delle autorizzazioni'; dopo le parole 'del titolare della concessione' vengono inserite le parole 'o dell'autorizzazione' ".
Non vi sono emendamenti. Passiamo alla votazione per appello nominale.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 42 hanno risposto SI 38 Consiglieri ha risposto NO 1 Consigliere si sono astenuti 3 Consiglieri L'art. 34, che in sede di coordinamento diverrà art. 40, è approvato.
Contestualmente dobbiamo esaminare l'art. 15 del progetto di legge n. 407 presentato dal Consigliere Marchini.
"Articolo 15 - Dopo il terzo comma dell'art. 64 è aggiunto il seguente comma: 'Qualora le opere di cui al comma primo, siano eseguite non in difformità con le previsioni del piano regolatore generale, e nei casi previsti dalla legge, l'Amministrazione comunale può rilasciare la sanatoria dietro il pagamento dell'ammenda prevista dalla presente legge"'.
Passiamo alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 38 ha risposto SI 1 Consigliere hanno risposto NO 26 Consiglieri si sono astenuti 11 Consiglieri L'art. 15 del progetto di legge presentato dal Consigliere Marchini è respinto.
"Articolo 35 - Il primo comma dell'articolo 68 viene così modificato: 'Entro 10 anni dalla loro adozione, le deliberazioni ed i provvedimenti comunali che autorizzano opere non conformi alle norme ed alle prescrizioni delle leggi urbanistiche, dei regolamenti o degli strumenti urbanistici, o che costituiscono violazione delle norme e prescrizioni predette, possono essere annullati con deliberazione della Giunta regionale"".
Passiamo alla votazione per appello nominale.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 39 hanno risposto SI 36 Consiglieri ha risposto NO 1 Consigliere si sono astenuti 2 Consiglieri L'art. 35 (che in sede di coordinamento diverrà art. 41) è approvato.
"Articolo 36 : 1) al primo comma, lettera f), dell'articolo 69, le parole 'il pagamento da lire centomila a lire dieci milioni' sono sostituite con le parole 'il pagamento da lire diecimila a lire centomila' 2) all'ultimo comma dell'articolo 69 vengono aggiunti i seguenti commi: 'Le sanzioni di cui al comma precedente, tra il minimo ed il massimo, sono commisurate: per la lettera a) ad una somma pari al 50% delle opere eseguite per la lettera b) ad una somma pari al 50% del maggior valore conseguente la modifica della destinazione d'uso per la lettera c) ad una somma pari all'80% del valore delle strade realizzate per la lettera d) ad una somma pari all'80% del valore delle unità abbattute per la lettera e) ad una somma pari al valore delle opere attuali o al valore del danno causato per la lettera h) ad una somma pari al 50% del valore dell'opera a cui sono stati apposti i sigilli.
La stima del valore corrente dei beni suddetti, necessaria per la determinazione della sanzione da parte del Presidente della Giunta regionale, viene effettuata dall'Amministrazione comunale interessata.
E' vietato a tutte le aziende erogatrici di servizi pubblici di somministrare le loro forniture per l'esecuzione di opere prive di concessioni e per quelle per cui sia stata notificata l'ordinanza di cui all'art. 61 della presente legge, ovvero di quelle di cui agli artt. 64 65, 67"'.
Il Gruppo D.C. presenta i seguenti emendamenti: Art. 69 della legge regionale 56/77: al primo comma è aggiunta la seguente lettera: "i) a chi non rispetta l'impegno di cui al quinto comma dell'art. 25 il pagamento da lire un milione a lire cento milioni".
Al secondo comma è aggiunto quanto segue: "per la lettera i): ad una somma pari al 50% del valore dei terreni sottratti al cambio di destinazione".
Il Consigliere Chiabrando comunica il ritiro di tali emendamenti.
Passiamo alla votazione dell'art. 36.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 39 hanno risposto SI 36 Consiglieri ha risposto NO 1 Consigliere si sono astenuti 2 Consiglieri L'art. 36, che in sede di coordinamento diverrà art. 42, è approvato.
Contestualmente dobbiamo esaminare l'art. 16 del progetto di legge n. 407 presentato dal Consigliere Marchini.
"Art. 16 - Le sanzioni amministrative di cui all'art. 69 della legge n. 56 sono così modificate: punto a) da lire duecentomila a lire cinque milioni punto b) da lire cinquecentomila a lire cinquanta milioni punto c) da lire un milione a lire cinque milioni punto d) da lire centomila a lire dieci milioni punto e) da lire centomila a lire dieci milioni, elevabili nei casi di particolare gravità previo parere del Comitato comprensoriale elevabile a lire cinquanta milioni punto f) da lire centomila a lire un milione punto g) da lire centomila a lire un milione punto h) da lire centomila a lire un milione".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 38 ha risposto SI 1 Consigliere hanno risposto NO 34 Consiglieri si sono astenuti 3 Consiglieri L'art. 16 del progetto di legge del Consigliere Marchini è respinto.
"Articolo 37 - Al terzo comma dell'articolo 75 le parole 'art. 18' sono sostituite con le parole 'art. 16"'.
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 38 hanno risposto SI 38 Consiglieri L'art. 37, che in sede di coordinamento diverrà art. 43, è approvato.
"Articolo 38: 1) al terzo comma, lettera c), dell'articolo 76, il numero 'sette' viene sostituito con il numero 'undici' 2) al terzo comma, lettera g), dell'articolo 76, aggiungere: 'e dal Soprintendente al patrimonio archeologico per il Piemonte o da un suo rappresentante' 3) dopo il quarto comma dell'articolo 76 viene inserito il seguente comma: 'il Presidente fa intervenire di volta in volta, con diritto di voto, il Presidente del Comitato di gestione dell'Unità Sanitaria Locale competente per territorio, od un suo delegato, per la verifica di compatibilità dei piani urbanistici di cui all'art. 20 della legge 23 dicembre 1978, n. 833".
Il Gruppo D.C. presenta il seguente emendamento: al terzo comma dell'art.
76 della legge regionale 56/77 è aggiunta la seguente lettera: "n) da un esperto designato dall'Ente di sviluppo agricolo".
La parola all'Assessore Astengo.



ASTENGO Giovanni, Assessore all'urbanistica

Per questi Enti, così come anche per altri penso che la forma migliore sia quella dell'invito, in modo che sono invitati avvalendosi di una facoltà già presente nella legge art. 76 e possono partecipare senza dover avere una designazione ufficiale.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Chiabrando.



CHIABRANDO Mauro

La D.C. che ha un rappresentante nell'Esap potrebbe quindi far parte del Comitato Urbanistico Regionale, proprio in riferimento ad alcune innovazioni per la tutela dei territori agricoli che abbiamo introdotto quindi che avvalorano, che richiedono questa presenza. Comunque, visto l'impegno dell'Assessore, credo che possiamo ritirare l'emendamento.



PRESIDENTE

Possiamo allora procedere alla votazione dell'art. 38, che in sede di coordinamento diverrà art. 44.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 38 hanno risposto SI 35 Consiglieri si sono astenuti 3 Consiglieri L'art. 38 è approvato.
"Articolo 39 : 1) all'articolo 77, secondo comma, paragrafo e), sono aggiunte le parole: 'le varianti agli strumenti urbanistici predisposti ai sensi dell'articolo 83 della presente legge' 2) all'articolo 77, secondo comma, paragrafo h), dopo le parole 'gli articoli 26, 27, 29', aggiungere '30' 3) all'ultimo comma dell'articolo 77, dopo le parole 'del terzo comma' sono aggiunte le parole 'dell'art. 76"'.
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 38 hanno risposto SI 35 Consiglieri si sono astenuti 3 Consiglieri L'art. 39 è approvato.
"Articolo 40 - Dopo il primo comma dell'articolo 78 viene inserito il seguente comma: 'Il Comitato Urbanistico Regionale è inoltre competente ad esprimere i pareri ed a svolgere le attribuzioni delle Commissioni provinciali di cui all'art. 2 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 modificato dall'art. 31 del DPR 3 dicembre 1975, n. 805"'.
La parola al Consigliere Picco.



PICCO Giovanni

Scusi, Presidente, all'art. 40 c'è una formulazione, che credo la Giunta debba ritirare in base agli accordi che sono stati stabiliti per l'art. 91/bis perché si parla delle competenze della legge 1497 sul Comitato Urbanistico Regionale.



PRESIDENTE

La parola all'Assessore Astengo.



ASTENGO Giovanni, Assessore all'urbanistica

Qualcuno dovrà pure ad un certo punto esprimere il parere definitivo sulle proposte dei Comuni, dei Comitati, delle Commissioni o di chicchessia, esprimere un parere globale che è sostitutivo di quello delle Commissioni provinciali, così come vengono espressi pareri complessivi e definitivi nella legge anche dalle competenze dello Stato e delle Regioni e pareri dello Stato alla Regione e vengono espressi dopo tutte le consultazioni dei vari Assessorati, delle varie Commissioni e poi c'è un parere definitivo, che mi pare non sia assolutamente contraddittorio con il resto. E' semplicemente un modo per sanzionare un voto complessivo, non pu essere demandato ad una sezione del CUR che è una parte a tutto l'organo complessivo.



PICCO Giovanni

L'organo complessivo è stato disciplinato dall'art. 91 bis, non vedo perché dobbiamo sovrapporre ancora il parere del CUR, abbiamo già definito che ci sono le Commissioni comprensoriali coordinate nelle loro decisioni da una sezione speciale del CUR.



ASTENGO Giovanni, Assessore all'urbanistica

Ma per le concessioni edilizie, non ai fini delle liste degli elenchi.



PICCO Giovanni

Ma ai fini degli elenchi all'art. 9 abbiamo richiamato il rinvio al 91 bis, a queste Commissioni, quindi non vedo perché si debba ritornare a riproporre la competenza del CUR.



ASTENGO Giovanni, Assessore all'urbanistica

Non riesco anche a capire perché non ci sia questa allergia, perché, a questo punto, o il Comitato è in grado di esprimere i pareri che esprime per la Giunta e per il Consiglio, il parere tecnico che rappresenta il Consiglio superiore ove è in grado di farlo per tutti i settori e quindi anche riguardo a questo. Solo ai fini degli elenchi, non ai fini della gestione, la gestione è demandata all'articolo 91 bis.



PICCO Giovanni

Richiamo l'Assessore ad andare a rileggere l'art. 91 bis.



ASTENGO Giovanni, Assessore all'urbanistica

Le proposte sono integrate con deliberazione della Giunta regionale su proposta dei Comitati comprensoriali.



PICCO Giovanni

Quindi non c'è il Comitato Urbanistico Regionale, perché l'avevamo tolto.



ASTENGO Giovanni, Assessore all'urbanistica

Chi è che istruisce la deliberazione della Giunta? Sì per gli elenchi no per la gestione degli strumenti e delle concessioni.



BONTEMPI Rinaldo

La sezione non ha competenza anche per gli elenchi.



ASTENGO Giovanni, Assessore all'urbanistica

E' una sezione, mi domando perché istituiamo questo per una sezione però se volete farlo...



BONTEMPI Rinaldo

Solo per non avere soggetti diversi attorno a competenze raggruppate funzionalmente, organicamente attorno ad un soggetto nuovo unificato.



ASTENGO Giovanni, Assessore all'urbanistica

Sono sconvolto da questo, perché abbiamo unificato nel Comitato Urbanistico Regionale tutte le competenze che erano attribuite prima a vari Enti pubblici provinciali, come il Consiglio superiore, quindi, come avviene nel Consiglio superiore, certe proposte che sono discusse in sezione, poniamo quella idraulica, sono portate, per quello che è di competenza generale, all'assemblea generale per la ratifica. C'è un organo complessivo che esprime il parere, quello al Consiglio dei Ministri, questo alla Giunta.



PICCO Giovanni

C'è stato a questo punto un equivoco su tutta l'impostazione. Abbiamo accettato nell'ultima seduta fuori del Consiglio la formulazione dell'art.
91 bis sulla base di determinati presupposti, che identificavano nelle Commissioni comprensoriali, sia pure coordinati dagli aspetti relativi al Coordinamento solo dalla sezione speciale del Comitato Urbanistico Regionale, il riferimento a tutta questa materia sia per quanto attiene agli elenchi, sia per quanto attiene alla gestione degli elenchi stessi e quindi all'autorizzazione per le concessioni.
Se così non è, è chiaro che ritiriamo l'adesione rispetto a quella formulazione, perché riproporremo la nostra proposta al momento in cui arriveremo a quell'articolo.



BONTEMPI Rinaldo

Per la soluzione di questo potremmo fare rinvio all'organismo di cui all'art. 91 bis che è competente a sostituirsi alle Commissioni provinciali, perché l'organismo di cui all'art. 91 bis sarà quello su cui abbiamo giustamente e organicamente raggruppato le funzioni, le informazioni degli elenchi di gestione, almeno avremo questo centro unificatore. Capisco il ragionamento, ma può, rispetto all'unitarietà di impostazione, ingenerare veramente una serie di equivoci.
L'organismo di cui all'art. 91 bis, a cui abbiamo fatto altri rinvii non sarà molto bello, comunque è quello che, in maniera esplicita ed organica, definiamo come riferito a questi compiti.



PRESIDENTE

Propongo di soprassedere alla votazione dell'art. 40. Il Gruppo D.C.
presenta un nuovo art. 40 bis.
All'art. 79 viene aggiunto il seguente ultimo comma: "Per la redazione degli allegati tecnici di cui all'art. 14, punti 2a e 2b e per gli accertamenti di cui al secondo comma dell'art. 29, gli incarichi debbono essere conferiti ad esperti laureati in geologia od ingegneria con specifica competenza".
La parola al Consigliere Picco.



PICCO Giovanni

C'è una piccola rettifica accettata pare anche dall'Assessore. La formulazione suonerebbe così: "gli incarichi debbono essere conferiti ad esperti con specifica competenza quali: laureati in geologia od ingegneria".



PRESIDENTE

Passiamo alla votazione dell'articolo 40 bis (che in sede di coordinamento diverrà art. 46).



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 38 hanno risposto SI 35 Consiglieri si sono astenuti 3 Consiglieri L'art. 40 bis è approvato.
Contestualmente dobbiamo esaminare l'art. 17 del progetto di legge n. 407 presentato dal Consigliere Marchini.
"Articolo 17 - Il secondo comma dell'art. 80 è abrogato".
Passiamo alla votazione per appello nominale.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 41 hanno risposto SI 2 Consiglieri hanno risposto NO 25 Consiglieri si sono astenuti 14 Consiglieri L'art. 17 del progetto di legge n. 407 è respinto.
Torniamo all'art. 41 dei progetti di legge n. 321 e 459.
"Articolo 41 - Dopo il primo comma dell'articolo 80 vengono inseriti i seguenti commi: 'Lo schema di piano territoriale è trasmesso alla Giunta regionale con deliberazione del Consiglio comprensoriale.
La Giunta regionale, sentito il Comitato Urbanistico Regionale, ed integrato lo schema con le proprie osservazioni, entro i successivi 60 giorni lo adotta con propria deliberazione e trasmette immediatamente gli atti al Consiglio regionale, che entro i successivi 30 giorni si esprime in merito.
I Comitati comprensoriali, entro 180 giorni dalla deliberazione del Consiglio regionale, provvedono, sulla base delle osservazioni formulate all'elaborazione del piano territoriale ai sensi degli artt. 5, 6 e con le procedure dei commi quinto e seguenti dell'art. 7 della presente legge.
Dalla data di deliberazione della Giunta regionale si applicano allo schema di piano territoriale le misure di salvaguardia di cui al primo comma dell'art. 58 della presente legge". Sono stati presentati i seguenti emendamenti: Dal Gruppo D.C.: Dopo il secondo comma dell'art. 80 della legge regionale 56/77 aggiungere i seguenti: "Il primo schema di piano territoriale è trasmesso alla Giunta regionale con deliberazione del Consiglio comprensoriale. La Giunta regionale sentito il Comitato Urbanistico Regionale esprime, entro 90 giorni, le proprie osservazioni con motivato parere, coordinando gli schemi in modo da pervenire ad un quadro integrato di linee d'assetto territoriale regionale.
I Comitati comprensoriali provvedono entro i successivi 70 giorni all'elaborazione del progetto di piano territoriale.
La Giunta regionale adotta congiuntamente i progetti, ed occorrendo ulteriormente coordina ed integra, dei piani territoriali dei Comprensori e dalla data di tale deliberazione si applicano le misure di salvaguardia di cui al primo comma dell'articolo 58 della presente legge.
Dell'avvenuta adozione ne dà notizia il Bollettino Ufficiale della Regione con l'indicazione della sede in cui chiunque può prendere visione degli elaborati.
Per la pubblicazione ed approvazione valgano le procedure di cui ai commi 7 8-9 dell'art. 7 della presente legge".
Dalla Giunta regionale: Emendamento sostitutivo all'art. 41.
"1) Il titolo dell'articolo 80 viene così modificato: Art. 80 - Prima formazione dei piani socio-economici e territoriali.
2) Nel primo comma dell'articolo 80 sostituire le parole: 'di cui al terzo comma' con le parole 'di cui al quarto comma'.
3) Dopo il primo comma dell'articolo 80 vengono inseriti i seguenti commi: 'Gli schemi di piano socio-economico e territoriale, di cui al primo comma sono trasmessi alla Giunta regionale con deliberazione del Comitato comprensoriale; dell'avvenuta trasmissione è data notizia nel Bollettino Ufficiale della Regione con l'indicazione della sede in cui chiunque pu prendere visione degli elaborati.
Gli schemi sono sottoposti alle consultazioni di cui all'articolo 7 della legge regionale del 4 giugno 1975, n. 41.
La Giunta regionale, sentiti la Commissione programmazione e bilancio ed il Comitato Urbanistico Regionale, ed integrati gli schemi con le proprie osservazioni, entro i successivi 60 giorni li adotta con propria deliberazione e trasmette immediatamente gli atti al Consiglio regionale che entro i successivi 30 giorni si esprime in merito.
I Comitati comprensoriali, entro 180 giorni dalla deliberazione del Consiglio regionale, provvedono, sulla base delle osservazioni formulate all'elaborazione del piano socio-economico e territoriale con le procedure dell'articolo 1 della legge regionale n. 43 del 19 agosto 1977 e dell'articolo 7 della presente Legge.
Dalla data di deliberazione della Giunta regionale le indicazioni del piano socio-economico concorrono a costituire i programmi ed i progetti regionali di settore.
Dalla data di deliberazione della Giunta regionale si applicano allo schema di piano territoriale le misure di salvaguardia di cui al primo comma dell'art. 58 della presente legge, nella parte contenente le specificazioni delle prescrizioni immediatamente prevalenti nella disciplina comunale vigente".
La parola al Consigliere Picco.



PICCO Giovanni

Il nostro voto è negativo, come si vede dalla nostra proposta di emendamento all'art. 80, per tre considerazioni fondamentali: innanzitutto perché noi riteniamo che l'opera di coordinamento che doveva essere operata nella cucitura, diremmo, degli schemi di piano territoriale non sia sufficientemente esplicitata; in secondo luogo, si perviene ad un'adozione nella proposta della Giunta, degli schemi di piano territoriali senza una sufficiente definizione e di contenuti e anche di leggibilità dei documenti cartografici o normativi che consenta di poter applicare le norme di salvaguardia. In terzo luogo riteniamo che vi sia nella formulazione dell'articolo così come è emendato rispetto alle procedure richiamate nella legge 56, un preciso intendimento politico della Giunta regionale di volere affrettare i tempi di approvazione e quindi di imposizione di ulteriori limitazioni all'attività costruttiva in questa fase finale della legislatura, il che riteniamo che sia, oltreché inopportuno, assolutamente errato dal punto di vista metodologico, perché certamente dovremo far riferimento a documenti, che, come ben sappiamo, non essendo stati sollecitati a suo tempo con delle precise definizioni di contenuto, non sono propri per l'apposizione di vincoli che facciano scattare la salvaguardia, per tutte queste considerazioni noi annettiamo a questo voto negativo un significato politico di grande rilievo.



PRESIDENTE

Chi è favorevole all'emendamento del Gruppo D.C. alzi la mano. E' respinto.
Chi è favorevole all'emendamento presentato dalla Giunta regionale alzi la mano. E' approvato.
Procediamo ora alla votazione sull'art. 41 (che in sede di coordinamento diverrà art. 47).



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 40 hanno risposto SI 24 Consiglieri hanno risposto NO 14 Consiglieri si sono astenuti 2 Consiglieri L'art. 41 è approvato.
Il Gruppo D.C. presenta il seguente nuovo articolo 41 bis.
Dopo l'art. 80 della legge regionale 56/77 è aggiunto il seguente: "Art. 80 bis - Elenchi e Commissione per la tutela dei beni culturali ed ambientali. La Regione provvede, nell'esercizio delle funzioni delegate con art. 82 del DPR 27/7/1977 n. 616, al coordinamento degli indirizzi per la compilazione e l'aggiornamento degli elenchi di cui all'art. 2 della legge 29/9/1939 n. 1497.
Gli elenchi delle cose e delle località di cui al precedente comma, sono formati od integrati sia dai Comuni che li inoltrano alla Regione per l'approvazione, sia dalla Giunta regionale che si avvale della Commissione per i beni culturali ed ambientali di cui al comma successivo.
Gli elenchi sono approvati con deliberazione della Giunta regionale sentita la Commissione per i beni culturali ed ambientali che può proporne la modifica o l'integrazione.
Per le cose cui ai nn. 1 e 2 del citato art. 1 della legge n. 1497 comprese nell'elenco, entro 30 giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione dell'avvenuta deliberazione, il Sindaco provvede alla notificazione in via amministrativa della dichiarazione del notevole interesse pubblico ai proprietari possessori o detentori, a qualsiasi titolo, degli immobili.
Per le località di cui ai nn. 3 e 4 dell'art. 1 della legge n. 1497 l'elenco è pubblicato all'Albo dei Comuni interessati per un periodo di 30 giorni. Dalla data dell'avvenuta notificazione, per le cose, o della pubblicazione, per le località, si applica il disposto dell'art. 7 della legge n. 1497. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge con Decreto del Presidente e su conforme parere della Giunta regionale sentita la competente Commissione consiliare, viene nominata la Commissione per la tutela dei beni culturali ed ambientali.
La Commissione è presieduta dal Presidente della Giunta regionale o da un Assessore delegato, sostituito nelle riunioni delle sezioni comprensoriali di cui al successivo comma, dal Presidente del Comitato comprensoriale, ed è composta: a) dal Soprintendente ai beni monumentali ed ambientali o da un suo rappresentante b) dal Soprintendente ai beni archeologici o da un suo rappresentante c) da tre esperti, in materia di beni culturali-ambientali, per ogni Comprensorio, quindici nominati dal Consiglio regionale, quindici dai singoli Comitati comprensoriali e quindici designati dalle Associazioni regionali di Italia nostra e dell'Ancsa d) da un funzionario per ogni Comprensorio, designato dalla Giunta regionale, tenendo conto della specifica competenza.
I rappresentanti dei componenti di cui alle lettere a) e b) od i sostituti dei funzionari regionali possono partecipare alle riunioni previa designazione od autorizzazione scritta. I componenti di cui alla lettera d) debbono essere scelti fra esperti qualificati e di comprovata conoscenza delle caratteristiche storiche, artistiche ed ambientali della Regione e/o dei singoli Comprensori.
La Commissione può essere convocata dal Presidente della Giunta regionale o dall'Assessore delegato in sedute plenarie od articolate per Comprensori presso le sedi dei Comitati comprensoriali.
Le adunanze della o delle Commissioni sono valide con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti; pareri di cui all'art. ... bis e all'art. 80 bis sono espressi dalle sezioni comprensoriali della Commissione".
Il Consiglio concorda di rinviare la votazione alla discussione sull'art.
91 bis (della legge regionale 56/77).
Contestualmente dobbiamo esaminare l'art. 18 del progetto di legge n. 407 presentato dal Consigliere Marchini, che recita: "L'art. 81 è abrogato".
Si passi alla votazione per appello nominale.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 40 hanno risposto SI 2 Consiglieri hanno risposto NO 24 Consiglieri si sono astenuti 14 Consiglieri L'art. 18 del progetto di legge n. 407 è respinto.
Dobbiamo ancora esaminare l'art. 19 del progetto di legge n. 407, che recita: "L'art. 82 è abrogato".
Passiamo alla votazione per appello nominale.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 40 hanno risposto SI 2 Consiglieri hanno risposto NO 24 Consiglieri si sono astenuti 14 Consiglieri L'art. 19 del progetto di legge n. 407 è respinto.
Torniamo all'esame dell'articolato dei progetti di legge n. 321 e 459.
"Articolo 42 - Al punto 3) del secondo comma dell'articolo 82 è aggiunto di seguito il seguente testo: 'Le previsioni di impianti ricettivi superiori a 500 posti complessivi sono subordinate ad autorizzazione, rilasciata con deliberazione della Giunta regionale' ".
Il Gruppo D.C. presenta al riguardo un emendamento: "Il testo è soppresso".
La parola all'Assessore Astengo.



ASTENGO Giovanni, Assessore all'urbanistica

Propongo di passare l'art. 42, nel suo intero testo, come ultimo comma dell'art. 26 della legge regionale 56/77, cioè come articolo 12 bis di questa legge.



PRESIDENTE

Chi è favorevole all'emendamento D.C. alzi la mano. L'emendamento è respinto.
Chi è favorevole alla proposta dell'Assessore Astengo alzi la mano. E' accolta.
Passiamo quindi alla votazione dell'art. 12 bis (che in sede di coordinamento diverrà art. 16).



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 41 hanno risposto SI 26 Consiglieri hanno risposto NO 13 Consiglieri si sono astenuti 2 Consiglieri L'art. 12 bis è approvato.
"Articolo 43 : 1) Al quarto comma dell'articolo 83, dopo il punto 3), viene inserito il seguente punto: '4) I Comuni dotati di piano regolatore generale formato ed approvato a norma del titolo III della presente legge, provvedono, se non esonerati entro 120 giorni dalla data di approvazione, a formare il primo programma di attuazione o a modificare, ove necessario, quello formato sulla base di precedenti strumenti urbanistici'.
2) il quinto comma dell'articolo 83, fino alle parole 'la Commissione per il bilancio e la programmazione' viene così modificato: 'Il primo programma di attuazione, redatto secondo i modelli operativi deliberati dalla Giunta regionale e completo degli atti, entro i 5 giorni successivi alla data di esecutività della deliberazione consiliare di adozione, è trasmesso dal Comune alla Regione che, verificata la completezza degli atti, entro i 120 giorni successivi li registra e procede all'istruttoria tecnico-finanziaria di compatibilità del programma con i disposti della presente legge e con gli indirizzi programmatici regionali relativi agli investimenti per le opere da ammettere a contributo regionale. Contestualmente il Comitato comprensoriale, anche sulla base dell'istruttoria tecnica e finanziaria formula il proprio parere con le eventuali proposte per l'adeguamento ai programmi pluriennali, di cui all'art. 12 lettera d) della legge regionale 43/77. La Giunta regionale, entro i successivi 60 giorni, anche ove il Comitato comprensoriale non abbia trasmesso il proprio parere, sentito il Comitato Urbanistico Regionale, e ove occorra'.
3) Dopo il quinto comma dell'articolo 83 viene inserito il seguente comma: 'Nello stesso atto deliberativo la Giunta regionale può indicare le opere di urbanizzazione ammesse a contributo regionale.' 4) Al sesto comma dell'articolo 83 dopo le parole 'comma precedente' sono inserite le parole 'e viene trasmesso alla Regione ed'; dopo le parole 'Qualora, entro' il testo è così modificato: 'il termine di 180 giorni dalla data di registrazione, la Giunta regionale non abbia inviato al Comune gli atti per le eventuali modifiche, il programma di attuazione assume efficacia esecutiva'.
5) All'articolo 83 è aggiunto il seguente ultimo comma : 'Il primo programma di attuazione non può essere modificato prima che sia trascorso un anno dalla data della sua approvazione, se non per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria di interesse comunale, provinciale regionale, previste dal piano regolatore generale e per gli interventi in attuazione della legge 5 agosto 1968, n. 457. Ai fini dell'attuazione degli interventi di cui al Titolo I della legge 5 agosto 1978, n. 457, i Comuni dotati di programma di fabbricazione, possono formare i piani di recupero di cui all'art. 41 bis ed inserirli nel primo programma di attuazione previo adeguamento, mediante variante specifica alle norme relative ai tipi di intervento sul patrimonio edilizio esistente di cui agli artt. 13 e 24 della presente legge' ".
Il Gruppo D.C. presenta il seguente emendamento: Alla fine del terzo comma dell'art. 83 sostituire il "punto" con: "punto e virgola" e aggiungere: "in particolare, per questi Comuni, non è richiesto l'elaborato di cui al punto 4) dell'art. 35, ma solo l'indicazione e la stima di massima delle opere di urbanizzazione primaria".
La parola al Consigliere Genovese.



GENOVESE Piero Arturo

Sul primo emendamento che riguarda il terzo comma dell'art. 83 mi sembra che abbiamo raggiunto un accordo con una piccola modificazione che suonerebbe così: "In particolare per questi Comuni può non essere presentato l'elaborato di cui al punto 4 dell'art. 35 ....". Mi pare che ci sia l'intesa della Giunta.



PRESIDENTE

Chi è favorevole all'emendamento testé modificato dal Consigliere Genovese alzi la mano. E' approvato.
Passiamo al secondo emendamento del Gruppo D.C.
Al secondo comma dell'art. 19 del progetto di legge n. 459 viene aggiunto il seguente testo: "ma solo varianti specifiche di adeguamento agli standard della presente legge, per la redazione dei programmi pluriennali di attuazione".
La parola al Consigliere Genovese.



GENOVESE Piero Arturo

Ritiriamo l'emendamento presentato prima e il nuovo emendamento concordato suonerebbe: al quarto comma dell'art. 83, punto primo, dopo "attuazione" inserire "anche a mezzo di variante specifica".



PRESIDENTE

Chi è favorevole a questo emendamento D.C. alzi la mano. E' approvato.
Emendamento della Giunta al sesto comma dell'art. 83.
Emendamento sostitutivo all'art. 43: 4) il sesto comma dell'art. 83 viene così modificato: "Il programma di attuazione, modificato entro il termine di 30 giorni con deliberazione del Consiglio comunale viene trasmesso alla Regione ed assume immediata efficacia con l'approvazione della deliberazione stessa da parte del Comitato regionale di controllo, solo se conforme alle indicazioni di cui al comma precedente.
La parte del programma di attuazione non modificata in conformità alla deliberazione della Giunta regionale non si intende approvata.
Per le modifiche del primo programma valgono le procedure previste dai precedenti commi del presente articolo.
La deliberazione della Giunta regionale vincola il Comune all'immediata salvaguardia per quanto attiene le modifiche apportate.
Qualora entro il termine di 180 giorni dalla data di registrazione, il Comune non abbia ricevuto comunicazione dell'avvenuta deliberazione della Giunta regionale, il programma di attuazione assume efficacia esecutiva".
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
L'emendamento è approvato.



ASTENGO Giovanni, Assessore all'urbanistica

Un'osservazione di tipo formale di coordinamento cioè al quinto comma dell'art. 43 in analogia a quanto abbiamo deciso, propongo di posticipare la frase "entro i 120 giorni successivi" dopo "li registra e".



PRESIDENTE

Procediamo alla votazione dell'art. 43 (che in sede di coordinamento diverrà art. 48).



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 43 hanno risposto SI 26 Consiglieri hanno risposto NO 3 Consiglieri si sono astenuti 14 Consiglieri L'art. 43 è approvato.
Contestualmente dobbiamo esaminare gli articoli 20 e 21 del progetto di legge n. 407 presentato dal Consigliere Marchini.
"Articolo 20 - L'art. 83 è così sostituito: 'Tutti i Comuni obbligati a dotarsi di programma di attuazione sono tenuti ad adottarlo entro 180 giorni dalla presente legge, oppure dal giorno di entrata in vigore del PRG, nel caso di Comuni attualmente sprovvisti di strumenti urbanistici generali approvati.
Il programma di attuazione è trasmesso contemporaneamente al Comitato comprensoriale che esprime il proprio parere entro 60 giorni dal ricevimento, ed alla Regione che lo approva o lo respinge con motivazioni entro i successivi 30 giorni.
La Regione può proporre giustificate variazioni, nel qual caso la successiva delibera di approvazione da parte del Consiglio comunale assume immediata efficacia con l'approvazione della deliberazione stessa da parte del Comitato regionale di controllo.
Se la Regione od i Comitati comprensoriali non esprimono il proprio parere entro i termini stabiliti il programma pluriennale di attuazione si intende approvato"'.
Passiamo alla votazione per appello nominale.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 40 hanno risposto SI 3 Consiglieri hanno risposto NO 24 Consiglieri si sono astenuti 13 Consiglieri L'art. 20 del progetto di legge n. 407 è respinto.
L'art. 21 del progetto di legge n. 407 presentato dal Consigliere Marchini recita: "L' art. 84 è abrogato".
Passiamo alla votazione per appello nominale.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 41 hanno risposto SI 3 Consiglieri hanno risposto NO 24 Consiglieri si sono astenuti 13 Consiglieri L'art. 21 del progetto di legge n. 407 è respinto.
Torniamo all'art. 44 dei progetti di legge n. 321 e 459: "Articolo 44 - Al punto e) del primo comma dell'art. 84 è aggiunto il seguente testo: 'comprendendo in tale percentuale tutte le concessioni rilasciate dopo l'entrata in vigore della legge 28 gennaio 1977, n. 10, per le quali non sia stata rilasciata la licenza di abitabilità alla data di adozione del primo programma di attuazione".
Viene presentato dal Gruppo D.C. il seguente emendamento: "Sopprimere l'intero articolo".
Il Consigliere Genovese comunica il ritiro di tale emendamento.
La Giunta regionale presenta un emendamento in merito: sopprimere le parole "l'entrata in vigore della legge 28 gennaio 1977, n. 10", e sostituirle con le parole "31 dicembre 1978".
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
L'emendamento è accolto.
Metto in votazione per appello nominale l'art. 44, che in sede di coordinamento diverrà art. 49.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 41 hanno risposto SI 26 Consiglieri ha risposto NO 1 Consigliere ai sono astenuti 14 Consiglieri L'art. 44 è approvato.
"Articolo 45 1) Al primo comma dell'art. 85 viene soppressa la congiunzione 'e' tra le parole 'generali' e 'fino'.
2) Al primo comma dell'art. 85 le parole 'e in quelli non' sono sostituite con le parole 'e, ove gli stessi non siano', viene inoltre introdotta la virgola tra le parole 'attuazione' e 'fino'.
3) Al punto a) del primo comma dell'art. 85, in sostituzione delle parole 'e di risanamento igienico' vengono introdotte le parole 'oltre che le opere di risanamento igienico anche se queste comportano modifiche delle destinazioni d'uso;'.
4) Al primo comma dell'articolo 85 il testo delle lettere c), d), e), è sostituito con il seguente: 'c) fuori dal perimetro degli abitati: c1) l'edificazione a scopo abitativo non può superare l'indice di metri cubi 0,03 per metro quadrato dell'area interessata; le relative concessioni possono essere rilasciate solo ai soggetti di cui agli artt. 12 e 13 della legge 9 maggio 1975, n. 153 c2) la costruzione di impianti industriali e artigianali non può superare i 1.000 metri quadri di solaio utile lordo, purché l'area di pertinenza e in proprietà sia almeno decupla della superficie coperta; l'ampliamento di impianti industriali e artigianali esistenti non potrà essere superiore al 50% della superficie coperta e comunque non superiore a 500 metri quadrati di solaio utile lordo. La concessione è rilasciata con le procedure e nei limiti temporali di cui all'ultimo comma del seguente articolo 88 c3) la superficie coperta per la costruzione di attrezzature strettamente necessarie all'attività di aziende agricole, come stalle, silos, serre magazzini, non può essere superiore ad un terzo dell'area ad esse strettamente asservita c4) gli interventi previsti dall'art. 9 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 e dall'art. 33 della presente legge'.
5) Al secondo comma dell'articolo 85 è soppressa la frase che inizia con 'Per i Comuni esonerati....' fino alle parole '... presente legge' ed è sostituita con la seguente: 'Gli interventi di cui al primo comma possono essere concessi sempre che non siano in contrasto con prescrizioni più restrittive degli strumenti urbanistici vigenti'.
6) Dopo il secondo comma dell'articolo 85 viene introdotto il seguente testo: 'Le limitazioni di cui al primo comma non si applicano: a) per gli impianti tecnici di interesse generale per l'erogazione di pubblici servizi e per gli interventi relativi alle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, nonché alle opere pubbliche realizzate dai Comuni e dagli Enti istituzionalmente competenti, quando esse servano a soddisfare fabbisogni pregressi degli abitanti esistenti e siano finanziati con mezzi propri degli Enti suddetti b) all'interno dei piani per l'edilizia economica e popolare, formati ai sensi della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni ed integrazioni, o nelle aree predisposte ai sensi dell'art. 51 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni ed integrazioni.
Nei Comuni esonerati dalla formazione del programma di attuazione, le limitazioni di cui al primo comma non si applicano a partire dalla data di ricevimento del voto del Comitato Urbanistico Regionale sul piano regolatore generale. Valgono comunque, fino alla data di approvazione di esso, le misure di salvaguardia di cui alla legge 3 novembre 1952, n. 1902 e successive modificazioni e integrazioni.
Nei Comuni che abbiano adottato il Piano Regolatore Generale, dalla data di invio al Comitato comprensoriale, è consentito il rilascio delle concessioni all'interno del perimetro degli abitati, per le opere di ristrutturazione edilizia e di ampliamento nei limiti di cui alla lettera d) dell'art. 9 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, nel rispetto delle previsioni del Piano Regolatore Generale adottato a norma del sesto comma dell'art. 15.
7) All'ultimo comma dell'articolo 85, dopo le parole 'primo programma di attuazione' sono inserite le parole 'se adottato nei termini di cui alla presente legge'. E' inoltre aggiunto il seguente testo: 'Allo scadere dei termini di cui sopra, ove il Comune non abbia provveduto all'adozione del programma di attuazione, entrano in vigore le limitazioni di cui al primo comma del presente articolo.
I Comuni obbligati alla formazione del programma di attuazione, sprovvisti di strumenti urbanistici generali e dotati di sola perimetrazione, possono formare e adottare il programma stesso in conformità del progetto definitivo del Piano Regolatore Generale adottato, a partire dalla data di invio di esso al Comitato comprensoriale. Il programma di attuazione è approvato con le procedure previste dal quinto e sesto comma dell'art. 83 della presente legge; al programma è allegata copia del progetto definitivo del Piano Regolatore Generale. Quando detto programma di attuazione risulti approvato prima del Piano Regolatore Generale esso può essere modificato dalla Giunta regionale, senza comunicazioni al Comune, con la deliberazione di approvazione del piano al fine di rendere il programma di attuazione precedentemente approvato, conforme al Piano Regolatore Generale' ".
A questo articolo sono stati presentati numerosi emendamenti.
Emendamento presentato dal Consigliere Marchini: Sostituire l'articolo con il seguente: L'art. 85 della legge 56/77 è sostituito dal seguente articolo: "Nei Comuni sprovvisti di strumenti urbanistici generali approvati e sino all'approvazione del Piano Regolatore Generale e nei Comuni dotati di strumenti urbanistici generali, approvati anteriormente alla data di entrata in vigore del DM 1444/68 e non adeguati con varianti approvate successivamente alla predetta data e sino all'approvazione o adeguamento del PRG si applicano i seguenti limiti di edificabilità: a) fuori del perimetro abitato l'edificazione a scopo residenziale non pu superare l'indice di mq 0,03 per mq b) nell'ambito di tutto il territorio comunale sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria; manutenzione straordinaria, interventi di restauro e risanamento conservativo c) le superfici coperte degli edifici e dei complessi produttivi ed industriali non possono superare 1/10 della proprietà.
In tutti i Comuni oltre quanto previsto dalla legge 10 art. 9, sono ammesse nuove costruzioni su aree dotate di opere di urbanizzazione o per le quali esista l'impegno dei concessionari a realizzarle.
In ogni caso i Comuni obbligati alla formazione dei P.P.A. non possono approvare piani esecutivi convenzionati ai sensi dell'art. 43 fino all'approvazione del P.P.A.
Le limitazioni di cui al primo comma non si applicano: a) per impianti tecnici di interesse generale per l'erogazione di pubblici servizi per opere di urbanizzazione primaria, nonché alle opere pubbliche realizzate dai Comuni e dagli Enti istituzionalmente competenti, quando esse servano a soddisfare fabbisogni pregressi degli abitanti esistenti e siano finanziati con mezzi propri degli Enti suddetti b) all'interno dei piani per l'edilizia economico-popolare formati ai sensi della legge 18 aprile 1962, n. 167 e successive modificazioni ed integrazioni e nelle aree predisposte ai sensi dell'art. 51 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 e successive modificazioni ed integrazioni.
Nei Comuni che abbiano adottato il P.R.G. dalla data di invio al Comitato comprensoriale è consentito il rilascio delle concessioni all'interno dei perimetri degli abitati per le opere di ristrutturazione edilizia e di ampliamenti di cui alla lettera d) art. 9 della legge 28 gennaio 1977, n.
10 e nel rispetto delle previsioni del P.R.G. adottato a norma del sesto comma dell'art. 15".
Chi è favorevole al predetto emendamento alzi la mano. E' respinto.
Emendamento presentato dalla Giunta regionale: Al punto 4), lettera c), le parole "agli articoli 12 e 13 della legge 9 maggio 1975, n. 153", sono sostituite con le parole "all'art. 2 della legge regionale 12 ottobre 1978, n. 63".
L'Assessore Astengo lo ritira.
Emendamento presentato dai Consiglieri Graglia Artico e Besate: All'art. 85, lettera c1), dopo la parola "153" è aggiunta la seguente dizione "e di cui all'art. 8 della legge 10 maggio 1976, n. 352".
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano. L'emendamento è approvato.
Emendamento presentato dai Consiglieri Bono e Bontempi: Punto c2) si sopprime da "la costruzione di impianti" a "superficie coperta".
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano. L'emendamento è approvato.
Emendamento presentato dai Consiglieri Bono e Bontempi: Punto c2) invece di "non superiore a 500 mq", si sostituisce "non superiore a 2000 mq".
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano. L'emendamento è approvato.
Emendamento presentato dal Gruppo D.C.
Al primo comma dell'art. 85 - punto c2): le parole "e comunque non superiore a 500 mq" sono sostituite da: "nei limiti di 1.000 mq di superficie utile produttiva". Il Consigliere Genovese ritira tale emendamento.
Emendamento presentato dal Consigliere Marchini: Al punto c2) le parole "e comunque non superiore a 500 mq" sono sostituite dalle parole "e comunque non superiore a 1000 mq".
Il Consigliere Marchini ritira tale emendamento.
Emendamento presentato dalla Giunta regionale: Al primo comma dell'art. 85 al testo del comma c2) è aggiunta la seguente frase: dopo le parole "articolo 88" "e non può essere concessa più di una volta allo stesso impianto".
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano. L'emendamento è approvato.
Emendamento presentato dal Gruppo D.C.: primo comma, lettera c), alla lettera c4) è aggiunta la seguente: "c5) il recupero, il restauro e l'ampliamento non superiore al 20% oltre ai necessari volumi tecnici, degli edifici rurali abbandonati o non più necessari alle esigenze delle aziende agricole, al fine del loro riutilizzo per altre destinazioni, anche a favore di soggetti diversi da quelli previsti alla precedente lettera c1".
Lettera c), alla terza riga le parole "dell'area interessata" sono sostituite dalle seguenti: "della superficie aziendale coltivata compresa nel raggio di 300 metri".
La parola al Consigliere Chiabrando.



CHIABRANDO Mauro

Siccome l'Assessore non ricorda bene, l'emendamento è diviso in due Parti: la prima parte è ritirata. La parte (c5) viene ritirata in quanto questo concetto è compreso in un altro articolo. Insistiamo per la lettera e) alla terza riga.



PRESIDENTE

La parola all'Assessore Astengo.



ASTENGO Giovanni, Assessore all'urbanistica

Abbiamo chiarito che la prima parte è già recepita nella lettera c4 e che questa seconda parte di definizione dell'area interessata può trovare collocazione più pertinente nella circolare esplicativa.



CHIABRANDO Mauro

Ritiriamo anche la seconda parte dell'emendamento.



PRESIDENTE

Il Gruppo D.C. presenta un altro emendamento in merito.
Primo comma. Punto a): dopo "perimetri degli abitati" il testo è così modificato: ". sono consentiti gli interventi di cui alle lettere a), b) c) dell'art. 13, di consolidamento statico, ecc".
Punto b): dopo "consentite" il testo è così modificato: "... gli interventi di cui alle lettere a), b), c) dell'art. 13 e quelle di consolidamento statico, non sono consentite maggiorazioni delle volumetrie preesistenti od alterazioni degli orizzontamenti".
Chi è favorevole alla prima parte dell'emendamento alzi la mano. E' approvato.
Chi è favorevole alla seconda parte dell'emendamento alzi la mano. E' approvato. Emendamento presentato dal Gruppo D.C.: "Il secondo comma è soppresso".
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano. L'emendamento è respinto.
Emendamento presentato dal Gruppo D.C.: nel nuovo quinto comma dell'art. 85 le parole ". di ricevimento del voto del Comitato Urbanistico Regionale" sono sostituite da: "di adozione del Piano Regolatore Generale".
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano. L'emendamento è respinto.
Emendamento presentato dal Gruppo D.C.
Nel nuovo settimo comma dell'art. 85 le parole "se adottato nei termini di cui alla presente legge" sono sostituite con "se adottato ai sensi della presente legge".
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano. L'emendamento è approvato.
Procediamo alla votazione dell'art. 45, che in sede di coordinamento diverrà articolo 50.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 40 hanno risposto SI 24 Consiglieri hanno risposto NO 13 Consiglieri si sono astenuti 3 Consiglieri L'art. 45 è approvato.
Contestualmente dobbiamo esaminare gli artt. 22-23-24 del progetto di legge n. 407 presentato dal Consigliere Marchini.
"Articolo 22 - L'art. 85 è così sostituito: 'Nei Comuni sprovvisti di strumenti urbanistici generali approvati e fino all'approvazione del PRG si applicano i seguenti limiti di edificabilità: a) fuori del perimetro abitato l'edificazione a scopo residenziale non pu superare l'indice di metri cubi 0.03 per mq b) nell'ambito di tutto il territorio comunale sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, interventi di restauro e di risanamento conservativo c) le superfici coperte degli edifici e dei complessi produttivi industriali ed artigianali, non possono superare l'1/10 dell'area di proprietà.
Nei Comuni obbligati alla formazione del programma di attuazione e dotati di strumenti urbanistici generali approvati, e fino all'approvazione del primo programma di attuazione oltre a quanto previsto dall'art. 9 della legge 10/77, sono ammesse nuove costruzioni su aree dotate di opere di urbanizzazione e per le quali esista l'impegno dei concessionari a realizzarle".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 40 hanno risposto SI 3 Consiglieri hanno risposto NO 24 Consiglieri si sono astenuti 13 Consiglieri L'art. 22 è respinto.
"Articolo 23 - Il comma terzo dell'art. 86 è abrogato".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 40 hanno risposto SI 3 Consiglieri hanno risposto NO 24 Consiglieri si sono astenuti 13 Consiglieri L'art. 23 del progetto di legge n. 407 è respinto.
"Articolo 24 - Le norme della presente legge prevalgono sulle disposizioni degli strumenti urbanistici e dei regolamenti edilizi vigenti".
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 40 hanno risposto SI 3 Consiglieri hanno risposto NO 24 Consiglieri si sono astenuti 13 Consiglieri L'art. 24 del progetto di legge n. 407 è respinto.
Torniamo all'esame dei progetti di legge n. 321 e 450.
"Articolo 46 1) Al titolo dell'art. 87 sono aggiunte le seguenti parole: 'e criteri regionali per l'edificazione'.
2) il quinto comma dell'articolo 87 viene così modificato: 'I regolamenti edilizi vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge conservano efficacia, per quanto non in contrasto con la presente legge e con la legge 28 gennaio 1977, n. 10, e successive modificazioni ed integrazioni, sino a quando non siano approvati i nuovi regolamenti'.
3) Al penultimo comma dell'articolo 87 è aggiunto il seguente testo: 'I Comuni sprovvisti di regolamento edilizio e fino all'approvazione dello stesso, provvedono, in via transitoria, alla nomina della Commissione igienico edilizia, formata da non meno di cinque membri eletti dal Consiglio comunale di cui almeno due tecnici. La deliberazione del Consiglio comunale diventa esecutiva a norma dell'art. 3 della legge 9 giugno 1947, n. 530, e successive modificazioni ed integrazioni'.
4) Dopo l'ultimo comma dell'articolo 87 è aggiunto il seguente comma: 'La Giunta regionale con propria deliberazione, sentita la Commissione consiliare competente, definisce i criteri generali per l'edificazione specificando i caratteri delle tipologie, residenziali e non, gli standards per gli edifici commerciali e per impianti produttivi, oltreché le norme generali, tecniche e funzionali, per il recupero degli edifici esistenti' ".
A questo articolo sono stati presentati numerosi emendamenti.
Emendamento presentato dal Gruppo D.C.: "sopprimere il punto 4)".
L'emendamento viene ritirato dai proponenti.
Emendamento presentato dalla Giunta regionale: Il punto 4) è così sostituito: l'ultimo comma dell'art. 87 è soppresso e sostituito dal seguente testo: "La Giunta regionale, sentito il parere della Commissione consiliare competente e del Comitato Urbanistico Regionale, può definire e proporne criteri ed indirizzi omogenei per la redazione dei regolamenti edilizi e per l'edificazione o destinazione residenziale, commerciale, industriale artigianale e agricola".
Chi è favorevole a tale emendamento è pregato di alzare la mano.
L'emendamento è approvato.
Si proceda alla votazione dell'art. 46, che in sede di coordinamento diverrà l'art. 51.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 40 hanno risposto SI 37 Consiglieri si sono astenuti 3 Consiglieri L'art. 46 è approvato.
"Articolo 47 : 1) Al primo comma dell'articolo 88, dopo le parole 'in zona agricola' sono aggiunte le seguenti 'di P.R.G. vigente ed approvato dopo l'entrata in vigore del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444,'.
2) Dopo l'ultimo comma dell'art. 88 è aggiunto il seguente: 'Dette norme non si applicano dopo l'adozione del progetto preliminare di P.R.G. formato ai sensi della presente legge' ".
Sono stati presentati numerosi emendamenti.
Emendamento presentato dal Gruppo D.C.
Al primo comma dell'art. 88 le parole "di P.R.G." sono sostituite da: "di strumento urbanistico generale".
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano. L'emendamento è approvato.
Emendamento presentato dal Gruppo D.C.
Al secondo comma sono aggiunte le seguenti parole: "anche se gli strumenti urbanistici vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge prevedono diversa normativa".
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
L'emendamento è approvato.
Emendamento presentato dalla Giunta regionale: Al punto 2) le parole "delle norme" sono così sostituite: "Le norme relative agli ampliamenti di cui ai commi precedenti".
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano. L'emendamento è approvato.
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 40 hanno risposto SI 37 Consiglieri si sono astenuti 3 Consiglieri L'art. 47, che in sede di coordinamento diverrà articolo 52, è approvato.
"Articolo 48 - Al secondo comma dell'articolo 89, dopo le parole 'Piano intercomunale' sono inserite le parole 'adottato anche per sub-aree'; dopo la parola 'commi' è soppresso il numero 'secondo' ".
Nessuno chiede di parlare? Passiamo alla votazione dell'art. 48, che in sede di coordinamento diverrà art. 53.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 40 hanno risposto SI 37 Consiglieri si sono astenuti 3 Consiglieri L'art. 48 è approvato.
"Articolo 49 - Dopo l'articolo 91 sono inseriti i seguenti articoli: 'Articolo 91 bis - I Comitati comprensoriali possono delegare la Giunta all'assunzione dei pareri richiesti dalla presente legge'.
'Articolo 91 ter - Trascorsi i termini previsti dall'art. 19 della presente legge, su richiesta motivata del Comune, la Regione, con decreto del Presidente, può concedere una proroga non superiore a 18 mesi'.
'Articolo 91 quater - Tutte le deliberazioni della Giunta regionale di approvazione dei piani generali ed esecutivi comunali ed intercomunali e dei programmi di attuazione predisposti ai sensi della presente legge, sono dotate di immediata esecutività"'.
A questo articolo sono stati presentati numerosi emendamenti.
Emendamento presentato dalla Giunta regionale: "fino a quando non saranno approvati i Piani regolatori comunali in cui siano previste apposite indicazioni in materia secondo quanto disposto dall'art. 12 nn. 4 e 5, in tutte le aree su cui insistono edifici destinati ad uso alberghiero (alberghi, pensioni e locande) sono consentiti unicamente interventi edilizi volti ad assicurare la ricettività alberghiera; i manufatti attualmente esistenti su tali aree conservano l'attuale destinazione".
L'Assessore Astengo ne comunica il ritiro.
Votiamo la seconda parte dell'art. 49 che istituisce l'articolo 91 ter, di cui vi do lettura: "Trascorsi i termini previsti dall'art. 19 della presente legge, su richiesta motivata dal Comune, la Regione, con decreto del Presidente, pu concedere una proroga non superiore a 18 mesi".
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano. Il nuovo art. 91 ter è approvato. Emendamento presentato dal Gruppo D.C.: All'art. 91 quater è aggiunto il seguente secondo comma: "Gli atti relativi e l'allegata documentazione tecnica e cartografica sono conservati in due esemplari nell'archivio della Regione; previa richiesta scritta, chiunque può prenderne visione".
Viene ritirato.
Il nuovo articolo 91 quater viene anch'esso ritirato.
Emendamento presentato dal Gruppo D.C. come art. 91 quinquies (che diverrà naturalmente quater) "Articolo aggiuntivo alle disposizioni finali - Al fine di preservare o ricostituire le risorse del suolo coltivabile ed in particolare i terreni agricoli distrutti per effetto delle espansioni urbane, delle attività edificatorie e della costruzione di infrastrutture, i piani di tutti i livelli previsti dalla presente legge dettano norme: a) per l'individuazione di aree incolte, a bassa o nulla fertilità, o comunque suscettibili di bonifica e miglioramento b) per il conseguente trasferimento sulle stesse aree, agli indicati fini di recupero e bonifica, dello strato di terreno agricolo asportabile dalle aree investite con interventi edificatori, infrastrutturali o di urbanizzazione inaridente.
A tali effetti il rilascio delle concessioni ed autorizzazioni può essere condizionato all'assunzione degli impegni e all'adempimento delle prescrizioni relative".
La parola all'Assessore Astengo.



ASTENGO Giovanni, Assessore all'urbanistica

Siamo d'accordo e ringrazio perché è un fatto estremamente significativo, anche di civiltà, la cui iniziativa è apprezzata e vorremmo veramente che avesse applicazione.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Bianchi.



BIANCHI Adriano

Già l'Assessore ha anticipato un troppo lusinghiero giudizio conclusivo. Si tratta di una situazione denunciata a livello mondiale, la FAO ricorda che le terre fertili coltivate per costruire le quali sono occorsi millenni, a causa dello sviluppo rapido, demografico e urbanistico di questo secolo sono state distrutte con conseguenze ecologiche economiche ed umane terribili. Questo scempio di un patrimonio importante continua, per effetto dell'indifferenza che si ha rispetto ai suoli, anche nel tracciare le infrastrutture, le grandi autostrade, le strade ecc.
Alcuni Paesi d'Europa, l'Olanda prima di tutti, che per la sua storia è attentissima al territorio, e l'Inghilterra hanno introdotto norme secondo le quali il terreno agricolo, gli spazi fertili che vengono assorbiti dall'espansione urbanistica, dalle infrastrutture e così via, devono essere recuperati in altrettanti spazi, trasportando lo strato vegetale o agricolo del terreno su zone non produttive.
Credo che questo articolo avrà all'inizio scarse applicazioni, ma si tratta di far acquisire coscienza di un problema e darne l'avvio, si potrà poi perfezionare la norma con un'attenzione maggiore da parte degli Enti pubblici e dei privati a questo bene fino a ieri considerato come illimitato, la comune terra nera che invece è la fonte della vita.



PRESIDENTE

Chi è favorevole all'emendamento democristiano alzi la mano. E' approvato.
Emendamento presentato dalla Giunta regionale: "Tutti gli atti, sia tecnici che amministrativi, relativi ai piani territoriali, ai piani regolatori generali comunali, ai piani regolatori intercomunali di Comuni consorziati o di Comunità montane; agli strumenti urbanistici esecutivi elencati all'art. 32 della presente legge regionale nonché ai programmi pluriennali di attuazione comunali o intercomunali sono esenti dall'imposta di bollo ai sensi del secondo comma dell'art. 1 del DPR 26 ottobre 1972 n. 642".
La parola all'Assessore Astengo.



ASTENGO Giovanni, Assessore all'urbanistica

E' semplicemente per dirimere un'antica questione, quindi indicare con questa legge l'esenzione del bollo su tutti gli atti urbanistici. Se ce la bocciano vuol dire che sarà necessario applicare il bollo, ma finora mai nessun ufficio da noi sollecitato ci ha dato una risposta scritta.



BESATE Piero

Presentiamo un'altra leggina a parte, in modo che se viene respinta questa, non è motivo di invalidità di tutta la legge.



PRESIDENTE

L'Assessore Astengo ritira l'emendamento.
Sospendo per qualche minuto la seduta per permettere alla Commissione competente di coordinare il testo dell'art. 49 e degli articoli rimasti in sospeso.



(La seduta, sospesa alle ore 19,05, riprende alle ore 19,20)



PRESIDENTE

Riprendiamo i nostri lavori con l'esame dell'art. 29 che era rimasto in sospeso.
E' stato presentato un emendamento dalla Giunta al punto 5 che recita: il secondo periodo che inizia con "la Commissione da costituire" è soppresso.
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano. L'emendamento è approvato.
Emendamento presentato dal Gruppo D.C.
Al punto 5) aggiungere come ultimo comma: "Ove il parere non venga emesso entro 60 giorni dalla richiesta, il Comune può provvedere ugualmente in merito al rilascio della concessione".
La parola al Consigliere Picco.



PICCO Giovanni

Vorrei solo far notare che il secondo periodo, ove il parere non venga espresso entro 60 giorni, lo manteniamo.



PRESIDENTE

Chi è favorevole all'emendamento D.C. alzi la mano. L'emendamento è approvato.
C'è ancora un emendamento presentato dal Consigliere Marchini: "E' soppresso il punto 5)".
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano. L'emendamento è respinto.
Naturalmente, gli emendamenti presentati in precedenza si intendono ritirati.
Procediamo alla votazione dell'art. 29, che in sede di coordinamento diverrà art. 35.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 38 hanno risposto SI 26 Consiglieri si sono astenuti 12 Consiglieri La Giunta regionale comunica che l'art. 40 dei progetti di legge n. 321 e 450 viene ritirato.
Rimane da esaminare l'art. 49, al quale la Giunta regionale presenta il seguente emendamento.
"Articolo 91 bis - Commissione per l'esercizio dei poteri trasferiti ai sensi dell'art. 82 del DPR 24 luglio 1977, n. 616.
In attuazione dei poteri trasferiti ai sensi dell'art. 82 del DPR n. 616 del 24 luglio 1977 e fino all'emanazione di una legge organica in materia in ogni Comprensorio è costituita una Commissione comprensoriale per la tutela dei beni culturali ambientali.
La Commissione, da costituire entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, è presieduta dal Presidente del Comitato comprensoriale o da un suo delegato ed è composta da almeno 4 esperti eletti dal Comitato comprensoriale tra persone di riconosciuta competenza in materia, due dei quali prescelti in terne proposte rispettivamente da Italia Nostra e dall'Associazione centri storici e artistici.
La Giunta regionale stabilisce criteri ed indirizzi e coordina l'attività delle Commissioni comprensoriali avvalendosi a tal fine di una sezione speciale del Comitato Urbanistico Regionale, composta da 3 membri della classe b), 4 della classe c), 1 della classe m) del terzo comma del precedente art. 76 e dai rappresentanti di cui alla lettera g) dello stesso articolo.
Ai lavori della sezione speciale sono invitati i presidenti delle Commissioni comprensoriali per la tutela dei beni culturali ambientali.
La sezione speciale del Comitato Urbanistico Regionale è costituita nei modi stabiliti al secondo comma dell'art. 76, ed è presieduta da un Assessore del Dipartimento per l'organizzazione e la gestione del territorio. Il funzionamento delle Commissioni e della sezione speciale è disciplinato dal dodicesimo e tredicesimo comma dell'art. 76".
La parola al Consigliere Bianchi.



BIANCHI Adriano

La D.C. prende atto e si astiene.



PRESIDENTE

Chi è favorevole all'emendamento della Giunta regionale alzi la mano. E' approvato.
Vi è ancora un emendamento della Giunta regionale.
E' aggiunto come ultimo comma dell'art. 91 bis: "La sezione speciale del Comitato Urbanistico di cui al presente articolo 91 bis per quanto non definito ai precedenti articoli 9 e 49 è inoltre competente a svolgere le attribuzioni delle Commissioni provinciali di cui all'articolo 2 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, modificato dall'art. 31 del D.P.R. 3 dicembre 1975, n. 805".
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano. L'emendamento è approvato.
Si proceda alla votazione dell'art. 49, che in sede di coordinamento diverrà art. 54.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 38 hanno risposto SI 26 Consiglieri si sono astenuti 12 Consiglieri L'art. 49 è approvato.



ASTENGO Giovanni, Assessore all'urbanistica

Ricordo che l'art. 42 va spostato come ultimo comma del 26.



PRESIDENTE

A questo punto dobbiamo procedere alla votazione dell'intero testo del progetto di legge n. 407, presentato dal Consigliere Marchini.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 40 ha risposto SI 1 Consigliere hanno risposto NO 26 Consiglieri si sono astenuti 13 Consiglieri Il progetto di legge n. 407 è respinto. Procediamo con le dichiarazioni di voto sulle modifiche alla legge urbanistica.
La parola al Consigliere Menozzi.



MENOZZI Stanislao

Anche se siamo in dichiarazione di voto, spero mi sia consentito rivolgere un'interrogazione verbale all'Assessore e a tutta la Giunta.
Penso che la mia domanda sia pertinente, perché si incentra sulla legge che ci accingiamo ad approvare. Posso formulare la domanda? Avendo preso atto con compiacimento che le lunghe ed estenuanti trattative si sono concluse con l'introduzione di un ulteriore articolo in nome della civiltà però rendo noto che è sempre stato fatto di civiltà, fin dai tempi più remoti, pagare i tributi a Cesare, chiedo pertanto all'Assessore Astengo se è pronto ad assumersi nuovamente la responsabilità formale di sentirsi impegnato a presentare la normativa per la regolamentazione e fissazione di termini per il pagamento degli indennizzi degli espropri ai proprietari dei relativi terreni.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Benzi.



BENZI Germano

Sarò molto breve, data anche l'ora tarda, ma il motivo per cui noi votiamo contro la legge lo abbiamo già esplicitato.
La prima osservazione contraria riguarda il fatto per cui una legge viene presa metà o tre quarti, o un quinto, insomma viene estrapolato un pezzo rifacendola, non mi sembra una procedura molto logica.
Se noi abbiamo trattato solo questa parte di legge vuol dire che gli altri articoli della legge 56 sono perfetti, ma è un'opinione che ritengo molto personale dell'Assessore, perché avrò sentito forse una persona sola ma non credo proprio, perciò la legge andava vista con un'altra ottica e con l'esperienza biennale che tutti abbiamo raccolto, chi in un modo, chi in un altro, qualcuno ne parla bene, qualcuno ne parla male, ma, secondo me, era molto più logico che la legge stessa fosse vista completamente proprio per l'esperienza, altrimenti l'esperienza o non serve a nulla o altrimenti la legge era talmente perfetta che andava molto bene, allora non capisco perché abbiamo rifatto solo questa parte.
Riteniamo che i piccoli Comuni siano quelli sempre in difficoltà perch non riescono a star dietro alle leggi, ma riteniamo che lo stesso svolgimento che c'è stato in quest'aula (è stata forse la legge più lunga che abbiamo discusso ed è una legge solo parziale), abbiamo visto l'articolato deformato, vorrei che si prendessero gli articoli così come sono stati formulati e vorrei vedere cosa ne viene fuori, perché non si pu immaginare che dopo 3 - 4 mesi di sedute di Commissione, in cui molti miei colleghi si sono battuti bene nel senso di fare dei miglioramenti, arrivati in aula, ecco un'altra discussione e la legge ne è uscita un po' forzata.
Non riteniamo che per fare delle leggi sia il sistema migliore, non riteniamo questo, riteniamo che la legge andava rifatta (e sono convinto di questo) con l'esperienza, non in modo saltuario. E' la prima volta in questi 10 anni che in Consiglio regionale si prende una legge e la si rifà parzialmente; avremmo dovuto rifarla completamente, leggi abolite, leggi nuove, non siamo d'accordo sul sistema, sul metodo e per questo motivo votiamo contro.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Calsolaro.



CALSOLARO Corrado

Il complesso e la complessità dei documenti che, anche in questa occasione della modifica della legge urbanistica regionale, hanno alluvionato la II Commissione consiliare prima, e il Consiglio dopo, stanno a dimostrare la delicatezza e la difficoltà di una materia che, se per un lato presenta peculiari aspetti tecnici tuttavia investe ed informa di s l'attività di base fondamentale degli Enti locali territoriali e della Regione; coinvolge l'intera politica di governo del territorio; determina le condizioni essenziali dello sviluppo sociale ed economico della collettività regionale e provoca contrasti di fondo, per gli interessi pubblici e privati che in essa si incontrano e si scontrano e che non è certamente facile comporre in un Paese in cui il pubblico è stato sovente sinonimo di imposizione burocratica e il privato di affannosa ricerca del proprio egoistico tornaconto.
Quando si afferma, per esempio, che la legge 56 ha determinato l'arresto dell'attività costruttiva della nostra Regione, si dice cosa che prescindendo dalla fondatezza o meno di quanto viene sostenuto - richiama immediatamente alla necessità di un'attenta e approfondita valutazione delle cause del fenomeno, perché se alcune norme sono la causa determinante del prodursi della situazione negativa vanno certamente rimosse; mentre se si accusa la normativa regionale di non avere più consentito (o almeno di avere posto ostacoli) all'irrazionale sfruttamento del suolo e di essersi collocata nell'ottica di porre ordine e razionalità negli interventi edilizi e urbanistici, questa normativa va difesa e confermata.
Credo che questo sia lo spirito con cui tutte le forze politiche e sociali si sono impegnate in questa rinnovata fatica legislativa, secondo quanto era stato l'assunto accolto sin dal momento dell'approvazione della legge 56 per una puntuale verifica a tempi non lontani di quanto in essa si fosse dimostrato, nella pratica della sua attuazione, non rispondente alle esigenze di un sollecito e generale avvio del processo pianificatorio.
D'altro canto, in ogni caso, la revisione di alcune norme della legislazione urbanistica regionale si sarebbe resa necessaria per la necessità di un suo adeguamento ad alcune osservazioni fatte dal Governo in occasione della concessione del visto, all'intervenuta legge 457 ed a quella di riforma sanitaria.
Necessitava, però, anche tenere fermo l'impianto generale della legge regionale sulla tutela e l'uso del suolo, e quindi gli indirizzi di fondo che hanno ispirato la sua concezione, esposti in modo più completo in occasione del dibattito consiliare sulla legge 56 da parte dei Consiglieri della maggioranza.
A quel dibattito, ed in particolare alla relazione della II Commissione, ha fatto riferimento la collega Graglia, che ha svolto una puntuale illustrazione dei contenuti delle modifiche proposte, anche in relazione alla situazione generale in cui versa il comparto edilizio.
Mi sembra che nel corso di questo dibattito non siano stati messi in opportuno rilievo, ad eccezione di quanto ha detto nella sua relazione la collega Graglia, i risultati positivi che questa legge ha obiettivamente raggiunto: per esempio, che oggi tutti i Comuni della Regione Piemonte sono dotati quanto meno della perimetrazione (ed in occasione del precedente dibattito mettemmo in luce i dati della situazione urbanistica regionale certamente non esaltante, ed alla quale occorreva porre riparo); che centinaia di strumenti urbanistici sono in avanzata fase di realizzazione che, in collegamento con gli adempimenti spettanti ai Comuni in ordine alla predisposizione degli strumenti urbanistici, è stata riapprovata la legge regionale che consente massicci interventi finanziari a sostegno della spesa comunale.
Né si può sostenere, a mio avviso, che ai Comprensori dovrebbero essere assegnate maggiori funzioni in materia e contemporaneamente che gli stessi sono privi di strutture tecniche ed organizzative che consentano loro di operare con efficacia e con tempestività. Questa osservazione ci era già nota al tempo dell'approvazione della legge 56, ed avevamo risposto nel senso che il processo di avvio della politica di decentramento territoriale non poteva essere né improvvisata né avventurosa, ma che doveva poggiare sulla reale capacità degli Enti locali e degli stessi Comprensori di realizzare questa politica. E che comunque esiste una differenziazione normativa tra la fase di impianto, o di decollo, e quella più propriamente di regime.
Il DPR 616 ha trasferito alla Regione importanti funzioni in materia di tutela delle bellezze naturali, e quindi anche dei centri storici e dei complessi urbani aventi valore ambientale, degli edifici singoli di interesse storico e artistico. Si trattava perciò di inserire organicamente le funzioni nel disegno generale della legge, e così è stato fatto.
Un'ulteriore serie di modifiche deriva dall'esperienza di ormai due anni di gestione della legge che, mentre ci porta a confermare la validità dell'impianto e la sua adeguatezza al fine di poter affrontare i complessi problemi di una gestione razionale ed efficiente del territorio, nel tempo stesso suggerisce l'opportunità di modificare alcuni meccanismi o di introdurre più accurate specificazioni per risolvere una serie di problemi.
In questo senso vanno indubbiamente le modifiche tese a conferire maggiore celerità alle procedure di formazione e di approvazione degli strumenti esecutivi che, redatti secondo le nuove disposizioni, potranno essere non suscettibili di un ulteriore esame da parte della Regione; le norme modificative dei programmi pluriennali di attuazione in grado di dare maggiore incisività a questo importante strumento della programmazione degli interventi e della spesa, consentendo - anche qui - di ridurre tempi di esame e di collegare all'approvazione di questo strumento, l'erogazione dei contributi regionali evitando tempi morti ed inutili attese.
Norme innovative rispetto al regime transitorio consentono l'esecuzione di quegli interventi che non pregiudicano l'ulteriore processo pianificatorio che dovrà essere definito dagli strumenti urbanistici generali.
Sono state fatte alcune osservazioni inerenti il fatto che la II Commissione non abbia istruito la fase di esame delle varie iniziative legislative provvedendo a sollevare il Consiglio almeno di una parte degli emendamenti proposti: ciò del resto era già avvenuto in occasione del dibattito che aveva portato all'approvazione della legge 56 ed è avvenuto puntualmente anche oggi. La realtà è che l'eliminazione degli emendamenti sarebbe possibile se questi, bocciati in Commissione, non fossero riproponibili in aula. Ma siccome ciò non è, né sarebbe possibile - attese le funzioni e le competenze delle Commissioni - la procedura seguita per questa legge è l'unica possibile ed ammissibile ed è rimessa quindi al giudizio delle forze politiche.
A parte questa ultima considerazione, noi riteniamo che la legge così formulata abbia conseguito notevoli miglioramenti ed esprimo pertanto il voto favorevole del Gruppo socialista.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Bianchi.



BIANCHI Adriano

Avevamo già detto nel corso della discussione in Commissione e fuori su questa proposta di legge che non si sarebbe potuto qui esaurire l'esigenza che avvertivamo fortissima di riconsiderazione generale della legge di tutela del suolo, della 56, pur essendosi esteso il criterio volto ad investire tutti gli articoli della 56 di possibili emendamenti, ma ci siamo attenuti, pur con l'ampiezza delle nostre proposte allo schema di modificazione, al tentativo di miglioramento e di adeguamento a leggi sopravvenute e a situazioni suggerite dall'esperienza che erano alla base dello schema proposto dalla Giunta.
Su questa premessa abbiamo però collocato il nostro impegno accanito volto a proporre i nostri emendamenti, le soluzioni, che ritenevano meglio atte ad alleggerire il peso dei vincoli, delle onerosità nei confronti degli Enti locali, degli operatori economici che la legge comporta.
Molti risultati parziali, particolari sono stati ottenuti anche merc la disponibilità dell'Assessore e della Giunta almeno sul piano dei rapporti e dell'attenzione prestata all'interlocutore e anche per la non drammatizzazione che noi stessi abbiamo fatto degli argomenti pur spinosi che toccano vastissimi interessi e suscitano l'attenzione dell'opinione pubblica. I vari risultati ottenuti non modificano la situazione di fondo e soprattutto le insufficienti o negative risposte ottenute su punti estremamente qualificanti, quale l'impostazione del piano territoriale, il mancato riconoscimento di un'esigenza di coordinamento e di indicazione di linee di piano territoriale che siano unificanti a livello regionale, le modalità ed i tempi di sua approvazione ed i tempi di introduzione delle norme di salvaguardia.
Il carattere timoroso, restrittivo delle soluzioni da darsi al problema dei programmi pluriennali di attuazione che penalizzano realmente l'economia e soprattutto i Comuni minori e introducono molti elementi di mistificazione in questa forma di programmazione, perché si celebra da parte anche di Enti maggiori un rito, sapendo che poi si deve ricorrere ad espedienti per aggirarne i termini vincolistici. Non si sono date tutte le risposte che si potevano dare ai problemi posti dall'edilizia produttiva si sono ancora una volta penalizzati in termini i piani di edilizia popolare e gli Enti minori. Le altre valutazioni e considerazioni negative sono state già fatte nel corso della lunga discussione e concludiamo serenamente questo compito oneroso, in buoni rapporti, con la convinzione che la prossima legislatura, con il tempo e la serenità data a chi inizia un lavoro e può con maggiore distacco guardare alla realtà ed alle prospettive, trovi le soluzioni.
Ci lasciamo con questo dissenso che non è drammatico, ma è serio dissenso che esprimiamo con il voto negativo.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Enrichens.



ENRICHENS Nicola

Devo usare il plurale majestatis, anche se sono singolo, ci asteniamo e per questo motivo non possiamo votare contro, perché noi, come partito della programmazione, non possiamo votare contro una legge che per la prima volta intende fare una programmazione sul territorio regionale e rendere il territorio a misura di uomo. E' la prima volta che si presenta un provvedimento di questo genere in ottemperanza a quello che la legge nazionale prevede. D'altra parte, non possiamo votare a favore, perché ci sono delle carenze nella legge, ci sono dei provvedimenti e degli articoli che noi non condividiamo in pieno. Quindi il nostro è voto di astensione.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Bontempi.



BONTEMPI Rinaldo

Il nostro voto positivo trova molteplici motivazioni, in realtà l'ora tarda e la stanchezza, anche personale, impedisce di ripercorrerle tutte.
Vorrei quindi cercare di esprimere, attraverso un giudizio sintetico in chiave politica, la posizione del nostro Gruppo. Noi siamo convinti che il significato delle modifiche e quindi dei miglioramenti da apportare alla legge, eravamo e siamo convinti, dovesse essere lo sforzo da farsi per rafforzare la legge, per renderla più praticabile, più attuabile in quei meccanismi che in certi casi possono averla inceppata, ma che non fosse assolutamente un'operazione di stravolgimento né di una certa filosofia e neanche di alcune norme chiave che sono state poi quelle su cui si è retta in realtà la scelta compiuta nel '77 attraverso la prima legge di programmazione e di pianificazione dell'uso del suolo. In questo senso credo che la nostra analisi, anche dell'esito dei risultati che abbiamo avuto, sia di soddisfazione, soddisfazione perché i miglioramenti indicano un rafforzamento del significato complessivo di questa legge e per molti punti anche della sua applicabilità. Vorrei però fare ancora due considerazioni: non ricordo qui gli esempi, perché tutti gli argomenti esposti dal Consigliere Bianchi potrebbero essere, non così rapidamente, ma anche visti dall'altro punto di vista, vale a dire quello di una legge che e non dimentichiamolo mai - ha cominciato ad operare su un tessuto che certo era largamente impreparato, su cui occorreva intervenire con urgenza perché il livello della sua patologia, delle sue manifestazioni patologiche era estremo. Questo non lo possiamo dimenticare.
Oggi fare un discorso di vincolismo, quando dimenticassimo la situazione che complessivamente si è venuta a creare, che abbiamo ereditato, sarebbe fare un discorso monco, non completo. A questo punto voglio dire qualcosa di più: vincolismo è un tema su cui credo la lettura politica, il messaggio politico delle varie parti si è esercitata, si eserciterà, ne avremo modo in campagna elettorale, non ho nessuna difficoltà ad anticipare un tema che invece a me, al solo ragionamento, è molto caro.
Il vero vincolismo è stato proprio non esserci proprio mai preoccupati attraverso un'opportuna programmazione-pianificazione del territorio, di tutelare quelle che sono, che sono state ed erano delle importanti e primarie risorse e quelle che erano delle condizioni di tutta la società di una convivenza più ordinata e programmata; questo è stato il vero vincolismo.
Ora approvo con piacere il salto culturale complessivo che è stato fatto sull'acquisizione dei criteri di tutela, sui suoli agricoli, sul dissesto, in questo abbiamo avuto dei voti unitari. Non possiamo assolutamente dimenticare come questo porta con sé un sistema che può anche apparire rigido, può essere rigido, ma che è dato come cura, come terapia anche d'urto rispetto ad una patologia, e ad un manifestarsi della patologia che era clamoroso. Il vero vincolismo è stato usare i suoli agricoli per scopi che non erano quelli produttivi agricoli, il vero vincolismo è stato, come diceva giustamente il Consigliere Bianchi a proposito dell'illustrazione di quell'ultimo emendamento, quello di far passare autostrade, creare paesi in luoghi dove la risorsa primaria poteva essere altrimenti sfruttata.
Ma tutto questo come si attua? Certo nel migliore dei modi possibili attraverso una forte convenzione sociale, un accordo, nessuna malizia nell'interpretazione delle leggi, ma così non è stato, ed è in questo senso necessario arrivare agli obblighi, alle direttive, agli indirizzi certo sapendo che questa non deve e non potrà essere comunque una fase permanente, ma dovrà essere la fase che assicura le condizioni per liberare, in un quadro coordinato, convenuto di occasioni di migliore programmazione e pianificazione ed uso del territorio, i nuovi indirizzi.
In questo senso mi sembra che noi non dobbiamo limitarci a una visione superficiale del vincolismo, perché certo la legge vincola, ma è giusto, e lo dico molto chiaramente, perché alcuni vincoli sono a rimedio della situazione del passato e per creare condizioni nuove da cui partire. Badate che questa legge, e lo dico anche proprio per le sue modifiche e non faccio l'intervento a proposito dell'articolato, porta degli elementi nuovi, che non sono vincolistici, ma sono quelli appunto degli indirizzi democraticamente assunti da comunità in un rapporto dialettico con la stessa Regione, gli schemi di piano territoriale che portano ad attuare ed a rendere operative le decisioni assunte dalla comunità coinvolta da questo nuovo processo (ha ragione il Consigliere Calsolaro per quanto si riferisce agli strumenti, c'è una legge molto criticata, ma devo dire anche che è una legge che è stata una scelta chiara di questa maggioranza, chiara di questa Regione e che ha portato, nonostante le critiche, nonostante le osservazioni, alcune delle quali pure motivate, ha portato però tutti a confrontarsi ed a lavorare sui criteri). Un po' la mentalità e la cultura media degli amministratori, però, è stata cambiata, ed è stata cambiata in meglio, per dei fini che sono fini generali di miglior utilizzazione del territorio.
Allora in questo senso credo che il lavoro fatto sia stato un lavoro utile e produttivo, credo che ci sia stata anche una convergenza interessante su alcuni punti, non credo invece di poter assolutamente aderire a quella che potrebbe essere la lettura terminale di questa legge.
Abbiamo fatto tutto il possibile, come dicono i colleghi democristiani, ma di più non c'è stato permesso di fare e se avessimo potuto, se avessimo lasciato fare, certo la legge avrebbe perso tutti i suoi vincoli, dico che se così fosse stato, francamente, questa legge avrebbe rischiato di perdere il suo carattere, la sua filosofia ed i suoi effetti possibili.
Su questo acconciamoci pure, anche in tempi posteriori, a ripensare a certi meccanismi, ma per noi è una scelta non reversibile, una scelta che ha messo anche le radici nella comunità, in qualche misura anche nella cultura amministrativa e come tale va valorizzata, va difesa e va con molta umiltà e serietà, in tutti i casi in cui l'applicazione pone dei problemi interpretata e corretta, come abbiamo fatto; il senso di quest'operazione è stato questo, di un rafforzamento, guai se venissimo eletti come truppe che stancamente ammainano la bandiera, noi siamo stati invece seri interpreti di esigenze della collettività.
Vorrei in chiusura sottolineare il senso di democrazia e di serietà che ha presentato questo atto di modifica, perché siamo stati capaci di fronte ad una legge che, per la sua portata positiva, ma anche per la sua complessità, ha introdotto dei problemi nella comunità, a ripensare a questa esperienza, ripensare anche per correggere, perché il nostro fine non era quello di fare degli editti e poi di non renderli applicabili, ma di cercare di correggere le cose che non rendevano applicabile la legge altri avrebbero potuto tentare di fare una legge per fare una bandiera e poi aderire alla disobbedienza legislativa, proprio perché uno dei grandi nemici della convivenza è costituito anche dai rapporti tra istituzione e cittadini, che rischia di essere disobbedienza legislativa, questo tentativo modesto, però serio, è stato compiuto, è un atto di democrazia e di sensibilità alle esigenze della comunità, è stato sanzionato ed è sanzionato, come spero, da un voto positivo su queste modifiche.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Marchini.



MARCHINI Sergio

La mia forza politica, seppure nella sua modestia, ha cercato fin dall'inizio di questa fase, che è ormai datata di quasi 3 anni, di cercare di capire, di seguire passo passo dove si stava procedendo immediatamente in seguito alla modifica della legge 56, non bisogna tacere e poi chiedere che magari dopo la presentazione degli ordini del giorno, ci sia data spiegazione dei due telegrammi sull'art. 85 inviati dall'Assessore in contrasto l'uno con l'altro, nonostante accordi precisi presi con i Consiglieri qui presenti. Abbiamo contrastato la politica delle circolari e adesso paventiamo che in questo scorcio di legislatura, perché ci auguriamo che altro non abbia questa Maggioranza che uno scorcio di legislatura, ci toccherà subire la politica dei regolamenti.
Abbiamo predisposto un progetto di legge, abbiamo raccolto delle firme siamo andati fra la gente e abbiamo cercato di capire i problemi, quali erano le aspettative della gente, che cosa si chiedeva e adesso siamo a confrontare questa nostra esperienza con il testo che ci ha portato la Giunta, con il dibattito che è venuto in aula e con il risultato. Ecco, se c'è un caso in cui si può dire la frase così abusata che c'è scollamento distacco fra il Paese reale e il paese legale, è questo, professor Astengo.
D'altra parte, lei ha avuto la bontà di dircelo, forse non lei, ma gli organi del Consiglio, regalandoci un volume, ahimè quando non serviva più quando la legge urbanistica era ormai in via di scadenza, un suo commento e se lei va a leggere l'introduzione di questo libro è scritto chiaramente come questa legge sia una chiara dimostrazione di come molte volte la cultura non possa far premio sulla politica, ma dovrebbe essere la politica a far premio sulla cultura.
C'è nell'introduzione di un libro di cui siamo stati omaggiati, ripeto in limine legis perché adesso possiamo metterlo tra i volumi della Treccani che non servono più, perché hanno inventato le locomotive.
A noi è sembrato che alla base della nostra azione, tendente sempre nell'arco della legge 56 a proporre modifiche, ci fosse l'intendimento di esaminare i problemi non dal punto di vista della filosofia dell'urbanistica, ma i problemi sollevati dalla legge di questa Giunta. Ora noi abbiamo avvertito, abbiamo sentito tra la gente grosse preoccupazioni e le difficoltà che venivano dalle procedure, abbiamo avvertito il disagio degli amministratori locali e il senso di frustrazione dei Comprensori, in conseguenza della loro assoluta carenza di funzioni. Abbiamo avvertito l'incomprensione totale, assoluta a certi livelli, abbiamo cercato di rimediare - lo spiegavamo negli interventi precedenti - sul nuovo strumento del piano di attuazione, abbiamo anche avvertito le aspettative notevoli che venivano dalla 457, legge certamente rivoluzionaria perché finalmente realistica in questo dopoguerra, e che con la nostra legge 56 non si sarebbe tornati indietro, abbiamo raccolto nel mondo dell'imprenditoria agricola la speranza che con questa legge finalmente si riconoscesse pari dignità all'imprenditoria agricola, come all'imprenditoria industriale.
Aggiungo che abbiamo anche avvertito da parte dei cittadini che abitano le campagne la speranza di giungere finalmente a parità di dignità con coloro che abitano in città a non perpetuare per i secoli quella differenza che c'era già nell'epoca di Dante, quando già esisteva il contrasto continuo tra coloro che portavano le Mercanzie in Firenze e coloro che le mercanzie acquistavano.
Abbiamo avvertito in altri ambienti la speranza che, attraverso questa modifica della legge, finalmente il processo di razionalizzazione del sistema produttivo piemontese, l'alleggerimento del polo dominante di Torino, potesse finalmente essere avviato a conclusione. Abbiamo poi avvertito, professor Astengo, la necessità, da queste stesse istituzioni di cui lei è Consigliere, che questa legge desse gli strumenti alla Regione ai Comuni, alle Province di governare, di far sì che le scelte di una collettività di cinque milioni e mezzo di individui, potessero diventare operatrici e non sempre subordinate alla preoccupazione che si dovesse passare, per attuare le decisioni di governo di 5 milioni e mezzo di cittadini (che sono pari e superiori a quelli della Svizzera) si dovesse passare, dicevo, attraverso tutta una serie di vagli da parte dello stesso istituto di Governo che lo aveva preso.
In generale, poi, professor Astengo, ci è sembrato di capire e di vedere che al di là della funzione alla quale si richiamava il Capogruppo comunista, che questa è una legge che tende a rimediare, tende a bloccare tende a fare giustizia, la gente veramente non è tanto cupida come è scritto nelle pandette di giustizia, vuole delle case, vuole delle abitazioni, vuole poter usare il tempo libero, probabilmente riconoscendo quello che è riconosciuto a livello europeo, che la seconda casa è un modo di vivere della moderna società industriale, d'accordo, possiamo ammettere che in Italia la seconda casa ha avuto un uso distorto, e non è stato finalizzato più realisticamente e in ragione della natura sociologica della nostra Regione; ma tutta la vicenda sull'agriturismo, Assessore Astengo, la lascia completamente indifferente, ora questa domanda di abitazione in questa legge non trova risposta. Questa domanda della seconda casa, vista in termini più umani, esiste a volte il socialismo in termini più umani altre volte meno umano, non ha trovato risposta. Quindi giungiamo ad esprimere un voto alla sua legge, professor Astengo, e della Giunta, chiedo scusa del riferimento personale che qualche volta mette in difficoltà la Giunta e la maggioranza, ma così non ha da essere.
Veramente il giudizio non può che essere negativo, non sto qui a lagnarmi della disparità di trattamento fra l'iniziativa legislativa del Consigliere rispetto a quella della Giunta e a quella di 10.000 sottoscrittori, non mi lagno perché faccio politica e riconosco la valenza dei rapporti di forza, ma, entro certi limiti, il buon gusto qualche volta avrebbe richiesto che una certa attenzione ai nostri problemi venisse data e che non si ripetesse guanto è già avvenuto in fase di elaborazione nella prima stesura della legge 56. Il giudizio definitivo evidentemente è di tipo negativo, ma, visto che ci stiamo avviando alla fine della legislatura, noi ci auguriamo che questa legge non partorisca altro che la legge 56 riveduta e corretta e non anche regolamenti e non anche circolari e non anche telegrammi e non anche cartografie e non anche tempi lunghi per cui soltanto la partenza di una pratica dell'Assessore all'urbanistica richiede settimane, ci auguriamo che non partorisca altro, ma se tutti insieme dobbiamo fare una riflessione, a mio modesto modo di vedere, sembra che un risultato la legge della Giunta l'abbia raggiunto.
Finalmente va a regime la legge del '42 e allora mi consenta, collega Enrichens, questa legge in definitiva è la legge di procedura obbligatoria per pervenire finalmente al regime previsto dalla legge urbanistica del '42 e non mi pare poi questo quel grande risultato di proiezione verso il futuro che qualcuno va magnificando. Certamente è una legge che rende obbligatoria l'attuazione della legge del '42. Se questo è il punto fermo da cui questa maggioranza intendeva partire per gestire in modo nuovo, più moderno e più attuale il territorio per soddisfare le domande e i bisogni della collettività, evidentemente è un qualcosa che riguarda il futuro, non riguarda l'oggetto della nostra valutazione.
Considerando che è uscito il DPR 616 dove è indicato, se non vado errato, all'art. 77 che cos'è l'urbanistica e specificamente la differenza fra edilizia e urbanistica, noi ci attendevamo che si aprisse un dibattito su che cosa sia l'urbanistica negli anni '80, che tipo di risposta deve dare, a che tipo di esigenze deve rispondere, che tipo di strumento è per l'uomo di governo, per l'uomo politico in genere e non solo delle procedure mediante le quali si costruiscono case, o è un modo per incanalare disciplinare, organizzare, individuare gli strumenti di gestione del territorio, gli strumenti di governo: questo dibattito, che noi ci aspettavamo da parte della Giunta e dell'Assessore, considerando che questa legge è in definitiva un testamento, che speriamo non possa più essere riscritto da nessuno, un testamento lasciato alla collettività piemontese ebbene, questo dibattito mi pare che non ci sia stato.
Certamente la D.C., come al solito, ha fatto un lavoro puntuale e prezioso, che merita riconoscimento da parte del Consiglio, nella ricerca di rimediare o comunque di massimizzare i vantaggi che possono arrivare da queste modificazioni. A me pare, tuttavia, che così come non abbiamo cercato di stravolgere la legge, proprio perché né l'opposizione liberale né quella democristiana hanno mai tentato di stravolgerla, forse un momento di riflessione sulla legge, nella sua organizzazione centrale, nel suo approccio culturale, nel suo modo di vedere la realtà rispetto alla problematica nuova che è in definitiva cos'è governare una Regione, cosa significa fare politica a livello regionale e urbanistica a livello regionale, tutto questo dibattito non c'è stato ed è una ragione di più per esprimere voto contrario e rammarico per un'attenzione così puntuale a questi problemi apprestata dalla Giunta e dal Consiglio, la presenza in quest'ambito di persone qualificate per approfondire questo dibattito, c'è rammarico che tutte queste condizioni non siano state colte e che la materia urbanistica in Piemonte, con la nostra revisione, non abbia fatto un salto, magari senza arrivare ad un risultato normativo, concretizzato in un corpus, ma un salto nel dibattito dei temi, delle prospettive nella volontà di fare e di governare.
Quest'occasione perduta è rammarico che temo peserà sul livello della nostra classe politica in genere, perché evidentemente il dibattito sull'urbanistica non sarà il dibattito, come si augurerebbe il Consigliere Enrichens, sulla capacità di programmazione del territorio, ma sarà purtroppo ancora un dibattito se si debba o non si debba fare il PPA ai 3000 o ai 5000 abitanti e quindi questo, a nostro avviso, impoverisce il dibattito politico con conseguenze nei confronti di tutta la collettività.
Questi motivi di rammarico e di delusione non possono che rafforzare l'indicazione di voto contrario che evidentemente esprimo nei confronti della proposta della Giunta.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Majorino.



MAJORINO Gaetano

In coerenza con l'atteggiamento tenuto dalla mia parte politica in sede di esame e di discussione del progetto confluito nella legge regionale n.
56 dichiaro anche ora il mio voto contrario. Sono, infatti, più che mai di attualità le ragioni pregiudiziali, di carattere giuridico e politico prospettate dettagliatamente in quella sede nel 1977 ed attraverso le quali si mise in evidenza che la normativa regionale veniva fatalmente a caratterizzarsi come uno sviluppo e una ripresa di quei principi a nostro avviso costituzionalmente illegittimi, che furono ispiratori della legge Bucalossi; e la validità di siffatte considerazioni di allora ha trovato un puntuale riscontro nella recente sentenza n. 5 della Corte Costituzionale.
Infatti con tale decisione da un canto si è tolto di mezzo l'abnorme e ingiusto criterio di indennizzo degli espropri che non tenevano in nessun conto né della localizzazione in concreto dei suoli né della destinazione edilizia delle aree. D'altro canto, si è messo in evidenza che la concessione ad edificare costituisce pur sempre un'emanazione del diritto di proprietà, in quanto adempie ad una funzione sostanzialmente identica a quella dell'antica licenza.
Queste le sintesi delle ragioni di fondo del mio dissenso.



PRESIDENTE

Procediamo alla votazione dei progetti di legge n. 321 e n. 459.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 41 hanno risposto SI 26 Consiglieri hanno risposto NO 14 Consiglieri si è astenuto 1 Consigliere L'intero testo della legge è approvato. La seduta è tolta.



(La seduta ha termine alle ore 20,15)



< torna indietro